Come Risolvere Tutti I Debiti Della Propria Ditta Individuale: Le Strategie

Se la tua ditta individuale è sovraccarica di debiti verso Fisco, Agenzia delle Entrate Riscossione, INPS, banche, finanziarie o fornitori, sappi che esistono strumenti concreti per ridurli, ristrutturarli e, in molti casi, cancellarne una parte.
Anche quando sembra impossibile, la legge permette di proteggere l’attività e di ripartire.

Perché le ditte individuali si ritrovano con debiti

calo del fatturato o stagionalità
clienti che pagano in ritardo
mancato accantonamento di IVA e contributi
spese impreviste e aumento dei costi
cartelle esattoriali accumulate nel tempo
difficoltà di accesso al credito
gestione finanziaria complicata

Non è raro che i debiti crescano velocemente senza che l’imprenditore abbia reali strumenti per reagire.

Le strategie davvero efficaci per risolvere i debiti

Verifica e contestazione dei debiti
Molti debiti possono essere ridotti o eliminati se irregolari, prescritti, notificati male o calcolati in modo errato.
Una verifica professionale può cancellare sanzioni, interessi e importi non dovuti.

Rateizzazioni sostenibili fino a 120 rate
L’Agenzia delle Entrate Riscossione consente piani lunghi, basati sulla reale disponibilità economica della ditta.
Fondamentale evitare piani troppo pesanti che fallirebbero in pochi mesi.

Trattative con creditori privati
Banche, finanziarie e fornitori accettano spesso:

riduzioni dell’importo
saldo e stralcio
sospensioni e piani personalizzati

Definizioni agevolate e rottamazioni
Quando attive, permettono di tagliare sanzioni e interessi, riducendo l’esposizione fiscale.

Procedura di Sovraindebitamento (L. 3/2012)
Per una ditta individuale è lo strumento più potente. Permette di:

bloccare pignoramenti e azioni dei creditori
pagare solo una parte sostenibile dei debiti
azzerare il debito residuo
continuare l’attività in sicurezza

È spesso la soluzione decisiva per ripartire.

Composizione negoziata della crisi (D.L. 118/2021)
Consente di rinegoziare i debiti sotto la guida di un esperto, con protezione dai creditori e possibilità di ottenere accordi migliori.

I rischi se non intervieni subito

pignoramento del conto corrente
fermo dei mezzi aziendali
pignoramento presso terzi
blocco della partita IVA
perdita di fornitori e clienti
aumento delle sanzioni e degli interessi
chiusura forzata della ditta

Ogni ritardo complica la situazione.

Come può aiutarti l’Avvocato Monardo

Detto questo, l’avvocato Monardo, cassazionista, coordina un team nazionale di avvocati e commercialisti esperti in diritto bancario e tributario.
Inoltre è:

Gestore della Crisi da Sovraindebitamento (L. 3/2012)
iscritto negli elenchi del Ministero della Giustizia
professionista fiduciario presso un OCC – Organismo di Composizione della Crisi
Esperto Negoziatore della Crisi d’Impresa (D.L. 118/2021)

Può aiutarti a bloccare le azioni esecutive, ridurre o cancellare i debiti, ottenere piani sostenibili e applicare la procedura più efficace per la tua situazione.

Agisci ora: la soluzione esiste davvero

La maggior parte delle ditte individuali non chiude per i debiti, ma per il ritardo con cui interviene.
Con il supporto dell’Avvocato Monardo puoi ristrutturare i debiti, salvare la tua attività e tornare a lavorare con serenità.

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Introduzione

Ritrovarsi con una mole di debiti insostenibile è una situazione critica per qualsiasi ditta individuale. In Italia la ditta individuale non ha una personalità giuridica separata: ciò significa che le obbligazioni dell’impresa ricadono direttamente sulla persona fisica dell’imprenditore. Ne consegue che i creditori (banche, fornitori, Fisco, privati, ecc.) possono aggredire il patrimonio personale dell’imprenditore per il soddisfacimento dei debiti aziendali. Dal punto di vista del debitore, questa guida avanzata – aggiornata a ottobre 2025 – illustra le strategie giuridiche e pratiche per affrontare tutti i debiti di una ditta individuale, risolverli o ridurli, e ottenere un “fresh start” ove possibile.

Seguiremo un approccio giuridico ma divulgativo: verranno spiegati gli strumenti offerti dall’ordinamento italiano (sia soluzioni stragiudiziali, sia procedure giudiziali di composizione della crisi da sovraindebitamento e concorsuali), con riferimento alle norme aggiornate e alle più recenti sentenze della giurisprudenza. Ogni sezione include esempi pratici, domande e risposte frequenti e tabelle riepilogative per riassumere i punti chiave. L’obiettivo è fornire una guida completa utile sia a professionisti legali (avvocati, commercialisti) sia agli stessi imprenditori e privati che vogliono comprendere come affrontare i debiti della propria impresa individuale in maniera efficace e conforme alla legge.

Importante: In fondo alla guida troverete una sezione con tutte le fonti e riferimenti normativi e giurisprudenziali citati nel testo, provenienti da fonti istituzionali e autorevoli. Questo consente di approfondire ulteriormente gli argomenti trattati e verifica l’aggiornamento delle informazioni. La guida tiene conto delle ultime novità normative, tra cui il Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza (D.Lgs. 14/2019, detto CCII, entrato in vigore definitivamente nel 2022) e i suoi correttivi fino al D.Lgs. 136/2024, oltre alle pronunce giurisprudenziali di legittimità più recenti (Cassazione 2022-2025) e ad alcuni orientamenti di merito particolarmente significativi.

Nei prossimi capitoli esamineremo dapprima la natura dei debiti di una ditta individuale e le conseguenze del sovraindebitamento, quindi le strategie fuori dal tribunale (come la rinegoziazione dei debiti o il saldo e stralcio) e le procedure legali disponibili per gestire e azzerare i debiti (procedure di sovraindebitamento quali concordato minore, ristrutturazione dei debiti del consumatore, liquidazione controllata ed esdebitazione, nonché, per le ditte più grandi, gli strumenti concorsuali ordinari come il concordato preventivo o la liquidazione giudiziale). Un focus specifico sarà dedicato alla gestione del contenzioso in corso (cause civili, decreti ingiuntivi) e delle procedure esecutive (pignoramenti mobiliari, immobiliari e presso terzi), con consigli su come difendersi o sospendere l’esecuzione mediante gli strumenti offerti dalla legge (incluse opposizioni esecutive e misure protettive nelle procedure concorsuali).

Nota sulla terminologia: useremo spesso il termine sovraindebitamento per indicare la situazione di perdurante squilibrio tra debiti e capacità del debitore di adempiervi (quando “nonostante gli sforzi, [il debitore] non riesce più a sostenere i propri impegni economici e rimborsare finanziamenti o debiti” ). Per le ditte individuali sotto una certa soglia dimensionale (definita per legge), il sovraindebitamento viene gestito con procedure ad hoc diverse dal fallimento. Tenete presente che dal 2022 la vecchia “Legge 3/2012” sul sovraindebitamento è stata assorbita e innovata nel nuovo Codice della crisi, che disciplina in modo unitario sia le crisi delle imprese sia quelle di privati e piccoli imprenditori. Faremo comunque cenno alla normativa previgente quando utile per comprendere l’evoluzione giurisprudenziale (ad esempio il concetto di meritevolezza del debitore nelle procedure di sovraindebitamento, profondamente rivisto dal 2020 ).

Iniziamo dunque questo percorso, mettendoci nei panni dell’imprenditore indebitato che cerca una via d’uscita lecita e definitiva dai debiti della propria ditta individuale. Affronteremo prima le nozioni generali e le tipologie di debito, poi passeremo alle possibili soluzioni in concreto.

Debiti della ditta individuale: tipologie e conseguenze

Prima di esaminare le soluzioni, è fondamentale capire quali tipi di debiti può contrarre una ditta individuale e quali rischi legali ne derivano. Una ditta individuale è, in sostanza, un imprenditore persona fisica che svolge un’attività commerciale, artigianale, agricola o professionale sotto una propria ditta (denominazione commerciale). A differenza delle società (es. S.r.l. o S.p.A.), non c’è una separazione tra il patrimonio dell’impresa e quello personale dell’imprenditore: il titolare risponde dei debiti con tutti i suoi beni presenti e futuri (salvo limitate eccezioni di legge). Ciò comporta che un creditore della ditta individuale può aggredire direttamente i beni personali dell’imprenditore (conto corrente personale, immobili, stipendio di altro lavoro, ecc.), e viceversa un creditore personale può pignorare beni usati nell’attività perché appartenenti comunque alla persona fisica debitore.

Le principali categorie di debiti aziendali

I debiti di una ditta individuale possono avere varie origini. Elenchiamo le categorie più comuni, perché le strategie di gestione possono differire a seconda della natura del credito:

  • Debiti bancari e finanziari: comprendono i fidi di cassa, gli scoperti di conto, i mutui bancari per acquisto di immobili o macchinari, i finanziamenti per liquidità, i leasing finanziari, ecc. Questi debiti sono di solito assistiti da contratti formali e talvolta da garanzie (reali come ipoteche su beni dell’imprenditore, o personali come fideiussioni di terzi). In caso di insolvenza, la banca può revocare gli affidamenti e richiedere l’immediato pagamento del saldo. Se il debitore non paga, la banca potrà ottenere un decreto ingiuntivo rapidamente (trattandosi di credito fondato su contratto scritto e saldi di conto) e procedere al pignoramento dei beni disponibili. In presenza di garanzia ipotecaria, ad esempio su un immobile, la banca potrà avviare direttamente l’espropriazione immobiliare; in caso di finanziamenti chirografari (senza garanzie), potrà pignorare conti correnti, auto, altri beni oppure lo stipendio/pensione se il debitore ne ha uno. I debiti bancari scaduti espongono l’imprenditore anche ad essere segnalato come cattivo pagatore nelle centrali rischi finanziarie, precludendo l’accesso a nuovo credito.
  • Debiti verso fornitori e altri creditori commerciali: la ditta individuale può accumulare debiti di fornitura (fatture non pagate a fornitori di merci o servizi), bollette e utenze dell’attività impagate, canoni di locazione di immobili o leasing operativi non corrisposti, retribuzioni arretrate a dipendenti, etc. Questi creditori, se non pagati, dopo solleciti informali possono agire legalmente. Spesso si parte con un decreto ingiuntivo per crediti da fatture: il fornitore presenta al giudice i documenti di fatturazione e, salvo opposizione del debitore, ottiene un’ingiunzione immediatamente esecutiva. Dopodiché può procedere a pignoramenti similmente alle banche (mobili, conti, immobili). Inoltre, i fornitori non pagati potrebbero sospendere ulteriori forniture, aggravando la crisi di liquidità dell’impresa. A differenza delle banche, i creditori commerciali di norma non hanno garanzie se non eventuali riserve di proprietà sulla merce fornita (ad esempio, nel caso di macchinari venduti con patto di riservato dominio, il fornitore può rivendicare la proprietà del bene non pagato). Tuttavia, se l’insolvenza è grave, un gruppo di creditori commerciali rilevanti potrebbe anche chiedere il fallimento (liquidazione giudiziale) dell’imprenditore qualora questi non sia “sotto soglia” – aspetto su cui torneremo a breve.
  • Debiti fiscali e contributivi: in molti casi le ditte individuali in difficoltà accumulano debiti verso l’Erario (IVA non versata, ritenute non pagate, Irpef sul reddito d’impresa, IRAP, ecc.) e debiti verso enti previdenziali/assicurativi (contributi INPS propri e dei dipendenti, premi INAIL, etc.). Questi debiti presentano caratteristiche particolari: vengono iscritti a ruolo dall’Agenzia delle Entrate-Riscossione (ex Equitalia) che notifica le cartelle esattoriali al contribuente. Se le cartelle non vengono pagate né rateizzate, l’Agente della Riscossione può attivare procedure esecutive amministrative, ad esempio iscrivere ipoteca su immobili del debitore, oppure disporre il fermo amministrativo su veicoli, e infine procedere al pignoramento (anche qui mobiliare, immobiliare o di crediti presso terzi). La legge pone alcuni limiti alla riscossione esattoriale: ad esempio, la prima casa del debitore, se non di lusso e se egli vi risiede anagraficamente, non è pignorabile dall’Agente della Riscossione per debiti sotto 120.000 € (questa tutela però non vale per i creditori privati, che invece possono pignorare l’abitazione principale). Inoltre, a differenza dei privati, l’Agente della Riscossione prima di pignorare immobili deve inviare un preavviso e attendere 30 giorni. I debiti fiscali possono essere rateizzati (fino a 72 rate mensili, estensibili a 120 in casi di grave difficoltà) e periodicamente oggetto di definizioni agevolate (rottamazione cartelle) previste da leggi speciali. Tuttavia, se rimangono impagati, questi debiti godono spesso di privilegio generale o speciale sui beni del debitore e sono difficili da ridurre al di fuori di procedure concorsuali o di accordi ad hoc con l’ente creditore. In questa guida vedremo come i debiti fiscali e contributivi possono essere inclusi nelle procedure di sovraindebitamento (con alcuni vincoli, ad esempio il cosiddetto cram-down fiscale introdotto dal Codice della crisi, che consente al giudice di omologare un accordo o un concordato minore anche senza il voto favorevole del Fisco, ma solo a determinate condizioni rigorose ).
  • Debiti verso soggetti privati: qui rientra ogni ulteriore tipo di debito personale dell’imprenditore, che indirettamente incide sulla sua impresa. Ad esempio prestiti ricevuti da parenti o amici per finanziare l’attività, oppure debiti derivanti da cause civili (risarcimento danni, garanzie personali prestate a terzi) o ancora esposizioni con società finanziarie (es. carte di credito, cessioni del quinto, prestiti personali usati per l’azienda). Questi creditori privati hanno gli stessi strumenti di tutela giudiziaria di qualsiasi creditore: ottenuto un titolo esecutivo (sentenza, ingiunzione, cambiale protestata, ecc.) possono pignorare i beni del debitore. Pur non essendo “professionali” come le banche, in alcuni casi i privati possono essere ancor più aggressivi o meno disponibili a ristrutturazioni, specie se la situazione ha incrinato rapporti personali.

In sintesi, tutti i debiti della ditta individuale fanno capo alla persona del titolare. Ciò comporta che l’eventuale insolvenza dell’impresa investe direttamente l’insolvenza personale dell’imprenditore. Il Codice civile (art. 2086 come modificato dal D.Lgs 14/2019) impone all’imprenditore di attivarsi per far emergere e gestire tempestivamente la crisi o l’insolvenza, utilizzando gli strumenti legali a disposizione. Non farlo e lasciare incancrenire la situazione espone a rischi crescenti: dalle azioni esecutive dei singoli creditori, fino a possibili procedure concorsuali d’ufficio o su istanza di terzi (fallimento/liquidazione giudiziale se l’imprenditore è soggetto a tale procedura).

Quando l’imprenditore “non fallisce”: il sovraindebitamento e le soglie di fallibilità

Un concetto chiave per le ditte individuali è la distinzione tra imprenditori assoggettabili a fallimento e quelli non assoggettabili. Non tutti i titolari di ditta individuale, infatti, possono essere dichiarati falliti (oggi si direbbe assoggettati alla liquidazione giudiziale, secondo la nuova terminologia del Codice della crisi). La legge esenta dagli strumenti concorsuali maggiori (fallimento/concordato preventivo) gli imprenditori minori, secondo specifici parametri. In passato l’art. 1 della Legge Fallimentare escludeva dal fallimento l’imprenditore che non superasse determinati limiti dimensionali; il Codice della crisi all’art. 2, comma 1, lett. d) riprende questa definizione di “imprenditore sotto soglia”, individuando tre soglie finanziarie alternativamente rilevanti negli ultimi tre esercizi (per gli imprenditori già attivi da almeno 3 anni):

  • Attivo patrimoniale annuo ≤ 300.000 €,
  • Ricavi lordi annui ≤ 200.000 €,
  • Debiti totali ≤ 500.000 €.

Se anche uno solo di questi parametri non viene superato, l’imprenditore è considerato di piccole dimensioni (sotto soglia) e non può essere assoggettato a fallimento o concordato preventivo, bensì rientra nelle procedure di composizione della crisi da sovraindebitamento . Per esempio, una ditta individuale che abbia ricavi annui di 250.000 € ma debiti per 400.000 € rientra sotto soglia (perché i debiti non superano 500.000), così come una che abbia debiti per 800.000 € ma ricavi solo di 100.000 € annui (ricavi sotto soglia). Viceversa, se un imprenditore individuale ha condotto affari di una certa dimensione (superando tutte le soglie) e ha debiti ingenti, potrà essere soggetto alle procedure concorsuali ordinarie.

Eccezione: il Codice della crisi estende l’accesso alle procedure da sovraindebitamento anche a chi ha debiti inferiori a 30.000 € pur essendo sopra soglia per altri parametri . Ciò evita l’ipotesi paradossale di un imprenditore formalmente “grande” ma con debito esiguo, per il quale il fallimento sarebbe inutile e sproporzionato: in tal caso anch’egli potrà usare le procedure da sovraindebitamento. Inoltre, possono accedere al sovraindebitamento categorie particolari come l’imprenditore agricolo (tradizionalmente escluso dal fallimento), le start-up innovative, gli ex-imprenditori cessati, i soci illimitatamente responsabili di società, i professionisti, gli enti non commerciali, ecc. .

<div class=”alert alert-info” role=”alert” style=”border-left: 4px solid #17a2b8; background-color: #f8f9fa; padding: 10px;”> 💡 FAQ – La mia ditta rischia il fallimento?
Q: “Ho una piccola ditta individuale con debiti di circa 200.000 €. Possono farmi fallire?”
A: Se la tua attività è davvero piccola (ad esempio, ricavi sotto 200.000 € annui e attivo sotto 300.000 €), rientri probabilmente tra gli imprenditori non fallibili. In tal caso, nessun creditore può chiedere al tribunale la tua liquidazione giudiziale (ex fallimento). I tuoi debiti andranno eventualmente trattati con le procedure di sovraindebitamento (concordato minore, ristrutturazione debiti o liquidazione controllata). Al contrario, se gestisci un’impresa individuale più grande e superi stabilmente i parametri di legge, i creditori (o il PM) potrebbero chiederne il fallimento in caso di insolvenza conclamata. Verifica i bilanci degli ultimi anni: se hai dubbi, consulta un professionista.
Riferimento normativo: art. 2, comma 1, lett. d) CCII . </div>

In sintesi, le ditte individuali con debiti oltre una certa soglia sono equiparate alle imprese maggiori e seguono le regole concorsuali ordinarie (cfr. sezione dedicata più avanti), mentre le ditte piccole o comunque con debiti contenuti accedono alle procedure di sovraindebitamento. Questa guida si focalizza su queste ultime, poiché il target tipico è proprio l’imprenditore “sotto soglia” sommerso dai debiti. Tuttavia, daremo anche cenni sugli strumenti per le imprese individuali di maggiori dimensioni, dato che la distinzione non è sempre netta (un imprenditore potrebbe scoprire di essere fallibile solo quando i creditori lo trascinano in tribunale, se i conti superavano i limiti di poco).

Conseguenze del sovraindebitamento sulla ditta individuale

L’incapacità di far fronte regolarmente alle obbligazioni – ossia lo stato di insolvenza – produce effetti seri per l’imprenditore individuale. Tra le conseguenze principali vi sono:

  • Azioni legali individuali dei creditori: come accennato, i creditori non pagati attiveranno recuperi coattivi. Nel breve termine, fioccheranno decreti ingiuntivi, precetti e pignoramenti. Ciascun creditore agisce per conto proprio, il che può portare a una corsa disordinata al patrimonio del debitore (“assalto alla diligenza”). Ad esempio, una banca pignora il conto corrente, un fornitore pignora un macchinario, l’Agenzia delle Entrate-Riscossione iscrive ipoteca sulla sede o sui beni personali, ecc. Questo scenario non solo mette in pericolo i beni dell’imprenditore, ma rischia di paralizzare l’attività (si pensi al pignoramento del conto aziendale o all’asporto di beni strumentali da parte dell’ufficiale giudiziario).
  • Aumento di costi e oneri moratori: il sovraindebitamento si autoalimenta perché sul debito in arretrato maturano interessi di mora spesso elevati (specialmente verso banche e fisco), oltre a spese legali, spese di procedura esecutiva, compensi di avvocati, ecc. Un debito lievita rapidamente quando entrano in gioco avvocati e tribunali. Ad esempio, un decreto ingiuntivo comporta spese legali che il debitore dovrà rifondere al creditore vincitore; un pignoramento immobiliare genera costi di custodia, perizie, avvisi, ecc. che si sommano al debito. Questo peggiora ulteriormente la sproporzione tra debiti e risorse disponibili.
  • Rischio di fallimento (per imprenditori assoggettabili): se la ditta individuale non è sotto soglia, uno o più creditori (con debiti non inferiori a € 50.000 nel complesso, secondo la soglia attuale per l’istanza di liquidazione giudiziale) oppure la Procura della Repubblica possono presentare istanza di fallimento. Il tribunale, verificata lo stato d’insolvenza, potrebbe emettere sentenza dichiarativa di fallimento (oggi sentenza di apertura della liquidazione giudiziale). Questo comporta l’apertura di una procedura concorsuale in cui l’imprenditore perde l’amministrazione dei propri beni (nomina di un curatore), con effetti dirompenti: spossessamento dei beni, chiusura dell’attività salvo esercizio provvisorio, divieto di pagare i creditori anteriori al fallimento, ecc. Inoltre il fallito subisce limitazioni personali (non può intraprendere nuova attività se non come dipendente, non può ricoprire cariche societarie per un certo periodo, e in passato vi era l’istituto della riabilitazione fallimentare). Va detto che il Codice della crisi ha rinominato il fallimento in “liquidazione giudiziale” ma il succo rimane: è una liquidazione forzata di tutti i beni per soddisfare i creditori.
  • Sanzioni ed eventuali reati: il protrarsi del sovraindebitamento può portare anche a violazioni normative. Ad esempio, il mancato versamento di IVA oltre determinate soglie configura un reato tributario; lo stesso dicasi per le ritenute non versate o i contributi omessi oltre soglia. L’imprenditore in crisi potrebbe inoltre essere tentato da comportamenti illegali come la distrazione di beni (nascondere asset ai creditori) o pagare solo alcuni creditori preferiti a discapito di altri: attenzione, questi fatti possono costituire reati fallimentari (bancarotta fraudolenta o preferenziale) se poi interviene un fallimento. Anche senza fallimento, la legge punisce l’alienazione fraudolenta di beni per sottrarsi ai creditori (art. 388 c.p.). In sostanza, l’imprenditore sovraindebitato opera sotto pressione e rischia di incorrere in conseguenze penali se cerca vie di fuga illecite.
  • Stress, perdita di reputazione e altre conseguenze immateriali: non vanno trascurate le conseguenze umane. I debiti opprimenti generano stress, ansia, conflitti familiari. L’imprenditore vede compromessa la propria reputazione commerciale (fornitori che non si fidano più, clienti persi se il servizio ne risente, cattiva fama nella piazza). Talvolta il sovraindebitamento porta a isolamento sociale o addirittura a gesti estremi (la Legge 3/2012 era soprannominata “legge salva suicidi” anche per questo). Affrontare razionalmente la situazione con gli strumenti legali può aiutare anche da un punto di vista psicologico, dando una prospettiva di soluzione.

Riassumendo, una ditta individuale insolvente è in balìa di iniziative esecutive scoordinate, salvo che l’imprenditore prenda l’iniziativa per gestire la crisi in modo unitario. Ed è proprio qui che entrano in gioco le strategie e le procedure di cui discuteremo: esse mirano a coordinare la crisi debitoria, evitando l’aggressione disorganizzata e trovando un accordo (anche forzoso) con tutti i creditori. Prima di passare alle soluzioni giudiziali, consideriamo tuttavia le possibili strategie stragiudiziali, ovvero quelle soluzioni che si possono ricercare fuori dal tribunale, tramite negoziazione diretta con i creditori.

Strategie stragiudiziali per risolvere i debiti

Non sempre è necessario o opportuno rivolgersi subito al tribunale per risolvere i debiti. In alcuni casi, specie se il livello di indebitamento non è ancora patologico o se i creditori sono pochi e collaborativi, conviene tentare una soluzione stragiudiziale, cioè un accordo di natura privata con i creditori, senza attivare procedure concorsuali. I vantaggi di una soluzione stragiudiziale includono la rapidità, la riservatezza (niente iscrizioni in registri ufficiali), minori costi legali e la possibilità di mantenere con i creditori un rapporto commerciale per il futuro. Di contro, gli accordi stragiudiziali non vincolano i creditori dissenzienti: se anche uno solo dei creditori chiave non è disposto a transigere, può far fallire l’intera iniziativa. Vediamo le principali strategie in questo ambito.

Rinegoziazione e piani di rientro

La prima strada è parlare con i creditori e proporre un piano di rientro del debito, cioè un calendario di pagamenti dilazionati che permetta di rimettersi in pari. Questa soluzione presuppone che il debitore abbia prospettive di reddito e liquidità sufficienti nel tempo (ad esempio, prevede che nei prossimi mesi/anni riuscirà a generare utili o risparmi per pagare le rate). È essenziale essere onesti e realistici nella proposta: promettere rate che poi non si riuscirà a pagare servirà solo a perdere credibilità e tempo prezioso.

  • Come procedere: contattate il creditore (o più formalmente il suo ufficio legale) preferibilmente per iscritto, riconoscete il debito e spiegate la situazione di difficoltà temporanea, quindi proponete un piano rateale. Ad esempio: “Il debito di €50.000 sarà pagato con 24 rate mensili da €2.000 l’una a partire dal mese X, con interessi di dilazione concordati”. È utile motivare la richiesta, allegando magari un prospetto di come si conta di reperire le somme (incassi futuri, taglio di spese, dismissione di un bene, ecc.). Spesso il creditore che vede il debitore proattivo è disponibile a una dilazione, soprattutto se alternativamente dovrebbe intraprendere lunghe vie legali.
  • Formalizzare l’accordo: se il creditore accetta, è bene mettere tutto per iscritto in un accordo transattivo o in una scrittura privata autenticata. Il creditore potrebbe chiedere al debitore di rilasciare delle cambiali a garanzia delle rate (così se il debitore non paga una rata, la cambiale in protesto costituisce titolo esecutivo immediato) oppure di fornire ulteriori garanzie (un coobbligato/fideiussore, pegno su beni, ecc.). Bisogna valutare caso per caso fino a che punto sia gestibile per il debitore concedere queste garanzie. Se la trattativa va a buon fine, l’accordo può anche prevedere una remissione parziale di interessi o spese.
  • Vantaggi e rischi: il vantaggio è evitare costi di causa e guadagnare tempo senza subire pignoramenti, mantenendo la relazione col creditore. Tuttavia, se poi non si rispettano le nuove scadenze, si finirà in una situazione peggiore: il creditore agirà legalmente, forte anche dell’ammissione di debito sottoscritta dal debitore e di eventuali titoli di garanzia ottenuti (cambiali, ecc.). In più, in caso di successivo fallimento o liquidazione giudiziale, attenzione: i pagamenti effettuati ai creditori in adempimento di un piano di rientro potrebbero essere contestati come pagamenti preferenziali soggetti a revocatoria fallimentare (pagare volontariamente un creditore invece di altri, nei sei mesi prima del fallimento, è revocabile su iniziativa del curatore). Se però la vostra impresa non è soggetta a fallimento, questo rischio non sussiste e potrete pagare chi volete nell’ordine che volete.

Esempio pratico: Mario ha una ditta individuale di impianti elettrici in difficoltà di liquidità. Deve €10.000 al grossista di materiale e la fattura è scaduta da 3 mesi; inoltre ha due rate di leasing di un furgone in arretrato (€1.500) e una bolletta di energia non pagata (€800). Invece di aspettare decreti ingiuntivi, Mario contatta subito il grossista, riconosce il debito e propone: “Vi pago €2.000 al mese per 5 mesi fino a saldare”. Il grossista, valutato che Mario è un cliente storico e preferendo evitare cause, accetta; stende una scrittura semplice in cui si elencano le 5 scadenze. Mario fa lo stesso col fornitore del leasing: concorda di pagare le 2 rate arretrate spalmate sulle prossime 4 (quindi ogni rata futura conterrà 0,5 di arretrato). Paga infine la bolletta chiedendo magari una breve proroga di 15 giorni al gestore. Così Mario ha “congelato” la situazione debitoria senza tribunale. Chiaramente dovrà rispettare scrupolosamente le nuove scadenze per uscire dal guado.

Saldo e stralcio del debito

Una forma particolare di accordo stragiudiziale è il saldo e stralcio: il creditore accetta di ridurre l’ammontare del debito a fronte di un pagamento immediato (o comunque in tempi rapidi) di una percentuale concordata, considerandolo come saldo definitivo. In pratica il debitore paga meno di quanto dovuto, ma il creditore si accontenta perché riceve subito una somma certa ed evita l’incertezza di un lungo recupero forzoso (dove magari realizzerebbe ancora meno).

  • Quando è praticabile: il saldo e stralcio è più facile da ottenere quando il creditore teme di non riuscire a recuperare altrimenti (ad esempio se il debitore è palesemente insolvibile o privo di beni aggredibili) e quando si può offrire un pagamento cash in unica soluzione o quasi. Tipicamente, le finanziarie o banche che abbiano già classificato un credito come sofferenza sono disposte a sconti significativi, anche oltre il 50%, se il debitore (o spesso un terzo per lui) offre un importo immediato. Spesso infatti questi crediti vengono venduti a società di recupero (cessionarie) a prezzi stracciati: se il debitore tratta direttamente può spuntare condizioni simili a quelle di una cessione. Anche i fornitori commerciali, se ritengono che l’alternativa sia il fallimento del cliente con incasso zero, possono accettare uno stralcio.
  • Come procedere: anche qui è fondamentale il dialogo. Il debitore o il suo legale scrivono al creditore prospettando la difficoltà economica grave, evidenziando che in caso di fallimento o procedura concorsuale il creditore avrebbe un recupero parziale o nullo, e quindi proponendo una somma immediata a chiusura. Ad esempio: “Il debito è di €50.000, vi propongo €20.000 entro 30 giorni a stralcio di ogni pretesa, in mancanza mi vedrò costretto a chiudere l’attività e voi dovrete insinuarvi senza garanzie in un eventuale procedura concorsuale”. È essenziale non promettere cifre che non si hanno: bisogna già sapere dove reperire quella somma (ad es. un familiare disponibile a prestarla, oppure la liquidazione di TFR se si chiude l’attività, o la vendita di un bene). L’accordo di saldo e stralcio, se accettato, va redatto per iscritto, indicando che la cifra tot (inferiore al dovuto) viene accettata a “saldo e stralcio” del maggior credito, con rinuncia del creditore a ulteriori azioni. Idealmente, il pagamento avviene contestualmente alla firma della transazione (o entro brevissimo, con assegno allegato, bonifico immediato ecc.).
  • Effetti sull’eventuale coobbligato: attenzione che il saldo e stralcio libera solo il debitore che paga, non gli eventuali garanti a meno che l’accordo li includa. Ad esempio, se il padre dell’imprenditore aveva garantito il debito verso banca, lo stralcio pattuito con la banca per l’imprenditore non libera automaticamente il fideiussore, a meno che la banca dichiari espressamente di rinunciare anche verso di lui. Quindi, se siete garanti o avete garanti, curare questo aspetto in sede di transazione.
  • Pro e contro: il pro ovvio è la riduzione del debito; il contro è che servono liquidità immediata e capacità negoziale. Inoltre, in futuro potrebbe risultare più difficile ottenere credito (il creditore stralciato vi classificherà come default nei database). Ma spesso è un prezzo da pagare per tornare in bonis. Ricordarsi anche che l’eventuale differenza di debito condonata potrebbe avere implicazioni fiscali (in certi casi viene considerata sopravvenienza attiva tassabile, anche se per le persone fisiche non imprenditori ciò non avviene; per l’impresa individuale l’Agenzia Entrate ha escluso tassazione della parte stralciata se l’accordo avviene in crisi di insolvenza conclamata).

Esempio pratico: Luigi, titolare di una ditta di trasporti cessata, ha un debito residuo con la banca di €100.000 (finanziamento chirografario non rimborsato). Non possiede immobili, né stipendi pignorabili (ha chiuso l’attività e vive con piccoli lavori saltuari); la banca sta valutando di cedere il credito a una società di recupero crediti per il 20% del valore. Luigi, aiutato dal fratello, offre direttamente alla banca €25.000 in un’unica soluzione a titolo di saldo e stralcio. Dopo qualche trattativa, la banca accetta €30.000. Luigi firma la transazione e paga – il suo debito viene così definitivamente estinto con uno sconto del 70%. La banca preferisce incassare subito anziché spendere soldi in inutili azioni esecutive dall’esito incerto. Naturalmente Luigi ora figura come cattivo pagatore e difficilmente otterrà nuovi prestiti in futuro senza riabilitare la sua storia creditizia.

Consolidamento dei debiti e finanziamenti di ristrutturazione

Un’altra strada perseguibile, seppur difficile in situazioni di grave crisi, è ottenere un nuovo finanziamento per pagare i debiti pregressi. Il cosiddetto consolidamento dei debiti avviene quando una banca (o altro soggetto finanziatore) concede un prestito che estingue tutte le esposizioni precedenti, accorpandole in un’unica nuova obbligazione magari a più lungo termine e rata sostenibile. Ad esempio, se la ditta ha vari debiti a breve termine, potrebbe tentare di rifinanziarli con un mutuo ipotecario decennale che abbassa la rata complessiva mensile.

Tuttavia, questa soluzione è praticabile solo a certe condizioni:

  • Il debitore deve avere ancora merito creditizio sufficiente o garanzie da offrire. In genere, chi è già segnalato come cattivo pagatore difficilmente ottiene altro credito. Una possibilità è coinvolgere un garante terzo (es. un parente con immobile da ipotecare) disposto a farsi carico della garanzia per il nuovo prestito.
  • L’operazione ha senso se la struttura del debito si modifica in meglio: ad esempio, i debiti vecchi erano a tassi altissimi o con scadenze immediate, il nuovo finanziamento invece ha tasso minore e durata maggiore, rendendo il servizio del debito sostenibile. Bisogna fare attenzione a non “allungare il brodo” a condizioni peggiori solo per guadagnare tempo.
  • Esistono istituti o consorzi fidi che aiutano le piccole imprese in difficoltà a ristrutturare il debito. Ad esempio, i Confidi regionali, o enti per la prevenzione dell’usura (L.108/1996) che forniscono garanzie statali per nuovi prestiti a soggetti sovraindebitati ma meritevoli. Nel 2021-2022, in periodo post-pandemico, alcune misure pubbliche hanno agevolato la concessione di finanziamenti di emergenza assistiti da garanzia statale (es. finanziamenti ex DL Liquidità 2020). Sfruttare queste opportunità può risolvere situazioni transitorie di illiquidità.

In sintesi, il rifinanziamento è un percorso tortuoso e raramente percorribile quando la crisi è già conclamata, ma va menzionato. Un imprenditore con ancora un minimo di affidabilità farebbe bene a parlare col proprio istituto di credito prima di diventare insolvente, cercando un consolidamento preventivo. Dopo il default, è più probabile dover ricorrere alle procedure concorsuali piuttosto che trovare soldi freschi.

Accordi stragiudiziali plurimi e piani attestati di risanamento

Se i creditori sono molteplici, il debitore potrebbe tentare un accordo stragiudiziale collettivo: convocare tutti attorno a un tavolo e proporre un piano unico (magari con un taglio parziale del debito) da formalizzare in un accordo sottoscritto da tutti. Questa soluzione, di fatto, mima un concordato preventivo ma in via privata. I problemi sono evidenti: ottenere l’unanimità è difficile (basta un piccolo creditore dissenziente per far saltare tutto); inoltre l’accordo non offre le garanzie di imparzialità di una procedura giudiziale – alcuni creditori potrebbero sospettare favoritismi o temere che altri non aderenti agiscano in proprio.

Tuttavia, esiste nell’ordinamento una figura tecnica, pensata più per le società ma applicabile anche a imprese individuali fallibili, che è il piano attestato di risanamento (art. 56 CCII, già art. 67 L.F.). Esso consiste in un piano di risanamento redatto dall’imprenditore in crisi e asseverato da un professionista indipendente, che “appare idoneo a consentire il risanamento dell’esposizione debitoria dell’impresa e ad assicurare il riequilibrio della sua situazione finanziaria”. Il piano attestato, se eseguito, consente alle eventuali nuove garanzie prestate o ai pagamenti effettuati di essere esentati da revocatoria fallimentare (importante se poi l’azienda non ce la fa lo stesso). Tuttavia, il piano attestato non vincola i creditori: è un atto unilaterale, solitamente accompagnato da accordi bilaterali con i principali creditori. In altre parole, serve più che altro a blindare giuridicamente un workout privato in cui la maggioranza dei creditori collabori, evitando che successivamente quelle transazioni vengano invalidate.

Queste figure sono complesse e usate tipicamente da realtà più strutturate. Per un piccolo imprenditore, il fai-da-te stragiudiziale potrebbe ridursi a semplici transazioni bilaterali con ciascun creditore chiave (rinegoziazione o saldo e stralcio come visto sopra). Qualora però l’indebitamento sia ingestibile privatamente – ad esempio, troppi creditori o importi troppo alti per trovare soldi liquidi – diventa inevitabile considerare le procedure concorsuali apposite: quelle previste dal Codice della crisi per sovraindebitati (piano del consumatore o ristrutturazione dei debiti, concordato minore, liquidazione controllata) o, se applicabile, il concordato preventivo/fallimento per i soggetti maggiori.

Nel capitolo seguente analizzeremo in dettaglio queste procedure giudiziali, evidenziando come funzionano, quali benefici offrono (ad esempio il blocco dei pignoramenti e l’esdebitazione finale) e quali condizioni richiedono.

Procedure di sovraindebitamento: soluzioni giudiziali per le ditte individuali

Dal 2012 l’ordinamento italiano ha introdotto, con la cosiddetta legge sul sovraindebitamento (L.3/2012, detta “salva suicidi”), una serie di procedure concorsuali semplificate per chi non può accedere al fallimento. Tali procedure sono state profondamente rivisitate e unificate nel Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza (CCII), in vigore dal 15 luglio 2022. Oggi esse costituiscono gli “strumenti di regolazione della crisi da sovraindebitamento” disciplinati dal Titolo IV Capo II CCII. Si tratta, in sintesi, di quattro possibili procedure:

  1. Concordato minore – una sorta di “mini concordato preventivo” dedicato al debitore non fallibile (imprenditore sotto soglia, professionista, ente non commerciale, ecc.), in cui si propone ai creditori un pagamento parziale dei debiti con determinate maggioranze di voto .
  2. Ristrutturazione dei debiti del consumatore – evoluzione del “piano del consumatore” della L.3/2012, riservata alla persona fisica “consumatore” (che non abbia debiti da attività di impresa in corso) e caratterizzata dall’assenza di voto dei creditori: decide tutto il giudice sull’ammissibilità e meritevolezza .
  3. Liquidazione controllata del sovraindebitato – la liquidazione di tutti i beni del debitore, analoga a un fallimento ma su base volontaria (o avviabile da creditori) per i non fallibili . Al termine, il debitore corretto può ottenere l’esdebitazione residua.
  4. Esdebitazione del debitore incapiente – procedura introdotta dal CCII (artt. 283-284) che consente, in casi estremi, la liberazione dai debiti anche al soggetto totalmente privo di beni e redditi, senza pagare nulla ai creditori, previo un periodo di osservazione di quattro anni .

Vediamo ora nel dettaglio ciascuno di questi strumenti, focalizzandoci su come possono essere utilizzati dalla ditta individuale sovraindebitata, quali vantaggi comportano (ad es. sospensione delle azioni esecutive, taglio dei debiti, protezione di alcuni beni essenziali) e quali condizioni devono rispettare (requisiti soggettivi, percentuali di pagamento, oneri procedurali). Presteremo attenzione anche alle novità normative recentissime: ad esempio, il D.Lgs. 136/2024 (terzo correttivo al CCII) ha modificato alcuni aspetti del concordato minore nel 2024, e giurisprudenza di legittimità e merito ha iniziato a delineare l’interpretazione delle nuove norme.

Prima però, è importante chiarire chi può accedere a queste procedure e chi no (lo abbiamo anticipato, ma riepiloghiamo) e come si avvia il processo.

Chi può accedere alle procedure di sovraindebitamento e come si avviano

Soggetti ammessi: come già detto, i beneficiari tipici sono i debitori civili non soggetti a fallimento: persone fisiche, imprenditori sotto soglia, ex imprenditori, imprenditori agricoli, professionisti, start-up innovative, enti non profit, ecc. . Sono esclusi invece: – gli imprenditori assoggettabili a liquidazione giudiziale (fallimento) attualmente in attività (questi devono semmai usare concordato preventivo o fallimento stesso), – chi ha già utilizzato una procedura da sovraindebitamento nei 5 anni precedenti, – chi ha subito revoca, cessazione o annullamento di un precedente piano/accordo per sua inadempienza o dolo, – chi non presenta la documentazione necessaria a ricostruire la propria situazione economica .

Un dubbio comune riguarda l’imprenditore che ha cessato l’attività: se ad esempio uno ha chiuso la partita IVA e poi emergono debiti, può accedere al sovraindebitamento? La risposta tendenzialmente è sì, come “imprenditore cessato” rientra tra i soggetti ammessi . Tuttavia, attenzione: se l’impresa cessata era in realtà di dimensioni tali da essere fallibile all’epoca dell’insolvenza, potrebbe sorgere questione se debba comunque seguire il percorso del fallimento. Su questo punto è intervenuta la Cassazione a Sezioni Unite nel 2023, chiarendo che un ex imprenditore commerciale (cancellato dal Registro Imprese) non può proporre un concordato dopo la cessazione, perché ha scelto di far venir meno l’attività da ristrutturare . Egli però non viene lasciato senza tutela: potrà ricorrere alla liquidazione controllata ed esdebitazione. In altre parole, la cessazione dell’attività preclude l’accesso allo strumento di ristrutturazione (piano o concordato) ma non al beneficio dell’esdebitazione tramite liquidazione .

Tribunale competente: la domanda si presenta al tribunale del luogo in cui il debitore ha il centro degli interessi principali (COMI), di solito coincidente con la residenza o sede dell’attività. Presso ogni tribunale opera o è collegato un Organismo di Composizione della Crisi (OCC): si tratta di un ente terzo, iscritto in apposito registro ministeriale, deputato a gestire operativamente queste procedure . L’OCC nomina un gestore della crisi (figura simile al curatore o al commissario giudiziale, ma con compiti di assistenza al debitore nella predisposizione del piano e di vigilanza) . Dunque, l’imprenditore che intende attivare una procedura deve in genere rivolgersi a un OCC per essere assistito; in alternativa, può proporre ricorso e il tribunale nominerà un gestore.

Contenuto della domanda: il ricorso per sovraindebitamento deve contenere una serie di informazioni e documenti: l’elenco di tutti i creditori e dei debiti, l’inventario dei beni, le eventuali scritture contabili (se imprenditore), uno stato di famiglia e certificato di residenza (per verificare composizione nucleo familiare e residenza), l’indicazione di eventuali atti di disposizione compiuti di recente, e una relazione particolareggiata dell’OCC sulla solvibilità del debitore, le cause dell’indebitamento, l’attestazione della fattibilità del piano (se si tratta di accordo o ristrutturazione) e della meritevolezza quando richiesta (specie per il consumatore).

Una volta presentata l’istanza, il tribunale verifica preliminarmente l’ammissibilità e può emettere provvedimenti urgenti di tutela (cosiddette misure protettive). Ad esempio, può sospendere o vietare l’inizio di azioni esecutive individuali durante il tempo necessario a esaminare ed eventualmente omologare il piano . In particolare, per la liquidazione controllata è previsto ipso iure che dall’apertura della procedura “non possono essere iniziate o proseguite azioni esecutive individuali sui beni del debitore compresi nella procedura” (similmente a quanto avviene nel fallimento). Per le procedure di concordato minore o di ristrutturazione, il debitore può chiedere misure protettive sin dal deposito del ricorso; secondo la prassi, la pubblicazione dell’istanza nel Registro delle Procedure (ROC) comporta la sospensione delle iniziative esecutive, ma è un tema tecnico con qualche divergenza interpretativa . In ogni caso il debitore sovraindebitato, una volta avviata la procedura in tribunale, è generalmente al riparo da nuovi pignoramenti o dal proseguire di quelli in corso, almeno sino a decisione sull’omologazione o apertura della liquidazione.

Chiarito il quadro generale, passiamo ad esaminare strumento per strumento.

Ristrutturazione dei debiti del consumatore (ex “Piano del consumatore”)

Cominciamo dalla procedura riservata alla persona fisica consumatore, perché è la più semplice. Va detto che una ditta individuale in attività normalmente non può qualificarsi consumatore, in quanto i suoi debiti derivano da attività imprenditoriale. Tuttavia, se l’imprenditore ha cessato l’attività e i debiti residui sono promiscui (in parte personali, in parte dell’ex impresa), la giurisprudenza tende a consentirgli l’accesso come consumatore . Inoltre l’imprenditore potrebbe avere debiti totalmente estranei all’attività (es. mutuo prima casa, finanziamenti personali): per questi, la procedura da consumatore sarebbe teoricamente applicabile, ma dato che si presenta un’unica procedura per tutti i debiti, bisogna valutare l’insieme. In sintesi, il piano del consumatore – oggi chiamato ristrutturazione dei debiti del consumatore – è concepito per chi non ha debiti professionali in essere. Se la vostra ditta individuale è ancora operativa e indebitata, dovrete utilizzare il concordato minore; se avete chiuso bottega, potreste provare a qualificarvi consumatore per sfruttare questa procedura più favorevole.

Caratteristiche principali: la ristrutturazione dei debiti del consumatore consiste in un piano di pagamento parziale che non richiede il voto dei creditori. Il debitore formula una proposta di come intende pagare i debiti, integralmente o parzialmente, indicando tempi e modalità (es. rate mensili per 5 anni traendo somme dallo stipendio, oppure liquidazione di taluni beni e falcidia di altre passività). Un Organismo di Composizione della Crisi (OCC) e il gestore nominato aiutano a redigere il piano e soprattutto redigono una relazione attestante la veridicità dei dati e valutando la meritevolezza del debitore. Infatti, il legislatore richiede che il consumatore non abbia colpe gravi o condotte fraudolente nel creare il debito, pena l’inammissibilità del piano.

  • Meritevolezza: La nozione è stata ridefinita nel 2020 e confermata nel CCII. In passato, la legge chiedeva che il debitore non avesse fatto il passo più lungo della gamba in modo irragionevole (assunto obbligazioni sproporzionate alle proprie capacità) o con colpa grave. Questo criterio, molto soggettivo, portava alcuni tribunali a bocciare piani perché il debitore si era “indebitato troppo facilmente”. Dal 2020, questi parametri sono stati eliminati: ora si guarda solo se il sovraindebitamento è stato causato da “colpa grave, malafede o frode” . Quindi un consumatore imprudente ma non fraudolento di regola è ammesso. Cassazione 27 luglio 2023 n.22890 ha sottolineato questa svolta, affermando che i vecchi criteri di sproporzione e prognosi di adempimento non si applicano più, sostituiti dalla nuova formula restrittiva (colpa grave, malafede, frode) . Pertanto oggi la maggior parte dei debitori onesti possono accedere, salvo casi di abuso evidente.
  • Procedure: Il tribunale, ricevuto il ricorso con il piano e la relazione OCC, fissa un’udienza. I creditori sono informati e possono presentare osservazioni, ma non votano. Se il giudice ritiene il piano fattibile e conveniente (nel senso che i creditori riceverebbero almeno quanto otterrebbero nella liquidazione dei beni del debitore) e se non riscontra ragioni di inammissibilità (ad esempio appunto malafede del debitore, oppure che abbia già fruito di procedure in passato), allora omologa il piano. L’omologazione rende il piano vincolante per tutti i creditori indicati, anche dissenzienti. I creditori privilegiati (es. ipotecari) devono ricevere almeno il valore di realizzo del bene su cui hanno garanzia, a meno che rinuncino: non si può, ad esempio, togliere a un creditore ipotecario più di tanto senza il suo consenso, altrimenti il giudice non omologherebbe per violazione della par condicio. Su questo punto c’è anche giurisprudenza: Cassazione ha chiarito che non si può omologare un piano che dia al creditore ipotecario meno del valore di mercato del bene su cui insiste l’ipoteca, a meno che questi consenta (principio di tutela del creditore garantito).
  • Vantaggi per il debitore: Una volta omologato, il piano:
  • Blocca le azioni esecutive: nessun creditore può iniziare o proseguire pignoramenti per i crediti anteriori, dovrà attenersi al piano.
  • Riduce il debito: la quota di debito eccedente quanto previsto dal piano sarà inesigibile. Ad esempio, se il piano dice che un creditore chirografario sarà pagato al 30%, il restante 70% è perdonato una volta eseguito il piano con successo.
  • Salvaguarda alcuni beni essenziali: è possibile nel piano escludere dalla liquidazione beni necessari al debitore e alla famiglia. In particolare, tipicamente il piano del consumatore mira a salvare l’abitazione principale. Se il debitore può pagare le rate del mutuo, la legge consente di continuare a farlo e tenere la casa fuori dalla procedura (lo stesso beneficio è stato esteso nel 2024 anche al concordato minore, come vedremo) . In pratica, se il consumatore è in regola (o può mettersi in regola) con il mutuo prima casa, le rate future restano da pagare secondo il loro piano originario e la casa non viene toccata dal piano per gli altri debiti.
  • Durata contenuta: il piano ha una durata determinata (spesso 4-5 anni, può essere più lungo solo in casi eccezionali, ad es. Tribunale di Como ha omologato piani fino a 20 anni in passato in casi particolari). Durante tale periodo il debitore paga quanto stabilito e a fine periodo ottiene l’esdebitazione (liberazione residua). A differenza della liquidazione, non c’è un periodo successivo di “probation”: l’esdebitazione qui coincide con il completamento del piano omologato.
  • Svantaggi e impegni: Il piano del consumatore richiede comunque che il debitore ponga a disposizione tutte le risorse disponibili. Non può tenersi beni di lusso o redditi eccedenti il necessario. Il tribunale valuta molto attentamente il budget familiare: solo ciò che serve per un dignitoso mantenimento del debitore e famiglia è intoccabile (es. un certo importo mensile per spese vive, eventuali beni impignorabili ex art. 545 c.p.c., gli strumenti di lavoro fino a un certo limite, ecc.). Il resto deve andare ai creditori nella misura possibile. Il piano può prevedere che alcuni beni siano venduti (es. seconde case, auto non necessarie) e il ricavato distribuito. Se il debitore omette informazioni o non collabora con l’OCC fornendo tutto, rischia l’inammissibilità. Inoltre, se poi non rispetta il piano (inadempimento delle obbligazioni previste), il tribunale può dichiarare risolto il piano e a quel punto i creditori riacquistano pieni diritti per la parte non soddisfatta; spesso, nei ricorsi, si chiede in via subordinata, in caso di mancato buon fine del piano, l’apertura della liquidazione controllata come “rete di sicurezza” .

In pratica, per un piccolo imprenditore ormai non più in attività, la ristrutturazione dei debiti come consumatore può essere la strada per riorganizzare i debiti personali e aziendali residui senza bisogno di consenso dei creditori. È particolarmente utile quando qualche creditore non sarebbe mai d’accordo su un accordo ma il piano può mostrargli che comunque ottiene il massimo possibile compatibile con le risorse del debitore. Ecco una simulazione:

Esempio: Carla aveva una boutique come ditta individuale, chiusa nel 2024 dopo perdite; ora fa la commessa dipendente. Ha debiti totali per €120.000 (50k con banca per scoperto di conto, 20k fornitori, 30k Agenzia Entrate, 20k INPS). Nessun immobile di proprietà, solo un’auto. Come dipendente guadagna €1.300/mese. Carla si rivolge a un OCC e propone un piano del consumatore: offre ai creditori l’intera capienza del suo stipendio al netto dell’indispensabile per vivere. Calcolato che per sé può trattenere ~€800 al mese (considerato nucleo familiare, affitto, ecc.), ha €500 al mese disponibili per i creditori. Su 5 anni di piano, fanno €30.000. L’OCC rileva che in ipotesi liquidatoria i creditori chirografari non prenderebbero nulla (Carla non ha beni aggredibili se non l’auto di modesto valore e lo stipendio pignorabile per massimo un quinto, cioè €260/mese circa che su 5 anni farebbero comunque intorno a 15k; col piano offre qualcosa in più). Dunque il piano prevede di pagare €30.000 così suddivisi: i crediti prededucibili e in prededuzione (spese procedura, ecc.), poi un soddisfacimento di circa il 25% del chirografo residuo. Agenzia Entrate e INPS che hanno crediti privilegiati prendono l’ammontare che spetta loro su 30k (diciamo in proporzione 20k all’Erario, 5k a INPS, 5k ai chirografari privati). Il tribunale verifica che Carla è meritevole (ha chiuso l’attività per cause di mercato, non per frode) e che il piano è fattibile con trattenuta su stipendio, quindi omologa. Carla per 60 mesi versa €500; a fine periodo i circa €90.000 di debito non pagato sono esdebitati. I creditori non potevano opporsi efficacemente, perché Carla ha fatto tutto secondo regole.

Concordato minore

Passiamo ora alla procedura dedicata al debitore non consumatore, quindi ideale per la ditta individuale ancora attiva o comunque per l’imprenditore sotto soglia che intenda proporre una soluzione concordata ai creditori. Il concordato minore è stato introdotto nel CCII in sostituzione del vecchio “accordo di composizione dei debiti” della L.3/2012. In quel vecchio accordo occorreva il consenso del 60% dei crediti. Oggi il concordato minore presenta analogie col concordato preventivo delle grandi imprese, ma con procedure più snelle.

Caratteristiche principali: il concordato minore è una procedura concorsuale con proposta ai creditori e voto. Il debitore elabora, con l’ausilio dell’OCC, una proposta di ristrutturazione dei debiti che può prevedere le forme più varie: pagamenti parziali, stralcio di quote di debito, suddivisione in classi di creditori con trattamenti diversificati, eventuale apporto di finanza esterna, continuità aziendale o liquidazione dell’azienda, ecc. (ha “contenuto libero” ex art. 74 CCII). La proposta deve assicurare che i creditori ottengano qualcosa in più di quanto avrebbero dalla liquidazione semplice del patrimonio (principio del miglior soddisfacimento). Su di essa i creditori vengono chiamati a esprimersi in voto. Approvazione: è richiesta la maggioranza dei crediti ammessi al voto (ossia almeno il 50% dei crediti per valore) . Una volta approvata, il tribunale omologa verificando legalità e fattibilità. Se invece i creditori non approvano, la procedura può essere dichiarata inammissibile/chiusa; tuttavia, il debitore in quel caso può chiedere come “paracadute” l’apertura della liquidazione controllata (per evitare il mero ritorno alle esecuzioni disordinate).

  • Ruolo dell’OCC e del tribunale: Nel concordato minore, come in ogni procedura da sovraindebitamento, viene nominato un gestore della crisi (che spesso poi potrà diventare il liquidatore se il piano prevede vendite). Il tribunale, all’inizio, controlla la completezza della documentazione e se il piano è ammissibile (nessuna causa ostativa, come atti in frode ai creditori, mancanza di informativa su tutti i crediti, ecc.). Se tutto ok, dispone che la proposta venga comunicata ai creditori per il voto. Il voto può essere espresso per iscritto o in adunanza (a seconda di come il giudice organizza la procedura). Non tutti i creditori votano: sono esclusi dal voto i creditori privilegiati che vengono pagati al 100% dal piano (perché non subiscono decurtazione) e altri come i titolari di crediti fiscali o previdenziali per i quali il voto è sostituito dal meccanismo del cram down fiscale (vedi oltre). Una volta raccolti i consensi, se la maggioranza c’è, il giudice omologa salvo opposizioni di eventuali creditori dissenzienti (i quali possono eccepire che le condizioni di legge non ci sono, es. piano non conveniente per loro rispetto a liquidazione). Se la maggioranza non è raggiunta, il giudice può comunque omologare in presenza di adesione di creditori rappresentanti almeno il 50% dei crediti e se ritiene che i creditori dissenzienti non riceverebbero trattamenti migliori in una liquidazione (è una forma di cram down anche questa: in L.3/2012 non c’era, ma il CCII sembra permettere omologa anche senza tutti i 50% se questi 50% hanno aderito? Va interpretato con prudenza).
  • Trattamento dei creditori e novità 2024: Una questione delicata è il trattamento dei creditori privilegiati (es. la banca ipotecaria). Nel concordato minore, come nel preventivo, se li vuoi cramdownare (cioè dare meno del 100%) devi garantire che non prendano meno di quanto otterrebbero liquidando il bene su cui hanno garanzia. Spesso quindi bisogna far stimare il bene e prevedere che quel creditore prenda almeno quell’importo attualizzato. Se il privilegio è di grado inferiore e verrebbe in liquidazione soddisfatto solo parzialmente, lo puoi pagare parzialmente. Insomma, valgono i soliti criteri concorsuali di rispetto dell’ordine dei privilegi. Una novità introdotta nel 2024 (D.Lgs 136/2024) è che ora anche nel concordato minore la persona fisica debitore può chiedere di mantenere il mutuo sulla prima casa. In pratica, se il debitore è in bonis con le rate del mutuo ipotecario sulla casa, o sana le arretrate al momento del deposito, può prevedere nel piano di continuare a pagare regolarmente le rate future del mutuo alle scadenze originarie, mantenendo l’abitazione e non liquidandola . L’OCC deve attestare che ciò non danneggia gli altri creditori (cioè che il credito residuo della banca sarebbe comunque coperto dal valore dell’immobile) . Questa possibilità c’era già per il piano del consumatore e dal 2024 è stata estesa al concordato minore, venendo incontro alle esigenze dell’imprenditore persona fisica che rischiava di perdere la casa anche se in regola con il mutuo. Adesso dunque, ditta individuale sovraindebitata non significa automaticamente perdere la prima casa, purché si riescano a mantenere le rate relative .
  • Cram down fiscale: poiché il Fisco e gli enti previdenziali non “votano” formalmente nel concordato (per evitare che un singolo grande debitore pubblico possa bloccare tutto), la legge prevede una forma di omologa forzata anche senza il loro assenso, a patto che la proposta preveda di soddisfarli in misura non inferiore a quanto otterrebbero liquidando i beni del debitore o comunque rispetto alle possibilità effettive (in pratica devi offrire il massimo possibile) . Se l’Amministrazione finanziaria rifiuta la proposta senza una valida ragione, il tribunale può ugualmente omologare (cram-down). Attenzione però: il correttivo 2024 ha introdotto requisiti più stringenti per il cram down fiscale, per tutelare maggiormente l’Erario . Ad esempio, potrebbe essere ora richiesta la prova che l’adesione della pubblica amministrazione è stata irragionevolmente negata nonostante la proposta fosse migliorativa rispetto alla liquidazione. I dettagli tecnici sono complessi, ma in sostanza il debitore deve essere consapevole che non può tagliare pesantemente debiti fiscali o contributivi senza arrivare a un loro consenso o senza rispettare certe soglie minime, specie per IVA e ritenute (che per legge tendenzialmente vanno pagate per intero salvo transazione fiscale). Pertanto, nel concordato minore spesso si includerà una transazione fiscale (proposta specifica al Fisco per ottenere stralcio di sanzioni e interessi e magari parte del capitale, secondo l’art. 63 CCII) il cui esito favorevole facilita l’omologazione.
  • Effetti e benefici: Una volta omologato, il concordato minore produce effetti analoghi al piano del consumatore:
  • Sospende/cessa tutte le azioni esecutive individuali pendenti.
  • Impone ai creditori il rispetto della falcidia concordataria: essi incasseranno quanto previsto (es: 30% del loro credito in 4 anni) e non potranno pretendere altro, salvo che il concordato si risolva per inadempimento grave.
  • Permette la continuazione dell’attività se prevista (concordato in continuità) oppure la liquidazione ordinata dei beni se prevista (concordato liqudatorio). In entrambi i casi il debitore persona fisica conserva la possibilità di attivare la esdebitazione finale per la parte di debito non pagata.
  • Anche qui, come per il piano, se il debitore adempie correttamente, ottiene la definitiva liberazione dai debiti residui (fresh start). In caso di inadempimento, su istanza dei creditori il tribunale può dichiarare la risoluzione del concordato minore e a quel punto i creditori riacquistano i loro diritti originari per le somme non ricevute. La legge prevede però che il debitore possa contestualmente chiedere l’apertura della liquidazione controllata se capisce di non poter più reggere il concordato, così da non perdere la chance di esdebitazione (certo, in tal caso perderà i beni, ma almeno avrà la cancellazione dei debiti dopo 3 anni).

Esempio: Franco gestisce una piccola falegnameria (ditta individuale), ancora attiva, ma ha debiti totali per €400.000. Possiede un capannone con ipoteca della banca (€150.000 residui mutuo, valore immobile €200.000), più macchinari e merci. Ha inoltre debiti verso fornitori per €100.000 e verso il Fisco €50.000 (IVA) e altri €100.000 tra vari (INPS, bollette, un finanziamento). Prevede però che l’attività, ristrutturata, generi utili futuri. Franco propone un concordato minore in continuità aziendale: mantiene l’impresa aperta e userà gli utili futuri + la vendita di alcuni macchinari non essenziali per pagare i creditori in percentuale. Il piano propone: vendere il magazzino in eccesso (ricavare €50.000) e qualche macchinario (€30.000), continuare a pagare mutuo per tenere il capannone (grazie alla norma 2024), e destinare €2.000 al mese degli utili per 5 anni ai creditori chirografari. In totale stima di distribuire circa €200.000 così ripartiti: la banca ipotecaria continuerà a ricevere le rate e quindi 100% del suo credito (col tempo); il Fisco avrà €30.000 (cioè 60% del suo, supponendo sia pari al realizzo se vendesse coattivamente macchinari e parte utili); i fornitori e altri chirografari avranno proporzionalmente il resto, circa 30% del loro credito. I creditori votano: la banca vota sì (le conviene perché continua il rapporto di mutuo garantito), i fornitori che rappresentano 60% dei chirografi votano sì perché se Franco chiude probabilmente vedrebbero ben poco; l’Agenzia Entrate formalmente non vota ma non si oppone attivamente perché Franco offre la liquidazione del magazzino per pagare IVA in parte – potrebbe comunque intervenire ma supponiamo non lo faccia. Raggiunto il 50%+ dei voti, il tribunale omologa rilevando che il piano è fattibile (attestazione OCC positiva) e che Franco è meritevole (crisi dovuta a calo commesse, non trucchi). Franco esegue: vende i beni indicati, paga le prime riparti ai creditori. L’attività rifinanziata va avanti e genera flussi per pagare le rate concordatarie. Dopo 5 anni, Franco ha ridotto il debito come promesso: eventuali debiti residui (ad esempio qualche credito chirografario insoddisfatto al 70%) vengono stralciati definitivamente. Franco ha salvato la propria azienda e la casa (capannone), e i creditori hanno ottenuto il meglio possibile senza far fallire la ditta.

<div class=”alert alert-warning” role=”alert” style=”border-left: 4px solid #ffc107; background-color: #f8f9fa; padding: 10px;”> 📝 Da notare: Il concordato minore, come dice il nome, è “minore” solo perché riguarda i piccoli debitori, ma <u>richiede comunque competenze tecniche notevoli</u> nella predisposizione. Occorre un professionista attestatore (il gestore OCC) che certifichi i dati e la fattibilità. E occorre convincere una maggioranza di creditori. È meno “sicuro” per il debitore rispetto al piano del consumatore (dove i creditori non votano), ma consente di gestire anche situazioni complesse di continuità aziendale. Spesso il debitore che <i>può</i> qualificarsi consumatore preferisce quella via per bypassare il voto; quando però vi è un’azienda da salvare e dei creditori che credono nella ristrutturazione, il concordato minore è lo strumento adatto. </div>

Liquidazione controllata del sovraindebitato

La liquidazione controllata è la procedura a carattere liquidatorio e residuale tra quelle di sovraindebitamento. In pratica, equivale a una liquidazione fallimentare (un tempo si chiamava liquidazione del patrimonio ex L.3/2012) che viene avviata su richiesta del debitore o dei creditori quando non vi sono i presupposti o la volontà di fare un piano di ristrutturazione . È l’extrema ratio: si vendono tutti i beni del debitore e si distribuisce il ricavato ai creditori, dopodiché il debitore persona fisica può ottenere la cancellazione dei debiti rimasti (esdebitazione). Si parla di procedura “controllata” perché avviene sotto l’egida e il controllo del tribunale, con regole analoghe al fallimento.

Quando e come si avvia: la liquidazione controllata può essere: – Volontaria (su richiesta del debitore): il debitore sovraindebitato, che non è in grado di proporre o sostenere un piano/accordo, chiede al tribunale di liquidare tutto. Ad esempio se non ha redditi per un piano o se il tentativo di concordato minore è fallito, o ancora se vuole semplicemente chiudere con il passato. – Forzata (su richiesta dei creditori o del PM): a differenza della vecchia legge 3/2012 dove solo il debitore attivava la procedura, ora anche un creditore può istigare la liquidazione controllata. Ci sono però dei limiti: il tribunale non accoglie la domanda del creditore se il totale dei debiti scaduti è inferiore a 50.000 € (soglia per evitare accanimenti per importi modesti) oppure se l’OCC (consultato) attesta che non c’è alcun patrimonio liquidabile . Questo per evitare procedure inutili. Se invece, ad esempio, Tizio ha debiti per 100k e un immobile di valore, un creditore potrebbe preferire chiedere la liquidazione controllata anziché fare un pignoramento singolo, perché così tutti i creditori concorrono e Tizio potrà essere esdebitato (incentivo anche morale).

Effetti immediati: con la sentenza di apertura della liquidazione controllata, il debitore viene spogliato dei suoi beni (esclusi quelli non pignorabili per legge) . Si nomina un giudice delegato e un liquidatore (spesso coincide col gestore OCC che aveva esaminato il caso) . Da quel momento: – Il patrimonio esistente (beni mobili, immobili, crediti) entra nella massa attiva da liquidare. Il debitore ne perde la disponibilità. – Divieto di azioni esecutive individuali: come accennato sopra, nessun creditore può più iniziare o proseguire pignoramenti sui beni compresi nella liquidazione . Le procedure esecutive in corso vengono quindi spazzate via: se ad esempio una casa era all’asta, la vendita viene revocata e subentrerà la liquidazione concorsuale (in tal caso il GD potrebbe disporre di proseguire la stessa asta in sede concorsuale). Questo tutela la par condicio creditorum. – Si apre una fase di accertamento del passivo: i creditori devono presentare entro un termine (max 90 giorni dall’apertura) la domanda di ammissione al passivo al liquidatore . Il liquidatore poi redige lo stato passivo (l’elenco dei crediti ammessi e delle eventuali cause di prelazione) , su cui eventualmente i creditori possono fare osservazioni. Lo stato passivo definitivo fissa chi ha diritto a cosa.

Beni esclusi: non tutti i beni del debitore vengono espropriati. Restano nella disponibilità del debitore: – i beni e redditi impignorabili per legge (es.: mobilio ed effetti di casa di modesto valore, generi alimentari, oggetti sacri, stipendi/pensioni nei limiti del minimo vitale ex art. 545 c.p.c., ecc.); – gli alimenti che il debitore riceve e ciò che gli serve per mantenimento suo e famiglia, in misura fissata dal giudice ; – i frutti dell’eventuale fondo patrimoniale e altri beni eventualmente non aggredibili (nei limiti dell’art. 170 c.c.); – in sostanza, il concetto è: al debitore deve restare di che vivere dignitosamente e proseguire un’attività lavorativa per mantenersi, ma tutto il resto va ai creditori. Esempio: se il debitore ha uno stipendio di €1.500, il giudice può stabilire che €1.000 restino a lui per vivere e €500 al mese confluiranno nella liquidazione per i creditori.

Svolgimento: una volta inventariato il patrimonio, il liquidatore predispone un programma di liquidazione , cioè decide come vendere beni, se proseguire eventualmente l’impresa per un po’ per vendere meglio, ecc., con l’obiettivo di chiudere il tutto entro 3 anni (perché dopo 3 anni il debitore può chiedere l’esdebitazione anticipata) . Il liquidatore trasforma in denaro i beni: può vendere tramite procedure competitive (aste) oppure trattative, a seconda dei regolamenti, ma in generale segue regole simili a quelle fallimentari. Incassa e periodicamente ripartisce le somme ai creditori secondo l’ordine di prelazione (i privilegiati prendono per primi fino a concorrenza del privilegio, i chirografari prendono il resto in percentuale proporzionale). Al termine, presenta un rendiconto e si dichiara chiusa la liquidazione.

Esdebitazione: il grande vantaggio per il debitore è che, dopo la chiusura della liquidazione, ottiene di diritto l’esdebitazione dei debiti non soddisfatti , salvo che vi siano opposizioni fondate (ad es. scoperte frodi del debitore). Non occorre più un giudizio a parte: l’art. 282 CCII prevede che l’esdebitazione “opera di diritto” a chiusura, oppure anche trascorsi 3 anni dall’apertura su istanza del debitore meritevole . Ciò significa che se la procedura si prolunga (magari la vendita di un immobile è difficile), dopo tre anni il debitore persona fisica può già chiedere di essere liberato dai debiti residui pur se la liquidazione formalmente continua per completare attività. Questa è una novità del CCII che mira a dare al debitore un fresh start in tempi ragionevoli . Naturalmente l’esdebitazione non copre eventuali debiti non ammissibili per legge (di solito, in analogia col fallimento, resterebbero fuori obblighi di mantenimento, debiti da risarcimento per fatti illeciti gravissimi, multe penali e ammende, etc., anche se nel CCII l’elenco dei debiti non esdebitabili è stato ridotto).

  • Condizioni per l’esdebitazione: il debitore deve aver cooperato lealmente, non aver ritardato o aggravato la procedura volontariamente, non aver riportato condanne per bancarotta o reati fiscali rilevanti, ecc. (artt. 280-282 CCII). La Corte di Giustizia UE nel 2025 ha affrontato il tema delle condotte disoneste come motivo di esclusione dall’esdebitazione, ribadendo che il diritto UE consente agli Stati di negare la discharge ai debitori in malafede . Quindi la “disonestà” è uno sbarramento. Ma per il debitore onesto la liberazione è praticamente un diritto soggettivo (viene definita “un vero e proprio diritto” dall’art. 282 CCII ).

Differenze rispetto al fallimento: la liquidazione controllata ricalca molto la procedura fallimentare (liquidazione giudiziale), tanto che molte norme di rinvio la equiparano. Tuttavia, differisce nel fatto che è più semplice e flessibile: ad esempio, non è previsto il complesso iter dell’insinuazione al passivo dinanzi al giudice con udienza formale – spesso il liquidatore forma lo stato passivo, i creditori fanno solo osservazioni informali. Inoltre non c’è la fase di riparto con progetto formale se non per importi grandi, il giudice delegato supervisiona in modo semplificato. Non vi è poi (di solito) la dichiarazione di “insolvenza” con effetti infamanti, e i costi sono più contenuti (anche se comunque c’è il compenso del liquidatore da pagare in prededuzione, proporzionato all’attivo liquidato). È inoltre possibile che la procedura si apra anche se il debitore non ha un attivo immediato, confidando magari in azioni recuperatorie (art. 268 CCII dice che l’OCC può attestare attivo anche tramite cause recuperatorie future ). Ad esempio, se il debitore ha fatto atti in frode (vendite a parenti), il liquidatore potrà revocarli per riportare beni in massa. In un fallimento di norma serve un minimo di attivo per aprire, qui pure serve ma la soglia è più bassa purché ci sia speranza di recupero.

Perché un debitore dovrebbe chiedere la liquidazione controllata? In genere lo fa quando: – Non ha alcuna capacità di pagare in un piano (quindi il concordato sarebbe irrealistico). – Vuole liberarsi dai debiti residui, sacrificando il patrimonio ma ripartendo da zero (è il caso di chi pensa: “Mi porto via solo gli impignorabili e chiudo tutto, preferisco perdere la casa ma non avere più i creditori alle calcagna”). – Ha già tentato senza successo un accordo/piano e quindi opta per la liquidazione come exit strategy. – Oppure quando i creditori lo mettono all’angolo con istanze di fallimento: qui in teoria se lui è non fallibile, i creditori appunto chiederanno la liquidazione controllata. C’è da dire che è spesso meglio per il debitore fare un concordato minore o un piano, se fattibile, piuttosto che subire la liquidazione imposta dai creditori. Però almeno, anche nella liquidazione forzata, il debitore individuale ottiene l’esdebitazione finale (cosa che nel fallimento doveva richiedere e non sempre veniva concessa, invece qui è (semi)automatica) .

Esempio: Anna ha una ditta individuale di commercio, ha chiuso l’attività; le restano debiti per 250.000 € e possiede solo la casa di proprietà (valore 180.000 € ma ipotecata per un mutuo residuo 100.000 €) e un’automobile modesta. Niente stipendio, vive con piccoli lavori saltuari. Non ha alcuna possibilità di proporre pagamenti in un piano. Anna decide di avviare la liquidazione controllata volontaria. Il tribunale dichiara aperta la procedura, nomina il liquidatore e sospende l’asta sulla casa che la banca aveva avviato. Il liquidatore inventaria: c’è la casa con mutuo, c’è poco altro. Vende la casa a 170.000 € (mercato), soddisfa la banca ipotecaria con 100k, restano 70k per gli altri creditori (che avevano 150k di chirografo – prenderanno dunque circa 46%). L’auto è di scarso valore, forse la tiene Anna se non conviene venderla (a volte beni di minimo valore sono lasciati al debitore). Dopo 2 anni la liquidazione si chiude. Anna ha perso la casa (purtroppo), ma in compenso il giudice la esdebita automaticamente dal residuo di debiti (nel suo caso c’erano ancora ~80.000 € di debiti non pagati). Quei debiti sono ora cancellati: i creditori insoddisfatti non possono più pretenderli da Anna . Anna, pur rimasta senza nulla, può almeno ripartire senza il peso dei debiti pregressi.

Questo esempio mostra come la liquidazione controllata garantisce un risultato finale, seppur duro: l’imprenditore uscita pulita dai debiti (fresh start), mentre i creditori ottengono tutto il realizzabile né più né meno di quel che avrebbero spremuto con esecuzioni (anzi, li si evita di spendere in cause).

Tuttavia, come sottolineano gli esperti, la liquidazione è spesso poco vantaggiosa per il debitore rispetto alle altre procedure . Egli sacrifica l’intero patrimonio (salvo minimi) in cambio della liberazione dai debiti, quando magari avrebbe potuto salvare la casa con un piano pagando qualcosina di più. Perciò la liquidazione è definita residuale: di solito il debitore vi ricorre quando non ha alternative (o volontariamente o perché costretto) . Nella pratica, molti debitori neppure la conoscono e vivono con i debiti per anni subendo pignoramenti a ripetizione, ignorando che potrebbero chiudere la partita con 3 anni difficili ma poi liberarsi. Anche i professionisti a volte trascurano di suggerirla, preferendo tentare soluzioni più vantaggiose.

<div class=”alert alert-info” role=”alert” style=”border-left: 4px solid #17a2b8; background-color: #f8f9fa; padding: 10px;”> 🔍 Caso notevole: Una strategia che a volte si adotta è quella di <u>usare la liquidazione controllata per bloccare pignoramenti imminenti</u>. Infatti, come visto, dal momento dell’apertura della procedura le esecuzioni individuali vengono sospese . Ciò significa che, ad esempio, se la casa sta per andare all’asta, presentare ricorso per liquidazione (o altra procedura di sovraindebitamento) può <i>congelare</i> l’asta. Ci sono stati casi famosi come un decreto del Tribunale di Como 2024 che ha sospeso un pignoramento immobiliare a poche ore dall’incanto grazie all’avvio di una procedura di sovraindebitamento (piano del consumatore) . Naturalmente poi il bene può comunque essere venduto in sede concorsuale, ma intanto si evita la vendita precipitosa e si può tentare una soluzione concordataria per salvare l’immobile (ad es., convertire il piano in un concordato minore mantenendo il mutuo). Questa è una <b>leva di pressione</b> notevole anche nelle trattative stragiudiziali: il creditore ipotecario sa che se il debitore apre una procedura, la sua esecuzione individuale si ferma e dovrà negoziare nell’ambito concorsuale. Ciò può spingerlo ad accordi che altrimenti rifiuterebbe. </div>

Esdebitazione del debitore incapiente

In chiusura delle procedure da sovraindebitamento, menzioniamo lo strumento più innovativo e – per certi versi – radicale introdotto dal Codice della crisi: l’esdebitazione del debitore incapiente (art. 283 CCII). Si tratta di una procedura speciale e autonoma rispetto a quelle viste, che consente al debitore persona fisica di liberarsi dai debiti senza dare nulla ai creditori, quando davvero non ha nulla da offrire. È un po’ il concetto del “fresh start” all’americana portato all’estremo: chi è nullatenente può essere ammesso all’esdebitazione immediata, a patto di subire nei successivi 4 anni un monitoraggio dei suoi eventuali miglioramenti economici.

Chi può chiederla: solo le persone fisiche (dunque l’imprenditore individuale come persona, non società) che: – si trovano in stato di sovraindebitamento, – “non sono in grado di offrire ai creditori alcuna utilità, nemmeno in prospettiva futura” (art. 283). Cioè proprio non hanno beni vendibili né redditi aggredibili né prospettive realistiche di pagarli, – e non hanno già beneficiato di una esdebitazione per incapienti nei 10 anni precedenti, né l’hanno chiesta con frode ai creditori, ecc.

In pratica è pensata per i debitori totalmente nullatenenti: tipico esempio, persona indebitata per prestiti e magari ex imprenditore che ha perso tutto, senza casa, senza stipendio, mantenuto da terzi, etc.

Come funziona: il debitore presenta istanza al tribunale (anche qui normalmente tramite OCC) per ottenere l’esdebitazione immediata. I creditori sono sentiti e il tribunale verifica che davvero non vi sia ricavabile niente (né subito né prevedibilmente: es. se il debitore ha una causa di risarcimento in corso dove potrebbe vincere soldi, allora ha una prospettiva di utilità e non è incapiente puro). Se tutto ok, il giudice emette un decreto che esdebita il debitore – liberandolo da tutti i debiti chirografari – con riserva: per i successivi 4 anni, se il debitore dovesse acquisire disponibilità (redditi o beni non di mera sussistenza), dovrà destinarli in parte ai creditori soddisfacendo almeno il 10% di ogni credito. Scaduti i 4 anni, se ciò non è avvenuto o per la parte comunque non soddisfatta, l’esdebitazione diventa definitiva .

  • Importante: questa procedura non cancella i debiti verso il Fisco o enti previdenziali se superiori a €1.000, né i debiti per mantenimento, alimenti, e risarcimenti da illecito grave (art. 283 co. 5 CCII). Quindi un indebitato con tanto debito fiscale non può semplicemente farla franca: per quelli ci vuole almeno la liquidazione controllata e il pagamento dei privilegi.
  • Inoltre, il beneficio può essere revocato se si scopre che il debitore ha mentito o nascosto beni.

In pratica questa norma incarna il principio per cui “non si può cavar sangue da una rapa”: se proprio il debitore non ha nulla, tanto vale concedergli la pace dai creditori, purché per qualche anno resti l’obbligo morale e giuridico di contribuire se le cose migliorano. È un istituto nuovissimo in Italia, mutuato da modelli anglosassoni. La Cassazione sta iniziando a interpretarlo: alcune pronunce evidenziano che va concesso caso per caso e non automaticamente, specie se c’è il sospetto che il debitore abbia volontariamente dissipato il patrimonio per poi chiedere l’esdebitazione . Quindi il requisito della meritevolezza – assenza di frode – è ancora più stringente qui.

Esempio estremo: Paolo aveva una ditta individuale fallibile ma nessuno ha chiesto il fallimento; ha chiuso sommerso da €100.000 debiti vari. Non ha lavoro, vive ospite da un parente, non ha beni né reddito se non un piccolo sussidio sociale. Per lui anche la liquidazione controllata sarebbe inutile (non c’è nulla da liquidare) e un piano impossibile (zero pagamento). Può allora chiedere l’esdebitazione dell’incapiente: allega ISEE, documenti attestanti che non possiede nulla. Il giudice appura che davvero Paolo è “a terra” e non emergono condotte fraudolente (non ha venduto villa ai figli prima…). Allora emette decreto: Paolo è libero dai suoi debiti (che so, 60k banca, 20k amici, 20k fornitori). I creditori non possono più perseguirlo. Nei prossimi 4 anni, però, se Paolo trovasse lavoro, dovrà destinare ai creditori una parte dei guadagni eccedente il minimo vitale, fino a soddisfare almeno il 10% del dovuto originario a ciascuno. Se ad esempio entro 4 anni Paolo vince 50k alla lotteria, dovrà avvisare il liquidatore/tribunale e quei soldi andranno ai creditori (fino a concorrenza del 100% o almeno 10% a ciascuno se non bastano). Scaduti 4 anni, qualunque cosa resti ancora non pagata viene cancellata definitivamente.

Questa procedura è in sostanza un “fallimento nullatenenti” con immediata liberazione. Serve a evitare che persone totalmente incapaci di pagare restino inseguite a vita da crediti impagabili, cosa che peraltro raramente giova anche ai creditori (perché se uno non ha niente, tartassarlo non produce incassi). In Italia è ancora poco conosciuta e da usare con cautela: se un debitore può offrire qualcosa, è preferibile un concordato o una liquidazione con esdebitazione classica, perché i giudici potrebbero rigettare la richiesta di esdebitazione incapiente se appare uno stratagemma per non pagare nulla pur avendo un minimo margine.

Strumenti concorsuali ordinari per imprese individuali sopra soglia

Abbiamo visto finora gli strumenti destinati alle ditte individuali non fallibili. Ma cosa accade se la ditta individuale ha dimensioni tali da superare le soglie di fallibilità? In tal caso, il codice prevede l’utilizzo delle procedure concorsuali ordinarie (Titolo II CCII), sostanzialmente le stesse riservate alle società. Vale la pena accennarle brevemente, sia perché alcuni concetti sono analoghi, sia perché un imprenditore potrebbe trovarsi in bilico tra i due ambiti.

Le procedure principali sono: – Concordato preventivo: è la procedura mediante la quale l’imprenditore insolvente (o in crisi) propone ai creditori un accordo di ristrutturazione con pagamento parziale dei debiti, soggetto a voto e omologazione giudiziale. È molto simile al concordato minore, ma con alcune differenze: ad esempio può prevedere obbligatoriamente la suddivisione dei creditori in classi con trattamento differenziato (per legge nel concordato preventivo ordinario se ci sono creditori con posizioni giuridiche diverse vanno classificati); inoltre richiede, se è “liquidatorio”, il pagamento di almeno il 20% ai chirografari (soglia minima di legge, art. 84 CCII) – soglia che non si applica invece nel concordato minore (nel concordato minore non c’è un minimo percentuale, basta il miglior soddisfacimento rispetto a liquidazione, indipendentemente dalla percentuale). Il concordato preventivo ha procedure leggermente più formali (adunanza dei creditori, eventuale cram down se più classi, ecc.). Comunque, un imprenditore individuale che superi le soglie userà questo strumento per evitare il fallimento. Di fatto, un concordato minore e un concordato preventivo si assomigliano: in entrambi c’è proposta, voto, omologa. Quindi, strategicamente, sia che la ditta sia piccola o grande, l’idea di base è concordare coi creditori un taglio del debito. Anzi, va segnalato che ai sensi del CCII l’imprenditore sopra soglia ha il dovere di cercare soluzioni per evitare la crisi (ad es. la composizione negoziata della crisi, ex D.L. 118/2021, oggi parte del CCII: un percorso di negoziazione assistita da un esperto, che può eventualmente sfociare in un concordato “semplificato” se non si trovano altre soluzioni). Approfondire questo ci porterebbe lontano; basti sapere che per le imprese maggiori esistono anche strumenti prenegoziali e accordi di ristrutturazione con intermediari finanziari.

  • Liquidazione giudiziale (fallimento): se l’imprenditore maggiore non riesce a risolvere la crisi e i creditori o il PM agiscono, il tribunale può aprire la liquidazione giudiziale. La procedura è simile alla liquidazione controllata, ma tipicamente più lunga e costosa, con maggiore formalismo. Anche qui però, per la persona fisica imprenditore è prevista l’esdebitazione a fine procedura (artt. 278-279 CCII, ex art.142 L.F.). Condizioni simili: no esdebitazione se malafede o condanne, ecc. La Cassazione negli ultimi anni ha facilitato l’accesso all’esdebitazione post-fallimento, ritenendo che vada concessa se non ci sono specifiche ragioni ostative (es. frodi) e se il fallito ha collaborato . Quindi, anche in uno scenario peggiore di fallimento, l’imprenditore individuale può sperare, dopo la chiusura, di essere liberato dai debiti residui. La differenza rispetto alla liquidazione controllata è che nel fallimento l’esdebitazione va richiesta entro 1 anno dalla chiusura e concessa con decreto motivato, non è automatica; ma viene ormai vista come uno sbocco naturale per il fallito meritevole.
  • Accordi di ristrutturazione dei debiti ex art. 57 CCII (ex art.182-bis L.F.): sono accordi omologati dal tribunale, raggiunti con una maggioranza qualificata di creditori (almeno il 60% di adesioni) e vincolanti solo per chi aderisce (i terzi creditori estranei restano fuori). Possono coinvolgere tutte o parte delle categorie di crediti. Sono strumenti usati più che altro da imprese medio-grandi per ristrutturare in modo meno invasivo (tipicamente con banche). Per un imprenditore individuale non fallibile, non sono applicabili; se è fallibile ma piccolo, in genere non li usa, preferendo il concordato preventivo che coinvolge tutti. Tuttavia, cito questo per dire che oltre al concordato preventivo, le grandi imprese hanno varianti come accordi di ristrutturazione, piani attestati ecc., che però trascendono l’ambito del debitore individuale comune.

In concreto, se una ditta individuale risulta fallibile, ciò che cambia per il debitore è che non può accedere al concordato minore, ristrutturazione del consumatore o liquidazione controllata, ma deve usare i corrispondenti strumenti ordinari. È comunque consigliabile che il debitore in difficoltà valuti la strada del concordato preventivo (magari con riserva, cioè chiedendo prima il termine per presentare proposta) per evitare di subire istanze di fallimento dei creditori. Se il debitore invece subisce il fallimento, potrà collaborare col curatore e poi chiedere esdebitazione. L’effetto per i creditori è simile: in concordato prenderanno una percentuale, in fallimento pure (spesso minore).

Nel contesto di questa guida, orientata al punto di vista del debitore, basti ricordare: non sempre il debitore sceglie la procedura, a volte la subisce. Ma conoscendo i meccanismi si può orientare meglio. Ad esempio: – Un creditore chiede fallimento? Il debitore, se è sotto soglia, può eccepire l’infallibilità e far deviare verso sovraindebitamento. Se è sopra soglia, può anticipare i tempi presentando una domanda di concordato preventivo, che blocca le azioni esecutive e la stessa dichiarazione di fallimento (c’è una sorta di moratoria automatica con la domanda di concordato). – Un imprenditore indebitato sopra soglia può anche utilizzare la composizione negoziata della crisi (strumento introdotto nel 2021) per cercare accordi stragiudiziali con la protezione temporanea del tribunale e l’aiuto di un esperto. Se fallisce, può comunque concludersi con un concordato semplificato o un fallimento.

Data la complessità, queste parti vanno sempre affrontate con assistenza di un legale specializzato e di un commercialista.

Gestione del contenzioso e delle procedure esecutive

Un imprenditore indebitato spesso si trova già coinvolto in azioni legali avviate dai creditori. Questa sezione offre un focus su come gestire il contenzioso in corso: dalle cause di merito (decreti ingiuntivi, citazioni) alle procedure esecutive (pignoramenti immobiliari, mobiliari, presso terzi). L’obiettivo del debitore è evitare, per quanto possibile, che i creditori ottengano rapidamente titoli esecutivi o liquidino i suoi beni, almeno finché non si sia trovata una soluzione complessiva (accordo o procedura concorsuale).

Difendersi in giudizio: decreti ingiuntivi e cause

Molti creditori ottengono un titolo esecutivo presentando ricorso per decreto ingiuntivo. Questo è un procedimento sommario: il creditore presenta documenti scritti che provano il credito (fatture, estratti conto, contratti), il giudice emette un’ingiunzione di pagamento. Se il debitore non si oppone entro 40 giorni, l’ingiunzione diventa definitiva ed esecutiva. Cosa può fare il debitore? – Se il debito è effettivamente dovuto e incontestabile, opporre il decreto ingiuntivo serve solo a prendere tempo, ma è destinato a farvi perdere la causa e pagare ulteriori spese legali. Tuttavia, a volte il tempo è prezioso per concludere un accordo o predisporre una procedura. Alcuni debitori utilizzano l’opposizione strumentalmente per ritardare l’esecuzione, confidando poi magari di includere quel credito in un concordato. Questa tattica però comporta costi (onorari legali) e il rischio di vedersi addebitare interessi e spese ulteriori. Quindi va valutata attentamente con l’avvocato: conviene se si intravede all’orizzonte una soluzione sostanziale (es. vendere un immobile per pagare, o predisporre un piano di rientro concreto). – Se invece il debitore ha motivi validi di contestazione, deve senz’altro proporre opposizione nei 40 giorni, altrimenti perde la possibilità di difendersi nel merito. Motivi validi possono essere: il credito è già pagato (o parzialmente pagato), oppure non è dovuto per errori di fornitura, vizi nella merce, prescrizione del credito, interessi usurari, ecc. Nell’opposizione, il debitore diventa attore in un giudizio ordinario dove potrà far valere queste ragioni. Se ha successo, ridurrà o annullerà il debito verso quel creditore. – Opposizione con richiesta di sospensione: se il decreto ingiuntivo è già esecutivo (ad es. spesso vengono concessi provvisoriamente esecutivi), l’opponente può chiedere al giudice di sospendere l’efficacia esecutiva fino all’esito del giudizio. La sospensione viene concessa se il giudice vede fondati motivi (cioè l’opposizione non è pretestuosa e c’è rischio di danno grave in caso di esecuzione immediata). Ottenere la sospensione è un buon segnale, ma non garantito.

In caso di citazione in causa ordinaria (non tramite ingiunzione), valgono analoghi principi: difendersi se ci sono argomenti, altrimenti valutare di transare.

In generale, è bene non lasciare decadere i termini: se venite citati in giudizio o ingiunti, consultate immediatamente un avvocato. Non presentarsi equivale a perdere automaticamente. Anche se siete in difficoltà economiche, ci sono strumenti (patrocinio a spese dello Stato, accordi di pagamento dilazionato con l’avvocato) per farsi assistere.

Strategie conciliative in corso di causa: il fatto che vi sia un contenzioso non esclude la possibilità di trovare un accordo transattivo anche tardivamente. Anzi, spesso dopo uno scambio di memorie o una CTU (consulenza tecnica) le parti capiscono i punti di forza/debolezza e possono accordarsi. Il debitore che ottiene uno sconto e una dilazione può chiedere di formalizzare la transazione con un atto di conciliazione in giudizio o con una rinuncia agli atti (così il giudizio si estingue). Questo può essere utile per consolidare l’accordo: ad esempio un accordo siglato in sede giudiziale può valere come titolo esecutivo se omologato dal giudice, o comunque evita di dover rifare cause. Inoltre, dal 2023 sono in vigore incentivi procedurali (come la mediazione obbligatoria estesa a più materie e la negoziazione assistita) per spingere le parti a conciliare: valutateli col legale.

Opporsi al precetto e conoscere i propri diritti

Dopo che un creditore ottiene un titolo (sentenza, decreto ingiuntivo definitivo, ecc.), prima di pignorare deve notificarvi un atto di precetto: un’intimazione di pagare entro generalmente 10 giorni, pena l’esecuzione forzata. Dal 2015, per legge, l’atto di precetto deve contenere un avviso al debitore della possibilità di rivolgersi a un OCC per tentare un piano di sovraindebitamento (art. 480 c.p.c. comma 2). Se tale avviso manca, cosa succede? La Corte di Cassazione ha chiarito nel 2022 che l’omissione dell’avvertimento sul sovraindebitamento non rende nullo il precetto, costituendo mera irregolarità . Dunque il precetto è comunque valido anche se il creditore ha “dimenticato” di avvisare. La ratio è che quell’obbligo informativo serve a incoraggiare il debitore a utilizzare le procedure, ma non incide sui suoi diritti processuali . Quindi, se ricevete un precetto privo di avviso, non illudetevi di poterlo far annullare per questo: potete semmai farlo presente (e il creditore può essere sanzionato in teoria), ma il precetto in sé resta efficace .

A parte questo, le opposizioni a precetto (art. 615 c.p.c.) possono farsi se ritenete che il titolo esecutivo sia nel frattempo venuto meno o non più efficace (es: avete pagato dopo la formazione del titolo, oppure il credito è stato novato, o c’è stata una remissione, ecc.). Non è un’opposizione facile, perché non potete rimettere in discussione questioni già decise nel merito. Serve qualcosa di sopravvenuto o extrinseco. Un caso frequente: il precetto intima un importo maggiore del dovuto (magari aggiungono interessi non spettanti). Potete opporvi limitamente a quella parte contestata.

Precetto su mutuo fondiario: merita una menzione a sé. Se avete un mutuo ipotecario fondiario (tipico per acquisto casa), la banca in caso di mancato pagamento può agire immediatamente con pignoramento immobiliare senza bisogno di decreto ingiuntivo, grazie al fatto che il contratto di mutuo è titolo esecutivo. Riceverete quindi direttamente un precetto e a ruota l’atto di pignoramento. Molti debitori restano sorpresi, ma è legale: l’art. 41 TUB lo consente. L’unica difesa qui, se il debito è reale, è cercare un accordo con la banca (ad es. chiedere una moratoria, sfruttare le norme di sospensione mutui se esistenti, o offrire saldo e stralcio) molto celermente, prima che fissino l’asta.

Importante: quando ricevete un precetto, siete ormai a un passo dall’esecuzione. Se non potete pagare in 10 giorni, pensate subito a se esistono beni aggredibili e come proteggervi. Pochi sanno, ad esempio, che: – Se temete pignoramento di denaro sul conto, potreste prelevare le somme eccedenti il minimo vitale prima che arrivi (non è illegale usare i propri soldi; lo diventerebbe se li sottraete dopo il pignoramento violando i sigilli). – Se avete uno stipendio/pensione, la pignorabilità è di regola al 20% netto (1/5), e non pignorabile per la parte sotto il triplo dell’assegno sociale sul conto (circa €1500) se si tratta di accredito su conto corrente di stipendi/pensioni. – Se la prima casa è l’unico immobile di proprietà e non è di lusso, l’Agente della Riscossione (Erario) non può pignorarla , ma un creditore privato sì. – Alcuni beni sono impignorabili: letti, armadi, frigorifero, cucina di casa, abiti, oggetti sacri, animali da compagnia o di affezione, medaglie e scritti di famiglia, ecc., e strumenti indispensabili per il lavoro del debitore (nei limiti del necessario). Quindi l’ufficiale giudiziario non può portarvi via ad esempio gli attrezzi fondamentali del mestiere (o meglio, ne può lasciare uno per tipo se ne avete tanti).

Le procedure esecutive: pignoramenti mobiliari, immobiliari e presso terzi

Vediamo ora cosa succede se si arriva al pignoramento e come gestirlo.

  • Pignoramento mobiliare (presso il debitore): l’ufficiale giudiziario si presenta (tipicamente dopo il precetto scaduto) presso la vostra sede o domicilio e cerca beni da pignorare. Può prendere beni mobili di valore (macchinari, merce, elettronica, automezzi se li trova), redige verbale e li lascia in custodia solitamente a voi o a un custode terzo. Più avanti verranno messi all’asta. Cosa può fare il debitore? Se i beni servono per l’attività, può chiedere al giudice dell’esecuzione di sostituirli con un’altrettanta somma in denaro prima che siano venduti (è la conversione, ne parliamo tra poco) o di attenuare il pignoramento (a volte si può ottenere di tenere certi beni se dimostra che servono alla sopravvivenza dell’azienda, ma di solito l’unica via è la conversione).
  • Pignoramento presso terzi: tipicamente il creditore notifica un atto a un terzo che deve soldi al debitore (es: la banca presso cui il debitore ha conto, oppure un cliente che deve pagare fatture al debitore, oppure il datore di lavoro se il debitore è anche dipendente). Quel terzo è “bloccato” e non può pagare il debitore ma deve versare al creditore le somme dovute, nei limiti di legge. Ad esempio, conto corrente: la banca congela l’importo fino a concorrenza del credito pignorato, poi su ordinanza del giudice trasferisce i soldi al creditore. Oppure pignoramento dello stipendio: il datore trattiene un quinto ogni mese e lo versa. Come reagire: se vengono pignorati conti o crediti e l’importo supera il dovuto, potete segnalare al giudice l’eccesso; se è pignorata una somma ritenuta impignorabile (es: pensione minima), potete fare opposizione per farla liberare. In generale, il pignoramento presso terzi è subìto passivamente: è difficile evitarlo a posteriori. Bisogna semmai prevenirlo (tenendo poca liquidità sul conto, ad esempio, come detto prima – sebbene ciò possa complicare la gestione aziendale).
  • Pignoramento immobiliare: il creditore iscrive l’atto nei Registri Immobiliari e vi notifica il pignoramento sull’immobile. Da quel momento la casa è “bloccata” (non potete venderla se non vi accordate col creditore e comunque l’acquirente se la vede gravata dal pignoramento). Segue una procedura innanzi al tribunale: nomina di un perito stimatore, udienza per verificare regolarità, poi ordinanza di vendita. Dopo di che vengono indette aste pubbliche. Il tutto dura in media 1-2 anni (dipende dal tribunale, può essere anche di più). Il debitore può continuare a vivere nella casa pignorata fino all’aggiudicazione (salvo casi di sgombero anticipato se non la tenete bene).
  • Strategie per il debitore:
    • Conversione del pignoramento (art. 495 c.p.c.): è il diritto del debitore di sostituire ai beni pignorati una somma di denaro corrispondente al credito precettato, interessi e spese. In pratica: se qualcuno vi ha pignorato la casa per 100k di debito, potete chiedere al giudice di convertire: depositate subito una somma (di solito almeno 1/5 del totale dovuto più spese) e vi impegnate a versare il resto a rate (massimo in 36 mesi, con versamenti trimestrali) . Se il giudice accorda la conversione, la procedura esecutiva si ferma: i beni vengono liberati (la casa esce dal pignoramento) e voi dovete rispettare il piano di pagamento per non farla riprendere . Questa è un’ottima via per salvare l’immobile se riuscite a raccogliere subito una parte significativa del debito (es. tramite parenti o un nuovo finanziamento) e il restante potete sostenerlo in rate. Attenzione: non è disponibile per pignoramenti presso terzi (ha senso solo per beni).
    • Opposizione all’esecuzione (art. 615 c.p.c.): se scoprite che il creditore in realtà non aveva diritto di pignorare (perché il debito è estinto, o il titolo è invalido, etc.), potete fare opposizione chiedendo al giudice dell’esecuzione di sospendere la procedura. Esempio: vi pignorano un immobile per un debito di cui non siete debitori (scambio di persona, o il creditore sbaglia soggetto); oppure il credito era stato annullato da una sentenza di appello ma intanto erroneamente eseguono. Queste situazioni sono rare ma se succedono, l’opposizione è doverosa. Non blocca l’esecuzione automaticamente, serve un provvedimento del giudice.
    • Opposizione agli atti esecutivi (art. 617 c.p.c.): riguarda vizi formali della procedura. Ad esempio, il pignoramento è stato notificato in modo irregolare, oppure l’avviso di vendita non è stato pubblicato correttamente, o la notifica dell’ordinanza di vendita era viziata. Oppure ancora l’atto di precetto conteneva errori formali gravi. Queste opposizioni vanno fatte entro termini brevissimi (5 giorni o 20 giorni a seconda dei casi). Se accolte, possono portare all’estinzione della procedura o alla nullità di atti compiuti. Ci sono casi in cui vendite all’asta sono state annullate perché l’avviso di vendita presentava difformità rispetto all’ordinanza del giudice . Ad esempio una casa venduta senza che fosse menzionata una servitù esistente, ecc. Oppure la mancata comunicazione di un rinvio d’asta può portare all’annullamento del decreto di trasferimento . Insomma, far controllare ogni atto al vostro legale può scovare appigli per guadagnare tempo o far ricominciare da capo (il che può dare spazio per vendere privatamente o procedere a concordato nel frattempo).
    • Intervento con procedura concorsuale: come già detto, se durante il pignoramento (prima della vendita) aprite una procedura di concordato preventivo o di sovraindebitamento, l’esecuzione individuale viene sospesa o improcedibile. Ad esempio, presentare un piano del consumatore e ottenere il decreto di sospensione ex art. 54 CCII ferma l’asta in extremis . Oppure, se il tribunale apre la liquidazione controllata, il pignoramento deve fermarsi e il bene passa alla massa concorsuale. Spesso i debitori usano questa “carta” come ultima spiaggia: magari sperano di vendere la casa da soli per coprire i debiti; se arriva vicino l’asta e non l’hanno venduta, depositano la domanda di concordato o liquidazione per stoppare la vendita coattiva, confidando di ottenere in procedura un realizzo migliore o un accordo.
    • Va però considerato: se aprite una liquidazione controllata, la casa verrà comunque venduta dal liquidatore salvo casi eccezionali (non c’è deroga per la prima casa, a differenza del mutuo come visto). La differenza è che la vendita in sede concorsuale potrebbe avvenire a valore di mercato e con più calma rispetto all’asta (dove a volte i beni vanno sottostimati e svenduti in fretta). Ma perderete l’immobile comunque. Solo un piano concordatario potrebbe salvarlo, se sostenibile.

Esecuzioni su beni strumentali e azienda: se avete macchinari essenziali pignorati, potete come detto tentare di liberare il bene con conversione o chiedere al giudice di differire la vendita perché state per concludere un contratto importante, ecc. Spesso i giudici sono poco inclini a sospendere a lungo, però. A volte conviene concordare col creditore procedente una sorta di affitto del bene pignorato: per esempio se vi hanno pignorato un automezzo indispensabile per lavorare, potete chiedere di tenerlo come custode e intanto pagare un canone al custode (che va ai creditori), in modo che l’asta venga posticipata più in là sperando di pagare il debito prima.

Custodia dei beni pignorati: finché i beni non sono venduti, ne siete spesso nominati custodi (per gli immobili dal 2016 di solito nominano custode professionale terzo, quindi vi tolgono le chiavi se la casa è vuota; ma se è occupata dal debitore, di solito resta custode il debitore con obbligo di mantenere il bene). Rispettate gli obblighi: non si possono deteriorare né sottrarre i beni. Ad esempio, se siete custodi di un’auto pignorata, non la vendete né demolite: sarebbe reato (sottrazione di cose pignorate). Se proprio il bene non l’avete (perché venduto prima di pignoramento o non vi appartiene), ditelo all’ufficiale subito.

Rapporto con i custodi e delegati: nel pignoramento immobiliare, un custode giudiziario nominato dal tribunale potrebbe contattarvi per visite all’immobile con potenziali acquirenti, ecc. Collaborate e mantenete un atteggiamento costruttivo: conflitti e resistenze spesso peggiorano solo la situazione (possono far anticipare la vostra estromissione dall’immobile). Al contempo, non scoraggiate gli acquirenti con atti illeciti (tipo danneggiare la casa, portare via infissi, minacciare chi viene a visitare): oltre a essere reati, non evitano la vendita e anzi possono convincere il custode a chiedere la forza pubblica per farvi uscire.

Tabelle riepilogative dei rimedi nelle diverse fasi del contenzioso

Di seguito una tabella riassuntiva che associa ad ogni fase del recupero crediti i possibili rimedi/opportunità per il debitore:

Fase del recuperoAzioni del creditorePossibili reazioni del debitoreNorme/sentenze rilevanti
Sollecito stragiudiziale (lettere, diffide)Lettere di avvocati o società recupero crediti. Preavvisi di segnalazioni in CRIF, ecc.– Cercare accordo bonario (piano di rientro, saldo e stralcio).<br>– Verificare legittimità di eventuali costi aggiuntivi richiesti (spesso società recupero aggiungono spese non dovute).
Decreto ingiuntivoNotifica DI provvisoriamente esecutivo o meno.– Opposizione entro 40 gg se vi sono contestazioni sul merito del credito.<br>– Richiesta di sospensione dell’esecutorietà (in caso di DI immediatamente esecutivo) .<br>– Se il credito è indubitabile: valutare accordo/transazione prima che diventi esecutivo (ad es. offrire pagamento parziale).art. 645 c.p.c. (opposizione)
Precetto (dopo un titolo esecutivo)Notifica atto di precetto (pagare in 10 gg).– Pagare per evitare pignoramento (se possibile, magari grazie a terzi).<br>– Opposizione a precetto se il titolo nel frattempo è inefficace o importi errati (raro).<br>– Verificare se manca l’avviso L.3/2012: ma non rende nullo il precetto .<br>– Prepararsi a pignoramento: es. ridurre giacenze su c/c, informare fornitori (se timore di pignoramento crediti presso terzi) ecc.Cass. 23343/2022 (precetto valido anche senza avviso)
Pignoramento mobiliare (presso debitore)Ufficiale giu. pignora beni in sede azienda/casa.– Chiedere conversione del pignoramento (art.495 c.p.c.): depositare 1/5 importo e rateizzare fino 36 mesi il resto .<br>– Opposizione esecuzione (615) se il credito è estinto/inesistente.<br>– Opposizione atti esecutivi (617) se vizi formali nel verbale.<br>– Nominare un custode terzo se preferibile (si può chiedere al giudice di non essere custodi se crea problemi).art. 495 c.p.c.
Pignoramento presso terzi (es. conto/stipendio)Notifica atto a banca/datore di lavoro/cliente debitore.– Su conto corrente: la banca congela somma -> Possibile accordo col creditore per liberare parte fondi (a volte accetta sblocco parziale in cambio di pagamento parziale). Se somme impignorabili (stipendi già accreditati sotto soglia) fare ricorso al GE.<br>– Stipendio: 1/5 trattenuto. Poca difesa, salvo chiedere riduzione in casi eccezionali (plurimi pignoramenti concorrenti).<br>– Crediti verso clienti: informare subito se quel credito era già ceduto o vincolato (se esistono cause di prelazione su di esso, il pignoramento potrebbe essere inefficace).art. 545 c.p.c. (limiti pignorabilità stipendio/pensione)
Pignoramento immobiliareNotifica pignoramento, iscrizione registri.– Conversione ex art.495 c.p.c. anche qui (deposito di una quota e piani di pagamento fino 36 mesi) per evitare la vendita .<br>– Opposizione 615 se il debito non esiste/più esigibile.<br>– Opposizione 617 per vizi (es. errore nel notificare, incompetenza territoriale, ecc.).<br>– Chiedere al GE la sospensione della vendita se c’è trattativa seria di vendita privata in corso (a volte accordata brevemente).<br>– Attivare procedura concorsuale (concordato, piano consumatore, liquidazione) per stoppare l’asta .<br>– Preparare eventuale rilascio immobile post-vendita per evitare sgombero forzoso.Cass. 23343/2022 (no nullità precetto senza avviso).<br>Trib. Como 2024 (sospesa vendita con piano sovr.) .<br>Vari provvedimenti su vizi asta: es. Trib. Napoli 2019 (annull. aggiudicazione per difformità avviso) .

Questa tabella non è esaustiva, ma evidenzia come in ogni fase ci siano strumenti giuridici attivabili. Naturalmente, più si va avanti nel procedimento esecutivo, meno margine c’è: l’ultima chiamata è prima che il bene sia definitivamente aggiudicato/venduto. Dopo la vendita, il debitore può solo opporsi al decreto di trasferimento per vizi gravissimi (entro 20 gg), ma di rado ottiene risultati. Un esempio di successo fu un caso in cui, per un vizio procedurale, fu annullato il decreto di trasferimento di un immobile già aggiudicato , ma sono rarità.

Mantenere un approccio attivo e informato

Il filo conduttore di questa sezione è che il debitore non deve subire passivamente. Conoscere i propri diritti (come i limiti di pignorabilità) evita di cadere vittima di abusi o di pressione indebita. Ad esempio, alcune società di recupero crediti minacciano pignoramenti impossibili (es. “le porteremo via tutti i mobili” quando sanno che mobilio di casa ha poco valore e molte cose non sono pignorabili). Un debitore informato sa che nessuno potrà mai togliergli il letto o i vestiti dei figli, e ciò aiuta a gestire l’ansia.

Allo stesso modo, tempestività è tutto: ogni atto ha termini di reazione. Se ignorate un ingiunzione o un precetto per distrazione o paura, vi precludete difese che magari c’erano.

Non ultimo, mantenere un dialogo coi creditori (o i loro legali) anche durante il contenzioso spesso è utile. Molti creditori preferiscono un uovo oggi (accordo ragionevole) al nulla forse domani (esecuzione lunga e incerta). Dunque mai pensare “ormai è tardi, c’è la causa, devo aspettare la sentenza”: in qualunque momento potete proporre un accordo e transigere. Il tribunale stesso rimborsa parte del contributo unificato se le parti si conciliano, a riprova che è un esito auspicato dal sistema.

Domande frequenti (FAQ) e risposte sulla gestione dei debiti della ditta individuale

In questa sezione finale, presentiamo una serie di domande frequenti che imprenditori e debitori in difficoltà pongono, con risposte concise basate su quanto spiegato finora:

D: Cosa si intende esattamente per sovraindebitamento?
R: Il sovraindebitamento è definito dalla legge come la situazione di perdurante squilibrio tra debiti e patrimonio liquidabile del debitore, che causa l’incapacità di adempiere regolarmente alle obbligazioni. In parole semplici, sei sovraindebitato quando, nonostante i tuoi sforzi, non riesci più a pagare i debiti alle scadenze e questi superano stabilmente la tua capacità di rimborso . Esempio: hai rate mensili per 3.000 € ma il tuo reddito è 1.500 €, oppure hai 100.000 € di debiti e beni per soli 20.000 €. Il concetto include sia l’insolvenza conclamata (cessazione dei pagamenti) sia la situazione di grave crisi in cui il default è imminente. Solo chi è in stato di sovraindebitamento (non meramente inadempiente di poco) può accedere alle procedure di cui abbiamo parlato.

D: Ho una ditta individuale ancora attiva, posso fare il piano del consumatore?
R: No, se l’attività è in corso e i debiti sono in buona parte legati all’impresa, non sei un consumatore per la legge . Il piano del consumatore (oggi ristrutturazione dei debiti del consumatore) è riservato a chi non ha debiti professionali attuali. Tu dovresti ricorrere al concordato minore, che è concepito proprio per l’imprenditore sotto soglia non fallibile. Il piano del consumatore potrebbe diventare opzione se cessassi l’attività e rimanessero solo debiti personali o “promiscui” (misti) ma senza un’azienda attiva . In tal caso, alcuni tribunali ammettono l’ex imprenditore alla procedura per consumatori, specie se i debiti residui non riguardano creditori aziendali strategici. Ma finché la ditta è operativa, la strada corretta è il concordato minore.

D: Quanto tempo ci vuole per completare una procedura di sovraindebitamento?
R: Dipende dalla procedura: – Per un piano del consumatore o concordato minore, i tempi si dividono in due: una fase iniziale per l’omologazione (può durare da 3-4 mesi fino a 6-8 mesi, a seconda del carico del tribunale e se ci sono opposizioni) e poi la fase di esecuzione del piano che dipende da quanto lunghe sono le dilazioni proposte. Spesso i piani durano 4-5 anni. Quindi dal ricorso iniziale all’esdebitazione finale possono passare 5 anni circa (di cui alcuni mesi di pratica in tribunale e poi 4-5 anni di pagamenti). Ci sono piani più brevi (se vendi subito un immobile e paghi tutti in 6 mesi) o più lunghi (20 anni in certi casi eccezionali omologati da tribunali, ma sono rari) . – Per la liquidazione controllata, la legge punta a chiudere tutto entro 3 anni . In realtà 3 anni è il termine dopo il quale il debitore può chiedere l’esdebitazione, ma la procedura di realizzo potrebbe durare un po’ di più se ci sono beni complicati da liquidare. Diciamo che generalmente entro 4 anni si chiude. In molti casi con pochi beni, si può chiudere anche in 1-2 anni. – L’esdebitazione dell’incapiente ha una tempistica brevissima iniziale (in pochi mesi ottieni il decreto di esdebitazione) e poi c’è il periodo di 4 anni di “probation” durante il quale potresti dover contribuire se la tua situazione migliora . Dopo 4 anni sei libero definitivamente.

In ogni caso, parliamo di anni. Non esistono soluzioni serie e legali “in una notte”. Diffida da chi promette cancellazioni di debiti immediate: l’unica cosa rapida può essere un accordo stragiudiziale, ma anche quello richiede trattative e spesso finanziamenti.

D: I miei debiti fiscali (IVA, tasse) possono essere cancellati o ridotti?
R: Sì, ma con maggiori difficoltà rispetto ai debiti verso privati. Fuori dalle procedure concorsuali, l’unico modo è sfruttare eventuali leggi di definizione agevolata (come le rottamazioni delle cartelle, che abbattono interessi e sanzioni ma di solito lasciano intatto il capitale, o il saldo e stralcio 2019 per contribuenti in difficoltà con ISEE basso). Nelle procedure concorsuali (concordato preventivo, concordato minore, piano del consumatore) è possibile proporre un pagamento parziale dei tributi, ma: – per alcune voci privilegiate per legge (es: IVA e ritenute non versate) devi comunque proporre il pagamento integrale del capitale (puoi tagliare solo sanzioni e interessi) a meno che tu non ottenga un voto favorevole dell’ente . Il CCII ha reso più rigido questo aspetto. – se l’ente (Agenzia Entrate o INPS) rifiuta il piano, il tribunale può forzare l’omologa solo se ritiene che l’offerta è almeno pari a quanto otterrebbe altrimenti (principio del cram down fiscale) . – Nella liquidazione controllata, i debiti fiscali si trattano come gli altri: i privilegiati prenderanno prima fino a saturazione del ricavato, gli eventuali chirografari fiscali ripartiranno in percentuale. Ciò che non è pagato è esdebitato, tranne alcuni debiti esclusi per legge (ad esempio, multe penali, o l’obbligo di restituzione di aiuti di Stato eventualmente).

In sintesi, sì è possibile ridurre anche il debito fiscale, però aspettatevi di dover versare almeno una parte significativa di IVA e contributi, perché la legge tutela questi crediti pubblici. Ad esempio, se hai 50.000 € di IVA non pagata, in un concordato dovresti cercare di pagare quei 50k interi (magari rateizzati) per evitare grane, oppure convincere Agenzia Entrate ad accettare meno se proprio non c’è modo (ma devono essere ragioni solide, tipo in liquidazione otterrebbe 10k, allora può accettare 10k anche nel piano).

D: Ho un solo debito grosso con la banca, posso fare sovraindebitamento?
R: Se hai un solo creditore (o pochi) non è escluso l’accesso alle procedure, ma va valutato. Le procedure da sovraindebitamento sono concepite per crisi con più creditori. Con uno solo, si può ancora teoricamente fare un piano o concordato, ma la convenienza è dubbia: potresti negoziare direttamente. In pratica: – Piano del consumatore: fattibile anche per un solo debito. Ad esempio, solo la banca ti ha dato fido e non riesci a restituirlo. Puoi proporre al giudice di omologare un piano in cui rimborsi solo il 50%. La banca non vota, il giudice decide. Se dimostri che pagare tutto è impossibile ma il 50% è il massimo che puoi e in liquidazione magari avrebbe meno, potresti ottenere omologa anche se la banca urla. Questo è un uso furbo del piano del consumatore per bypassare un creditore unico riottoso. – Concordato minore: con un solo creditore è un non-senso perché serve il suo voto favorevole (a meno di forzare con cram down se ragioni tecniche). Tanto vale trattare fuori. Inoltre, se la banca è l’unico creditore e tu hai dati finanziari sopra soglia, potresti essere considerato fallibile (anche se un solo creditore potrebbe chiedere fallimento).

Spesso con un solo creditore conviene un saldo e stralcio stragiudiziale. Le procedure concorsuali servono quando il fronte creditorio è frammentato. Va anche detto che il tribunale potrebbe guardare con sospetto un ricorso con un solo creditore: se ti omologa un piano contro la volontà dell’unico creditore, di fatto sta imponendo una transazione. È possibile, ma succede di rado; più facile se il creditore è lo Stato (piani con un unico grande debito fiscale si fanno, perché l’ente non vota e se il giudice vede che è il meglio che può avere, omologa).

D: Posso includere nell’accordo o procedura anche i debiti personali non legati all’attività?
R: Sì. Le procedure di sovraindebitamento richiedono di elencare tutti i debiti del soggetto , indipendentemente dall’origine. Quindi, ad esempio, se oltre ai debiti aziendali hai anche il mutuo della tua casa o un finanziamento personale, vanno indicati e potenzialmente inclusi. Puoi tuttavia modulare il trattamento: es. come visto, puoi decidere di continuare a pagare normalmente il mutuo prima casa e escluderlo dal concorso (ottenendo autorizzazione a mantenerlo corrente) . Ma devi comunque dichiararlo. Non puoi “tenere fuori” un debito a tuo piacere per pagarlo per intero di nascosto: violerebbe la par condicio. Se vuoi tenerlo fuori, devi offrirgli il 100% e spiegarlo nel piano. Stessa cosa per debiti personali verso familiari: vanno dichiarati, anche se magari proporrai di pagarli zero perché li consideri meno prioritari (poi se sono tuoi parenti magari non faranno opposizione). La completezza e trasparenza è obbligatoria: se nascondi debiti, rischi l’annullamento/rifiuto della procedura.

D: Cosa succede ai coobbligati (fideiussori, soci illimitatamente responsabili) se io risolvo i miei debiti con una procedura?
R: La regola generale: la procedura del debitore riguarda solo lui. I coobbligati e garanti restano obbligati per intero, salvo accordi specifici. Ad esempio, se tu fai un concordato minore pagando il 40% ai creditori chirografari, una banca che aveva anche la fideiussione di tua moglie potrà rivalersi su tua moglie per il restante 60% (a meno che la banca in sede di accordo concordatario abbia rinunciato espressamente, ma di solito non lo fa) . Questo perché l’esdebitazione è personale. Un caso particolare: se la tua ditta individuale aveva debiti insieme ad altri (es. società di fatto con un parente, o sei socio s.a.s. accomandatario), la procedura tua non copre i debiti dell’altra persona/società. Anzi, potrebbero anche dichiarare fallita l’altra entità se era fallibile (es. tu sovraindebitato e il tuo socio occulto fallito separatamente). Dunque, è importante coordinare eventuali strategie se ci sono più responsabili. Potreste valutare una procedura familiare unica (il CCII consente procedure familiari congiunte se i debiti sono comuni e le situazioni intrecciate, per semplificare). In sintesi, il debitore esdebitato esce pulito, i suoi garanti no. Alcuni creditori però, a fronte del concordato del debitore principale, decidono di fare stralcio anche al garante, ma è una scelta volontaria del creditore, non un effetto automatico. Fai quindi attenzione: se coinvolgi un garante, ad esempio tuo padre, e fai un piano che riduce il debito, metti in conto che il creditore può rivalersi su tuo padre per la quota non pagata. Spesso conviene includere nel piano un trattamento di riguardo per i creditori garantiti, per tutelare il garante. Ad esempio: “pagherò a banca X almeno il valore di realizzo dell’ipoteca/fideiussione così da liberare il garante”. Su questo le sezioni unite della Cassazione hanno avuto modo di chiarire che l’effetto esdebitativo del concordato non si estende ai soci garanti (in un caso di socio unico di s.p.a. che non viene liberato dal concordato della società).

D: Quali costi devo affrontare per accedere al sovraindebitamento?
R: Ci sono alcuni costi fissi e altri variabili: – Bisogna pagare le spese di giustizia iniziali (marche da bollo, contributo unificato che per queste procedure è spesso ridotto o fisso a importi contenuti – ad esempio 98 € circa). – L’OCC/Gestore ha diritto a un compenso, stabilito dal giudice a fine procedura, commisurato all’attivo e al lavoro svolto. Spesso il tribunale chiede un fondo spese iniziale: ad esempio qualche centinaio di euro all’OCC per avviare la pratica, più eventuali spese vive (visure, ecc.). Il grosso del compenso OCC viene però messo nel piano come prededuzione e pagato se e quando il piano si realizza. Per la liquidazione controllata, il liquidatore viene compensato coi beni liquidati. – Il costo dell’avvocato: non è obbligatorio avere un avvocato (il ricorso lo può presentare anche solo l’OCC/gestore se abilitato, ed egli spesso è un commercialista o avvocato stesso). Tuttavia, è altamente consigliato avere assistenza legale, specie se la situazione è contenziosa. Molti OCC lavorano in tandem con avvocati. I costi legali andrebbero concordati: alcuni applicano tariffe orarie, altri forfettarie, e a volte si può mettere a carico della massa anche una parte di spese legali (come prededuzione). – Se la procedura è complessa, potrebbero servirti valutazioni peritali (es. per stimare un immobile). In liquidazione c’è un perito nominato dal liquidatore, pagato dalla massa.

In generale, comunque, i costi sono contenuti rispetto al fallimento. Inoltre l’OCC di norma non può chiedere compensi esorbitanti: c’è un decreto ministeriale che li parametrizza. Se hai zero attivo, l’OCC prenderà poco (c’è un fondo ministeriale che può coprire in parte). Molti OCC comunque chiedono un piccolo anticipo iniziale. Indicativamente, preparare un piano di sovraindebitamento può costare qualche migliaio di euro di onorari (tra OCC e legale) – cifra che spesso può essere dilazionata o inserita nel piano.

D: Dopo l’esdebitazione, se le cose mi vanno bene in futuro, dovrò comunque pagare i vecchi debiti?
R: No, se hai ottenuto l’esdebitazione (sia quella “normale” post liquidazione, sia quella anticipata per incapienti, sia quella a seguito di completamento del piano concordatario), i debiti restanti sono inesigibili legalmente . Non c’è alcuna “clausola di ripresa”. L’unica eccezione è proprio il caso dell’esdebitazione del debitore incapiente: lì c’è quella finestra di 4 anni durante cui, se ti va bene (es. vinci alla lotteria, erediti dei soldi, trovi super lavoro), devi dare qualcosa ai vecchi creditori . Ma passati i 4 anni, fine. Negli altri casi, l’esdebitazione è immediatamente definitiva: se domani diventi milionario, quei vecchi creditori non possono comunque riaprirti la posizione. (Sarebbe diverso solo se scoprissimo che l’esdebitazione era ottenuta con dolo, in tal caso verrebbe revocata da un giudice, ma parliamo di frodi).

Questo principio del “fresh start” è proprio volto a dare tranquillità al debitore risanato. Ovviamente, dal punto di vista morale, nulla ti vieta di spontaneamente risarcire chi ha perso dei soldi, se un giorno sei benestante. Ma giuridicamente, non potranno obbligarti. Un’eccezione: se tra i debiti c’erano obblighi di mantenimento o simili, quelli non sono mai esdebitati – ma quelli non seguono la persona in base alla ricchezza, se riguardavano arretrati resta fuori.

D: E se dopo il concordato/fallimento rimangono debiti verso l’erario, posso essere perseguito penalmente (tipo per omesso versamento IVA)?
R: Attenzione, questo è importante: la soluzione delle obbligazioni civili non estingue eventuali reati. Se hai commesso reato di omesso versamento IVA (superiore a soglia penale) o altri reati tributari, il fatto che poi il debito IVA sia stralciato in concordato o chiuso in fallimento non ti evita il processo penale. Nei reati tributari c’è la causa di non punibilità solo se paghi integralmente il dovuto prima della dichiarazione dibattimentale. Un concordato che paga parzialmente non integra questa condotta riparatoria. Quindi, potresti comunque subire la condanna penale, anche se il Fisco in sede concorsuale ha accettato un 30%. Purtroppo è un punto dolente: la concorsualità non scusa l’illecito. Discorso analogo per possibili reati di bancarotta: se come imprenditore hai distratto beni, la bancarotta fraudolenta è punita a prescindere dal fatto che i creditori poi abbiano rinunciato ai debiti. Pertanto, risolvere i debiti non cancella i reati eventualmente commessi durante la crisi. Bisogna fare eventualmente un altro tipo di percorso (patteggiamenti, ecc.). La cosa positiva è che, eliminando i debiti, difficilmente ne commetterai di nuovi, quindi è un “stop-loss” almeno per il futuro.

D: Dopo una procedura di sovraindebitamento o fallimento, posso aprire una nuova attività?
R: Sì, dopo la chiusura della procedura e ottenuta l’esdebitazione, nulla vieta di ripartire con un’attività nuova. Durante la procedura, invece, se sei in liquidazione controllata, non puoi iniziare un’altra impresa (saresti spossessato dei beni, non avresti credibilità bancaria, ecc.). Se sei in un piano concordatario e l’attività attuale prosegue, puoi continuarla; se vorresti aprirne un’altra parallela, sarebbe molto strano e probabilmente il tribunale non gradirebbe (vorrebbe dire che hai risorse per pagare i creditori attuali!). Dopo comunque puoi eccome: anzi, la filosofia del fresh start è proprio di non “marchiare a vita” l’imprenditore sfortunato. La legge fallimentare un tempo poneva sanzioni interdittive (non potevi fare l’imprenditore per un po’), ma oggi con la liquidazione controllata ciò non avviene formalmente, e con l’esdebitazione sei pulito. Tieni presente però che per un po’ le banche e fornitori se ne ricorderanno (a livello informale o con segnalazioni pregresse). Dovrai riconquistare la fiducia. Ma legalmente nessuno può impedirti di aprire una nuova partita IVA.

D: Cosa rischio se, potendo pagare i creditori, faccio finta di nulla e aspetto che cadano in prescrizione?
R: Questa “strategia” è molto pericolosa e spesso fallimentare. Intanto la prescrizione ordinaria dei crediti è 10 anni (alcuni 5). Dieci anni in cui i creditori certamente proveranno a riscuotere. Non è che se stai zitto loro si dimenticano: magari il piccolo fornitore sì, ma la banca, il fisco o il grande creditore attiveranno cause e pignoramenti, interrompendo di continuo la prescrizione. In più, come visto, se sei fallibile potrebbero portarti al fallimento e lì addio prescrizione (il fallimento la interrompe per tutti). Anche se non sei fallibile, c’è sempre la possibilità di decreto ingiuntivo notificato che blocca la prescrizione. Quindi confidare nella prescrizione significa passare anni in continuo rischio di atti legali, con la paura di ricevere ufficiali giudiziari. E se provi a restare “invisibile” (niente conto corrente, lavoro in nero ecc.), vivi male e comunque non è garantito. Molto meglio affrontare il problema e cercare una soluzione legale. La prescrizione è una difesa passiva che può funzionare per debiti minori e con creditori disattenti, ma è un azzardo. Inoltre, per i debiti fiscali c’è decadenza e prescrizione, ma l’ente di solito notifica cartelle e diffide interrompendo. Insomma, non pagare sperando di farla franca è raramente una strategia vincente – a meno di casi fortunati dove il creditore sparisce (ma se è grosso, li cede a recupero crediti, e questi a catena provano fino all’ultimo centesimo).

D: Ho sentito parlare di “legge anti suicidi” e “esdebitazione”: ma davvero cancellano i debiti?
R: Sì, come abbiamo spiegato, la normativa sul sovraindebitamento (chiamata anche legge salva suicidi in termini giornalistici) consente effettivamente di cancellare i debiti impagabili, a condizione di rispettare procedure e requisiti. L’esdebitazione è proprio il risultato finale: l’incancellabilità del residuo debito verso il debitore persona fisica . Questo concetto, che un tempo non esisteva (il fallito restava debitore a vita del residuo), oggi è parte integrante del sistema concorsuale, sia nel fallimento sia nel sovraindebitamento. Ovviamente non è un condono indiscriminato: devi passare attraverso un piano di pagamento del possibile o una liquidazione dei beni. Ma se, ad esempio, avevi 1 milione di debiti e tramite liquidazione se ne recuperano solo 100k, gli altri 900k vengono esdebitati. È realtà, sancita dal tribunale con un provvedimento formale. Non c’è trucco: i creditori non soddisfatti non possono più pretendere nulla (salvo eventuali obblighi di garanzie come detto prima). Quindi sì, la legge offre una via d’uscita reale. Questo non significa che sia piacevole o facile – ci sono sacrifici – ma è tremendamente importante saperlo: anche situazioni debitorie che sembrano disperate possono avere una soluzione giuridica, non c’è bisogno di gesti estremi. Le statistiche mostrano che ancora poche persone conoscono e usano queste norme, ma pian piano stanno aumentando. Spesso ci si rivolge a queste procedure quando si è già perso tutto (casa, lavoro etc.), ma in realtà sarebbe utile usarle anche prima per salvare il salvabile.

Conclusione: affrontare i debiti della propria ditta individuale richiede coraggio, pianificazione e assistenza competente. Le strategie vanno dal dialogo negoziale al ricorso a strumenti legali avanzati. Ogni situazione è diversa: questa guida fornisce gli strumenti concettuali, ma l’applicazione concreta va calibrata sul caso specifico. Se vi trovate in difficoltà, il consiglio finale è: non isolatevi, non rimandate. Consultate un professionista esperto di crisi da sovraindebitamento, valutate le opzioni e agite per tempo. L’ordinamento offre oggi una seconda chance agli imprenditori onesti che incappano in fallimenti economici – coglierla è possibile seguendo le giuste strategie.

Fonti e riferimenti normativi e giurisprudenziali

  • Codice Civile, Regio Decreto 16 marzo 1942 n. 262, art. 2086 (dovere di gestire la crisi) e art. 170 (fondo patrimoniale).
  • Codice di Procedura Civile, Regio Decreto 28 ottobre 1940 n. 1443: artt. 480, 545, 615, 617, 495 c.p.c. (avviso nel precetto, limiti pignorabilità, opposizioni all’esecuzione e agli atti, conversione del pignoramento).
  • Legge 27 gennaio 2012 n. 3 (procedura da sovraindebitamento “salva suicidi”), come modificata da D.L. 179/2012 conv. L.221/2012 e D.L. 137/2020 conv. L.176/2020, applicabile fino all’entrata in vigore del Codice della crisi.
  • Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza, D.Lgs. 12 gennaio 2019 n.14 (CCII), in vigore dal 15 luglio 2022, e correttivi: D.Lgs. 147/2020, D.Lgs. 83/2022, D.Lgs. 136/2024. In particolare: artt. 2 (definizioni, imprenditore sotto soglia), 65 ss. (ambito sovraindebitamento), 67 (ristrutturazione debiti consumatore), 74-83 (concordato minore), 268-277 (liquidazione controllata), 282-283 (esdebitazione post liquidazione e incapienti), 54 (misure protettive).
  • Cassazione Civile, Sez. III, 26 luglio 2022 n.23343 – Precetto e mancato avviso L.3/2012: la omissione dell’avvertimento al debitore circa le procedure di sovraindebitamento non comporta nullità del precetto, costituendo mera irregolarità .
  • Cassazione Civile, Sez. I, 27 luglio 2023 n.22890Meritevolezza nel piano del consumatore: chiarisce che dopo la riforma 2020 il parametro è cambiato; eliminati i criteri di “sproporzione” e “prospettiva ragionevole”, introdotto il divieto solo per chi ha causato il debito con colpa grave, malafede o frode .
  • Cassazione Sezioni Unite, 26 luglio 2023 n.22699 – su concordato minore e imprenditore cessato: conferma che un ex imprenditore commerciale cancellato non può accedere al concordato (neppure minore), in continuità col precedente orientamento sul concordato preventivo . Rileva però che ciò non priva il debitore dell’esdebitazione, conseguibile tramite liquidazione controllata ed art.282 CCII .
  • Cassazione Civ., Sez. I, 14 febbraio 2023 n.4613 – sovraindebitamento, accordo con i creditori e creditori ipotecari: principio affermato in materia di rispetto del soddisfacimento dei creditori con garanzia reale in sede di omologazione .
  • Cassazione Civ., Sez. I, 26 settembre 2022 n.28013mancata omologazione del piano del consumatore per esiguità del pagamento chirografi: riconosce che una percentuale troppo esigua di soddisfacimento può rendere inammissibile o non omologabile il piano .
  • Cassazione Civ., Sez. Un., 11 agosto 2021 n.22665 – in tema di sovraindebitamento, conferma che il provvedimento di rigetto dell’istanza di nomina OCC non è ricorribile per Cassazione (questione processuale) .
  • Corte di Giustizia UE, 8 maggio 2024, causa C-20/23 – sull’art.23 par.4 Direttiva Insolvenza 2019/1023: affronta la possibilità di escludere talune categorie di debiti (in particolare debiti fiscali e previdenziali) dalla esdebitazione .
  • Corte di Giustizia UE, 10 aprile 2025, causa C-723/23 – sull’art.23 Dir. Insolvenza: chiarisce la compatibilità di negare l’accesso all’esdebitazione a debitori disonesti o in malafede (ribadendo che si possono escludere i casi di frode) .
  • Tribunale di Como, decreto 19 gennaio 2024 – (menzionato in dottrina, es. Studio Borselli) caso in cui è stato sospeso un pignoramento immobiliare e revocata la vendita all’asta grazie all’ammissione di un piano del consumatore ex L.3/2012 .
  • Tribunale di Napoli, 2022 – caso di revoca del decreto di trasferimento di immobile all’asta per vizi dell’avviso di vendita (mancata corrispondenza con ordinanza) , a conferma che opposizioni ex art.617 c.p.c. possono talora tutelare il debitore da irregolarità gravi.
  • Guida OCC Camera Arbitrale di Milano (2022) – “Guida al sovraindebitamento” : spiega in modo chiaro i quattro strumenti (concordato minore, ristrutturazione consumatore, liquidazione controllata, esdebitazione incapiente) e i requisiti di accesso .

La tua ditta individuale è soffocata dai debiti? Fatti Aiutare da Studio Monardo

La tua ditta individuale è soffocata dai debiti?
Hai ricevuto solleciti, richieste di rientro, decreti ingiuntivi, cartelle esattoriali, blocchi del conto corrente o minacce di pignoramento da parte di Fisco, INPS, banche, finanziarie o fornitori?

La paura è comprensibile: nella ditta individuale tu e l’azienda siete la stessa cosa, quindi anche il tuo patrimonio personale è a rischio.
La buona notizia?
Esistono strategie totalmente legali per bloccare i creditori, ridurre drasticamente i debiti o perfino cancellarli.


Perché una Ditta Individuale Finisce in Debito

Le cause più comuni includono:

  • clienti che pagano in ritardo o non pagano
  • costi imprevisti di gestione
  • contributi INPS e acconti troppo pesanti
  • cartelle esattoriali accumulate negli anni
  • fidi bancari ridotti o revocati
  • tasse e spese non più sostenibili

In quasi tutti i casi, il vero problema è la mancanza di liquidità, non la mancanza di lavoro.


Tutte le Strategie per Risolvere i Debiti di una Ditta Individuale

1. Fermare Subito i Creditori

È il primo passo.
Un avvocato specializzato può:

  • bloccare pignoramenti
  • fermare richieste di rientro
  • impedire il pignoramento del conto corrente
  • sospendere le azioni esecutive di Agenzia Riscossione

Prima si mette in sicurezza l’attività, poi si lavora sulla riduzione dei debiti.


2. Eliminare i Debiti Non Dovuti

Controllando i debiti spesso emergono:

  • interessi non dovuti
  • sanzioni calcolate male
  • importi duplicati
  • debiti prescritti
  • errori nelle cartelle
  • spese e commissioni bancarie anomale

Una parte significativa dei debiti può essere stralciata o annullata.


3. Rateizzare i Debiti (Fino a 120 Rate)

Con Agenzia Entrate e INPS puoi ottenere:

  • piani fino a 10 anni
  • sospensione delle azioni esecutive
  • pagamenti mensili sostenibili

È la soluzione più semplice e immediata per rimettere in sicurezza l’attività.


4. Rottamazioni e Stralci

Quando disponibili, permettono:

  • eliminazione di sanzioni e interessi
  • pagamento ridotto delle cartelle
  • cancellazione di debiti sotto determinate soglie

Un professionista può verificare se puoi accedere anche a misure straordinarie.


5. Accordi Privati con Banche e Fornitori

Con un’adeguata negoziazione, puoi ottenere:

  • riduzione reale del debito
  • sospensione temporanea dei pagamenti
  • blocco degli interessi
  • rinegoziazione dei finanziamenti

Molti creditori preferiscono trattare piuttosto che avviare procedimenti costosi.


Le Soluzioni Più Potenti: Gli Strumenti del Codice della Crisi

Per le ditte individuali esistono oggi strumenti straordinari, tra i più efficaci per ridurre o cancellare i debiti.

✔ PRO – Piano di Ristrutturazione dei Debiti

Permette di:

  • bloccare TUTTI i creditori
  • pagare solo una parte dei debiti
  • sospendere pignoramenti e azioni esecutive
  • continuare a lavorare senza interruzioni

Il giudice può approvarlo anche senza il consenso dei creditori.


✔ Concordato Minore

Ideale per l’imprenditore individuale che vuole mantenere attiva l’azienda:

  • blocco delle azioni dei creditori
  • pagamento ridotto del debito totale
  • protezione di beni e attrezzature
  • continuità dell’attività garantita

✔ Liquidazione Controllata del Sovraindebitato

La soluzione definitiva quando i debiti sono troppo alti:

  • cancellazione totale del debito residuo
  • possibilità di ripartire da zero
  • tutela del minimo vitale

È l’unico strumento italiano che permette un vero fresh start legale.


Le Specializzazioni dell’Avv. Giuseppe Monardo

Per gestire una situazione debitoria complessa servono competenze specifiche.
L’Avv. Monardo è:

  • Avvocato Cassazionista
  • Coordinatore nazionale di avvocati e commercialisti esperti in diritto bancario e tributario
  • Gestore della Crisi da Sovraindebitamento (L. 3/2012), iscritto negli elenchi del Ministero della Giustizia
  • Professionista fiduciario di un OCC
  • Esperto Negoziatore della Crisi d’Impresa (D.L. 118/2021)

Un profilo unico per bloccare i creditori, ridurre i debiti e salvare ditte individuali di qualsiasi settore.


Come Può Aiutarti Concretamente l’Avv. Monardo

  • analisi immediata della tua situazione
  • blocco urgente di pignoramenti
  • verifica di irregolarità e debiti annullabili
  • riduzione drastica dell’esposizione
  • creazione di un piano sostenibile e approvabile
  • protezione del tuo patrimonio personale
  • continuità dell’attività garantita

Conclusione

Avere debiti nella tua ditta individuale non significa essere destinato alla chiusura.
Con una strategia rapida, efficace e completamente legale, puoi:

  • fermare subito i creditori,
  • ridurre o cancellare i debiti,
  • salvare l’attività e il tuo futuro.

Il momento per agire è adesso.

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  1. Consulenza digitale: si svolge esclusivamente tramite contatti telefonici e successiva comunicazione digitale via e-mail o posta elettronica certificata. La prima valutazione, interamente digitale (telefonica), è gratuita, ha una durata di circa 15 minuti e viene effettuata entro un massimo di 72 ore. Consulenze di durata superiore sono a pagamento, calcolate in base alla tariffa oraria di categoria.
  2. Consulenza fisica: è sempre a pagamento, incluso il primo consulto, il cui costo parte da 500€ + IVA, da saldare anticipatamente. Questo tipo di consulenza si svolge tramite appuntamento presso sedi fisiche specifiche in Italia dedicate alla consulenza iniziale o successiva (quali azienda del cliente, ufficio del cliente, domicilio del cliente, studi locali in partnership, uffici temporanei). Anche in questo caso, sono previste comunicazioni successive tramite e-mail o posta elettronica certificata.

La consulenza fisica, a differenza di quella digitale, viene organizzata a partire da due settimane dal primo contatto.

Disclaimer: Le opinioni espresse in questo articolo rappresentano il punto di vista personale degli Autori, basato sulla loro esperienza professionale. Non devono essere intese come consulenza tecnica o legale. Per approfondimenti specifici o ulteriori dettagli, si consiglia di contattare direttamente il nostro studio. Si ricorda che l’articolo fa riferimento al quadro normativo vigente al momento della sua redazione, poiché leggi e interpretazioni giuridiche possono subire modifiche nel tempo. Decliniamo ogni responsabilità per un uso improprio delle informazioni contenute in queste pagine.
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