Azienda di Impianti di Imbottigliamento con Debiti: Cosa Fare per Difendersi e Come

Se la tua azienda produce, importa o distribuisce film termoretraibili, film plastici per imballaggio, bobine, materiali per fardellatura, pellicole tecniche per packaging industriale, e oggi si trova con debiti verso Fisco, Agenzia delle Entrate Riscossione, INPS, banche o fornitori, è essenziale intervenire subito per evitare gravi danni operativi.

Nel settore del film termoretraibile, ritardi nelle forniture possono bloccare linee produttive, causare penali, interrompere spedizioni e far perdere clienti nella GDO, nel food, nella logistica e nell’industria.

Perché le aziende di film termoretraibili accumulano debiti

  • costi elevati di polimeri, resine e materie plastiche
  • rincari di energia, trasporti e materiali importati
  • pagamenti lenti da parte di industrie e logistiche
  • ritardi nei versamenti di IVA, imposte e contributi
  • magazzini costosi e scorte ingombranti
  • difficoltà nell’ottenere fidi bancari adeguati
  • fornitori che richiedono pagamenti rapidi per materie prime

Cosa fare subito

  • far analizzare l’intera situazione debitoria da un professionista esperto
  • identificare i debiti che possono essere contestati, ridotti o rateizzati
  • evitare piani di rientro non sostenibili
  • richiedere la sospensione immediata di pignoramenti
  • proteggere rapporti con fornitori di polimeri e materiali tecnici
  • utilizzare strumenti legali per ristrutturare o rinegoziare i debiti

I rischi se non intervieni subito

  • pignoramento del conto corrente aziendale
  • blocco delle forniture di polimeri, bobine e materiali essenziali
  • fermo della produzione e ritardi nelle consegne
  • perdita di clienti industriali, GDO, imprese alimentari e logistiche
  • rischio concreto di chiusura dell’attività

Come può aiutarti l’avvocato Monardo

Detto questo, l’avvocato Monardo, cassazionista, coordina in tutta Italia un team di avvocati e commercialisti esperti in diritto bancario e tributario.
Inoltre:

  • è Gestore della Crisi da Sovraindebitamento (L. 3/2012)
  • è iscritto negli elenchi del Ministero della Giustizia
  • è professionista fiduciario presso un OCC (Organismo di Composizione della Crisi)
  • è Esperto Negoziatore della Crisi d’Impresa (D.L. 118/2021)

Può aiutarti concretamente a:

  • bloccare subito pignoramenti e procedure esecutive
  • ridurre o ristrutturare i debiti con strumenti normativi mirati
  • ottenere rateizzazioni realmente sostenibili
  • proteggere magazzino, materie prime, produzione e continuità operativa
  • evitare la chiusura e salvare la tua impresa

Agisci ora

Le aziende non falliscono per i debiti, ma perché intervengono troppo tardi.
Con l’aiuto dell’avvocato Monardo puoi fermare le procedure, ridurre i debiti e salvare davvero la tua attività.

👉 La tua azienda è indebitata?
Richiedi una consulenza riservata con l’avvocato Monardo e difendi subito la tua impresa di film termoretraibili.

Azienda di Film Termoretraibili con Debiti: Cosa Fare per Difendersi e Come Agire Subito

Se la tua azienda produce, importa o distribuisce film termoretraibili, bobine per imballaggio, pellicole tecniche, materiali per fardellatrici e packaging industriale, e oggi si trova con debiti verso Fisco, Agenzia delle Entrate Riscossione, INPS, banche o fornitori, è fondamentale intervenire subito per evitare danni seri all’operatività.

Nel settore del film termoretraibile, un ritardo nelle consegne può bloccare linee produttive, causare penali, interrompere spedizioni e far perdere clienti nella GDO, nella logistica e nell’industria manifatturiera.

Perché le aziende di film termoretraibili accumulano debiti

  • costi elevati per polimeri, resine e materie plastiche
  • rincari di trasporti, energia e materiali importati
  • pagamenti lenti da parte di aziende alimentari, produttive e logistiche
  • ritardi nei versamenti di IVA, imposte e contributi
  • magazzini ingombranti e scorte costose
  • difficoltà nell’ottenere fidi bancari adeguati

Cosa fare subito

  • far analizzare l’intera situazione debitoria da un professionista
  • verificare quali debiti sono riducibili, contestabili o rateizzabili
  • evitare piani di rientro non sostenibili
  • chiedere la sospensione immediata di eventuali pignoramenti
  • proteggere fornitori strategici e materie prime essenziali
  • usare gli strumenti legali per ristrutturare o rinegoziare il debito

I rischi se non intervieni in tempo

  • pignoramento del conto corrente aziendale
  • blocco delle materie prime e dei materiali plastici
  • fermo di produzione e ritardi nelle consegne
  • perdita di clienti strategici
  • rischio concreto di chiusura dell’attività

Come può aiutarti l’avvocato Monardo

Detto questo, l’avvocato Monardo, cassazionista, coordina a livello nazionale un team di avvocati e commercialisti esperti in diritto bancario e tributario.
Inoltre:

  • è Gestore della Crisi da Sovraindebitamento (L. 3/2012)
  • è iscritto negli elenchi del Ministero della Giustizia
  • è professionista fiduciario di un OCC (Organismo di Composizione della Crisi)
  • è Esperto Negoziatore della Crisi d’Impresa (D.L. 118/2021)

Può aiutarti a:

  • bloccare subito pignoramenti e azioni esecutive
  • ridurre o ristrutturare i debiti con gli strumenti normativi più efficaci
  • ottenere rateizzazioni realmente sostenibili
  • proteggere produzione, magazzino e continuità aziendale
  • evitare la chiusura e salvare la tua impresa

Agisci ora

Le aziende non chiudono per i debiti, ma perché intervengono troppo tardi.
Con il supporto dell’avvocato Monardo puoi fermare le procedure, ristrutturare i debiti e salvare davvero la tua attività.

👉 La tua azienda è indebitata?
Richiedi una consulenza riservata con l’avvocato Monardo e difendi subito la tua azienda di film termoretraibili.

Introduzione

Un’azienda operante nel settore degli impianti di imbottigliamento che si trova sommersa dai debiti affronta una situazione complessa e potenzialmente pericolosa. I creditori – banche, fornitori, dipendenti e anche enti pubblici come Agenzia delle Entrate e INPS – possono attivare azioni esecutive, pignoramenti e persino chiedere il fallimento (oggi liquidazione giudiziale) dell’impresa. Dal punto di vista del debitore (l’imprenditore o la società indebitata), è fondamentale conoscere gli strumenti giuridici disponibili per difendersi, risanare l’azienda quando possibile, oppure gestire la crisi minimizzando le perdite. Questa guida – aggiornata a ottobre 2025 – offre un’analisi avanzata delle soluzioni previste dall’ordinamento italiano per affrontare la crisi d’impresa, con un taglio pratico ma rigoroso, rivolto sia a professionisti legali sia a imprenditori e privati coinvolti.

Cosa troverete in questa guida? Innanzitutto una panoramica della normativa attuale (Codice della Crisi d’Impresa e dell’Insolvenza) e delle recenti riforme. Esamineremo poi le diverse tipologie di debiti (privati e verso enti pubblici) e i relativi rischi. Seguirà l’illustrazione degli strumenti di risanamento e ristrutturazione del debito: dal piano attestato di risanamento agli accordi di ristrutturazione, dalla composizione negoziata della crisi ai vari tipi di concordato (in particolare il concordato semplificato introdotto di recente). Approfondiremo gli obblighi e le responsabilità degli amministratori durante la crisi (inclusi i rischi di azioni di responsabilità e sanzioni se la gestione è scorretta) e proporremo strategie lecite per proteggere il patrimonio personale dell’imprenditore.

La guida include anche tabelle riepilogative per confrontare le diverse soluzioni, casi pratici simulati relativi al contesto italiano (ad esempio, come un’azienda di imbottigliamento ha applicato con successo un piano di risanamento, o al contrario cosa accade se si arriva alla liquidazione), nonché una sezione Domande & Risposte che chiarisce i dubbi più frequenti. Tutto il contenuto è esposto in linguaggio giuridico accurato ma con intento divulgativo, per consentire anche ai non addetti ai lavori di comprendere i concetti chiave. Le fonti normative e le sentenze più aggiornate (Corte di Cassazione, Tribunali e Corte Costituzionale) sono citate e riportate in fondo alla guida, in modo da fornire riferimenti autorevoli e verificabili.

Nota sul contesto normativo: Il diritto fallimentare italiano ha subito una profonda riforma negli ultimi anni. Dal 2019 è stato emanato il Codice della Crisi d’Impresa e dell’Insolvenza (D.Lgs. 14/2019, spesso abbreviato CCII), entrato in vigore definitivamente nel luglio 2022 . Tale Codice ha sostituito la vecchia legge fallimentare, introducendo nuove procedure e obblighi per gli imprenditori (ad esempio l’obbligo di dotarsi di assetti adeguati ex art. 2086 c.c.), e ha ridenominato il fallimento in “liquidazione giudiziale”. Dopo il 2022 il legislatore è intervenuto più volte per affinare la disciplina: un Secondo Correttivo nel 2022 per recepire la direttiva UE 2019/1023 in materia di ristrutturazioni preventive , e un Terzo Correttivo nel settembre 2024 (D.Lgs. 136/2024) che ha ulteriormente migliorato alcuni aspetti pratici . Pertanto, questa guida tiene conto di tutte le ultime novità normative fino a ottobre 2024 – ad esempio le nuove condizioni per la transazione fiscale nei piani di risanamento, il rafforzamento delle procedure di allerta precoce e le semplificazioni introdotte nel concordato preventivo e semplificato – nonché dei più recenti orientamenti giurisprudenziali del 2023-2025.

Iniziamo dunque affrontando le tipologie di debiti e le immediate azioni difensive che un imprenditore indebitato può intraprendere, per poi addentrarci nelle soluzioni di più ampio respiro offerte dalla legge per ristrutturare o liquidare l’impresa in crisi evitando inutili aggravamenti e, quando possibile, salvando l’attività aziendale.

Panoramica della Crisi d’Impresa e Quadro Normativo

Comprendere cosa si intende per crisi d’impresa è il primo passo per sapere come muoversi. In base alla normativa attuale, si distingue tra crisi e insolvenza: la crisi è lo stato in cui l’azienda inizia a mostrare segnali di difficoltà economico-finanziaria e il rischio di futura insolvenza è probabile, mentre l’insolvenza è lo stato conclamato in cui l’impresa non è più in grado di pagare regolarmente i propri debiti alle scadenze . La legge incoraggia gli imprenditori ad attivarsi tempestivamente in fase di crisi, prima che l’insolvenza diventi irreversibile. Per questo motivo l’art. 3 CCII (in combinato con l’art. 2086 c.c.) impone sia alle società che agli imprenditori individuali di adottare “misure idonee a rilevare tempestivamente lo stato di crisi e assumere senza indugio le iniziative necessarie” . In pratica, l’organo amministrativo deve dotare l’azienda di assetti organizzativi, amministrativi e contabili adeguati a monitorare la salute finanziaria e individuare squilibri o perdite significative. Ignorare questi obblighi può esporre gli amministratori a responsabilità per gestione imprudente, soprattutto se la situazione peggiora a causa della loro inerzia (come vedremo, l’art. 2486 c.c. prevede la presunzione del danno in capo agli amministratori che non agiscono dopo il verificarsi di cause di scioglimento per perdite) .

Dal punto di vista normativo, il Codice della Crisi d’Impresa e dell’Insolvenza (CCII) è ora la fonte centrale. Esso ha unificato in un solo testo le varie procedure concorsuali (fallimento, concordato preventivo, liquidazione coatta, ecc.) e le procedure di sovraindebitamento per i soggetti non fallibili, introducendo anche strumenti nuovi per favorire il risanamento prima della fase acuta. Di seguito riepiloghiamo brevemente l’evoluzione normativa recente, per capire il contesto in cui si collocano le soluzioni oggi disponibili:

  • D.Lgs. 14/2019 (Codice della Crisi): emanato in attuazione della legge delega 155/2017, ha introdotto nuove definizioni (ad es. stato di crisi), obblighi organizzativi e meccanismi di allerta (inizialmente obbligatori, poi sospesi), un concordato preventivo rinnovato, la sostituzione del termine fallimento con liquidazione giudiziale, l’istituto dell’esdebitazione (liberazione dai debiti residui a certe condizioni) e l’unificazione delle procedure di sovraindebitamento . L’entrata in vigore originaria (agosto 2020) è stata rinviata più volte, principalmente per la pandemia, fino al 15 luglio 2022.
  • D.Lgs. 147/2020 (Primo Correttivo): entrato in vigore insieme al Codice nel 2022, ha apportato correzioni tecniche e coordinamenti tra il CCII, il Codice Civile e altre leggi . Ad esempio, ha chiarito alcuni dubbi sugli obblighi di gestione nelle SRL e ha affinato la disciplina delle classi di creditori nel concordato preventivo.
  • D.L. 118/2021 (conv. L. 147/2021): decreto urgente legato al contesto pandemico e al PNRR, ha introdotto in anticipo uno strumento cruciale: la Composizione Negoziata per la soluzione della crisi, di natura volontaria e riservata, con la figura dell’esperto indipendente . Contestualmente, data la scelta di privilegiare questo approccio negoziale, è stata sospesa l’operatività dell’allerta obbligatoria prevista dal CCII (che avrebbe coinvolto organi di controllo e creditori pubblici). Il decreto ha introdotto anche il Concordato semplificato per la liquidazione del patrimonio (artt. 25-sexies e 25-septies CCII) – una procedura concorsuale speciale, senza voto dei creditori, utilizzabile solo dopo il fallimento delle trattative nella composizione negoziata . Queste novità sono poi confluite nel CCII a regime.
  • D.Lgs. 83/2022 (Secondo Correttivo – Attuazione Direttiva UE 2019/1023): sempre dal 15 luglio 2022, ha integrato nel CCII i quadri di ristrutturazione preventiva europei . Le innovazioni principali sono state: l’introduzione del Piano di ristrutturazione soggetto a omologazione (PRO) (art. 64-bis CCII) con previsione di classi di creditori e possibilità di cram-down interclassista; gli Accordi di ristrutturazione agevolati (con soglia di adesioni ridotta al 30% se i creditori estranei vengono soddisfatti integralmente) ; il potenziamento del ruolo dell’esperto nella composizione negoziata; nuove soglie e criteri per le segnalazioni di allerta da parte dei creditori pubblici qualificati (ad es. debiti IVA oltre €5.000 pari al 10% del fatturato, comunque almeno €20.000) ; l’introduzione dell’omologazione forzosa del Fisco (cosiddetto cram-down fiscale) disciplinata dall’art. 63 CCII ; e modifiche al concordato preventivo – tra cui una maggiore flessibilità per i piani in continuità aziendale e l’eliminazione del rigido requisito del 20% minimo ai chirografari nei concordati liquidatori proposti a seguito di composizione negoziata (requisito ritenuto troppo restrittivo e infatti poi abolito) .
  • D.Lgs. 136/2024 (Terzo Correttivo): in vigore dal 15 ottobre 2024, ha ulteriormente perfezionato il Codice della Crisi sulla base dell’esperienza applicativa dei primi anni . Tra le novità: il rafforzamento dei meccanismi di allerta precoce (soprattutto lato creditori pubblici, anche a seguito della pronuncia della Consulta di cui diremo a breve); una disciplina più dettagliata delle transazioni fiscali e contributive nelle varie procedure (chiarendo requisiti e limiti per accordi con il Fisco e gli enti previdenziali); l’introduzione di una moratoria legale fino a 2 anni nei piani di ristrutturazione del consumatore (recependo l’orientamento favorevole della Cassazione sulla dilazione ultrannuale dei privilegiati nei piani di sovraindebitamento) ; semplificazioni procedurali nel concordato (ad es. maggiore elasticità per modificare il piano in corso di omologazione, diritto di reclamo contro provvedimenti del giudice delegato) ; chiarimenti sul contenuto dei piani attestati di risanamento e sui requisiti per la loro efficacia; il coordinamento definitivo con la disciplina del sovraindebitamento (concordato minore, liquidazione controllata, ecc. per i soggetti sotto soglia); e varie norme transitorie. Dopo questo intervento, il legislatore ha dichiarato “assestata” la riforma della crisi d’impresa , fermo restando che l’evoluzione proseguirà con la prassi e la giurisprudenza.

In parallelo alla normativa, si sono registrati importanti orientamenti giurisprudenziali. Ad esempio, la Corte Costituzionale con sentenza n. 190/2023 ha esaminato le soglie di segnalazione dei debiti IVA introdotte dal Codice (il cosiddetto “alert” pubblico del Fisco): alcuni uffici tributari avevano dubitato della legittimità di obbligare l’Erario a segnalare la crisi per importi non elevati, ma la Consulta ha dichiarato inammissibili o infondate le questioni, ritenendo la disciplina dell’allerta pubblica rientrante nella discrezionalità del legislatore e non manifestamente irragionevole . La stessa Corte, con sentenza n. 6/2024, ha chiarito in tema di sovraindebitamento che nella liquidazione controllata (procedura per debitori civili o piccoli imprenditori non fallibili) il patrimonio sopravvenuto entro 3 anni dall’apertura va acquisito, e che tale triennio rappresenta la durata minima prima dell’esdebitazione automatica del debitore . Sul fronte della Corte di Cassazione, vanno segnalate pronunce che confermano l’orientamento di maggiore apertura verso soluzioni di risanamento: ad esempio la Cass. Sez. Unite 8500/2021 ha sancito che il tribunale può omologare un concordato preventivo anche senza il voto favorevole dell’Agenzia delle Entrate, purché la proposta assicuri al Fisco una soddisfazione almeno pari a quella ottenibile in caso di fallimento e rispetti la par condicio . Questo principio – nato nella vigenza della legge fallimentare riformata nel 2020 – è ora codificato negli artt. 112-bis e 63 CCII, che disciplinano il cram-down rispettivamente nel concordato e negli accordi di ristrutturazione. Altre sentenze di legittimità recenti riguardano la dilazione dei crediti privilegiati: Cass. 22291/2020 e Cass. 576/2024 hanno confermato che, in piani del consumatore e accordi omologati, è lecito prevedere pagamenti ai creditori privilegiati anche oltre l’anno dall’omologazione (e perfino oltre 5 anni), se ciò è nell’interesse dei creditori e a condizione che essi possano interloquire sulla proposta . Inoltre, sul versante dell’abuso degli strumenti concorsuali, Cass. 13418/2023 ha stabilito che il tribunale può dichiarare inammissibile un’istanza di concordato “in bianco” (con riserva) se presentata al solo scopo dilatorio, senza concrete prospettive di risanamento o di piano effettivo .

Questa panoramica normativa e giurisprudenziale evidenzia come l’approccio odierno sia improntato a: intervenire presto (allerta e composizione negoziata), favorire gli accordi di ristrutturazione (anche forzando la mano ai creditori pubblici se necessario), e nel contempo responsabilizzare gli amministratori affinché non aggravino il dissesto. Con questi elementi in mente, passiamo ad esaminare le diverse tipologie di debiti che un’azienda può accumulare, perché a seconda della natura del credito e del creditore cambiano le strategie difensive più opportune.

Tipologie di Debiti e Rischi per l’Imprenditore Debitore

Un’azienda di impianti di imbottigliamento può contrarre debiti di varia natura: finanziamenti bancari, esposizioni verso fornitori di macchinari o materie prime, scoperti di conto corrente, debiti verso i dipendenti (stipendi non corrisposti, TFR), nonché debiti verso lo Stato (imposte, IVA) e verso enti previdenziali (contributi INPS e premi INAIL). Ciascuna categoria di debito presenta caratteristiche e rischi specifici, che il debitore deve conoscere per difendersi adeguatamente. Vediamo i principali:

  • Debiti bancari e finanziari: includono mutui, leasing su impianti, affidamenti bancari e finanziamenti vari. La banca è spesso un creditore privilegiato (ad esempio se ha ipoteca sugli immobili aziendali o pegno su beni/marchi) e può agire rapidamente in caso di insolvenza: può revocare gli affidamenti e procedere con precetti e pignoramenti, escutere eventuali fideiussioni dell’imprenditore o terzi, e perfino intervenire chiedendo il fallimento se il credito è rilevante. Il rischio maggiore qui è perdita di asset chiave (es. l’immobile capannone se ipotecato) e blocco della liquidità aziendale (se la banca compensa i saldi attivi per coprire lo scoperto). È fondamentale negoziare tempestivamente con gli istituti di credito, magari per ottenere moratorie o rimodulazioni, prima che la situazione degeneri.
  • Debiti verso fornitori commerciali: i fornitori potrebbero sospendere le forniture essenziali se pagati in ritardo, aggravando la crisi. Essi possono ricorrere al decreto ingiuntivo e al pignoramento di beni o crediti (ad es. pignorando i crediti che l’azienda vanta verso i propri clienti), oppure iscrivere ipoteca giudiziale se ottengono una sentenza. Un rischio per l’imprenditore è la perdita di fiducia sul mercato e l’effetto a catena di azioni esecutive multiple. Difendersi significa comunicare con i fornitori, cercare accordi transattivi di dilazione o saldo a stralcio e – se l’azienda ha contestazioni sulla fornitura – opporsi formalmente alle richieste infondate per guadagnare tempo o ridurre l’importo dovuto.
  • Debiti verso il personale dipendente: riguardano stipendi arretrati, contributi non versati e TFR. Questo tipo di debito è delicatissimo: i dipendenti hanno privilegio generale sui beni mobili per le ultime mensilità e possono ottenere ingiunzioni in tempi brevi. Inoltre, il mancato pagamento degli stipendi può costituire reato di omesso versamento di ritenute se concerne le ritenute fiscali operate e non versate oltre soglie di legge. L’INPS può anticipare il TFR o gli ultimi stipendi tramite il Fondo di Garanzia ma poi si surroga come creditore. Dal punto di vista dell’imprenditore, accumulare debiti verso i lavoratori mina il clima aziendale e può portare ad azioni legali immediate (ingiunzioni con efficacia provvisoria). È prioritario, potendo, salvaguardare i pagamenti dei dipendenti, anche perché in molte procedure concorsuali i salari hanno tutela (nel concordato in continuità, ad esempio, i debiti per retribuzioni godono di super-priorità).
  • Debiti fiscali (Erario): comprendono IVA non versata, imposte sui redditi, IRAP, ritenute operate e non versate, e relative sanzioni e interessi. Questi debiti sono spesso affidati all’Agenzia delle Entrate-Riscossione (ex Equitalia) che emette le cartelle esattoriali. Il Fisco gode di privilegi (ad esempio privilegio generale per IVA, ritenute, e privilegi speciali su beni in certi casi) e può iscrivere ipoteca sugli immobili aziendali o su quelli personali del garante se il debito supera certe soglie (€20.000 per ipoteca esattoriale), nonché attivare il fermo amministrativo su veicoli e il pignoramento di conti correnti. Inoltre, per l’IVA e le ritenute non versate oltre una certa soglia scatta il reato di omesso versamento tributario. Il rischio maggiore è quindi la rapida escalation: da una cartella non pagata si passa ad azioni aggressive sui beni. Vedremo più avanti come sia possibile difendersi tramite richieste di rateizzazione, aderenza a eventuali definizioni agevolate (rottamazioni) e l’uso di strumenti come la transazione fiscale all’interno di un accordo o concordato per ridurre e dilazionare il carico .
  • Debiti previdenziali (INPS, INAIL): simili per certi versi a quelli fiscali, riguardano i contributi obbligatori dei dipendenti e del titolare (se dovuti), e i premi assicurativi INAIL. Anche qui esistono sanzioni (civili e, in ipotesi di dolo, perfino penali per omesso versamento di contributi previdenziali oltre soglie di punibilità). L’INPS, attraverso Avvisi di Addebito, può iscrivere ipoteche e avviare pignoramenti, spesso sempre tramite Agenzia Riscossione. La difesa passa per gli stessi canali: dilazioni di pagamento o inserimento di una proposta di saldo parziale nelle procedure concorsuali (la cosiddetta transazione previdenziale è oggi trattata assieme a quella fiscale nell’art. 63 CCII) .
  • Debiti verso enti pubblici locali o altri: possono esservi ad esempio debiti verso enti locali (TARI, canoni, ecc.), verso consorzi di bonifica, o sanzioni amministrative. Questi crediti sono di solito non privilegiati (salvo eccezioni per tributi locali) ma comunque possono portare a ingiunzioni fiscali. Anche essi confluiscono nel sistema della riscossione coattiva nazionale.

Un imprenditore debitore deve valutare l’ordine di pericolosità dei debiti: in genere i più critici sono i debiti tributari/previdenziali (per le possibili iscrizioni e blocchi, oltre che per gli interessi elevati che maturano) e i debiti bancari garantiti (che mettono a rischio asset strategici). I debiti chirografari (fornitori non privilegiati, professionisti, ecc.) pur se senza garanzie possono comunque portare a fallimento se superano certe soglie (basti pensare che per legge un creditore – anche chirografario – può chiedere la liquidazione giudiziale se l’impresa è insolvente e i debiti scaduti superano €30.000 ). Per questo è importante non trascurare nessun creditore e cercare soluzioni globali.

Nel prossimo paragrafo ci concentreremo proprio sui debiti verso gli enti pubblici (Fisco e INPS), che spesso rappresentano una porzione rilevante dell’indebitamento di un’azienda e richiedono strategie specifiche di difesa e ristrutturazione.

Debiti verso Enti Pubblici: Fisco e Previdenza

I debiti tributari e contributivi meritano un’analisi a parte, sia per le conseguenze particolarmente gravose in caso di mancato pagamento, sia perché la legge prevede strumenti dedicati per gestirli. Dal punto di vista dell’azienda debitrice, difendersi dal Fisco e dall’INPS significa innanzitutto prevenire misure esecutive irreversibili (ipoteche, fermi, pignoramenti) e utilizzare al meglio le procedure di definizione agevolata o transazione previste dall’ordinamento.

Debiti Tributari (Agenzia delle Entrate – Riscossione)

Quando un’azienda non paga le imposte dovute (IVA, imposte sui redditi, ritenute, ecc.), queste vengono iscritte a ruolo e notificate tramite cartelle esattoriali dall’Agenzia delle Entrate-Riscossione (ADER). La cartella indica l’importo da versare entro 60 giorni. Se non si paga né si ottiene una dilazione, la Riscossione può procedere con: iscrizione di ipoteca su beni immobili (dell’azienda o del garante) per debiti sopra €20.000, il fermo amministrativo dei veicoli per debiti da €1.000 in su, il pignoramento dei conti correnti aziendali e di altri crediti (presso clienti, ecc.), nonché il pignoramento e la vendita all’asta di beni mobili o immobili dell’impresa. Inoltre, accumulare grossi debiti IVA o di ritenute configura, superate certe soglie (es. IVA evasa > €250.000 annui), reati tributari.

Come difendersi? Ecco alcune strategie:

  • Rateizzazione ordinaria o straordinaria: La legge consente di chiedere all’ADER una rateazione del debito tributario. Ordinariamente si possono ottenere fino a 72 rate (6 anni) per debiti fino a €120.000 o in caso di temporanea difficoltà di pagamento, senza dover fornire garanzie. In casi di comprovata e grave difficoltà (ad es. calo fatturato, crisi di liquidità) si può richiedere una rateazione “straordinaria” fino a 120 rate (10 anni). Presentare la domanda di rateazione ha un effetto immediato: sospende le azioni esecutive già a partire dalla richiesta, purché poi l’istanza sia accettata e si paghi la prima rata. Il piano rateale consente all’azienda di respirare, diluendo il debito fiscale nel tempo ed evitando pignoramenti e fermi, a condizione di rispettare le scadenze delle rate . È importante notare che durante la rateizzazione si ottiene anche il “DURC fiscale” positivo (ossia la certificazione di regolarità fiscale), utile per partecipare a gare o ottenere pagamenti dalla PA.
  • Definizioni agevolate (“rottamazione”): Negli ultimi anni lo Stato ha varato diverse misure di condono parziale, le cosiddette rottamazioni delle cartelle. L’ultima in ordine di tempo (anno 2023, cd. “Rottamazione-quater”) ha consentito ai contribuenti di estinguere i debiti iscritti a ruolo pagando solo l’imposta e gli interessi legali, con abbattimento di sanzioni e interessi di mora, in un massimo di 18 rate . Altre misure, come il saldo e stralcio per contribuenti in difficoltà, hanno permesso di pagare solo una percentuale ridotta del dovuto. Un’azienda indebitata deve monitorare queste opportunità legislative: aderendo nei termini, si bloccano le azioni esecutive e si ottiene un sostanzioso sconto, a patto di rispettare il piano di pagamento concordato. Ad ottobre 2025, eventuali nuove edizioni di definizioni agevolate possono essere allo studio del governo: conviene verificare presso fonti istituzionali (Agenzia Entrate, MEF).
  • Sospensione e ricorsi: Se la cartella esattoriale è ritenuta errata o non dovuta, l’azienda può presentare istanza di sospensione della riscossione all’ADER (ad esempio perché ha già pagato o perché ha un contenzioso pendente sul merito del tributo). Inoltre, può proporre ricorso alle Commissioni Tributarie contro l’atto presupposto (avviso di accertamento, ecc.) se non è definitivo, oppure eccepire vizi formali della cartella. Ottenere la sospensione amministrativa o una sospensiva giudiziale blocca le azioni esecutive in attesa della decisione. Tuttavia, la difesa in sede contenziosa serve solo se vi sono effettivi motivi di illegittimità o errore: diversamente, il debito andrà comunque affrontato magari con gli strumenti di cui sopra.
  • Transazione fiscale nell’ambito di procedure concorsuali: Quando i debiti fiscali sono ingenti al punto da pregiudicare la continuità aziendale, spesso la via necessaria è imboccare una procedura di regolazione della crisi (accordo di ristrutturazione o concordato preventivo). In tali procedure, il trattamento dei crediti tributari e contributivi è regolato in modo specifico: l’azienda può proporre una transazione fiscale, ovvero un pagamento parziale e/o dilazionato dei tributi, che dev’essere approvato dall’Agenzia delle Entrate. Secondo l’art. 63 CCII, la proposta deve assicurare al Fisco un soddisfacimento non inferiore a quello ottenibile dalla liquidazione giudiziale (il cosiddetto test del migliore interesse) . Un professionista indipendente deve attestare la convenienza dell’offerta rispetto all’alternativa liquidatoria. Se l’Erario aderisce (firma l’accordo), la transazione fiscale diventa parte integrante dell’accordo di ristrutturazione omologato o del concordato. Ma la vera novità è che, a certe condizioni, si può ottenere l’omologazione anche senza il consenso dell’Agenzia delle Entrate: il tribunale può infatti omologare ugualmente l’accordo o il concordato applicando il cram-down fiscale (ex art. 63 co.4 CCII per gli accordi, ed ex art. 112-bis CCII per il concordato) . Ciò richiede che la proposta di pagamento al Fisco sia conveniente (cioè dia all’Erario almeno quanto otterrebbe in un fallimento) e che non vi sia discriminazione rispetto agli altri creditori di pari rango. Ad esempio, nel novembre 2024 il Tribunale di Cagliari ha omologato un accordo di ristrutturazione nonostante l’opposizione dell’Agenzia delle Entrate, proprio verificando che il piano proposto garantiva al Fisco il trattamento migliore possibile e autorizzando quindi l’efficacia dell’accordo senza l’adesione del creditore pubblico . Questo rappresenta un importante strumento di difesa per l’imprenditore: significa che il Fisco non ha più un potere di veto assoluto, se la soluzione prospettata è ragionevole e vantaggiosa per l’erario stesso. Naturalmente, la soglia di ingresso è alta: bisogna rivolgersi al tribunale con un’adeguata proposta corredata dalle attestazioni di legge.
  • Attenzione al penale: È doveroso segnalare che certi debiti tributari, se non onorati, espongono l’amministratore a profili di responsabilità penale. In particolare, l’omesso versamento di IVA per importi superiori a €250.000 per annualità, o l’omesso versamento di ritenute certificate sopra €150.000, integra reato (D.Lgs. 74/2000). Per difendersi da questi rischi, l’imprenditore può: versare almeno parzialmente il dovuto entro i termini di legge (per le ritenute il pagamento entro la scadenza del modello 770 esclude il reato; per l’IVA il ravvedimento operoso o il pagamento prima dell’apertura del dibattimento esclude la punibilità). Inoltre, l’inserimento del debito tributario in un piano di concordato o accordo non estingue di per sé l’illecito penale, ma dimostra la volontà di porvi rimedio e, se il debito viene poi pagato come da piano omologato, può incidere positivamente sull’eventuale valutazione giudiziaria.

In sintesi, per i debiti fiscali la parola chiave è tempestività: attivarsi subito con richieste di dilazione o adire alle procedure di composizione della crisi può fare la differenza tra salvare l’azienda e subire l’aggressione disordinata del Fisco. Nel prosieguo, quando parleremo dei singoli strumenti di risanamento, vedremo come ciascuno di essi consente di trattare i crediti erariali (ad esempio, nel piano attestato il Fisco deve essere comunque pagato integralmente, mentre nell’accordo di ristrutturazione e nel concordato si può chiedere una falcidia).

Debiti Previdenziali (INPS, INAIL)

Molte considerazioni fatte per il Fisco valgono anche per i debiti verso gli enti previdenziali. I contributi INPS non versati (ad esempio quelli trattenuti in busta paga ai dipendenti, o i contributi dovuti dalla ditta) comportano dapprima avvisi di addebito da parte dell’INPS, che hanno già efficacia esecutiva, e poi – se non pagati – passano anch’essi all’agente di riscossione per la coazione. L’INPS può quindi iscrivere ipoteca e pignorare beni con le medesime modalità. Anche qui esistono soglie penali: l’omesso versamento di contributi previdenziali oltre €10.000 annui è reato (art. 2 comma 1-bis D.L. 463/1983 conv. L. 638/1983), benché estinguibile con il pagamento integrale dei contributi dovuti prima dell’apertura del processo.

Strumenti di difesa:

  • Rateazione contributiva: L’INPS concede dilazioni analoghe al Fisco. In genere, i piani di rateizzazione per contributi possono arrivare a 24 rate mensili (estensibili in alcuni casi fino a 36 o 60 rate, con adeguate garanzie). Durante la pendenza delle rate, l’INPS sospende le azioni esecutive. Inoltre, un’impresa con debiti contributivi può ottenere un DURC regolare provvisorio una volta ammessa alla dilazione e pagate le prime rate, il che è vitale per poter continuare ad operare (senza DURC non si possono, ad esempio, stipulare contratti pubblici né certi contratti privati, specie in edilizia).
  • Transazione previdenziale nelle procedure di crisi: Come accennato, l’art. 63 CCII include anche i crediti degli enti di previdenza (INPS, casse) nella possibilità di proporre un pagamento parziale/dilazionato . La procedura è analoga a quella fiscale: serve la proposta nell’accordo di ristrutturazione o nel concordato, l’attestazione di un professionista sulla convenienza rispetto alla liquidazione e l’assenso dell’ente (che viene espresso dal direttore regionale INPS competente) . Se l’ente non risponde entro 90 giorni o rifiuta, è considerato “estraneo” all’accordo e deve essere soddisfatto integralmente entro 120 giorni dall’omologazione , salvo si applichi il cram-down (anche previdenziale) forzando l’omologa. In pratica, per i contributi vale quanto detto per le imposte: oggi è ammesso proporre anche stralci (parziali tagli) del debito contributivo all’interno di un piano omologato , cosa che in passato era controversa.
  • Conseguenze penali: Un amministratore diligente, se la sua azienda non riesce più a pagare gli stipendi e i contributi, dovrebbe prioritariamente assicurarsi di versare almeno le quote trattenute ai dipendenti (che non sono risorse proprie dell’azienda, ma somme sottratte al lavoratore per versarle all’INPS). L’omesso versamento di tali trattenute oltre €10.000 è perseguibile penalmente: tuttavia, il reato si estingue se il datore versa tutti i contributi dovuti (anche tardivamente) prima che il giudizio penale di primo grado si apra. Pertanto, se si imbocca una procedura concorsuale o di risanamento, è buona strategia includere il pagamento integrale delle ritenute previdenziali, magari spalmato nel piano, in modo da estinguere l’illecito e liberarsi da possibili condanne.

In generale, i debiti verso l’Erario e l’INPS occupano un posto di rilievo nella lista dei creditori: la legge li qualifica come crediti privilegiati o comunque meritevoli di tutela pubblicistica. Tuttavia, proprio per questo, gli strumenti di gestione della crisi dedicano molta attenzione al loro trattamento. Nella tabella di transazione ex art. 63 CCII, ad esempio, si stabilisce che se l’Agenzia Entrate o l’INPS non aderiscono, l’azienda deve impegnarsi a pagarli integralmente in tempi brevi a meno che ottenga il cram-down . Ciò significa che un piano di ristrutturazione serio deve considerare realisticamente quanto può offrire al Fisco/INPS: se troppo poco, la proposta verrà respinta (o non omologata per mancanza del test di convenienza); se offre qualcosa di concreto (es. pagamento parziale ma subito o in prelazione), ci sono buone chance di successo.

Enti locali e altri tributi: da notare che anche i debiti verso l’Agenzia delle Dogane (p.es. accise) possono essere inclusi nelle transazioni fiscali (l’adesione in tal caso viene data dalle Direzioni territoriali dogane) . I tributi locali (IMU, TARI) e le sanzioni amministrative, se rientrano in un concordato, possono anch’essi essere falcidiati, in quanto sono chirografari.

In conclusione, verso i creditori pubblici la difesa del debitore si basa su due pilastri: guadagnare tempo, tramite dilazioni o misure protettive del patrimonio (ad es. richiedendo al tribunale la sospensione delle azioni esecutive mentre si negozia, possibilità prevista nella composizione negoziata e nel concordato con riserva), e negoziare un taglio del debito nell’ambito di un accordo o procedura omologata, approfittando delle recenti aperture normative che evitano il veto assoluto del Fisco.

Nei paragrafi successivi, approfondiremo proprio questi strumenti di risanamento e composizione della crisi, spiegando come funzionano e come possono essere impiegati da un’azienda di imbottigliamento indebitata per difendersi dai creditori, pubblici e privati, e tentare di continuare l’attività se vi sono margini di recupero.

Strumenti Giuridici di Risanamento e Regolazione della Crisi

La legge italiana mette a disposizione dell’imprenditore in difficoltà una serie di strumenti – di natura negoziale o concorsuale – per affrontare i debiti in modo ordinato e, possibilmente, salvare l’azienda o parte di essa. Dal punto di vista del debitore, conoscere queste opzioni significa poter scegliere la strategia migliore per “difendersi” dalla pressione dei creditori, evitando l’improvvisa decozione e cercando invece un risultato equilibrato: o il risanamento dell’impresa, o una liquidazione controllata che gli consenta quantomeno di limitare i danni e avere l’opportunità di ripartire (il cosiddetto fresh start).

Gli strumenti principali che esamineremo sono:
Piano attestato di risanamento (strumento privatistico di risanamento ex art. 56 CCII),
Accordo di ristrutturazione dei debiti (procedimento di omologazione giudiziale di accordi con creditori qualificati, art. 57 e ss. CCII),
Composizione negoziata della crisi (procedura introdotta nel 2021, fuori dal tribunale ma con assistenza di un esperto, art. 17 e ss. CCII),
Concordato preventivo (procedura concorsuale “classica” – art. 84 e ss. CCII – con voto dei creditori, in versione in continuità o liquidatoria),
Concordato semplificato per la liquidazione (procedura concorsuale speciale – art. 25-sexies CCII – senza voto dei creditori, riservata ai casi di fallimento della composizione negoziata),
Liquidazione giudiziale (l’extrema ratio, la procedura di fallimento, art. 121 e ss. CCII), con un accenno alle alternative per i piccoli imprenditori non fallibili (il concordato minore e la liquidazione controllata previste per le imprese minori e le persone fisiche).

Ciascuno di questi strumenti ha presupposti, finalità e conseguenze diverse. È fondamentale per l’imprenditore valutare con i propri consulenti quale si adatti meglio alla situazione concreta dell’azienda di imbottigliamento in crisi: ad esempio, se l’impresa ha ancora prospettive di recupero (commesse, mercato, know-how valido) magari converrà tentare una ristrutturazione concordata con i creditori per ridurre l’indebitamento e proseguire l’attività; se invece la situazione è compromessa, potrebbe essere inevitabile la liquidazione, cercando però di farla in modo ordinato (magari vendendo l’azienda come complesso funzionante per salvare posti di lavoro e valore, invece di subire uno spezzatino forzato dai creditori). In tutto questo, ricordiamo che l’obiettivo dell’ordinamento moderno è evitare, ove possibile, la dispersione del valore aziendale: strumenti come il concordato in continuità o la composizione negoziata servono proprio a preservare il going concern (la capacità produttiva), nell’interesse sia del debitore sia dei creditori (che da un’azienda che continua a produrre potrebbero essere soddisfatti in misura maggiore rispetto alla cessazione immediata).

Procediamo ora ad analizzare i singoli istituti, con un’attenzione particolare a come attivarli e a come possano proteggere l’azienda (es. effetti sospensivi delle azioni esecutive) e ridurre i debiti (es. falcidie consentite). Una tabella comparativa alla fine di questa sezione riassumerà le differenze principali.

Piano Attestato di Risanamento (art. 56 CCII)

Il piano attestato di risanamento è uno strumento interamente privatistico di regolazione della crisi. In sostanza, si tratta di un piano di risanamento aziendale, redatto dall’imprenditore con l’ausilio di advisor, che viene asseverato (attestato) da un professionista indipendente riguardo alla veridicità dei dati aziendali e alla fattibilità del piano medesimo . Il piano deve avere l’obiettivo di riequilibrare la posizione finanziaria dell’impresa e assicurare il superamento della condizione di crisi o insolvenza (riportandola in bonis).

Caratteristiche principali:
– È un accordo stragiudiziale: non prevede l’intervento del tribunale per la sua efficacia (non c’è omologazione né pubblicità legale, se non la possibilità di pubblicare l’attestazione nel registro delle imprese per dare efficacia esimente alle revocatorie).
– Vincola solo i creditori che vi aderiscono volontariamente. In pratica, l’imprenditore negozia con alcuni creditori chiave (tipicamente banche) nuove condizioni – ad esempio ristrutturazione del debito con allungamento delle scadenze, rinuncia parziale agli interessi, o conversione di crediti in quote – e inserisce queste intese nel piano di risanamento. I creditori dissenzienti o estranei rimangono liberi di agire e devono comunque essere soddisfatti alle scadenze originarie. Ciò implica che il piano attestato funziona bene se si coinvolge la maggior parte dei creditori o comunque quelli più pericolosi; se invece ci sono troppi creditori che restano fuori, il rischio è che qualcuno aggredisca l’azienda mandando all’aria il piano.
– L’utilità principale del piano attestato sta nelle protezioni legali dagli effetti negativi del fallimento: gli atti, i pagamenti e le garanzie posti in essere in esecuzione di un piano attestato idoneo a consentire il risanamento dell’impresa non sono soggetti all’azione revocatoria fallimentare . In altre parole, se poi la società dovesse fallire nonostante il tentato risanamento, le operazioni compiute secondo il piano (ad esempio pagamento di un fornitore strategico, oppure concessione di ipoteca su un nuovo finanziamento bancario destinato al risanamento) non potranno essere annullate dal curatore, a condizione che il piano fosse regolarmente attestato e idoneo allo scopo. Ciò offre ai partner contrattuali (banche, investitori) maggiore tranquillità nel concludere accordi di ristrutturazione, e all’imprenditore la possibilità di tentare il salvataggio senza il timore che ogni cosa possa essere poi ribaltata in caso di insuccesso .
– Requisiti formali: il piano va redatto per iscritto e deve contenere la dettagliata descrizione della situazione aziendale, le cause della crisi e le strategie di risanamento (es. dismissione di rami d’azienda improduttivi, riduzione costi, aumento di capitale, ecc.), con allegati i dati economico-patrimoniali. Deve poi essere attestato da un professionista (revisore o esperto contabile, oppure avvocato con adeguata esperienza in materia concorsuale) che, dopo aver verificato i dati e le ipotesi del piano, dichiara che esso è realistico e perseguibile. La scelta dell’attestatore è libera dell’imprenditore, ma deve trattarsi di soggetto indipendente e terzo (non deve avere conflitti di interesse né aver lavorato per l’azienda recentemente).

Quando utilizzarlo? Il piano attestato è ideale in situazioni in cui:
– La crisi dell’azienda non è ancora irreversibile, e si intravede una concreta possibilità di risanamento (es. c’è un progetto di rilancio, nuovi ordini in arrivo, soci disposti a ricapitalizzare a certe condizioni, ecc.).
– Il numero dei creditori non è sterminato e c’è la disponibilità di una parte significativa di essi a collaborare. Spesso viene usato quando l’esposizione maggiore è verso il ceto bancario: se tutte (o quasi) le banche finanziatrici accettano un piano di ristrutturazione del credito, l’azienda può farcela pur pagando regolarmente i fornitori minori.
– Si vuole evitare la pubblicità e lo stigma di una procedura concorsuale. Il piano attestato infatti, a differenza di un concordato, non viene reso pubblico salvo scelta dell’imprenditore, e l’azienda resta “risananda” senza dover passare attraverso il tribunale (che molte volte implica perdita di reputazione commerciale).
– Si necessita di nuovi finanziamenti per risanare: le banche potrebbero concedere liquidità aggiuntiva se c’è un piano credibile e l’attestazione indipendente, sapendo di poter contare sulla protezione anti-revocatoria (i finanziamenti in esecuzione del piano attestato non verranno revocati in caso di successivo fallimento) .

Limiti e rischi:
– Non essendo una procedura “protetta”, il piano attestato non ferma eventuali azioni esecutive da parte di creditori non aderenti. Se ad esempio un piccolo fornitore, estraneo alle trattative, ottiene un pignoramento e blocca i conti aziendali, il piano può saltare. L’azienda quindi deve cercare di includere o soddisfare separatamente i creditori estranei più “pericolosi” (magari pagando i fornitori strategici per tenerli buoni, o trovando un accordo transattivo one-to-one).
– Se il piano fallisce e l’azienda finisce comunque in liquidazione giudiziale, l’attestatore e gli amministratori potrebbero subire conseguenze legali se l’attestazione risultava falsa o gravemente carente. La legge punisce l’attestatore infedele e l’imprenditore che fornisce dati falsi: quindi non è uno strumento da usare per prendere tempo con attestazioni di comodo – occorre assoluta serietà e trasparenza.
– Il piano attestato non consente di imporre sacrifici ai creditori dissenzienti: quindi, ad esempio, non si può obbligare un creditore a rinunciare a parte del suo credito se non vuole. Al massimo, i non aderenti vanno pagati integralmente alle condizioni originarie. Ciò rende il piano poco utile quando servirebbe una decurtazione generalizzata dei debiti, scenario in cui meglio si adattano gli accordi omologati o i concordati.

Esempio pratico: Supponiamo che la nostra azienda di imbottigliamento (chiamiamola Imbottigliamento Alfa Srl) abbia debiti bancari per 2 milioni (3 banche), debiti verso fornitori per 500 mila, e debiti fiscali per 300 mila. L’azienda attraversa una crisi di liquidità ma ha un portafoglio ordini promettente per l’anno prossimo. I soci sono disponibili a immettere capitale fresco solo se le banche prorogano i finanziamenti e il Fisco concede dilazioni. In tal caso, Alfa Srl potrebbe tentare un piano attestato: negozia con le tre banche un’estensione dei mutui di altri 5 anni e nuovi fidi per 200 mila, convincenti del fatto che col nuovo capitale dei soci e i nuovi ordini riuscirà a ripagare tutti. Nel piano prevede anche il pagamento integrale del debito fiscale in 5 anni (facendo magari domanda di rateazione all’ADER parallelamente) e l’impegno a pagare i fornitori strategici entro 60 giorni per non perderli. L’attestatore verifica i contratti futuri, la fattibilità del piano finanziario e assegna il bollino di attendibilità. Se tutto va secondo i piani, Alfa continua l’attività, onora i debiti secondo il nuovo calendario e supera la crisi. Se qualcosa va storto (ad es. gli ordini non si materializzano), potrà comunque ripiegare su una procedura più incisiva (accordo o concordato), ma almeno ha tentato la via meno traumatica.

In conclusione, il piano attestato di risanamento è uno strumento prezioso ma adatto a crisi gestibili in via contrattuale, dove c’è collaborazione dei principali creditori. Offre flessibilità massima (essendo costruito su misura) e nessuna etichetta concorsuale, ma non fornisce misure coercitive verso i recalcitranti né protezione automatica dalle azioni esecutive.

Accordi di Ristrutturazione dei Debiti (artt. 57-64 CCII)

L’Accordo di ristrutturazione dei debiti (ADR) è un istituto intermedio tra il piano attestato privatistico e il concordato preventivo: sostanzialmente si tratta di un accordo di natura contrattuale con una parte dei creditori, che però viene sottoposto all’omologazione del tribunale e acquisisce così efficacia anche verso terzi e alcuni creditori non aderenti, a certe condizioni. Introdotto originariamente nell’art. 182-bis Legge Fallimentare e ora disciplinato nel CCII, l’ADR consente all’imprenditore di evitare il fallimento assicurandosi l’impegno di una maggioranza qualificata di creditori a ristrutturare i debiti, senza dover passare per il voto di tutti i creditori come nel concordato.

Elementi chiave degli accordi di ristrutturazione:
Soglia di adesione: è richiesto che l’accordo sia sottoscritto da creditori rappresentanti almeno il 60% dei crediti totali dell’impresa . Questa soglia (60%) è la regola generale per il cosiddetto ADR “ordinario”. Ci sono varianti introdotte nel 2022: ad esempio l’accordo di ristrutturazione agevolato richiede il 30% di consensi ma a condizione che i creditori estranei (cioè non aderenti) vengano pagati integralmente e nei termini di legge . Inoltre esiste l’accordo ad efficacia estesa che permette, in alcuni casi specifici (soprattutto per debiti finanziari), di estendere gli effetti ai dissenzienti di una certa categoria omogenea anche senza il loro assenso, purché ci sia un’adesione elevata nella categoria (questioni tecniche oltre lo scopo di questa guida, ma indicative di strumenti di “cram-down” di minoranze qualificate).
Contenuto dell’accordo: l’azienda e i creditori aderenti concordano misure di ristrutturazione che possono includere qualsiasi forma di soddisfazione del credito: pagamenti parziali (stralcio di una quota di debito), riscadenziamento in più anni, conversione di crediti in partecipazioni, cessione di beni ai creditori, etc. In pratica, è come un concordato, ma negoziato solo con alcuni creditori (quelli che danno l’ok). Deve comunque essere presentato un piano che illustri come saranno pagati sia i creditori aderenti sia quelli non aderenti. Un professionista indipendente deve attestare che l’accordo assicura l’integrale pagamento dei creditori estranei nei termini di legge e che c’è la fattibilità dell’accordo . Ad esempio, per i creditori non aderenti generalmente la legge impone che siano pagati per intero entro 120 giorni dalla scadenza originaria o dall’omologazione (a meno di applicazione del cram-down fiscale di cui sopra).
Procedimento di omologazione: l’accordo raggiunto con i creditori viene depositato in tribunale. Il tribunale, dopo aver verificato la regolarità e sentito eventualmente i creditori (che possono fare opposizione se contrari), omologa l’accordo rendendolo vincolante. Da notare che i creditori non firmatari, pur non essendo formalmente parte dell’accordo, ne risultano indirettamente coinvolti: infatti, se l’imprenditore rispetta le condizioni (es. li paga integralmente come promesso), non possono iniziare o proseguire azioni esecutive individuali. Se però l’accordo non è rispettato, possono agire. In pratica, l’effetto protettivo per il debitore deriva dall’omologazione: una volta omologato, l’accordo costituisce titolo esecutivo e i creditori estranei devono accontentarsi di quanto riceveranno secondo i termini dell’accordo (se previsto integrale pagamento entro un certo termine).
Vantaggi rispetto al concordato: l’ADR è più snello perché non coinvolge attivamente tutti i creditori in un voto; è sufficiente avere un nocciolo duro di consensi (60% o meno, secondo i casi). Non c’è la fase di ammissione con il commissario giudiziale obbligatorio, e i tempi di solito sono più rapidi. Inoltre, il procedimento è riservato fino all’omologazione: la domanda viene pubblicata al registro imprese ma atti e trattative restano riservati, e l’udienza avviene abbastanza celermente. Per l’imprenditore, l’ADR può essere preferibile quando ha già convinto le banche principali e magari qualche fornitore maggiore, e rimangono fuori solo creditori minori o il Fisco: in tal caso è inutile fare un costoso concordato coinvolgendo tutti, basta far omologare l’accordo con i principali e imporre per legge ai non firmatari di accontentarsi di essere pagati come previsto.
Possibilità di misure protettive: su richiesta del debitore, il tribunale può emettere una ordinanza di inibitoria che sospende o vieta azioni esecutive individuali nel periodo tra il deposito dell’accordo e l’omologazione (in genere 60-120 giorni) . Ciò serve a evitare che, mentre si attende l’omologa, un creditore fuori accordo faccia partire un pignoramento. Il tribunale concede tali misure se c’è il rischio concreto di pregiudicare la fattibilità dell’accordo e se l’accordo depositato appare fondato. Inoltre, dalla data di pubblicazione della domanda di omologazione al registro imprese e fino all’omologazione, gli interessi sui crediti chirografari sono sospesi (come nel concordato).

Cosa accade ai creditori estranei? Come accennato: se non si usufruisce di meccanismi di cram-down, i creditori estranei (cioè quelli che non hanno firmato l’accordo) devono essere comunque soddisfatti al 100%. Il CCII dice che vanno pagati integralmente entro 120 giorni dalla data di scadenza naturale del credito, se questa è successiva all’omologazione, oppure entro 120 giorni dall’omologazione se già scaduti . Questa è una tutela per i non aderenti: garantisce che non subiscano perdite né attese eccessive. Se l’imprenditore non li paga nei termini, l’accordo perde efficacia verso di loro. Tuttavia, come già spiegato, grazie alla nuova norma del 2022 (art. 63 co.4 CCII) il tribunale può discostarsi da questa regola ed estendere l’accordo anche contro la volontà di Fisco/INPS a certe condizioni . In pratica, oggi un accordo di ristrutturazione potrebbe prevedere ad esempio che il Fisco venga pagato al 30% in 5 anni: se l’Agenzia Entrate rifiuta, ma quell’offerta è comunque meglio di quanto il Fisco prenderebbe dalla liquidazione fallimentare, il tribunale può ugualmente omologare e costringere il Fisco a subire il taglio (la sentenza di Cagliari 2024 citata lo conferma in concreto) . Per i creditori finanziari dissenzienti, esistono altri meccanismi (accordo esteso ex art. 61 CCII) se chi aderisce rappresenta almeno il 75% di quella categoria di crediti. Insomma, l’ADR negli ultimi anni si è rafforzato come strumento che, pur non coinvolgendo attivamente tutti i creditori, può risolvere situazioni complesse con intervento mirato del tribunale contro minoranze non cooperative.

Caso pratico semplificato: La nostra Imbottigliamento Alfa Srl alla fine ha ritenuto il piano attestato troppo rischioso perché alcuni fornitori non volevano attendere. Decide allora per un accordo di ristrutturazione: coinvolge le banche (che insieme coprono il 50% dei debiti) e qualche fornitore grande (ulteriore 15% dei debiti), raggiungendo così il 65% di crediti aderenti. Nell’accordo concordano che: le banche allungheranno di 5 anni i prestiti e rinunceranno al 20% degli interessi maturati; i fornitori grandi accettano il 70% del loro credito pagato in 12 mesi; l’Erario (che ha il 10% del totale debiti) riceverà integrale pagamento ma in 4 anni tramite rateazione ordinaria già accordata; i piccoli creditori (15% dei debiti totali) saranno pagati integralmente entro 120 giorni dall’omologazione. Un professionista attesta che il piano è fattibile e che i piccoli creditori vedranno soddisfatto il 100% entro i 120 gg. Viene depositato tutto in tribunale. Il giudice, verificate le soglie e la regolarità, omologa. A questo punto l’accordo è efficace: Alfa Srl deve ovviamente rispettarne i termini (pena la risoluzione di diritto verso i creditori pubblici ), ma beneficia di un quadro chiaro: le banche non agiranno, i grandi fornitori incasseranno un po’ meno ma gradualmente, i piccoli creditori sono tranquilli perché hanno garanzia dell’omologa. L’azienda così evita il dissesto, riduce il carico debitorio e continua l’attività.

Attenzione: se uno o più creditori non aderenti ritengono che l’accordo li pregiudichi (ad es. se dubitano che verranno realmente pagati per intero), possono fare opposizione prima dell’omologa. Il tribunale, in sede di omologazione, deve verificare che l’accordo non sia lesivo per i creditori estranei. Se, ad esempio, dalla relazione del professionista risultasse che in caso di fallimento i creditori estranei avrebbero preso il 100% (perché l’attivo copre tutto), allora il tribunale non potrebbe omologare un accordo che offre loro meno del 100%. In generale, comunque, l’ADR è pensato per situazioni dove i dissenzienti non subiscono danno (infatti è richiesto l’integrale pagamento loro salvo eccezioni autorizzate).

Varianti introdotte di recente: Oltre agli accordi agevolati e ad efficacia estesa, il CCII ha previsto anche la possibilità di accordi di ristrutturazione “ad hoc” (detti talvolta accordi semplificati): ad esempio, accordi per specifiche esposizioni finanziarie, accordi di moratoria dei creditori finanziari (con approvazione del 75% di essi, vincolanti anche per gli altri finanziatori ex art. 67 CCII), ecc. C’è poi il piano di ristrutturazione soggetto a omologazione (PRO) che è un ibrido tra accordo e concordato: in pratica un concordato senza voto assembleare ma con classi di creditori e soglie di consenso, su cui il tribunale decide in caso di dissenso di alcune classi . Si tratta di strumenti avanzati, nati per recepire la direttiva UE, che però esulano dall’uso comune. Per un’azienda tipica, le scelte concretamente praticabili restano: piano attestato, accordo di ristrutturazione “classico”, oppure concordato preventivo. A questi aggiungiamo ora lo strumento di composizione negoziata, che merita un capitolo a parte.

Composizione Negoziata per la Soluzione della Crisi (D.L. 118/2021, art. 17 CCII)

La composizione negoziata è una procedura introdotta di recente (da fine 2021) che rappresenta un approccio moderno e “soft” alla gestione della crisi. Non è una procedura concorsuale giudiziaria, bensì un percorso di negoziazione assistita da un esperto indipendente, volto a trovare una soluzione concordata con i creditori, in modo riservato e flessibile. Si potrebbe definire un “tavolo di crisi” ufficiale, attivato volontariamente dall’imprenditore, in cui un esperto terzo aiuta a individuare le opzioni di risanamento o composizione, con la possibilità per l’imprenditore di ottenere alcune protezioni temporanee mentre tratta (ad esempio la sospensione dei procedimenti esecutivi).

Chi può accedere: Qualsiasi imprenditore commerciale o agricolo, di qualsiasi dimensione (anche imprese minori e piccolissime), che si trovi in condizioni di squilibrio patrimoniale o economico-finanziario tali da rendere probabile lo stato di crisi o insolvenza . Non serve essere già insolventi; anzi, l’idea è di muoversi prima. È aperta anche agli imprenditori sotto soglia di fallibilità, che poi infatti se insolventi avranno il concordato minore o la liquidazione controllata come esito eventuale. La condizione soggettiva principale è la buona fede: l’imprenditore deve condurre le trattative correttamente e collaborare con l’esperto, altrimenti la procedura viene chiusa .

Come funziona in pratica:
– L’imprenditore presenta un’istanza tramite la piattaforma telematica nazionale (composizionenegoziata.camcom.it) gestita dalle Camere di Commercio . Deve allegare informazioni finanziarie, un piano di risanamento abbozzato (anche solo ipotesi) e indicare le cause della difficoltà .
– Entro pochi giorni, una Commissione nomina un Esperto indipendente, scelto da un elenco di professionisti qualificati (commercialisti, avvocati, consulenti del lavoro con formazione specifica). L’esperto non è un commissario né un giudice: il suo ruolo è facilitare le trattative tra l’imprenditore e i creditori, valutando la sostenibilità delle proposte e suggerendo possibili soluzioni .
– Si svolgono incontri tra imprenditore e creditori, sotto la guida dell’esperto, per esplorare vie di accordo. Tutto avviene in maniera confidenziale: l’apertura della composizione negoziata non è pubblica (a meno che non si chiedano misure protettive al tribunale, come vedremo).
– La durata iniziale è di 3 mesi, prorogabile di altri 3 (fino a 6 mesi, estendibili eccezionalmente a 12 su richiesta motivata).
– Durante le trattative, se necessario, l’imprenditore può chiedere al tribunale le misure protettive: ovvero un decreto che blocca per la durata delle negoziazioni le azioni esecutive e cautelari dei creditori e sospende le istanze di fallimento . Tali misure, molto importanti, non sono automatiche: vanno richieste con ricorso e con il supporto dell’esperto, e il tribunale le concede se ritiene che esista una trattativa in buona fede e che la protezione sia funzionale a favorire un accordo. Una volta concesse (inizialmente per max 4 mesi), vengono pubblicate nel registro imprese e da quel momento i creditori non possono iniziare o proseguire pignoramenti, né acquisire cause di prelazione senza autorizzazione del giudice. Questa è una differenza chiave rispetto al piano attestato: qui c’è uno scudo legale temporaneo, simile all’automatic stay del concordato, che consente di condurre trattative senza il fiato sul collo dei sequestri . Secondo i dati nazionali, oltre il 73% delle imprese che accedono alla composizione negoziata richiede misure protettive, segno che è un elemento di grande importanza .
– L’esperto, alla fine del percorso, redige una relazione finale . Se le trattative hanno successo, si indicherà la soluzione raggiunta; se non c’è accordo, l’esperto ne dà atto e può suggerire le alternative (come il concordato semplificato).

Esiti possibili della composizione negoziata:
1. Accordo stragiudiziale con uno o più creditori: può essere un semplice contratto bilaterale o plurilaterale (es. le banche concedono nuova finanza, i fornitori accettano uno sconto, l’imprenditore si impegna a certe azioni). Questo accordo non richiede omologa, ma per sicurezza può essere “trasformato” in un accordo ex art. 23 comma 1 lett. c) CCII, cioè un accordo soggetto ad omologa sommaria se lo si desidera (in pratica, se coinvolge creditori pubblici o c’è bisogno di esenzione da responsabilità per gli atti esecutivi). Molti casi positivi di composizione negoziata si sono conclusi con accordi volontari privati, specie se i creditori principali erano pochi (ad es. accordo con le banche per rifinanziare). Stando ai dati a giugno 2023, su 57 esiti favorevoli rilevati, 11 erano contratti ex art. 23 comma 1 lett. a (con uno o più creditori) e 23 erano accordi ex lett. c (accordi plurimi, possibili da omologare) .
2. Convenzione di moratoria: un caso particolare di accordo dove i creditori finanziari (banche, leasing) concordano di congelare le azioni e le scadenze per dare tempo all’impresa di riprendersi. Anche questo è un esito positivo (rientrerebbe negli accordi possibili, menzionato dall’art. 23 co.1 lett. c).
3. Piano attestato di risanamento: la composizione negoziata può servire per predisporre, con l’aiuto dell’esperto, un piano attestato (ex art. 56 CCII). In tal caso l’esperto chiude la procedura confermando che non si è giunti a un accordo formale con i creditori, ma che l’imprenditore ha elaborato un piano attestato idoneo (questo è uno degli esiti considerati “non negativi”, v. art. 23 co.2). Secondo le statistiche, alcuni imprenditori utilizzano la negoziata proprio per arrivare alla definizione di un piano attestato: è un esito soddisfacente se consente poi di proseguire.
4. Accesso a procedure concorsuali: se la negoziazione non porta ad accordi, l’esperto può suggerire all’imprenditore di ricorrere ad uno strumento concorsuale. In particolare: – Se l’impresa risulta comunque viabile, potrebbe optare per un concordato preventivo “classico” (meglio se in continuità) o un accordo di ristrutturazione formale. – Se invece la situazione è compromessa e non c’è accordo, l’esperto può attestare la buona fede nelle trattative e certificare che non è stato possibile concludere nessun accordo né predisporre un piano di risanamento né accedere ad altre misure . Questa è la condizione per poter accedere al concordato semplificato per la liquidazione , di cui diremo dopo. – Oppure, se l’imprenditore non vuole o non può procedere oltre, la fine della negoziazione potrebbe preludere alla richiesta (da parte di creditori o d’ufficio) di liquidazione giudiziale.

  1. Rinuncia o archiviazione senza esito: in circa il 30-40% dei casi finora, l’imprenditore rinuncia prima di trovare una soluzione o l’esperto rileva immediatamente che non ci sono prospettive di risanamento e chiude la procedura . Ad esempio, se emerge che l’azienda è completamente decotta, l’esperto può interrompere le trattative (37% dei casi chiusi al 2023 erano per assenza di prospettive ).

Vantaggi per il debitore:
– La composizione negoziata consente di mantenere la gestione dell’impresa in mano all’imprenditore (non c’è spossessamento né nomina di curatore). L’esperto non gestisce l’azienda, ma solo la trattativa. Quindi c’è continuità aziendale durante il processo.
Riservatezza: se non si attivano le misure protettive, l’intera procedura rimane segreta; anche se si attivano, ciò che appare è solo un annuncio dell’esistenza delle trattative e delle misure, ma i dettagli non sono pubblici. Questo riduce il rischio di danno reputazionale.
Flessibilità: non ci sono schemi rigidi su come dev’essere l’accordo finale. Qualunque intesa che le parti trovano (anche creativa, es. ingresso di un nuovo socio finanziatore con accordo con i creditori) può andare bene. Anche la durata è modulabile entro i limiti.
Protezione temporanea: come detto, la possibilità di ottenere un automatic stay provvisorio è cruciale per evitare che un creditore rovini le trattative. Tra l’altro, la legge prevede che durante le misure protettive non decorrono interessi moratori e le ipoteche giudiziali iscritte nei 90 giorni precedenti si congelano (inefficacia temporanea), impedendo corse alle garanzie.

Svantaggi o limiti:
– Non c’è certezza di successo. La negoziazione dipende dalla volontà dei creditori. Se alcuni grandi creditori non collaborano, la negoziazione può fallire (come è accaduto in circa un terzo dei casi). In altre parole, la composizione negoziata offre un’occasione di dialogo, ma non garantisce l’esito – non impone voti o cram-down, se non poi dover passare al concordato semplificato.
– L’imprenditore deve reggere i costi dell’esperto e dei consulenti durante la procedura. Anche se è meno costosa di un concordato, c’è comunque l’onorario dell’esperto (stabilito secondo legge, spesso commisurato alla complessità e in parte al risultato).
– Durante la negoziazione, l’imprenditore deve astenersi da atti che possano pregiudicare i creditori (il che è giusto, ma implica che non può ad es. preferire alcuni creditori su altri se non autorizzato). Se compie atti di mala gestio, può incorrere in decadenza dalle misure protettive e altre sanzioni.
– Le misure protettive, pur utili, non possono durare troppo a lungo (massimo 12 mesi) e devono essere confermate dal giudice dopo i primi mesi: se i creditori dimostrano che il debitore sta solo perdendo tempo, il tribunale può revocarle.

Efficacia statistica: Essendo uno strumento recente, i numeri sono ancora limitati. Al giugno 2023 risultavano presentate 838 istanze e chiuse 313 (con o senza accordo); di quelle chiuse, circa il 18% hanno avuto esito positivo con accordi o soluzioni . Le regioni più attive sono Lombardia, Abruzzo, Campania, segno che in alcune realtà è stata più utilizzata . Col tempo, la percentuale di successo è leggermente aumentata, ma rimane vero che non tutte le aziende in crisi sono salvabili. Tuttavia, l’utilità della composizione negoziata è anche di far emergere prima le crisi e, se non si risolvono, di incanalarle comunque verso una procedura adeguata (concordato o liquidazione) evitando il sommerso.

Esempio pratico: Immaginiamo la Imbottigliamento Alfa Srl che, dopo un iniziale peggioramento, decide di provare la composizione negoziata. Viene nominato un esperto. Alfa ottiene subito dal tribunale il congelamento delle azioni esecutive perché aveva già un pignoramento pendente (che viene sospeso). L’esperto convoca le banche, i principali fornitori e un rappresentante dell’Agenzia Entrate. Dopo vari incontri, si arriva a una bozza: una banca convertirebbe parte del credito in capitale sociale, i fornitori accettano un pagamento parziale ma immediato grazie all’ingresso di un investitore interessato a rilevare il 30% dell’azienda, l’Agenzia Entrate concede la rateazione massima. L’esperto aiuta a mettere nero su bianco e verificare la sostenibilità. Alfa Srl conclude quindi un accordo plurilaterale con banche e fornitori, e nel frattempo presenta un’istanza al tribunale per omologare l’accordo (anche se non sarebbe obbligatorio, lo fa per stare più sicura e ottenere l’esenzione da responsabilità per certi atti di disposizione). A quel punto, la composizione negoziata si chiude con successo. L’azienda prosegue la sua attività con una nuova struttura finanziaria e proprietaria. Questo è un classico esempio di turnaround facilitato dalla composizione negoziata, che senza quell’ambiente protetto di trattativa difficilmente si sarebbe realizzato (ogni creditore avrebbe tirato per conto proprio).

In sintesi, la composizione negoziata è una chance per l’imprenditore onesto di giocare d’anticipo e cercare soluzioni di mercato, con la regia di un esperto e la supervisione (se serve) del tribunale per le tutele. Anche se non garantisce la riuscita, è oggi un passaggio quasi obbligato in molte situazioni di pre-crisi: addirittura alcune normative settoriali o prassi lo richiedono come tentativo preliminare prima di procedere al concordato (ad esempio, molte sezioni fallimentari si aspettano che l’imprenditore abbia esplorato la via negoziale prima di accettare un concordato liquidatorio). E come vedremo subito, nel caso in cui la negoziazione non porti a risanamento, l’ordinamento prevede uno strumento semplificato di uscita proprio per chi ha tentato la composizione negoziata: il concordato semplificato.

Concordato Preventivo e Concordato Semplificato: soluzioni concorsuali

Il concordato preventivo è la tradizionale procedura concorsuale prevista per evitare la liquidazione giudiziale, mediante un accordo con i creditori omologato dal tribunale. Ne esistono due tipologie fondamentali: il concordato in continuità aziendale (quando l’impresa prosegue l’attività, direttamente o indirettamente) e il concordato liquidatorio (quando l’attività cessa e si liquidano i beni, ma con modalità concordate e con eventuali benefici rispetto al fallimento). Recentemente, come già descritto, è stato introdotto un particolare tipo di concordato liquidatorio senza voto dei creditori, detto concordato semplificato, riservato all’esito negativo della composizione negoziata .

Analizziamo dapprima il concordato preventivo “ordinario” e poi la variante semplificata, evidenziando le differenze e le possibili strategie per il debitore.

Concordato Preventivo (ordinario) – art. 84 e ss. CCII

Il concordato preventivo è una procedura giudiziale con queste fasi salienti: proposta di un piano ai creditori, ammissione da parte del tribunale, voto dei creditori e omologazione finale se la maggioranza approva. Lo scopo può essere la ristrutturazione e prosecuzione dell’impresa (concordato in continuità), oppure la cessazione dell’attività con cessione dei beni (concordato liquidatorio).

Requisiti principali:
– L’imprenditore deve essere soggetto a liquidazione giudiziale (fallibile) e trovarsi in stato di crisi o insolvenza. Per accedere al concordato ordinario occorre superare i limiti dimensionali dell’impresa minore (se l’impresa è troppo piccola, dovrebbe piuttosto andare in concordato minore o liquidazione controllata; comunque le “piccole” possono accedere solo al semplificato se hanno fatto la negoziata, oppure al concordato minore). Inoltre, se si sceglie la continuità aziendale, si può essere anche solo in stato di crisi probabile, non necessariamente insolventi; se è solo liquidatorio, di solito è perché si è insolventi.
Proposta ai creditori: l’imprenditore propone come intende soddisfare i creditori. Nel concordato in continuità può offrire pagamenti parziali a tutti, confidando che la continuazione dell’impresa generi valore per pagare di più di quanto darebbe una liquidazione fallimentare. Nel concordato liquidatorio deve garantire per legge almeno che i creditori chirografari ottengano qualcosa non inferiore al 20% (questa soglia del 20% è stata eliminata per i concordati liquidatori proposti dopo la composizione negoziata , ma resta per i concordati liquidatori “puri” non preceduti da negoziazione). In ogni caso ogni concordato deve superare il best interest test: i creditori non possono ricevere nel concordato meno di quanto otterrebbero dalla liquidazione giudiziale della società . Questo è attestato da un perito e valutato dal giudice.
Classi e voto: se i creditori sono di diverse tipologie, il debitore li suddivide in classi omogenee. Ad esempio, classe banche, classe fornitori chirografari, classe dipendenti (che spesso non votano perché soddisfatti al 100% in prededuzione), ecc. I creditori votano: serve la maggioranza di crediti approvanti in ogni classe, o comunque la maggioranza assoluta dei crediti ammessi al voto se non ci sono classi. Con la riforma 2022, se c’è dissenso di qualche classe ma il tribunale ritiene il piano vantaggioso, può applicare un cram-down interclasse (questo avvicina il concordato al “PRO”, permettendo omologa anche con classi contrarie) .
Ammissione e organi: quando il debitore deposita la domanda di concordato con un piano dettagliato, il tribunale valuta la proposta e, se la ritiene ammissibile (non manifestamente irrealizzabile, completa di documenti), emette un decreto di apertura della procedura. Nomina un Giudice Delegato e un Commissario Giudiziale (un professionista terzo che vigila sull’azienda durante la procedura) . Da quel momento l’imprenditore conserva l’amministrazione sotto la sorveglianza del Commissario; per atti di straordinaria amministrazione serve autorizzazione. I creditori vengono informati, depositano eventuali contestazioni e poi votano sulla proposta in adunanza o per scritto.
Effetti protettivi: dalla data di apertura del concordato, tutti i creditori sono automaticamente bloccati: non possono iniziare o proseguire azioni esecutive né cautelari, e i termini di prescrizione si sospendono. Se c’erano procedure esecutive in corso, diventano improcedibili (la norma prevede che l’omologazione del concordato determina l’estinzione delle esecuzioni sospese ). Anche qui, come nella negoziata, gli interessi sui chirografari cessano di maturare. Questo scudo però ha un prezzo: l’azienda risulta pubblicamente “in concordato”, fornitori e clienti lo apprendono, con possibili impatti reputazionali.
Omologazione: se i creditori approvano (maggioranza raggiunta), il tribunale verifica la legittimità e può omologare il concordato rendendolo vincolante per tutti i creditori anteriori. Se i creditori non approvano, la procedura viene chiusa e di solito si apre il fallimento (salvo il caso di cram-down se la mancata approvazione è dovuta a classi dissenzienti ma la proposta era ugualmente conveniente).

Concordato in continuità vs liquidatorio:
Nel concordato in continuità, l’azienda prosegue l’attività durante e dopo la procedura. Ciò implica che il piano deve indicare come vengono reperite le risorse (incassi dalla gestione futura, nuovo finanziamento, cessione di ramo d’azienda, ecc.) per pagare i creditori. La legge consente anche di trattare in modo differenziato i crediti privilegiati: ad esempio, in un concordato in continuità è ammesso pagare i creditori muniti di privilegio ipotecario o pignoratizio oltre l’anno dall’omologazione (cosa di solito vietata in un liquidatorio) purché si paghi almeno l’equivalente del valore di realizzo della garanzia . La ratio è favorire la ripresa: se l’azienda continua, i creditori possono attendere di più. Inoltre, il concordato in continuità può prevedere che i contratti pendenti proseguano, e si possono ottenere finanziamenti prededucibili per la gestione corrente. Un elemento importante: se l’imprenditore prosegue l’attività, deve pagare integralmente i creditori privilegiati (salvo diversi accordi) e assicurare una soddisfazione non inferiore al 20% ai chirografari (il CCII ha poi attenuato alcune di queste regole per i concordati in continuità diretta o indiretta).

Nel concordato liquidatorio, invece, l’azienda di regola cessa l’attività (o la cede a terzi) e si punta a vendere i beni per distribuire il ricavato ai creditori. Il vantaggio per i creditori, rispetto alla liquidazione fallimentare, è che il concordato può offrire soluzioni più rapide o trasparenti: ad esempio, la vendita unitaria dell’intera azienda a un investitore che paga un prezzo (magari con accollo di debiti), oppure la liquidazione con il debitore stesso che funge da liquidatore sotto controllo del commissario. Il CCII richiedeva fino al 2022 che nel concordato liquidatorio i chirografari avessero almeno il 20% (ora questo vincolo è stato tolto se il concordato liquidatorio deriva da esito negativo di composizione negoziata ). Resta comunque la regola generale del “non meno che in fallimento” per tutti.

Vantaggi del concordato preventivo per il debitore:
– È un modo per cristallizzare la situazione debitoria e avere tempo di mettere ordine: dal momento della domanda (anche con riserva, vedi oltre) l’imprenditore ottiene immediatamente protezione dai creditori, guadagnando respiro per predisporre un piano serio.
– Può portare alla riduzione del debito in modo impositivo: se i creditori votano sì o sono in minoranza dissenziente, accettano di subire le rinunce proposte (stralci percentuali, attese). Un concordato omologato, infatti, è vincolante per tutti i creditori anteriori, anche per quelli che hanno votato contro o non hanno partecipato. Questo consente al debitore di liberarsi da una parte dei debiti (esdebitazione indiretta dell’ente) e ripartire se c’è continuità.
– Prevede forme di esdebitazione per l’imprenditore persona fisica: se la società è di persone o l’imprenditore è individuale, al termine del concordato può chiedere l’esdebitazione dei debiti residui non soddisfatti, similmente a quanto avviene nel fallimento (ciò era previsto dall’art. 280 CCII per la liquidazione controllata e vale anche per il concordato minore; per il concordato preventivo delle società di capitali, invece, la società viene comunque estinta una volta eseguito, quindi il problema dell’esdebitazione non si pone se non per eventuali soci garanti).
– Permette di gestire l’impresa (nel caso di concordato in continuità) con meno interferenze rispetto al fallimento: l’imprenditore rimane al timone, anche se affiancato dal commissario, e può cercare di mantenere rapporti con clienti/fornitori spiegando che c’è un piano approvato.
– In caso di abuso da parte di creditori privilegiati o pubblici, il concordato offre ora lo strumento del cram-down: come già detto, se l’Agenzia Entrate fosse l’unica a opporsi ma la proposta verso di lei è equa, il tribunale può omologare ugualmente . Questo vale pure per classi di creditori privilegiati eventualmente.

Svantaggi e rischi:
– È una procedura lunga e costosa: tra fase di ammissione, voto e omologa possono passare molti mesi (in media 6-12 mesi). Bisogna pagare le spese della procedura (commissario, eventuale liquidatore, consulenze) prededucibili, quindi il piano deve prevederle. L’imprenditore inoltre patisce i costi reputazionali (credit rating bruciato, difficoltà di fare nuovi contratti).
– Serve convincere i creditori: se manca la maggioranza, il concordato fallisce e si finisce verosimilmente in liquidazione giudiziale. Quindi il piano dev’essere realistico e appetibile per i creditori: se è troppo sbilanciato a favore del debitore, non passerà. Questo impone di negoziare comunque con i creditori chiave prima del voto per assicurarsi il loro supporto.
Possibilità di revoca o diniego di omologa: se emergono atti di frode verso i creditori (es. il debitore ha sottratto beni, o nascosto passività) il tribunale può revocare l’ammissione o non omologare il concordato. In tal caso, si apre direttamente la liquidazione giudiziale. Quindi, onestà e trasparenza sono imprescindibili.
– Gestione vincolata: durante la procedura, l’azienda è sotto la lente. Qualsiasi atto anomalo può portare a sanzioni. Ad esempio, la Cassazione (sent. 13418/2023) ha ribadito che usare il concordato con riserva (vedi sotto) solo per prendere tempo senza un piano genuino è un abuso e va sanzionato . Gli amministratori possono essere rimossi se violano regole, e possono incorrere in responsabilità penale in caso di malaffare (bancarotta concordataria).

Il “concordato in bianco” (con riserva): la legge consente al debitore di depositare un ricorso di concordato senza allegare subito il piano dettagliato, ma chiedendo un termine (da 60 a 180 giorni) per presentarlo. Questo è l’istituto del concordato con riserva (art. 44 CCII, ex art. 161, co.6 l.f.). Il vantaggio è ottenere immediatamente le protezioni del concordato (stop ai creditori) guadagnando tempo per finalizzare un accordo o un piano, magari mentre si prosegue la negoziazione. Tuttavia, i tribunali vigilano strettamente su questo strumento: possono imporre al debitore di presentare con l’istanza un piano finanziario provvisorio e periodicamente dimostrare di non dissipare il patrimonio . Possono anche subordinare la concessione dei termini a specifiche condizioni, come l’obbligo di non pagare creditori anteriori salvo autorizzazione, o la prestazione di una garanzia. La Cassazione ha chiarito che i giudici, pur senza una norma specifica, possono imporre condizioni e anche richiedere cauzioni nel decreto di ammissione con riserva, nell’ambito dei loro poteri di vigilanza . Questo per prevenire abusi (ad es. imprenditori che chiedono il concordato con riserva solo per congelare i creditori e svuotare le casse nel frattempo). Dunque, il concordato in bianco va usato in buona fede, come strumento per preparare un serio concordato definitivo.

In conclusione, il concordato preventivo è la via ufficiale e formale per la soluzione della crisi, spesso considerata l’ultima ancora prima del fallimento. Dal punto di vista del debitore, va intrapreso quando c’è una chiara strategia di soluzione supportata da elementi concreti (investitori, vendite di asset, business plan credibile). Non è più il rifugio facile di una volta: con la riforma e la giurisprudenza attuale, c’è rigore nella valutazione di ammissibilità e merito. Però resta un potentissimo strumento di difesa, perché finché è in corso mette al riparo l’impresa da esecuzioni e dà la chance di riprendersi.

Concordato Semplificato per la Liquidazione del Patrimonio – art. 25-sexies CCII

Il concordato semplificato è, come anticipato, una procedura straordinaria e residuale introdotta nel 2021, utilizzabile solo se la composizione negoziata non ha sortito accordi . Serve a liquidare rapidamente i beni dell’impresa sotto il controllo del tribunale, senza passare per il voto dei creditori. In sostanza è una scorciatoia verso una liquidazione “concordataria” in cui si evita il fallimento, a patto però di aver prima esperito la via negoziale. È definito “semplificato” proprio perché elimina alcune fasi (niente voto, niente commissario durante la fase di ammissione) e semplifica certi requisiti (niente soglie di percentuale minima ai chirografari, ad esempio) . Vediamo come funziona:

Presupposti per l’accesso:
– Deve essersi conclusa una composizione negoziata con esito negativo, certificato dall’esperto nella sua relazione finale . L’esperto attesta che non si è raggiunto un accordo e che le trattative sono state condotte in buona fede. Inoltre, dichiara che non è stato possibile neanche percorrere altre strade come piano attestato, accordo di ristrutturazione o concordato preventivo “normale” . Insomma, il semplificato è davvero l’ultima spiaggia a valle della negoziazione fallita. Senza questo percorso, non si può accedere (non è una scorciatoia libera per chi vuole saltare il voto dei creditori).
– Può accedervi qualsiasi imprenditore, anche minore o agricolo, che abbia i requisiti per la negoziata (ovvero squilibrio che prelude alla crisi) . Quindi anche imprese piccolissime che non sarebbero “fallibili” possono proporre un concordato semplificato – caratteristica notevole, perché in passato le piccole potevano solo usare le procedure di sovraindebitamento.

Caratteristiche della procedura:
Niente voto dei creditori: qui sta la differenza cruciale. Il debitore presenta direttamente una proposta di concordato al tribunale chiedendone l’omologazione . I creditori vengono avvisati e possono presentare opposizioni se contrari, ma non c’è un voto formale . Il tribunale decide se omologare o no in base ai requisiti di legge, ascoltate le parti.
Oggetto del piano: è solo liquidatorio. Il concordato semplificato serve a cedere o liquidare il patrimonio dell’imprenditore in modo ordinato. Spesso prevede la cessione in blocco dell’azienda o di rami di essa ad un terzo acquirente interessato (questo è auspicabile, così si preserva la continuità indiretta e i creditori prendono di più che da uno smembramento) . Oppure può prevedere semplicemente la vendita di singoli beni. In ogni caso, il ricavato – al netto delle spese – andrà distribuito ai creditori. Il piano quindi conterrà una stima di quanto ogni creditore riceverà percentualmente.
Percentuali e garanzie per i creditori: nel concordato semplificato non c’è soglia minima di pagamento ai chirografari . Può succedere che prendano molto poco (es. 5% del credito) se il patrimonio è esiguo. Tuttavia, la legge (e la giurisprudenza di merito) impone una condizione per l’omologa: nessun creditore può ricevere meno di quanto otterrebbe nella liquidazione giudiziale, e in particolare non si possono escludere intere categorie dalla distribuzione se in fallimento avrebbero comunque percepito qualcosa . Ad esempio, se in fallimento i chirografari avrebbero avuto il 2% di dividendo, il concordato semplificato non può offrire loro zero: deve dare almeno più di zero (il Tribunale di Bergamo ha chiarito che dare zero a una classe non è ammissibile se in fallimento avrebbero un minimo, anche solo benefici fiscali) . Questa è l’applicazione del principio di convenienza e di par condicio: il tribunale valuta il piano e, se qualche creditore è trattato peggio che in fallimento, rigetta l’omologa. In pratica però, spesso in situazioni di dissesto avanzato, i chirografari in fallimento non prenderebbero nulla; il semplificato allora può legittimamente offrire loro anche un piccolo ritorno (1-2%), che è comunque “più di zero” e quindi conveniente.
Ruolo del tribunale e ausiliari: non essendoci una fase di ammissione con commissario, il tribunale però ha comunque bisogno di un supporto tecnico. La legge infatti prevede che il tribunale, ricevuta la proposta di concordato semplificato, nomini un ausiliario (spesso un commercialista o esperto di crisi) che rediga una relazione valutativa sul piano . Questo ausiliario è una sorta di “consulente” del giudice: controlla i valori, verifica le stime di realizzo, e riferisce se effettivamente il piano conviene ai creditori rispetto al fallimento e se è fattibile. Oltre a lui, il tribunale ha già la relazione finale dell’esperto negoziatore come base. Ricevute eventuali opposizioni dei creditori, il tribunale fissa l’udienza e decide. Se omologa, contemporaneamente nomina un liquidatore giudiziale , che avrà il compito di realizzare concretamente il piano di liquidazione (vendere beni, raccogliere il prezzo dall’acquirente dell’azienda, distribuire ai creditori). In pratica, dopo l’omologa la procedura prosegue come una liquidazione concordataria sotto controllo del liquidatore (analogamente a un concordato liquidatorio ordinario).
Effetti protettivi e temporanei: Dalla presentazione della domanda di concordato semplificato, l’imprenditore può chiedere misure protettive simili a quelle del concordato ordinario per evitare azioni esecutive pendenti sino all’omologazione (in genere, tra fine negoziata e proposta semplificato, si era ancora protetti dall’eventuale provvedimento emesso nella negoziazione). Inoltre, se c’è un acquirente individuato per l’azienda, il tribunale può autorizzare la vendita in deroga alle norme (ad es. senza pubblicazione di un nuovo bando, considerando come valida l’offerta ricevuta durante la negoziazione). Il D.Lgs. 83/2022 ha introdotto per il semplificato anche la possibilità delle offerte concorrenti: se l’imprenditore ha trovato un compratore, il tribunale comunque apre la gara ad altri potenziali acquirenti per massimizzare il prezzo (questo per evitare abusi tipo svendere ai propri amici). Ciò rallenta un poco, ma tutela i creditori da possibili conflitti di interessi.
Confronto con fallimento: Il semplificato, dal lato debitore, è preferibile alla liquidazione giudiziale perché: 1) c’è maggiore rapidità e controllo (il debitore propone un piano già definito, mentre nel fallimento il curatore impiega tempo per capire cosa vendere); 2) consente di includere anche eventuali attivi sopravvenuti per migliorare il soddisfacimento dei creditori, ma con la prospettiva per il debitore persona fisica di ottenere l’esdebitazione al termine (anche nel fallimento ciò avverrebbe, ma qui c’è la soddisfazione di aver gestito in modo concordato); 3) soprattutto, evita le implicazioni penali del fallimento: con il concordato semplificato l’imprenditore non viene dichiarato fallito, quindi non scattano le pene accessorie (incapacità, interdizioni) né potrà essere incriminato per bancarotta semplice o fraudolenta legata a dissesti precedenti (a meno che non emergano reati, ma formalmente essendo concordato e non fallimento, certe fattispecie di bancarotta non trovano applicazione diretta). Questo è un aspetto di “difesa” importante: l’imprenditore che teme conseguenze penali per la cattiva gestione preferirà chiudere con un concordato anziché un fallimento.

Applicazioni pratiche: Nei primi due anni dall’introduzione, il concordato semplificato è stato usato ancora relativamente poco, ma in crescita: dati 2023 indicavano già diverse decine di procedure, con punte in Lombardia, Abruzzo, Campania . Un esempio notevole: il Tribunale di Lucca nel maggio 2025 ha omologato un concordato semplificato proposto da un imprenditore, respingendo l’opposizione dell’Agenzia delle Entrate (che lamentava un trattamento non integrale) ma riscontrando che il piano offriva comunque all’Erario il miglior risultato possibile . Ciò dimostra che anche nel semplificato si applica l’idea del cram-down fiscale: se il Fisco si oppone ma il piano è conveniente, il giudice va avanti (analogo al caso degli accordi).

Dal punto di vista del debitore: il concordato semplificato è un’opportunità di chiudere i conti velocemente quando ormai non c’è più niente da fare per salvare l’azienda. L’imprenditore può mettersi in regola con i creditori liquidando tutto sotto l’egida del tribunale ma senza subire la stigmatizzazione del fallimento. È fondamentale però arrivarci preparati: occorre aver tentato la composizione negoziata in modo serio, e avere preferibilmente già un acquirente o un progetto di liquidazione delineato. Ad esempio, un imprenditore può accordarsi con un competitor interessato a rilevare il suo stabilimento: durante la negoziazione il competitor fa un’offerta vincolante. Non c’è accordo con i creditori perché magari il debito è troppo alto, allora lui opta per il concordato semplificato presentando quell’offerta come fulcro del piano (il competitor pagherà X, con X verranno soddisfatti in tot% i creditori, meglio di 0 che avrebbero in fallimento). Il tribunale verifica, apre eventuale gara ma se non emergono offerte migliori omologa. Il competitor prende l’azienda, i creditori ricevono X ripartito, l’imprenditore evita il fallimento. Questo scenario è l’ideale di utilizzo del semplificato.

Limiti: Non è utilizzabile come scappatoia per chi ignora la negoziazione. Se l’imprenditore non ha nemmeno provato la composizione negoziata, non può chiedere il semplificato. Inoltre, essendo un meccanismo nuovo, alcuni dettagli applicativi sono ancora in fase di rodaggio: la giurisprudenza, ad esempio, sta chiarendo che i creditori comunque devono essere sentiti e che la convenienza va calcolata con rigore (ci sono state anche omologhe negate se non si dimostrava abbastanza). Dunque non è un “fallimento light” garantito: bisogna convincere il giudice che i creditori stiano ottenendo il massimo possibile.

Tabella Comparativa dei Principali Strumenti di Gestione della Crisi

Per riassumere quanto esposto finora sulle opzioni a disposizione di un’azienda indebitata, presentiamo una tabella comparativa. Questa evidenzia natura, condizioni e obiettivi dei vari strumenti, dal più informale (piano attestato) al più strutturato (liquidazione giudiziale), includendo i vantaggi per il debitore e gli eventuali punti critici.

StrumentoNaturaVincolo sui CreditoriObiettivo PrincipaleVantaggi per il DebitoreLimiti e Rischi
Piano Attestato di Risanamento (art. 56 CCII)Stragiudiziale (privato), accordi volontari.Vincola solo i creditori aderenti; gli estranei non sono coinvolti né vincolati.Risanamento aziendale fuori dalle procedure, con ristrutturazione del debito in via contrattuale.– Nessuna pubblicità (riservatezza);<br>– Gestione interamente nelle mani dell’imprenditore;<br>– Protezione revocatoria: atti e pagamenti eseguiti in attuazione del piano non revocabili in caso di fallimento ;<br>– Tempi brevi e flessibilità massima nei contenuti.Nessun effetto protettivo legale: i creditori non aderenti possono agire (pignoramenti, istanza fallimento);<br>– Richiede adesione spontanea di una quota consistente di creditori (difficile con molti creditori);<br>– Se mal attestato o basato su dati errati, espone a responsabilità (attestatore e debitore).
Accordo di Ristrutturazione dei Debiti (artt. 57-63 CCII)Giudiziale semplificato: accordo privato + omologazione tribunale.Vincola i creditori aderenti; i non aderenti devono essere pagati integralm. salvo cram-down . Omologazione rende l’accordo efficace erga omnes nei termini proposti.Risanamento o liquidazione concordata con i creditori principali, evitando il concordato preventivo.<br>(Spesso usato per ristrutturazioni finanziarie con banche)Sospensione azioni esecutive su richiesta al tribunale durante omologa ;<br>– Procedura rapida (no voto, solo omologa) e mirata con creditori chiave;<br>– Possibile transazione fiscale con stralcio di imposte e contributi ;<br>– Cram-down fiscale: accordo omologabile anche senza consenso Agenzia Entrate se proposta conveniente ;<br>– Meno costoso di un concordato; conserva riservatezza parziale (pubblicità solo di omologa).Soglia 60% consensi (o 30% agevolato) necessaria: se troppi creditori non ci stanno, non applicabile;<br>– I creditori estranei vanno comunque soddisfatti per intero entro 120 gg (salvo omologa forzosa) , quindi richiede risorse per pagarli;<br>– Necessaria attestazione di fattibilità da parte di esperto indipendente e verifica tribunale (non totalmente “libero”);<br>– Creditori possono opporsi in omologa, causando ritardi o possibili rigetti se l’accordo li pregiudica.
Composizione Negoziata (D.L.118/2021, ora art. 17 CCII)Procedura volontaria e riservata, assistita da Esperto nominato da commissione (Camere Commercio).Nessun vincolo automatico: si basa sulla negoziazione. Eventuali accordi finali vincolano chi li sottoscrive.Trovare qualsiasi soluzione consensuale (accordo, contratto, piano, nuova finanza) per evitare l’insolvenza, con aiuto di terzo e possibili misure protettive.Misure protettive del patrimonio ottenibili (stop ai creditori fino 12 mesi) ;<br>– Riservatezza totale (se non si attivano le protezioni);<br>– Grande flessibilità: esiti variegati (accordi con alcuni creditori, cessione azienda, ristrutturazione parziale, ecc.);<br>– Accessibile anche a imprese sotto soglia e imprenditori minori (che poi, se insolventi, useranno concordato minore/liquid. controllata);<br>– Nessuno stigma di “procedura concorsuale”; imprenditore resta alla guida durante il processo.Esito incerto: nessuna garanzia di accordo (circa 1/3 dei casi si chiude senza soluzione) ;<br>– Necessaria buona fede dell’imprenditore e collaborazione creditori: se mancano, la negoziazione fallisce;<br>– Presenza di un Esperto terzo: se l’imprenditore non collabora pienamente, l’Esperto può chiudere la procedura;<br>– Costo dell’Esperto e consulenze a carico dell’impresa;<br>– Se l’impresa è già troppo compromessa, la negoziazione può solo rinviare l’inevitabile (liquidazione).
Concordato Preventivo (artt. 84-120 CCII) – continuità o liquidatorioProcedura concorsuale giudiziale con controllo del tribunale.Vincola tutti i creditori anteriori all’apertura, anche dissenzienti, dopo l’omologazione (purché approvato a maggioranza o imposto dal tribunale in cram-down tra classi) .Continuità: ristrutturazione debiti mantenendo impresa in esercizio (diretta o tramite cessione d’azienda).<br>– Liquidatorio: liquidazione dell’attivo con esdebitazione della società.Automatic stay: sospensione procedure esecutive e divieti di azioni individuali appena depositata la domanda (anche con riserva) ;<br>– Possibilità di stralciare debiti chirografari (pagandoli parzialmente) e, con accordo o cram-down, ridurre anche privilegiati (es. transazione fiscale);<br>– Gestione protetta e guidata dal tribunale: nessun creditore può chiamarsi fuori (obbligo per tutti di rispettare l’esito omologato);<br>– Esdebitazione persona fisica a fine procedura (fresh start per imprenditore onesto);<br>– In continuità: azienda può proseguire attività e preservare valore (spesso maggiore soddisfazione creditori rispetto a fallimento);<br>– Strumento completo per risolvere crisi complesse con molti creditori.– Procedura formale, pubblica e costosa (compensi commissario, advisor, legali);<br>– Tempi lunghi (diversi mesi per adunanza e voto, poi omologa con possibili impugnazioni);<br>– Richiede consenso di una maggioranza di crediti: rischio di insuccesso se creditori contrari (in tal caso probabile fallimento);<br>– Impone obblighi stringenti: atti di gestione sottoposti a autorizzazione, rischio di revoca se debitore non rispetta regole (es. divieto pagare creditori pregressi salvo ok tribunale);<br>– Impatto reputazionale significativo (clienti e fornitori percepiscono la procedura concorsuale);<br>– Se abusato (es. concordato in bianco dilatorio) può essere dichiarato inammissibile d’ufficio ; possibili conseguenze penali per atti distrattivi (bancarotta).
Concordato Semplificato (art. 25-sexies CCII) – liquidatorio specialeProcedura concorsuale straordinaria, senza voto creditori, con omologa giudiziale.Vincola tutti i creditori anteriori all’omologazione, pur senza voto, se omologato. Creditori possono solo fare osservazioni/opposizioni prima dell’omologa .Liquidazione rapida del patrimonio sotto controllo del tribunale, evitando il fallimento, dopo fallimento di composizione negoziata. Obiettivo: massimizzare soddisfazione creditori rispetto a fallimento, pur senza prosecuzione attività (se non temporanea).No voto creditori: decisione in mano al tribunale, quindi nessun rischio di “maggioranza di blocco” ;<br>– Procedure più snelle: niente fase di ammissione né commissario giudiziale ; tempi contenuti;<br>– Accessibile anche a piccole imprese e imprenditori non fallibili (che così evitano liquidazione controllata);<br>– Nessuna soglia di soddisfo minima per i chirografari (possono ricevere anche percentuali basse, purché >0 se in fallimento avrebbero avuto qualcosa);<br>– Debitore non dichiarato fallito: evita le incapacità personali e le stigmatizzazioni del fallimento; responsabilità penali da bancarotta meno coinvolgenti (procedure concordatarie anziché fallimentari);<br>– Permette cessione unitaria dell’azienda (o rami) in modo celere, preservando valore e posti di lavoro (continuità indiretta) .Presupposto rigido: solo dopo esito negativo composizione negoziata , altrimenti inaccessibile;<br>– Finalità esclusivamente liquidatoria: l’imprenditore perde comunque l’azienda (non c’è continuazione diretta) ;<br>– Controllo del tribunale molto penetrante: nomina ausiliario per valutare piano e verifica stretta della convenienza per creditori (se giudice ritiene piano non conveniente rispetto a fallimento, nega omologa); possibili offerte concorrenti su attivi;<br>– Creditori non votano ma possono opporsi, rallentando e potenzialmente impugnando l’omologa (cause in Corte d’Appello);<br>– Liquidazione svolta da liquidatore giudiziale nominato dal Tribunale (il debitore non gestisce la fase esecutiva post-omologa);<br>– Se emergono irregolarità o frodi precedenti, il concordato può essere comunque non omologato e aprirsi la liquidazione giudiziale tradizionale.
Liquidazione Giudiziale (ex Fallimento)Procedura concorsuale giudiziale liquidatoria piena (Tribunale dichiara con sentenza).Vincola tutti i creditori (diventano concorsuali); patrimonio amministrato dal Curatore, distribuzioni secondo grado dei crediti.Liquidazione integrale dell’azienda e dei beni con soddisfacimento dei creditori secondo prelazioni; estinzione della società a fine procedura. (È la soluzione “coatta” quando mancano alternative di risanamento).– Imprenditore sollevato dai debiti residui dopo chiusura procedura se persona fisica e se ha collaborato (esdebitazione legge, previo verifica) ;<br>– Gestione affidata a Curatore professionista: l’imprenditore esce da incombenze;<br>– Possibili azioni del Curatore contro terzi (es. azioni di responsabilità verso amministratori colpevoli, azioni revocatorie) che incrementano l’attivo a beneficio creditori;<br>– Procedura organica e garantita dal controllo giudiziario (Giudice Delegato e Comitato creditori vigilano su operato Curatore).Spossessamento totale: l’imprenditore perde la gestione e disponibilità dei beni aziendali e personali coinvolti (per ditte individuali, patrimonio personale incluso);<br>– Conseguenze personali: per imprenditore persona fisica, interdizioni legali, limitazioni (fino a esdebitazione finale); per società, stigma e dissoluzione;<br>– Tempi spesso lunghi (anni per chiudere);<br>– Soddisfacimento creditori in genere parziale e tardivo (costo procedura erode attivo);<br>– Pubblicità e impatto reputazionale massimo (sentenza pubblica, effetti su rapporti commerciali futuri);<br>– Amministratori esposti a azioni di responsabilità e possibili incriminazioni penali (bancarotta) per atti antecedenti o durante la procedura.

Legenda: CCII = Codice Crisi d’Impresa e Insolvenza; cram-down = omologazione forzata nonostante dissenso di creditori; fresh start = possibilità di ricominciare senza debiti residui.

Come si evince dalla tabella, ogni strumento ha il suo perché: il piano attestato è indicato per crisi leggere e circoscritte; l’accordo di ristrutturazione per rinegoziare con banche e soggetti strutturati evitando la lunghezza del concordato; la composizione negoziata per esplorare soluzioni in modo protetto e precoce; il concordato per gestire crisi gravi con trasparenza e taglio di debiti; il concordato semplificato come via d’uscita rapida a negoziazione fallita; la liquidazione giudiziale come ultima ratio quando non c’è altra via. Nel capitolo seguente ci focalizziamo sulle responsabilità degli amministratori durante queste fasi e sulle possibili strategie di protezione del patrimonio personale dell’imprenditore, aspetti fondamentali dal punto di vista soggettivo di chi subisce la crisi.

Obblighi e Responsabilità degli Amministratori in caso di Crisi

Dal punto di vista del debitore (imprenditore o organo amministrativo di una società), attraversare una situazione di crisi d’impresa comporta non solo la necessità di gestire i rapporti coi creditori, ma anche di operare in aderenza ai doveri legali per evitare conseguenze di responsabilità, sia civili che (talora) penali. In Italia, gli amministratori di società di capitali e gli imprenditori hanno obblighi specifici in caso di perdita di capitale, crisi o insolvenza imminente. Vediamo quali sono e quali responsabilità derivano dal loro inadempimento, con particolare attenzione alle normative aggiornate.

Doveri di Gestione Conservativa e Adeguati Assetti

Già prima dell’entrata in vigore del Codice della Crisi, l’art. 2086 c.c. (come modificato nel 2019) imponeva all’imprenditore di istituire assetti organizzativi adeguati a rilevare la crisi e attivarsi prontamente . Questo principio, ora ribadito dall’art. 3 CCII, significa che l’organo amministrativo deve dotare la società di strumenti (contabilità accurata, sistemi di pianificazione finanziaria, controlli interni) capaci di far emergere indicatori di difficoltà (es. continui flussi di cassa negativi, debiti tributari non onorati, ecc.) e, al tempo stesso, predisporre le azioni correttive necessarie. Ignorare i segnali di crisi o procrastinare interventi peggiora le cose e può costituire violazione di questo dovere.

Un punto critico è quando la società subisce perdite che intaccano il capitale sociale oltre certe soglie:
Perdita di oltre 1/3 del capitale (art. 2446 c.c. per S.p.A., 2482-bis c.c. per S.r.l.) e capitale non sceso sotto minimo: gli amministratori devono convocare l’assemblea e presentare idonei provvedimenti (riduzione e aumento capitale, ecc.).
Perdita che riduce il capitale sotto il minimo legale (art. 2447 c.c. e 2482-ter c.c.): va convocata l’assemblea immediatamente per deliberare ricapitalizzazione o trasformazione della società, altrimenti la società si scioglie di diritto e gli amministratori devono avviare la liquidazione.

Se gli amministratori omettono di rispettare queste norme e proseguono l’attività nonostante il capitale azzerato, incorrono in responsabilità verso la società e i creditori sociali. In particolare, l’art. 2486 c.c. prevede che, dal momento in cui si verifica una causa di scioglimento (ad esempio, perdite che riducono il capitale sotto il minimo) gli amministratori assumono il ruolo di liquidatori di fatto, potendo compiere solo atti di ordinaria amministrazione finalizzati alla conservazione del patrimonio. Ogni atto di gestione successivo che aggravi il passivo viene considerato dannoso.

Il Codice della Crisi ha inasprito le conseguenze con l’art. 378 CCII, che ha introdotto il nuovo comma 3 dell’art. 2486 c.c. stabilendo criteri presuntivi di quantificazione del danno in caso di violazione del dovere di conservazione . In pratica: una volta accertata la responsabilità degli amministratori per aver proseguito indebitamente l’attività dopo il verificarsi di una causa di scioglimento, il danno risarcibile (verso la società o la massa dei creditori) si presume pari alla differenza tra il patrimonio netto alla data di cessazione degli amministratori o dell’apertura della procedura concorsuale, e il patrimonio netto alla data in cui si è verificata la causa di scioglimento, depurando i costi necessari nel frattempo . Se poi le scritture contabili mancano o sono inattendibili, scatta un secondo criterio: il danno è pari all’intero deficit fallimentare (differenza tra attivo e passivo accertati nella procedura) . Queste presunzioni, che invertono l’onere della prova a carico degli amministratori (spetta a loro provare che il danno è inferiore), sono state applicate nei primi anni in varie sentenze di merito per liquidare i danni in cause di responsabilità promosse da curatori . Insomma, continuare a far impresa con capitale azzerato può costare caro: gli amministratori rischiano di dover rifondere l’intero peggioramento del passivo accumulato.

Oltre alle perdite di capitale, un’altra “spia” prevista dal CCII erano le segnalazioni di allerta: i creditori pubblici (Agenzia Entrate, INPS, Agenzia Riscossione) avrebbero dovuto segnalare all’azienda e all’Organismo di Composizione della Crisi (OCRI) certi ritardi nei pagamenti (IVA sopra soglie, contributi non versati, ecc.) . Questo sistema di allerta obbligatoria però è stato sospeso prima ancora di partire e in sostanza abrogato. Tuttavia, esiste tuttora l’obbligo per organi di controllo societari (sindaci, revisori) di avvisare immediatamente gli amministratori e, se inerti, il tribunale, quando la società presenta indizi di crisi (ai sensi art. 24 CCII). Quindi, l’amministratore diligente deve ascoltare i propri sindaci/revisori che segnalino criticità e non può ignorarle. La Corte Costituzionale nel 2023 ha ritenuto legittimo che il legislatore chieda alle imprese di affrontare la crisi su input dei creditori pubblici per evitare dissesti a catena . Dunque, anche senza OCRI obbligatorio, l’orientamento di fondo resta: tolleranza zero verso l’inerzia.

In sintesi, gli amministratori hanno il dovere di:
– Monitorare continuamente lo stato di salute economico-finanziaria, tramite strumenti contabili adeguati.
– Non aggravare l’esposizione debitoria: ad esempio, evitare di ricorrere a nuovo credito sapendo di non poterlo restituire (ciò potrebbe configurare frode ai creditori o bancarotta preferenziale se poi si rimborsano alcuni a scapito di altri).
– Attivarsi per trovare soluzioni non appena la crisi emerge: convocare assemblea per decisioni sul capitale, contattare consulenti per valutare strumenti di risanamento, ecc.
– Se l’insolvenza è conclamata, non ritardare la richiesta di procedure concorsuali. Un ritardo colposo nella dichiarazione di fallimento può generare responsabilità (in passato giurisprudenza e dottrina hanno elaborato la figura del “ritardo fallimentare” come fonte di danno ai creditori).

Responsabilità Civile verso Società e Creditori Sociali

In regime di crisi o insolvenza, due tipi di azioni civili possono colpire gli amministratori di società:
1. L’azione sociale di responsabilità (art. 2392 c.c. per S.p.A., art. 2476 c.c. per S.r.l.), tipicamente esercitata dal curatore fallimentare o dal commissario/liquidatore, per ottenere ristoro dei danni causati al patrimonio sociale dalla mala gestio. Esempio: l’amministratore ha dissipato risorse o non ha attivato l’adeguata organizzazione, contribuendo al crac; il curatore gli chiede i danni.
2. L’azione dei creditori sociali (art. 2394 c.c.), esercitata anch’essa dal curatore in caso di insolvenza, mirata al risarcimento del danno da insufficienza patrimoniale. Questa azione, in pratica, si concreta oggi nella presunzione ex art. 2486 c.c. citata: i creditori concorsuali, tramite il curatore, chiedono agli amministratori di coprire il deficit attivo/passivo provocato dalla prosecuzione indebita dell’attività.

La riforma ha reso queste azioni più efficaci: la presunzione legale di danno toglie al curatore l’onere (spesso impossibile) di provare analiticamente quanto maggior passivo è dipeso da ciascun atto degli amministratori, e pone gli amministratori quasi in posizione di assicuratori verso il ceto creditorio del valore netto perso dopo il momento in cui dovevano liquidare . La Cassazione, già prima della riforma, aveva affermato che il danno risarcibile ai creditori corrisponde all’aggravamento del passivo sofferto dalla massa per la continuazione dell’attività oltre l’insolvenza . Ora questo principio è consacrato per legge.

Dunque, dal lato pratico: se i soci e amministratori di Imbottigliamento Alfa Srl avessero continuato a operare per due anni in perdita grave, accumulando debiti e riducendo il patrimonio netto da +100 a -200, in caso di fallimento il curatore potrebbe chiedere a loro €300 (differenza di netti) come risarcimento, salvo che dimostrino che parte di quel deficit non è colpa loro (onere su di loro).

Ciò evidenzia che per l’amministratore/debitore in crisi è essenziale “limitare i danni” e documentare di aver fatto tutto il possibile per contenere le perdite. Ad esempio, se l’amministratore, appena capito che la crisi è irreversibile, deposita una domanda di concordato, può forse evitare di essere accusato di ritardo colposo e limitare l’aggravio. Al contrario, se si ostina a contrarre nuovi debiti sperando in miracoli, rischia poi di rispondere in prima persona.

Profili Penali: Bancarotta e altri Reati

La crisi d’impresa, quando degenera in insolvenza irreversibile, può sfociare in una procedura concorsuale che, per un amministratore disattento o peggio fraudolento, apre il fronte di possibili reati fallimentari. Ancorché con il concordato preventivo in sé non scatti la dichiarazione di fallimento, certe condotte pregresse restano penalmente rilevanti (ad es. fatti di bancarotta fraudolenta commessi prima, come distrazioni di beni, documenti falsificati, ecc., possono essere perseguiti se emergono durante il concordato o successivamente). Se invece vi è liquidazione giudiziale, formalmente scattano le fattispecie classiche: bancarotta fraudolenta (se l’amministratore ha occultato/dispersione attivo, distrutto libri, preferito dolosamente taluni creditori, o aggravato il dissesto con dolo) e bancarotta semplice (per imprudenza grave, spese personali esagerate, inadempimento obblighi contabili, ecc.).

L’amministratore onesto deve quindi evitare comportamenti scorretti quali:
– Pagare alcuni creditori a detrimento di altri in fase di insolvenza conclamata (può essere bancarotta preferenziale). Se occorre fare pagamenti selettivi prima di una procedura concorsuale, vanno valutati con avvocati: alcuni pagamenti possono essere giustificati (es. quelli necessari a evitare pericoli imminenti per l’azienda), altri no.
– Sottrarre beni dell’azienda al patrimonio destinato ai creditori (classico esempio: vendere a prezzo vile macchinari a società di famiglia o portare soldi su conti esteri): in caso di fallimento è bancarotta fraudolenta patrimoniale, punita severamente.
– Tenere o presentare scritture contabili false o incomprensibili: ostacolare la ricostruzione del patrimonio e del movimento affari è reato di bancarotta fraudolenta documentale.
– Aumentare il passivo con operazioni speculative quando l’insolvenza è già manifesta: questo può integrare profili di dolo eventuale nel cagionare danno ai creditori.

Un beneficio del concordato preventivo rispetto al fallimento per l’amministratore è che nel concordato non si applicano automaticamente le norme penali sulla bancarotta. Tuttavia, attenzione: la legge punisce anche nel concordato eventuali atti fraudolenti verso i creditori compiuti prima o durante la procedura (esiste il reato di reati in procedure concorsuali diverse dal fallimento). E se il concordato viene revocato o tramuta in fallimento, torna applicabile l’intero arsenale di reati fallimentari pure per fatti anteriori alla domanda di concordato. Quindi, l’amministratore non deve illudersi di “farla franca” scegliendo il concordato: qualsiasi malversazione fatta verrà a galla e potrà essere perseguita, semplicemente in un diverso inquadramento normativo.

Caso delle false comunicazioni sociali e indebita percezione di credito: Spesso le crisi d’impresa si accompagnano a bilanci non veritieri (per nascondere perdite) e magari a nuove finanziamenti bancari ottenuti occultando lo stato reale. Queste condotte possono costituire reato di false comunicazioni sociali (bilancio falso) e infedeltà patrimoniale se volte a ingannare soci o creditori, nonché possibili truffe ai danni di banche se si ottiene credito con informazioni fraudolente. L’amministratore in crisi dovrebbe resistere alla tentazione di truccare i bilanci: oltre all’illecito in sé, un bilancio falso pregiudica poi la possibilità di gestione ordinata della crisi (ad esempio, un esperto attestatore potrebbe rifiutarsi di basare un piano su dati inattendibili, e un tribunale di concordato, se scopre alterazioni, dichiarerà l’inammissibilità per mancanza di fiducia). Meglio presentare la situazione per quella che è e puntare sulla trasparenza per ottenere la fiducia residua di creditori e giudici.

Riepilogo delle strategie “difensive” per l’amministratore

Per difendersi legalmente durante la crisi, un amministratore/imprenditore dovrebbe:
Attivarsi presto: Non aspettare la catastrofe. Se vede segnali di allarme (incapacità di pagare fornitori, fido in rosso, debiti fiscali accumulati), inizi subito a consultare esperti e mettere in atto misure (taglio costi, ricerca soci, ecc.). Questo non solo può salvare l’azienda, ma dimostra la sua diligenza in caso di esame ex post.
Documentare ogni decisione: Tenere verbali di Cda o note in cui si motivano le scelte in crisi (es. “paghiamo questo fornitore critico perché altrimenti ferma la produzione, benché altri restino non pagati”: se poi contestato come atto preferenziale, avrà una logica difensiva).
Non aggravare il passivo inutilmente: Evitare investimenti azzardati o assumere debiti ulteriori se la situazione è già compromessa, a meno di un credibile piano di rilancio. Se deve scegliere tra proseguire o fermare l’attività, valuti realisticamente le chance: protrarre agonia di un’azienda decotta di solito peggiora solo la posizione degli amministratori.
Osservare gli obblighi societari formali: Convocare l’assemblea se capitale eroso, informare i soci, adeguare il capitale o mettere in liquidazione quando richiesto. L’inosservanza di questi obblighi è il primo elemento su cui curatori e giudici fanno leva per addebitare responsabilità (artt. 2486 e 2485 c.c.).
Usare gli strumenti della legge: I vari piani, accordi e concordati non servono solo a sistemare i debiti, ma anche a tutelare gli amministratori che li adottano in tempo. Ad esempio, se un amministratore attiva una composizione negoziata e poi un concordato, sarà difficile accusarlo di inerzia. Anzi, potrà opporre che ha agito secondo legge per minimizzare il danno ai creditori. È statisticamente provato che più precoce è la gestione della crisi, minori sono i danni e quindi anche i potenziali profili di responsabilità per chi guida l’impresa.
Collaborare con gli organi della procedura: Se si apre un concordato o fallimento, l’atteggiamento collaborativo (consegna libri, spiegazione di operazioni, supporto al curatore) è tenuto in alta considerazione. Per l’esdebitazione post-fallimento, ad esempio, è requisito aver cooperato e non aver ostacolato la procedura. Inoltre, il curatore stesso può decidere di non agire contro amministratori che si dimostrano corretti e che magari hanno fatto il possibile (magari limitandosi a coinvolgere assicurazioni D&O se presenti).

Strategie per Proteggere il Patrimonio Personale dell’Imprenditore

Uno degli aspetti più delicati, dal punto di vista di chi si trova sommerso dai debiti, è la salvaguardia dei propri beni personali e familiari. Spesso l’imprenditore piccolo o medio si identifica con la sua azienda: avrà magari garantito personalmente i debiti bancari, investito i risparmi nell’impresa, messo immobili di famiglia a garanzia. Quando l’azienda va in crisi, il patrimonio personale rischia di essere travolto. Esistono però alcune strategie legali per proteggerlo o almeno limitarne l’aggressione da parte dei creditori aziendali, fermo restando che non è lecito sottrarre fraudolentemente beni ai creditori (ogni atto dispositivo in frode ai creditori può essere revocato e in alcuni casi penalmente perseguito). Vediamo quali strumenti di protezione patrimoniale possono entrare in gioco:

1. Separazione tra Patrimonio dell’Impresa e Patrimonio Personale

La prima e fondamentale barriera è scegliere la giusta forma giuridica per l’attività. Una società di capitali (S.r.l. o S.p.A.) offre per legge la distinzione tra patrimonio sociale (garante delle obbligazioni della società) e patrimonio dei soci (di regola non escutibile per debiti sociali, salvo il conferimento sottoscritto). Se l’azienda di imbottigliamento è gestita tramite una S.r.l., i creditori commerciali della società non possono rivalersi sui beni personali dei soci (casa, conto privato, ecc.), a meno che i soci abbiano prestato garanzie personali. Molti piccoli imprenditori però operano come ditte individuali o SNC/SAS: in tali casi, la distinzione non c’è (imprenditore individuale risponde con tutto il suo patrimonio, soci di SNC e accomandatari SAS rispondono solidalmente e illimitatamente dei debiti sociali). Dunque, costituire una società di capitali e far confluire lì l’attività è già uno strumento base di protezione: limita la responsabilità ai conferimenti e agli eventuali beni sociali, tenendo al riparo (di norma) il resto.

Tuttavia, anche con la società di capitali, nella pratica molte banche e fornitori richiedono al socio/amministratore fideiussioni personali o garanzie reali su beni propri. Queste scardinano la separazione: se la società non paga, la banca escute la fideiussione e colpisce l’amministratore nei suoi beni. Strategia: negoziare per ridurre o non concedere garanzie personali. Questo è spesso difficile a priori; ma in fase di ristrutturazione del debito, un obiettivo può essere liberare l’imprenditore dalle garanzie personali in cambio di un miglior soddisfacimento concordatario dei creditori. Ad esempio, nel concordato o accordo si può pattuire che i creditori rinunciano ad agire contro i garanti in cambio di un pagamento extra (a volte i soci stessi offrono uno “step up” – versano risorse personali nel piano – a fronte dell’esenzione dalle garanzie).

Va detto che i piani attestati e accordi di ristrutturazione offrono protezione anche ai garanti coobbligati? Nella legge fallimentare era un tema: l’accordo ex 182-bis non liberava i fideiussori, salvo patti espliciti. Col CCII, la situazione non è molto diversa: se non c’è accordo specifico, il creditore anche aderente potrebbe cercare il pagamento dal fideiussore per la parte non soddisfatta. Però spesso negli accordi si inserisce clausola di “esenzione del garante se l’accordo è rispettato”. Dunque, come imprenditore si dovrebbe cercare di includere nei negoziati anche la propria posizione di garante, per evitare di pagare comunque da persona fisica ciò che si risparmia come società.

Se invece l’impresa è individuale, un modo per salvare almeno i beni personali essenziali è la procedura di sovraindebitamento (oggi “concordato minore” o “liquidazione controllata” per imprenditori minori): in questi procedimenti, similmente al fallimento, vige una regola di impignorabilità per i beni non pignorabili per legge (es. letti, abiti, ecc.) e in più c’è margine per escludere dal patrimonio liquidando alcuni beni considerati necessari. Ad esempio, il piano del consumatore (oggi piano di ristrutturazione per consumatore) poteva escludere la casa di abitazione dal liquidando, se ciò non leso eccessivamente i creditori. Un imprenditore piccolo potrebbe far valere che la sua casa, se ha un valore modesto e c’è un mutuo gravante, non comporta reale beneficio per i creditori e tenerla fuori. Non sempre ammesso, ma ci sono stati casi.

2. Strumenti di Destinazione o Vincolo su Beni Personali

L’ordinamento offre alcuni strumenti per proteggere beni personali da aggressioni creditorie generiche, vincolandoli a specifiche finalità:
Fondo Patrimoniale (artt. 167 ss. c.c.): un soggetto può destinare determinati beni (immobili, titoli) a far fronte ai bisogni della famiglia. I beni del fondo patrimoniale non possono essere aggrediti da creditori per debiti che il coniuge ha contratto per scopi estranei ai bisogni familiari. Come può aiutare un imprenditore? Se ha un immobile di proprietà personale, può costituirvi un fondo patrimoniale (serve essere coniugati o costituirlo in occasione del matrimonio). Da quel momento, i creditori dell’azienda, se il debito non è stato contratto per esigenze familiari, non potrebbero iscrivere ipoteca né pignorare l’immobile. Attenzione però: questa tutela non è assoluta. Se il debito verso il fornitore/banca è stato contratto per la società, i creditori proveranno a dimostrare che indirettamente era finalizzato al mantenimento del tenore di vita familiare (questo a volte permette loro di bypassare il vincolo). Inoltre, un atto di costituzione di fondo patrimoniale può essere revocato se compiuto quando già c’erano debiti insostenibili (entro 2 anni per atto a titolo gratuito pre-fallimento, art. 166 L.F. e ora art. 292 CCII). E se addirittura fatto con intento fraudolento verso creditori particolari, può integrare reato di sottrazione fraudolenta (art. 388 c.p.). Quindi: il fondo patrimoniale funziona bene se costituito in tempi non sospetti, molto prima della crisi, come prudente pianificazione. Se fatto all’ultimo momento, quasi certamente verrà revocato o considerato inopponibile.
Trust o Vincoli di Destinazione (art. 2645-ter c.c.): l’imprenditore può istituire un trust su beni personali (ad es. affidare la casa a un trustee a favore dei figli) oppure un vincolo ex art. 2645-ter (destinazione di un immobile a soddisfare interessi meritevoli per max 90 anni o vita beneficiario). Questi strumenti separano i beni dal patrimonio dell’imprenditore. Il trust crea addirittura un patrimonio autonomo in capo al trustee; il vincolo di destinazione li riserva a un fine specifico. Di conseguenza, i creditori del disponente non possono attaccare i beni conferiti nel trust/destinazione, salvo anch’essi agire con azione revocatoria se l’atto ha pregiudicato le loro ragioni (azione ordinaria ex art. 2901 c.c., tempo 5 anni). Un trust ben fatto, istituito quando l’imprenditore era solvibile e con uno scopo non fittizio (es. trust per tutela familiare, trust per passaggio generazionale dell’azienda in una holding distinta) può reggere contro i creditori aziendali, rendendo di fatto quei beni intoccabili. Anche qui, se lo si fa post factum, è revocabile: ci sono state pronunce di tribunali fallimentari che hanno dichiarato inefficaci trust costituiti da imprenditori sull’orlo del crac, perché avevano natura di atti in frode ai creditori. Nei casi peggiori, si può persino ravvisare la bancarotta per distrazione (se un bene societario viene portato in trust). Dunque, come regola generale: pianificare per tempo (anni prima delle difficoltà) la protezione di alcuni asset con trust, e non usare trust last minute a debiti già fuori controllo.
Polizze assicurative sulla vita e fondi pensione: Questi hanno una protezione peculiare: le somme versate in una polizza vita o in un fondo pensione sono impignorabili e insequestrabili (art. 1923 c.c. per assicurazioni, D.Lgs. 252/2005 per fondi pensione), finché non vengono liquidate. Molti imprenditori usano versare liquidità in eccesso in polizze vita (anche denominate in assicurazioni miste) come “cassaforte” intoccabile. Attenzione però: anche queste operazioni possono essere revocate se fatte in danno dei creditori (non c’è esenzione dall’azione revocatoria ordinaria, a meno di polizze “di puro rischio” non a scopo investimento). Se un imprenditore, quando i creditori già bussavano, ha spostato 100k su una polizza a favore del figlio, il curatore potrebbe far revocare quell’atto come atto a titolo gratuito pregiudizievole (entro 2 anni se poi fallito). In assenza di fallimento, i singoli creditori potrebbero provare la revoca ordinaria in tribunale civile (entro 5 anni). Tuttavia, se la polizza è stata fatta quando la situazione era normale, i creditori successivi non potranno colpirla. Così come una pensione integrativa su cui l’imprenditore ha accumulato risparmi è al riparo: e in più, in caso di fallimento, la legge esclude dal fallimento i fondi di previdenza complementare (non entrano nell’attivo fallimentare).

3. Salvaguardia della Casa di Abitazione

Per molte famiglie, la casa è il bene più prezioso. Se intestata all’imprenditore o cointestata col coniuge, può essere aggredita per i debiti di lui. Abbiamo menzionato fondo patrimoniale e trust come vie di tutela. Aggiungiamo:
Regime patrimoniale: se coniuge e imprenditore sono in comunione dei beni, i creditori personali dell’uno possono comunque aggredire la quota di proprietà spettante (in regime di comunione, il bene è comune ma il creditore di uno può chiedere lo scioglimento limitatamente al soddisfacimento sul ricavato per la metà del debitore). Se i coniugi optano per la separazione dei beni, la casa intestata per intero al coniuge non debitore è in linea di massima salva dai creditori dell’altro (salvo alcune eccezioni tipo debiti fiscali familiari se la casa fu acquistata coi proventi dell’attività del debitore, ipotesi complesse). Quindi, intestare la casa al coniuge non imprenditore può essere stata una mossa prudente (purché fatta in tempi non sospetti e con fondi che non si possano dire provenienti dall’impresa indebitata). Anche donare la casa ai figli (con riserva di usufrutto, magari) è una mossa che alcuni fanno: però la donazione è attaccabile da creditori (revocatoria entro 5 anni o se fallimento entro 2 anni). Dopo 5 anni dalla donazione senza azioni, il creditore non può più revocarla. Rimane vulnerabile agli eredi legittimari (ma quello è altro discorso). Dunque, un imprenditore prudentissimo potrebbe molti anni prima intestare la casa ai figli e vivere in comodato o usufrutto. È rischioso cedere il controllo così, ma in casi si fa.
Beni impignorabili: per legge, non sono mai espropriabili i beni di modico valore essenziali alla vita quotidiana. Ma la casa di abitazione di solito è pignorabile (salvo il caso di unico immobile non di lusso di debitore persona fisica, su cui Equitalia oggi Agenzia Riscossione non può procedere se non supera €120k e altre condizioni). Va ricordato: se il creditore è Agenzia delle Entrate, esiste un limite introdotto dal 2013: l’abitazione principale del debitore non può essere espropriata da Agenzia Riscossione se: è l’unico immobile di proprietà, non di lusso (cat. non A/8 o A/9) e il debitore vi risiede anagraficamente. In quel caso il Fisco non può pignorare, può al più iscrivere ipoteca. Questo però non vale per gli altri creditori (banche, privati) che possono pignorare comunque.

4. Utilizzo di Società Distinte e Shielding del Patrimonio

Un’altra strategia classica: separare in entità diverse i vari asset. Ad esempio: l’imprenditore crea una società immobiliare a cui vende (o conferisce) l’immobile in cui opera l’azienda, e fa un contratto di affitto alla società operativa. Così, se l’azienda operativa fallisce, l’immobile è salvo nella società immobiliare (che magari resta dei familiari). Attenzione: tali operazioni tra parti correlate sono soggette a possibili revocatorie e, se fatte sotto costo, azioni del curatore come abuso di forma societaria. Però se fatte correttamente e anzitempo, costituiscono un patrimonio separato. Un altro esempio: l’imprenditore potrebbe far detenere i macchinari a una società di leasing di famiglia, così l’operativa li prende a noleggio. In crisi, i creditori di Alfa Srl non si attaccano ai macchinari perché non di sua proprietà. Queste architetture (dette asset partitioning) vanno realizzate con largo anticipo e rispettando la sostanza (prezzi di trasferimento di mercato, reali scopi economici) per non essere viste come frodi.

Sovente si utilizza la figura della holding: l’imprenditore crea una holding che possiede la società operativa e magari la holding stessa è proprietaria degli immobili, marchi, ecc., che dà in uso all’operativa. Se l’operativa fallisce, la holding perde il capitale investito ma preserva gli asset (che magari vengono riaffittati se si crea nuova società, etc.). In tali contesti, di solito le banche però chiedono garanzie globali: occorre considerare l’equilibrio delle pretese di creditori.

5. Procedure Concorsuali come Strumento di Esdebitazione

Paradossalmente, aderire a una procedura concorsuale può essere la migliore strategia di protezione residua per il patrimonio personale. Ad esempio:
– Se l’imprenditore individuale è sommerso da debiti, chiedere l’accesso alla liquidazione controllata (ex liquidazione del patrimonio, sovraindebitamento) gli consente di liquidare tutto in modo ordinato, ma poi ottenere l’esdebitazione automatica dopo 3 anni (il CCII prevede per la liquidazione controllata dei non fallibili che il debitore persona fisica sia liberato dai debiti concorsuali residui trascorsi 3 anni dall’apertura, senza bisogno di ulteriore istanza ). Questo è un potente strumento di fresh start: i creditori prendono quel che c’è, dopo 3 anni ciò che non è stato soddisfatto viene cancellato. L’imprenditore perde i beni, ma salva futuro reddito e nuove proprietà da quei vecchi debiti.
– Similmente, il fallito (liquidazione giudiziale) può ottenere l’esdebitazione (qui su richiesta, ma oggi la legge la concede con più facilità se il fallito è stato diligente). Quindi, affrontare il fallimento e “pulire” i debiti potrebbe essere preferibile a trascinarsi all’infinito i creditori addosso.

Per il socio di S.r.l. che ha garantito personalmente debiti sociali, se viene escusso e non riesce a pagare, può considerare la procedura di sovraindebitamento del consumatore: se il socio non è egli stesso fallibile (magari perché non imprenditore individuale), e i debiti derivanti dalle fideiussioni sono per lui “estranei alla sua attività” (un po’ discusso se fare il garante di una società rientra nel “consumatore”), potrebbe provare un piano del consumatore per pagare in parte quei debiti e farsi esdebitare. È un tema tecnico, ma giusto per dire: le procedure di insolvenza personale oggi offrono la prospettiva di chiudere i conti e ricominciare.

Nota su reati tributari e patrimoni: Quando un imprenditore ha debiti fiscali e teme conseguenze penali (come l’omesso versamento IVA), istintivamente potrebbe pensare di vendere la casa per pagare il fisco ed evitare il reato. Ma se la casa è in fondo patrimoniale o protetta, vendendola la espone. Un altro scenario: costituire un fondo patrimoniale e poi non pagare l’IVA sperando di non subire pignoramento sulla casa – attenzione, il fondo patrimoniale non protegge dal reato penale, che scatta se non paghi IVA oltre soglia. Quindi, l’unica via per evitare condanna è pagare l’IVA dovuta prima del processo. A volte conviene vendere un asset per farlo. Insomma, l’imprenditore deve equilibrare protezione patrimonio e necessità di estinguere eventuali posizioni a rischio penale.

6. Pianificazione Patrimoniale Preventiva

In definitiva, la migliore strategia è agire in tempi di bonaccia, non durante la tempesta. Un imprenditore prudente, consapevole dei rischi d’impresa, dovrebbe:
– Diversificare il patrimonio, non reinvestire tutto nell’azienda.
– Intestare immobili di famiglia a persone non coinvolte nell’attività (moglie, figli) o in strutture protette (trust familiari) molti anni prima di eventuali problemi.
– Limitare l’uso di garanzie personali o, se necessario, contrattare limiti alle fideiussioni (es. importo massimo garantito).
– Tenere una quota di risorse in strumenti impignorabili (es. una polizza vita, un TFR in un fondo pensione) come “paracadute”.
– Se intravede segnali negativi nel business, non indebitarsi personalmente ancor di più per tamponare: evitare di ipotecare la casa per fare aumenti di capitale disperati. A volte meglio ridimensionare l’impresa, ridurre i costi e proteggere la casa, piuttosto che rischiare tutto.

Chiaramente, c’è un limite etico-giuridico: tutte le soluzioni di asset protection devono muoversi entro il lecito. Sottrarre attivo ai creditori quando questi sono già in diritto di soddisfarsi è illegale. Il confine temporale è la cronologia: pianificare prima è lecito (si chiama pianificazione patrimoniale), farlo dopo può essere una frode.

In conclusione, un imprenditore indebitato può difendere i suoi beni personali combinando strumenti giuridici diversi: forme societarie adeguate, atti di destinazione, procedure concorsuali per scaricare il debito residuo, e accordi negoziali per liberarsi dalle garanzie. Ogni caso richiede valutazioni specifiche e consulenza esperta (legale e notarile). L’importante è non affidarsi a stratagemmi “fai da te” dell’ultimo minuto (come far sparire soldi dal conto): oltre a essere facilmente annullati, espongono a guai maggiori. Meglio usare scudi legali riconosciuti, con trasparenza e anticipo.

Esempio pratico di protezione patrimoniale: Mario è titolare al 100% di “Imbottigliamento Alfa Srl” e ha personalmente garantito un mutuo aziendale di €500.000 con ipoteca sulla sua casa. La società va in crisi e Mario vede concreto il rischio di insolvenza. Cosa può fare? Innanzitutto, cerca un accordo di ristrutturazione col mutuante: magari la banca accetta, in concordato, una somma inferiore e di liberare l’ipoteca, se Mario le versa subito 300.000 ottenuti vendendo altri asset (ad esempio una seconda casa). Così salva l’abitazione primaria. Se questo non fosse possibile e la banca minaccia escussione, Mario potrebbe valutare di mettere la casa in vendita e ricavarne lui il valore di mercato (sperando sia > 500k): con quei soldi paga la banca liberando l’immobile dall’ipoteca, ed eventualmente reinveste il residuo in un bene intestato alla moglie o in un fondo protetto. Certo, perde la casa, ma almeno la realizza al valore pieno (in asta l’avrebbe magari persa a metà prezzo e comunque sarebbe rimasto debitore di differenza). Se invece Mario avesse tempo (anni) prima del default, potrebbe ancora fare un trust familiare sulla casa, ma con il debito ipotecario sopra non servirebbe: la banca ha diritto ipotecario a prescindere. Quindi, la leva giusta è negoziare con la banca come parte di un piano concordatario. Quanto ai debiti con fornitori, Mario già anni prima aveva messo i macchinari in leasing tramite un’altra società sua: quindi i fornitori non potranno pignorarli perché formalmente non di Alfa Srl. Questo gli dà più potere contrattuale, magari riservandosi di riacquistare quei beni dalla società leasing dopo la crisi. Mario decide anche di mettere i risparmi rimasti in una polizza vita intestata alla moglie, evitando che restino sul conto societario erodibile. Fa tutto ciò prima di avviare il concordato. Se fatto in buonafede e con proporzione, potrebbe riuscire a salvare parte del patrimonio personale.

Domande Frequenti (FAQ) su Crisi d’Impresa e Tutele del Debitore

Di seguito una serie di domande e risposte che chiariscono in modo diretto alcuni dubbi comuni agli imprenditori indebitati (e ai loro consulenti), riassumendo quanto trattato finora.

D: La mia azienda ha troppi debiti e non riesce a pagarli: rischio il fallimento?
R: Se la tua azienda è insolvente (non paga sistematicamente i debiti alla scadenza e non ha liquidità o attivo prontamente liquidabile per farvi fronte), i creditori possono chiedere al tribunale la liquidazione giudiziale (ex fallimento). La legge prevede però che la procedura di liquidazione giudiziale si apra solo se l’impresa non è “minore” e se i debiti scaduti superano €30.000 . Quindi, se la tua è una piccola impresa sotto tutte le soglie (attivo ≤ 300k, ricavi ≤ 200k, debiti ≤ 500k) , non sei soggetto a fallimento ma alle procedure di sovraindebitamento (ad es. concordato minore o liquidazione controllata). Se invece superi anche uno solo di questi parametri e hai debiti scaduti oltre 30k, sei tecnicamente fallibile e un creditore (o l’INPS, l’Agenzia Entrate, o la Procura) potrebbe presentare istanza. Per difenderti, conviene giocare d’anticipo: non aspettare l’istanza di un creditore. Puoi tu stesso attivare una procedura come il concordato preventivo (anche solo con riserva) , che blocca le istanze di fallimento dei creditori. Se la situazione è recuperabile, considera un accordo o un piano attestato prima che la tensione sfoci in istanza di fallimento: una volta pendente quella, i margini si assottigliano (bisogna convincere il giudice di aver già una soluzione concreta in atto).

D: La banca minaccia di escutere la fideiussione che ho firmato: possono prendermi casa e altri beni?
R: Se hai firmato una fideiussione omnibus o specifica a garanzia dei debiti della società, purtroppo la banca può agire direttamente contro di te in base a quell’impegno, in genere senza neppure bisogno di sentenza (molte fideiussioni contengono la clausola di pagamento a prima richiesta, equivalente a un titolo esecutivo). Quindi sì, la banca può pignorare i tuoi beni personali – casa, auto, conto corrente – fino a soddisfazione del suo credito. Per difenderti, puoi tentare due strade: negoziale e procedurale. Negoziale: contatta la banca e prova a ristrutturare il debito garantito, magari offrendo un pagamento parziale immediato a saldo. Spesso le banche in crisi d’impresa preferiscono trattare un stralcio piuttosto che azioni lunghe: ad esempio, se riesci a proporre il 50% subito attingendo a risparmi o aiuto familiari, la banca potrebbe accettare liberandoti. Oppure includi la banca in un eventuale accordo di ristrutturazione o concordato, pattuendo che rinunci a rivalersi su di te a fronte del soddisfo parziale concordatario. Procedurale: se la banca non tratta e agisce contro di te, potresti considerare di accedere tu stesso a una procedura da sovraindebitamento (se i debiti personali superano le tue capacità): ad esempio, un piano del consumatore se la tua fideiussione è considerabile debito “personale” non professionale, oppure una liquidazione controllata dei tuoi beni. Questo metterebbe un giudice a controllare e potrebbe bloccare o far decadere l’esecuzione individuale in favore di una soluzione globale. Ovviamente estremi rimedi: prima tenta la via dell’accordo. Sappi che se la banca ha ipoteca sulla casa per la fideiussione, è in forte posizione. C’è la regola (per crediti fiscali) che Agenzia Entrate Riscossione non può pignorare la prima casa in cui risiedi se è l’unica proprietà e non di lusso; ma la banca non ha questo divieto. Dunque, valuta seriamente la possibilità di vendere volontariamente la casa per estinguere il debito ed evitare l’asta (che è peggio).

D: Ho debiti con il Fisco (IVA, ritenute) e l’INPS: come posso evitare che blocchino la mia azienda?
R: I debiti verso Agenzia Entrate e INPS portano spesso a misure come fermi amministrativi su veicoli, pignoramenti di conti e crediti, e possono provocare il blocco del DURC (documento di regolarità contributiva, necessario per partecipare ad appalti o ricevere pagamenti pubblici). Per evitare azioni aggressive, la prima cosa è attivare una rateazione del debito presso l’ente creditore . Ad esempio, puoi chiedere ad Agenzia Entrate-Riscossione un piano fino a 6 anni (72 rate) o, se sei in crisi grave, fino a 10 anni (120 rate). Una volta concessa la dilazione e pagata la prima rata, tutte le procedure esecutive sono sospese e l’ADER non procede con nuovi pignoramenti. Analogamente l’INPS concede piani dilazionati, e ottenutoli puoi richiedere un DURC provvisorio che attesta la regolarità in pendenza di rate. Se il debito è molto elevato e non riesci a rateizzare su 6-10 anni con le tue capacità, puoi includere Fisco e INPS in un piano di ristrutturazione o in un concordato, offrendo un pagamento parziale. Con le nuove norme, il tribunale può omologare anche senza il consenso di Agenzia Entrate/INPS se offri il massimo possibile (almeno quanto prenderebbero da un fallimento) . Questo si chiama cram-down fiscale e previdenziale: in pratica potresti pagare, ad esempio, solo il 50% del debito fiscale in 5 anni, e se ciò è più di quanto il Fisco otterrebbe smantellando la tua azienda, il giudice può imporlo nonostante il parere contrario del Fisco. Naturalmente servirà un attestatore che certifichi la convenienza e serve passare per accordo di ristrutturazione ex art. 63 CCII o concordato preventivo. In sintesi: prima tenta la strada bonaria (rateazione, magari aderendo a eventuali condoni/rottamazioni disponibili), in parallelo valuta se inserire quei debiti in un contesto di risanamento globale. Non lasciare i debiti fiscali trascinare: oltre a sanzioni e interessi forti, c’è il rischio penale per IVA e ritenute (sopra certe soglie). Meglio ridurli o diluirli il prima possibile.

D: Posso continuare a gestire l’azienda durante una procedura di ristrutturazione o rischio di perderne il controllo?
R: Dipende dalla procedura scelta. Nel piano attestato e nella composizione negoziata, resti pienamente in controllo: nessun organo esterno amministra l’azienda (nella negoziata c’è l’esperto che però funge da facilitatore, non ha potere gestionale). Anche nell’accordo di ristrutturazione, fino all’omologa sei tu a gestire l’ordinario, sotto la supervisione eventuale del tribunale solo per atti straordinari se hai chiesto misure protettive. Nel concordato preventivo, mantieni l’amministrazione, ma sei sotto la vigilanza di un commissario giudiziale e del giudice delegato : ciò significa che puoi compiere atti di ordinaria gestione, mentre per quelli straordinari (es. vendere un immobile, fare transazioni, accendere nuovi finanziamenti) devi chiedere autorizzazione al tribunale. Quindi c’è un controllo, ma non vieni estromesso salvo tu compia irregolarità gravi. Diverso è il caso del concordato semplificato e della liquidazione giudiziale: nel semplificato, presenti il piano ma poi al momento dell’omologa il tribunale nomina un liquidatore giudiziale e tu esci di scena, perché la finalità è liquidare i beni e chiudere; nella liquidazione giudiziale (fallimento) vieni spossessato fin dall’inizio e un curatore prende le redini. Dunque, se tieni al controllo, dovresti restare nelle opzioni di risanamento (piano, accordo, concordato in continuità). Anche il concordato in continuità, se omologato, ti permette di proseguire l’attività (sotto il controllo del commissario fino a fine esecuzione del piano). Nota: a volte i creditori possono chiedere misure cautelari tipo la sostituzione degli amministratori in concordato se temono atti di mala fede. Ma è raro e avviene solo se vi sono evidenze di comportamenti fraudolenti. In generale, la legge favorisce il debtor in possession (debitore in controllo) nelle procedure concordatarie, salvo appunto esiti liquidatori dove subentra un liquidatore indipendente.

D: La procedura di composizione negoziata è davvero efficace? Ho sentito che pochi trovano un accordo…
R: La composizione negoziata è uno strumento nuovo e la sua efficacia dipende molto dal caso concreto. I primi dati mostrano che circa il 20% delle imprese che la intraprendono riescono a trovare una soluzione concordata . Non è tantissimo, ma va interpretato: un altro 30-40% chiude presto perché l’esperto rileva che l’impresa è senza speranza (evitando di perdere altro tempo e denaro) . In alcuni casi la negoziazione non porta ad accordo ma permette comunque di preparare un successivo concordato o un concordato semplificato più consapevole. Vantaggio: durante la composizione negoziata puoi ottenere intanto protezione dai creditori (73% dei casi ottiene misure protettive) e questo di per sé è un beneficio temporaneo, un “congelamento” che può darti il tempo per magari incassare crediti, ridurre costi, studiare alternative. Quindi non definirei l’esperienza inefficace: è uno strumento di emersione anticipata della crisi. Certo, se ti aspetti che arrivi l’esperto a fare miracoli, rimarrai deluso. Il successo dipende principalmente da quanto la tua azienda sia risanabile e dalla volontà dei creditori di collaborare. In Italia molti piccoli imprenditori arrivano alla crisi troppo tardi, quando ormai i margini per un accordo sono esigui. Questo spiega il numero non enorme di accordi conclusi. Ma dove c’è ancora business valido e creditori ragionevoli, la negoziazione assistita può farli convergere su soluzioni creative (dilazioni, conversioni debiti in quote, nuovi soci). Considera poi che l’alternativa era spesso il fallimento diretto: anche solo un 20% di imprese salvate è meglio di zero. In definitiva, se la tua impresa è in crisi ma ha prospettive (ordine in portafoglio, magari problemi solo finanziari ma prodotto valido), tentar la negoziazione con un esperto male non fa. Se invece sai già che sei insolvente senza rimedio, allora la negoziata servirà solo a certificare ciò e ti orienterà verso la liquidazione, ma almeno farai quell’ultimo tentativo in buona fede (che può contare a tuo favore).

D: Posso escludere dei creditori dal concordato o devo coinvolgerli tutti?
R: Nel concordato preventivo devi includere tutti i creditori anteriori (a meno che qualcuno rinunci volontariamente alla partecipazione – ma nei fatti tutti vogliono esserci per vedere cosa ottengono). Non puoi dire “questo creditore lo pago fuori e non lo metto dentro”: sarebbe un concordato parziale, non ammesso. Tutti devono essere almeno figurativamente messi nel piano (anche se prevedi di pagarne qualcuno al 100%, comunque lo indichi nel piano, magari in classe a parte). Diverso è negli accordi di ristrutturazione: lì per legge devi avere l’adesione del 60% dei crediti, e gli altri – i cosiddetti estranei – restano fuori dall’accordo ma devi comunque prevedere come li pagherai (integralmente entro certi termini) . Quindi li “escludi” nel senso che non aderiscono, ma non li puoi ignorare: il tribunale omologa solo se vede che li salderai come previsto dalla legge. Insomma, li devi soddisfare comunque, non li puoi tagliare senza consenso. Nel piano attestato puoi teoricamente accordarti solo con alcuni creditori e lasciarne fuori altri senza occuparli nel piano (perché il piano attestato è documento interno, non ha bisogno di includere tutti). Però devi essere cauto: se lasci fuori un creditore importante e non lo paghi, quello può farti saltare il banco (azione legale). Quindi in pratica, anche nel piano attestato si cerca di considerare tutti, almeno prevedendo come regolarli, sebbene non siano formalmente parti del piano. Nel concordato semplificato, analogamente al concordato preventivo, tutti i creditori concorsuali sono considerati (non votano ma hanno diritto a opposizione). Puoi comunque classarli e trattarli diversamente: ad esempio, decidere di pagare per intero i fornitori essenziali (classe A) e pagare 10% i restanti chirografari (classe B). Questo è lecito, purché vi sia una giustificazione (es. la continuità indiretta rende opportuno soddisfare certi fornitori cruciali). In sintesi: non puoi legalmente fare una procedura “ad personam” per alcuni creditori e ignorarne altri – a meno che tu riesca a saldare integralmente questi altri per via extra concordato prima o durante (ma allora non sarebbero più creditori, li avresti pagati). Dunque, la regola è universalità del concorso: tutti i creditori concorsuali vanno presi in considerazione. Nei concordati con continuità, la legge consente di impedire il voto a taluni creditori strategici che vengono pagati integralmente (li escludi dal voto per far andare in porto la manovra), ma comunque sono nel piano come pagati al 100%. Quindi l’esclusione totale no, la differenziazione sì.

D: Dopo la chiusura del fallimento o del concordato devo comunque pagare i debiti residui?
R: Se è stata una liquidazione giudiziale (fallimento) e tu sei un imprenditore individuale o un socio illimitatamente responsabile, hai diritto di chiedere l’esdebitazione per liberarti dai debiti non soddisfatti . Col Codice della Crisi, questa liberazione può avvenire anche automaticamente se certi requisiti sono rispettati (ad esempio, nel sovraindebitamento la legge parla di esdebitazione di diritto dopo 3 anni per il debitore meritevole , e nel fallimento tradizionale comunque la si ottiene a istanza ma quasi sempre concessa se non hai frodato). Quindi, in linea generale, no: dopo il fallimento, i debiti residui verso creditori concorsuali vengono cancellati per la persona fisica (restano invece per una società, ma la società viene cancellata dal registro e di fatto quei debiti non sono più esigibili da nessuno se non nei limiti dell’attivo distribuito). Nel caso del concordato preventivo, se sei una società, paghi quelle percentuali previste e il resto dei debiti viene stralciato per effetto dell’omologa e della successiva esecuzione del piano: la società ne esce “pulita” (o viene liquidata e chiusa). Se sei un imprenditore individuale ammesso al concordato, il CCII prevede che tu abbia diritto all’esdebitazione del debito non soddisfatto a patto di aver adempiuto il piano concordatario (concetto simile al fallimento): è un’aggiunta delle nuove norme di sovraindebitamento. In pratica, il concordato è già di per sé un “saldo e stralcio” legale: ciò che non paghi perché falcidiato dal concordato non potrà più esserti chiesto dai creditori (sono obbligati a rinunciarvi per legge). Quindi, se la domanda era: rimango indebitato personalmente dopo? – la risposta è no, a condizione che la procedura sia andata a buon fine e tu abbia rispettato gli obblighi assunti. Un’eccezione: i debiti esclusi dall’esdebitazione. La legge stabilisce che alcune categorie non si cancellano: tipicamente alimenti, debiti da risarcimento danni per illecito extracontrattuale, multe penali, e – nel vecchio fallimento – anche l’IVA per un po’ era discussa. Ora l’IVA è esdebitabile in procedure concorsuali (la Corte UE ha detto che è ammissibile liberare l’imprenditore dall’IVA non pagata se è in buona fede). Quindi direi che, post procedura concorsuale, la maggior parte dei debiti d’impresa residui viene meno. Al contrario, se non fai nessuna procedura e i creditori restano insoddisfatti, essi potrebbero aggredire il tuo patrimonio per 10 anni (termine di prescrizione delle sentenze) o anche oltre se rinnovano titoli. Quindi le procedure concorsuali, pur dolorose, hanno questo scopo: chiudere definitivamente la partita debitoria.

D: Ho firmato assegni o cambiali che la mia azienda non può onorare: cosa rischio a livello penale?
R: Gli assegni scoperti espongono l’emittente a sanzioni amministrative e all’iscrizione al CAI (Centr. allarme interbancaria) con divieto di emettere assegni per 2 anni, a meno che l’assegno venga pagato (anche tardivamente) entro 60 giorni con penale e interessi: in tal caso si evita la sanzione. Quindi se hai assegni aziendali a vuoto, hai 60 giorni per “regolarizzarli” pagando quanto dovuto: farlo eviterà la sanzione ed è opportuno. Se non li paghi, non è reato penale (non più dal 2002, a parte casi di assegni falsi), ma incorrerai in una sanzione amministrativa pecuniaria anche salata e interdizione dall’emettere assegni. Quanto alle cambiali (pagherò o tratta accettata) non onorate, non c’è implicazione penale o amministrativa: però il protesto rimane e incide sul rating. Il rischio maggiore è se hai eventualmente rilasciato dichiarazioni false per ottenere credito, allora entri nel campo della truffa o false comunicazioni. Ma di per sé non pagare un assegno o una cambiale non è più un reato (un tempo c’era la figura di insolvenza fraudolenta per chi contraeva obbligazioni senza volerle adempiere, ma è quasi mai contestata se non in contesti di frode conclamata). In sostanza: hai rischi civilistici (protesto, azioni esecutive immediate perché assegni e cambiali sono titoli esecutivi) e amministrativi (per assegni). Se temi sanzioni, cerca di coprire quegli assegni entro i 60 giorni (magari negoziando con chi li ha che li versi più avanti per darti tempo). A livello di immagine, essere segnalato come protestato peggiora la situazione per la fiducia dei creditori. Dunque, è un’ulteriore ragione per attivarti prima: se sai che non riuscirai a pagare, forse è il caso di bloccare tutto chiedendo un concordato con riserva, così nessuno incassa gli assegni e li metti tutti dentro la procedura. Oppure avvisa i creditori prima che li depositino, proponi soluzioni alternative (ad esempio “non incassare l’assegno, ti pago il 70% a 30 giorni se lo restituisci”).

D: Quali sono le ultime novità legislative in materia di crisi d’impresa di cui tenere conto (aggiornate al 2025)?
R: Le più rilevanti novità recenti sono:
Decreto Correttivo Ter (D.Lgs. 136/2024) in vigore da ottobre 2024, che ha affinato molte regole: ha chiarito come fare le transazioni col Fisco e l’INPS nelle varie procedure, specificando ad esempio i documenti da allegare e i limiti; ha introdotto la possibilità di dilazione nei piani del consumatore fino a 2 anni (moratoria) formalizzando pronunce della Cassazione ; ha semplificato la procedura di concordato (per esempio ora è più facile modificare il piano o il ceto creditorio prima del voto, ed è previsto reclamo contro provvedimenti del giudice delegato che in precedenza non era chiaro come impugnare) ; ha rafforzato gli “alert” pubblici (anche se ancora volontari, ha spinto Agenzia Entrate e INPS a inviare comunicazioni di sollecito) e ha coordinato la disciplina delle piccole imprese. Insomma, il legislatore ha fatto un tagliando al Codice della Crisi per risolvere difetti emersi nel primo anno di applicazione. Al maggio 2025 il quadro normativo è considerato abbastanza stabile .
Recepimento della Direttiva Insolvency (D.Lgs. 83/2022), che ha introdotto dal 2022 i nuovi strumenti come il piano di ristrutturazione soggetto a omologa (PRO) e accordi agevolati al 30% , e la forzatura del voto in concordato (cram-down interclassi). Queste sono novità di principio: in pratica pian piano i tribunali iniziano ad applicarle. Ad esempio, già nel 2023 un tribunale ha ammesso un concordato con cram-down di classi dissenzienti. Quindi ora sai che hai più flessibilità: non occorre per forza il sì di tutte le classi di creditori, il giudice può intervenire se il piano è equo. Anche l’art. 112-bis CCII recepisce la giurisprudenza che permette l’omologa senza il sì del Fisco .
Riforme fiscali parallele: periodicamente escono sanatorie (nel 2023 la “Rottamazione-quater”, nel 2024 ce ne potrebbero essere altre). Queste impattano sulla strategia: ad esempio, se stai per fare un concordato, valutare di attendere o includere la definizione agevolata del debito tributario può cambiare il piano (pagare meno sanzioni e interessi). Nel 2023 e 2024 il governo ha varato anche norme per la giustizia civile e per la pubblica amministrazione in crisi, ma per le imprese private la cornice è questa.
Sentenze importanti: la Cassazione e la Corte Costituzionale come detto hanno emesso alcune decisioni chiave: Cass. Sez. Unite 8500/2021 sul cram-down fiscale (ora legge) ; Cass. 576/2024 sulla possibilità di dilazione oltre 5 anni dei privilegiati in piani di sovraindebitamento (spinta recepita nel Correttivo) ; Corte Cost. 190/2023 che non ha bocciato gli alert pubblici ; Cass. 13418/2023 che ha sanzionato l’abuso del concordato in bianco . Quindi, la tendenza è: rigore contro abusi, apertura mentale a soluzioni flessibili per salvare imprese, e spinta a utilizzare la composizione negoziata come passo preliminare.

D: Gli amministratori possono essere ritenuti personalmente responsabili dei debiti aziendali?
R: In linea generale, per le società di capitali, no: gli amministratori non rispondono con il loro patrimonio dei debiti sociali verso i creditori (c’è autonomia patrimoniale perfetta). Tuttavia, possono essere chiamati a rispondere dei danni se con la loro condotta hanno aggravato il dissesto. Come spiegato, il curatore fallimentare o il commissario del concordato potrebbero agire contro di loro con l’azione di responsabilità, facendo valere che hanno violato i doveri gestionali e causato un buco maggiore . In tal caso, se il tribunale li condanna, di fatto col loro patrimonio dovranno risarcire (fino a coprire eventualmente debiti non pagati ai creditori). Un caso tipico: se non hanno pagato i contributi e le imposte quando c’erano le risorse per farlo destinandole magari ad altro, l’Amministratore Straordinario o Curatore potrebbe citarli per quel danno (oltre alle possibili sanzioni per inadempienze fiscali). Inoltre, in alcune situazioni particolari, la legge prevede responsabilità diretta: ad esempio, se gli amministratori di S.r.l. non chiedono tempestivamente la liquidazione della società in caso di capitale azzerato, rispondono personalmente dei debiti contratti dopo quell’omissione . Oppure in materia fiscale, l’art. 2392 c.c. può combinarsi col dovere di vigilare: c’è stato dibattito se l’amministratore fosse responsabile verso l’Erario per non aver versato l’IVA – di solito no, ma se quell’omissione è frutto di mala gestio (per esempio ha pagato altri preferendo evadere l’IVA), allora nel giudizio di responsabilità quel danno (sanzioni, etc.) può essergli imputato. Infine, se parliamo di società di persone o ditta individuale, l’amministratore è il debitore stesso e quindi risponde illimitatamente. Anche nelle S.r.l., ricorda, se c’è abuso della forma societaria (tipo società usata per scopi personali confondendo conti, o frodi), un giudice potrebbe tentare un’azione di “piercing the corporate veil” (cioè non riconoscere la separazione patrimoniale in casi eccezionali di frode). Ma sono casi rari e limite. Dunque, tranquillizzando: i debiti aziendali restano dell’azienda; l’amministratore risponde se ha colpa nella cattiva gestione e qualcuno glielo contesta in giudizio con successo. Per mitigare questo rischio, molte società stipulano polizze D&O (Directors & Officers) che coprono i manager per richieste di risarcimento (tranne dolo e atti non assicurabili). Se la tua società ne ha una, può essere un salvagente: in caso di causa del curatore, l’assicurazione paga il danno liquidato (entro massimale) al posto tuo.

D: In prospettiva, è meglio cercare un accordo stragiudiziale con i creditori o conviene andare direttamente in una procedura concorsuale?
R: Dipende dalla situazione: se hai pochi creditori e collaborativi, uno stragiudiziale (piano attestato o accordo privato) è preferibile: eviti costi di procedura, tempi e pubblicità negativa. Ad esempio, se le banche che ti hanno finanziato sono disposte a rinegoziare fuori dai tribunali, è sicuramente meglio farlo così. Tuttavia, se i creditori sono tanti o litigiosi, o se serve imporre sacrifici a qualcuno che non li accetterebbe volontariamente (tipicamente il Fisco che dice no a tagli, o il fornitore rancoroso), allora la via concorsuale offre strumenti coercitivi (cram-down, maggioranza di voti) per arrivare a una soluzione non consensuale al 100%. Un fattore è anche la fiducia: a volte i creditori, specie fornitori, non si fidano di accordi privati perché temono che altri corrano in tribunale prima di loro. Paradossalmente preferiscono un concordato perché li vincola tutti e c’è un giudice di mezzo. Quindi devi valutare il peso e la natura dei tuoi creditori. Inoltre, considera tempi e obiettivi: se l’azienda ha chance di essere venduta o ricapitalizzata, un accordo stragiudiziale magari è più flessibile per attirare investitori (che evitano lo stigma concorsuale). Se invece l’azienda ha urgente bisogno di protezione da pignoramenti, solo la procedura formale (concordato o composizione negoziata con misure protettive) te la dà efficacemente. Spesso la scelta è graduale: puoi tentare prima un approccio informale (negozi qualche moratoria), se vedi ostacoli passi alla composizione negoziata; se ancora non basta, approdi al concordato. Questo percorso è incoraggiato dal nuovo sistema. Quindi non è “o l’uno o l’altro” esclusivamente: puoi integrare. Ad esempio, avvii la negoziazione assistita (che è di fatto stragiudiziale se non chiedi misure), e parallelamente prepari un concordato da usare se emergono attriti insormontabili. In conclusione: preferisci l’accordo stragiudiziale se realisticamente raggiungibile, ma tieni pronta la carta concorsuale come backup per costringere eventuali dissenzienti o bloccare azioni immediate. Un buon advisor saprà dirti se i numeri e gli atteggiamenti dei creditori lasciano sperare un accordo su base volontaria (spesso se il piano offre più del 50% ai chirografari e ha logica, molti preferiscono evitare il concordato).

D: Dopo una procedura concorsuale di liquidazione (fallimento o concordato liquidatorio) potrò tornare a fare impresa o sarò soggetto a interdizioni?
R: In caso di fallimento (liquidazione giudiziale), per la persona fisica scattano per legge alcune interdizioni per la durata della procedura: non puoi esercitare imprese commerciali né fare il direttore di società, non puoi avere cariche pubbliche, etc., finché dura (art. 317 CCII). Dopo la chiusura, e specialmente se ottieni l’esdebitazione, tali incapacità cessano. Ottenuta l’esdebitazione sei libero anche dai debiti residui e puoi ripartire. Vi è però una segnalazione nella Centrale Rischi e nel casellario dei falliti (ora c’è un Registro nazionale delle procedure concorsuali) che però è consultabile da autorità, non dal pubblico. Insomma, nessuna legge ti vieta di avviare una nuova società post-fallimento: dovrai affrontare la diffidenza di banche e partner che magari sanno del precedente insuccesso, ma legalmente sei abilitato (tranne casi di condanna penale con interdizione dai ruoli societari, ma quelle sono situazioni estreme, es. bancarotta fraudolenta con interdizione dai pubblici uffici e direzione di impresa per 10 anni). Nel concordato preventivo, non essendoci dichiarazione di fallimento, non ci sono interdizioni legali automatiche. Gli amministratori conservano la carica e, una volta omologato e completato il concordato, rimangono normalmente abilitati. Di fatto, se la società è stata liquidata, quell’ente cessa e l’imprenditore magari apre un’altra società: può farlo, nessun divieto (purché non ci siano state misure specifiche come la sanzione dell’art. 288 CCII che punisce il dolo o abuso con divieto fino a 10 anni di intraprendere nuova attività – ma è un caso raro applicato in frodi gravi). Nel concordato semplificato, analogamente, dopo l’omologa il debitore (se persona fisica) potrà proporre esdebitazione e tornare in pista. Quindi, l’ordinamento odierno punta al “fresh start”, specialmente per gli imprenditori onesti ma sfortunati: non vuole castigarli a vita. C’è addirittura una norma che prevede che l’imprenditore esdebitato debba essere riabilitato anche reputazionalmente. Certo, in banca dati CRIF se c’erano sofferenze, quelle rimangono per un po’ e potrebbero renderti più difficile ottenere credito nel breve periodo. Ma nulla di insuperabile col tempo, specie se la nuova iniziativa è valida. Importante: se la stessa persona apre una nuova società subito dopo il fallimento della vecchia e fa le stesse cose, i fornitori magari vorranno pagamento anticipato, le banche magari solo fidi garantiti. Sta poi a te ricostruire fiducia. Da un punto di vista strettamente legale, però, non sei bandito dall’imprenditoria. In sintesi: dopo la procedura concorsuale potrai tornare a fare impresa, e l’esdebitazione ti darà anche l’opportunità di ripartire senza zavorre.

Casi Pratici di Crisi d’Impresa: Simulazioni

Per comprendere meglio l’applicazione concreta degli strumenti e delle strategie descritte, esaminiamo due scenari simulati riguardanti un’azienda di impianti di imbottigliamento in difficoltà. Questi esempi illustrano le possibili scelte e conseguenze dal punto di vista del debitore, nel contesto normativo italiano attuale.

Caso 1: Risanamento tramite Accordo di Ristrutturazione e Protezione del Patrimonio

Situazione iniziale: “BottlingTech S.r.l.” produce macchinari per imbottigliamento. A causa di investimenti sbagliati e di un calo ordini, accumula €2 milioni di debiti: €800k con banche (mutui e leasing), €500k con fornitori, €300k di scoperto di c/c e fidi, €200k di debiti fiscali (IVA e IRES) e €200k verso INPS e dipendenti (TFR arretrati). La società ha ancora mercato: ha ordini futuri per €1,5 milioni, ma è in crisi di liquidità. Gli amministratori (i fratelli Rossi) hanno anche garantito con fideiussione €500k di mutui e messo ipoteca su un capannone di loro proprietà. Il patrimonio della società consiste in impianti del valore di €300k (però dati in leasing, quindi di proprietà della banca fino a riscatto) e magazzino per €100k; possiede anche un brevetto su un ugello innovativo, di valore stimato €200k. I fratelli Rossi possiedono personalmente il capannone (valore €600k, ipoteca banca €500k) in cui la società opera, e hanno le loro case di abitazione già in fondo patrimoniale da tempo.

Problemi: Banche minacciano di revocare gli affidamenti, diversi fornitori non consegnano più materiali se non sono pagati almeno in parte degli arretrati, l’Agenzia Entrate ha notificato cartelle e può pignorare i conti a breve. I dipendenti sono inquieti perché temono per TFR e stipendi. I Rossi vogliono salvare l’azienda perché credono nel brevetto e vedono possibili nuovi soci interessati, ma devono ristrutturare i debiti. Vogliono anche evitare di perdere il capannone ipotecato e le case (che, essendo in fondo patrimoniale, non possono essere toccate per i debiti aziendali, ma la banca ha ipoteca sul capannone sì).

Azioni intraprese:
1. Composizione Negoziata: I Rossi attivano subito la piattaforma di composizione negoziata. Ottenuto l’esperto, chiedono misure protettive: il tribunale le concede, così i fornitori e le banche sospendono le azioni esecutive per 4 mesi . L’esperto analizza i dati e concorda che l’azienda ha ripresa se riduce l’indebitamento e diluisce i pagamenti. Comunica ai creditori di partecipare a un tavolo negoziale.
2. Trattative con creditori:
– Le banche: BottlingTech propone di allungare i mutui di 5 anni e ridurre il tasso, e per i leasing di restituire alcuni macchinari in eccedenza per abbassare il debito residuo. Una banca esposta per €300k accetta di convertire €100k di credito in una partecipazione del 10% nella società, credendo nel rilancio (diventa socia). Le altre banche (per €500k) sono disposte a moratoria di 1 anno e poi rate a 4 anni, purché garantite da una nuova fideiussione degli amministratori su eventuali ricavi da brevetto. I Rossi preferirebbero di no a nuove fideiussioni, ma l’esperto suggerisce un compromesso: garantire solo una parte se non rispettano il piano.
– Fornitori: si scopre che uno dei principali (€100k di credito) è interessato a continuare la collaborazione perché vende anche assistenza post-vendita sui macchinari. Questo fornitore accetta un taglio del 20% (prenderà €80k dilazionato in 18 mesi) perché sa che se l’azienda fallisce rischia quasi zero. Altri piccoli fornitori invece pretendono pagamento integrale, ma BottlingTech decide di pagarne alcuni strategici subito (quelli che forniscono componenti unici) e di lasciarne altri in coda.
– Fisco e INPS: tramite l’esperto, l’azienda presenta una proposta di transazione fiscale: pagare integralmente l’IVA e i contributi INPS (che sono privilegiati) ma dilazionati in 5 anni senza sanzioni né interessi; le imposte sul reddito (IRES) chirografarie offrire 50%. Agenzia Entrate non dà subito assenso, ma nemmeno rifiuta (prende tempo). L’INPS locale si mostra disponibile a rateazione per la quota privilegiata e a ridurre le sanzioni civili.
– Dipendenti: BottlingTech si impegna a pagare gli stipendi correnti regolarmente. Per TFR arretrati (€100k), propone ai dipendenti di pagarli in 2 tranche nei prossimi 12 mesi, e magari offre un 5% in più come compensazione del ritardo. I dipendenti, rassicurati dal mantenimento del posto e convinti dal sindacato che in fallimento vedrebbero TFR pagato dal Fondo di garanzia INPS con tempi lunghi, accettano l’accordo.

  1. Soluzione emergente: Dopo 3 mesi di negoziazione, i Rossi, con l’aiuto dell’esperto, vedono delinearsi un accordo di ristrutturazione dei debiti: hanno l’adesione scritta di banche e fornitori che rappresentano il 70% dei crediti totali (quindi sopra la soglia del 60%) . Il piano prevede:
  2. Pagamento integrale dei creditori estranei (i fornitori piccoli non aderenti, che sommano il 15% crediti) entro 120 giorni dall’omologazione, grazie a un nuovo finanziamento di €150k che i soci trovano da un investitore locale (elevato a prededuzione).
  3. Riduzione del debito verso banche da €800k a €600k con i vari interventi (conversione quota capitale, resa leasing): i €600k restanti spalmati in 7 anni con interessi ridotti.
  4. Taglio del 20% medio sui €500k fornitori (scendono a €400k da pagare in 18 mesi).
  5. Pagamento di IVA e contributi per intero (200+100 = 300k) in 60 rate (5 anni) ; stralcio del 50% dell’IRES (€50k su €100k) con transazione fiscale.
  6. I soci apportano €100k di liquidità propria (recuperati vendendo un terreno ereditato) per iniziare a pagare le prime rate e dare un segnale di impegno (fresh money in prededuzione).

L’esperto redige una relazione attestando che l’accordo così composto è fattibile e conveniente per i creditori estranei (che prendono 100% in 4 mesi invece di forse 20% in caso di fallimento).

  1. Omologazione in tribunale: L’azienda deposita l’accordo di ristrutturazione, chiedendo l’omologa ex art. 57 CCII. Alcuni creditori non aderenti (due fornitori piccoli con €30k totale) ricevono notifica. Uno di loro fa opposizione lamentando che ha dovuto aspettare e vuole interessi. Il tribunale però, visto che avrà 100% entro 4 mesi (e in fallimento forse nulla), respinge l’opposizione e omologa l’accordo . L’Agenzia Entrate non aveva formalmente aderito (silenzio-assenso scaduti 90 giorni), quindi viene considerata estranea ma il tribunale applica l’art. 63 co.4 CCII: verifica che l’offerta (100% imposte privilegiate, 50% imposte chirografarie) è migliore che in caso di fallimento (dove avrebbe preso forse 20% sulle privilegiate, zero sulle chirog.), e dunque omologa con cram-down fiscale . BottlingTech ottiene così l’omologazione nonostante il Fisco non abbia firmato, grazie all’attestazione di convenienza.
  2. Esecuzione e protezione patrimonio: Una volta omologato, l’accordo diventa vincolante. I creditori estranei ricevono subito (entro 120 gg) i pagamenti integrali come promesso, e quindi non possono più agire esecutivamente . Le banche e fornitori aderenti rispettano il piano. L’ipoteca sul capannone dei Rossi viene mantenuta a garanzia del nuovo piano ma, grazie ai pagamenti puntuali, dopo 2 anni le banche riducono l’esposizione e liberano parzialmente l’ipoteca. I fratelli Rossi hanno così conservato la proprietà del capannone, che continuano a dare in affitto alla società (generando reddito con cui pagano le rate bancarie). Le case dei Rossi essendo in fondo patrimoniale restano intoccate per definizione. In più, la società riprende fiato e con i nuovi ordini riesce a rispettare i pagamenti del piano. A conclusione, l’esposizione si riduce moltissimo e l’azienda è salva.

Chiavi di successo in questo caso: I debitori hanno agito per tempo (prima che partissero pignoramenti), hanno coinvolto un esperto e con trasparenza hanno convinto la maggior parte dei creditori che la ristrutturazione conveniva a tutti. Hanno anche investito del proprio (vendendo un terreno e mettendo soldi, convertendo parte dei crediti in capitale) mostrando buona fede. Legalmente, l’uso dell’accordo di ristrutturazione ha permesso di forzare la mano al Fisco (via omologa giudiziale) e di ottenere protezione dalle esecuzioni. Il patrimonio personale è stato messo relativamente al riparo: certo, c’era un’ipoteca sul loro capannone, ma l’accordo li ha aiutati a evitarne l’esecuzione (che sarebbe stata possibile), e col tempo quell’ipoteca si sta estinguendo. Le loro abitazioni erano saggiamente in fondo patrimoniale da anni, e infatti nessun creditore le ha toccate (il Fisco neppure, dato che i debiti tributari vengono soddisfatti nel piano; se non lo fossero stati, l’ADER avrebbe potuto iscrivere ipoteca ma non pignorare se erano case familiari uniche). In definitiva, BottlingTech e i fratelli Rossi hanno difeso la continuità aziendale e il loro patrimonio, utilizzando gli strumenti legali in sinergia.

Caso 2: Concordato Semplificato e Azioni sulle Garanzie Personali

Situazione iniziale: “Imbottigliamento Toscana S.p.A.”, azienda a conduzione familiare, subisce una crisi irreversibile per la perdita di un grosso cliente e problemi di qualità. Ha €4 milioni di debiti, tra cui €1 mln con banche (di cui €500k garantiti da ipoteche e fideiussioni dei soci), €2 mln con fornitori, €300k di debiti verso Erario/INPS e €700k verso altri (leasing, equitalia, ecc.). Il patrimonio aziendale è in negativo: macchinari obsoleti e poco valore di realizzo (€200k), magazzino modesto (€100k). I soci hanno immobili personali di valore, ma già gravati da ipoteche per i debiti bancari. La società è insolvente: non paga fornitori da 6 mesi, banche hanno revocato gli affidamenti. Due fornitori hanno depositato ricorso per fallimento.

Obiettivo dei soci: L’azienda non è più salvabile (mercato compromesso), ma i soci vorrebbero evitare il fallimento per gestire in modo ordinato la chiusura e possibilmente salvare lo stabilimento vendendolo a un competitor, in modo da ricavare di più e soddisfare parzialmente i creditori. Inoltre, sperano di non essere travolti personalmente: sanno che in fallimento rischierebbero azioni di responsabilità (perché hanno tardato a fermarsi) e possibili guai di bancarotta (hanno fatto prelievi di utili negli anni precedenti nonostante perdite).

Azioni intraprese:
1. Composizione negoziata fallita: Provano una composizione negoziata per vendere il ramo d’azienda. Si presenta un potenziale acquirente (competitor) disposto a offrire €800k per lo stabilimento, a patto di non assumersi i debiti. L’esperto cerca di far accordare i creditori su un eventuale accordo, ma i fornitori (sparsi e arrabbiati) non aderiscono, e le banche chiedono comunque percentuali troppo alte che l’offerta non copre. Dopo 3 mesi, l’esperto conclude negativamente: “trattative svolte correttamente ma nessun accordo con creditori né soluzioni di risanamento percorribili” . Nella sua relazione evidenzia però che l’offerta da €800k è seria e che in caso di liquidazione giudiziale i creditori prenderebbero molto meno (stime <20%). Suggerisce l’utilizzo del concordato semplificato per liquidazione.
2. Proposta di Concordato Semplificato: Entro 60 giorni dalla fine negoziata, la società presenta in tribunale un ricorso ex art. 25-sexies CCII. Il piano proposto è: cessione del complesso aziendale all’offerente per €800k (da pagarsi entro 3 mesi dall’omologa) ; con quel ricavato, dopo pagate le spese della procedura (stimate €50k) si distribuisce ai creditori chirografari circa il 15% dei loro crediti; i creditori privilegiati (banche con ipoteche, Agenzia Entrate per IVA) saranno soddisfatti sul ricavato secondo ordine di prelazione ma anch’essi non integralmente (stimano 60% recupero ipoteca, 30% sul IVA). Non ci sono contenziosi in corso e l’offerente è pronto a rilevare i 20 dipendenti. I soci aggiungono che contribuiranno con €50k personali da destinare interamente ai creditori chirografari per alzare un po’ la percentuale (arriverebbe dal 15% a circa 17%). Specificano che nessun creditore resterebbe con zero: anche i chirografari prendono qualcosa (17%), meglio dello zero in caso di fallimento probabile (attivo quasi solo per ipoteche). L’esperto negoziatore allega la sua relazione finale positiva su vendita. Il tribunale nomina un ausiliario peritale il quale conferma: €800k è un buon prezzo, non ci sono alternative migliori note (vaglio offerte concorrenti, nessun rilancio superiore pervenuto), e stima che in fallimento il realizzo sarebbe stato intorno a €500k lordi.
3. Iter in tribunale: I creditori vengono informati della proposta. Non votano, ma alcuni presentano opposizione: la banca ipotecaria lamenta che con 60% di recupero subisce perdita e vorrebbe escutere i soci garanti (che hanno altre proprietà). L’Agenzia Entrate fa opposizione perché non è prevista integrale soddisfazione di IVA e sanzioni – tuttavia l’attestatore del piano ha certificato che in liquidazione giudiziale l’Agenzia stimerebbe zero su IVA (perché ipoteche banche saturerebbero attivo) mentre qui prendono 30%, quindi comunque un miglioramento. Diversi fornitori senza garanzie protestano perché 17% sembra poco.
All’udienza, il tribunale valuta il “miglior interesse dei creditori”: confronta la stima fallimentare vs concordato. Rileva che: i privilegiati in concordato semplificato prendono almeno quanto in fallimento (forse di più, visto l’apporto soci + risparmio tempi); i chirografari pure, avrebbero preso zero essendo tutto assorbito da privilegi nel fallimento, mentre qui ricevono 17%. Quindi, nonostante le opposizioni emotive, il piano risulta tecnicamente più conveniente per tutti rispetto alla liquidazione giudiziale . La legge non richiede maggioranze, solo verifica di convenienza e fattibilità. Il tribunale dunque omologa il concordato semplificato. Respinge l’eccezione della banca: specifica che la banca può escutere eventuali garanti solo per la parte di credito non soddisfatta nel concordato, ma essendo il concordato omologato, quella parte residua è inesigibile verso la debitrice; la fideiussione però potrebbe ancora essere fatta valere per la differenza (questo è un punto delicato: il garante persona fisica rimane obbligato in solido, a meno che non vi sia pattuizione contraria. Di solito l’omologa non libera i garanti a meno che il tribunale non applichi analogia col 112-bis comma 3 CCII, il quale nel concordato preventivo ordinario può esonerare il garante se necessario a ristrutturazione. In un semplificato probabilmente no. Quindi la banca potrebbe ancora chiedere ai soci la parte mancante – ma i soci pianificano un sovraindebitamento personale dopo). Agenzia Entrate viene forzata ad accettare quel 30% con la motivazione di cui sopra.
4. Liquidazione e esdebitazione: Post omologa, viene nominato il Liquidatore giudiziale, che entro 3 mesi perfeziona la vendita all’offerente per €800k. I soldi vengono distribuiti: la banca ipotecaria incassa €300k (60% del suo credito garantito e poi resta chirografa sul resto, quindi prende un altro piccolo riparto insieme agli altri); Agenzia Entrate incassa €90k pari al 30% di IVA e qualche briciola su sanzioni; i fornitori chirografari incassano 17%. La procedura si chiude. La società viene poi cancellata. I soci, persona fisica, chiedono ed ottengono l’esdebitazione per la parte di debiti personali rimasti (ad esempio garanzie escusse su cui ancora dovevano qualcosa, e magari debiti personali contratti per finanziare l’azienda). In aggiunta, presentano al tribunale un accordo di sovraindebitamento per regolare il debito residuo derivante da fideiussioni: l’accordo prevede che i soci mettano a disposizione delle banche garante l’unica casa con ipoteca che avevano, vendendola e dando il ricavato – le banche alla fine, preferendo evitare ulteriori cause, accettano e i soci si liberano anche di quelle esposizioni (praticamente fanno un mini-concordato personale col 50% di quanto residuo dopo concordato).

Risultato: L’azienda cessa ma è stata venduta in blocco e la produzione prosegue sotto il competitor (che assorbe anche 15 dei 20 dipendenti, limitando l’impatto sociale). I creditori non hanno ottenuto tutto ma documentatamente hanno ricevuto il massimo possibile data la situazione (il che fa sì che eventuali azioni di responsabilità contro gli amministratori per aggravio passivo risulteranno difficili, perché gli amministratori possono difendersi dicendo: “appena abbiamo capito che non c’era margine, abbiamo attivato la procedura e massimizzato l’attivo”). I soci evitano la dichiarazione di fallimento, quindi formalmente non sono “falliti” e non subiscono l’onta, né vengono investigati per bancarotta (non c’è fallimento dichiarato, se avessero commesso reati restano perseguibili, ma nel loro caso non appare frode, solo cattiva gestione). Hanno perso le garanzie reali (il capannone ipotecato venduto come parte dell’azienda, e la loro casa ipotecata venduta per accordo con banca), ma non avranno ulteriori richieste sui debiti residui: grazie all’esdebitazione finale, possono ricominciare da zero.

Insegnamento dal caso 2: Quando non c’è possibilità di risanare, conviene pilotare la liquidazione attraverso gli strumenti offerti (composizione negoziata → concordato semplificato) piuttosto che subire passivamente un fallimento. Ciò permette di controllare di più gli esiti (ad esempio scegliendo l’acquirente più adatto, come il competitor, invece di un’asta che magari disperde i beni) e di chiudere più rapidamente la vicenda. Dal punto di vista del debitore (soci e amministratori), evitare il fallimento ha ridotto la loro esposizione a responsabilità: il concordato semplificato non prevede l’azione di responsabilità del curatore come nel fallimento, e anzi nel loro caso non è emersa nessuna istanza del liquidatore contro di loro perché si sono comportati correttamente nel condurre la procedura (se avessero fatto distrazioni, il liquidatore avrebbe potuto comunque segnalarle alla Procura per reati, ma qui non risulta). La loro mossa di offrire un contributo personale di €50k è stata utile per mostrare buona fede e alzare le percentuali (il tribunale l’ha apprezzato). Anche se hanno perso dei beni personali, con l’esdebitazione hanno salvato almeno il futuro: i debiti cancellati significano che i loro stipendi o altre proprietà future non saranno pignorate per questi vecchi crediti. Hanno in pratica pagato il prezzo della crisi una volta per tutte.

Questi due casi evidenziano due percorsi diversi: nel primo la via del risanamento con accordo e continuità aziendale, nel secondo la via della liquidazione concordata. In entrambi, la tempestività e l’uso proattivo degli strumenti normativi hanno permesso un esito migliore che restare paralizzati. Emerge chiaramente come il punto di vista del debitore non sia affatto passivo: egli può e deve prendere l’iniziativa per difendersi – sia cercando compromessi quando c’è ancora valore da salvare, sia “negoziando l’uscita” quando la partita è persa, per limitare i danni su di sé e anche sui terzi coinvolti.

Conclusione

Affrontare una grave crisi d’impresa è uno dei compiti più ardui per un imprenditore o un amministratore. Questa guida ha illustrato le molteplici armi difensive e solutive che il nostro ordinamento mette a disposizione del debitore in difficoltà: dagli strumenti negoziali “morbidi” fino alle procedure concorsuali più strutturate, senza trascurare le azioni di salvaguardia del patrimonio personale. La lezione che emerge è duplice: da un lato, la legislazione italiana – specialmente dopo la riforma del Codice della Crisi – offre un ventaglio di opzioni modulabili sulla specifica situazione (non esiste una soluzione unica, ma va calibrata caso per caso); dall’altro, l’elemento temporale è cruciale. Agire per tempo fa spesso la differenza tra un risanamento di successo e un fallimento disastroso. Il debitore proattivo, che con l’aiuto di consulenti monitora i segnali di crisi e reagisce subito, si trova in una posizione molto più forte per negoziare con i creditori e per evitare misure esecutive traumatiche .

Abbiamo visto come un’azienda di imbottigliamento indebitata possa, ad esempio, ricorrere a un piano attestato per ristrutturare privatamente i debiti con le banche, oppure contrattare un accordo di ristrutturazione che includa un cram-down fiscale , oppure ancora utilizzare la composizione negoziata per preparare un concordato semplificato liquidatorio vendendo l’attività a chi può proseguirla. Non esiste un percorso facile – ciascuno comporta sacrifici e richiede trasparenza e collaborazione – ma la legge fornisce il quadro entro cui trasformare il caos della crisi in un procedimento ordinato, dove anche il debitore ha voce in capitolo e può far valere le sue ragioni (ad esempio dimostrando ai creditori che conviene anche a loro accettare una certa proposta rispetto alla prospettiva di incassare meno in un fallimento).

Dal punto di vista giuridico, il debitore deve anche essere consapevole dei propri doveri: non aggravare la situazione, rispettare gli obblighi societari (convocare assemblee, predisporre assetti adeguati) e non compiere atti illeciti. Ciò non solo per evitare sanzioni o responsabilità, ma perché comportarsi correttamente è spesso la strategia difensiva migliore: un amministratore che ha rispettato le regole difficilmente sarà bersaglio di azioni risarcitorie coronate da successo , e potrà anzi beneficiare delle esenzioni di responsabilità previste (esdebitazione). Viceversa, un comportamento spregiudicato durante la crisi (pagamenti preferenziali, occultamenti, inerzia colposa) di solito peggiora la posizione del debitore, esponendolo a revocatorie, cause e perfino reati di bancarotta.

Per quanto riguarda la protezione del patrimonio personale, abbiamo sottolineato l’importanza della pianificazione: adottare anticipo strumenti come fondi patrimoniali, trust, separazioni tra società immobiliari e operative può offrire scudi efficaci, purché fatti in bonis e non come escamotage tardivi. Qualora però ci si trovi ormai esposti, le procedure concorsuali stesse – con le regole sull’esdebitazione – rappresentano un modo per “ripulire” la propria situazione debitoria e ripartire senza l’incubo di debiti a vita. Il nostro ordinamento, soprattutto dopo la riforma, crede nel fresh start: l’imprenditore meritevole (che ha agito senza frode e ha cooperato) deve poter tornare in gioco dopo aver regolarizzato la crisi .

In conclusione, un’“azienda di impianti di imbottigliamento con debiti” (così come qualsiasi impresa in crisi) non è necessariamente destinata a soccombere sotto il peso delle obbligazioni. Ha a disposizione un arsenale di strumenti legali per difendersi: può contrattare, ristrutturare, dilazionare, ridurre i debiti; può ottenere protezione temporanea dai creditori per lavorare a un piano; può persino, se tutto fallisce, orchestrare una liquidazione pilotata per chiudere dignitosamente l’attività senza lasciare macerie inutili dietro di sé. Ogni mossa va compiuta con cognizione di causa, documentando e seguendo le procedure corrette (da qui l’importanza di farsi affiancare da professionisti esperti di crisi d’impresa). Il messaggio fondamentale per il debitore è: non rimanere immobile nella paura o negazione. La legge offre vie d’uscita: alcune portano a salvare l’azienda, altre semplicemente a limitare i danni – ma in ogni caso sono preferibili al default caotico. La difesa migliore è prendere l’iniziativa, usare le norme a proprio favore e dialogare apertamente con creditori e organi della procedura. Così facendo, si può passare dalla posizione di vittima passiva (“l’azienda con debiti subisce le azioni altrui”) a quella di attore protagonista della soluzione (“il debitore propone, guida il risanamento o la liquidazione in modo vantaggioso per tutti”) . E, idealmente, voltare pagina verso un nuovo inizio con l’esperienza maturata.

Fonti e Riferimenti Normativi

  • Codice Civile, artt. 2086 (dovere di assetti adeguati), 2446-2447 (riduzione capitale per perdite S.p.A.), 2482-bis/ter (perdite rilevanti S.r.l.), 2392 (responsabilità verso società), 2394 (azione creditori sociali) .
  • D.Lgs. 12 gennaio 2019, n. 14 – Codice della Crisi d’Impresa e dell’Insolvenza (CCII), come modificato dai successivi decreti correttivi . Particolarmente rilevanti: art. 3 (assetti e rilevazione crisi), 13 (indicatori crisi), 17-25 (Composizione negoziata), 25-sexies (Concordato semplificato) , 25-octies (concordato minore), 56 (Piano attestato), 57-64 (Accordi di ristrutturazione, incl. art.63 transazione fiscale) , 84-120 (Concordato preventivo; art.84 definizione continuità/liquidatorio), 88 (contenuto transazione fiscale nel concordato preventivo), 112-bis (cram-down erariale nel concordato), 121 (soglie fallibilità: art.121 rimanda ad art.2 lett. d CCII) , 132 (concordato con riserva), 182-185 (effetti concordato), 189 (esdebitazione imprenditore fallito), 268 (esdebitazione automatica sovraindebitato) , 277-283 (concordato minore) ecc.
  • D.Lgs. 17 giugno 2022, n. 83 – Secondo Correttivo CCII (attuazione direttiva UE 2019/1023): ha introdotto art. 64-bis (Piani di ristrutturazione soggetti a omologazione) , modificato art. 63 (cram-down fiscale negli accordi) , e abbassato soglie accordi agevolati (30%).
  • D.Lgs. 13 settembre 2024, n. 136 – Terzo Correttivo CCII: novità su allerta e transazioni fiscali , moratoria piani consumatore, semplificazioni concordato .
  • Legge Fallimentare (R.D. 267/1942) – ormai abrogata, ma principi in parte rilevanti. Ad es. art. 67 l.f. (protezione atti in esecuzione di piani attestati, concetto ripreso in CCII) , art. 160-186 l.f. (vecchio concordato, per giurisprudenza pregressa) , art. 142 l.f. (esdebitazione fallito, ripresa in CCII).
  • Decreto Legge 118/2021 conv. L.147/2021 – introduttivo di Composizione Negoziata e Concordato Semplificato .
  • Massime Giurisprudenziali Recenti:
  • Cassazione Civile, Sez. Unite, 25/02/2021 n. 8500: possibilità di omologare concordato preventivo nonostante voto contrario del Fisco, se trattamento è almeno pari all’alternativa liquidatoria e rispettata par condicio . Principio recepito in CCII (art.112-bis).
  • Cass. Civ. Sez. I, 21/02/2024 n. 576: nei piani del consumatore ex L.3/2012 è ammissibile dilazione ultrannuale (anche >5 anni) dei creditori privilegiati, se nell’interesse dei creditori e previa possibilità di intervento . Formalizza orientamento pro-dilazione poi codificato.
  • Cass. Civ. Sez. I, 15/10/2020 n. 22291: nei piani attestati/accordi e piani consumatore è lecito pagare privilegiati oltre 1 anno dall’omologazione purché siano chiamati ad esprimersi sulla dilazione .
  • Cass. Civ. Sez. I, 18/05/2023 n. 13418: il tribunale può dichiarare inammissibile un concordato con riserva (concordato “in bianco”) presentato senza prospettive concrete e al solo fine dilatorio, configurando abuso dello strumento . Conferma poteri-doveri di filtro del giudice di merito.
  • Corte Costituzionale, Sentenza 21/09/2023 n. 190: questione di legittimità costituzionale sulle soglie di allerta IVA (art.25-novies CCII) dichiarata inammissibile/non fondata; confermata la discrezionalità legislativa su allerta e nessuna manifesta irragionevolezza nel richiedere alle imprese di attivarsi su segnalazione creditori pubblici .
  • Corte Costituzionale, Sentenza 19/01/2024 n. 6: sull’art. 268 CCII (liquidazione controllata sovraindebitati) – i beni sopravvenuti entro 3 anni dall’apertura vanno acquisiti alla procedura, e il triennio è durata minima e massima prima dell’esdebitazione automatica . Confermata coerenza con art.2740 c.c. ed equilibrio col diritto al fresh start .
  • Tribunale di Cagliari, Sez. Conc., 08/11/2024: omologato accordo di ristrutturazione ex art.57 CCII nonostante opposizione Agenzia Entrate, applicando art.63 CCII (cram-down fiscale). Verificato che proposta al Fisco era migliorativa rispetto alla liquidazione, il giudice delegato ha autorizzato l’omologa forzosa . Prima applicazione concreta della norma del 2022.
  • Tribunale di Lucca, Decreto 16/05/2025: omologato concordato semplificato per la liquidazione su proposta dell’imprenditore, malgrado opposizione del Fisco. Il tribunale ha ritenuto soddisfatto il test del migliore interesse dei creditori (concordato semplificato offriva loro utilità superiori al fallimento) . Conferma la possibilità di cram-down anche nel concordato semplificato.
  • Tribunale di Bergamo, 2023: in materia di concordato semplificato ha statuito che non è ammissibile offrire zero a una categoria di creditori chirografari se in liquidazione fallimentare avrebbero un soddisfacimento seppur minimo (fosse anche solo 1-2% o benefici fiscali): va garantita comunque un’utilità > 0 .

La tua azienda che progetta, produce, integra o manutiene impianti di imbottigliamento, linee complete di riempimento, monoblocchi riempimento–tappatura–etichettatura, impianti per bevande, impianti per olio, vino, birra, latte e liquidi alimentari, impianti CIP, nastri trasportatori, sistemi di ispezione e controllo qualità, macchine per lavaggio bottiglie, soffiatori e confezionamento si trova in difficoltà a causa dei debiti? Fatti Aiutare da Studio Monardo

La tua azienda che progetta, produce, integra o manutiene impianti di imbottigliamento, linee complete di riempimento, monoblocchi riempimento–tappatura–etichettatura, impianti per bevande, impianti per olio, vino, birra, latte e liquidi alimentari, impianti CIP, nastri trasportatori, sistemi di ispezione e controllo qualità, macchine per lavaggio bottiglie, soffiatori e confezionamento si trova in difficoltà a causa dei debiti?
Ricevi solleciti, richieste di rientro, decreti ingiuntivi, blocchi delle forniture o minacce di pignoramento da parte di banche, Fisco, INPS, fornitori tecnici o Agenzia Entrate-Riscossione?

Il settore degli impianti di imbottigliamento è impegnativo e costoso: componenti meccanici ed elettronici di alto livello, pompe, valvole, PLC, inox, sistemi sanitari, collaudi severi, trasferta continua e progetti molto personalizzati. Basta un ritardo nei pagamenti o un taglio dei fidi per mandare l’azienda in crisi.

La buona notizia è che puoi ancora salvare la tua azienda, se intervieni subito e nel modo giusto.


Perché un’Azienda di Imbottigliamento Va in Debito

  • aumento dei costi di acciaio inox, pompe, valvole, sensori, PLC, elettroniche e carpenterie
  • pagamenti lenti da parte di cantine, industrie alimentari, birrifici e imbottigliatori conto terzi
  • magazzino immobilizzato tra ricambi, pompe, tubazioni, valvole, schede e motori
  • costi elevati di collaudi, sanificazioni, validazioni e test di produzione
  • assistenza tecnica e avviamenti anticipati rispetto agli incassi
  • linee di credito bancarie ridotte o revocate

Il problema principale non è la mancanza di lavoro, ma la carenza di liquidità immediata.


I Rischi se Non Agisci Subito

  • pignoramento dei conti correnti
  • blocco dei fidi bancari
  • sospensione delle forniture tecniche, indispensabili per completare impianti
  • atti esecutivi, decreti ingiuntivi e precetti
  • sequestro di macchinari, ricambi e attrezzature
  • impossibilità di consegnare impianti o completare avviamenti
  • perdita di clienti strategici e appalti importanti

Cosa Fare Subito per Difendersi

1. Bloccare immediatamente i creditori

Un avvocato specializzato può fermare pignoramenti, sospendere richieste di rientro e proteggere i conti aziendali, evitando il blocco dell’attività.

2. Controllare i debiti ed eliminare ciò che non è dovuto

Spesso i debiti includono errori come:

  • interessi non dovuti
  • sanzioni errate
  • importi duplicati
  • debiti prescritti
  • errori dell’Agenzia Riscossione
  • costi bancari anomali

Una parte importante del debito può essere ridotta o cancellata.

3. Ristrutturare i debiti con piani sostenibili

Soluzioni pratiche:

  • rateizzazioni fiscali fino a 120 rate
  • accordi con fornitori strategici
  • rinegoziazione dei fidi
  • sospensione temporanea dei pagamenti
  • utilizzo delle definizioni agevolate, quando disponibili

4. Utilizzare strumenti legali che bloccano tutti i creditori

Per situazioni più gravi:

  • PRO – Piano di Ristrutturazione dei Debiti
  • Accordi di ristrutturazione
  • Concordato minore

Strumenti che consentono all’azienda di continuare l’attività pagando solo una parte del debito.


Le Specializzazioni dell’Avv. Giuseppe Monardo

L’Avv. Monardo è uno dei massimi esperti in Italia nella difesa delle aziende con debiti.
Le sue qualifiche includono:

  • Avvocato Cassazionista
  • Coordinatore nazionale di avvocati e commercialisti specializzati in diritto bancario e tributario
  • Gestore della Crisi da Sovraindebitamento (L. 3/2012), iscritto negli elenchi del Ministero della Giustizia
  • Professionista fiduciario di un OCC (Organismo di Composizione della Crisi)
  • Esperto Negoziatore della Crisi d’Impresa (D.L. 118/2021)

Un profilo completo per bloccare creditori, ristrutturare debiti e salvare aziende complesse e tecniche come quelle del settore imbottigliamento.


Come Può Aiutarti l’Avv. Monardo

  • analisi immediata della tua situazione debitoria
  • stop a pignoramenti e decreti ingiuntivi
  • piani di ristrutturazione calibrati sulla tua azienda
  • protezione di magazzino, ricambi, linee e impianti
  • trattative professionali con banche, fornitori e Agenzia Riscossione
  • tutela completa dell’azienda e del suo amministratore

Conclusione

Avere debiti nella tua azienda di impianti di imbottigliamento non significa essere destinato alla chiusura.
Con una strategia rapida, mirata e professionale, puoi:

  • fermare subito i creditori
  • ridurre concretamente i debiti
  • proteggere impianti, magazzino e consegne
  • salvare la continuità aziendale

Il momento di agire è adesso.

📞 Contatta subito l’Avv. Giuseppe Monardo per una consulenza riservata:
il rilancio della tua azienda può iniziare oggi stesso.

Leggi con attenzione: se in questo momento ti trovi in difficoltà con il Fisco ed hai la necessità di una veloce valutazione sulle tue cartelle esattoriali e sui debiti, non esitare a contattarci. Ti aiuteremo subito. Scrivici ora. Ti ricontattiamo immediatamente con un messaggio e ti aiutiamo subito.

Informazioni importanti: Studio Monardo e avvocaticartellesattoriali.com operano su tutto il territorio italiano attraverso due modalità.

  1. Consulenza digitale: si svolge esclusivamente tramite contatti telefonici e successiva comunicazione digitale via e-mail o posta elettronica certificata. La prima valutazione, interamente digitale (telefonica), è gratuita, ha una durata di circa 15 minuti e viene effettuata entro un massimo di 72 ore. Consulenze di durata superiore sono a pagamento, calcolate in base alla tariffa oraria di categoria.
  2. Consulenza fisica: è sempre a pagamento, incluso il primo consulto, il cui costo parte da 500€ + IVA, da saldare anticipatamente. Questo tipo di consulenza si svolge tramite appuntamento presso sedi fisiche specifiche in Italia dedicate alla consulenza iniziale o successiva (quali azienda del cliente, ufficio del cliente, domicilio del cliente, studi locali in partnership, uffici temporanei). Anche in questo caso, sono previste comunicazioni successive tramite e-mail o posta elettronica certificata.

La consulenza fisica, a differenza di quella digitale, viene organizzata a partire da due settimane dal primo contatto.

Disclaimer: Le opinioni espresse in questo articolo rappresentano il punto di vista personale degli Autori, basato sulla loro esperienza professionale. Non devono essere intese come consulenza tecnica o legale. Per approfondimenti specifici o ulteriori dettagli, si consiglia di contattare direttamente il nostro studio. Si ricorda che l’articolo fa riferimento al quadro normativo vigente al momento della sua redazione, poiché leggi e interpretazioni giuridiche possono subire modifiche nel tempo. Decliniamo ogni responsabilità per un uso improprio delle informazioni contenute in queste pagine.
Si invita a leggere attentamente il disclaimer del sito.

Torna in alto

Abbiamo Notato Che Stai Leggendo L’Articolo. Desideri Una Prima Consulenza Gratuita A Riguardo? Clicca Qui e Prenotala Subito!