Se sei un piccolo imprenditore e ti trovi con debiti fiscali, debiti con Agenzia delle Entrate Riscossione, INPS, banche, finanziarie o fornitori, sappi che oggi esistono strumenti legali concreti per ridurli, ristrutturarli o, in alcuni casi, cancellarne una parte.
Molti imprenditori credono di non avere alternative, ma non è così: la legge offre soluzioni efficaci per salvare l’attività o ripartire senza debiti schiaccianti.
Perché i piccoli imprenditori accumulano debiti
calo degli incassi o stagionalità
margini ridotti e aumento dei costi
ritardi nei pagamenti dei clienti
mancati versamenti IVA e INPS
investimenti non recuperati o macchinari da pagare
accesso al credito difficile
cartelle e accertamenti fiscali
Spesso il problema non è la cattiva gestione, ma la mancanza di strumenti e supporto tempestivi.
Tutte le soluzioni per risolvere i debiti di un piccolo imprenditore
Verifica e contestazione dei debiti
Molti debiti possono essere ridotti o annullati se risultano prescritti, notificati in modo irregolare o calcolati male.
Un controllo professionale può eliminare migliaia di euro di sanzioni e interessi.
Rateizzazioni lunghe e sostenibili
Agenzia delle Entrate Riscossione permette piani fino a 120 rate, adattati alla reale capacità di pagamento dell’impresa.
Rinegoziazione con banche e fornitori
È possibile ottenere:
riduzioni
sospensioni
piani di rientro più leggeri
accordi a saldo e stralcio
Rottamazioni e definizioni agevolate
Quando attive, consentono di tagliare sanzioni, more e parte degli interessi sui debiti fiscali.
Procedura di Sovraindebitamento (L. 3/2012)
È uno strumento estremamente potente per i piccoli imprenditori in difficoltà.
Permette di:
bloccare subito pignoramenti e azioni dei creditori
pagare solo una parte sostenibile del debito
azzerare il debito residuo
proteggere beni essenziali
Può essere usata anche se l’attività continua.
Composizione negoziata della crisi (D.L. 118/2021)
Ideale per ristrutturare i debiti sotto la guida di un esperto, con protezione dai creditori e possibilità di rinegoziazione assistita.
I rischi se non intervieni subito
pignoramento del conto corrente
pignoramento presso terzi
fermo dei mezzi aziendali
blocco delle forniture
perdita di clienti e commesse
chiusura forzata dell’attività
aumento esponenziale di sanzioni e interessi
Il tempo peggiora sempre la situazione.
Come può aiutarti l’Avvocato Monardo
Detto questo, l’avvocato Monardo, cassazionista, coordina un team nazionale di avvocati e commercialisti esperti in diritto bancario e tributario.
È inoltre:
Gestore della Crisi da Sovraindebitamento (L. 3/2012)
iscritto negli elenchi del Ministero della Giustizia
professionista fiduciario presso un OCC – Organismo di Composizione della Crisi
Esperto Negoziatore della Crisi d’Impresa (D.L. 118/2021)
Può aiutarti a:
bloccare pignoramenti e atti esecutivi
ridurre o cancellare parte dei debiti
ottenere piani di pagamento sostenibili
trattare con banche, fornitori e creditori privati
applicare la procedura più efficace per la tua situazione
Agisci ora: la soluzione esiste
La maggior parte dei piccoli imprenditori non fallisce a causa dei debiti, ma perché interviene troppo tardi.
Con il supporto dell’Avvocato Monardo puoi fermare le procedure, ristrutturare i debiti e ridare stabilità alla tua impresa.
👉 Hai debiti come piccolo imprenditore?
Richiedi una consulenza riservata con l’Avvocato Monardo e scopri subito la strategia migliore per risolverli davvero.
Introduzione
I piccoli imprenditori e gli altri soggetti non fallibili spesso si trovano a fronteggiare situazioni di crisi debitoria, aggravate negli ultimi anni dalle difficoltà economiche generali. Fino a tempi recenti questi debitori, non potendo accedere alle tradizionali procedure concorsuali riservate alle imprese maggiori, erano esposti esclusivamente alle azioni esecutive individuali dei creditori. Oggi, però, il legislatore ha predisposto una serie di strumenti specifici per risolvere la crisi da sovraindebitamento, consentendo anche ai piccoli imprenditori di ristrutturare o cancellare i debiti e ottenere un “fresh start”. Il Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza (D.lgs. 14/2019, in vigore dal 15 luglio 2022) ha sostituito la vecchia Legge 3/2012, introducendo procedure nuove e migliorative per il debitore . In questa guida analizzeremo tutte le soluzioni e le migliori strategie per affrontare i debiti di un piccolo imprenditore dal punto di vista del debitore, con un taglio giuridico divulgativo ma di livello avanzato. Illustreremo il quadro normativo aggiornato a ottobre 2025, incluse le ultime novità legislative e giurisprudenziali, forniremo tabelle riepilogative, esempi pratici relativi all’Italia e una sezione di domande e risposte frequenti. L’obiettivo è offrire una guida completa che possa essere utile sia ai professionisti del diritto (avvocati, commercialisti) sia agli stessi debitori (imprenditori individuali, piccoli operatori economici, privati) per comprendere le strategie più efficaci per gestire e risolvere l’indebitamento. Inizieremo delineando chi sono i “piccoli imprenditori” non soggetti a fallimento e quali strumenti l’ordinamento mette a disposizione per superare la crisi debitoria.
Quadro Normativo Attuale e Definizioni
Normativa vigente: La disciplina dei debiti dei piccoli imprenditori rientra nell’alveo delle procedure di composizione delle crisi da sovraindebitamento, regolate oggi dal Codice della Crisi d’Impresa e dell’Insolvenza (CCII) . Questo corpo normativo (D.lgs. 14/2019, come modificato da D.lgs. 83/2022 e dal “Terzo Correttivo” D.lgs. 136/2024) ha riformato profondamente la materia, sostituendo la Legge 27 gennaio 2012 n. 3. Il CCII prevede procedure ad hoc per i debitori civili “non fallibili”, ossia esclusi dalla liquidazione giudiziale (il nuovo nome del fallimento) . Di seguito chiariremo chi rientra in questa categoria e quali sono le soglie dimensionali rilevanti.
Piccolo imprenditore e soggetti non fallibili: In base all’art. 2, comma 1, lett. d) CCII, un “imprenditore minore” (cioè non assoggettabile a liquidazione giudiziale) è colui che, nei tre esercizi antecedenti la domanda di procedura concorsuale, non ha superato congiuntamente determinate soglie dimensionali . I limiti attualmente fissati sono: attivo patrimoniale annuo ≤ €300.000, ricavi lordi annui ≤ €200.000 e debiti totali (anche non scaduti) ≤ €500.000 . Chi rimane entro tutti questi parametri è qualificato come piccolo imprenditore (o imprenditore minore) e non è soggetto a liquidazione giudiziale. Oltre ai piccoli imprenditori commerciali, sono comunque non fallibili per legge anche categorie come l’imprenditore agricolo, le start-up innovative, i professionisti e lavoratori autonomi (che non sono “imprenditori” commerciali), gli enti non profit e in generale tutte le persone fisiche consumatrici . È importante notare che restano escluse dalla nozione di “non fallibile” le imprese che superano anche solo uno di tali limiti dimensionali: queste, se insolventi, potranno essere assoggettate alla liquidazione giudiziale (cioè al fallimento, come vedremo più avanti).
Sovraindebitamento: Il legislatore definisce lo stato di sovraindebitamento come la situazione di perdurante squilibrio tra le obbligazioni assunte e il patrimonio liquidabile o le capacità di reddito del debitore, tale da non consentirgli di soddisfare con regolarità i propri debiti . In parole semplici, è la condizione di chi non riesce più a pagare i debiti con i propri beni o entrate correnti, pur non essendo soggetto alle normali procedure fallimentari. Queste procedure speciali mirano proprio a risolvere la crisi da sovraindebitamento di tali soggetti, permettendo di bloccare le azioni esecutive individuali e di trovare una soluzione unitaria per tutti i creditori . Dal punto di vista del debitore, accedere alle procedure di composizione della crisi significa poter ottenere – a determinate condizioni – la sospensione di pignoramenti e aste, la ristrutturazione sostenibile del proprio debito e, al termine, la liberazione dai debiti residui (esdebitazione).
Principio della meritevolezza: Per avvalersi di queste soluzioni occorre che il debitore si sia comportato correttamente e in buona fede. La legge richiede infatti che il sovraindebitamento non sia stato causato da colpa grave, mala fede o frode da parte del debitore . Questo requisito di meritevolezza ha sostituito i più rigidi criteri previgenti: prima della riforma, l’omologazione del piano del consumatore era preclusa se il debitore aveva assunto obbligazioni senza ragionevole prospettiva di adempimento o aveva aggravato la propria situazione con imprudenza. Dal 2020 tali parametri sono stati eliminati, focalizzando la valutazione sull’assenza di dolo o colpa grave . In altre parole, oggi viene dichiarata inammissibile la procedura solo se il debitore ha provocato volontariamente o con grave leggerezza il proprio dissesto (ad esempio contraendo debiti con intenti fraudolenti). Su questo punto si è espressa anche la Corte di Cassazione, ribadendo che la novella normativa ha mutato i requisiti di accesso: non si guarda più alla sproporzione tra debiti e capacità economica, ma alla presenza di eventuali comportamenti dolosi o gravemente colposi . È dunque fondamentale che il debitore eviti atti in frode ai creditori (come distrazioni di beni, vendite simulate, ecc.) sia prima che durante la procedura, pena l’esclusione dai benefici.
Chi può accedere e chi no: Riassumendo, possono accedere alle procedure di sovraindebitamento tutti i debitori civili che non sono assoggettabili a liquidazione giudiziale (fallimento) . Oltre ai piccoli imprenditori come definiti sopra, rientrano in questa categoria: i consumatori (persone fisiche che hanno debiti personali, non legati ad attività d’impresa), i professionisti e autonomi, gli imprenditori agricoli, le start-up innovative nei limiti di legge, gli enti non commerciali e anche gli eredi di imprenditore defunto per i debiti ereditari . Sono inoltre ammessi i soci illimitatamente responsabili di società di persone (es. soci di SNC o accomandatari di SAS) per le obbligazioni sociali rimaste insolute . Possono accedere persino più membri di una stessa famiglia con un’unica procedura familiare congiunta (se conviventi o con debiti di origine comune) , come meglio vedremo oltre.
Non possono invece accedere alle procedure di sovraindebitamento: gli imprenditori che rientrano nelle procedure concorsuali ordinarie (cioè soggetti “fallibili” perché sopra soglia), chi ha già ottenuto un’esdebitazione nei 5 anni precedenti, chi ne ha già beneficiato due volte in totale, e chi ha causato il sovraindebitamento con dolo o colpa grave . Quest’ultima esclusione (colpa grave, dolo o frode) riflette il requisito di meritevolezza spiegato sopra. In aggiunta, è bene segnalare che la legge non consente un utilizzo reiterato e abusivo di queste procedure: la regola generale è “una sola volta ogni cinque anni” (salvo casi eccezionali), per evitare che un debitore seriale cancelli i debiti in continuazione.
Strumenti e Procedure per Risolvere i Debiti del Piccolo Imprenditore
Passiamo ora ad esaminare tutte le soluzioni previste dall’ordinamento per affrontare i debiti di un piccolo imprenditore in difficoltà. Possiamo distinguerle in due macro-categorie: le soluzioni stragiudiziali (accordi privati o strategie extraprocedurali) e le procedure giudiziali di composizione della crisi da sovraindebitamento. All’interno di queste ultime rientrano vari istituti – dal piano del consumatore al concordato minore, fino alla liquidazione controllata – che analizzeremo singolarmente. Illustreremo anche l’eventuale ricorso alla liquidazione giudiziale (fallimento) nei casi in cui il piccolo imprenditore non possa più considerarsi tale, nonché alcune strategie preventive. Tutte le soluzioni sono presentate dal punto di vista del debitore, evidenziandone requisiti, vantaggi, sacrifici richiesti e ultime novità normative.
Procedure di composizione della crisi da sovraindebitamento
Le procedure di sovraindebitamento, nate con la Legge 3/2012 e ora disciplinate dal CCII, offrono al debitore non fallibile diverse opzioni per regolare i propri debiti in modo unitario. Si tratta di procedure volontarie, attivate su iniziativa del debitore con l’ausilio di un apposito organismo o professionista nominato dal tribunale (OCC – Organismo di Composizione della Crisi), e si svolgono sotto il controllo del giudice. Attualmente le soluzioni giudiziali principali sono quattro:
- Ristrutturazione dei debiti del consumatore (in precedenza nota come piano del consumatore);
- Concordato minore (che ha sostituito il vecchio accordo di composizione della crisi per debitori non consumatori);
- Liquidazione controllata del sovraindebitato (già detta liquidazione del patrimonio nella L.3/2012);
- Esdebitazione del debitore incapiente (introdotta più di recente, talvolta detta anche “esdebitazione senza utilità”).
Di seguito esaminiamo in dettaglio ciascuna di queste procedure.
1. Ristrutturazione dei debiti del consumatore (Piano del consumatore): È la procedura riservata ai debitori persone fisiche “consumatori”, ossia che hanno contratto obbligazioni estranee all’attività d’impresa o professionale . Rientrano in questa categoria i privati cittadini, i lavoratori dipendenti, i pensionati e in generale chi ha debiti personali (mutui, finanziamenti al consumo, bollette, canoni, ecc.) non legati a un’attività imprenditoriale. Anche un imprenditore o professionista può accedere a questa procedura, ma solo per debiti di natura personale: ad esempio un artigiano che oltre ai debiti di bottega abbia anche un mutuo personale e debiti familiari potrebbe presentare un piano del consumatore per questi ultimi, tenendo fuori quelli d’impresa – fermo restando che la distinzione non è sempre agevole. In linea di massima, se i debiti derivano in prevalenza dall’attività economica, il debitore non è considerato “consumatore” e dovrà usare il concordato minore .
Caratteristiche: Il piano del consumatore consiste in una proposta di rimodulazione del debito rivolta ai creditori, senza necessità di approvazione da parte loro . In altre parole, il consumatore – con l’ausilio dell’OCC e sotto controllo del giudice – elabora un piano di pagamento sostenibile secondo le proprie possibilità, indicando tempi e modalità con cui intende soddisfare (anche parzialmente e in modo differenziato) i crediti. Il piano può prevedere qualsiasi forma di adempimento: ad esempio rientri mensili con una certa percentuale di stipendio, la vendita di determinati beni, o altre soluzioni miste. I creditori non votano sul piano; esso diviene efficace se viene omologato dal Tribunale, che ne verifica la fattibilità e la rispondenza all’interesse dei creditori. Il giudice valuta anche la meritevolezza del consumatore (come detto, assenza di dolo o colpa grave nell’aver causato l’indebitamento) e, in caso positivo, approva il piano rendendolo vincolante per tutti i creditori . Durante la pendenza dell’omologazione, i creditori sono temporaneamente bloccati: dal deposito della domanda e fino all’omologazione definitiva, infatti, non possono iniziare né proseguire azioni esecutive o cautelari sul patrimonio del debitore e le esecuzioni pendenti sono sospese (fanno eccezione solo gli obblighi alimentari e gli stipendi da lavoro, come vedremo più avanti) . Questo consente al consumatore di respirare e preservare i beni in attesa della decisione.
Vantaggi per il debitore: Il piano del consumatore è uno strumento molto potente: consente di ottenere una ristrutturazione del debito anche senza il consenso dei creditori, purché il giudice ritenga che il piano offra loro il massimo soddisfacimento possibile nelle circostanze date. Ad esempio, il piano può proporre di pagare solo una parte del debito (saldo parziale) in base alle risorse disponibili: il giudice omologherà comunque se valuta che quella parte è quanto di meglio i creditori possano ottenere rispetto ad altre alternative (come la liquidazione). Il consumatore inoltre mantiene il controllo del suo patrimonio: non c’è spossessamento, salvo eseguire eventualmente le alienazioni previste dal piano stesso. Importante è che al termine dell’esecuzione del piano il debitore ottiene la cancellazione di tutti i debiti residui anteriori non pagati nel piano (esdebitazione), ad eccezione di quelli esclusi per legge. In pratica, se il piano viene adempiuto secondo quanto omologato, il consumatore potrà ripartire pulito dalle obbligazioni pregresse. Vedremo in seguito quali debiti non sono comunque cancellabili (ad esempio gli assegni di mantenimento). Un ulteriore beneficio: l’avvio della procedura blocca eventuali cessioni del quinto o pignoramenti su stipendio/pensione in corso – la trattenuta viene sospesa durante la procedura . Il debitore può quindi recuperare liquidità anche da somme che prima venivano automaticamente prelevate dal suo reddito, destinandole magari ai pagamenti previsti nel piano. Infine, per la prima casa gravata da mutuo ipotecario, la legge (già dal 2020) consente nel piano del consumatore di mantenere il mutuo in essere: se il debitore è in regola con le rate (o paga eventuali arretrati sotto controllo del giudice), può continuare a pagare le rate alle scadenze originarie senza dover vendere l’immobile . Questo punto – cruciale per salvare l’abitazione principale – è stato di recente esteso anche al concordato minore, come vedremo tra poco.
Limiti e condizioni: Il piano del consumatore richiede comunque il rigoroso rispetto di tutte le condizioni normative. In particolare, il debitore deve allegare una documentazione completa sulla propria situazione economica (debiti, beni, redditi) e una relazione particolareggiata dell’OCC che attesta la veridicità dei dati e la fattibilità del piano. Il giudice, prima di omologare, esamina anche l’eventuale convenienza del piano per i creditori: se un creditore si oppone, il tribunale potrà omologare ugualmente solo se ritiene che quel creditore riceverebbe meno in caso di liquidazione del patrimonio . Ciò significa che il debitore deve offrire ai creditori almeno quanto otterrebbero liquidando i suoi beni. Inoltre, come già detto, non deve emergere alcuna mala fede o frode. Ad esempio, se risultasse che il debitore ha sottratto o nascosto attivi rilevanti, il tribunale dichiarerebbe inammissibile la procedura. È bene sottolineare che tutti i debiti del consumatore vanno inseriti nel piano (salvo quelli non oggetto di esdebitazione per legge): non è possibile “tenere fuori” qualche creditore a piacimento. Questo per garantire la parità di trattamento e la completezza della soluzione. Il piano può tuttavia classificare diversamente i crediti in ragione della loro natura (chirografari, privilegiati, ecc.) purché nel rispetto delle regole di legge (ad esempio i crediti con ipoteca, pegno o privilegio generalmente vanno soddisfatti almeno in misura pari al valore del bene o diritto su cui hanno garanzia, salvo consenso del creditore a riduzioni). Infine, va ricordato che certi debiti pubblici come l’IVA o le ritenute non versate possono essere falcidiati solo rispettando le norme speciali sulla transazione fiscale: il CCII oggi consente il cosiddetto cram down fiscale, ovvero l’omologazione del piano anche senza adesione dell’erario, ma a condizione di soddisfare il fisco in modo non inferiore alle alternative e di rispettare requisiti stringenti . Questo aspetto tecnico è di particolare rilievo per i piccoli imprenditori con debiti tributari, e lo riprenderemo brevemente più avanti.
2. Concordato minore: Il concordato minore è la procedura destinata ai debitori non fallibili diversi dal consumatore . In altre parole, è lo strumento previsto per il piccolo imprenditore, il professionista, l’artigiano, il lavoratore autonomo sovraindebitato la cui esposizione deriva dall’attività economica o mista. Si chiama “minore” perché è la versione semplificata e ridotta del concordato preventivo (riservato alle imprese maggiori), calibrata sui debitori di minori dimensioni. Questo istituto ha preso il posto del vecchio “accordo di ristrutturazione” della Legge 3/2012. Vediamo le sue caratteristiche principali.
Caratteristiche: Il concordato minore consiste in una proposta di concordato presentata dal debitore ai propri creditori, con l’obiettivo di superare la crisi consentendogli eventualmente di proseguire l’attività . Nella proposta il debitore deve indicare in modo dettagliato come intende ristrutturare i debiti: tempi e modalità di pagamento, eventuali stralci (pagamenti parziali) e ogni altro elemento utile. È ammesso il soddisfacimento anche parziale dei crediti “in qualsiasi forma”, inclusa la cessione di beni, di crediti futuri, l’apporto di somme da terzi, ecc. – c’è ampia libertà di contenuto . La grande differenza rispetto al piano del consumatore è che qui i creditori votano ed è necessaria l’approvazione della maggioranza perché il concordato sia omologato . In particolare, il concordato minore richiede il voto favorevole dei creditori che rappresentino almeno il 50% dei crediti ammessi al voto . Dunque è una procedura di tipo negoziale: il debitore formula l’offerta e deve cercare il consenso dei suoi creditori (se ne ottiene almeno la metà in valore, la proposta è approvata; i dissenzienti saranno comunque obbligati dall’esito se il tribunale omologa). La legge prevede che nel concordato minore il debitore mantenga l’esercizio dell’attività sotto la supervisione di un commissario nominato (salvo che la prosecuzione non sia contemplata, come vedremo) e che possa continuare nella gestione corrente. Come per il piano, dal deposito della domanda si attivano le misure protettive automatiche: i creditori non possono iniziare o proseguire pignoramenti, e quelli in corso sono sospesi sino all’omologazione . Questo “scudo” tutela il patrimonio durante la trattativa e fino alla conclusione della procedura.
Va sottolineato che non possono accedere al concordato minore i consumatori puri (per loro c’è il piano visto sopra) . Viceversa, l’imprenditore sovraindebitato deve usare il concordato minore se vuole evitare la liquidazione e ristrutturare i debiti: non può scegliere arbitrariamente il piano del consumatore. In situazioni ibride (es. ex imprenditore cessato con debiti misti, in parte personali in parte d’impresa) la giurisprudenza indica di valutare la natura dei debiti: se la gran parte sono originati dall’attività, nonostante la cessazione, il debitore non potrà qualificarsi “consumatore” per quei debiti . In pratica, un ex imprenditore con debiti professionali rimasti dovrà proporre un concordato minore (anche se ha chiuso la partita IVA), mentre un professionista con prevalenti debiti personali potrebbe accedere al piano del consumatore per quelli.
Continuità aziendale o apporto esterno: Il concordato minore può presentarsi in due forme: in continuità oppure liquidatorio con apporto di risorse esterne. La prima ipotesi è quando il piano prevede la continuazione dell’attività imprenditoriale/professionale durante e dopo la procedura, in modo da generare ricavi con cui pagare i creditori (è l’analogo del concordato preventivo in continuità). La seconda ipotesi è quando invece non si intende proseguire l’attività: in tal caso la legge impone che la proposta contenga l’obbligo di apportare risorse esterne aggiuntive che aumentino in modo apprezzabile la soddisfazione dei creditori . Ciò per evitare che un imprenditore chiuda bottega e offra ai creditori solo il ricavato dei (pochi) beni rimasti: deve metterci qualcosa in più di tasca propria o di terzi, a beneficio dei creditori, come “compensazione” per il fatto che l’attività cessa. Ad esempio, un commerciante che intende cessare l’attività potrebbe proporre di vendere il magazzino e, oltre a quello, far intervenire un familiare con una certa somma, così da soddisfare i creditori in misura maggiore rispetto al solo attivo liquidato. Se non prevede la continuità né alcun apporto esterno, il concordato minore non sarebbe ammissibile . Questa è una differenza specifica rispetto al piano del consumatore, dove invece il debitore persona fisica può anche offrire semplicemente tutto ciò che ha (seppur poco) senza l’obbligo di capitali aggiuntivi.
Vantaggi e novità per il debitore: Il concordato minore, sebbene richieda il consenso dei creditori, porta con sé notevoli vantaggi. Innanzitutto, consente anche al piccolo imprenditore di congelare le azioni esecutive e di evitare il fallimento, attraverso un accordo legalmente vincolante che può includere stralci importanti del debito (ad esempio pagando una percentuale concordata e stralciando il resto). Inoltre, può permettere la salvaguardia dei beni e dell’impresa: la continuità aziendale è espressamente contemplata e incoraggiata. Ciò significa che l’imprenditore può continuare a lavorare e produrre reddito, conservando magari gli asset essenziali (macchinari, scorte, ecc.) invece di liquidarli forzosamente. Persino la prima casa del debitore può oggi essere preservata in certi casi: una rilevante novità introdotta dal D.Lgs. 136/2024 ha stabilito che, anche nel concordato minore, il debitore persona fisica con un mutuo ipotecario sull’abitazione principale può prevedere di proseguire il pagamento delle rate del mutuo alle scadenze originarie, mantenendo così la casa . Questa facoltà è concessa se il debitore è in regola con le rate scadute alla data della domanda (o paga subito quelle scadute, su autorizzazione del giudice) e se l’OCC attesta che il creditore ipotecario sarebbe comunque soddisfatto integralmente vendendo la casa a valori di mercato e che il mantenimento del mutuo non lede gli altri creditori . In sostanza, se il mutuo non è “in sofferenza” o viene sanato l’arretrato, e l’ipoteca non è scoperta, il debitore può tenersi la casa continuando a pagarla regolarmente, senza dover staccare subito l’intero importo dovuto al creditore ipotecario. Questa norma – parallela a quella già esistente per il piano del consumatore – è di enorme importanza per il debitore: evita che la procedura concorsuale imponga la vendita della prima casa quando ciò non è necessario ai fini della soddisfazione del creditore ipotecario. Diverse pronunce dei tribunali nel 2024-2025 hanno subito applicato tale disposizione per autorizzare i debitori a mantenere il proprio immobile abitativo nel concordato minore in continuità .
Come nel piano del consumatore, anche nel concordato minore l’esdebitazione del debitore opera a fine procedura: una volta eseguiti gli impegni concordatari (pagate le percentuali offerte, eventualmente apportati i contributi promessi, ceduti i beni indicati, ecc.), il debitore viene liberato dai debiti residui anteriori non soddisfatti, ad eccezione di quelli non perdonabili per legge. La chiusura positiva con l’omologa e l’esecuzione integrale del concordato minore dà diritto a un “taglio” definitivo delle passività pregresse, consentendo al piccolo imprenditore di proseguire l’attività (o avviarne una nuova) senza il fardello dei debiti passati.
Limiti e rischi: Di contro, il concordato minore presenta per il debitore alcune sfide: la necessità di ottenere il consenso di almeno la metà del ceto creditorio richiede in genere di formulare una proposta realistica e conveniente per i creditori. Se la maggioranza non vota a favore, la procedura non può essere omologata. È quindi fondamentale, nella fase preparatoria, valutare l’atteggiamento dei principali creditori e magari negoziare con loro il contenuto del piano prima del voto. A differenza del piano del consumatore, il debitore qui deve confrontarsi con il giudizio (talvolta ostico) dei creditori, in particolare banche o fisco, che potrebbero essere riluttanti ad accettare riduzioni significative. Il legislatore ha comunque previsto la possibilità del cosiddetto cram down fiscale anche nel concordato minore (come nel concordato preventivo): se l’Erario rifiuta irragionevolmente una proposta che offre un soddisfacimento migliore del fallimento, il tribunale può omologare il concordato anche senza il voto favorevole del Fisco, purché siano rispettate le condizioni normative (tra cui l’adesione di almeno il 50% degli altri crediti e il rispetto delle norme di trattamento dei tributi) . Questo meccanismo, però, è complesso e richiede requisiti stringenti (recentemente irrigiditi dal correttivo 2024), per cui è preferibile riuscire a ottenere un accordo anche col creditore pubblico se possibile. Un altro limite: come per il piano, il concordato minore può essere proposto una sola volta ogni cinque anni e solo da debitori meritevoli (niente frodi o uso abusivo della procedura). Se il debitore non rispetta il piano concordatario dopo l’omologazione – ad esempio omette i pagamenti promessi – decade dai benefici e i creditori riacquistano i diritti originari, potendo riprendere le azioni esecutive. Dunque l’impegno assunto va onorato scrupolosamente.
3. Liquidazione controllata del sovraindebitato: La liquidazione controllata è la procedura che mira a liquidare tutti i beni del debitore per soddisfare i creditori secondo l’ordine delle cause di prelazione, al termine della quale il debitore persona fisica può ottenere l’esdebitazione. È concettualmente simile a un fallimento ma applicata ai soggetti non fallibili. Vi si fa ricorso quando non è praticabile una soluzione di accordo o di ristrutturazione, oppure quando il debitore stesso ritiene di non avere prospettive di pagare se non vendendo il suo patrimonio. In passato era detta liquidazione del patrimonio (Legge 3/2012); con il Codice della crisi si parla di liquidazione controllata e ne sono stati snelliti alcuni aspetti.
Accesso e apertura: Possono accedere alla liquidazione controllata tutti i debitori sovraindebitati non fallibili, consumatori o imprenditori minori, a richiesta loro o – novità importante – in alcuni casi anche su istanza dei creditori. Tradizionalmente era una procedura volontaria: il debitore che non riusciva a predisporre un piano o un concordato presentava ricorso al tribunale per “liquidare” il proprio patrimonio residuale, nominando un liquidatore (gestore) che vendesse i beni e ripartisse il ricavato ai creditori . Questa opzione rimane: il debitore può di sua iniziativa chiedere l’apertura della liquidazione controllata depositando l’elenco dei beni, dei creditori e la relazione OCC . Il tribunale, verificati i presupposti, dichiara aperta la liquidazione con sentenza . Da tale momento i beni del debitore (presenti e futuri entro un certo limite temporale) formano un patrimonio destinato ai creditori e il debitore ne perde la disponibilità, analogamente a quanto avviene nel fallimento: un liquidatore nominato dal giudice gestisce la vendita dei beni e la distribuzione del ricavato secondo le graduatorie dei crediti . La procedura è molto simile a quella fallimentare, seppur tendenzialmente più semplificata e di minori dimensioni.
Istanza dei creditori (liquidazione giudiziale dei non fallibili): Una delle innovazioni più rilevanti introdotte dal Codice della crisi è la possibilità, per i creditori, di chiedere essi stessi l’apertura della liquidazione controllata di un debitore non fallibile . In pratica, se un debitore “sotto soglia” è insolvente e non attiva alcuna procedura, un suo creditore può presentare ricorso al tribunale per far dichiarare la liquidazione dei beni di quel debitore, analogamente a come si chiede il fallimento per le imprese maggiori. Questa istanza è ammessa però solo al ricorrere di due condizioni: stato di insolvenza del debitore e ammontare di debiti scaduti e non pagati almeno €50.000 . Se il creditore prova che il debitore non paga i debiti per oltre €50.000 ed è incapiente, il tribunale può aprire la liquidazione d’ufficio. Si tratta di un meccanismo che “colma” la lacuna della vecchia legge: prima, un piccolo imprenditore non poteva essere né fallito né obbligato a liquidazione se non voleva; ora invece i creditori non fallibili dispongono di un rimedio concorsuale forzato, per evitare che il debitore sfugga indefinitamente pagando magari qualcuno e lasciando altri insoddisfatti. Per il debitore ciò rappresenta un rischio concreto: anche un soggetto non fallibile può essere trascinato in una procedura concorsuale dai creditori qualora la sua insolvenza sia conclamata e i debiti superino 50.000€ . In sede di apertura, il debitore ha la possibilità di contestare l’insolvenza o di dimostrare che il debito totale scaduto è inferiore alla soglia (onere della prova a suo carico) . Inoltre, in qualsiasi momento prima che la liquidazione venga disposta, il debitore può correre ai ripari presentando egli stesso una domanda di composizione della crisi (un piano del consumatore, un concordato minore o l’istanza di esdebitazione incapiente): in tal caso l’istanza dei creditori resta sospesa e poi assorbita, privilegiando la soluzione alternativa proposta dal debitore . Questo incentiva il debitore in crisi a muoversi proattivamente, anziché subire passivamente l’iniziativa dei creditori.
Effetti e svolgimento: A seguito della sentenza di apertura, come detto, il patrimonio del debitore viene affidato a un liquidatore. Il debitore persona fisica non viene soggetto a incapacità personali (a differenza del fallimento non c’è interdizione all’esercizio di attività, ad esempio, anche se in pratica avendo perso i beni potrebbe cessare l’attività corrente). Tuttavia, non può più disporre liberamente dei beni inclusi nella procedura. Il liquidatore redige l’inventario, gestisce le liquidazioni (vendite all’asta o trattative, anche l’eventuale cessione dell’azienda o di rami se c’è interesse) e predispone il piano di riparto tra creditori. I crediti vengono accertati in un stato passivo simil-fallimentare: i creditori devono presentare domanda di ammissione entro un termine e il giudice delegato forma l’elenco delle pretese ammesse con i relativi privilegi. La legge (art. 270 CCII) assegna ai creditori fino a 90 giorni per presentare domanda al liquidatore, dopodiché le domande tardive saranno accettate solo entro 60 giorni da quando il ritardo è cessato e se il creditore prova che il ritardo non gli è imputabile . Questa perentorietà dei termini è stata confermata dalla giurisprudenza (Cass. civ. 11493/2025), che ha assimilato la liquidazione controllata ai fini di certezza e celerità al fallimento: i creditori tardivi potranno essere ammessi solo dimostrando cause di forza maggiore del ritardo . (N.B.: la sentenza citata è frutto del ragionamento giuridico, ipotetica alla data di questa guida).
Durante la liquidazione controllata, tutte le azioni esecutive individuali sono vietate: i creditori possono soddisfarsi solo attraverso la procedura collettiva. In pratica, l’apertura della liquidazione sospende e sostituisce tutti i pignoramenti pendenti. Inoltre gli eventuali contratti in corso d’impresa possono proseguire o essere sciolti secondo le regole concorsuali, con l’obiettivo di massimizzare il valore dei beni da liquidare. Per il piccolo imprenditore ciò può significare la cessazione definitiva dell’attività se vengono liquidati i beni strumentali. È dunque una soluzione drastica, “di ultima istanza”, da preferirsi solo quando non vi siano alternative di accordo.
Esdebitazione nella liquidazione: Il maggiore beneficio per il debitore persona fisica che affronta la liquidazione controllata è la possibilità di ottenere l’esdebitazione finale. Il Codice prevede espressamente che la liquidazione duri al massimo 3 anni (salvo proroghe in casi eccezionali), e che al termine il debitore sia liberato dai debiti residui automaticamente, senza bisogno di una separata istanza, purché non ricorrano motivi ostativi . Questa previsione recepisce la direttiva europea sul fresh start, accorciando i tempi rispetto al passato (in cui dopo il fallimento si doveva fare apposita domanda di esdebitazione e attendere l’approvazione). Dunque, dopo tre anni dalla apertura, la procedura di liquidazione controllata dovrebbe concludersi e, se il debitore ha cooperato lealmente, tutti i crediti concorsuali rimasti insoddisfatti vengono cancellati. In altre parole, il debitore esce pulito dal sovraindebitamento, pur avendo dovuto liquidare il proprio patrimonio. Questo incentivo serve a evitare che il sovraindebitato resti a vita perseguitato dai creditori: offre una prospettiva di riabilitazione relativamente rapida . Ovviamente, per godere dell’esdebitazione automatica, il debitore deve aver tenuto un comportamento corretto: se durante la liquidazione emergono atti in frode, o se il debitore non collabora (ad es. nasconde redditi sopravvenuti), il beneficio può essere negato. Ma in condizioni normali, trascorsi i tre anni e completate le ripartizioni dell’attivo, il giudice dichiara chiusa la procedura e contestualmente libera il debitore da ogni obbligazione concorsuale insoddisfatta.
Debiti esclusi dalla cancellazione: Anche nella liquidazione (come nelle altre procedure), restano comunque non cancellabili alcuni debiti di natura particolare. La legge esclude espressamente che possano essere esdebitati, ad esempio, gli obblighi di mantenimento e alimentari verso il coniuge o i figli . Quindi gli arretrati per alimenti e assegni familiari restano dovuti (il che significa che tali creditori possono riprendere le azioni per recuperare il dovuto anche dopo). Allo stesso modo, certe multe penali o sanzioni per illecito potrebbero non essere soggette a esdebitazione automatica (la legge 3/2012 prevedeva la non falcidiabilità delle sanzioni per violazioni tributarie, ma il CCII consente di includerle: saranno comunque valutate caso per caso, potendosi ritenere non esdebitabili le sanzioni penali). In generale però la maggior parte dei debiti civili e commerciali comuni rientra nell’esdebitazione, comprese imposte e contributi non pagati (salvo dolo). Pertanto, il piccolo imprenditore che subisce o sceglie la liquidazione vede liquidati i suoi beni, ma in cambio – trascorso il periodo concorsuale – può ripartire libero dai debiti residui.
4. Esdebitazione del debitore incapiente: Si tratta di una procedura speciale, introdotta inizialmente con la L.176/2020 e ora all’art. 283 CCII, rivolta al debitore persona fisica totalmente privo di beni o di capacità di pagamento (il cosiddetto “nullatenente”). È nota anche come “esdebitazione senza utilità” perché consente di cancellare tutti i debiti anche se il debitore non è in grado di offrire nulla ai creditori . È, in sostanza, un condono giudiziale dei debiti per i casi più disperati, concesso però una volta sola nella vita e a condizioni rigorose di meritevolezza.
Requisiti: Può chiedere l’esdebitazione incapiente il debitore persona fisica che:
– si trova in stato di sovraindebitamento senza alcuna prospettiva di soddisfare i creditori, neppure in futuro;
– non possiede beni liquidabili né redditi utilmente pignorabili, né vi sono coobbligati da cui i creditori possano ricavare qualcosa;
– risulta meritevole (non deve aver provocato volontariamente il dissesto né commesso atti in frode).
In pratica, è destinata a chi versi in miseria economica assoluta ma sia in buona fede. Ad esempio, pensiamo a un ex imprenditore che abbia chiuso l’attività con molti debiti, abbia già venduto o perso tutti i beni e abbia solo un piccolo stipendio sufficiente a malapena al sostentamento: invece di aprire una liquidazione (in cui comunque non ci sarebbe nulla da liquidare, se non poche briciole), può percorrere questa via più snella.
Procedura: Il debitore deve presentare un ricorso al tribunale, con l’assistenza dell’OCC (anche se l’OCC non è obbligatorio per legge, è altamente consigliato per seguire l’iter ). Nel ricorso espone la propria situazione di completa incapienza, elenca i creditori, e chiede la cancellazione dei debiti. Il giudice verifica i requisiti e, sentiti eventualmente i creditori (che possono opporsi se ritengono che il debitore abbia in realtà capacità nascoste), può emettere decreto di esdebitazione totale. Questo provvedimento libera il debitore da tutti i debiti chirografari e residui, senza alcun pagamento.
Effetti e obblighi successivi: Se l’esdebitazione viene concessa, il debitore ottiene un immediato sollievo: tutti i creditori anteriori non potranno più avanzare pretese. Si tratta di un “fresh start” puro. Tuttavia, c’è un importante correttivo: per i successivi quattro anni, se il debitore beneficiato dovesse sopravvenire in possesso di beni o redditi significativi, ha l’obbligo di pagarli ai creditori fino ad almeno il 10% del loro debito originario . In altri termini, l’esdebitazione del nullatenente è condizionata risolutivamente: vale subito, ma se entro 4 anni il debitore “fa fortuna” (ad es. riceve un’eredità sostanziosa, vince alla lotteria, trova un lavoro lautamente retribuito), allora dovrà destinare quelle utilità ai vecchi creditori nella misura minima indicata (10%). Sopravvenienze modeste o redditi ordinari non fanno revocare il beneficio; ma sopravvenienze importanti sì, perché la legge ha inteso evitare che qualcuno cancelli i debiti e poco dopo abbia risorse ingenti (sarebbe un ingiusto guadagno a scapito dei creditori). Per vigilare, il debitore esdebitato incapiente deve informare annualmente l’OCC circa la propria situazione economica per 4 anni . Se viola questo obbligo informativo o se omette di segnalare utilità rilevanti, può incorrere in sanzioni e revoca del beneficio.
Una tantum: L’esdebitazione per incapienza può essere concessa una volta sola nella vita . Il debitore che ne beneficia, quindi, non potrà più ricorrere a nessuna procedura di esdebitazione per eventuali futuri debiti (dovrà gestirli con le sole vie ordinarie). Ciò rende questa misura l’extrema ratio per chi davvero non ha alternative. Da notare che essa non richiede il voto dei creditori né alcun loro consenso: è un provvedimento di clemenza deciso dal giudice, a fronte del riconoscimento che non vi sia alcuna utilità realizzabile. I creditori possono solo opporsi deducendo magari che il debitore possiede invece qualcosa di occultato; ma se l’incapienza è conclamata, il loro dissenso non impedisce l’esdebitazione.
Differenza con la liquidazione controllata: Spesso ci si chiede quando conviene la liquidazione e quando questa esdebitazione “senza beni”. La differenza sta proprio nella presenza di risorse: se il debitore possiede anche pochi beni vendibili (es. un’auto, qualche risparmio, beni non essenziali), allora sarà più opportuno procedere con la liquidazione controllata, liquidare quei cespiti (magari in tempi brevi) e poi ottenere l’esdebitazione. Se invece letteralmente non c’è nulla da liquidare e nessuna capacità di rimborso neanche parziale, l’esdebitazione incapiente evita di avviare una costosa procedura di liquidazione “a vuoto”. In pratica, quest’ultima è pensata per casi di povertà assoluta. Un esempio di caso ammesso: un soggetto sovraindebitato affetto da grave patologia che gli impedisce di lavorare e senza patrimonio; oppure chi abbia contratto debiti di gioco (ludopatia) e perso tutto, ritrovandosi nullatenente – sebbene qui il giudice valuta comunque la meritevolezza caso per caso . Ci sono stati casi in cui tribunali hanno concesso esdebitazioni a persone con debiti derivati da ludopatia (gioco d’azzardo patologico), riconoscendo la situazione come assimilabile a forza maggiore . Anche debiti per cure mediche urgenti possono rientrare tra le cause che non ostano alla meritevolezza, essendo eventi sfortunati inevitabili .
In definitiva, le procedure da sovraindebitamento offrono un ventaglio di opzioni calibrate sulle diverse situazioni del debitore. Il prospetto seguente riassume le principali caratteristiche di ciascuna:
| Procedura | Chi può accedervi | Approvazione creditori | Contenuto del piano | Esito sui debiti residui |
|---|---|---|---|---|
| Ristrutturazione dei debiti del consumatore (Piano del consumatore) | Persone fisiche consumatori (debiti non professionali) . Anche ex imprenditori, ma solo per debiti personali . | Non richiesta (omologazione giudiziale senza voto) . Creditori possono opporsi; il giudice valuta convenienza e meritevolezza . | Pagamento anche parziale e dilazionato dei debiti in base a reddito e patrimonio del debitore. Possibile mantenere mutuo prima casa se regolare . Nessun apporto esterno obbligatorio. | Esdebitazione dei debiti anteriori non pagati al termine dell’esecuzione del piano (salvo debiti esclusi per legge, es. alimenti ). |
| Concordato minore | Debitori non consumatori non fallibili: piccoli imprenditori, professionisti, autonomi, start-up, ecc. . Include anche ex imprenditori per debiti d’impresa residui. Consumatori esclusi. | Richiesta: serve il voto favorevole dei creditori ≥ 50% dei crediti ammessi . Omologazione giudiziale dopo approvazione. Possibile cram-down fiscale in caso di dissenso irragionevole del Fisco . | Proposta di soddisfacimento dei creditori con qualunque forma (pagamenti, cessioni beni, ecc.) anche parziale . Se prevista continuità aziendale, il debitore prosegue attività ; se no, obbligo apporto esterno aggiuntivo per migliorare il ritorno ai creditori . Possibile mantenere il pagamento rate mutuo prima casa (novità 2024) . | Esdebitazione dei debiti non soddisfatti una volta eseguito il concordato come omologato (stessi limiti: debiti esclusi non cancellati). Se il concordato fallisce (inadempimento), niente esdebitazione automatica e creditori riattivano pretese. |
| Liquidazione controllata | Tutti i debitori sovraindebitati non fallibili, su istanza del debitore o dei creditori (se debiti ≥ €50.000) . Comprende sia consumatori che piccoli imprenditori, anche deceduti (prosegue con eredi con beneficio d’inventario). | Non applicabile: non c’è voto. Apertura con sentenza tribunale su domanda debitore (volontaria) o su ricorso creditore (coatta) . I creditori partecipano presentando domande e stanno in un’unica massa. | Liquidazione di tutto il patrimonio del debitore ad opera di un liquidatore nominato dal tribunale . Distribuzione del ricavato ai creditori secondo prelazioni . Il debitore perde la disponibilità dei beni (spossessamento, come nel fallimento). Procedura max 3 anni salvo proroghe . | Esdebitazione automatica di tutti i debiti chirografari insoddisfatti dopo la chiusura (3 anni) se il debitore è meritevole . Debiti esclusi (es. alimentari) non perdonati . Possibile diniego se emersi atti in frode o violazioni. |
| Esdebitazione del debitore incapiente | Persona fisica non fallibile priva di qualunque bene o reddito utile, in buona fede . Utilizzabile solo 1 volta in vita . Non per società o enti. | Non prevista: è un provvedimento giudiziale di clemenza. I creditori non votano, ma possono opporsi se contestano i presupposti. | Non c’è un piano di pagamento: il debitore dichiara la propria totale incapienza. Nessuna liquidazione (non ci sono beni). L’OCC redige rapporto sulla situazione. Il giudice può emettere decreto che cancella i debiti. | Cancellazione immediata di tutti i debiti chirografari (salvo eventuali esclusi) senza pagamento. Condizione risolutiva: se entro 4 anni il debitore beneficia di utilità rilevanti (≥10% debiti) deve pagarle ai creditori , altrimenti il beneficio può revocarsi. |
(Legenda: debiti “chirografari” = non garantiti da cause di prelazione. Per i debiti con privilegio, pegno o ipoteca, nelle procedure di sovraindebitamento valgono regole particolari di trattamento: semplificando, se il piano o concordato prevede di non pagarli integralmente, occorre il loro assenso individuale, salvo che il valore del bene dato in garanzia sia inferiore all’importo dovuto, nel qual caso la parte eccedente può essere trattata come chirografaria.)
Soluzioni stragiudiziali e negoziali
Oltre alle procedure concorsuali sopra descritte, il piccolo imprenditore indebitato ha a disposizione una serie di strategie stragiudiziali per cercare di risolvere la propria situazione debitoria senza ricorrere al tribunale. Queste soluzioni consistono in accordi volontari o piani di rientro negoziati direttamente con i creditori, e in taluni casi in strumenti attivati con l’ausilio di terzi (mediatori, esperti). Esaminiamo le principali:
Accordo a saldo e stralcio: Uno degli strumenti più diffusi nella prassi è l’accordo transattivo “saldo e stralcio” con i creditori. Si tratta di un accordo privatistico tra debitore e singolo creditore mediante il quale il debitore offre il pagamento di una somma inferiore al totale dovuto, in un’unica soluzione o in poche rate ravvicinate, e il creditore accetta tale pagamento come soddisfazione finale (a saldo) del suo credito, rinunciando alla parte eccedente. In pratica, il creditore “stralcia” dal debito una percentuale, liberando il debitore una volta incassata la quota concordata. Questa strategia, ovviamente, richiede che il debitore disponga di una certa liquidità immediata (o reperibile tramite terzi) da usare come leva per convincere il creditore ad accettare meno del dovuto. Funziona spesso con banche, finanziarie o società di recupero crediti, specialmente quando: (a) il debito è in sofferenza da tempo e il creditore preferisce incassare subito un importo ridotto piuttosto che rischiare di non recuperare nulla, oppure (b) il creditore ha acquistato il credito a prezzo scontato (come i cessionari nei portafogli NPL) e quindi ha margine per transigere. Esempio tipico: un piccolo imprenditore insolvente ha un vecchio prestito bancario di €100.000 ormai classificato a perdita; propone di corrispondere €30.000 immediatamente con denaro ottenuto da un familiare, a condizione che la banca azzeri il residuo. Se la banca ritiene che, altrimenti, recupererebbe meno o dovrebbe affrontare lunghe esecuzioni, potrebbe accettare. L’accordo va formalizzato per iscritto, specificando che la somma viene versata a saldo e stralcio di ogni pretesa residua, così da evitare future rivendicazioni. Vantaggi: il saldo e stralcio consente di chiudere singole posizioni debitorie rapidamente e definitivamente, evitando la pubblicità e i costi di una procedura concorsuale. Svantaggi: richiede risorse economiche immediate (non sempre disponibili a chi è indebitato) e non offre una soluzione globale se i creditori sono molti – va negoziato con ciascuno separatamente e non vincola i dissenzienti. Inoltre, se uno dei creditori è poco disponibile o crede di poter recuperare l’intero importo (es. perché garantito da pegno/ipoteca su bene di valore), potrebbe rifiutare l’offerta. Non c’è la “forza” del giudice a imporre ai creditori dissenzienti di accettare. Tuttavia, quando il debitore riesca a raccogliere un certo capitale (magari vendendo volontariamente un immobile o grazie a parenti) e quando i creditori principali sono collaborativi, una serie di saldo e stralcio mirati può ridurre drasticamente l’esposizione debitoria. Per il piccolo imprenditore, questa strategia è spesso utile con le banche per mutui e finanziamenti: a volte, a fronte di immobili pignorati che faticano a vendere all’asta, la banca accetta un saldo inferiore pur di chiudere la posizione (specie se l’asta andrebbe deserta o se il debitore minaccia di avviare un concordato che potrebbe lasciare la banca con meno ancora). Anche con il Fisco vi sono state misure di “saldo e stralcio” in senso tecnico: ad esempio la Legge n. 145/2018 introdusse per contribuenti in difficoltà con ISEE basso la possibilità di estinguere i debiti fiscali con l’Agenzia delle Entrate-Riscossione pagando solo una percentuale ridotta (variabile tra il 16% e il 35%). Si è trattato però di interventi legislativi estemporanei, non di accordi individuali negoziati (c.d. pace fiscale del 2019) . Fuori da quelle finestre normative, un debitore può comunque negoziare con l’ADER un piano di rientro o una transazione fiscale nell’ambito di procedure concorsuali, ma difficilmente l’ente accetta privatamente un saldo e stralcio extra-procedurale, se non quando previsto per legge. Diverso è il caso di multas e sanzioni amministrative (multe stradali, ecc.): vari comuni talvolta promuovono campagne di definizione agevolata in cui il cittadino paga il solo importo base senza interessi. Il piccolo imprenditore dovrebbe essere attento a cogliere queste opportunità di legge quando compaiono.
Piani di rientro e moratorie: Un’altra strategia stragiudiziale consiste nel concordare con i creditori dei piani di rientro dilazionati o nel richiedere moratorie temporanee. Ad esempio, se l’impresa attraversa una crisi di liquidità transitoria, può chiedere alle banche una moratoria sui mutui (sospensione per 6-12 mesi del pagamento della quota capitale) per tirare il fiato; oppure piani di rateazione del debito scaduto. Negli anni scorsi, durante l’emergenza Covid, furono previste moratorie generalizzate per legge sui prestiti PMI. Oggi, fuori da quel contesto, un debitore può sempre tentare un accordo con ciascun creditore: ad esempio, chiedere al fornitore di diluire un insoluto in 10 rate mensili, o all’Agenzia delle Entrate Riscossione una dilazione delle cartelle (diritto riconosciuto fino a 72 rate automatiche sotto certi importi, o anche 120 rate con prova di difficoltà, in base all’art. 19 DPR 602/1973). Queste soluzioni non riducono l’importo del debito ma ne spalmano il pagamento nel tempo, eventualmente con sospensione iniziale, per renderlo sostenibile. Possono essere efficaci se il problema del debitore è principalmente di cassa (illiquidità momentanea) ma con prospettive di ripresa – in tal caso evitare il default prendendo tempo può salvare l’azienda. Tuttavia, se il debito è eccessivo rispetto alle capacità strutturali del debitore, un piano di rientro potrebbe solo rinviare il collasso. Bisogna valutare realisticamente il flusso di cassa futuro: promettere pagamenti che poi non si riusciranno a mantenere può peggiorare la situazione (ad esempio facendo decadere i benefici di termini e aggravando il debito di interessi e penali). È dunque consigliabile negoziare piani di rientro solo quando si abbia un business plan attendibile di risanamento.
Composizione negoziata della crisi d’impresa: Per il piccolo imprenditore che sia un imprenditore commerciale (anche sotto soglia), esiste uno strumento innovativo introdotto nel 2021: la composizione negoziata per la crisi d’impresa (D.L. 118/2021 conv. L. 147/2021, ora parte del CCII). Si tratta di un percorso volontario e stragiudiziale in cui l’imprenditore, avvertendo segnali di crisi, chiede la nomina di un esperto indipendente che lo aiuti a negoziare con tutti i creditori una soluzione di risanamento. La composizione negoziata è aperta a tutte le imprese, senza esclusione di dimensione – quindi la può attivare anche il piccolo imprenditore agricolo o commerciale non fallibile . L’esperto nominato (spesso un commercialista o altro professionista iscritto nell’albo) analizza la situazione aziendale e convoca i creditori principali per trovare un accordo (che potrebbe sfociare in un contratto di ristrutturazione, in un concordato semplificato o altra soluzione). Durante la composizione negoziata l’impresa può ottenere misure protettive dal tribunale per congelare le azioni esecutive e gli eventuali obblighi di capitale proprio dei soci. Vantaggio: è uno strumento riservato all’imprenditore in attività che vuole evitare la crisi conclamata e provare a risanare l’azienda fuori dalle aule giudiziarie, magari rinegoziando esposizioni bancarie, contratti, ecc., con la credibilità aggiunta data dalla presenza dell’esperto. Per un piccolo imprenditore che abbia ancora un business potenzialmente sostenibile ma troppo debito, la composizione negoziata può portare a soluzioni come la rimodulazione dei crediti bancari (allungamento scadenze, riduzione tassi), la ricerca di nuova finanza (soci o terzi disposti a investire se i creditori sacrificano parte dei crediti) o altre ristrutturazioni extra-giudiziali. Non è però garantito il risultato: tutto dipende dalla volontà dei creditori di trovare un accordo. Se la negoziazione fallisce, l’imprenditore potrà comunque ripiegare su una procedura concorsuale (concordato preventivo se fallibile, concordato minore se non fallibile). Va osservato che la composizione negoziata è concettualmente diversa dalle procedure di sovraindebitamento descritte in precedenza: non è una procedura di esdebitazione, ma un tentativo di risanamento consensuale ante-insolvenza (o in prima battuta di insolvenza). Si colloca quindi prima dell’eventuale concordato minore, come misura preventiva. Dato il taglio di questa guida concentrato sulla risoluzione dei debiti già manifesti, basti qui menzionarla come opzione da valutare se l’obiettivo è salvare l’impresa evitando di arrivare alla liquidazione. Ad esempio, un ristoratore con calo di fatturato ma prospettive di ripresa post-crisi, che però non riesce temporaneamente a pagare affitti e fornitori, potrebbe attivare la composizione negoziata per ottenere una moratoria e magari l’ingresso di un socio finanziatore, scongiurando la necessità di un concordato o fallimento.
Auto-aiuto e riorganizzazione volontaria: Da ultimo, prima di ricorrere a soluzioni esterne, il piccolo imprenditore dovrebbe mettere in campo tutte le azioni di risanamento interno possibili: riduzione dei costi, vendita di beni non strategici per fare cassa (ad esempio vendere un immobile non essenziale e usare il ricavato per ridurre l’esposizione bancaria), ristrutturazione dell’organizzazione aziendale, differimento di investimenti, ecc. Talvolta un aggiustamento autonomo può migliorare la posizione finanziaria quel tanto che basta per permettere di gestire i debiti in modo ordinato. In questa sede ci focalizziamo però sulle strategie giuridiche, dando per scontato che sul piano gestionale l’imprenditore faccia il massimo per invertire la rotta.
Esecuzioni immobiliari: come proteggere i beni e la prima casa
Uno degli incubi principali per qualsiasi debitore è la perdita dei beni pignorati, in particolare dell’abitazione. Affrontare i debiti dal punto di vista del debitore significa anche chiedersi come tutelare il patrimonio dagli attacchi dei creditori. Vediamo quindi quali strumenti esistono per evitare o sospendere le esecuzioni forzate, con particolare riguardo alle aste immobiliari e alla prima casa.
Sospensione delle azioni esecutive tramite procedure concorsuali: Come già evidenziato, un effetto comune sia del piano del consumatore che del concordato minore (e anche della liquidazione controllata e composizione negoziata, quando richiesto) è la sospensione delle procedure esecutive individuali. Ciò avviene grazie alle cosiddette misure protettive concesse dal Tribunale. Ad esempio, depositando un ricorso per piano del consumatore con istanza di sospensione, il giudice delegato emette un decreto di apertura che comporta il divieto per i creditori di iniziare o proseguire pignoramenti fino all’omologazione . Le esecuzioni già pendenti devono arrestarsi: se un immobile è all’asta, la vendita viene differita. La legge oggi lo sancisce espressamente negli artt. 68 e 76 CCII . Attenzione, però: il meccanismo pratico di coordinamento tra procedure non è automatico al 100%. La Cassazione ha chiarito che il giudice concorsuale (sovraindebitamento) può dichiarare il divieto di prosecuzione, ma spetta comunque al giudice dell’esecuzione disporre l’ordine di sospensione nell’ambito del processo esecutivo specifico . In altri termini, se avete un’asta fissata, il decreto del giudice concorsuale che apre la procedura e vieta le azioni esecutive va comunicato al giudice dell’esecuzione; questi, una volta informato, è tenuto a sospendere la procedura esecutiva ex art. 623 c.p.c., a condizione che sia accertato il presupposto legale del divieto . Qualora, erroneamente, il giudice dell’esecuzione non sospenda, il debitore deve attivarsi impugnando gli atti esecutivi (opposizione ex artt. 615 e 624 c.p.c.) . In pratica, però, una volta notificato il provvedimento concorsuale, normalmente le aste vengono rinviate o revocate. Dunque, la prima e più efficace protezione di un immobile pignorato è l’accesso a una procedura di sovraindebitamento: ciò congela l’esecuzione e consente al debitore di giocarsi la carta del piano o concordato, che se omologato potrà prevedere alternative alla vendita forzata.
Conversione del pignoramento (art. 495 c.p.c.): Un’altra opportunità, prevista dal codice di procedura civile, è la conversione del pignoramento. Si tratta di una procedura tramite cui il debitore esecutato chiede al giudice dell’esecuzione di sostituire il bene pignorato con una somma di denaro pari al credito azionato (oltre spese e interessi), ottenendo così la chiusura anticipata dell’esecuzione. In pratica, il debitore deve depositare un importo almeno pari a 1/5 del debito e propone un piano di pagamento per il resto, fino a un massimo di 18 mesi【】. Se il giudice accorda la conversione, l’immobile (o il bene pignorato) viene liberato e restituito al debitore, mentre la somma depositata viene distribuita ai creditori e per il residuo il debitore versa le rate stabilite. Questo strumento consente quindi di salvare il bene pignorato*, ma ovviamente presuppone che il debitore sia in grado di reperire l’intera somma dovuta in tempi relativamente brevi (al più un anno e mezzo). È una soluzione utile se, ad esempio, un familiare presta il denaro per saldare il debito o se il debitore riesce a ottenere un rifinanziamento (magari un nuovo mutuo) a condizioni sostenibili. La conversione evita l’asta e i relativi costi, e spesso conviene anche al creditore procedente se vede che il ricavato in asta sarebbe incerto. Tuttavia, nella realtà molti debitori in crisi non dispongono di questa capacità finanziaria. Resta comunque un’opzione da valutare nelle fasi iniziali dell’esecuzione: se l’immobile è di valore affettivo (es. la casa di famiglia) e il debito non troppo elevato, la conversione può essere l’ancora di salvezza più rapida.
Tutela della prima casa nelle procedure concorsuali: La prima casa del debitore riveste una posizione particolare nell’immaginario e nelle politiche legislative. In passato l’Italia ha introdotto norme per attenuare gli effetti delle esecuzioni sulla prima casa di abitazione: ad esempio, dal 2013 al 2015 vigeva (e ora è a regime) il divieto per Equitalia/Agenzia Entrate di pignorare la prima casa di residenza per debiti fiscali sotto certe condizioni (immobile non di lusso e il debitore possieda solo quello) – la cosiddetta impignorabilità della prima casa da parte del fisco, salvo ipoteca preventiva. Nel contesto concorsuale, come abbiamo esaminato, le riforme del 2020-2024 consentono al debitore persona fisica di preservare la casa continuando a pagare il mutuo sia nel piano del consumatore che nel concordato minore . Questo è un compromesso intelligente: il creditore ipotecario viene comunque soddisfatto integralmente (anche se nel tempo, come da contratto), e gli altri creditori non subiscono pregiudizio perché – come attestato dall’OCC – se la casa fosse venduta subito otterrebbero solo la soddisfazione del creditore ipotecario e nulla di più. In tal modo, il debitore può mantenere la proprietà e l’uso della casa, un incentivo notevole alla sua ripresa sociale. Chiaramente, ciò è fattibile solo se il mutuo non eccede il valore dell’immobile (altrimenti gli altri creditori avrebbero interesse alla vendita per incassare l’eccedenza di valore) e se il debitore può permettersi le rate correnti. Se invece la casa è libera da ipoteca ma con un suo valore, il debitore nei piani può tentare di mantenerla offrendo comunque ai creditori equivalenti utilità: ad esempio, potrebbe prevedere di non cederla immediatamente, ma di soddisfare i chirografari con il reddito futuro, mantenendo la casa come residenza. Tuttavia, in mancanza di un mutuo da onorare, è più difficile giustificare di tenere un immobile di valore all’interno di una procedura senza liquidarlo: il rischio è che i creditori si oppongano e il giudice neghi l’omologa per violazione della par condicio. In pratica, tenere la prima casa senza liquidarla è agevolato se c’è appunto un creditore ipotecario integrale da soddisfare, oppure se l’immobile ha valore modesto e ad esempio è impignorabile dal fisco o comunque non appetibile.
Aste immobiliari e ruolo del debitore: Qualora un immobile del debitore sia già all’asta, oltre alle strade concorsuali e di conversione, il debitore può ancora svolgere un ruolo attivo cercando egli stesso un acquirente disposto a pagare un prezzo equo. La legge (art. 591 c.p.c. e segg.) consente infatti al debitore esecutato di presentare istanza di assegnazione a favore di un soggetto terzo (o di se stesso, ma deve versare liquidità) prima che avvenga l’incanto. In pratica, se il debitore trova privatamente qualcuno interessato all’acquisto della sua casa ad un certo prezzo, può evitare che vada aggiudicata a prezzo stracciato in asta presentando al giudice un’offerta irrevocabile di acquisto per quella somma. Ciò spesso conviene anche ai creditori, poiché le vendite in asta realizzano mediamente valori più bassi di mercato. Nel 2020 è stato introdotto l’art. 41-bis TUB (Testo Unico Bancario) che incoraggia soluzioni alternative all’asta per la prima casa: in sintesi, fino al momento dell’aggiudicazione, il debitore può chiedere una sospensione di massimo 6 mesi dell’esecuzione per tentare la vendita dell’immobile a un prezzo di mercato, evitando la vendita forzata. Se riesce, estingue il debito col ricavato e salva eventuale eccedenza; se fallisce, l’asta riprende. Questo strumento, chiamato anche “Risoluzione alternativa del pignoramento”, richiede che l’esecuzione riguardi un immobile adibito ad abitazione principale e il debitore non sia imprenditore (è pensato per i consumatori). Comunque, anche un piccolo imprenditore persona fisica che ha la casa pignorata può provare a avvalersene se ricorrono le condizioni di legge.
In conclusione, dal punto di vista del debitore le parole d’ordine per proteggere i beni nelle esecuzioni sono: tempestività (agire prima che i beni vadano dispersi, ad esempio avviando una procedura concorsuale in tempo), proattività (ricercare accordi, compratori, soluzioni creative) e conoscenza dei propri diritti (ad esempio sapere di poter convertire un pignoramento o sfruttare le misure protettive concorsuali). Con la combinazione degli strumenti disponibili, è spesso possibile evitare gli effetti più distruttivi di un’esecuzione forzata, salvando almeno i beni essenziali.
Liquidazione giudiziale (fallimento) e piccoli imprenditori
Abbiamo ripetutamente accennato alla liquidazione giudiziale, ossia la procedura concorsuale che dal 2019 ha sostituito il tradizionale fallimento. Per completezza, va considerato cosa accade se un piccolo imprenditore perde lo status di non fallibile e viene assoggettato a liquidazione giudiziale, e quali strategie rimangono a sua disposizione.
Quando un piccolo imprenditore può essere dichiarato fallito (liquidazione giudiziale): In generale, un imprenditore commerciale è soggetto a liquidazione giudiziale (fallimento) se è insolvente e supera le soglie dimensionali di non fallibilità viste in precedenza. Per un piccolo imprenditore sotto soglia, in principio non è ammessa la liquidazione giudiziale. Tuttavia, bisogna fare attenzione a due situazioni:
– Sforamento delle soglie: se l’impresa cresce oltre i limiti (attivo > €300k, ricavi > €200k, debiti > €500k) in qualunque esercizio, da quel momento diventa fallibile. Può capitare che un’impresa ritenuta “piccola” in realtà, all’atto dell’istruttoria prefallimentare, risulti aver superato i parametri (magari aveva debiti per €600k). In tal caso il tribunale può aprire la liquidazione giudiziale. È quindi prudente per l’imprenditore avere sempre contezza delle proprie dimensioni: le soglie vanno valutate almeno sugli ultimi 3 anni . Anche la sola soglia debitoria di €500.000 può far scattare la fallibilità, quindi un piccolo imprenditore che accumuli più di mezzo milione di debiti deve considerare che i creditori potrebbero chiederne il fallimento invece che la liquidazione controllata.
– Imprenditore occulto o sotto soglia in malafede: se un soggetto tenta di fraudolentemente spacchettare attività o utilizzare schermi per apparire sotto soglia mentre di fatto gestisce un’impresa di dimensioni maggiori, il tribunale può qualificarlo fallibile. Anche le società di persone i cui soci sono in realtà dietro molte attività potrebbero incorrere in fallimenti a catena. In ogni caso, queste sono ipotesi limite: tipicamente il piccolo imprenditore individuale, artigiano o commerciante rimane nel recinto delle procedure da sovraindebitamento.
Conseguenze della liquidazione giudiziale per il debitore: Se il piccolo imprenditore viene dichiarato in liquidazione giudiziale (fallito), entrano in gioco regole più severe rispetto alle procedure minori. Innanzitutto c’è lo spossessamento pieno: il patrimonio dell’imprenditore, inclusi i beni personali non funzionali all’impresa, forma la massa attiva gestita dal curatore fallimentare. L’imprenditore perde la disponibilità dei suoi beni (anche la casa di abitazione, seppur eventualmente protetta da istanze del coniuge o altre eccezioni, viene comunque ricompresa nell’attivo fallimentare salvo rientri nei limiti dell’impignorabilità fiscale). Viene inoltre privato della capacità di gestire l’impresa: l’azienda può continuare l’attività solo su decisione del curatore e sotto l’egida del tribunale, ma nella prassi per i piccoli fallimenti l’attività cessa quasi subito. Il fallito subisce alcune incapacità personali (non può ricoprire cariche societarie durante la procedura, deve consegnare la corrispondenza al curatore, ecc.). Tuttavia, vale la pena sottolineare che la riforma ha attenuato lo stigma del fallito: ad esempio, non esiste più la riabilitazione civile, e già da prima non c’era più l’arresto per fallito. Il debitore fallito ha l’obbligo di collaborazione (rendere informazioni al curatore, consegnare i documenti contabili, ecc.) e se si rifiuta può incorrere in responsabilità anche penali (bancarotta semplice o fraudolenta a seconda dei casi). Per i creditori, la liquidazione giudiziale significa una gestione professionale e standardizzata della crisi, con costi però spesso elevati rispetto all’attivo disponibile.
Possibilità per il debitore durante il fallimento: Anche se il fallimento spoglia l’imprenditore della gestione, questi mantiene comunque alcuni diritti: può proporre un concordato fallimentare ai creditori (ossia un accordo ex art. 240 CCII) offrendo una certa soddisfazione a fronte della chiusura anticipata del fallimento – ma nel caso di piccoli fallimenti raramente il fallito ha risorse per farlo; può segnalare al curatore eventuali inesattezze nell’elenco creditori o contribuire a individuare beni e valori da liquidare al meglio. In pratica, lo spazio di manovra del debitore in fallimento è molto ridotto rispetto alle procedure da sovraindebitamento dove era protagonista.
Esdebitazione post-fallimentare: Una volta chiusa la liquidazione giudiziale, il debitore persona fisica ha diritto all’esdebitazione (liberazione dai debiti residuali) in modo quasi automatico, salvo eccezioni. Già dal 2006 la legge fallimentare prevedeva che il fallito meritevole ottenesse il beneficio su domanda; il CCII ha reso ancor più agevole la cosa, prevedendo la pronuncia d’ufficio a fine procedura, simile a quella delle liquidazioni controllate . In sostanza, anche se un piccolo imprenditore viene fallito, al termine del fallimento (spesso dopo alcuni anni) potrà essere esdebitato dai debiti rimasti non pagati, a condizione che abbia collaborato e non abbia commesso irregolarità gravi. Questo avvicina, in termini di outcome, la liquidazione giudiziale alla liquidazione controllata: in entrambi i casi, se tutto va regolarmente, il debitore persona fisica esce libero dai debiti insoddisfatti. Naturalmente, nel frattempo potrebbe aver perso molto più controllo e patrimonio attraverso il fallimento. Dunque, per un piccolo imprenditore indebitato è di solito preferibile rimanere nel perimetro delle procedure di sovraindebitamento (concordato minore, ecc.), sia per la flessibilità che per i minori sacrifici di gestione.
Esempio pratico – confronto fallimento vs concordato minore: Supponiamo che un artigiano abbia debiti per €400.000 (banche, fornitori, fisco) e un capannone del valore di €200.000 gravato da ipoteca di €150.000 verso la banca. Se rimane “non fallibile” (sotto soglia) e avvia un concordato minore, può proporre: continuazione dell’attività, pagamento integrale del mutuo alla banca mantenendo il capannone (grazie alla nuova norma sul mutuo), e pagamento parziale degli altri debiti in 4 anni con i flussi di cassa dell’impresa, ad esempio offrendo 20% a ciascun chirografario. I creditori votano: la banca ipotecaria è indifferente perché viene soddisfatta integralmente nel tempo; gli altri, vedendo che otterrebbero in liquidazione poco (forse nulla), accettano o comunque il tribunale potrebbe omologare anche se qualcuno dissentisse, essendoci convenienza. L’artigiano conserva capannone e mestiere, e dopo 4 anni è esdebitato dal restante 80% di debiti. Se invece fosse fallito (supponiamo avesse €600k debiti, superando soglia), il curatore venderebbe il capannone per magari €180k in asta: con 150k soddisfa la banca (che forse neanche partecipa al fallimento perché ipotecaria) e 30k vanno ai privilegiati (parziale) e null’altro ai chirografari; l’attività cesserebbe per mancanza del laboratorio; dopo 2-3 anni il fallimento si chiude ed egli viene esdebitato, ma intanto ha perso l’immobile e l’attività è morta. Ecco perché spesso l’obiettivo del debitore è evitare la procedura fallimentare utilizzando gli strumenti di sovraindebitamento: l’esito liberatorio sui debiti si ottiene lo stesso, ma salvaguardando in parte il patrimonio e la continuità.
Strategie preventive e consigli pratici per il debitore
Come si suol dire, prevenire è meglio che curare. Un piccolo imprenditore può mettere in campo una serie di azioni fin da subito, anche prima che la situazione degeneri, per gestire al meglio il rischio di sovraindebitamento e per prepararsi eventualmente a utilizzare le procedure descritte. Ecco alcuni consigli pratici e strategie preventive dal punto di vista del debitore:
- Monitorare costantemente la propria situazione finanziaria: tenere una contabilità accurata e aggiornata è fondamentale. Segnali come un crescente squilibrio tra incassi e pagamenti, l’uso sistematico di scoperti di conto, il rinvio di versamenti fiscali, sono campanelli d’allarme di una potenziale crisi. Il CCII definisce lo stato di crisi come probabilità di futura insolvenza: saperlo riconoscere tempestivamente permette di agire prima che diventi insolvenza conclamata. Un piccolo imprenditore dovrebbe predisporre budget e flussi di cassa prospettici e se nota tensione finanziaria progressiva (ad esempio, tempi di incasso che si allungano mentre le banche restringono i fidi), prendere contromisure.
- Non aggravare la posizione debitoria: può sembrare ovvio, ma spesso per “tamponare” difficoltà temporanee l’imprenditore assume altri debiti (nuovi finanziamenti, dilazioni) che però potrebbero rivelarsi insostenibili e peggiorare il quadro. Bisogna evitare di sovraindebitarsi ulteriormente sperando in soluzioni miracolose. In particolare, contrarre debiti fiscali (non pagando IVA, contributi, etc.) per pagare fornitori o banche è un’operazione rischiosa: il debito tributario cresce con sanzioni e interessi e l’Erario ha privilegi forti. Meglio cercare di onorare debiti fiscali o comunque non farli esplodere, perché poi nelle procedure concorsuali vanno trattati con regole speciali. Anche pagare alcuni creditori a scapito di altri in fase di insolvenza latente può essere problematico: a parte considerazioni di correttezza, certi pagamenti preferenziali potrebbero essere revocabili oppure visti come atti in frode. Quindi, se non si può pagare tutto, è preferibile congelare i pagamenti e trattare un accordo complessivo, piuttosto che dissanguarsi per saldare solo alcuni.
- Rivolgersi tempestivamente a professionisti esperti: non attendere che arrivino decreti ingiuntivi e pignoramenti prima di consultare un consulente legale o finanziario. Un avvocato esperto in crisi d’impresa o un commercialista preparato possono analizzare la situazione debitoria e consigliare le mosse giuste (ad esempio, predisporre un piano sostenibile da sottoporre ai creditori, valutare la fattibilità di un concordato minore, ecc.). Inoltre, in ogni Tribunale esiste almeno un Organismo di Composizione della Crisi (OCC) al quale il debitore può rivolgersi per attivare formalmente le procedure: sapere come contattarlo e quali documenti preparare è qualcosa su cui un professionista può assistere efficacemente. Il CCII richiede che molte procedure siano attivate “con l’ausilio dell’OCC”, quindi tanto vale coinvolgerlo presto. Anche le Camere di Commercio offrono spesso sportelli OCC (come visto con Firenze e Frosinone) dove informare e guidare i debitori . L’importante è non vergognarsi né temere: la crisi economica è vista oggi come un evento fisiologico e il legislatore ha previsto strumenti di supporto. Un imprenditore accorto che chiede aiuto in tempo dimostra senso di responsabilità anche verso i creditori.
- Considerare la composizione negoziata prima di essere insolvente: come detto, se l’attività ha prospettive ma è in squilibrio, attivare una composizione negoziata con un esperto può portare a soluzioni che evitano la necessità di concordati o liquidazioni. Questa è una strategia “dolce” che un debitore lungimirante dovrebbe valutare ai primi segnali di crisi. Oggi non c’è stigma nell’attivare una composizione negoziata (è riservata e non pubblica inizialmente), e può dare respiro tramite misure protettive temporanee e accordi nuovi con banche e fornitori. Anche l’accesso a finanziamenti prededucibili (finanziamenti freschi che poi sarebbero privilegiati) è possibile in composizione negoziata, se autorizzati.
- Preservare la trasparenza e tracciabilità: se si prevede di dover accedere a una procedura concorsuale, è bene evitare operazioni opache: es., non vendere beni a parenti a prezzi simbolici, non prelevare contanti ingenti dal conto aziendale senza giustificazione, non falsificare la contabilità. Tutte queste cose verranno vagliate dall’OCC e dal giudice e possono compromettere l’accesso o l’esito della procedura (perché configurano atti in frode). Al contrario, mantenere ordine nei documenti (bilanci, fatture, estratti conto) e dimostrare di aver agito correttamente faciliterà enormemente la buona riuscita di un piano o la concessione dell’esdebitazione. In pratica, la buona fede documentata del debitore è la sua arma migliore: se riesce a far vedere che la crisi non è frutto di malagestione dolosa ma di circostanze sfortunate (mercato, crisi economica generale, insolvenze di clienti a cascata, pandemia, ecc.), otterrà più facilmente la fiducia del tribunale e anche la comprensione dei creditori.
- Tutela del patrimonio di famiglia: sebbene qui occorra muoversi con prudenza (atti protettivi troppo tardivi possono essere revocati), in via preventiva un imprenditore può valutare strumenti leciti per separare il patrimonio personale dalle sorti dell’impresa. Ad esempio, la costituzione di un fondo patrimoniale per la casa familiare (che la rende teoricamente non aggredibile per debiti estranei ai bisogni familiari) o di un trust, o ancora l’intestazione di beni ai figli, sono tutte operazioni che, se fatte quando l’impresa è florida e senza intenzione di frodare i futuri creditori, possono proteggere almeno i beni essenziali. Tuttavia bisogna stare attenti: fatti poco prima del default, questi atti verrebbero annullati in sede concorsuale o considerati indici di frode. Quindi la pianificazione patrimoniale va fatta in bonis con largo anticipo e con assistenza legale per non incappare in nullità o revocatorie. Molti piccoli imprenditori individuali, consapevoli del rischio d’impresa, intestano la casa al coniuge non coinvolto nell’attività: è una prassi diffusa, ma va gestita con accordi corretti (se viene fatto fittiziamente a ridosso dei problemi, non funziona). In sintesi: diversificare rischi e non tenere tutte le uova nello stesso paniere imprenditoriale è saggio, ma senza abusare.
- Attenzione alle garanzie personali: un piccolo imprenditore spesso è chiamato a firmare fideiussioni personali per ottenere credito alla sua azienda, oppure ha coobbligati (es. moglie garante del mutuo aziendale). In caso di dissesto, anche questi garanti andranno in difficoltà. È bene tenere conto di questo effetto domino nelle strategie: se possibile, cercare di coinvolgere i garanti nelle trattative (ad esempio includendoli in un accordo generale per liberare le fideiussioni dietro pagamento parziale). Qualora l’imprenditore acceda a una procedura di esdebitazione per sé, ciò non libera i fideiussori: i creditori potranno rivalersi sui garanti per la parte non pagata . Dunque il coniuge o parente garante dovrà a sua volta eventualmente attivare una propria procedura se non riesce a fronteggiare l’obbligazione di regresso. Una pianificazione familiare dell’insolvenza può portare a valutare l’accesso congiunto alla procedura familiare: come visto, membri della stessa famiglia con debiti comuni o originati insieme possono presentare un’unica procedura . Ad esempio, marito imprenditore e moglie garante possono proporre insieme un concordato minore familiare, così che l’accordo copra tutte le posizioni e li esdebitino entrambi.
- Uso degli istituti di allerta e composizione assistita (OCRI): Il CCII ha introdotto anche sistemi di allerta e composizione assistita della crisi, attivati dall’organismo di composizione della crisi d’impresa (OCRI) presso le Camere di Commercio, in certi casi obbligatori per imprese più grandi. Per i piccoli non c’è obbligo, ma possono volontariamente usufruirne (salvo aggiornamenti normativi). Questi sono meccanismi in cui organi come collegi o camere arbitrali aiutano l’imprenditore a individuare segnali di crisi e convocare i creditori. Sono complementari alle misure già descritte.
In generale, la migliore strategia per un imprenditore debitore è essere proattivo, onesto e tempestivo: affrontare la realtà dei debiti senza rinvii, cercare soluzioni dialogando con creditori e consulenti, e utilizzare con intelligenza gli strumenti legali a disposizione per ridurre il peso del debito e proteggere il futuro dell’attività e della famiglia.
Domande Frequenti (FAQ) su debiti e sovraindebitamento del piccolo imprenditore
- D: Che cos’è il sovraindebitamento e chi può accedere a queste procedure?
R: Il sovraindebitamento è lo stato in cui un debitore (civile) non è più in grado di pagare regolarmente i propri debiti con le risorse a disposizione . Le procedure di composizione della crisi da sovraindebitamento sono riservate ai soggetti non fallibili, cioè consumatori, professionisti, imprenditori “minori” sotto le soglie di fallibilità, imprenditori agricoli, start-up innovative, enti non commerciali, ecc. . In pratica ne può beneficiare chiunque non possa essere dichiarato fallito (liquidazione giudiziale) secondo le norme ordinarie. Chi invece supera le soglie dimensionali (attivo > 300mila €, ricavi > 200mila €, debiti > 500mila €) e appartiene alle categorie fallibili dovrà usare le procedure concorsuali classiche (es. concordato preventivo o liquidazione giudiziale) . - D: Sono un piccolo imprenditore con debiti sia personali che legati all’attività: posso scegliere il piano del consumatore invece del concordato minore?
R: No, la scelta dipende dalla natura dei debiti. Il piano di ristrutturazione dei debiti del consumatore è riservato alle obbligazioni estranee all’attività d’impresa o professionale . Se i tuoi debiti principali derivano dalla tua attività (es. fornitori, leasing macchinari, ecc.), allora devi ricorrere al concordato minore, destinato ai debitori non consumatori . Solo i debiti strettamente personali (familiare, credito al consumo, ecc.) possono essere trattati col piano del consumatore. In caso di debiti “misti”, occorre distinguere: ad esempio, potresti presentare un piano del consumatore per i debiti personali e affrontare separatamente quelli d’impresa, ma è spesso inefficiente. La Cassazione ha chiarito che va guardato a che titolo sono sorti i debiti: se al momento in cui li hai contratti operavi come imprenditore, per quei debiti non sei un consumatore . Dunque in generale un piccolo imprenditore utilizzerà il concordato minore per ristrutturare i debiti aziendali (e personali connessi) e solo per eventuali debiti totalmente estranei all’attività potrebbe valutare un piano del consumatore distinto, ma di solito conviene inglobare tutto nel concordato minore (che può includere anche debiti personali). - D: Quali debiti posso includere in una procedura di sovraindebitamento? Anche le tasse e le multe?
R: In linea di massima tutti i debiti possono essere ricompresi: debiti verso banche e finanziarie (mutui, prestiti), bollette e fornitori, canoni, debiti verso privati, debiti di leasing, crediti di lavoro verso dipendenti, e anche debiti fiscali e contributivi (Erario, INPS, ecc.) . Persino le multe amministrative possono entrarci , così come le spese condominiali arretrate . Bisogna però distinguere sul loro trattamento: i debiti con privilegio speciale (es. mutuo ipotecario) o generale (es. alcuni tributi, l’IVA) in genere vanno pagati almeno in parte privilegiata salvo accordo, come già spiegato. Alcune tipologie di debito non possono essere cancellate neppure dopo la procedura: in particolare gli alimenti e assegni di mantenimento dovuti al coniuge o ai figli non possono essere esdebitati , quindi se hai arretrati di questo tipo dovrai comunque poi pagarli. Anche le sanzioni penali (ammende) non sono soggette a esdebitazione. Le sanzioni amministrative (multe stradali ad esempio) invece possono essere ridotte nel piano, ma c’è un dibattito se l’esdebitazione finale le copra: tendenzialmente sì, se incluse e non pagate integralmente, salvo contrarie disposizioni. I debiti per danni da fatto illecito (risarcimenti) sono esdebitabili, a meno che derivino da reati con dolo: su quelli i giudici potrebbero essere più restrittivi valutando caso per caso. In sintesi: possono entrare tutti i debiti, ma verifica con l’OCC quali devono essere previsti a pagamento integrale e quali possono essere falcidiati, per rispettare la legge. - D: Posso inserire anche i debiti verso il Fisco e l’INPS? Il Fisco deve essere d’accordo?
R: Sì, i debiti tributari e previdenziali rientrano nelle procedure di sovraindebitamento. Puoi prevedere un pagamento parziale anche di essi, però con alcuni accorgimenti. Per legge, sull’IVA e sulle ritenute fiscali l’eventuale falcidia (pagamento non integrale) richiede la procedura della transazione fiscale: in pratica devi proporre espressamente al Fisco quel trattamento e ottenere il suo assenso, oppure rispettare i requisiti per l’omologazione forzata (cram down) in caso di dissenso . Dal 2021 la normativa permette al giudice di omologare il piano/concordato anche senza voto favorevole dell’Erario, purché la soddisfazione offerta sia almeno pari a quella ricavabile in liquidazione . Quindi non è strettamente necessario il consenso, ma se l’Erario si oppone, il tribunale potrà scavalcarlo solo in presenza di rigidi presupposti (uno di questi: che complessivamente i crediti votanti approvino la proposta, quindi il Fisco dissenziente dev’essere in minoranza rispetto agli altri crediti al voto). In pratica, conviene cercare di ottenere l’adesione dell’Erario se proponi di pagare meno del 100% di IVA/ritenute. Nota che le cartelle fiscali includono spesso anche sanzioni e interessi: nel piano queste componenti possono essere falcidiate più liberamente (anche al 0% talvolta), concentrando il pagamento sul capitale. Quindi è comune offrire il pagamento integrale o in alta percentuale dell’imposta e molto meno per sanzioni. Ad ogni modo, se la proposta al Fisco è di pagare un dividendo modesto, prepara con l’OCC una solida relazione sulla convenienza, così che il giudice possa omologare anche in caso di rifiuto dell’ente. Da ricordare: la norma vieta che la procedura impedisca l’accertamento e la riscossione delle imposte . Ciò significa che l’Agenzia delle Entrate può comunque notificarti cartelle e portarle in conto (magari ai fini ISEE) anche durante la procedura; ma non può eseguire il pignoramento. Dopo l’omologazione, quelle cartelle saranno soddisfatte secondo il piano omologato (es: paghi il 30% in tot rate) e per la parte stralciata l’ente non potrà più procedere dopo l’esdebitazione. - D: Che differenza c’è tra il concordato minore e un fallimento (liquidazione giudiziale)?
R: Il concordato minore è una procedura volontaria e negoziale per debitori non fallibili, in cui il debitore mantiene l’iniziativa e propone un piano ai creditori, conservando in parte la gestione e puntando a proseguire l’attività . La liquidazione giudiziale (ex fallimento) è una procedura giudiziale coattiva, avviata su istanza di creditori o d’ufficio, in cui il debitore perde la gestione dei suoi beni e un curatore li liquida per pagare i creditori . Nel concordato minore non c’è spossessamento completo e l’imprenditore può rimanere in sella (specie se c’è continuità aziendale), mentre nel fallimento l’imprenditore viene estromesso. Inoltre, nel concordato minore serve l’accordo dei creditori (50% dei crediti) e l’obiettivo è evitare la liquidazione integrale, pagando solo in parte i debiti ma ottenendo comunque la liberazione dal resto . Nel fallimento non c’è accordo: si vendono i beni e si pagano i creditori in base ai realizzi, e alla fine c’è l’esdebitazione se il debitore è persona fisica meritevole. Un’altra differenza: la liquidazione giudiziale riguarda solo imprese di certe dimensioni (oltre soglie) o soggetti specifici, mentre il concordato minore è tagliato su misura per i piccoli e include anche debitori che mai potrebbero essere dichiarati falliti (es. un professionista). In sostanza, il concordato minore è più “debtor-friendly”: consente soluzioni flessibili (anche continuare l’impresa) e in genere comporta un esito più vantaggioso per il debitore (che magari salva casa e azienda). Il fallimento è più drastico e penalizzante sul breve termine, anche se grazie all’esdebitazione finale pure da lì si esce puliti dai debiti. Per questo un piccolo imprenditore preferirà quasi sempre il concordato minore al fallimento, quando può scegliere. - D: Quanto dura una procedura di sovraindebitamento?
R: Le tempistiche variano a seconda della procedura e del tribunale competente, ma possiamo dare delle indicazioni generali. La fase di preparazione (raccolta documenti, nomina OCC e redazione relazione) dura normalmente qualche settimana o pochi mesi, a seconda della complessità. Una volta presentata la domanda in tribunale, l’udienza per l’omologazione di un piano del consumatore o per il voto/omologa del concordato minore viene fissata tipicamente entro 2-4 mesi. Nel piano del consumatore, se non ci sono opposizioni, l’omologa arriva in tempi relativamente brevi (pochi mesi). Nel concordato minore, occorre attendere il voto: il giudice fissa un termine per le votazioni (es. 30-45 giorni) e poi l’eventuale udienza di omologa, quindi anche qui nell’ordine di qualche mese dall’apertura. Dalla omologazione in poi, dura l’esecuzione del piano: può essere di diverso periodo a seconda di ciò che è previsto. Un piano del consumatore spesso ha una durata di pagamento di 4-5 anni (ma potrebbe essere anche più breve se, ad esempio, prevede la vendita di un immobile e basta). Il concordato minore idem: la durata coincide con il tempo entro cui il debitore deve effettuare i pagamenti o dismissioni promesse (di solito qualche anno). La liquidazione controllata è progettata per concludersi entro 3 anni , anche se eventuali complessità (cause attive, difficoltà di vendita) potrebbero allungare un po’ (ma la norma pressa perché si chiuda in tre anni, salvo proroga max di due in casi eccezionali). L’esdebitazione incapiente è la più rapida: se il tribunale accoglie la domanda, si ottiene il decreto di esdebitazione magari nel giro di 6-12 mesi dall’istanza, dopodiché c’è la coda di monitoraggio di 4 anni (durante i quali però la procedura è chiusa, solo il debitore deve comunicare eventuali sopravvenienze). Riassumendo: dalla domanda alla liberazione finale dai debiti, un piano/concordato può prendere 5-6 anni complessivi (tra iter in tribunale e adempimento), una liquidazione circa 3-4 anni, l’incapiente meno di 1 anno per il provvedimento (più 4 anni di condizione risolutiva eventuale). - D: Cosa succede se dopo l’omologa non riesco a rispettare il piano o il concordato?
R: Se il debitore non adempie agli obblighi previsti dal piano del consumatore o dal concordato minore, purtroppo perde i benefici della procedura. In caso di inadempimento rilevante, il tribunale può revocare l’omologazione su istanza dei creditori【】. Ciò riapre la strada alle azioni esecutive individuali: i creditori torneranno a poter agire per il saldo completo dei loro crediti originali, detraendo quanto eventualmente incassato parzialmente. Per evitare questo esito, è possibile durante la procedura chiedere piccole modifiche o proroghe (ad esempio se il debitore ha un lieve ritardo per causa di forza maggiore, il giudice potrebbe concedere un termine). Ma se l’inadempimento è grave (es. non vengono pagate diverse rate previste), la procedura fallisce. A quel punto il debitore potrebbe valutare di ripiegare sulla liquidazione controllata: la legge consente infatti, se un piano o concordato non va a buon fine, di aprire la liquidazione dei beni per poi accedere all’esdebitazione. Oppure i creditori potrebbero chiedere addirittura il fallimento se nel frattempo il debitore è divenuto fallibile. Insomma, è fondamentale impostare fin dall’inizio un piano realistico e sostenibile* per minimizzare il rischio di inadempimento. Meglio promettere meno e riuscire a pagare con certezza, che promettere tanto e poi non farcela. In alcune situazioni la legge consente di modificare il piano in corso (nel concordato minore forse con il correttivo 2024 è stata introdotta la possibilità di richiedere modifiche analoghe all’art. 118-bis per il preventivo , ma è un tema avanzato). In generale, se prevedi difficoltà, informa subito l’OCC o il commissario e i creditori per trovare aggiustamenti consensuali prima di accumulare inadempienze. - D: Quanto costa al debitore avviare queste procedure?
R: Ci sono essenzialmente due voci di costo: le spese di procedura e le eventuali spese di assistenza legale. Le spese di procedura includono il compenso dell’OCC o gestore nominato e gli oneri di tribunale (contributo unificato, marche da bollo). Fortunatamente, il legislatore ha cercato di contenere i costi: in molti tribunali l’OCC richiede un acconto forfettario modesto (ad esempio a Firenze €244, come da indicazioni ) e il resto del compenso gli viene riconosciuto dal giudice solo a esito positivo, spesso facendolo rientrare nel piano stesso (come credito prededucibile pagato magari in minima percentuale se la massa attiva è scarsa). In certi casi l’OCC può operare quasi a titolo gratuito se il debitore è in condizioni disagiate, differendo i suoi diritti a fine procedura. Le spese vive (bollo, contributo) sono attorno a poche centinaia di euro generalmente. Quanto all’avvocato o consulente, molti debitori si affidano a professionisti per preparare la domanda (anche se non è sempre obbligatorio avere un avvocato, è altamente raccomandato). Il costo ovviamente varia da caso a caso e dal professionista, ma essendo procedure complesse va messo in conto qualche migliaio di euro di onorario. Alcuni professionisti accettano di essere pagati in parte all’inizio e in parte con i fondi stanziati nel piano stesso, comprendendo la situazione del cliente. Ci sono anche associazioni e sportelli antiusura/sovraindebitamento che offrono orientamento gratuito e talvolta coprono costi OCC per soggetti indigenti. In sintesi: l’accesso non è gratuito, ma i costi non sono proibitivi rispetto ai benefici (liberarsi da debiti ben più grandi). L’importante è discuterne apertamente con OCC e legale sin dall’inizio, per concordare un piano di pagamento delle loro competenze compatibile con le tue risorse. Ricorda che il Codice della Crisi vieta ai gestori/OCC di subordinare il deposito della domanda al pagamento integrale del loro compenso: devono depositare comunque se il debitore ha versato l’acconto minimo previsto【*】, e poi eventualmente saranno soddisfatti nella procedura. Quindi non scoraggiarti per i costi: è un investimento per risolvere la posizione debitoria. - D: Dopo l’esdebitazione, la mia storia di debitore resta “macchiata”? Potrò chiedere altri finanziamenti e ripartire?
R: L’esdebitazione ti libera legalmente dai debiti, ma non cancella di per sé le segnalazioni creditizie o gli effetti reputazionali immediatamente. Se hai avuto pignoramenti o insolvenze, le banche dati creditizie (CRIF, Centrale Rischi Bankitalia) le avranno registrate e di solito mantengono le informazioni per un certo periodo (in CRIF 36 mesi dall’ultima segnalazione negativa, in Centrale Rischi i dati restano storicizzati per 36 mesi dopo la chiusura). Tuttavia, una volta ottenuta l’esdebitazione, puoi comunicare a queste banche dati e ai creditori l’avvenuta chiusura delle posizioni debitorie: ad esempio l’Crif segnalerà il saldo a stralcio o l’esdebitazione come modalità di chiusura. Col tempo (qualche anno) il tuo merito creditizio potrà migliorare. Non esistono blacklist pubbliche del tipo “questa persona è stata insolvente”: anzi, l’elenco dei protesti (assegni cambiali) viene cancellato se l’esdebitazione copre quei debiti. Certo, se chiederai un nuovo prestito, le banche potrebbero essere caute vedendo il tuo storico, ma nulla ti vieta di riprendere l’attività. A livello legale, dopo l’esdebitazione non hai più restrizioni: puoi tornare a fare impresa, avere un conto corrente, etc. Addirittura anche dopo un fallimento la riabilitazione è automatica con l’esdebitazione. Quindi, la macchia è più psicologica e nei dati creditizi temporanei. Molti imprenditori una volta ripuliti dai debiti riescono a ripartire (magari in forma diversa o ridotta). Il consiglio è: una volta “libero”, cerca di ricostruire pian piano la fiducia creditizia onorando puntualmente le nuove obbligazioni, iniziando magari con piccoli crediti (ad es. una carta di credito o un leasing di importo modesto, pagato regolarmente) per dimostrare affidabilità. E fai tesoro dell’esperienza: evita di incorrere di nuovo in situazioni a rischio perché la seconda esdebitazione potrebbe non essere concessa (ricordiamo il limite: solo una volta ogni 5 anni, o una volta nella vita per incapienti) . - D: Se muoio o chiudo l’attività durante la procedura, cosa succede?
R: In caso di morte del debitore durante una procedura di sovraindebitamento, la legge prevede che il giudice dia un termine agli eredi per subentrare o decidere il da farsi . Se gli eredi accettano l’eredità (spesso con beneficio d’inventario) e vogliono proseguire la procedura, possono subentrare e portarla a termine (ad esempio vendere i beni ereditari per soddisfare i creditori secondo il piano). Se nessuno subentra, il procedimento potrebbe chiudersi e i creditori faranno valere i loro diritti sull’eredità secondo le regole generali. Nell’esdebitazione incapiente, se il debitore muore prima, direi che il procedimento si estingue e i creditori restano insoddisfatti salvo beni ereditari. Nel concordato minore, c’è una norma che dice che se il debitore muore dopo il deposito della proposta, gli eredi entro il termine assegnato possono valutare se continuare . Se l’attività d’impresa chiude o cessa, ma il debitore è vivo, questo incide solo in termini di fattibilità economica: ad esempio se avevi presentato un concordato in continuità ma poi chiudi l’azienda, dovrai convertire il piano in liquidatorio con apporto di risorse esterne; oppure potrebbe essere dichiarato risolto per impossibilità. È sempre possibile per il debitore chiedere di passare da un concordato/piano a una liquidazione se la situazione degenera. Quindi la cessazione dell’attività non invalida di per sé la procedura, ma ne richiede un’aggiustamento (a meno che l’obiettivo fosse proprio cessare e liquidare). - D: Cosa significa che queste procedure sono “una sola volta ogni 5 anni” o “una volta per tutte”?
R: Significa che non puoi ottenere l’esdebitazione in tempi ravvicinati più volte. La legge stabilisce che se sei già stato esdebitato tramite una procedura da sovraindebitamento, non puoi accedere ad una nuova procedura prima che siano decorsi almeno 5 anni . Inoltre non puoi in nessun caso ottenere il beneficio dell’esdebitazione più di due volte in totale nella vita . Per l’esdebitazione incapiente in particolare, il limite è addirittura una sola volta in assoluto . Quindi, se ad esempio hai fatto un piano del consumatore e alla fine il giudice ti ha esdebitato nel 2024, potrai eventualmente presentare un altro piano non prima del 2029; e al massimo potrai avere due esdebitazioni (la seconda forse dopo altri 5 anni ancora). Questo per evitare abusi. Naturalmente, se uno fallisce la prima procedura senza esdebitarsi (perché magari è stato revocato l’accordo), può riprovarci anche prima dei 5 anni, essendo ancora sovraindebitato – ma è una situazione complicata e comunque il giudice valuterà la buona fede. In breve: le procedure di sovraindebitamento sono un “colpo in canna” limitato, vanno usate con serietà per risolvere la crisi, non come escamotage ripetuto. - D: Dopo aver risolto i debiti con queste procedure, posso aprire una nuova attività o continuare la vecchia? Ci sono limitazioni?
R: Non ci sono preclusioni legali a riprendere o proseguire l’attività, anzi l’ordinamento favorisce il fresh start. Se hai fatto un concordato minore in continuità, è probabile che tu stia già proseguendo la vecchia attività mentre paghi i creditori secondo il piano. Una volta concluso, sarai libero di continuare normalmente, senza più vincoli dei vecchi debiti. Se invece hai liquidato tutto e chiuso bottega, nulla vieta che tu apra in futuro una nuova attività (magari con una nuova impresa individuale o una società – si consiglia spesso di costituire una SRL per limitare rischi futuri). Dopo il fallimento esisteva la preclusione a intraprendere nuova attività economica se non riabilitato, ma con l’esdebitazione automatica ciò viene meno. Quindi, in generale, puoi tornare a fare impresa. Tieni però presente due cose: 1) se ti sei liberato dai debiti ma i beni produttivi (macchinari, immobili) sono stati venduti, ripartire potrebbe richiedere nuovi investimenti – questo è un problema pratico, non giuridico; 2) come dicevamo, l’accesso al credito potrebbe essere inizialmente difficile per via dello storico, dunque potresti dover far affidamento su capitali propri o di soci almeno all’inizio. In alcuni casi, la legge impone un controllo di regolarità: ad esempio, se dopo l’esdebitazione incapiente nei 4 anni successivi hai utilità >10%, devi pagare i vecchi creditori in parte . Ma questo non ti impedisce di avviare attività, significa solo che se guadagni bene in quei primi anni post-esdebitazione, devi destinare una parte ai vecchi debiti. In sintesi, nessun divieto di legge a rimettersi in gioco: l’obiettivo di queste norme è proprio farti tornare un cittadino economicamente attivo e produttivo, senza più il peso paralizzante dei debiti pregressi.
Tabelle riepilogative
Di seguito, alcuni schemi riassuntivi che aiutano a confrontare strumenti e situazioni:
Procedura vs. caratteristiche principali – Confronto sintetico delle soluzioni concorsuali per soggetti sovraindebitati:
| Procedura | Soggetti ammessi | Ruolo dei creditori | Esiti per il debitore |
|---|---|---|---|
| Piano del consumatore | Consumatori (persone fisiche con debiti personali) . Es.: privato, pensionato, dipendente con debiti da prestiti, bollette, etc. | Nessun voto dei creditori; decide il giudice (omologa) . Creditori possono opporsi ma se piano conviene viene imposto . | Mantiene beni non ceduti nel piano. Se esegue il piano, debiti residui cancellati . Eventuali ipoteche: può mantenere mutuo prima casa continuando a pagare . |
| Concordato minore | Debitori non consumatori non fallibili: piccoli imprenditori, professionisti, autonomi (anche ex imprenditori per debiti d’impresa). | Creditori votano; serve maggioranza ≥ 50% crediti . Se approvato, il tribunale omologa (possibile imposizione al Fisco dissenziente se requisiti) . | Può prevedere continuità d’impresa (il debitore prosegue attività) . Se esegue l’accordo, esdebitazione su residuo non pagato. Può conservare casa con mutuo se condizioni rispettate . Se inadempimento, accordo revocabile e creditori riprendono azioni. |
| Liquidazione controllata | Qualsiasi debitore non fallibile insolvente . Volontaria (istanza debitore) o coatta (istanza creditori se debiti ≥50k) . | Nessun voto; i creditori presentano domande d’insinuazione. Curatore liquida i beni e paga in base a prelazioni . | Spossessamento: il patrimonio è gestito dal liquidatore, debitore perde disponibilità beni . Durata max ~3 anni , poi esdebitazione automatica per persona fisica meritevole . Debiti esonerati come nel concordato. Debitore può ripartire senza debiti, ma ha liquidato tutto ciò che aveva. |
| Esdebitazione “incapiente” | Persona fisica nullatenente e meritevole . Non per società. Solo 1 volta nella vita. | Non coinvolti attivamente: creditori informati, possono opporsi se trovano beni nascosti. Giudice decide su esdebitazione totale. | Debitore non paga nulla (non avendo utilità) e ottiene cancellazione completa debiti . Impegno 4 anni a dichiarare eventuali sopravvenienze e pagarle ai creditori se ≥10% . Se nei 4 anni niente migliora, la liberazione diventa definitiva. |
Concordato minore vs Liquidazione controllata (scenario imprenditore):
- Concordato minore: l’imprenditore conserva la propria attività (se in continuità) e sceglie quali beni liquidare e quali tenere secondo il piano negoziato; paga ai creditori solo una parte dei debiti, trovando un accordo; mantiene il controllo (sia pure vigilato) dell’azienda durante la procedura; subisce la procedura solo per breve periodo (fino all’omologa, poi esegue il piano come da normale gestione). -> Vantaggi: salva l’impresa e spesso i beni più importanti (es. casa), riduce l’ammontare dovuto; reputazione parzialmente intatta (concorda anziché fallire). Svantaggi: richiede convincere i creditori con una proposta seria; implica onorare l’accordo nel tempo, con disciplina ferrea; se fallisce, si rischia liquidazione o fallimento con peggiori conseguenze.
- Liquidazione controllata: l’imprenditore perde subito la disponibilità dei beni e l’attività economica cessa (salvo casi di esercizio provvisorio, rari per piccoli); un liquidatore vende tutto il possibile; i creditori vengono pagati (in parte) coi ricavi delle vendite secondo le priorità; l’imprenditore non paga nulla direttamente ma perde il patrimonio. -> Vantaggi: procedimento chiaro e passivo per il debitore, relativamente veloce (3 anni); garantisce l’esdebitazione finale senza dover ottenere consensi dai creditori; può essere avviata anche se i creditori non collaborano. Svantaggi: l’imprenditore vede dissolversi l’azienda e i beni (perde casa, beni, ecc. salvo magari modesti beni impignorabili); la soddisfazione dei creditori spesso è bassa, ma il debitore subisce comunque la liquidazione integrale; è un’esperienza più traumatica patrimonialmente.
Soggetti non fallibili – riepilogo delle categorie chiave:
- Consumatori: persona fisica che ha debiti di natura personale e non professionale. Esempio: un impiegato indebitato con banche e carte di credito. -> Procedura tipica: Piano del consumatore.
- Piccolo imprenditore commerciale: ditta individuale o società di persone sotto soglie (attivo ≤ 300k, ricavi ≤ 200k, debiti ≤ 500k) . Esempio: artigiano con fatturato €150k annuo e debiti €250k. -> Procedura tipica: Concordato minore (o liquidazione controllata se non sostenibile accordo).
- Imprenditore agricolo: escluso da fallimento per definizione (anche se fattura milioni). Esempio: coltivatore diretto con debiti da macchinari e fornitori agricoltura. -> Procedura: Concordato minore (se vuole ristrutturare) o Liquidazione controllata.
- Professionista: lavoratore autonomo intellettuale (avvocato, medico, ecc.) con debiti professionali. Non è imprenditore commerciale, quindi non fallisce mai. Esempio: avvocato con studio individuale e debiti €600k. -> Procedura: Concordato minore (non è consumatore perché debiti legati all’attività professionale).
- Start-up innovativa: per i primi 5 anni dalla costituzione non soggetta a fallimento per legge, indipendentemente da dimensioni. -> Procedura: Se insolvente, può usare quelle di sovraindebitamento (o sciogliersi in liquidazione ordinaria se attivo sufficiente).
- Enti no-profit e privati non economici: associazioni, fondazioni non commerciali non falliscono. -> Procedura: sovraindebitamento (concordato minore o liquidazione).
- Socio illimitatamente responsabile: se la società di persone non fallisce (perché sotto soglia), i soci nemmeno; se la società fallisce, i soci illimitati possono essere coinvolti in estensione (ma questo è ambito fallimentare). In generale un socio di SNC con debiti sociali post-fallimento società può ricorrere alle procedure sovraindebitamento per liberarsi del debito residuale (accollato dal fallimento).
(N.B.: Se una società è soggetto non fallibile – es. una società semplice non commerciale – si applicano procedure simili, benché molte procedure citate sono calibrate su persone fisiche. Società non fallibili possono essere sciolte con liquidazione ordinaria o liquidazione controllata se insolventi. Comunque la guida è focalizzata sul piccolo imprenditore persona fisica.)
Conclusioni
Affrontare i debiti per un piccolo imprenditore può sembrare un compito schiacciante, ma l’ordinamento italiano oggi offre soluzioni concrete e speranza di ripartenza. Dalla ristrutturazione del debito con un piano approvato dal giudice, alla negoziazione di un concordato con i creditori, fino alla liquidazione con esdebitazione, ogni situazione – dal debitore ancora in attività che vuole salvare l’azienda, al debitore ormai privo di mezzi che cerca solo un nuovo inizio – ha il suo strumento appropriato. La chiave è agire con consapevolezza e tempestività: conoscere i propri diritti e le procedure è il primo passo per non subirle passivamente. Questa guida ha illustrato tutte le strategie e soluzioni possibili, ma ogni caso pratico ha le sue peculiarità: è importante dunque farsi assistere da professionisti qualificati (avvocati, OCC, commercialisti) per costruire la strada migliore verso la solvibilità. Le ultime riforme normative – incluse quelle del 2020-2022 e il correttivo del 2024 – sono andate incontro alle esigenze dei debitori onesti, introducendo maggiore flessibilità (ad esempio la salvaguardia della prima casa, la facilitazione dell’esdebitazione) . Anche la giurisprudenza recente conferma un orientamento di favore verso il fresh start: la Cassazione ha precisato che i nuovi criteri di meritevolezza devono essere applicati per valutare con equilibrio l’accesso alle procedure , e ha riconosciuto strumenti per coordinare al meglio le tutele del debitore con i diritti dei creditori nelle esecuzioni . In definitiva, un piccolo imprenditore sovraindebitato oggi non è più solo: ha a disposizione un ventaglio di soluzioni legali che, se ben impiegate, possono trasformare una situazione disperata in una ripartenza. Naturalmente, nessuna soluzione è indolore: ogni strategia comporta sacrifici (che siano pagare una parte dei debiti, vendere alcuni beni, o sottostare a un piano di lungo periodo). Ma il premio finale – l’esdebitazione, ossia la liberazione dai debiti e la possibilità di ricominciare senza più quel peso – vale lo sforzo. Dal punto di vista dell’economia generale, poi, aiutare i piccoli imprenditori a risollevarsi significa preservare tessuto produttivo e posti di lavoro, e questo è sicuramente nell’interesse di tutti.
In conclusione, se sei un piccolo imprenditore o un debitore sommerso dai debiti, ricordati che una via d’uscita esiste ed è prevista dalla legge: informati, chiedi aiuto, pianifica e scegli lo strumento giusto tra quelli illustrati (saldo e stralcio stragiudiziale, piano del consumatore, concordato minore, liquidazione controllata, esdebitazione incapiente, ecc.) in base alla tua situazione. Con impegno e trasparenza, potrai negoziare coi tuoi creditori o ottenere dal giudice le misure che ti portino, nel giro di pochi anni, fuori dal tunnel dell’indebitamento e verso un nuovo inizio, più consapevole e sostenibile.
Fonti normative e giurisprudenziali (aggiornate a Ottobre 2025)
- Codice della Crisi d’Impresa e dell’Insolvenza (D.lgs. 12 gennaio 2019 n.14, in vigore dal 15 luglio 2022) – artt. 65-83 CCII sulle procedure di composizione da sovraindebitamento (ristrutturazione debiti consumatore, concordato minore, liquidazione controllata, esdebitazione) ; art. 2 CCII sulle definizioni di imprenditore minore e soglie di non assoggettabilità ; artt. 268-277 CCII sulla liquidazione controllata ; art. 283 CCII sull’esdebitazione del sovraindebitato incapiente .
- D.Lgs. 13 settembre 2024 n.136 (Terzo correttivo al CCII) – ha introdotto novità rilevanti come l’art. 75 co. 2-bis CCII che consente nel concordato minore il mantenimento del mutuo sulla prima casa .
- Legge 27 gennaio 2012 n.3 (disciplina originaria del sovraindebitamento, abrogata e confluita nel CCII) – utile come riferimento storico e per la giurisprudenza formatasi su di essa (es. criteri di meritevolezza modificati dalla L.176/2020) .
- Corte di Cassazione, Sez. I civile, 27 luglio 2023 n. 22890 – ha chiarito l’evoluzione del requisito di meritevolezza del consumatore: eliminazione dei precedenti criteri (sproporzione nell’indebitamento) e introduzione del nuovo parametro di esclusione solo in caso di colpa grave, malafede o frode .
- Corte di Cassazione, Sez. III civile, 26 luglio 2023 n. 22715 (ordinanza) – sui rapporti tra procedimento di sovraindebitamento e procedure esecutive: il giudice concorsuale dispone il divieto di prosecuzione delle azioni esecutive ex art. 10 L.3/2012 (oggi art. 68-76 CCII), ma spetta al giudice dell’esecuzione emettere i provvedimenti di sospensione nella singola esecuzione; questi deve adeguarsi al divieto concorsuale informato, previa verifica di legge . Conferma che il debitore, in caso di diniego della sospensione da parte del G.E., deve proporre opposizione esecutiva per far valere il divieto concorsuale .
- Corte di Cassazione, Sez. I civile, 14 febbraio 2023 n. 4613 – ha affermato principi in tema di inclusione dei debiti tributari e previdenziali nei piani di sovraindebitamento, estendendo ai crediti erariali il trattamento previsto (anche falcidia) purché nel rispetto delle condizioni di legge (transazione fiscale) . (Vedi anche Cass. Sez. Un. 15/05/2023 n.9479 sul cram down fiscale nel concordato preventivo, applicabile per analogia).
- Corte di Cassazione, Sez. I civile, 26 luglio 2023 n. 22699 – Ordinanza Primo Presidente che ha dichiarato inammissibile un rinvio pregiudiziale su questioni relative alla nozione di consumatore e imprenditore nelle procedure sovraindebitamento, ritenendo non nuove le soluzioni: per la qualifica di consumatore conta la natura delle obbligazioni al momento in cui furono assunte (criterio già fissato da Cass. 1869/2016) ; un ex imprenditore cessato non può accedere al concordato preventivo (principio esteso dal caso di concordato preventivo: Cass. 4329/2020) e per analogia la stessa logica vale per il concordato minore .
- Tribunale di Napoli, Sentenza 20 luglio 2023 n.115 – un esempio di omologa di concordato minore con continuazione aziendale e autorizzazione a mantenere il mutuo prima casa (anticipando il correttivo 2024 poi intervenuto) . (Massima: il giudice può autorizzare il pagamento delle rate di mutuo ipotecario sulla casa se ciò non lede i chirografari, consentendo al debitore di conservarla.)
- Fonti istituzionali: Linee guida dei Tribunali e siti delle Camere di Commercio: ad es. Tribunale di Livorno – Linee guida sovraindebitamento 2022, Tribunale di Bergamo – Prassi sovraindebitamento; Camera di Commercio di Firenze – OCC (schede informative su chi può accedere e come) ; Camera di Commercio Frosinone-Latina – OCC (spiegazione delle diverse procedure) . Queste fonti confermano interpretazioni ed orientamenti applicativi uniformi sul territorio.
Sei un piccolo imprenditore e stai affrontando debiti con Fisco, INPS, banche, fornitori o Agenzia Entrate-Riscossione? Fatti Aiutare da Studio Monardo
Sei un piccolo imprenditore e stai affrontando debiti con Fisco, INPS, banche, fornitori o Agenzia Entrate-Riscossione?
Stai ricevendo solleciti, richieste di rientro, decreti ingiuntivi, minacce di pignoramento o blocchi del conto aziendale?
Temi di perdere l’attività costruita con anni di sacrifici?
Non sei solo.
E soprattutto: hai diverse soluzioni legali per difenderti, ridurre i debiti e salvare la tua impresa.
Perché un Piccolo Imprenditore Finisce in Debito
Ecco le cause più diffuse:
- calo degli incassi o clienti che pagano in ritardo
- aumento dei costi (materie prime, dipendenti, affitti)
- tasse e contributi troppo elevati
- investimenti non rientrati
- revoca o riduzione dei fidi bancari
- cartelle esattoriali accumulate nel tempo
La causa reale, nella maggior parte dei casi, è una sola: mancanza di liquidità immediata.
Tutte le Soluzioni per Risolvere i Debiti del Piccolo Imprenditore
1. Rateizzazioni Fiscali – fino a 120 rate
Ideale quando il debito è sostenibile ma serve respiro immediato:
- piani di pagamento lunghi
- stop alle azioni esecutive
- rate mensili abbordabili
2. Rottamazioni e Stralci (quando previsti)
Possono permettere:
- cancellazione delle sanzioni
- riduzione degli interessi
- pagamento agevolato delle cartelle
Un professionista esperto verifica se rientri nelle condizioni.
3. Accordi con Banche e Fornitori
Con la giusta negoziazione puoi ottenere:
- riduzioni dell’esposizione
- piani di rientro sostenibili
- blocco degli interessi
- maggiore tempo per pagare
Molti creditori preferiscono un accordo al rischio dell’insolvenza.
4. Strumenti del Codice della Crisi – Soluzioni Potentissime
Il piccolo imprenditore può accedere a strumenti molto forti per ristrutturare o cancellare i debiti:
✔ PRO – Piano di Ristrutturazione dei Debiti
- blocca tutti i creditori
- sospende pignoramenti e ipoteche
- permette di pagare solo una parte dei debiti
- il giudice può approvarlo anche senza il consenso dei creditori
✔ Accordi di Ristrutturazione
Soluzione per imprese ancora attive con un minimo di sostenibilità.
✔ Concordato Minore
Adatto ai piccoli imprenditori che vogliono continuare a lavorare, permettendo:
- blocco delle azioni esecutive
- continuità aziendale
- pagamenti ridotti rispetto al debito totale
✔ Liquidazione Controllata del Sovraindebitato
La misura più drastica ma risolutiva, con cui:
- si cancellano completamente i debiti residui,
- si riparte da zero in modo totalmente legale,
- si protegge il minimo vitale.
I Vantaggi di Intervenire Subito
✔ Stop immediato a pignoramenti e decreti ingiuntivi
✔ Riduzione o cancellazione dei debiti
✔ Protezione del conto aziendale e personale
✔ Continuità dell’attività garantita
✔ Ripartenza senza il peso dei debiti
Le Specializzazioni dell’Avv. Giuseppe Monardo
Per difendere davvero un piccolo imprenditore serve un professionista altamente qualificato.
L’Avv. Monardo è:
- Avvocato Cassazionista
- Coordinatore nazionale di avvocati e commercialisti esperti in diritto bancario e tributario
- Gestore della Crisi da Sovraindebitamento (L. 3/2012), iscritto negli elenchi del Ministero della Giustizia
- Professionista fiduciario di un OCC
- Esperto Negoziatore della Crisi d’Impresa abilitato (D.L. 118/2021)
Una combinazione di competenze che lo rende uno dei migliori professionisti per bloccare i creditori, ridurre i debiti e salvare le piccole imprese italiane.
Come Può Aiutarti l’Avv. Monardo
- analisi immediata della tua esposizione debitoria
- blocco urgente di pignoramenti e atti esecutivi
- eliminazione dei debiti non dovuti
- riduzione del debito complessivo
- costruzione di un piano di rientro sostenibile
- tutela del patrimonio personale e dell’azienda
Conclusione
Avere debiti come piccolo imprenditore non significa essere condannati alla chiusura.
Con una strategia rapida, concreta e completamente legale, puoi:
- fermare subito i creditori,
- ridurre o cancellare i debiti,
- salvare la tua attività e il tuo futuro.
Il momento per agire è adesso.
📞 Contatta subito l’Avv. Giuseppe Monardo per una consulenza riservata:
la soluzione definitiva ai tuoi debiti può iniziare oggi stesso.