Se la tua azienda produce, importa o distribuisce stampanti a getto di inchiostro industriali, marcatori, sistemi di codifica, testine di stampa, inchiostri speciali, solventi, ricambi e soluzioni per linee di produzione, e oggi si trova con debiti verso Fisco, Agenzia delle Entrate Riscossione, INPS, banche o fornitori, devi agire subito per evitare gravi problemi operativi e finanziari.
Nel settore della codifica industriale, un fermo macchina può bloccare intere linee produttive dei clienti, generare penali, causare la perdita di contratti e compromettere rapporti con aziende alimentari, farmaceutiche e manifatturiere.
Perché le aziende di stampanti industriali a getto di inchiostro accumulano debiti
- costi elevati per elettronica, testine, inchiostri, solventi e componenti speciali
- rincari dei materiali importati e dei semiconduttori
- pagamenti lenti da parte di industrie e integratori di linea
- ritardi nei versamenti di IVA, imposte e contributi
- magazzini complessi con testine, moduli elettronici, ricambi e consumabili
- investimenti continui in R&D, firmware, manutenzione e assistenza tecnica
- difficoltà ad accedere a fidi bancari adeguati
Cosa fare subito
- far analizzare l’intera situazione debitoria da un professionista esperto
- capire quali debiti possono essere contestati, ridotti o rateizzati
- evitare piani di rientro non sostenibili che peggiorano la liquidità
- richiedere la sospensione immediata di eventuali pignoramenti
- proteggere fornitori e componenti critici (inchiostri, testine, elettronica)
- usare strumenti legali per ristrutturare o rinegoziare i debiti
I rischi se non intervieni tempestivamente
- pignoramento del conto corrente aziendale
- blocco delle forniture di ricambi e consumabili essenziali
- fermo delle macchine e impossibilità di assistere i clienti
- perdita di contratti nella codifica industriale e nel packaging
- rischio concreto di chiusura dell’attività
Come può aiutarti l’avvocato Monardo
Detto questo, l’avvocato Monardo, cassazionista, guida a livello nazionale un team di avvocati e commercialisti specializzati in diritto bancario e tributario.
Inoltre:
- è Gestore della Crisi da Sovraindebitamento (L. 3/2012)
- è incluso negli elenchi del Ministero della Giustizia
- è professionista fiduciario presso un OCC (Organismo di Composizione della Crisi)
- è Esperto Negoziatore della Crisi d’Impresa (D.L. 118/2021)
Può aiutarti concretamente a:
- bloccare subito pignoramenti e azioni esecutive
- ridurre o ristrutturare i debiti con gli strumenti più efficaci previsti dalla legge
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Introduzione
Un’azienda attiva nel settore delle stampanti a getto di inchiostro industriali che accumula debiti si trova in una posizione delicata e complessa. Cosa può fare un imprenditore per difendersi dai creditori e ristrutturare la propria situazione debitoria? Questa guida – aggiornata a ottobre 2025 – fornisce un quadro completo e avanzato delle tutele legali disponibili in Italia dal punto di vista del debitore. Verranno esaminate sia le strategie giudiziali (ad esempio l’opposizione a un decreto ingiuntivo) sia quelle extragiudiziali (accordi di ristrutturazione, piani attestati, composizione negoziata della crisi, ecc.), senza tralasciare la responsabilità personale che può gravare su imprenditori e amministratori in determinate circostanze.
Il taglio dell’esposizione è giuridico ma divulgativo: si utilizzano termini tecnici normativi italiani con spiegazioni chiare, rivolgendosi tanto a professionisti del diritto (avvocati, consulenti) quanto a imprenditori e privati coinvolti. L’approfondimento è di livello avanzato, corredato da riferimenti normativi e giurisprudenziali aggiornati (incluse recenti sentenze di Cassazione fino al 2025) per supportare ogni concetto. Troverete inoltre tabelle riepilogative, domande e risposte frequenti (FAQ) e simulazioni pratiche riferite esclusivamente alla realtà italiana, in modo da rendere più comprensibili le soluzioni possibili.
Importante: Ogni strategia va valutata caso per caso. Questa guida fornisce un orientamento generale ma, data la delicatezza della materia, è essenziale farsi assistere da un professionista qualificato. Nei paragrafi che seguono esamineremo dapprima i diversi tipi di debito che un’azienda può avere (fiscali, bancari, verso fornitori, leasing, ecc.) e i rischi connessi; successivamente passeremo agli strumenti di difesa giudiziaria e alle soluzioni negoziali e concorsuali per ristrutturare o alleggerire il debito; infine tratteremo la responsabilità personale degli amministratori/imprenditori e risponderemo a una serie di domande frequenti. Tutte le fonti e sentenze citate saranno elencate nella sezione conclusiva Fonti e Riferimenti Normativi.
Tipologie di Debiti Aziendali e Rischi per il Debitore
Una prima mappatura dei debiti è fondamentale per capire quali strumenti di difesa adottare. I debiti di un’azienda possono avere natura diversa (verso il fisco, enti previdenziali, banche, fornitori, leasing, ecc.) e a ciascuna categoria corrispondono specifiche procedure di riscossione da parte dei creditori e diversi profili di rischio legale. Di seguito analizziamo le tipologie più comuni di esposizione debitoria per un’azienda e cosa comportano dal punto di vista del debitore.
Debiti Fiscali (Erario) e Contributivi (INPS)
I debiti tributari verso l’Agenzia delle Entrate (imposte dirette, IVA, ecc.) e quelli verso l’Agenzia delle Entrate-Riscossione (cartelle esattoriali per imposte non pagate) rappresentano una categoria di debito particolarmente insidiosa. Questi crediti godono spesso di privilegi di legge e l’ordinamento prevede procedure accelerate di riscossione coattiva. Ad esempio, a seguito di un avviso di accertamento definitivo o di una cartella di pagamento non impugnata, l’Agente della Riscossione può procedere a fermi amministrativi, ipoteche e pignoramenti (anche senza necessità di ottenere un decreto ingiuntivo). Il debitore rischia dunque il blocco dei conti correnti, il pignoramento di beni mobili e immobili e altre misure esecutive in tempi relativamente rapidi.
Strumenti di difesa e soluzioni: Innanzitutto, se il debito fiscale non è certo o corretto, è possibile impugnare l’atto impositivo (avviso di accertamento, cartella) davanti alla Giustizia Tributaria entro i termini previsti (di regola 60 giorni dalla notifica). Tuttavia, se il debito è effettivamente dovuto ma l’azienda non è in grado di pagare in un’unica soluzione, la legge offre la possibilità della rateizzazione. Le nuove norme entrate in vigore nel 2023-2025 hanno ampliato la flessibilità delle dilazioni: oggi è possibile ottenere piani fino a 120 rate mensili (10 anni) in casi di comprovata difficoltà, grazie anche alla riforma introdotta dal D.lgs. 110/2024 . In particolare, per importi sotto una certa soglia (fino a 120.000 €) la rateazione può essere concessa con semplice istanza (“rateizzazione a semplice richiesta”), mentre per importi superiori serve documentare la situazione di crisi e può essere concesso un piano “straordinario” fino a 10 anni . La rateizzazione sospende le azioni esecutive in corso (ad esempio evita nuovi pignoramenti) purché il piano venga rispettato. Occorre però prestare attenzione: il mancato pagamento di un numero definito di rate (in genere 5 rate anche non consecutive, salvo modifiche pro-tempore) provoca la decadenza dalla dilazione, con conseguente ripresa immediata delle azioni di recupero e perdita dei benefici .
Oltre alla dilazione ordinaria, negli ultimi anni il legislatore ha introdotto strumenti di definizione agevolata (“rottamazioni” delle cartelle) che permettono, in determinati periodi, di pagare i debiti fiscali scontando sanzioni e interessi. Ad esempio, la “rottamazione-quater” prevista dal 2023 ha consentito di estinguere i ruoli affidati fino al 2017 pagando solo imposta e interessi legali (sgravando sanzioni e interessi di mora). Queste misure sono occasionali e soggette a specifiche finestre temporali previste dalla legge, ma vale la pena monitorarle se l’azienda ha cartelle esattoriali pendenti.
Un ulteriore strumento specifico per il debitore fiscale è la “transazione fiscale” in sede concorsuale: nelle procedure di concordato preventivo o di accordo di ristrutturazione dei debiti, è possibile proporre all’Erario un pagamento parziale dei tributi (anche chirografari) con falcidia di imposta e interessi, purché omologato dal tribunale. Nel passato l’adesione del fisco era vincolante: la mancanza del voto favorevole dell’Erario poteva far naufragare un concordato. Oggi, grazie al recepimento della direttiva UE 2019/1023, l’ordinamento consente una sorta di cram-down fiscale, ovvero l’omologazione di un concordato anche contro il parere contrario dell’ente pubblico, se la proposta garantisce al fisco un trattamento almeno pari a quello ottenibile in caso di liquidazione . Inoltre, con il D.Lgs. 136/2024 è stato introdotto l’istituto della transazione fiscale anche nell’ambito della composizione negoziata della crisi d’impresa: durante le trattative, l’imprenditore può formulare alle Agenzie fiscali e all’Agenzia Riscossione una proposta di accordo per il pagamento parziale o dilazionato del debito tributario, corredata dall’attestazione di un esperto sulla convenienza della proposta rispetto all’alternativa liquidatoria . Restano esclusi da tale accordo i tributi UE (es. dazi) e i contributi previdenziali , ma si tratta comunque di una novità rilevante che permette, in fase di composizione stragiudiziale, di affrontare anche il nodo dei debiti fiscali in modo strutturato.
Rischi specifici per il debitore: i debiti fiscali possono comportare, oltre alle azioni esecutive patrimoniali, anche conseguenze personali per l’imprenditore o gli amministratori. In particolare, il mancato versamento di IVA oltre una certa soglia (oggi €250.000 per periodo d’imposta, soglia confermata dal D.Lgs. 87/2024) integra reato ai sensi dell’art. 10-ter D.lgs. 74/2000; analogamente, l’omesso versamento di ritenute previdenziali sopra €10.000 annui è reato (art. 2, comma 1-bis D.L. 463/1983 conv. in L. 638/1983), mentre sotto tale soglia costituisce illecito amministrativo . Ad esempio, non versare i contributi INPS trattenuti ai dipendenti per oltre €10.000 l’anno espone l’amministratore a fino 3 anni di reclusione e multa . Tuttavia, queste normative prevedono in genere cause di non punibilità se si provvede a sanare il debito entro termini specifici (ad esempio, per i contributi, il pagamento integrale entro 3 mesi dalla contestazione formale da parte di INPS evita la punibilità). Pertanto, un imprenditore in difficoltà dovrebbe dare priorità al versamento (anche tardivo) di IVA e contributi, quantomeno entro i limiti di legge, per evitare ripercussioni penali personali.
Un ulteriore profilo di rischio riguarda la responsabilità patrimoniale personale degli amministratori in caso di liquidazione della società con debiti fiscali: l’art. 36 del DPR 602/1973 sancisce che i liquidatori (o, in mancanza, gli amministratori in carica allo scioglimento) di una società rispondono personalmente delle imposte dovute dalla società se, con le attività della liquidazione, non hanno soddisfatto i crediti tributari e hanno invece ripartito attivi a favore di soci o pagato crediti di ordine inferiore . In sostanza, se durante la liquidazione di una società l’Erario resta insoddisfatto perché i liquidatori hanno destinato risorse ad altri scopi (soci o creditori non privilegiati in grado superiore), il Fisco può emettere un atto di accertamento chiedendo ai liquidatori (o amministratori) il pagamento in proprio del debito tributario non saldato, fino a concorrenza di quanto indebitamente distribuito. Si tratta di una responsabilità civile autonoma ex lege (non di una “coobbligazione” tributaria) e di natura sussidiaria rispetto all’obbligazione fiscale della società . Le Sezioni Unite della Cassazione, con sentenza n. 32790 del 27 novembre 2023, hanno di recente chiarito che per esercitare tale azione contro il liquidatore non è necessario che il credito tributario della società sia stato previamente iscritto a ruolo: l’ufficio può notificare direttamente l’accertamento ex art. 36 DPR 602/73, e in quella sede il liquidatore potrà eventualmente contestare anche la sussistenza del debito tributario originario . Inoltre, la Suprema Corte ha ribadito come le condotte che fondano questa responsabilità siano essenzialmente due: violazione dell’ordine delle prelazioni (pagare debiti postergati lasciando impagate imposte che avrebbero avuto capienza nell’attivo) oppure assegnazione di beni ai soci prima di pagare le imposte dovute . In entrambi i casi si tratta di violazione dei doveri di diligenza del liquidatore verso i creditori fiscali, configurando un’obbligazione risarcitoria civile verso l’Erario. Pertanto, un amministratore che si accinga a liquidare una società indebitata col Fisco deve usare la massima cautela: soddisfare prima i debiti tributari (che sono privilegiati) e astenersi dal distribuire attivo ai soci se questo pregiudica l’Erario, altrimenti rischia di doverne rispondere col proprio patrimonio .
Riassumendo per questa categoria: verso il Fisco e gli enti previdenziali il debitore deve valutare soluzioni come la rateizzazione lunga (beneficiando delle novità normative recenti) o eventuali definizioni agevolate; nelle sedi concorsuali, sfruttare gli strumenti di transazione fiscale; e soprattutto prevenire implicazioni penali o di responsabilità personale (versando almeno gli importi critici come IVA e ritenute e gestendo le liquidazioni societarie con correttezza). In caso di atti esecutivi già avviati (pignoramenti, ipoteche), una strada è attivare una procedura di composizione della crisi (si veda oltre) ottenendo misure protettive che sospendono le azioni esecutive durante le trattative o la procedura concorsuale.
Debiti Bancari e Finanziari (Prestiti, Fidi e Leasing)
Le esposizioni debitorie verso banche o altri finanziatori (es. società di leasing, società di factoring, fornitori di credito) presentano dinamiche proprie. Tipicamente un’azienda può avere in corso mutui bancari, affidamenti di conto corrente (scoperti, anticipo fatture), finanziamenti a medio termine, oppure contratti di leasing finanziario per macchinari e beni strumentali (una tipologia rilevante nel caso di un’azienda di stampanti industriali, che potrebbe aver preso in leasing i macchinari di produzione).
Quando l’impresa diviene insolvente o inadempiente, i creditori finanziari possono agire rapidamente: una banca potrà revocare gli affidamenti e chiedere il rientro immediato delle somme, oppure, in caso di mutuo non pagato, potrà ottenere un titolo esecutivo. È importante notare che molti contratti bancari (mutui fondiari ipotecari, aperture di credito con pattuizione di rilascio di cambiali agrarie, ecc.) sono formalizzati per atto notarile di credito fondiario e costituiscono titoli esecutivi stragiudiziali, consentendo alla banca di avviare direttamente il pignoramento senza passare dal giudice per un decreto ingiuntivo. In altri casi (come sconfinamenti di conto o scoperti non garantiti da titoli), la banca potrà richiedere un decreto ingiuntivo per le somme dovute. Analogamente, la società di leasing, in caso di canoni non pagati, può risolvere il contratto (spesso con clausola risolutiva espressa al mancato pagamento di un certo numero di rate) e pretendere la restituzione immediata del bene, riservandosi poi di agire per la differenza tra l’importo ricavato dalla vendita dell’usato e il credito residuo. Dal 2017 la disciplina del leasing prevede il cosiddetto “patto marciano” (art. 1, comma 136, L. 124/2017, inserito nell’art. 72-quater L.F. e ora trasfuso nel Codice della crisi): in caso di risoluzione anticipata, la restituzione del bene e la sua vendita sul mercato estingue il debito residuo se il ricavato è pari o superiore al credito; se invece è inferiore, il debitore è tenuto a pagare la differenza (ma senza ulteriori penali), mentre se è superiore, l’eccedenza va restituita al debitore . Questo meccanismo, detto anche patto marciano, tutela sia il creditore sia il debitore in modo equo. Ciò significa che, se l’azienda non riesce più a pagare i canoni di leasing di un macchinario, una strada possibile – se non vi sono alternative di salvataggio – è restituire il bene volontariamente, consentendone la vendita, per evitare accumulo di ulteriori rate e limitare il debito residuo; naturalmente, questa scelta va ponderata perché l’azienda perderà la disponibilità del macchinario (con impatto sulla continuità aziendale).
Difese e contestazioni possibili: Un’area importante di difesa del debitore in ambito bancario riguarda la verifica della legittimità del credito vantato dalla banca. Molte imprese, quando ricevono richieste di rientro o decreti ingiuntivi bancari, attivano consulenze tecnico-contabili per controllare se il saldo preteso dalla banca includa importi non dovuti, ad esempio derivanti da anatocismo (capitalizzazione composta degli interessi), commissioni illegittime o tassi usurari. La giurisprudenza bancaria italiana è ricca di pronunce su questi temi. Ad esempio, riguardo all’anatocismo (la produzione di interessi su interessi trimestrali nei conti correnti), la Cassazione ha sancito fin dal 1999 la nullità delle clausole di capitalizzazione trimestrale non sorrette da usi normativi . Più recentemente, la Corte di Cassazione Sez. I, sent. n. 21344/2024 ha chiarito che l’art. 120 TUB come modificato nel 2013 vieta qualsiasi forma di anatocismo, a partire dal 1° gennaio 2014, senza attendere ulteriori delibere: in sostanza, ogni capitalizzazione periodica di interessi debitori, anche annuale, è vietata salvo pari periodicità per interessi attivi . Questo significa che, qualora la banca avesse applicato anatocismo non consentito negli estratti conto, l’azienda può opporsi al decreto ingiuntivo eccependo la nullità di tali addebiti e chiedendo la loro eliminazione dal saldo. Analogamente, in tema di usura bancaria, vi sono stati sviluppi giurisprudenziali nel 2023: la Cassazione (ord. n. 30581/2023) ha ribadito che, nel valutare l’usurarietà complessiva, gli interessi moratori vanno considerati separatamente rispetto a quelli corrispettivi, senza sommarli (sconfessando la tesi di chi cumulava i due tassi) . Inoltre la Cass. n. 7968/2023 ha confermato che la disciplina antiusura si applica anche agli interessi di mora nei finanziamenti . Pertanto, se il tasso di mora previsto dal contratto eccede la soglia di legge, può essere dichiarato nullo e la banca perde il diritto a quegli interessi di mora. Contestazioni su clausole abusive o su errori di calcolo (ad esempio nel caso di leasing traslativi, la Cassazione ha riconosciuto l’applicazione analogica dell’art. 1526 c.c. con riduzione delle penali e restituzione di parte dei canoni in caso di risoluzione ) possono dunque fornire valide difese all’azienda debitrice per ridurre l’importo dovuto o guadagnare tempo in sede giudiziale.
Un altro fronte delicato è quello delle garanzie personali prestate agli istituti di credito. Molto spesso gli imprenditori, soprattutto nelle PMI, firmano fideiussioni personali “omnibus” a garanzia delle esposizioni bancarie della società. Ciò significa che, in caso di insolvenza dell’azienda, la banca potrà escutere il patrimonio personale del fideiussore (ad es. l’imprenditore o l’amministratore). Esiste però un noto filone giurisprudenziale sulle fideiussioni conformi allo schema ABI 2002: tali contratti-tipo contenevano tre clausole standard (clausola di “reviviscenza”, clausola di deroga termini ex art. 1957 c.c., e clausola di sopravvivenza dell’obbligazione) che la Banca d’Italia già nel 2005 giudicò anticoncorrenziali . La Corte di Cassazione a Sezioni Unite, sent. n. 41994/2021 ha affrontato il contrasto interpretativo e ha stabilito che queste fideiussioni sono affette da nullità parziale: sono nulle solo le clausole riproduttive dello schema ABI vietato, mentre il resto del contratto rimane valido, salvo prova che le parti non avrebbero concluso il contratto senza quelle clausole . In pratica, la nullità colpisce le tre clausole incriminate, con effetti importanti per il fideiussore: ad esempio la clausola di rinuncia al termine ex art.1957 c.c. (che eliminava il termine di 6 mesi entro cui la banca deve agire dal momento in cui l’obbligazione principale è scaduta) è nulla, per cui il fideiussore può eccepire la liberazione se la banca è stata inattiva troppo a lungo; la clausola di reviviscenza (che obbligava il garante a restituire somme anche dopo revoca di pagamenti per fallimento del debitore) è nulla, e così via. Attenzione però: la giurisprudenza del 2024-2025 ha ulteriormente specificato che questa nullità per violazione antitrust riguarda le fideiussioni omnibus e non automaticamente le fideiussioni specifiche per singolo finanziamento, a meno che non si provi che anche queste replicano integralmente l’intesa illecita . In particolare, recenti ordinanze della Cassazione (nn. 657, 660, 675 e 1170 del gennaio 2025) hanno escluso di estendere la nullità di schema ABI alle fideiussioni specifiche, chiarendo anche che il provvedimento Banca d’Italia 2005 va prodotto in giudizio dal garante e che la fideiussione deve essere stata stipulata in epoca coperta dall’intesa (inizi 2000) poiché non si può presumere un accordo anticoncorrenziale “perpetuo” oltre quell’arco temporale . In sintesi, se l’imprenditore ha firmato una fideiussione bancaria standard, è opportuno farla esaminare: se risulta conforme al modello ABI vietato, potrà eccepire la nullità delle clausole e limitare o azzerare la propria obbligazione di garanzia (molti giudici, infatti, ritengono che la nullità parziale delle clausole essenziali possa travolgere l’intero vincolo, liberando il fideiussore). Questa può essere una linea di difesa cruciale per proteggere il patrimonio personale del debitore nei confronti delle banche.
Sul piano strategico, un’azienda con debiti finanziari dovrebbe innanzitutto mappare tutte le esposizioni e le garanzie connesse, quindi valutare: (a) la possibilità di rinegoziare con la banca un allungamento dei termini o una moratoria (talvolta gli istituti, per evitare di dover svalutare il credito, concedono piani di rientro più lunghi o periodi di grazia); (b) in caso di procedimenti giudiziari, predisporre tempestivamente le opposizioni (vedremo a breve il meccanismo dell’opposizione a decreto ingiuntivo) facendo valere le eventuali eccezioni tecniche (usura, anatocismo, indeterminatezza di clausole, nullità di garanzie); (c) considerare l’utilizzo di procedure concorsuali o para-concorsuali (accordi di ristrutturazione, concordato preventivo, composizione negoziata) che spesso permettono di congelare le azioni esecutive delle banche e trattare il debito in modo collettivo. Da notare che, all’avvio di una procedura di concordato o di una composizione negoziata con misure protettive, scatta la sospensione delle azioni individuali: ad esempio, se la banca ha notificato un precetto o sta per procedere con un pignoramento, l’imprenditore in crisi può ottenere dal tribunale la sospensione dell’esecuzione presentando domanda di concordato preventivo o concordato “in bianco” (prenotativo) o, in sede di composizione negoziata, chiedendo le misure protettive ex art. 18 CCII. Questo strumento può essere vitale per guadagnare tempo e cercare una soluzione, evitando il depauperamento immediato del patrimonio aziendale.
Debiti Verso Fornitori e Altri Creditori Privati
La maggior parte dei debiti di esercizio per un’azienda manifatturiera o commerciale è spesso costituita da debiti verso fornitori di beni e servizi (es. fornitori di componenti elettronici, materie prime, servizi logistici, consulenze, ecc.). In una società di stampanti industriali, ciò potrebbe includere fatture non pagate a fornitori di materiali, distributori, energia, affitti di capannoni, ecc. Questi creditori sono generalmente chirografari (senza garanzie reali) e non godono di poteri speciali di riscossione come il Fisco. Tuttavia, anch’essi possono attivarsi legalmente per recuperare il loro credito, tipicamente tramite un decreto ingiuntivo seguito, in difetto di pagamento, da atti di pignoramento (mobili, immobili o crediti verso terzi come i conti correnti aziendali).
Rischio e peculiarità: Un aspetto da considerare è che i fornitori spesso hanno rapporti continuativi con l’azienda; alcuni potrebbero preferire trattare e attendere, pur di non perdere il cliente, mentre altri (magari non più interessati alla prosecuzione del rapporto) potrebbero agire aggressivamente sul piano legale. In ogni caso, quando la crisi di liquidità si protrae, l’azienda insolvente rischia una cascata di decreti ingiuntivi, protesti e azioni esecutive frammentate da parte di diversi fornitori, che possono aggravare irreversibilmente la situazione. Inoltre, attenzione: anche un singolo creditore (fornitore) con un credito scaduto e non pagato superiore a €30.000 può, alternativamente all’azione esecutiva, presentare istanza di fallimento (oggi liquidazione giudiziale) contro l’azienda, se ritiene che questa sia insolvente. Approfondiremo più avanti i requisiti di fallibilità, ma basti qui notare che €30.000 è la soglia di debito scaduto prevista dal Codice della Crisi perché un creditore possa chiedere la liquidazione giudiziale (oltre naturalmente allo stato di insolvenza conclamato).
Difendersi dai creditori commerciali: La prima linea di difesa, ove possibile, è negoziale. Spesso conviene cercare un accordo stragiudiziale col fornitore prima che agisca per via legale. Gli accordi tipici possono essere: una dilazione extra-giudiziale (pagamento a rate o oltre la scadenza originaria), magari assicurata da nuove garanzie (cambiali, riconoscimenti di debito) se il fornitore le richiede; oppure un saldo e stralcio, ovvero il pagamento immediato di una percentuale del debito (ad esempio il 50%) a titolo transattivo, a fronte della rinuncia del creditore al restante e della chiusura bonaria della vicenda. Tali accordi, se formalizzati per iscritto, vincolano le parti e possono evitare liti costose. È importante essere trasparenti sullo stato di difficoltà e magari fornire al fornitore evidenza che un’azione esecutiva concorrente con altri creditori potrebbe portarlo a incassare ben poco (specie se l’azienda ha molti debiti): questo può convincerlo che un accordo ragionevole ora è meglio di un’incognita poi.
Quando però il creditore ha già intrapreso l’azione legale, il debitore può resistere in giudizio tramite l’opposizione al decreto ingiuntivo (se ancora nei termini) o l’opposizione all’esecuzione/agli atti esecutivi (se si è già alla fase di pignoramento), come vedremo nel prossimo capitolo. Un elemento a favore del debitore, in sede di opposizione a D.I., è la regola sull’onere della prova: nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, il creditore (opposto) deve provare la fondatezza del suo credito, mentre il debitore opponente deve provare eventuali fatti estintivi o modificativi (es. pagamenti già effettuati) . Ne consegue che, se il decreto ingiuntivo era stato emesso in base a semplici fatture non pagate, in causa quelle fatture da sole non bastano come prova del credito: la giurisprudenza è costante nel ritenere che la fattura ha natura di atto unilaterale del creditore e, se il debitore la contesta, non costituisce di per sé prova del rapporto sottostante . La Cassazione ha ribadito che la fattura è un mero indizio dell’esecuzione della prestazione, ma non prova né che la prestazione sia stata effettivamente eseguita né la conformità di quanto fornito rispetto al contratto . Ciò significa che, se ad esempio il fornitore chiede decreto ingiuntivo per forniture asseritamente consegnate, l’azienda opponente potrà mettere il creditore alla prova di dimostrare la consegna effettiva della merce (tramite DDT firmati, attestazioni, testimoni, ecc.). Se il fornitore non ha prove sufficienti, l’opposizione potrebbe avere successo e il decreto essere revocato. Ovviamente, questa strategia non è eticamente da usare in malafede: l’ordinamento offre tutela al debitore solo in presenza di contestazioni serie (merce non consegnata, viziata, importi errati). Se il debito è certo e liquido, opporsi solo per guadagnare tempo comporterà alla fine una condanna (aggravata da spese legali e interessi) e potrebbe configurare un abuso del processo. In tal caso, meglio valutare strumenti come la composizione negoziata o un concordato preventivo, che offrono comunque uno stand-still legale ma in modo trasparente e finalizzato a una soluzione.
Un altro rischio tipico con i fornitori è la tentazione, per l’imprenditore, di pagare alcuni e non altri man mano che giungono richieste. Si parla dei cosiddetti “pagamenti preferenziali”: ad esempio, saldare un fornitore strategico e lasciare insoluti gli altri. Al di fuori di una procedura concorsuale, il debitore non è giuridicamente obbligato a trattare tutti in modo paritetico (non esiste un divieto generale di pagare uno anziché un altro prima del fallimento); tuttavia, se poi l’azienda verrà dichiarata fallita, quei pagamenti eseguiti nei tempi sospetti potranno essere oggetto di azione revocatoria fallimentare da parte del curatore, se hanno leso la par condicio. La legge fallimentare (artt. 163 e segg. L.F. previgenti, ora art. 166 e segg. CCII) prevede che i pagamenti di debiti chirografari effettuati nei 6 mesi anteriori alla domanda di concordato o all’apertura della liquidazione giudiziale possano essere revocati (salvo che fossero pagamenti “nei termini d’uso” per l’attività normale). Dunque, salvare un fornitore dalla massa pagando anticipatamente può essere inutile sul lungo termine, perché quel fornitore rischia di doversi restituire le somme al curatore e tornare creditore concorrente.
Ancora più grave, quando l’imprenditore fornisce garanzie collaterali ad alcuni creditori a detrimento di altri (es. garantisce personalmente solo alcuni debiti, o concede pegni/ipoteche su beni sociali per debiti verso un creditore particolare in fase di insolvenza): simili atti potrebbero essere considerati atti in frode e portare a conseguenze negative (revoca, oppure, se fatti scientemente per pregiudicare altri creditori, addirittura implicazioni penali di bancarotta preferenziale se poi c’è fallimento).
In definitiva, nei confronti dei fornitori le leve principali del debitore sono la negoziazione e l’eventuale opposizione giudiziale se vi sono contestazioni concrete. Sul piano della negoziazione, è utile presentare ai fornitori un piano di rientro complessivo, magari coinvolgendoli tutti in un accordo plurilaterale (questo rasenta l’accordo di ristrutturazione dei debiti, di cui diremo in seguito, se formalizzato con certe maggioranze in tribunale). In mancanza di un accordo collettivo, la composizione negoziata (con la nomina di un esperto indipendente) può aiutare a mettere tutti i fornitori attorno a un tavolo per trovare una soluzione condivisa, ad esempio rateizzare i debiti su più anni con stralcio parziale e con eventuale intervento di nuova finanza.
Tabella riepilogativa: Debiti e Difese per tipologia di creditore
Per visualizzare meglio le peculiarità di ciascuna categoria di debito e le possibili difese del debitore, si propone la seguente tabella di sintesi:
| Tipo di Creditore | Poteri/Rischi per il debitore | Possibili Difese e Soluzioni |
|---|---|---|
| Erario (Fisco) | – Iscrizione a ruolo e cartella esattoriale senza giudizio<br>– Misure cautelari (fermo auto, ipoteca) e pignoramento rapido<br>– Privilegi su beni (precedenza nel concorso)<br>– Potere di istanza di fallimento (debito ≥ €30.000) <br>– Possibili sanzioni e interessi rilevanti<br>– Rischio di sanzioni penali per omessi versamenti (IVA, ritenute) | – Impugnare l’accertamento/cartella se viziati (entro 60 gg)<br>– Chiedere rateizzazione fino a 120 rate (10 anni) <br>– Usufruire di definizioni agevolate (rottamazioni) se previste<br>– In concordato/accordo: proporre transazione fiscale (stralcio parziale) <br>– Evitare condotte omissive prolungate su IVA/INPS (meglio pagare soglie minime per evitare reati)<br>– In composizione negoziata: possibilità di accordo con Fisco su debito dilazionato/stralciato con attestazione esperto (novità 2024)<br>– Opporsi a pignoramenti ingiusti o chiedere sospensione tramite procedure di crisi (es. misure protettive) |
| INPS (Contributi) | – Ruolo e cartella analoghi al Fisco<br>– Privilegi (sui beni e crediti del debitore)<br>– Azione personale ex art. 36 DPR 602/73 contro liquidatori/amministratori per contributi non versati, in caso di distribuzione attivi ai soci in pregiudizio (simile al Fisco)<br>– Profili penali per omesso versamento contributi dipendenti > €10.000 annui | – Come per il Fisco: rateazione cartelle, definizioni agevolate se previste<br>– Attenzione a diffide INPS: pagare entro 3 mesi per evitare procedimento penale<br>– In concordato/accordo: includere debiti INPS in transazione fiscale? (NB: contributi previdenziali non falcidiabili nella transazione fiscale ex D.Lgs.136/2024, salvo dilazioni di interessi/sanzioni) <br>– Evitare di pagare altri creditori lasciando contributi scoperti in liquidazione (responsabilità personale) |
| Banche/Finanziatori | – Possibili titoli esecutivi immediati (mutui ipotecari, leasing) con escussione rapida<br>– Decreto ingiuntivo per altri crediti bancari<br>– Escussione di garanzie reali (ipoteche su immobili azienda) o fideiussioni personali<br>– Revoca affidamenti e segnalazione centrale rischi (danneggia rating)<br>– Possibile istanza di fallimento se credito ≥ €30.000 e insolvenza conclamata | – Negoziare: moratorie ABI, accordi di ristrutturazione del debito bancario (allungamento scadenze, conversione interessi moratori in capitale)<br>– Verificare contestazioni tecniche: <ul><li>Usura: tassi effettivi sopra soglia? Interessi di mora usurari .</li><li>Anatocismo: capitalizzazione illegittima? (Cass. 21344/2024: divieto generale di anatocismo) .</li><li>Errori di calcolo: interessi ultralegali non pattuiti per iscritto, CMS non concordate, etc.</li><li>Nullità contrattuali: clausole indeterminate, violazione trasparenza.</li></ul>– Opporre i decreti ingiuntivi evidenziando questi aspetti (richiedere CTU se necessario)<br>– Fideiussioni: eccepire nullità parziale schema ABI (Cass. SU 41994/2021) se applicabile <br>– Valutare procedure concorsuali che bloccano le azioni (concordato) o composizione negoziata con misure protettive (sospensione di ipoteche/pignoramenti in corso) per trattare collettivamente il debito bancario<br>– In caso di leasing: se non sostenibile, considerare restituzione bene concordata (per evitare appropriazione indebita e sfruttare patto marciano) e trattare saldo a stralcio sull’eventuale differenza |
| Fornitori/Altri privati | – Azione monitoria (decreto ingiuntivo) relativamente veloce<br>– Dopo 40 giorni, se non opposto, il D.I. diventa definitivo ed esecutivo<br>– Pignoramento beni aziendali (macchinari, merci) o crediti (conto in banca) se non si paga<br>– Possibile richiesta di fallimento oltre soglia (€30.000) | – Negoziare prima possibile: accordi di dilazione o saldo e stralcio (p.e. paga 50% entro 1 mese e saldo il resto in 6 mesi)<br>– Se notificato decreto ingiuntivo fondato solo su fatture, valutare opposizione: fattura non prova il credito se contestato (chiedere prova consegne/contratto)<br>– Se merce difettosa o inadempimenti reciproci, farli valere in giudizio (es. eccezione inadempimento, compensazione crediti reciproci)<br>– Evitare pagamenti preferenziali arbitrari tra fornitori: se poi c’è fallimento, il curatore li può revocare (6 mesi prima). Se però un pagamento è fatto in conflitto d’interessi dall’amministratore (es. paga fornitore di sua altra società), potrebbe risponderne per danno .<br>– Composizione negoziata: coinvolgere fornitori con l’aiuto di un esperto terzo per trovare un accordo corale (es. tutti accettano 40% del credito dilazionato in 5 anni)<br>– Concordato preventivo: offrire ai fornitori chirografari una percentuale (es. 20%) in continuità o liquidazione. Durante il concordato nessuno può agire esecutivamente. |
(Legenda: CMS = commissione di massimo scoperto; ABI = Associazione Bancaria Italiana; SU = Sezioni Unite)
Come si nota, ogni tipologia di debitore richiede un approccio mirato. Nel prossimo capitolo vedremo in dettaglio come opporsi e difendersi nelle sedi giudiziarie (cause civili, esecuzioni, istanze concorsuali), mentre successivamente affronteremo le soluzioni negoziali e concorsuali vere e proprie per ristrutturare il debito.
Strumenti di Difesa Giudiziale del Debitore
In presenza di azioni legali da parte dei creditori, il debitore ha a disposizione alcuni strumenti processuali per difendersi e tutelare i propri diritti. In questa sezione analizziamo le principali difese giudiziarie: l’opposizione a decreto ingiuntivo, le opposizioni nell’esecuzione forzata, l’impugnazione di atti dell’Agente di Riscossione, nonché le strategie per fronteggiare un’istanza di fallimento (liquidazione giudiziale) promossa da creditori.
Opposizione a Decreto Ingiuntivo
Il decreto ingiuntivo (D.I.) è il provvedimento che più spesso i creditori ottengono per costringere un debitore inadempiente al pagamento. Viene emesso, su ricorso del creditore, dal giudice in base a prove scritte del credito (fatture, contratti, estratti conto autenticati per le banche, ecc.), e ingiunge al debitore di pagare entro 40 giorni. Se il debitore non paga né reagisce, il decreto diviene definitivo e si può procedere con l’esecuzione forzata. La reazione tipica del debitore è l’opposizione, da depositare entro 40 giorni dalla notifica (termine ordinario, soggetto a sospensioni feriali, ecc.): l’opposizione apre un giudizio a cognizione piena davanti al tribunale o giudice di pace competente, nel quale il decreto ingiuntivo viene “messo in discussione” e le parti si confrontano come in una causa ordinaria.
Effetti dell’opposizione: Presentare opposizione sospende l’efficacia esecutiva del decreto ingiuntivo solo se il giudice, su istanza del debitore, concede la sospensione provvisoria. Infatti, il decreto ingiuntivo può essere provvisoriamente esecutivo sin dall’inizio (se il giudice, su richiesta del creditore, l’ha emesso con formula esecutiva per particolari urgenze o in casi previsti dall’art. 642 c.p.c.), oppure può diventarlo decorso il termine dei 40 giorni senza opposizione. In caso di opposizione tempestiva, comunque, il creditore può chiedere al giudice dell’opposizione l’esecutorietà provvisoria (se ancora non c’era) o la conferma di quella già concessa, sulla base di valutazioni sommarie (es: credito fondato su titoli di credito, periculum nel ritardo, ecc.). Dunque l’opposizione serve a far valere le proprie difese, ma non garantisce automaticamente di bloccare l’eventuale esecuzione immediata: è opportuno chiedere contestualmente un’istanza di sospensione dell’efficacia esecutiva del decreto ingiuntivo, motivandola con elementi idonei (ad esempio evidente nullità del credito, prova di avvenuto pagamento, ecc.). Se il giudice ritiene che le ragioni del debitore non siano pretestuose, può sospendere l’esecuzione fino all’esito della causa (art. 649 c.p.c.).
Onere della prova nell’opposizione: Come già accennato, la giurisprudenza è unanime nel qualificare il giudizio di opposizione a D.I. come una causa ordinaria di cognizione, in cui il creditore opposto assume il ruolo sostanziale di attore (deve provare i fatti costitutivi del credito) e l’opponente ha ruolo di convenuto, dovendo provare semmai i fatti estintivi o impeditivi sollevati . Ciò significa che l’opposizione non è un appello contro il decreto, ma un vero primo grado di giudizio sul merito del credito. Ad esempio, se la ditta Alfa ottiene ingiunzione verso la società Beta per €50.000 allegando fatture per forniture, e Beta si oppone sostenendo di non aver mai ricevuto una parte della merce, sarà Alfa a dover dimostrare che la merce è stata consegnata (con documenti di trasporto firmati, testimonianze, ecc.), mentre Beta dovrà dimostrare gli eventuali pagamenti già eseguiti o altre eccezioni (es. merce difettosa, compensazioni). Un punto focale, già evidenziato, è che la fattura in sé non fa piena prova: essendo un documento formato unilateralmente dal creditore, non vincola il giudice se il contenuto è contestato . Il Tribunale di Napoli, in una recente sentenza del 2025, ha ribadito proprio che “la fattura, pur costituendo titolo idoneo per l’emissione del decreto ingiuntivo, non costituisce prova dell’esistenza del credito nell’eventuale giudizio di opposizione, dovendo in tale fase il credito essere dimostrato con gli ordinari mezzi di prova” . Questo principio (derivante da consolidata giurisprudenza di legittimità) offre una finestra di difesa al debitore: se il creditore non ha altri documenti firmati o prova dell’accordo, l’opposizione potrebbe condurre alla revoca del decreto.
Motivi di opposizione comuni: Oltre alla mancanza di prova del credito (es: assenza di contratto scritto, fatture contestate), altri motivi tipici sono: – Inesistenza o nullità della notifica del decreto ingiuntivo (es. notifica a indirizzo errato, o a persona non autorizzata): questo può comportare la rimessione in termini o l’inopponibilità dell’ingiunzione. – Vizi formali del procedimento monitorio: rarissimi, perché il decreto è emesso dal giudice, ma ad esempio si può eccepire l’incompetenza territoriale del giudice che ha emesso il D.I. – Prescrizione del credito: se il credito era prescritto e il giudice ha emesso comunque il D.I. (magari perché non era evidente), l’opponente può far valere l’eccezione di prescrizione nella causa di opposizione. – Compensazione legale o giudiziale: se il debitore vanta a sua volta un credito verso l’ingiungente (anche non ancora accertato), può opporre in compensazione quella somma. Se è un credito certo, liquido ed esigibile, può estinguere fino a concorrenza il debito (art. 1243 c.c.); se non lo è, può chiedere al giudice di accertarlo nello stesso processo (domanda riconvenzionale in opposizione). – Fatti estintivi sopravvenuti: pagamento eseguito dopo la notifica (in tal caso di solito il creditore dovrebbe rinunciare spontaneamente all’esecuzione se ha ricevuto il saldo, ma in difetto l’opponente può farlo valere). – Nullità del titolo contrattuale: ad esempio, il creditore ingiunge in base a un contratto che però è nullo (perché contrario a norme imperative); se il debitore eccepisce la nullità assoluta, il giudice deve rilevarla e il credito non può essere riconosciuto. – Usurarietà degli interessi: se nel decreto sono inclusi interessi o penali usurari, il debitore può opporsi facendo valere la nullità di tali clausole e chiedendo la rideterminazione del saldo. – Violazione del “principio di proporzionalità per le spese legali: a volte nei decreti ingiuntivi vengono liquidate spese legali elevatissime in base al valore; l’opposizione può riguardare anche solo le spese (sostenendo che, essendo il credito stato poi immediatamente pagato, erano eccessive, ecc.), ma è raro perché se il debito è dovuto il focus è pagare, e sulle spese il giudice discrezionalmente decide.
Va sottolineato che l’opposizione va articolata sin dall’atto di citazione introduttivo: il debitore opponente deve elencare tutti i motivi di contestazione e le eventuali domande riconvenzionali. Non potrà in un secondo momento, salvo casi eccezionali, ampliare i motivi (vige il principio della concentrazione dei motivi ex art. 645 e 647 c.p.c.).
Esito dell’opposizione: Se l’opposizione viene accolta, il decreto ingiuntivo viene revocato (totalmente o parzialmente) e, a seconda dei casi, il giudice può decidere nel merito dichiarando che nulla è dovuto oppure rideterminando la somma dovuta (in caso di accoglimento parziale). Se invece l’opposizione viene respinta, il decreto ingiuntivo è confermato e diviene esecutivo (se già non lo era). In entrambi i casi, la sentenza che definisce l’opposizione è appellabile nei termini ordinari.
Opposizione al Pignoramento ed Esecuzioni (Opposizioni esecutive)
Quando un creditore munito di titolo (ingiunzione definitiva, sentenza, mutuo notarile, cartella esattoriale esecutiva, ecc.) avvia un pignoramento, il debitore può reagire con diverse forme di opposizione in sede esecutiva. Le principali distinzioni sono: – Opposizione all’esecuzione (art. 615 c.p.c.): con cui il debitore contesta il diritto del creditore di procedere all’esecuzione. Può basarsi su ragioni di merito (es: il debito non esiste o si è estinto, dopo la formazione del titolo) oppure di carattere formale (il titolo è invalido). Se proposta prima che l’esecuzione inizi (cioè dopo precetto ma prima del pignoramento), sospende l’inizio dell’esecuzione su istanza al giudice; se proposta dopo l’inizio del pignoramento, non sospende automaticamente ma si può chiedere la sospensione al Giudice dell’Esecuzione. – Opposizione di terzo all’esecuzione (art. 619 c.p.c.): il caso in cui un soggetto estraneo (un terzo) rivendica la proprietà o altri diritti sui beni pignorati, sostenendo che su quei beni il creditore non poteva legittimamente pignorare (questo è frequente quando vengono pignorati beni ritenuti del debitore ma in realtà di terzi, ad esempio beni in leasing – formalmente della società di leasing – o beni di soci/conviventi). – Opposizione agli atti esecutivi (art. 617 c.p.c.): in cui si denunciano vizi formali degli atti dell’esecuzione (es: nullità della notifica del precetto o del pignoramento, irregolarità nel contenuto degli atti, vizi nel modo di esecuzione). Questa va proposta entro termini brevissimi (5 giorni o 20 giorni a seconda dei casi) dalla conoscenza dell’atto.
Nel contesto di un’azienda con debiti, l’opposizione all’esecuzione più comune è quella ex art. 615 c.p.c. post-pignoramento, per far valere eventi estintivi del debito successivi al titolo. Ad esempio, se dopo il decreto ingiuntivo la società ha pagato il creditore (ma questi, magari distrattamente, procede lo stesso a pignorare), si potrà opporre all’esecuzione presentando ricevute del pagamento eseguito e chiedendo l’immediata cessazione dell’esecuzione per sopravvenuto soddisfacimento. Oppure, se il titolo è un mutuo bancario esecutivo e l’azienda eccepisce la nullità di alcune clausole contrattuali (p.es. tassi usurari) che ridurrebbero il dovuto sotto quanto pignorato, può sollevare tali questioni nell’opposizione all’esecuzione, chiedendo una declaratoria di parziale inefficacia del titolo.
Sospensione e tempi: Le opposizioni esecutive, specie se promosse dopo l’avvio del pignoramento, non fermano automaticamente la procedura. Occorre depositare istanza di sospensione al G.E. (giudice dell’esecuzione), il quale valuta inaudita altera parte se ci sono “fondati motivi” per sospendere. Se, ad esempio, il debitore documenta chiaramente che il debito era già stato pagato, il giudice può sospendere subito l’esecuzione in attesa della decisione di merito. In caso di rigetto della sospensiva, l’esecuzione può proseguire (ad esempio l’asta immobiliare, la vendita dei beni). La causa di opposizione poi farà il suo corso e, se il debitore vincerà, potrà far valere l’ingiustizia della vendita e chiederne l’annullamento o il risarcimento.
Uso tattico dell’opposizione: va evidenziato che un’opposizione all’esecuzione infondata, fatta solo per prendere tempo, può essere pericolosa. Il giudice se ne accorge e di rado sospende; inoltre il debitore rischia di essere condannato a pagare ulteriori spese e, nei casi di abuso, anche sanzioni ex art. 96 c.p.c. (lite temeraria). Piuttosto, se l’azienda necessita tempo per reperire liquidità o predisporre un piano, è preferibile (anziché opporsi pretestuosamente) utilizzare strumenti legali come le procedure di crisi che danno luogo de jure a una sospensione delle azioni esecutive (si pensi alla protezione automatica del patrimonio concessa dal tribunale con la presentazione di una domanda di concordato preventivo, o alle misure protettive ottenibili nella composizione negoziata per un massimo di 4 mesi prorogabili). Questi strumenti sono discussi nel capitolo successivo.
Impugnazione di Cartelle Esattoriali e Atti di Riscossione
Un breve cenno meritano le opposizioni in ambito fiscale e amministrativo. Quando l’Agente della Riscossione (Agenzia Entrate-Riscossione) avvia un pignoramento (ad esempio pignoramento presso terzi dei conti bancari) per tributi non pagati, il debitore non può utilizzare le opposizioni del codice di procedura civile come sopra (615, 617 c.p.c.), bensì ha a disposizione: – La sospensione amministrativa o l’istanza di autotutela: chiedere all’Agente (o all’ente creditore) di sospendere la riscossione se si riscontrano errori (ad es. cartella già pagata, sgravio concesso dall’ente originario, ecc.). – L’opposizione ex art. 29 D.Lgs. 46/1999 (opposizione all’esecuzione tributaria) o l’opposizione agli atti esecutivi ex art. 29 comma 2: rimedi speciali da proporre davanti al giudice tributario (se il merito del credito è tributario) o al giudice ordinario (se si verte su vizi della procedura di riscossione). Ad esempio, per contestare un difetto di notifica della cartella si propone ricorso al giudice tributario come “motivi aggiunti” se c’è già un ricorso pendente, oppure opposizione agli atti esecutivi al tribunale ordinario se trattasi di vizi puri della fase esecutiva successiva (materia assai tecnica e oltre lo scopo di questa trattazione). – L’impugnazione della cartella di pagamento: va fatta entro 60 giorni al giudice tributario (per tributi) o al giudice del lavoro (per contributi INPS) se si contesta il merito del tributo o contributo. Se quella impugnazione è pendente, il debitore può chiedere la sospensione giudiziale al giudice adito, in attesa del verdetto (sospensione che i giudici tributari concedono in presenza di fumus boni iuris nella contestazione e periculum grave).
In pratica, se l’azienda riceve una cartella esattoriale ingiusta (es. per tributi prescritti, o per importi non dovuti), deve agire velocemente con ricorso in Commissione Tributaria chiedendo sospensione. Se invece il debito è dovuto ma non riesce a pagare, come detto conviene attivarsi per la rateazione o valutare procedure concorsuali, poiché l’esecuzione fiscale (es. pignoramento di c/c) può essere bloccata solo con istanza di rateizzazione (che congela procedure in corso se presentata prima che il terzo pignorato versi le somme) o, in sede concorsuale, dall’automatic stay di legge.
L’Istanza di Liquidazione Giudiziale (Ex Fallimento) e le Difese del Debitore
Uno scenario critico è quello in cui uno o più creditori presentano istanza per dichiarare l’azienda insolvente e aprire una procedura concorsuale di liquidazione giudiziale (ciò che prima della riforma si chiamava “fallimento”). Dal 15 luglio 2022, con l’entrata in vigore del Codice della Crisi e dell’Insolvenza (CCII), sono cambiati alcuni presupposti e terminologie, ma la sostanza resta: un creditore (anche l’INPS o Agenzia Entrate) può chiedere al tribunale di accertare lo stato di insolvenza dell’impresa e aprire la procedura liquidatoria.
Requisiti e soglie: Non tutte le imprese sono assoggettabili a liquidazione giudiziale. Il CCII esclude gli “imprenditori minori” (sotto certi parametri dimensionali) e prevede una soglia minima di debito scaduto. In particolare: – I parametri dimensionali per essere considerato fallibile (non “piccolo”) sono: attivo patrimoniale annuo superiore a €300.000, ricavi lordi annui > €200.000, debiti > €500.000 (basta aver superato almeno uno di questi limiti in uno degli ultimi 3 esercizi) . Se l’impresa rientra contemporaneamente sotto tutti questi valori, è un “imprenditore minore” e non può subire liquidazione giudiziale maggiore, ma solo la liquidazione controllata (procedura semplificata ex L. 3/2012, ora riservata a microimprese). – Il debito scaduto del creditore istante (o del complesso dei creditori) deve essere almeno di €30.000 e non contestato. Il CCII all’art. 121 richiede infatti un “debito scaduto e non pagato” di almeno €30.000 come condizione oggettiva, oltre all’insolvenza . Se i debiti scaduti risultano inferiori a tale soglia, il tribunale non può dichiarare la liquidazione giudiziale e rigetterà l’istanza.
Notifica e comparizione: L’istanza di fallimento/liquidazione giudiziale viene notificata al debitore e il tribunale fissa un’udienza in cui l’imprenditore può comparire e difendersi. Il debitore può presentare una memoria difensiva e documenti per dimostrare di non essere insolvente (magari perché ha patrimonio liquido o asset per pagare) oppure per sostenere che il debito non è dovuto o è sotto soglia. Una strategia tipica, se ci sono trattative in corso o possibilità di risanamento, è chiedere al tribunale un termine (oggi breve, max 30-60 giorni) per presentare domanda di concordato preventivo o una composizione negoziata in corso (questo era previsto come possibile rinvio per trattative nella vecchia legge fall., art. 22 L.F., e permane come principio: il tribunale può sospendere il giudizio prefallimentare se c’è una trattativa avanzata in composizione negoziata o se il debitore deposita un ricorso “in bianco” per concordato preventivo).
Come difendersi efficacemente: Le possibili difese del debitore a un’istanza di liquidazione giudiziale sono: – Negare lo stato di insolvenza, dimostrando di essere in grado di soddisfare regolarmente le obbligazioni. Ad esempio presentando un piano di ristrutturazione già in atto, o prospettando incassi imminenti, o mostrando che i ritardi sono circoscritti. Se la situazione non è grave, il tribunale può rigettare l’istanza. – Contestare il credito del ricorrente: se il credito vantato non è certo e liquido, lo stato di insolvenza non può basarsi su quello. Attenzione, però: basta un altro creditore certo per fondare l’insolvenza. Ma se l’istante unico è contestato e non vi sono altre evidenze di insolvenza, il ricorso va respinto. Ad esempio, se un fornitore chiede fallimento per una fattura di €50.000 che l’azienda contesta come indebita, e non ci sono altri debiti scaduti rilevanti, il tribunale solitamente rigetta, rinviando le parti al giudice civile per la soluzione della contestazione. – Rilevare il mancato superamento delle soglie: se l’azienda è davvero di dimensioni minime (sotto tutti e tre i parametri di legge) o se i debiti scaduti totali sono < €30.000, manca un presupposto oggettivo e l’istanza non può essere accolta . – Chiedere un termine per proporre concordato preventivo o ristrutturazione: Il CCII consente al debitore, fino all’apertura della liquidazione giudiziale, di depositare domanda di concordato preventivo o anche solo di accordo di ristrutturazione (purché completi entro 60 giorni). Se ciò avviene, il procedimento per liquidazione viene sospeso e, se poi il concordato viene ammesso, l’istanza di fallimento rimane congelata in attesa dell’esito del concordato. Questa è una mossa estrema ma spesso efficace per fermare il fallimento: presentare un ricorso di concordato preventivo “in bianco” (cioè con riserva di presentare la proposta e piano entro tot giorni). Ai sensi dell’art. 44 CCII, la presentazione del ricorso di concordato produce lo stay automatico (fatti salvi alcuni casi) delle azioni esecutive e anche delle istanze di fallimento, impedendo l’apertura della liquidazione finché il debitore è in concordato. Bisogna però poi procedere col piano, altrimenti il concordato viene dichiarato inammissibile e si riattiva la richiesta di liquidazione. – Composizione negoziata pendente: se l’impresa ha avviato la composizione negoziata della crisi e ha ottenuto misure protettive, durante la vigenza di queste misure non si può dichiarare la liquidazione giudiziale (salvo istanze di particolare urgenza e con autorizzazione del tribunale, ma in generale è una protezione per qualche mese). Anche questo può dare tempo al debitore di trovare un accordo ed evitare il default conclamato.
Si noti che il Codice della Crisi incoraggia l’emersione precoce: gli amministratori hanno un dovere di attivarsi (art. 2086 c.c. novellato) per adottare misure idonee al superamento della crisi. Se restano inerti fino al fallimento, rischiano l’azione di responsabilità. Difendersi da un fallimento non significa solo evitare la procedura, ma anche gestire bene la fase precedente: ad esempio non aggravando il dissesto (come visto, l’aggravamento volontario può portare a responsabilità civile e penale). Nel prossimo capitolo esamineremo le procedure alternative al fallimento che il debitore può autonomamente intraprendere per risolvere la crisi: tali procedure (concordato, accordi, ecc.) vanno preferite, ove possibile, perché permettono maggiore controllo della situazione e possono limitare le conseguenze negative.
Soluzioni Stragiudiziali e Procedure di Composizione della Crisi d’Impresa
Quando i debiti hanno raggiunto un livello insostenibile ma si vuole evitare la fine disordinata dell’impresa, occorre valutare gli strumenti di ristrutturazione del debito previsti dall’ordinamento. Negli ultimi anni (specie con l’entrata in vigore del Codice della Crisi e dell’Insolvenza in luglio 2022, e i correttivi del 2023-2024) l’Italia si è dotata di una gamma di procedure e soluzioni, sia extragiudiziali (piani e accordi negoziali) sia concorsuali (concordati, liquidazioni), che l’imprenditore può attivare per affrontare la crisi. In questa sezione illustreremo i principali strumenti: piano attestato di risanamento, accordo di ristrutturazione dei debiti, composizione negoziata della crisi, concordato preventivo (anche nelle varianti semplificate o “minori”), e accenneremo alla liquidazione giudiziale come ultima ratio.
Tutte queste soluzioni hanno un obiettivo comune: evitare la semplice esecuzione atomistica da parte di ogni singolo creditore e cercare invece una soluzione coordinata che massimizzi la soddisfazione dei creditori in modo equo, consentendo possibilmente la continuità aziendale (quando l’attività ha prospettive di risanamento) oppure gestendo la liquidazione dei beni in modo ordinato. Dal punto di vista del debitore, la scelta dello strumento dipende dal grado di difficoltà in cui si trova l’impresa, dal numero di creditori e dalla disponibilità di questi a negoziare.
Piano Attestato di Risanamento (art. 56 CCII)
Il piano attestato di risanamento è il più “leggero” tra gli strumenti di regolazione della crisi, in quanto è un accordo privato e stragiudiziale tra il debitore e i propri creditori, basato su un piano industriale-finanziario di risanamento dell’impresa, la cui veridicità dei dati e fattibilità vengono attestate da un professionista indipendente. Non richiede omologazione né coinvolgimento del tribunale, ma solo la formalizzazione di un accordo o comunque l’esecuzione di atti in attuazione del piano. Il vantaggio principale di un piano attestato risiede nelle protezioni ex lege: secondo l’art. 56 CCII (già art. 67 L.F.), gli atti, pagamenti e garanzie posti in essere in esecuzione del piano attestato non sono soggetti ad azione revocatoria in caso di successivo fallimento . In altre parole, se l’impresa fallisce dopo aver tentato un piano di risanamento, i pagamenti fatti ai creditori nel frattempo (coerenti col piano) e le garanzie concesse a supporto non potranno essere revocati come “preferenze”: questo offre un comfort ai creditori nell’aderire al piano.
Come funziona: L’imprenditore predispone, magari con l’ausilio di advisor finanziari, un piano di risanamento dettagliato: analisi della situazione debitoria, cause della crisi, misure previste (ad esempio: nuova finanza in arrivo, cessione di asset non core, rilancio produttivo, taglio costi, ecc.), flussi di cassa prospettici e timeline di rientro dei debiti. Questo piano viene sottoposto a un attestatore (un professionista iscritto nel registro dei revisori e indipendente rispetto all’impresa e ai creditori) il quale verifica la veridicità dei dati aziendali e giudica realistica e fattibile la possibilità di risanamento. Se l’esito è positivo, rilascia un’attestazione scritta. A quel punto il piano può essere formalizzato in un accordo con i creditori. Non c’è un formato rigido: l’accordo può prendere forma di scritture private con ciascun creditore (ad esempio, ogni creditore firma un patto di moratoria o riduzione del credito secondo il piano) oppure di comportamenti concludenti (il piano può consistere nel fatto che l’impresa paga certe percentuali e i creditori accettano tacitamente). Spesso però è opportuno raccogliere le adesioni in modo formale.
Limiti: Il piano attestato non vincola i creditori dissenzienti. È uno strumento puramente contrattuale: servono quindi il consenso di ciascun creditore che si vuole includere. Anche solo un creditore che resti fuori potrebbe agire per conto proprio (ad esempio pignorare un bene), vanificando il risanamento. Dunque, il piano attestato funziona in situazioni in cui l’indebitamento è concentrato in pochi creditori disponibili alla trattativa, oppure dove l’imprenditore riesce comunque ad assicurare risorse sufficienti a pagare i creditori non aderenti nei termini originari. Non è prevista alcuna moratoria legale: se un creditore non aderisce, non c’è tutela automatica contro le sue azioni esecutive (diversamente dal concordato). Inoltre, il piano attestato non può imporre cram-down: ogni creditore deve ottenere almeno quanto concordato bilateralmente.
Quando usarlo: Tipicamente nei casi in cui l’impresa ha una crisi reversibile, un piano credibile di rilancio e ha bisogno solo di tempo o di diluire i pagamenti. I creditori vengono convinti che aderire conviene perché, a fronte di magari un sacrificio (es. attesa o piccola riduzione), potranno essere soddisfatti integralmente o comunque meglio rispetto all’alternativa del default. Il piano attestato è ideale quando tutti o quasi tutti i principali creditori sono d’accordo in via di fatto. Ad esempio: un’azienda familiare che ha debiti con 3 banche e qualche fornitore, elabora un piano con l’apporto di capitale dai soci e chiede alle banche di allungare le scadenze e rinunciare a parte degli interessi, garantendo il rientro in tot anni. Se le banche accettano e firmano e i fornitori vengono pagati regolarmente (magari perché di importo minore), non serve coinvolgere il tribunale: il piano attestato è sufficiente.
Formalità: Per godere della protezione anti-revocatoria, l’accordo e l’attestazione devono essere pubblicati nel Registro delle Imprese (art. 56 CCII). Solitamente si deposita una autodichiarazione dell’imprenditore attestando l’avvenuta predisposizione di un piano e allegando l’attestazione firmata. Questo rende “pubblico” il piano (almeno nei suoi estremi, il contenuto dettagliato può anche non essere integralmente pubblicato).
Accordo di Ristrutturazione dei Debiti (ADR, art. 57 CCII e segg.)
L’accordo di ristrutturazione dei debiti è uno strumento intermedio tra il piano attestato (tutto privato) e il concordato (tutto giudiziale). Si tratta di un accordo giuridicamente approvato da una percentuale qualificata di creditori (almeno il 60% dei crediti in linea capitale) e che viene poi omologato dal tribunale, acquisendo efficacia anche verso eventuali creditori dissenzienti limitatamente a determinate previsioni.
Caratteristiche principali: – Adesione del 60% dei creditori: L’imprenditore deve riuscire a farsi sottoscrivere l’accordo da creditori rappresentanti almeno il 60% dei crediti totali (somma degli importi). Non serve il 100%, quindi può rimanere fuori un 40% di creditori per valore. Tuttavia, quei creditori non aderenti devono essere pagati integralmente entro 120 giorni dall’omologazione o dalla scadenza (se successiva) per legge (art. 61 CCII). Ciò significa che l’accordo di ristrutturazione standard non può imporre stralci ai creditori non aderenti: questi devono essere soddisfatti al 100%. In pratica, l’accordo consente di gestire con falcidia e dilazione il debito dei creditori che accettano, mentre garantisce che i rimanenti vengano comunque pagati in toto (magari con mezzi reperiti anche grazie al sacrificio degli aderenti). – Contenuto libero: L’accordo può prevedere di tutto, come un contratto. Tipicamente prevede rateizzazioni, riduzioni di credito (haircut), conversione di debiti in strumenti partecipativi (quote, azioni), ecc., per i creditori aderenti. Serve il piano attestato allegato (un professionista attesta la veridicità dei dati e l’attuabilità dell’accordo). – Procedura di omologazione: Una volta raccolte le firme necessarie, l’accordo viene depositato in tribunale insieme all’attestazione e alla lista dei creditori con indicato chi ha aderito e chi no. Il tribunale, verificati i requisiti, omologa l’accordo con decreto, che lo rende efficace erga omnes. Se vi sono opposizioni di creditori non aderenti, il tribunale le valuta ma può omologare comunque se ritiene che i non aderenti riceveranno pagamento integrale come previsto dalla legge. – Vantaggi: Con l’apertura della procedura (deposito del ricorso ex art. 48 CCII) l’imprenditore può chiedere al tribunale misure protettive (simili a quelle del concordato) per sospendere azioni esecutive nel frattempo. Inoltre, dopo l’omologazione, l’accordo è vincolante per tutti i creditori aderenti; i creditori non aderenti sono comunque tenuti a rispettare la moratoria se previsto che saranno pagati entro 120 giorni dall’omologa (di fatto, fino a quell’orizzonte temporale sono anch’essi “tranquilli”). – Varianti: Il CCII ha introdotto vari tipi particolari di accordi di ristrutturazione: – Accordo agevolato: se raggiungi il 30% di adesioni e tutti i creditori finanziari (banche) essenziali aderiscono, il tribunale può omologare comunque l’accordo con effetti su tutti i finanziari (è un abbassamento soglia solo per certe categorie). – Accordo ad efficacia estesa: ad esempio se un creditore finanziario non aderisce ma la maggioranza qualificata di quella categoria ha aderito e l’accordo prevede espressamente di estendere gli effetti anche ai non aderenti di quella categoria, il tribunale può forzare anche i dissenzienti finanziari ad accettare (purché non aumenti le loro perdite rispetto a scenario liquidatorio). Ciò è stato previsto per evitare che una singola banca dissenziente blocchi accordi approvati dalle altre. – Accordo misto con intermediari finanziari: normative speciali per imprese in bonis ma con rischio, poco rilevanti qui.
Quando usarlo: L’accordo di ristrutturazione è indicato quando l’impresa non ha troppi creditori e può ottenere un ampio consenso (60%); spesso utilizzato da medie aziende per fare accordi con pool di banche. È meno costoso e più rapido di un concordato (si evitano classi, voto in adunanza, ecc.), e mantiene una certa riservatezza (anche se la pubblicazione al RI e l’omologazione lo rendono pubblico a cose fatte). Se però l’azienda ha centinaia di fornitori piccoli, arrivare al 60% di ogni euro di debito è complicato: in tal caso si preferirà un concordato preventivo in cui si chiede direttamente il voto in massa.
Esempio pratico: l’azienda ha €5 milioni di debiti: 3 milioni verso banche (3 banche) e 2 milioni verso fornitori (50 fornitori). Le banche accettano di riscadenzare e ridurre gli interessi (adesione al 100% della parte bancaria) e anche 10 fornitori grandi che hanno in totale 1 milione aderiscono accettando il 80% in 12 mesi. Totale aderenti = 4 milioni su 5 (80%). I restanti piccoli fornitori (1 milione) non aderiscono, ma l’azienda, grazie al respiro dato dagli altri, prevede di poter pagare quei piccoli integralmente entro, diciamo, 90 giorni dall’omologa. Si deposita l’accordo con adesioni (80% > soglia 60%). Il tribunale omologa; i piccoli fornitori non possono agire esecutivamente nel frattempo e verranno pagati come promesso (se non lo fossero potrebbero agire per risoluzione dell’accordo). Tutto avviene senza dichiarare insolvenza, l’azienda prosegue e a fine piano esce risanata. Questo è il vantaggio rispetto al concordato: non c’è una procedura concorsuale aperta con un marchio di insolvenza, ma solo un accordo omologato e l’azienda non perde la gestione.
Composizione Negoziata per la Soluzione della Crisi
La composizione negoziata della crisi (CNC) è uno strumento innovativo, introdotto dapprima con il D.L. 118/2021 (convertito in L. 147/2021) e poi confluito nel Codice della Crisi (artt. 17-25 CCII), pensato per intervenire nelle prime fasi della difficoltà d’impresa, in modo riservato e flessibile, con l’aiuto di un esperto indipendente nominato dalla Camera di Commercio. Non si tratta di una procedura concorsuale tradizionale: è volontaria, extragiudiziale (anche se con possibilità di intervento del tribunale per misure protettive o omologhe eventuali) e non comporta dichiarazione di insolvenza. Lo scopo è favorire la negoziazione tra l’imprenditore e i suoi creditori con l’obiettivo di raggiungere un accordo che eviti il tracollo, sotto la guida neutrale di un esperto terzo.
Caratteristiche: – Accesso: Possono accedere tutte le imprese (anche agricole e sotto soglia, contrariamente alla vecchia “allerta” che escludeva i piccoli) che versano in condizioni di squilibrio patrimoniale o economico-finanziario tali da rendere probabile la crisi o l’insolvenza, ma che appaiono risanabili. Si presenta istanza tramite piattaforma telematica alle CCIAA, allegando dati di bilancio, situazione debitoria, un piano di massima, etc. – Nomina esperto: Entro pochi giorni, una commissione nomina un esperto indipendente (di regola un commercialista o avvocato con esperienza in ristrutturazioni, scelto da un Albo nazionale). L’esperto convoca l’imprenditore e insieme pianificano incontri con i creditori principali. – Fase negoziale riservata: Gli incontri con i creditori avvengono con la presenza dell’esperto, che cerca di facilitare accordi. Tutto è confidenziale: la legge impone l’obbligo di riservatezza a tutte le parti, per cui la notizia della composizione negoziata non deve trapelare (a tutela della reputazione dell’azienda). L’esperto redige ogni mese una relazione sullo stato delle trattative. – Misure protettive: Su richiesta dell’imprenditore, il tribunale può concedere misure protettive temporanee (in genere fino a 4 mesi, prorogabili eccezionalmente a 12 con istanza motivata) che bloccano le azioni esecutive e cautelari dei creditori sul patrimonio dell’impresa durante le trattative (art. 20 CCII). Tali misure sono pubblicate (registro imprese), quindi in quel caso si perde un po’ di riservatezza, ma impediscono ad es. pignoramenti e iscrizioni ipotecarie nuovi, dando respiro. I creditori finanziari sono di solito informati e spesso la concedono su domanda con pochi oppositori. – Soluzioni possibili: La composizione negoziata non ha un esito prestabilito. Può concludersi con vari sbocchi, ad esempio: – Contratto stragiudiziale con i creditori (un accordo privatistico di moratoria o riscadenzamento, senza necessità di omologa se tutti sono d’accordo). – Accordo di ristrutturazione dei debiti formale (se si raggiunge il 60% e si vuole omologare). – Piano attestato (se bastano pochi aggiustamenti). – Concordato semplificato (se non c’è risanabilità e l’esperto attesta il fallimento delle trattative, l’imprenditore può proporre di cedere i beni ai creditori tramite un concordato “senza voto” di sola liquidazione, ex art. 25-sexies CCII, cosiddetto concordato semplificato per la liquidazione). – Oppure la negoziazione può condurre a un vero concordato preventivo in continuità, preparato mentre le parti negoziavano. – In alcuni casi, se l’imprenditore se ne avvede, può addirittura bastare una ricapitalizzazione o finanziamento esterno (le banche, incoraggiate dalle norme, possono concedere nuova finanza prededucibile per sostenere l’impresa in CNC, anche con privilegio generale).
L’esperto chiude la composizione con una relazione finale. Se si è trovato un accordo extragiudiziale, bene, altrimenti l’imprenditore deciderà se attivare una procedura concorsuale.
Novità normative recenti: Il Terzo Correttivo (D.Lgs. 136/2024) ha rafforzato questo istituto. Come già detto, ha introdotto la possibilità di transazione fiscale nella composizione negoziata , così che il debitore può affrontare anche i debiti fiscali con un accordo (prima poteva solo chiedere la sospensione di interessi e sanzioni). Ha anche ampliato le misure premiali: ad esempio, durante le trattative, il debitore gode di riduzione degli interessi moratori e delle sanzioni fiscali (art. 25-bis CCII, “benefici fiscali” all’apertura della procedura) . Inoltre è previsto un incentivo per i fornitori: i pagamenti effettuati durante la CNC in esecuzione del piano di risanamento non sono revocabili e non costituiscono preferenze, per incoraggiare i creditori a continuare a fornire beni/servizi (principio simile all’ex art. 67, co.3 L.F. per i piani attestati).
Quando e perché utilizzarla: La composizione negoziata è adatta nelle fasi iniziali della crisi, quando c’è ancora speranza di salvare l’impresa e serve tempo e moderazione nelle pretese dei creditori. Il punto di vista è: “mettiamo tutti intorno a un tavolo con un mediatore esperto e vediamo se troviamo una soluzione win-win, senza ricorrere subito al tribunale per una procedura concorsuale pubblica”. Per un imprenditore indebitato, è spesso la via più sensata prima di arrendersi al fallimento: consente di testare la disponibilità dei creditori a eventuali stralci o dilazioni, con la tranquillità (se con misure protettive) di non subire aggressioni durante il dialogo. Non è detto che funzioni, ma almeno se fallisce, l’esperto potrà attestare che l’impresa ha tentato in buona fede la composizione: ciò potrà essere utile anche in seguito per dimostrare la correttezza dell’organo amministrativo (evitando, ad esempio, accuse di aver tardato colpevolmente nel prendere misure).
Concordato Preventivo (artt. 84 e ss. CCII)
Il concordato preventivo è la procedura concorsuale vera e propria più nota e consolidata nell’ordinamento italiano, finalizzata a evitare la liquidazione giudiziale tramite una proposta di soddisfacimento dei creditori, approvata dagli stessi e omologata dal tribunale. Si tratta di un procedimento giudiziale, con la nomina di organi (commissario giudiziale, giudice delegato) e con un intervento significativo del tribunale, ma l’iniziativa e la gestione restano in mano al debitore (il quale formula la proposta di concordato e la attua sotto vigilanza).
Principali tipi di concordato: – Concordato “in continuità aziendale”: quando il piano concordatario prevede che l’azienda o parte di essa continui a operare (continuità diretta, se la stessa impresa prosegue l’attività, o indiretta se si trasferisce l’azienda a un terzo che la prosegue). In questi concordati spesso i creditori chirografari vengono soddisfatti in parte con i flussi di cassa generati dalla prosecuzione dell’attività negli anni, oltre che con la cessione di asset non strategici. La legge favorisce questi concordati perché mantengono i livelli occupazionali e il valore d’impresa: per esempio, nel concordato in continuità non c’è soglia minima di soddisfazione per i chirografari (possono prendere anche meno del 20% se il piano li giustifica), e si possono anche pagare crediti anteriori strategici per la continuità (previa autorizzazione). – Concordato “liquidatorio”: quando invece l’impresa non è più in grado di continuare e propone di liquidare tutto il patrimonio e distribuire il ricavato ai creditori. Il Codice della Crisi impone qui alcune condizioni: i creditori chirografari devono ricevere almeno il 20% del loro credito (soglia minima, salvo eccezioni in caso di concordato “minore” per piccoli imprenditori) e il debitore deve apportare risorse esterne che aumentino di almeno il 10% l’attivo (per evitare concordati meramente dilatori con attivo minimale). Il concordato liquidatorio è simile di fatto a un fallimento pilotato dall’imprenditore stesso, ma con qualche vantaggio (ad esempio la possibilità di scegliere il liquidatore e talvolta di esdebitarsi prima). – Concordato semplificato per la liquidazione del patrimonio: introdotto col DL 118/2021 e ora art. 25-sexies CCII, è riservato al caso di esito negativo della composizione negoziata. L’imprenditore, entro 60 giorni dalla chiusura senza accordo della CNC, può proporre un concordato liquidatorio senza voto dei creditori. Il tribunale, sentiti i creditori dissenzienti, può omologarlo se ritiene che soddisfi i creditori in misura non inferiore a quanto otterrebbero dalla liquidazione giudiziale. È una sorta di “cram-down totale” pensato per evitare il fallimento quando le trattative sono fallite ma c’è comunque un patrimonio da distribuire in modo più rapido rispetto al fallimento. In questo concordato non c’è voto, quindi i creditori non possono opporsi se non nelle osservazioni all’omologa. Deve comunque rispettare il minimo 20% ai chirografari salvo motivata impossibilità.
Procedura del concordato in sintesi: – Il debitore presenta un ricorso al tribunale con proposta, piano e documenti (bilanci, elenco creditori, inventario beni, attestazione di un professionista sulla fattibilità del piano). Può anche presentare un ricorso “con riserva” (ex art. 44 CCII), ottenendo tempo (fino a 120-180 gg) per depositare il piano definitivo, nel frattempo beneficando dello stay automatico. – Il tribunale, se la proposta è completa e ammissibile, ammette la società al concordato e nomina un Commissario Giudiziale (figura di controllo). – I creditori vengono informati e suddivisi eventualmente in classi omogenee per posizione giuridica e interessi. Si indire l’adunanza dei creditori entro 120 giorni circa. – I creditori votano la proposta: serve la maggioranza dei crediti ammessi al voto (maggioranza semplice >50%, calcolata sul totale dei crediti ammessi al voto; se classi, anche la maggioranza delle classi). Se approvato, si passa all’omologa. Se respinto, di norma il concordato decade (salvo proposta concorrente o conversione in liquidazione giudiziale). – Omologazione: il tribunale verifica legalità e fattibilità e omologa rendendo vincolante il concordato per tutti i creditori anteriori. Se alcuni creditori o classi hanno votato contro, possono fare opposizione all’omologa, ma il tribunale può omologare lo stesso se la proposta supera il “best interest test” (trattamento non inferiore a liquidazione) e certe condizioni di legge.
Vantaggi per il debitore: Il concordato preventivo permette di congelare la situazione debitoria (nessuno può agire né risolvere contratti in corso per la crisi) e di ristrutturare i debiti con falcidie anche significative, ottenendo la liberazione dai debiti residui una volta eseguito. Consente di vendere beni liberi da pegni o ipoteche con autorizzazione giudiziale (trasferendo i vincoli sul prezzo). Inoltre, l’imprenditore conserva la gestione sotto supervisione (nel concordato in continuità) oppure cede i beni a un liquidatore giudiziale (nel liquidatorio).
Svantaggi: È una procedura complessa, costosa (ci sono organi da pagare) e pubblica: l’iscrizione al Registro Imprese informa tutti che l’azienda è in concordato, con inevitabili riflessi su reputazione e rapporti commerciali. Inoltre richiede tempi non brevi (dall’ammissione all’omologa almeno 6-9 mesi). Non da ultimo, l’imprenditore, una volta presentato il ricorso, ha uno spazio di manovra limitato: atti straordinari e pagamenti oltre l’ordinario vanno autorizzati dal tribunale.
Momento per usarlo: Il concordato è spesso l’ultima spiaggia prima del fallimento, oppure uno strumento scelto quando c’è già ampia conflittualità con i creditori e non si riesce a ottenere un consenso stragiudiziale. A differenza di un accordo di ristrutturazione (che richiede adesioni prima), il concordato può essere proposto unilateralmente dal debitore e saranno poi i creditori a decidere col voto. Quindi, se non si raggiungono accordi spontanei, si “forza” la mano con un concordato: per esempio, si propone di pagare il 30% ai chirografari in 2 anni, e si mette ai voti. Magari i creditori avrebbero preferito il 50%, ma se la situazione è quella possono accettare il 30%. In concordato, i dissentienti sono comunque vincolati se la maggioranza approva. Questo meccanismo maggioritario è fondamentale quando il numero di creditori è grande.
Tabella riepilogativa: Confronto tra Strumenti di Risanamento
Per riassumere le caratteristiche dei vari strumenti di risanamento della crisi d’impresa, si propone la seguente tabella comparativa:
| Strumento | Natura | Adesione creditori richiesta | Organi coinvolti | Effetti Principali | Vantaggi | Svantaggi |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Piano Attestato di Risanamento (art. 56 CCII) | Extragiudiziale privato. Piano con attestazione indipendente. | Consenso individuale di tutti i creditori coinvolti. (Nessun cram-down su dissenzienti) | Nessun organo pubblico. Solo attestatore (professionista pagato dal debitore). | Pagamenti e atti in esecuzione del piano esenti da revocatoria . Nessuna protezione vs creditori non aderenti. | – Riservatezza totale (non pubblicato se non in minima parte).<br>– Flessibilità di contenuti.<br>– Rapidità e minor costo.<br>– Evita etichetta di “insolvenza”. | – Occorre accordo con tutti i principali creditori (dissenziente può far saltare tutto).<br>– Nessuna sospensione legale delle azioni esecutive (rischio di iniziative individuali). |
| Accordo di Ristrutturazione dei Debiti (artt. 57-63 CCII) | Ibrido: accordo contrattuale + omologazione tribunale. | ≥ 60% del totale crediti . Non aderenti pagati al 100% entro 120 gg (salvo estensioni su finanziari). | Tribunale (omologa). Attestatore (per piano e attestazione convenienza). Commissario non di regola, solo se misure protettive. | Omologa rende l’accordo vincolante. Azioni esecutive sospese dopo domanda (con misure protettive). Possibile estensione accordo a dissenzienti di categorie omogenee (banche) con autorizzazione tribunale. | – Più snello del concordato (no voto assembleare).<br>– Personalizzato sui soli creditori aderenti.<br>– Meno pubblicità negativa (emerso come accordo e basta).<br>– Azioni esecutive sospendibili dal giudice durante l’iter. | – Richiede comunque un consenso qualificato prima (non aiuta se consenso manca).<br>– I creditori esclusi vanno pagati integralmente (richiede risorse liquide per loro).<br>– Procedura pubblica (registro imprese) in fase di omologazione. |
| Composizione Negoziata (art. 17-25 CCII) | Procedura volontaria non concorsuale. Negoziazione privata con ausilio di esperto terzo. | Nessuna maggioranza predeterminata. Si punta a qualunque accordo soddisfacente (anche parziale). | Esperto indipendente nominato da CCIAA. Tribunale solo se richieste misure protettive o provvedimenti urgenti. | Trattative riservate. Possibile ottenere misure protettive generali fino 4+ mesi . Possibile transazione fiscale su debiti tributari . Se accordo raggiunto, può essere contratto o sfociare in accordo ex 57 CCII o in concordato. Se fallisce, possibile concordato semplificato (liquidazione) senza voto. | – Riservatezza (nessuna pubblicità se non in caso di protezione giudiziale richiesta).<br>– Flessibilità massima: può portare a varie soluzioni (piano, accordo, concordato, cessione azienda, ecc.).<br>– Coinvolge creditori in modo non conflittuale, con mediatore.<br>– Misure protettive bloccano assalti dei creditori mentre si dialoga. | – Nessuna soluzione imposta: se creditori non collaborano, l’esperto non può obbligarli.<br>– Durata limitata (finestra di trattativa definita, di solito max 180 giorni salvo proroghe).<br>– Se l’impresa è già troppo compromessa, può solo ritardare esito (ma c’è exit in concordato semplificato). |
| Concordato Preventivo (artt. 84-120 CCII) | Procedura concorsuale giudiziale, con proposta del debitore e voto dei creditori. | Maggioranza >50% crediti votanti (calcolati sul totale ammesso) e maggioranza di classi (se classi). Dissenzienti vincolati se omologa. | Tribunale (decreto di apertura e omologa). Commissario Giudiziale (nominato in apertura). Giudice Delegato. Eventuale Liquidatore Giudiziale (nel concordato liquidatorio). | Automatic stay: dal ricorso nessun creditore può iniziare o proseguire azioni esecutive individuali. Sospende interessi chirografari. L’azienda opera sotto vigilanza. Se omologato, il piano vincola tutti i creditori anteriori. Prevista esdebitazione del debitore persona fisica a fine procedura. | – Imposizione a minoranza: anche se alcuni creditori non vogliono, possono essere crammed down se maggioranza approva e giudice verifica equità.<br>– Versatilità: può prevedere continuità aziendale (mantenendo attiva l’impresa) o liquidazione ordinata di beni.<br>– Sospende tutte le azioni, dando respiro completo.<br>– Possibilità di ottenere nuove finanze prededucibili per continuare attività.<br>– Debitore rimane in possesso (DIP) sotto controllo nel concordato in continuità. | – Procedura pubblica: iscrizione registro imprese, impatto reputazionale forte (clienti/fornitori perdono fiducia).<br>– Costi e durata: organi da remunerare, procedimento lungo (mesi o anni).<br>– Rigidità legali: soglie minime (20% ai chirografari se liquidatorio), requisiti formali stringenti (rischio di inammissibilità se documenti carenti).<br>– Perdita di autonomia gestionale su decisioni straordinarie (serve assenso del giudice). |
| Liquidazione Giudiziale (ex Fallimento) | Procedura concorsuale liquidativa d’ufficio (promossa da creditori o dal debitore stesso se insolvente). | Non applicabile come scelta di risanamento – è la fine dell’impresa come entità. | Tribunale dichiara l’apertura. Nomina Curatore, Giudice Delegato, Comitato creditori. | Spossessamento dell’imprenditore, curatore liquida tutto. Creditori soddisfatti secondo prelazioni. Dopo chiusura, debitore persona fisica può chiedere esdebitazione (se cooperato in buona fede) . | – A volte inevitabile per chiudere situazione compromessa.<br>– Gestita da professionista terzo (curatore) evitando caos di esecuzioni individuali.<br>– Prevede possibili esdebitazioni e chiusura definitiva posizione debitoria residua per le persone fisiche. | – Effetto traumatico: azienda cessata/venduta, spesso dispersione valore avviamento.<br>– Imprenditore perde ogni potere.<br>– Controlli e possibili azioni di responsabilità/recupero su atti passati (azioni revocatorie, ecc.).<br>– Tempi lunghi per creditori, soddisfazione di solito parziale e tardiva. |
(Nota: nella tabella non è incluso il “concordato minore” ex art. 74 CCII, simile al concordato preventivo ma destinato agli imprenditori minori non fallibili, con alcune semplificazioni, né la “liquidazione controllata” per sovraindebitati, che è il corrispettivo del fallimento per soggetti non fallibili.)
Come si evince, dal punto di vista del debitore la preferenza va di solito a strumenti meno invasivi (piani e accordi) se attuabili, riservandosi il concordato o altre procedure formali quando non ci sono alternative o quando la platea di creditori è troppo ampia per soluzioni amichevoli. Un consiglio fondamentale è: agire tempestivamente. Prima si affronta la crisi (magari con la composizione negoziata quando compaiono i primi segnali di tensione finanziaria), più chance ci sono di evitare l’irreversibilità. Se invece si attende che i debiti sfuggano di mano e inizino i decreti ingiuntivi a raffica, le procedure diventano difensive e di emergenza, con meno margine di successo.
Responsabilità Personale dell’Imprenditore e degli Amministratori Debitori
Quando un’azienda si indebita e attraversa una crisi, è essenziale considerare non solo il destino giuridico della società, ma anche le possibili ricadute sulla sfera personale di chi la gestisce o la possiede. In linea generale, vige il principio della separazione patrimoniale: se l’impresa è esercitata in forma societaria con personalità giuridica (come S.r.l. o S.p.A.), i soci non rispondono dei debiti sociali oltre il capitale conferito, e gli amministratori rispondono verso la società e i terzi solo nei casi specificamente previsti dalla legge (inadempimento dei doveri gestori, violazioni di legge, ecc.), ma non per il mero fatto dei debiti contratti per l’attività. Tuttavia, in situazioni di insolvenza, emergono diverse eccezioni e responsabilità “in capo” alle persone che occorre tenere ben presenti:
- Responsabilità illimitata nelle imprese non aventi personalità giuridica: se l’attività è svolta come ditta individuale o società di persone (snc o sas per i soci accomandatari), il titolare/socio risponde direttamente e illimitatamente con tutti i propri beni dei debiti d’impresa. In tali casi, non vi è distinzione patrimoniale: la crisi aziendale coincide con la crisi personale del debitore. Non esistono tutele per il patrimonio personale se non quelle generali (es. fondo patrimoniale, trust, ma con efficacia limitata, e soggette comunque a revocatoria se costituite in frode ai creditori).
- Fideiussioni e garanzie personali: come già esaminato, molto spesso anche nelle società di capitali gli imprenditori forniscono garanzie personali a banche, fornitori strategici o locatori. In tali casi, la distinzione societaria viene meno: se la società non paga, il creditore potrà aggredire il patrimonio personale del garante. Ad esempio, se l’amministratore ha firmato una fideiussione omnibus a favore della banca per tutte le obbligazioni della S.r.l., il default della società comporterà inevitabilmente un decreto ingiuntivo anche contro il fideiussore e, in caso di insolvenza grave, un pignoramento dei suoi beni (case, auto, conti correnti personali). Difesa: L’unica difesa in questi casi è di natura contrattuale/giudiziale, ovvero trovare motivi di nullità o estinzione della fideiussione (come visto: clausole nulle per anticoncorrenza , decadenza per mancato tempestivo esercizio dell’azione da parte della banca, vizi formali nel contratto di garanzia, o beneficium ordinis se previsto). Altrimenti, il garante è legalmente tenuto a pagare come se fosse egli stesso debitore principale.
- Debiti erariali e contributivi – responsabilità degli amministratori/gestori: abbiamo visto il caso dell’art. 36 DPR 602/73 , che estende la responsabilità ai liquidatori e amministratori che abbiano pretermesso il Fisco in fase di liquidazione. Esistono fattispecie analoghe in ambito previdenziale e assicurativo (INAIL), nonché sul versante penale (omesso versamento ritenute/IVA). Per di più, la Cassazione ha recentemente chiarito (ord. n. 23963 del 27/08/2025) che anche un pagamento preferenziale operato dall’amministratore in conflitto di interessi con la società può generare una sua responsabilità verso la massa dei creditori . Nel caso specifico, l’amministratore di una S.r.l. aveva pagato debiti verso altre società a lui riconducibili anziché far valere la compensazione e incassare crediti che la sua società vantava da esse: così facendo aveva di fatto sottratto risorse alla società e aggravato il dissesto, per perseguire un proprio interesse estraneo (avvantaggiare le sue altre società). La Suprema Corte ha confermato che un simile comportamento viola i doveri di diligenza e lealtà ex art. 2476 c.c., configurando responsabilità contrattuale verso la società e anche extracontrattuale verso i creditori (attivabile dal curatore fallimentare) . Dunque, se un amministratore favorisce alcuni creditori a scapito di altri in situazione di crisi, specie se con un interesse personale in conflitto, può dover rispondere personalmente dei danni causati. Tradotto: l’amministratore può essere condannato a risarcire alla massa dei creditori l’importo delle risorse distraete o mal impiegate.
- Azione di responsabilità per mala gestio: indipendentemente da situazioni di conflitto, gli amministratori di società possono essere chiamati a rispondere per gestione colpevole che abbia provocato danni al patrimonio sociale, specie in caso di insolvenza. L’azione sociale di responsabilità (ex art. 2393 c.c. per S.p.A. e art. 2476 c.c. per S.r.l.) può essere esercitata dal curatore fallimentare (art. 146 L.F., ora art. 255 CCII) in rappresentanza della società fallita, e dai creditori sociali con azione indiretta (art. 2394 c.c., ora 2394-bis c.c.). In buona sostanza, se la società va in default, si indaga se gli amministratori hanno commesso violazioni (non aver tenuto le scritture contabili regolarmente, aver aggravato i debiti contravvenendo all’obbligo di conservazione del patrimonio sociale, non aver tempestivamente rilevato la crisi e attivato strumenti, ecc.). Qualora emergano condotte gravemente negligenti o dolose che abbiano peggiorato la situazione, il tribunale (su istanza del curatore) può condannare gli amministratori a rifondere i danni. Ad esempio, la Cassazione ha affermato che l’amministratore che ritarda dolosamente la dichiarazione di fallimento continuando l’attività in perdita e contrarre nuovi debiti può essere responsabile dell’aggravamento del dissesto, quantificabile nella differenza tra patrimonio netto al momento in cui avrebbe dovuto cessare e patrimonio al fallimento . Questa responsabilità, se accertata, incide sul patrimonio personale degli amministratori (che magari confidavano nel paracadute della responsabilità limitata, ma ne vengono scavalcati).
- Responsabilità penale – reati fallimentari: infine, se si giunge al fallimento (liquidazione giudiziale), gli organi penali potrebbero contestare agli amministratori o soci alcuni reati tipici come la bancarotta fraudolenta (artt. 322-323 CCII, ex art. 216 L.F.) se si riscontrano distrazioni di beni, sottrazione di attivo, false scritture contabili, o la bancarotta semplice (art. 324 CCII, ex art. 217 L.F.) per condotte meno dolose ma imprudenti (aver aggravato il dissesto con spese personali eccessive, non aver tenuto la contabilità, aver fatto operazioni gravemente imprudenti). La bancarotta fraudolenta patrimoniale, ad esempio, punisce con pena detentiva fino a 6-10 anni chi, prima o durante il fallimento, sottrae o simula attività, si appropria di beni sociali, preferisce scientemente un creditore a danno di altri (bancarotta preferenziale). Ecco che azioni come pagare di nascosto un creditore legato all’amministratore possono non solo portare a responsabilità civile, ma anche configurare reato se fatte in prossimità dell’insolvenza. L’imprenditore deve dunque essere consapevole che alcune scelte disperate (vendere macchinari sottocosto a parenti, prelevare denaro dall’azienda in crisi per sé, ecc.) possono costargli conseguenze penali severe oltre che civili.
In sintesi, dal punto di vista del debitore/imprenditore, per limitare la responsabilità personale in contesti di crisi è consigliabile: – Agire con trasparenza e correttezza: tenere la contabilità in ordine, non occultare la reale situazione, informare adeguatamente i soci e i creditori delle proprie difficoltà quando si negozia. – Evitare assolutamente di sottrarre beni dal patrimonio della società a titolo personale o di favorire soggetti specifici violando la par condicio, soprattutto se l’insolvenza è conclamata. Ogni operazione deve avere una logica di impresa (es. vendere un immobile per pagare debiti può starci, regalarlo a un parente no). – Attivarsi tempestivamente con gli strumenti di allerta e composizione: un amministratore che promuove per tempo una composizione negoziata o un concordato mostra di aver tentato di ridurre il danno per i creditori. Ciò è un fattore a suo favore in sede sia civile (evita l’accusa di aggravamento per inerzia) sia penale (esclude il dolo di frode). – Rispettare i doveri legali specifici: ad esempio, se le perdite erodono il capitale oltre 1/3, convocare subito l’assemblea per provvedere (art. 2447 o 2482-ter c.c.); se la società è in insolvenza irreversibile, astenersi dal contrarre nuovi debiti senza prospettive di adempimento, ma semmai valutare l’opzione di liquidazione volontaria o concordato. – Assicurazione: in alcuni casi gli amministratori sottoscrivono polizze D&O (Directors & Officers Liability) che coprono le azioni di responsabilità civili. Avere una polizza può mitigare il rischio sul proprio patrimonio in caso di condotte colpose (non dolose).
Da ultimo, per gli imprenditori individuali o i soci illimitatamente responsabili, la difesa del patrimonio personale in situazione debitoria passa per strumenti come il fondo patrimoniale (conferire beni destinati ai bisogni familiari rende più difficile il pignoramento per debiti estranei a tali bisogni, ma se i debiti erano pregressi può essere revocato ), o tramite trust o vincoli di destinazione su beni (anche qui con limitato effetto se fatti post contrazione debiti). Tali escamotage spesso non reggono all’esame dei tribunali se attivati in prossimità dello stato di decozione, perché qualificati come atti in frode ai creditori. L’approccio migliore resta la prevenzione: scegliere forme societarie adeguate (s.r.l. per limitare la responsabilità, evitare di prestare fideiussioni indiscriminatamente) e gestire prudentemente la finanza d’impresa.
Domande Frequenti (FAQ)
Di seguito proponiamo alcune delle domande più frequenti che si pongono gli imprenditori debitori e le relative risposte sintetiche, alla luce di quanto illustrato nella guida:
D: La mia azienda ha ricevuto un decreto ingiuntivo da un fornitore per merci effettivamente fornite, ma in questo momento non ho liquidità per pagare. Oppormi al decreto può servire a prendere tempo anche se il debito è sostanzialmente giusto?
R: L’opposizione a un decreto ingiuntivo senza validi motivi sul merito non è una strategia consigliabile. Se il debito è dovuto (merce consegnata e conforme, fatture non contestate), limitarsi a fare opposizione solo per rinviare il pagamento rischia di aggravare la tua posizione: il giudice potrebbe comunque concedere l’esecuzione provvisoria al creditore (dato che non emergono contestazioni serie) e alla fine ti verrebbe addebitata anche la spese legali dell’opposizione. È preferibile in questi casi cercare un accordo con il creditore (una dilazione, un saldo e stralcio parziale) magari prima che il decreto diventi esecutivo. Se non c’è accordo e l’ingiunzione è fondata, una strada più utile per “prendere tempo” legalmente potrebbe essere valutare la composizione negoziata o presentare un ricorso per concordato preventivo: queste procedure attivano ex lege la sospensione delle azioni esecutive, dandoti respiro senza atti di malafede. L’opposizione giudiziale va riservata a quando ci sono vere ragioni di contestazione (ad es. importo errato, prescrizione, merce con vizi, ecc.). In mancanza, meglio negoziare.
D: Ho debiti elevati con la banca (fido scoperto e mutuo) garantiti da mia fideiussione personale. Se la mia S.r.l. non paga, la banca potrà aggredire la mia casa di proprietà? Posso difendermi in qualche modo dalla fideiussione?
R: Sì, se la società non paga la banca ha pieno diritto di escutere la fideiussione che hai firmato, chiedendoti l’intero importo dovuto (fino a capienza del tuo patrimonio). Potrà pignorare beni a tuo nome, inclusa la casa, salvo che sia gravata da ipoteca di primo grado a favore di altro creditore (ma potrebbe comunque procedere). L’unica difesa è di natura giuridica: verificare se la fideiussione presenta profili di nullità o inefficacia. Ad esempio, molte fideiussioni bancarie standard sono quelle predisposte su schema ABI 2002, le cui tre clausole principali (riviviscenza, rinuncia termini ex art.1957 c.c., sopravvivenza) sono state giudicate nulle. In base alla giurisprudenza, questo comporta la nullità parziale di tali clausole e in alcuni casi ha portato i giudici a dichiarare inesigibile l’obbligo del fideiussore. Ti conviene quindi far esaminare il testo della fideiussione da un legale esperto: se è quella “omnibus” standard, potresti eccepirne la nullità in giudizio. Attenzione però che recentemente la Cassazione ha precisato che la nullità è solo parziale e non si estende a tutta la fideiussione tranne in casi specifici . In pratica, anche se vinci su alcune clausole, la banca potrà comunque chiederti il dovuto (solo, senza quelle clausole peggiorative). Un’altra linea è controllare se la banca ha rispettato l’art.1957 c.c.: se non ti ha chiesto i soldi entro 6 mesi dalla scadenza dell’obbligazione principale (e se la clausola di rinuncia a tale termine è nulla, come spesso accade), potresti essere liberato. Queste sono questioni tecniche da sollevare in un’eventuale opposizione al decreto ingiuntivo che la banca ti notificherà come garante. In sintesi, la banca può colpire il tuo patrimonio personale in virtù della fideiussione; puoi tentare una difesa legale sfruttando vizi contrattuali, ma se la garanzia è valida l’unica soluzione sarà cercare di negoziare anche a livello personale (ad esempio, vendere volontariamente l’immobile e usare il ricavato per saldare la banca con uno sconto, oppure proporre un piano di rientro come privato e magari far rientrare questa esposizione in un concordato preventivo personale – oggi esistono procedure di sovraindebitamento per garanti e consumatori).
D: La società ha un grosso debito IVA non pagato l’anno scorso. L’Agenzia delle Entrate ha segnalato la cosa e temo una denuncia per omesso versamento IVA (oltre €300.000). Posso evitare conseguenze penali?
R: L’omesso versamento IVA è reato (art. 10-ter D.lgs. 74/2000) se l’imposta dovuta risultante dalla dichiarazione annuale e non versata supera €250.000. Nel tuo caso (€300.000) il reato sussiste. Tuttavia, la legge prevede una causa di non punibilità: se paghi integralmente l’IVA dovuta (oltre a interessi e sanzioni amministrative) prima che inizi il dibattimento penale di primo grado, il reato è estinto. Quindi hai una finestra per rimediare: fino all’eventuale processo. In pratica, l’Agenzia Entrate Riscossione ti avrà notificato una cartella; potresti chiedere una rateizzazione straordinaria (fino a 6 anni o 10 anni se ne hai i requisiti) e cercare risorse per pagare almeno quel 1/3 iniziale richiesto. Oppure, se hai la possibilità, trovare fondi (anche vendendo asset personali o coinvolgendo soci) per salvare la posizione fiscale. Anche includere il debito IVA in un concordato preventivo o accordo di ristrutturazione e poi rispettare il piano di pagamento può aiutare sul piano penale (la giurisprudenza tende a considerare positivamente il pagamento anche dilazionato in concordato, purché l’Erario venga soddisfatto in misura rilevante). In parallelo, potresti presentare all’Autorità giudiziaria – se vieni convocato – i documenti che comprovano la richiesta di rateizzo o l’inclusione in procedure concorsuali, per ottenere magari una dilazione del procedimento penale. Ma la migliore difesa è pagare il dovuto il prima possibile. Per importi così rilevanti, valuta anche la transazione fiscale in concordato (ma per l’IVA è ammessa solo dilazione, non stralcio integrale del tributo). In sintesi: sì, puoi evitare la condanna penale se paghi integralmente. Senza pagamento, invece, in assenza di altre questioni (errori di notifica, ecc.), la condanna è probabile (reclusione fino a 6 anni, di solito convertita in sospensione condizionale se incensurato e paghi almeno in parte entro la sentenza). Quindi fai di tutto per reperire risorse e regolarizzare l’IVA.
D: Ho sentito dire che se la mia società fallisce, io come amministratore potrei essere accusato di bancarotta. Anche se non ho rubato niente, ho solo cercato di salvare l’azienda finché ho potuto. Cosa devo evitare per non incorrere in problemi penali in caso di fallimento?
R: Le accuse di bancarotta nascono quasi automaticamente quando c’è una dichiarazione di fallimento (liquidazione giudiziale): viene aperto un fascicolo penale e si analizzano le cause del dissesto. Ci sono due tipi: la bancarotta semplice (colposa) e la bancarotta fraudolenta (dolosa). Per evitare la bancarotta fraudolenta, devi assolutamente astenerti da ogni comportamento di occultamento o distrazione di beni: non prelevare casse contanti per scopi non aziendali, non vendere macchinari sottoprezzo a terzi compiacenti, non “far sparire” stock di magazzino, non falsificare o distruggere la contabilità. Questi sono tutti esempi tipici di bancarotta fraudolenta patrimoniale o documentale. Anche pagare preferenzialmente alcuni creditori a scapito di altri quando sei già insolvente può configurare bancarotta preferenziale, se fatto scientemente per favorirli (ad esempio pagare un creditore amico sapendo di danneggiare gli altri). Quindi, mantieni la par condicio il più possibile: se decidi di fermare i pagamenti, bloccali per tutti e semmai aspetta di operare sotto l’egida del tribunale (in concordato, certi pagamenti li puoi fare con autorizzazione e non sono bancarotta). Riguardo alla bancarotta semplice (meno grave ma pur sempre reato): viene contestata se hai aggravato per colpa il dissesto, ad esempio continuando l’attività in perdita grave senza motivo o non tenendo i libri. Perciò, tieni la contabilità in ordine fino all’ultimo (anche se sei in crisi, aggiorna libri e registra operazioni, non abbandonare tutto), e se ti rendi conto che non c’è nulla da fare, non proseguire l’attività accumulando altri debiti inutilmente. Piuttosto considera di portare i libri in tribunale (richiesta di autofallimento) o di attivare un concordato preventivo: paradossalmente, chiedere il fallimento “pulito” evitando ulteriori perdite può farti evitare l’accusa di aver tardato. Insomma, gioca a carte scoperte con il tribunale: meglio dichiarare fallimento un mese prima che un mese dopo se quell’ultimo mese genera solo debiti nuovi. In sintesi: non distrarre né occultare nulla, non falsificare nulla, mantieni una gestione diligente e trasparente, e utilizza gli strumenti legali per affrontare la crisi. Così facendo, anche se ci sarà un fallimento, potrai difenderti dimostrando di aver agito senza dolo e con la diligenza possibile in circostanze difficili. Spesso in questi casi la bancarotta semplice viene considerata lieve (e magari prosciolta per particolare tenuità), mentre la bancarotta fraudolenta verrà esclusa in radice se non emergono atti fraudolenti.
D: La mia S.r.l. è molto indebitata e credo che alla fine dovrò liquidarla. I debiti verso fornitori non saranno pagati interamente. Dopo che avrò chiuso la società (cancellazione), i creditori possono rivalersi su di me personalmente?
R: In genere, se la società di capitali viene cancellata senza aver pagato tutti i debiti, i creditori insoddisfatti non possono rivalersi automaticamente sui soci o amministratori, salvo situazioni particolari. La società una volta cancellata “si estingue”, ma i creditori possono far valere i loro crediti residui: – Verso i soci, solo entro i limiti di quanto hanno riscosso in sede di liquidazione (di solito, nulla se la società era indebitata; oppure, se c’era un attivo distribuito, i soci ne rispondono fino a concorrenza di quanto incassato). È quanto prevede l’art. 2495 c.c. e l’art. 2312 per le persone giuridiche: in pratica, se tu socio hai ricevuto €10.000 di avanzo finale e poi spunta un debito non pagato di €8.000, potresti doverlo restituire. Ma se non hai ricevuto nulla dalla liquidazione, i creditori non possono chiederti niente (a meno che tu non avessi altre responsabilità). – Verso gli amministratori o liquidatori, se hanno violato i loro doveri nel distribuire l’attivo. Ad esempio, come detto, se il liquidatore ha pagato i soci lasciando impagate imposte, quell’art. 36 DPR 602/73 li rende personalmente obbligati verso il Fisco . Oppure, se l’amministratore ha occultato attivo, il creditore potrebbe cercare di dimostrare la “frode” e invalidare la cancellazione, o agire per responsabilità. – C’è una norma del Codice Civile (art. 2495 c.c. c.2) per cui, dopo la cancellazione, i creditori sociali insoddisfatti possono agire contro i liquidatori se il mancato pagamento è dipeso da colpa di questi. Ad esempio, liquidazione condotta male, attivo svenduto male, o mancata escussione di crediti. In pratica dovrebbero provare una mala gestio del liquidatore.
Quindi, se la liquidazione viene fatta correttamente, tu come socio non sei personalmente tenuto a pagare i debiti sociali residui oltre ciò che c’era in società. E tu come amministratore (o liquidatore) risponderai solo se hai commesso violazioni (tipo favoritismi o negligenze gravi). Attenzione però: se la società viene cancellata ma in realtà aveva ancora beni occultati o crediti recuperabili, la cancellazione potrebbe essere considerata fraudolenta. Ormai c’è la regola che la cancellazione dal registro delle imprese ha efficacia costitutiva dell’estinzione, ma se emergono attivi non considerati, i creditori possono chiedere al tribunale di nominare un curatore per riaprire la liquidazione su quei beni sopravvenuti. Quindi, chiudere la società non è uno “scudo magico” per chiudere i debiti: serve farlo quando davvero non c’è più nulla.
In sintesi: dopo la chiusura i creditori non potranno attaccare te direttamente per le somme non soddisfatte, a meno che tu non abbia intascato attivo in liquidazione (in tal caso devi restituire fino a concorrenza) o non emergano responsabilità per avere violato i loro diritti (in tal caso un giudice, con un’azione di responsabilità, potrebbe condannarti a risarcirli). Quindi cura che la liquidazione avvenga rispettando le priorità di legge e non distribuire nulla ai soci se i creditori non sono pagati integralmente. Meglio usare quell’eventuale attivo residuo per pagare i crediti il più possibile. Così, una volta cancellata la società, tu personalmente dovresti essere al riparo (fermo restando il rischio di azioni di responsabilità se qualcuno contestasse la gestione pregressa, ma quello è un altro profilo).
D: Sto considerando la composizione negoziata della crisi per la mia azienda. Ma ho paura che attivarla faccia scoprire a tutti che siamo in crisi e i clienti scappino. Quanto è riservata la procedura?
R: La composizione negoziata è pensata proprio per essere riservata. L’apertura di tale procedura non viene pubblicata automaticamente da nessuna parte (diversamente da concordato o fallimento). Le parti coinvolte (creditori, banche) hanno un obbligo di riservatezza sancito per legge: non possono divulgare a terzi le informazioni sulla tua situazione apprese nel corso delle trattative. Inoltre, le comunicazioni avvengono attraverso l’esperto che agisce con discrezione. Solo due situazioni possono dare visibilità esterna: 1. Se chiedi al tribunale le misure protettive (blocco delle azioni esecutive), il decreto di concessione viene iscritto nel Registro delle Imprese per trasparenza (i creditori vanno avvisati). Questo sì, rende pubblica la circostanza che sei in composizione negoziata (anche se la dicitura è generica). Dunque, sta a te valutare: se puoi farne a meno, tieni tutto riservato; se ti serve protezione, sai che quella verrà a conoscenza, ad esempio, delle banche (che comunque sapranno del procedimento) e di chi andrà a vedere la tua visura camerale. 2. Se raggiungi un accordo formale da omologare (tipo accordo di ristrutturazione) o se passi a un concordato, a quel punto quelle procedure hanno pubblicità legale.
Ma la fase di composizione negoziata in sé, fino a che resti sul negoziale, è confidenziale. I tuoi fornitori/creditori verranno coinvolti uno ad uno e anche loro hanno interesse a non diffondere la notizia (per non peggiorare le cose, perdere chance di recupero, ecc.). I tuoi clienti non verranno a saperlo ufficialmente, a meno che la notizia non trapeli informalmente (cosa che ovviamente può sempre accadere). L’esperto è tenuto al segreto professionale. Quindi, il rischio di pubblicità è molto minore rispetto a un concordato. Molte aziende hanno gestito crisi in composizione negoziata senza clamore. Certo, bisogna mettere in conto che qualche segnale al mercato potrebbe arrivare (es. se chiedi a un fornitore di sospendere i pagamenti perché sei in CNC, quel fornitore potrebbe dedurne lo stato di difficoltà). Ma rispetto alle alternative, è il modo più “soft” di affrontare la crisi. L’ordinamento l’ha introdotta proprio per evitare che appena c’è un problema si finisca in tribunale con tutti che lo vengono a sapere. Quindi, direi che puoi attivarla confidando nella riservatezza, specie se non richiedi misure protettive o le richiedi per un periodo breve. E ricorda: se anche un cliente o competitor venisse a sapere informalmente della CNC, potrai sempre presentarla come “un percorso di riorganizzazione monitorata dallo Stato” che stai facendo per migliorare l’azienda, non necessariamente come preludio del fallimento. La narrazione conta molto.
D: Sono socio e amministratore di una S.r.l. familiare andata male, con debiti soprattutto verso Fisco e banche. Stiamo pensando di costituire una nuova società e ripartire con quella, lasciando la vecchia al suo destino (farla fallire). Possiamo farlo senza conseguenze?
R: Attenzione, questa strategia – nota come “phoenix company” (far risorgere una nuova società dalle ceneri della vecchia) – può nascondere diverse insidie legali. Se trasferite l’attività buona (clienti, dipendenti, asset) sulla nuova società e lasciate i debiti sulla vecchia, i creditori della vecchia potrebbero agire per revocatoria contro gli atti di trasferimento o cessione d’azienda fatti a prezzo non congruo, sostenendo che avete sottratto le garanzie. Se addirittura la nuova società viene vista come continuazione sostanziale della precedente (stessa sede, stesso business, stessi soci, magari nome simile), c’è il rischio che i creditori chiedano al giudice di dichiarare la nuova società responsabile in qualche modo (in passato si parlava di abuso di personalità giuridica o teoria della fusione fra società di fatto). Non è semplicissimo per i creditori farlo, ma se l’operazione appare fraudolenta (trasferite tutto salvo i debiti), qualche rimedio c’è. Inoltre, se la vecchia fallisce, il curatore sicuramente indagherà sulle operazioni antecedenti: una cessione di beni o di ramo d’azienda a una newco controllata dagli stessi soci, senza soddisfare i creditori, sarà suscettibile di azione revocatoria fallimentare (entro 2 anni se a titolo oneroso con controparte collegata) e di azione di responsabilità verso di voi. Potrebbero contestarvi bancarotta fraudolenta se avete distratto l’avviamento a favore della nuova società senza corrispettivo adeguato.
La via meno rischiosa, se volete salvare la parte sana e lasciare i debiti, è fare tutto in modo trasparente e al valore di mercato: ad esempio vendere i macchinari dalla vecchia alla nuova al giusto prezzo e usare quel ricavato per pagare almeno in parte i debiti. Oppure, meglio ancora, utilizzare un concordato o un accordo di ristrutturazione: trasferite l’azienda alla newco come parte di un piano approvato dal tribunale, pagando qualcosa ai creditori (ci sono istituti come il concordato con continuità indiretta dove l’azienda viene affittata o venduta a una newco e il prezzo va ai creditori). Così evitate contestazioni. Se invece fate “scappare” i beni nella newco e fate morire la oldco, è molto probabile che i creditori o il curatore vi vengano dietro. In sintesi, si può ripartire con una nuova società, ma dovete gestire i passaggi con estrema attenzione per non incorrere in responsabilità per atti distrattivi. E comunque i debiti personali (come le fideiussioni che magari avete dato) vi inseguiranno comunque nella nuova avventura. Quindi valutate se non convenga invece inserire la nuova attività in un quadro concorsuale di concordato della vecchia società (ad esempio concordato in continuità indiretta). Così avrete la benedizione del tribunale nell’operazione, e la nuova società sarà libera da azioni revocatorie.
Conclusioni
Affrontare i debiti aziendali, specialmente per un’impresa di stampanti industriali che può trovarsi esposta su più fronti (banche, fornitori, fisco, leasing), richiede un approccio combinato di realismo, tempestività e conoscenza degli strumenti legali a disposizione. Dal punto di vista del debitore, mettersi sulla difensiva non significa attendere passivamente le mosse dei creditori, bensì giocare d’anticipo: riconoscere i segnali di crisi, attivare le leve di negoziazione e – se necessario – ricorrere a procedure formalizzate che offrano protezione e uno schema per il risanamento.
Riassumendo i punti chiave emersi: – Mappatura dei debiti: Distinguere tra debiti fiscali, contributivi, bancari, commerciali, ecc., perché ognuno ha implicazioni diverse. Conoscere i poteri di ciascun creditore consente di preparare adeguate contromisure (ad es. rateizzare col fisco, negoziare con le banche, opporsi legalmente ai fornitori se ci sono contestazioni). – Tutele giudiziali immediate: L’opposizione a decreti ingiuntivi e pignoramenti è uno strumento per far valere i propri diritti in tribunale, ma va usato con cognizione di causa. Serve avere argomenti solidi; altrimenti, meglio impiegare procedure concorsuali che congelino le azioni esecutive senza entrare nel merito del singolo credito. – Soluzioni di ristrutturazione: Il ventaglio oggi è ampio – dal piano attestato al concordato preventivo. Ogni soluzione ha pro e contro. L’imprenditore dovrebbe preferire, se possibile, le soluzioni meno invasive (accordi privati, composizione negoziata) e solo se queste falliscono, imboccare la strada concorsuale giudiziale. L’aggiornamento normativo al 2025 ha reso questi strumenti più flessibili e, per esempio, ha integrato meccanismi per gestire meglio i debiti tributari (transazione fiscale anche fuori dal concordato) e per proteggere di più chi attiva presto la composizione negoziata (benefici penali e fiscali). – Responsabilità personale: La protezione dell’assetto personale dell’imprenditore passa dal rispettare le regole di corretta gestione e dalla buona fede. Un debitore in difficoltà che sceglie la via della legalità – pagando ciò che è prioritario, coinvolgendo i creditori apertamente, evitando di aggravare dolosamente la situazione – potrà limitare grandemente i rischi di dover rispondere coi propri beni oltre quanto previsto per legge. Al contrario, scorciatoie come spostare beni, preferire occultamente qualcuno o perseverare in operazioni azzardate porteranno quasi certamente a conseguenze negative (azioni risarcitorie, revocatorie, se non penali).
In conclusione, il messaggio per l’imprenditore debitore è duplice: da un lato “difendersi” significa far valere i propri diritti (evitando di subire passivamente richieste illegittime o affrettate dei creditori, e usando gli scudi normativi esistenti), dall’altro significa anche “ristrutturare” in modo proattivo, scegliendo la via migliore per uscire dalla crisi. Ogni caso ha le sue specificità e deve essere valutato con esperti (legali e finanziari), ma questa guida ha cercato di fornire gli strumenti concettuali e pratici per orientarsi in un percorso difficile ma, auspicabilmente, risolvibile.
L’obiettivo ultimo è salvare il valore aziendale – se c’è ancora – e al contempo assicurare ai creditori il miglior soddisfacimento possibile, scongiurando soluzioni distruttive. In tal senso, le norme aggiornate del Codice della Crisi promuovono proprio la ricerca di soluzioni concordate e il ritorno dell’imprenditore “in bonis” dopo la tempesta, anche attraverso l’esdebitazione finale. Con consapevolezza giuridica e l’assistenza giusta, anche un’azienda di stampanti industriali in grave indebitamento può sperare di difendersi efficacemente e, dove possibile, risollevarsi o chiudere con dignità la propria vicenda imprenditoriale.
Fonti e Riferimenti Normativi
(Segue un elenco delle fonti normative, giurisprudenziali e dottrinali citate o consultate nella presente guida, con indicazione sommaria del contenuto e riferimenti utili:)
- Codice Civile – artt. 2086, 2392-2394, 2476 c.c.
(Doveri degli amministratori, responsabilità verso società e creditori, obblighi in caso di perdite del capitale) - Codice della Crisi d’Impresa e dell’Insolvenza (D.Lgs. 14/2019) – artt. 2, 17-25 (composizione negoziata), 25-bis e 25-sexies (benefici fiscali e concordato semplificato), 44-64 (accordi di ristrutturazione e piani attestati), 84-120 (concordato preventivo), 121-141 (liquidazione giudiziale) .
(Testo normativo aggiornato con D.Lgs. 83/2022 e D.Lgs. 136/2024, recante le procedure di allerta, regolazione negoziata della crisi, concordato preventivo e liquidazione giudiziale. In particolare art. 23 co. 2-bis introdotto dal 136/2024 sulla transazione fiscale in composizione negoziata) - Legge Fallimentare previgente (R.D. 267/1942) – artt. 216, 217 (reati di bancarotta), 67 (revocatoria fallimentare), 160-186 (concordato preventivo) [norme abrogate ma utili per riferimenti giurisprudenziali su fatti anteriori].
- D.P.R. 29 settembre 1973 n. 602, art. 36 .
(Responsabilità di liquidatori e amministratori per imposte non pagate in sede di liquidazione; vedi Cass. Sez. Unite 27/11/2023 n. 32790: afferma natura civilistica autonoma dell’obbligazione e chiarisce che non serve previa iscrizione a ruolo per l’azione ex art.36) - Cassazione Civile, Sezioni Unite, 27 novembre 2023 n. 32790 .
(Massima: in tema di responsabilità ex art.36 DPR 602/73 del liquidatore per debiti tributari sociali, tale obbligazione è autonoma e civilistica; l’accertamento può essere notificato senza preventiva iscrizione a ruolo del debito fiscale societario, fermo che il liquidatore in sede di ricorso tributario può contestare anche l’insussistenza del debito d’imposta. La sentenza approfondisce i presupposti di detta responsabilità e individua le condotte tipiche: mancato rispetto dell’ordine dei privilegi e pagamenti a soci prima di soddisfare l’Erario.) - Cassazione Civile, Sez. I, 17 gennaio 2025 n. 1170 .
(In tema di fideiussioni bancarie conformi allo schema ABI: conferma l’indirizzo delle SU 41994/2021 sulla nullità parziale delle clausole anticoncorrenziali e chiarisce che tale nullità non si estende alle fideiussioni specifiche relative a singole operazioni se non ricorrono gli estremi; inoltre puntualizza oneri probatori a carico del garante in ordine al provvedimento Banca d’Italia 2005.) - Cassazione Civile, Sez. Unite, 30 dicembre 2021 n. 41994 .
(Sentenza fondamentale sulle fideiussioni omnibus “schema ABI 2002”: ha statuito che i contratti di fideiussione stipulati a valle dell’intesa anticoncorrenziale accertata da Banca d’Italia nel 2005 sono affetti da nullità parziale ex art. 1419 c.c. limitatamente alle clausole incriminate (artt. 2, 6 e 8 schema ABI), salvo diverso accordo tra le parti.) - Cassazione Civile, Sez. I, 30 luglio 2024 n. 21344 .
(Pronuncia in materia di anatocismo bancario: ha affermato che l’art. 120 TUB, come modificato dalla legge di stabilità 2014 (L.147/2013), vieta qualsiasi forma di capitalizzazione di interessi a partire dal 1/1/2014, indipendentemente dall’emanazione della delibera CICR; riconosciuta nullità delle clausole anatocistiche anche per periodi successivi se in contrasto col nuovo dettato normativo.) - Cassazione Civile, Sez. III, 3 novembre 2023 n. 30581 (ord.) .
(In tema di usura bancaria: chiarisce che, per verificare l’usurarietà, gli interessi corrispettivi e quelli moratori vanno considerati separatamente, senza sommatoria, ribadendo l’applicabilità della legge antiusura anche alle clausole di interessi di mora. V. anche Cass. Sez. I, 4 gennaio 2023 n. 145 in materia di conseguenze dell’usurarietà degli interessi moratori.) - Tribunale di Napoli, Sentenza 14 aprile 2025 n. 3720 .
(Causa di opposizione a decreto ingiuntivo: conferma principi su onere della prova – in opposizione D.I. il creditore opposto deve provare il credito, il debitore opponente i fatti estintivi – e ribadisce che la fattura commerciale, pur titolo per il monitorio, non costituisce prova del credito nel giudizio di merito. Massime estratte nel testo.) - Tribunale di Termini Imerese, Sentenza 12 maggio 2025 n. 644 (cit. in Avvocatocivilista.net) .
(Anche qui affermazione della non idoneità della fattura a provare il credito in giudizio di cognizione, richiamando giurisprudenza Cassazione; utile per confermare orientamento consolidato.) - Cassazione Civile, Sez. I, 27 agosto 2025 n. 23963 .
(Ordinanza riguardante la responsabilità dell’amministratore per atti di pagamento in conflitto di interessi: ha ritenuto che l’amministratore di s.r.l. che, perseguendo un proprio interesse (favorire altre società riconducibili a lui), effettua pagamenti preferenziali invece di compensare crediti reciproci, lede il patrimonio sociale ed infrange i doveri di lealtà e diligenza, integrando violazione dell’art. 2476 c.c. con obbligo risarcitorio verso la società e responsabilità verso i creditori ex art. 2394 c.c. – azione esercitabile dal curatore.) - Tribunale di Milano, 10 febbraio 2017 (massima su Giurisprudenzadelleimprese.it) .
(Caso di azione di responsabilità per aggravamento del dissesto: l’amministratore che prosegue l’attività con falsificazione delle risultanze contabili e nuovi rischi indebiti risponde del danno pari all’aggravamento del passivo; conferma possibilità di quantificare il danno da aggravamento tramite differenza tra patrimoni netti a inizio e fine gestione in perdita.) - D.Lgs. 24 settembre 2015 n. 158 (riforma reati tributari) e D.Lgs. 75/2020 (recepimento direttiva PIF) e D.Lgs. 87/2024 – in materia di soglie penali IVA e ritenute.
(Quadro normativo sui reati di omesso versamento: soglia €250k IVA, €150k per ritenute, soglia contributi €10k annui per penalità; pagamento integrale come causa di non punibilità ex art. 13 D.lgs. 74/2000.) - Circolare Agenzia Entrate-Riscossione 11/2023 – “La rateizzazione dal 1° gennaio 2025” .
(Illustra le novità in vigore dal 2025 per le dilazioni: aumento numero rate, soglie 120k per richiesta semplificata, ecc., in attuazione del D.Lgs. 110/2024.)
La tua azienda che produce, integra, distribuisce o manutiene stampanti a getto di inchiostro industriali, sistemi CIJ e DOD, inkjet ad alta risoluzione, marcatori industriali, sistemi di codifica e tracciabilità, inchiostri e solventi, testine di stampa, unità di controllo, software di gestione, marcatura su imballaggi, bottiglie, confezioni e prodotti industriali è in difficoltà a causa dei debiti? Fatti Aiutare da Studio Monardo
La tua azienda che produce, integra, distribuisce o manutiene stampanti a getto di inchiostro industriali, sistemi CIJ e DOD, inkjet ad alta risoluzione, marcatori industriali, sistemi di codifica e tracciabilità, inchiostri e solventi, testine di stampa, unità di controllo, software di gestione, marcatura su imballaggi, bottiglie, confezioni e prodotti industriali è in difficoltà a causa dei debiti?
Stai ricevendo solleciti, richieste di rientro, sospensioni delle forniture, decreti ingiuntivi o minacce di pignoramento da banche, Fisco, INPS, fornitori di inchiostri e componenti o Agenzia Entrate-Riscossione?
Il settore delle stampanti inkjet industriali è complesso e costoso: ricambi delicati, sensori, elettroniche, inchiostri costosi, assistenza tecnica continua, grandi investimenti in R&D e margini legati al consumo di materiali. Un ritardo nei pagamenti o un taglio dei fidi può portare a una crisi improvvisa.
La buona notizia è che la tua azienda può essere salvata, se intervieni subito e nel modo corretto.
Perché un’Azienda di Stampanti Industriali va in Debito
- aumento dei costi di testine, solventi, inchiostri, elettroniche e moduli di controllo
- ritardi nei pagamenti da parte di industrie, GDO e contractor
- magazzino immobilizzato tra cartucce, ricambi, circuiti e testine
- costi elevati di assistenza tecnica e manutenzioni programmate
- investimenti in software, aggiornamenti e sviluppo prodotti
- riduzione o revoca dei fidi bancari
Il problema principale non è la mancanza di clienti, ma la mancanza di liquidità immediata.
I Rischi se Non Agisci Subito
- pignoramento dei conti correnti
- blocco dei fidi
- sospensione delle forniture di inchiostri, testine e componenti
- atti esecutivi, decreti ingiuntivi, precetti
- sequestro di stampanti, ricambi e strumenti di assistenza
- impossibilità di completare installazioni e servizi
- perdita di clienti ricorrenti
Cosa Fare Subito per Difendersi
1. Bloccare immediatamente i creditori
Un avvocato esperto può fermare pignoramenti, sospendere richieste di rientro e proteggere i conti aziendali.
2. Analizzare i debiti ed eliminare ciò che non è dovuto
Nei debiti spesso compaiono errori:
- interessi non dovuti
- sanzioni errate
- importi duplicati
- debiti prescritti
- errori dell’Agenzia Riscossione
- costi bancari anomali
Una parte consistente del debito può essere ridotta o cancellata.
3. Ristrutturare i debiti con soluzioni sostenibili
Strumenti efficaci:
- rateizzazioni fiscali fino a 120 rate
- accordi con fornitori strategici
- rinegoziazione dei fidi
- sospensione temporanea dei pagamenti
- utilizzo delle definizioni agevolate
4. Usare gli strumenti legali che bloccano tutti i creditori
Per crisi più gravi:
- PRO – Piano di Ristrutturazione dei Debiti
- Accordi di ristrutturazione
- Concordato minore
Consentono di continuare l’attività pagando solo una parte del debito.
Le Specializzazioni dell’Avv. Giuseppe Monardo
L’Avv. Monardo è uno dei massimi esperti italiani nella difesa delle aziende indebitate.
Le sue qualifiche includono:
- Avvocato Cassazionista
- Coordinatore nazionale di avvocati e commercialisti esperti in diritto bancario e tributario
- Gestore della Crisi da Sovraindebitamento (L. 3/2012), presente negli elenchi del Ministero della Giustizia
- Professionista fiduciario di un OCC (Organismo di Composizione della Crisi)
- Esperto Negoziatore della Crisi d’Impresa abilitato (D.L. 118/2021)
Un profilo perfetto per bloccare i creditori, ristrutturare debiti e proteggere aziende tecnologiche come quelle del settore marcatura e tracciabilità.
Come Può Aiutarti l’Avv. Monardo
- analisi immediata delle tue posizioni debitorie
- blocco urgente di pignoramenti e decreti ingiuntivi
- ristrutturazione del debito su misura
- protezione di stampanti, inchiostri, ricambi e attrezzature di assistenza
- trattative con banche, fornitori e Agenzia Riscossione
- tutela totale dell’impresa e dell’imprenditore
Conclusione
Avere debiti nella tua azienda di stampanti a getto di inchiostro industriali non significa essere destinato a chiudere.
Con una strategia rapida, concreta e professionale, puoi:
- bloccare subito i creditori
- ridurre in modo significativo i debiti
- proteggere magazzino, assistenza e continuità produttiva
- salvare il futuro della tua azienda
Agisci adesso, prima che i debiti blocchino tutto.
📞 Contatta subito l’Avv. Giuseppe Monardo per una consulenza riservata:
la difesa e il rilancio della tua azienda possono iniziare oggi stesso.