Se la tua azienda produce, installa o distribuisce evacuatori di fumo e calore (EFC), sistemi di ventilazione d’emergenza, aperture di smaltimento fumi, evacuatori naturali e meccanici, dispositivi antincendio, sensori e centraline, e oggi si trova con debiti verso Fisco, Agenzia delle Entrate Riscossione, INPS, banche o fornitori, è fondamentale intervenire subito per evitare un blocco delle attività e la perdita di contratti importanti.
Nel settore della sicurezza antincendio, ritardi nelle installazioni o nelle manutenzioni possono paralizzare cantieri, impedire certificazioni e far perdere appalti a elevato valore.
Perché le aziende di evacuatori di fumo e calore accumulano debiti
- costi elevati per materiali ignifughi, componenti certificati, sensori e centraline
- rincari delle materie prime e parti importate
- pagamenti lenti da parte di imprese edili, industrie e PA
- ritardi nei versamenti di IVA, imposte e contributi
- magazzini complessi con molti modelli e varianti EFC
- difficoltà nell’ottenere fidi bancari adeguati ai cicli di cantiere
Cosa fare subito
- far analizzare l’intera posizione debitoria da un professionista
- individuare debiti riducibili, contestabili o rateizzabili
- evitare piani di rientro non sostenibili
- richiedere la sospensione immediata di eventuali pignoramenti
- proteggere fornitori strategici e componenti cruciali
- usare gli strumenti legali disponibili per rinegoziare o ristrutturare i debiti
I rischi se non intervieni in tempo
- pignoramento del conto corrente aziendale
- blocco delle forniture di EFC, attuatori, sensori e materiali certificati
- impossibilità di completare cantieri o manutenzioni obbligatorie
- perdita di imprese edili, industrie, GDO e committenti pubblici
- rischio concreto di chiusura dell’attività
Come può aiutarti l’avvocato Monardo
Detto questo, l’avvocato Monardo, cassazionista, coordina un team nazionale di avvocati e commercialisti esperti in diritto bancario e tributario.
Inoltre:
- è Gestore della Crisi da Sovraindebitamento (L. 3/2012)
- è iscritto negli elenchi del Ministero della Giustizia
- è professionista fiduciario presso un OCC – Organismo di Composizione della Crisi
- è Esperto Negoziatore della Crisi d’Impresa (D.L. 118/2021)
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Introduzione
Gestire un’azienda specializzata in evacuatori di fumo e calore comporta responsabilità significative, soprattutto quando la situazione finanziaria si aggrava e i debiti iniziano ad accumularsi. In Italia, le imprese in difficoltà economica – siano esse S.r.l. (società a responsabilità limitata) o S.p.A. (società per azioni) – hanno a disposizione una serie di strumenti legali per difendersi dai creditori e tentare il risanamento. Questa guida avanzata, aggiornata a ottobre 2025, fornisce un quadro completo delle soluzioni previste dall’ordinamento italiano per affrontare una crisi d’impresa dovuta ai debiti, con un linguaggio tecnico-giuridico ma al tempo stesso chiaro e divulgativo.
Dopo una panoramica sui principali tipi di debiti aziendali (fiscali, bancari, verso fornitori, previdenziali ecc.) e sui rischi che essi comportano, esamineremo le responsabilità legali di imprenditori e amministratori, differenziando per forma giuridica (ad esempio S.r.l. vs ditta individuale). In seguito analizzeremo nel dettaglio gli strumenti di difesa a disposizione del debitore, dai rimedi stragiudiziali (come la rinegoziazione privata dei debiti o il piano attestato di risanamento) fino alle procedure concorsuali formali previste dal nuovo Codice della Crisi e dell’Insolvenza (d.lgs. 14/2019 e successive modifiche). Dedicheremo attenzione particolare a strumenti introdotti o riformati di recente, quali la composizione negoziata della crisi (introdotta nel 2021 e potenziata da ultime riforme del 2024 ) e i piani di ristrutturazione soggetti a omologazione.
La guida include tabelle riepilogative, domande e risposte frequenti (FAQ) e casi pratici simulati, utili sia agli imprenditori e privati che vogliono capire come muoversi, sia ai professionisti legali che necessitano di un quadro di riferimento aggiornato. Tutte le fonti normative e giurisprudenziali più autorevoli – comprese le sentenze di Corte di Cassazione più recenti – sono citate nel testo e raccolte in una sezione finale , per consentire approfondimenti e verifiche. L’obiettivo è fornire, dal punto di vista del debitore, una mappa chiara di “cosa fare per difendersi e come” in presenza di debiti aziendali rilevanti, evitando errori che possano aggravare la situazione o pregiudicare i diritti dell’impresa.
Tipologie di debiti e relativi rischi per l’impresa
Non tutti i debiti pesano allo stesso modo sulla sorte di un’azienda in crisi. È fondamentale distinguere le diverse categorie di creditori e capire quali conseguenze derivano dall’inadempimento verso ciascuna di esse. In questa sezione esamineremo i principali tipi di debiti che un’azienda di evacuatori di fumo e calore può aver contratto – debiti fiscali, debiti contributivi/previdenziali, debiti bancari/finanziari, debiti verso fornitori e altri creditori commerciali, nonché debiti verso i dipendenti – evidenziando per ciascuno i rischi legali specifici e le possibili azioni dei creditori.
Debiti fiscali (Erario)
I debiti tributari verso l’Erario includono imposte come IVA, IRES, IRAP, ritenute fiscali su stipendi, oltre a eventuali accertamenti e cartelle esattoriali emesse dall’Agenzia delle Entrate-Riscossione (ex Equitalia). Questi debiti sono spesso tra i più gravosi, poiché in caso di mancato pagamento maturano sanzioni e interessi di mora e possono dar luogo a procedure di riscossione coattiva rapide. L’Agenzia delle Entrate-Riscossione può iscrivere ipoteche sui beni immobili dell’azienda, disporre fermi amministrativi su veicoli e – dopo la notifica di una cartella esattoriale – avviare pignoramenti di conti correnti, macchinari o altri beni aziendali. Inoltre, il mancato pagamento di talune imposte entro specifiche soglie e termini può integrare reati tributari: ad esempio, l’omesso versamento IVA superiore a una certa soglia annua è sanzionato penalmente (art. 10-ter d.lgs. 74/2000), così come l’omesso versamento di ritenute previdenziali oltre soglie di punibilità (art. 2 comma 1-bis d.l. 463/1983).
Rischi per l’impresa: I debiti fiscali hanno spesso priorità elevata: gran parte di essi sono assistiti da privilegio generale mobiliare (ad esempio, l’IVA e le ritenute non versate godono di privilegio sui beni mobili aziendali) e in caso di procedura concorsuale vengono soddisfatti prima dei crediti chirografari (non privilegiati). Un ritardo nel pagamento delle imposte può comportare la perdita di benefici (come dilazioni in corso) e l’iscrizione a ruolo del debito, con conseguente aggravio di spese. L’azienda può vedersi preclusa la possibilità di ottenere il DURC regolare (Documento Unico di Regolarità Contributiva e Fiscale) se ha posizioni fiscali irregolari, il che può impedire la partecipazione a gare di appalto pubbliche o privare di altre agevolazioni. In casi estremi, l’Erario può presentare istanza di fallimento (ora liquidazione giudiziale) dell’azienda debitrice, specialmente quando il debito fiscale è molto elevato e l’impresa appare insolvente.
Possibili difese e soluzioni: Dal punto di vista del debitore, è cruciale attivarsi tempestivamente. Il sistema tributario offre strumenti di sollievo come la rateizzazione dei debiti fiscali: attualmente, in base alla riforma della riscossione in vigore dal 1° gennaio 2025, un’azienda può ottenere piani fino a 84 rate mensili (7 anni) per richieste presentate nel 2025-2026, con estensione progressiva a 96 rate (8 anni) nel 2027-2028 e 108 rate (9 anni) dal 2029 . Per importi fino a 120.000 € la dilazione è concessa con procedura semplificata (senza necessità di documentare lo stato di difficoltà) , mentre per importi superiori è richiesta prova di temporanea difficoltà finanziaria. In casi di grave crisi, è possibile richiedere una rateazione straordinaria fino a 120 rate (10 anni) se si dimostra una situazione di eccezionale gravità . Inoltre, negli ultimi anni lo Stato ha introdotto misure di “definizione agevolata” (le cosiddette rottamazioni delle cartelle): ad esempio, la Rottamazione-quater prevista dalla legge di bilancio 2023 consente di estinguere i debiti affidati all’Agenzia Riscossione fino al 30 giugno 2022 pagando solo l’imposta (senza sanzioni né interessi) in fino a 18 rate in 5 anni . Chi ha aderito a tali sanatorie deve però rispettare rigorosamente le scadenze delle rate per non decadere dai benefici.
Un ulteriore strumento, disponibile solo all’interno di procedure concorsuali o accordi omologati, è la transazione fiscale prevista dall’art. 63 del Codice della Crisi (già art. 182-ter l.fall.): essa consente di proporre al Fisco il pagamento parziale del credito tributario, subordinando l’efficacia a un voto favorevole del Fisco stesso o, in caso di voto contrario ritenuto irragionevole, alla cosiddetta omologazione forzosa (cram-down) da parte del tribunale. La normativa vigente (come modificata nel 2023 in recepimento della direttiva UE 2019/1023) permette al giudice di omologare un accordo di ristrutturazione con transazione fiscale anche senza adesione dell’Erario, purché la proposta di soddisfacimento formulata dal debitore in favore del Fisco sia più conveniente rispetto all’alternativa liquidatoria e vengano rispettate soglie minime di soddisfacimento (ad esempio, almeno il 30% del credito fiscale se gli altri creditori hanno peso significativo). In sede di concordato preventivo, analogamente, il tribunale può approvare il piano anche con il voto contrario dell’Erario se ritiene che al Fisco sia assicurato un trattamento non inferiore a quello che avrebbe in caso di liquidazione giudiziale.
Da ultimo, se il debito fiscale è contestato nella sua legittimità (ad esempio per un avviso di accertamento ritenuto infondato), l’azienda conserva la facoltà di impugnare tali atti nelle competenti sedi (Giustizia tributaria) per farli annullare o ridurre, eventualmente affiancando alla difesa giudiziale una richiesta di sospensione delle riscossioni. Tuttavia, in un’ottica di risanamento aziendale, la ricomposizione stragiudiziale con il Fisco tramite rateazioni o transazioni, quando sostenibile, è spesso preferibile allo scontro giudiziario prolungato.
Debiti contributivi e previdenziali (INPS, INAIL)
I debiti verso enti previdenziali (principalmente INPS per i contributi pensionistici e INAIL per i premi assicurativi anti-infortunio) sono anch’essi critici per un’azienda, in quanto riguardano somme dovute per i dipendenti e collaboratori. Il mancato versamento dei contributi previdenziali obbligatori genera sanzioni civili elevate e – per la parte di contributi trattenuti al dipendente (contributi a carico lavoratore) – può configurare reato se l’omissione supera una soglia (attualmente circa 10.000 € annui, ai sensi dell’art. 2 d.l. 463/1983 convertito con mod. in L. 638/1983). Inoltre, un’impresa non in regola con i versamenti contributivi non è considerata “regolare” e non può ottenere il DURC (Documento Unico di Regolarità Contributiva); senza DURC, come accennato, le attività nei settori edile, impiantistico e di servizi pubblici risultano precluse o gravemente ostacolate.
Rischi e poteri di INPS/INAIL: Questi enti hanno la facoltà di iscrivere a ruolo i contributi non pagati, facendoli riscuotere tramite Agenzia Entrate-Riscossione con le stesse modalità dei tributi (cartelle, ipoteche, pignoramenti). Inoltre, i crediti per contributi vantano privilegi speciali molto forti (ad esempio, i contributi INPS non versati hanno privilegio generale sui mobili dell’azienda, e in parte privilegio sugli immobili fino a certe percentuali). In caso di fallimento o liquidazione giudiziale, l’INPS è un creditore privilegiato che verrà soddisfatto prima dei fornitori chirografari. Da segnalare che gli amministratori possono incorrere in responsabilità penale specifica se omettono di versare entro termini fissati le ritenute previdenziali operate sulle retribuzioni: l’art. 2 comma 1-bis del d.l. 463/1983 punisce l’omissione di versamento delle ritenute oltre 3 mesi dal termine di pagamento, per importi superiori a una soglia (che negli anni è stata di 10.000 € annui; al di sotto resta sanzione amministrativa). Ciò significa che l’azienda in difficoltà deve prestare massima attenzione a questi debiti: lasciarli insoluti non solo espone a riscossione forzata, ma può condurre a denunce penali a carico del legale rappresentante.
Soluzioni a disposizione del debitore: Anche per i debiti contributivi esistono forme di dilazione amministrativa. Una recente novità normativa (Legge 13 dicembre 2024 n. 203, cosiddetto “Collegato Lavoro”) consente dal 1° gennaio 2025 di rateizzare i debiti verso INPS e INAIL fino a 60 rate mensili (5 anni) direttamente in sede amministrativa , senza passare per la riscossione coattiva, per somme non ancora affidate all’agente della riscossione. Questa rateazione lunga è soggetta a un decreto ministeriale attuativo che definirà criteri e requisiti, ma in sostanza supera il precedente limite di 24 rate (2 anni) elevando la flessibilità per le imprese in crisi. Ciò significa che un’azienda debitrice di contributi può chiedere all’INPS un piano di rientro quinquennale, evitando – se il piano viene concesso e rispettato – l’iscrizione a ruolo del debito e quindi congelando sul nascere azioni esecutive . In attesa dei decreti attuativi, le domande per piani oltre 24 rate sono tenute “in sospeso”, ma la norma prevede l’abrogazione di precedenti restrizioni (art. 116, c.17 L. 388/2000) per rendere strutturale questa possibilità.
All’interno di procedure concorsuali, è previsto lo strumento della transazione previdenziale (anch’essa ex art. 63 CCII, in parallelo alla transazione fiscale), che permette di trattare con l’INPS/INAIL analogamente al Fisco proponendo il pagamento parziale del dovuto. Storicamente, gli enti previdenziali sono stati riluttanti a accettare stralci, ma con la riforma è possibile, in caso di voto contrario ritenuto non giustificato, ottenere l’omologazione forzosa purché siano rispettati i medesimi limiti di soddisfacimento minimo citati sopra per l’Erario . Questo offre un’opportunità al debitore di inserire anche i contributi in un piano di ristrutturazione, riducendoli proporzionalmente, ma solo in un contesto formale (accordo di ristrutturazione o concordato preventivo) e sotto controllo giudiziario.
Un punto cruciale per un’azienda debitrice verso INPS è il DURC: durante le trattative di ristrutturazione, ottenere un DURC “provvisorio” per continuare a lavorare può fare la differenza tra la sopravvivenza o la perdita di commesse. La giurisprudenza recente è altalenante: alcuni tribunali hanno autorizzato, in sede di composizione negoziata o concordato, misure per consentire il rilascio del DURC nonostante i debiti (ad esempio accertando giudizialmente la sussistenza dei presupposti di regolarità contributiva e vincolando così l’INPS a rilasciarlo) , mentre altri giudici (come il Tribunale di Roma nel 2025) hanno negato tale possibilità ritenendo di non poter “imporre” all’ente il rilascio del certificato. In ogni caso, il debitore dovrebbe attivarsi con gli enti per trovare soluzioni transitorie (versamenti parziali, fideiussioni, ecc.) che permettano di mantenere un DURC regolare durante il risanamento.
Infine, anche i debiti contributivi, se contestati (ad esempio per differenze contributive in verbali ispettivi), possono essere oggetto di ricorso nelle sedi proprie (es. Commissioni tributarie per contributi previdenziali assimilati ai tributi, o Tribunale del Lavoro per contributi privatistici), ma nella prospettiva del risanamento aziendale spesso conviene includerli in un piano di rientro o di ristrutturazione, beneficiando di eventuali riduzioni sanzionatorie e dell’effetto esdebitativo finale.
Debiti bancari e finanziari
Molte aziende industriali e commerciali, come un’impresa produttrice di sistemi di ventilazione di sicurezza, ricorrono al credito bancario per finanziare l’attività (mutui per capannoni, leasing di macchinari, fidi di cassa, anticipo fatture, ecc.). I debiti verso le banche e altri intermediari finanziari hanno caratteristiche diverse dai debiti erariali: derivano da contratti privati (finanziamenti) spesso assistiti da garanzie. Una S.r.l. o S.p.A. risponde in prima battuta con il proprio patrimonio, ma le banche frequentemente richiedono garanzie reali (ipoteche su immobili aziendali, pegni su beni o su crediti) e/o garanzie personali (fideiussioni) da parte dei soci o degli amministratori. In caso di inadempimento, la banca può agire velocemente: tipicamente i contratti di mutuo prevedono la decadenza dal beneficio del termine se il debitore salta il pagamento di una o due rate, rendendo l’intero debito immediatamente esigibile. La banca può quindi notificare un decreto ingiuntivo (un’ingiunzione di pagamento) e, decorsi 40 giorni senza opposizione o pagamento, procedere con il pignoramento dei beni del debitore. Se c’è un’ipoteca iscritta su un immobile, può attivare l’esecuzione immobiliare; se ci sono pegni su macchinari o su titoli, può farli vendere. Le garanzie accelerano il recupero: un’ipoteca iscritta prima di altre iscrizioni dà un diritto di prelazione sul ricavato della vendita dell’immobile, mettendo la banca in posizione privilegiata rispetto ad altri creditori.
Rischi specifici: Il rating creditizio dell’azienda peggiora rapidamente con l’inadempimento: la banca segnala alla Centrale Rischi di Banca d’Italia le esposizioni scadute, il che rende più difficile ottenere nuovo credito da qualunque istituto. Inoltre, se i soci o terzi hanno firmato fideiussioni, la banca può escutere direttamente queste garanzie appena l’azienda ritarda i pagamenti: questo significa che anche il patrimonio personale degli imprenditori (case, conti personali) è in pericolo, nonostante la forma societaria a responsabilità limitata, a causa dell’obbligazione assunta come garanti. Non di rado, la pressione della banca sui garanti induce questi ultimi a versare di tasca propria parte del debito pur di evitare il peggioramento del contenzioso.
Se il debito bancario è ingente e l’azienda non offre sufficienti prospettive di recupero, la banca – specie se ipotecaria – potrebbe anche promuovere iniziative concorsuali: ad esempio, presentare istanza di fallimento (liquidazione giudiziale) per evitare che l’erosione patrimoniale prosegua e per cristallizzare la propria posizione. Tale mossa, tuttavia, è valutata dalla banca con cautela, perché un fallimento può dilatare i tempi di realizzo; spesso le banche preferiscono accordi di ristrutturazione se intravedono possibilità di risanamento.
Strategie difensive: Un’azienda indebitata con banche deve negoziare attivamente. In molti casi, è possibile ottenere una ristrutturazione del debito bancario fuori dalle aule di giustizia: ad esempio, concordando con la banca una moratoria (sospensione temporanea dei pagamenti), un allungamento dei piani di ammortamento, o la ridefinizione dei tassi. Dal 2020 in poi, anche su impulso normativo (linee guida EBA e codice di buone pratiche bancarie), le banche sono spesso disponibili a considerare Piani di rientro concordati, soprattutto se il debitore fornisce un piano industriale credibile. In un contesto di composizione negoziata della crisi, le banche possono partecipare alle trattative con l’esperto indipendente e valutare nuova finanza (finanziamenti aggiuntivi) se protetta dalla prededuzione o da garanzie statali.
Va ricordato che la concessione abusiva di credito (continuare a finanziare un’impresa decotta) è un tema delicato per le banche, ma le riforme recenti hanno chiarito che il mantenimento delle linee di fido durante le trattative di risanamento non è di per sé causa di responsabilità della banca e degli intermediari finanziari . Anzi, il D.Lgs. 83/2022 e poi il D.Lgs. 136/2024 hanno previsto incentivi a favore degli intermediari che sostenengono l’impresa in composizione negoziata, escludendo che il semplice prolungamento degli affidamenti costituisca atto in frode o abuso . D’altra parte, le banche sotto vigilanza prudenziale possono sospendere o revocare gli affidamenti se la situazione lo impone per ragioni di rischio (ad esempio sofferenze), ma il Decreto 136/2024 ha chiarito che anche le banche sono soggette al divieto di revoca unilaterale dei fidi per mero “mancato pagamento di crediti anteriori” quando l’azienda ha ottenuto misure protettive dal tribunale .
Se la rinegoziazione privata fallisce, il debitore può ricorrere a strumenti quali gli accordi di ristrutturazione dei debiti o il concordato preventivo per coinvolgere anche le banche in un quadro giuridico vincolante: in tali procedure, infatti, le banche sono tenute a rispettare eventuali moratorie o falcidie approvate in sede di omologazione. Ad esempio, una banca con ipoteca potrebbe accettare di stralciare parte del credito ipotecario eccedente il valore del bene, se il piano di concordato offre subito la vendita dell’immobile e il pagamento parziale in tempi certi. Le banche hanno anche interesse a evitare le lungaggini di un fallimento e spesso, davanti a un piano serio, preferiscono una soluzione concordataria che massimizzi il recupero in continuità aziendale (mantenendo il cliente vivo) anziché la liquidazione forzata.
Debiti verso fornitori e altri creditori chirografari
I debiti commerciali verso fornitori (materie prime, componenti, servizi di subappalto, bollette di utenze, ecc.) sono tipici in ogni azienda. A differenza di Fisco, INPS o banche, i fornitori sono di norma creditori chirografari (senza garanzie né privilegi, fatta salva l’eventuale riserva di proprietà su beni venduti, che però è rara nei rapporti B2B in questo settore). Ciò significa che in una procedura concorsuale i fornitori sarebbero soddisfatti solo dopo i creditori privilegiati e in misura spesso ridotta. Questa posizione subordinata spinge molti fornitori, quando percepiscono difficoltà di pagamento, a reagire rapidamente: potrebbero sospendere le forniture (se non pagati, difficilmente concederanno ulteriore merce a credito), aggravando la crisi aziendale. Inoltre, un fornitore impaziente può emettere un decreto ingiuntivo per il proprio credito e, ottenutolo, procedere con pignoramenti di beni o crediti (ad esempio pignorando i crediti che l’azienda vanta verso i propri clienti, tramite atto presso terzi). Benché i singoli fornitori abbiano di solito crediti di importo relativamente minore rispetto a banche o Fisco, la pluralità di azioni esecutive da parte di più fornitori può strangolare l’impresa.
Rischi particolari: Un rischio concreto è la compromissione della filiera commerciale: se la nostra azienda di evacuatori di fumo e calore smette di pagare i fornitori chiave (es. fornitori di componenti elettrici, carpenterie, installatori subappaltatori), può perdere la fiducia del mercato e vedersi rescindere contratti di fornitura essenziali. Inoltre, alcuni fornitori potrebbero chiedere il fallimento dell’azienda cliente come forma di pressione o per tutelare la par condicio (ad esempio, se ritengono che l’impresa stia pagando preferenzialmente altri creditori e lasciando indietro loro). Sebbene i tribunali fallimentari valutino con rigore tali istanze (specie se esistono prospettive di risanamento), la minaccia di un’azione concorsuale da parte di creditori chirografari non è da escludere quando i debiti scaduti sono ingenti.
Difese e rimedi: La chiave nei confronti dei fornitori è la comunicazione e la negoziazione. Un debitore onesto, che informa tempestivamente i fornitori delle proprie difficoltà e propone un piano di rientro (ad esempio pagamenti parziali immediati e saldo a rate, oppure conversione di parte del debito in una fornitura futura), ha maggiori chance di ottenere cooperazione. Molti fornitori preferiscono “accompagnare” il cliente nel risanamento piuttosto che perderlo definitivamente con un fallimento. È possibile formalizzare accordi transattivi con i fornitori, magari prevedendo che accettino un pagamento ridotto a stralcio (saldo e stralcio) se l’azienda versa subito una percentuale del dovuto. Tali accordi, se isolati, espongono però al rischio di azioni revocatorie fallimentari entro 6 mesi – 1 anno se poi l’azienda fallisce, in quanto il pagamento parziale concordato potrebbe essere considerato pagamento non a termine di debito scaduto (potenzialmente revocabile come atto a favore di un creditore). Per mitigare questo rischio, a volte si inseriscono clausole sospensive (l’accordo produce effetti solo se tutti o determinati creditori accettano, ecc.) oppure si cerca di far omologare questi accordi in un accordo di ristrutturazione o in un concordato preventivo, dando loro piena efficacia esdebitativa.
Un aspetto da considerare è che i creditori strategici (fornitori senza i quali l’attività non può proseguire) devono avere un trattamento di riguardo nel piano di risanamento: ad esempio, può essere opportuno pagarli regolarmente anche durante la crisi (se possibile), classificandoli come “essenziali”. La legge consente, in sede di concordato in continuità o composizione negoziata, di chiedere al tribunale l’autorizzazione a pagare fornitori di importanza cruciale per non interrompere l’attività (pagamenti in deroga alla par condicio autorizzati dall’art. 10 CCII), proprio per preservare il going concern.
Va rilevato che i fornitori, in quanto creditori chirografari, in un concordato subiscono spesso forti decurtazioni (es.: pagamento del 20% in 4 anni). Perciò potrebbero opporsi a tali soluzioni se pensano di poter ottenere di più individualmente. Tuttavia, se la maggioranza dei creditori approva la proposta concordataria o l’accordo di ristrutturazione, anche i fornitori dissenzienti ne saranno vincolati. Dal lato dell’impresa, quindi, potrebbe essere utile coinvolgere i fornitori principali già in fase negoziale informale, spiegando il piano di risanamento e magari offrendo condizioni leggermente migliorative (ad es. un pagamento percentuale un po’ più alto per chi continua a fornire materiali durante la procedura): questo favorisce un clima collaborativo e aumenta le probabilità che votino a favore del concordato o aderiscano all’accordo.
Debiti verso dipendenti
I debiti verso il personale (stipendi arretrati, TFR – trattamento di fine rapporto – non versato, rimborsi spese, ferie non godute ecc.) rivestono un carattere peculiare. Da un lato, i dipendenti sono “creditori deboli” tutelati dalla legge con privilegi speciali: le retribuzioni degli ultimi mesi e il TFR vantano privilegio generale sui beni mobili e immobili dell’azienda, addirittura super-privilegio sui beni mobili per gli ultimi 3 mesi di stipendio, collocandosi in assoluto al primo posto tra i crediti privilegiati (prima anche di Fisco e banche). Inoltre esiste un Fondo di Garanzia INPS che, in caso di insolvenza del datore di lavoro, interviene a pagare ai lavoratori il TFR e gli ultimi stipendi (fino a determinate mensilità), salvo poi surrogarsi come creditore privilegiato. Dall’altro lato, però, i dipendenti hanno un potere contrattuale limitato (non possono costringere all’insolvenza come fa l’Erario, né ritirare una fornitura come fa un fornitore). Il loro strumento di pressione è principalmente lo sciopero o le azioni legali individuali: un lavoratore non pagato può ottenere un decreto ingiuntivo per le somme dovute e chiedere il pignoramento dei conti aziendali; spesso però, se la situazione è grave, preferirà rivolgersi ai sindacati o al tribunale per ottenere la messa in liquidazione dell’azienda (ad esempio, può segnalare l’insolvenza al Pubblico Ministero fallimentare).
Importanza di pagarli: Dal punto di vista del risanamento, mantenere buoni rapporti con il personale è cruciale. Dipendenti non pagati difficilmente continueranno a lavorare con impegno, e la fuga di figure chiave può segnare la fine dell’impresa. Inoltre, un accumulo di mensilità non pagate genera un clima di sfiducia anche verso gli altri stakeholder. Per questo, la normativa concorsuale incentiva il pagamento dei dipendenti: ad esempio, in un concordato preventivo liquidatorio è obbligatorio pagare integralmente i crediti di lavoro privilegiati entro un anno dall’omologazione, altrimenti il concordato non è ammissibile. In un concordato in continuità, stipendi e contributi correnti devono essere pagati regolarmente durante la procedura. Spesso il tribunale, nel dare il via a un concordato con continuità aziendale, impone come condizione il corrispettivo di apporto di finanza destinato a saldare gli arretrati dei dipendenti almeno in parte. In sede di composizione negoziata, l’esperto valuterà con attenzione la situazione del personale: talora, parte delle trattative riguarda accordi sindacali per rateizzare il pagamento degli arretrati (ad esempio, pagando un mese extra ogni tot mesi).
Tutele legali: Se l’azienda entra in liquidazione giudiziale (fallimento), i dipendenti possono accedere abbastanza rapidamente al Fondo di Garanzia INPS per ottenere i loro crediti senza aspettare l’intera procedura. Questo, paradossalmente, può spingere i lavoratori a preferire la dichiarazione di fallimento – perché così ottengono il TFR dal Fondo – piuttosto che attendere indefiniti piani di rientro in un’azienda forse decotta. Un imprenditore sensibile a questo potrebbe anticipare la richiesta di concordato preventivo, includendo nel piano il pagamento dei dipendenti (magari utilizzando liquidità derivante da cessione di asset non strategici) per evitare che la pressione del personale faccia naufragare il tentativo di risanamento.
In definitiva, i debiti verso i dipendenti dovrebbero avere la massima priorità nel piano di difesa del debitore: sono crediti protetti (quindi comunque andrebbero pagati quasi per intero in qualsiasi scenario) e, allo stesso tempo, pagare il personale è un investimento sul capitale umano che potrà aiutare l’azienda a risollevarsi. Qualora non sia proprio possibile saldare subito tutti gli arretrati, è opportuno coinvolgere i sindacati e cercare un accordo (ad esempio, pagamento dilazionato dei premi o straordinari, con l’impegno a non licenziare). Questo rientra in una più ampia strategia di “condivisione del sacrificio” con tutti gli stakeholder per superare la crisi.
Forma giuridica e responsabilità di soci e amministratori
Una domanda cruciale che ogni imprenditore si pone è: “Chi risponde dei debiti dell’azienda?”. La risposta dipende dalla forma giuridica con cui l’attività è esercitata e dal comportamento di chi la gestisce. Dal punto di vista legale, infatti, c’è una grande differenza tra un’impresa individuale, una società di persone (come SNC o SAS) e una società di capitali (come SRL o SPA). In questa sezione chiariremo come la forma societaria incide sulla responsabilità per i debiti e quali rischi personali corrono gli amministratori e i soci di un’azienda indebitata.
Società di capitali (S.r.l. e S.p.A.)
Le società di capitali (S.r.l., S.p.A.) godono per legge di autonomia patrimoniale perfetta: ciò significa che la società è un soggetto giuridico distinto, con un patrimonio proprio, e risponde dei debiti con il solo patrimonio sociale. I soci (azionisti o quotisti) non sono di regola tenuti a pagare i debiti sociali con i propri beni personali. Il capitale investito (quote o azioni sottoscritte) rappresenta il limite della loro responsabilità economica. Dunque, se un’azienda di evacuatori di fumo e calore costituita in forma di S.r.l. accumula debiti insostenibili, in linea generale i creditori potranno rivalersi solo sui beni intestati alla società, e non sulla casa o sui risparmi dei soci.
Fa eccezione a questo principio il caso in cui i soci abbiano prestato garanzie personali ai creditori (come visto, tipicamente avviene con le banche: fideiussioni bancarie) oppure abbiano commesso illeciti specifici. Ad esempio, la legge fallimentare prevedeva e il Codice della Crisi conferma la possibilità di dichiarare il fallimento personale dei soci accomandatari nelle SAS e dei soci illimitatamente responsabili nelle SNC, ma nel caso di S.r.l. e S.p.A. tradizionali non vi sono soci con responsabilità illimitata per legge.
Un altro punto critico riguarda i soci di società estinta: quando una società di capitali viene cancellata dal Registro Imprese (ad esempio dopo una liquidazione volontaria), i creditori rimasti insoddisfatti possono tentare di agire contro i soci per i debiti residui. La Corte di Cassazione a Sezioni Unite (sent. n. 3625/2025) ha chiarito però che gli ex soci rispondono dei debiti sociali soltanto nei limiti di quanto riscosso in sede di liquidazione . In altri termini, non vi è una “responsabilità illimitata postuma”: il socio che non abbia ricevuto nulla dalla liquidazione non può essere costretto a pagare i debiti della ex società; chi invece ha ricevuto distribuzioni (ad esempio il saldo del bilancio finale di liquidazione) ne risponde fino a concorrenza di quell’attivo incassato. Inoltre, la Cassazione ha specificato che il Fisco (per i debiti tributari) deve addirittura notificare un apposito atto di accertamento al socio per chiedergli quanto percepito , non potendo semplicemente coinvolgerlo automaticamente nel processo contro la società ormai estinta.
Società di persone e ditte individuali
Le società di persone (SNC – società in nome collettivo, e SAS – società in accomandita semplice per i soci accomandatari) e le imprese individuali offrono ai creditori un panorama molto diverso: qui almeno un soggetto (l’imprenditore individuale o i soci della SNC e i soci accomandatari della SAS) ha responsabilità illimitata. Ciò significa che per i debiti dell’impresa ne risponde anche con il proprio patrimonio personale, presente e futuro. Un fornitore o una banca creditori di una SNC possono escutere direttamente i beni personali dei soci (dopo aver escusso quelli sociali), e se la società non paga possono chiederne la liquidazione coatta trascinando anche i soci in una procedura di fallimento personale. In pratica, nel caso di ditte individuali o SNC, debitore e impresa coincidono: l’insolvenza dell’azienda equivale all’insolvenza dell’imprenditore.
Va ricordato che la normativa fallimentare tradizionale esonerava dalle procedure concorsuali gli imprenditori minori (sotto certe soglie di fatturato, attivo e debiti). Con il nuovo Codice della Crisi, invece, anche le imprese minori possono accedere a procedure di soluzione della crisi (ad esempio il concordato minore o la liquidazione controllata previsti per i debitori “non fallibili”). Resta il fatto che, se una piccola impresa individuale o società personale viene dichiarata insolvente, si apre una procedura che coinvolge direttamente i titolari nei loro beni personali. Ciò rende ancora più delicata la gestione del rischio: spesso l’imprenditore individuale cerca di tutelare parte del patrimonio familiare (ad esempio intestando l’abitazione al coniuge o ricorrendo a un fondo patrimoniale), ma tali mosse possono essere contestate dai creditori (con azione revocatoria ordinaria) se attuate in frode.
Responsabilità degli amministratori e obblighi nella crisi
Un capitolo a parte riguarda la posizione degli amministratori (o del titolare, nel caso di impresa individuale). Anche quando i soci non rischiano in proprio, gli amministratori di una società possono incorrere in responsabilità civili (e talora penali) se la gestione della crisi non è stata corretta. Il Codice Civile (art. 2086 c.c.) impone all’imprenditore di adottare assetti organizzativi adeguati a rilevare tempestivamente lo stato di crisi e di attivarsi senza indugio per adottare uno strumento di superamento della crisi. Se gli amministratori omettono di reagire e lasciano aggravare il dissesto, possono essere chiamati a rispondere dei danni causati ai creditori sociali per violazione dei doveri (azione di responsabilità ex art. 2394 c.c., ora art. 378 CCII). Per esempio, proseguire l’attività con perdite gravissime, dilapidando le risorse che potevano servire a pagare almeno parzialmente i creditori, è fonte di responsabilità per aggravamento del passivo.
Da notare che non esiste una responsabilità diretta degli amministratori verso il Fisco o altri creditori per il mero fatto del mancato pagamento dei tributi sociali . La Cassazione ha infatti ribadito che, salvo casi particolari previsti dalla legge, l’amministratore non risponde con il proprio patrimonio dei debiti fiscali della società (non esiste una norma che lo preveda, a differenza di quanto avviene ad esempio in ambito tributario tedesco). Ciò non toglie che l’amministratore possa incorrere in sanzioni penali o amministrative personali per violazioni specifiche (si pensi ai reati di omesso versamento o frode fiscale, che colpiscono chi ha agito in nome della società).
Inoltre, se durante la gestione della crisi l’amministratore effettua pagamenti preferenziali ad alcuni creditori a scapito di altri, compie atti distrattivi (es. preleva cassa a suo favore) o aumenta il dissesto con operazioni imprudenti, rischia – in caso di successivo fallimento – di essere perseguito per reati fallimentari (bancarotta fraudolenta patrimoniale o preferenziale). In particolare, la bancarotta preferenziale punisce l’aver favorito taluni creditori pregiudicandone altri in condizioni di insolvenza.
Dal luglio 2022, con l’entrata in vigore del Codice della Crisi, gli amministratori sono anche soggetti a nuovi obblighi procedurali: se i segnali di allarme (indici di crisi) indicano uno stato di difficoltà conclamata, l’organo amministrativo di una società ha il dovere di attivare tempestivamente gli strumenti di allerta o di composizione negoziata per evitare l’insolvenza. L’inottemperanza può comportare l’applicazione di misure sanzionatorie (ad esempio, in sede di liquidazione giudiziale, può essere valutata ai fini della incapienza del patrimonio con riflessi sull’esdebitazione dell’imprenditore, o tradursi in una valutazione di colpa grave ai sensi dell’art. 14 CCII).
In sintesi, dal punto di vista del debitore in crisi: – Se operi con una società di capitali, i tuoi beni personali sono in linea di massima al riparo, a meno che tu non abbia fornito garanzie personali o commesso illeciti specifici. Tuttavia, la società in dissesto potrebbe comunque trascinare con sé chi la gestisce, in termini di responsabilità risarcitorie o penali. – Se operi con una ditta individuale o società personale, la distinzione tra patrimonio dell’impresa e personale non esiste: è imperativo valutare gli strumenti di composizione del debito per proteggere il più possibile i beni di famiglia, eventualmente prima che la situazione degeneri. – In ogni caso, come amministratore devi agire con prudenza e trasparenza nella crisi: attivare per tempo i percorsi di risanamento, evitare favoritismi e tutelare la par condicio, documentare ogni scelta. Questo non solo aumenta le chance di salvataggio dell’azienda, ma tutela te stesso da future azioni di responsabilità.
Strumenti extragiudiziali di difesa dal sovraindebitamento
Quando l’impresa si trova in difficoltà ma vuole evitare di ricorrere subito a procedure giudiziali concorsuali (che possono essere costose e di dominio pubblico), è possibile tentare soluzioni stragiudiziali, ossia accordi privati e piani di risanamento negoziati direttamente con i creditori. L’approccio extragiudiziale presenta il vantaggio della riservatezza (non c’è pubblicità legale, salvo eventuale registrazione dei documenti per data certa) e della flessibilità (le parti possono convenire qualsiasi cosa non vietata, adattandosi al caso concreto). Di contro, lo svantaggio principale è l’assenza di vincolo per i creditori dissenzienti: a differenza di un concordato o di un accordo omologato, in sede stragiudiziale non esiste un meccanismo di maggioranza che imponga la ristrutturazione a chi non la accetta . Pertanto, il successo di una soluzione extragiudiziale richiede il consenso di tutti i principali creditori, o almeno di quelli strategici, e la disponibilità di liquidità sufficiente a soddisfare integralmente i creditori che restano “fuori” dall’accordo.
Vediamo alcuni strumenti e prassi extragiudiziali rilevanti:
- Rinegoziazione individuale dei debiti: consiste nel trattare con ciascun creditore separatamente per ottenere dilazioni, riduzioni o stralci del debito. Ad esempio, l’azienda può accordarsi con un fornitore per pagare il 50% del dovuto subito a saldo e stralcio, oppure con una banca per prorogare di 6 mesi la scadenza di un fido, o ancora con l’Agenzia delle Entrate per una rateazione in proroga. Questa strada, se percorribile, è la più semplice e immediata, ma funziona solo se il numero di creditori è limitato e se nessuno ha interesse a “chiamarsi fuori”. Occorre evitare che un creditore, sapendo che l’impresa sta pagando preferenzialmente altri, scelga invece di agire legalmente (ingiunzione, pignoramento) vanificando gli sforzi fatti con gli altri. Trasparenza e pari trattamento aiutano: spesso si cerca di coinvolgere tutti i creditori in una sorta di moratoria informale, presentando loro un quadro della crisi e un piano di rientro pluriennale, chiedendo a ciascuno un impegno a non agire esecutivamente mentre si esegue il piano.
- Piano attestato di risanamento (art. 56 CCII): è uno strumento previsto dalla legge che formalizza la ristrutturazione extragiudiziale in un documento programmatico asseverato da un esperto indipendente. In pratica, l’imprenditore predispone un piano industriale e finanziario di risanamento pluriennale e lo fa attestare da un professionista indipendente (di regola un commercialista o revisore) circa la veridicità dei dati aziendali e la fattibilità del piano stesso. Importante: il piano attestato di per sé non vincola i creditori (non è un accordo con loro) , ma serve a dare struttura e credibilità alle intese che il debitore andrà a raggiungere. Normalmente, contestualmente al piano, l’impresa negozia accordi bilaterali con ciascun creditore principale (accordi di ristrutturazione dei debiti bancari, accordi transattivi con fornitori, ecc.). L’attestazione di un esperto funge da “bollino di affidabilità” che può convincere i creditori della serietà del piano e soprattutto consente – in caso di successivo fallimento – di proteggere taluni atti esecutivi del piano dall’azione revocatoria (ai sensi dell’art. 166 CCII, ex art. 67 l.fall.). In altre parole, pagamenti e garanzie concessi in esecuzione di un piano attestato non sono soggetti a revocatoria fallimentare, purché il piano sia idoneo al risanamento e i creditori abbiano confidato sulla sua validità . La Cassazione ha precisato che il giudice, ex post, può verificare la serietà ex ante del piano per concedere questa esenzione, escludendola solo se il piano era “manifestamente inidoneo” a risanare . Ciò significa che l’impresa deve predisporre un piano realistico e dettagliato, e l’attestatore svolgere un’analisi rigorosa (anche per evitare responsabilità personali, compresa l’eventuale responsabilità penale per false attestazioni). Per conferire data certa al piano e agli accordi, spesso li si registra o si deposita una comunicazione al Registro Imprese (la pubblicazione è facoltativa secondo l’art. 56, co.2 CCII). Il piano attestato rimane comunque riservato (non è una procedura pubblica) e non implica alcuna protezione automatica contro le azioni individuali dei creditori: se un creditore non firmatario vuole comunque agire in via esecutiva, può farlo (ecco perché è fondamentale includere o soddisfare integralmente i creditori estranei al piano ). In sintesi, il piano attestato di risanamento è indicato quando l’imprenditore ha già un accordo di massima con la maggior parte dei creditori e vuole blindare l’operazione, evitando rischi di revocatoria e senza passare dal tribunale.
- Accordi stragiudiziali con pluralità di creditori: se l’indebitamento coinvolge molti soggetti, l’imprenditore può tentare di raggiungere un accordo quadro firmato da tutti (o dalla gran parte) dei creditori, in cui ciascuno accetta una certa riduzione o dilazione del credito. Questo in effetti è simile, per struttura, a un accordo di ristrutturazione dei debiti ex art. 57 CCII, ma senza omologazione in tribunale. Si tratta quindi di un accordo privato plurilaterale. Può funzionare tra soggetti contrattualmente disciplinati (ad esempio un pool di banche che concedono una moratoria coordinata); in altri casi, mettere attorno a un tavolo decine di creditori eterogenei (fornitori, erario, dipendenti) e ottenere il consenso unanime è assai complesso. Tali accordi “globali” restano fragili: basta che un creditore cambi idea e avvii un pignoramento per far crollare l’intera intesa. Per tale ragione, spesso si utilizza la via dell’accordo stragiudiziale solo come anticamera di un accordo omologato: si raccoglie il consenso scritto della maggioranza dei creditori su un certo piano, e poi lo si presenta in tribunale per l’omologazione formale (diventando un accordo di ristrutturazione ex art. 48 CCII o un concordato preventivo) così da vincolare legalmente anche le minoranze dissenzienti. Questa strategia ibrida consente di sfruttare i benefici di entrambe le modalità: iniziale riservatezza e flessibilità nella negoziazione informale, poi efficacia erga omnes e protezione giurisdizionale una volta raggiunto un sufficiente consenso.
In ogni caso, chi percorre la strada extragiudiziale deve tenere presente alcuni accorgimenti: – Mantenere la par condicio informale tra i creditori, evitando favoritismi occulti: se un creditore scopre di essere stato trattato peggio di un altro potrebbe far saltare l’accordo. – Documentare per iscritto tutti gli accordi con i creditori (scritture private, scambio di PEC) e preferibilmente farli assoggettare a data certa, così da poter provare ex post i termini concordati. – Considerare le implicazioni fiscali: ad esempio, uno stralcio di debito può generare sopravvenienze attive tassabili per l’azienda debitrice (anche su questo aspetto conviene consultare un esperto, magari inserendo la formalizzazione in un piano attestato per sfruttare eventuali esenzioni fiscali previste in crisi). – Valutare il ricorso a figure terze (advisor finanziari, legali) che facilitino le trattative con i creditori: un professionista che presenti il piano ai creditori può conferire maggiore fiducia e autorevolezza al progetto di risanamento. – Preparare un piano alternativo nel caso in cui la soluzione stragiudiziale fallisca: ad esempio, avere già pronto un ricorso per concordato preventivo in bianco da depositare immediatamente qualora uno o più creditori rompano le trattative e minaccino azioni esecutive. Questa prontezza consente di “parare il colpo” attivando subito le protezioni concorsuali se necessario.
Strumenti legali e concorsuali per la gestione della crisi
Se le soluzioni puramente stragiudiziali non bastano o non sono attuabili (ad esempio perché un importante creditore non aderisce, o perché occorre proteggersi da azioni esecutive imminenti), l’ordinamento italiano mette a disposizione diversi strumenti concorsuali regolati per legge. Questi strumenti, attivati con l’ausilio del Tribunale o di organismi pubblici, consentono di congelare la situazione e cercare un accordo collettivo con i creditori, eventualmente anche contro la volontà di una minoranza di essi. Analizziamo i principali, con riferimento al Codice della Crisi e dell’Insolvenza (CCII) aggiornato al 2025.
Composizione negoziata della crisi d’impresa
La composizione negoziata è uno strumento introdotto di recente (dal 15 novembre 2021) per aiutare le imprese in difficoltà a negoziare con i creditori con l’ausilio di un esperto indipendente, in modo volontario e riservato . Si tratta di una procedura non giudiziale gestita su una piattaforma telematica (presso le Camere di Commercio), in cui all’imprenditore viene affiancato un esperto nominato da una commissione regionale. L’esperto (spesso un commercialista con specifica formazione) ha il compito di facilitare le trattative con i creditori al fine di individuare una soluzione per il risanamento dell’impresa. Durante la composizione negoziata, l’impresa continua ad operare sotto la gestione dell’imprenditore, ma con l’obbligo di informare l’esperto e di astenersi da atti gravemente pregiudizievoli.
Accesso e svolgimento: Possono accedere alla composizione negoziata tutti gli imprenditori (commerciali o agricoli) – sia società sia ditte individuali – che si trovano in condizioni di squilibrio o crisi, o anche già insolventi, ma per cui esiste una ragionevole prospettiva di risanamento . La domanda si presenta tramite la piattaforma online nazionale, caricando bilanci, situazione debitoria e un piano ipotetico di risanamento. Entro pochi giorni viene nominato l’esperto. La procedura è inizialmente confidenziale: né i concorrenti né i creditori estranei ne vengono a conoscenza, a meno che l’imprenditore non decida di richiedere misure protettive al Tribunale (vedi oltre). L’esperto esamina i dati e convoca l’imprenditore e i principali creditori a incontri per capire se esistono margini di accordo. La legge richiede che le parti cooperino in buona fede e che l’esperto resti imparziale.
La composizione negoziata dura di norma 3 mesi, prorogabili fino a 6 mesi (salvo ulteriori estensioni autorizzate in casi particolari). Durante questo periodo, l’impresa può ottenere su istanza al tribunale delle misure protettive: in pratica, un provvedimento che sospende per qualche tempo le azioni esecutive e i procedimenti cautelari dei creditori. Una volta presentata l’istanza di misure protettive e pubblicata al Registro Imprese, tutti i creditori sono temporaneamente bloccati dal iniziare o proseguire pignoramenti o sfratti nei confronti dell’azienda. Queste misure offrono un respiro necessario per trattare. Il nuovo Codice ha chiarito che, se sono concesse misure protettive, anche le banche non possono revocare o ridurre gli affidamenti solo perché il debitore non ha pagato debiti scaduti pregressi , a meno che ciò sia richiesto dalle norme di vigilanza prudenziale (in pratica, si evita il fenomeno che all’avvio della composizione negoziata gli istituti di credito taglino subito le linee di fido). L’eventuale sospensione di finanziamenti in essere da parte delle banche deve essere motivata da ragioni oggettive e comunicata agli organi interni di controllo, secondo quanto previsto dalle modifiche del 2024 al CCII .
Esiti possibili: La composizione negoziata è flessibile negli esiti: non si conclude con un’unica procedura prestabilita, bensì con ciò che le parti riescono a concordare. In pratica, entro la fine dei 3-6 mesi, possono verificarsi diverse situazioni: – Accordo stragiudiziale: l’imprenditore e tutti o parte dei creditori raggiungono un accordo privato (ad esempio un piano di rientro comune, o accordi bilaterali con i principali creditori). In tal caso, la composizione negoziata si chiude con un nulla di fatto formale (archiviazione), ma l’azienda esce dalla procedura avendo stretto intese che dovrà onorare. – Accordo di ristrutturazione dei debiti: se si è raggiunto l’accordo scritto con una percentuale di creditori sufficiente (almeno il 60% dei crediti, v. infra), l’imprenditore può decidere di far omologare tale accordo dal tribunale ex art. 48 CCII. In questo caso, la composizione negoziata “sfocia” in un accordo giudiziale vero e proprio (diventando pubblico e vincolante per tutti i creditori aderenti e, in certi casi, anche per i dissenzienti se si tratta di creditori finanziari o erariali con cram-down). – Piano attestato o piano di ristrutturazione soggetto a omologa: se l’accordo coinvolge solo alcuni creditori, l’imprenditore potrebbe optare per formalizzare un piano attestato di risanamento (strumento di cui abbiamo parlato sopra) per mettere in sicurezza gli atti compiuti, oppure – novità del CCII – depositare un piano di ristrutturazione soggetto ad omologazione (PRO) ex art. 64-bis CCII. Questo piano, omologato dal tribunale, consente di imporre le sue condizioni anche ai creditori dissenzienti, ma richiede il rispetto di rigorose condizioni (lo vedremo a breve). La scelta tra accordo e PRO dipenderà dalla natura del consenso ottenuto durante le trattative. – Concordato preventivo: se emerge che per risanare l’impresa serve una soluzione concorsuale più ampia, l’imprenditore può presentare domanda di concordato preventivo (anche con continuità aziendale) alla fine della composizione negoziata, utilizzando le informazioni e il piano predisposti. In tal caso, si passa dalla fase negoziale riservata a una procedura concorsuale giudiziaria vera e propria, con nomina di organi e voto dei creditori. – Concordato semplificato per la liquidazione del patrimonio: qualora le trattative siano fallite e non vi sia prospettiva di recupero della continuità, l’imprenditore – solo se lo desidera – può proporre entro 60 giorni un concordato semplificato liquidatorio ex art. 25-sexies CCII. Questo è uno strumento speciale introdotto nel 2021 e reso stabile dal Codice: in pratica, senza passare per il voto dei creditori, il debitore chiede al tribunale di omologare un piano di liquidazione dei beni, ripartendo il ricavato tra i creditori. Il concordato semplificato è un’extrema ratio utilizzabile solo se la composizione negoziata non ha prodotto alcun accordo . Inoltre, per sua natura è limitato alla liquidazione (la legge anzi vieta espressamente che preveda la continuazione dell’attività ). Pur non dovendo essere votato dai creditori, il tribunale lo omologherà solo se ritiene che sia comunque migliorativo rispetto alla liquidazione fallimentare ordinaria.
In definitiva, la composizione negoziata è diventata, nei primi anni di applicazione, uno strumento centrale per affrontare la crisi d’impresa in modo anticipato e meno traumatico. I dati aggiornati al 2025 mostrano un aumento costante delle istanze: oltre 3.600 imprese vi hanno fatto ricorso, con un tasso di successo intorno al 20-25% e migliaia di posti di lavoro salvati . Soprattutto aziende di medie dimensioni (industria e commercio) hanno beneficiato di questa procedura, mentre le micro-imprese sottosoglia restano minoritarie e con esiti meno favorevoli . Ciò indica che per realtà più strutturate la composizione negoziata rappresenta ormai lo strumento preferito, grazie alla rapidità (in media 320 giorni per un esito positivo ) e alla capacità di adattarsi a soluzioni diverse caso per caso.
Accordi di ristrutturazione dei debiti (art. 48-64 CCII)
Gli accordi di ristrutturazione sono patti fra l’imprenditore e una parte dei creditori che vengono “formalizzati” davanti al tribunale per acquisire efficacia vincolante generale. In sostanza, se il debitore riesce a convincere una maggioranza qualificata di creditori a sostegno di un piano di risanamento, può depositare l’accordo in tribunale e chiederne l’omologazione. A seguito dell’omologa, l’accordo produce effetti esecutivi e anche i creditori che non hanno aderito ne restano coinvolti in modo diverso a seconda dei casi: – I creditori aderenti (che hanno firmato l’accordo) sono ovviamente vincolati nei termini pattuiti (ad esempio rinunciano a parte del credito, o accettano un pagamento dilazionato). – I creditori non aderenti restano creditori per intero e con i diritti iniziali, tuttavia beneficiano indirettamente dell’accordo in quanto il piano di solito prevede che vengano pagati integralmente. Non sono costretti a subire riduzioni perché non hanno acconsentito: un accordo di ristrutturazione non può imporre sacrifici ai non aderenti (diversamente dal concordato, dove la falcidia coinvolge anche i votanti contrari). – Fanno eccezione alcune categorie particolari di creditori in virtù di norme speciali: ad esempio, i creditori finanziari (banche e obbligazionisti) dissenzienti possono essere inclusi ugualmente se rappresentano non oltre il 25% dell’esposizione finanziaria complessiva, purché l’accordo sia approvato da almeno il 75% dei creditori finanziari (c.d. accordo esteso ex art. 61 CCII). Questo meccanismo consente di evitare che poche banche dissenzienti blocchino un’intesa voluta dalla larga maggioranza del ceto bancario. – Altra eccezione è stata introdotta per il Fisco e gli enti previdenziali: come già accennato, se l’Erario o l’INPS non aderiscono ma l’accordo li tratta in modo più favorevole rispetto alla liquidazione, il tribunale può ugualmente omologare l’accordo (cram-down fiscale) purché siano soddisfatte talune soglie minime (es. pagamento almeno 30-40% del loro credito a seconda dei casi) . Dopo il 2023, però, il Legislatore ha ristretto l’ambito di questo cram-down per evitare abusi: in particolare, l’accordo di ristrutturazione non deve essere liquidatorio (deve cioè perseguire un risanamento dell’impresa) e se il debito erariale/previdenziale è predominante occorre offrire almeno quel 40% in 10 anni .
Per ottenere l’omologazione di un accordo di ristrutturazione occorrono almeno i 2/3 dei crediti (66,67%) da parte dei creditori che hanno aderito (senza contare i crediti “interni” di soci o parti correlate). Il tribunale valuta il piano allegato all’accordo – che deve garantire che i creditori estranei saranno pagati per intero entro 120 giorni dall’omologa o dalle scadenze di legge – e se tutto è regolare omologa l’accordo, rendendolo efficace. Durante la pendenza della domanda di omologa, il debitore può chiedere misure protettive simili a quelle del concordato per bloccare le azioni esecutive.
Gli accordi di ristrutturazione sono indicati quando l’impresa ha una base creditoria ristretta e omogenea (es. banche) disposta a supportare il risanamento, e si vogliono evitare i costi e le rigidità di un vero e proprio concordato. Un vantaggio è la rapidità: l’accordo può essere negoziato in riservato e poi presentato e omologato in pochi mesi. Lo svantaggio è che occorre raggiungere quell’elevato grado di consenso iniziale; inoltre, finché l’omologazione non arriva, i creditori estranei possono comunque agire, a meno che non si attivino le misure protettive.
Il CCII ha introdotto vari tipi di accordo di ristrutturazione “speciali” (oltre a quello ordinario appena descritto): – Accordo ad efficacia estesa (art. 61): come detto, consente di estendere gli effetti anche ai creditori finanziari dissenzienti se l’accordo è approvato dalla maggioranza qualificata di essi (75%). – Accordo agevolato (art. 60): consente di omologare accordi anche con percentuale di consenso ridotta al 30%, ma in tal caso è obbligatorio che i creditori estranei siano pagati integralmente entro 120 giorni dall’omologa (quindi l’impresa deve disporre di risorse pressoché immediate per i non aderenti). Questa forma agevolata facilita la conclusione di accordi quando solo pochi creditori devono restare estranei e possono essere soddisfatti subito. – Accordo con intermediari finanziari (art. 62): dedicato a ristrutturazioni del debito finanziario dell’impresa con l’intervento di banche e intermediari vigilati, può essere omologato con il consenso del 75% di tali crediti e può prevedere la moratoria dei crediti estranei per 6 mesi. È uno strumento di nicchia pensato per operazioni nel settore bancario/finanziario.
Piano di ristrutturazione soggetto ad omologazione (PRO)
Il PRO è una novità introdotta dal Codice della Crisi (in recepimento della direttiva UE sulle ristrutturazioni) e disciplinata dall’art. 64-bis CCII. Si tratta di uno strumento intermedio tra l’accordo di ristrutturazione e il concordato preventivo. In pratica, il debitore elabora un piano di risanamento unilaterale e chiede al tribunale di omologarlo, anche senza aver raccolto preventivamente il consenso dei creditori. Il tribunale, sentiti i creditori in apposita udienza, potrà omologare il piano se accerta che: – I creditori riceveranno dal piano un trattamento non inferiore a quello che avrebbero in una liquidazione giudiziale (principio del best interest of creditors). – Il piano garantisce il pagamento integrale dei creditori privilegiati oppure, se intende ridurre i loro crediti, prevede forme di soddisfacimento alternative conformi alle regole di priorità (ad es. se un ipotecario viene pagato parzialmente, l’azienda deve dimostrare che quel pagamento parziale è quanto otterrebbe da vendita dell’immobile ipotecato). – Almeno alcuni creditori hanno espresso consenso: il PRO non richiede percentuali di voto come il concordato, ma non può essere proposto se nessun creditore è a favore. La legge richiede infatti che il debitore indichi quali creditori (o classi di creditori) hanno aderito o anche solo “hanno manifestato interesse” al piano. – Il piano presenta ragionevoli prospettive di prevenire l’insolvenza o di sanare lo stato di crisi (quindi non dev’essere una mera liquidazione ritardata).
In sostanza, il PRO permette una omologazione forzata di un piano di ristrutturazione anche contro il voto contrario di intere classi di creditori, a patto che il tribunale sia convinto della sua validità e convenienza generale. È uno strumento pensato per situazioni in cui l’impresa è risanabile ma non riesce a ottenere il consenso formale del 60% dei creditori richiesto per un accordo tradizionale: con il PRO, si bypassa la necessità di adesione qualificata, affidandosi al controllo del tribunale. Va detto però che il PRO, essendo molto incisivo sui diritti dei creditori, è soggetto a possibili opposizioni e a un controllo di merito rigoroso. Inoltre, non può essere utilizzato a fini puramente liquidatori: è concepito per ristrutturazioni in continuità o miste. Infatti, prima delle modifiche del 2024 si discuteva se fosse ammissibile un PRO liquidatorio; il correttivo D.Lgs. 136/2024 ha chiarito che è possibile omologare anche un PRO a contenuto liquidatorio, purché siano rispettate tutte le tutele per i creditori (in particolare, il pagamento minimo del 20% ai chirografari che in concordato liquidatorio sarebbe richiesto dalla legge). Su questo vi sono già pronunce dei tribunali: ad esempio, il Tribunale di Roma inizialmente negava la possibilità di PRO meramente liquidatorio, mentre ora – a seguito del correttivo – l’orientamento è mutato e consente questa ipotesi. Resta il divieto di inserire nel PRO la liquidazione dell’intero patrimonio dell’imprenditore minore (che sarebbe invece materia del concordato minore o della liquidazione controllata, fuori dal PRO).
Il PRO si svolge proceduralmente come un concordato: si deposita la domanda di omologa con il piano e l’attestazione di un esperto sulla fattibilità e veridicità dei dati, il tribunale nomina un commissario giudiziale e indice un’udienza in cui i creditori possono esprimere il loro voto o le loro opposizioni. Non c’è un voto per classi come nel concordato, ma una consultazione: se pochi o nessun creditore sono favorevoli, è probabile che il tribunale non omologhi per mancanza di consenso sufficiente (anche se la norma non fissa una soglia). Se invece il piano appare solido e magari una parte significativa di creditori lo appoggia, il giudice può imporlo a tutti con il decreto di omologa.
Concordato preventivo
Il concordato preventivo è da decenni lo strumento “classico” per regolare in modo concorsuale la crisi d’impresa evitando il fallimento. Si tratta di una procedura giudiziale vera e propria, nella quale l’imprenditore propone ai creditori un accordo sotto supervisione del tribunale e con il voto espresso delle varie classi di creditori. Il concordato può avere due finalità: – Concordato in continuità aziendale: volto a ristrutturare i debiti e proseguire l’attività dell’impresa (magari con nuovi finanziamenti, riorganizzazione, cessione di rami d’azienda, ecc.). I creditori vengono soddisfatti col ricavato futuro della gestione. – Concordato liquidatorio: mira a liquidare il patrimonio dell’impresa in modo ordinato e distribuire il ricavato ai creditori, evitando però le lungaggini e i costi di un fallimento. In tal caso di solito l’azienda cessa l’attività (salvo continuazione provvisoria per valorizzare beni).
La procedura inizia con un ricorso al tribunale, che può essere depositato anche “con riserva” (il cosiddetto concordato in bianco) quando il piano non è ancora definitivo ma si vuole ottenere subito la protezione. Con la pubblicazione della domanda di concordato al Registro Imprese, i creditori non possono iniziare o proseguire azioni esecutive individuali né acquisire diritti di prelazione se non autorizzati dal giudice (le misure protettive operano in automatico ex art. 54 CCII). Il tribunale nomina un Commissario Giudiziale, che sorveglia la gestione e assiste i creditori nelle valutazioni. L’imprenditore rimane in carica (salvo frodi gravi) ma ogni atto di straordinaria amministrazione deve essere autorizzato dal giudice delegato.
Nel concordato, i creditori sono suddivisi per classi omogenee e votano la proposta: serve il voto favorevole di più della metà dei crediti ammessi al voto (maggioranza semplice) e almeno la maggioranza delle classi (se le classi sono più di una). Se la proposta ottiene le maggioranze, il tribunale procede all’omologazione, verificando la fattibilità del piano e la legalità (ad es. rispetto delle priorità di pagamento). Con l’omologa, il concordato diviene vincolante per tutti i creditori anteriori, anche quelli dissenzienti, i quali non potranno più agire individualmente se non per ottenere quanto previsto in concordato.
La legge prevede alcune regole di trattamento dei creditori nel concordato: – I creditori privilegiati (es. ipotecari, pignoratizi, privilegi generali) devono essere soddisfatti integralmente, salvo che rinuncino a una parte del loro privilegio accettando di degradare a chirografo la parte eccedente il valore del bene su cui insiste il privilegio. In un concordato in continuità è possibile anche pagare i privilegiati in tempi dilazionati, purché gli interessi compensativi siano garantiti. – I creditori chirografari possono subire una falcidia, ma la legge stabilisce che nel concordato liquidatorio puro debbano ricevere almeno il 20% del loro credito (soglia che può essere derogata solo se il debitore apporta risorse esterne che aumentano l’attivo almeno del 10%). Nel concordato in continuità, invece, non c’è una percentuale minima per i chirografari, ma è richiesto che il piano assicuri condizioni migliorative rispetto alla liquidazione, e in generale le percentuali offerte tendono ad essere superiori data la prospettiva di continuare l’attività. – I crediti pubblici (tributi e contributi) seguono la disciplina della transazione fiscale: possono essere falcidiati solo se il piano ne prevede il pagamento almeno in misura non inferiore a quanto otterrebbero in caso di liquidazione. Se l’Erario o l’INPS votano contro, il tribunale può comunque omologare il concordato (imponendo dunque la transazione fiscale) se la proposta per loro è conveniente rispetto all’alternativa liquidatoria. Questa regola, introdotta nel 2020 e confermata dal CCII, evita che il voto contrario del Fisco blocchi concordati che invece garantirebbero un recupero significativo.
Il concordato preventivo è uno strumento complesso e costoso (richiede elaborazione di un piano dettagliato, attestazione di un esperto, intervento di legali e spese procedurali), ma è anche molto potente: consente di gestire la crisi con soluzione di ampio respiro, di imporre sacrifici proporzionati ai creditori e di liberare l’impresa dai debiti residui una volta eseguito (l’omologazione funge da esdebitazione per la società, poiché i creditori chirografari rinunciano alla quota non pagata). Per l’imprenditore debitore, il concordato in continuità rappresenta spesso l’ultima chance di salvataggio aziendale, mentre il concordato liquidatorio può essere un modo per chiudere dignitosamente l’attività evitando il marchio infamante del fallimento e potendo eventualmente accedere, se persona fisica, all’esdebitazione del sovraindebitato.
Liquidazione giudiziale (ex fallimento)
Quando ogni tentativo di risanamento fallisce o non è praticabile, l’epilogo è la liquidazione giudiziale, cioè la procedura di insolvenza che fino al 2022 era chiamata “fallimento”. La liquidazione giudiziale può essere richiesta dall’imprenditore stesso (cosiddetta istanza di autofallimento) o dai creditori o iniziata d’ufficio dal tribunale in caso di insolvenza manifesta. Per aprire la procedura l’impresa deve avere qualifica di imprenditore commerciale non piccolo, oppure essere una società commerciale di qualsiasi dimensione (sotto le soglie di fallibilità la legge consente la liquidazione controllata, procedura simile riservata ai piccoli).
Gli effetti della liquidazione giudiziale sono drastici: – L’imprenditore viene spossessato: la gestione passa a un Curatore nominato dal tribunale, che amministra i beni dell’impresa e li vende per ricavare liquidità. – I creditori non possono più agire individualmente: devono presentare domanda di ammissione al passivo e verranno soddisfatti secondo l’ordine delle cause di prelazione, con le ripartizioni disposte dal giudice nelle ripartizioni dell’attivo. – I contratti in essere possono essere sciolti o proseguiti dal Curatore a seconda di cosa conviene alla massa dei creditori (es. se c’è un leasing, il Curatore può recedere restituendo il bene, oppure un contratto di appalto può essere sospeso). – L’impresa di fatto cessa di esistere come attività, salvo ipotesi di esercizio provvisorio disposte per vendere l’azienda come un insieme funzionante (ipotesi rara e limitata a casi in cui conviene preservare la produzione nel frattempo).
Per il debitore, la liquidazione giudiziale rappresenta il punto di non ritorno: la società, una volta terminata la procedura, viene cancellata e si estingue. Gli amministratori possono andare incontro a responsabilità civili verso i creditori (il Curatore spesso promuove azioni di responsabilità contro di loro) e a sanzioni penali qualora emerga che abbiano commesso reati fallimentari nel periodo precedente (ad esempio bancarotta fraudolenta documentale se mancano le scritture contabili, bancarotta preferenziale, ecc.). I soci perdono interamente il capitale investito e non ricevono nulla se non a remota ipotesi che avanzino attivi dopo pagati tutti i creditori (caso molto raro).
Un aspetto importante, tuttavia, è che la legge prevede la possibilità di esdebitazione del fallito a fine procedura: ciò significa che, se il fallimento si chiude senza soddisfare integralmente tutti i creditori, la persona fisica imprenditore (o i soci illimitatamente responsabili) possono chiedere di essere esonerati dal pagare i debiti residui non soddisfatti, ottenendo una sorta di fresh start. L’esdebitazione viene concessa dal tribunale se il fallito ha collaborato e non ha compiuto atti in frode. Per gli imprenditori individuali esiste anche l’esdebitazione del debitore incapiente (art. 282 CCII), applicabile una volta ogni dieci anni, che permette di chiudere con i debiti anche quando il fallimento non ha portato alcun pagamento ai creditori (quindi “debiti cancellati a zero”), purché il debitore non abbia nascosto beni e non sia meritevole di sanzioni.
Dal punto di vista dell’azienda di evacuatori di fumo e calore debitrice, la prospettiva della liquidazione giudiziale è ovviamente la meno desiderabile. Tuttavia, talvolta dichiarare il fallimento può risultare inevitabile e persino vantaggioso rispetto al trascinarsi di una crisi irreversibile: ad esempio, consente ai dipendenti di attivare il Fondo di Garanzia per TFR e stipendi, e blocca l’accumularsi di ulteriori debiti. Inoltre, per il piccolo imprenditore onesto, l’esdebitazione offre la speranza di ripartire dopo qualche anno senza il peso dei debiti pregressi.
Conclusione sui rimedi concorsuali: Ogni situazione di crisi è unica e richiede di individuare lo strumento giusto o la combinazione di strumenti. L’imprenditore debitore dovrebbe, con l’aiuto di consulenti esperti, valutare inizialmente i percorsi meno invasivi (ad esempio composizione negoziata) e, solo se questi non sortiscono effetto, attivare procedure più strutturate (accordi, concordato) o, come ultima spiaggia, accettare la liquidazione giudiziale. La logica del nuovo Codice della Crisi è peraltro proprio questa: anticipare l’emersione delle difficoltà e affrontarle con misure tempestive, evitando che si arrivi al default conclamato. Chi agisce presto e in buona fede, come abbiamo visto, può usufruire anche di benefici (dilazioni maxi, transazioni fiscali, protezioni del tribunale) impensabili se si lascia incancrenire la situazione.
Domande frequenti sulla gestione dei debiti (FAQ)
- Domanda: Come posso evitare che la mia azienda venga dichiarata fallita (liquidazione giudiziale)? Ci sono alternative?
Risposta: Sì. L’imprenditore dispone di vari strumenti per evitare la liquidazione giudiziale forzata. Ad esempio, può presentare un piano di ristrutturazione ai sensi del Codice della Crisi, come un accordo di ristrutturazione dei debiti o un concordato preventivo in continuità, che se approvati bloccano le azioni esecutive individuali. In alternativa, può attivare per tempo la composizione negoziata della crisi, coinvolgendo un esperto indipendente per trovare un accordo con i creditori . Questi strumenti congelano la situazione e permettono di proporre ai creditori un piano che, se più conveniente per loro rispetto al fallimento, verrà omologato dal tribunale anche in caso di dissensi isolati. L’importante è agire tempestivamente: se la crisi è già troppo avanzata e nessun piano è praticabile, purtroppo la liquidazione potrebbe risultare inevitabile, ma anche in tal caso esistono tutele (come l’esdebitazione finale per l’imprenditore onesto). - Domanda: La banca ha revocato gli affidamenti e minaccia di escutere le fideiussioni personali che ho firmato. Cosa posso fare?
Risposta: In primo luogo, cercare un dialogo con la banca per rinegoziare il debito o ottenere una moratoria. Spesso le banche preferiscono una soluzione concordata piuttosto che un lungo contenzioso. Può essere utile presentare alla banca un piano di risanamento credibile, magari attestato da un professionista, per convincerla a ristrutturare il debito invece di agire immediatamente. Se la banca rimane ferma sulle sue posizioni, il debitore può tutelarsi attivando una procedura concorsuale: ad esempio, depositando un ricorso per concordato preventivo con riserva, che fa scattare l’automatic stay (blocco delle azioni esecutive) e impedisce alla banca di escutere la fideiussione durante la procedura. Anche la composizione negoziata con misure protettive può congelare temporaneamente l’escussione . È importante ricordare che le banche, dopo le riforme recenti, non possono revocare fidi o finanziamenti solo perché si è avviata una procedura di composizione negoziata , quindi se avete intrapreso tale percorso segnalate formalmente alla banca questo fatto, eventualmente tramite il vostro legale. - Domanda: Abbiamo accumulato un grosso debito con il Fisco (IVA e tasse non pagate). Possiamo ridurre o cancellare una parte di questo debito legalmente?
Risposta: Esistono possibilità di riduzione dei debiti fiscali, ma solo all’interno di determinate procedure. Al di fuori di esse, l’Agenzia delle Entrate può al più concedere rateizzazioni (fino a 7-10 anni come visto ) o aderire a definizioni agevolate se previste da leggi speciali (le “rottamazioni” delle cartelle). Per ottenere uno stralcio parziale, bisogna ricorrere alla transazione fiscale nell’ambito di un concordato preventivo o accordo di ristrutturazione omologato: in tal caso si propone al Fisco di accettare una percentuale del credito (ad esempio, pagare il 30% del debito IVA) in cambio dell’adesione al piano. Se il Fisco rifiuta irragionevolmente ma la proposta è conveniente rispetto alla liquidazione, il tribunale può comunque omologare il piano e ridurre così il debito fiscale d’ufficio . Attenzione: dal 2023 la legge impone che, per forzare la transazione, l’offerta al Fisco/INPS sia almeno del 30-40% e che l’accordo non sia meramente liquidatorio . In sintesi, è possibile abbattere il debito tributario, ma solo coinvolgendo il Fisco in un piano concorsuale giudizialmente controllato. - Domanda: Ho molti fornitori che mi inseguono per i pagamenti e alcuni hanno avviato decreti ingiuntivi. Come posso fermare le azioni esecutive dei creditori?
Risposta: Se le trattative individuali non bastano più, l’unico modo per bloccare legalmente le esecuzioni in corso è attivare una procedura con effetti protettivi generali. Due opzioni tipiche: presentare domanda di concordato preventivo (anche in bianco) oppure richiedere al tribunale le misure protettive nell’ambito di una composizione negoziata della crisi. Entrambe le soluzioni, una volta pubblicate, congelano i pignoramenti e impediscono nuovi sequestri da parte dei creditori per tutta la durata della procedura. Nel frattempo, l’azienda potrà elaborare un piano da sottoporre ai creditori. In sede di concordato, il giudice può anche autorizzare il pagamento di fornitori strategici (per continuare l’attività) nonostante il blocco generale, così da evitare danni irreversibili. Va sottolineato che aspettare troppo è rischioso: se un creditore ottiene già il pignoramento di un bene essenziale (ad esempio i conti bancari), l’azienda subisce un contraccolpo immediato. Conviene quindi giocare d’anticipo, avviando una procedura concorsuale prima che i fornitori più aggressivi paralizzino l’operatività. - Domanda: Quali responsabilità rischio in quanto amministratore della S.r.l.? Possono costringermi a pagare i debiti aziendali di tasca mia?
Risposta: In generale, no: la S.r.l. risponde con il suo patrimonio e l’amministratore non è personalmente obbligato per i debiti sociali . Tuttavia, l’amministratore può incorrere in responsabilità di diverso tipo: civile, se con la sua gestione provoca danni ai creditori (ad esempio aggravando il dissesto, falsificando i bilanci, favorendo alcuni creditori su altri in malafede); fallimentare/penale, se vengono accertati reati (come bancarotta fraudolenta, sottrazione di beni aziendali, pagamenti preferenziali illeciti). Inoltre, se l’amministratore ha rilasciato garanzie personali (fideiussioni) ai creditori, ne risponde come garante contrattuale. Va evidenziato che gli organi fallimentari spesso valutano l’operato dei gestori: se ad esempio non hanno tempestivamente adottato misure di emergenza (violando gli obblighi di cui all’art. 2086 c.c.), possono subire azioni di responsabilità. In pratica, la legge non chiede all’amministratore di pagare i debiti con i propri soldi, ma gli chiede di gestire con diligenza anche la crisi: se ciò non accade, ne può rispondere sul piano risarcitorio. - Domanda: La composizione negoziata è veramente riservata? I miei clienti e concorrenti sapranno che la mia azienda è in crisi?
Risposta: La fase di composizione negoziata iniziale è riservata: la domanda e la nomina dell’esperto non sono pubbliche e avvengono su una piattaforma accessibile solo alle parti interessate. I creditori vengono contattati individualmente dall’esperto e vincolati alla riservatezza. Solo se l’imprenditore chiede al tribunale le misure protettive (per bloccare le azioni esecutive) viene effettuata un’iscrizione al Registro delle Imprese, visibile a terzi, che segnala l’esistenza di trattative in corso . Anche in tal caso, non viene divulgato il dettaglio del piano, ma è pubblico che l’azienda è in procedura negoziata. Questo è il compromesso previsto dalla legge: puoi mantenere la riservatezza finché trattative volontarie, ma se vuoi la protezione giudiziaria dagli assalti dei creditori, devi accettare un minimo di pubblicità legale. In ogni caso, la reputazione può essere tutelata comunicando proattivamente ai partner che l’azienda sta affrontando un percorso di risanamento secondo le norme di legge, il che anzi spesso rassicura sulla volontà di risolvere i problemi in modo strutturato. - Domanda: Cos’è il “concordato in bianco” e serve davvero a guadagnare tempo?
Risposta: Il cosiddetto concordato in bianco è una domanda di concordato preventivo presentata senza ancora allegare il piano dettagliato, ma con la riserva di depositarlo entro un certo termine (fino a 120 giorni). Serve proprio a “congelare” la situazione e ottenere subito le protezioni (stop ai pignoramenti, niente obbligo di ricapitalizzazione per perdite, ecc. ) mentre si prepara la proposta definitiva. È uno strumento utile se l’azienda ha bisogno di un po’ di respiro per elaborare un piano serio. Tuttavia, la Cassazione ha avvertito che non deve essere usato in modo abusivo solo per ritardare il fallimento: il tribunale può revocare la protezione e dichiarare subito l’insolvenza se vede che il concordato in bianco è strumentale e il debitore non elabora alcun piano concreto . Quindi sì, il concordato in bianco è lecito e dà tempo, ma va gestito con trasparenza e impegno: deve essere l’anticamera di un vero concordato, non un espediente per prendere tempo senza prospettive. - Domanda: Se la società viene liquidata, i debiti restanti chi li paga? I soci o l’amministratore ne risponderanno?
Risposta: Se parliamo di una S.r.l. o S.p.A., una volta liquidata la società (ad esempio tramite fallimento), essa si estingue e i debiti insoddisfatti in linea di principio restano a carico dei creditori (che non potranno più rivalersi). I soci di regola non pagano nulla di proprio, salvo il caso in cui abbiano incassato somme durante la liquidazione volontaria: in tal caso i creditori potrebbero chiedere a ciascun ex socio quanto percepito (nei limiti di quell’importo) . Gli amministratori nemmeno sono tenuti a pagare i debiti residui, ma se hanno commesso irregolarità gravi potranno essere citati per danni. Nel caso di imprese individuali o soci illimitatamente responsabili (SNC, SAS accomandatari), invece, i debiti residui diventano debiti personali: il fallimento si estende alla persona e i creditori possono rifarsi sul patrimonio personale anche dopo la chiusura (fatta salva l’esdebitazione, che cancella i debiti residui su ordine del giudice a certe condizioni). Dunque, con società di capitali i soci rischiano solo il capitale investito (a meno di comportamenti fraudolenti), mentre con imprese individuali o società di persone l’insolvenza aziendale equivale a quella personale del titolare.
Esempi pratici di gestione della crisi (simulazioni)
Caso 1 – Ristrutturazione di Termotech S.r.l. in continuità: Termotech S.r.l., azienda toscana con 40 dipendenti specializzata in impianti di evacuazione fumo, si trova nel 2024 con 3 milioni di debiti (1 mln verso banche, 500k verso il Fisco, 800k fornitori, 200k INPS, 500k altri). Il mercato è in ripresa e l’azienda ha ordini, ma soffre una crisi di liquidità a causa di investimenti fatti negli anni precedenti. Mossa: i soci decidono di attivare la composizione negoziata e ottengono la nomina di un esperto. Chiedono misure protettive per fermare due decreti ingiuntivi dei fornitori e la banca sospende la revoca dei fidi. Con l’aiuto dell’esperto, Termotech elabora un piano: le banche prorogheranno i mutui di 5 anni, l’Erario accetterà un pagamento del 50% del debito IVA in 4 anni (tramite transazione fiscale), i fornitori principali accettano uno stralcio del 20% sul loro credito (convinti che in un fallimento prenderebbero meno), i soci apportano 300k di nuova finanza per pagare i dipendenti arretrati e investire in un nuovo progetto. Esito: grazie alla regia dell’esperto, il 70% dei creditori (in valore) aderisce formalmente all’accordo. Viene allora scelto di depositare un accordo di ristrutturazione dei debiti in tribunale con quelle adesioni. Il tribunale omologa l’accordo, nonostante alcuni creditori minori non avessero firmato, perché risultano pagati integralmente secondo il piano . Termotech esce così dalla procedura, continua l’attività e nei due anni successivi rispetta il piano di pagamenti concordato, tornando in bonis. I posti di lavoro sono salvi e i creditori hanno ottenuto in tempi rapidi il massimo recuperabile senza subire un lungo fallimento.
Caso 2 – Liquidazione di Safetyfire S.r.l.: Safetyfire S.r.l., concorrente di Termotech, arriva al 2025 in uno stato di insolvenza conclamata: ha fermato la produzione, 15 decreti ingiuntivi inevasi, debiti oltre 4 milioni e nessuna prospettiva di rilancio. Il titolare aveva tentato tardivamente di vendere alcuni macchinari per fare cassa, pagando solo alcuni fornitori “amici” ed evitando di pagare IVA e stipendi negli ultimi 6 mesi. Mossa: in gennaio 2025 tre creditori (un fornitore, una banca e l’Agenzia Entrate) presentano istanza di fallimento. Il titolare prova un ultimo approccio proponendo a tutti un piano con pagamento 10% in 5 anni, ma non c’è più fiducia – per di più alcuni creditori hanno scoperto dai bilanci che l’amministratore ha privilegiato certi pagamenti. Esito: il tribunale dichiara la liquidazione giudiziale di Safetyfire. Un Curatore assume il controllo: vende i magazzini e i mezzi, recupera crediti verso clienti residui e avvia un’azione di responsabilità contro l’amministratore per aver aggravato il dissesto (le somme pagate ai fornitori “amici” vengono revocate come pagamenti preferenziali nei sei mesi precedenti il fallimento). I dipendenti vengono licenziati ma ottengono tramite il Fondo di Garanzia INPS il TFR e tre mensilità arretrate. Al termine, il ricavato permette di pagare solo parzialmente i creditori privilegiati, mentre i chirografari non ricevono nulla. L’amministratore, riconosciuto colpevole di mala gestio, viene condannato per bancarotta preferenziale (patteggia una pena) e il tribunale gli addebita un risarcimento da 200k verso il fallimento. La società viene cancellata. Il titolare (essendo anche garante per un mutuo) viene escusso personalmente dalla banca per il debito residuo. Dopo la chiusura della procedura, egli chiede comunque l’esdebitazione per liberarsi dai debiti rimasti: il tribunale gliela concede (nonostante le condotte non siano state esemplari, considera che il ristoro ai creditori tramite azione di responsabilità c’è stato), permettendogli di ripartire senza più debiti personali.
Caso 3 – Concordato preventivo in continuità per SmokeTech S.p.A.: SmokeTech S.p.A. è una realtà più grande (100 dipendenti, 10 mln fatturato) che nel 2025 fronteggia una crisi dovuta al rincaro delle materie prime e a un investimento estero andato male. Ha ordini e know-how, ma 6 milioni di debiti a breve. Mossa: per salvare l’azienda, il CdA, d’accordo con i soci, deposita a luglio 2025 una domanda di concordato “in bianco” con piano in continuità. Ottiene immediatamente lo stop alle esecuzioni e nomina di un Commissario. Entro 4 mesi, predispone un piano che prevede: la conversione di metà dei crediti chirografari dei fornitori in quote di partecipazione al capitale (i fornitori diventano piccoli soci), un nuovo socio finanziatore che apporta 2 milioni freschi (con ingresso al 30% capitale), la dilazione decennale del debito bancario residuo con garanzia MCC, il pagamento integrale in 5 anni dei debiti fiscali e contributivi (grazie anche al nuovo socio). Esito: il piano viene sottoposto al voto dei creditori suddivisi in 4 classi (banche, fornitori, Fisco/INPS, altri). Non tutti sono entusiasti di diventare soci al posto di avere contanti, ma comprendono che è l’unica via per non perdere tutto. Il 75% dei crediti vota sì, superando la maggioranza richiesta. Alcuni piccoli creditori votanti no fanno opposizione in omologa, ma il tribunale la respinge perché il piano assicura loro una soddisfazione superiore al 25% contro il zero stimato in caso di liquidazione. Il concordato viene omologato e SmokeTech prosegue l’attività con una struttura finanziaria più leggera e nuovi partner. I creditori contrari sono comunque vincolati all’esito e vengono soddisfatti come da piano, rinunciando alla quota eccedente (ma preferendo incassare il 25% ora che nulla mai). Dopo due anni, l’azienda torna in utile e può iniziare a riscattare le quote dai fornitori-soci, ricomponendo l’assetto proprietario originario.
Fonti e riferimenti normativi
- Codice della Crisi d’Impresa e dell’Insolvenza (CCII) – D.Lgs. 12 gennaio 2019 n. 14, e successive modifiche (D.Lgs. 83/2022, D.Lgs. 136/2024) – Normativa principale che disciplina strumenti di allerta, composizione negoziata, concordato preventivo, liquidazione giudiziale, ecc. (artt. 12-25-quinquies CCII sulla composizione negoziata; artt. 56-64 CCII sul piano attestato e accordi; art. 84 CCII sul concordato preventivo, ecc.).
- D.L. 24 agosto 2021 n. 118, conv. L. 147/2021 – Ha introdotto in via d’urgenza la composizione negoziata della crisi , integrata poi nel CCII.
- Legge 13 dicembre 2024 n. 203 (cd. “Collegato Lavoro” 2025) – Ha esteso la dilazione dei debiti contributivi INPS/INAIL fino a 60 rate mensili .
- D.Lgs. 29 luglio 2024 n. 110 (“Riforma della riscossione”) – Ha modificato l’art. 19 DPR 602/1973 elevando il numero massimo di rate per debiti fiscali (84-120 rate) e la soglia automatica a 120 mila € .
- Legge 10 agosto 2023 n. 103, art. 1-bis – Ha posto limiti all’omologazione forzosa della transazione fiscale negli accordi di ristrutturazione (minimo 30-40% ai crediti fiscali/previdenziali) .
- Cassazione Civile, Sez. I, 3 marzo 2023 n. 6508 – Sentenza che chiarisce i criteri di esenzione da revocatoria per gli atti in esecuzione di un piano attestato di risanamento .
- Cassazione Civile, Sez. I, 15 giugno 2020 n. 17532 – Ordinanza che sancisce l’inammissibilità di un concordato “in bianco” abusivo finalizzato solo a ritardare il fallimento .
- Cassazione Civile, Sez. Unite, 12 febbraio 2025 n. 3625 – Sentenza a Sezioni Unite sulla responsabilità patrimoniale degli ex soci per debiti tributari di società estinta: responsabilità limitata alle somme riscosse in liquidazione .
- Cassazione Civile, Sez. I, 2 aprile 2025 n. 8696 – Sentenza che esclude la responsabilità diretta degli amministratori (anche cessati) per i debiti tributari sociali, in mancanza di una specifica previsione normativa .
- Unioncamere – “Le novità in materia di composizione negoziata” (Nota illustrativa D.Lgs. 136/2024) – Documento esplicativo delle modifiche al CCII del 2024, pubblicato sul sito Unioncamere .
- Camera di Commercio di Palermo-Enna – Sezione informativa sulla Composizione Negoziata – Sito istituzionale con riferimenti normativi e procedurali sulla composizione negoziata, aggiornato al 2024 .
- Agenzia Internazionale Stampa Estero (AISE) – Articolo “Crisi d’impresa: la composizione negoziata diventa lo strumento preferito” del 16/11/2025, con dati Unioncamere sulle istanze presentate (3.483 nel 2025) e tassi di successo .
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Ricevi solleciti, richieste di rientro, blocco delle forniture, decreti ingiuntivi o addirittura minacce di pignoramento da parte di banche, Fisco, INPS, fornitori o Agenzia Entrate-Riscossione?
Il settore degli evacuatori di fumo e calore è altamente tecnico e soggetto a normative severe. Richiede materiali certificati, componenti meccanici ed elettrici costosi, installazioni specializzate, manutenzioni obbligatorie e magazzini ricchi di ricambi. Basta un ritardo nei pagamenti o un taglio ai fidi per generare una crisi immediata.
La buona notizia è che la tua azienda può essere salvata, se agisci subito e con la giusta strategia.
Perché un’Azienda di Evacuatori di Fumo e Calore va in Debito
- aumento dei costi di attuatore, sensori, centraline, cupolini, telai e materiali certificati
- ritardi nei pagamenti da parte di imprese, appaltatori e industrie
- magazzino immobilizzato tra EFC, ENFC, ricambi e quadri di comando
- costi elevati di installazione, manutenzione e certificazioni antincendio
- spese per progettazione, collaudi e adeguamenti normativi
- riduzione o revoca delle linee di credito bancarie
Il vero problema non è la mancanza di lavoro, ma la mancanza di liquidità immediata.
I Rischi se Non Intervieni Immediatamente
- pignoramento dei conti aziendali
- blocco dei fidi bancari
- sospensione delle forniture di componenti critici
- atti esecutivi, decreti ingiuntivi e precetti
- sequestro di materiali, evacuatori, quadri elettrici e attrezzature
- impossibilità di completare installazioni e manutenzioni obbligatorie
- perdita di clienti e appalti strategici
Cosa Fare Subito per Difendersi
1. Bloccare i creditori
Un avvocato specializzato può fermare pignoramenti, sospendere richieste di rientro e proteggere i conti correnti dell’azienda.
2. Analizzare i debiti ed eliminare ciò che non è dovuto
Molti debiti contengono irregolarità come:
- interessi non dovuti
- sanzioni errate
- importi duplicati
- debiti prescritti
- errori nella Riscossione
- costi bancari anomali
Una parte significativa dei debiti può essere ridotta o cancellata.
3. Ristrutturare i debiti con piani sostenibili
Soluzioni disponibili:
- rateizzazioni fiscali fino a 120 rate
- accordi con fornitori strategici
- rinegoziazione dei fidi bancari
- sospensioni temporanee dei pagamenti
- utilizzo delle definizioni agevolate quando disponibili
4. Attivare strumenti legali che bloccano tutti i creditori
Per le crisi più gravi:
- PRO – Piano di Ristrutturazione dei Debiti
- Accordi di ristrutturazione dei debiti
- Concordato minore
Consentono di continuare a lavorare pagando solo una parte del debito e bloccano ogni aggressione dei creditori.
Le Specializzazioni dell’Avv. Giuseppe Monardo
L’Avv. Monardo è uno dei professionisti più qualificati in Italia per salvare aziende in crisi finanziaria.
Le sue certificazioni ufficiali:
- Avvocato Cassazionista
- Coordinatore nazionale di avvocati e commercialisti esperti in diritto bancario e tributario
- Gestore della Crisi da Sovraindebitamento (L. 3/2012) – iscritto negli elenchi del Ministero della Giustizia
- Professionista fiduciario di un OCC (Organismo di Composizione della Crisi)
- Certificato come Esperto Negoziatore della Crisi d’Impresa (D.L. 118/2021)
Un profilo ideale per bloccare i creditori, ristrutturare i debiti e salvare imprese altamente tecniche, come quelle del settore EFC/ENFC.
Come Può Aiutarti l’Avv. Monardo
- analisi immediata della tua situazione debitoria
- blocco urgente di pignoramenti e decreti ingiuntivi
- piani di ristrutturazione personalizzati
- protezione di materiali, magazzino, impianti e cantieri
- trattative con banche, fornitori e Agenzia Riscossione
- tutela totale dell’azienda e dell’imprenditore
Conclusione
Avere debiti nella tua azienda di evacuatori di fumo e calore non significa che l’attività sia destinata alla chiusura.
Con una strategia rapida, mirata e professionale, puoi:
- fermare subito i creditori
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