Se la tua azienda produce, importa o distribuisce macchine etichettatrici automatiche, etichettatrici industriali, sistemi per applicazione etichette, moduli di stampa, sensori, componenti elettronici e ricambi per linee di confezionamento, e oggi si trova con debiti verso Fisco, Agenzia delle Entrate Riscossione, INPS, banche o fornitori, è fondamentale agire subito per evitare interruzioni operative e perdita di clienti strategici.
Nel settore del packaging e dell’etichettatura, anche un breve fermo può bloccare intere linee produttive, generare penali contrattuali e causare la perdita di contratti con aziende alimentari, cosmetiche, farmaceutiche e manifatturiere.
Perché le aziende di etichettatrici automatiche accumulano debiti
- costi elevati di elettronica, motori, testine di stampa, PLC e sensori
- rincari di componenti importati e dei semiconduttori
- pagamenti lenti da parte di integratori, OEM e industrie
- ritardi nei versamenti di IVA, imposte e contributi
- magazzino complesso con ricambi, schede e moduli tecnici
- investimenti costanti in R&D, software, collaudi e certificazioni
- fidi bancari spesso insufficienti ai cicli produttivi
Cosa fare subito
- far analizzare da un professionista l’intera situazione debitoria
- individuare quali debiti possono essere contestati, ridotti o rateizzati
- evitare piani di rientro non sostenibili
- chiedere la sospensione immediata di pignoramenti o azioni esecutive
- proteggere componenti critici e rapporti con fornitori strategici
- utilizzare strumenti legali per ristrutturare o rinegoziare il debito
I rischi se non intervieni in tempo
- pignoramento del conto corrente aziendale
- blocco delle forniture di componenti elettronici essenziali
- fermo della produzione e impossibilità di completare macchine e assistenze
- perdita di clienti industriali e integratori di linea
- rischio concreto di chiusura dell’attività
Come può aiutarti l’avvocato Monardo
Detto questo, l’avvocato Monardo, cassazionista, coordina a livello nazionale un team di avvocati e commercialisti esperti in diritto bancario e tributario.
Inoltre:
- è Gestore della Crisi da Sovraindebitamento (L. 3/2012)
- è iscritto negli elenchi del Ministero della Giustizia
- è professionista fiduciario di un OCC (Organismo di Composizione della Crisi)
- è Esperto Negoziatore della Crisi d’Impresa (D.L. 118/2021)
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Introduzione
Un’azienda produttrice di macchine etichettatrici automatiche che accumula debiti si trova in una situazione delicata, in cui è necessario agire prontamente per difendersi dalle pretese dei creditori e tentare di risanare la situazione finanziaria. La normativa italiana prevede oggi vari strumenti – sia stragiudiziali che giudiziali – per gestire la crisi d’impresa e l’insolvenza, e impone agli amministratori doveri specifici per affrontare tempestivamente queste circostanze. Dal punto di vista del debitore (l’azienda indebitata e i suoi amministratori), è fondamentale conoscere quali sono i propri diritti e obblighi, quali vie legali percorrere per ridurre o ristrutturare il debito e come proteggere il patrimonio aziendale (e personale) dalle azioni esecutive dei creditori. In questa guida approfondiremo, con taglio avanzato ma dal linguaggio chiaro, le procedure di risanamento oggi disponibili (dalla composizione negoziata agli accordi con i creditori, fino al concordato preventivo e – in extrema ratio – alla liquidazione giudiziale), nonché le responsabilità legali degli amministratori e le interazioni pratiche con fornitori, banche e fisco. L’obiettivo è fornire a imprenditori, privati e avvocati una mappa completa di cosa fare quando un’azienda di macchine etichettatrici (tipicamente una S.r.l. o S.p.A.) si trova schiacciata dai debiti, aggiornato a ottobre 2025 con la normativa più recente e le ultime sentenze in materia.
Identificazione della crisi d’impresa e obblighi di reazione
Per prima cosa è essenziale capire quando una situazione debitoria configura una “crisi d’impresa” o uno stato di insolvenza ai sensi di legge. L’art. 2 del Codice della Crisi d’Impresa e dell’Insolvenza (D.Lgs. 14/2019, “CCII”) definisce la crisi come “lo stato di difficoltà economico-finanziaria che rende probabile l’insolvenza del debitore”, manifestandosi per le imprese come “inadeguatezza dei flussi di cassa prospettici a far fronte regolarmente alle obbligazioni pianificate” . In altre parole, si parla di crisi quando, guardando ai prossimi mesi (tipicamente un orizzonte di 6 mesi), l’azienda prevede che i flussi di cassa generati dall’attività caratteristica non saranno sufficienti a pagare puntualmente i debiti in scadenza . Se invece la situazione peggiora al punto che il debitore non è più in grado di soddisfare regolarmente le obbligazioni correnti, manifestando inadempimenti o altri fatti esteriori di incapacità di pagamento, si configura lo stato di insolvenza (concetto mutuato dall’art. 5 della vecchia legge fallimentare). Dunque la crisi è una fase precoce (insolvenza “probabile”), mentre l’insolvenza è la fase conclamata di incapacità ad adempiere regolarmente.
Accanto a queste definizioni, la legge fissa anche criteri dimensionali per stabilire quali imprese siano soggette alle ordinarie procedure concorsuali: un’impresa “minore” (attivo annuo ≤ €300.000, ricavi annui ≤ €200.000 e debiti ≤ €500.000 nei tre esercizi precedenti) è esclusa dalla liquidazione giudiziale (ex fallimento) e soggetta invece alle procedure semplificate per sovraindebitamento . Nel caso tipico di una S.r.l. industriale come un’azienda produttrice di macchinari, tuttavia, spesso i volumi superano almeno uno di questi limiti, rendendo applicabili le procedure ordinarie (concordato preventivo, liquidazione giudiziale, ecc.). Ad ogni modo, identificare per tempo lo stato di crisi è cruciale: l’imprenditore ha il dovere legale di attivarsi tempestivamente per fronteggiarlo.
Gli amministratori dell’azienda, in particolare, sono investiti di precisi obblighi di monitoraggio e intervento. L’art. 2086 c.c., comma 2 (introdotto dal D.Lgs. 14/2019), stabilisce che l’imprenditore che opera in forma societaria “ha il dovere di istituire un assetto organizzativo, amministrativo e contabile adeguato […] anche in funzione della rilevazione tempestiva della crisi e della perdita della continuità aziendale” . Ciò significa dotare la società di strumenti di controllo di gestione e indicatori che permettano di individuare precocemente segnali di squilibrio (es. flussi di cassa in sofferenza, perdite ricorrenti, ritardi nei pagamenti ai fornitori). Inoltre, “deve attivarsi senza indugio per l’adozione e l’attuazione di uno degli strumenti previsti dall’ordinamento per il superamento della crisi e il recupero della continuità aziendale” . Analogo obbligo è ribadito dall’art. 3 CCII per l’imprenditore collettivo . In sintesi, la legge impone agli amministratori di non restare inerti di fronte alla crisi: vanno prese misure correttive appropriate (ristrutturazione del debito, ricerca di nuova finanza, riorganizzazione aziendale) e, se necessario, attivare le procedure di composizione della crisi previste dalla normativa.
Prime mosse per difendersi dai creditori
Quando i debiti iniziano a cumularsi e la tensione finanziaria cresce, l’azienda debitrice deve innanzitutto guadagnare tempo e stabilizzare la situazione, difendendosi dalle azioni immediate dei creditori. Ci sono alcune mosse iniziali che l’imprenditore e i suoi consulenti possono intraprendere:
Un’azienda indebitata può sentirsi “stretta in una morsa” dalle richieste dei creditori (immagine simbolica). In questa fase è fondamentale adottare misure temporanee per allentare la pressione finanziaria, mentre si predispongono soluzioni più strutturate di risanamento.
- Mappatura dei debiti e verifica delle pretese: Per prima cosa bisogna fare una ricognizione completa dei debiti: importi dovuti, scadenze, natura (bancari, verso fornitori, fiscali, contributivi, leasing, ecc.), presenza di eventuali garanzie (ipoteche, fideiussioni). È utile redigere un elenco dei creditori e delle somme dovute, distinguendo tra debiti già scaduti e debiti in scadenza a breve. Contestualmente, valutare se vi siano pretese contestabili o non definitive: ad esempio, fatture di fornitori che l’azienda ritiene inesatte, addebiti di interessi o penali non dovuti, cartelle esattoriali impugnabili, ecc. In presenza di contestazioni fondate, è possibile opporsi legalmente per prendere tempo (ad esempio presentando opposizione a un decreto ingiuntivo infondato o chiedendo la sospensione di una cartella contestata). Va però ponderato il costo/beneficio di tali azioni: opporsi in malafede o senza seri motivi può solo dilazionare l’inevitabile e aggravare i costi legali.
- Negoziare dilazioni e standstill informali: Molti creditori preferiscono ottenere un pagamento dilazionato anziché avviare costose azioni legali dall’esito incerto. È quindi consigliabile che l’azienda, tramite i propri legali o consulenti, contatti attivamente i principali creditori per chiedere proroghe dei termini di pagamento, piani di rientro rateali o una temporanea moratoria (“standstill”) sugli accrediti dovuti. Questa trattativa privata può essere fatta in modo informale (es. accordo via email per pagare un certo importo entro fine anno) oppure in forma più strutturata: ad esempio, con le banche si può proporre un accordo di moratoria sottoscritto da tutti gli istituti finanziatori, in cui si congelano le rate di mutui e leasing per alcuni mesi. La convenzione di moratoria, disciplinata dall’art. 62 CCII, è un accordo fra l’imprenditore e i creditori (di solito banche) per sospendere o posticipare temporaneamente i pagamenti dovuti . Non richiede omologazione giudiziale ed è uno strumento provvisorio e stragiudiziale per prendere tempo . Spesso accompagna le trattative di ristrutturazione: ad esempio, le banche concordano di non revocare gli affidamenti e non escutere garanzie per un periodo (es. 90-180 giorni) mentre l’azienda elabora un piano di risanamento. Un tale accordo, se sottoscritto da una maggioranza significativa (es. 75% degli istituti), può vincolare anche eventuali banche dissenzienti nello stesso gruppo di credito . Attenzione: queste intese private vanno negoziate con cautela e preferibilmente messe per iscritto; inoltre, è consigliabile mantenere la parità di trattamento tra creditori dello stesso rango per non incorrere in possibili azioni revocatorie future (pagamenti preferenziali fuori da piani concordati potrebbero essere revocati dal curatore, se successivamente si apre un fallimento, salvo eccezioni di legge).
- Tutela del patrimonio aziendale (e personale): Nelle fasi iniziali di difesa, l’imprenditore potrebbe essere tentato di “mettere al sicuro” beni aziendali o personali temendo pignoramenti. Occorre però muoversi nel rispetto della legge: ad esempio, svuotare i conti bancari aziendali o cedere macchinari a terzi di comodo per sottrarli ai creditori costituirebbe atti suscettibili di azione revocatoria e, in caso di fallimento, integrerebbe possibili reati di bancarotta fraudolenta. Ugualmente, non è lecito distrarre attivi dell’azienda a favore dei soci. Invece, è prudente evitare di contrarre nuovi debiti se non strettamente indispensabili alla continuità aziendale, e valutare di congelare investimenti non urgenti. Se la società ha disponibilità liquide residue, è consigliabile dare priorità ai pagamenti “critici”: ad esempio, salari dei dipendenti (per evitare vertenze e perché privilegiati), fornitori strategici senza cui l’attività si fermerebbe, e così via. Pagare “a pioggia” tutti i creditori indistintamente potrebbe non essere possibile; è preferibile destinare le risorse a ciò che mantiene in vita l’impresa, documentando le scelte fatte. In caso di successivo giudizio, gli amministratori dovranno dimostrare che le decisioni prese erano in buona fede e volte a evitare un male peggiore (ad esempio, pagare un fornitore essenziale e ritardare altri, per scongiurare lo stop produttivo).
- Ricerca di nuova finanza o garanzie: Difendersi dai creditori significa anche migliorare la cassa per poter eventualmente soddisfare alcune pretese. L’imprenditore può valutare di apportare finanza fresca in azienda (ad es. immissione di capitale proprio o dei soci) oppure cercare un investitore o partner disposto a iniettare liquidità. Anche l’accesso a finanziamenti ponte è una strada, ma spesso difficile se l’azienda è già in crisi (le banche richiederebbero solide garanzie e interessi elevati). In fase di composizione della crisi, però, certi finanziamenti possono ottenere trattamento di favore: ad esempio, nella composizione negoziata o nel concordato, i finanziamenti effettuati dai soci o da terzi in esecuzione di un piano possono essere prededucibili (cioè rimborsati con priorità) su autorizzazione del tribunale, invece che postergati . Ciò serve a incentivare l’afflusso di risorse fresche per la ristrutturazione. Se ci sono attivi non strategici (es. immobili non utilizzati, mezzi in eccedenza), valutare di realizzarli (venderli o darli in leasing) per fare cassa, tenendo conto però che una vendita sotto prezzo di mercato prima di un’eventuale procedura potrebbe anch’essa essere soggetta a revocatoria se avviene nell’anno antecedente il fallimento (salvo sia parte di un piano attestato pubblicato, vedi oltre).
- Assistenza professionale e piani emergenziali: Sin dall’inizio è opportuno coinvolgere professionisti esperti in crisi d’impresa (avvocati fallimentaristi, commercialisti specializzati in risanamenti) per predisporre un “piano emergenziale” di breve termine. Questo potrà includere un budget di cassa settimanale per i prossimi 2-3 mesi, individuando quanta liquidità serve per tenere le operazioni essenziali e quali spese possono essere differite. Parallelamente, i professionisti analizzeranno la sostenibilità dell’azienda nel medio termine e consiglieranno se orientarsi verso un risanamento (turnaround) oppure prepararsi a una procedura concorsuale. Comunicare con i creditori in modo proattivo, magari presentando un piano di massima su come si intende affrontare la situazione, può migliorare la fiducia e indurre i creditori a pazientare invece di aggredire immediatamente.
Riassumendo, le prime mosse del debitore consistono nel prendere il controllo della situazione finanziaria, negoziare respiro dai creditori e astenersi da azioni impulsive che potrebbero peggiorare le cose. Contestualmente, si deve iniziare a delineare una strategia di risanamento più strutturata, scegliendo gli strumenti appropriati che ora passiamo in rassegna.
Strumenti stragiudiziali di risanamento del debito
Se l’azienda ritiene di poter recuperare l’equilibrio finanziario con un intervento mirato, senza passare subito per un tribunale, può sfruttare alcuni strumenti stragiudiziali di regolazione della crisi. Si tratta di procedure volontarie basate su accordi con i creditori o su piani attestati, che hanno riconoscimento legale e benefici di legge, pur restando al di fuori (almeno inizialmente) del contenzioso giudiziario. Questi strumenti permettono di evitare la pubblicità negativa di un’insolvenza dichiarata e di mantenere maggiore controllo dell’imprenditore sulla gestione. Vediamoli nel dettaglio:
Piano attestato di risanamento (art. 56 CCII)
Il piano attestato di risanamento è uno strumento previsto dalla legge per consentire all’impresa in difficoltà di ristrutturare i debiti e riequilibrare la situazione economico-finanziaria in modo privato, con il conforto di un’attestazione indipendente. Non è una procedura concorsuale, ma un atto unilaterale del debitore, rivolto ai creditori, senza controllo giudiziario preventivo . In pratica l’imprenditore predispone, con l’aiuto di advisor, un piano industriale-finanziario volto a risanare l’impresa, e lo sottopone a un professionista indipendente (un esperto in crisi, iscritto all’albo) il quale dovrà attestare la veridicità dei dati aziendali e la fattibilità del piano . L’attestatore verifica quindi che i numeri di bilancio e le posizioni debitorie siano corrette e che le ipotesi del piano (ad esempio taglio dei costi, aumento dei ricavi, dilazione dei debiti) siano realistiche e sufficienti a superare la crisi.
Il piano attestato tipicamente prevede accordi con i creditori per la sua esecuzione: ad esempio, alcune banche accettano di ristrutturare i prestiti (allungando le scadenze, riducendo gli interessi), i fornitori strategici acconsentono a stralciare parte del credito o ad essere pagati in modo dilazionato, i soci si impegnano a ricapitalizzare la società, ecc. Tali accordi individuali con i creditori, coerenti con il piano, possono perfezionarsi nell’ambito dell’esecuzione del piano attestato . A differenza delle procedure concorsuali, non c’è un voto collettivo: ogni creditore aderisce singolarmente all’intesa proposta. Non tutti i creditori devono necessariamente aderire, ma ovviamente il piano deve assicurare che anche quelli non aderenti vengano pagati alle condizioni pattuite (spesso i creditori non strategici di modesta entità vengono pagati integralmente a scadenza per evitare opposizioni).
I vantaggi del piano attestato sono molteplici: (i) consente di evitare la dichiarazione formale di insolvenza e relative pubblicità; (ii) la gestione resta interamente in mano all’imprenditore (non vi è un commissario o giudice che autorizza gli atti); (iii) soprattutto, il piano attestato gode di protezione da azioni revocatorie: gli atti, i pagamenti e le garanzie posti in essere in esecuzione del piano non possono essere revocati in un eventuale fallimento successivo . Ciò è previsto dagli artt. 166 e 324 CCII per incoraggiare i creditori a fare accordi nel piano senza timore di restituire i soldi in caso di fallimento futuro. Ad esempio, se nel piano attestato la società paga un fornitore al 50% del dovuto e poi due anni dopo fallisse, quel pagamento non sarebbe revocabile dal curatore fallimentare . Lo stesso vale per una ipoteca concessa alla banca in cambio di nuova finanza nel piano: non verrà considerata una garanzia anomala revocabile. Inoltre, gli atti compiuti in esecuzione del piano attestato non costituiscono reato di bancarotta preferenziale o semplice , assicurando così gli amministratori da conseguenze penali se poi la situazione degenera.
Il contenuto del piano è disciplinato dall’art. 56 CCII e, dopo il correttivo 2024, deve includere alcuni elementi minimi: analisi della situazione aziendale e delle cause della crisi, descrizione delle strategie di risanamento, dettagli sulle risorse finanziarie apportate, tempistiche di attuazione, prospetti economico-patrimoniali a supporto e, dal 2024, indicazione dei “modi e tempi di soluzione della crisi” e degli effetti sul personale, ecc. (questi requisiti sono stati ampliati per garantire piani più solidi) . Il piano deve avere data certa (spesso si ottiene con la pubblicazione al Registro Imprese) .
È infatti prevista la facoltativa pubblicazione del piano, dell’attestazione e degli accordi nel Registro delle Imprese . La pubblicazione non è obbligatoria per la validità del piano, ma diventa necessaria se il debitore vuole usufruire di taluni benefici, ad esempio quello fiscale: l’art. 88, comma 4-ter, TUIR esclude da tassazione le sopravvenienze attive derivanti da riduzione dei debiti a seguito di un piano di risanamento pubblicato nel Registro Imprese . Ciò significa che, se con il piano i creditori rinunciano a crediti (stralcio debiti), l’azienda non dovrà pagare IRES/IRAP su quel “guadagno” rappresentato dallo stralcio, purché il piano sia pubblicato ufficialmente.
Quando è indicato un piano attestato? Di solito quando l’impresa ha ancora margini di recupero sufficienti e ha la fiducia di una parte dei creditori chiave. Ad esempio, se l’azienda di macchine etichettatrici vede prospettive di mercato buone ma soffre un eccesso di debiti accumulati per investimenti passati, può proporre ai creditori un piano di rientro con dilazioni e magari un piccolo haircut (taglio) su interessi o parte del capitale. Le banche spesso richiedono un piano attestato come condizione per rischedulare i mutui. I fornitori strategici potrebbero accettare un pagamento parziale immediato e saldo a 12 mesi se vedono un piano credibile. Il ruolo dell’attestatore indipendente è cruciale per dare credibilità al piano: se la relazione di attestazione certifica che il piano è fattibile e che i creditori in esso previsti riceveranno almeno quanto avrebbero ricevuto in un fallimento, i creditori saranno più propensi ad aderire. Tuttavia, il limite del piano attestato è che non vincola i creditori dissenzienti: chi non aderisce mantiene i suoi diritti per intero e potrebbe anche agire esecutivamente. Per questo il piano funziona bene quando la platea dei debitori è ristretta o comunque gestibile, oppure quando i non aderenti sono pagati regolarmente. In presenza di molti piccoli creditori o creditori ostili, l’assenza di un effetto vincolante collettivo può renderlo meno efficace. In tali casi, si può evolvere verso l’accordo di ristrutturazione o il concordato preventivo, che affrontano la questione collettivamente.
Accordi di ristrutturazione dei debiti (artt. 57-64 CCII)
Gli Accordi di Ristrutturazione dei Debiti (ADR) sono un istituto intermedio tra il piano stragiudiziale puro e il concordato: consistono in accordi negoziati con i creditori, che però vengono omologati dal tribunale e acquistano efficacia legale erga omnes (in parte anche verso i dissenzienti). La legge li configura come strumento “di regolazione della crisi o insolvenza” rivolto a consentire il risanamento dell’impresa , mantenendo una prima fase privatistica (la negoziazione e firma dell’accordo) e una seconda fase giudiziale (l’omologa da parte del tribunale, che valuta legalità e fattibilità e decide sulle eventuali opposizioni) .
In sostanza, l’imprenditore stipula un accordo con una parte significativa dei creditori e poi chiede al tribunale di omologarlo, rendendolo efficace secondo quanto prevede la legge. Quale parte dei creditori deve aderire? Il CCII consente tre possibili soglie alternative :
– almeno il 60% del totale dei crediti (accordo standard ordinario);
– oppure almeno il 30% del totale (accordo “agevolato”), purché il debitore non richieda misure protettive nel frattempo ;
– oppure creditori rappresentanti almeno il 75% di una determinata categoria omogenea (accordo ad efficacia estesa per categoria).
Queste percentuali sono riferite ai crediti per valore. Ad esempio, nel nostro caso, se la società ha debiti totali per 1 milione, potrebbe omologare un accordo con creditori che detengono €600.000 di crediti (60%). Se non chiede misure protettive urgenti, potrebbe bastare anche il 30% (cioè creditori per €300.000) per un accordo “agevolato” . Inoltre, la legge consente di classificare i creditori in categorie (tipicamente per omogeneità di posizione giuridica o interessi) e se si raggiunge il 75% di adesione in una categoria, l’accordo può essere esteso anche ai creditori di quella categoria che non hanno aderito . Questo meccanismo dell’accordo esteso evita che pochi dissenzienti in un gruppo (ad es. 2 banche su 10) impediscano la riuscita, a condizione che una larga maggioranza sia favorevole.
Procedura: l’imprenditore deve deliberare, con atto formale degli amministratori verbalizzato da notaio, l’accesso a uno strumento di regolazione della crisi e approvare il contenuto dell’accordo e del piano . Questa deliberazione ex art. 120-bis CCII va depositata al Registro Imprese ed è un adempimento di trasparenza e rigore (introdotto per responsabilizzare gli amministratori). L’accordo, una volta firmato dai creditori necessari, viene depositato in tribunale unitamente a una relazione di un esperto attestatore sulla veridicità dei dati e sull’idoneità dell’accordo ad assicurare l’integrale pagamento dei creditori estranei nei 120 giorni dall’omologa (o 180 per quelli non scaduti) come richiede la legge . Infatti, caratteristica degli ADR è che i creditori non aderenti (estranei) devono essere pagati integralmente entro quei termini, altrimenti l’accordo non può essere omologato (salvo rientrino in categorie soggette a cram-down come vedremo). Questo di solito implica che l’accordo di ristrutturazione seleziona quali creditori coinvolgere nel sacrificio e tiene fuori (pagandoli normalmente) i restanti.
Depositata la domanda di omologazione, il tribunale può concedere misure protettive (sospensione delle azioni esecutive) su richiesta, analogamente a quanto avviene per il concordato (di regola, con ADR standard è possibile ottenere una moratoria delle azioni dei creditori durante l’attesa di omologa). I creditori hanno facoltà di opposizione: se uno o più creditori (aderenti o estranei) ritengono che l’accordo li pregiudichi, possono presentare opposizione. Il tribunale, in camera di consiglio, valuta eventuali opposizioni e, se ritiene che l’accordo rispetti i requisiti (percentuale di adesione raggiunta, pagamento assicurato per estranei, convenienza rispetto alla liquidazione) e non led a diritti indisponibili, procede ad omologare l’accordo. Con l’omologazione, l’accordo acquista efficacia e vincola tutti i creditori aderenti. Inoltre, per alcuni creditori non aderenti c’è efficacia ex lege: ad esempio, i creditori appartenenti a una categoria per cui si è chiesta l’estensione ex art. 61 CCII possono essere vincolati all’accordo nonostante il dissenso, purché il loro trattamento sia non inferiore a quello dei pari grado aderenti e siano stati informati e messi in condizione di partecipare alle trattative .
Un aspetto peculiare introdotto di recente (D.Lgs 83/2022 e correttivo 2024) è il trattamento dei crediti fiscali e contributivi negli accordi di ristrutturazione. Prima, il fisco poteva autonomamente decidere se aderire a transazioni con riduzione del debito erariale (c.d. transazione fiscale) e se negava l’adesione spesso l’accordo falliva. Oggi la legge prevede la possibilità di un cram-down fiscale: in sede di omologazione, il tribunale può omologare l’accordo anche senza il voto favorevole del Fisco/Enti previdenziali, se l’accordo garantisce il pagamento di almeno quanto otterrebbero in una liquidazione giudiziale . In pratica, se l’attestazione mostra che l’offerta fatta al Fisco nell’accordo (ad es. 30% del debito IVA) è pari o superiore al ricavato stimato che l’Erario avrebbe dal fallimento, il giudice può approvare l’accordo anche contro il parere del Fisco (che quindi viene “forzato” ad accettare quel soddisfo parziale). Questa novità, frutto del recepimento della direttiva UE 2019/1023, è molto importante perché rimuove il potere di veto assoluto dell’Erario e facilita il successo di piani di ristrutturazione dove purtroppo spesso c’è una componente di debito fiscale o contributivo. Similmente, l’omologazione copre anche i creditori estranei che non abbiano proposto opposizione, per i quali dopo l’omologa scatterà l’impossibilità di agire se ricevono il trattamento previsto in accordo.
In cosa differisce un accordo di ristrutturazione da un concordato preventivo? In sintesi: l’ADR non coinvolge tutti i creditori indiscriminatamente (si “sceglie” con quali fare l’accordo) e non c’è voto assembleare dei creditori; serve però un’adesione qualificata (30%-60%) e l’omologa del giudice. Il concordato invece è una procedura collettiva rivolta a tutti i creditori, con un voto di maggioranza. L’ADR è dunque più flessibile e rapido se si hanno pochi creditori principali consenzienti. Inoltre, costa meno in termini di spese procedurali, poiché non si nomina un commissario e non serve ripartire i creditori in classi salvo la facoltà di farlo per l’accordo esteso. È, di contro, poco adatto quando la crisi coinvolge tanti piccoli creditori (perché l’accordo dovrebbe pagarli tutti fuori oppure ottenere adesioni impossibili da coordinare). Si presta meglio a situazioni con debiti concentrati (ad esempio un’azienda con 3 banche e 5 fornitori rilevanti con cui tratta, mentre altri debiti minori vengono saldati normalmente). Frequentemente, l’ADR viene utilizzato per ristrutturare l’indebitamento bancario: le banche, che hanno discipline prudenti, preferiscono strumenti negoziali e spesso ricorrono all’ADR per formalizzare in tribunale un workout del debito aziendale, specialmente se c’è la necessità di far entrare nuovi finanziamenti con privilegi prededucibili o di consolidare linee.
Va segnalato che l’imprenditore, se lo ritiene opportuno, può presentare la domanda di omologa di un ADR anche dopo aver tentato una composizione negoziata non riuscita (di cui diremo a breve) oppure direttamente. Durante le trattative per l’accordo, può chiedere al tribunale un termine di moratoria (simile al concordato in bianco) depositando un ricorso ex art. 44 CCII, ottenendo la sospensione temporanea delle azioni esecutive mentre cerca le adesioni necessarie. Se poi non riesce a formalizzare l’accordo entro il termine, la protezione cade (con rischio di dichiarazione di insolvenza se vi è pendente istanza di creditore).
In conclusione, l’accordo di ristrutturazione è uno strumento molto utile quando l’azienda ha possibilità di risanamento parziale e può contare sulla disponibilità di una parte consistente di creditori a collaborare. Offre un compromesso: mantenere la natura negoziale privata dell’intesa, ma con la benedizione del giudice per renderla inattaccabile e vincolante.
Esempio pratico: la nostra società di macchine etichettatrici ha €5 milioni di debiti di cui €3 milioni verso banche (due banche principali), €1 milione verso fornitori (circa 50 fornitori vari) e €1 milione verso il fisco. Supponiamo che le banche, che sono il 60% del totale, siano disposte a un accordo: allungano i finanziamenti di altri 5 anni e rinunciano a metà degli interessi scaduti; il fisco accetta di rateizzare in 6 anni col 5% di sconto su sanzioni (o comunque si prevede di pagarlo in misura pari al 40% del dovuto, che è quanto recupererebbe in un fallimento); i fornitori, troppo numerosi per trattare uno per uno, verranno pagati integralmente ma entro 180 giorni dall’omologa con un nuovo fido bancario ottenuto. La società redige un accordo con banche e presenta un piano attestato che dimostra che i fornitori estranei vedranno i loro pagamenti entro 180 giorni (come richiede la legge) e che il trattamento del Fisco è conveniente. Le banche rappresentano il 60%, quindi l’accordo è valido. Il tribunale potrà omologarlo anche se magari 10 piccoli fornitori fanno opposizione, purché siano pagati come promesso. Dopo l’omologa, la società potrà continuare l’attività con un debito bancario ristrutturato e senza arretrati coi fornitori: i debiti fiscali restanti saranno pagati a rate. Questo scenario evidenzia come l’ADR consente di risolvere la crisi senza ricorrere a procedure concorsuali più invasive, con soddisfazione parziale dei creditori ma condivisa da una maggioranza qualificata di essi.
Composizione negoziata per la soluzione della crisi d’impresa
Tra gli strumenti più innovativi introdotti di recente c’è la Composizione Negoziata della Crisi, creata col D.L. 118/2021 (convertito in L. 147/2021) e ora inserita negli artt. 12-25 CCII. Si tratta di un percorso volontario e riservato di assistenza alle trattative, pensato per emergere precocemente dalla crisi ed evitarne il peggioramento. Può accedervi qualsiasi imprenditore commerciale o agricolo che si trovi in condizioni di squilibrio patrimoniale o economico-finanziario tali da rendere probabile la crisi o l’insolvenza, ma che abbia prospettive di risanamento concretamente perseguibili . In parole semplici, se l’impresa vede arrivare la tempesta ma ritiene di poterla superare con un accordo o una riorganizzazione, può attivare questa procedura.
La composizione negoziata si avvia con una istanza online sulla piattaforma telematica nazionale (gestita dalle Camere di Commercio) . L’imprenditore compila dati sull’azienda, sulla situazione di crisi e allega una proposta di piano di risanamento o quantomeno le linee generali e documenti finanziari. Viene quindi nominato dal Segretario Generale della Camera di Commercio un esperto indipendente (in genere un commercialista o avvocato con esperienza in ristrutturazioni, selezionato da un elenco nazionale) . L’esperto nominato ha il compito di agevolare le trattative tra l’imprenditore e i suoi creditori, allo scopo di individuare una soluzione concordata che superi la crisi . Importante: l’esperto non ha poteri gestori o decisionali, non è un commissario; funge da facilitatore e supervisore super partes, aiutando le parti a scambiarsi informazioni e a trovare un accordo equo. Egli redige inizialmente una proposta di programma di risanamento e, man mano, segnala le opzioni percorribili (dalla semplice rimodulazione dei debiti, alla necessità di un concordato, alla cessione dell’azienda se opportuno).
Durante la composizione negoziata, l’imprenditore resta alla guida dell’azienda. Egli deve però cooperare lealmente con l’esperto e astenersi dal compiere atti di straordinaria amministrazione senza il consenso dell’esperto, a meno di autorizzazione del tribunale. Se l’imprenditore non segue le indicazioni e compie atti pregiudizievoli, l’esperto può dimettersi o segnalare il fatto, facendo fallire la procedura.
Uno strumento chiave della composizione negoziata è la possibilità di ottenere misure protettive temporanee. Sin dalla domanda di nomina dell’esperto (o anche successivamente), l’imprenditore può richiedere che sia pubblicata un’istanza di misure protettive, ossia una sorta di automatic stay che blocchi le azioni esecutive e cautelari dei creditori sul patrimonio dell’impresa . Questa pubblicazione immediata al Registro Imprese genera un effetto protettivo iniziale. Entro 30 giorni, però, l’imprenditore deve depositare in tribunale la richiesta di conferma delle misure protettive, indicando il numero di ruolo . Il tribunale, valutati fumus e periculum, conferma o modifica le misure protettive per un periodo determinato (prorogabile, ma di solito pochi mesi). Durante tale periodo, i creditori non possono iniziare o proseguire pignoramenti o sequestri. Ciò offre un respiro essenziale per condurre le trattative. Va notato che le misure protettive non sono automatiche per tutti i debiti: la legge tutela comunque i crediti dei lavoratori per retribuzioni e i contratti in corso (per cui il mancato pagamento può portare a scioglimento solo su autorizzazione del giudice). Inoltre, a differenza del concordato, la composizione negoziata non sospende i termini di pagamento in sé: l’impresa potrebbe comunque incorrere in inadempimenti contrattuali, ma i creditori non potranno escutere coattivamente durante la protezione.
L’esperto, entro 180 giorni (prorogabili a 240) deve cercare di ottenere un accordo. Le possibili soluzioni all’esito della composizione negoziata sono:
– Accordo stragiudiziale con alcuni o tutti i creditori, formalizzato eventualmente in un contratto o in un piano attestato (anche non pubblicato). Può consistere, ad esempio, in un contratto di ristrutturazione multilaterale dove i creditori si impegnano a ridurre i crediti o dilazionarli e l’impresa a certe performance. Se l’accordo include tutti i principali creditori e risolve la crisi, la procedura si chiude con successo. Tale accordo può restare riservato oppure, su richiesta dell’imprenditore, essere omologato come accordo di ristrutturazione ex art. 23 CCII (in sostanza, un ADR veloce) o essere semplicemente “attestato” e pubblicato per protezione revocatoria. – Accordo di ristrutturazione dei debiti (ADR): la negoziazione condotta con l’ausilio dell’esperto può sfociare nella raccolta di adesioni necessarie per un ADR standard o agevolato. In tal caso l’imprenditore può avviare la fase giudiziale di omologa con i creditori aderenti. Un vantaggio procedurale: se l’accordo è raggiunto in composizione negoziata, l’imprenditore può chiedere al tribunale l’omologa in tempi abbreviati (senza passare dalla verifica di consensi in udienza, salvo opposizioni). – Concordato preventivo o “concordato semplificato”: se risulta impossibile trovare un accordo stragiudiziale con sufficiente adesione, l’imprenditore può decidere di accedere a una procedura concorsuale. In particolare, la normativa ha previsto che, se la composizione negoziata fallisce ma vi sono comunque prospettive di liquidare l’attivo nell’interesse dei creditori, l’imprenditore può presentare un concordato preventivo (tradizionale, con classi e voto) oppure un concordato semplificato per la liquidazione del patrimonio (ex art. 25-sexies CCII) . Quest’ultimo è una procedura speciale riservata ai casi di esito negativo della composizione negoziata: consente di omologare un concordato liquidatorio senza voto dei creditori, su proposta del debitore, se un esperto attestatore conferma che la proposta è non inferiore al ricavabile in fallimento . Il concordato semplificato mira a evitare che una composizione negoziata infruttuosa porti necessariamente al fallimento: l’imprenditore può proporre di cedere tutti i beni e distribuire il ricavato secondo una certa percentuale ai creditori, e il tribunale può omologare anche senza l’approvazione dei creditori (che però possono essere sentiti). È uno strumento “di ultima istanza” per chiudere rapidamente la crisi in via liquidatoria, salvaguardando eventuali elementi come la continuità indiretta (es. vendita dell’azienda in esercizio). Nel nostro contesto, il concordato semplificato potrebbe divenire rilevante se l’azienda non è più salvabile ma si vuole evitare la procedura fallimentare classica. – Oltre il risanamento giudiziale: in qualche caso, la composizione negoziata può condurre anche ad alternative come l’ingresso di un investitore e la cessione dell’azienda, l’accesso ad amministrazione straordinaria (per grandi imprese insolventi, ma ciò esula dal nostro caso se non di dimensione rilevante), o all’adozione di un piano di ristrutturazione soggetto ad omologazione (PRO). Quest’ultimo è un nuovo strumento (Capo I-bis del CCII) che consente di presentare al tribunale un piano di ristrutturazione con classi di creditori e chiedere l’omologazione anche senza il consenso di tutte le classi, effettuando un cram-down interclassi sul modello delle procedure di ristrutturazione europee . È un procedimento complesso, di fatto collocato “tra concordato e ADR” , che richiede almeno il voto favorevole di una parte delle classi di creditori e rispetta rigorosi test di capienza. Non viene qui approfondito, ma rappresenta un ulteriore esito possibile per aziende medio-grandi.
Caratteristiche salienti della composizione negoziata: è una procedura riservata e confidenziale (non viene dichiarato lo stato di insolvenza, e fino all’eventuale pubblicazione dell’istanza di misure protettive, i terzi potrebbero non sapere che l’azienda vi ha fatto ricorso). Questo aiuta l’impresa a non perdere immediatamente fiducia sul mercato. Inoltre, è flessibile: non impone una soluzione predeterminata, può portare a qualunque forma di accordo. L’esperto redige rapporti durante il percorso (tra cui un protocollo di conduzione iniziale, e una relazione finale) e se vede che non c’è soluzione possibile, può dichiarare la chiusura anticipata della procedura. In tal caso, informerà l’OCRI (che però nel frattempo, con la riforma 2022, è stato in parte depotenziato: le “segnalazioni d’allerta” obbligatorie di alcuni creditori pubblici sono state rinviate e riformulate nel 2024 , puntando più sull’emersione volontaria della crisi).
Per l’azienda debitrice, la composizione negoziata rappresenta spesso l’ultima chance di risanamento extragiudiziale assistito: se funziona, si evita il concordato o il fallimento; se fallisce, almeno si arriva a una procedura concorsuale con le idee più chiare e magari avendo già sondato il mercato (ad es. l’esperto può avere raccolto offerte per la cessione di rami d’azienda da utilizzare in un concordato in continuità indiretta). Un dato pratico: secondo Unioncamere, la maggior parte delle imprese che hanno concluso con successo la composizione negoziata appartengono proprio a settori manifatturieri (circa 21,5% dei casi di successo) e commercio, segno che questo strumento viene utilizzato tipicamente da PMI industriali e commerciali . Tra l’altro, circa l’85% delle imprese che accedono risultano società di capitali , come la nostra ipotetica S.r.l. produttrice di macchinari. Ciò conferma la pertinenza dell’istituto per realtà simili.
Esempio: l’azienda di macchine etichettatrici prevede di poter tornare in utile con un certo portafoglio ordini, ma ha bisogno di spalmare i debiti e ridurre i costi finanziari. Non essendo sicura di convincere da sola tutti i creditori, chiede la composizione negoziata. Viene nominato un esperto. L’azienda richiede immediatamente misure protettive perché pendevano minacce di pignoramento da alcuni fornitori e una banca stava per revocare gli affidamenti: con la pubblicazione della domanda le azioni sono sospese (e il tribunale poi conferma la moratoria per 3 mesi). L’esperto, esaminati i dati, convoca riunioni con le due banche principali, con i fornitori più rilevanti e con l’agenzia delle entrate. Dopo trattative, si arriva a un accordo di massima: le banche allungherebbero i mutui di 5 anni e concederebbero nuovi fidi per €100k; i fornitori accettano un pagamento parziale del 70% del loro credito dilazionato 12 mesi; il Fisco concede una rateazione lunga. Questo accordo viene formalizzato in un contratto di ristrutturazione sottoscritto da creditori rappresentanti il 80% dei debiti totali. A questo punto l’imprenditore può scegliere di omologarlo come ADR: essendoci l’80%, supera di molto la soglia del 60%. Si deposita quindi il ricorso al tribunale ex art. 48 CCII per l’omologa, e in tempi brevi, vista la provenienza dalla comp. negoziata, si ottiene l’omologa. L’azienda esce così dalla procedura e prosegue l’attività rispettando l’accordo omologato, con la vigilanza “sociale” dell’esperto conclusa positivamente.
Se invece i creditori avessero rifiutato proposte ragionevoli e l’esperto avesse constatato che l’impresa è insolvente senza soluzione, allora la composizione negoziata si sarebbe chiusa con esito negativo e, molto probabilmente, i creditori (o l’azienda stessa per dovere) avrebbero avviato la liquidazione giudiziale (procedura che esaminiamo di seguito) per porre fine alle attività in modo ordinato.
Procedure giudiziali di regolazione della crisi e dell’insolvenza
Qualora le soluzioni negoziali non siano praticabili o sufficienti, o se la situazione è ormai di insolvenza conclamata, occorre far ricorso alle procedure concorsuali giudiziali, vale a dire strumenti legali che coinvolgono il tribunale e portano a un trattamento collettivo dei creditori. Dal 15 luglio 2022 (entrata in vigore del CCII), le tradizionali procedure fallimentari sono state sostituite o affiancate da nuovi istituti, anche se i principi di base rimangono simili. Le principali procedure concorsuali che interessano un’azienda di capitali indebitata sono: il concordato preventivo (nelle varianti in continuità o liquidatorio), la liquidazione giudiziale (erede del fallimento) e alcune procedure “minori” per soggetti non fallibili (concordato minore, liquidazione controllata). Esamineremo di seguito il concordato e la liquidazione giudiziale, focalizzando l’attenzione sul punto di vista del debitore e sulle strategie per difendersi e massimizzare gli esiti.
Concordato preventivo
Il concordato preventivo è storicamente la procedura concorsuale di risanamento per eccellenza: si tratta di un accordo tra il debitore e i creditori, raggiunto però all’interno di un processo concorsuale formale e sotto controllo del tribunale. Il concordato preventivo può avere due anime: in continuità aziendale (se prevede la prosecuzione dell’attività, direttamente dal debitore o anche tramite cessione dell’azienda a terzi) oppure liquidatorio (se prevede soltanto la liquidazione del patrimonio e la cessazione dell’attività). In entrambi i casi, la finalità è di evitare la ben più distruttiva liquidazione giudiziale, offrendo ai creditori un soddisfacimento parziale ma ordinato, eventualmente con prosecuzione del business in qualche forma.
Dal punto di vista del debitore, il concordato offre protezione dalle azioni esecutive (blocco dei pignoramenti) e la possibilità di cristallizzare la massa debitoria, proponendo un pagamento parziale o dilazionato ai creditori, che diventa vincolante se approvato dalle maggioranze legali e omologato dal giudice. Tuttavia, comporta anche la perdita di autonomia gestionale durante la procedura: il tribunale nomina un commissario giudiziale che vigila sull’operato del debitore, e per gli atti straordinari è richiesta autorizzazione del tribunale (nel concordato in continuità l’imprenditore rimane in possesso – debtor in possession –, ma sotto vigilanza). Il concordato ha inoltre costi procedurali non trascurabili (spese di giustizia, compensi del commissario, attestazioni di professionisti) e richiede tempi mediamente lunghi (diversi mesi per giungere a omologa).
Fasi del concordato:
1. Ricorso introduttivo: Il debitore presenta ricorso al tribunale allegando la proposta di concordato, il piano dettagliato e la documentazione (bilanci, elenco creditori, inventario attivo, relazione di un professionista indipendente che attesta la fattibilità del piano e la veridicità dei dati). In alternativa, può presentare un ricorso “con riserva” (il cosiddetto concordato in bianco o prenotativo), ossia chiedere l’ammissione al concordato e ottenere subito le protezioni, riservandosi di depositare il piano e la proposta entro un termine (normalmente 60-120 giorni) . Questa opzione serve a bloccare i creditori mentre si finalizza il piano. 2. Ammissione e fase commissariale: Il tribunale verifica la completezza formale e la fattibilità iniziale della proposta e, se tutto regolare, ammette il debitore alla procedura di concordato. Nomina un Commissario Giudiziale, fissa l’adunanza dei creditori e pubblica il decreto di ammissione. Da quel momento scattano gli effetti tipici: sospensione delle azioni esecutive individuali (i creditori non possono proseguire né iniziare pignoramenti sul patrimonio del debitore, ex art. 54-55 CCII), impossibilità di acquisire titoli di prelazione su crediti concorsuali (blocco delle ipoteche giudiziali dall’iscrizione), sospensione delle prescrizioni dei crediti (come chiarito anche dalla giurisprudenza ). L’azienda continua l’attività, ma sotto l’osservazione del commissario e con vincoli: non può pagare debiti anteriori (se non autorizzata per specifiche ragioni, es. continuazione fornitura essenziale) e non può compiere atti straordinari se non autorizzati dal giudice delegato. 3. Votazione dei creditori: Il piano di concordato prevede il trattamento di tutti i creditori. Nella maggior parte dei casi, i creditori vengono suddivisi in classi (ciò è obbligatorio se ci sono creditori con cause di prelazione differenti o se si prevedono trattamenti differenziati). Ad esempio, nel nostro caso si possono avere classi distinte per: Banche chirografarie, Fornitori chirografari, Fisco (che ha privilegio per IVA e ritenute), eventualmente dipendenti (superprivilegiati) ecc. I creditori vengono convocati (oggi spesso il voto avviene anche in forma scritta senza adunanza fisica) e sono chiamati a esprimere il voto sulla proposta concordataria. Per l’approvazione serve la maggioranza dei crediti ammessi al voto in ogni classe, calcolata come oltre la metà dei crediti vantati dai votanti (conteggio complessivo, salvo la necessità di maggioranza per classi se sono più classi). Se ci sono classi dissenzienti, il tribunale può comunque omologare tramite cram-down interclassi se la proposta è approvata da almeno la maggioranza delle classi e soddisfa il test del miglior interesse (nessuna classe dissenziente riceve meno di quanto avrebbe in liquidazione alternativa) e di merito (equità nella distribuzione economica). Questo meccanismo è stato potenziato col recepimento della direttiva UE, rendendo più agevole superare l’opposizione di classi minoritarie. 4. Omologazione: Ottenuto il quorum (o comunque ricorrendo le condizioni di cram-down), il tribunale tiene conto delle eventuali opposizioni di creditori dissenzienti e verifica la legalità e fattibilità del piano. In assenza di rilievi ostativi, emette decreto di omologazione. Da quel momento, il concordato è vincolante per tutti i creditori anteriori (anche quelli che hanno votato contro o non si sono presentati) . I crediti rimasti insoddisfatti per la parte eccedente quanto previsto dal concordato vengono cancellati in capo al debitore (salvo eccezioni per debiti personali di soci illimitatamente responsabili, etc.). Il debitore deve eseguire il piano concordatario sotto la vigilanza di un liquidatore o commissario (a seconda che vi siano beni da liquidare o si prosegua l’attività). 5. Chiusura e esdebitazione: Una volta adempiuto il piano (o comunque effettuati gli atti previsti, come la liquidazione dei beni e distribuzione del ricavato), si dichiara chiusa la procedura. Il debitore riacquista piena libertà gestionale. Per le società, se il concordato era liquidatorio, spesso ciò coincide con la fine della società stessa (che viene sciolta una volta venduto tutto). Se era in continuità, la società prosegue la sua attività ristrutturata. I creditori ricevono i dividendi previsti e non possono più pretendere altro (subiscono l’eventuale falcidia come definitiva). Di norma il concordato produce esdebitazione del debitore (nel senso che la società non è più perseguibile per la parte di debiti falcidiata). Il CCII ha inoltre introdotto una generale esdebitazione dell’imprenditore insolvente anche nel fallimento, ma nel concordato ciò è implicito se correttamente adempiuto (per le società di capitali, i debiti residui restano insoddisfatti ma la società può proseguire libera).
Requisiti di legge per il concordato: la proposta deve assicurare ai creditori un soddisfacimento non inferiore a quello ricavabile dalla liquidazione giudiziale (principio del miglior interesse dei creditori). Nei concordati liquidatori “puri” la legge attualmente impone che ai creditori chirografari sia destinato almeno il 20% del loro credito , salvo che tutti i creditori concordino per importi minori. Nei concordati in continuità, non vige soglia fissa di soddisfo, ma il piano deve presentare concrete prospettive di prosecuzione e i creditori devono essere pagati secondo le risorse generabili dalla continuità (possono anche ricevere meno del 20% se la relazione giurata attesta che in caso di fallimento avrebbero zero, ad esempio). La relazione dell’attestatore (professionista indipendente ex art. 87 CCII) è fondamentale: deve attestare veridicità dei dati e fattibilità economica del piano. Senza un’attestazione positiva, il tribunale non ammette nemmeno il ricorso.
Concordato in continuità aziendale: se l’azienda ha un core business valido e si vuole evitare la disgregazione, si può proporre un concordato in continuità (diretta o indiretta). Continuità diretta significa che la società stessa prosegue l’attività durante e dopo il concordato, utilizzando i ricavi futuri per pagare i creditori secondo il piano. Continuità indiretta invece comporta la cessione o affitto dell’azienda ad un terzo nell’ambito del concordato (ad esempio un investitore rileva l’azienda con i dipendenti, garantendo un certo prezzo da destinare ai creditori). La continuità ha alcuni vantaggi legali: i creditori privilegiati su beni funzionali all’esercizio possono essere parzialmente soddisfatti anche oltre i limiti se necessario a continuare, i contratti in corso non si sciolgono (o comunque è più facile mantenerli attivi con autorizzazione), e c’è un generale favor nel preservare il valore dell’avviamento. In un concordato in continuità la difesa del debitore consiste nel convincere i creditori che prenderanno più con l’azienda viva che con la sua morte. Spesso si offrono strumenti come warrant o equity: ad esempio, i creditori possono diventare soci prendendo quote della società ristrutturata (debt-to-equity swap), o possono avere diritti di futura remunerazione in base ai risultati (earn-out). La legge consente queste soluzioni purché ci sia trasparenza e i creditori siano messi in grado di valutare.
Concordato liquidatorio: se non c’è speranza di proseguire l’attività, il concordato può limitarsi a vendere i beni (magari tutti in blocco) e distribuire il ricavato ai creditori. Tipicamente si predispone un piano di liquidazione: ad esempio, vendere l’immobile industriale ad un certo prezzo già individuato, cedere i macchinari e brevetti a un soggetto interessato, incassare crediti verso clienti tramite factoring, ecc., per poi ripartire tutto (al netto delle spese) pro quota ai creditori chirografari. Per proporre un concordato del genere occorre assicurare almeno il 20% ai chirografari (come detto) e spesso presentare già offerte vincolanti di acquisto per gli asset principali (la legge ora richiede che il piano individui un mercato o offerte per beni che coprano almeno il valore di stima, per evitare concordati “al buio”). In un concordato liquidatorio, difendersi dai creditori significa cercare di evitare il fallimento offrendo loro una soluzione più rapida e magari leggermente più favorevole: i creditori infatti sanno che la liquidazione giudiziale comporta tempi lunghi e incognite, mentre un concordato liquidatorio pre-pianificato può dare esiti certi in tempi brevi. La credibilità del piano qui è tutto: bisogna convincere i creditori che il 20% subito (o in 1 anno) è meglio del 25% forse in 5 anni di fallimento. Spesso si include nel concordato liquidatorio un contributo dei soci o di terzi (la cosiddetta “finanza esterna”) che vada a beneficio dei creditori chirografari, così da migliorarne la percentuale e raccogliere consensi. Dopo la riforma, anche nel concordato liquidatorio puro è possibile un minimo di continuità gestionale temporanea: la società può chiedere di continuare l’esercizio per massimizzare il valore in vendita (es. completare commesse per vendere l’azienda come in funzionamento e non per pezzi).
Effetti sugli amministratori e sulla società: con l’ammissione al concordato, come detto, gli amministratori perdono la piena libertà di gestione ma rimangono in carica (non c’è spossessamento, a differenza del fallimento). Devono però attenersi rigorosamente al piano e alle autorizzazioni del giudice. Un eventuale inadempimento o atto depauperativo durante la procedura può comportare la revoca del concordato e la dichiarazione di liquidazione giudiziale d’ufficio. Se invece il concordato viene omologato e poi regolarmente eseguito, gli amministratori avranno assolto i loro doveri, e la loro gestione antecedente verrà in un certo senso “sanata” dall’accordo raggiunto (salvo responsabilità pregresse per fatti di mala gestio, che potrebbero comunque essere oggetto di azioni di responsabilità da parte di eventuali liquidatori se la società poi si scioglie). Dalla prospettiva del debitore, ottenere l’omologazione del concordato è una vittoria difensiva: impedisce ai singoli creditori qualsiasi azione per i crediti anteriori (che divengono inesigibili se non per la parte concordataria) , e sospende i termini di prescrizione finché i pagamenti concordatari non giungono a scadenza . La Cassazione ha infatti chiarito che l’omologazione del concordato determina una temporanea inesigibilità dei crediti anteriori e costituisce causa di sospensione della prescrizione fino alla scadenza dei termini di pagamento previsti in piano . Ciò significa che i creditori, dopo l’omologa, non possono né agire né vedersi prescrivere il credito (perché congelato) fintanto che attendono le scadenze concordatarie.
Dal lato negativo, se poi l’impresa non rispetta gli impegni del concordato (ad esempio non paga una rata ai creditori chirografari nei tempi stabiliti), qualsiasi creditore può chiederne la risoluzione e il tribunale dichiarerà la risoluzione del concordato, spesso seguita a ruota dalla dichiarazione di fallimento (liquidazione giudiziale). Quindi proporre un concordato è impegno serio: il piano deve essere realistico e non promettere più di quanto si possa mantenere, altrimenti si torna punto e a capo, con in più il discredito di aver fallito un concordato.
Liquidazione giudiziale (già “fallimento”)
La liquidazione giudiziale è l’extrema ratio: la procedura concorsuale che prende in mano l’impresa insolvente, ne spossessa gli amministratori, liquida tutto l’attivo e ripartisce il ricavato ai creditori secondo le regole di graduazione. È l’erede del “fallimento” (termine non più in uso dal 2022). Dal punto di vista dell’imprenditore debitore, subire una liquidazione giudiziale significa perdere la gestione dell’azienda e vedere sostanzialmente azzerate le proprie prerogative, poiché viene nominato un curatore che gestisce il patrimonio. Per una società di capitali, l’apertura della liquidazione giudiziale comporta lo scioglimento della società (se non già avvenuto) e la decadenza degli organi sociali, sostituiti dal curatore.
Quando viene dichiarata la liquidazione giudiziale? Quando l’impresa è insolvente ai sensi dell’art. 121 CCII (stato d’insolvenza attuale) e non ricorrono le condizioni per altre procedure minori (ad esempio non è un’impresa sotto soglia, come visto prima, oppure, se lo è, allora avrà la liquidazione controllata del sovraindebitato). La domanda può essere presentata dall’imprenditore stesso (istanza di autofallimento), da uno o più creditori, o dal Pubblico Ministero in casi specifici. Una volta accertata l’insolvenza, il tribunale dichiara aperta la liquidazione giudiziale e nomina: un giudice delegato, un curatore (professionista incaricato di amministrare e liquidare) e costituisce il comitato dei creditori.
Effetti immediati: il debitore è esonerato dall’adempiere alle obbligazioni pregresse (che vengono accertate nello stato passivo) e perde la disponibilità e amministrazione dei suoi beni presenti e futuri. Gli atti dispositivi compiuti dopo l’apertura sono nulli. Si apre lo stato passivo in cui i creditori insinuano i loro crediti (privilegiati, ipotecari, chirografari) per essere riconosciuti. Seguono le azioni di revocatoria fallimentare di atti anomali compiuti prima del fallimento (pagamenti preferenziali nell’anno o 6 mesi a seconda, atti a titolo gratuito in 2 anni, ecc., salvo eccezioni per quelli in esecuzione di piani attestati o accordi omologati ). Il curatore può inoltre esercitare azioni di responsabilità verso gli amministratori per danni cagionati alla società (su questo torneremo nella sezione successiva).
Dal punto di vista del debitore, difendersi in questa fase significa principalmente collaborare col curatore per massimizzare il valore di realizzo (se è persona fisica può aspirare all’esdebitazione personale; se è società di capitali, vorrà minimizzare eventuali azioni di danno contro di sé). La società in liquidazione giudiziale cessa l’attività salvo esercizio provvisorio autorizzato dal tribunale (solo se dalla continuazione temporanea deriva un miglior risultato per i creditori, ad es. completare la costruzione di macchinari per rivenderli a maggior prezzo). I contratti pendenti possono essere sciolti o proseguiti a scelta del curatore.
Come si chiude la liquidazione giudiziale? Dopo aver convertito i beni in denaro e riscosso crediti, il curatore predispone un piano di riparto: paga integralmente le spese della procedura e i creditori prededotti, poi i creditori privilegiati (fino a concorrenza del ricavato dei beni su cui vantano prelazione), e ciò che resta viene distribuito proporzionalmente tra i chirografari. Spesso i chirografari in un fallimento ottengono percentuali molto basse, dipende da quanto attivo recupera il curatore. Al termine delle operazioni, il curatore redige il rendiconto finale e il giudice dichiara la chiusura della procedura. La società, se è un ente, viene cancellata dal Registro Imprese (cessa di esistere giuridicamente). I creditori per l’eventuale parte insoddisfatta non possono più agire contro la società (che è estinta), ma se esistono garanti o obbligati in solido (come soci illimitatamente responsabili, o fideiussori personali), questi restano obbligati per i residui.
Tuttavia, per dare una possibilità di ripartenza agli imprenditori onesti, il CCII ha potenziato l’istituto dell’esdebitazione: l’imprenditore persona fisica (o il socio illimitatamente responsabile) ottiene automaticamente l’esdebitazione dei debiti residui entro 3 anni dalla chiusura della liquidazione, salvo opposizione di creditori e salvo non abbia violato la legge (art. 278 CCII). Addirittura, in alcuni casi meritevoli, può ottenerla immediata a chiusura (esdebitazione di diritto). Ciò però riguarda le persone fisiche. Le società di capitali, una volta chiuse, non hanno questione di esdebitazione perché cessano. Nel nostro scenario, se Alfa S.r.l. fallisce e si chiude il fallimento, la società è cancellata e i debiti insoddisfatti restano inesigibili semplicemente perché il soggetto giuridico è estinto. I creditori potrebbero rivalersi solo su eventuali garanti (ad es. se l’imprenditore aveva dato fideiussioni personali, il suo patrimonio personale può essere aggredito anche dopo la chiusura del fallimento della società, perché la fideiussione non è toccata dalla procedura della società). L’imprenditore persona fisica che avesse subìto un fallimento potrà ripulirsi i debiti personali dopo il periodo di legge.
Dunque, dal punto di vista del debitore (società e amministratori), la liquidazione giudiziale è una procedura subita, non scelta, salvo quando l’imprenditore stesso si autodenuncia insolvente presentando istanza di fallimento (talvolta fatto per senso di responsabilità quando non c’è alcuna altra via). Non c’è molto spazio di manovra se non nel periodo prefallimentare, ove il debitore può: – Opporsi all’istanza di fallimento di un creditore cercando di dimostrare che non sussiste lo stato d’insolvenza (magari provando di avere sufficienti attivi o contestando il credito del ricorrente). Se ha depositato un ricorso di concordato, quel procedimento prevale e il fallimento viene sospeso fino all’esito del concordato. – Chiedere eventualmente il concordato fallimentare: entro la chiusura di indagine sul passivo, il debitore (o terzi) possono proporre un concordato ai creditori fallimentari offrendo un certo dividendo. Se i creditori approvano, si chiude il fallimento per concordato (questo è più usuale su iniziativa di terzi che vogliono rilevare l’azienda). – Collaborare per ridurre i tempi e i costi, ad esempio segnalando beni, consegnando libri contabili in ordine (ciò può evitare accuse di bancarotta documentale e facilitare l’esdebitazione).
Conseguenze per gli amministratori e soci: la dichiarazione di liquidazione giudiziale porta con sé potenziali conseguenze personali. Sul piano civile, come vedremo, il curatore può esercitare l’azione di responsabilità sociale e/o quella dei creditori sociali contro gli amministratori negligenti o colpevoli di aggravamento del dissesto. Sul piano penale, l’insolvenza sfociata in fallimento espone gli amministratori a possibili imputazioni per reati fallimentari (bancarotta fraudolenta se hanno distratto beni o falsificato libri, bancarotta semplice se hanno aggravato colpa la crisi, ecc., ai sensi degli artt. 322-323 CCII e segg., che riprendono le vecchie fattispecie di bancarotta). Ad esempio, l’art. 330 CCII punisce come bancarotta semplice impropria la violazione degli obblighi di legge da parte degli amministratori che abbia contribuito al dissesto . Dunque, un amministratore che non abbia tenuto i libri o abbia proseguito l’attività malgrado perdita totale del capitale rischia sanzioni penali. In breve, la liquidazione giudiziale segna il fallimento dell’impresa in tutti i sensi, e l’unica “difesa” possibile per l’imprenditore è di cercare di evitarla finché esistono alternative (accordi, concordati) e, se inevitabile, agire con correttezza per limitare i danni collaterali.
Procedure minori per piccole imprese e sovraindebitamento
Una breve menzione va fatta per completezza: se la nostra ipotetica azienda fosse stata così piccola da rientrare nella definizione di “impresa minore” (sotto le soglie di attivo, ricavi e debiti viste prima ), non sarebbe soggetta a concordato preventivo né a liquidazione giudiziale, bensì alle procedure semplificate di cui al Titolo V CCII (che riprende e sostituisce la legge sul sovraindebitamento). In particolare: il concordato minore (artt. 74-83 CCII) e la liquidazione controllata del sovraindebitato (artt. 268-277 CCII). Il concordato minore è simile al concordato preventivo ma pensato per il piccolo imprenditore non fallibile: non richiede percentuale minima, può essere proposto anche dall’imprenditore agricolo o dal consumatore, e ha procedure più snelle. La liquidazione controllata è analoga al fallimento ma per soggetti non fallibili, con nomina di un liquidatore e spossessamento. Nel contesto di un’azienda manifatturiera, è improbabile essere sotto soglia, ma se lo fosse, l’approccio difensivo sarebbe analogo: sfruttare il concordato minore per evitare la liquidazione, oppure nella liquidazione controllata cercare l’esdebitazione subito dopo. Dettagliamo ciò perché in certi casi (piccole S.r.l. artigiane) la difesa del debitore passa per quelle norme speciali – ad esempio la esdebitazione del meritevole immediata per importi incapienti (c.d. “esdebitazione semplificata” per sovraindebitato privo di beni, art. 282 CCII).
Responsabilità degli amministratori nella crisi d’impresa
Dal punto di vista di un amministratore di società indebitata, è fondamentale comprendere le possibili responsabilità civili (e penali) connesse alla gestione dell’impresa in crisi o insolvente. La legge impone agli amministratori doveri di tutela non solo verso la società e i soci, ma anche verso i creditori sociali, specialmente quando il patrimonio aziendale diventa insufficiente a soddisfarli. In situazioni di difficoltà finanziaria, le scelte (o omissioni) degli amministratori vengono spesso esaminate ex post: se hanno tardato a intervenire o hanno aggravato il dissesto, possono essere chiamati a risponderne.
Dovere di conservazione del patrimonio sociale e responsabilità verso i creditori
Il Codice Civile tradizionalmente prevede due tipi di azioni di responsabilità verso gli amministratori di società di capitali: l’azione sociale (art. 2393 c.c. per S.p.A., 2476 c.c. per S.r.l.), esercitata dalla società (o dai soci, anche successivamente da un curatore fallimentare ex art. 146 L.F. ora art. 255 CCII) per danni causati al patrimonio sociale; e l’azione dei creditori sociali (art. 2394 c.c. e per le S.r.l. art. 2476 co.6 c.c.), esercitabile quando il patrimonio risulta insufficiente a soddisfare i creditori, per atti di mala gestio che abbiano leso la garanzia patrimoniale. In sede concorsuale, il curatore è legittimato a esercitare entrambe le azioni (riunite in un’unica azione, ex art. 255 CCII).
Un presupposto tipico dell’azione dei creditori sociali è l’insufficienza patrimoniale palesatasi col fallimento: significa che il patrimonio netto è negativo o comunque che i crediti rimangono insoddisfatti (condizione praticamente sempre presente nel fallimento). La Cassazione ha stabilito che la prescrizione di questa azione di responsabilità decorre dalla data di dichiarazione di fallimento, salvo prova che lo stato di incapienza patrimoniale fosse noto ai creditori in epoca anteriore . In pratica c’è una presunzione che i creditori scoprano l’insufficienza patrimoniale solo con il fallimento, da cui il termine di prescrizione (5 anni) parte da allora, a meno che l’amministratore provi che la “insolvenza di fatto” fosse conclamata prima e conoscibile . Ciò evita che i termini decadano prima che i creditori (e il curatore) potessero attivarsi .
Ma su quali basi può essere giudicato responsabile l’amministratore? Un dovere cardine è quello sancito dall’art. 2486 c.c.: quando si verifica una causa di scioglimento della società (ad esempio perdite che riducono il capitale sotto il minimo ex art. 2484 c.c. o 2447 c.c.), gli amministratori devono limitarsi a compiere atti di gestione conservativa del patrimonio, finalizzati alla conservazione dell’integrità e al soddisfacimento dei creditori. In altre parole, se il capitale sociale è azzerato e l’assemblea non ha ricapitalizzato né liquidato la società, gli amministratori non dovrebbero continuare la normale attività d’impresa aggravando i debiti, ma dovrebbero limitarsi a preservare l’esistente e attivare la liquidazione.
La riforma del 2019 (art. 378 CCII) ha introdotto un importante comma 3 all’art. 2486 c.c., che stabilisce criteri presuntivi per la quantificazione del danno causato dagli amministratori che violano tale dovere di conservazione. La norma dispone che: “quando è accertata la responsabilità degli amministratori a norma del presente articolo, e salva la prova di un diverso ammontare, il danno risarcibile si presume pari alla differenza tra il patrimonio netto alla data in cui l’amministratore è cessato dalla carica o, in caso di apertura di una procedura concorsuale, alla data di apertura di tale procedura e il patrimonio netto determinato alla data in cui si è verificata una causa di scioglimento di cui all’articolo 2484, detratti i costi sostenuti e da sostenere […] fino al compimento della liquidazione. Se è stata aperta una procedura concorsuale […] e i netti patrimoniali non possono essere determinati, il danno è liquidato in misura pari alla differenza tra attivo e passivo accertati nella procedura” .
Questa è una formulazione complessa ma rilevante: in sostanza, se si prova che l’amministratore ha continuato ad operare oltre il momento in cui la società avrebbe dovuto sciogliersi (tipicamente per perdite azzeranti il capitale), il danno si presume pari all’erosione patrimoniale subita in quel periodo. Si confronta il patrimonio netto al momento del fallimento (o della cessazione dell’amministratore) con quello esistente al momento in cui si doveva liquidare: la perdita di valore in mezzo è considerata danno da mala gestio. In mancanza di conti precisi, si usa come proxy il deficit fallimentare (differenza tra attivo e passivo) . Questa presunzione alleggerisce l’onere probatorio del curatore/creditori: non serve entrare nel merito di quali atti hanno causato quali danni; basta mostrare che l’amministratore ha ritardato la liquidazione. Ovviamente l’amministratore può controbattere provando un “diverso ammontare” del danno (ad esempio che anche se avesse liquidato prima, i creditori avrebbero comunque avuto perdite analoghe) . Ma non è semplice ribaltare la presunzione.
Da notare: questa norma ha recepito una giurisprudenza consolidata (Cass. Sez. Unite n. 9100/2015), secondo cui già in passato il danno da prosecuzione abusiva poteva liquidarsi con il criterio della differenza tra patrimonio netto “dovuto” (all’inizio dell’insolvenza) e patrimonio netto finale . Ora però è legge scritta.
Esempio concreto: la nostra S.r.l. aveva capitale 50.000€. Nel 2023 subisce perdite per 300.000€ che azzerano il patrimonio e lo portano a -250.000€ (causa di scioglimento ex art. 2482-ter c.c.). Gli amministratori non convocano l’assemblea per liquidare, ma continuano l’attività nel 2024 facendo altri debiti. Nel 2025 la società fallisce con patrimonio netto -800.000€ (attivo 200k, passivo 1.0M). Secondo l’art. 2486 co.3, il danno presunto è: differenza tra patrimonio netto al fallimento (-800k) e patrimonio netto alla data in cui doveva sciogliersi (-250k), cioè 550.000€, depurato dei costi ordinari che nel frattempo erano normali (questo dettaglio dei costi “secondo normalità” evita di imputare agli amministratori spese inevitabili, ma è un calcolo complesso). In mancanza di conti, si potrebbe fare differenza attivo-passivo (200k-1000k) = -800k come danno. Il curatore dunque potrebbe chiedere agli amministratori 550k (o 800k) di risarcimento, sostenendo che se avessero liquidato nel 2023 i creditori avrebbero avuto perdite minori.
Si capisce come la responsabilità verso i creditori sia collegata a quanto tardivamente si è reagito alla crisi. Ecco perché gli amministratori hanno tutto l’interesse a non trascinare l’agonia dell’impresa oltre il dovuto. Non solo: anche in assenza di una formale causa di scioglimento, il CCII con l’art. 3 e 2086 c.c. impone di attivarsi tempestivamente in caso di crisi (probabile insolvenza). Se gli amministratori ignorano segnali gravi e fanno aumentare il buco, potrebbero risponderne sotto il profilo della diligenza professionale. Una giurisprudenza di merito pre-CCII già riconosceva un principio simile al wrongful trading: ossia la colpa dell’organo amministrativo che ritarda l’accesso a procedure concorsuali aggravando il dissesto.
Responsabilità verso la società: Oltre al profilo creditori, c’è quello della responsabilità “sociale” per danni arrecati al patrimonio dell’ente. Un classico caso in crisi è la violazione degli obblighi di conservazione delle scritture contabili, che può costituire danno (costi di ricostruzione, impossibilità di riscuotere crediti non documentati, ecc.). Altri esempi: pagamenti preferenziali a taluni creditori fatti con risorse sociali in sofferenza (che poi vengono revocati dal curatore, lasciando il danno delle spese inutili alla società), oppure vendita di beni aziendali sottoprezzo per far fronte a emergenze di cassa (il curatore potrebbe dire: hai venduto il magazzino al 20% del valore, arrecando danno al patrimonio sociale). Qualsiasi atto di mala gestio compiuto in periodo di crisi può essere censurato.
Va però detto che in pratica l’azione risarcitoria la propone il curatore e di solito cumula entrambe le vesti (a nome società e creditori). Spetterà al giudice poi attribuire l’eventuale risarcimento prima alla società per soddisfare creditori (tanto che la distinzione sfuma: il risarcimento va alla massa fallimentare, a beneficio dei creditori).
Ruolo degli organi di controllo: Non solo amministratori: anche i componenti dell’organo di controllo (sindaci, revisori) possono essere chiamati in causa se non hanno vigilato adeguatamente. Ad esempio, se il collegio sindacale non ha segnalato per tempo le perdite o non ha denunciato gravi irregolarità (ex art. 2409 c.c.), può rispondere in solido con gli amministratori per l’aggravarsi del dissesto che poteva evitare . Il CCII richiama i doveri di vigilanza attiva anche per i sindaci. Non a caso, la nuova norma del 2486 c.c. pur menzionando solo gli amministratori, è ritenuta applicabile anche ai sindaci, per il principio che chi è solidale nella condotta omissiva di vigilanza ne condivide l’onere .
Aggiornamento giurisprudenziale: Sul tema responsabilità in crisi, segnaliamo un caso recente: Cassazione civile, Sez. I, 03/08/2023 n. 23659, che appunto ha ribadito il dies a quo della prescrizione dell’azione dei creditori dalla dichiarazione di fallimento, salvo prova contraria a carico degli amministratori . Ciò conferma la tendenza della giurisprudenza a considerare tempestive le azioni contro amministratori anche se esperite anni dopo i fatti, perché finché l’insolvenza non emerge ufficialmente i creditori non hanno consapevolezza del danno. Inoltre, i giudici di merito successivi al 2019 hanno iniziato ad applicare la presunzione di cui al nuovo art. 2486 c.c., con qualche incertezza di diritto intertemporale (se applicarla anche a fatti antecedenti il 16/3/2019). Alcune corti la applicano subito come norma di interpretazione autentica di principi preesistenti, altre sono più caute . Ma il trend è chiaro: non attivarsi tempestivamente di fronte a perdite rilevanti espone gli amministratori a forti rischi risarcitori.
In definitiva, un amministratore che si trovi alla guida di un’azienda in dissesto deve muoversi su un terreno minato: se persevera l’attività senza costrutto, rischia di aggravare il danno verso i creditori e di doverlo poi ripagare di tasca propria; se invece intraprende per tempo una procedura regolata (es. concordato), e la gestisce correttamente, può limitare la propria esposizione. È quasi paradossale: il miglior “scudo” di un amministratore contro azioni di responsabilità è dimostrare di aver preso misure idonee tempestivamente, che può significare anche aver portato la società in concordato o liquidazione non appena ci si è accorti dell’irreversibilità della crisi, riducendo al minimo il pregiudizio ai creditori.
Profili penali: bancarotta e altri reati
Dal punto di vista penale, il diritto fallimentare prevede sanzioni per condotte fraudolente o gravemente imprudenti degli amministratori durante la gestione antecedente al fallimento. I reati classici sono:
– Bancarotta fraudolenta (patrimoniale o documentale): punisce l’amministratore che, prima o durante il fallimento, ha distratto o occultato beni sociali, esposto passività inesistenti, dissipato risorse, oppure sottratto/falsificato le scritture contabili, con l’intento di frodare i creditori (artt. 322, 323 CCII). Ad es. se l’imprenditore ha venduto a prezzo vile un macchinario a una società amica prima di fallire, o ha tenuto una contabilità in nero, commette bancarotta fraudolenta. È un reato doloso grave, con pene detentive significative. – Bancarotta semplice (art. 324 CCII): punisce condotte meno fraudolente ma imprudenti, come aver aggravato il dissesto con spese personali esorbitanti, aver fatto operazioni manifestamente imprudenti per ritardare il fallimento, oppure non aver tenuto i libri in ordine per negligenza. Ad esempio, l’amministratore che ha continuato a fare debiti per giocare un’ultima carta disperata, o che ha pagato un creditore preferendolo consapevolmente (configurando bancarotta preferenziale, che è assimilata alla fraudolenta se con dolo), rischia la bancarotta semplice se non vi è dolo di frode ma colpa grave. – Altri reati: esistono anche reati specifici come l’omessa dichiarazione di insolvenza in caso di concordato preventivo non eseguito (ma rari), o reati tributari (frode fiscale, omesso versamento IVA) che spesso si accompagnano alle crisi d’impresa e possono avere conseguenze penali a prescindere dal fallimento.
In pratica, un amministratore di società fallita può essere chiamato dal curatore in sede civile a risarcire i danni e, contestualmente, subire un procedimento penale per bancarotta se emergono irregolarità. L’unica condizione per i reati di bancarotta è la dichiarazione di fallimento o liquidazione giudiziale: se questa non interviene (ad es. si è evitato il fallimento con un concordato concluso con successo), i reati fallimentari non scattano. Non esiste bancarotta senza fallimento. Ecco perché, dal punto di vista del debitore, riuscire a gestire la crisi con un concordato o accordo che eviti il fallimento protegge anche penalmente l’operato pregresso degli amministratori (salvo ovviamente restino perseguibili eventuali reati fiscali o societari commessi, ma almeno non scatta l’ombrello generale della bancarotta).
Va segnalato che l’art. 324 CCII (bancarotta semplice impropria) include espressamente come reato la violazione degli obblighi di cui agli artt. 2086 c.c. e 3 CCII: quindi la mancata adozione di adeguati assetti organizzativi e la mancata tempestiva attivazione degli strumenti di composizione della crisi può, in caso di fallimento, integrare gli estremi di bancarotta semplice, punendo l’amministratore per non aver agito da “buon gestore” in crisi . Questa è una spinta ulteriore per gli amministratori ad attivarsi: non poter dire “ci ho provato” può costituire addirittura reato oltre che colpa civile.
In sintesi, la strategia di un amministratore per difendersi dalle responsabilità è duplice: (1) sul piano civile, limitare i danni ai creditori adottando misure tempestive (così da ridurre l’ammanco su cui potrebbero rivalersi), e documentare sempre le ragioni delle proprie scelte per poterle giustificare come scelte aziendali ponderate e nell’interesse della massa dei creditori; (2) sul piano penale, evitare qualsiasi distrazione o favoritismo durante la crisi, mantenere la contabilità regolare, e preferibilmente risolvere la crisi in via concordata (che come detto previene la dichiarazione di fallimento e quindi l’automatismo dei reati di bancarotta).
Rapporti con creditori particolari: fornitori, banche, fisco
Affrontare i debiti implica anche gestire il rapporto con differenti categorie di creditori, ciascuna con le proprie leve e vincoli. Vediamo come un’azienda debitrice possa e debba interfacciarsi con i principali attori: fornitori, banche e Erario/Enti di riscossione.
Fornitori e altri creditori commerciali
I fornitori (di materie prime, componenti, servizi) spesso costituiscono una parte cospicua dei crediti verso l’azienda manifatturiera indebitata. Il rischio immediato con i fornitori è duplice: da un lato, essi possono smettere di fornire materiali essenziali se non pagati, mettendo in crisi la produzione; dall’altro, possono agire legalmente (decreto ingiuntivo, esecuzioni) per riscuotere quanto dovuto.
Strategie di difesa:
– Comunicazione e trasparenza: Piuttosto che lasciare che i ritardi di pagamento sfocino in contenziosi, è generalmente preferibile contattare i fornitori chiave in anticipo, spiegando la situazione e prospettando un piano di rientro (anche informale). Molti fornitori, specie se l’azienda è cliente abituale, preferiranno mantenere il rapporto e recuperare il dovuto in tempi maggiori, piuttosto che perdere un cliente e affrontare cause costose. Mostrarsi collaborativi e pronti a riconoscere almeno parzialmente il debito (con pagamenti iniziali parziali come segno di buona fede) può scongiurare azioni drastiche. – Concordare piani di pagamento: Si può proporre ad esempio: “Abbiamo un arretrato di €100.000 con voi; possiamo pagarvi €20.000 subito e il resto in 10 rate mensili, con l’impegno di saldare i nuovi ordini in contanti”. Formalizzare un accordo scritto di questo tipo (anche via PEC, firmato digitalmente) è utile. Va tuttavia considerato che, se poi l’azienda entra in concordato o fallimento, i pagamenti fatti ai fornitori nei mesi precedenti potrebbero essere soggetti a revocatoria come atti preferenziali (pagamenti di debiti scaduti effettuati nell’ultimo semestre prima del fallimento) a meno che rientrino nell’esenzione per pagamenti effettuati “in funzione di un piano di risanamento” pubblicato o in esecuzione di accordi omologati. Per questo, se esiste un rischio concreto di fallimento futuro, sarebbe preferibile includere questi fornitori in un contesto di piano attestato o accordo protetto. Pagare fuori da un piano, anche se concordato con il fornitore, espone al rischio che quel fornitore debba restituire i soldi al curatore poi (e l’azienda comunque sarebbe fallita). – Fornitori critici: Identificare quali fornitori sono indispensabili per proseguire l’attività (es. il solo produttore di un componente vitale delle macchine etichettatrici). Con questi, l’azienda potrebbe offrire condizioni di favore per assicurarsi la continuità: ad esempio, garantire la fornitura futura in cash on delivery (pagamento alla consegna) magari con uno sconto, mentre il pregresso viene dilazionato. Oppure si possono offrire garanzie reali o personali su nuovi ordini: ad es. far emettere cambiali per l’arretrato (anche se è rischioso perché se non pagate la cambiale comporta titolo esecutivo immediato). – Azioni legali dei fornitori: Se un fornitore ha già ottenuto un decreto ingiuntivo o una sentenza, può procedere con il pignoramento di conti, crediti verso clienti o beni aziendali. A questo punto, l’azienda può difendersi in due modi: (i) opposizione esecutiva se ci sono vizi procedurali; (ii) conversione del pignoramento (art. 495 c.p.c.), offrendo una cauzione o pagamento parziale per ottenere la sospensione dell’esecuzione. Quest’ultima ipotesi è però praticabile solo se c’è un po’ di liquidità disponibile per depositare presso il tribunale un certo importo a garanzia. A volte, se c’è già un tavolo di composizione negoziata o concordato preventivo in itinere, il tribunale su istanza del debitore ordina la sospensione delle singole esecuzioni (anche in attesa dell’omologa di un concordato, ad es., c’è la sospensione generale ex art. 54 CCII). – Clausole contrattuali e retention of title: Va verificato se i fornitori hanno clausole di riserva di proprietà sulle merci fornite (tipico nei macchinari: il venditore rimane proprietario fino al completo pagamento). In tal caso, se la società non paga, il fornitore può rivendicare la proprietà dei beni consegnati (anche all’interno di un fallimento, sarebbe un bene estraneo all’attivo fallimentare se la clausola è valida e trascritta). Nella difesa, l’azienda debitrice potrebbe cercare un accordo per evitare la restituzione: ad esempio, convincere il fornitore a lasciarle usare le merci in cambio dell’inserimento nel piano di pagamento. – Forniture continuative: Un fornitore essenziale (energia elettrica, componenti speciali) potrebbe minacciare di interrompere le forniture per insolvenza. La legge (ad es. art. 91-bis L.F. e ora art. 100 CCII) pone alcuni limiti: dal momento della presentazione della domanda di concordato o composizione negoziata con misure protettive, i fornitori di pubblici servizi o contratti essenziali non possono risolvere i contratti in corso per i mancati pagamenti pregressi . Devono continuare a fornire, salvo che l’azienda non paghi le nuove forniture. Quindi, avviare una procedura formale può blindare certi rapporti cruciali (ad esempio impedire al fornitore di corrente o internet di staccare). Ciò va tenuto a mente come strumento: se il fornitore minaccia revoca, la protezione concorsuale attiva può congelare questa possibilità legalmente.
In ogni caso, con i fornitori è essenziale evitare di perdere la fiducia: molte PMI in crisi riescono a rimanere operative proprio perché i loro fornitori credono nel piano di risanamento e continuano a supportarle (magari riducendo il volume o chiedendo pagamento anticipato sulle nuove consegne). Tagliare le forniture è spesso un colpo di grazia: ecco perché, se la crisi appare temporanea, i fornitori vanno considerati quasi partner e coinvolti nella soluzione (“se mi aiutate ora, rimarrete nostri fornitori anche in futuro, e recupererete col tempo”). L’azienda può anche offrire un sweetener come: impegno a dare più volumi o contratti di più lunga durata se il fornitore accetta un taglio del credito.
Banche e istituti di credito
I rapporti con le banche creditrici (mutui, leasing, fidi di c/c, anticipo fatture) in situazioni di crisi sono spesso i più complessi da gestire, ma fortunatamente le banche hanno anche strumenti e competenze per partecipare a processi di ristrutturazione.
Cosa possono fare le banche in caso di inadempienza?
– Se la società ha linee di credito autoliquidanti (fidi di cassa, anticipo su ricevute, sconto fatture), la banca può revocarle abbastanza rapidamente in presenza di sconfini o peggioramento del merito creditizio. Ciò significa che improvvisamente l’azienda si trova senza liquidità di conto. È fondamentale anticipare questo scenario: per difendersi, l’impresa potrebbe cercare di diversificare le fonti (avere più banche, così se una revoca forse l’altra resta) oppure, meglio, negoziare con la banca una moratoria invece di una revoca brutale. Ad esempio, chiedere di congelare l’esposizione e di non procedere all’incasso forzoso delle fatture. – Se ci sono mutui o leasing, la banca può intimare la decadenza dal beneficio del termine dopo alcuni mancati pagamenti, richiedendo il pagamento immediato dell’intero debito residuo. In caso di leasing, può avviare il ritiro del bene. La difesa qui sta nel chiedere per tempo una rinegoziazione: molte banche aderiscono a protocolli di moratoria per PMI (piani ABI) che consentono di sospendere fino a 12 mesi i pagamenti dei mutui in caso di crisi temporanea, o allungare la durata del mutuo riducendo la rata. Queste soluzioni vanno contrattate preferibilmente prima di accumulare troppe rate insolute, quando ancora la relazione è recuperabile. – Le banche di solito sono creditori garantiti (ipoteca su capannoni, pegno su macchinari, privilegio generale sui beni mobili con patto di riservato dominio, ecc.). Se l’azienda entra in default grave, la banca può agire esecutivamente sui beni: es. iniziare espropriazione dell’immobile ipotecato o nominare un custode. Anche qui, se il bene è essenziale (il capannone dove si produce), diventa fondamentale ottenere misure protettive tramite una procedura concorsuale: col concordato o la composizione negoziata, le banche non possono escutere le garanzie durante la moratoria. Tuttavia, attenzione: i creditori pignoratizi o ipotecari nel concordato possono chiedere di essere autorizzati dal giudice ad escutere ugualmente se la loro garanzia rischia di perdere valore (ad esempio, possono chiedere di poter vendere l’immobile se il concordato offre garanzie inadeguate). Il tribunale deve bilanciare gli interessi, ma in genere durante il concordato tutte le esecuzioni sono sospese . – Un problema serio sono le fideiussioni personali date dagli imprenditori o da terzi (es. parenti, holding) a garanzia dei debiti bancari. La banca in caso di insolvenza della società chiama il garante: quindi il patrimonio personale dell’imprenditore è a rischio. Purtroppo, le procedure concorsuali della società non proteggono i co-obbligati: il concordato o il fallimento sospende le azioni contro la società ma non impedisce alla banca di agire contro il fideiussore (salvo un caso nel concordato: se la banca è soddisfatta almeno al 20% nel concordato liquidatorio e la garanzia è posteriore, l’azione verso il fideiussore è sospesa per legge, art. 184 L.F., ma nella nuova legge questo aspetto è meno chiaro, comunque non c’è liberazione automatica del garante). Quindi il titolare rischia di vedersi pignorare la casa per debiti aziendali garantiti. Difesa del garante: può anch’egli valutare procedure personali di sovraindebitamento (se persona fisica non fallibile) oppure, meglio, includere nel piano di ristrutturazione una trattativa per liberare le garanzie personali. Spesso, i piani di concordato prevedono un pagamento migliore alle banche se queste rinunciano ad agire sui garanti. Ad esempio: “Banca X otterrà il 60% del suo credito dalla società entro 2 anni e, accettando il piano, rinuncia formalmente all’azione contro il fideiussore”. Non tutte le banche accettano, ma può essere merce di scambio (i garanti a volte offrono essi stessi un contributo, es. i soci mettono soldi nel piano a patto di essere liberati dalle garanzie). – Accordi di ristrutturazione con banche: Abbiamo visto che l’accordo di ristrutturazione è uno strumento principe con le banche. Frequentemente si concretizza in un “accordo quadro” con tutte le banche: ad esempio un moratorium agreement in cui tutte sospendono le rate per 6 mesi, poi un restructuring agreement in cui i vari crediti vengono rimodulati (magari consolidando le esposizioni a breve in un nuovo mutuo a medio termine, e mantenendo le linee per circolante in misura ridotta). Se vi sono più istituti, è prassi costituire un pool con banca capofila e negoziare in modo coordinato (le banche hanno interesse a muoversi insieme per non fare preferenze che la legge potrebbe colpire). Dal 2024, è possibile anche concludere negli accordi di ristrutturazione delle convenzioni di moratoria estese per cui se una certa maggioranza di banche aderisce, la moratoria si estende anche alle altre per un periodo . – Nuova finanza bancaria: Spesso, paradossalmente, un’azienda in crisi avrebbe bisogno di liquidità aggiuntiva (per completare ordini, per pagare fornitori e andare avanti), ma le banche difficilmente prestano a un’impresa insolvente. Il CCII però prevede che in un concordato o accordo, i nuovi finanziamenti autorizzati dal giudice siano prededucibili (cioè verranno rimborsati per primi, fuori dalla falcidia), e ha predisposto anche che possano essere assistiti da garanzie di primo grado sugli asset liberi. Questo serve per convincere banche o fondi a erogare credito “in crisi” noto come finanza interinale. Dal punto di vista dell’azienda, ottenere nuova finanza può fare la differenza tra successo o fallimento del piano. Dunque, ci si deve preparare con un business plan convincente e magari offrire asset a pegno su quella nuova linea, facendo approvare il tutto dal tribunale (che verifica sia funzionale al miglior interesse dei creditori). Ad esempio, si può chiedere alla banca: “dacci €200k ora per completare le commesse, così incasseremo €500k e potremo ripagarti questi 200k in prededuzione e aumentare il rimborso ai vecchi crediti”. – Segnalazioni Centrale Rischi: Quando si va in default, la banca segnala a Centrale dei Rischi di Banca d’Italia. Ciò peggiora il rating dell’azienda e la reputazione creditizia, rendendo improbabili ulteriori prestiti. Poco ci si può fare: difendersi in questo senso è questione di limitare il danno all’immagine, magari accompagnando la segnalazione con la notizia che si è intrapreso un percorso concordatario (le banche lo vedono, perché se c’è un concordato le loro posizioni passano a “in sofferenza”, ma sanno anche che c’è un tribunale e un piano). Alcune banche in accordo di ristrutturazione possono anche accettare di non segnalare immediatamente a sofferenza se credono nel piano (evitando così di bloccare l’accesso al credito in genere). È raro, ma l’approccio cooperativo può portare anche a questo tipo di favore. – Minaccia di istanza di fallimento: Le banche, come qualunque creditore, possono presentare istanza di fallimento. Molte volte lo fanno per mettere pressione a trovare una soluzione. L’azienda deve prendere sul serio l’eventualità: un’istanza di fallimento costringe a reagire entro poco (udienza pre-fallimentare) e spesso l’unica difesa possibile è far trovare il tribunale un’alternativa in corso, ad esempio: “Non dichiarate il fallimento perché abbiamo già depositato un concordato preventivo” o “Stiamo trattando un accordo ex art. 182-bis con il 70% dei creditori”. Il tribunale se vede una prospettiva concreta di soddisfacimento migliore dei creditori tramite concordato o accordo, può attendere. Ma se non presentiamo nulla, la banca avrà gioco facile a ottenere la sentenza di fallimento. Quindi, la difesa attiva contro l’istanza di fallimento di una banca è: depositare subito una domanda di concordato con riserva (o composizione negoziata, se ancora possibile) che convinca il giudice a sospendere la pronuncia in attesa dell’esito.
In conclusione, i rapporti con le banche vanno gestiti combinando negoziazione privata e strumenti legali: prima di default conclamati, sfruttare moratorie e rinegoziazioni; quando la crisi è avanzata, formalizzare il tutto in un accordo omologato o concordato, così che la banca sappia cosa aspettarsi e sia vincolata a quell’esito. Tenere informate le banche – con piani finanziari, aggiornamenti sull’andamento – può aiutare a mantenere la fiducia. Spesso le banche hanno interesse a evitare di portare a sofferenza un credito se intravedono chance di recuperarlo in parte maggiore con un piano di risanamento: ricordiamo che anche per le banche un fallimento significa liquidazione lenta e incerta (soprattutto per la parte chirografaria dei loro crediti), mentre un concordato spesso offre tempi più rapidi e percentuali non peggiori.
Agenzia delle Entrate e Agenzia della Riscossione (debiti fiscali e contributivi)
I debiti verso il Fisco e gli enti previdenziali (INPS, ecc.) meritano un’attenzione particolare. Questi debiti includono imposte non versate (IVA, ritenute, IRES), contributi previdenziali dei dipendenti, tasse locali, ecc. Hanno spesso privilegi speciali o generali (ad esempio IVA e ritenute non versate sono crediti privilegiati sul patrimonio mobiliare ex art. 2752 c.c.) e sono riscossi in gran parte tramite l’Agenzia Entrate Riscossione (AER) mediante cartelle esattoriali. Le cartelle, se non pagate, portano a misure come il fermo amministrativo di beni mobili (es. automezzi), l’ipoteca su beni immobili della società, e pignoramenti su conti correnti o presso terzi (crediti). AER ha il potere di procedere in via esecutiva senza passare dal tribunale con un titolo esecutivo amministrativo (la cartella).
Misure difensive sul fronte fiscale:
– Rateizzazione delle cartelle: La normativa consente al contribuente in difficoltà di chiedere all’Agenzia Riscossione un piano di rateazione fino a 72 rate mensili (6 anni) per importi fino a €120.000 (soglia che può variare) praticamente automaticamente, e piani più lunghi (fino a 120 rate, 10 anni) in casi di comprovata grave difficoltà . Richiedere la dilazione delle cartelle sospende le azioni esecutive su quei ruoli, a condizione di pagare regolarmente le rate. Dunque, un’azienda con debiti fiscali può immediatamente alleggerire la pressione ottenendo questo beneficio: presentando istanza di rateizzo ad AER e pagando la prima rata, tutti i fermi, ipoteche e pignoramenti in corso su quelle cartelle vengono congelati. Questo è uno step essenziale e spesso prima mossa: mettere a rata il debito fiscale. Certo, bisogna poi onorare le rate: ma se l’azienda riesce, guadagna 6-10 anni di tempo per il fisco. Bisogna anche considerare che un eventuale concordato dovrà tener conto di quel piano; se la crisi è grave al punto da richiedere stralci, allora si valuterà la transazione fiscale (vedi più avanti). – Sospensione e rottamazione: Il legislatore periodicamente introduce misure di definizione agevolata delle cartelle (“rottamazione”). Ad esempio, nel 2023 era aperta la “rottamazione-quater” che permetteva di pagare le sole imposte senza sanzioni e interessi di mora, in 18 rate. Se la nostra azienda rientrava, aver aderito a tale misura alleggerisce molto il carico. Al 2025 potrebbe essercene un’altra (sono misure politiche variabili). Il consiglio è: monitorare costantemente eventuali norme di condono, saldo e stralcio, rottamazione cartelle, che possano essere sfruttate. Queste misure sospendono le azioni esecutive su quei carichi pendenti, permettendo di pagarli ridotti. Per esempio, se l’azienda aveva €200k di cartelle con sanzioni e interessi, la rottamazione può ridurle a €140k senza sanzioni, rateizzabili in 5 anni. Ciò può cambiare la fattibilità di un piano di risanamento. – Transazione fiscale nel concordato o ADR: Se si entra in concordato preventivo, l’azienda può proporre una transazione fiscale e contributiva (art. 63 CCII, ex art. 182-ter L.F.), ossia un trattamento dei crediti tributari e previdenziali con stralcio di parte del dovuto o dilazioni più ampie, che il tribunale può omologare anche senza l’adesione formale dell’ente . Con le novità 2024, come detto, il giudice può imporre il cram-down su Fisco e INPS se l’offerta è migliore della liquidazione e c’è convenienza attestata. Dunque, in un concordato, un’azienda debitore può ad esempio proporre: “Pago l’IVA al 100% (obbligatorio non stralciarla integralmente in continuità) ma le sanzioni zero, l’IRES al 40%, con pagamento in 4 anni”. Se Agenzia Entrate rifiuta per la regola interna di esigere almeno tot, il tribunale può comunque omologare se quell’offerta è il massimo sostenibile. Va notato: l’IVA e le ritenute possono essere falcidiate solo in casi di liquidazione coatta convenzionale previa modifica normative (in passato non era ammesso ridurle se non in caso di concordato liquidatorio con il 20% minimo; ora col cram-down fiscale si può ridurre, ma almeno la parte che avrebbero preso in caso di fallimento dev’essere garantita). – Prima della procedura concorsuale, interloquire con l’AdE: Di solito Agenzia Entrate o Riscossione non trattano al di fuori delle procedure formalizzate, perché hanno vincoli di legge: i funzionari non possono accordare sconti discrezionali (pena responsabilità erariale). Tuttavia, con l’istituto della composizione negoziata, è previsto che possano partecipare alle trattative e con il correttivo 2024 concludere accordi fiscali transattivi anche in quella sede . Questo è in evoluzione, ma indica maggiore apertura. Formalmente, però, lo strumento principe rimane l’adesione a definizioni agevolate di legge o la transazione fiscale in sede di concordato/ADR. – Blocco dei pagamenti erariali in pendenza di procedure: Quando si presenta la domanda di concordato o accordo di ristrutturazione con misure protettive, scatta il divieto per i creditori di iniziare o proseguire azioni esecutive. L’Agente della Riscossione rientra e quindi non può procedere con fermi, ipoteche, ecc. durante la protezione. Inoltre, i termini per impugnare atti o fare ricorsi tributari subiscono sospensioni se c’è di mezzo la procedura, per coordinamento (non entriamo in dettaglio). – Pagare nuovi debiti fiscali: Un tema da non trascurare: mentre si cerca di risanare, è essenziale evitare di accumulare ulteriori debiti fiscali correnti (IVA delle nuove vendite, ritenute sui stipendi in corso). Il mancato pagamento di imposte durante la procedura rischia di far decadere piani o di pregiudicare l’omologa (il tribunale vuole vedere l’azienda tax compliant nel concordato in continuità). Inoltre, i debiti IVA non versati oltre soglia sono reato (omesso versamento IVA, se >250k per anno). Quindi la difesa è: durante la negoziazione, tenersi in regola col fisco corrente, magari usando la moratoria dei vecchi debiti per poter pagare i nuovi.
Esempio integrato: L’azienda ha €500k di debiti col fisco (IVA 2024 non versata €200k, IRES €50k, INPS €50k, sanzioni e interessi il resto). Si iscrive a composizione negoziata a fine 2024, chiede misure protettive. Sospende le azioni di AER su pignoramento di conti. Nel frattempo aderisce alla rottamazione 2023 per le cartelle degli anni precedenti riducendo di €50k il carico. Nel concordato che presenta nel 2025 propone di pagare integralmente l’IVA e il 50% di IRES e contributi in 4 anni, sanzioni zero. L’Erario formalmente dissente perché IVA chiede 100% (che c’è, quindi ok) ma contributi vorrebbe di più; il tribunale verifica che in caso di fallimento quel 50% è ben superiore a quanto INPS avrebbe preso (diciamo 10%) e quindi omologa comunque. L’azienda, avendo successivamente pagato tutte le rate del concordato, estingue anche il debito fiscale come da piano, senza ulteriori strascichi. Gli amministratori scampano possibili denunce penali perché comunque l’IVA è stata inclusa (non versata nei termini ma poi regolarizzata nel concordato, di solito l’omologa sospende anche quelle sanzioni penali potenziali se c’è volontà di pagamento integrale).
Da sottolineare: il dialogo con il Fisco è spesso percepito come il più rigido, ma la legge sta evolvendo per bilanciare. Occorre comunque essere precisi e documentati: con Agenzia Entrate bisogna presentare dati precisi, stime di recupero, perché valuteranno con metodo. Un errore, un’omissione (ad esempio non presentare dichiarazioni IVA) compromette fiducia e potrebbe ostacolare transazioni.
Altri creditori: dipendenti, clienti, locatore, ecc.
Per completare il quadro, due parole su altre tipologie:
- Dipendenti: se vi sono dipendenti con stipendi arretrati, questi crediti godono di superprivilegio e anche di intervento del Fondo di Garanzia INPS (per TFR e ultime 3 mensilità). Dal punto di vista del debitore, è prioritario cercare di pagare i lavoratori, sia per ragioni etiche che pratiche (un lavoratore non pagato può dimettersi o fare causa, e comunque verrà soddisfatto prima di altri in caso di concorso). In concordato i crediti da lavoro vanno pagati integralmente, salvo diversi accordi sindacali per eventuali transazioni su crediti di livello dirigenziale. Se la crisi porta a dover ridurre personale, c’è lo strumento della Cassa Integrazione Guadagni Straordinaria per crisi o, nel CCII, l’art. 91 prevede la possibilità di risoluzione dei rapporti con procedure semplificate in concordato. È un tema di difesa più per i dipendenti che per il debitore; qui basta dire: mantenere comunicazione e correttezza con i propri lavoratori aiuta a superare la crisi. Nelle trattative, avere l’appoggio dei dipendenti (che magari accettano di posticipare il pagamento di alcune voci) può essere utile. Per esempio, è comune chiedere di procrastinare il pagamento del TFR maturando, per non erogare subito liquidità.
- Clienti (ordini in corso): Un’azienda indebitata deve anche rassicurare i clienti, soprattutto se ha anticipi incassati per ordini non ancora evasi. I clienti con caparre potrebbero essere creditori anch’essi se l’azienda non consegna e deve restituire. Per evitare che i clienti si sfilino (magari diffondendo anche la voce della crisi, peggiorando reputazione), l’azienda può adottare una linea di trasparenza limitata: assicurare che gli ordini saranno rispettati magari con un po’ di ritardo, offrire sconti sui nuovi ordini se i clienti restano fedeli. Un cliente insoddisfatto potrebbe fare decreti ingiuntivi per riavere gli anticipi. Nell’ambito concorsuale, gli acconti da clienti per consegne da eseguire sono trattati come crediti chirografari (il cliente per avere indietro i soldi deve insinuarsi come creditore se il contratto viene sciolto). Difendere la continuità significa cercare di onorare almeno i contratti in cui i clienti hanno già pagato, per non incorrere in passività aggiuntive (e per non perdere credibilità di mercato).
- Locatore dell’immobile: Se l’azienda opera in un capannone in affitto e accumula morosità, il locatore può sfrattare per morosità. Questo può paralizzare l’attività. Anche qui la presentazione di un concordato con continuità può evitare lo sfratto: l’art. 95 CCII vieta al locatore di risolvere il contratto per morosità precedente, se il debitore nel concordato decide di continuare il rapporto, a condizione di pagare i canoni correnti regolarmente. Quindi, difesa per tenere il capannone: includere nel piano concordatario che i canoni scaduti saranno pagati magari ratealmente come chirografo, e intanto riprendere a pagare i canoni correnti. Il locatore non potrà più sfrattare per quei vecchi insoluti (diventano crediti concorsuali). Se invece siamo solo in fase stragiudiziale, occorrerà fare un accordo col locatore o ottenere dal tribunale (anche in composizione negoziata si può chiedere sospensione temporanea di scioglimento contratti) un provvedimento di blocco.
Questi aspetti mostrano che ogni creditore ha leve diverse: il fornitore può stoppare forniture, la banca togliere liquidità, il fisco pignorare conti e mettere ipoteche, il locatore sfrattare. La chiave di difesa è capire la leva e neutralizzarla tramite accordo o tramite legge (misure protettive). Un buon advisor preparerà una sorta di “mappa delle minacce” e delle relative contromisure legali per ciascuna.
Domande frequenti (FAQ) su crisi d’impresa e difesa del debitore
Di seguito proponiamo una serie di domande e risposte, che riassumono in forma sintetica i principali dubbi di imprenditori e amministratori di società in crisi debitrice, con indicazione delle soluzioni:
D: Quando un’azienda è considerata ufficialmente insolvente secondo la legge?
R: Si ha insolvenza in senso legale quando il debitore manifesta inadempimenti ed incapacità non transitoria di soddisfare le obbligazioni in modo regolare . È uno stato di fatto che tipicamente viene “certificato” da un tribunale con l’apertura di una procedura concorsuale (es. liquidazione giudiziale). Prima di tale dichiarazione, possiamo parlare di “crisi” o “insolvenza prospettica”, ma l’insolvenza formale coincide con la pronuncia giudiziale dello stato d’insolvenza. Indici tipici: casse vuote, creditori insoddisfatti per lungo tempo, impossibilità di ottenere credito. Se l’azienda non paga stipendi, fornitori e rate da tempo, è probabilmente insolvente.
D: Ho troppi debiti nella mia S.r.l.: posso rischiare di doverli pagare personalmente come amministratore?
R: In linea di principio, la S.r.l. risponde con il suo patrimonio e i soci non rispondono dei debiti sociali oltre il capitale sottoscritto. Tuttavia, l’amministratore può essere chiamato a rispondere di danni se ha gestito male la società, ai sensi degli artt. 2476 e 2486 c.c. Ad esempio, se ha aggravato i debiti continuando l’attività oltre il dovuto, un curatore fallimentare potrà chiedergli un risarcimento . Oppure i creditori possono agire se il patrimonio sociale è insufficiente a causa della sua mala gestio. Quindi, non risponderà automaticamente dei debiti, ma se la crisi è colpa sua (o è stata da lui peggiorata), sì, può dover rifondere somme anche ingenti. Discorso diverso per le garanzie personali: se lei amministratore ha firmato fideiussioni per i debiti bancari della S.r.l., allora la banca potrà chiederle direttamente il pagamento in base a quelle, indipendentemente dalle responsabilità gestionali.
D: Quali differenze ci sono tra concordato preventivo e fallimento (liquidazione giudiziale) dal punto di vista della mia azienda?
R: Il concordato preventivo è una procedura che mira a evitare il fallimento tramite un accordo con i creditori: l’azienda propone di pagare una percentuale dei debiti o di dilazionarli, eventualmente proseguendo l’attività. Durante il concordato l’azienda mantiene la gestione (sotto vigilanza) e all’esito, se il piano riesce, la società può continuare. Il fallimento (oggi liquidazione giudiziale) è invece la cessazione dell’attività: la gestione passa al curatore, che vende tutto e distribuisce il ricavato ai creditori; la società viene sciolta e cancellata. Quindi la differenza principale è continuazione vs cessazione: col concordato c’è la speranza di salvare l’impresa (o almeno parte), col fallimento no. Inoltre, nel concordato il debitore mantiene un certo controllo e l’iniziativa (propone un piano), nel fallimento perde ogni potere. Per i creditori, il concordato può dare soddisfazione parziale ma concordata e più rapida; il fallimento liquida forzatamente e spesso in modo più oneroso e lungo.
D: Posso evitare il fallimento anche se ho molti debiti e qualche creditore aggressivo?
R: Sì, se si muove in tempo scegliendo uno degli strumenti di regolazione della crisi: ad esempio la composizione negoziata o il concordato preventivo. Una volta avviato un concordato (depositando il ricorso in tribunale), nessun creditore può chiederle il fallimento finché il concordato è pendente e le azioni individuali sono sospese . Dunque presentare un concordato “blocca” i tentativi dei singoli creditori di farLa fallire, subordinando il tutto alla procedura unitaria. Se il concordato poi viene omologato, il fallimento è definitivamente scongiurato (salvo in caso di successiva risoluzione per inadempimento). In sintesi: per evitare il fallimento bisogna offrire ai creditori e al tribunale una soluzione alternativa credibile (piano di ristrutturazione). Se ha molti debiti, non riuscirà a evitarlo semplicemente continuando a sperare: deve attivare una procedura concorsuale alternativa. Anche l’accordo di ristrutturazione omologato dal tribunale evita il fallimento. Naturalmente, se i debiti sono spropositati e non c’è alcuna proposta concreta fattibile, il fallimento può divenire inevitabile.
D: Cos’è la composizione negoziata e come si attiva?
R: La composizione negoziata è un percorso volontario in cui un esperto indipendente aiuta l’imprenditore a negoziare con i creditori una soluzione alla crisi . Si attiva presentando un’istanza online sulla piattaforma apposita, accessibile dal sito composizionenegoziata.camcom.it . Servono documenti di bilancio, un piano finanziario e indicare le cause della crisi. La Camera di Commercio nomina un esperto entro 2 giorni dalla domanda. L’esperto poi convoca l’imprenditore e inizia a contattare i creditori principali per organizzare incontri. Tutto avviene in modo confidenziale. L’imprenditore può anche chiedere subito misure protettive (blocco dei pignoramenti) già nella domanda . La composizione negoziata dura alcuni mesi, durante i quali si prova a raggiungere un accordo (contratto di ristrutturazione, piano attestato, accordo su nuove condizioni, etc.). Se l’accordo si trova, si esce dalla procedura e quell’accordo può essere formalizzato e anche omologato dal tribunale in forma di ADR se serve. Se non si trova, l’imprenditore può passare ad un concordato semplificato o dichiarare il fallimento. In pratica, è un “tavolo di crisi” organizzato con l’aiuto di un esperto terzo.
D: Quanto tempo dura un concordato preventivo?
R: Dipende dalla complessità, ma indicativamente: dalla presentazione della domanda all’omologazione finale possono passare 6 mesi fino a 1-2 anni. Un concordato con continuità semplice, senza opposizioni, potrebbe essere omologato in 6-8 mesi (esempio: domanda ammissione gennaio, voto creditori a giugno, omologa a settembre). Se ci sono classi e opposizioni, i tempi si allungano (12-18 mesi sono comuni). Dopo l’omologa, l’esecuzione del piano può durare gli anni previsti dal piano (es. pagamenti in 5 anni). Quindi la procedura giudiziale attiva dura fino all’omologa, poi la società esegue sotto vigilanza del commissario o liquidatore. La legge fissa alcuni termini: l’adunanza dei creditori deve essere fissata entro 120 giorni dall’ammissione, e l’omologa entro 6 mesi dall’adunanza, ma in pratica proroghe e intoppi le rendono elastiche. In generale, aspettarsi circa 1 anno per completare la fase di omologa in tribunale per un concordato medio. L’accordo di ristrutturazione, invece, può essere omologato più velocemente (anche in 4-6 mesi totali, perché non c’è voto generale dei creditori, solo eventuali opposizioni).
D: Durante un concordato o accordo di ristrutturazione, posso continuare ad amministrare la mia azienda?
R: In linea di massima sì. Nel concordato preventivo Lei rimane legale rappresentante e gestore, solo che per gli atti straordinari ha bisogno di autorizzazione del tribunale e deve seguire le indicazioni del commissario. Ma l’operatività ordinaria (pagare forniture correnti, incassare crediti, produrre e vendere) rimane in capo a Lei (si chiama “concordato con continuità in possesso”). Solo nel caso di comportamenti scorretti il tribunale potrebbe revocarLe la gestione nominando un amministratore giudiziario, ma è raro e per gravi motivi. Negli accordi di ristrutturazione, ancora meno restrizioni: lei continua a gestire normalmente, non c’è neanche un organo di controllo (solo un attestatore ex ante e il giudice che omologa, ma nessuno in mezzo). Nella composizione negoziata, Lei resta alla guida: l’esperto è solo un facilitatore, non amministra. Quindi in tutti questi strumenti Lei mantiene la gestione, a differenza della liquidazione giudiziale dove il curatore Le subentra. Si prepari però a essere affiancato da figure esterne (commissario giudiziale, esperto negoziatore) a cui dovrà rendere conto e presentare relazioni periodiche.
D: Cosa succede ai contratti in corso (affitti, forniture, leasing) se accedo a una procedura concorsuale?
R: In concordato preventivo, l’imprenditore ha la facoltà di sciogliersi dai contratti in corso con autorizzazione del tribunale (ad eccezione dei rapporti di lavoro) oppure di chiedere la sospensione fino a 60 giorni prorogabili . Se vuole mantenere i contratti, i contraenti non possono modificarli o risolverli per il solo fatto del concordato (ci sono clausole contrattuali di “insolvenza” che non operano). Ad esempio, per un contratto di leasing, può valutare se è oneroso e magari scioglierlo (pagando alla controparte un indennizzo pari all’eventuale danno che diventa credito concorsuale), oppure mantenerlo e continuare a pagare i canoni post-petizione regolarmente. I contratti di fornitura essenziali (energia, telecomunicazioni) non possono essere interrotti dai fornitori per insolvenze pregresse se il debitore ne chiede la continuazione e paga il nuovo . Nel concordato con continuità, l’idea è dare stabilità contrattuale: i partner contrattuali devono continuare come nulla fosse, salvo la rinegoziazione di eventuali debiti pregressi che andranno nel piano. Nel concordato liquidatorio invece di solito i contratti vengono chiusi o ceduti. Negli accordi di ristrutturazione, dipende da come li negozia: l’accordo può prevedere la prosecuzione dei contratti strategici (magari ridiscutendo i termini con accordi paralleli). Nella composizione negoziata, se un contraente volesse risolvere perché lei è in crisi, l’esperto può mediare, e il tribunale può anche impedire la risoluzione se ciò pregiudica le trattative (specie per forniture essenziali). In sintesi: in procedura concorsuale ha la chance di uscire da contratti sfavorevoli e di proteggere quelli vitali.
D: Le banche possono escutere le mie fideiussioni personali anche se la società va in concordato?
R: Sì, purtroppo la regola è che i garanti non sono protetti dalla procedura del debitore principale. Quindi, se la Sua società S.r.l. presenta un concordato, il divieto di azioni (art. 54 CCII) vale contro la società, ma non impedisce alla banca di farLe decreto ingiuntivo come garante e aggredire i Suoi beni personali. Ci sono due eccezioni: (1) se la banca viene soddisfatta integralmente nel concordato, di riflesso non avrà nulla da chiederLe; (2) se la banca aderisce formalmente a un accordo in cui accetta la liberazione del garante. La giurisprudenza in passato (per l’art. 184 L.F.) interpretò che l’omologazione del concordato libera i coobbligati solo se il credito è soddisfatto al 100% nel concordato. Nel CCII, non c’è una norma esplicita di liberazione del fideiussore. Quindi, per prudenza, consideri che la banca potrebbe agire contro di Lei. Come difendersi? – Negoziare con la banca una rinuncia all’azione di regresso: alcune banche, se vedono che il concordato offre un pagamento del, ad es., 70%, potrebbero preferire incassare quello e chiudere la posizione, rinunciando a perseguire il garante per il 30% residuo. Ma serve un accordo scritto con la banca (una transazione novativa). Nel piano di concordato, inserisca se possibile l’impegno della banca in tal senso (anche se non vincola la banca se non formalmente accettato). In mancanza, Lei come garante potrebbe dover pagare e poi surrogarsi nella posizione della banca nel concordato (diventando creditore per quel che ha pagato). Ciò è complicato. Valuti anche di aprire – se il debito è insostenibile per il Suo patrimonio – una procedura di sovraindebitamento personale per i Suoi debiti di fideiussione.
D: Se la mia società è liquidata e fallisce, io come socio o amministratore avrò debiti residui?
R: Se Lei è solo socio di capitale, non risponde dei debiti sociali, quindi in caso di fallimento della società, i creditori sociali rimangono insoddisfatti per la parte eccedente e non possono chiederla a Lei. Faranno eventualmente azioni di responsabilità se credono che come amministratore ha colpe (come detto sopra). Se Lei ha dati garanzie personali, quelle restano. Se è socio illimitatamente responsabile (non il caso di S.r.l. o S.p.A., ma ad esempio in SNC), allora dopo la società potrebbero fallire anche i soci e i creditori rimasti insoddisfatti li perseguono individualmente. Nel caso dell’amministratore: se non emergono sue colpe particolari, non dovrà pagare di tasca sua i debiti sociali. Però tenga presente che il curatore può estendere il fallimento alla holding o ai soci se c’è stato abuso della personalità giuridica (ma sono casi estremi). In sintesi: per società di capitali, i debiti muoiono con la società, salvo che un suo comportamento li resusciti a suo carico (fideiussioni, atti illeciti). Se Lei aspira a conservare l’azienda come persona fisica, potrebbe rilevare qualche asset dal fallimento (comprando dal curatore macchinari, ad esempio) e ripartire con nuova società, senza i debiti vecchi.
D: A quali condizioni posso ottenere l’esdebitazione personale dopo il fallimento?
R: L’esdebitazione, cioè la cancellazione dei debiti residui per la persona fisica imprenditore, oggi è quasi automatica se Lei collabora e non ha subito condanne per bancarotta fraudolenta etc. Con il CCII, trascorso 1 anno dalla chiusura della liquidazione giudiziale (o prima in alcune circostanze) Lei può chiedere al tribunale l’esdebitazione, che verrà concessa salvo opposizione di creditori su alcuni crediti particolari (alimentari, da risarcimento danni, etc. che possono restare esclusi). Quindi, se lei è imprenditore individuale, dopo il fallimento può ripartire senza strascichi (a parte quelli esclusi ex lege). Se era amministratore di società, l’esdebitazione non si applica ai debiti sociali (perché non ne era direttamente obbligato), ma varrebbe per eventuali debiti personali correlati (es: debito IVA personale se ditta individuale). Per i soci fideiussori, c’è una norma: se hanno pagato i debiti sociali in esecuzione di un concordato, possono essere esdebitati per l’eccedenza. Ma in generale il discorso esdebitazione riguarda l’ex fallito persona fisica.
D: È vero che fallire porta a conseguenze infamanti (interdizioni, difficoltà a aprire nuova società, ecc.)?
R: Molti “stigma” del fallimento sono stati attenuati. Il CCII non parla più di fallito ma di debitore assoggettato a liquidazione giudiziale. Non c’è più l’interdizione automatica decennale dai pubblici uffici: permane però l’annotazione nel casellario giudiziale finché non c’è esdebitazione e alcune restrizioni durante la procedura (non può fare l’imprenditore individuale senza informare, non può essere amministratore di altre società se non autorizzato). Ma dopo la chiusura, con l’esdebitazione, Lei riacquista la piena capacità imprenditoriale. In pratica potrà aprire una nuova società o fare impresa di nuovo. Certo, negli archivi delle banche dati commerciali risulterà che la sua vecchia impresa è fallita, quindi la reputazione creditizia ne risente, ma legalmente potrà riprovarci. Occhio che invece condanne penali per bancarotta portano a interdizioni (ad esempio l’interdizione dagli uffici direttivi di imprese può essere inflitta come pena accessoria per qualche anno). Quindi evitare reati fallimentari è importante anche per poter fare business in futuro.
Tabelle riepilogative e schemi di confronto
Tabella 1 – Principali strumenti di gestione della crisi d’impresa (Italia)
| Strumento | Normativa | Natura | Quorum/Attivazione | Ruolo tribunale | Effetti per debitore | Vantaggi | Svantaggi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Piano attestato di risanamento | Art. 56 CCII (ex art. 67 L.F.) | Stragiudiziale puro, atto unilaterale con attestazione | Volontario, nessun quorum creditori fisso (accordi individuali coi creditori) | Tribunale non coinvolto (solo eventuale pubblicazione Registro Impr.) | Debitore prosegue gestione normalmente | – Niente pubblicità concorsuale<br>– Esenzione da revocatorie <br>– Flessibilità totale contenuto | – Non vincola creditori dissenzienti<br>– Nessun stay automatico creditori (salvo accordi)<br>– Richiede consenso individuale di molti creditori |
| Accordo di ristrutturazione dei debiti (ADR) | Artt. 57-64 CCII (ex art. 182-bis L.F.) | Stragiudiziale con omologa giudiziale | Adesione creditori ≥ 60% (ordinario) o ≥ 30% (agevolato) o 75% per categoria (esteso) | Omologa del tribunale (valuta requisiti e opposizioni) | Debitore gestisce normalmente fino a omologa; possibile domanda “in bianco” con misure protettive | – Procedure più snelle del concordato<br>– Consenso mirato dei principali creditori<br>– Effetti vincolanti anche per estranei (in parte) dopo omologa<br>– Possibile cram-down fiscale | – Necessaria negoziazione preventiva (imprenditore deve convincere creditori prima)<br>– Creditori estranei vanno pagati integralmente entro 120-180 gg<br>– Se salta accordo, rischio istanze fallimento |
| Convenzione di moratoria | Art. 62 CCII | Accordo temporaneo (sopratt. banche) di sospensione pagamenti | Aderenti che rappresentano % significativa (spesso >75% settore bancario) | Nessuna omologa richiesta (solo attestazione veridicità eventuale) | Debitore paga solo interessi o nulla per tempo convenuto | – Stabilizza situazioni a breve<br>– Non innesca concorsuali, riservato | – Provvisorio (tipicamente <1 anno)<br>– Vincola solo aderenti (dissenzienti possono agire, anche se CCII prevede efficacia estesa su categorie) |
| Composizione negoziata | D.L. 118/2021 conv. L.147/21, ora art. 12-25 CCII | Procedura volontaria assistita da esperto | Istanza unilaterale dell’imprenditore su piattaforma; condizione: prospettiva di risanabilità | Nomina esperto (CCIAA); eventuali provvedimenti protettivi dal Tribunale | Debitore in possesso, sotto supervisione esperto; può ottenere stay di 4+ mesi | – Riservata (no pubblicità iniziale se non si chiedono misure prot.)<br>– Flessibile: può sfociare in qualsiasi soluzione (accordo privato, ADR, concordato…)<br>– Misure protettive mirate e rapide | – Non risolve di per sé: è un percorso, esito non garantito<br>– Costi di consulenza, impegno management<br>– Necessita collaborazione creditori; se questi rifiutano, si passa a concorsuale |
| Concordato preventivo | Artt. 84-120 CCII (sostituisce L.Fall.) | Procedura concorsuale giudiziale | Iniziativa del debitore (ricorso); approvazione creditori >50% per classi; omologa tribunale | Tribunale ammette, nomina commissario, conferma omologa | Debitore in possesso ma sotto controllo; atti straordinari autorizzati dal GD; stop azioni esecutive | – Consente ristrutturazione complessiva debiti, anche forzando minoranze dissenzienti<br>– Protezione integrale da esecuzioni durante procedura<br>– Possibile continuità aziendale (mantenere attività) | – Procedura formale, pubblica e relativamente lunga<br>– Costi significativi (commissari, legali, attestatore)<br>– Richiede piano fattibile e consenso maggioranze; rischio di fallimento in caso di esito negativo |
| Concordato semplificato (post composizione negoziata) | Art. 25-sexies CCII (introdotto da D.L.118/21) | Procedura concorsuale liquidatoria senza voto creditori | Accessibile solo se composizione negoziata fallita senza accordo; proposta unilaterale debitore | Tribunale nomina commissario e decide omologa valutando soddisfacimento non inferiore a liquidaz. fall. | Debitore offre cessione/liquidazione attivo a vantaggio creditori; non c’è voto, i creditori possono solo opporsi in sede di omologa | – Strumento residuale per evitare fallimento anche se creditori non collaborano<br>– Tempi relativamente rapidi (niente adunanza voti)<br>– Anche con forti dissensi, se piano è vantaggioso vs fallimento, può essere omologato | – Solo liquidatorio: azienda viene ceduta o chiusa<br>– Creditori senza voto: possibile percezione di “imposto dall’alto” (maggiore rischio di opposizioni in tribunale)<br>– Necessita comunque che qualcuno acquisisca i beni (serve offerta concreta per essere credibile) |
| Liquidazione giudiziale (fallimento) | Artt. 121-270 CCII | Procedura concorsuale liquidatoria d’ufficio | Su ricorso creditori, debitore o PM; presuppone insolvenza conclamata; soglie dimensionali superate | Tribunale dichiara, nomina curatore, giudice delegato; supervisiona operato curatore; chiusura con decreto | Debitore spossessato: perde gestione e disponibilità dei beni; azienda di fatto cessa (salvo esercizio provvisorio in rari casi) | – Realizza parità trattamento creditori con riparto pro-quota<br>– Indaga condotte (curatore può far valere responsabilità o revoche)<br>– Dopo chiusura, possibile esdebitazione persona fisica (fresh start) | – Fine dell’impresa come going concern (salvo vendite in blocco a terzi)<br>– Tempi spesso lunghi e recuperi modesti per chirografari<br>– Impatto reputazionale negativo; possibili sanzioni per amministratori (es: bancarotta) |
Tabella 2 – Interazioni con diverse categorie di creditori e relative contromisure
| Categoria Creditore | Rischi/Azioni tipiche | Rimedi e difese del debitore |
|---|---|---|
| Fornitori commerciali | – Sospensione forniture essenziali in caso di ritardo<br>– Decreto ingiuntivo e pignoramenti (merci, conto corrente)<br>– Rivendica di beni forniti con riserva proprietà | – Negoziare dilazioni di pagamento prima che interrompano forniture; formalizzare accordi di rientro<br>– Offrire pagamento parziale immediato in cambio di fornitura continua (es. “cash on delivery” per nuove consegne, saldo arretrato a rate)<br>– Attivare misure protettive (concordato, comp. negoziata) per bloccare esecuzioni, evitando che un singolo fornitore pignori conti<br>– In concordato, prevedere pagamento integrale fornitori strategici (classificarli eventualmente come essenziali in continuità) per non perderli<br>– Verificare clausole contrattuali: se rischio di rivendica su beni consegnati, discutere con fornitore soluzioni (es. trasformare vendita in noleggio finché pagato una quota) |
| Banche e finanziatori | – Revoca fidi di cassa e castelletto effetti all’insorgere insolvenza (stretta liquidità)<br>– Decadenza dal termine su mutui e leasing (richiesta immediato rimborso totale)<br>– Escussione garanzie reali: esecuzione ipotecaria su immobili, pegno su macchinari<br>– Escussione garanzie personali (fideiussioni soci/amministr.)<br>– Segnalazione sofferenza in Centrale Rischi (pregiudica accesso credito)<br>– Istanza di fallimento (specie se banca vede azienda priva di piano) | – Chiedere moratorie/standstill: adesione a moratoria ABI per PMI o accordo di sospensione rate con tutte le banche (convenzione di moratoria) <br>– Negoziare ristrutturazione del debito: consolidamento linee breve termine in mutui a medio termine, estensione piani di ammortamento (riduce uscite cassa)<br>– Fornire business plan credibile alle banche per convincerle a non revocare fidi, magari garantendo maggiori covenant informativi invece di rientro immediato<br>– Accordo di ristrutturazione ex 182-bis: ottenere adesione ≥60% banche per piano di rientro e omologarlo, così da vincolare eventuali banche minoritarie dissenzienti <br>– Ricorrere a misure protettive giudiziali: depositare ricorso concordato in bianco per congelare azioni esecutive (esecuzioni ipotecarie sospese durante concordato) <br>– Gestire garanzie personali: coinvolgere i garanti (soci) nelle trattative, prevedere liberazione delle loro fideiussioni se il piano ha successo (da contrattare con banche) |
| Erario e Agenzia Riscossione (IVA, imposte, contributi) | – Iscrizione ipoteca esattoriale su immobili azienda (per debiti ≥ €5k)<br>– Fermo amministrativo automezzi<br>– Pignoramento diretto conti correnti azienda o crediti presso terzi (cliente debitore)<br>– Azione esecutiva immobiliare (vendita capannone) tramite esattoria<br>– Possibile segnalazione Equitalia per fallimento se debito > soglia (oggi meno frequente)<br>– Sanzioni e interessi in accumulo<br>– In sede penale: omesso versamento IVA/ritenute (se > soglie penalmente rilevanti) | – Rateizzare cartelle esattoriali: fino a 72 rate automaticamente, o 120 rate se grave difficoltà . Pagamento prima rata sospende azioni esecutive su quelle cartelle<br>– Adesione a definizioni agevolate (rottamazione): riduce importo dovuto e congela esecuzioni durante adempimento<br>– Richiedere sospensione amministrativa di cartelle se vi sono cause di annullamento (es. istanza autotutela o ricorso pendente) – blocca temporaneamente la riscossione<br>– Nel concordato/ADR, proporre transazione fiscale: pagamento parziale di imposte con stralcio sanzioni . Oggi il giudice può omologare anche se Fisco dissente, purché riceva ≥quantum liquidazione (cram-down fiscale). Ciò consente di gestire il debito fiscale senza dover pagare 100% privilegiati per forza<br>– Usare eventuali crediti d’imposta in compensazione per ridurre il debito (ottenere certificazione crediti P.A. e compensarli con debiti fiscali, ad es.)<br>– Evitare nuovo debito fiscale: versare correnti (IVA attuale, ritenute) puntualmente, anche chiedendo dilazioni su altri fronti per liberare cassa |
| Dipendenti e INPS | – Azioni legali individuali per salari non pagati (ingiunzioni, pignoramento c/c azienda)<br>– Sciopero/assenza dal lavoro per protestare<br>– Dimissioni in massa se percepiscono rischio insolvenza (per cercare altro impiego)<br>– Denuncia a ITL per omissione contributiva (con rischio penale per amm.re se > soglie) | – Mantenere dialogo aperto con i dipendenti: spiegare la situazione e possibilmente concordare temporaneamente ritardi o parziali (es: pagare 50% stipendi ora, 50% fra un mese) con il loro assenso<br>– Se necessario ridurre personale: utilizzare ammortizzatori sociali (CIGS per crisi o riorganizzazione) per evitare licenziamenti immediati e ridurre costi<br>– Nel concordato, i crediti dei dipendenti hanno priorità assoluta: prevedere di pagarli integralmente, magari subito dopo omologa (anche perché il Fondo di Garanzia INPS può anticipare TFR e ultime 3 mensilità in caso di concorsuale)<br>– Versare almeno le quote previdenziali trattenute ai lavoratori (omissione contributiva per quota dipendente > €10k è reato): se cassa scarsa, privilegiare questi pagamenti per evitare conseguenze penali e tutela dipendenti<br>– Motivare i dipendenti chiave con incentivi prospettici (es. bonus success fee se il piano riesce), per trattenerli nell’azienda durante la crisi |
| Locatore immobiliare (affitto sede o capannone) | – Sfratto per morosità (dopo tot giorni di ritardo)<br>– Escussione cauzione o fideiussione affitto (se presente) | – Negoziare col locatore appena si prevede ritardo: proporre di spalmare i canoni arretrati su futuri, o usare cauzione a copertura temporanea<br>– In concordato, scegliere se sciogliere il contratto (traslocando) o mantenerlo. Se lo si mantiene, la legge impedisce lo sfratto per morosità pregressa , a condizione di pagare i canoni correnti regolarmente. Gli arretrati diverranno crediti chirografari nel concordato. Usare questa norma per bloccare sfratti durante la procedura<br>– Valutare sale & lease-back dell’immobile se di proprietà: vendere l’immobile al locatore o terzo e restare in affitto a condizioni sostenibili, incassando liquidità per pagare altri debiti (operazione complessa, richiede mercato) |
Come si vede, ogni classe di creditori presenta sfide diverse e richiede strumenti dedicati. Il debitore deve fare un lavoro di coordinamento: spesso l’accesso a una procedura concorsuale (concordato o accordo omologato) fornisce l’ombrello sotto cui modulare il trattamento di ciascun tipo in modo equo e legalmente efficace, evitando al contempo le mosse più dannose (pignoramenti isolati, risoluzioni contratti, ecc.).
Conclusioni
Affrontare i debiti di un’azienda (nel nostro caso, un produttore di macchine etichettatrici automatiche) richiede un mix di strategia legale, finanziaria e gestionale. Dal punto di vista del debitore, “difendersi” non significa adottare atteggiamenti dilatori o occultare i problemi, bensì al contrario mettere in sicurezza l’impresa nei confronti delle azioni immediate dei creditori e parallelamente attivare gli strumenti di composizione della crisi più appropriati, il tutto agendo con trasparenza e professionalità. La normativa italiana offre oggi una gamma di possibilità molto più ampia che in passato: accanto al fallimento (da evitare se possibile) vi sono soluzioni su misura come accordi negoziati, piani attestati e concordati flessibili, aggiornati con le ultime riforme del 2022-2024 per essere più efficaci (si pensi al cram-down fiscale o al concordato semplificato).
L’azienda debitrice deve muoversi su due fronti: quello interno, ovvero riorganizzare il business (tagliare costi, vendere asset non strategici, migliorare la gestione finanziaria) e assicurare adeguati assetti amministrativi come vuole l’art. 2086 c.c. ; e quello esterno, cioè gestire il contenzioso con i creditori e portarli (spontaneamente o tramite procedura) ad accettare un sacrificio condiviso e sostenibile. Fondamentale è il tempismo: prima si riconosce la crisi e si agisce, maggiori le chance di successo. Un ritardo colpevole non solo peggiora la situazione finanziaria, ma espone gli amministratori a responsabilità personali e perfino a sanzioni penali. Al contrario, un amministratore prudente che attiva una composizione negoziata alle prime avvisaglie di difficoltà potrà eventualmente evitare l’insolvenza conclamata e salvare l’azienda (o parte di essa), proteggendo meglio anche se stesso.
Per gli imprenditori e i professionisti che li assistono, il messaggio chiave è di utilizzare in modo combinato le leve contrattuali e quelle legali: negoziare ove possibile, ma incardinare tali negoziati entro cornici giuridiche che ne garantiscano l’efficacia erga omnes (ad esempio omologando un accordo) e che nel frattempo tutelino il patrimonio aziendale dalle aggressioni (misure protettive). La prospettiva del debitore non è più quella di subire passivamente l’azione dei creditori fino al tracollo: oggi il debitore, se in buona fede e proattivo, ha gli strumenti per prendere l’iniziativa e proporre egli stesso la soluzione della crisi.
Ovviamente, ogni caso concreto va analizzato nelle sue peculiarità e con l’ausilio di consulenti esperti in materia fallimentare. Le ultime evoluzioni normative fino a ottobre 2025, incluse le pronunce giurisprudenziali di legittimità più recenti, delineano un sistema in cui viene premiato l’imprenditore che affronta la crisi con serietà e tempestività, mentre è sanzionato chi la trascura o la gestisce in maniera scorretta. “Difendersi” dai debiti, in definitiva, significa governare la crisi e non esserne governati, sfruttando appieno gli spazi di manovra che la legge mette a disposizione per salvare il salvabile e ripartire su basi sostenibili.
Fonti e riferimenti normativi
- D.Lgs. 13 settembre 2024, n. 136 – Terzo Decreto Correttivo al Codice della Crisi d’Impresa e dell’Insolvenza (G.U. n.227/2024). Principali novità: segnalazione anticipata della crisi, accordi fiscali nella composizione negoziata, cram-down fiscale in accordi e concordati, modifiche a concordato preventivo, liquidazione giudiziale, contenuto piano attestato, esdebitazione .
- Art. 330 CCII – Bancarotta semplice impropria. Prevede responsabilità penale degli amministratori per violazione di obblighi legali (come mancata adozione assetti ex art.2086 c.c.) in caso di insolvenza .
- Cassazione Civile, Sez. I, 03/08/2023, n. 23659 – Prescrizione dell’azione di responsabilità verso amministratori. Stabilisce che la prescrizione dell’azione ex art.2394 c.c. promossa dal curatore ex art.146 L.F. decorre, salvo prova contraria degli amministratori, dalla data di dichiarazione di fallimento (presunzione “iuris tantum”) .
- Cassazione Civile, Sez. I, 18/07/2025, n. 20175 – Concordato preventivo e prescrizione crediti. Ha sancito che l’omologazione del concordato determina una temporanea inesigibilità dei crediti anteriori, costituendo causa di sospensione della prescrizione fino alla scadenza dei termini di pagamento previsti in piano .
- Art. 2, comma 1, lett. c) e d) CCII – Definizioni di crisi, insolvenza e impresa minore. “Crisi” intesa come probabilità d’insolvenza per inadeguatezza dei flussi prospettici ; “insolvenza” come incapacità del debitore manifestata da inadempimenti ed altri fatti esteriori . “Impresa minore”: attivo ≤ €300k, ricavi ≤ €200k, debiti ≤ €500k cumulativamente (art. 2, co.1, d CCII); soglia da verificare su tre esercizi .
- Art. 2086 c.c., comma 2 (introdotto da art. 375 CCII) – Assetti adeguati e dovere di intervento. Obbliga gli imprenditori collettivi ad adottare assetti organizzativi, amministrativi e contabili adeguati alla natura e dimensioni dell’impresa anche per rilevare tempestivamente lo stato di crisi e perdita continuità, e ad attivarsi senza indugio per adottare gli strumenti di superamento della crisi .
- Art. 2486 c.c., comma 3 (introdotto da art. 378 CCII) – Presunzione di danno in caso di gestione oltre causa scioglimento. Testo: “Quando è accertata la responsabilità degli amministratori a norma del presente articolo, e salva la prova di un diverso ammontare, il danno risarcibile si presume pari alla differenza tra il patrimonio netto alla data di cessazione dalla carica o, in caso di procedura concorsuale, alla data di apertura della procedura, e il patrimonio netto alla data in cui si è verificata la causa di scioglimento ex art.2484, detratti i costi sostenuti o da sostenere secondo normalità dopo tale causa e fino al compimento della liquidazione. Se aperta una procedura e mancano scritture o i netti non sono determinabili, il danno è pari alla differenza tra l’attivo e il passivo accertati nella procedura.” .
- Camera di Commercio di Torino – Schede pratiche strumenti di gestione crisi (Registro Imprese): Piano attestato di risanamento – definizione e requisiti ; effetti (esenzione da revocatorie e reati per atti esecutivi del piano) . Accordi di ristrutturazione – natura negoziale/giudiziale, fasi, percentuali richieste (60%, 30%, 75%) , ruolo del tribunale e pubblicità (necessità di deposito e iscrizione del verbale CdA ex art.120-bis CCII) . Composizione negoziata – accesso per squilibrio patrimoniale/economico che rende probabile insolvenza , nomina esperto in CCIAA, finalità (facilitare trattative) , piattaforma nazionale , misure protettive richiedibili e iter conferma tribunale .
- Direttiva UE 2019/1023 e D.Lgs. 83/2022 di attuazione – Introduzione in Italia di strumenti come il Piano di ristrutturazione soggetto a omologazione (PRO): possibilità di cram-down interclassi, soluzioni intermedie tra ADR e concordato . Vicenda primo PRO omologato: Tribunale di Vicenza 7/11/2023 (omologazione PRO liquidatorio senza voto creditori) .
- Massimario Cassazione e giurisprudenza di merito recente: Cass. SS.UU. n. 9100/2015 – fissò criteri di quantificazione danno da continuazione abusiva (metodo “netti patrimoniali” poi recepito in art.2486 c.c.) . Cass. civ. sez.I n.34437/2021 e n.35960/2022 – riconobbero il principio della sospensione della prescrizione dei crediti durante la loro inesigibilità in concordato . Corte App. Venezia 11/03/2021 – su limiti dimensionali e prova non fallibilità (bilanci come prova privilegiata) . Cass. civ. 15/11/2021 n.34437 – confermata in parte da Cass.2025 sul punto prescrizione in concordato .
- Legge 155/2017 (legge delega) – Principi per la riforma crisi d’impresa: definizione di crisi come “probabilità di futura insolvenza” con approccio aziendalistico dei flussi prospettici . Questo principio ha ispirato art.2 CCII.
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Ricevi solleciti, richieste di rientro, decreti ingiuntivi, blocchi delle forniture o minacce di pignoramento da parte di banche, Fisco, INPS, fornitori tecnici o Agenzia Entrate-Riscossione?
Il settore delle etichettatrici è tecnico e costoso: servono componenti elettronici e meccanici di precisione, teste di stampa, sensori, motori, PLC, nastri, collaudi accurati e assistenza continua. Basta un rallentamento nei pagamenti o la riduzione dei fidi per far precipitare rapidamente la situazione.
La buona notizia è che la tua azienda può essere salvata, se intervieni subito e con la strategia corretta.
Perché un’Azienda di Etichettatrici Va in Debito
- aumento dei costi di elettroniche, motori, teste di stampa, PLC, sensori e componenti meccanici
- pagamenti lenti da parte di industrie, integratori e contractor
- magazzino immobilizzato tra teste di etichettatura, ricambi, schede elettroniche e moduli meccanici
- costi elevati di progettazione, software, R&D e collaudi
- assistenza tecnica anticipata rispetto agli incassi
- linee di credito bancarie ridotte o revocate
Il problema non è la mancanza di ordini, ma la mancanza di liquidità immediata.
I Rischi se Non Agisci Subito
- pignoramento dei conti correnti aziendali
- blocco dei fidi bancari
- sospensione delle forniture di componenti critici
- atti esecutivi, decreti ingiuntivi e precetti
- sequestro di macchinari, moduli e attrezzature
- impossibilità di completare impianti, avviamenti e assistenza tecnica
- perdita di clienti strategici
Cosa Fare Subito per Difendersi
1. Bloccare immediatamente i creditori
Un avvocato esperto può fermare pignoramenti, sospendere richieste di rientro e proteggere i conti aziendali.
2. Verificare i debiti ed eliminare ciò che non è dovuto
Nei debiti emergono spesso errori:
- interessi non dovuti
- sanzioni errate
- importi duplicati
- debiti prescritti
- errori dell’Agenzia Riscossione
- costi bancari anomali
Una parte importante del debito può essere ridotta o cancellata.
3. Ristrutturare i debiti con piani sostenibili
Strumenti disponibili:
- rateizzazioni fiscali fino a 120 rate
- accordi con fornitori
- rinegoziazione dei fidi
- sospensione temporanea dei pagamenti
- utilizzo delle definizioni agevolate
4. Attivare gli strumenti legali che bloccano tutti i creditori
Per situazioni più complesse:
- PRO – Piano di Ristrutturazione dei Debiti
- Accordi di ristrutturazione
- Concordato minore
Consentono di continuare l’attività pagando solo una parte del debito.
Le Specializzazioni dell’Avv. Giuseppe Monardo
L’Avv. Monardo è uno dei professionisti più qualificati in Italia per salvare aziende in crisi.
Le sue qualifiche includono:
- Avvocato Cassazionista
- Coordinatore nazionale di avvocati e commercialisti specializzati in diritto bancario e tributario
- Gestore della Crisi da Sovraindebitamento (L. 3/2012) – iscritto negli elenchi del Ministero della Giustizia
- Professionista fiduciario di un OCC (Organismo di Composizione della Crisi)
- Esperto Negoziatore della Crisi d’Impresa abilitato (D.L. 118/2021)
Un profilo altamente specializzato per bloccare i creditori, ristrutturare debiti e salvare aziende del settore packaging e automazione come la tua.
Come Può Aiutarti l’Avv. Monardo
- analisi immediata dell’esposizione debitoria
- blocco urgente di pignoramenti e atti esecutivi
- ristrutturazione del debito su misura
- protezione di macchinari, moduli, ricambi e linee di etichettatura
- trattative con banche, fornitori e Agenzia Riscossione
- tutela completa dell’impresa e dell’imprenditore
Conclusione
Avere debiti nella tua azienda di macchine etichettatrici automatiche non significa essere destinato alla chiusura.
Con una strategia rapida, mirata e professionale, puoi:
- fermare subito i creditori
- ridurre realmente i debiti
- proteggere produzione, ricambi e assistenza
- salvare la continuità aziendale
Agire ora è fondamentale.
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