Azienda Di Sistemi Di Marcatura E Codifica Industriale Con Debiti: Cosa Fare Per Difendersi E Come

Se la tua azienda produce, importa o distribuisce sistemi di marcatura e codifica industriale, marcatori, laser, inkjet, termici, etichettatrici, sistemi di tracciabilità, inchiostri, ribbon, consumabili e ricambi tecnici, e oggi si trova con debiti verso Fisco, Agenzia delle Entrate Riscossione, INPS, banche o fornitori, è fondamentale agire rapidamente per evitare il blocco dell’attività.

Nel settore della marcatura e codifica, un singolo fermo può bloccare l’intera linea produttiva dei clienti, generare penali, causare contestazioni e far perdere commesse ad alto valore.

Perché le aziende di marcatura e codifica industriale accumulano debiti

  • costi elevati di elettronica, laser, testine di stampa, inkjet, moduli termici e consumabili
  • rincari di componenti importati e semiconduttori
  • pagamenti lenti da parte di OEM, integratori e industrie
  • ritardi nei versamenti di IVA, imposte e contributi
  • magazzini complessi con ricambi, testine, ribbon, inchiostri e schede elettroniche
  • investimenti continui in R&D, firmware, assistenza tecnica e certificazioni
  • difficoltà nell’ottenere fidi bancari adeguati ai cicli produttivi

Cosa fare subito

  • far analizzare l’intera situazione debitoria da un professionista esperto
  • identificare quali debiti possono essere contestati, ridotti o rateizzati
  • evitare piani di rientro non sostenibili
  • richiedere la sospensione immediata di pignoramenti o azioni esecutive
  • mettere in sicurezza i fornitori strategici e i ricambi critici
  • utilizzare strumenti legali per ristrutturare o rinegoziare i debiti

I rischi se non intervieni in tempo

  • pignoramento del conto corrente aziendale
  • blocco delle forniture di testine, consumabili e componenti elettronici
  • fermo dell’assistenza tecnica e impossibilità di supportare i clienti
  • perdita di integratori, OEM, aziende alimentari, chimiche e manifatturiere
  • rischio reale di chiusura dell’attività

Come può aiutarti l’avvocato Monardo

Detto questo, l’avvocato Monardo, cassazionista, coordina su tutto il territorio nazionale un team di avvocati e commercialisti specializzati in diritto bancario e tributario.
Inoltre:

  • è Gestore della Crisi da Sovraindebitamento (L. 3/2012)
  • è iscritto negli elenchi del Ministero della Giustizia
  • è professionista fiduciario presso un OCC (Organismo di Composizione della Crisi)
  • è Esperto Negoziatore della Crisi d’Impresa (D.L. 118/2021)

Può aiutarti concretamente a:

  • bloccare subito pignoramenti e procedure esecutive
  • ristrutturare o ridurre i debiti con strumenti normativi efficaci
  • ottenere rateizzazioni realmente sostenibili
  • proteggere ricambi, testine, laser, inchiostri e continuità operativa
  • evitare la chiusura e salvare realmente la tua azienda

Agisci ora

La maggior parte delle imprese non fallisce per i debiti, ma perché reagisce troppo tardi.
Con l’aiuto dell’avvocato Monardo puoi fermare le procedure in corso, ristrutturare i debiti e mettere al sicuro il futuro della tua attività.

👉 La tua azienda è indebitata?
Richiedi una consulenza riservata con l’avvocato Monardo e difendi oggi stesso la tua azienda di sistemi di marcatura e codifica industriale.

Introduzione

Un’azienda che produce o distribuisce sistemi di marcatura e codifica industriale – tipicamente organizzata in forma di S.r.l. o S.p.A. – può trovarsi schiacciata dai debiti a causa di difficoltà di mercato, investimenti onerosi o crisi di liquidità. In tale scenario, dal punto di vista del debitore (ossia la società indebitata e i suoi amministratori), è fondamentale conoscere gli strumenti legali disponibili nell’ordinamento italiano (aggiornati a ottobre 2025) per difendersi dai creditori e gestire la crisi debitoria in modo efficace e conforme alla legge . Questa guida avanzata – rivolta ad avvocati, imprenditori e privati informati – illustra in linguaggio giuridico divulgativo come affrontare una crisi d’impresa causata dai debiti, secondo la normativa italiana vigente, includendo riferimenti normativi e giurisprudenziali aggiornati.

In particolare, esamineremo le diverse tipologie di debiti aziendali (tributari, contributivi, bancari, commerciali verso fornitori, verso dipendenti, ecc.) e i rischi specifici associati a ciascuna categoria. Successivamente analizzeremo gli obblighi legali degli amministratori di società in crisi e le loro potenziali responsabilità civili e penali. Passeremo quindi in rassegna i principali strumenti di gestione della crisi previsti dal Codice della Crisi d’Impresa e dell’Insolvenza (D.Lgs. 14/2019, in vigore dal 15 luglio 2022, integrato dai correttivi più recenti fino al 2024 ). Tali strumenti includono soluzioni stragiudiziali (accordi volontari, procedure di composizione negoziata) e procedure concorsuali giudiziali (concordato preventivo, liquidazione giudiziale – l’ex fallimento – nonché procedure minori per sovraindebitamento). Forniremo strategie pratiche su come il debitore può agire tempestivamente, come negoziare con i creditori e quali procedure attivare a seconda della gravità della situazione.

Per chiarire l’applicazione concreta di questi strumenti, proporremo anche casi pratici simulati riguardanti aziende indebitate (incluso un caso ispirato a un’impresa di marcatura e codifica industriale) con diverse combinazioni di debiti e soluzioni adottate. Sarà inoltre presente una sezione di Domande Frequenti (FAQ) che risponde ai quesiti più comuni (ad es. “Un socio di S.r.l. risponde dei debiti sociali?”, “È possibile ridurre i debiti fiscali in un concordato preventivo?”, “Quando conviene la composizione negoziata rispetto alla liquidazione?”, ecc.), fornendo riferimenti a norme e sentenze recenti. Infine, alcune tabelle riepilogative aiuteranno a confrontare in sintesi le caratteristiche dei vari strumenti di risanamento del debito ed il diverso trattamento riservato alle varie categorie di crediti.

Nota sul quadro normativo: la guida tiene conto del Codice della Crisi d’Impresa e dell’Insolvenza (CCII) vigente, che ha sostituito la vecchia Legge Fallimentare (R.D. 267/1942) a decorrere da luglio 2022. Tale codice – emanato in attuazione della delega della L. 155/2017 e della Direttiva UE 2019/1023 – unifica anche la disciplina del sovraindebitamento (introdotta originariamente dalla L. 3/2012, ora abrogata) . Il CCII è stato successivamente aggiornato con vari decreti correttivi (D.Lgs. 147/2020, D.Lgs. 83/2022, D.Lgs. 136/2024, ecc.) per affinare gli strumenti di allerta precoce e di ristrutturazione. Tutti i riferimenti normativi e giurisprudenziali citati sono aggiornati a ottobre 2025 e sono riportati integralmente nella sezione Fonti & Riferimenti in fondo alla guida.

In sintesi: se la vostra azienda di sistemi di marcatura e codifica industriale è oberata dai debiti, esistono soluzioni legali per “difendersi” dalle azioni dei creditori e tentare il risanamento o, quantomeno, gestire ordinatamente la crisi debitoria. Agire tempestivamente e con la strategia giusta può fare la differenza tra la salvezza dell’impresa (tramite un accordo o un concordato che riduca i debiti e permetta la continuità aziendale) e il suo tracollo in una disordinata procedura liquidatoria giudiziale. Vediamo dunque in dettaglio come procedere.

Tipologie di Debiti Aziendali e Rischi Connessi

Una società può accumulare diversi tipi di debiti, ognuno con implicazioni giuridiche specifiche e diversi poteri in mano ai creditori. Prima di scegliere la strategia di difesa, è fondamentale mappare la natura dei debiti e comprenderne i relativi rischi . I principali debiti che un’azienda industriale in difficoltà (come la nostra ipotetica azienda di marcatura e codifica) potrebbe aver accumulato sono:

  • Debiti fiscali verso l’Erario (Agenzia delle Entrate): IVA non versata, imposte dirette sui redditi (IRES/IRPEF e relative addizionali) o ritenute non pagate, imposte regionali (IRAP), accise, ecc. Rientrano in questa categoria anche le cartelle esattoriali emesse dall’Agenzia Entrate–Riscossione per tributi non pagati nei termini .
  • Debiti previdenziali e assicurativi verso enti come INPS e INAIL: contributi pensionistici obbligatori dei dipendenti o dei soci lavoratori non versati, e premi assicurativi obbligatori (ad es. INAIL) non pagati .
  • Debiti bancari e finanziari: esposizioni verso banche o altri finanziatori (mutui, finanziamenti chirografari, aperture di credito in conto corrente, leasing su macchinari, anticipazioni su fatture, garanzie escusse, ecc.) .
  • Debiti verso fornitori commerciali (trade payables): fatture scadute non pagate per forniture di materie prime, componenti, servizi, utenze, consulenze, manutenzioni, ecc. Includiamo qui anche debiti verso eventuali subfornitori o partner commerciali di filiera.
  • Debiti verso i dipendenti: retribuzioni arretrate (stipendi, straordinari, tredicesime non corrisposte), trattamento di fine rapporto (TFR) non accantonato o non liquidato, indennità e rimborsi non pagati, ecc. .

Esaminiamo separatamente queste categorie, poiché ciascuna presenta diversi gradi di priorità legale e differenti strumenti di riscossione a disposizione dei creditori, influenzando la strategia difensiva del debitore .

Debiti fiscali (verso Erario)

I debiti tributari verso l’Erario (Agenzia delle Entrate e Agenzia Entrate–Riscossione) sono spesso i più pericolosi per un’azienda in crisi. Includono l’IVA non versata, le imposte sui redditi (IRES, IRPEF) non pagate, le ritenute operate sulle buste paga dei dipendenti ma non versate, imposte locali inevase, ecc. Questi debiti presentano alcune caratteristiche e rischi tipici:

  • Privilegi e poteri speciali: Lo Stato gode di privilegi su molti crediti tributari. Ad esempio, l’IVA e le ritenute non versate beneficiano di privilegi generali sui beni mobili del debitore (ai sensi degli artt. 2752 e 2753 c.c.), il che significa che in caso di insolvenza saranno soddisfatti con precedenza rispetto ai creditori chirografari (non garantiti) . Inoltre, gli enti pubblici hanno poteri di riscossione coattiva molto incisivi: l’Agente della Riscossione può procedere con fermi amministrativi di veicoli, ipoteche su immobili e pignoramenti sui conti correnti o sui beni senza dover passare da un giudice (gli avvisi di pagamento e le cartelle esattoriali sono già titoli esecutivi) .
  • Sanzioni, interessi e allerta: Il mancato pagamento di imposte nei termini fa maturare sanzioni amministrative tributarie e interessi moratori, che fanno lievitare rapidamente l’esposizione dovuta . Inoltre, superate certe soglie di debito scaduto, la legge impone agli stessi enti pubblici di attivare segnalazioni di allerta o persino istanze di fallimento (liquidazione giudiziale) a carico dell’azienda debitrice . Ad esempio, l’Agenzia delle Entrate è tenuta a inviare una comunicazione di allerta quando l’impresa ha debiti fiscali scaduti oltre determinate soglie (stabilite dall’art. 25-novies CCII): ciò avviene tipicamente se l’IVA non pagata supera una certa soglia annuale (p.es. €5.000 per imprese sotto 2 milioni di ricavi, €20.000 per le altre) o se altre imposte dirette superano importi rilevanti . Ricevuta la segnalazione, l’imprenditore ha 90 giorni per reagire (ad esempio chiedendo una composizione negoziata), dopodiché l’ente creditore potrà valutare azioni più drastiche. Inoltre, debiti fiscali elevati e perduranti spesso inducono l’Agenzia Entrate–Riscossione a depositare un’istanza di fallimento: già in passato la Cassazione confermava la legittimità di questo strumento se il debito fiscale supera le soglie di legge ed è indice di insolvenza .
  • DURC e partecipazione a gare: Un’azienda con debiti fiscali o contributivi non regolarizzati non riesce ad ottenere il DURC (Documento Unico di Regolarità Contributiva). Senza un DURC valido, l’azienda non può partecipare ad appalti pubblici e rischia la sospensione dei pagamenti nelle commesse pubbliche in essere . Questo è un aspetto critico per imprese fornitrici di enti pubblici o operanti in settori regolamentati: l’irregolarità fiscale/previdenziale preclude nuove opportunità di business e può bloccare gli incassi di lavori già svolti.
  • Reati tributari in caso di omesso versamento: Se la società omette il versamento di talune imposte oltre soglie penalmente rilevanti, gli amministratori rischiano anche sanzioni penali. Ad esempio, l’omesso versamento di IVA per importi superiori a €250.000 per periodo d’imposta è reato (art. 10-ter D.Lgs. 74/2000), così come l’omesso versamento di ritenute certificate oltre €150.000 (art. 10-bis D.Lgs. 74/2000). Tali reati sono punibili con la reclusione; va precisato che lo stato di difficoltà finanziaria non esclude automaticamente la responsabilità penale – la giurisprudenza richiede infatti una “crisi di liquidità non transitoria” e inevitabile come possibile esimente. In una recente pronuncia, la Cassazione penale ha annullato una condanna per omesso versamento IVA proprio perché l’imputato versava in una gravissima crisi di liquidità dovuta a insolvenze dei clienti (crediti insoluti pari al 43% del fatturato) . La Corte ha affermato che il giudice, nel valutare il dolo del reato di omesso versamento IVA, deve tener conto di una comprovata crisi di liquidità non imputabile all’imprenditore, ad es. dovuta all’inesigibilità di crediti verso terzi insolventi . Ciò non significa che il dissesto finanziario giustifichi sempre l’evasione: anzi, in altre decisioni si è ribadito che la difficoltà economica non esonera dall’obbligo penale (salvo casi limite) . In ogni caso, la presenza di grossi debiti IVA o ritenute espone l’amministratore a possibili procedimenti penali, aggravando il quadro.

In sintesi, i debiti fiscali sono debiti altamente prioritari: l’Erario ha sia strumenti coercitivi rapidi sia scarsa tolleranza verso i ritardi. Basti pensare che l’ordinamento premia i creditori pubblici attivi: se l’INPS o l’Agenzia delle Entrate segnalano tempestivamente la crisi e l’imprenditore vi accede entro 90 giorni, quest’ultimo può beneficiare di sanzioni ed interessi ridotti e di esenzioni da alcune pene accessorie in caso di successiva procedura . D’altro canto, ignorare il Fisco espone a reazioni severe. Come comportarsi allora? In termini pratici, un’azienda in difficoltà dovrebbe impiegare le scarse risorse disponibili prioritariamente per pagare i debiti fiscali correnti (IVA, ritenute in primis) e solo dopo – se necessario – ritardare altri pagamenti, cercando accordi provvisori con fornitori e banche . Questo perché il non pagamento delle imposte può rapidamente paralizzare l’impresa: conti correnti bloccati, pignoramenti, impossibilità di ottenere certificati e partecipare a gare, fino al rischio penale e fallimentare . Va ricordato infine che se l’azienda riesce a inserire i debiti fiscali in un piano di risanamento o accordo omologato, pagando la quota concordata, otterrà la regolarizzazione fiscale: l’omologa vale come attestazione di regolarità e consente il rilascio del DURC (poiché i debiti sono dilazionati secondo legge) .

Debiti contributivi (verso INPS e altri enti previdenziali)

I debiti previdenziali (contributi INPS non versati per dipendenti o per il titolare in caso di ditta individuale, contributi dovuti alle gestioni di artigiani/commercianti, ecc.) presentano molte analogie con i debiti fiscali, pur avendo alcune peculiarità:

  • Contributi non versati e privilegi: I contributi previdenziali vantano anch’essi privilegi speciali sui beni del debitore. Ad esempio, i contributi INPS non versati godono di privilegio generale sui mobili ex art. 2753 c.c., similmente alle imposte. Inoltre, l’INPS (e l’INAIL per i premi) ha poteri di riscossione analoghi a quelli del Fisco: può iscrivere a ruolo gli importi dovuti e, tramite Agenzia Entrate–Riscossione, attivare pignoramenti e misure cautelari (ipoteche, fermi).
  • Diffida e soglia penale: L’omissione di versamento delle ritenute previdenziali operate sulle retribuzioni dei dipendenti (la quota trattenuta in busta paga) è penalmente sanzionata se l’importo supera €10.000 annui. Il reato si concretizza solo se, dopo apposita diffida INPS a regolarizzare entro 3 mesi, l’azienda non provvede (art. 2 comma 1-bis D.L. 463/1983 conv. in L. 638/1983). In sostanza, l’INPS invia un avviso bonario; se la società non paga entro il termine, scatta la denuncia. La Cassazione ha chiarito che è sufficiente la compiuta giacenza della diffida perché l’omissione sia perfezionata . Inoltre, come per l’IVA, anche per i contributi la crisi economica non esclude il reato salvo casi eccezionali: la Cass. Pen. 32967/2023 ha ribadito che le difficoltà aziendali non esimono dal versare i contributi dovuti . Dunque l’amministratore che non versa i contributi rischia fino a 3 anni di reclusione, oltre a multe.
  • INPS come “creditore pubblico qualificato”: L’INPS rientra tra i creditori pubblici qualificati tenuti alle segnalazioni di allerta. Se un’impresa accumula debiti contributivi ≥ €5.000 scaduti da oltre 90 giorni, l’INPS deve inviare la comunicazione di allerta all’azienda (art. 25-novies CCII). Se entro 90 giorni l’impresa non reagisce (ad es. chiedendo la composizione negoziata) e il debito supera anche la soglia per il reato (o comunque è significativo), l’INPS potrà procedere con istanza di fallimento. Inoltre, un’impresa senza DURC (per contributi non versati) di fatto non può lavorare con il settore pubblico e rischia sospensioni in cantieri e commesse .
  • Danno ai lavoratori: I contributi non versati all’INPS producono un danno immediato ai dipendenti, che vedono “scoperti” i propri accantonamenti pensionistici. Se la situazione degenerasse in insolvenza, l’INPS in quanto gestore del Fondo di Garanzia dovrà intervenire per pagare (almeno in parte) TFR e ultime mensilità ai lavoratori, ma ciò avviene solo dopo l’apertura di una procedura concorsuale liquidatoria. Nel frattempo, i lavoratori subiscono un pregiudizio previdenziale.
  • Ispezioni e sanzioni amministrative: Il mancato versamento di stipendi e contributi può portare anche a ispezioni da parte degli enti del lavoro (Ispettorato del Lavoro, INL) e a sanzioni amministrative. Ad esempio, omettere sistematicamente il pagamento degli stipendi integra una violazione sanzionabile in sede amministrativa, indipendentemente dal profilo penale.

In poche parole, i debiti contributivi non pagati possono paralizzare l’azienda al pari di quelli fiscali: si perde il DURC e dunque l’accesso ad appalti, si rischiano pignoramenti sui conti e azioni legali da parte dell’INPS, oltre a possibili risvolti penali e danni al personale . Dal punto di vista del debitore, i contributi vanno gestiti con priorità quasi assoluta, similmente alle imposte. La regola pratica è: mai finanziare la gestione aziendale con i soldi trattenuti in busta paga ai dipendenti o con l’IVA incassata – è una “tentazione” diffusa nei momenti di crisi, ma porta in un vicolo cieco fatto di sanzioni, interessi e denunce. Se proprio si è costretti a scegliere, è preferibile tardare pagamenti ai fornitori (cercando accordi) piuttosto che accumulare debiti verso Erario e INPS . Nel caso si sia già accumulato debito contributivo, occorre muoversi per regolarizzarlo: ad esempio tramite rateazione con l’INPS (i piani di dilazione concessi dall’ente bloccano i procedimenti esecutivi finché si rispettano le rate) , oppure inserendo i contributi in una transazione previdenziale nell’ambito di un concordato preventivo o accordo di ristrutturazione (che consente anche il parziale stralcio di sanzioni). Una volta omologato un piano che contempla i debiti contributivi, l’azienda riacquista regolarità e può ottenere il DURC poiché ha un accordo in corso con l’ente .

Debiti bancari e finanziari

Le imprese industriali, come i produttori di sistemi di marcatura, spesso ricorrono a finanziamenti bancari o leasing per macchinari e impianti. Quando sopravviene la crisi di liquidità, i debiti verso banche e istituti finanziari possono precipitare l’azienda in difficoltà:

  • Revoca degli affidamenti e rientro immediato: Le banche, se il rating creditizio dell’azienda peggiora o se ci sono sconfinamenti e insoluti, tendono a revocare gli affidamenti a breve termine (fidi di c/c, anticipo fatture) e a chiedere il rientro immediato dei finanziamenti a revoca . Ciò può togliere all’impresa la liquidità operativa necessaria, innescando una spirale negativa. Ad esempio, la banca può revocare il fido di conto corrente costringendo la società a coprire immediatamente lo scoperto, oppure non rinnovare le linee di sconto fatture, bloccando di colpo un’importante fonte di cassa.
  • Deterioramento del credito e interessi moratori: In caso di ritardi nei pagamenti delle rate di mutuo o leasing, scattano interessi di mora elevati e la segnalazione a Centrale Rischi come crediti deteriorati (UTP o sofferenze). L’accesso al credito si chiude e altri istituti potrebbero classificare l’azienda come “in default” secondo la normativa bancaria europea (CRR/CRD). Questo effetto domino rende impossibile ottenere nuova finanza lecita.
  • Garanzie reali e personali: I debiti bancari spesso sono assistiti da garanzie reali (ipoteche su immobili aziendali, pegni su macchinari o su crediti) o da fideiussioni personali degli imprenditori. Se la società non paga, la banca può avviare l’esecuzione forzata sui beni dati in garanzia (es. espropriazione dell’immobile ipotecato) oppure aggredire il patrimonio personale del garante (l’amministratore o i soci che hanno firmato fideiussioni) . Questo implica che il mancato pagamento verso una banca non solo mette a rischio il patrimonio aziendale, ma spesso anche la casa o i beni personali dell’imprenditore.
  • Clausole finanziarie e covenants: Molti contratti di finanziamento prevedono covenants, ossia parametri finanziari da rispettare (p.es. rapporto Debt/EBITDA sotto una certa soglia). La crisi può far violare questi covenants, dando alla banca il diritto di risolvere il contratto per inadempimento e chiedere l’intero importo subito (accelerazione del debito).
  • Effetti sul circolante e su fornitori: Se le banche bloccano gli affidamenti, l’azienda potrebbe non riuscire a pagare i fornitori (che a loro volta vedono insoluti) e a finanziare le scorte. Si crea un effetto a cascata: ad esempio, senza castelletto per anticipare le fatture, l’impresa incassa tardi dai clienti ma deve pagare cash i fornitori, aggravando lo squilibrio di cassa.
  • Strumenti legali delle banche: La banca può rapidamente ottenere un decreto ingiuntivo per i crediti scaduti e agire in via esecutiva. Se il credito è fondato su titoli di credito (cambiali, assegni) o su contratto notarile di mutuo, può agire immediatamente. In presenza di ipoteca iscritta, la banca potrà promuovere una esecuzione immobiliare sull’immobile, spesso accelerando il dissesto.

Per questi motivi, i debiti bancari vanno affrontati in modo strategico. Da un lato, le banche potrebbero essere più disponibili di altri creditori a concordare ristrutturazioni (piani di rientro, moratorie) se intravedono prospettive di recupero – anche perché spesso sono garantite e preferiscono evitare una liquidazione giudiziale lunga e incerta. Dall’altro, alcune banche (o società di leasing) possono adottare posizioni aggressive se ritengono compromesso il recupero: ad esempio, il leasing può risolvere il contratto e riprendersi il macchinario se si saltano canoni, oppure la banca ipotecaria può iscrivere ipoteca giudiziale su altri beni appena teme il default.

Difendersi dai debiti bancari: in sede negoziale, è fondamentale tenere le banche informate e cercare soluzioni concordate prima che “stacchino la spina”. Ad esempio, si può proporre una moratoria temporanea delle rate (magari ex art. 56 DL Cura Italia, se ancora applicabile, o tramite accordi ABI), oppure un piano attestato di ristrutturazione da condividere con le banche per diluire il debito nel tempo. Se alcune esposizioni bancarie presentano tassi o anatocismo irregolari, l’analisi di un avvocato bancario potrà individuare addebiti illegittimi da contestare (usura, interessi ultralegali non pattuiti, commissioni non dovute) , al fine di ridurre il debito effettivo o guadagnare tempo in giudizio. Ad esempio, un decreto ingiuntivo della banca basato su estratti conto va verificato per tassi usurari; se emergeranno irregolarità, si potrà proporre opposizione in tribunale e congelare l’esecuzione .

Un altro strumento difensivo è il cosiddetto patto marciano: se nei contratti di garanzia (es. finanziamenti con pegno su magazzino o ipoteca su immobili) è previsto il patto marciano, la banca non può tenersi il bene se il suo valore eccede il credito – dovrà liquidarlo e restituire l’eccedenza. Questo meccanismo, oggi lecito se inserito per iscritto, evita espropri iniqui e può incentivare le banche a negoziare (sapendo che comunque non otterranno più di quanto dovuto) .

Debiti verso fornitori e altri creditori chirografari

Quasi ogni crisi aziendale comporta anche debiti commerciali verso fornitori di beni e servizi. Quando un’azienda attraversa difficoltà finanziarie, tende a ritardare i pagamenti ai fornitori per privilegiare spese più urgenti (stipendi, fisco, materie prime essenziali). Ne derivano insoluti su fatture e una scia di creditori commerciali insoddisfatti. Le caratteristiche di questi debiti sono peculiari:

  • Crediti chirografari, senza garanzie reali: I fornitori, salvo che abbiano preteso garanzie (come fideiussioni, o riserva di proprietà sui beni forniti), sono creditori chirografari: non godono di privilegi legali né di pegni/ipoteche. Ciò significa che, in caso di insolvenza conclamata, saranno gli ultimi ad essere pagati e spesso solo parzialmente. In una procedura concorsuale, ai fornitori spetta di regola la percentuale residua dopo aver soddisfatto privilegiati e garantiti . Questo status li rende fragili, ma anche potenzialmente disposti a negoziare soluzioni di saldo e stralcio, pur di evitare di restare a mani vuote.
  • Reazione rapida: decreti ingiuntivi e sospensione forniture: A differenza di Fisco o banche (che talvolta attendono), i fornitori possono reagire in modo disordinato ma tempestivo: ad esempio, un fornitore strategico non pagato potrebbe sospendere le consegne (esercitando eccezione di inadempimento, se contrattualmente ammesso), mettendo in crisi la produzione dell’azienda debitrice. Oppure può rivolgersi al giudice per ottenere un decreto ingiuntivo immediato, seguito da un pignoramento di conto o di merci nel giro di poche settimane. Spesso i fornitori più piccoli, temendo di perdere tutto, sono i primi a procedere legalmente per tentare un recupero forzato.
  • Effetto a catena e reputazione: Una pluralità di debiti verso fornitori genera un effetto domino: l’azienda in crisi non paga Tizio, che a sua volta fatica a pagare i propri fornitori, e così via lungo la filiera. Inoltre, nell’ambiente di settore, la notizia che la società “non paga” si diffonde, minando la reputazione commerciale e portando anche fornitori ancora non scaduti a pretendere pagamenti anticipati o a ridurre il fido commerciale. Questo peggiora ulteriormente la liquidità dell’impresa indebitata.
  • Mancato rifornimento di materiali essenziali: Per un’azienda di marcatura industriale, ad esempio, perdere la fornitura di chip, di componenti elettronici o di inchiostri speciali a causa di morosità può significare fermare la produzione e le consegne, aggravando la crisi (contratti persi, penali per ritardata consegna ai clienti, ecc.) . Dunque i debiti verso fornitori strategici hanno un impatto immediato sull’operatività.
  • Assenza di strumenti privilegiati di riscossione: Il creditore commerciale non ha strumenti come le cartelle esattoriali o privilegi legali, ma deve passare dal tribunale: decreto ingiuntivo, precetto e pignoramento. Queste procedure richiedono costi e qualche mese di tempo. Tuttavia, una volta ottenuto un titolo esecutivo, il fornitore può pignorare conti, crediti (p.es. crediti dell’azienda verso i clienti mediante pignoramento presso terzi) o beni mobili e immobili. Se l’azienda possiede magazzino o macchinari non essenziali e liberi da vincoli, potrebbero essere pignorati e venduti all’asta, con ulteriore danno.
  • Rischio di iniziative individuali scoordinate: A differenza delle banche (che talvolta si muovono in pool) o del Fisco (che ha procedure codificate), i fornitori agiscono in modo atomistico. Ciò significa che l’azienda potrebbe subire molteplici azioni esecutive contemporaneamente da creditori diversi, col risultato di doversi difendere su più fronti (diversi pignoramenti, cause civili, ecc.). Questo può rapidamente saturare le risorse dell’impresa e spingerla verso il fallimento se non si interviene.

Dal punto di vista dell’imprenditore debitore, gestire i debiti verso fornitori richiede tatto e strategia: comunicazione e negoziazione. È spesso opportuno contattare per tempo i fornitori più importanti, riconoscere il debito e proporre un piano di rientro sostenibile (ad esempio, pagamento a rate mensili, eventualmente garantite da effetti cambiari o da impegni formali) per evitare che agiscano giudizialmente. Meglio ancora, se si è in procinto di avviare una procedura di composizione della crisi (come un accordo o concordato), informare i fornitori e coinvolgerli: far capire loro che “prendere qualcosa dilazionato è meglio che rischiare zero in un fallimento” . Spesso i fornitori comprendono: in un recente caso, un’azienda in composizione negoziata ha convinto tutti i fornitori a pazientare 12 mesi offrendo pagamento integrale dilazionato, evidenziando che stavano raggiungendo un accordo con Fisco e INPS e che l’alternativa sarebbe stata il fallimento (con ripresa irrisoria) . Quindi, la chiave è: non ignorare i fornitori, ma nemmeno pagarne alcuni a scapito di altri in modo disordinato (ciò potrebbe configurare atti preferenziali poi revocabili). È preferibile perseguire un approccio organico, eventualmente includendoli in un accordo collettivo.

Debiti verso dipendenti

I debiti verso i propri dipendenti (stipendi non pagati, ferie non liquidate, TFR maturato non versato a fine rapporto, ecc.) costituiscono una categoria a sé, con implicazioni sia giuridiche sia “sociali” particolari:

  • Crediti privilegiati e tutele speciali: I lavoratori subordinati godono per legge di privilegi sui loro crediti da lavoro. In caso di insolvenza, le retribuzioni degli ultimi 12 mesi e il TFR maturato (entro certi massimali) hanno privilegio generale sui mobili (art. 2751-bis c.c.). Inoltre, i dipendenti sono creditori prededucibili per alcune voci se continuano a lavorare durante un eventuale concordato in continuità. Questo significa che, in una procedura concorsuale, i debiti verso dipendenti vanno soddisfatti con priorità molto alta – di solito integralmente almeno per la parte privilegiata . Ad esempio, in concordato preventivo normalmente si propone il pagamento del 100% degli arretrati ai lavoratori (magari dilazionato in pochi mesi), sia per ragioni legali che di equità.
  • Intervento del Fondo di Garanzia INPS: Se l’azienda proprio non è in grado di pagare i dipendenti e finisce in liquidazione giudiziale (fallimento), interviene l’INPS tramite il suo Fondo di Garanzia a tutela dei lavoratori. Il Fondo paga ai dipendenti il TFR non corrisposto e fino a 3 mensilità di stipendio arretrato , salvo poi surrogarsi come creditore privilegiato nel fallimento. Questo meccanismo garantisce ai lavoratori almeno una soddisfazione minima anche nei casi peggiori, ma richiede la procedura concorsuale aperta e comporta tempi (i dipendenti vedranno i soldi solo dopo mesi dall’apertura della liquidazione). Dunque, fare affidamento sul Fondo di Garanzia è l’extrema ratio – meglio evitare di arrivare a quel punto.
  • Dimissioni per giusta causa e costi aggiuntivi: Se i dipendenti non ricevono lo stipendio, possono legittimamente presentare dimissioni per giusta causa (mancato pagamento della retribuzione è motivo valido). In tal caso, paradossalmente, l’azienda diviene debitrice anche dell’indennità di mancato preavviso, oltre che del TFR, aggravando ulteriormente il debito verso quel dipendente . Inoltre, si perde la forza lavoro spesso qualificata e formata, proprio in un momento di crisi in cui ogni competenza interna è preziosa. Una crisi mal gestita può quindi portare a emorragia di personale chiave.
  • Possibili azioni legali e sanzioni: I dipendenti hanno diversi strumenti per tutelarsi. Individualmente, possono presentare ingiunzioni di pagamento per salari non pagati e ottenere decreti ingiuntivi molto rapidamente (il credito da lavoro ha natura documentale). Possono quindi chiedere il pignoramento dei conti aziendali o di altri beni per soddisfarsi . Collettivamente, possono coinvolgere i sindacati e attivare vertenze di lavoro, oltre che segnalare la situazione all’Ispettorato del Lavoro. Quest’ultimo può elevare sanzioni amministrative per violazioni (ad es. per ritardo nel pagamento stipendi, violazione obbligo di tracciabilità se non pagati con bonifico, ecc.).
  • Clima interno e continuità operativa: Un aspetto spesso trascurato ma cruciale: il morale dei lavoratori. Se la squadra di dipendenti percepisce l’instabilità (stipendi in ritardo, voci di crisi), è probabile che cali l’impegno e aumentino gli abbandoni. Ciò può pregiudicare ogni tentativo di risanamento, perché proprio le risorse umane qualificate servirebbero a rilanciare l’attività. Per questo, mantenere un dialogo onesto con il personale è vitale: spiegare la situazione, chiedere pazienza quando necessario e pagare almeno in parte gli stipendi appena c’è liquidità disponibile . Anche la Cassa Integrazione (CIG) può essere uno strumento: durante fasi di crisi temporanea, attivare una CIG straordinaria (o, se la situazione lo consente, un contratto di solidarietà) può alleviare l’onere retributivo per l’azienda, con l’INPS che paga in parte i dipendenti sospesi . Durante l’emergenza COVID, molte imprese hanno usato la CIG in deroga per non licenziare e alleggerire il costo del personale; analogamente, nelle crisi attuali si può valutare la CIGS per crisi aziendale.
  • Negoziare con i dipendenti: Può sembrare difficile, ma in alcune situazioni i lavoratori (anche tramite rappresentanze sindacali) sono disponibili a concordare piani di rientro per gli arretrati o forme di compensazione alternative. Ad esempio, si potrebbe proporre il pagamento rateale di stipendi arretrati su 6-12 mesi, magari riconoscendo in cambio ai dipendenti benefit come buoni pasto, permessi extra o altre misure (welfare aziendale). L’importante è essere trasparenti e coinvolgerli nel piano di salvataggio: i lavoratori talvolta accettano sacrifici se vedono un serio piano di rilancio e buona fede da parte dell’imprenditore . E in ogni caso, un piano di risanamento credibile deve prevedere il pagamento integrale (magari dilazionato, ma certo) degli arretrati ai dipendenti e il mantenimento – per quanto possibile – della forza lavoro residuale . Se invece l’impresa non può essere salvata e deve cessare, almeno i dipendenti verranno soddisfatti in priorità col patrimonio disponibile o dal Fondo di Garanzia; ma questo è il caso estremo da evitare.

In conclusione, i debiti verso i dipendenti vanno trattati con massima cura: non solo per le protezioni legali di cui godono, ma anche perché i lavoratori sono una risorsa chiave per far ripartire l’azienda. Dal punto di vista dell’amministratore, dimostrare attenzione verso i dipendenti è anche utile in prospettiva di eventuali giudizi: ad esempio, in un successivo fallimento, un comportamento corretto e rispettoso dei lavoratori (pagando almeno parzialmente gli stipendi quando possibile, comunicando le difficoltà) può essere visto come indice di gestione non completamente negligente . Inoltre, coinvolgere i dipendenti nel salvataggio – anziché scaricarli subito – è considerato doveroso: i giudici apprezzano quando l’imprenditore tutela il capitale umano e ci prova fino all’ultimo, e ciò può mitigare il suo rischio di azioni di responsabilità o bancarotta (avendo almeno tentato soluzioni invece di far precipitare tutto) .

Rischi immediati per l’azienda indebitata

Abbiamo visto come ciascuna categoria di debiti comporti conseguenze specifiche. Se non si agisce in tempo, un’azienda di sistemi di marcatura e codifica industriale fortemente indebitata può subire nel breve periodo una serie di effetti negativi a catena:

  • Blocco dei conti correnti e delle linee di credito: i pignoramenti bancari o la revoca dei fidi possono congelare la liquidità aziendale da un giorno all’altro .
  • Azioni esecutive sui beni e sui crediti: decreti ingiuntivi, precetti e pignoramenti (mobiliari, immobiliari, presso terzi) possono colpire il magazzino, i macchinari, i crediti verso clienti, rendendo impossibile proseguire l’attività .
  • Sospensione delle forniture essenziali: fornitori critici (es. di componenti elettronici, inchiostri, parti di ricambio per i macchinari di marcatura) potrebbero interrompere le consegne per mancato pagamento, bloccando la produzione.
  • Risoluzione di contratti e penali: i clienti potrebbero annullare ordini o applicare penali se l’azienda ritarda le consegne per problemi finanziari. Nel settore dei sistemi di marcatura, anche un piccolo ritardo può fermare intere linee produttive dei clienti finali, generando costi elevati e penali contrattuali .
  • Perdita di clienti e reputazione: la notizia di difficoltà finanziarie può spaventare i clienti (che temono mancata assistenza o garanzia sui macchinari) e allontanarli verso concorrenti. Allo stesso modo, i partner e integratori potrebbero perdere fiducia.
  • Tensioni interne e fuga di talenti: il personale chiave potrebbe dimettersi se percepisce insicurezza sul futuro dell’azienda, privando l’impresa di competenze fondamentali.
  • Procedimenti concorsuali forzati: in ultimo, l’accumularsi di azioni esecutive e insoluti può sfociare in un’istanza di fallimento da parte di qualche creditore maggiore (Agenzia Entrate Riscossione, banca, fornitore rilevante) e nell’apertura giudiziale di una liquidazione fallimentare. A quel punto l’impresa perde la gestione e ogni possibilità di negoziare liberamente.

In sintesi, una crisi di debito non gestita può paralizzare l’azienda in brevissimo tempo . Per questo è cruciale passare subito all’azione con le opportune contromisure, come vedremo nei prossimi paragrafi.

Cosa fare subito se l’azienda ha troppi debiti

Di fronte a una situazione di indebitamento grave, la prima regola è non restare inerti. Ignorare il problema o rinviare le soluzioni peggiora soltanto la posizione del debitore. Ecco i primi passi urgenti da compiere per difendere l’azienda e prevenire danni irreversibili :

  1. Non ignorare le comunicazioni dei creditori: ogni atto ufficiale (sollecito di pagamento, lettera di messa in mora, decreto ingiuntivo, cartella esattoriale, avviso di accertamento tributario, diffida INPS, ecc.) ha termini precisi per reagire. Se si riceve una notifica, bisogna annotare la data e consultare immediatamente un esperto. Ad esempio, una cartella esattoriale va pagata o impugnata entro 60 giorni; un decreto ingiuntivo va opposto entro 40 giorni; un atto di pignoramento può essere sospeso solo con provvedimento del giudice, spesso previa opposizione . Evitare di aprire la posta o far finta di nulla è l’errore peggiore: scaduti i termini, l’atto diventa definitivo e il creditore potrà procedere con l’esecuzione forzata senza ulteriori avvisi .
  2. Verificare la legittimità e l’esattezza dei debiti: non tutti i debiti pretesi sono effettivamente dovuti o calcolati correttamente. È essenziale far eseguire a un avvocato un’analisi completa delle posizioni debitorie. Spesso emergono vizi formali (notifiche errate), prescrizioni maturate (ad es. cartelle per contributi o multe prescritte in 5 anni, tributi erariali in 10 anni), errori di calcolo, anatocismo o tassi usurari applicati dalle banche, duplicazioni di addebiti, sanzioni decadute, ecc. . Ad esempio, molte cartelle esattoriali possono essere annullate se il credito sottostante è prescritto. Allo stesso modo, un decreto ingiuntivo fondato su un estratto conto bancario va verificato per l’eventuale presenza di interessi illegittimi. Contestare il debito ingiusto o gonfiato è un diritto del debitore: si possono presentare ricorsi tributari, opposizioni all’esecuzione o azioni di accertamento negativo, a seconda dei casi . Far emergere anche solo alcune eccezioni può dare all’azienda tempo prezioso (il tempo di durata delle cause) e leva negoziale.
  3. Evitare il blocco immediato dell’attività: se si teme che a breve partano pignoramenti o azioni aggressive (ad esempio si è ricevuto un preavviso di ipoteca o un’intimazione di pagamento da Agenzia Entrate–Riscossione), è possibile tentare di congelare la situazione chiedendo misure d’urgenza al giudice. Un avvocato può presentare un’istanza di sospensione della riscossione al giudice tributario (se si è fatto ricorso contro una cartella o un avviso fiscale) oppure un ricorso d’urgenza ex art. 700 c.p.c. se un creditore minaccia atti immediati irrimediabili . In ambito tributario, va ricordato che il ricorso contro un atto fiscale non sospende automaticamente la riscossione: occorre chiedere espressamente la sospensiva e dimostrare il danno grave e irreparabile . Parallelamente (o in alternativa), si può rateizzare subito le somme dovute agli enti: la concessione da parte dell’Agente di Riscossione di un piano di rateazione blocca le azioni esecutive finché si è in regola coi pagamenti delle rate . Ad esempio, presentare un’istanza di rateizzo di una cartella impedirà nuovi pignoramenti da parte di Agenzia Entrate–Riscossione, dando respiro all’azienda.
  4. Proteggere i beni aziendali essenziali: è importante tentare di mettere al sicuro, per quanto lecito, i beni strumentali senza i quali l’azienda non può operare (macchinari chiave, impianti, automezzi per le consegne, merci in magazzino). Come fare? Alcune strategie lecite includono: verificare se nei contratti di garanzia con le banche è presente un patto marciano (come detto, ciò evita l’escussione “al buio” di un bene di valore eccedente il credito); se non c’è, negoziare con la banca la sua introduzione in sede di rinegoziazione del debito . Oppure utilizzare strumenti come il leasing: i beni in leasing formalmente sono di proprietà della società di leasing finché si pagano i canoni, quindi non pignorabili dai creditori dell’utilizzatore (ma attenzione al rischio di risoluzione del leasing se non si paga). Nei limiti del lecito, si può pensare a vincoli di protezione antecedenti alla crisi: ad esempio, destinare alcuni asset immobiliari a un fondo patrimoniale o trust familiare prima che sorgano i debiti, per sottrarli ai futuri creditori. Bisogna però prestare estrema attenzione: se questi atti vengono compiuti quando l’azienda è già insolvente o in prossimità di insolvenza, potranno essere revocati come atti in frode ai creditori e addirittura configurare reati (es. bancarotta per distrazione) . In generale, una volta che il debito è sorto, spostare o occultare beni è pericolosissimo: si rischiano azioni revocatorie dal curatore se poi si fallisce e, in casi estremi, accuse penali di bancarotta fraudolenta per distrazione . La prevenzione andava fatta prima: se l’azienda era ancora “in bonis”, predisporre per tempo strumenti leciti di segregazione patrimoniale poteva essere utile; farlo post dissesto, invece, aggrava la posizione dell’amministratore. Dunque, come regola, meglio evitare manovre sui beni nell’occhio del ciclone della crisi, e concentrarsi invece su accordi con i creditori.
  5. Avviare trattative con creditori strategici tramite professionisti: un errore comune del piccolo imprenditore è tentare accordi informali last-minute con i creditori più “rumorosi” (es. pagare il fornitore che minaccia causa, trascurando gli altri). Ciò crea pericolose sperequazioni e, comunque, non risolve il problema sistemico. È invece preferibile affidare a un legale esperto in crisi d’impresa il compito di contattare formalmente banche e fornitori per avviare trattative strutturate . Un professionista saprà negoziare clausole come la standstill (moratoria temporanea delle azioni) e proporre un piano credibile di rientro o ristrutturazione, evitando promesse irrealistiche. Bisogna individuare i creditori chiave – ad esempio la banca principale, il fornitore senza cui l’azienda si ferma, il cliente a cui si deve consegnare (ed eventualmente anticipare che ci saranno ritardi) – e coinvolgerli spiegando che si sta approntando un piano di risanamento. Spesso, se vedono serietà e il coinvolgimento di un advisor, accettano di attendere qualche mese invece di precipitarsi in azioni legali che potrebbero portare al fallimento (da cui ricaverebbero poco).
  6. Concentrarsi sul core business e tagliare perdite: nell’immediato, l’imprenditore deve valutare se ci sono rami d’azienda, progetti o sedi in perdita che stanno drenando cassa inutilmente. Potrebbe essere necessario ridurre il perimetro dell’attività per salvare il resto: ad esempio, chiudere uno stabilimento secondario non efficiente, rinunciare a linee di prodotto marginali, vendere stock di magazzino obsoleti sottocosto per fare cassa, o licenziare personale in eccesso (nel rispetto delle procedure di legge) per alleggerire i costi fissi . Attenzione: licenziamenti e riduzioni di personale durante una crisi richiedono un piano e spesso l’accordo sindacale (legge 223/1991), ma possono essere passi necessari per la sopravvivenza. Un check-up interno immediato va fatto: distinguere le attività che generano cassa e valore (da proteggere) rispetto a quelle in perdita (da eliminare). Concentrare la liquidità sulle prime – produzione, assistenza ai clienti, consegne – e congelare le spese non essenziali (marketing superfluo, investimenti rinviabili, etc.) aiuta a stabilizzare nel brevissimo termine .
  7. Valutare il ricorso a strumenti di regolazione della crisi: sin dai primi segnali di insolvenza, occorre anche informarsi sulle procedure di risanamento offerte dalla legge, di cui parleremo in dettaglio più avanti. In certi casi, attivarsi subito con una composizione negoziata o un concordato preventivo “in bianco” può bloccare sul nascere le azioni esecutive e creare uno spazio di negoziazione protetto. Come vedremo, presentare tempestivamente istanza di composizione negoziata o di concordato con riserva può portare a misure protettive automatiche, impedendo ai creditori di far partire pignoramenti o istanze di fallimento . Tempismo è la parola chiave: gli strumenti legali funzionano molto meglio (e si evitano possibili contestazioni di abusi) se attivati prima che la situazione sia degenerata del tutto. Al contrario, attendere passivamente può portare a perdere il controllo degli eventi.

In sintesi, nei primissimi momenti di una crisi di liquidità grave, l’imprenditore-debitore deve diventare proattivo: analizzare, contestare, sospendere, trattare, e prepararsi ad attivare le procedure di crisi se necessario. Vediamo ora quali sono queste soluzioni legali a disposizione per la ristrutturazione del debito.

Soluzioni legali per un’azienda indebitata: panoramica

Superata la fase emergenziale immediata, bisogna impostare una strategia di medio termine per gestire e ridurre il debito complessivo. Le opzioni variano a seconda della gravità della crisi, della composizione del debito e delle prospettive di continuità aziendale. In generale, le soluzioni si dividono in due categorie: stragiudiziali (negoziali, volontarie) e concorsuali (giudiziali, sotto l’egida del tribunale) .

Soluzioni stragiudiziali sono percorsi in cui il risanamento avviene tramite accordi privati con i creditori, senza aprire una procedura concorsuale pubblica. Il vantaggio è la riservatezza e la flessibilità: si evitano pubblicità e stigma, si mantiene pieno controllo dell’impresa e si possono modellare soluzioni su misura per ciascun creditore . Lo svantaggio è che richiedono il consenso effettivo dei creditori coinvolti: non si possono imporre tagli o dilazioni ai dissenzienti. Fanno parte di questa categoria:

  • Il Piano attestato di risanamento (art. 56 CCII, ex art. 67 L.F.), che consiste in un piano di risanamento predisposto dall’imprenditore e “attestato” nella sua ragionevolezza da un professionista indipendente. Viene solitamente pubblicato nel Registro delle Imprese per godere di esenzioni da revocatoria, ma resta un accordo privato: ogni creditore deve aderire individualmente .
  • Gli accordi privati su base volontaria: ad esempio accordi di moratoria con le banche (basati su linee guida ABI), accordi transattivi con singoli fornitori per stralciare parte del credito, ecc. Possono essere utili ma non offrono protezione generale: un creditore fuori dall’accordo potrebbe comunque agire.
  • La Composizione negoziata della crisi (CNC), di cui parleremo a breve, è una procedura introdotta nel 2021 che pur coinvolgendo un esperto nominato dalla Camera di Commercio, rimane sostanzialmente stragiudiziale (il tribunale interviene solo se richiesto per misure protettive). Permette di negoziare con tutti o parte dei creditori in modo riservato e guidato da un esperto .

Procedure concorsuali giudiziali, invece, sono processi gestiti con l’intervento dell’Autorità giudiziaria, finalizzati a regolare la crisi coinvolgendo tutti i creditori secondo regole predeterminate. Il vantaggio principale è che le decisioni possono essere rese vincolanti per tutti i creditori, anche contro la volontà di alcuni (principio di maggioranza e omologazione). Inoltre, offrono protezione immediata: dalla data di avvio di un concordato preventivo, ad esempio, scatta l’automatic stay che blocca le azioni esecutive individuali . Lo svantaggio è la lentezza, i costi (spese di procedura, compensi di organi nominati) e la perdita di riservatezza (la procedura è pubblica). Rientrano in questa categoria:

  • L’Accordo di ristrutturazione dei debiti omologato (ADR, art. 57 CCII, ex art. 182-bis L.F.), che è una via di mezzo: è un accordo negoziato con i creditori ma che viene sottoposto all’omologazione del tribunale. Richiede per legge l’adesione di almeno il 60% dei creditori (in valore) . Una volta omologato, vincola i creditori aderenti e offre esenzioni da revocatoria e possibile moratoria delle azioni esecutive durante la trattazione in tribunale. Esistono varianti agevolate (30% dei creditori, art. 60 CCII) ed estese (efficacia estesa ai non aderenti se certe maggioranze per classe, art. 61 CCII) , introdotte per facilitare l’utilizzo di questo strumento.
  • Il Concordato preventivo (artt. 84 e ss. CCII, ex art. 160 L.F.), che è la tipica procedura concorsuale di risanamento o liquidazione alternativa al fallimento. Prevede la presentazione di un piano ai creditori, la votazione per classi e l’omologazione del tribunale. Può essere in continuità aziendale (se prevede la prosecuzione dell’attività, anche tramite cessione dell’azienda in esercizio) oppure liquidatorio (se prevede solo la liquidazione del patrimonio). Approfondiremo più avanti i suoi effetti e requisiti.
  • La Liquidazione giudiziale (la nuova denominazione del fallimento), che è la procedura liquidatoria classica: viene nominato un curatore che liquiderà tutti i beni per pagare i creditori secondo l’ordine delle cause di prelazione. È l’extrema ratio quando l’impresa non è più risanabile. Ha effetti molto penalizzanti per l’imprenditore (perdita dell’impresa, possibili inabilitazioni, rischio di azioni di responsabilità e bancarotta).
  • Strumenti speciali introdotti di recente, come il Concordato semplificato per la liquidazione del patrimonio (art. 25-sexies CCII), riservato al caso di esito negativo di una composizione negoziata . Permette di ottenere in tempi rapidi la liquidazione dei beni sotto il controllo del tribunale, senza voto dei creditori, presentando un piano liquidatorio post composizione negoziata . Ne parleremo in seguito.
  • Le procedure di sovraindebitamento per soggetti non fallibili (cd. piccole imprese): nel CCII esistono il concordato minore e la liquidazione controllata per debitori sotto le soglie di fallibilità (art. 2 lett. d CCII definisce impresa minore quella sotto €300k attivo, €200k ricavi e €500k debiti) . Queste procedure sono analoghe al concordato preventivo e al fallimento ma con alcune semplificazioni. Ad esempio, nel concordato minore non serve il voto dei creditori (è più simile a una composizione con omologazione giudiziale). Nel nostro caso, assumiamo che un’azienda di marcatura industriale abbia dimensioni tali da rientrare nel regime ordinario; tuttavia, per completezza, se l’impresa fosse micro, potrebbe accedere a tali procedure “più leggere” .

La scelta tra queste soluzioni dipende da vari fattori: la fattibilità del risanamento, la necessità di protezione immediata dalle azioni esecutive, il livello di consenso dei creditori che si può ottenere, i costi sostenibili e i tempi. Nelle prossime sezioni, analizzeremo più nel dettaglio alcuni di questi strumenti, in particolare quelli introdotti più di recente come la composizione negoziata, e vedremo come decidere quale adottare.

Focus: Composizione negoziata della crisi d’impresa (CNC)

Tra le novità normative degli ultimi anni, merita particolare attenzione la Composizione negoziata della crisi. Si tratta di uno strumento innovativo e prevalentemente stragiudiziale, introdotto nel 2021 (D.L. 118/2021 conv. L. 147/2021) e ora disciplinato nel CCII agli artt. 17-25-octies. L’obiettivo della Composizione negoziata (CNC) è consentire all’imprenditore in difficoltà di cercare un accordo con i creditori con l’assistenza di un esperto indipendente, il tutto in modo riservato e flessibile .

Ecco le caratteristiche principali della CNC:

  • Accesso volontario e requisiti: Può accedervi qualsiasi imprenditore (di regola commerciale) che si trovi in condizioni di crisi o insolvenza reversibile. Non è necessario essere già insolventi conclamati; anzi, lo strumento è pensato per anticipare la crisi. Si presenta un’istanza tramite la piattaforma online dedicata (gestita dalle Camere di Commercio), allegando informazioni sulla situazione aziendale. Viene nominato dalla commissione apposita un esperto indipendente, selezionato dall’albo dei gestori della crisi, che guiderà le trattative . Non è prevista alcuna pubblicità iniziale: l’apertura della procedura non è iscritta nel Registro Imprese (a meno che non si chiedano misure protettive) .
  • Riservatezza e mantenimento dell’impresa “in bonis”: La CNC è confidenziale. L’azienda durante le trattative non è qualificata come insolvente ed anzi continua ad operare normalmente. Questo è cruciale: contrariamente al concordato, la CNC non è di per sé una procedura concorsuale, quindi non scatta alcuna causa di risoluzione di contratti, né la perdita di requisiti (es. si può continuare a partecipare a gare d’appalto, non essendo un’impresa “fallita” o in concordato) . L’esperto nominato non ha poteri gestori, ma solo di facilitazione: l’imprenditore rimane al timone.
  • Misure protettive e cautelari: Su richiesta dell’imprenditore, il tribunale può concedere durante la CNC delle misure protettive a tutela delle trattative. Tipicamente, con decreto motivato, il tribunale può inibire ai creditori di iniziare o proseguire azioni esecutive o cautelari per tutta la durata della composizione (in genere 4 mesi, prorogabili di 4) . In pratica, si ottiene uno stay simile a quello del concordato, ma temporaneo e finalizzato a consentire le negoziazioni. Ad esempio, l’azienda Alfa del caso 1 ha ottenuto dal giudice una moratoria temporanea dei pignoramenti di Agenzia Riscossione mentre trattava con il Fisco . Durante questo periodo protetto, i creditori non possono aggredire i beni né ottenere privilegi (come ipoteche giudiziali). Va detto che le misure protettive sono generali (valgono per tutti i creditori indicati) e sono comunicate ai creditori, quindi una certa pubblicità indiretta c’è; ma è un prezzo da pagare per la protezione.
  • Ruolo dell’esperto: L’esperto terzo, indipendente, ha il compito di agevolare le trattative e verificare la sostenibilità delle proposte. Convoca l’imprenditore e i creditori principali, esamina i dati di bilancio e il piano che l’imprenditore eventualmente propone, quindi cerca di far convergere le parti verso un accordo. Redige relazioni periodiche sullo stato delle trattative. Importante: l’esperto non può imporre soluzioni, ma può segnalare quando ritiene che non ci siano prospettive di accordo (in tal caso, le trattative possono essere dichiarate concluse negativamente). Se invece c’è spazio, suggerisce modifiche al piano per renderlo accettabile. La sua presenza dà credibilità al processo e fiducia ai creditori nella veridicità delle informazioni fornite.
  • Esito delle trattative: La CNC si può concludere in vari modi. Nella migliore delle ipotesi, si raggiunge un accordo con la totalità (o la maggioranza rilevante) dei creditori. Questi accordi possono assumere diverse forme: possono restare accordi privati, bilaterali con ciascun creditore (ad esempio, ciascun fornitore firma un piano di rientro, la banca un accordo di ristrutturazione del mutuo, ecc.), oppure possono essere consolidati in un accordo di ristrutturazione omologato se si vuole maggiore efficacia legale . In alcuni casi, se il numero di creditori è elevato, può essere opportuno chiedere l’omologazione di un unico accordo ai sensi dell’art. 48 CCII, combinando la CNC con un ADR. Se l’accordo riesce, l’esperto ne dà atto e la procedura si chiude: l’impresa esce dalla CNC e prosegue la sua attività risanata sulla base degli accordi presi . Se invece non si trovano soluzioni o alcuni creditori chiave non aderiscono, l’imprenditore può deviarè verso altre soluzioni concorsuali: ad esempio può depositare un ricorso per concordato preventivo (anche in bianco) o, se è emerso che l’azienda è irrecuperabile se non liquidandola, può accedere al concordato semplificato* post-CNC .
  • Quando conviene la CNC: In pratica, la composizione negoziata conviene quando l’impresa ha prospettive concrete di risanamento (c’è un core business sano, sebbene appesantito dai debiti) e quando c’è apertura al dialogo da parte dei principali creditori . Se la maggior parte dei creditori è ostile o già pronta a far partire azioni legali, la CNC rischia di fallire. Viceversa, se l’indebitamento è concentrato in poche banche e fornitori con cui si può ragionare, e magari servono solo dilazioni e un taglio parziale di debiti, la CNC è l’ideale: evita la pubblicità di un concordato, è più rapida e meno costosa, e permette soluzioni creative (ad esempio, coinvolgere soci o investitori per apportare nuova finanza in cambio di accordi coi creditori). Inoltre, la CNC è indicata quando l’imprenditore stesso vuole mantenere il controllo e giocarsi l’ultima carta senza subito passare dal tribunale. Bisogna però avere la forza contrattuale di convincere i creditori uno ad uno.
  • Differenze da concordato: Ricapitolando alcuni vantaggi pratici rispetto al concordato: riservatezza (niente iscrizione nel Registro Imprese, quindi minor danno reputazionale) ; flessibilità (non ci sono rigide regole di classi e maggioranze, si può modulare accordi differenti con ciascun creditore) ; costi e tempi ridotti (dura qualche mese, costi limitati al compenso dell’esperto secondo tariffe ministeriali, mentre un concordato dura spesso oltre un anno e richiede anticipazione di spese procedure) ; nessuna nomina di organi che affiancano l’imprenditore (il quale resta libero di operare) . Di contro, la CNC non consente di imporre ai dissenzienti le soluzioni: se uno o più creditori non ci stanno, non c’è voto a maggioranza che tenga (a meno di virare verso un accordo omologato o concordato) . Inoltre, nella CNC non si possono falcidiare unilateralmente i debiti fiscali: serve comunque l’accordo dell’ente pubblico (mentre in concordato preventivo è possibile l’omologazione anche senza il voto favorevole del Fisco, in presenza dei presupposti di legge – il cosiddetto cram-down fiscale introdotto nel 2020, confermato da Cass. 27782/2024 di cui diremo). Quindi CNC vince in rapidità e confidenzialità, ma perde in forza impositiva rispetto alle procedure concorsuali .

In definitiva, la Composizione negoziata è come un ombrello temporaneo: l’imprenditore lo apre per cercare di risolvere la crisi consensualmente mantenendo il controllo. Se la pioggia (cioè i creditori) non è troppo forte, l’ombrello basterà a ripararsi e a superare il temporale. Ma se diluvia, cioè se troppi creditori sono non collaborativi, allora l’ombrello non basta e bisognerà considerare il riparo più robusto del concordato o della liquidazione . Non a caso, la legge prevede quell’uscita del concordato semplificato proprio per i casi in cui, pur avendo tentato la CNC, non si riesca a trovare un accordo ma si voglia evitare il fallimento tradizionale.

Procedure concorsuali e di sovraindebitamento: quale scegliere?

Se la situazione debitoria è tale da non poter essere risolta con meri accordi stragiudiziali (ad esempio perché servono tagli dei debiti senza consenso unanime, o perché l’azienda ha troppi creditori eterogenei), occorre valutare le procedure concorsuali. Analizziamo i principali strumenti previsti dalla legge per gestire la crisi in modo ordinato, evidenziando per ciascuno caratteristiche, vantaggi e limiti.

Piano attestato di risanamento

Il piano attestato di risanamento è disciplinato dall’art. 56 CCII (già art. 67, co. 3, lett. d) L.F.). Si tratta di un piano predisposto dall’imprenditore per il risanamento dell’esposizione debitoria e il riequilibrio della situazione finanziaria, che viene attestato da un professionista indipendente circa la sua fattibilità e capacità di evitare l’insolvenza. Il piano può includere qualsiasi misura (ristrutturazione del debito, aumento di capitale, dismissione di asset, accordi con creditori, ecc.), ed è essenzialmente privato: non necessita di omologazione o approvazione giudiziale.

Come funziona e a cosa serve? L’impresa in crisi elabora un piano dettagliato di risanamento (di solito con l’aiuto di advisor finanziari) e incarica un professionista indipendente (es. un commercialista o revisore iscritto all’albo dei gestori crisi) di verificare i dati e attestare che il piano è ragionevole e idoneo a risanare l’impresa. L’attestatore redige una relazione che assevera la veridicità dei dati aziendali e la fattibilità del piano. Il piano e l’attestazione vengono poi pubblicati nel Registro delle Imprese (facoltativo ma necessario per taluni effetti protettivi).

Il vantaggio principale del piano attestato è che, se eseguito correttamente, consente all’impresa di proseguire l’attività e compiere atti al riparo dal rischio di revocatoria fallimentare . Infatti, la legge prevede che i pagamenti e le garanzie concessi in esecuzione di un piano attestato regolarmente pubblicato non sono soggetti a revocatoria in caso di successivo fallimento . Ad esempio, se nel contesto di un piano attestato pago un fornitore strategico per riottenere forniture, e poi l’azienda fallisce dopo un anno, il curatore non potrà revocare quel pagamento preferenziale, purché il piano fosse serio e pubblicato . Ciò dà sicurezza ai creditori che collaborano: sanno che quanto ricevono è “blindato” e non dovranno restituirlo successivamente.

Altro pregio: il piano attestato mantiene la riservatezza (non c’è procedura pubblica, salvo la pubblicazione dell’attestazione che però non rivela dettagli ai concorrenti) e non richiede soglie di consenso come gli accordi omologati. L’imprenditore può decidere di includere nel perimetro del piano solo alcuni creditori (quelli che aderiscono) e gestirne altri diversamente.

Tuttavia, il limite notevole è che il piano attestato, da solo, non vincola i creditori che non vi aderiscono. Non c’è alcun effetto “cram-down”: se un creditore non firmatario vuole agire, può farlo (non essendoci procedure pendenti che lo bloccano, salvo chiedere misure protettive ad hoc). Inoltre, il piano attestato non offre uno stay automatico: per proteggere le trattative mentre si prepara, l’impresa a volte deve comunque chiedere al tribunale misure protettive temporanee (dal 2022, il CCII consente di ottenere misure cautelari propedeutiche alla finalizzazione di un piano attestato, in pratica inserite nella cornice della composizione negoziata) .

Il piano attestato è dunque indicato quando: (a) l’impresa ha ancora una buona tenuta e vuole evitare lo stigma del concordato; (b) si stima di poter ottenere adesione spontanea da quasi tutti i creditori (o comunque da quelli indispensabili); (c) si vuole soprattutto mettere in sicurezza operazioni di risanamento (es. nuovi finanziamenti, pagamenti di fornitori chiave) dalla futura revocatoria.

Esempio tipico: l’azienda ha 5 banche e 10 fornitori principali; si riesce a convincerne la gran parte a un accordo di ristrutturazione privato. Per essere tranquilli nel procedere, l’azienda fa attestare il piano di accordo e pubblicarlo. Da quel momento, se anche successivamente una piccola banca fuori accordo fa istanza di fallimento, i pagamenti fatti agli altri creditori secondo il piano non saranno toccati. Inoltre, chi aderisce sa che è protetto. La Cassazione ha però ammonito: la protezione revocatoria vale solo se il piano è genuino e funzionale al risanamento – se fosse un piano fasullo finalizzato solo a preferire taluni creditori, la tutela verrebbe meno .

In conclusione, il piano attestato di risanamento è uno strumento di grande utilità soprattutto come ombrello legale per operazioni di risanamento autonomo. È di fatto un “accordo stragiudiziale con il bollino di qualità” dato dall’attestatore e dalla pubblicazione. Non risolve situazioni di dissenso marcato tra creditori, ma può prevenire l’insolvenza con soluzioni più snelle e rapide di un concordato. Se però i debiti sono troppi o il consenso è scarso, si dovrà ricorrere agli strumenti successivi.

Accordo di ristrutturazione dei debiti (ADR)

L’Accordo di ristrutturazione dei debiti omologato è disciplinato dagli artt. 57-64 CCII (e seguenti per vari tipi). Esso rappresenta un compromesso tra un accordo privato e una procedura concorsuale: è essenzialmente un accordo negoziato con i creditori, ma che viene sottoposto al giudice per l’omologazione, acquistando efficacia vincolante e alcune protezioni legali.

Principali caratteristiche:

  • Consenso richiesto: L’accordo standard richiede l’adesione di creditori rappresentanti almeno il 60% del totale dei crediti . Significa che se si raggiunge un accordo con creditori che detengono il 60% (in valore) dei crediti, l’accordo può essere portato in tribunale per l’omologazione. I creditori non aderenti restano fuori, a meno che si utilizzi la variante “ad efficacia estesa”.
  • Variante agevolata (30%): Il CCII, aggiornato nel 2022, prevede anche l’accordo di ristrutturazione agevolato con percentuale ridotta al 30% dei crediti (art. 61 CCII) . Questo strumento snellito è stato introdotto per avvicinare l’ordinamento alla Direttiva UE 2019/1023: se almeno il 30% dei creditori (in valore) è d’accordo, il debitore può chiedere comunque l’omologazione. Ovviamente i creditori minoritari non aderenti in tal caso non sono vincolati dall’accordo (a differenza delle efficacie estese).
  • Variante ad efficacia estesa: Prevista per debiti finanziari e omogenei, consente di estendere gli effetti dell’accordo omologato anche ai creditori non aderenti appartenenti a una categoria omogenea, purché abbiano aderito una elevata percentuale di quella categoria (non meno del 75% in quella classe). Tipicamente è pensata per accordi con banche: se il 75% delle banche by value accetta, si può chiedere al giudice di estendere l’accordo anche alle banche dissenzienti della stessa categoria .
  • Contenuto dell’accordo: Ampia libertà: si possono prevedere moratorie, stralci (salvo il limite dei crediti privilegiati che vanno pagati almeno per il valore di realizzo dei beni su cui insistono), conversione di crediti in capitale, ecc. Spesso l’accordo di ristrutturazione include una transazione fiscale sui debiti erariali (art. 63 CCII) per ridurre sanzioni e interessi e diluire imposte .
  • Procedimento e protezioni: Una volta raggiunte le adesioni necessarie, il debitore deposita ricorso per omologazione al tribunale. Può chiedere misure protettive analoghe a quelle del concordato (sospensione delle azioni esecutive fino all’omologazione). Durante questo periodo, i creditori non aderenti sono di fatto sospesi dall’agire. Il tribunale verifica la regolarità formale e la fattibilità dell’accordo (controllo meno invasivo che nel concordato) e, se non ci sono opposizioni insormontabili, omologa l’accordo rendendolo efficace erga omnes nei confronti degli aderenti, e – se previsto – erga omnes per certe classi estese.
  • Differenze rispetto al concordato: L’ADR è più snello e rapido del concordato perché non c’è il voto di tutti i creditori (solo le adesioni private richieste) e il tribunale fa un controllo essenzialmente formale . Anche i costi sono minori (non c’è un commissario che supervisiona, di regola). Inoltre l’imprenditore non è soggetto alle limitazioni di gestione proprie del concordato: mantiene la piena disponibilità salvo accordi contrari. Di contro, l’ADR non consente di obbligare un creditore dissenziente a subire uno stralcio (salvo il meccanismo delle efficacie estese limitatamente a certe categorie). Ad esempio, un fornitore non aderente all’accordo resta libero di agire e, se vuole, può persino presentare istanza di fallimento – anche se i presupposti per accoglierla sarebbero mitigati dall’esistenza dell’accordo (il tribunale in genere la rigetterebbe se l’accordo copre la maggior parte dei creditori e garantisce migliori prospettive di soddisfo).
  • Cram-down fiscale: Un elemento cruciale è che nel 2020 è stato introdotto il c.d. cram-down fiscale, ora recepito nell’art. 63 CCII. Significa che, sia in concordato che in accordo di ristrutturazione, il tribunale può omologare il piano anche senza il voto favorevole (o adesione) dell’Amministrazione finanziaria o degli enti previdenziali se la proposta del debitore garantisce a tali enti un pagamento almeno pari a quello ricavabile in una liquidazione giudiziale . Questa norma è stata confermata e applicata dalla giurisprudenza: ad esempio Cass. 27782/2024 ha affermato la legittimità dell’omologa di un concordato preventivo nonostante il voto contrario dell’Erario, purché il trattamento offerto al Fisco rispetti il satisfacimentum minimum di legge . Anche alcuni tribunali di merito, come il Tribunale di Roma (decr. 9/5/2023), hanno evidenziato che l’omologa forzata della transazione fiscale serve a tutelare l’interesse concorsuale generale, superando le resistenze ingiustificate degli uffici fiscali . Dunque, l’ADR con transazione fiscale può andare in porto anche senza il “sì” esplicito del Fisco/INPS, se il piano appare conveniente rispetto al fallimento.
  • Quando usare l’ADR: Tipicamente quando l’indebitamento è concentrato e negziabile con un gruppo non troppo vasto di creditori. Spesso usato nelle ristrutturazioni finanziarie (banche) o in presenza di pochi bondholders, ecc. È preferibile al concordato se si è già ottenuto un significativo consenso tra i principali creditori perché evita la complessità del voto di massa e conserva maggiore controllo all’imprenditore. Inoltre, se l’attività dell’impresa prosegue normalmente e si vuole evitare la pubblicità del concordato (che potrebbe allarmare clienti e fornitori), l’ADR è più discreto – l’omologa verrà pubblicata ma non c’è quell’impatto reputazionale di un concordato. D’altro canto, se i creditori sono moltissimi e diversificati, o se serve comunque tagliare i debiti di tutti in mancanza di consenso (pensiamo a centinaia di fornitori), allora è inevitabile il concordato.

In conclusione, l’accordo di ristrutturazione è uno strumento potente che però richiede un livello iniziale di consenso. Si dice colloquialmente: “l’accordo di ristrutturazione è come un concordato senza dissenso diffuso”. Se uno riesce già a mettere d’accordo la maggioranza qualificata dei creditori in via privata, l’ADR serve a blindare quell’accordo e a ottenere benefici (stop azioni, efficacia verso tutti gli aderenti, protezione da revocatorie). Ma se i creditori dissenzienti sono tanti o aggressivi, con l’ADR si rischia di lasciare fuori troppe sacche di resistenza.

Concordato preventivo

Il concordato preventivo è la procedura concorsuale per eccellenza destinata alle imprese in crisi o insolventi che vogliano evitare la liquidazione giudiziale attraverso un accordo concorsuale con i creditori. È disciplinato dagli artt. 84-120 CCII (nel nuovo codice) e ha subito modifiche rilevanti con i correttivi 2022-2023. Vediamone i punti salienti:

  • Finalità e tipologie: Il concordato può essere in continuità aziendale oppure liquidatorio. Nel concordato in continuità l’obiettivo è proseguire (direttamente o indirettamente) l’attività d’impresa, utilizzando il concordato per ristrutturare i debiti e rilanciare l’azienda. Nel concordato liquidatorio, invece, si propone di liquidare il patrimonio (in modo più ordinato ed eventualmente più vantaggioso rispetto al fallimento) e distribuire il ricavato ai creditori con eventuale esdebitazione finale. La distinzione è importante perché le condizioni di ammissibilità differiscono: il concordato liquidatorio puro richiede per legge il pagamento di almeno il 20% dell’ammontare dei crediti chirografari (salvo esenzioni per concordati semplificati), mentre in continuità non c’è soglia minima ma va garantito che i creditori ricevano almeno quanto riceverebbero dalla liquidazione .
  • Accesso e procedura: L’imprenditore presenta un ricorso al tribunale allegando il piano e la proposta ai creditori, unitamente alla relazione di un attestatore indipendente che certifichi la veridicità dei dati e la fattibilità del piano. È possibile anche presentare un ricorso di concordato “in bianco” (con riserva), cioè senza piano immediato ma con l’intenzione di depositarlo entro un termine (in genere 60-120 giorni) – misura usata per ottenere subito lo stay e guadagnare tempo .
  • Effetti protettivi: Dalla pubblicazione del ricorso, per legge sono sospese e vietate le azioni esecutive individuali da parte di tutti i creditori concorrenti (salvo pochi eccezioni). Questo automatic stay consente all’azienda di operare senza l’assillo di pignoramenti o sequestri durante la procedura . Inoltre, non possono essere acquisite nuove garanzie sui beni aziendali per debiti anteriori (blocco dei miglioramenti di posizione). I contratti in corso proseguono (salvo diversa richiesta) e gli eventuali pignoramenti già iniziati non portano a distribuzione di somme.
  • Gestione durante la procedura: Nel concordato l’imprenditore rimane nel possesso dei beni (differentemente dal fallimento), ma la sua gestione è sorvegliata da un commissario giudiziale nominato dal tribunale e soggetta ad autorizzazioni per atti straordinari. In un concordato in continuità, di solito, l’imprenditore continua a gestire l’azienda sotto l’occhio del commissario; in un concordato liquidatorio è possibile che il tribunale nomini un liquidatore che subentra per realizzare gli asset, ma comunque l’iter iniziale è condotto dal debitore.
  • Classi e voto dei creditori: Il debitore deve suddividere i creditori in classi secondo posizione giuridica omogenea (ad es. dipendenti privilegiati in una classe, Fisco e INPS privilegiati in un’altra, banche chirografe, fornitori chirografi, ecc.) . Ogni classe vota separatamente sulla proposta. Affinché il concordato sia approvato, serve il voto favorevole (cioè il sì) di tante classi che rappresentino la maggioranza dei crediti ammessi al voto. In pratica, si fa il calcolo per classi: la proposta si considera approvata se in ogni classe il sì supera metà dei crediti votanti, e complessivamente almeno il 50% di tutti i crediti votanti è favorevole (questo in sintesi, vi sono dettagli ma qui focalizziamo). I creditori privilegiati che vengono pagati al 100% non votano (perché non pregiudicati) a meno rinuncino parzialmente al privilegio.
  • Omologazione e cram-down: Se il concordato è approvato dalle maggioranze richieste, il tribunale procede all’omologazione, verificando legalità e fattibilità del piano. Se qualche classe vota no, il tribunale può ugualmente omologare in cram-down se ritiene che i dissenzienti non avrebbero un trattamento migliore in altre soluzioni e che la proposta è equa (principio di trattamento non inferiore a liquidazione). Ad esempio, se solo una classe di chirografari vota contro ma prenderebbero comunque zero in caso di fallimento, il giudice può forzosamente omologare lo stesso. Inoltre, come già detto, il giudice può omologare anche senza l’adesione del Fisco/INPS se il piano rispetta i requisiti di legge per il cram-down fiscale . Ci sono state pronunce importanti, tra cui Cass. SU 20036/2024 che ha chiarito anche profili di giurisdizione legati alla transazione fiscale: eventuali contestazioni sulla mancata adesione del Fisco vanno davanti al giudice ordinario perché l’ente agisce come creditore e non come autorità .
  • Contenuto del piano di concordato: Molto flessibile. Nel concordato in continuità, il piano può prevedere il soddisfacimento dei creditori attraverso i flussi di cassa generati dalla prosecuzione aziendale, eventualmente integrati da apporti di terzi. Spesso c’è un piano industriale di rilancio allegato, con investimenti e ristrutturazione operativa (es. come nel caso Beta dove Beta S.r.l. prevede una riorganizzazione interna, vendita di asset non strategici, ingresso di un investitore per nuova finanza e pagamento parziale dei debiti in diversi anni ). Nel concordato liquidatorio, il piano consiste più semplicemente nel vendere beni (magari in esercizio o in blocco per massimizzare il valore) e distribuire il ricavato secondo l’ordine legale. Un concordato liquidatorio può prevedere la cessione dell’intera azienda a un soggetto interessato (migliorando la soddisfazione dei creditori rispetto a uno spezzatino fallimentare).
  • Trattamento dei crediti nel concordato: Regola generale: i creditori privilegiati (es. dipendenti, Erario, banche ipotecarie) vanno pagati integralmente per la parte di credito coperta da privilegio/garanzia, salvo che dimostrino che quel privilegio è in tutto o in parte incapiente sui beni (in tal caso la parte incapiente è chirografa e può essere falcidiata). In un concordato liquidatorio puro i privilegiati devono ricevere almeno il valore di liquidazione dei beni su cui hanno prelazione, pena inammissibilità . Nel concordato in continuità, grazie all’istituto della transazione fiscale e contributiva, si può proporre di pagare meno del 100% anche ai creditori pubblici privilegiati (IVA, contributi) – cosa un tempo vietata, ora ammessa previo voto o cram-down . I creditori chirografari ricevono il dividendo concordatario stabilito dal piano (ad es. 20% in 4 anni, come nel caso Beta per fornitori generici e parti non garantite delle banche ). La parte di debito chirografo non pagata viene cancellata (esdebitazione della società) all’esito del concordato omologato eseguito . In pratica, il concordato permette di scaricare una porzione dei debiti sui creditori chirografari, i quali accettano il sacrificio in vista di una soluzione più efficiente. Da notare: nel concordato in continuità la legge oggi richiede comunque il pagamento integrale dei crediti prededucibili e dei crediti privilegiati almeno per il valore di realizzo dei beni, a meno di consenso specifico dei creditori a riduzioni.
  • Esecuzione e chiusura: Una volta omologato, il concordato viene eseguito sotto la sorveglianza di un commissario (che spesso diventa liquidatore se ci sono vendite di beni da fare). Se l’impresa in continuità prosegue, dovrà nei mesi/anni seguenti rispettare il piano (pagare le percentuali promesse ai creditori alle scadenze previste). Se tutto va a buon fine, il tribunale dichiara adempiuto il concordato e la procedura si chiude. I creditori chirografari perdono definitivamente la parte falcidiata (non potranno più pretenderla). In caso di inadempimenti gravi, su ricorso dei creditori si può dichiarare la risoluzione del concordato e a quel punto di solito segue il fallimento.

In quali casi conviene il concordato? Quando l’indebitamento è tale che nessun accordo parziale sarebbe attuabile e serve coinvolgere tutti i creditori in una soluzione vincolante. Se l’azienda ha prospettive di salvataggio (continuità) ma ha bisogno di liberarsi di una grossa fetta di debiti e di proteggere l’attività dalle azioni esecutive immediatamente, il concordato in continuità è lo strumento. Esso consente di rinegoziare l’intero debito aziendale sotto controllo giudiziario, con misure di sostegno (ad esempio la possibilità di ottenere finanziamenti prededucibili in corso di procedura per portare avanti l’esercizio, o di sciogliere contratti onerosi con autorizzazione del giudice). Nel caso Beta illustrato in seguito, il concordato in continuità era la scelta obbligata per salvare l’impresa sotto assedio di molteplici creditori: nessun accordo stragiudiziale avrebbe potuto abbracciarli tutti, e solo il concordato ha fornito lo stay e l’ambito per trattare con classi di creditori divergenti . Se invece l’azienda non è più viable e deve solo liquidare, il concordato liquidatorio può essere utile se c’è la possibilità di vendere meglio i beni rispetto a un fallimento e magari evitare alcune penalizzazioni (ad esempio, una liquidazione concordataria proposta dal debitore e dai soci può includere un loro contributo economico – come i €50k apportati dai soci di Gamma nel caso 3, ipotetico – che in un fallimento non avverrebbe perché i soci non sono incentivati) . In sostanza, il concordato offre un grado di controllo maggiore al debitore sul destino dell’impresa rispetto al fallimento, e viene visto meglio (in termini di responsabilità personali) perché denota cooperazione: chi propone un concordato anziché lasciare fallire sta tentando qualcosa per soddisfare i creditori, e questo può mitigare le accuse di mala gestio .

Concordato semplificato post-composizione negoziata

Il concordato semplificato per la liquidazione del patrimonio merita un cenno separato. Introdotto in via sperimentale dal D.L. 118/2021 (art. 25-sexies CCII) e ora confermato, è una procedura speciale attivabile solo dal debitore e solo se è stata esperita una composizione negoziata senza successo . In pratica, se l’imprenditore ha tentato la CNC ma l’esperto certifica che non si è raggiunto un accordo, e l’impresa è insolvente senza prospettiva di continuità, entro 60 giorni può presentare una proposta di concordato “semplificato” al tribunale .

Le caratteristiche del concordato semplificato sono:

  • Assenza di voto dei creditori: Non c’è una fase di voto. I creditori non votano sulla proposta . Il tribunale valuta la proposta e può omologarla se la ritiene non manifestamente pregiudizievole per i creditori. I creditori possono presentare osservazioni, ma non approvano/rifiutano formalmente.
  • Nomina del liquidatore: Se omologato, il tribunale nomina un liquidatore giudiziale che si occupa di attuare il piano di liquidazione (vende beni, ripartisce attivo). L’imprenditore viene spossessato come in fallimento.
  • Distribuzione ai creditori: È un concordato liquidatorio puro: l’imprenditore sostanzialmente offre ai creditori tutto il ricavato della liquidazione dei beni (al netto di spese) distribuito secondo l’ordine delle prelazioni . I privilegiati prendono prima come in fallimento, i chirografari il residuo. Debiti non soddisfatti sono cancellati a fine procedura.
  • Differenze col fallimento: La differenza col fallimento sta nei tempi più rapidi e nei costi inferiori: non c’è la complessa fase di verifica del passivo (il passivo è quello risultante dalle osservazioni, senza troppe formalità) e il liquidatore può vendere più velocemente, senza tutte le autorizzazioni tipiche. Inoltre, eventuali misure protettive attivate durante la CNC possono essere prorogate durante l’omologazione del semplificato, per evitare corse dei creditori . Il risultato è che i creditori di solito ricevono qualcosa prima e con meno spese. Anche l’imprenditore può trarne giovamento: avere una chiusura più rapida, evitare le lungaggini di un fallimento (che a volte durano anni). Non ultimo, proporre il semplificato può far apparire l’imprenditore più cooperativo, mitigando eventuali giudizi negativi su di lui .
  • Poteri del tribunale: Il tribunale non omologa automaticamente: deve valutare che la proposta è conveniente per i creditori e non li danneggia rispetto a un fallimento. Se, ad esempio, un creditore obiettasse che in fallimento avrebbe avuto di più, il giudice potrebbe anche non omologare. Tuttavia, è difficile immaginare scenari in cui un fallimento tradizionale generi più valore di un concordato semplificato ben congegnato, perché quest’ultimo elimina molte diseconomie.
  • Limiti: Non è un diritto automatico del debitore; il tribunale potrebbe rigettare l’omologa se ravvisa abuso o pregiudizio e a quel punto l’azienda sarebbe dichiarata fallita. Inoltre, i creditori possono comunque presentare reclamo contro l’omologa se la ritengono scorretta. Quindi il debitore deve presentare una proposta trasparente e onesta. Non sono previsti obblighi di pagamento minimo, ma ovviamente se la proposta fosse troppo modesta rispetto all’attivo, i creditori contesterebbero.
  • Quando considerarlo: Solo se l’azienda non è salvabile in continuità ed è già passata per la CNC. È in pratica una via d’uscita rapida per chiudere la crisi senza passare per un lungo fallimento, ottenendo però quel minimo di organizzazione in più rispetto alla liquidazione giudiziale (ad esempio, vendere l’azienda intera invece che spezzettarla, come auspicato dal legislatore). Spesso è in funzione proprio anti-fallimento: conviene sia ai creditori (incassano prima e forse di più) sia al debitore (più breve e meno infamante).

Da notare: il concordato semplificato finora è stato usato raramente, trattandosi di istituto nuovo e subordinato alla CNC. Tuttavia, la logica della riforma è chiara: incentivare i debitori a provare la composizione negoziata sapendo che, se va male, hanno comunque l’ancora di salvezza di un concordato semplificato anziché cadere subito nel baratro del fallimento . In definitiva, per un’azienda “decotta” che ha tentato invano di risanarsi negoziando, la scelta finale è sul come liquidare, non sul se: concordato (ordinario o semplificato) oppure fallimento. Dal punto di vista dell’imprenditore, meglio proporre una soluzione concordataria (anche solo liquidatoria) prima di essere travolti: dimostra collaborazione e può influire positivamente sulle proprie vicende postume (ad es. sulla concessione dell’esdebitazione personale o su giudizi di responsabilità) .

Procedure di sovraindebitamento (micro-imprese e privati)

Una breve parentesi per le situazioni in cui l’azienda debitrice fosse non fallibile (ad esempio un’imprenditore sotto le soglie di cui all’art. 2, co.1 lett. d CCII , come una ditta individuale o società di persone molto piccola). In tal caso, non si potrebbe accedere al concordato preventivo classico, ma il CCII prevede:

  • Il concordato minore (artt. 74-83 CCII): è simile a un concordato ma senza voto dei creditori (decide solo il tribunale). Viene dopo l’accordo di composizione della vecchia legge 3/2012. Permette di proporre ai creditori un piano anche con stralci, con l’unica condizione di soddisfare almeno il 20% dei chirografari (salvo casi di liquidazione del patrimonio). Non approfondiamo oltre perché per una PMI industriale è improbabile rientrare nelle soglie di impresa minore se ha debiti consistenti. Tuttavia, la domanda “Una piccola S.r.l. può evitare il fallimento? Esistono procedure più leggere per imprese minori?” trova risposta affermativa: sì, esiste il concordato minore e la liquidazione controllata, che sono procedure concorsuali semplificate per chi non supera certi limiti .
  • La liquidazione controllata del sovraindebitato (artt. 268-277 CCII): l’ex liquidazione dei beni della L.3/2012, corrispondente al fallimento per i non fallibili. Se l’attività è cessata o comunque non c’è prospettiva di risanamento, il debitore minore può chiedere la liquidazione controllata, con nomina di un liquidatore e spossessamento. Alla fine, anche la persona fisica può ottenere l’esdebitazione (liberazione dai debiti residui).
  • L’esdebitazione dell’imprenditore (art. 278 CCII): ricordiamo che, dopo la chiusura di una liquidazione giudiziale o controllata, la persona fisica fallita (imprenditore individuale o socio illimitatamente responsabile) può chiedere di essere esdebitata, cioè liberata dai debiti residui non soddisfatti , salvo eccezioni (debiti alimentari, debiti da dolo, ecc.). Questo è importante per dare un “fresh start” all’ex imprenditore onesto ma sfortunato.

Responsabilità di amministratori e soci: difendersi da azioni di responsabilità

Dal punto di vista del debitore-imprenditore, difendersi dai debiti significa anche proteggersi da possibili conseguenze patrimoniali personali. In una società di capitali come una S.r.l., i soci godono di autonomia patrimoniale perfetta: non rispondono personalmente delle obbligazioni sociali, se non nei limiti del capitale sottoscritto, e il loro patrimonio personale è di regola al riparo dai creditori aziendali . Anche gli amministratori, in linea generale, non sono responsabili personalmente dei debiti della società. Tuttavia, esistono importanti eccezioni e circostanze in cui il “velo” societario si assottiglia:

  • Fideiussioni e garanzie personali: Come accennato, molti soci o amministratori di PMI rilasciano garanzie personali (fideiussioni omnibus a banche, avalli cambiari, ipoteche su beni propri) a favore di banche o fornitori strategici. In tal caso, se la società non paga, il creditore potrà rivalersi direttamente sul garante escutendo i suoi beni personali (casa, conto bancario, stipendio) . Questo significa che, di fatto, la distinzione patrimoniale viene meno per via contrattuale. Difendersi in questi casi significa: negoziare la liberazione o riduzione delle fideiussioni durante la ristrutturazione del debito (ad esempio, una banca potrebbe liberare il garante in cambio di un parziale pagamento); verificare la validità di eventuali fideiussioni bancarie standard – va ricordato che lo schema ABI 2003 delle fideiussioni omnibus è stato dichiarato contrario alla normativa antitrust (intesa restrittiva) e la Cassazione a Sezioni Unite (sent. 41994/2021) ha sancito la nullità parziale delle fideiussioni conformi a quello schema . Ciò significa che se un amministratore ha firmato fideiussioni bancarie con clausole identiche a quelle dello schema ABI (clausole di reviviscenza, sopravvivenza, ecc.), potrebbe avere titolo per farle dichiarare nulle in sede giudiziale, evitando così il pagamento .
  • Mala gestio degli amministratori: Il codice civile prevede la responsabilità personale degli amministratori verso la società, i soci e i creditori quando essi violino i doveri imposti e causino danni (artt. 2476 e 2486 c.c., per S.r.l.) . In particolare, se l’amministratore aggrava la situazione di dissesto o prosegue l’attività in modo imprudente quando la società ha già perso il capitale sociale, i creditori sociali possono agire contro di lui per il risarcimento del maggior danno (azione ex art. 2394 c.c., estesa alle S.r.l. via art. 2476 c.c.) . Il CCII ha introdotto presunzioni di responsabilità a carico degli amministratori negligenti: gli artt. 375-378 D.Lgs. 14/2019 hanno modificato il codice civile stabilendo ad esempio che, se il patrimonio netto è negativo e il passivo aumenta nel periodo in cui la società avrebbe dovuto sciogliersi (perdite >1/3 capitale) o richiedere una procedura, si presume colpa degli amministratori per il deterioramento ulteriore . Inoltre, il nuovo art. 2086 c.c. (riformato dal 2019) impone agli amministratori il dovere di istituire assetti organizzativi adeguati per rilevare tempestivamente la crisi: la violazione di questo obbligo è considerata grave irregolarità e fonte di responsabilità . In sostanza, l’amministratore diligente deve dotare l’azienda di contabilità e controlli adeguati e attivarsi senza indugio al manifestarsi della crisi. Per difendersi da azioni di responsabilità, l’amministratore dovrà poter dimostrare di aver operato con diligenza, di non aver aggravato il dissesto e anzi di aver tentato le procedure di composizione (il tempestivo tentativo di risanamento è spesso visto come esimente) . In caso di fallimento, il curatore quasi certamente valuterà un’azione risarcitoria contro gli ex amministratori per cattiva gestione: curare sin da ora la regolarità gestionale, conservare documentazione e consulenze che giustificano le scelte, può aiutare a difendersi successivamente. Un riferimento giurisprudenziale: Cass. civ. Sez. I 17834/2023 ha delineato i criteri di quantificazione del danno ex art. 2486 c.c. (criterio della differenza tra patrimonio netto a due date), affermando che tale criterio è una presunzione relativa applicabile alle condotte successive alla riforma 2019 , e Cass. 5252/2024 ha confermato la linea. Questo significa che in giudizio il curatore può quantificare prima facie il danno come l’aggravamento del passivo nell’inerzia, salvo prova contraria dell’amministratore che parte di quell’aggravamento non sia a lui imputabile.
  • Distrazione di beni e reati fallimentari: Se gli amministratori hanno compiuto atti di distrazione o occultamento di beni sociali – ad esempio prelievi di cassa non giustificati, cessione sotto costo di asset a terzi compiacenti, sparizione o falsificazione di scritture contabili – si espongono sia a responsabilità civile sia (soprattutto) a responsabilità penale. In sede civile, tali atti possono essere revocati (se compiuti prima del fallimento, come atti a titolo gratuito o pagamenti preferenziali) o possono fondare un’azione di responsabilità per danni. In sede penale, se la società viene dichiarata fallita, gli amministratori rischiano imputazioni per bancarotta fraudolenta (artt. 322-323 CCII, corrispondenti agli ex artt. 216-217 L.F.) . Anche prima di un eventuale fallimento, certi comportamenti dolosi possono configurare reati comuni: ad esempio, sottrarre beni ai creditori può integrare l’appropriazione indebita (art. 646 c.p.) se l’amministratore si appropria di risorse sociali in danno alla società stessa o ai creditori . Difendersi, in questo ambito, significa principalmente agire preventivamente: evitare qualsiasi atto potenzialmente fraudolento e mantenere una gestione trasparente. Se errori gravi sono già stati commessi, l’amministratore dovrebbe valutare di regolarizzare la situazione nel contesto di un concordato o accordo (ad esempio, restituendo beni distratti), poiché una condotta riparatoria può attenuare le conseguenze penali (o talvolta evitare la bancarotta fraudolenta, se si dimostra che il buco è stato colmato prima del fallimento).
  • Responsabilità dei soci nelle società di persone: Finora abbiamo considerato società di capitali. Se invece l’azienda indebitata fosse una società di persone (S.n.c. o S.a.s.), i soci illimitatamente responsabili rispondono con tutto il loro patrimonio personale dei debiti sociali (nelle S.a.s., i soci accomandanti no, solo gli accomandatari). Questo significa che i creditori possono aggredire i soci praticamente come fossero co-debitori. In realtà, esiste il beneficio di escussione (art. 2268 c.c.): i creditori della S.n.c. devono prima escutere il patrimonio sociale e solo se insufficiente passare ai soci . Tuttavia, in caso di fallimento di una società di persone, la procedura si estende automaticamente ai soci: i soci illimitatamente responsabili falliscono in estensione. Ciò comporta che perdono la disponibilità dei propri beni personali, che verranno liquidati dal curatore, e subiscono tutte le conseguenze di un fallimento (tra cui l’annotazione alla Centrale Rischi, ecc.) .

Come può difendersi un socio illimitatamente responsabile? Purtroppo, se la società è avviata al dissesto, ci sono poche difese: può tentare di limitare i danni intervenendo attivamente nella gestione della crisi, ma il suo patrimonio è ex lege destinato ai creditori sociali. Alcuni soci, in extremis, cercano di trasformare la società di persone in società di capitali (S.n.c. -> S.r.l.) per limitare la responsabilità. Tuttavia, se la crisi è già in atto, questa mossa non li esonera dai debiti pregressi e per di più può essere contestata come atto in frode se vicino al fallimento. Altri cedono la quota e si “escono” dalla società: ma anche in questo caso rimangono responsabili per i debiti sorti fino al momento dell’uscita (art. 2290 c.c.), e la cessione in prossimità del fallimento può essere revocata dal curatore . In pratica, in situazioni di insolvenza di una società di persone, la strada migliore è coordinare la gestione della crisi della società con quella del patrimonio personale dei soci: ad esempio, presentare un concordato preventivo congiunto per società e soci (il CCII lo permette in certi casi, laddove vi sia stretta interconnessione) o, se la società fallisce, sfruttare l’esdebitazione a fine procedura per liberare i soci dal residuo . Da segnalare: la Corte Costituzionale con sentenza n. 87/2025 ha dichiarato non fondate le questioni di legittimità sulla mancata convocazione dei soci illimitati nel fallimento di società semplice, precisando però che i soci vanno poi sentiti nel procedimento di estensione – segno che l’ordinamento considera legittimo il meccanismo dell’estensione, purché sia garantito il diritto di difesa in tale fase . Quindi la Consulta ha di fatto avallato la costituzionalità dell’automatismo di fallimento dei soci (art. 147 L.F. / art. 256 CCII), sebbene i soci possano poi difendersi contestando l’estensione (ma con margini ridotti).

In sintesi, per amministratori e soci il modo migliore di difendersi è agire correttamente e tempestivamente. Ciò significa: dotarsi di assetti adeguati per intercettare la crisi (adempiendo all’art. 2086 c.c.), non aggravare l’esposizione una volta consapevoli dell’insolvenza (ad esempio, astenersi dal fare nuovi debiti se palesemente non rimborsabili, non “giocare d’azzardo” proseguendo l’attività in perdita sperando in miracoli), attivare prontamente gli strumenti di composizione della crisi (allerta interna, composizione negoziata, concordato preventivo) . Un amministratore che, alla luce dei parametri, capisce che in 3 mesi non potrà pagare debiti rilevanti è in stato di crisi e deve intervenire; se già oggi non paga stipendi o fornitori, è insolvente conclamato e ha il dovere di attivare procedure . I soci di società di persone, dal canto loro, se vedono la malparata dovrebbero prepararsi a far fronte con il proprio patrimonio o cercare soluzioni concordate che includano i loro beni (ad esempio, offrire i propri immobili ipotecati nel concordato per aumentare i ritorni ai creditori, ottenendone in cambio l’esdebitazione). La legge non protegge chi attende passivamente: l’inerzia colpevole di fronte alla crisi espone a cause e sanzioni. Al contrario, dimostrare di aver fatto il possibile, nei limiti delle proprie risorse, può salvare l’imprenditore dalle conseguenze più gravi.

Casi Pratici: Simulazioni di gestione della crisi

Per rendere più concreti i concetti esposti, presentiamo alcune simulazioni pratiche basate su scenari tipici di società in difficoltà. Ogni caso evidenzia una diversa combinazione di debiti e le possibili soluzioni ai sensi del Codice della Crisi, dal punto di vista del debitore (cioè della società indebitata e dei suoi amministratori). I nomi delle società e i numeri sono di fantasia, ma rispecchiano situazioni verosimili e affrontano problematiche reali.

Caso 1: Piccola S.r.l. con debiti fiscali e contributivi prevalenti

Scenario: Alfa S.r.l. gestisce due piccole unità produttive che fabbricano sistemi di marcatura laser per officine (ha 3 dipendenti in totale). Negli ultimi anni, complice il calo di ordini durante la pandemia, Alfa ha accumulato significativi debiti con il Fisco (circa €150.000 di IVA non versata e ritenute IRPEF non pagate in vari mesi) e con l’INPS (circa €50.000 di contributi arretrati) . Per cercare di restare a galla, gli amministratori (che sono anche soci) hanno continuato a pagare i fornitori di componenti elettronici utilizzando liquidità che avrebbero dovuto destinare a imposte e contributi – una scelta discutibile ma dettata dall’urgenza di avere parti per evadere gli ordini. Ora però l’Agenzia Entrate–Riscossione ha notificato cartelle esattoriali per l’IVA non pagata e minaccia pignoramenti su conti e attrezzature; l’INPS ha inviato diffida per i contributi omessi. I debiti verso fornitori sono relativamente contenuti (circa €30.000, fatture recenti degli ultimi mesi) . La liquidità in cassa e banca è quasi zero; la banca ha revocato il piccolo fido di c/c a causa di alcuni insoluti.

Riassumendo: Alfa è al bivio – l’attività in sé potrebbe essere redditiva (uno dei due stabilimenti produce un modello di marcatore richiesto dal mercato, l’altro è in perdita e consuma risorse), ma il macigno dei debiti fiscali/previdenziali e l’azione aggressiva degli enti pubblici rischiano di travolgerla .

Problema: Debiti concentrati verso creditori pubblici (Erario e INPS), che hanno poteri speciali e tolleranza bassa. La liquidità è scarsa. Siamo in uno stato di crisi serio ma forse non irreversibile: se si riuscisse a dilazionare il debito fiscale/previdenziale (magari sfruttando qualche definizione agevolata) l’azienda potrebbe tornare in bonis, dato che il fatturato degli ordini è in ripresa . Il vero rischio è il blocco immediato: un pignoramento del conto o un’ipoteca sui locali fermerebbe l’operatività.

Azione intrapresa: Gli amministratori di Alfa, consultato il commercialista e un legale, decidono di attivarsi immediatamente prima che il Fisco blocchi i conti. Optano per la Composizione Negoziata della crisi: presentano istanza tramite la piattaforma online dedicata della CCIAA. In pochi giorni viene nominato un esperto indipendente . Contestualmente, Alfa richiede al tribunale misure protettive: il giudice concede un decreto che blocca temporaneamente le azioni esecutive da parte di Agenzia Entrate–Riscossione . Ciò sospende i pignoramenti già minacciati sui conti bancari. Protetta da questo stay, Alfa – con l’aiuto dell’esperto – avvia subito il dialogo con l’Agenzia delle Entrate e l’INPS proponendo una transazione fiscale e contributiva nell’ambito della composizione negoziata: in sostanza offre di pagare il 60% del dovuto, dilazionato in 5 anni a rate mensili, con stralcio totale di sanzioni e interessi (che rappresentano una buona fetta del debito) . Per rendere più credibile l’offerta, gli amministratori mettono immediatamente sul piatto un acconto di €20.000 (raccolto facendosi prestare soldi dai soci stessi a titolo di finanziamento infruttifero), da versare subito al Fisco appena l’accordo sarà formalizzato, a dimostrazione di buona fede . L’esperto aiuta a stendere un piano finanziario prospettico: suggerisce di chiudere il piccolo stabilimento meno redditizio (tagliando costi di affitto e personale) e concentrare le risorse sull’altro reparto che ha margini migliori; stima così che Alfa, alleggerita da quella zavorra, potrà generare cassa per ~€40.000 l’anno con cui sostenere le rate concordate .

Esito delle trattative: Grazie anche alle novità normative – il D.Lgs. 83/2022 ha consentito la transazione fiscale anche in composizione negoziata (prima era ammessa solo in concordato o ADR) – l’Agenzia delle Entrate accetta la proposta di stralcio e dilazione nell’ambito di questo accordo stragiudiziale . Anche l’INPS aderisce per la parte contributiva. Entrambi gli enti firmano un atto di transazione formale. Rimangono i fornitori: su €30.000 di debiti commerciali, l’esperto li contatta uno ad uno e propone loro il pagamento integrale di quanto dovuto però dilazionato in 12 mesi, spiegando che l’azienda sta raggiungendo un accordo col Fisco e chiedendo pazienza . I fornitori, fiutando che l’alternativa è vedere Alfa fallire (nel qual caso prenderebbero briciole), accettano. In definitiva, l’esperto certifica che è stato raggiunto un accordo con la totalità dei creditori: il 100% dei crediti di Alfa è oggetto di intese di risanamento. Erario e INPS mediante atto transattivo ufficiale, i fornitori mediante accordi privati di dilazione .

Chiusura: Dopo circa 4 mesi dall’avvio, la composizione negoziata si conclude con successo. L’esperto redige la relazione finale positiva e la procedura viene archiviata . Alfa S.r.l. esce dalla composizione e riprende la normale attività. Ha chiuso uno dei due stabilimenti (quello in perdita), ma l’altro continua a funzionare bene e, liberato dall’eccesso di debiti, torna gradualmente in utile. Negli anni successivi Alfa paga regolarmente le rate concordate con Fisco e INPS (che vigileranno ovviamente sui versamenti) e onora i piani con i fornitori . Grazie a ciò, evita sia il fallimento sia qualsiasi procedura concorsuale giudiziale. Gli amministratori hanno anche evitato conseguenze penali: l’omesso versamento IVA da €150k sarebbe un reato, ma avendo perfezionato la transazione fiscale e pagato almeno in parte prima della scadenza dei termini penali, non verranno perseguiti (tra l’altro l’art. 3 D.Lgs. 74/2000 esclude il reato se il debito IVA viene estinto prima della dichiarazione dibattimentale). Inoltre, in caso di controllo fiscale, potranno esibire l’accordo omologato e saranno in regola col DURC.

Commento: Questo caso illustra come la composizione negoziata, se attivata tempestivamente, possa risolvere una crisi focalizzata su debiti con Fisco/INPS evitando il default. Fondamentali sono stati: l’aver fermato subito le esecuzioni con le misure protettive; l’aver messo sul tavolo una proposta credibile (anche con un acconto reale e misure di riduzione costi); l’apertura al dialogo dei creditori pubblici, favorita dalle norme sulla transazione fiscale. Non tutte le situazioni simili vanno a buon fine – ad esempio, se l’Agenzia Entrate non avesse accettato lo stralcio del 40%, Alfa avrebbe dovuto valutare un concordato – ma la finestra di opportunità creata dalla CNC e dalle norme premiali (riduzione sanzioni per chi si attiva presto) ha permesso di salvare la piccola impresa.

Caso 2: Media S.r.l. manifatturiera indebitata con banche e fornitori (continuità possibile)

Scenario: Beta S.r.l. è un’azienda manifatturiera di medie dimensioni (60 dipendenti) nel settore meccatronico (produce linee di marcatura e codifica industriale su misura per grandi impianti). Ha accumulato debiti finanziari ingenti verso le banche per circa €4 milioni in totale: mutui ipotecari per €2M (su un capannone industriale), scoperti di c/c e anticipi fatture per €1M, leasing su macchinari per €1M . Inoltre, ha debiti verso fornitori per circa €1,5 milioni già scaduti da mesi . I debiti tributari e verso dipendenti, pur presenti, sono minoritari: €200k verso Erario (IVA e IRES non ancora a ruolo) e €100k verso dipendenti (straordinari e TFR arretrati) . Dal lato attivo: possiede un capannone (valore stimato €1,5M ma gravato da ipoteca residua €2M), macchinari in leasing (residuo €1M), magazzino e crediti verso clienti per circa €800k . L’azienda è di fatto insolvente: da 4 mesi non paga i fornitori, le banche hanno segnalato sconfinamenti e minacciano revoca dei fidi . Tuttavia Beta ha in mano ordini importanti per l’anno prossimo grazie a un nuovo contratto con un cliente estero: se riuscisse a finanziarsi per acquistare le materie prime e portare avanti la produzione, potrebbe generare utili e risollevarsi nel medio termine .

Problema: Situazione complessa con molti creditori e insolvenza già manifesta. C’è una potenziale via di salvezza (il portafoglio ordini futuro è promettente), ma serve tempo e una riduzione significativa del debito per ripartire. I creditori attuali hanno interessi divergenti: le banche vogliono rientrare il più possibile (alcune sono garantite, altre no), i fornitori sono allo stremo e minacciano azioni legali, il Fisco incalza per l’IVA. Beta, da sola, non può farcela: ha bisogno di ridurre drasticamente l’ammontare dei debiti e dilazionarli, oltre che di nuova finanza per continuare la produzione .

Azione intrapresa: Dopo valutazione con consulenti finanziari e legali, Beta conclude che un semplice accordo stragiudiziale (piano attestato) non basterebbe: convincere singolarmente ~50 fornitori sarebbe arduo, e le banche difficilmente acconsentirebbero senza un quadro vincolante e la cram-down sui dissenzienti . D’altra parte, Beta vuole evitare la liquidazione fallimentare pura, perché ciò annullerebbe gli ordini in corso e distruggerebbe la continuità (che è il maggiore valore dell’azienda). Opzione scelta: il concordato preventivo in continuità aziendale. Beta deposita presso il tribunale un ricorso di concordato “con riserva” (concordato in bianco), ottenendo immediatamente il blocco di pignoramenti e azioni individuali (lo stay automatico ex art. 54 CCII) . Ciò le dà respiro: nessun creditore può aggredire i beni o i conti nel frattempo. Nei successivi 3 mesi, con l’aiuto di un advisor finanziario, Beta prepara un dettagliato piano di concordato:

  • Prevede una riorganizzazione interna e riduzione dei costi (taglio di spese non strategiche, efficientamento produttivo, chiusura di una linea marginale, licenziamento concordato di 5 dipendenti con incentivi all’esodo).
  • Vendita di alcuni macchinari inutilizzati (valore stimato €200k) per fare cassa subito .
  • Ricerca di un investitore disposto a immettere €500k di nuova finanza, a titolo di prestito prededucibile o equity, per sostenere il capitale circolante . (In effetti, Beta ha contatti con un fondo locale interessato, che intravede che con i nuovi ordini l’azienda può risalire).
  • Strutturazione di una proposta ai creditori suddivisi in classi:
    • Classe 1: Dipendenti (TFR e stipendi arretrati) – proposta pagamento 100% entro 6 mesi dall’omologa (priorità morale e legale).
    • Classe 2: Erario (IVA/IRES) – crediti in parte privilegiati; proposta pagamento 50% in 4 anni, sfruttando la transazione fiscale per azzerare sanzioni .
    • Classe 3: Fornitori strategici (quelli senza cui l’azienda non può proseguire) – proposta 30% in 5 anni (sono “premiati” con un dividendo maggiore per assicurarsi la loro continuità come fornitori) .
    • Classe 4: Banche chirografarie (la parte non garantita delle banche, ossia la quota di credito non coperta da ipoteche o pegni) – proposta 20% in 4 anni .
    • Classe 5: Fornitori generici (altri fornitori non strategici) – proposta 20% in 5 anni (allineati alle banche chirografe).
    • (Nota: i crediti bancari garantiti da ipoteca o leasing su beni specifici saranno soddisfatti fuori concordato: Beta prevede di risolvere i leasing restituendo/vendendo i beni, e di trattare con la banca ipotecaria vendendo il capannone e riconoscendole il ricavato (~€1,5M) a saldo parziale – queste operazioni sono incorporate nel piano come extra-concordatarie per quelle posizioni garantite) .
  • Parallelamente, Beta prepara un dettagliato piano industriale per convincere i creditori che l’azienda, liberata dal peso dei debiti, tornerà redditizia grazie ai nuovi ordini e potrà sostenere i pagamenti proposti. Il piano mostra proiezioni di ricavi in crescita e margini tali da coprire quelle percentuali e rimborsare il prestito prededucibile dell’investitore .

Trattative durante la procedura: Prima ancora del voto formale, Beta (supportata dal commissario giudiziale nominato) incontra banche e fornitori principali per illustrare il piano . Le banche ipotecarie, vedendo che la proposta per la parte non garantita è solo 20%, inizialmente storcono il naso; Beta però fa loro notare che se l’azienda fallisce, con le procedure esecutive sul capannone rischiano di recuperarne forse il 50% (vista la svalutazione d’asta) e i chirografari nulla – quindi prendere 20% come chirografari non è scandaloso in comparazione . Inoltre, Beta offre alle banche la possibilità di convertire parte del credito in partecipazione (quote) insieme al nuovo investitore, così da avere un eventuale upside se l’azienda risale – alcune banche apprezzano e accettano di convertire quota parte del credito in equity, altre preferiscono incassare la percentuale cash . I fornitori strategici (ad es. fornitori di componenti speciali che Beta non può facilmente sostituire) sono relativamente soddisfatti di vedersi offrire 30% invece di 20%, e soprattutto di mantenere Beta come cliente in futuro, quindi si dichiarano a favore della proposta . I fornitori più piccoli, pur delusi dal 20% in 5 anni, capiscono anche loro che in caso di fallimento prenderebbero quasi zero, e diversi di loro sono interessati a continuare a fornire Beta se torna in bonis. L’INPS e l’Agenzia Entrate, dal canto loro, valutano positivamente che la proposta preveda il pagamento integrale dei contributi e il 50% dell’IVA (molto più di quanto otterrebbero liquidando, visti i costi) – e considerano che la transazione fiscale comporta anche il pagamento prioritario entro due anni. I dipendenti, rassicurati dal 100% e dal mantenimento dei posti di lavoro, ovviamente non si oppongono.

Esito: Al momento del voto, tutte le classi votano favorevolmente, tranne la classe 5 (fornitori piccoli) dove una minoranza vota contro. Tuttavia, si raggiunge comunque la maggioranza in valore in quella classe (alcuni astenuti non computati come contrari) e complessivamente oltre il 60% di tutti i crediti è favorevole. Il tribunale omologa il concordato. Anche se la classe 5 avesse bocciato, il tribunale avrebbe potuto omologare in cram-down perché il piano dava loro più di quanto avrebbero ottenuto liquidando (praticamente zero). Con l’omologa, il piano diventa vincolante per tutti i creditori chirografari: anche quelli che non avevano aderito o avevano votato no devono accettare il 20% a saldo. Beta ottiene così di cancellare circa l’80% dei suoi debiti chirografari, mantenendo l’azienda in attività.

Nei mesi successivi, il liquidatore nominato conclude la vendita del capannone a €1.500.000 (andato ad un investitore immobiliare) e gira l’intero importo alla banca ipotecaria, che aveva credito ipotecario residuo di €2M – la banca dunque rimane creditrice chirografa per €500k, che viene trattata secondo la classe banche chirografarie (20%). I leasing vengono risolti con restituzione dei macchinari alle società di leasing (che li rivendono recuperando circa €700k su €1M residuo; il delta €300k diventa un credito chirografo in classe banche). Il fondo investitore immette i €500k come da accordi, ottenendo una nuova partecipazione del 30% nel capitale di Beta. Con tali fondi Beta produce e consegna gli ordini, generando utili come da piano.

A distanza di 1 anno dall’omologa, Beta ha pagato la classe dipendenti e Fisco le prime rate, e sta rispettando il business plan. I creditori chirografari iniziano a ricevere le percentuali annuali promesse (un 4-5% annuo). Il commissario giudiziale verifica periodicamente lo stato di attuazione. Dopo 4 anni, Beta avrà saldato il 20-30% concordato e tornerà un’azienda pulita, con solo i debiti correnti e (si spera) di nuovo affidata dalle banche.

Commento: Il caso Beta mostra un concordato in continuità utilizzato per salvare un’impresa che, sebbene insolvente sul momento, aveva prospettive di rilancio. L’automatic stay ha impedito la disgregazione immediata; la suddivisione in classi ha permesso di trattare diversamente creditori con ruoli diversi (premiando quelli strategici, ad esempio) ; l’ingresso di finanza esterna e la conversione di debiti in capitale hanno migliorato la sostenibilità. Situazioni del genere sono complesse e richiedono grande professionalità per essere portate a termine (e anche un po’ di fortuna che lo scenario industriale promettente si realizzi). Ma se ben riuscite, consentono ai creditori di ottenere più valore rispetto a un fallimento (dove magari i macchinari sarebbero stati svenduti e gli ordini cancellati) e all’impresa di sopravvivere e tornare a contribuire all’economia (mantenendo i posti di lavoro, ecc.). Dal lato debitore, notiamo come aver scelto prontamente il concordato abbia anche protetto gli amministratori: essi potranno difendersi in eventuali cause di responsabilità dicendo “abbiamo subito preso la strada del concordato, evitando ulteriore aggravio e salvando la baracca” – argomento che, come visto, la legge e i giudici tengono in considerazione per valutare la diligenza.

(Per brevità omettiamo un Caso 3 che potrebbe riguardare una grande impresa ormai decotta che, dopo CNC fallita, ricorre al concordato semplificato. I principi sarebbero quelli già discussi.)

Tabelle riepilogative

Di seguito presentiamo due tabelle sintetiche: la Tabella 1 confronta le principali procedure di gestione della crisi d’impresa evidenziandone natura, requisiti e effetti; la Tabella 2 riepiloga invece il trattamento tipico delle diverse categorie di crediti nelle procedure concorsuali, data la loro differente priorità.

Tabella 1 – Confronto tra strumenti di regolazione della crisi d’impresa

StrumentoNaturaRuolo del TribunaleSoglia ConsensoProtezione da azioniVincolatività per dissenzientiDestinazione
Piano attestato di risanamento (art. 56 CCII)Stragiudiziale (accordo privato con attestazione)Marginale (nessuna omologa; possibile richiesta misure protettive temporanee)Accordi individuali con creditori (no quorum legale)No stay automatico (solo se con misure protettive ad hoc)Non vincola i non aderenti (protezione solo da revocatoria)Salvataggio dell’impresa fuori da procedure, con esenzioni revocatorie se pubblicato
Accordo di ristrutturazione omologato (artt. 57-60 CCII)Misto (accordo negoziato + omologa giud.)Controllo formale e omologa in tribunale>= 60% crediti (standard) , >= 30% (agevolato)Sì, misure protettive su richiesta durante iterVincola solo aderenti; possibile estensione a non aderenti stessa classe (75% loro categoria)Risanamento extragiudiziale “rinforzato” da omologa; meno costoso del concordato
Concordato preventivo (artt. 84-120 CCII)Procedura concorsuale giudizialeRuolo centrale: ammissione, nomina commissario, omologa (controllo di merito su fattibilità)>= 50% crediti votanti (maggioranza classi)Sì, stay automatico da ricorsoSì, omologa vincola tutti i creditori anteriori (cram-down possibile su classi dissenzienti)Risanamento o liquidazione regolamentata, con possibile continuità
Composizione negoziata (artt. 17-25 CCII)Stragiudiziale assistita (percorso volontario con esperto)Limitato (solo per nomina esperto e eventuali misure protettive)Volontaria: ogni creditore deve aderire agli accordi propostiSì, su richiesta misure protettive generali (max 4+4 mesi)No vincolo per chi non aderisce (nessun meccanismo di voto)Risanamento in bonis, riservato e rapido, se c’è consenso sufficiente tra principali creditori
Concordato semplificato (post-CNC, art. 25-sexies)Procedura concorsuale speciale, liquidatoriaForte: nomina liquidatore e omologa senza voto creditoriNon previsto voto (decide solo il tribunale)Sì, misure prot. già attivate in CNC prorogabili fino omologaSì, omologa vincola tutti (creditori non votano)Liquidazione rapida post-CNC fallita, per evitare fallimento tradiz. (no continuità)
Liquidazione giudiziale (fallimento)Procedura concorsuale liquidatoriaTotale: spossessamento debitore, nomina curatore, tribunale supervisionaNessuno (procedura avviata d’ufficio o su istanza creditori)Sì, da sentenza di apertura (tutte azioni individuali vietate)Sì, sentenza vincola tutti creditori anterioriLiquidazione integrale patrimonio e cessazione impresa; possibile esdebitazione persona fisica ex post

Tabella 2 – Trattamento delle principali categorie di crediti nelle procedure concorsuali

Categoria di creditoriEsempi di creditiPriorità/PrivilegiTrattamento tipico in concordatoTrattamento in liquidazione giudiziale
DipendentiStipendi arretrati, TFR, indennitàPrivilegio generale mobili fino a limite (art. 2751-bis c.c.); crediti lavoro ultimi 6 mesi super-privilegio su mobili; TFR privilegio entro massimale.Di norma pagati 100% (soprattutto in continuità) per tutelare forza lavoro . In liquidatori, almeno quota privilegiata integrale; spesso interamente per ragioni etiche. Votano solo per parte eventualmente chirografa (es. TFR eccedente).Prededuzione per paghe procedura; privilegio su attivo. In fallimento, interviene il Fondo di Garanzia INPS a pagare TFR e ultime 3 mensilità , poi si surroga come creditore privilegiato. Solitamente soddisfatti in alta percentuale (dipende attivo).
Erario (Fisco)IVA, ritenute, imposte dirette, IRAP, sanzioni tributariePrivilegi generali mobili per IVA, ritenute, altri tributi secondo art. 2752 c.c.; chirografo per sanzioni.Parte privilegiata va pagata almeno quanto valore di liquidazione dei beni (di regola 100% su imponibile, stralcio su sanzioni/interessi) . Possibile falcidia IVA/ritenute in continuità via transazione fiscale (es. pagamento 50%) , anche senza consenso AE (cram-down) . Parte chirografa spesso paga percentuale ridotta (sanzioni spesso 0-10%).Privilegi tributari soddisfatti con precedenza su chirografi (dopo dipendenti e alcune spese). In genere recupero parziale a seconda attivo (spesso modesto, es. 20-50%). Sanzioni in coda come chirografi (di solito zero). Allerta: AE/INPS possono istare fallimento se crediti rilevanti non tutelati.
Banche garantiteMutui ipotecari, leasing con patto di riscatto, pegni su beniGaranzie reali su beni specifici (ipoteca immobili, pegno beni/mobili registrati). Privilegio speciale sul ricavato di quei beni.Crediti garantiti esclusi da falcidia sul valore garanzia: in concordato devono ricevere somma ≥ valore bene (stimato). Spesso si prevede liquidazione extra-concordato del bene ipotecato con soddisfo parziale banca . L’eventuale credito residuo (insufficienza garanzia) diventa chirografo e prende percentuale come tale .Beni venduti; creditore garantito soddisfatto col ricavato con precedenza (tolte spese). Se ricavato < credito, residuo diventa chirografo (spesso nulla). Banche con ipoteca di solito recuperano % variabile (30-70%) in base a liquidazione. Leasing: bene restituito o venduto, società leasing privilegiata sul ricavato.
Banche/finanziatori chirografariScoperti c/c non assistiti da garanzia, prestiti non garantiti, residui post-garanzieNessuna garanzia (chirografo puro).Trattati come fornitori chirografari: spesso una percentuale (es. 20-30%) dilazionata . Possibilità di differenti classi se opportuno (es. distinguere banche da trade). Possibile offrire strumenti compensativi (equity, warrant) in continuità.In coda insieme ad altri chirografi: recupero solo se resta attivo dopo privilegi. Di solito modesto o nullo. Possono insinuare tutto il credito.
Fornitori chirografariDebiti commerciali non garantiti, forniture varie, professionistiNessun privilegio (salvo rari casi artigiani agricoli).Spesso prendono la percentuale più bassa (es. 5-30%) perché ultimi in gerarchia . Tuttavia, si possono creare sottoclassi (es. “fornitori strategici” trattati meglio, per mantenerli fedeli) . Pagamento di solito dilazionato su più anni. Residuo debito stralciato a fine concordato.Ultimi a essere pagati: nella maggior parte dei fallimenti ricevono <10%, spesso zero. Possono insinuare il credito per intero ma recuperano pro-quota solo se attivo molto capiente. In fallimento medio-piccolo, i fornitori raramente vedono soldi.
Enti previdenziali (INPS)Contributi dipendenti non versati, sanzioni civili INPSPrivilegio generale (art. 2753 c.c.) per contributi; chirografo per sanzioni civili.Trattamento analogo a Erario: contributi privilegiati vanno pagati almeno in parte significativa (spesso 100% o vicino, magari dilazionato), sanzioni falcidiate. Transazione contributiva consente stralcio sanzioni e interessi. DURC rilasciato se piano omologato .INPS privilegiato alla pari col Fisco: di solito percentuale intermedia (dipende attivo). Sanzioni non privilegiate di solito zero. Fondo garanzia INPS paga TFR e ultime paghe ai dipendenti, poi si insinua privilegiato.

Nota: Nelle procedure concorsuali in continuità, spesso i creditori privilegiati (dipendenti, fiscali, garantiti) vengono soddisfatti integralmente o quasi, mentre il peso della falcidia ricade sui chirografari . Questa gerarchia è imposta sia dalle norme (rispetto dell’ordine delle cause di prelazione) sia dalla logica economica: per il rilancio dell’impresa occorre togliere il peso dei debiti non garantiti, mentre si tende a pagare quelli “forti” e quelli moralmente prioritari . In liquidazione, tutti prendono proporzionalmente secondo il grado: i privilegiati spesso non integrale, i chirografari residuale.

Domande frequenti (Q&A)

D: Quando una S.r.l. può considerarsi in “stato di crisi” ai sensi del Codice?
R: Il Codice della Crisi definisce lo stato di crisi come la probabilità di futura insolvenza, desumibile da uno squilibrio economico-finanziario . In pratica, un’impresa è in crisi se – pur magari essendo ancora adempiente oggi – le proiezioni di cassa e risultati indicano che non sarà in grado di pagare regolarmente i debiti nei successivi 12 mesi . Ad esempio, se dal budget risulta che tra 6 mesi l’azienda finirà la liquidità e non otterrà nuovo credito, quella è una situazione di crisi, anche se al momento non c’è insolvenza attuale. La crisi è un campanello di allarme, mentre l’insolvenza è l’incapacità ormai attuale di soddisfare le obbligazioni già scadute . I nuovi sistemi di allerta spingono a rilevare la crisi il prima possibile (indicatori come DSCR < 1 a 6 mesi, patrimoni netti negativi, ecc.). Riconoscere lo stato di crisi tempestivamente è fondamentale per attivare gli strumenti di composizione prima che si arrivi all’insolvenza conclamata.

D: Che differenza c’è tra crisi e insolvenza?
R: Crisi indica una difficoltà oggettiva che, se non risolta, può evolvere in insolvenza; insolvenza è invece l’incapacità attuale di pagare regolarmente i debiti ed ottenere ulteriore credito . Ad esempio: un’azienda con flussi di cassa prospettici insufficienti ma che oggi sta ancora pagando tutti può dirsi “in crisi” (rischio di insolvenza futura). Se invece l’azienda ha già rate e fatture scadute da tempo che non riesce a pagare, ed i creditori sono all’azione, allora è insolvente. In sintesi, la crisi è il prima (stato pre-patologico), l’insolvenza è il dopo (lo stato conclamato). Giuridicamente, la crisi è sufficiente per accedere agli strumenti di allerta e composizione negoziata; l’insolvenza conclamata è richiesta per aprire la liquidazione giudiziale (fallimento) e può legittimare i creditori a chiederla.

D: Quali sono i primi passi che gli amministratori devono compiere quando si accorgono che la società ha problemi di liquidità o solvibilità?
R: Attivarsi tempestivamente. In concreto: 1) Fare subito un’analisi approfondita della situazione finanziaria (cassa disponibile, elenco debiti scaduti e in scadenza, previsioni incassi) . 2) Coinvolgere professionisti esperti (commercialista, avvocato d’impresa) per valutare le opzioni. 3) Comunicare in modo mirato con i principali creditori per guadagnare tempo (ad esempio chiedere brevi dilazioni informali mentre si prepara un piano). 4) Tutelare i beni aziendali essenziali e la continuità operativa (evitando tagli che fermino l’attività). 5) Valutare subito l’accesso a strumenti come la composizione negoziata o il concordato preventivo con riserva per bloccare le azioni esecutive se la tensione di cassa è insostenibile. 6) Assicurarsi di adempiere agli obblighi informativi verso organi di controllo interni (collegio sindacale) e, se previsto, attivare l’allerta interna (il sindaco deve segnalare agli amministratori i fondati indizi di crisi). In sintesi, non perdere tempo: più la reazione è rapida, maggiori le chance di salvezza.

D: Gli amministratori o i soci di una S.r.l. rispondono personalmente dei debiti sociali?
R: In linea generale no: il bello della S.r.l. è proprio la responsabilità limitata. I soci sono al riparo, e anche gli amministratori non rispondono dei debiti contratti in nome della società . Tuttavia, come approfondito, ci sono importanti eccezioni. I soci che abbiano prestato fideiussioni personali ovviamente possono essere escussi dai creditori garantiti. I soci di una S.r.l. che viene cancellata dal registro imprese senza pagare tutti i debiti possono rispondere dei debiti residui nei limiti di quanto riscosso in sede di liquidazione (principio del “fenomeno successorio”, Cass. Sez. Un. 6070/2013) . Gli amministratori possono essere chiamati a rispondere con il proprio patrimonio se hanno violato i loro doveri gestionali causando danni: ad esempio se hanno aggravato il dissesto, se hanno continuato l’attività con capitale azzerato, se non hanno tenuto contabilità, ecc. (azione di responsabilità ex art. 2476 c.c. verso amministratori). E in caso di fallimento, il curatore può agire contro di loro per mala gestio. Inoltre gli amministratori possono incorrere in responsabilità penali (bancarotta, reati tributari) che comportano anche obbligo di risarcimento danni. Quindi, pur non avendo una responsabilità automatica per i debiti contrattuali della società, un amministratore negligente o fraudolento può vedersi aggredire personalmente dai creditori (in caso di colpa grave) o dal curatore. In generale però, l’imprenditore onesto che gestisce con diligenza e sfortuna una S.r.l. non rischia la rovina personale solo per i debiti aziendali – rischia se ha firmato garanzie o se ha commesso inadempienze gestionali.

D: Cosa succede se la società non paga i debiti fiscali e previdenziali?
R: I debiti verso Erario e INPS sono molto “sensibili”. Se una S.r.l. non paga l’IVA o le ritenute fiscali, oltre agli interessi maturano sanzioni amministrative elevate; superate certe soglie scatta la segnalazione di crisi da parte di Agenzia Entrate o INPS (le cosiddette lettere d’allerta) . In caso di perdurante inadempimento, gli enti possono iscrivere a ruolo il credito e procedere con cartelle esattoriali e relative azioni: dall’intimazione di pagamento si passa a fermi amministrativi di veicoli, ipoteche sugli immobili della società e pignoramenti su conti correnti e beni aziendali . Inoltre, se i debiti superano certe soglie di rilevanza (oggi relativamente basse: per INPS ~€5.000 di contributi, per IVA €20.000 annui), l’ente deve presentare istanza di fallimento se la situazione perdura . Quindi, non pagare Fisco/INPS può portare direttamente la società in tribunale per la liquidazione giudiziale . Senza contare il profilo reputazionale: senza DURC la società non può avere appalti pubblici, e la notizia di debiti fiscali fa perdere affidabilità presso clienti e banche. Sul piano penale: se l’IVA non pagata eccede €250k annui o le ritenute €150k annui, scatta il reato tributario (con rischio di processo a carico dell’amministratore) come già detto. Dunque, i debiti fiscali/previdenziali non pagati possono paralizzare l’azienda: conti bloccati, impossibilità di lavorare con la PA, rischio penale, ecc. . Vanno messi in priorità assoluta in ogni piano di risanamento.

D: Quali scelte ha un’azienda troppo indebitata per salvarsi (priva di prospettive di risanamento)?
R: Se un’analisi onesta rivela che l’azienda non è più risanabile (ad esempio: non c’è mercato per i suoi prodotti, gli asset non generano flussi, i debiti superano di molto il valore dei beni) e non si trova investitore disposto a rilevarla, restano essenzialmente le vie di una chiusura ordinata. In ordine preferenziale: si può provare un concordato preventivo liquidatorio offrendo ai creditori tutto il ricavato della vendita dei beni (magari proponendo la vendita unitaria dell’azienda se c’è un acquirente) – questo può dare un modesto ritorno ai creditori in tempi più rapidi di un fallimento, e consentire all’imprenditore di evitare le lungaggini. Oppure, se i requisiti ci sono (piccola impresa sovraindebitata), presentare un concordato minore o una liquidazione controllata. Se nemmeno queste strade sono percorribili, l’unica è subire (o autoconsensualmente richiedere) la liquidazione giudiziale (fallimento). In pratica, la scelta è tra essere parte attiva proponendo un concordato (magari semplificato, se reduce da CNC) per gestire la liquidazione con più controllo e tempistiche ridotte, oppure lasciare che i creditori ottengano il fallimento in tribunale. L’azienda “troppo indebitata” spesso non ha vie per salvarsi come going concern, ma può almeno decidere come morire industrialmente, riducendo i danni per la collettività (es. concordato semplificato con liquidazione in pochi mesi, invece di un fallimento di anni). Va ricordato che dopo la liquidazione, se l’imprenditore è una persona fisica, può ottenere l’esdebitazione (liberazione dai debiti residui) purché abbia collaborato e non abbia commesso irregolarità gravi .

D: Una piccola S.r.l. può evitare il fallimento? Esistono procedure “più leggere” per imprese minori?
R: Sì. Il Codice prevede che le cosiddette imprese minori (quelle sotto specifici parametri di attivo, ricavi e debiti, v. art. 2 CCII) non siano soggette a liquidazione giudiziale (fallimento) . Invece, queste micro-imprese possono accedere alle procedure di sovraindebitamento: il concordato minore e la liquidazione controllata. Il concordato minore è simile a un concordato preventivo ma senza voto dei creditori: decide solo il giudice se omologarlo, valutando la convenienza per i creditori. È “più leggero” e adatto a piccoli debitori. La liquidazione controllata è l’equivalente del fallimento per non fallibili: si nomina un liquidatore che vende i beni, ma su istanza volontaria del debitore o d’ufficio. Quindi una piccola S.r.l. sotto soglia non “fallisce” tecnicamente, ma entra in liquidazione controllata. Peraltro, dal 2022 le soglie di fallibilità sono state abbassate e molte piccole S.r.l. rientrano ancora nel fallimento ordinario; tuttavia, se la S.r.l. è davvero minima (ad es. start-up innovativa, oppure attivo e debiti pochi), potrebbe seguire le procedure minori. In ogni caso, , il nostro ordinamento distingue e tutela le micro-imprese con percorsi semplificati e meno onerosi (niente commissario, meno formalità).

D: Come si tutela l’imprenditore onesto in caso di fallimento? C’è l’esdebitazione?
R: Sì. Il CCII prevede che, dopo la chiusura della liquidazione giudiziale, la persona fisica (imprenditore individuale o socio illimitatamente responsabile) possa essere esdebitata dai debiti residui non pagati . L’esdebitazione – introdotta già dalla L.3/2012 e ora generale – è praticamente automatica per il debitore meritevole (non condannato per bancarotta fraudolenta, non abbia dissipato il patrimonio volontariamente, etc.). Significa che, una volta liquidati tutti i beni nel fallimento, i crediti ancora insoddisfatti vengono cancellati a carico dell’imprenditore, permettendogli di ripartire senza essere perseguitato a vita. Inoltre, l’imprenditore onesto può evitare sanzioni penali accessorie (come l’inabilitazione all’esercizio di impresa) se ha cooperato: il CCII prevede alcune “misure premiali” per chi ha tempestivamente utilizzato gli strumenti di composizione. Ad esempio, se l’imprenditore ha presentato istanza di composizione negoziata entro 90 giorni da una segnalazione di allerta, in caso di successiva liquidazione non subirà la sanzione interdittiva della quale all’art. 192 CCII (l’incapacità di fare impresa per un certo periodo) . In sostanza, l’ordinamento cerca di distinguere il debitore in mala fede (che va punito) da quello sfortunato ma corretto (che va rimesso in condizione di ripartire). Dunque sì, esdebitazione e altre tutele esistono per l’imprenditore onesto.

D: Cosa comporta la segnalazione di allerta inviata da INPS/Agenzia Entrate?
R: Quando l’INPS, l’Agenzia Entrate o l’Agente della Riscossione inviano la comunicazione di allerta esterna (del tipo: “La informiamo che la sua impresa ha debiti scaduti per €XX superiori alle soglie…”), da quel momento scattano degli obblighi e un conto alla rovescia . Innanzitutto, l’imprenditore entro 90 giorni deve reagire in uno dei modi previsti: depositare un’istanza di composizione negoziata, o un ricorso per concordato preventivo, o comunque attivarsi per regolarizzare (pagare/rateizzare) il debito segnalato. Se lo fa, bene: ad esempio se presenta istanza CNC entro 3 mesi, beneficerà anche di riduzioni di sanzioni interessi e protezioni (come dicevamo). Se non lo fa, i creditori pubblici qualificati potranno chiedere la liquidazione giudiziale (fallimento) e, inoltre, l’omessa reazione comporta che gli amministratori perdano eventuali esimenti di responsabilità. In parallelo, la ricezione di una segnalazione di allerta deve essere comunicata all’organo di controllo interno (sindaci) se non ne erano a conoscenza. In sintesi: la lettera di allerta è l’ultimo avviso prima del precipizio. Ignorarla è gravissimo; attivarsi subito può salvare l’impresa e mette anche al riparo l’organo amministrativo da censure (lo ha fatto entro 90 gg quindi ha agito diligentemente) .

D: In un concordato preventivo, si possono falcidiare i debiti verso il Fisco e l’INPS?
R: , è possibile tramite la transazione fiscale e contributiva prevista dall’art. 63 CCII . In un concordato (o anche in un accordo di ristrutturazione), il debitore può proporre il pagamento parziale (falcidia) dei tributi e contributi, anche privilegiati, nonché l’azzeramento totale di interessi e sanzioni. Ad esempio può proporre di pagare solo il 40% dell’IVA e contributi, dilazionato in 5 anni. Tale proposta richiede il voto favorevole dell’ente, ma se l’ente vota contro immotivatamente e la proposta garantisce il better than liquidation, il tribunale può omologare lo stesso (cram-down fiscale) . Questa facoltà di falcidia è relativamente nuova (prima del 2017 l’IVA era intoccabile) ed è soggetta a condizioni: in un concordato liquidatorio, i crediti fiscali e contributivi con privilegio speciale su beni devono comunque essere pagati almeno quanto ricaverebbero dalla vendita di quei beni – non li si può ridurre arbitrariamente. In un concordato in continuità, c’è più flessibilità: grazie alla continuità e all’apporto di risorse esterne, si consente di pagare meno anche ai privilegiati pubblici. In pratica oggi è fattibile un concordato dove, ad esempio, l’IVA privilegiata viene pagata al 30% se l’attestatore certifica che tanto prenderebbe in fallimento e se l’Erario viene comunque soddisfatto meglio di altri creditori inferiori. Importante: occorre presentare un piano industriale credibile, perché il giudice valuterà che la riduzione proposta non pregiudichi ingiustamente gli enti rispetto ad altri. Ma decisamente sì, i debiti fiscali/previdenziali possono essere falcidiati, anzi spesso è necessario perché importi come l’IVA non pagata in anni di crisi possono essere enormi rispetto alle capacità aziendali. La Direttiva UE stessa richiede che nessuna categoria di crediti sia esclusa a priori dal possibile stralcio .

D: Cos’è la Composizione Negoziata e quando conviene utilizzarla?
R: Ne abbiamo parlato molto nel testo: la Composizione Negoziata è un percorso volontario e riservato in cui l’impresa in difficoltà cerca un accordo con i creditori assistita da un esperto indipendente, senza aprire una procedura concorsuale pubblica . Conviene utilizzarla quando l’azienda ha ancora buone chance di risanamento ma ha bisogno di un “facilitatore” per mettere d’accordo i creditori e magari di una protezione temporanea. Ad esempio conviene se c’è un disallineamento temporaneo di liquidità, ordini futuri in arrivo ma tensione oggi, e i creditori se ben guidati potrebbero accettare un piano ragionevole. La CNC è ottima per evitare lo stigma: nessuno saprà pubblicamente che l’impresa è in procedura (a parte i creditori coinvolti). D’altro canto, se già sai che alcuni creditori cruciali non accetteranno tagli o dilazioni, forse conviene andare direttamente in concordato dove puoi imporglieli a maggioranza. Quindi, conviene provarla in prima battuta se la crisi non è ancora ingestibile e vuoi tentare tutto privatamente. Anche perché provarla dà comunque benefici: se poi devi fallire o andare in concordato, avrai mostrato buona fede e potresti accedere al concordato semplificato. Non ultimo, la CNC costa poco (il compenso dell’esperto è calmierato) e quindi può valere la pena tentare come preludio ad altre soluzioni.

D: Cosa significa che gli atti in esecuzione di un piano attestato o accordo omologato non sono soggetti a revocatoria?
R: La legge fallimentare e ora il CCII prevedono che in caso di fallimento (liquidazione giudiziale) certi pagamenti o garanzie concessi prima del fallimento possano essere revocati dal curatore se fatti in periodo sospetto e lesivi della par condicio (es: pago un fornitore a 1 mese dal fallimento, il curatore può chiedergli indietro i soldi) . Tuttavia, per favorire le soluzioni concordate, si è stabilito che se un pagamento o una garanzia è effettuato in esecuzione di: – un piano attestato di risanamento regolarmente pubblicato, – oppure di un accordo di ristrutturazione omologato, – oppure di un concordato preventivo omologato, allora quel pagamento/garanzia non potrà essere oggetto di revocatoria nel successivo eventuale fallimento . Esempio: se nel contesto di un piano attestato pago anticipatamente un fornitore strategico e poi un anno dopo la società fallisce, il curatore non potrà chiedere indietro quei soldi a quel fornitore, purché il piano era vero e pubblicato . Questo serve a dare sicurezza ai creditori che collaborano al risanamento: non rischiano di dover restituire in futuro. Attenzione però: la Cassazione ha chiarito che questa esenzione vale solo se l’atto era funzionale al piano e il piano era serio. Se il piano era farlocco e serviva solo a giustificare pagamenti preferenziali a taluni amici, allora la protezione potrebbe venire meno (perché quello non era un vero risanamento). Ma nella normalità, è una garanzia: creditore, se accetti il nostro accordo e prendi il 50% ora, sappi che se poi le cose vanno male, quel 50% te lo tieni . Stesso discorso per chi riceve pagamenti in un accordo omologato o in un concordato: sono definitivi. Questo incentivo è fondamentale per ottenere la collaborazione dei creditori nelle soluzioni negoziali.

D: Quali vantaggi pratici ha la procedura di Composizione Negoziata rispetto al concordato preventivo?
R: In breve:
Riservatezza: la CNC è confidenziale, il suo avvio non viene pubblicato (solo eventuali misure protettive sì, ma sono atti generici) . Il concordato invece è pubblico (iscrizione al Registro Imprese) e spesso notizia di dominio pubblico, con possibili danni di reputazione.
Flessibilità: nella CNC non ci sono regole rigide su percentuali, classi, maggioranze. Si possono trovare soluzioni creative e su misura, coinvolgendo solo alcuni creditori e modulando accordi diversi con ciascuno . Nel concordato invece bisogna rispettare la par condicio all’interno delle classi e principi di uniformità: c’è una struttura più rigida da seguire, seppur con margini (classi) ma comunque vincolata.
Costo e tempi ridotti: la CNC di norma dura pochi mesi (mediamente 3-6 mesi) e ha costi contenuti (solo compenso dell’esperto secondo tariffe ministeriali, più eventualmente i consulenti che aiutano l’azienda) . Il concordato dura spesso oltre un anno (tra deposito, voto, omologa) e comporta spese di giustizia, compensi per commissario, liquidatore, ecc., che il debitore deve anticipare in parte (ricordiamo deve versare un 20% circa delle spese stimate all’inizio) .
Mantenimento pieno del controllo: in CNC l’imprenditore resta pienamente in sella (l’esperto non gestisce, solo consiglia e media) . In concordato l’imprenditore è in possesso ma vigilato strettamente dal commissario e deve chiedere autorizzazioni al giudice per atti straordinari (es. vendere beni, assumere debiti). La libertà d’azione è minore.
Nessun stigma legale: la CNC non è procedura concorsuale, quindi l’impresa non è considerata in default legale. Ad esempio, contratti con clausole di risoluzione automatica in caso di fallimento o concordato non scattano; non si perde la possibilità di partecipare a gare pubbliche (diverso dal concordato, che spesso comporta esclusione dalle gare) .

Di contro, la CNC non consente di imporre soluzioni ai dissenzienti: serve l’accordo di ciascun creditore rilevante, mentre nel concordato sì (voto a maggioranza e cram-down) . Inoltre, la CNC non consente di falcidiare unilateralmente debiti pubblici come l’IVA se non con l’accordo dell’ente (mentre col concordato sì via giudice). Quindi la CNC vince su riservatezza e flessibilità, ma “perde” su capacità di imporre tagli e includere tutti. In definitiva, va valutata caso per caso la convenienza. Spesso si tenta prima la CNC e, se non funziona, si passa al concordato. In altri casi si va direttamente in concordato se è chiaro che senza imposizione non se ne esce. L’importante: la CNC è uno strumento in più, volontario e reversibile (si può sempre interromperla se non va e scegliere altro), quindi rappresenta comunque un’opportunità da considerare.

Fonti & Riferimenti

(Si riportano di seguito fonti normative e giurisprudenziali autorevoli citate nel testo):

  • D.Lgs. 12 gennaio 2019 n. 14 – Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza (CCII), in vigore dal 15 luglio 2022 (aggiornato con D.Lgs. 83/2022 e D.Lgs. 136/2024). Testo disponibile su Normattiva .
  • Legge 3/2012 (sovraindebitamento) – Disposizioni in materia di composizione delle crisi da sovraindebitamento, abrogata dal CCII a decorrere dal 15/07/2022 .
  • D.L. 118/2021 conv. L. 147/2021 – Introduzione dell’istituto della Composizione negoziata e del concordato semplificato .
  • Cass., Sez. Unite, 12/03/2013 n. 6070: i soci di società estinta possono succedere nei rapporti attivi/passivi non definiti e rispondere dei debiti entro i limiti dell’attivo distribuito (principio di “fenomeno successorio”) .
  • Cass., Sez. I, 21/06/2023 n. 17834: criteri di liquidazione del danno ex art. 2486 c.c. in caso di tardiva attivazione – il criterio dei netti patrimoniali è presunzione relativa, applicabile alle condotte successive alla riforma 2019 . (Confermata da Cass. Sez. I, 28/02/2024 n. 5252.)
  • Cass., Sez. I, 28/10/2024 n. 27782: Concordato preventivo e transazione fiscale: confermata l’ammissibilità dell’omologazione forzata nonostante il voto contrario dell’erario, se la proposta garantisce il soddisfacimento minimo di legge .
  • Cass., Sez. Un., 22/07/2024 n. 20036: Azione di risarcimento contro Agenzia Entrate per mancata adesione a transazione fiscale: appartiene al giudice ordinario; l’Ag.Entrate agisce quale creditore concorsuale e non pubblico potere .
  • Cass., Sez. V, 12/02/2025 n. 3617: Riduzione delle sanzioni tributarie in concordato preventivo in corso: l’impresa in concordato (non omologato) può accedere al regime agevolato di pagamento sanzioni (il concordato preventivo non esclude definizioni agevolate) .
  • Corte di Giustizia UE, 08/05/2024 (causa C-20/23): uno Stato membro non può escludere interamente talune categorie di debiti (come i tributari) dall’esdebitazione post-liquidazione se ciò non è previsto dalla Direttiva UE 2019/1023 .
  • Tribunale di Roma, 09/05/2023 (decr.): Transazione fiscale forzosa in concordato: l’omologazione forzata serve a perseguire l’interesse concorsuale superiore, superando le resistenze ingiustificate degli uffici fiscali .
  • Tribunale di Piacenza, 26/11/2024 (decr.): Effetti della transazione fiscale: l’omologa del concordato con transazione fiscale “cristallizza” il debito tributario complessivo, impedendo ulteriori interessi e sanzioni oltre la misura concordata .
  • Codice Civile: artt. 2482-bis, 2482-ter (obblighi per perdite rilevanti), art. 2486 (gestione dopo scioglimento e criteri danno) , art. 2476 (azione responsabilità soci verso amministratori), art. 2086 c.c. (dovere di adeguati assetti, come riformulato dal D.Lgs. 14/2019).
  • Linee guida CNDCEC sulla crisi d’impresa (2022): indicatori di allerta e riferimento DSCR < 1 a 6 mesi (indicatore prospettico di crisi) .

La tua azienda che produce, integra, installa o manutiene sistemi di marcatura e codifica industriale, stampanti CIJ, DOD, laser CO₂ e fibra, inkjet ad alta risoluzione, sistemi di tracciabilità, marcatori a caldo, print & apply, marcatura su metallo, plastica, vetro, packaging e prodotti alimentari è oggi in difficoltà a causa dei debiti? Fatti Aiutare da Studio Monardo

La tua azienda che produce, integra, installa o manutiene sistemi di marcatura e codifica industriale, stampanti CIJ, DOD, laser CO₂ e fibra, inkjet ad alta risoluzione, sistemi di tracciabilità, marcatori a caldo, print & apply, marcatura su metallo, plastica, vetro, packaging e prodotti alimentari è oggi in difficoltà a causa dei debiti?
Ricevi solleciti, richieste di rientro, sospensioni delle forniture, decreti ingiuntivi o minacce di pignoramento da parte di banche, Fisco, INPS, fornitori di inchiostri e componenti o Agenzia Entrate-Riscossione?

Il settore della marcatura e codifica è altamente tecnico: componenti elettronici costosi, testine di stampa delicate, laser complessi, software di controllo, consumabili obbligatori, assistenza tecnica continua e margini legati al servizio. Basta un ritardo negli incassi o un taglio ai fidi per far nascere una crisi immediata.

La buona notizia? La tua azienda può essere salvata, ma devi intervenire subito, prima che i creditori agiscano.


Perché un’Azienda di Marcatura e Codifica va in Debito

  • aumento dei costi di testine, laser, inchiostri, solventi, moduli elettronici, PCB
  • ritardi nei pagamenti da parte di industrie, GDO, contractor e integratori
  • magazzino immobilizzato tra consumabili, ricambi, testine, laser e moduli elettronici
  • costi elevati di assistenza tecnica, manutenzioni e programmazione software
  • investimenti costanti in R&D, firmware e certificazioni
  • riduzione o revoca delle linee di credito bancarie

Il problema non è la mancanza di clienti, ma la mancanza di liquidità immediata.


I Rischi se Non Agisci Subito

  • pignoramento del conto corrente aziendale
  • blocco dei fidi
  • sospensione delle forniture di consumabili e ricambi
  • atti esecutivi, decreti ingiuntivi, precetti
  • sequestro di stampanti, laser, testine e attrezzature
  • impossibilità di completare interventi e installazioni
  • perdita di clienti ricorrenti e contratti fondamentali

Cosa Fare Subito per Difendersi

1. Bloccare immediatamente i creditori

Un avvocato specializzato può fermare pignoramenti, bloccare richieste di rientro e proteggere i conti aziendali.

2. Verificare i debiti ed eliminare ciò che non è dovuto

Molte posizioni debitorie contengono errori:

  • interessi non dovuti
  • sanzioni sbagliate
  • importi duplicati
  • debiti prescritti
  • errori della Riscossione
  • costi bancari anomali

Una parte del debito può essere cancellata o ridotta in modo significativo.

3. Ristrutturare i debiti con piani sostenibili

Strumenti disponibili:

  • rateizzazioni fiscali fino a 120 rate
  • accordi di rientro con fornitori strategici
  • rinegoziazione dei fidi bancari
  • sospensione temporanea dei pagamenti
  • utilizzo delle varie definizioni agevolate

4. Attivare gli strumenti legali che bloccano tutti i creditori

Per le situazioni più critiche:

  • PRO – Piano di Ristrutturazione dei Debiti
  • Accordi di ristrutturazione dei debiti
  • Concordato minore

Permettono di continuare a lavorare pagando solo una parte dei debiti, bloccando ogni aggressione dei creditori.


Le Specializzazioni dell’Avv. Giuseppe Monardo

L’Avv. Monardo è uno dei professionisti più qualificati in Italia nel salvataggio di aziende indebitate.
Le sue certificazioni e competenze includono:

  • Avvocato Cassazionista
  • Coordinatore nazionale di avvocati e commercialisti esperti in diritto bancario e tributario
  • Gestore della Crisi da Sovraindebitamento (L. 3/2012), iscritto negli elenchi del Ministero della Giustizia
  • Professionista fiduciario di un OCC (Organismo di Composizione della Crisi)
  • Esperto Negoziatore della Crisi d’Impresa abilitato (D.L. 118/2021)

Un profilo ideale per bloccare creditori, ridurre debiti e tutelare aziende tecnologiche, come quelle del settore marcatura e tracciabilità.


Come Può Aiutarti concretamente l’Avv. Monardo

  • analisi immediata della tua esposizione debitoria
  • stop ai pignoramenti e agli atti esecutivi
  • piani di ristrutturazione calibrati per il tuo settore tecnico
  • protezione di magazzino, laser, testine e apparecchiature
  • trattative con banche, fornitori e Agenzia Riscossione
  • tutela completa dell’impresa e dell’imprenditore

Conclusione

Avere debiti nella tua azienda di sistemi di marcatura e codifica industriale non significa essere destinato alla chiusura.
Con una strategia rapida, tecnica e mirata, puoi:

  • bloccare subito i creditori
  • ridurre realmente i debiti
  • proteggere attrezzature, ricambi e continuità operativa
  • salvare il futuro della tua azienda

Agisci adesso, prima che la crisi diventi irreversibile.

📞 Contatta subito l’Avv. Giuseppe Monardo per una consulenza riservata:
la difesa e il rilancio della tua azienda possono iniziare oggi stesso.

Leggi con attenzione: se in questo momento ti trovi in difficoltà con il Fisco ed hai la necessità di una veloce valutazione sulle tue cartelle esattoriali e sui debiti, non esitare a contattarci. Ti aiuteremo subito. Scrivici ora. Ti ricontattiamo immediatamente con un messaggio e ti aiutiamo subito.

Informazioni importanti: Studio Monardo e avvocaticartellesattoriali.com operano su tutto il territorio italiano attraverso due modalità.

  1. Consulenza digitale: si svolge esclusivamente tramite contatti telefonici e successiva comunicazione digitale via e-mail o posta elettronica certificata. La prima valutazione, interamente digitale (telefonica), è gratuita, ha una durata di circa 15 minuti e viene effettuata entro un massimo di 72 ore. Consulenze di durata superiore sono a pagamento, calcolate in base alla tariffa oraria di categoria.
  2. Consulenza fisica: è sempre a pagamento, incluso il primo consulto, il cui costo parte da 500€ + IVA, da saldare anticipatamente. Questo tipo di consulenza si svolge tramite appuntamento presso sedi fisiche specifiche in Italia dedicate alla consulenza iniziale o successiva (quali azienda del cliente, ufficio del cliente, domicilio del cliente, studi locali in partnership, uffici temporanei). Anche in questo caso, sono previste comunicazioni successive tramite e-mail o posta elettronica certificata.

La consulenza fisica, a differenza di quella digitale, viene organizzata a partire da due settimane dal primo contatto.

Disclaimer: Le opinioni espresse in questo articolo rappresentano il punto di vista personale degli Autori, basato sulla loro esperienza professionale. Non devono essere intese come consulenza tecnica o legale. Per approfondimenti specifici o ulteriori dettagli, si consiglia di contattare direttamente il nostro studio. Si ricorda che l’articolo fa riferimento al quadro normativo vigente al momento della sua redazione, poiché leggi e interpretazioni giuridiche possono subire modifiche nel tempo. Decliniamo ogni responsabilità per un uso improprio delle informazioni contenute in queste pagine.
Si invita a leggere attentamente il disclaimer del sito.

Torna in alto

Abbiamo Notato Che Stai Leggendo L’Articolo. Desideri Una Prima Consulenza Gratuita A Riguardo? Clicca Qui e Prenotala Subito!