Se la tua azienda produce, importa o distribuisce interruttori di prossimità, sensori induttivi, capacitivi, ottici, microinterruttori, finecorsa, encoder semplici, rilevatori industriali e accessori per automazione, e oggi si trova con debiti verso Fisco, Agenzia delle Entrate Riscossione, INPS, banche o fornitori, è essenziale intervenire subito per evitare il blocco delle attività e la perdita dei clienti.
Nel settore dell’automazione industriale, anche un breve fermo può paralizzare linee produttive, generare penali e far saltare contratti con integratori e aziende manifatturiere.
Perché le aziende di interruttori e sensori di prossimità accumulano debiti
- costi elevati per elettronica, chip, PCB, sensori e componenti certificati
- rincari dei materiali importati e dei semiconduttori
- pagamenti lenti da parte di OEM, integratori e industrie
- ritardi nei versamenti di IVA, imposte e contributi
- magazzini complessi con molte varianti tecniche e formati
- fidi bancari spesso insufficienti ai cicli produttivi e agli ordini di materia prima
Cosa fare subito
- far analizzare da un professionista l’intera situazione debitoria
- individuare quali debiti si possono contestare, ridurre o rateizzare
- evitare piani di rientro non sostenibili che peggiorano la liquidità
- chiedere la sospensione di eventuali pignoramenti
- proteggere fornitori strategici e componenti critici
- utilizzare strumenti legali per rinegoziare o ristrutturare i debiti
I rischi se non intervieni in tempo
- pignoramento del conto corrente aziendale
- blocco delle forniture di componenti elettronici e sensori
- fermo della produzione, dei collaudi e dell’assistenza tecnica
- perdita di clienti industriali, integratori e distributori
- rischio concreto di chiusura dell’attività
Come può aiutarti l’avvocato Monardo
Detto questo, l’avvocato Monardo, cassazionista, guida su tutto il territorio nazionale un team di avvocati e commercialisti esperti in diritto bancario e tributario.
Inoltre:
- è Gestore della Crisi da Sovraindebitamento (L. 3/2012)
- è iscritto negli elenchi del Ministero della Giustizia
- è professionista fiduciario presso un OCC – Organismo di Composizione della Crisi
- è Esperto Negoziatore della Crisi d’Impresa (D.L. 118/2021)
Può aiutarti concretamente a:
- bloccare immediatamente pignoramenti e procedure esecutive
- ridurre o ristrutturare i debiti tramite gli strumenti normativi più efficaci
- ottenere rateizzazioni realmente sostenibili
- proteggere materiali, componenti elettronici, attrezzature e continuità produttiva
- evitare la chiusura e salvare davvero la tua azienda
Agisci ora
Molte imprese non falliscono per i debiti, ma perché intervengono troppo tardi.
Con il supporto dell’avvocato Monardo puoi fermare le procedure, salvare liquidità e ristrutturare i debiti in modo strategico.
👉 La tua azienda è indebitata?
Richiedi una consulenza riservata con l’avvocato Monardo e difendi subito la tua azienda di interruttori e sensori di prossimità.
Introduzione
Un’azienda manifatturiera specializzata in interruttori e sensori di prossimità che accumula debiti significativi si trova ad affrontare una situazione critica. Questa guida, aggiornata a ottobre 2025, offre un quadro avanzato delle strategie difensive e degli strumenti giuridici che l’imprenditore-debitore può attivare per gestire la crisi finanziaria, tutelare l’attività e prevenire esiti distruttivi come il fallimento (oggi liquidazione giudiziale). La prospettiva adottata è quella del debitore: forniremo consigli pratici e indicazioni normative in un linguaggio tecnico-giuridico ma divulgativo, adatto sia a professionisti legali sia a imprenditori e privati che vogliono capire come muoversi.
Nel 2022 è entrato in vigore il nuovo Codice della Crisi d’Impresa e dell’Insolvenza (D.Lgs. 14/2019), profondamente innovato da correttivi successivi (D.Lgs. 83/2022 e D.Lgs. 136/2024) . Questo impianto normativo ha rivoluzionato la gestione delle crisi aziendali, introducendo strumenti di allerta precoce, procedure di composizione negoziata assistita, nuovi tipi di accordi di ristrutturazione del debito e procedure concorsuali modernizzate. L’obiettivo è duplice: favorire il risanamento delle imprese in difficoltà – ove possibile – e liquidare in modo ordinato quelle insolventi, garantendo tuttavia al debitore onesto opportunità di esdebitazione (liberazione dai debiti residui) . Il Codice incoraggia l’imprenditore in crisi ad attivarsi tempestivamente, in ossequio al principio per cui gli amministratori devono adottare “iniziative senza indugio” ai primi segnali di crisi (art. 3 CCII) . Agire presto aumenta le chance di salvataggio dell’azienda e riduce i rischi di responsabilità personale degli amministratori.
Questa guida esaminerà inizialmente i segnali di crisi e le misure di prevenzione che ogni impresa dovrebbe implementare. Si passerà poi in rassegna alle diverse tipologie di debiti aziendali – fiscali, previdenziali, bancari, commerciali – evidenziandone i rischi specifici e le possibili contromisure. Verranno quindi illustrati in dettaglio i principali strumenti di regolazione della crisi previsti dall’ordinamento italiano (dalla composizione negoziata ai piani attestati, dagli accordi di ristrutturazione al concordato preventivo e alle procedure liquidatorie), con riferimenti alla normativa vigente e alle più recenti pronunce giurisprudenziali di rilievo. Un’attenzione particolare sarà dedicata alle strategie di difesa processuale del debitore: come reagire a ingiunzioni, pignoramenti o istanze di fallimento promosse dai creditori, nonché come mitigare le responsabilità personali (civili e penali) degli amministratori.
Per facilitare la comprensione, la guida include tabelle riepilogative (ad esempio sulle soglie di allerta e sul confronto tra procedure di risanamento) e una sezione di Domande e Risposte frequenti, con simulazioni pratiche riferite al contesto italiano. Al termine, una sezione di Fonti e Riferimenti normativi e giurisprudenziali consentirà di approfondire i temi trattati, garantendo la verificabilità delle informazioni fornite. L’obiettivo è offrire un quadro completo e aggiornato (al 2025) su “cosa fare per difendersi e come” quando un’azienda – come quella del nostro esempio – si trova oppressa dai debiti.
Segnali di Crisi e Prevenzione della Insolvenza
Crisi vs Insolvenza: definizioni e importanza dei segnali precoci
Il primo passo per difendere un’azienda indebitata è riconoscere tempestivamente lo stato di difficoltà. La legge distingue due concetti chiave:
- Stato di crisi: situazione di difficoltà economico-finanziaria che rende probabile l’insolvenza futura. In termini pratici, per un’impresa la crisi si manifesta quando i flussi di cassa prospettici appaiono inadeguati a far fronte regolarmente alle obbligazioni nei successivi 12 mesi . Indizi tipici sono calo di liquidità, aumento eccessivo dell’indebitamento a breve, margini operativi negativi, ecc. Dal punto di vista civilistico, la riforma ha introdotto l’obbligo di monitorare tali squilibri: l’art. 2086 c.c., come modificato, impone all’imprenditore (societario) di adottare assetti organizzativi adeguati per rilevare tempestivamente la crisi e la perdita della continuità aziendale .
- Stato di insolvenza: la situazione più grave, in cui il debitore non è più in grado di soddisfare regolarmente le proprie obbligazioni, come manifestato da inadempimenti reiterati o altri fatti esteriori (es. protesti, pignoramenti, scoperti prolungati) . L’insolvenza è dunque una conclamata incapacità di pagare i debiti alle scadenze. In una società, lo stato di insolvenza attuale legittima l’apertura della procedura di liquidazione giudiziale (il “fallimento” secondo la vecchia terminologia) . È fondamentale distinguere l’insolvenza dalla crisi: quest’ultima è una fase anteriore e reversibile, durante la quale si deve intervenire per evitare di precipitare nell’insolvenza conclamata.
Tra la normale operatività e la crisi possono esistere stati intermedi di tensione finanziaria. La normativa (art. 2 CCII) parla anche di “squilibrio patrimoniale o economico-finanziario che rende probabile la crisi o l’insolvenza”, concetto che giustifica l’accesso alla nuova procedura di composizione negoziata già in fase molto precoce . In pratica, il legislatore vuole che l’imprenditore non aspetti di saltare i pagamenti per reagire, ma agisca appena emergono segnali di squilibrio.
Indicatori di difficoltà finanziaria
Come può un’azienda produttrice di interruttori e sensori accorgersi di essere in crisi prima di trovarsi insolvente? Oltre all’esperienza del management, vi sono indicatori quantitativi codificati. Il Codice della Crisi (art. 3 CCII) e i successivi decreti attuativi indicano alcuni parametri di allerta:
- Patrimonio netto negativo o eroso: un capitale netto che diventa negativo segnala che le perdite hanno consumato il capitale sociale – campanello d’allarme grave .
- Indice DSCR < 1 (Debt Service Coverage Ratio a 6 mesi): se la capacità di generare cassa nei prossimi sei mesi è inferiore al servizio del debito previsto, l’azienda probabilmente non reggerà i pagamenti in arrivo . Un DSCR persistentemente sotto 1 è uno degli indicatori di crisi prospettica più utilizzati.
- Altri indici finanziari deteriorati: ad es. margine operativo lordo negativo per più esercizi, capitale circolante netto negativo (debiti a breve superiori alle attività a breve), forte e persistente calo di fatturato, incremento anomalo dell’indebitamento bancario a breve termine, ecc. . Nessun singolo numero è risolutivo, ma un insieme di trend negativi merita attenzione immediata.
- Inadempimenti ripetuti o segnali esterni: protesti cambiari, assegni scoperti, ritardi nei pagamenti a fornitori, richieste di moratoria sul debito, segnalazioni in Centrale Rischi Bankitalia. Questi fattori, pur non essendo indicatori “di bilancio”, manifestano esternamente difficoltà interne.
Il Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti ha elaborato indici settoriali di allerta (come previsto dall’art. 13 CCII, nella sua versione originaria) per aiutare a identificare la crisi. Tali indici – continuamente aggiornati – comprendono rapporti di redditività, liquidità e solvibilità tarati sulla tipologia d’impresa. Ad esempio, nel settore manifatturiero elettronico un indice di rotazione magazzino drasticamente rallentato o un incremento del DSO (giorni di incasso crediti) oltre certi limiti potrebbero integrare segnali di crisi. In ogni caso, l’imprenditore deve dotarsi di un sistema di controllo interno (budget, business plan, contabilità analitica, report finanziari periodici) che consenta di evidenziare subito ogni “anomalia significativa (patrimoniale, reddituale o finanziaria)” .
Assetti organizzativi “adeguati” e dovere di intervento degli amministratori
La riforma impone espressamente che l’organo amministrativo predisponga assetti organizzativi, amministrativi e contabili adeguati alla natura e dimensione dell’impresa (art. 2086 c.c. e art. 3 CCII) . In pratica, anche una PMI deve dotarsi almeno di: sistemi di tesoreria e budgeting, controllo di gestione, figure (interne o consulenziali) capaci di leggere i dati contabili e anticipare carenze di liquidità. Questo per avere la “fotografia” costante della salute aziendale e cogliere per tempo eventuali squilibri.
Gli amministratori hanno l’obbligo di intervenire senza indugio appena rilevino fondati indizi di crisi. L’art. 3 CCII infatti richiede di attivarsi prontamente per adottare uno dei possibili strumenti di composizione della crisi (dall’accordo con i creditori all’accesso a procedure concorsuali) . Va sottolineato che questo dovere di reazione tempestiva non è più solo una buona prassi, ma una specifica responsabilità legale: se gli amministratori omettono di attivarsi e ciò causa un aggravamento del dissesto, potranno risponderne personalmente verso i creditori. Il novellato art. 2486 c.c., comma 3, stabilisce infatti che – in caso di accertata responsabilità per gestione non conservativa dopo il manifestarsi della causa di scioglimento o dello stato di insolvenza – il danno risarcibile è presunto pari alla differenza tra patrimonio netto a tale data e patrimonio netto al momento dell’apertura della liquidazione . In altre parole, le perdite ulteriori cagionate dalla tardiva emersione della crisi gravano sugli amministratori (salva la prova contraria). Già dal 2019 questa regola è in vigore e la giurisprudenza ha iniziato ad applicarla, sanzionando amministratori e sindaci che abbiano lasciato incancrenire la situazione senza attivarsi .
Esempio pratico: i dirigenti della nostra azienda di sensori notano che da due trimestri consecutivi la società genera flussi di cassa negativi, sta accumulando ritardi nei pagamenti fiscali e il bilancio semestrale prevede un DSCR a 6 mesi di 0,8 (cioè i flussi attesi copriranno solo l’80% delle uscite previste). Questi sono chiari indicatori di crisi probabile. In virtù degli obblighi di legge, gli amministratori dovrebbero immediatamente: (a) analizzare le cause (es. calo ordini, eccesso scorte, costi fissi troppo alti), (b) approntare misure correttive (taglio spese, ricerca capitali freschi, rinegoziazione fidi) e (c) se il trend negativo persiste, valutare l’accesso a uno strumento di composizione della crisi (es. avviare una composizione negoziata assistita o predisporre un piano di risanamento). Ignorare questi segnali e continuare l’attività “business as usual” rischierebbe di aggravare il dissesto e, in caso di successivo fallimento, esporrebbe gli amministratori ad azioni di responsabilità per il maggior danno causato.
Sistema di Allerta e Segnalazioni Obligatorie (Allerta Interna ed Esterna)
Accanto agli obblighi di auto-monitoraggio dell’imprenditore, il Codice della Crisi ha introdotto un vero e proprio sistema di allerta basato su segnalazioni interne ed esterne, volto a far emergere anticipatamente la crisi. L’idea è creare intorno all’impresa in difficoltà una rete di “sentinelle” che sollecitino l’adozione di rimedi prima che sia troppo tardi. Queste disposizioni, inizialmente sospese, sono entrate in vigore tra il 2022 e il 2024.
Allerta interna: organi di controllo e revisori
Nelle società dotate di organi di controllo (collegio sindacale o sindaco unico) e/o di revisore legale, questi soggetti hanno ora precisi obblighi di segnalazione verso l’organo amministrativo. In base all’art. 25-octies CCII (come modificato dal D.Lgs. 136/2024), se i sindaci o il revisore rilevano fondati indizi di crisi (secondo gli indici di cui sopra), devono segnalarlo per iscritto agli amministratori senza indugio . La segnalazione va motivata, inviata via PEC o mezzo analogo, e deve concedere agli amministratori un termine (non oltre 30 giorni) per riferire sulle iniziative intraprese . Questo avviso funge da “pungolo” interno: serve a scuotere il management, ma non è di per sé comunicato all’esterno. Se gli amministratori ignorano l’avvertimento, sindaci e revisore, pur non dovendo più attivare direttamente procedure (come invece prevedeva la versione originaria del Codice, poi modificata), potrebbero dimettersi o comunque restarne coinvolti successivamente in termini di responsabilità.
Va evidenziato infatti che la legge prevede meccanismi di responsabilità incrociata: una segnalazione tempestiva della crisi esonera o attenua la responsabilità dei sindaci/revisori per eventuali danni (art. 2407 c.c. e art. 15 D.Lgs. 39/2010) , mentre l’omessa segnalazione li espone a possibili azioni risarcitorie insieme agli amministratori inerti . In tal modo il legislatore vuole incentivare i controllori interni a non chiudere un occhio di fronte a conti allarmanti.
Esempio: il collegio sindacale della nostra azienda rileva, dalle situazioni infrannuali, un aumento abnorme dei debiti verso fornitori e fisco negli ultimi 4 mesi, con utilizzo costante oltre il fido di scoperto bancario (segnalato dalla banca stessa). I sindaci inviano una PEC al CdA evidenziando questi elementi (esposizioni scadute, sconfini bancari > 60 giorni) e invitando formalmente gli amministratori a valutare soluzioni (piano di risanamento o composizione negoziata). Gli amministratori, pungolati, non possono più procrastinare: dovranno entro 30 giorni rispondere indicando le misure adottate (es. contattare i creditori, nominare un advisor finanziario, ecc.) . Se restano inerti e la società fallisce, i sindaci che non hanno segnalato nulla rischierebbero grosso; viceversa, avendo segnalato, potranno difendersi meglio da accuse di omesso controllo.
Allerta esterna: creditori pubblici qualificati e banche
Un’importante novità (art. 25-novies e 25-decies CCII) è l’obbligo per alcuni creditori pubblici e per gli intermediari finanziari di avvisare formalmente l’imprenditore (e gli organi di controllo interni) quando i debiti scaduti superano determinate soglie. Questi creditori sono detti “qualificati” perché dotati di una posizione privilegiata per monitorare l’impresa:
- INPS: deve segnalare il ritardo di oltre 90 giorni nel versamento di contributi previdenziali, se l’importo supera il 30% dei contributi dovuti nell’anno precedente e almeno €15.000 (per imprese con dipendenti) oppure se supera €5.000 (imprese senza dipendenti) .
- INAIL: deve segnalare premi assicurativi scaduti da oltre 90 giorni per un importo superiore a €5.000 .
- Agenzia delle Entrate (IVA periodica): deve segnalare il mancato versamento dell’IVA risultante dalle liquidazioni periodiche, scaduto da oltre 90 giorni, se l’importo eccede €5.000 ed è almeno il 10% del fatturato dell’anno precedente. In ogni caso, un debito IVA oltre €20.000 non versato va segnalato (anche se inferiore al 10% del volume d’affari) .
- Agenzia delle Entrate-Riscossione (ex Equitalia): deve segnalare l’esistenza di ruoli affidati per la riscossione e scaduti da oltre 90 giorni, se l’esposizione supera €100.000 per ditte individuali, €200.000 per società di persone, €500.000 per le altre società . (Sono esclusi dal calcolo i debiti già oggetto di rateizzazione attiva, per evitare doppie segnalazioni) .
- Banche e intermediari finanziari vigilati: tenuti a segnalare allo stesso debitore (tramite comunicazione all’organo di controllo interno) gli sconfinamenti su linee di credito o le inadempienze rilevanti protratte per oltre 60 giorni rispetto ai fidi concessi . Ad esempio, se l’azienda ha un fido di c/c di €50.000 e resta oltre €50.000 scoperta per più di due mesi, la banca deve darne comunicazione formale.
Le modalità della segnalazione esterna prevedono l’invio di una comunicazione ufficiale (PEC o raccomandata) all’impresa e, se esiste, al collegio sindacale/revisore. Nella lettera si invitano gli amministratori ad attivarsi, in particolare a valutare di presentare un’istanza di composizione negoziata (come espressamente suggerito dalla norma) . Queste comunicazioni devono partire entro 60 giorni dal verificarsi delle condizioni (anche se il termine non è sempre esplicitato nel Codice, circolari e regolamenti lo hanno chiarito) .
Tabella – Soglie di Debito che attivano la Segnalazione di Allerta Esterna (art. 25-novies CCII)
| Segnalatore (creditore pubblico qualificato) | Condizione di debito scaduto che obbliga la segnalazione | | — | — | | INPS (contributi previdenziali) | Ritardo > 90 giorni nel versamento. Soglia: se l’impresa ha dipendenti, debiti > 30% dei contributi dovuti nell’anno precedente e > €15.000; se senza dipendenti, debiti > €5.000 . | | INAIL (premi assicurativi) | Premi assicurativi scaduti > 90 giorni per importo > €5.000 . (Dal 2023 INAIL allineato agli obblighi di segnalazione). | | Agenzia Entrate (IVA periodica) | Debito IVA risultante da LIPE non versato da > 90 giorni, > €5.000 e ≥ 10% del fatturato anno precedente; in ogni caso debito IVA > €20.000 scaduto . | | Agenzia Entrate-Riscossione (cartelle esattoriali) | Debiti affidati alla riscossione scaduti da > 90 giorni, per importi > €100.000 (ditta individuale), > €200.000 (società di persone), > €500.000 (società di capitali) . (Sono esclusi debiti già a ruolo oggetto di piani di rateazione in corso ). | | Banche e intermediari finanziari | Crediti scaduti o sconfinamenti oltre 60 giorni su linee di credito accordate. Segnalazione al debitore/organo di controllo se l’esposizione oltre fido persiste > 60 gg . (Spesso accompagnata da revoca fidi se la situazione non rientra). |
Queste segnalazioni esterne vengono inviate per conoscenza anche all’OCRI (Organismo di Composizione della Crisi d’Impresa) presso la Camera di Commercio competente . L’OCRI, secondo la normativa, funge da snodo: ricevuta la segnalazione, invita formalmente l’impresa a presentare richiesta di composizione negoziata entro 30 giorni. Se l’imprenditore non ottempera o la situazione appare già compromessa, l’OCRI può attivare ulteriori passi (ad esempio allertare il Pubblico Ministero in casi estremi di insolvenza conclamata) . Occorre sottolineare che l’OCRI opera riservatamente e la segnalazione non è di per sé pubblica: l’intento non è punire il debitore, bensì sollecitarlo a muoversi in un percorso protetto invece di subire un’istanza di fallimento.
In aggiunta, il Codice prevede alcune “misure premiali” per incentivare il rispetto di queste tempistiche: ad esempio, le imprese che reagiscono tempestivamente alle segnalazioni (attivando subito la composizione negoziata o altri strumenti) possono beneficiare di sgravi sulle sanzioni e interessi relativi ai debiti fiscali in caso di accordo . Viceversa, se l’impresa ignora gli allarmi, perde tali benefici ed espone gli amministratori a possibili azioni per aggravamento del dissesto .
Esempio: la nostra azienda, in ritardo con IVA e contributi, riceve a gennaio 2025 due PEC: una da Agenzia delle Entrate che segnala €30.000 di IVA non versata (superiore sia a €20k sia al 10% del fatturato) e una da INPS che segnala €20.000 di contributi non pagati (che superano la soglia del 30% annuo). Queste comunicazioni invitano esplicitamente a presentare istanza di composizione negoziata entro 3 mesi. Se l’imprenditore vi ottempera, ad esempio avviando a febbraio 2025 la procedura di composizione negoziata con un esperto, potrà ottenere misure protettive (sospensione di pignoramenti) e forse, in caso di accordo omologato, riduzioni sulle sanzioni fiscali. Se invece ignora gli avvisi, l’OCRI a fine marzo potrebbe segnalare la situazione al tribunale o al PM. Inoltre, l’azienda rischia sanzioni piene e l’INPS/ADER potrebbero nel frattempo avviare azioni esecutive (es. ipoteche, pignoramenti) non essendo stata attivata alcuna tutela.
Mantenere la Continuità aziendale durante la crisi: strategie di emergenza
Un aspetto cruciale in ottica preventiva è mantenere viva la continuità aziendale durante il periodo di crisi, perché un’azienda “viva” è più facilmente risanabile (o almeno vendibile) rispetto a una che ha cessato l’attività. Pertanto, mentre si attivano gli strumenti di allerta e composizione, l’imprenditore dovrebbe adottare misure immediate quali:
- Piano di cash management d’emergenza: dare priorità ai pagamenti indispensabili (stipendi, fornitori strategici, forniture essenziali di energia/materie prime) e posticipare quelli meno critici, magari previo accordo di standstill con alcuni creditori. L’obiettivo è guadagnare tempo per mettere in atto il piano di risanamento.
- Dialogo con i principali stakeholder: informare le banche della situazione e chiedere una moratoria sui rimborsi o il mantenimento degli affidamenti in essere durante le trattative (spesso le banche sono disposte ad attendere se sanno che l’azienda sta seriamente approntando una ristrutturazione). Allo stesso modo, parlare con i fornitori chiave per evitare che interrompano le forniture essenziali – magari fornendo garanzie aggiuntive temporanee, se possibile.
- Monitoraggio giornaliero della tesoreria: predisporre un cash flow forecast a 13 settimane (3 mesi) aggiornato di continuo, per anticipare eventuali punti di rottura di liquidità e intervenire con azioni correttive (es. sollecitare incassi clienti, ridurre scorte, ecc.).
- Consulenza specialistica: coinvolgere per tempo un advisor finanziario o un professionista della crisi (es. un commercialista esperto in risanamenti o un legale specializzato) che aiuti a predisporre un piano e a interfacciarsi con creditori e organi della procedura. Il Codice incoraggia il debitore a farsi affiancare da esperti indipendenti, ad esempio tramite la composizione negoziata.
Tutto ciò va fatto in trasparenza e buona fede: la credibilità del debitore è fondamentale. Giudici e creditori saranno più disponibili ad accordi se l’imprenditore dimostra onestà e collaborazione, fornendo informazioni veritiere e non occultando beni . Al contrario, ogni comportamento opaco (tentare di sottrarre attivi, favorire di nascosto qualche creditore a scapito di altri, falsificare i bilanci) farà “crollare la fiducia” e precluderà soluzioni concordate . In sostanza, giocare d’anticipo, giocare pulito e giocare accompagnati (da professionisti) sono i fattori critici di successo per superare la crisi .
Nei capitoli successivi esamineremo come affrontare specificamente i vari debiti aziendali e quali strumenti di risanamento sono disponibili, ma è importante tenere a mente questo quadro: la prevenzione e l’emersione tempestiva della crisi, se gestite correttamente, possono fare la differenza tra la ristrutturazione riuscita della nostra azienda di sensori e la sua definitiva uscita dal mercato.
Tipologie di Debiti Aziendali: Rischi e Soluzioni
Non tutti i debiti sono uguali. Un’azienda indebitata deve mappare la propria esposizione verso diverse categorie di creditori, poiché ciascuna comporta rischi specifici e può richiedere strategie di difesa diverse. Analizziamo le principali tipologie di debito che la nostra ipotetica azienda potrebbe avere (debiti fiscali, contributivi, bancari, verso fornitori, ecc.) e vediamo cosa può fare il debitore in ciascun caso per tutelarsi o ristrutturare l’esposizione.
Debiti Fiscali (Erario: imposte e tasse)
I debiti tributari verso l’Erario (Agenzia delle Entrate) e gli enti locali (es. Comuni per IMU, TARI, etc.) costituiscono spesso una parte rilevante dell’indebitamento aziendale in crisi. Comprendono tipicamente IVA non versata, ritenute fiscali sui dipendenti o fornitori non pagate, IRES/IRAP arretrate, accertamenti e cartelle esattoriali. Ecco i punti chiave:
Rischi particolari dei debiti fiscali: I crediti tributari godono per legge di privilegi nel fallimento (hanno prelazione sui beni del debitore) e il loro recupero è affidato a un ente con poteri pubblicistici (Agenzia Entrate-Riscossione, ex Equitalia). Ciò comporta che, in mancanza di accordi o regolarizzazioni, il Fisco può attivare procedure esecutive senza passare da un giudice (ad esempio: iscrivere ipoteca su immobili dell’azienda, disporre il fermo amministrativo di macchinari registrati/automezzi, effettuare pignoramenti di conti correnti aziendali) . Tali azioni possono avvenire con una certa automaticità dopo la notifica di cartelle esattoriali non pagate entro 60 giorni. Un serio rischio è l’ipoteca legale: l’Agenzia Riscossione può iscrivire ipoteca su beni immobili aziendali per debiti sopra €20.000, mettendo a rischio il patrimonio immobiliare dell’impresa. Inoltre, alcuni debiti fiscali, come l’IVA e le ritenute non versate, presentano possibili profili penali a carico degli amministratori (omesso versamento IVA oltre soglia €250.000 o ritenute oltre €150.000 sono reati tributari). Tuttavia, se il debitore avvia una procedura concorsuale di regolazione del debito, certi profili penali possono essere attenuati (ad esempio, il reato di omesso versamento IVA si estingue se i debiti IVA vengono integralmente pagati anche tardivamente, magari grazie a un accordo) oppure evitati ex ante con comportamenti diligenti.
Soluzioni e strumenti per i debiti fiscali:
- Rateizzazione ordinaria delle cartelle: Il primo strumento difensivo, se l’azienda non riesce a pagare immediatamente, è chiedere una rateazione all’Agenzia Entrate-Riscossione. Per debiti fino a €120.000 la dilazione è concessa a semplice richiesta fino a 72 rate (6 anni); per importi maggiori o in caso di decadenza da precedente piano, serve provare una temporanea difficoltà per ottenere un piano fino a 120 rate (10 anni). Un piano di rateizzo attivo blocca nuove azioni esecutive da parte del Fisco, purché le rate vengano pagate regolarmente. Attenzione: saltare troppe rate (attualmente tollerati 8 pagamenti non eseguiti, anche non consecutivi) fa decadere il beneficio, riattivando la riscossione forzata. Nel 2023 il Governo ha introdotto una definizione agevolata (“Rottamazione-quater”) per le cartelle fino al 2017 che consente di pagarle senza sanzioni e interessi dilazionando fino al 2027; se la vostra azienda rientra e ha aderito, ciò alleggerisce il peso fiscale. Tuttavia, queste rottamazioni sono finestre temporanee: ad ottobre 2025 le adesioni sono chiuse, quindi ci si concentra sulla rateazione ordinaria.
- Sospensione legale della riscossione: Se ritenete che la cartella esattoriale sia illegittima (es. vizi di notifica, importo già pagato, decadenza dei termini), potete presentare un’istanza di sospensione all’ADER e un ricorso alle Commissioni Tributarie (oggi “Corti di Giustizia Tributaria”). La mera contestazione non sospende automaticamente il dovuto, ma se ottenete una sospensiva dal giudice tributario, l’ADER fermerà le azioni esecutive fino alla decisione. Questa è una difesa processuale mirata: contestare il merito o la regolarità formale del debito fiscale per guadagnare tempo o ridurre l’importo.
- Transazione fiscale in piani di risanamento o procedure concorsuali: La normativa consente, nell’ambito di un accordo di ristrutturazione omologato o di un concordato preventivo, di proporre il pagamento parziale o dilazionato dei tributi e relativi accessori (cd. transazione fiscale, art. 63 CCII) . Anche debiti per IVA e ritenute, un tempo intoccabili, possono oggi essere falcidiati nei limiti di quanto il Fisco otterrebbe in caso di liquidazione fallimentare . Se l’Erario vota contro la proposta, il tribunale può comunque omologarla (cram-down) purché sia garantito al Fisco un trattamento non inferiore a quello ricavabile dalla liquidazione . Questa è una svolta importante degli ultimi anni: grazie a modifiche legislative e pronunce di legittimità, il Fisco può partecipare ai sacrifici. Ad esempio, se la nostra azienda in concordato preventivo dimostra che in caso di fallimento l’Erario recupererebbe solo il 30%, potrà proporre di pagare il 30% in 5 anni: se l’Agenzia rifiuta, il giudice potrà ugualmente approvare il piano vincolando il Fisco . Nota: la transazione fiscale richiede molta trasparenza e una perizia sulla convenienza del piano per l’Erario; inoltre, deve includere necessariamente anche una transazione sui contributi INPS (transazione contributiva) se vi sono debiti previdenziali.
- Misure protettive attraverso procedure: Se l’azienda attiva la composizione negoziata della crisi o deposita un ricorso per concordato, può chiedere al tribunale misure protettive che sospendano le azioni esecutive individuali dei creditori . Questo include i pignoramenti e fermi amministrativi del Fisco. Ad esempio, presentando un’istanza di concordato “in bianco” (prenotativo), si ottiene una moratoria temporanea durante la quale l’ADER non può avviare nuove esecuzioni né iscrivere ipoteche senza autorizzazione del tribunale. Ciò dà respiro per finalizzare un accordo. Anche nella composizione negoziata è prevista la possibilità di chiedere al giudice misure protettive del patrimonio, paralizzando per qualche mese le azioni esecutive mentre si negozia .
In sintesi, per difendersi dai debiti fiscali l’azienda deve muoversi su due fronti: (1) gestionale – verificare con l’Agenzia possibilità di dilazioni o definizioni agevolate, e onorare almeno parzialmente il debito per ridurre sanzioni (ad es. versare le ritenute anche in ritardo per evitare il reato); (2) legale – se la mole debitoria fiscale è insostenibile, inserirla in un piano di ristrutturazione con transazione fiscale, così da spalmarla e ridurla sotto l’egida del tribunale. Importante è anche evitare comportamenti che aggravino la posizione: ad esempio, non utilizzare gli incassi IVA per spese extra (configura l’omesso versamento), o non distrarre beni su cui grava un privilegio fiscale (potrebbe diventare bancarotta fraudolenta in caso di fallimento). Meglio impiegare quelle risorse in un piano di risanamento concordato con il Fisco, ottenendo magari l’abbattimento di interessi e sanzioni grazie agli istituti previsti (la recente prassi favorisce approcci collaborativi dall’Erario, specie se l’impresa dimostra di poter risorgere).
Debiti Contributivi e Previdenziali (INPS, INAIL e Casse)
I debiti verso enti previdenziali (INPS in primis, ma anche INAIL per i premi assicurativi obbligatori, o eventuali Casse professionali) condividono molti tratti con i debiti fiscali, essendo pure riscossi in gran parte tramite l’Agenzia Entrate-Riscossione e godendo di privilegi. Riguardano principalmente contributi non versati per i dipendenti o per i titolari (contributi obbligatori IVS), sanzioni per omessi versamenti, ecc. Punti salienti:
Rischi specifici dei debiti contributivi: Anche qui vige la riscossione “automatica”: l’INPS iscrive a ruolo i contributi omessi e scatta la cartella esattoriale. In più, ci sono profili di responsabilità personali: l’omesso versamento di ritenute previdenziali (trattenute in busta paga al dipendente) oltre una certa soglia (circa €10.000 annui) costituisce reato contravvenzionale, ma estinguibile se si paga quanto dovuto prima della sentenza. Inoltre, in caso di fallimento, l’INPS spesso insinua anche un credito verso gli amministratori a titolo di responsabilità per mancato versamento (specie se si prova che le disponibilità c’erano ma furono destinate altrove). Dal punto di vista dell’impresa, il rischio è che l’INPS (anche tramite ADER) adotti misure cautelari analoghe al Fisco: ipoteche, fermi amministrativi, pignoramenti. Un elemento di pressione ulteriore: l’INPS può rifiutare il rilascio del DURC regolare (Documento Unico Regolarità Contributiva) se vi sono arretrati. Senza DURC, l’azienda non può partecipare ad appalti pubblici e rischia di non essere pagata per lavori in corso. Ciò può aggravare la crisi, creando un circolo vizioso.
Come affrontarli: Fortunatamente, anche per i debiti contributivi esistono strumenti simili a quelli fiscali:
- Dilazione contributiva: L’INPS consente piani di rateazione sui crediti contributivi (in genere fino a 24 rate mensili, prorogabili a 36 in casi eccezionali). Tuttavia, oggi la maggior parte dei crediti INPS dopo l’accertamento finisce nella riscossione unica di ADER, quindi valgono i meccanismi di rateazione di quest’ultima (72-120 rate come visto). Finché il piano è attivo, il DURC può essere rilasciato in regola (DURC in regolarizzazione), consentendo di proseguire i lavori. È fondamentale richiedere la dilazione prima di essere esclusi da commesse per DURC irregolare.
- Transazione contributiva: Nel quadro di un accordo di ristrutturazione o concordato, l’azienda può proporre anche all’INPS un pagamento parziale dei contributi analogamente alle imposte (art. 63 e 88 CCII). La transazione contributiva è parte integrante della transazione fiscale: il piano deve prevedere il trattamento dei crediti previdenziali che non può essere deteriore rispetto alla liquidazione fallimentare . Anche qui, se l’INPS vota contro ma il piano offre il massimo realizzabile, il tribunale può imporre l’omologazione (cram-down). Le prassi degli enti previdenziali in passato erano molto rigide (no sconti su contributi se non su sanzioni), ma il Codice della Crisi ha armonizzato la disciplina con quella fiscale, aprendo a possibili falcidie. Esempio: se il nostro piano concordatario offre all’INPS il 40% e dimostriamo che in fallimento i dipendenti avrebbero coperto l’intero TFR con il fondo di garanzia e l’INPS avrebbe preso forse il 5%, il giudice può omologare anche senza adesione INPS, ritenendo soddisfatta la condizione di miglior soddisfacimento rispetto al default.
- Sgravio sanzioni e misure premiali: Il legislatore ha previsto che, in caso di successo della composizione negoziata o omologazione di un concordato con continuità, le sanzioni e gli interessi moratori sui debiti contributivi possano essere ridotti o azzerati (misure premiali fiscali e contributive) . Ad esempio, l’INPS su disposizione normativa potrebbe rinunciare alle sanzioni civili (che spesso raddoppiano il debito originale) se l’azienda riesce a pagare il capitale con un piano concordato. Questo aspetto va valutato: spesso i debiti INPS lievitano per more e sanzioni, riuscire a condonarli parzialmente può rendere sostenibile il risanamento.
- Conseguenze penali: Se la crisi è grave al punto da configurare l’omesso versamento di ritenute previdenziali penalmente rilevante, è bene sapere che l’adempimento dei debiti contributivi entro il termine del processo estingue il reato. L’azienda in concordato può sfruttare la procedura per reperire risorse (es. vendendo un immobile) e pagare i contributi dovuti, così da chiudere anche il fronte penale. Nel caso in cui ciò non fosse possibile, come extrema ratio, l’amministratore imputato potrebbe valutare un patteggiamento con conversione della pena in sanzione pecuniaria (anche quella includibile magari nel concordato come debito chirografario). In ogni caso, affrontare proattivamente il problema con l’INPS (anziché ignorarlo) è la via maestra: se il tribunale percepisce che si sta tutelando la posizione dei dipendenti e del loro ente previdenziale, sarà più propenso a concedere concordati o piani.
Difendersi sul DURC: Se l’azienda rischia la revoca di appalti per DURC irregolare, presentare subito domanda di rateazione può far ottenere un DURC regolare provvisorio. Inoltre, l’apertura di una procedura concorsuale (concordato preventivo) sospende gli obblighi di decadenza negli appalti per mancanza di DURC, in base alla normativa emergenziale Covid prorogata in parte nel Codice (si tende infatti a proteggere la continuità aziendale: un’azienda in concordato con continuità può proseguire i contratti anche se non in regola col DURC al momento dell’apertura, perché poi provvederà secondo il piano).
Debiti Bancari e Verso Istituti Finanziari
Le esposizioni bancarie (mutui, finanziamenti, scoperti di conto, anticipo fatture, leasing) rappresentano sovente il fulcro di una crisi d’impresa. Quando l’azienda inizia a non rispettare i covenant o a tardare le rate, le banche tendono a reagire rapidamente per tutelarsi. I rischi e opportunità qui sono diversi:
Rischi connessi ai debiti bancari:
- Revoca dei fidi e accelerazione del debito: Se l’impresa viola i contratti (es. ritardo in una rata, sforamento di fido, deterioramento di indici di bilancio) le banche possono revocare gli affidamenti a breve (scoperte di c/c, castelletti SBF) e chiedere il rientro immediato, oppure decadere dal beneficio del termine su mutui e leasing, rendendo immediatamente esigibile l’intero capitale residuo. Ciò spesso precipita l’azienda in insolvenza effettiva, perché perde liquidità di colpo. Nel nostro esempio, la società di sensori con affidamento di €100k in conto e mutuo residuo €500k, se la banca revoca il conto e chiede €500k subito per rate scadute, difficilmente può farvi fronte senza un piano.
- Garanzie e rischi per il patrimonio: I debiti bancari di norma sono assistiti da garanzie reali (ipoteche su immobili aziendali, pegni su macchinari o su magazzino) o personali (fideiussioni degli amministratori/soci, garanzie dei confidi, polizze). La banca creditrice garantita ha un vantaggio: potrà escutere direttamente il pegno o intervenire nell’esecuzione immobiliare come creditore ipotecario con priorità. Inoltre, se un socio o amministratore ha prestato fideiussione, la banca può aggredire il suo patrimonio personale indipendentemente dalle sorti dell’azienda. Ciò crea un doppio fronte di pressione (sull’impresa e sulla sfera privata). Da notare che l’apertura di una procedura concorsuale per l’azienda non blocca le azioni contro i coobbligati o garanti (salvo specifiche autorizzazioni del tribunale in concordato, ma perlopiù i garanti restano esposti).
- Segnalazione in Centrale Rischi e difficoltà di credito: Un’azienda con rate scadute oltre 90 giorni o sofferenze viene segnalata a Banca d’Italia in Centrale Rischi come “past due” o “in default”. Questo di fatto preclude l’accesso a nuovi finanziamenti e spesso porta tutte le altre banche (se ve ne sono più d’una) a irrigidire o revocare a loro volta gli affidamenti (effetto domino).
Strategie e strumenti verso le banche:
- Moratorie e accordi bilaterali: In tempi di crisi di sistema (es. pandemia) vi sono state moratorie di legge. Al di fuori di ciò, l’impresa può cercare di negoziare privatamente con ciascuna banca una moratoria o riscadenzamento del debito. Spesso se la crisi è temporanea e le prospettive buone, le banche preferiscono allungare i termini piuttosto che incorrere in perdite. È utile presentare un mini-piano finanziario che convinca la banca che, con un po’ di respiro (ad es. 6 mesi di sola quota interessi, o estensione della durata del mutuo), l’azienda può riprendersi e rimborsare. Questi accordi stragiudiziali però dipendono dal consenso della singola banca e non vincolano eventuali altre banche dissenzienti.
- Accordo di ristrutturazione dei debiti su base collettiva (ex art. 57 CCII): Se ci sono più banche coinvolte, un accordo di ristrutturazione omologato dal tribunale può essere lo strumento adatto. Questo accordo, che richiede l’adesione di almeno il 60% dei crediti totali, permette di imporre ai creditori finanziari dissenzienti (banche minoritarie) gli stessi effetti pattuiti con le altre banche aderenti, a certe condizioni . Ad esempio, se 3 banche su 4, rappresentanti il 75% dell’esposizione finanziaria, accettano di prorogare le scadenze o ridurre i tassi, il tribunale può estendere quell’accordo anche alla quarta banca che non voleva aderire (cram-down settoriale, accordo ad efficacia estesa) . Questo riduce i comportamenti opportunistici e consente di ristrutturare l’intero debito bancario in modo organico. L’accordo omologato inoltre sospende le azioni esecutive dei creditori su tutti i beni dell’impresa (analogamente a un concordato) , garantendo la protezione del patrimonio durante l’implementazione.
- Piano attestato di risanamento con banche: Un’altra via (più rapida e riservata) è utilizzare un piano attestato (ex art. 56 CCII) coinvolgendo soprattutto le banche: la società predispone un piano industriale-finanziario di rilancio e un professionista indipendente lo attesta veritiero e fattibile. Le banche, su quella base, possono firmare accordi di rifinanziamento (ad es. conversione sconfinamenti in mutui a medio termine, concessione di nuova finanza). Il vantaggio per le banche è che i pagamenti e le garanzie concesse in esecuzione di un piano attestato non saranno soggetti a revocatoria fallimentare qualora il piano dovesse comunque fallire in seguito . Dal lato dell’azienda, il vantaggio è la riservatezza (non vi è omologazione pubblica) e la velocità: non serve attendere il voto di altri creditori né il decreto del tribunale. Tuttavia, un piano attestato richiede la volontaria collaborazione di tutte le banche o almeno di quelle principali: se una grossa banca creditrice non coopera, quel piano potrebbe fallire (perché una banca fuori potrebbe attivare azioni legali vanificando gli sforzi).
- Concordato preventivo con continuità: Se la situazione è molto tesa e le banche non concedono tregua, la società può optare per un concordato preventivo. Nella domanda di concordato può chiedere la sospensione delle azioni esecutive e inibire le banche dal proseguire il recupero coercitivo dei crediti. Nel concordato, i crediti bancari (chirografari per la parte non coperta da garanzia) verranno pagati secondo le percentuali offerte nel piano, mentre per le parti garantite da ipoteca o pegno vige il rispetto della causa di prelazione (le banche ipotecarie vanno soddisfatte almeno fino al valore del bene dato in garanzia, salvo diversa negoziazione se accettano stralci). Il vantaggio del concordato è poter imporre una ristrutturazione anche alle banche dissenzienti, tramite il voto a maggioranza. Lo svantaggio è l’esposizione pubblica e la rigidità di regole (ad es. se una classe di banche vota contro e rappresenta oltre metà dei crediti di quella classe, l’intero concordato potrebbe non passare, visto che il CCII non consente un cram-down tra classi se non nel PRO, di cui diremo più avanti) .
- Garanzie personali dei soci: Un aspetto da non dimenticare: se i soci o amministratori hanno firmato garanzie personali, è opportuno includerli nelle trattative. In un accordo di ristrutturazione, spesso i garanti chiedono alle banche la liberazione o la limitazione dell’escussione (magari offrendo un indennizzo). In un concordato, invece, il beneficio di escussione tipico fa sì che la banca, se parzialmente soddisfatta nel piano, possa comunque agire sul garante per la parte residua – salvo che quest’ultimo a sua volta acceda a una procedura di sovraindebitamento o concordato personale. Quindi, per difendere il patrimonio personale dei soci, un’opzione è farli accedere (se persone fisiche) al concordato minore o a un piano del consumatore parallelo, in modo da ristrutturare anche i debiti di garanzia. Questo tema sarà ripreso più avanti.
In pratica: supponiamo che la nostra azienda abbia debiti con due banche principali. La Banca A (€300k garantiti da ipoteca su capannone) e la Banca B (€200k scoperto di conto chirografario). Scenario 1 – accordo stragiudiziale: presentiamo ad A e B un piano attestato in cui un investitore inietterà €200k freschi, il capannone verrà venduto e rimborsata A al 80%, B convertità lo scoperto in mutuo 5 anni tagliando il 20% di esposizione. Se entrambe accettano, bene; i pagamenti a B anche se preferenziali non saranno revocabili . Scenario 2 – accordo ex art.57: se Banca B fosse inizialmente contraria, ma Banca A e altri creditori minori raggiungono 60% crediti aderenti, possiamo chiedere l’omologa di un accordo che impone anche a B la stessa falcidia (purché B sia chirografaria e nelle stesse condizioni) . Scenario 3 – concordato preventivo: se nessun accordo privato è fattibile in tempo, depositiamo un concordato in bianco ottenendo lo stay delle azioni. Poi proponiamo un concordato in continuità: Banca A (ipotecaria) prende l’immobile e chiude il credito; Banca B (chirografaria) riceve 40% in 4 anni. Se la maggioranza dei crediti chirografari approva, B sarà vincolata anche se vota no. I soci garanti di Banca B però resteranno obbligati per il restante 60%: a quel punto valuteranno un percorso personale di esdebitazione.
Debiti Verso Fornitori e Altri Creditori Chirografari
I debiti commerciali verso fornitori di beni e servizi, affitto di immobili, consulenti, nonché eventuali debiti finanziari non bancari (es. verso società di leasing, factoring senza garanzia dello Stato) costituiscono la categoria “chirografaria” per eccellenza, cioè senza garanzie o cause di prelazione. In caso di crisi queste esposizioni soffrono per prime (l’impresa tende a ritardare i pagamenti ai fornitori per pagare banche e Fisco) e spesso i fornitori sono i primi a perdere la pazienza. Rischi e difese:
Rischi connessi ai debiti verso fornitori:
- Sospensione delle forniture: Il rischio immediato è di natura commerciale: un fornitore non pagato potrebbe sospendere le consegne, mettendo in difficoltà la produzione dell’azienda. Questo può avere effetto domino: ad esempio, se la nostra società di sensori non paga il fornitore di componenti elettronici chiave, quello blocca la fornitura e l’azienda non può completare i prodotti da consegnare ai propri clienti, aggravando la crisi di liquidità. Quindi c’è un rischio di interruzione della supply chain.
- Azione legale (ingiunzioni): Un creditore commerciale può rivolgersi al giudice e ottenere un decreto ingiuntivo per il pagamento, spesso in tempi rapidi se la fattura non è contestata. Trascorsi 40 giorni senza pagamento né opposizione, il decreto diventa esecutivo e il fornitore può procedere a pignoramenti (es. bloccare conti correnti, pignorare merci in magazzino o crediti verso clienti). Tali esecuzioni possono paralizzare l’operatività e dare un colpo di grazia all’azienda. Inoltre, più decreti ingiuntivi possono sfociare in istanze di fallimento.
- Istanze di fallimento (liquidazione giudiziale): Un fornitore non pagato (o qualunque creditore, anche uno solo con credito > €30.000) ha facoltà di presentare un’istanza al tribunale per far dichiarare fallita (oggi liquidazione giudiziale) la società debitrice . Se l’impresa è effettivamente insolvente (incapace di pagare quel debito e altri, con passivo scaduto consistente), il tribunale può aprire la liquidazione. Questo è il rischio massimo: la perdita del controllo, con nomina di un curatore che liquida i beni. Sovente i fornitori (specie se piccoli) minacciano l’istanza più per indurre al pagamento che per vera intenzione distruttiva; però, se vedono immobilismo, potrebbero procedere.
- Crediti di fornitori con riserva di proprietà: Un caso particolare è se il fornitore ha venduto beni con patto di riserva della proprietà (es. macchinari o beni strumentali forniti a rate): in caso di inadempimento può rivendicare la restituzione del bene non pagato. Questo priva l’azienda di asset magari vitali. Anche fornitori le cui merci sono ancora nel magazzino del debitore potrebbero in certi casi agire con rivendica (se la vendita è molto recente e i beni identificabili).
Come difendersi e gestirli:
- Negoziazione e piani di rientro individuali: La prima mossa è contattare il fornitore appena si prevede un ritardo, spiegando la situazione e magari proponendo un piano di rientro (es. pagamento a rate mensili, o parziale immediato e resto differito). Molti fornitori preferiscono una soluzione concordata piuttosto che un’azione legale costosa e dall’esito incerto. È utile dimostrare la volontà di pagare: ad esempio, offrire di firmare una cambiale per dilazionare (impegno formale), o offrire una piccola garanzia (tipo pegno su qualcosa, se possibile). Tuttavia, attenzione: se l’azienda poi finisce in fallimento, i pagamenti fatti a fornitori strategici potrebbero essere soggetti a revocatoria (pagamenti preferenziali nell’ultimo semestre); ma se avvengono nell’ambito di un piano attestato di risanamento o accordo omologato, saranno protetti .
- Gestione strategica dei pagamenti: In fase di pre-crisi l’impresa deve classificare i fornitori in critici (quelli senza cui non si produce) e non critici. I fornitori critici vanno pagati preferibilmente, magari a scapito di altri, oppure vanno convinti a continuare fornire con la prospettiva di includerli in un futuro piano di risanamento che ne garantisca il pagamento anche se differito. A volte è possibile ottenere forniture in contrassegno (pagando alla consegna le nuove forniture, ma lasciando in sospeso il pregresso finché non si definisce un accordo): non tutti accettano, ma alcuni preferiscono incassare almeno sul nuovo piuttosto che perdere il cliente del tutto.
- Opposizione e tattiche legali: Se un fornitore ottiene un decreto ingiuntivo, l’azienda può fare opposizione entro 40 giorni per prendere tempo (magari eccependo vizi nella fornitura, contestazioni sulla qualità, ecc. se esistono elementi). L’opposizione trasforma il procedimento in una causa civile ordinaria, dando mesi di respiro. Anche in sede esecutiva, se un bene essenziale viene pignorato (es. conto corrente, o un macchinario), si può chiedere al giudice dell’esecuzione una sospensione adducendo un grave danno o l’intento di trovare un accordo. Queste sono difese processuali dilatorie, che servono solo a guadagnare tempo, utile se nel frattempo si sta perfezionando un accordo globale (es. un concordato in arrivo). Non risolvono il debito, ma possono impedire un collasso immediato.
- Accordi collettivi e procedure: I fornitori sono tipicamente numerosi; convincerli uno ad uno può essere improbo. Uno strumento collettivo è il concordato preventivo: in concordato tutti i fornitori (chirografari) verranno soddisfatti nella percentuale offerta e vincolati dalla maggioranza. Oppure, un accordo di ristrutturazione potrebbe includerne almeno il 60% per vincolare tutti (anche se è più raro, in genere quell’istituto si usa con banche). Un vantaggio del concordato è che i fornitori, da creditori frammentati e con scarso peso individuale, se messi in classe unica possono essere trattati uniformemente e non c’è il problema del singolo che fa saltare tutto: basta la maggioranza per approvare. Inoltre, fin dalla domanda, come detto, i fornitori non possono iniziare o proseguire esecuzioni (blocco generale) e i contratti in corso con loro possono proseguire sotto l’ombrello della procedura (il tribunale autorizza l’adempimento dei contratti essenziali per non fermare l’attività) . Di contro, nel concordato liquidatorio puro i chirografari devono ottenere almeno il 20% (salvo eccezioni) , soglia che potrebbe essere onerosa; ma col concordato in continuità si può scendere sotto se motivato.
- Strumenti stragiudiziali innovativi: un esempio è la convenzione di moratoria (prevista dal Codice): se la maggioranza dei creditori di una certa categoria accetta di congelare i pagamenti per un certo periodo, l’accordo può essere esteso agli altri (è un meccanismo per fornitori simile a quello bancario). Nella pratica, però, è poco utilizzato perché richiede comunque consenso qualificato. Più concreto è convincere alcuni fornitori chiave a trasformare parte del loro credito in fornitura continuativa (baratto: continuo a rifornirti se mi garantisci che il mio credito pregresso sarà in parte convertito in ordini futuri o in equity dell’azienda risanata – in alcuni risanamenti i fornitori vengono coinvolti come piccoli soci in cambio dell’abbuono di crediti pregressi).
Nota sulle azioni revocatorie: I fornitori che ricevono pagamenti mentre l’azienda è già in dissesto potrebbero, se poi l’azienda fallisce entro 6 mesi, dover restituire quelle somme al fallimento (azione revocatoria fallimentare per pagamento preferenziale). Questo ovviamente li rende diffidenti nell’essere pagati “troppo tardi”. Tuttavia, se i pagamenti avvengono “nei termini d’uso” (pagamenti a scadenze normali) o per ottenere una prestazione contestuale (paghi e ricevi merce) non sono revocabili; e soprattutto, se i pagamenti sono eseguiti in esecuzione di un piano di risanamento attestato pubblicato, o di un accordo omologato, sono esenti da revocatoria . Quindi, poter assicurare ai fornitori che li pagherete nell’ambito di un’operazione di risanamento omologata li tranquillizzerà (non dovranno restituire nulla in futuro).
In sintesi, per i debiti verso fornitori il debitore deve: mantenere un atteggiamento negoziale aperto, evitare rotture brusche, usare la protezione delle procedure quando necessario, e decidere quali fornitori salvare prioritariamente per non fermare l’attività. Nel caso della nostra azienda, identificheremo i 5 fornitori vitali (componenti essenziali) e cercheremo con loro un accordo personalizzato (pagamenti parziali mensili, magari con garanzia su un macchinario), mentre per gli altri fornitori minori proporremo un trattamento generale tramite concordato (es: “vi pago il 30% in 2 anni”). Questo mix di approcci spesso è inevitabile, perché non si può trattare ogni piccolo credito individualmente in mancanza di risorse, ma almeno i fornitori indispensabili vanno messi in sicurezza per preservare la continuità.
Altre categorie di debiti: dipendenti, locazioni, utiliti, ecc.
Sebbene non citati esplicitamente nella domanda, è opportuno menzionare brevemente altre tipologie di debito che un’azienda in crisi può avere:
- Debiti verso dipendenti (retribuzioni non pagate, TFR): Hanno priorità assoluta. Non pagare i dipendenti può portare a dimissioni di massa o azioni legali (ingiunzioni con privilegio su beni mobili e immobili). In caso di procedura concorsuale, stipendi degli ultimi 6 mesi e TFR hanno privilegio generale. È importante cercare di saldare almeno in parte gli arretrati o concordare con i lavoratori una dilazione. Talvolta si usa il fondo di garanzia INPS per il TFR (in fallimento copre il TFR e salari ultimi 3 mesi, ma in concordato no, quindi attenzione). Se l’attività prosegue, un concordato in continuità consente di pagare regolarmente i dipendenti per la parte corrente; gli arretrati potranno essere trattati come privilegiati da soddisfare integralmente magari dilazionati nel piano.
- Debiti per canoni di locazione o leasing: Se l’azienda opera in un capannone in affitto o ha macchinari in leasing, il mancato pagamento dei canoni può portare alla risoluzione dei contratti (sfratto o revoca leasing) con perdita dei beni. È fondamentale in composizione negoziata chiedere al locatore di attendere (magari pagando almeno i canoni correnti e lasciando arretrati nel piano). Nel concordato, i canoni scaduti hanno privilegio speciale sull’immobile (nel caso dell’affitto d’azienda vi sono tutele per il locatore), e i leasing possono essere mantenuti pagando i canoni sospesi nei limiti concessi. Si può anche decidere di sciogliere contratti onerosi con autorizzazione del tribunale in concordato, se non servono più (riducendo così il debito futuro).
- Debiti verso enti locali (es. tasse comunali): Spesso riscossi tramite Agenzia Riscossione, sono assimilabili ai debiti fiscali statali per modalità di recupero (cartella, ipoteca su immobili per IMU non pagata, ecc.). Anche essi rientrano nelle eventuali definizioni agevolate se previste. In concordato vengono falcidiati come chirografari (spesso sono importi minori salvo IMU rilevanti per grandi immobili).
- Debiti verso fornitori di utenze (luce, gas): Se non pagate, le utenze essenziali possono essere sospese. La legge però tutela l’impresa in concordato: i fornitori di pubblici servizi non possono interrompere forniture per morosità pregressa se il debitore ne richiede la continuazione e paga il corrente (art. 177 CCII). Quindi, ad esempio, ENEL o il gas non possono staccare all’azienda in procedura, purché si paghino i consumi durante la procedura. Il debito pregresso verrà trattato come chirografo nel piano.
In generale, la gestione dei debiti operativi deve sempre tenere conto del principio di continuità: vanno prioritariamente soddisfatti (o mantenuti in bonis) quei creditori la cui prestazione è necessaria a far andare avanti l’impresa. Quelli “non essenziali” possono venire temporaneamente sacrificati e poi soddisfatti in percentuale tramite un accordo collettivo.
Abbiamo così delineato i principali fronti di indebitamento e come l’imprenditore può difendersi su ciascuno. Il passo successivo è capire gli strumenti legali di più ampio respiro a disposizione per affrontare globalmente la crisi d’impresa, non solo fronteggiando il singolo creditore, ma ristrutturando l’intero debito in modo coordinato. Ci addentreremo ora nelle varie procedure di regolazione della crisi e dell’insolvenza previste dal Codice, dal punto di vista di come, quando e perché il debitore dovrebbe attivarle.
Strumenti di Ristrutturazione del Debito e Procedure di Crisi d’Impresa
Il nostro ordinamento oggi offre un ventaglio di strumenti – giudiziali e stragiudiziali – che l’imprenditore può utilizzare per ristrutturare i debiti e superare la crisi. Scegliere lo strumento giusto, al momento giusto, può fare la differenza tra il salvataggio dell’azienda e la sua liquidazione. In questa sezione illustreremo in dettaglio i principali strumenti di regolazione della crisi introdotti o riformati dal Codice della Crisi (CCII), con particolare riguardo a: Composizione negoziata, Piani attestati di risanamento, Accordi di ristrutturazione dei debiti, Piani di ristrutturazione soggetti ad omologazione (PRO), Concordato preventivo (in continuità e liquidatorio, compresa la variante semplificata), e la Liquidazione giudiziale. Faremo anche un cenno agli strumenti riservati ai debitori “minori” (sovraindebitamento), dato che l’imprenditore potrebbe essere tale o interessato personalmente se garante.
Composizione Negoziata della Crisi (procedura di allerta assistita)
Cos’è: Introdotta nel 2021 (D.L. 118/2021) ed ora disciplinata dagli artt. 12-25 CCII, la composizione negoziata è una procedura volontaria, non giudiziale, finalizzata ad aiutare l’imprenditore in difficoltà a negoziare con i creditori soluzioni per il risanamento, con l’ausilio di un esperto indipendente nominato dalla Camera di Commercio . Si tratta di un percorso confidenziale: l’accesso e lo svolgimento non sono pubblici (salvo si richiedano misure protettive al tribunale). È attivabile da qualsiasi imprenditore commerciale o agricolo, di qualunque dimensione, che si trovi in condizioni di “squilibrio patrimoniale o economico-finanziario” tali da far prevedere la crisi o l’insolvenza, ma che abbia ancora ragionevoli prospettive di risanamento .
Come funziona: L’imprenditore presenta istanza tramite una piattaforma telematica nazionale (sul sito di Unioncamere) fornendo documenti contabili e un piano iniziale di risanamento. Un’apposita commissione nomina un esperto negoziatore (di solito un commercialista o avvocato con esperienza in crisi) . L’esperto esamina i dati e convoca l’imprenditore per definire una strategia. Quindi facilita le trattative con i creditori: convoca incontri, propone soluzioni mediatrici, aiuta a superare impasse. Importante: durante la composizione negoziata, l’imprenditore mantiene la gestione ordinaria e straordinaria della società (non c’è spossessamento né commissario) , ma deve concordare con l’esperto atti di particolare rilievo e attenersi ai principi di corretta gestione. La procedura dura inizialmente 3 mesi, prorogabile fino a 6 (o 12 in casi complessi).
Strumenti a disposizione nell’ambito della negoziazione: Il debitore, una volta avviata la composizione negoziata, può chiedere al tribunale delle misure protettive a tutela del patrimonio – tipicamente il divieto per i creditori di iniziare o proseguire azioni esecutive o cautelari per tutta la durata delle trattative . Il tribunale, verificati i presupposti (esistenza della trattativa e prospettive di risanamento), emette decreto di concessione delle misure (es. sospensione dei pignoramenti) e nomina un giudice controllore. Questo consente all’impresa di negoziare in un ambiente protetto, senza la spada di Damocle di pignoramenti o istanze di fallimento nel frattempo. Inoltre, nel 2023-2024 il legislatore ha introdotto incentivi fiscali e premiali: ad esempio, durante la negoziazione l’azienda può chiedere il pagamento dei debiti fiscali dilazionati senza garanzia fino a 120 rate ; se raggiunge un accordo, ha diritto a riduzioni di sanzioni e interessi sui debiti fiscali . Ci sono anche misure di sostegno alle banche che aderiscano (ad es. viene esclusa la colpa grave in caso di proroga affidamenti, così da incoraggiare le banche a negoziare). Tutto pensato per facilitare la conclusione positiva.
Esiti possibili: La composizione negoziata può portare a vari risultati: (a) accordo stragiudiziale con i creditori (es. accordo multiparte su taglio debiti, rinegoziazione mutui) – in tal caso, se i creditori principali sono coinvolti, l’impresa esce dalla procedura avendo trovato una soluzione privata; (b) accordo di ristrutturazione ex art. 57 – l’impresa utilizza l’attività svolta per formalizzare un accordo da omologare (il verbale dell’esperto può facilitare la percentuale di adesione necessaria); (c) concordato semplificato – se le trattative falliscono ma c’è volontà di liquidare ordinatamente l’attività, l’imprenditore può chiedere al tribunale un concordato senza voto (vedi oltre) ; (d) archiviazione – se non si trova alcuna intesa e l’impresa è insolvente, l’esperto lo segnala e l’azienda finirà probabilmente in liquidazione giudiziale (anche su istanza del PM). Il Codice, con le modifiche 2024, ha cercato di incentivare questo strumento, visti i risultati iniziali modesti, introducendo ad esempio benefici fiscali premiali e semplificando l’accesso .
Quando e perché usarla (vantaggi per il debitore): La composizione negoziata è il primo step consigliato quando la crisi è incipiente ma non irreversibile. È riservata, rapida, poco onerosa (l’esperto è pagato secondo tariffe calmierate e a carico dell’impresa, ma con possibilità di un fondo di garanzia statale). Permette al debitore di testare la disponibilità dei creditori al risanamento senza perdere la gestione né allarmare il mercato (non c’è pubblicità legale, salvo richiesta misure protettive, che però viene iscritta solo in registro imprese). Per la nostra azienda di sensori con debiti in crescita ma ancora mercati e ordini, avviare una composizione negoziata potrebbe essere ottimo: durante quei mesi congelerebbe i pignoramenti e, con l’aiuto di un esperto terzo, potrebbe convincere banche e fornitori a un piano di ristrutturazione bonario (magari mettendo in vendita cespiti non strategici o cercando un investitore). Se va bene, l’azienda si salva senza passare dal tribunale; se non va, comunque il debitore ha guadagnato tempo e può ripiegare su un concordato semplificato per evitare il fallimento disordinato.
Limiti: Non è una panacea. Funziona se l’imprenditore è collaborativo e se esiste uno spiraglio di rilancio. Se l’insolvenza è già conclamata e i creditori non hanno fiducia, difficilmente l’esperto potrà fare miracoli. Inoltre, le misure protettive concesse durante la composizione negoziata durano al massimo pochi mesi e richiedono di depositare un piano di risanamento iniziale: se questo è chiaramente irrealistico, il giudice potrebbe non rinnovarle. In più, la procedura termina senza un provvedimento vincolante sui dissenzienti: tutto si basa sul consenso. Quindi, se ad esempio un solo grande creditore rifiuta ogni proposta, la composizione rischia di fallire. Non a caso il legislatore 2024 ha previsto che, se c’è il rifiuto pretestuoso di un creditore pubblico (Fisco o INPS) a una proposta migliorativa rispetto al fallimento, l’esperto lo evidenzi e questo può avere peso in seguito (ad esempio il tribunale nel concordato valutando la cram-down fiscale).
In sintesi, l’imprenditore dovrebbe provare la composizione negoziata quando ha ancora speranza di risanamento e vuole evitare di precipitare in procedura concorsuale. È un “ombrello” temporaneo per lavorare a soluzioni di mercato.
Piano Attestato di Risanamento (ex art. 56 CCII)
Cos’è: Il piano attestato di risanamento è uno strumento di natura privatistica, già noto nell’ordinamento (ex art. 67, co.3, lett. d) Legge Fallimentare) e ora inserito nel Codice (art. 56 CCII) . Consiste in un piano industriale e finanziario di risanamento predisposto dall’imprenditore in stato di crisi o insolvenza reversibile, corredato da un’attestazione di un professionista indipendente che certifichi la veridicità dei dati aziendali e la fattibilità del piano. Sul piano l’imprenditore può concludere accordi con uno o più creditori (banche, fornitori, soci, ecc.) per ristrutturare i debiti (dilazioni, remissioni parziali, nuova finanza). Il tutto senza omologazione giudiziale: il piano rimane un documento negoziale, eventualmente pubblicato nel registro delle imprese per dargli data certa e opponibilità ai terzi .
Scopo principale: Il vantaggio chiave del piano attestato è l’esenzione da revocatoria fallimentare di tutti gli atti, pagamenti e garanzie posti in essere in esecuzione del piano . Ciò significa che se, malauguratamente, l’impresa dovesse fallire successivamente, i creditori pagati (o le banche rifinanziatrici) nell’ambito del piano non dovranno restituire nulla al curatore, purché il piano fosse idoneo e debitamente attestato. Questo protegge gli accordi presi e incentiva i creditori a aderirvi, sapendo di non rischiare problemi penali o revocatori .
Come si fa: L’imprenditore elabora un piano dettagliato con: analisi cause della crisi, situazione economico-patrimoniale aggiornata, elenco creditori e proposta di soddisfacimento per ciascuno (chi verrà pagato integralmente, chi a saldo e stralcio, chi dilazionato), interventi di efficientamento, eventuali nuovi apporti di finanza o capitale, tempistiche di attuazione . Un attestatore indipendente (requisiti analoghi a quelli di curatore o attestatore di concordato) verifica i dati e appone un’attestazione di veridicità e fattibilità. Elemento formale richiesto: il piano deve avere data certa anteriore agli atti esecutivi (va quindi fatto autenticare da notaio o pubblicato in Registro Imprese) . Questo per dimostrare ex post che ad esempio un pagamento era previsto dal piano e non fatto arbitrariamente.
L’imprenditore può decidere se pubblicare l’intero piano o solo un “strumento finanziario” (abbreviato) nel Registro delle Imprese . La pubblicazione non equivale a omologazione, ma serve a dare pubblicità agli accordi di risanamento eventualmente conclusi.
Attori tipici e contenuto degli accordi: In un piano attestato spesso troviamo: banche che prorogano/scorporano crediti, soci che mettono nuova finanza (magari con postergazione), fornitori strategici che accettano un taglio del credito in cambio di continuità, magari intervento di un investitore terzo. Gli accordi esecutivi possono essere plurimi e non richiedono l’unanimità di tutti i creditori – tanto che alcuni creditori potrebbero restare estranei (pagati regolarmente fuori piano) mentre altri aderiscono e ridefiniscono i loro crediti . La legge non prescrive una percentuale minima di adesioni (a differenza degli accordi ex art.57), né impone regole di par condicio: è lasciato all’autonomia negoziale. Ciò consente grande flessibilità – ad esempio, posso fare un piano attestato coinvolgendo solo le banche e lasciando i fornitori fuori, oppure viceversa.
Vantaggi: Oltre alla menzionata protezione dalle revocatorie e reati fallimentari (pagamenti preferenziali in esecuzione del piano non costituiscono più bancarotta preferenziale, grazie all’art. 217-bis L.F. ripreso in CCII), il piano attestato consente di evitare il tribunale, mantenendo la riservatezza. Il mercato (clienti, concorrenti) potrebbe anche non venire a conoscenza che l’azienda è in crisi, se la cosa resta confinata tra l’azienda e certi creditori. È quindi lo strumento ideale quando la crisi è gestibile con un accordo circoscritto e si vuole evitare la pubblicità di un concordato.
Altro pregio: nessun costo procedurale rilevante (non c’è tribunale né commissari; si paga solo l’attestatore e i consulenti). Nessuna “ingerenza” esterna: l’imprenditore resta pienamente in carica. Anche i tempi possono essere rapidi: giusto il tempo di negoziare con i creditori chiave e scrivere il piano, teoricamente in poche settimane si può chiudere (molto dipende dall’accordo con ad esempio le banche).
Limiti: Il rovescio della medaglia è che non vincola i creditori dissenzienti. Chi non firma l’accordo non è toccato dal piano e può benissimo agire per conto proprio (da qui l’importanza di pubblicare il piano e cercare di includere il maggior numero di creditori rilevanti). Non c’è alcuna moratoria automatica: se un creditore non coinvolto vuole pignorare, nulla glielo vieta (tranne persuaderlo a attendere). Inoltre, l’efficacia protettiva si vedrà solo ex post: ad esempio, se il piano fallisce e l’azienda finisce in liquidazione giudiziale, l’esenzione da revocatoria verrà valutata in tribunale – in passato ci sono state discussioni su piani attestati “di pura forma” usati per avallare pagamenti preferenziali. Serve dunque che il piano sia serio e l’attestazione solida per evitare contestazioni. Il CCII pare aver esteso l’applicabilità del piano anche a soggetti non fallibili (consentendolo a tutti gli imprenditori, secondo dottrina) , ma tipicamente i piccoli debitori preferiranno altri strumenti (piano del consumatore).
Quando usarlo: Il piano attestato è indicato quando pochi creditori rilevanti detengono la maggior parte del debito e sono disponibili a negoziare, rendendo superfluo coinvolgere tutti in una procedura concorsuale. Ad esempio, l’azienda di sensori ha 2 banche e il socio maggioritario creditore (per finanziamenti soci): con solo 3 soggetti da convincere, un piano attestato è perfetto – si fa l’accordo con loro e gli altri (fornitori minori) si pagano regolarmente a scadenza. È utile anche come paracadute in attesa di tempi migliori: faccio un piano a 5 anni attestato, così se poi tra 3 anni ho di nuovo problemi, almeno i contratti e pagamenti fatti nel frattempo restano al sicuro giuridicamente.
Esempio concreto: L’azienda Alfa SRL predispone un piano attestato con questi elementi: i soci apportano €100k di nuova finanza cash, la banca principale rinuncia a 20% del credito e diluisce il resto su 7 anni, la seconda banca converte il fido scoperto in un finanziamento a lungo termine con garanzia ipotecaria su un immobile libero, 5 fornitori strategici accettano uno stralcio del 30% sui crediti scaduti (incassando subito il 70% grazie ai nuovi fondi apportati dai soci). Un esperto indipendente verifica che col taglio dei debiti e i nuovi ordini il piano è credibile e lo assevera. Si pubblica il tutto in Camera di Commercio. L’azienda riparte sgravata e, importante, se per ipotesi due anni dopo andasse comunque in default, i pagamenti e garanzie dati – ad esempio la nuova ipoteca alla banca – non potranno essere revocati dal curatore perché coperti dall’art. 56 CCII . Senza piano, quell’ipoteca concessa in crisi sarebbe stata revocabile (essendo garanzia per debiti preesistenti).
Accordi di Ristrutturazione dei Debiti (artt. 57-64 CCII)
Cosa sono: Gli accordi di ristrutturazione sono intese tra il debitore e una parte significativa dei suoi creditori, con il crisma dell’omologazione del tribunale, volte a ristrutturare l’indebitamento. Rappresentano un punto intermedio tra il piano attestato (puramente negoziale) e il concordato (procedura concorsuale collettiva vera e propria). Il CCII dedica vari articoli a questo strumento (art. 57 e seguenti, comprensivi di varianti come accordo agevolato, ad efficacia estesa, ecc.) .
Requisiti principali: Per l’accordo “base” è necessario che aderisca all’accordo un numero di creditori che rappresenti almeno il 60% dei crediti totali dell’impresa . I creditori non aderenti rimangono estranei (non subiscono la falcidia concordata), ma – e qui sta la forza dell’istituto – l’accordo, una volta omologato, produce alcuni effetti protettivi generali: divieto per tutti i creditori (anche dissenzienti) di iniziare o proseguire azioni esecutive e cautelari per i crediti anteriori , e prededuzione per i finanziamenti attuativi dell’accordo . Inoltre, come per il piano attestato, sia i pagamenti sia le garanzie concesse in esecuzione dell’accordo omologato sono esenti da revocatoria. Dunque, benché i creditori non firmatari non siano obbligati ad accettare riduzioni del loro credito, subiscono comunque una moratoria legale: potranno essere pagati per intero, ma solo alle scadenze previste dall’accordo omologato (non possono accelerare o pignorare nel frattempo). In pratica, l’accordo di ristrutturazione funge da “mini-concordato” coi soli creditori aderenti ma con alcuni effetti erga omnes limitati.
Procedura: Il debitore propone lo schema di accordo ai creditori chiave; una volta raggiunte le adesioni necessarie (in forma scritta), presenta al tribunale una domanda di omologazione, allegando l’accordo, una relazione di un professionista attestatore sulla sua idoneità a assicurare l’integrale pagamento dei creditori estranei nei 120 giorni dalla scadenza (per legge l’accordo non deve pregiudicare i non aderenti). Il tribunale, verificati i requisiti, omologa con decreto. I creditori dissenzienti possono fare opposizione se ritengono l’accordo pregiudizievole, ma se l’attestazione è robusta e il 60% ha aderito, di norma l’omologazione viene concessa.
Varianti introdotte dalla riforma: Il Codice, recependo la direttiva UE 2019/1023, ha previsto alcune varianti per ampliare l’utilizzo:
- Accordo di ristrutturazione “agevolato”: è sufficiente il 30% dei crediti se l’accordo non prevede moratorie per i non aderenti oltre 120 giorni e se viene depositata una proposta sufficientemente dettagliata . Questa è un’opzione per PMI fortemente indebitate con pochi creditori: soglia dimezzata ma condizioni più stringenti (ad esempio, non si possono falcidiare crediti tributari salvo transazione fiscale, ecc.).
- Accordo ad efficacia estesa: in presenza di creditori finanziari (banche, obbligazionisti) numerosi, se aderisce almeno il 75% di una certa categoria (ad es. banche) l’accordo può essere esteso anche ai dissenzienti di quella categoria . Per PMI sotto soglia, la percentuale è 60%. Questa è una norma preziosa: immaginiamo 10 banche, 8 aderiscono e 2 no (magari perché volevano rivalersi su fideiussori): se le 8 rappresentano 80% del credito bancario, l’accordo omologato vincolerà anche le 2 restanti per la parte dilazionata/remissoria decisa. Questo evita il problema del singolo holdout (creditore che non aderisce sperando di incassare integralmente creando scompiglio).
- Accordo di gruppo: possibilità di presentare un accordo unico per più società di un gruppo, con omologazione congiunta, se c’è interdipendenza delle sorti (il Codice lo contempla, agevolando la ristrutturazione unitaria di gruppi di imprese).
- Procedura di accordo con riserva: similmente al concordato in bianco, è previsto il “pre-accordo” (art. 44 CCII richiamato): il debitore può depositare la domanda di omologazione con riserva di depositare l’accordo definitivo entro 60-120 giorni, ottenendo subito le misure protettive . Questo strumento è utile se un creditore sta per agire e il debitore ha già un’intesa di massima con altri creditori: depositando l’accordo in bianco, blocca tutto e guadagna tempo per formalizzare le firme mancanti e la relazione attestatrice.
Confronto con il concordato: L’accordo di ristrutturazione si differenzia perché non coinvolge tutti i creditori: i non aderenti vanno pagati integralmente (salvo eventuali dilazioni entro 120gg se privilegiati, 180gg se fiscali, ecc.). Perciò è usato quando la parte di debito su cui serve fare sacrifici è concentrata in alcune categorie. Ad esempio, accordo con le banche e i fornitori principali, mentre i piccoli debiti vengono comunque saldati per intero a scadenza. Inoltre, l’accordo è più snello: niente votazioni, niente commissario, tempi rapidi di omologa (non essendoci classi e voti da conteggiare). Per contro, se l’impresa è sbilanciata finanziariamente e non può pagare integralmente alcuni creditori estranei, allora serve il concordato (che consente di falcidiare anche i dissenzienti, con voto). In sintesi, l’accordo conviene se hai già l’appoggio della maggioranza dei creditori influenti e non hai troppi “outsider” che rimarrebbero scoperti.
Esempio: la nostra azienda ha 5 grandi creditori: 3 banche (60% del debito) e 2 fornitori (15%). I restanti debiti (25%) sono verso 50 piccoli fornitori. Si può fare un accordo con le 5 controparti maggiori: se almeno 4 su 5 aderiscono coprendo ad esempio 75% del totale, depositiamo l’accordo. I piccoli fornitori (estranei) vanno pagati regolarmente (o al massimo entro 120 giorni dal termine previsto nei contratti). Se l’azienda può sostenere di pagare quei piccoli integralmente nel piano (magari grazie alle banche che dilazionano molto e all’ingresso di un investitore), allora l’accordo è fattibile. In pratica, l’accordo ottiene lo stand still legale dai piccoli (non potranno agire perché l’omologa li blocca temporaneamente fino al pagamento previsto) e intanto realizza i sacrifici dai grandi creditori. Questo eviterà il concordato e la pubblicità negativa associata, e la società uscirà più velocemente dalla crisi.
Rischi e opposizioni: Durante l’omologazione, creditori estranei o aderenti dissenzienti (nel caso di classi) possono fare opposizione se ritengono l’accordo li pregiudichi. Il tribunale valuta la meritevolezza: l’attestazione deve garantire che i non aderenti prendano almeno quanto spetterebbe loro al fallimento (lo stesso criterio del cram-down fiscale) . Se così è, di norma l’opposizione viene respinta e si omologa. Dopo l’omologa, l’accordo è vincolante per chi ha firmato. Se il debitore non rispetta gli impegni, l’accordo si risolve di diritto e i creditori recuperano facoltà di agire .
In conclusione, l’accordo di ristrutturazione è uno strumento flessibile e potente nelle mani del debitore che riesce a costruire consenso attorno al suo piano. Rispetto al passato (in cui era poco usato) oggi con le nuove varianti e la possibilità di cram-down settoriali sta avendo più applicazione pratica. Un giudice definiva l’accordo come “evitare il concordato preventivo quando si riesce a coinvolgere attivamente i creditori chiave nel salvataggio” . Dunque, per l’imprenditore, è la via preferibile quando fattibile, lasciando il concordato come passo successivo solo se l’accordo non può coprire tutti gli aspetti.
Piano di Ristrutturazione Soggetto ad Omologazione (PRO)
Definizione: Il PRO (Piano di Ristrutturazione soggetto ad Omologazione, artt. 64-bis e ss. CCII) è una figura introdotta con i correttivi 2022 per recepire appieno la direttiva UE sui quadri di ristrutturazione preventiva . Si tratta di una procedura ibrida che condivide tratti del concordato preventivo ma nasce su iniziativa del debitore senza un preventivo accordo con i creditori. È in sostanza un concordato semplificato volontario: l’imprenditore propone un piano, suddivide i creditori in classi omogenee, e lo sottopone all’omologazione del tribunale – anche senza aver raccolto adesioni formali prima . I creditori vengono chiamati a votare sul piano in classi (come nel concordato), ma con alcune regole più flessibili a favore del debitore.
Caratteristiche distintive: Nel PRO, diversamente dal concordato tradizionale: – Si possono alterare le cause di prelazione e le regole di par condicio, purché il piano sia approvato dalle classi e omologato dal tribunale . Ad esempio, si potrebbero trattare in modo diverso crediti chirografari di classi diverse, se necessario al risanamento (cosa che nel concordato sarebbe più problematica per il principio di pari trattamento intra-classe). – Se tutte le classi di creditori votano a favore (raggiungendo le maggioranze richieste in ciascuna), il piano può essere omologato anche se prevede un pagamento ai chirografari inferiore al 20% o una mancanza di apporto esterno del 10% in caso di liquidatorio . In pratica si derogano alcuni paletti del concordato (il CCII impone nel concordato liquidatorio standard almeno il 20% ai chirografari e un apporto di fresh money 10% attivo , regole che nel PRO possono essere bypassate se i creditori sono consenzienti). – È possibile ottenere un cram-down interclassi da parte del tribunale più ampio rispetto al concordato. Nel concordato preventivo ordinario, se una classe di creditori vota contro, non si può imporre comunque il piano (non c’è cram-down tra classi se non limitatamente al fisco) . Nel PRO invece la direttiva consente al giudice di omologare un piano anche con il voto contrario di una o più classi dissenzienti, se certe condizioni sono rispettate (ad esempio: il piano ha avuto il voto favorevole di almeno una classe rilevante, i dissenzienti non verrebbero trattati peggio di come sarebbero in liquidazione, e non ci sono discriminazioni indebite) . Questa è una novità importantissima: significa che il debitore potrebbe superare l’opposizione di una classe (es. di chirografari) se riesce a convincere almeno un’altra classe e dimostrare la convenienza della proposta per tutti rispetto all’alternativa del fallimento. Una prima applicazione di ciò è avvenuta dal Tribunale di Milano a fine 2023, che ha omologato un concordato nonostante il “no” di una classe di chirografari, poiché un’altra classe pari grado aveva detto “sì” e i dissenzienti erano comunque soddisfatti più che in liquidazione .
In pratica: Il PRO è particolarmente utile quando il debitore ha bisogno di un cram-down forte. Ad esempio, se c’è una classe di obbligazionisti che rifiuta il piano ma le banche e altri creditori lo sostengono, il debitore può cercare l’omologa forzosa attraverso il PRO, presentando lui stesso il piano in tribunale e chiedendo si applichi il cram-down interclassi. È una sorta di concordato “unilaterale”: il debitore propone e cerca la conferma giudiziale anche contro una minoranza contraria, senza passare dal loro accordo preventivo (diversamente dall’accordo di ristrutturazione dove serve prima il 60-75% di adesioni).
Rapporto con gli altri strumenti: Il PRO è stato introdotto per colmare lacune e offrire un’alternativa più flessibile al concordato. Di fatto, può capitare che un debitore presenti inizialmente un accordo di ristrutturazione ma non ottenga il quorum: può allora convertirlo in PRO e chiedere ai creditori di votare in sede giudiziale. Oppure il debitore, consapevole di non poter ottenere preventivamente consensi per un accordo, va direttamente di PRO, confidando di convincere in sede di voto la maggioranza e poi ottenere l’omologazione nonostante eventuali opposizioni residue.
Vantaggi per il debitore: Meno vincoli formali (può modulare classi e trattamenti con più libertà), possibilità di imporre il piano a dissenzienti se il piano è comunque più vantaggioso del fallimento per loro (questo richiama il concetto di absolute priority rule mitigata: i soci non possono mantenere valore se i creditori non sono soddisfatti, e i creditori dissenting vanno soddisfatti almeno quanto la loro priorità in liquidazione – regole tecniche che vanno seguite). Il PRO consente di salvare l’impresa anche in casi dove col concordato standard non sarebbe fattibile per rigidità di quorum.
Svantaggi: È una procedura nuova e relativamente complessa. Serve predisporre un piano molto dettagliato con analisi di convenienza per ogni classe e l’attestatore deve avvalorare le condizioni di cram-down se applicate. I creditori potrebbero vederlo come un “concordato forzoso” e opporsi in massa. Inoltre, se troppe classi votano “no” (ad esempio tutte tranne una) il tribunale potrebbe non omologare comunque per eccessiva penalizzazione dei dissenting. Quindi il PRO va usato con cautela e solo se si prevede di avere almeno un supporto parziale.
Nel contesto azienda sensori: Difficilmente una PMI media ricorrerà al PRO, se non in casi peculiari (ad esempio, un debito verso obbligazionisti retail che non si riesce a consultare facilmente: col PRO fai decidere al giudice invece di cercare ogni obbligazionista). È un istituto forse più calibrato per grandi imprese con debiti finanziari complessi, tuttavia il CCII lo mette a disposizione di qualsiasi imprenditore commerciale sopra soglia . Il taglio di questa guida è avanzato, dunque era giusto citarlo per completezza.
In chiusura, possiamo vedere il PRO come uno strumento di riserva: il debitore vi ricorrerà se non è riuscito ad ottenere un accordo extragiudiziale e teme di non poter soddisfare i quozienti minimi di un concordato tradizionale, ma ha comunque un piano che ritiene convincente e vuole giocarsi la carta in tribunale, contando sulla ragionevolezza dei creditori o sulla possibilità di convincere il giudice a cramdownare le opposizioni.
Concordato Preventivo (procedura concorsuale ordinaria)
Cos’è: Il concordato preventivo è la procedura concorsuale giudiziale “classica” per la crisi d’impresa, prevista dagli artt. 84-120 CCII . Ha radici storiche nel nostro ordinamento (già nella legge fallimentare 1942) ma è stata riformata significativamente. Consiste in un piano proposto dal debitore insolvente o in crisi, sottoposto al voto di tutti i creditori e all’omologazione del tribunale . È lo strumento più strutturato, con regole di maggioranza, eventuali classi di creditori e un controllo di merito del tribunale in sede di omologa.
Tipologie: Il concordato può essere: – In continuità aziendale: se prevede la prosecuzione dell’attività, direttamente ad opera del debitore (continuità diretta) o tramite cessione/affitto a terzi che la proseguono (continuità indiretta) . Esempio: l’azienda rimane attiva e i flussi futuri in parte vanno ai creditori; oppure l’azienda viene venduta a un investitore che ne mantiene l’attività, e il ricavato alimenta il piano. – Liquidatorio: se prevede solo la liquidazione del patrimonio senza proseguire l’attività corrente . Esempio: vendita beni, incasso crediti e scioglimento dell’azienda, ripartendo il ricavato ai creditori secondo prelazioni. Spesso i piani sono ibridi (un minimo di continuità per non distruggere valore, e poi liquidazione di asset non strategici).
Regole principali: Nel concordato si devono rispettare le cause di prelazione: i creditori privilegiati vanno soddisfatti integralmente (salvo rinuncia o degradazione del privilegio se capiente solo in parte sul bene), a meno che non acconsentano a una falcidia. I creditori chirografari ricevono un trattamento proporzionale e non inferiore a certe soglie: per il concordato liquidatorio puro, la legge richiede almeno il 20% di soddisfacimento ai chirografari (salvo che essi approvino comunque un piano più penalizzante) ; per concordati in continuità, non c’è percentuale minima per legge, ma il piano deve dimostrare che i chirografari non otterrebbero di meno rispetto a una ipotetica liquidazione (principio di convenienza). Se il concordato liquidatorio prevede la cessione dell’azienda in esercizio, occorre un apporto di finanza esterna almeno pari al 10% dell’attivo, per non far ricadere tutto il sacrificio sui creditori .
Il debitore mantiene l’amministrazione sotto la vigilanza di un commissario giudiziale nominato dal tribunale, che redige una relazione e sorveglia la regolarità. I creditori vengono suddivisi in classi solo se vi sono trattamenti differenziati (es. classi separate per banche, fornitori, dipendenti, etc.). Ogni classe vota la proposta: serve il voto favorevole di tanti crediti che rappresentino la maggioranza dei crediti ammessi al voto in quella classe . Se non ci sono classi, basta la maggioranza assoluta dei crediti ammessi complessivamente. Se la maggioranza non è raggiunta, il concordato non può essere omologato. Il CCII, a differenza di altre legislazioni, non consente cram-down interclassi generalizzato: se una classe chirografaria vota no, il concordato è bocciato (salvo la possibilità di override per l’Erario/INPS come vedremo) .
Dopo il voto, il tribunale verifica legalità e merito (convenienza rispetto al fallimento per classi dissenzienti, eventuali opposizioni) e omologa, rendendo il piano vincolante per tutti i creditori inclusi . Da quel punto, il debitore (o un liquidatore nominato se liquidatorio) esegue il piano e, una volta adempito, ottiene l’esdebitazione completa residua.
Misure particolari: Il concordato offre strumenti come: – Domanda “in bianco” (con riserva): l’imprenditore può depositare una domanda prenotativa priva del piano completo, ottenendo subito le misure protettive (automatic stay) e un termine (fino a 180 giorni) per presentare la proposta e piano definitivo . Questa è una mossa difensiva fondamentale per guadagnare tempo ed evitare aggressioni mentre si perfeziona il piano o magari si discute con un investitore. Va usata con cautela e buona fede (il tribunale può revocare la protezione se il debitore abusa del rinvio). – Possibilità di cessione di ramo d’azienda: nel concordato in continuità indiretta, l’azienda o suoi rami possono essere venduti (anche prima dell’omologa con autorizzazione) a un terzo che li esercita, trasferendo poi il ricavato nella massa. Questo strumento è utile per salvare i valori aziendali affidandoli a soggetti solidi: tipicamente, si organizza un concordato con affitto d’azienda a un potenziale acquirente, il quale, se omologa, procederà con l’acquisto definitivo. – Transazione fiscale e contributiva: già citata, è integrata nel concordato. L’art. 88 CCII consente di proporre nel piano il pagamento parziale/dilazionato di imposte e contributi . Se il Fisco/INPS votano contro, il tribunale può comunque omologare (cram-down fiscale) purché essi ricevano almeno quanto otterrebbero dalla liquidazione . Questa è una eccezione al principio di cui sopra: unico caso di cram-down per legge nel concordato ordinario, limitato ai crediti fiscali/previdenziali dissenzienti, onde evitare il potere di veto erariale. – Concordato con riserva di trattamento: il nuovo Codice consente di proporre trattamento differenziato a creditori della stessa causa solo se messi in classi diverse e con giustificazione economica (ad es. fornitori strategici si pagano di più di altri fornitori non strategici, creando due classi). Non è libero arbitrio, ma c’è un certo margine per favorire chi è essenziale alla continuità (questo è delineato nelle linee guida e giurisprudenza). – Esdebitazione: il debitore (persona fisica o socio illimitatamente responsabile) che completa un concordato ha diritto all’esdebitazione residua (liberazione dai debiti falcidiati). Anche la società ovviamente esce con posizione pulita (salvo che i soci abbiano garanzie personali verso creditori che non hanno rinunciato, come detto).
Concordato Semplificato (post composizione negoziata): Una particolare variante, prevista dall’art. 25-sexies CCII, è il concordato semplificato per la liquidazione del patrimonio. Attivabile solo se la composizione negoziata non ha avuto esito e l’esperto ne dà atto , consente al debitore di proporre al tribunale una liquidazione concordata dei beni senza voto dei creditori: i creditori non votano, ma possono solo opporsi; il tribunale omologa se ritiene la proposta più conveniente del fallimento . In pratica è un concordato liquidatorio d’ufficio, usabile come extrema ratio. La giurisprudenza lo applica in modo restrittivo: ad esempio, il Tribunale di Bergamo ha negato un concordato semplificato nel 2023 quando l’azienda poteva invece percorrere un accordo di ristrutturazione con transazione fiscale; ha sottolineato che il semplificato va riservato a casi disperati dove nessun altro strumento è praticabile . Quindi, va considerato come ultima spiaggia per evitare la liquidazione giudiziale, se proprio la composizione negoziata non ha portato ad accordo e non c’è tempo/voti per un concordato ordinario.
Vantaggi del concordato (per il debitore): Offre la soluzione più definitiva e a largo raggio: può affrontare tutti i debiti, imporre falcidie anche importanti con il consenso delle maggioranze, congelare l’intero contenzioso (nessun creditore può chiamarsi fuori, pena restare insoddisfatto). Permette di continuare l’attività protetti (specialmente in continuità, dove il tribunale tende a autorizzare spese e contratti essenziali). Una volta omologato, i creditori sono vincolati e l’imprenditore, se esegue, si libera di ogni residuo. Insomma, è la “pulizia” più efficace, al prezzo però di sacrifici per tutti e di un controllo giudiziario invasivo.
Svantaggi: È complesso, costoso (ci sono spese di procedura, compenso del commissario, eventuali legali e attestatori), lungo (di solito 6-12 mesi per arrivare ad omologa, salvo proposte semplici), e soprattutto incerto: l’esito dipende dal voto dei creditori. C’è il rischio di essere dichiarati falliti se il concordato non viene approvato o omologato. Inoltre, c’è stigma sul mercato: la procedura è pubblica, iscritta al Registro Imprese, i fornitori e clienti lo vengono a sapere (potrebbe scattare diffidenza: i fornitori potrebbero chiedere solo cash anticipato, i clienti potrebbero dubitare delle consegne future, etc.). Anche il sistema bancario segnala la società come in concordato (incaglio pesante). Quindi, in termini reputazionali, non è da prendere alla leggera.
Quando ricorrervi: Di solito se la situazione è già molto grave o frammentata tra troppi creditori per trovare accordi privati. Oppure se la composizione negoziata è fallita e l’unica alternativa sarebbe il fallimento, il debitore sceglie il concordato per avere un ruolo attivo nella definizione (nel fallimento classico perderebbe ogni controllo). Spesso si dice: “il concordato preventivo è l’ultima difesa volontaria del debitore contro il fallimento”. Ad esempio, la nostra azienda userà il concordato se: non è riuscita a trovare accordi con creditori chiave, oppure ha troppi piccoli creditori arrabbiati, o necessita di abbattere i debiti a una percentuale tale (es. offrire 30% ai chirografari) che nessuno accetterebbe fuori da una procedura, ma col concordato può imporlo con maggioranza. Oppure se necessita di rompere contratti sfavorevoli (col concordato può farlo con autorizzazione, come forniture troppo care, ecc., ex art. 97 CCII) per ristrutturare il modello di business.
Riassumendo, il concordato preventivo è lo strumento di elezione per crisi avanzate, con ancora prospettiva di salvare l’impresa (totalmente o in parte) tramite un accordo votato con i creditori. È il più garantista verso i creditori (che votano e possono opporsi), e dà anche spazio al tribunale di valutare la meritevolezza e fattibilità economica del piano (non approva piani irrealistici). Dunque, dal punto di vista del debitore, imboccare il concordato significa sottoporre la propria strategia al giudizio di creditori e giudice: va fatto solo con un piano ben congegnato e dopo aver sondato il terreno con i principali creditori per evitare sorprese.
Liquidazione Giudiziale (ex Fallimento)
Cos’è: La liquidazione giudiziale è il nuovo nome del fallimento, regolata dagli artt. 121-270 CCII . Si tratta della procedura concorsuale liquidatoria disposta dal tribunale quando l’impresa versa in stato di insolvenza attuale e non ha presentato o ottenuto l’accesso a strumenti di risanamento. La liquidazione giudiziale ha l’obiettivo di liquidare tutti i beni del debitore e distribuire il ricavato ai creditori secondo le cause di prelazione, sotto la supervisione di un giudice delegato e con l’operato di un curatore nominato dal tribunale .
Effetti principali: Con la sentenza dichiarativa: – Gli amministratori perdono la gestione e la rappresentanza dell’impresa (se società, vengono sciolti gli organi sociali; se imprenditore individuale, perde la disponibilità dei beni). Subentra il curatore, che amministra il patrimonio e compie tutti gli atti di liquidazione. – I creditori non possono più agire individualmente: confluiscono nella procedura presentando domanda di insinuazione al passivo. Verrà formato uno stato passivo con crediti privilegiati, chirografari, ecc., su cui il giudice deciderà l’ammissione. – L’impresa di solito cessa l’attività (salvo casi rari di esercizio provvisorio autorizzato per vendere l’azienda in funzionamento). Nella nostra azienda di sensori, ciò significherebbe chiusura, licenziamento dipendenti (che però potranno essere assunti dal fondo di garanzia per TFR ecc.), vendita macchinari e brevetti all’asta, incasso crediti residui, ecc.
Dimensioni e limiti: La liquidazione giudiziale non si applica ai cosiddetti piccoli imprenditori sotto soglia (art. 2 CCII definisce chi è esente: imprenditori con attivo annuo < €300k, ricavi < €200k, debiti < €500k) . Questi soggetti semmai vanno nella liquidazione controllata del sovraindebitamento. Nel nostro caso, se l’azienda di sensori è una SRL di dimensioni regolari, rientra sicuramente nell’area fallibile. Va ricordato anche il limite di €30.000 di debiti scaduti: se il totale dei debiti non supera 30mila euro, non si apre la liquidazione giudiziale (questo limite, introdotto dal D.Lgs. 14/2019 e confermato, evita procedure per casi di modesta rilevanza) .
Svolgimento in breve: Il curatore fa l’inventario, prosegue eventuali contratti o li scioglie, raccoglie crediti, vende i beni (con autorizzazione del comitato creditori e del giudice per atti importanti). Terminata la liquidazione, predispone un piano di riparto: prima si pagano creditori prededucibili (costi procedura), poi privilegiati (in ordine di grado) e infine, se resta qualcosa, i chirografari in percentuale. Di solito i chirografari ricevono poco o nulla. La procedura tipicamente dura qualche anno (dai 2 ai 5 anni, a seconda della complessità: a ottobre 2025 la durata media di un fallimento PMI in Italia è ancora 5-7 anni, benché si punti a ridurla).
Conseguenze per il debitore: La liquidazione giudiziale è l’esito più gravoso per l’imprenditore . La società, una volta esaurita la procedura, viene cancellata e cessa di esistere. Se imprenditore individuale, subisce l’espropriazione di (quasi) tutto il suo patrimonio. Ci sono anche ripercussioni di possibile responsabilità: il curatore può promuovere azioni di responsabilità contro amministratori o soci per condotte pregiudizievoli (es. malagestio, pagamenti preferenziali, ecc.), e la dichiarazione di insolvenza può innescare indagini per bancarotta su eventuali atti distrattivi. L’aspetto forse “positivo” è la possibilità di esdebitazione: il Codice prevede che il fallito persona fisica ottenga l’esdebitazione di diritto trascorsi 3 anni dalla chiusura della procedura, senza bisogno di istanza e salvo casi di frode . Questo è un miglioramento rispetto alla L. Fall., dove bisognava chiedere la liberazione dai debiti. Inoltre, per il debitore incapiente (persona fisica nullatenente) è prevista una speciale esdebitazione immediata, una tantum nella vita, pur senza pagamento di creditori, come misura umanitaria (art. 283 CCII) . Ma questi benefici riguardano le persone, non salvano l’impresa, che di fatto viene dissolta.
Da evitare se possibile: Dal punto di vista di chi scrive (prospettiva del debitore), la liquidazione giudiziale è da evitare finché esistono prospettive di risanamento . Tutti gli strumenti discussi sopra servono proprio a scongiurare la fine drastica. Finché l’azienda ha chance di sopravvivenza (tutta o in parte), è meglio tentare piani, accordi o concordati. Solo quando il business è definitivamente compromesso o i creditori non si fidano più, si arriva alla liquidazione forzata.
Esempio conclusivo: Se la nostra azienda di interruttori e sensori arrivasse a liquidazione giudiziale, verrebbe nominato un curatore, il quale potrebbe vendere l’intero magazzino di sensori magari a un concorrente per una frazione del valore (liquidazione all’asta spesso realizza valori ridotti). I macchinari verrebbero battuti all’asta per usato. I brevetti forse venduti separatamente. In fine, il curatore prepara un riparto: magari i crediti privilegiati (banche ipotecarie, INPS, Fisco privilegiato) prendono qualcosa; i dipendenti TFR e stipendi coperti dal fondo (che poi surroga lo Stato come creditore privilegiato); i fornitori chirografari 0%. L’azienda scompare. Gli amministratori potrebbero dover rispondere in azioni di responsabilità se hanno tardato troppo a dichiarare il fallimento (ricordiamo la presunzione art. 2486 c.c. sul danno da ritardo) e in eventuali procedimenti penali se hanno commesso irregolarità (bancarotta fraudolenta, preferenziale, documentale, etc.). Uno scenario mesto.
Novità normative: Il Codice della Crisi non ha stravolto la sostanza del fallimento, ma ha introdotto quegli elementi di umanizzazione: l’esdebitazione facilitata di cui sopra, e ulteriori meccanismi per chiudere prima le procedure (liquidazione semplificata di attivi di modesto valore, uso aste telematiche, ecc.). Resta una procedura concorsuale “punitiva” in qualche modo, perché sacrifica completamente l’interesse del debitore in nome di quello dei creditori. Tuttavia, anche il debitore persona fisica ha adesso la prospettiva di tornare in bonis in tempi ragionevoli (3 anni) senza strascichi di debiti, il che è un fresh start importante.
Arrivati a questo punto, abbiamo coperto gli strumenti applicabili a un’impresa soggetta a fallimento. Per completezza, la prossima sezione darà un cenno agli strumenti per i debitori non fallibili (sovraindebitamento), perché talvolta imprenditori individuali o soci possono averne bisogno parallelamente. Dopodiché, passeremo a consigli pratici, FAQ e conclusioni.
Strumenti per Debitori non Fallibili (Crisi da Sovraindebitamento)
Il Codice della Crisi ha integrato e sostituito la vecchia Legge 3/2012 prevedendo procedure ad hoc per i soggetti non fallibili (consumatori, piccoli imprenditori sotto soglia, professionisti, start-up innovative, enti non commerciali). Questi soggetti, detti anche sovraindebitati, non possono accedere a concordato preventivo o liquidazione giudiziale, ma hanno a disposizione tre strumenti principali :
- Piano di ristrutturazione dei debiti del consumatore: ex “piano del consumatore”. Riservato alle persone fisiche che hanno debiti di natura personale (non legati ad attività d’impresa) . È una procedura senza voto dei creditori: il debitore propone al tribunale un piano di pagamento parziale/dilazionato secondo la propria capacità reddituale, mantenendo per sé il minimo vitale e offrendo il resto ai creditori per un certo periodo (tipicamente 4-5 anni) . Il giudice omologa il piano se lo ritiene fattibile e verifica che il consumatore sia meritevole (non abbia assunto debiti con colpa grave o frode). I creditori subiscono la ristrutturazione anche se contrari. Esempio: un privato sovraindebitato da carte di credito e finanziarie può proporre di pagare, su €100k debiti, €30k in 5 anni, e ottiene l’omologa. I creditori dovranno accontentarsi e cessare ogni azione esecutiva . Importante: la Cassazione 2023 n.22699 ha ribadito che può accedere al piano del consumatore solo chi ha debiti “personali”; un ex imprenditore con debiti misti (anche d’impresa) non può inserirli insieme, deve separare le posizioni . Il correttivo 2024 ha chiarito meglio la definizione di “consumatore” in tal senso . Quindi un socio o amministratore che avesse anche fideiussioni per debiti aziendali non rientra nel concetto di consumatore per quei debiti: per quelli dovrà usare il concordato minore o la liquidazione.
- Concordato Minore: ex “accordo di composizione della crisi” per soggetti non fallibili (piccoli imprenditori, professionisti, start-up). È l’equivalente del concordato preventivo, ma in scala ridotta: il debitore propone un piano, c’è un voto dei creditori che però richiede il 50% dei crediti (quorum più basso rispetto al 66% ordinario) . Serve la maggioranza dei crediti votanti e l’omologa del tribunale. Nel concordato minore i creditori sono spesso pochi, ma l’iter è simile a un concordato: c’è un OCC (Organismo Composizione Crisi) che assiste il debitore e un giudice che omologa. Può prevedere esdebitazione parziale. Indicato per artigiani, ditte individuali di dimensioni piccole etc. Ad esempio, un commerciante sotto soglia con debiti verso fornitori e banche può proporre un concordato minore offrendo il 40% grazie all’aiuto di un familiare: se i creditori (almeno la metà dei crediti) approvano, il giudice omologa e il piano si esegue liberando il debitore.
- Liquidazione Controllata del sovraindebitato: ex “liquidazione del patrimonio”. Se il soggetto sovraindebitato non ha possibilità di offrire un piano, può chiedere di liquidare i suoi beni sotto la supervisione di un liquidatore nominato dal tribunale. È una sorta di “fallimento di un non fallibile”, con la differenza che dopo la chiusura c’è l’esdebitazione sempre concessa (salvo frodi) per il debitore persona fisica. È la procedura di chiusura per chi vuole liberarsi dei debiti cedendo tutto il proprio patrimonio ai creditori (es. un ex imprenditore individuale senza prospettive di risanamento opta per liquidare i beni e farsi esdebitare). C’è anche la già menzionata esdebitazione del debitore incapiente: se uno non ha nulla da liquidare, può chiedere al giudice la cancellazione dei debiti (tranne debiti alimentari, risarcitori per il dolo e poche eccezioni) subito, a condizione di impegnarsi a pagare i creditori entro 4 anni se la sua situazione migliora (una tantum nella vita) .
Perché parlarne qui? Perché spesso nelle crisi d’impresa complesse c’è promiscuità tra azienda e persona: ad esempio i soci hanno garantito debiti sociali, oppure l’imprenditore individuale ha debiti sia privati sia aziendali. In tal caso, un approccio combinato è necessario: mentre la società fa concordato o accordo, il socio può fare un piano del consumatore per i propri debiti personali; oppure se un piccolo imprenditore non fallibile ha troppi debiti, userà il concordato minore invece di quello preventivo. Un case study tipico: una SNC insolvente i cui soci illimitatamente responsabili non vogliono fallire personalmente – la SNC non è soggetta a liquidazione giudiziale se i soci sono piccoli? In realtà le SNC e SAS sono soggette a liquidazione se la società supera soglie fallibilità, e i soci illimitatamente rispondono nel fallimento sociale. Ma se la società è sotto soglia e non fallisce, i soci restano debitori personali: possono allora ricorrere al concordato minore per regolare la propria esposizione. Come si vede, serve coordinamento legale.
Conclusione su sovraindebitamento: Il punto di vista del debitore va mantenuto: un imprenditore (persona fisica) fortemente indebitato ha ora strumenti per ripartire pulito senza subire per forza un infiniti pignoramenti vita natural durante. Le procedure da sovraindebitamento sono state potenziate e semplificate dal CCII e ne esiste già una discreta giurisprudenza di merito e di Cassazione per i casi dubbi (come la definizione di consumatore e di debiti “promiscui” chiarita dalla Cass. 22699/2023 ).
Dopo questa disamina lunga ma necessaria, possiamo ora calarci nuovamente nel ruolo pratico del debitore: come comportarsi, quali strategie attuare, come scegliere lo strumento giusto per difendersi al meglio, e rispondere ad alcune domande frequenti che imprenditori e privati in crisi spesso pongono. Procederemo quindi con consigli pratici e FAQ.
Difesa Processuale del Debitore: Strategie e Tattiche
Nonostante le opportunità offerte dagli strumenti di composizione negoziale e concorsuale, può accadere che l’imprenditore debba affrontare iniziative giudiziarie aggressive da parte di alcuni creditori. In questa sezione, adottiamo la prospettiva “difensiva”: quali mosse può compiere il debitore sul piano processuale per tutelare l’impresa e il proprio patrimonio da esecuzioni, istanze di fallimento e altre azioni legali dei creditori? Esamineremo anche come gestire le proprie responsabilità personali (civili e penali) nel frangente della crisi, evitando di aggravarle.
Reagire alle Azioni Esecutive e Cautelari dei Creditori
Quando un creditore avvia un’azione esecutiva (pignoramento di conto, di beni mobili o immobili) o ottiene misure cautelari (sequestri, ipoteche giudiziali), il debitore deve agire prontamente. Ecco alcune possibili difese:
- Opposizione al decreto ingiuntivo: Se si riceve un decreto ingiuntivo (ingiunzione di pagamento) e vi sono motivi per contestare il credito (ad esempio, merce contestata, importo errato, prescrizione), presentare opposizione entro 40 giorni è fondamentale. L’opposizione evita che il decreto diventi definitivo ed esecutivo e apre una causa ordinaria, diluendo tempi (mesi o anni). Durante la causa, eventuali esecuzioni possono essere sospese se si chiede e ottiene la sospensiva dal giudice. Anche quando le contestazioni sul merito sono deboli, talvolta l’opposizione serve a guadagnare tempo prezioso per negoziare con il creditore o attivare una procedura concorsuale nel frattempo. Va usata tuttavia con prudenza e buona fede, perché un’opposizione pretestuosa può condurre a condanna a spese e aggravio di interessi.
- Opposizione all’esecuzione: Se un creditore ha già un titolo esecutivo (es. sentenza o decreto non opposto) e avvia un pignoramento, il debitore può proporre opposizione all’esecuzione (se contesta il diritto del creditore di procedere, ad esempio per sopravvenuto accordo, o invalidità del titolo) oppure opposizione agli atti esecutivi (per vizi formali del pignoramento, es: mancato rispetto dei termini di notifica). Queste opposizioni non fermano automaticamente l’esecuzione, ma si può chiedere al giudice un provvedimento di sospensione se si ravvisa un grave pregiudizio e motivi fondati. Ad esempio, se un macchinario chiave è pignorato, si può far presente che la vendita causerebbe il collasso dell’azienda, offrendo magari garanzie alternative o dimostrando che si sta per depositare un concordato: il giudice dell’esecuzione può sospendere temporaneamente la vendita. È un rimedio discrezionale e non sempre accordato, ma tentarlo è doveroso quando c’è di mezzo la sopravvivenza dell’impresa.
- Conversione del pignoramento in rate: L’art. 495 c.p.c. consente al debitore esecutato di evitare la vendita depositando una somma pari al credito pignorato aumentato di spese e del 10% (c.d. conversione), eventualmente ottenendo di versarla in rate mensili fino a 48 mesi (4 anni). Questo strumento può essere utile se l’importo non è enorme e il debitore riesce a raccogliere fondi (ad esempio, ottenendo un finanziamento da terzi per “riscattare” il bene pignorato). La conversione ferma l’espropriazione: il bene non viene venduto e il debitore paga il dovuto gradualmente. Certo, presuppone la volontà di pagare integralmente quel creditore – spesso attuabile quando l’esecuzione riguarda un creditore puntuale e si vuole salvare un bene importante (tipo l’immobile aziendale ipotecato).
- Misure protettive da procedura concorsuale: Abbiamo già ricordato che l’apertura di procedure come il concordato (anche solo con domanda con riserva) o la composizione negoziata (con istanza di misure protettive) congela le azioni esecutive. Questa è in effetti la difesa più efficace: se l’azienda è subissata da pignoramenti, invece di opporsi a ciascuno (con esiti incerti e costi legali), conviene attivare una procedura unitaria che per legge le blocca. Ex art. 54 CCII, dalla data di pubblicazione della domanda di concordato preventivo nessuna azione esecutiva individuale può essere iniziata o proseguita sui beni del debitore . Lo stesso per le misure protettive in composizione negoziata (che vengono comunicate anche agli ufficiali giudiziari). Quindi, la strategia suggerita è: anticipare i creditori con una mossa concorsuale. Ad esempio, se arrivano notizie che vari fornitori stanno preparando decreti ingiuntivi o esecuzioni, valutare subito il deposito di un concordato in bianco, ottenendo il provvedimento che vieta i pignoramenti. Ciò metterà tutti i creditori sullo stesso piano, dentro la procedura, e impedirà al più veloce di prendersi tutto.
- Mantenere la calma e la collaborazione nelle esecuzioni: A volte, se l’esecuzione è inevitabile, il debitore può comunque mitigarne gli effetti collaborando. Ad esempio, in un pignoramento immobiliare, cercare autonomamente un acquirente che faccia un’offerta sufficiente a soddisfare il creditore può portare a una transazione (vendita dell’immobile e rinuncia al pignoramento). Oppure consegnare spontaneamente un bene mobile pignorato può convincere il creditore a soprassedere su altri beni. Certo, queste sono valutazioni caso per caso; l’importante è evitare le reazioni controproducenti come nascondere i beni o ostacolare l’ufficiale giudiziario, che possono aggravare la posizione (trasformando un civile in un potenziale penale se si configurano sottrazioni di beni ai creditori).
In sostanza: la miglior difesa è l’attacco, in questo contesto l’“attacco” è farsi promotori di una procedura concorsuale ordinata prima che i creditori polverizzino l’azienda con esecuzioni disordinate. Se però uno o pochi creditori hanno già attaccato, le opposizioni e sospensioni vanno tentate per guadagnare quel poco tempo sufficiente a completare un accordo o depositare un ricorso di concordato.
Difendersi da una Istanza di Fallimento (Liquidazione Giudiziale)
L’eventualità più pericolosa è che uno o più creditori presentino un’istanza per aprire la liquidazione giudiziale (fallimento). Come può il debitore difendersi in questo caso?
- Contestare l’insolvenza o il credito: Nel procedimento pre-fallimentare, il debitore è convocato in tribunale. Ha il diritto di opporsi sostenendo di non essere insolvente. Se la situazione è borderline, potrebbe convincere il giudice che si tratta di crisi temporanea o di indebitamento non ancora scaduto. Ad esempio, mostrando che sta pagando regolarmente stipendi e fornitori, e che il creditore istante è isolato o il credito è contestato in buona fede (e magari già opposto in giudizio). Il tribunale potrebbe rigettare l’istanza se ritiene non provata l’insolvenza conclamata ma solo difficoltà transitorie. Tuttavia, se i debiti scaduti sono rilevanti e il debitore non presenta prove concrete di solvenza, difficilmente ciò eviterà la dichiarazione.
- Pagare (o ridurre) il creditore istante: Uno dei modi più efficaci per bloccare l’istanza è soddisfare il creditore procedente prima dell’udienza, se possibile. La legge prevede la soglia minima di €30.000 di debiti scaduti totali per dichiarare il fallimento . Dunque, se l’istante è uno solo con credito, ad esempio, di €50.000, e l’azienda riesce a pagarlo (magari attingendo a riserve personali o con un aiuto dei soci), quell’istanza verrà a cadere. Oppure se più creditori hanno presentato istanze, cercare di ridurre il debito scaduto sotto €30.000 prima dell’udienza, pagando selettivamente qualcuno, può far mancare il presupposto oggettivo e spingere il tribunale a non aprire la procedura. È una classica “difesa di soglia”. Attenzione però: pagare preferenzialmente alcuni creditori in zona fallimento può esporre a revocatorie e responsabilità (bancarotta preferenziale) se poi comunque si fallisce. Quindi è un’arma a doppio taglio. Va ponderata col proprio legale: se si è davvero convinti di poter evitare il fallimento soddisfacendo quei creditori chiave, allora farlo. Se invece è solo un rinvio, può peggiorare le cose.
- Proporre un concordato preventivo: Questo è l’asso nella manica. Se viene depositata domanda di concordato prima che il tribunale decida sull’istanza di fallimento, il procedimento per fallimento viene sospeso in attesa dell’esito del concordato (art. 40 CCII). Il debitore può depositare anche all’ultimo momento un concordato “in bianco” con riserva : ciò obbliga il tribunale a congelare la decisione sull’istanza e nominare un commissario giudiziale per valutare la proposta. Finché il debitore rispetta i termini e procede col concordato, l’istanza di fallimento rimane pendente ma inattiva. Solo se il concordato viene poi non ammesso o omologato negativamente, il fallimento potrà essere pronunciato (e di solito lo sarà). Questa strategia è molto usata: di fatto, nessun imprenditore attento lascia che si arrivi alla sentenza di fallimento senza aver tentato la carta del concordato. I creditori lo sanno e spesso, appena depositato il concordato, cambiano atteggiamento cercando soluzioni negoziali (perché il fallimento non è più imminente e preferiscono intavolare accordi). Naturalmente, la proposta di concordato deve avere un minimo di credibilità: depositarne una totalmente irrealistica solo per prendere tempo può essere sanzionato dal tribunale (che potrebbe revocare le misure protettive e riattivare il procedimento fallimentare per abuso dello strumento). Comunque, entro i confini della correttezza, il concordato è la difesa processuale principe contro il fallimento.
- Chiedere la Liquidazione controllata/Composizione minore (se non fallibile): Se il debitore è un soggetto non fallibile (sotto soglia, o persona fisica), l’istanza di fallimento verrà dichiarata inammissibile, ma i creditori potrebbero chiedere la “liquidazione controllata”. In tal caso, il debitore può anticipare proponendo lui stesso la liquidazione controllata volontaria o un concordato minore. Il tribunale preferirà la soluzione proposta dal debitore se soddisfa i requisiti, piuttosto che aprire la liquidazione d’ufficio.
- Negoziare il ritiro dell’istanza: Spesso l’istanza di fallimento è un mezzo di pressione. Il debitore può contattare (tramite avvocati) il creditore istante proponendo un accordo: ad esempio, pagamento parziale immediato in cambio della rinuncia alla domanda, oppure l’inclusione in un piano di ristrutturazione. Se il creditore è un fornitore irritato, magari un accordo tardivo può placarlo. Se è l’ADER (che anche può presentare istanze in casi estremi), si può tentare una transazione fiscale dell’ultimo minuto o la dimostrazione di aver chiesto una rateazione. Non è garantito, ma val la pena provare, almeno per guadagnare rinvii (spesso le udienze pre-fallimentari possono essere rinviate su richiesta se c’è trattativa in corso).
In conclusione, dal punto di vista del debitore: mai presentarsi passivi all’udienza pre-fallimentare. Bisogna o arrivare con l’azienda salvata (debiti ridotti sotto soglia, accordi già presi) oppure con un paracadute aperto (concordato depositato, o istanza di composizione negoziata in corso, benché quest’ultima di per sé non blocchi il fallimento se l’insolvenza è già conclamata – il tribunale potrebbe comunque dichiararlo su istanza di creditore pubblico qualora ravvisi che la composizione negoziata è tardiva). L’importante è non arrivare a mani vuote: far vedere al giudice che c’è un piano in atto e che la continuità ha più valore per i creditori che la liquidazione. Molti tribunali sono sensibili a piani di concordato in continuità contrapposti a istanze di fallimento: se il piano è serio e sostenuto dalla maggioranza, tendono a dare spazio alla ristrutturazione piuttosto che spegnere l’attività.
Limitare le Responsabilità Personali di Amministratori e Garanti
Durante la crisi, i comportamenti degli amministratori e dei soci possono generare responsabilità aggiuntive. Ecco come difendersi anche su quel fronte:
- Evitare atti distrattivi o preferenziali: Nelle fasi di pre-insolvenza, gli amministratori a volte cedono impulsi sbagliati (es. vendere a prezzo stracciato un immobile a un parente, prelevare casse, pagare solo i creditori amici lasciando altri a zero). Questi atti se poi l’azienda fallisce diventano bancarotta fraudolenta o preferenziale (reati gravi). Occorre assolutamente resistere alla tentazione: anzi, documentare ogni spesa e scelta, farle autorizzare dall’organo di controllo se c’è, agire in trasparenza con l’ottica del bene dei creditori nel complesso. Ad esempio, se proprio si decide di pagare un fornitore strategico per continuare produzione, annotare la motivazione economica (era essenziale per preservare valore azienda) – questo potrà servire come esimente in sede penale o civile.
- Attivare tempestivamente gli strumenti di composizione: Come già detto, il non farlo espone a responsabilità ex art. 2486 c.c. (azione creditori per aggravamento debiti) . Se invece l’amministratore può dimostrare di aver predisposto assetti adeguati e di aver agito senza indugio (attivato un esperto, chiesto il concordato, ecc.), ciò aiuterà enormemente a difendersi in eventuali azioni di responsabilità. Addirittura, l’art. 2086 c.c. oggi richiama questo dovere organizzativo; se rispettato, fornisce in sé un argomento difensivo. Inoltre, l’art. 2407 c.c. per i sindaci prevede un’esimente se hanno segnalato tempestivamente . Dunque per la difesa, poter dire “ho fatto tutto il possibile e nei tempi giusti” è la prima linea.
- Uso appropriato dei beni sociali: Evitare nel modo più assoluto confusione patrimonio azienda/patrimonio personale. In crisi, prelevare soldi dalla società per scopi personali è suicida (bancarotta per distrazione). Se servono fondi per famiglia, seguire le regole (un compenso amministratore formalmente deliberato, se lecito). Non utilizzare beni dell’azienda gratuitamente: es. se l’amministratore usa l’auto aziendale, assicurarsi che sia previsto nel compenso o rimborsi, altrimenti in fallimento il curatore potrà accusare di appropriazione. Un esempio di Cassazione: l’amministratore di società fallita che usava l’immobile sociale come propria casa è stato condannato per bancarotta fraudolenta patrimoniale . Quindi rigore assoluto.
- Gestione delle garanzie personali: Se i soci o amministratori hanno dato fideiussioni per debiti aziendali, essi rischiano il patrimonio personale. Nessun strumento concorsuale dell’azienda li protegge (il concordato dell’azienda non libera il fideiussore). Pertanto, devono attivarsi in parallelo: se la società va in concordato, il garante può cercare un accordo transattivo privato con la banca per liberare la garanzia (magari pagando una parte). Oppure, se la situazione è grave, valutare i citati strumenti di sovraindebitamento personali (piano del consumatore se il debito è in gran parte “privato”, o concordato minore se attinente all’attività). In pratica, il garante dovrà difendersi da solo o chiedere di essere incluso in eventuali trattative (ad es. negli accordi di ristrutturazione spesso la liberazione dei garanti è clausola di intesa: i creditori rinunciano ad agire contro di loro se il piano riesce). Non c’è una bacchetta magica, ma i garanti non devono restare passivi: se vedono che l’azienda non potrà saldare quei crediti, è preferibile anticipare la banca con una proposta (pagamento parziale liberatorio, o dare in pegno beni personali in cambio di rinuncia parziale – a volte funziona).
- Aspetti fiscali penali: Alcuni reati fiscali (omesso versamento IVA, ritenute) e penali tributari possono colpire gli amministratori. Per difendersi: (a) tenere la contabilità in ordine, per evitare reati di dichiarazione fraudolenta; (b) se possibile, versare almeno in parte le ritenute prima di arrivare a soglie penalmente rilevanti; (c) usare la chance di estinguere i reati pagando il dovuto prima del dibattimento. Se si va in concordato, inserire il pagamento integrale di IVA e ritenute anche se si falcidiano altre parti – questo potrebbe evitare il procedimento penale (in genere, la procura archivia se i debiti IVA/INPS sono poi soddisfatti via concordato). Inoltre, il nuovo Codice offre un certo scudo: operazioni compiute in esecuzione di un piano di risanamento o concordato non integrano reati di bancarotta preferenziale o mismanagement (una norma interpretativa in tal senso era nel vecchio art. 217-bis l.f., implicitamente trasfusa). Quindi l’amministratore che segue le regole della procedura e ottiene omologa di un piano può stare ragionevolmente tranquillo di non essere incriminato per quelle scelte.
- Assicurazione e supporto professionale: Un accorgimento spesso utile: dotarsi di una polizza D&O (Directors & Officers) che copra eventuali richieste risarcitorie per malagestione. Se esiste, in caso di azioni ex art. 2486 o ex art. 2476 c.c., potrà mitigare il danno (pagando i creditori al posto dell’amministratore, se non per dolo ovviamente). Inoltre, farsi affiancare da un advisor finanziario e legale esperti sin dalla crisi aiuta a non commettere errori grossolani che portano a responsabilità. Documentare di essersi affidati a professionisti è anche un elemento a discolpa (dimostra diligenza).
Riassumendo, la “difesa” dell’amministratore consiste nel comportarsi come un buon padre di famiglia pur nel marasma: niente panico, trasparenza, azioni tempestive, e rispetto delle regole delle procedure scelte. Questo non solo massimizzerà le chance di salvare l’azienda, ma preserverà l’onorabilità e il portafoglio personale dell’imprenditore dalle conseguenze peggiori.
A questo punto, con le conoscenze acquisite, possiamo rispondere ad alcune Domande Frequenti (FAQ) che spesso gli imprenditori o i privati in crisi d’impresa pongono. Queste domande aiuteranno a chiarire dubbi pratici emersi dalla trattazione.
Domande Frequenti (FAQ)
D1: La mia azienda è sommersa dai debiti e non riesco a pagarli tutti. Posso evitare il fallimento? Qual è il primo passo da fare?
R: Sì, il fallimento (liquidazione giudiziale) può spesso essere evitato se ti muovi per tempo. Il primo passo è ammettere la crisi e rivolgerti a professionisti (un commercialista o avvocato esperto in crisi d’impresa) per analizzare la situazione. Con loro potrai valutare gli strumenti di composizione della crisi. Spesso la mossa iniziale consigliata è attivare la Composizione Negoziata presso la Camera di Commercio: questo ti consente di congelare per qualche mese le azioni dei creditori e tentare un accordo assistito da un esperto . In parallelo, prepara un piano di risanamento realistico. Se la situazione è molto grave, potresti considerare di depositare un ricorso di concordato preventivo “in bianco”: ciò blocca immediatamente i pignoramenti e le istanze di fallimento . L’importante è non aspettare che siano i creditori a muoversi per primi (istanze di fallimento, esecuzioni): devi “prenderli in contropiede” usando uno strumento concorsuale che li costringa al tavolo delle trattative.
D2: Ho ricevuto lettere di Agenzia Entrate e INPS che mi “segnalano” debiti scaduti e mi invitano a presentare istanza di composizione negoziata. Cosa significa e cosa devo fare?
R: Significa che sono scattati i meccanismi di allerta esterna previsti dal Codice della Crisi. Agenzia Entrate e INPS, rilevando che hai debiti oltre certe soglie (es. IVA non versata sopra €20.000, contributi INPS scoperti oltre €15.000, ecc.), sono obbligati per legge a segnalartelo formalmente . Nella lettera ti suggeriscono di attivare la composizione negoziata (ex art. 17 CCII) entro 3 mesi. Questo è un campanello di allarme ufficiale: ignoralorischiando, perché trascorsi 60 giorni la segnalazione viene comunicata anche all’OCRI (Organismo di Composizione della Crisi) , che potrebbe intervenire sollecitando un’azione più decisa e, se continui a non reagire, informare il PM per valutare un’istanza di liquidazione giudiziale. Quindi, il consiglio è: non sottovalutare quelle PEC. Consulta subito il tuo consulente e predisponi l’istanza di composizione negoziata sulla piattaforma dedicata. In alternativa (o in aggiunta), puoi contattare direttamente Agenzia Entrate/INPS e cercare di sanare in parte la posizione (chiedi una rateazione, paga almeno i contributi correnti). Ma la mossa migliore è seguire l’invito e avviare la procedura negoziata: ti porrà al riparo da azioni esecutive (se chiedi le misure protettive) e dimostrerà agli organi che stai reagendo “senza indugio”, mettendoti al riparo da potenziali sanzioni per inerzia .
D3: Ho debiti IVA molto alti che non riuscirò mai a pagare integralmente. È vero che l’IVA non si può tagliare nemmeno in concordato?
R: Questa un tempo era quasi una “legge non scritta”, ma oggi non è più così assoluto. In passato, per norma e giurisprudenza, l’IVA era considerata intoccabile (andava sempre pagata integralmente, pena inammissibilità del concordato, perché è un tributo europeo). Tuttavia, le cose sono cambiate: l’art. 182-ter l.f. prima e ora l’art. 63 CCII consentono di includere anche IVA e ritenute in una proposta di pagamento parziale o dilazionato . La condizione è che il trattamento offerto al Fisco non sia inferiore a quanto otterrebbe liquidando i beni (quindi se il concordato è più vantaggioso del fallimento, il giudice può omologarlo anche se l’Erario vota no) . Inoltre, la Corte Costituzionale con sentenza 225/2022 ha legittimato la falcidia dell’IVA in concordato, rimuovendo gli ostacoli di principio. In concreto: potrai proporre nel tuo piano di ristrutturazione di pagare solo una parte dell’IVA (es. 40%) e chiederai la transazione fiscale. Se l’Agenzia Entrate accetta, bene; se rifiuta ma la tua proposta dà loro almeno quanto il ricavato da fallimento, il tribunale potrà ugualmente approvare (cram-down) . Ricorda però: per non incorrere in sanzioni penali, è opportuno includere il pagamento integrale dell’IVA o comunque la massima percentuale possibile – perché l’omologazione non estingue automaticamente il reato di omesso versamento IVA se hai “stralciato” parte dell’imposta. La giurisprudenza è in evoluzione, ma per prudenza, se temi conseguenze penali, cerca di soddisfare l’IVA almeno nella misura del capitale (falcidiando semmai sanzioni e interessi). In ogni caso oggi l’IVA può essere oggetto di trattativa come gli altri debiti, grazie alle modifiche normative più recenti .
D4: La banca ha revocato gli affidamenti e chiesto rientro immediato del fido e del mutuo. Questo mi ha tolto liquidità e non so come pagare fornitori e stipendi. Cosa posso fare verso la banca?
R: La revoca dei fidi è un evento tipico nelle crisi (“stretta creditizia”). Puoi provare a negoziare con la banca una ristrutturazione del debito: ad esempio, chiedere di trasformare lo scoperto di conto in un mutuo a medio termine, oppure concordare un periodo di moratoria sulle rate del mutuo (interessi soli) per qualche mese. Spesso, se la banca intravede la possibilità di recuperare di più mantenendo in vita l’azienda, è disposta a piani di rientro piuttosto che procedere con decreto ingiuntivo e pignoramenti. Se hai più banche, valuta un accordo di ristrutturazione dei debiti ex art. 57 CCII: se riesci a far aderire al piano almeno il 60-75% delle tue banche, il tribunale può omologarlo e tener fermo anche l’eventuale minoranza dissenziente . Nel frattempo, per tamponare la mancanza di liquidità, parla apertamente con i fornitori e i dipendenti: spiega la situazione, chiedi dilazioni sui fornitori (molti, sapendo che la banca ha tagliato, possono darti qualche settimana in più), e ai dipendenti potresti chiedere di usare strumenti come cassa integrazione straordinaria per crisi se disponibili (così paghi meno stipendi per un periodo). Per l’immediato, se la banca non sente ragioni e minaccia azioni legali, usa il concordato o la composizione negoziata come scudo: con la procedura attiva, la banca non può escutere pegni o ipoteche né pignorare conti , e sarà costretta a venire a trattare al tavolo. Ricorda che se i crediti bancari sono garantiti (es. mutuo ipotecario), la banca ha comunque voce forte; ma anche loro spesso preferiscono un’azienda che continua a pagare un po’ alla volta rispetto a farla fallire e recuperare magari meno. In sintesi, negoziazione e protezione legale sono le chiavi: non subire passivamente la revoca. E appena puoi, cerca fonti alternative di liquidità: un socio che anticipi fondi, un factoring pro-soluto su crediti buoni, la vendita di un asset non core – tutto per superare il collo di bottiglia creato dalla banca.
D5: I fornitori stanno minacciando di interrompere le forniture e alcuni hanno già avviato decreti ingiuntivi. Come posso evitare che l’attività si blocchi per questo?
R: Questo è un problema critico. Per i fornitori strategici, la soluzione è parlarci immediatamente: contrattare nuovi termini. Ad esempio, proponi di pagare una percentuale del loro arretrato subito (se riesci, magari grazie a un finanziamento urgente dei soci) e il restante dilazionato nei prossimi mesi, purché continuino a consegnare materiale. Puoi anche offrire garanzie sui nuovi ordini: ad esempio, pagamento anticipato per le nuove forniture (così sono tranquilli sul corrente) mentre il vecchio resta dilazionato; oppure, se hai beni da dare in pegno, offrire un pegno su un macchinario per garantirli. L’obiettivo è convincere i fornitori chiave che conviene anche a loro tenere in vita la tua azienda (continueranno ad avere un cliente) piuttosto che farla fallire e perdere gran parte del credito . Quanto ai fornitori che hanno già portato i loro crediti a decreto ingiuntivo, valuta di fare opposizione (guadagnerai tempo) e nel frattempo includili magari in un piano di accordo se stai preparando un concordato o un accordo di ristrutturazione. Soprattutto, se l’ingiunzione è diventata esecutiva e temiche pignorino conti o merci, blocca tutto con un concordato preventivo: la presentazione della domanda sospende per legge le azioni . In concordato potrai classificare quei fornitori e prevedere di pagarli parzialmente secondo le regole, ma intanto eviti che individualmente ti svuotino il magazzino o il conto. Un altro strumento a tutela delle forniture essenziali: la legge (art. 91 CCII) vieta ai fornitori di energia, telecomunicazioni, ecc. di sospendere le forniture per morosità pregressa una volta aperto un concordato o accordo omologato – devono continuare a fornirti se paghi il corrente. Quindi, con la procedura attiva, ad esempio il fornitore di elettricità non può staccarti la luce per bollette passate . In sintesi: prioritizza i fornitori in base alla loro importanza, raggiungi intese emergenziali con quelli vitali, e per gli altri usa lo scudo del procedimento concorsuale per fermare la loro aggressione e poi gestirli nel piano complessivo.
D6: Cosa succede ai debiti verso i dipendenti (stipendi, TFR) se attivo una procedura di crisi? I dipendenti vanno pagati per intero?
R: I dipendenti hanno una tutela fortissima. Gli stipendi e TFR già maturati sono crediti privilegiati (privilegio di primo grado) e vanno normalmente pagati integralmente, salvo forse piccoli ritardi concordati. In un concordato preventivo, ad esempio, gli arretrati dei dipendenti devono essere pagati al 100% entro il termine del piano perché sono privilegiati sul patrimonio (eccetto la parte eventualmente non coperta da privilegio se retribuzioni molto elevate, ma raramente accade). Inoltre, esiste il Fondo di Garanzia INPS che interviene a pagare TFR e ultime 3 mensilità in caso di insolvenza o concordato liquidatorio: ciò garantisce che i lavoratori ricevano il dovuto e poi l’INPS subentra come creditore (spesso privilegiato anch’esso) . Se attivi una procedura in continuità, dovrai comunque continuare a pagare i salari correnti (magari puoi ridurli se i dipendenti accettano un contratto di solidarietà o cassa integrazione). In caso di esuberi, puoi inserire nel piano l’intervento dell’INPS per la CIGS o la Naspi, mitigando il costo. Dunque, in pratica, i dipendenti sono protetti: nessun giudice ti approverebbe un piano che li penalizza oltre misura. Va detto che i dipendenti, se restano in azienda durante la procedura, hanno anch’essi interesse alla continuità. Spesso mostrano disponibilità, come accettare il pagamento scaglionato di arretrati se vedono un percorso di salvataggio (ad esempio, possono concordare di ricevere il TFR un po’ dopo l’omologa, sapendo che è garantito dal privilegio). Se invece l’azienda non può proseguire, i contratti di lavoro si risolvono e i lavoratori recuperano tramite il fondo di garanzia gran parte del dovuto. In conclusione: sì, i debiti verso dipendenti vanno in linea di massima pagati per intero, sebbene possano essere pagati con l’aiuto di fondi pubblici o in fase successiva (ma privilegiati) della procedura. Da amministratore, per difenderti da conflitti, ti conviene essere trasparente anche con loro: spiega la situazione, rassicurali che stipendi e TFR sono prioritari nel piano. Legalmente e strategicamente è corretto metterli al primo posto.
D7: Dopo quanto tempo dall’avvio di una procedura (concordato o accordo) sarò libero dai debiti residui?
R: Dipende dalla procedura e dalla sua durata, ma parliamo in genere di alcuni anni. Nel concordato preventivo, la liberazione dai debiti (esdebitazione) per la società è immediata una volta eseguito il piano: ad esempio, se il piano prevede pagamento 30% ai chirografari in 2 anni, dopo aver pagato quella percentuale nei 2 anni sei liberato dal restante 70%. Per le persone fisiche (es. ditte individuali, soci illimitatamente responsabili), l’esdebitazione formale arriva con decreto del tribunale a fine procedura, o automaticamente trascorsi 3 anni se liquidazione giudiziale . Nel caso di accordo di ristrutturazione, l’omologazione sancisce gli impegni: se li adempirai nei termini pattuiti, i creditori rinunciano a ogni ulteriore pretesa (quindi sei libero dai debiti eccedenti quanto concordato). Spesso gli accordi prevedono stralci immediati: ad esempio, l’accordo omologato stabilisce che se paghi il 50% entro 1 anno, il restante 50% è cancellato. Una volta pagato, sei a posto. Nella composizione negoziata o piano attestato, la liberazione dipende dagli accordi privati che fai con i creditori: solitamente formalizzi transazioni dove il creditore accetta X euro a saldo e stralcio del suo credito, quindi appena versi X euro (o rispetti le rate convenute) il creditore non può più avanzare nulla. Per i debitori sovraindebitati (consumatori, etc.), le procedure di esdebitazione variano: un piano del consumatore dura di solito 4-5 anni, al termine del quale il giudice attesta l’adempimento e cancella i residui ; nella liquidazione controllata di un privato, l’esdebitazione arriva alla chiusura (anche qui qualche anno). Quindi, in scenari ordinari, possiamo dire che tra 2 e 5 anni dal momento in cui avvii formalmente la procedura, potresti essere completamente libero dai debiti non pagati. Ad esempio, se depositi un concordato nel 2025 e viene omologato nel 2026 con un piano che finisce nel 2028, dal 2028 in poi la tua azienda è clean (salvo eventuali obblighi di pagamento futuri in continuità, ma i debiti pregressi sono regolati). Nota bene: ciò presuppone che esegui regolarmente gli obblighi del piano. Se la procedura fallisce perché non paghi come promesso, non c’è esdebitazione e anzi i creditori torneranno alla carica (magari con fallimento). In caso di liquidazione giudiziale, l’esdebitazione personale scatta comunque dopo 3 anni dalla chiusura anche se il fallito non paga nulla (salvo mala fede). Questa è la cosiddetta fresh start per gli imprenditori onesti ma sfortunati. Dunque, impegnati a rispettare i termini e vedrai che, entro pochi anni, potrai davvero ripartire senza l’incubo dei vecchi debiti.
D8: Ho garantito personalmente con fideiussione i debiti bancari della società. Se faccio il concordato per l’azienda, la banca potrà comunque rivalersi su di me come garante?
R: Sì, purtroppo il concordato o altro piano della società non libera automaticamente i garanti. La banca, anche se aderisce al concordato societario e accetta magari il 40% dalla società, può legalmente chiedere a te garante il restante 60% (salvo che nel concordato stesso la banca rinunci espressamente alle garanzie, cosa che di solito non fa spontaneamente) . Quindi devi predisporre un piano anche per la tua posizione personale. Ci sono diverse opzioni: – Negoziare con la banca: spesso, contestualmente al piano aziendale, i garanti trovano un accordo ad hoc. Esempio: il socio garante offre alla banca un pagamento extra del 10% e la banca in cambio rinuncia a escutere la fideiussione per l’eccedenza (queste intese vanno formalizzate con cura). Se la banca ha garanzie reali dal garante (es. ipoteca su casa del socio), è più complesso farle rinunciare. Però, a volte le banche in sede di accordi globali accettano di liberare i garanti se il piano va a buon fine. Vale la pena provare, facendo leva sul fatto che tartassare il garante potrebbe portarlo a bancarotta personale con meno ritorno per la banca. – Procedura di sovraindebitamento personale: Se il debito residuo è grande e tu come persona non riesci a farvi fronte, puoi valutare un Piano del consumatore (se i tuoi debiti personali derivano per lo più da quelle garanzie e non da attività di impresa tue) o un Concordato minore (se sei imprenditore individuale). Con queste procedure, analogamente, potresti proporre alla banca un pagamento parziale e farti omologare l’accordo, liberandoti dal resto . Ad esempio, una volta definito che la società paga il 40%, tu potresti proporre di pagare un ulteriore 20% in 5 anni tramite un piano del consumatore e il giudice, considerandoti meritevole (ti sei indebitato per l’impresa, non per lusso tuo), potrebbe omologare e la banca dovrebbe accettare quell’importo e salutare il rimanente 40%. – Attendere ed eventualmente opporre l’eccedenza: Tecnicamente, se la banca viene soddisfatta parzialmente in concordato, il suo credito originario si riduce di quell’importo, e per il resto può agire contro il garante. Il garante però può eccepire il cosiddetto “beneficio della preventiva escussione concorsuale”: ovvero, la banca deve far valere prima tutto quello che può prendere in concordato dalla società, e solo sul residuo venire dal garante. Questo succede comunque, ma non libera il garante dal residuo. Di fatto, se nulla fai, ti troverai con la banca che a concordato chiuso ti chiede magari un decreto ingiuntivo per la differenza. Quindi, riassumendo: sì, la banca può ancora rivalersi su di te. Conviene includere la questione nella trattativa globale. Molti concordati inseriscono clausole tipo “la percentuale offerta ai chirografari tiene conto della rinuncia dei creditori ad agire verso eventuali coobbligati”: ciò spinge i creditori a mostrare se intendono andare sui garanti. Se loro non accettano di liberarti, tu, in qualità di coobbligato, hai comunque gli strumenti concorsuali personali. Sarà un percorso parallelo (due procedure: azienda e persona), ma alla fine anche tu come persona fisica potrai esdebitarti. Nota: se la tua garanzia è un bene ipotecato tuo, la banca potrebbe aggredirlo comunque; in un tuo piano personale dovrai decidere se vendere quel bene per pagarla. Spesso i garanti vendono l’immobile ipotecato e con il ricavato soddisfano in parte la banca, ottenendo poi stralcio del residuo. Ogni caso è a sé, ma preparati a difenderti autonomamente sul fronte personale.
D9: Ho sentito parlare di “crisi d’impresa” come qualcosa da prevenire. Quali sono i segnali pratici che la mia azienda sta entrando in crisi e come prevenire guai peggiori?
R: I segnali di crisi possono essere molteplici. Alcuni pratici: calo persistente di liquidità (fido sempre tirato, ritardi nei pagamenti), aumento dei debiti verso fornitori o banche non compensato da crescita attivo, difficoltà a rispettare rate di mutui o leasing, utilizzo costante di castelletto oltre limiti, patrimonio netto in erosione (vicino a zero o negativo), indicatori finanziari deteriorati (es. rapporto EBITDA/Oneri finanziari < 1, DSCR a 6 mesi < 1) . Anche segnali esterni: solleciti frequenti dei creditori, rifiuto di nuove forniture a dilazione, richieste di pagamento anticipato, difficoltà a incassare dai clienti (che magari percepiscono tue difficoltà e ne approfittano). Per prevenire guai peggiori: implementa adeguati assetti organizzativi (cioè contabilità gestionale mensile, cash flow forecasting, controllo costi) così da accorgerti presto di squilibri . E appena emergono squilibri patrimoniali o finanziari significativi o previsioni di tensione nei 12 mesi, attiva contromisure – dal taglio di spese non essenziali alla ricerca di nuova finanza (soci o banche). La legge impone agli amministratori di monitorare questi segnali e agire “senza indugio” . Quindi un buon amministratore convoca consiglio appena vede queste spie rosse e magari coinvolge un consulente di crisi. Prevenire significa anche dialogare per tempo con i creditori per rinegoziare scadenze prima di accumulare morosità: molti problemi si risolvono se vai dalla banca prima del default della rata, non dopo. Inoltre, sfrutta i meccanismi di allerta interna: se hai sindaci o revisori, ascolta i loro campanelli d’allarme (sono obbligati a segnalare crisi incipiente) . Infine, non rinviare mai l’emersione della crisi per orgoglio: oggi l’ordinamento premia chi agisce presto (con misure premiali fiscali, protezione da azioni di responsabilità) . Quindi, i segnali pratici li conosci tu meglio di chiunque (saldi di tesoreria, scaduti in aumento, etc.): la chiave è non ignorarli. Appena li vedi, inizia ad elaborare un piano di risanamento o quantomeno un piano B (come gestire se peggiora). Questo è lo spirito del nuovo Codice: la crisi fa meno paura se la affronti subito, mentre diventa catastrofica se fai finta di niente fino all’insolvenza conclamata.
D10: Durante una procedura di concordato o accordo, posso continuare a gestire l’azienda? I clienti e fornitori verranno a saperlo? Devo aggiungere “in concordato” alla carta intestata?
R: Nel concordato preventivo, tu (organo amministrativo) rimani in carica e gestisci l’impresa sotto la vigilanza di un commissario nominato dal tribunale . Hai però delle limitazioni: gli atti di straordinaria amministrazione (es. vendere immobili, assumere mutui) devi farli autorizzare dal giudice delegato o almeno sentire il commissario. Quelli di ordinaria amministrazione (continuare la produzione, vendere prodotti, pagare dipendenti, incassare crediti) li fai liberamente. Quindi la gestione operativa rimane tua, anzi devi continuare a far girare la baracca sennò il piano salta. I clienti e fornitori probabilmente lo sapranno: la legge richiede di pubblicare la domanda di concordato al Registro Imprese, quindi è un dato pubblico . Inoltre, spesso si diffonde la notizia nell’ambiente (anche sui giornali locali economici). Tuttavia, non c’è più l’obbligo di indicare “in concordato preventivo” su carta intestata o corrispondenza – quello era previsto un tempo per il fallimento (la ditta fallita). Oggi, per trasparenza, potresti farlo, ma non è formalmente obbligatorio. Nel periodo di composizione negoziata, tutto è confidenziale: i creditori coinvolti sapranno perché li inviterai al tavolo, ma non c’è pubblicità legale a terzi finché non si arriva magari a omologare un accordo o a pubblicare un piano attestato. Questo aiuta a mantenere la reputazione. Nel concordato invece la notizia può trapelare: preparati a gestire la comunicazione. L’ideale è informare tu i partner principali, spiegando che è una misura di riorganizzazione per uscire più solidi, e che continuerai a rispettare gli impegni correnti (così tranquillizzi clienti e fornitori sul fatto che il business “prosegue regolarmente durante la procedura”). Leggi inoltre vietano clausole di rescissione automatica dei contratti per il solo fatto dell’apertura del concordato (clausole ipso facto): un fornitore non può cessare un contratto in essere solo perché sei in concordato, se no commette illecito. Quindi i tuoi contratti restano validi e tu li esegui. Quanto alla denominazione, c’è un dibattito se aggiungere o no la dicitura in concordato nelle fatture ecc.: in genere, per trasparenza, è opportuno informare chi entra in nuovi contratti con te della tua situazione (per correttezza commerciale), ma non hai un obbligo specifico come intestazione. Dopo l’omologa, la qualifica di “in concordato” cessa. L’importante: gestione rimane tua (salvo casi di abuso, in cui il tribunale potrebbe revocarti e nominare un commissario straordinario, ma è raro e succede solo se fai atti di frode). Quindi continua a servire i clienti bene e ad interfacciarti coi fornitori: far vedere che l’azienda, pur in procedura, produce e onora gli impegni correnti è la miglior rassicurazione per loro.
Tabelle Riepilogative
Per maggiore chiarezza, presentiamo due tabelle riassuntive: la prima confronta i vari strumenti di composizione della crisi evidenziandone natura, requisiti e vantaggi; la seconda riassume le soglie di allerta e segnalazione già discusse, per un colpo d’occhio sulle situazioni che fanno scattare obblighi.
Tabella 1 – Confronto tra Strumenti di Gestione della Crisi d’Impresa
| Strumento | Natura e Accesso | Consenso/Coinvolgimento Creditori | Effetti Principali | Quando usarlo (Pro) | Limiti (Contro) |
|---|---|---|---|---|---|
| Composizione negoziata (artt. 12-25 CCII) | Procedura stragiudiziale volontaria con nomina di esperto da CCIAA. Accessibile già in fase di “crisi probabile” . | Nessun quorum prefissato – è un percorso di trattativa. Tutti i creditori possono essere coinvolti, ma su base consensuale. | Misure protettive su richiesta (blocco azioni esecutive) ; l’impresa continua la gestione . Possibili accordi finali vari (piano, accordo, o concordato semplificato se fallisce). | Pro: Riservata, flessibile, poco costosa. Consente stop temporaneo ai pignoramenti mantenendo continuità. Incentivi fiscali (riduzione sanzioni se accordo) . <br>Ideale: crisi iniziale con chance di risanamento e creditori collaborativi. | Contro: Nessuna imposizione ai dissenzienti (accordo solo se tutti gli importanti vogliono). Durata breve (3-6 mesi) – tempo limitato per svolta. Efficacia dipende molto dalla buona fede di tutti. |
| Piano attestato di risanamento (art. 56 CCII) | Strumento privatistico. Debitore in crisi predispone piano + attestazione esperto. Nessuna omologazione ma possibile pubblicazione per data certa . | Totalmente volontario: l’accordo è solo con creditori che aderiscono (nessuna soglia minima). I non aderenti restano fuori (vanno pagati normalmente) . | Esenzione da azioni revocatorie e penali per atti esecutivi del piano . Nessuna pubblicità obbligatoria (opzionale). Debitore mantiene piena gestione. | Pro: Molto rapido e confidenziale. Flessibile nei contenuti (non soggetto a rigide regole di par condicio). Protegge pagamenti e nuove garanzie da futuri fallimenti. <br>Ideale: pochi creditori chiave consenzienti, si vuole evitare clamore pubblico. | Contro: Non vincola i creditori non d’accordo (nessun “cram-down”). Niente stay automatico: creditori estranei possono agire. Richiede attestazione seria per valere in eventuale contestazione. |
| Accordo di ristrutturazione dei debiti (artt. 57-64 CCII) | Procedura giudiziale semplificata. Si deposita accordo + attestazione in tribunale per omologa. Debitore può chiedere misure protettive durante omologa . | Necessario accordo con creditori ≥ 60% dei crediti (ordinario) . Varianti: 30% (agevolato) ; estensione a dissenzienti finanziari con 75%/60% categoria (efficacia estesa) . Creditori non aderenti non falcidiati ma vincolati da moratoria (stop azioni fino a 120 gg dal dovuto) . | Omologa tribunale rende l’accordo efficace erga omnes: divieto azioni esecutive per tutti . Prededucibilità nuovi finanziamenti . Possibile cram-down fiscale (se AE/INPS dissenzienti, con soddisfazione >=liquidazione) . | Pro: Procedura più veloce e meno costosa del concordato. Mantiene riservatezza (meno pubblicità rispetto a CP). Permette flessibilità nel coinvolgere solo alcuni creditori e ottenere effetti generali limitati. <br>Ideale: quando c’è accordo con maggioranza creditori chiave ma si vuole sicurezza giuridica e blocco minoranze. | Contro: Serve alta percentuale di consenso iniziale (non adatto se molti creditori piccoli). Non consente falcidia forzata dei non aderenti (vanno pagati al 100% salvo cram-down fiscale). Omologa può essere opposta dai dissenzienti se non li tutela abbastanza (serve attestazione forte). |
| Piano di ristrutturazione omologato (PRO) (art. 64-bis e ss.) | Procedura concorsuale introdotta 2022. Debitore propone piano al tribunale con classi di creditori, anche senza accordo preventivo . Si svolge udienza di voto tra creditori (simil-concordato). | Approvazione se maggioranza crediti in ciascuna classe vota sì . Consente però omologa anche con alcune classi dissenzienti (condizioni: almeno una classe rilevante ha detto sì, rispetto priority rule, ecc.) – cram-down interclassi deciso dal giudice . | Stop azioni esecutive come in concordato (procedura concorsuale). Flessibilità su trattamento crediti: possibile derogare a par condicio con consenso delle classi . Consentita omologa di piani liquidatori con meno del 20% ai chirografari se classi consenzienti . | Pro: Potente strumento per imporre il piano nonostante il dissenso di minoranze (anche classi intere). Riduce vincoli formali (20%, apporto 10%) se c’è consenso qualificato . Utile se un concordato tradizionale fallirebbe per veto di una classe. | Contro: Procedura complessa e nuova – incertezza applicativa. Richiede comunque consenso di una parte dei creditori (non è un diktat unilaterale). Necessaria classe di voto favorevole altrimenti non omologano. Costi e tempi paragonabili a concordato. |
| Concordato preventivo (artt. 84-120 CCII) | Procedura concorsuale completa. Accessibile con stato di crisi o insolvenza del debitore . Si presenta proposta e piano in tribunale (o domanda con riserva) . Nomina di commissario e giudice delegato. | Necessario voto favorevole della maggioranza dei crediti ammessi al voto (per classi, ciascuna >50%) . Se anche una classe chirografi non approva, niente cram-down interclasse (tranne transazione fiscale) . Tutti i creditori inclusi sono vincolati dalla falcidia se omologato, anche i dissenzienti (dissenting cram-down intraclasse). | Sospende tutte le azioni individuali dei creditori durante la procedura . Possibile gestione in continuità (azienda prosegue) o liquidazione del patrimonio . Richiede pagamento min. 20% ai chirografari se liquidatorio (nessuna soglia se in continuità). Dopo omologa, i debiti oggetto del concordato sono ridotti/annullati secondo il piano (esdebitazione per la società). | Pro: Strumento più incisivo: imponibile a tutti i creditori (forzoso). Permette ristrutturazione anche drastica (es. stralcio 70% debiti) se accettata da maggioranza. Protegge l’impresa in modo globale (moratoria legale) e consente eventualmente salvaguardia della continuità (concordato in continuità) con regole specifiche. <br>Ideale: crisi grave con troppi creditori per accordi individuali, quando serve un quadro vincolante generale o se occorre liberarsi di debiti massicci. | Contro: Procedura pubblica, costosa e relativamente lunga. Esito incerto (dipende dal voto dei creditori). Richiede rispetto rigido di molte regole (par condicio, priorità privilegiati salvo consenso, soglie minime). Impatta su reputazione azienda. Gestione sotto controllo del tribunale. Se fallisce, probabile seguirebbe liquidazione giudiziale. |
| Liquidazione giudiziale (fallimento) | Procedura giudiziale liquidatoria coattiva. Apertura su iniziativa creditori/PM o debitore stesso, se insolvenza accertata . Nomina di curatore che sostituisce l’imprenditore. | Creditori non votano alcun piano (non c’è piano di soddisfo concordato). Tutti i creditori concorrono al passivo secondo prelazioni. Distribuzione pro-quota ai chirografari se avanza attivo. | Spossessamento del debitore (aziende cessano, beni liquidati all’asta) . Durata pluriennale. Al termine, cancellazione società; persona fisica può ottenere esdebitazione residui dopo 3 anni . | Pro: (Dal punto di vista creditore è esecutivo totale – dal punto di vista debitore) nessuno. Se persona fisica onesta, solo pro è l’esdebitazione automatica dopo tempo (fresh start), e fine assillo debiti (perché li liquida). <br>Da debitore è l’ultima ratio: quando non esiste via d’uscita. | Contro: Debitore perde ogni controllo sull’impresa. L’attività di solito chiude e i beni venduti spesso a valori di saldo. Implica possibili azioni di responsabilità e pene (bancarotta). Il soddisfo creditori è minimo per chirografari. È la sconfitta del risanamento. |
Tabella 2 – Soglie Principali di Segnalazione Allerta da Creditori Pubblici
(Rif. art. 25-novies CCII, aggiornato al 2024)
| Ente Segnalatore | Condizione di Debito che attiva Segnalazione | Termine segnalazione & Destinatari |
|---|---|---|
| INPS (contributi previdenziali) | Omesso versamento > 90 giorni. Soglie: <br>- Imprese con dipendenti: debiti > 30% contribuzioni dovute anno precedente e > €15.000 .<br>- Imprese senza dipendenti: debiti > €5.000 . | Entro ~60 gg dal rilevamento . Lettera via PEC all’imprenditore e all’organo di controllo . Copia a OCRI . Invito a reagire (entro 3 mesi presentare istanza composizione negoziata). |
| INAIL (premi assicurativi) | Omesso versamento premi > 90 gg per importo > €5.000 (esteso anche a imprese individuali dal 2023). | Simile a INPS (PEC all’impresa/organo controllo, segnalazione a OCRI). |
| Agenzia Entrate (IVA periodica) | IVA liquidazione periodica non versata da >90 gg, > €5.000 e ≥10% del fatturato ultimo anno .<br> In ogni caso, debito IVA > €20.000 scaduto . | PEC all’impresa e collegio sindacale; sollecito a presentare composizione negoziata . Da 60 gg, segnalazione a OCRI . |
| Agenzia Entrate–Riscossione (ex Equitalia) | Cartelle esattoriali scadute > 90 gg, per importi totali superiori a:<br>- €100.000 per ditte individuali ;<br>- €200.000 per società di persone ;<br>- €500.000 per società di capitali .<br>(Esclusi debiti già rateizzati) . | PEC all’impresa e organo controllo, con invito a attivare composizione negoziata . Segnalazione a OCRI contestuale (AER funge da “sentinella esterna” primaria). |
| Banche & Intermediari finanziari | Sconfinamenti o inadempimenti su linee di credito > 60 giorni oltre il fido accordato. (Esempio: conto perennemente oltre affidamento da 2 mesi) . | Comunicazione scritta al collegio sindacale/revisore dell’impresa entro ~60 gg dall’evento . (Serve a mettere in allerta organi interni; inoltro eventuale info a OCRI via vigilanza se insolvenza sistemica) . |
Legenda: OCRI = Organismo di Composizione della Crisi d’Impresa (presso Camere di Commercio); PEC = Posta Elettronica Certificata.
Conclusioni
Dal punto di vista di un imprenditore debitore, affrontare una grave crisi d’impresa è un percorso difficile ma, come abbiamo visto, non privo di strumenti di tutela e soluzioni. La normativa italiana – in linea con le direttive europee – oggi offre un arsenale di possibilità per evitare gli esiti distruttivi di un fallimento non governato. Il punto di svolta cruciale è la tempestività: il debitore che riconosce i segnali di crisi e interviene subito ha molte più chance di salvare l’azienda (o quantomeno parti di essa) rispetto a chi trascina la situazione fino all’insolvenza irreversibile .
Per un’azienda del settore “interruttori e sensori di prossimità” – come l’esempio guida di questa trattazione – ciò significa attivarsi ai primi sintomi di squilibrio finanziario: ad esempio, un repentino calo di ordinativi che causa tensione di cassa, o il ritardo accumulato nel pagamento di IVA e fornitori. Le azioni da mettere in campo possono essere schematizzate così:
- Prevenzione interna: implementare contabilità industriale e sistemi di controllo per avere sempre un quadro chiaro; coinvolgere immediatamente gli organi di controllo interni (sindaci/revisori) e ascoltarne le indicazioni ; tagliare costi non essenziali e cercare di riequilibrare i flussi (riduzione scorte, sollecito crediti clienti, ecc.) appena la liquidità prospettica risulta insufficiente .
- Dialogo con creditori: non chiudersi. Parlare con banche e principali fornitori prima che la situazione precipiti, per rinegoziare termini di pagamento. Una trattativa precoce può evitare reazioni legali aggressive. Molti creditori preferiscono ristrutturare un credito piuttosto che vedere il debitore fallire e recuperare poco .
- Scelta dello strumento legale appropriato: valutare con consulenti se ricorrere a un piano attestato (se la crisi è affrontabile privatamente), a un accordo di ristrutturazione (se si ha l’adesione di massima di banche/fornitori principali), o – in mancanza di queste condizioni – predisporre un concordato preventivo magari in continuità, che consenta di ristrutturare il debito mantenendo viva l’azienda . In ogni caso, l’ombrello protettivo del procedimento concorsuale (concordato o composizione negoziata con misure protettive) va attivato prima che i creditori disgregino la struttura aziendale con esecuzioni individuali .
- Trasparenza e buona fede: nei confronti del tribunale, dei creditori e dei dipendenti. Un debitore che “gioca pulito” – fornendo informazioni veritiere, non dissipando beni, trattando i creditori con equità – guadagna la fiducia necessaria per ottenere l’approvazione di un piano . Al contrario, condotte opportunistiche (favorire occultamente qualcuno, nascondere attivi) emergono quasi sempre e compromettono ogni possibilità di risanamento concordato.
In particolare, ricordiamo come punto cruciale il rispetto degli obblighi imposti agli amministratori dal nuovo Codice della Crisi: dotarsi di assetti adeguati e non indugiare di fronte alla crisi . Ciò non è solo un dovere legale, ma la miglior strategia per evitare responsabilità personali e per avere ancora margine di manovra. Le pronunce giurisprudenziali recenti – dal Tribunale di Milano sulla prima applicazione del cram-down interclassi , alla Cassazione sui debiti “promiscui” del consumatore , alla rigorosa posizione del Tribunale di Bergamo sul concordato semplificato – tutte sottolineano come il sistema premi gli approcci rigorosi e penalizzi tentativi “furbi” o dilatori.
In conclusione, un imprenditore indebitato deve affrontare la crisi in modo proattivo e informato. Le leggi aggiornate a ottobre 2025, supportate dalle prassi e sentenze più autorevoli qui citate, forniscono gli strumenti per difendersi efficacemente: dalla composizione negoziata (per provare il dialogo assistito) ai piani di risanamento (per soluzioni private veloci), dagli accordi di ristrutturazione (per accordi vincolati dal giudice con una maggioranza) fino al concordato preventivo (per soluzioni anche imposte col voto, salvando l’azienda o parte di essa). Nel contempo, offrono “paracaduti” umanitari come l’esdebitazione rapida del debitore onesto, segno di un cambio di mentalità: il fallimento non è più una morte civile a vita, ma un evento da cui ci si può rialzare, se gestito correttamente, in pochi anni .
Questa guida ha cercato di fornire un quadro avanzato ma comprensibile di queste tematiche, integrando riferimenti normativi e giurisprudenziali aggiornati. Il debitore – che sia un’azienda di sensori in crisi o un piccolo imprenditore artigiano – non va abbandonato a sé stesso: ha diritti e strumenti di difesa da esercitare. Difendersi dai debiti significa, in definitiva, conoscere queste opportunità, saperle applicare con l’ausilio dei professionisti giusti, e adottare un atteggiamento manageriale responsabile.
Come recita una massima spesso richiamata nelle sentenze sulla crisi d’impresa: “il rischio d’impresa è connaturato all’attività economica, ma il legislatore offre all’imprenditore diligente le chiavi per guidare la propria azienda fuori dalla tempesta, a patto che tenga saldamente il timone e non chiuda gli occhi di fronte all’orizzonte che cambia”.
In altre parole: agisci presto, agisci bene, e potrai superare anche la crisi più nera, difendendo la tua impresa e il tuo futuro.
Fonti e Riferimenti Normativi e Giurisprudenziali
- Codice della Crisi d’Impresa e dell’Insolvenza, D.Lgs. 12 gennaio 2019, n.14, entrato in vigore il 15 luglio 2022 (come modificato dai D.Lgs. 147/2020, 83/2022 e 136/2024) . – (Normativa principale che disciplina composizione negoziata, concordato preventivo, liquidazione giudiziale, sovraindebitamento, ecc.)
- Codice Civile, artt. 2086 c.c. (dovere di adeguati assetti organizzativi) e 2486 c.c. (responsabilità degli amministratori dopo scioglimento della società). – (Art. 2086 riformulato impone assetti per rilevare la crisi; art. 2486 co.3 introdotto da art. 378 CCII presunzione del danno da gestione ritardata.)
- Allerta e Segnalazioni – Art. 25-novies CCII (obblighi di segnalazione dei creditori pubblici qualificati) e art. 25-octies CCII (obblighi di organi di controllo interni) ; D.M. 28 settembre 2021 (indicatori della crisi elaborati da CNDCEC). – Fonti sulle soglie di allerta e doveri di sindaci/revisori.
- Cassazione Civile, Sez. I, 17 luglio 2023, n. 22699 – Sentenza che ha confermato la nozione di “consumatore” nell’ambito del sovraindebitamento: un ex imprenditore con debiti promiscui (parte personali, parte d’impresa) non può accedere al piano del consumatore per l’intero passivo . – (Consolidando Cass. 1869/2016, delimita l’accesso alle procedure da consumatore solo ai debiti estranei all’attività professionale.)
- Cassazione Penale, Sez. V, 3 novembre 2022, n. 44366 – (Corte Costituzionale n. 225/2022 sul trattamento dell’IVA in concordato) – Pronunce che hanno aperto alla falcidia dell’IVA: è legittimo pagare parzialmente l’IVA in un concordato preventivo, purché l’erario ottenga quanto otterrebbe dalla liquidazione . – (Superamento del divieto assoluto di falcidia IVA, in recepimento della giurisprudenza UE e modifica normativa.)
- Tribunale di Milano, decreto 30 novembre 2023 – Primo caso applicativo di cram-down interclassi ex art. 112 CCII: omologato un concordato nonostante il voto contrario di una classe di chirografari, ritenendo soddisfatte le condizioni (altra classe chirografaria aveva votato sì e i dissenzienti non erano pregiudicati rispetto all’alternativa liquidatoria) . – (Giurisprudenza di merito innovativa, attua la possibilità di omologa forzata introdotta dalla direttiva Insolvency e dal D.Lgs. 83/2022.)
- Tribunale di Bergamo, 6 dicembre 2023 (Pres. Est. De Simone) – Decreto che ha dichiarato inammissibile una proposta di concordato semplificato ex art. 25-sexies CCII in presenza di soluzioni alternative praticabili (un accordo di ristrutturazione con transazione fiscale). Ha ribadito che il concordato semplificato è rimedio di ultima istanza, utilizzabile solo se tutti gli altri strumenti sono impraticabili . – (Conferma l’orientamento restrittivo sull’uso del concordato semplificato, evitando abusi dell’assenza di voto dei creditori.)
- Camera di Commercio di Torino – “Strumenti di regolazione della crisi e dell’insolvenza”, scheda 28/12/2023 . – (Scheda informativa ufficiale sulle procedure, utile per definizioni e soglie: conferma il limite €30.000 debiti per fallibilità, definizione sovraindebitamento, ecc.)
- Linee guida CNDCEC e documenti INPS/AdE – es. Messaggio INPS 25 ottobre 2024 n.3553 (nuove competenze INPS su proposte transattive) ; Circolare INAIL 16 giugno 2023 (estensione allerta a ditte individuali) . – (Fonti prassi che chiariscono aspetti tecnici: INPS ora decide sulle transazioni contributive in concordati, parametri decorrenze allerta, ecc.)
- Cassazione Civ., Sez. Un., 7 aprile 2021, n. 8500 – (Sull’azione di responsabilità per aggravamento del dissesto e criteri ex art. 2486 c.c.). – (Precursore della norma attuale, affermava criteri di quantificazione del danno da tardiva richiesta di fallimento, poi recepiti dal Codice.)
- Cassazione Pen., Sez. V, 24 maggio 2023, n. 21480 – (Bancarotta preferenziale e esenzione ex art. 217-bis l.f. per pagamenti in esecuzione di piano attestato). – (Confermava che i pagamenti eseguiti nei piani attestati non costituiscono reato di bancarotta preferenziale, concetto riflesso ora in CCII.)
- Legge Fallimentare 1942 (R.D. 267/1942) – art. 67, co.3, lett. d) (piani attestati esenzione revocatoria) e art. 160-186 (concordato preventivo) – abrogata dal 15/7/2022, ma rilevante per interpretazioni di continuità.
La tua azienda che produce, assembla, importa o distribuisce interruttori di prossimità, sensori induttivi, sensori capacitivi, sensori magnetici, interruttori di finecorsa, sensori ottici, fotocellule, switch industriali, cavi e connettori, componenti per automazione e macchine industriali si trova oggi in difficoltà a causa dei debiti? Fatti Aiutare da Studio Monardo
La tua azienda che produce, assembla, importa o distribuisce interruttori di prossimità, sensori induttivi, sensori capacitivi, sensori magnetici, interruttori di finecorsa, sensori ottici, fotocellule, switch industriali, cavi e connettori, componenti per automazione e macchine industriali si trova oggi in difficoltà a causa dei debiti?
Ricevi solleciti, richieste di rientro, blocchi delle forniture, decreti ingiuntivi o minacce di pignoramento da parte di banche, Fisco, INPS, fornitori elettronici o Agenzia Entrate-Riscossione?
Il settore dei sensori di prossimità è altamente tecnico, dipende dai prezzi dell’elettronica, dalle disponibilità dei microchip e dai tempi di pagamento dell’industria. Basta un ritardo negli incassi o la riduzione dei fidi per mandare in crisi l’intera operatività.
La buona notizia è che la tua azienda può essere salvata, se intervieni subito e in modo mirato.
Perché un’Azienda di Sensori di Prossimità va in Debito
- aumento dei costi di microchip, PCB, sensoristica, cavi e elettroniche
- ritardi nei pagamenti da parte di integratori, OEM, contractor e industrie
- magazzino immobilizzato tra sensori, connettori, cavi e ricambi
- costi elevati di R&D, testing, certificazioni CE e qualità
- investimenti in attrezzature, software e collaudi
- riduzione o revoca delle linee di credito bancarie
Il vero problema è quasi sempre la mancanza di liquidità immediata.
I Rischi se Non Intervieni Subito
- pignoramento dei conti correnti
- blocco dei fidi
- sospensione delle forniture di componenti critici
- atti esecutivi, decreti ingiuntivi e precetti
- sequestro di sensori, elettroniche e magazzino
- impossibilità di completare ordini e consegne
- perdita di clienti chiave e distributori strategici
Cosa Fare Subito per Difendersi
1. Bloccare immediatamente i creditori
Un avvocato specializzato può bloccare pignoramenti, fermare richieste di rientro e proteggere i conti aziendali.
2. Controllare i debiti ed eliminare ciò che non è dovuto
Molte posizioni debitorie includono errori:
- interessi non dovuti
- sanzioni calcolate male
- importi duplicati
- debiti prescritti
- errori dell’Agenzia Riscossione
- costi bancari anomali
Una parte considerevole del debito può essere ridotta o cancellata.
3. Ristrutturare i debiti con piani sostenibili
Strumenti utili:
- rateizzazioni fiscali fino a 120 rate
- accordi con fornitori strategici
- rinegoziazione dei fidi bancari
- sospensioni temporanee dei pagamenti
- accesso alle definizioni agevolate disponibili
4. Utilizzare strumenti legali che bloccano TUTTI i creditori
Per crisi più profonde:
- PRO – Piano di Ristrutturazione dei Debiti
- Accordi di ristrutturazione
- Concordato minore
Possono consentire di pagare solo una parte dei debiti continuando a lavorare.
Le Specializzazioni dell’Avv. Giuseppe Monardo
L’Avv. Monardo è uno dei professionisti più qualificati in Italia per salvare aziende indebitate. Le sue competenze certificate:
- Avvocato Cassazionista
- Coordinatore nazionale di avvocati e commercialisti esperti in diritto bancario e tributario
- Gestore della Crisi da Sovraindebitamento (L. 3/2012), iscritto negli elenchi del Ministero della Giustizia
- Professionista fiduciario di un OCC (Organismo di Composizione della Crisi)
- Esperto Negoziatore della Crisi d’Impresa abilitato (D.L. 118/2021)
Un profilo ideale per bloccare i creditori, ristrutturare i debiti e difendere aziende del settore elettronico e dell’automazione come la tua.
Come Può Aiutarti l’Avv. Monardo
- analisi immediata dei debiti e dei rischi
- blocco urgente di pignoramenti e atti esecutivi
- progettazione di piani di ristrutturazione su misura
- protezione di magazzino, scorte elettroniche e flussi produttivi
- trattative con banche, fornitori e Agenzia Riscossione
- tutela totale dell’azienda e dell’imprenditore
Conclusione
Avere debiti nella tua azienda di interruttori e sensori di prossimità non significa dover chiudere.
Con una strategia rapida, mirata e professionale, puoi:
- fermare subito i creditori
- ridurre davvero i debiti
- proteggere componenti, scorte e continuità operativa
- salvare la tua azienda prima che la situazione degeneri
Agisci ora.
📞 Contatta subito l’Avv. Giuseppe Monardo per una consulenza riservata:
il percorso di rilancio può iniziare oggi stesso.