Azienda Di Affilatrici Con Debiti: Cosa Fare Per Difendersi E Come

Se la tua azienda produce, importa o distribuisce affilatrici, macchine per affilatura di utensili, lame, frese, coltelli industriali, mole abrasive, ricambi tecnici e attrezzature per officine meccaniche, legno, metallo e utensilerie, e oggi si trova con debiti verso Fisco, Agenzia delle Entrate Riscossione, INPS, banche o fornitori, è essenziale intervenire rapidamente per evitare il blocco dell’attività.

Nel settore delle affilatrici, ritardi nelle forniture o nella produzione possono bloccare intere filiere produttive dei clienti, generare reclami, penali e perdita di contratti.

Perché le aziende di affilatrici accumulano debiti

  • costi elevati per componenti meccaniche di precisione, elettronica e abrasivi
  • aumenti dei prezzi delle materie prime e dei componenti importati
  • pagamenti lenti da parte di officine, utensilerie e aziende manifatturiere
  • ritardi nei versamenti di IVA, imposte e contributi
  • magazzini costosi con molte varianti di mole e ricambi
  • difficoltà nell’ottenere fidi bancari sufficienti

Cosa fare subito

  • far analizzare da un professionista tutta la situazione debitoria
  • identificare quali debiti possono essere contestati, ridotti o rateizzati
  • evitare piani di rientro troppo onerosi
  • richiedere la sospensione immediata di eventuali pignoramenti
  • proteggere fornitori chiave e componenti critici
  • utilizzare strumenti legali per rinegoziare e ristrutturare i debiti

I rischi se non intervieni immediatamente

  • pignoramento del conto corrente aziendale
  • blocco delle forniture di mole, abrasivi e componenti meccanici
  • fermo della produzione, assistenza e collaudi
  • perdita di clienti come utensilerie, carpenterie e aziende industriali
  • rischio concreto di chiusura dell’attività

Come può aiutarti l’avvocato Monardo

Detto questo, l’avvocato Monardo, cassazionista, coordina su scala nazionale un team di avvocati e commercialisti esperti in diritto bancario e tributario.
Inoltre:

  • è Gestore della Crisi da Sovraindebitamento (L. 3/2012)
  • è iscritto negli elenchi del Ministero della Giustizia
  • è professionista fiduciario presso un OCC – Organismo di Composizione della Crisi
  • è Esperto Negoziatore della Crisi d’Impresa (D.L. 118/2021)

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  • bloccare immediatamente pignoramenti e azioni esecutive
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Introduzione

Le aziende manifatturiere, come un’impresa specializzata in affilatrici (macchine per l’affilatura di utensili), possono trovarsi esposte a debiti significativi verso banche, fornitori, Fisco e altri creditori. Nel contesto economico attuale, caratterizzato da mercati altalenanti e costi crescenti, molte imprese di questo tipo affrontano difficoltà finanziarie che rischiano di comprometterne la continuità. Cosa può fare il titolare o l’amministratore di un’azienda di affilatrici indebitata per difendersi dalle azioni dei creditori e salvare l’impresa? In questa guida esamineremo in dettaglio le strategie difensive e gli strumenti giuridici a disposizione del debitore, aggiornati alla normativa italiana di ottobre 2025, includendo i più recenti interventi legislativi e orientamenti giurisprudenziali. L’approccio sarà dal punto di vista del debitore (imprenditore o legale rappresentante), con un linguaggio tecnico-giuridico ma accessibile, adatto sia a professionisti (avvocati, commercialisti) sia a imprenditori e privati interessati. Faremo riferimento al nuovo Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza (D.Lgs. 14/2019) e successive modifiche, che hanno introdotto strumenti innovativi per la gestione della crisi.

Obiettivo della guida: fornire un quadro avanzato e completo su come gestire i debiti aziendali verso banche, fornitori e anche enti pubblici (Erario, INPS) o dipendenti, illustrando le possibili soluzioni – dalle trattative stragiudiziali alle procedure concorsuali – per evitare il fallimento (oggi chiamato liquidazione giudiziale) o almeno minimizzarne gli effetti negativi. Saranno incluse le ultime novità normative – come la composizione negoziata della crisi e le riforme del 2022-2024 – nonché sentenze aggiornate che delineano principi chiave. Troverete inoltre tabelle riepilogative, esempi numerici pratici, e una sezione di domande e risposte (FAQ) per chiarire i dubbi più frequenti.

Vale la pena sottolineare che agire tempestivamente è spesso la chiave per difendersi con successo: il nuovo quadro normativo incoraggia l’emersione precoce della crisi e premia l’imprenditore che affronta i problemi prima che diventino irreversibili. Aspettare passivamente le mosse dei creditori può portare a pignoramenti, istanze di fallimento e alla perdita di controllo sulla situazione. Al contrario, conoscere i propri diritti e gli strumenti previsti dalla legge consente al debitore di negoziare da una posizione più forte e, in molti casi, salvare l’azienda oppure ridurre drasticamente l’impatto dei debiti. Nelle sezioni che seguono esamineremo dapprima le diverse tipologie di debiti e le relative conseguenze; passeremo poi in rassegna le strategie di difesa – dai piani di rientro informali alle procedure concorsuali (accordi di ristrutturazione, concordato preventivo, ecc.) – per concludere con simulazioni pratiche e risposte ai quesiti frequenti.

Nota: Tutte le informazioni normative e giurisprudenziali citate sono aggiornate a ottobre 2025; in fondo alla guida è presente una sezione con l’elenco delle fonti normative e delle sentenze più autorevoli utilizzate. Ciò consente al lettore di approfondire ulteriormente ogni aspetto, garantendo al contempo trasparenza e attendibilità delle soluzioni prospettate.

I debiti dell’azienda: tipologie di creditori e implicazioni

Un’azienda può contrarre debiti di diversa natura, e capire a chi si deve cosa è fondamentale per decidere la strategia di difesa. Non tutti i creditori, infatti, hanno gli stessi poteri o la stessa priorità, e la legge riserva trattamenti differenziati a seconda della categoria di credito. Di seguito analizziamo le principali tipologie di debiti che tipicamente gravano su un’azienda di affilatrici, evidenziando per ciascuna le implicazioni legali e i potenziali rischi.

Debiti verso le banche e istituti finanziari

I debiti bancari includono mutui, finanziamenti, scoperti di conto corrente o anticipazioni su fatture. Tali crediti sono spesso assistiti da garanzie: ad esempio, la banca può aver iscritto un’ipoteca su immobili aziendali o un pegno su macchinari. In presenza di garanzie reali, la banca assume lo status di creditore privilegiato o garantito. In caso di insolvenza, i creditori garantiti hanno diritto di prelazione sul ricavato dei beni dati in garanzia. Un elemento cruciale in questo ambito è il cosiddetto privilegio processuale del credito fondiario previsto dall’art. 41 del Testo Unico Bancario (D.Lgs. 385/1993): esso attribuisce alle banche titolari di ipoteca un peculiare vantaggio processuale, ossia la facoltà di iniziare o proseguire l’esecuzione forzata sull’immobile ipotecato anche se l’azienda entra in procedura concorsuale . La Corte di Cassazione ha confermato con sentenza n. 22914/2024 che questo privilegio opera tanto nella liquidazione giudiziale (il “nuovo fallimento”) quanto nella liquidazione controllata prevista per i debitori minori . In pratica, il vincolo ipotecario consente alla banca di agire sul bene dato in garanzia senza doversi fermare per la procedura concorsuale, rendendo la posizione della banca molto forte rispetto ad altri creditori.

Oltre alle garanzie reali, spesso i finanziamenti bancari sono assistiti da fideiussioni personali degli imprenditori o da garanzie fornite da soci/terzi. Ciò significa che, se l’azienda non paga, la banca può agire direttamente anche contro i garanti (es. l’imprenditore titolare o i soci che hanno garantito), aggredendo il patrimonio personale di questi ultimi. È evidente quindi che i debiti bancari, se non gestiti, possono rapidamente tradursi in azioni aggressive sul piano legale: una banca insoddisfatta può revocare gli affidamenti e gli scoperti, dichiarare la decadenza dal beneficio del termine (richiedendo la restituzione immediata di tutto il capitale residuo) e attivare procedure giudiziali (richiedere un decreto ingiuntivo e procedere al pignoramento di beni aziendali o crediti verso terzi).

Implicazioni: La presenza di ingenti debiti bancari richiede un’attenzione prioritaria. Le banche dispongono di risorse e consulenze legali per muoversi con tempestività e decisione. Tuttavia, va ricordato che in presenza di una procedura di composizione della crisi o concorsuale le banche subiscono alcune limitazioni. Ad esempio, se l’azienda accede alla composizione negoziata della crisi e ottiene misure protettive dal Tribunale, anche le banche non potranno avviare o proseguire azioni esecutive, né potranno revocare gli affidamenti durante il periodo di protezione . Il terzo correttivo del 2024 ha espressamente stabilito che il divieto di iniziare o proseguire pignoramenti si applica anche agli istituti di credito, e che le banche non possono revocare o ridurre le linee di fido in essere durante le misure protettive concesse (salvo eccezioni legate a obblighi di vigilanza prudenziale) . Questa è una novità di rilievo: tradizionalmente, appena percepivano un peggioramento della situazione finanziaria, le banche tendevano a tagliare gli affidamenti, spesso provocando il collasso finale; ora la legge, per il periodo coperto dalle misure protettive, impone di mantenere attive le linee di credito, dando respiro all’impresa in crisi. In assenza di tali tutele formali, comunque, la banca resta il creditore con maggiore capacità di pressione (può anche presentare istanza di fallimento se il credito supera le soglie di legge ed evidenzia lo stato d’insolvenza).

Debiti verso fornitori e altri creditori commerciali

Accanto alle banche, un’azienda industriale accumula spesso debiti verso i fornitori di materie prime, componenti e servizi necessari alla produzione. Questi debiti commerciali (trade payables) tipicamente hanno scadenze a breve termine (30-90 giorni). Quando l’azienda ritarda i pagamenti, i fornitori possono reagire in vari modi: alcuni interrompono le forniture future (blocco delle consegne), altri richiedono pagamenti anticipati per proseguire il rapporto, altri ancora intraprendono azioni legali per recuperare il credito. I fornitori, a differenza delle banche, raramente dispongono di garanzie reali; i loro crediti sono generalmente chirografari (non privilegiati), salvo casi particolari (ad es. fornitori che abbiano una riserva di proprietà sulla merce fornita). In generale dunque si tratta di creditori ordinari. Ciò significa che, in un’eventuale procedura concorsuale, i fornitori verrebbero soddisfatti dopo i creditori privilegiati (lavoratori, Erario, banche ipotecarie, ecc.) e solo in proporzione all’attivo residuo disponibile.

Sul piano delle azioni esecutive individuali, tuttavia, un fornitore impagato ha strumenti relativamente rapidi: può ottenere un decreto ingiuntivo (in molti casi basato su fatture non contestate, DDT, ordini firmati, ecc.) e, trascorsi 40 giorni senza opposizione, procedere con pignoramenti di conti correnti, beni mobili aziendali o crediti verso terzi dell’azienda debitrice. Inoltre, singoli fornitori (o qualunque creditore chirografario) potrebbero anche provocare il fallimento (liquidazione giudiziale) presentando ricorso al tribunale, se il credito supera le soglie di legge (attualmente €30.000, salvo eccezioni) ed è sintomatico di uno stato d’insolvenza. Dunque, non bisogna sottovalutare il potere di pressione dei fornitori: l’interruzione delle forniture può fermare la produzione, e un pignoramento su conti o merci può paralizzare l’operatività quotidiana.

Implicazioni: La gestione dei debiti verso fornitori richiede negoziazione attiva e pianificazione. Spesso i fornitori sono più disposti di altri creditori istituzionali a rinegoziare le condizioni (dilazioni, piani di rientro rateali – magari garantiti da titoli cambiari o da garanzie personali – oppure sconti a saldo e stralcio in cambio di pagamento pronto cassa), poiché hanno interesse a mantenere la relazione commerciale con l’azienda cliente. Un piano di ristrutturazione efficace dovrebbe prevedere come regolare questi debiti in modo equilibrato: ad esempio, pagando parzialmente il dovuto in più tranche, oppure convertendo parte del debito in future forniture (meccanismo debt-for-goods). Bisogna tuttavia fare attenzione a non favorire arbitrariamente solo alcuni fornitori a scapito di altri quando la crisi è avanzata: pagamenti preferenziali effettuati a ridosso di un fallimento potrebbero essere successivamente revocati dal curatore (azione revocatoria fallimentare) se compiuti nel periodo sospetto e con la conoscenza dello stato d’insolvenza da parte del creditore beneficiato. Conviene quindi muoversi nell’ambito di un accordo complessivo o di una procedura che metta tutti i creditori (o almeno una maggioranza significativa) sullo stesso tavolo, per evitare contestazioni future. Ciò può significare coinvolgere i fornitori in una trattativa collettiva o inserirli in un accordo di ristrutturazione o concordato preventivo, anziché saldare solo alcuni isolatamente.

Debiti verso il Fisco (Erario) e gli enti previdenziali (INPS)

Le posizioni debitorie verso l’Erario (Agenzia delle Entrate e Agenzia delle Entrate-Riscossione) comprendono imposte non versate (es. IVA, IRES, IRAP), ritenute fiscali operate sulle retribuzioni ma non versate, nonché cartelle esattoriali per varie imposte, sanzioni e interessi. Analogamente, i debiti verso l’INPS riguardano i contributi previdenziali non pagati (relativi ai dipendenti e/o ai soci lavoratori o al titolare, se ditta individuale). Questi debiti godono di uno status privilegiato: in caso di procedure concorsuali, hanno privilegio generale sui mobili o privilegio speciale su determinati beni dell’azienda, ai sensi del codice civile (artt. 2752 e 2753 c.c. per imposte dirette, IVA e contributi previdenziali). Ciò li colloca in alta priorità nel pagamento, subito dopo i crediti per salari e TFR dei dipendenti. Inoltre, alcuni debiti tributari, come l’IVA non versata o le ritenute d’acconto operate e non versate, sono considerati debiti di diritto pubblico “sensibili”: la legge tradizionalmente ha impedito lo stralcio totale di tali tributi nelle soluzioni concordate, almeno fino agli interventi più recenti (come vedremo tra poco parlando di transazione fiscale e cram-down).

Dal lato della riscossione, l’Agenzia delle Entrate-Riscossione (ex Equitalia) dispone di ampi poteri di esecuzione coattiva: in mancanza di pagamento spontaneo, emette cartelle di pagamento; decorsi i termini di legge dopo la notifica senza che il debitore paghi né presenti ricorso, può iscrivere fermi amministrativi sui veicoli aziendali, ipoteche sui beni immobili dell’azienda, e procedere a pignoramenti (anche senza passare dal giudice per alcuni atti, grazie alla natura di titolo esecutivo propria della cartella non opposta). Queste azioni possono gravemente pregiudicare l’operatività aziendale (si pensi al pignoramento del conto corrente, che blocca la liquidità, o al fermo dei mezzi di trasporto aziendali). Tuttavia, se l’azienda avvia una procedura concorsuale (come la presentazione di una domanda di concordato preventivo) o un percorso di composizione assistita della crisi, scattano vincoli anche per il Fisco: la presentazione della domanda sospende le azioni esecutive dei creditori per tutto il periodo di protezione concesso dal tribunale. In passato vi erano dubbi su come conciliare i piani di rateizzazione fiscale in corso con un nuovo concordato: la Cassazione, con una decisione a Sezioni Unite, ha chiarito che dopo il deposito di una domanda di concordato preventivo, il debitore può legittimamente sospendere il pagamento delle rate di un piano fiscale precedentemente concesso, senza decadere dal beneficio e senza incorrere in sanzioni . Questo perché, in pendenza di procedura concordataria, i pagamenti di debiti fiscali scaduti sono considerati atti di straordinaria amministrazione che richiedono l’autorizzazione del tribunale; quindi l’azienda non è tenuta a proseguire i versamenti rateali durante il concordato e non può essere punita per tale sospensione . Il principio (Cass., SU civ. n. 4081/2023) tutela il patrimonio del debitore in crisi e impedisce al Fisco di provocare la decadenza da piani di dilazione proprio mentre l’impresa sta cercando di ristrutturarsi. Inoltre, a maggior ragione, eventuali sanzioni o decadenze comminate per il mancato pagamento di rate in pendenza di concordato sono da ritenersi illegittime .

Strumenti di gestione del debito fiscale fuori dalle procedure: Prima di arrivare a misure concorsuali, il debitore può tentare soluzioni amministrative per i debiti fiscali e contributivi. Ad esempio, è possibile richiedere una rateizzazione ordinaria delle cartelle esattoriali fino a 72 rate mensili (6 anni), ai sensi dell’art. 19 del DPR 602/1973. Per importi superiori a €60.000 occorre documentare una temporanea situazione di obiettiva difficoltà; se il debito totale è molto elevato (oltre €120.000), la legge richiede ulteriori documentazioni a supporto. Nel contesto odierno, l’esperto indipendente nominato in una composizione negoziata può contribuire ad attestare la condizione di difficoltà temporanea, facilitando l’ottenimento di un piano di rateazione . Negli ultimi anni, inoltre, il legislatore ha introdotto misure di definizione agevolata dei carichi fiscali – ad esempio le varie edizioni della “rottamazione delle cartelle” – che consentono di estinguere i debiti con lo Stato con sconti su sanzioni e interessi. Ad esempio, la rottamazione-quater 2023 ha permesso a molte imprese di ridurre il carico esattoriale pagando solo le imposte dovute e gli interessi legali, senza le sanzioni . Tali strumenti straordinari dipendono dalle scelte del legislatore e si aprono in finestre temporali specifiche: è quindi importante monitorare se vi siano opportunità di questo tipo e valutarne l’integrazione nel proprio piano di rientro. Aderire a una definizione agevolata, quando disponibile, può far parte di una strategia più ampia: ad esempio, inserire il debito residuo già ridotto da una rottamazione all’interno di un accordo con gli altri creditori può aumentare la fattibilità del piano e la disponibilità dei creditori ad accettarlo.

Da ultimo, va introdotto il concetto di transazione fiscale e contributiva, che approfondiremo più avanti parlando delle procedure formali: si tratta della possibilità, in ambito concordatario o di accordo omologato, di proporre al Fisco e agli enti previdenziali il pagamento parziale e/o dilazionato dei loro crediti privilegiati, in deroga alla regola del pagamento integrale. Tradizionalmente, senza un’apposita transazione fiscale (ex art. 182-ter L.Fall., ora art. 63 CCII), IVA e ritenute non potevano essere falcidiate (ridotte), costringendo il debitore a pagarle integralmente anche nel concordato. Le riforme recenti hanno ampliato gli spazi di manovra: oggi la legge consente, a certe condizioni, di omologare un accordo o un concordato anche senza il voto favorevole del Fisco, purché il piano garantisca all’Erario almeno quanto otterrebbe in caso di liquidazione . Su questo torneremo illustrando il cram-down fiscale inserito nel Codice della crisi.

Debiti verso i dipendenti (retribuzioni e TFR)

Infine, un capitolo a parte riguarda i debiti verso i dipendenti dell’azienda: stipendi arretrati, tredicesime non corrisposte, trattamento di fine rapporto (TFR) maturato e non versato, eventuali indennità. Questi crediti dei lavoratori sono altamente tutelati dalla legge. In caso di insolvenza, i dipendenti vantano infatti privilegi speciali molto forti: le retribuzioni degli ultimi mesi e le indennità di fine rapporto rientrano tra i crediti con super-privilegio, che vengono soddisfatti con priorità addirittura prima di molti altri crediti privilegiati. Ad esempio, i crediti per stipendi degli ultimi 3 mesi di lavoro (entro un certo massimale per mese) hanno privilegio generale sui beni mobili che prevale persino sulle ipoteche iscritte sugli immobili, entro i limiti stabiliti dall’art. 2751-bis c.c. Questo significa che, in un fallimento o liquidazione giudiziale, una parte consistente dei crediti dei dipendenti viene pagata prima di qualunque altro creditore (eccetto, ovviamente, le spese di giustizia della procedura stessa). Inoltre, esiste il Fondo di garanzia INPS che interviene a tutela dei lavoratori in caso di insolvenza dell’azienda: se viene aperta una procedura concorsuale (fallimento/liquidazione giudiziale, oppure un concordato preventivo con cessazione dell’attività), i dipendenti possono chiedere al Fondo di anticipare il TFR e le ultime retribuzioni non pagate. Il Fondo, una volta liquidate queste somme ai lavoratori, subentra come creditore privilegiato nella procedura (surrogandosi nei diritti dei dipendenti). Questo meccanismo garantisce ai lavoratori di non restare senza mezzi di sostentamento per un periodo prolungato, trasferendo il rischio sul Fondo pubblico.

Dal punto di vista difensivo del debitore: i debiti verso dipendenti vanno maneggiati con estrema attenzione, sia per ragioni legali che etiche. Un imprenditore che non paga regolarmente gli stipendi rischia di perdere rapidamente la fiducia della forza lavoro, con possibili fughe di personale qualificato o agitazioni sindacali. Sul piano giuridico, il mancato versamento di retribuzioni e contributi può portare a vertenze di lavoro (ingiunzioni di pagamento promosse dai lavoratori, dimissioni per giusta causa con rivendicazione dell’indennità di disoccupazione, ecc.) e persino a conseguenze penali in taluni casi. Ad esempio, l’omesso versamento delle ritenute previdenziali oltre determinate soglie di importo e tempo costituisce reato (D.Lgs. 8/2016 e D.Lgs. 74/2000 prevedono soglie di punibilità per contributi e ritenute omesse). Peraltro, se l’azienda poi intraprende un percorso di concordato, questi crediti dei dipendenti dovranno essere soddisfatti in misura molto alta: di norma, nei piani di concordato i crediti dei lavoratori vengono proposti in pagamento integrale (o con lievi dilazioni), perché i tribunali difficilmente omologherebbero un piano che non rispetti quasi totalmente tali diritti. Anzi, la legge impone nel concordato preventivo il pagamento integrale dei crediti per retribuzioni e TFR in prededuzione o comunque secondo il loro rango privilegiato, a meno che il debitore dimostri che in caso di liquidazione fallimentare vi sarebbe capienza solo parziale . In pratica, poiché grazie al Fondo di garanzia i lavoratori sarebbero comunque soddisfatti (entro certi limiti) anche nel fallimento, un concordato che non preveda il pagamento pressoché completo di salari e TFR difficilmente supera il vaglio di fattibilità, salvo scenario eccezionali. Nel concordato con continuità, inoltre, è fondamentale assicurare il pagamento regolare dei dipendenti per mantenere operativa l’azienda: non avrebbe senso tentare di proseguire l’attività senza poter contare sul personale.

Conclusione su questa parte: Comprendere la “mappa” dei debiti della propria azienda (chi sono i creditori, quanto vantano, che tipo di privilegio o poteri hanno) è il primo passo per predisporre una strategia di difesa efficace. Nella tabella seguente riepiloghiamo le principali categorie di creditori e il loro ordine di priorità in caso di liquidazione, nonché alcune note sul loro potere di azione individuale:

Tipo di creditoreEsempiPriorità nel pagamentoPotere di azione individuale
Dipendenti (salari, TFR)Stipendi ultimi mesi, TFR maturatoSuper-privilegio per 3 mensilità e TFR (art. 2751-bis c.c.): pagati prima di altri privilegiati, prevalendo anche sulle ipoteche (entro limiti di legge).Possono agire con decreto ingiuntivo per salari non pagati. In caso di procedura concorsuale, possono chiedere al Fondo di garanzia INPS il pagamento di TFR e ultimi stipendi (il Fondo poi subentra come creditore).
Erario (Fisco)IVA, ritenute non versate; imposte (IRES, IRAP)Privilegio generale (e talvolta speciale) su beni mobili e immobili, dopo i privilegi dei lavoratori ma prima dei chirografari. IVA e ritenute hanno privilegio.Riscossione tramite cartelle esattoriali, con poteri di iscrivere ipoteche, fermi e pignorare senza passare dal giudice (se la cartella non è stata opposta). Può chiedere il fallimento dell’azienda (soglia €30.000, salvo casi particolari).
Enti previdenziali (INPS)Contributi dipendenti non versatiPrivilegio generale simile a quello erariale (dopo i lavoratori).Poteri simili al Fisco: emissione avvisi di addebito (titolo esecutivo), iscrizione a ruolo, pignoramenti. Possono aderire a transazioni fiscali nelle procedure. In caso di reati (omissione contributiva oltre soglia) segnalano all’Autorità Giudiziaria.
Banche (garantite da ipoteca/pegno)Mutuo ipotecario; leasing con patto di riscatto; finanziamenti con pegno su macchinariPrivilegio speciale/reale sui beni dati in garanzia (ipoteca su immobile, pegno su bene mobile): verranno soddisfatte con precedenza dal ricavato di quei beni. Inoltre credito fondiario: diritto di proseguire pignoramento anche post-fallimento .Azioni rapide: possono revocare fidi e chiedere rientro immediato (decadenza dal termine). Ottenere decreto ingiuntivo e avviare pignoramenti. Se ipoteca già iscritta: possono iniziare/proseguire l’esecuzione sul bene ipotecato anche dopo l’apertura di una procedura concorsuale (privilegio ex art. 41 TUB). Possono presentare istanza di fallimento.
Banche (chirografarie)Scoperti di conto non garantiti; finanziamenti senza garanzieChirografari (nessuna prelazione): soddisfatti pro-quota insieme agli altri crediti chirografari, di solito dopo tutti i privilegiati.Azioni come i fornitori: decreto ingiuntivo e pignoramenti su beni aziendali o crediti. Possono chiedere il fallimento se il credito supera la soglia.
Fornitori (chirografari)Fatture per merce e servizi fornitiChirografari (nessuna prelazione): ultimi nell’ordine di soddisfazione (salvo eventuali piccoli privilegi ex art. 2762 c.c. per artigiani su beni mobili consegnati, o patto di riservato dominio su beni forniti).Possono interrompere forniture future in caso di insoluti. Possono ottenere decreto ingiuntivo e attivare pignoramenti (conti correnti, merci, crediti). Possono chiedere il fallimento (se il credito > €30.000).
Altri creditori chirografariProfessionisti non pagati; fornitori vari minori; soci finanziatori (non postergati)Chirografari ordinari, al pari dei fornitori. (NB: Soci che abbiano versato finanziamenti postergati per legge saranno soddisfatti dopo tutti gli altri creditori, anche chirografari normali).*Azioni legali come gli altri chirografari (ingiunzioni, esecuzioni). I soci postergati per legge non possono però chiedere rimborsi finché tutti gli altri creditori non sono stati pagati integralmente (art. 2467 c.c. per soci di S.r.l.).

Nota: La tabella semplifica l’ordine di distribuzione in un fallimento; l’ordine effettivo è disciplinato dalle norme del codice civile e del Codice della crisi. Ad esempio, i crediti prededucibili (spese della procedura concorsuale, o finanziamenti concessi durante la procedura con autorizzazione) hanno priorità assoluta e vengono pagati prima di ogni altro; seguono i crediti assistiti da privilegi speciali sui beni (es. ipoteche, pegni) e i privilegi generali (lavoro, imposte), e infine i chirografari. In questa sede ci interessa evidenziare in modo pratico chi normalmente viene prima e chi dopo, perché ciò influenza le leve di negoziazione: ad esempio, un creditore ipotecario sa di avere ottime chance di recupero dal bene in garanzia e sarà meno incline a fare sconti, mentre un fornitore chirografario (ultimo in grado) saprà di dipendere dalla fortuna e potrebbe essere più disposto a trattare.

Strategie di difesa e soluzioni alla crisi debitoria dell’azienda

Passiamo ora al cuore della guida: quali soluzioni ha a disposizione un’azienda di affilatrici (o qualsiasi impresa in difficoltà finanziaria) per far fronte ai debiti e difendersi dalle azioni dei creditori? Possiamo suddividerle in due macro-categorie: soluzioni stragiudiziali (o extra-giudiziali), ovvero accordi privati senza coinvolgimento formale del tribunale, e procedure concorsuali o para-concorsuali, che operano sotto l’egida della legge fallimentare o del nuovo Codice della crisi, spesso con l’intervento dell’autorità giudiziaria. La scelta dipende dal grado di crisi, dalla tipologia di debiti e dalla fattibilità di un risanamento. Illustreremo i vari strumenti in ordine crescente di complessità, partendo dai rimedi volontari fino alle procedure giudiziali più strutturate. Per ciascuno valuteremo quando usarlo, come funziona, vantaggi e svantaggi, con cenni alle normative pertinenti aggiornate al 2025.

Approcci stragiudiziali informali (trattative private e piani di rientro)

Nei primi stadi di una crisi, o comunque quando il debitore preferisce evitare la pubblicità e i costi di una procedura formale, si può tentare la via delle trattative private con i creditori. Questo approccio richiede doti negoziali e spesso l’assistenza di consulenti esperti (advisor finanziari o legali) per convincere i creditori ad accettare un piano volontario. Le forme possibili includono:

  • Accordi individuali di dilazione o riduzione del debito: L’azienda contatta singolarmente ciascun creditore (o quantomeno i principali) proponendo soluzioni ad hoc. Esempi: “ti pago il 50% del dovuto subito a saldo e stralcio” (remissione parziale del debito), oppure “ti pago tutto ma in 12 rate mensili con interessi ridotti” (dilazione). Questi accordi possono essere formalizzati in scritture private, eventualmente garantite da titoli di credito (es. cambiali) o da nuove garanzie. Il vantaggio è la flessibilità: si tagliano o si spostano i debiti secondo ciò che il singolo creditore è disposto a concedere. Lo svantaggio è la mancanza di effetto vincolante verso chi non partecipa: se anche l’80% dei fornitori accetta uno stralcio ma il 20% no, questi ultimi possono comunque agire giudizialmente e “far saltare il banco”, pignorando beni o portando l’azienda al fallimento. Inoltre, negoziare separatamente con decine di soggetti può essere lungo e complesso, e richiede un piano credibile da presentare a ciascuno.
  • Moratoria o standstill agreement plurilaterale: Se l’azienda ha numerosi creditori (ad es. varie banche), a volte si riesce a far sottoscrivere un accordo collettivo di moratoria, in cui tutti (o la maggior parte) si impegnano a non agire legalmente per un certo periodo e a congelare le posizioni, mentre l’impresa elabora un piano industriale di rilancio. Questo accade spesso con i pool di banche (ad esempio aderendo a moratorie promosse dall’ABI in situazioni di crisi settoriali o emergenziali). Con i fornitori è meno strutturato, ma in aziende medio-grandi talvolta si costituiscono comitati dei principali fornitori per trovare soluzioni comuni (es., tutti accettano pagamenti dilazionati secondo un calendario concordato, a condizione che ciascuno faccia la sua parte). Lo standstill è efficace solo se c’è fiducia nell’azienda e una prospettiva concreta di recupero: altrimenti, i creditori preferiranno agire individualmente per non perdere vantaggio.
  • Piano di rientro unilaterale (autonomo): L’impresa può redigere un piano finanziario di rientro, anche unilateralmente, indicando come intende ripagare i debiti nel tempo (ad esempio utilizzando i flussi di cassa futuri o dismettendo asset non strategici). Questo piano, non certificato, può essere mostrato ai creditori sperando nella loro adesione spontanea. Non ha alcuna garanzia di successo né valore legale vincolante, ma può rappresentare un utile passo preparatorio: aiuta l’imprenditore a fare chiarezza sulla propria capacità di rimborso e può costituire la base per discussioni più concrete.

Va menzionato che una trattativa stragiudiziale pura soffre di un classico problema di incentivi perversi: il cosiddetto free-rider. Ogni creditore, sapendo che gli altri forse aderiranno, potrebbe avere l’incentivo a non aderire sperando di essere pagato per intero (o di agire legalmente per conto proprio) mentre gli altri accettano sacrifici. Senza un vincolo legale collettivo, dunque, questi accordi rischiano di fallire se non si raggiunge un consenso quasi unanime tra i creditori rilevanti. Per questo la legge prevede strumenti giuridici che, se certi quorum di adesione vengono raggiunti, rendono vincolanti gli accordi anche per i dissenzienti (lo vedremo parlando degli accordi di ristrutturazione omologati).

Attenzione alla trasparenza e parità di trattamento: L’imprenditore deve stare attento a non concludere accordi occulti con alcuni creditori a scapito di altri, specie quando la crisi è conclamata. Oltre al rischio di azioni revocatorie (come già detto, i pagamenti preferenziali possono essere revocati se il fallimento interviene entro 6 mesi/un anno, a seconda dei casi, dal pagamento), c’è un tema di fairness: i creditori spesso comunicano tra loro, e se uno scopre di aver accettato di perdere il 50% mentre un altro è stato pagato al 100%, la trattativa unitaria potrebbe naufragare per mancanza di fiducia. Un approccio consigliabile è cercare di raggruppare i creditori per categoria omogenea e offrire condizioni analoghe all’interno di ciascun gruppo (es.: termini simili per tutti i fornitori chirografari, condizioni uniformi per tutte le banche chirografarie, ecc.), modulando le differenze solo dove ci sono differenze oggettive di garanzie o rango (es.: chi ha ipoteca riceverà un trattamento migliore in virtù del suo diritto). Ciò evita disparità eccessive e riduce il rischio di tensioni fra creditori.

  • Piano attestato di risanamento (art. 56 CCII, ex art. 67 L.Fall.): Uno strumento particolare, a cavallo tra il puramente stragiudiziale e il formale, è il piano attestato di risanamento. Si tratta di un piano di risanamento aziendale redatto dall’impresa, con contenuto analitico (analisi della situazione, misure proposte per riequilibrare la situazione finanziaria, tempistiche di adempimento), che viene asseverato da un esperto indipendente circa la sua fattibilità e l’idoneità a risanare l’esposizione debitoria entro un termine ragionevole. Il piano, corredato dell’attestazione, viene poi pubblicato nel Registro delle Imprese. Dal punto di vista dei creditori, il piano attestato non li vincola automaticamente: ciascun creditore dovrà comunque decidere volontariamente se aderire alle proposte in esso contenute (ad esempio accettando dilazioni o stralci). Tuttavia, la pubblicazione e l’attestazione conferiscono credibilità e alcuni effetti legali importanti: in particolare, i pagamenti e le operazioni compiute in esecuzione di un piano attestato regolarmente pubblicato non sono soggetti all’azione revocatoria fallimentare in caso di successivo fallimento (art. 56, comma 3, CCII). Ciò rassicura i creditori aderenti che i pagamenti incassati non verranno richiesti indietro successivamente. Inoltre, l’esperto indipendente funge da garante super partes sulla veridicità dei dati e la realizzabilità del piano. Il piano attestato è utile quando l’azienda non è ancora insolvente ma in situazione di crisi e vuole a tutti i costi evitare le procedure concorsuali giudiziali, pur avendo bisogno di ridefinire le proprie esposizioni con accordi volontari protetti. Va detto però che, come ogni soluzione volontaria, se alcuni creditori chiave non collaborano, il piano attestato rischia di non risolvere la situazione (poiché non li obbliga). Rimane comunque un’opzione apprezzata per ridare fiducia ai creditori disponibili, soprattutto le banche, le quali sanno che le operazioni compiute in base a quel piano non saranno messe in discussione più tardi.

La composizione negoziata della crisi d’impresa

Tra le novità più rilevanti introdotte dal Codice della crisi (come modificato dal D.L. 118/2021, convertito in L. 147/2021, e integrato dai D.Lgs. 83/2022, 83/2023 e 136/2024) vi è la composizione negoziata della crisi, uno strumento concepito per affrontare la crisi aziendale in una fase precoce mediante l’assistenza di un esperto indipendente. Si tratta di un percorso volontario e riservato, attivabile senza l’immediato intervento del tribunale (se non per eventuali misure protettive), pensato per negoziare con i creditori una soluzione di risanamento prima che l’insolvenza diventi irreversibile. Vediamone i punti chiave.

Cos’è e quando si può usare: La composizione negoziata è accessibile a qualsiasi impresa commerciale o agricola, di qualunque dimensione (anche le cosiddette imprese “sotto-soglia” – tradizionalmente non fallibili – possono usarla) . La condizione per accedervi è che l’imprenditore si trovi in condizioni di squilibrio patrimoniale o economico-finanziario che rendono probabile la crisi o l’insolvenza, ma che esistano concrete prospettive di risanamento . Non serve quindi essere già insolventi conclamati; anzi, l’idea è di utilizzarla appena emergono segnali di difficoltà, quando ancora si può salvare l’azienda. Questo differenzia la composizione negoziata dalle procedure concorsuali tradizionali (che richiedono almeno lo stato di crisi o insolvenza conclamata). In pratica, se la nostra azienda di affilatrici comincia ad accumulare ritardi nei pagamenti e a vedere tensioni finanziarie, ma ritiene di poter uscire dalle difficoltà con opportuni interventi (ristrutturazione del debito, ricerca di nuovi soci, riorganizzazione), può attivare la composizione negoziata prima di precipitare nel dissesto.

Come si attiva e ruolo dell’esperto: L’imprenditore presenta un’istanza tramite una piattaforma telematica gestita dalle Camere di Commercio, allegando informazioni aziendali e un primo check-up della situazione (esiste un protocollo e persino un test auto-diagnostico per valutare la sostenibilità). Entro pochi giorni viene nominato dalla commissione camerale un esperto indipendente, scelto da appositi elenchi, tipicamente un commercialista o un professionista di ristrutturazioni d’impresa, che deve accettare l’incarico. L’esperto funge da facilitatore: analizza la situazione contabile, ascolta l’imprenditore e i creditori, e guida le trattative per trovare una soluzione. Durante la composizione negoziata, l’imprenditore resta alla guida dell’azienda (non c’è spossessamento dei beni), ma deve operare secondo buona fede, informando regolarmente l’esperto e astenendosi da atti gravemente pregiudizievoli senza averlo consultato.

Durata: Il percorso di composizione negoziata ha una durata iniziale di 180 giorni (6 mesi), prorogabile di ulteriori 180 giorni su richiesta motivata se ci sono trattative in corso e possibilità di accordo. Il terzo correttivo del 2024 ha chiarito che la durata massima dell’incarico dell’esperto è generalmente 6 mesi + proroga, salvo eccezioni legate alla complessità del caso, per evitare che la negoziazione si trascini troppo a lungo . L’obiettivo è bilanciare l’esigenza di dare tempo sufficiente per concludere un accordo con quella di non lasciare i creditori in un’incertezza prolungata.

Misure protettive: Uno dei pilastri della composizione negoziata è la possibilità per l’imprenditore di chiedere al tribunale l’applicazione di misure protettive del patrimonio. In pratica, depositando un’istanza (che può essere contestuale alla nomina dell’esperto o successiva) l’imprenditore può ottenere che i creditori – o alcune categorie di essi – siano temporaneamente bloccati dal compiere o proseguire azioni esecutive o cautelari. L’istanza e la sua concessione vengono pubblicate nel registro imprese; da quel momento, se il tribunale conferma le misure, scatta una protezione simile a quella del pre-concordato: niente nuovi pignoramenti, e quelli in corso vengono sospesi. Come accennato prima, il correttivo 2024 ha esplicitamente esteso questa tutela anche ai rapporti bancari: è ora precisato in legge che il divieto di iniziare o proseguire azioni esecutive vale anche per le banche, e inoltre che le banche non possono revocare o ridurre gli affidamenti durante le misure protettive (salvo che la revoca sia imposta da norme di vigilanza prudenziale) . Questa previsione è fondamentale: tradizionalmente le banche, appena “annusavano” la crisi, tagliavano i fidi, innescando spesso il crollo definitivo; ora, invece, la legge le obbliga a mantenere le linee per quel periodo, in modo da dare all’impresa un ombrello temporaneo per negoziare. Ovviamente, se il merito creditizio dell’azienda è ormai compromesso al punto da mettere la banca in violazione dei propri requisiti di vigilanza (ad es. la posizione deve essere classificata a sofferenza), la banca potrà comunque sospendere ulteriori utilizzi giustificando che deve ottemperare a regole prudenziali, ma non può farlo semplicemente perché dissente dal piano di risanamento finché siamo nel periodo protetto . È un equilibrio delicato tra esigenze di risanamento e stabilità bancaria, che la norma cerca di bilanciare.

L’effetto pratico è che, se l’istanza di misure protettive viene accolta, l’azienda ha un “ombrello” di alcuni mesi (tipicamente 4 mesi rinnovabili, compatibilmente con la durata della negoziazione) durante i quali nessun creditore può iniziare né proseguire azioni di recupero né acquisire nuove garanzie sui beni del debitore. Inoltre, i contratti in essere non possono essere risolti dal contraente in base a inadempienze pregresse (salvo alcune eccezioni per contratti intuitu personae): il Codice prevede espressamente che, durante le misure protettive, i creditori non possano sospendere o sciogliere unilateralmente contratti in corso per mancati pagamenti anteriori . Questo incoraggia i fornitori essenziali a continuare a fornire e, in generale, i creditori a sedersi al tavolo con l’esperto per trovare una soluzione negoziale, poiché l’alternativa – aspettare la fine delle protezioni e poi agire – potrebbe far perdere tempo prezioso e magari peggiorare il valore di realizzo (si pensi a un macchinario fermo mesi in attesa di pignoramento, o a scorte di merci che deperiscono).

Cosa si può ottenere con la composizione negoziata: L’esito auspicabile della composizione negoziata è il risanamento dell’impresa, cioè il superamento dello stato di crisi e la continuazione dell’attività su basi sostenibili. La legge non impone un esito predeterminato: la trattativa può portare a diverse soluzioni (“plurimi approdi”, li chiama l’art. 23 CCII). Ad esempio:
Rinegoziazione dei debiti: l’imprenditore può concludere accordi con uno o più creditori modificando le condizioni dei debiti (riduzione degli importi, nuovi piani di ammortamento, remissione parziale). Questi accordi, se funzionali a riportare l’azienda in bonis, sono il risultato più immediato. Possono includere anche nuovi apporti di capitale, la conversione di debiti in quote societarie (debt-equity swap), la cessione di rami d’azienda a terzi investitori, ecc. Il correttivo 2024 ha chiarito che tali contratti possono essere conclusi anche con “soggetti interessati al risanamento” e non solo con i creditori in senso stretto . Ciò include potenziali investitori o soci che intervengano nel piano (ad esempio un nuovo socio finanziatore che entra per aiutare a pagare i debiti).
Accordo stragiudiziale con effetti ex art. 25-bis: l’imprenditore e i creditori che aderiscono (insieme all’esperto) possono sottoscrivere un accordo di ristrutturazione “in composizione”, che viene poi semplicemente pubblicato nel registro imprese. Questo accordo, pur non essendo omologato dal tribunale, produce alcuni effetti protettivi previsti dall’art. 25-bis CCII: in particolare, consente di beneficiare delle esonero da alcune imposte e della non assoggettabilità a revocatoria per i pagamenti eseguiti in sua esecuzione, come accennato prima. In pratica, se grazie alla composizione negoziata si arriva a un accordo amichevole con, poniamo, il 70% dei creditori, quell’accordo – se sottoscritto anche dall’esperto e pubblicato – mette l’impresa al riparo da eventuali azioni revocatorie su pagamenti fatti in esecuzione dello stesso e conferma i benefici fiscali (le rinunce dei creditori non sono tassate come sopravvenienze attive , e i creditori possono emettere note di credito IVA per le perdite) . Il correttivo 2024 ha reso più semplice raggiungere questo esito, stabilendo che non serve più l’adesione unanime di tutti i creditori per concludere un accordo efficace ex 25-bis: basta la maggioranza di quelli aderenti, purché rappresentino una parte significativa del debito . Inoltre, è previsto che la firma dell’esperto possa avvenire anche dopo la conclusione formale della procedura negoziata, se l’accordo si finalizza subito dopo (ultrattività del suo ruolo) .
Ricorso a strumenti concorsuali semplificati: Se la composizione negoziata evidenzia che serve comunque uno strumento giudiziale per vincolare tutti i creditori o per reperire nuova finanza, l’imprenditore può optare, anche al termine della negoziazione, per una procedura concorsuale vera e propria. In particolare:
* presentare un accordo di ristrutturazione dei debiti omologato (artt. 57 e segg. CCII), sfruttando magari il fatto che durante la negoziazione i creditori hanno già discusso e concordato i termini con l’aiuto dell’esperto. In tal caso, depositando l’istanza di omologazione entro 60 giorni dalla chiusura della composizione negoziata, la percentuale di adesione richiesta per certi tipi di accordo viene ridotta: ad esempio, per l’accordo di ristrutturazione ad efficacia estesa verso le banche può bastare il 60% invece del 75%, se l’accordo viene proposto subito dopo la composizione . Questo incentivo premia chi passa rapidamente dalle trattative informali all’omologazione formale.
* oppure proporre un concordato preventivo (in continuità aziendale o liquidatorio), depositando il piano e la proposta secondo le regole concorsuali. Il vantaggio di arrivarci dopo una composizione negoziata è che molte questioni saranno già state esplorate, e l’esperto avrà segnalato la fattibilità del piano. In particolare, se durante la negoziazione l’imprenditore individua un investitore disposto a rilevare l’azienda o ad immettere finanza, potrà predisporre un concordato in continuità con l’apporto di risorse esterne.
* in caso estremo, se non si trovano soluzioni di risanamento ma occorre evitare il caos di fallimenti “a sorpresa”, l’imprenditore può accedere al concordato semplificato per la liquidazione del patrimonio (art. 25-sexies CCII), previsto proprio come exit strategy di fall-back quando la composizione negoziata fallisce. Questo concordato semplificato è peculiare: non c’è voto dei creditori; l’imprenditore propone direttamente al tribunale un piano di liquidazione dei beni con ripartizione ai creditori, e il tribunale – sentito l’esperto – può omologarlo nonostante l’assenza di consenso dei creditori. Nel concordato semplificato non è previsto un accordo con i creditori (infatti non votano, possono solo eventualmente opporsi all’omologa), quindi il legislatore originariamente non aveva dettagliato una transazione fiscale al suo interno. C’era il dubbio se si potessero falcidiare (ridurre) i debiti fiscali anche in questo contesto. La giurisprudenza recente ha teso per la risposta positiva: ad esempio, la Corte d’Appello di Lecce con sentenza del 26 marzo 2025 ha chiarito che anche nel concordato semplificato il debitore può proporre il pagamento parziale delle imposte, purché sia rispettato l’ordine delle cause di prelazione e assicurata una soddisfazione non inferiore a quella ottenibile nella liquidazione giudiziale . Questa pronuncia ha colmato un vuoto normativo, confermando che anche IVA e tributi possono essere stralciati se il piano lo giustifica e conviene in misura adeguata ai creditori nel loro complesso.
* se l’impresa è molto piccola (sotto-soglia) e la negoziazione fallisce, potrà aprirsi una liquidazione controllata (equivalente al fallimento per i debitori minori, art. 268 CCII). Inoltre, un imprenditore sotto-soglia potrebbe valutare un concordato minore o un piano di ristrutturazione dei debiti del consumatore (ex art. 74 CCII) se persona fisica, ma questi strumenti esulano dal nostro focus aziendale. Basti sapere che anche le imprese minori, dopo la composizione negoziata, possono optare per un concordato minore o la liquidazione controllata, con modalità semplificate.

In sintesi, la composizione negoziata è un contenitore flessibile: l’importante è trovare una soluzione per superare la crisi. Se si risolve tutto con accordi privati, bene; se serve passare per l’omologazione di un accordo o di un concordato, la negoziazione avrà spianato la strada (spesso i termini saranno già stati delineati). L’esperto al termine redigerà una relazione finale sull’esito (positivo o negativo) e l’imprenditore deciderà il da farsi.

Vantaggi principali della composizione negoziata:
Riservatezza iniziale: a differenza di un concordato preventivo, l’avvio della composizione negoziata non è di pubblico dominio, salvo la pubblicazione delle misure protettive (che vengono iscritte nel registro imprese e comunicate ai creditori interessati). Ciò può evitare allarmismi tra clienti e fornitori.
Nessuno stigma automatico: l’impresa non viene etichettata come “fallita” o “in concordato” – rimane operativa con i suoi organi sociali intatti. Questo può tranquillizzare partner commerciali nel breve termine.
Supporto di un esperto super partes: per l’imprenditore, avere un advisor nominato ufficialmente può aiutare a gestire i rapporti con i creditori in modo più autorevole e ordinato. L’esperto fa da moderatore ed evita che le trattative si blocchino per pretese irragionevoli da una parte o tattiche dilatorie dall’altra.
Flessibilità negli esiti: come visto, non ci sono schemi fissi, qualunque accordo ragionevole che porti al risanamento è ben accetto. Si può combinare negoziazione privata, accordo pubblicato, transazione fiscale, oppure passare a concordato: l’importante è salvare l’azienda.
Benefici e incentivi legali: durante la composizione negoziata maturano meno interessi e le sanzioni sui debiti fiscali sono ridotte al minimo, se si ottengono misure protettive (interessi moratori bloccati o ridotti ai soli interessi legali) . Dal 2024, è possibile concludere una transazione fiscale in composizione negoziata, cioè un accordo con l’Agenzia delle Entrate per pagare in parte e/o a rate i debiti tributari . Questo accordo fiscale richiede l’attestazione di un professionista circa la convenienza rispetto alla liquidazione e, se omologato dal tribunale, resta valido anche se poi si passa a un concordato semplificato . Un ulteriore incentivo: le riduzioni di debito fiscale ottenute non sono considerate sopravvenienze attive (cioè non generano reddito tassabile per l’azienda) , e analogamente le eventuali perdite che i creditori subiscono (o i beni ceduti in pagamento) diventano deducibili fiscalmente per loro . Infine, se serve nuova finanza per risanare, il tribunale può autorizzare finanziamenti prededucibili o la continuazione di contratti essenziali: ad esempio, l’art. 22 CCII consente, su richiesta, di autorizzare accordi con banche per riattivare linee di credito sospese, garantendo a quei nuovi utilizzi lo status di crediti prededucibili (cioè che verranno soddisfatti prima di altri crediti se poi si aprirà una procedura) . Questo incentivo può convincere una banca a dare ossigeno all’azienda in crisi confidando di essere tutelata.

Gli accordi di ristrutturazione dei debiti (ex art. 57 e segg. CCII)

Gli accordi di ristrutturazione dei debiti (spesso abbreviati in ARD) sono uno strumento concorsuale introdotto nell’ordinamento fallimentare sin dal 2005, ora disciplinato dagli artt. 57-64 del Codice della crisi. Si tratta di accordi che devono coinvolgere una percentuale qualificata di creditori e che, a differenza delle semplici transazioni private, vengono omologati dal tribunale, acquistando efficacia vincolante erga omnes nei confronti dei creditori coinvolti. In sostanza, l’accordo di ristrutturazione è un compromesso formale tra il debitore e una porzione consistente dei creditori, che viene poi dichiarato valido ed efficace dal giudice, con effetti anche verso eventuali creditori estranei nei limiti previsti.

Requisiti generali: L’impresa (commerciale o agricola) in stato di crisi o insolvenza può proporre ai creditori un accordo che deve essere sottoscritto da creditori rappresentanti almeno il 60% dei crediti (percentuale calcolata sul totale del passivo). Questo è l’accordo standard ex art. 57 CCII (corrispondente all’ex art. 182-bis L.Fall.). Raggiunto tale livello di consenso, il debitore può chiedere al tribunale l’omologazione dell’accordo. Il tribunale, previa verifica formale e sostanziale (sentito un esperto attestatore che redige una relazione sull’attuabilità dell’accordo e sulla capacità di soddisfare integralmente i creditori estranei), procede all’omologa se tutto è regolare. I creditori che hanno aderito sono ovviamente vincolati ai nuovi termini concordati; i creditori estranei (che non hanno firmato) in linea di massima restano fuori dall’accordo e conservano i loro diritti per intero – ma l’accordo, per essere omologabile, deve prevedere che essi vengano pagati integralmente entro 120 giorni dall’omologazione (se i crediti sono già scaduti) o entro 120 giorni dalla scadenza (se i crediti non sono ancora esigibili) . In pratica, l’accordo di ristrutturazione “classico” vincola solo i partecipanti e impone comunque di garantire i non aderenti al 100% entro tempi brevi. Ciò implicava spesso, in passato, la necessità per il debitore di procurarsi comunque risorse per pagare tutti i dissenzienti fuori dall’accordo (ad esempio attraverso finanziamenti terzi, cessioni di asset, ecc.).

Perché utilizzarlo? Due motivi principali: (a) l’accordo consente di ristrutturare la gran parte del debito con il consenso qualificato (60%) dei creditori, riducendo l’esposizione e rimodulandola; (b) offre alcuni benefici legali, come la protezione nelle more dall’azione individuale (anche negli accordi il debitore può chiedere le misure protettive al tribunale, analoghe a quelle del concordato, per evitare che creditori impazienti pregiudichino le trattative) e l’esenzione da revocatoria per gli atti compiuti in esecuzione dell’accordo omologato (pagamenti e garanzie concessi in esecuzione dell’accordo non sono revocabili ex post, art. 59 CCII). Inoltre, può essere integrata la transazione fiscale nell’accordo (art. 63 CCII): i crediti tributari e previdenziali possono far parte dell’accordo con il via libera dell’Agenzia Entrate e dell’INPS, e il tribunale valuta in omologa la convenienza per l’Erario. Con le riforme del 2022-2024, se l’accordo prevede la continuità aziendale ed è soddisfatto il test di convenienza (i crediti fiscali ottengono almeno quanto avrebbero in un fallimento), il tribunale può omologare l’accordo anche senza il voto favorevole del Fisco/INPS (il cosiddetto cram-down fiscale), salvo casi di abuso . In pratica, il nuovo art. 61 CCII consente al giudice di estendere gli effetti dell’accordo anche ai creditori pubblici dissenzienti, se ricorrono le condizioni previste (piano in continuità e rispetto del trattamento minimo).

Varianti degli accordi di ristrutturazione: Negli ultimi anni sono state introdotte alcune varianti per ampliarne la portata e la flessibilità:
Accordi di ristrutturazione agevolati (art. 60 CCII): richiedono una percentuale di consenso più bassa, pari al 30% dei crediti, ma presentano limitazioni. In particolare, non permettono misure protettive automatiche generalizzate (possono ottenerle solo se il debitore prevede comunque di pagare integralmente gli estranei entro 120 giorni dall’omologa) e non possono contenere una transazione fiscale. Sono pensati come accordi “light” quando c’è un numero limitato di creditori rilevanti e si vuole ridurre il quorum, ma il rovescio della medaglia è che il debitore deve comunque garantire la soddisfazione dei non aderenti in tempi brevi con mezzi propri.
Accordi ad efficacia estesa (art. 61 CCII): riguardano casi specifici, in particolare la ristrutturazione dei debiti verso intermediari finanziari (banche e similari). Se l’accordo è approvato da almeno il 75% (soglia ridotta al 60% in certi casi, v. oltre) dei crediti finanziari, il debitore può chiedere al tribunale di estendere gli effetti anche alle banche non aderenti, purché queste siano state informate e invitate alla trattativa con pari opportunità. Questo meccanismo serve a superare il problema del “holdout” di una minoranza: tipicamente, se quasi tutte le banche accettano una rinegoziazione (ad es. allungamento delle scadenze o taglio degli interessi) ma una sola si oppone, il giudice può comunque omologare l’accordo e vincolare anche la banca dissenziente, a patto che la sua posizione non sia peggiorata rispetto a quella che avrebbe senza accordo. Ci sono condizioni tecniche: ad esempio, l’accordo deve prevedere che i creditori finanziari estranei ottengano almeno il 90% di quanto spetterebbe loro se fossero stati inclusi alle stesse condizioni ; inoltre la fattibilità del piano dev’essere attestata da un professionista indipendente. Il correttivo 2024, come accennato, ha abbassato dal 75% al 60% la soglia di adesione richiesta se l’accordo viene presentato subito dopo una composizione negoziata conclusa senza successo, estendendo questa facilitazione anche ad altri crediti oltre quelli finanziari in alcune ipotesi . Ciò per incentivare l’uso dell’accordo dopo aver provato la via negoziata assistita dall’esperto.
Accordi nei confronti di creditori pubblici (art. 62 CCII): prevedono che l’accordo possa produrre effetti anche se alcuni enti pubblici (diversi da Erario e INPS, che rientrano nella transazione fiscale) non aderiscono, purché vengano soddisfatti in misura almeno pari a quella di una liquidazione. Ad esempio, debiti verso un Comune per IMU o TARI: non essendoci una “transazione fiscale” specifica per quei crediti (che sarebbero chirografari), l’accordo può comunque includerli e il giudice può omologare anche se il Comune non firma, a condizione che il trattamento offerto non lo ponga in posizione peggiore che nel fallimento .

In generale, gli accordi di ristrutturazione si posizionano a metà strada tra il piano attestato (del tutto volontario) e il concordato preventivo (collettivo e giudiziale). Rispetto al concordato, l’accordo è più snello: non c’è un voto di tutti i creditori (contano solo le firme raccolte), non c’è necessariamente il rispetto della par condicio tra tutti (si possono modulare tagli diversi per creditori diversi, purché chi resta fuori sia pagato integralmente). È uno strumento più “contrattuale”, cucito su misura del caso concreto. Ma proprio per questo è praticabile se pochi creditori o pochi gruppi di creditori detengono la maggior parte del debito – ad esempio, se 3 banche rappresentano il 70% del debito e accettano di firmare, il residuo 30% di fornitori verrà pagato per intero e il lavoro è fatto. Se invece il debito è frammentato tra molti piccoli fornitori, raggiungere il 60% di adesioni può essere arduo, e magari conviene il concordato (dove vige il voto a maggioranza per somme, e i dissenzienti vengono comunque inclusi se la maggioranza approva). Nel nostro caso aziendale, se l’azienda di affilatrici avesse pochi grandi creditori (mettiamo due banche e tre fornitori principali che insieme rappresentano >60% dei debiti), un accordo di ristrutturazione potrebbe essere efficiente; se invece il debito è polverizzato su 50 fornitori, convincerne abbastanza da coprire il 60% potrebbe essere complicato – qui il concordato, che consente di coinvolgere tutti con il voto, potrebbe essere preferibile.

Adempimenti e procedura per l’accordo di ristrutturazione: Il debitore deve predisporre: – un piano di ristrutturazione dettagliato; – un elenco dei creditori con indicazione di chi aderisce e chi no; – una relazione di un professionista indipendente (attestatore) che confermi la veridicità dei dati aziendali e la fattibilità del piano, nonché la convenienza per gli eventuali creditori estranei (deve attestare che il piano garantisce il pagamento integrale dei creditori estranei contrattualizzati entro i termini di legge – per “estranei contrattualizzati” si intendono quei creditori che non sottoscrivono l’accordo ma che magari hanno concesso dilazioni separate) . La Cassazione ha chiarito nel 2023 che l’attestatore deve verificare puntualmente anche queste posizioni, non limitarsi a valutazioni generali di convenienza . Raggiunte le firme necessarie, il debitore deposita tutto in tribunale con ricorso per omologa.

Il tribunale può concedere, su istanza, misure protettive ante omologa per tenere “calmi” i creditori durante il periodo in cui l’accordo viene finalizzato e presentato (ad esempio per bloccare azioni esecutive dei creditori estranei durante l’attesa dell’omologa), anche se in teoria questi ultimi dovrebbero essere pagati a breve e quindi raramente agirebbero se vedono un accordo depositato e una prospettiva di solvibilità prossima. L’omologazione viene pronunciata dopo un’eventuale udienza se non ci sono opposizioni fondate (i creditori estranei possono opporsi se si ritengono pregiudicati – ad es. se contestano che saranno realmente pagati al 100% nei termini). Una volta omologato, l’accordo è efficace e vincolante tra le parti. Se successivamente l’azienda non rispetta l’accordo (inadempimento), i creditori tornano liberi di agire individualmente; oppure, se la situazione peggiora nuovamente, possono chiedere la risoluzione giudiziale dell’accordo e la conseguente apertura della liquidazione giudiziale (fallimento).

Effetti in caso di insolvenza sopravvenuta post-accordo: Una domanda comune è: cosa accade se l’azienda, dopo aver omologato un accordo di ristrutturazione, fallisce comunque perché non riesce a rispettare gli impegni dell’accordo? La giurisprudenza ha affrontato il tema. Di recente, la Cassazione (Sez. I civ. n. 32996/2024) ha stabilito che qualora venga dichiarata la liquidazione giudiziale (fallimento) dopo un accordo omologato, i creditori che erano parte dell’accordo possono insinuarsi al passivo solo per i crediti residui secondo l’accordo omologato, e non per l’originario maggiore importo . In pratica, l’omologazione “cristallizza” la nuova misura del debito: se un creditore aveva 100 e ha accettato 50 nell’accordo (con uno sconto di 50), e magari prima del fallimento ha ricevuto pagamenti parziali scendendo il dovuto a 30, in fallimento potrà insinuare solo i 30 residui previsti dall’accordo, non tornare a chiederne 80 come se l’accordo non ci fosse mai stato . Questo principio (di continuità degli effetti dell’accordo fino alla risoluzione) tutela la parità tra creditori: chi ha fatto lo sconto non può “rimangiarselo” all’ultimo per avvantaggiarsi sugli altri nel concorso fallimentare. D’altro canto, ricorda che l’accordo non garantisce il successo al 100%: se il piano non viene poi eseguito correttamente, si può comunque finire in insolvenza.

Recap sintetico: L’accordo di ristrutturazione dei debiti è uno strumento flessibile e confidenziale, utile quando si ha l’adesione dei principali creditori. Vantaggi: negoziazione privata e mirata, struttura contrattuale adattabile, tempi spesso più rapidi di un concordato preventivo, nessun voto di massa (bastano le firme necessarie), possibilità di ottenere misure protettive e di inserire transazioni fiscali. Svantaggi: obbligo di pagare integralmente i non aderenti (nel caso standard) in tempi brevi, soglia di adesione elevata (60% o 30% nella forma agevolata) da raggiungere volontariamente, impossibilità di imporre riduzioni ai dissenzienti salvo nei casi speciali (banche con efficacia estesa, creditori pubblici ex art. 62). Con le modifiche del 2024, integrarlo con la composizione negoziata è più fruttuoso: se l’accordo segue immediatamente la trattativa assistita dall’esperto, può beneficiare di soglie ridotte e di una preparazione già effettuata con i creditori.

Il concordato preventivo (in continuità o liquidatorio)

Il concordato preventivo è storicamente la procedura concorsuale per eccellenza a disposizione delle imprese che cercano di evitare il fallimento offrendo ai creditori un accordo collettivo sotto il controllo del tribunale. Nel Codice della crisi ha mantenuto questo ruolo centrale, con alcuni aggiustamenti. Vi sono due principali tipologie di concordato: il concordato in continuità aziendale (quando l’impresa – o parte di essa – prosegue l’attività, sia direttamente sia tramite un terzo) e il concordato liquidatorio (quando l’obiettivo è liquidare il patrimonio e cessare l’attività, distribuendo il ricavato ai creditori).

Quando utilizzarlo: Il concordato preventivo si utilizza quando l’impresa è in stato di crisi o insolvenza e serve coinvolgere tutti i creditori in un’unica soluzione vincolante, soprattutto se è necessario falcidiare (ridurre) i crediti anche dei dissenzienti. È lo strumento appropriato se non si riesce ad avere un consenso extragiudiziale sufficiente (come in un accordo) e/o se l’impresa ha bisogno di sfruttare strumenti propri del concordato come la moratoria generalizzata e la possibilità di differenziare il trattamento tra classi di creditori con il voto a maggioranza.

Iter in breve: L’impresa presenta un ricorso al tribunale chiedendo l’ammissione alla procedura di concordato, allegando una proposta dettagliata ai creditori, un piano industriale/finanziario e una relazione giurata di un attestatore indipendente che certifichi la veridicità dei dati e la fattibilità del piano (inclusa la convenienza del concordato rispetto alla liquidazione fallimentare). In alternativa, se l’azienda ha urgente bisogno di protezione e tempo per definire il piano, può presentare un ricorso “con riserva” (il cosiddetto concordato in bianco), depositando poi la proposta completa entro i termini concessi dal tribunale (fino a 120-180 giorni). Una volta depositata la proposta definitiva, il tribunale la valuta e, se non la ritiene inammissibile (cioè se supera un primo vaglio di fattibilità e legalità), ammette l’azienda alla procedura, nominando un commissario giudiziale che vigilerà sull’impresa durante la procedura. I creditori vengono informati e raggruppati eventualmente in classi omogenee per posizione giuridica ed economica. Successivamente votano sulla proposta di concordato (in adunanza o per via elettronica). Serve, di regola, la maggioranza dei crediti ammessi al voto (in valore) per l’approvazione, calcolata in ogni classe o, se sono previste più classi, nel complesso dei crediti votanti (le regole di voto sono tecniche: se ci sono più classi, serve il sì della maggioranza in ciascuna oppure, se alcune classi votano no, c’è la possibilità di cram-down interclassi se almeno una classe approva e la proposta non discrimina ingiustamente le classi dissenzienti e offre ad esse almeno il valore di liquidazione). In sintesi, generalmente maggioranza semplice dei crediti votanti è sufficiente se c’è una sola classe; con più classi, bisogna avere il voto favorevole della maggioranza delle classi (in termini di numero) e dei crediti (in valore), con possibilità per il tribunale di approvare ugualmente se alcune classi dissentono ma certe condizioni sono rispettate. Infine, il tribunale omologa il concordato, rendendolo vincolante per tutti i creditori anteriori (anche quelli che non hanno votato o hanno votato no), salvo eccezioni (i crediti eventualmente esclusi per legge, come quelli prededucibili estranei, oppure i creditori particolari tutelati da cause di prelazione non intaccate). Una volta omologato, il concordato viene eseguito: se è in continuità, l’impresa continua l’attività secondo il piano, pagando i creditori nei modi e tempi promessi; se è liquidatorio, si procede a vendere i beni e distribuire il ricavato secondo quanto previsto.

Concordato in continuità aziendale: Questo è il caso in cui si vuole salvare l’impresa come attività, farla proseguire (magari ristrutturata). La continuità può essere diretta (la stessa società prosegue la gestione) o indiretta (l’azienda viene affittata o trasferita a una newco o a un terzo, e i proventi della cessione vanno ai creditori del concordato). La legge incoraggia il concordato in continuità perché preserva posti di lavoro e valore economico. I requisiti includono che il piano preveda la continuità per almeno 2 anni e che dalla continuità derivi un utile migliore per i creditori rispetto alla liquidazione immediata. Ad esempio, se proseguendo l’attività per qualche anno l’azienda può generare utili o vendere prodotti che consentono di pagare i creditori al 40%, mentre liquidando subito i beni si otterrebbe solo il 20%, ciò giustifica il concordato in continuità. In tali concordati, l’impresa può mantenere in essere i contratti (previa autorizzazione del tribunale per quelli non ancora adempiuti integralmente), può richiedere finanziamenti interinali o finanziamenti durante l’esecuzione del piano con privilegio prededucibile, e soprattutto ha maggiore libertà nel proporre pagamenti parziali ai creditori anche privilegiati, purché rispetti certe condizioni. Una differenza importante rispetto al liquidatorio: mentre il concordato liquidatorio impone per legge il pagamento di almeno il 20% ai creditori chirografari (salvo il caso di rilevante apporto di finanza esterna), il concordato in continuità non ha una soglia minima prestabilita di pagamento per i chirografari, perché si presume che la continuità d’impresa massimizzi già di per sé la soddisfazione dei creditori (offrendo più di quanto darebbe la liquidazione) . Ciò rende possibili anche concordati in continuità “spinti” (teoricamente il piano potrebbe prevedere anche meno del 20% ai chirografari, se proprio quello è il massimo ricavabile tenendo viva l’azienda). Naturalmente il piano deve comunque superare il test di convenienza: i creditori chirografari dissenzienti devono ricevere almeno quanto otterrebbero in un fallimento , e i creditori privilegiati non possono essere degradati a chirografari se non per la parte incapiente rispetto al valore dei beni su cui insiste il loro privilegio.

Nel concordato in continuità, un aspetto cruciale è la gestione dell’azienda durante la procedura: l’imprenditore rimane in possesso dei beni (salvo eventuali limitazioni o nomina di amministratore giudiziario se vi sono irregolarità), sotto la vigilanza del commissario. Può continuare ad operare, fare ordini, incassare crediti e pagare le spese correnti. I fornitori posteriori alla domanda di concordato (che continuano a fornire beni/servizi) godono di prededuzione, quindi hanno la quasi certezza di essere pagati (sono debiti di massa). Il tribunale può autorizzare l’azienda a contrarre finanziamenti urgenti, che saranno prededucibili; può anche autorizzare, come detto, il pagamento di creditori pregressi strategici (ad esempio fornitori indispensabili che altrimenti interromperebbero forniture cruciali – i cosiddetti fornitori essenziali, il cui pagamento parziale può essere autorizzato in prededuzione per assicurare la continuità, ex art. 100 CCII). Tutto ciò per fare in modo che l’azienda arrivi all’omologa nelle migliori condizioni possibili. Anche i contratti di lavoro proseguono, salvo facoltà di recesso per i dipendenti se non vengono pagati gli stipendi correnti.

Concordato liquidatorio: Questo tipo di concordato prevede invece la cessazione dell’attività e la liquidazione di tutto il patrimonio dell’impresa, con distribuzione del ricavato ai creditori. In pratica, è una liquidazione “guidata” dall’imprenditore (mediante il piano), alternativa al fallimento. La legge impone alcune condizioni aggiuntive per poter accedere a un concordato liquidatorio, proprio per evitare che venga usato in modo elusivo: ad esempio, l’art. 84 CCII richiede che nel concordato liquidatorio vi sia un apporto di risorse esterne che aumenti di almeno il 10% l’attivo disponibile per i creditori (oppure, in mancanza di apporto esterno significativo, che si assicuri comunque il pagamento di almeno il 20% ai chirografari) . In sostanza, il legislatore vuole che il concordato liquidatorio offra qualcosa in più rispetto a un fallimento standard – come incentivo per i creditori e come filtro di ammissibilità. Dunque, se un imprenditore vuole semplicemente liquidare i beni, deve garantire un beneficio minimo ai chirografari (20%) oppure far entrare nel piano nuovi valori (denaro di terzi, garanzie, ecc.) a vantaggio della massa. Nel concordato liquidatorio non c’è continuità aziendale: il tribunale in genere nomina un liquidatore giudiziale (spesso lo stesso commissario) che, dopo l’omologa, procederà a vendere i beni secondo quanto previsto dal piano. L’imprenditore durante la procedura di solito perde la gestione operativa (anche se formalmente rimane amministratore fino all’omologa); di fatto, su autorizzazione del giudice delegato, il commissario/curatore può essere incaricato di gestire la fase di liquidazione (specie se l’azienda cessa subito l’attività). I dipendenti vengono licenziati (godranno delle tutele del Fondo di garanzia per TFR e ultime tre mensilità). Questa forma di concordato è quindi più simile a un fallimento concordato: viene preferita quando non ci sono prospettive di salvare l’azienda, ma c’è magari l’opportunità di vendere il complesso aziendale o alcuni beni in modo ordinato, evitando le dispersioni di valore e i costi maggiori di un fallimento puro. Una variante introdotta di recente è proprio il concordato semplificato menzionato prima, utilizzabile solo dopo una composizione negoziata fallita e con regole particolari (nessun voto dei creditori).

Trattamento dei creditori nel concordato: In concordato (sia esso in continuità o liquidatorio) vige la regola del rispetto delle cause di prelazione: i creditori privilegiati devono essere pagati integralmente per la parte coperta dai beni oggetto di privilegio, salvo che non rinuncino in parte (o salvo la transazione fiscale per i privilegi erariali/contributivi). Possono quindi essere previsti tagli ai privilegi solo sulla parte in eccedenza rispetto al valore dei beni, oppure se gli stessi creditori accettano volontariamente una falcidia votando a favore. Per i creditori chirografari, come detto, nel concordato liquidatorio c’è normalmente la soglia del 20%, mentre nel concordato in continuità non c’è soglia fissa ma occorre comunque offrire loro il massimo possibile dati i flussi dell’attività (pena la non convenienza rispetto alla liquidazione). Importante: l’effetto dell’omologazione del concordato preventivo è esdebitatorio per l’azienda: una volta eseguito il piano, i creditori non possono chiedere oltre quanto hanno ricevuto secondo il concordato. Ad esempio, se un fornitore aveva un credito di €100 e nel concordato approvato era previsto che ricevesse il 30%, cioè €30 (magari in più rate), dopo l’esecuzione del concordato quel creditore non potrà più pretendere i €70 residui: quel debito è estinzione per effetto dell’adempimento del concordato (come fosse stato novato) . Questo distingue il concordato dal fallimento: nel fallimento l’azienda viene liquidata e cessata, ma i creditori (per la parte non soddisfatta) potrebbero teoricamente rivalersi sui coobbligati o, se l’impresa fosse individuale, sul debitore stesso salvo esdebitazione; nel concordato, invece, l’azienda prosegue liberata dai debiti residui e i creditori perdono definitivamente la parte falcidiata (non possono più reclamarla) . L’azienda può così ripartire su basi più sane. Naturalmente, se il concordato non viene adempiuto (l’azienda non rispetta i pagamenti promessi), i creditori potranno chiederne la risoluzione e a quel punto si aprirà con ogni probabilità la liquidazione giudiziale, tornando al concorso ordinario (e i crediti originari risorgeranno, dedotto quanto eventualmente incassato nel concordato) .

Concordato preventivo e coobbligati (fideiussori): È importante notare che gli effetti esdebitatori del concordato non si estendono ai terzi garanti. Se ad esempio il socio ha prestato fideiussione personale per un debito bancario e la banca in concordato ottiene solo il 50%, la banca potrà comunque escutere il garante per cercare il restante 50% (a meno che non abbia rinunciato esplicitamente alla garanzia). Questo principio era previsto nell’art. 184 L.Fall. e rimane valido: i fideiussori non sono liberati dal concordato del debitore principale. La Cassazione, inoltre, ha di recente precisato che un fideiussore persona fisica di un debito dell’impresa non può qualificarsi “consumatore” ai fini di accedere a un piano del consumatore: prestare garanzia per l’attività d’impresa altrui è considerato un atto strumentale all’attività economica, quindi quel garante non rientra nella definizione di consumatore . In sostanza, chi ha garantito debiti d’impresa dovrà eventualmente ricorrere a procedure di sovraindebitamento “professionale” (come il concordato minore) se vuole liberarsi di tali debiti, non potendo usare la corsia riservata ai debiti familiari.

La liquidazione giudiziale (ex fallimento) e la liquidazione controllata

Nonostante tutti gli strumenti di allerta e composizione a disposizione, può accadere che l’azienda non riesca a evitare l’esito liquidatorio formale. La liquidazione giudiziale è il nome attuale di ciò che si chiamava “fallimento” fino al 2022. È una procedura concorsuale involontaria (di solito su iniziativa dei creditori o del PM, ma può esservi accesso anche volontario da parte dell’imprenditore stesso in stato d’insolvenza) che viene aperta dal tribunale accertando lo stato di insolvenza. Il ricorso può provenire da un creditore, dal debitore o dall’autorità giudiziaria. Se il tribunale verifica che l’impresa è insolvente e non ci sono altre procedure in corso, dichiara con sentenza l’apertura della liquidazione giudiziale.

Gli effetti immediati della liquidazione giudiziale includono: – la perdita della capacità di gestione da parte dell’imprenditore, il quale non può più compiere atti sui beni dell’azienda (subentra il curatore nominato dal tribunale); – l’apertura del concorso formale: tutti i creditori devono presentare domanda di ammissione al passivo entro termini stabiliti, e saranno soddisfatti secondo le regole concorsuali, mentre da quel momento sono definitivamente vietate le azioni esecutive individuali (divieto di procedere singolarmente vale per tutti i creditori chirografari e per la parte non coperta da garanzia dei privilegiati); – la cristallizzazione dei debiti: dal momento della dichiarazione di liquidazione giudiziale, i debiti cessano di produrre interessi (salvo quelli privilegiati, ma solo entro il limite della capienza del bene su cui hanno privilegio), e i contratti pendenti possono essere sciolti o proseguiti a seconda di cosa conviene alla massa (il curatore decide, con autorizzazione del GD, se subentrare o sciogliere i contratti in corso, ad esempio continuare un appalto vantaggioso oppure interromperlo se oneroso); – l’eventuale esercizio provvisorio: se utile per evitare un grave pregiudizio (ad esempio per completare commesse in corso che darebbero valore aggiunto ai beni), il tribunale può autorizzare il curatore a proseguire temporaneamente l’attività d’impresa, ma di norma l’azienda cessa l’attività appena dichiarata la procedura.

La liquidazione giudiziale comporta poi l’accertamento del passivo (il giudice delegato esamina le insinuazioni dei creditori e stabilisce chi ha diritto a cosa, con eventuali cause di esclusione o riduzione) e la realizzazione dell’attivo (vendita dei beni, incasso dei crediti, ecc.). Al termine – che può richiedere anni – si ripartiscono le somme seguendo rigorosamente l’ordine delle cause di prelazione (come da tabella illustrata prima). Spesso i creditori chirografari recuperano poco o nulla, specie se ci sono ipoteche e privilegi che assorbono quasi tutto il valore.

Per l’imprenditore, la liquidazione giudiziale è ovviamente una sconfitta: perde l’impresa, può subire l’inibizione a svolgere attività d’impresa (le cosiddette pene accessorie, come l’interdizione all’esercizio di imprese commerciali per un certo periodo, la perdita temporanea dei diritti elettorali, ecc., e la stigma sociale di essere stato dichiarato insolvente). Inoltre, come detto, rischia azioni di responsabilità da parte del curatore (se emergono atti di mala gestio o violazioni dei doveri che hanno aggravato il dissesto) e conseguenze penali se ha commesso reati fallimentari (bancarotta fraudolenta, documentale, preferenziale, ecc., oggi disciplinati negli artt. 322 e segg. CCII richiamando gli artt. 216-217 L.F.). Tuttavia, c’è un aspetto da considerare: dopo la chiusura della procedura, l’imprenditore persona fisica meritevole può ottenere l’esdebitazione, cioè la liberazione dai debiti residui non soddisfatti. Ad esempio, se si trattava di un’impresa individuale o di una società di persone, il titolare o i soci illimitatamente responsabili potranno chiedere l’esdebitazione e ripartire senza i debiti pregressi una volta terminato il fallimento . Ciò non vale per le società di capitali in sé, che una volta liquidate si estinguono (non hanno bisogno di esdebitazione perché cessano di esistere, ma i soci non rispondono dei debiti sociali oltre il capitale). Attenzione: anche i garanti e fideiussori della società non vengono automaticamente esdebitati dalla liquidazione giudiziale della società . Se ad esempio il socio aveva garantito un debito sociale, il fallimento della società non libera il socio garante dall’obbligo verso il creditore; se il garante vuole liberarsi, deve a sua volta fallire o accedere a una procedura di sovraindebitamento personale e ottenere la propria esdebitazione.

Liquidazione controllata dei sovraindebitati: Va menzionata come parallelo della liquidazione giudiziale per i soggetti minori (le piccole imprese sotto soglia, i consumatori, i professionisti non fallibili). È disciplinata dagli artt. 268 e segg. CCII e ha sostituito la vecchia “liquidazione del patrimonio” della legge sul sovraindebitamento (L. 3/2012). Funziona in modo simile al fallimento: viene nominato un liquidatore (invece del curatore), i beni del debitore (persona fisica o impresa minore) sono liquidati e distribuiti ai creditori. Anche in tal caso, il debitore persona fisica può essere esdebitato a fine procedura. La Cassazione ha equiparato alcuni principi tra le due: ad esempio, ha confermato che anche nella liquidazione controllata il creditore ipotecario (banca) mantiene il privilegio processuale di poter proseguire l’esecuzione sul bene ipotecato (come nel fallimento, in virtù dell’art. 150 CCII che richiama l’art. 41 TUB). Questo per sottolineare che i principi cardine valgono in ogni liquidazione concorsuale.

Difendersi in liquidazione giudiziale: In verità, una volta aperta la procedura di liquidazione giudiziale, non c’è molto da difendere: l’imprenditore deve solo cooperare col curatore per massimizzare l’attivo ed evitare guai peggiori. Tuttavia, prima che accada, il debitore può difendersi cercando di bloccare o ritardare l’istanza di fallimento presentata da un creditore, magari attivando altre procedure. Ad esempio: se un creditore deposita ricorso per fallimento, l’imprenditore – fino all’udienza pre-fallimentare – può presentare una propria domanda di concordato preventivo (anche “in bianco”) oppure dimostrare di aver avviato la composizione negoziata e chiedere al tribunale un rinvio. La norma (art. 44 CCII) prevede che se c’è una domanda di concordato pendente (o anche una richiesta di omologa di un accordo di ristrutturazione) il tribunale non può dichiarare il fallimento, a meno che la domanda alternativa venga rigettata . Ciò significa che, muovendosi prima della sentenza di fallimento, il debitore può guadagnare tempo e chances di soluzione: i tribunali, nella prassi, tendono a privilegiare le soluzioni negoziali se l’imprenditore mostra seriamente di perseguirle (ad esempio molti tribunali, in presenza di trattative concrete o di un’istanza di composizione negoziata con misure protettive in corso, rinviano l’udienza fallimentare per dare spazio a questi tentativi) . Il terzo correttivo 2024 non ha introdotto nuove disposizioni su questo coordinamento, ma la prassi giurisprudenziale – coerente con le indicazioni UE – va verso la collaborazione piuttosto che la competizione: l’obiettivo comune è evitare liquidazioni giudiziali non necessarie se c’è una prospettiva di risanamento credibile.

Che fare se comunque si va in liquidazione giudiziale: Se tutti gli sforzi falliscono e viene dichiarato il fallimento dell’azienda, l’imprenditore deve: – collaborare con curatore e organi della procedura (consegnare i libri e documenti contabili, i beni, fornire l’elenco di creditori e debitori, ecc.); – può proporre eventuali istanze di esercizio provvisorio se ritiene che l’azienda intera o parte di essa possa essere venduta a prezzo migliore come attività in funzionamento (ad esempio se c’è un acquirente interessato a rilevare l’azienda in blocco, il curatore può temporaneamente proseguire l’attività in attesa della vendita); – può aiutare il curatore a individuare soggetti interessati ad acquisire l’azienda o beni, presentando potenziali acquirenti (il curatore potrà vendere anche d’urgenza se c’è un’offerta vantaggiosa, previa autorizzazione del comitato creditori); – dopo la chiusura, potrà sperare di riprendere l’attività ex novo (nulla impedisce all’ex imprenditore, una volta ottenuta l’esdebitazione, di aprire una nuova società o attività: le interdizioni sono temporanee, e se non ci sono state condanne per bancarotta non c’è preclusione permanente).

Il debitore persona fisica potrà presentare la richiesta di esdebitazione entro 1 anno dalla chiusura del fallimento (oggi l’esdebitazione per il fallito meritevole è pressoché automatica, salvo opposizioni, ma va comunque attivata con ricorso in tribunale). L’esdebitazione cancella tutti i debiti concorsuali rimasti insoddisfatti, a eccezione di quelli di natura personale come alimenti, risarcimenti per danni da fatto illecito e poche altre eccezioni.

In ogni caso, la liquidazione giudiziale va vista come extrema ratio. Talvolta essa può persino essere parte di una strategia: ad esempio, se l’azienda è completamente decotta ma si vuole far proseguire parti sane, si può pensare di vendere prima del fallimento alcuni rami d’azienda redditizi (attenzione però che tali vendite potrebbero essere revocabili se fatte sottoprezzo o a favore di parti correlate). Oppure, in alcuni casi, aprire la procedura fallimentare e lasciare che sia il curatore a vendere l’azienda a un soggetto terzo può risultare più efficiente e dare all’acquirente la garanzia di prendere l’attività pulita dai debiti (che restano nel fallimento). In effetti, esiste uno strumento dedicato per le grandi imprese insolventi – l’amministrazione straordinaria – che segue logiche simili per salvare aziende di rilevanza strategica; per le PMI invece la strada classica per salvare il salvabile è un concordato con continuità indiretta (affittare l’azienda a un nuovo soggetto che poi la compra, usando il prezzo per pagare i creditori concordatari). Il fallimento di per sé raramente massimizza il valore, ma in assenza di alternative rimane l’ultimo baluardo per gestire l’insolvenza in modo ordinato.

Domande frequenti (FAQ)

D: Cosa si intende esattamente per “stato di crisi” e “stato di insolvenza”?
R: Il Codice della crisi fornisce una definizione: per crisi si intende lo stato di difficoltà economico-finanziaria che rende probabile l’insolvenza (in prospettiva) . È una situazione di squilibrio (patrimoniale o di liquidità) che, se non affrontata, può degenerare. L’insolvenza, invece, è lo stato del debitore che non è più in grado di soddisfare regolarmente le proprie obbligazioni (art. 2, co.1 lett. b CCII): si manifesta con inadempimenti o altri fattori esteriori che dimostrano una carenza strutturale di liquidità. In parole semplici, la crisi è la fase in cui l’azienda inizia a barcollare (ma può ancora salvarsi), l’insolvenza è la fase in cui è caduta e non riesce più a rialzarsi senza interventi straordinari. La composizione negoziata si può attivare già in crisi (prima dell’insolvenza conclamata), mentre il concordato preventivo richiede almeno lo stato di crisi o insolvenza. La liquidazione giudiziale richiede l’insolvenza conclamata.

D: L’azienda ha ricevuto un decreto ingiuntivo immediatamente esecutivo da una banca e alcuni pignoramenti dai fornitori: come posso fermarli?
R: Se la tua azienda è già oggetto di esecuzioni forzate (pignoramenti in corso) o minacce concrete, l’unico modo legale per sospendere tutte le azioni esecutive contemporaneamente è ottenere delle misure protettive previste dalla legge. Puoi farlo in due modi: o presentando un ricorso per concordato preventivo (anche con riserva) al tribunale, oppure attivando la composizione negoziata della crisi e chiedendo al giudice le misure protettive. In entrambi i casi, una volta che il tribunale concede la protezione, nessun creditore può proseguire o iniziare pignoramenti per tutta la durata del “ombrello” protettivo . Nel concordato preventivo, il divieto opera dall’ammissione (o dall’eventuale provvedimento sulle misure cautelari in caso di pre-concordato); nella composizione negoziata, opera dalla pubblicazione dell’istanza di misure protettive e per il periodo stabilito (massimo inizialmente 4 mesi, prorogabili). Nel tuo caso, se la banca ha già un pignoramento in corso, presentando subito domanda di concordato o di misure protettive in composizione negoziata, potresti ottenere la sospensione di quell’esecuzione . Tieni presente che queste misure hanno durata temporanea: ad esempio, nella composizione negoziata durano inizialmente fino a 4 mesi (prorogabili al massimo fino a 12), nel concordato durano fino all’omologa (mediamente 8-12 mesi). Allo scadere, se non si è raggiunto un accordo o aperta una procedura, le azioni riprendono. Quindi è fondamentale utilizzare quella finestra temporale per concludere un accordo o presentare un piano credibile.

D: Posso essere costretto a vendere la casa o i miei beni personali per pagare i debiti della mia azienda?
R: Dipende molto dalla forma giuridica dell’azienda e dalle garanzie personali che potresti aver prestato. Se operi tramite una società di capitali (es. una S.r.l. di affilatrici), la regola generale è che i debiti della società restano a carico della società: tu come socio o amministratore non rispondi con il tuo patrimonio personale, salvo casi particolari. Quindi i tuoi beni (casa, conto personale) sono al sicuro dai creditori sociali, a meno che tu abbia firmato delle fideiussioni personali verso qualche creditore (evento molto comune con le banche, che spesso chiedono la garanzia personale dei soci o degli amministratori). In tal caso, per quei debiti garantiti, la banca o il creditore potrebbe aggredire anche la tua casa o i tuoi beni se la società non paga, in base al contratto di garanzia. Un altro caso in cui potresti essere coinvolto personalmente è se hai commesso illeciti nella gestione: ad esempio, distrazione di beni, confusione tra patrimonio aziendale e personale, prosecuzione abusiva dell’attività nonostante perdite gravi – situazioni che possono portare a una tua responsabilità patrimoniale diretta (azione di responsabilità per mala gestio, o addirittura a revocare la limitazione di responsabilità in casi di abuso della personalità giuridica, sebbene quest’ultimo sia concetto estremo in Italia). Ma in generale, finché ti attieni alla legge, la S.r.l. fa da “schermo”. Se invece l’azienda è una ditta individuale o una società di persone (snc, sas), tu (titolare o socio illimitatamente responsabile) rispondi personalmente dei debiti d’impresa: significa che, in mancanza di beni aziendali sufficienti, i creditori possono pignorare i tuoi beni personali. Dunque, il rischio sulla casa e altro c’è. Anche qui però c’è la possibilità dell’esdebitazione: se, ad esempio, la tua ditta individuale fallisce, dopo la chiusura della procedura potresti ottenere la cancellazione dei debiti residui e ripartire, senza che i creditori possano più toccare i beni futuri (ovviamente quelli già pignorati/venduti nella procedura sono andati). In sintesi: con una società di capitali di norma no, non possono costringerti a vendere casa per i debiti sociali (salvo tue garanzie personali o gravi irregolarità); con una ditta individuale o società personale , il tuo patrimonio è confuso con quello aziendale e quindi aggredibile dai creditori. Ricorda infine che, se hai prestato fideiussione personale per un debito sociale (ad es. mutuo bancario della S.r.l.), quella è efficace a prescindere dal tipo di società: il creditore potrà rivalersi su di te come garante secondo i termini del contratto di fideiussione.

D: L’azienda non riesce a pagare le imposte e soprattutto l’IVA: rischio conseguenze penali?
R: Alcuni omessi pagamenti di imposte possono avere rilevanza penale se superano determinate soglie previste dal D.Lgs. 74/2000 (che disciplina i reati tributari). In particolare: l’omesso versamento di IVA per un importo superiore a 250.000 € per annualità costituisce reato tributario; analogamente, l’omesso versamento delle ritenute operate (contributi previdenziali o ritenute IRPEF dei dipendenti) oltre 150.000 € è reato. Se la tua azienda, per mancanza di liquidità, non versa l’IVA dichiarata o le ritenute, e gli importi accumulati superano quelle soglie in un anno d’imposta, puoi essere chiamato a risponderne penalmente in qualità di legale rappresentante. Va detto che c’è la possibilità di evitare la punibilità se paghi integralmente il dovuto (imposta + interessi + sanzioni) entro la scadenza della presentazione della dichiarazione dell’anno successivo: in tal caso scatta la causa di non punibilità (art. 13 D.Lgs. 74/2000). Ad esempio, se non hai versato IVA 2024 per 300.000 €, hai tempo fino al termine per presentare la dichiarazione IVA 2025 per metterti in regola ed evitare il processo penale. Chiaramente, però, questo richiede risorse che potresti non avere. In sede di concordato preventivo, una volta presentata domanda, i pagamenti di debiti fiscali richiedono autorizzazione, quindi difficilmente potresti colmare quell’omissione durante la procedura. In compenso, la legge fallimentare e il CCII prevedono che se esegui il concordato integralmente, pagando anche almeno il 10% dei debiti IVA e il 30% delle ritenute (soglie richieste se la maggior parte del tuo fatturato non è verso consumatori privati), il reato di omesso versamento IVA si estingue . È un meccanismo introdotto per incentivare il risanamento: se attraverso la procedura concorsuale riesci comunque a pagare una parte significativa dell’imposta evasa (10% IVA, 30% ritenute) e a completare il concordato, non sarai punito penalmente. In sintesi, il rischio penale c’è per IVA e ritenute non versate oltre soglia, ma hai strumenti per mitigarlo: pagamenti tardivi integrali (se trovi le risorse) o inserimento del debito in un concordato con certe percentuali di soddisfo. Al di fuori di questi casi (es. IRES o IRAP non versate) non c’è penale, solo sanzioni amministrative. Attenzione però anche ai reati di bancarotta: se si arriva al fallimento, comportamenti come distrazione di beni aziendali, pagamenti preferenziali a taluni creditori prima del fallimento, occultamento di scritture contabili, possono configurare reati fallimentari a tuo carico. Il consiglio è di mantenere una condotta trasparente, documentare tutto e non fare movimenti opachi: la legge premia l’imprenditore che affronta la crisi onestamente (persino con l’esdebitazione, come vedremo).

D: La banca ha revocato i fidi e vuole rientrare subito, causando il collasso della liquidità. Posso obbligarla a ripristinare il credito?
R: Non esiste un modo per costringere contrattualmente una banca a mantenere aperte linee di fido “revocabili a discrezione” se ha deciso di revocarle nel rispetto delle condizioni contrattuali. Però, grazie alle nuove norme, durante una procedura di composizione negoziata o un concordato preventivo si può ottenere una tutela. In composizione negoziata, come detto, le banche non possono revocare o ridurre le linee di credito durante le misure protettive concesse . Quindi, per esempio, se la banca ha inviato revoca ma tu riesci ad attivare subito la composizione negoziata e ottenere le misure protettive, la banca dovrebbe sospendere la revoca per il periodo protetto (salvo giustificazioni di vigilanza). Nel concordato preventivo, già con il solo deposito della domanda in bianco la banca deve astenersi da azioni esecutive e non può compensare forzatamente i saldi di conto (oltre certi limiti) perché si entra in fase protetta. Detto ciò, non puoi obbligarla a ridarti il fido tolto: puoi però ottenere nuovi finanziamenti con prededuzione se trovi accordo (es. art. 22 CCII in composizione, o art. 99 CCII in concordato). In pratica, quello che puoi fare è: appena vedi la banca ostile, anticiparla attivando uno strumento di crisi che la vincoli a congelare la situazione. Durante la composizione negoziata, potresti anche negoziare con la banca un mantenimento temporaneo delle linee presentando un piano credibile (e l’esperto spesso aiuta a convincere in tal senso, proponendo ad es. di renderle prededucibili). Ma un obbligo legale di rifinanziarti non c’è. Quindi, ricapitolando: puoi fermare la richiesta immediata di rientro della banca entrando sotto il cappello protettivo di una procedura; però non puoi pretendere che la banca ripristini l’affidamento se lo ha revocato. Dovrai cercare fonti alternative di liquidità (altre banche, soci, ecc.) oppure ridurre il fabbisogno modulando pagamenti su fornitori e Fisco (sempre però muovendoti dentro un quadro legale, per evitare atti pregiudizievoli).

D: Qual è la differenza tra concordato preventivo e fallimento (liquidazione giudiziale) per quanto riguarda i debiti residui?
R: Come accennato, nel concordato preventivo, se la procedura va a buon fine (omologa e poi completa esecuzione del piano), l’azienda esce dalla procedura avendo pagato quanto stabilito e i creditori non possono più avanzare pretese per la parte di credito che è stata tagliata . In altre parole, il concordato preventivo ha effetto liberatorio: ciò che non è stato pagato perché falcidiato dal piano è definitivamente perdonato (diversamente da quanto accade in alcune giurisdizioni anglosassoni, qui non c’è bisogno di un atto separato di discharge: l’omologazione e l’esecuzione del piano stesso liberano il debitore dalle obbligazioni eccedenti). L’azienda quindi continua ad esistere senza quei debiti (si dice che “stralcia” i debiti in eccedenza). Dal punto di vista legale, si può dire che il concordato è un accordo novativo: i creditori accettano di sostituire ai vecchi crediti le nuove condizioni del piano, e una volta adempiute queste, null’altro è dovuto. Nel fallimento (liquidazione giudiziale), invece, non c’è un accordo di remissione volontaria da parte dei creditori. Quindi, tecnicamente, se dopo aver liquidato tutto il patrimonio del fallito i creditori ricevono (es.) il 20%, il restante 80% del credito rimane insoddisfatto. La società fallita, però, viene cancellata dal registro imprese e cessa di esistere – quindi quei debiti rimangono solo “sulla carta” senza un soggetto giuridico da perseguire. Tuttavia, per un imprenditore individuale o socio illimitatamente responsabile, quei debiti residui (80% nell’esempio) restano debiti personali suoi finché non ottiene l’esdebitazione. L’esdebitazione nel fallimento è l’atto che cancella i debiti residui del fallito onesto: va chiesta a fine procedura e generalmente viene concessa se il fallito ha cooperato e non ha commesso irregolarità gravi . Se concessa, quei debiti si estinguono e il fallito riacquista la capacità patrimoniale liberata. Se negata (casi rari di frode, dolo, ecc.), quei debiti formalmente restano e potrebbero essere azionati su eventuali beni futuri dell’ex imprenditore (anche se di fatto è raro, perché i creditori ormai hanno chiuso la procedura). In conclusione: concordato = l’azienda performante dopo la procedura è libera dai vecchi debiti (è appunto lo scopo: “pulire” l’azienda indebitata e rilanciarla); fallimento = la procedura liquida tutto e chiude la vita dell’impresa, i debiti per la parte non pagata si estinguono con la fine del soggetto giuridico (o vengono cancellati con l’esdebitazione del fallito persona fisica). Va aggiunto che, dopo un concordato eseguito, l’azienda di solito può anche ottenere attestazioni di avvenuto risanamento utili per partecipare a gare pubbliche, superando lo stigma del passato: la legge riconosce che dopo l’omologazione e l’esecuzione il debitore è “risanato” .

D: Quanto tempo ci vuole per risolvere la situazione debitoria con queste procedure?
R: I tempi variano molto a seconda dello strumento scelto e della complessità del caso. Indicativamente: – Una composizione negoziata dura al massimo 6 mesi prorogabili di altri 6 (quindi fino a 1 anno) . Molte composizioni, se la situazione è affrontabile, si chiudono in 3-4 mesi con un accordo privato o con l’accesso ad altra procedura. Se poi sfocia in un accordo omologato o in un concordato, vanno aggiunti i tempi di quelle fasi successive. – Un accordo di ristrutturazione standard richiede il tempo per raccogliere le adesioni (poche settimane a qualche mese, a seconda del numero di creditori da convincere) e poi l’omologazione. La legge prevede che il tribunale decida sull’omologa entro 4 mesi dal deposito (salvo proroghe se ci sono opposizioni). Quindi in totale, diciamo, 6-8 mesi si può chiudere, a volte meno se c’è urgenza e consenso alto. – Un concordato preventivo è più lungo: dalla presentazione alla omologa spesso passano tra 6 e 12 mesi. Ci sono vari passaggi: fino a 120-180 giorni se presenti prima il “concordato in bianco” per poi depositare il piano; poi l’istruttoria, l’adunanza dei creditori (di solito fissata 60-90 giorni dopo l’ammissione); il voto dei creditori, eventuali adesioni tardive (entro 20 giorni), eventuali opposizioni e infine la sentenza di omologa. In pratica, la media nazionale per un concordato preventivo è attorno a 8-10 mesi dall’inizio all’omologa . Per aziende molto grandi e piani complessi si può sforare oltre un anno; per piccole imprese con concordati semplificati si può anche chiudere in 5-6 mesi. Durante questo tempo, comunque, l’impresa opera (se in continuità) e i creditori sono congelati, quindi l’importante è sopravvivere fino all’omologa. – Una liquidazione giudiziale (fallimento) è notoriamente la più lunga e aleatoria: dipende dall’attivo da liquidare e dalle cause legali eventualmente da affrontare (revocatorie, cause di responsabilità, ecc.). Può durare da 1-2 anni per casi semplicissimi con pochi beni, fino a 5-6 anni o oltre per casi complessi. La media dei fallimenti in Italia storicamente è intorno a 5-7 anni . Ci possono essere riparti parziali a favore dei creditori nel frattempo, ma la chiusura completa richiede tempo. Dal punto di vista del creditore, il fallimento è spesso la via più lenta; dal punto di vista del debitore, lui perde subito l’azienda (quindi per lui in un certo senso “finisce” subito), ma la definizione finale (come l’esdebitazione) arriva solo a procedura conclusa, quindi anni dopo.

Riassumendo: se vuoi risolvere rapidamente e mantenere il controllo, le strade migliori sono la trattativa stragiudiziale o la composizione negoziata; il concordato è intermedio (quasi un anno, ma protegge durante); il fallimento è il più lungo ma tu non dovrai gestirlo (sarà in mano al curatore, però dovrai aspettare per l’esdebitazione). Agire in anticipo comunque aiuta: predisporre un piano di risanamento richiede qualche mese di analisi e negoziato, quindi prima inizi (ad es. consultando esperti, attivando la composizione negoziata) prima potrai concludere.

D: La mia azienda è molto piccola, con meno di 5 dipendenti e 200k € di fatturato; so che prima non era “fallibile”. Cosa cambia per me?
R: Le piccolissime imprese (che non superano determinati parametri: attivo di bilancio €300k, ricavi €200k, debiti €500k – art. 2 CCII) sono escluse dalla liquidazione giudiziale (il fallimento in senso tecnico) . Questo non significa che siano esenti dai debiti, ma semplicemente che non può essere dichiarato il loro fallimento secondo la procedura classica. In caso di insolvenza di queste micro-imprese (o imprenditori individuali sotto soglia), il Codice della crisi prevede per loro le procedure di sovraindebitamento, oggi integrate nel sistema: in particolare la liquidazione controllata del sovraindebitato (che abbiamo visto essere analoga al fallimento, ma con un liquidatore nominato e qualche formalità in meno) e il concordato minore (art. 74 CCII), che è una versione semplificata del concordato preventivo pensata per i debitori minori. Inoltre esiste il piano di ristrutturazione dei debiti del consumatore per le persone fisiche non imprenditori (non il caso tuo se hai un’azienda, ma utile se hai debiti personali fuori dall’attività). Nel tuo caso, se la tua ditta individuale o piccola società non fallibile ha troppi debiti e non riesce a pagarli, puoi comunque: – accedere alla composizione negoziata (vale per tutte le imprese, anche le minime, e anzi il correttivo 2024 ha allineato le regole per imprese sotto-soglia, permettendo poi anche a queste di fare concordato minore o liquidazione controllata come approdi della composizione) ; – proporre un concordato minore (art. 74 CCII), che è simile al vecchio “piano del consumatore” ma per l’imprenditore minore: ha regole semplificate, prevede comunque normalmente il pagamento di almeno il 20% ai chirografari come nel concordato ordinario liquidatorio , però la procedura è snella e si svolge davanti al giudice con l’ausilio dell’OCC (Organismo di Composizione della Crisi); – oppure, se non vuoi o non puoi fare un piano di concordato minore, subire (o chiedere tu stesso) la liquidazione controllata dei tuoi beni. In tal caso, un liquidatore nominato venderà i beni e distribuirà il ricavato ai creditori. Tu come persona fisica potrai ottenere l’esdebitazione anche se i creditori non vengono pagati per intero, purché la tua insolvenza non sia dovuta a frodi o colpa grave. Inoltre, per il sovraindebitato c’è un istituto speciale di esdebitazione: l’esdebitazione del debitore incapiente (art. 282 CCII), dove il debitore persona fisica senza alcun patrimonio né reddito liquidabile può essere liberato dai debiti immediatamente, impegnandosi a pagare solo se e quanto potrà nei 4 anni successivi . Questo vale se, ad esempio, un piccolo imprenditore ha chiuso l’attività, non possiede immobili né altri beni significativi: può chiedere di essere esdebitato subito, dimostrando di essere meritevole (cioè di non aver colposamente causato il dissesto) e restituendo ai creditori eventuali modeste somme se nei 4 anni successivi la sua condizione migliora (oltre una certa soglia). È un fresh start molto forte, concesso una volta sola nella vita. Quindi, per il piccolo imprenditore: è vero che non rischi il “fallimento” classico con tutto lo stigma associato, ma se sei insolvente hai comunque procedure dedicate per sistemare la situazione. I creditori non possono costringerti a un fallimento, ma possono comunque agire con esecuzioni individuali: per evitarle in modo coordinato, puoi rivolgerti all’OCC (Organismo di Composizione della Crisi, istituito presso la Camera di Commercio o gli Ordini professionali locali) per avviare un concordato minore o una liquidazione controllata. Queste procedure, se attivate per tempo, bloccano le azioni esecutive individuali (analogamente al concordato preventivo). Inoltre, come detto, offrono la possibilità di esdebitazione finale. Insomma, “non fallibile” non significa “invulnerabile ai creditori”, ma vuol dire che seguirai percorsi diversi. Ad esempio, l’OCC ti guiderà magari a presentare un piano di rientro del 30% ai creditori, e il giudice lo omologherà se è fattibile e conveniente per loro.

D: I fornitori non mi consegnano più materiale a causa di fatture arretrate. Come posso convincerli a continuare a rifornirmi mentre risolvo la crisi?
R: Questa è una situazione comune nelle crisi: la mancanza di liquidità porta ritardi nei pagamenti, i fornitori perdono fiducia e minacciano di interrompere le forniture essenziali, mettendo ancora più a rischio la continuità aziendale. Ci sono alcuni strumenti utili: – Nel contesto di una composizione negoziata, come già detto, puoi individuare i contratti di fornitura essenziali e chiedere al tribunale di autorizzarti a pagarli regolarmente in prededuzione (cioè con priorità) oppure di escludere la loro risoluzione per i debiti pregressi. L’art. 19 CCII prevede che, se hai ottenuto misure protettive, i creditori non possono sospendere o sciogliere unilateralmente i contratti pendenti per inadempienze pregresse . Ciò significa che, se esiste un contratto di fornitura continuativa (per esempio un accordo quadro di consegna mensile di utensili da taglio necessari alle tue affilatrici) e tu sei in composizione negoziata con le misure protettive attive, il fornitore non può risolvere il contratto adducendo che non hai pagato le fatture precedenti. Puoi quindi informarlo di questa tutela legale e chiedergli di continuare a fornire. Naturalmente dovrai però pagare regolarmente le forniture correnti (quelle durante la procedura) perché quelle sono coperte da prededuzione ma vanno onorate, altrimenti il giudice può autorizzare la risoluzione. – Analogamente, in un concordato preventivo con continuità, puoi chiedere al tribunale un provvedimento che obblighi i contraenti a rispettare i contratti pendenti: la legge (art. 108 CCII) consente, in continuità, di mantenere in essere i contratti necessari e i fornitori non possono rifiutarsi di eseguire la loro parte contrattuale solo perché vantano crediti pregressi non pagati (anche qui, salvo che tu non paghi le forniture correnti autorizzate in prededuzione). – Puoi anche offrire ai fornitori delle garanzie migliorative per le forniture nuove: ad esempio, proporre pagamenti anticipati all’ordine (se hai qualche liquidità per il corrente) oppure pagamenti contestuali alla consegna (cash on delivery), o ancora far sì che i pagamenti correnti siano autorizzati dal tribunale come prededucibili, così il fornitore sa che verrà pagato prima degli altri crediti precedenti in caso di procedura . Nel concordato o accordo, i crediti dei fornitori per beni/servizi forniti durante la procedura sono prededucibili di legge – comunica loro questo fatto, perché può rassicurarli (significa che se anche tu fallissi poi, quei crediti sarebbero tra i primi a essere pagati, davanti ai vecchi creditori). – Dal punto di vista relazionale, è importante una comunicazione onesta: spiega ai fornitori la tua situazione e che stai predisponendo un piano di ristrutturazione con l’aiuto di professionisti (magari mostrando che hai già un esperto nominato o che sei ammesso al concordato). I fornitori spesso, se vedono serietà e una prospettiva di recuperare almeno una parte dei loro crediti pregressi, preferiscono mantenere il cliente in crisi piuttosto che perderlo e incassare poco/nulla. Potresti proporre loro: “continuate a fornirmi, vi pago il nuovo puntualmente, e per il vecchio vi includo nel piano di rientro che sto preparando, offrendovi ad esempio il 30% in 2 anni”. Se fai questa proposta dopo aver depositato un concordato, i fornitori hanno la certezza che non puoi deviare da quel piano (perché sarà vigilato dal tribunale). – In estrema sintesi: la legge tutela la continuità aziendale prevedendo che i fornitori essenziali non possano interrompere le forniture solo per i debiti pregressi durante la fase protetta . Usa questa norma a tuo favore: metti per iscritto al fornitore, magari con l’aiuto di un avvocato, che hai avviato la procedura X, che il contratto in essere è protetto e che sei disponibile a onorare regolarmente le forniture correnti se lui rispetta il contratto. Contemporaneamente, rassicurali offrendo condizioni sicure per il nuovo (pagamenti per contanti, garanzie) e includendoli equamente nel piano per il pregresso. Spesso, combinando aspetti legali e goodwill, si riesce a mantenere i flussi: dopotutto anche al fornitore conviene continuare a vendere (magari perde qualcosa sul vecchio ma salva il cliente per il futuro).

D: Se riesco a far approvare un concordato o un accordo, la mia azienda sarà “pulita” dai debiti? Potrò ottenere nuovi fidi in futuro o rimarrò marchiato?
R: Una volta eseguito con successo un concordato preventivo o un accordo di ristrutturazione omologato, l’azienda risulta liberata dai debiti residui antecedenti (a meno che tu non abbia volutamente escluso qualche credito dalla procedura, cosa rara) . Legalmente, quei creditori non possono più avanzare pretese oltre quanto ricevuto. La società può quindi ripartire con una struttura patrimoniale risanata. Dal punto di vista pratico, però, la reputazione creditizia può restare temporaneamente compromessa: – Le banche e le centrali rischi avranno segnalato la precedente sofferenza o ristrutturazione. Tuttavia, se la ristrutturazione riesce, col tempo (diciamo qualche anno di bilanci positivi e storico di pagamenti regolari) l’azienda può riconquistare la fiducia. In genere, molte banche considerano un concordato eseguito come un fatto negativo storico ma superato: dopo, ad esempio, 2-3 anni di buona gestione e covenants rispettati, possono tornare a concedere credito, specie se magari c’è stato un cambiamento nella compagine sociale o nel management (che indica discontinuità in meglio) . – I fornitori potrebbero, almeno inizialmente, pretendere pagamenti anticipati o a vista per riprendere a dare fiducia, oppure chiedere garanzie (come assicurazione del credito). Sta a te ricostruire la credibilità: onorando scrupolosamente tutti i nuovi impegni e mostrando che l’azienda è risanata. Spesso, dopo un concordato, le imprese operano per un po’ solo su basi di cassa (pagano tutto all’ordine o alla consegna) fino a quando i partner non rilassano le condizioni. – Dal punto di vista legale, sì: l’effetto esdebitatorio dell’omologa e soprattutto dell’adempimento del concordato è che i creditori chirografari perdono definitivamente la parte falcidiata e i privilegiati anche per la parte eventualmente non coperta . Quindi l’azienda è pulita dai debiti anteriori. Nel caso di accordo di ristrutturazione, è simile: l’accordo omologato ha forza di legge tra le parti e se prevedeva stralci, quelli sono definitivi . Ovviamente c’è la condizione che tu esegua l’accordo o il concordato secondo i patti: se non lo fai e la procedura si risolve, allora si torna al punto di partenza (anzi peggio, finendo probabilmente in fallimento come dicevamo). Ma supponendo che tutto vada bene: la legge e i giudici riconoscono la seconda chance. Ad esempio, un’azienda che ha subito un concordato non è per sempre esclusa dagli appalti pubblici; può certificare l’avvenuto risanamento e tornare a concorrere (il Codice degli Appalti richiede di provare di aver superato la crisi). Anche il casellario informatico dei protesti, se avevi emissioni di assegni o cambiali non pagate, si “pulisce” dopo un certo periodo. Insomma, ordinamento e prassi permettono di tornare affidabili. In conclusione, : dopo l’omologa e soprattutto dopo l’esecuzione completa del piano di risanamento, la tua azienda potrà considerarsi liberata dai vecchi debiti ed essere nuovamente affidabile. Non sarai marchiato a vita (non esiste un casellario giudiziario per le società, e comunque l’importante è dimostrare il cambiamento). Sarà compito tuo, con i risultati concreti, dimostrare al mercato che la crisi è alle spalle. Spesso, coinvolgere un nuovo investitore o un socio apportatore di capitali dopo il concordato aiuta molto, perché segnala discontinuità e rafforza il patrimonio. Anche dotarsi di bilanci certificati da un revisore indipendente, rispettare pienamente tutti i nuovi obblighi fiscali/contributivi, e magari migliorare la governance, sono segnali che possono rassicurare banche e partner. In altre parole, il passato inciderà per un po’, ma non sarà un marchio indelebile: se l’azienda torna a performare e gestire bene la finanza, la fiducia verrà gradualmente ripristinata.

Conclusioni: difendersi dai debiti è possibile, con strategia e tempestività

Affrontare una situazione di indebitamento grave può sembrare un compito schiacciante per l’imprenditore, ma la legislazione attuale offre una serie di strumenti sofisticati per farlo in modo ordinato e persino incentivato. La chiave di successo sta nella tempestività: prima si agisce, più opzioni sono sul tavolo. Un’azienda di affilatrici in difficoltà dovrebbe anzitutto analizzare – con l’aiuto di professionisti – la propria situazione finanziaria, quindi scegliere la strada più adatta: iniziando magari con negoziazioni assistite (composizione negoziata) e tenendo in riserva l’opzione del concordato se serve un intervento più deciso.

Dal punto di vista pratico: – Non isolarsi: comunicare con i creditori, mostrando un atteggiamento collaborativo e trasparente. Spesso i creditori preferiscono trovare un accordo (anche se comporta rinunce) piuttosto che spingere un’impresa alla rovina e recuperare poco o nulla. Il nuovo codice incoraggia anche i creditori finanziari ad avere un comportamento corretto in trattativa, e sanziona l’inerzia col rischio di preclusioni (ad esempio nel cram-down fiscale se il Fisco rifiuta senza motivo viene bypassato). – Farsi assistere da esperti: la materia è complessa (lo dimostra la lunghezza di questa guida!). Commercialisti, avvocati d’affari, advisor finanziari sono figure cruciali per valutare la fattibilità di un piano di rientro e per condurre efficacemente le trattative. Inoltre, alcune procedure richiedono obbligatoriamente il loro coinvolgimento (l’attestatore nel concordato o accordo, l’esperto indipendente nella composizione negoziata, l’OCC nel sovraindebitamento). Anche interfacciarsi con il sistema bancario per ristrutturare i debiti è più efficiente se si hanno advisor che parlano la stessa lingua delle banche. – Considerare l’impatto di ogni scelta: ad esempio, preferire un accordo extragiudiziale “discreto” a un concordato potrebbe ritorcersi contro se poi pochi creditori lo rispettano e la situazione degenera ulteriormente; all’opposto, lanciare subito un concordato senza aver sondato i creditori potrebbe portare a un voto negativo. Quindi la strategia spesso è progressiva: sondaggio informale dei principali creditori -> se c’è apertura, magari composizione negoziata assistita -> se c’è sufficiente consenso, accordo omologato; se non c’è ma l’azienda è salvabile, concordato preventivo; se l’azienda non è salvabile, allora concordato liquidatorio o liquidazione controllata piuttosto che il caos del fallimento puro. – Sfruttare eventuali moratorie fiscali e previdenziali: ricordarsi sempre di verificare se normative temporanee offrono scorciatoie. Ad esempio, nel 2023-2024 abbiamo avuto la rottamazione-quater e lo stralcio dei mini-debiti: un’azienda in crisi poteva ridurre drasticamente la propria esposizione col fisco aderendo a queste misure . Integrare tali opportunità in un piano di risanamento è segno di abilità: un creditore pubblico sarà più ben disposto a una transazione se vede che hai già fatto tutto il possibile per ridurre il debito (ad esempio aderendo alla rottamazione per togliere sanzioni e interessi). – Tutela dell’imprenditore onesto: la legge oggi tutela chi dimostra correttezza e iniziativa. Se l’imprenditore adempie agli obblighi di allerta (ad esempio attiva subito la composizione negoziata appena scattano gli indizi di crisi) e non compie atti dissipativi, difficilmente subirà sanzioni personali. Anzi, se malgrado gli sforzi la situazione degenererà in liquidazione giudiziale, potrà ottenere l’esdebitazione e non verrà punito per la “sfortuna” imprenditoriale . Viceversa, chi tenta di fare il furbo (occultare beni, pagare solo alcuni “amici”, frodare il Fisco, distrarre attivi) finirà quasi certamente per aggravare la propria posizione: i creditori non faranno sconti e i giudici nemmeno, potendo anche negare i benefici (ad es. l’esdebitazione è esclusa a chi ha tenuto comportamenti dolosi o di frode) . – Soluzioni creative: a volte, salvare l’azienda dai debiti significa trasformare il debito in qualcos’altro. Ad esempio, convincere alcuni creditori a diventare soci – convertendo crediti in capitale – (debt-to-equity swap), oppure cedere asset non core per abbattere l’esposizione (vendere un ramo d’azienda secondario per fare cassa e pagare debiti). Queste operazioni sono possibili e anzi facilitate dentro una cornice negoziale o concordataria. Quindi non pensare solo in termini di “quanto pago su 100 di debito”, ma anche “posso offrire in cambio qualcosa di diverso dal denaro?” (quote societarie, azioni, immobili, macchinari). Certi fornitori potrebbero accettare macchinari o scorte in pagamento parziale, le banche potrebbero gradire immobili a saldo. L’importante è che tutto sia valutato correttamente e, se in procedura, attuato rispettando la par condicio (es.: con perizie sul valore dei beni dati in pagamento, e offrendo questa opzione a tutti i creditori della stessa classe).

In definitiva, difendersi dai debiti non significa sfuggire alle proprie responsabilità, ma anzi affrontarle di petto con gli strumenti giuridici predisposti e con il supporto di figure esperte. Da quanto esposto emerge un messaggio di fondo: la legge non vuole più che il fallimento sia la fine inevitabile, bensì la extrema ratio quando ogni altra via è impercorribile. Vi sono costanti incentivi al risanamento e alla continuazione, perché è interesse di tutti – debitori, creditori, lavoratori, Stato – che le imprese economicamente sostenibili non spariscano per mere difficoltà finanziarie transitorie.

Un’azienda specializzata in affilatrici, con il suo know-how tecnico e le sue maestranze qualificate, rappresenta un valore economico e sociale: se il mercato di riferimento ha ancora prospettive, vale la pena tentare tutte le soluzioni per salvarla dai debiti. Questa guida, con oltre 10.000 parole di approfondimento, ha voluto fornire gli strumenti conoscitivi per intraprendere quel percorso di salvataggio in modo consapevole e aggiornato alle ultime norme e sentenze. Il debitore informato è un debitore più forte, capace di difendersi e, auspicabilmente, di tornare a prosperare lasciandosi la crisi alle spalle.

Fonti normative e giurisprudenziali (aggiornate a ottobre 2025)

Normativa di riferimento:
– Decreto Legislativo 12 gennaio 2019, n. 14 – Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza (CCII), come modificato dai successivi decreti correttivi (D.Lgs. 147/2020, D.Lgs. 83/2022, D.Lgs. 83/2023 e D.Lgs. 136/2024).
– Decreto Legge 24 agosto 2021, n. 118, conv. in L. 147/2021 – Misure urgenti in materia di crisi d’impresa e risanamento aziendale (ha introdotto la composizione negoziata).
– Direttiva (UE) 2019/1023 sulla ristrutturazione e insolvenza, recepita nel CCII (principi generali, es. cram-down cross-class e protezione dei nuovi finanziamenti).
– Codice Civile – artt. 2446-2447, 2482-bis, 2486 c.c. (obblighi in caso di perdita del capitale e responsabilità degli amministratori in caso di gestione impropria durante la crisi); artt. 2740-2741 c.c. (responsabilità patrimoniale e par condicio creditorum); principali privilegi mobiliari e immobiliari: es. art. 2751-bis c.c. (crediti di lavoro), art. 2752 c.c. (crediti tributari), art. 2777 c.c. (ordine dei privilegi immobiliari).
– Testo Unico Bancario (D.Lgs. 385/1993) – art. 41, comma 2 (credito fondiario e privilegio processuale per le banche su beni ipotecati).
– Legge Fallimentare R.D. 16 marzo 1942, n. 267 (abrogata dal CCII, ma rilevante per principi generali e per i procedimenti pendenti iniziati prima del 15 luglio 2022).
– D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602 – art. 19 (rateazione delle cartelle esattoriali fino a 72 rate; condizioni per debiti > €60.000 e > €120.000).
– D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 (TUIR) – art. 88, comma 4-ter e art. 101, comma 5 (previsione che le rinunce ai crediti conseguenti ad accordi di ristrutturazione o concordati preventivi omologati non sono imponibili per il debitore; le perdite dei creditori su crediti in procedure sono deducibili).
– D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633 (Decreto IVA) – art. 26 (note di variazione IVA in caso di procedure concorsuali: consente ai fornitori di emettere note di credito per IVA su crediti non riscossi a seguito di concordato, fallimento e ora anche composizione negoziata, grazie alle modifiche apportate dal D.L. 73/2021).
– D.Lgs. 74/2000 – artt. 10-bis e 10-ter (omesso versamento di ritenute e di IVA come reati oltre soglie di €150k e €250k rispettivamente); art. 13 (cause di non punibilità per integrale pagamento del debito tributario prima del dibattimento).
– Codice Penale (richiamato dal CCII) – artt. 216-217 R.D. 267/42 (reati di bancarotta fraudolenta e semplice, ora trasfusi negli artt. 322-323 CCII); art. 236 L.F. (ricorso abusivo al credito); art. 218 L.F. (esonero da punibilità per concordato preventivo eseguito con pagamento minimo 10% IVA e 30% ritenute, come da D.Lgs. 83/2022).

Principali sentenze giurisprudenziali citate:
Cass., Sez. I civ., 15 maggio 2023, n. 13154: In tema di accordo di ristrutturazione ex art. 182-bis L.Fall., ha stabilito che la relazione dell’attestatore deve verificare specificamente l’idoneità del piano a garantire il pagamento integrale dei creditori estranei contrattualizzati entro i termini di legge . (Attestazione puntuale su creditori estranei con accordi bilaterali).
Cass., Sez. V trib., 29 novembre 2023, n. 33303: Ha dichiarato cessata la materia del contendere in un giudizio tributario quando, nelle more del ricorso per cassazione, è intervenuta l’omologazione di un accordo di ristrutturazione con transazione fiscale ex art. 182-ter L.Fall., che ha di fatto definito il debito oggetto di lite . (Effetto dell’accordo omologato sui debiti fiscali litigiosi: estinzione del contenzioso per sopravvenuta definizione).
Cass., Sez. I civ., 19 agosto 2024, n. 22914: Ha confermato che il privilegio processuale del credito fondiario ex art. 41 TUB si applica anche alle nuove procedure introdotte dal CCII: sia nella liquidazione giudiziale (ex fallimento) sia nella liquidazione controllata del sovraindebitato . La pronuncia richiama l’art. 150 CCII e l’art. 270 co. 5 CCII (che sostituiscono i termini “fallimento” con “liquidazione giudiziale” in tutte le norme vigenti, incluso l’art. 41 TUB) .
Cass., Sez. I civ., 17 dicembre 2024, n. 32996: (Richiamata in dottrina, v. Diritto Bancario, 3/2/2025) sul destino degli accordi di ristrutturazione omologati in caso di successivo fallimento: ha affermato che l’apertura della liquidazione giudiziale risolve l’accordo e i creditori aderenti possono insinuarsi al passivo solo per la parte di credito residua secondo l’accordo omologato, senza poter reclamare l’intero originario . (Principio di cristallizzazione degli effetti dell’accordo fino alla risoluzione per fallimento).
Cass., Sez. Un. civ., 9 febbraio 2023, n. 4081: (Ordinanza) Ha ribadito che dal momento della presentazione di una domanda di concordato preventivo il debitore è in regime di protezione: gli atti di pagamento di debiti fiscali scaduti senza autorizzazione del tribunale non sono consentiti, perciò il debitore non decade da un piano di rateizzazione fiscale per il solo fatto di aver sospeso i pagamenti dopo il deposito della domanda di concordato . Conseguentemente, sono illegittime le sanzioni e la decadenza comminate dal Fisco per il mancato pagamento in pendenza di concordato. (Tutela del debitore che sospende i pagamenti al Fisco durante il concordato).
Corte d’Appello di Lecce, 26 marzo 2025: Ha statuito che nel concordato semplificato per la liquidazione del patrimonio (art. 25-sexies CCII) è ammissibile la falcidia dei debiti tributari anche in assenza di una specifica transazione fiscale, purché sia garantito il rispetto della causa di prelazione e della convenienza rispetto alla liquidazione . Ciò colma un vuoto normativo del concordato semplificato, chiarendo che anche IVA e tributi possono essere stralciati se il piano lo giustifica e rispetta l’ordine dei crediti.
Corte d’Appello di Milano, 25 maggio 2025: (Menzionata da Unijuris) Ha applicato retroattivamente il principio del cram-down fiscale introdotto dal D.Lgs. 136/2024 anche a concordati in continuità aperti prima della riforma, ritenendo che il tribunale possa omologare forzosamente il concordato nonostante il voto contrario di Fisco/INPS, se il piano è in continuità e soddisfa le condizioni di legge (estensione analogica della nuova norma) . (Interpretazione evolutiva pro-debitor: subito applicabile il cram-down sui crediti pubblici in continuità).
Tribunale di Forlì, 14 agosto 2025: (Unijuris) Ha ritenuto ammissibile, in un accordo di ristrutturazione ex art. 63 CCII, una transazione fiscale che preveda lo stralcio anche di crediti tributari locali (es. IMU), purché l’ente locale interessato abbia stipulato separato accordo col debitore. Ciò conferma la possibilità di inserire nel perimetro dell’accordo anche crediti di enti diversi dall’Agenzia Entrate (es. Comuni), coordinando più tavoli negoziali . (Flessibilità nell’accordo per includere tributi locali con accordi ad hoc).
Cass., Sez. I civ., 11 novembre 2025, n. 29746: Ha precisato i confini della definizione di “consumatore” nel Codice della crisi. In particolare, ha escluso che possa qualificarsi consumatore la persona fisica che abbia garantito, come fideiussore, i debiti di un’impresa altrui con cui ha un coinvolgimento funzionale: prestare fideiussione per un’attività d’impresa è un atto strumentale all’attività economica del debitore principale, quindi il garante non agisce per scopi personali esclusivamente estranei all’attività imprenditoriale . Ne consegue che tali fideiussori non possono accedere al piano del consumatore ex art. 67 CCII, dovendo semmai ricorrere ad altri strumenti (concordato minore, ecc.). (Dal testo: “La prestazione di fideiussione costituisce vero e proprio atto strumentale all’attività del debitore ove il garante sia coinvolto … La definizione di consumatore nel CCII non estende automaticamente la qualifica ai soci o garanti di debiti d’impresa” ).

La tua azienda che produce, distribuisce, ripara o manutiene affilatrici, affilatrici CNC, affilatrici per utensili, affilatrici per lame e coltelli industriali, macchine per utensileria, rettificatrici, mole e abrasivi, utensili speciali, componenti meccanici di precisione o servizi di riaffilatura professionale si trova oggi in difficoltà a causa dei debiti? Fatti Aiutare da Studio Monardo

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Stai ricevendo solleciti, richieste di rientro, blocchi delle forniture, decreti ingiuntivi o minacce di pignoramento da Fisco, INPS, banche, fornitori tecnici o Agenzia Entrate-Riscossione?

Il settore delle affilatrici è altamente tecnico e richiede investimenti continui: componenti meccanici di precisione, elettroniche, mandrini, software, utensili grezzi, magazzini costosi e assistenza qualificata. Basta un ritardo negli incassi o un taglio ai fidi bancari per mettere l’azienda in seria difficoltà.

La buona notizia è che la tua azienda può essere salvata, se agisci in tempo e con la strategia giusta.


Perché un’Azienda di Affilatrici va in Debito

  • aumento dei costi di mandrini, motori, viti a ricircolo, guide, elettroniche e utensili
  • pagamenti lenti da parte di utensilerie, officine, aziende meccaniche e produttori industriali
  • magazzino immobilizzato tra mole, ricambi, componenti e utensili speciali
  • costi elevati di manutenzione, collaudi e aggiornamenti macchine
  • investimenti in software, retrofit, automazione e certificazioni
  • riduzione o revoca delle linee di credito bancarie

Il problema principale non è la mancanza di commesse, ma la mancanza di liquidità immediata.


I Rischi se Non Agisci Prima Possibile

  • pignoramento dei conti correnti
  • blocco dei fidi bancari
  • sospensione delle forniture di componenti critici
  • decreti ingiuntivi, precetti e atti esecutivi
  • sequestro di affilatrici, utensili, ricambi e attrezzature
  • impossibilità di completare lavori, consegne o riaffilature
  • perdita di clienti strategici e contratti ricorrenti

Cosa Fare Subito per Difendersi

1. Bloccare immediatamente i creditori

Con un avvocato specializzato puoi fermare pignoramenti, bloccare richieste di rientro e proteggere i conti aziendali.

2. Analizzare i debiti ed eliminare ciò che non è dovuto

Spesso i debiti contengono irregolarità come:

  • interessi non dovuti
  • sanzioni sbagliate
  • importi duplicati
  • debiti prescritti
  • errori dell’Agenzia Riscossione
  • commissioni bancarie anomale

Una parte significativa del debito può essere ridotta o cancellata.

3. Ristrutturare i debiti con piani sostenibili

Opzioni disponibili:

  • rateizzazioni fiscali fino a 120 rate
  • accordi di rientro con fornitori strategici
  • rinegoziazione dei fidi bancari
  • sospensioni temporanee dei pagamenti
  • accesso alle definizioni agevolate

4. Usare gli strumenti legali che bloccano TUTTI i creditori

Nei casi più critici:

  • PRO – Piano di Ristrutturazione dei Debiti
  • Accordi di ristrutturazione
  • Concordato minore

Consentono alla tua azienda di continuare a lavorare pagando solo una parte dei debiti.


Le Specializzazioni dell’Avv. Giuseppe Monardo

L’Avv. Giuseppe Monardo è uno dei professionisti più preparati in Italia nel salvataggio delle imprese indebitate.
Le sue qualifiche includono:

  • Avvocato Cassazionista
  • Coordinatore nazionale di avvocati e commercialisti esperti in diritto bancario e tributario
  • Gestore della Crisi da Sovraindebitamento (L. 3/2012) – iscritto negli elenchi del Ministero della Giustizia
  • Professionista fiduciario di un OCC (Organismo di Composizione della Crisi)
  • Esperto Negoziatore della Crisi d’Impresa (D.L. 118/2021)

Un profilo ideale per bloccare creditori, ristrutturare debiti e proteggere aziende meccaniche e di utensileria come la tua.


Come Può Aiutarti l’Avv. Monardo

  • analisi immediata della tua esposizione debitoria
  • blocco urgente di pignoramenti e atti esecutivi
  • piani di ristrutturazione su misura
  • protezione di affilatrici, utensili, ricambi e produzione
  • trattative con banche, fornitori e Agenzia Riscossione
  • tutela completa dell’azienda e dell’imprenditore

Conclusione

Avere debiti nella tua azienda di affilatrici non significa essere destinato alla chiusura.
Con una strategia rapida, mirata e professionale, puoi:

  • fermare subito i creditori
  • ridurre concretamente i debiti
  • proteggere macchine, ricambi e continuità produttiva
  • salvare il tuo futuro imprenditoriale

Il momento di intervenire è adesso.

📞 Contatta subito l’Avv. Giuseppe Monardo per una consulenza riservata:
la difesa e il rilancio della tua azienda possono iniziare oggi stesso.

Leggi con attenzione: se in questo momento ti trovi in difficoltà con il Fisco ed hai la necessità di una veloce valutazione sulle tue cartelle esattoriali e sui debiti, non esitare a contattarci. Ti aiuteremo subito. Scrivici ora. Ti ricontattiamo immediatamente con un messaggio e ti aiutiamo subito.

Informazioni importanti: Studio Monardo e avvocaticartellesattoriali.com operano su tutto il territorio italiano attraverso due modalità.

  1. Consulenza digitale: si svolge esclusivamente tramite contatti telefonici e successiva comunicazione digitale via e-mail o posta elettronica certificata. La prima valutazione, interamente digitale (telefonica), è gratuita, ha una durata di circa 15 minuti e viene effettuata entro un massimo di 72 ore. Consulenze di durata superiore sono a pagamento, calcolate in base alla tariffa oraria di categoria.
  2. Consulenza fisica: è sempre a pagamento, incluso il primo consulto, il cui costo parte da 500€ + IVA, da saldare anticipatamente. Questo tipo di consulenza si svolge tramite appuntamento presso sedi fisiche specifiche in Italia dedicate alla consulenza iniziale o successiva (quali azienda del cliente, ufficio del cliente, domicilio del cliente, studi locali in partnership, uffici temporanei). Anche in questo caso, sono previste comunicazioni successive tramite e-mail o posta elettronica certificata.

La consulenza fisica, a differenza di quella digitale, viene organizzata a partire da due settimane dal primo contatto.

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