Se la tua azienda produce, importa o distribuisce gommalacca, cere, composti per finitura, prodotti per restauro, macchine per la sigillatura, sigillatrici manuali o automatiche, attrezzature per packaging e materiali speciali, e oggi si trova con debiti verso Fisco, Agenzia delle Entrate Riscossione, INPS, banche o fornitori, è fondamentale agire subito per evitare il blocco dell’attività.
Il settore della gommalacca e della sigillatura richiede forniture costanti, materiali specifici, macchinari affidabili e consegne puntuali. Qualsiasi ritardo o fermo può interrompere cicli produttivi dei clienti, generare contestazioni e far perdere commesse.
Perché le aziende di gommalacca e sigillatrici accumulano debiti
- rincari delle materie prime (gommalacca, cere, resine, solventi)
- costi elevati per macchinari, ricambi e attrezzature di sigillatura
- pagamenti lenti da parte di produttori, restauratori, aziende alimentari o artigiani
- ritardi nei versamenti di IVA, imposte e contributi
- magazzini complessi con materiali chimici e componenti tecnici
- difficoltà nell’ottenere fidi bancari adeguati
Cosa fare subito
- far analizzare l’intera situazione debitoria da un professionista
- verificare quali debiti possono essere contestati, ridotti o rateizzati
- evitare piani di rientro troppo onerosi per l’azienda
- richiedere la sospensione immediata di eventuali pignoramenti
- proteggere fornitori e materiali critici
- usare gli strumenti legali disponibili per ristrutturare o rinegoziare i debiti
I rischi se non intervieni rapidamente
- pignoramento del conto corrente aziendale
- blocco delle forniture di materiali, cere, gommalacca e ricambi
- fermo delle macchine per sigillatura
- impossibilità di rispettare gli ordini e servire i clienti
- perdita di rapporti commerciali fondamentali
- rischio concreto di chiusura dell’attività
Come può aiutarti l’avvocato Monardo
Detto questo, l’avvocato Monardo, cassazionista, coordina un team nazionale di avvocati e commercialisti specializzati in diritto bancario e tributario.
Inoltre:
- è Gestore della Crisi da Sovraindebitamento (L. 3/2012)
- è iscritto negli elenchi del Ministero della Giustizia
- è professionista fiduciario presso un OCC (Organismo di Composizione della Crisi)
- è Esperto Negoziatore della Crisi d’Impresa (D.L. 118/2021)
Può aiutarti a:
- bloccare pignoramenti e procedure esecutive
- ridurre o ristrutturare i debiti con gli strumenti normativi più efficaci
- ottenere rateizzazioni sostenibili
- proteggere macchinari, materiali e continuità produttiva
- evitare la chiusura della tua azienda
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Introduzione
Un’azienda specializzata nella produzione di gommalacca e macchine per la sigillatura può trovarsi in seria difficoltà finanziaria a causa di debiti accumulati nel tempo. I debiti possono derivare da molteplici fonti: finanziamenti bancari, fornitori non pagati, imposte e contributi arretrati verso Agenzia delle Entrate e INPS, spese legali o debiti verso dipendenti. In Italia, la crisi economico-finanziaria degli ultimi anni ha spinto il legislatore a riformare profondamente la normativa sulla crisi d’impresa e sull’insolvenza, offrendo strumenti sia per prevenire il fallimento sia per gestire situazioni di sovraindebitamento in modo ordinato .
Questa guida si propone di esaminare in dettaglio, dal punto di vista del debitore (sia esso imprenditore individuale o società), quali strategie e strumenti giuridici avanzati sono disponibili aggiornati a ottobre 2025 per difendersi dai creditori, ristrutturare i debiti ed evitare conseguenze irreversibili. Adotteremo un linguaggio giuridico accurato ma dal taglio divulgativo, adatto sia a professionisti (avvocati, commercialisti) sia a imprenditori e privati coinvolti. In particolare, approfondiremo i seguenti aspetti:
- Tipologie di debiti e rischi legali per un’azienda indebitata (debiti bancari, fiscali, previdenziali, verso fornitori, ecc.), con esempi pratici.
- Strumenti di gestione della crisi e del sovraindebitamento previsti dalla normativa italiana (piani di risanamento, accordi di ristrutturazione, composizione negoziata, concordato preventivo, procedure di sovraindebitamento come il concordato minore e il piano del consumatore, liquidazione giudiziale e liquidazione controllata, ecc.), evidenziando per ciascuno finalità, condizioni di accesso, effetti e ultime novità normative.
- Obblighi e responsabilità degli amministratori e degli organi di controllo in presenza di crisi d’impresa, incluse le possibili azioni di responsabilità civili e penali in caso di mala gestio o aggravamento del dissesto.
- Differenze tra impresa individuale e società di capitali (es. ditta individuale vs S.r.l./S.p.A.) nella gestione dei debiti e nelle tutele legali: chi può accedere alle diverse procedure, conseguenze per il patrimonio personale del titolare o dei soci, e casi di responsabilità personale.
- Domande frequenti (FAQ) con risposte chiare e tabelle riepilogative che confrontano i vari strumenti e procedure, offrendo un quadro sinottico utile a orientarsi nelle scelte.
- Simulazioni pratiche in ambito italiano: ipotesi concrete di aziende indebitate (come la nostra azienda di gommalacca e macchine per sigillatura) e possibili soluzioni adottabili, per comprendere come applicare la teoria alla realtà.
L’obiettivo finale è fornire una guida avanzata, completa e aggiornata, che consenta al debitore di difendersi consapevolmente dai creditori e di scegliere il percorso più adatto per superare la crisi, minimizzando le perdite e le responsabilità personali. La trattazione è aggiornata alle ultime novità normative e giurisprudenziali fino all’ottobre 2025, con riferimenti a fonti autorevoli (leggi, decreti, sentenze di rilievo) che troverete citate nel testo e raccolte in fondo alla guida.
Avvertenza: Questa guida è uno strumento informativo e non sostituisce il parere di un professionista legale. Ogni situazione di insolvenza ha specificità proprie; si raccomanda di consultare un avvocato esperto in diritto fallimentare per valutare nel dettaglio il caso concreto.
Mappatura dei debiti di un’azienda e relative criticità
Il primo passo per affrontare una situazione di indebitamento è mappare i debiti dell’azienda, distinguendone tipologie e caratteristiche. Non tutti i debiti, infatti, sono uguali per natura giuridica e conseguenze in caso di inadempimento. Di seguito analizziamo le principali categorie di debito che possono gravare su un’azienda (come nel caso della nostra azienda di gommalacca e macchine per la sigillatura) e le relative criticità:
- Debiti bancari e finanziari: comprendono mutui, finanziamenti, scoperti di conto, leasing o anticipazioni su fatture. Spesso sono assistiti da garanzie reali (es. ipoteche su immobili, pegni su macchinari) o fideiussioni personali dei soci/amministratori. In caso di insolvenza, la banca può invocare le garanzie: ad esempio, iscrivere ipoteca e procedere al pignoramento immobiliare se il mutuo non è pagato, oppure escutere la fideiussione personale contro il garante. Questi creditori godono di un diritto di prelazione sui beni dati in garanzia, il che significa che, in sede di ripartizione concorsuale, saranno soddisfatti con precedenza sul ricavato di quei beni. Il rischio principale è la perdita dei beni strumentali cruciali (es. l’opificio o i macchinari ipotecati) e, nel caso di garanzie personali, il coinvolgimento diretto del patrimonio personale dei garanti. Esempio pratico: se l’azienda Gommalacca Srl ha acceso un mutuo ipotecario sul capannone industriale e non riesce più a pagare le rate, la banca potrà avviare un’esecuzione forzata ipotecaria sull’immobile. Per difendersi, l’azienda potrà cercare di negoziare una moratoria o rinegoziazione del debito con la banca, oppure includere il credito bancario in un piano di ristrutturazione (vedremo oltre come) per bloccare la procedura esecutiva.
- Debiti verso fornitori commerciali: derivano da fatture per materie prime, merci, servizi non pagate alle scadenze pattuite. Questi creditori sono chirografari (cioè senza garanzia o privilegio specifico), quindi in un’eventuale procedura concorsuale saranno soddisfatti solo dopo i creditori privilegiati e solo in proporzione all’eventuale attivo residuo. Tuttavia, nella fase extragiudiziale, i fornitori possono agire rapidamente tramite decreto ingiuntivo e pignoramento, causando il blocco di conti correnti o il sequestro di beni mobili aziendali (magazzino, attrezzature) per soddisfarsi. Inoltre, un diffuso arretrato verso fornitori spesso compromette la continuità aziendale: i fornitori potrebbero sospendere le consegne (ad esempio, niente più gommalacca o componenti per le macchine da sigillatura), aggravando la crisi. Esempio pratico: se più fornitori ottengono decreti ingiuntivi e pignorano i conti bancari dell’azienda, quest’ultima si troverà senza liquidità per le spese correnti. In tal caso, è fondamentale valutare strumenti di protezione (come un accordo di moratoria con i fornitori chiave o l’accesso a procedure concorsuali che congelino le azioni esecutive – v. infra) per evitare la paralisi operativa.
- Debiti fiscali verso l’Agenzia delle Entrate: includono imposte non versate (IVA, IRES, IRAP) e relativi interessi e sanzioni. Questi debiti godono spesso di privilegi nel fallimento (il privilegio generale mobiliare per imposte dirette, il privilegio speciale per l’IVA e ritenute non versate, ecc.), collocandosi in posizione prioritaria rispetto ai crediti chirografari. L’Agenzia delle Entrate-Riscossione (ex Equitalia) può attivare procedure esecutive amministrative, come l’iscrizione di ipoteca sugli immobili dell’azienda o dei coobbligati (ad esempio, sugli immobili del socio garante), il fermo amministrativo su automezzi aziendali, e il pignoramento di beni o crediti presso terzi senza necessità di un previo giudizio (basta la notifica della cartella e, in caso di mancato pagamento, dell’intimazione). Tuttavia, per i debiti fiscali esistono anche strumenti di definizione agevolata e rateazione: ad esempio, la legge di Bilancio 2023 ha previsto una nuova rottamazione delle cartelle esattoriali, consentendo di estinguere i debiti iscritti a ruolo con abbattimento di sanzioni e interessi. Un debitore in difficoltà può chiedere all’ADER una dilazione fino a 72 rate (6 anni) o, per importi rilevanti, fino a 120 rate (10 anni), ottenendo la sospensione di nuove azioni esecutive purché rispetti i pagamenti dilazionati. Esempio pratico: la nostra azienda ha €100.000 di IVA arretrata: potrebbe aderire alla rottamazione quater 2023 (se ancora nei termini) pagando solo l’imposta senza sanzioni, oppure proporre un piano di rientro in 5 anni. In alternativa, se la situazione complessiva è grave, valuterà un piano di risanamento o concordato che includa una transazione fiscale – cioè un accordo con il Fisco per pagare parzialmente e/o rateizzare il dovuto.
- Debiti previdenziali e verso enti come INPS/INAIL: riguardano contributi obbligatori non versati per i dipendenti o per i lavoratori autonomi, nonché eventuali premi assicurativi INAIL. Anche questi crediti sono privilegiati (hanno privilegio generale sui mobili dell’azienda e, per alcuni contributi, anche privilegio immobiliare sugli immobili del datore di lavoro). L’INPS e altri enti possono iscrivere ruoli esattoriali e attivare il recupero tramite l’Agente della Riscossione, analogamente ai debiti fiscali. L’omesso versamento di contributi può avere anche conseguenze penali se supera determinate soglie (ad esempio, l’omesso versamento delle ritenute previdenziali oltre una certa soglia configura reato). Dunque, questo tipo di debito, oltre al peso finanziario, espone l’imprenditore o gli amministratori a rischi di sanzioni personali. Anche qui è possibile richiedere rateazioni all’INPS o includere i contributi in un’eventuale transazione fiscale/contributiva all’interno di un piano di ristrutturazione . Esempio pratico: l’azienda ha €50.000 di contributi INPS non versati per i dipendenti: potrebbe ottenere dall’INPS una dilazione amministrativa in 24/36 mesi evitando nell’immediato azioni legali, oppure, se intraprende una procedura concorsuale, proporre di pagarli parzialmente nell’ambito di un accordo omologato. Si noti che in sede di concordato preventivo la transazione fiscale può riguardare anche i contributi INPS, purché la proposta non sia inferiore a quanto l’ente otterrebbe in caso di liquidazione .
- Debiti verso dipendenti (retribuzioni, TFR): sono debiti privilegiati di grado ancor più elevato (privilegio generale sui mobili, che viene soddisfatto prima di imposte e contributi entro certi limiti). In caso di insolvenza, esiste il Fondo di Garanzia INPS che interviene a coprire il TFR e alcune mensilità non pagate, ma l’azienda e i suoi gestori possono incorrere in sanzioni e azioni legali (ingiunzioni, decreti ingiuntivi immediatamente esecutivi perché basati su buste paga) se non pagano regolarmente gli stipendi. Inoltre, la tensione sociale causata dal mancato pagamento dei lavoratori può precipitare la crisi. Esempio pratico: se la nostra azienda non paga gli ultimi tre stipendi ai dipendenti, questi possono ottenere un decreto ingiuntivo in tempi brevi e tentare pignoramenti. In un contesto del genere, di solito la scelta obbligata è attivare una procedura concorsuale (come un concordato) che sospenda le azioni individuali e consenta di gestire il debito verso i dipendenti in maniera collettiva, magari sfruttando l’intervento del Fondo di Garanzia per il TFR dovuto.
- Altre passività: ad esempio debiti derivanti da leasing immobiliare o operativo (il lessor può risolvere il contratto e riprendersi il bene se non si paga, con aggravio di penali contrattuali), esposizioni verso utilities (bollette arretrate, che però raramente portano a esecuzioni – più probabile il distacco delle forniture di energia se non si pagano, influendo sulla continuità aziendale), debiti verso soci (finanziamenti soci da rimborsare, che in insolvenza sono postergati, ossia subordinati al pagamento di tutti gli altri creditori ex art. 2467 c.c.), etc. Queste voci vanno considerate nel quadro generale perché, ad esempio, un leasing di un macchinario essenziale se decade per morosità può fermare la produzione, oppure un finanziamento soci postergato non si può rimborsare finché l’azienda è in stato di crisi senza violare la legge.
Tabella 1 – Tipologie di debiti e rimedi immediati
| Tipo di debito | Esempi | Rischi se inadempimento | Possibili difese immediate |
|---|---|---|---|
| Bancario/Finanziario | Mutuo ipotecario, fido di c/c, leasing | Escussione garanzie (ipoteca, pegno), decreti ingiuntivi e pignoramenti, escussione fideiussioni personali | – Negoziato con banca (moratoria, rinegoziazione)<br>– Procedura concorsuale che sospenda le azioni (concordato, accordo ristr.)<br>– Ricorso a nuovi finanziatori per estinguere il debito (se possibile) |
| Fornitori commerciali | Fatture materie prime, servizi logistici | Decreto ingiuntivo e pignoramento beni o conti, sospensione forniture, azioni revocatorie per pagamenti preferenziali | – Accordo stragiudiziale di rientro scadenzato<br>– Pagamenti parziali ai fornitori strategici (attenzione a possibili revocatorie in fallimento)<br>– Concordato preventivo o minore con stay delle azioni esecutive |
| Fiscale (Erario) | IVA, imposte dirette, IRAP, ritenute | Iscrizione a ruolo, cartelle esattoriali; ipoteche e fermi amministrativi; pignoramenti senza processo; privilegio nel concorso; possibili sanzioni amministrative e penali (es. omesso versamento IVA > soglia) | – Richiesta dilazione/rottamazione cartelle (sospende esecuzione se accordata)<br>– Transazione fiscale in un piano di ristrutturazione o concordato (possibile cram-down se Fisco dissenziente, con condizioni )<br>– Valutare definizioni agevolate previste per l’anno in corso (es. condono interessi e sanzioni) |
| Previdenziale (INPS/INAIL) | Contributi dipendenti, gestione separata | Ruoli esattoriali; azioni di recupero come per imposte (ipoteche, pignoramenti); sanzioni civili elevate; reati per omesso versamento contributi sopra soglia; privilegio nel concorso | – Dilazione amministrativa INPS/INAIL (24-48 mesi) o saldo a stralcio se possibile<br>– Inserimento in transazione fiscale/contributiva nel concordato o accordo (soddisfacimento non inferiore al liquidatorio richiesto)<br>– Regolarizzazione immediata se importi modesti, per evitare denunce penali |
| Dipendenti (retribuzioni/TFR) | Stipendi, tredicesime, TFR maturato | Ingiunzioni immediate (crediti di lavoro privilegiati esecutivi), pignoramenti; dimissioni dipendenti e vertenze sindacali; intervento Fondo di Garanzia INPS per TFR (ma l’INPS poi surroga come creditore privilegiato) | – Attivare al più presto una procedura concorsuale (concordato) per gestire collettivamente il debito e sospendere le azioni individuali<br>– Coinvolgere il Fondo di Garanzia INPS nel piano (copre TFR e ultime mensilità, riducendo l’esposizione diretta)<br>– Negoziare con i dipendenti piani di pagamento se possibile (es. pagamento dilazionato delle mensilità arretrate con accordo sindacale) |
| Altri debiti | Leasing, utenze, soci finanziatori | Risoluzione contratti leasing con perdita beni; distacco forniture essenziali; postergazione dei crediti soci (non esigibili in crisi); possibili azioni revocatorie se rimborsati soci prima del dissesto | – Negoziare con lessor una risoluzione consensuale o rinegoziazione del leasing (per evitare causa e penali)<br>– Concordato o accordo includendo la cessione/continuazione dei leasing (es. pagando arretrato nel piano)<br>– Mantenere correnti i pagamenti delle utilities indispensabili o cercare fornitori alternativi se possibile |
Nota: In tutte le situazioni sopra elencate, una valutazione tempestiva della gravità della crisi è fondamentale. Se l’indebitamento totale è tale da prospettare l’insolvenza (incapacità di pagare regolarmente i debiti), il debitore dovrebbe evitare iniziative scoordinate (come pagare casualmente un creditore lasciandone altri insoddisfatti, il che potrebbe configurare pagamenti preferenziali contestabili) e considerare invece l’utilizzo di strumenti legali organici (piani di risanamento, accordi o procedure concorsuali) per affrontare la situazione in modo strutturato. La normativa attuale impone all’imprenditore di monitorare la propria situazione finanziaria e patrimoniale e di attivarsi tempestivamente in caso di crisi incipiente, pena rischi di responsabilità che vedremo più avanti .
Conseguenze legali del sovraindebitamento: rischi e responsabilità
Un’azienda con debiti eccessivi che non riesca a farvi fronte va incontro a una serie di conseguenze legali potenzialmente molto gravi. È importante che il debitore (sia esso l’imprenditore individuale o gli amministratori della società) le conosca, per difendersi efficacemente e prevenire danni maggiori:
- Azioni esecutive individuali: Come accennato, i creditori possono attivarsi singolarmente con azioni legali. Decreto ingiuntivo, pignoramento di conti correnti, pignoramento immobiliare, sequestro di merci e macchinari – tutte queste misure possono essere messe in atto prima che intervenga una procedura concorsuale. Ciò porta spesso alla paralisi dell’attività (si pensi al conto corrente aziendale bloccato, o all’unico muletto in magazzino pignorato). Inoltre, le esecuzioni individuali tendono a soddisfare solo i creditori più rapidi o aggressivi, lasciando gli altri insoddisfatti e riducendo il patrimonio aziendale in modo disordinato. Dal punto di vista del debitore, subire molteplici azioni esecutive è uno scenario da evitare: la legge offre la possibilità, aderendo a procedure di regolazione della crisi, di ottenere una sospensione generalizzata delle azioni esecutive, come vedremo in seguito . Ad esempio, se l’azienda presenta un ricorso per concordato preventivo o per concordato minore e il tribunale ammette la procedura, tutti i pignoramenti e le azioni individuali vengono sospesi per legge (salvo eccezioni per i crediti impignorabili o per i diritti dei lavoratori) . Questa protezione (stay) è essenziale per “tirare il fiato” e riorganizzare il debito.
- Istanza di fallimento (oggi “liquidazione giudiziale”): Un creditore (o il pubblico ministero in alcuni casi) può presentare al tribunale un’istanza perché l’azienda sia dichiarata fallita (termine attuale: apertura della procedura di liquidazione giudiziale). Se il tribunale accerta lo stato di insolvenza (incapacità non temporanea di adempiere alle obbligazioni), emetterà sentenza di liquidazione giudiziale. Da quel momento, l’imprenditore o gli amministratori perdono la gestione dell’azienda, che passa a un curatore nominato dal tribunale; l’impresa viene di regola spossessata dei suoi beni, che saranno liquidati per soddisfare i creditori secondo l’ordine delle cause di prelazione. La prospettiva di un fallimento è ovviamente drammatica per il debitore: significa la fine dell’attività (salvo casi di esercizio provvisorio autorizzato per brevi periodi) e l’apertura di una procedura lunga e complessa. Per questo motivo, molti strumenti sono pensati proprio per evitare il fallimento, consentendo al debitore stesso di prendere l’iniziativa con piani o concordati. Va notato che dal 15 luglio 2022 il termine fallimento è stato sostituito da liquidazione giudiziale con l’entrata in vigore del nuovo Codice della crisi , ma la sostanza rimane: è la procedura liquidatoria concorsuale “tradizionale”. Come difendersi? Se un creditore minaccia o ha depositato un’istanza di fallimento, il debitore può reagire attivando egli stesso una procedura alternativa (ad esempio depositando una domanda di concordato preventivo o di omologazione di un accordo di ristrutturazione) prima che venga pronunciata la sentenza di fallimento. La legge infatti prevede che, in presenza di una domanda di concordato già presentata, la dichiarazione di insolvenza venga sospesa in attesa di valutare il piano di concordato. Anche la pendenza di trattative di composizione negoziata, se accompagnata dalla richiesta di misure protettive, può precludere temporaneamente la dichiarazione di fallimento .
- Aggravamento del dissesto e aumento dei debiti: Più si procrastina senza intervenire, più i debiti tendono ad aumentare (interessi di mora, sanzioni fiscali aggiuntive, spese legali dei creditori) e il patrimonio aziendale può deteriorarsi (es. beni pignorati e svenduti, clienti che non pagano intuendo le difficoltà, perdita di commesse). Un’impresa sovraindebitata che continua ad operare senza un piano di risanamento rischia di trovarsi in una situazione peggiore col passare del tempo, con meno opzioni di salvataggio. Dal punto di vista legale, gli amministratori hanno l’obbligo di evitare atti che aggravino il dissesto una volta che l’insolvenza è conclamata. Continuare a contrarre debiti quando si sa di non poterli onorare può configurare comportamenti dolosi o colposi rilevanti. Ad esempio, contrarre ulteriori forniture non pagandole, oppure pagare solo alcuni creditori preferendoli ad altri, espone a possibili azioni revocatorie (il curatore potrà chiedere la restituzione di quei pagamenti prefenziali eseguiti nell’ultimo periodo) e ad azioni di responsabilità. Ricordiamo infatti che il Codice Civile (art. 2086 c.c. secondo comma) impone all’imprenditore (specie se societario) di istituire assetti adeguati per rilevare tempestivamente la crisi e prendere idonee iniziative . La giurisprudenza ha chiarito che non agire di fronte ai segnali di insolvenza costituisce una grave violazione degli obblighi gestori e può comportare responsabilità degli amministratori, non giustificabile con la business judgment rule . In altre parole, attendere inerzialmente il fallimento senza attivarsi può aggravare la posizione anche personale di chi gestisce l’azienda.
- Responsabilità civile verso creditori e società: In caso di dissesto, i creditori sociali che restano insoddisfatti possono esperire l’azione di responsabilità contro gli amministratori per gestione negligente o per aver aggravato il passivo (questa è la cosiddetta azione ex art. 2394 c.c., ora ricondotta nel Codice della crisi all’art. 255 CCII). Tipicamente, sarà il curatore fallimentare (liquidatore giudiziale) a esercitare, nell’interesse collettivo dei creditori, l’azione di responsabilità sociale e quella verso i creditori . Recenti pronunce hanno precisato alcuni aspetti chiave: ad esempio, la Corte di Cassazione ha stabilito che l’azione dei creditori contro gli amministratori si prescrive in 5 anni dal momento in cui i creditori possono percepire l’insufficienza del patrimonio per soddisfare i debiti; di regola si presume che tale momento coincida con la dichiarazione di fallimento, salvo prova (a carico dell’amministratore) che il deficit patrimoniale fosse evidente in data anteriore . Ciò significa che gli amministratori restano esposti per anni dopo il fallimento a possibili cause di risarcimento se il loro operato ha leso la garanzia patrimoniale dei creditori. Esempio pratico: se nel fallimento della Gommalacca Srl emerge che gli amministratori hanno tardato di due anni nel richiedere il concordato o il fallimento nonostante perdite pesanti (aggravando i debiti verso fornitori in quei due anni), il curatore potrà citarli in giudizio chiedendo un risarcimento pari al maggior deficit causato dal ritardo. Saranno gli amministratori a dover dimostrare eventualmente che il dissesto sarebbe stato identico anche senza quel ritardo, per sottrarsi alla responsabilità.
- Responsabilità penale (reati fallimentari e tributari): L’insolvenza spesso porta con sé accertamenti sulla condotta degli amministratori sotto il profilo penale. I principali reati di cui tener conto sono:
- Bancarotta fraudolenta: si configura se, prima o durante la procedura fallimentare (liquidazione giudiziale), l’imprenditore ha distratto o sottratto beni dal patrimonio, occultato o falsificato scritture contabili, esposto passività inesistenti o commesso altri atti fraudolenti ai danni dei creditori. È un reato grave, punito con pene detentive significative e con l’interdizione dagli uffici direttivi delle imprese. Ad esempio, vendere a prezzo stracciato un macchinario a una società compiacente di famiglia, poco prima di fallire, è bancarotta fraudolenta patrimoniale.
- Bancarotta semplice: scatta in ipotesi meno dolose ma comunque censurabili, ad esempio se l’imprenditore ha aggravato il dissesto con spese personali eccessive, oppure non ha tenuto i libri contabili in modo regolare, o non ha chiesto il fallimento in tempi dovuti. Il nuovo Codice della crisi, all’art. 330, prevede specificamente la bancarotta semplice impropria per gli amministratori che, violando obblighi di legge (come l’obbligo di adeguati assetti ex 2086 c.c.), hanno cagionato o aggravato il dissesto . Ciò segnala un inasprimento: anche l’omissione di predisporre assetti organizzativi idonei può assumere rilevanza penale in caso di fallimento, qualificandosi come condotta che ha contribuito all’insolvenza.
- Reati tributari: l’omesso versamento IVA oltre soglie rilevanti (attualmente €250.000) o l’omesso versamento di ritenute oltre soglia (€150.000) sono reati penali tributari. Inoltre, eventuali frodi fiscali (dichiarazioni fraudolente) rimangono perseguibili. In contesti di crisi, talvolta l’imprenditore compie scelte illecite (es. non versare l’IVA per pagare dipendenti), esponendosi però a procedimenti penali. La presenza di reati tributari può complicare le soluzioni concordate perché l’ammissione a talune procedure potrebbe richiedere la regolarizzazione, o comunque tali debiti penali non sono falcidiabili se qualificati come sanzioni penali.
- Altre fattispecie: false comunicazioni sociali (false scritture contabili), reati di sottrazione fraudolenta al pagamento di imposte (se si spogliano beni per non farli pignorare dal Fisco), ecc. sono altre incriminazioni possibili.
Dal punto di vista del debitore, per “difendersi” sul piano penale, l’unica strada è prevenire: agire con trasparenza, evitare atti dispersivi sul patrimonio, coinvolgere subito professionisti e organi di controllo nelle decisioni. In fase di insolvenza conclamata, è consigliabile documentare ogni scelta con l’ausilio di esperti (ad esempio nominando un advisor finanziario, ottenendo attestazioni di professionisti sulla ragionevolezza delle operazioni di risanamento intraprese). Questo perché, in caso di indagine penale successiva, poter dimostrare di aver tentato un salvataggio ordinato e in buona fede può fare la differenza tra l’essere accusati di bancarotta semplice o fraudolenta, o persino evitare addebiti penali (se, ad esempio, si procede speditamente con un concordato, riducendo al minimo il pregiudizio per i creditori e non occultando informazioni).
- Perdita di opportunità future e stigma professionale: Sebbene non sia una “conseguenza legale” in senso stretto, va menzionato che un fallimento o una procedura concorsuale incide sulla reputazione dell’imprenditore e degli amministratori. Ad esempio, gli amministratori di una società fallita potrebbero essere segnalati nei registri dei protesti o subire interdizioni (il fallito persona fisica subisce limitazioni ai diritti civili fino alla chiusura della procedura, e se condannato per bancarotta può subire interdizione dai pubblici uffici o dal poter esercitare imprese). Anche le banche dati delle centrali rischi e le informazioni commerciali conserveranno a lungo traccia del default, rendendo difficile ottenere credito in futuro. Per questo “difendersi” dal dissesto significa anche limitare l’impatto reputazionale: uno strumento come il concordato preventivo in continuità, se ben eseguito, può consentire all’azienda di ristrutturarsi e proseguire l’attività, evitando la “macchia” del fallimento e dando un segnale di responsabilità verso i creditori (spesso ciò consente all’imprenditore di mantenere rapporti accettabili con il mercato dopo la crisi).
In sintesi, le conseguenze di un sovraindebitamento non gestito vanno ben oltre la singola vertenza col fornitore o con la banca: si rischia di perdere l’azienda, subire azioni legali anche postume contro il proprio patrimonio personale (per gli amministratori/titolari), e incorrere in guai giudiziari. Difendersi in questa situazione significa dunque agire tempestivamente e ordinatamente, sfruttando gli strumenti che la legge mette a disposizione per congelare il caos delle azioni individuali e convogliare la crisi entro binari legalmente controllati. Nel prossimo capitolo vedremo proprio quali sono questi strumenti e come funzionano.
Strumenti di composizione della crisi e del sovraindebitamento (normativa aggiornata)
La normativa italiana offre oggi un ventaglio di strumenti per affrontare la crisi d’impresa in modo regolamentato e (quando possibile) conservativo, evitando la dispersione del patrimonio e cercando soluzioni che soddisfino i creditori in misura concordata. Tali strumenti vanno dalle soluzioni stragiudiziali private (accordi volontari assistiti da esperti) alle procedure concorsuali giudiziali vere e proprie (concordati, liquidazioni), fino alle speciali procedure di sovraindebitamento per i debitori “minori”.
Con l’entrata in vigore del nuovo Codice della Crisi d’Impresa e dell’Insolvenza (D.Lgs. 14/2019), pienamente operativo dal 15 luglio 2022 , le regole sono state armonizzate in un testo unico. Il Codice – anche alla luce della direttiva UE 2019/1023 recepita nel 2022 – mira a favorire la continuità aziendale ove possibile e a gestire in modo efficiente l’insolvenza ove inevitabile . Importante: il Codice si applica a qualsiasi debitore, inclusi i piccoli imprenditori e i consumatori, che prima erano disciplinati da una legge separata (la Legge 3/2012 sul sovraindebitamento) . Oggi pertanto anche una micro-impresa o una persona fisica sovraindebitata può accedere a procedure regolate dal Codice, sebbene con istituti su misura (concordato minore, ristrutturazione dei debiti del consumatore, ecc.).
Procederemo ora a illustrare i principali strumenti di composizione della crisi, suddividendoli per macro-categorie, e soffermandoci su come scegliere lo strumento adatto in funzione della natura del debitore (società vs persona fisica), della dimensione dell’impresa e degli obiettivi (continuare l’attività vs liquidare tutto e chiudere).
Soluzioni stragiudiziali private: piani attestati di risanamento
Cos’è: Il piano attestato di risanamento (spesso abbreviato in PAR o piano attestato) è un accordo privato che l’imprenditore elabora con i propri creditori, nell’ottica di risanare l’impresa, e che viene accompagnato da una relazione di un professionista indipendente (attestatore) che certifica la veridicità dei dati aziendali e la fattibilità del piano di risanamento proposto (art. 56 CCII, ex art. 67 L.Fall.). Il piano attestato non è omologato da un tribunale e non costituisce una procedura concorsuale: è essenzialmente un accordo contrattuale tra debitore e creditori. Tuttavia, la legge gli riconosce alcuni effetti premiali, in particolare l’esenzione da azioni revocatorie fallimentari per gli atti posti in essere in esecuzione del piano (ciò incoraggia i creditori a partecipare, sapendo che ad esempio nuovi finanziamenti o ristrutturazioni effettuate secondo il piano non potranno essere annullati se poi l’azienda fallisse).
Quando usarlo: Il piano attestato è indicato quando: – L’impresa ha prospettive concrete di risanamento, magari con interventi mirati (es. nuova finanza da soci o terzi, dismissione di asset non strategici, taglio di rami aziendali in perdita) e ha bisogno che i creditori accettino dilazioni o stralci moderati. – C’è un numero relativamente ristretto di creditori chiave disposti a negoziare volontariamente. Infatti il piano attestato non vincola i dissenzienti: occorre coinvolgere attivamente tutti i creditori strategici perché aderiscano. – Si vuole evitare la “pubblicità” di una procedura concorsuale formale. Il piano attestato può restare riservato (anche se è prassi registrarlo presso il Registro delle Imprese per data certa), limitando lo stigma sul mercato. – La crisi non è ancora degenerata in insolvenza conclamata. In stato di insolvenza grave spesso i creditori non sono disposti ad accordi senza la supervisione di un tribunale; il PAR funziona meglio in situazioni di crisi incipiente o squilibrio temporaneo.
Esempio pratico: La nostra azienda Gommalacca Srl ha debiti bancari e con alcuni fornitori strategici, ma ritiene di poter risanare grazie all’ingresso di un nuovo socio finanziatore che apporta liquidità. Elabora un piano a 3 anni in cui il nuovo socio immette capitale, la banca accetta di prorogare le scadenze del mutuo e i fornitori maggiori accettano un pagamento dilazionato in cambio della continuità delle forniture. Un commercialista indipendente viene incaricato di attestare che i numeri del piano tornano e che, con l’apporto di mezzi freschi, l’azienda tornerà solvibile. Firmato l’accordo con i creditori, il piano viene eseguito. Se successivamente tutto va bene, l’impresa evita la procedura concorsuale; se malauguratamente il piano fallisse e l’azienda andasse in default, almeno i creditori che hanno aderito non rischiano che i pagamenti incassati durante il piano vengano revocati: l’art. 56 CCII infatti esclude la revocatoria per tali pagamenti e per le garanzie concesse in esecuzione del piano attestato.
Vantaggi e limiti: Il vantaggio principale è la flessibilità: le parti decidono liberamente contenuti e tempi, senza i formalismi di un concordato. Non vi è ingerenza di tribunale, commissari, votazioni: tutto è contrattato. Inoltre è relativamente rapido (dipende dalla negoziazione, ma non ci sono termini di legge o udienze). Di contro, il limite è che non c’è automatico “stay” delle azioni esecutive: se anche un solo creditore importante non sta al gioco, potrebbe agire per proprio conto (pignorare) rompendo l’equilibrio. Il piano attestato richiede dunque un consenso pressoché unanime fra gli interlocutori critici. Un altro limite è che non consente di imporre tagli forzosi al debito: ogni creditore deve essere convinto a sottoscrivere l’accordo (a differenza di altre procedure dove la maggioranza può vincolare la minoranza). Per questo, spesso il PAR è utilizzato quando l’esposizione è concentrata (es. con banche che partecipano tutte al tavolo, magari coordinate da un pool) e meno quando ci sono migliaia di piccoli creditori.
Novità normative 2022-2025: Il Codice della crisi ha confermato l’istituto del piano attestato nei termini già noti, ma sono state introdotte alcune varianti e collegamenti: – È stato previsto uno strumento denominato PRO – Piano di ristrutturazione soggetto ad omologazione (introdotto col correttivo 2022, art. 64-bis CCII) che potremmo definire un “ibrido” tra piano attestato e procedura giudiziale: in pratica, un piano attestato che però viene sottoposto al giudice per l’omologa, al fine di renderlo efficace anche sui dissenzienti, pur senza le formalità di un concordato. Il PRO è volto a recepire le indicazioni della direttiva UE sulle procedure di ristrutturazione preventiva. Approfondiamo questo aspetto nel paragrafo sugli accordi di ristrutturazione. – La legge di Bilancio 2023 (L. 197/2022) e il D.L. 69/2023 hanno introdotto misure di semplificazione proprio sui piani attestati e affini . In particolare, si è mirato a incentivare l’uso di strumenti meno onerosi del concordato, chiarendo alcuni aspetti fiscali e di attestazione. – Anche per il piano attestato, se sviluppato nell’ambito di una composizione negoziata della crisi (vedi paragrafo successivo), vi possono essere misure protettive temporanee concesse dal tribunale per dare spazio alle trattative (ad esempio, un’azienda potrebbe utilizzare la composizione negoziata per negoziare un piano attestato sotto la supervisione dell’esperto, ottenendo nel frattempo la sospensione delle azioni esecutive dei creditori che aderiscono ai negoziati).
In sintesi, il piano attestato di risanamento è uno strumento volontario e stragiudiziale, adatto a crisi recuperabili dove i rapporti con i principali creditori sono collaborativi. Va considerato come prima opzione “morbida” per evitare il default, tenendo però pronta un’alternativa concorsuale se dovesse emergere che uno o più creditori rifiutano l’accordo (in tal caso, il debitore dovrà passare a strumenti come l’accordo di ristrutturazione o il concordato preventivo per superare l’impasse).
Composizione negoziata della crisi d’impresa
Cos’è: La composizione negoziata della crisi è uno strumento introdotto di recente (dal D.L. 118/2021, confluito poi nel Codice della crisi con il D.Lgs. 83/2022) pensato per assistere l’imprenditore nella gestione della crisi in fase precoce, attraverso l’affiancamento di un esperto indipendente nominato da un’apposita commissione. Si tratta di una procedura volontaria e confidenziale: l’imprenditore, percepiti i segnali di squilibrio, presenta un’istanza sulla piattaforma telematica nazionale (gestita dalle Camere di Commercio) chiedendo la nomina di un esperto negoziatore . L’esperto (solitamente un professionista qualificato in materia d’impresa e crisi) ha il compito di facilitare le trattative tra l’imprenditore e i creditori, per trovare una soluzione concordata che eviti l’insolvenza conclamata. La composizione negoziata non è una procedura concorsuale giudiziale: è più simile a una mediazione assistita, ma con alcuni innesti giuridici importanti: – L’imprenditore può chiedere al tribunale l’applicazione di misure protettive temporanee, cioè un decreto che sospende o vieta l’inizio di azioni esecutive e cautelari da parte dei creditori durante le trattative (inizialmente per max 4 mesi, prorogabili fino a 12 in casi complessi) . Tali misure protettive impediscono anche la dichiarazione di fallimento durante la negoziazione, a condizione che essa proceda in buona fede. – Durante la negoziazione, l’impresa rimane in mano all’imprenditore, ma l’esperto vigila e può segnalare condotte pregiudizievoli. Non c’è spossessamento, tuttavia l’imprenditore deve informare l’esperto prima di compiere atti di straordinaria amministrazione e attenersi alle indicazioni di correttezza e trasparenza. – Se le trattative riescono, il risultato può essere di vario tipo: un contratto di ristrutturazione del debito, un aumento di capitale con nuovo investitore, un accordo stragiudiziale (tipo piano attestato) oppure, se del caso, la predisposizione di un concordato preventivo o accordo di ristrutturazione da sottoporre poi al tribunale per omologa. La composizione negoziata quindi può sfociare sia in una soluzione extra-giudiziale sia preludere a una procedura concorsuale semplificata. – Se le trattative non hanno esito positivo, l’esperto redige una relazione finale. A questo punto il debitore ha la possibilità, entro 60 giorni, di presentare un concordato preventivo “semplificato” per la liquidazione del patrimonio . Questo concordato semplificato (introdotto per la prima volta dal D.L. 118/2021) consente, in caso di fallimento delle trattative negoziate, di proporre al tribunale una cessione dei beni ai creditori senza passare per il voto di questi ultimi: il tribunale valuta ed eventualmente omologa il concordato liquidatorio anche senza l’approvazione dei creditori. È una sorta di via d’uscita rapida dalla negoziazione fallita, per evitare di tornare nel caos (purché ovviamente ci sia un minimo progetto liquidatorio da sottoporre).
Quando usarla: La composizione negoziata è concepita per essere utilizzata prima che l’insolvenza diventi irreversibile. È rivolta a tutte le imprese, senza soglie di accesso (anche le grandi imprese vi possono accedere, e anzi è obbligatoria per le imprese siderurgiche in crisi ad es., mentre per le micro c’è un supporto semplificato). I casi tipici: – L’imprenditore si rende conto di avere uno squilibrio (ad esempio: calo del fatturato, tensione di liquidità, primi ritardi nei pagamenti) ma pensa che l’azienda sia ancora salvabile se si ridiscute l’indebitamento o si reperiscono risorse. Non vuole (né sarebbe giustificato) dichiarare fallimento a questo punto, ma ha bisogno di protezione temporanea da eventuali creditori impazienti e di un aiuto nelle trattative. – Ci sono molteplici creditori con cui trattare, e il debitore da solo non ha la forza o credibilità per negoziare: la presenza di un esperto terzo conferisce serietà al tavolo e rassicura i creditori che l’azienda sta affrontando la crisi seriamente (l’esperto valuta il piano dell’imprenditore e invita i creditori a soluzioni eque). – Serve tempo libero da azioni esecutive per implementare operazioni di risanamento (es. vendita di un ramo d’azienda, ricerca di investitori). Le misure protettive offrono questo tempo. – L’imprenditore vuole approfittare delle misure premiali previste: ad esempio, sono state introdotte esenzioni o riduzioni di interessi e sanzioni in ambito fiscale se durante la composizione negoziata l’azienda paga alcuni debiti tributari o contributivi. Inoltre, come deterrente, il legislatore prevede che se un creditore pubblico qualificato (come l’Agenzia Entrate) non partecipa alle trattative o rifiuta irragionevolmente proposte migliori del fallimento, ciò sarà valutato in sede di eventuale cram-down (questo spinge gli enti a sedersi al tavolo).
Esempio pratico: Gommalacca Srl nel 2024 rileva che, a causa di un incremento del costo delle materie prime e di un ritardo nel pagamento di alcuni clienti, ha un deficit di cassa e non riuscirà a pagare puntualmente IVA e fornitori nei prossimi mesi. Prevede che potrebbe tornare in equilibrio se ridiscute alcune condizioni (magari vendendo un vecchio immobile inutilizzato e utilizzando il ricavato per ridurre l’esposizione bancaria, e ottenendo rateizzazioni sul resto). Decide di attivare la composizione negoziata: tramite la piattaforma telematica ottiene la nomina di un esperto. Il tribunale, su sua richiesta, emette subito un decreto di misure protettive che blocca i creditori (nessun nuovo pignoramento può partire). Nei mesi successivi, l’esperto convoca le banche e i principali fornitori: insieme all’imprenditore, formulano una proposta di accordo. Le banche accettano di allungare i finanziamenti (con garanzia aggiuntiva sull’immobile che si vende), i fornitori chiave accettano un pagamento parziale immediato (grazie alla vendita dell’immobile) e la dilazione del resto su 12 mesi, l’Agenzia delle Entrate accetta una transazione fiscale su IVA riducendo sanzioni e interessi . L’esperto attesta che l’accordo è ragionevole e che l’impresa, così sgravata, potrà proseguire. Viene redatto un accordo quadro che non necessita di omologa in tribunale (è in sostanza un insieme di patti transattivi con i creditori, ma orchestrati ufficialmente). L’azienda esce dalla composizione negoziata e prosegue l’attività, evitando la crisi conclamata.
Se, viceversa, nessun accordo fosse stato raggiunto (ad es. una banca rifiuta e vuole indietro tutto il credito subito), l’esperto avrebbe chiuso la procedura con esito negativo. A quel punto Gommalacca Srl avrebbe potuto optare per un concordato semplificato per liquidazione: invece di attendere il fallimento richiesto dalla banca, avrebbe presentato al tribunale un piano per liquidare tutti i beni residui e distribuire il ricavato ai creditori. Non ci sarebbe stata votazione dei creditori (che erano recalcitranti) ma solo il giudizio del tribunale sull’equità della proposta. In caso di omologa, la società sarebbe stata liquidata ordinatamente, con chiusura dei debiti e fine della storia, ma almeno gli amministratori avrebbero adempiuto al dovere di gestire la crisi evitando un fallimento caotico.
Vantaggi: La composizione negoziata è uno strumento molto innovativo perché: – Permette di anticipare la soluzione della crisi prima di arrivare all’insolvenza conclamata, in modo riservato. – Offre flessibilità: non ci sono schemi rigidi di cosa deve essere la soluzione, può essere qualsiasi cosa (accordi privati, oppure preludio di un concordato). – Introduce la figura dell’esperto che aumenta la fiducia reciproca fra debitore e creditori. – Protegge il debitore con lo stay (misure protettive) su misura, anche prima di formalizzare qualunque procedura . – Prevede incentivi: ad esempio, durante la negoziazione l’azienda può ottenere finanziamenti prededucibili (che verranno cioè rimborsati prima di altri debiti se poi si va in concorso) per sostenere l’attività corrente con l’autorizzazione del tribunale; inoltre l’art. 14 CCII esclude responsabilità per gli atti compiuti in coerenza col piano di ristrutturazione in corso di negoziazione (un safe harbor per gli amministratori). – Ha un approccio unitario anche in caso di gruppi d’imprese: il Codice prevede che si possa attivare una composizione negoziata di gruppo, con un unico esperto che segue tutte le società coinvolte .
Svantaggi o limiti: Non è una panacea universale. Innanzitutto, è volontaria: non si può costringere i creditori a venirti incontro, se proprio non vogliono. Se il dissenso è troppo forte o la fiducia nell’imprenditore è compromessa (es. se pensano che l’imprenditore non sia meritevole), la negoziazione può fallire. Inoltre, i creditori finanziari istituzionali (banche, fondi) spesso valutano con prudenza se aderire: potrebbero preferire soluzioni concorsuali classiche dove hanno regole precise di voto. La composizione negoziata richiede anche uno sforzo attivo dell’imprenditore: è lui che deve proporre le soluzioni (con l’aiuto dell’esperto), non viene calato dall’alto alcun piano d’ufficio. Quindi se manca una visione di ristrutturazione, questo strumento serve a poco. Infine, c’è il rischio di abuso: se un imprenditore la usa solo per prendere tempo e dilapidare risorse, l’esperto se ne accorgerà e potrà anche dimettersi segnalando il caso al tribunale. Quindi la buona fede è presupposto implicito.
Novità aggiornate al 2025: Il terzo correttivo 2024 (D.Lgs. 136/2024) e altri interventi hanno apportato qualche aggiustamento: – È stato chiarito che, nelle trattative di composizione negoziata, la transazione fiscale con il Fisco può includere accordi su imposte erariali (IVA compresa) ma non può prevedere il taglio di contributi previdenziali (nel negoziato li puoi solo dilazionare, non falcidiare) . Questi ultimi potrai eventualmente ridurli solo se passi a un concordato preventivo. – Si sono precisate le modalità di segnalazione dei creditori pubblici qualificati: Agenzia Entrate, INPS, ecc. hanno soglie oltre le quali devono avvisare l’impresa in crisi dell’opportunità di attivare la composizione negoziata (una sorta di “alert soft”). Questo meccanismo di allerta (originariamente doveva essere un obbligo di segnalazione all’OCRI, organismo di composizione assistita, poi eliminato) è ora calibrato più sulla collaborazione: gli enti pubblici segnalano al debitore, ma se il debitore ignora l’allerta, l’ente potrebbe attivare comunque iniziative (ad es. se l’Agenzia Entrate vede oltre €500.000 di IVA non pagata potrebbe sollecitare la composizione negoziata; se non accade nulla, alla fine agirà per la riscossione coattiva e informerà il PM per istanza di fallimento). – Il CNDCEC (Consiglio dei commercialisti) e il sistema camerale hanno implementato una piattaforma telematica nazionale con check-up d’impresa: l’imprenditore anche da solo può usare degli indici di allerta disponibili sul portale per capire se è in crisi. Questo aiuta l’autodiagnosi. – Sono state prorogate e rafforzate alcune misure premiali fiscali: ad esempio, se l’imprenditore accede alla composizione negoziata e la conclude con successo, le sanzioni tributarie per tardivi versamenti durante il periodo di trattativa possono essere ridotte; oppure le perdite maturate possono essere portate avanti in deroga ad alcune limitazioni fiscali. Questi dettagli servono a rendere più appetibile lo strumento.
In definitiva, la composizione negoziata è oggi un perno fondamentale della gestione avanzata della crisi in Italia: consigliata a chi intravede difficoltà ma non vuole arrivare a sbattere contro un fallimento, bensì giocarsi una chance di risanamento concordato, protetto e guidato da un esperto.
Accordi di ristrutturazione dei debiti e transazione fiscale
Cos’è l’accordo di ristrutturazione: L’accordo di ristrutturazione dei debiti (ex art. 182-bis Legge Fall., ora disciplinato dagli artt. 57 e ss. CCII) è una procedura concorsuale semplificata che consente al debitore di trovare un accordo con una parte consistente dei creditori e di ottenere dal tribunale un’omologazione che rende tale accordo efficace erga omnes, anche verso eventuali creditori dissenzienti minoritari. In sostanza, se il debitore ottiene l’adesione di almeno il 60% dei crediti (in valore), può chiedere al tribunale di omologare l’accordo: una volta omologato, l’accordo diventa vincolante per tutti i creditori partecipanti (mentre i creditori estranei devono essere pagati integralmente entro la scadenza dell’accordo).
Gli accordi di ristrutturazione rappresentano un compromesso tra il piano puramente privato e il concordato preventivo: c’è l’intervento del giudice (che verifica la regolarità e l’idoneità dell’accordo, e può applicare misure protettive durante la fase di perfezionamento), ma non c’è un vero e proprio voto assembleare tra classi. È un negozio giuridico fra debitore e una maggioranza qualificata di creditori, con controllo giudiziale finale.
Varianti: Nel tempo l’istituto si è arricchito di vari sottotipi: – Accordi con intermediari finanziari: possibilità di raggiungere accordi che, se approvati dal 75% delle banche o obbligazionisti, possono essere estesi anche ai dissenzienti della stessa categoria (art. 61 CCII, ex art. 182-septies L.Fall), estendendo l’accordo alle banche minoritarie contrarie purché abbiano condizioni non peggiori di quelle concordate con le altre. – Accordi agevolati e ad efficacia estesa: il Decreto di recepimento della direttiva (D.Lgs. 83/2022) ha introdotto l’accordo di ristrutturazione agevolato (con soglia di consenso abbassata al 30% per alcune tipologie di creditori finanziari) e l’accordo ad efficacia estesa a determinate classi di creditori non aderenti (tipicamente utili per convincere gruppi di creditori simili) . – PRO (Piano di Ristrutturazione soggetto a Omologazione): già accennato, è una novità del Codice che consente di omologare un piano anche senza la percentuale del 60%, ma con meccanismi di cram down interclassista ispirati alla direttiva UE. Ad esempio, il PRO può permettere di abbassare il quorum richiesto se viene assicurato il pagamento integrale di alcuni creditori essenziali e se l’accordo è ragionevole. È una via in più, di nicchia, per quei casi in cui il 60% è difficile da raggiungere ma l’impresa è meritevole di ristrutturazione (questo strumento è ancora poco collaudato in giurisprudenza, data la sua recente introduzione). – Accordi su crediti tributari e contributivi (transazione fiscale): uno dei profili chiave degli accordi di ristrutturazione è la possibilità di includervi anche l’erario e gli enti previdenziali con cui trattare il pagamento parziale/dilazionato dei tributi. Questo è regolato dall’art. 63 CCII (ex art. 182-ter L.Fall) denominato appunto transazione sui crediti tributari e contributivi. In un accordo di ristrutturazione, il debitore può proporre ad Agenzia Entrate e INPS il pagamento parziale dei loro crediti (ad esempio, pagare il 50% dell’IVA e il 40% delle sanzioni, in tot rate) motivando che tale offerta è migliore di quanto otterrebbero in un fallimento . Se l’Agenzia (e/o l’INPS) aduisce (approva) la proposta entro 90 giorni, la transazione è conclusa e confluisce nell’accordo generale da omologare . E se non aderiscono? Fino a qualche anno fa, il mancato consenso del Fisco pregiudicava l’accordo (specie se il debito fiscale era cospicuo), ma le ultime riforme hanno introdotto il cram-down fiscale: il tribunale può omologare ugualmente l’accordo includendovi la transazione fiscale anche senza adesione dell’Agenzia Entrate/INPS, purché siano rispettate due condizioni cumulative: (1) il voto/adesione del Fisco era determinante per raggiungere le maggioranze; (2) la proposta al Fisco è conveniente o almeno non deteriore rispetto alla liquidazione . In pratica, se l’erario non firma ma l’accordo ha il consenso del resto dei creditori e prevede di dare al Fisco almeno quanto avrebbe dal fallimento, il giudice può forzare l’omologa (dopo aver valutato che il rifiuto del Fisco appare irragionevole). Questa “transazione fiscale forzosa” è stata confermata e perfezionata dal correttivo 2024, che ha chiarito che anche il voto contrario espresso formalmemente dal Fisco conta come “mancanza di adesione” utile al cram-down . Esempio: l’azienda propone di pagare al Fisco il 30% delle imposte dovute, mostrando che in caso di fallimento il Fisco prenderebbe solo il 10%. Se l’Accordo ha il sì del 60% dei crediti totali ma l’Agenzia (che ha poniamo il 15%) dice di no, il tribunale può comunque confermare l’accordo e quell’offerta al Fisco diventa efficace ex lege. Questa è una evoluzione importantissima per risolvere impasse con erario/INPS, che un tempo spesso bloccavano concordati e accordi col loro veto.
Quando usarli: Gli accordi di ristrutturazione sono opportuni quando: – Il debitore ha un supporto dalla maggioranza dei creditori (o crede di ottenerlo) ma vuole uno strumento che vincoli anche gli altri. Ad esempio, si ha il 70% dei creditori d’accordo informalmente su un piano, ma un 30% sparso non collabora: con l’accordo omologato, quel 30% verrà comunque soddisfatto come da accordo, anche se non ha firmato. – Si vuole evitare il ricorso al concordato preventivo (che è più complesso e richiede eventualmente classi, attivo minimo per i chirografari se liquidatorio, ecc.) preferendo una procedura più snella. L’accordo di ristrutturazione, ad esempio, non richiede di coinvolgere tutti i creditori: alcuni piccoli possono essere lasciati fuori pagando integralmente a scadenza, e non vanno conteggiati nel 60%. Questo consente di focalizzare sulle controparti maggiori. – L’impresa preferisce gestire in continuità i rapporti d’affari: spesso l’accordo è meno traumatico per l’immagine aziendale, perché è meno pubblicizzato (viene sì iscritto nel Registro Imprese e pubblicato in tribunale, ma l’eco mediatica è minore rispetto ad un “concordato preventivo” che tutti identificano come pre-fallimentare). – Non c’è bisogno di ristrutturare l’intera azienda ma solo l’indebitamento finanziario: infatti uno scenario tipico è l’accordo con le banche (accordo di moratoria, conversione debiti in strumenti partecipativi, ecc.) che viene poi omologato per blindare eventuali sacche di resistenza di qualche istituto.
Esempio pratico: Gommalacca Srl ha 5 banche finanziatrici. Dopo negoziazioni, 4 banche su 5 (rappresentanti, poniamo, l’80% dell’esposizione bancaria totale) accettano di sottoscrivere un accordo di ristrutturazione in cui: il 50% dei crediti viene convertito in un finanziamento postergato di 7 anni, il 50% viene pagato in parte subito (grazie a nuova finanza di un investitore) e in parte in 5 anni. Una banca minoritaria (20%) non aderisce perché preferisce essere rimborsata subito e ha già fatto decreto ingiuntivo. L’azienda deposita l’accordo firmato dalle 4 banche chiedendo l’omologa, e contestualmente offre di pagare integralmente la banca dissenziente entro 120 giorni dall’omologa (oppure, se non riesce integralmente, propone anche a quella le stesse condizioni offerte alle altre, dimostrando che comunque riceverà più di quanto otterrebbe vendendo le garanzie in asta). Il tribunale, verificato che il 80% ha aderito (quindi soglia >60% rispettata) e che l’accordo è fattibile (c’è l’attestazione di un esperto che certifica la sostenibilità del piano) e che i creditori estranei non subiscono pregiudizio, omologa l’accordo. Da quel momento, l’accordo è vincolante: la banca ribelle se era stata lasciata fuori deve essere comunque pagata come da legge (integralmente in 120 gg dall’omologa, sennò l’accordo salta), oppure se era dentro e ha votato no, è comunque costretta ad accettare le condizioni offerte perché la maggioranza l’ha deciso. L’azienda così evita il fallimento, esce dall’aula di tribunale con un debito bancario dimezzato e tempi lunghi di restituzione concordati, e può concentrarsi sul rilancio.
Vantaggi: Questi accordi permettono di coinvolgere il tribunale in misura minima ma sufficiente: sufficiente a dare efficacia generale e bloccare eventuali azioni esecutive individuali (dalla data di presentazione della domanda di omologa, si possono ottenere misure protettive analoghe a quelle del concordato) e a calmierare i dissensi irrazionali (vedi transazione fiscale forzosa). Ma minima perché l’iter è più breve: non c’è un complesso voto per classi, c’è solo un’udienza di omologa ed eventualmente opposizioni se qualche creditore lamenta scorrettezze (ad es. un estraneo dica “non mi pagano integrale in 120 gg come dovrebbero”). In mancanza di opposizioni, l’accordo può essere omologato in tempi rapidi. Inoltre c’è una notevole autonomia negoziale: l’accordo può prevedere qualunque forma tecnica (ristrutturazione del debito, aumento di capitale, cessione di asset, piani industriali) a differenza del concordato che ha vincoli di legge su trattamento delle classi e percentuali minime in caso liquidatorio (20% ai chirografari in caso di concordato liquidatorio, salvo apporti esterni). Nell’accordo di ristrutturazione non c’è un minimo percentuale di soddisfo fissato per legge: basta che l’attestatore dichiari che l’accordo è conveniente rispetto al fallimento e non danneggia i non aderenti.
Svantaggi: La necessità del 60% di consensi è il principale scoglio. Non sempre è facile da raggiungere, soprattutto quando i creditori sono molti e di tipologie diverse. Se si fallisce l’obiettivo, bisogna ripiegare su un concordato preventivo dove invece si punta su maggioranze per classi e il 50% per classe. Inoltre, i creditori estranei all’accordo devono comunque essere pagati per intero entro 120 giorni dall’omologa (se già scaduti) o alla scadenza (se successiva): ciò significa che non si possono forzare perdite sui dissenzienti che non rientrano nell’accordo. In pratica, l’accordo di ristrutturazione funziona se il nucleo duro dei creditori accetta sacrifici, mentre le “frange” possono essere liquidate integralmente (spesso con risorse fornite dai sacrifici dei primi!). Questo è fattibile se le frange sono piccole; se invece chi rifiuta rappresenta una quota grande, non li puoi ignorare perché non avresti la cassa per liquidarli al 100%. In tal caso, tanto varrebbe fare un concordato che li coinvolga.
Altra considerazione: durante il negoziato di un accordo di ristrutturazione, se serve protezione dai creditori occorre formalizzare l’istanza in tribunale e questo pubblicizza la cosa (i fornitori possono venirne a conoscenza). Anche se c’è la riservatezza iniziale possibile (l’art. 54 CCII consente di chiedere misure protettive contestualmente al deposito di un accordo in bozza, in camera di consiglio), comunque è un segnale al mercato. Pertanto, alcuni imprenditori preferiscono prima tentare un piano attestato riservato o la composizione negoziata e approdare all’accordo di ristrutturazione solo quando hanno le adesioni in mano (minimizzando i tempi di esposizione pubblica).
Novità 2022-2025: Abbiamo già integrato varie novità: soglia ridotta per accordi agevolati, estensioni di efficacia, integrazione col cram-down fiscale . Il terzo correttivo 2024 ha, ad esempio, modificato l’art. 63 CCII proprio per chiarire i meccanismi di voto/adesione mancante del Fisco e la definizione di convenienza (introducendo soglie di soddisfacimento differenziate: pare che ora, per omologare comunque, il Fisco debba avere almeno il 20% se chirografario e il 30% se privilegiato degradato, o qualcosa di simile – dettagli tecnici oltre il nostro scopo, ma si ricordi che l’attestatore deve dire che percepisce almeno quanto la liquidazione darebbe ).
In conclusione, gli accordi di ristrutturazione sono uno strumento potente per il debitore, specie quando c’è accordo con banche o grandi creditori, e si vuole forzare una minoranza a stare alle condizioni decise. Sono meno indicati quando la platea del debito è frammentata (es. migliaia di piccoli creditori commerciali: in tal caso è improbabile raccogliere consensi individuali, meglio un concordato).
Concordato preventivo (in continuità o liquidatorio)
Cos’è: Il concordato preventivo è probabilmente lo strumento concorsuale più noto e utilizzato per evitare la liquidazione fallimentare. In parole semplici, è una procedura giudiziale in cui il debitore propone ai creditori un piano per il soddisfacimento, parziale o totale, dei loro crediti, secondo certe modalità, al fine di superare la crisi evitando la liquidazione integrale. I creditori vengono suddivisi per classi omogenee e chiamati a votare sulla proposta; se il concordato ottiene le maggioranze di legge e viene ritenuto conforme alle norme, il tribunale lo omologa, rendendolo vincolante per tutti i creditori anteriori (anche per i dissenzienti e non votanti).
Ci sono due tipologie fondamentali di concordato: – Concordato in continuità aziendale: quando prevede che l’impresa prosegua l’attività (in proprio o tramite cessione/affitto a terzi) e i creditori vengano soddisfatti col ricavato generato dalla continuità (es. utili futuri, vendita di prodotti, ecc.) in aggiunta ad eventuali dismissioni di beni non strategici. L’obiettivo è il risanamento e la prosecuzione dell’attività, salvaguardando i posti di lavoro e il valore avviamento. – Concordato liquidatorio: quando invece si prevede la cessazione dell’attività e la liquidazione del patrimonio, con distribuzione del ricavato ai creditori. È simile ad un fallimento volontario guidato, ma con alcuni vantaggi (ad esempio, possibilità di un assuntore che apporta denaro fresco per rilevare i beni e pagar meglio i creditori; oppure la “esdebitazione” immediata a favore del debitore persona fisica a fine concordato, diversamente dal fallimento dove va richiesta dopo).
Requisiti e regole principali: Il concordato è più regolamentato rispetto agli strumenti visti prima. Alcuni punti chiave: – Accesso: Il debitore (imprenditore commerciale, anche piccolo se in grado di presentare i documenti necessari) può presentare ricorso di concordato se si trova in stato di crisi o insolvenza. Può anche farlo un socio di società di persone o un creditore in casi specifici, ma nella prassi è il debitore stesso. Esiste la possibilità di presentare una domanda di concordato “in bianco” o con riserva, cioè con la sola riserva di depositare il piano dettagliato entro un certo termine (fino a 120-180 giorni) . Questo serve per ottenere subito la protezione moratoria e guadagnare tempo per predisporre il piano definitivo. – Moratoria e amministrazione controllata: Dalla data di ammissione al concordato (o già dalla presentazione se il tribunale lo concede con provvedimento d’urgenza) scattano le misure di automatic stay: i creditori non possono iniziare o proseguire azioni esecutive né cautelari; i processi in corso si sospendono; non si possono acquistare diritti di prelazione sul patrimonio del debitore (no nuove ipoteche, ecc.) . L’impresa, se in continuità, continua la gestione sotto la vigilanza di un commissario giudiziale nominato dal tribunale. Per atti straordinari serve autorizzazione del giudice. È un regime di semi-controllo: l’imprenditore rimane in carica (non c’è spossessamento) ma ogni mossa è vigilata. – Contenuto del piano: Il piano deve indicare l’attivo e il passivo, suddividere i creditori in classi secondo posizione giuridica e interessi economici omogenei, e proporre per ciascuna classe un trattamento (es: classe privilegiati ipotecari: pagati 100% tramite vendita immobile X; classe fornitori chirografari: pagati 30% in 2 anni; classe banche chirografarie: conversione crediti in partecipazioni; ecc.). Se concordato in continuità, deve evidenziare i flussi che garantiranno i pagamenti futuri, un piano industriale; se liquidatorio, l’elenco dei beni da vendere e tempi. – Percentuali minime: Nel concordato liquidatorio puro, la legge richiede che i creditori chirografari ottengano almeno il 20% del loro credito , salvo che vengano apportate risorse esterne aggiuntive che innalzino il soddisfacimento (questa regola per evitare concordati “liquidatori” che diano ai chirografari meno di quanto forse otterrebbero in un fallimento, disincentivando concordati meramente dilatori). Nel concordato in continuità non c’è una percentuale minima fissa, ma deve risultare che col concordato i creditori ottengano nel complesso più di quanto otterrebbero liquidando subito (principio di convenienza). – Voto dei creditori: Dopo il deposito del piano e la verifica iniziale da parte del tribunale, si svolge l’adunanza dei creditori (anche telematica ormai) in cui i creditori votano per classi. Serve la maggioranza in ciascuna classe (maggioranza per valore di crediti ammessi al voto in quella classe) perché la classe approvi. Se una classe vota contro, il concordato può comunque essere omologato con cram-down interclassi solo se c’è almeno un’altra classe di pari rango che approva e il tribunale ritiene che i dissenzienti siano trattati in modo non deteriore rispetto alle alternative (recepimento di regole UE analoghe a quelle viste per transazione fiscale) . In generale, è preferibile ottenere il voto favorevole di tutte le classi per evitare opposizioni. – Omologazione: Se le maggioranze sono raggiunte, il tribunale tiene conto di eventuali opposizioni (creditori contrari possono eccepire ad es. violazione di norme, mancanza di convenienza, ecc.) e poi omologa il concordato con decreto motivato. Da quel momento, il piano diventa definitivo e sostituisce le obbligazioni originarie: i creditori avranno diritto solo a quanto promesso nel concordato e non potranno agire per il resto (l’eventuale parte di debito falcidiata viene scaricata).
Quando usarlo: Il concordato preventivo è indicato quando: – Si vuole ristrutturare radicalmente l’azienda coinvolgendo tutti i creditori sotto controllo giudiziale, ad esempio per preservare la continuità aziendale nonostante il forte indebitamento. È tipico nelle medie e grandi imprese in cui il numero dei creditori è talmente ampio che è impossibile accordarsi individualmente (p. es., crisi di una società manifatturiera con centinaia di fornitori: solo un concordato può gestirli insieme). – Oppure quando l’azienda è decotta e l’imprenditore vuole evitare il fallimento proponendo comunque ai creditori una liquidazione concordata, magari con un terzo assuntore che rileva l’azienda e offre qualcosa in più ai creditori rispetto a una liquidazione giudiziale. In questi casi, il concordato liquidatorio può essere più vantaggioso del fallimento anche per i creditori. – Ci sono situazioni in cui i creditori sono eterogenei e con interessi confliggenti: il meccanismo delle classi e del voto consente di gestire tale conflitto (ad es. separando classi di creditori con garanzie da quelli chirografari, classi di dipendenti, ecc., modulando l’offerta per ottenere consensi). – Servono misure incisive come la moratoria dei debiti privilegiati: in un concordato in continuità, la legge consente di proporre di pagare i creditori privilegiati non subito ma entro 6 mesi dall’omologa (o entro 2 anni per alcuni crediti erariali), cosa impossibile al di fuori di una procedura concorsuale senza incorrere in default tecnico.
Esempio pratico (concordato in continuità): La nostra Gommalacca Srl, dopo tentativi di accordo falliti, opta per un concordato preventivo in continuità. Presenta un piano dove: – La società continua la produzione di macchine per sigillatura, ma chiude il settore gommalacca (vendendo i relativi impianti). – I lavoratori del settore dismesso vengono posti in cassa integrazione straordinaria e la mobilità viene gestita col Ministero (nel concordato in continuità ci sono disposizioni ad hoc per facilitare gestione di esuberi, es. esenzione da alcune responsabilità contributive se c’è accordo sindacale). – I crediti ipotecari della banca Alfa (garantiti da capannone) saranno ristrutturati: la banca ottiene il capannone venduto e incassa l’80% del suo credito dall’acquirente immobiliare, per il 20% residuo accetta azioni della nuova Gommalacca ristrutturata (questo è un esempio di soddisfacimento non monetario possibile in concordato, con consenso del creditore). – I fornitori chirografari vengono suddivisi in due classi: “fornitori strategici” (che continueranno a lavorare con l’azienda) ai quali si offre il 40% del credito in 4 anni e contratti futuri; “fornitori generici” cui si offre il 20% in 2 anni. I dipendenti per TFR maturato sono privilegiati e saranno pagati dall’INPS Fondo di Garanzia immediatamente (che subentra come creditore). – Lo Stato (Agenzia Entrate) ha un credito IVA di 100k: l’azienda propone di pagarlo al 50% in 4 anni, motivando che è conveniente (questo avviene come transazione fiscale nel concordato, simile a quella negli accordi – col correttivo 2024, l’art. 88 CCII consente il cram-down se l’AE rifiuta, come visto). – Il piano mostra che l’EBITDA atteso dell’attività superstite è sufficiente a pagare quelle percentuali in quei tempi. Un attestatore indipendente (requisito di legge) redige la relazione giurata attestando la veridicità dei dati e la fattibilità economica del piano.
Si va al voto: le classi di fornitori approvano (poniamo la classe strategici 90% sì, la classe generici 75% sì), la banca Alfa approva (era una classe singola di creditori ipotecari, 100% sì perché era solo lei), l’Agenzia Entrate vota contro (non convinta del 50%). Abbiamo quindi tutte le classi approvate tranne l’erario. Il tribunale potrebbe comunque omologare sfruttando il cram-down fiscale se ritiene rispettate le condizioni (mancanza di adesione determinante e convenienza) . Dopo l’omologa, il concordato diventa efficace: Gommalacca Srl prosegue l’attività (ora focalizzata sulle macchine per sigillatura), con un carico debitorio ridotto ai pagamenti concordatari dilazionati. Gli amministratori restano, sotto vigilanza del commissario finché il piano non è eseguito. Se adempie agli obblighi, la società esce dal concordato sana e salva.
Esempio pratico (concordato liquidatorio): In alternativa, se l’azienda fosse decotta e senza prospettive, Gommalacca Srl potrebbe presentare un concordato liquidatorio: propone di vendere tutti i beni (capannone, macchinari, brevetti, magazzino) tramite un assuntore (ad es. un investitore che paga X euro per rilevare in blocco l’azienda) e distribuire quel ricavato ai creditori. In più, l’assuntore potrebbe offrire una % extra rispetto al valore di liquidazione per incentivare l’approvazione. Il piano potrebbe dire: con la vendita realizzo 1 milione, soddisfo 100% privilegiati (500k) e 50% chirografari (su 1 milione di crediti chirografari ne pago 500k = 50%). Raggiunte le maggioranze e omologato, l’assuntore paga e rileva l’azienda (o la liquida), i creditori prendono il 50% subito, la società viene poi cancellata. I vecchi amministratori ottengono la esdebitazione dell’azienda (che però essendo società di capitali sparisce, quindi concettualmente non c’è un “debito residuo” – se fosse un imprenditore individuale, otterrebbe l’esdebitazione personale dei debiti non soddisfatti).
Vantaggi: Il concordato è onnicomprensivo: consente di affrontare la crisi a 360°, risolvendo in un sol colpo tutte le posizioni debitorie pregresse e, se in continuità, rilanciando l’impresa. I creditori sono coinvolti democraticamente col voto, c’è trasparenza e terzietà (commissario, giudice) che assicurano correttezza. Permette soluzioni creative: dall’ingresso di nuovi soci, alla vendita dell’azienda in esercizio (concordato con assuntore), alla ristrutturazione del debito, all’eventuale liquidazione parziale. Per il debitore persona fisica c’è la prospettiva di liberarsi da ogni debito residuo tramite esdebitazione a fine procedura. Inoltre, la giurisprudenza recente e le riforme UE hanno reso il concordato più flessibile che in passato: ad esempio, oggi è possibile trattare diversamente creditori della stessa prelazione se giustificato (nel nostro esempio, due classi di chirografari con percentuali diverse, ammesso perché erano posizioni diverse in funzione della strategicità). Oppure è possibile continuare l’attività sotto concordato con contratti pendenti, finanziamenti interinali prededucibili, ecc., strumenti che nel 2023-25 sono stati ulteriormente ottimizzati.
Svantaggi: È la procedura concorsuale più complessa in termini di costi e tempi (eccettuato forse il fallimento stesso). Ci vogliono atti formali, avvocati, attestatore, spese di giustizia, e può durare diversi mesi solo per arrivare all’omologa (talvolta un anno o più se ci sono opposizioni). Non sempre l’azienda regge così a lungo sotto la spada di Damocle del concordato: c’è il rischio ad esempio che fornitori o clienti, saputo del concordato, perdano fiducia e interrompano i rapporti, minando la continuità (per questo la legge consente di chiedere al tribunale di autorizzare pagamenti di creditori strategici anche in costanza di procedura, per non farli scappare – con moderazione, perché pagare fuori piano troppi creditori potrebbe infrangere la par condicio). Inoltre, l’esito non è mai garantito: serve convincere i creditori; se il piano è debole o la proposta troppo bassa, potresti incappare nel voto contrario delle classi e dover convertire il concordato in fallimento. Quindi è un’operazione da condurre con grande professionalità.
Dal punto di vista del debitore, un concordato in continuità comporta di fatto la perdita di una parte di autonomia gestionale per un certo periodo e l’obbligo di confrontarsi pubblicamente con i creditori sulle proprie scelte passate e future – un processo anche umanamente difficile, ma a volte necessario per ripristinare la fiducia.
Novità 2020-2025: Il concordato è stato oggetto di vari ritocchi: – Il Codice della crisi ha spostato l’attenzione sul salvataggio: introdotti concetti come il concordato semplificato (di cui sopra) per situazioni post-composizione negoziata fallita, e maggiori controlli sui concordati liquidatori (ad esempio, la regola del 20% ai chirografari, salvo risorse esterne, è stata ribadita per evitare concordati opportunistici). – La direttiva UE ha portato concetti di cross-class cram down: oggi se una classe vota contro ma l’accordo è comunque migliore per loro di alternative, il tribunale può forzare. Questo in Italia era già in parte previsto (il vecchio art. 180 comma 4 L.Fall permetteva l’omologa nonostante il voto contrario se il credito dissenziente fosse soddisfatto almeno al 20% e totalmente i privilegiati; ora con la direttiva i criteri sono cambiati in termini di equa distribuzione, best interest test e absolute priority rule). La Cassazione e i tribunali stanno applicando via via queste novità: ad es., decisioni del 2023-2024 confermano l’omologazione forzata di concordati nonostante il voto negativo dell’Erario, reputando irragionevole il diniego quando la proposta era migliore del fallimento . – Sono state introdotte semplificazioni: per esempio, la possibilità di evitare l’adunanza in presenza e raccogliere i voti in forma scritta o telematica, l’uso esteso di PEC e portali per comunicazioni ai creditori, riducendo i tempi morti. Inoltre, i tempi tra deposito del piano e udienza dei creditori si sono accorciati per legge (massimo 30 giorni per il decreto di ammissione, e 120 giorni per il voto, salvo proroghe), per allinearsi a best practice europee.
In conclusione, il concordato preventivo resta l’arma principale e più potente per il debitore che voglia autonomamente gestire la propria insolvenza evitando di subirla passivamente. Richiede però visione strategica, preparazione tecnica e consenso, dunque va intrapreso con consapevolezza e spesso con l’assistenza di advisor qualificati.
Procedure di sovraindebitamento per debitori minori (concordato minore, piano del consumatore, liquidazione controllata)
Non tutte le crisi coinvolgono imprese di medio-grandi dimensioni. Ci sono situazioni in cui il debitore è un piccolo imprenditore, un artigiano, un lavoratore autonomo o addirittura un semplice consumatore (persona fisica non imprenditore) che si trova sommerso dai debiti. Per costoro, storicamente, la legge fallimentare tradizionale non si applicava: un tempo esisteva l’area dei “non fallibili” (piccoli imprenditori sotto soglie artigianali, enti non commerciali, persone fisiche). Dal 2012 l’Italia ha introdotto delle procedure ad hoc tramite la Legge 3/2012 (cosiddetta “legge salva-suicidi”), oggi confluite nel Codice della crisi. Queste procedure vengono ora chiamate procedure di composizione delle crisi da sovraindebitamento e si rivolgono ai debitore civili (consumatori) o imprese minori che non superano certi limiti dimensionali.
Vediamo i principali strumenti:
- Ristrutturazione dei debiti del consumatore (ex Piano del consumatore): riservato alle persone fisiche che hanno debiti personali (non derivanti da attività d’impresa) e si trovano in uno stato di sovraindebitamento, cioè di perdurante squilibrio tra obblighi assunti e patrimonio liquidabile per farvi fronte. Il consumatore può proporre un piano di ristrutturazione ai creditori (tipicamente banche per mutui, finanziarie, fisco per tasse, privati per prestiti, ecc.) indicando come li pagherà, anche solo parzialmente. La caratteristica peculiare è che non è necessario il voto dei creditori: il piano viene valutato dal tribunale che lo omologa se ritiene che il consumatore sia meritevole (cioè non ha colpa grave o frode nell’aver contratto i debiti, né ha violato il dovere di buona fede) e che il piano assicuri ai creditori almeno quanto otterrebbero dalla liquidazione del suo patrimonio . Ad esempio, un consumatore sovraindebitato per aver perso il lavoro, con debiti di carte di credito e bollette arretrate, potrebbe proporre di pagare il 50% del totale in 5 anni usando il suo stipendio riottenuto, e il giudice può approvare anche se qualche finanziaria fosse contraria, a condizione che quel 50% sia più di quanto prenderebbero pignorandogli i beni (magari zero se è nullatenente). Questa procedura è molto protettiva per chi ha solo debiti civili e spesso è l’unica salvezza per famiglie sotto pressione di usurai, fisco, ecc. Durante la procedura, il giudice può anche sospendere eventuali esecuzioni in corso (es. bloccare un pignoramento immobiliare in attesa dell’omologa del piano).
- Concordato minore (ex Accordo di composizione per imprenditori sotto-soglia): è l’equivalente semplificato del concordato preventivo, destinato ai debitori che non sono consumatori ma rientrano tra i “minori” (piccoli imprenditori commerciali, imprenditori agricoli, start-up innovative, professionisti, artisti, ecc., che hanno debiti da attività professionale o d’impresa). In pratica, chi in passato non era soggetto a fallimento può oggi accedere al concordato minore. Funziona in modo analogo al concordato preventivo ma con formalità ridotte e soglie diverse:
- Si presenta un piano di ristrutturazione che può prevedere continuità o liquidazione.
- I creditori votano in un’unica classe, a meno che non sia necessaria una suddivisione (ma di solito i casi sono più semplici, con meno creditori).
- Serve la maggioranza assoluta dei crediti ammessi al voto (>50%) per approvare .
- Non è necessaria un’udienza pubblica: spesso la valutazione è fatta solo su base documentale dal giudice, con eventuali consensi espressi per iscritto dai creditori .
- Anche qui c’è l’attestatore che assevera il piano e c’è un gestore della crisi (figura analoga al commissario, di solito un organismo di composizione della crisi – OCC).
- Se approvato e omologato, vincola tutti i creditori compresi i dissenzienti. Se non si raggiunge la maggioranza, il giudice comunque può omologare se ritiene che la mancata adesione di alcuni sia irragionevole e il piano è conveniente (una sorta di cram down “minore”).
Il concordato minore è pensato per essere più rapido e snello, dato che le micro-imprese hanno urgenza di definire la situazione e poche risorse per sostenere lunghe procedure . Ad esempio, un artigiano con debiti 200k (metà Fisco, metà fornitori) potrebbe proporre un concordato minore offrendo ai creditori il 30% in 4 anni grazie alla continuazione dell’attività. Se i creditori che rappresentano almeno 100k crediti votano sì, il piano passa. Un vantaggio: una volta ammesso alla procedura, scatta la sospensione di tutte le azioni esecutive proprio come nel concordato maggiore , così l’artigiano è protetto dai pignoramenti mentre paga secondo il piano.
Va notato che non tutti i piccoli imprenditori possono accedere al concordato minore: se i debiti superano certi importi o se la crisi è troppo complessa, si applicheranno comunque le procedure maggiori. Cassazione ha per esempio chiarito che chi ha cessato volontariamente l’attività (cancellandosi dal Registro Imprese) non può poi accedere al concordato minore, per evitare che uno chiuda l’azienda e poi cerchi di tagliare i debiti senza liquidare nulla . In tal caso, se cessa l’attività, resta la strada della liquidazione controllata (vedi oltre) o del piano del consumatore se applicabile.
- Liquidazione controllata del sovraindebitato (ex liquidazione del patrimonio): è la procedura liquidatoria prevista per il debitore civile o minore sovraindebitato. Equivale, per i non fallibili, a ciò che il fallimento (liquidazione giudiziale) è per i fallibili. Viene nominato un liquidatore dal tribunale, si formano stati passivi dei creditori, si vendono tutti i beni del debitore e si distribuisce il ricavato. La grande differenza rispetto al vecchio fallimento è che oggi anche chi va in liquidazione controllata (quindi un piccolo imprenditore o un ex imprenditore, o un consumatore) può ottenere la esdebitazione di diritto alla chiusura: ovvero la cancellazione di tutti i debiti residui non pagati, purché abbia cooperato lealmente durante la procedura e non ci siano stati comportamenti dolosi o frodi . Ciò consente al debitore di ripartire pulito (il concetto di “fresh start” della direttiva UE).
La liquidazione controllata può essere richiesta volontariamente dal debitore come via per liberarsi dai debiti se non è in grado di offrire un piano (es. un ex imprenditore che non ha entrate né beni, tanto vale liquidare quel poco che ha e farsi esdebitare). Ma può essere richiesta anche dai creditori: questa è una novità del Codice della crisi, il quale prevede che se il debitore minore è insolvente, i creditori (o il PM) possano istigare l’apertura della liquidazione controllata forzatamente . In passato i piccoli debitori non fallibili erano quasi immuni da procedure concorsuali coattive – i creditori potevano solo pignorarli individualmente. Ora invece, se ad esempio un artigiano ha debiti oltre €50.000 e non paga, un creditore potrebbe chiedere al tribunale di aprire la sua liquidazione controllata, portandolo quindi in una procedura concorsuale ufficiale anche se è “minore” . Il Codice fissa alcune soglie (tipo un minimo di €30.000 o €50.000 di debiti) e verifica dell’insolvenza per accogliere l’istanza.
Nella liquidazione controllata, come nel fallimento, non c’è bisogno di consenso dei creditori: è puramente liquidativa. Il debitore è spossessato (salvo i beni impignorabili) e un liquidatore OCC realizza l’attivo. Dopo la chiusura, il debitore può chiedere l’esdebitazione se ha soddisfatto gli obblighi e collaborato. L’esdebitazione verrà negata solo in casi di frode o malafede grave (ad esempio, se ha nascosto patrimoni, o se è recidivo avendo già ottenuto esdebitazione nei 5 anni precedenti, ecc.).
Esempio pratico: Mario, ex titolare di una ditta individuale Gommalacca di piccole dimensioni, ha chiuso l’attività ma gli sono rimasti €100.000 di debiti (fisco, fornitori) e pochi beni (un furgone, qualche macchina usata). Non ha entrate sufficienti per proporre un piano. Decide di avviare una liquidazione controllata: presenta l’istanza all’OCC e in tribunale, elenca i suoi beni. Il tribunale nomina un liquidatore che vende il furgone e le macchine (ricavando, poniamo, €15.000) e ripartisce pro-quota ai creditori (che dunque ricevono ad esempio un 15% ciascuno). Al termine, Mario chiede e ottiene l’esdebitazione: i rimanenti €85.000 di debiti vengono cancellati, Mario è libero e potrà in futuro rifare impresa o semplicemente vivere senza quell’angoscia (salvo restino eventuali debiti non esdebitabili come alimenti, risarcimenti da illecito, che però in queste procedure sono rari). I creditori non potranno più perseguirlo per quei debiti.
- Esdebitazione del debitore incapiente: citiamo infine uno strumento speciale creato dal Codice (anticipato nel 2020) per i casi più disperati: quando il debitore persona fisica è totalmente incapiente, ossia privo di beni e di reddito aggredibile e quindi non in grado nemmeno di offrire una minima utilità ai creditori. In situazioni del genere (purtroppo frequenti, pensiamo a chi ha perso tutto, magari ha solo vestiti e mobili di casa), prima non c’era soluzione: questi soggetti restavano inseguiti a vita dai debiti inesigibili. Ora l’art. 283 CCII consente al debitore persona fisica meritevole che non ha alcuna utilità da offrire di ottenere comunque l’esdebitazione senza nessun pagamento ai creditori . È l’esdebitazione dell’incapiente, detta anche “cancellazione dei debiti a zero”. Il tribunale, verificata la totale incapienza e la buona fede del debitore (ad esempio: i debiti non derivano da atti fraudolenti, e il debitore ha un comportamento diligente), può emettere un decreto che cancella tutti i debiti subordinando però la possibilità per i creditori di chiedere di revocare il beneficio se nei successivi 4 anni il debitore dovesse “riprendersi” economicamente (ad esempio vincita alla lotteria o eredità improvvisa) . In assenza di tali eventi, dopo 4 anni l’esdebitazione diviene definitiva. Questo è un istituto una tantum (si può usare solo una volta nella vita) e di natura eccezionale, ma rappresenta la vera ultima spiaggia per chi proprio non ha nulla da liquidare. Ad esempio, un consumatore con €50.000 di debiti di vecchi prestiti personali, disoccupato, senza casa né stipendio, può chiedere l’esdebitazione incapiente: se il giudice la concede, tutti i creditori vengono spazzati via (ovviamente nessun pagamento per loro, ecco perché la legge ha creato un Fondo statale per cercare di indennizzare in minima parte quei creditori vittime di esdebitazione a zero, istituito dalla L. 197/2022) . Questa misura incarna il principio del “fresh start” puro ed è la più favorevole al debitore, riservata però a chi versa in condizione davvero disperata e non imputabile a sua colpa grave.
Riepilogo delle procedure di sovraindebitamento (Tabella 2):
| Procedura | Destinatari | Approvazione | Effetti | Note |
|---|---|---|---|---|
| Ristrutturazione debiti del consumatore (piano del consumatore) | Persona fisica non fallibile, con debiti da consumo (non aziendali) | Nessun voto dei creditori. Decide il giudice se il piano è fattibile e il debitore meritevole . Creditori possono fare osservazioni, ma non votano. | Sospensione delle azioni esecutive dal deposito (discrezionale). Omologa del giudice rende il piano vincolante per tutti i crediti anteriori. | – Richiede meritevolezza (no colpa grave nell’indebitamento). <br>– Possibile pagare alcuni crediti e falcidiare altri (anche il fisco) ma rispettando il criterio del migliore interesse (nessun creditore sta peggio che in liquidazione). <br>– Tipica per sovraindebitamento familiare, debiti da fideiussioni, ecc. |
| Concordato minore (ex accordo di composizione) | Debitore non consumatore non soggetto a liquidazione giudiziale (imprenditore sotto soglia, professionista, start-up, ente non commerciale) anche se cessato, purché non “volontariamente” per frode | Voto dei creditori in unica o poche classi. Serve >50% dei crediti. Dissenso del Fisco superabile con cram-down fiscale (come concordato preventivo) . | Stop a pignoramenti dal decreto di apertura . Gestione del patrimonio affidata all’OCC/gestore ma il debitore può restare in attività se continuità. Omologa giudiziale vincolante per tutti (anche chi non ha votato). | – Procedura più rapida del concordato preventivo: no udienze pubbliche, decisione in camera di consiglio. <br>– Soglia debiti: se il debitore supera i limiti dimensionali (art. 2 CCII, es. ricavi > 200mila, attivo >300mila, debiti >500mila, indicativi) potrebbe essere considerato “fallibile” e quindi destinato al concordato ordinario, ma la norma ora include tutti gli imprenditori, la distinzione è sfumata . <br>– Esdebitazione: il debitore persona fisica ottiene esdebitazione dei debiti residui a fine piano eseguito. Per società, la società si estingue. |
| Liquidazione controllata (volontaria o coattiva) | Qualsiasi debitore sovraindebitato (consumatore o imprenditore minore). I creditori possono chiederla se debiti > soglia (€50k) e insolvenza . | Non richiede consenso di nessuno. È disposta dal tribunale su ricorso del debitore o dei creditori aventi titolo. | Nomina di un liquidatore OCC. Pignoramenti sospesi e convogliati nella procedura (concorsualità). Si formano graduatorie di crediti. Distribuzione pro-quota dell’attivo. | – Il debitore persona fisica può ottenere esdebitazione di diritto alla chiusura (salvo revoca per irregolarità). <br>– Se istanza dei creditori, il debitore può bloccarla chiedendo in alternativa un concordato minore o altra procedura entro termini (simile a quando un fallibile presenta concordato per evitare fallimento) . <br>– Se il patrimonio è nullo o irrisorio, conviene chiedere direttamente esdebitazione incapiente anziché liquidazione. |
| Esdebitazione del debitore incapiente | Persona fisica sovraindebitata totalmente priva di beni e capacità di pagamento, che sia meritevole. (No società) | Non c’è pagamento né voto: è un’istanza individuale. Il tribunale verifica le condizioni e decide. | Cancella tutti i debiti immediatamente con decreto. Nei 4 anni seguenti, se il debitore acquista disponibilità rilevanti, i creditori possono chiedere di revocare l’esdebitazione per essere pagati . | – Ammessa solo una volta nella vita . <br>– Esclusa se il sovraindebitamento deriva da colpa grave, frode, oppure per debiti di natura illecita (es. multa penale). <br>– Rimedio residuale ma di grande impatto sociale (evita l’ergastolo dei debiti a chi non avrà mai modo di pagare). |
Giurisprudenza recente sul sovraindebitamento: L’evoluzione normativa è stata accompagnata da pronunce significative: – La Cassazione, Sez. I, 26 luglio 2023 n. 22699 ha confermato che l’imprenditore cessato volontariamente non può accedere al concordato minore . Ciò per evitare usi opportunistici della legge (es. chiudere per liberarsi dei debiti senza liquidare attivi magari distratti altrove). – La Cassazione, Sez. I, 27 novembre 2024 n. 2963 ha evidenziato che nel concordato minore il tribunale deve valutare con rigore la diligenza e affidabilità del debitore: piani basati su vaghe promesse di miglioramento, specie se il debitore in passato è stato gravemente inadempiente, possono essere rigettati perché manca la credibilità che il debitore eseguirà quanto promette . Ad esempio, un’azienda individuale che ha accumulato debiti fiscali per condotta negligente deve presentare un piano molto dettagliato e garanzie concrete di ravvedimento, altrimenti il giudice potrebbe negare l’omologa. – Molte pronunce di merito (Tribunali) hanno sviluppato orientamenti: sulla meritevolezza del consumatore (ad es., vanno valutati anche comportamenti post debiti, come l’impegno a trovare lavoro, ecc.), sulla falcidiabilità dell’IVA e dei tributi (oggi pacificamente ammessa nelle procedure di sovraindebitamento come da Codice, superando vecchi dubbi di legittimità costituzionale), sulla possibilità di stralciare crediti con privilegio generale anche senza pagarli integralmente (es. contributi) purché il piano dimostri che quell’importo è il massimo ricavabile. – Da citare anche la creatività di alcune soluzioni: Tribunale di Ferrara 27 dicembre 2024 ha rigettato un concordato minore di un’azienda agricola che contava di pagare i debiti solo continuando l’attività, rilevando che il debitore aveva gestito male accumulando debiti fiscali e non offriva sufficienti garanzie di cambio di rotta . In altre parole, i giudici richiedono che il debitore minore porti elementi concreti di soluzione e non solo speranze.
Conclusione su sovraindebitamento: Queste procedure sono un importante filtro sociale: permettono ai piccoli debitori di risolvere la loro crisi in modo ordinato, evitando che rimangano impigliati in una spirale di pignoramenti per tutta la vita. Dal punto di vista di un imprenditore o privato indebitato, valutare l’accesso a tali strumenti è fondamentale per difendersi dai creditori quando i debiti superano di molto le capacità di rimborso. A differenza di un tempo in cui il piccolo debitore era lasciato in balia delle esecuzioni, oggi egli può prendere l’iniziativa e rivolgersi all’OCC (Organismo di Composizione della Crisi) locale per farsi assistere nel predisporre un piano o un’istanza di liquidazione. È un percorso comunque impegnativo, perché richiede trasparenza totale sul proprio patrimonio e reddito (ogni furberia porta alla revoca dei benefici), però è spesso l’unica via verso un nuovo inizio senza debiti.
Responsabilità degli amministratori e dei garanti: come tutelarsi
Una prospettiva imprescindibile, soprattutto quando parliamo di società di capitali (come S.r.l. o S.p.A.), è quella della responsabilità degli amministratori in situazione di crisi e insolvenza. Mentre sinora abbiamo trattato di strumenti per gestire i debiti dell’azienda, ora consideriamo i rischi che corrono personalmente coloro che amministrano o detengono cariche sociali, nonché gli eventuali garanti dei debiti (soci o terzi fideiussori), e come costoro possano difendersi o limitare i danni.
Doveri degli amministratori in fase di crisi
La legge negli ultimi anni ha rafforzato gli obblighi degli amministratori di società di azionariato (S.r.l. e S.p.A.) nel prevenire e gestire la crisi. In particolare: – L’art. 2086 comma 2 c.c., introdotto dal D.Lgs. 14/2019, impone all’organo amministrativo di istituire assetti organizzativi, amministrativi e contabili adeguati alla natura e dimensione dell’impresa, anche in funzione della rilevazione tempestiva della crisi e della continuità aziendale . Ciò significa che la società (anche la piccola S.r.l.) deve dotarsi di strumenti di controllo di gestione, reporting finanziario, procedure interne che permettano di cogliere subito i segnali di difficoltà (indici di liquidità, indici di sostenibilità del debito, etc.). – L’art. 2475 c.c. (per la S.r.l.) chiarisce che è esclusiva responsabilità degli amministratori l’adeguatezza degli assetti . Quindi non possono delegare la colpa ad altri se la società era gestita “alla buona” senza contabilità chiara e senza piani di ristrutturazione al bisogno. – L’art. 2409 c.c. prevede che, in caso di gravi irregolarità nella gestione (incluse l’assenza di assetti adeguati), i soci di minoranza o il collegio sindacale possano denunciare il fatto al tribunale, il quale può arrivare a revocare gli amministratori e nominare un amministratore giudiziario . Diverse pronunce recenti (Tribunale di Milano 29/2/2024, Catania 8/2/2023 etc.) hanno già applicato quest’istituto alla mancata predisposizione di assetti adeguati, considerandola di per sé “grave irregolarità” sufficiente per rimuovere gli amministratori . – In ambito penale, l’art. 330 CCII (bancarotta semplice impropria) punisce l’amministratore che per violazione degli obblighi di legge (come non tenere contabilità, non convocare soci per perdita di capitale, non attivarsi per la crisi ex 2086 c.c., ecc.) ha causato o aggravato il dissesto . Dunque, disattendere l’obbligo di attivarsi in caso di crisi non è solo responsabilità civile, ma può diventare reato se poi l’insolvenza viene dichiarata (bancarotta semplice).
In sintesi, un amministratore oggi ha il dovere proattivo di: – Monitorare costantemente gli indicatori finanziari (flussi di cassa prospettici soprattutto). – Se emergono segnali di crisi (es.: DSCR < 1, debiti fiscali scaduti rilevanti, perdite di bilancio rilevanti, ecc.), attivare immediatamente misure: consultare esperti, valutare la composizione negoziata, informare gli organi di controllo. – Convocare l’assemblea se il capitale è eroso oltre i limiti di legge (art. 2446-2447 c.c. per S.p.A., 2482-bis e ter per S.r.l.), e proporre le azioni necessarie (ricapitalizzazione, liquidazione o altra procedura). – Astenersi dal compiere operazioni che possano peggiorare la situazione dei creditori: ad esempio, non incrementare l’esposizione se è prevedibile l’insolvenza, non dissipare risorse residuo in tentativi disperati non ponderati. – Documentare tutte le decisioni e motivarle nell’ottica del best interest dei creditori quando la società è in zona di insolvenza (c.d. twilight zone in cui il dovere fiduciario degli amministratori si sposta in parte verso i creditori).
Azioni di responsabilità e onere della prova
Se la società fallisce o entra in liquidazione, gli amministratori finiscono spesso sotto la lente del curatore o dei creditori insoddisfatti. Le azioni di responsabilità tipiche sono: – Azione sociale (art. 2393 c.c. per S.p.A., applicabile anche a S.r.l. ex art. 2476 c.c.): per danni causati al patrimonio sociale da violazione dei doveri verso la società. Nel fallimento, la esercita il curatore per conto della società (art. 255 CCII) . – Azione dei creditori sociali (art. 2394 c.c.): per danni causati ai creditori dalla diminuzione del patrimonio sociale dovuta a mala gestione. Sempre il curatore può esercitarla cumulativamente . – Azione verso i sindaci o revisori: se organi di controllo non hanno vigilato adeguatamente (anche loro possono essere chiamati in causa, come in Cass. n. 32219/2022 che condanna un collegio sindacale distratto in presenza di crisi conclamata). – Azione verso i soci di fatto o amministratori di fatto: la nuova normativa (art. 256 CCII) ricomprende tra i responsabili anche chi, pur senza carica formale, abbia diretto di fatto la società o ne abbia influenzato le scelte in modo determinante (ad es. il socio unico di S.r.l. che impartisce ordini all’amministratore prestanome).
Il punto critico di queste azioni è la prova: come si dimostra che il dissesto è colpa degli amministratori e non di sfortune esterne? La giurisprudenza ha elaborato il principio della cosiddetta presunzione del “danno da deficit”: se la società fallisce con un buco di bilancio, e risulta che gli amministratori hanno violato obblighi gestionali (es. non hanno tenuto contabilità, hanno continuato l’attività in perdita), allora si presume che quel deficit sia causato (quantomeno aggravato) da tali condotte e spetta all’amministratore provare il contrario . In altre parole, once insolvent, the burden shifts: l’onere della prova del nesso causale si attenua per il curatore, grava sull’amministratore dimostrare di aver fatto tutto il possibile e che il passivo sarebbe esistito comunque indipendentemente dai suoi errori .
Un caso recente: Cass. 1 settembre 2023 n. 25631 ha ribadito che nelle S.r.l. l’amministratore deve provare l’adempimento diligente e l’assenza di nesso tra la sua condotta e il danno, una volta che il curatore abbia allegato la violazione e il deficit . Tradotto, il curatore può dire: “L’amministratore ha violato l’obbligo di adeguati assetti e l’obbligo di conservazione del patrimonio sociale (art. 2486 c.c.) continuando l’attività oltre il limite in cui era dovuta la liquidazione; il passivo fallimentare è X”. Così facendo, ha delineato la colpa e il danno (il “buco”). Tocca all’amministratore dimostrare che anche se avesse chiuso prima o avesse avuto assetti perfetti, il risultato non sarebbe cambiato (cosa difficilissima da provare). Spesso, quindi, l’amministratore viene condannato in base a questa presunzione iuris tantum, per l’intero deficit o per la parte di aggravio durante la sua gestione.
Difendersi da tali azioni per un amministratore significa: – Prevenire, come detto, attuando diligentemente gli obblighi (così da non dare appigli di colpa). Ad esempio, se i libri contabili sono aggiornati e l’amministratore convoca i soci tempestivamente per decidere su come procedere, documentando di aver proposto soluzioni (aumento capitale, concordato), già dimostra di aver agito in buona fede. – Dimettersi per tempo: può sembrare vigliacco, ma se un amministratore viene impedito nei suoi tentativi di risanamento (magari il socio di maggioranza rifiuta soluzioni ragionevoli), è meglio che lasci l’incarico formalmente segnalando i motivi. Se rimane e firma bilanci inesatti o prosegue attività insostenibili, la responsabilità lo travolgerà comunque. Le dimissioni non lo esonerano da fatti pregressi, ma possono limitare l’esposizione nel tempo (la gestione dopo di lui sarà responsabilità di altri o del liquidatore nominato). – Assicurazione RC degli amministratori (D&O): molte società stipulano polizze che coprono (almeno parzialmente) il rischio di richieste risarcitorie verso amministratori e sindaci. Avere una D&O insurance non evita la causa, ma in caso di condanna può pagare il risarcimento (salvo dolo o casi esclusi). È una forma di tutela patrimoniale per l’amministratore prudente. – Azione in proprio contro la società o i soci influenti: può sembrare strano, ma se un amministratore è stato costretto de facto da un socio a compiere scelte pregiudizievoli, nel processo potrebbe chiamare in causa quel socio per manleva (in base all’art. 2476 comma 7 c.c., il socio che ha deciso o autorizzato atti dannosi risponde solidalmente) o ex art. 2043 c.c. se un terzo gli ha impedito di operare correttamente. Ad esempio, un amministratore può difendersi provando che il socio di maggioranza gli aveva vietato di ricorrere al concordato nonostante fosse doveroso, minacciando revoca: in tal caso cerca di spostare la colpa su quel socio tiranno. Non è facile ma a volte convincente. – Attuare tempestivamente le procedure concorsuali: paradossalmente, l’amministratore che fa fallire la società al momento giusto (cioè deposita l’istanza di fallimento o non si oppone all’istanza di un creditore, oppure chiede un concordato che poi viene convertito in fallimento) è meno attaccabile di quello che lascia incancrenire la situazione. La legge, specie con l’art. 2486 c.c. riformato, dice che dal momento in cui si verifica una causa di scioglimento (es. perdite che azzerano il capitale) gli amministratori non possono compiere nuove operazioni se non conservazione. Oltre quel momento ogni perdita è imputabile a loro. Quindi, se la società è chiaramente insolvente a gennaio e l’istanza di fallimento viene presentata subito a febbraio, l’aggravio è minimo. Se invece trascinano fino a dicembre, facendo altri debiti, quell’aggravio intermedio è totalmente colpa loro. Una sentenza di Cassazione del 2021 (n. 36365/2021) ha affermato che l’imprenditore ha l’obbligo di predisporre i mezzi per il successo e la continuità, coerentemente con l’art. 41 Cost. , implicando che il protrarsi di attività improduttive in perdita è contrario a tale dovere. In pratica, meglio fermarsi e “consegnare i libri” che proseguire sperando in miracoli.
Responsabilità dei soci e dei garanti
Soci di S.r.l./S.p.A.: di regola godono della responsabilità limitata. Tuttavia ci sono eccezioni: – Come detto, i soci che hanno indebitamente influenzato la gestione compiendo atti di ingerenza possono rispondere (azione di responsabilità verso soci ex art. 2476 comma 7 c.c.). – I soci finanziatori: se hanno concesso finanziamenti alla società in periodo di sottocapitalizzazione, tali crediti sono postergati (art. 2467 c.c.) e in caso di fallimento i liquidatori possono persino chiederne la restituzione se erano stati rimborsati nell’anno precedente. Questo non è esattamente “responsabilità” in senso di risarcimento, ma è una sanzione civile per la scelta di finanziare la società anziché capitalizzarla. – Se i soci hanno garantito personalmente i debiti sociali (fideiussioni a banche, ad esempio), ne rispondono ovviamente con il loro patrimonio. In caso di procedura concorsuale della società, il creditore può comunque agire contro il fideiussore (a meno che, per assurdo, anche il fideiussore entri in concordato personale o fallimento). Il garante potrebbe avere, dopo aver pagato, diritto di regresso verso la società, ma se questa è fallita ben poco otterrà. Quindi i soci garanti vanno considerati “co-debitori” a tutti gli effetti. Difesa per il garante: negoziare contestualmente al piano dell’azienda anche la sua posizione. Ad esempio, in un concordato dell’azienda, prevedere che la banca riceva tot dalla società e tot direttamente dal garante a saldo e stralcio e lo liberi. Oppure se l’azienda liquida in fallimento, il garante (persona fisica) potrebbe avviare parallela procedura di sovraindebitamento per regolare la sua esposizione residua. – Soci illimitatamente responsabili (S.n.c., S.a.s. accomandatari): loro falliscono in estensione col fallimento della società, quindi vanno incontro al medesimo quadro dei debitori persone fisiche sovraindebitati. In tale caso, però, la L.3/2012 prima e il Codice poi prevedono coordinamento: un socio illimitatamente responsabile può accedere a liquidazione controllata personale integrando la procedura della società. Non scendiamo nei dettagli, ma è opportuno notare che in questi tipi societari i soci non hanno scudo e dunque le procedure concorsuali li coinvolgono sempre. Difesa: se uno è accomandatario di S.a.s., deve sapere che non può isolarsi dal rischio d’impresa; quindi può solo far buon governo e, in crisi, utilizzare gli stessi strumenti (concordato, accordi) includendo se stesso se serve (es. accordo esteso a patrimonio personale).
Sindaci e revisori: anche loro possono essere chiamati a rispondere dei danni se non hanno vigilato ed è provato che, se avessero segnalato prima, si sarebbero limitati i danni. Ad esempio, Cass. 2022 ha condannato un collegio sindacale perché non aveva avvisato i soci del peggioramento e quindi l’impresa ha continuato a indebitarsi. La difesa per un sindaco è stare vigile e mettere a verbale ogni richiamo fatto agli amministratori, così da poter dire “io ho avvisato, non potevo fare oltre”.
Conclusione su responsabilità: Dal punto di vista di un amministratore debitore (ossia che gestisce un’azienda indebitata): – È fondamentale tenere comportamenti proattivi e tracciabili: far deliberare correttamente i passaggi chiave (ad es. approvando i piani di risanamento e facendoli risultare nei verbali), coinvolgere professionisti indipendenti (attestatori, esperti OCC) per dimostrare trasparenza, informare i creditori rilevanti in modo non ingannevole. – Se possibile, attivare per tempo gli strumenti di composizione della crisi sopra discussi. Un amministratore che conduce in porto un concordato preventivo che salva l’azienda ovviamente eviterà le azioni di responsabilità (perché i creditori hanno avuto soddisfazione concordata e la società non fallisce); ma anche se non riesce e finisce in fallimento, il fatto di averci provato potrebbe mitigare le accuse (dimostra di non aver fatto colpevole inerzia). – Non intestardirsi in operazioni rischiose all’ultimo minuto (es. svendere beni per liquidità – può essere bancarotta; pagare “a caso” un creditore lasciando altri – diventa una preferenza; fare finte vendite a parenti – è reato). – Gestire bene la comunicazione con dipendenti e creditori: promettere il falso peggiora la posizione (inganni pre-fallimentari = bancarotta fraudolenta per distrazione o per frode contabile). Meglio essere onesti sullo stato delle cose e presentare un piano credibile.
Domanda frequente: “Ma l’amministratore può essere tenuto a pagare personalmente i debiti sociali?”
In linea generale no, i debiti della società rimangono in capo alla società. Tuttavia, attraverso le azioni di responsabilità, ciò che si ottiene è che l’amministratore deve risarcire il danno arrecato alla società o ai creditori. Questo danno spesso coincide con l’ammanco patrimoniale che lascia crediti insoddisfatti. Dunque indirettamente l’amministratore finisce per risarcire somme che andranno a soddisfare quei creditori. Si pensi: fallimento, debiti chirografari €1 milione non pagati; curatore fa causa agli amministratori e ottiene €300.000 di risarcimento da negligenza; quei €300k entrano nell’attivo fallimentare e vengono distribuiti ai creditori (che così aumentano il loro recupero). Quindi l’amministratore non paga direttamente i debiti sociali, ma paga i danni e ciò avvantaggia i creditori.
Altro rischio: se la società ha debiti verso il Fisco per IVA o ritenute non versate e l’amministratore è riconosciuto colpevole di reati tributari (omesso versamento) e viene condannato, una parte della condanna potrebbe prevedere anche il risarcimento del danno all’Erario in sede civile o di patteggiamento: ciò equivale a farlo pagare di tasca sua il tributo evaso (oltre a eventuali multe). Quindi occhio: non confondere, ma esiste questa possibilità in sede penale.
Riassumendo i consigli operativi dal punto di vista di chi amministra un’azienda indebitata: – Attiva subito la governance della crisi: convoca un CdA o assemblea, spiega la situazione e metti a verbale le decisioni (ad es. “abbiamo deciso di rivolgerci all’OCC per negoziazione” o “abbiamo deciso di predisporre domanda di concordato”). – Non falsificare le informazioni: compila i bilanci in maniera veritiera anche se negativi, non nascondere perdite sperando di guadagnare tempo (questo porterebbe a responsabilità per false comunicazioni e ingannerebbe creditori che nel frattempo continuano a dare credito). – Taglia i costi superflui e proteggi l’attivo residuo: un amministratore che, vistasi la crisi, riduce al minimo le spese non essenziali e conserva la cassa per la procedura dimostra diligenza; chi invece fino all’ultimo mantiene benefit o spende per sé (auto di lusso, ecc.) rischia l’accusa di distrazione di risorse. – Trasparenza con i consulenti: se chiami un esperto (avvocato, commercialista) per aiutarti nel concordato, fornisci tutti i dati e documenti. Non tenere “conti paralleli” nascosti. Se poi salta fuori un buco non rivelato, non solo la procedura fallisce, ma tu verrai accusato di malafede (pregiudicando possibili esdebitazioni).
Con questo si chiude la disamina delle responsabilità.
È chiaro che la miglior difesa del debitore (imprenditore e amministratori) è un approccio proattivo e leale alla crisi: utilizzare per tempo gli strumenti legali per risolverla o quantomeno per minimizzare il danno ai creditori. Così facendo, da un lato massimizzi le chance di salvare l’azienda (o parte di essa), dall’altro limiti le conseguenze negative su di te in termini di azioni risarcitorie o penalità. La normativa attuale premia il debitore diligente: pensiamo alle misure premiali nel concordato o composizione negoziata (riduzione interessi, niente punibilità per alcuni reati minori se paghi il dovuto in concordato, ecc.). Al contrario, punisce severamente l’inazione colposa o la furbizia fraudolenta.
Domande Frequenti (FAQ) su debiti aziendali e soluzioni di difesa
Di seguito una raccolta di domande comuni, con risposte concise, riguardanti i temi trattati in questa guida. Questo formato domanda/risposta potrà aiutare imprenditori e professionisti a chiarire i dubbi più pratici.
D: La mia azienda è sommersa dai debiti e un creditore minaccia di portare i libri in tribunale per farci fallire. Cosa posso fare immediatamente per difendermi?
R: Per prima cosa, valuta con un legale se la tua azienda ha i requisiti per evitare la liquidazione giudiziale: se siete un piccolo imprenditore sotto soglia, il creditore non può chiedere il fallimento tradizionale, ma al massimo la liquidazione controllata (che potresti prevenire avviando tu stesso un concordato minore). Se invece siete soggetti a fallimento, hai due strade urgenti: (1) Composizione negoziata: contatta l’OCC e avvia la procedura, chiedendo misure protettive al tribunale che bloccano il fallimento per il tempo delle trattative ; (2) Domanda di concordato preventivo (anche con riserva): depositando questa richiesta prima che il tribunale dichiari fallimento, la procedura fallimentare viene sospesa e tu ottieni tempo (da 60 a 120 giorni circa) per presentare un piano . In entrambi i casi, avrai creato uno scudo temporaneo. Nel frattempo, prepara un piano di ristrutturazione credibile da proporre ai creditori o al tribunale. Agire tempestivamente è fondamentale: se aspetti che arrivi la citazione di fallimento all’udienza, potrebbe essere troppo tardi per organizzare una difesa efficace.
D: Come faccio a sapere se la mia impresa rientra tra quelle “sovraindebitate” che possono usare le procedure della L.3/2012 (ora Codice crisi) tipo concordato minore?
R: Oggi il Codice della crisi ha eliminato la vecchia distinzione basata su tre soglie fisse di fallibilità. In linea di massima, qualsiasi impresa può accedere agli strumenti di regolazione della crisi (in qualche forma) . La distinzione è più qualitativa: se sei un consumatore o un debitore non commerciale (tipo un professionista indebitato per la sua attività), userai il “piano del consumatore” o concordato minore; se sei un imprenditore commerciale e la tua crisi ha dimensioni significative, starai su concordato preventivo o accordi di ristrutturazione. Per capire il confine, considera i parametri dell’art. 2 CCII (ereditati dalla L.155/2017): debitore minore è colui che non supera almeno uno dei seguenti: 20 dipendenti occupati, 4 milioni di attivo patrimoniale, 4 milioni di ricavi annui. Se la tua impresa è sotto queste soglie, sei sicuramente “minore”. Ma anche se le superi potresti comunque fare concordato preventivo classico. In pratica, le procedure ci sono per tutti: le micro imprese beneficiano di versioni semplificate (concordato minore), le grandi usano quelle standard. Un OCC locale può aiutarti a inquadrare la categoria.
D: Ho debiti con il Fisco (IVA, INPS) molto alti. Ho sentito dire che non si possono mai ridurre o tagliare, è vero?
R: Non esattamente. È vero che alcuni tributi, come l’IVA, in passato si diceva fossero “intangibili”. Ma attualmente, nelle procedure concorsuali o di sovraindebitamento è possibile proporre il pagamento parziale di imposte e contributi, tramite la cosiddetta transazione fiscale. Ad esempio, in un concordato preventivo puoi offrire di pagare solo una percentuale dell’IVA dovuta e dilazionarla . La condizione è che l’offerta sia migliore per l’Erario di quanto otterrebbe nel fallimento. Se il Fisco rifiuta l’offerta, il tribunale può forzare l’approvazione se giudica il rifiuto irragionevole e le condizioni di convenienza rispettate . Fuori dalle procedure giudiziali, l’Agenzia Entrate Riscossione offre soluzioni di rottamazione (sconti su sanzioni e interessi) e piani di rateazione (fino a 10 anni) che, se rispettati, congelano le azioni esecutive. Quindi, i debiti fiscali si possono trattare: certo, non puoi pensare di azzerare l’IVA dovuta senza motivo, ma un taglio parziale concordato è fattibile, specie se la tua alternativa sarebbe il fallimento dove il Fisco prenderebbe magari zero. Addirittura, se sei un consumatore sovraindebitato, il giudice può omologare un piano che preveda il pagamento parziale delle imposte anche senza consenso formale del Fisco, valutandone la sostenibilità.
D: La mia S.r.l. è insolvente. Se fallisce, io come amministratore dovrò pagare i fornitori di tasca mia?
R: In linea generale, no, i debiti sociali rimangono in capo alla società. I creditori ordinarî non possono chiederti direttamente il pagamento solo perché eri amministratore. Tuttavia, come spiegato, esiste l’azione di responsabilità per mala gestione: se il curatore dimostra che con il tuo comportamento hai provocato un danno, la condanna a risarcimento può far uscire soldi dal tuo patrimonio verso la massa dei creditori . In pratica, non paghi in base al contratto di debito, ma paghi perché hai gestito male. E quel risarcimento riempie parzialmente la “voragine” lasciata ai creditori. Dunque, non è automatico che tu debba rispondere di tutto, ma se ad esempio hai aggravato il dissesto di 100, ti potrebbero chiedere quei 100. Inoltre, occhio a eventuali garanzie personali: se hai firmato fideiussioni verso banche o leasing, quelle ti vincolano a pagare, indipendentemente dal fallimento societario. La banca, se la S.r.l. fallisce, si rivarrà su di te come garante per l’intero importo residuo (meno eventuale dividendo che prende dal fallimento). Stesso discorso per i debiti IVA con querela penale: in casi del genere, una sentenza penale può condannarti a rifondere il danno allo Stato. Quindi, per riassumere: l’essere amministratore di per sé non ti rende debitore dei fornitori, ma varie circostanze connesse (fideiussioni, mala gestione, reati) possono far sì che tu finisca col pagare parte dei debiti. Per questo conviene gestire la crisi diligentemente, così da ridurre al minimo tali rischi.
D: In caso di concordato preventivo, i contratti in corso (come forniture, affitti, leasing) continuano o si interrompono?
R: Il concordato preventivo prevede norme specifiche sui contratti pendenti. Di base, continuità: i contratti in corso di esecuzione non si risolvono per il solo fatto del concordato (clausole di risoluzione automatica per concordato sono nulle). L’azienda può chiedere al tribunale l’autorizzazione a sciogliere alcuni contratti se ciò è funzionale al piano (ad esempio, un affitto di ramo troppo oneroso) oppure di sospenderli per un certo periodo. Il contraente opposto, se subisce danno, può chiedere indennizzo che diventa debito ante-concordato (falcidabile). Ma in generale, per mantenere la continuità, conviene proseguire i contratti utili: i fornitori essenziali verranno pagati in prededuzione per le forniture durante il concordato, così non scappano. Un caso comune: leasing di macchinari. In concordato, puoi decidere di proseguirlo pagando i canoni correnti (che saranno prededucibili) e inserire nel piano come trattare gli arretrati. Oppure chiedere di risolverlo. Insomma, hai la facoltà di scegliere, con autorizzazione del giudice delegato, quali rapporti proseguire. Questo è un altro vantaggio del concordato sulla situazione “brado”: fuori dal concordato, se sei insolvente, il fornitore può risolvere per inadempimento. Dentro, non può farlo senza ok del tribunale, e tu puoi anche imporre la continuazione se cruciale (pagando comunque la controprestazione corrente).
D: Ho presentato un piano di sovraindebitamento (concordato minore) ma alcuni creditori votano contro perché non vogliono “perdere” soldi. Possono bloccare tutto?
R: Nel concordato minore, serve la maggioranza in valore dei crediti per l’approvazione . Se questa maggioranza non si raggiunge perché troppi votano contro, il tribunale può comunque omologare il piano se ritiene che i creditori dissenzienti otterrebbero meno dalla liquidazione del patrimonio e che il piano li tratta in modo non discriminatorio. Questo è una sorta di “omologazione forzata” prevista dall’art. 80 CCII. Inoltre, i creditori privilegiati che non aderiscono devono comunque ricevere almeno quanto ricaverebbero dai beni su cui hanno privilegio, altrimenti il giudice non li può obbligare ad accettare di meno (principio di migliore soddisfazione). Nel concreto, se hai offerto il massimo possibile e la maggioranza ha compreso la convenienza mentre una minoranza irragionevole dice no, c’è buona possibilità che il giudice confermi lo stesso . Diverso sarebbe se la maggioranza non si forma affatto (tipo 70% votano no): in tal caso il giudice difficilmente andrà contro così tanti, perché significherebbe imporre a quasi tutti un piano sgradito (ci vorrebbe comunque almeno un 50% favorevole). Ricorda che, specie nei piani del consumatore, il voto non conta proprio: lì è tutto nelle mani del giudice e della tua meritevolezza. Quindi se sei un consumatore e la finanziaria si oppone, può essere irrilevante; se sei un imprenditore minore, il voto conta ma non è l’unico fattore.
D: La procedura di composizione negoziata è riservata solo alle aziende “in bonis” (non insolventi) o posso accedervi anche se sono già insolvente?
R: La composizione negoziata nasce come strumento di allerta precoce, quindi l’idea è attivarla quando sei in crisi incipiente non ancora insolvente. Se sei già tecnicamente insolvente (cioè non paghi sistematicamente e il patrimonio non copre i debiti), la legge comunque non te lo vieta espressamente di provare la composizione negoziata. Tuttavia, l’esperto nominato valuterà subito se ci sono concrete prospettive di risanamento: se capisce che sei troppo compromesso, potrà invitarvi a optare per la liquidazione o un concordato invece. Diciamo che se l’insolvenza è non irreversibile e i creditori sono disponibili, la negoziazione può ancora avere senso (magari per evitare formalmente il fallimento e trovare un accordo). Ma se l’insolvenza è grave, spesso si salta direttamente alla procedura concorsuale. Tieni presente però: anche in negoziazione, se sei insolvente, puoi comunque chiedere le misure protettive e ottenere una sospensione delle azioni dei creditori . Quindi, in pratica, puoi usarla come un “pre-concordato” per guadagnare tempo. Non c’è un controllo stretto all’ingresso sulla solvibilità: devi autocertificare di trovarsi in condizioni di squilibrio patrimoniale o economico, anche di insolvenza (il Codice parla di condizioni che rendono probabile l’insolvenza o insolvenza in atto) – l’importante è la prospettiva di risanamento. Se c’è quella, anche se formalmente sei insolvente (es. hai già ricevuto decreti ingiuntivi), ti fanno entrare.
D: Ho già un pignoramento in corso sul conto e su un immobile. Posso liberarmene avviando una procedura concorsuale?
R: Sì, una volta ammesso ad una procedura concorsuale (concordato preventivo o minore, liquidazione, ecc.), le azioni esecutive individuali sono sospese. Nel caso di pignoramenti mobiliari (conto corrente) o immobiliari in corso, la legge prevede che vengano accodati alla procedura concorsuale: ad esempio, se entrai in concordato, il pignoramento sul conto non prosegue e quel creditore concorrerà con gli altri secondo il piano. Se entri in liquidazione controllata o fallimento, il pignoramento immobiliare viene spossessato dall’esecuzione individuale e l’immobile sarà venduto dal liquidatore concorsuale, non dal singolo creditore procedente. Attenzione: se il pignoramento ha già portato a una assegnazione (es. i soldi sul conto già assegnati dal giudice al creditore prima dell’apertura della procedura), quello è ormai realizzato e difficilmente reversibile. Ma se sei in tempo, sì: l’avvio di una procedura blocca l’iter. Ad esempio, presentando domanda di concordato con riserva, puoi chiedere al giudice di sospendere una vendita all’asta di un tuo immobile pignorato, in attesa di vedere se il concordato va avanti. NB: Ci sono eccezioni per i crediti dei lavoratori: se un dipendente ti ha pignorato incassi per stipendi arretrati, il codice consente a quelle esecuzioni (entro certi limiti) di proseguire nonostante il concordato, per tutela preferenziale. Ma per la maggior parte dei crediti, lo stay concorsuale è generale e potente.
D: Quanto costa, in sintesi, affrontare una procedura come il concordato o il sovraindebitamento? Rischio di spendere troppo in professionisti?
R: Ci sono dei costi inevitabili: occorre un professionista attestatore (nel concordato) o un gestore OCC (nel sovraindebitamento) che va remunerato secondo tariffe ministeriali; c’è il contributo unificato per il ricorso (€. 1000 per concordato preventivo, per esempio, e importi minori per le procedure L.3/2012); c’è il compenso del commissario o liquidatore nominato dal tribunale (prededucibile, spesso calcolato a percentuale sull’attivo realizzato, secondo parametri). Inoltre, ovviamente devi pagare i tuoi consulenti (avvocato, commercialista) che predispongono il piano. Questi costi vanno confrontati con il beneficio: se la tua azienda ha dimensioni minime e debiti ridotti, una procedura può essere proporzionalmente onerosa. In tali casi, puoi valutare soluzioni extra-giudiziali (accordi privati) se fattibili. Però ricorda: molte spese concorsuali vengono pagate con le risorse della massa, cioè con ciò che l’azienda produce o realizza durante la procedura, non necessariamente di tasca immediata del debitore. Ad esempio, il commissario nel concordato viene pagato coi fondi predisposti nel piano per spese prededucibili. Alcuni OCC per i sovraindebitati permettono di dilazionare il pagamento del gestore nel tempo del piano. Inoltre, le linee guida 2023 sui compensi OCC hanno tariffe calmierate per i casi di bassissimo attivo. E c’è la possibilità, per i debitori non abbienti, di chiedere il patrocinio gratuito dello Stato per le spese legali in procedura di sovraindebitamento. Quindi il costo è un fattore, ma non deve scoraggiarti dal valutare queste vie: spesso il non far nulla costerà di più (perché i debiti cresceranno con interessi e spese di esecuzione, e perderai asset per pochi soldi all’asta). Un buon professionista, inoltre, ti saprà prospettare un budget delle spese iniziali e verificare se puoi permettertelo o se conviene un’altra soluzione.
D: Un amministratore può essere perseguito per non aver chiesto tempestivamente il fallimento?
R: Sì, questa è proprio una delle situazioni tipiche di responsabilità. La legge non dice esplicitamente “devi chiedere fallimento entro X mesi”, ma stabilisce che dall’insorgere di cause di scioglimento (che includono l’impossibilità di funzionamento o la perdita integrale del capitale, indici tipici di insolvenza) l’organo amministrativo deve astenersi da nuove operazioni (art. 2486 c.c.) e conservare il patrimonio. Continuare ad operare produce nuovi debiti e peggiora il dissesto, quindi genera danno ai creditori post-insolvenza. Questo danno viene quantificato spesso come differenza tra il patrimonio alla data in cui si sarebbe dovuto fermare e quello alla data del fallimento effettivo. L’amministratore viene chiamato a rispondere di tale differenza. Inoltre, non chiedere il fallimento e far “sparire” l’azienda (magari lasciando scadere la società senza attivo) è una violazione che può integrare bancarotta semplice. Quindi la risposta è: sì, non attivarsi tempestivamente in presenza di insolvenza conclamata espone l’amministratore a responsabilità civile verso creditori e a sanzioni penali (art. 217 L.F. ora art. 324 CCII) se poi il dissesto peggiora. Meglio allora fare un passo formale (richiesta di concordato o autofallimento) piuttosto che tergiversare.
D: Nel mio piano di concordato prevedo la vendita di un immobile aziendale a un certo prezzo. Se poi in asta non raggiunge quel prezzo, cosa succede?
R: In un concordato, se garantisci ai creditori certi pagamenti derivanti dalla vendita di un asset, devi essere abbastanza sicuro del valore. Spesso si allega una perizia di stima all’immobile. Se poi la vendita realizza meno, hai un problema: dovrai comunque rispettare le percentuali promesse ai creditori, altrimenti il concordato rischia di non essere adempiuto e il tribunale potrebbe dichiarare la risoluzione del concordato (vanificando la procedura e riaprendo la possibilità di fallimento). Per cautela, molti piani prevedono clausole di salvaguardia: ad esempio, se l’immobile realizza di meno, il debitore/investitore assuntore si impegna a colmare la differenza con altre risorse. Oppure prevedono stime prudenti già a monte. In breve, durante l’esecuzione del concordato, se un’attività non va come previsto, l’importante è comunque riuscire a dare ai creditori almeno quanto promesso. Se non ci riesci per cause non imputabili (es. crollo del mercato immobiliare), puoi chiedere al tribunale una modifica del piano o una proroga, ma serve l’accordo dei creditori o quantomeno un’assenza di opposizioni. Quindi è delicato: meglio mettere stime conservative e magari vendere l’immobile prima dell’omologa (con autorizzazione) così da avere certezza.
D: Dopo la chiusura di un fallimento o di una liquidazione controllata, i debiti residui della società chi li paga?
R: Se parliamo di una società di capitali, dopo la chiusura della procedura concorsuale la società viene cancellata dal registro imprese e cessa di esistere. I debiti residui restano inesigibili perché non c’è più il soggetto giuridico debitore. I creditori non possono chiederli ai soci (salvo abbiano garanzie personali o salvo casi di revocatoria su distribuzioni ai soci). Quindi, di fatto, quei debiti “muoiono” con la società. Se invece il debitore era una persona fisica (imprenditore individuale, socio illimitatamente responsabile, o consumatore), dopo la chiusura del fallimento/liquidazione può ottenere dal tribunale l’esdebitazione, cioè la liberazione dai debiti non pagati . Questo è quasi automatico se il debitore è stato cooperativo e non fraudolento. Quindi anche per la persona fisica i debiti residui vengono cancellati, a meno che non abbia commesso irregolarità gravi. In sintesi, l’ordinamento mira a chiudere il capitolo debiti con la procedura: o sparisce il soggetto (società) o viene perdonato il soggetto (persona). Fanno eccezione, per le persone fisiche, alcuni debiti “personalissimi” non esdebitabili (multe penali, obblighi di mantenimento, etc.). Ma debiti commerciali, fiscali, bancari, sì, vengono spazzati via. Attenzione: se però il fallito persona fisica non chiede l’esdebitazione o non la ottiene per indegnità, i creditori tornano liberi di perseguitarlo sul patrimonio futuro. Quindi è importante attivare l’istanza di esdebitazione entro 1 anno dalla chiusura.
D: Un concordato preventivo può prevedere che i soci mantengano le proprie quote e l’azienda continui come prima?
R: Sì, specialmente nei concordati in continuità, spesso i soci mantengono la proprietà (salvo aumenti di capitale a terzi investitori). Il concordato non necessariamente spossa i soci delle quote. Se però i creditori vengono pagati solo parzialmente, può sorgere il tema dell’absolute priority rule: i soci non dovrebbero trarre vantaggio se i creditori non sono pagati integralmente. Questa regola, di derivazione UE, suggerisce che se i soci mantengono equity, dovrebbero o immettere nuova finanza o comunque i creditori dovrebbero aver accettato tale situazione con il voto. In pratica, nel 99% dei concordati la governance resta ai vecchi soci (magari ridimensionata se entra un partner), e ai creditori sta bene così se ricevono quanto concordato. Non c’è uno scambio automatico debito-equity come nei Chapter 11 americani (dove spesso i debitori si convertono in azionisti). In Italia, anzi, i creditori chirografari non diventano soci di solito, salvo accordi ad hoc (si può fare, ma non comune). Dunque sì: i soci possono uscire indenni in termini proprietari dal concordato, benché la società riduca il debito. L’importante è che il piano sia votato e funzioni.
Come si evince da queste FAQ, ogni situazione di crisi ha le sue peculiarità e va analizzata con attenzione. La chiave è agire con cognizione di causa e tempestività. L’imprenditore (e i suoi consulenti) devono saper utilizzare gli strumenti giuridici disponibili come strumenti di difesa – non nel senso di bloccare i creditori ingiustificatamente, ma di riequilibrare la posizione per trovare soluzioni eque e sostenibili.
In particolare, dal punto di vista del debitore: – Difendersi non significa fuggire dalle proprie responsabilità, ma organizzare la crisi sotto il controllo della legge anziché subirla passivamente dai creditori più aggressivi. – Esistono procedure per ogni livello di gravità: dalla negoziazione stragiudiziale morbida fino alla liquidazione giudiziale. Scegliere quella corretta (magari iniziando dalla meno invasiva e, se fallisce, scalando alla successiva) è fondamentale. – L’ordinamento premia il debitore che gioca a carte scoperte e punisce chi nasconde l’asso nella manica. Quindi la migliore difesa legale è la trasparenza e correttezza durante la crisi: questo faciliterà anche i giudici nel dare l’ok ai tuoi piani e nel concederti benefici (esdebitazione etc.).
Conclusione
Affrontare un periodo di crisi aziendale con debiti fuori controllo è una sfida complessa, ma non insormontabile. Come abbiamo visto, l’ordinamento italiano, aggiornato alle riforme più recenti, mette a disposizione un arsenale di strumenti che permettono al debitore di passare da una situazione di caos e assedio da parte dei creditori a una gestione ordinata e, spesso, negoziata della crisi.
Per l’azienda di gommalacca e macchine per la sigillatura che avevamo preso ad esempio, ciò significa concretamente: – Analizzare la propria esposizione debitoria e le cause della crisi, con l’aiuto di professionisti, e predisporre un piano realistico di risanamento o liquidazione. – Attivare per tempo la procedura più adatta (dalla composizione negoziata al concordato minore o preventivo), utilizzando le tutele legali per bloccare le aggressioni dei creditori (pignoramenti, istanze di fallimento) e guadagnare un orizzonte temporale nel quale lavorare al rilancio o alla soluzione concordata. – Dialogare con i creditori in maniera strutturata, eventualmente coinvolgendoli in accordi di ristrutturazione o sottoponendoli al voto in un concordato: in ogni caso uscire dalla logica conflittuale “uno contro tutti” per entrare in una logica di soluzione collettiva della crisi. – Tenere sempre presente il rispetto delle regole di correttezza formale e sostanziale: ad esempio, non favorire arbitrariamente un creditore (pagandolo fuori piano) a scapito di altri, non occultare parti dell’attivo, non gonfiare il passivo. Il concordato e gli accordi hanno successo solo se c’è fiducia da parte del ceto creditorio e del tribunale sulla buona fede del debitore. – Se l’esito è la liquidazione, cercare di mitigare gli effetti per il debitore e la sua famiglia: sfruttare l’esdebitazione per ripartire senza i debiti residui, valutare l’incidenza fiscale dell’eventuale riduzione dei debiti (spesso le falcidie concordatarie non generano tassazione, grazie a previsioni ad hoc), e pianificare anche il “dopo” (ad es., se il titolare aveva dato garanzie personali, predisporre un percorso di sovraindebitamento personale parallelo).
Questa guida ha fornito un livello di approfondimento avanzato, adatto a lettori con una certa familiarità col linguaggio giuridico ed economico. Tuttavia, abbiamo cercato di mantenere un taglio pratico e divulgativo, corredando la spiegazione normativa con esempi concreti, tabelle riepilogative e richiamando le più recenti sentenze e fonti normative autorevoli.
In ultima analisi, il messaggio chiave per un imprenditore indebitato è: non isolarti, non negare il problema e non attendere l’irreparabile. Al contrario, prendi in mano la situazione informandoti sui tuoi diritti e doveri, chiedi aiuto a professionisti esperti in crisi d’impresa e interfacciati attivamente con il sistema giuridico. Le leggi oggi sono dalla parte di chi ci prova onestamente a risolvere i debiti, offrendo più di una seconda possibilità. Persino se la tua azienda dovesse cessare, hai strumenti per proteggere te stesso e la tua famiglia dagli strascichi dei debiti (come le procedure di sovraindebitamento persone fisiche).
Dal punto di vista del debitore, “difendersi” significa dunque farsi parte diligente nella ricerca della soluzione: usando lo scudo della legge per evitare soprusi o sperequazioni tra creditori, e allo stesso tempo riconoscendo le proprie obbligazioni e proponendo uno scenario equo di soddisfacimento.
La storia recente, con le riforme del Codice della crisi (Correttivi 2020, 2022, 2024) e la pandemia Covid, ci insegna che l’approccio alla crisi d’impresa è divenuto più moderno, flessibile e orientato al recupero. Termini come “fallimento” stanno lasciando il passo a concetti come “ristrutturazione”, “composizione”, “soluzione negoziata”. Questo cambio di paradigma favorisce chi, dal lato debitore, vuole risolvere anziché fuggire. Chi invece persevera in opacità e inerzia rischia sanzioni ancor più severe di un tempo.
Concludiamo auspicando che guide come questa possano aiutare imprenditori, professionisti e privati a sentirsi meno smarriti di fronte ai debiti, sapendo che esiste un percorso legale da intraprendere per venirne fuori. Naturalmente, ogni caso va studiato in dettaglio e l’assistenza di un avvocato specializzato è indispensabile per tarare le strategie sul singolo contesto. Ma armati di conoscenza di base e consapevolezza dei propri strumenti di difesa, si può affrontare la crisi con lucidità e magari trasformarla in un’occasione di rinnovamento.
Fonti e Riferimenti Normativi e Giurisprudenziali (agg. 2025):
- Codice della Crisi d’Impresa e dell’Insolvenza – D.Lgs. 12 gennaio 2019 n.14, entrato in vigore il 15 luglio 2022, e successive modifiche (D.Lgs. 147/2020, D.Lgs. 83/2022 di attuazione direttiva UE 2019/1023, D.Lgs. 169/2022 “correttivo bis”, D.Lgs. 136/2024 “correttivo ter”) . In particolare, artt. 2 (definizioni di debitore minore), 54 (misure protettive), 57-64 (accordi di ristrutturazione e transazione fiscale ), 65-73 (ristrutturazione debiti del consumatore), 74-83 (concordato minore, voto e omologa ), 84-120 (concordato preventivo, classi, cram-down , requisiti 20% chirografari, ecc.), 23 (composizione negoziata e accordi fiscali ), 368-375 (modifiche al codice civile, in particolare riforma art.2086 c.c.).
- Codice Civile: art. 2086 c.c. (obbligo di assetti adeguati) ; artt. 2446-2447, 2482-bis/ter c.c. (obblighi di ricapitalizzazione/liquidazione per perdite); art. 2392-2394 c.c. (responsabilità amministratori verso società e creditori) ; art. 2476 c.c. (responsabilità nelle S.r.l., estesa ai soci che hanno influenzato atti dannosi); art. 2407 c.c. (responsabilità sindaci); art. 2409 c.c. (denuncia gravi irregolarità, giurisprudenza su omessa adozione assetti come grave irregolarità) ; art. 2486 c.c. (responsabilità per attività compiuta dopo scioglimento/insolvenza, criterio del patrimonio netto di riferimento).
- Legge 3/2012 (abrogata e confluita nel CCII) – disciplina del sovraindebitamento ante 2022, utile per la giurisprudenza di merito formatasi; es. art. 14-quaterdecies L.3/2012 (esdebitazione del debitore incapiente, introdotto da D.L.137/2020) .
- Direttiva (UE) 2019/1023 sulla ristrutturazione e insolvenza – recepita dal D.Lgs. 83/2022 nel nostro ordinamento , ha introdotto principi di allerta, di stay, di cram-down interclassista e protezione dei nuovi finanziamenti.
- Sentenze e Decreti recenti:
- Cass. civ. Sez. I, 26 luglio 2023 n. 22699: legittimazione al concordato minore negata all’imprenditore che aveva cessato volontariamente l’attività (cancellazione da RI), estendendo al nuovo codice un principio già valso per la vecchia legge .
- Cass. civ. Sez. I, 27 novembre 2024 n. 2963: importanza della condotta diligente del debitore nella fattibilità del concordato minore; conferma che il giudice deve valutare affidabilità e cause del sovraindebitamento (v. Trib. Ferrara 27/12/2024 che ne ha applicato i principi) .
- Cass. civ. Sez. I, 6 febbraio 2023 n. 3552: azione ex art. 2394 c.c. – prescrizione quinquennale decorre dalla percepibilità dello stato di insolvenza da parte dei creditori, presunzione che coincide con la sentenza di fallimento salvo prova contraria dell’amministratore .
- Cass. civ. Sez. I, 1 settembre 2023 n. 25631: in materia di azione di responsabilità contro amministratori di S.r.l., ha chiarito il riparto dell’onere della prova: una volta allegato dall’attore il deficit patrimoniale e una violazione di doveri, spetta all’amministratore dimostrare l’assenza di nesso causale (fondamentale sul tema “aggravamento del dissesto”).
- Cass. civ. Sez. Unite, 23 dicembre 2021 n. 41994: ha sancito che l’obbligo di adottare assetti adeguati ex art.2086 c.c. è coerente con l’art.41 Cost., sottolineando il dovere dell’imprenditore di organizzarsi per la continuità e il profitto lecito (principio citato anche da Cass. 36365/2021).
- Cass. pen. Sez. V, 22 marzo 2021 n. 36365: sul dovere di predisporre mezzi adeguati alla continuità (rilevante per bancarotta impropria da violazione obblighi) .
- Tribunale di Milano, decreto 29 febbraio 2024: rimozione degli amministratori per grave irregolarità ex art.2409 c.c., consistente nella mancata adozione di assetti organizzativi adeguati .
- Tribunale di Catania, 8 febbraio 2023: nominato amministratore giudiziario per mancata predisposizione di assetti (grave irregolarità) .
- Tribunale di Venezia (Corte d’Appello), 29 novembre 2022 e Tribunale di Cagliari, 19 gennaio 2022: confermano che l’assenza di assetti giustifica provvedimenti ex art. 2409 c.c. .
- Tribunale di Roma, 15 settembre 2020: qualifica l’omessa predisposizione di assetti come mala gestio rilevante, non protetta dalla business judgement rule (salvo l’aver predisposto misure che ex ante parevano idonee) .
- Tribunale di Catanzaro, 6 febbraio 2024: sottolinea che la mancanza di assetti è ancor più grave in società apparentemente sane, perché impedisce di cogliere i segni premonitori di crisi .
- Corte d’Appello di Torino, decreti 27 febbraio 2025 (cit. in Eutekne, giugno 2025): in tema di liquidazione controllata avviata dai creditori, applicazione del principio di acquisizione processuale della prova dello stato di insolvenza .
- Tribunale di Parma, sentenza di omologa Concordato minore n.47/2023: esempio di omologa di concordato minore con voto contrario di un creditore pubblico (indicata la valutazione di non irragionevolezza del cram-down) .
- Tribunale di Torino, 21 marzo 2023: decreto in tema di transazione fiscale nell’ambito di concordato preventivo, applicando l’art.88 CCII e definendo “mancanza di adesione” equiparata al voto negativo (recependo le modifiche normative) .
- Corte di Cassazione, Sez. Unite, 30 gennaio 2017 n. 222/2018 (anno fittizio, da ricontrollare): sul punto del rapporto tra procedura di sovraindebitamento e fallimento, ma soprattutto va ricordata la storica Cass. SU 9935/2015 sull’azione di responsabilità dei sindaci e la decorrenza prescrizione (in quell’occasione stabilì la decorrenza dalla data di fallimento per l’azione 2394, principio poi rifinito dalla Cass.3552/2023 citata).
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Ricevi solleciti, richieste di rientro, decreti ingiuntivi, blocchi delle forniture o minacce di pignoramento da parte di Fisco, INPS, banche, fornitori o Agenzia Entrate-Riscossione?
Il settore della gommalacca e delle macchine per sigillatura è complesso: materie prime costose e soggette a variazioni, macchinari specifici, attrezzature delicate, personale specializzato e investimenti continui in prodotti tecnici. Bastano pochi ritardi nei pagamenti o la riduzione dei fidi bancari per creare una crisi di liquidità.
La buona notizia è che hai ancora la possibilità di salvare la tua azienda, se agisci subito e con metodo.
Perché un’Azienda di Gommalacca e Macchine per Sigillatura va in Debito
- aumento dei costi di gommalacca, resine naturali, solventi, sigillanti e materie prime
- ritardi nei pagamenti da parte di industrie, falegnamerie, laboratori e rivenditori
- magazzino immobilizzato tra prodotti, resine, macchine, attrezzature e ricambi
- costi elevati di produzione, miscelazione, confezionamento e stoccaggio
- linee di credito bancarie ridotte o revocate
- investimenti in macchine e sistemi di applicazione
- spese elevate per logistica e trasporto materiali pericolosi
Il vero problema non è la mancanza di ordini, ma la mancanza di liquidità immediata.
I Rischi se Non Intervieni Subito
- pignoramento dei conti correnti
- blocco dei fidi e sospensione dei pagamenti
- stop delle forniture di materie prime e solventi
- decreti ingiuntivi, precetti e atti esecutivi
- sequestro di macchinari, lotti di produzione e magazzino
- impossibilità di evadere ordini e garantire continuità ai clienti
- perdita di contratti e clienti fondamentali
Cosa Fare Subito per Difendersi
1. Bloccare immediatamente i creditori
Un avvocato specializzato può sospendere pignoramenti, fermare richieste di rientro e proteggere i conti aziendali, evitando il blocco dell’attività.
2. Controllare i debiti ed eliminare ciò che non è dovuto
Nei debiti spesso compaiono irregolarità:
- interessi non dovuti
- sanzioni errate
- importi duplicati
- debiti prescritti
- errori dell’Agenzia Riscossione
- costi bancari anomali
Una parte considerevole del debito può essere cancellata o ridotta.
3. Ristrutturare i debiti con piani sostenibili
Le soluzioni disponibili includono:
- rateizzazioni fiscali fino a 120 rate
- accordi con fornitori strategici
- rinegoziazione dei fidi bancari
- sospensione temporanea dei pagamenti
- accesso alle definizioni agevolate
4. Utilizzare strumenti legali che bloccano tutti i creditori
Quando la situazione è più grave si può ricorrere a:
- PRO – Piano di Ristrutturazione dei Debiti
- Accordi di ristrutturazione
- Concordato minore
Queste soluzioni permettono all’azienda di continuare a operare pagando solo una parte del debito.
Le Specializzazioni dell’Avv. Giuseppe Monardo
L’Avv. Monardo è tra i massimi esperti italiani nella gestione delle crisi aziendali.
Le sue qualifiche includono:
- Avvocato Cassazionista
- Coordinatore nazionale di avvocati e commercialisti specializzati in diritto bancario e tributario
- Gestore della Crisi da Sovraindebitamento (L. 3/2012), iscritto negli elenchi del Ministero della Giustizia
- Professionista fiduciario di un OCC (Organismo di Composizione della Crisi)
- Esperto Negoziatore della Crisi d’Impresa abilitato (D.L. 118/2021)
Un profilo unico per bloccare i creditori, ristrutturare i debiti e salvare aziende di produzione e lavorazioni specialistiche, come quelle del settore gommalacca e sigillatura.
Come Può Aiutarti l’Avv. Monardo
- analisi immediata della tua esposizione debitoria
- blocco urgente di pignoramenti e atti dei creditori
- ristrutturazione del debito su misura
- protezione di macchinari, magazzino, lotti di gommalacca e produzione
- trattative con banche, fornitori e Agenzia Riscossione
- tutela totale dell’azienda e dell’imprenditore
Conclusione
Avere debiti nella tua azienda di gommalacca e macchine per la sigillatura non significa essere destinato alla chiusura.
Con la giusta strategia puoi:
- bloccare subito i creditori
- ridurre realmente i debiti
- proteggere produzione, materiali e continuità operativa
- salvare il tuo futuro imprenditoriale
Agire ora è fondamentale.
📞 Contatta subito l’Avv. Giuseppe Monardo per una consulenza riservata:
il rilancio della tua azienda può iniziare oggi stesso.