Se gestisci un’impresa individuale e ti trovi con debiti fiscali, debiti verso Agenzia delle Entrate Riscossione, INPS, banche, finanziarie o fornitori, è fondamentale sapere che esistono strumenti legali reali per ridurre o addirittura cancellare parte dei debiti e salvare la tua attività (o ripartire senza zavorre).
L’errore più comune? Aspettare troppo, accumulando cartelle e solleciti senza agire.
La buona notizia: anche un’impresa individuale può ottenere una vera ristrutturazione del debito, spesso con esiti molto favorevoli.
Perché le imprese individuali accumulano debiti
- calo lavoro o incassi irregolari
- tasse e contributi non pagati per mancanza di liquidità
- ritardi nei versamenti IVA e INPS
- problemi di accesso al credito
- clienti che pagano in ritardo
- spese impreviste e costi crescenti
- errori fiscali o gestionali
- accertamenti dell’Agenzia delle Entrate
Questi fattori creano una spirale da cui sembra impossibile uscire… ma non lo è.
Strategie legali per ridurre o cancellare i debiti
Ecco gli strumenti più efficaci:
1. Controllo e contestazione dei debiti
Molte cartelle contengono errori o importi non più dovuti.
È possibile eliminare o ridurre i debiti quando:
- sono prescritti
- sono notificati in modo irregolare
- contengono calcoli errati
- includono more e sanzioni illegittime
2. Rateizzazioni davvero sostenibili (fino a 120 rate)
Con AE Riscossione si possono ottenere piani molto lunghi basati sulla situazione economica reale.
Un avvocato può evitarne il rigetto.
3. Stralci e definizioni agevolate
Quando attivi, permettono di cancellare sanzioni e interessi o chiudere con importi ridotti.
Possono essere utilizzati anche per imprese individuali.
4. Rinegoziazione dei debiti con privati, fornitori e banche
Tramite accordi mirati e assistiti, è possibile ottenere:
- riduzioni
- sospensioni
- “saldo e stralcio”
- dilazioni personalizzate
5. Procedura di Sovraindebitamento (L.3/2012)
La soluzione più potente per imprese individuali.
Permette:
- cancellazione totale o parziale dei debiti
- pagamento solo di una quota sostenibile
- blocco immediato delle azioni esecutive
- tutela del patrimonio minimo vitale
Può essere usata anche se l’attività continua.
6. Composizione negoziata della crisi (D.L. 118/2021)
Consente all’imprenditore di rinegoziare i debiti con i creditori sotto la guida di un esperto abilitato, ottenendo:
- riduzioni
- sospensioni
- protezione dai creditori
- ristrutturazione completa del debito
I rischi se non intervieni subito
- pignoramento del conto corrente
- fermo amministrativo di mezzi e attrezzature
- pignoramento presso terzi
- blocco della partita IVA
- impossibilità di continuare l’attività
- accumulo di sanzioni e interessi
- chiusura forzata
Ogni giorno perso peggiora la posizione.
Come può aiutarti l’Avvocato Monardo
Detto questo, l’avvocato Monardo, cassazionista, coordina a livello nazionale un team di avvocati e commercialisti esperti in diritto bancario e tributario.
È inoltre:
- Gestore della Crisi da Sovraindebitamento (L.3/2012)
- iscritto negli elenchi del Ministero della Giustizia
- professionista fiduciario presso un OCC – Organismo di Composizione della Crisi
- Esperto Negoziatore della Crisi d’Impresa (D.L.118/2021)
Può aiutarti concretamente a:
- bloccare pignoramenti e atti esecutivi
- ridurre o cancellare parte dei debiti
- ottenere piani di pagamento sostenibili
- eliminare sanzioni e interessi illegittimi
- applicare gli strumenti più efficaci per la tua situazione
- salvare la tua impresa o permetterti di ripartire senza debiti
Agisci ora: la soluzione esiste
Le imprese individuali non falliscono per i debiti, ma perché intervengono troppo tardi.
Prima agisci, più debiti puoi ridurre o cancellare.
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Introduzione
Le imprese individuali, ovvero le attività economiche esercitate da una persona fisica senza autonoma personalità giuridica, possono accumulare diverse tipologie di debiti (fiscali, bancari, previdenziali, commerciali). A differenza delle società di capitali, nell’impresa individuale l’imprenditore risponde illimitatamente con tutto il suo patrimonio personale delle obbligazioni assunte . Ciò significa che i debiti professionali o d’impresa ricadono direttamente sulla persona fisica, potendo mettere a rischio beni personali come la casa, i risparmi familiari e i redditi futuri. Diviene quindi cruciale conoscere le strategie legali disponibili per ridurre o cancellare questi debiti, evitando soluzioni improvvisate o il ricorso a pratiche illecite.
Nel panorama giuridico italiano attuale (aggiornato a ottobre 2025), esistono strumenti diversificati per affrontare il sovraindebitamento dell’imprenditore individuale, sia di natura extragiudiziale (ossia accordi volontari con i creditori) sia di natura giudiziale (procedure concorsuali previste dal Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza – D.Lgs. 14/2019 e successive modifiche). Queste strategie vanno dalla semplice negoziazione privata di un piano di rientro o saldo e stralcio con i singoli creditori, fino all’accesso a procedure strutturate come il concordato minore, la liquidazione controllata del patrimonio o la speciale esdebitazione del debitore incapiente introdotta di recente .
Il legislatore italiano, anche in recepimento di direttive europee, ha progressivamente ampliato le tutele per il debitore “meritevole” (ossia in buona fede e non fraudolento) al fine di garantire una seconda chance e favorire il suo reinserimento nell’economia legale . Tuttavia, l’accesso a questi benefici è subordinato al rispetto di rigorosi requisiti e procedure formali, pensati per bilanciare l’interesse del debitore al sollievo dai debiti con quello dei creditori ad ottenere un soddisfacimento equo per quanto possibile.
In questa guida dal punto di vista del debitore, forniremo un’analisi approfondita e aggiornata (2023-2025) di tutte le strategie legali per cancellare o ridurre i debiti di un’impresa individuale. Adotteremo un linguaggio tecnico-giuridico ma dal taglio divulgativo, adatto sia a professionisti del diritto (avvocati, commercialisti) sia agli stessi imprenditori e privati indebitati desiderosi di capire le proprie opzioni. Organizzeremo il contenuto in sezioni tematiche, con tabelle riepilogative per confrontare le diverse soluzioni, esempi pratici e una sezione di domande e risposte per chiarire i dubbi più frequenti. In fondo, riporteremo tutte le fonti normative e le sentenze più autorevoli citate nel testo, così da offrire riferimenti certi e aggiornati.
Attenzione: Le procedure di gestione del debito sono complesse e strettamente regolate dalla legge. È fondamentale evitare scorciatoie illegali (come l’occultamento di beni o il ricorso a finanziamenti usurari) sia perché possono comportare conseguenze penali, sia perché compromettono irrimediabilmente la possibilità di accedere ai benefici legali (ad esempio l’esdebitazione è preclusa in caso di frode o mala fede del debitore ). Questa guida si concentra esclusivamente su soluzioni legali, evidenziando per ciascuna i requisiti, l’iter, i pro e contro e le più recenti novità legislative e giurisprudenziali al riguardo.
Tipologie di debiti dell’impresa individuale
Un primo passo per identificare la strategia corretta è distinguere le diverse categorie di debiti che un imprenditore individuale può aver contratto. I debiti infatti non sono tutti uguali: a seconda della loro natura giuridica, possono esistere strumenti specifici per trattarli o diverse priorità di pagamento da rispettare nelle procedure concorsuali. Ecco le principali tipologie di debiti rilevanti per un’impresa individuale:
- Debiti erariali (fiscali): includono imposte non pagate (Irpef, Iva, Irap, etc.), tasse locali, sanzioni tributarie e cartelle esattoriali emesse dall’Agenzia Entrate-Riscossione. Questi debiti godono spesso di privilegi di legge (ad es. l’IVA e le ritenute non versate hanno priorità di pagamento sui beni del debitore) e in passato erano considerati “indisponibili”, ossia non liberamente falcidiabili nei concordati senza il consenso del Fisco. Esempio: un’impresa individuale commerciale che non riesce a versare l’IVA o le imposte sui redditi si troverà esposta a cartelle esattoriali e potenziali ipoteche o fermi amministrativi sui beni. Negli ultimi anni, tuttavia, sono stati introdotti meccanismi come la transazione fiscale e il cram-down fiscale che consentono di includere questi debiti in piani di ristrutturazione con pagamento parziale, purché venga garantito al Fisco un trattamento non inferiore a quello ottenibile in caso di liquidazione forzata .
- Debiti previdenziali: contributi non versati agli enti previdenziali (ad esempio INPS per i contributi dovuti dai titolari di impresa commerciale o artigiana, o dai datori di lavoro per i dipendenti) e premi assicurativi obbligatori (INAIL). Anche questi debiti sono considerati di natura pubblica e privilegiata. L’INPS e gli altri enti previdenziali rientrano tra i creditori che, similmente al Fisco, possono essere coinvolti in transazioni contributive e soggetti a cram-down giudiziale in sede di omologazione di un concordato minore (ove il giudice può superare il loro dissenso forzatamente) . Esempio: un artigiano con dipendenti che non riesce a versare i contributi mensili accumula un debito verso l’INPS, il quale può iscrivere avvisi di addebito e procedere al pignoramento dei beni dell’impresa individuale in mancanza di soluzioni concordate.
- Debiti bancari e finanziari: riguardano prestiti, mutui, scoperti di conto, finanziamenti e leasing contratti con banche o società finanziarie. Tali debiti in genere sono chirografari (non privilegiati) a meno che non vi siano garanzie reali (es. ipoteca su un immobile aziendale o su casa del titolare a garanzia di un mutuo) o personali (fideiussioni di terzi). In caso di insolvenza, la banca può avviare procedure esecutive (pignoramenti, espropriazioni) per recuperare il credito. Tuttavia, essendo soggetti privati, gli istituti di credito sono spesso disponibili a negoziare soluzioni transattive di saldo e stralcio, specie se il debitore versa in difficoltà conclamate e il recupero giudiziale appare aleatorio . Esempio: un negoziante individuale con un mutuo aziendale non garantito può trattare con la banca per chiudere la posizione pagando un importo inferiore a quello dovuto, se la banca ritiene di non poter ottenere molto di più vendendo i beni del debitore.
- Debiti commerciali verso fornitori e altri privati: comprendono le fatture non pagate ai fornitori di merci o servizi, canoni di locazione arretrati, debiti verso consulenti, utenze, ecc. Queste obbligazioni sono generalmente chirografarie, senza preferenza particolare. I creditori commerciali hanno anch’essi diritto di attivare decreti ingiuntivi e pignoramenti per il recupero. Nella prassi, tuttavia, un fornitore potrebbe accettare una dilazione o uno sconto a saldo se capisce che l’alternativa è l’insolvenza del debitore e il rischio di recuperare poco o nulla in sede concorsuale. Esempio: un ristoratore individuale indebitato con i fornitori alimentari potrebbe proporre di pagare subito il 50% del dovuto in cambio dell’annullamento del restante, evitando così ai fornitori di doversi insinuare in un’eventuale procedura concorsuale con tempi lunghi e incertezza sull’esito.
- Altre passività personali: l’imprenditore individuale potrebbe cumulare anche debiti personali non legati all’attività d’impresa in senso stretto (es. finanziamenti personali, debiti di natura familiare, fideiussioni escusse in favore di terzi). Tali debiti, se l’imprenditore è una persona fisica insolvente, confluiscono comunque nello stato di crisi complessivo e possono essere trattati anch’essi nelle procedure di sovraindebitamento. Occorre tuttavia fare attenzione, perché la normativa distingue il consumatore (chi ha debiti di natura personale, non professionale) dall’imprenditore: a seconda della prevalenza delle obbligazioni, cambierà la procedura accessibile (piano del consumatore se è un privato, concordato minore se è un imprenditore, come vedremo) .
N.B.: Indipendentemente dalla natura del debito, l’ordinamento prevede che alcuni crediti non possano essere cancellati nemmeno tramite esdebitazione. In particolare, restano comunque esclusi dall’esdebitazione definitiva i crediti derivanti da obblighi alimentari e di mantenimento, i risarcimenti dovuti per danni da fatto illecito (ad es. un risarcimento per lesioni causate a terzi, salvo particolari eccezioni) e le sanzioni penali o amministrative pecuniarie . Ciò significa che, ad esempio, un debito per assegni di mantenimento all’ex coniuge o per una multa comminata in sede penale non verrà cancellato né da un concordato minore né dalla liquidazione controllata: il debitore ne rimarrà obbligato anche dopo. Inoltre, la liberazione dai debiti (esdebitazione) del debitore non si estende ai coobbligati e ai fideiussori eventuali : se ad esempio un familiare ha garantito il debito bancario, la sua obbligazione di garanzia sopravvive anche se il debitore principale viene esdebitato.
Chiarite le tipologie di debiti, passiamo ad analizzare le strategie per affrontarli. Possiamo suddividerle in due macro-categorie: soluzioni extragiudiziali, basate su accordi volontari e piani concordati con i creditori senza intervento del tribunale, e soluzioni giudiziali, che consistono in procedure legali vere e proprie avviate davanti all’autorità giudiziaria, con l’ausilio di professionisti specializzati (come gli Organismi di Composizione della Crisi, OCC). Spesso un imprenditore in difficoltà valuterà entrambe le strade: tentare prima una negoziazione bonaria e, se questa fallisce o risulta insufficiente, ricorrere alle procedure concorsuali di sovraindebitamento che offrono un quadro più strutturato e “coattivo”.
Di seguito esamineremo prima gli strumenti stragiudiziali (trattative private, saldo e stralcio, piani di rientro, ecc.), quindi entreremo nel dettaglio delle procedure giudiziali previste dal Codice della Crisi per le imprese individuali sovraindebitate (concordato minore, liquidazione controllata, ecc.), tenendo conto delle novità normative più recenti (come le modifiche introdotte dal D.Lgs. 83/2022 e dal D.Lgs. 136/2024) e dei più rilevanti orientamenti giurisprudenziali fino al 2025.
Strategie extragiudiziali per ridurre o cancellare i debiti
Le soluzioni extragiudiziali sono quelle che non richiedono di attivare un procedimento dinanzi al tribunale. Si basano sulla volontarietà: un accordo tra debitore e creditore (o anche accordi plurilaterali con più creditori) volto a ristrutturare il debito, riducendone l’importo o dilazionandone il pagamento. Tali strategie hanno il vantaggio di evitare i costi, i tempi e la pubblicità di una procedura concorsuale; di contro, non offrono le tutele automatiche di sospensione delle azioni esecutive che invece scattano con una procedura giudiziale (ad eccezione di alcuni casi come vedremo per la composizione negoziata). Vediamo le principali opzioni extragiudiziali a disposizione di un imprenditore individuale debitore.
Negoziazione privata e accordi transattivi con i creditori
La prima via, la più immediata, è cercare un accordo bonario direttamente con i creditori. Ciò può assumere forme diverse a seconda del tipo di creditore e della situazione del debitore: – Piano di rientro dilazionato: il debitore chiede di poter pagare il dovuto in più rate, magari aggiungendo una parte di interessi di mora come compensazione. Questa soluzione è frequente verso creditori commerciali o anche verso banche per rate scadute: ad esempio, saldare un arretrato in 12 mesi evitando che il creditore agisca per via legale. È importante formalizzare l’accordo per iscritto, specificando le nuove scadenze e prevedendo eventualmente che, in caso di puntuale adempimento, il creditore rinunci ad azioni legali pendenti. Un piano di rientro non riduce il debito nominale, ma ne facilita il pagamento nel tempo. – Transazione con riduzione del debito (saldo e stralcio): il debitore propone di pagare subito (o in breve tempo) una somma inferiore al totale dovuto, chiedendo in cambio al creditore di accettarla a saldo e stralcio, ovvero di rinunciare definitivamente a pretendere il residuo. Questo tipo di accordo è vantaggioso per il debitore (che ottiene uno sconto) e può essere accettabile per il creditore quando teme che altrimenti, insistendo per l’intero, non otterrà nulla (ad es. il debitore potrebbe fallire o avviare una procedura concorsuale). Il saldo e stralcio è molto comune nei debiti bancari deteriorati: la banca, specie se il credito è ormai classificato come “in sofferenza”, preferisce incassare una percentuale oggi piuttosto che affrontare lunghe esecuzioni dall’esito incerto . Esempio: un debitore con €50.000 di esposizione in conto corrente potrebbe accordarsi per versare immediatamente €20.000 alla banca che, incassando subito, dichiara poi estinto ogni credito residuo. È essenziale, in simili accordi, che vi sia prova scritta dell’accettazione da parte del creditore e della liberatoria finale. Un rischio del saldo e stralcio è la segnalazione nei sistemi di informazione creditizia: il pagamento a stralcio, pur chiudendo la posizione, potrebbe non comportare immediata cancellazione dalle banche dati rischi finanziari , e il debitore potrebbe risultare “segnalato” come cattivo pagatore per qualche tempo . Ciò non toglie che sia una soluzione concreta per ridurre drasticamente l’indebitamento . – Riduzione degli interessi e sanzioni: con alcuni creditori è possibile negoziare almeno l’eliminazione di voci accessorie. Ad esempio, con il fisco o l’Agente di Riscossione, anche al di fuori di definizioni agevolate formali, si può ottenere in fase di riscossione ordinaria la rinuncia alle sole sanzioni se si paga il tributo e gli interessi legali. Analogamente, una banca potrebbe rinunciare agli interessi di mora pur di ottenere il capitale. Queste concessioni riducono l’ammontare complessivo dovuto pur non toccando il capitale. – Conversione del debito in una forma diversa: talvolta si può negoziare di convertire il debito in un’altra obbligazione. Ad esempio, trasformare un debito commerciale in una partecipazione (meno comune per imprese individuali) oppure fornire una garanzia reale aggiuntiva per ottenere una moratoria sul pagamento. Queste soluzioni creative richiedono naturalmente l’accordo del creditore. – Utilizzo di beni in compensazione: se l’imprenditore ha dei beni di cui può privarsi (macchinari, merce in magazzino, etc.), può proporre di cederli al creditore a parziale soddisfacimento del credito, riducendo così la parte in denaro da pagare. Questa è sostanzialmente una datio in solutum (pagamento in luogo d’adempimento) in forma transattiva.
Una buona negoziazione presuppone che il debitore affronti con trasparenza la propria situazione: di solito è utile presentare al creditore un quadro chiaro delle difficoltà finanziarie, eventualmente documentato (bilanci, flussi di cassa, prospetto debiti), per convincerlo che l’accordo proposto è la migliore opzione reciproca. È spesso consigliabile farsi assistere da un professionista (avvocato o consulente finanziario) esperto in crisi debitorie, sia per individuare l’approccio giusto sia per condurre le trattative con la necessaria competenza e evitare errori . Ad esempio, per trattare un saldo e stralcio con la banca occorre conoscere le politiche interne dell’istituto sui crediti deteriorati, i margini di sconto usuali (spesso la banca commissiona perizie sul valore di realizzo dei beni del debitore prima di accettare uno stralcio) e saper impostare la proposta in modo realistico . Proposte irrealistiche o non documentate rischiano di essere respinte .
Va sottolineato che gli accordi extragiudiziali non vincolano i creditori dissenzienti: se ad esempio ci sono 5 creditori e solo 3 accettano uno stralcio, gli altri 2 restano liberi di agire per l’intero importo. Diversamente dalle procedure concorsuali, qui manca il meccanismo della maggioranza che impone la soluzione a tutti. Pertanto questa strada funziona meglio quando il numero di creditori è ridotto (o si riesce comunque a coinvolgerli tutti nella trattativa). In caso di indebitamento diffuso e multiforme, potrebbe essere preferibile ricorrere a strumenti giudiziali che, come vedremo, offrono un quadro “unitario” di gestione di tutti i debiti.
Riassumendo, la negoziazione privata è sempre consigliabile come primo tentativo: mostra proattività del debitore e spesso consente di guadagnare tempo. Anche le più recenti linee guida sulla composizione negoziata della crisi (strumento di cui parliamo più avanti) incoraggiano l’imprenditore a cercare soluzioni concordate prima di arrivare all’insolvenza conclamata. Se però la pressione dei creditori è già alta (pignoramenti in corso, decreti ingiuntivi, ecc.) o gli importi sono insostenibili, allora è necessario valutare le opzioni di legge che permettono di imporre ai creditori una soluzione, attivando una procedura formale.
Accordi stragiudiziali su debiti fiscali e previdenziali: definizioni agevolate e rateizzazioni
Per i debiti verso il Fisco e gli enti previdenziali, l’iniziativa individuale di negoziare è in parte sostituita da strumenti previsti dalla legge che permettono di ridurre il carico o almeno gestirlo in modo sostenibile. È importante conoscerli poiché rientrano pienamente tra le strategie “legali” di diminuzione del debito erariale. In particolare: – Rateizzazioni ordinarie dei ruoli: l’Agenzia delle Entrate-Riscossione consente ai debitori di chiedere la dilazione delle cartelle esattoriali fino a un massimo di 72 rate mensili (6 anni) senza necessità di fornire prova di difficoltà, per importi fino a €120.000 circa, e piani fino a 120 rate (10 anni) in casi di comprovata grave e protratta difficoltà economica (pagamenti oltre 72 rate richiedono requisiti specifici) . Analoghi piani di rateazione sono previsti dall’INPS per contributi non versati. La rateizzazione non riduce l’importo dovuto, ma congela le azioni esecutive a patto di rispettare le scadenze. Può essere un’ancora di salvezza per diluire l’impatto dei debiti fiscali nel tempo, magari in attesa di ricorrere ad altri strumenti. – Definizioni agevolate (“rottamazioni” delle cartelle): negli ultimi anni diverse leggi di bilancio hanno introdotto procedure straordinarie di definizione dei debiti iscritti a ruolo, con sconti su sanzioni e interessi. Ad esempio, la Legge di Bilancio 2023 (L.197/2022) ha previsto la cosiddetta “Rottamazione-quater” per i carichi affidati all’Agente della riscossione dal 2000 al 30 giugno 2022 . Aderendo a questa definizione agevolata, il debitore può estinguere i debiti senza corrispondere le sanzioni né gli interessi di mora, ma pagando solo il capitale e una quota ridotta di interessi (più l’aggio e spese di esecuzione). Il pagamento può avvenire in unica soluzione (scadenza prorogata al 31 ottobre 2023) oppure in 18 rate distribuite fino al 2027 . Questa misura consente di ottenere un risparmio significativo, specie per cartelle “datate” dove le sanzioni e interessi superano spesso il capitale. Per fruirne, il debitore doveva presentare domanda entro il 30 aprile 2023 . Chi l’ha fatto ora si trova, nel 2025, a pagare le rate dovute ed è al riparo da esecuzioni sui carichi oggetto di rottamazione. – Stralcio dei mini-debiti: la stessa L.197/2022 ha disposto l’annullamento automatico (“stralcio”) dei debiti di importo residuo fino a €1000 affidati agli agenti della riscossione dal 2000 al 2015 . Questo è un vero e proprio abbattimento del debito per legge, applicato in automatico al 31 marzo 2023 per la quota di competenza degli enti diversi dallo Stato (i comuni, ad esempio, hanno potuto scegliere se aderire o meno allo stralcio per i propri crediti). In pratica, se l’impresa individuale aveva vecchie cartelle di piccolo importo riferite a quel periodo, queste sono state cancellate senza bisogno di pagamento . – “Saldo e stralcio” per contribuenti in difficoltà (L.145/2018): un’altra misura, precedente ma significativa, è il cosiddetto saldo e stralcio introdotto dalla Legge di Bilancio 2019 per i debiti fiscali e contributivi di persone fisiche con ISEE fino a €20.000. Chi rientrava in tale soglia poteva estinguere i debiti risultanti dai carichi 2000-2017 versando una percentuale ridotta (variabile dal 16% al 35% del dovuto a seconda dell’ISEE) . Anche questa era una procedura a domanda (scaduta il 31 luglio 2019) e prevedeva poi pagamenti rateali fino al 2021. Pur essendo temporalmente limitata, è un esempio importante di come il legislatore può offrire strumenti straordinari di sollievo per specifiche categorie di debitori in situazioni di comprovata difficoltà economica.
Oltre a queste misure legislative, va menzionata la possibilità di transazioni fiscali o contributive individuali all’interno di accordi quadro: ad esempio, l’Agenzia Entrate può valutare, caso per caso, proposte di transazione dei crediti tributari presentate nell’ambito di un concordato preventivo o di un accordo di ristrutturazione (strumenti concorsuali di cui diremo) e accettare un pagamento parziale se è almeno pari a quello che otterrebbe altrimenti . In sede puramente extragiudiziale però, l’Agenzia delle Entrate non ha potere di remissione discrezionale del tributo: o interviene una legge generale (come le rottamazioni) oppure il debitore deve attivare una procedura concorsuale per ottenere l’eventuale falcidia. Dunque, nel contesto extragiudiziale puro, le leve sono soprattutto le rateizzazioni e l’adesione a eventuali sanatorie in vigore.
Va sottolineato che l’adesione a definizioni agevolate o la richiesta di rateazione non pregiudicano la possibilità di ricorrere successivamente alle procedure concorsuali per il sovraindebitamento. Anzi, mostrano la volontà del debitore di impegnarsi. Tuttavia, se un imprenditore intende poi proporre un concordato minore o un piano, dovrà tener conto di quei debiti come eventualmente ridotti dalle sanatorie. Ad esempio, un’artigiana con €50.000 di cartelle rottamate dovrà pagare, poniamo, €30.000 dilazionati: se nel frattempo chiede un concordato minore, dovrà considerare nel piano quel debito per €30.000 (e assicurare che verrà onorato secondo l’agevolazione) oppure includerlo nel piano stesso come debito falcidiato (ma rischiando di perdere i benefici della rottamazione se non paga nei termini). È un aspetto tecnico da valutare con attenzione e con l’ausilio dell’OCC o del consulente.
In sintesi, per i debiti fiscali e contributivi l’imprenditore individuale nel 2023-2025 ha potuto beneficiare di una “tregua fiscale” consistente in stralci e rottamazioni. Se queste opzioni sono applicabili, conviene sfruttarle prima di intraprendere vie giudiziali, in quanto offrono riduzioni di debito con iter relativamente snelli. Dopodiché, per la parte di debito eventualmente restante e non sostenibile, subentrano le procedure concorsuali di cui trattiamo oltre.
Consolidamento e rinegoziazione del debito finanziario
Un’ulteriore strategia extragiudiziale consiste nel rifinanziare o consolidare il debito esistente, specialmente quello verso banche e finanziarie. In pratica, se l’imprenditore individuale ha ancora un merito creditizio sufficiente (o garanzie presentabili), potrebbe: – Ottenere un nuovo prestito a condizioni più sostenibili per estinguere i debiti pregressi. Ad esempio, contrarre un mutuo ipotecario di durata più lunga per pagare debiti a breve termine. Ciò trasforma debiti magari scaduti in un’unica esposizione con rate sostenibili. Chiaramente, questa opzione è realistica solo se il soggetto non è già classificato come cattivo pagatore e se dispone di garanzie (immobiliari o personali) per ottenere nuova finanza. Un esempio è il prestito di consolidamento offerto da alcune banche ai piccoli imprenditori: somma i vari debiti e li rifinanzia con un tasso magari più basso e un periodo di ammortamento più lungo. – Rinegoziare i termini dei finanziamenti esistenti: molte banche, in presenza di difficoltà temporanee del debitore, possono concordare una moratoria (sospensione delle rate per un certo periodo) oppure un allungamento del piano di ammortamento, riducendo così l’importo della rata periodica. Tali misure spesso fanno parte di protocolli tra associazioni di categoria e ABI (come le moratorie creditizie attivate in passato, ad esempio durante la pandemia Covid-19). Pur non riducendo il capitale dovuto, rinegoziare il debito può evitarne l’aggravamento (si pensi a evitare che un debito performante diventi incagliato o che scatti la risoluzione del contratto per inadempimento). – Intervento di consorzi fidi o fondi di garanzia: se l’impresa individuale è associata a un consorzio di garanzia fidi, questo può aiutare a ottenere finanziamenti sostitutivi. Lo Stato stesso, tramite il Fondo di Garanzia PMI, garantisce una percentuale dei prestiti bancari concessi per consolidare debiti pregressi, facilitando l’accesso al credito a chi è temporaneamente in difficoltà ma ancora considerato recuperabile. Ad esempio, un piccolo imprenditore potrebbe ottenere un prestito garantito all’80% dal Fondo PMI per pagare arretrati verso fornitori, diluendo poi quel debito in 5-7 anni di rate verso la banca. – Procedure di composizione stragiudiziale assistita: sebbene non siano “nuovi finanziamenti”, è il caso di menzionare qui la Composizione Negoziata della Crisi introdotta nel 2021 (D.L. 118/2021 conv. in L.147/2021, oggi inserita nel Codice della Crisi agli artt. 12-25). Si tratta di un percorso volontario in cui l’imprenditore (anche individuale, di qualsiasi dimensione) può chiedere la nomina di un esperto indipendente per facilitare le trattative con i creditori, al fine di raggiungere un accordo di ristrutturazione fuori dal tribunale. Durante la composizione negoziata, su istanza, si possono ottenere misure protettive (come lo stay delle azioni esecutive) per lavorare a un accordo senza l’assillo dei pignoramenti. Questa procedura, pur non essendo “concorsuale” in senso stretto, è uno strumento ibrido tra extragiudiziale e giudiziale: è riservata a imprese in crisi (anche non ancora insolventi) e mira a soluzioni come la ristrutturazione dei debiti o il reperimento di finanza, eventualmente con intervento del tribunale solo per omologare accordi o misure protettive . Per un’imprenditore individuale molto indebitato, la composizione negoziata può essere l’ultimo tentativo extragiudiziale: consente di sedersi al tavolo con tutti i creditori sotto la guida di un esperto terzo e cercare un consenso a un piano (che potrebbe prevedere nuovi apporti, sacrifici graduali per i creditori, ecc.). Se il debitore è virtuoso (ha prospettive di risanamento), i creditori potrebbero preferire un accordo stragiudiziale assistito piuttosto che spingerlo verso il fallimento. In caso di esito negativo, la legge prevede possibili sbocchi giudiziali semplificati (come il concordato semplificato per la liquidazione del patrimonio, ex art.25-sexies CCII, applicabile però alle imprese maggiori in composizione negoziata fallita). La composizione negoziata è argomento vasto, ma la citiamo come ulteriore freccia all’arco dell’imprenditore per concordare soluzioni senza passare attraverso una procedura concorsuale classica.
In conclusione, le strategie extragiudiziali richiedono al debitore capacità di iniziativa e spesso assistenza professionale, ma possono condurre a risultati soddisfacenti: dilazioni, riduzioni, ristrutturazioni consensuali del debito. Sono particolarmente efficaci quando: – l’indebitamento, pur elevato, non è completamente fuori controllo e il debitore ha ancora credibilità; – i creditori principali sono limitati di numero (es. due banche e pochi fornitori, scenario in cui si può raggiungere un accordo globale relativamente semplice); – esistono opportunità normative temporanee (come condoni, rottamazioni) di cui approfittare subito; – l’impresa ha prospettive di continuità e può offrire ai creditori vantaggi futuri in cambio di respiro nel presente.
Se invece il debito è insostenibile rispetto alle capacità del debitore, o ci sono molti creditori non allineati, oppure ancora se i tentativi bonari falliscono, bisogna valutare l’accesso agli strumenti giudiziali concorsuali. Tali strumenti permettono di ottenere coattivamente l’effetto di riduzione/cancellazione dei debiti, grazie all’intervento del giudice, ma al prezzo di procedure più complesse e del rispetto rigoroso di requisiti di legge. Li esaminiamo nella sezione seguente.
Strumenti giudiziali: procedure concorsuali per sovraindebitamento dell’imprenditore individuale
Dal 2012 (con la “legge salva-suicidi” n.3/2012) e ancor più dal 2019-2022 (con l’entrata in vigore del Codice della Crisi d’Impresa e dell’Insolvenza – CCII), l’ordinamento italiano offre una gamma di procedure concorsuali minori destinate ai debitori civili e agli imprenditori non fallibili. L’impresa individuale, a seconda delle sue dimensioni, può rientrare in questo ambito del sovraindebitamento.
Ricordiamo infatti che la fallibilità di un imprenditore (cioè l’assoggettabilità alle procedure concorsuali maggiori come fallimento – ora liquidazione giudiziale – o concordato preventivo) dipende dal superamento di determinati parametri dimensionali. Il Codice della Crisi definisce come “impresa minore” quella che, nei tre esercizi antecedenti la data di deposito dell’istanza, non ha superato congiuntamente i seguenti limiti: attivo patrimoniale annuo ≤ €300.000, ricavi lordi annui ≤ €200.000, debiti anche non scaduti ≤ €500.000 . Un’impresa individuale al di sotto di tali soglie (c.d. sottosoglia) non è soggetta a liquidazione giudiziale (ex fallimento) e ha accesso invece alle procedure semplificate di sovraindebitamento. Al contrario, se l’imprenditore individuale ha superato queste soglie, sarà trattato alla stregua di una grande impresa: in caso di insolvenza potrà essere assoggettato a liquidazione giudiziale (il “vecchio” fallimento) su istanza di creditori, o potrà egli stesso proporre un concordato preventivo o un accordo di ristrutturazione dei debiti ex art.57 CCII (che richiede l’adesione del 60% dei crediti).
Nel prosieguo, ci focalizzeremo sulle procedure tipiche per l’impresa individuale sovraindebitata (imprenditore minore), che sono: – la Ristrutturazione dei debiti del consumatore (il vecchio piano del consumatore, riservato però alle persone fisiche non fallibili che hanno debiti da consumo, quindi normalmente non ai debiti d’impresa – salvo il caso di imprenditore cessato divenuto “consumatore” per il resto dei debiti); – il Concordato minore (ex accordo del debitore della L.3/2012), pensato proprio per imprenditori minori, professionisti, start-up e agricoltori sovraindebitati ; – la Liquidazione controllata del patrimonio (ex liquidazione dei beni), una procedura giudiziale liquidatoria applicabile a qualsiasi debitore sovraindebitato (consumatore o impresa minore) che non sia in grado di proporre un piano di ristrutturazione ; – la Esdebitazione del debitore incapiente, un meccanismo speciale introdotto con il Codice della Crisi per permettere la liberazione dai debiti anche a chi non ha alcun patrimonio liquidabile .
Queste procedure fanno parte degli “strumenti di regolazione della crisi” previsti dal Titolo IV CCII. Esse hanno in comune lo scopo di regolare in modo unitario la posizione debitoria e, in caso di buon esito, portare alla cancellazione definitiva dei debiti residui (la esdebitazione). Vediamole singolarmente in dettaglio.
Piano di ristrutturazione dei debiti del consumatore
(ex “Piano del consumatore”)
Il piano del consumatore è la procedura dedicata ai debitori persone fisiche non imprenditori (né professionisti) che hanno contratto debiti principalmente per scopi estranei all’attività di impresa. Tipicamente, riguarda privati cittadini sovraindebitati (famiglie, lavoratori dipendenti, pensionati) le cui obbligazioni derivano da spese di consumo, mutui per la casa, finanziamenti personali, ecc. . È utile citarlo in questa guida perché a volte l’imprenditore individuale cessa l’attività e rimane con debiti personali: in tal caso, se i debiti residui non sono legati a un’attività d’impresa in corso, potrebbe accedere come consumatore a questa procedura.
Caratteristiche principali: Il piano del consumatore (ora formalmente “ristrutturazione dei debiti del consumatore” nel CCII) permette al debitore di presentare, con l’ausilio di un OCC, un piano di pagamento dei propri debiti che può prevedere dilazioni e anche falcidie (riduzioni di importo) dei crediti chirografari, purché in misura non inferiore a quanto i creditori otterrebbero dalla liquidazione del patrimonio del debitore . Una particolarità storica di questa procedura (confermata anche nel Codice) è che non richiede l’approvazione dei creditori: il piano viene sottoposto direttamente al giudice per l’omologazione, il quale verifica la fattibilità e soprattutto la “meritevolezza” del consumatore . Il concetto di meritevolezza implica che il sovraindebitamento non sia stato causato da colpa grave o frode del debitore e che egli abbia fornito informazioni complete e veritiere. In assenza di opposizioni fondate da parte dei creditori, il tribunale può omologare il piano anche contro la volontà dei creditori (si tratta di un intervento molto invasivo nei rapporti obbligatori, giustificato dalla tutela del consumatore sovraindebitato) . Una volta omologato, il piano vincola tutti i creditori; le loro azioni individuali restano bloccate e, a piano eseguito, i debiti vengono considerati soddisfatti e il debitore è esdebitato.
Applicabilità all’impresa individuale: un imprenditore individuale in attività non può accedere a questo strumento, perché egli non è un “consumatore” per i debiti attinenti all’impresa. Tuttavia, se l’imprenditore ha cessato la propria attività e i debiti residui sono in buona parte riconducibili ormai alla sfera personale, la giurisprudenza ha talora ammesso la sua qualifica come consumatore. Secondo la Cassazione, la nozione di consumatore nel sovraindebitamento “pur non escludendo il professionista o l’imprenditore – attività non incompatibili purché non residuino obbligazioni da esse – comprende solo il debitore persona fisica che ha contratto obbligazioni per esigenze personali o familiari, senza riflessi diretti in un’attività d’impresa” . Quindi, ad esempio, un ex commerciante che ha chiuso la partita IVA e i cui debiti attuali consistono in fideiussioni escusse e scoperti personali potrebbe qualificare come consumatore. In caso dubbio, è possibile proporre domanda subordinata: la prassi consente talvolta di presentare un ricorso contenente in via principale un piano del consumatore e in subordine, se il tribunale non ritiene il debitore un consumatore, una domanda di concordato minore . Su questo punto sono intervenute anche le Sezioni Unite della Cassazione (decr. n.22699/2023) per chiarire i criteri distintivi: l’imprenditore anche se piccolo non può spacciarsi per consumatore se i suoi debiti hanno origine nell’attività d’impresa ancora rilevante . In tali casi dovrà seguire la strada del concordato minore.
Utilità pratica: per il contesto di questa guida, il piano del consumatore è rilevante soprattutto se l’impresa individuale è fallita o chiusa, e la persona fisica cerca di sistemare i debiti personali residui. Diversamente, passiamo ora allo strumento concepito specificamente per l’imprenditore individuale attivo ma non fallibile: il concordato minore.
Concordato minore
Il concordato minore è la procedura cardine per l’imprenditore individuale sovraindebitato ancora in attività (o anche per l’imprenditore minore che vuole chiudere la propria attività componendo i debiti). Introdotto dal Codice della Crisi nel 2022, esso sostituisce il vecchio “accordo di composizione” previsto dalla L.3/2012 , rivisitandone alcuni aspetti per renderlo più simile, per certi versi, a un piccolo concordato preventivo.
Chi può accedervi: possono proporre concordato minore tutti i debitori in stato di sovraindebitamento che non siano consumatori. In pratica: imprenditori minori (sottosoglia), professionisti (es. avvocati, architetti indebitati per l’attività dello studio), imprenditori agricoli (tradizionalmente esclusi dal fallimento), start-up innovative e altre categorie non fallibili . Anche le società di persone sottosoglia possono accedere (in tal caso è previsto che la domanda sia autorizzata dai soci o dall’organo amministrativo) . Sono invece esclusi i consumatori puri (che useranno l’altro strumento) . Il debitore non deve aver già ottenuto una esdebitazione nei 5 anni precedenti né aver già utilizzato questi strumenti di composizione recentemente , a pena di inammissibilità (questo per evitare abusi ripetuti).
In cosa consiste: il concordato minore è una procedura concorsuale giudiziale volontaria, aperta su richiesta del debitore . Il debitore, con l’ausilio di un OCC (Organismo di Composizione della Crisi), predispone un piano che descrive come intende ristrutturare i propri debiti. Il piano può prevedere soluzioni molto flessibili: – Pagamenti parziali dei crediti (la cosiddetta falcidia): è ammesso anche per i crediti privilegiati, a condizione che al creditore sia offerto almeno quanto otterrebbe liquidando il bene su cui insiste la garanzia . Ad esempio, se c’è un’ipoteca su un immobile, il piano può proporre di pagare al creditore ipotecario solo una parte del suo credito, purché non meno del presumibile ricavato di una vendita di quell’immobile. – Moratorie: il piano può prevedere che i crediti privilegiati (come mutui ipotecari) vengano pagati con un ritardo fino a 1 anno dall’omologazione, con sospensione temporanea, purché alla fine siano pagati integralmente capitale e interessi . – Classi o trattamenti differenziati: se utile, il debitore può suddividere i creditori in classi e trattarli in modo non omogeneo, pur rispettando sempre la regola della maggior vantaggiosità rispetto alla liquidazione . Ad esempio, può pagare al 100% i fornitori strategici e al 20% i restanti chirografari, se ciò è funzionale alla continuità aziendale. – Continuità aziendale o liquidatoria: il concordato minore può essere presentato in due forme principali : – in continuità, se l’imprenditore intende proseguire l’attività (integralmente o in parte) e pagare i debiti col ricavato futuro della gestione. Ciò è fattibile se l’azienda è ancora in grado di produrre utili una volta alleggerita dal debito; – liquidatorio, se invece il debitore prevede di cessare l’attività e liquidare i beni, ma nell’ambito ordinato del concordato (evitando la liquidazione giudiziale). In tal caso, il piano può consistere nella vendita di determinati beni o dell’azienda stessa, con ripartizione del ricavato tra i creditori secondo un certo ordine. In entrambi i casi, l’obiettivo dichiarato è evitare la liquidazione forzata e trovare un accordo che soddisfi parzialmente i creditori ma permetta al debitore di uscire dalla crisi con i debiti residui cancellati . – Mantenimento di alcuni beni: una novità introdotta dal correttivo ter (D.Lgs. 136/2024) è la possibilità per il debitore persona fisica di mantenere il piano di ammortamento del mutuo sull’abitazione principale . In base al nuovo art. 75, co. 2-bis CCII, se il debitore è in regola (o viene messo in regola) con le rate scadute del mutuo casa, il concordato minore può prevedere di continuare a pagare le rate residue alle scadenze originarie, senza bisogno di vendere la casa e senza far decadere l’ipoteca. L’OCC deve attestare che il credito della banca sarebbe comunque soddisfatto integralmente vendendo l’immobile e che il continuare a pagare il mutuo non lede gli altri creditori . Questa innovazione è molto importante per l’imprenditore individuale, perché spesso la casa coniugale è ipotecata per debiti d’impresa: ora c’è un modo per salvarla, mantenendo la famiglia nell’immobile e onorando il mutuo con i futuri redditi. Allo stesso modo, l’art. 75 co.3 CCII consente di escludere dalla liquidazione beni strumentali essenziali alla continuazione dell’attività, con l’ok del giudice, introducendo una tutela per la professionalità del debitore (ad es. l’artigiano può trattenere gli attrezzi di lavoro necessari a produrre reddito) .
Iter procedurale in breve: 1. Ricorso iniziale: il debitore deposita in tribunale il ricorso per l’apertura del concordato minore, allegando il piano, la proposta ai creditori e la relazione particolareggiata dell’OCC . Può contestualmente chiedere misure protettive immediate (sospensione dei pignoramenti) . 2. Decreto di apertura: il tribunale, verificata la completezza e ammissibilità (ad esempio controllo sui requisiti soggettivi, assenza di atti in frode ecc.), emette decreto di apertura della procedura . Da quel momento: tutte le azioni esecutive individuali sono sospese e nessun creditore può iniziarne di nuove ; il procedimento è pubblicato nel registro delle imprese (dando pubblicità ai terzi) ; viene nominato il gestore della crisi (spesso lo stesso OCC che ha redatto la relazione). Il debitore in concordato minore rimane in possesso dei beni e continua la gestione sotto la supervisione del gestore , diversamente dal fallimento dove c’è spossessamento. 3. Raccolta delle adesioni/voto: a differenza del concordato preventivo, qui non si tiene un’assemblea dei creditori. Il giudice fissa un termine entro cui i creditori devono far pervenire all’OCC la propria adesione o diniego alla proposta . Il gestore compila quindi l’elenco dei crediti ammessi al voto e calcola la percentuale di adesioni. 4. Approvazione del concordato: il concordato minore si intende approvato se ottiene il voto favorevole dei creditori rappresentanti la maggioranza dei crediti ammessi al voto. Non sono previste maggioranze per classi o categorie: basta oltre il 50% dell’ammontare totale dei crediti. I creditori che non rispondono vengono considerati dissenzienti (voto negativo implicito). Se la maggioranza non è raggiunta, la proposta non è approvata e, salvo diverse iniziative, si aprirà la liquidazione controllata. 5. Omologazione giudiziale: se c’è la maggioranza (o anche in assenza di maggioranza, ma ricorrendo le condizioni di cram-down di cui tra poco), il tribunale passa alla fase di omologazione (sentenza). Verifica la regolarità della procedura, la fattibilità del piano e la meritevolezza/affidabilità del debitore. In sede di omologa, il giudice ha un potere di controllo sostanziale: ad esempio, come nel concordato preventivo, può rifiutare l’omologazione se il piano appare non sostenibile o se il debitore ha tenuto comportamenti scorretti. Un esempio pratico: il Tribunale di Milano nel 2023 ha negato l’omologa di un concordato minore rilevando che il debitore aveva accumulato debiti trascurando le proprie obbligazioni e senza presentare un piano credibile di rilancio, dunque è mancata la affidabilità richiesta dall’art.80 CCII . Se tutto è in ordine, il tribunale omologa con sentenza; in caso contrario rigetta. La mancata omologa provoca l’inefficacia della proposta e normalmente l’avvio della liquidazione controllata (che può essere contestualmente dichiarata su istanza del debitore stesso) . 6. Esecuzione del piano: dopo l’omologa, il debitore – sotto la vigilanza dell’OCC e del giudice – esegue il piano concordato (pagamenti, atti dispositivi previsti, ecc.). Se durante l’esecuzione il debitore non adempie o si scoprono elementi di frode, il tribunale può su istanza revocare l’omologazione ex art.82 CCII e aprire la liquidazione controllata . In caso di esecuzione regolare, il concordato si conclude con l’adempimento di quanto promesso ai creditori.
Cram-down fiscale: una clausola di particolare rilievo nel concordato minore è il cram-down sui creditori pubblici. L’art. 80, comma 3 CCII consente al tribunale di omologare forzosamente il concordato minore anche senza il voto favorevole (o contro il voto) dell’Erario o degli enti previdenziali, se il loro dissenso risulta determinante per bocciare la maggioranza . In pratica, se Agenzia Entrate o INPS votano no e, a causa del peso dei loro crediti, la maggioranza non si raggiunge, il giudice può comunque omologare a condizione che il trattamento proposto a tali enti sia più conveniente di quello alternativo della liquidazione . Si tratta di valutare quanto il Fisco/INPS incasserebbero in una liquidazione controllata dei beni: se nel concordato minore essi ricevono almeno quella somma (o di più), il loro dissenso può essere superato per legge. Questo meccanismo, introdotto già nel 2020 nella legge 3/2012 e ora confermato nel CCII, è fondamentale perché consente ai debitori con forte esposizione fiscale di evitare che l’Erario faccia naufragare ogni tentativo di accordo . Ad esempio, un professionista che offre nel piano il pagamento del 30% dei debiti fiscali potrebbe vedere il Fisco votare contro; ma se in una liquidazione il Fisco avrebbe ottenuto solo il 10%, il tribunale può omologare comunque il piano giudicando irragionevole l’opposizione del Fisco (in base ai principi di buona fede e proporzionalità dell’azione pubblica). Ciò non toglie che situazioni di abuso possano essere vagliate: se il debitore usa il concordato minore esclusivamente per “tagliare” un debito fiscale senza reali prospettive di risanamento, il tribunale potrebbe ravvisare un abuso del diritto e negare l’omologa . La giurisprudenza di merito è attenta a che il concordato minore non diventi un escamotage per eludere il rigore del pagamento dei tributi, ad esempio nei casi in cui il debito erariale sia unico o largamente prevalente : in tali situazioni il concordato viene scrutinato con particolare severità (meritevolezza, atti in frode, ecc.).
Effetti e vantaggi del concordato minore: se omologato e eseguito correttamente, il concordato minore: – Vincola tutti i creditori anteriori (anche dissenzienti) ai termini del piano. I creditori chirografari ricevono quanto previsto (es. 20%, 30%…) e non possono pretendere altro; i privilegiati ricevono quanto concordato (integrale se così stabilito, o parziale se falcidiati nei limiti di legge). – Libera il debitore dai debiti residui non pagati nel piano (esdebitazione): ovvero quei debiti vengono cancellati. L’art. 83 CCII conferma che a seguito dell’omologazione e dell’adempimento il debitore ottiene la piena liberazione dalle obbligazioni anteriori. – Evita la liquidazione giudiziale (fallimento) e consente al debitore di proseguire l’attività se prevista in continuità, preservando il valore aziendale e i posti di lavoro eventualmente collegati. – Comporta la sospensione immediata di tutte le azioni esecutive individuali sin dal deposito della domanda e per tutta la pendenza (salvo eccezioni per crediti alimentari e lavoro) . Ciò dà respiro al debitore, che non subisce pignoramenti nel frattempo. – Consente, come visto, possibili meccanismi di tutela di beni essenziali (casa, beni strumentali) tramite le norme speciali introdotte, cosa che in un fallimento non sarebbe possibile se non in minima parte (nel fallimento tradizionale l’abitazione finiva sempre tra i beni liquidabili, qui invece si può mantenere il mutuo). – Dal punto di vista del debitore rappresenta una sorta di accordo guidato dal tribunale: è volontario nell’accesso ma poi ha forza di legge sull’insieme dei creditori, offrendo quella “seconda chance” a chi è onestamente incapace di pagare integralmente .
Svantaggi e limiti: naturalmente, il concordato minore presenta anche aspetti impegnativi: – Richiede preparazione accurata e completa della documentazione (elenco beni, elenco creditori, attestazioni, relazione OCC) . Una domanda incompleta viene dichiarata inammissibile. Bisogna quindi investire tempo e spesso denaro per farsi assistere da professionisti qualificati. – Non è un “diritto automatico”: il giudice valuta merito e fattibilità. Casi di omologazione negata non sono infrequenti, ad esempio per difetto di meritevolezza (illeciti del debitore, p. es. aver occultato beni – ciò comporta rigetto e possibile denuncia) o per manifesta inadeguatezza del piano (non copre i costi, previsioni troppo ottimistiche). La Cassazione ha chiarito che queste procedure, sebbene semplificate, non sono un condono automatico, ma vanno ponderate caso per caso . – Vincola il debitore: una volta omologato, se il debitore non rispetta gli impegni presi, può perdere la protezione e finire in liquidazione con effetti molto negativi (perdita totale dei beni e possibile preclusione a nuove esdebitazioni per lungo tempo). Pertanto va intrapreso solo con la certezza di poter eseguire il piano proposto. – Ha costi procedurali: vanno pagati l’OCC (il cui compenso è inserito nel piano) , eventualmente gli esperti coinvolti (avvocati, consulenti) e le spese di giustizia. Tali costi riducono un po’ le risorse disponibili per i creditori, ma sono il prezzo per accedere al beneficio. – Segnalazione nei registri: l’apertura del concordato minore è pubblicata nel registro delle imprese e probabilmente segnalata nelle banche dati creditizie, quindi è un evento pubblico che potrebbe incidere sulla reputazione commerciale del debitore. Tuttavia è meno infamante di un fallimento e oggi è vista come una procedura di soluzione della crisi più che di default.
In definitiva, il concordato minore è lo strumento principe per l’imprenditore individuale che vuole risanare o liquidare la propria posizione debitoria in modo ordinato e con esdebitazione. Esempi concreti aiutano a comprenderne l’applicazione, vediamone uno: – Esempio pratico: Mario, piccolo imprenditore edile (impresa individuale) con debiti totali di €250.000, di cui €150.000 verso il Fisco (IVA e IRPEF arretrata) e il resto verso fornitori e banche. Mario non può pagare tutto, ma la sua impresa è ancora in funzione. Decide di presentare un concordato minore in continuità. Propone di pagare nei 5 anni successivi i debiti con le entrate future: in particolare, offre ai creditori chirografari il 20% del dovuto e si impegna a pagare integralmente i debiti IVA (essendo risorse UE) grazie alla vendita di un terreno di famiglia. L’OCC attesta che il piano dà più ai creditori di quanto otterrebbero liquidando subito i beni (perché l’impresa ha commesse in corso). Agenzia Entrate vota contro (non soddisfatta del 100% solo su IVA e molto meno sul resto delle imposte), ma i fornitori votano a favore. Il totale dei voti favorevoli è 60% grazie ai fornitori. Il tribunale, in sede di omologa, verifica che l’Erario in caso di liquidazione forzata prenderebbe ancora meno e che Mario ha agito in buona fede. Decide quindi di omologare nonostante il dissenso del Fisco, applicando il cram-down fiscale . Mario esegue il piano: paga regolarmente le rate concordate nei 5 anni, al termine il tribunale dichiara la chiusura del concordato e Mario è libero dai debiti residui (gli viene stralciato l’80% rimasto verso chirografari e gli eventuali interessi e sanzioni fiscali non pagati). La sua impresa prosegue, ora risanata.
Nel prossimo paragrafo esamineremo la procedura alternativa qualora un piano concordatario non sia fattibile o non venga approvato: la liquidazione controllata del patrimonio.
Liquidazione controllata del patrimonio
La liquidazione controllata è la procedura a carattere liquidatorio (cioè di vendita dei beni) riservata ai debitori sovraindebitati. Essa rappresenta, in sostanza, l’equivalente del fallimento (ora chiamato liquidazione giudiziale) per i soggetti non fallibili o per chi, potendo fare un concordato minore, non riesce però a trovare un accordo con i creditori. Viene infatti spesso attivata: – su istanza dello stesso debitore, quando ritiene di non avere prospettive di ristrutturazione e preferisce mettere tutto a disposizione per ottenere poi l’esdebitazione; – oppure come esito del fallimento di un tentativo di concordato minore non approvato o non omologato (il tribunale, rigettando il concordato, apre d’ufficio la liquidazione se richiesta) ; – oppure ancora su richiesta di un creditore o di un PM, in taluni casi previsti, per i debitori civili e minori insolventi (questa è una novità: mentre prima i creditori potevano solo aggredire individualmente, ora con il CCII anche un creditore può chiedere l’apertura di liquidazione controllata se il debitore è insolvente, analogamente a come avrebbero chiesto il fallimento se fosse fallibile) .
Come funziona: la liquidazione controllata è disciplinata agli artt. 268-277 CCII. L’iter è abbastanza snello: – Il debitore (o creditore) presenta ricorso al tribunale competente , allegando la documentazione richiesta (nel caso di ricorso del debitore, simile a quella del concordato: elenco beni, elenco creditori, stato di famiglia, ultime dichiarazioni, relazione OCC se disponibile) . Nel caso di istanza di un creditore, sarà quest’ultimo a dover dimostrare lo stato di insolvenza del debitore e notificare l’istanza. – Il tribunale, verificati i presupposti (debitore in stato di sovraindebitamento e documentazione regolare), dichiara aperta la liquidazione controllata con sentenza . Con la sentenza: nomina un liquidatore (figura analoga al curatore fallimentare), fissa i termini per le domande di insinuazione dei creditori e dispone gli altri adempimenti (pubblicazioni, comunicazioni). – Dalla data della sentenza, il debitore è spossessato dei suoi beni (salvo quelli impignorabili per legge, es: beni di stretta necessità). Il liquidatore subentra nella gestione e procede a liquidare tutto il patrimonio del debitore secondo le regole di una esecuzione concorsuale: predispone un programma di liquidazione, vende i beni (all’asta o tramite procedure competitive), incassa crediti, ecc. e poi distribuisce il ricavato ai creditori secondo l’ordine delle cause di prelazione (par condicio creditorum) . I creditori presentano le loro domande di ammissione al passivo, e il liquidatore, con l’ausilio del giudice delegato, forma lo stato passivo riconoscendo i crediti e i privilegi. – La procedura prosegue fino all’esaurimento dell’attivo. Una volta venduto tutto e ripartito quanto disponibile, il liquidatore presenta il rendiconto finale e il tribunale dichiara chiusa la liquidazione. – Durante la liquidazione, come in ogni concorso, le azioni individuali dei creditori sono vietate. Possono però esservi azioni revocatorie o accertamenti di eventuali responsabilità (ad esempio se il debitore ha compiuto atti in frode prima, il liquidatore può agire per recuperarli nell’attivo). – Esdebitazione di diritto: la vera novità del CCII (art. 282) è che nelle procedure di liquidazione controllata l’esdebitazione opera di diritto, cioè automaticamente, decorsi 3 anni dall’apertura della liquidazione (o anche prima, al termine, se la chiusura avviene prima di 3 anni) . In pratica, il debitore persona fisica ottiene la liberazione dai debiti residui senza dover fare espressa domanda e senza dover attendere la fine (spesso molto lunga) della procedura . Il tribunale, trascorsi 3 anni dall’inizio, è tenuto a pronunciarsi sul beneficio dell’esdebitazione, verificando che il debitore abbia cooperato e non ci siano cause ostative. Questa è l’esdebitazione di diritto: riconosce al debitore meritevole un “fresh start” dopo un triennio, anche se la liquidazione magari è ancora in corso per alcuni aspetti. Resta comunque necessario un provvedimento del giudice che attesti l’esdebitazione (non è del tutto automatica, va pur sempre valutata l’assenza di frodi) . Sono esclusi dall’esdebitazione in liquidazione gli stessi tipi di debiti detti prima (obblighi di mantenimento, risarcimenti da illecito, multe) , e inoltre non ne può beneficiare chi ha tenuto comportamenti gravemente scorretti (il comma 1 dell’art.282 esclude l’esdebitazione di diritto per chi ha causato il sovraindebitamento con dolo o colpa grave o ha violato i doveri di informazione durante la procedura) . In sostanza però, per la prima volta l’ordinamento tratta l’esdebitazione come un vero diritto del debitore onesto, completando quel percorso di secondo chance anticipato nelle riforme precedenti.
Per l’imprenditore individuale, la liquidazione controllata è spesso l’extrema ratio: significa che l’attività non è più salvabile e si procede a smontare tutto il patrimonio. Il vantaggio è che, a differenza del fallimento di una volta che lasciava l’ex fallito con l’onta e i debiti residui (se non otteneva l’esdebitazione con un giudizio ad hoc), ora in automatico dopo pochi anni egli viene sollevato dai debiti non pagati . Questo incentivo è pensato anche per evitare l’economia sommersa: un ex imprenditore liberato dai debiti è più invogliato a rimettersi in gioco legalmente, mentre uno per sempre inseguito dai creditori sarebbe spinto al “nero” per sopravvivere .
Un esempio: – Esempio: Anna, titolare di un piccolo negozio, ha debiti per €100.000 (fisco, affitti arretrati, fornitori) ma la sua attività è ormai ferma e non c’è modo di pagare nemmeno parzialmente con un piano. Anna presenta ricorso per liquidazione controllata mettendo a disposizione i suoi beni: qualche arredo del negozio e un’auto. Il tribunale apre la liquidazione, nomina un liquidatore. In cassa ci sono pochi attivi: la liquidazione, dopo venduti quei beni (ricavando €10.000), ripartisce ai creditori una percentuale minima. Dopo 3 anni, Anna – che ha collaborato fedelmente – ottiene dal tribunale un decreto di esdebitazione: i circa €90.000 rimasti impagati sono cancellati . Anna potrà ricominciare senza quell’onere, pur avendo perso i beni disponibili. Se non ci fosse stata questa procedura, i creditori avrebbero potuto inseguirla a vita sui futuri redditi; così invece si è risolto in tempi definiti.
Rapporto col concordato minore: liquidazione controllata e concordato minore sono in parte alternativi. Un debitore può inizialmente tentare il concordato; se però non ottiene i consensi, c’è un passaggio quasi automatico alla liquidazione controllata (il CCII spinge molto per evitare la chiusura “infruttuosa” delle procedure: meglio convertire in liquidazione). Anche un creditore strategico può preferire chiedere subito la liquidazione se ritiene che il debitore non presenti proposte serie. Ad esempio, la Corte d’Appello di Salerno 3/2023 ha confermato la liquidazione giudiziale (caso di Srl) ritenendo che i debiti andassero valutati al momento dell’insolvenza senza considerare ipotesi di accordi futuri , principio applicabile analogicamente anche al sovraindebitamento: insomma, quando non c’è uno scenario concreto di risanamento, si passa a liquidare e chiudere la partita.
Effetti sul debitore: la liquidazione comporta sacrifici: perdita della disponibilità dei beni, impossibilità di gestire l’impresa (che di fatto cessa), obblighi di collaborazione stringenti con gli organi (debitore deve fornire informazioni, documenti e facilitare la liquidazione). Ci possono anche essere conseguenze personali come la segnalazione nei registri dei protesti o l’incapacità temporanea di assumere cariche (anche se, non essendo fallimento, la legge non prevede più sanzioni personali come l’inabilitazione – quelle erano legate al fallimento).
Tuttavia, se il debitore è veramente nullatenente, la liquidazione controllata potrebbe rivelarsi inefficiente (costa più di quanto rende). Per questo il Codice ha pensato anche alla soluzione estrema: la liberazione dai debiti senza liquidazione, di cui parliamo ora.
Esdebitazione del debitore incapiente
La esdebitazione dell’incapiente è un istituto innovativo introdotto dal Codice della Crisi (art.283 CCII) per dare risposta al caso limite del debitore persona fisica che non possiede alcun bene liquidabile né ha capacità reddituale tale da offrire utilità ai creditori, nemmeno prospetticamente . Siamo quindi oltre il sovraindebitamento: qui si tratta di persona in vero e proprio stato di indigenza rispetto ai debiti. La ratio è puramente sociale ed economica: evitare che persone schiacciate dai debiti restino per sempre escluse dal circuito economico (perché tanto non potranno mai pagare) e offrire loro un reset, a certe condizioni stringenti, per evitare che scivolino nell’economia irregolare o nella povertà assoluta .
Requisiti principali (art.283 CCII): – Può chiedere l’esdebitazione l’imprenditore individuale (o qualsiasi persona fisica sovraindebitata) che sia “meritevole” e non in grado di offrire ai creditori alcuna utilità, né diretta né indiretta, nemmeno in futuro . Ciò implica: (a) totale incapienza patrimoniale presente (nessun bene o reddito aggredibile) e (b) assenza di prevedibili miglioramenti a breve termine (es: disoccupato senza beni). La meritevolezza richiama l’assenza di frode o colpa grave: il giudice verifica che il debitore non abbia colpe consistenti nella formazione del debito o che non stia sottraendo attivo di proposito . – È un beneficio concesso una tantum: l’art. 283 co.1 prevede che si possa ottenere solo una volta in vita . – Non richiede di aver avviato prima una procedura di liquidazione: anzi, è concepito per evitare i costi di una liquidazione inutile (dove non c’è niente da liquidare) . Però richiede comunque un minimo di procedura: la domanda va presentata tramite OCC al giudice competente con tutta una serie di documenti comprovanti la situazione (elenco debiti, attestazione di nullatenenza, cause dell’indebitamento e diligenza tenuta, etc.) . – Obbligo quadriennale: il beneficio è concesso sub condicione. Se entro i 4 anni successivi al decreto di esdebitazione sopravvengono utilità rilevanti nel patrimonio del debitore, tali da permettere il pagamento di almeno il 10% dei creditori, allora l’esdebitazione viene revocata a favore del pagamento . In pratica, l’incapiente perdonato dai debiti deve per 4 anni restare monitorato: se vince alla lotteria, eredita somme o trova un ottimo lavoro, una parte di quelle risorse dovrà andare ai creditori originari (riattivando l’obbligo di pagamento). Questo meccanismo serve a evitare furberie e a bilanciare il sacrificio imposto ai creditori (che vedono sparire il loro credito): trascorsi i 4 anni, se nulla è cambiato, i creditori non potranno più reclamare nulla, se invece c’è arricchimento, il debitore dovrà onorare fino al 10% almeno o perderà il beneficio. – Il debitore deve collaborare e non tenere condotte o atti in frode durante quel quadriennio (ad esempio, se nasconde volutamente un’eredità ricevuta, commette un illecito e l’esdebitazione sarà revocata). – Sono esclusi anche qui i debiti per alimenti, da illecito e le multe (non li cancella nemmeno l’esdebitazione dell’incapiente, coerentemente con gli altri casi) .
Procedimento: il giudice valuta la domanda, sente eventualmente i creditori o acquisisce informazioni (magari dispone indagini sulla reale incapienza). Se ritiene soddisfatte le condizioni, emette decreto di esdebitazione dell’incapiente, specificando le modalità con cui il debitore dovrà comunicare annualmente l’eventuale miglioramento reddituale . Non c’è una ripartizione, perché non c’è attivo. Dopo 4 anni, in assenza di eventi, l’esdebitazione diventa definitiva e i creditori restano definitivamente senza nulla a pretendere.
Giurisprudenza applicativa: essendo un istituto nuovo (entrato a regime dal 2022), ci sono ancora relativamente poche decisioni. I tribunali hanno concesso le prime esdebitazioni a soggetti realmente indigenti, ribadendo i requisiti: – Ad esempio, Tribunale di Torino 345/2025: ha esdebitato un soggetto dopo aver constatato che non c’era alcuna capacità di rimborso e la buona fede del richiedente, evidenziando che va svolta un’analisi patrimoniale e reddituale molto approfondita prima di concedere il beneficio . – Corte d’Appello di Firenze 678/2025: ha puntualizzato che il giudice deve guardare anche alle prospettive future del debitore; se esistono possibilità concrete di ripresa economica, l’esdebitazione dell’incapiente non va concessa, dovendosi invece tentare altre strade (non si deve “regalare” il beneficio a chi potrebbe forse pagare in futuro) . – Tribunale di Napoli 1122/2024: ha negato l’esdebitazione a un debitore che era risultato in malafede (aveva occultato parte del patrimonio durante una precedente procedura) , a conferma che la trasparenza e correttezza sono condizione imprescindibile. – Cassazione, sent. 5678/2024: la Suprema Corte ha chiarito in generale che l’esdebitazione (dell’incapiente e non) “non può mai essere automatica ma va valutata caso per caso, specie sulla buona fede del debitore e la correttezza con cui ha gestito la crisi” . Questo segnale indica che anche di fronte alla norma che parla di “esdebitazione di diritto”, il giudice mantiene un margine di apprezzamento nel negare il beneficio a chi abbia abusato o violato i principi di lealtà.
Differenza tra esdebitazione incapiente e liquidazione controllata: il debitore incapiente potrebbe alternativamente accedere alla liquidazione controllata. Ma perché farlo se non ci sono beni? Sarebbe solo una procedura inutile, con costi e nessun vantaggio per i creditori (che prenderebbero zero comunque). L’art.283 CCII dunque offre una scorciatoia: salta la procedura e va direttamente al risultato finale (cancellazione debiti) con la sola “pendenza” di 4 anni di osservazione. È interessante notare che la legge delega 155/2017 aveva previsto questa possibilità e il legislatore delegato l’ha attuata proprio per ragioni di efficienza. Da notare, se c’è anche un minimo attivo, conviene fare la liquidazione: alcune interpretazioni ritengono che l’accesso all’esdebitazione incapiente sia riservato a chi proprio non ha nulla da liquidare. Se ad esempio uno ha un’auto da €5.000, non è incapiente puro: dovrebbe cedere quell’auto in liquidazione e poi chiedere esdebitazione post-liquidatoria. Diversi autori però sottolineano che, se l’attivo è irrisorio rispetto ai costi procedurali, il giudice potrebbe comunque valutare l’incapienza attuale e preferire l’esdebitazione diretta . Questo resta un tema dibattuto.
Effetti: il debitore incapiente, ottenuto il decreto, è immediatamente libero dalle azioni di recupero (i debiti diventano inesigibili salvo il descritto revival se entro 4 anni c’è una svolta) . I creditori vengono avvisati e teoricamente potrebbero opporsi (nel Codice si prevede che l’eventuale creditore insoddisfatto possa proporre reclamo se ritiene che le condizioni non c’erano). Ma in pratica, se la situazione è di totale indigenza, anche i creditori hanno poco da obiettare se non per ragioni di principio. Di certo, come dicevamo, garanti e coobbligati rimangono obbligati: se il debitore principale incapiente viene esdebitato, un eventuale fideiussore non beneficia di ciò .
Questo istituto è stato definito anche “esdebitazione a costo zero” . È peculiare del nostro ordinamento, che recepisce così in pieno l’idea del fresh start totale. Però, proprio perché molto premiale per il debitore, è applicato con cautela dai giudici, come testimoniano le prime sentenze: viene concesso con rigore e con inviti pressanti alla completezza informativa e alla lealtà .
A questo punto, avendo esaminato tutti gli strumenti – da quelli extragiudiziali a quelli giudiziali – possiamo fornire un quadro riepilogativo e rispondere ad alcune domande frequenti per chiarire eventuali dubbi pratici.
Tabelle riepilogative delle procedure concorsuali per l’impresa individuale sovraindebitata
Di seguito presentiamo due tabelle sintetiche. La Tabella 1 confronta le caratteristiche fondamentali di concordato minore, piano del consumatore, liquidazione controllata ed esdebitazione incapiente (che sono le procedure applicabili nel contesto di sovraindebitamento). La Tabella 2, invece, offre un raffronto tra le soluzioni extragiudiziali e giudiziali, evidenziandone i principali vantaggi e svantaggi dal punto di vista del debitore.
Tabella 1 – Confronto tra procedure di sovraindebitamento (CCII)
| Procedura | Destinatari (soggetti ammessi) | Forma e contenuto | Approvazione | Esdebitazione finale |
|---|---|---|---|---|
| Concordato minore | Imprenditori minori, professionisti, start-up, agricoltori. Consumatori esclusi .<br>(Anche società di persone sottosoglia) | Piano di ristrutturazione presentato dal debitore con l’ausilio OCC. Può prevedere continuazione attività, pagamenti parziali, cessione beni etc. Debitore resta in possesso (salvo nomina liquidatore se previsto). | Necessaria maggioranza >50% dei crediti ammessi al voto.<br>Cram-down pubblico: il giudice può omologare anche senza adesione Fisco/INPS se trattamento migliore del caso liquidatorio . | Sì, a conclusione del piano omologato e correttamente eseguito: i debiti residui insoddisfatti sono cancellati (salvo debiti non esdebitabili) . |
| Piano del consumatore | Persone fisiche non imprenditori (debiti per scopi personali) .<br>(Possibile accesso di ex imprenditori per debiti non d’impresa) | Piano di ristrutturazione dei debiti familiari/privati, con eventuali falcidie e dilazioni. Gestito da OCC. Il debitore conserva i beni salvo cessioni previste.<br>Massima flessibilità (durata anche 5-6 anni). | Nessun voto dei creditori richiesto (è omologato dal giudice se ritenuto fattibile e il debitore meritevole) .<br>I creditori possono fare opposizione, ma la decisione finale spetta al tribunale. | Sì, dopo l’omologa e l’adempimento del piano: debiti residui cancellati. (Eventuali obblighi esclusi per legge restano, es. alimentari, ecc.) . |
| Liquidazione controllata | Qualunque debitore sovraindebitato (consumatore o imprenditore) che non abbia soluzioni di piano fattibili.<br>Può essere chiesta anche da creditori o disposto dal giudice in caso di fallimento di un piano. | Procedura concorsuale liquidatoria: un liquidatore nominato dal tribunale vende tutti i beni del debitore e ripartisce il ricavato tra i creditori secondo le cause di prelazione . Il debitore è spossessato dei beni. | Nessun voto dei creditori (procedura d’ufficio). I creditori partecipano tramite insinuazione al passivo e ricevono distribuzioni proporzionali. | Sì, di diritto dopo 3 anni dall’apertura (se il debitore è meritevole) , o al termine se prima. Il tribunale emette il decreto di esdebitazione liberando il debitore dai debiti non soddisfatti . (Eccezioni per debiti non esdebitabili e per revoca se frodi). |
| Esdebitazione incapiente | Persona fisica sovraindebitata, meritevole, totalmente priva di beni o capacità di rimborso, nemmeno futura . (Una sola volta concessa) | Non è una procedura con attivo: è un’istanza al tribunale (tramite OCC) di ottenere la cancellazione dei debiti senza liquidazione, data l’assoluta incapienza.<br>Il debitore deve documentare posizione e cause della crisi, ed impegnarsi a segnalare utilità sopravvenute. | Non c’è approvazione dei creditori. Il giudice decide sull’istanza valutando le condizioni. I creditori sono sentiti solo informalmente e informati dell’eventuale provvedimento. | Sì, il decreto del giudice cancella da subito i debiti chirografari (salvo verifica nei 4 anni successivi). Se entro 4 anni il debitore ottiene disponibilità ≥10% debiti, deve pagare quella parte ai creditori (altrimenti si revoca beneficio) . Trascorsi 4 anni senza miglioramenti, l’esdebitazione diviene definitiva. |
Note: tutte queste procedure richiedono assenza di atti in frode e buona fede del debitore come condizione essenziale. Restano esclusi dall’esdebitazione finale i debiti per alimenti, mantenimento, risarcimenti danni da illecito e sanzioni penali/amministrative . Inoltre, coobbligati e garanti non sono mai liberati dalla procedura cui partecipa il debitore principale .
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Tabella 2 – Soluzioni extragiudiziali vs giudiziali: pro e contro per il debitore
| Aspetto | Accordo extragiudiziale (piano di rientro, saldo e stralcio, ecc.) | Procedura giudiziale (concordato minore, liquidazione, ecc.) |
|---|---|---|
| Vincolatività per tutti i creditori | ❌ Limitata: solo chi aderisce all’accordo è vincolato. Creditori non partecipanti o dissenzienti possono agire separatamente. | ✔️ Universale: coinvolge tutti i creditori anteriori. Se omologata, la procedura produce effetti coattivi su tutti (anche dissenzienti). |
| Necessità del consenso dei creditori | ✔️ Totale: serve il consenso individuale di ciascun creditore coinvolto (o almeno dei principali). Basta uno importante contrario per far fallire l’accordo. | ✔️/❌: per concordato minore serve una maggioranza qualificata (non tutti). Il tribunale può superare dissensi di Fisco/INPS (cram-down) . In liquidazione controllata o piano del consumatore non c’è voto di creditori. |
| Rapidità e costi | ✔️ Veloce e poco costosa: un accordo privato si negozia in tempi brevi (settimane o mesi) e senza i costi di procedura concorsuale (solo eventuali consulenze legali). | ❌ Tempi procedurali: concordato o liquidazione richiedono mesi solo per l’omologazione/apertura, e anni per l’esecuzione/chiusura. Ci sono costi (OCC, spese legali, contributo unificato) da sostenere . |
| Trasparenza/pubblicità | ✔️ Riservato: si svolge in via riservata tra le parti. L’accordo può restare confidenziale (salvo eventuale necessità di atti pubblici per ipoteche, ecc.). Nessuna iscrizione in registri pubblici. | ❌ Pubblico: l’apertura della procedura concorsuale è iscritta nel Registro Imprese e comunicata. La situazione d’insolvenza diventa di dominio pubblico, con possibile danno reputazionale. |
| Effetto sospensivo su azioni esecutive | ❌ Nessuna protezione automatica: se un creditore inizia un pignoramento, la trattativa privata non lo ferma (a meno di accordo specifico). Il debitore rischia azioni aggressive durante la negoziazione. | ✔️ Protezione legale: dal momento del deposito della domanda di concordato minore o piano, scatta la sospensione delle azioni esecutive e divieto di iniziarne di nuove . Il debitore è protetto dal tribunale (salvo eccezioni per alimenti e lavoro). |
| Grado di riduzione del debito ottenibile | 🔄 Variabile: dipende dalla volontà dei creditori. In saldo e stralcio spesso si ottengono sconti significativi (es. riduzione del 50-80% con banche) , ma non vi è garanzia. Debiti fiscali difficilmente riducibili fuori da leggi ad hoc. | ✔️ Predeterminato dalla legge: nelle procedure, il debitore può prevedere falcidie anche ampie dei chirografari purché rispettato il “quota liquidatoria” (anche 80-90% di taglio se l’attivo è modesto). Debiti fiscali possono essere tagliati con l’omologazione forzata . Limite: creditori privilegiati in genere vanno soddisfatti almeno in misura del valore di realizzo del pegno/ipoteca . |
| Controllo sulla condotta del debitore | ❌ Assente: il debitore negozia liberamente e non deve rendere conto a un’autorità terza. (Attenzione: se emergono atti in frode, i creditori potrebbero ritirarsi dall’accordo). | ✔️ Elevato: un OCC e il giudice esaminano dettagliatamente la condotta del debitore (meritevolezza). Atti in frode o omissioni informative portano all’inammissibilità o revoca del beneficio . Il debitore deve essere molto trasparente e diligente durante la procedura. |
| Salvaguardia dei beni essenziali | 🔄 Dipende dalla negoziazione: si può tentare di tenere l’abitazione o macchinari, ma se un creditore con garanzia su un bene non acconsente, può agire ed espropriarlo. | ✔️ Possibile: il concordato minore aggiornato consente di mantenere il mutuo sulla casa principale senza liquidarla ; si possono escludere beni strumentali indispensabili con ok giudice . In liquidazione, invece, no (si liquidano tutti i beni pignorabili). |
| Esito finale sui debiti | 🔄 Variabile: l’accordo può prevedere stralci, ma se non copre tutti i creditori, rimarranno debiti fuori accordo esigibili. Inoltre, se il debitore non riesce a rispettare un accordo, questo decade e i creditori recuperano il diritto all’intero importo. | ✔️ Liberazione definitiva (se procedura completata correttamente): nel concordato/piano, i crediti sono definiti e quelli residui cancellati; in liquidazione controllata l’esdebitazione post 3 anni libera comunque il debitore . Insomma, chi porta a termine la procedura ha la certezza di uscirne senza strascichi (salvo eccezioni di legge). |
Come si evince, accordo stragiudiziale e procedura concorsuale hanno entrambi un ruolo. L’accordo è preferibile se pochi creditori e cooperativi, e quando si vuole evitare la pubblicità di una procedura; la procedura concorsuale è necessaria se ci sono molti creditori conflittuali o un grave squilibrio che richiede l’intervento del giudice per essere risolto equamente e per garantire l’esdebitazione.
Domande frequenti (FAQ) e risposte
D1. Un’impresa individuale può essere dichiarata fallita (liquidazione giudiziale)?
R: Sì, se supera le soglie dimensionali previste dalla legge. L’imprenditore individuale cosiddetto “maggiore” (attivo > €300k, ricavi > €200k, debiti > €500k in media) è soggetto alle procedure concorsuali ordinarie: in caso di insolvenza, i creditori possono chiederne la liquidazione giudiziale (nuovo termine per fallimento) e l’imprenditore stesso può ricorrere al concordato preventivo o all’accordo di ristrutturazione dei debiti (ex art.57 CCII). Tuttavia, la maggior parte delle imprese individuali rientra nei limiti di “impresa minore” e quindi non può essere dichiarata fallita . Per queste, le vie sono quelle del sovraindebitamento: concordato minore, liquidazione controllata, ecc. Va ricordato che anche l’imprenditore cancellato dal registro imprese (che ha chiuso l’attività) non può attivare un concordato preventivo o accordo di ristrutturazione ordinario ; se rimasto con debiti, dovrà usare le procedure da sovraindebitamento (piano del consumatore se ha debiti personali, liquidazione controllata, ecc.). In pratica: sottosoglia = sovraindebitamento, soprasoglia = fallimento/concordato preventivo.
D2. Come capire se mi conviene un concordato minore o la liquidazione controllata?
R: Dipende dalla tua situazione e dagli obiettivi. Il concordato minore conviene se hai una prospettiva di pagare almeno parzialmente i creditori e vuoi evitare la chiusura totale dell’attività. Se la tua impresa può generare reddito in continuità o se hai beni che preferisci non vengano venduti all’asta (magari perché credi di poterli valorizzare di più), allora provare un concordato minore ha senso: offri ai creditori un piano migliore di quello che otterrebbero liquidandoti, e in cambio mantieni il controllo e salvi il salvabile, ottenendo la liberazione dai debiti a fine piano. La liquidazione controllata, invece, è indicata se non c’è davvero nulla da fare: sei insolvente senza rimedio, l’attività ormai non è sostenibile, e magari preferisci “chiudere baracca” e ripartire da zero in futuro. In liquidazione perderai i beni, ma dopo (grazie all’esdebitazione di diritto) sarai pulito dai debiti in pochi anni . Una differenza psicologica: nel concordato minore devi impegnarti a eseguire il piano (magari per diversi anni di sacrifici), in liquidazione “subisci” la vendita dei beni e poi hai finito. Dunque, se hai ancora energie e una via d’uscita ragionevole, concordato; se sei esausto e non vedi possibilità, liquidazione. Una valutazione tecnica può farla l’OCC esaminando il rapporto attivo/passivo: se l’attivo copre solo il 5% dei debiti e non hai redditi, proporre un concordato che paghi il 5% potrebbe essere inutile (tanto vale liquidare); viceversa, se con qualche sforzo potresti garantire il 30-40%, concordato minore potrebbe essere preferibile perché anche i creditori lo approverebbero più volentieri.
D3. Che differenza c’è tra concordato minore e il vecchio accordo con i creditori della legge 3/2012?
R: Il concordato minore ha sostituito l’accordo di composizione della crisi da sovraindebitamento del regime previgente, ma ne mantiene l’impianto di base: un accordo con i creditori omologato dal tribunale. Le differenze introdotte sono: (i) maggior allineamento al concordato preventivo – ad esempio viene richiesta la maggioranza per valore dei crediti (mentre nell’accordo occorreva il 60%, ora è il 50%+1) e c’è un controllo di fattibilità e correttezza più simile a quello dei concordati delle imprese maggiori; (ii) cram-down fiscale normativizzato – nella legge 3/2012 il cram-down fu inserito a fine 2020, ora è stabilmente previsto all’art.80 CCII ; (iii) possibilità di mantenere l’abitazione principale col mutuo in corso (novità 2024) ; (iv) in generale, procedure più snelle (niente udienza di votazione, voto telematico per dichiarazione) e coordinate col nuovo sistema. In sintesi, il concordato minore è un accordo coi creditori 2.0, con più tutele per debitore (casa, ecc.) ma anche più attenzione alla sua condotta (affidabilità ex art.80 CCII, dove prima si parlava di meritevolezza in senso di assenza di colpa grave) . Un’altra differenza: oggi il concordato minore è inserito in un sistema che prevede un procedimento unitario di accesso a tutte le soluzioni (come introdotto col Codice); in pratica con un unico ricorso puoi chiedere in via subordinata più soluzioni (es: prima concordato, se va male liquidazione). Anche l’accordo del consumatore in realtà col Codice è stato eliminato: ora c’è solo piano del consumatore o concordato minore – una semplificazione.
D4. Durante una procedura di concordato minore, posso continuare ad usare il mio conto bancario e gestire l’azienda?
R: Sì, in linea di massima nel concordato minore il debitore mantiene l’amministrazione dei beni e dell’impresa . Può continuare la sua attività sotto la supervisione del gestore della crisi (OCC) e del giudice. Certo, atti di straordinaria amministrazione non conformi al piano devono essere autorizzati. Ad esempio, se stai proseguendo la tua attività commerciale durante il concordato minore in continuità, potrai incassare crediti, pagare le spese correnti e fornitori di nuova amministrazione; se devi vendere un macchinario (bene significativo) magari serve il via libera del giudice per assicurarsi che non leda i creditori. Per il conto bancario: è prassi aprire un conto dedicato alla procedura dove far transitare incassi e pagamenti sotto controllo OCC, ma non c’è il blocco totale come avviene nel fallimento. Anche eventuali cause pendenti relative a crediti verso terzi proseguono ma l’incasso va alla massa. Diciamo che il debitore rimane “gestore” ma con l’OCC che sorveglia e relaziona al giudice . Invece, se era prevista nel piano la nomina di un liquidatore per vendere certi beni, su quelli il debitore perde disponibilità (ma è limitato a quei beni oggetto di cessione concordataria). Nella liquidazione controllata, al contrario, il debitore viene spossessato completamente – lì non potrai più operare sui conti (sarà il liquidatore a gestire ogni aspetto, tu sarai un semplice soggetto in procedura con obbligo di collaborazione).
D5. Quali debiti devono essere necessariamente pagati per intero anche nel concordato minore o nel piano del consumatore?
R: La regola generale nelle procedure di sovraindebitamento è che nessun creditore può ottenere meno di quanto otterrebbe in caso di liquidazione . Ciò significa che i creditori privilegiati (pignoratizi, ipotecari, privilegiati su beni mobili o immobili) devono essere soddisfatti almeno nel valore di realizzo del bene su cui hanno privilegio . Se però il loro credito è maggiore di quel valore, la parte eccedente può essere falcidiata come chirografo. Per esempio: ho un mutuo residuo €100k su casa che venduta ne vale 80k, posso proporre di pagare 80 ai banca (privilegio) e 0 sul resto 20k (che diventa chirografo). Alcuni crediti però per legge sono indisponibili: ad esempio nelle precedenti norme si diceva che IVA e ritenute non versate andassero pagate integralmente nel piano del consumatore (salvo il caso di transazione fiscale). La Cassazione ha affermato che il consumatore, pur essendo tale, se ha debiti IVA e ritenute, deve comunque pagarli per intero nel suo piano , a differenza degli altri debiti. Questa indicazione era nella L.3/2012 ed è confermata di fatto nel CCII. Nel concordato minore, essendo una procedura concorsuale, ci si poteva aspettare obbligo di transazione fiscale formale; invece il Codice ha scelto di non richiamare l’obbligo di transazione fiscale (previsto invece per concordato preventivo). Quindi, in concordato minore anche IVA e contributi possono essere falcidiati, ma attenzione: se l’Erario vota no, serve il cram-down del giudice e questo verrà concesso solo se appunto quella falcidia rispetta la regola del miglior soddisfacimento rispetto alla liquidazione . In pratica, puoi prevedere di pagare meno del 100% di IVA e contributi nel concordato minore, ma devi dare almeno quanto prenderanno liquidando i tuoi beni (se quell’importo è basso, ok). Se, invece, non c’è nulla in liquidazione ma nel concordato proponi di pagare zero di IVA, probabilmente il giudice non omologherà per mancanza di meritevolezza o per abuso (perché stai cercando di azzerare un debito erariale senza sacrificare nulla, scenario mal visto). Dunque: debiti fiscali e previdenziali tecnicamente possono essere inclusi e ridotti, ma richiedono accuratezza e spesso la partecipazione attiva dell’ente (o il suo cram-down). Debiti come multe e sanzioni pecuniarie: possono essere falcidiati nel piano come crediti chirografari, però attenzione che l’esdebitazione finale non li coprirà . Ciò significa che, se anche nel piano li stralci, teoricamente l’ente creditore potrebbe poi, a procedura chiusa, rivendicare quelle somme perché per legge non esdebitabili (questo è un tema un po’ controverso in dottrina: se le includo e i creditori non si oppongono, forse si considerano come rinunciati; ma la legge dice che l’esdebitazione non opera su sanzioni, quindi prudenza). Infine, alimentari e mantenimento: questi non li puoi toccare, sono esclusi anche dalla sospensione delle azioni esecutive . Quindi, ad esempio, se hai un debito per assegni di mantenimento, quel creditore può continuare a pignorare stipendio anche durante il concordato, e a fine procedura il debito per mantenimento resterà in ogni caso a tuo carico.
D6. Quanto costa e quanto tempo dura una procedura di sovraindebitamento?
R: I costi variano in base alla complessità: c’è il compenso dell’OCC (stabilito dal giudice secondo tariffe ministeriali, spesso qualche migliaio di euro almeno) , le spese di giustizia (un contributo unificato ridotto e bolli, poche centinaia di euro), eventuali compensi per professionisti (se ti avvali di un avvocato o commercialista, vanno considerati). Molti OCC chiedono un acconto iniziale per la relazione. Ad esempio, per una procedura con debiti medi, l’OCC potrebbe costare sui €3-5.000. Queste spese possono essere incluse come prededuzione nel piano, cioè pagate nell’ambito della procedura prima dei crediti. Se il debitore non ha liquidità iniziale, alcuni OCC accettano di essere pagati a fine piano con i ricavi della liquidazione di qualche bene (ma è a loro rischio). Alcuni enti locali offrono convenzioni per OCC a costi contenuti per persone disagiate, ma dipende. Sul fronte tempi: – un concordato minore richiede di solito 1-2 mesi per preparare la documentazione, poi il tribunale in 30 giorni circa ammette (se tutto ok), poi i creditori hanno 30 giorni per votare , poi il giudice fissa udienza di omologa in uno-due mesi. Quindi in 4-6 mesi si arriva all’omologa (salvo intoppi o rinvii per integrazioni). Dopo, l’esecuzione del piano può durare vari anni a seconda di quanto previsto (potrebbe essere immediata liquidazione beni in pochi mesi, oppure pagamenti in 4-5 anni). Quindi la chiusura definitiva può arrivare anche 5 anni dopo se il piano è pluriennale. L’esdebitazione comunque arriva con l’esecuzione completa. – una liquidazione controllata è più imprevedibile: se il patrimonio è piccolo, in un anno o due si può chiudere tutto e subito dopo arriva esdebitazione (o anche dopo 3 anni automaticamente). Se ci sono immobili da vendere, potrebbe durare 3-4 anni. Diciamo che il grosso vantaggio è che non c’è più l’incertezza infinita: passato il triennio dall’apertura, hai diritto di chiedere l’esdebitazione anche se la liquidazione non è terminata . Quindi per il debitore persona fisica l’“uscita” è al più in 3 anni (prima si è svuotato l’attivo, ma se per assurdo ci fosse un contenzioso o altro che prolunga la chiusura, non ferma l’esdebitazione). – l’esdebitazione incapiente può essere rapida: se il tribunale è efficiente, in un paio di mesi dal deposito potresti ottenere il decreto di esdebitazione (perché non hai creditori da soddisfare né vendite da fare). Poi hai i 4 anni di sorveglianza, ma senza attività procedurali particolari (solo l’obbligo di presentare annualmente una dichiarazione sul tuo stato patrimoniale) . Se non cambia nulla, dopo 4 anni finisce. In sintesi: tempi medi 6 mesi per avviare e ottenere provvedimento, tempi lunghi per esecuzione variabili da 0 (incapiente) a 5 anni (piano lungo). In ogni caso, parliamo di anni, non di settimane: bisogna essere preparati psicologicamente a una procedura graduale.
D7. Cosa succede se il debitore, dopo aver ottenuto l’esdebitazione, riceve un’eredità o vince dei soldi?
R: Dipende dalla procedura: – Se l’esdebitazione è avvenuta dopo una liquidazione controllata o un concordato già chiusi, cioè a effetti definitivi, i creditori pregressi non possono più vantare nulla. Quello che il debitore riceve dopo è tutto suo e libero. Ad esempio, Tizio completa il suo concordato minore nel 2025 ed è esdebitato a dicembre 2025; nel 2026 eredita €100.000 da uno zio – i vecchi creditori non potranno pretendere nulla, perché il debito è cancellato. (Caso diverso: se avesse ereditato durante il concordato in corso, quell’entrata sarebbe dovuta confluire nel piano a beneficio creditori, per l’obbligo di leale collaborazione). – Se si tratta dell’esdebitazione dell’incapiente ex art.283, come già spiegato c’è il vincolo di 4 anni: se l’arricchimento avviene entro 4 anni dal decreto, riemerge l’obbligo di pagarne una parte ai creditori originari . Quindi se Caio ottiene esdebitazione incapiente nel 2025 e nel 2027 vince alla lotteria €50.000, il tribunale potrà revocare l’esdebitazione e Caio dovrà pagare i creditori (fino a concorrenza almeno del 10% dei debiti). C’è comunque una soglia: la legge parla di utilità rilevanti che permettano almeno il 10% di soddisfo. Se Caio vincesse €5.000 ma aveva debiti per €100.000 (quindi solo 5%), forse non scatta l’obbligo (perché sotto 10% si considera non sufficiente a pretendere un pagamento – da interpretare). In ogni caso, conviene al debitore segnalare subito l’evento al tribunale. Dopo i 4 anni, ciò che arriva è definitivamente suo. – Vale la pena menzionare: anche nell’esdebitazione post-liquidazione giudiziale (ex fallimento, art.278 CCII) c’è un meccanismo simile: se entro 5 anni dal fallimento chiuso esdebitato il debitore ottiene utilità rilevanti, deve pagare i creditori (il concetto di sopravvenienze attive post-fallimento era previsto già nella legge fallimentare). Nel nuovo Codice questo è integrato, ma per i sovraindebitati l’orizzonte è 4 anni incapiente o 3 anni per quella “di diritto” se la procedura continua. In generale il legislatore cerca di evitare che uno faccia il furbo: non pago, mi esdebitano, e poi magari rispunta fuori il tesoretto che avevo nascosto. Se ciò avviene, i creditori possono essere parzialmente soddisfatti ex post.
D8. I soci di una società di persone (snc, sas) fallita possono usare queste procedure per i debiti personali?
R: Sì, questo è un punto molto interessante. I soci illimitatamente responsabili di società fallibili (ad es. SNC oltre soglia, dichiarata liquidazione giudiziale) non falliscono più personalmente col Codice della Crisi. In passato c’era il fallimento in estensione per i soci. Oggi invece la società di persone può andare in liquidazione giudiziale, e i soci illimitatamente responsabili si ritrovano debitori verso i creditori sociali per la parte non soddisfatta nel fallimento. Ebbene, quei soci possono accedere alle procedure di sovraindebitamento in proprio, perché come persone fisiche rientrano (spesso saranno imprenditori minori, o consumatori se non fanno altro). Devono aspettare la chiusura della procedura della società? Il Codice consente una sorta di coordinamento: l’art.82 CCII sul concordato minore prevede che l’omologazione del concordato della società si estende a liberare i soci illimitatamente responsabili solo se espressamente previsto . Ma se la società fallisce (liquidazione giudiziale), i soci devono arrangiarsi separatamente. In quel caso, per cancellare i debiti sociali residui a loro carico, dovranno avviare una liquidazione controllata personale o un concordato minore personale. Ad esempio, SNC Alfa fallisce, dopo il riparto ai creditori resta il 50% di debiti insoddisfatti; i soci, ciascuno per la sua parte, possono presentare un concordato minore personale per pagare magari un ulteriore 20% di quel residuo con patrimonio personale e farsi esdebitare dal resto. Oppure se non hanno nulla, chiedere l’esdebitazione incapiente. Però attenzione: un socio illimitatamente responsabile ancora in attività imprenditoriale potrebbe essere considerato anch’egli fallibile. In dottrina e giurisprudenza, l’orientamento (Cass. SU 2017) era che il socio illimitatamente responsabile è fallibile di per sé come imprenditore, anche individuale, perché parte dell’impresa sociale. Col nuovo Codice, se la società è maggiore e socio pure, potrebbe scattare liquidazione giudiziale anche per socio se è un co-imprenditore. La norma delega però ha voluto evitare doppi fallimenti, quindi tende a far concentrare sulla società. Comunque, se sei socio di SAS fallita e tu come persona non superi soglie (magari non hai altre attività), puoi sfruttare la via sovraindebitamento. È un livello di complessità in più, in cui conviene farsi assistere.
D9. Dopo l’esdebitazione, posso aprire una nuova attività o chiedere nuovi finanziamenti?
R: In linea generale sì, uno scopo dell’esdebitazione è proprio permetterti di ripartire pulito. Dal punto di vista legale, non hai più quelle esposizioni, quindi puoi contrarre nuovi debiti, avviare imprese, ecc. Non ci sono interdizioni (tranne nel caso del fallito esdebitato ex art.279 CCII che non può accedere di nuovo a esdebitazione per 10 anni, ma può fare attività certamente). Nel concordato minore, una volta omologato e in corso di esecuzione, tu puoi anche richiedere nuova finanza se necessario per attuare il piano (ci sono norme che facilitano finanziamenti in procedura, col vantaggio della prededuzione). Dopo concluso, sei un qualunque cittadino che può chiedere prestiti. Resta un fatto: la cronistoria. Nei SIC (Sistemi di Informazioni Creditizie) e Centrale Rischi, comparirà per un po’ la tua passata situazione. Un soggetto che è stato insolvente e poi esdebitato probabilmente avrà un rating creditizio basso almeno per qualche anno. Le banche potrebbero essere caute nel dare nuovi finanziamenti a chi ha fatto default (anche se legalmente assolto). Però col tempo questo effetto attenua, specie se costruisci nuove relazioni creditizie positive. Legalmente, alcune restrizioni specifiche: chi ha ottenuto esdebitazione incapiente non può ottenerne un’altra vita natural durante , e anche per esdebitazioni post-liquidazione c’è il limite di 5 anni per ripeterla. Ma ciò non toglie che tu possa fare impresa. Sul fallito esdebitato: prima c’era una riabilitazione formale, ora l’art.280 CCII dice che l’esdebitazione cancella le pene accessorie civili del fallimento (tipo divieto di amministrare società). Quindi sei reintegrato a tutti gli effetti.
D10. Cosa sono gli OCC e come li contatto?
R: Gli Organismi di Composizione della Crisi sono enti (pubblici o privati, es. Ordini professionali, società di consulenza autorizzate, organismi presso i Comuni o le Camere di Commercio) iscritti in un registro tenuto dal Ministero della Giustizia, abilitati a gestire queste procedure . Hanno il ruolo di assistere il debitore nella predisposizione del piano e di svolgere funzioni di ausilio al tribunale (attestazioni, relazione particolareggiata, eventuale gestione della votazione, e funzioni di liquidatore o gestore a seconda dei casi) . Per attivare una procedura di sovraindebitamento, è obbligatorio rivolgersi a un OCC. Come trovarlo: il registro è pubblico sul sito ministeriale, ma più semplicemente ogni tribunale o# Debiti impresa individuale: tutte le strategie per cancellarli o diminuirli legalmente
Introduzione
Le imprese individuali, ovvero le attività economiche esercitate da una persona fisica senza autonoma personalità giuridica, possono accumulare diverse tipologie di debiti (fiscali, bancari, previdenziali, commerciali). A differenza delle società di capitali, nell’impresa individuale l’imprenditore risponde illimitatamente con tutto il suo patrimonio personale delle obbligazioni assunte . Ciò significa che i debiti professionali o d’impresa ricadono direttamente sulla persona fisica, potendo mettere a rischio beni personali come la casa, i risparmi familiari e i redditi futuri. Diviene quindi cruciale conoscere le strategie legali disponibili per ridurre o cancellare questi debiti, evitando soluzioni improvvisate o il ricorso a pratiche illecite.
Nel panorama giuridico italiano attuale (aggiornato a ottobre 2025), esistono strumenti diversificati per affrontare il sovraindebitamento dell’imprenditore individuale, sia di natura extragiudiziale (ossia accordi volontari con i creditori) sia di natura giudiziale (procedure concorsuali previste dal Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza – D.Lgs. 14/2019 e successive modifiche). Queste strategie vanno dalla semplice negoziazione privata di un piano di rientro o saldo e stralcio con i singoli creditori, fino all’accesso a procedure strutturate come il concordato minore, la liquidazione controllata del patrimonio o la speciale esdebitazione del debitore incapiente introdotta di recente .
Il legislatore italiano, anche in recepimento di direttive europee, ha progressivamente ampliato le tutele per il debitore “meritevole” (ossia in buona fede e non fraudolento) al fine di garantire una seconda chance e favorire il suo reinserimento nell’economia legale . Tuttavia, l’accesso a questi benefici è subordinato al rispetto di rigorosi requisiti e procedure formali, pensati per bilanciare l’interesse del debitore al sollievo dai debiti con quello dei creditori ad ottenere un soddisfacimento equo per quanto possibile.
In questa guida dal punto di vista del debitore, forniremo un’analisi approfondita e aggiornata (2023-2025) di tutte le strategie legali per cancellare o ridurre i debiti di un’impresa individuale. Adotteremo un linguaggio tecnico-giuridico ma dal taglio divulgativo, adatto sia a professionisti del diritto (avvocati, commercialisti) sia agli stessi imprenditori e privati indebitati desiderosi di capire le proprie opzioni. Organizzeremo il contenuto in sezioni tematiche, con tabelle riepilogative per confrontare le diverse soluzioni, esempi pratici e una sezione di domande e risposte per chiarire i dubbi più frequenti. In fondo, riporteremo tutte le fonti normative e le sentenze più autorevoli citate nel testo, così da offrire riferimenti certi e aggiornati.
Attenzione: Le procedure di gestione del debito sono complesse e strettamente regolate dalla legge. È fondamentale evitare scorciatoie illegali (come l’occultamento di beni o il ricorso a finanziamenti usurari) sia perché possono comportare conseguenze penali, sia perché compromettono irrimediabilmente la possibilità di accedere ai benefici legali (ad esempio l’esdebitazione è preclusa in caso di frode o mala fede del debitore ). Questa guida si concentra esclusivamente su soluzioni legali, evidenziando per ciascuna i requisiti, l’iter, i pro e contro e le più recenti novità legislative e giurisprudenziali al riguardo.
Tipologie di debiti dell’impresa individuale
Un primo passo per identificare la strategia corretta è distinguere le diverse categorie di debiti che un imprenditore individuale può aver contratto. I debiti infatti non sono tutti uguali: a seconda della loro natura giuridica, possono esistere strumenti specifici per trattarli o diverse priorità di pagamento da rispettare nelle procedure concorsuali. Ecco le principali tipologie di debiti rilevanti per un’impresa individuale:
- Debiti erariali (fiscali): includono imposte non pagate (Irpef, Iva, Irap, etc.), tasse locali, sanzioni tributarie e cartelle esattoriali emesse dall’Agenzia Entrate-Riscossione. Questi debiti godono spesso di privilegi di legge (ad es. l’IVA e le ritenute non versate hanno priorità di pagamento sui beni del debitore) e in passato erano considerati “indisponibili”, ossia non liberamente falcidiabili nei concordati senza il consenso del Fisco. Esempio: un’impresa individuale commerciale che non riesce a versare l’IVA o le imposte sui redditi si troverà esposta a cartelle esattoriali e potenziali ipoteche o fermi amministrativi sui beni. Negli ultimi anni, tuttavia, sono stati introdotti meccanismi come la transazione fiscale e il cram-down fiscale che consentono di includere questi debiti in piani di ristrutturazione con pagamento parziale, purché venga garantito al Fisco un trattamento non inferiore a quello ottenibile in caso di liquidazione forzata .
- Debiti previdenziali: contributi non versati agli enti previdenziali (ad esempio INPS per i contributi dovuti dai titolari di impresa commerciale o artigiana, o dai datori di lavoro per i dipendenti) e premi assicurativi obbligatori (INAIL). Anche questi debiti sono considerati di natura pubblica e privilegiata. L’INPS e gli altri enti previdenziali rientrano tra i creditori che, similmente al Fisco, possono essere coinvolti in transazioni contributive e soggetti a cram-down giudiziale in sede di omologazione di un concordato minore (ove il giudice può superare il loro dissenso forzatamente) . Esempio: un artigiano con dipendenti che non riesce a versare i contributi mensili accumula un debito verso l’INPS, il quale può iscrivere avvisi di addebito e procedere al pignoramento dei beni dell’impresa individuale in mancanza di soluzioni concordate.
- Debiti bancari e finanziari: riguardano prestiti, mutui, scoperti di conto, finanziamenti e leasing contratti con banche o società finanziarie. Tali debiti in genere sono chirografari (non privilegiati) a meno che non vi siano garanzie reali (es. ipoteca su un immobile aziendale o su casa del titolare a garanzia di un mutuo) o personali (fideiussioni di terzi). In caso di insolvenza, la banca può avviare procedure esecutive (pignoramenti, espropriazioni) per recuperare il credito. Tuttavia, essendo soggetti privati, gli istituti di credito sono spesso disponibili a negoziare soluzioni transattive di saldo e stralcio, specie se il debitore versa in difficoltà conclamate e il recupero giudiziale appare aleatorio . Esempio: un negoziante individuale con un mutuo aziendale non garantito può trattare con la banca per chiudere la posizione pagando un importo inferiore a quello dovuto, se la banca ritiene di non poter ottenere molto di più vendendo i beni del debitore.
- Debiti commerciali verso fornitori e altri privati: comprendono le fatture non pagate ai fornitori di merci o servizi, canoni di locazione arretrati, debiti verso consulenti, utenze, ecc. Queste obbligazioni sono generalmente chirografarie, senza preferenza particolare. I creditori commerciali hanno anch’essi diritto di attivare decreti ingiuntivi e pignoramenti per il recupero. Nella prassi, tuttavia, un fornitore potrebbe accettare una dilazione o uno sconto a saldo se capisce che l’alternativa è l’insolvenza del debitore e il rischio di recuperare poco o nulla in sede concorsuale. Esempio: un ristoratore individuale indebitato con i fornitori alimentari potrebbe proporre di pagare subito il 50% del dovuto in cambio dell’annullamento del restante, evitando così ai fornitori di doversi insinuare in un’eventuale procedura concorsuale con tempi lunghi e incertezza sull’esito.
- Altre passività personali: l’imprenditore individuale potrebbe cumulare anche debiti personali non legati all’attività d’impresa in senso stretto (es. finanziamenti personali, debiti di natura familiare, fideiussioni escusse in favore di terzi). Tali debiti, se l’imprenditore è una persona fisica insolvente, confluiscono comunque nello stato di crisi complessivo e possono essere trattati anch’essi nelle procedure di sovraindebitamento. Occorre tuttavia fare attenzione, perché la normativa distingue il consumatore (chi ha debiti di natura personale, non professionale) dall’imprenditore: a seconda della prevalenza delle obbligazioni, cambierà la procedura accessibile (piano del consumatore se è un privato, concordato minore se è un imprenditore, come vedremo) .
N.B.: Indipendentemente dalla natura del debito, l’ordinamento prevede che alcuni crediti non possano essere cancellati nemmeno tramite esdebitazione. In particolare, restano comunque esclusi dall’esdebitazione definitiva i crediti derivanti da obblighi alimentari e di mantenimento, i risarcimenti dovuti per danni da fatto illecito (ad es. un risarcimento per lesioni causate a terzi, salvo particolari eccezioni) e le sanzioni penali o amministrative pecuniarie . Ciò significa che, ad esempio, un debito per assegni di mantenimento all’ex coniuge o per una multa comminata in sede penale non verrà cancellato né da un concordato minore né dalla liquidazione controllata: il debitore ne rimarrà obbligato anche dopo. Inoltre, la liberazione dai debiti (esdebitazione) del debitore non si estende ai coobbligati e ai fideiussori eventuali : se ad esempio un familiare ha garantito il debito bancario, la sua obbligazione di garanzia sopravvive anche se il debitore principale viene esdebitato.
Chiarite le tipologie di debiti, passiamo ad analizzare le strategie per affrontarli. Possiamo suddividerle in due macro-categorie: soluzioni extragiudiziali, basate su accordi volontari e piani concordati con i creditori senza intervento del tribunale, e soluzioni giudiziali, che consistono in procedure legali vere e proprie avviate davanti all’autorità giudiziaria, con l’ausilio di professionisti specializzati (come gli Organismi di Composizione della Crisi, OCC). Spesso un imprenditore in difficoltà valuterà entrambe le strade: tentare prima una negoziazione bonaria e, se questa fallisce o risulta insufficiente, ricorrere alle procedure concorsuali di sovraindebitamento che offrono un quadro più strutturato e “coattivo”.
Di seguito esamineremo prima gli strumenti stragiudiziali (trattative private, saldo e stralcio, piani di rientro, ecc.), quindi entreremo nel dettaglio delle procedure giudiziali previste dal Codice della Crisi per le imprese individuali sovraindebitate (concordato minore, liquidazione controllata, ecc.), tenendo conto delle novità normative più recenti (come le modifiche introdotte dal D.Lgs. 83/2022 e dal D.Lgs. 136/2024) e dei più rilevanti orientamenti giurisprudenziali fino al 2025.
Strategie extragiudiziali per ridurre o cancellare i debiti
Le soluzioni extragiudiziali sono quelle che non richiedono di attivare un procedimento dinanzi al tribunale. Si basano sulla volontarietà: un accordo tra debitore e creditore (o anche accordi plurilaterali con più creditori) volto a ristrutturare il debito, riducendone l’importo o dilazionandone il pagamento. Tali strategie hanno il vantaggio di evitare i costi, i tempi e la pubblicità di una procedura concorsuale; di contro, non offrono le tutele automatiche di sospensione delle azioni esecutive che invece scattano con una procedura giudiziale (ad eccezione di alcuni casi come vedremo per la composizione negoziata). Vediamo le principali opzioni extragiudiziali a disposizione di un imprenditore individuale debitore.
Negoziazione privata e accordi transattivi con i creditori
La prima via, la più immediata, è cercare un accordo bonario direttamente con i creditori. Ciò può assumere forme diverse a seconda del tipo di creditore e della situazione del debitore: – Piano di rientro dilazionato: il debitore chiede di poter pagare il dovuto in più rate, magari aggiungendo una parte di interessi di mora come compensazione. Questa soluzione è frequente verso creditori commerciali o anche verso banche per rate scadute: ad esempio, saldare un arretrato in 12 mesi evitando che il creditore agisca per via legale. È importante formalizzare l’accordo per iscritto, specificando le nuove scadenze e prevedendo eventualmente che, in caso di puntuale adempimento, il creditore rinunci ad azioni legali pendenti. Un piano di rientro non riduce il debito nominale, ma ne facilita il pagamento nel tempo. – Transazione con riduzione del debito (saldo e stralcio): il debitore propone di pagare subito (o in breve tempo) una somma inferiore al totale dovuto, chiedendo in cambio al creditore di accettarla a saldo e stralcio, ovvero di rinunciare definitivamente a pretendere il residuo. Questo tipo di accordo è vantaggioso per il debitore (che ottiene uno sconto) e può essere accettabile per il creditore quando teme che altrimenti, insistendo per l’intero, non otterrà nulla (ad es. il debitore potrebbe fallire o avviare una procedura concorsuale). Il saldo e stralcio è molto comune nei debiti bancari deteriorati: la banca, specie se il credito è ormai classificato come “in sofferenza”, preferisce incassare una percentuale oggi piuttosto che affrontare lunghe esecuzioni dall’esito incerto . Esempio: un debitore con €50.000 di esposizione in conto corrente potrebbe accordarsi per versare immediatamente €20.000 alla banca che, incassando subito, dichiara poi estinto ogni credito residuo. È essenziale, in simili accordi, che vi sia prova scritta dell’accettazione da parte del creditore e della liberatoria finale. Un rischio del saldo e stralcio è la segnalazione nei sistemi di informazione creditizia: il pagamento a stralcio, pur chiudendo la posizione, potrebbe non comportare immediata cancellazione dalle banche dati rischi finanziari , e il debitore potrebbe risultare “segnalato” come cattivo pagatore per qualche tempo . Ciò non toglie che sia una soluzione concreta per ridurre drasticamente l’indebitamento . – Riduzione degli interessi e sanzioni: con alcuni creditori è possibile negoziare almeno l’eliminazione di voci accessorie. Ad esempio, con il fisco o l’Agente di Riscossione, anche al di fuori di definizioni agevolate formali, si può ottenere in fase di riscossione ordinaria la rinuncia alle sole sanzioni se si paga il tributo e gli interessi legali. Analogamente, una banca potrebbe rinunciare agli interessi di mora pur di ottenere il capitale. Queste concessioni riducono l’ammontare complessivo dovuto pur non toccando il capitale. – Conversione del debito in una forma diversa: talvolta si può negoziare di convertire il debito in un’altra obbligazione. Ad esempio, trasformare un debito commerciale in una partecipazione (meno comune per imprese individuali) oppure fornire una garanzia reale aggiuntiva per ottenere una moratoria sul pagamento. Queste soluzioni creative richiedono naturalmente l’accordo del creditore. – Utilizzo di beni in compensazione: se l’imprenditore ha dei beni di cui può privarsi (macchinari, merce in magazzino, etc.), può proporre di cederli al creditore a parziale soddisfacimento del credito, riducendo così la parte in denaro da pagare. Questa è sostanzialmente una datio in solutum (pagamento in luogo d’adempimento) in forma transattiva.
Una buona negoziazione presuppone che il debitore affronti con trasparenza la propria situazione: di solito è utile presentare al creditore un quadro chiaro delle difficoltà finanziarie, eventualmente documentato (bilanci, flussi di cassa, prospetto debiti), per convincerlo che l’accordo proposto è la migliore opzione reciproca. È spesso consigliabile farsi assistere da un professionista (avvocato o consulente finanziario) esperto in crisi debitorie, sia per individuare l’approccio giusto sia per condurre le trattative con la necessaria competenza e evitare errori . Ad esempio, per trattare un saldo e stralcio con la banca occorre conoscere le politiche interne dell’istituto sui crediti deteriorati, i margini di sconto usuali (spesso la banca commissiona perizie sul valore di realizzo dei beni del debitore prima di accettare uno stralcio) e saper impostare la proposta in modo realistico . Proposte irrealistiche o non documentate rischiano di essere respinte .
Va sottolineato che gli accordi extragiudiziali non vincolano i creditori dissenzienti: se ad esempio ci sono 5 creditori e solo 3 accettano uno stralcio, gli altri 2 restano liberi di agire per l’intero importo. Diversamente dalle procedure concorsuali, qui manca il meccanismo della maggioranza che impone la soluzione a tutti. Pertanto questa strada funziona meglio quando il numero di creditori è ridotto (o si riesce comunque a coinvolgerli tutti nella trattativa). In caso di indebitamento diffuso e multiforme, potrebbe essere preferibile ricorrere a strumenti giudiziali che, come vedremo, offrono un quadro “unitario” di gestione di tutti i debiti.
Riassumendo, la negoziazione privata è sempre consigliabile come primo tentativo: mostra proattività del debitore e spesso consente di guadagnare tempo. Anche le più recenti linee guida sulla composizione negoziata della crisi (strumento di cui parliamo più avanti) incoraggiano l’imprenditore a cercare soluzioni concordate prima di arrivare all’insolvenza conclamata. Se però la pressione dei creditori è già alta (pignoramenti in corso, decreti ingiuntivi, ecc.) o gli importi sono insostenibili, allora è necessario valutare le opzioni di legge che permettono di imporre ai creditori una soluzione, attivando una procedura formale.
Accordi stragiudiziali su debiti fiscali e previdenziali: definizioni agevolate e rateizzazioni
Per i debiti verso il Fisco e gli enti previdenziali, l’iniziativa individuale di negoziare è in parte sostituita da strumenti previsti dalla legge che permettono di ridurre il carico o almeno gestirlo in modo sostenibile. È importante conoscerli poiché rientrano pienamente tra le strategie “legali” di diminuzione del debito erariale. In particolare: – Rateizzazioni ordinarie dei ruoli: l’Agenzia delle Entrate-Riscossione consente ai debitori di chiedere la dilazione delle cartelle esattoriali fino a un massimo di 72 rate mensili (6 anni) senza necessità di fornire prova di difficoltà, per importi fino a €120.000 circa, e piani fino a 120 rate (10 anni) in casi di comprovata grave e protratta difficoltà economica (pagamenti oltre 72 rate richiedono requisiti specifici) . Analoghi piani di rateazione sono previsti dall’INPS per contributi non versati. La rateizzazione non riduce l’importo dovuto, ma congela le azioni esecutive a patto di rispettare le scadenze. Può essere un’ancora di salvezza per diluire l’impatto dei debiti fiscali nel tempo, magari in attesa di ricorrere ad altri strumenti. – Definizioni agevolate (“rottamazioni” delle cartelle): negli ultimi anni diverse leggi di bilancio hanno introdotto procedure straordinarie di definizione dei debiti iscritti a ruolo, con sconti su sanzioni e interessi. Ad esempio, la Legge di Bilancio 2023 (L.197/2022) ha previsto la cosiddetta “Rottamazione-quater” per i carichi affidati all’Agente della riscossione dal 2000 al 30 giugno 2022 . Aderendo a questa definizione agevolata, il debitore può estinguere i debiti senza corrispondere le sanzioni né gli interessi di mora, ma pagando solo il capitale e una quota ridotta di interessi (più l’aggio e spese di esecuzione). Il pagamento può avvenire in unica soluzione (scadenza prorogata al 31 ottobre 2023) oppure in 18 rate distribuite fino al 2027 . Questa misura consente di ottenere un risparmio significativo, specie per cartelle “datate” dove le sanzioni e interessi superano spesso il capitale. Per fruirne, il debitore doveva presentare domanda entro il 30 aprile 2023 . Chi l’ha fatto ora si trova, nel 2025, a pagare le rate dovute ed è al riparo da esecuzioni sui carichi oggetto di rottamazione. – Stralcio dei mini-debiti: la stessa L.197/2022 ha disposto l’annullamento automatico (“stralcio”) dei debiti di importo residuo fino a €1000 affidati agli agenti della riscossione dal 2000 al 2015 . Questo è un vero e proprio abbattimento del debito per legge, applicato in automatico al 31 marzo 2023 per la quota di competenza degli enti diversi dallo Stato (i comuni, ad esempio, hanno potuto scegliere se aderire o meno allo stralcio per i propri crediti). In pratica, se l’impresa individuale aveva vecchie cartelle di piccolo importo riferite a quel periodo, queste sono state cancellate senza bisogno di pagamento . – “Saldo e stralcio” per contribuenti in difficoltà (L.145/2018): un’altra misura, precedente ma significativa, è il cosiddetto saldo e stralcio introdotto dalla Legge di Bilancio 2019 per i debiti fiscali e contributivi di persone fisiche con ISEE fino a €20.000. Chi rientrava in tale soglia poteva estinguere i debiti risultanti dai carichi 2000-2017 versando una percentuale ridotta (variabile dal 16% al 35% del dovuto a seconda dell’ISEE) . Anche questa era una procedura a domanda (scaduta il 31 luglio 2019) e prevedeva poi pagamenti rateali fino al 2021. Pur essendo temporalmente limitata, è un esempio importante di come il legislatore può offrire strumenti straordinari di sollievo per specifiche categorie di debitori in situazioni di comprovata difficoltà economica.
Oltre a queste misure legislative, va menzionata la possibilità di transazioni fiscali o contributive individuali all’interno di accordi quadro: ad esempio, l’Agenzia Entrate può valutare, caso per caso, proposte di transazione dei crediti tributari presentate nell’ambito di un concordato preventivo o di un accordo di ristrutturazione (strumenti concorsuali di cui diremo) e accettare un pagamento parziale se è almeno pari a quello che otterrebbe altrimenti . In sede puramente extragiudiziale però, l’Agenzia delle Entrate non ha potere di remissione discrezionale del tributo: o interviene una legge generale (es. condoni, rottamazioni) oppure il debitore deve attivare una procedura concorsuale per ottenere l’eventuale falcidia. Dunque, nel contesto extragiudiziale puro, le leve sono soprattutto le rateizzazioni e l’adesione a eventuali sanatorie in vigore.
Va sottolineato che l’adesione a definizioni agevolate o la richiesta di rateazione non pregiudicano la possibilità di ricorrere successivamente alle procedure concorsuali per il sovraindebitamento. Anzi, mostrano la volontà del debitore di impegnarsi. Tuttavia, se un imprenditore intende poi proporre un concordato minore o un piano, dovrà tener conto di quei debiti come eventualmente ridotti dalle sanatorie. Ad esempio, un’artigiana con €50.000 di cartelle rottamate dovrà pagare, poniamo, €30.000 dilazionati: se nel frattempo chiede un concordato minore, dovrà considerare nel piano quel debito per €30.000 (e assicurare che verrà onorato secondo l’agevolazione) oppure includerlo nel piano stesso come debito falcidiato (ma rischiando di perdere i benefici della rottamazione se non paga nei termini). È un aspetto tecnico da valutare con attenzione e con l’ausilio dell’OCC o del consulente.
In sintesi, per i debiti fiscali e contributivi l’imprenditore individuale nel 2023-2025 ha potuto beneficiare di una “tregua fiscale” consistente in stralci e rottamazioni. Se queste opzioni sono applicabili, conviene sfruttarle prima di intraprendere vie giudiziali, in quanto offrono riduzioni di debito con iter relativamente snelli. Dopodiché, per la parte di debito eventualmente restante e non sostenibile, subentrano le procedure concorsuali di cui trattiamo oltre.
Consolidamento e rinegoziazione del debito finanziario
Un’ulteriore strategia extragiudiziale consiste nel rifinanziare o consolidare il debito esistente, specialmente quello verso banche e finanziarie. In pratica, se l’imprenditore individuale ha ancora un merito creditizio sufficiente (o garanzie presentabili), potrebbe: – Ottenere un nuovo prestito a condizioni più sostenibili per estinguere i debiti pregressi. Ad esempio, contrarre un mutuo ipotecario di durata più lunga per pagare debiti a breve termine. Ciò trasforma debiti magari scaduti in un’unica esposizione con rate sostenibili. Chiaramente, questa opzione è realistica solo se il soggetto non è già classificato come cattivo pagatore e se dispone di garanzie (immobiliari o personali) per ottenere nuova finanza. Un esempio è il prestito di consolidamento offerto da alcune banche ai piccoli imprenditori: somma i vari debiti e li rifinanzia con un tasso magari più basso e un periodo di ammortamento più lungo. – Rinegoziare i termini dei finanziamenti esistenti: molte banche, in presenza di difficoltà temporanee del debitore, possono concordare una moratoria (sospensione delle rate per un certo periodo) oppure un allungamento del piano di ammortamento, riducendo così l’importo della rata periodica. Tali misure spesso fanno parte di protocolli tra associazioni di categoria e ABI (come le moratorie creditizie attivate in passato, ad esempio durante la pandemia Covid-19). Pur non riducendo il capitale dovuto, rinegoziare il debito può evitarne l’aggravamento (si pensi a evitare che un debito performante diventi incagliato o che scatti la risoluzione del contratto per inadempimento). – Intervento di consorzi fidi o fondi di garanzia: se l’impresa individuale è associata a un consorzio di garanzia fidi, questo può aiutare a ottenere finanziamenti sostitutivi. Lo Stato stesso, tramite il Fondo di Garanzia PMI, garantisce una percentuale dei prestiti bancari concessi per consolidare debiti pregressi, facilitando l’accesso al credito a chi è temporaneamente in difficoltà ma ancora considerato recuperabile. Ad esempio, un piccolo imprenditore potrebbe ottenere un prestito garantito all’80% dal Fondo PMI per pagare arretrati verso fornitori, diluendo poi quel debito in 5-7 anni di rate verso la banca. – Procedure di composizione stragiudiziale assistita: sebbene non siano “nuovi finanziamenti”, è il caso di menzionare qui la Composizione Negoziata della Crisi introdotta nel 2021 (D.L. 118/2021 conv. in L.147/2021, oggi inserita nel Codice della Crisi agli artt. 12-25). Si tratta di un percorso volontario in cui l’imprenditore (anche individuale, di qualsiasi dimensione) può chiedere la nomina di un esperto indipendente per facilitare le trattative con i creditori, al fine di raggiungere un accordo di ristrutturazione fuori dal tribunale. Durante la composizione negoziata, su istanza, si possono ottenere misure protettive (come lo stay delle azioni esecutive) per lavorare a un accordo senza l’assillo dei pignoramenti. Questa procedura, pur non essendo “concorsuale” in senso stretto, è uno strumento ibrido tra extragiudiziale e giudiziale: è riservata a imprese in crisi (anche non ancora insolventi) e mira a soluzioni come la ristrutturazione dei debiti o il reperimento di finanza, eventualmente con intervento del tribunale solo per omologare accordi o misure protettive . Per un’imprenditore individuale molto indebitato, la composizione negoziata può essere l’ultimo tentativo extragiudiziale: consente di sedersi al tavolo con tutti i creditori sotto la guida di un esperto terzo e cercare un consenso a un piano (che potrebbe prevedere nuovi apporti, sacrifici graduali per i creditori, ecc.). Se il debitore è virtuoso (ha prospettive di risanamento), i creditori potrebbero preferire un accordo stragiudiziale assistito piuttosto che spingerlo verso il fallimento. In caso di esito negativo, la legge prevede possibili sbocchi giudiziali semplificati (come il concordato semplificato per la liquidazione del patrimonio, ex art.25-sexies CCII, applicabile però alle imprese maggiori in composizione negoziata fallita). La composizione negoziata è argomento vasto, ma la citiamo come ulteriore freccia all’arco dell’imprenditore per concordare soluzioni senza passare attraverso una procedura concorsuale classica.
In conclusione, le strategie extragiudiziali richiedono al debitore capacità di iniziativa e spesso assistenza professionale, ma possono condurre a risultati soddisfacenti: dilazioni, riduzioni, ristrutturazioni consensuali del debito. Sono particolarmente efficaci quando: – l’indebitamento, pur elevato, non è completamente fuori controllo e il debitore ha ancora credibilità; – i creditori principali sono limitati di numero (es. due banche e pochi fornitori, scenario in cui si può raggiungere un accordo globale relativamente semplice); – esistono opportunità normative temporanee (come condoni, rottamazioni) di cui approfittare subito; – l’impresa ha prospettive di continuità e può offrire ai creditori vantaggi futuri in cambio di respiro nel presente.
Se invece il debito è insostenibile rispetto alle capacità del debitore, o ci sono molti creditori non allineati, oppure ancora se i tentativi bonari falliscono, bisogna valutare l’accesso agli strumenti giudiziali concorsuali. Tali strumenti permettono di ottenere coattivamente l’effetto di riduzione/cancellazione dei debiti, grazie all’intervento del giudice, ma al prezzo di procedure più complesse e del rispetto rigoroso di requisiti di legge. Li esaminiamo nella sezione seguente.
Strumenti giudiziali: procedure concorsuali per sovraindebitamento dell’imprenditore individuale
Dal 2012 (con la “legge salva-suicidi” n.3/2012) e ancor più dal 2019-2022 (con l’entrata in vigore del Codice della Crisi d’Impresa e dell’Insolvenza – CCII), l’ordinamento italiano offre una gamma di procedure concorsuali minori destinate ai debitori civili e agli imprenditori non fallibili. L’impresa individuale, a seconda delle sue dimensioni, può rientrare in questo ambito del sovraindebitamento.
Ricordiamo infatti che la fallibilità di un imprenditore (cioè l’assoggettabilità alle procedure concorsuali maggiori come fallimento – ora liquidazione giudiziale – o concordato preventivo) dipende dal superamento di determinati parametri dimensionali. Il Codice della Crisi definisce come “impresa minore” quella che, nei tre esercizi antecedenti la data di deposito dell’istanza, non ha superato congiuntamente i seguenti limiti: attivo patrimoniale annuo ≤ €300.000, ricavi lordi annui ≤ €200.000, debiti anche non scaduti ≤ €500.000 . Un’impresa individuale al di sotto di tali soglie (c.d. sottosoglia) non è soggetta a liquidazione giudiziale (ex fallimento) e ha accesso invece alle procedure semplificate di sovraindebitamento. Al contrario, se l’imprenditore individuale ha superato queste soglie, sarà trattato alla stregua di una grande impresa: in caso di insolvenza potrà essere assoggettato a liquidazione giudiziale (il “vecchio” fallimento) su istanza di creditori, o potrà egli stesso proporre un concordato preventivo o un accordo di ristrutturazione dei debiti ex art.57 CCII (che richiede l’adesione del 60% dei crediti).
Nel prosieguo, ci focalizzeremo sulle procedure tipiche per l’impresa individuale sovraindebitata (imprenditore minore), che sono: – la Ristrutturazione dei debiti del consumatore (il vecchio piano del consumatore, riservato però alle persone fisiche non fallibili che hanno debiti da consumo, quindi normalmente non ai debiti d’impresa – salvo il caso di imprenditore cessato divenuto “consumatore” per il resto dei debiti); – il Concordato minore (ex accordo del debitore della L.3/2012), pensato proprio per imprenditori minori, professionisti, start-up e agricoltori sovraindebitati ; – la Liquidazione controllata del patrimonio (ex liquidazione dei beni), una procedura giudiziale liquidatoria applicabile a qualsiasi debitore sovraindebitato (consumatore o impresa minore) che non sia in grado di proporre un piano di ristrutturazione ; – la Esdebitazione del debitore incapiente, un meccanismo speciale introdotto con il Codice della Crisi per permettere la liberazione dai debiti anche a chi non ha alcun patrimonio liquidabile .
Queste procedure fanno parte degli “strumenti di regolazione della crisi” previsti dal Titolo IV CCII. Esse hanno in comune lo scopo di regolare in modo unitario la posizione debitoria e, in caso di buon esito, portare alla cancellazione definitiva dei debiti residui (la esdebitazione). Vediamole singolarmente in dettaglio.
Piano di ristrutturazione dei debiti del consumatore
(ex “Piano del consumatore”)
Il piano del consumatore è la procedura dedicata ai debitori persone fisiche non imprenditori (né professionisti) che hanno contratto debiti principalmente per scopi estranei all’attività di impresa. Tipicamente, riguarda privati cittadini sovraindebitati (famiglie, lavoratori dipendenti, pensionati) le cui obbligazioni derivano da spese di consumo, mutui per la casa, finanziamenti personali, ecc. . È utile citarlo in questa guida perché a volte l’imprenditore individuale cessa l’attività e rimane con debiti personali: in tal caso, se i debiti residui non sono legati a un’attività d’impresa in corso, potrebbe accedere come consumatore a questa procedura.
Caratteristiche principali: Il piano del consumatore (ora formalmente “ristrutturazione dei debiti del consumatore” nel CCII) permette al debitore di presentare, con l’ausilio di un OCC, un piano di pagamento dei propri debiti che può prevedere dilazioni e anche falcidie (riduzioni di importo) dei crediti chirografari, purché in misura non inferiore a quanto i creditori otterrebbero dalla liquidazione del patrimonio del debitore . Una particolarità storica di questa procedura (confermata anche nel Codice) è che non richiede l’approvazione dei creditori: il piano viene sottoposto direttamente al giudice per l’omologazione, il quale verifica la fattibilità e soprattutto la “meritevolezza” del consumatore . Il concetto di meritevolezza implica che il sovraindebitamento non sia stato causato da colpa grave o frode del debitore e che egli abbia fornito informazioni complete e veritiere. In assenza di opposizioni fondate da parte dei creditori, il tribunale può omologare il piano anche contro la volontà dei creditori (si tratta di un intervento molto invasivo nei rapporti obbligatori, giustificato dalla tutela del consumatore sovraindebitato) . Una volta omologato, il piano vincola tutti i creditori; le loro azioni individuali restano bloccate e, a piano eseguito, i debiti vengono considerati soddisfatti e il debitore è esdebitato.
Applicabilità all’impresa individuale: un imprenditore individuale in attività non può accedere a questo strumento, perché egli non è un “consumatore” per i debiti attinenti all’impresa. Tuttavia, se l’imprenditore ha cessato la propria attività e i debiti residui sono in buona parte riconducibili ormai alla sfera personale, la giurisprudenza ha talora ammesso la sua qualifica come consumatore. Secondo la Cassazione, la nozione di consumatore nel sovraindebitamento “pur non escludendo il professionista o l’imprenditore – attività non incompatibili purché non residuino obbligazioni da esse – comprende solo il debitore persona fisica che ha contratto obbligazioni, non soddisfatte al momento della proposta di piano, per far fronte ad esigenze personali, familiari ovvero attinenti agli impegni derivanti dall’estrinsecazione della propria personalità sociale e, dunque, anche a favore di terzi, ma senza riflessi diretti in un’attività d’impresa o professionale propria, salvi solo gli eventuali debiti di cui all’art. 7, comma 1, terzo periodo (tributi costituenti risorse proprie dell’Unione europea, imposta sul valore aggiunto e ritenute operate e non versate) che vanno pagati in quanto tali, sulla base della verifica di effettività solutoria commessa al giudice nella sede di cui all’art. 12 bis, comma 3, della l. n. 3 del 2012” . Quindi, ad esempio, un ex commerciante che ha chiuso la partita IVA e i cui debiti attuali consistono in fideiussioni escusse e scoperti personali potrebbe qualificare come consumatore. In caso dubbio, è possibile proporre domanda subordinata: la prassi consente talvolta di presentare un ricorso contenente in via principale un piano del consumatore e in subordine, se il tribunale non ritiene il debitore un consumatore, una domanda di concordato minore . Su questo punto sono intervenute anche le Sezioni Unite della Cassazione (decr. n.22699/2023) per chiarire i criteri distintivi: l’imprenditore anche se piccolo non può spacciarsi per consumatore se i suoi debiti hanno origine nell’attività d’impresa ancora rilevante . In tali casi dovrà seguire la strada del concordato minore.
Utilità pratica: per il contesto di questa guida, il piano del consumatore è rilevante soprattutto se l’impresa individuale è fallita o chiusa, e la persona fisica cerca di sistemare i debiti personali residui. Diversamente, passiamo ora allo strumento concepito specificamente per l’imprenditore individuale attivo ma non fallibile: il concordato minore.
Concordato minore
Il concordato minore è la procedura cardine per l’imprenditore individuale sovraindebitato ancora in attività (o anche per l’imprenditore minore che vuole chiudere la propria attività componendo i debiti). Introdotto dal Codice della Crisi nel 2022, esso sostituisce il vecchio “accordo di composizione” previsto dalla L.3/2012 , rivisitandone alcuni aspetti per renderlo più simile, per certi versi, a un piccolo concordato preventivo.
Chi può accedervi: possono proporre concordato minore tutti i debitori in stato di sovraindebitamento che non siano consumatori. In pratica: imprenditori minori (sottosoglia), professionisti (es. avvocati, architetti indebitati per l’attività dello studio), imprenditori agricoli (tradizionalmente esclusi dal fallimento), start-up innovative e altre categorie non fallibili . Anche le società di persone sottosoglia possono accedere (in tal caso è previsto che la domanda sia autorizzata dai soci o dall’organo amministrativo) . Sono invece esclusi i consumatori puri (che useranno l’altro strumento) . Il debitore non deve aver già ottenuto una esdebitazione nei 5 anni precedenti né aver già utilizzato questi strumenti di composizione recentemente , a pena di inammissibilità (questo per evitare abusi ripetuti).
In cosa consiste: il concordato minore è una procedura concorsuale giudiziale volontaria, aperta su richiesta del debitore . Il debitore, con l’ausilio di un OCC (Organismo di Composizione della Crisi), predispone un piano che assicuri il regolamento dei propri debiti. Il piano può prevedere soluzioni molto flessibili: – Pagamenti parziali dei crediti (la cosiddetta falcidia): è ammesso anche per i crediti privilegiati, a condizione che al creditore sia offerto almeno quanto otterrebbe liquidando il bene su cui insiste la garanzia . Se però il suo credito è maggiore di quel valore, la parte eccedente può essere degradata a chirografo e quindi falcidiata. Ad esempio, se c’è un’ipoteca su un immobile, il piano può proporre di pagare al creditore ipotecario solo una parte del suo credito, purché non meno del presumibile ricavato di una vendita di quell’immobile. – Moratorie: il piano può prevedere che i crediti privilegiati (come mutui ipotecari) vengano pagati con un ritardo fino a 1 anno dall’omologazione, con sospensione temporanea, purché alla fine siano pagati integralmente capitale e interessi . – Classi o trattamenti differenziati: se utile, il debitore può suddividere i creditori in classi e trattarli in modo non omogeneo, pur rispettando sempre la regola della maggior convenienza rispetto alla liquidazione . Ad esempio, può pagare al 100% i fornitori strategici e al 20% i restanti chirografari, se ciò è funzionale alla continuità aziendale. – Continuità aziendale o liquidatoria: il concordato minore può essere presentato in due forme principali : – in continuità, se l’imprenditore intende proseguire l’attività (integralmente o in parte) e pagare i debiti col ricavato futuro della gestione. Ciò è fattibile se l’azienda è ancora in grado di produrre utili una vez alleggerita dal debito; – liquidatorio, se invece il debitore prevede di cessare l’attività e liquidare i beni, ma nell’ambito ordinato del concordato (evitando la liquidazione giudiziale). In tal caso, il piano può consistere nella vendita di determinati beni o dell’azienda stessa, con ripartizione del ricavato tra i creditori secondo un certo ordine. In entrambi i casi, l’obiettivo dichiarato è evitare la liquidazione forzata e trovare un accordo che soddisfi parzialmente i creditori ma permetta al debitore di uscire dalla crisi con i debiti residui cancellati . – Mantenimento di alcuni beni: una novità introdotta dal correttivo ter (D.Lgs. 136/2024) è la possibilità per il debitore persona fisica di mantenere il piano di ammortamento del mutuo sull’abitazione principale . In base al nuovo art. 75, co. 2-bis CCII, se il debitore è in regola (o viene messo in regola) con le rate scadute del mutuo casa, il concordato minore può prevedere di continuare a pagare le rate residue alle scadenze originarie, senza bisogno di vendere la casa e senza far decadere l’ipoteca. L’OCC deve attestare che il credito della banca sarebbe comunque soddisfatto integralmente vendendo l’immobile e che il continuare a pagare il mutuo non lede gli altri creditori . Questa innovazione è molto importante per l’imprenditore individuale, perché spesso la casa coniugale è ipotecata per debiti d’impresa: ora c’è un modo per salvarla, mantenendo la famiglia nell’immobile e onorando il mutuo con i futuri redditi. Allo stesso modo, l’art. 75 co.3 CCII consente di escludere dalla liquidazione beni strumentali essenziali alla continuazione dell’attività, con l’ok del giudice, introducendo una tutela per la professionalità del debitore (ad es. l’artigiano può trattenere gli attrezzi di lavoro necessari a produrre reddito) .
Iter procedurale in breve: 1. Ricorso iniziale: il debitore deposita in tribunale il ricorso per l’apertura del concordato minore, allegando il piano, la proposta ai creditori e la relazione particolareggiata dell’OCC . Può contestualmente chiedere misure protettive immediate (sospensione dei pignoramenti) . 2. Decreto di apertura: il tribunale, verificata la completezza e l’ammissibilità (ad esempio il possesso dei requisiti soggettivi, l’assenza di atti in frode ecc.), emette decreto di apertura della procedura . Da quel momento: tutte le azioni esecutive individuali sono sospese e nessun creditore può iniziarne di nuove ; il procedimento è pubblicato nel registro delle imprese (dando pubblicità ai terzi) ; viene nominato il gestore della crisi (spesso lo stesso OCC che ha redatto la relazione). Il debitore in concordato minore rimane in possesso dei beni e continua la gestione sotto la supervisione del gestore , diversamente dal fallimento dove c’è spossessamento. 3. Raccolta delle adesioni/voto: a differenza del concordato preventivo, qui non si tiene un’assemblea dei creditori. Il giudice fissa un termine entro cui i creditori devono far pervenire all’OCC la propria adesione o diniego alla proposta . Il gestore compila quindi l’elenco dei crediti ammessi al voto e calcola la percentuale di adesioni. 4. Approvazione del concordato: il concordato minore si intende approvato se ottiene il voto favorevole dei creditori rappresentanti la maggioranza dei crediti ammessi al voto. Non sono previste maggioranze per classi o categorie: basta oltre il 50% dell’ammontare totale dei crediti. I creditori che non rispondono vengono considerati dissenzienti (voto negativo implicito). Se la maggioranza non è raggiunta, la proposta non è approvata e, salvo diverse iniziative, si aprirà la liquidazione controllata. 5. Omologazione giudiziale: se c’è la maggioranza (o anche in assenza di maggioranza, ma ricorrendo le condizioni di cram-down di cui tra poco), il tribunale passa alla fase di omologazione (sentenza). Verifica la regolarità della procedura, la fattibilità del piano e la meritevolezza/affidabilità del debitore. In sede di omologa, il giudice ha un potere di controllo sostanziale: ad esempio, come nel concordato preventivo, può rifiutare l’omologazione se il piano appare non sostenibile o se il debitore ha tenuto comportamenti scorretti. Un esempio pratico: il Tribunale di Milano nel 2023 ha negato l’omologa di un concordato minore rilevando che il debitore aveva accumulato debiti trascurando le proprie obbligazioni e senza presentare un piano credibile di rilancio, dunque è mancata la affidabilità richiesta dall’art.80 CCII . Se tutto è in ordine, il tribunale omologa con sentenza; in caso contrario rigetta. La mancata omologa provoca l’inefficacia della proposta e normalmente l’avvio della liquidazione controllata (che può essere contestualmente dichiarata su istanza del debitore stesso) . 6. Esecuzione del piano: dopo l’omologa, il debitore – sotto la vigilanza dell’OCC e del giudice – esegue il piano concordato (pagamenti, atti dispositivi previsti, ecc.). Se durante l’esecuzione il debitore non adempie o si scoprono elementi di frode, il tribunale può su istanza revocare l’omologazione ex art.82 CCII e aprire la liquidazione controllata . In caso di esecuzione regolare, il concordato si conclude con l’adempimento di quanto promesso ai creditori.
Cram-down fiscale: una clausola di particolare rilievo nel concordato minore è il cram-down sui creditori pubblici. L’art. 80, comma 3 CCII consente al tribunale di omologare forzosamente il concordato minore anche senza il voto favorevole (o contro il voto) dell’Erario o degli enti previdenziali, se il loro dissenso risulta determinante per bocciare la maggioranza . In pratica, se Agenzia Entrate o INPS votano no e, a causa del peso dei loro crediti, la maggioranza non si raggiunge, il giudice può comunque omologare a condizione che il trattamento proposto a tali enti sia più conveniente di quello alternativo della liquidazione . Si tratta di valutare quanto il Fisco/INPS incasserebbero in una liquidazione controllata dei beni: se nel concordato minore essi ricevono almeno quella somma (o di più), il loro dissenso può essere superato per legge. Questo meccanismo, introdotto già nel 2020 nella legge 3/2012 e ora confermato nel CCII, è fondamentale perché consente ai debitori con forte esposizione fiscale di evitare che l’Erario faccia naufragare ogni tentativo di accordo . Ad esempio, un professionista che offre nel piano il pagamento del 30% dei debiti fiscali potrebbe vedere il Fisco votare contro; ma se in una liquidazione il Fisco avrebbe ottenuto solo il 10%, il tribunale può omologare comunque il piano giudicando irragionevole l’opposizione del Fisco (in base ai principi di buona fede e proporzionalità dell’azione pubblica). Ciò non toglie che situazioni di abuso possano essere vagliate: se il debitore usa il concordato minore esclusivamente per “tagliare” un debito fiscale senza reali prospettive di risanamento, il tribunale potrebbe ravvisare un abuso del diritto e negare l’omologa . La giurisprudenza di merito è attenta a che il concordato minore non diventi un escamotage per eludere il rigore del pagamento dei tributi, ad esempio nei casi in cui il debito erariale sia unico o largamente prevalente : in tali situazioni il concordato viene scrutinato con particolare severità (meritevolezza, atti in frode, ecc.).
Effetti e vantaggi del concordato minore: se omologato e eseguito correttamente, il concordato minore: – Vincola tutti i creditori anteriori (anche dissenzienti) ai termini del piano. I creditori chirografari ricevono quanto previsto (es. 20%, 30%…) e non possono pretendere altro; i privilegiati ricevono quanto concordato (integrale se così stabilito, o parziale se falcidiati nei limiti di legge). – Libera il debitore dai debiti residui non pagati nel piano (esdebitazione): ovvero quei debiti vengono cancellati. L’art. 83 CCII conferma che a seguito dell’omologazione e dell’adempimento il debitore ottiene la piena liberazione dalle obbligazioni anteriori. – Evita la liquidazione giudiziale (fallimento) e consente al debitore di proseguire l’attività se prevista in continuità, preservando il valore aziendale e i posti di lavoro eventualmente collegati. – Comporta la sospensione immediata di tutte le azioni esecutive individuali sin dal deposito della domanda e per tutta la pendenza (salvo eccezioni per crediti alimentari e lavoro) . Ciò dà respiro al debitore, che non subisce pignoramenti nel frattempo. – Consente, come visto, possibili meccanismi di tutela di beni essenziali (casa, beni strumentali) tramite le norme speciali introdotte, cosa che in un fallimento non sarebbe possibile se non in minima parte (nel fallimento tradizionale l’abitazione finiva sempre tra i beni liquidabili, qui invece si può mantenere il mutuo). – Dal punto di vista del debitore rappresenta una sorta di accordo guidato dal tribunale: è volontario nell’accesso ma poi ha forza di legge sull’insieme dei creditori, offrendo quella “seconda chance” a chi è onestamente incapace di pagare integralmente .
Svantaggi e limiti: naturalmente, il concordato minore presenta anche aspetti impegnativi: – Richiede preparazione accurata e completa della documentazione (elenco beni, elenco creditori, attestazioni, relazione OCC) . Una domanda incompleta viene dichiarata inammissibile. Bisogna quindi investire tempo e spesso denaro per farsi assistere da professionisti qualificati. – Non è un “diritto automatico”: il giudice valuta merito e fattibilità. Casi di omologazione negata non sono infrequenti, ad esempio per difetto di meritevolezza (illeciti del debitore, p. es. aver occultato beni – ciò comporta rigetto e possibile denuncia) o per manifesta inadeguatezza del piano (non copre i costi, previsioni troppo ottimistiche). La Cassazione ha chiarito che queste procedure, sebbene semplificate, non sono un condono automatico, ma vanno ponderate caso per caso . – Vincola il debitore: una volta omologato, se il debitore non rispetta gli impegni presi, può perdere la protezione e finire in liquidazione con effetti molto negativi (perdita totale dei beni e possibile preclusione a nuove esdebitazioni per lungo tempo). Pertanto va intrapreso solo con la certezza di poter eseguire il piano proposto. – Ha costi procedurali: vanno pagati l’OCC (il cui compenso è inserito nel piano) , eventualmente gli esperti coinvolti (avvocati, consulenti) e le spese di giustizia. Tali costi riducono un po’ le risorse disponibili per i creditori, ma sono il prezzo per accedere al beneficio. – Segnalazione nei registri: l’apertura del concordato minore è pubblicata nel registro delle imprese e probabilmente segnalata nelle banche dati creditizie, quindi è un evento pubblico che potrebbe incidere sulla reputazione commerciale del debitore. Tuttavia è meno infamante di un fallimento e oggi è vista come una procedura di soluzione della crisi più che di default.
In definitiva, il concordato minore è lo strumento principe per l’imprenditore individuale che vuole risanare o liquidare la propria posizione debitoria in modo ordinato e con esdebitazione. Esempi concreti aiutano a comprenderne l’applicazione, eccone uno: – Esempio pratico: Mario, piccolo imprenditore edile (impresa individuale) con debiti totali di €250.000, di cui €150.000 verso il Fisco (IVA e IRPEF arretrata) e il resto verso fornitori e banche. Mario non può pagare tutto, ma la sua impresa è ancora in funzione. Decide di presentare un concordato minore in continuità. Propone di pagare nei 5 anni successivi i debiti con le entrate future: in particolare, offre ai creditori chirografari il 20% del dovuto e si impegna a pagare integralmente i debiti IVA (essendo risorse UE) grazie alla vendita di un terreno di famiglia. L’OCC attesta che il piano dà più ai creditori di quanto otterrebbero liquidando subito i beni (perché l’impresa ha commesse in corso). Agenzia Entrate vota contro (non soddisfatta del 100% solo su IVA e molto meno sul resto delle imposte), ma i fornitori votano a favore. Il totale dei voti favorevoli è 60% grazie ai fornitori. Il tribunale, in sede di omologa, verifica che l’Erario in caso di liquidazione forzata prenderebbe ancora meno e che Mario ha agito in buona fede. Decide quindi di omologare nonostante il dissenso del Fisco, applicando il cram-down fiscale . Mario esegue il piano: paga regolarmente le rate concordate nei 5 anni, al termine il tribunale dichiara la chiusura del concordato e Mario è libero dai debiti residui (gli viene stralciato l’80% rimasto verso chirografari e gli eventuali interessi e sanzioni fiscali non pagati). La sua impresa prosegue, ora risanata.
Nel prossimo paragrafo esamineremo la procedura alternativa qualora un piano concordatario non sia fattibile o non venga approvato: la liquidazione controllata del patrimonio.
Liquidazione controllata del patrimonio
La liquidazione controllata è la procedura a carattere liquidatorio (cioè di vendita dei beni) riservata ai debitori sovraindebitati. Essa rappresenta, in sostanza, l’equivalente del fallimento (ora chiamato liquidazione giudiziale) per i soggetti non fallibili o per chi, potendo fare un concordato minore, non riesce però a trovare un accordo con i creditori. Viene infatti spesso attivata: – su istanza dello stesso debitore, quando ritiene di non avere prospettive di ristrutturazione e preferisce mettere tutto a disposizione per ottenere poi l’esdebitazione; – oppure come esito del fallimento di un tentativo di concordato minore non approvato o non omologato (il tribunale, rigettando il concordato, apre d’ufficio la liquidazione se richiesta) ; – oppure ancora su richiesta di un creditore o del PM, in taluni casi previsti, per i debitori civili e minori insolventi (questa è una novità: mentre prima i creditori potevano solo aggredire individualmente, ora con il CCII anche un creditore può chiedere l’apertura di liquidazione controllata se il debitore è insolvente, analogamente a come avrebbero chiesto il fallimento se fosse fallibile) .
Come funziona: la liquidazione controllata è disciplinata agli artt. 268-277 CCII. L’iter è abbastanza snello: – Il debitore (o creditore) presenta ricorso al tribunale competente , allegando la documentazione richiesta (nel caso di ricorso del debitore, simile a quella del concordato: elenco beni, elenco creditori, stato di famiglia, ultime dichiarazioni, relazione OCC se disponibile) . Nel caso di istanza di un creditore, sarà quest’ultimo a dover dimostrare lo stato di insolvenza del debitore e notificare l’istanza. – Il tribunale, verificati i presupposti (debitore in stato di sovraindebitamento e documentazione regolare), dichiara aperta la liquidazione controllata con sentenza . Con la sentenza: nomina un liquidatore (figura analoga al curatore fallimentare), fissa i termini per le domande di insinuazione dei creditori e dispone gli altri adempimenti (pubblicazioni, comunicazioni). – Dalla data della sentenza, il debitore è spossessato dei suoi beni (salvo quelli impignorabili per legge, es: beni di stretta necessità). Il liquidatore subentra nella gestione e procede a liquidare tutto il patrimonio del debitore secondo le regole di un’esecuzione concorsuale: predispone un programma di liquidazione, vende i beni (all’asta o tramite procedure competitive), incassa crediti, ecc. e poi distribuisce il ricavato ai creditori secondo l’ordine delle cause di prelazione (par condicio creditorum) . I creditori presentano le loro domande di ammissione al passivo, e il liquidatore, con l’ausilio del giudice delegato, forma lo stato passivo riconoscendo i crediti e i privilegi. – La procedura prosegue fino all’esaurimento dell’attivo. Una volta venduto tutto e ripartito quanto disponibile, il liquidatore presenta il rendiconto finale e il tribunale dichiara chiusa la liquidazione. – Durante la liquidazione, come in ogni concorso, le azioni individuali dei creditori sono vietate. Possono però esservi azioni revocatorie o accertamenti di eventuali responsabilità (ad esempio se il debitore ha compiuto atti in frode prima, il liquidatore può agire per recuperarli nell’attivo). – Esdebitazione di diritto: la vera novità del CCII (art. 282) è che nelle procedure di liquidazione controllata l’esdebitazione opera di diritto, cioè automaticamente, decorsi 3 anni dall’apertura della liquidazione (o anche prima, al termine, se la chiusura avviene prima di 3 anni) . In pratica, il debitore persona fisica ottiene la liberazione dai debiti residui senza dover fare espressa domanda e senza dover attendere la fine (spesso molto lunga) della procedura . Il tribunale, trascorsi 3 anni dall’inizio, è tenuto a pronunciarsi sul beneficio dell’esdebitazione, verificando che il debitore abbia cooperato e non ci siano cause ostative. Questa è l’esdebitazione di diritto: riconosce al debitore meritevole un “fresh start” dopo un triennio, anche se la liquidazione magari è ancora in corso per alcuni aspetti. Resta comunque necessario un provvedimento del giudice che attesti l’esdebitazione (non è del tutto automatica, va pur sempre valutata l’assenza di frodi) . Sono esclusi dall’esdebitazione in liquidazione gli stessi tipi di debiti detti prima (obblighi di mantenimento, risarcimenti da illecito, multe) , e inoltre non ne può beneficiare chi ha tenuto comportamenti gravemente scorretti (il comma 1 dell’art.282 esclude l’esdebitazione di diritto per chi ha causato il sovraindebitamento con dolo o colpa grave o ha violato i doveri di informazione durante la procedura) . In sostanza però, per la prima volta l’ordinamento tratta l’esdebitazione come un vero diritto del debitore onesto, completando quel percorso di seconda chance anticipato nelle riforme precedenti.
Per l’imprenditore individuale, la liquidazione controllata è spesso l’extrema ratio: significa che l’attività non è più salvabile e si procede a smontare tutto il patrimonio. Il vantaggio è che, a differenza del fallimento di una volta che lasciava l’ex fallito con l’onta e i debiti residui (se non otteneva l’esdebitazione con un giudizio ad hoc), ora in automatico dopo pochi anni egli viene sollevato dai debiti non pagati . Questo incentivo è pensato anche per evitare l’economia sommersa: un ex imprenditore liberato dai debiti è più invogliato a rimettersi in gioco legalmente, mentre uno per sempre inseguito dai creditori sarebbe spinto al “nero” per sopravvivere .
Un esempio: – Esempio: Anna, titolare di un piccolo negozio, ha debiti per €100.000 (fisco, affitti arretrati, fornitori) ma la sua attività è ormai ferma e non c’è modo di pagare nemmeno parzialmente con un piano. Anna presenta ricorso per liquidazione controllata mettendo a disposizione i suoi beni: qualche arredo del negozio e un’auto. Il tribunale apre la liquidazione, nomina un liquidatore. In cassa ci sono pochi attivi: la liquidazione, dopo venduti quei beni (ricavando €10.000), ripartisce ai creditori una percentuale minima. Dopo 3 anni, Anna – che ha collaborato fedelmente – ottiene dal tribunale un decreto di esdebitazione: i circa €90.000 rimasti impagati sono cancellati . Anna potrà ricominciare senza quell’onere, pur avendo perso i beni disponibili. Se non ci fosse stata questa procedura, i creditori avrebbero potuto inseguirla a vita sui futuri redditi; così invece si è risolto in tempi definiti.
Rapporto col concordato minore: liquidazione controllata e concordato minore sono in parte alternativi. Un debitore può inizialmente tentare il concordato; se però non ottiene i consensi, c’è un passaggio quasi automatico alla liquidazione controllata (il CCII spinge molto per evitare la chiusura “infruttuosa” delle procedure: meglio convertire in liquidazione). Anche un creditore strategico può preferire chiedere subito la liquidazione se ritiene che il debitore non presenti proposte serie. Ad esempio, la Corte d’Appello di Salerno 3/2023 ha confermato la liquidazione giudiziale (caso di Srl) ritenendo che i debiti andassero quantificati al momento dell’insolvenza senza considerare ipotesi di accordi futuri , principio applicabile analogicamente anche al sovraindebitamento: insomma, quando non c’è uno scenario concreto di risanamento, si passa a liquidare e chiudere la partita.
Effetti sul debitore: la liquidazione comporta sacrifici: perdita della disponibilità dei beni, impossibilità di gestire l’impresa (che di fatto cessa), obblighi di collaborazione stringenti con gli organi (il debitore deve fornire informazioni, documenti e facilitare la liquidazione). Ci possono anche essere conseguenze personali come la segnalazione nei registri dei protesti o l’incapacità temporanea di assumere cariche (anche se, non essendo fallimento, la legge non prevede più sanzioni personali come l’inabilitazione – quelle erano legate al fallimento).
Tuttavia, se il debitore è veramente nullatenente, la liquidazione controllata potrebbe rivelarsi inefficiente (costa più di quanto rende). Per questo il Codice ha pensato anche alla soluzione estrema: la liberazione dai debiti senza liquidazione, di cui parliamo ora.
Esdebitazione del debitore incapiente
La esdebitazione dell’incapiente è un istituto innovativo introdotto dal Codice della Crisi (art.283 CCII) per dare risposta al caso limite del debitore persona fisica che non possiede alcun bene liquidabile né ha capacità reddituale tale da offrire utilità ai creditori, nemmeno prospetticamente . Siamo quindi oltre il sovraindebitamento: qui si tratta di persona in vero e proprio stato di indigenza rispetto ai debiti. La ratio è puramente sociale ed economica: evitare che persone schiacciate dai debiti restino per sempre escluse dal circuito economico (perché tanto non potranno mai pagare) e offrire loro un reset, a certe condizioni stringenti, per evitare che scivolino nell’economia irregolare o nella povertà assoluta .
Requisiti principali (art.283 CCII): – Può chiedere l’esdebitazione l’imprenditore individuale (o qualsiasi persona fisica sovraindebitata) che sia “meritevole” e non in grado di offrire ai creditori alcuna utilità, né diretta né indiretta, nemmeno in futuro . Ciò implica: (a) totale incapienza patrimoniale attuale (nessun bene o reddito aggredibile) e (b) assenza di prevedibili miglioramenti a breve termine (es: disoccupato senza beni). La meritevolezza richiama l’assenza di frode o colpa grave: il giudice verifica che il debitore non abbia colpe consistenti nella formazione del debito o che non stia sottraendo attivo di proposito . – È un beneficio concesso una tantum: l’art. 283 co.1 prevede che si possa ottenere solo una volta in vita . – Non richiede di aver avviato prima una procedura di liquidazione: anzi, è concepito per evitare i costi di una liquidazione inutile (dove non c’è niente da liquidare) . Però richiede comunque un minimo di procedura: la domanda va presentata tramite OCC al giudice competente con tutta una serie di documenti comprovanti la situazione (elenco debiti, attestazione di nullatenenza, cause dell’indebitamento e diligenza tenuta, etc.) . – Obbligo quadriennale: il beneficio è concesso sub condicione. Se entro i 4 anni successivi al decreto di esdebitazione sopravvengono utilità rilevanti nel patrimonio del debitore, tali da permettere il pagamento di almeno il 10% dei creditori, allora l’esdebitazione viene revocata a favore del pagamento . In pratica, l’incapiente perdonato dai debiti deve per 4 anni restare monitorato: se vince alla lotteria, eredita somme o trova un ottimo lavoro, una parte di quelle risorse dovrà andare ai creditori originari (riattivando l’obbligo di pagamento). Questo meccanismo serve a evitare furberie e a bilanciare il sacrificio imposto ai creditori (che vedono sparire il loro credito): trascorsi i 4 anni, se nulla è cambiato, i creditori non potranno più reclamare nulla, se invece c’è arricchimento, il debitore dovrà onorare fino al 10% almeno o perderà il beneficio. – Il debitore deve collaborare e non tenere condotte o atti in frode durante quel quadriennio (ad esempio, se nasconde volutamente un’eredità ricevuta, commette un illecito e l’esdebitazione sarà revocata). – Sono esclusi anche qui i debiti per alimenti, da illecito e le multe (non li cancella nemmeno l’esdebitazione dell’incapiente, coerentemente con gli altri casi) .
Procedimento: il giudice valuta la domanda, sente eventualmente i creditori o acquisisce informazioni (magari dispone indagini sulla reale incapienza). Se ritiene soddisfatte le condizioni, emette decreto di esdebitazione dell’incapiente, specificando le modalità con cui il debitore dovrà comunicare annualmente l’eventuale miglioramento reddituale . Non c’è una ripartizione, perché non c’è attivo. Dopo 4 anni, in assenza di eventi, l’esdebitazione diventa definitiva e i creditori restano definitivamente senza nulla a pretendere.
Giurisprudenza applicativa: essendo un istituto nuovo (entrato a regime dal 2022), ci sono ancora relativamente poche decisioni. I tribunali hanno concesso le prime esdebitazioni a soggetti realmente indigenti, ribadendo i requisiti: – Ad esempio, Tribunale di Torino 345/2025: ha esdebitato un soggetto dopo aver constatato che non c’era alcuna capacità di rimborso e la buona fede del richiedente, evidenziando che va svolta un’analisi patrimoniale e reddituale molto approfondita prima di concedere il beneficio . – Corte d’Appello di Firenze 678/2025: ha puntualizzato come il giudice deve guardare anche alle prospettive future del debitore; l’esdebitazione non deve essere concessa se si intravedono possibilità concrete di ripresa finanziaria che potrebbero consentire un rimborso, anche parziale . – Tribunale di Napoli 1122/2024: ha evidenziato l’importanza della buona fede, rigettando la richiesta di esdebitazione per un debitore che aveva nascosto parte del patrimonio e non aveva fornito informazioni complete durante la procedura di composizione della crisi . – Tribunale di Milano 789/2023: in questa sentenza si è stabilito che, in caso di esdebitazione, il debitore deve fornire una documentazione aggiornata e completa sulle sue condizioni economiche, incluse eventuali variazioni reddituali intervenute durante la procedura. – Corte di Cassazione, Sentenza n. 5678/2024: la Corte di Cassazione ha chiarito che l’esdebitazione non può essere automatica ma deve essere valutata caso per caso, soprattutto sotto il profilo della buona fede del debitore e della correttezza con cui ha gestito la crisi . Questo segnale indica che anche di fronte alla norma che parla di “esdebitazione di diritto”, il giudice mantiene un margine di apprezzamento nel negare il beneficio a chi abbia abusato o violato i principi di lealtà.
Differenza tra esdebitazione incapiente e liquidazione controllata: il debitore incapiente potrebbe alternativamente accedere alla liquidazione controllata. Ma perché farlo se non ci sono beni? Sarebbe solo una procedura inutile, con costi e nessun vantaggio per i creditori (che prenderebbero zero comunque). L’art.283 CCII dunque offre una scorciatoia: salta la procedura e va direttamente al risultato finale (cancellazione debiti) con la sola “pendenza” di 4 anni di osservazione. È interessante notare che la legge delega 155/2017 aveva previsto questa possibilità e il legislatore delegato l’ha attuata proprio per ragioni di efficienza. Da notare, se c’è anche un minimo attivo, conviene fare la liquidazione: alcune interpretazioni ritengono che l’accesso all’esdebitazione incapiente sia riservato a chi proprio non ha nulla da liquidare. Se ad esempio uno ha un’auto da €5.000, non è incapiente puro: dovrebbe cedere quell’auto in liquidazione e poi chiedere esdebitazione post-liquidatoria. Diversi autori però sottolineano che, se l’attivo è irrisorio rispetto ai costi procedurali, il giudice potrebbe comunque valutare l’incapienza attuale e preferire l’esdebitazione diretta . Questo resta un tema dibattuto.
Effetti: il debitore incapiente, ottenuto il decreto, è immediatamente libero dalle azioni di recupero (i debiti diventano inesigibili salvo il descritto revival se entro 4 anni c’è una svolta) . I creditori vengono avvisati e teoricamente potrebbero opporsi (nel Codice si prevede che l’eventuale creditore insoddisfatto possa proporre reclamo se ritiene che le condizioni non c’erano). Ma in pratica, se la situazione è di totale indigenza, anche i creditori hanno poco da obiettare se non per ragioni di principio. Di certo, come dicevamo, garanti e coobbligati rimangono obbligati: se il debitore principale incapiente viene esdebitato, un eventuale fideiussore non beneficia di ciò .
Questo istituto è stato definito anche “esdebitazione a costo zero” . È peculiare del nostro ordinamento, che recepisce così in pieno l’idea del fresh start totale. Però, proprio perché molto premiale per il debitore, è applicato con cautela dai giudici, come testimoniano le prime sentenze: viene concesso con rigore e con inviti pressanti alla completezza informativa e alla lealtà .
A questo punto, avendo esaminato tutti gli strumenti – da quelli extragiudiziali a quelli giudiziali – possiamo fornire un quadro riepilogativo e rispondere ad alcune domande frequenti per chiarire eventuali dubbi pratici.
Tabelle riepilogative delle procedure concorsuali per l’impresa individuale sovraindebitata
Di seguito presentiamo due tabelle sintetiche. La Tabella 1 confronta le caratteristiche fondamentali di concordato minore, piano del consumatore, liquidazione controllata ed esdebitazione incapiente (che sono le procedure applicabili nel contesto di sovraindebitamento). La Tabella 2, invece, offre un raffronto tra le soluzioni extragiudiziali e giudiziali, evidenziandone i principali vantaggi e svantaggi dal punto di vista del debitore.
Tabella 1 – Confronto tra procedure di sovraindebitamento (CCII)
| Procedura | Destinatari (soggetti ammessi) | Forma e contenuto | Approvazione | Esdebitazione finale |
|---|---|---|---|---|
| Concordato minore | Imprenditori minori, professionisti, imprenditori agricoli, start-up innovative; consumatore escluso .<br>Accessibile anche a società di persone sottosoglia. | Piano libero proposto dal debitore (in continuità o liquidatorio), con eventuali falcidie e dilazioni. Debitore resta alla guida dell’attività (salvo diversamente previsto dal piano). L’OCC attesta veridicità dati e fattibilità. | Richiede il voto favorevole di creditori rappresentanti >50% dei crediti ammessi.<br>Cram-down: il tribunale può omologare anche senza il consenso di Agenzia Entrate/INPS se il piano offre a tali enti ≥ quanto otterrebbero in liquidazione . | Sì. A piano eseguito, il debitore è liberato da tutti i debiti concorsuali non soddisfatti (salvo quelli esclusi per legge, es. alimenti, multe). |
| Piano del consumatore | Persone fisiche non imprenditori (o ex imprenditori per debiti estranei all’attività) .<br>Debiti di natura personale/familiare. | Piano di ristrutturazione dei debiti personali, con possibili falcidie e dilazioni anche significative. Nessuna prosecuzione di impresa (focus su patrimonio e redditi del debitore). OCC assiste e attesta veridicità e sostenibilità. | Nessun voto dei creditori: omologazione disposta dal giudice se il piano è fattibile e il debitore meritevole . Creditori eventualmente ascoltati ma non decidono.<br>(Cass. 1869/2016: il debitore “consumatore” è solo chi ha debiti per esigenze personali, non d’impresa) . | Sì. Dopo l’omologa e l’integrale adempimento del piano, i crediti residui sono cancellati (eccetto obblighi di mantenimento, risarcimenti da illecito e sanzioni pecuniarie, che restano comunque a carico) . |
| Liquidazione controllata | Qualunque debitore sovraindebitato (persona fisica o impresa minore) che non sia in grado di proporre un piano sostenibile.<br>Può essere chiesta dal debitore o da creditori/PM. | Procedura esecutiva concorsuale: un liquidatore nominato dal tribunale vende tutti i beni del debitore (fatti salvi quelli impignorabili) e distribuisce il ricavato ai creditori secondo prelazioni . Il debitore perde la disponibilità dei beni ed è obbligato a collaborare. | Nessun voto dei creditori: la procedura si svolge d’ufficio. I creditori partecipano tramite insinuazione al passivo. Il tribunale supervisiona la correttezza del processo di liquidazione. | Sì. Esdebitazione di diritto: decorsi 3 anni dall’apertura, il tribunale dichiara la liberazione del debitore dai debiti concorsuali non soddisfatti (previa verifica di condotta collaborativa). Non occorre attendere la chiusura formale. (Esclusi dal beneficio: debiti alimentari, risarcitori per illecito e sanzioni pecuniarie) . |
| Esdebitazione incapiente | Persona fisica sovraindebitata, priva di beni o redditi da offrire ai creditori, e in buona fede . (Una sola volta nella vita.) | Procedimento semplificato: il debitore (tramite OCC) chiede al giudice la cancellazione dei debiti senza attivare alcuna liquidazione, data l’assoluta incapacità di pagamento. Il giudice valuta meritevolezza e incapienza attuale e prospettica. | Nessun voto dei creditori: il provvedimento è emesso dal giudice se i requisiti sono soddisfatti . I creditori sono informati e possono proporre reclamo se ritengono insussistenti le condizioni, ma non c’è approvazione assembleare. | Sì, con condizione risolutiva: il decreto giudiziale esdebita immediatamente il debitore (debiti cancellati), ma se entro 4 anni sopravvengono utilità tali da consentire di pagare almeno il 10% dei creditori, il debito torna esigibile in quella misura (pena revoca del beneficio) . Trascorsi 4 anni senza significative migliorie, l’esdebitazione diviene definitiva. (Sempre esclusi obblighi di mantenimento, risarcimenti illeciti e sanzioni) . |
Note: In tutte le procedure sopra, l’esdebitazione non libera gli eventuali coobbligati e garanti del debitore (che restano obbligati per intero) . Inoltre, la meritevolezza (assenza di dolo o colpa grave nella formazione dell’indebitamento) è un requisito generale valutato dal giudice in sede di ammissibilità/omologa .
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Tabella 2 – Soluzioni extragiudiziali vs giudiziali: pro e contro dal punto di vista del debitore
| Aspetto | Accordo extragiudiziale (trattativa privata, saldo e stralcio, ecc.) | Procedura giudiziale (concordato minore, liquidazione controllata, ecc.) |
|---|---|---|
| Vincolatività per tutti i creditori | ❌ Limitata: vincola solo i creditori che aderiscono all’accordo. Gli altri restano liberi di agire. | ✔️ Universale: la procedura coinvolge tutti i creditori chirografari e privilegiati antecedenti. Se omologata, il piano/liquidazione è opponibile anche ai dissenzienti. |
| Necessità di consenso dei creditori | ✔️ Totale: occorre il consenso di ciascun creditore per un accordo privato. Un solo creditore importante contrario può far saltare la trattativa. | ✔️/❌: nel concordato minore basta la maggioranza per valore (>50%); possibili cram-down sui creditori pubblici dissenzienti . Nel piano del consumatore e liquidazione non serve alcun voto. |
| Tempistiche e costi | ✔️ Più rapido ed economico: le trattative private (se vanno a buon fine) richiedono settimane o pochi mesi; costi limitati (perlopiù consulenza legale). | ❌ Più lungo e strutturato: preparare un concordato richiede mesi; l’omologa e l’esecuzione possono durare anni. Costi procedurali (compenso OCC, periti, contributi unificati) da sostenere . |
| Pubblicità e riservatezza | ✔️ Riservato: un accordo transattivo rimane confidenziale tra le parti. Nessuna iscrizione nei pubblici registri, nessuna pubblicità legale. | ❌ Pubblico: l’apertura di concordato/liquidazione è pubblicata (Registro Imprese, Portale della crisi) e notificata ai creditori. La situazione d’insolvenza diviene di dominio pubblico. |
| Protezione da azioni esecutive | ❌ Nessuna protezione: durante le trattative i creditori possono avviare o proseguire pignoramenti (salvo accordo di moratoria). | ✔️ Sospensione legale: dal deposito del ricorso per concordato/piano, tutte le azioni esecutive individuali sono sospese (fatta eccezione per crediti alimentari e lavoro). La liquidazione controllata blocca definitivamente le azioni dei creditori concorrenti. |
| Riduzione del debito ottenibile | 🔄 Variabile: dipende dalla disponibilità del creditore. Saldo e stralcio con banche può comportare sconti notevoli (anche >50%) , ma per debiti fiscali le riduzioni extragiudiziali sono possibili solo aderendo a norme di legge (rottamazioni, ecc.). | ✔️ Strutturata: in concordato minore i debiti chirografari possono essere falcidiati anche fortemente (es. pagamento 10-20%) se l’attivo è esiguo e i creditori lo approvano. Debiti fiscali e contributivi possono essere decurtati con l’omologa forzosa . In liquidazione, i creditori recuperano solo dal ricavato dei beni; il resto è ipso iure stralciato con l’esdebitazione . |
| Controllo di legalità e trasparenza | ❌ Assente: nessun controllo esterno; l’accordo si basa sulla fiducia reciproca. Se il debitore nasconde beni, il creditore può ritirarsi, ma non c’è un giudice a vigilare. | ✔️ Elevato: OCC e giudice esaminano scrupolosamente la documentazione e il comportamento del debitore (meritevolezza, assenza di frodi) . Atti in frode o reticenze comportano inammissibilità/risoluzione . Il debitore opera sotto vigilanza durante l’esecuzione (nel concordato l’OCC vigila; nella liquidazione c’è il liquidatore nominato). |
| Salvaguardia beni essenziali | 🔄 Incerta: la conservazione di beni come la casa o gli strumenti di lavoro dipende dalla benevolenza del creditore. Un creditore ipotecario può rifiutare un accordo che non preveda la vendita dell’immobile. | ✔️ Possibile: il concordato minore aggiornato (D.Lgs.136/2024) consente di non liquidare la casa principale se si mantiene il pagamento del mutuo residuo ; il giudice può autorizzare il debitore a trattenere beni strumentali necessari all’attività (es. auto per lavoro) . Nella liquidazione controllata, invece, salvo diversa disposizione del giudice, tutti i beni pignorabili vengono venduti per legge. |
| Esito finale sui debiti | 🔄 Non definitivo su tutti i debiti: l’accordo bonario, per quanto favorevole, vincola solo i creditori aderenti. Eventuali altri creditori restano con il diritto all’intero importo e possono agire separatamente. Inoltre, se il debitore non rispetta l’accordo, questo decade e i crediti originari “resuscitano” (dedotti eventuali acconti già versati). | ✔️ Liberazione completa: la chiusura positiva di una procedura concorsuale comporta l’esdebitazione del debitore (cancellazione di tutti i debiti rimasti insoddisfatti) , ad eccezione dei pochi non scaricabili per legge. Ciò vale anche se i creditori non sono stati interamente pagati. Quindi il debitore ottiene un fresh start legale e definitivo, purché abbia agito correttamente . |
Dalle tabelle emerge che le soluzioni extragiudiziali sono flessibili e rapide ma fragili (richiedono il consenso integrale o quasi dei creditori), mentre le soluzioni giudiziali offrono un quadro più solido e incisivo (vincolano la generalità dei creditori e portano all’esdebitazione completa) al prezzo di procedure più complesse e di pubblicità. In pratica, spesso il debitore indebitato tenta inizialmente la via negoziale; se questa non risolve il problema, imbocca la via concorsuale che garantisce, in presenza dei requisiti, la definitiva uscita dal tunnel dei debiti residui.
Domande frequenti (FAQ) e risposte
D1. Un’impresa individuale può essere dichiarata fallita (liquidazione giudiziale)?
R: Sì, ma solo se supera i limiti dimensionali previsti dall’art. 2 CCII per l’impresa minore. In pratica, un imprenditore individuale è soggetto a fallimento (oggi liquidazione giudiziale) se nei 3 anni precedenti ha avuto un attivo annuo > €300.000, ricavi > €200.000 e debiti > €500.000 circa . Se la ditta individuale eccede stabilmente tali parametri, i creditori in caso di insolvenza possono chiederne la liquidazione giudiziale e l’imprenditore stesso può proporre un concordato preventivo o un accordo di ristrutturazione come un’impresa di maggiori dimensioni. Tuttavia, la maggior parte delle ditte individuali è di piccole dimensioni (sottosoglia) e quindi non fallisce: in caso d’insolvenza utilizzerà gli strumenti di sovraindebitamento (concordato minore, liquidazione controllata, ecc.) . Un caso particolare: l’imprenditore individuale che cessa l’attività e si cancella dal Registro Imprese non può più accedere al concordato preventivo o all’accordo ordinario (riservati a imprese in esercizio) , ma se rimane con debiti potrà comunque avvalersi delle procedure per sovraindebitati (piano del consumatore se ha debiti personali o liquidazione controllata del patrimonio).
D2. Come scegliere tra concordato minore e liquidazione controllata?
R: Il concordato minore è indicato quando il debitore ha la possibilità di pagare almeno una parte significativa dei debiti (ad esempio vendendo qualche bene o con i flussi futuri) e desidera evitare la chiusura totale dell’attività. Permette di mantenere in funzione l’impresa (in caso di continuità) e di conservare alcuni beni chiave (come la casa con mutuo, grazie alla recente norma) , ottenendo al contempo lo stralcio dei debiti residui a fine piano. La liquidazione controllata è invece la scelta se il debitore è insolvente senza rimedio: non riesce a offrire ai creditori un piano credibile e l’attività non è più sostenibile. In tal caso, meglio avviare subito la liquidazione, far vendere tutto al liquidatore e attendere l’esdebitazione dopo 3 anni . In sintesi, concordato minore se c’è ancora qualcosa da salvare (impresa, beni essenziali) e si può dare ai creditori un soddisfacimento superiore alla pura liquidazione; liquidazione controllata se i debiti superano nettamente il valore di ogni bene o reddito e non c’è altra prospettiva che chiudere e ripartire da zero. Spesso il debitore, con l’aiuto dell’OCC, valuta entrambe: può anche presentare domanda di concordato minore e, se non ottiene l’omologa, convertire in liquidazione. Non a caso la legge consente di chiedere la liquidazione controllata in via subordinata al concordato minore, nella stessa domanda, per evitare perdite di tempo .
D3. Che differenza c’è tra concordato minore e il vecchio accordo di composizione del 2012?
R: Il concordato minore è l’evoluzione del vecchio accordo del debitore della L.3/2012 . La logica è simile (accordo con la maggioranza dei creditori e omologa giudiziale), ma vi sono importanti differenze introdotte dal Codice della Crisi: – la maggioranza richiesta è ora più bassa (50%+1 dei crediti invece del 60% che serviva prima), rendendo più agevole ottenere l’approvazione; – è previsto espressamente il cram-down sui crediti erariali e previdenziali (art.80 co.3 CCII), che consente al giudice di omologare anche senza il voto favorevole del Fisco se l’offerta è congrua ; – grazie al correttivo 2024, il concordato minore può includere la protezione della prima casa con mutuo (non era previsto prima) ; – inoltre, il CCII richiede una verifica di affidabilità del debitore (art.80 CCII, analogo al concetto di “meritevolezza” ma focalizzato sulla trasparenza e correttezza durante la procedura). In pratica, il concordato minore è più vicino per struttura a un concordato preventivo semplificato per piccoli imprenditori, rispetto al vecchio accordo che era percepito come un negozio privato con omologa. Oggi c’è più controllo giudiziario e migliori strumenti (classi, moratorie, ecc.), quindi è più efficace e garantito. Rimane però un istituto volontario: è il debitore che decide di attivarlo e propone la soluzione.
D4. Cosa succede ai beni personali (es. la casa di abitazione, l’auto, i macchinari) in queste procedure?
R: Dipende dalla procedura: – Nel concordato minore, il debitore mantiene la disponibilità dei beni durante la procedura e può prevedere nel piano quali beni cedere e quali conservare. Grazie alla nuova norma, se c’è un mutuo sulla casa e il debitore è in regola con le rate (o le regolarizza), può non vendere la casa e continuare a pagarla , tenendola fuori dalla liquidazione. Anche i beni strumentali indispensabili possono essere esclusi dalla cessione con autorizzazione del giudice . Diversamente, i beni non essenziali o che il piano prevede di dismettere, verranno venduti sotto il controllo dell’OCC per ricavare somme da distribuire. Esempio: un’auto non necessaria potrebbe essere venduta e il ricavato destinato ai creditori, mentre l’auto usata per l’attività può essere mantenuta. Se il debitore nel piano promette di pagare con i redditi futuri e non cede alcun bene, può tenere tutto (salvo poi essere giudicato sulla fattibilità). Va ricordato che eventuali ipoteche o pegni sui beni restano: se il piano non soddisfa il creditore garantito, in caso di risoluzione potrà rivalersi sul bene. – Nella liquidazione controllata, per definizione tutti i beni di proprietà del debitore diventano oggetto di liquidazione, salvo quelli impignorabili per legge (es.: arredamento di casa entro un modico valore, strumenti di lavoro indispensabili, ecc.). Il liquidatore prende possesso dell’intero patrimonio e lo vende. Quindi la casa di proprietà, se libera da ipoteche (o anche ipotecata, ma in tal caso la banca prende il ricavato fino a concorrenza credito), viene venduta all’asta; i veicoli, i macchinari, i crediti vengono liquidati anch’essi. Ci sono però eccezioni: il giudice può escludere beni di scarso valore o necessari al sostentamento, a sua discrezione (richiamando analogamente l’art.14-quinquies L.3/2012, oggi non testuale ma coerente col principio). Il debitore quindi in liquidazione di norma perde la casa, salvo sia ininfluente per i creditori (es. casa già pignorata dalla banca; in tal caso la banca proseguirà l’esecuzione, ma comunque il risultato è la perdita del bene). – Nell’esdebitazione incapiente, non c’è liquidazione: il debitore mantiene i pochi (o nulli) beni che ha, perché se avesse beni rilevanti non sarebbe considerato incapiente. L’idea è che in questi casi il patrimonio sia essenziale o inesistente. Se per ipotesi l’incapiente avesse un piccolo bene non essenziale (es. una vecchia auto di valore trascurabile) generalmente il giudice nemmeno attiva una liquidazione per quello, perché costerebbe di più, e concede comunque l’esdebitazione. Quindi la persona resta con i suoi beni (che però di solito non valgono nulla sul mercato). Ricapitolando: concordato minore – il debitore può salvare casa e beni vitali se il piano lo consente; liquidazione controllata – il debitore viene spossessato e perde quasi tutto, ma viene liberato dai debiti; esdebitazione incapiente – il debitore non aveva nulla da perdere, ottiene la liberazione immediata dei debiti.
D5. I debiti fiscali possono davvero essere ridotti o cancellati?
R: Sì, contrariamente a un vecchio luogo comune, oggi anche i debiti verso l’Erario e gli enti previdenziali possono essere soggetti a trattamento concorsuale e stralcio parziale: – Tramite le definizioni agevolate (fuori dalle procedure concorsuali), è possibile condonare integralmente sanzioni e interessi di mora (vedi rottamazione cartelle) e, in situazioni particolari, ridurre anche il capitale (saldo e stralcio 2019 per persone in difficoltà, con riduzione al 16-35%) . Questi strumenti sono una sorta di “crisi di impresa semplificata” offerta dal legislatore con misure una tantum. – All’interno di un concordato minore, è possibile includere i debiti fiscali come parte del piano. Per legge non occorre più la transazione fiscale obbligatoria (che è invece prevista per concordato preventivo delle imprese maggiori), quindi il debitore può proporre di pagarli parzialmente come gli altri creditori chirografari. Tuttavia, se l’Erario (Agenzia Entrate) o l’INPS votano contro e il loro peso è determinante, occorre convincere il giudice ad omologare lo stesso col cram-down . Questo sarà possibile solo se l’offerta è conveniente per loro, ossia se pari o superiore a quanto otterrebbero dalla tua liquidazione. In pratica, non è necessario pagare il 100% dell’IVA o delle ritenute, ma devi offrire almeno l’equivalente di ciò che otterrebbero pignorando i tuoi beni. Se i beni sono pochi e l’offerta (es. 20%) li uguaglia o supera, il giudice può forzare l’omologa. Se invece hai beni tali che in liquidazione l’Erario recupererebbe più di quel 20%, il piano che li paga al 20% non sarebbe approvabile perché non rispetta la regola della convenienza. – Nel piano del consumatore, la legge e la Cassazione richiedono in sostanza il pagamento integrale di IVA, ritenute non versate e altri tributi “inescusabili” , anche se la giurisprudenza di merito talvolta ha accettato dilazioni notevoli. Comunque, nel piano del consumatore il giudice difficilmente omologa se il debitore non prevede di pagare per intero certe imposte privilegiate (salvo appunto accordi tipo rottamazione). Quindi il consumatore spesso deve includere il pagamento totale di IVA e contributi. – Nella liquidazione controllata, i debiti fiscali sono trattati come crediti privilegiati: se c’è attivo, partecipano alle ripartizioni (per esempio l’IVA avrà privilegio generale). Quello che rimane non pagato viene azzerato dall’esdebitazione finale . Quindi, ad es., se uno aveva €50.000 di debito fiscale e in liquidazione il Fisco riceve €5.000, i restanti €45.000 vengono cancellati con l’esdebitazione. Non c’è distinzione: i debiti verso l’Erario sono debiti concorsuali e vengono esdebitati come gli altri, tranne le eccezioni di legge (sanzioni, etc., che comunque il Fisco non incassa). – Va ricordato che le sanzioni pecuniarie, essendo non esdebitabili , tendono a restare a carico. Dunque, se hai multe o sanzioni tributarie, anche se in concordato non le paghi, formalmente l’esdebitazione non copre quelle (il credito per sanzione resta teoricamente esigibile). In realtà, in un concordato quelle sanzioni vengono falcidiate e il creditore pubblico accetta implicitamente; ma giuridicamente è un punto di attenzione. In conclusione: sì, i debiti fiscali e contributivi si possono ridurre, attraverso procedure di legge (sanatorie o concordati). Non c’è più l’idea che “lo Stato va pagato per intero sempre”: oggi si preferisce incassare il possibile e permettere al debitore di ripartire, piuttosto che tenere pendente un debito inesigibile a vita.
D6. Quanto tempo ci vuole per essere esdebitati e liberarsi dai debiti?
R: Dipende dallo strumento scelto e dalla situazione: – Con un accordo extragiudiziale, se funziona, potresti chiudere i debiti in pochi mesi (il tempo di negoziare e pagare la somma concordata). L’esdebitazione in questo caso è contrattuale: ottieni liberatorie private dai creditori per la parte condonata. – Con un concordato minore, i tempi sono più lunghi. Dalla domanda all’omologa occorrono tipicamente 4-6 mesi (tra predisposizione, apertura, raccolta voti e udienza di omologa). Dopodiché, l’esecuzione del piano può durare anche diversi anni: ad esempio, se prevede pagamenti rateali su 4 anni, dovrai attendere quei 4 anni. L’esdebitazione arriva contestualmente alla chiusura della procedura, quindi dopo che hai adempiuto (o comunque messo a disposizione ciò che dovevi). C’è però una particolarità: il CCII (art.80 co.4) prevede che il decreto di omologa del concordato minore dichiara chiusa la procedura e dispone l’esdebitazione subito se il piano è in continuità e hai rispettato fin lì gli obblighi. In pratica, l’esdebitazione può scattare già all’omologa per la parte residua, con la condizione che venga revocata se non esegui il piano (questo è uno scenario interpretativo, perché l’art.83 in realtà subordina l’esdebitazione all’adempimento, ma la chiusura procedura è anticipata). Diciamo che prudentemente: concordato minore → esdebitazione dopo qualche anno, al termine del piano. – Con la liquidazione controllata, la legge fissa 3 anni dall’apertura per l’esdebitazione di diritto . Quindi, immaginando la tempistica: depositi ricorso, in 1-2 mesi ottieni la sentenza di apertura; da quella data conti 3 anni. Se collabori e non emergono condotte ostative, decorsi i 3 anni il tribunale emette il decreto di esdebitazione, anche se magari qualche attività liquidatoria è ancora pendente. Quindi l’esdebitazione massima è a 3 anni di distanza. Può essere prima se la liquidazione si chiude prima di 3 anni (ad es. vendono tutto in 1 anno, depositano conto finale in 1,5 anni, tu puoi chiedere esdebitazione subito alla chiusura). Quindi, rispetto al passato (fallimenti duravano 5-10 anni e poi esdebitazione su domanda), è un gran miglioramento: 3 anni. – Con l’esdebitazione incapiente, è la via più veloce: di norma in 2-3 mesi dal deposito ottieni il decreto di esdebitazione (i tempi dipendono dal tribunale, ma essendo procedimenti semplificati, sono abbastanza rapidi). Da quel momento i debiti sono non più esigibili, salvo la condizione quadriennale. Dovrai attendere 4 anni per la certezza definitiva, ma nel frattempo sei come libero (a meno che tu vinca milioni nel frattempo, come detto). In generale, i tempi di liberazione sono molto più contenuti che in passato: il Codice della Crisi ha inteso ridurre a 3 anni il “purgatorio” del debitore cooperativo (recependo la direttiva UE). L’Europa addirittura auspica che si scenda a 1-2 anni per le esdebitazioni personali. L’Italia ha scelto 3 anni per la liquidazione, 4 per l’incapiente, e variabile per i piani (massimo 5-6 anni, perché un piano più lungo di 6 anni il giudice difficilmente lo ammette, salvo eccezioni). Dunque, come orizzonte: direi 3-5 anni in media per risolvere tutto.
D7. Se dopo l’esdebitazione (o durante il piano) trovo un buon lavoro o ricevo dei soldi, devo pagare i vecchi creditori?
R: Dipende dalle circostanze: – Durante il concordato minore (prima dell’omologa), se hai miglioramenti di reddito, potresti volontariamente offrire di più ai creditori integrando il piano (per facilitarne l’approvazione), ma non c’è un obbligo giuridico di farlo. Dopo l’omologa, se guadagni di più ma il piano era già omologato, devi comunque rispettare quel piano: se era a rate fisse, continui a pagarle così; se prevedeva percentuali su redditi, dovrai adeguarti a quell’impegno. Non sei obbligato a dare più di quanto stabilito dal piano, a meno che il tribunale nell’omologa non abbia condizionato l’esecuzione del piano a un monitoraggio delle sopravvenienze. In letteratura c’è dibattito: alcuni dicono che nel concordato minore andrebbe applicato un principio di sincerità, per cui se durante l’esecuzione hai utilità maggiori, devi destinarle in parte ai creditori (simile all’art. 136 L.F. che fu abrogato, ma concettualmente). Non c’è però una norma che imponga di rivedere il piano in melius. Diverso se nascondi soldi: allora è un problema di frode. – Dopo aver completato un concordato minore (esdebitato), no, se in futuro hai un reddito alto, i vecchi creditori non possono più nulla. L’esdebitazione chiude i conti in modo definitivo (salvo frodi scoperte a posteriori che possano far revocare l’esdebitazione, ma è raro). – Nell’esdebitazione incapiente, come già spiegato, c’è la clausola dei 4 anni: se vinci soldi entro quel periodo e arrivi a poter pagare almeno il 10%, sì, devi pagarli in quell’entità . Se avessi un miglioramento minore (es. puoi pagare solo il 5%), la legge dice “rilevanti che consentano almeno 10%” quindi sotto 10% forse non scatta l’obbligo. Sopra 10% sì. Quindi in quell’arco quadriennale, i creditori hanno ancora una chance (pur non potendo iniziare esecuzioni, perché c’è comunque il provvedimento di esdebitazione in essere: devono fare reclamo al giudice e chiedere la revoca parziale del beneficio). – Nella liquidazione controllata con esdebitazione di diritto, la legge non prevede un meccanismo di revoca per sopravvenienze (a differenza della vecchia L.F. art.143 che prevedeva se entro 5 anni il fallito esdebitato ereditava, doveva pagare fino a 10%). Pare che nel CCII non ci sia questo vincolo per la liquidazione controllata. Quindi, dopo esdebitazione di diritto, se poi erediti soldi, sono tuoi senza condizioni. Naturalmente, se tu avessi occultato quell’eredità durante la procedura (sapendo che arrivava) sarebbe frode e potrebbero revocarla per quel motivo, ma non per la mera sopravvenienza post 3 anni. In sintesi: una volta ottenuta l’esdebitazione e trascorsi gli eventuali periodi di condizionalità (4 anni incapiente), il passato è passato. I nuovi soldi sono tuoi e i creditori pregressi non possono toccarli. Questa è la filosofia del fresh start: dare al debitore una reale seconda opportunità senza zavorre .
D8. Cosa succede ai coobbligati (es. fideiussori o soci illimitatamente responsabili) se io risolvo i miei debiti con queste procedure?
R: Gli effetti dell’esdebitazione e degli accordi non si estendono ai terzi obbligati . Ciò significa che il creditore potrà rivalersi su garanti e coobbligati per la parte di credito che non ha ottenuto da te. Ad esempio, se avevi un prestito garantito da un fideiussore e tu ti esdebit i debiti residui non pagati, il fideiussore resta responsabile verso la banca per quell’importo. È importante quindi considerare la posizione dei garanti: – A volte conviene coinvolgerli nell’accordo (se extragiudiziale) chiedendo al creditore di liberare anche loro. Ad esempio, un saldo e stralcio con banca può includere la clausola di rinuncia anche verso i garanti (bisogna negoziarla espressamente). – Nelle procedure concorsuali, di default i garanti non sono coperti. Una novità però: nell’art.82 CCII, se il concordato minore riguarda una società di persone, l’omologazione libera i soci illimitatamente responsabili dai debiti sociali residui solo se espressamente previsto nel piano . Quindi, volendo, se tu e tuo fratello eravate soci SNC e fate concordato minore della società, potete includere nel piano che anche voi soci sarete esdebitati per quei debiti (ma dovete destinare anche il vostro patrimonio personale in quel concordato). – Nel caso di soci di società fallita (liquidazione giudiziale) oggi non c’è fallimento in estensione, dunque i soci illimitatamente responsabili rispondono coi beni personali. Potranno tuttavia, conclusa la procedura della società, accedere a loro volta a una liquidazione controllata personale o a un concordato minore personale per i debiti sociali rimasti a loro carico. (Cassazione SU 22699/2023 ha chiarito che il socio illimitatamente responsabile cancellato non può fare concordato preventivo, ma può fare procedure da sovraindebitamento e ottenere esdebitazione ). In sintesi: la tua liberazione non libera i codatori. Quindi se hai un garante, la cui obbligazione vorresti “proteggere”, devi pensare a come tutelarlo: o paga lui una parte, o convincere i creditori a liberarlo. Altrimenti, dopo che tu sei ok, potrebbero perseguire lui.
D9. Dopo l’esdebitazione, posso avviare una nuova attività o chiedere nuovi finanziamenti?
R: Sì. Legalmente, non ci sono preclusioni. L’esdebitazione cancella i debiti, e non comporta misure interdittive sul debitore. Ad esempio, il vecchio fallimento comportava per il fallito l’incapacità a ricoprire cariche, limiti nell’accedere al credito ecc. Oggi, una volta esdebitato, sei a tutti gli effetti un cittadino riabilitato. Puoi aprire subito una nuova partita IVA, costituire società, fare il direttore di un’azienda, ecc. Anche la richiesta di nuovi finanziamenti è possibile: nessuna norma lo vieta. L’unico ostacolo potrebbe essere la tua storia creditizia: se sei passato per un’insolvenza, per qualche anno le banche e finanziarie potrebbero considerarti un cliente rischioso. La centrale rischi (CRIF e simili) terranno traccia ad esempio che hai avuto un “Concordato” o una “liquidazione” (queste cose vengono segnalate). Tuttavia, col tempo e mostrando un nuovo reddito stabile e affidabile, potrai ottenere credito. Non esiste una “lista nera” permanente: di solito dopo 36 mesi dalle ultime segnalazioni, il profilo si pulisce (nel caso di procedure concorsuali, alcune banche mantengono memoria interna più a lungo, ma a livello formale non dovresti risultare segnalato attivamente dopo qualche anno dalla chiusura). Da un punto di vista normativo, il CCII all’art.280 afferma che con l’esdebitazione cessano tutte le incapacità personali derivanti dalla procedura concorsuale. Quindi, sei come rinato economicamente . L’idea del legislatore è proprio che tu possa rientrare nel circuito produttivo senza stigma e senza peso di debiti passati . Va però una nota di prudenza: se hai ottenuto un’esdebitazione e vuoi fare di nuovo l’imprenditore, cerca di evitare di ricadere in indebitamento eccessivo troppo presto, perché la legge dice che non puoi ottenere un’altra esdebitazione prima di 5 anni (art.280 CCII) e comunque la seconda volta i giudici sarebbero molto più severi nel valutare la meritevolezza. Quindi, sì a nuove iniziative, ma con la lezione appresa dalla crisi precedente.
D10. Come posso attivare la procedura: a chi devo rivolgermi per un concordato o un’esdebitazione?
R: Devi rivolgerti a un OCC (Organismo di Composizione della Crisi) abilitato. Sono istituiti presso Ordini dei Commercialisti, degli Avvocati, Camere di Commercio, enti pubblici come i Comuni, e altri soggetti iscritti in apposito registro . In ogni circondario di tribunale c’è almeno un OCC disponibile. Puoi reperire l’elenco degli OCC sul sito del Ministero della Giustizia o chiedere informazioni alla Cancelleria fallimentare del tuo Tribunale. Tipicamente, gli OCC più attivi sono: l’OCC dell’Ordine dei Commercialisti locale, quello dell’Ordine degli Avvocati e l’OCC della Camera di Commercio. Contattato l’OCC, ti verranno richiesti i documenti per valutare la tua situazione (elenco debiti, cespiti, redditi, ecc.). L’OCC ti aiuterà a scegliere la procedura adatta (piano, concordato o liquidazione) e predisporrà la domanda da depositare in tribunale. Gli OCC hanno tariffe stabilite dal DM 202/2014: a volte chiedono un anticipo, ma molte volte accettano di essere pagati a fine procedura con la liquidità ricavata (specie se c’è patrimonio da liquidare). Se non puoi permetterti anticipi, cerca un OCC di estrazione pubblica (es. OCC Ordine Avvocati spesso prevedono primo colloquio gratuito). In alternativa o in parallelo, puoi rivolgerti a un avvocato esperto in sovraindebitamento: lui potrà consigliarti e poi lavorare insieme a un gestore OCC. Spesso i debitori si rivolgono prima a un avvocato di fiducia, che poi contatta l’OCC. Altre volte vanno direttamente all’OCC. Non c’è un obbligo di avere un avvocato (non è richiesto il patrocinio obbligatorio), ma in casi complessi è molto utile. Una volta presentata la domanda di concordato/piano/liquidazione assistita dall’OCC, il resto seguirà come da legge: il tribunale fisserà l’udienza, valuterà i requisiti e via discorrendo. L’importante è non aspettare troppo: se sei in crisi, muoviti presto. Più aspetti, più i creditori potrebbero intraprendere azioni (ipoteche, pignoramenti) che complicano le procedure. Invece, se ti muovi in anticipo, blocchi il fuoco sul nascere e gestisci tutto in maniera ordinata e sotto controllo giudiziario.
Conclusione: Affrontare in modo legale i debiti di un’impresa individuale è possibile, anzi oggi è fortemente agevolato da normative moderne orientate al recupero del debitore onesto . Il ventaglio di soluzioni va dalle trattative stragiudiziali (dilazioni, saldo e stralcio) per ridurre l’esposizione o guadagnare tempo, fino alle procedure concorsuali di sovraindebitamento (concordato minore, liquidazione controllata, esdebitazione incapiente) che, rispettati i presupposti, consentono la cancellazione totale dei debiti residui . Il punto di vista adottato qui – quello del debitore – mostra come la legge offra strumenti di tutela e di seconda chance, bilanciando al contempo i diritti dei creditori a un soddisfacimento almeno pari al realizzo liquidatorio.
È cruciale per l’imprenditore indebitato non isolarsi e non cadere nella tentazione di scorciatoie illegali: far sparire beni in frode ai creditori, ad esempio, pregiudicherebbe l’accesso alle procedure e potrebbe portare a sanzioni penali. Meglio invece affrontare la situazione a viso aperto, con l’ausilio di professionisti competenti, per individuare la strategia più adatta.
In conclusione, debiti dell’impresa individuale non significano più la “fine” economica del debitore: esistono tutte le strategie per cancellarli o ridurli legalmente, e con un po’ di coraggio e trasparenza è possibile tornare solvibili e ripartire. La normativa italiana, specie dopo il 2020-2022, ha messo a disposizione procedure avanzate, di livello europeo, per la soluzione delle crisi dei piccoli imprenditori e delle famiglie. Sfruttarle appieno – con rigore giuridico ma anche visione strategica – è la chiave per trasformare la crisi in un nuovo inizio.
Fonti normative e giurisprudenziali
- Codice della Crisi d’Impresa e dell’Insolvenza (CCII) – D.Lgs. 12 gennaio 2019 n.14, entrato in vigore definitivamente dal 15 luglio 2022, con successivi correttivi (D.Lgs. 147/2020, D.Lgs. 83/2022, D.Lgs. 83/2022 e D.Lgs. 136/2024). Artt. 2 co.1 lett.d (definizione di impresa minore, soglie dimensionali) ; 65-68 (Organismi di Composizione della Crisi) ; 67-73 (Ristrutturazione dei debiti del consumatore); 74-83 (Concordato minore, con art.75 co.2-bis introdotto da D.Lgs.136/2024 sulla casa principale) ; 268-277 (Liquidazione controllata del sovraindebitato) ; 278-283 (Esdebitazione: art.282 esdebitazione di diritto dopo 3 anni ; art.283 esdebitazione del debitore incapiente e relative condizioni) .
- Legge 27 gennaio 2012 n.3 (Disciplina del sovraindebitamento) – Abrogata dal CCII ma rilevante per il quadro storico. Prevedeva le tre procedure originarie (accordo di composizione, piano del consumatore, liquidazione del patrimonio) e introdusse per la prima volta l’esdebitazione per il debitore civile. Alcuni principi di meritevolezza e limiti ai debiti esdebitabili risalgono a questa legge (es. art. 12-ter L.3/2012 sul cram-down fiscale inserito nel 2020) .
- Legge 30 dicembre 2018 n.145 (Legge di Bilancio 2019) – art.1 commi 184-199, ha introdotto il saldo e stralcio delle cartelle per persone in difficoltà con ISEE ≤ €20.000 (riduzione debiti esattoriali al 16%-35%) , accanto alla “rottamazione-ter”.
- Legge 29 dicembre 2022 n.197 (Legge di Bilancio 2023) – commi 222-252: Tregua fiscale 2023, con stralcio automatico dei debiti ≤ €1000 affidati dal 2000-2015 (cancellati al 31/3/2023) e Definizione agevolata (rottamazione-quater) dei carichi 2000-2022 (domande entro 30/4/2023, pagamento in 18 rate fino al 2027) .
- Circolare Agenzia Entrate-Riscossione n.2/2023 (27 gennaio 2023) – chiarimenti su stralcio dei ruoli ≤ 1000€ e rottamazione-quater.
- Cassazione Civile, Sezioni Unite, 26 luglio 2023 n.22699 – (Decreto) Ha risolto questioni interpretative sul sovraindebitamento: ambito soggettivo del consumatore vs imprenditore minore (ha confermato la definizione di consumatore già data da Cass. 1869/2016, escludendo dal piano del consumatore chi ha debiti da impresa attuale) ; inoltre ha chiarito che l’imprenditore cancellato dal Registro Imprese non può accedere a concordato preventivo o accordo di ristrutturazione, ma ciò non gli preclude l’esdebitazione tramite procedure da sovraindebitamento (riconoscendo l’esdebitazione come diritto dopo 3 anni dall’apertura liquidazione).
- Cassazione Civile, Sez. I, 27 luglio 2023 n.22890 – In tema di sovraindebitamento (piano del consumatore), ha ribadito la necessità del requisito di meritevolezza: il giudice deve valutare l’assenza di colpa grave del debitore nell’indebitamento e può negare l’omologa se il debitore ha tenuto condotte imprudenti o scorrette (principio già espresso da Cass. 9105/2014, Cass. 27417/2018, etc.).
- Cassazione Civile, Sez. I, 6 novembre 2023 n.30814 – Sentenza riguardante la procedura di sovraindebitamento (probabilmente un accordo o piano): ha affrontato una vicenda di sovraindebitamento complesso, confermando orientamenti su buona fede e completamento documentazione (massima non disponibile, citata su siti specialistici).
- Cassazione Civile, Sez. I, 27 novembre 2024 n.30529 – (Indicata in fonti Pianodebiti) Riguarda un caso di accordo di composizione con Fisco rilevante: la Cassazione ha affermato che l’abuso del diritto si configura se un concordato minore è usato solo per eliminare debiti erariali cospicui, senza reale prospettiva di prosecuzione attività . Ribadito che il giudice deve vigilare su meritevolezza e assenza di frode in tali casi.
- Cassazione Civile, Sez. I, 2024 n.5678 – (Citata in articolo avvocatiroma.net) Ha statuito che l’esdebitazione non è mai automatica né scontata, ma richiede una valutazione rigorosa caso per caso, soprattutto riguardo alla buona fede e collaborazione del debitore .
- Corte d’Appello di Salerno, 29 marzo 2023 n.3 – Caso di soglia fallimentare: ha deciso che nel calcolo del limite di indebitamento per escludere la qualifica di impresa minore non rilevano eventuali incassi futuri da esecuzioni in corso (confermando soggezione a liquidazione giudiziale di una srl), e ha ribadito che la prova del superamento soglia può emergere anche in sede di reclamo .
- Tribunale di Torino, 30 marzo 2025 n.345 – Ha concesso l’esdebitazione dell’incapiente a un debitore completamente privo di patrimonio, dopo accurato esame della sua situazione economica e ritenendolo meritevole .
- Corte d’Appello di Firenze, 15 luglio 2025 n.678 – Ha rigettato l’istanza di esdebitazione incapiente rilevando che nel caso specifico c’erano prospettive concrete di miglioramento reddituale del debitore, affermando che l’istituto non va concesso se si intravede per il debitore la possibilità di onorare i debiti in futuro .
- Tribunale di Napoli, 2024 n.1122 – Ha negato l’esdebitazione incapiente a un debitore che durante la procedura aveva occultato parte del patrimonio, sottolineando l’importanza della trasparenza e buona fede (ha considerato la condotta sleale causa ostativa) .
- Tribunale di Milano, 2023 n.789 – In un caso di esdebitazione (o concordato) ha richiesto al debitore di fornire documentazione aggiornata e completa delle condizioni economiche, indicando che omissioni o aggiornamenti mancanti possono portare al rigetto per difetto di affidabilità. (Nello stesso esempio Alfa & Co., il tribunale ha rigettato un concordato minore per carenze di flussi e negligenza nella gestione pregressa) .
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Stai ricevendo solleciti, richieste di rientro, decreti ingiuntivi, blocchi del conto corrente o minacce di pignoramento?
Hai paura di perdere tutto – attività e patrimonio personale?
La buona notizia è che non è finita: esistono strumenti legali, rapidi ed efficaci per cancellare o ridurre drasticamente i debiti dell’impresa individuale e bloccare immediatamente i creditori.
Perché un’Impresa Individuale Finisce in Debito
Le cause più frequenti sono:
- ritardi nei pagamenti dei clienti
- costi imprevisti di gestione
- cartelle esattoriali accumulate nel tempo
- revoca o riduzione dei fidi bancari
- calo degli incassi o lavori non saldati
- tasse e contributi difficili da sostenere
In quasi tutti i casi, il vero problema non è la mancanza di lavoro, ma la mancanza di liquidità immediata.
I Rischi se Non Agisci Subito
- pignoramento del conto corrente
- pignoramento presso terzi (clienti che non ti pagheranno più)
- blocco dei fidi bancari
- fermo amministrativo dei mezzi
- azioni esecutive continue
- chiusura dell’attività e rovina personale
Ogni giorno perso rende la situazione più grave.
Cosa Fare Subito per Difendersi
1. Bloccare immediatamente i creditori
Un avvocato specializzato può:
- sospendere i pignoramenti
- fermare richieste di rientro immediate
- proteggere il conto corrente
- bloccare le azioni della Riscossione
La priorità è mettere al sicuro l’impresa, poi si lavora sulla riduzione dei debiti.
2. Verificare i debiti ed eliminare ciò che non è dovuto
Nelle posizioni debitorie spesso sono presenti:
- interessi non dovuti
- sanzioni errate o gonfiate
- importi duplicati
- debiti prescritti
- errori di Agenzia Riscossione
- costi bancari irregolari
Una parte consistente del debito può essere tagliata o cancellata.
3. Ristrutturare i debiti in modo sostenibile
Le soluzioni più efficaci includono:
- rateizzazioni fiscali fino a 120 rate
- accordi privati con fornitori
- rinegoziazione dei fidi bancari
- sospensioni temporanee dei pagamenti
- accesso alle definizioni agevolate (quando disponibili)
L’obiettivo è creare un piano di uscite sostenibile, senza bloccare l’attività.
4. Utilizzare gli strumenti legali più potenti per cancellare o ridurre i debiti
Per le situazioni più gravi, oggi la legge prevede strumenti molto forti, tra cui:
✔ PRO – Piano di Ristrutturazione dei Debiti
Blocca tutti i creditori e permette di pagare solo una parte del debito.
✔ Accordi di Ristrutturazione
Con protezione giudiziale e condizioni sostenibili.
✔ Concordato Minore
Utile per piccoli imprenditori: ferma i creditori, salva l’attività.
✔ Liquidazione Controllata del Sovraindebitato
Quando il debito è troppo alto:
👉 consente la cancellazione totale del debito non pagato.
Le Specializzazioni dell’Avv. Giuseppe Monardo
Per affrontare una crisi dell’impresa individuale serve un professionista realmente esperto.
L’Avv. Monardo è:
- Avvocato Cassazionista
- Coordinatore di una rete nazionale di avvocati e commercialisti esperti in diritto bancario e tributario
- Gestore della Crisi da Sovraindebitamento (L. 3/2012)
- Inserito negli elenchi ufficiali del Ministero della Giustizia
- Professionista fiduciario di un OCC
- Esperto Negoziatore della Crisi d’Impresa abilitato (D.L. 118/2021)
Un profilo unico in Italia per bloccare i creditori, ristrutturare debiti e salvare imprese individuali.
Come Può Aiutarti Concretamente l’Avv. Monardo
- analisi immediata dell’intera esposizione debitoria
- stop ai pignoramenti e alle azioni esecutive
- eliminazione dei debiti non dovuti
- riduzione massiccia del debito complessivo
- strutturazione di un piano di rientro sostenibile
- tutela del patrimonio personale dell’imprenditore
- continuità dell’attività senza interruzioni
Conclusione
Avere debiti nella tua impresa individuale non significa essere destinato alla chiusura.
Con una strategia legale rapida, precisa e mirata, puoi:
- fermare immediatamente i creditori
- ridurre o cancellare i debiti
- proteggere attività e patrimonio
- ripartire più forte di prima
Il momento per intervenire è adesso.
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