Se sei un libero professionista – consulente, tecnico, artigiano, freelance, iscritto o non iscritto a un ordine – e ti trovi con debiti fiscali, debiti con Agenzia delle Entrate Riscossione, INPS, banche, finanziarie o fornitori, è importante sapere che esistono strumenti legali reali per ridurli, gestirli o, in alcuni casi, cancellarne una parte.
La situazione può sembrare senza uscita, ma la legge offre diverse possibilità per ripartire.
Perché i liberi professionisti accumulano debiti
calo o irregolarità delle entrate
mancato accantonamento di imposte e contributi
ritardi nei versamenti IVA e INPS
spese impreviste o aumento dei costi
clienti che pagano in ritardo o insoluti
difficoltà di accesso al credito
accertamenti e cartelle esattoriali
Soluzioni legali per risolvere i debiti
Verifica e contestazione dei debiti
Molti debiti possono essere ridotti o annullati se risultano prescritti, notificati male o calcolati in modo errato. Una verifica professionale può cancellare sanzioni, interessi e perfino cartelle intere.
Rateizzazioni fino a 120 rate
Agenzia delle Entrate Riscossione consente piani molto lunghi e sostenibili, calibrati sul reddito reale del professionista.
Saldo e stralcio con creditori privati
Banche, finanziarie e fornitori spesso accettano riduzioni, chiusure agevolate e piani personalizzati.
Rottamazioni e definizioni agevolate
Quando attive, permettono di eliminare sanzioni, more e parte degli interessi.
Procedura di Sovraindebitamento (L. 3/2012)
È lo strumento più potente per i liberi professionisti in difficoltà.
Permette di bloccare subito pignoramenti, ridurre drasticamente il debito e pagare solo una parte sostenibile, con possibile cancellazione totale della quota residua.
Composizione negoziata (D.L. 118/2021)
Utile per rinegoziare il debito in modo protetto, con l’intervento di un esperto imparziale.
I rischi se non intervieni
pignoramento del conto corrente
pignoramento presso terzi (clienti, committenti)
fermo amministrativo dei mezzi di lavoro
iscrizioni ipotecarie
sanzioni e interessi crescenti
blocchi dell’attività professionale
impossibilità di ottenere credito
Come può aiutarti l’Avvocato Monardo
Detto questo, l’avvocato Monardo, cassazionista, coordina un team nazionale di avvocati e commercialisti esperti in diritto bancario e tributario.
È inoltre Gestore della Crisi da Sovraindebitamento (L. 3/2012), iscritto negli elenchi del Ministero della Giustizia, professionista fiduciario presso un OCC (Organismo di Composizione della Crisi) ed Esperto Negoziatore della Crisi d’Impresa (D.L. 118/2021).
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Introduzione
Essere un libero professionista indebitato è una situazione complessa ma non insolita, soprattutto in tempi di crisi economica. A differenza di un’impresa organizzata in forma societaria, il professionista risponde dei debiti con tutto il proprio patrimonio personale (principio di responsabilità patrimoniale ex art. 2740 c.c.). Ciò significa che i creditori – siano essi il Fisco, la banca, l’ente previdenziale o fornitori privati – possono in linea di principio aggredire beni e redditi del professionista per soddisfarsi. In questa guida affronteremo tutte le soluzioni e strategie (aggiornate a ottobre 2025) per gestire e risolvere i debiti di un libero professionista, con un linguaggio giuridico ma accessibile. Il taglio sarà avanzato (adatto anche ad avvocati e consulenti), con riferimenti normativi italiani recenti e giurisprudenza aggiornata, ma manterremo un punto di vista pratico dal lato del debitore.
Vedremo anzitutto le diverse tipologie di debiti che un libero professionista può accumulare (fiscali, previdenziali, bancari, commerciali, multi-debito) e le conseguenze del mancato pagamento. In seguito analizzeremo gli strumenti extragiudiziali di soluzione (dalle negoziazioni private alle rateizzazioni e definizioni agevolate) e poi le procedure giudiziali di ristrutturazione del debito previste dalla normativa sul sovraindebitamento – incluse le novità introdotte dal nuovo Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza (d.lgs. 14/2019, in vigore dal 2022). Parleremo quindi del piano del consumatore (ora chiamato “ristrutturazione dei debiti del consumatore”), del concordato minore (ex accordo di composizione), della liquidazione controllata del sovraindebitato e dell’istituto innovativo della esdebitazione del debitore incapiente. Approfondiremo anche le possibili strategie di protezione del patrimonio (come il fondo patrimoniale e il trust) e le misure urgenti di autotutela (sospensione delle cartelle esattoriali, ricorsi, etc.).
La guida includerà tabelle riepilogative, esempi pratici e una sezione di Domande & Risposte per chiarire i dubbi più frequenti. Tutte le fonti normative e le sentenze più recenti citate saranno raccolte nella sezione finale, per permettere ulteriori approfondimenti . L’obiettivo è fornire al professionista indebitato (e ai suoi consulenti) una panoramica completa e aggiornata al 2025 su come risolvere i debiti, evitando errori e cogliendo le opportunità offerte dalla legge per un nuovo inizio.
(N.B.: Le informazioni qui fornite riguardano esclusivamente il contesto giuridico italiano e sono aggiornate alla data indicata. Si presuppone che il lettore abbia già una conoscenza di base dei termini giuridici, ma ogni concetto chiave sarà spiegato in modo comprensibile.)
Tipologie di Debiti del Libero Professionista
Un libero professionista può accumulare debiti di diversa natura. È importante distinguere le tipologie di obbligazioni debitorie, perché ciascuna categoria di debito è regolata da normative specifiche e può richiedere strategie differenti di gestione. Di seguito esaminiamo i principali tipi di debiti che possono gravare su un professionista autonomo e le relative caratteristiche.
Debiti Fiscali (Erariali e Tributari)
I debiti fiscali sono tra i più comuni e gravosi per un libero professionista. Includono tutte le imposte dovute all’Erario o ad enti locali, ad esempio:
- IRPEF (imposta sul reddito delle persone fisiche) sulle somme guadagnate con la propria attività professionale;
- IVA (imposta sul valore aggiunto) riscossa sulle fatture emesse ai clienti, che il professionista deve versare periodicamente allo Stato;
- IRAP (imposta regionale sulle attività produttive), se dovuta per l’attività svolta;
- Imposte locali (TARI, IMU su immobili strumentali, ecc.) e eventuali tributi minori legati all’attività.
Questi debiti nascono da obblighi di legge: il professionista è tenuto a dichiarare i propri redditi e a liquidare le imposte dovute alle scadenze previste. Tuttavia, può accadere – soprattutto in caso di calo di fatturato o di spese impreviste – di non riuscire a versare quanto dovuto al Fisco. Il mancato pagamento di imposte genera immediatamente interessi moratori e sanzioni amministrative. Inoltre, dopo la scadenza, l’ente creditore (Agenzia delle Entrate per IRPEF/IVA o il Comune per tributi locali, ad esempio) iscrive a ruolo le somme dovute e affida la riscossione coattiva all’Agenzia delle Entrate–Riscossione (AER). Quest’ultima notifica al contribuente la famosa cartella di pagamento (la “cartella esattoriale”). Se la cartella non viene pagata entro 60 giorni, la riscossione entra nella fase esecutiva: l’Agenzia delle Entrate–Riscossione può attivare vari strumenti, dai pignoramenti ai fermi amministrativi (vedremo a breve i dettagli).
Conseguenze tipiche dei debiti fiscali non pagati: il Fisco ha poteri di riscossione incisivi. Può ad esempio iscrivere ipoteca fiscale su beni immobili del professionista se il debito supera €20.000 . Può disporre il fermo amministrativo sui veicoli se il debito supera €1.000 (impedendo di fatto la circolazione dell’auto fino a saldo). Può pignorare conti correnti, crediti verso terzi (ad esempio somme presso i clienti del professionista) e una quota dei compensi futuri. In particolare, il pignoramento di stipendi o compensi presso terzi da parte del Fisco avviene con regole leggermente diverse dai crediti privati: la legge consente all’AER di pignorare una percentuale crescente del reddito mensile, ad esempio un decimo dello stipendio se l’importo netto è fino a €2.500, un settimo tra €2.500 e €5.000, e fino a un quinto oltre €5.000 . Questo significa che, ad esempio, su €1.500 mensili netti, l’Agenzia Entrate potrebbe trattenere €150 al mese (1/10), mentre su €6.000 mensili potrebbe trattenerne €1.200 (1/5). In ogni caso deve essere garantito il cosiddetto “minimo vitale” al debitore: la legge e la Corte Costituzionale prevedono che almeno i 4/5 dello stipendio netto restino al debitore per le sue esigenze di vita . Ciò vale anche se il professionista ha un lavoro dipendente parallelo o una pensione: non potranno essergli sottratti più del 20% (salvo casi di alimenti o alcune eccezioni non fiscali).
Va segnalato che alcuni debiti fiscali possono sfociare anche in conseguenze penali. In particolare, l’omesso versamento di IVA per importi rilevanti (sopra una soglia penalmente rilevante, attualmente €250.000 annui) o di ritenute operate sui dipendenti/collaboratori (sopra €150.000) costituisce reato (punito dal d.lgs. 74/2000). Anche la sottrazione fraudolenta al pagamento di imposte è reato (art. 11 d.lgs. 74/2000) e può riguardare il professionista che compia atti dispositivi sul suo patrimonio al fine di evitare il pagamento di imposte dovute – ad esempio simulando la cessione di beni o creando un trust finalizzato a occultare i propri averi al Fisco: in tali casi l’autorità giudiziaria può disporre sequestri preventivi sui beni, anche se in trust, e a condanna avvenuta la confisca degli stessi .
Esempio pratico: Un avvocato con studio individuale non è riuscito a pagare IVA e imposte sul reddito per un paio d’anni, accumulando €50.000 di debito fiscale. Dopo le dovute notifiche (avvisi e cartelle), l’Agenzia delle Entrate–Riscossione iscrive ipoteca su un piccolo immobile di proprietà (il suo ufficio) e invia un preavviso di fermo per l’automobile. Inoltre avvia il pignoramento del conto corrente professionale: al momento della notifica alla banca, sul conto c’erano €5.000, che vengono bloccati e poi assegnati al Fisco dopo 60 giorni. Il professionista si ritrova con il conto svuotato e con vincoli sui beni, impossibilitato a vendere l’immobile o utilizzare l’auto. Questa situazione evidenzia come i debiti erariali possano incidere pesantemente sull’operatività e la vita del professionista.
Debiti Previdenziali (Contributi obbligatori)
Accanto alle imposte, un libero professionista deve versare i contributi previdenziali obbligatori. A seconda della categoria, questi possono includere:
- Contributi alla Cassa professionale di appartenenza (ad es. Cassa Forense per avvocati, ENPAM per i medici, Inarcassa per ingegneri/architetti, ecc.), se esiste un albo con propria gestione previdenziale;
- Oppure, se non c’è cassa autonoma, contributi alla Gestione Separata INPS (ad esempio per i consulenti privi di cassa);
- Contributi INPS commercianti/artigiani se il professionista è anche titolare di posizione equiparata (es. gestione artigiani per attività commerciali, in caso di attività miste).
Il mancato pagamento dei contributi produce anch’esso sanzioni e interessi. Le casse professionali spesso applicano sanzioni civili per omesso versamento; l’INPS ugualmente calcola interessi di mora. Dopo un certo periodo, il credito contributivo viene normalmente anch’esso iscritto a ruolo e affidato all’Agente della Riscossione, con emissione di cartelle esattoriali analoghe a quelle fiscali. Ad esempio, i contributi obbligatori alla Gestione Separata INPS non versati saranno riscossi tramite cartella. Pertanto, le azioni esecutive possibili in caso di debiti previdenziali sono sostanzialmente le stesse già viste per i debiti fiscali: pignoramenti, ipoteche, fermi amministrativi, ecc. (in pratica, i debiti con INPS o con la Cassa professionale seguono le medesime regole di riscossione coattiva dei tributi).
Un aspetto rilevante: in alcuni casi il mancato pagamento di contributi integra ipotesi di reato. Ad esempio, l’omesso versamento di ritenute previdenziali operate sulle retribuzioni dei dipendenti (se il professionista aveva dipendenti o collaboratori con busta paga) è perseguibile penalmente oltre una certa soglia (art. 2, co.1-bis D.L. 463/1983, convertito in L.638/1983, prevede sanzioni se non si versa entro il termine di tre mesi). Questo riguarda più che altro i datori di lavoro; tuttavia, per il libero professionista singolo, la responsabilità penale diretta c’è solo se vengono superate determinate soglie di contributi previdenziali omessi (ad esempio, nel 2025 l’omissione di versamento di contributi INPS dovuti per collaboratori configura reato oltre €10.000 annui di omesso versamento).
In sintesi, i debiti previdenziali gravano sul professionista come quelli fiscali e spesso sono riscossi congiuntamente (le cartelle esattoriali possono includere sia imposte sia contributi). Vanno quindi affrontati con le stesse strategie (rateizzazioni, opposizioni, ecc., di cui diremo) e possono essere inseriti eventualmente nelle procedure di composizione della crisi da sovraindebitamento.
Debiti Bancari e Finanziari
Il libero professionista, specie se ha investito per avviare o far crescere la propria attività, può aver contratto debiti verso banche o finanziarie. Rientrano in questa categoria:
- Mutui ipotecari su immobili (ad es. ha acquistato lo studio o un immobile da destinare a ufficio stipulando un mutuo);
- Finanziamenti chirografari ottenuti per liquidità o per comprare attrezzature;
- Scoperti di conto o fidi bancari utilizzati e da rimborsare;
- Carte di credito/credito revolving utilizzate per spese aziendali non saldate;
- Leasing su beni strumentali (auto, macchinari) con canoni insoluti.
Questi debiti sono di natura privatistica (derivano da contratti). In caso di mancato pagamento, l’istituto creditore non ha poteri immediati di esecuzione come il Fisco, ma deve attivarsi per tutelare il proprio credito. Spesso il contratto di finanziamento contiene clausole di “decadenza dal beneficio del termine” e titoli esecutivi stragiudiziali: ad esempio, il mutuo fondiario stipulato per atto notarile costituisce titolo esecutivo, e la banca può avviare direttamente l’esecuzione ipotecaria se il debitore non paga le rate (previa intimazione). In altri casi, la banca deve ottenere un decreto ingiuntivo dal tribunale per poter pignorare beni (solitamente un decreto ingiuntivo è ottenibile in tempi relativamente brevi se il credito è provato da estratti conto, ecc.). Una volta munito di titolo esecutivo (decreto ingiuntivo non opposto, sentenza, o atto notarile esecutivo), il creditore bancario procede con atto di precetto e poi pignoramento dei beni del debitore.
Conseguenze tipiche dei debiti bancari: la banca può iscrivere segnalazioni nelle banche dati creditizie (Centrale Rischi Bankitalia, CRIF, etc.), precludendo al professionista l’accesso ad altri finanziamenti. Sul piano esecutivo, in caso di mutuo ipotecario, la banca può espropriare l’immobile dato in garanzia tramite pignoramento immobiliare e vendita giudiziaria all’asta. Se i debiti sono chirografari (non garantiti), il creditore può comunque pignorare altri beni: ad esempio conti correnti, automobili (mediante pignoramento mobiliare o presso terzi se l’auto è data in leasing), e anche richiedere il pignoramento di un eventuale stipendio del professionista (se ad esempio ha anche un rapporto di lavoro dipendente, oppure in futuro, può colpire un quinto di quello stipendio come visto).
Va evidenziato che i creditori privati (banche, finanziarie, fornitori) non hanno i limiti che invece legge impone al Fisco per proteggere la prima casa. Infatti, qualsiasi creditore privato può pignorare anche l’abitazione principale del debitore, in linea di principio anche per debiti di modesto importo (non esiste una soglia di legge analoga ai €120.000 per il Fisco) . È chiaro che difficilmente una banca procederà all’esecuzione immobiliare per un credito di poche migliaia di euro (per ragioni di costi e convenienza), ma giuridicamente potrebbe farlo. Dunque, un professionista che abbia solo la propria casa come bene rilevante e debiti bancari rilevanti è a rischio di perdere l’immobile tramite esecuzione forzata, salvo trovare un accordo col creditore o attivare procedure di protezione.
Una specificità dei debiti bancari è la possibile presenza di garanzie personali: spesso i finanziamenti a professionisti vengono erogati con la richiesta di un garante (ad esempio un familiare) o con fideiussioni. In tal caso, l’eventuale insolvenza del professionista mette in difficoltà anche il garante, poiché la banca potrà escutere anche quest’ultimo. Vi sono stati casi in cui, di fronte a un libero professionista insolvente, la banca ha accettato di trovare soluzioni transattive (saldo e stralcio) proprio perché il garante ha offerto un pagamento parziale pur di chiudere la posizione ed evitare un suo coinvolgimento peggiore.
Esempio pratico: Un architetto aveva acceso un mutuo di €200.000 garantito da ipoteca sul proprio appartamento, utilizzato in parte come studio. A causa di difficoltà economiche non paga le rate per 6 mesi. La banca lo decade dal beneficio del termine e chiede il rientro immediato di tutto il capitale residuo; contestualmente segnala l’insolvenza in Centrale Rischi. Non ottenendo pagamento, avvia pignoramento immobiliare: trascorsi i termini, l’appartamento viene messo all’asta. Nel frattempo l’architetto vede bloccarsi anche il fido di conto corrente. Questa situazione illustra come i debiti bancari possano rapidamente condurre alla perdita dei beni dati in garanzia e compromettere la liquidità aziendale (il fido revocato).
Debiti Commerciali e Fornitori
Rientrano in questa categoria i debiti verso soggetti privati diversi da banche: fornitori di beni e servizi, affitti e utenze, collaboratori, ecc. Ad esempio, il professionista potrebbe avere fatture non pagate verso il fornitore di cancelleria, verso il proprietario dell’ufficio per i canoni di locazione arretrati, oppure parcelle dovute a colleghi o consulenti esterni coinvolti in progetti. Anche utenze aziendali (telefono, energia) non pagate generano debiti, sebbene in genere il rimedio immediato del creditore utility sia sospendere il servizio più che agire in via esecutiva.
Questi debiti, se non soddisfatti, possono portare ad azioni legali da parte dei creditori. Spesso, per importi modesti, il fornitore cercherà un accordo bonario o manderà solleciti; ma se le somme crescono o il debitore è recalcitrante, il creditore può munirsi di titolo esecutivo (ad esempio decreto ingiuntivo) ed esperire i pignoramenti sui beni del professionista, analogamente a quanto può fare una banca. In particolare, nel caso di canoni di locazione non pagati, il locatore può sfruttare procedure speciali (intimazione di sfratto per morosità con contestuale ingiunzione per i canoni): ciò mette a rischio la permanenza nei locali oltre al profilo debitorio (lo sfratto fa perdere l’ufficio al professionista). Per altre forniture, il creditore non ha strumenti speciali e dovrà agire in via monitoria ordinaria.
Un problema tipico è che i debiti commerciali spesso hanno costi di recupero elevati rispetto all’entità: molti professionisti in crisi finiscono con l’avere molti debiti di piccolo importo (es. €1.000-€5.000 l’uno) verso vari fornitori. Presi singolarmente, ciascun fornitore potrebbe non attivare subito un’azione legale per costi e tempi, ma la somma di tutti questi debiti schiaccia il debitore. Inoltre, i fornitori potrebbero interrompere le forniture essenziali (ad es. il service di stampa per un architetto, se non viene pagato, rifiuterà nuove commesse). Si crea così un circolo vizioso di mancanza di beni/servizi che rende ancora più difficile produrre reddito per pagare i debiti.
Per i debiti verso dipendenti o collaboratori, la legge tutela fortemente i lavoratori: un dipendente non pagato può ottenere un decreto ingiuntivo rapidamente e i suoi crediti per retribuzioni hanno privilegio generale sui beni mobili del datore (art. 2751-bis c.c.) e anche prelazione speciale su eventuali immobili ex art. 2776 c.c. Quindi, un professionista con dipendenti rischia pignoramenti più “veloci” a favore di questi ultimi, e in procedure concorsuali i dipendenti sono soddisfatti prima di altri creditori.
Conseguenze tipiche dei debiti commerciali: oltre al danno reputazionale e alle difficoltà operative per l’interruzione di forniture, il professionista insolvente può subire decreti ingiuntivi e successivi pignoramenti su conti, attrezzature e crediti. I fornitori possono mirare anche a pignorare crediti del professionista verso i suoi clienti (es. il fornitore può notificare pignoramento presso terzi a un cliente dell’architetto, così quando quel cliente deve pagare la parcella all’architetto, è obbligato a versarla al creditore procedente). Questo strumento – il pignoramento dei crediti verso terzi – può colpire duramente la reputazione del professionista presso la clientela, oltre a deviare incassi essenziali. Purtroppo non esistono protezioni legali particolari per i debiti commerciali: valgono le regole generali dell’esecuzione forzata.
Esempio pratico: Un fotografo freelance ha diversi debiti: €3.000 al negozio di attrezzature fotografiche, €2.000 al grafico che ha curato il suo sito web, €1.500 al commercialista per parcelle arretrate. Singolarmente, nessuno di questi creditori si è attivato subito legalmente, ma tutti continuano a sollecitare pagamento e hanno sospeso i servizi (il negozio non gli fa più credito per nuove apparecchiature, il grafico non aggiorna il sito, il commercialista interrompe la consulenza fiscale). Il fotografo, senza attrezzatura nuova né assistenza fiscale, fatica ancora di più a guadagnare. Dopo alcuni mesi, il commercialista ottiene un decreto ingiuntivo e gli pignora il conto bancario, bloccandogli quel poco che c’era. A ruota, anche il negozio di attrezzature avvia un’ingiunzione. Questo scenario mostra come piccoli debiti commerciali possano accumularsi e paralizzare l’attività.
Sovraindebitamento e Multi-debito
Quando le passività complessive di un professionista superano la sua capacità di rimborso, si configura una situazione di sovraindebitamento. La legge definisce sovraindebitato “il debitore che non è in grado di adempiere alle proprie obbligazioni” (art. 2, c.1, lett. c) CCII). In pratica, se un libero professionista ha debiti multipli – ad esempio fiscali, bancari e commerciali contemporaneamente – e non riesce più a pagarli regolarmente, si trova in uno stato di crisi o insolvenza dal punto di vista civilistico.
Questo è il caso tipico del multi-debito: somme dovute a diversi creditori di natura diversa. Spesso il sovraindebitamento si manifesta come una “tempesta perfetta” di più elementi: il professionista ha cartelle esattoriali insolute, rate di finanziamenti scadute, bollette arretrate, ecc. Ciascun singolo debito alimenta gli altri (ad esempio, si paga la banca utilizzando i soldi che però servivano per l’F24 IVA, oppure viceversa si pagano le tasse ma si lasciano indietro i fornitori, e così via).
È importante sapere che, a differenza dell’imprenditore commerciale grande (soggetto a fallimento o, nel nuovo codice, a liquidazione giudiziale), il libero professionista non fallisce in senso tecnico. La legge fallimentare tradizionale (R.D. 267/1942) non si applicava ai “non imprenditori” e ai piccoli imprenditori sotto soglie. Oggi, il Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza (CCII) prevede procedure ad hoc per i debitori non soggetti a liquidazione giudiziale, tra cui i professionisti. Queste procedure di composizione della crisi da sovraindebitamento verranno trattate in dettaglio più avanti. In questa sede basti sottolineare che anche il libero professionista sovraindebitato ha a disposizione strumenti legali per gestire in modo unitario la crisi e uscire dall’insolvenza, evitando il persistente stillicidio dei pignoramenti e delle azioni esecutive scoordinate.
Dal punto di vista del debitore, accorgersi di essere in sovraindebitamento è il primo passo per affrontare efficacemente il problema. Ci sono alcuni segnali tipici del sovraindebitamento del professionista:
- Incapienza finanziaria cronica: ogni mese le uscite (tra spese e rate) superano stabilmente le entrate, e si accumulano arretrati.
- Uso continuo di nuovo debito per pagare debito pregresso: ad esempio si ricorre a nuove linee di credito, anticipate fatture, prestiti da terzi, solo per tamponare vecchie scadenze – un sintomo di spirale debitoria.
- Mancato pagamento reiterato di imposte e contributi: perché fungono da “valvola di sfogo” quando manca liquidità. Questo genera cartelle e sanzioni, che aggravano il debito.
- Molteplici creditori insoddisfatti: arrivano solleciti da diverse parti, il che indica che il problema non è circoscritto a un solo ambito (es. non è solo la banca, ma anche il Fisco, il locatore, ecc.).
- Stress e perdita di controllo amministrativo: il professionista smette magari di aprire la posta o di tenere la contabilità regolare per l’ansia verso le richieste di pagamento – segno che la situazione è fuori controllo.
Se ci si riconosce in questo scenario, è fondamentale passare dalla semplice reazione alle singole emergenze (pagare chi grida più forte, o aspettare la prossima intimazione) a una strategia unitaria di risanamento del debito. Nel prosieguo della guida, esporremo queste strategie, distinguendo tra soluzioni extragiudiziali (accordi privati, piani di rientro, ecc.) e soluzioni giudiziali (procedure concorsuali minori previste dalla legge per il sovraindebitamento).
Tabella riepilogativa – Tipologie di debiti e caratteristiche principali:
| Tipo di Debito | Esempi | Ente/creditore | Conseguenze del mancato pagamento | Strumenti di riscossione |
|---|---|---|---|---|
| Debiti Fiscali | IRPEF, IVA, IRAP, tributi locali | Agenzia Entrate, Comune ecc. | Sanzioni, interessi; cartella esattoriale; possibile reato per IVA/ritenute | Cartella di pagamento; ipoteca fiscale; fermo auto; pignoramenti (conti, stipendio fino a 1/5 o meno) ; privilegio su beni (per alcuni tributi) |
| Debiti Previdenziali | Contributi INPS o Cassa professionale | INPS, Casse previdenziali | Sanzioni civili; cartella esattoriale; possibili more; (reato se omessa contribuzione dipendenti) | Cartella esattoriale; pignoramenti; privilegio generale sui mobili per contributi lavoratori; azioni di recupero crediti analoghe al Fisco |
| Debiti Bancari | Mutuo ipotecario, prestito, fido | Banche, finanziarie | Segnalazione in Centrale Rischi; decadenza dal termine; interessi moratori elevati; revoca fidi; esecuzione forzata su beni dati in garanzia (es. casa) | Decreto ingiuntivo o esecuzione su titolo notarile; pignoramento immobiliare (vendita all’asta); pignoramento conti, auto, ecc.; nessun limite su prima casa per creditori privati |
| Debiti Commerciali | Fatture fornitori, affitto, parcelle | Fornitori vari, locatori, collaboratori | Interruzione forniture/servizi; solleciti continui; eventuale decreto ingiuntivo e pignoramenti; sfratto (per affitto) | Azione monitoria (decr. ingiuntivo); pignoramento beni mobili (anche attrezzature), conti; pignoramento crediti verso clienti; sfratto per morosità con esecuzione forzata per canoni |
| Multi-debiti / Sovraindebitamento | Combinazione dei precedenti | Molteplici (Erario, banche, fornitori, ecc.) | Insolvenza di fatto; rischio reazioni a catena (più pignoramenti insieme); stress finanziario e operativo; possibile blocco totale attività | Somma degli strumenti di ciascun debitore: esecuzioni concorrenti. Soluzione: procedure unitarie di composizione della crisi (piano del consumatore, concordato minore, ecc.) per bloccare le azioni individuali |
Conseguenze delle Inadempienze: Esecuzione Forzata e Aggressione del Patrimonio
(Prima di passare alle soluzioni, è utile capire sinteticamente cosa possono fare i creditori per recuperare i propri crediti, ossia quali sono le azioni esecutive tipiche. Molte sono state già accennate sopra per ciascun tipo di debito; qui le riassumiamo con qualche dettaglio tecnico, per poi affrontare le possibili difese.)
Quando un professionista è inadempiente, i creditori possono avviare procedure di esecuzione forzata sui beni del debitore, al fine di convertirli in denaro e soddisfare il credito. Le principali forme di pignoramento (regolate dal codice di procedura civile e da leggi speciali) sono:
- Pignoramento immobiliare: è il sequestro e la vendita forzata di beni immobili (case, terreni) di proprietà del debitore. Viene eseguito notificando un atto di pignoramento e trascrivendolo nei registri immobiliari, quindi il bene viene venduto all’asta giudiziaria. Limiti: per i creditori privati non vi sono limiti particolari (possono pignorare anche l’unica casa del debitore). Per l’Agente della Riscossione (debiti fiscali), invece, esistono importanti limitazioni sulla prima casa: se l’immobile è l’unico di proprietà del debitore, adibito ad abitazione principale sua e della famiglia (e non di lusso), non può mai essere pignorato dal Fisco . Questa tutela, introdotta dal 2013 (art. 76 del D.P.R. 602/1973), fa sì che Equitalia/AER non possa mettere all’asta la casa in cui il contribuente risiede se è l’unica e non di lusso. Attenzione però: tale casa può essere gravata da ipoteca (che resta come vincolo) e può essere pignorata dal Fisco solo se non è l’unica o non è l’abitazione principale. In ogni caso, anche quando pignorabile, l’Agenzia Entrate Riscossione può procedere alla vendita solo se il debito complessivo supera €120.000 e solo dopo aver iscritto ipoteca da almeno 6 mesi senza che il debitore abbia pagato . Quindi, ricapitolando: prima casa unica -> impignorabile dal Fisco; se ci sono altri immobili o non è abitazione principale -> pignorabile dal Fisco ma con debito > €120.000 e ipoteca pregressa di 6 mesi. Queste condizioni non si applicano ai creditori non esattoriali, che potrebbero teoricamente agire anche per debiti minori (con i limiti di opportunità visti).
- Pignoramento mobiliare presso il debitore: è l’esecuzione sui beni mobili che si trovano nella disponibilità del debitore (ad esempio nell’abitazione o ufficio del professionista). L’ufficiale giudiziario può recarsi nei locali e stilare un verbale di pignoramento su oggetti di valore (computer, macchinari, mobili, ecc.), che poi sono venduti all’asta. Nella realtà attuale questa forma è meno comune (spesso i beni trovati hanno scarso valore o sono di proprietà di terzi). Inoltre la legge esenta certi beni: strumenti indispensabili per l’esercizio della professione in molti casi non sono pignorabili (art. 515 c.p.c. tutela gli strumenti di lavoro, a meno che il creditore procedente sia lo stesso fornitore di quegli strumenti, nel qual caso può pignorarli). Ad esempio, a un fotografo non potranno portare via la fotocamera se serve per il suo lavoro, salvo che il creditore sia proprio il venditore non pagato di quella fotocamera. Sono assolutamente impignorabili oggetti personali, letti, cucina, abiti, ecc., salvo cose di lusso. Quindi il pignoramento mobiliare spesso è infruttuoso per i creditori, e infatti i creditori preferiscono colpire conti bancari o immobili.
- Pignoramento presso terzi: si tratta del pignoramento dei crediti che il debitore vanta verso altri soggetti. Ci sono due casi tipici:
- Conto corrente bancario: il creditore notifica l’atto sia al debitore sia alla banca dove il professionista ha il conto. Da quel momento, le somme presenti sul conto (fino a concorrenza del credito pignorato) vengono bloccate dalla banca. Trascorsi 60 giorni, il giudice può assegnarle al creditore. Questo è un mezzo rapido e molto utilizzato: blocca immediatamente la liquidità del professionista.
- Crediti verso clienti/committenti: se il professionista ha emesso fatture verso clienti ma questi non hanno ancora pagato, il creditore procedente può “intercettare” quei crediti. Notificando il pignoramento al cliente (terzo), intima di non pagare più il professionista ma di versare le somme al creditore procedente (dopo autorizzazione del giudice). Per esempio, un avvocato debitore che attende un compenso da una grande società potrebbe vedersi bloccare quel pagamento perché un suo creditore (ad es. la banca) ha pignorato il credito presso terzi. Ciò chiaramente danneggia il debitore anche in termini di immagine presso il cliente.
Anche stipendi e pensioni rientrano nel pignoramento presso terzi (datore di lavoro o ente pensionistico come terzo). Come già visto, la regola generale è che al massimo un quinto dello stipendio/pensione netti è pignorabile per i crediti ordinari . Se però coesistono più pignoramenti (es. uno per alimenti, uno per crediti ordinari, uno fiscale), le percentuali possono sommarsi fino a un certo limite. Va inoltre ricordato che le somme già accreditate sul conto corrente e lì giacenti conservano una parziale impignorabilità: sul conto dove viene versato lo stipendio/pensione, una somma pari al triplo dell’assegno sociale (circa €1.615 nel 2025) è impignorabile, mentre l’eccedenza è pignorabile . Questo per tutelare almeno un minimo vitale al debitore anche se i suoi proventi finiscono in banca.
- Fermo amministrativo di beni mobili registrati: misura tipica dell’Agente di Riscossione per crediti tributari/previdenziali. Consiste in un vincolo sul veicolo del debitore iscritto al PRA, che impedisce di circolare legalmente e di vendere il mezzo. Non è una vendita forzata, ma di fatto pressa il debitore a pagare per riavere l’uso del mezzo. Il fermo scatta dopo preavviso, e solo per debiti sopra €1.000. Per i professionisti, un fermo su un veicolo potrebbe precludere l’attività (si pensi a un consulente che deve spostarsi). Esistono procedure per ottenere la cancellazione del fermo (pagando o rateizzando il debito, oppure dimostrando che l’auto è funzionale all’attività – il che però spesso non evita il fermo, se non in caso di veicolo strumentale di impresa iscritta).
- Azioni cautelari: prima ancora dell’esecuzione, un creditore può chiedere al tribunale misure come il sequestro conservativo sui beni, se c’è pericolo nel ritardo (ad es. se il debitore sta vendendo proprietà per sottrarsi ai creditori). Nel contesto dei liberi professionisti, non è frequentissimo, ma può accadere per debiti ingenti.
Riassumendo, il patrimonio del professionista è teoricamente esposto a 360°: immobili, mobili, denaro, crediti futuri. Le uniche limitazioni nascono dalla legge per tutelare la dignità e la continuità di vita/lavoro (minimo vitale non pignorabile, strumenti di lavoro generalmente protetti, prima casa protetta dal Fisco entro certi limiti). Inoltre, come vedremo nella sezione successiva, il debitore può mettere in atto proprie strategie legali per proteggere alcuni beni – ad esempio istituire un fondo patrimoniale o un trust – ma tali strumenti hanno efficacia limitata e possono essere aggirati se abusivi.
Nota: Le procedure esecutive possono cumularsi. Un professionista sommerso dai debiti potrebbe subire simultaneamente un pignoramento sul conto da parte di un fornitore, un pignoramento immobiliare da parte di una banca e un fermo auto da parte del Fisco. Questa è una situazione limite ma non rara nei casi di sovraindebitamento avanzato. Uno scopo fondamentale degli strumenti di composizione della crisi (piani, concordati, ecc.) è proprio bloccare le azioni esecutive individuali e ricondurre tutto a un trattamento unitario e ordinato, evitando la “paralisi” totale del debitore.
Dopo questo quadro sulle possibili aggressioni dei creditori, passiamo ora ad illustrare come il debitore professionista possa difendersi e risolvere il problema debitorio, dapprima tramite soluzioni extragiudiziali (fuori dai tribunali) e, se queste non bastano, mediante le procedure giudiziali previste dalla legge.
Strategie Extragiudiziali di Gestione e Soluzione del Debito
Le soluzioni extragiudiziali sono tutti quegli strumenti che il debitore può attuare senza attivare una procedura formale concorsuale in tribunale. In genere puntano a trovare un accordo con i creditori o a sfruttare norme che permettono dilazioni e sconti. È consigliabile tentare le vie extragiudiziali quando il sovraindebitamento non è ancora troppo grave, oppure come primo approccio, dato che spesso sono più rapide, meno costose e riservate rispetto a un percorso giudiziario. Vediamo le principali strategie.
Rinegoziazione e Saldo-stralcio con i Creditori Privati
Una strada fondamentale è quella di negoziare direttamente con ciascun creditore (o con i principali) nuove condizioni di pagamento, oppure un accordo transattivo a saldo e stralcio del debito. Questa attività di trattativa può essere svolta personalmente dal debitore, ma è spesso opportuno farsi assistere da un professionista (avvocato, commercialista) esperto in crisi debitorie, per presentare al creditore un piano credibile e formalizzare l’accordo.
- Rinegoziare il debito significa chiedere al creditore di modificare le scadenze, i tassi o l’importo delle rate, in modo da rendere il pagamento sostenibile. Ad esempio, se un professionista ha un prestito residuo di €30.000 da restituire in 3 anni, potrebbe chiedere alla finanziaria di estendere il piano a 6 anni, riducendo la rata mensile. La banca/finanziaria accetterà solo se ritiene che recupererà più facilmente così che procedendo legalmente. Spesso, la prospettiva del debitore di ricorrere a procedure concorsuali (dove il creditore potrebbe ottenere meno) è un buon incentivo per spingere la banca a rinegoziare spontaneamente.
- Saldo e stralcio significa trovare un accordo per cui il debitore paga una parte del debito e il creditore rinuncia al resto, considerandolo estinto (stralciato). Ad esempio, un debito di €50.000 potrebbe essere chiuso pagando €20.000 in un’unica soluzione. Naturalmente il creditore accetta solo se dubita di poter recuperare di più in altro modo. Tipicamente il saldo-stralcio riesce quando il debitore può offrire un pagamento immediato (magari grazie all’aiuto di parenti o con la liquidazione di un bene) in cambio di uno sconto significativo. I creditori finanziari (banche) spesso preferiscono incassare subito una percentuale piuttosto che iniziare lunghe cause dall’esito incerto. Attenzione: è fondamentale formalizzare per iscritto questi accordi, facendo in modo che il creditore rilasci quietanza a saldo e stralcio in cui dichiara nulla più avere a pretendere. Ciò evita future rivendicazioni sul residuo.
Chiave del successo in queste negoziazioni è mostrarsi collaborativi e trasparenti: presentare al creditore una situazione patrimoniale dettagliata, dimostrando che le risorse sono limitate, ma che si intende destinare il massimo possibile al rimborso. Spesso conviene fornire al creditore un “piano del caso peggiore” (ad es. far capire che se si va in procedura concorsuale potrebbe recuperare solo il 10%) contrapposto a un “piano del caso migliore” offerto bonariamente (ad es. offrire il 30% subito).
Va detto che con i creditori bancari può risultare difficile negoziare informalmente, soprattutto se il credito è ancora in bonis: le banche tendono a seguire procedure standard. Tuttavia, quando il credito diventa deteriorato (sofferenza), spesso viene ceduto a società di recupero o fondi: questi soggetti sono invece solitamente più disponibili a trattative a saldo e stralcio, perché li hanno acquistati a prezzo ridotto e mirano a un guadagno rapido. Ci sono addirittura casi in cui i creditori (banche o finanziarie) propongono al debitore di fare un saldo e stralcio, soprattutto se temono la concorrenza con altri creditori o se il debitore appare prossima all’insolvenza. È bene sfruttare queste aperture con rapidità, magari ricorrendo a un consulente per valutare se l’offerta è conveniente e se si è in grado di rispettarla.
Per i creditori commerciali (fornitori, locatori, ecc.), la leva negoziale è data dalla relazione commerciale stessa: il fornitore può essere interessato a mantenere il cliente e quindi accettare di dilazionare il dovuto o ridurlo pur di non perdere completamente la commessa futura. Qui entra in gioco anche la fiducia: un fornitore locale che conosce il professionista potrebbe preferire un accordo bonario – magari con garanzie come assegni postdatati, cambiali, o l’impegno a non fare altri debiti – piuttosto che adire vie legali. Ovviamente, cambiali e assegni vanno maneggiati con cautela: se poi non onorati, facilitano l’esecuzione (diventano essi stessi titoli esecutivi).
Vantaggi della via extragiudiziale: riservatezza (nessuna pubblicità della crisi), libertà contrattuale (si può concordare qualsiasi cosa col consenso delle parti, ad es. abbattimento interessi, dilazioni lunghe, ecc.), rapidità (un accordo si chiude in settimane, rispetto ai mesi/anni di un giudizio). Inoltre il debitore mantiene il controllo e sceglie a quali creditori dare la precedenza, evitando magari accordi con chi è meno disponibile e includendoli poi eventualmente in una procedura globale.
Svantaggi/limiti: serve liquidità per pagare almeno parzialmente i creditori – se il debitore è completamente incapiente, difficilmente convincerà tutti i creditori solo a suon di promesse. Inoltre, l’accordo extragiudiziale vincola solo i creditori che partecipano: se anche uno o due importanti si chiamano fuori e agiscono legalmente, la situazione può precipitare lo stesso. Infine, qualora i creditori siano numerosi, raggiungere consenso unanime può essere proibitivo.
In pratica, la strategia extragiudiziale ha successo soprattutto in scenari dove il numero di creditori è limitato (es. due o tre principali) oppure quando c’è una risorsa liquidabile (es. un immobile vendibile, un parente disposto a prestare soldi) che consente di proporre un pagamento immediato parziale convincente.
Dilazione dei Debiti Fiscali e Previdenziali (Rateizzazioni)
Lo Stato offre strumenti normativi per rateizzare nel tempo i debiti tributari e contributivi, evitando così misure esecutive immediate. Per un libero professionista schiacciato da cartelle esattoriali, accedere a una rateizzazione può rappresentare una boccata d’ossigeno, spalmandone l’impatto in più anni e sospendendo nel frattempo le azioni di recupero forzato.
Come funziona la rateizzazione delle cartelle: L’istituto è regolato dall’art. 19 del D.P.R. 602/1973 (come modificato negli anni, da ultimo anche dal d.lgs. 83/2015 e provvedimenti emergenziali). In sintesi, entro 60 giorni dalla notifica di una cartella esattoriale o comunque prima che inizi l’esecuzione forzata, il debitore può presentare ad Agenzia Entrate–Riscossione una domanda di rateizzazione. La durata standard è fino a 72 rate mensili (6 anni). L’importo minimo di ogni rata è €50.
La normativa distingue diversi casi in base all’entità del debito e alla situazione economica:
- Per importi fino a una certa soglia (a lungo fissata in €60.000, poi elevata a €100.000 e attualmente €120.000), la rateizzazione è concessa automaticamente senza necessità di comprovare lo stato di difficoltà. Basta la richiesta e si ottiene un piano in 72 rate . Il professionista così può pagare un po’ per volta, con un interesse dilatorio (calcolato al tasso legale o poco più) invece che subire interesse di mora e misure esecutive. Ad esempio, €60.000 in 72 rate significano circa €833 al mese più interessi – un impegno notevole ma forse sostenibile se proporzionato al reddito.
- Per importi superiori alla soglia (€120.000+) o se si vuole una dilazione più lunga (fino a 120 rate, cioè 10 anni), bisogna provare lo stato di difficoltà economica. Un libero professionista deve presentare l’Indice di Liquidità e l’Indice Alfa (parametri previsti dalla legge) o in alternativa certificare un calo di fatturato oltre un certo limite, oppure presentare un ISEE sotto una soglia, a seconda dei casi normativi vigenti. In pratica, deve risultare che il debito non è sostenibile nei 6 anni standard ma può esserlo in 10 anni. In caso di grave e comprovata difficoltà non imputabile al debitore, l’Agenzia può concedere 120 rate .
- Esistono piani causa Covid o straordinari: ad esempio per le richieste presentate nel 2020-2021 durante l’emergenza, erano concesse automaticamente fino a 120 rate senza prova di difficoltà e la soglia era temporaneamente alzata, poi normalizzata. Aggiornato al 2025, rimane la disciplina ordinaria con soglia €120k e durata massima 10 anni in casi gravi.
Una volta ottenuta la rateizzazione, cosa succede? Innanzitutto vengono sospese le azioni esecutive già avviate e nessuna nuova può iniziare, a condizione che il debitore sia in regola con i pagamenti delle rate. Inoltre, il debitore decade dal beneficio della rateazione solo se omette un certo numero di rate anche non consecutive. Attualmente, per piani concessi dopo il 2022, la decadenza scatta dopo 8 rate non pagate (in precedenza erano 5, poi 10 per periodi emergenziali, ora stabilizzata a 8) . Ciò significa che la rateizzazione è relativamente tollerante: il professionista può, nei momenti di difficoltà, saltare fino a 7 rate (che restano sospese) e poi magari pagarle prima di saltare l’ottava, senza perdere il piano. Ovviamente gli interessi continuano a maturare sulle rate non pagate. Se si supera il limite di 8, la rateazione decade, l’intero debito residuo diviene esigibile e l’Agente della Riscossione può riprendere le azioni di recupero (pignoramenti, ecc.). Inoltre, se decade, non è facile ottenere una nuova dilazione: in genere occorre pagare prima tutte le rate scadute.
Vantaggi della rateizzazione fiscale/previdenziale: consente di mettere in sicurezza il patrimonio nel breve termine, perché la legge vieta pignoramenti se c’è un piano attivo e rispettato. In più, evita l’aggravio di sanzioni future: il debito rateizzato ha un tasso di interesse concordato (inferiore agli interessi di mora applicati in caso di mancato pagamento). Infine è accessibile: non richiede l’accordo di un giudice o dei creditori, basta fare domanda all’AER che – se le condizioni formali sono rispettate – deve concedere la dilazione.
Limiti: la rateizzazione non riduce l’importo dovuto (salvo micro-remissioni su interessi di mora futuri); il debitore paga tutto il capitale + interessi, solo dilazionato. Se l’entità del debito è tale che neppure 10 anni di rate sarebbero sostenibili con il reddito del professionista, allora la rateazione serve a poco (anzi, può peggiorare la situazione procrastinando l’insolvenza). Inoltre la rateazione riguarda tipicamente solo il singolo ente: un professionista con debiti verso Agenzia Entrate e anche verso la banca e fornitori potrebbe rateizzare il Fisco, ma resta esposto verso gli altri – quindi lo strumento va inserito in una strategia più ampia.
Esempio: Un geometra ha €40.000 di cartelle (IVA e INPS). Chiede e ottiene la rateizzazione in 72 rate da circa €556 al mese. Ciò blocca il fermo che era stato preannunciato sull’auto e evita l’ipoteca sulla casa. Il geometra però ha anche €15.000 di debiti bancari: le rate al Fisco riducono la sua capacità di pagare la banca, quindi dovrà negoziare pure con la banca per non spostare il problema. In ogni caso, per il versante erariale ha guadagnato tempo e prevenuto le azioni aggressive.
Nota: esistono strumenti analoghi per debiti previdenziali fuori ruolo (ad es. un debito con una Cassa professionale non ancora a ruolo: le Casse spesso prevedono proprie dilazioni con interessi agevolati). Conviene sempre informarsi presso l’ente creditore; ad esempio, Cassa Forense consente dilazioni dei contributi in alcuni casi entro l’anno, ecc. Se invece il debito previdenziale è già in cartella, la rateizzazione la si chiede all’AER come visto.
Definizioni Agevolate dei Debiti Fiscali (“Rottamazioni” e Stralci)
Oltre alle rateizzazioni ordinarie, negli ultimi anni lo Stato ha introdotto misure eccezionali di definizione agevolata, note al pubblico come “rottamazione delle cartelle” o “saldo e stralcio” legislativo. Si tratta di condoni parziali che permettono di estinguere i debiti con il Fisco (e con enti collegati) versando solo una parte di essi, godendo di sconti su sanzioni e interessi o addirittura sul capitale in certi casi.
Per un libero professionista fortemente indebitato con l’Erario, queste misure sono opportunità da cogliere attentamente, poiché possono ridurre drasticamente l’esposizione. Occorre però verificare se si rientra nelle finestre temporali e condizioni previste dalle leggi di volta in volta emanate.
Rottamazione delle cartelle: La rottamazione (tecnicamente “definizione agevolata”) consente di pagare i ruoli esattoriali senza sanzioni né interessi di mora, versando quindi solo le imposte/contributi originari più un minimo di interessi legali e spese. Ci sono state diverse edizioni: rottamazione 2016 (DL 193/2016), rottamazione-bis (DL 148/2017), rottamazione-ter (DL 119/2018) e l’ultima rottamazione-quater prevista dalla Legge di Bilancio 2023 (L.197/2022). Quest’ultima, ancora in corso nel 2025, riguarda i debiti affidati all’agente della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 30 giugno 2022. In pratica, per tutte le cartelle di quel periodo, il professionista poteva presentare istanza entro il 30 aprile 2023 e ottenere il ricalcolo del dovuto eliminando sanzioni e interessi di mora . Il pagamento può avvenire in forma dilazionata (fino a 18 rate in 5 anni). Esempio: una cartella IVA da €10.000 di cui €4.000 di imposta e €6.000 di sanzioni e interessi, con rottamazione quater richiede di pagare solo i €4.000 (più un interesse ridotto) invece di €10.000. Uno sconto notevole. La rottamazione non abbatte l’imposta, ma taglia le parti accessorie.
- Situazione attuale: Chi ha aderito alla rottamazione-quater deve pagare la prima (o unica) rata entro ottobre 2023 e proseguirà con le rate trimestrali fino al 2027. Al 2025, non sono ancora state annunciate nuove rottamazioni oltre la quater. Ma il passato insegna che nuove definizioni potrebbero arrivare con future manovre. Il professionista in difficoltà deve stare attento alle notizie legislative: queste misure sono a termine e vanno richieste nei tempi fissati (ad es. la quater prevedeva domanda entro 30/4/2023).
Saldo e stralcio per contribuenti in difficoltà: Oltre alle rottamazioni generali, ci sono stati strumenti di saldo e stralcio mirato. Ad esempio, la Legge di Bilancio 2019 introdusse un saldo e stralcio riservato alle persone fisiche con ISEE sotto €20.000, permettendo di pagare le cartelle fino al 2017 con una percentuale sul dovuto (16%, 20% o 35% a seconda della situazione) al posto dell’intero . Anche se iniziative simili non sono permanenti, vale la pena citarle perché potrebbero ripresentarsi. Nel 2019 molti liberi professionisti a basso reddito hanno chiuso debiti fiscali con forti sconti grazie a quel meccanismo.
Stralcio dei mini-debiti: La Legge di Bilancio 2023 ha anche previsto l’annullamento automatico (stralcio) dei debiti fino a €1.000 affidati dal 2000 al 2015 . In pratica, tutti i ruoli di importo residuo fino a mille euro in quel periodo sono stati cancellati d’ufficio al 31 marzo 2023 . Per i ruoli verso enti locali, lo stralcio era parziale (solo interessi e sanzioni) a meno che l’ente non abbia deliberato di aderire integralmente . Questo ha permesso di eliminare vecchi micro-debiti (molti professionisti avevano vecchie cartelle per tardivi versamenti, multe, ecc. sotto quella soglia). Al 2025 l’operazione è conclusa.
Effetti delle definizioni agevolate: Quando si aderisce a una rottamazione o saldo-stralcio e si rispettano i pagamenti, il debito si estingue per quanto pagato e la parte residua viene condonata per legge. Durante il piano di pagamento, le procedure esecutive restano sospese similmente alla rateazione ordinaria. Va notato però che se non si versa anche solo una rata entro i termini (senza la possibilità di ritardo, pena decadenza), i benefici saltano e il debito originario (con sanzioni) ritorna esigibile, detratto solo di quanto eventualmente pagato. Dunque aderire a una definizione agevolata è utile solo se poi si ha la certezza di poter onorare il piano di pagamenti agevolato.
Esempio: Un consulente ha €25.000 di debiti in cartella (di cui €10.000 di imposte, €15.000 tra sanzioni e interessi). Con la rottamazione-quater deve pagare circa €10.500 (capitale + interessi legali) magari in 18 rate da circa €583/tri (ogni tre mesi). Al termine, avrà risparmiato quasi €15.000. Finché paga le rate, l’Agenzia Riscossione non gli pignora nulla e alla fine del 2027 sarà libero da quel debito. Ma se saltasse una rata, perderebbe il beneficio e dovrebbe pagare i €15.000 di sanzioni che erano stati sospesi (al netto di quanto versato). Dunque, è vitale impegnarsi solo in piani che si è certi di sostenere.
Considerazioni finali sulle soluzioni stragiudiziali: Un libero professionista in difficoltà dovrebbe effettuare una mappatura di tutti i suoi debiti e poi vedere quali strumenti attivare per ciascuno. Ad esempio: debiti col Fisco? – valutare rateazione o rottamazione se possibile; debiti con banca? – tentare accordo a saldo o almeno moratoria; debiti con fornitori? – proporre piani di rientro dilazionati magari garantiti. Il tutto cercando di mantenere la coerenza (non promettere a tutti la stessa risorsa di denaro, ovviamente). Se i debiti sono troppi e le soluzioni bilaterali falliscono, rimane la via delle procedure concorsuali da sovraindebitamento, di cui parliamo ora.
Procedure Giudiziali di Ristrutturazione del Debito (Sovraindebitamento)
Quando il sovraindebitamento di un libero professionista è conclamato e le trattative individuali non bastano, il nostro ordinamento prevede delle procedure concorsuali “minori” per trovare una soluzione equa e legalmente vincolante con tutti i creditori. Queste procedure erano originariamente disciplinate dalla Legge n. 3/2012 (la cosiddetta “legge salva-suicidi”), oggi abrogata e sostituita dal Codice della Crisi d’Impresa e dell’Insolvenza (CCII, d.lgs. 14/2019) entrato pienamente in vigore nel luglio 2022. Il CCII ha ridisegnato e in parte rinominato gli strumenti, mantenendone la sostanza ma introducendo importanti novità per facilitare il fresh start del debitore onesto.
Le procedure principali oggi disponibili per un libero professionista sovraindebitato sono:
- Ristrutturazione dei debiti del consumatore (artt. 67-73 CCII) – ex “piano del consumatore” della L.3/2012;
- Concordato minore (artt. 74-83 CCII) – ex “accordo di composizione dei debiti”;
- Liquidazione controllata del sovraindebitato (artt. 268-277 CCII) – ex “liquidazione del patrimonio”;
- Esdebitazione del sovraindebitato incapiente (art. 283 CCII) – nuova procedura introdotta dal CCII, per il debitore meritevole che nulla ha da offrire.
Queste procedure hanno in comune alcuni principi: sono volontarie (si attivano su richiesta del debitore al tribunale), presuppongono la presenza di una situazione di sovraindebitamento e la collaborazione con un organismo specializzato chiamato OCC (Organismo di Composizione della Crisi) che assiste il debitore nella predisposizione della proposta e funge da gestore o liquidatore. Le procedure bloccano le azioni esecutive dei creditori (automatic stay o moratoria) e portano a una soluzione unitaria verso tutti i creditori, sotto il controllo del giudice.
Si differenziano però per il tipo di accordo o piano che si propone:
- Ristrutturazione dei debiti del consumatore: è un piano di pagamento dei debiti senza coinvolgimento diretto dei creditori (niente voto), riservato al debitore qualificabile come “consumatore”.
- Concordato minore: è un accordo con i creditori, che devono approvarlo a maggioranza, destinato ai debitori non consumatori (es. professionisti con debiti di natura professionale).
- Liquidazione controllata: è l’equivalente del fallimento (liquidazione di tutti i beni) ma su base volontaria o semivolontaria per sovraindebitati non fallibili, con successiva esdebitazione.
- Esdebitazione dell’incapiente: è la cancellazione dei debiti senza pagare nulla (se non c’è nulla) per il debitore persona fisica meritevole, soggetta a condizioni e controlli.
Il libero professionista può potenzialmente accedere a tutte queste procedure, a seconda dei casi. La scelta dipende molto dalla qualifica: è considerato consumatore o no? E dalla situazione: ha beni liquidabili o un reddito con cui offrire qualcosa? Proponiamo di seguito un’analisi specifica di ciascuna procedura dal punto di vista di un professionista indebitato.
Piano di Ristrutturazione dei Debiti del Consumatore (ex “Piano del Consumatore”)
Cos’è: È un piano di pagamento dei debiti rivolto esclusivamente ai consumatori, ovvero persone fisiche che hanno contratto obbligazioni per scopi estranei all’attività imprenditoriale o professionale eventualmente esercitata. La caratteristica peculiare di questo strumento – sin dai tempi della L.3/2012 – è che non richiede il consenso dei creditori: il piano, predisposto dal debitore con l’ausilio dell’OCC, viene sottoposto al tribunale e, se giudicato fattibile e se il debitore risulta meritevole, viene omologato (approvato) dal giudice e diventa vincolante per tutti i creditori chirografari, anche senza la loro adesione . I creditori privilegiati (pignoratizi, ipotecari, ecc.) possono essere inclusi con pagamento parziale solo in certi casi (il CCII consente di diluire o ridurre i privilegi se si soddisfa almeno il valore di realizzo dei beni sottostanti ). In sostanza, il piano del consumatore consente al debitore onesto ma sfortunato di ridurre l’ammontare dei debiti e pagarne solo la parte che ragionevolmente può permettersi in base al suo patrimonio e reddito, ottenendo la cancellazione del debito residuo a fine piano .
Chi può accedere – la nozione di “consumatore”: Questo è un punto delicato per i liberi professionisti, perché per molto tempo si è ritenuto che chi esercita un’attività professionale non potesse mai essere consumatore se aveva anche debiti legati a tale attività. La L.3/2012 definiva il consumatore come colui che ha contratto obbligazioni esclusivamente per scopi estranei all’attività imprenditoriale o professionale . Ciò escludeva dal piano chiunque avesse anche un solo debito “professionale”. Oggi, il Codice della Crisi ha leggermente modificato la definizione di consumatore: ora è la persona che agisce per scopi estranei all’attività imprenditoriale o professionale eventualmente svolta (art. 2, co.1 lett. e, CCII) . La nuova definizione non contiene più l’avverbio “esclusivamente” , aprendo la porta a interpretazioni più flessibili. Inoltre, il CCII ha chiarito che anche il socio illimitatamente responsabile di una società può essere consumatore per i debiti estranei a quelli sociali . In pratica, oggi è possibile ritenere consumatore un soggetto anche se ha svolto attività di impresa/professione, purché i debiti che intende ristrutturare nel piano siano legati a esigenze personali/familiari. Rimane comunque esclusa la ristrutturazione in sede di piano dei debiti strettamente professionali salvo che si dimostri che tali debiti erano contratti per scopi di natura personale/familiare (il cosiddetto debito promiscuo). La giurisprudenza si è divisa su questo punto:
- Orientamento estensivo: già con Cass. n.1869/2016 si affermò che la qualifica di consumatore poteva essere riconosciuta anche a chi aveva debiti misti (personali e imprenditoriali), guardando alla natura dei debiti da ristrutturare e alla composizione finale del debito, purché al momento della presentazione del piano non fossero rimaste obbligazioni inerenti l’attività d’impresa . In altre parole, la Cassazione disse: un imprenditore/professionista che ha chiuso l’attività e ora ha debiti in parte personali e in parte derivanti da quella passata attività, può comunque fare il piano del consumatore se concentra il piano sui debiti personali e la componente “imprenditoriale” non è più attiva. Da questa apertura sono nate prassi giurisprudenziali variamente elastiche: alcuni tribunali ammettono il principio di prevalenza – se il grosso dei debiti è personale, il piano consumeristico si può fare anche se qualche debito è professionale . Ad es. Trib. Reggio Emilia 20/10/2022 ha ammesso un piano con debiti promiscui dove quelli personali erano prevalenti come importo . Altri giudici richiedono che l’attività sia cessata: se il professionista ha chiuso la partita IVA, i debiti residui (anche se originati dall’attività) diventano “personali” perché ormai gravano sul bilancio familiare, quindi via libera al piano (Trib. Caltanissetta 1/6/2022; Trib. Napoli 26/03/2021) . Altri ancora suggeriscono soluzioni creative, ad esempio: il debitore professionista può presentare un piano da consumatore per i soli debiti personali, mentre paga a parte – magari con l’aiuto di terzi – i debiti professionali fuori dal piano (così fece Trib. Bologna 25/11/2022). Insomma, c’è una tendenza a non escludere a priori i professionisti dal piano, specie se la crisi ha colpito anche la sfera personale.
- Orientamento restrittivo: d’altra parte, alcune corti sono rimaste severe. Corte d’Appello di Bologna, sent. 1351/2023 ha escluso categoricamente l’ammissibilità del piano del consumatore in caso di debiti promiscui, affermando che chi ha agito da imprenditore/professionista non può diventare consumatore solo cessando l’attività . In sostanza, secondo questo orientamento, la “finalità” con cui è sorto il debito resta quella imprenditoriale anche se l’attività è chiusa, quindi quel debito non può rientrare in un piano consumer. Si teme l’abuso: uno potrebbe sospendere l’attività giusto il tempo di fare il piano e poi riprenderla, aggirando la necessità di concordato minore e soprattutto togliendo ai creditori il diritto di voto . Anche Trib. Ivrea 2/4/2023 si è allineato a questa lettura restrittiva .
In pratica, per il professionista: se i suoi debiti sono principalmente legati alla vita privata (es. un mutuo casa, spese familiari, fideiussioni per terzi) – e magari l’attività professionale non ha generato debiti rilevanti – allora può presentarsi come consumatore. Se invece il grosso deriva dall’attività (debiti fiscali IVA, fornitori professionali), ufficialmente dovrebbe usare il concordato minore; ma se quell’attività è stata chiusa e tali debiti oggi gravano sul ménage familiare, c’è margine per argomentare l’accesso come consumatore, consapevoli però del rischio di obiezioni da parte dei creditori o di alcuni giudici in sede di omologa.
Caratteristiche del piano del consumatore: Il debitore, con l’aiuto dell’OCC, predispone un piano che prevede la ristrutturazione di tutti i debiti in essere alla data della domanda. Può consistere in varie forme: – Pagamento parziale dei crediti chirografari (senza garanzie) nella misura in cui il debitore può permettersi (es: pagherò il 20% di ogni debito chirografario in 5 anni, e il resto viene esdebitato). – Pagamento integrale ma dilazionato dei creditori privilegiati, se il piano vuole evitare di intaccare le garanzie (es: pago i crediti ipotecari al 100% vendendo l’immobile o tramite nuova finanza, mentre ai chirografari dò il 10%). – Eventuale cessione di beni non essenziali: il debitore può includere nel piano la vendita di un cespite per recuperare liquidità da distribuire ai creditori. – Mantenimento di beni essenziali: è tipico che il piano del consumatore cerchi di salvare la prima casa, ad esempio prevedendo che il debitore continui a pagarvi il mutuo (se sostenibile) e chiedendo la moratoria delle azioni esecutive nel frattempo. La legge consente di chiedere al giudice anche una moratoria fino a 1 anno per i creditori privilegiati nel piano, in casi particolari (art. 68 CCII, per attendere ad esempio una vendita o un nuovo prestito).
Omologazione giudiziale: I creditori vengono informati del deposito del piano, ma non votano. Essi possono fare opposizione se ritengono che il debitore non meriti l’omologa o che il piano sia mal calibrato (non conveniente rispetto a un’alternativa liquidatoria). Il tribunale, dopo un’udienza, valuta: – la fattibilità del piano (che le somme promesse derivino da redditi o atti realizzabili concretamente); – la meritevolezza del debitore (assenza di colpa grave o frode nella genesi del sovraindebitamento, e comportamento collaborativo) ; – l’interesse dei creditori (il piano deve assicurare ai creditori quanto otterrebbero in una ipotetica liquidazione del patrimonio del debitore – il cosiddetto “test del miglior interesse”). Se questi requisiti sono soddisfatti, il giudice omologa il piano con decreto e da quel momento il piano è efficace e obbliga tutti i creditori indicati. Le eventuali azioni esecutive in corso vengono definitivamente cessate e i creditori riceveranno quanto previsto nel piano secondo le scadenze stabilite.
Esecuzione del piano e esdebitazione: Una volta omologato, il piano viene eseguito con la supervisione dell’OCC (che può essere nominato anche come gestore dei pagamenti). Il debitore effettua i pagamenti periodici concordati. Al termine, se ha adempiuto correttamente, il tribunale emette un decreto che attesta l’avvenuto adempimento e dichiara l’esdebitazione per i debiti residui. Nel nuovo CCII, questa esdebitazione opera di diritto a seguito dell’omologa una volta completati i pagamenti , senza bisogno di un’apposita istanza come prevedeva invece la vecchia legge. Significa che il debitore esce pulito dai debiti pregressi e i creditori non possono più pretendere null’altro, anche se hanno ricevuto solo una percentuale minima. Si realizza così il principio della fresh start (nuovo inizio) per il debitore onesto .
Esempio reale: Può essere illuminante un caso concreto. Il Tribunale di Napoli, sez. VII civ., sentenza n.668/2025 ha omologato un piano del consumatore presentato da una professionista che aveva garantito i debiti del padre imprenditore poi fallito. La debitrice si era trovata esposta per oltre €600.000 come fideiussore. Nel piano proposto, grazie alla verifica del giudice, il debito totale è stato rideterminato in ~€556.000 e la debitrice ha offerto il pagamento complessivo di €31.500 in 105 rate mensili (circa 8 anni e 9 mesi), pari a una soddisfazione di appena il 5-6% del dovuto . Eppure il piano è stato omologato, ritenendo che quella fosse la porzione “congrua” rispetto alla capacità della debitrice. Ciò ha permesso alla debitrice di azzerare oltre il 90% dei suoi debiti e di diluire il piccolo importo rimborsato in quasi 9 anni. Un risultato impressionante dal punto di vista del debitore, reso possibile proprio dall’assenza di voto dei creditori (che certamente non avrebbero acconsentito volontariamente a un saldo del 5%). Il giudice però ha valutato che, date le condizioni economiche della donna, quella fosse l’unica via per evitare la sua insolvenza definitiva e che comunque i creditori chirografari non avrebbero ricavato di più da una liquidazione forzata. Questo caso dimostra la potenza dello strumento piano del consumatore per chi riesce ad accedervi.
Conclusione sul piano del consumatore: è la procedura ideale per il debitore persona fisica non fallibile che abbia conservato un minimo di capacità di pagamento (un reddito, una pensione, etc.) e voglia evitare di liquidare integralmente il patrimonio. Per il libero professionista, l’ostacolo può essere la qualificazione come consumatore, ma come visto non è insormontabile se i debiti “professionali” sono gestibili o l’attività è cessata. Se il professionista invece è tuttora in attività con rilevanti debiti da essa derivanti, allora dovrà probabilmente rivolgersi alla procedura sorella: il concordato minore.
Concordato Minore (Accordo di Composizione della Crisi)
Cos’è: Il concordato minore (artt. 74-83 CCII) è l’erede del vecchio “accordo di ristrutturazione dei debiti” previsto dalla L.3/2012. La differenza chiave rispetto al piano del consumatore è che qui i creditori votano la proposta, un po’ come in un concordato preventivo di un’azienda. È dunque una procedura concorsuale negoziale: il debitore propone un accordo a tutti i creditori, offrendo pagamenti (anche parziali) secondo un piano; se i creditori che rappresentano la maggioranza qualificata del credito totale approvano, e il tribunale verifica la regolarità, l’accordo viene omologato e diventa vincolante per tutti i creditori (anche i dissenzienti). Serve quindi il consenso dei creditori, ma non di tutti, solo di una maggioranza. Il vantaggio per il debitore è poter anche qui ridurre i debiti, tuttavia la necessità di ottenere i voti rende spesso l’accordo più “costoso” del piano del consumatore (per convincere i creditori, di solito si deve offrire di più di quanto si potrebbe imporre loro nel piano).
Chi può accedere: Tutti i debitori in sovraindebitamento non consumatori. Quindi include: – I liberi professionisti per i debiti inerenti alla loro attività professionale (es. debiti fiscali IVA, debiti verso fornitori professionali, ecc.); – Gli imprenditori minori (piccole ditte individuali, start-up innovative non fallibili, imprenditori agricoli); – Gli enti non profit sovraindebitati, ecc.
Un professionista con debiti promiscui potrebbe anche scegliere il concordato minore come strada più sicura se teme contestazioni sulla qualifica di consumatore. Nulla vieta di presentare un concordato minore anche se si hanno debiti personali, ma chiaramente in sede di votazione i creditori potrebbero essere più o meno disponibili indifferentemente dalla natura del debito.
Meccanismo: Il debitore, con l’ausilio dell’OCC, elabora una proposta di accordo indicando quanto potrà pagare a ciascuna categoria di creditori. Di solito, si suddividono i creditori in classi (ad es. privilegiati e chirografari). I creditori privilegiati in linea di principio vanno pagati integralmente almeno per il valore delle garanzie (salvo consenso degli stessi a ricevere meno), mentre i chirografari possono essere pagati parzialmente. È richiesta per legge la convenienza del concordato per i creditori: devono ricevere almeno quanto otterrebbero dalla liquidazione del patrimonio del debitore. L’OCC redige a tal fine una relazione sulla fattibilità e sulla convenienza per i creditori.
Dopo il deposito della proposta, il tribunale apre la procedura e si passa alla fase di votazione: i creditori vengono convocati (anche in via telematica) e possono esprimere il proprio voto. La legge stabilisce la necessaria maggioranza: servono i voti favorevoli di creditori rappresentanti almeno il 60% dei crediti ammessi al voto (i privilegiati che vengono pagati al 100% di solito non votano, salvo che rinuncino parzialmente al privilegio, come nel concordato preventivo). Se si raggiunge questa maggioranza, il concordato minore viene sottoposto a omologazione dal tribunale. Se la maggioranza non viene raggiunta, il tribunale – su richiesta del debitore – può comunque omologare in via forzosa (cram-down) se ritiene che i creditori dissenzienti possano essere soddisfatti in misura non inferiore a quella ricavabile da una liquidazione e che l’accordo non li pregiudichi ingiustamente (è una novità del CCII avere un cram-down anche nel concordato minore, in analogia al concordato preventivo, purché almeno il 50% dei creditori abbia votato favorevolmente) . Questa possibilità riduce un po’ il potere di ricatto di eventuali minoranze dissenzienti.
Se l’accordo viene omologato, vincola tutti i creditori anteriori. Anche qui scattano effetti protettivi: decadenza dei termini di pagamento originari (si paga secondo il nuovo piano), sospensione/esenzione da interessi ulteriori (salvo quelli previsti dal piano) e cessazione di tutte le azioni esecutive individuali.
Meritevolezza: Per accedere al concordato minore, il debitore persona fisica deve anch’egli dimostrare la propria meritevolezza in termini di assenza di frode, etc., analogamente al piano (il CCII all’art. 66 rinvia ai requisiti di meritevolezza di cui all’art. 69, che impongono mancanza di colpa grave e dolo nella formazione dell’indebitamento per i consumatori, e presumibilmente un analogo metro per i non consumatori). Tuttavia, per i professionisti/imprenditori il CCII sembra semplificare: si guardano sostanzialmente eventuali atti in frode o condanne penali rilevanti . In pratica, se non hanno dissipato patrimonio scientemente o commesso reati contro creditori, possono accedere.
Esecuzione e esdebitazione: Una volta omologato, l’accordo viene eseguito con la supervisione dell’OCC/gestore. Il debitore effettua i pagamenti ai creditori secondo quanto concordato. Se l’accordo viene integralmente eseguito, tutti i debiti si considerano estinti come da accordo e le eventuali eccedenze inesigibili sono cancellate. Anche qui, il CCII introduce l’esdebitazione di diritto: a conclusione del concordato minore, il debitore persona fisica è liberato dai debiti residui senza bisogno di ulteriore procedura, a condizione di aver eseguito almeno in parte l’accordo secondo i termini . Se invece l’accordo non viene eseguito (il debitore non rispetta i pagamenti), si può aprire la liquidazione controllata su istanza dei creditori, e la protezione concorsuale svanisce.
Differenze operative rispetto al piano del consumatore: Il concordato minore è più complesso perché coinvolge i creditori nel processo decisionale. Ciò lo rende spesso meno vantaggioso per il debitore, il quale dovrà convincere i creditori offrendo qualcosa di appetibile. Ad esempio, raramente si vedranno accordi approvati che diano ai chirografari meno del 20-30%, a meno che la relazione OCC e la votazione spieghino che in liquidazione prenderebbero ancora meno. Un vantaggio è che anche le imprese familiari e i professionisti attivi vi accedono senza dispute definitorie: quindi un libero professionista ancora in attività, con debiti d’impresa, può rifugiarsi nel concordato minore per bloccare i creditori e ristrutturare il debito, laddove il piano consumatore gli sarebbe precluso formalmente.
Esempio pratico: Un dentista con studio privato accumula €200.000 di debiti: €80.000 con fornitori di materiali odontoiatrici, €50.000 di debiti tributari (IVA non versata) e €70.000 con banche (un prestito). Poiché molti di questi debiti sono professionali (fornitori, IVA), non può usare il piano del consumatore. Presenta allora una proposta di concordato minore offrendo: ai fornitori chirografari il 40% in 4 anni; alla banca il 40% anch’essa (chirografaria); al Fisco per l’IVA propone il 100% del capitale IVA dilazionato (perché l’IVA difficilmente accetterebbe falcidie, ma su sanzioni e interessi chiede stralcio). Questa proposta viene votata: i fornitori rappresentano il 40% del credito totale circa, la banca il 35%, il Fisco il 25%. Supponiamo che tutti votino sì tranne un grosso fornitore. Si raggiunge magari il 65% di voto favorevole (sufficiente >60%), quindi l’accordo è approvato. Il tribunale lo omologa riscontrando che in un fallimento i fornitori avrebbero preso probabilmente meno del 40%. Il dentista quindi salva il proprio studio, continua l’attività e in 4 anni esce dai debiti pagando €80k (il 40% di 200k). Al termine, se adempie, gli vengono condonati gli €120k residui e torna solvibile.
Conclusione sul concordato minore: È uno strumento potente ma richiede capacità di mediazione. Per i liberi professionisti con molti creditori e patrimonio limitato, spesso risulta necessario poi convertirlo in liquidazione se non ottengono i voti. Tuttavia, con l’aiuto di consulenti bravi e con l’incentivo che anche il Fisco oggi può ristrutturare (il CCII consente anche di inserire la cosiddetta transazione fiscale nel concordato minore, quindi di ridurre anche IVA e contributi con l’assenso dell’erario), si possono raggiungere soluzioni. Ricordiamo che recentemente è stato chiarito che pure l’IVA può essere trattata nei piani di ristrutturazione (recependo un indirizzo europeo) , il che prima era controverso.
Liquidazione Controllata del Sovraindebitato (ex Liquidazione del Patrimonio)
Cos’è: È la procedura tramite cui il debitore mette a disposizione tutto il suo patrimonio liquidabile per soddisfare i creditori, ottenendo in cambio la cancellazione dei debiti residui (esdebitazione). Corrisponde, per i soggetti non fallibili, a ciò che il fallimento/liquidazione giudiziale è per gli imprenditori fallibili. A differenza di piano e concordato, qui non c’è un piano di pagamenti parziali, ma la messa in vendita/realizzazione di beni con riparto del ricavato secondo le prelazioni di legge. In pratica, se il libero professionista sovraindebitato: – non ha un reddito sufficiente per sostenere un piano del consumatore, – oppure i creditori non gli approverebbero un concordato minore, – oppure vuole proprio azzerare tutto subito e ripartire, può chiedere al tribunale la propria liquidazione controllata.
Funzionamento: Il debitore presenta l’istanza di apertura liquidazione allegando l’elenco di tutti i beni e creditori. Il tribunale, verificate le condizioni (insolvenza conclamata, documentazione completa, ecc.), dichiara aperta la… (continua)
La risposta si è fatta molto lunga. Per proseguire con la lettura della guida, incluse le sezioni su Liquidazione Controllata, Esdebitazione del debitore incapiente, Protezione del patrimonio (fondo patrimoniale, trust) e la sezione Domande & Risposte, fare riferimento alla parte 2 della guida.
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Oggi la legge mette a disposizione strumenti molto efficaci per ridurre, ristrutturare o perfino cancellare i debiti dei liberi professionisti – e farlo in modo totalmente legale.
Perché un Libero Professionista Finisce in Debito
Le cause più comuni sono:
- calo o irregolarità degli incassi
- acconti IRPEF e INPS troppo elevati
- spese professionali impreviste
- clienti che pagano in ritardo
- mutui e finanziamenti difficili da sostenere
- cartelle esattoriali cresciute negli anni
Il problema quasi sempre è la liquidità, non la qualità del lavoro.
Le Soluzioni per Risolvere i Debiti da Libero Professionista
1. Rateizzazioni Fiscali – fino a 120 rate
Se il problema riguarda Fisco o INPS, puoi ottenere:
- rate lunghe fino a 10 anni
- sospensione delle procedure esecutive
- pagamenti mensili sostenibili
È la soluzione ideale per chi può regolarizzare la propria posizione senza interventi giudiziali.
2. Rottamazioni e Stralci (quando disponibili)
Periodicamente lo Stato introduce:
- rottamazioni
- stralci di sanzioni e interessi
- cancellazioni parziali di cartelle
Un professionista esperto può verificare se puoi rientrare anche in misure non più attive, sfruttando norme transitorie.
3. Accordi Privati con Banche e Fornitori
Con una corretta gestione delle trattative è possibile ottenere:
- riduzioni reali del debito
- sospensioni temporanee dei pagamenti
- blocco degli interessi
- rinegoziazione dei prestiti
Molti creditori preferiscono un accordo al recupero forzoso.
4. Strumenti del Codice della Crisi – La Soluzione Più Forte
Per i liberi professionisti oggi esiste una procedura potentissima, prevista dal Codice della Crisi:
✔ Piano del Consumatore / Piano di Ristrutturazione dei Debiti
- blocca tutti i creditori
- sospende pignoramenti e fermi
- permette di proporre un piano sostenibile
- consente la cancellazione del debito residuo
- può essere approvato senza il consenso dei creditori
È la soluzione più usata da chi ha debiti alti con Fisco, banche e INPS.
5. Concordato Minore (per lavoratori autonomi con partita IVA attiva)
Ideale per chi vuole continuare l’attività.
Vantaggi:
- blocco immediato di tutte le azioni
- pagamento solo di una parte del debito
- protezione della partita IVA
- continuità lavorativa garantita dal giudice
6. Liquidazione Controllata del Sovraindebitato
È l’ultima opzione, ma anche la più radicale:
- cancellazione totale dei debiti non pagati
- protezione del minimo vitale
- possibilità di ripartire da zero legalmente
È l’unico strumento in Italia che permette un vero fresh start.
Cosa Ottieni Usando le Procedure Giuste
✔ Stop immediato ai pignoramenti
✔ Riduzione o cancellazione del debito
✔ Protezione del conto corrente
✔ Sospensione di fermi amministrativi
✔ Accordi sostenibili
✔ Ritorno alla piena operatività professionale
Le Specializzazioni dell’Avv. Giuseppe Monardo
Affidarsi a un professionista realmente competente è fondamentale.
L’Avv. Monardo è:
- Avvocato Cassazionista
- Coordinatore nazionale di avvocati e commercialisti esperti in diritto bancario e tributario
- Gestore della Crisi da Sovraindebitamento (L. 3/2012) – iscritto negli elenchi del Ministero della Giustizia
- Professionista fiduciario di un OCC (Organismo di Composizione della Crisi)
- Esperto Negoziatore della Crisi d’Impresa (D.L. 118/2021)
Un profilo altamente specializzato per bloccare creditori, ristrutturare debiti e tutelare liberi professionisti in difficoltà.
Come Può Aiutarti Concretamente l’Avv. Monardo
- analisi immediata della situazione debitoria
- blocco urgente di pignoramenti e atti esecutivi
- verifica di errori e somme non dovute
- riduzione massiccia del debito
- creazione di un piano sostenibile e approvabile dal giudice
- tutela del patrimonio personale e della tua attività
Conclusione
Essere un libero professionista con debiti non significa essere destinato al fallimento.
Con una strategia rapida, legale e professionale puoi:
- fermare subito i creditori
- ridurre o cancellare gran parte dei debiti
- proteggere il tuo lavoro e il tuo futuro
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Il momento per agire è adesso.
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