Azienda Di Segnaletica Di Sicurezza Fotoluminescente Con Debiti: Cosa Fare Per Difendersi E Come

Se la tua azienda produce, importa o distribuisce segnaletica di sicurezza fotoluminescente, cartelli di emergenza, percorsi di esodo, pittogrammi, segnaletica antincendio, materiali luminescenti, pannelli per evacuazione e sistemi di sicurezza visiva, e oggi si trova con debiti verso Fisco, Agenzia delle Entrate Riscossione, INPS, banche o fornitori, è essenziale agire subito per evitare blocchi operativi e la perdita di clienti strategici.

Nel settore della sicurezza, ritardi e mancate consegne possono bloccare certificazioni, impedire collaudi antincendio, generare penali e far perdere appalti pubblici e privati.

Perché le aziende di segnaletica fotoluminescente accumulano debiti

  • aumento dei costi di materiali luminescenti, PVC, alluminio, adesivi e vernici speciali
  • rincari nella stampa, nei trattamenti superficiali e nei materiali importati
  • pagamenti lenti da parte di imprese edili, installatori e condomìni
  • ritardi nei versamenti di IVA, imposte e contributi
  • magazzini con molte varianti, formati e personalizzazioni
  • difficoltà nell’ottenere fidi bancari adeguati alle scorte e ai cicli produttivi

Cosa fare subito

  • far analizzare da un professionista la situazione debitoria completa
  • verificare quali debiti possono essere contestati, ridotti o rateizzati
  • evitare piani di rientro non sostenibili che peggiorano la liquidità
  • richiedere la sospensione immediata di eventuali pignoramenti
  • proteggere rapporti con fornitori strategici e materiali critici
  • utilizzare strumenti legali per ristrutturare o rinegoziare i debiti

I rischi se non intervieni in tempo

  • pignoramento del conto corrente aziendale
  • blocco delle forniture di materiali luminescenti, pannelli, adesivi e supporti
  • impossibilità di rispettare i tempi dei cantieri
  • perdita di appalti, imprese edili, aziende e amministrazioni
  • rischio concreto di chiusura dell’attività

Come può aiutarti l’avvocato Monardo

Detto questo, l’avvocato Monardo, cassazionista, coordina a livello nazionale un team di avvocati e commercialisti esperti in diritto bancario e tributario.
Inoltre:

  • è Gestore della Crisi da Sovraindebitamento (L. 3/2012)
  • è iscritto negli elenchi del Ministero della Giustizia
  • è professionista fiduciario presso un OCC – Organismo di Composizione della Crisi
  • è Esperto Negoziatore della Crisi d’Impresa (D.L. 118/2021)

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  • bloccare immediatamente pignoramenti e altre procedure esecutive
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Introduzione

Un’azienda produttrice di segnaletica di sicurezza fotoluminescente in difficoltà finanziaria si trova ad affrontare una serie di debiti verso il fisco, gli enti previdenziali, le banche e i fornitori. Dal punto di vista del debitore (l’imprenditore o la società indebitata), è fondamentale conoscere gli strumenti di difesa disponibili per evitare il tracollo dell’impresa e le possibili conseguenze personali. In questa guida – aggiornata a ottobre 2025 e completa di riferimenti normativi e giurisprudenziali recenti – esaminiamo strategie avanzate per avvocati, imprenditori e privati, con un linguaggio giuridico ma accessibile. Verranno fornite tabelle riepilogative, domande e risposte frequenti, e simulazioni pratiche riferite all’ordinamento italiano. L’obiettivo è illustrare come proteggere l’azienda dal fallimento (ora “liquidazione giudiziale”) o dalla liquidazione forzata, e come ristrutturare o rinegoziare il debito mantenendo la continuità aziendale.

Contesto: tipologie di debiti e rischi per l’impresa

Una società attiva nel settore della segnaletica di sicurezza fotoluminescente può contrarre debiti di diversa natura. È importante distinguere le varie tipologie di debito, in quanto ognuna presenta caratteristiche e rimedi specifici:

  • Debiti fiscali (Erario): imposte non versate (IVA, IRES, IRAP, ritenute fiscali) che generano cartelle esattoriali da parte dell’Agenzia delle Entrate-Riscossione (AdER), ex Equitalia. Questi debiti godono spesso di privilegi sui beni del debitore e, se insoluti, portano a sanzioni e interessi elevati.
  • Debiti contributivi (INPS e altri enti previdenziali): contributi pensionistici e assicurativi non versati per titolari o dipendenti. Anche questi sono debiti privilegiati, con pesanti sanzioni civili (interessi di mora e somme aggiuntive) e possibili rilievi penali per omesso versamento di ritenute previdenziali.
  • Debiti bancari e finanziari: esposizioni verso banche (mutui, finanziamenti, scoperti di conto, leasing) garantite da ipoteche o fideiussioni. In caso di insolvenza, la banca può revocare gli affidamenti e procedere all’escussione delle garanzie (es. pignoramento di beni ipotecati o del patrimonio personale del fideiussore).
  • Debiti verso fornitori e altri creditori chirografari: fatture commerciali non pagate, debiti verso fornitori di materie prime, servizi o affitti. Questi crediti non hanno garanzie specifiche (sono chirografari), ma i fornitori possono agire rapidamente con decreti ingiuntivi e pignoramenti sui beni aziendali o sui conti correnti.
  • Debiti verso i dipendenti: retribuzioni arretrate, tredicesime, TFR non corrisposti. Godono di privilegio generale sui mobili dell’azienda e, in caso di procedure concorsuali, i dipendenti possono attivare il Fondo di garanzia INPS per il TFR e le ultime mensilità. La presenza di stipendi insoluti può minare il clima aziendale e portare a dimissioni per giusta causa o azioni legali dei lavoratori.

Questi debiti comportano rischi immediati per l’impresa: dall’erosione della liquidità per interessi di mora e sanzioni, fino ad aggressioni esecutive (pignoramenti di beni, conti bancari bloccati, ipoteche legali) e perdita di fiducia da parte di fornitori e clienti. Il cumularsi delle esposizioni può sfociare nell’insolvenza conclamata, ossia nell’incapacità strutturale di far fronte regolarmente alle obbligazioni. In tale situazione, i creditori possono istigare una procedura di fallimento (liquidazione giudiziale) presso il tribunale competente.

Di seguito, una tabella riepilogativa delle principali categorie di debito aziendale e delle relative caratteristiche:

Tipo di debitoEsempiCaratteristicheRischi per l’aziendaStrumenti difensivi
Fiscale (Erario)IVA non versata, IRES/IRAP non pagate, cartelle esattorialiPrivilegi generalizzati; sanzioni e interessi elevati; Ente riscossore (AdER) con poteri speciali (fermo, ipoteca)Ipoteca su immobili; fermi amministrativi su beni mobili; pignoramento conti; possibile reato penale per omesso versamento IVA oltre soglieRateizzazione fino a 72-120 rate; Definizioni agevolate (es. rottamazione cartelle); Transazione fiscale in procedure concorsuali; sospensione cartelle in composizione negoziata
Contributivo (INPS)Contributi previdenziali dipendenti/titolari non versatiPrivilegi generali sui beni; sanzioni civili (~ fino al 30% annuo cumulativo); potenziali profili penali per ritenute omesse > sogliaAvviso di addebito immediatamente esecutivo; divieto rilascio DURC (impedisce appalti pubblici); possibile denuncia penale (art. 2 L.638/1983)Rateizzazione INPS (fino 24 mesi senza garanzia, oltre con garanzia); adesione a rottamazioni se in cartella; Transazione previdenziale in concordato; pagamento prioritario quote dipendenti per evitare reato
Bancario/finanziarioMutui, leasing, fidi di c/c, anticipo fattureSpesso assistiti da garanzie reali (ipoteche su capannoni, pegni su macchinari) o personali (fideiussioni dei soci/amministratori)Revoca dei finanziamenti e richiesta rientro immediato; escussione garanzie (espropriazione immobili ipotecati); segnalazione in centrale rischi (difficoltà futuro credito)Moratorie bancarie (accordi ABI per PMI); rinegoziazione tassi e piani di ammortamento; Accordo di ristrutturazione con banche (art. 57 CCII) per dilazionare; protezione da azioni esecutive con concordato o composizione negoziata (misure protettive)
Fornitori (chirografari)Fatture merce, forniture servizi, bolletteNon assistiti da garanzie specifiche (chirografari); pagamenti a 30-90 gg tipici; inadempimento porta a sospensione forniture e azioni legali velociDecreto ingiuntivo e precetto in tempi brevi; pignoramento merci o attrezzature; interessi di mora commerciali elevati (D.lgs. 231/2002) peggiorano esposizione; possibili azioni coordinate di più fornitoriNegoziazione privata (piani di rientro, saldo e stralcio); garanzie su nuovi ordini (pagamenti anticipati o assicurazione crediti per rassicurare fornitori); inclusione dei fornitori in un piano attestato o concordato preventivo (offrendo % del credito) per evitare azioni individuali
DipendentiRetribuzioni non pagate, TFR maturatoCrediti privilegiati di grado elevato (precedenza assoluta per ultime 3 mensilità e TFR fino a massimale ex art. 2751-bis c.c.); tutela Fondo di Garanzia INPS per TFR e ultime retribuzioniScioperi o dimissioni collettive per giusta causa; decreti ingiuntivi individuali; richiesta di fallimento da parte di dipendenti (legittimati se stipendi non pagati); responsabilità penale per omesso versamento ritenute fiscali su stipendi non corrisposti (reato di omesso versamento ritenute)Ricorso a ammortizzatori sociali (cassa integrazione straordinaria) per ridurre oneri; accordi sindacali per dilazionare pagamenti; pagamento prioritario dei lavoratori nelle soluzioni concordate (anche perché necessari alla continuità aziendale); in caso di procedura concorsuale, attivazione del Fondo di Garanzia INPS (per mitigare tensioni sociali)

Come si evince, ciascun tipo di debito richiede approcci mirati. L’imprenditore deve valutare la gravità e priorità dei debiti (ad esempio, i debiti verso Erario e lavoratori hanno tutele forti e richiedono attenzione immediata) e i potenziali effetti a catena. Un debito fiscale non gestito, ad esempio, può portare al blocco dei conti bancari da parte di AdER, impedendo di pagare fornitori e stipendi e aggravando la crisi di liquidità. Viceversa, insoluti verso fornitori chiave possono interrompere la produzione. La situazione va dunque affrontata con una strategia globale, coordinando soluzioni per ogni categoria di creditore.

Forma giuridica dell’impresa e responsabilità dei soci/amministratori

Le strategie difensive dipendono anche dalla forma giuridica dell’azienda indebitata, poiché la normativa distingue tra società di persone (es. SNC, SAS) e società di capitali (es. SRL) in termini di autonomia patrimoniale e responsabilità per i debiti:

  • Società di persone (S.n.c., S.a.s.): Hanno autonomia patrimoniale imperfetta. Ciò significa che i soci (tutti i soci nella SNC, i soli accomandatari nella SAS) rispondono illimitatamente e solidalmente con il proprio patrimonio personale dei debiti sociali . I creditori sociali possono quindi rivalersi sui beni personali dei soci se il patrimonio sociale è insufficiente. In caso di insolvenza di una società di persone, è prassi che venga dichiarato il fallimento sia della società sia dei soci illimitatamente responsabili (cd. fallimento in estensione ex art. 147 L.F. e ora art. 256 CCII). Anche senza una procedura concorsuale, la chiusura della società non libera i soci: dopo la cancellazione dal Registro Imprese, i creditori insoddisfatti possono agire contro ciascun socio illimitatamente responsabile . Tuttavia, la giurisprudenza più recente precisa che questa responsabilità post-estinzione ha natura sussidiaria e quasi “successoria”: il creditore deve dimostrare l’eventuale attivo distribuito ai soci in liquidazione o altri trasferimenti a loro favore, e il socio può essere tenuto nei limiti di quanto ricevuto . In pratica, se il socio non ha ricevuto beni o utili dalla società estinta e non vi sono atti di frode, non può essergli imputato il pagamento dei debiti residui . Ciò non toglie, comunque, che durante la vita della società di persone il socio rimanga garante personale di tutte le obbligazioni societarie.
  • Società a responsabilità limitata (S.r.l.): Ha autonomia patrimoniale perfetta. In linea generale, per legge soci e amministratori non rispondono con il proprio patrimonio dei debiti sociali, essendo la SRL una persona giuridica distinta . I creditori possono escutere solo i beni della società. Fa eccezione il caso in cui un socio abbia prestato garanzie personali (es. fideiussioni) a favore di un creditore dell’azienda: in tal caso, quel socio (spesso l’imprenditore stesso) sarà personalmente obbligato verso quel creditore per l’importo garantito. Al di fuori delle garanzie, i soci di SRL rischiano di perdere al massimo il capitale investito (quote) e utili non distribuiti, ma non il restante patrimonio personale . Va però evidenziato che, dopo la chiusura di una SRL, i creditori rimasti insoddisfatti possono agire contro i soci entro il limite di quanto da essi riscosso in sede di liquidazione (art. 2495 c.c.) . Ad esempio, se i soci si sono ripartiti attivi prima di soddisfare tutti i debiti, dovranno restituire le somme fino a copertura dei creditori residui. Questo principio è stato confermato anche per sanzioni tributarie: la Cassazione ha precisato nel 2024 che i soci di società estinta rispondono anche delle sanzioni fiscali non pagate, purché nei limiti di quanto ricevuto . Le Sezioni Unite della Cassazione nel 2025 hanno chiarito che l’Agenzia delle Entrate può agire contro i soci anche in assenza di distribuzioni formalmente risultanti, se prova che vi sono stati trasferimenti di beni ai soci o occultamenti di attivo; ma senza tali prove e in mancanza di utili ripartiti, il socio non risponde dei debiti tributari sociali .
  • Responsabilità degli amministratori di SRL: Pur non essendo debitori diretti, gli amministratori possono incorrere in responsabilità indirette. In generale, essi rispondono verso la società dei danni causati da violazione dei loro doveri (art. 2476 c.c.) e, in certe circostanze, anche verso i creditori sociali se con il loro comportamento hanno pregiudicato il patrimonio aziendale (mala gestio) . Ad esempio, un amministratore che ritardi colpevolmente il pagamento dei debiti fiscali o contributivi potrebbe causare l’aggravarsi delle sanzioni e interessi, riducendo le chance di soddisfacimento dei creditori: ciò può dar luogo ad un’azione di responsabilità per danno da aggravamento del dissesto promossa dal curatore fallimentare o dai creditori (ex art. 2394 c.c. per società di capitali). Sul piano fiscale, la regola generale è che non esiste una responsabilità patrimoniale personale automatica dell’amministratore per i debiti fiscali della società, in assenza di una norma specifica . Infatti la Cassazione ha più volte affermato che non vi è alcuna coobbligazione tributaria a carico degli amministratori di SRL per i debiti d’imposta sociali, salvo quanto previsto dall’art. 36 del D.P.R. 602/1973 . Tale disposizione speciale prevede la responsabilità personale degli amministratori (e dei liquidatori e soci) in casi circoscritti, tipicamente legati alla fase di scioglimento/liquidazione: ad esempio, l’amministratore in carica al momento in cui si verifica una causa di scioglimento che omette di mettere in liquidazione la società e compie atti di gestione distrattivi nei due anni precedenti la liquidazione può rispondere dei debiti tributari non pagati . Parimenti, il liquidatore che paga alcuni creditori lasciando impagate le imposte, o distribuisce beni ai soci prima di saldare il Fisco, ne risponde personalmente . Importante è che questa responsabilità ex lege va accertata con atto motivato dell’Amministrazione finanziaria (ex art. 36, co.5, D.P.R. 602/73) notificato all’amministratore, senza il quale non gli si può richiedere il pagamento . In assenza di tale atto, una cartella esattoriale intestata direttamente all’amministratore per debiti sociali è illegittima e va annullata, come riconosciuto da Cassazione (ord. n. 35497/2023) . Dunque, l’amministratore di SRL non paga i debiti sociali di tasca propria a meno che: abbia violato obblighi legali specifici (es. non aver tempestivamente liquidato la società in caso di azzeramento capitale, o aver sottratto attivi), con formale contestazione da parte di Agenzia Entrate; oppure sia chiamato a risarcire danni per mala gestio verso la società/creditori; oppure, infine, abbia responsabilità penali (che comportano sanzioni personali) per omissioni fiscali o contributive.

In sintesi, la forma giuridica incide fortemente sui rischi personali: nell’SNC l’imprenditore rischia il proprio patrimonio per i debiti dell’azienda, mentre nella SRL ha in linea generale una protezione patrimoniale che però cede in presenza di condotte irregolari o garanzie personali prestate. Nella tabella seguente mettiamo a confronto le caratteristiche chiave:

Forma giuridicaAutonomia patrimonialeResponsabilità sociDestino dei debiti in caso di chiusuraResponsabilità amministratori
Ditta individualeNessuna distinzione giuridica tra imprenditore e impresaIllimitata: l’imprenditore risponde con tutti i propri beni delle obbligazioniL’imprenditore rimane obbligato per gli eventuali debiti non soddisfatti (può ricorrere a esdebitazione post-fallimento in caso di insolvenza)N/A (l’imprenditore coincide con l’amministratore)
Società di persone (SNC, SAS)Imperfetta: patrimonio società formalmente distinto ma non protetto da azioni dei creditori socialiIllimitata e solidale per soci di SNC e soci accomandatari di SAS (gli accomandanti rispondono limitatamente alla quota conferita, salvo ricezione di beni in liquidazione ex art. 2324 c.c.)I soci illimitatamente responsabili restano obbligati verso i creditori sociali insoddisfatti anche dopo la cancellazione della società, sebbene il creditore debba provare le somme ricevute dai soci in sede di liquidazione . Possibile fallimento in estensione dei soci in caso di fallimento societàIllimitata verso creditori sociali de facto (possono fallire con la società). Possono rispondere per danni da gestione antieconomica ex art. 2395 c.c. (azione individuale del creditore) se la loro condotta dolosa ha leso direttamente il creditore.
Società di capitali (SRL, SPA)Perfetta: patrimonio sociale del tutto separato da quello di soci e amministratoriLimitata alla quota conferita (salvo fideiussioni personali). Dopo liquidazione, soci responsabili dei debiti societari solo fino a concorrenza di quanto ricevuto in riparto finale . Nessuna ulteriore responsabilità per debiti residui se non hanno percepito attivo o occultato beniI creditori insoddisfatti possono agire ex art. 2495 c.c. entro 1 anno contro i soci (nei limiti delle somme distribuite). Inoltre l’Erario può agire entro 5 anni dalla cancellazione per accertare imposte evase (art. 28, co.4, D.lgs 175/2014) . L’impresa in sé, se insolvente, va incontro a liquidazione giudiziale e si estingue; i soci non pagano i debiti eccedenti (che rimangono insoddisfatti)Limitata in via ordinaria. Tuttavia, amministratori responsabili verso la società per mala gestio (art. 2476 c.c.) e, in caso di dissesto, verso i creditori per violazione obbligo di conservazione patrimonio sociale (azione ex art. 2394 c.c.). Responsabilità fiscale diretta solo nei casi previsti da art. 36 DPR 602/73 (in particolare per omissioni nella fase di liquidazione) , con obbligo di previo accertamento . Possibili responsabilità penali (es. reati tributari o fallimentari) a titolo personale.

Nota: Le società di capitali possono subire sanzioni accessorie in caso di procedure concorsuali (es. inabilitazione degli amministratori per bancarotta). Invece, l’imprenditore individuale o i soci falliti possono ottenere la esdebitazione personale dopo la chiusura della procedura (vedi sezione Domande/Risposte).

Doveri dell’imprenditore in crisi: prevenzione e gestione tempestiva

Il legislatore italiano, in recepimento di principi europei (Direttiva UE 2019/1023 sul “second chance”), ha rafforzato gli obblighi di vigilanza e reazione tempestiva alla crisi a carico degli imprenditori e degli organi amministrativi. Già con il D.Lgs. 14/2019 (Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza, CCII) è stato introdotto nell’art. 2086 c.c. comma 2 un preciso dovere: “L’imprenditore, che operi in forma societaria o collettiva, ha il dovere di istituire un assetto organizzativo, amministrativo e contabile adeguato […] anche in funzione della rilevazione tempestiva della crisi […] nonché di attivarsi senza indugio per l’adozione e l’attuazione di uno degli strumenti previsti dall’ordinamento per il superamento della crisi” . In pratica, l’amministratore deve dotare l’azienda di strumenti di monitoraggio (indicatori di bilancio, controlli di gestione) capaci di far emergere i segnali di allerta (ad esempio, calo del patrimonio netto sotto il minimo di legge, perdite ripetute, indici di liquidità in deterioramento, esposizioni scadute verso Fisco o stipendi non pagati). Una volta individuati i sintomi della crisi, egli deve attivarsi senza indugio per trovare soluzioni e utilizzare gli strumenti legali di regolazione della crisi.

Questi obblighi non sono meramente teorici: la mancata adozione di adeguati assetti organizzativi e il colpevole ritardo nell’affrontare la crisi possono comportare serie conseguenze di responsabilità. Ad esempio:

  • Sul piano civilistico, gli amministratori che omettono di rilevare tempestivamente lo stato di difficoltà e di adottare misure per preservare il patrimonio sociale possono rispondere dei danni verso la società e verso i creditori. Se l’inerzia ha causato un aggravamento del dissesto, il curatore fallimentare (in caso di fallimento) o i creditori (anche prima, con azione ex art. 2394 c.c.) possono chiedere il risarcimento del maggior deficit causato dal ritardo. In termini pratici, continuare ad accumulare debiti (es. ordinare forniture sapendo di non poterle pagare, o usare liquidità per pagare solo alcuni creditori lasciando insoluti altri in maniera arbitraria) espone l’amministratore al rischio di azioni di responsabilità.
  • Sul piano penale, la tardiva reazione alla crisi può integrare, nei casi più gravi, reati fallimentari: ad esempio bancarotta semplice per aver aggravato il dissesto con spese imprudenti o per non aver richiesto il fallimento tempestivamente; oppure bancarotta fraudolenta se si sono occultati/scialacquati beni dell’azienda nel tentativo di ritardare l’inevitabile. Anche i reati tributari (come omesso versamento IVA oltre soglia o indebite compensazioni) e quelli contributivi possono derivare da scelte di differire illegalmente pagamenti dovuti per tamponare temporaneamente la crisi.

Viceversa, un comportamento diligente e proattivo dell’imprenditore in crisi costituisce oggi un importante scudo di tutela. Come vedremo meglio più avanti, la recente giurisprudenza (Cass. civ. 30109/2025) ha riconosciuto valore al fatto che l’impresa si attivi in modo strutturato per il risanamento: ad esempio avviando una composizione negoziata della crisi con il supporto di un esperto e predisponendo un piano credibile. Ciò può dimostrare che il patrimonio non è in pericolo di depauperamento e persino evitare misure cautelari come i sequestri preventivi sui beni . Un tempestivo ricorso agli strumenti di regolazione della crisi, corredato da dati oggettivi (bilanci, attestazioni, relazione dell’esperto), prova che gli amministratori hanno agito con la dovuta diligenza e nell’interesse dei creditori, riducendo per loro il rischio di responsabilità personali civili o penali .

In altre parole, l’imprenditore-debitore che si muove per tempo e con trasparenza, coinvolgendo i creditori nelle soluzioni, ottiene un duplice vantaggio: aumenta le possibilità di salvare l’azienda e al contempo tutela sé stesso da azioni di rivalsa. Il Codice della crisi, attraverso le procedure di allerta (oggi canalizzate soprattutto nella composizione negoziata) e la richiesta di adeguati assetti, mira proprio a creare una cultura di emersione anticipata delle difficoltà. Ad esempio, dal 15 luglio 2022 (entrata in vigore definitiva del CCII) è operativo un sistema di segnalazioni obbligatorie a carico di organi di controllo interni e creditori pubblici qualificati (come INPS, Agenzia Entrate) quando certi indici critici sono superati, così da stimolare l’imprenditore ad attivarsi. Ignorare questi segnali e perseverare in una gestione “di sopravvivenza” (pagando solo alcuni creditori, accumulando ritardi) è oggi molto pericoloso.

In sintesi, chi guida un’azienda indebitata deve:

  • Valutare subito la situazione finanziaria: quantificare l’ammontare dei debiti e la capacità di rimborso a breve e medio termine, individuando squilibri patrimoniali o economici.
  • Comunicare con i creditori in buona fede, evitando silenzi o false rassicurazioni che potrebbero spingerli ad azioni legali repentine. La trasparenza (magari condividendo un piano di risanamento preliminare) spesso induce i creditori ad attendere e collaborare, invece di agire in via esecutiva.
  • Consultare professionisti esperti (commercialisti, legali) per scegliere lo strumento più idoneo di composizione della crisi. Una consulenza tempestiva può far emergere soluzioni che l’imprenditore da solo non conosce (es. possibilità di rateizzazioni straordinarie, accesso a procedure concorsuali minori, ecc.).
  • Documentare le azioni intraprese: predisporre verbali, delibere e relazioni che attestino come l’organo amministrativo ha affrontato la crisi (piani approvati, nomina di esperto, contatti con banche e creditori). Questa documentazione sarà preziosa eventualmente per difendersi da accuse di negligenza, mostrando al giudice o al curatore le misure adottate.

Nei prossimi paragrafi analizzeremo dettagliatamente i vari strumenti di difesa e risanamento a disposizione del debitore, sia stragiudiziali che giudiziali, e come applicarli alle diverse categorie di debiti.

Soluzioni stragiudiziali per evitare il fallimento

Affrontare una crisi aziendale fuori dalle aule del tribunale, quando possibile, presenta indubbi vantaggi: si evita il discredito associato a procedure concorsuali pubbliche, si mantiene il controllo totale dell’impresa e si può operare con maggiore flessibilità, senza i rigidi formalismi imposti dalla legge fallimentare. Le soluzioni stragiudiziali richiedono però la collaborazione volontaria dei creditori e la credibilità del piano di rientro proposto dall’imprenditore. Ecco gli strumenti e le strategie principali:

Rinegoziazione amichevole dei debiti (accordi individuali con i creditori)

È spesso il primo passo: l’imprenditore contatta singolarmente i principali creditori (es. banca, fornitore strategico, locatore dell’immobile, ecc.) per trovare un accordo. Questo può assumere forme diverse: una dilazione di pagamento (piano di rientro rateale), una riduzione parziale dell’importo dovuto (saldo e stralcio), oppure uno scambio di nuovo valore (ad esempio, il creditore fornitore accetta di continuare a fornire beni a fronte di un piano di pagamento del pregresso e magari garanzie aggiuntive). Questi accordi hanno natura privatistica: è consigliabile formalizzarli per iscritto, magari con scritture private o transazioni aventi efficacia di novazione del debito, così da “congelare” le pretese e prevenire azioni legali improvvise.

Vantaggi: Flessibilità massima (si può “personalizzare” l’accordo a seconda delle esigenze delle parti); riservatezza (gli altri creditori non necessariamente vengono a conoscenza dell’accordo); costo contenuto (non ci sono spese processuali, salvo eventualmente il compenso del professionista che assiste nella negoziazione). Inoltre, un creditore consenziente sarà meno incline ad intraprendere procedure esecutive o istanze di fallimento.

Svantaggi: Non vincola i creditori dissenzienti. Chi non aderisce può comunque proseguire con le azioni individuali. C’è il rischio di creare disparità di trattamento fra creditori, che potrebbe ritorcersi contro il debitore (ad esempio, un fornitore tagliato fuori da accordi favorevoli ad altri potrebbe accelerare il recupero coattivo). Inoltre, se il numero dei creditori è elevato, gestire molteplici trattative bilaterali è complesso e può non garantire il risanamento integrale.

Buona prassi: individuare i creditori chiave (ad esempio quelli la cui azione può causare maggiore danno immediato, come la banca principale o l’Agenzia Entrate per cartelle) e concentrarsi inizialmente su di essi. Ottenere la loro intesa (magari attraverso una moratoria temporanea) può dare respiro e un segnale positivo ad altri creditori. In tal senso, esistono in Italia protocolli promossi dalle associazioni di categoria: ad esempio, l’ABI (Associazione Bancaria Italiana) in passato ha varato moratorie sui crediti alle PMI in crisi, invitando le banche aderenti a concedere sospensioni delle rate di mutuo o leasing per 6-12 mesi. Tali moratorie sono su base volontaria e periodicamente rinnovate; l’ultima, legata all’emergenza Covid, ha esteso le sospensioni sino a fine 2021. Oggi (2025) non vi è una moratoria generale attiva, ma molte banche, su iniziativa del debitore, concordano piani di standstill: accordi in cui il pool di banche blocca temporaneamente le azioni esecutive e le revoche di fido per dare all’azienda il tempo di presentare un piano di ristrutturazione.

Esempio pratico: la nostra azienda di segnaletica, in difficoltà nel pagamento di un mutuo, può proporre alla banca un’estensione della durata del prestito (riducendo così la rata periodica) o un periodo di soli interessi (senza quota capitale) per 12 mesi. In parallelo, potrebbe negoziare con il fornitore di materie prime un pagamento del 50% del dovuto immediatamente e il restante 50% in 6 rate mensili, magari offrendo in garanzia cambiali o un assegno post-datato a tutela. Tali misure alleggeriscono la tensione di cassa e evitano il default immediato. Naturalmente, sarà cruciale rispettare i nuovi patti: il fallimento di un accordo stragiudiziale rischia di far perdere definitivamente la fiducia dei creditori.

Piano attestato di risanamento (strumento stragiudiziale “certificato”)

Quando la situazione è più complessa, un semplice accordo informale potrebbe non bastare. L’ordinamento offre allora uno strumento intermedio tra la pura negoziazione privata e le procedure concorsuali: il piano attestato di risanamento, disciplinato dall’art. 56 CCII (già art. 67, co. 3, lett. d) della vecchia Legge Fallimentare). Si tratta di un piano industriale e finanziario di risanamento redatto dall’impresa con l’ausilio di professionisti e asseverato da un esperto indipendente (un commercialista o revisore) sulla veridicità dei dati aziendali e la fattibilità del piano stesso.

Caratteristiche chiave del piano attestato:

  • È un accordo puramente contrattuale tra il debitore e uno o più creditori, non sottoposto ad omologazione del tribunale. La sua efficacia si basa sul consenso dei creditori coinvolti. Ad esempio, la società può stipulare un accordo con le banche e alcuni fornitori, escludendone altri (purché ciò non configuri atti in frode ad essi).
  • L’esperto indipendente rilascia una relazione di attestazione in cui dichiara che il piano è idoneo a riequilibrare la situazione finanziaria dell’impresa e a garantire il pagamento dei creditori secondo le scadenze previste. Questa perizia conferisce credibilità all’accordo e funge da protezione in caso di successivo fallimento. Infatti, gli atti compiuti in esecuzione di un piano attestato concreto e fattibile godono di esenzione dall’azione revocatoria fallimentare (art. 166, co.3, lett. d) CCII), cioè non potranno essere annullati dal curatore se poi la società fallisce. In altre parole, se la nostra azienda paga un fornitore strategico o costituisce una garanzia a fronte di nuova finanza in attuazione di un piano attestato, questi atti saranno “protetti” e non contestabili come preferenze indebite .
  • Il piano attestato è confidenziale: non viene iscritto nel Registro Imprese (a differenza di concordati o accordi omologati). Questo aiuta l’azienda a evitare il disonore pubblico e a mantenere rapporti più sereni con clienti e dipendenti, che potrebbero nemmeno venire a conoscenza formale del piano.

Limiti: Il piano attestato, non essendo soggetto a controllo giudiziario, non prevede misure coercitive sui creditori dissenzienti. Quindi, se uno o più creditori non intendono aderire all’accordo, restano liberi di agire (non c’è uno stay automatico delle azioni esecutive, a differenza delle procedure concorsuali). Per ovviare, talvolta si abbina il piano attestato a moratorie informali: ad esempio, il debitore può chiedere al tribunale un provvedimento d’urgenza per sospendere un pignoramento, facendo leva sulla trattativa in corso, ma non c’è una base normativa forte per ottenerlo senza il consenso del creditore. Un altro limite è la credibilità dell’attestatore: deve essere un professionista qualificato e super partes; se questi viene meno al dovere di diligenza (es. certificando come fattibile un piano irrealistico), possono sorgere contenziosi e, in caso di fallimento, l’attestatore stesso potrebbe risponderne.

Quando usarlo: Il piano attestato è indicato quando la crisi è ancora reversibile con interventi di ristrutturazione e si ha il sostegno delle principali banche/creditori, ma si vuole evitare la rigidità del tribunale. Ad esempio, un’azienda con squilibrio finanziario temporaneo (difficoltà di cassa ma buon modello di business) può ottenere nuova finanza dalle banche se presenta un piano robusto attestato che preveda, ad esempio, la cessione di asset non strategici, la ricapitalizzazione da parte dei soci, e la dilazione dei debiti non garantiti. Le banche in genere guardano con favore a piani attestati perché evitano i tempi lunghi e incerti di un concordato preventivo e consentono soluzioni tailor-made. Anche l’Erario, seppur non legato formalmente dall’accordo attestato, può essere coinvolto: non c’è una “transazione fiscale” omologata, ma l’azienda può comunque chiedere all’Agenzia Entrate e AdER dilazioni e rateizzazioni parallele (da formalizzare tramite le procedure amministrative vigenti) coerenti col piano generale.

Esempio: la fotonica s.r.l. (ipotetica società di segnaletica) elabora con un advisor un piano a 5 anni che prevede: taglio di alcuni costi fissi, rilancio commerciale con nuovi prodotti luminosi anti-blackout, ottenimento di un nuovo prestito di €200.000 dai soci, e pagamento integrale dei debiti in 5 anni con interessi ridotti. L’attestatore certifica che, sulla base di ordini già acquisiti e proiezioni realistiche, il piano consente la continuità aziendale. Le banche acconsentono a non revocare i fidi e a spostare in coda le rate dei prossimi 12 mesi (“interest moratorium”), i fornitori principali accettano di ricevere i pagamenti futuri a 120 giorni anziché 60, e l’Agenzia Riscossione concede una rateizzazione straordinaria di 72 rate per le cartelle esattoriali. Grazie a questo mosaico di accordi, formalizzato nel piano attestato, l’azienda evita l’insolvenza e torna in bonis gradualmente. Se, malauguratamente, il piano fallisse e la società venisse dichiarata fallita, almeno le azioni compiute in esecuzione del piano (come i pagamenti fatti) non sarebbero revocabili in massa, avendo l’azienda agito secondo un progetto attestato ex ante.

Accordi di moratoria e standstill (con categorie omogenee di creditori)

In alcuni casi, specie quando molti creditori appartengono alla stessa categoria (ad esempio un pool di banche finanziatrici), può essere utile stipulare accordi di moratoria collettiva. Il Codice della crisi riconosce formalmente le convenzioni di moratoria (art. 182-septies L.F. precedente, oggi integrate nel CCII): sono accordi stipulati con il voto favorevole di almeno il 75% dei crediti di una certa categoria (tipicamente le banche) per prorogare le scadenze o sospendere le azioni, che possono essere omologati dal tribunale e diventare efficaci anche sui dissenzienti della stessa categoria. Questa possibilità agevola le imprese che hanno molti debiti con banche: raggiungendo l’accordo con la maggioranza qualificata, si può chiedere l’omologazione rendendo la moratoria vincolante per tutte le banche (evitando che la singola banca dissenziente rovini la ristrutturazione). Tali accordi di moratoria omologati rientrano però già tra gli strumenti concorsuali (richiedono un passaggio in tribunale), quindi ne parleremo oltre. Sul piano puramente stragiudiziale, nulla vieta comunque all’azienda di chiedere informalmente a tutti i finanziatori una moratoria coordinata: ad esempio, riunendo in un incontro tutte le banche per presentare la situazione e ottenere una standstill letter firmata da tutte, con cui si impegnano per X mesi a non escutere le garanzie e a mantenere le linee di credito stand-by. Questo strumento, seppur non blindato legalmente, ha un forte valore pratico: crea tempo prezioso per implementare altre misure (es. trovare un investitore o predisporre un concordato) senza l’assillo di decreti ingiuntivi o segnalazioni a sofferenza.

Vantaggi e limiti delle soluzioni stragiudiziali

In conclusione sulle opzioni stragiudiziali, presentiamo una tabella comparativa:

Strumento stragiudizialeDescrizioneVantaggiLimiti
Accordi individualiIntese private con singoli creditori (piani di rientro, dilazioni, stralci)– Flessibilità e riservatezza<br>- Rapida implementazione se c’è accordo<br>- Evita formalità legali– Non vincola altri creditori<br>- Rischio azioni ostili dai non aderenti<br>- Possibile disparità di trattamento pericolosa
Piano attestato di risanamento (art. 56 CCII)Piano globale asseverato da esperto indipendente, esecuzione protetta da revocatorie– Protezione atti esecutivi del piano (no revocatoria) <br>- Maggior fiducia da banche/terzi grazie ad attestazione<br>- Nessuna pubblicità, gestione sotto controllo imprenditore– Nessuna moratoria legale per creditori estranei al piano<br>- Costi di attestazione e consulenze<br>- Efficacia dipende da correttezza dati e supporto principali creditori
Moratorie informali (standstill)Accordi temporanei di sospensione pagamenti/azioni esecutive, tipicamente con banche o fornitori strategici– Congela la situazione, dando tempo di definire soluzione strutturale<br>- Coinvolge più creditori in un impegno comune<br>- Può preludere a successivo accordo più ampio o concorsuale– Non ha forza di legge: se un partecipante rompe i patti, decade<br>- Durata limitata, soluzione solo temporanea<br>- Richiede trasparenza e condivisione info sensibili con creditori (che potrebbe indebolire l’azienda se l’accordo salta)

Le soluzioni stragiudiziali funzionano al meglio se l’entità della crisi non è ancora eccessiva e se c’è fiducia reciproca tra debitore e creditori. Quando invece l’indebitamento è molto elevato o diffuso, e alcuni creditori adottano posizioni intransigenti, può essere necessario ricorrere a strumenti più incisivi garantiti dall’autorità del tribunale: le procedure concorsuali o di regolazione della crisi disciplinate dalla legge. Nel capitolo seguente approfondiamo queste opzioni, fondamentali per evitare il fallimento o gestirlo in modo ordinato, specialmente nelle situazioni più compromesse.

Strumenti giudiziali di regolazione della crisi d’impresa

Le procedure concorsuali (oggi denominate strumenti di regolazione della crisi e dell’insolvenza dal CCII) rappresentano vie legali codificate per affrontare la situazione debitoria sotto la supervisione del tribunale. Pur comportando una maggiore formalità e pubblicità, esse offrono vantaggi importanti: la sospensione delle azioni esecutive individuali (tutela del patrimonio residuo), la possibilità di imporre ai creditori dissenzienti un accordo approvato a maggioranza, e talora anche effetti esdebitativi per il debitore (specialmente per l’imprenditore individuale). Analizziamo i principali strumenti oggi disponibili dal punto di vista del debitore in crisi, indicando come possono essere utilizzati per difendersi dai creditori e ristrutturare l’impresa.

Composizione negoziata della crisi (strumento di allerta e prevenzione)

Introdotta in piena pandemia con il D.L. 118/2021, la composizione negoziata della crisi (CNC) è ora parte integrante del Codice della crisi d’impresa. Si tratta di un procedimento volontario e riservato attivabile dall’imprenditore in stato di crisi (o anche di insolvenza reversibile) con l’obiettivo di favorire le trattative con i creditori tramite l’assistenza di un esperto indipendente. È uno strumento relativamente nuovo e innovativo, concepito per intervenire prima che l’insolvenza diventi irreversibile, mantenendo la continuità aziendale. Ecco come funziona e perché è rilevante per “difendersi” dai creditori:

  • Accesso: l’imprenditore (sia società sia ditta individuale) presenta istanza tramite una piattaforma telematica nazionale (gestita dalle Camere di Commercio) indicando la propria situazione di crisi e allegando documenti finanziari. Viene nominato in pochi giorni un esperto (spesso un commercialista esperto in crisi) che esamina la posizione aziendale.
  • Ruolo dell’esperto: figura terza imparziale, l’esperto studia i dati aziendali e convoca il debitore e i creditori principali per tavoli di trattativa. Il suo compito è facilitare un accordo che possa evitare l’insolvenza, suggerendo possibili soluzioni (dilazioni, aumento di capitale, cessione rami d’azienda, ecc.) e vigilando che le parti negozino in buona fede. L’esperto redige una relazione finale sugli esiti (positivi o negativi) delle trattative.
  • Misure protettive: uno dei punti di forza della composizione negoziata è che, sin dall’istanza iniziale, l’imprenditore può chiedere al Tribunale l’applicazione di misure protettive del patrimonio, ad esempio il divieto per i creditori di iniziare o proseguire azioni esecutive o cautelari per tutta la durata delle trattative (inizialmente fino a 4 mesi, prorogabili). Il tribunale, verificati i presupposti, emette un decreto di concessione delle misure protettive pubblicato nel registro delle imprese. Ciò blocca i pignoramenti in corso e impedisce nuovi pignoramenti o sequestri da parte dei creditori, a tutela temporanea dell’azienda mentre cerca un accordo.

Dal punto di vista difensivo questo è cruciale: consente di “congelare” la situazione, evitando che un creditore impaziente pignori i macchinari o i conti prosciugando la cassa. La Cassazione, come accennato, ha recentemente dato ulteriore peso a questo strumento: con sentenza n. 30109 del 9 luglio 2025 ha riconosciuto che la composizione negoziata con esito positivo preliminare (supportata da relazione favorevole dell’esperto e prime evidenze di miglioramento) può giustificare la revoca di un sequestro preventivo disposto a tutela dei crediti erariali, poiché dimostra che i beni aziendali non si stanno disperdendo ma sono avviati a soddisfare i creditori nel contesto del piano di risanamento . In tale caso, il Tribunale del riesame di Modena aveva annullato un sequestro su istanza del PM ravvisando l’assenza di periculum in mora, grazie proprio alle trattative avviate con successo dall’impresa . La Suprema Corte ha confermato quell’orientamento, sancendo il principio innovativo che la composizione negoziata “può costituire motivo sufficiente per limitare o escludere le misure cautelari patrimoniali” se avviata seriamente e con elementi oggettivi di credibilità . In altre parole, la procedura diventa uno scudo per l’azienda: non è più solo un tavolo di negoziazione interna alla crisi, ma ha effetti trasversali che proteggono attivamente la continuità aziendale anche in sede giudiziaria penale e tributaria .

Esiti della composizione negoziata: se le trattative vanno a buon fine, possono confluire in diverse soluzioni: un contratto di ristrutturazione del debito (privato, oppure uno degli accordi formali previsti dal CCII di cui diremo sotto), una convenzione di moratoria, la richiesta di omologa di un accordo di ristrutturazione ex art. 57 CCII, oppure un concordato semplificato per cessione dei beni se non si trova accordo ma l’impresa vuole evitare il fallimento liquidando comunque l’attivo sotto controllo del tribunale (quest’ultimo caso è un istituto speciale introdotto nel 2021: il debitore può proporre al tribunale un concordato “liquidatorio” senza passare dal voto dei creditori, se la composizione negoziata non ha prodotto un accordo, così da chiudere la crisi in modo ordinato). Se invece le trattative falliscono e non si attiva null’altro, le misure protettive cessano e i creditori riacquistano libertà di agire (spesso a quel punto sfociando in istanze di fallimento).

Vantaggi della CNC per il debitore:

  • Mantiene la gestione dell’impresa nelle mani dell’imprenditore (non c’è spossessamento né nomina di curatori): l’esperto è solo un consigliere/mediatore e non può imporre decisioni.
  • È flessibile e confidenziale: l’accesso non viene pubblicato ufficialmente se non nel caso di misure protettive, e anche in quel caso la pubblicità è limitata (si registra l’istanza sul registro imprese) senza lo stigma di un fallimento. Le trattative sono coperte da obbligo di riservatezza, per cui notizie delicate non filtrano ai concorrenti sul mercato.
  • Permette di utilizzare misure protettive mirate: il debitore può scegliere quali azioni bloccare (anche solo alcune categorie di creditori) e può chiedere autorizzazione a contrarre finanziamenti prededucibili per sostenere l’attività durante i negoziati.
  • Consente di accedere a incentivi: il legislatore ha previsto alcune agevolazioni, ad esempio una parziale esenzione da responsabilità per finanziamenti soci erogati durante la composizione negoziata (non considerati postergati, se funzionali al piano), o la non punibilità per il reato di bancarotta semplice per le operazioni autorizzate dall’esperto e necessarie al piano. In più, dal 2022 esiste un fondo pubblico che copre in parte i costi dell’esperto per PMI sotto soglia, quindi la procedura è anche relativamente economica.

Criticità: non tutti i tribunali e creditori attribuiscono lo stesso valore alla CNC. Si segnalano prassi disomogenee: alcuni giudici sono più propensi a concedere misure protettive ampie, altri le limitano; alcuni creditori (soprattutto piccoli) restano diffidenti temendo solo una dilazione dilatoria. Inoltre, il successo dipende molto dalla qualità del piano presentato: se l’impresa non fornisce dati convincenti, i creditori non saranno persuasi. L’onere probatorio di dimostrare la concretezza del risanamento resta a carico del debitore . Serve quindi prepararsi con bilanci previsionali, scenari alternativi e proposte dettagliate prima di sedersi al tavolo con i creditori. Infine, bisogna considerare i costi professionali: redigere un buon piano e seguire la procedura richiede l’ausilio di consulenti (non ultimo l’esperto stesso, che va remunerato secondo tariffe stabilite dal Ministero). Non è uno strumento adatto a crisi minori dove i costi supererebbero i benefici.

In sintesi, la composizione negoziata è uno strumento “moderno” di difesa: evita che il debitore subisca passivamente l’attacco dei creditori creando un contesto controllato di dialogo. Vista la giurisprudenza del 2025 , sta assumendo un ruolo centrale come parte delle “strategie difensive e manageriali” delle imprese in crisi . Ogni imprenditore gravato dai debiti dovrebbe valutarne l’attivazione prima che i creditori perdano fiducia in via definitiva.

Accordo di ristrutturazione dei debiti (art. 57 CCII, ex art. 182-bis L.F.)

L’accordo di ristrutturazione è una soluzione concorsuale “light”, intermedia tra il piano puramente privato e il concordato. Esso prevede che l’impresa stipuli un accordo di ristrutturazione con un numero di creditori rappresentanti almeno il 60% dei crediti totali (CCII art. 57, co.1), che poi viene sottoposto all’omologazione del Tribunale. I creditori aderenti vincolano i propri crediti secondo i termini concordati (dilazioni, stralci, conversione in capitale, ecc.), mentre per i creditori non aderenti il pagamento deve essere previsto integralmente (salvo eventuali eccezioni di legge) ma può avvenire anche fuori termine (purché non oltre 120 giorni dall’omologa o dalla scadenza se successiva). In pratica, è un accordo misto: vincolante per i consenzienti, e i non consenzienti vengono comunque soddisfatti regolarmente (o eventualmente stralciati solo se sono creditori finanziari in certe tipologie di accordi).

Procedura: il debitore deposita l’accordo firmato con i creditori + una relazione di un esperto indipendente che attesta che l’accordo assicura l’integrale pagamento dei creditori estranei nei termini di legge (o comunque che non li pregiudica rispetto all’alternativa liquidatoria) . Se tutto è regolare, il tribunale omologa l’accordo e da quel momento esso è efficace erga omnes. Durante l’iter, su richiesta del debitore, il tribunale può concedere misure protettive analoghe a quelle del concordato, per impedire ai creditori di agire esecutivamente.

Vantaggi rispetto al concordato:

  • Rapidità e minor onerosità: non occorre sottoporre il piano al voto di tutti i creditori né gestire classi e maggioranze. Basta convincere una massa del 60%. Spesso questi accordi vengono utilizzati quando i creditori principali sono pochi e “organizzati” (tipicamente banche).
  • Minor invasività: l’azienda non viene assoggettata a procedura pubblica prolungata, c’è solo la fase di omologa finale che viene iscritta nel Registro Imprese. Manca la figura del commissario giudiziale salvo casi eccezionali, e l’imprenditore rimane al timone.
  • Flessibilità nelle classi di debiti: alcuni creditori possono restare fuori dall’accordo senza invalidarlo. Ad esempio, si può ristrutturare tutto il ceto bancario (che detiene, poniamo, il 70% del totale crediti) lasciando fuori fornitori e Fisco, che verranno pagati regolarmente a scadenza. Questo consente di intervenire selettivamente dove serve.
  • Transazione fiscale e contributiva: dal 2020 è possibile includere nell’accordo anche il fisco e gli enti previdenziali con un trattamento falcidiato (prima serviva necessariamente il concordato). L’art. 63 CCII consente accordi di ristrutturazione ad efficacia estesa anche a crediti erariali o previdenziali se questi aderiscono con una percentuale minima (30% per crediti erariali, credo) e se l’accordo ottiene l’omologa. In sostanza, l’AdER può partecipare come creditore e accettare una falcidia su IVA, contributi, ecc., cosa impensabile fino a qualche anno fa al di fuori del concordato. Su questo fronte la prassi è in evoluzione: l’Agenzia delle Entrate ha emanato linee guida per valutare proposte transattive nelle ristrutturazioni, e la giurisprudenza (Cass. 576/2024) ha confermato che dilazioni anche lunghe sono ammissibili se i creditori (compreso l’Erario) le approvano con consapevolezza .

Varianti: il CCII ha introdotto alcune varianti speciali, come gli accordi di ristrutturazione agevolati (percentuale di adesione ridotta al 30% se i creditori sono solo intermediari finanziari, quindi banche), e gli accordi ad efficacia estesa (possibilità di estendere gli effetti ad alcuni creditori dissenzienti appartenenti a categorie omogenee se si raggiungono soglie qualificate di adesione in quella categoria – concetto simile al cram-down). Esiste persino il Piano di ristrutturazione soggetto a omologazione (PRO), ulteriore novità del 2022-2023, che consente al debitore di ottenere l’omologa di un piano anche senza il 60% di adesioni purché ne abbia almeno il 30% e soddisfi comunque certi requisiti di meritevolezza e parità di trattamento. Il PRO serve per superare l’opposizione di minoranze che potrebbero bloccare la ristrutturazione: il tribunale può omologarlo imponendolo ai dissenzienti, purché il piano non li pregiudichi. Si tratta di istituti avanzati che concretizzano la direttiva europea insolvenza.

Limiti: l’accordo di ristrutturazione richiede comunque una base di consenso significativa – non è un atto unilaterale del debitore. Se l’impresa non riesce a convincere i creditori principali a firmare, questo strumento non è applicabile. Inoltre, i creditori non aderenti, come detto, devono essere pagati per intero (anche se dilazionato): ciò implica che spesso per pagare i dissenzienti si debbano reperire risorse aggiuntive (nuova finanza, apporti dei soci, vendite di beni) oppure classificarli come marginali. Ad esempio, se il 40% dei crediti non aderisce, il piano deve dimostrare di poterli onorare, altrimenti il tribunale non omologa perché li danneggerebbe. Un altro limite è che durante le trattative per raccogliere firme l’azienda non gode automaticamente di protezione (a meno di presentare comunque un ricorso in tribunale per misure protettive, il che però di solito avviene solo quando c’è già una bozza d’accordo in vista). I creditori potrebbero quindi fare a gara a chi agisce prima di restare “fuori” dall’accordo. Per mitigare ciò, spesso il debitore deposita un ricorso ex art. 44 CCII (concordato in bianco) che, come vedremo, apre un ombrello protettivo mentre finalizza l’accordo, opzione ammessa dalla legge.

Esempio: la nostra azienda ha debiti per 1 milione di euro: 600k con banche, 200k con fornitori, 200k con AdER. Propone alle banche una riduzione degli interessi e l’allungamento a 8 anni del rimborso (abbattendo il valore attuale del loro credito al 80%). Le banche, rappresentanti il 60% del totale crediti, accettano e firmano l’accordo. AdER inizialmente è contraria a sconti su IVA e IRAP, ma il debitore offre pagamento integrale in 4 anni e la presentazione di garanzie ipotecarie; l’Erario così resta formalmente “estraneo” all’accordo ma nei fatti concorda una dilazione parallela (magari via rateazione o adesione a transazione fiscale). I fornitori minori saranno pagati cash integralmente appena omologato l’accordo, con provvista derivante da un nuovo finanziamento che i soci ottengono da un investitore. L’accordo viene attestato da un esperto che certifica che i creditori estranei non subiranno pregiudizio (AdER e fornitori prendono tutto, solo un po’ dilazionato). Il tribunale omologa l’accordo. Le banche ottengono la loro ristrutturazione vincolante; i fornitori e AdER ricevono i pagamenti come promesso (se il debitore inadempisse, potrebbero comunque attivarsi, ma l’omologa di solito implica che le risorse per pagarli siano già predisposte). L’impresa esce dall’aula di tribunale non fallita ma risanata, con debiti finanziari spalmati e sostenibili.

Concordato preventivo (continuità aziendale o liquidatorio)

Il concordato preventivo è la procedura concorsuale per eccellenza per evitare il fallimento, presente da molti decenni nel nostro ordinamento e ora disciplinata dagli art. 84 e seguenti CCII. Si tratta di una procedura giudiziale complessa, in cui il debitore propone ai creditori un piano che può prevedere sia la continuità aziendale (diretta o indiretta) sia la liquidazione del patrimonio (o una combinazione delle due), e che diventa vincolante solo se approvato dalle maggioranze di legge dei creditori e omologato dal tribunale.

Fasi essenziali:

  1. Ricorso per ammissione: l’imprenditore deposita in tribunale la domanda di concordato, corredata dal piano, dalla relazione giurata di un attestatore indipendente e da tutta la documentazione richiesta (elenco creditori, inventario attivo, bilanci, elenco soci etc.). In alternativa, se ha bisogno di più tempo per preparare il piano, può presentare un ricorso di concordato “in bianco” (o con riserva, art. 44 CCII), che avvia la procedura concedendo un termine (fino a 120-180 giorni) per presentare il piano definitivo.
  2. Ammissione e fase di voto: il tribunale, valutata l’ammissibilità, nomina un Commissario giudiziale e fissa un termine per il deposito delle osservazioni dei creditori e per l’adunanza di voto. Il commissario comunica a tutti i creditori la proposta e redige una relazione. I creditori vengono suddivisi in classi se necessario (ad esempio separando banche, fornitori, erario, dipendenti) e hanno diritto di voto sulla proposta se i loro crediti non sono pagati al 100%. Servono maggioranze sia di teste (maggioranza dei creditori votanti favorevoli) che di quantità (almeno i 2/3 dei crediti ammessi al voto) per approvare.
  3. Omologazione: se la maggioranza approva, il tribunale omologa il concordato (salvo eventuali opposizioni di creditori dissenzienti su questioni di legittimità o convenienza). Con l’omologa, il piano diventa efficace e vincolante per tutti i creditori anteriori, compresi i dissenzienti, secondo le condizioni stabilite (quindi i crediti possono venire falcidiati, postergati o trasformati secondo il piano). Se la maggioranza invece non si raggiunge, il concordato viene dichiarato inammissibile e di solito l’impresa viene dichiarata in liquidazione giudiziale (fallimento).

Protezione offerta dal concordato: fin dal deposito del ricorso (sia esso completo o “in bianco”), il debitore ottiene il beneficio dell’automatic stay: per legge i creditori non possono iniziare o proseguire azioni esecutive o cautelari sul patrimonio del debitore, né acquisire cause di prelazione se non autorizzati (artt. 54-55 CCII). Questo significa che il concordato blocca i pignoramenti in corso e impedisce nuovi atti (es. iscrizione di ipoteche giudiziali da decreti ingiuntivi). Anche i procedimenti già iniziati si spengono (un pignoramento mobiliare in corso si chiude e i beni vengono restituiti al debitore, soggetti poi al concordato). Questa sospensione dura per tutta la procedura sino all’omologa (o alla sua cessazione per esito negativo). È uno scudo potentissimo: anche i creditori più aggressivi devono fermarsi e negoziare all’interno della procedura. Inoltre, durante il concordato, non può essere dichiarato il fallimento su istanza di creditori (salvo casi di abuso). Ciò fornisce all’impresa uno spazio di respiro per cercare soluzioni.

Tipi di concordato:

  • Concordato in continuità aziendale: quando il piano prevede che l’attività dell’impresa prosegua, in mano allo stesso debitore (continuità diretta) o tramite un terzo (continuità indiretta, ad esempio cessione dell’azienda o affitto a un nuovo soggetto che continua l’attività). In questo concordato “di risanamento”, la logica è che i creditori accettano di ridurre/rinviare i propri crediti in cambio della prospettiva che l’azienda sopravviva e generi valore per soddisfarli meglio nel tempo. La legge consente, in caso di continuità, di non pagare interamente i creditori privilegiati alla liquidazione, purché essi ricevano non meno di quanto otterrebbero da una liquidazione immediata e purché la percentuale di soddisfo dei chirografari non sia inferiore al 20% (salvo eccezioni). Inoltre, nel concordato in continuità i debiti fiscali e contributivi possono essere falcidiati (grazie alle modifiche normative del 2017-2020) se il piano offre l’equivalente di quanto otterrebbe lo Stato in caso di liquidazione fallimentare . Un aspetto importante (oggetto di recenti riforme) è la moratoria sui crediti privilegiati: il nuovo art. 86 CCII (come modificato dal correttivo 2023) consente di posticipare il pagamento dei creditori privilegiati o muniti di garanzia fino a 2 anni dall’omologazione del concordato . Ciò è una novità rilevante: prima molti creditori privilegiati (es. le banche ipotecarie) esigevano pagamento immediato o in brevissimo termine; ora la legge concede ufficialmente fino a 24 mesi, riducendo la pressione finanziaria iniziale sul risanamento. Cassazione ha chiarito che anche dilazioni maggiori di 2 anni possono essere ammesse se c’è trasparenza e accordo, ma 2 anni è il nuovo standard legale . Nel concordato in continuità l’imprenditore di regola mantiene la gestione dell’impresa durante la procedura (sotto sorveglianza del commissario) e può pagare i fornitori corrente alle scadenze (prededucibilità della “finanza interinale” autorizzata).
  • Concordato liquidatorio: prevede la cessazione dell’attività e la liquidazione dei beni, con distribuzione del ricavato ai creditori secondo il piano (che può includere anche l’apporto di risorse esterne per migliorare il recovery dei creditori). Il CCII ha imposto regole più stringenti su questi concordati: è richiesto un apporto esterno in denaro che aumenti di almeno il 10% l’attivo disponibile per i creditori, e un soddisfacimento minimo del 20% per i chirografari (salvo casi di particolare interesse sociale, tipo salvaguardia occupazione, in cui si può derogare). Il concordato liquidatorio è quindi un’alternativa al fallimento: a differenza del fallimento che è una liquidazione giudiziale condotta da un curatore, qui la liquidazione è proposta e gestita dal debitore stesso (o da un liquidatore nominato ma sotto controllo del debitore). Può convenire quando si preferisce evitare le strettoie del fallimento (es. tempi lunghi e maggior stigma) e magari coinvolgere un investitore che acquista i beni a un prezzo concordato nell’ambito del piano. Dal 2021 esiste il concordato semplificato per la liquidazione: è un concordato liquidatorio “accelerato” senza voto dei creditori, riservato però al caso in cui sia fallita la composizione negoziata; qui decide direttamente il tribunale sull’omologa valutando l’interesse dei creditori, ma è strumento eccezionale.

Concordato per difendersi: il concordato è spesso visto come l’ultima spiaggia per evitare il fallimento puro. Dal punto di vista del debitore, il suo potere difensivo sta nel fatto che impedisce ai singoli creditori di agire selvaggiamente e consente di abbattere il debito complessivo a livelli sostenibili con la forza della legge (basta convincere la maggioranza). Ad esempio, un imprenditore schiacciato dai debiti può proporre di pagare il 40% a tutti i creditori in 5 anni: se i creditori (che magari altrimenti non avrebbero avuto nulla dal fallimento) approvano, l’imprenditore si “libera” del 60% del debito e salva l’azienda. Inoltre, l’apertura di un concordato sospende anche le procedure esecutive già iniziate e impedisce ai creditori pubblici di iscrivere nuove ipoteche o fermi: questo consente di sbloccare conti correnti pignorati e riprendere fiato. Va però ricordato che, una volta presentata domanda di concordato, l’impresa è sotto osservazione: se compie atti non autorizzati (pagamenti preferenziali, cessioni di beni) rischia revoca del beneficio e immediato fallimento. Dunque è un’arma da maneggiare con disciplina.

Costo e impegno: il concordato è impegnativo. Bisogna preparare un piano dettagliato e documentato, pagare un attestatore indipendente che asseveri il piano, sostenere le spese di procedura (il commissario, eventuali legali). L’impresa spesso deve anticipare almeno in parte queste spese (che sono prededucibili, ma in principio vanno coperte). Inoltre il fattore tempo: un concordato dura diversi mesi (dall’ammissione all’omologa possono passare 6-12 mesi o più). Durante questo periodo l’azienda deve rimanere operativa senza perdere clienti e con fornitori che magari pretendono pagamento per contanti (sapendo della procedura). Non è raro che, malgrado la protezione legale, l’impresa in concordato perda quote di mercato per diffidenza dei partner commerciali. Pertanto, occorre valutare se c’è abbastanza energia aziendale per reggere il percorso. Spesso il concordato in continuità riesce se l’azienda, pur stremata dai debiti, ha un core business ancora sano e supporto di attori chiave (banche che finanziano l’interinale, commesse assicurate, etc.). Se l’azienda è già decotta e ferma, un concordato in bianco serve solo a prender tempo ma difficilmente sfocerà in un piano vero approvato. In tal caso, meglio valutare la liquidazione immediata (o quella semplificata post-negotiation).

Esempio semplificato di concordato: la nostra azienda presenta un piano di concordato in continuità: prevede che continui a produrre segnaletica, con ricavi attesi di 5 mln in 5 anni. Propone di pagare integralmente i debiti privilegiati (Erario per IVA, INPS per contributi, banca con ipoteca) ma entro 2 anni dall’omologa usufruendo della moratoria massima ; i fornitori chirografari invece riceveranno il 30% del credito in 4 rate annuali (il che rispetta la soglia minima del 20%). I soci apportano nuovo capitale per €100k da destinare in parte a pagare i creditori. L’attestatore certifica che il piano è fattibile e che i creditori chirografari col 30% prendono più di quanto otterrebbero dalla liquidazione fallimentare (dove stimava un 10%). I creditori votano: banche ed Erario votano sì (interessati a incassare più tardi ma integralmente), fornitori inizialmente scettici ma la maggioranza di essi, intravedendo la continuità degli ordini futuri, approva. Raggiunti i 2/3 di voto favorevole, il tribunale omologa. L’azienda esce dalla procedura: i pignoramenti sono revocati, le ipoteche giudiziali cancellate, e inizia ad adempiere il piano. Se fra 5 anni rispetterà tutti i pagamenti, tornerà pulita dai vecchi debiti (salvi eventuali stralci concessi). Se invece in corso d’opera non riesce a pagare una rata, i creditori potranno chiederne la risoluzione e il fallimento, ma intanto ha avuto una chance concreta di risanamento.

Liquidazione giudiziale (ex fallimento) ed esdebitazione del debitore

Per completezza, va detto che se nessuna delle soluzioni sopra funziona, l’esito è la liquidazione giudiziale (che è il nuovo nome del fallimento). Dal punto di vista del debitore, la liquidazione giudiziale è una procedura subita, nella quale un curatore nominato dal tribunale gestisce l’impresa (di fatto la chiude o la vende) e liquida il patrimonio distribuendo il ricavato ai creditori secondo le regole delle prelazioni. L’imprenditore (società) perde la disponibilità dei beni e l’amministrazione, e l’impresa viene spossessata. Per l’imprenditore individuale o i soci illimitatamente responsabili, la liquidazione giudiziale comporta anche ripercussioni personali: vengono inclusi i beni personali (salvo quelli impignorabili) nel fallimento e possono subire le incapacità personali (es. divieto di assumere cariche, ecc.). Tuttavia, oggi la legge prevede un importante istituto a favore del debitore onesto ma sfortunato: l’esdebitazione.

L’esdebitazione è la liberazione dai debiti residui inesigibili a seguito della chiusura del fallimento (o liquidazione giudiziale), concessa dal tribunale al debitore persona fisica che abbia cooperato lealmente nella procedura. In pratica, dopo che i creditori hanno ricevuto il possibile, i debiti non soddisfatti vengono cancellati e il debitore riparte da zero. In passato (L.3/2012) c’era qualcosa di simile per i piccoli debitori civili (cosiddetta esdebitazione del sovraindebitato incapiente), oggi il CCII generalizza la possibilità di discharge. Ad esempio, un imprenditore individuale fallito può chiedere subito dopo la chiusura del fallimento l’esdebitazione e ottenerla entro pochi mesi, se ha rispettato gli obblighi durante la procedura e non ci sono ragioni ostative (frodi, bancarotta fraudolenta, etc.). Anche il socio illimitatamente responsabile che è stato coinvolto nel fallimento della SNC può ottenere l’esdebitazione personale. Le società, invece, essendo persone giuridiche destinate comunque a estinguersi a fine procedura, non hanno bisogno di esdebitazione (cessano di esistere con i debiti ancora pendenti).

Perché parliamo di fallimento ed esdebitazione in una guida focalizzata a evitarlo? Per due motivi: primo, un debitore deve essere consapevole che il fallimento non è la fine di tutto – c’è la possibilità di cancellare i debiti eccedenti e riabilitarsi. Questo può incidere sulle strategie: ad esempio, un imprenditore può decidere di lasciar fallire la società e non proporre concordato se ritiene che comunque non riuscirebbe a pagare le percentuali richieste, puntando invece all’esdebitazione post-fallimentare per sé (se è personalmente fallito). Secondo, la minaccia del fallimento è spesso usata dai creditori come leva (penso a frasi come “se non paghi facciamo istanza di fallimento!”). Conoscere gli effetti reali del fallimento, incluso il fatto che dopo qualche anno i debiti possono essere cancellati, aiuta a valutare lucidamente le opzioni e magari chiamare il bluff di qualche creditore. Naturalmente, il fallimento rimane un evento altamente indesiderabile per l’imprenditore: comporta la perdita dell’azienda, possibili azioni di responsabilità, indagini sui comportamenti passati e sanzioni (anche penali) in caso di irregolarità. Va evitato se ci sono vie d’uscita realistiche. Ma se è inevitabile, prepararsi all’esdebitazione e collaborare col curatore è la strategia difensiva finale per tornare ad una vita economica normale.

Strategie difensive per tipologia di debito (fisco, banche, fornitori, INPS, ecc.)

Dopo aver esaminato i principali strumenti generali di negoziazione e concorsuali, è utile uno sguardo mirato alle categorie di debito menzionate in apertura, per capire come applicare in concreto tali strumenti e altre tutele specifiche. Ogni tipo di creditore (Erario, banca, fornitore, ente previdenziale) ha infatti poteri e vincoli propri, e il debitore può adottare accorgimenti particolari per ciascuno di essi.

Debiti fiscali: difendersi da Agenzia Entrate ed ex Equitalia

I debiti verso il Fisco (Agenzia delle Entrate) e la Riscossione (AdER) richiedono estrema attenzione, perché l’Erario dispone di strumenti di recupero molto efficaci e talvolta automatici. Ecco come affrontarli:

  • Verifica e sgravio di addebiti non dovuti: prima regola, mai dare per scontato che la pretesa sia esatta. Occorre verificare cartella per cartella se i debiti sono corretti: potrebbe esserci una cartella prescritta, o vizi di notifica, o importi già pagati in parte. In tal caso, si possono presentare ricorsi tributari (entro 60 gg dalla notifica dell’atto impugnabile, es. avviso di accertamento, cartella, intimazione) o istanze di autotutela per far annullare o rettificare gli importi. Se il debito viene ridotto o annullato in sede contenziosa, l’azienda migliora la propria situazione. Attenzione però a non abusare di ricorsi infondati solo per prendere tempo: i giudici tributari possono condannare alle spese e ciò non blocca comunque la riscossione salvo richiesta di sospensiva.
  • Rateizzazione delle cartelle esattoriali: la normativa consente di ottenere un piano di dilazione standard fino a 72 rate mensili (6 anni) per debiti fino a €120.000 senza dover dare prova di difficoltà; oltre tale importo, serve documentare la temporanea situazione di obiettiva difficoltà e si può chiedere anche fino a 120 rate (10 anni) in casi di grave e comprovata situazione di crisi (art. 19 DPR 602/73, modificato di recente). AdER ha pubblicato una guida nel 2024 con tutte le novità in materia . Ottenere la rateazione è fondamentale perché blocca le azioni esecutive: se il piano di rate è concesso, AdER non procede a fermi/pignoramenti finché si pagano puntualmente le rate. La nostra azienda debitrice dovrebbe quindi, prima che scada una cartella o subito dopo, presentare istanza di dilazione. Dal 2023 le soglie sono state innalzate (la Legge n. 197/2022 ha semplificato le dilazioni sotto €120k). Importante: si può chiedere rateazione anche dopo aver ricevuto un atto di pignoramento purché prima che avvenga l’assegnazione forzata dei beni, e ciò sospende l’esecuzione.
  • Definizioni agevolate (rottamazione, saldo e stralcio): negli ultimi anni il legislatore ha varato diverse misure straordinarie di condono parziale. L’ultima in ordine di tempo è la “rottamazione-quater” prevista dalla Legge di Bilancio 2023, che consente di pagare le cartelle affidate all’Agente della Riscossione dal 2000 al giugno 2022 senza sanzioni né interessi di mora, in un massimo di 18 rate fino al 2027 . I termini per aderire a questa rottamazione-quater sono scaduti il 30 giugno 2023 (poi prorogati al 30 settembre 2023) e le prime rate sono in pagamento entro ottobre 2023; la legge 18/2024 ha anche riammesso alcune posizioni decadute . Chi ha presentato domanda di rottamazione deve assicurarsi di pagare le rate nei termini (entro 5 giorni di tolleranza) altrimenti decadrà e dovrà l’intero importo con sanzioni. Per i debitori che non hanno fatto in tempo ad aderire, è possibile che in futuro vengano offerte nuove edizioni (c’è discussione su una possibile “rottamazione-quinta” nel 2025, ma nulla di certo ad ottobre 2025). Vi è stata inoltre la misura del “saldo e stralcio” per contribuenti in difficoltà (persone fisiche con ISEE basso), che abbuonava oltre a sanzioni anche parte del tributo: però era limitata a casi specifici e non per aziende. È bene comunque monitorare la normativa: in caso di nuove definizioni agevolate, l’azienda deve coglierle al volo perché riducono notevolmente il carico.
  • Sospensione e annullamento cartelle per vizi formali: se vi sono vizi di notifica (es. cartella non notificata regolarmente) o altre irregolarità, l’azienda può presentare ricorso o istanza in autotutela. Una strategia difensiva è anche chiedere la sospensione legale della riscossione ex art. 6, co.5, L. 212/2000 nel caso di errori evidenti (AdER è tenuta a sospendere se si presenta prova che, ad esempio, il debito è prescritto o già pagato). Inoltre, con la Legge di Bilancio 2023 sono stati automaticamente annullati i debiti fino a €1.000 affidati ad Agente Riscossione tra 2000 e 2015 (lo “Stralcio”), salvo che enti locali decidessero diversamente. L’azienda quindi dovrebbe controllare se piccole pendenze rientravano in questo stralcio ed eventualmente sollecitare la cancellazione.
  • Tutela del patrimonio contro ipoteche e pignoramenti: AdER può iscrivere ipoteca sui beni immobili del debitore se il debito supera €20.000, e procedere a fermo amministrativo su veicoli sopra €1.000. Questi sono atti cautelari che precedono l’esecuzione forzata. Per difendersi: con la rateazione in corso, come detto, ipoteche e fermi non possono essere attivati (e se già iscritti, vengono sospesi). Se l’ipoteca è già iscritta, l’unico modo per rimuoverla è pagare il debito o concludere un concordato che ne preveda la cancellazione. Una possibilità è la conversione del pignoramento: se AdER avvia un pignoramento immobiliare, il debitore può chiedere al giudice di sostituire i beni pignorati con una somma di denaro pari al debito + spese (anche rateizzabile in 18 mesi depositando un quinto subito, art. 495 c.p.c.), liberando così il bene. Questa opzione però richiede liquidità disponibile per evitare la vendita forzata. Nei concordati preventivi, l’iscrizione di nuove ipoteche per crediti anteriori è vietata ex lege, e quelle iscritte nei 90 giorni precedenti sono inefficaci. Quindi attivare un concordato per tempo può anche sterilizzare ipoteche giudiziali dell’ultimo periodo.
  • Transazione fiscale nei piani di risanamento: come accennato, oggi in un concordato o accordo l’Erario può accettare di ridurre la propria pretesa. L’azienda debitrice può presentare una proposta di transazione fiscale (art. 63 CCII, ex art. 182-ter L.F.) dove offre un pagamento parziale di imposte e contributi, motivandolo col fatto che in liquidazione prenderebbero meno. Se l’Agenzia approva (o anche se dissente ma il tribunale ritiene la proposta più vantaggiosa del fallimento, secondo le nuove norme di cram-down fiscale), allora la transazione viene omologata e il debito fiscale si riduce all’importo concordato. Esempio: debito IVA €100k, la liquidazione farebbe ricavare 30k, l’azienda offre 35k dilazionati – questo potrebbe essere accettato e il resto 65k verrebbe stralciato. Questo è un cambio di paradigma importante rispetto al passato quando IVA e ritenute erano intoccabili.
  • Evitare responsabilità personali per debiti tributari: come discusso, la società di capitali non trasmette di per sé i debiti fiscali agli amministratori o soci, salvo casi eccezionali (art. 36 DPR 602/73). Tuttavia, alcune condotte possono esporre l’amministratore a guai: ad esempio, non versare l’IVA dovuta oltre soglia €250k per periodo è reato (art. 10-ter D.lgs. 74/2000), così come non versare le ritenute certificate per oltre €150k (art. 10-bis). Quindi, una difesa è: se proprio non c’è liquidità per tutto, almeno evitare di incorrere in soglie penalmente rilevanti (magari versando parzialmente per scendere sotto soglia, se possibile). Durante un’eventuale trattativa, si può provare a chiedere un’adesione all’accertamento con contestuale rateazione per ridurre le sanzioni, oppure utilizzare il ravvedimento operoso se il debito deriva da errori dichiarativi (questo consente di pagare spontaneamente con sanzioni ridotte prima che arrivi una contestazione formale).

In breve, per i debiti fiscali la parola chiave è “rateizzare e transigere” prima che il Fisco attivi le sue leve peggiori. Un dialogo con l’AdER è utile: esistono sportelli dedicati e, dal 2022, procedure online semplificate per dilazioni fino a €120k. Se la situazione è complessa, inserire il debito fiscale in un contesto di risanamento (piano attestato o concordato) è opportuno, perché l’Agenzia in questi casi valuta con più apertura soluzioni di lungo termine, specie se supportate da relazione di un esperto che attesti che il recupero prospettato è il massimo possibile.

Debiti bancari: difendersi da banche e finanziarie

Le banche possono essere sia alleate che temibili avversarie in caso di debiti aziendali. Da un lato, hanno interesse a recuperare il credito senza distruggere l’azienda (che altrimenti pagherebbe poco), e sono disposte a ristrutturazioni; dall’altro, dispongono di garanzie e clausole contrattuali (covenant) che, se violate, permettono loro di agire in modo risoluto. Ecco le strategie con le banche:

  • Comunicazione tempestiva: è controintuitivo, ma avvisare la banca prima di saltare un pagamento può portare a risultati migliori. Se l’azienda prevede di non riuscire a pagare una rata di mutuo o di andare fuori fido, contattare il gestore bancario subito e spiegare la situazione (meglio se con un mini-piano in mano) può indurre la banca a non classificare subito a sofferenza il credito e a valutare aggiustamenti. Se invece la banca scopre il problema a posteriori (assegni scoperti, ratemancate segnalate), sarà più rigida.
  • Moratoria e rinegoziazione: come detto in ambito stragiudiziale, l’azienda può chiedere una sospensione temporanea delle rate (moratoria) su mutui/leasing. Spesso le banche aderiscono a consorzi fidi o confidi che supportano tali richieste. Oppure offrono esse stesse di consolidare i debiti a breve in un finanziamento a medio termine. È chiaro che la banca lo farà solo se crede nella continuità dell’azienda (spesso chiedendo un business plan o garanzie integrative, ad esempio ipoteche su beni personali o garanzie statali come il Fondo PMI).
  • Attenzione alle fideiussioni: se l’imprenditore (o i soci) hanno firmato garanzie personali, la banca potrà aggredire il loro patrimonio indipendentemente dal destino dell’azienda. Nei negoziati, bisognerebbe cercare di includere clausole di standstill anche sulle garanzie personali, cioè chiedere che la banca sospenda l’escussione dei fideiussori mentre si ristruttura il debito principale. Non sempre accettano, ma a volte preferiscono aspettare piuttosto che mettere il garante in default (specie se il garante è la stessa persona che poi dovrebbe continuare a far girare l’azienda). Un’idea può essere offrire un’ipoteca su un bene personale in cambio della rinuncia alla fideiussione su tutto il resto, delimitando il rischio.
  • Proteggere i beni aziendali chiave: se la banca ha ipoteca su un macchinario essenziale o sul capannone, e minaccia esecuzione, l’azienda può valutare soluzioni creative: es. proporre alla banca di vendere quel bene e restituirle il ricavato – magari tramite lease-back (la banca stessa o una società terza acquista il macchinario e lo ridà in leasing all’azienda, così la banca incassa subito e l’azienda mantiene l’uso). Oppure trovare un investitore locale disposto a riscattare l’immobile ipotecato e affittarlo all’azienda, pagando così la banca. Spesso le banche accettano tali vie se recuperano gran parte del credito senza passare per un’asta giudiziaria incerta.
  • Concordato preventivo con classi separate per le banche: se si arriva al concorsuale, di solito le banche sono creditori privilegiati (ipotecari) e come tali fuori dal voto se soddisfatti al 100%. Ma se il piano propone di non pagarle integralmente (falcidia ipotecaria) allora votano in una classe. È utile formare classi distinte per ciascuna banca o per gruppo di banche con stesso ordine di prelazione, per poter gestire eventuali cram-down (il tribunale può imporre l’omologa anche se una classe di banche dissente, purché alcune condizioni siano rispettate, ad esempio che ricevano almeno il valore di mercato delle garanzie). In pratica, il debitore ben consigliato può “spezzare il fronte” delle banche, convincendone alcune e isolando quelle più dure. Le banche valuteranno razionalmente cosa conviene: se il piano è credibile e offre ad esempio il 80% del loro credito, soppeseranno che in fallimento magari recupererebbero il 50% in 5 anni. Dunque partecipare attivamente alla trattativa col ceto bancario è essenziale.
  • Fondo di Garanzia PMI e misure pubbliche: se l’azienda è piccola o media, molti suoi debiti bancari potrebbero essere assistiti dalla garanzia statale (MCC). In caso di default, la banca può escutere il fondo statale fino all’80% del residuo. Per il debitore, questo significa che la banca ha meno incentivo a ristrutturare, perché sa di poter recuperare dal fondo. Tuttavia, è utile coinvolgere direttamente il Mediocredito Centrale nelle trattative: in alcune situazioni, il MCC preferisce soluzioni concordate (ad es. rilasciare la garanzia su nuova finanza in concordato). È un tema tecnico, ma da considerare con i consulenti.
  • Eventuale opposizione in giudizio: se la banca agisce legalmente (es. decreto ingiuntivo, precetto), il debitore può valutare se vi siano motivi di opposizione (anatocismo, interessi ultra soglia, irregolarità contrattuali). Contestare in giudizio un credito bancario può prendere tempo (talvolta anni), durante i quali l’azienda guadagna respiro se ottiene sospensive. Certo, questo rovina i rapporti con quella banca, ma se la banca è totalmente chiusa a soluzioni, può essere una difesa. Molti piani di concordato sono accompagnati da cause in corso con banche, poi transatte in sede concorsuale. Bisogna però avere basi solide, altrimenti si aggiungono spese legali inutili.

In sostanza, la difesa dai debiti bancari passa per la costruzione di un convincente piano di rientro che faccia capire alle banche che collaborando recupereranno di più. Convincere le banche è cruciale perché spesso sono i creditori maggiormente esposti (anche politicamente: molte crisi aziendali locali vedono un pool di banche del territorio coinvolte, che per evitare perdite troppo elevate preferiscono sostenere il salvataggio). Non a caso, la gran parte delle procedure di ristrutturazione in Italia ruota attorno alle banche. Bisogna però anche fare i conti con il loro apparato decisionale burocratico: ottenere un sì può richiedere tempi lunghi (istruttorie, approvazioni dei comitati crediti). Dunque, muoversi con anticipo e presentare documentazione chiara è parte della strategia di successo.

Debiti verso fornitori e altri creditori chirografari

I fornitori commerciali, pur essendo “più deboli” giuridicamente (non hanno garanzie reali), in realtà possono mettere in ginocchio l’azienda rapidamente se decidono di agire all’unisono. Sono spesso numerosi e variegati (grandi e piccoli fornitori). Ecco come difendersi:

  • Gestione della fornitura corrente: se l’azienda è in ritardo con i pagamenti di un fornitore critico (es. il produttore delle materie prime fotoluminescenti), rischia che questi sospenda le consegne in bonis (nessuno fornisce oltre se ha molto arretrato scoperto). Una difesa è offrire un pagamento parziale immediato e condizioni di sicurezza per il futuro: es. “ti pago il 20% di tutti gli arretrati ora, e il resto a rate, intanto sui nuovi ordini pago metà a pronta cassa e metà a 60 gg”. In questo modo il fornitore vede un impegno e non perde il cliente, e continua la fornitura. Meglio un cliente lento che fallito e perso. L’azienda, dal canto suo, deve però mantenere queste promesse o la prossima volta non avrà appello. Stabilire un rapporto franco col fornitore principale è essenziale: spesso è nell’interesse anche di lui evitare di far fallire il cliente se non ha alternative di mercato.
  • Pagamento strategico di piccoli fornitori: paradossalmente, un grosso creditore fornitore può avere più pazienza (perché ha più da perdere se provoca il fallimento, in termini di volume) mentre tanti piccoli creditori (tipo artigiani, consulenti, ecc. con crediti di poche migliaia di euro) possono essere molto aggressivi per recuperare subito – per loro quel credito è vitale e contano meno sul rapporto continuativo. Inoltre, soglie di legge: un singolo creditore può presentare istanza di fallimento se il suo credito supera €30.000 (nuova soglia CCII, prima era €500). Molti fornitori saranno sotto soglia, ma se si aggregano o se qualcuno ha più crediti cumulati potrebbe superarla. L’azienda dovrebbe quindi individuare i creditori sotto la soglia fallimentare e assicurarsi che non si uniscano o che non si creino contenziosi multipli. Spesso conviene pagare integralmente i piccoli crediti (anche per motivi etici, ma qui lo consideriamo tatticamente) per ridurre il fronte di attacco. Con le risorse limitate, si fa una sorta di classifica: i creditori la cui azione può far più male (ad esempio quello che può mettere in esecuzione l’ipoteca su sede, o l’altro che può far dichiarare fallimento) meritano un occhio di riguardo nei pagamenti.
  • Opposizione ai decreti ingiuntivi: se un fornitore ottiene decreto ingiuntivo, l’azienda può valutare di fare opposizione per guadagnare tempo. Le motivazioni possono essere formali (contestazioni su merce non conforme, ritardi di consegna subiti, calcolo interessi) oppure generiche. L’opposizione trasforma il decreto in un giudizio ordinario che può durare anche 1-2 anni, durante i quali l’esecutività può essere sospesa (se si ottiene la sospensione). Questo tempo può permettere di includere quel fornitore in un eventuale concordato. Ovviamente, agire in giudizio contro creditori rischia di incrinare rapporti: va considerato se quel fornitore serve ancora in futuro. Se è facilmente sostituibile, l’azienda può decidere di litigare; se è fondamentale, meglio negoziare.
  • Dilazione in concordato o accordo: i fornitori chirografari normalmente nel concordato subiscono decurtazioni significative. Una difesa “sistemica” è convincerli che il concordato è nel loro interesse (perché senza prenderebbero zero). A tal scopo, l’azienda può formulare proposte calibrate: ad es., prevedere nel concordato che i fornitori strategici mantengano i contratti in essere e vengano pagati in percentuale maggiore se continuano la collaborazione post-concordato. La legge consente in continuità di pagare diversamente i creditori purché giustificato da ragioni oggettive (appunto la necessità di mantenere forniture essenziali). Questo crea un incentivo per il fornitore: vota a favore perché sa che se la ditta esce dal concordato, lui continuerà a fornire e recuperare anche nel futuro.
  • Fondo rischi su contenziosi: se alcuni fornitori hanno già avviato cause, in sede di accordo/concordato può essere utile creare un fondo rischi o accantonare una somma a loro riservata (o offrire loro la stessa percentuale dei chirografari). Così anche se non votano (perché magari contestati), si dimostra al giudice e agli altri creditori di averli considerati. Questo riduce il rischio di contestazioni in omologa per trattamento disparitario.
  • Conciliazione e mediazione: talvolta, per importi modesti, proporre una conciliazione in sede di mediazione civile può risolvere rapidamente: l’azienda offre subito una percentuale a saldo e il fornitore accetta pur di evitare lungaggini. Questa via stragiudiziale è particolarmente adatta quando ci sono molti creditori di massa molto simili (es. decine di fornitori locali tutti con crediti da 5-10k euro): si può organizzare un incontro collettivo e proporre un accordo standard (tipo: “vi paghiamo il 50% in 12 mesi, oppure il 70% ma in 4 anni con garanzia”) e convincere la maggioranza. Se aderiscono informalmente quasi tutti, il rischio di cause isolate diminuisce.

Debiti contributivi (INPS) e verso i dipendenti

I debiti verso l’INPS e quelli verso i dipendenti li trattiamo insieme perché spesso correlati (se non pago stipendi, non verso neanche i contributi). Aspetti chiave:

  • Durc e appalti: un’azienda con debiti contributivi rischia di non ottenere il DURC (Documento Unico Regolarità Contributiva). Senza DURC non può partecipare ad appalti pubblici e, se lavora già in subappalto da imprese maggiori, può vedersi sospesi i pagamenti (poiché il committente deve controllare il DURC). Quindi, se la nostra azienda lavora nel campo edile o forniture pubbliche di sicurezza, avere irregolarità INPS è doppiamente dannoso. Una difesa è chiedere una rateizzazione all’INPS: ottenuta quella, il DURC torna regolare in corso di rateizzazione. INPS concede dilazioni standard di 24 mesi; se l’importo è alto e c’è una crisi temporanea, può spingersi a 36 mesi in casi eccezionali (oltre, bisogna fornire garanzie). Con la circolare n.91/2021 l’INPS ha dettagliato che il DURC è regolare finché il piano di rate è attivo e in regola coi pagamenti. Quindi va assolutamente attivata prima possibile la dilazione per evitare il blocco lavori.
  • Sanzioni civili: i contributi non pagati generano sanzioni civili. Se dovute a una vera crisi, l’INPS applica interessi di mora ridotti (se qualificabili come temporanea difficoltà, c’è il tasso ordinario intorno al 6% annuo; se c’è dolo/colpa grave, tasso maggiorato al 9% annuo circa). Inoltre, dopo 12 mesi di ritardo scatta una sanzione aggiuntiva del 15% su ogni anno di ritardo. Queste somme lievitano il debito. In un concordato o accordo, però, si può proporre di stralciare anche le sanzioni (il CCII consente di distinguerle dal capitale contributivo, e comunque lo Stato su sanzioni spesso è disposto a rinunciare pur di incassare il capitale). Ad esempio, la transazione previdenziale potrebbe prevedere: pago il 100% dei contributi dovuti e il 10% delle sanzioni. L’INPS di solito accetta se c’è giustificazione.
  • Omesso versamento contributi e responsabilità penale: l’art. 2, comma 1-bis, D.L. 463/1983 (conv. L. 638/83) punisce con sanzione penale (oggi contravvenzione) il datore di lavoro che non versa le ritenute previdenziali trattenute ai dipendenti entro il termine di presentazione della dichiarazione annuale (UniEMens) se l’importo supera una certa soglia (attualmente circa €10.000 annui). Sotto soglia è illecito amministrativo. L’imprenditore debitore deve conoscere questa soglia: se il suo arretrato contributivo verso INPS è molto alto, rischia incriminazione. Difesa: in caso di difficoltà a pagare i contributi, è preferibile comunque non pagare neppure le retribuzioni relative (per quanto possa sembrare paradossale). Se infatti il datore non corrisponde neanche i netti ai dipendenti, non maturano le ritenute (in giudizio potrà sostenere che non c’è stato vero “versamento” al lavoratore e dunque la ritenuta non è stata trattenuta). Invece pagare gli stipendi netti e non i contributi configura chiaramente l’omissione punibile (perché ha usato quei soldi per altro). Certo, non pagare gli stipendi apre altri rischi (cause di lavoro, dimissioni, ecc.), quindi va calibrata la situazione. Una soluzione di emergenza è pagare almeno i contributi dipendenti (circa un terzo del totale contributi dovuti) che corrispondono alle trattenute, lasciando indietro la quota a carico azienda (che non è penalmente sanzionata). Questo limita l’eventuale conteggio penale. In ogni caso, la norma prevede che il reato si estingue se si paga il dovuto entro 3 mesi dalla contestazione o citazione in giudizio: quindi, se l’imprenditore trova risorse (o con transazione nel frattempo) può salvarsi dal penale pagando in extremis.
  • Trattamento di fine rapporto (TFR): spesso in crisi l’azienda non accantona il TFR dei dipendenti. In caso di licenziamenti collettivi o dimissioni, non può pagarlo. I lavoratori possono insinuarsi in un eventuale fallimento e saranno pagati dal Fondo di Garanzia INPS (che poi surroga nel credito). In ottica difensiva, se l’azienda sta per avviare un concordato, può valutare di inserire un trattamento di favore per i crediti di lavoro (anche perché la legge li privilegia). Ad esempio, paga per intero in prededuzione le ultime 3 mensilità e TFR maturando dei dipendenti se essenziali (con autorizzazione tribunale). In un concordato in continuità, assicurare la soddisfazione piena dei lavoratori è quasi obbligato, altrimenti l’attività non può proseguire. Inoltre, i dipendenti possono votare e spesso con loro conviene trovare un accordo (es. prevedere la continuazione dei posti di lavoro, che per loro è più importante di recuperare tutto il passato). Sindacalmente, si può tentare un accordo sindacale in cui i lavoratori accettano una percentuale su arretrati in cambio della prosecuzione azienda e magari mantenimento di benefits.
  • Difendersi da cause di lavoro individuali: un singolo dipendente che fa causa e ottiene decreto ingiuntivo per stipendi arretrati può mettere in difficoltà l’azienda. Tuttavia, di solito i dipendenti preferiscono fare pressioni collettive (sciopero) o rivolgersi al sindacato. Un’azienda saggia coinvolgerà preventivamente i rappresentanti del personale, mostrando il piano di risanamento e chiedendo collaborazione (magari straordinari non pagati subito ma accumulati, o rinuncia temporanea a premi). Se però uno o più dipendenti agiscono, la soluzione più semplice è la conciliazione in sede sindacale o presso l’ispettorato del lavoro: riconoscere il dovuto e stabilire un pagamento dilazionato con titolo esecutivo (verbale di conciliazione) evita pignoramenti improvvisi e spesso i lavoratori accettano se vedono impegno e serietà.

In breve, per i debiti contributivi e di lavoro, la difesa è duplice: tecnica, tramite rateazioni e transazioni con INPS, e sociale, mantenendo un dialogo onesto coi dipendenti per evitare conflittualità estreme. I dipendenti sono creditori particolari: tutelati e “dentro” l’azienda. Se perdono la fiducia, l’impresa può collassare a prescindere dai debiti (basti pensare a scioperi che fermano la produzione, o alla fuga di figure chiave). Quindi la gestione delle risorse umane in crisi è questione delicata almeno quanto i rapporti con le banche.

Riepilogo delle strategie difensive per categoria di debito

Riassumiamo in tabella le principali strategie difensive mirate per ciascuna categoria di creditore:

Categoria di creditoStrumenti difensivi specificiNote
Erario (Fisco)Rateazione ordinaria fino 72/120 rate <br>– Definizioni agevolate (es. rottamazione cartelle) <br>– Transazione fiscale in concordato/accordo (stralcio di parte del debito, incluso IVA) <br>– Sospensione legale se debito non dovuto (istanza ex L.212/2000) <br>– Conversione pignoramenti (art. 495 cpc) versando quota <br>– Attenzione a soglie penali (IVA > €250k anno) e ravvedimento operoso per ridurre sanzioniRate in corso bloccano azioni esecutive. Rottamazione taglia sanzioni e interessi. In procedura, possibile dilazionare privilegiati fino 2 anni . No responsabilità personale amministratori salvo art.36 DPR 602 (liquidazione fraudolenta) .
INPS (Contributi)Rateazione INPS (24-36 mesi, con DURC regolare se rispettata) <br>– Transazione previdenziale in concordato (stralcio sanzioni civili, dilazione contributi) <br>– Pagamento prioritario quota dipendente (per evitare reato) <br>– Monitoraggio soglia penale (€10k annuo per ritenute): se superata, pagare arretrato entro 3 mesi da contestazione per estinguere reato <br>– Richiesta di esonero sanzioni per crisi comprovata (INPS può ridurre interessi in alcuni casi)DURC irregolare = blocco appalti pubblici. Fondamentale ottenere DURC regolare con rateazione. Dopo procedura concorsuale, dipendenti possono ottenere TFR e ultime 3 mensilità dal Fondo di Garanzia.
Banche/FinanziarieMoratoria ABI o standstill (sospensione rate e revoche per X mesi) <br>– Rinegoziazione tassi/durata (allungare mutui, consolidare esposizioni a breve in prestiti a medio termine) <br>– Accordo 182-bis con banche (anche agevolato al 30% adesioni) <br>– Concordato preventivo con classi dedicate (possibile cram-down su banche dissenzienti se piano equo) <br>– Gestione fideiussioni: chiedere moratoria anche su garanzie personali, o offrire nuove garanzie reali in cambio di liberazione parziale <br>– Cause di nullità su interessi (solo se fondato, come leva negoziale)Banche preferiscono soluzioni extra-giudiziali se credono nella continuità: presentare business plan credibile è chiave. Attenzione alle segnalazioni in Centrale Rischi: concordare con la banca il mantenimento “in bonis” se in trattativa (evitando default formale).
Fornitori chirografariPiani di rientro individuali (pagamenti parziali ora + rate per saldo) <br>– Accordi di gruppo (es. tutti fornitori accettano 50% in 12 mesi) <br>– Pagamento integrale piccoli crediti (per ridurre rischi azioni legali) <br>– Opposizione a decreti ingiuntivi (per guadagnare tempo, se necessario) <br>– Clausole di fornitura continua: offrire impegni su ordini futuri o contratti di fornitura se accettano il piano <br>– Concordato: classi separate se fornitore strategico, con trattamento di favore motivato (per garantirsi continuità di fornitura)I fornitori possono fare massa critica. La comunicazione è importante: inviare circolari sullo stato dell’azienda e la proposta di pagamento può prevenire azioni scoordinate. Usare eventualmente procedure di mediazione per evitare cause lunghe.
DipendentiDialogo sindacale: trasparenza su crisi e accordi per conservare occupazione (spesso i lavoratori accettano dilazioni su arretrati in cambio di salvare il posto) <br>– Utilizzo ammortizzatori (CIGO, CIGS) per alleggerire costo del lavoro temporaneamente <br>– Pagamento parziale delle retribuzioni correnti, concordando il recupero del resto (ad es. banca ore o welfare aziendale) <br>– Concordato: prevedere pagamento integrale crediti lavoro privilegiati (anche oltre il minimo di legge) e mantenimento livelli occupazionali per ottenere voto favorevole e clima sociale stabile <br>– Concili individuali: se qualche dipendente agisce legalmente, proporre soluzioni in sede protetta (ispettorato) prima che il tribunale emetta ingiunzioni o pignoramentiI dipendenti hanno forte tutela (privilegio, fondo di garanzia) ma anche potere di pressione. Mantenere il capitale umano è nell’interesse dell’azienda: meglio sacrificare altro che perdere tecnici chiave o la fiducia collettiva. Rispettare obblighi informativi (es. consultare sindacati in caso di concordato in continuità) per evitare impugnazioni.

Questa panoramica conferma che ogni categoria di debito va gestita con strumenti ad hoc, ma nel contempo con una visione d’insieme. Una strategia vincente di ristrutturazione solitamente combina più elementi: ad esempio, un accordo con le banche per nuova finanza, insieme a una transazione fiscale per ridurre il carico tributario, più un concordato per imporre la falcidia ai chirografari resistenti, il tutto accompagnato da un sacrificio dei soci (che magari rinunciano ai crediti soci o immettono capitali freschi). Dall’altra parte, l’imprenditore deve sapere che anche i creditori si parlano tra loro: un comportamento palesemente squilibrato (pagare qualcuno e ignorare altri) rischia di far saltare la fiducia di tutti. Quindi serve equilibrio e comunicazione, per apparire equo e serio: qualità che, se riconosciute dai creditori, spesso conducono a risultati insperati.

Domande frequenti (FAQ) sulla gestione dei debiti aziendali e difesa del debitore

D: Cosa posso fare immediatamente per evitare che i creditori portino l’azienda al fallimento?
R: Il passo più immediato è interloquire con i creditori e “congelare” la situazione. Ciò significa, per i principali creditori, proporre subito un accordo temporaneo (ad esempio: “non mi aggredite i beni per 3 mesi, nel frattempo studiamo un piano di rientro”). Contestualmente, depositare un’eventuale ricorso prenotativo di concordato può offrire protezione legale d’urgenza – è una procedura nota come concordato in bianco in cui il tribunale concede un termine per presentare il piano e fino ad allora vieta esecuzioni. Questo strumento è utile se qualche creditore ha già avviato azioni pesanti (pignoramenti, istanza di fallimento): con il deposito della domanda con riserva si blocca tutto. Tuttavia, va usato responsabilmente: nelle intenzioni del legislatore il concordato in bianco serve a preparare un vero piano di concordato o un accordo, non a procrastinare indefinitamente. Bisogna dunque sfruttare quel tempo per negoziare seriamente con i creditori e predisporre il risanamento. Altro intervento immediato: se il problema principale è la liquidità, cercare fonti ponte (un finanziamento soci, la cessione di un credito, un anticipo ordini) che dia respiro di qualche settimana. A volte bastano 50-100 mila euro per evitare default a catena (pagare stipendi e qualche fornitore chiave, ad esempio). In parallelo, consultare esperti (avvocato fallimentarista, commercialista) nei primissimi giorni della crisi può aiutare a scegliere il percorso più adeguato.

D: La mia azienda è una SNC (società di persone). Io come socio rischio davvero la casa per i debiti aziendali?
R: Sì, in una SNC i soci hanno responsabilità illimitata e solidale verso i debiti sociali. Ciò significa che, esaurito il patrimonio della società, i creditori possono chiedere a te (e agli altri soci) di pagare con i vostri patrimoni personali. Questo può implicare pignoramenti di beni personali, conti correnti privati, stipendio, immobili di proprietà. Il rischio è concreto: ad esempio, un fornitore non pagato può chiedere un decreto ingiuntivo contro la SNC e, se la società non paga, notificare precetto a ciascun socio e pignorare la casa di un socio (salvo l’eventuale principio della preventiva escussione, che però per le SNC non opera automaticamente come nelle s.a.s. per gli accomandanti). In caso di fallimento della SNC, inoltre, il tribunale dichiara il fallimento anche dei soci illimitatamente responsabili, aprendo procedure personali a loro carico. Questo comporta la liquidazione coatta dei beni personali del socio fallito. Ci sono tuttavia due attenuanti: 1) se la casa è abitazione principale del socio e in comproprietà familiare, il curatore può valutare se è realmente vantaggioso liquidarla; 2) i soci falliti, una volta chiusa la procedura, possono chiedere l’esdebitazione, liberandosi dai debiti residui. Ma ciò non restituisce i beni venduti. Quindi, la casa è salvo solo se non viene aggredita (o se ipotecata e il valore non eccede il mutuo). Perciò, se sei socio di SNC in crisi, il consiglio è: prova a trasformare la SNC in SRL prima che i debiti esplodano – pur sapendo che la trasformazione non ti libera dalle obbligazioni pregresse, può limitare quelle future. Oppure, negozia con i creditori un accordo coinvolgendo anche il tuo patrimonio (ad esempio offrendo una garanzia reale su un bene, così il creditore preferisce aspettare l’esito del piano invece di aggredire subito). Ultima ratio, se vedi che l’azienda non si salva e i debiti sono ingestibili, considera tu stesso di portare i libri in tribunale: dichiarare il fallimento della SNC non è piacevole, ma almeno fa partire l’orologio della procedura e potrai ambire all’esdebitazione come persona fisica entro qualche anno. Durante la procedura potresti anche trovare un accordo con i creditori per chiuderla prima (concordato fallimentare). Non aspettare inerme: in una SNC l’immobilismo è il peggior nemico.

D: Ho una SRL, i debiti fiscali e contributivi sono enormi. Possono chiedere a me amministratore di pagarli?
R: Per legge, i debiti fiscali della SRL restano a carico della SRL, e l’amministratore non ne risponde con il suo patrimonio . Non esiste nel nostro ordinamento una norma che dica “se la società non paga le tasse, paga l’amministratore” – eccetto che in circostanze particolari (liquidazione non fatta correttamente, atti di frode). Quindi, se la tua SRL deve €500k di IVA e va male, l’Agenzia Entrate non può venire direttamente da te a prendere casa o stipendio. Questo però è il quadro civilistico. Considera però due cose: 1) se tu hai commesso reati tributari (es. non hai versato IVA oltre soglia), allora potresti subire sanzioni penali personali (multa, reclusione) e la confisca dei beni equivalente al profitto del reato – che in caso di omesso versamento è l’IVA non versata. Per cui indirettamente rischi di pagare via confisca penale. 2) L’art. 36 DPR 602/73 prevede che se l’amministratore non mette in liquidazione la società quando avrebbe dovuto (ad esempio perché il capitale è azzerato), e poi la società non paga le imposte, allora può essere chiamato a rispondere di quelle imposte, ma solo dopo un accertamento formale . Casi tipici: la società ha perso il capitale ma tu hai continuato l’attività accumulando debiti fiscali; oppure hai distribuito utili o riserve ai soci sapendo di avere debiti col Fisco. In tali ipotesi, il Fisco può emettere un atto di accertamento verso di te (entro determinati termini) e chiederti il pagamento fino a concorrenza di quanto avresti dovuto trattenere per pagare le imposte . Però è una procedura non automatica e tu avresti modo di difenderti in Commissione Tributaria (eccependo, per dire, che la causa di scioglimento non c’era, oppure che non c’è stato alcun asset distratto a soci). La Cassazione più recente è molto garantista con gli amministratori: ha sancito che la responsabilità ex art.36 è sussidiaria e non solidale, e che serve un atto formale di accertamento altrimenti nulla va loro addebitato . Inoltre ha escluso che possa estendersi a debiti di natura diversa dalle imposte sui redditi per periodi antecedenti al 2015 (dopo il 2015 la norma include anche IVA). Quindi, in pratica: finché la SRL esiste, sei al riparo patrimoniale. Se la SRL poi fallisce e viene cancellata, potrebbero provare qualcosa, ma tu potrai opporti se non hai fatto atti irregolari. Naturalmente, se hai firmato fideiussioni per debiti fiscali (capita con rimborsi IVA anticipati, o rateizzazioni molto grandi), quella è un’obbligazione contrattuale personale: in tal caso sì, devi pagare come garante. Ma al netto di ciò, come amministratore persona fisica non sei debitore fiscale. Resta però la responsabilità verso i creditori sociali in caso di mala gestio (art. 2476): se ad esempio tu non paghi l’INPS e l’azienda fallisce, il curatore potrebbe farti causa dicendo che hai aggravato il buco lasciando maturare sanzioni. Quindi, indirettamente, qualche profilo di rischio c’è se hai gestito male. Se invece hai fatto il possibile, nessuno può magicamente girarti i debiti della SRL sul tuo conto. Tieni anche presente un’altra cosa: i soci di SRL, se prendono soldi dalla società e poi la società fallisce con debiti, possono dover restituire fino a concorrenza di quei soldi ricevuti (es. utili distribuiti negli ultimi due anni prima della liquidazione). Ma se non hanno ricevuto nulla, non pagano nulla . Quindi assicurati che i tuoi soci (se ce ne sono) capiscano che non possono svuotare la società pensando di salvarsi: verrebbero comunque attaccati per quelle somme.

D: Cos’è esattamente la “composizione negoziata” e mi conviene usarla?
R: La composizione negoziata è una procedura volontaria di aiuto alle imprese in crisi. È stata creata per offrire una via di mezzo tra il non far nulla e il portare i libri in tribunale. In pratica, fai richiesta di un esperto indipendente che ti affianca per qualche mese e cerca di trovare accordi con i tuoi creditori. Il vantaggio è duplice: da un lato hai un professionista qualificato che analizza la tua azienda e ti consiglia mosse per risanarla (un po’ come un consulente super partes); dall’altro, puoi ottenere dal tribunale delle protezioni legali – principalmente che i creditori non possano pignorarti i beni mentre sei in trattativa . Quindi, se hai pressione da banche o Fisco, questo freeze ti dà respiro. Durante la composizione negoziata puoi continuare a gestire l’impresa, ma devi rispettare le indicazioni dell’esperto su atti di straordinaria amministrazione (alcuni li devi concordare o far autorizzare). La procedura è confidenziale: si evita il clamore di un concordato. Ti conviene usarla se la tua crisi è ancora gestibile con un accordo e se pensi che con un po’ di tempo e riorganizzazione l’azienda possa tornare in equilibrio (ad esempio hai bisogno solo di spalmare i debiti su più anni e magari tagliare qualche costo). Se invece sei già tecnicamente insolvente e i creditori sono sul piede di guerra da tempo, la composizione negoziata potrebbe rivelarsi tardiva (i creditori potrebbero rifiutare di negoziare e aspettare la fine delle protezioni per attaccarti). Tieni conto però che la Cassazione nel 2025 ha sottolineato un aspetto: se tu avvii la composizione negoziata prima che, ad esempio, la Procura chieda misure cautelari sui tuoi beni, ciò rafforza enormemente la tua posizione. Hanno parlato di “strumento che diventa uno scudo per la continuità aziendale” . Quindi, se c’è pericolo concreto di sequestro per debiti IVA o simili, attivare la composizione con tanto di relazione positiva dell’esperto può farti evitare il sequestro, perché dimostri che stai già risolvendo la crisi . È un ottimo argomento se hai pendenze col Fisco: la Procura a volte sequestra beni per garantire il pagamento delle imposte evase; ma se tu hai un piano concordato con AdER in composizione negoziata, quel sequestro può essere revocato. In definitiva, se la tua azienda ha ancora prospettive di salvezza, direi di sì: conviene tentare la composizione negoziata. Se arrivi a un accordo, bene; se non ci arrivi, hai comunque la possibilità di rifugiarti in un concordato semplificato. Se invece la tua azienda è “morta che cammina”, la composizione rischia di essere solo un costo e una perdita di tempo: meglio considerare direttamente una liquidazione o un concordato liquidatorio. Un indicatore: la composizione funziona se hai almeno qualcuno dei creditori principali disposto a sedersi al tavolo in modo collaborativo. Prova a sondare informalmente la loro disponibilità: se tutti sono ostili, forse è tardi. Se alcuni dicono “parliamone”, allora quell’ambiente protetto (con l’esperto) può fare miracoli.

D: Ho ricevuto un pignoramento del conto corrente aziendale da Agenzia Entrate-Riscossione. Posso sbloccarlo in qualche modo?
R: Il pignoramento del conto da parte di AdER è un atto esecutivo che congela le somme presenti fino a concorrenza del debito. Per sbloccarlo ci sono essenzialmente tre vie: 1) pagare integralmente o ottenere una rateizzazione. Se paghi tutto il debito, l’Agente della Riscossione comunicherà alla banca di svincolare l’eventuale eccedenza e il conto torna operativo (al netto dei soldi prelevati per pagare). Se ottieni una rateizzazione dopo il pignoramento, la legge prevede che l’esecuzione si estingue limitatamente a quel pignoramento (art. 19 DPR 602). Quindi, presentando subito istanza di dilazione per la cartella e pagando la prima rata, potrai chiedere all’AdER di revocare il pignoramento e normalmente lo fa. 2) Conversione del pignoramento: come accennato prima, puoi depositare al tribunale un importo pari a quello pignorato (più spese) chiedendo di liberare il conto. In pratica, sostituisci i soldi pignorati con una cauzione. Ma devi avere liquidità esterna a disposizione, se il conto è la tua unica cassa è difficile. 3) Procedura concorsuale: se presenti domanda di concordato (o composizione negoziata con misure protettive) prima che la banca trasferisca le somme all’AdER, allora il pignoramento viene sospeso per legge. Nel concordato, in particolare, subentra il divieto di proseguire le esecuzioni: il conto pignorato deve essere “liberato” e le somme tornano nella massa attiva su cui ragionare nel piano. Attenzione: se il pignoramento si è già concluso (cioè la banca ha già versato i soldi all’Agente e c’è stato atto di assegnazione), allora ciò è avvenuto e non puoi far molto se non eventualmente ricorrere per vizi di procedura. Dunque la tempestività è tutto: appena notificato l’atto, muoversi. Un’altra strada, meno garantita, è verificare se sul pignoramento ci siano irregolarità formali (es. notifica della cartella mai avvenuta, importi prescritti). In tal caso, potresti fare opposizione all’esecuzione contestando il diritto dell’AdER di pignorare. Se il giudice ti dà ragione sul vizio, annulla il pignoramento. Però intanto il conto rimane congelato durante la causa, a meno che tu non ottenga una sospensione provvisoria. Questo approccio va valutato con l’avvocato solo se hai solide prove di vizio. Riassumendo: il modo più diretto e veloce è chiedere la rateizzazione del debito e la contestuale sospensione dell’esecuzione. AdER in genere aderisce (preferisce incassare a rate che rischiare di meno dall’azienda fallita). Quindi corri subito allo sportello o sul sito AdER e avvia la pratica di dilazione, paga il dovuto per la prima rata e porta quietanza al funzionario chiedendo lo sblocco del conto. Nel frattempo, prepara come pagare dipendenti e spese urgenti con canali alternativi (un conto nuovo non pignorato, o cash): serve un piano B per quei giorni di blocco.

D: Un fornitore ha ottenuto un decreto ingiuntivo e minaccia di portarmi via i macchinari. Posso evitarlo?
R: Se il fornitore ha decreto ingiuntivo provvisoriamente esecutivo (magari perché hai fatto opposizione tardiva o non l’hai fatta), può notificare precetto e pignorare i macchinari. Ci sono alcune contromisure: la principale è negoziare anche all’ultimo minuto. Spesso il creditore preferisce un pagamento (anche parziale) concordato piuttosto che il rischio/incertezza di un pignoramento (che richiede poi trovare un acquirente per i macchinari all’asta). Offrigli qualcosa: ad esempio, un pagamento immediato del 20-30% in cambio della sospensione dell’esecuzione e di un piano scritto per il resto. Se accetta, fate un accordo magari davanti a un mediatore o scambiando PEC in cui lui si impegna a non procedere finché rispetti il piano. Se non accetta, puoi valutare la conversione del pignoramento depositando un importo cauzionale (ma immagino non hai tutta la somma, se no avresti già pagato). Altra via: presentare un reclamo in tribunale per sospendere l’esecuzione. Ci vuole però un motivo serio (ad es. hai appena presentato concordato preventivo, oppure il bene è strumentale e chiedi di sostituire il pignoramento con altro). A volte i giudici sospendono la vendita se il bene è essenziale per l’azienda in funzionamento e c’è prospettiva di soddisfare il creditore in altro modo – ma devi dimostrarlo. Se hai avviato la composizione negoziata o il concordato, come dicevamo, questo stopperebbe l’azione. Ultima ratio, se proprio il macchinario viene pignorato e messo all’asta, potresti farlo comprare da un terzo di fiducia e fartelo magari riaffittare. È uno scenario estremo, ma in passato alcuni imprenditori hanno “salvato” beni così: un parente o società amica compra all’asta il macchinario e glielo dà in comodato/affitto, in attesa di tempi migliori per ricomprarlo. Non è illegale, ma va fatto trasparentemente (se sembra collusione per tenere il prezzo d’asta basso può essere problematico). Un’altra idea: se il fornitore è uno solo ma importante, potresti includerlo (anche da solo) in un piano attestato: gli fai vedere i conti, gli dimostri che se ti porta via i macchinari l’azienda muore e lui non recupererà comunque tutto, quindi gli proponi di aderire a un risanamento dove magari gli cedi una partecipazione o lo fai diventare fornitore esclusivo in futuro. Insomma, farlo sentire partner anziché vittima. Non sempre funziona – dipende dal fornitore. Giuridicamente parlando, l’arma migliore è attivare una procedura concorsuale che congeli la situazione. Se è un singolo fornitore e gli altri creditori sono ancora tranquilli, potresti non voler fare un concordato per uno solo. In tal caso, prova la strada del procedimento di urgenza (art. 700 cpc) sostenendo che il pignoramento dei macchinari causerebbe un danno irreparabile all’azienda e paradossalmente lo stesso fornitore ne sarebbe pregiudicato perché l’azienda perderebbe valore – chiedi al giudice di sospendere l’esecuzione dando tempo di vendere quei beni a prezzo di mercato o trovare altra soluzione. Non è garantito che funzioni, ma in qualche vicenda di imprenditori coraggiosi è servito. Naturalmente, devi convincere il giudice di avere un piano serio per pagare, altrimenti non tutelerà chi appare insolvente senza prospettive. Quindi presenta anche qui uno schema di soluzione (magari un acconto depositato in cancelleria a disposizione del creditore, per mostrare buona fede). In sintesi: negozia fino all’ultimo – la via giudiziaria pura (opposizioni e reclami) ti dà solo margini ristretti e costi. Fai leva sul fatto che vendere i macchinari è lungo e ricava poco, mentre se l’azienda va avanti può pagare di più.

D: Se l’azienda proprio non ce la fa e fallisce, io (imprenditore) sarò rovinato a vita dai debiti?
R: No, grazie all’esdebitazione oggi c’è la possibilità di avere una sorta di “perdono” sui debiti residui. Mi spiego: quando una procedura di liquidazione giudiziale (fallimento) si chiude, spesso i creditori hanno preso magari il 5-10% e il resto rimarrebbe a carico del fallito. Con l’esdebitazione, il tribunale cancella quei debiti non pagati, e il fallito torna libero. Questo vale però solo per le persone fisiche (nel caso di società di persone, i soci falliti; nell’impresa individuale, l’imprenditore; le società in sé non ne hanno bisogno perché cessano di esistere). I requisiti sono: aver cooperato durante il fallimento (fornito documenti, non aver ostacolato), non aver commesso irregolarità gravi o reati fallimentari, e non essere già stati esdebitati nei 5 anni precedenti. Con il CCII la procedura è diventata più snella: già durante il fallimento si può presentare istanza di esdebitazione e ottenerla subito dopo la chiusura. Anche il debito con il Fisco e con altri enti viene cancellato – tranne eventuali debiti per risarcimenti danni o alimenti, e tranne le sanzioni penali pecuniarie (multe) che restano personali. Ad esempio, se la tua azienda fallisce con 1 milione di debiti e in fallimento si ricavano 100k da vendite, i 900k restanti possono essere esdebitati e tu non dovrai più pagarli. Potrai tornare a fare impresa (c’è solo uno stop di qualche anno per assumere cariche in srl se sei stato amministratore coinvolto in procedure, ma nulla che impedisca di lavorare o persino avviare nuove iniziative magari come socio di minoranza). Quindi non sei “morto civilmente”. Certo, il fallimento comporta comunque che durante la procedura i tuoi beni personali (per le società di persone e imprese individuali) vengano liquidati, e che tu possa subire interdizioni (non puoi fare l’imprenditore per qualche tempo, il cosiddetto periodo di comporto). Però la prospettiva di uscita c’è. Va detto che c’è pure una esdebitazione speciale per il sovraindebitato incapiente: se proprio uno non ha nulla da dare ai creditori, può chiedere una volta nella vita di essere esdebitato immediatamente, a patto di comportarsi correttamente (è stata introdotta dall’art. 283 CCII). Quindi anche l’imprenditore onesto ma sfortunato che ha perso tutto può ripartire. Questo è un incentivo a non fuggire o a fare i furbi: conviene seguire la legge, perché alla fine si ottiene la fresh start. In definitiva, se malauguratamente arrivi al fallimento, sappi che non è più come decenni fa dove restavi perseguitato dai creditori a vita. Oggi, chiusa la procedura, puoi ottenere la cancellazione dei debiti e ricostruire la tua vita economica senza quell’enorme zaino sulle spalle . Molti imprenditori sono riusciti a tornare in attività dopo pochi anni. La chiave è la buona fede: niente distrazioni o atti disonesti, collaborare col curatore, e fare l’istanza di esdebitazione tramite il tuo legale. Quindi, se hai paura di essere rovinato per sempre, sappi che la legge italiana (in linea con l’Europa) ti offre un’uscita di sicurezza.

D: Potrei “proteggere” alcuni beni personali intestandoli a terzi o facendo il fondo patrimoniale, per metterli al riparo dai debiti dell’azienda?
R: Tentare di spostare i tuoi beni per sottrarli ai creditori è molto rischioso e spesso inutile. Se trasferisci proprietà a familiari, o svendi beni in prossimità dello stato di crisi, il curatore o i creditori possono agire con l’azione revocatoria per far dichiarare inefficaci quegli atti (nel fallimento c’è la revocatoria fallimentare che retroagisce fino a 2 anni prima su atti a titolo gratuito e fino a 6 mesi/1 anno su pagamenti anomali). Anche il fondo patrimoniale offre scarsa protezione: intanto, non copre i debiti d’impresa perché si presume che questi siano contratti per esigenze dell’attività professionale estranee ai bisogni familiari (quindi i creditori potrebbero comunque aggredire beni in fondo patrimoniale per debiti fiscali o bancari dell’azienda) se dimostrano che il debitore li ha contratti per l’impresa. Inoltre, la costituzione del fondo in vista di problemi economici può anch’essa essere revocata (entro 2 anni se successiva ai debiti). Discorso simile per trust o donazioni ai figli: i creditori possono impugnarle. Considera anche che una mossa del genere può costituire bancarotta fraudolenta patrimoniale se la tua azienda poi fallisce (perché hai sottratto attivo ai creditori deliberatamente) – reato grave con pene detentive. Quindi io lo sconsiglio: è meglio usare strade legali di protezione (es. concordato, composizione negoziata) piuttosto che cercare furbizie che spesso vengono scoperte. Unica eccezione: se hai atti di protezione fatti in tempi non sospetti (ad es. un fondo patrimoniale costituito molti anni prima quando l’azienda andava bene, destinato davvero alla famiglia), allora quello può reggere per i debiti successivi – ma comunque, se i debiti sono per bisogni aziendali, come detto, il fondo non li copre. In generale, la miglior protezione per il patrimonio personale di un imprenditore è la struttura societaria (SRL, SPA) e il rispetto delle regole (non fornire garanzie personali avventatamente, non confondere conti della società e personali). Se ormai i buoi sono scappati (hai garantito, ecc.), l’unica è trattare con i creditori. Trasferire la villa alla moglie all’ultimo minuto può far arrabbiare di più i creditori e spingerli a far denuncia. Lavorando con avvocati esperti, potresti valutare se qualche tuo bene è impignorabile per legge (es. strumenti indispensabili per il tuo lavoro se sei anche artigiano, o la casa se di modesto valore e hai figli minorenni sotto certe condizioni) – ma sono casi limitati. Piuttosto, se hai ancora liquidità, usala per pagare i debiti garantiti da tuoi beni: es. se hai ipotecato la casa per un mutuo aziendale, dai priorità a quel mutuo, così salvi la casa e lasci semmai indietro altri debiti non garantiti (che potrai concorsualizzare). Questa è una strategia lecita: soddisfare prima creditori che se no ti aggredirebbero personalmente. Basta che avvenga in un contesto ragionevole, perché pagamenti preferenziali a ridosso del fallimento oltre una certa soglia potrebbero essere revocati. Ma se lo fai in bonis come scelta di business (salvo poi fare concordato per i restanti), è difendibile. Insomma, prima di spostare la proprietà di un bene, ragiona: c’è un modo lecito per metterlo al sicuro? (Ad esempio, vendilo a prezzo di mercato e usa il ricavato per sistemare debiti – almeno non lo perdi all’asta per poco. Oppure affittalo a terzi così da renderlo meno appetibile a un pignoramento). Queste mosse, concordate col legale, sono preferibili all’asset hiding.

D: Quali sono le sentenze o leggi più recenti che dovrei conoscere su questi temi?
R: Riassumo alcune novità normative e giurisprudenziali recentissime (2024-2025) che abbiamo citato e che possono influire sulla tua strategia:

  • Codice della Crisi d’Impresa (D.Lgs. 14/2019) e correttivo 2022-2023: ha introdotto obblighi di rilevazione crisi (art. 2086 c.c.) e nuovi strumenti (composizione negoziata). Nel 2023 un correttivo ha esteso la moratoria sui crediti privilegiati in concordato fino a 2 anni e reso più flessibili i piani (15 giorni in più per correzioni) . Inoltre ha introdotto il diritto di reclamo contro le decisioni nelle procedure di sovraindebitamento . Quindi oggi c’è più spazio di manovra per il debitore in concordato e più garanzie procedurali.
  • Cass. civ. Sez. Unite n. 41994/2021 e SS.UU. 8500/2022: (non citate sopra ma fondamentali) hanno confermato l’orientamento sull’estinzione delle società e la responsabilità dei soci post-cancellazione. Le SS.UU. 2021 n. 21970 hanno detto che la fusione equivale a estinzione e i debiti passano alla società incorporante (questo se per caso la tua idea era fondere la società indebitata con un’altra per “diluire” i debiti: non funziona per sottrarsi). La SS.UU. 2022 n. 8500 ha ribadito che la cancellazione dal registro ha effetto estintivo immediato per la società, e i creditori insoddisfatti possono agire contro soci e liquidatori entro l’anno.
  • Cass. Sez. Unite n. 3625/2025: caso molto recente in ambito fiscale: ha chiarito che i soci di società estinte rispondono dei debiti tributari entro i limiti di quanto ricevuto, e che l’Erario può agire anche se non risultano distribuzioni formali, ma solo provando che vi furono trasferimenti occulti . In assenza di tali prove, il socio non paga nulla. Questo ti rassicura se sei socio di srl: se non hai preso soldi negli ultimi anni dall’azienda, difficilmente il Fisco potrà colpirti per i debiti di quella, anche post-chiusura.
  • Cass. n. 30109/2025: (Sez. III penale) sul valore della composizione negoziata come causa per escludere misure cautelari . Importantissima se hai pendenze penali o un sequestro: i giudici ora riconoscono che se stai risanando seriamente l’impresa, non serve sequestrare i beni perché non c’è pericolo che li sottrai ai creditori.
  • Cass. n. 576/2024: prima sezione civile, sul concordato: ha affermato che dilazioni più lunghe di 2 anni ai privilegiati sono possibili se c’è trasparenza e informazione ai creditori . Quindi se in assemblea dei creditori spieghi bene che pagherai magari in 3-4 anni e loro concordano valutandolo conveniente, la cosa è ammissibile. Ciò ha ispirato il correttivo legislativo di cui sopra.
  • Cass. n. 35497/2023: riguarda la responsabilità dell’amministratore per debiti tributari: ha annullato una cartella emessa all’amministratore perché mancava il previo avviso di accertamento ex art. 36 DPR 602 . Insomma, l’Agenzia non può saltare le procedure: se volessero mai far pagare te amministratore, devono notificarti un atto motivato prima, altrimenti puoi far annullare la cartella.
  • Cass. n. 23341/2024: ha esteso la responsabilità dei soci anche alle sanzioni tributarie della società estinta . Quindi se la società aveva multe fiscali, i soci ne rispondono pro quota come per le imposte. Questo contrasta un precedente indirizzo più favorevole ai soci. Dunque, sappi che non puoi sperare di far cadere le sanzioni amministrative col trucco dell’estinzione societaria: ti seguono.
  • Decreto “Rottamazione-quater” 2023: (DL 34/2023 conv. L. 197/2022) ha fornito la definizione agevolata delle cartelle e prorogato termini fino a ottobre 2023 . Se non ne hai usufruito e ne avevi diritto, ormai è tardi per aderire, ma se hai aderito ricorda le scadenze di pagamento rate (importantissime: se salti due rate decadi).
  • Legge n. 18/2024: ha previsto la riammissione alla rottamazione per chi era decaduto al 2023 e ha disposto altre proroghe tecniche. Non cambia la sostanza, ma se avessi perso qualche rata di rottamazione-ter potresti avere opportunità di rimedio.
  • Nuove soglie di fallibilità: il CCII ha eliminato formalmente la distinzione di piccolo imprenditore ex art. 1 L.F., ma di fatto ha mantenuto che l’insolvenza di imprese minori che non superano certi indici può essere trattata con procedure di sovraindebitamento (concordato minore, liquidazione controllata). Tendenzialmente però, se avevi dubbi “la mia impresa è troppo piccola per fallire?”, sappi che la soglia ora è molto bassa (€30k di esposizioni debitorie almeno). Quindi quasi tutti possono essere soggetti a liquidazione giudiziale se insolventi. Non fare affidamento su immunità dimensionale.

Conoscere queste fonti ti aiuta a muoverti con consapevolezza: ad esempio, sapendo dell’esdebitazione potresti essere meno restio ad aprire una procedura, oppure sapendo della Cassazione 2025 sulla composizione potresti deciderti a farla per proteggere i beni. Nel dubbio, fai sempre riferimento a un legale aggiornato perché la materia è in evoluzione continua.

Conclusione

Affrontare una situazione di sovraindebitamento aziendale richiede lucidità, conoscenza degli strumenti legali e spesso l’assistenza di professionisti esperti. Dal punto di vista del debitore – sia esso imprenditore individuale, socio di una società di persone o amministratore di una s.r.l. – la priorità è preservare la continuità aziendale quando possibile, evitando azioni irreversibili dei creditori, e contemporaneamente limitare la propria esposizione personale nei limiti offerti dalla legge.

Abbiamo visto come il panorama normativo italiano, aggiornato al 2025, metta a disposizione molteplici vie: dalle soluzioni stragiudiziali (rinegoziazioni private, piani attestati) agli strumenti concorsuali (composizione negoziata, accordi di ristrutturazione, concordati preventivi), fino all’eventuale liquidazione giudiziale con possibilità di esdebitazione. La scelta dello strumento adeguato dipende dalla gravità della crisi, dalla composizione del debito e dal comportamento dei creditori. In ogni caso, emergono alcuni principi guida:

  • Tempestività: muoversi per tempo, prima che l’insolvenza conclamata eroda la fiducia di tutti i creditori. Gli interventi precoci (es. rimodulare un mutuo ai primi segnali di tensione finanziaria, o chiedere l’assistenza dell’esperto nella composizione negoziata appena gli indici interni peggiorano) possono fare la differenza tra salvataggio e collasso. La legge oggi quasi premia chi agisce presto (con protezioni e attenuanti), mentre punisce l’inerzia.
  • Trasparenza e buona fede: un debitore collaborativo e onesto, che non occulta la crisi e non distrae beni, ottiene più facilmente la collaborazione dei creditori e anche la benevolenza dei giudici (come si vede nelle pronunce che favoriscono misure protettive se c’è serietà nelle trattative ). Inoltre, in caso di fallimento, la buona fede aprirà le porte all’esdebitazione e a evitare guai penali. Viceversa, manovre opache o preferenze occulte alimentano contenziosi e rischi (bancarotta, azioni revocatorie, diniego di esdebitazione).
  • Competenza tecnica: gestire un risanamento richiede competenze di diritto fallimentare, di fiscalità e di finanza aziendale. Affidarsi a consulenti specializzati (avvocati d’affari, commercialisti esperti di crisi) è un investimento necessario. Molte PMI falliscono non perché non avessero vie d’uscita, ma perché l’imprenditore “fai da te” non le ha conosciute o attuate in tempo. Oggi esistono anche organismi pubblici (come gli OCRI previsti dal Codice della crisi, o le Camere di Commercio) a supporto: conviene farvi ricorso.
  • Valutazione del sacrificio e ripartenza: occorre, da parte del debitore, un’analisi schietta di cosa è salvabile e cosa no. A volte mantenere in vita l’intera azienda non è possibile, ma si può salvarne una parte (ramo d’azienda ceduto) e chiudere ordinatamente il resto. Altre volte occorre l’ingresso di nuovi soci o la perdita di quote di controllo per ridurre i debiti (meglio una fetta di qualcosa che il 100% di niente, si suol dire). L’imprenditore deve essere disposto a fare sacrifici (anche personali, come immettere capitali propri o rinunciare a crediti verso la società) per convincere i creditori della bontà del piano. L’ordinamento dà strumenti per proteggere chi investe nel risanamento (finanza nuova prededucibile, ecc.), quindi tali sacrifici non sono vani. E se proprio ogni tentativo fallisce, ricordiamo che la legge offre un secondo inizio: dopo aver regolato i conti in tribunale, il debitore può tornare a intraprendere, forte delle lezioni apprese e senza i debiti passati. Questo è anche un messaggio positivo: il fallimento economico non è una condanna perpetua, ma un evento gestibile e superabile con le procedure adeguate.

In conclusione, un’azienda specializzata come quella della segnaletica fotoluminescente – magari piccola realtà ma di alto know-how – non deve arrendersi all’onda dei debiti. Ci sono strade legali per difendersi dagli attacchi dei creditori, negoziare respiro finanziario e ripianificare il futuro, oppure, se necessario, per uscire dignitosamente di scena senza travolgere la vita dell’imprenditore. Questa guida, con taglio avanzato, ha cercato di fornire gli strumenti conoscitivi per orientarsi in un momento tanto critico. Il caso concreto di ogni azienda è diverso, ma armati di queste informazioni si potrà dialogare proficuamente con i professionisti del settore (avvocati, commercialisti, gestori della crisi) per scegliere la miglior difesa possibile. Difendersi dai debiti si può – la legge, aggiornamento dopo aggiornamento, sta creando un sistema in cui la crisi non è più un tabù o una colpa, ma una fase gestibile dell’attività economica, da affrontare con rigore e trasparenza per poter tornare a vedere la luce in fondo al tunnel.

Fonti e riferimenti normativi e giurisprudenziali (Italia)

  • Codice Civile: art. 2086 c.c. (dovere di adeguati assetti e attivazione strumenti anti-crisi introdotto dal D.Lgs. 14/2019) ; art. 2495 c.c. (effetti della cancellazione società e responsabilità post-estinzione) ; art. 2476 c.c. (responsabilità degli amministratori verso società e creditori) ; art. 2292 c.c. e 2313 c.c. (responsabilità illimitata soci SNC e SAS) .
  • Codice della Crisi d’Impresa e dell’Insolvenza (CCII), D.Lgs. 14/2019: artt. 56-64 (piani attestati di risanamento e accordi di ristrutturazione) ; art. 84 e segg. (concordato preventivo, continuità e liquidatorio); art. 54 (concordato in bianco e misure protettive automatiche); art. 63 (transazione fiscale e contributiva); art. 44 (concordato semplificato liquidatorio); art. 270-277 (esdebitazione del debitore fallito). Modifiche introdotte dal D.Lgs. 83/2022 (correttivo CCII 2022) e dalla L. 6/2023 (correttivo bis) tra cui l’estensione moratoria privilegiati fino 2 anni , maggior flessibilità nei piani , diritto di reclamo procedure sovraindebitamento .
  • D.P.R. 29 settembre 1973 n. 602: art. 36 (responsabilità solidale di liquidatori, amministratori e soci per mancato pagamento imposte in liquidazione) ; art. 19 (rateazione delle cartelle esattoriali, modificato da DL 34/2019 e L. 160/2019).
  • Legge Fallimentare (r.d. 267/1942) previgente: art. 67 (revocatoria fallimentare; piano attestato esenzione lett. d)); art. 160-186 (disciplina concordato preventivo, ora superata dal CCII); art. 182-bis e 182-ter (accordo ristrutturazione debiti e transazione fiscale, ora confluiti nel CCII).
  • Decreti recenti sulla riscossione: D.L. 34/2023 conv. L. 197/2022 (c.d. “rottamazione-quater” delle cartelle 2000-2015: sgravio sanzioni e interessi) ; L. 197/2022, commi 231-252 (annullamento automatico debiti fino €1.000 e definizione agevolata debiti 2000-2015) ; L. 18/2024 (riapertura termini definizioni 2023) .
  • Normativa fiscale e penale tributaria: D.Lgs. 74/2000 artt. 10-bis, 10-ter (reati di omesso versamento ritenute e IVA); L. 638/1983 art. 2 (omesso versamento contributi previdenziali oltre soglia penale). Circolare INPS n. 91/2021 (rateazioni contributive e DURC).
  • Giurisprudenza di legittimità:
  • Cass. civ. Sez. Unite n. 41994/2021 e Cass. Sez. Unite n. 8500/2022: effetti estinzione società su rapporti giuridici e debiti; azione dei creditori verso soci/eredi; fusione come estinzione con successione .
  • Cass. civ. Sez. Unite n. 3625/2025: responsabilità tributaria soci post estinzione società – chiarisce natura sussidiaria e necessità di accertamento specifico per ciascun socio; soci non responsabili oltre quanto ricevuto, salvo prova di attivi occultati .
  • Cass. civ. Sez. V n. 23341/2024: responsabilità soci ex socio per sanzioni tributarie della società estinta – sancisce estensione ai soci anche delle sanzioni, in proporzione .
  • Cass. civ. Sez. I ordinanza n. 35497/2023: cartella ex art.36 DPR 602 a carico ex amministratore – annullata per mancato previo avviso di accertamento; conferma obbligo notifica atto motivato e natura autonoma e sussidiaria di tale responsabilità .
  • Cass. civ. Sez. Unite n. 31014/2019 (e precedenti 2012-2021): no responsabilità patrimoniale diretta amministratori per debiti fiscali sociali, se non nei casi previsti; afferma inesistenza coobbligazione generale .
  • Cass. pen. Sez. III n. 30109/2025: composizione negoziata – riconosciuto rilievo per esclusione periculum in mora e revoca sequestro preventivo per crediti tributari; composizione negoziata come strumento idoneo a garantire continuità e soddisfacimento creditori, limitando misure cautelari .
  • Cass. civ. Sez. I n. 576/2024: concordato preventivo – ammissibilità moratoria pagamento creditori prelatizi oltre 12 mesi (fino a 24 mesi o più) se giustificata da convenienza del piano per creditori e con trasparenza; richiamo a Cass. 22291/2020 .
  • Cass. civ. Sez. I n. 17020/2019 e 15378/2020: in tema art.36 DPR 602 – ribadiscono limiti per responsabilità di amministratori ai soli tributi reddituali (ante 2014) e necessità accertamento;
  • Cass. civ. Sez. I n. 21971/2021: (SS.UU.) ribadisce che dopo cancellazione società, creditori sociali agiscono contro soci entro limite quota di liquidazione percepita e liquidatori per colpa .
  • Cass. civ. Sez. III n. 8811/2021: conferma cambio orientamento su no responsabilità amministratore (anche di fatto) per debiti fiscali in assenza norme specifiche, richiamando art.36 DPR 602 circoscritto a imposte redditi .
  • Altre fonti istituzionali:
  • Corte Costituzionale n. 102/2025: (in materia di durata procedure fallimentari ed equa riparazione) – evidenzia criticità del termine fisso 6 anni per procedura concorsuale, in relazione ad art. 6 CEDU . Non direttamente sul punto debiti, ma parte del contesto normativo concorsuale.
  • Circolare Agenzia Entrate n. 6/E 2015: interpretazione art. 28 D.lgs 175/2014 su termini accertamento post estinzione società .
  • Guida AdER 2024 su rateizzazione e cartella di pagamento: linee guida pratiche per dilazioni, sospensioni, strumenti a disposizione del debitore .

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Ricevi solleciti, richieste di rientro, sospensioni di forniture di materiali, decreti ingiuntivi o minacce di pignoramento da parte di banche, Fisco, INPS, tipografie, fornitori o Agenzia Entrate-Riscossione?

Il settore della segnaletica di sicurezza fotoluminescente è tecnico e competitivo: materiali certificati, normative stringenti, macchinari di stampa costosi, ordini a lotti, magazzini intensivi e clienti che spesso pagano tardi. Un taglio ai fidi o un ritardo nei pagamenti può innescare una crisi immediata.

La buona notizia è che la tua azienda può ancora essere salvata, se agisci subito e nel modo corretto.


Perché un’Azienda di Segnaletica Fotoluminescente va in Debito

  • aumento dei costi di materiali fotoluminescenti, PVC, alluminio, pellicole certificate, inchiostri e supporti speciali
  • pagamenti lenti da parte di imprese, cantieri, enti pubblici e aziende industriali
  • magazzino immobilizzato tra cartelli, pannelli, lastre, adesivi, supporti e semilavorati
  • costi elevati di stampa, taglio, fustellatura e macchinari
  • investimenti in certificazioni UNI/ISO, sicurezza e normative antincendio
  • riduzione o revoca delle linee di credito bancarie

Il vero problema non è la mancanza di clienti, ma la mancanza di liquidità immediata.


I Rischi se Non Intervieni Adesso

  • pignoramento dei conti correnti
  • blocco dei fidi bancari
  • stop delle forniture di materiali fotoluminescenti e PVC
  • atti esecutivi, decreti ingiuntivi e precetti
  • sequestro di macchinari, materiali e pannelli
  • impossibilità di evadere ordini e consegne
  • perdita di appalti e clienti fondamentali

Cosa Fare Subito per Difendersi

1. Bloccare immediatamente i creditori

Un avvocato specializzato può fermare pignoramenti, sospendere richieste di rientro e proteggere i conti aziendali.

2. Controllare i debiti ed eliminare ciò che non è dovuto

Spesso emergono irregolarità come:

  • interessi non dovuti
  • sanzioni inesatte
  • importi duplicati
  • debiti prescritti
  • errori della Riscossione
  • costi bancari anomali

Una parte importante del debito può essere ridotta o cancellata.

3. Ristrutturare i debiti con soluzioni sostenibili

Gli strumenti utili:

  • rateizzazioni fiscali fino a 120 rate
  • accordi con fornitori strategici
  • rinegoziazione dei fidi bancari
  • sospensione temporanea dei pagamenti
  • utilizzo delle definizioni agevolate

4. Usare strumenti legali che bloccano TUTTI i creditori

Per situazioni più gravi:

  • PRO – Piano di Ristrutturazione dei Debiti
  • Accordi di ristrutturazione
  • Concordato minore

Consentono di continuare a lavorare pagando solo una parte dei debiti.


Le Specializzazioni dell’Avv. Giuseppe Monardo

L’Avv. Monardo è uno dei professionisti più qualificati in Italia per salvare aziende indebitate.
Le sue qualifiche includono:

  • Avvocato Cassazionista
  • Coordinatore nazionale di avvocati e commercialisti esperti in diritto bancario e tributario
  • Gestore della Crisi da Sovraindebitamento (L. 3/2012) – iscritto negli elenchi ufficiali del Ministero della Giustizia
  • Professionista fiduciario di un OCC (Organismo di Composizione della Crisi)
  • Esperto Negoziatore della Crisi d’Impresa abilitato (D.L. 118/2021)

Un profilo ideale per bloccare i creditori, ristrutturare i debiti e salvare aziende tecniche come quelle che producono segnaletica di sicurezza certificata.


Come Può Aiutarti l’Avv. Monardo

  • analisi immediata della tua situazione debitoria
  • blocco urgente di pignoramenti e decreti ingiuntivi
  • ristrutturazione del debito su misura
  • protezione di materiali, magazzino, stampe e macchinari
  • trattative dirette con banche, fornitori e Agenzia Riscossione
  • tutela completa dell’impresa e dell’imprenditore

Conclusione

Avere debiti nella tua azienda di segnaletica di sicurezza fotoluminescente non significa essere destinato alla chiusura.
Con una strategia rapida, concreta e professionale, puoi:

  • fermare subito i creditori
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