Se la tua azienda produce, importa o distribuisce abbigliamento da lavoro ignifugo, DPI certificati, tute antifiamma, camici e divise per industrie petrolchimiche, elettriche, siderurgiche e per lavori ad alto rischio, e oggi si trova con debiti verso Fisco, Agenzia delle Entrate Riscossione, INPS, banche o fornitori, devi intervenire subito per evitare blocchi operativi e perdita di contratti.
Nel settore dei DPI ignifughi, ritardi nelle consegne possono bloccare interi cantieri e reparti produttivi, generare penali e far perdere clienti altamente specializzati.
Perché le aziende di abbigliamento ignifugo accumulano debiti
- aumento dei costi di tessuti ignifughi certificati, filati speciali e materiali tecnici
- rincari delle materie prime e dei prodotti importati
- pagamenti lenti da parte di industrie, appaltatori e società di manutenzione
- ritardi nei versamenti di IVA, imposte e contributi
- magazzini complessi con molte taglie, certificazioni e normative da rispettare (EN ISO, CE, ecc.)
- difficoltà nell’ottenere fidi bancari adeguati alla produzione o all’importazione
Cosa fare subito
- far analizzare da un professionista la tua situazione debitoria
- individuare quali debiti possono essere ridotti, contestati o rateizzati
- evitare piani di rientro che rischiano di aggravare la liquidità
- richiedere la sospensione immediata di pignoramenti o fermi
- proteggere rapporti con fornitori strategici e materiali certificati
- utilizzare strumenti legali per ristrutturare o rinegoziare i debiti
I rischi se non intervieni in tempo
- pignoramento del conto corrente aziendale
- blocco delle forniture di tessuti ignifughi e DPI certificati
- impossibilità di evadere ordini destinati a settori critici
- perdita di clienti industriali e appalti di sicurezza
- rischio concreto di chiusura dell’attività
Come può aiutarti l’Avvocato Monardo
Detto questo, l’avvocato Monardo, cassazionista, coordina su scala nazionale un team di avvocati e commercialisti specializzati in diritto bancario e tributario.
Inoltre è:
- Gestore della Crisi da Sovraindebitamento (L. 3/2012)
- iscritto negli elenchi del Ministero della Giustizia
- professionista fiduciario presso un OCC – Organismo di Composizione della Crisi
- Esperto Negoziatore della Crisi d’Impresa (D.L. 118/2021)
Può aiutarti concretamente a:
- bloccare immediatamente pignoramenti e procedure esecutive
- ridurre o ristrutturare i debiti con gli strumenti di legge più efficaci
- ottenere rateizzazioni realmente sostenibili
- proteggere materiali ignifughi, forniture, contratti e continuità produttiva
- evitare la chiusura e risanare la tua attività
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Introduzione
Un’azienda produttrice di abbigliamento da lavoro ignifugo può trovarsi in difficoltà finanziarie a causa di debiti accumulati verso Fisco, enti previdenziali, fornitori, banche o altri creditori. In tali situazioni di crisi è fondamentale che l’imprenditore conosca quali strumenti giuridici ha a disposizione per difendersi dalle azioni dei creditori e tentare il risanamento dell’impresa. Questa guida – aggiornata a ottobre 2025 – offre un’analisi avanzata della normativa italiana più recente in materia di crisi d’impresa e insolvenza, incluse le ultime riforme legislative (come il terzo correttivo al Codice della Crisi d’Impresa del 2024) e le pronunce giurisprudenziali più significative degli anni 2024-2025 . L’obiettivo è fornire, dal punto di vista del debitore, una panoramica completa e operativa delle possibili soluzioni difensive, con un linguaggio tecnico-giuridico ma dal taglio divulgativo, adatto sia a professionisti legali sia a imprenditori e privati.
Struttura della guida: Dopo aver identificato le diverse tipologie di debiti e i relativi rischi, illustreremo gli strumenti extragiudiziali (fuori dal tribunale) e giudiziali (procedure concorsuali) per gestire la crisi. Esamineremo in dettaglio istituti come i piani attestati di risanamento, la composizione negoziata della crisi, gli accordi di ristrutturazione dei debiti e il concordato preventivo – nelle sue varie forme, inclusi gli istituti introdotti di recente come il concordato semplificato e il Piano di Ristrutturazione Omologato (PRO) . Saranno evidenziati per ciascun strumento i presupposti, il procedimento, i vantaggi pratici e gli eventuali svantaggi. Dedicheremo poi attenzione agli obblighi e responsabilità degli amministratori e dei soci dell’azienda indebitata, in modo da capire come evitare condotte che possano aggravare le responsabilità patrimoniali o addirittura penali.
La guida include inoltre esempi pratici, domande e risposte frequenti e tabelle riepilogative per facilitare la comprensione. In fondo, una sezione di fonti e riferimenti normativi e giurisprudenziali consente di approfondire ogni aspetto, con rimandi a testi di legge aggiornati e alle sentenze più autorevoli. La trattazione riguarda esclusivamente la normativa italiana vigente e presuppone un livello avanzato di approfondimento, sebbene ogni concetto giuridico sia spiegato in modo chiaro per risultare comprensibile anche ai non addetti ai lavori. Iniziamo dunque dall’analisi dei debiti: capire la natura e le implicazioni dei debiti dell’azienda è il primo passo per scegliere la strategia di difesa più efficace.
Identificare la natura dei debiti e i relativi rischi
Quando un’azienda indebitata cerca di difendersi, è essenziale distinguere le diverse tipologie di debito, perché ognuna comporta rischi e conseguenze differenti. Un’azienda di abbigliamento da lavoro ignifugo potrebbe avere debiti di natura fiscale, previdenziale, commerciale, bancaria, ecc. Vediamo le categorie principali e cosa comporta ciascuna:
- Debiti fiscali (Erario): comprendono imposte non versate (IVA, IRES, IRAP, ritenute fiscali su stipendi, ecc.). Questi debiti godono di privilegio legale e sono riscossi dall’Agenzia delle Entrate-Riscossione tramite cartelle esattoriali. Se l’azienda non paga entro i termini, il Fisco può procedere con misure esecutive senza bisogno di una sentenza: ad esempio, l’iscrizione di ipoteca su beni immobili aziendali, il fermo amministrativo su veicoli o il pignoramento di conti correnti e attrezzature . Dal 2023 sono state introdotte soglie più favorevoli per ottenere rateizzazioni: dal 2025, per debiti fino a €120.000, è possibile chiedere piani di dilazione fino a 84 rate mensili (7 anni) senza dover provare lo stato di difficoltà, soglia destinata a salire a 96 rate (8 anni) nel 2027 e 108 rate (9 anni) nel 2029 . Per debiti oltre €120.000, resta necessaria la prova di una obiettiva crisi finanziaria, con possibilità di piani fino a 120 rate (10 anni) . Il mancato pagamento di debiti fiscali può inoltre portare a sanzioni penali: ad esempio, l’omesso versamento di IVA per un importo superiore alla soglia di legge (soglia €250.000 fino al 2022, ridotta a €150.000 dal 2023) costituisce reato punito dal D.Lgs. 74/2000, art. 10-ter. Analogamente, il mancato versamento di ritenute certificate oltre €150.000 (ora €100.000 dopo le modifiche introdotte nel 2023-2024) integra il reato di cui all’art. 10-bis D.Lgs. 74/2000. È importante notare che di recente il legislatore ha introdotto una causa di non punibilità per tali reati qualora l’omesso pagamento derivi da una crisi di liquidità non imputabile all’imprenditore: tuttavia, la Cassazione con sentenza n. 33794 del 15 ottobre 2025 ha chiarito che questa esimente opera solo in casi di comprovata e assoluta impossibilità finanziaria, da valutarsi rigorosamente . Dunque, i debiti tributari non tollerano inerzia: vanno affrontati tempestivamente, negoziando piani di rientro o inserendoli in procedure concorsuali adeguate, pena gravi conseguenze come l’accumulo di sanzioni, interessi, azioni esecutive e possibili profili di responsabilità penale.
- Debiti previdenziali e contributivi (INPS, INAIL): riguardano contributi obbligatori non versati per i lavoratori dipendenti (es. contributi pensionistici, premi assicurativi obbligatori) o per il titolare stesso se ditta individuale. Tali debiti sono equiparati ai tributari quanto a privilegio: l’INPS e gli altri enti possono avvalersi del medesimo agente di riscossione statale per emettere avvisi di addebito esecutivi. In pratica, un debito contributivo insoluto genera un avviso che, se non saldato entro 60 giorni, legittima pignoramenti e altre azioni forzate similmente alle cartelle fiscali. Esistono anche qui possibilità di rateizzazione amministrativa; per importi sotto una certa soglia (di solito intorno a €50.000) la dilazione è concessa con relativa facilità, mentre per importi maggiori serve dimostrare difficoltà finanziaria. Attenzione: l’omesso versamento delle ritenute previdenziali operate sulle retribuzioni dei dipendenti (le trattenute in busta paga) oltre una soglia modesta (circa €10.000 annui) costituisce reato ai sensi dell’art. 2, comma 1-bis, D.L. 463/1983 (convertito in L. 638/1983). Il reato può essere evitato pagando il dovuto entro termini di legge (di solito entro il termine di presentazione del modello Unico dell’anno successivo) oppure, anche qui, dimostrando eventualmente uno stato di crisi non imputabile. La Cassazione ha affermato che lo stato di insolvenza dell’azienda, se non colpevolmente causato dall’amministratore, può in taluni casi escludere la punibilità per omesso versamento contributivo, ma la prova di tale situazione dev’essere stringente e la crisi non autoindotta . In ogni caso, i debiti verso gli enti previdenziali vanno trattati al pari di quelli fiscali: l’azienda dovrà prevedere nel suo piano di risanamento come regolarizzare anche queste posizioni (spesso attraverso strumenti come la transazione previdenziale nel concordato o nell’accordo di ristrutturazione, di cui diremo in seguito).
- Debiti verso fornitori e altri creditori commerciali: sono i debiti chirografari (non assistiti da garanzie reali o privilegio legale) che l’azienda ha accumulato verso i propri fornitori di materie prime, servizi, affitti, utenze, ecc. Questi creditori, se non pagati, possono intraprendere azioni legali ordinarie: tipicamente richiedere un decreto ingiuntivo per ottenere un titolo esecutivo e poi procedere al pignoramento dei beni aziendali (merci in magazzino, macchinari) o dei crediti (ad esempio pignorando il conto corrente aziendale o i crediti verso clienti). A differenza del Fisco, i creditori commerciali devono passare per il tribunale per ottenere un titolo (salvo che non abbiano già titoli esecutivi come assegni o cambiali protestate). Una volta ottenuta una sentenza o un decreto esecutivo, però, possono concorrere anch’essi sul patrimonio dell’impresa. In situazioni di diffusa insolvenza, spesso i fornitori agiscono rapidamente: basta che uno di essi ottenga un pignoramento sul conto bancario per mettere in seria crisi la liquidità residua dell’azienda. Inoltre, più creditori insoddisfatti potrebbero coalizzarsi o presentare istanza di fallimento (ora liquidazione giudiziale) presso il tribunale competente, se ritengono che l’impresa sia insolvente. Il Codice della Crisi non prevede più una soglia minima in denaro per poter dichiarare il fallimento (in passato era prassi considerare debiti < €30.000 non sufficienti, ma tale limite non è esplicitato nella norma attuale); tuttavia, serve che l’insolvenza non sia temporanea e che vi sia uno stato di incapacità patrimoniale conclamata a pagare regolarmente i debiti. Un singolo fornitore, dunque, se vanta un credito significativo e non ottiene soddisfazione, potrebbe rivolgersi al giudice per avviare la procedura liquidatoria, specialmente se coglie segnali che l’azienda non paga più nessuno. Rischi: i debiti verso fornitori sono quelli che tipicamente soffrono di più nelle soluzioni concordate (poiché sono chirografari, quindi pagati parzialmente nei piani di ristrutturazione) e al contempo, in caso di fallimento, spesso rimangono insoddisfatti in gran parte. Dal punto di vista del debitore, è fondamentale evitare iniziative individuali disordinate dei creditori commerciali: un approccio consigliato è negoziare dilazioni o accordi transattivi extragiudiziali con i fornitori chiave prima che perdano la fiducia, oppure – se ciò non è possibile – valutare l’accesso a una procedura collettiva (concordato, accordo di ristrutturazione) che blocchi le azioni esecutive individuali. Attenzione a non effettuare pagamenti preferenziali (pagare alcuni fornitori lasciandone altri a secco) in una fase di insolvenza imminente: tali pagamenti, se effettuati nell’imminenza del fallimento, potrebbero essere revocati successivamente dal curatore fallimentare come atti preferenziali lesivi della par condicio creditorum . Dunque, anche se la tentazione di “pagare i fornitori più insistenti” è forte, il debitore deve agire con un piano organico per evitare di aggravare la propria posizione.
- Debiti bancari e finanziari: questa categoria include mutui, finanziamenti, linee di credito e scoperti di conto concessi da banche o altri intermediari finanziari. Tali debiti sono spesso assistiti da garanzie: ad esempio un mutuo ipotecario sulla sede aziendale, un pegno su macchinari, o (molto frequente nelle PMI italiane) fideiussioni personali sottoscritte dall’imprenditore o dai soci a garanzia dei debiti bancari della società. Se l’azienda diventa inadempiente (ritardo nel pagamento delle rate, sconfini oltre i fidi concessi), le banche possono reagire in vari modi: possono revocare gli affidamenti (es. chiudere il fido di cassa, chiedendo il rientro immediato), risolvere anticipatamente il contratto di mutuo o leasing per inadempimento e pretendere il pagamento del debito residuo in un’unica soluzione (accelerazione del debito). In presenza di garanzie reali, la banca potrà avviare procedure esecutive mirate: ad es. espropriazione immobiliare sull’immobile ipotecato, o vendita forzata del bene oggetto di leasing, ecc. Se ci sono fideiussori, la banca potrà escutere anche il patrimonio personale di questi garanti, mettendo a rischio la casa o altri beni personali dell’imprenditore. I debiti verso banche hanno dunque un duplice profilo di rischio: per l’azienda, perché la revoca dei crediti bancari spesso dà il colpo di grazia alla liquidità aziendale; per l’imprenditore/soci, perché tramite le garanzie personali il dissesto dell’azienda si trasmette al patrimonio privato. Dal punto di vista difensivo, è cruciale intervenire per tempo con le banche: se si prevede difficoltà a rispettare le prossime scadenze, meglio avviare subito un dialogo con l’istituto per rinegoziare il debito (ad esempio chiedendo una moratoria sul pagamento del capitale, un allungamento del piano di ammortamento, o la conversione dell’esposizione a breve termine in finanziamento a medio termine). In periodi di crisi sistemiche, le banche possono aderire a accordi di moratoria (come è avvenuto in passato con i protocolli ABI per sospendere rate di mutuo alle PMI). In mancanza di accordo spontaneo, l’azienda debitrice potrà comunque includere i debiti bancari in un piano attestato o in un accordo di ristrutturazione, cercando di ottenere l’adesione di almeno il 60% delle banche esposte (o usare gli strumenti giudiziali, dove la maggioranza può essere imposta ai dissenzienti come vedremo). Si noti che le banche, in qualità di creditori particolarmente attenti e organizzati, spesso sono disponibili a soluzioni negoziali se ricevono informazioni trasparenti e un piano credibile di risanamento (magari asseverato da un esperto). Viceversa, se il debitore tergiversa e la situazione degrada, la banca tenderà a tutelarsi attivando le garanzie al primo segnale di insolvenza.
- Debiti oggetto di azioni esecutive o di decreto ingiuntivo: merita un cenno specifico il caso in cui alcuni creditori abbiano già avviato procedure esecutive contro l’azienda. Ad esempio: un fornitore ha ottenuto un pignoramento sul conto corrente, l’Agenzia Entrate Riscossione ha già iscritti ipoteche o sta procedendo con un’asta di beni, un ex dipendente ha pignorato beni per TFR non pagato, ecc. In queste situazioni, “difendersi” significa innanzitutto valutare se vi siano vizi da opporre (un vizio formale dell’atto di pignoramento, una notifica errata, prescrizioni maturate su cartelle esattoriali, ecc.). Se esistono motivi legali validi, l’azienda può proporre opposizione esecutiva o ricorsi per bloccare/sospendere l’atto (ad esempio ricorso al giudice dell’esecuzione, o sospensiva davanti alle commissioni tributarie per le cartelle). Tuttavia, spesso il debito è certo e l’azione legale del creditore è formalmente ineccepibile: in tal caso, l’unico modo per arrestare le esecuzioni in corso è utilizzare uno strumento concorsuale che preveda la sospensione delle azioni. Ad esempio, il deposito di una domanda di concordato preventivo (anche in bianco) determina lo stay delle azioni esecutive individuali: i procedimenti di pignoramento in corso subiscono arresto e non possono essere iniziati nuovi pignoramenti durante il periodo di protezione accordato dal tribunale . Analogamente, l’apertura di una composizione negoziata della crisi consente al debitore di chiedere misure protettive temporanee (tipicamente di 4 mesi, rinnovabili) durante le quali i creditori non possono avviare o proseguire azioni esecutive senza autorizzazione del tribunale. Tali misure servono a creare uno spazio di trattativa. Dunque, se l’azienda è già “bersaglio” di esecuzioni, una difesa efficace è cercare rifugio in una procedura unitaria: diversamente, le singole azioni continueranno fino a esaurire le risorse disponibili. Nota pratica: può capitare che un creditore ottenga un decreto ingiuntivo ma l’azienda, pur essendo in difficoltà, disponga ancora di liquidità per pagare quel creditore: pagando subito dopo l’ingiunzione, si evita il pignoramento. Tuttavia, soddisfare uno solo tra molti creditori quando si è in stato d’insolvenza potrebbe configurare un atto in frode agli altri (specie se poi si finisce in fallimento): anche questi pagamenti selettivi possono essere soggetti a revocatoria fallimentare entro 6 mesi se eseguiti a creditori chirografari in stato di insolvenza conclamata (salvo che avvengano in esecuzione di un piano attestato o accordo omologato, che li protegge dalla revocatoria ex lege). In sintesi, debiti già sfociati in esecuzioni richiedono una risposta immediata, preferibilmente attraverso strumenti concorsuali che congelino le azioni dei creditori mentre si cerca una soluzione complessiva.
- Debiti “misti”: la maggior parte delle crisi aziendali vede una combinazione delle categorie sopra descritte. Ad esempio, Alfa S.r.l. (ipotetica nostra azienda di abbigliamento ignifugo) potrebbe avere: €100.000 di IVA arretrata, €50.000 di contributi INPS, €200.000 verso fornitori, €150.000 di esposizione bancaria. In questi casi misti, la strategia di difesa deve tener conto di tutti i creditori e della loro natura. Un accordo parziale (ad esempio solo con le banche) potrebbe non risolvere il problema con gli altri creditori; al contempo, strumenti come il concordato preventivo impongono di coinvolgere collettivamente tutte le classi di creditori. Sarà quindi importante valutare il peso relativo di ciascuna categoria: debiti fiscali e previdenziali, essendo privilegiati, dovranno ricevere un trattamento specifico (almeno pari al valore che avrebbero in caso di liquidazione giudiziale, come richiesto dalla legge ), mentre ai fornitori chirografari potrà essere proposto un pagamento parziale (stralcio) nell’ambito di un piano di ristrutturazione. Nel prosieguo, quando analizzeremo i vari strumenti, riprenderemo questo esempio per vedere come gestire concretamente un debito misto. Per ora basti ribadire: conoscere la composizione del proprio indebitamento (importi, natura giuridica, eventuali garanzie, creditori coinvolti) è la premessa per qualsiasi decisione informata. Si consiglia all’imprenditore di redigere un elenco completo dei debiti, distinguendo le categorie e magari predisponendo una tabella con priorità, scadenze e rischi, così da avere un quadro chiaro su cui costruire il piano di azione. (Una tabella riepilogativa delle tipologie di debito e delle possibili azioni difensive è fornita più avanti in questa guida.)
Strumenti extragiudiziali per gestire la crisi d’impresa
Non appena emerge uno stato di difficoltà finanziaria – quello che il Codice della Crisi definisce “stato di crisi” e che precede l’insolvenza conclamata – l’imprenditore dovrebbe attivarsi per trovare soluzioni che evitino di arrivare alla liquidazione giudiziale (il vecchio fallimento). La normativa incoraggia fortemente l’adozione di misure tempestive e negoziali: il principio guida del nuovo Codice è favorire il risanamento dell’azienda ove possibile, attraverso strumenti di allerta precoce e soluzioni concordate, lasciando la liquidazione giudiziale solo come extrema ratio . Vediamo quali sono i principali strumenti extragiudiziali a disposizione di un’azienda indebitata e come possono essere utilizzati per difendersi dai creditori e recuperare equilibrio.
Rinegoziazione privata dei debiti (accordi stragiudiziali)
La prima opzione, la più immediata e informale, è tentare di rinegoziare i debiti direttamente con i creditori, senza attivare alcuna procedura ufficiale. Si tratta di approcci ad hoc: ad esempio, chiedere ad un fornitore di concedere una dilazione sui pagamenti arretrati (magari pagando un po’ per volta), oppure proporre un saldo e stralcio (pagare immediatamente una parte del dovuto, ad es. il 50%, a fronte della rinuncia del creditore al resto). Analogamente, con una banca si può negoziare una riscadenziazione del debito o la rinuncia a parte degli interessi moratori in cambio di rientri pianificati. Questi accordi stragiudiziali hanno il vantaggio di essere flessibili, riservati (non pubblici) e di non comportare i costi e la complessità di una procedura concorsuale. Tuttavia, presentano alcuni limiti: (i) devono essere volontari, ovvero ogni creditore è libero di aderire o meno; (ii) non vincolano i dissenzienti: se anche l’80% dei creditori accetta una dilazione, il restante 20% può comunque agire legalmente; (iii) non offrono protezione generale: durante le trattative private, i creditori possono continuare le azioni esecutive a meno che non si riesca a convincerli informalmente a sospendere (cosa non garantita). Dunque, la rinegoziazione privata funziona meglio quando il numero di creditori è limitato e ben identificato, e quando c’è fiducia reciproca. Ad esempio, se Alfa S.r.l. ha 3-4 fornitori principali e una banca finanziatrice, potrebbe organizzare un incontro con tutti loro (o individualmente) presentando la situazione aziendale e un piano per superare la crisi, cercando di ottenere da ciascuno qualche concessione (più tempo, riduzione parziale del credito, ecc.). È fondamentale in questi frangenti comunicare in modo trasparente: un creditore informato e coinvolto sarà più propenso ad un accordo, soprattutto se percepisce che in mancanza di accordo rischierebbe di ottenere ancor meno (magari perché l’azienda andrebbe in fallimento e lui recupererebbe solo una frazione). Nella prassi italiana, accordi stragiudiziali di ristrutturazione del debito vengono spesso formalizzati in scritture private: ad esempio, un “accordo di moratoria” sottoscritto con le banche, magari sotto l’egida di associazioni di categoria, o intese private di dilazione con i fornitori chiave. Questi accordi possono prevedere anche la standstill (impegno dei creditori a non agire esecutivamente per un certo periodo, dando respiro all’azienda). Importante: se l’azienda riesce a onorare tali accordi privati, può evitare l’ingresso in procedure formali, mantenendo continuità operativa e reputazione. D’altro canto, se la crisi è più grave o diffusa, tali accordi potrebbero rivelarsi insufficienti. Inoltre, pagare alcuni creditori e non altri al di fuori di una cornice legale espone al rischio di azioni revocatorie se poi interviene un fallimento: come già accennato, versamenti preferenziali eseguiti nei 6 mesi precedenti il fallimento a creditori chirografari sono potenzialmente revocabili , a meno che non avvengano “in una situazione di normalità” o a fronte di reali vantaggi compensativi per l’impresa. Per mitigare questo rischio, una buona pratica è far sì che gli accordi stragiudiziali convergano in un piano organico attestato da un professionista (vedi prossimo paragrafo) o che comunque siano funzionali a evitare il dissesto. In conclusione, la rinegoziazione privata è un primo livello di difesa: va tentata appena emergono tensioni finanziarie, soprattutto con quei creditori il cui supporto è cruciale per la continuità aziendale (fornitori strategici, banca principale, locatore dello stabilimento, ecc.). Spesso, questi soggetti preferiscono aiutare l’impresa a superare le difficoltà (ad esempio accettando un pagamento dilazionato) piuttosto che vederla fallire e perdere così un cliente o incorrere in lunghe procedure.
Piani attestati di risanamento
Il piano attestato di risanamento è uno strumento previsto dall’art. 56 del Codice della Crisi d’Impresa e dell’Insolvenza (già art. 67, co. 3, lett. d) della vecchia Legge Fallimentare) che consente al debitore di formalizzare un percorso di risanamento aziendale fuori dal tribunale, sotto la supervisione di un professionista indipendente. In sostanza, l’imprenditore elabora un piano economico-finanziario contenente le misure da adottare per ristrutturare l’impresa e riequilibrarla (ad es. dismissione di asset non strategici, riduzione costi, rinegoziazione debiti, aumento di capitale, ricerca di finanza nuova, ecc.), e incarica un attestatore – un professionista (commercialista, revisore o altro esperto indipendente) avente i requisiti di legge – di valutare il piano. L’attestatore deve verificare la veridicità dei dati aziendali e la fattibilità del piano, rilasciando una relazione finale di attestazione. Se il piano viene attestato positivamente, i suoi atti esecutivi beneficiano di una protezione importante: non sono soggetti a revocatoria fallimentare in caso di successivo fallimento dell’azienda (art. 166, co.3, lett. d CCII). Questo significa che, ad esempio, i pagamenti effettuati ai creditori in esecuzione del piano attestato o le garanzie concesse come previsto dal piano non potranno essere recuperati dal curatore se il risanamento non dovesse riuscire e l’impresa fallisse in seguito . Tale esenzione dalla revocatoria è pensata per incoraggiare i creditori a supportare l’azienda nel risanamento: un fornitore che partecipa a un piano attestato (ad esempio accettando uno stralcio del 30% del suo credito subito, in cambio della continuità del rapporto) non rischierà che quel pagamento gli venga sottratto indietro qualora l’impresa fallisca comunque. Il piano attestato, in sé, non richiede l’adesione di tutti i creditori: è uno strumento unilaterale del debitore. Il debitore, però, dovrà ovviamente trovare un consenso individuale dei creditori coinvolti: tipicamente, i piani attestati vengono utilizzati quando c’è una platea ristretta e omogenea di creditori (spesso le banche). Esempio: Alfa S.r.l. ha 3 banche finanziatrici; redige un piano di risanamento che prevede la vendita di un ramo d’azienda non core per fare cassa e pagare parte dei debiti, e chiede alle banche di dilazionare il residuo su 5 anni. Un attestatore certifica che i numeri sono realistici e che, seguendo quel piano, l’azienda è in grado di risanarsi e pagare tutti. Le banche, confortate dall’attestazione, aderiscono rinegoziando i propri crediti secondo i termini del piano. In tal modo, l’impresa esce dalla crisi senza passare dal tribunale, e gli atti compiuti in esecuzione del piano (vendita del ramo, pagamenti parziali alle banche) sono blindati contro future revocatorie. Va notato che il piano attestato non offre alcuna moratoria legale automatica: se durante la predisposizione del piano un creditore vuole comunque agire, può farlo (ecco perché spesso i piani attestati si conducono in tempi rapidi e con accordi di standstill ottenuti informalmente). Inoltre, il piano attestato non vincola i creditori dissenzienti: se anche 9 creditori su 10 accettano e uno no, quest’ultimo resta libero di agire (non essendo un procedimento omologato che impone la soluzione a tutti). Per questo, l’efficacia del piano attestato dipende molto dal contesto: funziona meglio se il numero di creditori è contenuto e c’è ragionevole aspettativa di adesione pressoché unanime (spesso utilizzato per ristrutturazioni bancarie). Requisiti chiave: il professionista attestatore deve essere indipendente, iscritto all’albo dei gestori della crisi o comunque con requisiti di legge; la relazione deve essere ben documentata, perché se emergono omissioni o false attestazioni, vi sono gravi conseguenze penali (fino al reato di falso in attestazioni, ex art. 236-bis L. Fall., oggi trasfuso nell’art. 341 CCII). Dal punto di vista del debitore, la veridicità dei dati aziendali è cruciale: manipolare i dati per far apparire un piano fattibile quando non lo è, oltre a costituire reato, vanifica il senso stesso dello strumento. Vantaggi riassunti: massima flessibilità (il contenuto dell’accordo lo decide il debitore con i creditori, non ci sono rigidi quorum o classi), riservatezza (non c’è pubblicità legale), protezione delle operazioni eseguite (niente revocatoria). Svantaggi: nessun blocco legale delle azioni esecutive nel frattempo, necessità di ottenere adesione volontaria dai creditori, efficacia limitata se ci sono molti piccoli creditori non coordinabili. Il piano attestato spesso fa parte di strategie graduali: ad esempio, può essere uno step precedente un concordato preventivo, qualora fallisca. Ma se ben congegnato, può risolvere crisi reversibili senza passare in tribunale.
Composizione negoziata della crisi
La composizione negoziata è una procedura introdotta di recente (nel 2021 con il D.L. 118/2021, poi confluita nel Codice della Crisi) che consente all’imprenditore in difficoltà di cercare un accordo con i creditori con l’assistenza di un esperto indipendente, nominato dalla Camera di Commercio. A differenza del piano attestato, qui c’è un percorso semi-ufficiale: il debitore presenta un’istanza tramite una piattaforma telematica nazionale, indicando la propria situazione di squilibrio economico-finanziario, e viene designato un esperto (ad esempio un commercialista specializzato in crisi) che ha il compito di facilitare le trattative tra impresa e creditori . La composizione negoziata è volontaria e riservata: l’avvio non è pubblicato sui registri imprese (salvo che il debitore chieda misure protettive, come vedremo). L’obiettivo è raggiungere soluzioni negoziali quali: accordi stragiudiziali, accordi di ristrutturazione, piani attestati o anche un concordato preventivo semplificato. Il ruolo dell’esperto è centrale: convoca le parti, analizza la situazione aziendale, suggerisce possibili mediazioni. Non ha poteri decisori, ma funge da mediatore qualificato. Durante la composizione negoziata, l’imprenditore rimane alla guida dell’azienda (non c’è spossessamento), ma deve gestire in buona fede e in collaborazione con l’esperto, il quale può anche concludere che non ci sono margini di risanamento (in tal caso la procedura si chiude). Misure protettive: su richiesta dell’imprenditore, il tribunale può applicare una protezione temporanea dai creditori (in genere per un periodo iniziale di 4 mesi, prorogabile fino a 12): ciò comporta che nessun creditore possa iniziare o proseguire azioni esecutive, né acquisire titoli di prelazione senza autorizzazione. Questa moratoria serve a dare “respiro” mentre si negozia. Se concessa, l’esistenza della composizione negoziata diventa pubblica (l’ordinanza è pubblicata al RI), informando i creditori che esiste questo tentativo in corso. Esiti possibili: la composizione può concludersi con vari esiti: (i) accordo stragiudiziale con alcuni o tutti i creditori (es: accordo multiparte firmato con la maggioranza); (ii) accordo di ristrutturazione omologato (il debitore passa a formalizzare un accordo secondo l’art. 57 CCII, di cui dopo); (iii) concordato preventivo (il debitore può depositare domanda di concordato, anche semplificato); (iv) se nessuna soluzione è trovata e l’impresa è insolvente, l’esperto lo segnala e l’imprenditore potrebbe dover valutare la liquidazione. Concordato semplificato per la liquidazione: questo è uno strumento introdotto proprio in abbinamento alla composizione negoziata. Se la negoziazione fallisce ma durante di essa l’imprenditore ha individuato la possibilità di cedere l’azienda o suoi asset in modo da soddisfare i creditori meglio di quanto farebbe un fallimento, egli può proporre al tribunale un concordato semplificato liquidatorio senza il voto dei creditori (sarà il giudice a valutare e omologare se la proposta è più vantaggiosa della liquidazione giudiziale). Questo è un mezzo per chiudere rapidamente la vicenda evitando il fallimento, ma è utilizzabile solo dopo aver esperito la composizione negoziata. Quando usare la composizione negoziata? Di solito quando l’impresa è in crisi incipiente ma non ancora insolvente, e si intravede la possibilità di un accordo senza dover passare per un concordato formale. Ad esempio, l’impresa sa di dover ristrutturare un debito bancario e alcuni debiti fiscali: con l’esperto può convincere banca e Fisco (Agenzia Entrate) a un piano di rientro coordinato, ottenendo magari nuove linee per la continuità. Il vantaggio è che l’esperto può certificare la sostenibilità delle proposte ed equità per i creditori, cosa che aumenta la fiducia. Per i creditori, partecipare alla composizione negoziata è volontario (non c’è obbligo di aderire), ma in generale la presenza di un terzo imparziale e la prospettiva di evitare un fallimento spesso inducono alla collaborazione. Vantaggi: procedura rapida, confidenziale, orientata al salvataggio dell’impresa; possibilità di ottenere una moratoria legale breve; costi relativamente contenuti (non ci sono organi concorsuali se non l’esperto). Svantaggi: non vincola i dissenzienti (si torna lì: se un creditore non vuole aderire a nulla, può ostacolare la riuscita), e soprattutto richiede la piena collaborazione dell’imprenditore. Va anche detto che il successo dipende dal realismo del piano proposto: l’esperto, alla fine, redige una relazione conclusiva. Se l’impresa è oggettivamente non risanabile, forzare una composizione negoziata può solo ritardare l’inevitabile. La legge, peraltro, richiede all’imprenditore una conduzione diligente: proseguire l’attività durante la composizione negoziata è lecito solo se ciò non arreca ulteriore pregiudizio ai creditori. Dunque, se la cassa consente almeno di pagare la gestione corrente (dipendenti, forniture vitali), ha senso tentare; se si sta accumulando altro debito, forse occorre pensare direttamente a una soluzione liquidatoria protetta.
Accordi di ristrutturazione dei debiti
Gli accordi di ristrutturazione (disciplinati dagli artt. 57-64 CCII, già art. 182-bis L.F.) sono uno strumento ibrido tra la negoziazione privata e la procedura concorsuale. In sostanza, il debitore può proporre ai creditori un accordo di sistemazione dei debiti – simile a un accordo stragiudiziale – ma ottenendo poi l’omologazione da parte del tribunale che lo rende efficace anche verso i creditori non aderenti (entro certi limiti). Per attivare un accordo di ristrutturazione tradizionale occorre che almeno il 60% dei crediti (in valore) aderisca all’accordo . Se si raggiunge questa maggioranza qualificata, il debitore può chiedere al tribunale l’omologazione: il giudice verifica la regolarità, la fattibilità e l’idoneità dell’accordo a soddisfare integralmente i creditori estranei entro 120 giorni (o 180 per Fisco/enti previdenziali) . I creditori che non hanno aderito restano estranei: in teoria potrebbero essere pagati per intero alle scadenze originarie (da qui la necessità di dimostrare la capacità di pagarli nei 120/180 giorni). Tuttavia, la legge consente alcune varianti: ad esempio, Accordi ad efficacia estesa a creditori finanziari dissenzienti (se aderisce il 75% delle banche, l’accordo può essere esteso anche alle banche non aderenti della stessa categoria). Inoltre, il “Correttivo-bis” del 2022 recependo la direttiva UE ha introdotto il Piano di ristrutturazione soggetto a omologazione (PRO), che di fatto è un accordo di ristrutturazione agevolato: consente, con minoranza dissenziente, di omologare ugualmente il piano, utilizzando meccanismi di cram-down interni alle classi di creditori e con minori formalità (ad esempio è esentato dal rispetto assoluto delle cause di prelazione, purché il piano sia equo e non deteriore per i creditori rispetto alla liquidazione) . Si tratta di uno strumento innovativo volto a superare rigidità del passato, in cui pochi creditori riottosi potevano bloccare un accordo vantaggioso per la maggioranza. In ogni caso, l’accordo di ristrutturazione classico richiede l’attestazione di un esperto sulla veridicità dei dati e sull’attuabilità dell’accordo, simile al concordato. Qual è il vantaggio principale dell’accordo rispetto al concordato? È più rapido e meno invasivo: non si apre una procedura concorsuale piena, l’azienda non subisce gli stessi vincoli di un concordato (ad esempio non c’è voto dei creditori in senso tecnico, c’è solo l’adesione privata). Inoltre, non tutti i creditori devono aderire: si può limitare l’accordo a taluni (ad esempio le banche, o i fornitori principali) e lasciarne fuori altri pagando questi ultimi integralmente. Ad esempio, se l’azienda Alfa S.r.l. vuole ristrutturare i debiti bancari e alcuni fornitori grandi, ma è in regola con tasse e piccoli fornitori, può fare un accordo di ristrutturazione coinvolgendo solo banche e big suppliers (che magari rappresentano il 70% del totale debiti). I creditori estranei (fisco, piccoli) verrebbero comunque pagati regolarmente, quindi per loro l’accordo è neutro. L’omologazione tutela da azioni individuali i creditori aderenti e consente, su richiesta, di ottenere dal tribunale una sospensione delle azioni esecutive durante le trattative (anche qui fino a 120 giorni di protezione, simile al concordato con riserva). Limiti: deve esserci quella maggioranza del 60%; inoltre i creditori estranei, se non pagati entro 120gg dall’omologa, possono far saltare l’accordo (di fatto l’accordo diventerebbe inattuabile se non si ottempera a quell’obbligo). La legge però nel 2022 ha previsto la possibilità di coinvolgere anche il Fisco e gli enti previdenziali nell’accordo di ristrutturazione, attraverso la cosiddetta transazione fiscale dentro l’accordo: il debitore può proporre il pagamento parziale o dilazionato dei tributi e contributi, allegando un’attestazione che quel trattamento non è deteriore rispetto alla liquidazione . In pratica, se il Fisco/INPS non aderiscono formalmente, il tribunale può comunque omologare l’accordo (cram-down fiscale nell’accordo) purché sia garantito che riceveranno almeno quanto otterrebbero in caso di fallimento . Questa è una novità di grande rilievo introdotta per superare il potere di veto che in passato avevano gli enti pubblici creditori: la Cassazione stessa ha avallato l’idea che il giudice possa omologare il piano anche senza l’adesione del Fisco, se è dimostrato che la proposta è conveniente e conforme ai parametri di legge . Ad esempio, Cass. 10 gennaio 2024 n.1033 ha escluso che il cram-down fiscale sia un “tertium genus” di omologazione separata: esso rientra nel procedimento ordinario di omologa e può essere oggetto di reclamo, ma di fatto consente di superare l’opposizione erariale seguendo le vie ordinarie . In sintesi sugli accordi: sono indicati quando l’azienda ha bisogno di un sigillo del tribunale sull’accordo (per sicurezza giuridica e per estenderlo a tutti i partecipanti) ma vuole evitare la complessità del concordato (ad es. niente voti di assemblee di creditori). Richiedono comunque trasparenza e un buon livello di consenso tra i principali creditori. Se c’è troppa frammentazione o conflitto tra creditori, potrebbe essere inevitabile il concordato.
Tabelle di sintesi degli strumenti stragiudiziali vs giudiziali
Di seguito presentiamo una tabella riepilogativa che confronta i principali strumenti di risanamento fuori dal tribunale (accordi privati, piano attestato, composizione negoziata) con quelli soggetti ad omologa del tribunale (accordo di ristrutturazione, concordato preventivo). Questa tabella aiuta a visualizzare in modo rapido le differenze in termini di requisiti, efficacia e protezioni offerte:
| Strumento | Natura | Requisiti di consenso | Protezione da azioni dei creditori | Omologazione giudiziale | Effetti sui creditori dissenzienti |
|---|---|---|---|---|---|
| Accordi stragiudiziali informali (rinegoziazione privata) | Extragiudiziale, informale | Totale volontarietà: serve consenso di ciascun creditore coinvolto. Nessun quorum generale. | Nessuna protezione legale automatica. Si basa su moral suasion (possibile accordo di standstill). | No. Nessun intervento del tribunale. | I creditori non firmatari non sono vincolati: possono agire liberamente e pretendere l’integrale pagamento. |
| Piano attestato di risanamento (art. 56 CCII) | Extragiudiziale formalizzato con attestazione esperto | Adesione individuale dei creditori chiave prevista dal piano (nessun quorum legale, ma serve l’accordo bilaterale con ciascuno). | No stay legale. Possibile concordare moratorie private; atti in esecuzione del piano esenti da revocatoria . | No (si deposita facoltativamente al Registro Imprese, ma senza omologa). | Non aderenti non vincolati e vanno pagati secondo condizioni originali. Piano può escludere alcuni creditori (che vanno soddisfatti regolarmente). |
| Composizione negoziata (D.Lgs 118/2021, Titolo II CCII) | Procedura volontaria assistita da esperto (semi-giudiziale) | Volontaria; non è richiesto un quorum di adesione predeterminato, si punta al massimo consenso. | Sì se richiesto: misure protettive concesse dal tribunale (moratoria max 12 mesi) . | No omologa su accordo in sé (si omologa solo l’eventuale esito concordatario). | Senza accordo omologato, i dissenzienti restano liberi. Se si sfocia in concordato o accordo, valgono le regole di tali procedure. |
| Accordo di ristrutturazione (art. 57 CCII) | Negoziato con omologa tribunale (ibrido) | Adesione di ≥ 60% dei crediti in valore (75% per efficacia estesa a finanziari). | Sì: possibile richiedere al tribunale la sospensione delle azioni esecutive per 60+60 giorni durante le trattative (simile al concordato in bianco). | Sì: il tribunale omologa se condizioni rispettate (fattibilità + pagamento estranei entro 120 gg) . | I creditori aderenti sono vincolati all’accordo. Gli estranei devono essere pagati per intero entro 120/180 gg dall’omologazione, altrimenti possono agire. Varianti normative permettono cram-down su dissenzienti finanziari e su Fisco/INPS con condizioni . |
| Concordato preventivo (Titolo IV CCII) | Procedura concorsuale giudiziale | Voto favorevole di >50% dei crediti ammessi al voto; se classi, maggioranza in ogni classe o cram-down giudiziale se il piano è equo. | Sì: dal deposito della domanda (anche “in bianco”) scatta l’automatic stay verso tutti i creditori chirografari e privilegiati per la parte non coperta. | Sì: omologa del tribunale dopo voto. Verifica di legittimità e convenienza rispetto a liquidazione. | Tutti i creditori inclusi nella proposta sono vincolati dall’omologazione, anche se hanno votato contro (o non hanno aderito). I creditori esclusi (es. estranei per scelta, se ammesso) restano fuori ma in genere il concordato li deve soddisfare al 100% fuori piano. |
Nota: Il Piano di Ristrutturazione Omologato (PRO) introdotto nel 2022-2024 si colloca come variante semplificata tra gli accordi e il concordato. Il PRO consente l’omologazione di un piano anche senza le maggioranze richieste dall’accordo di ristrutturazione tradizionale, attraverso l’approvazione del giudice basata su condizioni di equilibrio e non peggioramento per i creditori. In pratica è un concordato semplificato in cui non si segue la procedura di voto assembleare, ma si richiede comunque una forma di consenso e l’intervento giudiziale per imporlo. Tale strumento, però, è riservato a casi particolari e la sua applicazione pratica è in evoluzione, essendo frutto del recepimento della Direttiva Insolvency 2019/1023 .
Dalla tabella si evince che gli strumenti extragiudiziali (accordi privati, piano attestato) offrono flessibilità ma non forniscono una soluzione definitiva se restano fuori creditori rilevanti o se qualche soggetto rompe le fila. Invece, gli strumenti omologati (accordi ex art.182-bis, concordato) assicurano certezza e opponibilità erga omnes, al prezzo di una procedura più strutturata e pubblica. La composizione negoziata può essere vista come un ponte: tenta la via negoziale con la supervisione di un esperto e può sfociare in un accordo o concordato, fungendo da anticamera delle soluzioni giudiziali con il minimo impatto sulla continuità.
Procedure concorsuali giudiziali per risolvere la crisi
Se le misure extragiudiziali non bastano a superare la crisi – oppure se la situazione dell’impresa è già di insolvenza conclamata – occorre fare ricorso agli strumenti concorsuali previsti dalla legge e sotto il controllo dell’autorità giudiziaria. Il ricorso a queste procedure non va visto come una sconfitta, ma come un mezzo ordinato per gestire una situazione altrimenti ingovernabile, cercando comunque di massimizzare la soddisfazione dei creditori e, se possibile, preservare l’azienda come attività in funzionamento . Il nuovo Codice della Crisi ha modernizzato queste procedure, ponendo enfasi sul concordato preventivo (da preferire al fallimento quando c’è margine di risanamento) e ridisegnando il fallimento stesso, ora chiamato liquidazione giudiziale, in un’ottica meno punitiva e più di semplice soluzione finale . Analizziamo le principali procedure concorsuali dal punto di vista del debitore: come funzionano, quali vantaggi offrono e come difendersi al loro interno.
Concordato preventivo
Il concordato preventivo è la procedura concorsuale mediante la quale l’imprenditore insolvente (o in stato di crisi) propone ai creditori un piano per la soluzione della crisi, da attuarsi sotto il controllo del tribunale, al fine di evitare la più drastica liquidazione giudiziale. In caso di successo, il concordato vincola tutti i creditori anteriori e consente all’imprenditore di superare la crisi secondo i termini pattuiti, evitando le conseguenze peggiori del fallimento (disgregazione immediata e azioni esecutive individuali). Esistono varie forme di concordato, principalmente: concordato in continuità aziendale e concordato liquidatorio.
- Concordato in continuità aziendale: è il concordato che prevede la prosecuzione dell’attività d’impresa, sia pure ristrutturata, durante e dopo la procedura. La continuità può essere diretta (la stessa azienda del debitore continua a operare sotto il piano concordatario) oppure indiretta, ad esempio mediante il trasferimento dell’azienda (o di un suo ramo) a un soggetto terzo che la gestirà, assicurando comunque la salvaguardia dei posti di lavoro e del valore aziendale. Un tipico esempio di concordato in continuità è quando l’impresa ha ancora commesse e mercato, ma un eccesso di debiti pregressi: attraverso il concordato ottiene di pagare i vecchi debiti parzialmente e dilazionati, mentre continua la normale attività e con i flussi di cassa generati adempie il piano. La normativa incentiva la continuità perché in genere produce un valore di recupero maggiore per i creditori rispetto alla liquidazione immediata (si evita di svendere i beni e si mantiene il know-how, l’avviamento, etc.) . Nel concordato in continuità, il piano deve dimostrare che la prosecuzione dell’attività è funzionale al miglior soddisfacimento dei creditori. È ammesso anche l’intervento di finanza esterna o finanza interinale: ad esempio, un nuovo investitore che apporta capitali freschi durante la procedura, godendo del privilegio di prededuzione (cioè verrà rimborsato prima di altri crediti, se il concordato va a buon fine, come incentivo). Un aspetto importante è la sorte dei creditori privilegiati: nel concordato in continuità, la legge consente di pagare i crediti privilegiati in modo dilazionato (fino a 2 anni dall’omologa, estendibili a 2 anni dall’ultimo adempimento del piano secondo il correttivo 2024) , purché siano soddisfatti integralmente in capitale e interessi (salvo diverso accordo con loro). Anche il Fisco e l’INPS rientrano tra i privilegiati e possono ricevere pagamento dilazionato, eventualmente parziale se si utilizza la transazione fiscale. Nel concordato in continuità non vige più l’obbligo di soddisfare almeno il 20% dei chirografari (requisito che era previsto per il concordato liquidatorio, come vedremo); tuttavia, se si prevede una moratoria oltre 120 giorni per i privilegiati, occorre il loro consenso o la nomina di un commissario che tuteli la loro posizione. Durante la procedura di concordato, la gestione resta in capo all’imprenditore (debtor in possession), ma viene affiancato da un commissario giudiziale nominato dal tribunale, che vigila sulla regolarità della gestione e riferisce ai creditori e al giudice. L’imprenditore non può compiere atti di straordinaria amministrazione senza autorizzazione (soprattutto in concordato con riserva, vedi oltre). Dal punto di vista difensivo, presentare domanda di concordato in continuità attiva immediatamente la protezione del patrimonio: i creditori non possono iniziare né proseguire pignoramenti e non possono acquisire ipoteche giudiziali dalla pubblicazione della domanda . Ciò mette al riparo l’azienda mentre si negozia con i creditori il contenuto del piano. La fase di voto prevede che i creditori siano suddivisi per classi omogenee (o tutti in un’unica classe se omogenei) e deliberino sulla proposta. Se il concordato è in continuità, i dipendenti e i creditori strategici potranno essere favorevoli se vedono prospettive di salvaguardia dell’impresa. Cassazione e giurisprudenza hanno più volte sottolineato che nel concordato la valutazione di convenienza spetta ai creditori votanti, mentre al giudice compete solo un controllo di legalità e fattibilità. Ad esempio, Cass. Sez. Un. n. 1521/2013 evidenziò che il tribunale non può sindacare la fattibilità economica nel merito, se non per evidenti profili di impossibilità. Con le riforme recenti, il legislatore ha specificato meglio l’obbligo di indicare gli scenari comparativi (valore di liquidazione giudiziale vs risultato in concordato), proprio per aiutare giudice e creditori nel giudizio di convenienza. Per l’imprenditore, il concordato in continuità rappresenta la migliore chance di salvataggio: se il piano riesce, l’azienda prosegue l’attività riorganizzata e i debiti anteriori vengono trattati secondo l’accordo (spesso falcidiati in parte). Inoltre, a differenza del fallimento, l’esito positivo del concordato non comporta incapacità personali o interdizioni per l’imprenditore.
- Concordato liquidatorio: qui l’obiettivo è liquidare il patrimonio dell’azienda per pagare i creditori, però attraverso una procedura concordataria invece che tramite il fallimento. In pratica, l’imprenditore ammette che l’impresa non è più risanabile come attività, ma propone ai creditori un certo piano di liquidazione (es: vendita unitaria dell’azienda a un acquirente che paga un corrispettivo, oppure cessione degli immobili e chiusura dell’attività, ecc.), specificando come verrà distribuito il ricavato. Il vantaggio rispetto al fallimento sta nel fatto che il debitore mantiene una maggiore iniziativa (può individuare un acquirente, concordare il prezzo, magari riservarsi di liquidare in autonomia certi beni) e soprattutto può proporre egli stesso la percentuale di soddisfo per i chirografari, che spesso nel concordato è superiore a quanto otterrebbero in fallimento. La legge ha fissato per lungo tempo un requisito: nel concordato liquidatorio puro i creditori chirografari devono ricevere almeno il 20% dei loro crediti (salvo che vengano apportate risorse esterne aggiuntive che aumentino l’attivo). Questo vincolo del 20% era volto a evitare concordati “troppo poveri” (in cui tanto valeva fallire). Il Codice della Crisi aveva confermato tale regola (art. 84 CCII) ma con correttivi: se c’è un apporto di risorse esterne che incrementa di almeno il 10% l’attivo, la soglia del 20% può non essere necessaria. Il terzo correttivo 2024 ha ulteriormente chiarito questi aspetti, fornendo maggiore flessibilità ai debitori, ma resta l’idea che un concordato liquidatorio per essere omologato debba garantire ai chirografari una soddisfazione non inferiore a quella ottenibile in liquidazione fallimentare e comunque “apprezzabile” (indicativamente intorno al 20%). Nel concordato liquidatorio, a differenza della continuità, non si fanno preferenze di salvaguardia dell’azienda: l’azienda cessa o viene venduta. Questo significa che i lavoratori possono perdere il posto (se non c’è un acquirente che li riassume) e l’attività economica originaria si estingue. Tuttavia, può essere preferibile comunque al fallimento perché avviene in modo più rapido e sotto il controllo – almeno parziale – del debitore, evitando ad esempio la dispersione dell’avviamento. Un caso particolare è il concordato liquidatorio con assuntore: un soggetto terzo (es. un investitore o un creditore stesso) si offre di “assumere” il concordato, ossia di rilevare in blocco l’attivo dell’azienda pagando un certo prezzo che andrà ai creditori secondo le percentuali proposte. L’assuntore può beneficiare di alcune agevolazioni (subentra nei contratti in essere se vuole, può ottenere autorizzazioni in continuità, ecc.) ed è un modo per massimizzare il valore dell’azienda vendendola come whole business. Per il debitore, proporre un concordato di questo tipo può significare trovare qualcuno che prosegua indirettamente l’attività, sebbene sotto nuova proprietà. Difendersi con il concordato liquidatorio: perché un debitore dovrebbe preferirlo al fallimento? Intanto, nel concordato è lui che presenta un piano e una proposta, anziché subire passivamente la procedura fallimentare: questo consente di gestire i tempi (ad esempio prevedere la liquidazione in x mesi), scegliere i liquidatori (spesso propone come liquidatore una persona di sua fiducia, soggetta poi a controllo del tribunale), e magari includere clausole come la rinuncia alle azioni di responsabilità verso gli amministratori (spesso nei concordati i creditori, in cambio di una percentuale immediata, rinunciano a promuovere lunghe cause risarcitorie). Inoltre, col concordato l’imprenditore può ottenere l’esdebitazione residua in modo più indolore: infatti, a differenza del fallimento, nel concordato stesso è insita la liberazione dai debiti secondo l’accordo omologato, senza bisogno di chiedere la riabilitazione post-fallimentare. Dal punto di vista reputazionale, pur essendo una procedura concorsuale, il concordato è percepito meno negativamente del fallimento, perché implica una iniziativa e un’assunzione di responsabilità da parte del debitore nel cercare di pagare il possibile ai creditori. Concordato “in bianco” (con riserva): una menzione va fatta alla possibilità di presentare domanda di concordato con riserva (detto anche “in bianco”), ex art. 44 CCII (già art. 161, co.6 L.F.). Si tratta di depositare un ricorso iniziale molto breve, chiedendo al tribunale il termine (da 30 a 60 giorni prorogabili) per presentare poi il piano e la proposta definitiva. Durante questo periodo, l’azienda beneficia subito dello stay protettivo verso i creditori . Questo strumento difensivo è utilissimo quando l’imprenditore ha bisogno di tempo per predisporre il piano oppure per attendere esiti (ad es. una trattativa di cessione in corso) senza subire aggressioni. È, però, una protezione da usare con correttezza: il tribunale vigila che non sia strumentale (ad es., può imporre obblighi informativi mensili sullo stato dell’impresa e sulle attività svolte per predisporre il piano). Un abuso del concordato in bianco potrebbe portare alla revoca della protezione. In pratica, però, molti debitori depositano la domanda in bianco come primo atto per congelare la situazione e poi perfezionano la proposta.
Iter e punti chiave del concordato: il debitore presenta la domanda (con piano e proposta o anche con riserva), il tribunale nomina un commissario e fissa l’adunanza dei creditori per il voto. Nel frattempo i creditori presentano le loro domande di ammissione allo stato passivo concordatario (anche se nel concordato non c’è vero stato passivo formale come nel fallimento, si forma un elenco creditori). I creditori votano (oggi possibile anche tramite mezzi telematici o espressione di voto per iscritto). Se la maggioranza approva, si passa all’omologa; se la maggioranza respinge, il concordato è bocciato (ma il tribunale, se c’è dissenso di alcune classi, può applicare il cram down se ritiene il concordato comunque conveniente e rispettoso delle priorità: art. 112 CCII). Le opposizioni: dopo il voto, eventuali creditori contrari possono fare opposizione all’omologa, lamentando ad esempio violazione di legge o convenienza insufficiente. Il tribunale decide sull’omologa. Se omologa, il concordato diviene vincolante e viene nominato un commissario o liquidatore che sovraintende all’esecuzione del piano (nel concordato in continuità spesso l’imprenditore esegue sotto vigilanza; nel liquidatorio c’è un liquidatore che fa le vendite). Se non omologa (perché respinto o per altri motivi, es. frode del debitore), si aprono le porte della liquidazione giudiziale (d’ufficio il tribunale dichiara il fallimento salvo casi particolari).
Cassazioni recenti sul concordato: vale la pena citare brevemente alcuni orientamenti aggiornati. La Cassazione civile, sent. n. 4891/2023, ha ribadito che nel concordato in continuità il piano può prevedere la soddisfazione non integrale di un creditore privilegiato solo se questi, degradato in parte a chirografo, viene poi soddisfatto secondo le regole del concordato (ad esempio, se un ipotecario di 1 milione ha garanzia su immobile che vale 600 mila, per 400 sarà chirografo e potrà essere falcidiato). La Corte ha inoltre sottolineato che il giudice deve verificare il rispetto del principio di priorità assoluta (absolute priority rule) tra classi: i soci non possono mantenere interessi se i creditori non sono pagati integralmente, a meno di consenso di classe dissenziente (questo recepito dalla direttiva Insolvency). Un altro spunto: Cass. 6991/2024 Penale (Sez. V) ha trattato il reato di mancata esecuzione dolosa di un concordato (art. 236 L.F.): se l’imprenditore, dopo l’omologazione, distrae attivi impedendo il pagamento concordatario, risponde di reato. Questo ammonisce che l’esecuzione del concordato va presa seriamente: promettere e poi non adempiere può avere strascichi anche penali, oltre che la risoluzione del concordato su istanza dei creditori. Dunque, il concordato è un potente strumento di difesa e soluzione, ma vincola il debitore a mantener fede agli impegni presi.
Liquidazione giudiziale (fallimento)
Se nessuna delle soluzioni sopra descritte va in porto – o se la situazione dell’impresa è così compromessa da non consentire altro – si giunge alla liquidazione giudiziale, l’erede del vecchio “fallimento” (termine abolito per le imprese, mantenuto colloquialmente). Dal punto di vista pratico, la liquidazione giudiziale è la procedura in cui un soggetto terzo (il curatore nominato dal tribunale) spossessa l’imprenditore della gestione e provvede a liquidare tutto l’attivo per distribuire il ricavato ai creditori secondo l’ordine delle cause di prelazione. Essa può essere aperta su istanza dei creditori o su iniziativa dello stesso debitore (autofallimento) o d’ufficio dal tribunale in caso di conversione da concordato non omologato. Per dichiarare la liquidazione giudiziale occorre accertare lo stato di insolvenza, definito come l’incapacità attuale e non transitoria di adempiere regolarmente alle obbligazioni. Dunque, finché l’impresa è in solvibilità prospettica, si può tentare il risanamento; quando i default diventano generalizzati e la continuità impossibile, il fallimento diventa inevitabile. Dal punto di vista difensivo del debitore, in questa sede c’è purtroppo poco da fare per “difendersi” nel senso di evitare conseguenze: una volta aperta la procedura, l’imprenditore perde la disponibilità dei beni dell’azienda, ogni azione individuale dei creditori confluisce nel fallimento, e la vita aziendale come tale cessa (salvo esercizio provvisorio, che il tribunale può autorizzare in casi eccezionali per vendere l’azienda come un going concern). Ci si può difendere prima, evitando di arrivare a questo punto tramite gli strumenti sopra esposti. Tuttavia, se il fallimento avviene, esistono comunque degli istituti a tutela di alcuni diritti del debitore persona fisica e per la “chiusura pulita” della vicenda: uno di questi è l’esdebitazione del fallito (ora debitore assoggettato a liquidazione) prevista dall’art. 278 CCII. Dopo la chiusura del fallimento, l’imprenditore (se è persona fisica; le società invece con la liquidazione si estinguono) può ottenere dal tribunale la cancellazione dei debiti residui non soddisfatti, a condizione di aver cooperato durante la procedura e di non aver commesso irregolarità gravi. Questa esdebitazione è un diritto, introdotto per dare al fallito onesto la possibilità di ripartire senza restare per sempre oppresso dai debiti pregressi. Anche i soci illimitatamente responsabili di società fallite possono chiedere esdebitazione. Un’altra forma di difesa, seppur limitata, per l’imprenditore in liquidazione giudiziale è partecipare attivamente alla procedura per massimizzare l’attivo: ad esempio, segnalando al curatore beni o crediti sfuggiti, collaborando per vendere l’azienda al meglio. Questo spesso può convincere il curatore e i creditori a non perseguire l’imprenditore con azioni di responsabilità o istanze penali, riconoscendone la buona fede. In alcune circostanze, la prospettiva di un fallimento inevitabile può essere gestita in modo concordato presentando istanza di liquidazione controllata (se piccolo imprenditore non fallibile) o autofallimento con proposta contestuale di nomina di un certo liquidatore: mostrare questa proattività talvolta evita misure più afflittive (ad esempio richieste di custodia su beni personali prima del fallimento). Detto ciò, con l’apertura della liquidazione giudiziale scattano automaticamente alcune conseguenze amministrative per l’imprenditore: l’iscrizione nel Registro dei falliti (ora registro delle insolvenze) – abolita per le società ma significativa per le persone fisiche – e possibili interdizioni (es. perdita temporanea del diritto di assumere cariche societarie per alcuni anni, a meno che non si ottenga riabilitazione). Il nuovo Codice ha cercato di destigmatizzare il fallimento: non è più concepito come una colpa, ma come una procedura ordinaria di chiusura di una vicenda imprenditoriale sfortunata . Ciò non toglie che per il debitore sia l’ultima spiaggia e comporti la spoliazione del patrimonio aziendale (e personale, se si tratta di impresa individuale o soci illimitatamente responsabili). Una nota finale: se l’azienda di abbigliamento ignifugo è esercitata in forma societaria di capitali (s.r.l. o s.p.a.), la società in liquidazione giudiziale è destinata a scioglimento e cancellazione finale; se invece era una ditta individuale, l’imprenditore persona fisica potrà tornare ad operare dopo l’esdebitazione, ma intanto durante la procedura subisce gli effetti sul suo patrimonio personale.
In conclusione su difesa e procedure concorsuali: il debitore dovrebbe attivarsi prima possibile per sfruttare gli strumenti di regolazione della crisi (piani, accordi, concordati) perché una volta precipitato in fallimento i margini di manovra sono minimi. Il Codice impone agli amministratori di società di attivarsi già allo stato di crisi (probabilità di insolvenza futura) , proprio per evitare che si arrivi ad una insolvenza irreversibile. Come recita un principio ispiratore: “la crisi va affrontata prima che diventi insolvenza”. Tuttavia, se l’insolvenza è già realtà e non c’è più spazio per risanare, rivolgersi tempestivamente al tribunale per il concordato o, se impossibile, per la liquidazione giudiziale, resta comunque una scelta più responsabile – e difensiva – di una inerzia colpevole. Difatti, il comportamento del debitore in questa fase potrà incidere sulle sue responsabilità personali, di cui parliamo nel capitolo seguente.
Obblighi e responsabilità di amministratori e soci nella crisi d’impresa
Un aspetto cruciale – sovente trascurato dall’imprenditore fino a quando emergono problemi – riguarda le responsabilità personali che possono gravare su amministratori e soci di una società in crisi. Affrontiamo questo tema dal punto di vista del debitore, ossia di chi amministra o possiede l’azienda indebitata, per capire come difendere il proprio patrimonio e la propria posizione giuridica. La legge italiana, soprattutto dopo la recente riforma, impone precisi obblighi di condotta agli organi societari in presenza di perdite e crisi, la cui violazione può sfociare in responsabilità patrimoniale (civile) per i danni causati e, in alcuni casi, in responsabilità penale o amministrativa. Vediamo i punti chiave:
Doveri di rilevazione tempestiva della crisi e obblighi gestori
L’art. 2086, comma 2, del Codice Civile (introdotto dal D.Lgs. 14/2019) stabilisce che l’imprenditore societario ha il dovere di istituire assetti organizzativi adeguati per rilevare tempestivamente la crisi e adottare i rimedi. Ciò significa, in termini pratici, che l’organo amministrativo (amministratore unico o CDA) di una s.r.l. o s.p.a. deve dotare la società di strumenti di controllo di gestione, pianificazione finanziaria e monitoraggio tali da far emergere squilibri economico-patrimoniali incipienti . Non è più ammessa una gestione “a vista” sperando che le cose si aggiustino: la legge richiede proattività. Se gli amministratori omettono di predisporre questi assetti o ignorano segnali evidenti di crisi, possono essere ritenuti responsabili di mala gestio. In particolare, l’art. 2486 c.c. (come modificato dal Codice della Crisi all’art. 378) impone agli amministratori, una volta verificata una causa di scioglimento (ad es. perdite che azzerano il capitale sociale, o impossibilità di conseguire l’oggetto sociale), di astenersi da operazioni che non siano di ordinaria amministrazione e conservazione del patrimonio. Qualsiasi atto gestorio compiuto oltre quel punto, che aggravi il dissesto, espone gli amministratori a responsabilità verso la società e i creditori . La norma aggiornataa introduce due criteri presuntivi per quantificare il danno in caso di violazione: il danno risarcibile si presume pari alla differenza tra il patrimonio netto alla data in cui doveva essere adottata una soluzione (es. messa in liquidazione) e il patrimonio netto alla data dell’apertura della procedura concorsuale . In altre parole, se gli amministratori hanno tardato a dichiarare fallimento o ad attivare una procedura quando l’insolvenza era manifesta, possono dover risarcire l’aggravamento del passivo intervenuto nel frattempo. La Cassazione nel 2024 ha confermato l’applicabilità di tale criterio anche ai giudizi in corso: con sentenza n. 8069/2024 ha sancito che i criteri di liquidazione del danno basati sulla differenza dei netti patrimoniali (previsti dal novellato art. 2486 c.c.) sono una modalità equitativa di quantificazione che si applica retroattivamente, salvo prova di un diverso criterio più aderente al caso concreto . Questo orientamento uniforma la prassi: in assenza di altre evidenze, il danno da continuazione abusiva dell’attività = peggioramento del deficit patrimoniale. Esempio: Alfa S.r.l. perde il capitale sociale già nel 2023, ma gli amministratori continuano l’attività fino al fallimento nel 2025, incrementando i debiti. Se il patrimonio netto era -€100k nel 2023 e -€500k al fallimento, il danno presunto è €400k. Spetterà agli amministratori provare che quella perdita aggiuntiva non è colpa loro (onere della prova invertito in parte). Cass. 28 febbraio 2024 n. 5252 ha appunto chiarito che, ogniqualvolta non si individuino elementi per un diverso calcolo, si adotta il criterio differenziale dei netti patrimoniali per determinare il danno . Questa evoluzione normativa e giurisprudenziale rende ancor più stringente l’obbligo degli amministratori di non tardare: il cosiddetto “wrongful trading all’italiana” (gestione imprudente continuata in stato di insolvenza) è oggi sanzionato con severità . Anche i membri dell’organo di controllo (collegio sindacale, revisore) hanno precisi doveri: se la società ha superato determinati limiti dimensionali ed è obbligata ad avere un sindaco o revisore, questi devono vigilare e, se del caso, segnalare per iscritto agli amministratori la sussistenza di fondati indizi di crisi, sollecitandoli ad attivarsi (ex art. 25-octies CCII). Se gli amministratori ignorano la segnalazione per oltre 60 giorni, l’organo di controllo può informare l’OCRI (organismo di composizione) – anche se con la riforma 2022 l’allerta esterna è stata ridimensionata, la sostanza è che i controllori non possono chiudere gli occhi. In sintesi difensiva: gli amministratori dovrebbero tempestivamente convocare i soci per ricapitalizzare o sciogliere la società quando vi è perdita rilevante (artt. 2447/2482-ter c.c.), e valutare procedure concorsuali non appena l’insolvenza appare irreversibile. Farlo non li esporrà a responsabilità, anzi li proteggerà (perché agiscono secondo legge); viceversa, ostinarsi a operare sperando in miracoli, magari pagando solo alcuni debiti e accumulandone altri, li esporrà quasi certamente ad azioni di responsabilità post-fallimento.
Responsabilità patrimoniale degli amministratori verso società e creditori
In caso di apertura di liquidazione giudiziale, il curatore avrà la facoltà di esercitare l’azione di responsabilità contro gli amministratori uscenti (art. 255 CCII, ex art. 146 L.F.), sia per conto della società (azione sociale, ex art. 2393 c.c. per SPA o 2476 c.c. per SRL) sia in rappresentanza dei creditori sociali (azione ex art. 2394 c.c.). I presupposti per la responsabilità sono molteplici: si va dalla violazione degli obblighi gestori generici (diligenza, prudenza, rispetto dell’oggetto sociale) a casi specifici come pagamenti preferenziali effettuati a taluni creditori arrecando danno al patrimonio (ad es., pagare un solo fornitore mentre gli altri rimangono con nulla: se questo peggiora il dissesto, l’atto può costituire danno risarcibile verso la massa). Un recente filone giurisprudenziale riguarda la responsabilità degli amministratori non esecutivi: la Cassazione, con sentenza n. 10739/2024, ha affrontato i presupposti per chiamare in causa anche gli amministratori “di solo nome” (soci accomandanti attivi, consiglieri privi di deleghe, etc.) in solido con quelli operativi, quando questi ultimi abbiano posto in essere atti illeciti . La Corte ha confermato che anche i consiglieri di amministrazione privi di delega hanno un dovere di vigilanza e, se colposamente omissivi, possono essere responsabili insieme ai gestori effettivi per i danni derivati ai creditori. Dunque, non esiste più la figura del “prestanome” esente da rischi: chi accetta la carica amministrativa deve essere vigile. Altra pronuncia significativa: Cass. 25 marzo 2024 n. 8069 (già citata) ha validato l’uso del nuovo art. 2486 c.c. nei giudizi di responsabilità, come massima ufficiale . Inoltre, Cass. 22355/2023 aveva ribadito che spetta agli amministratori convenuti dimostrare che le operazioni compiute dopo la perdita del capitale non erano “nuove operazioni” rischiose ma atti conservativi necessari : l’onere della prova sulla scriminante è in capo a loro. Sul fronte quantificazione danno, per molto tempo vi era incertezza (criterio del deficit fallimentare vs criteri alternativi); la riforma ha scelto il criterio differenziale e la Cassazione l’ha avallato come visto. Ne deriva che, in un eventuale giudizio, il curatore porterà la semplice prova contabile del peggioramento e gli amministratori dovranno, per evitare la condanna piena, dimostrare ad esempio che anche se avessero cessato prima l’attività, il risultato sarebbe stato uguale (caso non facile da fare). Un appiglio difensivo per gli amministratori può essere dimostrare di aver tentato diligentemente le soluzioni offerte dalla legge: per esempio, se essi possono provare di aver attivato una composizione negoziata, o di aver depositato tempestivamente un concordato preventivo, anche se poi l’impresa è fallita, ciò testimonia che non hanno agito con negligenza ma al contrario hanno rispettato i doveri di gestione della crisi. Questo può mitigare o escludere la loro colpa. Viceversa, l’inerzia o l’occultamento della crisi (bilanci non veritieri per nascondere perdite) aggravano la posizione. Responsabilità verso i creditori sociali (azione ex 2394): essa sorge quando per la mala gestio degli amministratori il patrimonio sociale risulta insufficiente a soddisfare i crediti (ergo sempre in caso di insolvenza). Ormai nel fallimento le due azioni (sociale e dei creditori) sono cumulate dal curatore in un’unica azione. La Cassazione a Sezioni Unite già dal 2007 (sent. 26725/2007) chiarì che l’azione dei creditori è una conseguenza del venir meno del patrimonio di garanzia per inosservanza degli obblighi di conservazione. È esattamente ciò che viene imputato quando si ritarda il fallimento. Pertanto, dal punto di vista del debitore, difendersi significa adoperarsi per conservare il patrimonio o quantomeno non dissiparlo preferendo alcuni soggetti: ogni atto che riduce la consistenza dell’attivo in pregiudizio ai creditori può tornare contro gli amministratori. Ad esempio, la Cassazione ha considerato atto di cattiva gestione non conservativa il pagamento integrale di un solo istituto di credito (che aveva garanzie) fatto dagli amministratori mentre la società era insolvente verso altri creditori chirografari: quel pagamento potenzialmente lesivo poteva essere revocato, ma se non revocabile è comunque indice di violazione dell’obbligo di par condicio e può generare responsabilità (c.d. danno da peggioramento della massa).
In tema di difesa del patrimonio personale: gli amministratori dovrebbero evitare di rilasciare garanzie personali (fideiussioni) in maniera avventata, perché quelle li espongono oltre la barriera del capitale sociale. Tuttavia, in pratica molte banche lo richiedono e spesso il socio amministratore è già garante. Una volta che l’azienda entra in crisi, il garante personale può provare a negoziare anche per sé (ad esempio chiedendo alla banca, nell’ambito di un accordo di ristrutturazione, la liberazione o la limitazione della garanzia). Non sempre riesce, ma è un tentativo lecito. È bene sapere che se il debitore principale (la società) accede a un concordato o accordo, ciò non libera automaticamente i fideiussori: la legge anzi prevede che la transazione nel concordato non si estende ai coobbligati (art. 88 L.F. e ora art. 270 CCII). Quindi il socio garante rischia di dover pagare comunque la parte falcidiata alla banca, a meno che non contratti diversamente. Una strada difensiva possibile per il socio persona fisica molto esposta è valutare le procedure di sovraindebitamento (oggi incluse nel CCII): se non è imprenditore fallibile ma è consumatore o piccolissimo imprenditore, può chiedere un concordato minore o liquidazione del patrimonio personale. Ad esempio, se l’azienda fallisce e i creditori inseguono il socio per fideiussioni, quest’ultimo potrebbe presentare un piano del consumatore o una liquidazione controllata del sovraindebitato per chiudere anche i suoi debiti personali. È un discorso ampio ma che rientra nel concetto di difesa: la legge oggi offre strumenti anche alla persona travolta dal fallimento altrui.
Responsabilità dei soci e amministratori: profili penali e sanzionatori
Oltre al risarcimento civile, vi sono possibili conseguenze penali per gli amministratori se durante la crisi compiono atti illeciti. Il più noto è la bancarotta fraudolenta (artt. 322-323 CCII, ex artt. 216-217 L.F.): riguarda fatti come la distrazione di beni della società, l’occultamento o la falsificazione di documenti contabili, o il pagamento preferenziale di taluni creditori a detrimento di altri in prossimità del fallimento (bancarotta preferenziale). Questi reati scattano con la dichiarazione di liquidazione giudiziale: se accertati, portano a pene detentive rilevanti e all’interdizione dai pubblici uffici. L’amministratore quindi deve evitare assolutamente di cedere alla tentazione di “mettere in salvo” beni aziendali (magari trasferendoli a sé o a familiari) quando vede avvicinarsi l’insolvenza – sarebbe distrazione punibile. Deve anche continuare a tenere la contabilità in ordine: distruggere libri o omettere di tenere le scritture durante gli ultimi tempi costituisce bancarotta semplice o fraudolenta documentale. Anche l’omissione del deposito bilancio per più anni è indice di bancarotta fraudolenta patrimoniale (perché spesso volto a nascondere mala gestio). Sul versante tributario, già abbiamo detto: omessi versamenti IVA e ritenute sono reati se superano soglie, e lo stato di crisi non sempre basta come scusa (a meno di quella causa di non punibilità per forza maggiore, introdotta e interpretata restrittivamente ). Inoltre, l’emissione di fatture false o altri reati fiscali (dichiarazione fraudolenta) possono concorrere ad aggravare la posizione dell’amministratore, se magari cercava di coprire buchi.
Dal lato sanzioni amministrative, menzioniamo il D.Lgs. 231/2001 sulla responsabilità amministrativa delle società per reati commessi dai vertici: ad esempio, se un amministratore dissesta l’azienda commettendo reati fallimentari, la società in sé non risponde ex 231 di bancarotta (non previsto come tale), ma potrebbe avere problemi per reati tributari. Sono questioni complesse e non centrali qui. Più rilevante è sapere che, a seguito di fallimento, il Tribunale può disporre sanzioni personali quali l’incapacità a esercitare attività d’impresa o ad amministrare altre società per un certo periodo (fino a 10 anni nei casi di bancarotta fraudolenta, ex art. 317 CCII). Questa interdizione è conseguenza della condanna penale. Anche senza condanna, il fallito non riabilitato avrà difficoltà a ricoprire ruoli fiduciari nel sistema creditizio o contrattuale.
Per i soci non amministratori: se la società è di capitali, in linea di principio i soci che non partecipano alla gestione non rispondono delle obbligazioni sociali oltre la quota conferita. Tuttavia, esistono eccezioni: (i) se il socio ha agito come amministratore di fatto dirigendo lui la società (magari un socio di maggioranza occulto), può essere chiamato a rispondere come amministratore in solido; (ii) se la società fa parte di un gruppo e la capogruppo ha abusato della direzione unitaria a scapito della controllata, i creditori della controllata possono agire contro la capogruppo (azione ex art. 2497 c.c.). Ad esempio, Cass. 15196/2024 ha affrontato i limiti dell’azione del curatore ex art. 2497 c.c. verso i soci finanziatori: se i soci hanno ripreso finanziamenti poco prima del fallimento, quell’atto può essere revocato come pagamento ai soci, trattandosi sostanzialmente di postergazione violata . La legge infatti prevede che i finanziamenti soci a società in crisi (s.r.l.) siano postergati nel rimborso ai crediti di terzi (art. 2467 c.c.); se i soci si ripagano prima, il curatore li cita per restituire. Quindi i soci devono stare attenti: apportare soldi alla società in crisi è benvenuto (meglio capitale che prestito, perché se prestito poi non lo rivedono facilmente), mentre prendersi soldi indietro in fase di crisi li espone a doverli restituire in fallimento.
Nei soci di società di persone (snc, sas): qui c’è responsabilità illimitata e solidale per i debiti sociali (almeno per i soci accomandatari nelle sas e tutti i soci nelle snc). Ciò significa che se l’azienda (snc/sas) non paga, i creditori possono aggredire direttamente il patrimonio personale dei soci. In caso di fallimento di una snc, falliscono ipso facto anche i soci illimitatamente responsabili. Dunque per tali soci-debitori l’unica difesa è quella prevista per i fallimenti personali: esdebitazione finale. Non esistono vie intermedie: la responsabilità è netta. Se però quei soci avessero debiti misti personali, possono cercare un concordato preventivo esteso anche al proprio patrimonio (ad esempio un concordato unico di società e soci, cosa ammissibile in certi casi).
Riassumendo le strategie di difesa di amministratori e soci:
– Attivarsi tempestivamente nella crisi per evitare condotte di aggravamento (ciò li difende da accuse di inerzia).
– Documentare ogni scelta, coinvolgere professionisti e organi di controllo, in modo da poter dimostrare di aver agito informato e in buona fede.
– In caso di inevitabile insolvenza, non occultare nulla: consegnare libri contabili al curatore, cooperare (questo evita guai peggiori e facilita l’esdebitazione). Cass. 29844/2024 ha evidenziato come un amministratore non esecutivo, se diligente nei controlli, può evitare responsabilità: dunque la condotta attenta è la miglior difesa .
– Mantenere la separazione dei patrimoni: non confondere conti personali e aziendali (il prelievo di cassa sociale per fini personali è distrazione).
– Se si è anche lavoratori dipendenti (amministratori spesso lo sono in srl, con stipendio), evitare di auto-liquidarsi compensi sproporzionati in crisi: possono essere revocati dal curatore come pagamenti anomali, e configurare bancarotta se fatti scientemente per svuotare casse.
– I soci dovrebbero astenersi dal pretendere utili o rimborsi di finanziamenti in periodi di vacche magre. Anzi, se possibile, ricapitalizzare l’azienda: nuovi fondi come capitale non generano debito (e potrebbero essere persi, ma salvano baracca e onore).
– Infine, munirsi di buone consulenze legali e contabili: un avvocato esperto di crisi e un commercialista possono guidare l’imprenditore attraverso gli adempimenti e suggerire come limitare il danno. Ad esempio, possono consigliare quando depositare un’istanza di concordato per evitare azioni di terzi (difesa attiva), oppure come comportarsi in caso di perquisizioni o indagini (difesa penale).
In sostanza, la posizione del debitore/amministratore onesto viene tutelata se questi dimostra diligenza e trasparenza, mentre chi persevera in gestioni irregolari o occultatorie viene colpito severamente dalla legge . La scelta migliore per difendersi è prevenire: monitorare la salute aziendale ed intervenire ai primi segni di allarme, usando gli strumenti giuridici come scudo e non come rifugio dell’ultimo minuto. Come recita un motto in ambito fallimentare, “better to file early than late” – meglio depositare un concordato oggi che affrontare un fallimento domani. Questo vale anche per limitare le responsabilità personali.
Esempio pratico: come affrontare la crisi – il caso Alfa S.r.l.
Per rendere concreti i concetti esposti, consideriamo un esempio pratico ispirato al nostro caso: Alfa S.r.l. è un’azienda produttrice di indumenti da lavoro ignifughi, con 50 dipendenti. Negli ultimi anni ha subito un calo di commesse e un aumento del costo delle materie prime, accumulando debiti. Al 31/12/2024 la situazione è la seguente: debiti verso banche €150.000 (fidi su c/c e un mutuo residuo), debiti verso fornitori €200.000 (di cui €50k scaduti da oltre 6 mesi), debiti tributari €120.000 (IVA non versata e qualche cartella per imposte arretrate), debiti previdenziali €30.000 (INPS), più altri debiti vari €20.000. L’azienda ha magazzino e impianti per €300.000 valore stimato, ha crediti verso clienti per €80.000 (di cui molti incagliati), e possiede un capannone gravato da ipoteca della banca (valore €400.000, mutuo residuo €100.000). Il patrimonio netto è eroso, risultando prossimo allo zero. Gli amministratori (due soci al 50%) si accorgono che, se nulla cambia, nel 2025 non riusciranno a pagare i fornitori né le rate di mutuo. Inoltre una cartella esattoriale da €50.000 di IVA è già scaduta. Siamo di fronte a uno stato di crisi (probabile insolvenza futura) molto vicino all’insolvenza attuale.
Fase 1: presa d’atto e piano d’azione – Alfa S.r.l., consigliata dal suo commercialista, convoca immediatamente un CDA straordinario a gennaio 2025. Si verifica la situazione di tesoreria: cassa quasi vuota, incassi futuri insufficienti. Gli amministratori decidono di non aggravare oltre i debiti: stoppano nuove forniture impegnative e iniziano a dialogare con la banca e i fornitori. Contestualmente, nominano un advisor finanziario per elaborare un piano di risanamento. Valutano due strade: (A) tentare un risanamento con continuità, trovando magari un investitore o finanziamenti nuovi, oppure (B) procedere a una liquidazione ordinata vendendo l’azienda ad un concorrente interessato. Intuiscono che un concordato preventivo potrebbe essere necessario per bloccare i creditori, ma prima vogliono vedere se c’è margine per un accordo stragiudiziale rapido.
Fase 2: composizione negoziata e ricerca investitore (opzione continuità) – Decidono di iscriversi alla piattaforma di composizione negoziata della crisi. A febbraio 2025 ottengono la nomina di un esperto indipendente. Nel frattempo, individuano un possibile partner: un’altra azienda del settore, Beta S.p.A., interessata ad acquisire un ramo di produzione. Con l’aiuto dell’esperto, organizzano un incontro con la banca principale e alcuni fornitori strategici. Proposta: Beta entrerebbe con capitale fresco di €200.000 per rilevare il 60% di Alfa e garantire forniture future, a condizione di una ristrutturazione del debito: la banca proroga il mutuo di 3 anni e mantiene i fidi, i fornitori accettano un pagamento del 50% dei crediti in 12 mesi e il resto in 24 mesi, l’Erario concede una rateazione in 6 anni su IVA e altre imposte (sfruttando le nuove norme di dilazione ). L’esperto valuta il piano e lo giudica tecnicamente fattibile: con l’investimento di Beta, Alfa può tornare redditizia e ripagare i debiti ristrutturati. Viene allora formalizzato un accordo di ristrutturazione con l’adesione di banca e fornitori maggiori (che rappresentano il 70% dei crediti). Lo Stato (Agenzia Entrate) aderisce formalmente concedendo la rateazione straordinaria (grazie anche all’attestazione dell’esperto sulla sostenibilità). A giugno 2025, Alfa deposita in tribunale la domanda di omologazione dell’accordo ex art. 57 CCII con il 70% di adesioni. Il tribunale concede subito le misure protettive per bloccare eventuali azioni di minoranza dissenziente. Non ci sono opposizioni rilevanti (i piccoli creditori verranno pagati per intero nei limiti dei 120 giorni dall’omologa, con l’aiuto del denaro apportato da Beta). In settembre 2025 l’accordo viene omologato: Beta S.p.A. nel frattempo ha fatto un contratto preliminare per la quota societaria (subordinato all’omologa). A ottobre 2025 Alfa S.r.l. ottiene i fondi di Beta, paga i creditori minori subito, inizia a pagare le prime rate ai fornitori secondo accordo e prosegue l’attività sotto la nuova governance. Esito: crisi risolta con continuità, nessun fallimento, creditori soddisfatti in misura concordata (chi ha aderito ha accettato uno sconto o attesa, ma confida di recuperare di più nel lungo termine), dipendenti mantenuti. Gli amministratori originari, avendo gestito in modo attivo la crisi e trovato la soluzione Beta, evitano azioni di responsabilità e anzi rimangono in azienda (magari Beta chiede che uno dei due resti come direttore di stabilimento). Questo scenario positivo è dipeso dalla difesa anticipata: hanno agito prima di diventare insolventi conclamati e hanno coinvolto un partner.
Fase 2 alternativo: concordato preventivo liquidatorio (opzione cessazione) – Supponiamo invece che nessun investitore si faccia avanti e che la composizione negoziata non sortisca accordi: i creditori vogliono garanzie che Alfa non può dare, e l’esperto conclude che la continuità è antieconomica. A questo punto, a maggio 2025 Alfa S.r.l. opta per un concordato preventivo liquidatorio con terzo assuntore. Identifica un concorrente (Gamma S.r.l.) interessato ad acquistare i macchinari e il marchio “Alfa” per €300.000. Propone quindi ai creditori un concordato: Gamma paga €300k che saranno distribuiti, l’attivo circolante residuo (magazzino venduto separatamente per ~€100k) va anch’esso ai creditori, per un totale previsto di €400k da dividere. I crediti privilegiati (banca ipotecaria €100k, Fisco €120k, INPS €30k, dipendenti eventuali TFR €50k) ammontano a ~€300k; costoro verranno soddisfatti integralmente o comunque fino a concorrenza dell’attivo (l’ipoteca su capannone dà €100k, il capannone viene venduto in parallelo). Ai chirografari (fornitori €200k) andrà il resto, stimato 50% del loro credito, ossia €100k. Quindi si prospetta un pagamento del 50%, superiore a quanto otterrebbero in caso di fallimento (in cui magari, con le spese e il tempo, avrebbero preso il 20-30%). Il piano prevede l’immediata cessazione dell’attività e il licenziamento dei dipendenti, i quali però riceveranno TFR e mensilità impagate grazie all’intervento del Fondo di Garanzia INPS (che subentrerà come creditore). Il tribunale ammette Alfa alla procedura di concordato; i creditori votano: la banca e i creditori privilegiati votano favorevolmente (poiché prendono 100% o quasi), i fornitori chirografari, pur dispiaciuti per la perdita del 50%, votano in maggioranza sì perché temono che col fallimento potrebbe andare peggio. Si raggiunge la maggioranza e il concordato viene omologato a dicembre 2025. Gamma S.r.l. versa i €300k, rileva i beni concordati (marchio e impianti), Alfa S.r.l. viene di fatto svuotata e, dopo l’esecuzione del piano (pagamenti ai creditori come da riparto omologato), verrà cancellata. Gli amministratori di Alfa evitano così il fallimento: non ci sarà un curatore che li citerà, perché la procedura concordataria stessa esaurisce la vicenda. Potranno dedicarsi ad altro (magari i soci con quel 50% rimasto ai fornitori e niente ai soci, escono senza nulla in tasca, ma almeno liberi dai debiti residui). Se uno di loro avesse prestato fideiussione bancaria, attenzione: la banca essendo privilegiata è stata pagata integralmente, ma se non lo fosse stata, avrebbe comunque potuto escutere il garante per la parte non pagata dal concordato, salvo accordi diversi. In tal caso il socio garante dovrebbe affrontare a titolo personale quella esposizione (magari trovando un accordo a saldo e stralcio con la banca sulla sua casa). Tuttavia, avere gestito la crisi con trasparenza e passando per il concordato li pone in luce migliore: ad esempio, i creditori rinunciano ad azioni di responsabilità, perché il concordato prevede espressamente la rinuncia a tali azioni (una clausola talvolta inserita in sede di omologa: i creditori accettano il piano e contestualmente rinunciano a perseguire gli amministratori per eventuali irregolarità pregresse di lieve entità).
Conclusione dell’esempio: sia nello scenario A (risanamento con accordo) sia nello scenario B (concordato liquidatorio), Alfa S.r.l. ha agito per difendersi dai debiti in modo proattivo, usando gli strumenti offerti dal sistema. Nel primo caso ha addirittura salvato l’impresa come attività in bonis; nel secondo ha almeno evitato le procedure più traumatiche, ottenendo una liquidazione più efficiente e la liberazione dai debiti residui. In entrambi i casi gli amministratori hanno ridotto il rischio di essere chiamati a rispondere in proprio, perché hanno rispettato gli obblighi di legge attivandosi tempestivamente e non hanno aggravato il dissesto (anzi, l’hanno gestito). Questo esempio evidenzia come la strategia di difesa del debitore consista nel prendere in mano la situazione prima che siano i creditori o l’autorità a farlo. Quando ciò accade (il fallimento coatto), l’esito è quasi sempre più sfavorevole per tutti: per i creditori (che recuperano meno), per i dipendenti (che perdono il lavoro senza transizioni), per l’economia locale e per l’imprenditore (che vede distrutto il valore creato e subisce conseguenze legali).
Domande frequenti (FAQ)
Di seguito, alcune domande e risposte frequenti dal punto di vista del debitore che si trova a fronteggiare una situazione di sovraindebitamento aziendale:
D: La mia azienda ha debiti fiscali elevati e non riesce a pagarli. Posso andare in carcere per questo?
R: Non pagare le tasse in sé non comporta il carcere, ma oltre certe soglie diventa reato. In particolare, omettere il versamento dell’IVA per importi superiori a €250.000 (soglia ridotta a €150.000 dal 2023) è un reato penale punibile con la reclusione . Lo stesso vale per le ritenute fiscali sopra €150.000 (€100.000 post-riforma). Tuttavia, ci sono modi per evitare conseguenze penali: ad esempio, se riesci a pagare il dovuto (anche tardivamente) prima che inizi il processo o entro termini previsti, il reato è estinto. Inoltre, la recente introduzione dell’esimente da crisi di liquidità (art. 13, co.3-bis D.Lgs. 74/2000) prevede la non punibilità se dimostri che la tua crisi era dovuta a cause esterne non evitabili e hai prioritariamente pagato stipendi e contributi . Ma attenzione: la Cassazione applica questa esimente con parsimonia. Quindi, la strategia migliore è cercare di ridurre il debito sotto soglia (pagando almeno parzialmente) oppure includere il debito IVA in un concordato/accordo dove viene concordemente ridotto con l’Agenzia Entrate (transazione fiscale). In sintesi: no, di regola non c’è carcere se ti attivi per regolarizzare o trovi un accordo; sì c’è il rischio se ignori il problema e superi le soglie penalmente rilevanti senza intervenire.
D: I debiti della società possono ricadere su di me personalmente (socio o amministratore)?
R: Dipende dalla forma giuridica e dalle tue azioni. Se la società è di capitali (s.r.l., s.p.a.), vige la regola della autonomia patrimoniale perfetta: i debiti della società si pagano col patrimonio sociale; i soci non ne rispondono con i propri beni, salvo abbiano prestato garanzie personali (fideiussioni) o salvo casi di abuso (es. socio amministratore che confonde patrimoni, può essere accusato di direzione unitaria illecita, art. 2497 c.c.). Dunque, come socio di s.r.l. al 99% non rischi la casa per i debiti societari. Attenzione però: se sei amministratore, come visto puoi avere responsabilità civili per mala gestione e dover risarcire i creditori (il che in pratica significa che paghi col tuo patrimonio). Inoltre, se hai firmato garanzie (cosa frequentissima con le banche), quelle sono valide e il creditore può aggredire te come garante se la società non paga. Diverso il caso di società di persone (snc, sas): lì sì, i soci illimitatamente responsabili rispondono personalmente e direttamente dei debiti sociali. Il fallimento della snc fa fallire i soci, i creditori possono iscrivere ipoteca sulla casa del socio etc. Quindi in tal caso non c’è distinzione netta. Riassumendo: per srl/spa i soci rischiano solo il capitale investito (salvo garanzie o illeciti), per snc/sas i soci rischiano tutto. Gli amministratori (anche non soci) rischiano in entrambi i casi se violano i doveri e creano danni: il curatore può chiedere centinaia di migliaia di euro di risarcimento . Dunque, la miglior difesa è agire correttamente: se lo fai, difficilmente dovrai rispondere oltre la quota sociale.
D: Ho ricevuto decreti ingiuntivi dai fornitori e un pignoramento sul conto. Posso fermarli?
R: Sì, hai a disposizione gli strumenti concorsuali. Se presenti una domanda di concordato preventivo al tribunale, automaticamente scatta la sospensione di tutte le azioni esecutive (nessun creditore può pignorare durante il concordato) . Anche il pignoramento già in corso sul conto si “congela”: i soldi rimangono bloccati ma non vengono assegnati al creditore, in attesa dell’esito del concordato. Se poi il concordato va a buon fine, quel creditore parteciperà come gli altri al pagamento concordatario; se va male, potrà riprendere l’esecuzione. In alternativa al concordato, se sei idoneo, puoi attivare la composizione negoziata con misure protettive: ottieni un provvedimento del giudice che blocca le azioni esecutive per, di solito, 4 mesi . Questo ti dà tempo di trattare con i creditori in modo ordinato. Fuori da queste procedure, non hai potere unilaterale di fermare i creditori (a meno di trovare un accordo con loro). Nel caso di pignoramento già avvenuto su conto: una volta notificato e bloccato l’importo, l’unica via per liberarlo subito sarebbe pagare il creditore o fare opposizione per vizio formale. Ma se stai per avviare un concordato, di solito conviene includere quel creditore nel concordato invece di pagarlo fuori (per non fare preferenze). Quindi la risposta pragmatica: presenta un concordato preventivo (anche in bianco) il prima possibile – con l’aiuto di un avvocato – e avrai respiro. Poi deciderai il da farsi tramite il piano concordatario (che può includere magari la soddisfazione parziale di quel creditore).
D: La mia società è in perdita da anni ma ho continuato sperando in una ripresa. Ora i debiti sono troppi. Rischio qualcosa per non aver chiuso prima?
R: Potenzialmente sì. La legge impone che se le perdite azzerano il capitale sociale devi convocare i soci e ridurre il capitale o sciogliere la società (art. 2482-ter c.c. per srl) – ignorare questo obbligo espone gli amministratori a responsabilità. Inoltre, protrarre l’attività in stato di insolvenza può configurare la responsabilità per aggravamento del dissesto . In pratica, se la società fallisce, il curatore esaminerà quando si è verificata la causa di scioglimento o lo stato di insolvenza palese. Se scopre che avresti dovuto fermarti due anni fa, potrebbe chiederti i danni per i debiti ulteriori fatti in quei due anni. E purtroppo la difesa “speravo di migliorare” non sempre regge, a meno che tu possa provare che c’erano ragionevoli prospettive di risanamento. La giurisprudenza (Cass. 6893/2023, Cass. 11041/2023) ha stabilito che gli amministratori non devono intraprendere “nuove operazioni” quando il patrimonio è eroso se queste operazioni aumentano il rischio dei creditori . Quindi se hai continuato accumulando forniture non pagate, hai peggiorato la posizione dei creditori e ne rispondi. Cosa rischi esattamente? Principalmente un’azione di responsabilità che ti chieda di ripianare il buco (nei limiti del peggioramento causato). Per evitare o mitigare questo rischio, ti conviene prendere l’iniziativa ora: avvia tu stesso una procedura (concordato, accordo) mostrando di aver finalmente preso atto e di voler sistemare il possibile. In sede di eventuale causa, potrai dire “è vero ho tardato, ma poi ho presentato concordato evitando danni ulteriori e massimizzando il ritorno ai creditori”. Questo può ridurre la tua colpa percepita. In sintesi: rischi civilmente di dover risarcire l’aggravio; per difenderti a posteriori dovresti dimostrare che la continuazione era nell’interesse dei creditori (es: per conservare valore dell’azienda e venderla meglio, etc.). Se invece la continuazione è stata solo un prendere tempo infondato, la responsabilità è probabile.
D: Posso aprire una nuova società e trasferirvi l’attività, lasciando i debiti nella vecchia società?
R: Questa è una tentazione pericolosa. Il cosiddetto “spin-off” dell’attività sana lasciando i debiti al bad company è lecito solo se fatto rispettando precise regole e pagando il giusto prezzo ai vecchi creditori. Se tu semplicemente apri una NewCo e porti lì i clienti, i macchinari magari affittandoli a poco, e lasci la OldCo morire coi debiti, stai rischiando azioni revocatorie e accuse di bancarotta fraudolenta. La legge fallimentare considera bancarotta fraudolenta la distrazione di beni a danno dei creditori, e trasferire l’avviamento o i contratti a un’altra società senza adeguato corrispettivo può rientrare in quella fattispecie. Ci sono però modi legittimi per separare le sorti: ad esempio, nel contesto di un concordato puoi prevedere la cessione dell’azienda a mercato (magari proprio alla tua NewCo, purché paghi un prezzo equo che va ai creditori). Così la vecchia società esce pulita (anche se poi verrà liquidata) e la nuova prosegue l’attività senza debiti, avendo però pagato il dovuto nell’ambito del concordato. Questa è la strada “pulita”. Farlo di nascosto, invece, espone a gravi rischi: i creditori potrebbero chiedere al tribunale di dichiarare inefficace la cessione d’azienda se fatta nell’anno prima del fallimento a titolo gratuito o a prezzo irrisorio (revocatoria fallimentare, art. 166 CCII). Inoltre, se poi fallisci, il curatore certamente indagherà e, se trova che la nuova società è riconducibile a te, potrebbe trascinare anche quella in estensione del fallimento (ci sono casi in cui la nuova società viene considerata continuazione della vecchia e dichiarata fallita anch’essa). Quindi la risposta è: no, non puoi semplicemente scappare dai debiti trasferendo l’attività altrove – devi usare gli strumenti legali di composizione della crisi per farlo correttamente.
D: Quanto costa e quanto dura un concordato preventivo?
R: I costi di un concordato includono: un contributo unificato (circa €1000), le spese vive di giustizia, il compenso del commissario e del liquidatore (fissato dal tribunale a fine procedura, proporzionale all’attivo/distribuito), oltre ai compensi dei tuoi professionisti (avvocato, attestatore, consulenti) che sono a carico tuo. Per una PMI, i costi professionali possono variare molto – indicativamente qualche decina di migliaia di euro – ma spesso tali costi sono essi stessi inseriti come crediti prededucibili da pagare nel concordato. Durata: se depositi un concordato con piano già pronto, l’intera procedura – dall’ammissione all’omologazione – può durare intorno a 6-12 mesi (dipende dalla complessità e da eventuali opposizioni). Ad esempio, depositi la domanda a gennaio, entro febbraio il tribunale ammette e nomina il commissario, i creditori votano magari a giugno, l’omologa arriva in settembre. Poi c’è la fase di esecuzione del piano, che può durare anni a seconda di cosa prevede (es. pagamenti dilazionati su 5 anni ai creditori). Durante l’esecuzione, il tribunale vigila e alla fine dichiara chiuso il concordato. Quindi la procedura “giudiziale” in senso stretto dura <1 anno, ma la completa attuazione del piano può estendersi per il periodo di pagamento. Rispetto al fallimento (che dura mediamente 5-7 anni nelle statistiche), il concordato è molto più breve nella fase deliberativa, e potenzialmente più rapido anche nella liquidazione dei beni (perché spesso hai già acquirenti in mano).
D: Se la mia azienda fallisce, potrò in futuro avviarne un’altra o continuare a fare l’imprenditore?
R: In linea di massima sì, nulla te lo vieta, soprattutto se parliamo di società di capitali: potrai costituire una nuova s.r.l. e ripartire. Tuttavia, se sei dichiarato fallito come persona fisica, fino alla chiusura del fallimento e alla tua esdebitazione, avrai qualche limitazione: non potrai ricoprire cariche di amministratore di altre società senza informare (e sarebbe rischioso ottenere credito perché risulti pregiudicato). Ottenuta l’esdebitazione, la legge ti restituisce la piena capacità d’iniziativa economica. Anche durante un fallimento, nulla ti impedisce di lavorare come dipendente o consulente, ma aprire formalmente una nuova impresa potrebbe attirare diffidenza da partner e banche finché sei “marchiato” dall’insolvenza precedente. Da un punto di vista legale, le interdizioni sono legate più a condanne penali: se vieni condannato per bancarotta fraudolenta, può esserti proibito di esercitare impresa per 10 anni. Se invece la procedura si chiude senza rilievi penali e con esdebitazione, puoi subito ripartire. Molti imprenditori seriali hanno avuto un fallimento e poi hanno avuto successo con un’altra attività – la legge non li sanziona per sempre (anzi, la riforma incoraggia il “fresh start”). Ricorda solo di non riutilizzare in maniera disinvolta la stessa società fallita (non è possibile: se era società, viene cancellata; se ditta individuale, tu potrai riaprire P.IVA ma i creditori vecchi se non esdebitato ti inseguono). Dunque fallire non è una morte civile permanente, a condizione di non aver compiuto illeciti.
D: I dipendenti e fornitori della mia azienda sono molto preoccupati. Cosa posso dire loro?
R: La comunicazione in tempi di crisi è delicata ma importante. Ai dipendenti, se l’azienda è ancora in attività, puoi spiegare in trasparenza che stai adottando misure per salvaguardare l’impresa (es. “stiamo presentando un piano di ristrutturazione, avremo un periodo di protezione, i vostri stipendi e TFR sono una priorità…”). Devi essere onesto: se prevedi un concordato in continuità, rassicurali sul mantenimento del lavoro nel piano; se purtroppo pensi a una liquidazione, informa che state cercando un acquirente che possa riassorbire almeno una parte di loro. Tieni presente che se entri in concordato, i crediti dei lavoratori (stipendi arretrati) sono protetti e spesso sono pagati prima (anche mediante il Fondo di Garanzia INPS). Ai fornitori, conviene comunicare tempestivamente la situazione e magari proporre informalmente le linee di un accordo prima che lo leggano da un tribunale. Molti fornitori preferiscono mantenere il cliente se intravedono serietà: puoi dire “ho dei problemi, vi propongo di pagarvi in tot mesi se mi continuate a fornire” oppure se vai in concordato spiega che riceveranno una proposta formale dal tribunale ma intanto non rimarranno ignorati. La cosa peggiore è sparire e non dare notizie: questo alimenta sfiducia e azioni legali immediate. Se invece comunichi proattivamente “Stiamo avviando una procedura di concordato per ristrutturare i debiti. Vi chiediamo supporto e pazienza; la procedura garantirà parità di trattamento e trasparenza”, molti fornitori potrebbero astenersi dal agire individualmente e aspettare la proposta. Naturalmente non tutti reagiranno bene – alcuni minacceranno cause. Ma se tu sei di parola e li aggiorni, almeno eviti di trasformarti agli occhi loro in un debitore disonesto. In somma, dire la verità con un piano credibile alla mano è la miglior politica per tenere coesa la rete di rapporti, per quanto possibile. A supporto, una volta depositato un ricorso (concordato o altro), puoi fornire la copia ai creditori per dimostrare che non erano promesse vane ma c’è davvero un percorso legale in atto.
D: Cosa succede ai beni personali (auto, casa) dell’amministratore se la società fallisce?
R: Se la società è di capitali e l’amministratore non ha garanzie personali, i suoi beni non vengono toccati dal fallimento della società. Il curatore non può aggredirli, perché il soggetto fallito è la società come ente giuridico separato. Fanno eccezione: (i) beni della società di fatto intestati all’amministratore (es. se l’auto aziendale è intestata a lui, potrebbe doversi dimostrare che è sua e non della società), (ii) casi di amministratore che è anche socio illimitatamente responsabile (es. accomandatario di sas fallita – lui fallisce e i suoi beni entrano nel fallimento). Se però l’amministratore ha fideiussioni o altri debiti personali collegati, quei creditori (es. la banca su cui è garante) potranno escutere lui indipendentemente dal fallimento della società. Quindi la casa dell’amministratore potrebbe essere ipotecata o pignorata dalla banca in forza della fideiussione. Oppure, se ha debiti fiscali personali (p.es era anche ditta individuale o coobbligato per qualche tributo), l’Agenzia Entrate Riscossione può agire sulla casa a prescindere. Ma non perché la società è fallita, bensì per obbligazioni proprie. Attenzione: se emergono condotte distrattive, il curatore potrebbe cercare di far revocare atti di disposizione che l’amministratore ha compiuto su suoi beni per sottrarli ai creditori sociali – ad es., se prima del fallimento l’amministratore ha venduto una sua villa al figlio a prezzo stracciato e nel contempo aveva sottratto denaro dalla società, il curatore potrebbe tentare un’azione di revocatoria verso quell’atto personale sostenendo che era in frode. Ma è abbastanza remoto e legato a illeciti. In assenza di ciò, la regola è: patrimonio personale protetto. Inoltre, se la società fallisce e non c’è colpa grave, l’amministratore persona fisica potrebbe anche beneficiare della esdebitazione (ad esempio se era anche socio illimitato).
D: Quali sono le sentenze più importanti recenti che potrei citare a mio favore se finissi in causa?
R: Dal lato difensivo del debitore onesto, una pronuncia utilissima è Cass. Sez. Unite n. 9100/2015, che ha sancito il principio che la responsabilità degli amministratori verso i creditori richiede un inadempimento qualificato, cioè l’inosservanza di doveri legali di conservazione (ad es. non aver convocato i soci per perdita del capitale) . Se tu hai rispettato i passaggi formali (convocato assemblee, attivato procedure), potresti citare questa per dire: “non c’è inadempimento qualificato da parte mia, ho fatto quanto dovevo”. Un’altra sentenza: Cass. 6893/2023 ha chiarito che il concetto di “nuove operazioni” va inteso come atti non conservativi successivi alla causa di scioglimento e che se nessuna operazione può di per sé creare un dissesto macroscopico, il danno va valutato nel complesso – tu potresti usarla per argomentare che non c’è nesso diretto tra singole operazioni e dissesto se non provato. Sul fronte concordato, Cass. 1033/2024 (gennaio 2024) ha dato semaforo verde al cram down fiscale in concordato , dunque se proponi un concordato con stralcio di Equitalia e loro fanno opposizione, potrai citare questa a supporto dell’omologazione forzata. Per la transazione fiscale in accordi, rilevante il Tribunale di Firenze 4/3/2024 che ha ritenuto i principi del novellato 2486 c.c. già ricognitivi di diritto vigente e retroattivi – utile a consolidare il discorso dei criteri di danno. Se sei amministratore non operativo e vieni coinvolto, Cass. 10739/2024 afferma che rispondi solo se violi i doveri di vigilanza attiva ; quindi se hai documenti che provano che sollevavi obiezioni, etc., potresti evitare condanna. Ogni caso è a sé, ma aggiornarsi alla giurisprudenza più recente è ottimo: ad esempio Cass. 8069/2024 sulla retroattività del criterio differenziale – se tu sei convenuto prima del 2019 potresti provare a dire che il criterio non si applica retroattivamente come tentativo, ma Cass. 8069/24 lo smentisce, quindi attenzione (vale a dire: ormai quell’argomento difensivo è chiuso, la Cassazione dice che si applica anche ai giudizi pendenti). Invece, Cass. 22355/2023 può aiutare i convenuti perché ha detto che l’onere di provare la novità/straordinarietà delle operazioni spetta a chi agisce (in parte) , quindi il curatore deve specificare quali atti sarebbero extra vires dannosi. Un bravo avvocato saprà scegliere le sentenze giuste in base alle contestazioni.
In definitiva, l’arma migliore del debitore che vuole difendersi ex ante è la conoscenza e l’uso tempestivo degli strumenti legali; ex post, se finisce in tribunale, la difesa consisterà nel dimostrare di aver agito secondo legge e nell’interesse dei creditori (o almeno non in loro danno). Questa guida, con fonti normative e pronunce aggiornate, mira proprio a metterti nelle condizioni di prevenire e gestire al meglio una crisi debitoria complessa in Italia.
Tabelle riepilogative finali
Tabella 1 – Tipologie di debiti e strategie di difesa
| Tipo di debito | Esempi e peculiarità | Conseguenze se insoluto | Strategie difensive principali |
|---|---|---|---|
| Fiscale (Erario) | IVA, imposte dirette, ritenute. Privilegio generale sui beni mobili; soggetto ad interessi e sanzioni crescenti. | Cartella esattoriale dopo accertamento; ipoteche e fermi amministrativi (>€20k); pignoramenti rapidi. Sanzioni amministrative (30% imposta evasa) e penali (oltre soglie). | – Richiedere rateizzazione (fino 84-120 rate dal 2025 ).<br>– Definizioni agevolate (rottamazioni) se disponibili.<br>– Transazione fiscale in concordato/accordo: proporre stralcio o dilazione con attestazione convenienza .<br>– Evitare superamento soglie penali pagando parzialmente entro fine anno.<br>– Comporre eventuali liti tributarie (conciliazione) per ridurre importi. |
| Previdenziale (INPS/INAIL) | Contributi dipendenti, premi assicurativi. Privilegio simile a tributi. Omesso versamento ritenute >€10k = reato. | Avviso di addebito immediatamente esecutivo; azioni Equitalia analoghe al Fisco (ipoteche, fermi, pignoramenti). Possibile intervento Fondo di Garanzia INPS per TFR/salari (diventa creditore surrogato). | – Chiedere dilazione amministrativa ad INPS (generalmente fino 24 rate, più se grave crisi).<br>– Inserire debiti contributivi in transazione previdenziale nel concordato (pagamento parziale/dilazionato con ok tribunale).<br>– Prioritizzare pagamento contributi correnti per evitare incriminazioni.<br>– Usare eventuali crediti d’imposta in compensazione (dove le norme lo permettono) per ridurre debito. |
| Fornitori (chirografari) | Debiti commerciali per forniture merci e servizi. Spesso senza garanzie contrattuali (salvo riserva proprietà). | Decreti ingiuntivi ottenibili in 1-2 mesi; interessi moratori (D.Lgs.231/2002) alti; possibile sospensione forniture essenziali.<br>Una pluralità di fornitori impagati può presentare istanza di fallimento. | – Negoziare accordi: sconto per pagamento immediato, o dilazioni formali (scrittura privata).<br>– Evitare disparità di trattamento marcate; se inevitabili, documentare cause (fornitore indispensabile).<br>– Valutare procedura collettiva (accordo o concordato) se i fornitori sono molti: in concordato i fornitori chirografari possono essere soddisfatti pro-quota (es. 40%) ma accettano perché altrimenti otterrebbero meno.<br>– Mantenere comunicazione aperta: informare dei passi intrapresi (es. “siamo in composizione negoziata, vi pagheremo il X%…”). Questo spesso dissuade dal procedere giudizialmente in ordine sparso. |
| Banche/finanziarie | Mutui, leasing, fidi di cassa, anticipi. Spesso garantiti (ipoteche su immobili, pegni su macchinari, cessione credito). Inoltre, garanzie personali di soci/amministratori frequenti. | Inadempimento rate > sofferenza: banca revoca affidamenti e chiede rientro totale. Possibile segnalazione a Centrale Rischi (pregiudica accesso ad altro credito). Esecuzione su beni dati in garanzia (espropriazione immobiliare su ipoteca; rivendica beni leasing). Escussione fideiussioni personali (impatto su patrimonio privato). | – Moratoria/rischedulazione: dialogare con banca, sfruttare accordi ABI o iniziative simil “pegno non possessorio”, ecc.<br>– Piano attestato: presentare business plan asseverato che convinca le banche a ristrutturare (es: conversione fido a mutuo LT).<br>– Accordo ristrutt. finanziario: se più banche, ottenere adesione ≥75% e chiedere estensione a dissenzienti .<br>– Concordato preventivo: le banche, se privilegiate da garanzie, vanno soddisfatte almeno per il valore di realizzo della garanzia (resto chirografo). Possibile proporre vendita asset a terzi per pagarle.<br>– Per garanzie personali: tentare di includere nella trattativa la liberazione o riduzione dell’esposizione del garante (a volte le banche accettano se ricevono pagamento parziale upfront). Altrimenti, il garante potrà a sua volta percorrere procedura da sovraindebitamento personale. |
| Dipendenti e TFR | Retribuzioni non pagate, TFR maturato. Crediti privilegiati di alto rango (privilegio generale sui mobili e immobili fino a 2 anni di retribuzioni). | Lavoratori possono dimettersi per giusta causa se non pagati (con diritto a indennità disoccupazione). Possono ingiungere pagamenti e pignorare conto azienda. Spesso però attendono procedure concorsuali: in caso di fallimento, interviene INPS (Fondo di Garanzia) anticipando TFR e ultime 3 mensilità, surrogandosi poi nel credito. | – Cassa integrazione: se crisi temporanea, attivare ammortizzatori sociali per alleggerire costo del lavoro e non accumulare arretrati.<br>– Transazioni individuali: concordare eventualmente uscite incentivando con parte di crediti (se esuberi).<br>– In concordato, assicurare pagamento integrale dei privilegiati del lavoro (di solito obbligatorio, salvo rarissime eccezioni con consenso).<br>– Mantenere informati i lavoratori sullo stato (onestà paga: se sanno che avranno il Fondo di Garanzia in fallimento, magari preferiscono sostenere un concordato che ne eviti troppi tagli).<br>– Evitare assolutamente discriminazioni (non pagare alcuni dipendenti e altri sì senza criterio): tutti vanno trattati paritariamente, pena azioni sindacali e clima tossico. |
| Debiti verso soci o parti correlate | Finanziamenti soci, compensi amministratori non corrisposti, ecc. Spesso postergati per legge se fatti in crisi (finanziamenti soci in SRL). | I soci non possono pretendere rimborso dei finanziamenti in concorso coi chirografari: legge prevede postergazione (art. 2467 c.c.). In fallimento, se hanno riavuto soldi entro 1 anno prima, sono revocabili. | – Consapevolezza che i finanziamenti soci sono rischio-equivalenti: meglio capitalizzazioni (quote capitale) che prestiti in crisi.<br>– In concordato, possibile prevedere pagamento parziale anche di questi, ma spesso i soci accettano di non prendere nulla, per favorire l’omologa (e perché tanto sarebbero subordinati).<br>– Evitare di pagare debiti verso soci prima degli altri creditori in difficoltà: altamente passibile di revoca come atto di favore. |
| Debiti verso fornitori essenziali / utenze | Bollette energia, fornitori strategici per continuare attività (es: fornitore materiale ignifugo per produzione). | Possono sospendere servizio per mora (luce, gas: dopo solleciti). Un fornitore essenziale non pagato può paralizzare la produzione se interrompe forniture. | – Pagamenti in prededuzione: se depositata domanda concordato, pagare forniture essenziali correnti con autorizzazione tribunale dà loro prededuzione (saranno pagati fuori dal concorso) .<br>– Dialogo costante: spiegare la situazione e magari pagarli a pronto cassa sul nuovo fornito mentre ristrutturi il pregresso.<br>– Cercare fornitori alternativi se uno attuale assume atteggiamento ostile (diversificare rischio).<br>– Per utenze: negoziare piani di rientro con utility (spesso lo fanno), altrimenti valutare cambio gestore sfruttando mercato libero, prima che inseriscano morosità (non etico ma a volte vitale). In procedura, i crediti utenze maturati dopo apertura sono prededucibili (vanno pagati regolarmente). |
Tabella 2 – Principali responsabilità di amministratori e soci
| Soggetto | Ambito responsabilità | Quando scatta | Conseguenze | Difese e prevenzione |
|---|---|---|---|---|
| Amministratore di SRL/SPA | Civile verso società (art. 2476 c.c. / 2392 c.c.): obblighi diligenza, conservazione patrimonio. | Mala gestio, violazione obblighi (es: non attivata liquidazione con capitale azzerato; atti in conflitto interessi; omissione controlli). Spesso azione esercitata dal curatore nel fallimento (art. 255 CCII). | Risarcimento danni alla società (ripristino patrimonio perduto). Danno quantificato con criteri equitativi: differenza patrimoni netti pre e post dissesto . Patrimonio personale aggredito per l’ammontare liquidato (anche casa se necessario, salvo esenzioni su minima parte). | – Osservare scrupolosamente obblighi di legge (convocare assemblee per perdite, tenere contabilità regolare, pagare contributi e ritenute nei limiti del possibile).<br>– Documentare le decisioni e motivarle nel interesse sociale (delibere CDA dettagliate).<br>– In caso di crisi, attivare subito strumenti di composizione: prova di aver tentato risanamento riduce accusa di inerzia.<br>– Assicurazione D&O: può coprire parte di rischi civili (non dolosi). |
| Amministratore | Civile verso creditori sociali (art. 2394 c.c.): lesione integrità patrimonio di garanzia. | Patrimonio insufficiente a soddisfare creditori a causa di violazione obblighi (tipicamente: continuazione abusiva attività che aggrava debiti). Azione esercitata dal curatore (congiunta all’azione sociale). | Risarcimento danno ai creditori: ristorare la differenza tra attivo fallimentare e passivo, nella misura imputabile alla gestione colpevole. Spesso coincide col danno sociale già descritto. | – Come sopra, più specificamente: evitare nuove operazioni dopo che la società è decotta (Cass. definisce nuove operazioni quelle non conservative dopo causa scioglimento) .<br>– Se si intraprende attività in crisi, dimostrare che serviva a ridurre il danno (es: completare commessa per incassare e non lasciare solo debiti).<br>– Chiedere al collegio sindacale pareri per iscritto su scelte in crisi, per condividere responsabilità.<br>– In sostanza: non dilazionare il default. Meglio una liquidazione anticipata che uno strascico di perdite. |
| Amministratore | Penale fallimentare: bancarotta fraudolenta (patrimoniale, documentale), bancarotta semplice. | Dichiarazione di liquidazione giudiziale della società + condotte anteriori dolose (distrazioni beni, sottrazione libri, favoritismi a taluni creditori) o colpose (aggravamento per negligenza grave). | Reclusione: fraudolenta 3-10 anni (più aggravanti se rilevanti); semplice fino a 2 anni. Interdizioni: diritto di assumere cariche, esercitare commercio, etc., per 5-10 anni (fraudolenta) . | – Mantenere libri e scritture in ordine: mai distruggerli o falsificarli.<br>– Non appropriarsi di beni aziendali: qualunque prelievo personale va autorizzato (stipendi a amministratore ok se congrui).<br>– Non pagare selettivamente creditori a ridosso del fallimento: può costituire bancarotta preferenziale (reato). Se devi farlo per salvare attività, poi fallo validare in concordato.<br>– In caso di fallimento imminente, collaborare con curatore: condotte post-fallimento collaborative possono mitigare trattamento (anche se formalmente il reato è consumato prima). |
| Amministratore | Penale tributario: omesso versamento IVA, omesso versamento ritenute, indebite compensazioni, dichiarazione fraudolenta/evasione. | Superamento soglie annue (IVA > €250k ora 150k; ritenute > €150k ora 100k). Dichiarazioni fiscali false (fatture false, ecc.). | Reclusione variabile: omessi versamenti fino a 2 anni; frodi fiscali 1½-6 anni e oltre. Sanzioni pecuniarie amministrative per la società ex D.Lgs. 231/2001 possibili per reati fiscali (introdotte nel 2021). | – Monitorare debito fiscale: se vedi che a fine anno l’IVA non versata supererà soglia, agisci: versa almeno parzialmente per scendere sotto soglia.<br>– Prediligi versare ritenute dipendenti (priorità assoluta: è denaro altrui trattenuto). Se proprio in crisi nera, meglio saltare IVA che ritenute, penalmente parlando (IVA ha soglia alta e ammenda, ritenute soglia bassa e percezione aggravata di appropriazione).<br>– Niente doppi bilanci o fatture false: in caso di controllo, le sanzioni penali e amministrative distruggono qualsiasi chance di ristrutturazione. Meglio dichiarare il debito e poi cercare rateazione, che nasconderlo.<br>– Usufruire di eventuali cause di non punibilità: pagare anche a rate prima del dibattimento estingue reato di omesso versamento; documentare la forza maggiore della crisi può evitare condanna (onere tuo provarla però). |
| Socio di SRL/SPA (non amministratore) | Limitata al conferimento: per legge non risponde oltre quota. Eccezioni: finanziamenti postergati, fideiussioni, azioni di responsabilità specifiche. | – Se ha finanziato la società in crisi, quel credito postergato viene subordinato.<br>– Se è garante o coobbligato (es. socio che garantisce leasing), risponde come tale.<br>– Se ha abusato di direzione (socio di fatto amministratore), può rispondere ex art. 2497 c.c. | – Attenzione a rimborsi anticipati: se il socio ha ripreso soldi (prestiti soci) prima del fallimento, il curatore agirà per riaverli (revocatoria per pagamento soci entro 1 anno). Meglio lasciare i soldi dentro o farseli restituire almeno 2 anni prima (ma chi prevede il fallimento?).<br>– Fideiussioni: una volta firmate, puoi solo tentare di limitare il danno – es. se la società va in procedura, cercare un accordo transattivo col creditore garantito per liberarti dietro pagamento parziale.<br>– Il socio inattivo di solito non viene coinvolto in cause, a meno che: abbia ricevuto utili distribuiti illegittimamente (anche quelli revocabili fallimento se distribuiti quando c’erano perdite) o abbia favorito atti distrattivi. Quindi non insistere per avere utili se l’azienda va male.<br>– In caso di gruppo societario: se sei socio forte che controlla altre società, attento a non sacrificare una società a vantaggio di un’altra causando danno ai creditori della prima – classico caso di abuso ex 2497 c.c. (il curatore potrebbe farti causa come “amministratore di fatto”). | |
| Socio di SNC/SAS | Illimitata e solidale (SNC e accomandatari SAS). I soci rispondono con tutto il patrimonio dei debiti sociali. | Insolvenza società => i creditori possono aggredire i soci senza bisogno di escutere prima la società (beneficio d’escussione esiste solo fino a sentenza fallimento). In fallimento società, falliscono soci (procedura unica o distinte coordinate). | – Personalmente, poche difese salvo pagare i debiti o accordarsi con ciascun creditore (possono fare decreto contro socio direttamente se hanno titolo vs società).<br>– Possibile fare concordato esteso ai soci: es. società e soci presentano concordato congiunto (prassi ammessa) offrendo ai creditori un mix di attivo societario + risorse personali dei soci.<br>– In fallimento, soci possono chiedere esdebitazione personale a fine procedura per liberarsi residui, come per imprenditore individuale.<br>– Se uno dei soci è a responsabilità limitata (es. accomandante SAS), attenzione a non ingerirsi nell’amministrazione: se lo fai, perdi il beneficio della limitazione e diventi illimitatamente responsabile. Quindi comportati da socio silente se la tua posizione è tale. | |
| Garante personale (amministratore o terzo che garantisce debiti società) | Responsabilità contrattuale: distinta dai ruoli sociali. Il garante paga se il debitore principale non paga, nei limiti della garanzia. | Escussione da parte del creditore garantito dopo inadempimento società. Può avvenire contestualmente (banca chiede subito a te) o dopo escussione parziale. | – Clausole di escussione preventiva: in fideiussione prevedi che prima escutano società e eventuali garanzie reali, solo poi te (alcune lo includono: “beneficio escussione”). Non sempre le banche lo concedono.<br>– Se vedi che la società andrà in default, puoi iniziare a trattare con il creditore come persona fisica: offrire un saldo e stralcio della tua garanzia per chiudere la posizione (magari attingendo a risparmi personali). Spesso le banche, incassato il possibile dalla società, su garanzia cercano di chiudere transattivamente se il garante è in difficoltà (es. accettano il 50% a saldo).<br>– Legalmente, se la società poi paga in concordato il debito garantito riducendolo, tu garante benefici per legge della riduzione (art. 1941 c.c., accessorio segue principale). Quindi se concordato paga 70% alla banca, la fideiussione residua per 30% dovrebbe estinguersi. Ma attenzione: molte banche fanno firmare fideiussioni con rinuncia agli effetti del concordato, cercando di escuterti comunque. La giurisprudenza è contrastante su validità di quella rinuncia. Potresti dover far causa per affermare che la tua obbligazione si riduce in proporzione. Preparati a litigare eventualmente.<br>– In definitiva, il garante rischia seriamente il patrimonio personale: considerare fin da subito se la tua garanzia è sostenibile; se no, valutare procedure di sovraindebitamento personali parallele (es. piano del consumatore per rinegoziare i debiti da fideiussione). |
Conclusione
Affrontare una crisi d’impresa dovuta a indebitamento elevato è un percorso complesso che richiede lucidità, tempestività e supporto professionale. Dal punto di vista del debitore (sia esso imprenditore individuale, amministratore o socio di società), difendersi dai debiti non significa sfuggire alle proprie obbligazioni, bensì gestirle in modo da minimizzare le perdite – proprie e altrui – e cercare soluzioni sostenibili. La normativa italiana sulla crisi d’impresa, aggiornata a ottobre 2025, mette a disposizione una cassetta degli attrezzi completa: dagli strumenti di allerta e composizione stragiudiziale, fino alle procedure concorsuali classiche e innovative, passando per opportunità di ristrutturazione dei debiti fiscali e tutela dell’imprenditore onesto (come l’esdebitazione).
Il filo conduttore è la valorizzazione della continuità aziendale quando possibile e, parallelamente, la rigorosa responsabilizzazione di chi guida l’impresa. In concreto, per difendere la propria azienda indebitata l’imprenditore dovrebbe:
- Conoscere esattamente la propria posizione debitoria, senza nascondere la testa sotto la sabbia. Ciò implica tenere una contabilità aggiornata e fare un check-up con esperti per capire se si è in crisi o già insolventi.
- Attivarsi presto: prima di esaurire la cassa, esplorare soluzioni come accordi con i creditori, piani attestati o l’accesso alla composizione negoziata . Il timing è fondamentale: molti strumenti (come il concordato in bianco) funzionano se usati prima che i creditori aggrediscano tutti i beni.
- Coinvolgere i creditori in modo trasparente, magari assistito da un professionista indipendente. Far vedere ai creditori il “conto della liquidazione giudiziale” (quanto otterrebbero in un fallimento) spesso li rende più disponibili ad accettare un piano concordato migliore .
- Tutelare l’azienda e il suo valore: se c’è un core business valido, battersi per salvarlo (tramite continuità diretta o cedendolo a chi può proseguirlo), perché questo generalmente riduce il danno per tutti e dà un futuro all’impresa sotto altra forma . Se invece l’attività non ha prospettive, non ostinarsi: meglio liquidare ordinatamente e magari reinventarsi su basi più sane.
- Adempiere agli obblighi di legge degli organi sociali: convocare assemblee, informare i soci, nominare l’organo di controllo quando necessario, non aggravare il dissesto con condotte opache. Questo protegge l’imprenditore dal punto di vista legale, come evidenziato dalle sentenze recenti (la diligenza tempestiva può esimere da colpa grave) .
- Farsi assistere da consulenti specializzati (avvocati fallimentaristi, commercialisti esperti in crisi) sin dai primi passi. Le norme sono tecniche e in continua evoluzione – ad esempio le novità del 2024 sul cram-down fiscale, sul PRO, sulle nuove percentuali di voto – e solo un esperto può sfruttarle appieno a tuo vantaggio.
In ultimo, un messaggio di carattere generale: il fallimento (liquidazione giudiziale) non dev’essere visto come la fine infamante, ma come uno strumento ordinario. Tuttavia, è sempre preferibile evitarlo tramite soluzioni negoziate, perché queste permettono maggiore controllo e spesso maggior valore di realizzo. La guida normativo-giurisprudenziale attuale, con il Codice della Crisi, spinge proprio in questa direzione: prevenire l’insolvenza e gestire la crisi prima che divenga irreversibile . Un imprenditore informato dei propri diritti e doveri avrà più chance di superare la tempesta o quantomeno di approdare a riva limitando i danni.
In conclusione, se sei a capo di un’azienda di abbigliamento da lavoro ignifugo (o qualsiasi impresa) con debiti opprimenti, non disperare e non restare immobile: attivati, studia le opzioni qui delineate, chiedi aiuto a professionisti e confrontati lealmente con i tuoi creditori. La legge è dalla parte di chi agisce in buona fede per ristrutturare e dare continuità all’impresa . Difendersi dai debiti significa soprattutto governare il cambiamento: prendere tu l’iniziativa anziché subire passivamente gli eventi. Così facendo, aumenterai le probabilità di salvare la tua impresa o, nel peggiore dei casi, di ripartire senza macigni sulle spalle.
Fonti e riferimenti (normativa e giurisprudenza aggiornate)
- Codice della Crisi d’Impresa e dell’Insolvenza – D.Lgs. 12 gennaio 2019 n. 14, come modificato dai decreti correttivi (D.Lgs. 147/2020, D.Lgs. 83/2022 e D.Lgs. 136/2024) . (Normattiva: testo vigente al 28/09/2024).
- Codice Civile, artt. 2086 c.c. (dovere assetti adeguati), 2446-2447, 2482-bis/ter c.c. (riduzione capitale per perdite), 2476 c.c. (responsabilità amministratori Srl), 2486 c.c. (gestione dopo scioglimento e criteri di danno) – modificato dall’art. 378 CCII ; 2497 c.c. (responsabilità direzione e coordinamento).
- Legge Fallimentare R.D. 267/1942 (abrogata salvo disposizioni transitorie). Rilevante per giurisprudenza formatasi ante CCII.
- D.Lgs. 74/2000 (reati tributari), in particolare art. 10-bis (omesso versamento ritenute > €150k), art. 10-ter (omesso versamento IVA > €250k, soglia ridotta a €150k dal D.Lgs. 75/2020), art. 13 comma 1 e 3-bis (cause di non punibilità per pagamento integrale ovvero per crisi di liquidità sopravvenuta, introdotta da D.Lgs. 14 luglio 2020 n.75 e succ. mod.) .
- D.Lgs. 149/2022 (attuazione Direttiva UE 2019/1023) – ha introdotto tra l’altro il Piano di ristrutturazione soggetto a omologazione (PRO) e il concordato semplificato, integrati nel CCII .
- D.L. 118/2021 conv. L. 147/2021 – Introduzione composizione negoziata della crisi e concordato semplificato (norme confluite nel Titolo II CCII) .
- D.Lgs. 110/2024 (Riforma della riscossione fiscale) – Modifiche all’art. 19 DPR 602/1973 su rateizzazioni: estensione piani fino 120 rate e nuove soglie . (In vigore dal 1/1/2025).
- Sentenza Cassazione Civile Sezioni Unite n. 9100/2015 – In tema di azione dei creditori sociali ex art. 2394 c.c., definisce presupposti e natura (necessario inadempimento obblighi di conservazione; criteri di quantificazione del danno) .
- Sentenza Cass. Civ. Sez. I, 5 gennaio 2022 n. 198 – Onere probatorio su amministratori convenuti per escludere atti di mala gestio; conferma possibilità di quantificare il danno in via equitativa col criterio differenziale patrimonio attivo/passivo (richiamata in Cass. 2024) .
- Sentenza Cass. Civ. Sez. I, 8 marzo 2023 n. 6893 – Nozione di “nuove operazioni” ex art. 2486 c.c.: ribadisce che proseguire l’attività oltre il dovuto non può giustificare danno pari all’intero dissesto salvo condotte direttamente causative del fallimento; richiama concetto di atti conservativi vs speculativi .
- Sentenza Cass. Civ. Sez. I, 25 luglio 2023 n. 22355 – Ripartizione onere della prova in azione responsabilità: spetta al curatore provare nesso causale tra inadempimento degli amministratori e aggravamento, e agli amministratori provare circostanze esimenti (continuità aziendale perseguita correttamente, ecc.) .
- Sentenza Cass. Civ. Sez. I, 22 aprile 2024 n. 10739 – Responsabilità amministratori non esecutivi: stabilisce presupposti per chiamarli in solido con gli esecutivi per omesso impedimento di fatti illeciti (dovere di vigilanza attiva) .
- Sentenza Cass. Civ. Sez. I, 25 marzo 2024 n. 8069 – Massima Ufficiale: criteri di liquidazione danno ex art. 2486 comma 3 c.c. (differenza netti patrimoniali, deficit) hanno natura equitativa ex art. 1226 c.c. e si applicano anche ai giudizi pendenti all’entrata in vigore della norma, salvo prova di criteri alternativi più aderenti . (Conferma retroattività e legittimità costituzionale della norma).
- Sentenza Cass. Civ. Sez. I, 28 febbraio 2024 n. 5252 – Prima applicazione Cassazione del novellato art. 2486: conferma irrilevanza disputa su natura processuale o sostanziale norma, sancendo che va applicata nei giudizi in corso e richiamando principi SU 2015 . (Ribadisce che criterio differenza netti patrimoniali era già in giurisprudenza e ora codificato).
- Sentenza Cass. Civ. Sez. I, 10 gennaio 2024 n. 1033 – Concordato preventivo e cram down fiscale: afferma che il procedimento di omologa in caso di opposizione Fisco segue il regime ordinario (reclamo ex art.183 L.F.) e non costituisce procedimento distinto . (Chiarisce iter per omologare nonostante dissenso Erario).
- Decreto Tribunale di Firenze, 4 marzo 2024 (Appello) n. 428/2024 – Ha ritenuto corretta l’applicazione retroattiva del novellato art.2486 c.c., definendolo ricognitivo di principi già vigenti e citando SU 9100/2015 (in contrasto con altre decisioni di merito precedenti che sostenevano il contrario) .
- Sentenza Cass. Civ. Sez. I, 20 novembre 2024 n. 29844 – (Dirittodelrisparmio.it) Riconosce responsabilità anche degli amministratori non operativi che non vigilano e perdita diritto a compenso se inadempienti. Conferma rigorosità nella valutazione della condotta di tutto l’organo amministrativo .
- Sentenza Cass. Pen. Sez. V, 13 novembre 2023 (dep. Feb 2024) n. 6991 – In tema di concordato preventivo in continuità penale: ribadisce che la concorde volontà di PG e imputato nel patteggiamento in appello implica rinuncia a impugnare (non direttamente attinente a crisi d’impresa; citata solo perché erroneamente appariva nei risultati di ricerca).
- Sentenza Cass. Pen. Sez. III, 15 ottobre 2025 n. 33794 – Chiarisce presupposti della non punibilità per crisi di liquidità in omesso versamento IVA . (Richiede prova stringente di assoluta impossibilità non imputabile).
- Sentenza Cass. Pen. Sez. III, 1 ottobre 2025 n. 32525 – (gm.tax) Evidenzia rilevanza del comportamento post-fatto dell’imputato (pagamento integrale del debito tributario) ai fini dell’esclusione della punibilità/condanna. (Conferma orientamento favorevole alla causa di non punibilità se integrale pagamento entro termini di legge ex art.13).
- Linee guida del CNDCEC (Consiglio Nazionale Dottori Commercialisti) sulla composizione negoziata (2021) – offrono criteri per valutare prospettive di risanamento e conduzione trattative; l’esperto deve attenersi a esse. Non citate nel testo ma rilevanti per prassi.
- Temi.camera.it – “Riforma delle procedure di insolvenza” (26 giugno 2025) – Dossier parlamentare che illustra iter e contenuti del Codice Crisi e correttivi, utile per inquadramento sistematico.
- Ministero della Giustizia – Relazione Illustrativa al D.Lgs. 83/2022 (Correttivo-bis) – spiega recepimento Direttiva UE 2019/1023: introduzione PRO, modifica concordato (classi obbligatorie se proposta alterazione cause prelazione), rafforzamento allerta interna, ecc. Aiuta a interpretare le novità applicative del 2022.
- Relazione Illustrativa al D.Lgs. 136/2024 (Correttivo-ter) – indica le principali correzioni: es. estensione possibile moratoria pagamenti privilegiati fino 24 mesi , semplificazioni in PRO, chiarimenti su ruoli ausiliari (gestori crisi), ecc. Per aggiornamento normativo dettagliato.
- Agenzia Entrate-Riscossione – Guida alla rateizzazione (agg. 2025) – documento ufficiale sull’accesso ai nuovi piani fino 10 anni, condizioni per difficoltà temporanea vs grave, modulo online “Rateizza adesso”. Riferimento per imprenditori su come richiedere dilazioni fiscali senza procedura concorsuale.
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Ricevi solleciti, richieste di rientro, sospensioni delle forniture, decreti ingiuntivi o minacce di pignoramento da parte di banche, Fisco, INPS, fornitori di DPI o Agenzia Entrate-Riscossione?
Il settore dell’abbigliamento ignifugo è altamente tecnico: materiali certificati costosi, lotti minimi elevati, magazzini impegnativi, certificazioni obbligatorie, controlli qualità rigorosi e clienti che spesso pagano tardi. Basta una riduzione dei fidi o un ritardo negli incassi per entrare rapidamente in crisi finanziaria.
La buona notizia è che la tua azienda può essere salvata, se intervieni subito e con la strategia corretta.
Perché un’Azienda di Abbigliamento Ignifugo va in Debito
- aumento dei costi di tessuti ignifughi, filati tecnici, accessori certificati e DPI FR
- ritardi nei pagamenti dei clienti (industrie, cantieri, società energetiche)
- magazzino immobilizzato tra tute, giacche, pantaloni, guanti e calzature ignifughe
- investimenti in certificazioni, test e conformità normativa
- costi elevati di produzione, logistica e importazione
- riduzione o revoca delle linee di credito bancarie
Il vero problema non è la mancanza di richieste, ma la mancanza di liquidità immediata.
I Rischi se Non Intervieni Subito
- pignoramento dei conti correnti
- blocco dei fidi bancari
- stop alle forniture di DPI e materiali ignifughi
- decreti ingiuntivi, precetti e atti esecutivi
- sequestro di magazzino, DPI e attrezzature
- impossibilità di evadere ordini e rispettare contratti con grandi aziende
- perdita di clienti cruciali nel settore industriale ed energetico
Cosa Fare Subito per Difendersi
1. Bloccare immediatamente i creditori
Un avvocato specializzato può:
- sospendere pignoramenti
- fermare richieste di rientro
- proteggere conto corrente e liquidità aziendale
- bloccare aggressioni di Agenzia Riscossione
Prima si mette al sicuro l’impresa, poi si procede alla ristrutturazione dei debiti.
2. Analizzare i debiti ed eliminare ciò che non è dovuto
Spesso i debiti contengono irregolarità:
- interessi non dovuti
- sanzioni sbagliate
- importi duplicati
- debiti prescritti
- errori della Riscossione
- costi bancari anomali
Una parte significativa dell’esposizione può essere annullata o ridotta.
3. Ristrutturare i debiti con piani sostenibili
Soluzioni efficaci:
- rateizzazioni fiscali fino a 120 rate
- accordi di rientro con fornitori strategici
- rinegoziazione di fidi e finanziamenti
- sospensione temporanea dei pagamenti
- utilizzo delle definizioni agevolate
4. Usare gli strumenti legali più potenti per bloccare tutti i creditori
Nei casi più gravi:
- PRO – Piano di Ristrutturazione dei Debiti
- Accordi di ristrutturazione dei debiti
- Concordato minore
- (quando necessario) Liquidazione controllata del sovraindebitato
Consentono di continuare a lavorare pagando solo una parte dei debiti, mentre le azioni esecutive vengono sospese.
Le Specializzazioni dell’Avv. Giuseppe Monardo
Per difendere veramente la tua azienda servono competenze specifiche.
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- Avvocato Cassazionista
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Come Può Aiutarti l’Avv. Monardo
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Conclusione
Avere debiti nella tua azienda di abbigliamento da lavoro ignifugo non significa essere destinato alla chiusura.
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