Se la tua azienda produce, importa o distribuisce macchinari e sistemi di raffreddamento, chiller industriali, scambiatori, torri evaporative, gruppi frigoriferi, pompe, circuiti idraulici, ricambi e soluzioni per impianti produttivi, e oggi si trova con debiti verso Fisco, Agenzia delle Entrate Riscossione, INPS, banche o fornitori, è fondamentale intervenire subito per evitare la paralisi dell’attività.
Nel settore del raffreddamento industriale, anche un piccolo fermo può interrompere la produzione dei clienti, causare danni agli impianti, generare penali e far saltare contratti importanti.
Perché le aziende di sistemi di raffreddamento accumulano debiti
- costi elevati per compressori, scambiatori, tubazioni, elettronica e refrigeranti
- rincari dei materiali importati e della componentistica tecnica
- pagamenti lenti da parte di industrie, integratori e impiantisti
- ritardi nei versamenti di IVA, imposte e contributi
- magazzini complessi con ricambi, pompe, schede elettroniche e valvole
- difficoltà nell’ottenere fidi bancari adeguati ai cicli produttivi
Cosa fare subito
- far analizzare da un professionista l’intero quadro debitorio
- verificare quali debiti possono essere contestati, ridotti o rateizzati
- evitare piani di rientro troppo onerosi che peggiorano la liquidità
- chiedere la sospensione immediata di eventuali pignoramenti
- proteggere rapporti con fornitori strategici e componenti critici
- usare strumenti legali per ristrutturare o rinegoziare i debiti
I rischi se non intervieni tempestivamente
- pignoramento del conto corrente aziendale
- blocco delle forniture di refrigeranti, pompe, elettronica e ricambi
- fermo della produzione, collaudo e assistenza tecnica
- impossibilità di rispettare consegne e manutenzioni programmate
- perdita di impiantisti, industrie e partner strategici
- rischio concreto di chiusura dell’attività
Come può aiutarti l’avvocato Monardo
Detto questo, l’avvocato Monardo, cassazionista, coordina un team nazionale di avvocati e commercialisti esperti in diritto bancario e tributario.
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- è professionista fiduciario presso un OCC – Organismo di Composizione della Crisi
- è Esperto Negoziatore della Crisi d’Impresa (D.L. 118/2021)
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- bloccare immediatamente pignoramenti e procedure esecutive
- ridurre o ristrutturare i debiti tramite gli strumenti legali più efficaci
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- proteggere componenti, ricambi, macchinari e continuità operativa
- evitare la chiusura della tua azienda e guidare un percorso di risanamento
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Introduzione
Hai un’azienda di macchinari industriali e sistemi di raffreddamento in difficoltà economiche? I debiti si accumulano, gli ordini rallentano e ti trovi schiacciato tra fornitori da pagare, rate di mutui e leasing dei macchinari, tasse arretrate e banche che iniziano a revocare gli affidamenti?
Il settore della meccanica e della refrigerazione industriale è particolarmente esposto alle oscillazioni del mercato: dall’aumento dei costi energetici alla concorrenza internazionale sul prezzo dei macchinari, fino al calo degli investimenti industriali nei periodi di crisi. Ma anche quando la situazione sembra compromessa, esistono strumenti legali per affrontare la crisi e proteggere l’impresa, evitando per quanto possibile il collasso definitivo.
Quando un’azienda di impianti di raffreddamento si può considerare “in crisi”?
– Quando fatica a rispettare puntualmente le scadenze di pagamento (debiti fiscali non versati, rate bancarie arretrate, fornitori non saldati)
– Quando opera costantemente in perdita o con margini talmente ridotti da non coprire i costi fissi
– Quando accumula insoluti verso fornitori chiave o ritardi nei versamenti IVA e contributi
– Quando vi è un calo strutturale della domanda di impianti e macchinari, con portafoglio ordini ridotto e capacità produttiva sotto-utilizzata
In tutti questi casi è essenziale intervenire subito, prima che la crisi evolva in insolvenza conclamata (incapacità totale di pagare i debiti alle scadenze).
Cosa può fare un’impresa produttrice di macchinari/refrigerazione con debiti?
– Analizzare la situazione finanziaria con l’aiuto di consulenti: capire se si è in crisi (difficoltà temporanea) o già in insolvenza (default) – questo determinerà la strategia
– Negoziare con i creditori chiave (banche, fornitori, fisco) per ottenere dilazioni, rinegoziazioni di mutui, riduzioni di interessi o accordi transattivi
– Attivare una composizione negoziata della crisi (strumento assistito da un esperto indipendente) per trattare con tutti i creditori in modo coordinato e tentare un risanamento globale
– Predisporre un piano di ristrutturazione del debito (ad esempio un piano attestato di risanamento o un accordo di ristrutturazione omologato) per riorganizzare i debiti e continuare l’attività, evitando procedure esecutive disordinate
– Chiedere misure protettive al Tribunale, ove possibile, per sospendere temporaneamente pignoramenti e azioni esecutive (una sorta di “tregua” durante le trattative)
– Se il risanamento è impossibile, valutare strumenti di liquidazione ordinata dell’impresa (come un concordato liquidatorio o, in extrema ratio, la liquidazione giudiziale, ex fallimento), per chiudere l’attività limitando i danni e azzerando i debiti residui tramite l’esdebitazione finale
Quali vantaggi offre una gestione “guidata” della crisi rispetto a subire passivamente gli eventi?
– Puoi continuare a operare (completare le commesse in corso, mantenere clienti strategici) anziché dover chiudere subito: molte procedure consentono la continuità aziendale
– Eviti che i creditori agiscano in modo scoordinato (pignoramenti multipli, decreti ingiuntivi sparsi): le soluzioni negoziali/concorsuali impongono una disciplina collettiva, bloccando le azioni individuali
– Hai la possibilità di ridurre o dilazionare i debiti esistenti in modo sostenibile: ad esempio tramite accordi puoi ottenere stralci (riduzioni) su interessi e sanzioni, o anche sul capitale in alcuni casi, nonché rateizzazioni più lunghe
– Proteggi i beni aziendali e personali: strumenti come il concordato o la composizione negoziata bloccano i pignoramenti e congelano le ipoteche, evitando che i macchinari e gli altri asset vengano subito aggrediti; inoltre, se l’imprenditore ha dato garanzie personali, c’è spazio per negoziare con le banche un loro non utilizzo in caso di soluzione concordata
– Scongiuri la liquidazione giudiziale (il vecchio fallimento) e le sue pesanti conseguenze reputazionali: mantenere l’azienda “in bonis” (cioè non fallita) anche durante la ristrutturazione aiuta a conservare rapporti con clienti e fornitori, e consente di partecipare a gare o continuare ad avere forniture essenziali (cosa che invece diventa difficile in caso di fallimento conclamato)
Cosa succede se non intervieni affatto?
– I debiti continueranno a crescere per via di interessi di mora e sanzioni (specialmente sui debiti fiscali e contributivi)
– I fornitori perderanno fiducia: potrebbero interrompere le forniture di materiali e ricambi (mettendo in crisi la produzione) e i clienti, venuti a sapere delle difficoltà, potrebbero rivolgersi altrove per timore di mancata assistenza post-vendita
– Le banche revocheranno gli affidamenti: fidi di cassa e linee di credito potrebbero essere tagliati, lasciandoti senza liquidità operativa; eventuali leasing dei macchinari potrebbero essere risolti per morosità, con ritiro dei beni strumentali
– Rischi di subire pignoramenti, ipoteche e fermi amministrativi: i creditori (inclusa Agenzia Entrate Riscossione per cartelle esattoriali) agiranno individualmente per soddisfarsi, magari pignorando conti correnti, macchinari, automezzi aziendali; i beni aziendali verrebbero venduti all’asta a valori spesso molto bassi
– Il valore dell’azienda crolla: un’impresa produttiva in funzionamento vale molto di più (come avviamento, know-how, rete clienti) rispetto a una ferma in preda ai creditori. Se lasci che l’azienda venga smembrata da esecuzioni individuali, macchinari e impianti verranno liquidati come ferraglia usata e l’avviamento andrà completamente perduto. Invece gestendo la crisi in modo unitario c’è più chance di conservare valore, magari cedendo l’azienda a un investitore interessato a rilevarla come business in attività.
Questa guida – aggiornata a ottobre 2025 – illustra cosa fare se la tua azienda di macchinari e sistemi di raffreddamento è indebitata, quali sono gli strumenti giuridici previsti dall’ordinamento italiano (in particolare dal nuovo Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza, CCII) e come costruire un percorso concreto per uscire dalla crisi. Verranno esaminate sia le soluzioni stragiudiziali (accordi volontari, piani attestati, composizione negoziata), sia le procedure concorsuali vere e proprie (concordato preventivo, liquidazione giudiziale, ecc.), con un’attenzione particolare ai debiti verso il Fisco e gli enti previdenziali (spesso i più critici da gestire) e alla tutela del patrimonio personale dell’imprenditore. La trattazione fornirà anche casi pratici e tabelle riepilogative per riassumere i punti chiave, oltre a una sezione di Domande e Risposte su quesiti frequenti (ad es. “Quali debiti si possono tagliare in un concordato?”, “Cosa rischia l’amministratore se la società fallisce?”, “Come funziona la transazione fiscale?”).
Nota: questa guida tiene conto di tutte le novità normative e giurisprudenziali fino a ottobre 2025, inclusi i più recenti interventi correttivi sul CCII (D.Lgs. 83/2022 e D.Lgs. 136/2024, cosiddetto “Correttivo-ter”, entrato in vigore il 28 settembre 2024 ) e le sentenze più aggiornate in materia di crisi d’impresa (della Corte di Cassazione e della Corte Costituzionale). Tutte le fonti citate (norme, sentenze, articoli specialistici) sono elencate in fondo, nella sezione Fonti.
Contesto e cause della crisi nel settore dei macchinari industriali
Il settore dei macchinari industriali e dei sistemi di raffreddamento (es. apparecchi per climatizzazione industriale, impianti frigoriferi per stabilimenti, macchine utensili refrigerate, ecc.) è un comparto strategico della manifattura italiana. Molte imprese del settore sono PMI a conduzione familiare, spesso specializzate in nicchie di mercato (ad es. impianti di refrigerazione per l’industria alimentare, macchine speciali per il condizionamento industriale) e integrano la filiera dell’industria meccanica. Negli ultimi anni queste aziende hanno fronteggiato forti turbolenze economiche:
- Aumento dei costi energetici (2021-2022): i sistemi di raffreddamento e le macchine utensili sono energivori, così come energivori sono molti clienti finali (settori metallurgici, chimici, alimentari). L’impennata del prezzo dell’energia elettrica e del gas nel 2022 ha ridotto i margini sia dei produttori di macchinari (costi di produzione più alti) sia delle aziende clienti (minore budget per nuovi investimenti). Molti ordini di nuovi impianti sono stati rinviati a causa dei costi energetici elevati e dell’incertezza sui mercati.
- Crisi delle forniture e materie prime: la pandemia COVID-19 e la successiva ripresa disallineata hanno creato carenze e rincari di materie prime metalliche, componenti elettronici e materiali isolanti/refrigeranti. Un’azienda produttrice di macchinari di raffreddamento nel 2021-2022 ha visto salire i costi dell’acciaio, del rame (usato per circuiti refrigeranti) e dei semiconduttori (per centraline di controllo), spesso senza poter aumentare i prezzi dei macchinari già ordinati. Ciò ha eroso la liquidità e portato alcune imprese a indebitarsi per acquistare materiali a prezzi crescenti.
- Calo degli investimenti industriali (2023-2024): l’instabilità geopolitica (guerra in Europa dell’Est, tensioni internazionali) e l’inflazione elevata hanno raffreddato la propensione ad investire in nuovi impianti produttivi. In Italia, la produzione di macchine utensili nel 2024 è calata di oltre il 10% rispetto all’anno precedente, secondo i dati Ucimu (l’associazione di categoria), a causa soprattutto della contrazione del mercato interno. Molte PMI costruttrici di macchinari si sono ritrovate con portafogli ordini dimezzati. Nel comparto della refrigerazione commerciale, la fine degli incentivi edilizi (come il Superbonus 110%) e la stretta sul credito hanno ridotto le commesse per nuovi impianti in negozi e edifici. La domanda post-pandemia nel 2023-2024 si è dunque rivelata inferiore alle attese in diversi settori, lasciando le aziende produttrici con capacità inutilizzata e costi fissi elevati.
- Concorrenza internazionale e innovazione tecnologica: la competizione con produttori esteri, in particolare cinesi e turchi, sui macchinari di fascia medio-bassa ha compresso i margini. Parallelamente, l’evoluzione verso tecnologie “smart” ed efficienti energeticamente (Industria 4.0, sistemi a pompe di calore eco-friendly, refrigeranti a basso GWP) richiede continui investimenti in R&S. Le imprese che non sono riuscite a tenere il passo con l’innovazione hanno perso quote di mercato o hanno dovuto indebitarsi per ammodernare i prodotti.
Questa “tempesta perfetta” di costi crescenti e domanda debole ha portato molte aziende della meccanica-refrigerazione a scivolare dapprima in crisi di liquidità e poi, se non sono corsi ai ripari, in vera e propria insolvenza. Scorte di magazzino invendute (macchinari prodotti su commessa e poi cancellata), ritardi nei pagamenti da parte dei clienti in difficoltà e strutture di costo rigide (leasing dei capannoni e dei macchinari, stipendi di personale specializzato difficilmente riducibili nel breve termine) hanno generato un effetto domino. Diversi imprenditori, per far fronte alle uscite, hanno rinviato pagamenti fiscali (es. IVA e ritenute non versate per privilegiare altre spese urgenti) o acceso nuovi finanziamenti (spesso garantiti personalmente) sperando in una ripresa delle vendite. Quando questa ripresa è tardata ad arrivare, l’indebitamento accumulato è diventato insostenibile.
In questo contesto, è fondamentale distinguere tra lo stato di crisi reversibile e lo stato di insolvenza conclamata dell’impresa, perché da ciò dipende quale strumento adottare. Una crisi è tipicamente uno squilibrio finanziario in cui l’azienda, pur adempiendo ancora alle obbligazioni, prevede di non riuscire a farlo in futuro senza interventi correttivi (esempio: sto pagando fornitori e banche, ma sto erodendo cassa e fra qualche mese non avrò liquidità). L’insolvenza, invece, è la manifestazione attuale dell’incapacità di pagare i debiti man mano che scadono (esempio: ho già rate scadute non pagate, pignoramenti in corso, mancato pagamento degli stipendi). Il confine può essere labile, ma in termini giuridici la crisi viene prima (e lascia spazio ai piani di risanamento), mentre l’insolvenza conclamata di solito richiede l’apertura di una procedura concorsuale.
Esempio: Delta S.r.l., azienda toscana che produce impianti di refrigerazione industriale, nel 2023 ha iniziato a pagare i fornitori con 60-90 giorni di ritardo e ha utilizzato al massimo gli scoperti di conto. Questo è un segnale di crisi incipiente: sta ancora funzionando, ma mostra tensioni di cassa. Se però Delta S.r.l. nel 2024 arriva ad avere IVA e contributi arretrati da un anno, fornitori bloccati perché insoluti e un pignoramento sul conto da parte di una banca, siamo ormai nell’insolvenza conclamata. Riconoscere la differenza è cruciale: in crisi si può risanare l’azienda (cercando nuova finanza, rinegoziando debiti, tagliando costi), mentre in insolvenza spesso l’unica via è una procedura concorsuale che eviti l’aggressione disordinata dei creditori.
Le cause tipiche dell’indebitamento in aziende di macchinari/refrigerazione combinano fattori esterni e interni: incassi tardivi dai clienti (specie se i clienti sono cantieri o altre imprese in crisi), investimenti onerosi (ad es. acquisto di un nuovo centro di lavoro CNC col relativo leasing), struttura di costi fissi elevati (personale altamente specializzato, costi di certificazione e conformità tecnica, assistenza post-vendita obbligatoria) a fronte di ricavi volatili, difficoltà di accesso al credito (banche più caute verso settori considerati ciclici). Spesso l’imprenditore ha impegnato anche il proprio patrimonio personale a sostegno dell’azienda, ad esempio firmando fideiussioni bancarie o dando ipoteca sulla casa per ottenere finanziamenti: ciò comporta che un eventuale dissesto dell’azienda metta a rischio anche la sua situazione personale (tema che affronteremo in seguito).
In sintesi: il settore sta attraversando anni difficili, e trovarsi con debiti elevati non è raro. L’importante è non farsi paralizzare dal problema, ma agire usando gli strumenti che la legge offre. Vediamo ora quali sono questi strumenti, partendo dai principi generali introdotti dall’ultima riforma.
Normativa italiana e principi generali sulla crisi d’impresa
Dal 15 luglio 2022 è in vigore il nuovo Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza (CCII) – D.Lgs. 12 gennaio 2019 n. 14, come modificato da vari decreti correttivi – che ha riformato in modo organico tutta la disciplina delle procedure concorsuali e degli strumenti di gestione della crisi. Una novità di forma ma significativa è la scomparsa del termine “fallimento” dal lessico legislativo: oggi non si parla più di “fallimento”, bensì di liquidazione giudiziale per indicare la procedura di liquidazione dell’impresa insolvente, e analogamente non si usa più “fallito” per la persona. Questa scelta, spiegata dalla Relazione ministeriale al Codice, mira a rimuovere lo stigma associato al fallimento . In sostanza la disciplina della liquidazione resta simile a quella del vecchio R.D. 267/1942 (la Legge Fallimentare), ma con alcuni snellimenti e tempi più rapidi. Ad esempio, oggi al termine della liquidazione il debitore persona fisica può ottenere subito l’esdebitazione (la liberazione dai debiti residui), mentre prima doveva aspettare ed eventualmente fare richiesta separata – un incentivo a ripartire pulito dopo aver liquidato tutto.
Il CCII, anche per recepire la direttiva UE 2019/1023, pone grande enfasi su due concetti: allerta precoce e continuità aziendale. La liquidazione dell’impresa diventa davvero l’ultima spiaggia (extrema ratio), da utilizzare solo se falliscono o non sono praticabili le soluzioni di risanamento. Viene infatti distinto nettamente lo stato di crisi (difficoltà finanziaria reversibile o prevenibile) dallo stato di insolvenza (incapacità attuale e irreversibile di adempiere) . Molti strumenti – piani di risanamento, accordi di ristrutturazione, concordato preventivo stesso – possono essere attivati già in fase di crisi incipiente, senza dover attendere il tracollo. Questo consente di intervenire prima che il patrimonio si esaurisca del tutto, preservando la continuità aziendale (il valore dell’impresa come going concern, che di solito è superiore al mero valore di liquidazione dei beni).
Corollario di questa filosofia è l’introduzione di nuovi doveri per gli organi societari in materia di prevenzione della crisi. L’art. 2086 c.c., modificato nel 2019, impone all’imprenditore che opera in forma societaria o collettiva di adottare assetti organizzativi, amministrativi e contabili adeguati alla natura e dimensione dell’impresa, anche in funzione della rilevazione tempestiva della crisi . In pratica l’organo amministrativo deve dotarsi di strumenti (contabilità gestionale, indicatori, reporting) che segnalino squilibri economico-finanziari appena emergono, così da poter prendere provvedimenti immediatamente. Se emergono indizi di crisi (perdite significative, patrimonio netto in pericolo, esposizioni debitorie anomale, ecc.), gli amministratori hanno il dovere di attivarsi senza indugio per evitare l’aggravarsi del dissesto. Ciò può significare attuare manovre interne (taglio costi, ricerca soci finanziatori) e, se la situazione lo richiede, fare ricorso agli strumenti di regolazione della crisi previsti dal Codice (ad esempio avviando una composizione negoziata o presentando domanda di concordato preventivo).
L’inerzia colpevole di fronte alla crisi oggi comporta precisi rischi legali: già prima della riforma la giurisprudenza condannava gli amministratori che continuavano ad operare aggravando il dissesto (equiparando tale condotta a una sorta di wrongful trading all’italiana). Oggi questo principio è codificato: non agire tempestivamente può generare responsabilità verso la società e i creditori, aprendo la strada ad azioni di responsabilità civile e, nei casi più gravi, a reati concorsuali. Si pensi, ad esempio, alla bancarotta semplice per aver aggravato il dissesto con spese imprudenti, o alla bancarotta preferenziale se – in situazione di insolvenza – si pagano alcuni creditori a scapito di altri. Gli amministratori di società in crisi devono quindi muoversi con la dovuta diligenza, preferibilmente affiancati da professionisti esperti, per individuare la via migliore (risanamento o liquidazione pilotata) nell’interesse di tutti gli stakeholder.
Riassumendo, il quadro normativo spinge gli imprenditori a non attendere passivamente il default, ma ad utilizzare gli strumenti predisposti per affrontare la crisi prima che diventi irreversibile . Questi strumenti si dividono in due macro-categorie:
- Soluzioni extragiudiziali o negoziate: strumenti basati sull’accordo volontario con i creditori, con minima o nessuna ingerenza del tribunale. Vi rientrano i piani attestati di risanamento, gli accordi di ristrutturazione dei debiti (omologati ma negoziali) e la composizione negoziata assistita. L’obiettivo è ristrutturare l’azienda fuori dalle aule di giustizia, mantenendola in attività e trovando un compromesso con i creditori, il tutto (spesso) in modo riservato.
- Procedure concorsuali giudiziali: soluzioni gestite sotto il controllo dell’autorità giudiziaria, che prevedono il concorso formale di tutti i creditori. I principali esempi sono il concordato preventivo (dove l’imprenditore propone un piano ai creditori sotto supervisione del tribunale) e la liquidazione giudiziale (l’ex fallimento, in cui un curatore liquida i beni e distribuisce il ricavato secondo la legge). Ci sono poi procedure speciali come il concordato minore (per piccole imprese non fallibili) o l’amministrazione straordinaria (per grandi aziende in crisi). Nelle procedure concorsuali, una parte dei debiti spesso viene sacrificata (stralciata) per legge, ma tutto avviene in modo trasparente e regolato, garantendo parità di trattamento tra creditori dello stesso grado.
Nei prossimi capitoli partiremo dalle soluzioni extragiudiziali, generalmente preferibili in quanto meno traumatiche e più rapide (l’azienda resta “in bonis” e operativa durante il tentativo di risanamento). Successivamente esamineremo le soluzioni giudiziali, da attivare quando un accordo stragiudiziale non sia fattibile o sufficiente a gestire la situazione debitoria.
Valutare la gravità della situazione: crisi o insolvenza?
Prima di scegliere uno strumento, l’imprenditore (assieme ai suoi consulenti, es. il commercialista) deve fare una diagnosi accurata dello stato di salute finanziaria dell’azienda. Questa valutazione iniziale è fondamentale: usare uno strumento inappropriato rischia di far perdere tempo prezioso. Bisogna dunque stabilire se ci si trova in una fase di crisi gestibile o già in stato di insolvenza conclamata.
Indizi di uno stato di crisi (incipiente):
– Tensioni di liquidità: l’azienda inizia a pagare alcuni fornitori in ritardo, oppure chiede frequentemente proroghe sulle scadenze; utilizza in modo continuativo il fido di cassa fino al plafond, segno che la cassa generata dalle vendite non basta; inizia a “giostrare” i pagamenti (pagare qualcuno e posticipare altri) perché non c’è liquidità per far fronte a tutto immediatamente.
– Erosione del patrimonio: compaiono perdite d’esercizio significative, anche se ancora non tali da azzerare il capitale sociale; il margine operativo lordo è vicino allo zero o negativo, segnalando che la gestione caratteristica non produce più cassa.
– Ricorso a debito per spese correnti: l’azienda contrae nuovi debiti bancari solo per coprire costi ordinari (stipendi, fornitori), senza investimenti produttivi; oppure vende cespiti per fare cassa e pagare debiti imminenti.
– Indicatori finanziari squilibrati: ad esempio, un indice DSCR (Debt Service Coverage Ratio) che scende sotto 1 (significa che i flussi di cassa previsti non copriranno le uscite per debiti in scadenza), oppure un aumento anomalo del rapporto debiti finanziari / EBITDA. Questi parametri sono anche quelli indicati dagli “indicatori di allerta” elaborati dal CNDCEC (Consiglio dei Dottori Commercialisti).
In una situazione di crisi incipiente, l’impresa è ancora solvibile nell’immediato (magari paga stipendi e fornitori strategici), ma proietta insolvenza nel futuro se nulla cambia. La buona notizia è che, se riconosciuta per tempo, la crisi spesso può essere affrontata con successo attraverso interventi di ristrutturazione del debito, riorganizzazione aziendale e finanza fresca (nuovi soci o crediti). Tutti gli strumenti di composizione negoziale della crisi presuppongono infatti che vi siano “concrete prospettive di risanamento”: se c’è ancora un nucleo sano di attività, conviene tentare un accordo.
Segnali di insolvenza conclamata:
– Inadempimenti gravi e persistenti: ci sono debiti scaduti da tempo che l’azienda non riesce più a pagare nemmeno parzialmente. Tipicamente: arretrati di imposte (IVA non versata da vari trimestri, ritenute non pagate), mancato versamento dei contributi previdenziali dei dipendenti, diversi fornitori sospendono le forniture perché pagati con mesi di ritardo, stipendi arretrati ai dipendenti, rate di mutuo scadute da oltre 6 mesi.
– Azioni esecutive e legali in atto: la presenza di decreti ingiuntivi, pignoramenti già notificati, ipoteche giudiziali iscritte da creditori, segnalazioni a Centrale Rischi di insolvenze, protesti di assegni o cambiali. Quando i creditori iniziano le vie legali, significa che considerano l’azienda insolvente.
– Dati di bilancio drammatici: patrimonio netto azzerato o negativo (perdite che hanno eroso interamente il capitale sociale), indice current ratio (attività correnti/debiti correnti) molto sotto 1, quindi debiti a breve che superano di gran lunga la liquidità e i crediti a breve.
– Gestione fuori controllo: l’impresa interrompe la produzione o la riduce drasticamente, oppure sopravvive solo liquidando asset (vendita di macchinari, cessione di rami d’azienda) per pagare debiti, segno che non c’è più continuità.
In caso di insolvenza conclamata, proseguire l’attività senza intervenire è estremamente rischioso. Non solo i creditori potrebbero far collassare l’azienda con le esecuzioni, ma gli amministratori rischiano personalmente (come detto, potrebbero essere chiamati a rispondere di aggravamento del dissesto se tirano avanti). Generalmente, quando si prende atto dell’insolvenza, è opportuno optare per una procedura concorsuale (concordato preventivo se c’è uno spiraglio di ristrutturazione, altrimenti liquidazione), anche per cristallizzare la situazione e gestire le residue risorse in modo ordinato.
Primo passo dunque: fare una “fotografia” onesta della situazione finanziaria. Occorre predisporre un bilancio aggiornato di verifica, una situazione economico-patrimoniale corrente e soprattutto un cash-flow previsionale a 6-12 mesi. Bisogna chiedersi con franchezza: “Se non faccio nulla di straordinario, riuscirò a pagare puntualmente i miei debiti nei prossimi mesi?”. Se la risposta è no, allora bisogna attivarsi su una delle strade che vedremo a breve, prima che siano i creditori o il tribunale a intervenire d’ufficio.
Strumenti extragiudiziali per ristrutturare i debiti
Vediamo ora le soluzioni negoziali “fuori dal tribunale” che l’ordinamento mette a disposizione di un’azienda in crisi. Si tratta di strumenti flessibili, spesso riservati (non diventano di dominio pubblico), che puntano a raggiungere un accordo con i creditori evitando l’apertura di una procedura concorsuale. Il vantaggio è mantenere maggiore controllo sulla gestione e minimizzare l’impatto reputazionale; lo svantaggio è che richiedono la cooperazione dei creditori (non essendoci l’autorità di un giudice a imporre niente, salvo l’omologazione in alcuni casi). Ecco i principali:
Negoziazione privata con fornitori e banche (accordi stragiudiziali semplici)
Il primo livello consiste nelle trattative informali e individuali con i singoli creditori. Non c’è una procedura codificata: l’imprenditore (direttamente o tramite il proprio professionista/avvocato) contatta ciascun creditore e cerca un accordo di rientro. Si può chiedere a una banca di allungare la durata di un mutuo o prevedere qualche mese di sola quota interessi (periodo di pre-ammortamento), ai fornitori si può proporre un piano di rientro dilazionato del tipo “ti pago X al mese per Y mesi fino a saldare il dovuto”, magari offrendo in garanzia cambiali o un riconoscimento del debito. Se ci sono fornitori strategici – ad esempio il fornitore di compressori o componenti senza cui non puoi assemblare le macchine – sarà prioritario trovare un’intesa con loro (magari anche coinvolgendoli nel progetto di risanamento: a volte il fornitore preferisce accettare un pagamento parziale ma mantenere il cliente vivo, piuttosto che tirare troppo la corda e perdere un cliente per sempre).
Questi accordi non richiedono formalità: è sufficiente scambiarsi lettere o e-mail di conferma, o firmare un accordo transattivo. Vantaggi: sono rapidi, riservati e gratuiti (non ci sono procedure in Tribunale né attestazioni formali). L’azienda evita la pubblicità negativa di un concordato e può limitarsi a pochi creditori critici. Inoltre, può plasmare soluzioni su misura: ad esempio, può dare in garanzia beni futuri, pattuire interessi di mora ridotti, ecc., tutto ciò che è lecito e che il creditore accetta.
Tuttavia, i limiti sono evidenti: innanzitutto serve che tutti o almeno i principali creditori aderiscano volontariamente. Basta un creditore importante che si chiami fuori (il fisco, la banca maggiore, ecc.) perché l’accordo parziale perda efficacia (il creditore fuori accordo potrebbe agire legalmente vanificando lo sforzo). Inoltre questi accordi non vincolano i dissenzienti: se 9 fornitori su 10 accettano un piano e uno no, quello dissenziente può comunque agire subito per intero. C’è poi un rischio giuridico: se l’azienda successivamente fallisse, i pagamenti fatti ai creditori in esecuzione di un accordo privato potrebbero essere soggetti a azione revocatoria (perché avvenuti quando l’azienda era già insolvente e preferiscono quei creditori rispetto agli altri) . Dunque i creditori meno fiduciosi potrebbero rifiutare accordi stragiudiziali proprio temendo di dover restituire poi le somme ricevute.
In sintesi, la rinegoziazione privata è uno strumento adatto per crisi iniziali e componibili con pochi aggiustamenti: ad esempio, se ho solo 3-4 fornitori grossi da mettere in riga o una banca con cui ristrutturare un mutuo. Se però i creditori sono tanti e poco disposti a sacrifici, serve un “ombrello” più strutturato.
Piano attestato di risanamento (art. 56 CCII)
Il piano attestato di risanamento è un istituto di origine privatistica ma riconosciuto dalla legge (art. 56 CCII, che riprende l’ex art. 67 L.F.). Consiste essenzialmente in un piano di risanamento aziendale, contenente le misure per riequilibrare la situazione finanziaria, che viene asseverato da un professionista indipendente (un esperto iscritto in appositi albi) circa la sua veridicità e fattibilità. Se il piano è idoneo a risanare l’impresa e viene effettivamente eseguito, la legge premia l’azienda con alcune protezioni, in primis l’esenzione da revocatoria fallimentare per gli atti, i pagamenti e le garanzie posti in essere in esecuzione del piano . In pratica, se ho pagato un fornitore secondo il piano e poi comunque fallisco, quel pagamento (che normalmente sarebbe revocabile entro 6 mesi/un anno) non potrà essermi revocato. Ciò serve a incentivare i creditori a sostenere il piano senza timore.
Condizioni: il piano attestato è utilizzabile in una situazione di crisi o squilibrio finanziario ancora reversibile. Non a caso la norma parla di piano di risanamento: presuppone che l’impresa sia risanabile, non decotta. Occorre trovare un professionista indipendente (di solito un commercialista esperto di crisi o un revisore) che, analizzati i dati, asseveri che i numeri e le ipotesi sono realistiche e che, seguendo quel piano (che può prevedere nuova finanza, dismissioni, rinegoziazioni, ecc.), l’impresa tornerà solvibile. È un’attestazione di parte (pagata dall’azienda), ma la sua presenza è ciò che distingue questo istituto da un semplice accordo privato. Non c’è un requisito di percentuali di creditori: è extragiudiziale puro, quindi i creditori aderiscono se vogliono. Spesso il piano attestato viene utilizzato in combinazione con accordi bilaterali: l’azienda per esempio negozia individualmente con banche e fornitori chiave, formalizza accordi di standstill o dilazione, e li inserisce nel piano globale attestato.
Vantaggi: rimane uno strumento fuori dal tribunale – non c’è omologazione (salvo la facoltativa pubblicazione del piano presso il Registro Imprese per dare data certa). Quindi nessuna pubblicità negativa: molti stakeholder potrebbero neanche venire a sapere che l’impresa ha fatto un piano di risanamento. È rapido (dipende solo dal tempo di negoziare e preparare l’attestazione) e flessibile nei contenuti: non deve rispettare par condicio o regole di distribuzione, basta che nel complesso i creditori stiano sufficientemente soddisfatti da aderire. In più, come detto, offre la protezione anti-revocatoria: chi paga o concede garanzie secondo il piano non rischia che poi arrivino azioni revocatorie (ciò tranquillizza molto le banche nell’erogare nuovi finanziamenti fresh money per il risanamento).
Svantaggi e limiti: il piano attestato non vincola i creditori dissenzienti (esattamente come gli accordi stragiudiziali semplici). Se qualche creditore non sta alle intese, può proseguire per conto suo. Non c’è nessun automatic stay: la presentazione o pubblicazione del piano non blocca i pignoramenti. Quindi se ho creditori aggressivi che non vogliono attendere, il piano attestato potrebbe non bastare, occorre un livello successivo. Inoltre c’è un costo per l’attestatore indipendente (anche se minore rispetto ai costi di una procedura concorsuale) e una responsabilità in capo a chi predispone il piano: il management deve fornire dati corretti, altrimenti si ricade nelle sanzioni penali per false attestazioni o false comunicazioni se il piano è artatamente irrealistico.
In pratica, il piano attestato funziona bene per aziende che hanno la fiducia dei principali creditori e magari un supporto finanziario già identificato (es. soci che ricapitalizzano, o banche disposte a ristrutturare il debito) – tanto che serve solo “sistemare” la posizione con alcuni creditori e certificare il tutto. Se invece manca un consenso ampio, occorre qualcosa di più coercitivo.
Accordo di ristrutturazione dei debiti (ARD, art. 57 CCII)
L’accordo di ristrutturazione dei debiti è uno strumento a metà strada tra il puro accordo privato e il concordato preventivo. È infatti un accordo negoziato con i creditori (quindi richiede consenso), ma una volta raggiunto viene omologato dal Tribunale e acquista efficacia anche verso alcuni terzi. Si tratta di un istituto introdotto per la prima volta nel 2005 e poi evoluto nel tempo . Nel CCII è disciplinato agli artt. 57-64, con varie sottocategorie. In sostanza, l’imprenditore elabora un piano di ristrutturazione e deve ottenere l’adesione di una quota qualificata di creditori (almeno il 60% dei crediti totali secondo la norma generale ). Raggiunta tale maggioranza, il Tribunale può omologare l’accordo, rendendolo efficace erga omnes nei confronti dei creditori aderenti e concedendo alcune tutele.
Condizioni principali: stato di crisi o anche di insolvenza (purché non troppo grave, cioè non al punto da dover liquidare subito); adesione di creditori rappresentanti ≥60% del debito; il piano allegato deve essere attestato da un professionista indipendente che ne confermi la fattibilità e il migliore soddisfacimento dei creditori rispetto alla liquidazione; occorre inoltre assicurare che i creditori non aderenti (la minoranza dissenziente, fino al 40%) vengano comunque pagati integralmente entro 120 giorni dall’omologazione o dalle rispettive scadenze (in pratica, chi non firma deve prendere il 100% entro breve tempo: questo per tutelare chi non ha acconsentito).
Effetti e vantaggi: una volta depositato il ricorso per omologa, l’imprenditore può chiedere al tribunale delle misure protettive (simili a quelle del concordato) per congelare le azioni esecutive mentre si perfeziona l’accordo . Ciò risolve il problema del “creditore che scappa all’incasso”: se sto negoziando con la maggioranza, posso proteggermi dalle iniziative della minoranza nel frattempo. Inoltre, fondamentale, l’accordo omologato vincola tutti i creditori che vi hanno aderito: quindi, ad esempio, se ho 100 fornitori e 80 di loro (rappresentanti il 70% del debito) firmano, con l’omologa quell’accordo diventa efficace per tutti e 80, i quali non possono più sottrarsi. Non solo: il CCII oggi consente anche di imporre l’accordo ad alcuni creditori dissenzienti (cram down mirato) in situazioni particolari. Ad esempio, se i crediti finanziari (banche) rappresentano una categoria e ho il 75% del loro ammontare consenziente, posso chiedere al Tribunale di estendere l’accordo anche alle banche che non hanno aderito (c.d. accordo ad efficacia estesa ai sensi dell’art. 61 CCII) . Recentemente, il Correttivo ter del 2024 ha ulteriormente abbassato questa soglia: se prima serviva il 75% di adesione tra le banche per “trascinare” le restanti, ora può bastare il 60% se l’accordo di ristrutturazione viene richiesto subito dopo una composizione negoziata fallita . Questo favorisce l’utilizzo combinato degli strumenti (vedremo tra poco la composizione negoziata).
Altra caratteristica importante: possono essere inclusi nell’accordo anche il Fisco e gli enti previdenziali mediante la cosiddetta transazione fiscale e contributiva. Significa che l’imprenditore può proporre a Agenzia Entrate e INPS, all’interno dell’accordo, il pagamento parziale e/o dilazionato dei debiti tributari e contributivi. Se tali enti aderiscono, l’accordo avrà efficacia anche su di essi. E se non aderiscono? Nel 2024 il legislatore ha introdotto un meccanismo per cui, a certe condizioni, il tribunale può omologare l’accordo anche senza l’adesione dell’Erario/INPS, a patto che la proposta verso di loro sia conveniente e rispettosa di soglie minime (è una forma di cram-down fiscale anche fuori dal concordato) . In particolare, per la transazione fiscale forzosa negli accordi sono richiesti ulteriori requisiti (assenza di condanne penali tributarie del debitore negli ultimi 5 anni, soddisfacimento minimo ad una certa percentuale dei crediti erariali, ecc.), ma è un dettaglio tecnico. Ciò che conta è che oggi anche i crediti fiscali e previdenziali possono subire falcidie e dilazioni nell’ambito di un accordo omologato, anche contro il loro parere, se il piano garantisce loro almeno quanto otterrebbero in liquidazione . Questa è una novità rilevante del Codice rispetto al passato (quando bastava il veto del Fisco a far saltare tutto).
Ulteriori vantaggi dell’ARD: i tempi di omologa sono solitamente più brevi di un concordato preventivo (si parla di qualche mese dall’accordo, contro l’anno o più di un concordato). Durante questo periodo l’azienda rimane in bonis: non c’è dichiarazione di insolvenza né una procedura concorsuale aperta, quindi niente stigma. L’azienda è percepita come “in via di risanamento” piuttosto che “in fallimento”. Non vengono nominati organi estranei di gestione (a differenza del concordato dove c’è un Commissario): l’imprenditore resta al timone, sotto l’ombrello del tribunale ma senza spossessamento.
Svantaggi/limiti: ottenere il 60% di consensi non è banale se i creditori sono numerosi e dispersi. Spesso questo strumento riesce quando ci sono pochi creditori determinanti (es. le banche rappresentano il 70% del debito totale: se convincio loro ho fatto). Se invece il debito è frammentato in tanti fornitori piccoli, mettere insieme il 60% può essere logisticamente difficile. Inoltre, l’accordo non aderito dal 40% residuo deve pagarli al 100% in tempi brevi: ciò richiede in genere finanza immediata a disposizione, che non tutte le aziende hanno (in un concordato invece i dissenzienti possono essere pagati meno del 100% e dilazionati, se la maggioranza approva). Infine, va comunque redatto un piano sostenibile e attestato e c’è un controllo giudiziario seppur limitato (il tribunale verifica legalità e convenienza rispetto alla liquidazione). Quindi servono preparazione accurata e costi professionali (avvocati, attestatore).
Accordi di ristrutturazione “speciali”: il CCII prevede alcune varianti: gli accordi di ristrutturazione ad efficacia estesa di cui sopra (art. 61, per i creditori finanziari e ora anche per fornitori strategici in alcuni casi), gli accordi agevolati (art. 60 CCII, soglia di consenso ridotta al 30% se vengono soddisfatti integralmente i piccoli creditori e alcuni altri requisiti), e i piani di ristrutturazione soggetti ad omologazione (PRO) ex art. 64-bis CCII, introdotti nel 2022. Quest’ultimo in particolare è un nuovo strumento che consente di ottenere l’omologazione di un piano anche senza il voto dei creditori, se almeno una parte di essi aderisce e il piano offre loro più della liquidazione. È una sorta di concordato “camuffato” da accordo, in cui non c’è votazione ma solo omologa: è pensato per velocizzare le ristrutturazioni soprattutto in continuità aziendale, con meno formalità. Ad esempio, nel PRO il debitore può persino proporre il pagamento parziale/dilazionato di imposte e contributi prima dell’omologa, allegando l’attestazione che i creditori pubblici non riceveranno un trattamento deteriore rispetto alla liquidazione . Si tratta però di strumenti avanzati, il cui impiego pratico è ancora raro e richiede un vaglio tecnico notevole. Nel 2024 alcune regole del PRO sono state chiarite (art. 64 CCII modificato dal D.Lgs. 136/2024 ), ad esempio permettendo al tribunale di autorizzare la cessione dell’azienda o di rami di azienda anche prima dell’omologa, senza applicare l’art. 2560 c.c. (quindi l’acquirente non risponde dei debiti pregressi del ramo d’azienda ceduto) . Ciò può essere utile per attrarre investitori durante la ristrutturazione.
In conclusione, l’accordo di ristrutturazione è uno strumento flessibile e intermedio: consente soluzioni concordate mantenendo però una tutela giudiziaria. Se l’azienda ha un numero gestibile di creditori disposti a negoziare, può ridurre il debito e riequilibrare la posizione finanziaria evitando il fallimento e anche evitando il peso di un concordato preventivo completo. I costi e i tempi sono in genere inferiori a quelli del concordato: spesso in 4-6 mesi si ottiene l’omologa . Di contro, serve un ampio consenso: se il debito è troppo frammentato o c’è un gruppo di creditori ostili, l’ARD potrebbe non raggiungere le adesioni richieste.
Composizione negoziata della crisi d’impresa (D.L. 118/2021, artt. 12-25 CCII)
La composizione negoziata è una delle novità più importanti introdotte nel 2021 (D.L. 118/2021, convertito in L. 147/2021) e poi confluite nel Codice della Crisi. È uno strumento volontario e riservato che aiuta l’imprenditore in difficoltà a negoziare con i creditori sotto la guida di un esperto indipendente. A differenza degli accordi o del concordato, qui non c’è un piano predefinito da far votare: c’è una trattativa assistita. L’obiettivo è favorire l’emersione precoce della crisi e tentare soluzioni concordate prima di dover ricorrere a procedure concorsuali vere e proprie.
Chi vi può accedere e quando: qualsiasi imprenditore commerciale o agricolo, di qualsiasi dimensione (dalla micro impresa alla grande società), può chiedere la nomina di un esperto se si trova in squilibrio patrimoniale o economico-finanziario tale da far presumere la crisi o l’insolvenza, ma ha ragionevoli prospettive di risanamento (art. 17 CCII) . In altre parole, quando l’azienda vede all’orizzonte la crisi ma crede di avere ancora possibilità di salvarsi, può attivare la composizione negoziata. Non occorre essere insolventi (anzi, meglio muoversi prima). Anche un’impresa già formalmente insolvente può accedere, purché appunto si ritenga risanabile – è una differenza rispetto al passato concordato preventivo, che tecnicamente richiedeva insolvenza già manifestata; qui si può agire prima. Da notare che l’avvio della composizione negoziata non è pubblico (non viene iscritta nei registri delle imprese, a meno che l’imprenditore non richieda misure protettive), per cui non si subisce lo stigma immediato.
Come funziona: la domanda si presenta tramite una piattaforma online gestita dalle Camere di Commercio. Vanno caricati documenti base (ultimi bilanci, situazione debitoria aggiornata, un piano industriale preliminare, elenco creditori, etc.) . Una commissione nomina un esperto indipendente scelto da un apposito elenco nazionale, che ha competenze in gestione della crisi ed è terzo rispetto alle parti. L’esperto accetta l’incarico e convoca l’imprenditore. Da lì inizia un periodo (massimo 6 mesi, prorogabile di altri 3-6 in casi eccezionali) durante il quale l’esperto facilita le trattative con i creditori. L’imprenditore mantiene la gestione ordinaria dell’azienda (non c’è spossessamento), ma deve informare l’esperto prima di compiere atti di straordinaria amministrazione e astenersi da atti che possano pregiudicare i creditori.
Misure protettive: su richiesta dell’imprenditore, il tribunale può concedere una protezione generale del patrimonio: inibire, per la durata della composizione negoziata, l’avvio o la prosecuzione di azioni esecutive e cautelari da parte dei creditori . In pratica un “stay” di 4 mesi (prorogabili fino a 12) in cui nessuno può pignorare beni o incassare coercitivamente crediti. Inoltre – novità introdotta proprio dai correttivi 2022-2024 – il tribunale può anche vietare alle banche di revocare gli affidamenti solo perché l’azienda ha avviato la composizione . Questo è un punto cruciale: prima alcune banche, venute a sapere che il cliente aveva attivato la procedura (indice di crisi), revocavano fidi o segnalavano a Centrale Rischi come crediti deteriorati. Ora la legge lo impedisce: durante la trattativa, le banche non possono ridurre unilateralmente le linee di credito in essere per il solo fatto dell’apertura della procedura (salvo abbiano motivate ragioni prudenziali da comunicare agli amministratori) . Significa che se l’azienda ha un fido di conto corrente o scoperti autoliquidanti, la banca deve mantenerli; non può “tirare via la spina” finché la composizione negoziata è in corso, a meno che non emergano elementi oggettivi peggiorativi indipendenti (ad es., uno sfondamento dei fidi non autorizzato). Ciò garantisce che la liquidità circolante non sparisca di colpo, dando fiato all’impresa per condurre le trattative .
Svolgimento delle trattative: l’esperto, figura terza, incontra l’imprenditore, analizza i dati e li aiuta a individuare possibili soluzioni. Poi convoca i principali creditori (banche, creditori pubblici, fornitori maggiori) in riunioni collegiali o incontri separati, cercando di far convergere tutti su una soluzione condivisa. Può proporre egli stesso delle mediazioni: ad esempio, suggerire alla banca di concedere nuova finanza garantita dallo Stato, al fornitore di accettare un taglio del credito in cambio della continuità della fornitura, all’imprenditore di cedere un ramo non strategico per fare cassa, ecc. L’esperto redige periodicamente delle relazioni sullo stato delle trattative. Se in qualsiasi momento valuta che non ci siano margini (perché, ad esempio, i debiti sono troppo alti o i creditori troppo ostili), può concludere anticipatamente la procedura.
Esito della composizione negoziata: può terminare con diverse soluzioni:
– Accordo stragiudiziale privato: le parti (debitore e creditori) trovano un’intesa fuori dai tribunali. Ad esempio, la banca accetta di ristrutturare i mutui su 5 anni, i fornitori fanno uno stralcio del 20% sul loro credito e concedono 12 mesi di tempo per il saldo, l’imprenditore trova un investitore disposto a mettere capitale fresco. Tutto ciò viene messo per iscritto in accordi bilaterali o plurilaterali. L’esperto chiude la procedura con una relazione finale positiva. In tal caso, l’azienda esce dalla composizione negoziata senza necessità di omologazione. Continuerà poi a eseguire quegli accordi privati (se necessario, col supporto di advisor). Questo è l’esito migliore: la crisi risolta interamente in via negoziale.
– Accordo di ristrutturazione omologato o altra procedura “minore”: può accadere che le trattative abbiano prodotto un accordo ma solo con parte dei creditori, o comunque che per maggiore efficacia convenga dargli forza legale. In tal caso, prima che la composizione si chiuda, l’imprenditore può depositare un ricorso in tribunale per omologare l’accordo come ARD (o anche proporre un concordato preventivo semplificato, vedi oltre). Il Correttivo ter 2024 ha chiarito che dopo la conclusione delle trattative l’imprenditore può accedere a qualsiasi strumento di regolazione della crisi (concordato, accordi, liquidazione) . Non c’è più distinzione rigida tra esito “positivo” o “negativo” delle trattative: l’esperto chiude il suo lavoro e poi l’imprenditore sceglie cosa fare. Se un accordo è stato trovato con una certa maggioranza, è naturale omologarlo come ARD; se non si è trovato nulla, si potrebbe ripiegare su un concordato. In ogni caso, se la composizione negoziata sfocia in un accordo omologato, si può considerare un successo del percorso.
– Concordato preventivo (ordinario): se dalle trattative emerge che serve un coinvolgimento di tutti i creditori e magari sacrificare parte consistente dei debiti senza consenso unanime, l’imprenditore può presentare direttamente domanda di concordato preventivo (in continuità o liquidatorio). Questo era già possibile prima, ma ora il legislatore incentiva la composizione negoziata come anticamera del concordato: ad esempio, come visto, se fai un concordato dopo aver tentato la negoziazione, nel concordato potrai godere della soglia creditori finanziari ridotta al 60% per imporre l’accordo (nuova norma, art. 64 ter CCII) .
– Concordato “semplificato” per la liquidazione del patrimonio: introdotto nel 2021, è un tipo di concordato liquidatorio speciale senza voto dei creditori, a cui si può accedere solo se la composizione negoziata non ha portato ad altre soluzioni. Lo vedremo nel prossimo paragrafo: in pratica, se falliscono le trattative, l’imprenditore può chiedere al tribunale di approvare una cessione dei beni liquidativa con criteri semplificati, evitando il fallimento classico.
– Liquidazione giudiziale: se la situazione è disperata e nessuno strumento di risanamento è praticabile, l’imprenditore può essere “costretto” a prendere atto dell’insolvenza e magari a presentare istanza di liquidazione giudiziale (o può arrivare un’istanza di un creditore durante la composizione stessa). La composizione negoziata non blocca l’eventuale dovere di liquidare se l’insolvenza è ormai palese.
In tutti i casi, durante la composizione l’imprenditore mantiene l’iniziativa: non subisce passivamente la procedura (come avverrebbe in un fallimento) ma cerca soluzioni attivamente.
Vantaggi e limiti della composizione negoziata: questo istituto offre riservatezza, flessibilità e un terzo imparziale che aiuta a vincere diffidenze tra debitore e creditori. Le misure protettive disponibili danno respiro all’azienda e la tutela contro azioni aggressive mentre si tratta. È un contesto meno conflittuale rispetto al tribunale e consente di esplorare più opzioni (anche la cessione dell’azienda in blocco a terzi) in modo ordinato. Le modifiche normative del 2023-2024 hanno reso questo strumento ancora più efficace, ad esempio chiarendo che i contratti bancari in essere non possono essere revocati o declassati solo perché si è attivata la procedura . Questo aumenta la fiducia nel percorso.
Di contro, la composizione negoziata non impone nulla ai creditori: se qualcuno non vuole aderire ad alcuna proposta, non c’è modo di costringerlo in questa fase (si potrà poi eventualmente fare un concordato). Inoltre, comporta comunque dei costi professionali (l’esperto indipendente, gli advisor finanziari e legali che in pratica preparano le proposte ai creditori, ecc.). E va detto chiaramente: se le trattative falliscono, si rischia di aver perso tempo, peggiorando magari la situazione di liquidità. Per mitigare questo rischio, il legislatore ha previsto come “paracadute” appunto il concordato semplificato: almeno, se non ottieni accordi, puoi passare a una soluzione concorsuale rapida senza dover ricominciare da zero.
In generale, se l’impresa ha anche solo un barlume di risanabilità, la composizione negoziata conviene attivarla (volontariamente, l’imprenditore stesso) piuttosto che aspettare un inevitabile fallimento. È uno strumento non punitivo: a differenza degli “alert” obbligatori (mai entrati in vigore) che erano vissuti come un commissariamento, qui è l’imprenditore che chiede aiuto e mantiene il controllo, con il vantaggio di avere una “tregua” dai creditori e la possibilità di negoziare a mente lucida.
Esempio pratico (PMI): Alfa S.r.l., azienda familiare che produce scambiatori di calore e piccoli impianti di refrigerazione, 30 dipendenti, debito totale €2 milioni (di cui €800k mutui e leasing verso banche, €500k verso fornitori, €300k di debiti fiscali, €100k INPS, €300k altri). Alfa registra nel 2024 un calo di fatturato del 40% e una perdita di €200k; prevede che nel 2025 non riuscirà a pagare rate e fornitori. Attiva in tempo la composizione negoziata. L’esperto nominato analizza i dati e individua possibili soluzioni: propone alle banche di allungare i mutui residui da 3 a 6 anni con un anno di pre-ammortamento, ai fornitori uno stralcio del 30% delle fatture scadute e il resto in 12 mesi, all’Agenzia delle Entrate-Riscossione di dilazionare i €300k in 5 anni (nota: i debiti fiscali a ruolo sono già dilazionabili per legge fino a 6 anni, eventualmente si può proporre la transazione fiscale in un concordato se serve un taglio). Inoltre, l’esperto suggerisce all’imprenditore di cercare un investitore disposto a immettere liquidità: viene individuata una società concorrente interessata ad entrare con il 30% delle quote apportando €500k freschi, utile per pagare i creditori secondo l’accordo. Durante le trattative, il tribunale concede misure protettive: nessun creditore può agire, e la banca non può revocare il fido di cassa. Dopo 4 mesi, grazie alla regia dell’esperto, si arriva a un accordo quadro: banche d’accordo sulla moratoria, fornitori principali accettano il 70% dei crediti (preferendo incassare qualcosa e continuare a fornire piuttosto che perdere il cliente), il nuovo socio firma un preliminare per investire €500k in cambio di quote. L’esperto conclude con successo la composizione negoziata, attestando che l’accordo raggiunto è idoneo a risanare l’impresa. Alfa S.r.l. quindi non entra in procedura concorsuale: eseguirà l’accordo privatamente. Dopo un anno l’azienda torna in utile e supera la crisi. Questo esempio mostra la potenza dello strumento: senza composizione, probabilmente Alfa sarebbe stata travolta dai decreti ingiuntivi, mentre così tutti hanno fatto un sacrificio ma l’azienda è salva.
Esempio pratico (azienda più grande): Beta S.p.A., costruttrice di grandi impianti frigoriferi industriali, 100 dipendenti, è esposta per €10 milioni (banche €5M di cui €3M garantiti da ipoteche su capannone e da fideiussioni personali dei soci; fornitori €3M; Erario/INPS €1.5M; altri €0.5M). La crisi di Beta è grave: calo ordini 2023 del 50%, grossa perdita, cassa quasi finita. Attiva la composizione negoziata, ma i creditori finanziari non intendono accettare stralci significativi e anche alcuni fornitori sono sul piede di guerra. Nonostante gli sforzi dell’esperto, le parti non trovano un accordo extragiudiziale totale. Tuttavia emerge un’opportunità: un investitore straniero del settore è interessato ad acquisire Beta per entrare nel mercato europeo, ed è disposto a mettere €5 milioni tra aumento di capitale e finanza, se può ottenere l’azienda ripulita dai debiti pregressi. Di fronte a ciò, e vista l’impossibilità di avere tutti i consensi, Beta opta per un concordato preventivo in continuità aziendale. Deposita la domanda entro 60 giorni dalla fine delle trattative (usufruendo così dello sconto di maggioranza: basterà il 60% di adesione dei finanziari per imporre l’accordo alle banche dissenzienti ). Il piano di concordato prevede che l’investitore versi €5M, con cui Beta paga in prededuzione i creditori come segue: classe banche ipotecarie: soddisfatte all’80% del credito (il 20% eccedente viene falcidiato, ma col loro consenso e rinunciando ad escutere le fideiussioni personali dei soci); classe fornitori strategici: soddisfatti al 40%; classe fornitori residuali: 20%; classe Erario/INPS: 50% grazie a transazione fiscale (IVA compresa, rispettando il test di convenienza) . Gli azionisti attuali escono cedendo la maggioranza all’investitore (che subentra nella governance). I lavoratori mantengono il posto. Il Tribunale ammette il concordato, nelle votazioni le banche e i fornitori strategici approvano (raggiungendo le maggioranze per classe), i fornitori minori votano contro ma essendo minoranza nella loro classe non bloccano. Il giudice omologa ritenendo il piano conveniente (i creditori prendono molto più del presumibile in un fallimento, dove le banche avrebbero forse ricavato 50% e i chirografari quasi zero) . Beta S.p.A. esce dalla crisi, l’investitore ottiene un’azienda risanata, i soci originari hanno perso la proprietà ma evitato guai peggiori (e anche le garanzie personali in gran parte sono state liberate dall’accordo). Questo secondo esempio mostra come la combinazione composizione negoziata + concordato possa portare a soluzioni complesse di rilancio, impossibili da ottenere senza un quadro giuridico di tutela.
Abbiamo così visto i principali strumenti negoziali extragiudiziali e para-giudiziali. Di seguito riportiamo una tabella riepilogativa che confronta le caratteristiche di tutte le opzioni (dalle più “light” alle più invasive), per avere uno schema di riferimento.
Tabelle riepilogative: soluzioni alla crisi d’impresa
Tabella 1 – Principali opzioni per un’azienda indebitata: confronto strumenti
| Strumento | Tipo (base giuridica) | Condizioni di accesso | Vantaggi | Svantaggi / Limiti |
|---|---|---|---|---|
| Accordi stragiudiziali semplici | Extragiudiziale puro (nessuna norma specifica) | Consenso individuale di ogni creditore coinvolto. Nessuna maggioranza legale richiesta. | – Rapido, informale, riservato (non diventa pubblico)<br>– Nessun costo procedurale<br>– Flessibile nei contenuti (si può concordare qualsiasi rinegoziazione lecita) | – Non vincola i creditori dissenzienti (basta un “free rider” per far fallire l’intesa)<br>– Nessuna protezione automatica dalle azioni esecutive: i creditori possono comunque agire (salvo accordi di moratoria volontaria)<br>– Pagamenti preferenziali a creditori potrebbero essere soggetti a revocatoria se l’azienda poi fallisce |
| Piano attestato di risanamento | Extragiudiziale assistito (art. 56 CCII) | Stato di crisi o squilibrio finanziario, ma impresa risanabile. Richiede piano fattibile attestato da professionista indipendente. Adesione volontaria dei creditori rilevanti (non c’è soglia fissa). | – Rimane stragiudiziale (no procedura pubblica, no “etichetta” di insolvenza)<br>– Atti e pagamenti esentati da revocatoria se eseguiti in attuazione del piano <br>– Grande flessibilità (accordi personalizzati con ciascun creditore)<br>– Tempi rapidi, modulabile sulle esigenze aziendali | – Vincola solo i creditori aderenti (nessun cram-down sui dissenzienti)<br>– Nessuna moratoria automatica: creditori non aderenti possono proseguire pignoramenti<br>– Costo dell’attestatore indipendente e onere di redigere un piano dettagliato<br>– Necessità di basi realistiche: se il piano fallisce, si è perso tempo prezioso |
| Accordo di ristrutturazione (ARD) | Procedura negoziale omologata (artt. 57-64 CCII) | Stato di crisi o insolvenza (non troppo grave). Richiede consenso ≥60% dei crediti totali; piano attestato da professionista. Pagamento integrale dei creditori non aderenti entro 120 giorni dall’omologa (salvo cram-down fiscale su Fisco/INPS) . | – Omologazione tribunale = l’accordo ha forza di legge per i creditori aderenti<br>– Misure protettive ottenibili durante le trattative (blocco azioni esecutive) <br>– Possibile includere transazione fiscale su debiti Erario/INPS (anche senza adesione di questi, se condizioni rispettate) <br>– Procedura più snella del concordato: azienda resta in bonis (non è dichiarata insolvente), niente gestione commissariale<br>– Possibilità di cram-down settoriale: con il 75% (ora 60% post-CNC) di una categoria di creditori finanziari si vincola anche il resto | – Serve adesione di una ampia maggioranza (60%): difficile con molti creditori eterogenei<br>– I non aderenti devono essere pagati al 100% in tempi brevi (richiede risorse immediate)<br>– Richiede un piano sostenibile e l’attestazione di un esperto<br>– Comporta comunque costi legali e un controllo di merito del giudice sull’omologa (sia pure limitato al rispetto delle norme) |
| Composizione negoziata | Procedura negoziale assistita (artt. 12-25 CCII) | Squilibrio patrimoniale/finanziario o crisi in atto, ma prospettive di risanamento. Accesso volontario su istanza dell’imprenditore. Nomina di un esperto indipendente. | – Riservata: non è pubblica (salvo misure protettive richieste)<br>– Ampie misure protettive ottenibili: sospensione azioni esecutive e cautelari; inoltre stop a revoche di fidi bancari per sola attivazione (tutela la liquidità) <br>– Esperto indipendente che facilita e media tra le parti<br>– Durata controllata (max ~6 mesi prorogabili): evita di trascinare all’infinito<br>– Può sfociare in qualunque soluzione (accordo privato, ARD, concordato, ecc.), offrendo flessibilità di esito | – Nessun esito imposto: i creditori devono collaborare, altrimenti non si conclude nulla (lo strumento non obbliga ad accettare proposte)<br>– Costi di consulenza: l’esperto ha diritto a un compenso e spesso servono advisor finanziari<br>– Se fallisce, si è consumato tempo (anche se c’è il “paracadute” del concordato semplificato successivo)<br>– Non adatto a crisi irreversibili: se l’impresa è decotta, serve la liquidazione |
| Concordato preventivo (in continuità o liquidatorio) | Procedura concorsuale giudiziale (artt. 84-120 CCII) | Stato di crisi o insolvenza. Debitore propone un piano che prevede la continuità aziendale (diretta o indiretta) oppure la liquidazione dei beni. I creditori votano divisi in classi omogenee; serve approvazione di ≥50% dei crediti votanti (salve maggioranze per classi). Omologazione finale del tribunale. | – Protezione immediata: dal giorno del deposito domanda di concordato è automatico lo stay di tutte le azioni esecutive e cautelari (art. 54 CCII) <br>– Possibilità di cram-down: se il piano è approvato a maggioranza, diventa vincolante anche per i creditori dissenzienti (si “impone” l’accordo)<br>– Transazione fiscale e contributiva: si possono falcidiare debiti fiscali/INPS; il tribunale può omologare anche se Fisco/INPS votano contro, purché ricevano almeno quanto in liquidazione (art. 88 CCII, cram-down fiscale) <br>– Continuità aziendale (nel concordato in continuità): l’impresa prosegue l’attività sotto vigilanza, conservando valore (avviamento, posti di lavoro) invece di chiudere<br>– Possibilità di ottenere nuova finanza prededucibile autorizzata dal tribunale e di cedere l’azienda senza obblighi per l’acquirente (nel concordato liquidatorio) | – Procedura pubblica: iscrizione al Registro Imprese, con possibile danno reputazionale e perdita di fiducia di clienti/fornitori<br>– Nominato un Commissario Giudiziale che vigila sulla gestione (limitazione autonomia imprenditore) e fitta interlocuzione col giudice<br>– Costi alti e tempi lunghi: tra attestatore, spese procedura, compensi legali. La durata va spesso da 9 mesi a 1-2 anni per arrivare a omologa ed esecuzione<br>– Requisiti stringenti di legge: es. se liquidatorio deve garantire almeno il 10% ai chirografari ; i creditori privilegiati vanno soddisfatti integralmente salvo consenso (o salvo il limite del valore dei beni su cui hanno privilegio) – ciò può rendere oneroso il piano<br>– Outcome incerto: l’omologa dipende dal voto dei creditori e dalla valutazione del tribunale (fattibilità, meritevolezza) |
| Concordato “minore” (piccole imprese non fallibili) | Procedura concorsuale minore (artt. 74-83 CCII, ex L.3/2012) | Sovraindebitamento di un debitore minore (imprenditore sotto soglie fallibilità) o ente non fallibile. Stato di crisi o insolvenza. Piano con percentuale minima garantita ai creditori (di regola ≥20% ai chirografari, salvo casi eccezionali) . Voto dei creditori e omologa del giudice come nel concordato ordinario. | – Accessibile anche a chi non può accedere al concordato preventivo (es. ditte individuali o piccole società sotto le soglie di fallibilità )<br>– Procedura semplificata rispetto al concordato ordinario (meno rigidità formali, costi più contenuti)<br>– Possibile esdebitazione finale per il debitore persona fisica (liberazione dai debiti insoddisfatti) come nel fallimento | – Coinvolge comunque il tribunale, con nomina di un OCC (Organismo di Composizione della Crisi) o commissario: quindi publicity e costi, sebbene minori<br>– Richiede comunque un piano fattibile e un po’ di risorse per pagare almeno le percentuali minime<br>– Meno flessibile del concordato preventivo in continuità: essendo pensato soprattutto per liquidazioni minori, non prevede sofisticazioni come classi multiple o finanza esterna rilevante |
| Liquidazione giudiziale (ex fallimento) | Procedura concorsuale liquidatoria (artt. 121-270 CCII) | Stato di insolvenza accertato. Può essere richiesta dal debitore stesso, da creditori o aperta d’ufficio dal tribunale. Applicabile solo a imprenditori sopra soglia (art. 2, co.1, lett. d: ultimi parametri noti attivo > €300k, debiti > €500k, ricavi > €200k) . Dichiarazione di liquidazione con sentenza e nomina del curatore. | – Affidamento a curatore professionista: la gestione dell’impresa è tolta all’imprenditore, i beni vengono liquidati da un esperto imparziale<br>– Soddisfa i creditori secondo legge (ordine dei privilegi ecc.) evitando la “giungla” di esecuzioni disordinate<br>– Prevede la possibile esdebitazione del debitore persona fisica a fine procedura (il debitore onesto è liberato dai debiti rimasti) <br>– Chiusura pulita: si estinguono i debiti insoddisfatti (per le società, con l’estinzione della società; per le persone, con l’esdebitazione) e si chiude la vicenda | – Segna la fine dell’impresa come attività: si procede a liquidare tutti i beni. In casi di esercizio provvisorio, solo temporanea continuazione per vendere meglio<br>– Spossessamento: l’imprenditore perde la gestione e l’amministrazione del patrimonio (lo esercita il curatore, sotto controllo del giudice delegato e del ceto creditorio)<br>– Tempi lunghi: una liquidazione può durare anni, specie se ci sono beni immobili o azioni di responsabilità/recupero complesse<br>– Recupero per i creditori spesso modesto: i chirografari (senza garanzie) in media recuperano poco o nulla. I privilegiati recuperano dal valore di realizzo dei beni (spesso decurtato)<br>– Nonostante il cambio di nome, rimane uno stigma e impatto reputazionale negativo (anche per gli imprenditori, pur potendo ripartire dopo esdebitazione) |
Legenda: AE = Agenzia Entrate (Fisco); INPS = Istituto Previdenza (contributi); stay = sospensione (automatic stay) delle azioni esecutive; prededuzione = crediti sorti per la procedura da pagare con priorità su tutti gli altri.
Dalla tabella emerge come gli strumenti extragiudiziali (accordi privati, piani attestati, composizione negoziata) puntino a salvare l’impresa in continuità, richiedendo però la collaborazione volontaria dei creditori, mentre il concordato preventivo e la liquidazione giudiziale comportino un maggior intervento dell’autorità giudiziaria e possono anche concludersi con la cessazione dell’attività (specie se concordato liquidatorio o liquidazione). In generale, finché l’azienda è ancora vitale, conviene tentare soluzioni negoziali; quando invece la situazione è disperata, meglio predisporre una procedura concorsuale per chiudere ordinatamente.
Nel prossimo capitolo analizziamo più da vicino le procedure concorsuali giudiziali, con particolare attenzione al concordato preventivo – spesso l’ultima spiaggia per evitare il fallimento – e alle sue varianti, nonché alla liquidazione giudiziale e agli effetti sui debiti.
Procedure concorsuali (giudiziali)
Se la situazione debitoria è troppo grave o troppo complessa per essere risolta con accordi stragiudiziali, oppure se vi sono creditori aggressivi che non lasciano spazio alla negoziazione (ad esempio l’Erario che ha già iscritto ipoteche, o banche che vogliono escutere subito le garanzie), bisogna considerare le procedure concorsuali. Queste sono avviate con l’ausilio e sotto il controllo del Tribunale, e servono a gestire la crisi coinvolgendo tutti i creditori in modo ordinato. Analizziamo le principali per un’azienda di medie dimensioni del nostro settore.
Concordato preventivo
Il concordato preventivo è la procedura con cui l’imprenditore in crisi o insolvenza propone ai creditori un piano per soddisfarli (in tutto o in parte) ed evitare la liquidazione fallimentare. È “preventivo” perché mira a prevenire il fallimento tramite un accordo omologato dal giudice. Nel CCII è disciplinato dagli artt. 84 e seguenti, che prevedono varie ipotesi.
Tipologie: ci sono due macro-tipi di concordato:
– Concordato in continuità aziendale (diretta o indiretta): l’azienda prosegue l’attività, o perché il debitore stesso continua a gestirla (continuità diretta) o perché viene trasferita a terzi ma mantenendo operativa l’attività (continuità indiretta, es. affitto d’azienda a un acquirente che poi la compra). Questo tipo di concordato punta a preservare l’avviamento, i posti di lavoro e il valore industriale, usando i flussi futuri per pagare i creditori.
– Concordato liquidatorio: l’azienda cessa l’attività e si procede a liquidare il patrimonio (vendere beni, incassare crediti) per distribuire il ricavato ai creditori. È simile a una liquidazione fallimentare ma volontaria e con un piano. Spesso il debitore propone di cedere tutti i beni a un assuntore (un terzo che paga un certo prezzo che va ai creditori).
Condizioni per l’accesso: il debitore deve trovarsi in stato di crisi o insolvenza. Serve predisporre una proposta di concordato e un piano dettagliato, corredato da una relazione di un attestatore indipendente che certifichi la veridicità dei dati e la fattibilità del piano (art. 87 CCII). Nel concordato liquidatorio la legge richiede che il piano assicuri il pagamento di almeno il 10% dell’ammontare dei crediti chirografari (cioè quelli senza prelazione) , come soglia minima di soddisfazione, e che i creditori privilegiati vengano soddisfatti integralmente per il valore delle loro garanzie (salvo rinuncia parziale da parte loro). Nel concordato in continuità, invece, non c’è una percentuale minima fissa per i chirografari, ma il piano deve seguire la regola della priorità relativa: i creditori possono ricevere anche meno di quanto avrebbero in liquidazione, purché tutto il valore generato in più dalla continuità sia distribuito con un certo ordine di priorità (introdotta dall’art. 84, comma 6 CCII). Si tratta di concetti complessi, ma in pratica significa che se il concordato mantiene in vita l’azienda e genera maggior valore rispetto a chiuderla, quel surplus non può andare liberamente all’imprenditore ma deve comunque servire a pagare creditori secondo il grado (questo aspetto è stato ribadito anche dalla Cassazione nel 2024: i flussi di cassa prodotti durante il concordato in continuità non sono “finanza esterna” libera, ma fanno parte delle risorse da distribuire coi vincoli di legge ). In ogni caso, il piano deve garantire che ogni creditore riceva almeno quanto otterrebbe dalla liquidazione giudiziale (c.d. test di convenienza).
Iter procedurale in breve: il debitore può presentare ricorso di concordato direttamente con il piano (“concordato in bianco” o “con riserva” se chiede un termine per presentarlo, max 120 giorni). Il tribunale verifica la completezza della documentazione e, se tutto è regolare, dichiara aperta la procedura di concordato. Da quel momento scattano gli effetti protettivi: sospensione di tutte le azioni esecutive individuali dei creditori (nessuno può pignorare o ipotecare, i procedimenti in corso si bloccano) ; i contratti in corso proseguono e i creditori non possono rifiutarsi di adempiere (salvo contratti intuitu personae). Il tribunale nomina un Commissario Giudiziale, figura terza che sorveglia la gestione dell’impresa durante la procedura e riferisce ai creditori e al giudice.
Si forma quindi il ceto creditorio: i creditori vengono invitati a presentare le loro domande di ammissione al passivo (nel concordato, diversamente dal fallimento, non c’è uno stato passivo formato dal giudice, ma i creditori devono votare sul piano, quindi occorre comunque conoscerne l’importo e collocazione). Il commissario verifica le posizioni e predispone un rapporto sulla fattibilità del piano e sulle cause del dissesto. Viene convocata un’adunanza dei creditori in cui il debitore illustra la proposta e i creditori discutono. Segue la votazione: i creditori votano per classi (se il piano prevede classi; se c’è una classe unica di chirografari e i privilegiati sono soddisfatti a parte, allora votano tutti assieme). Serve il voto favorevole dei creditori che rappresentino la maggioranza dei crediti ammessi al voto (esclusi i privilegiati soddisfatti al 100% che non votano, ed esclusi i piccoli crediti sotto €5.000 che possono essere esentati dal voto pagando loro il 20%) – in genere quindi il 50% + 1 dei crediti. Se ci sono diverse classi, è sufficiente la maggioranza delle classi, purché almeno una classe di creditori non privilegiati approvi (salvo eccezioni di cram-down).
Se la proposta ottiene le maggioranze richieste, il tribunale passa alla fase di omologazione: verifica legalità, test di convenienza, eventuali opposizioni dei creditori. A quel punto omologa il concordato con decreto, che lo rende vincolante per tutti i creditori anteriori, anche per quelli che hanno votato contro o non si sono presentati. Il concordato omologato produce effetti di esdebitazione dell’azienda: i debiti restano definitivamente ridotti/stralciati secondo il piano.
Effetti per i creditori e per l’impresa: un concordato preventivo offre al debitore un potente strumento di ristrutturazione forzosa: può ridurre drasticamente l’ammontare dei debiti (in molti concordati i chirografari prendono una percentuale ridotta, tipo 20-30% o anche meno se la continuità giustifica) e dilazionarne il pagamento anche per anni. Ad esempio, i debiti fiscali si possono pagare in concordato in 4-5 anni solitamente, con eventuale stralcio di sanzioni e interessi (o anche del capitale se autorizzato dalla transazione fiscale). I debiti bancari possono essere falcidiati sull’ipotesi liquidatoria (una banca ipotecaria potrebbe accontentarsi del 60-70% se quell’immobile in asta varrebbe quello). Importante: l’omologazione del concordato vincola tutti i creditori anteriori, anche quelli che non hanno aderito – è il concetto di cram-down. Questo permette di superare l’ostacolo dei creditori dissenzienti: diversamente dagli accordi extragiudiziali dove serve l’adesione di ciascuno, qui la maggioranza decide per tutti. D’altro canto, per i creditori il concordato è spesso meno favorevole degli accordi, perché subiscono un sacrificio imposto. Anche il Fisco e l’INPS, come detto, possono essere inclusi: il tribunale può omologare anche senza la loro adesione se la proposta soddisfa i requisiti di legge (nessuna frode e pagamento non inferiore alla liquidazione) . Questo potere di cram-down fiscale è stato confermato espressamente nel Codice .
Per l’azienda, se è un concordato in continuità, significa poter proseguire l’attività durante e dopo la procedura, pur sotto vigilanza. C’è da dire che la presenza di un commissario e il fatto che gli atti di straordinaria amministrazione debbano essere autorizzati dal giudice può creare qualche rigidità nella gestione quotidiana. Tuttavia, l’obiettivo è mantenere l’impresa viva: spesso si ottiene l’autorizzazione a continuare i contratti, acquisire nuova finanza, fare investimenti essenziali, proprio perché funzionale al miglior soddisfacimento dei creditori. Nel concordato liquidatorio, invece, l’impresa di fatto cessa la sua attività ordinaria e si procede a vendere i beni: può vendersi l’intera azienda ad un assuntore (che la continuerà fuori dalla procedura) oppure spezzettare e liquidare cespiti. In ogni caso, l’imprenditore solitamente perde la titolarità dell’azienda (perché venduta o chiusa), ma in cambio ottiene la certezza di chiudere la vicenda debitoria senza ulteriori strascichi.
Esempio di concordato in continuità: abbiamo in parte illustrato con Beta S.p.A. nel caso pratico sopra. Quello era un concordato in continuità indiretta (perché l’azienda proseguiva con un nuovo investitore). Un esempio più semplice: Gamma S.r.l., produttore di impianti HVAC, chiede concordato con piano in continuità diretta: mantiene l’attività e utilizza i profitti futuri per pagare i creditori. Propone di pagare i privilegiati in 2 anni (100% a banche ipotecarie e leasing, 100% a dipendenti e INPS), e i chirografari al 15% in 5 anni. A supporto, un nuovo finanziamento prededucibile di €200k e la vendita di un capannone non più utilizzato. I creditori votano e approvano. La società esce dal concordato e continua il business; i soci mantengono la proprietà ma sono diluiti dall’ingresso di un finanziatore esterno. Dopo omologa, Gamma S.r.l. è vincolata a eseguire il piano: se non paga le percentuali promesse ai creditori, questi potranno chiedere la risoluzione del concordato e si tornerebbe alla liquidazione giudiziale. Ma se invece adempie, al termine del piano i creditori non potranno più pretendere nulla di più (il residuo non pagato è definitivamente cancellato). Il concordato ha dunque permesso a Gamma di ridurre i debiti, ma comporta un impegno rigido a rispettare il piano.
Esempio di concordato liquidatorio: Omega S.p.A., azienda storica ma decotta, senza possibilità di continuità. Presenta un concordato liquidatorio: offre di vendere tutti i beni (immobili, brevetti, magazzino) e distribuire il ricavato. Un perito stima che dalla liquidazione si otterranno €1 milione, sufficiente a pagare il 100% ai privilegiati e il 20% ai chirografari. La proposta prevede quindi di soddisfare tutti i privilegiati legalmente e dare il 20% ai chirografari in un anno. Nessuno investitore vuole l’azienda in blocco (non c’è più mercato per i suoi prodotti). I creditori approvano perché pensano che nel fallimento prenderebbero forse meno e in più tempi più lunghi. Il concordato viene omologato e un liquidatore (in genere lo stesso commissario) sovraintende alla vendita dei beni secondo il piano. Alla fine i creditori ricevono quanto promesso. Omega viene cancellata. Gli ex soci se persona fisica non ricevono esdebitazione automatica (perché riguardava la società), ma se avevano fideiussioni restano comunque obbligati personalmente (come vedremo, il concordato non libera i fideiussori del debitore) . Questo tipo di concordato è di fatto un piccolo fallimento concordato: serve soprattutto a evitare il marchio infamante e a chiudere la partita in tempi più brevi e certi (nel fallimento a volte i creditori non sanno se e quanto prenderanno se non dopo anni; nel concordato lo sanno ex ante e votano solo se convinti).
Concordato semplificato (post composizione negoziata): merita un cenno questo istituto introdotto in emergenza col D.L. 118/2021. Se la composizione negoziata non produce accordi, l’imprenditore può chiedere al tribunale di omologare un concordato liquidatorio senza voti. In pratica presenta un piano di liquidazione (come nel concordato liquidatorio sopra), ma i creditori non votano; il giudice valuta se la proposta è almeno pari alla liquidazione giudiziale e, se sì, la omologa comunque. È una scorciatoia per non passare dal voto dei creditori che, dopo il fallimento delle trattative, potrebbero essere complici del nulla di fatto. Il Correttivo ter 2024 ha chiarito che il concordato semplificato è strumento residuale (usabile solo se la composizione negoziata è stata condotta correttamente e in buona fede). Inoltre ha specificato che nel concordato semplificato valgono le stesse regole di trattamento dei crediti privilegati del concordato ordinario (art. 84, co.5): quindi si possono pagare parzialmente i privilegi solo fino a concorrenza del valore dei beni su cui insistono . Ha anche previsto che si possa presentare la domanda di concordato semplificato “con riserva” (cioè prima la domanda e poi il piano entro 60 giorni), e che anche per il concordato semplificato valgono le misure protettive e le esenzioni da revocatoria come per gli altri concordati . In sostanza l’ha reso un vero concordato, solo senza voto. Questo strumento è stato poco utilizzato finora, ma rappresenta un’ancora di salvezza procedurale: se proprio nessun accordo è possibile, permette comunque di evitare la liquidazione giudiziale e chiudere in modo concordato.
Effetti sui garanti e soci: è importante notare che il concordato non libera i coobbligati del debitore. Ad esempio, se i soci o gli amministratori hanno prestato fideiussioni personali alle banche, il concordato della società non copre quelle garanzie: la banca, per la parte di credito non soddisfatta in concordato, potrà agire contro i fideiussori (salvo che nel piano questi casi siano stati gestiti con un accordo specifico, ad es. la banca rinuncia a escutere le garanzie in cambio di una percentuale migliore, come nel caso Beta S.p.A.). È nullo un eventuale patto nel piano che dichiari liberati i fideiussori: la Cassazione ha chiarito che non è ammesso estendere l’effetto esdebitatorio del concordato ai garanti mediante una clausola nella proposta , poiché l’art. 184 L.F. (ora art. 120 CCII) sancisce espressamente che i creditori conservano impregiudicati i diritti verso i coobbligati e fideiussori. Dunque chi ha garantito resta obbligato per la parte di debito tagliata al debitore . Questo ovviamente è un problema per l’imprenditore che avesse messo firme personali: spesso però, come si diceva, in un contesto di soluzione concordataria le banche sono disposte a trattare anche sulle garanzie, magari chiedendo ai garanti di contribuire parzialmente (o rinunciando del tutto a escuterli se la soddisfazione in concordato è già buona). In ogni caso va tenuto presente.
Riassumendo sul concordato: è un procedimento complesso, da usare quando la ristrutturazione fai-da-te non basta. Offre grandi benefici al debitore (blocco dei creditori, possibili stralci, gestione unitaria del debito) , ma comporta costi e vincoli. E soprattutto occorre arrivarci con un piano serio e preferibilmente dopo aver già esplorato le opzioni negoziali: presentare un concordato irrealistico o improvvisato porta al fallimento (il tribunale non ammette o i creditori bocciano).
Liquidazione giudiziale (ex fallimento)
Quando l’azienda non è più recuperabile e ogni tentativo di accordo o concordato risulterebbe vano (ad esempio, il patrimonio è largamente insufficiente e l’attività non è più profittevole), la strada finale è la liquidazione giudiziale, cioè la procedura che dissolve l’impresa e distribuisce ai creditori ciò che si ricava dalla vendita dei beni.
Presupposti: dev’esserci uno stato di insolvenza attuale (l’impossibilità di soddisfare regolarmente le obbligazioni). Può chiedere l’apertura della procedura l’imprenditore stesso (quando sa di essere insolvente e non vede alternative), oppure uno o più creditori, oppure il Pubblico Ministero in casi di particolare rilevanza pubblica (es. insolvenza che coinvolge molti lavoratori, etc.). Il tribunale verifica la sussistenza dell’insolvenza e se l’impresa rientra tra i soggetti “fallibili”. Oggi i soggetti esclusi dal fallimento sono pochi: il Codice definisce “debitore minore” quello che negli ultimi esercizi non ha superato determinati limiti (attività > €300.000, ricavi > €200.000, debiti > €500.000) ; costui non è soggetto a liquidazione giudiziale, ma alle procedure di sovraindebitamento (concordato minore, ecc.). Tutti gli altri imprenditori commerciali sono fallibili. Nel nostro contesto, una società di macchinari con qualche dipendente e debiti in milioni in genere supera queste soglie e quindi è soggetta a liquidazione giudiziale in caso d’insolvenza. (Nota: le soglie di fallibilità sono rimaste in vigore, anche se c’è stata discussione sulla loro abolizione; nel 2022 la Corte Costituzionale le ha mantenute perché giudicate non irragionevoli).
Effetti della sentenza di liquidazione giudiziale: viene nominato un Curatore, che prende in mano la gestione dell’impresa e del patrimonio al posto dell’imprenditore (lo spossessa). Il curatore ha il compito di raccogliere l’attivo (denaro, crediti, beni mobili e immobili, impianti, partecipazioni) e convertirlo in denaro, per poi distribuirlo ai creditori secondo le cause di prelazione. Viene nominato anche un Giudice Delegato che sovrintende la procedura, e un comitato dei creditori con funzioni di controllo e pareri sulle decisioni. Tutti i creditori devono insinuarsi al passivo (presentare domanda di ammissione del loro credito entro termini stabiliti), e il curatore forma lo stato passivo che il giudice poi rende esecutivo: questo elenco determina quali crediti sono riconosciuti e con quale grado (privilegi ipoteche etc.). Da quel momento, i creditori possono recuperare solo nell’ambito della procedura (nessuna azione individuale, come in concordato).
Liquidazione dell’attivo: il curatore può continuare provvisoriamente l’esercizio dell’impresa (con autorizzazione del giudice) se serve per valorizzare i beni – per esempio, completare commesse o vendere l’azienda in blocco come going concern. Altrimenti, si procede speditamente a vendere i singoli beni tramite aste o trattative competitive. I creditori con garanzie (ipoteche, pegni) vengono soddisfatti col ricavato del bene su cui hanno prelazione (detratte le spese di procedura in prededuzione). I creditori privilegiati generali e chirografari ricevono acconti/percentuali man mano secondo l’ordine dei privilegi e la capienza residua.
Esdebitazione del debitore: novità importante del CCII è che il debitore persona fisica ha diritto (salvo eccezioni per malafede) a ottenere l’esdebitazione di tutte le obbligazioni rimaste insoddisfatte immediatamente alla chiusura della procedura . Ciò significa che un imprenditore individuale o socio illimitatamente responsabile, dopo il fallimento, può ripartire liberato dai vecchi debiti (una volta era necessario attendere e fare istanza, ora è quasi automatica se ha collaborato lealmente). Se invece il debitore è una società, la questione non si pone perché la società una volta liquidata si estingue e i debiti insoddisfatti “muoiono” con essa (restano eventualmente a carico di garanti, fideiussori o soci illimitatamente responsabili).
Conseguenze per l’imprenditore: oltre alla perdita dell’azienda, vi possono essere conseguenze personali: durante la procedura gli amministratori hanno obblighi di collaborazione, possono subire revoche di atti in frode, ed essere soggetti a eventuali azioni di responsabilità (il curatore può citarli se hanno causato danni alla società) o a segnalazioni per bancarotta (se emergono condotte distrattive, preferenziali o negligenti gravi). Tuttavia, con l’esdebitazione, l’imprenditore onesto ottiene la liberazione e può in futuro anche tornare a fare impresa. Non vi è più la sanzione dell’interdizione personale di lungo periodo (una volta il fallito subiva limitazioni civili, oggi eliminate).
Per i creditori: purtroppo, la liquidazione giudiziale è spesso sinonimo di recupero parziale modesto, specialmente per i chirografari. I tempi di attesa possono essere lunghi (anche diversi anni per chiudere il tutto, benché il CCII tenti di ridurre i tempi). Il vantaggio è che un curatore professionale massimizza l’attivo in modo imparziale e segue le regole di graduazione; si evitano favoritismi. Inoltre, se emergono profili di mala gestio o azioni revocabili, il curatore li esercita a beneficio di tutti (mentre in un concordato magari quelle azioni restano inespresse).
In un certo senso, la liquidazione giudiziale è la “ritirata ordinata”: si prende atto che l’impresa non è salvabile e la si smantella cercando di soddisfare chi vanta crediti in base ai loro diritti. Non c’è flessibilità, ma è una procedura di legge: tutti i creditori sono trattati secondo l’ordine delle cause di prelazione, e nessuno può attaccare l’altro (tutto è congelato e passa dal concorso).
Esempio finale: Sigma S.r.l., azienda di macchinari in insolvenza irreversibile (macchinari obsoleti, mercato perso, debiti > 10 volte il valore attivo). Nessun accordo è fattibile. Viene dichiarata la liquidazione giudiziale su istanza di un creditore. Un curatore prende possesso dei beni: vende il capannone, i macchinari usati, incassa i crediti rimasti. Ricava €500k, con cui paga integralmente le banche ipotecarie (che vantavano €400k, ipoteca su capannone), paga parzialmente il debito INPS (privilegiato) al 50%, e nulla resta per fornitori e Fisco chirografari (che dunque vengono falcidiati al 0%). La società viene cancellata. I soci avevano dato garanzie personali su un leasing: la società non ha pagato quel leasing per intero, quindi la banca escute i soci per la differenza (il fallimento della società non li proteggeva). I soci comunque, non essendo essi stessi falliti (la società di capitali fallisce ma i soci no), rimangono con i loro debiti personali da garanzie da gestire eventualmente con una procedura di sovraindebitamento personale. Questo scenario mostra come il fallimento colpisca duro i creditori chirografari e non risolve eventuali debiti fuori bilancio come le garanzie dei soci.
Conclusione sulle procedure concorsuali: il consiglio per un imprenditore debitore è di considerare il concordato preventivo come ultima spiaggia per salvare l’azienda e, qualora anche quello non sia possibile o fallisca, di affrontare la liquidazione giudiziale in modo collaborativo col curatore, per poter beneficiare di una rapida chiusura e dell’esdebitazione (nel caso sia personalmente coinvolto). Meglio una fine controllata che trascinarsi in agonia tra pignoramenti.
Debiti verso lo Stato: come gestire Fisco e contributi
Un capitolo a parte va dedicato ai debiti tributari e previdenziali di un’azienda in crisi, perché seguono logiche proprie e vincoli normativi stringenti. Spesso sono proprio le pendenze con l’Erario (IVA, ritenute, IRES) e con gli enti previdenziali (INPS in primis) a mettere in maggiore apprensione l’imprenditore, sia per gli importi (possono crescere rapidamente con interessi e sanzioni) sia per i poteri di riscossione pubblica (si pensi al fermo amministrativo dei beni, alle ganasce fiscali, ecc.).
Vediamo quali strumenti offre l’ordinamento per alleggerire o dilazionare questi debiti pubblici, con un occhio alle ultime novità.
Rateizzazioni e “rottamazioni” delle cartelle esattoriali
Fuori dalle procedure concorsuali, se il debito fiscale è stato iscritto a ruolo (ossia sono state emesse le cartelle esattoriali dall’Agenzia Entrate-Riscossione, ex Equitalia), l’azienda può chiedere una rateizzazione amministrativa fino a 72 rate mensili (6 anni) o, in caso di comprovata grave difficoltà, anche 120 rate (10 anni) straordinarie. La rateizzazione ordinaria fino a 6 anni è concessa abbastanza facilmente per importi fino a €120.000 senza nemmeno dover dimostrare crisi, oltre tale soglia serve attestare temporanea difficoltà. La rateazione sospende le azioni esecutive, a patto di rispettare i pagamenti rateali. Questo strumento è fondamentale per gestire le cartelle esattoriali pregresse: ad esempio, se ho €200k di cartelle IVA e IRAP, posso ottenere di pagare circa €2.8k al mese per 6 anni.
A volte però il debito è talmente grande che rateizzarlo non basta, oppure l’azienda ha già decadeuto da precedenti rateizzazioni. In tali casi, conviene valutare se sono in vigore misure di definizione agevolata dei ruoli, le cosiddette “rottamazioni delle cartelle”. Negli ultimi anni il legislatore ha varato varie edizioni: Rottamazione-ter (2019), Rottamazione-quater (2023), ecc. Queste misure tipicamente consentono di stralciare sanzioni e interessi su tutte le cartelle entro certe date, pagando solo il tributo o contributo in sé (e magari un interesse ridotto). Ad esempio, la Rottamazione-quater (legge di bilancio 2023) permetteva di pagare in 18 rate in 5 anni le cartelle 2000-2017 scontando totalmente le sanzioni e interessi di mora. Se l’azienda ha aderito a queste definizioni agevolate, i debiti con Equitalia risultano notevolmente ridotti. Importante: mentre un tempo l’apertura di una procedura concorsuale faceva decadere le rottamazioni (non essendo cumulabili), con le ultime norme si cerca di rendere compatibili le due cose, ma la situazione può variare. In ogni caso, un imprenditore in crisi dovrebbe stare attento alle finestre normative: quando esce una rottamazione, conviene aderire e bloccare almeno quelle sanzioni gravose.
Per i debiti INPS (contributi previdenziali), c’è la possibilità di rateare fino a 6 anni direttamente con l’ente (24 trimestri), e talvolta lo Stato ha previsto condoni di sanzioni (es. “saldo e stralcio” per alcune categorie).
Tuttavia, né le rateizzazioni né le rottamazioni possono ridurre il capitale IVA o ritenute non versate: quelle sono somme che per legge ordinaria vanno integralmente versate (a meno di usare la transazione fiscale in concordato). E soprattutto, se l’azienda non paga le rate, decade dal beneficio e si trova punto e a capo con importi lievitati.
Transazione fiscale e contributiva nelle procedure concorsuali
All’interno di un concordato preventivo o di un accordo di ristrutturazione dei debiti, come anticipato, è possibile includere una proposta di transazione fiscale (art. 88 CCII) e transazione contributiva per i crediti verso INPS e altri enti. Questo istituto permette di trattare i debiti fiscali e previdenziali come gli altri crediti, quindi proporre falcidia (taglio) e/o dilazione. Ad esempio, si può proporre di pagare solo il 50% dell’IVA dovuta, o di pagare INPS con uno sconto sulle sanzioni civili e su parte del capitale, motivando che in caso di fallimento l’ente prenderebbe meno.
In passato c’erano alcuni vincoli (per lungo tempo l’IVA e le ritenute non si potevano falcidiare in concordato se non pagando integrale il capitale, a causa di un’interpretazione restrittiva poi superata dalle Sezioni Unite). Oggi il CCII all’art. 88 codifica che il tribunale può omologare il concordato anche se Fisco e INPS votano no, purché la proposta soddisfi determinate condizioni di miglior favore rispetto alla liquidazione . Inoltre, il Correttivo ter 2024 ha esteso la transazione fiscale anche al piano di ristrutturazione soggetto a omologazione (PRO) e, come detto, ha introdotto la possibilità di cram-down fiscale negli accordi di ristrutturazione omologati . Quindi il potere negoziale del debitore verso l’Erario è aumentato: non ha più il potere di veto assoluto. Questo toglie molto ricatto psicologico: prima, sapere di avere IVA non falcidiabile portava alcuni imprenditori a gettare la spugna; ora si sa che anche l’IVA si può inserire in un piano con pagamento parziale (basta offrire almeno il valore di liquidazione, e se l’Erario rifiuta arbitrariamente, ci pensa il giudice a tirarlo dentro).
Un punto fermo: se il debitore ha commesso reati tributari gravi (es. frodi, false fatture) o ha omesso sistematicamente di versare IVA per molti anni, potrebbe non poter accedere a questi benefici (la legge esclude il cram-down fiscale se oltre l’80% del debito verso Erario/INPS deriva da omessi versamenti seriali o condotte fraudolente). Questo per evitare abusi.
Vantaggi della transazione fiscale: riduce l’esposizione verso il Fisco in linea con la par condicio, rendendo fattibili piani altrimenti impossibili (poiché i debiti verso lo Stato spesso sono privilegiati e saturerebbero tutto l’attivo). Inoltre, blocca le procedure esecutive fiscali: con la domanda di concordato/accordo contenente transazione fiscale, Agenzia Entrate-Riscossione deve sospendere fermi amministrativi, ipoteche esattoriali, etc., e partecipa come gli altri creditori al voto.
Attenzione: se la procedura fallisce o viene risolta, la transazione fiscale viene meno e tornano dovuti integralmente i tributi originari (con interessi). Quindi è cruciale che, se si offre una transazione fiscale, poi la si rispetti.
Un aspetto da non dimenticare: certi tributi locali (IMU, TARI) non sono formalmente compresi nella transazione fiscale nazionale (che riguarda tributi amministrati dall’Agenzia Entrate). C’era dibattito se nei concordati si potessero falcidiare anche i tributi locali: alcune pronunce (es. Tribunale di Forlì 2023) hanno ammesso di sì, se utili al risanamento , altre sono più caute. Il CCII non prevede una “transazione sui tributi locali”, quindi lì conta molto il parere degli enti locali creditori: in pratica, i Comuni spesso si accodano alle proposte di falcidia se ben motivate (perché anche loro preferiscono incassare il 30% subito che zero dopo il fallimento). In sede di Correttivo ter vi erano proposte di includere i tributi locali tra quelli falcidiabili di diritto, ma ad oggi restano fuori dallo schema dell’art. 88.
Profili penali: omesso versamento e concordato preventivo
Un imprenditore in crisi spesso si trova nella situazione di non aver versato IVA o ritenute per far fronte ad altre spese. Ricordiamo che l’ordinamento punisce penalmente l’omesso versamento IVA oltre una certa soglia (€250k per periodo d’imposta) e l’omesso versamento di ritenute previdenziali oltre €10k per periodo. Avviare una procedura concorsuale non estingue di per sé il reato già consumato. Tuttavia, può costituire un importante elemento attenuante: ad esempio, se nel concordato l’imprenditore riesce a pagare l’IVA almeno in parte, o se comunque dimostra di aver tentato il tutto per tutto per soddisfare i creditori, ciò può incidere positivamente sull’atteggiamento dell’erario (che può anche ritirare querela per taluni reati tributari) e del giudice penale in sede di valutazione del dolo.
È un tema delicato da valutare con avvocati penalisti. In generale, prima si agisce per regolarizzare la posizione fiscale (anche tramite concordato), meglio è per mitigare i profili penali. Addirittura, se il concordato viene poi eseguito e i debiti fiscali saldati al livello concordatario, alcune condotte potrebbero risultare scriminate (ad esempio, la causa di non punibilità per pagamento integrale tardivo delle imposte, prevista dal D.Lgs. 74/2000, art. 13, che però richiede il pagamento integrale di imposta, sanzioni e interessi prima del dibattimento – circostanza rara).
L’importante è non perseverare nell’omissione: se l’azienda non riesce a pagare IVA e contributi, deve immediatamente cercare il contatto con l’ente (chiedere rateazioni) o inserire quelle pendenze in un quadro concordatario. Continuare per anni ad accumulare debiti fiscali sperando in condoni è un comportamento pericoloso sia per l’impresa sia legalmente per l’imprenditore.
Debiti bancari e verso fornitori: strategie e tutele
Dopo Stato e Fisco, i debiti verso banche e fornitori sono l’altra grande categoria. Li trattiamo assieme perché entrambi rientrano tra i creditori commerciali o finanziari dell’impresa e la loro gestione dipende molto dagli accordi possibili.
Debiti bancari e leasing
Le esposizioni con banche (mutui, scoperti di conto, anticipi) e società di leasing possono aggravare rapidamente la crisi se non adeguatamente fronteggiate. Le banche in genere, non appena percepiscono segnali di difficoltà (covenant non rispettati, ritardi nei pagamenti rate, segnalazioni esterne), tendono a classificare a sofferenza il credito e possono revocare gli affidamenti a revoca (es. castelletto di conto corrente) se contrattualmente possibile. Questo può togliere all’azienda liquidità vitale. Inoltre, le banche spesso hanno garanzie reali o personali: ipoteche sugli immobili aziendali, pegni su macchinari acquistati col leasing (il bene è di proprietà del leasing stesso finché non finito di pagare), e soprattutto fideiussioni personali dei soci/amministratori. La presenza di garanzie personali trasforma il debito sociale in debito personale del garante per la banca: se la società non paga, la banca potrà rivalersi sul patrimonio personale del fideiussore (casa, beni, conti privati).
Moratorie e ristrutturazioni di mutui: in situazioni di crisi settoriale o generalizzata, talvolta vi sono accordi ABI o norme di legge per moratorie dei debiti bancari (come avvenuto durante il Covid, con la sospensione ex lege dei mutui). In tempi normali, comunque, l’azienda può sempre provare a negoziare con la banca una rimodulazione: ad esempio chiedere un allungamento del piano di ammortamento, un periodo di grazia (pagamento dei soli interessi per 6-12 mesi), o un consolidamento degli affidamenti a breve in un finanziamento a medio termine. Le banche preferiscono rientrare senza perdite nel lungo periodo piuttosto che dover svalutare subito il credito. Queste operazioni, se supportate da un piano credibile, possono spesso riuscire extragiudizialmente.
Crediti assistiti da garanzie pubbliche: attenzione se i debiti bancari sono coperti da garanzia statale (Fondo PMI, SACE). In caso di default, la banca incasserà lo Stato e poi lo Stato si surrogherà come creditore. Questi crediti garantiti spesso non sono falcidiabili se la garanzia copre quasi tutto (la banca vota per la parte non coperta e lo Stato voterebbe per la parte garantita se escussa). Vanno quindi trattati con cura: magari la banca è disposta a escutere solo parzialmente la garanzia se l’azienda offre un rimborso parziale diretto più rapido.
Fideiussioni personali: come detto, il concordato non libera le fideiussioni . Ciò significa che, a fianco della crisi aziendale, bisogna gestire anche il rischio per il patrimonio personale del garante. Strategie possibili: – Negoziare con la banca nel contesto del concordato un accordo sul garante (es.: banca accetta 80% sul credito e rinuncia a escutere il garante, come nell’esempio Beta S.p.A. ). Di solito in un term sheet di ristrutturazione si includono patti sulle fideiussioni. – In caso di liquidazione giudiziale, il garante (ad es. l’amministratore) diventerà debitore a titolo personale per tutto il dovuto (detratto quanto incassato in fallimento). Egli, se non può pagare, potrebbe a sua volta utilizzare gli strumenti di sovraindebitamento personali (es. un piano del consumatore se i debiti personali sono principalmente fideiussioni e non legati all’attività). – Se il patrimonio personale è molto a rischio, valutare asset protection prima della crisi è utile (trust, fondi patrimoniali), ma se fatto in prossimità dell’insolvenza rischia di essere revocato o considerato atto in frode ai creditori. Quindi è una mossa da attuare in bonis e con prudenza (oltre il biennio sospetto, etc.).
Leasing: nelle crisi aziendali spesso i leasing dei macchinari e immobili sono problematici: la società magari non riesce a pagare i canoni. La società di leasing di solito, dopo alcune rate insolute, risolve il contratto e chiede la restituzione immediata del bene, oltre al pagamento del debito residuo. In concordato, è possibile mantenere i beni in leasing (considerati essenziali all’attività) continuando a pagare i canoni correnti, e stralciando eventualmente parte del debito residuo come chirografario. Se invece c’è la liquidazione, il leasing rivuole il bene. A volte conviene cercare un accordo con la società di leasing: ad esempio, venderle il macchinario a prezzo di mercato (in conto realizzo) e chiudere la posizione. In composizione negoziata l’esperto valuterà anche questo.
Debiti verso fornitori e trade credit
I fornitori (di materie prime, componenti, servizi) sono spesso creditori chirografari (senza garanzie) e i primi a soffrire i ritardi. La gestione dei debiti fornitori richiede un approccio “soft” perché, diversamente dalle banche, i fornitori possono ritirare la fornitura se non pagati, mettendo in ginocchio la produzione. Inoltre, molti contratti con fornitori strategici prevedono clausole di solve et repete (fornitore non consegna se non saldati gli arretrati) o, all’opposto, il debitore in difficoltà potrebbe aver pagato alcuni fornitori essenziali a scapito di altri (rischio di azioni revocatorie per pagamenti preferenziali).
Strategie extragiudiziali con fornitori: come visto, accordi privati di dilazione o stralcio. Spesso i fornitori, se vedono prospettiva di continuare il rapporto, accettano un piano di rientro. Possono anche richiedere garanzie aggiuntive (cambiali, pegno su magazzino, etc.) per concedere tempo. Un elemento di leva è: “se mi mandi in fallimento, recupererai forse un 5-10%; se mi dai respiro, posso pagarti magari il 50%”. Questo ragionamento funziona soprattutto con i fornitori strategici, che hanno interesse a mantenere il cliente nel lungo termine.
Trattamento dei fornitori in concordato: si possono classificare in classi diverse. Ad esempio, il piano può distinguere tra “fornitori strategici” (quelli di cui l’azienda ha ancora bisogno per proseguire, a cui viene offerta una percentuale e tempistica migliore) e “fornitori residuali” (magari creditori commerciali non più rilevanti, a cui si offre meno). La legge consente un trattamento differenziato se giustificato da ragioni oggettive. Nel nostro esempio Beta, i fornitori strategici avevano 40% mentre gli altri 20% . È chiaro che i secondi possono lamentarsi, ma se li si mette in classi separate e la maggioranza di ciascuna approva, è fattibile. Il tribunale valuta che ciò non costituisca trattamento deteriore ingiustificato (c’è proprio un divieto di discriminazione ingiustificata). Ma la giurisprudenza ammette classi diverse proprio per differenziare tra chi serve tener buono e chi no.
Clausole di retention of title (Riserva di proprietà): alcuni fornitori di beni (es. macchinari, materiali costosi) vendono con patto di riservato dominio: il bene resta loro finché pagato. In caso di concordato o fallimento, questi fornitori hanno il diritto di rivendicare la merce non pagata se è ancora presente e identificabile. Quindi sono tutelati in parte (diventano creditori privilegiati su quel bene). L’azienda in crisi deve mappare anche queste situazioni, perché potrebbero aprire contenziosi su chi è proprietario di certi asset.
Continuare l’attività durante la crisi: clienti e commesse
Un aspetto correlato ai debiti verso fornitori è la gestione dei clienti durante la crisi. Se l’azienda ha commesse in corso, potrebbe temere che la notizia della procedura spaventi i clienti (chi ordina un impianto da €500k vuole essere sicuro che tu glielo consegni e garantisci assistenza, altrimenti si rivolge altrove). Ciò può peggiorare la crisi stessa (perdita di ordini nuovi). Per mitigare questo effetto, si cerca di mantenere la continuità anche durante le procedure: ad esempio, il concordato in continuità permette di proseguire i contratti e garantisce che i crediti dei fornitori post domanda siano in prededuzione (cioè verranno pagati prima degli altri, quindi dovrebbero stare tranquilli a fornire materiale durante il concordato). Inoltre, nell’ambito di piani attestati o composizione negoziata, tutto è riservato, quindi i clienti potrebbero non venire a conoscenza ufficialmente delle difficoltà se non si rendono manifeste.
Certo, vi è sempre un impatto: alcuni clienti potrebbero chiedere assicurazioni (bond, fideiussioni) prima di confermare ordini se sanno che l’azienda è in concordato. Un caso tipico è la PA: se l’azienda ha appalti pubblici, l’apertura di un concordato preventivo non costituisce di per sé causa di esclusione, ma bisogna dare evidenza di poter eseguire. Molte stazioni appaltanti rescindono se ritengono la controparte inaffidabile. Quindi, in quei casi, la continuità dev’essere ben pianificata e spesso serve l’autorizzazione del tribunale per proseguire specifici contratti.
Supporti esterni: in alcuni casi, regioni o associazioni mettono a disposizione fondi di sostegno per distretti in crisi (ad esempio, finanziamenti agevolati per aziende in concordato, o fondi di garanzia aggiuntivi). Questo può aiutare, ma va verificato caso per caso. Non esistono – salvo rarissimi casi come l’amministrazione straordinaria per grandi imprese strategiche – aiuti pubblici diretti per evitare il fallimento di imprese private.
Attenzione alla perdita di contratti chiave: un rischio è che durante la crisi un competitor cerchi di scippare i contratti o i dipendenti migliori dell’azienda in difficoltà. Purtroppo, è il mercato. L’imprenditore in crisi dovrebbe cercare di comunicare trasparenza ai clienti chiave, rassicurandoli se c’è un piano di ristrutturazione in corso. E ai dipendenti altrettanto, magari coinvolgendoli nel progetto di salvataggio (spesso i dipendenti sono creditori per TFR o stipendi, e hanno molto interesse a che l’azienda si risollevi: possono accettare, ad esempio, la cassa integrazione temporanea o la riduzione di orario per aiutare).
In sintesi, banche e fornitori vanno “tenuti in gioco” il più possibile: le prime offrendogli prospettive di recupero maggiore con una ristrutturazione che con l’escussione immediata (magari concedendo loro garanzie su nuovi finanziamenti, che saranno prededucibili); i secondi, facendoli sentire partner e magari incentivandoli con migliori condizioni future se aiutano ora (si pensi a contratti di fornitura futuri garantiti se collaborano nel concordato).
Tutela del patrimonio personale dell’imprenditore debitore
Dal punto di vista del debitore (sia esso un imprenditore individuale o il socio/amministratore di una società di capitali), la crisi dell’azienda solleva una domanda cruciale: come proteggere il proprio patrimonio personale dagli effetti dei debiti aziendali? Questo è un tema sensibile, perché spesso l’imprenditore ha investito tutto nell’azienda e rischia di perdere anche la casa o i risparmi familiari.
Esaminiamo alcuni scenari e strumenti.
Società di capitali vs. impresa individuale
Se l’attività è svolta tramite una società di capitali (S.r.l., S.p.A.), di regola vige la separazione patrimoniale: i debiti sociali dovrebbero ricadere solo sul patrimonio sociale, e i soci rispondono limitatamente al capitale investito. Questo è un primo scudo. Tuttavia, in concreto, gli amministratori/soci spesso si sono esposti personalmente con garanzie (fideiussioni, ipoteche sui beni personali a favore di banche, etc.), come abbiamo visto. Inoltre, in caso di comportamenti scorretti, possono emergere responsabilità personali: ad es., azioni di responsabilità del curatore per mala gestione, o addirittura revocatorie di pagamenti o atti fatti tra il socio e la società (se un socio ha prelevato somme prima del fallimento, il curatore può chiederle indietro come finte distribuzioni). Quindi, la “scatola societaria” protegge fin dove i soci non hanno mescolato le cose o prestato garanzie.
Se invece l’attività è in capo a un imprenditore individuale (ditta individuale) o a una società di persone (S.n.c., S.a.s.), allora il confine è molto più labile: i soci illimitatamente responsabili rispondono con tutto il loro patrimonio per i debiti sociali. In caso di fallimento della società di persone, vengono dichiarati falliti anche i soci illimitatamente responsabili. Dunque casa, conto corrente personale, ecc. possono essere aggrediti dal curatore. L’unico modo per liberarsi è la successiva esdebitazione (se si comportano correttamente) . Quindi, in questi casi, c’è un totale coinvolgimento del patrimonio personale nella crisi.
Prevenzione e strumenti di protezione
In un mondo ideale, l’imprenditore dovrebbe separare il rischio d’impresa dal patrimonio familiare. Strumenti possibili: intestare i beni personali (casa, immobili) a soggetti estranei all’impresa (es. coniuge, figli, trust familiare) già in tempi non sospetti; istituire un fondo patrimoniale per tutelare i beni destinati ai bisogni della famiglia (anche se questo protegge solo da debiti estranei ai bisogni familiari, e i debiti d’impresa sono considerati estranei solo se il creditore lo sapeva; inoltre un fondo creato poco prima del fallimento può essere revocato come atto a titolo gratuito in pregiudizio creditori).
Altra via: non prestare fideiussioni personali a meno che strettamente necessario. Spesso le banche le chiedono di default; un imprenditore lungimirante può negoziare, soprattutto quando l’azienda è ancora solida, per ottenerne la liberazione. Ad esempio, man mano che l’azienda cresce, potrebbe chiedere di rimuovere le garanzie personali sui fidi (molte banche lo fanno se i numeri lo consentono).
Se la crisi purtroppo arriva e l’imprenditore rischia di saltare con la nave, è comunque possibile limitare i danni personali:
- Coordinare le procedure: se la società va in concordato o fallimento, e l’imprenditore è garante per debiti verso banche/fornitori, può valutare di attivare parallelamente una procedura da sovraindebitamento personale (ad esempio un piano del consumatore o un accordo di composizione dei debiti come privato). Oggi la legge 3/2012 è confluita nel CCII: anche una persona fisica sovraindebitata (che non sia un imprenditore fallibile) può proporre un concordato minore per se stessa o una liquidazione controllata del sovraindebitato. Ad esempio, un imprenditore che ha fideiussioni attivate per €500k e magari debiti personali (es. mutuo casa) può fare un concordato minore persona fisica, offrendo ai creditori personali una percentuale grazie a risorse proprie (o di terzi) in cambio dell’esdebitazione totale. Questo concordato minore personale segue regole simili a quelle viste, ma su base personale. Se approvato, libererà l’imprenditore dai debiti personali, complementando la liberazione dei debiti aziendali. In pratica, occorre gestire due crisi in parallelo: quella societaria e quella personale. Non semplice, ma fattibile con una regia unica (spesso lo stesso professionista imposta entrambe).
- Beni impignorabili: ricordiamo che per legge alcuni beni sono impignorabili o pignorabili con limiti. La prima casa dell’imprenditore, se non ipotecata e se egli è persona fisica non fallita, non può essere espropriata da Agenzia delle Entrate-Riscossione per debiti < €120k e se è l’unico immobile di residenza (salvo il Fisco, i privati però potrebbero farlo). Altri beni come stipendi e pensioni hanno delle quote pignorabili limitate (in parte in caso di debito erariale, 1/10 o 1/7 dello stipendio a seconda dell’importo). In sede di sovraindebitamento, considerare questi aspetti aiuta a capire le leve per la composizione.
- Salvaguardia di polizze e TFR: se l’imprenditore aveva polizze vita non a pegno, queste di solito sono escluse dalla massa attiva (almeno fino a riscatto). Il TFR eventualmente maturato come dipendente pure è in parte privilegiato e non facilmente aggredibile dai creditori personali. Conoscere quali cespiti sono al riparo e quali no permette di valutare se conviene una liquidazione del patrimonio o una composizione.
Responsabilità per atti di mala gestio
Dal punto di vista dell’imprenditore, c’è un altro fronte: l’azione di responsabilità e i possibili profili penali per cattiva gestione. Se l’azienda va in liquidazione giudiziale, il curatore esaminerà i bilanci e le operazioni precedenti: se troverà, ad esempio, che gli amministratori hanno aggravato il dissesto (continuando ad accumulare debiti quando l’insolvenza era manifesta, pagato solo alcuni creditori preferiti, o distratto beni aziendali a proprio vantaggio), potrà promuovere cause per danni (civili) o segnalare fatti di reato (bancarotta preferenziale, bancarotta fraudolenta).
Quindi, per l’imprenditore che vede la barca affondare, è vitale mantenere condotte corrette: – Non nascondere o distrarre beni (es. vendere macchinari sottocosto a un familiare: tipico caso di bancarotta fraudolenta patrimoniale).
– Non fare pagamenti preferenziali “anomali” negli ultimi tempi (es. pagare integralmente un fornitore amico e lasciare gli altri a zero: bancarotta preferenziale). Se proprio occorre pagare qualcuno per continuare attività, farlo nell’ambito di accordi complessivi o con giustificazioni oggettive. In concordato, i pagamenti anteriori sono vietati salvo autorizzazione tribunale per atti urgenti , proprio per evitare preferenze.
– Non aggravare dolosamente il passivo (bancarotta semplice): ad esempio, contrarre debiti palesemente oltre le possibilità senza poi un piano d’uso, o tardare a chiedere il fallimento facendo sparire la cassa.
Agire per tempo con concordato o accordi riduce questo rischio, perché significa cristallizzare la situazione e agire sotto controllo giudiziale; se invece si va a sbattere senza nulla, il rischio per l’imprenditore è di trovarsi poi anche incriminato o con cause risarcitorie. Vale il detto: il debitore onesto che collabora merita esdebitazione; il disonesto va incontro a sanzioni.
In conclusione su questo punto, la miglior difesa del patrimonio personale è la trasparenza e la correttezza: attivare per tempo gli strumenti legali, collaborare con organi della procedura, e parallelamente pianificare la propria uscita personale dai debiti con gli istituti ad hoc (sovraindebitamento, esdebitazione). Se fatto tutto secondo le regole, l’imprenditore, pur perdendo l’azienda magari, può ripartire senza il fardello dei debiti. Il Codice della Crisi, infatti, incoraggia la seconda chance per chi ha agito con correttezza.
Simulazioni pratiche: casi di applicazione in Italia
Dopo aver esaminato la teoria, è utile vedere come questi strumenti si applicano nella pratica, con alcuni esempi numerici e situazioni tipo, per comprendere gli effetti reali.
Caso 1: PMI manifatturiera – risanamento stragiudiziale con piano attestato.
Situazione: Alfa S.r.l., 25 dipendenti, produce scambiatori di calore. Debiti: €1.2 milioni (di cui €300k banca, €500k fornitori, €200k leasing su macchinari, €150k Erario, €50k INPS). La crisi è dovuta a calo ordini e ritardo pagamenti clienti. Alfa è ancora adempiente con banche e Fisco, ma inizia a pagare a 90 giorni i fornitori. Il DSCR prospettico < 1 segnala rischio insolvenza tra 6 mesi. I soci credono nell’azienda e sono disposti a investire altro denaro se i creditori fanno uno sforzo.
Azione intrapresa: Con l’aiuto di un advisor, Alfa predispone un piano di risanamento triennale: i soci apportano €200k di nuova liquidità, l’organico viene ridotto di 5 unità (risparmio €150k annui) e ci si focalizza su prodotti più redditizi. Si negozia con la banca l’allungamento del mutuo residuo da 2 a 5 anni e un nuovo fido di €100k per liquidità extra. I fornitori principali (80% del debito fornitori) accettano uno stralcio 20% del loro credito e il restante 80% in 12 rate. Il leasing concede 6 mesi di moratoria sulle rate. Agenzia Entrate accorda una rateazione standard in 6 anni sul debito fiscale. Questo pacchetto viene formalizzato in scritture private e inserito in un piano attestato asseverato da un esperto, che certifica che – grazie a queste misure – Alfa tornerà liquida e redditizia dal secondo anno e potrà rispettare gli impegni. Il piano attestato viene pubblicato al Registro Imprese per renderlo opponibile.
Esito: Alfa S.r.l. esegue il piano: i soci versano subito €200k che servono per pagare le prime rate a fornitori e Fisco e qualche debito minore subito (fornitori piccoli al 100% per tenerli buoni). La banca continua a sostenere l’azienda, e anzi con Garanzia MCC fornisce il nuovo fido da €100k. L’azienda riduce i costi, recupera marginalità e nel giro di 2 anni paga regolarmente tutti secondo accordi. Nessuna procedura concorsuale è stata aperta, i dipendenti restanti conservano il posto, i fornitori hanno evitato un fallimento (incassando l’80% subito e sacrificando 20% vs. rischio zero). I debiti fiscali sono diluiti e coperti dalla nuova redditività. Dopo 3 anni Alfa ha un bilancio sano e può considerarsi risanata. I fornitori dissenzienti (quel 20% che magari non aveva aderito) sono stati comunque pagati integralmente come da piano (per evitare problemi). L’impresa ha evitato il tribunale e grazie alla fiducia riconquistata genera nuovi ordini. Il piano attestato ha funzionato come previsto.
Caso 2: Media impresa in concordato con continuità diretta.
Situazione: Beta Refrigerazione S.p.A., 80 dipendenti, produce impianti frigoriferi per logistica del freddo. Fatturato 10 mln, ma negli ultimi 2 anni in forte perdita per aumento materie prime e ritardo pagamenti clienti. Debiti totali: ~€8 milioni (banche €3M di cui €1M chirografari e €2M ipotecari su capannone; fornitori €2M; debiti fiscali €1M di cui €600k IVA 2 anni, il resto IRES e IRAP; INPS €200k; altri €300k; mutuo fondiario €1.5M garantito da ipoteca su capannone). Beta ha esaurito la cassa e a gennaio 2025 non paga IVA trimestrale e non paga stipendi di dicembre. I fornitori chiave bloccano consegne. L’insolvenza è conclamata a febbraio 2025.
Azione intrapresa: Beta presenta domanda di concordato preventivo in bianco per congelare la situazione (evitando che i creditori inizino pignoramenti). Sviluppa un piano di concordato in continuità diretta: individua un partner commerciale disposto a finanziare €2M in cambio del 30% delle quote (in aumento di capitale) per supportare il piano; prevede di vendere un capannone secondario (non quello produttivo) incassando €800k; stima EBITDA annuo futuro €500k di cui il 70% destinato ai creditori per 5 anni. Crea classi di creditori:
– Banche ipotecarie: 100% del credito in 10 anni (rinegoziazione mutuo, grazie anche al fondo investitore che funge da garante), mantenendo ipoteca su capannone produttivo.
– Fornitori strategici: 50% del credito pagato in 2 anni (grazie anche alla finanza nuova)
– Fornitori non strategici: 20% in 4 anni (pagamenti dilazionati dal cash flow operativo futuro)
– Erario/INPS (privilegiati): proposta transazione fiscale per pagare IVA al 40% e altri tributi al 25%, in 5 anni, dimostrando che in liquidazione prenderebbero <10%. INPS privilegiato 30%.
– Dipendenti: TFR e stipendi arretrati 100% (sono privilegiati di alto grado, vanno soddisfatti) anche col supporto del Fondo di Garanzia INPS per il TFR eventualmente.
Il piano mostra che, grazie a €2M di finanza esterna e ai flussi attesi, la soddisfazione dei chirografari sarebbe 30% media, vs 5% in liquidazione (perché vendendo l’azienda in blocco come attivo si stima realizzo basso). L’attestatore conferma i dati. I creditori votano: banche ipotecarie favorevoli (preferiscono 100% a lungo termine che 50% incerto in fallimento), fornitori strategici favorevoli (vogliono continuare a lavorare con Beta, accettano 50%), fornitori piccoli in classe a parte votano no (non gradiscono 20%, ma rappresentano 15% dei crediti totali in quella classe, la maggioranza nella loro classe approva comunque perché alcuni di essi erano piccoli e ottengono il 20% che in fallimento sarebbe zero). Fisco e INPS votano contro formalmente (politica interna), ma la loro classe si considera comunque favorevole perché c’è l’attestazione che la proposta è conveniente e oltre il 30% dei creditori non pubblici ha aderito. Dunque il tribunale può omologare nonostante il loro dissenso (cram-down fiscale).
Esito: Concordato omologato a fine 2025. Beta continua l’attività produttiva durante la procedura (grazie al finanziamento interim del partner, autorizzato in prededuzione). Non perde commesse importanti perché comunica al mercato di avere un investitore e un concordato che la rilancerà. Post omologa, il nuovo partner esegue l’aumento di capitale da €2M, i vecchi soci scendono di quota ma restano coinvolti al 70%. Beta inizia a pagare secondo il piano: i primi due anni con i fondi investitore e vendita capannone paga i fornitori strategici e una parte di debiti erariali; negli anni successivi con gli utili paga progressivamente rate a Fisco (che incassa alla fine il 40% IVA e 25% il resto) e fornitori minori (20%). Dopo 5 anni, Beta ha rispettato tutto: il tribunale dichiara l’adempimento del concordato e Beta esce dalla procedura. I debiti residui sono definitivamente scaricati. L’investitore ottiene anche un earn-out (avevano pattuito che se Beta tornava sopra certo fatturato, i vecchi soci gli riconoscevano un extra – scenario ipotetico). I fornitori minori che han preso 20% non possono più reclamare il resto. I soci garanti (avevano fideiussioni per €1M verso banche) sono stati liberati perché le banche, nel piano, hanno accettato di rinunciare a escutere le garanzie personali in cambio dell’adesione (questo non è automatico, è frutto di negoziazione bilaterale inserita nel piano ). Beta mantiene 60 dipendenti (20 purtroppo erano stati licenziati in cassa integrazione durante il concordato per efficienza). L’azienda è salva e competitiva. Certo, i vecchi azionisti hanno perso parte di proprietà e i creditori hanno subito tagli, ma win-win rispetto al fallimento che avrebbe annientato tutto.
Caso 3: Liquidazione giudiziale di una S.n.c. artigiana e esdebitazione dei soci.
Situazione: Gamma S.n.c., azienda di installazione impianti refrigerazione civile, 4 soci (2 lavoratori soci accomandatari, 2 accomandanti di capitale). Dopo vari anni di difficoltà e debiti (€400k erario, €200k banche, €300k fornitori), i soci decidono di chiudere l’attività nel 2024. Non c’è patrimonio se non attrezzature modeste. Non fanno in tempo o non sanno ricorrere a concordato minore. Diversi decreti ingiuntivi fioccano. Il tribunale su istanza di fornitori dichiara la liquidazione giudiziale (fallimento) di Gamma S.n.c. nel marzo 2025. Vengono dichiarati falliti anche i 2 soci accomandatari (illimitatamente responsabili); i 2 accomandanti no (limitati al conferimento).
Procedura: il curatore inventaria attrezzature rivendibili per €50k e pochi crediti esigibili per €30k. Realizza €80k. Deve pagare prima dipendenti e INPS (che per fortuna erano pochi: €50k), poi rimangono briciole per il resto (i privilegiati erario incassano proporzionalmente un 5%, i chirografari zero). I 2 soci accomandatari vengono coinvolti: hanno debiti personali verso banche (fideiussioni per €100k) e parte dei debiti fiscali non coperti dall’attivo sociale ricade su di loro. Esdebitazione: i soci si sono comportati correttamente, hanno consegnato documenti e collaborato, non c’erano atti distrattivi. Alla chiusura del fallimento, nel 2026, chiedono l’esdebitazione. Il tribunale gliela concede: i debiti residui della società non soddisfatti (circa €800k in totale) non sono più esigibili né verso la società (che è estinta) né verso i soci (che sono liberati in base all’art. 278 CCII). Significa che se c’erano ancora metà dei debiti erariali non pagati, lo Stato non li può più pretendere da loro. Stesso per le banche (che magari avevano perso quasi tutto). I soci accomandanti avevano perso solo il capitale investito, non avendo responsabilità oltre. Certo, i creditori non sono contenti (hanno preso pochissimo), ma legalmente la vicenda è chiusa. I soci falliti ottengono la riabilitazione e possono eventualmente avviare una nuova attività da capo (magari in forma individuale o come dipendenti altrove). E qui si vede la ratio della norma: chiudere rapidamente e dare una seconda chance agli imprenditori onesti, piuttosto che tenerli indebitati a vita.
Questi tre casi evidenziano rispettivamente: l’efficacia di un intervento precoce extragiudiziale (caso 1), la complessità ma possibilità di salvare un’impresa medio-grande con strumenti concorsuali (caso 2), e la funzione liquidativa e liberatoria del fallimento per le piccole imprese senza speranza (caso 3).
Domande frequenti (FAQ)
D: Quando conviene tentare un accordo stragiudiziale e quando invece è meglio andare subito in concordato preventivo?
R: In generale, si tenta prima la via stragiudiziale se l’azienda ha ancora una sufficiente credibilità presso i principali creditori e se la crisi è gestibile con interventi circoscritti. Ad esempio, se ci sono poche banche e fornitori da convincere e la continuità è fattibile, un piano attestato o un accordo di ristrutturazione conviene: è più rapido, meno costoso e mantiene l’azienda in bonis. Si passa invece al concordato preventivo quando: (i) occorre imporre sacrifici a una platea ampia di creditori (impossibile ottenere consenso unanime); (ii) serve il blocco immediato delle azioni esecutive (creditori aggressivi alle porte); (iii) l’indebitamento è talmente elevato che solo con strumenti concorsuali si possono tagliare abbastanza debiti (es. serve falcidiare anche debiti erariali importanti, possibile solo con transazione fiscale in concordato/ARD). Anche la presenza di molti creditori piccoli e sparsi spinge verso il concordato (perché negli accordi ti serve il 60% di tutti). Quindi, se c’è margine di trattativa e tempo, prova accordo; se il tempo è scaduto e vuoi congelare subito il quadro, vai di concordato. Spesso comunque si procede in escalation: prima composizione negoziata, e se non basta, concordato .
D: La mia azienda ha debiti IVA molto alti: è vero che l’IVA non si può tagliare e va pagata per forza al 100%?
R: Non più. Fino a qualche anno fa c’era un divieto di falcidia dell’IVA nel concordato (lo aveva affermato la Cassazione a Sezioni Unite nel 2016, perché considerata risorsa UE intangibile). Ma la normativa è cambiata: ora anche l’IVA può essere parzialmente non pagata in una procedura concorsuale, attraverso la transazione fiscale. L’importante è che al Fisco venga offerto almeno quello che otterrebbe se l’azienda venisse liquidata . Se il piano prevede una percentuale inferiore ma giustificata (ad esempio perché l’attivo è poco e con la liquidazione forzata l’Erario prenderebbe zero, allora anche zero in concordato è accettabile), il tribunale può omologare il concordato senza il consenso formale dell’Erario . Quindi non è vero che va pagata per forza al 100%. Fuori dalle procedure però l’IVA va sempre versata integralmente (a parte le definizioni agevolate che condonano sanzioni/interesti ma non il capitale IVA). Attenzione: se l’imprenditore ha commesso reati di omesso versamento IVA, il concordato non li estingue, anche se paga parzialmente: il penale resta, salvo estinzione per pagamento integrale prima del processo (che raramente avviene). Ma da un punto di vista civilistico, l’IVA può essere falcidiata eccome.
D: Ho dato fideiussioni personali per i debiti bancari della mia S.r.l.: se faccio il concordato della società, le mie garanzie vengono liberate?
R: No, di regola no. Il concordato preventivo ha effetto esdebitatorio solo per il debitore che lo ha proposto. I fideiussori e coobbligati restano obbligati a pagare l’eventuale differenza . Questo significa che, ad esempio, se la società paga in concordato il 50% del debito verso Banca X e tu avevi garantito, la banca potrebbe chiedere a te il restante 50%. Ci sono però dei modi per gestire la cosa: spesso nel negoziare il piano col ceto bancario si cerca di ottenere una rinuncia alla fideiussione in caso di esecuzione del concordato. Cioè, la banca accetta il 50% dalla società e in cambio libera la garanzia. Ma è volontario, non imposto. In mancanza, potresti dover rispondere tu del residuo. Se poi tu stesso non sei in grado e sei sovraindebitato, potrai valutare una procedura di esdebitazione personale (accordo di composizione dei debiti o liquidazione del sovraindebitato) per liberarti, ma quello è un procedimento a parte, che non avviene automaticamente con il concordato della società.
D: Quali sono i tempi di un concordato preventivo? L’azienda rischia di stare anni in sospeso?
R: I tempi variano molto in base alla complessità e al tribunale. Indicativamente: dalla domanda di concordato (prenotativo) all’ammissione formale passano 2-4 mesi; poi il commissario deposita la relazione, si fa l’adunanza dei creditori (altri ~4-6 mesi); la votazione e omologa ancora 2-3 mesi. In tutto circa 12 mesi per l’omologazione nei casi standard . Nei concordati con continuità, l’azienda intanto continua a operare, quindi non è “paralizzata” (deve però sottostare al controllo del commissario e autorizzazioni). Dopo l’omologa, l’esecuzione del piano può durare anni (anche 5 o oltre, a seconda di quanto dura pagare i creditori). Durante questo periodo la procedura tecnicamente rimane aperta finché non si dichiara eseguito il concordato. Quindi sì, la fine definitiva arriva solo a esecuzione completata, ma l’attività può procedere normalmente già dopo l’omologa (anzi, anche prima, in continuità). In pratica l’azienda vive la procedura intensamente nel primo anno; poi nei successivi si limita a rispettare il piano sotto monitoraggio. Invece una liquidazione giudiziale (fallimento) può protrarsi 5-10 anni a seconda dei beni da liquidare, perché vendere immobili, cause legali, ecc. porta via tempo; però l’imprenditore è fuori dai giochi già all’inizio.
D: Che differenza c’è tra concordato preventivo e accordo di ristrutturazione? Sembrano simili, cosa scelgo?
R: La differenza principale sta nel quorum di consenso e nell’intervento del giudice. Nel concordato tu proponi a tutti i creditori un piano e devi ottenere il voto della maggioranza (in valore) per procedere; il giudice interviene pesantemente (commissario, omologa). È una procedura collettiva vera e propria. L’accordo di ristrutturazione (ARD) invece è più vicino a un contratto: devi convincere individualmente un certo numero di creditori (almeno il 60%) a firmare un accordo. Il giudice omologa ma non c’è voto formale di tutti né commissario, e i non aderenti li devi pagare fuori dall’accordo (salvo casi particolari). Quindi, pro ARD: più rapido, azienda non etichettata insolvente, niente organi invasivi; contro: devi assicurarti di avere quell’adesione qualificata e di poter pagare i dissenzienti fuori. Spesso la scelta dipende dal numero di creditori e da chi sono: se pochi e disposti a negoziare, ARD; se troppi per coordinarli o necessiti comunque di tagliare anche chi non sarà d’accordo, concordato. Una via di mezzo è l’accordo ad efficacia estesa (dove anche chi non firma, ma appartiene a certe categorie, viene trascinato se c’è il 75% ora 60% post-CNC ). È un mini-cramdown usabile ad esempio per banche dissenzienti minoritarie. In pratica, l’ARD è come un concordato “light” per situazioni dove hai già dalla tua una larga parte di creditori; il concordato serve quando devi proprio imporre la soluzione dall’alto perché i creditori sono troppi/disorganizzati o con conflitti tra loro.
D: L’azienda è molto indebitata ed è praticamente ferma. Non sarebbe meglio fare subito fallimento e magari aprire una nuova società dopo?
R: Dipende. Se veramente non ci sono prospettive – nessun investitore, mercato morto, zero patrimonio – allora probabilmente sì: conviene accettare la liquidazione. In quel caso, l’imprenditore potrebbe persino valutare la liquidazione volontaria (se creditori non hanno ancora agito, liquidare la società bonariamente; ma se insolvente serve comunque il concorso formale). A volte però “far fallire e riaprire” non è così semplice: il curatore potrebbe accusare di bancarotta se trasferisci asset di qua e di là, i fornitori se vedono che apri nuova società a stesso nome potrebbero fare cause (azione di rinuncia beneficio escussione per far valere continuità aziendale). Non è illegale ripartire con nuova azienda (dopo esdebitazione, ad esempio), ma va fatto con attenzione per non confondere patrimoni. Inoltre, considerare che nel fallimento puro i creditori prendono poco e restano scornati; se invece li coinvolgi in un concordato o accordo, magari recuperano di più. E tu imprenditore mantieni un po’ di reputazione (far fallire la ditta e aprirne un’altra subito può pregiudicare la fiducia di fornitori e banche, a meno che non cambi molto scenario). Dunque, meglio valutare bene le alternative concorsuali: a volte con un concordato liquidatorio “controllato” l’imprenditore può anche inserirsi come acquirente di qualche asset tramite prestanome e far ripartire l’attività clean. Questo però deve avvenire alla luce del sole e alle condizioni di mercato, altrimenti è visto come un sotterfugio. Insomma: se non c’è nulla da fare, la liquidazione giudiziale chiude onorevolmente la storia (e tu persona fisica esdebitato puoi rifare business in altra forma); ma se c’è un lumicino di valore aziendale, tentare un concordato magari in continuità indiretta (cedendo l’azienda a un altro soggetto) potrebbe salvare l’avviamento e posti di lavoro, ed evitarti accuse di aver fatto un phoenix (risorto dalle ceneri lasciando i debiti al fuoco).
D: Cosa rischia l’amministratore se l’azienda fallisce?
R: Se l’amministratore ha agito correttamente, niente di penalmente rilevante. Ma in sede di fallimento il curatore e la magistratura esamineranno la condotta: se emergono fatti di bancarotta (distrazione di beni, falsificazione di bilanci, pagamenti preferenziali a qualche creditore a danno di altri nelle ultime fasi, ecc.), allora l’ex amministratore può essere imputato penalmente con rischi di condanna anche a diversi anni a seconda della gravità. Inoltre, il curatore può promuovere un’azione di responsabilità civile se ritiene che la gestione abbia arrecato danni ai creditori (es. continuando attività in perdita aumentando il buco). Questo può portare a dover risarcire, con patrimonio personale, parte del deficit. Quindi, il rischio concreto è: in caso di fallimento, sotto la lente finiscono tutti gli atti degli ultimi anni. Per mitigare: documentare ogni scelta, dimostrare di aver provato a ridurre il danno (attivando la crisi per tempo), evitare buchi neri di cassa. In un concordato, invece, l’amministratore non viene destituito (fino all’omologa mantiene la gestione sotto controllo) e se l’esito è positivo di solito non ci sono strascichi – anzi, il concordato omologato preclude poi azioni revocatorie o risarcitorie per atti coerenti col piano. Quindi, anche per proteggere se stessi, è meglio agire in modo proattivo: chi lascia semplicemente fallire la società accumulando passività rischia di più di chi prende in mano la situazione e la conduce, ad esempio, in un concordato trasparente (il giudice valuterà le cause di insolvenza e se vede colpa grave o dolo scatteranno conseguenze, ma se vede che l’insolvenza deriva da cause oggettive e l’organo amministrativo ha collaborato, di solito non ci sono stangate aggiuntive).
D: I dipendenti che tutela hanno nella crisi d’impresa?
R: I dipendenti sono in parte privilegiati come creditori: gli stipendi degli ultimi mesi e il TFR maturato hanno privilegio di legge (significa che in fallimento vengono pagati prima degli altri chirografari, attingendo dall’attivo) e inoltre c’è il Fondo di Garanzia INPS che anticipa TFR e ultime 3 mensilità in caso di insolvenza del datore, poi subentrando nel passivo. Quindi i lavoratori spesso recuperano quasi tutto il dovuto, anche se l’azienda chiude (il fondo li paga e si insinua al loro posto). Nelle procedure di concordato in continuità, in genere il piano prevede pagamento integrale di stipendi arretrati e TFR (perché altrimenti i dipendenti potrebbero ostacolare il piano o andarsene). In un concordato liquidatorio, comunque gli si deve garantire almeno il trattamento di legge (che di solito è 100% su quelle voci privilegiate, magari rateizzato ma tutelato). Inoltre, se c’è cessione d’azienda in continuità (es. a un investitore), l’art. 2112 c.c. tutela il mantenimento dei rapporti di lavoro: i dipendenti passano al cessionario con stessi contratti. Quella norma è inderogabile, e il Correttivo ter l’ha ribadito anche nelle cessioni pre-omologazione autorizzate (il tribunale può far vendere l’azienda senza debiti ex art. 2560 c.c., ma non può cancellare i diritti dei dipendenti, che seguono l’azienda) . Quindi i lavoratori sono relativamente i creditori più protetti. Ci sono anche ammortizzatori come la Cassa integrazione straordinaria per aziende in concordato o amministrazione straordinaria, che consente di alleggerire il costo del personale nel frattempo.
D: Dopo un fallimento o un concordato, posso aprire un’altra società o fare impresa di nuovo?
R: Sì, a certe condizioni. Dopo un fallimento, l’imprenditore individuale o il socio illimitatamente responsabile deve ottenere l’esdebitazione per essere libero dai debiti residui (di solito concessa se ha cooperato) . Ottenuta, può legalmente intraprendere di nuovo (non c’è più interdizione dai pubblici uffici come una volta). Se invece il soggetto è stato condannato per bancarotta fraudolenta, le pene accessorie possono includere il divieto di esercitare imprese per un certo periodo, ma tolto quello caso estremo, non c’è impedimento legale. Dopo un concordato preventivo eseguito, non c’è alcun divieto: anzi la società concordataria può proseguire ed eventualmente i soci possono aprire nuove attività. Bisogna considerare però la reputazione: banche e fornitori potrebbero essere diffidenti nel dare credito a chi ha un fallimento alle spalle (c’è una sorta di “storia creditizia” negativa). Tuttavia, nel nostro ordinamento la seconda possibilità è riconosciuta: non esiste un albo dei falliti irreversibili. Alcuni ruoli però (amministratore di srl) hanno limitazioni se uno ha subito procedimenti concorsuali: ad esempio, l’art. 2504 c.c. prevede che non può fare l’amministratore di nuova società chi ha riportato condanne per reati fallimentari. Ma se uno è esdebitato e non ha pendenze, può rifare impresa. Ci sono imprenditori celebri caduti e poi risorti. L’importante è ripartire con lezioni apprese e magari con forma diversa (es. se prima impresa individuale, magari aprire una srl per limitare rischi, o viceversa). E come detto, attenzione a non fare furbate (tipo aprire società intestate a prestanome mentre la vecchia è in concordato: se viene scoperto che è la “stessa” attività spostata, i creditori potrebbero agire). Se invece è tutto regolare (vecchia azienda liquidata e debiti cancellati, nuova azienda indipendente), nulla osta.
D: Nella composizione negoziata l’esperto può obbligare i creditori ad accettare le proposte del debitore?
R: No. L’esperto è un facilitatore, non un arbitro che impone soluzioni. Non ha poteri decisori. Può però spingere moral suasion: ad esempio segnalare ai creditori che se non accettano un certo accordo, si andrà a un esito peggiore (tipo fallimento dove recupereranno meno). E può fare proposte creative (es. concordare garanzie, tempistiche). Tuttavia, se un creditore – mettiamo una banca – è fermamente contrario, l’esperto non può costringerlo ad aderire. L’unica “coercizione” indiretta nella composizione negoziata è la possibilità per il debitore poi di ricorrere al concordato semplificato o ad accordi dove quei creditori dissenzienti vengono tirati dentro con cram-down . Ma quella è una fase successiva, di natura giudiziale. Durante la negoziazione pura, tutto dipende dal buon senso e convenienza. Detto ciò, i creditori finanziari in composizione negoziata hanno ora alcuni vincoli di comportamento (non possono revocare fidi immotivatamente, devono giustificare eventuali dinieghi se in contrasto con doveri di corretta gestione). Non c’è obbligo di accordo, ma se una banca rifiuta irragionevolmente un piano vantaggioso, potrebbe incorrere in problemi di immagine e forse spingere il debitore al concordato dove quella banca magari prende ancora meno. Insomma, l’esperto cerca di far leva su “accettate questo accordo volontario perché se no poi finisce peggio per tutti”. Se non funziona, amen: si chiude la procedura e il debitore intraprenderà la via giudiziale.
D: Durante la composizione negoziata o il concordato posso continuare a utilizzare il fido bancario e gli affidamenti?
R: Sì, con dei limiti. Grazie alle nuove norme, in composizione negoziata se ottieni la conferma delle misure protettive, le banche non possono revocare gli affidamenti esistenti per il solo fatto dell’apertura . Quindi, se avevi uno scoperto di conto, puoi continuare a usarlo entro il limite, e la banca non può ridurlo d’autorità (salvo emergano ragioni di rischio oggettivo, che deve comunicare) . Ciò è fondamentale per la liquidità di esercizio. Anche nel concordato, di solito con l’autorizzazione del giudice, il debitore può usare le linee di fido esistenti per pagare la gestione corrente (non i debiti pregressi). Ad esempio, può emettere Ri.Ba. su clienti e scontarle in banca se ciò era prassi, purché il commissario lo autorizzi e la banca accetti. Ovviamente, per nuove concessioni di credito, la banca è restia (per quello spesso serve l’intervento del tribunale per dichiarare quei nuovi crediti in prededuzione, così la banca è tranquilla che li riprende al 100% prioritariamente ). In sintesi: sì, l’operatività bancaria può continuare durante la crisi regolata, anzi è interesse di tutti che continui per preservare la continuità aziendale. È importante però coordinarsi col commissario o esperto: ogni utilizzo anomalo del fido (es. per pagare di nascosto un vecchio debito) sarebbe in violazione della par condicio.
D: Se la società viene liquidata o fallisce, i soci di una S.r.l. o S.p.A. devono coprire i debiti sociali rimasti?
R: No, i soci di capitali non rispondono personalmente dei debiti sociali residui, a meno di casi eccezionali. Se hanno versato interamente le quote, non devono mettere altri soldi. I creditori insoddisfatti semplicemente rimangono tali e, chiusa la procedura, non possono pretendere nulla dai soci (tranne se esistevano garanzie personali). Unica eccezione: azioni di responsabilità per aver fittiziamente sottocapitalizzato o confuso patrimonio sociale e personale (”abuso di personalità giuridica”). In Italia c’è qualche caso di condanna di soci per aver usato la S.r.l. come schermo per frodi (allora il giudice “trafigge il velo” e li fa rispondere). Ma è raro: la norma generale è che i soci di S.r.l. perdono il capitale investito e basta. Discorso diverso per i soci di persone (S.n.c. ecc.): quelli accomandatari rispondono illimitatamente. E anche per le società di capitali irregolari (tipo SRL unipersonale che non indica l’unico socio al registro: lì l’unico socio rischia responsabilità). Ma in condizioni normali, no, i soci non pagano di tasca loro i debiti rimasti. Ciò non toglie che possano volontariamente decidere di soddisfare certi creditori post-chiusura per ragioni di onorabilità o per voler continuare rapporti (ad esempio, la S.r.l. fallisce, ma il socio avvia nuova ditta e per mantenere buon rapporto paga i debiti della vecchia a quel fornitore – un gentleman agreement, non obbligo). Legalmente però, nessun creditore potrà esigerlo da lui.
Tabelle riepilogative finali
Per chiudere, riportiamo due tabelle di sintesi focalizzate sugli aspetti pratici: (1) il percorso decisionale del debitore in crisi (cosa fare step by step); (2) il trattamento dei diversi tipi di debito (fiscale, bancario, etc.) nei vari strumenti.
Tabella 2 – Percorso decisionale e strumenti per il debitore
| Fase/Condizione dell’azienda | Opzione consigliata | Note |
|---|---|---|
| Crisi iniziale, tensione di liquidità ma impresa ancora vitale (insolvenza non conclamata) | Negoziazione privata con creditori chiave; valutare Composizione negoziata se difficoltà più serie | Mantenere riservatezza, evitare allarmismi. Se pochi creditori: accordi bilaterali. Se segnali multipli: attivare Composizione negoziata per protezione e assistenza di un esperto. |
| Crisi conclamata ma con prospettive di risanamento (ordini in ripresa, investitori interessati) | Accordo di ristrutturazione dei debiti (ARD) o Concordato in continuità | Se si riesce a coinvolgere la maggioranza dei creditori: ARD rapido. Se serve ristrutturazione profonda e coinvolgere tutti: concordato preventivo con continuità (diretta o tramite investitore). Composizione negoziata può essere preludio utile. |
| Insolvenza grave, attività ferma o non sostenibile in futuro | Concordato liquidatorio (se si vuole evitare istanze di terzi) oppure Liquidazione giudiziale (fallimento) | Se c’è qualche attivo da valorizzare e si vuole chiudere ordinatamente evitando istanze aggressive: concordato liquidatorio con proposta di cessione beni. Se invece la situazione è fuori controllo: non opporsi alla liquidazione fallimentare, collaborare col curatore per esdebitazione. |
| Piccola impresa sotto soglie fallibilità, debiti insostenibili | Concordato minore (se si vuole tentare accordo) o Liquidazione controllata (se non c’è nulla da offrire) | Le procedure da sovraindebitamento permettono anche al “non fallibile” di regolarsi. Concordato minore se si può pagare almeno una quota (20-30%). Se nulla da fare, liquidazione controllata (simile al fallimento ma per piccoli) e poi esdebitazione. |
| Minaccia di singoli creditori (pignoramenti imminenti, decreti ingiuntivi) e necessità di tempo per definire piano | Concordato “in bianco” (prenotativo) o istanza misure protettive durante Composizione negoziata | Entrambi congelano le azioni: il concordato in bianco subito blocca tutto (automatic stay). La composizione negoziata richiede decreto del tribunale per misure protettive ma è ottenibile in tempi brevi. Da scegliere in base alla strategia successiva (concordato se si prevede procedura, composizione se si vuole tentare accordo). |
| Elevato debito fiscale/previdenziale (es. >50% del totale debiti) | Concordato preventivo o ARD con transazione fiscale | Fuori da procedure il Fisco non accetta stralci sul capitale. Servono strumenti concorsuali per diluire/ridurre: concordato con transazione fiscale (meglio in continuità per dilazionare) ; oppure ARD con transazione fiscale e eventuale cram-down (novità 2024). Se debito fiscale è predominante (80%+) e dovuto a omissioni prolungate, ridotte chance di esito: valutare liquidazione. |
| Presenza di molti beni finanziati/leasing e garanzie personali dei soci | Accordo bilaterale di moratoria + integrazione nel piano attestato/ARD; se non possibile, concordato preventivo con trattativa su garanzie | I leasing e le banche con pegno/ipoteca vanno negoziati per mantenere i beni (es. chiedere sospensioni, oppure includere nel concordato pagandoli percentualmente). Le garanzie personali dei soci vanno considerate: magari soci mettono nuova finanza in piano per ridurre escussioni. Nel concordato cercare liberazione fideiussioni mediante accordo individuale con banca . |
| Possibile interesse di terzi ad acquisire l’azienda in crisi | Composizione negoziata per trattare vendita, poi Concordato in continuità indiretta (o Amministrazione straordinaria se requisiti) | Se azienda medio-grande (>200 dipendenti, debiti >€50M) e c’è interesse pubblico, valutare Amministrazione Straordinaria (procedura speciale). Altrimenti, usare composizione/concordato per organizzare la cessione: vantaggioso vendere l’azienda senza debiti, tribunale può autorizzare vendita pre-omologa libera da pesi . L’investitore paga un prezzo che va ai creditori nel concordato. |
Tabella 3 – Trattamento dei vari tipi di debito nei diversi strumenti
| Tipo di debito | Fuori da procedure (negoziazioni private) | Accordo di ristrutturazione / Piano attestato | Concordato preventivo | Liquidazione giudiziale |
|---|---|---|---|---|
| Bancario (mutui, fidi) | Possibile moratoria bilaterale (allungamento piani, interessi-only); se garantito da soci, rischio escussione personale. | Può prevedere riscadenzamento concordato nelle intese; se ≥75% banche aderisce, si vincolano anche dissenzienti (cram-down finanziario) . Nuovi finanziamenti possibili con accordi (prededucibili se omologati). | Falcidia su parte chirografa se garanzie insufficienti; ipotecari soddisfatti nei limiti valore bene. Possibile finanza interinale/new prededucibile autorizzata dal tribunale per continuità . Fideiussioni soci non toccate (salvo patto liberatorio individuale) . | Crediti chirografari recuperano in percentuale bassa (dopo privilegiati); crediti ipotecari prendono dal ricavato del bene (spesso non integrale). Escussione garanzie personali in parallelo (soci falliti se illimitati). Nuovi finanziamenti in fallimento di solito no (solo esercizio provvisorio limitato). |
| Fisco (IVA, imposte) | Rateizzazione fino 6-10 anni; “rottamazione” cartelle per sanzioni e interessi se prevista da legge (capitale intero dovuto). Nessuno stralcio su IVA/ritenute in via ordinaria. | Transazione fiscale facoltativa integrata nell’accordo: possibile proporre pagamento parziale e/o dilazionato tributi . Se Erario non aderisce, accordo omologabile ugualmente se rispetto condizioni cram-down fiscale (requisiti di % e assenza dolo) . Nessuna adesione = crediti erariali vanno pagati per intero entro 120 gg da omologa (salvo suddetto cram-down). | Transazione fiscale (art. 88 CCII) all’interno del piano: falcidia e dilazione imposte con privilegio e chirografe. Omologabile anche senza voto favorevole AE/INPS purché soddisfatte condizioni (non peggiorativo rispetto a liquidazione e requisiti formali) . Tipicamente, IVA e ritenute possono essere pagate parzialmente (es. 20-30%) se in fallimento stima zero per Erario, altrimenti percentuale proporzionale. Sanzioni tributarie chirografe spesso stralciate al 0%. | Crediti fiscali privilegiati soddisfatti dopo i privilegiati alti (es. dipendenti) e spesso parzialmente (dipende dall’attivo). IVA e ritenute hanno privilegio generale: prendono qualcosa se rimane attivo (di solito modesto <10%). Crediti chirografari (es. sanzioni, interessi) quasi sempre zero. Ente può iscrivere ipoteche fino a prima del fallimento su beni liberi, migliorando posizione (se fatto, entra come ipotecario). Dopo chiusura, debiti fiscali residui di società estinta inesigibili; se persona fisica, esdebitati se onesto . |
| Contributi (INPS) | Rateizzazione fino 6 anni (72 mesi). Sanzioni civili eventualmente riducibili ex lege in alcuni casi di pagamento ritardato. Nessun stralcio capitale contributi fuori procedure. | Transazione contributiva inclusa con quella fiscale: analogo trattamento, possibile pagamento parziale di contributi privilegiati (fermo il privilegio sui 2 anni maturati). INPS spesso aderisce se AE aderisce. Cram-down contributivo ammesso alle stesse condizioni (nessuna adesione richiesta se rispetto convenienza). | Credito INPS per contributi ha privilegio generale di grado medio: in concordato può essere falcidiato solo se garantisce almeno quanto su fallimento (interpretazione simile a tributi). Spesso si propone pagamento integrale contributi lavoratori e falcidia su sanzioni. Debiti verso Casse previdenza private idem (trattati come INPS). | INPS privilegiato concorre con Erario: di solito recupera qualche percento dal realizzo. Sanzioni INPS chirografarie nulle. Il Fondo Pensione lavoratori paga ai dipendenti eventuali contributi non versati ai fondi complementari (surroga nel passivo). Residui non pagati esdebitabili per persone. |
| Fornitori chirografari | Piani di rientro privati, saldo e stralcio (es. pagamento parziale immediato se rinunciano a resto). Molto discrezionale. Spesso creditori commerciali minori agiscono per decreto ingiuntivo se vedono ritardi senza dialogo. | Possibile pagamento parziale dilazionato in accordo – vincola solo aderenti. Eventuale moratoria ex art. 61 CCII: se fornitori strategici 75% aderiscono a moratoria, il giudice può estenderla a tutti (strumento raro). | Possono essere divisi in classi e trattati con percentuali differenti a seconda di ruolo (es. strategici vs non) . Nessuna garanzia di pagamento integrale (sono quelli che subiscono di più gli stralci). Percentuale minima 10% se concordato liquidatorio , altrimenti in continuità può essere anche inferiore (purché test convenienza ok). Dopo omologa, i fornitori incassano quanto previsto e perdono il diritto al resto. Se concordato fallisce, tornano credito originario detratto acconti. | Se privilegi generali saturano tutto, fornitori chirografari spesso azzerati. Se c’è attivo, prendono quota pro rata ma in media recuperi bassi (statisticamente <5-10%). Possono insinuarsi per intero ma ricevono solo riparto finale dopo anni. Se erano creditori di forniture essenziali, a volte curatore li paga come prededucibili se hanno continuato fornitura su autorizzazione (es. esercizio provvisorio). |
| Locatore, utilities, altri contratti in corso | Pattuizione informale: il locatore può rinunciare a parte canoni arretrati in cambio di prosecuzione contratto; fornitori di utenze possono concordare piani di rientro su bollette arretrate. Dipende dal potere contrattuale (spesso questi creditori chiedono garanzie o deposito cauzionale per non staccare servizi). | Possibile includere anche questi creditori nell’accordo. Spesso i fornitori essenziali (luce, gas) aderiscono se vedono piano credibile, altrimenti minacciano distacco. L’accordo omologato impedisce risoluzione contratti per fatti pregressi, anche se non pagati interamente (norma simile art. 91 CCII per concordato). | La legge prevede che i contratti in corso non si risolvono per il concordato (clausole risolutive per fallimento non operano per concordato). I crediti pregressi di locatori/utilities rientrano nel passivo (spesso parzialmente pagati come chirografari), ma le forniture post domanda vanno pagate in prededuzione (sennò fornitore può chiedere stop). Il locatore: canoni pre-concordato chirografari (a meno di privilegio per 1 anno affitto), canoni post concorso prededucibili (vanno pagati). Possibile scegliere di sciogliersi dal contratto di locazione se inutile (con autorizzazione, pagando eventuale indennizzo pre-concorsuale come credito chirografo). | Contratti si sciolgono automaticamente ex lege salvo esercizio provvisorio. Il locatore può insinuarsi per canoni fino a risoluzione con privilegio per l’anno anteriore e corrente, il resto chirografo; rientra nel possesso immobile dopo 60 gg dichiarazione. Fornitori di utilities possono sospendere fornitura se il curatore non garantisce pagamenti correnti. In esercizio provvisorio, i costi maturati sono prededucibili (pagati prima). Molti contratti (assicurazioni, telefonia) vengono cessati per cessazione attività; contenziosi pendenti sospesi e poi risolti ex art. 189 LF (ora CCII). |
(Legenda: ARD = accordo di ristrutturazione dei debiti; prededuzione = spesa da pagare con priorità perché funzionale alla procedura; privilegio = diritto di prelazione su bene o generale; cram-down = forzatura ai dissenzienti.)
Come si vede da queste tabelle, ogni tipo di debito ha il suo “trattamento di favore” o meno nelle diverse soluzioni. Il debitore (e i suoi consulenti) dovranno sfruttare le leve normative a disposizione: ad esempio, sapendo che un fallimento lascerebbe l’Erario a bocca asciutta, possono proporre in concordato un pagamento ridotto ma ragionevole, confidando nell’omologa anche senza il sì formale del Fisco . Oppure, conoscendo la sensibilità dei fornitori, possono decidere di pagare un po’ di più quelli strategici per assicurarsi la continuità produttiva.
Conclusione
Per un’imprenditore del settore macchinari e sistemi di raffreddamento, trovarsi sommerso dai debiti è una situazione estremamente sfidante. Tuttavia, come abbiamo visto, l’ordinamento italiano offre numerosi strumenti per gestire la crisi in modo ordinato, minimizzando le perdite e spesso consentendo di salvare l’azienda o quantomeno di chiudere senza trascinarsi debiti a vita. La chiave di tutto è la tempestività e la pianificazione: prima si affronta il problema, maggiori saranno le opzioni disponibili.
Un’azienda in crisi che si muove in anticipo può sfruttare le soluzioni negoziali (piani di risanamento, accordi) con buone chance di successo. Se invece si arriva all’insolvenza conclamata senza preparazione, restano comunque le procedure concorsuali per evitare il far west delle esecuzioni: meglio un concordato preventivo ben congegnato che un collasso improvviso.
Dal punto di vista del debitore, è fondamentale affidarsi a professionisti esperti (commercialisti specializzati in crisi d’impresa, avvocati fallimentaristi) che sappiano guidare nel labirinto normativo e trattare con i creditori con la necessaria credibilità. Un buon advisor saprà anche dire all’imprenditore quando è il caso di staccare la spina e liquidare, anziché accanirsi inutilmente. Allo stesso modo, saprà individuare eventuali investitori interessati a rilevare l’azienda (spesso realtà complementari o concorrenti possono essere interessate ad acquisizioni in contesti di concordato, ottenendo l’azienda ripulita dai debiti).
Abbiamo anche visto come la legislazione sia in evoluzione: l’ultimo “Correttivo” del 2024 ha introdotto aggiustamenti importanti (soglie di consenso abbassate, maggior protezione per chi attiva la composizione negoziata, chiarimenti sulla transazione fiscale). Ciò denota l’attenzione del legislatore nel rendere le procedure di crisi più efficienti ed efficaci. Ad esempio, oggi l’imprenditore onesto non è più marchiato a vita dal fallimento, ma può essere esdebitato in tempi brevi , favorendo così una mentalità meno punitiva e più rivolta al recupero.
In definitiva, un’azienda di macchinari indebitata può “difendersi” dai creditori sfruttando gli scudi legali (misure protettive, stay, transazioni omologate) e “risanarsi” attraverso sacrifici condivisi (stralci, conversioni di debito in capitale, ecc.). Se il risanamento non è possibile, può comunque gestire l’uscita in modo da proteggere l’essenziale: liquidare gli asset a valori migliori, pagare almeno in parte i creditori (evitando implicazioni penali per l’imprenditore) e permettere a quest’ultimo di ripartire senza il peso di debiti inesigibili.
Dal punto di vista pratico, la guida che abbiamo fornito rappresenta un livello avanzato di approfondimento, utile ad avvocati, consulenti e imprenditori stessi. In situazioni reali, ogni caso è diverso: l’applicazione concreta di strumenti come concordato o accordo di ristrutturazione richiede adattamenti ai numeri e alle parti coinvolte. Per questo abbiamo incluso casi realistici, che speriamo aiutino a comprendere la logica con cui banche, fornitori e Fisco reagiscono alle proposte – ad esempio, la banca sarà più collaborativa se garantita e se vede prospettiva di recupero, il fornitore strategico accetterà uno stralcio pur di non perdere il cliente, il Fisco dovrà incassare almeno quanto gli spetterebbe in un fallimento, e così via.
Consiglio finale per l’imprenditore debitore: non isolarsi, ma anzi dialogare apertamente con i creditori (quando possibile), e soprattutto farsi guidare da chi conosce la materia. Difendersi dai debiti non significa scappare o nascondersi (atteggiamento che porterebbe solo a cause legali e pignoramenti), bensì prendere in mano la situazione e utilizzare le armi che la legge mette a disposizione per raggiungere un equilibrio sostenibile.
In un’ottica di medio periodo, la gestione della crisi d’impresa in modo trasparente e legale paga: molti casi di successo mostrano aziende che, attraverso un buon concordato o un accordo ben strutturato, hanno riacquistato fiducia e sono tornate competitive . Al contrario, situazioni gestite male, con ritardi e opacità, finiscono quasi sempre in fallimenti disastrosi con strascichi giudiziari per gli amministratori.
Quindi, “difendersi dai debiti” non vuol dire evitare di pagare, ma pagare il giusto, nei limiti del possibile, con gli strumenti del diritto, salvando il salvabile. Il Codice della Crisi d’Impresa è un alleato del debitore onesto: conoscerlo e applicarlo correttamente può fare la differenza tra una crisi superata e un tracollo irreparabile.
Fonti e Riferimenti
- Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza – D.Lgs. 12 gennaio 2019 n. 14, come modificato dai decreti correttivi D.Lgs. 147/2020, 83/2022 e 136/2024 (Correttivo ter) – G.U. n.227 del 27/09/2024 . In particolare, artt. 56 (piano attestato), 57-64 (accordi di ristrutturazione), 64-bis (PRO), 84-120 (concordato preventivo), 121-270 (liquidazione giudiziale), 88 (transazione fiscale) etc.
- Relazione Illustrativa al D.Lgs. 14/2019 – Relazione ministeriale di accompagnamento al Codice della Crisi, che spiega la ratio dell’eliminazione del termine “fallimento” e l’enfasi sulla continuità aziendale e allerta precoce .
- Corte di Cassazione, Sez. Unite civili, sentenza 6 settembre 2016 n. 22552 – (Tema: falcidiabilità dell’IVA in concordato). Pronuncia superata dalle nuove norme, ma storicamente rilevante. Successivamente confermata la possibilità di stralcio IVA con transazione fiscale (v. Cass. Sez. Unite 27/12/2019 n. 34447).
- Corte di Cassazione, Sez. I, sentenza 10 luglio 2024 n. 18826 – (Proposta concorrente nel concordato preventivo) Ha chiarito che il provvedimento di inammissibilità di una proposta concorrente non è ricorribile in Cassazione in quanto non definitivo .
- Corte di Cassazione, Sez. I, sentenza 6 agosto 2024 n. 22169 – (Concordato in continuità e flussi di cassa) Ha stabilito che il surplus generato dalla continuità aziendale non è “finanza esterna” liberamente distribuibile, ma rientra nell’attivo da distribuire secondo le cause di prelazione . Riferimento: art. 84 co.6 CCII e modifica correttivo 2024 ad art. 87 co.1 lett. c CCII.
- Corte di Cassazione, Sez. I, sentenza 6 settembre 2019 n. 22382 – (Concordato preventivo ed effetti per i fideiussori) Ha sancito che il concordato omologato non estingue le fideiussioni dei soci o terzi e che non è ammessa una clausola di esdebitazione dei garanti nella proposta . Conferma dell’art. 184 L.F. (ora art. 120 CCII) sui coobbligati.
- Corte di Cassazione, Sez. Un. civili, sentenza 29 gennaio 2024 n. 2607 – (Esecuzioni individuali e concordato) Ha ribadito il divieto di iniziare o proseguire azioni esecutive individuali dopo il deposito di domanda di concordato preventivo , salvo autorizzazioni ex art. 54 CCII (moratoria concordataria).
- Corte Costituzionale, sentenza 13 luglio 2022 n. 149 – Ha dichiarato infondata la questione di legittimità sulle soglie di fallibilità dell’art. 1 L.F. (ora art. 2 CCII), mantenendo in vigore i limiti dimensionali per l’assoggettabilità a liquidazione giudiziale (attivo €300k, ricavi €200k, debiti €500k) .
- Tribunale di Forlì, 15 luglio 2023 – Decreto di omologa di concordato preventivo che ammette la falcidia dei tributi locali (IMU, TARI) ritenendo illogico escluderli dal trattamento falcidiabile in mancanza di un’esplicita transazione (menzionato in Sole24Ore NT+ Enti Locali 28/08/2025) .
- Decreto Dirigenziale Ministero Giustizia 28 settembre 2021 – Istituzione piattaforma e regole composizione negoziata. Prevede tra l’altro obbligo per esperto di segnalare se banche non rispettano il divieto di peggiorare le condizioni fidi per accesso a composizione (recepito poi nel correttivo 2024) .
- Latham & Watkins, Approfondimento ottobre 2024 – “Terzo correttivo al CCII in vigore dal 28/9/2024” . Riepiloga le novità: soglia cram-down accordi finanziari abbassata al 60% se successivi a composizione negoziata ; divieto di revoca affidamenti bancari in composizione negoziata ; chiarimenti su concordato semplificato (richiamo art.84 co.5 CCII per privileggiati) ecc.
- Consiglio Nazionale del Notariato – Studio 71-2024/PC (maggio 2025) sugli accordi di ristrutturazione . Analisi delle modifiche apportate dal D.Lgs.136/2024: distinzione accordi ordinari vs speciali, procedura omologazione semplificata, estensione ambito soggettivo ecc.
- Massimario Cassazione civile 2020-2023: principi in tema di concordato: diritto voto fideiussore (Cass.22382/2019) ; divieto assoluto estensione esdebitazione a terzi (Cass. 11695/2018); trattamento privilegiati in concordato (Cass. 755/2021 – pegno parziale soddisfo) etc.
- Normativa secondaria: Circolare Agenzia Entrate 34/E 2020 sulla transazione fiscale post DL 125/2020 (chiarisce applicazione art.48 DL 34/2020 – cram down enti pubblici); Circolare INPS 19/2023 su gestione crediti contributivi in concordato (conferma obbligo inserimento in transazione contributiva, altrimenti falcidia soggetta a opposizione).
La tua azienda che produce, installa o manutiene macchinari e sistemi di raffreddamento, chiller industriali, scambiatori di calore, torri evaporative, unità refrigeranti, raffreddatori ad acqua e ad aria, impianti HVAC, sistemi per processi industriali, componenti frigoriferi e compressori è oggi in difficoltà a causa dei debiti? Fatti Aiutare da Studio Monardo
La tua azienda che produce, installa o manutiene macchinari e sistemi di raffreddamento, chiller industriali, scambiatori di calore, torri evaporative, unità refrigeranti, raffreddatori ad acqua e ad aria, impianti HVAC, sistemi per processi industriali, componenti frigoriferi e compressori è oggi in difficoltà a causa dei debiti?
Stai ricevendo solleciti, richieste urgenti di rientro, sospensioni delle forniture, decreti ingiuntivi o addirittura minacce di pignoramento da parte di banche, Fisco, INPS, fornitori o Agenzia Entrate-Riscossione?
Il settore del raffreddamento industriale è costoso e complesso: componenti refrigeranti cari, normative stringenti, installazioni tecniche delicate, manutenzioni programmate, collaudi, consumi elevati e magazzini ricchi di pezzi speciali. Basta un ritardo nei pagamenti o un taglio ai fidi per creare una crisi di liquidità immediata.
La buona notizia? La tua azienda può essere salvata, se intervieni tempestivamente e nel modo corretto.
Perché un’Azienda di Sistemi di Raffreddamento va in Debito
- aumento dei costi di compressori, gas refrigeranti, scambiatori, pompe, elettroniche e acciaio inox
- pagamenti lenti da parte di industrie, cantieri, contractor e stabilimenti produttivi
- magazzino immobilizzato tra pezzi di ricambio, fluidi refrigeranti, valvole e controlli elettronici
- costi elevati di installazione, manutenzione, collaudo e certificazioni F-GAS
- spese operative e di trasferta anticipate rispetto agli incassi
- riduzione o revoca dei fidi bancari
Il problema non è la mancanza di commesse, ma la mancanza di liquidità immediata.
I Rischi se Non Intervieni Prima Possibile
- pignoramento dei conti correnti
- blocco dei fidi bancari
- sospensione delle forniture di gas refrigeranti, pompe, valvole ed elettroniche
- atti esecutivi, decreti ingiuntivi, precetti
- sequestro di macchinari, ricambi e attrezzature
- impossibilità di completare impianti, avviamenti o manutenzioni obbligatorie
- perdita di clienti strategici e contratti ricorrenti
Cosa Fare Subito per Difendersi
1. Bloccare subito i creditori
Un avvocato specializzato può interrompere pignoramenti, fermare richieste di rientro e proteggere i conti aziendali.
2. Controllare i debiti ed eliminare ciò che non è dovuto
In molte posizioni debitorie emergono errori:
- interessi non dovuti
- sanzioni errate
- importi duplicati
- debiti prescritti
- errori dell’Agenzia Riscossione
- costi bancari anomali
Una parte rilevante del debito può essere cancellata o ridotta.
3. Ristrutturare i debiti con piani sostenibili
Soluzioni possibili:
- rateizzazioni fiscali fino a 120 rate
- accordi con fornitori strategici
- rinegoziazione dei fidi con la banca
- sospensione temporanea dei pagamenti
- accesso alle definizioni agevolate
4. Usare strumenti legali che bloccano tutti i creditori
Per situazioni più critiche:
- PRO – Piano di Ristrutturazione dei Debiti
- Accordi di ristrutturazione
- Concordato minore
Questi strumenti permettono di continuare a lavorare pagando solo una parte dei debiti.
Le Specializzazioni dell’Avv. Giuseppe Monardo
L’Avv. Monardo è uno dei principali esperti italiani nella gestione delle crisi aziendali.
Le sue qualifiche includono:
- Avvocato Cassazionista
- Coordinatore nazionale di avvocati e commercialisti esperti in diritto bancario e tributario
- Gestore della Crisi da Sovraindebitamento (L. 3/2012), iscritto negli elenchi del Ministero della Giustizia
- Professionista fiduciario di un OCC (Organismo di Composizione della Crisi)
- Certificato come Esperto Negoziatore della Crisi d’Impresa (D.L. 118/2021)
Un profilo estremamente qualificato per bloccare i creditori, ristrutturare debiti e proteggere aziende tecniche come quella del raffreddamento industriale.
Come Può Aiutarti l’Avv. Monardo
- analisi immediata della tua situazione debitoria
- stop urgente a pignoramenti e decreti ingiuntivi
- ristrutturazione del debito su misura
- protezione di impianti, ricambi, magazzino e linee di raffreddamento
- trattative con banche, fornitori e Agenzia Riscossione
- tutela completa dell’azienda e dell’amministratore
Conclusione
Avere debiti nella tua azienda di macchinari e sistemi di raffreddamento non significa essere destinato alla chiusura.
Con una strategia rapida, precisa e professionale, puoi:
- bloccare subito i creditori
- ridurre davvero i debiti
- proteggere impianti, ricambi, cantieri e continuità operativa
- salvare la tua azienda prima che sia troppo tardi
Agisci ora.
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