Se la tua azienda produce, importa o distribuisce macchine nastratrici, nastratrici automatiche e semi-automatiche, sistemi di chiusura scatole, applicatori di nastro, rulli, sensori e ricambi tecnici per linee di packaging, e oggi si trova con debiti verso Fisco, Agenzia delle Entrate Riscossione, INPS, banche o fornitori, è fondamentale intervenire subito per evitare blocchi operativi e perdita di clienti.
Nel settore del confezionamento, anche un fermo minimo può rallentare intere linee produttive, generare penali e far saltare commesse con aziende alimentari, logistiche, manifatturiere e di e-commerce.
Perché le aziende di macchine nastratrici accumulano debiti
- costi elevati di elettronica, motori, sensori, nastri, rulli e parti meccaniche
- rincari dei materiali tecnici e dei componenti importati
- pagamenti lenti da parte di industrie e integratori di linea
- ritardi nei versamenti di IVA, imposte e contributi
- necessità di mantenere ricambi, moduli elettrici e componenti sempre disponibili
- difficoltà nell’ottenere fidi bancari adeguati ai cicli produttivi
Cosa fare subito
- far analizzare da un professionista la situazione debitoria
- identificare quali debiti possono essere contestati, ridotti o rateizzati
- evitare piani di rientro non sostenibili
- chiedere la sospensione immediata di eventuali pignoramenti
- proteggere fornitori strategici e componenti critici
- usare strumenti legali per ristrutturare o rinegoziare i debiti
I rischi se non intervieni tempestivamente
- pignoramento del conto corrente aziendale
- blocco delle forniture di componenti essenziali
- fermo dell’assemblaggio, collaudo e assistenza tecnica
- impossibilità di garantire consegne e manutenzioni
- perdita di industrie, integratori, logistiche e grandi clienti
- rischio concreto di chiusura dell’attività
Come può aiutarti l’avvocato Monardo
Detto questo, l’avvocato Monardo, cassazionista, coordina su scala nazionale un team di avvocati e commercialisti esperti in diritto bancario e tributario.
Inoltre:
- è Gestore della Crisi da Sovraindebitamento (L. 3/2012)
- è iscritto negli elenchi del Ministero della Giustizia
- è professionista fiduciario presso un OCC (Organismo di Composizione della Crisi)
- è Esperto Negoziatore della Crisi d’Impresa (D.L. 118/2021)
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- bloccare subito pignoramenti e procedure esecutive
- ridurre o ristrutturare i debiti con strumenti normativi specifici
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Introduzione
Gestire un’azienda produttrice di macchine nastratrici in difficoltà finanziaria pone sfide significative. Quando i debiti iniziano ad accumularsi (verso banche, fornitori, Fisco, INPS ecc.), è fondamentale conoscere gli strumenti giuridici per difendersi dalle azioni dei creditori e tentare di risanare l’impresa. Questa guida, aggiornata a ottobre 2025, offre un’analisi approfondita – con approccio dal punto di vista del debitore – delle normative italiane rilevanti, delle sentenze più recenti e delle strategie pratiche per affrontare debiti aziendali. Il taglio è tecnico ma divulgativo, adatto sia a professionisti legali sia a imprenditori e privati interessati, con domande e risposte frequenti, tabelle riepilogative e casi pratici ambientati in Italia.
Nelle sezioni seguenti esamineremo dapprima il quadro normativo generale sulla responsabilità patrimoniale di società e imprenditori, quindi analizzeremo le diverse tipologie di debiti (fiscali, previdenziali, bancari, commerciali), evidenziandone le conseguenze e i rimedi specifici. Approfondiremo poi gli strumenti di difesa e risanamento disponibili – dai piani di rientro extra-giudiziali alle procedure concorsuali come il concordato preventivo – e la responsabilità che può ricadere su amministratori, soci e garanti (fideiussori). Una sezione di FAQ (domande frequenti) chiarirà i dubbi più comuni, mentre esempi pratici illustreranno l’applicazione concreta delle soluzioni. Tutte le affermazioni sono supportate da fonti normative (articoli di legge) e giurisprudenziali aggiornate, elencate in fondo alla guida per consentire ulteriori approfondimenti.
Quadro normativo generale: autonomia patrimoniale e responsabilità d’impresa
Il diritto societario italiano si fonda sul principio dell’autonomia patrimoniale perfetta per le società di capitali (S.r.l., S.p.A. ecc.): la società è un soggetto giuridico distinto e risponde delle obbligazioni contratte solo con il proprio patrimonio . In altre parole, i soci e gli amministratori di regola non rispondono con i propri beni personali dei debiti sociali. Tale regola – sancita ad esempio dagli artt. 2325 c.c. (per le S.p.A.) e 2462 c.c. (per le S.r.l.) – incoraggia l’imprenditorialità limitando il rischio al capitale investito.
Esempio: se una S.r.l. che produce macchine nastratrici fallisce con debiti verso fornitori per 100.000 €, i fornitori potranno rivalersi solo sui beni intestati alla società. Se dal realizzo dei beni sociali si recuperano solo 20.000 €, il resto (80.000 €) rimane insoddisfatto a carico dei creditori, ma gli amministratori o i soci normalmente non devono coprire personalmente tale differenza.
Di diverso tenore è la disciplina delle società di persone (S.n.c., S.a.s.): queste non godono di piena separazione patrimoniale, e almeno alcuni soci rispondono illimitatamente e solidalmente dei debiti sociali (ad es. tutti i soci nelle S.n.c.; i soli soci accomandatari nelle S.a.s., mentre gli accomandanti delle S.a.s. beneficiano di responsabilità limitata salvo perdano tale condizione ingerendosi nella gestione). Tuttavia, in questa guida ci concentreremo sulle società di capitali (oltre alle imprese individuali), dove la responsabilità personale per le obbligazioni dell’impresa rappresenta l’eccezione rispetto alla regola generale della responsabilità limitata.
Eccezioni alla limitazione di responsabilità – “quando il velo si può perforare”: La legge e la giurisprudenza individuano varie circostanze in cui, al verificarsi di determinati presupposti, il “velo” della personalità giuridica può essere attraversato e l’obbligazione sociale può ricadere indirettamente o direttamente sui soggetti coinvolti (amministratori, soci, garanti). Ecco le principali eccezioni al principio di autonomia patrimoniale:
- Distribuzioni ai soci in liquidazione: in fase di liquidazione della società, se al termine della liquidazione vengono distribuiti attivi ai soci lasciando debiti insoddisfatti, i creditori sociali possono agire contro gli ex soci (e talvolta contro i liquidatori) per recuperare quanto i soci hanno ricevuto con il bilancio finale di liquidazione . In pratica, i soci non possono incassare il residuo attivo se ci sono debiti: quanto percepito potrebbe dover essere restituito ai creditori insoddisfatti.
- Gestione illecita o gravemente imprudente da parte degli amministratori: se l’amministratore viola i doveri che la legge gli impone (diligenza, obbligo di conservare l’integrità del patrimonio sociale, rispetto delle norme fiscali, ecc.) e ciò causa un danno alla società o ai creditori, egli può essere chiamato a risponderne di persona . In altre parole, “l’amministratore può essere tenuto a pagare i debiti della società solo in caso di cattiva gestione” . Rientrano in questa categoria sia atti intenzionalmente scorretti (es. distrazione di beni aziendali a fini personali, frodi) sia omissioni gravemente imprudenti (es. non adottare misure di ricapitalizzazione o liquidazione quando dovuto per legge, continuare ad accumulare debiti in stato di insolvenza conclamata, omettere di versare tributi dovuti pur avendone la possibilità, ecc.). In simili casi, come vedremo, i creditori sociali o la società (anche per mano di un curatore fallimentare) possono esercitare azioni di responsabilità per ottenere il risarcimento del pregiudizio patrimoniale causato dall’amministratore inadempiente.
- Responsabilità per debiti tributari e previdenziali: normative speciali prevedono ipotesi in cui amministratori, liquidatori o soci rispondono personalmente di taluni debiti fiscali o contributivi della società non pagati. Un esempio centrale è l’art. 36 del D.P.R. 602/1973, che (in deroga al principio di separazione patrimoniale) stabilisce la responsabilità personale di liquidatori, amministratori o soci per imposte non versate in specifiche condizioni . In estrema sintesi, il liquidatore risponde se durante la liquidazione paga creditori di grado inferiore preferendo loro al Fisco, o distribuisce attivo ai soci senza aver prima soddisfatto le imposte; l’amministratore risponde se – a fronte di una causa di scioglimento della società – non adempie agli obblighi di legge (ad esempio omette di mettere la società in liquidazione e compie operazioni che pregiudicano il patrimonio sociale nei due anni antecedenti), mentre i soci possono rispondere limitatamente a quanto ricevuto indebitamente nei due anni prima della liquidazione . Tali responsabilità ex lege scattano a prescindere da dolo o colpa grave, purché ricorrano le condizioni previste, e sono fatte valere tipicamente dall’Erario o dagli enti previdenziali. Approfondiremo il funzionamento di queste norme (e le più recenti evoluzioni giurisprudenziali) nelle sezioni dedicate a debiti fiscali e INPS.
- Garanzie personali (fideiussioni, pegni, ipoteche personali): al di fuori dell’ambito societario in senso stretto, va ricordato che se un imprenditore, socio o amministratore ha garantito personalmente un debito della società (ad esempio prestando fideiussione bancaria per un finanziamento, o ipotecando un immobile personale a garanzia di un mutuo aziendale), allora quel soggetto risponde come garante secondo il contratto di garanzia. Questa non è una “responsabilità legale” per debiti sociali, ma un impegno contrattuale volontario: tuttavia è una situazione molto comune nella prassi, specialmente per le PMI (le banche spesso richiedono aiuto personale dei proprietari). In caso di insolvenza della società, il creditore (es. la banca) potrà escutere il garante sul suo patrimonio privato. Precisiamo anche che molte fideiussioni omnibus bancarie stipulate in passato seguivano uno schema predisposto dall’ABI che è stato dichiarato anticoncorrenziale: la Cassazione a Sezioni Unite ha confermato che tali contratti standard sono parzialmente nulli nelle clausole frutto dell’intesa illecita . Ciò significa che un fideiussore può talora opporsi al pagamento eccependo la nullità di alcune clausole chiave (come quelle di reviviscenza del debito, ecc.), ottenendo la liberazione totale o parziale dalla garanzia, a seconda dei casi. Si tratta di un aspetto da valutare con un legale qualora ci si trovi ad essere escussi in base a una fideiussione bancaria standard.
- Abuso della personalità giuridica (piercing the corporate veil): in situazioni di frodi gravi, quando la società di capitali viene usata come schermo fittizio al solo scopo di ingannare creditori o sottrarre beni, la giurisprudenza ammette in via di principio che il giudice possa dichiarare inopponibile ai creditori la distinzione tra patrimonio sociale e personale. In tal caso eccezionale, soci o amministratori potrebbero essere chiamati a rispondere personalmente dei debiti . Va detto che nel nostro ordinamento questo “piercing del velo” è applicato con estrema cautela: è più una costruzione teorica che una realtà concreta, mancando precedenti consolidati specifici sulle S.r.l. Finché però il legislatore non prevede norme ad hoc, tale dottrina rimane come ultima risorsa per colpire eventuali abusi della forma societaria.
In sintesi, il quadro normativo bilancia due esigenze contrapposte:
da un lato, tutelare l’iniziativa economica tramite la responsabilità limitata (così che l’imprenditore non sia dissuaso dal rischio di impresa per timore di perdere tutti i beni personali); dall’altro, evitare che questo schermo diventi un’ingiustificata immunità in caso di gestione scorretta o negligente. La “chiave di volta” che fa scattare la responsabilità personale è dunque l’inosservanza dei doveri legali posti in capo all’imprenditore o all’organo amministrativo. In particolare, gli amministratori di società di capitali devono rispettare obblighi di diligente amministrazione, di tutela dell’integrità del capitale sociale e – a seguito della riforma introdotta dal D.Lgs. 14/2019 (Codice della Crisi) – anche attivarsi per dotare la società di assetti organizzativi adeguati a rilevare tempestivamente segnali di crisi e perdita di continuità aziendale (art. 2086 c.c., comma 2) . La violazione di tali obblighi apre la strada ad azioni di responsabilità promosse dalla società, dai soci o dai creditori, come vedremo nei paragrafi successivi.
Tipologie di debiti aziendali: rischi e peculiarità
Non tutti i debiti di un’azienda sono uguali: a seconda della natura del creditore e del tipo di obbligazione, le conseguenze legali e le strategie difensive possono differire. Di seguito analizziamo le principali categorie di debiti che un’azienda manifatturiera (come una società produttrice di macchine nastratrici) può accumulare, evidenziando per ciascuna i rischi specifici e gli strumenti di tutela disponibili.
Debiti fiscali (verso il Fisco)
I debiti tributari verso l’Erario (Agenzia delle Entrate e Agenzia Entrate-Riscossione) includono imposte non pagate (IVA, IRES/IRPEF, IRAP, ritenute fiscali sui dipendenti, ecc.) e relative sanzioni e interessi. Questi debiti presentano alcune caratteristiche particolari:
- Titoli esecutivi automatici: Il Fisco, tramite l’Agente della Riscossione (ex Equitalia, ora Agenzia Entrate-Riscossione), può emettere una cartella di pagamento o un avviso di accertamento esecutivo senza bisogno di una sentenza. Trascorsi i termini di legge per il pagamento o l’eventuale ricorso tributario, questi atti diventano titoli esecutivi in base ai quali lo Stato può procedere direttamente ad esecuzione forzata (pignoramenti, ipoteche, fermi amministrativi su veicoli) . Ad esempio, se l’azienda non paga l’IVA dichiarata, dopo la notifica della cartella e 60 giorni di inutile attesa, l’Agente della Riscossione può iscrivere ipoteca sugli immobili sociali o pignorare conti correnti aziendali, il tutto senza passare per un giudice.
- Misure cautelari e privilegi: Il legislatore ha attribuito ai crediti fiscali alcuni privilegi. L’Agenzia Entrate-Riscossione può iscrivere ipoteca legale sugli immobili della società per debiti oltre una certa soglia (attualmente ~20.000 €) e può disporre il fermo amministrativo sui beni mobili registrati (veicoli) per importi sopra 5.000 €. Inoltre, molti debiti tributari (IVA, ritenute) sono considerati crediti privilegiati: in caso di insolvenza o fallimento della società, il Fisco è soddisfatto con precedenza rispetto ai creditori chirografari (fornitori, banche non garantite, ecc.).
- Interessi e sanzioni: I debiti fiscali tendono a crescere rapidamente a causa di sanzioni (per omesso versamento generalmente pari al 30% dell’importo non pagato) e interessi di mora. Ad esempio, un mancato versamento IVA di 50.000 € può facilmente lievitare includendo 15.000 € di sanzioni e ulteriori interessi per ogni anno di ritardo. Questi importi aggiuntivi possono tuttavia essere ridotti aderendo a strumenti di definizione agevolata (“rottamazione” delle cartelle) offerti saltuariamente dal legislatore, che condonano sanzioni e interessi di mora pagando solo il capitale e pochi oneri . (A ottobre 2025, ad esempio, è in corso la “rottamazione-quater” per i carichi affidati alla Riscossione dal 2000 al 30 giugno 2022, che consente di estinguere i debiti fiscali senza sanzioni né interessi di mora).
- Possibili reati tributari: L’inadempimento di certe obbligazioni fiscali può comportare responsabilità penale a carico degli amministratori (o dell’imprenditore individuale). In particolare, il mancato versamento dell’IVA per importi superiori a una soglia di punibilità (oggi €250.000 per anno d’imposta) costituisce reato tributario punito dall’art. 10-ter D.Lgs. 74/2000 con la reclusione fino a 6 anni. Analogamente, l’omesso versamento di ritenute certificate (le imposte trattenute sulle retribuzioni dei dipendenti) è reato sopra €150.000 annui (art. 10-bis D.Lgs. 74/2000) . Questi reati richiedono che il debito sia stato correttamente dichiarato e non pagato entro la scadenza (di norma, la presentazione della dichiarazione annuale per IVA, o il termine per il versamento annuale delle ritenute). Va sottolineato che la crisi di liquidità non esime dall’accusa penale, sebbene il pagamento tardivo dei debiti (prima dell’apertura del dibattimento) possa estinguere il reato o attenuare la pena per effetto di cause di non punibilità introdotte di recente . Pertanto, il debitore amministratore deve essere consapevole che lasciare insolute certe imposte comporta rischi penali oltre che civili.
- Responsabilità personale degli amministratori o liquidatori: Come accennato, l’art. 36 del D.P.R. 602/1973 prevede che, in determinate ipotesi, il Fisco possa richiedere il pagamento dei tributi non versati direttamente agli amministratori o ai liquidatori della società . Questa norma si applica tipicamente quando la società viene liquidata o spenta lasciando imposte non pagate: i liquidatori ne rispondono se hanno pagato altri creditori con grado inferiore al Fisco o se hanno distribuito attivo ai soci prima di soddisfare le imposte; gli amministratori (anche prima della liquidazione) ne rispondono se, ad esempio, hanno aggravato l’insolvenza non preservando gli asset aziendali a garanzia delle imposte. Va però precisato che tale responsabilità non è automatica: l’Agenzia delle Entrate deve emettere un atto motivato di accertamento specifico verso l’amministratore/liquidatore, contestandogli i presupposti della responsabilità, prima di iscrivergli a ruolo il debito . Inoltre, fino al 2014 questa norma riguardava solo le imposte sui redditi e non l’IVA – come confermato da Cassazione, ordinanza n. 35497/2023 – quindi, per debiti IVA anteriori a tale data, l’amministratore potrebbe non essere chiamato a risponderne personalmente. In ogni caso, un ex amministratore o liquidatore che riceva una cartella esattoriale intestata a sé per debiti sociali ha strumenti di difesa: ad esempio eccepire la mancata notifica di un previo avviso di accertamento (come richiesto dal comma 5 dell’art.36) o dimostrare che le condizioni di legge per la sua responsabilità non sussistono (si veda Simulazione pratica – Caso 2 più avanti).
Come affrontare i debiti fiscali: Le possibilità di gestione del debito fiscale includono la rateizzazione amministrativa (attualmente, fino a 84 rate mensili senza necessità di garanzie per importi fino a 120.000 €, estendibili fino a 120 rate in casi di comprovata difficoltà ), nonché strumenti straordinari come le definizioni agevolate (rottamazioni delle cartelle, saldo e stralcio per contribuenti in difficoltà economica) quando previsti dalle leggi di bilancio. Nell’ambito di procedure concorsuali o accordi di ristrutturazione, è possibile proporre una transazione fiscale, cioè un accordo con il Fisco per pagare parzialmente i debiti tributari: tale strumento, introdotto dal 2005, è ora disciplinato nel Codice della Crisi (artt. 63 e 88 D.Lgs. 14/2019) e persino esteso alle trattative di composizione negoziata (grazie al D.Lgs. 136/2024) . Approfondiremo la transazione fiscale e le sue ultime novità nella sezione dedicata ai strumenti di risanamento. In generale, per il debitore è cruciale non ignorare le comunicazioni del Fisco: se vi sono ragioni per contestare la pretesa (errori di calcolo, prescrizione, ecc.), vanno presentati ricorsi nelle commissioni tributarie entro i termini; altrimenti, occorre valutare soluzioni come la richiesta di dilazione o l’inclusione del debito tributario in un piano di ristrutturazione. Ignorare il problema fiscale porta rapidamente a misure esecutive e mette a rischio la continuità aziendale.
Debiti previdenziali (INPS e altri enti)
I debiti verso l’INPS (contributi previdenziali obbligatori dovuti per i dipendenti o per il titolare in caso di impresa individuale) e verso eventuali altri enti previdenziali/assistenziali (es. Casse professionali) presentano anch’essi caratteristiche importanti:
- Meccanismi di riscossione analoghi al Fisco: L’INPS, per i contributi non versati, emette avvisi di addebito che hanno efficacia di titolo esecutivo analogamente alle cartelle esattoriali (dopo la riforma del 2011). Pertanto, dopo la notifica di un avviso di addebito, se il debitore non paga né propone opposizione nei termini, l’INPS (anche tramite Agenzia Entrate-Riscossione) può procedere a esecuzione forzata sui beni aziendali. Sono applicabili anche qui ipoteche e fermi amministrativi per il recupero coattivo.
- Sanzioni civili: Il mancato pagamento di contributi comporta sanzioni civili consistenti in somme aggiuntive: per i contributi omessi l’INPS applica interessi di mora e una sanzione pecuniaria (che può arrivare al 30% annuo, poi ridotta dopo 12 mesi al tasso legale) per punire il ritardo. Questi importi possono essere ridotti in caso di regolarizzazione spontanea (ravvedimento) o definizioni agevolate (occasionalmente il legislatore ha incluso i contributi in condoni o rottamazioni, anche se di norma le rottamazioni riguardano i carichi INPS affidati alla Riscossione insieme ai tributi).
- Reati in caso di omesso versamento di ritenute previdenziali: La parte di contributi previdenziali trattenuta al dipendente (contributi a carico del lavoratore) è assimilabile alle ritenute fiscali: il datore di lavoro funge da sostituto e ha l’obbligo di versarla all’INPS. L’art. 2 comma 1-bis del D.L. 463/1983 (conv. in L. 638/1983) punisce l’omesso versamento di ritenute previdenziali superiori a €10.000 annui con la reclusione fino a 3 anni e multa . Sotto tale soglia scatta solo una sanzione amministrativa pecuniaria. Anche per questo reato, il pagamento dei contributi dovuti entro determinati termini può evitare la punibilità, ma l’amministratore deve prestare massima attenzione: non versare i contributi dei dipendenti configura una condotta illecita grave. Invece l’omesso versamento dei contributi a carico del datore di lavoro (la quota di competenza dell’azienda) non costituisce reato, ma resta un inadempimento civile con sanzioni e interessi.
- Azioni nei confronti degli amministratori: Analogamente al Fisco, anche in ambito previdenziale esistono norme che permettono all’ente di rivalersi sugli organi societari in casi di mala gestio. Ad esempio, se un’azienda viene liquidata lasciando contributi INPS impagati, l’istituto può citare il liquidatore per responsabilità civile, qualora questi abbia violato l’obbligo di soddisfare prima i crediti contributivi (norme analoghe all’art. 36 citato per i tributi si rinvengono nel diritto previdenziale). Inoltre, in caso di frode – come l’occultamento di lavoratori “in nero” per evadere contributi – oltre alle sanzioni amministrative e penali, l’INPS può agire contro gli amministratori per il recupero del dovuto.
Come affrontare i debiti contributivi: L’INPS concede rateizzazioni dei debiti contributivi in via amministrativa (generalmente fino a 24 rate mensili, estensibili in casi gravi). Se il debito è già in fase di riscossione coattiva con Agenzia Entrate-Riscossione, è possibile chiedere un piano di dilazione secondo le stesse regole previste per i debiti fiscali (ad esempio, dal 2025 decadenza dopo 8 rate non pagate, e possibilità di piani fino a 7–10 anni come visto sopra) . Nelle procedure concorsuali, è prevista la transazione contributiva: l’azienda in concordato preventivo o accordo di ristrutturazione può proporre il pagamento parziale dei contributi dovuti, analogamente a quanto avviene per i tributi, subordinatamente all’assenso dell’ente (o al cram down giudiziario se ne ricorrono i presupposti di legge, v. infra). È fondamentale, anche in questo ambito, non accumulare ritardi senza intervenire: il ravvedimento operoso e la domanda tempestiva di rateazione possono evitare l’aggravarsi delle sanzioni civili e l’insorgenza di procedimenti penali. Inoltre, mantenere un dialogo con l’INPS (che spesso, dinanzi a crisi conclamate, è disposto a concordare piani di rientro) può scongiurare azioni esecutive immediate.
Debiti bancari e finanziari
Le esposizioni debitorie verso banche e altri intermediari finanziari (società di leasing, società di factoring, fornitori di credito commerciale) sono un’altra categoria critica per un’azienda in crisi. In genere, i debiti verso banche derivano da finanziamenti (mutui, leasing, aperture di credito in conto corrente, anticipi su fatture) o da garanzie escusse (fideiussioni rilasciate dalla banca a favore di terzi e poi escusse, cauzioni, ecc.). Ecco i principali profili di rischio:
- Decadenza dal beneficio del termine e azioni legali: Se l’azienda non riesce a rispettare le scadenze di pagamento (rata del mutuo, canone di leasing, rientro sul fido, ecc.), la banca può dichiarare la decadenza dal termine e chiedere immediatamente il pagamento dell’intero debito residuo. Ad esempio, bastano spesso due rate di mutuo non pagate per far sì che la banca invii una diffida e poi reclami l’intero capitale in una volta. In mancanza di pagamento, la banca può avviare un’azione legale: in molti casi può ottenere un decreto ingiuntivo immediatamente esecutivo (grazie alla clausola di solutio irregolare o all’estratto conto certificato ex art. 50 TUB) senza attendere i classici 40 giorni, e procedere quindi al pignoramento di beni aziendali o crediti verso terzi (ad esempio, sequestrare merci o pignorare i crediti che l’azienda vanta verso i propri clienti). Se il credito è garantito da ipoteca su un immobile sociale, la banca può attivare direttamente la procedura esecutiva immobiliare: il bene viene pignorato e, salvo accordi dell’ultimo minuto, verrà venduto all’asta per soddisfare (in tutto o in parte) il credito bancario.
- Garanzie personali e reali: Molto spesso i debiti bancari sono assistiti da garanzie. Oltre alle ipoteche e ai pegni su beni aziendali, come visto, è prassi che la banca chieda fideiussioni personali agli imprenditori o ai soci di riferimento. Ciò significa che, in caso di insolvenza della società, la banca può escutere direttamente il garante (l’imprenditore) sul patrimonio personale di quest’ultimo, senza dover prima escutere tutti i beni sociali. Per il debitore persona fisica, questo è uno scenario pericoloso: ad esempio, il mancato pagamento di un mutuo aziendale potrebbe portare la banca a pignorare la casa di proprietà del socio fideiussore. Oltre alle fideiussioni, le banche talvolta ottengono garanzie reali su beni dei soci o di terzi (ad es. ipoteca su un immobile di un familiare a garanzia di un prestito all’azienda). Tali garanzie ampliano la sfera di rischio oltre la società, e di fatto rendono vana l’autonomia patrimoniale: il punto di vista del debitore garantisce deve quindi tenere conto che il default aziendale può coinvolgere anche il suo patrimonio personale. (Si veda sopra, nelle Eccezioni, il tema delle fideiussioni nulle: anche contro le banche, un garante può far valere la nullità parziale delle clausole ABI per evitare pagamenti indebiti , ma in giudizio va comunque provata la conformità della fideiussione allo schema censurato dall’Antitrust).
- Leasing e altri contratti di finanziamento: Nel caso di leasing (ad esempio, molti macchinari industriali possono essere acquisiti in leasing finanziario), il mancato pagamento dei canoni può condurre alla risoluzione del contratto da parte della società di leasing. La società dovrà restituire immediatamente il macchinario e il leasing avrà diritto a chiedere il pagamento dei canoni scaduti e di quelli a scadere, al netto dell’eventuale ricavo ottenuto ricollocando o vendendo il bene restituito. Questo può lasciare l’azienda senza un bene strumentale essenziale e al contempo con un debito residuo verso il lessor. Altre forme di credito, come il factoring pro-solvendo (cessione di crediti con garanzia della società cedente) possono comportare l’obbligo di restituzione immediata dei corrispettivi anticipati se il debitore ceduto non paga: anche qui, la finanziaria può agire in via monitoria (decreto ingiuntivo) in tempi brevi.
- Iniziative della banca in caso di crisi conclamata: Le banche monitorano indicatori di crisi dell’impresa (sconfinamenti, bilanci negativi, ecc.) e, se percepiscono che l’azienda è in difficoltà, possono revocare gli affidamenti a breve termine (fidi di cassa, castelletti per anticipi) o rifiutare il rinnovo delle linee di credito autoliquidanti. Questo spesso innesca un effetto a catena aggravando la crisi di liquidità. Inoltre, la banca potrebbe classificare l’esposizione a sofferenza e segnalarla in Centrale Rischi di Bankitalia, rendendo poi arduo ottenere nuovo credito. In fase di insolvenza, la banca – se chirografaria per parte del credito – potrebbe anche valutare di presentare istanza di fallimento (o di liquidazione giudiziale, secondo il nuovo Codice della Crisi) per tutelarsi tempestivamente.
Come gestire i debiti bancari: Quando un’azienda prevede di non poter onorare un pagamento verso la banca, è consigliabile attivarsi subito per cercare un accordo. Spesso le banche, per evitare le lungaggini e incertezze delle azioni legali, sono disponibili a rinegoziare il debito – ad esempio concedendo un piano di rientro con rateizzazioni, magari in cambio di garanzie aggiuntive o di un rientro parziale immediato (saldo e stralcio). Tuttavia, bisogna agire prima che la posizione sia classificata in sofferenza e che partano le procedure legali. Se l’azienda ha prospettive di risanamento, una strada è ricorrere a procedure strutturate come gli accordi di ristrutturazione o il concordato preventivo, in cui le banche vengono coinvolte come creditori e possono essere obbligate ad accettare un trattamento dilazionato o parzialmente falcidiato se approvato nelle forme di legge. Durante un concordato, per legge, le azioni esecutive individuali (inclusi i pignoramenti bancari) sono sospese, dando respiro all’impresa. Nel frattempo, possono essere ricercati nuovi investitori o soluzioni di refinancing. Dal lato personale, un imprenditore che abbia rilasciato garanzie dovrebbe valutare con l’assistenza di un legale le eventuali nullità o vizi nelle fideiussioni (come detto) e, se possibile, negoziare con la banca una liberazione del garante in caso di pagamento parziale (ad esempio, offrire un pagamento in proprio ridotto a saldo dell’obbligazione di garanzia). Va tenuto conto che, se il debitore principale (la società) avvia una procedura concorsuale, la banca potrà comunque agire contro il fideiussore indipendentemente: per questo, in situazioni di dissesto grave, può essere opportuno considerare un percorso di sovraindebitamento o esdebitazione personale anche per l’imprenditore (si veda oltre).
Debiti verso fornitori e altri creditori non privilegiati
Le passività commerciali – debiti verso fornitori di materie prime, di componenti, di servizi vari, verso il locatore dell’immobile (affitti), verso il fisco locale (es. IMU, TARI) o verso le utenze (energia, telefoni) – costituiscono spesso la porzione più ampia dei debiti di un’azienda in crisi. Trattandosi in genere di crediti chirografari (non garantiti da pegno o ipoteca, e non privilegiati per legge come i tributi o il lavoro), questi creditori tendono a subire per ultimi le conseguenze dell’insolvenza dell’impresa. I rischi e strumenti principali sono:
- Sospensione delle forniture e penali contrattuali: Il primo effetto di ritardi nei pagamenti è spesso operativo: il fornitore, non vedendosi pagato, può sospendere ulteriori forniture o applicare penali previste dal contratto (ad es. interessi di mora commerciali ai sensi del D.Lgs. 231/2002). Ciò può mettere in difficoltà la produzione dell’azienda debitrice (mancanza di materiali, interruzione di servizi essenziali). Inoltre, se erano previste clausole di retention of title (riserva di proprietà), il fornitore può rivendicare la proprietà dei beni forniti finché non sono saldati: ad esempio macchinari o mezzi consegnati all’azienda ma non pagati interamente potrebbero dover essere restituiti al fornitore, privando l’impresa di asset utili.
- Azioni legali ordinarie: Il fornitore non pagato può rivolgersi al giudice per ottenere un titolo esecutivo. Spesso, per crediti commerciali liquidi e esigibili (fatture scadute, contratti), la via preferita è il decreto ingiuntivo: il fornitore presenta ricorso monitorio e, se la documentazione è in ordine (fatture, DDT firmati, estratti di contabilità vidimati), il giudice emette un decreto che intima all’azienda di pagare entro 40 giorni. Trascorso tale termine senza opposizione o pagamento, il decreto diviene definitivo ed esecutivo. A questo punto il fornitore può avviare un pignoramento dei beni aziendali: tipicamente i macchinari, i beni mobili presenti in magazzino, i crediti verso clienti (pignoramento presso terzi) o i conti correnti. In un’azienda manifatturiera, il pignoramento di attrezzature o merce può paralizzare l’attività. È fondamentale dunque monitorare l’eventuale notifica di atti giudiziari: proporre opposizione al decreto ingiuntivo entro 40 giorni è l’unico modo per prendere tempo ed evitare l’immediata esecutorietà, qualora vi siano motivi di contestazione del credito (ad esempio merce contestata per vizi, fatture non dovute, errori di contabilizzazione, ecc.). Senza opposizione (o in caso di rigetto della stessa), il debitore si troverà ben presto con l’ufficiale giudiziario in azienda.
- Istanza di fallimento (liquidazione giudiziale): Un singolo creditore commerciale, se il debito supera una certa soglia (attualmente €30.000 secondo l’art. 2 del Codice della Crisi) e si hanno indizi di insolvenza, può presentare al tribunale un’istanza di liquidazione giudiziale (l’equivalente dell’istanza di fallimento nella vecchia legge). Ciò apre un procedimento concorsuale che, se dichiarato, spoglia l’imprenditore della gestione e cristallizza i debiti. Dal punto di vista del creditore, l’istanza di fallimento è uno strumento per evitare che l’imprenditore dissipi quel poco patrimonio rimasto e per coinvolgere anche eventuali coobbligati (ad esempio soci illimitatamente responsabili, se fosse una società di persone). Per il debitore, ricevere un’istanza di questo tipo è un segnale gravissimo: occorre reagire immediatamente, negoziando con il creditore istante (pagandolo o trovando un accordo) oppure presentando al tribunale una soluzione alternativa (ad esempio la richiesta di concordato preventivo in proprio). Ignorare un’istanza può portare, in poche settimane, alla dichiarazione di liquidazione giudiziale d’ufficio.
- Revocatoria fallimentare dei pagamenti preferenziali: Un aspetto peculiare del diritto concorsuale italiano è che i pagamenti effettuati a favore di creditori chirografari quando l’impresa era già insolvente (nei mesi precedenti il fallimento) possono essere dichiarati inefficaci dal tribunale su azione del curatore: è la cosiddetta azione revocatoria fallimentare (ora azione di inefficacia nel Codice della Crisi). Ad esempio, se un’azienda in grave crisi paga integralmente un fornitore “amico” poco prima di fallire, quel pagamento – essendo preferenziale rispetto agli altri creditori rimasti a bocca asciutta – potrà essere revocato (se effettuato entro 6 mesi dalla procedura, art. 166 CCII, salvo eccezioni) e il fornitore dovrà restituire le somme al fallimento, tornando ad essere semplice creditore. Questo rischio, dal lato del fornitore, lo rende talvolta più incline ad accettare piani di rientro dilazionati o parziali insieme ad altri creditori (ad esempio in un accordo di ristrutturazione), piuttosto che ricevere pagamenti isolati sospetti. Dal lato dell’imprenditore debitore, però, va compreso che pagare fuori dall’ordinario un singolo creditore a ridosso dell’insolvenza conclamata può non “mettere in salvo” quel creditore: meglio quindi gestire la crisi in modo organico con strumenti legali appropriati.
- Debiti verso dipendenti: Un caso particolare di creditori chirografari sono i dipendenti per stipendi non pagati, ferie maturate, trattamento di fine rapporto (TFR). I dipendenti godono di un privilegio generale sui mobili dell’azienda per le ultime mensilità e il TFR, per cui in caso di fallimento verranno soddisfatti prima degli altri chirografari (ma dopo i crediti prededucibili e quelli con privilegio speciale). Inoltre, se l’azienda fallisce, interviene il Fondo di Garanzia INPS che anticipa ai lavoratori il TFR e le ultime retribuzioni dovute, surrogandosi poi nel credito. Prima però di giungere al fallimento, i dipendenti possono agire in via giudiziale molto rapidamente: il giudice del lavoro può emettere ingiunzioni di pagamento in pochi giorni per salari non corrisposti, eseguibili immediatamente. Il rischio maggiore per l’imprenditore, oltre alla comprensibile tensione sociale, è che i dipendenti presentino istanza di fallimento (sono legittimati come creditori) o si dimettano in massa facendo mancare forza lavoro essenziale. Inoltre, il mancato pagamento degli stipendi configura una giusta causa di dimissioni, con diritto alla disoccupazione per il dipendente ma aggravio di costi (ticket licenziamento) per l’azienda. Non pagare i lavoratori, dunque, ha conseguenze deleterie: è prioritario cercare soluzioni (anche parziali, come pagamenti scaglionati o anticipi) per evitare un’escalation.
Come gestire i debiti verso fornitori e altri creditori chirografari: La chiave è comunicare e negoziare. Molti fornitori preferiscono concordare un piano di rientro (es. pagamento del 50% subito e il resto in 6 mesi) piuttosto che affrontare un lungo contenzioso o rischiare il fallimento del cliente. È utile predisporre un piano credibile, magari offrendo qualche garanzia (cambiali, riconoscimenti di debito, pegni su beni facilmente liquidabili) per guadagnare tempo. Va però fatta attenzione: qualsiasi nuovo atto che favorisca un creditore (come concedergli una garanzia su un vecchio debito) può essere soggetto a revocatoria se l’azienda poi fallisce entro un anno . Quindi, accordi individuali coi creditori funzionano bene se l’azienda riesce a riprendersi e ad evitare l’insolvenza conclamata; se invece la crisi è irreversibile, è preferibile inserire tutti i creditori chirografari in un accordo collettivo (concordato preventivo o accordo di ristrutturazione omologato) per risolvere in modo definitivo e paritario la situazione debitoria. Nell’attesa di definire un piano, il debitore può anche valutare procedure come la composizione negoziata durante le quali, rivolgendosi a un esperto della crisi, può chiedere al tribunale misure protettive che sospendono temporaneamente le azioni esecutive dei creditori (evitando pignoramenti urgenti). Complessivamente, verso i creditori commerciali non privilegiati la strategia di difesa migliore consiste nel guadagnare tempo senza aggravare l’esposizione: evitare nuove forniture a credito se non si è sicuri di poterle pagare (per non ampliare il debito), evitare di fare preferenze tra creditori (che potrebbero portare a responsabilità personali o azioni revocatorie), e valutare una ristrutturazione globale del debito.
Responsabilità civile e penale di amministratori, soci e garanti
Come si è visto, in condizioni normali soci e amministratori non rispondono con il proprio patrimonio dei debiti aziendali. Tuttavia, in caso di illecita gestione o di situazioni particolari previste dalla legge, i creditori dell’azienda possono cercare soddisfazione anche presso il patrimonio personale di queste figure. Esaminiamo le varie forme di responsabilità personale che possono emergere:
Azioni di responsabilità civile verso gli amministratori
Verso la società (azione sociale): l’amministratore che viola i propri doveri causando un danno al patrimonio sociale può essere citato in giudizio dalla società stessa. Questa è la classica azione sociale di responsabilità, prevista dall’art. 2393 c.c. per le S.p.A. e dall’art. 2476 c.c. per le S.r.l. (comma 1) . Ad esempio, se un amministratore distrae denaro societario o compie operazioni gravemente imprudenti che provocano perdite, la società (per decisione dell’assemblea dei soci, o per le S.r.l. anche per iniziativa di singoli soci ex art. 2476 co.3) può chiedergli il risarcimento del danno. In caso di fallimento dell’azienda, questa azione viene esercitata dal curatore fallimentare in luogo della società: è frequente che, aperta la liquidazione giudiziale, il curatore promuova un’azione contro gli ex amministratori per reintegrare il patrimonio ed aumentare il soddisfacimento dei creditori. Il Codice della Crisi ha anche innovato la quantificazione del danno in tali azioni: l’art. 2486 c.c., come modificato dall’art. 378 D.Lgs. 14/2019, presume che il danno da gestione illegittima dopo l’emersione di una causa di scioglimento corrisponda alla differenza tra patrimonio netto al momento in cui la società doveva essere liquidata e patrimonio netto al momento in cui l’amministratore ha cessato la carica o si è aperta la procedura concorsuale (o, se le scritture sono assenti/irregolari, alla differenza tra attivo e passivo accertati in fallimento, imputando agli amministratori l’intero deficit finale). Ciò facilita la prova del danno a carico del curatore, invertendo l’onere dell’eventuale dimostrazione contraria sul convenuto (che dovrà provare di aver contenuto le perdite inevitabili) . In altre parole, l’amministratore può essere condannato a risarcire la società per l’aggravamento del dissesto causato dall’aver tardato la liquidazione o dall’aver operato scorrettamente durante la crisi.
Verso i soci o terzi (azione individuale): indipendentemente dall’azione sociale, un singolo socio o un terzo possono agire direttamente contro l’amministratore se da un atto di quest’ultimo hanno subito un danno diretto, distinto da quello eventualmente patito dalla società (art. 2395 c.c. per S.p.A., e art. 2476 ult. comma c.c. per S.r.l.) . Questa è un’azione rara, che si configura ad esempio se l’amministratore diffonde volontariamente false informazioni finanziarie inducendo un terzo a stipulare un contratto pregiudizievole, oppure se compie atti che ledono specificamente un socio (come l’esclusione illegittima da utili spettanti). Nel contesto dei debiti sociali, l’azione individuale del terzo potrebbe applicarsi se un creditore subisce un danno ulteriore rispetto al mancato pagamento (per esempio, un amministratore con dolo gli fornisce garanzie false sulla solvibilità inducendolo a fornire merce a credito che non verrà mai pagata – configurando forse una responsabilità aquiliana). In ogni caso, tali azioni richiedono la prova di un dolo o colpa grave specificamente rivolti verso il soggetto danneggiato.
Verso i creditori sociali (azione dei creditori ex art. 2476 co. 6 c.c.): questa è l’azione più direttamente rilevante per i debitori aziendali in crisi, ed è stata rafforzata dalla riforma del Codice della Crisi. L’art. 2476 c.c., comma 6 (introdotto dal D.Lgs. 14/2019), dispone che “gli amministratori rispondono verso i creditori sociali per l’inosservanza degli obblighi inerenti alla conservazione dell’integrità del patrimonio sociale, se il patrimonio risulta insufficiente al soddisfacimento dei loro crediti” . Norma analoga era già prevista dall’art. 2394 c.c. per le S.p.A. ed ora si applica espressamente anche alle S.r.l. In parole povere, gli amministratori devono gestire la società in modo da non dilapidare il patrimonio che costituisce garanzia generale dei creditori (art. 2740 c.c.): se con la loro mala gestio essi riducono il patrimonio al punto che i creditori non vengono pagati, questi ultimi hanno diritto a chiedere ai manager il risarcimento del danno. Attenzione: questa forma di responsabilità non significa che l’amministratore diventi debitore personale di tutti i debiti sociali – non c’è automatismo. Egli risponde solo del danno causato al patrimonio sociale dalla sua condotta illegittima, danno che solitamente coincide con il maggior deficit creatosi per la violazione dei doveri (ad esempio, l’aggravamento dell’insolvenza). Il risarcimento ottenuto dai creditori andrà a coprire la parte di debiti non pagata a causa di tale deficit, ma se – ipotesi – il dissesto sarebbe avvenuto ugualmente anche con una gestione oculata, l’amministratore potrebbe non dover nulla. Come chiarito dalla Cassazione, “questa responsabilità verso i creditori non rende gli amministratori debitori di tutte le obbligazioni sociali in senso automatico, ma li rende responsabili dei danni causati (…) per non aver conservato adeguatamente il patrimonio sociale” . Ad esempio : un amministratore che, ignorando perdite rilevanti, continua ad assumere debiti con nuovi fornitori e non tutela il capitale sociale, può aver causato ai creditori un pregiudizio patrimoniale pari al peggioramento del deficit nell’ultimo periodo di attività. Sarà tenuto a rifondere quel pregiudizio – che verrà ripartito tra tutti i creditori danneggiati – ma non necessariamente l’intero ammontare nominale dei debiti sociali.
Questa azione dei creditori sociali può essere esercitata sia individualmente dai creditori (ad esempio da un fornitore quando la società è ormai incapiente), sia in modo collettivo dal curatore fallimentare nell’interesse di tutti i creditori (cumulandola spesso all’azione sociale). In caso di fallimento, infatti, il curatore è legittimato a far valere la responsabilità ex art. 2394/2476 co.6 c.c. e la giurisprudenza di Cassazione ha stabilito che la prescrizione di tale azione decorre dalla dichiarazione di fallimento (presumendo che solo allora i creditori abbiano cognizione definitiva dell’insufficienza patrimoniale) . Ciò facilita l’azione in sede concorsuale, ponendo l’onere sugli amministratori di provare che lo stato di decozione era manifesto da prima (per far decorrere prima il termine di prescrizione) .
Da quanto sopra, emerge che un amministratore che voglia difendersi da pretese di creditori sociali dovrà dimostrare di aver agito diligentemente e che l’eventuale insufficienza patrimoniale non è dipesa da sue inadempienze. Ad esempio, nella nostra ipotesi, se può provare che la crisi è derivata da fattori esterni imprevedibili (crollo di mercato, insolvenza di un grande cliente, calamità) e che lui ha comunque adottato tutte le misure ragionevoli (riduzione costi, ricerca di capitali freschi, ecc.), potrà sostenere che manca il nesso causale tra la sua gestione e il danno dei creditori . La Cassazione ha anche precisato che atti gestionali in conflitto di interessi che pregiudicano la società costituiscono violazione del dovere di corretta amministrazione: ad esempio, pagare dei debiti sociali privilegiando un interesse extrasociale (magari perché la controparte del pagamento era a sua volta debitrice verso l’amministratore o a lui vicina) integra un illecito risarcibile . Dunque, favorire intenzionalmente alcuni creditori a scapito di altri per motivi personali può aggravare la responsabilità verso la massa.
(Si noti che le polizze assicurative D&O possono coprire in parte il rischio patrimoniale degli amministratori per queste azioni di responsabilità, rimborsando ad esempio le spese legali o i risarcimenti dovuti per colpa gestionale. Tuttavia, tali polizze non operano in caso di dolo o di atti non colposi, né coprono multe o sanzioni: restano quindi esclusi i casi di reato o le penalità fiscali. Un amministratore prudente potrebbe comunque valutarne la stipula come strumento di protezione finanziaria.)
Responsabilità dei soci e degli ex soci
Per i soci di società di capitali, il principio generale rimane la non responsabilità per i debiti sociali (salvo che abbiano prestato garanzie personali, di cui diremo infra). Tuttavia, vi sono situazioni particolari da evidenziare:
- Soci che ricevono attivi in liquidazione: come accennato prima, se una società viene liquidata e cancellata dal registro imprese lasciando debiti insoddisfatti, i creditori possono agire contro ciascun ex socio entro i limiti di quanto questi hanno ricevuto in sede di liquidazione (art. 2495 c.c.). Ad esempio, se un socio ha ottenuto €10.000 di residuo di liquidazione e poi emergono €30.000 di debiti non pagati, quel socio dovrà restituire fino a €10.000 ai creditori. Questa non è una responsabilità “illimitata”, ma una forma di responsabilità pro quota post-chiusura dell’ente, che di fatto impedisce ai soci di trarre beneficio da una liquidazione lasciando il passivo a terzi.
- S.r.l. con socio unico: il codice prevede una regola anti-abuso per evitare che si usi l’unipersonalità per sottrarsi alle perdite. L’art. 2462 c.c. stabilisce che, in caso di S.r.l. con socio unico, quest’ultimo risponde illimitatamente delle obbligazioni sociali sorte nel periodo in cui risulta essere unico socio se non sono stati effettuati i conferimenti obbligatori oppure non è stata eseguita la pubblicità della sua unipersonalità . In pratica, se il socio unico non versa interamente il capitale sociale o omette di iscrivere nel registro delle imprese la comunicazione di essere divenuto unico proprietario, perde il beneficio della responsabilità limitata: in caso di insolvenza della società, dei debiti assunti in quel periodo ne risponderà personalmente senza limite. Questa è una ragione in più per rispettare rigorosamente gli obblighi formali in caso di struttura societaria unipersonale.
- Soci garanti o coobbligati: molto più comunemente, i soci (specie quelli di maggioranza o gli amministratori-soci) finiscono per rispondere dei debiti sociali perché lo hanno volontariamente accettato, ad esempio firmando una fideiussione bancaria o emettendo cambiali personali a garanzia di fornitori. In questi casi valgono le regole contrattuali: il socio garante è a tutti gli effetti un obbligato in solido con la società verso il creditore, e ne risponde con tutti i suoi beni ex art. 2740 c.c. Salvo specifiche clausole, il creditore potrà chiedere a lui l’intero importo subito dopo il primo inadempimento dell’azienda, senza dover escutere prima la società. L’eventuale escussione del socio (che paga al posto della società) non estingue il debito ma lo trasferisce: il socio acquisisce infatti un diritto di regresso verso la società o subentra nelle ragioni del creditore (surroga). Di fatto, però, in situazione di dissesto, il regresso è di scarsa utilità se la società è priva di mezzi: il socio avrà solo la magra consolazione di insinuarsi al passivo fallimentare. Per questo, chi offre garanzie personali deve essere consapevole del rischio concreto di dover saldare i debiti aziendali.
- Finanziamenti soci postergati: pur non essendo una “responsabilità” in senso proprio, va menzionato che i finanziamenti soci (prestiti fatti dai soci alla propria società in difficoltà finanziaria) in caso di fallimento sono postergati, cioè rimborsati solo dopo tutti gli altri creditori (art. 2467 c.c.). Ciò significa che i soci che hanno immesso denaro nell’azienda non possono attendersi di recuperarlo se vi sono debiti verso terzi non pagati. È una regola che riflette la scelta dei soci di rischiare il proprio denaro per sostenere l’impresa: quel denaro diventa di fatto quasi “capitale di rischio” aggiuntivo. La Cassazione ha recentemente confermato che perfino la restituzione di finanziamenti ai soci prima del fallimento può costituire bancarotta preferenziale se avviene in pregiudizio degli altri creditori , essendo un pagamento preferenziale verso soggetti “insider”. Quindi i soci devono stare attenti a non recuperare crediti personali dall’azienda in crisi quando questa non paga i fornitori, perché ciò li espone a rischi sia civilistici (azione revocatoria) che penali.
Profili di responsabilità penale
Oltre alle responsabilità di natura civile fin qui trattate, per l’imprenditore e i gestori dell’azienda in crisi sorgono possibili responsabilità penali in diversi ambiti:
- Reati fallimentari: se la crisi sfocia in un fallimento (liquidazione giudiziale), gli amministratori e gli eventuali soci che abbiano ingerito nella gestione possono essere chiamati a rispondere dei reati di bancarotta previsti dal R.D. 267/1942 (ancora in vigore per la parte penale, sebbene ridenominati dalla riforma). La bancarotta fraudolenta patrimoniale si configura quando, prima o durante il fallimento, si sono sottratti, distrutti o dissipati beni sociali allo scopo di recare pregiudizio ai creditori (ad esempio, l’amministratore che occulta macchinari o svia commesse a un’altra società a lui riconducibile) – è punita con pene fino a 10 anni di reclusione (art. 216 legge fall.). La bancarotta preferenziale si configura invece quando, in stato di insolvenza già in atto, si soddisfa intenzionalmente un creditore pregiudicandone altri (ad esempio pagando sotto banco un fornitore particolare oppure restituendo un prestito al socio mentre gli altri restano a secco): ciò è punito fino a 2 anni di reclusione (art. 216 ult. co. l. fall.) . Va sottolineato che per la bancarotta preferenziale occorre la consapevolezza dello stato di insolvenza e la volontà di favorire un creditore: se l’amministratore prova che al momento dei pagamenti contestati confidava ragionevolmente nella ripresa dell’azienda e non intendeva creare preferenze, potrebbe andare esente da pena (trattandosi di reato a dolo specifico) . Altri reati fallimentari includono la bancarotta documentale (tenuta irregolare o falso in bilanci e scritture, art. 217) e la ricorso abusivo al credito (ottenere credito quando si è già insolventi con false informazioni). L’imprenditore che percepisce l’avvicinarsi di uno stato di decozione deve quindi agire con massima trasparenza e correttezza, evitando di “giocare d’azzardo” con il patrimonio residuo o di creare preferenze, per non incorrere in responsabilità penali.
- Reati tributari: ne abbiamo già trattati in parte. La crisi di liquidità non giustifica penalmente il mancato versamento di IVA o ritenute se superano le soglie di legge. Anche l’emissione di fatture false per creare crediti IVA o gonfiare costi (art. 2 D.Lgs. 74/2000) o la distruzione di documentazione contabile per impedire la ricostruzione del reddito (art. 10 D.Lgs. 74/2000) sono condotte talvolta poste in essere da imprenditori disperati e costituiscono reati gravi (dichiarazione fraudolenta, occultamento di scritture). In poche parole, aggravare la propria posizione con violazioni fiscali penali è un errore che complica il risanamento: meglio affrontare il fisco con gli strumenti leciti (domande di dilazione, concordati) che falsificare le carte.
- Altri reati comuni: il gestore di un’impresa indebitata può incorrere anche in reati come la truffa (se continua a prendere ordini o anticipi da clienti senza intenzione né possibilità di fornire la merce), l’appropriazione indebita (se trattiene somme dovute a terzi, es. incassa premi assicurativi e non li riversa alla compagnia), o ancora reati in materia di sicurezza sul lavoro qualora, per risparmiare, ometta misure causando infortuni. Sono tutti profili che, pur non strettamente legati ai “debiti” in senso stretto, emergono spesso quando un’azienda è in grave difficoltà e possono coinvolgere penalmente l’imprenditore.
Come difendersi sul piano penale: La miglior difesa è la prevenzione. Un imprenditore avveduto, appena si accorge che l’azienda non può più far fronte regolarmente alle obbligazioni, dovrebbe evitare condotte opache: mantenere libri e bilanci in ordine (per non dare appigli a contestazioni di bancarotta fraudolenta o documentale), astenersi dal preferire arbitrariamente taluni creditori in danno di altri se già sa di essere insolvente, e non usare in modo distorto gli istituti fiscali. Se, nonostante ciò, vengono avviati procedimenti penali (ad esempio per omesso versamento di IVA), sarà importante attivarsi per saldare almeno in parte il dovuto prima possibile, poiché molte norme prevedono cause di non punibilità o attenuanti legate al pagamento del debito tributario. In un procedimento per bancarotta, l’amministratore potrà difendersi provando di aver agito senza dolo e in buona fede, mostrando di aver tentato il salvataggio dell’impresa nell’interesse di tutti (ad esempio attivando procedure di composizione della crisi) e di non aver commesso frodi. La presenza di un esperto indipendente o di un organo di controllo che possano testimoniare sul suo operato diligente durante la crisi può essere un elemento a discarico. Infine, non va dimenticato che la scelta di ricorrere tempestivamente a una procedura concorsuale regolamentata (come il concordato preventivo) anziché proseguire in uno stato di insolvenza di fatto, spesso mette al riparo l’imprenditore da accuse di aggravamento doloso del dissesto, in quanto si attiva un contesto di controllo giudiziario e di trasparenza.
Strumenti di risanamento e difesa del debitore
Di fronte a una situazione debitoria critica, l’imprenditore ha a disposizione diversi strumenti legali per tentare di risanare l’azienda o quanto meno gestire l’insolvenza in modo ordinato, evitando l’aggressione disordinata da parte dei creditori. Tali strumenti spaziano da soluzioni stragiudiziali (accordi privati, piani attestati) a vere e proprie procedure concorsuali (concordato preventivo, liquidazione giudiziale), fino alle procedure di sovraindebitamento per i soggetti non fallibili. La scelta va calibrata in base alla gravità della crisi e alla natura dell’impresa (dimensioni, forma giuridica). Di seguito passiamo in rassegna i principali strumenti di difesa e risanamento, evidenziandone le caratteristiche.
Soluzioni stragiudiziali e di “allerta precoce”
Piani di rientro e accordi transattivi con i creditori: La via più immediata, se la crisi non è troppo avanzata, consiste nel negoziare individualmente con i creditori nuovi termini di pagamento o riduzioni del debito (saldo e stralcio). Questi accordi stragiudiziali non seguono schemi rigidi di legge: possono essere formalizzati con scritture private o piani di rientro rateali sottoscritti. Ad esempio, l’azienda può concordare con un fornitore di pagare il 70% del dovuto in 12 rate mensili, ottenendo in cambio una liberatoria sul residuo. Oppure, con la banca, può rinegoziare un mutuo allungandone la durata e congelando le rate per 6 mesi (“standstill”). Vantaggi: sono soluzioni flessibili, rapide e confidenziali (non vengono pubblicizzate). Svantaggi: richiedono il consenso di ciascun creditore coinvolto; non vincolano gli eventuali dissenzienti; e se l’impresa dovesse poi fallire, alcuni atti compiuti (pagamenti preferenziali, concessione di garanzie a singoli creditori su debiti pregressi) potrebbero essere revocati dal curatore . Inoltre, questi accordi non attivano automaticamente protezioni dalle azioni esecutive: un creditore estraneo potrebbe comunque aggredire i beni. Dunque, i piani di rientro individuali funzionano bene per crisi di liquidità temporanee con un numero ridotto di creditori (o creditori strategici disposti a cooperare). Se invece l’indebitamento è diffuso e la difficoltà più strutturale, conviene passare a strumenti più organici.
Composizione negoziata della crisi d’impresa: Introdotta dal D.L. 118/2021 (convertito in L. 147/2021) e ora parte del Codice della Crisi (artt. 12-25 D.Lgs. 14/2019), la composizione negoziata è uno strumento di allerta precoce e gestione assistita della crisi. L’imprenditore in difficoltà, prima di essere insolvente irreversibile, può richiedere la nomina di un esperto indipendente che lo affianchi nel tentativo di trovare un accordo con i creditori . La procedura è riservata e non implica l’apertura di una procedura concorsuale formale. Vantaggi principali: l’imprenditore mantiene la gestione, coadiuvato dall’esperto; può richiedere al tribunale misure protettive temporanee (fino a 4 mesi, prorogabili di altri 4) che sospendono o vietano nuove azioni esecutive individuali dei creditori ; può anche ottenere autorizzazioni a finanziamenti prededucibili o ad atti urgenti. Durante la composizione negoziata, si tenta di definire accordi con i creditori, che possono sfociare in varie soluzioni: un contratto di ristrutturazione del debito, una convenzione di moratoria, un accordo ex art. 182-bis (vedi dopo) o anche un concordato semplificato. Con il “terzo decreto correttivo” del Codice (D.Lgs. 136/2024), la composizione negoziata è divenuta ancora più efficace perché consente ora di includere nella trattativa anche una transazione su debiti fiscali e contributivi , possibilità prima esclusa: ciò significa che, con l’assistenza dell’esperto, l’imprenditore può proporre all’Agenzia delle Entrate e all’INPS una riduzione o dilazione del carico fiscale/previdenziale come parte integrante di un accordo complessivo di risanamento. Se la composizione negoziata ha successo, il risultato potrebbe essere un accordo stragiudiziale firmato da tutti o un accordo di ristrutturazione omologato (se si opta per quella via formale) o ancora un concordato preventivo “in continuità” preconcordato con i creditori. Se invece fallisce – ovvero non si riesce a trovare l’intesa – l’imprenditore ha ancora un’arma finale: entro 60 giorni può presentare un concordato semplificato per la liquidazione del patrimonio (art. 25-sexies CCII), una procedura introdotta nel 2021 che consente la liquidazione dei beni sotto controllo del tribunale senza bisogno di approvazione dei creditori. Tale concordato semplificato, pur non richiedendo il voto dei creditori, deve garantire che questi ricevano almeno quanto riceverebbero in caso di fallimento e viene approvato/disposto direttamente dal tribunale.
Piano attestato di risanamento (art. 56 CCII): Si tratta di un piano di risanamento aziendale predisposto dall’imprenditore con l’ausilio di professionisti, che prevede interventi per il riequilibrio della situazione finanziaria (ad esempio nuova finanza, dismissione di asset, accordi con creditori, ecc.), il quale viene attestato da un esperto indipendente circa la sua ragionevole fattibilità. Il piano attestato è un accordo privato (non richiede omologazione giudiziale) ma la legge gli attribuisce alcuni benefici: principalmente, gli atti, pagamenti e garanzie posti in essere in esecuzione del piano non sono soggetti all’azione revocatoria fallimentare in caso di successivo fallimento . In altri termini, il piano attestato funge da “ombrello protettivo” ex ante: se l’imprenditore segue quel piano certificato per risanare l’azienda, eventuali favori fatti ad alcuni creditori (pagamenti) o garanzie concesse su nuovi finanziamenti non potranno essergli contestati poi come atti preferenziali. Ciò incoraggia i terzi a sostenere il risanamento (una banca potrebbe erogare nuova finanza sapendo di essere al riparo da revocatorie, ad esempio). Il piano attestato, tuttavia, non vincola i creditori dissenzienti: è efficace solo con chi lo sottoscrive o comunque vi partecipa. Quindi la sua riuscita pratica dipende dal fatto che si riesca a coinvolgere la quasi totalità dei creditori rilevanti. Spesso il piano attestato viene usato in combinazione con altre misure, oppure come formalizzazione di accordi stragiudiziali già presi.
Segnalazioni d’allerta dagli organi di controllo: Una novità del sistema italiano è l’obbligo, per le imprese medio-grandi, di dotarsi di assetti organizzativi adeguati a rilevare la crisi (come già detto, art. 2086 c.c.) e, per gli organi di controllo (collegio sindacale, revisore), di segnalare tempestivamente gli indizi di crisi agli amministratori e, se ignorati, all’OCRI (Organismo di Composizione della Crisi, istituito presso le Camere di Commercio). Questo sistema di “allerta” doveva entrare in vigore con il Codice della Crisi, ma è stato in parte depotenziato: attualmente l’OCRI non è attivo e si punta soprattutto sulla composizione negoziata come strumento volontario. Tuttavia, restano gli obblighi per gli amministratori di attivarsi in presenza di perdite rilevanti o crisi di liquidità. Ad esempio, se le perdite superano il terzo del capitale, va convocata l’assemblea (arti. 2446, 2482-bis c.c.); se il patrimonio netto scende sotto il minimo legale o vi è insolvenza conclamata, l’impresa va posta in liquidazione o chiesta la liquidazione giudiziale. Il rispetto di queste regole non è un mero formalismo, ma condiziona fortemente la posizione di eventuale difesa dell’organo amministrativo: un amministratore che ha rispettato gli obblighi di legge e attivato gli strumenti di allerta a tempo debito potrà difendersi meglio contro accuse di mala gestio, mentre chi ignora i segnali di crisi rischia di aggravare sia la situazione finanziaria che la propria esposizione a responsabilità (come visto sopra).
Procedure concorsuali (accordi di ristrutturazione e concordati)
Quando la crisi non è risolvibile con semplici accordi stragiudiziali, si può ricorrere alle procedure concorsuali, ovvero strumenti previsti dalla legge in cui la gestione della crisi è sottoposta all’autorità giudiziaria, con regole precise e con effetti vincolanti erga omnes. Le principali procedure (escludendo la liquidazione fallimentare che affronteremo a parte) sono:
Accordo di ristrutturazione dei debiti (art. 57 CCII): È un accordo omologato dal tribunale tra l’imprenditore e una parte significativa dei suoi creditori, finalizzato a ristrutturare l’indebitamento. Per avviare questa procedura, il debitore deve aver raggiunto un accordo con creditori che rappresentino almeno il 60% dei crediti totali (so soglia confermata dal Codice della Crisi). L’accordo, con il piano di ristrutturazione allegato, viene presentato al tribunale per l’omologazione: se tutto è regolare (fattibilità economica, parità di trattamento dei creditori vincolati, assenza di frodi), il giudice omologa e l’accordo diventa vincolante per le parti aderenti. I creditori che non hanno aderito restano estranei: in linea di principio potrebbero proseguire le azioni individuali, ma il debitore spesso li paga integralmente per neutralizzarli, oppure – novità introdotta nel CCII – può chiedere misure protettive anche verso di loro durante l’omologa. Esistono varianti di questo strumento:
– l’accordo ad efficacia estesa (art. 61 CCII), in cui, in presenza di determinate maggioranze più elevate all’interno di categorie omogenee di creditori finanziari, l’accordo viene esteso anche ai creditori dissenzienti della stessa categoria (utile ad es. per vincolare tutte le banche se una maggioranza qualificata di esse è d’accordo);
– l’accordo agevolato (introdotto dal 2020), che riduce la soglia di adesione al 30% dei crediti quando l’imprenditore offre determinate garanzie o nuova finanza per migliorare il trattamento dei restanti creditori: è uno strumento pensato per facilitare l’accesso agli accordi nelle PMI;
– l’accordo di ristrutturazione “in continuità aziendale” (art. 64-bis CCII) quando il piano prevede la prosecuzione dell’attività (qui serve anche attestare che i creditori estranei verranno soddisfatti almeno quanto in una liquidazione).
Una peculiarità degli accordi di ristrutturazione riguarda i debiti fiscali e previdenziali: per omologare l’accordo, serve il consenso anche dell’Erario e degli enti per i debiti verso di loro, altrimenti l’accordo non può includerli salvo pagandoli integralmente fuori accordo. Il legislatore, conscio che il Fisco può avere potere di veto, ha introdotto un meccanismo di omologazione forzata (cram down) della transazione fiscale: dal 2023-2024, se i creditori non pubblici che aderiscono all’accordo rappresentano almeno il 60% e la proposta al Fisco prevede il pagamento di almeno il 30-40% del loro credito, il tribunale può omologare l’accordo anche senza adesione del Fisco (tali percentuali sono state poi elevate al 50-60% per i soli tributi netti, come da D.Lgs. 136/2024). Inoltre, con la riforma recente, nell’accordo possono essere inseriti dilazioni fino a 10 anni per i debiti fiscali/contributivi, in analogia alla transazione fiscale del concordato preventivo. Dunque l’accordo di ristrutturazione oggi è uno strumento flessibile, a metà tra un piano privato e un concordato, utile quando si ha l’adesione di una parte consistente dei creditori e si vuole evitare il voto allargato di tutti (come avverrebbe nel concordato).
Concordato preventivo: È la procedura concorsuale per eccellenza per evitare il fallimento, prevista dagli artt. 84-120 CCII. Il debitore propone ai creditori un piano che può prevedere la ristrutturazione dei debiti in vari modi (pagamento parziale, dilazioni, conversione debiti in azioni/quote, cessione di beni ai creditori, ecc.), eventualmente accompagnato da un programma di continuità aziendale (prosecuzione dell’attività sotto la propria gestione o tramite un affitto/cessione d’azienda a terzi) oppure dalla liquidazione del patrimonio. Il concordato richiede l’approvazione dei creditori tramite voto: questi sono divisi in classi secondo posizione giuridica ed interessi economici omogenei, e l’omologazione richiede che abbia votato a favore la maggioranza dei crediti ammessi al voto (maggioranza in valore) in ciascuna classe o comunque la maggioranza assoluta del passivo (ci sono regole tecniche sulle classi dissenzienti, ma in sintesi serve un ampio consenso). Il tribunale, verificato il rispetto delle norme e la fattibilità del piano, omologa il concordato: da quel momento il piano diviene vincolante per tutti i creditori anteriori, anche dissenzienti (che subiranno le eventuali riduzioni previste e non potranno agire oltre quanto stabilito dal piano).
Concordato in continuità vs. liquidatorio: Il Codice della Crisi distingue il concordato con continuità aziendale (diretta o indiretta) dal concordato liquidatorio. Nel concordato in continuità, l’azienda prosegue l’attività, e ciò può avvenire in forma diretta (il debitore stesso prosegue l’impresa durante e dopo il concordato) o indiretta (il piano prevede la cessione o il conferimento dell’azienda a un altro soggetto che la proseguirà). Questo tipo di concordato è favorito dalla legge perché preserva il valore produttivo, l’occupazione e genera flussi per pagare i creditori nel tempo. I creditori chirografari devono ricevere almeno il 20% del loro credito (salvo autorizzazione del tribunale a soglie inferiori in casi eccezionali), ma non c’è un minimo di pagamento per privilegiati oltre il rispetto delle cause legittime di prelazione. Nel concordato liquidatorio classico, invece, l’azienda cessa l’attività e si liquidano i beni: in tal caso la legge richiede che i creditori chirografari ottengano almeno il 10% dei loro crediti . In ogni concordato deve comunque essere garantito che ai creditori venga pagato almeno quanto otterrebbero nella liquidazione giudiziale (principio del best interest of creditors).
Il concordato preventivo ha diversi effetti positivi per il debitore: a partire dal deposito della domanda (anche “con riserva”, cioè in bianco), si apre una fase in cui le azioni esecutive individuali sono bloccate e i creditori non possono iniziare o proseguire pignoramenti né acquisire titoli di prelazione senza autorizzazione del tribunale (lo stay protegge l’impresa in concordato). Inoltre, la gestione resta in mano all’imprenditore, affiancato però da organi di controllo (commissario giudiziale nominato dal tribunale) che vigilano sull’operato. Se il concordato si conclude con successo (omologa), il debitore esce dall’insolvenza: i debiti vengono estinti secondo il piano (la parte falcidiata viene cancellata, salvo riemergere se il debitore non esegue gli impegni presi) e l’impresa può proseguire “liberata” da una parte dei debiti.
Transazione fiscale e contributiva nel concordato: Nel concordato, l’imprenditore può includere una proposta di pagamento parziale o dilazionato dei debiti fiscali e previdenziali (transazione fiscale ex art. 88 CCII). Tale proposta deve assicurare che al Fisco/enti previdenziali non spetti meno che in caso di liquidazione fallimentare e, se prevede un pagamento inferiore al 100% di imposte e contributi, necessita del voto favorevole dell’Agenzia delle Entrate (per i tributi) e dell’INPS (per i contributi). Un tempo la mancata adesione del Fisco bloccava il concordato, ma la riforma 2022-2023 ha introdotto la possibilità di cram down: oggi, se la transazione fiscale è più conveniente della liquidazione (cioè offre al Fisco almeno la stessa percentuale che il Fisco riceverebbe in caso di fallimento) il tribunale può omologare il concordato anche senza il voto favorevole del Fisco, considerandolo come approvato per “silenzio-assenso” . Questo chiarimento normativo (modifica dell’art. 88 CCII ad opera del terzo correttivo) ha risolto i precedenti contrasti giurisprudenziali: ad esempio il Tribunale di Milano in passato negava il cram down fiscale nel concordato in continuità, mentre ora la legge lo consente espressamente se la proposta non è peggiorativa rispetto all’alternativa liquidatoria. Dunque il debitore può ragionevolmente confidare di poter includere il Fisco nel piano concordatario senza temere un veto, a condizione di trattarlo in modo equo.
Concordato “semplificato” per la liquidazione del patrimonio: come accennato, è uno strumento speciale introdotto di recente. Se l’imprenditore ha tentato la composizione negoziata ma non è riuscito a ottenere un accordo, può chiedere al tribunale di approvare un concordato liquidatorio senza passare per il voto dei creditori (art. 25-sexies CCII). È una procedura eccezionale, utilizzabile solo in quell’ipotesi e per evitare il fallimento quando comunque c’è la disponibilità a liquidare tutto in modo ordinato. Il piano deve destinare l’intero patrimonio (al netto di quanto eventualmente serva per pagare creditori strategici o la massa) ai creditori, i quali verranno soddisfatti in base alle cause di prelazione. Pur mancando il voto, il tribunale verifica che la soluzione sia migliorativa rispetto al fallimento e ascolta eventualmente i creditori (che possono fare osservazioni). Questo concordato semplificato è pensato per chiudere rapidamente la vicenda evitando i costi di una lunga procedura concorsuale, soprattutto nelle PMI dove i creditori sono troppi per trovare un accordo ma c’è comunque l’intenzione del debitore di collaborare liquidando i beni.
Liquidazione giudiziale (fallimento) e esdebitazione
Se nessuno dei percorsi di risanamento o ristrutturazione ha successo, resta la procedura di liquidazione giudiziale, erede del vecchio fallimento. Può essere richiesta dal debitore stesso (in ottica difensiva, per evitare iniziative disordinate e poter beneficiare dell’esdebitazione personale) oppure dai creditori o promossa d’ufficio dal tribunale in presenza dei presupposti. La liquidazione giudiziale comporta la spogliazione dell’imprenditore dalla gestione: viene nominato un curatore che amministra il patrimonio, mentre l’impresa cessa l’attività salvo esercizio provvisorio su autorizzazione (di solito attuato solo se c’è da completare commesse remunerative o vendere l’azienda intera). Tutti i creditori anteriori alla procedura devono fare valere le proprie ragioni nel passivo fallimentare, secondo regole di graduazione e parità di trattamento. Il tribunale, dopo la verifica, distribuirà l’attivo liquidato secondo l’ordine delle cause di prelazione, chiudendo infine la procedura.
Dal punto di vista del debitore, il fallimento è spesso visto come una sconfitta, ma in alcuni casi dichiararlo (o chiederlo autonomamente) può essere la scelta più pragmatica: ad esempio quando non esistono prospettive di salvataggio e l’insolvenza è irreversibile, anticipare la liquidazione giudiziale può ridurre i rischi di incorrere in responsabilità per aggravamento del dissesto. Inoltre, per l’imprenditore individuale (o il socio illimitatamente responsabile di società di persone), la chiusura della procedura di liquidazione apre la porta al beneficio fondamentale dell’esdebitazione: il debitore persona fisica, se ha cooperato lealmente durante il fallimento, può ottenere la cancellazione di tutti i debiti residui non soddisfatti (art. 278 CCII, che riprende l’istituto introdotto nel 2012) . Ciò gli consente di “ripartire da zero” senza restare indebitato a vita – una sorta di fresh start analogo a quanto avviene nei sistemi anglosassoni. L’esdebitazione non copre comunque debiti di natura personale come obblighi di mantenimento, debiti da dolo o sanzioni penali, ma estingue la generalità dei debiti civili e commerciali.
Per le società di capitali, invece, il problema dell’esdebitazione non si pone: la società fallita viene liquidata e cancellata, cessando di esistere e con essa i suoi debiti (salvo quelli eventualmente garantiti da terzi, che continueranno a gravare sui garanti). I soci non rispondono oltre (se hanno la responsabilità limitata) a meno delle eccezioni già viste. Gli amministratori però possono comunque essere perseguiti dal curatore con le azioni di responsabilità e i creditori sociali insoddisfatti potrebbero proseguire contro eventuali garanti.
In sintesi, la liquidazione giudiziale è l’extrema ratio quando non vi è possibilità di risanamento. Dal punto di vista “difensivo” del debitore, le mosse importanti in questa fase finale sono:
– collaborare con gli organi della procedura, fornendo documentazione e chiarimenti, per evitare conseguenze penali e facilitare l’esdebitazione;
– valutare, se il contesto lo permette (ad es. per piccoli imprenditori), l’accesso a procedure di liquidazione alternativa previste per il sovraindebitamento, più snelle e con eventuale conservazione parziale dei beni.
Procedure di sovraindebitamento per piccoli imprenditori e privati
Non tutte le imprese possono accedere al concordato preventivo o essere dichiarate fallite: tradizionalmente, gli imprenditori sotto soglia (piccole imprese commerciali con attivo o ricavi esigui) e gli imprenditori agricoli o i professionisti non falliscono. Per costoro, la legge prevede le procedure di composizione della crisi da sovraindebitamento, originariamente introdotte con la L. 3/2012 e ora assorbite nel Codice della Crisi (artt. 65-91 CCII). Gli strumenti principali sono:
– la ristrutturazione dei debiti del consumatore, riservata alle persone fisiche che hanno debiti personali (non derivanti da attività d’impresa) e che consente loro di proporre un piano di pagamento parziale dei debiti ai creditori con l’ausilio di un Organismo di Composizione della Crisi (OCC) e l’omologazione del giudice;
– il concordato minore, destinato invece ai debitori diversi dal consumatore che non possono accedere al concordato preventivo (tipicamente, piccoli imprenditori commerciali non fallibili, imprenditori agricoli, start-up innovative, professionisti). Il concordato minore è simile a un concordato preventivo ma semplificato: non richiede soglie di percentuale minima da offrire ai chirografari, ma soggiace a un giudizio di meritevolezza (il debitore non deve aver commesso atti in frode negli ultimi 5 anni e dev’essere meritevole, ossia la crisi non deve dipendere da sua colpa grave o frode). Viene elaborato con l’ausilio di un OCC e necessita dell’approvazione dei creditori con maggioranza calcolata sul totale dei crediti (non per classi). Se omologato, vincola tutti i creditori anteriori come un concordato preventivo. Ad esempio, un artigiano individuale con 200.000 € di debiti potrà proporre ai creditori un pagamento del 30% in 4 anni tramite concordato minore, anche se non fallibile: il tribunale valuterà la fattibilità e la convenienza per i creditori (che, in mancanza, avrebbero al più la liquidazione controllata) e, se il 50% in valore dei crediti vota a favore, lo omologherà.
– la liquidazione controllata del sovraindebitato, equivalente del fallimento per i soggetti non fallibili. Il debitore mette a disposizione tutto il proprio patrimonio (salvo beni impignorabili per legge) e un liquidatore nominato dal tribunale realizza l’attivo e distribuisce ai creditori. Anche qui, dopo la chiusura, la persona fisica ottiene l’esdebitazione di diritto (se meritevole), ossia l’annullamento di tutti i debiti residui, senza bisogno di un giudizio specifico (a differenza dell’esdebitazione fallimentare che va richiesta).
– una misura ulteriore introdotta nel 2020 è l’esdebitazione del debitore incapiente: in sostanza il giudice può cancellare tutti i debiti a un soggetto che proprio non ha nulla da offrire ai creditori, purché la sua insolvibilità non derivi da colpa grave o frode e abbia almeno tentato una soluzione (vale solo una volta nella vita e con eccezioni per debiti erariali di grande entità).
Per l’imprenditore debitore, conoscere queste procedure significa avere una seconda opportunità: se la sua azienda non è abbastanza grande da accedere alle procedure maggiori, può comunque attivare un percorso di composizione protetta. Dal lato difensivo, anche solo minacciare l’adesione a una procedura di sovraindebitamento può convincere i creditori a negoziare spontaneamente (ad esempio, molti creditori chirografari preferiranno accettare un saldo e stralcio piuttosto che vedersi proporre un concordato minore che li vincoli a una percentuale magari ancor più bassa).
In conclusione, l’ordinamento offre molteplici strumenti per difendersi dai debiti aziendali: la scelta va ponderata con l’aiuto di consulenti legali e del lavoro (avvocati, commercialisti, OCC) valutando il grado di crisi e gli obiettivi (salvare l’impresa, oppure liquidare tutto ma liberare il debitore persona fisica dal peso dei debiti). L’importante è agire tempestivamente: prima si interviene, maggiori saranno le opzioni e le chance di successo del risanamento o di una gestione ordinata della liquidazione.
Domande frequenti (FAQ)
Domanda: Un amministratore di S.r.l. può essere obbligato a pagare i debiti della società con il proprio patrimonio?
Risposta: In linea generale no, grazie all’autonomia patrimoniale perfetta (la società risponde solo con i propri beni) . Tuttavia esistono eccezioni. L’amministratore risponde di persona se ha violato i suoi doveri gestionali causando danno ai creditori (azione ex art. 2476 co.6 c.c.) . Inoltre, può rispondere di specifici debiti tributari o previdenziali in casi previsti dalla legge (ad es. art. 36 DPR 602/73) . In pratica, se l’amministratore ha gestito correttamente e la società fallisce per cause di mercato, i creditori non possono agire sul suo patrimonio personale; ma se ha aggravato il dissesto con colpa grave o frode, allora rischia azioni di responsabilità e persino conseguenze penali (bancarotta) che lo colpiscono personalmente.
Domanda: Cosa rischia l’imprenditore se non paga tasse e contributi della mia azienda?
Risposta: Vari rischi. Sul piano civile, il Fisco e l’INPS possono procedere rapidamente a riscossione forzata (ipoteche, pignoramenti) tramite cartelle esattoriali e avvisi di addebito . Inoltre, maturano sanzioni e interessi pesanti. Sul piano penale, il mancato versamento di IVA sopra €250.000 annui e di ritenute sopra €150.000 è reato (punito con reclusione) , così come l’omesso versamento di contributi previdenziali sopra €10.000 per anno . Anche presentare dichiarazioni fiscali fraudolente o occultare documenti contabili sono reati. Dunque, non pagare le imposte espone l’imprenditore a esecuzioni sui beni aziendali, possibili responsabilità personali (se ha sciolto la società senza pagare il Fisco, vedi art. 36 DPR 602/73) e a denunce penali. Meglio attivarsi con istanze di dilazione o accordi col Fisco (transazione fiscale in concordato) per ridurre questi rischi.
Domanda: La banca può attaccare i beni personali del titolare o dei soci di una S.r.l.?
Risposta: Sì, ma solo se dispone di garanzie personali o in alcuni casi particolari. Se il titolare/socio ha firmato una fideiussione o ha dato un’ipoteca su un suo bene a garanzia del debito bancario, la banca può escutere direttamente lui in caso di insolvenza della società . In assenza di garanzie personali, la banca può aggredire solo i beni sociali, salvo che il socio sia illimitatamente responsabile (non il caso di S.r.l.) o ricorrano fattispecie di abuso (es. socio unico non in regola, cfr. art. 2462 c.c.). Attenzione: molte fideiussioni bancarie omnibus sono risultate nulle nelle clausole ABI anti-concorrenziali , dunque un socio garante potrebbe far valere questa nullità in giudizio per non pagare, ma è materia tecnica da valutare con un legale.
Domanda: Come posso proteggere la mia casa dai creditori dell’azienda?
Risposta: Se l’azienda è una società di capitali (es. S.r.l.) e non hai prestato garanzie personali, la tua casa è al sicuro dai creditori sociali ordinari. Tuttavia, se hai dato l’immobile in garanzia (ipoteca) o sei personalmente obbligato, quel bene è aggredibile. Alcuni imprenditori costituiscono un fondo patrimoniale o un trust sui beni di famiglia per separarli dai rischi d’impresa, ma queste soluzioni offrono protezione limitata: se i debiti sono precedenti o se c’è intento di frode, i creditori possono agire in revocatoria per far dichiarare inefficace l’atto di protezione . In generale, il consiglio è: anticipare i problemi. Se vedi che l’azienda rischia grosso e la casa è in pericolo per garanzie date, valuta di negoziare con i creditori (ad es. vendere tu la casa per soddisfarli parzialmente prima che procedano loro, ottenendo magari uno stralcio del debito). Ricorda anche che la legge proibisce ai creditori di pignorare la prima casa se è l’unico immobile di proprietà e non di lusso, ma questa tutela non vale per i creditori ipotecari (es. banca con mutuo) né per il Fisco oltre certe soglie: quindi Agenzia Entrate Riscossione potrebbe ipotecare la casa per debiti fiscali significativi.
Domanda: Che differenza c’è tra concordato preventivo e fallimento (liquidazione giudiziale)?
Risposta: Il concordato preventivo è una procedura concordata: l’imprenditore propone un piano per pagare in parte i debiti e ottiene l’approvazione dei creditori ; resta alla guida (sorvegliato da un commissario) e, se tutto va bene, evita il fallimento pagando quanto promesso e proseguendo l’attività (in caso di concordato “in continuità”). Il fallimento (oggi chiamato liquidazione giudiziale) è invece una procedura imposta: l’azienda viene spossessata e un curatore liquida tutto per pagare i creditori secondo le regole legali, dopodiché l’impresa cessa di esistere. Il concordato è dunque uno strumento di risanamento o uscita negoziata dalla crisi, mentre il fallimento è una liquidazione forzata. Dal punto di vista del debitore, il concordato consente di salvare l’impresa (o parte di essa) e di tagliare una porzione di debiti, mentre il fallimento comporta la perdita dell’azienda. Inoltre, nel concordato le azioni dei creditori sono sospese e alla fine i debiti vengono ridotti secondo il piano; nel fallimento i creditori prendono quello che si riesce a ricavare dalla vendita dei beni e i debiti residui rimangono a carico del debitore (salvo esdebitazione personale se è un individuo).
Domanda: Posso liberarmi dei debiti residui dopo il fallimento della mia azienda?
Risposta: Se sei un imprenditore individuale (o socio illimitatamente responsabile di una società di persone) sì, puoi aspirare alla esdebitazione. Una volta chiuso il fallimento, puoi chiedere al tribunale di essere esdebitato, cioè di cancellare tutti i debiti che non sono stati soddisfatti nella procedura . Il tribunale te la concederà se hai cooperato e non hai commesso irregolarità gravi o frodi. L’esdebitazione non copre debiti per alimenti, risarcimenti da fatto illecito o sanzioni penali, ma cancella i debiti commerciali, bancari, fiscali rimasti (anche quelli verso creditori che non si sono insinuati). Per le società, invece, la questione non si pone: la società fallita viene cancellata e cessa di esistere, quindi i debiti “muoiono” con essa (restano eventualmente escutibili i garanti o soci per le loro obbligazioni personali). Inoltre, per chi non può fallire (piccoli imprenditori, professionisti, consumatori), esistono procedure ad hoc di sovraindebitamento che prevedono anch’esse l’esdebitazione a fine liquidazione controllata. Quindi la persona fisica onesta ha modo di tornare “pulita” dai debiti dopo una crisi irreversibile, mentre la persona giuridica viene liquidata e scompare.
Domanda: Che succede se ricevo un decreto ingiuntivo da un creditore e non posso pagare?
Risposta: Un decreto ingiuntivo è un ordine del giudice di pagare entro 40 giorni. Se non fai nulla entro quel termine, il decreto diventa definitivo ed esecutivo. Ciò significa che il creditore potrà portarlo all’ufficiale giudiziario e avviare il pignoramento dei beni aziendali o dei crediti (conto corrente, crediti verso clienti). Per difenderti, se il credito è contestabile, devi presentare opposizione entro 40 giorni dalla notifica: l’opposizione avvia un normale giudizio in cui puoi far valere le tue ragioni, e nel frattempo – se il decreto non è provvisoriamente esecutivo – blocca le esecuzioni. Se invece il debito è pacifico e semplicemente non hai liquidità, l’opposizione non serve a molto (aggrava solo le spese). In tal caso, meglio contattare subito il creditore tramite il legale per negoziare un rinvio o una rateazione volontaria: magari il creditore accetterà di attendere qualche mese in cambio di garanzie o di un piano di pagamento, evitando di procedere con i pignoramenti. Se la situazione di illiquidità è temporanea, cercare un accordo è la via; se invece è sintomo di insolvenza grave, valuta di imboccare una procedura concorsuale (ad es. un concordato) prima che i creditori agiscano in massa.
Domanda: Mi conviene tentare un accordo stragiudiziale con i creditori o ricorrere subito a una procedura concorsuale?
Risposta: Dipende dalla situazione. Un accordo stragiudiziale (piani di rientro, saldo e stralcio) conviene se la crisi è ancora gestibile con pochi aggiustamenti e pochi creditori coinvolti, perché evita i costi e le formalità delle procedure legali e preserva la reputazione (non essendoci pubblicità). Devi però avere creditori collaborativi e fiducia reciproca. Appena la crisi diventa più ampia – molti creditori, rischio di azioni legali individuali, necessità di falcidiare una parte consistente di debito – gli accordi privati potrebbero non reggere (basta un creditore aggressivo per far saltare tutto). In quei casi, attivare per tempo un concordato preventivo o un accordo di ristrutturazione omologato è consigliabile: ti mette al riparo dai pignoramenti grazie allo stay legale e crea una soluzione vincolante per tutti (evitando il problema del “free rider” che non aderisce). Un buon approccio è provare inizialmente a negoziare in via riservata (magari tramite la composizione negoziata assistita da esperto ); se capisci che non c’è sufficiente adesione, allora preparare la documentazione per un concordato può farti guadagnare tempo e gestire la crisi sotto controllo del tribunale. In sintesi: finché puoi accomodare pochi creditori, tenta l’accordo stragiudiziale; se il debito è ingestibile e generalizzato, meglio una procedura concorsuale.
Domanda: I soci di una S.r.l. devono mai pagare di tasca propria i debiti dell’impresa?
Risposta: Di norma no, i soci godono di responsabilità limitata e rischiano solo il capitale investito . Eccezioni: 1) se hanno fornito garanzie personali (allora pagano come garanti, caso frequentissimo con le banche); 2) se la società è stata liquidata dando soldi ai soci e lasciando debiti, i soci devono restituire quanto preso per pagare i creditori insoddisfatti (azione post-liquidatoria ex art. 2495 c.c.); 3) se parliamo di società di persone, i soci illimitatamente responsabili rispondono con tutto il patrimonio (ma qui non è una S.r.l.); 4) se c’è socio unico non in regola con conferimenti/pubblicità, quel socio perde il beneficio della limitazione e può dover pagare i debiti sorti nel periodo irregolare . In pratica, per una S.r.l. standard pluripersonale, i creditori sociali non possono toccare i beni personali dei soci, a meno che i soci non abbiano essi stessi violato la legge (es. prelevando asset a scapito dei creditori: in tal caso possono emergere responsabilità anche per concorso in bancarotta) o assunto volontariamente obblighi.
Domanda: Quanto tempo ho prima che i creditori agiscano legalmente?
Risposta: Non c’è una risposta univoca, ma in generale meno di quanto si spera. I fornitori di solito aspettano alcune settimane o pochi mesi di ritardo prima di mettere in mora e rivolgersi a un legale. Le banche tendono a muoversi subito in caso di insolvenza conclamata: se salta una rata importante, in 2-3 mesi possono revocare gli affidamenti e iniziare il recupero (ingiunzione, ecc.). Il Fisco invia prima solleciti e avvisi bonari, ma una volta emessa la cartella, se non paghi entro 60 giorni può procedere ad esecuzione praticamente immediata. L’INPS pure, dopo l’avviso di addebito. Quindi, non c’è un periodo fisso di “tolleranza”: alcuni creditori (come banche e Fisco) sono molto solerti. Appena ti accorgi che non riuscirai a pagare qualcuno, meglio contattarlo e prendere tempo prima che scada il termine di pagamento. Legalmente, un creditore non garantito potrebbe presentare istanza di fallimento dopo 90 giorni dal mancato pagamento di debiti >30.000€ , quindi quello è un orizzonte massimo in situazioni gravi. Morale: agisci subito. Ogni giorno in più senza un piano aumenta il rischio che un creditore ti batta sul tempo portandoti via il controllo della situazione.
Fonti normative e giurisprudenziali
- Codice Civile – Artt. 2086, 2325, 2291, 2462, 2476, 2482-bis, 2484, 2486, 2495 c.c. (responsabilità patrimoniale, doveri degli amministratori, cause di scioglimento e criteri di liquidazione del danno) .
- Codice Penale e Leggi speciali – Artt. 216-217 RD 267/1942 (reati di bancarotta fraudolenta e semplice) ; D.Lgs. 74/2000, Artt. 10-bis, 10-ter (omesso versamento di ritenute e IVA) ; Art. 2 D.L. 463/1983 conv. L. 638/1983 (omesso versamento contributi previdenziali oltre soglia) .
- Codice della Crisi d’Impresa e dell’Insolvenza (D.Lgs. 14/2019 e s.m.i.) – Artt. 12-25 (composizione negoziata) , 56 (piani attestati di risanamento) , 57-64 (accordi di ristrutturazione dei debiti) , 84-120 (concordato preventivo in continuità e liquidatorio) , 25-sexies (concordato semplificato) , 65-91 (procedure di sovraindebitamento: concordato minore, ristrutturazione consumatore, liquidazione controllata), 278-282 (esdebitazione del debitore civile). Aggiornato dai decreti correttivi D.Lgs. 83/2022 e D.Lgs. 136/2024 (estensione transazione fiscale alla composizione negoziata , nuove soglie cram-down fiscale , ecc.).
- D.P.R. 29/09/1973 n. 602, Art. 36 – Responsabilità di liquidatori, amministratori e soci per il pagamento di imposte in caso di liquidazione societaria (obbligo di previo accertamento motivato) .
- Leggi di Bilancio 2023-2024 – norme su definizioni agevolate (“rottamazione-quater” dei ruoli 2000-2022) e D.Lgs. 110/2024 (nuova disciplina delle rateizzazioni fino a 120 rate) .
- Normativa lavoro – Artt. 2 e 5 D.Lgs. 231/2002 (interessi moratori transazioni commerciali); Art. 189 D.Lgs. 14/2019 (privilegi crediti di lavoro); Legge 297/1982 (intervento Fondo di garanzia INPS su TFR).
- Cass. Civ. Sez. Un. 30/12/2021 n. 41994: Fideiussioni bancarie omnibus – Clausole conformi allo schema ABI 2003 dichiarate nulle per contrasto con la normativa antitrust (nullità parziale della garanzia) .
- Cass. Civ. Sez. I 19/12/2023 n. 35497: Responsabilità ex amministratore (socio/liquidatore) per debiti tributari – Necessità di atto di accertamento motivato ex art.36 DPR 602/73; limiti di applicabilità a IVA/IRAP prima della novella 2014 .
- Cass. Civ. Sez. I 27/08/2025 n. 23963: Conflitto d’interessi dell’amministratore – Pagamento di debiti sociali a soggetto in posizione personale di favore costituisce atto in violazione dei doveri ex art. 2476 c.c., con diritto al risarcimento del danno per la società/creditori .
- Cass. Civ. Sez. I 07/08/2023 n. 23659: Azione dei creditori sociali ex art. 2394 c.c. esercitata dal curatore – Termine di prescrizione decorre in via presuntiva dalla data della sentenza di fallimento (stato di incapienza reso palese) .
- Cass. Pen. Sez. V 17/10/2023 n. 42410: Bancarotta preferenziale – È richiesto il dolo specifico di favorire taluni creditori: il reato sussiste solo se l’amministratore era consapevole dello stato di insolvenza e ha volutamente preferito un creditore a scapito di altri .
- Cass. Pen. Sez. V 24/05/2023 n. 22617: Bancarotta fraudolenta e preferenziale – Condannato il liquidatore che, prima del fallimento, ha soddisfatto se stesso (o parti correlate) invece dei creditori sociali, qualificando il fatto come bancarotta preferenziale (e distrattiva per il danno arrecato alla massa) .
- Cass. Pen. Sez. V 19/07/2025 n. 27259: Bancarotta distrattiva – La restituzione ai soci di finanziamenti anticipatamente, in violazione della postergazione ex art. 2467 c.c., configura un atto di distrazione in danno ai creditori in caso di fallimento .
- Corte Cost. Ord. 3/11/2023 n. 199: legittimità costituzionale confermata per la sanzione penale sull’omesso versamento di contributi previdenziali oltre soglia, anche in caso di temporanea difficoltà economica (rigetto questione di non punibilità per crisi d’impresa) .
La tua azienda che produce, integra, installa o manutiene macchine nastratrici, nastratrici automatiche e semiautomatiche, macchine per chiusura scatole, applicatori di nastro adesivo, soluzioni per imballaggio e fine linea, nastri trasportatori e strumenti per packaging logistico e industriale si trova oggi in difficoltà a causa dei debiti? Fatti Aiutare da Studio Monardo
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Ricevi solleciti, richieste di rientro, decreti ingiuntivi, blocchi delle forniture o minacce di pignoramento da parte di banche, Fisco, INPS, fornitori di componenti o Agenzia Entrate-Riscossione?
Il settore delle nastratrici è altamente competitivo e richiede investimenti continui: elettroniche, motori, rulliere, nastri, gruppi di chiusura, assistenza tecnica, ricambi e collaudi. Bastano ritardi negli incassi o una riduzione dei fidi per creare una crisi immediata.
La buona notizia è che la tua azienda può essere salvata, se agisci subito e con la giusta strategia.
Perché un’Azienda di Nastratrici va in Debito
- aumento dei costi di motori, PLC, rulliere, carpenterie e nastri adesivi
- ritardi nei pagamenti di clienti industriali e centri logistici
- magazzino immobilizzato tra ricambi, elettroniche, rulliere e gruppi nastranti
- costi elevati di assistenza tecnica, montaggi e collaudi
- investimenti in progettazione, aggiornamenti e sviluppo macchine
- riduzione o revoca delle linee di credito bancarie
Il problema principale non è la mancanza di ordini, ma la mancanza di liquidità immediata.
I Rischi se Non Intervieni Subito
- pignoramento dei conti correnti
- blocco dei fidi bancari
- stop delle forniture di componenti critici
- atti esecutivi, decreti ingiuntivi, precetti
- sequestro di macchine, ricambi e attrezzature
- impossibilità di evadere ordini, installare macchine o gestire assistenze
- perdita di clienti strategici
Cosa Fare Subito per Difendersi
1. Bloccare i creditori
Un avvocato specializzato può fermare pignoramenti, sospendere richieste di rientro e proteggere i conti aziendali.
2. Analizzare i debiti ed eliminare ciò che non è dovuto
In molti casi emergono:
- interessi non dovuti
- sanzioni sbagliate
- importi duplicati
- debiti prescritti
- errori della Riscossione
- costi bancari anomali
Una parte significativa del debito può essere cancellata o ridotta.
3. Ristrutturare i debiti con piani sostenibili
Opzioni disponibili:
- rateizzazioni fiscali fino a 120 rate
- accordi di rientro con fornitori strategici
- rinegoziazione dei fidi
- sospensione temporanea dei pagamenti
- accesso alle definizioni agevolate
4. Utilizzare strumenti legali che bloccano tutti i creditori
Per le situazioni più complesse:
- PRO – Piano di Ristrutturazione dei Debiti
- Accordi di ristrutturazione
- Concordato minore
Consentono all’azienda di continuare a lavorare pagando solo una parte del debito.
Le Specializzazioni dell’Avv. Giuseppe Monardo
L’Avv. Monardo è uno dei massimi esperti italiani nel salvataggio di aziende con debiti.
Le sue competenze includono:
- Avvocato Cassazionista
- Coordinatore nazionale di avvocati e commercialisti specializzati in diritto bancario e tributario
- Gestore della Crisi da Sovraindebitamento (L. 3/2012), iscritto negli elenchi del Ministero della Giustizia
- Professionista fiduciario di un OCC (Organismo di Composizione della Crisi)
- Esperto Negoziatore della Crisi d’Impresa abilitato (D.L. 118/2021)
Un profilo ideale per bloccare i creditori, ridurre i debiti e salvare aziende del settore packaging e fine linea come la tua.
Come Può Aiutarti l’Avv. Monardo
- analisi immediata della situazione debitoria
- blocco urgente di pignoramenti e atti esecutivi
- piani di ristrutturazione su misura
- protezione di magazzino, macchine nastratrici e linee produttive
- trattative con banche, fornitori e Agenzia Riscossione
- tutela totale dell’impresa e dell’imprenditore
Conclusione
Avere debiti nella tua azienda di macchine nastratrici non significa essere destinato alla chiusura.
Con una strategia rapida, mirata e professionale, puoi:
- fermare subito i creditori
- ridurre concretamente i debiti
- proteggere macchinari, ricambi e continuità operativa
- salvare la tua azienda prima che sia troppo tardi
Agisci ora.
📞 Contatta subito l’Avv. Giuseppe Monardo per una consulenza riservata:
il rilancio della tua azienda può iniziare oggi stesso.