Se la tua azienda produce, importa o distribuisce filtri coalescenti industriali, filtri per aria compressa, separatori acqua/olio, cartucce filtranti, sistemi di trattamento aria e componenti per impianti pneumatici e industriali, e oggi si trova con debiti verso Fisco, Agenzia delle Entrate Riscossione, INPS, banche o fornitori, è fondamentale agire subito per evitare un blocco operativo che potrebbe compromettere la continuità aziendale.
Nel settore della filtrazione industriale, ritardi nelle forniture possono fermare linee produttive dei clienti, causare danni agli impianti, generare penali e far perdere commesse strategiche.
Perché le aziende di filtri coalescenti accumulano debiti
- aumento dei costi di materiali filtranti, acciaio, resine, cartucce e componenti tecnici
- rincari nel trasporto e nelle materie prime importate
- pagamenti lenti da parte di impiantisti, industrie e manutentori
- ritardi nei versamenti di IVA, imposte e contributi
- necessità di mantenere scorte diversificate per molti modelli e dimensioni
- difficoltà nell’ottenere fidi bancari adeguati ai ritmi produttivi
Cosa fare subito
- far analizzare da un professionista l’intera esposizione debitoria
- identificare quali debiti possono essere contestati, ridotti o rateizzati
- evitare piani di rientro non sostenibili
- chiedere la sospensione immediata di eventuali pignoramenti
- proteggere fornitori strategici e materiali essenziali
- utilizzare strumenti legali per ristrutturare o rinegoziare i debiti
I rischi se non intervieni tempestivamente
- pignoramento del conto corrente aziendale
- blocco delle forniture di cartucce, filtri, materiali tecnici e componenti essenziali
- fermo della produzione e dell’assistenza tecnica
- perdita di clienti industriali, impiantisti e aziende di manutenzione
- rischio reale di chiusura dell’attività
Come può aiutarti l’avvocato Monardo
Detto questo, l’avvocato Monardo, cassazionista, coordina su tutto il territorio nazionale un team di avvocati e commercialisti esperti in diritto bancario e tributario.
Inoltre:
- è Gestore della Crisi da Sovraindebitamento (L. 3/2012)
- è iscritto negli elenchi del Ministero della Giustizia
- è professionista fiduciario presso un OCC – Organismo di Composizione della Crisi
- è Esperto Negoziatore della Crisi d’Impresa (D.L. 118/2021)
Può aiutarti concretamente a:
- bloccare pignoramenti e procedure esecutive
- ridurre o ristrutturare i debiti con gli strumenti legali più efficaci
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Introduzione
Un’azienda produttrice di filtri coalescenti industriali che si trova in una gravesituazione debitoria deve affrontare molteplici rischi: azioni esecutive dei creditori, interessi e sanzioni in crescita, perdita di fornitori strategici, tensioni con banche finanziatrici e con i dipendenti, fino alla possibile insolvenza formale. Dal punto di vista del debitore, è essenziale conoscere gli strumenti giuridici e pratici per difendersi e gestire la crisi, evitando (ove possibile) la liquidazione giudiziale ed eventualmente ristrutturando l’azienda. La normativa italiana sulla crisi d’impresa – profondamente riformata con il nuovo Codice della Crisi d’Impresa e dell’Insolvenza (CCII), D.Lgs. 14/2019, entrato in vigore nel 2022 – offre oggi una gamma di procedure di risanamento e insolvenza più flessibili, orientate a favorire la continuità aziendale e a contemperare l’interesse dei creditori con quello alla salvaguardia dell’impresa . In questa guida avanzata esamineremo:
- Le diverse tipologie di debiti (fiscali, contributivi, bancari, verso fornitori, ecc.) e i relativi rischi per l’impresa debitrice.
- Le prime mosse difensive e le strategie operative per arginare la crisi (comunicazioni ai creditori, gestione dei dipendenti, mantenimento della continuità aziendale).
- Gli strumenti giuridici di regolazione della crisi: soluzioni stragiudiziali (piani attestati, accordi di ristrutturazione) e procedure concorsuali (concordato preventivo – anche nelle varianti con continuità o liquidatorio – nonché liquidazione giudiziale, corrispondente all’ex fallimento).
- Le procedure speciali per sovraindebitamento destinate a PMI e altri debitori non fallibili (concordato minore, ristrutturazione dei debiti del consumatore, liquidazione controllata, esdebitazione).
- Le responsabilità personali di amministratori e soci di S.r.l./S.p.A. in presenza di debiti e di crisi, con particolare attenzione agli obblighi di legge e ai profili di responsabilità patrimoniale e penale.
- Uno schema di domande e risposte frequenti (FAQ) per chiarire i dubbi più comuni.
- Alcune tabelle riepilogative e casi pratici simulati riguardanti aziende italiane in crisi, per illustrare come applicare operativamente le varie soluzioni.
Il taglio sarà giuridico ma divulgativo: useremo il linguaggio tecnico (concordato, liquidazione giudiziale, prededuzione, ecc.) spiegandone il significato pratico. Tutte le fonti normative e giurisprudenziali più autorevoli (Codice Civile, Codice della Crisi, sentenze recenti della Corte di Cassazione, circolari di enti pubblici) verranno citate e riportate in fondo alla guida. L’obiettivo è fornire a imprenditori, professionisti e privati uno strumento completo (oltre 10.000 parole) per orientarsi nella gestione di un’azienda industriale indebitata, difendendo i propri diritti e massimizzando le chance di risanamento o di uscita ordinata dalla crisi.
Tipologie di Debiti e Rischi Correlati
Una corretta strategia di difesa parte dall’analisi dettagliata dei debiti dell’azienda e dei relativi rischi legali. In un’industria manifatturiera come quella dei filtri coalescenti, tipicamente i debiti possono includere:
- Debiti fiscali (verso l’Erario) – ad esempio IVA non versata, imposte sui redditi, IRAP, ritenute fiscali su dipendenti/fornitori non pagate. Questi debiti sono particolarmente insidiosi: l’Agenzia delle Entrate e l’Agenzia delle Entrate-Riscossione (ex Equitalia) possono attivare procedure di riscossione coattiva (cartelle esattoriali, fermi amministrativi su veicoli, ipoteche su immobili sociali, pignoramenti di conti correnti) in tempi relativamente rapidi. Inoltre, il mancato versamento di talune imposte oltre soglie di legge costituisce reato: ad esempio, l’omesso versamento di IVA superiore a €250.000 entro la scadenza annuale integra reato ai sensi dell’art.10-ter D.Lgs. 74/2000, punibile con la reclusione (salvo che il fatto sia dovuto a crisi di liquidità non imputabile a dolo) . Anche l’omesso versamento di ritenute previdenziali oltre €10.000 annui è penalmente sanzionato. Dal punto di vista civile, i debiti tributari sono spesso assistiti da privilegio generale sui mobili dell’azienda (cioè una prelazione sul patrimonio mobiliare, dopo i crediti di lavoro) e da interessi moratori elevati. Tuttavia, la legge offre strumenti per gestire il debito fiscale: ad esempio la rateizzazione amministrativa (fino a 72 o 120 rate mensili) e la “transazione fiscale” nell’ambito di piani concordatari o accordi, che consente di proporre il pagamento parziale e/o dilazionato di imposte, con stralcio di sanzioni e interessi . Recentissime riforme e pronunce giurisprudenziali hanno attenuato il “veto” tradizionale del Fisco nelle soluzioni concordatarie: la Cassazione nel 2024 ha stabilito che il tribunale può omologare un concordato preventivo anche senza il voto favorevole dell’Erario, purché al Fisco (e agli enti previdenziali) sia garantito un trattamento almeno pari a quello ottenibile in caso di liquidazione fallimentare . Ciò significa che, se il piano proposto è più vantaggioso per il Fisco rispetto al fallimento, il dissenso dell’Agenzia delle Entrate non può più bloccare da solo l’omologa – un importante sviluppo a favore dell’impresa debitrice .
- Debiti verso enti previdenziali (INPS, INAIL) – derivanti da contributi obbligatori per i dipendenti e premi assicurativi. Anch’essi godono di privilegi (spesso privilegio generale e talora anche privilegio speciale su beni dell’azienda) e generano sanzioni civili per omissione. L’INPS e l’INAIL possono iscrivere a ruolo i crediti e affidarne la riscossione all’Agente (Agenzia Riscossione) con azioni esecutive analoghe a quelle fiscali. Inoltre, la mancata corresponsione delle ritenute previdenziali ai dipendenti oltre soglie minime è penalmente perseguibile. È previsto un meccanismo di allerta specifico: a partire dal 2022-2023 gli enti pubblici qualificati (Agenzia Entrate, INPS e ora anche INAIL) devono segnalare tempestivamente all’impresa il superamento di certi importi di debito scaduto e invitarla a reagire . Ad esempio, l’INAIL con Circolare n.28/2023 segnala alle imprese con premi assicurativi dovuti > €5.000 da oltre 90 giorni che è necessario attivarsi, suggerendo di ricorrere alla composizione negoziata nominando un esperto indipendente . Se l’azienda ignora tali segnalazioni e non adotta misure per la composizione della crisi, l’inerzia degli amministratori può essere vista come aggravamento del dissesto e rilevare ai fini delle loro responsabilità (civili e potenzialmente anche concorsuali). In positivo, anche per i debiti contributivi la legge consente rateizzazioni amministrative e il ricorso alla transazione previdenziale (analoga a quella fiscale) all’interno di concordati preventivi o accordi di ristrutturazione, con falcidia di parte del debito contributivo subordinata al voto o al cram-down giudiziale (come visto sopra) .
- Debiti bancari e finanziari – come mutui, leasing, scoperti di conto, anticipazioni su fatture, emissioni di cambiali o obbligazioni. Questi creditori hanno spesso garanzie (es. ipoteche su immobili aziendali, pegni su macchinari o su crediti, fideiussioni personali degli imprenditori o dei soci) e clausole contrattuali stringenti. In caso di insolvenza, la banca può revocare gli affidamenti (facendo decadere la fidi di cassa o gli anticipi, il che comprime all’istante la liquidità dell’impresa) e attivare le garanzie: ad esempio iscrivere ipoteca giudiziale o avviare esecuzioni immobiliari sugli immobili ipotecati, chiedere il pignoramento di beni dati in leasing, o escutere i garanti personali (coinvolgendo così il patrimonio personale degli amministratori/soci che avessero firmato fideiussioni). Il rischio immediato è dunque la perdita dei beni dati a garanzia e l’erosione del patrimonio personale del debitore garantore. Inoltre, l’esposizione bancaria in sofferenza peggiora il rating creditizio dell’azienda, precludendo nuovo credito e spesso segnalando la crisi ad altri stakeholder. Come difendersi? La via preferibile è negoziare un accordo di ristrutturazione del debito bancario: le banche, se credono nella continuità dell’azienda, potrebbero accettare un piano di rientro (ad esempio consolidamento dei debiti a medio termine, moratorie temporanee, riduzione del tasso di interesse, o stralcio parziale del capitale in casi estremi). Strumenti normativi come l’accordo di ristrutturazione dei debiti (ex art.57 CCII) sono concepiti proprio per formalizzare intese con banche e altri creditori finanziari. In particolare, il nuovo Codice della Crisi consente accordi di ristrutturazione “agevolati” con un quorum ridotto (consenso di creditori che rappresentano il 30% dei debiti totali, invece del 60% ordinario) e accordi “ad efficacia estesa” che vincolano anche i creditori finanziari dissenzienti minoritari, a condizione che taluni livelli di adesione siano raggiunti . Se la maggior parte delle banche è d’accordo, l’accordo può essere omologato dal tribunale e diventare vincolante erga omnes, bloccando azioni esecutive individuali. Va sottolineato che durante le trattative (o all’interno di una procedura di composizione negoziata o concordataria) è possibile ottenere misure protettive dal tribunale per impedire alle banche di escutere le garanzie nel frattempo. Un esempio pratico: se una banca minaccia di avviare il pignoramento di un capannone ipotecato, l’azienda debitrice può – se ha un piano credibile – chiedere al tribunale la sospensione delle azioni esecutive presentando un ricorso di concordato “in bianco” o un’istanza di accordo di ristrutturazione con misure protettive (come previsto dagli artt.54 e 55 CCII). In tal modo si guadagna tempo per negoziare e preservare i beni essenziali per l’attività.
- Debiti verso fornitori e altri creditori chirografari – comprendono le fatture non pagate a fornitori di materiali, società appaltatrici, consulenti, nonché debiti verso locatori, utility (es. bollette energia) e qualsiasi altro creditore privo di garanzia o privilegio. Questi creditori possono agire rapidamente con strumenti di tutela del credito come il decreto ingiuntivo (titolo esecutivo ottenibile dal giudice in tempi brevi, se il credito è provato, ad es. da fatture firmate o estratti conto) e, una volta muniti di titolo, passare al pignoramento di beni aziendali (es. pignoramento di merci, macchinari, automezzi, crediti verso clienti, conti correnti). Il rischio qui è la paralisi operativa: il pignoramento di un conto corrente aziendale o di materie prime essenziali può interrompere la produzione; l’interruzione delle forniture per inadempimento può bloccare le commesse. È quindi vitale gestire i rapporti con i fornitori chiave: il debitore dovrebbe comunicare tempestivamente la propria situazione, negoziare dilazioni di pagamento (magari offrendo un pagamento parziale immediato e il resto a scadenze future), oppure concordare forniture in contanti (C.O.D.) per le nuove forniture, evitando il protrarsi di forniture a credito non sostenibili. Nella fase pre-concorsuale, pagare alcuni fornitori e non altri comporta comunque dei rischi: in caso di fallimento successivo, i pagamenti preferenziali fatti negli ultimi 6 mesi possono essere revocati dal curatore come atti preferenziali. Per questo è spesso preferibile inserire tutti i debiti fornitori in un piano unitario (accordo o concordato) che li tratti paritariamente secondo regole eque. Con un concordato preventivo, ad esempio, i fornitori rientrano nella classe dei chirografari e ricevono un dividendo in percentuale (es. 30% in 2 anni) in modo trasparente e proporzionale. Finché è in corso la procedura concordataria, i fornitori non possono agire individualmente (scatta il blocco delle azioni esecutive dal momento in cui la domanda di concordato è pubblicata) . Anche un accordo di ristrutturazione omologato vincola i fornitori aderenti e impedisce azioni esecutive difformi dall’accordo. D’altro canto, se qualche fornitore ottiene già un pignoramento prima che misure protettive siano attive, il debitore potrà tentare di ottenere la sospensione dell’esecuzione (se è imminente un accordo o concordato) oppure integrare quel fornitore tra i creditori privilegiati da pagare integralmente nel piano, per convincerlo a desistere. È evidente quindi che tempestività e trasparenza con i fornitori sono cruciali: meglio affrontare il problema prima che degeneri in contenzioso.
- Debiti verso dipendenti – se l’azienda ha personale, i debiti possono consistere in retribuzioni non pagate, TFR (trattamento di fine rapporto) maturato, e altre competenze. I dipendenti godono della tutela più forte: i loro crediti per retribuzioni degli ultimi mesi e per TFR hanno privilegio generale di grado elevato, che li rende tra i primi ad essere soddisfatti in caso di fallimento. Inoltre, esiste il Fondo di Garanzia INPS che – in caso di insolvenza o concordato – interviene a pagare il TFR e parte delle ultime mensilità ai lavoratori, surrogandosi poi come creditore. Tuttavia, dal punto di vista gestionale, i debiti verso dipendenti sono delicatissimi perché intaccano il capitale umano e la continuità: dipendenti non pagati possono astenersi dal lavoro, dimettersi per giusta causa, o intraprendere azioni legali (ingiunzioni di pagamento, istanze di fallimento). È fondamentale quindi non far accumulare troppi arretrati salariali. In una situazione di crisi, l’azienda dovrebbe valutare l’accesso agli ammortizzatori sociali: ad esempio, la Cassa Integrazione Guadagni Straordinaria (CIGS) per crisi aziendale può essere richiesta (se l’azienda rientra nei requisiti dimensionali) per sospendere o ridurre temporaneamente l’attività e far pagare parte degli stipendi all’INPS, alleggerendo il costo del lavoro durante il risanamento. In alternativa, si possono concordare con i dipendenti delle soluzioni temporanee (ferie forzate, riduzioni d’orario, o piani di pagamento dilazionato delle mensilità arretrate, se c’è dialogo sindacale). Nell’ambito di un concordato preventivo in continuità aziendale, di norma si prevede il pagamento integrale dei debiti verso i dipendenti (almeno nei limiti del privilegio) magari sin dalle prime fasi – questo sia per ragioni etiche sia perché i giudici tendono ad ammettere il concordato solo se i lavoratori sono tutelati. Va ricordato che il CCII ha introdotto l’obbligo di consultazione dei sindacati nell’ambito dei quadri di ristrutturazione preventiva, se si prevedono impatti sui rapporti di lavoro . Quindi, ad esempio, un concordato che comporti licenziamenti collettivi deve coinvolgere le organizzazioni sindacali in una procedura di consultazione ex art. 189 CCII (in attuazione della direttiva UE). In caso di liquidazione giudiziale (fallimento), purtroppo i contratti di lavoro vengono di regola risolti: i dipendenti perdono il posto ma possono insinuare i loro crediti al passivo e chiedere l’intervento del Fondo di Garanzia. Dal nostro punto di vista – quello del debitore responsabile – è importante agire proattivamente: comunicare ai dipendenti la situazione di crisi con trasparenza, magari coinvolgendo le rappresentanze interne per studiare soluzioni che salvaguardino il più possibile l’occupazione (per esempio, conversione di parte del credito in partecipazione, se praticabile, o utilizzo di contratti di solidarietà). Infine, se l’azienda riesce a superare la crisi, occorrerà ricostruire la fiducia del personale, che è un asset imprescindibile.
Oltre a queste categorie principali, si possono avere debiti fiscali locali (IMU, Tari verso il Comune), debiti verso fornitori esteri, ecc. che seguono regole simili (es. i Comuni hanno privilegi per i tributi locali).
Ricapitolando in breve, la tabella seguente schematizza i rischi e le tutele per ciascun tipo di debito:
| Categoria di debito | Esempi | Rischi per l’azienda debitrice | Tutele del creditore | Strumenti di difesa |
|---|---|---|---|---|
| Erario (Fisco) | IVA, IRES, IRAP, ritenute | Cartelle esattoriali, ipoteche, pignoramenti; reati tributari se omesso versamento; sanzioni e interessi elevati. | Privilegi generali; interessi di mora; potere di voto in concordato (ora superabile via cram down) . | Rateizzazioni; transazione fiscale nel piano ; concordato preventivo con pagamento parziale (falcidia) se piano migliore del fallimento . |
| Enti previdenziali | Contributi INPS, premi INAIL | Avvisi di addebito, esecuzioni coattive; possibili sanzioni penali per omesso versamento contributi; segnalazioni di allerta all’OCC . | Privilegi; sanzioni civili; equiparati al Fisco nel voto concordatario. | Rateazioni INPS/INAIL; transazione previdenziale; composizione negoziata (nomina esperto) su segnalazione . |
| Banche e finanziatori | Mutui, leasing, fidi bancari | Revoca fidi e peggioramento liquidità; escussione garanzie reali (esecuzioni ipotecarie) e personali (fideiussioni soci); segnalazione sofferenza in Centrale Rischi. | Garanzie reali (ipoteche, pegni) con privilegio speciale; diritto di chiedere fallimento se credito scaduto > soglia (€30k) e persistente. | Moratorie concordate; accordo di ristrutturazione agevolato (quorum 30%) ; concordato con classi dedicate alle banche; misure protettive dal tribunale (stop azioni esecutive). |
| Fornitori e chirografari | Fatture merci, affitti, professionisti | Decreti ingiuntivi rapidi; pignoramenti di beni e crediti; interruzione forniture essenziali; reputazione compromessa nella filiera. | Nessuna garanzia (chirografo); possono agire individualmente finché non interviene una procedura concorsuale; possono chiedere fallimento (se credito > €30k). | Negoziare piani di rientro bilaterali; inserirli in un piano collettivo (accordo o concordato) per evitare azioni individuali; presentazione di domanda di concordato preventivo in bianco per bloccare i pignoramenti (automatic stay) . |
| Dipendenti | Stipendi, TFR, ferie non godute | Azioni legali (ingiunzioni, sequestro beni); dimissioni per giusta causa (perdite di personale chiave); tensione sociale e calo produttività. | Privilegio generale sui crediti degli ultimi 6 mesi e TFR; intervento Fondo di Garanzia INPS; in caso di concordato, diritto di essere soddisfatti almeno nei limiti del privilegio; potere di istanza di fallimento per crediti di lavoro. | Attivare ammortizzatori (CIGS) per ridurre il debito corrente; concordare con i sindacati piani di crisi; pagamento prioritario dei dipendenti nel concordato (per continuare attività); in liquidazione, attivare subito il Fondo di Garanzia per i loro crediti. |
(Nota: soglia €30k: per legge un creditore può chiedere la liquidazione giudiziale se ha un credito certo, scaduto ed esigibile superiore a €30.000, art. 121 CCII.)
Strategie Iniziali per Difendersi dalla Crisi
Di fronte a una situazione di soverchiamento dei debiti, la dirigenza dell’azienda di filtri coalescenti deve adottare da subito un approccio strategico e prudente. Agire tempestivamente è fondamentale: il nuovo ordinamento incoraggia l’imprenditore a non aspettare l’irreversibilità della crisi, ma a intervenire ai primi segnali di difficoltà. Ecco le prime mosse che un debitore accorto dovrebbe mettere in campo:
1. Predisporre “adeguati assetti” organizzativi e un check-up finanziario – L’art. 2086 c.c., come modificato dalla riforma, impone agli amministratori di dotare la società di assetti organizzativi, amministrativi e contabili idonei a rilevare tempestivamente lo stato di crisi e di insolvenza . In pratica, significa monitorare costantemente gli indici finanziari (liquidità, DSCR, ecc.), avere situazioni contabili aggiornate e proiezioni di tesoreria. Appena la continuità aziendale appare a rischio (es. incapienza di cassa per far fronte a stipendi o fornitori, sforamento dei covenant bancari, ecc.), gli amministratori devono senza indugio attivarsi per prendere misure. Una prima azione è redigere un bilancio di crisi o situazione patrimoniale di emergenza, elencando tutti i debiti (per importo, scadenza e natura) e i crediti esigibili, nonché stimare i flussi di cassa futuri. Questo check-up consente di capire se si è in semplice tensione finanziaria temporanea (crisi reversibile) o in insolvenza conclamata (incapacità strutturale di pagare i debiti). È consigliabile in questa fase coinvolgere subito i professionisti di fiducia: un commercialista esperto di crisi d’impresa, un avvocato specializzato in diritto concorsuale, ed eventualmente un consulente del lavoro (per gli aspetti occupazionali). Costoro aiuteranno a valutare le opzioni e a evitare errori grossolani (come pagare preferenzialmente alcuni creditori violando la par condicio, o disperdere attivi che potrebbero servire al risanamento). Se l’azienda dispone di organi di controllo interni (collegio sindacale, revisore), questi vanno informati: essi stessi hanno obblighi di segnalazione della crisi agli amministratori e al OCRI (Organismo di composizione assistita, ora non più operativo nella forma originaria) in caso di inerzia.
2. Stabilire priorità e mettere in sicurezza l’operatività minima – Con il quadro dei debiti chiaro, occorre stabilire delle priorità di pagamento in attesa di una soluzione organica. In genere, le priorità dovrebbero essere: a) pagare (o garantire) ciò che è indispensabile per tenere in vita l’azienda nel breve termine – ad es. forniture critiche senza le quali la produzione si ferma (energia, materie prime vitali), e spese necessarie per la sicurezza o per evitare danni irreparabili (manutenzioni urgenti); b) pagare i dipendenti (almeno parzialmente) per non perdere la forza lavoro, oppure trovare subito uno strumento di integrazione salariale; c) onorare gli impegni finanziari che, se violati, scatenerebbero reazioni a catena (ad es. un covenant bancario la cui violazione farebbe revocare affidamenti, oppure un debito fiscale imminente che farebbe scattare il blocco del DURC – Documento Unico Regolarità Contributiva – impedendo all’azienda di partecipare a gare o ricevere pagamenti da clienti pubblici). Al contrario, i pagamenti di debiti non strategici vanno temporaneamente sospesi in attesa di rinegoziazione: ad esempio, pagare un vecchio debito commerciale già scaduto potrebbe non avere senso se quei soldi servono per comprare materiale per una nuova commessa che genera cassa. Attenzione però: sospendere i pagamenti espone a diffide e azioni legali; perciò è opportuno accompagnare la moratoria unilaterale con un’adeguata comunicazione ai creditori (v. punto 4). Dal lato operativo, mettere in sicurezza l’attività significa anche ridurre i costi non essenziali: bloccare investimenti non urgenti, ridurre spese di rappresentanza, valutare la vendita di asset non strategici per fare cassa (ad es. immobili inutilizzati, auto aziendali in eccesso). Ogni euro liberato andrà indirizzato al piano di risanamento.
3. Considerare l’attivazione tempestiva di una procedura di composizione – La normativa incoraggia il debitore onesto ad attivarsi volontariamente prima che siano i creditori a prendere l’iniziativa (ad esempio con un’istanza di fallimento o pignoramenti a raffica). Già in fase iniziale, valutate con i consulenti se sussistono i presupposti per accedere a uno strumento di allerta e composizione previsto dal Codice della Crisi. In particolare, dal novembre 2021 è operativa la Composizione Negoziata per la soluzione della crisi (artt. 12-25 quinquies CCII): si tratta di un percorso volontario e confidenziale in cui l’imprenditore richiede, tramite apposita piattaforma telematica gestita dalle Camere di Commercio, la nomina di un Esperto indipendente. L’Esperto (spesso un commercialista o avvocato con specifica formazione) aiuta l’imprenditore a negoziare con i creditori un accordo stragiudiziale. La composizione negoziata ha il vantaggio di essere flessibile: l’imprenditore resta alla guida, non c’è esposizione pubblica iniziale (a parte l’iscrizione dell’apertura delle trattative nel registro imprese, visibile però solo a creditori qualificati), e si possono ottenere misure protettive dal Tribunale (su istanza del debitore) per sospendere temporaneamente le azioni esecutive dei creditori mentre si tenta la trattativa. Questa procedura è stata introdotta proprio per affrontare la crisi prima che diventi insolvenza irreversibile, ed è accessibile anche alle PMI. Nel nostro caso, se l’azienda di filtri coalescenti ritiene di poter risanare l’attività con un accordo ma ha bisogno di tempo e struttura per farlo, la composizione negoziata è una valida opzione. Ad esempio, l’Esperto potrà convocare banche e fornitori in riunioni, esaminare i piani industriali dell’azienda, suggerire modifiche per renderli sostenibili e cercare l’adesione dei creditori a soluzioni concordate (dilazioni, riduzioni, nuovi apporti di capitale). È importante attivare la composizione negoziata prima che i creditori pubblici facciano le segnalazioni ex art.25-novies CCII o presentino istanze di fallimento. A tal proposito, ricordiamo che dal giugno 2023 anche INAIL (oltre a INPS e Agenzia Entrate) è tenuta per legge a inviare la segnalazione al debitore e invitarlo a nominare l’esperto per la composizione negoziata se i debiti verso tali enti superano certe soglie . La tempestività può evitare che l’inerzia sfoci in iniziative giudiziali dei creditori.
4. Comunicazione trasparente e mirata ai creditori – “Comunicare è difendersi”: un debitore che ammette le proprie difficoltà e propone soluzioni ai creditori ha molte più chance di ottenere cooperazione rispetto a chi tace finché i pagamenti saltano. È quindi opportuno, con l’assistenza legale, informare i principali creditori della situazione e delle misure in corso. Questa comunicazione va calibrata: deve rassicurare che l’azienda sta approntando un piano di risanamento e che il silenzio o ritardi nei pagamenti non significano volontà di inadempiere definitivamente, bensì la necessità di ridefinire le scadenze nell’interesse di tutti. Si possono inviare lettere ai fornitori più rilevanti spiegando, ad esempio: “Stiamo attraversando una fase di tensione finanziaria; Vi confermiamo il nostro impegno a soddisfare il Vs. credito e Vi proporremo entro breve un piano di rientro. Nel frattempo Vi chiediamo di prorogare le scadenze di X giorni.”. È importante evitare toni vaghi o promesse irrealistiche: meglio indicare già una data o percentuale di pagamento proposta, se possibile. Anche con le banche occorre dialogare apertamente: incontrare i funzionari, presentare un piano provvisorio su come si intende restituire il dovuto (magari chiedendo una moratoria di alcuni mesi sui ratei di mutuo, sfruttando anche eventuali moratorie di sistema se esistenti, o proponendo di consolidare lo scoperto in un finanziamento a medio termine garantito). La banca preferirà quasi sempre rinegoziare piuttosto che avviare un contenzioso lungo e incerto, specie se l’azienda ha ancora valore. Per i creditori pubblici (Agenzia Entrate, INPS), oltre a eventuali istanze formali di rateazione, può essere utile un approccio proattivo: ad esempio, se l’azienda non riesce a pagare l’IVA corrente, può comunicare alla Agenzia Entrate di essere in trattativa per un accordo ex art.182-ter (transazione fiscale) da formalizzare in un concordato, chiedendo nel frattempo di evitare iscrizioni a ruolo immediate. Benché l’Agenzia non “tratti” informalmente, lasciare traccia delle proprie intenzioni può essere utile poi in giudizio (per dimostrare la buona fede del debitore). Infine, la comunicazione deve riguardare anche eventuali garanti (es. soci fideiussori): avvisarli della crisi e coinvolgerli nel piano è essenziale, anche perché potrebbero essere chiamati dalla banca a pagare (e avranno a loro volta diritto di rivalersi sulla società). Una comunicazione corretta ispira fiducia e talvolta induce i creditori ad attendere l’esito del piano invece di agire subito giudizialmente.
5. Evitare atti distrattivi o preferenziali – Nella fase che precede un’eventuale procedura concorsuale, gli amministratori devono essere estremamente cauti a non compiere operazioni che possano configurare reati concorsuali o essere revocate in un fallimento futuro. In particolare, vanno evitati: a) pagamenti preferenziali ad alcuni creditori a scapito di altri, se effettuati quando l’impresa è già insolvente (questi pagamenti, se non fatti nell’ambito di un piano concordatario autorizzato, possono essere revocati dal curatore fallimentare come atti a titolo preferenziale compiuti nei 6 mesi anteriori al fallimento); b) distrazioni di attivo, ossia cessioni di beni a prezzi irrisori a parti correlate, prelevamenti ingiustificati di cassa, rimborsi anomali a soci o amministratori: tali atti potrebbero integrare la bancarotta fraudolenta patrimoniale, gravissimo reato. Qualunque vendita di asset aziendali in questa fase deve avvenire a condizioni di mercato e preferibilmente con perizia di stima, per poter dimostrare che è stata una scelta nell’interesse dell’impresa (ad es. vendere un macchinario inutilizzato per fare liquidità può essere lecito, ma regalarlo a una società di comodo no). Anche la sottrazione o falsificazione di scritture contabili configura bancarotta fraudolenta documentale: tenere i libri in ordine è dunque d’obbligo, così come non alterare bilanci o distruggere documenti. In sintesi, gli amministratori devono continuare a operare come “buon padre di famiglia”, massimizzando la par condicio creditorum. Se un qualche creditore deve essere pagato urgentemente per evitare un danno maggiore (es. fornitore essenziale), sarebbe preferibile farlo con il consenso degli altri o nell’ambito di un quadro negoziale (ad esempio richiedendo l’autorizzazione del tribunale, se siamo in concordato in bianco, a pagare quel fornitore “strategico” ex art. 100 CCII – pagamenti di fornitori essenziali). Ricordiamo che dal momento della presentazione di un ricorso di concordato preventivo scatta ex lege il divieto per il debitore di effettuare pagamenti di crediti anteriori non autorizzati : qualsiasi pagamento fuori piano ad un vecchio creditore durante la procedura è nullo. Di contro, il post riforma ha introdotto la possibilità di effettuare finanza interinale prededucibile con autorizzazione del giudice (cioè il debitore in crisi può ottenere nuova finanza o pagare fornitori nuovi durante la procedura, garantendo loro la prededuzione, se ciò è funzionale alla continuità aziendale). Anche in sede stragiudiziale, però, è prudente non fare movimenti senza consulto legale.
6. Valutare tutte le opzioni di risanamento o liquidazione – Parallelamente alle azioni sopra descritte, il debitore deve prendere – possibilmente entro poche settimane dall’emersione acuta della crisi – una decisione di fondo: tentare un risanamento in continuità oppure andare verso la liquidazione (ordinata) dell’azienda. Questa scelta dipende da fattori oggettivi (prospettive di mercato, livello di indebitamento rispetto agli asset, possibilità di nuovi finanziamenti, supporto delle banche, ordini in portafoglio) e soggettivi (volontà degli imprenditori di proseguire, disponibilità dei soci a ricapitalizzare, ecc.). Spesso si esplora prima la strada del risanamento e, se fallisce, si ripiega sulla liquidazione. È fondamentale in questa fase elaborare uno schema di piano industriale: ad esempio, se l’azienda ha ancora commesse e un mercato, potrebbe presentare un piano a 5 anni con ipotesi di taglio dei costi, dismissione di rami improduttivi, sviluppo di nuovi prodotti (magari più innovativi), ecc., mostrando come genererà utili futuri con cui ripagare (in parte) i debiti pregressi. Se invece le prospettive di utile sono nulle e l’azienda è strutturalmente decotta (c.d. zombie company), insistere in una continuità fittizia aggraverebbe i creditori: in tal caso è doveroso valutare la liquidazione de jure (tramite liquidazione giudiziale o concordato liquidatorio). La legge oggi offre strumenti ad hoc per entrambe le vie: ad esempio, per il risanamento in continuità c’è il concordato preventivo in continuità o il piano attestato; per la liquidazione ordinata c’è la liquidazione giudiziale (ex fallimento) che può essere anche “pilotata” dal debitore con un concordato liquidatorio o, per le PMI non fallibili, con un concordato minore liquidatorio o liquidazione controllata. In ogni caso, coinvolgere i soci è importante: se l’azienda è in crisi ma ha prospettive, i soci potrebbero essere chiamati a iniettare liquidità fresca o garanzie (ad es. finanziamento soci postergato o garantito, oppure l’ingresso di un nuovo socio finanziatore). Se i soci non intendono investire oltre, allora il risanamento potrebbe richiedere un partner esterno oppure la cessione dell’azienda a terzi (magari tramite la procedura concordataria stessa, dove l’azienda viene venduta a un investitore che ne garantisce la continuità). Tutte queste valutazioni vanno fatte con mente lucida e senza attaccamento emotivo: a volte “mollare” l’azienda vendendola o liquidandola è la scelta più responsabile, ad esempio per evitare conseguenze personali peggiori (azioni di responsabilità, sanzioni). Il Codice della Crisi, peraltro, ha reso meno oneroso lo stigma del fallimento introducendo l’esdebitazione rapida (dopo 3 anni) per il fallito meritevole , come vedremo più avanti.
Nei capitoli successivi entreremo nel dettaglio degli strumenti giuridici disponibili per attuare operativamente il risanamento o la liquidazione, con un occhio attento ai vantaggi e rischi di ciascuno dal lato del debitore.
Strumenti Giuridici per la Gestione della Crisi d’Impresa
Per far fronte alla crisi di un’azienda industriale indebitata esiste un ventaglio di strumenti giuridici, che spaziano dalle soluzioni stragiudiziali (più snelle e riservate) alle procedure concorsuali giudiziarie (più strutturate e con effetti coercitivi sui creditori). La normativa italiana della crisi d’impresa, aggiornata alle riforme del 2022-2024, prevede in particolare:
- Piano attestato di risanamento (art. 56 CCII) – strumento privatistico di risanamento, senza coinvolgimento del tribunale, basato su un piano predisposto dall’imprenditore e attestato da un professionista indipendente circa la veridicità dei dati aziendali e la fattibilità dell’operazione.
- Accordi di ristrutturazione dei debiti (artt. 57-60 CCII) – accordi giuridici formalizzati fra il debitore e una parte rilevante dei creditori (di regola almeno il 60% dei crediti), omologati dal Tribunale, con possibili varianti agevolate (quorum al 30%) ed ad efficacia estesa (vincolanti anche per taluni creditori dissenzienti) .
- Concordato preventivo (artt. 84-120 CCII) – procedura concorsuale vera e propria, aperta al debitore in stato di crisi o insolvenza, in cui viene proposto ai creditori un piano (che può prevedere la continuità aziendale ovvero la liquidazione del patrimonio) e sottoposto a voto dei creditori e omologazione giudiziale.
- Liquidazione giudiziale (artt. 121-270 CCII) – la procedura di insolvenza liquidatoria, equivalente al “fallimento” della legge previgente, avviabile su istanza di creditori, del debitore stesso o d’ufficio in alcuni casi, che porta alla spossessamento dell’imprenditore e alla liquidazione integrale dell’attivo da parte di un curatore nominato dal Tribunale.
- Strumenti per sovraindebitamento e piccole imprese (Titolo IV CCII) – procedure dedicate ai debitori non fallibili (consumatori, imprenditori minori sotto soglia, professionisti, start-up innovative, imprenditori agricoli): includono la ristrutturazione dei debiti del consumatore (piano del consumatore), il concordato minore (simile al concordato preventivo ma per piccoli imprenditori, senza necessità di attestatore esterno se non l’OCC), la liquidazione controllata (equivalente del fallimento per non fallibili) e l’esdebitazione del debitore incapiente (c.d. esdebitazione di diritto, in cui il debitore persona fisica senza beni ottiene la cancellazione dei debiti residui) .
Nei paragrafi seguenti analizzeremo i principali di tali strumenti – in particolare quelli rilevanti per una S.r.l. industriale – con tabelle riassuntive dei requisiti e delle conseguenze.
Piano Attestato di Risanamento (art. 56 CCII)
Cos’è – Il piano attestato di risanamento è un accordo privatistico mediante il quale l’imprenditore in stato di crisi predispone un piano di risanamento idoneo a riequilibrare la situazione finanziaria dell’impresa e a soddisfare i creditori nel tempo, sul quale un professionista indipendente appone un’attestazione di veridicità dei dati aziendali e di fattibilità economica. Questo strumento ha natura non concorsuale: non implica l’apertura di una procedura giudiziaria, né comporta alcun voto dei creditori o controllo del tribunale . In sostanza, il debitore rimane in bonis (mantiene la piena gestione) e cerca volontariamente l’adesione individuale dei creditori al piano proposto.
Finalità – Il piano attestato mira tipicamente a consentire la continuità aziendale. Esso non può avere come scopo la mera liquidazione dei beni (in tal caso bisognerebbe optare per un concordato o fallimento): il piano di risanamento serve a risanare l’impresa e superare la crisi attraverso un riequilibrio finanziario, che può avvenire anche con cambiamenti rilevanti (ristrutturazione del debito, nuovi finanziatori, cessione di asset non core, conversione di debiti in capitale, ecc.), ma mantenendo l’attività produttiva se possibile . È consentito comunque che la continuità sia indiretta, ossia tramite cessione dell’azienda a un altro soggetto che la prosegue: l’importante è che il piano mostri la sostenibilità economica futura e quindi la capacità di ripagare i debiti ristrutturati.
Procedura – Non c’è una procedura rigida. Il debitore elabora il piano (spesso con l’aiuto di advisor finanziari) che deve contenere almeno: analisi dell’attuale situazione economico-patrimoniale, cause della crisi, strategie d’intervento, risorse apportate, tempistiche e proiezioni finanziarie atte a dimostrare il ritorno all’equilibrio . Deve inoltre elencare i creditori coinvolti nella ristrutturazione (quelli a cui si chiede una rinegoziazione o stralcio) e i creditori “estranei” che verranno invece pagati regolarmente . Il piano va sottoposto ad attestazione da parte di un professionista terzo, scelto dal debitore ma dotato per legge dei requisiti di indipendenza (iscritto all’albo dei gestori della crisi, privo di conflitti di interesse, ecc.). L’attestatore verifica i dati e la sostenibilità del piano, e rilascia una relazione di attestazione. Il piano, unitamente all’attestazione, può essere pubblicato (facoltativamente) nel Registro delle Imprese ex art. 56 co.4 CCII: tale pubblicazione conferisce data certa e permette di opporre il piano ai terzi.
Effetti legali – Il motivo principale di utilizzo del piano attestato è la protezione che esso offre in caso di successivo fallimento. Gli atti, pagamenti e garanzie posti in essere in esecuzione del piano attestato non sono soggetti all’azione revocatoria fallimentare , salvo il caso di dolo o colpa grave del debitore o dell’attestatore conosciuti dal creditore al momento dell’atto (ossia se il piano era un artificio fraudolento). In altre parole, se l’azienda esegue il piano pagando alcuni creditori o cedendo beni come previsto, e poi malauguratamente fallisce, il curatore non potrà chiedere la revoca di quei pagamenti/cessioni che erano parte del piano attestato . Inoltre, gli stessi atti sono esentati dai reati di bancarotta preferenziale o semplice: la legge considera esente da bancarotta il compimento di atti in esecuzione del piano attestato, sempre con il limite del dolo (art. 166 co.3 lett. d CCII) . Ciò dà una certa serenità agli amministratori nel porre in essere le operazioni previste dal piano (ad es. pagare anticipatamente una banca rispetto ad altre – se è nel piano attestato e finalizzato al risanamento, non sarà considerato pagamento preferenziale punibile). Va però sottolineato che, a differenza di concordati e accordi, il piano attestato non produce un effetto vincolante sui creditori dissenzienti: solo chi accetta le nuove condizioni partecipa all’accordo, gli altri mantengono i loro diritti per intero. Non c’è nemmeno una protezione automatica dalle azioni esecutive: i creditori, anche se informati del piano attestato, potrebbero teoricamente agire comunque per il pagamento immediato. È dunque cruciale ottenere un’adesione ampia e il buy-in informale dei creditori: spesso il debitore fa firmare ai creditori chiave una lettera di adesione o accordi bilaterali (es: la banca accetta di non agire legalmente e di dilazionare il debito secondo il piano). Il piano attestato rimane dunque un strumento consensuale puro: la sua efficacia dipende dalla fiducia che i creditori ripongono nel piano e nell’attestazione. Se un creditore non aderisce e non viene pagato, può comunque agire per conto suo (magari portando al fallimento del debitore): per questo, il piano attestato funziona meglio quando tutti o quasi i creditori rilevanti sono d’accordo. Nei casi in cui c’è un numero ridotto di creditori importanti (es. due banche e pochi fornitori chiave), il piano attestato è ideale perché evita i costi di una procedura concorsuale e offre comunque protezione giuridica in caso di futuri ripensamenti.
Vantaggi – Riservatezza: non c’è pubblicità a tutti i creditori se non facoltativa; il mercato spesso nemmeno percepisce che l’azienda ha fatto un piano di risanamento. Rapidità e flessibilità: non ci sono termini procedimentali imposti dal tribunale, né maggioranze di legge – il debitore tratta liberamente con ciascun creditore per raggiungere un’intesa. Continuità gestionale: l’impresa non subisce commissari, può continuare ad operare normalmente (purché nel rispetto del piano). Protezione dagli effetti negativi del fallimento: come detto, scudo da revocatorie e azioni di responsabilità per atti in piano. Nessuna soglia di accesso: può usarlo anche chi sarebbe troppo piccolo per il fallimento o chi è in uno stato di semplice crisi (anche non insolvenza conclamata). Costi relativamente contenuti: si pagano l’attestatore e i consulenti, ma non ci sono spese di giustizia, né compensi di organi concorsuali.
Svantaggi – Assenza di moratoria legale: a differenza di concordato/accordo omologato, qui non c’è uno stay automatico: un creditore potrebbe rompere le fila e agire comunque. Nessun cram-down: non si può imporre la ristrutturazione a chi non aderisce – basta un 10% di creditori no perché il piano rischi di fallire (se questi possono far fallire l’impresa). Rischio di invalidità se attestazione inadeguata: se l’attestatore è negligente o colluso, il piano potrebbe rivelarsi infondato e in caso di fallimento i pagamenti potrebbero essere comunque contestati (in sede penale o di revocatoria per dolo). Nessuna liberazione del debitore: i debiti non ristrutturati restano intatti, non c’è scarico finale come in un’esdebitazione fallimentare.
Quando utilizzarlo – Il piano attestato è indicato per aziende in crisi reversibile, con pochi creditori principali e un business plan credibile di ripresa. Ad esempio, se la nostra azienda di filtri ha 2 banche e 5 fornitori importanti, e tutti sono ben disposti a collaborare, si può fare un piano attestato in cui magari i soci apportano liquidità nuova, le banche estendono le scadenze e rinunciano a interessi futuri, e i fornitori accettano un pagamento parziale a 12 mesi. Con l’attestazione opportuna, questo piano si esegue e l’azienda esce dalla crisi senza passare dal tribunale. Se invece i creditori sono numerosissimi o litigiosi, conviene un concordato preventivo (che impone la maggioranza a tutti). Infine, il piano attestato può essere propedeutico ad altre misure: ad esempio, talvolta si inizia in composizione negoziata e si sfocia in un piano attestato, oppure si prova il piano attestato e, se un creditore lo blocca, si passa al concordato.
Accordi di Ristrutturazione dei Debiti (artt. 57-60 CCII)
Cos’è – L’accordo di ristrutturazione è un accordo contrattuale tra l’imprenditore in stato di crisi/insolvenza e una parte qualificata dei creditori, avente ad oggetto un piano di ristrutturazione dei debiti, che viene però sottoposto all’omologazione del Tribunale. A differenza del piano attestato (del tutto stragiudiziale), qui interviene il giudice per omologare (convalidare) l’accordo una volta che il debitore ha raccolto il consenso di una certa maggioranza di crediti. Gli accordi ex art.182-bis l. fall. – ora art. 57 CCII – rappresentano un ibrido tra negozio privato e procedura concorsuale: non c’è voto di tutti i creditori né spossessamento, ma l’accordo omologato ha alcuni effetti protettivi tipici delle procedure (es. sospende le azioni individuali dei creditori aderenti e, in taluni casi, anche di quelli estranei).
Quorum e tipologie – Il CCII prevede più tipi di accordi:
– L’accordo ordinario richiede l’adesione di creditori rappresentanti almeno il 60% del totale dei crediti (in valore) . Ad esempio, se l’azienda ha €10 mln di debiti, occorre il sì di creditori per almeno €6 mln. I creditori non aderenti restano estranei (dovranno essere pagati integralmente alle scadenze originarie, al di fuori dell’accordo, oppure soddisfatti in altra forma se concorrono a qualche eventuale classamento separato).
– L’accordo “agevolato” (introdotto dal D.Lgs 83/2022) richiede un quorum ridotto al 30% dei crediti , ma è condizionato: il debitore non deve aver già chiesto misure protettive in un concordato o concordato semplificato, e deve prevedere il pagamento integrale e tempestivo dei creditori estranei all’accordo. In pratica, questa forma consente di velocizzare l’accordo se il numero di creditori è limitato e si riesce a pagare comunque tutti gli altri per intero: con soli 30% di consensi qualificati, si può portare l’accordo in omologazione. È pensato per PMI con pochi creditori rilevanti.
– L’accordo ad efficacia estesa (o estensibile), destinato principalmente ai debiti finanziari verso banche, prevede che se creditori finanziari rappresentanti il 75% dei crediti di una certa categoria aderiscono, l’accordo possa essere esteso forzosamente anche ai creditori finanziari dissenzienti di quella stessa categoria (purché abbiano caratteristiche giuridico-economiche omogenee). Ad esempio, se ci sono 10 banche finanziatrici e 8 su 10 (con 90% dei crediti) firmano, l’accordo può essere reso vincolante anche per le 2 banche dissenzienti, evitando comportamenti opportunistici di minoranze. Questo meccanismo, mutuato dalla direttiva UE, agevola la ristrutturazione di debiti bancari frammentati. Le estensioni possibili riguardano anche i creditori fiscali e previdenziali dissenzienti, ma qui la legge (dopo il “secondo correttivo” del 2024) ha allineato il concordato e l’accordo prevedendo la possibilità di omologa anche senza il loro assenso se il trattamento è migliore del fallimento (in pratica un cram down applicabile anche agli accordi).
Procedimento – Il debitore presenta al Tribunale un ricorso per omologazione dell’accordo, allegando il testo dell’accordo firmato dai creditori aderenti, il piano di ristrutturazione a supporto e una relazione di un esperto indipendente che attesta che l’accordo garantisce il pagamento integrale dei creditori estranei entro 120 giorni dalla scadenza dei loro crediti (o dall’omologa) e in generale la fattibilità. È richiesta dunque un’attestazione (simile a quella del concordato) a tutela dei creditori estranei. Prima di depositare l’accordo definitivo, il debitore può chiedere al tribunale misure protettive urgenti (art. 54 CCII): tipicamente un decreto che sospende per max 4 mesi le azioni esecutive dei creditori, per avere il tempo di concludere le trattative e depositare l’accordo. Una volta depositato, l’accordo non prevede un voto assembleare: i creditori già hanno firmato. Tuttavia, i creditori non aderenti possono presentare opposizione in Tribunale entro 30 giorni dalla pubblicazione del ricorso. Il Tribunale fissa un’udienza e valuta se l’accordo rispetta i requisiti (quorum raggiunto, tutela dei non aderenti) e se non è lesivo per questi ultimi (es: il classico controllo è che ai non aderenti venga pagato il 100% entro i termini di legge). Se tutto è regolare, il giudice emette sentenza di omologazione che rende l’accordo efficace erga omnes per gli aderenti e, nel caso di accordo esteso, anche per i dissenzienti individuati. In caso di opposizioni rilevanti, il Tribunale può anche rigettare l’omologazione se ritiene che l’accordo pregiudichi ingiustamente i creditori estranei.
Effetti – Dalla data della omologazione, l’accordo di ristrutturazione produce alcuni effetti simili al concordato: i creditori aderenti sono vincolati a rispettare le nuove scadenze e le eventuali riduzioni concordate, e non possono agire esecutivamente né iscrivere ipoteche sui beni del debitore (perché il loro credito è “sospeso” o modificato dall’accordo). I creditori estranei invece conservano i loro diritti integri e possono in teoria proseguire azioni esecutive; ma spesso il tribunale, su istanza, estende la sospensione delle azioni anche verso di loro per il tempo necessario a pagarli secondo l’attestazione (max 120 giorni). L’accordo omologato, inoltre, gode di protezione dagli effetti penali e revocatori: gli atti compiuti in esecuzione dell’accordo non sono soggetti a revocatoria fallimentare (ex art. 166 CCII) e il debitore in caso di successivo fallimento può ottenere l’esdebitazione anche se l’accordo è poi saltato, perché comunque ha tentato un percorso di soluzione (questo indirettamente influisce poco). Importante: se l’accordo dovesse non essere eseguito o perdurare l’insolvenza, i creditori potranno chiedere il fallimento; ma ciò non revoca automaticamente l’accordo, serve una pronuncia del tribunale. Ad esempio, la legge prevede che se entro 90 giorni dall’omologa il debitore non deposita le somme per pagare i creditori estranei, l’accordo può considerarsi risolto di diritto e i creditori possono agire. Anche transazione fiscale e previdenziale possono inserirsi nell’accordo: gli enti pubblici possono aderire all’accordo accettando stralci di imposte/contributi, e ora se rifiutano ma il piano li soddisfa come o meglio del fallimento, il tribunale può omologare comunque (applicando analogamente il cram down fiscale).
Vantaggi – Minor grado di formalità rispetto al concordato: non c’è adunanza di creditori né classi obbligatorie, si evitano costi di commissari giudiziali (non viene nominato il commissario come nel concordato) e spesso la tempistica è più breve. Maggiore controllo su chi partecipa: il debitore può decidere di trattare con determinati creditori e pagarne integralmente altri (purché rispetti il requisito attestato per gli estranei). Mantenimento potere di gestione: l’imprenditore rimane pienamente alla guida (non subisce spossessamento); l’accordo non comporta, salvo patti specifici, l’intervento di terzi nella gestione. Flessibilità di contenuto: si possono prevedere dilazioni lunghe, conversione di crediti in strumenti partecipativi, e qualsiasi altra pattuizione concordata con le controparti. Certezza giuridica: una volta omologato, l’accordo è un titolo esecutivo e ha forza di giudicato tra le parti aderenti; inoltre, impedisce future contestazioni sulle riduzioni concordate. Nuova finanza tutelata: analogamente al concordato, anche negli accordi omologati la finanza nuova eventualmente apportata (es. da soci o banche per sostenere il piano) gode della prededuzione in caso di successivo fallimento, incoraggiando investimenti in azienda in crisi.
Svantaggi – Necessità di un consenso elevato iniziale: convincere il 60% (o 30% nel caso agevolato, con condizioni) dei creditori può non essere semplice, specie se sono tanti e dispersi. Serve abilità negoziale e spesso concedere ai principali qualcosa in più. Creditori dissenzienti non toccati (salvo efficacia estesa): quelli fuori dall’accordo vanno comunque pagati per intero come da contratto originario, il che a volte è oneroso. Inoltre, possono agire esecutivamente prima dell’omologa; per contenerli, bisogna chieder misure protettive, ma queste durano massimo 4 mesi (prorogabili a 6) e solo su decreto del giudice. Procedura comunque pubblica: l’accordo, a differenza del piano attestato, viene pubblicato nel registro delle imprese e l’omologa è un provvedimento pubblico – la piazza verrà a sapere che l’azienda ha ristrutturato il debito (il che può influenzare reputazione e rapporti commerciali). Costi professionali: occorre predisporre una documentazione comparabile a quella di un concordato (piano dettagliato, attestazione), quindi l’impegno di consulenti e attestatori è notevole. Rischio di opposizioni e allungamento tempi: se anche pochi creditori non aderenti fanno opposizione in tribunale sostenendo di essere pregiudicati, l’omologa potrebbe richiedere un vero e proprio giudizio con perizie e rinvii, allungando i tempi e generando incertezza (anche se alla fine tipicamente il giudice decide in tempi contenuti, 2-3 mesi dall’udienza, essendo un procedimento camerale). Mancato effetto esdebitatorio automatico: l’accordo non “cancella” i debiti residui come fa la chiusura di un fallimento con esdebitazione. Se l’accordo riguarda solo parte dei debiti (es. banche) e l’azienda poi fallisce con altri debiti, l’imprenditore non ha automaticamente la liberazione dai debiti personali residui (se è una società, poco importa perché i soci limitatamente responsabili comunque non rispondono dei debiti).
Quando utilizzarlo – L’accordo di ristrutturazione è indicato quando il numero dei creditori è relativamente contenuto o ben circoscritto (ad es. principalmente banche, o principalmente obbligazionisti), e si è in grado di ottenere il loro consenso negoziando individualmente. Spesso viene preferito al concordato quando la crisi non è irreversibile e c’è fiducia reciproca tra debitore e creditori maggiori. Nel nostro caso di azienda industriale, potremmo pensare a un accordo se, ad esempio, 4 banche detengono il 70% del debito e sono disponibili a discutere: invece di passare per un costoso concordato con classi, l’imprenditore può fare un accordo con loro (magari includendo anche l’Agenzia Entrate se ha peso). Se le banche che aderiscono superano il 75% del credito finanziario, l’accordo sarà esteso in automatico anche alle eventuali banche minori dissenzienti, garantendo l’uniformità di trattamento . L’accordo è inoltre utile come uscita dalla composizione negoziata: il CCII prevede che le trattative condotte dall’esperto possano sfociare in un accordo di ristrutturazione (o in un concordato) a seconda di cosa si riesce a ottenere. In sintesi, è la scelta giusta se pochi creditori “duri” vanno convinti uno per uno e c’è spazio di trattativa bilaterale (banche, bondholder, grandi fornitori). Se invece ci sono centinaia di piccoli creditori, il concordato è spesso più adatto poiché li vincola tutti con un’unica procedura di voto.
Concordato Preventivo (artt. 84-120 CCII)
Cos’è – Il concordato preventivo è la procedura concorsuale regolata dalla legge mediante la quale un debitore in crisi o insolvente propone formalmente a tutti i creditori un piano di regolazione dei debiti, soggetto all’approvazione a maggioranza dei creditori stessi e al controllo di legittimità del Tribunale (omologazione). È il classico strumento concorsuale alternativo al fallimento, concepito per evitare la liquidazione giudiziale attraverso un accordo con i creditori all’interno della procedura giudiziaria. A differenza degli accordi di ristrutturazione, nel concordato tutti i creditori concorsuali sono coinvolti (anche contro la loro volontà, se la maggioranza approva) – è quindi uno strumento più “coercitivo” e universale, adatto a situazioni con molti creditori.
Varianti: continuità vs liquidatorio – Il CCII distingue due grandi categorie di concordato:
– Concordato in continuità aziendale: quando il piano prevede che l’attività d’impresa continui, sia in forma diretta (lo stesso debitore prosegue la gestione, eventualmente ridimensionata) sia indiretta (ad es. cessione o conferimento dell’azienda a un terzo che la continua). La continuità può essere “economica” (l’impresa genererà flussi di cassa per pagare i creditori) anche se l’azienda viene ceduta a un investitore che subentra. Nel concordato in continuità il legislatore pone obblighi specifici: ad esempio il piano deve assicurare il pagamento di almeno il 20% dei crediti chirografari (salvo cram-down pubblici) se c’è continuità diretta, e può prevedere una moratoria fino a 6 mesi per i creditori privilegiati (o 2 anni per i soli tributari/contributivi) qualora sia essenziale per la continuità.
– Concordato liquidatorio: quando invece il piano si basa sulla cessione o liquidazione di tutti i beni dell’azienda per soddisfare i creditori, senza proseguire l’attività in futuro. In pratica è una alternativa “controllata” al fallimento: l’azienda viene venduta o dismessa sotto il controllo del tribunale, ma con una proposta di riparto concordataria. Nel concordato liquidatorio la legge oggi richiede un soddisfacimento minimo del 10% ai chirografari e l’apporto di risorse esterne aggiuntive che aumentino il valore della liquidazione di almeno il 10% (es. un terzo offre una somma per rilevare l’azienda in concordato, superiore di almeno il 10% al valore di realizzo puro) – questo per scoraggiare concordati meramente dilatori senza valore aggiunto rispetto al fallimento (art. 84 CCII).
Tra questi poli ci sono forme miste (concordato con parte di liquidazione e parte di continuità). Nel caso tipico di un’azienda manifatturiera che voglia salvarsi, si punterà al concordato in continuità: ad esempio, riducendo debiti e costi, ma proseguendo la produzione di filtri e mantenendo i clienti. Se però il mercato è compromesso e l’imprenditore vuole uscire, potrebbe optare per un concordato liquidatorio vendendo l’azienda a un concorrente che la ingloba (in tal caso per i dipendenti è spesso preferibile del fallimento perché c’è un passaggio di attività).
Procedura – Il concordato è una procedura giudiziale complessa. Per sommi capi: il debitore presenta un ricorso al Tribunale contenente la proposta, il piano e tutta la documentazione (ultimo bilancio, stato debiti e crediti, elenco beni, relazione di un attestatore indipendente su veridicità dati e fattibilità piano). Può anche presentare inizialmente una domanda semplificata (c.d. “concordato in bianco” o con riserva) depositando il ricorso e pochi documenti e riservandosi di presentare il piano entro un termine (max 120 giorni) concesso dal tribunale . Sin dal deposito, il tribunale emette un decreto che dichiara aperta la procedura (se ricorso completo) oppure concede i termini (se ricorso in bianco), e in entrambi i casi nomina un Commissario Giudiziale (figura di controllo che vigila sull’impresa durante la procedura) e dispone le misure protettive a tutela del patrimonio (sospensione azioni esecutive, divieto di iscrivere ipoteche su beni del debitore, ecc.) . Da quel momento la società continua ad operare sotto la gestione degli amministratori ma con atti di straordinaria amministrazione soggetti ad autorizzazione del tribunale o parere del commissario (per evitare pregiudizi ai creditori). L’art. 46 CCII e il decreto di apertura stabiliscono in dettaglio cosa l’imprenditore può e non può fare durante il concordato: ad esempio, può proseguire gli atti di ordinaria amministrazione, ma per vendere un macchinario o impegnare beni deve chiedere autorizzazione . Una volta presentato il piano definitivo, il tribunale ne valuta l’ammissibilità giuridica (requisiti minimi di legge, percentuali) e, se positiva, convoca l’adunanza dei creditori. I creditori vengono informati del contenuto del piano e possono votare, anche per classi se il piano ne prevede (ormai la formazione di classi omogenee di creditori è obbligatoria se vi sono creditori con interessi giuridici differenziati, ad es. fornitori contestati vanno in classe separata ). La votazione richiede il raggiungimento della maggioranza in valore dei crediti ammessi al voto: >50% del totale crediti ammessi (esclusi i privilegiati che vengono soddisfatti integralmente salvo falcidia accettata). Se ci sono diverse classi, di regola serve la maggioranza dei crediti in ciascuna classe, oppure la maggioranza delle classi e almeno il 66% del totale crediti (nel caso di dissenso di qualche classe si applicano regole di cram-down interclasse, se il piano soddisfa comunque certe condizioni di capienza per la classe dissenziente). Approvazione: se i creditori approvano, il tribunale passa alla fase di omologazione: verifica d’ufficio la legittimità e, in presenza di eventuali opposizioni di creditori dissenzienti (che possono lamentare il mancato rispetto della par condicio o altre irregolarità), tiene udienza. Quindi omologa il concordato con decreto motivato, rendendolo vincolante per tutti i creditori anteriori. Se invece i creditori non approvano, il concordato viene dichiarato inammissibile e si apre la strada alla dichiarazione di liquidazione giudiziale (salvo che, entro certi termini, il debitore riesca a presentare un accordo ristrutturazione alternativo o un’altra proposta di concordato – il CCII prevede meccanismi anche di concordato concorrente da parte dei creditori o offerte concorrenti).
Effetti – L’apertura del concordato produce il blocco di tutte le azioni esecutive e cautelari da parte dei creditori anteriori ; sospende anche il decorso degli interessi per i crediti chirografari. I creditori non possono più perseguire individualmente il debitore: devono presentare eventuali domande di ammissione al passivo nel concordato (specie se contestano il loro credito, oppure se il debitore li ha classificati come chirografari mentre loro vantano privilegio, ecc.). Gli atti dispositivi del patrimonio compiuti senza autorizzazione durante il concordato sono inefficaci; i pagamenti di debiti anteriori sono proibiti , a meno che il tribunale li autorizzi in via d’urgenza per esigenze di continuità (ad es. pagare un fornitore essenziale). In generale, si crea una cristallizzazione del passivo alla data di apertura. Dopo l’omologazione, il concordato omologato vincola tutti i creditori anteriori, anche dissenzienti: i crediti vengono ridotti e/o dilazionati secondo il piano, le garanzie possono essere liberate se così previsto, ecc. Il debitore è tenuto ad adempiere al piano sotto la vigilanza di un commissario (che spesso diventa liquidatore se c’è una parte di vendite da fare) o di un fiduciario nominato. Se il debitore non adempie (in tutto o parte) si può chiederne la risoluzione e a quel punto vi sarebbe la liquidazione giudiziale. Durante l’esecuzione del concordato in continuità, la società può contrarre nuovi debiti (ad es. per fornitura corrente) ma dovrà pagarli regolarmente – se anche la nuova finanza concordataria non venisse pagata, i## Fonti e Riferimenti Normativi e Giurisprudenziali
- Codice della Crisi d’Impresa e dell’Insolvenza – Decreto Legislativo 12 gennaio 2019, n. 14 (CCII), entrato in vigore a regime dal 15 luglio 2022, e successive modifiche (Decreto Legislativo 17 giugno 2022, n. 83, attuativo della direttiva (UE) 2019/1023; Decreto Legislativo 13 settembre 2024, n. 136, c.d. Terzo Correttivo) .
- Codice Civile (obblighi e responsabilità nelle crisi) – Art. 2086 c.c. (dovere di assetti organizzativi adeguati introdotto dal D.Lgs. 14/2019) ; Art. 2476 c.c. (responsabilità degli amministratori verso i creditori sociali in caso di inosservanza degli obblighi di conservazione del patrimonio); Art. 2486 c.c. (criterio di quantificazione del danno per gestione non conservativa dopo causa di scioglimento: differenza dei netti patrimoniali).
- Procedure di Sovraindebitamento (Legge 3/2012 e CCII) – Legge 27 gennaio 2012, n. 3 (composizione delle crisi da sovraindebitamento), abrogata e confluita nel Codice della Crisi Titolo IV, Artt. 65-83 e 268-277 CCII (ristrutturazione dei debiti del consumatore, concordato minore, liquidazione controllata, esdebitazione) . Tali procedure sono riservate a consumatori, professionisti, imprenditori minori e altri debitori non fallibili.
- Corte di Cassazione – Concordato Preventivo e Fisco – Cass. civ. Sez. I, 28 ottobre 2024, n. 27782: confermata la possibilità di omologare un concordato preventivo anche in presenza di voto contrario dell’Agenzia Entrate o INPS, purché ai crediti tributari/contributivi sia garantito un trattamento non inferiore a quello ottenibile in caso di liquidazione fallimentare (c.d. cram down fiscale). Tale principio – inizialmente affermato dalla giurisprudenza – è stato recepito dal Decreto Correttivo 2024 nel CCII .
- Corte di Cassazione – Esdebitazione del Fallito – Cass. civ. Sez. I, 24 ottobre 2024, n. 27562: ai fini dell’esdebitazione del debitore fallito (ora liquidazione giudiziale), non è richiesta una soglia minima di soddisfacimento dei creditori chirografari. La Corte ha chiarito che anche un pagamento dividendi molto esiguo (nel caso di specie superiore all’1%) non preclude di per sé il beneficio, dovendosi valutare tutte le circostanze della procedura e la condotta del debitore, salvo il caso di assoluta mancanza di soddisfacimento.
- Corte di Cassazione – Classi di Creditori nel Concordato – Cass. civ. Sez. I, 31 luglio 2024, n. 21431: nel concordato preventivo, i crediti oggetto di contestazione giudiziale devono essere inseriti in apposita classe separata. Ciò risponde all’esigenza di informazione e trasparenza verso gli altri creditori: l’omissione di tale classe pregiudicherebbe sia i creditori contestati (che altrimenti non vedrebbero considerata la propria posizione pendente) sia gli altri creditori, alterando le previsioni del piano e il calcolo delle maggioranze .
- Corte di Cassazione – Azione di Responsabilità ex art. 255 CCII – Cass. civ. Sez. I, 3 agosto 2023 (Ordinanza): confermata la legittimazione del curatore fallimentare (ora curatore nella liquidazione giudiziale) ad esercitare l’azione di responsabilità contro amministratori e sindaci della società fallita ai sensi degli artt. 2467 c.c. e 255 CCII. La riforma introdotta dal Codice della Crisi (art. 255) – che coordina l’azione sociale e quella dei creditori in un’unica azione esercitata dal curatore – si applica anche ai giudizi pendenti alla data di entrata in vigore del CCII. (Fonte: massima Studio Baccari).
- Corte di Cassazione – Divieto di Pagamenti nel Concordato – Cass. civ. Sez. I, 9 aprile 2024, n. 9522: ribadito il principio per cui dal momento del deposito della domanda di concordato preventivo il debitore non può pagare crediti anteriori al concordato (art. 168 Legge Fall., ora art. 54 CCII), se non con specifica autorizzazione del tribunale. Ogni pagamento non autorizzato di debiti pregressi viola la par condicio e comporta l’inefficacia dell’atto.
- Corte di Cassazione – Reati Tributari in Situazione di Crisi – Cass. pen. Sez. III, 26 gennaio 2023, n. 3429: in tema di omesso versamento IVA (art. 10-ter D.Lgs. 74/2000), risponde del reato l’amministratore in carica alla scadenza del termine di versamento, anche se nominato successivamente alla maturazione del debito, qualora non abbia attivato misure idonee a fronteggiare l’obbligazione tributaria pregressa. La mera crisi di liquidità non esclude il dolo se l’imprenditore prosegue l’attività accumulando il debito fiscale senza adottare tempestivamente strumenti di composizione della crisi. (V. anche Cass. pen. Sez. III, 20 febbraio 2019, n. 7644) .
- INAIL – Obbligo di Segnalazione dei Debiti e Invito alla Composizione Negoziata – Circolare INAIL n. 28 del 16 giugno 2023: in attuazione dell’art. 25-novies CCII, l’INAIL segnala all’imprenditore e all’organo di controllo la presenza di debiti scaduti verso l’istituto superiori a €5.000 da oltre 90 giorni, invitando contestualmente l’organo amministrativo a rivolgersi all’Organismo di Composizione della Crisi per la nomina di un esperto indipendente e l’accesso alla composizione negoziata . Analoga procedura di segnalazione è prevista per INPS e Agenzia delle Entrate-Riscossione, quale misura di allerta volta a favorire l’emersione anticipata della crisi.
La tua azienda che produce, assembla, importa o distribuisce filtri coalescenti industriali, filtri per aria compressa, filtri per gas, cartucce filtranti, separatori d’olio, prefiltri, filtri ad alta efficienza, gruppi FRL, componenti per impianti pneumatici, sistemi di filtrazione e depurazione industriale sta vivendo una situazione critica a causa dei debiti? Fatti Aiutare da Studio Monardo
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Ricevi solleciti, richieste di rientro, blocchi delle forniture, decreti ingiuntivi o minacce di pignoramento da parte di banche, Fisco, INPS, fornitori o Agenzia Entrate-Riscossione?
Il settore della filtrazione industriale è costoso e competitivo: materiali tecnici sempre più cari, scorte costose, logistica complessa, ordini variabili e pagamenti spesso lunghi. Basta un calo dei fidi o un ritardo negli incassi per generare una crisi di liquidità.
La buona notizia è che la tua azienda può ancora essere salvata, se intervieni subito e con una strategia efficace.
Perché un’Azienda di Filtri Coalescenti va in Debito
- aumento dei costi di materiali filtranti, cartucce, alloggiamenti, membrane e acciaio
- ritardi nei pagamenti da parte di industrie, integratori, cantieri e distributori
- magazzino immobilizzato tra cartucce, ricambi, filtri e componenti pneumatici
- costi elevati di logistica, trasporti, importazioni e dogane
- riduzione o revoca delle linee di credito bancarie
- investimenti in certificazioni, qualità e testing
Il vero problema non è la mancanza di ordini, ma la mancanza di liquidità immediata.
I Rischi se Non Agisci Subito
- pignoramento dei conti correnti aziendali
- blocco dei fidi bancari
- sospensione delle forniture di materiali filtranti e componenti critici
- atti esecutivi, decreti ingiuntivi, precetti
- sequestro di filtri, cartucce, materiale tecnico e attrezzature
- impossibilità di evadere ordini e rifornire i clienti
- perdita di partnership e clienti strategici
Cosa Fare Subito per Difendersi
1. Bloccare immediatamente i creditori
Con un avvocato specializzato è possibile interrompere pignoramenti, sospendere richieste di rientro e proteggere la liquidità aziendale.
2. Verificare i debiti ed eliminare ciò che non è dovuto
Spesso nei debiti si trovano irregolarità:
- interessi non dovuti
- sanzioni calcolate in modo errato
- importi duplicati
- debiti prescritti
- errori dell’Agenzia Riscossione
- costi bancari anomali
Una parte rilevante del debito può essere cancellata o ridotta.
3. Ristrutturare i debiti con piani sostenibili
Possibili strumenti:
- rateizzazioni fiscali fino a 120 rate
- accordi con fornitori strategici
- rinegoziazione dei fidi
- sospensioni temporanee dei pagamenti
- uso delle definizioni agevolate
4. Usare strumenti legali che bloccano TUTTI i creditori
Nelle situazioni più gravi:
- PRO – Piano di Ristrutturazione dei Debiti
- Accordi di ristrutturazione
- Concordato minore
Permettono di continuare a lavorare pagando solo una parte dei debiti.
Le Specializzazioni dell’Avv. Giuseppe Monardo
L’Avv. Monardo è uno dei più qualificati professionisti italiani nella gestione delle crisi aziendali. Le sue qualifiche includono:
- Avvocato Cassazionista
- Coordinatore nazionale di avvocati e commercialisti esperti in diritto bancario e tributario
- Gestore della Crisi da Sovraindebitamento (L. 3/2012) – negli elenchi del Ministero della Giustizia
- Professionista fiduciario di un OCC (Organismo di Composizione della Crisi)
- Certificato come Esperto Negoziatore della Crisi d’Impresa (D.L. 118/2021)
Un profilo unico per bloccare creditori, ristrutturare debiti e proteggere aziende tecniche e produttive come la tua.
Come Può Aiutarti l’Avv. Monardo
- analisi immediata delle tue posizioni debitorie
- stop urgente a pignoramenti e atti esecutivi
- ristrutturazione del debito su misura
- protezione di filtri, cartucce, magazzino e processi produttivi
- trattative con banche, fornitori e Agenzia Riscossione
- tutela completa dell’impresa e dell’imprenditore
Conclusione
Avere debiti nella tua azienda di filtri coalescenti industriali non significa essere destinato alla chiusura.
Con una strategia rapida, professionale ed efficace, puoi:
- bloccare subito i creditori
- ridurre davvero i debiti
- salvare magazzino, scorte, clienti e continuità operativa
- rilanciare la tua azienda prima che sia troppo tardi
Agisci ora.
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