Azienda Di Macchine Per Riempimento Liquidi Con Debiti: Cosa Fare Per Difendersi E Come

Introduzione

Un’azienda produttrice di macchine per il riempimento di liquidi che si trova gravata da debiti significativi affronta una situazione complessa, ma non insolubile. Questa guida offre un approccio avanzato e aggiornato a ottobre 2025 per comprendere cosa fare per difendersi dalle pretese dei creditori e come agire per salvaguardare l’impresa, muovendosi all’interno del quadro normativo italiano vigente. Adottando un linguaggio giuridico divulgativo, la guida è rivolta sia a professionisti del diritto (avvocati, commercialisti) sia a imprenditori e privati coinvolti nella crisi d’impresa, e analizza la situazione dal punto di vista del debitore (cioè dell’azienda indebitata).

Verranno esaminati i vari tipi di debiti aziendali – debiti fiscali, bancari, verso fornitori, contributivi, ecc. – e le relative conseguenze. Si illustreranno gli strumenti di tutela e ristrutturazione oggi disponibili, tra cui la composizione negoziata, il concordato preventivo (anche nelle varianti in continuità e liquidatorio, compreso il concordato semplificato), il piano attestato di risanamento, gli accordi di ristrutturazione dei debiti, nonché le procedure di sovraindebitamento (come il concordato minore e la liquidazione controllata per le imprese minori) e l’esdebitazione del debitore. Saranno affrontati anche gli aspetti penali connessi all’insolvenza (ad es. reati tributari o fallimentari) e le responsabilità degli amministratori nelle società di capitali (S.r.l., S.p.A.).

All’interno della guida troverete tabelle riepilogative per confrontare strumenti e soluzioni, simulazioni pratiche di piani di risanamento e ristrutturazione in contesti reali, e una sezione di domande e risposte (FAQ) che chiarisce i dubbi più comuni. Tutte le informazioni sono aggiornate alle ultime novità normative e giurisprudenziali (inclusi i correttivi al Codice della Crisi d’Impresa fino al terzo correttivo del 2024 e le più recenti sentenze di Cassazione fino al 2025).

Obiettivo: fornire una mappa chiara e approfondita delle opzioni difensive a disposizione di un’azienda manifatturiera indebitata in Italia, indicando come procedere legalmente per evitare il collasso finanziario, ristrutturare i debiti e, ove possibile, salvaguardare la continuità aziendale. La tempestività e la conoscenza degli strumenti giuridici appropriati possono fare la differenza tra il risanamento dell’impresa e la sua liquidazione forzata. Procediamo dunque con l’analisi, partendo dal riconoscimento dello stato di crisi e dall’impatto delle diverse tipologie di debito.

Riconoscere lo stato di crisi e di insolvenza dell’azienda

Il primo passo per affrontare i debiti è capire in quale situazione finanziaria si trova l’azienda: sofferenza temporanea, stato di crisi o vera e propria insolvenza conclamata. La distinzione non è solo accademica, ma ha importanti conseguenze pratiche e giuridiche, influenzando la scelta degli strumenti di difesa.

  • Crisi d’impresa – Il Codice della Crisi d’Impresa e dell’Insolvenza (D.Lgs. 14/2019, CCII) definisce lo stato di crisi come “lo stato del debitore che rende probabile l’insolvenza e che si manifesta con l’inadeguatezza dei flussi di cassa prospettati a far fronte alle obbligazioni nei successivi dodici mesi” . In altre parole, la crisi è una situazione di squilibrio economico-finanziario che fa prevedere il rischio di insolvenza, ad esempio perché l’azienda non genera abbastanza liquidità per pagare regolarmente debiti e spese nel prossimo anno. È una fase di difficoltà prospettica: l’insolvenza non è ancora avvenuta, ma potrebbe realizzarsi a breve se non si interviene.
  • Insolvenza – Si ha insolvenza quando il debitore non è più in grado di soddisfare regolarmente le proprie obbligazioni, situazione che si manifesta con inadempimenti o altri fatti esteriori (ad es. protesti, pignoramenti, blocco della produzione per mancanza di materie prime pagate) . L’insolvenza è dunque uno stato attuale e conclamato: l’azienda non paga più debiti scaduti in modo sistematico. Questo è il presupposto per l’apertura di procedure concorsuali liquidatorie (come la liquidazione giudiziale, ex fallimento). In sintesi, mentre la crisi guarda al futuro (probabilità di default in assenza di interventi correttivi), l’insolvenza fotografa una realtà presente di default nei pagamenti dovuti.
  • Sovraindebitamento – Nel contesto italiano, si parla di sovraindebitamento per la crisi o insolvenza di soggetti non fallibili: consumatori, professionisti, imprenditori “minori” sotto le soglie di fallibilità, imprenditori agricoli, start-up innovative e altri debitori non assoggettabili a fallimento o liquidazione giudiziale . Il sovraindebitamento indica quindi l’incapacità di costoro di pagare i propri debiti pur non potendo essere dichiarati falliti secondo la legge. Per tali soggetti esiste una disciplina speciale (originata dalla L. 3/2012, oggi confluita nel CCII) con procedure ad hoc che vedremo più avanti (piano del consumatore/concordato minore, accordo di composizione, liquidazione controllata).

Indicatori di crisi – La riforma ha posto l’accento sull’emersione tempestiva della crisi. L’art. 2086 c.c., come modificato, impone all’imprenditore che operi in forma societaria o collettiva di “istituire un assetto organizzativo, amministrativo e contabile adeguato alla natura e alle dimensioni dell’impresa” per rilevare precocemente segnali di crisi e adottare senza indugio le necessarie iniziative correttive . Ciò significa che gli amministratori di S.r.l. e S.p.A. hanno il dovere legale di monitorare costantemente la situazione economico-finanziaria (con strumenti come piani previsionali di tesoreria, business plan, indici di bilancio) e di intervenire subito in caso di squilibri rilevanti. Tra gli indizi di crisi possiamo citare: perdite di esercizio significative, flussi di cassa insufficienti, aumento anomalo dei debiti scaduti verso fornitori o fisco, tensioni nelle linee di credito, ecc. La legge (art. 3 CCII) elenca parametri da considerare, come squilibri di bilancio patrimoniali o finanziari, la sostenibilità dei debiti e le prospettive di continuità aziendale per almeno 12 mesi, nonché appositi strumenti di autodiagnosi (check-list ministeriali e un test pratico per valutare se esiste una ragionevole prospettiva di risanamento) .

Se emergono tali segnali e l’impresa è a rischio insolvenza, occorre attivarsi: la normativa incoraggia soluzioni prima che la situazione degeneri in insolvenza conclamata. In passato, molte imprese tardavano a reagire, finendo in fallimento; oggi, invece, sono disponibili procedure innovative per gestire la crisi in modo negoziato e conservativo (come vedremo con la composizione negoziata), oltre ai percorsi concorsuali tradizionali.

Conseguenze della crisi non affrontata – Ignorare lo stato di crisi o, peggio, proseguire l’attività in stato di insolvenza senza intervenire, espone l’azienda e i suoi amministratori a gravi rischi: i creditori possono avviare azioni esecutive (pignoramenti di beni, blocco dei conti correnti, decreti ingiuntivi, ecc.), l’erosione del capitale può portare allo scioglimento della società per legge (art. 2484 c.c. in caso di perdite oltre il capitale), e un tribunale può essere adito per la liquidazione giudiziale (l’ex fallimento) su istanza di creditori insoddisfatti o dell’organo di controllo. Inoltre, gli amministratori che tardano colpevolmente a chiedere una procedura concorsuale rischiano responsabilità verso i creditori per aggravamento del dissesto (artt. 2486 e 2394 c.c.), oltre a possibili implicazioni penali (come bancarotta semplice o preferenziale, se il ritardo aggrava il passivo). In sintesi, non affrontare la crisi per tempo peggiora la situazione: i debiti aumentano per interessi e sanzioni, il patrimonio aziendale può essere aggredito singolarmente dai creditori (riducendo le chance di risanamento organico) e la posizione di chi governa l’impresa si complica.

Affrontare tempestivamente la crisi – Al contrario, riconoscere subito la crisi e attivare gli strumenti legali appropriati offre al debitore vari vantaggi difensivi: la possibilità di bloccare le azioni esecutive dei creditori (ottenendo misure protettive o la sospensione automatica tipica di talune procedure), l’opportunità di ridefinire le scadenze e l’ammontare dei debiti (tramite accordi, piani o concordati che prevedano dilazioni o stralci parziali), nonché di preservare la continuità aziendale (evitando cioè la chiusura immediata dell’attività e consentendo una ristrutturazione). La legge attuale, specie dopo l’entrata in vigore completa del Codice della Crisi nel 2022, mira proprio a favorire soluzioni concordate e il salvataggio dell’impresa dove possibile, anteponendoli alla liquidazione distruttiva di valore.

Nei paragrafi successivi analizzeremo come gestire i diversi tipi di debito che gravano sull’azienda e successivamente quali strumenti di composizione della crisi utilizzare. È fondamentale infatti adattare la strategia alla natura dei debiti e allo stato di difficoltà in cui si versa.

Tipologie di debiti aziendali e loro conseguenze

Una “azienda di macchine per il riempimento di liquidi” può accumulare debiti di varia natura: fiscali (verso l’Erario), bancari (verso istituti di credito), commerciali (verso fornitori), previdenziali (verso enti come INPS e INAIL), oltre a eventuali debiti verso dipendenti (stipendi non pagati, TFR) o altri soggetti. Ogni tipologia di debito segue regole proprie e può comportare differenti iniziative dei creditori. Per elaborare un piano di difesa efficace, occorre esaminare separatamente questi ambiti:

Debiti fiscali (Erario)

I debiti tributari includono imposte non versate (IVA, imposte sui redditi IRES/IRPEF, IRAP), ritenute fiscali non versate (ritenute d’acconto operate su stipendi o fatture), accise, ecc., oltre a eventuali sanzioni e interessi. Questi debiti sono in genere cristallizzati in cartelle esattoriali emesse dall’Agente della Riscossione (Agenzia Entrate Riscossione, ex Equitalia). Le cartelle non pagate entro i termini possono dar luogo a procedure esecutive amministrative particolari, ad esempio: iscrizione di fermo amministrativo su veicoli aziendali, ipoteca su beni immobili dell’azienda, pignoramenti di conti correnti o macchinari, fino alla possibile vendita all’asta di beni per recuperare le imposte dovute. Inoltre, l’Erario (così come gli enti previdenziali) è legittimato a chiedere esso stesso la liquidazione giudiziale (fallimento) dell’impresa debitrice qualora l’insolvenza sia conclamata e il credito tributario insoddisfatto sia rilevante.

Oltre alle conseguenze patrimoniali, bisogna considerare i profili penali tributari: l’ordinamento punisce alcuni omessi versamenti di imposte oltre soglie determinate. In particolare, non versare l’IVA per un importo superiore a €250.000 annui integra reato (art. 10-ter D.Lgs. 74/2000), così come non versare le ritenute certificate per oltre €150.000 annui (art. 10-bis D.Lgs. 74/2000) . Tali reati sono puniti con la reclusione (fino a 2 anni), salvo che il debitore paghi il dovuto entro specifiche scadenze (la legge concede tempo fino al 30 aprile dell’anno successivo per le ritenute e fino al 30 settembre dell’anno successivo, secondo la recente riforma, per l’IVA ). Inoltre, al fine di evitare la punibilità, sono previste cause di non punibilità se il contribuente, pur avendo superato la soglia, regolarizza la propria posizione avviando un pagamento rateale prima di certe date o riducendo il debito sotto soglia . Ad esempio, la normativa in vigore nel 2025 (D.Lgs. 87/2024 di riforma fiscale) stabilisce che un piano di rateizzazione in corso può bloccare la rilevanza penale del mancato versamento IVA/ritenute, purché non si decada dalla dilazione e si versi almeno una quota minima periodica . In pratica, per gli amministratori è fondamentale non ignorare i debiti tributari: il rischio di incorrere in reati aumenta con il passare del tempo e l’accumulo degli omessi versamenti.

Strumenti difensivi per debiti fiscali:
Rateizzazioni e definizioni agevolate: La prima opzione, se l’azienda è ancora in bonis, è chiedere una rateizzazione all’Agente della Riscossione. Attualmente, è possibile ottenere piani fino a 72 rate mensili (6 anni) per importi importanti, estendibili a 120 rate (10 anni) in casi di comprovata temporanea difficoltà di liquidità. La concessione della rateazione (ai sensi dell’art. 19 DPR 602/1973) comporta la sospensione delle azioni esecutive su quei debiti, a condizione di rispettare i pagamenti rateali. Periodicamente, poi, il legislatore introduce “rottamazioni” delle cartelle (definizioni agevolate) che consentono di pagare il debito tributario scontato di sanzioni e interessi di mora: ad esempio la Rottamazione-quater prevista dalla L. 197/2022 per cartelle fino al 2017. Se disponibili, tali misure vanno colte al volo, perché alleggeriscono il carico fiscale e fermano nuovi pignoramenti durante la procedura di adesione.

Transazione fiscale nei piani di risanamento: Quando i debiti fiscali sono ingenti e l’azienda valuta una procedura concorsuale (concordato preventivo o accordo di ristrutturazione), è possibile proporre una transazione fiscale, ossia un trattamento concordato dei crediti fiscali e contributivi. In sostanza, nell’ambito del piano presentato ai creditori, il debitore può chiedere all’Erario di accettare un pagamento parziale e/o dilazionato delle proprie spettanze (anche con stralcio di sanzioni e interessi). Storicamente, questa transazione richiedeva l’assenso dell’Agenzia delle Entrate o degli enti coinvolti, che avevano dunque un potere di veto sull’intero piano. Oggi però la situazione è cambiata: la legge e la giurisprudenza più recente consentono il c.d. cram-down fiscale. In base al nuovo Codice della Crisi, se il piano proposto assicura al Fisco e agli enti previdenziali una soddisfazione non inferiore a quella ottenibile in una liquidazione giudiziale, il tribunale può omologare il concordato o l’accordo di ristrutturazione anche senza il voto favorevole del Fisco . La svolta è stata sancita dalla Corte di Cassazione con una pronuncia innovativa del 28 ottobre 2024 (Cass. civ. sez. I n. 27782/2024), che ha “aperto la strada all’omologazione forzata del concordato preventivo anche in presenza di voto contrario dell’Erario”, a condizione che la proposta sia più vantaggiosa del fallimento per il Fisco . Questo orientamento è ora recepito espressamente dal legislatore: il Secondo Correttivo 2024 (D.Lgs. 136/2024) ha allineato le norme sul concordato a quelle degli accordi di ristrutturazione, prevedendo che il giudice “può omologare il concordato anche senza il voto favorevole dei creditori pubblici se ritiene il piano più vantaggioso della liquidazione” . Ciò significa che un’azienda fortemente indebitata col Fisco può proporre, ad esempio, di pagare solo una percentuale dei debiti tributari (falcidia) oppure di dilazionarli su molti anni, e se il piano garantisce all’Erario almeno l’equivalente di quel che otterrebbe liquidando l’impresa, il dissenso dell’Erario non impedirà l’approvazione del piano. Nota: la transazione fiscale va formulata in modo rigoroso (mostrando perché conviene al Fisco accettare) e di regola richiede il pagamento integrale dell’IVA salvo appunto il caso di cram-down giudiziale ove si dimostri che anche l’IVA ottiene il massimo possibile.

Sospensione delle esecuzioni attraverso procedure concorsuali: Un’altra potente difesa è attivare una procedura che sospenda le azioni esecutive individuali. Ad esempio, se l’Agente della Riscossione ha avviato pignoramenti, la presentazione di una domanda di concordato preventivo (anche “in bianco”) comporta immediatamente la sospensione ex lege dei procedimenti esecutivi e cautelari in corso sui beni del debitore (salvo alcune eccezioni) durante la fase di concordato (art. 54 CCII e segg.). Analogamente, l’apertura di una composizione negoziata con richiesta di misure protettive al tribunale può bloccare per qualche mese nuovi atti di recupero, dando respiro all’impresa (dettagli più avanti). In questo modo si guadagna tempo per negoziare con il Fisco un accordo o per predisporre un piano di ristrutturazione articolato.

Regolarizzazione parziale per evitare reati: Dal punto di vista penale, come detto, se l’amministratore si accorge di aver superato le soglie di punibilità per IVA o ritenute, è cruciale valutare interventi entro le scadenze chiave (oggi spostate a fine anno successivo grazie alla riforma): pagare almeno in parte il debito per riportarlo sotto soglia, o avviare un pagamento frazionato. Ad esempio, versare entro il termine almeno un ventesimo del debito per ciascun trimestre può evitare la punibilità . In più, la legge ora impone al giudice di valutare se l’omesso pagamento sia dipeso da “crisi di liquidità non transitoria” dovuta a fattori esterni (come insolvenza di clienti) : ciò può esonerare da responsabilità penale in alcuni casi, se provato. Anche per questo, attivare per tempo una procedura di crisi documenta formalmente la situazione di difficoltà e la volontà di porvi rimedio, elementi utili anche in sede di eventuale giudizio penale per dimostrare la buona fede dell’imprenditore.

Debiti contributivi e verso enti previdenziali

Accanto ai debiti fiscali, molte aziende in crisi accumulano debiti contributivi, ossia importi dovuti agli enti previdenziali/assistenziali (INPS, INAIL, Cassa edile, ecc.) per contributi dei lavoratori dipendenti, premi assicurativi, contributi personali dei soci lavoratori o professionisti, ecc. Il mancato versamento dei contributi ha conseguenze simili a quello tributario: l’ente può iscrivere a ruolo il credito e attivare la riscossione coattiva tramite cartelle esattoriali, con aggi e sanzioni civili molto onerose (le sanzioni per omissione contributiva possono arrivare al 7-8% annuo oltre interessi). Anche l’INPS e altri enti possono insinuarsi in procedure concorsuali come creditori privilegiati (i contributi non pagati godono di privilegio generale sui mobili dell’azienda, similmente ai tributi).

Dal punto di vista penale, va ricordato che non è più reato il semplice omesso versamento dei contributi previdenziali dovuti per i dipendenti quando l’importo annuale è inferiore a una certa soglia (circa €10.000); se l’omissione supera tale soglia, è prevista una sanzione penale (art. 2, comma 1-bis D.L. 463/1983 conv. in L. 638/1983), ma la regolarizzazione entro termini evita il reato. In particolare, l’omesso versamento di contributi previdenziali trattenuti ai dipendenti configura il reato di appropriazione indebita contributiva oltre la soglia di €10.000 annui, salvo che il datore versi le somme dovute entro 3 mesi dalla contestazione o diffida. Dunque, chi gestisce l’azienda deve monitorare attentamente anche questa voce di debito, perché reiterate omissioni possono sfociare in azioni legali (ingiunzioni dell’INPS) e, all’estremo, anche in denunce penali (se non si corre ai ripari).

Strumenti difensivi per debiti contributivi:
Rateazione contributiva: L’INPS consente di rateizzare i debiti contributivi in maniera simile al fisco. Si può chiedere un piano di dilazione (di norma fino a 24 rate mensili, estensibile in casi eccezionali) direttamente all’ente, che sospende le azioni esecutive una volta accordato il piano e pagata la prima rata. Anche i debiti contributivi possono essere inclusi nelle rottamazioni delle cartelle esattoriali se sono già stati iscritti a ruolo: le definizioni agevolate in genere comprendono i carichi INPS affidati all’agente della riscossione, permettendo stralcio di sanzioni civili. Ad esempio, la definizione 2023 includeva anche contributi affidati a riscossione entro il 2017.

Transazione contributiva: Nelle procedure di concordato o accordo di ristrutturazione si parla di transazione dei contributi con gli enti previdenziali, solitamente congiunta a quella fiscale. Funziona analogamente: l’azienda propone un pagamento parziale/dilazionato dei contributi dovuti (spesso privilegiando in pieno la quota di contributi trattenuti ai dipendenti, che è considerata al pari delle ritenute fiscali, e falcidiando eventualmente la quota a carico azienda o sanzioni). Questo, subordinato all’assenso degli enti o al cram-down giudiziale come visto sopra. Va segnalato che i crediti per contributi previdenziali (come pure l’IVA) sono crediti privilegiati e in passato la Legge Fallimentare non permetteva di falcidiare il loro importo in concordato salvo consenso. Nel Codice della Crisi invece, grazie alle nuove norme, anche i contributi possono subire un trattamento concordatario se il piano è più conveniente della liquidazione .

Sospensione delle azioni esecutive: Come per i debiti fiscali, anche i crediti contributivi rientrano tra quelli che possono essere temporaneamente congelati mediante misure protettive o tramite l’effetto automatico di una procedura concorsuale. Ad esempio, se l’INPS ha avviato un pignoramento su conti aziendali, l’ammissione dell’azienda al concordato preventivo o l’avvio di composizione negoziata con decreto di protezione potranno sospendere tali azioni. Ciò dà respiro per trovare un accordo globale.

Fondo di garanzia per TFR e stipendi: Un altro aspetto: se i debiti contributivi sono accompagnati da debiti verso i dipendenti (stipendi arretrati, trattamento di fine rapporto), esistono meccanismi di tutela per i lavoratori. In caso di insolvenza conclamata o apertura di procedura concorsuale, il Fondo di Garanzia INPS può intervenire a pagare il TFR e le ultime tre mensilità ai dipendenti, surrogandosi poi come creditore verso l’azienda. Questo non salva l’azienda dai debiti, ma consente di evitare azioni individuali dei dipendenti e il deteriorarsi del clima interno. È bene dunque considerare, nel decidere una procedura formale, anche l’effetto di attivare tali protezioni per i lavoratori.

Debiti bancari e finanziari

Le imprese manifatturiere spesso hanno debiti verso banche o altri finanziatori: ad esempio mutui per macchinari, aperture di credito in conto corrente per liquidità, anticipazioni su fatture, leasing su impianti, o obbligazioni emesse (nel caso di società più strutturate). I debiti bancari sono in genere garantiti (da ipoteche su immobili, da pegni su macchinari o magazzino, o da garanzie personali dei soci/amministratori come fideiussioni). Quando l’azienda entra in crisi e non riesce a rispettare le rate dei finanziamenti o gli affidamenti in conto, le banche possono reagire prontamente: di solito scattano la revoca degli affidamenti (il fido bancario viene azzerato e l’azienda deve restituire immediatamente gli scoperti) e la decadenza dal beneficio del termine per mutui e leasing (la banca reclama l’intero debito residuo in unica soluzione). In seguito, la banca può attivare procedure esecutive: se c’è un’ipoteca, può promuovere l’esecuzione immobiliare sull’immobile ipotecato; se ci sono pegni, può escutere i beni dati in garanzia o il pegno su crediti; se ci sono fideiussioni personali, l’istituto può escutere il patrimonio personale dei garanti (soci o amministratori). Inoltre, una banca creditrice insoluta ha titolo per presentare istanza di fallimento (liquidazione giudiziale) dell’azienda debitrice, in presenza di insolvenza e credito scaduto non soddisfatto.

Strumenti difensivi per debiti bancari:
Moratorie e rinegoziazioni: Un’azienda in temporanea difficoltà ma con prospettive di ripresa può cercare di rinegoziare i debiti bancari prima di precipitare nell’insolvenza formale. Ad esempio, può chiedere una moratoria (sospensione) delle rate per un certo periodo, oppure un allungamento dei piani di ammortamento (spalmando il debito residuo su più anni per ridurre la rata). Negli ultimi anni, a seguito della pandemia, sono stati varati accordi quadro (come le moratorie ABI) che hanno congelato prestiti per molte PMI; sebbene quelle misure straordinarie siano terminate, le banche, su base individuale, possono ancora concordare moratorie o ristrutturazioni del credito volontarie. È spesso utile presentare alla banca un mini-piano finanziario che mostri come l’azienda intende risanarsi e in che tempi potrà tornare a servire il debito: ciò aumenta le chance di ottenere concessioni (anche perché una ristrutturazione volontaria può convenire alla banca più di un default conclamato).

Accordi stragiudiziali con il ceto bancario: Se l’impresa ha più banche finanziatrici, può provare a negoziare un accordo di ristrutturazione del debito bancario coinvolgendole tutte (o la gran parte). Spesso, in tali accordi, si prevede che la società continui a pagare interessi, ma posticipi la quota capitale per un certo tempo (“standstill”), oppure che realizzi dismissioni di asset per rimborsare parzialmente i crediti, concordando sul residuo nuove scadenze. Questi accordi non giudiziali hanno il pregio della riservatezza e della flessibilità, ma richiedono il consenso di ogni banca coinvolta: basta un creditore finanziario dissenziente per far fallire la trattativa. Per favorire il consenso, l’impresa può far leva sulla prospettiva che, fuori dall’accordo, quel creditore potrebbe ottenere meno (specie se l’alternativa è il fallimento). Un elemento di convincimento può essere far attestare il piano da un professionista indipendente, anche se l’accordo rimane extra-giudiziale: un attestatore può certificare che il piano è fattibile e che la ristrutturazione proposta è più conveniente per i creditori rispetto alla liquidazione. Ciò rassicura le banche sulla bontà del piano.

Piano attestato di risanamento: Il piano attestato (art. 56 CCII) è uno strumento appunto pensato per formalizzare un accordo di risanamento fuori dalle procedure concorsuali, coinvolgendo tipicamente banche e fornitori principali. Si redige un piano industriale-finanziario pluriennale che mostra come l’azienda uscirà dalla crisi, e un esperto indipendente (es. un commercialista o revisore) attesta l’attendibilità dei dati aziendali e la fattibilità del piano medesimo . Le banche e altri creditori chiave possono aderire al piano rinegoziando i loro crediti (ad esempio accettando un pagamento parziale immediato e trasformando il resto in debito a lungo termine, oppure convertendo parte del credito in quote di capitale, ecc.). Il vantaggio principale per l’azienda è che gli atti compiuti in esecuzione del piano attestato – se il piano è idoneo al risanamento ed è correttamente attestato e pubblicato – non possono essere soggetti a revocatoria fallimentare in caso di successivo fallimento . Ciò significa che, se anche il piano dovesse fallire e l’azienda finisse in liquidazione giudiziale, le operazioni fatte per attuare quel piano (pagamenti, vendite di beni, garanzie concesse) non verranno attaccate dal curatore come atti preferenziali o distraenti. Questo scudo legale, introdotto già dalla vecchia legge fallimentare (art. 67 l.f.), serve a incentivare i creditori (soprattutto le banche) a sostenere l’operazione senza timore che i soldi incassati vengano poi richiesti indietro dal tribunale . Il piano attestato è particolarmente utile per ristrutturare l’indebitamento finanziario evitando la pubblicità negativa di una procedura concorsuale: ad esempio, molte PMI lo usano per rifinanziare esposizioni bancarie con nuovi prestiti, ottenere nuove garanzie statali (Fondo PMI) e contestualmente soddisfare parzialmente i crediti esistenti. Tuttavia, va chiarito che il piano attestato non vincola i creditori dissenzienti: chi non aderisce resta libero di agire per conto proprio. Dunque, funziona bene quando i creditori sono pochi e concordi, oppure quando quelli non aderenti vengono comunque pagati integralmente nel normale corso (cosicché non abbiano interesse a aggredire l’impresa). In caso di situazioni più complesse, con tanti creditori eterogenei, il ricorso a strumenti giudiziali (accordi omologati o concordato) può dare maggiore certezza.

Accordo di ristrutturazione omologato: Se non è possibile ottenere il consenso unanime delle banche e altri creditori principali in via privata, l’azienda può optare per un accordo di ristrutturazione dei debiti ex art. 57 CCII (ex art. 182-bis l.f.), che è un procedimento omologato dal tribunale. Questo richiede di raggiungere un accordo con almeno il 60% dei creditori (in termini di credito) , mentre i creditori non aderenti devono essere pagati integralmente nei loro crediti chirografari (salvo possibili eccezioni introdotte di recente). Il tribunale, verificati i presupposti (accordo raggiunto, fattibilità, e che i creditori estranei non siano danneggiati), omologa l’accordo rendendolo efficace. L’utilità di questo strumento è che consente di vincolare solo i creditori consenzienti, ma nel contempo di congelare eventuali azioni individuali durante la fase di omologazione (su richiesta, il giudice può sospendere esecuzioni per 120 giorni). Esso è una via di mezzo tra il piano attestato (tutto privato) e il concordato (collettivo): non coinvolge tutti i creditori, ma solo quelli strategici con cui si è trovato l’accordo; tuttavia, l’intervento del tribunale sul finale dà una “benedizione” pubblica e una tenuta maggiore all’accordo (che diventa inoppugnabile dopo l’omologa). Per un’azienda indebitata con più banche, potrebbe essere la scelta ideale se si riesce a ottenere il sì di una larga maggioranza di esse – magari quelle che detengono il 60-70% dei crediti finanziari – e contestualmente si dispone di liquidità per pagare in full o in breve termine quelle poche non aderenti. Esistono varianti di questo istituto (come l’accordo ad efficacia estesa in cui, se certi creditori finanziari rilevanti aderiscono, l’accordo si estende forzosamente anche agli altri della stessa categoria; oppure l’accordo agevolato con soglia di adesione ridotta al 30% se certi creditori vengono soddisfatti integralmente). Inoltre, con i correttivi recenti, è stato previsto espressamente un cram-down fiscale anche negli accordi: il tribunale può omologare l’accordo nonostante il dissenso del Fisco, alle medesime condizioni di convenienza di cui parlavamo sopra . Ciò equipara la transazione fiscale nell’accordo a quella nel concordato.

Misure protettive via composizione negoziata: Infine, se le banche iniziano ad agire aggressivamente (revoche e decreti ingiuntivi), l’imprenditore può attivare la Composizione Negoziata della crisi e richiedere subito al tribunale misure protettive: questo mette in stand-by, per la durata delle trattative (di norma fino a 4 mesi rinnovabili di altri 4), le azioni esecutive e cautelari dei creditori (incluse le banche), impedendo ad esempio il pignoramento di beni o l’escussione di pegni nel frattempo. Lo vedremo meglio nella sezione dedicata, ma è un modo relativamente nuovo (introdotto nel 2021) per creare uno spazio negoziale libero da pressioni immediate dei creditori, all’interno del quale cercare un accordo.

Nota sulle garanzie personali: Molto spesso, i debiti bancari dell’azienda sono garantiti personalmente dagli imprenditori o da società collegate (fideiussioni, avalli, ecc.). È importante comprendere che le procedure concorsuali o gli accordi sull’azienda non liberano automaticamente il fideiussore (salvo che la banca acconsenta espressamente). Ad esempio, se l’azienda ottiene un concordato con stralcio del 40% sul debito bancario, la banca può comunque escutere il garante per l’intero originario, a meno che nel concordato non sia previsto e approvato un effetto esdebitatorio anche per i coobbligati (cosa non facile). Perciò, l’imprenditore che abbia dato garanzie personali dovrà parallelamente negoziare con la banca un accordo sul suo debito personale (spesso incluso nel medesimo piano di ristrutturazione). Alcune soluzioni includono: accordi transattivi in cui il garante paga una parte per essere liberato, oppure la richiesta di esdebitazione personale dopo eventuale fallimento dell’imprenditore individuale. Insomma, la strategia di difesa va coordinata su entrambi i fronti, aziendale e personale, al fine di evitare che la banca, pur non colpendo più l’azienda, rovini il patrimonio del garante.

Debiti verso fornitori e altri creditori commerciali

Un’azienda manifatturiera indebitata avrà presumibilmente debiti verso fornitori di materie prime, componenti, servizi, logistica, ecc. Questi sono debiti chirografari (non garantiti, se non da eventuali riserve di proprietà sui beni forniti) e in genere con scadenze brevi (fatture a 30-60-90 giorni). Quando l’azienda non paga puntualmente i fornitori, essi possono reagire in diversi modi: innanzitutto, sospendendo ulteriori forniture (il che può mettere in difficoltà la produzione dell’azienda debitrice); inoltre, possono attivare procedure legali di recupero credito, tipicamente decreti ingiuntivi seguiti, in mancanza di pagamento, da pignoramenti (su conti, merci, attrezzature, crediti verso clienti, ecc.). Se più fornitori agiscono simultaneamente, l’azienda rischia una paralisi operativa per mancanza di materiali e per il blocco delle risorse finanziarie pignorate. Anche un singolo fornitore rilevante non pagato, magari un subfornitore chiave, può presentare istanza di fallimento: di solito i fornitori provano prima la via ingiuntiva/esecutiva, ma se trovano insolvenza diffusa possono anche perseguire la strada concorsuale (è però più comune che siano banche o Fisco a iniziare azioni di fallimento, i fornitori lo fanno quando il credito è molto grande rispetto alla dimensione dell’impresa debitrice).

Strumenti difensivi per debiti verso fornitori:
Negoziazione individuale (saldo e stralcio): Spesso è possibile trovare accordi stragiudiziali con i fornitori, soprattutto se l’azienda intende proseguire l’attività e continuare ad aver bisogno di quei fornitori in futuro. Un fornitore che abbia interesse a mantenere il cliente potrebbe accettare un “saldo e stralcio”, ossia il pagamento parziale immediato (ad esempio il 50%) a fronte della rinuncia al resto, oppure una dilazione dei pagamenti arretrati magari garantita da effetti cambiari o da accordi di rientro. Queste intese vanno formalizzate per iscritto (spesso con quietanza a saldo e stralcio) per evitare che il fornitore, incassato il parziale, pretenda poi il residuo. Il vantaggio è la rapidità e l’assenza di formalità; lo svantaggio è che ogni creditore fa storia a sé e si rischia la disorganicità (alcuni accettano, altri no). È comunque buona prassi, prima di intraprendere un percorso concorsuale, sondare i principali fornitori sulla loro disponibilità a trovare un compromesso bonario: se se ne convincono abbastanza, si può evitare la necessità di misure più drastiche.

Pagamenti strategici e classi di fornitori: Nell’emergenza, l’impresa potrebbe essere costretta a selezionare quali fornitori pagare prioritariamente. Bisogna essere consci che pagare alcuni e non altri, a ridosso di una eventuale procedura concorsuale, può esporsi a contestazioni (pagamenti preferenziali revocabili). Tuttavia, l’art. 100 CCII oggi esenta dalla revocatoria i pagamenti effettuati nell’esercizio dell’attività d’impresa ordinaria e comunque quelli anteriori di oltre 6 mesi dalla domanda di liquidazione. L’azienda quindi deve calibrare i pagamenti per mantenere operative le forniture essenziali (ad esempio, pagando i fornitori critici per la produzione) e rimandare altri. Quando poi eventualmente presenterà un concordato, potrà classare i fornitori: il Codice della Crisi consente di suddividere i creditori in classi, distinguendo ad esempio fornitori strategici (che magari continuano a lavorare durante il concordato in continuità) da fornitori comuni. Ciò consente di proporre trattamenti differenziati (fermo restando il rispetto della par condicio all’interno di ciascuna classe). Ad esempio, in un concordato in continuità può essere previsto di pagare al 100% i fornitori essenziali (classe privilegiata per necessità aziendale) e in misura inferiore gli altri chirografari. Questa flessibilità aiuta a difendersi perché incoraggia i fornitori essenziali a non interrompere i rapporti (sapendo che saranno soddisfatti integralmente). Naturalmente, tali manovre vanno studiate attentamente col professionista attestatore per evitare impugnazioni sul fatto che la classificazione sia fatta in modo arbitrario.

Procedure di allerta e composizione assistita: Se la situazione dei debiti commerciali degenera (ad esempio decine di decreti ingiuntivi notificati), è segno che la crisi è sfociata in pre-insolvenza. In tal caso, come già evidenziato, soluzioni quali la composizione negoziata diventano utili: richiedendo misure protettive al tribunale si congela per un periodo l’azione dei fornitori (non potranno iniziare o proseguire pignoramenti) e nel frattempo, con l’aiuto dell’esperto nominato, si può proporre collettivamente ai fornitori un certo piano (ad esempio: pagamento del 30% dilazionato o conversione di parte del credito in strumenti finanziari). Un singolo fornitore magari non avrebbe accettato uno stralcio così alto, ma se l’alternativa è il fallimento che gli darebbe zero, e vede che c’è un supervisore terzo, potrebbe aderire. Anche qui, se non si raggiunge accordo extragiudiziale, l’azienda potrà ripiegare su un concordato preventivo dove imporre (una volta approvato a maggioranza ed omologato) un trattamento uguale per tutti i fornitori.

Concordato preventivo con continuità: Questo strumento – di cui parleremo – è spesso la via per gestire i debiti diffusi verso tanti fornitori. Nel concordato preventivo, infatti, tutti i creditori anteriori sono coinvolti e vincolati dall’esito: una volta che la maggioranza (in valore) approva la proposta e il tribunale la omologa, anche i fornitori dissenzienti devono accettare la percentuale e le condizioni previste, non potendo più agire individualmente (il concordato omologato “sostituisce” i singoli crediti con quanto stabilito dal piano, ex art. 112 CCII). Ad esempio, l’azienda può proporre: “tutti i debiti chirografari (fornitori, banche chirografarie, etc.) saranno pagati al 40% in 4 anni”. Se i creditori votano sì e il tribunale conferma, anche chi aveva votato no prenderà quel 40% a saldo e non potrà pretendere altro. Per questo il concordato è un modo per imporre una soluzione collettiva ed evitare che il comportamento di un singolo fornitore vanifichi lo sforzo di ristrutturazione. Inoltre, fin dall’apertura del concordato, l’azienda beneficia di uno stay delle azioni esecutive: i fornitori non potranno più pignorare o iniziare cause per crediti pregressi, ma dovranno presentare domanda di ammissione al passivo o attendere il pagamento secondo il piano. Questo blocco consente all’impresa (se in continuità) di proseguire l’attività senza l’assillo di procedure esecutive, pur dovendo ovviamente onorare i debiti correnti (quelli sorti dopo l’apertura della procedura, necessari alla gestione).

Ordini di pagamento dei crediti auto-liquidanti: Esiste un’ulteriore tutela per i fornitori con crediti di natura specifica, ad es. se hanno fornito materie prime essenziali poco prima del concordato: l’art. 102 CCII (riprendendo il vecchio art. 182-quinquies l.f.) consente al debitore in concordato in continuità di chiedere l’autorizzazione a pagare fornitori strategici di beni/servizi essenziali per la prosecuzione dell’attività, anche se il credito è anteriore. Questo strumento mira ad evitare che l’impresa si fermi perché i fornitori (non pagati) rifiutano di consegnare altro: con l’autorizzazione del tribunale, si possono pagare i fornitori critici ante procedura, mantenendoli così operativi. Ciò tutela indirettamente l’azienda debitrice garantendole le forniture vitali durante la procedura. È chiaro che tali pagamenti anticipati devono essere giustificati dal best interest della massa dei creditori (se l’azienda cessa attività, nessuno recupera nulla; se continua grazie a quei fornitori pagati, il valore generato potrà soddisfare tutti in misura maggiore).

Altre categorie di debiti

Oltre alle categorie principali sopra esaminate, l’azienda potrebbe avere: debiti verso i dipendenti (stipendi arretrati, straordinari, ferie non pagate, TFR), debiti locativi (canoni di affitto di immobili o leasing scaduti), debiti verso soci o parti correlate (finanziamenti soci), debiti risarcitori (ad es. per cause legali perse).

Debiti verso dipendenti: hanno priorità massima, sia perché i lavoratori potrebbero dimettersi per giusta causa (se stipendi non pagati) o agire giudizialmente, sia perché la legge assegna loro privilegi speciali: le retribuzioni degli ultimi mesi e il TFR sono crediti privilegiati che in caso di procedura concorsuale vengono soddisfatti prima di quasi tutti gli altri (oltre a poter essere anticipati dal Fondo di garanzia INPS come detto). Non pagare i dipendenti, oltre a violare obblighi civili, può integrare reati (l’omesso versamento delle ritenute previdenziali e assistenziali, e in casi estremi malversazione se ci sono state erogazioni pubbliche non arrivate ai lavoratori). Strategia: spesso, nelle crisi, si cerca un accordo sindacale per dilazionare il pagamento di arretrati o per utilizzare ammortizzatori sociali (Cassa Integrazione Guadagni) così da alleggerire il costo del personale temporaneamente. In sede di concordato, i crediti di lavoro privilegiati vanno normalmente pagati al 100% (salvo che i lavoratori rinuncino volontariamente a qualcosa, ma ciò richiede accordo individuale o collettivo). Dunque, la difesa sta nel coinvolgere e informare i dipendenti sul piano di risanamento, magari offrendo garanzie che salvaguardino i loro crediti (ad esempio, prevedendo che comunque avranno accesso al Fondo INPS qualora la procedura andasse male). Mantenere la forza lavoro motivata è cruciale per la continuità.

Debiti locativi: il mancato pagamento dell’affitto del capannone o dei canoni di leasing di un macchinario può portare il locatore o lessor a risolvere il contratto e a pretendere la restituzione immediata del bene (immobile o macchina) – il che può essere letale per l’azienda se quel bene è indispensabile. Qui la difesa consiste nel cercare un accordo col proprietario (es. pagamento parziale dei canoni arretrati e dilazione del resto, oppure temporaneo pagamento solo parziale del canone corrente con recupero successivo). Nelle procedure concorsuali, i crediti da locazione hanno uno statuto particolare: ad esempio, nel concordato, l’azienda può chiedere di sciogliere o sospendere i contratti in corso (compresi affitti e leasing) se non più sostenibili, con autorizzazione del tribunale (art. 97 CCII, ex art. 169-bis l.f.), pagando eventualmente solo un indennizzo per le mensilità di preavviso. Questo può liberare l’impresa da un esborso insostenibile. Oppure, se il contratto serve, può mantenerlo e i canoni futuri saranno pagati regolarmente come crediti della procedura in prededuzione. Il locatore che ha canoni scaduti al momento del concordato sarà un creditore in parte privilegiato (per i canoni dell’ultimo anno, art. 2764 c.c.) e in parte chirografario (per il resto). La minaccia di perdere l’immobile spesso spinge l’azienda a mettere in cima alla lista i canoni d’affitto tra i pagamenti da fare, oppure, se c’è di mezzo una procedura, a fornire adeguate assicurazioni al locatore (ad es. pagando correntemente i canoni post-domanda e regolarizzando in percentuale quelli pregressi).

Finanziamenti soci e debiti infragruppo: Questi in realtà, più che un pericolo per l’azienda debitrice (dato che di solito i soci non pretendono immediatamente il rimborso in contesti di crisi), sono un tema per l’eventuale concordato: i finanziamenti dei soci sono postergati per legge (art. 2467 c.c. per S.r.l.) e quindi vengono soddisfatti solo dopo tutti gli altri crediti. Dal lato “difesa”, un aspetto importante è evitare confusione di patrimoni tra società collegate: se l’azienda indebitata fa parte di un gruppo, bisogna gestire attentamente i rapporti infragruppo per non esporre altre società a responsabilità (salvo il caso di consolidato fiscale, dove i debiti fiscali di una sono garantiti anche dall’altra, ma questo è un dettaglio). Una scelta strategica può essere quella di far intervenire i soci o altre società del gruppo con nuova finanza a supporto del risanamento: nuovi apporti di capitale o finanziamenti “fresh money” che, se effettuati all’interno di un concordato o accordo, possono ottenere lo status di prededuzione (cioè verranno rimborsati con priorità) per incentivare tali apporti.

In generale, per ogni tipologia di debito, l’impresa deve valutare priorità e leverage: ad esempio, il Fisco/INPS ha la forza della legge e privilegi, ma a volte è più passivo nelle azioni immediate (salvo soglie penali); le banche hanno garanzie e reattività elevata; i fornitori possono bloccare l’operatività; i dipendenti sono vitali per la produzione e protetti dal legislatore; i soci possono apportare risorse o, se creditori, sono comunque subordinati. Una mappa del rischio aiuta a decidere dove intervenire subito e dove si può guadagnare tempo. Di seguito, la Tabella 1 sintetizza i principali tipi di debito e le rispettive azioni dei creditori e soluzioni difensive disponibili.

Tabella 1 – Tipologie di debito, rischi per l’impresa e possibili difese

Tipo di debitoAzioni tipiche del creditoreSoluzioni per il debitore
Debiti fiscali (Erario)– Iscrizione a ruolo e cartella esattoriale.<br>– Fermi amministrativi su beni mobili (es. veicoli).<br>– Ipoteche su immobili aziendali.<br>– Pignoramenti su conti, crediti verso clienti, beni mobili.<br>– Istanza di fallimento se insolvenza grave.<br>– Sanzioni e interessi in crescita costante.<br>– Azione penale per omessi versamenti IVA/ritenute oltre soglia.– Richiedere rateizzazione (72-120 rate) delle cartelle per bloccare esecuzioni.<br>– Adesione a rottamazioni/sanatorie per ridurre sanzioni e congelare temporaneamente recuperi.<br>– In piano concordatario, proporre transazione fiscale (pagamento parziale/dilazionato) – eventualmente con cram-down se Fisco dissente ma piano conviene .<br>– Attivare procedura concorsuale o composizione negoziata per ottenere stay delle azioni esecutive del Fisco.<br>– Versare importi sufficienti a scendere sotto le soglie penali e/o avviare piano di rateazione prima delle scadenze penali , così da evitare conseguenze penali.
Debiti contributivi (INPS, INAIL)– Cartella esattoriale (riscossione unificata con Agenzia Entrate Riscossione).<br>– Sanzioni civili molto elevate per ritardi.<br>– Eventuale decreto ingiuntivo diretto (in alcuni casi) e pignoramenti.<br>– Segnalazione alla Procura per omessi versamenti contributivi oltre soglia (reato > €10.000 per ritenute previdenziali non versate).<br>– Istanza di fallimento (meno frequente, ma possibile per INPS su debiti ingenti).– Richiedere dilazione contributiva all’ente (es. 24 rate) per sospendere le azioni di recupero.<br>– Includere i contributi in rottamazioni cartelle se ammesso (stralcio sanzioni civili).<br>– Proporre transazione contributiva nel concordato/accordo insieme a quella fiscale (rate o stralcio parziale dei contributi dovuti) .<br>– Attivare procedure concorsuali con blocco dei pignoramenti da parte di INPS durante la procedura.<br>– Versare almeno in parte i contributi dipendenti per evitare soglie penali, o regolarizzare entro 3 mesi da diffida (causa di non punibilità).
Debiti bancariRevoca degli affidamenti a revoca (fidi di cassa, anticipo fatture).<br>– Decadenza dal termine su mutui/leasing (tutto il debito diviene esigibile subito).<br>– Escussione di garanzie reali: esecuzione immobiliare su beni ipotecati, vendita beni dati in pegno, escussione polizze/fideiussioni bancarie.<br>– Escussione di garanzie personali: richiesta di pagamento ai fideiussori (soci, terzi).<br>– Decreto ingiuntivo immediato per il dovuto e successiva esecuzione forzata su conti e beni aziendali (se non ci sono garanzie reali).<br>– Istanza di fallimento se credito rilevante e insolvenza manifesta.– Negoziare moratorie e standstill: accordo con la banca per sospendere rate per 6-12 mesi (specie se crisi temporanea).<br>– Rinegoziare il debito: allungamento piano di rimborso, riduzione tasso, periodi di pre-ammortamento (solo interessi).<br>– Con più banche: stipulare accordo stragiudiziale con il ceto bancario (es. accordo quadro firmato dal xx% di banche) per ristrutturare tutta l’esposizione finanziaria.<br>– Predisporre un Piano attestato di risanamento con attestazione indipendente, per proteggere pagamenti e ottenere adesione banche senza procedure giudiziarie .<br>– Se necessario, ricorrere a Accordo di ristrutturazione omologato (60% delle banche consenzienti, omologa tribunale) così da vincolare eventuali banche minoritarie dissenzienti e sospendere le azioni in pendenza di omologa .<br>– Attivare Composizione negoziata con misure protettive per fermare azioni esecutive delle banche mentre si tratta.<br>– Nuova finanza garantita: se possibile, ottenere nuovi prestiti (es. con garanzia pubblica) per rimborsare in parte debiti bancari arretrati (spesso necessario un piano attestato o concordato per giustificare nuovo debito in prededuzione).<br>– Gestire le garanzie personali in parallelo: accordarsi con la banca per liberare o non escutere i fideiussori, magari includendo tale liberatoria nell’accordo generale.
Debiti verso fornitoriSolleciti di pagamento formali, messa in mora.<br>– Sospensione forniture ulteriori finché non pagati (impatto sulla produzione).<br>– Azione legale: decreto ingiuntivo (anche provvisoriamente esecutivo) e successivo pignoramento di beni aziendali, crediti o conto corrente.<br>– In alcuni casi, esercizio di riserva di proprietà (se prevista nei contratti, es. recupero beni forniti non pagati).<br>– Segnalazione a società di factoring o assicurazione crediti (che potrebbero agire in surroga).<br>– In extremis, istanza di fallimento (fornitore rilevante, credito elevato, insolvenza conclamata).– Raggiungere accordi bonari individuali: ad es. saldo e stralcio (pagare una percentuale a chiusura del debito) o piani di rientro rateali con fornitori disposti, magari riconoscendo una garanzia (cambiali, ecc.) per dare sicurezza.<br>– Pagare fornitori critici per assicurarsi la continuità delle forniture (valutando rischi di revocatoria): privilegiare chi è essenziale e posticipare altri (con trasparenza verso l’esperto se in composizione negoziata, per non compromettere la fiducia degli altri creditori).<br>– Se fornitura indispensabile, valutare pagamento anticipato in concordato (autorizzato dal tribunale) per continuare a ricevere merci durante la procedura.<br>– Aggregare i fornitori in un piano collettivo: tramite composizione negoziata proporre a tutti una % di soddisfo (es. 30% in 2 anni) mostrando che è il migliore scenario rispetto a fallimento.<br>– In mancanza di accordo totale, ricorrere al Concordato preventivo: congelare subito le esecuzioni (moratoria legale) e proporre un piano di pagamento parziale ai fornitori (da votare). A maggioranza ottenuta, anche i dissenzienti saranno obbligati al trattamento previsto e non potranno agire diversamente .<br>– Utilizzare il concordato in continuità se si vuole proseguire attività: i fornitori potranno continuare a lavorare e essere pagati per l’erogato post-domanda (in prededuzione), mentre per i vecchi crediti accettano la falcidia proposta sapendo che l’alternativa è peggiore.<br>– In caso di cessazione attività, considerare concordato liquidatorio o liquidazione giudiziale: i fornitori recupereranno in base ai realizzi, ma almeno la procedura garantisce parità di trattamento e controllo (può essere necessario se non si trova accordo e l’insolvenza è irreversibile).
Debiti verso dipendentiRichieste di pagamento informali o tramite sindacati.<br>– Dimissioni per giusta causa (se stipendi non pagati) con possibili cause di lavoro.<br>– Decreti ingiuntivi e pignoramenti (spesso rapidi, data la prova scritta delle buste paga).<br>– Vertenze sindacali e segnalazioni ITL (ispettorato) per mancata retribuzione.<br>– Scioperi o rallentamenti dell’attività per protesta.<br>– In procedura concorsuale: insinuazione al passivo come crediti privilegiati (salari ultimi 12 mesi, ferie, TFR).Comunicazione trasparente con i lavoratori: condividere il piano di risanamento per ottenere fiducia e magari pattuire tempi di pagamento degli arretrati.<br>– Ricorso ad ammortizzatori sociali (CIGS, ecc.) per ridurre temporaneamente i costi del personale e coprire parte delle retribuzioni via INPS.<br>– Se in concordato, valutare accordo sindacale (art. 84 CCII) per eventuali rinunce marginali o riscadenzamento di trattamenti di fine rapporto (difficile ottenere rinuncia, ma possibile concordare il differimento del TFR se l’INPS garantisce una parte).<br>– Assicurarsi che gli stipendi correnti durante la crisi vengano pagati (magari con priorità su altri esborsi) per non perdere il capitale umano e non aggravare i debiti privilegiati.<br>– Nelle procedure, predisporre il pagamento integrale dei crediti dei lavoratori (obbligatorio per privilegio) magari appena liquidati asset (anche usando anticipazioni del Fondo di garanzia per TFR e 3 mensilità, poi rifuso dalla procedura).
Altri debiti (affitti, fisco locale, danni)– Azione di risoluzione contratti (es. locatore che sfratta per morosità).<br>– Ingiunzioni fiscali per tributi locali (TARI, IMU) da concessionari locali.<br>– Azioni legali di condanna e pignoramenti (per risarcimenti danni, fornitori di servizi vari, consulenti non pagati).<br>– Escussione di eventuali polizze fideiussorie su contratti pubblici per inadempimento dovuto a crisi.Rinegoziazione contrattuale: es. accordarsi col locatore per ridurre o differire temporaneamente il canone; concordare con il proprietario un’uscita anticipata dall’immobile evitando cause e trovando un sostituto conduttore.<br>– Sospensione contratti in concordato: valutare lo scioglimento di contratti onerosi (affitto, forniture a lungo termine) per ridurre l’esposizione futura, con autorizzazione del tribunale .<br>– Accordi transattivi su cause pendenti per ridurre importi da pagare (meglio definire prima di un eventuale concordato, perché poi i crediti contestati diventano oggetto di cause in sede fallimentare).<br>– Inserire i debiti minori (tributi locali, ecc.) nel trattamento del concordato come chirografari (spesso sono importi modesti ma vanno elencati; solitamente i Comuni tendono ad accettare i piani se c’è parità con altri chirografari).

(Legenda: istanza di fallimento = richiesta di apertura di liquidazione giudiziale; prededuzione = pagamento con priorità perché credito sorto durante procedura; stay = sospensione temporanea delle azioni esecutive individuali dei creditori.)

Come si evince dalla tabella, ogni categoria di debiti richiede un approccio specifico. Una strategia efficace di difesa consisterà nel combinare più strumenti: ad esempio, negoziare privatamente con taluni creditori, attivare una procedura concorsuale per gestire il resto in modo ordinato, sfruttando i benefici (sospensione delle azioni, possibili stralci collettivi, ecc.), ed eventualmente anche reperire nuove risorse (dai soci o finanziatori terzi) per dare linfa al piano di risanamento.

Nei capitoli seguenti entreremo nel dettaglio degli strumenti giuridici a disposizione dell’impresa debitrice. Tali strumenti si possono suddividere in due grandi famiglie: strumenti stragiudiziali o negoziali (accordi volontari, piani attestati, composizione negoziata) e procedure concorsuali giudiziarie (concordati, liquidazioni). Approfondiremo il funzionamento di ciascuno, i requisiti, i vantaggi e limiti, e come scegliere l’uno o l’altro a seconda delle circostanze.

Strumenti stragiudiziali di gestione della crisi (accordi fuori dal tribunale)

In prima battuta, un imprenditore indebitato dovrebbe valutare le opzioni stragiudiziali, ovvero quelle soluzioni che non comportano l’immediato intervento formale del tribunale e che puntano a raggiungere un accordo consensuale con i creditori. Questi strumenti presentano il vantaggio di evitare la “pubblicità” negativa di una procedura concorsuale e spesso sono più rapidi e flessibili. Tuttavia, richiedono la collaborazione volontaria dei creditori coinvolti: se uno o più creditori chiave non ci stanno, può rendersi necessario passare a strumenti giudiziali. Vediamo i principali:

Trattative private e accordi individuali

Descrizione: Consiste nel negoziare informalmente con ciascun creditore (o con gruppi di creditori omogenei) nuovi termini per il pagamento del debito. Può includere concessioni come proroghe delle scadenze, riduzione dell’importo dovuto (lo spesso citato saldo e stralcio), cambiamento delle condizioni (ad esempio fornire in cambio beni o servizi invece del denaro, o dare garanzie aggiuntive per ottenere più tempo). Non c’è un formato prestabilito: può essere un semplice accordo scritto bilaterale in cui il creditore “A” accetta di ricevere X euro a saldo del credito di Y euro, magari entro una certa data, liberando il debitore da ulteriori obblighi.

Quando adottarlo: Nelle fasi iniziali della difficoltà, se i debiti non sono ancora eccessivamente diffusi e se i rapporti con i creditori sono buoni, spesso conviene tentare soluzioni individuali. È efficace soprattutto quando il numero di creditori è limitato o quando alcuni creditori incidono in modo preponderante (es. poche banche, pochi fornitori principali). Funziona bene anche per debiti facilmente quantificabili e concordabili, come un singolo debito commerciale contestato che si può transigere a metà strada.

Vantaggi: Massima riservatezza (non si rende pubblico lo stato di crisi), flessibilità totale dei contenuti (si può concordare qualsiasi cosa che le parti ritengano accettabile, senza dover rispettare regole concorsuali sulla par condicio o altre formalità), tempi rapidi (dipende dalla volontà delle parti, senza passare per giudici o voto di altri creditori). Inoltre, l’accordo privato può essere calibrato su misura per ciascun creditore, risolvendo situazioni specifiche (es: un fornitore può accettare uno sconto maggiore perché gli interessa continuare la collaborazione, un altro può volere invece garanzie in cambio di più tempo, ecc.).

Limiti: Mancando un coinvolgimento dell’autorità giudiziaria, l’accordo vincola solo chi lo sottoscrive. Un creditore non trattato o che rifiuta può continuare le sue azioni legali. C’è quindi il rischio di non raggiungere l’unanimità e avere creditori fuori dall’accordo che vanificano lo sforzo (ad esempio pignorando beni, portando via liquidità necessaria a pagare quelli che avevano accettato l’accordo). Inoltre, senza omologazione, questi accordi non godono delle tutele delle procedure concorsuali: se poi l’azienda fallisce, i pagamenti preferenziali fatti ad alcuni creditori potrebbero essere revocati dal curatore (salvo che rientrino nell’esercizio ordinario o siano effettuati abbastanza prima, come visto). Infine, c’è il problema della tenuta nel tempo: se l’azienda non rispetta il nuovo accordo (es. non paga le rate concordate), il creditore può immediatamente agire e spesso potrà far valere l’accordo stesso in giudizio (che tipicamente contiene una ricognizione del debito residuo, facilitando l’ottenimento di un decreto ingiuntivo).

Esempio: L’azienda Alfa Srl deve €100.000 a un fornitore Beta per forniture arretrate. Beta minaccia azioni legali. Alfa propone: pagamento immediato di €30.000 e altri €30.000 in 6 rate mensili; Beta rinuncia al restante 40% e non applicherà interessi di mora. Beta, valutando il rischio di perdere l’intero importo in caso di fallimento di Alfa e desiderando continuare il rapporto, accetta. Si firma un accordo transattivo dove Beta dichiara che, a completamento del pagamento di €60.000, nulla più avrà a pretendere. – Questo accordo risolve il singolo debito con Beta. Resta però da vedere se Alfa riuscirà a fare analoghi accordi con gli altri creditori.

Ruolo del professionista: Pur essendo trattative private, è altamente consigliato farsi assistere da un advisor finanziario-legale esperto in crisi, il quale può preparare un piano di risanamento di massima da presentare ai creditori per convincerli. Ancor meglio, talvolta il debitore commissiona una lettera di intenti con un abbozzo di accordo comune a più creditori (ad esempio tutte le banche) per avere un impegno preliminare prima di formalizzare. Il professionista aiuta a evitare che l’azienda, nell’ansia di placare i creditori, offra condizioni contraddittorie o insostenibili nel loro complesso.

Piano attestato di risanamento

Il Piano Attestato di Risanamento è un’evoluzione strutturata della trattativa privata. Esso consiste in un piano di risanamento globale dell’impresa, redatto dall’organo amministrativo con l’ausilio dei consulenti, che indica le azioni da compiere per superare la crisi (ristrutturazione del debito, rifinanziamento, dismissioni, riorganizzazione aziendale, ecc.), corredato da proiezioni finanziarie dettagliate. Questo piano viene poi sottoposto alla verifica di un professionista indipendente (attestatore), tipicamente un commercialista o revisore iscritto agli albi ministeriali, il quale emette un’attestazione sulla veridicità dei dati aziendali e sulla fattibilità del piano. L’attestatore deve essere terzo (non legato all’azienda né ai creditori) e svolge un’analisi simile a quella di due diligence, esprimendo un giudizio professionale: “i numeri di partenza sono corretti e il piano ha ragionevoli chance di riuscita”.

Finalità e natura giuridica: Il piano attestato è regolato oggi dall’art. 56 CCII (già art. 67 l.f.). Non è una procedura concorsuale né richiede omologazione giudiziale; tuttavia, per sortire i suoi effetti di protezione, è prassi che venga pubblicato (depositato) nel Registro delle Imprese. Il suo scopo principale è evitare l’insolvenza irreversibile e scongiurare l’apertura di procedure concorsuali, attraverso un accordo negoziale e volontario con i creditori basato sulla fiducia generata dall’attestazione indipendente . La legge infatti non prescrive forme specifiche di accordo con i creditori in questo contesto: alcuni creditori potranno aderire formalmente sottoscrivendo contratti modificativi (es. nuove scadenze), altri semplicemente verranno soddisfatti secondo il piano senza un patto formale. Ciò che rileva per la legge sono gli atti esecutivi di tale piano: come anticipato, l’art. 56 CCII stabilisce che i pagamenti, le garanzie e gli atti posti in essere in esecuzione del piano attestato non sono soggetti a revocatoria in caso di successivo fallimento . Questa protezione mira a incentivare i creditori a collaborare: sanno che se accettano pagamenti parziali o nuovo credito secondo il piano, non verranno penalizzati successivamente.

Quando adottarlo: Il piano attestato è indicato quando l’impresa ha una possibilità concreta di risanamento (evitando la liquidazione) e ha bisogno di una ristrutturazione finanziaria relativamente consensuale. In genere, situazioni in cui: l’indebitamento è concentrato in poche banche/fornitori principali che sono disposte a negoziare; l’azienda necessita di nuove linee di credito o investitori (la presenza di un piano attestato aumenta la fiducia di nuovi finanziatori); l’impresa non è ancora insolvente, ma in stato di crisi (anche se la norma consente l’uso del piano attestato anche a imprenditori in insolvenza conclamata, il suo utilizzo “fisiologico” è prima di arrivare al default totale ). Ad esempio, una PMI che prevede di poter tornare in utile se riduce i costi e allunga il debito potrà optare per un piano attestato come cornice per l’accordo con banche e fornitori.

Contenuti tipici: Il piano deve dettagliare: l’elenco dei creditori e il trattamento proposto per ciascuno (chi viene pagato subito, chi dilazionato, chi con stralcio), le eventuali risorse apportate (nuovo finanziamento, aumento di capitale), un conto economico e finanziario previsionale per i prossimi anni che mostri la sostenibilità dell’impresa risanata, e le azioni di rilancio (es. cessione di rami d’azienda non redditizi, taglio di personale con accordi sindacali, lancio di nuovi prodotti, ecc.). Il professionista attestatore verificherà che i dati storici siano attendibili (incrociando bilanci, fiscali, banche, ecc.) e che le proiezioni siano ragionevoli (valutando assunzioni di vendita, margini, tempi di incasso crediti, ecc.). Se tutto torna, rilascia un’attestazione positiva. In caso contrario, può rilasciare attestazione negativa (il che ovviamente inibisce il piano, poiché i creditori non si fideranno e il piano non avrebbe protezione giuridica).

Vantaggi: Oltre alla ricordata esenzione dalle revocatorie fallimentari , il piano attestato offre un quadro credibile per i creditori: avere un sigillo di un esperto indipendente spesso è decisivo per convincere banche e altri a concedere fiducia. È uno strumento snello (non serve passare dal voto dei creditori né dall’omologa del giudice, risparmiando tempi e costi di una procedura concorsuale) e riservato (la pubblicazione in Registro Imprese dà pubblicità legale, ma spesso passa inosservata perché è un adempimento privo del clamore di un fallimento o concordato). Permette all’impresa di continuare a operare normalmente durante l’attuazione, senza gli oneri e i controlli di un commissario giudiziale (che invece avresti nel concordato). Inoltre, consente di coinvolgere solo i creditori strategici: non c’è obbligo di includere tutti i creditori; alcuni possono essere pagati integralmente fuori piano per semplicità, concentrando la ristrutturazione su quelli disponibili a trattare.

Limiti: Il piano attestato, per definizione, non vincola i dissenzienti. Se hai 10 fornitori e 3 non vogliono sentir ragioni, il piano attestato non può imporre loro uno stralcio: dovrai comunque pagarli, oppure, se non puoi, rischi le loro azioni. Quindi funziona se c’è una massa critica di consenso spontaneo. Inoltre, non c’è stay automatico delle azioni: a differenza del concordato, qui i creditori possono, fino a quando non si accordano, proseguire con decreti ingiuntivi e pignoramenti. Nulla vieta all’imprenditore, in parallelo al piano attestato, di chiedere misure protettive con la composizione negoziata o di presentare un ricorso “in bianco” per concordato se vede qualche creditore aggressivo: spesso si usano in combinazione le cose (es: composizione negoziata per bloccare il tempo necessario a finalizzare un piano attestato). Un altro limite è che non c’è una autorità che risolve contestazioni: se un creditore ritiene che il piano lo tratti in maniera iniqua rispetto ad altri, non esiste un giudice cui chiederlo (mentre nel concordato i creditori votano e in caso di opposizioni decide il tribunale in sede di omologa). Quindi, se tra i creditori si creano contrasti (ad es. una banca vuole un trattamento migliore di un’altra), sta all’abilità del debitore trovare un compromesso, altrimenti l’accordo non si chiude. Infine, se il piano dovesse comunque fallire e l’azienda finisse in liquidazione giudiziale, il fatto di aver seguito un piano attestato non impedisce la dichiarazione di insolvenza e l’apertura del fallimento; semplicemente gli atti già compiuti sono salvi, ma l’impresa può comunque essere portata a fallimento se risulta insolvente (e l’attestatore stesso potrebbe finire sotto i riflettori se la sua attestazione era eccessivamente ottimistica – esiste una responsabilità dell’attestatore in caso di dolo o colpa grave).

Novità 2022-2025: Il Codice della Crisi (D.Lgs. 14/2019) ha formalizzato all’art. 56 CCII alcuni aspetti prima lasciati alla prassi. Ad esempio, oggi si richiede espressamente che l’imprenditore che ricorre al piano attestato sia in stato di crisi o insolvenza (quindi non semplicemente “in bonis”: in bonis non servirebbe) . Inoltre, i correttivi del 2022 e 2024 hanno precisato il contenuto minimo del piano attestato: il Terzo Correttivo 2024 ha rafforzato l’obbligo di indicare chiaramente gli elementi essenziali e ha equiparato, sul piano fiscale, gli effetti del piano attestato alle altre procedure (era rimasto un vuoto sulla detassazione delle sopravvenienze attive per i nuovi istituti: ora anche i piani attestati rientrano nella detassazione) . Dunque, un reddito da stralcio generato dal piano attestato non sarà tassato come sopravvenienza attiva, analogamente a concordati e accordi omologati . Ciò elimina un vecchio inconveniente (prima del 2015 i debiti perdonati dai creditori generavano imponibile fiscale, disincentivando un po’ i risanamenti – oggi il TUIR esenta queste sopravvenienze in quanto connesse a procedure di crisi).

In sintesi, il piano attestato è uno strumento duttile e potente per chiudere un “patto di risanamento” con i creditori senza dover passare dal tribunale. Occorre però una combinazione di fiducia (grazie all’attestazione indipendente) e consenso volontario. Se manca quest’ultimo, bisogna considerare gli strumenti concorsuali.

Accordi di ristrutturazione dei debiti (omologati)

Quando la soluzione totalmente privata non è praticabile, ma si è comunque vicini a un consenso qualificato, il legislatore offre la possibilità di coinvolgere parzialmente l’autorità giudiziaria per dare efficacia a un accordo di ristrutturazione. Gli Accordi di ristrutturazione dei debiti (ARD) sono stati introdotti per consentire all’imprenditore di evitare il fallimento con un accordo con i creditori che abbia però un timbro giudiziario. Sono spesso descritti come procedure concorsuali semplificate: in effetti l’art. 57 CCII li annovera tra gli strumenti di regolazione della crisi, distinti dal concordato perché non coinvolgono tutti i creditori ma solo alcuni.

Caratteristiche principali: L’imprenditore elabora un accordo con una parte sostanziale dei creditori (almeno il 60% del totale dei crediti, requisito di legge), definendo come verranno soddisfatti i loro crediti (pieno pagamento, pagamento parziale, in forma mista, in natura, ecc.). Deve essere redatto un piano a supporto e anche qui è richiesta l’attestazione di un professionista sulla fattibilità e sul fatto che i creditori estranei all’accordo non saranno danneggiati rispetto all’alternativa del fallimento (condizione di omologazione). L’accordo viene poi sottoposto al tribunale per l’omologazione (approvazione). Se tutto è regolare, il tribunale omologa e l’accordo diventa efficace. I creditori aderenti sono vincolati nei termini pattuiti; i creditori non aderenti restano fuori dall’accordo (devono comunque essere pagati integralmente entro i 120 giorni dall’omologa per legge, se chirografari, o mantenuti correnti per privilegiati).

Tutele durante la procedura: Dal momento in cui l’imprenditore deposita il ricorso per omologazione dell’accordo (che può essere depositato anche con riserva se l’accordo è in via di definizione, similmente al concordato in bianco), può chiedere al tribunale misure protettive verso i creditori (lo stay fino a 4 mesi) per evitare che durante le trattative finali o l’attesa dell’omologa qualcuno mandi all’aria tutto con un pignoramento. Questo escamotage, previsto dal CCII, rende l’ARD più appetibile rispetto al passato, perché garantisce un periodo di quiete simile a quello del concordato.

Uso tipico: Il classico scenario è un’azienda con pochi creditori rilevanti e molti minori, dove si vuole vincolare i principali (che detengono magari il 70-80% dei crediti) e si ha la capacità di pagare i piccoli per intero. Ad esempio, un’azienda ha 5 banche che insieme hanno il 65% dei crediti, più tanti fornitori piccoli per il 35% residuo. Con un ARD, può accordarsi con le 5 banche (es: stralcio 30% e rientro del 70% in 5 anni) e garantire che i fornitori più piccoli saranno pagati integralmente a scadenza (o con lieve ritardo). Le banche firmatarie e l’azienda depositano l’accordo; i fornitori, non aderenti, non vengono toccati (ma vengono pagati regolarmente). Il tribunale omologa visto che i fornitori “estranei” non subiscono pregiudizio (prendono il 100% come avrebbero preso in fallimento, anzi prima). Risultato: le banche sono vincolate a non agire oltre e rispettano l’accordo; l’azienda ha ridotto il suo indebitamento e può proseguire.

Varianti introdotte di recente: La normativa si è evoluta prevedendo versioni più flessibili: – L’accordo ad efficacia estesa (art. 61 CCII): se l’accordo raggiunge particolari maggioranze in categorie omogenee di creditori finanziari (banche, obbligazionisti), l’imprenditore può chiedere che l’omologazione estenda gli effetti anche ai creditori finanziari dissenzienti non firmatari, purché abbiano caratteristiche simili ai consenzienti. Questo è un meccanismo di cram-down settoriale (pensato, ad esempio, per ristrutturazioni di debiti bancari dove una piccola banca locale non vuole aderire ma tutte le altre sì: il giudice può estendere l’accordo anche a quella). – L’accordo di ristrutturazione agevolato: con il Correttivo 2021 (D.Lgs. 83/2022) è stata introdotta la possibilità di omologare accordi anche con percentuale inferiore al 60%, purché i creditori estranei siano pagati non meno del 30% del loro credito. Questo recepisce in parte la Direttiva UE e vuole agevolare ristrutturazioni in cui magari solo alcuni creditori finanziari vengono sacrificati. Ad esempio, se un’azienda riesce a farsi scontare il 50% del debito da banche che rappresentano il 50% del totale crediti, e l’altro 50% di creditori chirografari verrà comunque soddisfatto al almeno 30%, il tribunale può omologare l’accordo anche se non è raggiunta la soglia 60%. È una norma tecnica che amplia la gamma di situazioni risolvibili. – I “PRO” (Piani di Ristrutturazione soggetti a Omologazione): sono una novità del Codice e dei correttivi, ispirati alla direttiva UE 2019/1023. Si tratta in pratica di accordi di ristrutturazione impostati con una logica per classi di creditori, che possono essere omologati anche senza l’adesione delle percentuali previste se omologati con cram-down su classi dissenzienti. Il PRO consente al debitore di portare in tribunale un piano di ristrutturazione e farlo approvare se almeno una classe rilevante di creditori vota a favore, lasciando al giudice la possibilità di vincolare anche le classi contrarie (purché il piano rispetti l’equità tra classi). È un istituto molto avanzato e ad ottobre 2025 ancora poco testato, ma potenzialmente consente ristrutturazioni anche contro la volontà di intere classi minoritarie di creditori, un po’ come avviene nel Chapter 11 statunitense o nelle Scheme of Arrangement inglesi. La direzione è quindi di dare all’imprenditore più strumenti per superare l’opposizione di minoranze se la maggioranza dei creditori è d’accordo e il piano è equo.

Vantaggi degli ARD: Il principale è la certezza e forza legale dell’accordo: una volta omologato, diventa un titolo esecutivo e vincola i firmatari (se un creditore firmatario non rispetta – ad es. non rilascia la garanzia promessa – il debitore può agire giudizialmente per esecuzione dell’accordo, e viceversa se il debitore non paga come previsto il creditore può procedere direttamente). Inoltre, l’omologa garantisce che non ci saranno azioni revocatorie sui pagamenti o garanzie dati in attuazione dell’accordo (art. 59 CCII). È un ambiente controllato: se un creditore ritiene l’accordo pregiudizievole, può costituirsi e opporsi in sede di omologa, e il tribunale valuterà (quindi c’è una verifica di legalità e merito). C’è la possibilità di ottenere uno stay temporaneo delle azioni esecutive mentre si perfeziona l’accordo, proteggendo l’azienda dagli attacchi in pendenza di trattativa. Infine, come nel concordato, anche qui c’è la transazione fiscale e contributiva: l’accordo può includere debiti fiscali con stralcio/dilazione e il giudice può omologare nonostante il dissenso dell’Erario se la proposta è più conveniente che il fallimento .

Limiti degli ARD: Serve una base di consenso elevata (almeno 60% dei crediti, salvo casi di accordo agevolato), quindi se i creditori sono molto frammentati o nessun gruppo raggiunge quella soglia, non è utilizzabile. Non risolve i problemi con i creditori estranei: se hai un 40% di creditori che non aderiscono e non puoi pagarli integralmente in breve, l’accordo non regge (diversamente dal concordato dove puoi imporre anche a loro un trattamento). Dunque è adatto a imprese dove il debito è concentrato. Un altro limite è che l’efficacia è soggettiva: obbliga le parti, ma se per qualche ragione un creditore importante non aderisce e non è pagato integralmemte fuori accordo, quell’unico potrà comunque agire (pignorare, fallire l’azienda, etc.). In pratica, se c’è anche un singolo “grande” dissenziente, spesso tocca ripiegare sul concordato. Anche i costi e tempi non sono trascurabili: pur meno oneroso di un concordato, un ARD comporta comunque di predisporre un piano dettagliato, una attestazione, un giudizio di omologazione (con udienza, eventuali opposizioni). Non è immediato come un piano attestato. Ma può essere molto più rapido di un concordato con voto: non serve convocare tutti i creditori in adunanza per votare, qui basta depositare le adesioni scritte e il giudice valuta solo la percentuale e il merito, senza iter di voto.

Accordi di ristrutturazione “in continuità”: Se l’azienda prosegue l’attività, l’accordo può prevedere che i creditori vengano soddisfatti con i flussi generati dalla continuità aziendale. Il CCII prevede anche la figura di convenzioni di moratoria (art. 62): accordi stipulati con il 75% dei creditori di una certa categoria per dilazionare i pagamenti, che diventano vincolanti anche per gli altri della medesima categoria (ad esempio, convenzione di moratoria con le banche per non escutere garanzie per tot tempo). Questa convenzione può essere parte di un accordo di ristrutturazione più ampio. Il Terzo Correttivo 2024 ha espressamente esteso alcune discipline del concordato alle trattative di accordo: per esempio, ha chiarito che le opposizioni dei creditori a operazioni straordinarie (cessioni, finanziamenti) durante l’omologa seguono le stesse regole del concordato .

Conclusione su piani attestati e ARD: Possiamo considerare piano attestato e accordo di ristrutturazione come gradazioni diverse sulla scala “strumenti negoziali vs concorsuali”. Il piano attestato è molto negoziale e basato su fiducia; l’accordo è ibrido: negoziale ma con ombrello giudiziario finale. Laddove possibile, l’imprenditore preferirà il piano attestato (meno formalità, più riservato) perché implicando meno l’autorità pubblica preserva meglio l’immagine aziendale e i rapporti (si evita di dover dichiarare pubblicamente lo stato di crisi in tribunale). Se però quella strada non è sufficiente (perché alcuni creditori non collaborano spontaneamente), l’accordo omologato è un buon compromesso: non arriva alla complessità di un concordato (che coinvolge tutti i creditori), ma consente di piegare eventuali sacche di resistenza qualora la maggior parte sia d’accordo.

Composizione negoziata per la soluzione della crisi

Tra gli strumenti negoziali, merita un focus specifico la Composizione Negoziata della crisi d’impresa, istituto di recentissima introduzione. Introdotta in piena pandemia col D.L. 118/2021 (convertito in L. 147/2021) e ora integrata nel Codice della Crisi (artt. 12-25 CCII), la composizione negoziata è una procedura volontaria e confidenziale in cui l’imprenditore in difficoltà si affida all’assistenza di un esperto indipendente nominato da un’apposita commissione, con il compito di agevolare le trattative con i creditori e individuare una soluzione per superare la crisi. Si tratta di un percorso “assistito” ma non coercitivo: a differenza del concordato, qui non c’è voto dei creditori né un esito imposto dal tribunale (la composizione negoziata non culmina in un provvedimento impositivo sugli assenti).

Accesso: Può accedervi qualsiasi impresa commerciale o agricola in situazione di squilibrio patrimoniale o economico-finanziario tale da rendere probabile la crisi o l’insolvenza, purché vi sia una ragionevole perseguibilità del risanamento . Non è richiesto che l’impresa sia formalmente in stato di crisi secondo la definizione di art. 2 (cioè prospettive di insolvenza entro 12 mesi); è sufficiente anche una difficoltà meno imminente, o persino un’insolvenza già manifesta, se però esistono concrete chance di risanamento . Questo strumento è infatti pensato sia per intervenire prima che la crisi sia irreversibile, sia persino, in alcuni casi, dopo che l’insolvenza è conclamata, se c’è margine per evitare la liquidazione . Ad esempio, un’azienda già insolvente (forse alcuni fornitori hanno chiesto fallimento) può ugualmente accedere alla composizione negoziata per tentare un salvataggio, e la legge prevede che dalla pubblicazione dell’istanza di composizione negoziata non può essere pronunciata sentenza di fallimento : ciò congela eventuali procedure di fallimento in corso, dando una chance all’imprenditore di giocarsi questa carta.

Procedura pratica: L’imprenditore presenta istanza tramite una piattaforma telematica nazionale (gestita dalle Camere di Commercio) , allegando informazioni aziendali (bilanci, situazione debitoria, budget, etc.) e dichiarando di trovarsi nelle condizioni richieste. Una commissione nomina un esperto indipendente iscritto in apposito elenco (professionisti con esperienza in risanamenti). L’esperto, entro 2 giorni dall’accettazione dell’incarico, incontra l’imprenditore e inizia ad esaminare la situazione. Da quel momento decorrono 180 giorni (prorogabili di altri 180) in cui l’esperto cercherà di facilitare accordi tra l’imprenditore e i creditori. L’esperto non ha poteri decisori: funge da mediatore qualificato, aiutando a predisporre proposte e verificando la sostenibilità delle stesse. Egli deve agire con imparzialità nell’interesse di salvaguardare l’impresa se possibile, ma anche nel rispetto dei creditori (non deve avallare soluzioni non soddisfacenti per loro rispetto alle alternative). Gli incontri con i creditori si svolgono di norma in riservato, spesso anche tramite la piattaforma telematica che consente chat e scambio documenti. Tutto è coperto da riservatezza: i creditori sono tenuti a non divulgare a terzi la situazione o le notizie apprese (per evitare allarmismi e perdite di fiducia esterne). L’imprenditore durante questa fase rimane alla guida dell’azienda; l’esperto osserva e suggerisce, ma non governa l’impresa (non è un commissario). La gestione rimane in bonis, sebbene l’imprenditore debba astenersi da atti straordinari non autorizzati che possano pregiudicare i creditori.

Misure protettive: Uno dei punti di forza è che l’imprenditore, se lo ritiene necessario, può chiedere al tribunale di disporre misure protettive a presidio delle trattative, ossia un provvedimento che impedisce ai creditori di iniziare o proseguire azioni esecutive e cautelari durante la composizione negoziata (e sospende eventuali istanze di fallimento) . Questa protezione inizialmente dura fino a 4 mesi, prorogabile su istanza fino a 12 mesi in casi eccezionali. Il tribunale concede tali misure se la richiesta è corredata da documentazione attendibile e se ritiene che la negoziazione non sia pretestuosa. È previsto anche che i creditori possano opporsi. Durante le misure protettive, i creditori non possono acquisire titoli di prelazione senza autorizzazione (per evitare corse alle garanzie). L’azienda però deve pagare regolarmente i crediti che maturano durante la composizione (per non aggravare la posizione dei creditori commerciali che continuano a fornire, i quali peraltro godono di prededuzione in caso di futura procedura concorsuale). Le misure protettive servono a congelare il pregresso, ma l’azienda deve onorare il corrente.

Esito: La composizione negoziata può concludersi in vari modi:
– Se le trattative riescono, l’imprenditore e i creditori possono formalizzare uno o più accordi. Questi accordi possono essere di varia natura: contratti di ristrutturazione del debito bilaterali, convenzioni di moratoria, un accordo di ristrutturazione ex art. 57 (magari sfruttando la corsia dell’omologa se necessario), o persino un concordato preventivo se i creditori concordano nel votarlo (concordato “prenegoziale”). Frequentemente, l’esito sarà un accordo stragiudiziale plurilaterale firmato da tutti o gran parte dei creditori (senza omologa). In tal caso l’esperto chiude la procedura con una relazione finale positiva. L’impresa esce dalla composizione negoziata con l’accordo privato siglato e, idealmente, con la crisi risolta. Se l’accordo necessita di pubblicità (es: un nuovo finanziamento prededucibile, che va annotato), è prevista la pubblicazione di un “contratto o convenzione in esecuzione del piano” ex art. 23 CCII, che formalizza quanto concluso. – Se le trattative falliscono (nessun accordo raggiunto o insufficienti adesioni), l’imprenditore può comunque sfruttare altre opzioni entro 60 giorni dalla chiusura: proporre un concordato semplificato per la liquidazione (una speciale procedura senza voto di cui sotto), oppure presentare un ricorso per concordato preventivo ordinario o per liquidazione controllata (se sovraindebitato). L’esperto nella relazione finale darà atto del fallimento delle trattative e delle ragioni. – Se durante le trattative l’esperto rileva atti di frode o mancanza di lealtà del debitore, può interrompere la procedura.
– L’imprenditore può anche decidere di interrompere anticipatamente se individua che la via negoziale non porta frutto.

Natura giuridica particolare: La composizione negoziata non è una procedura concorsuale giudiziale in senso classico (non figura tra gli “strumenti di regolazione della crisi e dell’insolvenza” del CCII) . È definita come procedura volontaria e riservata di soluzione negoziata; ciò comporta che non c’è spossessamento dei beni, non c’è un commissario né organi concorsuali, l’impresa non è “in procedura concorsuale” (tanto che può anche contrarre nuovi debiti liberamente per la gestione corrente, seppur con prudenza). Però, dal momento in cui le misure protettive sono accordate o la procedura è iscritta, l’azienda assume lo status di impresa “protetta”: da quell’istante non può essere dichiarato il fallimento (liquidazione giudiziale) finché la comp. negoziata è in corso . Ciò come detto impedisce ai creditori di percorrere la scorciatoia concorsuale finché è in atto questo tentativo di risanamento.

Vantaggi:Tempestività ed elasticità: può essere attivata in una fase precoce di difficoltà, anche solo squilibrio prospettico, senza attendere l’insolvenza conclamata . Non ha soglie di accesso né di debito né settoriali; persino grandi imprese (e.g. spa quotate) o imprese minori la possono usare . È duttile: l’esperto e l’imprenditore possono plasmare soluzioni ad hoc (dal piano attestato, all’accordo, al concordato prenegoziale, alla cessione d’azienda). – Riservatezza: L’avvio non è pubblicizzato a terzi (a parte la comunicazione ai creditori interessati). Solo se si attivano le misure protettive viene iscritta al Registro Imprese un avviso. Comunque, rispetto a un concordato, il livello di pubblicità è minore e si evita lo stigma immediato di “azienda in fallimento”. Questo spesso consente di mantenere migliori rapporti con banche e fornitori durante i negoziati, rispetto a situazioni dove appena si chiede concordato tutti bloccano fidi e forniture. – Supporto qualificato: L’esperto è una figura terza con competenze in risanamento, che può proporre soluzioni innovative, far dialogare le parti (funzione mediatizia), e vigilare sulla correttezza. La sua presenza riequilibra un po’ le asimmetrie informative tra debitori e creditori, creando fiducia (i creditori sanno che un occhio terzo sta valutando la situazione e li informerà se il debitore nasconde problemi). – Protezione mirata: Con le misure protettive, l’impresa ottiene un effetto “mini-concordato” temporaneo: sospende i pignoramenti, ferma i fallimenti, pur senza entrare in procedura concorsuale piena. Ciò è prezioso se c’è bisogno di qualche mese di respiro per evitare che i creditori disarticolino l’azienda. Ad esempio, ferma sul nascere l’azione esecutiva di una banca su un capannone, permettendo di trattare la ristrutturazione del debito senza l’urgenza dell’asta. – Conservazione del controllo: Gli amministratori restano in sella. Questo evita la disruption di un curatore e mantiene la fiducia di clienti e dipendenti, che spesso è legata alla presenza degli attuali gestori. L’imprenditore, però, deve agire in buona fede e nell’interesse prevalente dei creditori dal momento in cui appare insolvente , altrimenti rischia la revoca delle protezioni e l’esperto può segnalarlo.

  • Incentivi legali e fiscali: Il legislatore ha previsto alcuni incentivi: ad esempio, i crediti di nuova finanza apportata durante la composizione (con attestazione di funzionalità al miglior soddisfacimento dei creditori) possono ottenere privilegio generale o comunque prededuzione se poi si va in concorso; per il biennio 2021-2023 erano previste esenzioni da alcune imposte (come l’imposta di registro sugli atti attuativi). Inoltre, come aggiornato nel 2024, è stata ammessa la possibilità di concludere una transazione fiscale anche nell’ambito della composizione negoziata : prima era dubbio se si potesse, ora l’art. 23 co.2-bis CCII chiarisce che durante la comp. negoziata il debitore può accordarsi con l’Agenzia Entrate e altri enti su un trattamento dei loro crediti (presumibilmente formalizzato poi in un accordo ex art. 23). Ciò consente di risolvere anche il nodo dei debiti fiscali dentro la negoziazione, laddove prima si temeva servisse comunque passare da un concordato.

Svantaggi e attenzioni: – Non essendo una procedura “impositiva”, se un creditore non vuole trattare, la comp. negoziata non può costringerlo ad accettare nulla. Ciascun creditore può rifiutare le proposte e restare fermo sulle sue pretese. Le misure protettive lo bloccano temporaneamente, ma non indefinitamente: se dopo 4 (o 8) mesi non si conclude un accordo, quel creditore potrà riprendere l’azione. Quindi, l’efficacia dipende dalla volontà negoziale di tutte le parti principali. – Rischio di abuso: un debitore in malafede potrebbe tentare la comp. negoziata solo per guadagnare tempo e spogliarsi di beni. Per contrastarlo, la norma affida all’esperto il compito di vigilare e di poter interrompere la procedura se il debitore è sleale. E il tribunale può revocare le misure protettive se emergono atti in frode. Inoltre, eventuali atti dispositivi non autorizzati possono essere dichiarati inefficaci rispetto ai creditori successivamente. – Costi: sebbene meno costosa di un concordato, la comp. negoziata ha i suoi costi (compenso dell’esperto, costi di eventuali consulenze necessarie per predisporre piani da mostrare ai creditori, tempo dedicato dal management). Il compenso dell’esperto è stabilito in base a parametri ministeriali (spesso modulato su success fee se risolve). – Incertezza del risultato: non c’è la garanzia di un esito. Si può investire mesi e poi concludere che non c’è accordo. In tal caso però il piano B spesso è pronto: passare ad un concordato (magari prepackato con le informazioni raccolte durante la negoziazione) o, se nulla è fattibile, arrendersi alla liquidazione.

Concordato semplificato per la liquidazione: Merita un cenno l’istituto introdotto proprio dalla normativa sulla comp. negoziata. Se la comp. negoziata fallisce perché non è stato trovato alcun accordo ma l’imprenditore ritiene di dover evitare la dispersione del patrimonio, entro 60 giorni può presentare una proposta di concordato semplificato per la liquidazione del patrimonio (art. 25-sexies CCII) . Questa è una forma di concordato senza voto dei creditori: i creditori non vengono chiamati ad approvare, decide il tribunale se omologarlo, su parere del commissario giudiziale, verificando che il piano liquidatorio proposto dia loro almeno il risultato della liquidazione giudiziale ordinaria e che siano rispettate certe regole (par condicio, ecc.). In pratica, è un’uscita rapida e semplificata, destinata ai casi in cui la negoziazione non produce una soluzione going concern, ma l’imprenditore almeno può evitare il fallimento gestendo lui la liquidazione sotto controllo del tribunale. Ad esempio, l’impresa non trova nessun accordo di ristrutturazione perché la crisi è troppo grave, però c’è un soggetto interessato a comprare l’azienda o i suoi asset a un certo prezzo: l’imprenditore propone un concordato semplificato offrendo ai creditori quel ricavato (detratti i costi) e chiude la società. I creditori, pur non votando, possono opporsi in omologa, ma se il giudice ritiene che ricevano almeno quanto otterrebbero da un fallimento, omologa comunque. Questo strumento, innovativo, offre un incentivo al debitore a provare la comp. negoziata: se va male, hai comunque la chance di un concordato “agevolato” per evitare i tempi lunghi e il disonore del fallimento.

Riassumendo la composizione negoziata: È un ottimo strumento per situazioni in cui c’è ancora valore aziendale da preservare (continuità, know-how, posti di lavoro) e i creditori possono essere ragionevolmente convinti che salvare l’azienda conviene più che smembrarla. Sposta l’attenzione su una gestione consensuale e preventiva della crisi. Il suo successo dipende molto dalle abilità dell’esperto e dall’onestà dell’imprenditore. I risultati nei primi anni di applicazione in Italia mostrano che molte imprese hanno beneficiato di accordi di risanamento grazie a essa, altre invece l’hanno usata solo per ritardare l’inevitabile. In ogni caso, ormai fa parte stabilmente del panorama: dal 2022, la composizione negoziata è diventata la “porta di ingresso” raccomandata per le imprese in crisi (anche la normativa sulle segnalazioni d’allerta spinge verso questo strumento, rimandando gli allarmi a soluzioni volontarie prima di procedere a procedure coattive).

Tabella 2 – Confronto sintetico tra strumenti stragiudiziali e ibridi

StrumentoCos’èRequisitiCoinvolgimento creditoriEffetti e tutele
Accordi privati individuali (saldo e stralcio, piani di rientro)Intese private con singoli creditori per modificare termini del debito.Nessuno formale (azienda in difficoltà di solito).Volontario, caso per caso. Non vincola altri creditori.Nessun effetto legale generale. Se debitore inadempiente, accordo risolto e creditore agisce. Se creditore prende impegno, vincolante contrattualmente. Nessuna sospensione automatica delle azioni esecutive degli altri creditori.
Piano attestato di risanamento (art. 56 CCII)Piano globale di risanamento dell’impresa con attestazione indipendente; accordi con creditori su base volontaria.Impresa in crisi o insolvente, ma con prospettive di risanamento. Necessaria attestazione da professionista.Adesione volontaria dei creditori rilevanti (es. banche) secondo negoziazione privata. Creditori non aderenti restano estranei (ma solitamente pagati regolarmente).Esonero da revocatoria per atti, pagamenti e garanzie eseguiti in attuazione del piano . Nessuna votazione, nessuna omologa. Pubblicazione del piano per pubblicità. Nessuno stay automatico sulle azioni: azienda può subire aggressioni (si tutela con eventuale composizione negoziata parallela).
Accordo di ristrutturazione omologato (artt. 57-63 CCII)Accordo giuridico con almeno 60% dei creditori, omologato dal tribunale.Impresa in crisi/insolvenza. Adesione di ≥60% crediti (salvo accordo agevolato). Attestazione di un professionista sul piano e su non pregiudizio dei non aderenti.Vincola solo i creditori aderenti (ma poss. estensione a omologhi finanziari dissenzienti). I non aderenti devono essere pagati integralmente entro 120 gg da omologa (chirografari) o secondo scadenze (privilegiati).Omologa tribunale = titolo esecutivo. Stay: ottenibile su richiesta (fino 4+4 mesi) per bloccare azioni durante trattative/omologa. Atti esecutivi dell’accordo esenti da revocatoria. Cram-down fiscale ammesso (omologa nonostante dissenso Fisco, se ok convenienza) .
Convenzioni di moratoria (art. 62 CCII)Accordo settoriale (≥75% di una categoria di creditori) per moratoria/dilazione dei pagamenti, vincolante per tutti della categoria.Impresa in crisi/insolvenza. Categoria omogenea (es. banche). 75% per validità erga omnes. Attestazione su idoneità accordo a assicurare equilibrio.Vincola anche i creditori della stessa categoria che non hanno aderito, se omologato. Gli estranei di altre categorie non coinvolti.Parte integrante di un accordo o di un piano. Omologa tribunale necessaria per efficacia erga omnes. Effetti: sospensione/dilazione pagamenti come da convenzione, anche dissenzienti.
Composizione negoziata (artt. 12-25 CCII)Procedura assistita volontaria con esperto indipendente per trovare soluzione negoziale alla crisi.Impresa (di qualsiasi dimensione) con squilibrio patrimoniale/finanziario e risanabilità ragionevole . Non importa se insolvente, purché risanabile.Non c’è adesione formale da raggiungere (non è accordo di maggioranza). Si mira ad accordi con quanti più creditori possibile, mediati dall’esperto. Nessun voto o omologa su un piano collettivo.Riservatezza: trattative confidenziali. Misure protettive ottenibili (stop azioni esecutive per 4+4 mesi) . Impedita dichiarazione fallimento mentre in corso . Impresa resta in gestione ordinaria (con obbligo di corretta informazione all’esperto). Se accordo raggiunto, poss. contratti o accordi ex art. 23 CCII (anche transazione fiscale) da pubblicare ma senza omologa. Se fallisce, poss. concordato semplificato (liquidat.) senza voto.
Concordato semplificato (art. 25-sexies CCII)Concordato liquidatorio senza voto dei creditori, proposto dall’imprenditore dopo composizione negoziata fallita.Composizione negoziata svolta ma senza accordo. Proposta entro 60 gg chiusura CN. Piano che liquida patrimonio e distribuisce ai creditori > scenario fallimento.Non c’è adesione dei creditori: non votano. Possono solo esporre osservazioni/opposizioni in sede di omologa.Nomina di un commissario giudiziale per valutare proposta. Nessun voto, decisione rimessa al tribunale. Se omologa: esecutivo, vincola tutti i creditori anteriori. Liquidazione attuata dal liquidatore nominato. È uno strumento eccezionale, creato per evitare fallimenti quando c’è un esito liquidatorio fattibile dopo CN.

(Legenda: CCII = Codice Crisi d’Impresa e Insolvenza; stay = sospensione delle azioni individuali; CN = composizione negoziata;)

Come vediamo, la scelta tra questi strumenti dipende dal livello di consenso che il debitore ritiene di poter ottenere dai creditori e dalla urgenza di proteggersi da azioni esecutive: – Se si è fiduciosi di un consenso quasi unanime (o bilaterale) –> piano attestato o accordi stragiudiziali possono bastare. – Se serve vincolare la maggioranza ma alcuni creditori minori si potranno pagare –> accordo di ristrutturazione. – Se la situazione è incerta e si vuole tentare una negoziazione protetta –> composizione negoziata come primo step. – Se da subito appare necessario coinvolgere tutti e bloccare tutti –> si va verso il concordato preventivo (strumento concorsuale pieno, di cui trattiamo ora).

Procedure concorsuali giudiziali (concordato preventivo, liquidazione giudiziale, sovraindebitamento)

Quando i debiti sono troppi o troppo diffusi perché bastino gli accordi volontari, oppure quando i tentativi stragiudiziali falliscono, restano gli strumenti concorsuali, ossia le procedure giudiziali disciplinate dalla legge in cui l’autorità interviene in modo più incisivo. Queste procedure hanno effetti legali erga omnes e consentono di imporre ai creditori dissenzienti soluzioni collettive, garantendo però il rispetto di principi di parità di trattamento e verifiche di convenienza. Analizzeremo i due principali percorsi: il concordato preventivo (che punta a evitare la liquidazione coatta attraverso un accordo votato dai creditori sotto supervisione del tribunale) e la liquidazione giudiziale (l’extrema ratio equivalente al vecchio fallimento, con spossessamento e nomina di un curatore). Inoltre, vedremo le procedure minori di sovraindebitamento e l’istituto dell’esdebitazione, rilevante per il debitore persona fisica.

Concordato Preventivo

Il concordato preventivo è la procedura concorsuale principe per tentare di risanare o quantomeno regolare la posizione debitoria di un’impresa evitando la sua distruzione. In un concordato, l’imprenditore propone ai creditori un piano che prevede un certo trattamento dei loro crediti (es: pagamento di una percentuale, eventualmente diversificata per categorie, con eventuale continuazione dell’attività oppure con liquidazione dei beni) e tale proposta viene sottoposta al voto dei creditori stessi; se approvata dalle maggioranze di legge e valutata positivamente dal tribunale (omologazione), diviene vincolante per tutti i creditori anteriori, anche per quelli che non hanno acconsentito. È quindi uno strumento potentissimo: consente di cristallizzare la situazione debitoria al momento dell’apertura, bloccare le azioni individuali e poi imporre una soluzione concorsuale collettiva, dando al debitore una discharge (liberazione) una volta eseguite le obbligazioni concordatarie.

Tipologie di concordato: Il CCII distingue principalmente: – Concordato in continuità aziendale – quando nel piano si prevede di proseguire l’attività d’impresa (in tutto o in parte), sia in forma di continuità diretta (la stessa società prosegue la gestione) sia di continuità indiretta (si prevede la cessione o affitto dell’azienda a un soggetto che la porterà avanti). Il fine è salvaguardare il valore economico e i posti di lavoro, credendo che i creditori possano essere soddisfatti meglio mantenendo l’impresa viva piuttosto che liquidandone i beni. – Concordato liquidatorio – quando invece il piano consiste prevalentemente nella liquidazione del patrimonio dell’impresa per pagare i creditori (quindi scenario di cessazione attività). In questo caso la legge richiede tradizionalmente alcune garanzie in più ai creditori, dato che manca la prospettiva di futuri guadagni: ad esempio, sotto la vecchia legge fallimentare, il concordato liquidatorio doveva assicurare almeno il 20% di soddisfo ai chirografari (salvo casi con apporti esterni). Il CCII ha mantenuto questa idea: il concordato liquidatorio puro è ammesso solo se c’è un apporto di risorse esterne che incrementi di almeno il 10% la soddisfazione dei creditori rispetto a una liquidazione giudiziale, oppure se assicura il pagamento di almeno il 20% dei crediti chirografari (art. 84 CCII). Tali soglie sono poste a tutela dei creditori, per evitare concordati “speculativi” con pagamenti irrisori.

  • Concordato misto – molti concordati pratici sono un mix: parte liquidazione di asset non strategici, parte continuità su altri rami. La legge lascia flessibilità, classificando comunque come “in continuità” quelli in cui la continuità aziendale è significativa rispetto alla soddisfazione dei creditori.

Abbiamo inoltre figure particolari: – Concordato con assunzione – quando un terzo assuntore si impegna a eseguire il concordato (ad esempio, un investitore rileva l’azienda e paga lui i creditori secondo il piano). Ciò può aumentare la fiducia di successo (spesso l’assuntore è un soggetto solvibile che garantisce i pagamenti). – Concordato minore – nell’ambito del sovraindebitamento (per imprese sotto soglia di fallibilità o altri debitori civili) esiste una procedura analoga al concordato preventivo, chiamata concordato minore. Ne parleremo in sezione sovraindebitamento.

Procedura in breve: 1. Domanda di concordato: l’imprenditore (o i soci con delibera se società) presenta ricorso al tribunale competente, allegando la proposta di concordato, il piano dettagliato e la relazione di un attestatore indipendente che dichiara la veridicità dei dati e la fattibilità del piano. Si può presentare anche un ricorso con riserva (concordato “in bianco”) indicando solo la volontà di concordato e depositando poi piano e documenti entro termini fissati (è un modo per attivare subito le protezioni e guadagnare tempo per completare la proposta). 2. Apertura della procedura: se la domanda è completa (o se arriva la proposta completa dopo la riserva), il tribunale verifica i presupposti minimi (stato di crisi/insolvenza, proposta non manifestamente impossibile o illecita) e dichiara aperta la procedura di concordato preventivo. Viene nominato un Commissario Giudiziale (figura di controllo, di solito un commercialista) e fissata la data per l’adunanza dei creditori (entro 180 giorni circa). 3. Effetti dell’apertura: da quel momento, il debitore è protetto: i creditori per fatti anteriori non possono iniziare o proseguire azioni esecutive né cautelari sui beni (automatic stay ex art. 54 CCII), eventuali pignoramenti in corso si congelano, i pagamenti dei debiti anteriori sono sospesi. Il debitore però deve continuare l’attività sotto la vigilanza del Commissario (in continuità) o, se è un concordato liquidatorio, l’impresa può essere posta in esercizio provvisorio limitatamente se serve. L’imprenditore conserva l’amministrazione ordinaria, ma gli atti straordinari richiedono autorizzazione del tribunale e sentito il Commissario. I contratti in corso possono essere sciolti o sospesi se d’aiuto (art. 97 CCII). Gli eventuali crediti post-apertura (prededuzione) vanno onorati regolarmente. 4. Voto dei creditori: i creditori vengono informati dal Commissario con una relazione e convocati in adunanza. Possono esprimere il loro voto sulla proposta (anche prima per iscritto, o dopo entro 20 giorni dall’adunanza). Serve il voto favorevole della maggioranza dei crediti ammessi al voto (maggioranza semplice >50% in valore; se ci sono classi, oltre alla maggioranza generale serve la maggioranza per classi oppure che il dissenso di classi perdenti non pregiudichi i creditori dissenzienti rispetto all’alternativa liquidatoria – introdotto col Codice). Se la maggioranza non si raggiunge, il concordato è respinto (e su istanza può seguire fallimento); se si raggiunge, si passa all’omologa. 5. Omologazione: il tribunale verifica legalità e fattibilità. I creditori dissenzienti possono fare opposizione se hanno motivi (ad es. contestano l’attestazione, o la formazione delle classi, o dicono che non rispettano norme come quella del 20%). Il giudice ascolta e decide se omologare. Dal 2024, come visto, il giudice può omologare anche senza il voto favorevole dell’Erario/INPS se il piano è conveniente per essi (cram-down fiscale). Può anche superare il dissenso di classi minoritarie (cram-down classi, se condizioni di legge rispettate). 6. Esecuzione del concordato: una volta omologato (e passata l’eventuale fase di reclamo in appello se qualcuno ha reclamato), il concordato diventa definitivo. L’azienda deve eseguire il piano come stabilito (pagare le percentuali promesse, nei tempi stabiliti, eventualmente sotto controllo di un Liquidatore Giudiziale se era liquidatorio, o con sorveglianza del Commissario per la continuità). 7. Chiusura: ad esecuzione avvenuta, il tribunale dichiara chiuso il concordato. L’impresa risanata prosegue la sua attività con la liberazione dai debiti residui. Se invece l’esecuzione fallisce (l’impresa non paga secondo il piano), il concordato può essere risolto su istanza dei creditori e a quel punto si apre il fallimento.

Vantaggi del concordato per il debitore:
– Ottenere un fresh start parziale: i debiti pregressi vengono cancellati nella misura eccedente quanto pagato col piano. Ad esempio, se si è pagato il 30%, il residuo 70% non è più esigibile (salvo obblighi di garanzie personali di terzi). È di fatto una esdebitazione concordataria dell’ente. – Sospendere le azioni esecutive immediatamente, evitando il collasso nell’immediato e il frazionamento del patrimonio da parte dei creditori. – Mantenere (nel concordato in continuità) la proprietà dell’azienda e la sua operatività, salvaguardando valore e posti di lavoro. L’attività può continuare e potenzialmente tornare redditizia grazie al taglio del debito. – Possibilità di ridurre drasticamente i debiti: con il concordato, diversamente dal piano attestato dove occorre il consenso di ogni singolo creditore alla riduzione, si può imporre una falcidia anche a chi non è d’accordo, purché la maggioranza lo sia. Ciò permette di gestire situazioni con molti creditori senza sperare nell’unanimità. – Norme protettive aggiuntive: ad es. divieto di iniziare o proseguire azioni revocatorie contro l’impresa durante il concordato; i creditori non possono modificare/sciogliere unilateralmente contratti in essere solo perché c’è il concordato (clausole di default contrattuale per concordato sono nulle). – Strumenti di finanza interinale: durante il concordato, l’azienda può ottenere credito prededucibile con autorizzazione del giudice (art. 99 CCII) per finanziare l’esercizio corrente o pagare forniture essenziali. Questo aiuta a gestire la cassa. – Transazione fiscale e contributiva: come già spiegato, nel concordato la proposta può includere pagamento parziale/dilazionato di tributi e contributi, e ora anche senza consenso Erario se necessario . Questo consente di affrontare anche il nodo fiscale dentro la procedura. – Flessibilità di classi: il concordato permette di creare classi di creditori secondo posizione giuridica ed interessi economici omogenei (ad es. separare chirografari trade da chirografari finanziari, ecc.) e offrire trattamenti differenziati (purché giustificati e non discriminatori). Ciò consente di cucire un vestito su misura, es. pagare di più creditori strategici e meno altri, in modo formalmente corretto.

Per i creditori, il vantaggio è che ottengono una soluzione ordinata e controllata, che potenzialmente dà loro più di quanto vedrebbero in un fallimento (il debitore di solito propone il massimo possibile per convincerli, e comunque il giudice verifica la convenienza rispetto all’alternativa liquidatoria ex art. 112 CCII). E se approvano, almeno sanno tempi e modi di soddisfo, anziché inseguire individualmente l’azienda forse perdendo tutto. Inoltre, l’omologa comporta la cessazione degli interessi moratori e delle azioni legali: tutto viene ricompreso nel piano, portando chiarezza.

Svantaggi e rischi del concordato:
– È una procedura complessa e costosa: richiede uno sforzo notevole di predisposizione, costi di attestatore, spese di giustizia, compensi di commissario e ausiliari, eventuali advisor finanziari e legali. Non tutte le PMI se lo possono permettere a livello di costi e struttura. – Pubblicità negativa: l’apertura di un concordato è iscritta nei registri e nota a banche (Centrale Rischi annota lo stato di concordato). Fornitori e clienti lo vengono a sapere e può minare la fiducia. In alcuni casi, clienti importanti potrebbero rescindere contratti (per clausole ad hoc ammesse in appalti pubblici, ecc.), dipendenti chiave potrebbero dimettersi. Dunque, può avere impatto sul business. – Perdita parziale di autonomia: nella fase di esecuzione, l’impresa è soggetta a vigilanza, e in caso di liquidazione, addirittura la gestione passa al liquidatore nominato. Anche in continuità, alcune decisioni spettano al giudice o al commissario. C’è quindi una ingerenza inevitabile. – Esito incerto: servono i voti dei creditori. L’imprenditore perde un po’ la propria sorte nelle mani altrui: se i creditori rifiutano, si finisce in fallimento. È essenziale lavorare prima sul consenso (spesso un concordato preventivo di successo è in realtà concordato di nome ma negoziato di fatto, nel senso che i maggiori creditori sono stati consultati prima e informati, riducendo il rischio di sorprese). – Durata: un concordato può richiedere 1-2 anni dall’inizio all’omologa, e poi magari altri anni per l’esecuzione integrale (soprattutto se vendite di beni richiedono tempo). Durante questo periodo, l’azienda è in una situazione sospesa e faticosa. Tuttavia il CCII ha introdotto procedure per velocizzare (ad esempio la possibilità di omologazione semplificata se adesione altissima ex art. 109 CCII). – Rischio di risoluzione: se dopo l’omologa l’impresa non rispetta gli impegni (es. non paga le percentuali nei termini), su richiesta di creditori pari ad almeno 10% dei crediti il concordato può essere risolto e si ricade in fallimento. Quindi, se il piano era troppo ottimistico e poi non si riesce a rispettarlo, il benefit del concordato si perde e i creditori tornano all’aggressione (con aggravio di aver perso tempo). – Controlli stringenti: eventuali atti in frode ai creditori compiuti prima del concordato (es. distrazioni di beni) possono portare il tribunale a dichiarare improcedibile la domanda (art. 88 CCII). Quindi un debitore che abbia commesso irregolarità rischia di vedere il concordato saltare e finire direttamente in liquidazione giudiziale. – Limitazioni per gli amministratori: ad esempio, in S.r.l. i soci perdono la facoltà di deliberare distribuzioni di utili o modifiche di capitale senza ok del giudice; i contratti di finanziamento in corso non possono essere autonomamente risolti dai creditori; etc. Sono tutele per i creditori, ma rappresentano rigidità operative per l’impresa.

Nonostante queste difficoltà, il concordato preventivo rimane uno strumento fondamentale quando la situazione debitoria è tale che soltanto un intervento autoritativo può riequilibrarla. Spesso è l’ultima spiaggia prima del fallimento, ma in diversi casi ha consentito salvataggi notevoli (soprattutto concordati in continuità con l’ingresso di nuovi investitori, i cosiddetti concordati con terzo assuntore in cui magari un concorrente rileva l’azienda e la risana parzialmente).

Liquidazione Giudiziale (ex Fallimento)

Se nessuna delle soluzioni precedenti è praticabile o ha successo, si arriva all’epilogo classico: la liquidazione giudiziale, che la legge chiama così ma che nella sostanza è il fallimento, ossia la procedura concorsuale liquidatoria in cui il patrimonio residuo dell’impresa insolvente viene acquisito, gestito e venduto da un organo pubblico (il Curatore) per distribuire il ricavato ai creditori secondo le regole delle prelazioni.

Quando si arriva alla liquidazione giudiziale: Vi possono condurre diverse strade: – L’imprenditore stesso può chiedere la propria liquidazione (auto-fallimento) se ritiene di non poter proseguire e preferisce una chiusura ordinata. – Un creditore (anche uno solo, di qualunque importo significativo) può presentare istanza di fallimento se l’impresa è in stato di insolvenza (cioè non paga i debiti in modo generalizzato). Per gli imprenditori commerciali esistono requisiti dimensionali minimi per essere soggetti a fallimento (il vecchio art. 1 l.f. escludeva chi nei 3 anni precedenti non superasse €300k attivo, 200k ricavi, 500k debiti; il CCII oggi definisce “imprese minori” quelle sotto soglie simili, a cui non si applica la liqu. giudiziale ma la liquidazione controllata). Dunque, una S.r.l. di medie dimensioni può essere fatta fallire anche su iniziativa di un creditore o su istanza del PM (se emergono situazioni gravi). – Il fallimento segue se un concordato preventivo viene respinto o revocato o risolto per inadempimento. – Anche la composizione negoziata che fallisce potrebbe preludere a fallimento se nulla viene intrapreso entro breve.

Effetti: La sentenza di apertura di liquidazione giudiziale comporta: – Spossessamento: l’imprenditore perde la disponibilità dei propri beni (che entrano nella massa attiva gestita dalla procedura) e la capacità di gestire l’impresa. Gli amministratori decadono dai poteri (in caso di società) e l’impresa cessa l’attività salvo esercizio provvisorio autorizzato. – Nomina del Curatore: il tribunale nomina un Curatore che amministra la massa fallimentare. Egli redige l’inventario, prosegue o scioglie i contratti pendenti (in base al vantaggio per la massa), gestisce eventuale esercizio provvisorio se autorizzato (per completare lavori in corso o vendere l’azienda come going concern). Il curatore rappresenta la società fallita legalmente. – Sospensione e convergenza delle azioni: tutti i creditori devono presentare domanda di insinuazione al passivo nella procedura; le azioni individuali sono bloccate e poi decadono. I debiti pecuniari diventano “somma di denaro in moneta fallimentare” senza interessi (salvo ipotecari con capienza). – Stato passivo: il giudice delegato forma lo stato passivo riconoscendo i crediti, la loro entità e rango (privilegi, pegni, ipoteche). I creditori contestati o tardivi possono essere ammessi con riserva o esclusi e fare opposizione. – Liquidazione attivo: il curatore, seguendo un programma approvato dal comitato dei creditori, procede a vendere i beni: beni mobili, immobili, incassa crediti, cede l’azienda intera se conviene, ecc. Lo fa tramite procedure competitive (aste, trattative). – Distribuzione: man mano che realizza cassa, il curatore distribuisce secondo l’ordine dei privilegi: prima crediti prededucibili (costi procedura, nuovi crediti per esercizio provvisorio, etc.), poi privilegiati (in ordine), poi chirografari pro-quota. Se qualcosa resta (evento raro), al fallito. – Chiusura: quando tutto venduto e distribuito (o se non ci sono attivi, chiusura per insufficienza attivo), la procedura si chiude con decreto di chiusura.

Per il debitore, il fallimento è ovviamente uno scenario di sconfitta: l’impresa viene spossessata e di norma cessata. Gli amministratori possono incorrere in azioni di responsabilità del curatore (se hanno compiuto atti dannosi per i creditori, art. 2486 c.c. – ad esempio proseguendo attività in perdita aggravando il buco, responsabilità che genera credito risarcitorio in prededuzione, come spesso affermato dalla Cassazione ). Possono anche subire conseguenze penali: la dichiarazione di fallimento apre la porta ai reati di bancarotta (fraudolenta patrimoniale o documentale se hanno distratto beni o falsificato contabilità; preferenziale se hanno favorito taluni creditori a detrimento di altri; semplice se per colpa aggravato il dissesto, art. 322 CCII e ss.). I soci di società fallite perdono il capitale investito e se avevano prestato garanzie ne rispondono su patrimonio personale.

Per i creditori, la liquidazione giudiziale è spesso una resa: recupereranno quello che si può dal patrimonio residuo, di solito poco. Tuttavia, ha il vantaggio di trasparenza e di eventuale indagine: il curatore può cercare di far annullare atti pregiudizievoli fatti prima (azione revocatoria fallimentare per rientrare di pagamenti preferenziali fatti a certi creditori – ad esempio se l’azienda ha pagato un fornitore 6 mesi prima del fallimento, quel pagamento preferenziale > soglia potrebbe essere revocato per portare i soldi nella massa e distribuirli equamente ; oppure vendite sottoprezzo a parenti fatte l’anno prima, etc.). Il curatore può anche promuovere azioni di responsabilità contro amministratori o sindaci per condotte che hanno causato danno ai creditori (cosiddetto danno da proseguimento attività oltre perdita capitale, etc.). Se recupera, questi importi vanno anch’essi ai creditori. Inoltre, in fallimento i creditori possono beneficiare, se ne hanno i requisiti, del Fondo di garanzia (i lavoratori per TFR come detto, e in parte anche fornitori agricoli etc. se leggi speciali).

Esdebitazione del fallito: Uno dei progressi normativi ormai consolidati è che l’imprenditore persona fisica (non le società, che si estinguono) può ottenere l’esdebitazione delle pendenze non soddisfatte a fine fallimento. L’esdebitazione (art. 278 CCII, già art. 142 l.f.) è un provvedimento che libera il debitore persona fisica dai debiti residui inesigibili dopo la chiusura della procedura, dandogli possibilità di ripartire. Viene concessa dal tribunale su istanza, se il fallito ha collaborato lealmente nella procedura e non ha commesso irregolarità gravi né reati fallimentari. Non copre però debiti di natura personale come alimenti, risarcimenti per danni da fatto illecito non compresi, e debiti erariali per sanzioni (questi restano). È insomma un fresh start per l’ex imprenditore meritevole. Novità recente: il CCII ha introdotto l’esdebitazione del sovraindebitato incapiente (art. 283 CCII) applicabile anche a chi in un fallimento non aveva nulla da dare ai creditori: è una sorta di perdono totale anche senza pagamento, con condizioni stringenti (una sola volta nella vita, debiti non derivanti da dolo o frode, ecc.). La Cassazione nel 2025 ha però chiarito che un imprenditore fallito che non ha ottenuto l’esdebitazione ordinaria non può poi invocare quella dell’incapiente per gli stessi debiti , quindi va scelta la strada giusta in sede di chiusura fallimento.

Per un’azienda di capitali (S.r.l., S.p.A.), l’esdebitazione come istituto non si applica perché la società, una volta liquidata, viene cancellata e cessa di esistere; i debiti insoddisfatti restano inesigibili perché il soggetto giuridico non c’è più. Tuttavia, se i soci hanno garanzie, queste rimangono attivabili.

Liquidazione controllata per sovraindebitati: Un cenno: se l’impresa debitrice fosse sotto le soglie di fallibilità (es. un artigiano piccolo, o una start-up innovativa esente da fallimento), al posto della liquidazione giudiziale si applicherebbe la liquidazione controllata (ex L.3/2012). La logica è simile: c’è un liquidatore nominato dal tribunale che vende i beni e distribuisce. Si chiama “controllata” perché l’assenza di fallibilità storicamente lasciava questi debitori senza procedura coatta: ora ce l’hanno su base volontaria o su istanza di creditori. Anche in quel caso, il debitore (persona fisica) può chiedere esdebitazione a fine procedura.

Conseguenze penali e responsabilità (approfonditi in sezione successiva): amministratori di società fallite possono subire condanne per bancarotta. Anche i soggetti che hanno concorso a causare il dissesto (sindaci, direttori generali, ecc.) possono risponderne. Dal punto di vista del debitore onesto, però, la chiusura per fallimento con esdebitazione può essere considerata un male necessario e un punto a capo per ripartire (specie per gli imprenditori individuali che possono tornare ad operare senza la zavorra dei debiti pregressi).

Strumenti per la crisi da sovraindebitamento (privati e imprese minori)

Sebbene la domanda riguardi un’azienda (quindi soggetto fallibile, presumibilmente), completiamo il quadro con i procedimenti dedicati a debitori non fallibili, poiché l’utente menzionava anche “crisi da sovraindebitamento” e potrebbe interessare il caso di imprenditore individuale artigiano o piccola impresa sotto soglie, nonché i garanti persone fisiche.

La L. 3/2012 (poi confluita nel CCII, art. 65 e seguenti) ha previsto tre procedure: – Piano di ristrutturazione del consumatore (ex “piano del consumatore”): riservato a chi ha debiti personali come consumatore (non per attività d’impresa). Permette di proporre al tribunale un piano di pagamento parziale dei debiti, senza bisogno di accordo con i creditori ma con giudizio di meritevolezza e sostenibilità. Il tribunale lo omologa se il debitore merita (non ha colpa grave nell’indebitamento) e se i creditori ottengono almeno quanto in liquidazione. – Concordato minore (ex “accordo di composizione”): per imprenditori minori e soggetti non consumatori (professionisti, ditte individuali piccole). È analogo a un concordato preventivo ma in miniatura: serve il 60% di consensi dei creditori (o se non raggiunto, il tribunale può omologare se ritiene equo e i dissenzienti non avrebbero di più in liquidazione). Necessita di un OCC (Organismo di Composizione della Crisi) o professionista nominato che aiuta a predisporre e attesta il piano. Non c’è voto in classi di solito, è piuttosto semplificato. Il risultato è vincolante erga omnes se omologato. – Liquidazione controllata (ex “liquidazione del patrimonio”): come detto, procedura di liquidazione dei beni del sovraindebitato nominando un liquidatore. Può essere chiesta dal debitore stesso o dai creditori. Alla fine, il debitore persona fisica può chiedere l’esdebitazione del residuo (anche immediata se incapiente).

Queste procedure speciali assicurano anche al piccolo imprenditore o al privato un percorso di uscita dai debiti e di esdebitazione analogo a chi passa per fallimento/concordato.

Simulazione rapida (sovraindebitamento): Un artigiano che produce macchinari ha accumulato debiti €200k verso fornitori, €50k verso banca, €30k fiscali; totale €280k. Non supera soglie di fallibilità. Può rivolgersi all’OCC locale e presentare un concordato minore: propone di vendere un macchinario obsoleto e dare ai creditori il ricavato €50k subito, poi pagare altri €50k in 4 anni con gli utili futuri, totale €100k (circa 35%). Nel piano promette di continuare l’attività usando macchinari restanti. Occorre il sì dei creditori: i fornitori e banca (rappresentano 90% del debito) votano sì convinti dal fatto che altrimenti vedrebbero molto meno (l’artigiano in liquidazione ha poco da dare). Il tribunale omologa e l’artigiano esegue i pagamenti concordati. Ottenuto ciò, i restanti €180k di debito vengono cancellati, e può proseguire l’attività risanata.

Garanti e coobbligati: Se un’azienda S.r.l. attiva un concordato o altro, come già accennato, i garanti personali (es. il socio che ha garantito il mutuo) non sono protetti dalla procedura sociale. Essi possono avere bisogno di invocare le procedure da sovraindebitamento per sé se la banca li escute. Ad esempio, un socio persona fisica che si trova con 1 milione di debiti per fideiussioni escusse dopo il fallimento della sua S.r.l., potrebbe ricorrere a un piano del consumatore (se i debiti non sono per un’attività propria) o a un concordato minore (se considerato legato all’attività imprenditoriale). Così, anche i garanti hanno un’uscita possibile.

Riassumendo, il punto di vista del debitore in difficoltà è: 1. Provare a risolvere con accordi volontari quanto più possibile, specialmente con creditori cruciali (banche, fornitori chiave). 2. Se serve protezione e un tavolo comune, attivare strumenti come la composizione negoziata. 3. Se la situazione lo richiede, non esitare a usare le procedure concorsuali (concordato) per ridurre i debiti, salvando l’impresa se fattibile. 4. Se non c’è verso di salvare, affrontare una liquidazione giudiziale in modo ordinato, collaborando per poter usufruire dell’esdebitazione e ripartire senza strascichi di debiti.

Obblighi e responsabilità degli amministratori e dell’imprenditore debitore

Di particolare importanza nel “difendersi” (anche legalmente) da una situazione di indebitamento è la condotta che tengono gli amministratori dell’azienda debitrice. La legge impone agli amministratori (di S.r.l., S.p.A., cooperative) una serie di doveri che diventano ancora più stringenti quando la società è in crisi o insolvente. Vediamo i principali profili: – Dovere di preservare il patrimonio sociale: Gli amministratori hanno l’obbligo generale (art. 2476 e 2392 c.c.) di conservare l’integrità del patrimonio sociale e di agire con diligenza nell’interesse della società. Se la società è sull’orlo dell’insolvenza, questo si traduce nel dovere di non aggravare il dissesto. Continuare ad assumere debiti sapendo di non poterli pagare può costituire inadempimento di questo dovere e fonte di responsabilità. – Adeguatezza degli assetti (art. 2086 c.c.): Come già citato, gli amministratori devono dotare l’impresa di assetti organizzativi adeguati anche per rilevare tempestivamente la crisi . Se non lo fanno e la crisi degenera causando maggior danno ai creditori, possono essere chiamati a rispondere. Ad esempio, se una S.r.l. non teneva contabilità adeguata e non ha colto perdite via via accumulate, ritardando l’adozione di misure e accumulando debiti che i creditori non vedranno mai soddisfatti, i creditori stessi (tramite il curatore fallimentare) possono agire ex art. 2486 c.c. per il danno da gestione imprudente oltre la perdita del capitale . – Obbligo di convocare l’assemblea per perdite rilevanti (artt. 2446-2447 e 2482-bis/ter c.c.): Se il capitale sociale è intaccato da perdite oltre 1/3, o scende sotto il minimo legale, gli amministratori devono tempestivamente convocare l’assemblea dei soci per gli opportuni provvedimenti (ricapitalizzazione o trasformazione o liquidazione). Se omettono di farlo e proseguono l’attività con capitale azzerato, la società si trova in causa di scioglimento e loro possono incorrere in responsabilità verso creditori per le nuove obbligazioni contratte (teoria del “operare a capitale azzerato”). La giurisprudenza spesso quantifica il danno come l’aggravarsi del dissesto dal momento in cui il capitale fu azzerato a quello del fallimento . – Divieto di pagamenti preferenziali e di atti in frode in vista del fallimento: Quando la crisi è conclamata, gli amministratori non dovrebbero fare spostamenti patrimoniali arbitrari. Ad esempio, se prevedono di chiedere concordato o c’è istanza di fallimento pendente, non dovrebbero pagare alcuni creditori a scapito di altri (questo potrebbe essere revocato o costituire reato di bancarotta preferenziale). Né sviare beni ai familiari, sennò è distrazione fraudolenta. Insomma, devono comportarsi con correttezza verso tutta la massa dei creditori, non solo verso alcuni. – Obbligo di informazione e cooperazione nelle procedure: Se si entra in composizione negoziata, l’imprenditore deve comunicare le informazioni richieste dall’esperto e agire con lealtà (altrimenti l’esperto chiude la procedura). Nel concordato, c’è obbligo di trasmettere periodicamente al Commissario i dati di gestione e di non discostarsi dal piano salvo autorizzazioni. Nel fallimento, il fallito deve collaborare col curatore (rendere il conto della sua gestione, consegnare i beni, i documenti contabili) altrimenti commette reato di bancarotta semplice (per sottrazione di scritture) o bancarotta fraudolenta documentale se li occulta intenzionalmente. – Responsabilità personali per alcuni debiti specifici: Ad esempio, l’amministratore che non versa le ritenute previdenziali trattenute ai dipendenti può essere chiamato a risponderne personalmente con sanzione amministrativa (anche oltre il penale). Gli amministratori rispondono pure verso l’Erario per le sanzioni tributarie che possono essere loro comminate come rappresentanti legali (anche se spesso poi in procedure concorsuali tali sanzioni non vengono pagate, ma restano a loro carico). – Reati fallimentari e connessi: Un cattivo gesto durante la crisi può portare a conseguenze penali: – Bancarotta fraudolenta patrimoniale: se prima del fallimento l’amministratore distrae (sottrae) o dissipa beni sociali, simula passività inesistenti, o comunque diminuisce il patrimonio a danno dei creditori, è punito penalmente (artt. 322-323 CCII corrispondono agli art. 216-217 l.f.). Ad esempio, vendere macchinari sottocosto a un amico per non farli finire ai creditori, o prelevare indebitamente cassa societaria. Questo è un reato grave (punito con reclusione sino a 6-10 anni). – Bancarotta fraudolenta documentale: se l’amministratore ha tenuto i libri e le scritture in modo da non rendere ricostruibile il patrimonio o il movimento affari (per nascondere la destinazione di risorse magari), o li ha proprio distrutti/falsificati, è bancarotta fraud. documentale. – Bancarotta preferenziale: se nei tempi di sospetto (un anno prima del fallimento) l’amministratore ha pagato intenzionalmente un creditore pregiudicando gli altri mentre era già insolvente, e quell’atto è doloso (volto a favorire quel creditore che sapeva preferito), è punibile. – Bancarotta semplice: se l’insolvenza deriva da spese personali eccessive, o se l’amministratore ha aggravato colposamente il dissesto (es. ottenendo credito sapendo di non poterlo restituire, “ricorso abusivo al credito”), o non ha chiesto fallimento tempestivamente. È reato meno grave (fino 2 anni). – Omesso versamento di IVA e ritenute: come già trattato, questi sono reati tributari specifici, prescindono dal fallimento. La “crisi di liquidità” non imputabile può oggi essere causa di non punibilità , ma l’amministratore deve dimostrare di aver fatto di tutto per reperire le risorse. – Altri reati societari: in contesti di crisi emergono talvolta falsi in bilancio (per coprire perdite), false comunicazioni a creditori, ecc., punibili dal codice civile.

Difendersi anche da queste responsabilità: Un amministratore accorto, quando vede che l’azienda non riesce più a pagare i debiti e che rischia insolvenza, dovrebbe: – Attivare subito gli strumenti di composizione (come la negoziata o un concordato in bianco) invece di continuare a procrastinare. Ciò in parte lo protegge: ad esempio, presentare tempestivamente concordato in bianco può evitare l’accusa di ritardato fallimento e evitare peggioramenti. Anche in sede penale, se poi viene contestata bancarotta semplice, il fatto di essersi attivato per un concordato può essere visto come condotta non negligente. – Evitare assolutamente distrazioni e favori indebiti: a volte la tentazione è di salvare alcuni asset per sé o per familiari (es. vendere un macchinario alla propria nuova società per portar via valore). Questi atti, oltre a poter essere revocati dal curatore, costituiscono reato. Meglio evitare del tutto. Se certi beni non servono, venderli a prezzo di mercato e usare i proventi per pagare debiti in modo trasparente. – Tenere la contabilità in ordine fino all’ultimo: niente lacune nei registri, nessuna distruzione di documenti. Anzi, predisporre la situazione aggiornata da presentare all’esperto o al tribunale. Ciò eviterà imputazioni e faciliterà eventuali accordi. – Non aggravare il passivo: non contrarre nuovi debiti se non strettamente necessari a preservare il valore aziendale. Ad esempio, non ordinare nuove forniture sapendo di non poterle pagare: potrebbe configurare una frode ai creditori (nel concordato, ordinare merci e non pagarle crea crediti prededucibili che poi riducono la soddisfazione degli altri, questo è vietato salvo che serva per portare avanti l’attività in continuità e con aspettativa ragionevole di onorarli). – Assicurare pari informazioni a tutti i creditori rilevanti: se sta trattando con banche e fornitori, non ingannarne alcuni sulla situazione per ottenere vantaggi – oltre a questioni etiche, potrebbe invalidare accordi e creare contenziosi. La composizione negoziata impone il dovere di trasparenza verso l’esperto e di riflesso verso i creditori. – Verificare l’assicurazione dei amministratori (D&O): Molte aziende hanno polizze D&O che coprono responsabilità civili degli amministratori. Pur non coprendo atti dolosi e penali, possono coprire alcune negligenze. Un amministratore vedendo rischio di default dovrebbe controllare la vigenza di tali polizze (anche perché il premio deve essere pagato per non decadere la copertura). – Dimissioni? A volte amministratori pensano di dimettersi prima del crash per evitare rogne. Ciò non sempre li esonera: potrebbero rispondere comunque per il periodo di gestione. Ma se sono impediti a operare risanamento (es. soci non vogliono fare concordato), in casi estremi dimettersi informando i soci delle ragioni (magari depositando una relazione) può limitarne responsabilità future, anche se non li salva da quelle pregresse.

In definitiva, la condotta proattiva e corretta dell’amministratore è una forma di “difesa” non solo per l’azienda, ma per sé stesso. Spesso, affrontare la crisi di petto, con trasparenza e tempestività, porta a soluzioni migliori e evita le pesanti sanzioni che colpiscono chi nega la realtà e accumula macerie. Soprattutto, la legalità durante la crisi paga: un imprenditore che chiede subito la composizione negoziata e tratta seriamente, magari salvando l’azienda, non subirà l’onta penale, mentre uno che nasconde e poi fallisce potrebbe perdere anche la libertà.

Domande frequenti (FAQ) su debiti aziendali e soluzioni di crisi

Domanda: Cosa deve fare subito l’amministratore di una S.r.l. indebitata per tutelarsi e tutelare l’azienda?
Risposta: Prima di tutto, fare una diagnosi corretta della situazione finanziaria. Bisogna verificare se la società è solvibile (può pagare i debiti se riorganizza) o insolvente (non può farvi fronte regolarmente). Contestualmente occorre controllare il patrimonio netto: se è azzerato o negativo oltre il terzo del capitale, si deve convocare l’assemblea per ricapitalizzare o liquidare la società per legge. Nel frattempo, l’amministratore deve comunicare con i creditori in modo trasparente: ignorare le loro richieste peggiora la posizione. Può proporre piani di rientro temporanei per prendere fiato. Contestualmente dovrebbe consultare un esperto di crisi (avvocato o commercialista specializzato) per valutare l’accesso a strumenti come la composizione negoziata. Attivare tempestivamente una procedura adeguata (negoziazione assistita, concordato preventivo in bianco) tutela anche l’amministratore da possibili responsabilità per aggravamento del dissesto. Insomma: non tergiversare, ma affrontare la crisi con un piano e con l’ausilio di professionisti, rispettando gli obblighi legali (come art. 2482-bis c.c.) e informando i soci. Questo protegge sia l’azienda che l’organo amministrativo.

Domanda: L’azienda ha troppi debiti e i creditori minacciano cause: meglio cercare accordi privati con ciascuno o andare direttamente in concordato preventivo?
Risposta: Dipende dall’omogeneità e dal numero dei creditori. Se l’azienda ha pochi creditori principali (es. 2 banche e 3 fornitori grossi) è spesso preferibile tentare prima accordi stragiudiziali: sono più rapidi, meno costosi e preservano i rapporti. Si può magari raggiungere con ciascuno un’intesa (es. pagamento parziale a saldo) che risolve l’80% del problema, e poi pagare integralmente i piccoli con le risorse liberate. Se invece i creditori sono molti e non c’è tempo (perché minacciano pignoramenti), oppure alcuni hanno già rifiutato trattative, allora conviene valutare il concordato preventivo. Il concordato permette di imporre la soluzione a tutti i creditori con il voto della maggioranza, risparmiando l’azienda dalle pretese individuali nel frattempo. In pratica: provare la via negoziale volontaria finché fattibile, specie se i creditori chiave collaborano; ma se uno o più importanti si oppongono o la situazione precipita (decreti ingiuntivi multipli), allora l’unica difesa efficace è il concordato (o l’accordo di ristrutturazione omologato se si hanno i numeri per quello). Talvolta, si può anche fare entrambe le cose in sequenza: esempio, presentare un concordato “con riserva” per bloccare le azioni legali e poi, entro il termine, convertire in un accordo con banche omologato al 60% ritirando la domanda di concordato. È una strategia possibile se i creditori vedono che il debitore è disposto al concordato – ciò può ammorbidire la loro posizione negli accordi.

Domanda: Come funziona il concordato preventivo “in bianco” e quali vantaggi dà?
Risposta: Il “concordato in bianco” (ora detto concordato con riserva) consiste nel depositare ricorso in tribunale chiedendo il concordato ma senza allegare ancora il piano dettagliato e la proposta definitiva . In pratica si chiede l’apertura immediata della procedura per usufruire della protezione (lo stay), e il giudice concede un termine (da 60 a 120 giorni prorogabili) per presentare piano, proposta e documenti. Il vantaggio principale è che scatta subito la protezione dai creditori: dalla data di pubblicazione del ricorso con riserva nessun creditore può iniziare o proseguire pignoramenti o altre azioni, e le istanze di fallimento sono sospese. Questo dà all’azienda respiro per finalizzare un piano di ristrutturazione senza l’assillo dei sequestri. Inoltre, permette di prendere tempo per negoziare con i creditori sotto l’ombrello del tribunale. Attenzione però: il concordato in bianco comporta comunque l’onere di arrivare a una proposta seria entro il termine, altrimenti viene dichiarata l’improcedibilità e i creditori riprendono le azioni (spesso con più veemenza). Quindi, va usato se si è già nella fase avanzata di predisporre un piano o di trattare con un investitore, ma serve qualche settimana/mese di tregua. Non va utilizzato in malafede solo per ritardare, perché il tribunale e il commissario vigilano e possono revocare la protezione se il debitore abusa (ad esempio dissipando attivo in quei mesi). In sintesi: è uno strumento difensivo efficace per congelare la situazione e guadagnare tempo, purché ci sia all’orizzonte una soluzione concreta da implementare (piano concordatario, accordo 182-bis, ecc.) .

Domanda: I debiti fiscali possono essere tagliati in un concordato o accordo? Il Fisco non si opporrà?
Risposta: Sì, i debiti tributari (IVA, imposte, contributi) possono essere inseriti in un concordato preventivo o in un accordo di ristrutturazione e subire un trattamento di favore (dilazione e/o parziale falcidia), tramite la transazione fiscale. Storicamente era richiesto il consenso degli enti (Agenzia Entrate, INPS) per approvare il piano se prevedeva stralci delle loro pretese. Oggi però la normativa e la giurisprudenza permettono il cram-down fiscale: se la maggioranza dei creditori approva il concordato, il tribunale può omologarlo anche senza il voto favorevole del Fisco, a condizione che al Fisco venga offerto almeno quanto otterrebbe dalla liquidazione fallimentare . In pratica, il Fisco non ha più un potere di veto assoluto. Naturalmente, bisogna dimostrare che la proposta è conveniente per l’Erario: tipicamente occorre offrire integrale pagamento dell’IVA (perché l’IVA gode di privilegio speciale e in liquidazione rientrerebbe in gran parte) oppure comunque un pagamento non inferiore al realizzo su beni su cui ha privilegio. Se la proposta prevede un forte stralcio su imposte privilegiate, va supportata da perizie su quanto ricaverebbe il Fisco in caso di fallimento per convincere il giudice. Negli accordi di ristrutturazione, analogamente, il giudice può omologare nonostante il dissenso del Fisco se la quota offerta è equa. Quindi, il Fisco può opporsi, ma non può più bloccare a priori la procedura come un tempo . Detto questo, conviene sempre trattare col Fisco durante la composizione: ad esempio, si può chiedere all’Agenzia Entrate di aderire formalmente alla transazione (spesso sono disponibili a accettare il pagamento del solo capitale imposta e stralciare sanzioni e interessi). Un’adesione volontaria facilita l’omologa (non serve neppure attivare il cram-down). Ma se non aderisce, il debitore oggi ha la chance di far valere le proprie ragioni in tribunale. Quindi, , i debiti fiscali possono essere ridotti legalmente in queste procedure collettive – cosa che non è possibile al di fuori (fuori dal concordato, il Fisco per legge non può fare sconti su imposta se non nelle procedure previste, salvo leggi speciali di definizione). Attenzione infine: alcuni debiti come l’IVA e le ritenute non pagate, pur falcidiabili, mantengono il loro aspetto penal-tributario; in sede di transazione, l’adesione dell’ente fa cessare il reato (causa di non punibilità), ma col cram-down senza adesione qualche incertezza c’è – tuttavia, con la pronuncia di omologa, di regola il reato di omesso versamento dovrebbe considerarsi estinto ex art. 13 D.Lgs 74/2000 se l’omologa comporta l’obbligo di pagamento del concordato (questione tecnica). In generale comunque, oggi non è più vero che “il Fisco non si può tagliare”: si può, con gli strumenti giusti e la documentazione corretta.

Domanda: Cosa succede se l’azienda non riesce a rispettare il piano concordatario dopo l’omologazione?
Risposta: Se l’azienda non adempie gli obblighi previsti dal concordato (ad esempio non paga una rata ai creditori chirografari nei termini, o non vende un immobile entro la scadenza e ciò compromette i pagamenti), i creditori possono chiedere al tribunale la risoluzione del concordato per inadempimento. Basta che non venga soddisfatto anche un solo creditore per importo > 5% del dovuto, o la percentuale minima promessa non sia raggiunta. Il tribunale, verificato l’inadempimento, dichiara risolto il concordato. A quel punto, l’azienda torna esposta all’insolvenza: normalmente, contestualmente il tribunale dichiara la liquidazione giudiziale (fallimento) , salvo che l’impresa nel frattempo presenti un nuovo concordato (possibile in casi eccezionali) o un accordo con tutti. La risoluzione fa rivivere integralmente i debiti originali, dedotti gli importi eventualmente già pagati ai creditori in esecuzione parziale del concordato. In sostanza, si torna alla casella zero (meno quanto ricevuto). I creditori riacquistano la libertà di agire e tipicamente confluiscono nel fallimento appena aperto, insinuandosi per i residui. Inoltre, l’inadempimento può far perdere al debitore eventuali benefici: ad esempio, se c’erano fideiussioni personali escusse solo parzialmente, il garante può dover pagare il resto. In sintesi, il concordato è vincolante ma condizionato: se non viene eseguito regolarmente, viene meno la protezione e l’azienda quasi sicuramente fallisce. Per questo è cruciale, in fase di proposta, non promettere più di quanto ragionevolmente fattibile. Meglio un concordato conservativo e prudente (che magari offre il 40% e poi paga anche qualcosa in più se va bene) che uno aggressivo (promette 60% ma poi ne paga solo 30%). Sul piano giudiziario, la risoluzione per inadempimento può essere evitata se l’inadempimento è di scarsa importanza o se si trova un accordo modificativo con i creditori (ma serve accordo unanime post-omologa). Da notare: la risoluzione non ridà vita alle garanzie estinte (ad es. i privilegi speciali su beni venduti e già distribuiti restano estinti), ma i creditori tornano chirografari per eventuali saldi non presi. Purtroppo, nella prassi molti concordati liquidatori finiscono risolti perché i valori di realizzo sono inferiori al previsto. In tal caso, i creditori si trovano ad aver atteso anni e poi dover comunque insinuarsi in fallimento residuo – circostanza che li rende spesso riluttanti a votare concordati se non sono ben garantiti. Dunque per l’imprenditore: se il concordato rischia di non tenere, meglio negoziare una modifica prima (il CCII ammette modifiche al piano prima del voto, anche con un piccolo slittamento di termini), oppure convertire in liquidazione più trasparente. L’inadempimento va evitato come possibile.

Domanda: Quali sono i reati più comuni in cui rischia di incorrere un imprenditore indebitato e come li evita?
Risposta: I reati variano a seconda della fase: – Prima di eventuale fallimento: i rischi maggiori sono i reati tributari. In primis, omesso versamento IVA oltre €250k per anno e omesso versamento ritenute oltre €150k . Sono reati che scattano alla scadenza del termine di pagamento (ora prorogato al 31 dicembre dell’anno successivo, grazie alla riforma) se non hai pagato e non hai un piano di rateizzo attivo. Soluzione: monitorare attentamente queste soglie, e se vedi che non puoi pagare tutto, cerca di pagare almeno in parte (per scendere sotto soglia) o attiva una rateizzazione prima di quella data . Con un piano di rateazione in corso, il reato non è configurabile (e se decade, hai ancora 90 giorni per rimediare se importo <50k residuo).
Un altro reato possibile è sottrazione fraudolenta al pagamento di imposte (art. 11 D.Lgs. 74/2000): ad esempio se stai vendendo beni societari per evitare che l’Erario li pignori, crei un danno al Fisco punibile se il debito è > €50k. Quindi: non fare atti dispositivi simulati su beni su cui l’Agente Riscossione potrebbe rivalersi (tipo cedere l’auto all’amico per evitare fermo – è reato). – In costanza di procedure concorsuali: se sei in concordato, attenzione a non aggravare la posizione dei creditori: fare pagamenti non autorizzati a creditori anteriori = possibile bancarotta preferenziale se poi fallisci; nascondere beni = bancarotta fraudolenta; falsare le scritture per celare ammanchi = bancarotta fraudolenta documentale. Anche distrarre l’attivo durante la composizione negoziata potrebbe portare a reati qualora poi si dichiari insolvenza. La regola aurea: assoluta trasparenza e fedeltà di gestione. Tieni i libri contabili aggiornati e veritieri, non portare via nulla dall’azienda per usi personali (men che meno in extremis prima del fallimento). – Post dichiarazione di fallimento: ormai i reati di bancarotta vengono valutati in base a condotte pregresse. Le più comuni contestazioni: aver prelevato cassa o beni dell’azienda per sé negli ultimi anni (bancarotta fraudolenta patrimoniale), aver tenuto contabilità caotica o mancante (fraudolenta documentale se dolosa, semplice se per negligenza), aver pagato qualche amico-creditore preferendolo (fraudolenta preferenziale), oppure l’aver fatto ricorso imprudente al credito aggravando il dissesto (bancarotta semplice).
Come evitarli? Comportandosi come detto correttamente nella gestione: non confondere patrimonio aziendale con quello personale (niente “prelievi in nero” per pagare spese private, tipica causa di bancarotta), far risultare ogni operazione nei libri e conservare fatture e documenti. Se già sai di essere insolvente, non contrarre nuovi debiti se non per stretta necessità di conservare il valore e con prospettiva realistica di pagarli (altrimenti è abuso di credito e bancarotta semplice se poi fallisci). Nel dubbio, documenta le ragioni di ogni scelta: es. continui qualche mese l’attività sperando in un contratto, poi fallisci – potrebbe essere visto come colposo, ma se hai pareri di esperti che c’era quella chance di salvataggio, potrai difenderti meglio. Infine, se arrivi al fallimento, collabora col curatore: consegna subito libri, relaziona sulle cause del dissesto, segnala eventuali anomalie in tempo. Una condotta collaborativa può evitare guai peggiori e, in sede penale, viene considerata attenuante.
In sintesi, i reati fallimentari colpiscono la disonestà o la negligenza grave: quindi la migliore difesa è essere onesto e diligente, anche in crisi.

Domanda: In caso di debiti bancari garantiti da ipoteca, come incide una procedura di concordato o ristrutturazione? La banca può comunque escutere l’ipoteca?
Risposta: Se l’azienda entra in concordato preventivo, automaticamente tutte le azioni esecutive individuali sono sospese, comprese le esecuzioni ipotecarie. La banca ipotecaria non potrà proseguire il pignoramento dell’immobile ipotecato dopo l’apertura del concordato. Dovrà partecipare alla procedura come creditore privilegiato (l’ipoteca dà diritto di prelazione sul ricavato del bene). Nel piano di concordato, l’azienda può decidere di trattare il creditore ipotecario in due modi:
– Pagarlo integralmente (solitamente vendendo l’immobile e dandogli il ricavato fino a copertura del suo credito). Se l’ipoteca copre l’intero credito, il piano potrebbe prevedere la vendita dell’immobile ipotecato e soddisfare la banca al 100% (i privilegiati in concordato vanno pagati al 100% salvo consenso alla riduzione). Se il ricavato non copre l’intero debito, la parte scoperta diventa credito chirografario da falcidiare come gli altri.
– Oppure, se la banca è disponibile, ristrutturare anche il debito ipotecario: magari la banca accetta di prendere il 80% in cambio di mantenere il mutuo in essere. Attenzione: la legge impone che i creditori privilegiati non possano essere trattati in peius senza il loro consenso, a meno che si dia loro beni o valore equivalente all’importo del privilegio (regola del “valore di realizzo”). Quindi l’azienda non può unilateralmente proporre di pagare l’ipotecario meno del valore dell’immobile sottostante. Deve o dare quell’immobile (o venderlo) e distribuire quel valore, oppure avere il consenso della banca per un diverso trattamento.
Negli accordi di ristrutturazione, simile: se la banca aderisce, può concordare di non eseguire l’ipoteca e di aspettare i pagamenti secondo accordo. Finché l’accordo è omologato, la banca non può autonomamente precostituirsi.
Se invece la domanda era: fuori dalle procedure, l’ipoteca la protegge? Sì, la banca con ipoteca può andare avanti col pignoramento finché non c’è una procedura concorsuale o misura protettiva attiva. Perciò, in una difesa dell’azienda, è fondamentale far scattare una protezione concorsuale prima che l’immobile venga venduto all’asta. Ad esempio, presentare concordato in bianco il giorno prima dell’asta blocca la vendita.
Una volta in procedura, l’ipoteca dà diritto di prelazione ma la gestione del bene passa alla procedura: sarà il curatore (in fallimento) o l’azienda sotto commissario (in concordato) a vendere l’immobile in modo ordinato e distribuirne il ricavato. La banca non potrà agire per conto suo.
In somma, la banca ipotecaria non può “chiamarsi fuori”: partecipa alla soluzione collettiva. Ha forza contrattuale perché il suo credito è privilegiato: per convincerla a votare sì ad un concordato, tipicamente la proposta deve riconoscerle il valore integrale o quasi del bene ipotecato. Ma la procedura serve anche a questo: assicurare che la banca prenda esattamente il ricavato equo del bene, e non di più a scapito di chirografari. Quindi, incide nel senso che la banca perde l’autonomia d’azione, ma mantiene la prelazione sul valore del bene. Se il valore c’è, lo recupera integralmente. Se non c’è (bene che vale meno del debito), la banca subisce una falcidia sulla parte eccedente il valore, come sarebbe comunque in fallimento.

Domanda: Dopo un fallimento o una liquidazione giudiziale, l’imprenditore (persona fisica) è liberato dai debiti? Può aprire un’altra società?
Risposta: Sì, grazie all’istituto dell’esdebitazione, il fallito persona fisica può ottenere la liberazione dai debiti residui non pagati nella procedura . Deve fare istanza al tribunale dopo la chiusura del fallimento (o anche contestualmente alla chiusura) e se ha cooperato ed è meritevole (non condannato per bancarotta fraudolenta, ad esempio), il tribunale emette il decreto di esdebitazione. Ciò cancella tutti i debiti antecedenti non soddisfatti, esclusi quelli per alimenti, risarcimenti danni da illecito extracontrattuale e sanzioni penali/amministrative (che restano a carico). I debiti fiscali e bancari sì invece, vengono cancellati. Dunque la persona torna “pulita” dai debiti civili. Anche senza esdebitazione formale, dopo il fallimento i creditori sociali non possono più nulla contro la persona dell’ex imprenditore (se era società, se era ditta individuale serve esdebitazione).
Quanto ad aprire un’altra società: durante la procedura, chi è dichiarato fallito ha alcune incapacità (non può fare l’imprenditore, né ricoprire cariche direttive in società senza informare della sua qualità di fallito). Ma dopo la chiusura del fallimento, queste interdizioni cessano. Se ottiene anche l’esdebitazione, è come avere un certificato di merito che attesta la chiusura totale dei conti col passato. Può quindi tranquillamente aprire una nuova società, o assumere cariche, fare impresa. Le uniche eccezioni sono: se è stato condannato per reati gravi potrebbe avere interdizioni dai pubblici uffici o dall’esercizio d’impresa per un periodo; inoltre, se vuole accedere a credito bancario dovrà superare il fatto che in CR o banche dati risulta il fallimento (ma con motivazioni, molte banche concedono fiducia a chi si è esdebitato, specie se il fallimento non fu per frode).
Da notare: se l’imprenditore ha nuovi debiti personali (es. aveva garantito dei debiti e dopo il fallimento glieli chiedono), l’esdebitazione non li copre perché vale solo per i debiti ammessi alla procedura. In quel caso potrebbe dover usare la via del sovraindebitamento (esdebitazione del sovraindebitato incapiente) se non ha patrimonio per onorarli.
In generale comunque, la normativa attuale incoraggia il “fresh start”: un fallito onesto deve poter riprovare a fare impresa senza lo stigma dei debiti passati . Quindi, , dopo la chiusura del fallimento e con esdebitazione concessa, si può tornare ad essere imprenditore.

Domanda: La composizione negoziata non è pubblica: come faccio a convincere i creditori a partecipare se non sanno che l’ho attivata?
Risposta: In realtà, quando attivi la composizione negoziata, sei tu imprenditore a individuare con l’aiuto dell’esperto quali creditori chiamare al tavolo. L’esperto ti chiederà l’elenco dei creditori e la situazione debitoria. Sarà poi l’esperto, assieme a te, a invitare formalmente i creditori che ritiene necessari alle trattative. L’invito dell’esperto conferisce ufficialità alla procedura, spiegando che è iniziato un percorso ai sensi dell’art. 12 CCII e che c’è riservatezza. I creditori ricevendo questa comunicazione capiscono la serietà (anche perché l’esperto è nominato dalla Camera di Commercio, non sei tu in prima persona a chiederglielo informalmente). Quindi, benché la procedura non sia pubblicizzata su registri per tutti, i singoli creditori coinvolti lo vengono a sapere perché vengono contattati.
Se hai misure protettive attive, allora c’è iscrizione al Registro Imprese: i creditori comunque lo sapranno perché riceveranno dal tribunale la notifica del decreto di protezione. Inoltre, se provano un pignoramento scoprono che è bloccato.
In pratica, per convincerli devi puntare sui vantaggi per loro: spieghi che stai cercando una soluzione concordata, che c’è un esperto terzo che supervisiona (questo dà fiducia), e che aderendo alla negoziazione possono probabilmente recuperare di più, più in fretta e salvare il rapporto commerciale. Mentre se non partecipano e si va a fallimento, potrebbero recuperare poco o nulla.
Molte volte i creditori, specie finanziari, vedono di buon occhio la composizione negoziata proprio perché è stragiudiziale assistita: preferiscono trovare un accordo col debitore supportato dall’esperto piuttosto che lunghe cause o concordati. Tieni presente che è previsto che l’esperto faccia relazione finale; se i creditori non accettano proposte ragionevoli, e poi l’impresa fallisce, quell’eventuale testardaggine di un creditore potrebbe essere notata. Ciò crea moral suasion affinché almeno ascoltino e trattino.
Quindi, devi fargli capire che non è una perdita di tempo: la presenza dell’esperto significa che stai seguendo un percorso istituzionale; inoltre, ricorda loro che possono chiedere informazioni all’esperto sullo stato dell’azienda (l’esperto deve fornire le info rilevanti in modo paritario). Questa trasparenza spesso è apprezzata.
In sintesi: i creditori vengono formalmente coinvolti e, una volta al tavolo, la chiave è mostrare un piano credibile, con l’avallo dell’esperto. Se lo fai, la mancanza di pubblicità generale non è un problema: anzi, i creditori spesso preferiscono trattare in modo riservato piuttosto che in tribunale.

Domanda: Un’impresa può ottenere nuovi finanziamenti durante una procedura di crisi? Come convincere qualcuno a finanziare un’azienda indebitata?
Risposta: Sì, è possibile ottenere nuova finanza durante le procedure di crisi, e la legge offre incentivi per questo. Ad esempio, nel concordato o negli accordi omologati, i nuovi finanziamenti autorizzati dal tribunale (c.d. finanza interinale o finanza ponte) godono di prededuzione, cioè verranno rimborsati con priorità assoluta . Anche nella composizione negoziata, se l’esperto attesta che un nuovo finanziamento è funzionale a miglior soddisfacimento dei creditori, quel finanziamento in caso di successivo fallimento non è soggetto a revocatoria e potrebbe avere prelazione. Ciò serve a convincere banche o soci a mettere soldi freschi.
Convincere un finanziatore esterno (banca, investitore) richiede di presentare un solido business plan di rilancio e far leva sulle protezioni legali: ad esempio, dire a una banca: “prestami 100 ora per portare avanti le commesse, questo prestito è autorizzato e avrai rango prededucibile, quindi sarai pagato prima di tutti”. Molte banche lo considerano se vedono un’alta probabilità di buona fine del piano. A volte si usano garanzie pubbliche: ad esempio, il Fondo Centrale di Garanzia in Italia può concedere garanzia su nuovi finanziamenti nell’ambito di accordi di ristrutturazione o concordati in continuità (con percentuali elevate se c’è un piano attestato che include quel finanziamento). Questo abbassa il rischio per il finanziatore.
Un altro potenziale finanziatore sono i fornitori stessi: si può chiedere loro di continuare a fornire (credito commerciale) durante la procedura, garantendo che quelle forniture saranno in prededuzione. Così essi finanziano indirettamente la ripresa.
Spesso però i principali finanziatori di emergenza restano i soci o gli amministratori stessi (o soggetti collegati): loro hanno l’interesse a salvare l’azienda e magari mettono capitale o liquidità. La legge premia anche loro: i finanziamenti effettuati dai soci in esecuzione di un piano concordatario o accordo non sono postergati (normalmente i finanziamenti soci sarebbero subordinati, ma se fatti come contributo al risanamento diventano prededucibili, art. 101 CCII).
Quindi la combinazione per convincere qualcuno è: garanzie legali (prededuzione, pegni, ipoteche) + piano convincente + eventualmente garanzie statali.
In conclusione, benché difficile, ottenere nuova finanza è fattibile e spesso cruciale: senza di essa tante ristrutturazioni collasserebbero. Un esempio comune: un investitore decide di rilevare l’azienda in crisi nell’ambito di un concordato, immettendo capitali in cambio di quote. Egli viene preferito perché acquista a un prezzo vantaggioso e i suoi fondi vanno a pagare i creditori parzialmente. Per l’azienda è nuova linfa, per l’investitore è un’opportunità. Questi casi stanno diventando più frequenti (i cosiddetti concordati con assuntore).
Riassumendo: sì, si può finanziare un’azienda indebitata se c’è un buon progetto e il diritto tutela chi rischia quei nuovi soldi dando prelazioni. La chiave è la fiducia nel risanamento, creata dal piano e dall’attestazione/esperto.

Domanda: In caso di debiti verso fornitori esteri (UE o extra-UE), le procedure italiane li coinvolgono? E se agiscono all’estero contro i beni?
Risposta: I fornitori esteri sono anch’essi creditori dell’azienda e come tali vengono coinvolti nelle procedure italiane alla pari dei nazionali. Devono essere avvisati (notifica dell’adunanza, ecc.) e hanno diritto di voto (se chirografari). La procedura concorsuale italiana produce effetti anche nei loro confronti grazie ai regolamenti UE (per creditori UE) e alle norme di diritto internazionale privato (per extra-UE spesso si ottiene il riconoscimento in loco). Ad esempio, un fornitore tedesco di Alfa Srl sarà iscritto nello stato passivo e se Alfa ottiene concordato al 40%, lui potrà incassare il 40% e null’altro pretendere.
Se però quel fornitore ha già un titolo esecutivo nel suo Paese e ci sono beni dell’azienda italiana all’estero, potrebbero esserci conflitti di giurisdizione. Dentro l’UE vige il Regolamento Insolvenze (2015/848) che prevede il riconoscimento automatico delle procedure concorsuali aperte nello Stato membro principale (dove c’è il centro degli interessi principali del debitore, COMI). Quindi, se l’Italia è il COMI, il fallimento o concordato italiano è riconosciuto in Germania o Francia e blocca esecuzioni lì sui beni (in teoria; in pratica bisogna comunicare agli organi competenti stranieri). Il creditore tedesco non può ignorare la procedura italiana pena atti nulli.
Per creditori extra-UE, dipende dai trattati: spesso comunque si cerca di notificare la procedura e convincerli a partecipare. I beni dell’azienda all’estero possono essere più problematici: il curatore italiano deve attivarsi localmente per farseli riconoscere (a volte nominando un co-liquidatore in loco). Se un creditore extra-UE agisce localmente e quel paese non riconosce il fallimento straniero, potrebbe riuscire a prendere quei beni prima che il curatore li blocchi. Sono questioni delicate di cooperazione internazionale. In generale, per debiti significativi all’estero, conviene valutare se aprire anche procedure secondarie locali (il Regolamento UE lo prevede se c’è una stabile organizzazione altrove).
Ma se parliamo di fornitori esteri non con beni, semplicemente con crediti verso l’azienda italiana: loro si devono accodare come tutti. Riceveranno comunicazione della procedura e devono rispettarla. Se l’azienda sta facendo un accordo stragiudiziale, coinvolgerà anche loro – e se servono omologazioni, la si chiederà anche nel loro paese (specie con creditori USA c’è il Chapter 15 per riconoscimento di procedure straniere).
In pratica: sì, i creditori esteri partecipano alle procedure italiane. Non possono sfuggire ad esempio al taglio di un concordato se debitore e tribunale sono italiani. È importante che il debitore li includa e notifichi atti nella loro lingua come richiesto.
Un aspetto in difesa del debitore: se un fornitore estero volesse iniziare un’azione in patria (es. causa civile in Francia), l’apertura di concordato in Italia permette di chiedere a quel giudice la sospensione in base al principio di università della procedura. Di solito i giudici cooperano e sospendono in attesa del concordato.
Dunque, l’imprenditore italiano può dormire abbastanza tranquillo che i creditori esteri non potranno avere un trattamento di favore solo perché all’estero. Deve però attivamente far valere la procedura italiana ovunque (tramite i legali esteri se occorre).

Domanda: Che differenza c’è tra liquidazione giudiziale e liquidazione controllata?
Risposta: La liquidazione giudiziale è la procedura destinata agli imprenditori assoggettabili al fallimento (medio-grandi). La liquidazione controllata è invece la procedura di liquidazione prevista per i debitori non fallibili (consumatori, professionisti, piccoli imprenditori sotto soglie). Operativamente sono simili: in entrambe c’è un liquidatore nominato (curatore vs liquidatore OCC) che vende i beni e distribuisce ai creditori secondo i privilegi. Le differenze: – La liquidazione giudiziale è più formale, coinvolge il tribunale fallimentare, un giudice delegato, un comitato creditori e segue le norme ex-fallimentari. È molto imperativa (può essere aperta d’ufficio su insolvenza conclamata). – La liquidazione controllata è semplificata, spesso attivata su richiesta del debitore sovraindebitato per liberarsi dai debiti. Non richiede soglie e l’OCC (Organismo Composizione Crisi) funge da supporto. I creditori presentano domande, c’è un progetto di riparto, ma la procedura è tarata per piccoli patrimoni e non ha tutte le rigidità (ad esempio niente stato passivo formale con udienza: il liquidatore prepara l’elenco crediti, i creditori possono fare osservazioni). – Esdebitazione: nel fallimento l’esdebitazione non è automatica, va chiesta e valutata. Nella liquidazione controllata di persona fisica, l’esdebitazione del sovraindebitato è quasi un output naturale salvo eccezioni (soprattutto se incapiente può chiederla subito). – Finalità: la liquidazione controllata è pensata anche come strumento “sociale” per dare sollievo ai sovraindebitati meritevoli, quindi tende a chiudersi più velocemente e con più attenzione alla persona del debitore. La liquidazione giudiziale è più orientata a massimizzare la soddisfazione creditori e punire eventualmente condotte. Per un imprenditore: se è soggetto fallibile e insolvente, subirà la liquidazione giudiziale. Se non lo è, potrà utilizzare la controllata (che è spesso più leggera e stigmatizza meno).

In conclusione, affrontare un’azienda indebitata richiede un mix di strumenti tecnici e condotta corretta. Dal punto di vista del debitore, la legge italiana oggi offre molteplici vie per difendersi dalle aggressioni dei creditori e per rimettere in sesto l’impresa o liquidarla ordinatamente, salvaguardando ove possibile la continuità aziendale e garantendo al debitore onesto una seconda chance . Il debitore deve però agire per tempo, scegliendo lo strumento adatto al grado di crisi, coinvolgendo professionisti qualificati e rispettando i doveri di trasparenza. Questo gli permetterà di gestire la situazione di sovraindebitamento con il minor impatto possibile e, auspicabilmente, di uscirne – che sia attraverso il risanamento dell’azienda o mediante una liquidazione con esdebitazione e un nuovo inizio.

Fonti e riferimenti (norme e giurisprudenza)

  • Codice Civile, art. 2086 (dovere di adeguati assetti; introdotto da D.Lgs. 14/2019) .
  • Codice della Crisi d’Impresa e dell’Insolvenza (D.Lgs. 14/2019, CCII), artt. 2 (definizioni di crisi, insolvenza, sovraindebitamento) , 12-25 (Composizione negoziata), 23 co.2-bis (transazioni fiscali in composizione negoziata) , 25-sexies (concordato semplificato), 54-64 (effetti del concordato su creditori ed esecuzioni), 84 (requisiti concordato liquidatorio), 88 (atti in frode nel concordato), 94-102 (classi, trattamenti creditori e continuità nel concordato), 109-110 (maggioranze e cram-down concordatario), 112 (condizioni omologa: convenienza rispetto a liquidazione), 116-119 (risoluzione concordato), 57-64 (accordi di ristrutturazione e convenzioni moratoria), 63 (cram-down fiscale negli accordi) , 65-73 (procedimenti sovraindebitamento: concordato minore, piano consumatore), 78-83 (liquidazione controllata sovraindebitati), 279-283 (esdebitazione del debitore civile e incapiente) .
  • D.L. 118/2021 conv. L.147/2021 – Istituzione della Composizione Negoziata per la Crisi.
  • D.Lgs. 83/2022 (c.d. “secondo correttivo” al CCII) e D.Lgs. 169/2023 (terzo correttivo) – modifiche tra cui cram-down fiscale esteso al concordato , procedure sovraindebitamento (“concordato minore”), ecc.
  • Legge Fallimentare (R.D. 267/1942) – rilevante per principi generali e fattispecie penali di bancarotta (ancora vigenti finché non confluite altrove). Art. 216 (bancarotta fraudolenta), 217 (bancarotta semplice), 218 (ricorso abusivo al credito), 219 (circostanze aggravanti), 223 (responsabilità di amministratori per bancarotta impropria).
  • D.Lgs. 74/2000 (reati tributari): art. 10-bis (omesso versamento ritenute > €150.000) , art. 10-ter (omesso versamento IVA > €250.000) , art. 13 (cause di non punibilità per integrale pagamento, estese dalle riforme 2019-2020 anche a casi di crisi non imputabile) , art. 11 (sottrazione fraudolenta al pagamento imposte, soglia €50.000).
  • Cassazione Civile, Sez. I, 28 ottobre 2024 n. 27782 – ha sancito omologabilità forzata del concordato nonostante voto contrario Fisco se trattamento più vantaggioso del fallimento .
  • Cassazione Civile, Sez. I, 14 ottobre 2025 n. 30108 – ha stabilito che il fallito che non ha ottenuto l’esdebitazione ex art.142 l.f. non può poi accedere all’esdebitazione “incapiente” ex art.283 CCII per gli stessi debiti .
  • Cassazione Civile, Sez. Unite, 15 maggio 2015 n. 9935 – (precedente in tema di cram-down fiscale in accordi, poi codificato).
  • Cassazione Penale, Sez. V, 8 agosto 2018 n. 36083 – configurazione bancarotta preferenziale.
  • Cassazione Civile, 24 dicembre 2024 n. 34372 – sul diritto di voto dei creditori in concordato (mancanza contestazioni implica voto valido ecc.) .
  • Cass. Penale, 7 luglio 2025 n. 18517 – bancarotta fraudolenta: cause di non punibilità per crisi di liquidità derivante da insolvenza altrui (collegata a D.Lgs. 87/2024).
  • Cassazione Civile, 3 giugno 2025 n. 14835 – coordinamento tra vecchie e nuove norme su esdebitazione (fallito ante CCII richiede benefíci post CCII) .
  • Tribunale di Milano, Sez. fall., decreto 10 novembre 2021 – primo provvedimento di omologa concordato semplificato ex DL 118/2021 (ha omologato concordato liquidatorio senza voto creditori).
  • Directive (EU) 2019/1023 on preventive restructuring frameworks – recepita in parte dai correttivi CCII, ispirando strumenti come il PRO e il cram-down interclassi.

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Il settore delle riempitrici è altamente tecnico: pompe, valvole, sensori, PLC, parti in acciaio inox, collaudi sanitari, tarature e assistenza sul campo. Basta poco — un ritardo nei pagamenti, un cantiere fermo o un taglio dei fidi — per entrare in crisi.

La buona notizia è che la tua azienda può essere salvata, se intervieni subito e con la strategia corretta.


Perché un’Azienda di Riempitrici va in Debito

  • aumento dei costi di componenti inox, pompe, valvole, sensori, elettroniche
  • ritardi nei pagamenti di clienti industriali, alimentari e chimici
  • magazzino immobilizzato tra ricambi, tubi, pompe, valvole, schede e attrezzature
  • alti costi di collaudi, certificazioni, sanificazioni e test di validazione
  • spese per assistenza tecnica, trasferta e avviamenti
  • riduzione o revoca delle linee di credito bancarie

Il vero problema non è la mancanza di ordini, ma la mancanza di liquidità immediata.


I Rischi se Non Agisci Subito

  • pignoramento dei conti correnti
  • blocco dei fidi bancari
  • stop delle forniture di materiali critici
  • decreti ingiuntivi, precetti e atti esecutivi
  • sequestro di macchinari, ricambi e attrezzature
  • impossibilità di completare impianti e consegne
  • perdita di clienti strategici e contratti ricorrenti

Cosa Fare Subito per Difendersi

1. Bloccare immediatamente i creditori

Un avvocato specializzato può fermare pignoramenti, sospendere richieste di rientro e proteggere i conti aziendali.

2. Verificare i debiti ed eliminare ciò che non è dovuto

Nei debiti si trovano spesso:

  • interessi non dovuti
  • sanzioni errate
  • importi duplicati
  • debiti prescritti
  • errori della Riscossione
  • costi bancari anomali

Una parte importante del debito può essere ridotta o cancellata.

3. Ristrutturare i debiti con piani sostenibili

Soluzioni utili:

  • rateizzazioni fiscali fino a 120 rate
  • accordi di rientro con fornitori strategici
  • rinegoziazione dei fidi bancari
  • sospensione temporanea dei pagamenti
  • utilizzo delle definizioni agevolate

4. Usare gli strumenti legali che bloccano tutti i creditori

Per le situazioni più gravi:

  • PRO – Piano di Ristrutturazione dei Debiti
  • Accordi di ristrutturazione
  • Concordato minore

Consentono di continuare a lavorare pagando solo una parte del debito.


Le Specializzazioni dell’Avv. Giuseppe Monardo

L’Avv. Monardo è uno dei professionisti più preparati in Italia nella gestione delle crisi aziendali.
Le sue qualifiche includono:

  • Avvocato Cassazionista
  • Coordinatore nazionale di avvocati e commercialisti esperti in diritto bancario e tributario
  • Gestore della Crisi da Sovraindebitamento (L. 3/2012), iscritto negli elenchi del Ministero della Giustizia
  • Professionista fiduciario di un OCC (Organismo di Composizione della Crisi)
  • Esperto Negoziatore della Crisi d’Impresa abilitato (D.L. 118/2021)

Un profilo ideale per bloccare i creditori, ristrutturare i debiti e salvare imprese tecnologiche come quelle del settore delle riempitrici.


Come Può Aiutarti l’Avv. Monardo

  • analisi immediata della tua esposizione debitoria
  • blocco urgente di pignoramenti e atti esecutivi
  • ristrutturazione del debito su misura
  • protezione di magazzino, componenti, impianti e linee di produzione
  • trattative con banche, fornitori e Agenzia Riscossione
  • tutela totale dell’azienda e dell’imprenditore

Conclusione

Avere debiti nella tua azienda di macchine per riempimento liquidi non significa essere destinato alla chiusura.
Con una strategia rapida, concreta e altamente specializzata puoi:

  • fermare subito i creditori
  • ridurre realmente i debiti
  • proteggere ricambi, impianti e attività tecnica
  • garantire la continuità aziendale

Agisci ora, prima che la situazione peggiori.

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  1. Consulenza digitale: si svolge esclusivamente tramite contatti telefonici e successiva comunicazione digitale via e-mail o posta elettronica certificata. La prima valutazione, interamente digitale (telefonica), è gratuita, ha una durata di circa 15 minuti e viene effettuata entro un massimo di 72 ore. Consulenze di durata superiore sono a pagamento, calcolate in base alla tariffa oraria di categoria.
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La consulenza fisica, a differenza di quella digitale, viene organizzata a partire da due settimane dal primo contatto.

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