Azienda Di Macchinari Packaging E Impianti Di Confezionamento Con Debiti: Cosa Fare Per Difendersi E Come

Se la tua azienda produce, integra o distribuisce macchinari per il packaging, impianti di confezionamento, linee automatiche, fardellatrici, riempitrici, nastri trasportatori, sistemi termoretraibili, incartatrici, etichettatrici e ricambi tecnici, e oggi si trova con debiti verso Fisco, Agenzia delle Entrate Riscossione, INPS, banche o fornitori, è fondamentale intervenire subito per evitare un blocco improvviso dell’operatività.

Nel settore del confezionamento industriale, un solo ritardo può fermare intere produzioni dei clienti, causare penali contrattuali e generare la perdita di commesse strategiche.

Perché le aziende di macchinari packaging accumulano debiti

  • costi elevati di componenti elettronici, motori, sensori, PLC, inverter e materiali speciali
  • rincari di materiali importati e semiconduttori
  • pagamenti lenti da parte di industrie alimentari, farmaceutiche, chimiche e manifatturiere
  • ritardi nei versamenti di IVA, imposte e contributi
  • magazzini complessi con ricambi, elettronica, parti meccaniche e gruppi su misura
  • investimenti continui in R&D, software, test, collaudi e certificazioni
  • fidi bancari spesso insufficienti a sostenere i cicli produttivi

Cosa fare subito

  • far analizzare da un professionista esperto l’intera esposizione debitoria
  • capire quali debiti possono essere contestati, ridotti o rateizzati
  • evitare piani di rientro che possono mettere in crisi la liquidità
  • richiedere la sospensione immediata di pignoramenti o procedure esecutive
  • proteggere fornitori strategici e componenti critici
  • usare gli strumenti legali disponibili per ristrutturare e rinegoziare i debiti

I rischi se non intervieni rapidamente

  • pignoramento del conto corrente
  • blocco delle forniture di componenti elettronici e meccanici
  • fermo di linee di collaudo, assemblaggio e produzione
  • impossibilità di consegnare e supportare impianti dei clienti
  • perdita di OEM, integratori, industrie e partner strategici
  • rischio concreto di chiusura dell’attività

Come può aiutarti l’avvocato Monardo

Detto questo, l’avvocato Monardo, cassazionista, coordina su tutto il territorio nazionale un team di avvocati e commercialisti esperti in diritto bancario e tributario.
Inoltre:

  • è Gestore della Crisi da Sovraindebitamento (L. 3/2012)
  • è iscritto negli elenchi del Ministero della Giustizia
  • è professionista fiduciario presso un OCC (Organismo di Composizione della Crisi)
  • è Esperto Negoziatore della Crisi d’Impresa (D.L. 118/2021)

Può intervenire per:

  • bloccare immediatamente pignoramenti e procedure esecutive
  • ridurre o ristrutturare i debiti con strumenti normativi efficaci
  • ottenere rateizzazioni realmente sostenibili
  • proteggere magazzino, componenti elettronici, macchinari e continuità operativa
  • evitare la chiusura e salvare il futuro della tua azienda

Agisci ora

Le imprese non falliscono per i debiti, ma per il ritardo con cui reagiscono.
Con il supporto dell’avvocato Monardo puoi fermare le procedure in corso, ristrutturare i debiti e salvare concretamente la tua attività.

👉 La tua azienda è indebitata?
Richiedi una consulenza riservata con l’avvocato Monardo e difendi subito la tua impresa di macchinari packaging e impianti di confezionamento.

Introduzione

Un’azienda operante nel settore dei macchinari per il packaging e impianti di confezionamento può trovarsi esposta a debiti rilevanti per molteplici ragioni: calo degli ordini, investimenti errati, ritardi nei pagamenti da parte dei clienti, oppure shock esterni come crisi economiche o aumenti del costo delle materie prime. Quando i debiti iniziano ad accumularsi, l’imprenditore si trova dinanzi a scelte difficili: ignorare il problema rischiando azioni legali dei creditori, oppure affrontare proattivamente la situazione cercando strumenti legali di ristrutturazione del debito. In Italia, la normativa sulla crisi d’impresa offre oggi una serie di soluzioni negoziali e concorsuali per aiutare l’azienda in difficoltà a difendersi dai creditori e possibilmente risanare l’attività, oppure gestire una liquidazione ordinata minimizzando le conseguenze negative.

Dal punto di vista del debitore (l’azienda indebitata), è fondamentale conoscere i propri diritti e obblighi, nonché le strategie difensive consentite dalla legge. Negli ultimi anni vi è stata una vera rivoluzione normativa: il Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza (D.Lgs. 14/2019, in vigore a regime dal 2022) ha introdotto nuovi strumenti volti a preservare la continuità aziendale ove possibile . Ad esempio, oggi l’ordinamento incoraggia il ricorso tempestivo a procedure stragiudiziali come la composizione negoziata o ad accordi di ristrutturazione, in modo da evitare l’irreversibilità dello stato di insolvenza e salvare il “bene-azienda” . Allo stesso tempo, sono stati introdotti obblighi stringenti per gli amministratori affinché attivino adeguati sistemi di monitoraggio e intervento anticipato, abbandonando la vecchia mentalità di nascondere la crisi finché non è troppo tardi .

Questa guida – aggiornata a Ottobre 2025 – fornirà un quadro avanzato e completo delle opzioni a disposizione di un’azienda di packaging con debiti. Verranno analizzate le varie tipologie di debito (fiscali, previdenziali, bancari, commerciali, ecc.), i relativi rischi e conseguenze in caso di inadempimento, nonché gli strumenti giuridici per gestire e ridurre l’esposizione debitoria. Approfondiremo sia gli strumenti negoziali (come la composizione assistita da esperto, i piani di risanamento attestati e gli accordi di ristrutturazione) sia le procedure concorsuali vere e proprie (concordato preventivo nelle sue forme, inclusa la recente variante “semplificata”, e la liquidazione giudiziale ex fallimento). Saranno inclusi riferimenti normativi puntuali alla normativa italiana vigente, citazioni di sentenze aggiornate della Cassazione e della Corte Costituzionale, e cenni agli aspetti penali connessi alla crisi d’impresa (come i reati di bancarotta o l’omesso versamento di imposte). Il taglio è pensato per un pubblico eterogeneo: avvocati, consulenti aziendali, imprenditori e privati interessati, con un linguaggio giuridico preciso ma al contempo divulgativo e ricco di esempi concreti.

Nelle sezioni seguenti troverete anche tabelle riepilogative per confrontare soluzioni diverse e domande e risposte a dubbi frequenti del debitore. Infine, verranno presentate alcune simulazioni pratiche – casi esemplificativi di imprese in crisi – per illustrare come le diverse strategie possono applicarsi in situazioni reali. L’obiettivo è fornire una guida operativa avanzata su “cosa fare per difendersi e come” nel caso di un’azienda del settore packaging schiacciata dai debiti, mettendo sempre al centro il punto di vista del debitore e la tutela dei suoi interessi nei limiti concessi dalla legge.

Tipologie di debiti aziendali e rischi in caso di inadempimento

Una mappatura dei debiti è il primo passo per capire come affrontare la crisi. Un’azienda manifatturiera può avere esposizioni verso diverse categorie di creditori, ognuna delle quali è regolata da norme particolari e comporta differenti rischi se non viene onorata. Di seguito esaminiamo le principali tipologie di debito rilevanti per un’azienda di packaging e confezionamento, evidenziando per ciascuna le conseguenze del mancato pagamento e gli strumenti di difesa disponibili.

  • Debiti fiscali verso l’Erario (Agenzia delle Entrate): includono imposte come IVA, IRES/IRPEF, IRAP e ritenute d’acconto. Questi crediti godono spesso di privilegi sui beni aziendali (ad esempio l’IVA e le ritenute hanno privilegio generale sui mobili) e sono assistiti da un apparato di riscossione particolarmente incisivo. In caso di mancato pagamento, l’Agenzia delle Entrate-Riscossione (ex Equitalia) iscrive a ruolo le somme e notifica cartelle esattoriali; trascorsi 60 giorni, la cartella diventa titolo esecutivo e si possono avviare azioni come il fermo amministrativo dei beni mobili (es. automezzi) o l’ipoteca sugli immobili aziendali . Un rischio specifico è che, con debiti fiscali rilevanti, l’azienda possa perdere il Durc fiscale (certificazione di regolarità tributaria) e venire esclusa da appalti pubblici o finanziamenti. Inoltre, per importi elevati, scattano sanzioni penali: ad esempio, omesso versamento IVA è reato se l’importo non versato supera €250.000 per periodo d’imposta ; la pena prevista è la reclusione da 6 mesi a 2 anni . Anche l’omesso versamento di ritenute operate sui compensi dei dipendenti è reato oltre soglie di €150.000 annui (per le ritenute certificate) secondo il D.Lgs. 74/2000. In sintesi, il fisco dispone di mezzi potenti: dal punto di vista difensivo, il debitore può valutare strumenti come la rateizzazione del debito tributario con l’agente della riscossione, l’adesione a eventuali definizioni agevolate (le cosiddette rottamazioni delle cartelle previste periodicamente), oppure la transazione fiscale all’interno di un piano di risanamento o concordato (di cui diremo oltre). Da notare che pagare il debito prima che il processo penale si concluda può estinguere alcuni reati tributari; è dunque cruciale non ignorare queste pendenze .
  • Debiti verso enti previdenziali (INPS) e assicurativi (INAIL): riguardano contributi pensionistici e premi assicurativi obbligatori per dipendenti e collaboratori. Anche questi hanno natura privilegiata e, se non pagati, generano avvisi di addebito da parte dell’INPS, immediatamente esecutivi, con possibili azioni di pignoramento su conti correnti o sui beni dell’azienda. Un effetto critico è la perdita del DURC (Documento Unico di Regolarità Contributiva), indispensabile per partecipare ad appalti e ricevere pagamenti dalla PA: l’azienda “non in regola” con i contributi viene preclusa da tali attività. Dal punto di vista penale, omessi versamenti di contributi previdenziali trattenuti ai dipendenti oltre una soglia di €10.000 annui costituiscono reato punito con la reclusione fino a 3 anni e multa fino a €1.032 . Sotto tale soglia scatta comunque una sanzione amministrativa (dopo le modifiche introdotte dal D.L. 48/2023, cd. “Decreto Lavoro”) . Importante: la Corte Costituzionale ha di recente confermato la legittimità di questo regime sanzionatorio severo, ritenendo proporzionato punire duramente chi non versa i contributi dovuti, in quanto ciò lede diritti fondamentali dei lavoratori (destinatari ultimi di quei contributi) . Pertanto, essere in crisi non esonera l’imprenditore dall’obbligo penale: la Cassazione penale ha chiarito che nemmeno la scelta di pagare gli stipendi al posto dei contributi può costituire scusa valida per evitare la condanna per omesso versamento – il solo fatto di omettere volontariamente il pagamento dei contributi integra il reato, anche in presenza di difficoltà economiche . Sul piano difensivo, oltre alle analoghe misure di dilazione (rateizzazioni con INPS) e transazione nei piani concorsuali, va prestata particolare attenzione a regolarizzare i contributi entro i termini di legge per evitare la soglia penalmente rilevante. Se l’azienda non riesce a pagarli, è consigliabile coinvolgere subito un consulente del lavoro e un legale per valutare soluzioni (ad es. chiedere una rateazione straordinaria all’INPS) e documentare la situazione di crisi in caso ci si debba difendere in giudizio.
  • Debiti bancari e finanziari: molte imprese di macchinari hanno esposizioni verso banche (mutui per capannoni, leasing su macchinari, fidi di cassa, anticipi fatture) o società di leasing e noleggio. Questi creditori spesso dispongono di garanzie (ipoteche sugli immobili, pegno su macchinari, privilegi su beni finanziati, o fideiussioni personali fornite dall’imprenditore o dai soci). In caso di insolvenza, la banca può procedere con la revoca degli affidamenti (ad esempio chiudere immediatamente le linee di credito in conto corrente) e attivare le garanzie: ciò significa esecuzioni forzate relativamente rapide, come l’espropriazione degli immobili ipotecati o il ritiro dei beni in leasing. Inoltre, il merito creditizio dell’azienda peggiora: segnalazioni negative vengono inviate alla Centrale Rischi della Banca d’Italia, rendendo difficile ottenere nuovo credito e spesso innescando un effetto domino (altre banche riducono i fidi). Per difendersi da queste azioni, l’azienda può tentare di negoziare con la banca ristrutturazioni del debito (ad esempio un piano di rientro con allungamento delle scadenze, magari consolidando l’esposizione a tassi rivisti) oppure di sfruttare gli strumenti del Codice della crisi chiedendo misure protettive che congelino le azioni esecutive mentre si cerca un accordo (le misure protettive possono sospendere anche le azioni dei creditori garantiti, salvo alcune eccezioni, come vedremo nella parte sulla composizione negoziata) . Da notare che le banche, in caso di procedure concorsuali, partecipano come creditori privilegiati (se garantiti) o chirografari per la parte di credito non coperta da garanzia, subendo quindi perdite se il valore dei beni è insufficiente. Pertanto, anche per gli istituti finanziari può essere preferibile una soluzione negoziata anziché il fallimento dell’azienda – per questo strumenti come gli accordi di ristrutturazione o i concordati in continuità (che esamineremo) prevedono spesso intese specifiche con le banche, come conversione di parte del debito in capitale o in strumenti partecipativi, rinunce agli interessi di mora, etc., in cambio della prosecuzione dell’attività aziendale.
  • Debiti verso fornitori e altri creditori chirografari: sono i debiti commerciali (acquisto di materie prime, componenti, servizi) e in generale i crediti non assistiti da garanzie. Se l’azienda ritarda o sospende i pagamenti, i fornitori possono reagire bloccando le forniture (il che può paralizzare la produzione) e avviando azioni legali per recupero crediti. Nella prassi, il fornitore insoddisfatto chiederà un decreto ingiuntivo per le fatture scadute; ottenutolo, potrà procedere al pignoramento di conti correnti aziendali, di beni mobili (compresi i macchinari in sede) o, se esistenti, di immobili non ipotecati. I creditori chirografari in caso di insolvenza sono i più esposti a perdere gran parte dei loro crediti (spesso in fallimento recuperano pochi centesimi per ogni euro). Ciò dà al debitore un certo margine di negoziazione: molti fornitori preferiscono accettare un pagamento parziale (saldo e stralcio) o una dilazione piuttosto che rischiare di perdere tutto in un fallimento. Perciò, una strategia tipica è proporre accordi individuali ai fornitori, magari offrendo una percentuale del credito (es. 50%) a fronte di una liberatoria. Tuttavia, tali accordi parziali vanno maneggiati con cautela: potrebbero, se selettivi, essere revocati in caso di fallimento successivo come atti di pagamento preferenziale (se fatti entro 6 mesi dall’eventuale fallimento, salvo che rientrino nei pagamenti a termini d’uso). Approfondiremo la tutela offerta dai piani di risanamento attestati e dagli accordi omologati, che in alcuni casi proteggono i pagamenti eseguiti dal rischio di revocatoria . In ogni caso, dal punto di vista difensivo, con i fornitori conviene agire in modo trasparente e tempestivo: comunicare le difficoltà, negoziare dilazioni prima che scadano le fatture, e valutare soluzioni collettive come un concordato preventivo (dove ai chirografari si propone una certa percentuale di soddisfo) se il debito è troppo grande per essere gestito con accordi individuali.
  • Debiti verso i dipendenti (retribuzioni non pagate, TFR): i lavoratori subordinati vantano una tutela forte. I loro crediti per stipendi degli ultimi mesi e per il trattamento di fine rapporto godono di privilegio superprivilegiato (sui beni mobili e immobili, anteponendosi persino a Equitalia in parte) e, in caso di fallimento, interviene il Fondo di Garanzia INPS a pagare TFR e ultime mensilità (surrogandosi poi nel credito). Se l’azienda tarda nel pagamento degli stipendi, i dipendenti possono mettere in mora il datore e anche dimettersi per giusta causa (con diritto alla disoccupazione). Inoltre, non pagare sistematicamente gli stipendi può integrare violazioni sanzionabili (sebbene non vi sia una specifica fattispecie penale equiparabile a quella dei contributi, il comportamento può rilevare ai fini della sicurezza sul lavoro o configurare estorsione contrattuale in casi estremi). Dunque, il debitore deve fare ogni sforzo per pagare i dipendenti o trovare accordi (ad es. concordare temporanei part-time, ferie forzate, etc. con supporto sindacale) per evitare conflitti. Nelle procedure concorsuali, i dipendenti sono spesso in bonis: ad esempio, in un concordato preventivo normalmente le somme a loro dovute vanno pagate integralmente o comunque in misura molto elevata, e spesso subito dopo l’omologazione in prededuzione. Nel valutare come gestire la crisi, l’imprenditore deve tenere conto che il costo del lavoro ha priorità: un’azienda di packaging con manodopera specializzata non può permettersi il conflitto con i propri tecnici e operai qualificati. Difendersi dai debiti verso i dipendenti significa piuttosto difendersi dalle possibili dimissioni collettive o vertenze: qui più che strumenti legali “contro” i dipendenti, servono soluzioni di cassa (es. cassa integrazione guadagni se attivabile per crisi aziendale, fondi di emergenza) o l’eventuale intervento di un investitore esterno che immetta liquidità per salvare l’occupazione.

Naturalmente esistono anche altre categorie di debiti (ad es. debiti verso fornitori di servizi pubblici – energia, gas – che possono portare al distacco forniture, debiti verso il fisco locale come IMU, TARI, ecc., che però in gran parte seguono dinamiche simili ai debiti erariali con possibilità di ingiunzioni da parte di Comuni, etc.). La tabella seguente riepiloga in sintesi le principali tipologie di credito e le conseguenze del mancato pagamento, dal punto di vista di un’azienda debitrice in Italia:

Tipo di debitoEsempi e caratteristicheConseguenze se non pagatoStrumenti di difesa
Fiscale (Erario)IVA, IRES, IRAP, ritenute. Privilegi generali sui beni.Cartelle esattoriali; ipoteche e fermi amministrativi; pignoramenti rapidi. Reati penali se IVA evasa > €250k/anno (art.10-ter D.Lgs.74/2000) . Sanzioni amministrative 30% < €250k .– Rateizzazioni con AE Riscossione (piani fino a 6-10 anni) <br>– Definizioni agevolate (“rottamazione cartelle”) se previste da legge <br>– Transazione fiscale in concordato/accordo (possibile falcidia di imposta, interessi e sanzioni) <br>– Ravvedimento operoso (se spontaneo prima controlli)
Contributivo (INPS/INAIL)Contributi previdenziali dipendenti; premi INAIL. Privilegi.Avvisi di addebito INPS esecutivi; sospensione DURC; pignoramenti. Reato omesso versamento contributi > €10k/anno (art. 2 D.L. 463/1983) . Sanzione amministrativa se sotto soglia .– Rateazione contributi (anche 24-36 mesi, con garanzie per importi alti) <br>– Transazione contributiva in concordato/accordo (possibile dilazione/falcidia contributi – non ammessa però nella composizione negoziata) <br>– Verifica esistenza CIG (ammortizzatori sociali) per ridurre temporaneamente esborso salariale
Bancario/FinanziarioMutui, leasing, scoperti di c/c, finanziamenti vari. Spesso garantiti (ipoteche, pegni, fideiussioni).Revoca fidi e anticipo fatture; escussione garanzie (esecuzione immobiliare se ipoteca; ritiro beni in leasing). Segnalazione a Centrale Rischi (difficoltà nuovo credito). Soci garanti a rischio escussione su patrimonio personale.Moratorie private (accordi bilaterali di standstill, ad esempio con supporto di garanzia del MedioCredito Centrale se attivabile) <br>– Piano di rientro concordato (allungare scadenze, periodo di grazia) <br>– Concordato preventivo o accordo di ristrutturazione per rinegoziare il debito (possibilità di conversione di debito in strumenti partecipativi o stralcio parziale, con consenso delle banche) <br>– Richiesta di misure protettive al tribunale durante composizione negoziata o trattative, per congelare azioni esecutive
Commerciale (fornitori)Debiti verso fornitori di merci, materie prime, servizi. Generalmente chirografari (senza garanzie), salvo riserva di proprietà su beni forniti.Sospensione forniture essenziali (impatto immediato sulla produzione). Azioni legali per ingiunzione pagamento; pignoramento di beni aziendali o crediti verso clienti. Possibile perdita di fiducia sul mercato (rating interno fornitore peggiora).Accordi stragiudiziali individuali: saldo e stralcio (pagamento parziale) o dilazioni privatistiche (magari garantite da pagherò cambiari) <br>– Piano attestato di risanamento: coinvolgere fornitori in un piano comune garantendo pagamenti parziali ma migliori che in fallimento (con attestazione indipendente della sostenibilità) <br>– Concordato preventivo: imporre per legge una percentuale di pagamento ai chirografari, uguale per tutti, se accordo individuale impossibile (richiede voto di maggioranza)
Dipendenti (salari, TFR)Retribuzioni non corrisposte, TFR maturato. Privilegio super per 6 mesi salari e 80% TFR, residuo privilegio generale.Azioni individuali davanti al giudice del lavoro (ingiunzioni di pagamento). Dimissioni per giusta causa, scioperi. Intervento Fondo di Garanzia INPS in caso di fallimento (assorbe crediti). Perdita di personale chiave se non pagato.Ammortizzatori sociali: cassa integrazione straordinaria per crisi, contratti di solidarietà (riduzione orario) per ridurre uscite senza licenziamenti <br>– Concordati in continuità: i debiti verso dipendenti sono generalmente pagati integralmente o prevalgono in qualsiasi ristrutturazione, quindi predisporre una copertura per essi nel piano di crisi (es. prededuzione) <br>– Coinvolgere sindacati in eventuali accordi di ristrutturazione per scaglionare il pagamento del TFR o arretrati su più mesi

Nota: Altre categorie di debito, come tributi locali (IMU, TARI), canoni di locazione, fornitori di utenze, possono avere particolarità (es. i Comuni seguono la via di ingiunzioni fiscali per tributi locali, i locatori possono avviare sfratti in caso di morosità), ma rientrano nelle macro-categorie sopra: debiti chirografari o privilegiati minori, con rimedi analoghi (dilazioni, negoziazioni individuali, o inclusione nei piani generali di ristrutturazione).

Come si vede, ogni tipologia di debito richiede un approccio mirato. Un’azienda di packaging indebitata dovrà spesso combinare più strategie: ad esempio, potrebbe trattare privatamente con le banche per rinegoziare i mutui (riducendo la pressione finanziaria mensile), nel contempo chiedere una rateizzazione delle cartelle esattoriali per evitare pignoramenti dal Fisco, e parallelamente predisporre un piano di risanamento da proporre a fornitori e altri creditori commerciali, magari con l’ausilio di un esperto. Nelle prossime sezioni analizzeremo proprio questi strumenti di risanamento e difesa, dai più informali ai più strutturati, fornendo il quadro normativo aggiornato e la prassi applicativa ad Ottobre 2025.

Obblighi dell’imprenditore in crisi e importanza dell’attivazione tempestiva

Affrontare efficacemente i debiti implica non solo conoscere i rimedi disponibili, ma anche adempiere agli obblighi legali di gestione della crisi che gravano sull’imprenditore e sugli amministratori. La recente riforma ha enfatizzato il dovere di prevenzione e tempestività: in Italia oggi vige il principio che l’imprenditore deve dotarsi di “adeguati assetti organizzativi, amministrativi e contabili” idonei a rilevare per tempo gli indizi di crisi (art. 2086 c.c. come riformato) e attivarsi “senza indugio” per adottare uno degli strumenti di superamento della crisi . In altre parole, non è più tollerabile (anche ai fini di una eventuale responsabilità) restare inerti di fronte al deteriorarsi della situazione finanziaria.

Per un’azienda, ciò significa implementare sistemi di controllo di gestione che diano evidenza di squilibri patrimoniali o di liquidità (ad es. indicatori come patrimonio netto negativo, cash flow insufficiente, indice di indebitamento eccessivo rispetto al MOL, ecc.) e procedure interne per l’emersione tempestiva della crisi. Molte imprese medio-piccole, soprattutto a conduzione familiare, storicamente trascuravano questi aspetti; oggi la legge e la cultura d’impresa stanno cambiando: il fallimento non è più visto come uno stigma morale da nascondere a tutti i costi, ma come un evento che va gestito professionalmente e per tempo, evitando di aggravare il dissesto . Non a caso, il nuovo Codice della crisi d’impresa tende a premiare il debitore che agisce presto (offrendogli più strumenti e maggiore tutela) e sanzionare invece chi procrastina fino all’insolvenza irreversibile.

Un amministratore che ritardi colpevolmente l’adozione di misure può andare incontro a serie conseguenze: oltre ai possibili reati di bancarotta semplice (se il ritardo aggrava il dissesto) o fraudolenta, in sede civile potrà rispondere verso i creditori per mala gestio. La giurisprudenza civile (anche recente) applica l’art. 2486 c.c.: dal momento in cui la società perde il capitale sociale o comunque si trova in impossibilità di pagare regolarmente i debiti, gli amministratori devono limitarsi a compiere atti conservativi – se continuano l’attività aggravando il passivo, possono essere condannati a risarcire l’ammontare del maggior danno ai creditori. Questo significa, dal lato pratico, che difendersi dai debiti non può mai consistere nel nasconderli o fingere che non esistano: al contrario, l’amministratore diligente documenta la crisi, informa i soci e (quando richiesto) i creditori, e cerca soluzioni con trasparenza. Ad esempio, se l’azienda di packaging vede i primi segnali di squilibrio (magari un calo dei flussi di cassa prospettici che fa prevedere difficoltà a pagare fornitori nei prossimi 6 mesi), una buona pratica sarebbe subito effettuare un test di verifica sulla sostenibilità del debito e, se emergono criticità, valutare di avviare la procedura di composizione negoziata (strumento introdotto proprio per intervenire presto, prima che la crisi diventi insolvenza conclamata).

Lo Stato italiano ha predisposto una piattaforma online (gestita da Unioncamere) che consente all’imprenditore di effettuare un test pratico preliminare sulla propria situazione finanziaria . Inserendo alcuni dati di bilancio e di andamento, il sistema fornisce un’indicazione sulla gravità dello squilibrio e sulla sua eventuale reversibilità, ossia se esiste la possibilità di risanamento attraverso i flussi di cassa futuri. Questo test, disponibile in area pubblica, è anonimo e consigliato prima ancora di presentare formale istanza di composizione negoziata. Se il test e l’autodiagnosi confermano che l’azienda è in uno stato di crisi (o insolvenza reversibile), è segno che bisogna attivare uno strumento di regolazione. L’omissione di questa attivazione potrebbe essere valutata negativamente in futuro: ad esempio, in sede fallimentare potrebbe essere contestato all’imprenditore di non aver attivato tempestivamente gli strumenti di allerta e composizione, aggravando il buco per i creditori.

Riassumendo gli obblighi chiave del debitore in crisi: – Monitorare costantemente la propria situazione finanziaria con adeguati strumenti (controllo di gestione, indicatori di crisi). – Non occultare la crisi: redigere bilanci veritieri e aggiornati, informare correttamente i revisori o sindaci (se presenti) dello stato aziendale. – Agire senza indugio: se emergono “indizi di crisi” (come definite dall’art. 3 Codice Crisi), l’imprenditore deve attivarsi scegliendo uno degli strumenti di composizione/ristrutturazione previsti. Ad esempio, potrebbe convocare immediatamente un esperto per valutare un piano di risanamento o presentare l’istanza di nomina dell’esperto indipendente per la composizione negoziata. – Predisporre un piano: anche solo interno, l’imprenditore dovrebbe elaborare un abbozzo di piano di risanamento o quantomeno un budget di tesoreria a 6-12 mesi per capire quali risorse servirebbero per riequilibrare la situazione e con quali interventi (taglio costi, aumento ricavi, dismissione di asset non strategici, ricerca di finanza nuova). Questo piano provvisorio è peraltro un documento richiesto formalmente in alcune procedure come la composizione negoziata . – Evitare atti aggravatori o distrattivi: in nessun caso l’imprenditore deve reagire ai debiti compiendo atti illegali o in frode ai creditori (es.: trasferire beni a familiari, svuotare le casse, preferire occultamente alcuni creditori a scapito di altri). Tali comportamenti configurano reati di bancarotta fraudolenta patrimoniale o preferenziale, punibili severamente e che pregiudicano qualsiasi ipotesi di soluzione negoziale. Al contrario, mantenere una gestione ordinata anche durante la crisi (pagare i fornitori essenziali, vendere beni solo a valori congrui di mercato, non disperdere il patrimonio) è fondamentale per conservare la fiducia dei creditori e del Tribunale se si chiede poi l’omologazione di un concordato.

In conclusione, difendersi dai debiti non è mai una strategia passiva: al contrario, richiede all’imprenditore un ruolo proattivo e responsabile. Il nuovo quadro normativo lo sostiene in questo sforzo, mettendogli a disposizione diversi strumenti di risanamento. Nel prossimo capitolo, quindi, esamineremo tali strumenti (negoziali e concorsuali) a disposizione dell’azienda debitrice, con un’attenzione particolare alla composizione negoziata – uno strumento introdotto di recente per favorire il dialogo costruttivo con i creditori sotto la guida di un esperto indipendente.

Soluzioni stragiudiziali e strumenti negoziali per la crisi d’impresa

Quando un’azienda è gravata dai debiti ma vuole evitare di precipitare direttamente nel fallimento, la legge italiana offre una gamma di soluzioni stragiudiziali (o parzialmente giudiziali) per ristrutturare l’esposizione debitoria. La logica di fondo è che, se c’è ancora possibilità di risanamento o quantomeno di concordare con i creditori un percorso meno traumatico della liquidazione forzata, è interesse di tutti – debitore, creditori, sistema economico – tentare queste strade. L’azienda di macchinari per packaging potrebbe dunque valutare vari strumenti, in funzione del grado di difficoltà in cui si trova e della disponibilità dei creditori a cooperare:

  • Composizione negoziata per la soluzione della crisi d’impresa (CNC): procedura volontaria e riservata introdotta dal D.L. 118/2021 (conv. L. 147/2021) e ora disciplinata dal Codice della Crisi (artt. 17-25 CCII). Consiste nell’affiancamento all’imprenditore di un esperto indipendente nominato da un’apposita commissione presso la Camera di Commercio, per condurre trattative con i creditori al fine di raggiungere un accordo di risanamento . È uno strumento stragiudiziale nel senso che non vi è inizialmente l’apertura di una procedura concorsuale in tribunale; tuttavia, l’imprenditore può chiedere al tribunale misure protettive per sospendere eventuali azioni esecutive dei creditori durante le trattative . Approfondiremo a breve i dettagli.
  • Piano attestato di risanamento (art. 56 CCII): è uno strumento di natura privatistica, erede del “piano attestato” previsto dall’art. 67 l.fall. (vecchia legge fallimentare). L’imprenditore in crisi o insolvenza reversibile può predisporre un piano di risanamento aziendale, con interventi di vario genere (ristrutturazione debiti, nuovi finanziamenti, dismissioni, accordi con creditori) , che deve ottenere l’attestazione da parte di un professionista indipendente sulla sua fattibilità e sulla capacità di risanare l’impresa. Il piano, una volta attestato e formalmente pubblicato nel Registro delle Imprese, produce benefici importanti: gli atti e pagamenti eseguiti in esecuzione del piano non sono soggetti a revocatoria fallimentare o ordinaria, a patto che siano specificamente indicati nel piano . Inoltre, gli stessi atti non costituiscono reato di bancarotta preferenziale o patrimoniale in caso di successivo fallimento, poiché la legge esenta dalle fattispecie di bancarotta gli atti compiuti in attuazione di un piano attestato . In pratica, il piano attestato è un modo per mettere in sicurezza operazioni di risanamento concordate con alcuni creditori (ad esempio banche che concedono nuova finanza o dilazionano il debito) senza passare dal tribunale. Tuttavia, non vincola i creditori che non vi aderiscono e non consente di imporre ai dissenzienti riduzioni o moratorie: dunque funziona meglio quando il numero di creditori è limitato e c’è già un consenso di massima (tipicamente, accordi banca-impresa o impresa-fornitori principali).
  • Accordi di ristrutturazione dei debiti (ARD): disciplinati dagli artt. 57-64 CCII, rappresentano un compromesso tra stragiudizialità e procedura concorsuale. L’imprenditore può concludere un accordo con i creditori che rappresentino almeno il 60% dei crediti totali , sottoponendolo poi all’omologazione del tribunale. Se omologato, l’accordo diviene vincolante per tutti i creditori aderenti e consente di gestire la crisi evitando il fallimento. I creditori non aderenti (estranei) devono comunque essere pagati integralmente entro 120 giorni dalla scadenza (se già scaduti) o dall’omologazione (se non ancora scaduti), salvo diversi termini concordati, così da assicurare che non siano danneggiati . Il Codice della Crisi ha introdotto vari sottotipi di accordo: l’accordo di ristrutturazione “agevolato” (art. 60 CCII) con soglia ridotta al 30% dei crediti se vengono soddisfatti integralmente i creditori estranei diversi da erario e previdenza ; l’accordo ad efficacia estesa (art. 61) che consente, in presenza di certe maggioranze qualificate, di estendere gli effetti dell’accordo anche a creditori dissenzienti della stessa categoria (ad esempio finanziatori), evitando il veto di poche parti minoritarie. Vi è anche il piano di ristrutturazione soggetto a omologazione (PRO) ex art. 64-bis, uno strumento innovativo ispirato alla direttiva UE 2019/1023, che consente al debitore di chiedere l’omologazione di un piano di risanamento anche senza il necessario accordo con le maggioranze di creditori richieste dall’ARD, purché il piano assicuri un trattamento non deteriore ai creditori rispetto alla liquidazione e vengano rispettate altre condizioni di legge (di fatto è una sorta di concordato “in bianco” per ristrutturare senza voto dei creditori, ma soggetto a criteri stringenti e al cram-down giudiziale). Gli accordi di ristrutturazione, in tutte le forme, presentano il vantaggio di poter ottenere misure protettive simili a quelle del concordato (blocco delle azioni esecutive su istanza) e di consentire anche qui la transazione fiscale dei debiti tributari (art. 63 CCII) con il Fisco e gli enti previdenziali, eventualmente anche imponendola con cram-down se le condizioni di convenienza sono rispettate . In sostanza, l’ARD è uno strumento flessibile ma richiede il consenso di una parte significativa dei creditori: nel caso di un’azienda di packaging con pochi grandi creditori (es. banche) può funzionare bene, mentre con tanti piccoli fornitori può essere complesso coordinare il 60%. Va considerato che tutto l’accordo ruota attorno ai creditori aderenti: quelli estranei devono essere pagati cash come visto, a meno che non siano di importo trascurabile.
  • Concordato preventivo: si tratta di una procedura concorsuale vera e propria, che esamineremo nel dettaglio più avanti. È richiamata qui tra gli “strumenti” perché, benché sia giudiziale, rientra nelle soluzioni di regolazione della crisi e spesso viene preparata attraverso una fase negoziale preliminare. Ad esempio, l’imprenditore può iniziare con una composizione negoziata; se non riesce a ottenere l’adesione di tutti i creditori chiave, può decidere di presentare domanda di concordato preventivo, magari “in continuità aziendale”, per imporre una ristrutturazione con maggioranza di voti, sapendo di poter contare sul supporto di alcuni creditori con cui ha negoziato. Il concordato preventivo consente di cristallizzare i debiti, congelare le azioni esecutive e tentare il risanamento con il benestare del tribunale e delle maggioranze di creditori, ed è dunque l’ultima spiaggia prima del fallimento (liquidazione giudiziale). Ne parleremo approfonditamente in seguito, includendo la nuova figura del concordato semplificato per liquidazione.
  • Composizione della crisi da sovraindebitamento (cd. “concordato minore”): per completezza, il Codice prevede procedure analoghe al concordato ma destinate a debitori non fallibili (piccoli imprenditori sotto soglia, imprenditori agricoli, professionisti, consumatori). Nel nostro caso, un’azienda di packaging è verosimilmente una società commerciale soggetta a fallimento, dunque non rientra nel campo del “sovraindebitamento”. Tuttavia, se fossimo di fronte a un artigiano individuale o piccola impresa sottosoglia, esiste il concordato minore (art. 74 CCII) e gli accordi di composizione previsti dalla legge n.3/2012 (ora integrata nel Codice). Questi strumenti permettono anche ai debitori “non fallibili” di proporre accordi ai creditori o piani del consumatore, con l’omologazione del tribunale, e di ottenere l’esdebitazione (cancellazione dei debiti residui) a fine procedura. Non ci dilunghiamo poiché attengono a soggetti diversi dalle società di capitali industriali.

Nei prossimi sottoparagrafi entreremo nel dettaglio dei principali strumenti sopra elencati che interessano le imprese come la nostra (società commerciale). In particolare, daremo enfasi alla Composizione negoziata della crisi, novità assoluta degli ultimi anni, e al Concordato preventivo, tradizionale strumento concorsuale ma rinnovato dal Codice della crisi. Approfondiremo anche i profili fiscali (transazione fiscale) all’interno di tali soluzioni, data la loro importanza pratica.

Composizione negoziata della crisi d’impresa (CNC)

La composizione negoziata è stata introdotta nel 2021 come misura “ponte” in risposta alla pandemia e poi stabilizzata dal nuovo Codice. Il suo scopo è fornire all’imprenditore in crisi uno strumento flessibile, volontario e confidenziale per trattare con i creditori sotto la guida di un esperto terzo, al fine di trovare un accordo di ristrutturazione ed evitare soluzioni più drastiche. Vediamo i punti salienti del procedimento:

  • Accesso e requisiti: Può accedervi qualsiasi imprenditore commerciale o agricolo che si trovi in condizioni di squilibrio patrimoniale o economico-finanziario tali da far prevedere la crisi o l’insolvenza, ma ancora reversibili. Non è richiesta l’insolvenza attuale (basta lo stato di crisi incipiente), anzi è bene attivarsi prima. L’imprenditore presenta un’istanza telematica sulla piattaforma nazionale ( ) gestita dalle Camere di Commercio, allegando una serie di documenti: situazione contabile aggiornata, elenco creditori, piano provvisorio di risanamento o quantomeno una bozza di piano con le prime ipotesi, e l’esito del test di autodiagnosi eseguito . L’istanza comporta il pagamento di un modesto diritto di segreteria (€252) e bollo . È importante sottolineare che per accedere il debitore deve aver predisposto un progetto di piano secondo linee guida fornite (check-list) sulla piattaforma : questo garantisce un minimo di serietà nell’approccio.
  • Nomina dell’esperto: Ricevuta l’istanza, la Camera di Commercio la trasmette a una Commissione regionale composta da tre membri (designati da autorità giudiziaria, sistema camerale e Prefetto) . Entro 5 giorni la Commissione nomina un Esperto indipendente, scelto da un elenco di professionisti qualificati (commercialisti, avvocati, consulenti con esperienza in crisi) . L’esperto, entro 2 giorni dall’incarico, comunica la sua accettazione e prende contatto con l’imprenditore . La nomina è effettuata tenendo conto delle specificità dell’azienda e delle competenze richieste (ad es. per un’azienda di packaging meccanico, sarà preferito un esperto con esperienza industriale). NB: Per le imprese sotto-soglia (piccolissime), la nomina può essere fatta direttamente dal Segretario generale della CCIAA, ma ciò non riguarda di norma una società di macchinari che di solito supera i parametri dimensionali minimi .
  • Ruolo e attività dell’esperto: L’esperto è una figura terza e indipendente che ha il compito di facilitare le trattative. Egli esamina la documentazione fornita e convoca l’imprenditore per una prima valutazione sulla perseguibilità del risanamento . Se ritiene che esistano margini, convoca poi i principali creditori e altri stakeholders (ad es. soci, garanti, clienti strategici) per avviare tavoli di negoziazione . Importante: l’esperto non ha poteri sostitutivi – la negoziazione resta in capo all’imprenditore, che conduce in prima persona (coadiuvato dai suoi consulenti) le discussioni, mentre l’esperto assiste, modera e dà credibilità al processo . L’esperto può anche suggerire soluzioni o proporre egli stesso ipotesi di accordo, ma non può imporle. La durata standard della composizione negoziata è di 180 giorni (6 mesi) dall’accettazione dell’incarico, prorogabili su accordo delle parti o se vi sono concrete trattative in corso. In ogni momento, l’imprenditore può recedere e abbandonare il percorso (così come i creditori non sono obbligati a stare al tavolo, benché di norma la loro partecipazione sia nel loro interesse per capire come intendete risanarvi). Tutto il procedimento è coperto da riservatezza: le parti coinvolte (debitore, esperto, creditori) non possono divulgare notizie apprese durante le trattative , il che tutela l’azienda da danni reputazionali in caso di insuccesso.
  • Misure protettive e cautelari: Uno dei maggiori vantaggi per l’imprenditore è la possibilità di ottenere un blocco delle azioni esecutive dei creditori mentre si tratta. Contestualmente o dopo l’istanza di nomina dell’esperto, il debitore può chiedere l’applicazione di misure protettive su tutto o parte del patrimonio . In pratica, si deposita un’istanza (sempre tramite la piattaforma, che la pubblica nel Registro Imprese) e da quel momento nessun creditore può iniziare o proseguire azioni esecutive o cautelari senza autorizzazione del tribunale . I creditori non possono neppure acquisire nuove garanzie sui beni del debitore senza il suo consenso . Questa protezione inizialmente dura fino alla conferma da parte del giudice, che va richiesta entro breve (entro 30 giorni dalla pubblicazione). Il tribunale competente (quello del COMI dell’impresa, ossia dove ha sede principale) verifica se vi è prospettiva di risanamento e se la richiesta di misure è giustificata (ad esempio, se l’azienda non sta abusando del tempo solo per dilazionare i creditori). Se tutto è regolare, emette un decreto di conferma delle misure protettive per un periodo (generalmente fino a 120 giorni, prorogabili) durante il quale i creditori restano bloccati . Questo scudo permette all’imprenditore di negoziare senza l’assillo di un pignoramento imminente che svuoti il conto o senza il timore che un singolo creditore faccia saltare il banco. Da notare che durante le misure protettive gli obblighi contrattuali rimangono: ad esempio, se l’azienda ha un contratto di fornitura essenziale, il creditore-fornitore non può interromperlo unilateralmente solo perché c’è la negoziazione in corso (clausole risolutive per avvio di CNC sono nulle). In caso di abusi o se le trattative falliscono, il tribunale può revocare la protezione. Inoltre, su richiesta di singoli creditori, il giudice può autorizzare specifiche azioni se necessario a evitare pregiudizi gravi (è un equilibrio caso per caso).
  • Esito delle trattative: La composizione negoziata non predetermina l’esito: può portare a vari tipi di accordi o soluzioni. Le principali opzioni al termine sono:
  • Accordo stragiudiziale con i creditori: ad esempio un accordo di ristrutturazione “privato” in cui tutti o i principali creditori sottoscrivono un’intesa (come un piano di rientro, un saldo e stralcio collettivo, ecc.) fuori dalle procedure concorsuali. In questo caso, se l’accordo risolve la crisi, l’esperto archivia la procedura con esito positivo e le parti eseguono l’accordo. Per dare più forza a questo accordo, l’imprenditore potrebbe decidere di formalizzarlo in un accordo omologato ex art. 57 CCII (se raggiunge il 60% delle adesioni) oppure recepirlo in un concordato preventivo; ma nulla vieta che resti puramente privato.
  • Convenzione di moratoria o accordo parziale: il Codice prevede che possano concludersi, con l’aiuto dell’esperto, anche accordi di moratoria temporanea con alcune banche o creditori finanziari, per guadagnare tempo (art. 23 co.1 CCII).
  • Nessun accordo (esito negativo): se dopo 6 mesi non si trova alcuna soluzione, l’esperto redige una relazione finale indicando le cause dell’insuccesso e l’eventuale stato di insolvenza. La procedura viene archiviata . A questo punto, l’imprenditore può comunque decidere di accedere ad altri strumenti: la legge gli dà 60 giorni per eventualmente depositare un ricorso per concordato preventivo “semplificato” (se vuole liquidare i beni evitando il fallimento) oppure un concordato ordinario o domanda di liquidazione giudiziale. In assenza di iniziative, i creditori torneranno liberi di agire.
  • Proposta di concordato semplificato per la liquidazione: questa è un’innovazione collegata alla composizione negoziata. Se le trattative falliscono ma esiste la possibilità di liquidare il patrimonio ai creditori in misura non trascurabile, l’imprenditore – entro 60 giorni dal deposito della relazione finale negativa dell’esperto – può proporre al tribunale un concordato semplificato per la liquidazione del patrimonio (art. 25-sexies CCII) . È “semplificato” perché non richiede il voto dei creditori: il tribunale, sentito l’esperto, valuta se la proposta di liquidazione è meritevole, ossia se offre ai creditori una soddisfazione non inferiore a quella ottenibile dal fallimento. Se sì, omologa il concordato e nomina un liquidatore giudiziale che provvede a vendere i beni dell’azienda e distribuire il ricavato secondo la proposta (eventualmente anche con suddivisione in percentuali ai creditori). Si tratta di uno strumento residuale, utilizzabile solo come sbocco finale della CNC e non per conservare l’azienda (è una liquidazione ordinata invece del fallimento). Lo citiamo qui perché può essere un’opzione concreta per l’imprenditore che, pur non essendo riuscito a risanare, vuole almeno gestire la liquidazione in modo concordato (ad esempio, vendendo l’azienda o rami d’azienda a un soggetto individuato durante le trattative, sotto il controllo del tribunale ma senza dover passare per le aste fallimentari). In pratica, è un “paracadute” per evitare la dichiarazione di fallimento, ottenendo comunque la chiusura dell’impresa ma con eventuali benefici (ad es. minori costi procedurali, e la possibilità per il debitore persona fisica di chiedere l’esdebitazione finale).
  • Novità 2024: transazione fiscale in composizione negoziata – Uno sviluppo normativo molto recente (Decreto correttivo “ter”, D.Lgs. 136/2024 in vigore dal 28/09/2024) ha introdotto nel contesto della composizione negoziata la possibilità di concludere direttamente una transazione fiscale con il Fisco . In passato, uno dei limiti della CNC era l’impossibilità di ridurre i debiti tributari al di fuori di un successivo concordato o accordo di ristrutturazione, a causa del principio di indisponibilità dell’obbligazione tributaria. Ora, con l’inserimento del comma 2-bis all’art. 23 CCII, durante le trattative l’imprenditore può proporre ad Agenzia Entrate (ed eventualmente Agenzia Riscossione) un accordo transattivo che preveda il pagamento parziale e/o dilazionato dei debiti fiscali . Sono escluse solo le risorse UE (es. dazi) , e – punto critico – i debiti contributivi con INPS risultano esclusi in sede di CNC (a differenza che nei concordati, dove invece la transazione può includerli). La proposta deve essere corredata da una relazione di un professionista indipendente che attesti la convenienza per il Fisco rispetto alla liquidazione giudiziale , e da un’attestazione sulla veridicità dei dati aziendali (a cura dell’organo di controllo o di un revisore) . L’accordo, se accettato dagli enti fiscali, viene depositato in tribunale: il giudice ne verifica la regolarità e lo autorizza con decreto, rendendolo efficace . In caso di irregolarità, può dichiararlo privo di effetti. Dunque, grazie a questa novità normativa, oggi un’azienda in composizione negoziata può risolvere anche i debiti fiscali come parte delle trattative, senza dover obbligatoriamente transitare in concordato preventivo . Ciò accelera e semplifica molte situazioni (pensiamo a un’azienda che, d’accordo con banche e fornitori, aveva come unico ostacolo le cartelle esattoriali: ora può definire anche quelle nel medesimo contenitore negoziale). Resta inteso che la transazione fiscale in CNC richiede il pieno assenso dell’Erario – non è previsto alcun cram-down in caso di rifiuto . Se il Fisco rifiuta la proposta e non c’è accordo, il debitore potrà poi tentare la stessa proposta in sede di concordato o accordo di ristrutturazione, dove invece la legge ora ammette l’omologazione forzosa (come vedremo a proposito del concordato preventivo cram-down fiscale).

In sintesi, la Composizione negoziata rappresenta un’occasione preziosa per l’azienda in crisi: è riservata, rapida (nomina esperto in pochi giorni), relativamente poco costosa, e consente di sperimentare un dialogo strutturato con i creditori con la protezione di una moratoria legale. L’esperto, pur non avendo poteri coercitivi, può spesso convincere i creditori a sedersi al tavolo mostrando loro i dati e le prospettive del piano, e facendo leva sul fatto che un concordato o fallimento li vedrebbe probabilmente incassare di meno. Dal punto di vista pratico, molte PMI hanno iniziato a utilizzare la CNC: al 2025, Unioncamere ha registrato centinaia di istanze, e le professioni (commercialisti e avvocati in primis) si stanno formando per questo nuovo ruolo . Per l’imprenditore del packaging, attivare una composizione negoziata può significare, ad esempio, ottenere subito lo stop alle esecuzioni sui macchinari (evitando il blocco della produzione), e guadagnare sei mesi di tempo durante i quali ridefinire debito con banche (magari convertendo le linee a breve in mutui a medio termine), convincere il Fisco a dilazionare o stralciare sanzioni (con transazione fiscale), e persuadere fornitori chiave a continuare a lavorare con l’azienda in cambio di un piano di pagamento del pregresso. Se tutto va bene, l’azienda esce dalla CNC con nuovi accordi e può proseguire l’attività risanata; se va male, comunque ha tentato e potrà ripiegare su un concordato semplificato o altre soluzioni avendo quantomeno chiarito la propria situazione (il che sarà utile anche in un eventuale fallimento, ad esempio per dimostrare di aver agito correttamente e ottenere l’esdebitazione più avanti).

Vantaggi principali (dal lato del debitore): – Procedura volontaria e non pubblica (l’istanza viene iscritta nel Registro Imprese ma senza stigma di “insolvenza”). – Mantiene l’imprenditore alla guida, con affiancamento di un esperto. – Possibilità di congelare le azioni dei creditori (misure protettive) in tempi rapidi . – Grande flessibilità nel trovare soluzioni: qualsiasi accordo o operazione è ammessa, purché di comune accordo con i creditori (si può andare dal semplice rinvio scadenze fino alla ristrutturazione del debito o all’ingresso di nuovi soci). – Tutela dagli effetti negativi: esenzione da revocatorie e responsabilità per gli atti autorizzati dal tribunale (ad esempio, l’imprenditore può chiedere di essere autorizzato a ottenere finanziamenti prededucibili durante le trattative, per avere liquidità – tali finanziamenti saranno privilegiati se poi si va in concorsuale).

Svantaggi/limiti: – Non vincola i creditori dissenzienti: se uno o più creditori importanti rifiutano ogni proposta, la CNC non può imporre loro un accordo (a differenza del concordato, dove vige la regola di maggioranza). Quindi basta il “veto” di un attore chiave perché la negoziazione fallisca, salvo passare a concordato preventivo. – Richiede collaborazione e buona fede: se un creditore adotta tattiche dilatorie o tenta di sfruttare la riservatezza per sottrarsi (ad es. vendendo il proprio credito a un fondo speculativo), l’esperto poco può fare se non prenderne atto. In caso di abuso però il tribunale può revocare la protezione. – Non cancella di per sé i debiti: la CNC è un contenitore, ma il risultato dev’essere un accordo sostanziale (o uno strumento formale come concordato/accordo). Se non c’è accordo, i debiti restano. Quindi non è una “procedura di esdebitazione” di per sé. – Gli atti di straordinaria amministrazione durante le trattative richiedono autorizzazione del tribunale (per evitare pregiudizi ai creditori); l’imprenditore mantiene la gestione ordinaria ma, di fatto, è sorvegliato e deve coordinarsi con l’esperto nelle decisioni critiche.

Possiamo dunque concludere che la composizione negoziata è consigliabile quando l’azienda ha chance concrete di risanamento (business ancora valido, ma temporanea crisi di liquidità o debito ristrutturabile) e quando c’è apertura al dialogo da parte dei creditori. Se invece l’azienda è ormai decotta e i creditori non si fidano, la CNC rischia di essere solo un anticamera del fallimento – in tal caso, meglio valutare subito un concordato o altre procedure.

Piano attestato di risanamento (art. 56 CCII)

Il piano attestato di risanamento è uno strumento con radici negli anni 2000, confermato e perfezionato dal Codice della crisi. Esso rappresenta il tentativo di gestire la crisi interamente in via contrattuale, beneficiando però di alcune protezioni giuridiche una volta che il piano sia validato da un esperto indipendente (attestatore).

Come funziona in sintesi: l’imprenditore predispone un piano dettagliato in cui illustra le cause della crisi, le strategie di risanamento e le azioni da intraprendere (cessione di asset, riduzione costi, nuovi apporti di capitali, ecc.), nonché la tempistica e modalità di soddisfazione dei creditori. Ad esempio, un piano potrebbe prevedere che le banche proroghino le scadenze dei mutui di 5 anni, i fornitori rinuncino al 30% dei crediti e il socio immetta €500.000 freschi per ripianare i debiti fiscali, il tutto permettendo all’azienda di tornare stabile entro 3 anni. Questo documento deve contenere informazioni minuziose e realistiche, supportate da proiezioni finanziarie (business plan a medio termine). Viene poi sottoposto a un professionista indipendente (iscritto al registro dei revisori o avente i requisiti di legge) il quale rilascia un’attestazione formale che il piano è “idoneo a garantire il risanamento dell’impresa e il suo equilibrio finanziario”. L’attestatore verifica anche la veridicità dei dati aziendali inseriti e la fattibilità delle ipotesi (es. non attesta un piano basato su vendere 100 macchinari in un mercato dove l’azienda ne ha sempre venduti 10). Se l’attestazione è positiva, il piano viene pubblicato presso il Registro delle Imprese (depositato nella sezione imprese in crisi).

A questo punto, scattano gli effetti protettivi: – Come anticipato, la legge (art. 56 e art. 166-167 CCII) prevede che gli atti ed i pagamenti compiuti in esecuzione del piano attestato e in esso indicati non possano essere revocati in un successivo fallimento. Ciò copre sia la revocatoria ordinaria (art. 2901 c.c.) che quella fallimentare/concorsuale, a differenza del regime previgente che era più incerto. In pratica, se il piano dice: “pagherò il fornitore X al 60% del suo credito” e ciò avviene, quell’atto di pagamento non potrà essere attaccato dal curatore se l’impresa dovesse comunque fallire più avanti (salvo casi di dolo del debitore o dell’attestatore). Questo dà tranquillità ai creditori che aderiscono al piano: non rischiano di dover restituire le somme incassate. – Inoltre, l’esecuzione del piano esonera dagli eventuali reati di bancarotta per quegli atti: ad esempio, vendere un immobile a prezzo inferiore al mercato durante il piano, se previsto e funzionale al risanamento, non sarà poi punibile come bancarotta fraudolenta (salvo frodi). La legge infatti estende l’esenzione anche ai profili penal-fallimentari legati agli atti di esecuzione del piano. – I nuovi finanziamenti** effettuati in esecuzione del piano possono essere riconosciuti come prededucibili (cioè con priorità di rimborso in caso di procedura concorsuale successiva), incentivando banche o soci a mettere liquidità sapendo di avere un privilegio.

Va evidenziato però che il piano attestato non coinvolge il tribunale né offre protezione automatica dalle azioni esecutive: se un creditore non è d’accordo e vuole agire, può farlo. Per questo il piano funziona soprattutto se l’imprenditore ha già ottenuto un consenso informale dei creditori principali (spesso si fa firmare loro un accordo privato contestualmente). Ad esempio, si può stipulare un accordo quadro con le banche in cui esse si impegnano a non agire e a rinegoziare i debiti secondo il piano. Ma se un creditore non aderisce, il debitore non ha potere di bloccarlo (a differenza della CNC o del concordato dove c’è il blocco legale). In sostanza, il piano attestato è un abito su misura: flessibile e contrattuale.

Quando usarlo: tipicamente, quando l’impresa ha pochi creditori rilevanti e spera di evitare la pubblicità e la complessità di un concordato. Per esempio, un’azienda con due banche e tre fornitori principali potrebbe usare il piano attestato se tutti e 5 sono disposti a collaborare. Viceversa, se i creditori sono decine e non c’è unanimità, il piano attestato rischia di non reggere.

Caso pratico: Immaginiamo la nostra azienda di packaging, “Alfa Srl”, con debiti bancari e di leasing per €2 milioni, debiti fornitori per €500k e debiti fiscali per €300k. Alfa Srl elabora con un advisor un piano dove: – i soci apportano €200k freschi, – la banca A converte metà del credito in un nuovo mutuo a 6 anni e rinuncia a interessi di mora, – la banca B accetta un rimborso del 70% del credito (30% stralciato), – i fornitori essenziali accettano di ridurre del 20% i loro crediti e di continuare a fornire materiali con pagamenti a 90 giorni, – le linee leasing sui macchinari vengono mantenute attive (con rate sospese 6 mesi e poi riprese regolarmente), – l’Erario viene pagato integralmente ma a rate in 5 anni (eventualmente sfruttando una rateazione ordinaria concessa da Agenzia Entrate).

Questo piano viene attestato da un professionista che certifica: “se tutti questi accordi vengono realizzati, l’azienda tornerà redditizia e liquida dal 2026 in avanti, con indicatori stabili”. Alfa Srl pubblica il piano e poi esegue gli atti: i soci versano i €200k, la banca B riceve il 70% e firma quietanza (atto che, essendo nel piano, non è revocabile), i fornitori incassano l’80% e firmano saldo e stralcio. Se nel 2027 malauguratamente Alfa Srl fallisse comunque, quei pagamenti non potranno essere revocati e i creditori non dovranno restituirli. Inoltre, i soci che misero denaro non saranno accusati di favoreggiamento di creditori (bancarotta preferenziale) perché agivano nel contesto di un piano attestato regolare.

Limiti da considerare: – Il piano attestato non offre esdebitazione: i creditori non coinvolti restano con i loro diritti intatti. Quindi se un creditore minore non viene pagato, potrà ugualmente fare causa. – Se la crisi è troppo grave o l’insolvenza è ormai manifesta, il piano attestato potrebbe essere contestato come abuso: l’attestatore non può validare un piano irrealistico. Se lo facesse con dolo o colpa grave, decadrebbero le tutele (creditori e curatore potrebbero agire contro attestatore e debitore dimostrando l’inganno) . – La responsabilità dell’attestatore: è un punto di attenzione. Questi professionisti rispondono civilmente e penalmente se emettono attestazioni false o gravemente omissive. Quindi sono molto cauti: pretendono documenti, verifiche, e spesso suggeriscono modifiche al piano. Il costo dell’attestatore e del team di consulenti può non essere trascurabile.

In conclusione, il piano attestato di risanamento è un ottimo strumento “snello” per situazioni di crisi contenuta e governabile, dove il debitore mantiene la fiducia di creditori specifici. Rappresenta anche un tassello importante in strategie più complesse: ad esempio, potrebbe essere usato come base di un successivo accordo di ristrutturazione (il confine è sottile: a volte un piano attestato ben riuscito si formalizza poi come accordo ex art.57 se serve vincolare tutti). Per l’imprenditore, è essenziale capire che il piano attestato da solo non “difende dai creditori” come farebbe un concordato – difende solo dagli effetti a posteriori (revocatoria e bancarotta). Quindi, il successo dipende dall’effettiva volontà dei creditori di aderire.

Accordi di ristrutturazione dei debiti (ARD) – ordinari e speciali

Gli accordi di ristrutturazione costituiscono lo strumento di composizione della crisi introdotto nel 2005 (art. 182-bis l.fall.) e ora affinato nel Codice. Si collocano a metà tra il piano attestato (puramente contrattuale) e il concordato (giudiziale e con voto): un accordo di ristrutturazione è essenzialmente un contratto tra debitore e una parte (qualificata) dei creditori, che viene però omologato dal tribunale, acquistando così efficacia legale erga omnes per alcuni aspetti.

Caratteristiche principali:Soglia di adesione: per l’ARD ordinario serve il consenso di creditori rappresentanti almeno il 60% dei crediti totali . Questa percentuale è calcolata sul totale dei crediti finanziari e commerciali (esclusi quelli impignorabili). Non occorre l’unanimità dunque, ma neppure basta una piccola parte: è necessario convincere una maggioranza qualificata. – Forma dell’accordo: tipicamente un documento negoziale (contratto) in cui i creditori firmatari accettano una certa ristrutturazione (es: pagamenti parziali, dilazioni, conversioni di crediti in quote, ecc.) ed eventualmente impegni reciproci. L’accordo deve essere corredato da un piano che indichi come verranno soddisfatti tutti i creditori, inclusi quelli che non aderiscono (i cosiddetti estranei). – Trattamento dei creditori estranei: è il punto cruciale. La legge impone che tali creditori (che non firmano l’accordo) siano integralmente soddisfatti entro 120 giorni dall’omologazione (se i loro crediti sono già scaduti) o entro 120 giorni dalla scadenza (se futuri) . In parole povere, non si può “tirare dentro” un creditore dissenziente facendogli uno stralcio forzato – a meno di utilizzare i meccanismi speciali che vedremo. Dunque, di base l’ARD è fattibile quando i dissenzienti sono pochi o di scarso peso (così da poterli pagare per intero senza mandare a monte la sostenibilità del piano). Se invece i creditori da sacrificare sono molti, meglio optare per il concordato. – Procedura di omologazione: il debitore deposita presso il tribunale l’accordo firmato dai creditori aderenti, la documentazione contabile e una attestazione di un esperto indipendente sulla veridicità dei dati e sull’idoneità dell’accordo ad assicurare l’integrale pagamento dei creditori estranei nei termini di legge (oltre che la fattibilità in generale). Il tribunale verifica la regolarità e che l’accordo non sia lesivo per i non aderenti, quindi procede all’omologazione con decreto. Da quel momento l’accordo è efficace e vincolante per i firmatari; inoltre, i termini di pagamento per gli estranei diventano obblighi da rispettare a pena di risoluzione. – Misure protettive: durante la fase di omologazione (che dura al massimo 4-6 mesi di solito), il debitore può chiedere al tribunale la sospensione delle azioni esecutive dei creditori, in maniera simile al concordato. Questo è molto utile perché nel periodo tra deposito e omologazione l’impresa è tutelata. – Effetti speciali post-omologa: un ARD omologato produce alcuni benefici simili a un concordato: i crediti dei firmatari sono regolati secondo accordo (quindi eventuali ipoteche per la parte remissata decadono), i creditori non possono agire se rispettate le condizioni, e soprattutto è possibile – tramite l’accordo – fare transazione fiscale e contributiva (art. 63 CCII). Cioè l’accordo può prevedere il pagamento parziale/dilazionato di imposte e contributi come in concordato, ma serve l’adesione delle Agenzie fiscali/enti o, in caso di mancata adesione, si può richiedere comunque omologa forzosa se l’accordo prevede un trattamento non inferiore al 30% (se l’impresa è in continuità) o al 20% (se liquidatoria) per Fisco/INPS . La disciplina è un po’ complessa, ma di fatto già prima del Codice c’erano stati casi in cui il tribunale omologava accordi anche senza il sì del Fisco, dimostrando la convenienza . Oggi questo è formalmente previsto per concordati e PRO; per gli accordi, la prassi tende ad assimilarli (nel dubbio, conviene comunque avere l’adesione del Fisco per evitare opposizioni). – Varianti: come accennato, il Codice ha introdotto l’accordo agevolato (art. 60) che consente di scendere al 30% di consensi se il debitore non ha debiti oltre 5% verso Amministrazione Pubblica e non ha più del 10% di debiti finanziari verso non aderenti (semplificando i criteri): in tal caso può chiedere omologa anche con soli 30%. Questo pensato per PMI con molti piccoli creditori estranei che tanto verrebbero pagati integralmente. – Un’altra variante è l’accordo ad efficacia estesa (art. 61): se i creditori finanziari (banche, obbligazionisti) rappresentanti 75% di quella categoria aderiscono, il debitore può chiedere che l’accordo sia esteso anche ai finanziatori dissenzienti rimasti, ottenendo quindi un effetto simile a un cram-down settoriale. Ciò serve a evitare che poche banche dissenzienti blocchino il piano se la stragrande maggioranza è d’accordo. – Piano di ristrutturazione soggetto a omologazione (PRO): vale la pena spendere due parole su questa innovazione (art. 64-bis CCII), anche se è strumento meno noto. Il PRO consente al debitore di proporre un piano di ristrutturazione al tribunale per l’omologazione anche senza aver ottenuto il 60% di adesioni, purché soddisfi determinati requisiti a tutela dei creditori dissenzienti (ad esempio, che non siano alterate le cause di prelazione, che i dissenzienti ricevano almeno quanto otterrebbero dalla liquidazione e che il piano sia realizzabile anche senza il loro consenso). Il PRO è, in sostanza, una sorta di concordato senza voto, molto simile all’istituto di derivazione comunitaria dei piani di ristrutturazione preventiva. Viene attivato raramente sinora, perché richiede comunque di presentare un piano robusto e passare dal tribunale con possibili contestazioni dei creditori esclusi.

Pro e contro degli ARD:Pro: Maggiore rapidità e riservatezza rispetto a un concordato. Non c’è voto in adunanza, basta raccogliere firme (anche prima, informalmente). La procedura in tribunale è più snella e spesso non viene neppure nominato un commissario (solo un giudice delegato per omologa). Inoltre, i creditori firmatari possono concordare soluzioni flessibili (non si è legati alla par condicio: ciascuno può avere un trattamento differenziato secondo l’accordo, cosa che nel concordato è vincolata dalla necessità di classi omogenee). L’accordo può restare riservato nei dettagli: in Registro Imprese si pubblica l’omologa, ma non necessariamente tutti i termini pubblici come avviene nel concordato che è più “in piazza”. – Contro: Non permette di forzare significativamente i dissensi: se hai un 40% che non vuole firmare e non puoi pagarli fuori, l’accordo non è omologabile. Inoltre, i creditori esclusi non subiscono dilazioni (massimo 120 giorni, che è niente), quindi l’impresa deve comunque trovare liquidità per pagarli presto – il che a volte è difficile e vanifica il beneficio dell’accordo. È un po’ il paradosso: se potessi pagare il 40% dei creditori subito al 100%, forse non avevo bisogno di un accordo… Dunque l’ARD funziona quando la parte non aderente è relativamente piccola o comunque gestibile. Con troppi estranei, forse è preferibile un concordato che taglia anche i dissenzienti con percentuali uguali per tutti. Infine, l’accordo richiede comunque un consenso attivo: bisogna andare a negoziare con ciascuno dei principali creditori, convincerli, magari concedere garanzie aggiuntive. Ciò può creare malumori (perché un firmatario potrebbe ottenere condizioni migliori di un altro, poi quell’altro non vuole firmare se scontento – da qui l’uso eventuale di classi di trattativa omogenee).

Esempio: la Beta S.p.A., impresa di packaging, propone un ARD. Ha 10 milioni di debiti: 6 verso banche, 2 verso fornitori, 2 fiscali. Riesce a farsi firmare l’accordo dalle banche (che hanno il 60% dei crediti totali: condizione soddisfatta). Le banche concordano di allungare i prestiti e rinunciare a €1 milione di interessi futuri. I fornitori non firmano (sono tanti e piccoli), ma Beta s’impegna a pagare quei 2 milioni integralmente entro 120 giorni dall’omologa, magari utilizzando una nuova linea di finanziamento che le banche fornitrici danno come fresh money. Il Fisco aderisce grazie a una transazione fiscale in cui accetta il pagamento del 80% del dovuto con rinuncia a sanzioni. Il tribunale omologa l’accordo visto che i fornitori estranei verranno saldati subito (nessun danno per loro) e l’attestatore conferma la fattibilità. Beta S.p.A. così evita il concordato e continua l’attività, con debiti bancari ridotti e riscadenzati e debiti fornitori azzerati. Questo scenario mostra come l’accordo può essere efficace se c’è un forte supporto finanziario dietro (le banche, convinte della bontà del piano, hanno anche probabilmente concesso nuova finanza per pagare i fornitori – finanza che avranno in prededuzione e protetta da privilegio).

In conclusione, gli accordi di ristrutturazione sono uno strumento raffinato che conferma la regola: è meglio un pessimo accordo che una causa vinta in tribunale (dal lato del debitore, il proverbio vale in quanto con l’accordo evita i rischi del fallimento). Vanno scelti con giudizio: se l’azienda di packaging ha troppi creditori dispersi, un concordato preventivo potrebbe essere più praticabile; se invece ha un nucleo concentrato di creditori “negoziabili”, l’ARD fa risparmiare tempo e valore. Vediamo ora proprio il concordato preventivo, strumento classico ma sempre centrale, specie nelle crisi più gravi.

Concordato preventivo (in continuità o liquidatorio)

Il concordato preventivo è la procedura concorsuale che consente al debitore di evitare il fallimento (ora chiamato liquidazione giudiziale) tramite una proposta di soluzione approvata dai creditori e omologata dal tribunale. È uno strumento con radici antiche, riformato più volte; l’ultima riforma organica è avvenuta col Codice della crisi, che ne ha ridisegnato alcune parti (specie per favorire la continuità aziendale).

Tipologie di concordato: la legge distingue principalmente: – Concordato in continuità aziendale (art. 84 CCII): quando è prevista la prosecuzione dell’attività d’impresa, direttamente da parte del debitore oppure indirettamente tramite cessione o conferimento dell’azienda a un altro soggetto che la continui . Ad esempio, se l’azienda rimane aperta e produce durante e dopo il concordato, si parla di continuità diretta; se invece il piano prevede che un investitore compri l’azienda e la gestisca, è continuità indiretta (ma sempre salvaguardia di posti di lavoro e contratti). – Concordato liquidatorio: quando il piano consiste nella liquidazione del patrimonio del debitore e la cessazione dell’attività. In pratica, non c’è prospettiva di proseguire l’impresa, si cerca solo di vendere beni e distribuire il ricavato ai creditori, evitando le lungaggini del fallimento. Era considerato uno strappo alla regola (concordato originariamente era nato per il risanamento), ma è ammesso a certe condizioni stringenti che vedremo . – Concordato misto: situazioni in cui c’è in parte continuità e in parte liquidazione di cespiti (ad es. l’azienda cede rami non strategici, liquida certi asset ma mantiene l’attività core). In passato c’era dibattito se fosse continuità o liquidatorio; oggi il Codice chiarisce che se anche solo una parte significativa dell’azienda continua, si applica la disciplina del concordato in continuità . Quindi la qualificazione tende verso la continuità se c’è un minimo di prosecuzione, riconoscendo l’importanza di preservare valore.

Accesso al concordato: Possono accedervi debitori in stato di crisi o insolvenza. Si presenta ricorso al tribunale competente (luogo del COMI) chiedendo di ammettere il concordato con allegata la proposta, il piano e la documentazione richiesta. È possibile presentare inizialmente una domanda “con riserva” (il cosiddetto concordato in bianco), ossia annunciare l’intenzione e poi depositare piano e proposta entro termini fissati dal giudice (fino a 120-180 giorni). Spesso le aziende lo fanno per ottenere subito le protezioni (automatic stay delle azioni esecutive) e guadagnare tempo per finalizzare il piano. Durante questo periodo in bianco, l’azienda opera sotto la supervisione di un commissario giudiziale nominato dal tribunale, e deve astenersi da atti straordinari non autorizzati.

Struttura della proposta di concordato: Il debitore propone come intende soddisfare i creditori. La regola di base è che la proposta deve assicurare ai creditori un’utilità non inferiore a quella ricavabile dalla liquidazione giudiziale (principio di convenienza). Nel concordato in continuità, questa convenienza si può valutare non solo in termini monetari immediati, ma anche considerando il valore aggiunto dalla prosecuzione dei rapporti (es. contratti mantenuti, crediti incassabili, ecc.) . Si possono classificare i creditori in classi omogenee per trattamento (facoltative, ma necessarie se si vuole dare trattamenti differenziati). Ad esempio, spesso si fa una classe di chirografari ordinari, una di fornitori strategici (se li si vuole pagare di più per continuarci a lavorare), ecc.

Concordato in continuità: Il focus è mantenere in vita l’azienda. Il piano può prevedere che i creditori vengano soddisfatti col ricavato futuro della gestione (cash flow operativo) o con operazioni straordinarie (vendita di partecipazioni, aumento di capitale con ingresso di socio investitore, ecc.) ma senza cessare l’attività. Non c’è un minimo legale di pagamento dei chirografari in continuità: la legge non impone una percentuale fissa, bensì richiede che il piano sia fattibile e migliorativo rispetto alla liquidazione . Quindi teoricamente si potrebbe offrire anche il 0% ai chirografari se si dimostra che in fallimento avrebbero 0%; però in pratica ciò difficilmente passa, serve dare un qualche ritorno. La riforma ha spostato l’enfasi: la vantaggiosità non si misura più solo in percentuale di pagamento, ma anche in utilità specifiche ai creditori, per esempio la continuità di rapporti commerciali . Per i creditori privilegiati (es. banche con ipoteca, dipendenti con privilegio), il piano di regola deve rispettare integralmente le loro cause di prelazione (possono essere dilazionati ma non falcidiati, salvo il valore del bene sottostante sia inferiore al credito – in tal caso si può degradare a chirografario la parte eccedente il valore di stima). Un aspetto rilevante: nel concordato in continuità sono ammessi finanziamenti interinali e finanza nuova in prededuzione (anche senza autorizzazione ministeriale com’era un tempo), per sostenere l’esercizio. La presenza di continuità obbliga a un rigoroso piano industriale e a una vigilanza del commissario sul rispetto dello stesso durante la procedura.

Concordato liquidatorio: Il Codice ha voluto rendere meno appetibile il concordato liquidatorio “puro”, ritenendo preferibile spingere i debitori a fare concordati di risanamento. Pertanto, l’art. 84 co.4 CCII stabilisce che il concordato liquidatorio è ammissibile solo se soddisfa due condizioni obbligatorie: a) Pagamento di almeno il 20% ai creditori chirografari ; b) Apporto di finanza esterna (o asset non già vincolati) pari ad almeno il 10% dell’attivo dell’impresa . Questo contributo a fondo perduto tipicamente dovrebbe venire dai soci o da terzi che si impegnano a mettere risorse aggiuntive da distribuire ai creditori. Se non si rispettano questi paletti, il tribunale non ammette la procedura. Tali requisiti sono innovativi: prima non c’era l’obbligo del 10% di fresh money, ora c’è, rendendo di fatto più difficile ai debitori “svuotare” l’azienda e offrire poco ai creditori. Ad esempio, se l’attivo vale €1 milione, i soci devono mettere almeno €100k; e i chirografari devono avere almeno 20% (non contano eventuali riparti da asset già ipotecati, dev’essere 20 sul totale loro crediti). Queste misure vogliono evitare concordati liquidatori meramente opportunistici con dividendi infimi.

Durante la procedura di concordato, una volta ammessa, viene nominato un commissario giudiziale (figura di controllo) e convocata un’adunanza dei creditori dove questi votano la proposta (possono anche esprimere voto per iscritto prima). Per l’approvazione serve la maggioranza dei crediti ammessi al voto (esclusi i privilegiati che vengono soddisfatti integralmente se non rinunciano al privilegio). Se ci sono classi, serve la maggioranza in ogni classe o, in caso di dissenso di qualche classe, si può comunque ottenere omologa col cram-down se la proposta non li pregiudica oltre certi limiti. Qui si inserisce la novità del cram-down fiscale: storicamente, come detto, il Fisco aveva di fatto potere di veto perché se votava no ed era rilevante, il concordato saltava. Oggi, grazie sia alla normativa (recependo la Direttiva UE) sia alla giurisprudenza, è possibile l’omologazione forzata anche senza voto favorevole dell’Erario o degli enti previdenziali, a condizione che essi ottengano nel piano almeno il valore di realizzo della liquidazione . Un arresto fondamentale è la Cassazione civile, Sez.I, sent. 27782 del 28.10.2024, che ha sancito la legittimità di omologare un concordato nonostante il voto contrario dell’Agenzia delle Entrate o dell’INPS, purché sia provato che la proposta offre a tali crediti pubblici una soddisfazione migliore di quella che otterrebbero dalla liquidazione fallimentare . Si tratta – afferma la Cassazione – di un “riequilibrio tra interesse pubblico e privato” coerente con lo spirito del nuovo Codice , superando il vecchio favor fiscus assoluto in nome di un superiore interesse alla continuazione dell’impresa quando il piano è più vantaggioso. Questo orientamento, ormai consolidato, toglie al Fisco la possibilità di sabotare piani ragionevoli e allo stesso tempo rassicura i debitori: se l’offerta al Fisco è equa, non sarà respinta arbitrariamente. Naturalmente rimane che convincere l’Erario è opportuno per evitare liti (spesso il Fisco fa opposizione all’omologa se contrario, prolungando i tempi), ma almeno non c’è veto insuperabile.

Esecuzione e chiusura: se i creditori approvano e il tribunale omologa, il concordato viene eseguito sotto la vigilanza di un liquidatore giudiziale (se liquidatorio) o dell’organo commissariale (se in continuità, di solito rimane il commissario a monitorare). A esecuzione completata (pagamenti effettuati secondo il piano), il tribunale dichiara chiuso il concordato e l’impresa ne esce. Se l’esecuzione invece fallisce (il debitore non rispetta i patti), il tribunale può dichiarare la risoluzione del concordato e contestualmente aprire la liquidazione giudiziale (fallimento), su istanza di creditori.

Vantaggi per il debitore: il concordato, pur impegnativo, offre il quadro più ampio di difesa: – Sospensione di tutte le azioni creditorie dal momento del deposito della domanda (art. 54 CCII), quindi protezione simile ma più estesa di quella in CNC (qui è automatica ex lege per tutti i creditori). – Possibilità di ridurre legalmente i debiti: a differenza degli strumenti negoziali, qui i creditori dissenzienti, se la maggioranza approva, devono accettare il taglio o la dilazione proposta. Ciò consente di risolvere situazioni altrimenti inestricabili (ad es. troppi piccoli creditori per fare un accordo uno a uno). – Gestione ordinata: l’impresa mantiene l’amministrazione ordinaria (salvo casi di abuso, non viene spossessata come nel fallimento) e in continuità può proseguire la produzione con l’autorizzazione del tribunale. I contratti in corso possono essere sciolti o sospesi se onerosi, con autorizzazione (strumento utile per liberarsi da contratti passivi). – Transazione fiscale e contributiva integrata: come visto, nel concordato si può includere il Fisco e l’INPS con proposte di pagamento parziale di imposte e contributi. La loro adesione o il cram-down completano il quadro, ottenendo la remissione di parte di quei debiti che altrimenti, fuori da procedure, non è possibile cancellare. – Esdebitazione per l’imprenditore persona fisica: se l’azienda è individuale, al termine del concordato (o del fallimento) il debitore persona fisica può chiedere l’esdebitazione, ossia la liberazione dai debiti residui non soddisfatti, salvo eccezioni (l’esdebitazione è concessa se ha cooperato lealmente). Questo valeva dal 2012 e col Codice è confermato. Per le società, invece, non ha senso perché se la società chiude viene estinta; ma i garanti personali beneficiano indirettamente se il debito principale è estinto per la parte concordataria.

Svantaggi e oneri: – Procedura lunga e costosa: tra preparazione (spesso mesi per redigere un piano e la documentazione) e svolgimento (dalla domanda all’omologa possono passare 8-12 mesi), il concordato richiede tempo durante il quale l’azienda deve reggere. I costi includono il compenso del commissario e del liquidatore, oltre alle spese legali e del professionista attestatore del piano (anche qui serve attestazione, come per l’accordo, sulla fattibilità). – Pubblicità: l’apertura di concordato è iscritta nel Registro delle Imprese e comunicata ai creditori, viene a conoscenza di clienti, fornitori, ecc., con inevitabile impatto reputazionale. Anche se oggi il fallimento non è stigma, dire che si è “in concordato” può far perdere qualche contratto (i nuovi clienti potrebbero essere diffidenti). – Perdita di autonomia in parte: il debitore è sotto vigilanza del commissario e ha bisogno di autorizzazioni per atti di straordinaria amministrazione. Non è più libero di decidere tutto. – Rischio di esito negativo: se i creditori non approvano, il concordato viene dichiarato improcedibile e spesso si apre il fallimento subito dopo. Questo incubo genera a volte opposizione da creditori strategici: ad esempio, se una banca sa che può bloccare il voto e preferisce il fallimento (magari perché ha garanzie forti e in concordato viene penalizzata), può farlo. Tuttavia, con classi e cram-down, questo rischio è mitigabile.

Statisticamente, il concordato preventivo è utilizzato in Italia soprattutto per PMI con squilibri importanti che non trovano un accordo globale stragiudiziale. La tendenza del legislatore è stata di favorire concordati con continuità: salvare l’impresa, anche se parzialmente, è meglio che liquidarla. Ecco perché, come abbiamo visto, il concordato liquidatorio è stato reso più oneroso (20% + 10% di apporto) .

Nel contesto della nostra azienda di packaging, potremmo ricorrere al concordato se: – la composizione negoziata fallisce per il dissenso di qualche creditore chiave, – oppure fin dall’inizio capiamo che serve una cram-down sugli estranei e quindi conviene procedura concorsuale.

Ad esempio, se una banca minoritaria non vuole aderire a un accordo e minaccia azioni, con il concordato potremmo classarla con gli altri chirografari e farle subire la stessa percentuale di soddisfo decisa a maggioranza. Oppure se l’Erario rifiuta transazione, col concordato e la Cassazione 2024 alla mano potremmo comunque far omologare il piano e imporgli la falcidia.

Per completare: esiste anche il concordato “minore” che, come detto, è per i debitori non fallibili (di fatto è analogo ma semplificato un po’ e col vantaggio sempre dell’esdebitazione a fine per le persone). Non riguarda la nostra società che è fallibile per dimensioni.

Tabella riepilogativa – Principali caratteristiche delle procedure concorsuali (concordato vs liquidazione):

CaratteristicaConcordato preventivo (continuità o liquidatorio)Liquidazione giudiziale (ex fallimento)
IniziativaVolontaria del debitore (può anche essere richiesto d’ufficio, ma di fatto è il debitore che propone il piano). I creditori non possono chiederlo direttamente.Può essere richiesta dai creditori, dal debitore stesso o dal PM. Di solito avviene su istanza di un creditore insoddisfatto.
ScopoRegolazione dell’insolvenza tramite accordo: <br>- Continuità: preservare l’azienda e soddisfare i creditori col ritorno economico dell’attività.<br>- Liquidatorio: vendere i beni ma secondo un piano concordato con un quid ai creditori.Liquidare tutto il patrimonio del debitore per ripartirlo tra i creditori secondo le priorità di legge, con cessazione dell’attività. È una procedura di tipo liquidatorio puro.
Gestione dell’impresaIl debitore rimane in possesso (debtor in possession), ma con limitazioni. Durante la procedura è affiancato da un Commissario Giudiziale che vigila. In continuità il debitore gestisce l’attività sotto controllo; in liquidatorio spesso cessa l’attività salvo atti di liquidazione.Il debitore viene spossessato: amministrazione affidata a un Curatore nominato dal tribunale. Gli amministratori perdono poteri. L’impresa di norma cessa di operare (salvo esercizio provvisorio autorizzato per conservare valore).
Coinvolgimento dei creditoriVotazione del piano: i creditori chirografari e privilegiati non integralmente soddisfatti votano per classi o in massa. Maggioranza >50% (in valore) per approvare. I dissenzienti sono obbligati se c’è maggioranza (anche Fisco/INPS ora vincolati col cram-down) .Nessun voto dei creditori: subiscono la procedura. Possono però intervenire in sede di verifica crediti, comitato dei creditori che dà pareri su atti di gestione, etc., ma non decidono sulla liquidazione (che segue le regole legali).
Trattamento dei creditoriDeciso dal piano, con rispetto dell’ordine dei privilegi a meno di consenso alla deroga. Possibilità di stralcio dei crediti chirografari (anche forte, es. pagare 20% se creditori approvano). Privilegiati pagati integralmente salvo diversa soddisfazione concordata (o degradazione per incapienza). Necessario rispetto soglia 20% se liquidatorio .Rigoroso rispetto delle cause di prelazione: creditori privilegiati soddisfatti con prelazione; i chirografari ripartiscono l’eventuale attivo residuo proporzionalmente. In un fallimento tipicamente i chirografari ricevono percentuali molto basse (se qualcosa). Nessuna falcidia volontaria: è la legge che determina il pagamento, spesso modesto.
Durata tipica1-2 anni (inclusa esecuzione del piano). La fase di voto e omologa circa 8-12 mesi. Poi l’esecuzione può durare a seconda di cosa prevede (es. se vendite frazionate, qualche mese/anno ancora).5 anni circa in media (ma varia molto). Fallimenti semplici possono chiudersi in 2-3 anni, altri durano 10+. Dipende dall’attivo da liquidare e dal contenzioso legale.
Esito finale– Se eseguito correttamente: l’azienda prosegue (se in continuità) oppure viene liquidata ma evitando il fallimento ufficiale. Il debitore persona fisica ottiene esdebitazione residui su istanza.<br>– Se non omologato o risolto: si apre la liquidazione giudiziale.– L’impresa viene liquidata e, una volta ripartito il ricavato, cessata. <br>– Il debitore persona fisica può chiedere esdebitazione (liberazione debiti non pagati). <br>– Fine della società debitrice (cancellazione).

Considerazione finale sul concordato: per l’imprenditore del packaging, il concordato è una arma a doppio taglio: potente perché permette di imporre tagli ai debiti e ripartire (specie se in continuità), ma impegnativa e con margine d’errore ridotto (un concordato mal congegnato porta dritti al fallimento). Va intrapreso con il supporto di professionisti esperti, valutando scenari e predisponendo risorse adeguate per rispettare gli impegni del piano. Se il concordato viene usato in malafede (ad esempio solo per prendere tempo e frodare i creditori), gli amministratori ne risponderanno anche penalmente (bancarotta da concordato). La giurisprudenza punisce chi presenta concordati irrealizzabili o ingannevoli come abuso del processo. Viceversa, un concordato serio e ben preparato può salvare aziende e posti di lavoro, ottenendo sacrifici equilibrati dai creditori.

Aspetti fiscali e debiti tributari nella gestione della crisi

Un capitolo cruciale, da approfondire a parte, è la gestione dei debiti fiscali nell’ambito della crisi d’impresa. Come già delineato, i debiti verso l’Erario sono spesso tra i più problematici: l’Agenzia delle Entrate e l’Agente della Riscossione hanno poteri incisivi di esecuzione, e le norme generali non consentono al debitore di liberarsene se non pagando integralmente (al netto di occasionali provvedimenti di sanatoria). Tuttavia, all’interno delle procedure di risanamento, esistono strumenti specifici per trattare il carico fiscale e contributivo:

  • Rateizzazioni ordinarie e straordinarie: Fuori dalle procedure concorsuali, un’azienda con debiti fiscali notificati a ruolo può chiedere piani di dilazione fino a 72 rate (6 anni) o, per importi rilevanti e temporanea difficoltà, fino a 120 rate (10 anni) in casi straordinari. Ad esempio, dal 2022 la soglia per ottenere una rateizzazione senza dover dimostrare nulla è stata elevata (fino a €120.000 debito, concessa di diritto in 6 anni). Oltre, bisogna provare la situazione di crisi. La rateizzazione ferma i provvedimenti esecutivi purché le rate siano pagate. Attenzione: la rateizzazione non riduce il debito, ma lo spalma; gli interessi di dilazione e le sanzioni restano dovuti. Però ha un impatto sul penale: per l’omesso versamento IVA, ad esempio, la giurisprudenza ha chiarito che se il contribuente ottiene e rispetta un piano di rateizzo prima della scadenza rilevante per la punibilità, il reato può non perfezionarsi (in quanto sta comunque pagando seppur dilazionato) . Quindi, ottenere un piano da Agenzia Riscossione prima che scatti la denuncia penale è una mossa difensiva importante.
  • Definizioni agevolate (“rottamazioni”): Negli ultimi anni (2016, 2017, 2018, e da ultimo “rottamazione-ter” nel 2019 e “rottamazione-quater” prevista dalla Legge di Bilancio 2023) il legislatore ha introdotto misure temporanee che consentivano di pagare le cartelle esattoriali risparmiando su sanzioni e interessi di mora, o altre agevolazioni (in alcuni casi particolari, saldo e stralcio per contribuenti in difficoltà). Ad Ottobre 2025, è in corso la rottamazione-quater (introdotta con L.197/2022) che permette la definizione dei carichi affidati fino al 30/6/2022 con pagamento integrale delle imposte ma stralcio di interessi e sanzioni, in 18 rate fino al 2027. Un’azienda in crisi dovrebbe verificare se rientra e aderire: riduce il debito fiscale e blocca azioni esecutive su quei carichi, a patto di rispettare le rate. Queste misure sono esterne alle procedure concorsuali, ma integrabili: ad esempio, un concordato potrebbe prevedere che i debiti fiscali ante-2022 siano pagati sfruttando la rottamazione-quater in 18 rate (piano già più leggero del normale). Non sempre tali provvedimenti sono attivi, ma è utile monitorare la normativa: spesso i governi introducono pace fiscali che l’imprenditore deve cogliere al volo.
  • Transazione fiscale e contributiva (art. 63 CCII): All’interno di concordati preventivi e accordi di ristrutturazione, il debitore può proporre una transazione sui debiti verso l’Erario e gli enti previdenziali. In pratica, è una parte speciale del piano concordatario in cui si indica come verranno pagati i tributi e contributi: si può offrire una falcidia (taglio) dell’importo e/o un pagamento dilazionato. Ad esempio: “chiedo di pagare l’IVA al 40% e le sanzioni azzerate, il tutto in 5 anni”. Sanzioni e interessi moratori possono essere sempre stralciati completamente , l’imposta invece può essere ridotta solo se i creditori chirografari ricevono meno dell’integrale (non si può dare al Fisco percentuale minore di quella offerta agli altri chirografari, di solito). Se l’Amministrazione finanziaria accetta formalmente la proposta (aderendo nel voto al concordato o firmando l’accordo di ristrutturazione), la transazione fiscale è perfezionata e, con l’omologazione, le somme residue sono definitivamente annullate. Se invece il Fisco rifiuta, come visto, ora c’è la possibilità che il giudice omologhi ugualmente (cram-down) qualora la proposta fosse comunque migliorativa per l’Erario rispetto alla liquidazione . I parametri guida per il giudice sono: se il piano di concordato offre al Fisco almeno il 10% del credito privilegiato in caso di continuità o 20% in caso liquidatorio (soglie previste dall’art. 88 CCII, allineato a Direttiva UE), e comunque non inferiore al realizzo in fallimento, allora l’omologazione coatta può avvenire . La transazione fiscale è soggetta ad un attento scrutinio di convenienza: l’Agenzia Entrate spesso confronta la % offerta con quella stimata in fallimento (richiede la relazione dell’attestatore, e internamente fanno calcoli). Già prima del 2022 la Cassazione aveva aperto spiragli per omologare nonostante il no del Fisco se c’era convenienza evidente; ora è legge. Nota: la transazione fiscale nel contesto della composizione negoziata è stata introdotta dal 2024 come detto, ma lì richiede il sì del Fisco comunque (non c’è voto, è un accordo bilaterale da far autorizzare) . Da segnalare anche che dal 2023 è stato chiarito che nella transazione si possono includere tributi locali (come IMU, TARI) che prima non erano menzionati – ciò allarga il perimetro, essendo i Comuni spesso creditori anch’essi . Invece nella composizione negoziata è dissonante la scelta di escludere espressamente i contributi previdenziali (quindi i debiti INPS non si possono falcidiare lì, mentre nel concordato sì: per INPS valgono le stesse regole del Fisco, possibile riduzione se c’è il loro assenso e rispetto delle soglie minime se cram-down).
  • Profili penali tributari durante il risanamento: Un tema delicato: se l’imprenditore ha commesso reati tributari (es. omessa dichiarazione, fatture false) questi naturalmente seguono il loro corso penale indipendente dal concordato. Però, i reati di omesso versamento IVA e ritenute sono particolari perché se il debito viene poi pagato, il reato si estingue per speciale causa estintiva (pagamento integrale del dovuto prima del dibattimento penale). Quindi, un piano di concordato che preveda di sanare tutto l’IVA e le ritenute potrebbe salvare l’imprenditore dalla condanna, purché il pagamento avvenga tempestivamente. Viceversa, se il concordato offre un pagamento parziale dell’IVA (es. 50%) e viene omologato con cram-down sul Fisco, dal punto di vista penale bisogna considerare che quel 50% di IVA “abbonata” è a tutti gli effetti non versata. Su questo punto c’è discussione: la giurisprudenza ha affermato che l’omologazione del concordato non fa venir meno il reato di omesso versamento per la parte di imposta non pagata, perché la causa di non punibilità richiede l’integrale pagamento (anche tardivo) . Tuttavia, il fatto che il mancato versamento sia dovuto all’effetto di una sentenza (il decreto di omologa) rende improbabile perseguire l’imprenditore per quella quota: nei casi concreti spesso l’azione penale per omessi versamenti viene meno se c’è un concordato che definisce la posizione fiscale (soprattutto perché l’Amministrazione finanziaria stessa ha accettato, oppure perché manca l’elemento soggettivo di dolo essendoci un provvedimento autorizzativo). Resta però una zona grigia. Sicuramente, se possibile, meglio prevedere in concordato il pagamento integrale dell’IVA e delle ritenute penalmente rilevanti, magari spalmando con transazione (tanto sanzioni e interessi si possono togliere). In questo modo l’amministratore si mette al riparo penalmente. In ogni caso, cooperazione con l’Amministrazione (come presentare regolarmente le dichiarazioni anche se non si paga, e attivarsi in ravvedimenti) aiuta a evitare imputazioni più gravi (occultamento di scritture, frode fiscale).

In definitiva, la gestione dei debiti fiscali è spesso l’ago della bilancia di un risanamento: un proverbio non scritto nel diritto fallimentare dice che “non c’è concordato senza transazione fiscale”, per indicare che quasi sempre serve il coinvolgimento del Fisco nel sacrificio, specie dopo la fine del privilegio generale illimitato che l’Erario aveva un tempo (oggi il privilegio su IVA e ritenute è limitato al 50% dell’imponibile del bene su cui insiste). Il nostro legislatore, in attuazione della direttiva UE Insolvency, ha preso atto di ciò e ha fornito gli strumenti normativi perché il debito fiscale non sia un muro invalicabile: prima con l’evoluzione giurisprudenziale del cram-down , poi con la norma sul cram-down fiscale nel Codice (art. 48 co.5 e 88 CCII), infine estendendo la trattativa fiscale anche alla fase di composizione negoziata . L’imprenditore dovrebbe dunque, quando elabora un piano di ristrutturazione, porre molta attenzione a: 1) quantificare esattamente il debito fiscale (distinguendo imposta, interessi, sanzioni); 2) verificare quali strumenti sono disponibili in quel momento (c’è una rottamazione aperta? conviene chiedere subito una rateazione per bloccare i fermi?); 3) formulare una proposta ragionevole di transazione all’Erario, supportandola con dati (far vedere perché accettare il, ad esempio, 50% ora è meglio che rischiare un fallimento con 30% dopo). Spesso è utile anticipare i contatti con l’ufficio fiscale competente: l’Agenzia delle Entrate ha poteri discrezionali di adesione, e in molti casi dialoga con il debitore o i suoi consulenti per aggiustare i termini (non ufficialmente, ma capita che segnalino “con il 30% non passerebbe, meglio 40%” etc.).

Aspetti penali della crisi d’impresa

Quando i debiti sfuggono al controllo, il rischio non è solo economico ma anche penale. L’ordinamento prevede diversi reati connessi alla gestione dell’impresa in difficoltà e al dissesto. È fondamentale che l’imprenditore debitore ne sia consapevole, sia per evitare condotte che configurino reato, sia per difendersi se accuse ingiuste vengono mosse.

Ecco i principali reati da tenere presenti nel contesto di un’azienda indebitata che si avvia all’insolvenza:

  • Reati fallimentari (bancarotta): Si dividono in bancarotta fraudolenta e bancarotta semplice. Si configurano solo se l’azienda viene dichiarata fallita (liquidazione giudiziale) o in concordato preventivo con nomina del commissario (anche il concordato può far emergere bancarotte pre-fallimentari). La bancarotta fraudolenta patrimoniale scatta se, prima o durante il fallimento, l’imprenditore ha distratto, sottratto, occultato o dissipato beni del patrimonio, recando danno ai creditori, oppure ha esposto passività inesistenti (cioè creato debiti fittizi). Ad esempio, vendere macchinari sottocosto a un’amica società poco prima di fallire configura distrazione di beni (caso tipico). La bancarotta preferenziale è una variante fraudolenta in cui il fallito ha intenzionalmente favorito un creditore a scapito della par condicio, ad esempio pagando un fornitore “amico” poco prima di fallire mentre gli altri restano a bocca asciutta. La bancarotta semplice (meno grave) punisce condotte di cattiva gestione senza volontà di frode, come aver aggravato colposamente il dissesto (es. continuando a fare spese personali aziendali in perdita, o non aver tenuto le scritture contabili). Le pene: la bancarotta fraudolenta è grave, reclusione fino a 6-10 anni; la semplice, fino a 2 anni circa.
  • Difendersi da queste accuse: prevenzione è la migliore arma. Tenere una contabilità regolare e trasparente (così eviti bancarotta fraudolenta documentale: occultamento o falsificazione di libri), non fare movimenti di beni opachi (no prelievi di cassa senza giustificativo, no cessioni a prezzi irrisori a parenti), evitare di pagare arbitrariamente solo alcuni (se devi pagare qualcuno prima del fallimento per salvare l’attività, fallo in accordo col quadro di risanamento o col beneplacito di un eventuale organo di controllo). Se poi vi è procedura concorsuale, collaborare col curatore/commissario consegnando documenti e informazioni: la collaborazione spesso evita guai peggiori e può far escludere il dolo.
  • Ricorso abusivo al credito (art. 218 L.Fall., oggi mantenuto in CCII art. 322): È un reato meno noto, che punisce l’imprenditore dichiarato fallito il quale abbia continuato a ricorrere al credito (bancario o commerciale) quando sapeva di non poter adempiere, aggravando il dissesto. In pratica, se un imprenditore prossimo al fallimento continua a fare ordini ai fornitori sapendo che non li pagherà, o chiede nuovi prestiti occultando lo stato d’insolvenza, questa condotta potrà essere incriminata. La ratio è simile alla truffa, ma è un reato specifico fallimentare. Esempio: un’azienda di packaging in crisi prende un grosso finanziamento in banca nascondendo i bilanci disastrosi, poi fallisce pochi mesi dopo: potrebbe rispondere di ricorso abusivo al credito. Difesa: qui la linea è sottile, perché spesso l’imprenditore spera genuinamente di salvarsi col nuovo credito. Evitare menzogne documentali (non falsificare bilanci per ottenere fidi, è reato a parte e aggrava questo) e poter dimostrare che c’era una plausibile speranza di ripresa (se c’era) aiuta. Di sicuro, appena la situazione diviene irreversibile, smettere di accumulare debiti inutilmente è doveroso anche per evitare questo reato.
  • Omesso versamento di imposte e contributi: ne abbiamo già parlato in chiave soglie:
  • Omesso versamento IVA > €250k per anno è reato (art. 10-ter D.Lgs.74/2000) .
  • Omesso versamento ritenute > €150k è reato (art. 10-bis).
  • Omesso versamento contributi previdenziali > €10k annui è reato contravvenzionale (art. 2 co.1-bis D.L. 463/83) . Come rimedio, ripetiamo: se possibile, cercare di rientrare sotto soglia (ad esempio versando un po’ prima della scadenza) o sanare con pagamento integrale il prima possibile per sfruttare la causa di non punibilità. La Cassazione come visto è rigida: lo stato di crisi non è una scusa , però in sede giudiziale far emergere che l’omissione è dovuta a forza maggiore (es. mancati incassi significativi) può mitigare le sanzioni. In generale, i giudici guardano male chi non paga l’IVA o i contributi per finanziare l’azienda: lo considerano un indebito finanziamento a spese dello Stato e dei dipendenti. Quindi la miglior difesa è non commettere il fatto, o limitarne la portata, e poi dimostrare di aver fatto di tutto per porvi rimedio (es. appena avuto respiro, pagato, oppure inserito tutto nel concordato offrendo la maggior percentuale possibile).
  • Altri reati societari connessi alla crisi: se l’imprenditore tenta di alterare la realtà per coprire i debiti, può incappare in reati come false comunicazioni sociali (false bilancio) se omette di registrare perdite o debiti nelle scritture. Anche la fattispecie di illecita ripartizione di utili o di patrimonio può emergere: ad esempio, prelevare utili inesistenti ai soci prima del fallimento è reato. In situazioni di crisi a volte si vedono manovre su bilanci, ad esempio gonfiare attivo per ottenere credito: sono reati che peggiorano solo le cose. Un amministratore accorto invece dovrebbe semmai svalutare i crediti inesigibili e far emergere le perdite (anche se ciò porta all’obbligo di riduzione capitale ex art.2447 c.c.), perché la trasparenza lo protegge da accuse di mala gestio.
  • Reati di sottrazione fraudolenta al pagamento di imposte (art.11 D.Lgs.74/2000): se, quando l’Erario ha iniziato procedura di riscossione o lo si prevedeva, il contribuente compie atti per rendersi insolvibile (per esempio aliena beni a terzi o li simula venduti), ciò è reato specifico tributario (pena fino a 4 anni). Questo è comune in situazioni di debiti fiscali: vendere la casa personale al coniuge per evitare ipoteca Equitalia è classico caso. Attenzione dunque: qualunque manovra per sottrarre attivo alle pretese fiscali può dare luogo a indagini e condanne. Meglio intraprendere le vie legali (concordato, transazione) che tentare furbizie che poi costano la libertà.
  • Responsabilità penale degli organi societari: se l’impresa è società, in caso di bancarotta e altri reati vengono individuati come responsabili gli amministratori, i direttori generali e, in taluni casi, i sindaci (per omesso impedimento). Inoltre, se l’azienda ha beneficiato di finanziamenti pubblici (es. fondi europei) e viene accusata di malversazione o indebita percezione, sono grane ulteriori che spesso emergono al momento della crisi.

In sintesi operativa: per “difendersi” anche penalmente, l’imprenditore deve adottare una condotta improntata a legalità e correttezza anche nel mezzo della crisi più nera. Ciò significa: mantenere i libri in ordine, evitare prelievi ingiustificati, non preferire i creditori se non secondo piani leciti, non aggravare dolosamente il buco di bilancio. Se si seguono le regole della composizione negoziata o del concordato, molte condotte saranno autorizzate e quindi non punibili (es.: pagare un fornitore essenziale su autorizzazione del giudice delegato in concordato non è bancarotta preferenziale perché avviene in un quadro legale). La trasparenza con gli organi nominati e con i consulenti è cruciale: questi ultimi talvolta devono quasi fare da “guardiani” per evitare che l’imprenditore, mosso dalla comprensibile disperazione, compia passi falsi sul piano legale.

Una buona prassi è anche quella di consultare un avvocato penalista esperto di diritto penale dell’economia non appena la crisi diventa seria: egli potrà consigliare come procedere in modo da minimizzare rischi penali, e in caso di successiva imputazione potrà già aver raccolto elementi a discarico (ad esempio prove che l’amministratore ha agito nella convinzione di salvare l’azienda e non per frodare). Molti piani di risanamento seri includono nella squadra un penalista che vaglia le operazioni straordinarie proposte dal punto di vista del rischio penale.

Domande frequenti (FAQ) sulla gestione dei debiti aziendali in crisi

D: Cosa significa stato di crisi? È diverso dallo stato di insolvenza?
R: Sì. Per stato di crisi si intende la situazione di difficoltà economico-finanziaria che rende probabile l’insolvenza se non si interviene . Può manifestarsi come carenza di liquidità futura, squilibri di bilancio, ecc. L’insolvenza invece è lo stadio conclamato in cui l’azienda non è più in grado di soddisfare regolarmente le proprie obbligazioni (es. non paga stipendi, fornitori, rate in modo generalizzato). La crisi è dunque “prima” dell’insolvenza – ad esempio, quando prevedi che tra 6 mesi finirai la cassa se nulla cambia, sei in crisi ma non ancora insolvente. La legge oggi permette di agire già allo stato di crisi (es. componendo negozialmente) per evitare di arrivare all’insolvenza.

D: Ho un’azienda di piccole dimensioni, posso fallire?
R: La disciplina dell’insolvenza distingue chi è soggetto a fallimento (liquidazione giudiziale) e chi no. I piccoli imprenditori sotto certi parametri (attivi < €300k, ricavi < €200k, debiti < €500k – valori indicativi ex art. 2 l.f., ora art. 1 CCII) non sarebbero fallibili. Tuttavia, oggi anche per loro esistono procedure ad hoc (concordato minore, liquidazione controllata). Nel dubbio, se la tua azienda supera anche solo uno di quei parametri, è assoggettabile a fallimento. Una società di packaging anche artigiana spesso li supera, quindi sì, può essere dichiarata insolvente formalmente.

D: La mia S.r.l. ha debiti ma io come amministratore rischio di doverli pagare personalmente?
R: In generale no, la S.r.l. risponde con il suo patrimonio e non con quello dei soci o amministratori. Tuttavia, ci sono eccezioni: (1) Se hai firmato garanzie personali (fideiussioni, avalli) alla banca o ai fornitori, allora sei obbligato tu per quei debiti se la società non paga. (2) L’amministratore può essere responsabile personalmente verso la società o verso i creditori sociali se ha violato i suoi doveri: ad esempio, se ha aggravato il dissesto (azione di responsabilità ex art. 2486 e 2476 c.c.) può essergli richiesto un risarcimento dei danni. (3) Per alcuni debiti tributari c’è una norma (art. 36 D.P.R. 602/1973) che consente all’Erario di chiedere ai soci/amministratori il pagamento di imposte non versate in caso di cessazione della società con ripartizione attivo ai soci: in pratica, se sciogli la società e ti dividi i soldi lasciando le imposte non pagate, il Fisco può rivalersi su di te pro quota. (4) Ovviamente, se commetti reati, potresti subire confische personali o sanzioni pecuniarie anche personali. Ma di per sé, il debito aziendale non si trasferisce su di te. Quindi per difenderti, è bene tenere separato il proprio patrimonio (non dare garanzie personali se possibile, non confondere conti personali e aziendali).

D: I creditori possono mettere in liquidazione l’azienda contro la mia volontà?
R: Sì, se l’azienda è insolvente, un creditore può chiedere al tribunale la liquidazione giudiziale (ex istanza di fallimento). Non serve il consenso dell’imprenditore. Anche l’Agenzia Entrate Riscossione lo fa per crediti fiscali grandi. Quindi, se vedi che un creditore ha avviato un’azione e teme di non riscuotere, potrebbe depositare istanza di fallimento. Perciò è fondamentale anticiparli se vuoi evitare quel destino: presentare tu per primo un ricorso di concordato o aprire la composizione negoziata. La legge prevede, ad esempio, che se c’è una trattativa di composizione negoziata in corso con misure protettive attive, le istanze di fallimento pendenti vengono sospese in attesa . Anche il deposito di una domanda di concordato preventivo blocca le istanze di fallimento (diventa prevalente la procedura di concordato). Dunque, muoversi prima tu ti dà il controllo del tipo di procedura.

D: Ho troppi debiti, non ce la farò mai a pagarli tutti. Esiste un modo per cancellare i debiti residui e ripartire da zero?
R: Sì, per le persone fisiche esiste l’esdebitazione: dopo aver affrontato una liquidazione del patrimonio (fallimento o liquidazione controllata), puoi ottenere dal tribunale la cancellazione dei debiti rimasti insoddisfatti . È come un “fresh start” per l’ex imprenditore onesto ma sfortunato. Condizioni: cooperare con la procedura, non aver frodato creditori, non aver già ottenuto esdebitazione di recente, etc. Per le società invece non c’è: la società se fallisce viene estinta, quindi il problema non si pone (cessa di esistere insieme ai debiti, salvo quelli garantiti da altri). Inoltre, anche le persone fisiche non fallibili (consumatori, piccoli imprenditori) hanno una procedura di esdebitazione “del sovraindebitato meritevole”. Quindi, sì, la legge prevede una liberazione dai debiti a fine percorso, ma attenzione: ciò non vale per alcuni debiti particolari (es. debiti per risarcimento danni da fatto illecito o alimenti, e in passato anche debiti tributari in parte – ma su questi c’è dibattito). In ogni caso, la miglior via per “ripartire da zero” è concludere bene un concordato o fallimento, poi chiedere esdebitazione (se sei persona fisica). Se sei socio di S.r.l. senza garanzie, potenzialmente puoi ripartire comunque perché i creditori non possono attaccare te salvo garanzie.

D: Se avvio una composizione negoziata o un concordato, posso continuare a lavorare con i miei clienti e fornitori normalmente?
R: Dipende dalla procedura e dal tipo di attività: – In composizione negoziata, formalmente l’attività prosegue normalmente (non c’è procedura concorsuale aperta). Tuttavia, se ottieni misure protettive, l’atto viene pubblicato al Registro Imprese, quindi i terzi possono venirne a conoscenza. Non essendo un’informazione eclatante come un fallimento, spesso passa inosservata. Puoi concludere nuovi contratti, fare ordini, vendere prodotti: l’unica cautela è che l’esperto vigila e se fai atti straordinari senza consultarlo, potrebbe segnalarlo. Ma in generale sì, continui a lavorare. Molti partner neppure sapranno che sei in composizione (a meno che tu stesso glielo dica per negoziare). – In concordato in continuità, puoi operare ma con la supervisione del Commissario. Per contratti di gestione corrente, di solito il tribunale autorizza a proseguirli; per nuovi contratti di un certo rilievo, devi informare il Commissario. I clienti potrebbero saperlo (perché magari hai dovuto comunicare la situazione per giustificare ritardi o per l’obbligo di indicare lo status negli atti). Alcuni fornitori potrebbero pretendere pagamento anticipato perché temono di finire anch’essi tra i creditori concorsuali. Spesso nelle forniture continue, il tribunale autorizza clausole per cui i nuovi crediti dei fornitori sorti durante il concordato sono prededucibili, cioè saranno pagati comunque: ciò rassicura i fornitori a continuare a consegnare merci. – In concordato liquidatorio, l’attività tipicamente cessa (salvo vendite finali di magazzino). Quindi lavorare normalmente no, stai liquidando. In sintesi: sì, puoi continuare a operare, ma devi mettere in conto qualche restrizione e il dover riconquistare la fiducia dei partner commerciali con spiegazioni e garanzie.

D: È possibile evitare del tutto che la notizia dei miei debiti diventi pubblica?
R: Se riesci a risolvere la crisi in modo stragiudiziale (privatamente con accordi, o tramite il piano attestato senza passare in tribunale), allora la vicenda resta riservata per quanto gestito tra le parti. Certo, i creditori coinvolti lo sapranno, ma puoi chiedere accordi di riservatezza. La composizione negoziata è riservata, però la richiesta di misure protettive viene pubblicata, quindi in teoria un concorrente curioso potrebbe scoprirla. Anche l’elenco delle imprese che accedono alla piattaforma in teoria non è pubblico, ma alcune notizie filtrano (specie se l’azienda è grande e convoca banche importanti). Il concordato è pubblico e non c’è modo di tenerlo segreto: anzi devi comunicarlo attivamente ai creditori e talvolta con annunci sui giornali. Quindi l’unico modo di restare davvero “sotto traccia” è risolvere prima di arrivare a procedure formali. Molti imprenditori provano prima soluzioni private proprio per questo. Tuttavia, attenzione: la riservatezza non deve essere un feticcio. Meglio un concordato pubblico ma che salva l’azienda, che un segreto assoluto ma poi il fallimento clamoroso. Negli ultimi anni c’è un cambio culturale: dichiarare di usare strumenti di crisi è visto come segno di buona gestione e non più come vergogna . Nei paesi anglosassoni era già così. Quindi, se devi passare dal tribunale, fallo senza eccessivo timore reputazionale: spiega a clienti e fornitori con onestà che è un percorso per ristrutturarti, spesso capiranno (magari con qualche garanzia sulle forniture in corso).

D: I soci della mia S.r.l. non vogliono immettere più capitale per pagare i debiti. Che succede se non ripianiamo le perdite?
R: Se la società ha perdite oltre il terzo del capitale e questo scende sotto il minimo legale, scatta l’obbligo di ricapitalizzare o liquidare (art.2482-ter c.c.). In contesti di crisi, spesso i soci preferiscono non buttare soldi aggiuntivi. Se non fanno nulla, la società rimane “irregolare” e passibile di scioglimento. In più, gli amministratori rischiano perché dovrebbero per legge convocare l’assemblea su ciò e se i soci non ricapitalizzano, dovrebbero portare i libri in tribunale. Se ciò non avviene e poi la società fallisce, il curatore quasi certamente promuoverà azione di responsabilità verso amministratori e forse soci per aver proseguito l’attività con capitale azzerato. Quindi, anche se i soci non vogliono mettere cash, la strada giusta è attivare una procedura concorsuale: ad esempio col concordato, le regole societarie sul capitale vengono un po’ sospese (il tribunale può autorizzare di continuare nonostante capitale negativo). Oppure trasformare la società in impresa individuale e tentare la composizione da sovraindebitamento (poco praticato). In sostanza, qualcosa bisogna fare. Non ripianare e tirare avanti può costare caro a chi amministra.

D: Se i creditori mi pignorano i macchinari o i conti, ho ancora margine per salvarmi?
R: Sì, ma il timing è fondamentale. Una volta che un creditore ha già venduto all’asta i tuoi macchinari, quel valore è perso per la ristrutturazione. Però, se sei in composizione negoziata o presenti un concordato, la legge sospende le esecuzioni in corso: anche i pignoramenti già iniziati vengono bloccati (ad eccezione di qualche caso come i finanziamenti protetti da pegno su strumenti finanziari). Quindi, ad esempio, se un creditore ha pignorato il tuo conto bancario ma tu depositi la domanda di concordato prima che i soldi vengano assegnati, quel pignoramento rimane congelato e poi si fermerà del tutto se il concordato va avanti. Potrai riutilizzare quei fondi nel piano. Quindi finché i beni non sono stati definitivamente aggiudicati o i soldi assegnati, c’è speranza. Certo, prima presenti le istanze di protezione meglio è. Importante: alcune azioni esecutive non si sospendono con il concordato in bianco (ad esempio, l’esecuzione immobiliare da parte di creditori con ipoteca potrebbe proseguire fino al decreto di trasferimento se non ottieni misure protettive specifiche), ma in generale c’è una protezione ampia. Dunque anche last-minute, se un creditore ha fissato l’asta, puoi tentare di bloccarla col ricorso concordatario. Ovviamente, poi devi avere un piano concreto, non puoi abusare dello strumento solo per rinviare e magari farti dichiarare inammissibile (in tal caso quell’asta ripartirà peggio di prima).

D: La legge nuova parla di “allerta” e OCRI: devo aspettarmi ispezioni se ho troppi debiti?
R: Il Codice della crisi aveva introdotto un sistema di allerta con segnalazioni obbligatorie di INPS, Agenzia Entrate e banca se vedevano indicatori di crisi. Questo sistema però è stato prima rinviato e poi di fatto abolito con le modifiche del 2022. Attualmente, non esiste l’OCRI (Organismo di Composizione della Crisi d’Impresa) e non arrivano “segnalatori automatici”. La responsabilità di attivarsi resta in capo all’imprenditore (adeguati assetti e dovere di attivarsi). Ci sono comunque “segnali” naturali: se non paghi contributi o IVA per troppo tempo, l’Erario può inviarti solleciti e, benché non ci sia più l’obbligo formale di segnalazione immediata all’OCRI, di fatto ti sta dicendo “occhio che sei in crisi”. Quindi, no, non verrà la Finanza in azienda solo perché risultano debiti; ma potresti ricevere appunto cartelle, pignoramenti ecc. che fungono da allerta di mercato. Il Codice prevede indicatori come DSCR (Debt Service Coverage Ratio) <1 per dire crisi, ma senza OCRI rimangono linee guida per l’imprenditore stesso. In sintesi: nessun big brother attualmente, sei tu il primo allertatore di te stesso. E i creditori seri (banche) ti spingeranno a cercare soluzioni se vedono deterioramento.

D: Dopo aver ristrutturato i debiti, chi mi darà più fiducia in futuro?
R: Questa è una domanda da un milione di dollari. La reputazione creditizia di un’azienda passata per un concordato rimane macchiata per un po’: banche e fornitori saranno cauti. Tuttavia, dipende come ne esci: se riesci a pagare comunque una buona percentuale e torni in utile, potrai lentamente ricostruire fiducia. Alcune banche specializzate (es. illimity, citata in casi di cronaca) finanziano imprese uscite da procedure di concordato, a tassi ovviamente più alti e con garanzie. I fornitori spesso se vedono che sei su un percorso nuovo e magari hai un investitore entrato, tornano a servirti (magari a condizioni meno favorevoli per te all’inizio). Inoltre, col tempo gli archivi pregiudizievoli si puliscono (dopo 5 anni dalla chiusura del concordato le info escono dalla Centrale Rischi in dettaglio, etc.). Insomma, è una sfida ma non impossibile: il mercato italiano è pieno di aziende risorte dopo la crisi. Un consiglio: una volta risanata, comunica il cambiamento, fai vedere bilanci positivi, capitalizzazioni adeguate, per rassicurare. E non prendere più sottogamba i segnali di crisi in futuro.

Esempi pratici di gestione della crisi debitoria (casi simulati)

Vediamo ora, in maniera sintetica, due casi ipotetici ispirati al settore packaging, per comprendere l’applicazione concreta degli strumenti discussi:

Caso 1: “Packaging Alfa S.r.l.” – Crisi affrontata con composizione negoziata e concordato in continuità
Scenario: Alfa S.r.l. produce macchine confezionatrici, 50 dipendenti. A causa di investimenti in nuovi impianti e di un insoluto milionario di un cliente estero, accumula €5 milioni di debiti: €1M con banca (mutuo su capannone), €1M leasing macchinari, €0.5M debiti tributari (IVA e INPS), €2M fornitori, €0.5M altri. Il fatturato è calato ma c’è un portafoglio ordini promettente. Alfa avverte che entro 6 mesi mancherà la liquidità per pagare tutti.
Azione: Gli amministratori attivano subito una composizione negoziata (novembre 2025). Tramite la piattaforma Unioncamere, nominano un esperto. Chiedono misure protettive che bloccano due decreti ingiuntivi di fornitori e scongiurano l’escussione di un pegno su conto operata dalla banca . Con l’esperto, predispongono un piano: vendere un immobile non strategico (valore €0.8M) e cercare un investitore per capitalizzare l’azienda con €1M in cambio di quote. Nelle trattative, emergono queste soluzioni: la banca proroga il mutuo di 5 anni e riduce il tasso; la società di leasing accetta di allungare i canoni e ridurre il riscatto finale; vari fornitori (che rappresentano il 60% del credito verso fornitori) accettano un pagamento parziale 60% entro 1 anno; l’Agenzia Entrate aderisce a una transazione fiscale dentro la CNC: Alfa propone 50% di IVA e 100% dei contributi (INPS non falcidiabile in CNC) , dilazionato in 4 anni, con relazione attestatrice che mostra che in caso di fallimento prenderebbero 20%. Il Fisco accetta (preferisce 50% in continuità che rischiare cram-down). Purtroppo alcuni fornitori (il restante 40%) rifiutano la falcidia: vogliono tutto o niente. Dopo 4 mesi di negoziazione, Alfa ha accordi con banche, leasing, alcuni fornitori e Fisco, ma non con tutti. L’esperto stila relazione finale dicendo che un accordo parziale c’è ma non unanime.
Esito: Alfa S.r.l., su consiglio dell’esperto, decide di fare il salto verso il concordato preventivo. Entro 60 giorni dalla chiusura negoziata, deposita un ricorso di concordato con continuità aziendale, basato sugli accordi già raggiunti: in pratica, presenta come piano l’accordo identico, offrendo però ai fornitori dissenzienti la stessa percentuale (60%) che gli altri avevano accettato privatamente. Questo perché ora nel concordato può imporlo anche a loro. I creditori votano: banche e fornitori che avevano aderito votano a favore; i fornitori dissenzienti votano contro ma sono minoranza in classe chirografi (avendo già convinto 60%, in voto superano il 50%). Il concordato passa e viene omologato. L’Erario, che aveva già accettato la transazione in CNC, non si oppone in concordato. I fornitori dissenzienti sono obbligati ad accontentarsi del 60%. Alfa esegue il piano: l’investitore nuovo mette €1M (fresh money) – questo soddisfa anche la condizione del 10% apporto visto che attivo di Alfa era €8M e loro apportano >10%. I debiti fiscali vengono pagati secondo accordo (in 4 anni la metà). Dopo 2 anni Alfa S.r.l. è tornata liquida, l’investitore l’ha fusa in un suo gruppo: i posti di lavoro salvi, i creditori hanno preso più di quanto avrebbero preso in fallimento (stimato 30%).
Commento: Questo caso mostra l’uso “combinato” di composizione negoziata per costruire un accordo e concordato per superare le resistenze residue, ottenendo la ristrutturazione completa. Alfa ha evitato il fallimento, grazie anche alla disponibilità di nuova finanza e alla prontezza di muoversi presto. Giuridicamente, interessante la prima applicazione della transazione fiscale in CNC (novità ’24) e il successivo concordato con cram-down sui pochi contrari.

Caso 2: “Impianti Beta S.p.A.” – Crisi irreversibile e concordato semplificato
Scenario: Beta S.p.A. è un’impresa storica, 100 dipendenti, specializzata in impianti di fine linea. Purtroppo perde un contenzioso milionario e accumula €10M di debiti, soprattutto finanziari. Il mercato è in contrazione, Beta non vede prospettive di risanamento: l’insolvenza è manifesta (non paga fornitori da 6 mesi, dipendenti in sciopero per ritardi).
Azione: Beta avvia anch’essa la composizione negoziata sperando in un investitore per cedere l’azienda. Ottiene misure protettive per frenare pignoramenti. L’esperto constata però che non vi sono manifestazioni di interesse concrete: gli unici soggetti vogliono rilevare solo i macchinari a prezzo d’asta. Dopo 3 mesi, l’esperto conclude che la continuità non è perseguibile, consiglia la liquidazione. Nessun accordo con creditori (che vogliono solo essere pagati integralmente, impossibile).
Esito: Beta, invece di aspettare un inevitabile fallimento su istanza dei creditori, decide di utilizzare il nuovo Concordato semplificato per la liquidazione (art.25-sexies). Entro 60 giorni dalla relazione finale negativa, presenta un ricorso al tribunale proponendo: cessione di tutti i beni (immobili, macchinari, brevetti) a una società X per €5M – somma che sarebbe poi distribuita ai creditori presumibilmente al 40% ciascuno – e impegno del management a cooperare. Non c’è voto dei creditori, molti faranno opposizione dicendo che preferiscono il fallimento sperando in più. Ma il tribunale valuta che l’offerta di X è concreta e garantita (versamento su escrow), e che in un fallimento forzato i beni frazionati frutterebbero forse meno di €5M (stime curate dall’attestatore nominato ad hoc). Inoltre nota che il concordato semplificato eviterà altri costi e permetterà di incassare subito. Quindi omologa il concordato semplificato. Nomina un liquidatore giudiziale (ex commissario) che in pratica supervisiona la cessione a X e poi distribuisce i €5M secondo le priorità di legge tra i creditori. In pochi mesi Beta S.p.A. cessa l’attività, i dipendenti purtroppo perdono il lavoro (ma accedono al Fondo di Garanzia INPS per TFR e ultime mensilità), i creditori incassano un 40% in tempi rapidi. Gli ex amministratori evitano procedure lunghe di fallimento e possono forse ricollocarsi.
Commento: Questo caso mostra il worst case gestito però con uno strumento ordinato e più rapido del fallimento. Il concordato semplificato qui ha permesso di vendere l’intera azienda in blocco a un soggetto (che magari riassorbirà parte dei dipendenti) senza aste frammentate. I creditori non hanno potuto opporsi con veto, anche se non hanno votato; potevano presentare reclamo, ma se la valutazione del prezzo era oggettiva non avrebbero avuto successo. Naturalmente, la soddisfazione 40% è inferiore ai loro crediti, ma è probabile che in fallimento avrebbero atteso anni per avere forse 30-35%. Questo strumento è nuovo e usato raramente, ma può essere utile quando la CNC fallisce ma c’è un modo efficiente di liquidare. Beta S.p.A. ha evitato l’onta di un lungo fallimento, scegliendo una soluzione più snella e lasciando un minimo legacy (azienda venduta intera, non rottamata).

Conclusioni

Affrontare una situazione di debiti aziendali fuori controllo è una sfida complessa che richiede un insieme di competenze legali, finanziarie e gestionali. La normativa italiana, soprattutto con il Codice della crisi d’impresa aggiornato al 2022-2023, offre un arsenale di strumenti graduali: si va dalle soluzioni negoziali e stragiudiziali, il meno invasive possibile (ma efficaci solo con la collaborazione volontaria dei creditori), fino alle procedure concorsuali giudiziali, che forniscono poteri coercitivi per ristrutturare il debito ma implicano costi e pubblicità.

Il comune denominatore del sistema attuale è la valorizzazione dell’iniziativa tempestiva del debitore: un imprenditore informato e responsabile non deve aspettare l’ultimo minuto né subire passivamente le azioni dei creditori, ma può (e deve) attivarsi per difendere la propria azienda trovando accordi o chiedendo tutela al tribunale prima che la situazione precipiti irreparabilmente . Questo atteggiamento proattivo è oggi supportato dalla legge, che – come abbiamo visto – persino premia il debitore diligente con protezioni (stop ai pignoramenti, possibilità di ottenere nuovi finanziamenti prededucibili, ecc.) e con la chance di ristrutturare anche debiti tradizionalmente intoccabili come quelli fiscali .

Dal punto di vista pratico, la difesa di un’azienda indebitata passa per alcune mosse chiave: 1. Mappatura e priorità: conoscere l’esatto ammontare e natura dei debiti; distinguere quelli urgenti (es. stipendi, forniture critiche, debiti con minaccia penale) e quelli meno immediati; capire quali creditori sono essenziali per la continuità (fornitori strategici, banca che finanzia fidi, ecc.). 2. Consulenza specialistica: coinvolgere da subito consulenti esperti in crisi d’impresa (legale e finanziario) per valutare soluzioni. Oggi esistono anche figure come il gestore della crisi (negli elenchi tenuti dal Ministero della Giustizia ) che possono affiancare l’impresa. 3. Scelta dello strumento adatto: sulla base della gravità e reversibilità della crisi, decidere se tentare un risanamento informale (piano attestato se pochi creditori e sostegno dei soci), una composizione negoziata se c’è speranza di recupero e serve coordinamento, oppure se già prepararsi a un concordato (in continuità se c’è core business valido, o liquidativo se si deve chiudere dignitosamente). Ogni strumento ha pregi e difetti come illustrato nelle tabelle e va calibrato sul caso. 4. Esecuzione trasparente e monitorata: qualsiasi percorso scelto, va eseguito in buona fede, mantenendo informati i creditori in modo appropriato (ad esempio, se sei in trattativa in CNC, tenere aggiornati i principali creditori sullo stato delle negoziazioni li rende più collaborativi), e rispettando i paletti legali (non usare stratagemmi per aggirare le regole, perché come visto possono portare a conseguenze penali o a far saltare la fiducia). 5. Considerare gli stakeholder “umani”: non dimenticare dipendenti, clienti, fornitori piccoli: a volte una crisi può essere superata anche grazie al capitale umano che scommette sulla ripresa (dipendenti che accettano cassa integrazione invece di licenziarsi, fornitori che continuano a rifornire). Comunicare con questi soggetti onestamente e coinvolgerli nel piano (per quanto possibile) è un aspetto soft ma cruciale. La legge ad esempio prevede che nel concordato in continuità si possa destinare una parte del ricavato a mantenere in vita contratti con fornitori strategici – segno che salvare le relazioni è parte del salvataggio.

In definitiva, “difendersi dai debiti” per un imprenditore non significa non pagare, ma significa gestire il debito: rinegoziarlo, ridurlo, scaglionarlo, quando occorre anche tagliarlo con l’accordo dei creditori o tramite l’autorità del tribunale. Il tutto perseguendo un equilibrio tra i vari interessi in gioco: l’interesse dell’impresa a sopravvivere, quello dei creditori a massimizzare il recupero, e l’interesse pubblico a conservare valore economico e posti di lavoro (principio oggi riconosciuto apertamente nelle riforme) .

Il panorama normativo ad Ottobre 2025 appare molto più attrezzato e sensibile a questi temi rispetto al passato. Ci sono ancora sfide applicative (ad esempio, la composizione negoziata è giovane e i creditori finanziari stanno imparando a fidarsi del processo; la transazione fiscale in CNC è nuovissima e bisognerà vederne gli effetti pratici). Ma i primi dati indicano che decine di aziende hanno evitato il fallimento grazie a questi strumenti. La nostra azienda tipo di macchinari packaging, se ben assistita, può intraprendere un percorso virtuoso: magari faticherà, forse dovrà ridimensionarsi, coinvolgere nuovi partner o cedere rami d’azienda, ma ha buone probabilità di non finire divorata dai debiti in modo caotico.

In conclusione, il messaggio per l’imprenditore indebitato è: non isolarti e non aspettare troppo. Ci sono vie legali per uscire dal tunnel dei debiti, anche quando sembra buio pesto. Attivati, chiedi aiuto professionale, usa gli strumenti che la legge ti mette a disposizione. Ogni situazione di crisi è diversa, ma l’obiettivo comune dev’essere convertire una spirale distruttiva di debiti in un piano di soluzione che dia prospettiva di futuro alla parte sana dell’azienda e soddisfazione equa ai creditori. E se proprio non c’è più nulla da fare, la legge ti consente comunque di chiudere in modo ordinato e ripartire pulito da capo, senza trascinare con te, magari a vita, il fardello dei debiti pregressi.

Fonti e riferimenti normativi (aggiornati a Ottobre 2025)

  • Codice Civile, art. 2086 c.c. (Adeguati assetti e dovere di intervento) introdotto dal D.Lgs.14/2019 – obbligo di assetti organizzativi per rilevare la crisi .
  • Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza (CCII) – D.Lgs. 12 gennaio 2019 n.14, in vigore dal 15 luglio 2022, con modifiche D.Lgs. 83/2022 (attuazione direttiva UE) e D.Lgs. 136/2024 (correttivo “ter”). Contiene: composizione negoziata (artt. 17-25 septies), piano attestato (art. 56), accordi ristrutturazione (artt. 57-64), concordato preventivo (artt. 84-120), liquidazione giudiziale (artt. 121-270). Disponibile su Normattiva .
  • D.L. 118/2021 conv. L.147/2021 – Normativa originaria sulla composizione negoziata e concordato semplificato.
  • Unioncamere, Piattaforma Composizione Negoziata – portale ufficiale con informazioni, test on-line e procedure telematiche (composizionenegoziata.camcom.it).
  • Camera di Commercio Toscana, scheda pratica “Composizione negoziata per la soluzione della crisi d’impresa”, aggiornata al 24/7/2025 – illustra fasi e costi (diritto segreteria €252) .
  • Massimario Composizione Negoziata, IV ed. 2025 – raccolta di orientamenti dei Tribunali in materia di CNC (es. casi di autorizzazione atti, misure protettive confermate, ecc.). Pubblicato sul sito Unioncamere .
  • Studio legale Borrelli, Aggiornamenti ottobre 2025 su CNC – es. caso Tribunale Lanciano (5/10/25) autorizzazione escrow per cessione azienda in CNC .
  • Agenda Digitale – articolo di M.S. Catalano, 17/11/2022, “Nuovo codice della crisi: cos’è il piano attestato di risanamento” – spiegazione chiara dell’istituto e delle esenzioni da revocatoria e bancarotta .
  • Diritto della Crisi – E.F. Santi, 2023, “Gli accordi di ristrutturazione dei debiti (art.57 CCII)” – analisi dottrinale sugli ARD, incluse varianti (agevolati 30%, ad efficacia estesa, PRO) .
  • Corte di Cassazione, Sez. I civ., sentenza n. 27782/2024 (deposito 28/10/2024) – ha ammesso l’omologazione di un concordato preventivo nonostante il voto contrario del Fisco, se il piano garantisce ai crediti erariali una soddisfazione superiore alla liquidazione . Pronuncia innovativa in tema di cram-down fiscale.
  • Corte Costituzionale, sentenza n. 103/2025 (deposito 8/7/2025) – ha dichiarato non fondate le questioni di legittimità sulle sanzioni per omesso versamento contributi entro €10.000, ritenendo proporzionate le sanzioni e giustificata la severità per tutelare i lavoratori . Conferma costituzionalità regime penale/amministrativo su contributi.
  • Cassazione penale, Sez. III, sentenza n. 45803/2024 (deposito 13/12/2024) – ha affermato che l’imprenditore in grave crisi che paga i dipendenti ma non i contributi INPS commette comunque reato di omesso versamento: lo stato di difficoltà non esclude il dolo generico richiesto .
  • Normativa penal-tributaria: D.Lgs. 74/2000 art. 10-bis, 10-ter (reati omesso versamento ritenute >150k e IVA >250k) ; D.L. 463/1983 art. 2, co.1-bis (reato omesso versamento contributi >10k) .

La tua azienda che produce, integra, installa o manutiene macchinari per il packaging, impianti di confezionamento, linee automatiche, sistemi di imballaggio, riempitrici, fardellatrici, flow-pack, sistemi fine linea, nastri trasportatori, saldatrici, termoretraibili, robot di pallettizzazione o componenti per impianti industriali sta affrontando una crisi dovuta ai debiti? Fatti Aiutare da Studio Monardo

La tua azienda che produce, integra, installa o manutiene macchinari per il packaging, impianti di confezionamento, linee automatiche, sistemi di imballaggio, riempitrici, fardellatrici, flow-pack, sistemi fine linea, nastri trasportatori, saldatrici, termoretraibili, robot di pallettizzazione o componenti per impianti industriali sta affrontando una crisi dovuta ai debiti?
Ricevi solleciti, richieste di rientro, decreti ingiuntivi, blocchi delle forniture o minacce di pignoramento da parte di banche, Fisco, INPS, fornitori tecnici o Agenzia Entrate-Riscossione?

Il settore del packaging industriale è costoso e complesso: materiali e componenti sempre più cari, assistenza tecnica continua, collaudi impegnativi, progetti su misura e magazzino ricco di ricambi. Basta un ritardo nei pagamenti o un taglio dei fidi per generare una crisi improvvisa.

La buona notizia è che la tua azienda può essere salvata, se intervieni subito e con la strategia corretta.


Perché un’Azienda di Packaging va in Debito

  • aumento dei costi di PLC, motori, sensori, elettroniche, carpenterie
  • ritardi nei pagamenti da parte di industrie, contractor e integratori
  • magazzino immobilizzato tra gruppi macchina, ricambi, elettroniche, motori
  • alti costi di progettazione, software, R&D e assistenza tecnica
  • costi di trasporto, installazione e collaudi
  • riduzione o revoca dei fidi bancari

Il problema non è la mancanza di ordini, ma la mancanza di liquidità immediata.


I Rischi se Non Agisci Subito

  • pignoramento dei conti correnti
  • blocco dei fidi
  • stop delle forniture di componenti necessari
  • atti esecutivi, decreti ingiuntivi, precetti
  • sequestro di macchinari, ricambi e attrezzature
  • impossibilità di completare impianti, avviamenti e manutenzioni
  • perdita di clienti strategici

Cosa Fare Subito per Difendersi

1. Bloccare immediatamente i creditori

Un avvocato specializzato può fermare pignoramenti, sospendere richieste di rientro e proteggere i conti aziendali.

2. Analizzare i debiti ed eliminare ciò che non è dovuto

Nei debiti spesso si trovano irregolarità come:

  • interessi non dovuti
  • sanzioni errate
  • importi duplicati
  • debiti prescritti
  • errori dell’Agenzia Riscossione
  • costi bancari anomali

Una parte del debito può essere cancellata o ridotta.

3. Ristrutturare i debiti con piani sostenibili

Strumenti disponibili:

  • rateizzazioni fiscali fino a 120 rate
  • accordi di rientro con fornitori
  • rinegoziazione dei fidi
  • sospensione temporanea dei pagamenti
  • utilizzo delle definizioni agevolate

4. Usare gli strumenti legali che bloccano tutti i creditori

Per crisi più gravi:

  • PRO – Piano di Ristrutturazione dei Debiti
  • Accordi di ristrutturazione
  • Concordato minore

Questi strumenti permettono di continuare l’attività pagando solo una parte dei debiti.


Le Specializzazioni dell’Avv. Giuseppe Monardo

L’Avv. Monardo è tra i massimi esperti in Italia nella gestione delle crisi aziendali.
Le sue qualifiche includono:

  • Avvocato Cassazionista
  • Coordinatore nazionale di avvocati e commercialisti specializzati in diritto bancario e tributario
  • Gestore della Crisi da Sovraindebitamento (L. 3/2012), iscritto negli elenchi del Ministero della Giustizia
  • Professionista fiduciario di un OCC (Organismo di Composizione della Crisi)
  • Esperto Negoziatore della Crisi d’Impresa (D.L. 118/2021)

Un profilo eccezionale per bloccare creditori, ristrutturare debiti e tutelare aziende tecnologiche come le realtà nel packaging e nel confezionamento.


Come Può Aiutarti l’Avv. Monardo

  • analisi immediata della situazione debitoria
  • stop a pignoramenti e azioni esecutive
  • ristrutturazione del debito su misura
  • protezione di magazzino, ricambi e linee di produzione
  • trattative con banche, fornitori e Agenzia Riscossione
  • tutela totale dell’impresa e dell’imprenditore

Conclusione

Avere debiti nella tua azienda di macchinari packaging e impianti di confezionamento non significa essere destinato alla chiusura.
Con una strategia rapida, mirata ed efficace, puoi:

  • bloccare subito i creditori
  • ridurre realmente i debiti
  • proteggere produzione, assistenza e continuità operativa
  • salvare il futuro della tua azienda

Agisci adesso, prima che la situazione peggiori.

📞 Contatta subito l’Avv. Giuseppe Monardo per una consulenza riservata:
il percorso di salvataggio della tua azienda può iniziare oggi stesso.

Leggi con attenzione: se in questo momento ti trovi in difficoltà con il Fisco ed hai la necessità di una veloce valutazione sulle tue cartelle esattoriali e sui debiti, non esitare a contattarci. Ti aiuteremo subito. Scrivici ora. Ti ricontattiamo immediatamente con un messaggio e ti aiutiamo subito.

Informazioni importanti: Studio Monardo e avvocaticartellesattoriali.com operano su tutto il territorio italiano attraverso due modalità.

  1. Consulenza digitale: si svolge esclusivamente tramite contatti telefonici e successiva comunicazione digitale via e-mail o posta elettronica certificata. La prima valutazione, interamente digitale (telefonica), è gratuita, ha una durata di circa 15 minuti e viene effettuata entro un massimo di 72 ore. Consulenze di durata superiore sono a pagamento, calcolate in base alla tariffa oraria di categoria.
  2. Consulenza fisica: è sempre a pagamento, incluso il primo consulto, il cui costo parte da 500€ + IVA, da saldare anticipatamente. Questo tipo di consulenza si svolge tramite appuntamento presso sedi fisiche specifiche in Italia dedicate alla consulenza iniziale o successiva (quali azienda del cliente, ufficio del cliente, domicilio del cliente, studi locali in partnership, uffici temporanei). Anche in questo caso, sono previste comunicazioni successive tramite e-mail o posta elettronica certificata.

La consulenza fisica, a differenza di quella digitale, viene organizzata a partire da due settimane dal primo contatto.

Disclaimer: Le opinioni espresse in questo articolo rappresentano il punto di vista personale degli Autori, basato sulla loro esperienza professionale. Non devono essere intese come consulenza tecnica o legale. Per approfondimenti specifici o ulteriori dettagli, si consiglia di contattare direttamente il nostro studio. Si ricorda che l’articolo fa riferimento al quadro normativo vigente al momento della sua redazione, poiché leggi e interpretazioni giuridiche possono subire modifiche nel tempo. Decliniamo ogni responsabilità per un uso improprio delle informazioni contenute in queste pagine.
Si invita a leggere attentamente il disclaimer del sito.

Torna in alto

Abbiamo Notato Che Stai Leggendo L’Articolo. Desideri Una Prima Consulenza Gratuita A Riguardo? Clicca Qui e Prenotala Subito!