Se la tua azienda produce, importa o distribuisce cavi schermati, cavi multipolari, cavi per automazione, cavi segnale, cavi industriali, cablaggi speciali e accessori tecnici, e oggi si trova con debiti verso Fisco, Agenzia delle Entrate Riscossione, INPS, banche o fornitori, è essenziale intervenire immediatamente per evitare il blocco dell’attività.
Nel settore dei cavi industriali, anche un ritardo può fermare impianti, cantieri, macchine e linee produttive dei clienti, causando penali e perdita di contratti strategici.
Perché le aziende di cavi schermati e multipolari accumulano debiti
- costi elevati di rame, alluminio, isolanti, schermature e materiali tecnici
- rincari delle materie prime e dei componenti importati
- pagamenti lenti da parte di impiantisti, industrie e integratori
- ritardi nei versamenti di IVA, imposte e contributi
- investimenti in macchinari, linee di estrusione, test e collaudi
- difficoltà nell’ottenere fidi bancari adeguati ai cicli produttivi
Cosa fare subito
- far analizzare l’intera situazione debitoria da un professionista esperto
- capire quali debiti possono essere ridotti, contestati o rateizzati
- evitare piani di rientro troppo onerosi
- richiedere la sospensione di eventuali pignoramenti
- proteggere fornitori strategici e materiali critici
- utilizzare strumenti legali per ristrutturare e rinegoziare i debiti
I rischi se non intervieni rapidamente
- pignoramento del conto corrente aziendale
- blocco delle materie prime (rame, isolanti, schermature)
- fermo della produzione e dei collaudi
- impossibilità di consegnare ai clienti
- perdita di OEM, integratori e industrie
- rischio reale di chiusura dell’attività
Come può aiutarti l’avvocato Monardo
Detto questo, l’avvocato Monardo, cassazionista, coordina su scala nazionale un team di avvocati e commercialisti specializzati in diritto bancario e tributario.
Inoltre:
- è Gestore della Crisi da Sovraindebitamento (L. 3/2012)
- è iscritto negli elenchi del Ministero della Giustizia
- è professionista fiduciario presso un OCC (Organismo di Composizione della Crisi)
- è Esperto Negoziatore della Crisi d’Impresa (D.L. 118/2021)
Può aiutarti concretamente a:
- bloccare pignoramenti e procedure esecutive
- ridurre o ristrutturare i debiti con gli strumenti più efficaci previsti dalla legge
- ottenere rateizzazioni sostenibili davvero compatibili con i flussi aziendali
- proteggere materiali, componenti, magazzino e continuità produttiva
- salvare l’azienda prima che la situazione peggiori
Agisci ora
La maggior parte delle imprese non chiude per i debiti, ma perché interviene troppo tardi.
Con l’aiuto dell’avvocato Monardo puoi fermare le procedure, ristrutturare i debiti e salvare davvero la tua attività.
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Introduzione
Gestire un’azienda manifatturiera indebitata – come potrebbe essere un’impresa specializzata in cavi schermati e multipolari – richiede oggi un approccio strategico e una conoscenza aggiornata degli strumenti giuridici disponibili. Negli ultimi anni l’Italia ha profondamente riformato la disciplina della crisi d’impresa, introducendo un quadro normativo moderno orientato alla prevenzione e al risanamento piuttosto che alla sola liquidazione. Il Codice della Crisi d’Impresa e dell’Insolvenza (D.Lgs. 14/2019, in vigore a pieno regime dal 15 luglio 2022) ha sostituito la vecchia Legge Fallimentare del 1942, inaugurando un sistema che incoraggia l’emersione tempestiva delle difficoltà aziendali e promuove soluzioni negoziali con i creditori .
Questa guida, aggiornata a ottobre 2025, esamina in prospettiva avanzata – ma con un linguaggio chiaro e divulgativo – cosa può fare un’azienda indebitata per difendersi dai creditori e tentare il risanamento. Ci concentreremo su società di capitali (S.r.l. e S.p.A.) ancora operative ma gravate da debiti (bancari, fiscali, previdenziali, verso fornitori, da leasing, ecc.), analizzando gli strumenti giuridici più efficaci per gestire la crisi, evitare procedure concorsuali distruttive e tutelare il patrimonio personale degli amministratori e dei soci. Dal punto di vista del debitore affronteremo temi quali:
- le diverse tipologie di debiti aziendali e le rispettive implicazioni (priorità di pagamento, rischi di azioni esecutive, possibilità di negoziazione);
- gli obblighi legali degli amministratori quando l’impresa è in crisi e come un’azienda può distinguere tra una fase di difficoltà temporanea e uno stato di insolvenza conclamata;
- gli strumenti di soluzione della crisi previsti dalla normativa italiana aggiornata al 2025: dalle trattative stragiudiziali e piani attestati di risanamento, alla composizione negoziata della crisi (introdotta nel 2021), agli accordi di ristrutturazione dei debiti e al concordato preventivo (in continuità o liquidatorio, incluso il nuovo concordato semplificato in caso di fallimento delle trattative) ;
- la transazione fiscale e contributiva, cioè le possibilità di accordo con Erario e enti previdenziali per il pagamento parziale o dilazionato dei debiti tributari e previdenziali, alla luce delle più recenti riforme ;
- le strategie per proteggere il patrimonio personale di soci e amministratori di società indebitate, tenendo conto della responsabilità limitata ma anche delle responsabilità personali (ad es. per fideiussioni, violazioni fiscali, o azioni di responsabilità in caso di fallimento);
- utili tabelle riepilogative, casi pratici ambientati nel contesto italiano e una sezione di domande e risposte frequenti per chiarire i dubbi più comuni.
L’obiettivo è fornire una panoramica operativa, con riferimenti normativi e giurisprudenziali recenti, su cosa fare e come agire se un’azienda – come la nostra ipotetica società di cavi schermati e multipolari – si trova schiacciata dai debiti. Iniziative tempestive e informate possono spesso evitare conseguenze irreparabili: aspettare passivamente peggiora soltanto la situazione, mentre attivare per tempo gli strumenti offerti dalla legge può consentire di negoziare con i creditori, evitare pignoramenti e, in molti casi, salvare l’attività e i posti di lavoro . Nei paragrafi seguenti esamineremo in dettaglio queste soluzioni e come applicarle nella pratica.
Tipologie di debiti aziendali e loro caratteristiche
Una corretta strategia di risanamento parte dall’analisi della natura dei debiti dell’azienda. Ogni categoria di creditore, infatti, presenta vincoli giuridici e margini di manovra differenti (priorità di pagamento in caso di insolvenza, possibilità di azioni esecutive individuali, eventuali garanzie, ecc.). Di seguito esaminiamo i principali tipi di debiti che una società può accumulare e le relative implicazioni dal punto di vista del debitore.
Debiti bancari e finanziari (mutui, finanziamenti, scoperti di conto)
Le banche e gli intermediari finanziari sono spesso tra i creditori più importanti di un’azienda indebitata. Pensiamo a mutui bancari contratti per acquistare un capannone, leasing finanziari su macchinari, oppure affidamenti in conto corrente (scoperti bancari, anticipo su fatture, castelletto): tutti strumenti che generano debiti finanziari verso istituti di credito . Questi debiti hanno alcune peculiarità:
- Garanzie e prelazioni: Molti debiti bancari sono assistiti da garanzie reali o personali. Ad esempio, mutui e leasing sono garantiti da ipoteche sugli immobili o pegni su macchinari/veicoli; inoltre le banche spesso richiedono ai soci o amministratori fideiussioni personali . In caso di inadempimento dell’azienda, la banca potrà escutere le garanzie: ciò significa promuovere azioni esecutive sui beni ipotecati/pegni o rivalersi direttamente sul patrimonio dei garanti (escussione della fideiussione) . Nelle procedure concorsuali formali, i crediti bancari garantiti conservano una prelazione fino al valore di realizzo del bene dato in garanzia (sono crediti privilegiati che vengono soddisfatti con precedenza usando il ricavato di vendita di quell’immobile o macchinario) . Ad esempio, se la società ha un mutuo ipotecario sulla sede, in caso di liquidazione fallimentare il ricavato della vendita dell’immobile andrà prima alla banca ipotecaria fino a copertura del debito.
- Clausole contrattuali: I contratti bancari spesso prevedono clausole di decadenza dal beneficio del termine o covenant finanziari. In pratica, se l’impresa ritarda i pagamenti o peggiora oltre certi indicatori di bilancio, la banca può revocare gli affidamenti e chiedere il rientro immediato di fidi e prestiti . Questo “taglio del credito” improvviso (il cosiddetto effetto pull the plug) può precipitare la crisi di liquidità dell’azienda debitrice.
- Concessione abusiva del credito: Dal lato opposto, va ricordato che gli istituti finanziari hanno l’obbligo di valutare con diligenza il merito creditizio del cliente al momento di erogare finanziamenti. Se una banca continua a erogare prestiti a un’impresa ormai decotta (concessione irresponsabile di credito), la nuova normativa e la giurisprudenza tendono a penalizzarla: ad esempio, in sede di concordato o accordo di ristrutturazione si potrebbe negare alla banca “negligente” il diritto di opporsi al piano, perché il suo credito è cresciuto per propria imprudenza . È un principio di derivazione comunitaria volto a responsabilizzare i finanziatori.
Conseguenze del default bancario: Se l’azienda non paga più le rate di mutuo o “sconfina” oltre i fidi concessi, la banca in genere attiva una diffida formale (messa in mora) e, decorsi i termini contrattuali, procede a risolvere il contratto e avviare l’azione esecutiva. In caso di mutuo ipotecario, ciò significa promuovere un pignoramento immobiliare e far vendere all’asta l’immobile ipotecato; per uno scoperto di conto non garantito, significa ottenere un decreto ingiuntivo e pignorare conti correnti o beni mobili dell’impresa . Se presenti fideiussori personali, la banca potrà parallelamente agire contro di loro per il pagamento, aggredendo i loro beni personali . Inoltre, una grave insolvenza bancaria comporta quasi sempre la segnalazione a Centrale Rischi presso Banca d’Italia: in pratica l’azienda (e gli eventuali garanti) vengono classificati come cattivi pagatori (“a sofferenza”), con impatto negativo sulla reputazione creditizia e la possibilità di ottenere nuovo credito .
Opportunità di negoziazione e ristrutturazione: Le banche sono creditori con cui è spesso possibile trattare un’intesa privata di ristrutturazione del debito, se intravedono la prospettiva di recuperare più valore con un accordo rispetto a un’esecuzione forzata immediata . In situazioni di difficoltà non definitiva, le banche possono concordare:
- Moratorie e allungamenti: ad esempio, ridurre temporaneamente le rate (periodo di pre-ammortamento), allungare la durata del mutuo abbassando l’importo delle singole rate, o consolidare gli scoperti a breve termine in un finanziamento a medio termine.
- Rinegoziazioni e stralci: la banca può accettare di ridurre il tasso di interesse o persino concedere un saldo e stralcio (sconto sul capitale) se il debitore riesce a versare subito una percentuale significativa a fronte dell’esdebitazione sul residuo .
Queste soluzioni stragiudiziali richiedono un dialogo franco con gli istituti: l’azienda di regola presenterà un piano finanziario attestante come intende sostenere le nuove scadenze, magari coinvolgendo nuovi apporti di capitale di terzi o dei soci. Qualora però il dissesto sia più grave o coinvolga più banche, diventa preferibile agire in un contesto regolato:
- Accordo di ristrutturazione o concordato: nell’ambito di un accordo di ristrutturazione dei debiti omologato o di un concordato preventivo, le banche partecipano come classe di creditori e sono vincolate dall’esito di voto della maggioranza. Il Codice della Crisi prevede anche il meccanismo degli accordi ad efficacia estesa: se almeno il 75% delle banche per valore aderisce a un accordo, il tribunale può estenderne gli effetti anche alle banche dissenzienti minoritarie . Ciò evita che un singolo istituto “tenga in ostaggio” la ristrutturazione collettiva.
- Nuova finanza protetta: se per salvare l’impresa servono nuovi finanziamenti (ad esempio nuova liquidità per ripianare debiti e ripartire), la legge incentiva le banche a concederli prevedendo la prededuzione per la cosiddetta finanza interinale autorizzata. Significa che un finanziamento erogato durante un concordato, con il beneplacito del tribunale, verrà rimborsato con priorità assoluta (prima di tutti gli altri creditori) e non potrà essere revocato . Anche nell’ambito della composizione negoziata, i finanziamenti ponte accordati all’impresa con l’assenso dell’esperto indipendente godono di uno scudo: se poi l’azienda fallisce, tali nuovi crediti restano prededucibili e non soggetti a revocatoria (art. 25-bis CCII) .
In sintesi, i debiti bancari vanno gestiti attivamente, cercando di prevenire mosse unilaterali della banca (come la revoca improvvisa dei fidi) e valutando una rinegoziazione prima di arrivare al contenzioso. Dal lato dell’imprenditore, è fondamentale coinvolgere tempestivamente le banche nel piano di risanamento: spesso, presentando un progetto credibile, si può ottenere una dilazione sostenibile ed evitare il default conclamato. Se invece la trattativa privata fallisce, occorre considerare le procedure concorsuali (concordato o accordo omologato) per imporre un trattamento equo anche ai creditori finanziari dissenzienti. Le banche, dal canto loro, preferiscono soluzioni concordate (piani attestati, accordi) piuttosto che subire perdite ingenti in un fallimento: se vedono prospettive di recupero migliori, sono incentivate a partecipare a un accordo di ristrutturazione.
Debiti fiscali (Erario e imposte)
I debiti tributari verso l’Erario includono imposte statali come l’IVA, l’IRES (imposta sul reddito delle società), l’IRAP, le ritenute fiscali operate su stipendi e compensi, nonché eventuali accise e imposte locali. Quando queste somme non vengono versate spontaneamente, l’Amministrazione finanziaria le iscrive a ruolo e tramite l’Agenzia delle Entrate–Riscossione (già Equitalia) notifica al contribuente le cosiddette cartelle esattoriali . La cartella di pagamento ingiunge di saldare entro 60 giorni; se l’azienda ignora la cartella, il creditore pubblico può avviare le azioni esecutive previste dal DPR 602/1973: fermo amministrativo di automezzi aziendali, ipoteca legale su immobili, pignoramenti di conti correnti, di crediti verso terzi (es. crediti commerciali) o di beni mobili aziendali .
Una caratteristica cruciale dei debiti fiscali è la presenza di privilegi legali a loro favore: ad esempio l’IVA degli ultimi 12 mesi e le ritenute non versate negli ultimi 2 anni godono di privilegio generale mobiliare (il cosiddetto “privilegio Erario”) ex artt. 2752-2753 c.c. Ciò significa che in caso di concorso formale questi crediti tributari devono essere soddisfatti con priorità rispetto ai crediti chirografari, nei limiti del valore dei beni mobili su cui insiste il privilegio . Fino a pochi anni fa, la legge vietava persino di falcidiare (ridurre) IVA e ritenute nei concordati preventivi, considerandoli intangibili in quanto somme raccolte per conto dello Stato. Tale divieto è stato attenuato di recente con l’attuazione della direttiva UE sull’insolvenza, che ha aperto alla ristrutturazione anche dei debiti IVA purché il piano rispetti certi requisiti di convenienza . Infatti, oggi è ammessa la “transazione fiscale”: all’interno di un concordato preventivo o accordo, l’Erario può accettare un pagamento parziale delle imposte (o una dilazione) se dalla relazione dell’attestatore emerge che è almeno pari a quanto otterrebbe in caso di liquidazione fallimentare . Inoltre, la Corte di Cassazione ha chiarito che il tribunale può omologare il concordato anche se l’Agenzia delle Entrate vota contro, a condizione che il trattamento offerto al Fisco sia non deteriore rispetto all’alternativa liquidatoria . In sostanza, il Fisco non ha più un potere di veto assoluto nei piani concordatari, a differenza del passato.
Conseguenze del mancato pagamento di imposte: Sul piano amministrativo-contabile, il debito fiscale genera interessi di mora e sanzioni che accrescono l’esposizione nel tempo . Occorre poi tenere presente il profilo penale: il diritto italiano punisce con sanzioni penali gli omessi versamenti di imposte oltre soglie rilevanti. In particolare, non versare l’IVA annuale per importi superiori a €250.000, o le ritenute operate per oltre €150.000, costituisce reato tributario (D.Lgs. 74/2000) . La giurisprudenza ha affermato che una crisi di liquidità non scusa l’imprenditore dal versare le imposte, soprattutto se questi ha usato le (poche) risorse disponibili per pagare altri creditori in luogo del Fisco . Dunque ignorare il Fisco per privilegiare fornitori o banche può esporre a responsabilità aggiuntive: è preferibile attivarsi per tempo cercando soluzioni legali (dilazioni, concordati), anziché lasciare che i debiti fiscali lievitino indisturbati.
Strumenti di gestione dei debiti fiscali: Il legislatore ha previsto varie opportunità per le imprese che accumulano debiti tributari, sia amministrative che concorsuali*[Segue la Parte 2* con Esempio pratico, FAQ e Fonti]
(Parte 1)
Azienda di Cavi schermati e multipolari con debiti: cosa fare per difendersi e come
Introduzione
Gestire un’azienda manifatturiera indebitata – come potrebbe essere un’impresa specializzata in cavi schermati e multipolari – richiede oggi un approccio strategico e una conoscenza aggiornata degli strumenti giuridici disponibili. Negli ultimi anni l’Italia ha profondamente riformato la disciplina della crisi d’impresa, introducendo un quadro normativo moderno orientato alla prevenzione e al risanamento piuttosto che alla sola liquidazione. Il Codice della Crisi d’Impresa e dell’Insolvenza (D.Lgs. 14/2019, in vigore a pieno regime dal 15 luglio 2022) ha sostituito la vecchia Legge Fallimentare del 1942, inaugurando un sistema che incoraggia l’emersione tempestiva delle difficoltà aziendali e promuove soluzioni negoziali con i creditori .
Questa guida, aggiornata a ottobre 2025, esamina in prospettiva avanzata – ma con un linguaggio chiaro e divulgativo – cosa può fare un’azienda indebitata per difendersi dai creditori e tentare il risanamento. Ci concentreremo su società di capitali (S.r.l. e S.p.A.) ancora operative ma gravate da debiti (bancari, fiscali, previdenziali, verso fornitori, da leasing, ecc.), analizzando gli strumenti giuridici più efficaci per gestire la crisi, evitare procedure concorsuali distruttive e tutelare il patrimonio personale degli amministratori e dei soci. Dal punto di vista del debitore affronteremo temi quali:
- le diverse tipologie di debiti aziendali e le rispettive implicazioni (priorità di pagamento, rischi di azioni esecutive, possibilità di negoziazione);
- gli obblighi legali degli amministratori quando l’impresa è in crisi e come un’azienda può distinguere tra una fase di difficoltà temporanea e uno stato di insolvenza conclamata;
- gli strumenti di soluzione della crisi previsti dalla normativa italiana aggiornata al 2025: dalle trattative stragiudiziali e piani attestati di risanamento, alla composizione negoziata della crisi (introdotta nel 2021), agli accordi di ristrutturazione dei debiti e al concordato preventivo (in continuità o liquidatorio, incluso il nuovo concordato semplificato in caso di fallimento delle trattative) ;
- la transazione fiscale e contributiva, cioè le possibilità di accordo con Erario e enti previdenziali per il pagamento parziale o dilazionato dei debiti tributari e previdenziali, alla luce delle più recenti riforme ;
- le strategie per proteggere il patrimonio personale di soci e amministratori di società indebitate, tenendo conto della responsabilità limitata ma anche delle responsabilità personali (ad es. per fideiussioni, violazioni fiscali, o azioni di responsabilità in caso di fallimento);
- utili tabelle riepilogative, casi pratici ambientati nel contesto italiano e una sezione di domande e risposte frequenti per chiarire i dubbi più comuni.
L’obiettivo è fornire una panoramica operativa, con riferimenti normativi e giurisprudenziali recenti, su cosa fare e come agire se un’azienda – come la nostra ipotetica società di cavi schermati e multipolari – si trova schiacciata dai debiti. Iniziative tempestive e informate possono spesso evitare conseguenze irreparabili: aspettare passivamente peggiora soltanto la situazione, mentre attivare per tempo gli strumenti offerti dalla legge può consentire di negoziare con i creditori, evitare pignoramenti e, in molti casi, salvare l’attività e i posti di lavoro . Nei paragrafi seguenti esamineremo in dettaglio queste soluzioni e come applicarle nella pratica.
Tipologie di debiti aziendali e loro caratteristiche
Una corretta strategia di risanamento parte dall’analisi della natura dei debiti dell’azienda. Ogni categoria di creditore, infatti, presenta vincoli giuridici e margini di manovra differenti (priorità di pagamento in caso di insolvenza, possibilità di azioni esecutive individuali, eventuali garanzie, ecc.). Di seguito esaminiamo i principali tipi di debiti che una società può accumulare e le relative implicazioni dal punto di vista del debitore.
Debiti bancari e finanziari (mutui, finanziamenti, scoperti di conto)
Le banche e gli intermediari finanziari sono spesso tra i creditori più importanti di un’azienda indebitata. Pensiamo a mutui bancari contratti per acquistare un capannone, leasing finanziari su macchinari, oppure affidamenti in conto corrente (scoperti bancari, anticipo su fatture, castelletto): tutti strumenti che generano debiti finanziari verso istituti di credito . Questi debiti hanno alcune peculiarità:
- Garanzie e prelazioni: Molti debiti bancari sono assistiti da garanzie reali o personali. Ad esempio, mutui e leasing sono garantiti da ipoteche sugli immobili o pegni su macchinari/veicoli; inoltre le banche spesso richiedono ai soci o amministratori fideiussioni personali . In caso di inadempimento dell’azienda, la banca potrà escutere le garanzie: ciò significa promuovere azioni esecutive sui beni ipotecati/pegni o rivalersi direttamente sul patrimonio dei garanti (escussione della fideiussione) . Nelle procedure concorsuali formali, i crediti bancari garantiti conservano una prelazione fino al valore di realizzo del bene dato in garanzia (sono crediti privilegiati che vengono soddisfatti con precedenza usando il ricavato di vendita di quell’immobile o macchinario) . Ad esempio, se la società ha un mutuo ipotecario sulla sede, in caso di liquidazione fallimentare il ricavato della vendita dell’immobile andrà prima alla banca ipotecaria fino a copertura del debito.
- Clausole contrattuali: I contratti bancari spesso prevedono clausole di decadenza dal beneficio del termine o covenant finanziari. In pratica, se l’impresa ritarda i pagamenti o peggiora oltre certi indicatori di bilancio, la banca può revocare gli affidamenti e chiedere il rientro immediato di fidi e prestiti . Questo “taglio del credito” improvviso (il cosiddetto effetto pull the plug) può precipitare la crisi di liquidità dell’azienda debitrice.
- Concessione abusiva del credito: Dal lato opposto, va ricordato che gli istituti finanziari hanno l’obbligo di valutare con diligenza il merito creditizio del cliente al momento di erogare finanziamenti. Se una banca continua a erogare prestiti a un’impresa ormai decotta (concessione irresponsabile di credito), la nuova normativa e la giurisprudenza tendono a penalizzarla: ad esempio, in sede di concordato o accordo di ristrutturazione si potrebbe negare alla banca “negligente” il diritto di opporsi al piano, perché il suo credito è cresciuto per propria imprudenza . È un principio di derivazione comunitaria volto a responsabilizzare i finanziatori.
Conseguenze del default bancario: Se l’azienda non paga più le rate di mutuo o “sconfina” oltre i fidi concessi, la banca in genere attiva una diffida formale (messa in mora) e, decorsi i termini contrattuali, procede a risolvere il contratto e avviare l’azione esecutiva. In caso di mutuo ipotecario, ciò significa promuovere un pignoramento immobiliare e far vendere all’asta l’immobile ipotecato; per uno scoperto di conto non garantito, significa ottenere un decreto ingiuntivo e pignorare conti correnti o beni mobili dell’impresa . Se presenti fideiussori personali, la banca potrà parallelamente agire contro di loro per il pagamento, aggredendo i loro beni personali . Inoltre, una grave insolvenza bancaria comporta quasi sempre la segnalazione a Centrale Rischi presso Banca d’Italia: in pratica l’azienda (e gli eventuali garanti) vengono classificati come cattivi pagatori (“a sofferenza”), con impatto negativo sulla reputazione creditizia e la possibilità di ottenere nuovo credito .
Opportunità di negoziazione e ristrutturazione: Le banche sono creditori con cui è spesso possibile trattare un’intesa privata di ristrutturazione del debito, se intravedono la prospettiva di recuperare più valore con un accordo rispetto a un’esecuzione forzata immediata . In situazioni di difficoltà non definitiva, le banche possono concordare:
- Moratorie e allungamenti: ad esempio, ridurre temporaneamente le rate (periodo di pre-ammortamento), allungare la durata del mutuo abbassando l’importo delle singole rate, o consolidare gli scoperti a breve termine in un finanziamento a medio termine.
- Rinegoziazioni e stralci: la banca può accettare di ridurre il tasso di interesse o persino concedere un saldo e stralcio (sconto sul capitale) se il debitore riesce a versare subito una percentuale significativa a fronte dell’esdebitazione sul residuo .
Queste soluzioni stragiudiziali richiedono un dialogo franco con gli istituti: l’azienda di regola presenterà un piano finanziario attestante come intende sostenere le nuove scadenze, magari coinvolgendo nuovi apporti di capitale di terzi o dei soci. Qualora però il dissesto sia più grave o coinvolga più banche, diventa preferibile agire in un contesto regolato:
- Accordo di ristrutturazione o concordato: nell’ambito di un accordo di ristrutturazione dei debiti omologato o di un concordato preventivo, le banche partecipano come classe di creditori e sono vincolate dall’esito di voto della maggioranza. Il Codice della Crisi prevede anche il meccanismo degli accordi ad efficacia estesa: se almeno il 75% delle banche per valore aderisce a un accordo, il tribunale può estenderne gli effetti anche alle banche dissenzienti minoritarie . Ciò evita che un singolo istituto “tenga in ostaggio” la ristrutturazione collettiva.
- Nuova finanza protetta: se per salvare l’impresa servono nuovi finanziamenti (ad esempio nuova liquidità per ripianare debiti e ripartire), la legge incentiva le banche a concederli prevedendo la prededuzione per la cosiddetta finanza interinale autorizzata. Significa che un finanziamento erogato durante un concordato, con il beneplacito del tribunale, verrà rimborsato con priorità assoluta (prima di tutti gli altri creditori) e non potrà essere revocato . Anche nell’ambito della composizione negoziata, i finanziamenti ponte accordati all’impresa con l’assenso dell’esperto indipendente godono di uno scudo: se poi l’azienda fallisce, tali nuovi crediti restano prededucibili e non soggetti a revocatoria (art. 25-bis CCII) .
In sintesi, i debiti bancari vanno gestiti attivamente, cercando di prevenire mosse unilaterali della banca (come la revoca improvvisa dei fidi) e valutando una rinegoziazione prima di arrivare al contenzioso. Dal lato dell’imprenditore, è fondamentale coinvolgere tempestivamente le banche nel piano di risanamento: spesso, presentando un progetto credibile, si può ottenere una dilazione sostenibile ed evitare il default conclamato. Se invece la trattativa privata fallisce, occorre considerare le procedure concorsuali (concordato o accordo omologato) per imporre un trattamento equo anche ai creditori finanziari dissenzienti. Le banche, dal canto loro, preferiscono soluzioni concordate (piani attestati, accordi) piuttosto che subire perdite ingenti in un fallimento: se vedono prospettive di recupero migliori, sono incentivate a partecipare a un accordo di ristrutturazione.
Debiti fiscali (Erario e imposte)
I debiti tributari verso l’Erario includono imposte statali come l’IVA, l’IRES (imposta sul reddito delle società), l’IRAP, le ritenute fiscali operate su stipendi e compensi, nonché eventuali accise e imposte locali. Quando queste somme non vengono versate spontaneamente, l’Amministrazione finanziaria le iscrive a ruolo e tramite l’Agenzia delle Entrate–Riscossione (già Equitalia) notifica al contribuente le cosiddette cartelle esattoriali . La cartella di pagamento ingiunge di saldare entro 60 giorni; se l’azienda ignora la cartella, il creditore pubblico può avviare le azioni esecutive previste dal DPR 602/1973: fermo amministrativo di automezzi aziendali, ipoteca legale su immobili, pignoramenti di conti correnti, di crediti verso terzi (es. crediti commerciali) o di beni mobili aziendali .
Una caratteristica cruciale dei debiti fiscali è la presenza di privilegi legali a loro favore: ad esempio l’IVA degli ultimi 12 mesi e le ritenute non versate negli ultimi 2 anni godono di privilegio generale mobiliare (il cosiddetto “privilegio Erario”) ex artt. 2752-2753 c.c. Ciò significa che in caso di concorso formale questi crediti tributari devono essere soddisfatti con priorità rispetto ai crediti chirografari, nei limiti del valore dei beni mobili su cui insiste il privilegio . Fino a pochi anni fa, la legge vietava persino di falcidiare (ridurre) IVA e ritenute nei concordati preventivi, considerandoli intangibili in quanto somme raccolte per conto dello Stato. Tale divieto è stato attenuato di recente con l’attuazione della direttiva UE sull’insolvenza, che ha aperto alla ristrutturazione anche dei debiti IVA purché il piano rispetti certi requisiti di convenienza . Infatti, oggi è ammessa la “transazione fiscale”: all’interno di un concordato preventivo o accordo, l’Erario può accettare un pagamento parziale delle imposte (o una dilazione) se dalla relazione dell’attestatore emerge che è almeno pari a quanto otterrebbe in caso di liquidazione fallimentare . Inoltre, la Corte di Cassazione ha chiarito che il tribunale può omologare il concordato anche se l’Agenzia delle Entrate vota contro, a condizione che il trattamento offerto al Fisco sia non deteriore rispetto all’alternativa liquidatoria . In sostanza, il Fisco non ha più un potere di veto assoluto nei piani concordatari, a differenza del passato.
Conseguenze del mancato pagamento di imposte: Sul piano amministrativo-contabile, il debito fiscale genera interessi di mora e sanzioni che accrescono l’esposizione nel tempo . Occorre poi tenere presente il profilo penale: il diritto italiano punisce con sanzioni penali gli omessi versamenti di imposte oltre soglie rilevanti. In particolare, non versare l’IVA annuale per importi superiori a €250.000, o le ritenute operate per oltre €150.000, costituisce reato tributario (D.Lgs. 74/2000) . La giurisprudenza ha affermato che una crisi di liquidità non scusa l’imprenditore dal versare le imposte, soprattutto se questi ha usato le (poche) risorse disponibili per pagare altri creditori in luogo del Fisco . Dunque ignorare il Fisco per privilegiare fornitori o banche può esporre a responsabilità aggiuntive: è preferibile attivarsi per tempo cercando soluzioni legali (dilazioni, concordati), anziché lasciare che i debiti fiscali lievitino indisturbati.
Strumenti di gestione dei debiti fiscali: Il legislatore ha previsto varie opportunità per le imprese che accumulano debiti tributari, sia amministrative che concorsuali:
- In via amministrativa ordinaria, si può chiedere una rateizzazione delle cartelle all’Agenzia Entrate-Riscossione. Per debiti contenuti (fino a €120.000 circa) la dilazione è concessa quasi automaticamente in 72 rate mensili (6 anni); per importi maggiori è necessaria la prova di temporanea difficoltà e si possono ottenere piani fino a 10 anni (120 rate). Il mancato pagamento di rate di dilazione fa decadere il beneficio e ripartono le azioni esecutive.
- Negli ultimi anni, sono state introdotte misure di definizione agevolata (“rottamazione” delle cartelle, “saldo e stralcio”), che consentono di regolarizzare i ruoli fiscali eliminando sanzioni e interessi. Ad esempio, la rottamazione-quater 2023/24 ha permesso di pagare le cartelle in forma dilazionata senza interessi né sanzioni.
- Se però il debito fiscale è molto elevato e l’azienda è in stato di crisi conclamata, occorre utilizzare gli strumenti del Codice della Crisi per trattare il Fisco all’interno di un piano di risanamento globale. In un concordato preventivo o accordo di ristrutturazione, l’impresa può proporre una transazione fiscale: ad esempio pagare solo una parte delle imposte dovute (stralciando sanzioni e interessi, che peraltro nelle procedure sono crediti chirografari) oppure dilazionare il pagamento su più anni . Dal 2024, come vedremo, è persino possibile tentare un accordo col Fisco nell’ambito di una composizione negoziata stragiudiziale (novità introdotta dal D.Lgs. 136/2024). Naturalmente, qualsiasi proposta al Fisco deve rispettare il requisito di offrire almeno il valore di realizzo che l’Erario otterrebbe in una liquidazione forzata, altrimenti l’accordo non sarebbe autorizzabile.
- Un principio fondamentale: evitare mosse scoordinate o preferenziali. L’azienda deve valutare l’intero quadro debitorio prima di decidere chi pagare e chi no: pagare solo il Fisco lasciando indietro tutti gli altri (o viceversa) può portare squilibri e, in caso di fallimento, a azioni revocatorie di quei pagamenti preferenziali. È più saggio affrontare il problema fiscale all’interno di una soluzione organica (piano attestato, accordo, concordato) in cui tutti i creditori ricevono un trattamento equo e sostenibile, piuttosto che fare da sé rischiando di aggravare la posizione verso altri creditori.
Debiti verso enti previdenziali (INPS, INAIL)
Accanto ai tributi, un capitolo fondamentale riguarda i debiti contributivi verso gli enti previdenziali e assistenziali, in primis INPS (contributi pensionistici obbligatori per dipendenti, artigiani, commercianti, gestione separata, ecc.) e INAIL (premi assicurativi obbligatori contro gli infortuni sul lavoro). Queste somme, se non versate, incidono direttamente sia sui diritti dei lavoratori (pensioni future, copertura infortuni) sia sulla regolarità dell’attività d’impresa: un’azienda con contributi non pagati risulta irregolare nel DURC (Documento Unico di Regolarità Contributiva), il certificato richiesto per partecipare ad appalti pubblici e in molti settori privati (es. edilizia). Senza DURC la società può vedersi sospendere pagamenti e contratti, subendo un ulteriore danno operativo.
Dal punto di vista legale, i debiti verso INPS e INAIL sono equiparati a quelli fiscali sotto molti aspetti:
- Privilegi e rango: i contributi previdenziali vantano un privilegio generale sui mobili del debitore (ex art. 2753 c.c.), analogo a quello erariale, a tutela delle quote dovute ai lavoratori. Se l’azienda entra in concordato o fallimento, i crediti INPS privilegiati dovranno essere soddisfatti con precedenza sui chirografari (e anche sulle imposte non assistite da pegno/ipoteca) e, in parte, anche prima di imposte con privilegio di grado inferiore. Le sanzioni civili per omesso versamento (che l’INPS applica amministrativamente) sono invece degradate al chirografo, analogamente a interessi e sanzioni fiscali. Inoltre, i contributi maturati dopo l’apertura di una procedura concorsuale sono considerati debiti della massa e vanno pagati integralmente (con prededuzione) come costo corrente: ad esempio, se l’azienda è in esercizio provvisorio o concordato in continuità deve continuare a pagare i contributi correnti, altrimenti perde il beneficio della procedura.
- Riscossione coattiva: l’INPS dispone di poteri simili al Fisco per riscuotere: emette avvisi di addebito immediatamente esecutivi (titoli equiparati a cartelle, notificati anche via PEC) e può procedere a pignoramenti, ipoteche, fermi amministrativi per recuperare le somme dovute.
- Profili penali: anche qui esiste una sanzione penale specifica: il mancato versamento delle ritenute previdenziali (la quota trattenuta dalla busta paga del lavoratore) sopra una soglia minima – circa €10.000 annui – costituisce reato (art. 2 D.L. 463/1983 conv. in L. 638/1983). Invece l’omesso versamento della quota a carico del datore di lavoro (contributi propri) è depenalizzato e punito solo con sanzione amministrativa. Anche per il reato previdenziale vale il principio che il pagamento integrale tardivo estingue la punibilità se avviene prima del dibattimento: segno della volontà del legislatore di incoraggiare la regolarizzazione spontanea.
- Effetti operativi e allerta: un’impresa con contributi non versati, come detto, perde il DURC regolare e può vedersi precluso l’accesso a lavori pubblici e certificazioni. Inoltre, l’INPS è annoverato tra i “creditori pubblici qualificati” obbligati a attivarsi in caso di grave morosità: se i contributi arretrati superano certe soglie (€15.000 per aziende con dipendenti, purché tale importo ecceda il 30% dei contributi dovuti nell’anno precedente; oppure €5.000 per datori di lavoro senza dipendenti) e il mancato versamento persiste oltre 3 mesi, l’INPS deve inviare una segnalazione formale all’azienda sollecitandola a attivare le procedure di allerta o composizione negoziata. Questa disposizione – introdotta dal Codice della Crisi – mira a far emergere tempestivamente le crisi per evitare accumuli incontrollati di debiti contributivi.
- Soluzioni e transazione previdenziale: analogamente al Fisco, anche l’INPS può concedere piani di rateazione amministrativa dei contributi dovuti (in genere su 24 mesi, prorogabili in alcuni casi). E in ambito concorsuale, la transazione contributiva è ora equiparata a quella fiscale: la società in concordato o accordo può proporre di pagare solo in parte i crediti contributivi, alle stesse condizioni previste per le imposte (verifica che l’offerta non sia inferiore al realizzo fallimentare, attestazione di convenienza, ecc.). Una importante novità del 2024 è che persino nella composizione negoziata – che è una procedura stragiudiziale – è stata introdotta la possibilità di concordare formalmente un abbattimento o dilazione dei debiti INPS/INAIL. In passato l’INPS poteva al più “partecipare” informalmente alle trattative, mentre ora la legge gli consente di stipulare un vero accordo transattivo anche fuori dal tribunale, analogamente a quanto avviene col Fisco. Resta inteso che, se non si raggiunge un accordo, l’ente previdenziale potrà far valere tutti i suoi diritti in sede di esecuzione forzata e concorsuale.
- Responsabilità e casi particolari: per le società di capitali (S.r.l. e S.p.A.), i debiti contributivi restano a carico della persona giuridica e non si trasmettono ai soci (che hanno responsabilità limitata) – salvo che abbiano prestato garanzie personali o ricorrano ipotesi di mala gestio specifiche. Ad esempio, se il liquidatore di una società paga altri debiti durante la liquidazione lasciando insoluti i contributi, può essere chiamato a risponderne personalmente fino all’importo non versato ai lavoratori. Invece, negli imprenditori individuali o nelle società di persone, i debiti INPS gravano direttamente sull’imprenditore o sui soci illimitatamente responsabili, confondendosi col loro patrimonio personale (caso che esula dal focus su S.r.l./S.p.A.).
In sintesi, i debiti verso INPS e INAIL, pur talvolta meno considerati dell’IVA o delle banche, possono compromettere la continuità aziendale (basti pensare all’impossibilità di ottenere un DURC regolare) e vanno affrontati con uguale sollecitudine. Nelle ristrutturazioni del debito, i contributi vengono solitamente equiparati ai debiti fiscali: godono di pari dignità di privilegio e possono essere oggetto di stralcio mediante transazione previdenziale, se il contesto lo richiede. L’importante è includere anche questi enti nei tavoli di trattativa o nelle procedure, per evitare che agiscano in via autonoma (ad esempio un pignoramento INPS può far saltare un fragile accordo se non si ottiene prima uno standstill).
Debiti verso fornitori e altri creditori chirografari
I debiti commerciali verso fornitori sono gli importi dovuti per merci, materie prime, semilavorati, servizi ricevuti dall’azienda nel corso dell’attività. Di norma si tratta di debiti chirografari, non assistiti da garanzie (salvo eventuali clausole di riserva di proprietà su beni forniti), con scadenze brevi (30-90 giorni tipicamente) e distribuiti tra molti creditori diversi. Quando l’impresa entra in crisi di liquidità, spesso comincia a ritardare i pagamenti ai fornitori sperando di recuperare respiro finanziario. Tuttavia, ciò può innescare reazioni a catena: i fornitori importanti, se non vengono pagati, potrebbero sospendere le forniture indispensabili (fermare le consegne di materiali, bloccando di fatto la produzione o le vendite) oppure intraprendere azioni legali di recupero.
Basta anche un singolo fornitore determinante – ad esempio il fornitore unico di un componente chiave – per mettere in ginocchio l’operatività aziendale interrompendo la fornitura per insoluto. Altri fornitori, specie se il credito è significativo, possono richiedere in tribunale un decreto ingiuntivo e procedere a pignorare beni o crediti dell’azienda debitrice. Inoltre, nel sistema italiano qualsiasi creditore (anche un fornitore con un credito modesto) ha facoltà di presentare istanza di fallimento se i propri crediti rimangono impagati e vi sono indicatori di insolvenza. Spesso i fornitori adottano la minaccia di far aprire una procedura concorsuale per esercitare pressione sul debitore riluttante.
Dal punto di vista della gestione del debito verso fornitori, occorre bilanciare due esigenze:
- Mantenere la operatività aziendale, garantendosi le forniture critiche: ciò può richiedere accordi temporanei con alcuni fornitori strategici (ad esempio pagando in anticipo le nuove forniture in modo da convincerli a non interrompere i rifornimenti, oppure concordare piani di rientro del dovuto pregresso diluiti nel tempo).
- Evitare che i singoli fornitori “fuggano in avanti” con azioni legali individuali: se l’azienda sta approntando un piano unitario di ristrutturazione, è importante persuadere i creditori commerciali ad aderire al piano anziché agire isolatamente (magari comunicando loro che un concordato è imminente, il che congelerebbe tutte le azioni esecutive).
In sede di concordato preventivo o di accordo di ristrutturazione, i fornitori rientrano nella categoria dei creditori chirografari (salvo quelli che vantino un privilegio speciale, ad esempio il venditore che ha una garanzia di riserva di proprietà su un macchinario fornito). Ciò implica che potrebbero subire una falcidia significativa del credito: tipicamente, nei concordati liquidatori i chirografari recuperano solo una percentuale ridotta (spesso <50%) del loro credito. Pertanto non sorprende che molti fornitori, vedendo la situazione di crisi, preferiscano agire subito per cercare di incassare integralmente prima che parta una procedura concorsuale che li penalizzerebbe. D’altro canto, se la crisi è grave, il fornitore che agisce da solo rischia semplicemente di affrettare il fallimento dell’azienda e recuperare poco o nulla (dopo aver sostenuto costi legali). Conviene allora anche ai fornitori valutare proposte di ristrutturazione: ad esempio accettare un pagamento parziale ma più celere e garantito nell’ambito di un accordo collettivo, piuttosto che inseguire il pagamento integrale in tribunale rischiando di trovarsi in una massa fallimentare.
In sintesi, i debiti verso fornitori vanno monitorati attentamente in quanto una tensione su questo fronte impatta subito l’operatività aziendale. Un approccio consigliabile per il debitore è la comunicazione trasparente con i fornitori chiave, magari coinvolgendoli in un piano di risanamento (offrendo ad esempio forniture pagate per contanti per il nuovo, e un piano di rientro rateale sull’arretrato). In un contesto di concordato, i crediti fornitori possono essere raggruppati in classi e trattati in modo uniforme per assicurare la parità di trattamento (salvo accordo differente approvato). In ogni caso, ignorare totalmente i fornitori porta quasi sempre a reazioni aggressive: meglio cercare soluzioni concordate prima che la sfiducia sfoci in cause o istanze di fallimento.
Debiti verso dipendenti (salari, stipendi, TFR)
I debiti verso il personale dipendente hanno un trattamento di favore nell’ordinamento, data la loro natura alimentare (cioè vitale per i lavoratori e le loro famiglie). Rientrano in questa categoria gli stipendi non pagati, le mensilità aggiuntive (tredicesima, quattordicesima) non corrisposte, le ferie maturate e non liquidate, gli straordinari non pagati, e il TFR (Trattamento di Fine Rapporto) maturato e non versato al fondo accantonamento o al fondo pensione del lavoratore.
Dal punto di vista civilistico, i crediti da lavoro subordinato vantano un privilegio generale mobiliare di primo grado (art. 2751-bis n.1 c.c.) entro certi limiti d’importo: in particolare, le retribuzioni degli ultimi 12 mesi di lavoro e il TFR fino a circa 50.000 € per dipendente sono privilegiati in massima priorità. Inoltre, per le ultime mensilità di stipendio esiste anche un privilegio speciale su immobili dell’azienda (art. 2776 c.c.), che consente ai lavoratori di essere soddisfatti anche sul ricavato di eventuali vendite immobiliari prima di altri creditori, entro quei limiti temporali. In caso di fallimento o liquidazione giudiziale, i dipendenti vengono quindi pagati prima degli altri crediti privilegiati di grado inferiore (es. prima di imposte non assistite da pegno/ipoteca) e ovviamente prima di qualsiasi chirografario. Se l’attivo non basta, interviene comunque il Fondo di Garanzia INPS: in caso di insolvenza conclamata, l’INPS paga al posto dell’azienda il TFR maturato e fino a tre mensilità di stipendio rimaste impagate, poi si insinua al passivo prendendo il posto dei lavoratori (questa garanzia opera solo a seguito di procedura concorsuale o di accertamento giudiziale dello stato di insolvenza).
Nelle procedure di concordato preventivo, il Codice della Crisi impone una tutela specifica ai lavoratori: il piano deve prevedere il pagamento di almeno il 100% delle retribuzioni degli ultimi 3 mesi di lavoro anteriori al concordato e almeno il 40% del TFR maturato, salvo che i lavoratori stessi acconsentano a trattamento inferiore votando a favore del piano. Questa norma (art. 109 CCII) assicura che i dipendenti non subiscano decurtazioni eccessive sulle componenti più essenziali dei loro crediti, a meno che non vi sia un consenso informato da parte loro.
Per quanto riguarda le sanzioni, il mancato pagamento degli stipendi nei termini di legge costituisce un illecito amministrativo sanzionato dall’Ispettorato del Lavoro (sono previste sanzioni pecuniarie per ritardati pagamenti di retribuzioni). Non pagare i dipendenti non è di per sé un reato penale, ma può configurare ipotesi di reato in casi estremi – ad esempio se il datore di lavoro sfrutta il mancato pagamento come strumento di pressione, costringendo i lavoratori ad accettare condizioni peggiorative dietro minaccia implicita di licenziamento, potrebbe prospettarsi il reato di “estorsione contrattuale”. Si tratta comunque di situazioni limite e poco frequenti.
Implicazioni gestionali: In pratica, smettere di pagare i dipendenti è l’ultima risorsa per un imprenditore disperato. Oltre ad essere moralmente ed eticamente problematico, ha effetti devastanti sulla continuità aziendale: una forza lavoro non retribuita tenderà a sospendere l’attività (scioperi) o a dimettersi, facendo crollare definitivamente l’operatività. Dunque, se un’azienda ha accumulato debiti verso il personale, significa che la crisi è molto grave. In una prospettiva di risanamento, questi debiti vanno considerati prioritari: sovente, non appena l’impresa riesce a ottenere nuova finanza o liquidità, utilizza immediatamente tali fondi per pagare gli stipendi arretrati più urgenti, in modo da ristabilire un clima di fiducia interno. Ad esempio, in un concordato in continuità si tende a pagare subito come crediti prededucibili alcune mensilità arretrate essenziali (quelle recenti), lasciando eventualmente al trattamento concordatario solo il TFR o voci meno vitali.
Durante la procedura concorsuale, i lavoratori godono comunque di protezioni specifiche: se la società prosegue l’attività durante il concordato, deve continuare a pagare regolarmente le retribuzioni correnti, altrimenti il tribunale revoca l’autorizzazione alla continuità aziendale. Se poi la crisi sfocia in una liquidazione giudiziale (fallimento), interviene come detto il Fondo INPS a tutela in tempi relativamente brevi. Anche negli accordi di ristrutturazione o in composizione negoziata, benché non vi sia un automatismo come nel concordato, è prassi coinvolgere i sindacati e utilizzare strumenti di cassa integrazione straordinaria (CIGS) per crisi, allo scopo di ridurre temporaneamente il costo del personale senza licenziare, in attesa che il piano di risanamento abbia effetto.
In poche parole, i debiti verso dipendenti richiedono un’attenzione immediata: vanno trattati come debiti prededucibili “morali”, oltre che legali. Un’azienda che voglia salvarsi dalla crisi non può prescindere dal recuperare la fiducia dei propri lavoratori, prevedendo nel piano la soddisfazione integrale o quasi delle loro spettanze, o comunque concordando con loro (per tramite delle rappresentanze sindacali) gli eventuali sacrifici necessari.
Debiti da leasing, canoni di affitto e altri contratti
Molte imprese hanno beni strumentali in leasing o locali in affitto: questi impegni contrattuali generano debiti periodici (canoni) verso controparti specializzate (società di leasing o locatori). In caso di difficoltà, i debiti da leasing e affitto presentano criticità proprie:
- Nel leasing finanziario, la società di leasing proprietaria del bene ha facoltà, al mancato pagamento anche di poche rate, di risolvere il contratto e riprendersi il bene in leasing (riappropriazione). Il contratto spesso prevede che, in caso di risoluzione anticipata, l’utilizzatore moroso perda quanto pagato e debba versare una penale corrispondente a parte dei canoni residui. In altre parole, l’azienda in crisi rischia di perdere immediatamente macchinari, automezzi o impianti essenziali se smette di pagare i canoni di leasing, vedendosi però comunque addebitare un debito residuo elevato (che diventa una passività chirografaria verso la società di leasing). Nella liquidazione giudiziale (fallimento), il curatore può sciogliersi dai contratti di leasing non scaduti, restituendo i beni: il concedente insinuerà allora il proprio credito nel passivo, di regola con privilegio sul ricavato ricavato dalla vendita di quei beni fino a concorrenza del loro valore (il CCII conferma questa tutela del lessor).
- Nei contratti di locazione di immobili (es. capannoni, uffici, negozi) o affitto di rami d’azienda, il mancato pagamento di alcune mensilità di canone consente al locatore di risolvere il contratto per morosità e procedere allo sfratto dell’azienda dall’immobile. Ciò può essere letale: perdere l’uso del capannone produttivo o del negozio significa spesso dover cessare o trasferire l’attività con costi elevati. Anche qui la legge concorsuale offre qualche tutela: l’art. 95 CCII permette all’impresa in concordato di chiedere al tribunale l’autorizzazione a sospendere o sciogliere contratti in corso, inclusi contratti di locazione, se ciò è funzionale alla ristrutturazione (ad esempio chiudere e restituire sedi periferiche non sostenibili). Ovviamente, se invece il mantenimento di un certo immobile è cruciale, l’azienda dovrà prevedere di pagare regolarmente quei canoni anche durante la crisi, magari chiedendo al tribunale di poterli pagare in prededuzione nel concordato in continuità (cosa normalmente concessa, trattandosi di spese indispensabili).
- Altri contratti commerciali continuativi: vi possono essere contratti di fornitura a lungo termine, franchising, noleggio operativo, factoring, ecc., che prevedono obblighi di pagamento ricorrenti. Il denominatore comune è che il default su questi contratti può portare a risoluzioni contrattuali dannose (perdita di forniture, penali, ecc.). Anche per essi il CCII consente la sospensione o scioglimento autorizzato (art. 95) se gravosi, oppure la continuazione pagando regolarmente se essenziali.
Gestione di leasing e affitti in fase di crisi: Una società in crisi deve mappare tutti i contratti in essere e decidere quali mantenere e quali interrompere. Spesso conviene tentare una rinegoziazione con la società di leasing: ad esempio, concordare una dilazione sugli arretrati o un rifinanziamento del debito residuo, piuttosto che arrivare alla risoluzione e perdere il bene. Se il bene in leasing è cruciale per la continuità (es. i mezzi di un autotrasportatore), è prassi chiedere al tribunale di autorizzare il pagamento regolare dei canoni durante il concordato, assicurandone la prededucibilità. Nel caso di immobili in affitto, se l’azienda intende proseguire nell’immobile, dovrà mettere in conto di saldare i canoni scaduti (magari dilazionati nel piano) e proseguire i pagamenti correnti; viceversa, se alcuni locali non servono, la procedura concorsuale offre lo strumento per liberarsene senza incorrere in penali eccessive (scioglimento contrattuale autorizzato).
In definitiva, leasing e affitti rappresentano debiti “particolari” che impattano direttamente sui mezzi di produzione: la loro gestione deve essere integrata nel piano di crisi, valutando caso per caso se conviene preservare il contratto (e dunque trovare il modo di pagarne i canoni) oppure rinunciarvi nell’ambito di un riassetto aziendale. L’errore da evitare è lasciare incorrere la risoluzione per morosità senza un piano: così la società perderebbe asset essenziali nel momento peggiore. Meglio invece affrontare apertamente il problema con i lessor/locatori, eventualmente spiegando che si sta accedendo a una procedura concorsuale che garantisce un certo trattamento anche a loro (ad esempio, offrendo di restituire il bene e riconoscere il loro credito nel concordato, oppure di continuare il contratto se il partner è disponibile).
Tabella riepilogativa – Tipologie di debito e implicazioni
| Categoria di debiti | Rango/garanzie | Conseguenze del mancato pagamento | Possibili soluzioni per il debitore |
|---|---|---|---|
| Bancari e finanziari (mutui, fidi, leasing finanziari) | Spesso garantiti da ipoteche, pegni o fideiussioni; crediti privilegiati fino a concorrenza dei beni dati in garanzia . | Revoca dei fidi e decadenza dal termine; azioni esecutive su beni ipotecati (es. pignoramento immobiliare) e su beni mobili/crediti; escussione delle garanzie personali (soci garanti) ; segnalazione “sofferenza” in Centrale Rischi di Banca d’Italia (rating creditizio negativo) . | Moratorie o piani di rientro privati (allungamento mutui, consolidamento scoperti); rinegoziazione tassi e importi (possibile saldo e stralcio parziale); coinvolgimento in accordi di ristrutturazione o concordato (classi di banche) per imporre decisioni a maggioranza; nuovo credito con prededuzione garantita dal tribunale (finanza interinale) . |
| Fiscali (imposte erariali: IVA, IRES, ritenute, ecc.) | Privilegio generale su mobili per IVA, ritenute e tributi recenti (art. 2752 c.c.) ; Agenzia Entrate Riscossione può iscrivere ipoteca legale su immobili (ruoli > €20.000) e fermo su veicoli. Sanzioni e interessi sono chirografari . | Cartelle esattoriali dopo l’iscrizione a ruolo; se non pagate entro 60 giorni: pignoramenti di beni e crediti, ipoteche e fermi amministrativi . Accumulo di sanzioni e interessi di mora. Rischio reati tributari per omessi versamenti IVA/ritenute oltre soglia (es. > €250k IVA) ; possibili denunce penali. Blocco di rimborsi fiscali e diniego certificazioni di regolarità fiscale. | Rateizzazione cartelle (fino a ~72 rate standard, 120 straordinarie); adesione a definizioni agevolate (rottamazioni, condoni di sanzioni) se disponibili. In caso di crisi grave: transazione fiscale in concordato o accordo (pagamento parziale/dilazionato, stralcio sanzioni) ; dal 2024, possibile accordo transattivo anche in composizione negoziata. Evitare pagamenti preferenziali isolati: meglio includere il Fisco in un piano globale (par condicio). |
| Previdenziali (contributi INPS, premi INAIL) | Privilegio generale su mobili (art. 2753 c.c.) per contributi lavoratori, equiparato al privilegio fiscale. Sanzioni civili chirografarie. Contributi maturati durante procedure: debiti prededucibili (vanno pagati per intero). | Avvisi di addebito esecutivi e azioni esecutive simil-fiscali (pignoramenti, ipoteche su immobili). Perdita del DURC regolare (niente appalti pubblici, sospensioni in edilizia). Rischio reato per omesse ritenute INPS > ~€10k annui (quota dipendente); sanzione amm. per omessi contributi datoriali. INPS deve segnalare crisi se debiti > €15k (imprese con dipendenti) per > 90 gg (meccanismo di allerta esterna). | Dilazioni amministrative con INPS/INAIL (fino ~24 mesi). Transazione previdenziale in concordato/accordo per pagare parzialmente i contributi (simile a trans. fiscale); dal 2024, accordo possibile anche in composizione negoziata. Occorre prevedere il ripristino del DURC nel piano (pagando contributi correnti o arretrati chiave) per non bloccare l’attività. |
| Fornitori e trade (debiti commerciali non garantiti) | Chirografari puri (nessuna garanzia, salvo patti di riserva di proprietà su beni forniti). Molti creditori di importo frammentato; nessuna prelazione legale. | Interruzione delle forniture essenziali (blocco consegne); decreti ingiuntivi e pignoramenti di merci o crediti verso clienti. Possibile istanza di fallimento presentata da creditori insoddisfatti. Perdita di fiducia dei fornitori (richiesta di pagamenti anticipati). | Negoziazioni individuali con fornitori chiave: piani di rientro graduali, consegne future solo a pagamento immediato (per convincerli a proseguire). Inserire i fornitori nel piano di ristrutturazione collettivo (concordato/accordo) offrendo una percentuale su base paritetica. Cercare di ottenere un moratorium (standstill) dai principali fornitori fino all’omologazione del piano, onde evitare azioni legali scoordinate. |
| Dipendenti (stipendi, TFR, ecc.) | Super-privilegiati: stipendi ultimi 12 mesi + TFR (fino a ~€50k cad.) con privilegio generale di massimo grado; privilegio speciale su immobili per ultime mensilità. Fondo di Garanzia INPS copre TFR e ultime 3 mensilità se azienda insolvente (subentrando nel passivo). | Scioperi e cessazione del lavoro se stipendi non pagati; dimissioni dei lavoratori chiave. Ingiunzioni immediate dal Tribunale del Lavoro con pignoramento di conti aziendali. Sanzioni amministrative per ritardo nei pagamenti. In concordato, obbligo di pagare 100% ultime 3 mensilità e 40% TFR salvo consenso dei dipendenti a meno. | Priorità assoluta: usare ogni liquidità disponibile o nuova finanza per pagare gli arretrati cruciali ai lavoratori (pace sociale). Prevedere in concordato pagamento integrale stipendi recenti (anche in prededuzione) e limitare eventuali sacrifici al TFR o voci non vitali. Attivare CIGS per crisi o altri ammortizzatori per ridurre costi del personale senza licenziamenti. Coinvolgere sindacati e RSA negli accordi di ristrutturazione. |
| Leasing e affitti (canoni periodici) | Leasing: bene di proprietà del concedente fino a riscatto; in fallimento, lessor con privilegio sul ricavato del bene ripreso. Affitti immobili: locatore senza garanzie (salvo cauzione); risoluzione contratti soggetta ad autorizzazione giudiziale in concordato (art.95 CCII). | Risoluzione del leasing dopo poche rate non pagate: la società di leasing si riprende il bene (macchinario, veicolo) e addebita penali (quote residuo). Sfratto dall’immobile locato per morosità, con perdita del sito produttivo/negozio. Crediti del concedente/locatore insinuati al passivo come privilegiati (leasing) o chirografari (affitto). | Rinegoziare il leasing col concedente (dilazione arretrati, riduzione rata) per evitare la risoluzione. Se il bene è essenziale, chiedere in concordato di pagare i canoni correnti in prededuzione (continuità). Se un contratto è oneroso e non critico, esercitare lo scioglimento nel concordato con autorizzazione del tribunale. In composizione negoziata, trattare con lessor/locatore per accordi ponte (es. riduzione temporanea del canone) in attesa del risanamento. |
Stato dell’impresa: continuità aziendale vs crisi conclamata
Nel valutare le opzioni per far fronte ai debiti, è fondamentale capire se l’azienda si trova ancora in uno stato di continuità operativa oppure in una situazione di insolvenza conclamata. La differenza tra crisi e insolvenza non è solo terminologica: determina gli obblighi degli amministratori e gli strumenti utilizzabili.
In base al Codice della Crisi, la crisi d’impresa indica il probabile stato di insolvenza futuro, ossia uno squilibrio economico-patrimoniale o finanziario che rende non sostenibili le obbligazioni per l’avvenire. L’insolvenza invece è lo stato già attuale di incapienza finanziaria: l’azienda non è più in grado di pagare regolarmente i propri debiti e adempimenti immediati. In altre parole, un’impresa è in crisi quando fatica a generare flussi di cassa adeguati per fare fronte alle obbligazioni correnti e prospettiche, mentre è insolvente quando i mancati pagamenti e le morosità attestano un’incapacità conclamata di soddisfare i creditori.
Continuità aziendale e doveri degli amministratori: Finché l’impresa è operativa e la crisi non è irreversibile, l’obiettivo primario del management dev’essere quello di preservare la continuità aziendale, ossia mantenere in vita l’attività produttiva o commerciale, se possibile attraverso un risanamento. L’ordinamento impone agli amministratori di dotarsi di “assetti organizzativi adeguati” proprio per rilevare tempestivamente eventuali segnali di crisi (art. 2086, co.2 c.c.) . Ciò significa che la governance della società deve monitorare costantemente gli indicatori finanziari e patrimoniali (indici di liquidità, di sostenibilità del debito come il DSCR, ecc.) al fine di intercettare squilibri e porvi rimedio prima che sfocino nell’insolvenza conclamata. Se emergono perdite rilevanti o difficoltà nei pagamenti, gli amministratori hanno il dovere di attivarsi: ad esempio, verificando la necessità di ricapitalizzare la società, di reperire nuova finanza, o di avviare una delle procedure di composizione della crisi. Il Codice della Crisi incoraggia un’attivazione precoce: strumenti come la composizione negoziata sono pensati proprio per imprese ancora in continuità (o con prospettive di continuità) che si trovano in squilibrio economico-finanziario e rischiano l’insolvenza .
Oltre alla gestione “prudente”, esistono precisi obblighi legali nelle fasi di crisi:
- Perdite del capitale sociale: Se la società accumula perdite che erodono il capitale oltre certi limiti (p.es. perdita oltre un terzo del capitale con capitale ridotto sotto il minimo legale, ex artt. 2447 e 2482-ter c.c.), gli amministratori devono convocare senza indugio l’assemblea dei soci per gli opportuni provvedimenti (ricapitalizzazione, trasformazione o liquidazione). Trascurare questo obbligo espone gli amministratori a responsabilità verso i creditori: operare con un capitale azzerato configura una gestione non prudente. Da notare che durante l’accesso a procedure di regolazione della crisi, la legge consente una sospensione temporanea di questi obblighi sul capitale: ad esempio, se l’impresa avvia un concordato preventivo o una composizione negoziata, non è tenuta a ridurre subito il capitale per perdite, potendo attendere l’esito del piano (art. 20, D.L. 118/2021 conv. L. 147/2021). Ciò per evitare che l’avvio di un percorso di risanamento venga frenato da adempimenti societari formali.
- Divieto di aggravare il dissesto: Gli amministratori in carica hanno il divieto di aggravare il passivo una volta che la situazione di insolvenza è manifesta. Questo principio, affermato dalla giurisprudenza, significa che se l’azienda è ormai insolvente e non vi sono concrete possibilità di ripresa, proseguire l’attività accumulando ulteriori debiti può costituire mala gestio. In un successivo fallimento, i curatori spesso esercitano azioni di responsabilità contro gli ex amministratori per ottenere il risarcimento dell’aggravio del dissesto provocato da un ritardo nell’aver portato l’azienda in procedura. Ad esempio, se un amministratore continua a ordinare forniture e a prendere credito quando è chiaro che l’impresa non potrà pagare, aumenta indebitamente la massa debitoria: potrà essergli contestato di aver violato i doveri di gestione prudente.
- Pari trattamento dei creditori: Quando la crisi matura, occorre evitare atti che favoriscano arbitrariamente alcuni creditori a danno di altri. Pagare selettivamente taluni debiti quando l’impresa è già insolvente espone al rischio di azioni revocatorie o perfino a conseguenze penali (si pensi alla bancarotta preferenziale in caso di fallimento). Gli amministratori devono quindi astenersi dal “sacrificare” la par condicio creditorum. In situazioni di pre-insolvenza, certi pagamenti preferenziali possono essere giustificati solo se funzionali a un tentativo di risanamento (ad es., pagare fornitori strategici per evitare il collasso produttivo può essere lecito, ma va valutato attentamente e preferibilmente in sede di procedura concorsuale autorizzata).
Crisi conclamata e scelte da compiere: Quando l’insolvenza non può più essere evitata o l’azienda è di fatto già incapiente, gli amministratori hanno il dovere di preservare il patrimonio residuo a beneficio dei creditori. In pratica, questo significa che – se non vi sono concrete possibilità di risanare la continuità – occorre prepararsi a una uscita ordinata dal mercato. Le opzioni a questo punto sono:
- Presentare tempestivamente istanza di concordato preventivo liquidatorio, proponendo ai creditori un piano di liquidazione dei beni sociali sotto il controllo del tribunale (eventualmente utilizzando l’istituto innovativo del concordato semplificato se la composizione negoziata è già stata tentata senza successo).
- Oppure, in extrema ratio, lasciar dichiarare la liquidazione giudiziale (ex fallimento) su ricorso proprio o di un creditore, aprendo la procedura concorsuale liquidatoria d’ufficio. Tale scelta è la meno proattiva e comporta la perdita del controllo dell’azienda (il tribunale nomina un curatore) ma talvolta è inevitabile.
Va evidenziato che l’ordinamento premia l’imprenditore che non persevera in una gestione irreparabilmente fallimentare ma al contrario si attiva per una soluzione. Ad esempio, l’accesso a strumenti di composizione negoziale offre all’organo amministrativo un certo “scudo” da responsabilità per il tempo delle trattative, nonché benefici (come l’esonero da azioni esecutive e la riduzione di alcuni oneri). Al contrario, protrarre l’agonia aziendale senza prendere iniziative aggrava quasi sempre la posizione dei soci e degli amministratori:
- Più tempo passa, più aumenta il rischio di procedimenti esecutivi individuali disordinati (pignoramenti multipli, decreti ingiuntivi, ecc.) e di istanze di fallimento da parte dei creditori più aggressivi.
- L’erosione del valore aziendale (clienti persi, dipendenti chiave che se ne vanno, beni che si deprezzano) riduce la recovery dei creditori e potenzialmente espone gli amministratori a contestazioni di aver dissipato opportunità di soddisfacimento.
- Sul piano penale, un ritardo nell’attivarsi può sfociare in reati concorsuali: ad esempio, se durante l’agonia l’amministratore paga alcuni creditori con preferenza o distrae beni per tentare salvataggi last-minute, all’apertura del fallimento ciò potrebbe configurare bancarotta preferenziale o fraudolenta.
Continuità aziendale assistita vs cessazione: In definitiva, finché esiste anche una minima chance di risanamento, è doveroso tentare gli strumenti che consentano di mantenere la continuità aziendale sotto supervisione legale (composizione negoziata, accordi di ristrutturazione, concordato in continuità). Questi istituti permettono di bloccare temporaneamente le azioni esecutive e di riorganizzare l’attività, magari attraverso nuovi investimenti o ristrutturazioni del debito. Se invece la continuità non è più difendibile, occorre agire responsabilmente per liquidare l’impresa nel modo più ordinato possibile, massimizzando il ricavato per i creditori e proteggendo – ove possibile – il personale e gli asset essenziali (ad esempio attraverso la cessione dell’azienda a terzi prima del fallimento, oppure tramite un concordato che preveda la vendita in blocco dell’attività).
Gli amministratori di S.r.l. e S.p.A., grazie alla responsabilità limitata, non rispondono con il proprio patrimonio dei debiti sociali: tuttavia, tale beneficio vale solo finché essi adempiono correttamente ai propri doveri. Una gestione diligente della crisi, con attivazione tempestiva degli strumenti di legge, li metterà al riparo da molte azioni di responsabilità. Viceversa, l’inerzia o la gestione poco trasparente in stato di insolvenza può vanificare la barriera della responsabilità limitata, aprendo la strada a cause risarcitorie e, nei casi più gravi, a conseguenze penali.
Strumenti di gestione della crisi e dell’insolvenza
Esistono diversi strumenti giuridici, di natura sia contrattuale (stragiudiziale) sia concorsuale (con l’ausilio del tribunale), che un’impresa indebitata può utilizzare per ristrutturare i debiti ed evitare il fallimento. La scelta dipende dal grado di crisi, dalla disponibilità di accordo da parte dei creditori e dalla prospettiva di continuare o meno l’attività. Di seguito esaminiamo i principali.
Soluzioni stragiudiziali (piani attestati di risanamento e accordi di ristrutturazione)
Soluzioni stragiudiziali sono quelle che si basano essenzialmente su accordi volontari con i creditori, senza l’apertura di una procedura concorsuale vera e propria (o al più con un intervento minimo del tribunale per specifici aspetti). Queste opzioni sono preferibili quando la crisi è ancora gestibile e vi è fiducia reciproca con almeno una parte significativa dei creditori.
- Piano attestato di risanamento (art. 56 CCII): è un piano di risanamento redatto dall’imprenditore con l’ausilio di consulenti, che deve essere asseverato (attestato) da un professionista indipendente circa la sua veridicità dei dati e fattibilità. Il piano può prevedere ristrutturazioni dei debiti (ad esempio proroghe delle scadenze, riduzioni concordate, dismissioni di asset per fare cassa) e viene negoziato privatamente con i creditori, i quali possono decidere di aderire o meno. Non è necessaria alcuna omologazione giudiziale né il coinvolgimento di tutti i creditori: è uno strumento contrattuale puro. Il vantaggio principale del piano attestato è che, se viene eseguito con successo, i pagamenti e le garanzie concesse in attuazione del piano non potranno essere soggetti ad azioni revocatorie fallimentari (art. 67, co.3, lett. d) L.F. e art. 56 CCII) qualora poi la società fallisse. In altri termini, la legge “protegge” le operazioni compiute in buona fede secondo un piano attestato, per incentivare i tentativi di risanamento extragiudiziale. Questo strumento richiede tuttavia che tutti i creditori rilevanti collaborino volontariamente: se anche uno solo dei maggiori creditori non aderisce e intraprende azioni esecutive, il piano rischia di saltare. Inoltre il piano attestato non offre alcuna protezione automatica dalle azioni legali dei dissenzienti (non c’è sospensione delle esecuzioni né esonero da interessi moratori, a differenza delle procedure concorsuali). È quindi adatto a situazioni in cui l’impresa ha relativamente pochi creditori e compatti, disposti a trattare in modo concordato.
- Accordo di ristrutturazione dei debiti (artt. 57-64 CCII): è un accordo giuridico formalizzato con una parte consistente dei creditori, che viene poi omologato dal tribunale. A differenza del piano attestato, qui è previsto un procedimento presso il tribunale, sebbene più snello di un concordato, e l’accordo concluso vincola solo i creditori che vi aderiscono (con alcune eccezioni). I requisiti principali sono: l’impresa deve aver raggiunto un’intesa con creditori rappresentanti almeno il 60% dei crediti (quota ridotta al 30% in caso di accordo di ristrutturazione agevolato, ma in tal caso non si possono ottenere misure protettive né cram-down) e il piano deve garantire l’integrale pagamento dei creditori estranei entro 120 giorni dall’omologazione (o dalla scadenza dei loro crediti). L’accordo viene presentato al tribunale insieme alla relazione di un esperto attestatore che dichiara la fattibilità e convenienza dell’accordo per i creditori. Dopo un controllo di legittimità e merito limitato (assenza di pregiudizio per i non aderenti), il tribunale omologa rendendo l’accordo efficace erga omnes rispetto alle eventuali misure protettive concesse. Esempio: l’azienda ottiene accordi da banche e fornitori pari al 75% del suo debito totale, riducendo importi e allungando scadenze, e chiede al giudice di omologare l’accordo. Ottenuta l’omologazione, i creditori aderenti sono vincolati alle nuove condizioni, mentre i creditori non aderenti restano da pagare integralmente alle scadenze originarie (ma spesso l’impresa nel frattempo li paga grazie al sollievo ottenuto dai tagli concordati con gli altri).
Il vantaggio dell’accordo di ristrutturazione è che consente di sfruttare un’intesa privata con i principali creditori senza attivare una procedura concorsuale a tutti gli effetti (con conseguenti pubblicità negative): l’azienda può mantenere un profilo più riservato. Inoltre, durante le trattative per l’accordo può chiedere al tribunale misure protettive temporanee (simili al concordato con riserva) per bloccare le azioni esecutive, se ottiene almeno il 30% di adesioni e deposita il piano entro tempi brevi. Una volta omologato, l’accordo impedisce ai creditori aderenti di agire in via individuale e consente l’accesso alla finanza esterna in prededuzione come nel concordato.
Le evoluzioni normative recenti hanno potenziato questo strumento: – È stato introdotto l’accordo ad efficacia estesa: se l’impresa raggiunge l’accordo con una certa percentuale qualificata di creditori finanziari (banche), può chiedere che l’accordo sia esteso anche alle banche dissenzienti rimaste fuori, a condizione di garantire a queste ultime un trattamento non inferiore a quello dei partecipanti (art. 61 CCII, già art. 182-septies L.F.) . Tipicamente, se il 75% dei crediti bancari aderisce al piano, il tribunale può imporre le stesse condizioni anche alla minoranza di banche non firmatarie, evitando che un singolo istituto “tenga in ostaggio” la ristrutturazione collettiva. – Sul fronte dei debiti fiscali e contributivi, la riforma consente il cram-down fiscale anche nell’accordo di ristrutturazione: se l’Agenzia delle Entrate o l’INPS rifiutano ingiustificatamente la proposta di stralcio, l’azienda può chiedere al tribunale di omologare ugualmente l’accordo estendendolo al Fisco/INPS dissenziente (purché il piano offra a tali enti almeno il valore di realizzo in caso di fallimento). La Cassazione ha confermato che il giudice può approvare l’accordo nonostante il voto contrario del Fisco, decorso il tempo di 90 giorni assegnato alla trattativa, se ritiene soddisfatte le condizioni di legge . – Esiste anche l’accordo di ristrutturazione agevolato (art. 61 CCII), che richiede soltanto il 30% di consensi ma non permette di ottenere misure protettive automatiche né cram-down sui dissenzienti: è pensato per casi in cui l’azienda abbia pochi creditori e voglia un’omologazione rapida con minoranza di contrari irrilevante.
In sintesi, le soluzioni stragiudiziali funzionano bene quando si riesce a coinvolgere spontaneamente la maggior parte dei creditori in un piano di riequilibrio. Offrono maggiore riservatezza e flessibilità (ad es. l’azienda può decidere quali creditori includere nell’accordo e quali pagare normalmente), ma non sono risolutive se vi sono creditori ostili che possono far naufragare il tutto con un’azione individuale. In questi casi, diventa necessario ricorrere agli strumenti concorsuali veri e propri, che vincolano anche le minoranze dissenzienti.
Composizione negoziata assistita della crisi
La composizione negoziata della crisi è uno strumento introdotto nel 2021 (D.L. 118/2021, ora parte del CCII) per aiutare l’imprenditore in difficoltà a trovare un accordo con i creditori con l’assistenza di un esperto indipendente, senza aprire un procedimento giudiziale formale. Si tratta di una procedura volontaria, riservata e flessibile, che si svolge principalmente fuori dalle aule di tribunale.
Accesso e nomina dell’esperto: L’imprenditore (sia società che ditte individuali, di qualunque dimensione) può presentare un’istanza tramite la piattaforma telematica nazionale delle Camere di Commercio, allegando informazioni sulla situazione patrimoniale, finanziaria ed economica dell’azienda. Un’apposita commissione nomina entro pochi giorni un esperto indipendente (tipicamente un commercialista o avvocato con specifiche competenze in crisi d’impresa) scelto da un elenco pubblico. L’esperto, accettato l’incarico, convoca l’imprenditore e i creditori principali per valutare le prospettive di risanamento.
Svolgimento delle trattative: La composizione negoziata dura inizialmente 3 mesi, prorogabili fino a 6 mesi (e in casi eccezionali fino a 12) su accordo delle parti e riscontro dell’esperto. Durante questo periodo, l’imprenditore rimane alla guida dell’azienda – non c’è spossessamento – e, con la guida neutrale dell’esperto, negozia con i creditori possibili soluzioni: dilazioni, riduzioni del debito, conversione di crediti in capitale, cessione di rami d’azienda, ricerca di investitori o finanziamenti, etc. Le trattative avvengono in modo riservato: l’avvio della composizione negoziata non è reso pubblico (non c’è alcuna iscrizione nel Registro Imprese) a meno che l’imprenditore non richieda le misure protettive. Questo consente di operare senza il discredito che invece accompagna le procedure concorsuali pubbliche.
Misure protettive e cautelari: Se necessario, l’imprenditore può chiedere al tribunale l’applicazione di misure protettive, ossia la sospensione delle azioni esecutive e cautelari dei creditori durante le trattative (inclusi, ad esempio, i pignoramenti in corso o la possibilità per le banche di revocare fidi). Il tribunale, verificate sommariamente le condizioni, concede la protezione per un periodo iniziale (di regola 120 giorni) prorogabile su istanza. La concessione delle misure protettive viene però pubblicata (iscrizione dell’istanza nel Registro delle Imprese) affinché tutti i creditori ne abbiano notizia e possano eventualmente proporre opposizione. Durante la composizione negoziata, su richiesta, il giudice può anche autorizzare l’azienda a contrarre finanziamenti prededucibili o a cedere beni aziendali non strategici, se questi atti sono funzionali a migliorare le prospettive di risanamento. Le misure protettive garantiscono un “ombrello” temporaneo all’azienda, evitando che un singolo creditore rompa le trattative con un pignoramento, e permettono di guadagnare tempo.
Ruolo e poteri dell’esperto: L’esperto ha il compito di agevolare le trattative, mantenendo un approccio imparziale. Egli verifica la reale situazione dell’impresa e cerca di far convergere le parti verso una soluzione efficiente. Non ha poteri sostitutivi né decisori: non può imporre accordi ai creditori, ma redige relazioni periodiche sullo stato delle trattative e, se ravvisa atti in frode ai creditori o la mancanza di prospettive di risanamento, può decidere di interrompere la procedura. Importante: la legge impone ai creditori di collaborare lealmente alle trattative, tenendo conto delle proposte del debitore e delle indicazioni dell’esperto. Non c’è un obbligo di accettare le proposte, ma un comportamento ostruzionistico potrebbe essere valutato in sede giudiziale qualora il processo degeneri (ad esempio, sul piano della responsabilità precontrattuale o nelle successive fasi concorsuali). In pratica, la composizione negoziata crea un tavolo strutturato di confronto, dove ciascuna parte è chiamata a uno sforzo di buona fede per evitare il peggio.
Esiti possibili: La composizione negoziata non è una procedura con esito predeterminato: può portare a varie soluzioni a seconda di ciò che le parti riescono a concordare. Tra gli esiti:
- Risanamento dell’impresa fuori dalle procedure: se le trattative vanno a buon fine, l’imprenditore può stipulare uno o più accordi stragiudiziali con i creditori (ad esempio accordi bilaterali di remissione parziale del debito, nuove scadenze, accordi novativi, ecc.), oppure predisporre un piano attestato di risanamento che i creditori si impegnano a sostenere. In questo caso la composizione negoziata si chiude con successo e l’impresa prosegue l’attività senza passare per il tribunale. Secondo i dati Unioncamere, circa il 20% delle procedure di composizione negoziata attivate si conclude positivamente con un accordo o un risanamento, salvando decine di migliaia di posti di lavoro.
- Accordo di ristrutturazione o concordato: se serve un intervento dell’autorità giudiziaria (ad esempio perché alcuni creditori non aderiscono spontaneamente), l’imprenditore può – con l’assistenza dell’esperto – decidere di depositare un accordo di ristrutturazione dei debiti per l’omologazione, oppure un ricorso per concordato preventivo sulla base del piano emerso nelle trattative. In tal caso la composizione negoziata sfocia in una procedura concorsuale vera e propria, spesso però già “pre-cucinata” (le trattative fatte in sede protetta aumentano le chance di presentare un concordato già concordato in larga parte con i creditori). La legge facilita questo passaggio: ad esempio, consente che l’esperto neutralee diventi direttamente commissario giudiziale nel concordato, assicurando continuità.
- Esito negativo e concordato semplificato: se le trattative non producono soluzioni e l’esperto conclude che non c’è accordo possibile, la composizione negoziata termina con un esito negativo (viene redatta una relazione finale). A questo punto, l’imprenditore – entro 60 giorni – ha la facoltà di proporre un concordato semplificato per la liquidazione del patrimonio (art. 25-sexies CCII) di fronte al tribunale. Si tratta di una procedura “speciale” prevista proprio come ultima chance in caso di fallimento delle trattative: in sostanza l’imprenditore liquida tutto il patrimonio sotto controllo giudiziario, proponendo ai creditori un piano di riparto, ma senza bisogno del voto dei creditori (sarà il tribunale, dopo aver sentito i creditori, a decidere se approvarlo). Si veda oltre per i dettagli.
- Liquidazione giudiziale: se nessuna delle soluzioni sopra viene intrapresa (ad esempio perché le trattative falliscono e l’imprenditore non chiede il concordato semplificato entro i termini), è probabile che uno o più creditori presenteranno istanza di fallimento (liquidazione giudiziale) con la nomina di un curatore. In alcuni casi, la stessa impresa – constatata l’impossibilità di risanare – può scegliere di depositare istanza di liquidazione giudiziale per evitare ulteriore aggravio.
La composizione negoziata, in definitiva, è pensata come uno strumento agile e protetto per gestire la crisi in fase iniziale. I suoi punti di forza sono la volontarietà, la riservatezza, la rapidità e il mantenimento della continuità aziendale durante le trattative. Non a caso, dal 2022 in poi molte imprese (soprattutto di medie dimensioni) vi hanno fatto ricorso: oltre 3.600 istanze presentate nei primi quattro anni, con un tasso di successo in aumento (circa il 25% negli ultimi trimestri 2025). Tuttavia, lo strumento funziona solo se l’imprenditore vi accede tempestivamente: quanto più la crisi è avanzata, tanto più sarà difficile trovare un accordo fuori dal tribunale.
Concordato preventivo (continuità aziendale o liquidatorio)
Il concordato preventivo è la procedura concorsuale “classica” che consente all’imprenditore di evitare la dichiarazione di fallimento presentando ai creditori un piano soddisfacimento concordato, sotto il controllo del tribunale. A differenza degli strumenti visti finora, il concordato è una procedura pubblica (viene iscritta al Registro Imprese e pubblicata) e implica il coinvolgimento di un organo ausiliario (il commissario giudiziale) nominato dal tribunale per vigilare sull’operato del debitore durante la procedura. L’imprenditore conserva l’amministrazione ordinaria, ma gli atti straordinari sono soggetti ad autorizzazione.
Tipologie di concordato: Il CCII disciplina due principali forme:
- Il concordato “in continuità aziendale”, dove l’obiettivo è proseguire l’attività d’impresa (in proprio o tramite la cessione a un assuntore) e pagare i creditori col ricavato della gestione futura. In questo caso i creditori possono essere soddisfatti anche gradualmente con i flussi generati dalla continuazione del business (ad esempio con i profitti attesi per alcuni anni), eventualmente supportati da investimenti o ristrutturazioni. È essenziale che il piano dimostri la sostenibilità economica della continuità e offra ai creditori un valore almeno pari (e di norma superiore) a quello ricavabile da una liquidazione immediata. Nel concordato in continuità può essere prevista la vendita di asset non strategici, ma il “cuore” del piano è mantenere l’impresa come going concern. La continuità può essere diretta (la stessa società prosegue l’attività durante e dopo la procedura) oppure indiretta (il piano prevede che un soggetto terzo – detto assuntore – rilevi l’azienda o specifici rami, impegnandosi a pagare i creditori). Ad esempio, nel concordato con assuntore un investitore esterno può prendere in carico l’azienda, assicurando un certo soddisfacimento dei creditori in cambio della prosecuzione del business senza i debiti pregressi.
- Il concordato “liquidatorio”, invece, mira a liquidare tutto il patrimonio dell’azienda e distribuire il ricavato ai creditori, cessando l’attività. È sostanzialmente una liquidazione concorsuale proposta dal debitore, con eventualmente qualche elemento migliorativo rispetto al fallimento (spesso l’apporto di nuove risorse da parte dei soci o di terzi). Il CCII richiede che il concordato liquidatorio rispetti rigidi requisiti di convenienza: in particolare, la proposta deve prevedere un apporto di risorse esterne pari ad almeno il 10% dell’attivo liquidabile e garantire una soddisfazione minima del 20% ai creditori chirografari, salvo che essi vi rinuncino espressamente. Tali soglie assicurano che il piano offra ai creditori generici qualcosa in più di quanto otterrebbero dal fallimento (dove spesso il realizzo per i chirografari è esiguo). Ad esempio, i soci potrebbero immettere denaro fresco o asset personali a beneficio della massa, in modo da raggiungere almeno il 20% di dividendo ai chirografari: se ciò non avviene, il tribunale non ammetterà la domanda di concordato. Inoltre, nel concordato liquidatorio è obbligatorio liquidare l’intero patrimonio sociale (non si possono mantenere in attività parti dell’azienda salvo eccezioni come l’esercizio provvisorio autorizzato).
Procedimento e votazione: Per avviare un concordato l’imprenditore deve presentare al tribunale un ricorso contenente il piano dettagliato, la proposta ai creditori e la relazione di un esperto attestatore. In alternativa può presentare una domanda “con riserva” (il c.d. concordato in bianco) per ottenere immediata protezione e poi depositare il piano entro il termine fissato (fino a 120 giorni). Una volta aperta la procedura, i creditori vengono informati e convocati per l’adunanza (oggi spesso sostituita da votazione scritta). I creditori deliberano sulla proposta esprimendo il loro voto: per l’approvazione serve il voto favorevole di tante quote di credito che rappresentino la maggioranza dei crediti ammessi al voto. Se sono previste più classi di creditori, la maggioranza si calcola in ogni classe e servono certe condizioni per superare il dissenso di una classe (meccanismo del cram-down di classe). In sintesi, salvo casi di cram-down giudiziale, occorre il sì di oltre la metà dei crediti per poter omologare il concordato. Una volta raccolto il voto, il tribunale procede all’omologazione, ossia emette un decreto che rende il piano vincolante per tutti i creditori anteriori (anche dissenzienti e non votanti). Da notare che con la riforma è stato rafforzato il potere del tribunale di omologare il concordato anche in presenza di classi dissenzienti (cram-down): se almeno una classe rilevante di creditori ha accettato la proposta e la stessa è più conveniente del fallimento per i dissenzienti, il giudice può approvare il concordato nonostante il voto contrario di una o più classi minoritarie. Ciò è stato affermato chiaramente anche per le classi pubbliche: ad esempio, la Cassazione ha stabilito che il tribunale può omologare un concordato anche se l’Erario vota no, purché siano soddisfatte le altre condizioni di legge (v. supra sulla transazione fiscale nel concordato).
Effetti per l’imprenditore e i creditori: Con l’apertura del concordato, l’impresa ottiene la sospensione di tutte le azioni esecutive dei creditori per tutta la durata della procedura (il cosiddetto “automatic stay”). I creditori non possono iniziare o proseguire pignoramenti né acquisire privilegi se relativi a crediti anteriori. I contratti pendenti possono proseguire (salvo diversa richiesta del debitore di scioglierli o sospenderli con autorizzazione del tribunale), ma il debitore non può pagare i debiti anteriori né compiere atti straordinari se non autorizzato. In sostanza, si congela la situazione mentre si attende l’esito del piano. Se il concordato viene omologato, i creditori sono obbligati ad accettare quanto previsto dal piano (es: una riduzione del 40% del credito e pagamento del resto in 2 anni, etc.): il concordato omologato ha effetto esdebitatorio per l’impresa sui crediti anteriori (salvo quelli esclusi per legge come debiti erariali non falcidiabili in alcuni casi, ecc.). Se invece il concordato non è approvato o salta, si aprirà di regola la liquidazione giudiziale (fallimento).
Il concordato è uno strumento molto impegnativo ma potente: consente di imporre una soluzione anche a creditori dissenzienti, dando respiro all’azienda (blocco delle azioni e congelamento dei debiti) mentre si attua il piano. È però pubblico e costoso: c’è un naturale stigma reputazionale (clienti e fornitori verranno a sapere della procedura) e vi sono costi professionali e legali rilevanti, oltre alla necessità di rispettare rigorosamente le regole di distribuzione. Per questo oggi si tende a utilizzarlo quando la ristrutturazione “morbida” non è percorribile.
Concordato semplificato per la liquidazione del patrimonio
Il concordato semplificato è una figura speciale introdotta di recente (art. 25-sexies CCII) a beneficio dell’imprenditore che, dopo aver tentato la composizione negoziata senza successo, voglia comunque evitare il fallimento liquidando i beni in maniera controllata. Si può accedere a questa procedura solo se:
- è stata svolta una composizione negoziata e l’esperto ha dichiarato che le trattative non hanno portato a un accordo;
- l’imprenditore presenta, entro 60 giorni dalla chiusura della composizione, una proposta di concordato che prevede esclusivamente la liquidazione del patrimonio (senza continuità).
Caratteristiche principali: Il concordato semplificato è definito “semplificato” perché non prevede il voto dei creditori. La proposta, corredata dal piano liquidatorio e da una relazione di un professionista attestatore sulla capienza dell’attivo in liquidazione, viene notificata ai creditori i quali possono solo presentare osservazioni od opposizioni in sede di omologazione. Il tribunale infatti non convoca un’adunanza dei creditori, ma verifica direttamente il piano e le eventuali contestazioni; se ritiene che il piano sia conforme alla legge (in particolare, che i creditori ricevano almeno quanto ricaverebbero dalla liquidazione giudiziale) e che non vi siano atti di frode, può omologare il concordato semplificato rendendolo efficace.
Dal punto di vista del debitore, il concordato semplificato assomiglia a un fallimento autogestito: l’imprenditore propone di liquidare i beni sotto controllo di un commissario (nominato dal tribunale) e di distribuire il ricavato secondo le regole concorsuali, ma con qualche vantaggio:
- Può prevedere la vendita diretta di beni o dell’azienda senza le formalità delle aste fallimentari, se ciò massimizza il valore.
- Evita le lungaggini del voto, risparmiando tempo.
- Dopo l’omologa e l’esecuzione del piano, l’imprenditore (se persona fisica) può aspirare all’esdebitazione residua in tempi più brevi.
Dal lato dei creditori, però, è uno strumento “forte” perché li priva del diritto di voto. Per questo i tribunali valutano con rigore la sua ammissibilità: occorre dimostrare che il percorso negoziale è stato tentato seriamente e che il concordato semplificato è l’unica via per evitare un fallimento disordinato. Ad esempio, il Tribunale di Lucca nel 2025 ha omologato un concordato semplificato nonostante l’opposizione dell’Erario, ritenendo soddisfatte le condizioni di legge e migliore l’esito per i creditori rispetto al fallimento. Ciò indica che il giudice può approvare anche a fronte di contestazioni, se il piano garantisce ai creditori dissenzienti almeno il valore di liquidazione.
Limiti e considerazioni: Il concordato semplificato è un’arma a doppio taglio. Da un lato, offre al debitore una chance di evitare il fallimento anche quando i creditori erano restii a qualunque accordo (perché elimina la necessità del loro consenso attivo). Dall’altro lato, i creditori potrebbero opporsi vigorosamente in sede di omologa, contestando magari la valutazione dei beni o lamentando trattamenti iniqui. Il tribunale deve dunque vagliare con attenzione la bontà del piano. Se l’omologa viene negata, l’esito sarà comunque il fallimento.
In pratica, il concordato semplificato è ancora poco sperimentato e rappresenta una sorta di “ultima spiaggia” post-composizione negoziata. Il suo messaggio di fondo è: “impresa e creditori non siete riusciti a mettervi d’accordo da soli, quindi il tribunale imporrà una liquidazione equa senza coinvolgervi nella decisione”. È un forte incentivo sia per l’imprenditore che per i creditori a prendere sul serio la composizione negoziata: sanno che, se falliscono le trattative, potrebbero vedersi imporre un esito liquidatorio. Pertanto, la prospettiva del concordato semplificato dovrebbe spingere a usare responsabilmente la fase negoziale (il legislatore ha voluto dare “un colpo al cerchio e uno alla botte”: premiare chi tratta in buona fede e punire l’inerzia o le pretese eccessive).
In conclusione, oggi l’ordinamento italiano offre un ventaglio completo di strumenti per gestire la crisi d’impresa:
- dalle trattative private facilitate (composizione negoziata),
- alle soluzioni contrattuali certificate (piani attestati) o semi-contrattuali (accordi omologati),
- fino alle procedure concorsuali vere e proprie (concordati) e persino a una forma speciale di concordato liquidatorio senza voto (semplificato).
La chiave di volta è la tempestività: un imprenditore che riconosce per tempo la crisi e adotta lo strumento adeguato ha molte più probabilità di salvare l’azienda (o quantomeno di regolare i debiti in modo ordinato) rispetto a chi si muove troppo tardi. Una strategia ben ponderata può fare la differenza tra un’azienda ristrutturata e rilanciata, e una procedura fallimentare distruttiva.
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Ricevi solleciti, richieste di rientro, sospensioni delle forniture, decreti ingiuntivi o minacce di pignoramento da parte di Fisco, INPS, banche, fornitori di rame e materiali isolanti o Agenzia Entrate-Riscossione?
Il settore dei cavi schermati e multipolari è uno dei più esposti alle oscillazioni dei prezzi delle materie prime: rame, alluminio, guaine, schermature, isolanti. A ciò si aggiungono scorte costose, tempi di incasso lunghi e margini sempre più compressi. Un ritardo nei pagamenti o un taglio dei fidi può creare una crisi immediata.
La buona notizia è che la tua azienda può essere salvata, se intervieni con tempestività e nel modo corretto.
Perché un’Azienda di Cavi Schermati e Multipolari Va in Debito
- aumento dei costi di rame, isolanti, guaine, schermature e semilavorati
- pagamenti lenti da parte di OEM, integratori, cantieri e industrie
- magazzino immobilizzato tra bobine, cavi speciali, multipolari e scorte costose
- elevati costi di logistica, taglio e lavorazioni
- riduzione o revoca delle linee di credito bancarie
- margini ridotti su lotti grandi e forniture continuative
Il problema reale non è la mancanza di lavoro, ma la mancanza di liquidità immediata.
I Rischi se Non Agisci Subito
- pignoramento dei conti correnti
- blocco dei fidi bancari
- sospensione delle forniture di rame e materiali essenziali
- atti esecutivi, decreti ingiuntivi, precetti
- sequestro di bobine, cavi e macchinari
- impossibilità di evadere ordini e consegne
- perdita di clienti strategici e contratti importanti
Cosa Fare Subito per Difendersi
1. Bloccare immediatamente i creditori
Un avvocato specializzato può fermare pignoramenti, bloccare richieste di rientro e proteggere i conti aziendali.
2. Analizzare i debiti ed eliminare ciò che non è dovuto
Spesso emergono errori come:
- interessi non dovuti
- sanzioni sbagliate
- debiti prescritti
- importi duplicati
- errori della Riscossione
- costi bancari anomali
Una parte significativa dei debiti può essere cancellata o ridotta.
3. Ristrutturare i debiti con piani sostenibili
Strumenti disponibili:
- rateizzazioni fiscali fino a 120 rate
- accordi con fornitori strategici
- rinegoziazione dei fidi
- sospensioni temporanee dei pagamenti
- accesso alle definizioni agevolate
4. Usare gli strumenti legali che bloccano tutti i creditori
Per crisi più gravi:
- PRO – Piano di Ristrutturazione dei Debiti
- Accordi di ristrutturazione
- Concordato minore
Permettono di continuare l’attività pagando solo una parte del debito.
Le Specializzazioni dell’Avv. Giuseppe Monardo
L’Avv. Monardo è uno dei professionisti più competenti in Italia per salvare aziende indebitate.
Le sue qualifiche includono:
- Avvocato Cassazionista
- Coordinatore nazionale di avvocati e commercialisti specializzati in diritto bancario e tributario
- Gestore della Crisi da Sovraindebitamento (L. 3/2012), iscritto negli elenchi del Ministero della Giustizia
- Professionista fiduciario di un OCC (Organismo di Composizione della Crisi)
- Esperto Negoziatore della Crisi d’Impresa (D.L. 118/2021)
Un profilo altamente qualificato per bloccare i creditori, ristrutturare i debiti e salvare aziende tecniche come quelle del settore dei cavi.
Come Può Aiutarti l’Avv. Monardo
- analisi immediata della tua situazione debitoria
- stop urgente a pignoramenti e atti esecutivi
- ristrutturazione del debito su misura
- protezione di bobine, cavi, scorte e magazzino
- trattative efficaci con banche, fornitori e Agenzia Riscossione
- tutela totale della tua impresa e del tuo patrimonio
Conclusione
Avere debiti nella tua azienda di cavi schermati e multipolari non significa essere destinato alla chiusura.
Con una strategia rapida, mirata e professionale, puoi:
- bloccare i creditori
- ridurre realmente i debiti
- salvaguardare scorte, ordini e continuità produttiva
- proteggere il futuro della tua azienda
Agisci oggi, prima che la situazione peggiori.
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