Se la tua azienda produce, importa o distribuisce film termoretraibili, film plastici per imballaggio, bobine, materiali per fardellatura, pellicole tecniche per packaging industriale, e oggi si trova con debiti verso Fisco, Agenzia delle Entrate Riscossione, INPS, banche o fornitori, è essenziale intervenire subito per evitare gravi danni operativi.
Nel settore del film termoretraibile, ritardi nelle forniture possono bloccare linee produttive, causare penali, interrompere spedizioni e far perdere clienti nella GDO, nel food, nella logistica e nell’industria.
Perché le aziende di film termoretraibili accumulano debiti
- costi elevati di polimeri, resine e materie plastiche
- rincari di energia, trasporti e materiali importati
- pagamenti lenti da parte di industrie e logistiche
- ritardi nei versamenti di IVA, imposte e contributi
- magazzini costosi e scorte ingombranti
- difficoltà nell’ottenere fidi bancari adeguati
- fornitori che richiedono pagamenti rapidi per materie prime
Cosa fare subito
- far analizzare l’intera situazione debitoria da un professionista esperto
- identificare i debiti che possono essere contestati, ridotti o rateizzati
- evitare piani di rientro non sostenibili
- richiedere la sospensione immediata di pignoramenti
- proteggere rapporti con fornitori di polimeri e materiali tecnici
- utilizzare strumenti legali per ristrutturare o rinegoziare i debiti
I rischi se non intervieni subito
- pignoramento del conto corrente aziendale
- blocco delle forniture di polimeri, bobine e materiali essenziali
- fermo della produzione e ritardi nelle consegne
- perdita di clienti industriali, GDO, imprese alimentari e logistiche
- rischio concreto di chiusura dell’attività
Come può aiutarti l’avvocato Monardo
Detto questo, l’avvocato Monardo, cassazionista, coordina in tutta Italia un team di avvocati e commercialisti esperti in diritto bancario e tributario.
Inoltre:
- è Gestore della Crisi da Sovraindebitamento (L. 3/2012)
- è iscritto negli elenchi del Ministero della Giustizia
- è professionista fiduciario presso un OCC (Organismo di Composizione della Crisi)
- è Esperto Negoziatore della Crisi d’Impresa (D.L. 118/2021)
Può aiutarti concretamente a:
- bloccare subito pignoramenti e procedure esecutive
- ridurre o ristrutturare i debiti con strumenti normativi mirati
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Introduzione
Gestire un’azienda produttrice di film termoretraibili (o qualsiasi altra impresa) di fronte a una situazione di debiti elevati è una sfida complessa, ma non priva di soluzioni. In Italia esiste un quadro normativo avanzato – aggiornato alle riforme più recenti (Codice della Crisi d’Impresa e dell’Insolvenza, D.Lgs. 14/2019 e successive modifiche) – che offre diversi strumenti giuridici per affrontare la crisi aziendale evitando, se possibile, la liquidazione fallimentare (ora detta liquidazione giudiziale). Questo manuale fornisce un’analisi approfondita, dal punto di vista del debitore, su come difendersi dai creditori e ristrutturare i debiti, con linguaggio tecnico-giuridico ma di taglio divulgativo.
Approfondiremo le varie tipologie di debito (bancario, fiscale, contributivo, commerciale), le possibili reazioni dei creditori e i rischi legali per l’impresa. Successivamente esamineremo gli strumenti di ristrutturazione del debito previsti dalla normativa italiana – dal piano attestato di risanamento al concordato preventivo, passando per gli accordi di ristrutturazione e la composizione negoziata della crisi – evidenziandone requisiti, procedure, vantaggi e limiti. Un focus specifico sarà dedicato alle responsabilità degli amministratori e ai loro doveri nella gestione della crisi, data la crescente attenzione giurisprudenziale su questo tema .
Per rendere la guida pratica, includeremo simulazioni di casi concreti (riferite all’ambito italiano) e una sezione di Domande e Risposte frequenti, per chiarire i dubbi più comuni di imprenditori e professionisti. Inoltre, troverete tabelle riepilogative che confrontano i principali strumenti concorsuali e riassumono obblighi e sanzioni. Tutte le fonti normative e giurisprudenziali citate – comprese le più recenti sentenze di legittimità fino a ottobre 2025 – sono elencate in fondo alla guida nella sezione Fonti, così da poter approfondire ogni aspetto su riferimenti autorevoli.
Nota sul contesto: Anche se questa guida prende spunto da un’azienda di film termoretraibili, le nozioni trattate si applicano in generale a qualsiasi impresa in difficoltà finanziaria. Il termine “debitore” qui indica l’impresa indebitata (e i suoi gestori), mentre “creditori” indica banche, Fisco, enti previdenziali, fornitori ecc. cui l’azienda deve del denaro. L’analisi considera esclusivamente la normativa italiana vigente (aggiornata a ottobre 2025), con un livello di approfondimento adatto a avvocati, commercialisti, imprenditori e lettori già dotati di basi giuridiche in materia economico-aziendale.
Panorama dei debiti aziendali e rischi in caso di insolvenza
Per elaborare la migliore strategia difensiva, occorre prima comprendere la natura dei debiti aziendali e i relativi rischi quando l’azienda non riesce a onorarli regolarmente. In questa sezione analizziamo le diverse categorie di debito – bancari, fiscali, contributivi, commerciali – e le conseguenze legali che l’impresa affronta in caso di mancato pagamento, fino alla possibile dichiarazione di insolvenza.
Tipologie di debiti e relative conseguenze
- Debiti bancari e finanziari: comprendono mutui, finanziamenti, scoperti di conto e leasing contratti con banche o altri intermediari. Se l’azienda ritarda o sospende i pagamenti, la banca può revocare gli affidamenti e chiedere l’immediato rientro delle somme dovute. Spesso i contratti bancari prevedono clausole di decadenza dal beneficio del termine, per cui basta un mancato pagamento perché l’intero debito residuo diventi esigibile subito. La banca potrà attivare procedure esecutive (es. pignoramento di conti correnti, escussione di pegni o ipoteche su beni aziendali dati in garanzia) o iniziare un’azione legale per ottenere un decreto ingiuntivo e successivamente esecuzione forzata. Un credito bancario impagato di importo rilevante può anche spingere l’istituto a presentare istanza di fallimento (liquidazione giudiziale) dell’azienda debitrice, qualora vi siano indizi di insolvenza. In genere, le banche agiscono in modo strutturato: prima cercano una rinegoziazione o una ricollocazione del debito, ma in assenza di prospettive di recupero attivano rapidamente gli strumenti legali a tutela del credito (anche perché vigilate dalle norme di classificazione dei crediti deteriorati).
- Debiti verso l’Erario (Fisco): includono imposte non versate (IVA, IRES, IRAP) e altre somme dovute all’Agenzia delle Entrate o ad Agenzia Entrate Riscossione (AER) derivanti da cartelle esattoriali. La riscossione fiscale segue un iter specifico: dopo l’accertamento, il debito è iscritto a ruolo e notificato con cartella; se non si paga o rateizza entro i termini, AER può procedere con atti di recupero coattivo (fermi amministrativi su veicoli, ipoteche sugli immobili aziendali, pignoramenti di conti correnti, stipendi o crediti verso terzi). Il Fisco ha privilegi particolari: ad esempio, i crediti per IVA e ritenute non versate sono privilegiati sui beni mobili aziendali, ponendosi in posizione preferenziale rispetto ai crediti chirografari (non garantiti). Inoltre, l’omesso versamento di talune imposte oltre soglie di legge costituisce reato tributario a carico dell’amministratore. Ad esempio, il mancato versamento dell’IVA per importi superiori a 250.000 € annui integra il reato ex art. 10-ter D.Lgs. 74/2000; ebbene, la Corte di Cassazione ha ribadito nel 2025 che la sola presentazione di una domanda di concordato preventivo non esime dalla punibilità per tale reato . In pratica, se l’obbligo di versamento fiscale è scaduto prima che intervengano provvedimenti dell’autorità giudiziaria che vietino di pagare (come le misure protettive di una procedura concorsuale), la crisi di liquidità dell’azienda non costituisce causa di giustificazione: il legale rappresentante resta punibile per l’omissione, a meno che non abbia poi saldato integralmente il debito fiscale nei termini previsti dall’art.13 D.Lgs. 74/2000 (pagamento integrale prima dell’apertura del dibattimento) . Ciò significa che il punto di vista penale è molto rigoroso: la presentazione di istanze concorsuali non funge da scudo retroattivo contro le responsabilità per omesso versamento di imposte dovute .
- Debiti contributivi e previdenziali: riguardano i contributi obbligatori dovuti agli enti come INPS (per lavoratori dipendenti o per il titolare in caso di ditta individuale) e INAIL, nonché eventuali premi assicurativi obbligatori. Il mancato versamento di contributi può portare a sanzioni e all’iscrizione a ruolo, con azioni esecutive analoghe a quelle fiscali, tramite Agenzia Entrate Riscossione. Anche qui, esistono profili di responsabilità personali: l’omesso versamento delle ritenute previdenziali operate sulle retribuzioni dei dipendenti oltre una soglia (di regola 10.000 € annui) configura reato (art. 2, co.1-bis D.L. 463/1983 conv. in L. 638/1983). Pertanto, se l’azienda trattiene dalle buste paga le quote contributive a carico dei lavoratori ma non le versa all’INPS, l’amministratore rischia conseguenze penali analoghe a quelle fiscali (salvo pagamento entro termini di legge per la non punibilità). Sul piano civilistico, i crediti contributivi godono di privilegio generale sui mobili aziendali, similmente ai tributi. Gli enti previdenziali possono inoltre iscrivere ipoteche legali sugli immobili dell’azienda per debiti contributivi rilevanti. In caso di crisi conclamata, debiti ingenti verso INPS possono condurre a procedure concorsuali: va però segnalato che nel nuovo contesto normativo la transazione “agevolata” dei debiti contributivi è trattata diversamente da quelli fiscali (nel 2024, il legislatore ha escluso i crediti degli enti previdenziali dalla transazione semplificata attivabile in composizione negoziata , come vedremo oltre).
- Debiti verso fornitori e altri creditori chirografari: includono i debiti commerciali (fatture di fornitori di materie prime, servizi, utenze) e i debiti verso professionisti, consulenti, locatori, ecc. Questi creditori, detti chirografari in quanto privi di garanzie reali o privilegio legale, in caso di mancato pagamento possono agire individualmente per via giudiziale: tipicamente ottengono un decreto ingiuntivo e, dopo 40 giorni (in assenza di opposizione o a seguito di rigetto dell’opposizione), procedono con pignoramenti di beni aziendali, crediti presso terzi (ad es. somme su conto corrente, crediti verso clienti) o pignoramenti immobiliari se l’azienda possiede immobili. L’azione individuale del singolo fornitore può mettere in seria difficoltà l’impresa: ad esempio, il pignoramento del conto corrente può bloccare l’operatività aziendale, così come il pignoramento di merci o macchinari essenziali può interrompere la produzione. Inoltre, più creditori concorrenti potrebbero avviare esecuzioni simultanee, portando al frazionamento dell’attivo e al rischio di disgregazione incontrollata del patrimonio aziendale. Per questo, quando l’insolvenza diventa sistemica, si ricorre agli strumenti concorsuali che bloccano le azioni esecutive individuali, convogliando i creditori in una soluzione collettiva.
Attenzione: qualsiasi creditore (anche un fornitore per una fattura non pagata) ha facoltà di presentare istanza di fallimento (ora ricorso per liquidazione giudiziale) se ritiene che l’azienda versi in stato di insolvenza ai sensi dell’art. 121 CCII (incapacità di far fronte regolarmente alle obbligazioni). Non esiste più una soglia minima di importo per legittimare l’istanza (sebbene in passato, durante l’emergenza Covid, fosse stato introdotto transitoriamente un limite di 50.000 € per le istanze dei creditori). Oggi anche un piccolo credito scaduto, se rappresentativo di uno stato di insolvenza non temporaneo, può teoricamente dar luogo a un’istanza. Certo, i tribunali valutano con rigore lo stato d’insolvenza: esso deve essere attuale e non meramente prevedibile; uno stato di crisi prospettico (difficoltà finanziaria che potrebbe degenerare) non basta, serve l’impossibilità concreta di adempiere in via continuativa. Ad esempio, insolvenza tipica si manifesta con protesti, plurimi pignoramenti infruttuosi, sospensione generalizzata dei pagamenti, fuga o chiusura improvvisa dell’attività, ecc.
È importante distinguere stato di crisi e stato di insolvenza: il Codice della Crisi definisce crisi la situazione di difficoltà economico-finanziaria che rende probabile l’insolvenza futura (ad esempio squilibri di bilancio, tensioni di liquidità, flussi di cassa insufficienti prospetticamente) . L’insolvenza, invece, è lo stadio conclamato in cui il debitore non è più in grado di soddisfare regolarmente le proprie obbligazioni esigibili con i mezzi finanziari a disposizione (concetto ripreso dall’art. 2, co.1, lett. b) CCII, in continuità con la nozione della vecchia legge fallimentare). Per un’azienda, l’insolvenza spesso si manifesta con inadempimenti gravi verso diverse categorie di creditori e un’assenza di liquidità non colmabile a breve. Rilevare tempestivamente lo stato di crisi è cruciale: la legge impone agli amministratori di dotarsi di assetti adeguati proprio ai fini della tempestiva rilevazione dello stato di crisi e dell’assunzione di idonee iniziative . In altre parole, attendere che la crisi evolva in insolvenza conclamata senza attivarsi può aggravare la posizione dell’azienda e far scattare responsabilità per gli amministratori.
Rischio di azioni legali collettive: il fallimento (liquidazione giudiziale)
Se i debiti non vengono gestiti e la situazione precipita, il rischio maggiore per l’impresa è l’apertura di una procedura di liquidazione giudiziale (il nuovo nome del fallimento) ad opera del tribunale . Questa procedura viene normalmente avviata su istanza di un creditore o anche su iniziativa della Procura o dell’imprenditore stesso, quando l’insolvenza non è più reversibile. Gli effetti della liquidazione giudiziale sono drastici per il debitore: la società viene spossessata della gestione, che passa nelle mani di un curatore nominato dal tribunale; l’attività sociale viene spesso sospesa o proseguita solo se funzionale alla liquidazione; il patrimonio aziendale è venduto e il ricavato distribuito ai creditori secondo l’ordine delle cause di prelazione. I creditori chirografari generalmente recuperano solo una parte minima dei loro crediti (se non nulla), dopo una lunga attesa, e l’impresa come entità economica cessa di esistere. Inoltre, gli amministratori possono subire azioni di responsabilità dal curatore (per atti di mala gestio che abbiano aggravato il dissesto) e, in caso di irregolarità, possono incorrere in sanzioni penali (es. bancarotta semplice o fraudolenta).
Va evidenziato che la nuova normativa incoraggia a prevenire il fallimento attraverso strumenti anticipati di regolazione della crisi. Tuttavia, se questi non vengono attivati per tempo o falliscono, la liquidazione giudiziale diventa l’epilogo inevitabile dell’insolvenza. Per questo difendersi dai debiti significa innanzitutto evitare di arrivare al punto di non ritorno. Di seguito analizziamo quali strumenti l’ordinamento offre per gestire e ristrutturare i debiti prima che sia troppo tardi, mantenendo – quando possibile – in vita l’azienda o comunque garantendo una soluzione più ordinata e vantaggiosa rispetto al fallimento puro e semplice.
(Segue nelle sezioni successive un esame dettagliato di ciascun strumento di ristrutturazione, con riferimenti a normative e sentenze aggiornate al 2025.)
Strumenti di ristrutturazione del debito e procedure di allerta precoce
Il legislatore italiano, specie con il Codice della Crisi d’Impresa e dell’Insolvenza (CCII) entrato in vigore a pieno regime dal 15 luglio 2022, ha messo a disposizione delle imprese in difficoltà una gamma articolata di strumenti per affrontare la crisi. Questi vanno dalle soluzioni stragiudiziali (piani negoziati privatamente con i creditori) alle procedure concorsuali giudiziali vere e proprie, passando per modalità ibride (ombrello protettivo del tribunale su accordi negoziati). L’obiettivo comune è duplice: da un lato favorire la continuità aziendale per imprese ancora salvabili, dall’altro regolare la crisi in modo ordinato assicurando ai creditori il miglior soddisfacimento possibile rispetto all’alternativa liquidatoria. Importante novità degli ultimi anni è inoltre la previsione di una fase di composizione negoziata assistita, che funge da allerta temprana e tentativo di soluzione concordata della crisi prima di ricorrere alle procedure giudiziali.
Nei paragrafi seguenti, esamineremo i principali strumenti, in ordine crescente di grado di coinvolgimento dell’autorità giudiziaria e di impatto sull’impresa:
- Risanamento extragiudiziale e negoziazione privata (accordi informali, piani di risanamento attestati).
- Accordi di ristrutturazione dei debiti (soluzione contrattuale con omologazione del tribunale).
- Concordato preventivo (procedura concorsuale vera e propria, con sottotipi: in continuità, liquidatorio, ecc.).
- Composizione negoziata della crisi (procedura nuova, volontaria, assistita da esperto, con possibili esiti sia negoziali che concorsuali).
- Concordato semplificato post-composizione negoziata (strumento speciale introdotto nel 2021-2022).
- Liquidazione giudiziale (fallimento) e istituti correlati (esdebitazione del sovraindebitato, ecc.) – come riferimento finale.
Per ciascuno strumento indicheremo: presupposti di accesso, svolgimento della procedura, effetti per l’impresa e per i creditori, e giurisprudenza recente in materia. Si tenga presente che spesso la strategia migliore per un debitore in crisi consiste in una combinazione di strumenti: ad esempio, iniziare con una composizione negoziata e, se non si raggiunge un accordo, ripiegare su un concordato; oppure negoziare informalmente con alcuni creditori e contestualmente preparare un accordo di ristrutturazione formale per altri. Gli strumenti non sono quindi mutuamente esclusivi, ma vanno calibrati sul caso concreto.
Di seguito, presentiamo una tabella riepilogativa dei principali strumenti di regolazione del debito previsti dal Codice della Crisi, con i loro tratti distintivi fondamentali:
Tabella 1 – Principali strumenti per la gestione della crisi d’impresa (CCII)
| Strumento | Tipo di procedura | Autorità coinvolta | Coinvolgimento dei creditori | Effetti principali |
|---|---|---|---|---|
| Piano attestato di risanamento (art. 56 CCII) | Stragiudiziale (privato), con attestazione di esperto indipendente | Nessuna omologazione del tribunale (deposito facoltativo al Registro Imprese) | Accordo individuale con i creditori aderenti (nessun vincolo per i non aderenti) | – Evita il fallimento se eseguito con successo<br>– Atti compiuti in esecuzione del piano pubblicato non sono soggetti a revocatoria fallimentare <br>– Necessaria relazione di un professionista che attesta veridicità dei dati e fattibilità del piano |
| Accordo di ristrutturazione dei debiti (artt. 57-64 CCII) | Procedura ibrida (accordo privato + omologazione tribunale) | Tribunale (omologa l’accordo) | Vincola solo i creditori che aderiscono (minimo 60% di crediti) salvo estensioni di legge; transazione fiscale possibile su debiti erariali | – Sospende azioni esecutive su richiesta (misure protettive) dalla pubblicazione della domanda <br>– Possibile cram down sui crediti erariali con nuovo CCII: il tribunale può omologare anche senza adesione Fisco se il trattamento proposto è almeno pari a quello ricavabile da liquidazione <br>– Flessibile: vari tipi (standard, estesa a dissenzienti finanziari, agevolata con soglia ridotta) |
| Concordato preventivo (artt. 84-120 CCII) – in continuità aziendale | Procedura concorsuale giudiziale (finalità di risanamento con prosecuzione dell’attività) | Tribunale (decreti di ammissione e omologazione), Commissario giudiziale | Tutti i creditori sono coinvolti e votano il piano (per classi omogenee); maggioranze richieste per l’approvazione (maggioranza semplice dei crediti ammessi al voto in ogni classe) | – Protezione: automatic stay su azioni esecutive e cautelari dalla pubblicazione del ricorso (art. 54 CCII) <br>– L’azienda prosegue l’attività sotto vigilanza del Commissario; gli atti di gestione straordinaria richiedono autorizzazione<br>– Obbligo di soddisfare i creditori in misura non inferiore all’alternativa liquidatoria (principio di convenienza) <br>– Se continuità indiretta (cessione d’azienda), condizioni simili; se parziale, valutazione mista |
| Concordato preventivo – liquidatorio | Procedura concorsuale (finalità di liquidazione del patrimonio sotto controllo del tribunale) | Tribunale, Liquidatore giudiziale nominato (in aggiunta al Commissario) | Tutti i creditori coinvolti e votanti (come sopra) | – Ammissibilità subordinata a condizioni di legge stringenti: pagamento di almeno il 20% ai chirografari + apporto di risorse esterne che aumentino l’attivo di almeno il 10% rispetto alla liquidazione <br>– Nominato un Liquidatore che gestisce le vendite dei beni (in modo analogo al curatore fallimentare) <br>– Dopo l’omologazione, si procede alla liquidazione dei beni secondo regole competitive analoghe al fallimento (aste, ecc.) |
| Composizione negoziata della crisi (artt. 12-25 CCII) | Procedura volontaria e confidenziale di negoziazione assistita | Camera di Commercio (piattaforma nazionale) designa un Esperto indipendente; Tribunale solo se richiesto (misure protettive o atti autorizzativi) | Non c’è voto dei creditori (non è una procedura di composizione formale): si tratta di trattative stragiudiziali facilitate dall’Esperto, con possibili accordi consensuali | – Consente all’imprenditore di tentare il risanamento in modo rapido e riservato, avvalendosi di un esperto che favorisce le trattative <br>– L’imprenditore mantiene la gestione ordinaria; possibili autorizzazioni del tribunale per atti urgenti o finanziamenti prededucibili<br>– Misure protettive: l’imprenditore può chiedere al tribunale una sospensione temporanea delle azioni esecutive (di norma per max 4 mesi) mentre dura la negoziazione <br>– Esito flessibile: se le trattative riescono, può scaturire un contratto (accordo stragiudiziale) o un piano attestato o un accordo di ristrutturazione omologato o un concordato; se falliscono, l’imprenditore può accedere al concordato semplificato o altre procedure |
| Concordato semplificato per la liquidazione (art. 25-sexies CCII) | Procedura concorsuale speciale (senza voto dei creditori) | Tribunale (nomina liquidatore e omologa direttamente la proposta) | I creditori non votano; possono solo interloquire in sede di omologazione | – Riservato solo al caso in cui la composizione negoziata sia fallita: l’imprenditore, entro 60 gg dalla relazione finale dell’Esperto, può proporre un concordato liquidatorio “semplificato” senza passare per il voto dei creditori <br>– Il tribunale omologa valutando la fattibilità e convenienza per i creditori, nominando un liquidatore per attuare la proposta<br>– Deve essere provato che nessuna soluzione alternativa era praticabile: la giurisprudenza richiede che l’Esperto abbia effettivamente tentato ogni strada e lo attesti . Non basta dichiarare che non vi erano altre soluzioni, occorre dimostrare gli sforzi compiuti (cfr. Trib. rif. in FiscoOggi 23/9/2025) |
| Liquidazione giudiziale (fallimento) | Procedura concorsuale di tipo liquidatorio-coattivo | Tribunale (dichiara l’insolvenza e nomina Curatore; Giudice Delegato supervisore) | I creditori non votano; sono accertati nello stato passivo e soddisfatti secondo prelazioni | – L’impresa perde la gestione; il Curatore liquida tutti i beni<br>– Atti sospetti antecedenti possono essere revocati (azioni revocatorie) salvo eccezioni (es. pagamenti in linea con l’ordinario, atti protetti da piano attestato pubblicato, ecc.) <br>– Possibile esdebitazione finale per l’imprenditore individuale onesto, ma la società in sé viene cancellata e i debiti insoddisfatti si estinguono con essa (senza però liberare eventuali garanti personali) |
(Legenda: CCII = Codice della Crisi d’Impresa e dell’Insolvenza; CNC = Composizione Negoziata della Crisi)
Come si evince dalla tabella, esiste un ventaglio di opzioni. La scelta dipende dalla gravità della crisi, dalla struttura dei debiti, dalle prospettive di continuità aziendale e dal livello di collaborazione dei creditori. Vediamo ora in dettaglio ogni strumento.
Accordi stragiudiziali e Piani attestati di risanamento
Il primo livello di intervento per “difendersi” dai debiti è tentare di negoziare direttamente con i creditori, fuori dalle aule giudiziarie. Questa soluzione è indicata quando la situazione di crisi è ancora gestibile con il consenso dei principali creditori e si vuole evitare la pubblicità e i costi di una procedura concorsuale.
Accordi extragiudiziali semplici: nulla vieta all’imprenditore di trattare singolarmente con ciascun creditore modifiche delle condizioni di pagamento (workout informale). Ad esempio, si possono concordare dilazioni maggiori, remissioni parziali del debito (saldo e stralcio), conversione di crediti in partecipazioni (debt-equity swap), ecc. Il vantaggio è la flessibilità: le parti sono libere di trovare soluzioni su misura. Spesso le banche, ad esempio, possono accettare di rinegoziare i prestiti (allungando le scadenze, capitalizzando interessi scaduti, riducendo tassi) se vedono un concreto piano di rilancio aziendale e garanzie aggiuntive. Allo stesso modo, fornitori strategici possono acconsentire a stralciare una parte dei crediti in cambio di non perdere un cliente. Tuttavia, la trattativa privata ha limiti evidenti: serve l’accordo unanime di ciascun creditore coinvolto, altrimenti il creditore dissenziente può far saltare l’intera ristrutturazione (agendo per conto proprio). Inoltre, gli accordi privati non offrono automaticamente una protezione dalle azioni esecutive: se un creditore “si sfila” e procede legalmente, l’imprenditore non ha strumenti per impedirlo (a meno di ricorrere comunque a una procedura concorsuale). Infine, questi accordi soffrono del problema dei “free riders”: creditori che potrebbero rifiutare concessioni confidando che altri rinuncino a parte del credito, così da soddisfarsi integralmente mentre gli altri sopportano le perdite.
Un altro serio rischio è dato dalle norme sulle azioni revocatorie fallimentari: pagamenti preferenziali fatti in periodo di sospetta insolvenza possono essere revocati dal futuro curatore fallimentare. In base alle regole tradizionali (ora trasfuse negli artt. 164 e ss. CCII), i pagamenti di debiti chirografari effettuati entro 6 mesi prima della domanda di fallimento sono revocabili, se il creditore sapeva dello stato di insolvenza del debitore; per i pagamenti anomali (eseguiti con mezzi anormali o per debiti non scaduti) il periodo si estende a 1 anno; per gli atti dispositivi a titolo gratuito addirittura 2 anni. Ciò significa che, se l’azienda soddisfa taluni creditori e poi entro pochi mesi viene dichiarata insolvente, quei creditori potrebbero dover restituire quanto incassato. Questo ovviamente rende i creditori stessi più diffidenti ad accettare soluzioni non formali in fase avanzata di crisi.
Il Piano attestato di risanamento è uno strumento concepito proprio per dare maggiore struttura e protezione agli accordi stragiudiziali. Previsto dall’art. 56 CCII (che ricalca l’art. 67, co.3, lett. d) della vecchia Legge Fallimentare), consiste in un piano industriale e finanziario predisposto dall’imprenditore in crisi con l’obiettivo di risanare l’esposizione debitoria e assicurare l’equilibrio aziendale. Il piano deve essere attestato da un professionista indipendente (dottore commercialista o revisore esperto in crisi) il quale certifichi: (a) la veridicità dei dati aziendali utilizzati e (b) la fattibilità del piano, ossia la ragionevole probabilità che le azioni previste consentano di superare la crisi e pagare i debiti nei tempi stabiliti. Il coinvolgimento di questo esperto conferisce credibilità e trasparenza al piano nei confronti dei creditori.
Caratteristica del piano attestato è che resta un accordo privato fra debitore e creditori: non richiede omologazione o approvazione dal tribunale. Tuttavia, per massimizzarne gli effetti protettivi, la legge prevede la possibilità (per il debitore) di pubblicare una dichiarazione di adesione al piano nel Registro delle Imprese. Questa pubblicità non rende il piano vincolante per tutti i creditori (vincola solo quelli che volontariamente vi aderiscono), ma ha un effetto importante: gli atti e i pagamenti compiuti in esecuzione del piano non potranno essere soggetti a revocatoria fallimentare successiva . In altre parole, se un creditore viene soddisfatto in base al piano attestato, quel pagamento sarà “blindato” e non verrà richiesto indietro dal curatore in caso di successivo fallimento. Ciò incentiva i creditori a partecipare al risanamento, perché riduce il rischio di dover restituire le somme incassate.
Ulteriore incentivo: la normativa fiscale (art. 88, co.4-ter, TUIR) prevede che le riduzioni di debito conseguenti ad un piano attestato pubblicato non siano tassate come sopravvenienze attive, nei limiti delle perdite fiscali pregresse. Questo beneficio fiscale, inizialmente riferito ai piani ex art.67 L.F., è stato confermato applicabile anche ai piani attestati ex art.56 CCII dall’Agenzia delle Entrate con interpello 222/E/2024 . Significa che se, ad esempio, i fornitori accettano un pagamento al 50% rinunciando al resto, l’azienda non dovrà pagare l’IRES su quel 50% di debiti stralciati (entro certi limiti), il che evita di vanificare il risanamento con un peso fiscale immediato.
In sintesi, il piano attestato di risanamento permette all’imprenditore di gestire la crisi in modo riservato, concordando modifiche delle condizioni debitorie con chi ci sta, e ottenendo l’avallo di un esperto indipendente per rassicurare tutti sulla serietà del piano. È particolarmente utile quando l’azienda ha pochi creditori principali (es. una banca e pochi fornitori chiave) disposti a collaborare. È meno efficace se ci sono moltissimi creditori eterogenei, perché manca uno strumento di coercizione verso eventuali dissenzienti. In quel caso, si dovrà considerare un passaggio a strumenti omologati.
Un esempio pratico: un’azienda ha un debito di 1 milione con la banca Alfa, 500.000 € di arretrati con fornitori e 200.000 € col fisco. Prepara un piano di rilancio (taglio di costi, dismissione di un ramo d’azienda non redditizio, ingresso di un socio finanziatore) e propone alla banca di ristrutturare il milione in un nuovo mutuo a 5 anni, ai fornitori di pagare il 50% subito e il resto in 12 mesi, al Fisco chiede la rateazione massima. Se la banca e almeno i fornitori principali aderiscono, l’imprenditore fa attestare il piano e lo pubblica. I pagamenti concordati (es. ai fornitori al 50%) non saranno revocabili. Se però alcuni piccoli fornitori non accettano, l’azienda dovrà comunque pagarli integralmente o trovare un accordo bilaterale, altrimenti essi resteranno estranei e potrebbero agire.
È bene ricordare che il professionista attestatore ha un ruolo di garanzia: eventuali false attestazioni (soprattutto sulla fattibilità) sono sanzionate severamente anche penalmente. Dunque l’attestazione è un processo rigoroso; l’esperto verifica i bilanci, la posizione debitoria, le ipotesi del piano. Ciò serve a evitare piani irrealistici o meramente dilatori.
Accordi di ristrutturazione dei debiti (ex art. 57 CCII) e transazione fiscale
Quando la platea dei creditori è più ampia o non si riesce ad ottenere l’adesione unanime necessaria per un piano stragiudiziale, lo strumento indicato è l’Accordo di ristrutturazione dei debiti (ARD). Si tratta di un istituto intermedio: è un accordo privatistico, ma richiede un’omologazione da parte del tribunale che gli conferisce efficacia anche rispetto a terzi in certi limiti.
Caratteristiche principali: il debitore deve negoziare con una parte significativa dei creditori e concludere un accordo che raggiunga almeno il 60% dei crediti (in valore). Se raggiunge tale soglia di consenso (ad esempio banche e fornitori che insieme rappresentano almeno il 60% dell’esposizione totale), può chiedere al tribunale l’omologazione dell’accordo. I creditori che hanno aderito rimangono vincolati nei termini pattuiti (es: riduzione o dilazione del credito), mentre i dissenzienti o estranei restano fuori: formalmente potrebbero proseguire le azioni di recupero. Per questo, tipicamente l’azienda paga integralmente i piccoli creditori estranei (o li lascia fuori perché marginali), concentrando la ristrutturazione su quelli principali. Con l’omologazione, però, scattano alcuni effetti protettivi: ad esempio, l’accordo omologato, se eseguito regolarmente, impedisce il fallimento su istanza di creditori inclusi nell’accordo per i debiti oggetto di ristrutturazione. Inoltre dal momento della presentazione del ricorso di omologa è possibile ottenere dal tribunale misure protettive del patrimonio analoghe a quelle del concordato (blocco temporaneo delle azioni esecutive) .
Gli ARD sono particolarmente usati per ristrutturare debiti bancari e finanziari. Una variante introdotta nel 2015 (ora nel CCII) consente, se l’accordo riguarda principalmente banche o obbligazionisti, di estendere gli effetti anche ai creditori finanziari dissenzienti appartenenti alla stessa categoria, purché l’accordo sia approvato da una percentuale qualificata di quel ceto (c.d. accordo esteso ex art. 61 CCII, prima 182-septies L.F.). Ciò evita che una minoranza di banche blocchi l’operazione.
Una delle evoluzioni più importanti riguarda i debiti fiscali e previdenziali all’interno degli accordi. Storicamente, questi crediti privilegiati richiedevano un particolare sub-accordo chiamato transazione fiscale (art. 182-ter L.F.): l’Erario e gli enti previdenziali potevano aderire all’accordo accettando una falcidia (riduzione) di imposte e contributi, limitatamente a interessi e sanzioni e – per le imposte – solo se veniva offerto almeno il valore di realizzo in caso di fallimento. Era però necessario il loro assenso esplicito; in mancanza, l’accordo non poteva essere omologato sui tributi. Questo dava di fatto un potere di veto al Fisco.
La novità, anticipata da norme emergenziali nel 2020 e ora consolidata, è la possibilità del cram-down fiscale: la corte, in sede di omologazione, può approvare l’accordo di ristrutturazione anche senza il voto favorevole dell’Erario, a condizione che il trattamento proposto ai crediti fiscali o contributivi non sia inferiore a quello che essi otterrebbero in un fallimento . La Cassazione, Sez. I, 28 ottobre 2024 n.27782 ha confermato questa interpretazione innovativa, aprendo definitivamente la strada all’omologazione forzata in presenza di dissenso del Fisco . Nella pronuncia, la Suprema Corte ha ritenuto prevalente l’interesse generale alla continuazione dell’attività imprenditoriale quando il piano offre al Fisco un’utilità maggiore della liquidazione . Questo indirizzo è stato recepito anche dal legislatore con il secondo correttivo al CCII (D.Lgs. 136/2024) che ha espressamente allineato la disciplina del concordato a quella degli accordi: oggi il giudice può omologare l’accordo di ristrutturazione senza adesione dei creditori pubblici qualificati (Agenzia Entrate, INPS) se ritiene la proposta più vantaggiosa della liquidazione .
Da notare che la transazione fiscale all’interno di un ARD rimane comunque facoltativa: l’imprenditore può scegliere di includere il Fisco nell’accordo (proponendo il pagamento parziale e dilazionato delle imposte) oppure escluderlo pagandolo per intero al di fuori dell’accordo. Dopo le riforme, includerlo è diventato meno rischioso perché il suo dissenso non è più insuperabile, ma resta un tema delicato. Ad esempio, la Cassazione nel 2024 ha chiarito che quando si deposita un accordo con transazione fiscale, occorre aver rispettato la procedura di invito all’ente a aderire e atteso i termini di legge per la risposta prima di chiedere l’omologa (Cass. 34377/2024).
Vantaggi dell’accordo di ristrutturazione: rispetto al concordato, è più snello e riservato. Non coinvolge pubblicamente tutti i creditori, ma solo quelli strategici con cui si trova l’intesa. Può essere perfezionato in tempi rapidi e con costi inferiori, e consente di evitare lo stigma del “fallimento evitato per il rotto della cuffia” (il concordato ha comunque una vis pubblica). Inoltre, l’accordo può essere modulato in modo da pagare integralmente i piccoli creditori (facilitando la continuazione dei rapporti commerciali) e ristrutturare solo i grandi importi.
Limiti: non vincola i non aderenti, i quali – se non soddisfatti integralmente – possono tentare di agire. Tuttavia, il debitore può chiedere al tribunale un decreto che inibisca temporaneamente le azioni esecutive anche da parte dei dissenzienti durante l’omologazione (art. 54 CCII, misure protettive). Dopo l’omologa, i creditori estranei rientrano comunque nella normale possibilità di azione, quindi spesso l’azienda deve aver reperito risorse per pagarli fuori accordo. Altro limite: serve raggiungere il quorum del 60%. Se ci sono troppi creditori dispersi o contenziosi, può essere arduo. In tal caso, il concordato (che impone la soluzione a tutti, con voto a maggioranza) diventa inevitabile.
Esempio pratico: un’impresa edile ha debiti con 5 banche per 10 milioni (garantiti da ipoteche su cantieri) e 100 piccoli fornitori per 2 milioni. La crisi è data da calo commesse e ritardi incassi. L’azienda potrebbe negoziare un ARD con le banche (che rappresentano l’80% del debito): le banche accettano di allungare i mutui di 5 anni e ridurre il tasso, e di non escutere le garanzie; in cambio i soci immettono nuovi capitali per 1 milione da destinare ai creditori. Con i fornitori (20% del debito) l’azienda decide di pagarli cash al 100% utilizzando parte del nuovo capitale, in modo che restino fuori dall’accordo. Raggiunto l’accordo con tutte le banche (quindi oltre il 60% del totale crediti), l’azienda deposita il ricorso per omologa. Il tribunale concede misure protettive per bloccare eventuali decreti ingiuntivi dei fornitori nel frattempo. Dopo l’omologa, le banche sono vincolate al nuovo piano di rientro; i fornitori hanno già avuto soddisfazione completa, quindi non ci sono strascichi. L’impresa è salva senza passare per il concordato. Questo scenario mostra la logica: coinvolgere nell’ARD solo i principali creditori disponibili a ristrutturare, e uscire dai debiti minori con pagamento integrale.
Il concordato preventivo (in continuità e liquidatorio)
Il concordato preventivo è la procedura principe per risolvere la crisi quando l’indebitamento è diffuso e serve una soluzione collettiva e vincolante per tutti i creditori. A differenza degli accordi visti sopra, il concordato è una procedura concorsuale in piena regola, aperta con decreto del tribunale, con nomina di organi (commissario giudiziale, eventuale liquidatore), e soprattutto con il coinvolgimento di tutti i creditori chiamati a votare sulla proposta del debitore.
Lo scopo del concordato può essere duplice: – Risanare l’azienda e proseguire l’attività (concordato in continuità aziendale). – Liquidare in modo controllato il patrimonio, evitando gli effetti dirompenti del fallimento (concordato liquidatorio).
Concordato in continuità aziendale
Si ha continuità quando nel piano il debitore prevede di proseguire l’esercizio dell’impresa, direttamente o indirettamente (ad esempio tramite cessione dell’azienda a un terzo che la mantiene in attività). Il vantaggio della continuità è la possibilità di preservare il valore aziendale come going concern, assicurare posti di lavoro e generare flussi di cassa futuri coi quali pagare i creditori in misura maggiore di quanto si otterrebbe da una vendita spezzatino. La legge incoraggia la continuità: ad esempio, nel concordato in continuità non è richiesto di garantire una percentuale minima di pagamento ai chirografari (il famoso 20% vale solo per i liquidatori) . Tuttavia, va rispettato il principio di miglior soddisfacimento: i creditori devono ricevere, in termini attuali netti, almeno quanto otterrebbero dalla liquidazione fallimentare dei beni (principio di convenienza, art. 112 CCII).
Nel concordato in continuità il debitore rimane in carica nella gestione ordinaria (sotto supervisione del commissario e del giudice) e può compiere atti urgenti di straordinaria amministrazione solo con autorizzazione del tribunale. Può anche ottenere autorizzazione a contrarre finanza interinale (nuovi finanziamenti prededucibili) se necessari per portare avanti l’attività durante la procedura, con priorità di rimborso in caso di eventuale fallimento successivo (ciò per incentivare banche o soci a finanziare la continuità).
Un tema chiave nei concordati in continuità è come trattare i contratti pendenti: il CCII consente al debitore di domandare al tribunale l’autorizzazione a sciogliersi da contratti in corso onerosi (ad es. un affitto di ramo d’azienda troppo costoso) o di sospenderli, così da alleggerire i costi (artt. 94-96 CCII). I creditori controparte avranno un indennizzo a titolo di credito concorsuale. Inoltre, è previsto che i contratti pubblici e le forniture essenziali non vengano automaticamente risolti per il solo fatto dell’ammissione al concordato (divieto di clausole ipso facto), per proteggere l’operatività dell’impresa in continuità.
Voto dei creditori: i creditori deliberano sul piano di concordato. Di regola vengono suddivisi in classi omogenee per posizione giuridica ed interessi (es: classe banche garantite, classe fornitori chirografari, ecc.), e votano per classi. Per l’approvazione serve il voto favorevole dei creditori che rappresentino la maggioranza dei crediti ammessi al voto (esclusi i privilegiati soddisfatti integralmente che non votano) in ciascuna classe. Se una o più classi votano contro, il tribunale può comunque omologare il concordato tramite il cram-down interclassi previsto dal nuovo Codice (recependo in parte la Direttiva Insolvency UE 2019/1023), ma solo a certe condizioni di tutela delle classi dissenzienti. Si tratta di una facoltà introdotta di recente e ancora oggetto di perfezionamento legislativo: sostanzialmente, se il piano è equo e non discrimina ingiustamente, e almeno una classe rilevante ha votato sì, il giudice può forzare l’omologazione anche con classi contrarie, garantendo però che a queste non venga dato meno di quanto otterrebbero in liquidazione e che nessuna classe inferiore riceva più di quelle di rango superiore (principio di priorità assoluta/relativa).
Va segnalato un importante aspetto emerso in giurisprudenza recente: il concetto di continuità parziale o concordato misto. Spesso i piani di concordato combinano elementi di continuità su una parte dell’azienda e cessione/liquidazione di asset non strategici. La Cassazione nel 2025 (sent. n. 348/2025) ha chiarito che in caso di continuità aziendale parziale, le agevolazioni della continuità (esenzione dal minimo 20%) si applicano solo se la parte in continuità è significativa e non meramente marginale, e che bisogna valutare la capacità dei beni o rami mantenuti in esercizio di assicurare ai creditori un soddisfacimento maggiore rispetto alla liquidazione degli stessi . Questo per evitare abusi in cui si dichiara “continuità” magari solo su attività minime per eludere i requisiti del concordato liquidatorio. In pratica, la continuità deve essere genuina e rilevante.
Concordato liquidatorio
Quando la prosecuzione dell’attività non è possibile (azienda decotta, priva di mercato o con costi insostenibili), l’imprenditore può proporre un concordato liquidatorio, in cui si impegna a mettere a disposizione tutti i beni per venderli e distribuire il ricavato ai creditori. Il vantaggio rispetto al fallimento è di consentire magari una liquidazione più rapida, sotto controllo del debitore (che evita le conseguenze peggiori del fallimento come interdizioni, ecc.), e talvolta di offrire ai creditori un attivo incrementato da risorse esterne (es. apporti dei soci o di terzi disposti a rilevare l’azienda). Proprio per quest’ultimo motivo, la legge pretende che il concordato liquidatorio sia “migliorativo” per i creditori rispetto al fallimento. I requisiti (art. 84, co.4 CCII) sono rigorosi: la proposta deve garantire che i creditori chirografari ricevano almeno il 20% del proprio credito (come dividendo) oppure, in alternativa, che vi sia un apporto di risorse esterne che aumenti l’attivo di almeno il 10% rispetto a quanto avrebbero ottenuto dalla sola liquidazione . In realtà, la norma richiede entrambe le condizioni congiuntamente: almeno il 20% ai chirografari e risorse esterne non inferiori al 10% dell’attivo liquidatorio. Ad esempio, se dal patrimonio si stimano 100 di ricavato (che darebbero 10 ai chirografari pari al 10%), la proposta per essere ammissibile deve prevedere almeno 10 di risorse aggiuntive da terzi, portando l’attivo a 110, così i chirografari prendono 20 (che è il 20%). Senza questo “bonus”, il tribunale non ammette il concordato liquidatorio, rinviando l’impresa al fallimento.
Inoltre, a garanzia dell’effettiva esecuzione, il CCII ha introdotto l’obbligo di nomina di un Liquidatore Giudiziale diverso dall’imprenditore (art. 114 e art. 84, co.8 CCII) quando il piano prevede la cessione integrale dei beni o dell’azienda . Quindi nel concordato liquidatorio l’imprenditore perde la gestione attiva del patrimonio (un po’ come nel fallimento) e la liquidazione è affidata a questo liquidatore sotto il controllo del giudice delegato, sebbene nell’interesse del concordato. In pratica è una forma di “fallimento concordato”, più mite negli esiti (spesso i creditori prendono qualcosa in più e in meno tempo). Anche qui c’è il voto dei creditori e l’omologazione finale del tribunale.
Una novità del CCII 2022 è l’obbligo di procedura competitiva per eventuali offerte di acquisto di beni presentate nel concordato. In particolare, se il debitore ha ricevuto offerte irrevocabili per l’azienda o beni, esse vanno pubblicizzate per consentire rilanci (art. 91 CCII). Durante l’esecuzione, le vendite seguono, per quanto compatibili, le norme delle vendite fallimentari (principio di competitività ex art. 216 CCII) . Ciò per massimizzare i realizzi a beneficio dei creditori.
Concordato semplificato (post composizione negoziata): merita qui un cenno particolare questa figura introdotta dapprima nel 2021 (D.L. 118/2021) e oggi regolata dall’art. 25-sexies CCII. Se l’imprenditore ha esperito la composizione negoziata ma non è riuscito a raggiungere un accordo con i creditori, può proporre – entro 60 giorni – un concordato liquidatorio senza bisogno di voto dei creditori. È “semplificato” perché salta la fase del voto: i creditori potranno solo eventualmente opporsi in sede di omologazione. L’idea è offrire un’uscita ordinata dal mercato per aziende non risanabili, evitando il fallimento ma garantendo comunque il controllo giudiziario. Tuttavia, la giurisprudenza ha chiarito che il debitore deve effettivamente dimostrare di aver tentato soluzioni alternative durante la composizione negoziata, altrimenti il concordato semplificato potrebbe essere respinto. In una pronuncia del 2025, si è affermato che non basta che l’Esperto nella relazione finale dichiari “impercorribile qualsiasi altra strada”: occorre che un tentativo concreto sia stato fatto e documentato . Questa interpretazione stringente mira a evitare che il concordato semplificato diventi un facile escamotage; deve restare una soluzione di ultimo ricorso dopo aver provato il possibile (ad esempio un accordo di ristrutturazione o un concordato “normale” in continuità). Se l’azienda non lo fa, rischia accuse di aggravamento del dissesto.
In generale, il concordato – sia in continuità che liquidatorio – è uno strumento potente, ma complesso, che richiede l’assistenza di professionisti specializzati (legali, finanziari) e comporta costi procedurali (onorari del commissario, eventuale liquidatore, ecc.). È una strada da intraprendere quando c’è una visione chiara di come creare un piano accettabile dai creditori e fattibile, oppure quando non esistono alternative meno invasive.
La composizione negoziata della crisi d’impresa
Tra gli strumenti introdotti di recente, la composizione negoziata (introdotta col D.L. 118/2021, ora Titolo II, Capo II CCII) merita particolare attenzione. Si tratta di una procedura volontaria e confidenziale che l’imprenditore in difficoltà può attivare per tentare di raggiungere un accordo con i creditori con l’aiuto di un Esperto indipendente, evitando finché possibile l’intervento formale del tribunale. È una sorta di “mediazione assistita” della crisi, finalizzata a anticipare l’emersione delle difficoltà e trovare soluzioni prima che sia troppo tardi .
Come funziona la composizione negoziata (CN): l’imprenditore (anche società o impresa individuale, di qualsiasi dimensione e settore, inclusi gli agricoli) può presentare istanza tramite una piattaforma telematica nazionale presso la CCIAA. Deve allegare informazioni sull’azienda, sulla situazione debitoria, uno schema di piano di risanamento ipotizzato e superare un test pratico che verifica ragionevolmente le chance di risanamento (check-list di cui all’art. 13 CCII). Se ammissibile, viene nominato un Esperto (un professionista terzo, iscritto in un apposito albo, di norma un commercialista o avvocato con competenze aziendali) che assisterà e guiderà le trattative tra l’imprenditore e i creditori . L’Esperto convoca i creditori, esamina le proposte, suggerisce soluzioni e poi redige relazioni periodiche sullo stato delle trattative. La procedura è riservata: l’esistenza della composizione negoziata non è di per sé resa pubblica (salvo si chiedano misure protettive al tribunale, v. oltre, che comportano un’iscrizione).
L’imprenditore, durante la CN, conserva la gestione dell’impresa (non c’è spossessamento né organi concorsuali). Ha però il dovere di operare secondo buona fede e diligenza, e l’Esperto segnala eventuali atti pregiudizievoli (se il debitore assume iniziative che aggravano ingiustificatamente la situazione, l’Esperto può cessare la procedura).
Misure protettive e cautelari: su richiesta del debitore, il tribunale può emettere un decreto che vieta ai creditori di iniziare o proseguire azioni esecutive o cautelari per la durata delle trattative (inizialmente fino a 4 mesi, prorogabili di 4 su istanza motivata). Questo scudo serve a dare respiro e “spazio negoziale” all’imprenditore, similmente a quanto accade nel concordato preventivo, ma ottenibile con maggior snellezza. Il tribunale verifica sommariamente che la richiesta non sia abusiva e che vi sia prospettiva di negoziazione. Durante la protezione, i creditori non possono, ad esempio, pignorare i conti o i beni. Le eventuali prescrizioni rimangono sospese. Se qualche creditore viola il divieto, l’atto è nullo. È importante notare che tali misure protettive scattano dal giorno di pubblicazione dell’istanza nel Registro delle Imprese (che è necessaria per l’opponibilità ai terzi) e, da quel momento, la composizione negoziata diventa di dominio pubblico . Quindi c’è un compromesso tra protezione e riservatezza: se vuoi bloccare i creditori, devi esporre la tua crisi pubblicamente.
Durante la CN, il tribunale può anche autorizzare atti urgenti su richiesta dell’imprenditore (es. vendere beni deteriorabili) o finanziamenti per continuare l’attività, accordando a tali finanziamenti il privilegio della prededuzione (rimborso prioritario) in caso di successivo concorso, al fine di incoraggiare la finanza esterna a supportare l’impresa in crisi.
Esiti possibili della composizione negoziata: è qui la grande flessibilità. La CN non è di per sé una procedura di soluzione: è un percorso che può portare a vari risultati, a seconda di cosa si riesce a concordare: – Accordo stragiudiziale con uno o più creditori: es. rimodulazione dei debiti, nuovi finanziamenti, accordi bilaterali. Se l’accordo coinvolge tutti i principali creditori, l’impresa può uscirne risanata senza bisogno di altro. Tali accordi privati possono essere semplicemente formalizzati privatamente; l’Esperto può farvi apporre la sua firma di attestazione se richiesto (per dare maggiore confidenza, soprattutto ai creditori pubblici). – Piano attestato di risanamento: l’esito della negoziazione può essere condensato in un piano attestato ex art.56 CCII, magari con l’Esperto stesso che aiuta a predisporlo e un altro professionista che lo attesta. – Accordo di ristrutturazione dei debiti (ard): se dalle trattative emergono le condizioni (consenso del 60% crediti), il debitore può formalizzare un ARD e depositarlo in tribunale per omologazione. Il vantaggio è che i mesi di negoziazione con l’Esperto avranno preparato il terreno, e l’omologa potrà essere relativamente rapida. Da notare che nel 2024 è stato introdotto nell’art. 23 CCII comma 2-bis il concetto di transazione fiscale nella composizione negoziata . Ciò significa che anche durante la CN l’imprenditore può proporre al Fisco un trattamento falcidiato dei tributi (IVA inclusa) e, se l’Agenzia accetta, formalizzare un accordo fiscale con l’avallo dell’Esperto. Questo accordo tuttavia diventa efficace solo se depositato in tribunale e dichiarato esecutivo dal giudice . È una mini-omologa limitata alla transazione fiscale: il giudice controlla regolarità e convenienza. Importante: restano esclusi dalla transazione fiscale in CN i debiti per contributi previdenziali (INPS), che non possono essere ridotti in questa sede . Se la trattativa con il Fisco fallisce (dissenso erariale), non c’è cram-down in composizione negoziata ; il debitore dovrà allora eventualmente riproporre la transazione in sede di concordato o ARD dove invece il cram-down è possibile. – Concordato preventivo: se le trattative mostrano che serve coinvolgere tutti i creditori con una moratoria o stralcio generalizzato, il debitore può preparare un piano di concordato. Può presentarlo direttamente durante o al termine della CN. Addirittura, il CCII prevede la possibilità di presentare domanda di concordato “in bianco” (con riserva) già all’atto di accesso alla composizione negoziata: una sorta di paracadute se la CN non desse esiti, così da proteggersi con la riserva di concordato e guadagnare tempo per presentare il piano. Questa opzione è complessa e raramente usata, perché contrasta un po’ con lo spirito collaborativo della CN (avere un concordato in canna può irrigidire i creditori). Tuttavia, il legislatore consente transizioni fluidhe: ad esempio, dopo la CN si può presentare un concordato semplificato, come già detto. – Concordato semplificato: se fallisce la trattativa e non vi sono alternative di concordato ordinario fattibili, il debitore può optare per il semplificato (liquidatorio senza voto). L’Esperto nella relazione finale deve certificare lo stato delle trattative e i motivi del mancato accordo. Su tali basi, il debitore costruisce una proposta di riparto dell’attivo e la sottopone al tribunale. Quest’ultimo valuterà la convenienza rispetto al fallimento e omologherà se tutto è regolare, nominando un liquidatore che eseguirà le vendite. Questo scenario è residuale e, come visto, richiede che siano state percorse seriamente altre vie . – Archiviazione e altre procedure: può darsi che durante la CN emerga che l’azienda è troppo insolvente, i creditori perdono fiducia o l’imprenditore non collabora. L’Esperto può interrompere la composizione negoziata (si chiude con relazione finale negativa). A quel punto, spesso i creditori presentano istanza di fallimento, oppure l’imprenditore stesso, preso atto dell’insuccesso, ricorre direttamente alla liquidazione giudiziale o chiede l’amministrazione straordinaria (se grande impresa insolvente). È fondamentale infatti che la CN non sia usata per perdere tempo: se non porta frutti in tempi brevi (massimo 6-8 mesi), conviene abbandonarla e non aggravare il dissesto.
La composizione negoziata porta con sé anche un sistema di segnalazioni d’allerta sui debiti pubblici: dal 2023, l’INPS e l’Agenzia delle Entrate sono obbligate a inviare una comunicazione all’imprenditore quando i suoi debiti contributivi o fiscali superano determinate soglie e sono scaduti da oltre 90 giorni, per invitarlo a prendere iniziative (come appunto attivare la composizione negoziata) . Questa è una forma di allerta “esterna” introdotta all’art. 30-sexies CCII, volta a stimolare la reazione tempestiva. La comunicazione di per sé non obbliga a far nulla, ma se ignorata può aggravare la posizione degli amministratori in termini di diligenza gestoria.
Vantaggi della composizione negoziata: è confidenziale (nessuno stigma iniziale, si lavora dietro le quinte finché si può), flessibile (non ci sono rigidi schemi di cosa proporre, a parte la supervisione di un esperto) e rapida (nessuna procedura di voto, né classi, né percentuali di legge da garantire, finché rimane stragiudiziale). Inoltre, consente di ottenere protezione dalle aggressioni dei creditori senza dover dichiarare formalmente insolvenza, cosa che può salvare la reputazione e la fiducia di clienti e fornitori. Molte imprese l’hanno utilizzata per evitare che un temporaneo squilibrio degenerasse: ad esempio, società colpite da lockdown che avevano debiti tributari e bancari, grazie alla CN hanno ottenuto moratorie e nuova finanza garantita, risolvendo la crisi.
Svantaggi e limiti: è volontaria e basata sul consenso. Se i creditori (o alcuni di essi) non collaborano, la CN da sola non li può costringere ad accettare sacrifici. L’Esperto infatti non ha poteri autoritativi, solo persuasivi e di proposta. La protezione offerta è temporanea e per negoziare, ma alla fine un creditore può ancora rifiutare una proposta. Quindi, se c’è forte conflittualità o creditori “opportunisti”, bisogna essere pronti a passare a concordato/accordo formale. Inoltre, la CN richiede che l’impresa abbia ancora chance di risanamento: se è platealmente insolvente, i creditori potrebbero nemmeno sedersi al tavolo o il tribunale potrebbe non concedere misure protettive a lungo. È uno strumento di prevenzione nelle intenzioni.
Esempio concreto di composizione negoziata: la nostra azienda di film termoretraibili “Alfa Srl” ha accumulato 300.000 € di debiti fiscali (IVA non versata negli ultimi 2 anni), 200.000 € di debiti verso dipendenti e INPS (tredicesime e contributi arretrati) e 500.000 € verso fornitori e banca. L’azienda vede prospettive di ripresa perché ha nuovi ordini in vista, ma ha urgente bisogno di diluire il debito pregresso. Attiva la composizione negoziata. Viene nominato un esperto. Alfa Srl chiede e ottiene dal tribunale misure protettive così i fornitori sospendono i decreti ingiuntivi in corso e l’Agenzia Entrate Riscossione sospende le azioni esecutive. Si aprono tavoli di trattativa: con il Fisco, tramite l’Esperto, Alfa propone di aderire alla definizione agevolata (rottamazione-quater) per i carichi affidati fino al 2022 pagando solo imposte senza sanzioni (cosa fattibile erga omnes se rientrava nelle scadenze), e per l’IVA più recente propone una transazione fiscale con pagamento del 80% in 5 anni – questo richiede accettazione AE. L’Esperto raccoglie l’adesione dell’Agenzia Entrate alla transazione (poniamo il 2024, resa possibile dalle nuove norme), quindi quell’accordo fiscale verrà poi depositato in tribunale per l’ok. Con la banca e i fornitori, Alfa Srl negozia un accordo: la banca proroga il fido di 2 anni mantenendo le garanzie esistenti; i fornitori accettano di ricevere il 50% entro 6 mesi e il restante 50% entro 18 mesi. L’Esperto attesta che, col portafoglio ordini e un taglio di alcuni costi (licenziamento di personale in esubero con fondo di garanzia INPS), il piano è sostenibile. Dopo 4 mesi, Alfa Srl ha formalizzato un accordo di ristrutturazione firmato dall’80% dei creditori (compreso il Fisco per la parte transatta). Viene depositato in tribunale per omologazione. I pochi piccoli fornitori estranei vengono comunque pagati alla scadenza originaria dato che l’azienda, riavviando la produzione grazie alla tranquillità ottenuta, ha generato abbastanza cassa. Il tribunale omologa l’accordo; l’azienda esce dalla crisi senza mai essere stata “concordataria” formalmente, e prosegue l’attività.
Questo scenario illustra l’utilità della CN come fase negoziale protetta, che può sfociare in un accordo formale (ARD) o in un concordato semplificato se fosse andata male. In caso di esito negativo, Alfa Srl avrebbe comunque potuto chiedere il concordato semplificato per liquidare l’azienda ordinatamente (ad esempio vendendo i macchinari ad un concorrente interessato, etc.), garantendo però almeno quel minimo di ritorno ai creditori.
Obblighi e responsabilità degli amministratori di società in crisi
Dal punto di vista del debitore, “difendersi” dai debiti non significa solo gestire le pretese dei creditori, ma anche operare diligentemente per evitare di incorrere in responsabilità personali. Il diritto italiano prevede infatti una serie di doveri in capo agli amministratori (e, in parte, ai soci e all’organo di controllo) nel contesto di un’impresa in crisi o insolvente. La violazione di tali doveri può esporre gli amministratori a: – Azioni di responsabilità civile per i danni cagionati alla società, ai soci o ai creditori. – Sanzioni penali in caso di condotte dolose o gravemente colpose che integrino fattispecie di reato (in ambito fallimentare o tributario). – Conseguenze patrimoniali personali, ad esempio obblighi di pagamento di taluni debiti tributari in solido o perdita della protezione della responsabilità limitata in casi estremi.
È quindi fondamentale che, di fronte alla crisi, l’organo amministrativo adotti un comportamento conforme ai doveri di diligenza professionale qualificata richiesti dalla legge (art. 2392 c.c. per le S.p.A., art. 2476 c.c. per le S.r.l., oltre alle norme del CCII).
Vediamo i principali profili:
Dovere di organizzazione e tempestiva rilevazione della crisi
Con la riforma del 2019, è stato introdotto espressamente l’obbligo organizzativo: l’art. 2086 c.c., comma 2, applicabile a tutte le imprese societarie, stabilisce che l’organo amministrativo deve istituire adeguati assetti organizzativi, amministrativi e contabili funzionali anche alla rilevazione tempestiva della crisi. Questo principio è ribadito dall’art. 3 CCII, che per l’“imprenditore collettivo” (società) specifica l’obbligo di assetti adeguati e di assumere senza indugio le iniziative idonee in caso di crisi . Tradotto: gli amministratori devono dotare la società di sistemi di controllo di gestione, contabilità accurata, flussi informativi e analisi finanziarie che permettano di accorgersi per tempo se l’impresa sta scivolando verso uno squilibrio. Inoltre, una volta individuati segnali di crisi (ad es. squilibri di bilancio, calo di liquidità, indicatori allarme come eccesso di indebitamento rispetto al patrimonio, ecc.), gli amministratori devono attivarsi subito per proteggere la continuità aziendale o, se ciò non è possibile, per limitare il danno ai creditori.
La giurisprudenza ha cominciato a dare sostanza a tali doveri generali: una sentenza della Cassazione (ord. n. 2172/2023) ha affermato che l’inosservanza degli obblighi gestori fondamentali – quali il dotarsi di assetti adeguati, effettuare le dovute verifiche e cautele prima di compiere operazioni rischiose – esula dal campo della business judgment rule e costituisce atto di mala gestio perseguibile . Nel caso deciso, è stato ritenuto grave atto negligente l’acquisto da parte degli amministratori di un ramo d’azienda già dissestato senza predisporre contestualmente misure organizzative idonee al suo risanamento . Dunque, il giudizio di merito sulle scelte gestionali normalmente insindacabili può avvenire quando manca la ragionevolezza ex ante delle scelte, valutata proprio in base all’adeguatezza degli assetti predisposti e delle informazioni disponibili. In concreto, non avere un sistema di controllo dei flussi di cassa, un budget di tesoreria, una contabilità aggiornata, oppure ignorare deliberatamente segnali di allarme finanziario sono tutte circostanze che oggi espongono gli amministratori a responsabilità.
Tribunali di merito hanno già dato seguito: p.es. Trib. Cagliari 19/1/2022 ha rimosso gli amministratori di una coop e nominato un amministratore giudiziario proprio ravvisando gravi irregolarità nella gestione, consistenti in assetto organizzativo inadeguato (organigramma mancante, nessun sistema di monitoraggio dei rischi, assenza di budget di tesoreria) . Il messaggio è chiaro: non predisporre assetti adeguati è di per sé un inadempimento dei doveri, che può costare caro.
Responsabilità verso la società e i creditori
Se la società va in dissesto o insolvenza, spesso emerge che gli amministratori potrebbero aver commesso errori o omissioni che hanno aggravato la situazione. Due sono le possibili azioni di responsabilità: – Azione sociale di responsabilità ex art. 2393 c.c. (o 2476 c.c. per S.r.l.): esercitata dalla società (o dal curatore fallimentare ex art. 146 L.F. oggi art. 255 CCII in caso di insolvenza) per ottenere ristoro del danno causato al patrimonio sociale dagli amministratori infedeli o negligenti. – Azione dei creditori sociali ex art. 2394 c.c.: quando il patrimonio sociale risulta insufficiente a soddisfare i creditori, questi (o il curatore in via surrogatoria) possono chiedere ai responsabili il risarcimento del danno da deficit patrimoniale causato dall’inosservanza dei doveri di conservazione del patrimonio.
Nella prassi concorsuale, il curatore fallimentare attiva cumulativamente l’azione ex art. 146 L.F. (oggi rifusa nell’art. 255 CCII) che comprende sia il danno alla società sia il danno ai creditori. Tipico esempio: aver proseguito indebitamente l’attività sociale erodendo il capitale e accumulando ulteriori debiti quando già la società era in perdita grave – questo configura il cosiddetto danno da aggravamento del dissesto. La Cassazione ha statuito che l’aggravamento del dissesto rappresenta il danno risarcibile ai creditori sociali: consiste nell’ulteriore diminuzione dell’attivo o aumento del passivo causato dal ritardo con cui si è posto fine all’attività e si è avviata la procedura . Ad esempio, Cass. 15245/2022 ha confermato la condanna di amministratori che avevano omesso di tenere le scritture contabili aggravando l’indebitamento: la mancanza di contabilità ha impedito di percepire per tempo la crisi e ha aggravato il danno . In sostanza, continuare ad accumulare debiti quando l’insolvenza è conclamata, senza adottare misure, è considerato illecito civile oltreché potenzialmente penale.
La quantificazione di tale danno spesso avviene col criterio differenziale: si confronta la situazione patrimoniale netta della società (o l’attivo realizzabile) al momento in cui si sarebbe dovuto cessare l’attività (o chiedere un concordato/fallimento) con quella al momento effettivo dell’apertura della procedura. La differenza, se negativa, è il danno da aggravamento di dissesto imputabile agli amministratori. Naturalmente vanno detratte le eventuali utilità che la prosecuzione ha comunque apportato.
Va detto che non ogni continuazione dell’attività in crisi è colposa: se gli amministratori possono dimostrare che ragionevolmente confidavano in una ripresa (ad es. attendevano l’esito di un ricorso, l’arrivo di un finanziamento, etc.) e che la scelta era ponderata e non irrazionale, potrebbero andare esenti. Tuttavia, come visto, la Cassazione penale 2025 (sent. n. 21823/2025) ha qualificato come colpa grave il protrarre l’attività per anni basandosi su speranze irrealistiche – in quel caso l’amministratore aveva continuato operare dal 2014 al 2018 contando di incassare crediti ormai inesigibili, peggiorando il passivo di due milioni . La scelta di “tirare a campare” senza basi concrete è considerata negligente. Il principio generale enunciato: di fronte a uno stato di insolvenza conclamato, l’amministratore ha il dovere di agire tempestivamente per tutelare i creditori; proseguire l’attività in modo artificioso, mascherando le perdite, integra grave negligenza e può costituire reato di bancarotta semplice .
In concreto, quali comportamenti possono generare responsabilità? – Mancata tenuta delle scritture contabili: impedisce di ricostruire il patrimonio e le operazioni (bancarotta documentale sul penale; sul civile, violazione ex se dei doveri ex artt. 2214 c.c.). Cassazione: l’assenza di contabilità è una presunzione di danno per i creditori, perché rende impossibile accertare se vi fosse patrimonio disponibile e di per sé costituisce un indice di mala gestio . – Violazione del capitale sociale: distribuire utili fittizi, omettere di convocare l’assemblea per la perdita del capitale oltre limiti di legge (obbligo ex art.2447/2482-ter c.c. di ricapitalizzare o liquidare). Se gli amministratori non si attivano in caso di perdita oltre il terzo o capitale azzerato, rispondono dell’aggravio dei debiti contratti nel frattempo. – Pagamenti preferenziali e atti distrattivi: se, in prossimità dell’insolvenza, l’amministratore paga solo alcuni creditori (specie parti correlate) a scapito di altri, può commettere bancarotta preferenziale (reato) e sul piano civile violare il principio par condicio, esponendosi a revocatorie e responsabilità. Esempio: rimborsare un finanziamento soci appena prima del fallimento è revocabile e il socio/amministratore può risponderne. – Ostacolo alle procedure di composizione: rifiutarsi senza motivo di attivare strumenti di regolazione della crisi (allerta, composizione, concordato) e lasciar precipitare l’azienda può costituire inadempimento dei doveri. Non esiste formalmente un “obbligo di depositare istanza di fallimento” (abrogato dal CCII l’art. 14 L.F. che sanzionava il ritardo come fatto in sé), ma c’è comunque il dovere di non aggravare il passivo inutilmente. – Inadempimenti fiscali e contributivi persistenti: se l’amministratore accumula debiti verso erario e INPS senza prospettive di poterli pagare, continuando magari ad utilizzare quelle risorse per altri scopi, rischia responsabilità per illecito gestionale (oltre alle sanzioni penali come discusso). Talvolta la giurisprudenza configura questo comportamento come violazione del principio di corretta amministrazione e come tale risarcibile verso i creditori (perché crea un debito privilegiato che poi drena l’attivo a scapito degli altri). – Finanziamenti infragruppo o a terzi in danno della società: se un amministratore trasferisce risorse a società collegate in crisi o concede garanzie senza vantaggio per la società, impoverendo quest’ultima, risponde di tale scelta.
Dal lato penale, in caso di fallimento, entrano in gioco i reati di bancarotta: – Bancarotta fraudolenta patrimoniale: se l’amministratore ha distratto beni, li ha dissipati o sottratti ai creditori. – Bancarotta preferenziale: se ha favorito alcuni creditori pagando loro, sapendo lo stato di insolvenza, con danno per gli altri. – Bancarotta semplice: se vi è colpa grave, ad esempio spese personali eccessive, negligenza nei doveri, ritardo ingiustificato nel chiedere il concordato/fallimento causando aggravamento. La sentenza citata del 2025 è un caso di bancarotta semplice da ritardata cessazione . Le pene variano, ma sono severe (si va fino a 2 anni per bancarotta semplice, 6–10 per la fraudolenta). Inoltre la condanna per bancarotta comporta l’interdizione dai ruoli gestionali per 10 anni.
Un aspetto peculiare: se l’impresa è una S.r.l. o S.p.A., normalmente vige la responsabilità limitata, quindi i soci non rispondono dei debiti sociali. Tuttavia, esistono eccezioni: il socio/unico amministratore di fatto di una S.r.l. fallita potrebbe essere responsabile in azione di responsabilità per aver abusato della forma societaria (teoria della sottocapitalizzazione volontaria come abuso, raramente accolta). Oppure, più frequentemente, se i soci hanno ricevuto pagamenti o asset in violazione della par condicio (es. prelievi conto utili inesistenti), il curatore può agire contro di loro.
Inoltre, va ricordato che i garanti personali (spesso gli amministratori stessi o i soci garantiscono con fideiussioni le esposizioni bancarie) non sono protetti dalle procedure concorsuali: se la società va in concordato o fallimento e non paga integralmente le banche, queste escuteranno le garanzie sugli amministratori garanti. Quindi, un amministratore-debitore deve considerare anche la propria esposizione come garante. Può essere opportuno negoziare con le banche una liberatoria o una ristrutturazione anche delle garanzie (a volte nei concordati le banche chiedono ai garanti il pagamento parziale in cambio del voto favorevole, etc. – lecita ma va gestita con cautela: il CCII riconosce la possibilità di trattamenti differenziati dei crediti dei creditori se il maggior soddisfacimento deriva dall’escussione di un terzo garante, art. 84, co. 7, per cui non è discriminatorio se la banca recupera di più grazie alla fideiussione).
Responsabilità dell’organo di controllo (collegio sindacale o revisore): anche i sindaci e revisori hanno obblighi precisi. Devono vigilare sull’adeguatezza degli assetti e sull’andamento gestionale. Se rilevano indizi di crisi, dovrebbero sollecitare gli amministratori ad attivarsi. Nella disciplina originaria del CCII era previsto persino che sindaci e revisori segnalassero l’allerta ad un organismo esterno (OCRI), ma questa parte è stata superata. Resta comunque che, se i sindaci omettevano di denunciare gravi irregolarità o stavano inerti di fronte a evidenti violazioni (come la prosecuzione scriteriata dell’attività), possono essere ritenuti corresponsabili dei danni. Dunque in caso di fallimento, il curatore talvolta cita in giudizio anche il collegio sindacale per concorso nelle responsabilità (ex art. 2407 c.c.). Una pronuncia ha affermato la responsabilità solidale dei sindaci con gli amministratori per l’aggravamento del dissesto non impedito, se era rilevabile e non hanno attivato i poteri di intervento . Pertanto, i sindaci hanno imparato a essere attenti: meglio convocare l’assemblea, mettere a verbale richiami, dimettersi se ignorati, piuttosto che rischiare di pagar di tasca propria i debiti.
Riassumiamo in una tabella alcuni comportamenti degli amministratori in situazione di crisi e le relative conseguenze giuridiche:
Tabella 2 – Doveri degli amministratori in crisi d’impresa e possibili responsabilità
| Obbligo/Dovere dell’amministratore | Descrizione | Conseguenze se violato |
|---|---|---|
| Istituire assetti organizzativi, amministrativi e contabili adeguati (art. 2086 c.c., art. 3 CCII) | Mantenere una contabilità regolare, sistemi di controllo di gestione, organigramma funzionale, monitoraggio dei flussi finanziari e degli indicatori di crisi. Rilevare tempestivamente squilibri e adottare misure correttive. | – Responsabilità civile per mala gestio se la mancanza di adeguati assetti impedisce di prevenire perdite o causa decisioni imprudenti .<br>– Possibile rimozione giudiziaria (es. Tribunale può revocare amministratori per gravi irregolarità ex art. 2409 c.c. in caso di assetto insufficiente) .<br>– Azione del curatore: l’inosservanza è elemento di colpa grave nelle azioni di responsabilità post-fallimento. |
| Evitare aggravamento del dissesto – Agire tempestivamente in caso di insolvenza incipiente | Valutare in modo ragionevole la continuità aziendale; se l’insolvenza è irreversibile, non ritardare indebitamente la richiesta di concordato o liquidazione. | – Azione risarcitoria dei creditori: tenuto indenne il pregiudizio subito dalla prosecuzione dell’attività (debiti ulteriori non pagati) .<br>– Bancarotta semplice in sede penale se il ritardo è frutto di grave imprudenza (colpa grave) .<br>– Esempio: Cass. 21823/2025 ha condannato per bancarotta l’amministratore che per anni ha proseguito l’attività pur insolvente, aumentando il passivo . |
| Conservazione dell’integrità del patrimonio sociale (artt. 2394 c.c. e 2486 c.c.) | Non deviare attivi sociali a scopi diversi dall’interesse della società; non intraprendere operazioni che mettano a rischio il capitale senza seria prospettiva di successo. Se il capitale è perduto oltre i limiti di legge, limitare l’attività alla conservazione del valore aziendale. | – Azione di responsabilità ex art. 2486 c.c.: amministratori responsabili delle perdite aumentate dopo lo scioglimento di diritto della società (quando capitale < minimo legale).<br>– Azione ex art. 2394 c.c.: rispondono verso creditori per l’insufficienza patrimoniale aggravata da operazioni dissennate.<br>– Possibile estensione del fallimento ai soci occulti o amministratori di fatto se questi hanno diretto operazioni lesive. |
| Tenuta delle scritture contabili obbligatorie (artt. 2214 c.c. e segg.) | Mantenere libri contabili, bilanci e registri in ordine, consentendo la trasparenza della situazione economico-patrimoniale. | – Bancarotta documentale: se mancano libri o sono stati sottratti/alterati, pena fino a 2 anni (semplice) o oltre 5 se fraudolenta.<br>– Presunzione di responsabilità civile: contabilità irregolare ostacolando la ricostruzione del patrimonio equivale a inadempimento grave (Cass. 15245/2022) .<br>– Impossibilità di accedere a procedure concordatarie: un piano di concordato privo di contabilità attendibile difficilmente supera il vaglio di ammissibilità (difetto informativo). |
| Par condicio creditorum: non favorire arbitrariamente taluni creditori a scapito di altri in prossimità dell’insolvenza | In situazione di dissesto, astenersi dal pagare selettivamente solo alcuni creditori (specie parti correlate) se ciò danneggia la massa; ogni scelta di pagamento deve avere una giustificazione di necessità gestionale (pagare fornitori essenziali, stipendi, etc., può essere lecito). | – Azione revocatoria fallimentare: pagamenti preferenziali entro 6 mesi dalla procedura revocati; il creditore deve restituire quanto ricevuto (salvo esenzioni) .<br>– Bancarotta preferenziale (reato): se compiuta con coscienza dello stato d’insolvenza, punita con reclusione 1-5 anni. Esempio: pagare integralmente il credito di un fornitore amico pochi giorni prima di depositare concordato può integrare bancarotta pref.<br>– Responsabilità verso altri creditori: se i pagamenti preferenziali hanno sottratto risorse al soddisfacimento parziale altrui, il curatore può chiedere danni agli amministratori e al beneficiario in concorso. |
| Pagamento di imposte e contributi dovuti (rispettare obblighi tributari/previdenziali) | Versare IVA, ritenute e contributi alle scadenze di legge o, se impossibilitati, attivarsi per soluzioni (richiedere dilazioni, valutare transazione fiscale/concordato). Non usare sistematicamente il mancato pagamento di imposte come forma di autofinanziamento aziendale senza prospettive di recupero. | – Responsabilità personale patrimoniale: l’amministratore può essere escusso dal Fisco per sanzioni amministrative tributarie in certi casi (es. indebita compensazione di crediti inesistenti) o per violazioni fiscali commesse.<br>– Reati tributari: omesso versamento IVA >250k € o ritenute >150k € (per anno) -> reclusione fino a 2 anni. La crisi di liquidità non esime dalla responsabilità penale se non si è fatto tutto il possibile per reperire fondi . Ammessa causa di non punibilità solo se pagato tutto il dovuto prima del processo .<br>– Transazione fiscale non concessa: se l’amministratore ha tenuto un comportamento fiscale scorretto, l’Agenzia Entrate potrebbe opporsi a transazioni/minimi nel concordato, rendendo più difficile l’omologa (anche se oggi c’è il cram-down fiscale giudiziale). |
| Collaborazione con gli organi della procedura (in caso di concordato o liquidazione) | Fornire tutte le informazioni e documenti al Commissario giudiziale, al Liquidatore o Curatore; non ostacolare le operazioni di inventario, consegnare beni e libri. | – Revoca del concordato: la mancata collaborazione può portare il tribunale a revocare il concordato già ammesso e dichiarare il fallimento (ad es., se il debitore occulta attivo).<br>– Bancarotta: occultare beni o libri al curatore integra bancarotta fraudolenta patrimoniale o documentale (reati gravissimi).<br>– Sanzioni personali: il CCII prevede che il debitore che non collabora possa subire la cessazione di effetti esdebitativi o esoneri (es. non ottenere l’esdebitazione di cui avrebbe diritto). |
(Le caselle di destra indicano i principali rischi legali; in molti casi concorrono sia profili civili che penali.)
Come appare, la difesa dai debiti passa anche per la condotta virtuosa degli amministratori. Se essi operano con trasparenza, tempestività e secondo legge, potranno avvalersi meglio degli strumenti di composizione della crisi (un tribunale sarà più propenso a concedere misure protettive o omologare piani se vede buona fede e correttezza) e limiteranno le possibilità di azioni di rivalsa nei loro confronti. Al contrario, gestioni opache o inerti peggiorano sempre la situazione e spesso portano a responsabilità dirette molto pesanti, fino alla perdita del patrimonio personale e della libertà.
Un ultimo cenno va fatto alla esdebitazione dell’imprenditore insolvente: se malgrado gli sforzi l’azienda finisce in liquidazione giudiziale, l’imprenditore individuale o il socio illimitatamente responsabile possono chiedere l’esdebitazione (liberazione dai debiti residui una volta chiusa la procedura, a certe condizioni di meritevolezza). Per gli amministratori di società di capitali, invece, non c’è un’esdebitazione in senso tecnico (non essendo debitori essi stessi), ma la loro “tranquillità” post-crisi dipenderà dall’aver evitato condotte sanzionabili. Ad esempio, un amministratore non incorre in sanzioni penali o condanne civili se ha diligentemente cercato di risolvere la crisi e poi ha dovuto alzare bandiera bianca: in tal caso, potrà voltare pagina più facilmente. Dunque, l’invito è: affrontare proattivamente la crisi non solo tutela la società, ma anche chi la amministra.
Domande frequenti (FAQ) su debiti aziendali e soluzioni di crisi
D: La mia azienda è sommersa dai debiti e non riesco a pagarli tutti. Cosa rischio se non faccio nulla?
R: Se non intervieni, i creditori potranno agire individualmente: banche che revocano fidi e ipotecano beni, fornitori che ottengono pignoramenti, Fisco e INPS che bloccano conti e depositano istanze di fallimento. Il rischio maggiore è la dichiarazione di liquidazione giudiziale (fallimento), con la perdita della gestione dell’azienda e la liquidazione forzata di tutto il patrimonio. Inoltre, potresti subire conseguenze personali: ad esempio azioni di responsabilità per aver aggravato i debiti o procedimenti penali (es. bancarotta) se la situazione degenera . In sintesi: l’inazione porta quasi certamente alla dispersione dell’azienda e a guai per gli amministratori. Meglio attivarsi per tempo utilizzando gli strumenti di composizione della crisi.
D: Quando un creditore può chiedere il fallimento della mia società?
R: In qualsiasi momento in cui la società si trovi in stato di insolvenza attuale: se un debito è scaduto e non viene pagato e ci sono indizi che la società non è in grado di far fronte alle obbligazioni in modo regolare, quel creditore può presentare ricorso per liquidazione giudiziale. Non esiste più un importo minimo legale del debito per legittimare l’istanza (dopo la fine delle misure emergenziali Covid). Anche un “piccolo” creditore può dare avvio alla procedura concorsuale, se prova l’insolvenza. Tipicamente però i tribunali considerano insolvenza situazioni più strutturate (p.es. debiti verso diversi creditori, atti esecutivi infruttuosi, fuga dei vertici). Attenzione: il mancato pagamento di debiti verso l’erario sopra certe soglie può spingere l’Agenzia delle Entrate a valutare l’istanza di fallimento, ma oggi prima di farlo invia avvisi e invita alla composizione negoziata . Se l’azienda è in crisi ma non ancora insolvente, nessun creditore può ottenere il fallimento: in quel caso si può e si deve intervenire con strumenti di risanamento.
D: Qual è la differenza tra “crisi” e “insolvenza”?
R: Crisi indica una difficoltà economico-finanziaria che rende probabile in futuro l’insolvenza, ma ancora reversibile. Si manifesta come squilibrio: perdite di esercizio, tensioni di liquidità, troppi debiti a breve rispetto alle entrate attese, ecc. L’insolvenza, invece, è l’incapacità attuale di pagare regolarmente i propri debiti. Un esempio: se la tua azienda non riesce a saldare puntualmente stipendi, fornitori, rate fiscali ed è in arretrato cronico, probabilmente è insolvente (non solo in crisi). Il Codice della Crisi impone di monitorare gli indicatori di crisi (come gli indici di bilancio, DSCR <1 ecc.) per cogliere segnali di crisi prima che diventi insolvenza . In sintesi, la crisi è un campanello d’allarme, l’insolvenza è la casa in fiamme. Gli strumenti di allerta e composizione negoziata sono pensati per agire nella fase di crisi (quando c’è ancora qualcosa da salvare). Se si arriva a insolvenza conclamata, restano le procedure concorsuali (concordato o fallimento).
D: Devo scegliere tra piano attestato, accordo di ristrutturazione o concordato: quali criteri per decidere?
R: Dipende dal numero e tipo dei creditori e dal grado di accordo che puoi ottenere: – Se hai pochi creditori principali e sono collaborativi, un piano attestato di risanamento può bastare. È meno invasivo e riservato, ma richiede consenso di fatto di tutti i rilevanti (nessuno strumento coercitivo su dissenzienti). – Se hai una maggioranza di creditori disposti a un accordo ma qualcun altro no, l’accordo di ristrutturazione è utile: puoi legare gli aderenti (minimo 60%) e pagare fuori gli altri. È indicato ad es. per ristrutturare debiti bancari con molte banche (si trova accordo con 3-4 banche su 5, e magari si esclude quella fuori pagando il suo credito interamente). – Se i creditori sono moltissimi ed eterogenei, o le rinunce richieste sono importanti (grossi stralci) tali da rendere improbabile il loro consenso spontaneo, allora serve il concordato preventivo: tramite il meccanismo del voto a maggioranza, si può imporre la soluzione anche ai dissenzienti (purché si rispettino le regole di legge). Il concordato è anche obbligatorio se vuoi scaricare una parte consistente di debito erariale o contributivo senza pagarlo integralmente, perché solo così (o con l’accordo omologato) puoi ottenere la falcidia valida erga omnes. Considera il concordato in continuità se l’azienda può stare sul mercato (piano industriale credibile) e i creditori possono essere soddisfatti nel tempo dai flussi; scegli il concordato liquidatorio se invece devi chiudere e vendere tutto – ma ricordando le condizioni stringenti (20% minimo ai chirografari, ecc.) . – Una buona prassi è iniziare eventualmente in via stragiudiziale (anche con la composizione negoziata) e tenere in riserva il concordato se la trattativa non va a buon fine. Puoi, ad esempio, provare la composizione negoziata per 3-4 mesi e, se capisci che un accordo extragiudiziale non decolla, depositare un concordato “prenotativo” per bloccare i creditori e guadagnare tempo sul piano formale. Ogni caso è diverso: coinvolgi un advisor finanziario e un legale esperto per valutare scenario per scenario.
D: Posso includere i debiti fiscali e contributivi in un piano di ristrutturazione? Mi riducono sanzioni e interessi?
R: Sì, le norme consentono di includere il Fisco e gli enti previdenziali nei piani di risanamento, ma con alcune cautele: – Nel piano attestato o negli accordi stragiudiziali puri, l’amministrazione finanziaria di solito pretende il pagamento integrale o l’adesione a forme di legge (come la rateazione ordinaria fino a 6 anni). Non può “perdonare” spontaneamente imposte senza un quadro legale. Puoi però sfruttare misure generali come la rottamazione delle cartelle (es. la “rottamazione-quater” prevista dalla L. 197/2022 permette di estinguere i ruoli 2000-2017 senza sanzioni, con pagamento dilazionato fino a 18 rate ). Se la tua azienda ha cartelle esattoriali, verifica se rientra in qualche definizione agevolata attiva: è un modo per tagliare sanzioni e interessi senza bisogno di transazione individuale. – Nell’accordo di ristrutturazione dei debiti omologato, puoi proporre una transazione fiscale (parziale pagamento di tributi e contributi). L’Agenzia delle Entrate e l’INPS valuteranno la proposta in base a linee guida interne e al fatto che il piano offra almeno quanto la liquidazione (ci sono tavoli tecnici per questi accordi). Oggi, se l’Erario rifiuta ingiustificatamente ma la proposta era conveniente, puoi chiedere al tribunale di omologare lo stesso l’accordo (cram down fiscale) . Questo strumento innovativo risolve uno storico problema di veto del Fisco. – Nel concordato preventivo, analogo discorso: puoi chiedere falcidia di IVA, rateazione di debiti fiscali, condono di interessi e sanzioni. La transazione fiscale in concordato richiede che paghi almeno il 20% dell’IVA e ritenute (crediti privilegiati di grado inferiore) salvo motivare perché offrire meno (es. se il valore di realizzo è inferiore) . Dal 2024, è legge che il tribunale può omologare il concordato anche senza voto favorevole dell’Agenzia Entrate se la proposta fiscale è più conveniente del fallimento . In pratica non possono più bloccare un concordato ragionevole. – Attenzione: non puoi chiedere di falcidiare l’IVA o ritenute fuori da queste procedure omologate. Sono tributi “intangibili” se non attraverso concordato/accordo omologato. Il nuovo strumento della composizione negoziata permette ora anche lì di negoziare col fisco (transazione ex art.23 co.2-bis CCII) , ma se non c’è accordo non puoi forzare; dovrai allora ricorrere a concordato o ARD per ottenere un taglio coattivo.
In sintesi, sì, i debiti fiscali e contributivi possono essere ristrutturati (diluiti, in parte cancellati) ma solo in contesti regolati: mai unilateralmente. Dovrai presentare piani credibili e trasparenti. Un vantaggio: se ottieni una riduzione di debiti in concordato, accordo o piano attestato pubblicato, la parte stralciata non viene tassata come ricavo , quindi non ti trovi paradossalmente nuove imposte da pagare su quel “guadagno”.
D: La banca mi ha chiesto di rientrare subito dello scoperto e minaccia di escutere l’ipoteca. Posso fermarla in qualche modo?
R: Sì, ci sono due strade principali per bloccare azioni esecutive delle banche (e degli altri creditori) mentre lavori a una soluzione: – Misure protettive in composizione negoziata: se hai avviato la procedura con un Esperto, puoi chiedere al tribunale di emettere un decreto che sospende per un certo periodo le azioni esecutive. Ciò impedirà alla banca di iniziare/continuare pignoramenti o vendite ipotecarie durante la trattativa . Dovrai presentare un piano di negoziazione sommario per convincere il giudice che stai trattando in buona fede. – Domanda di concordato preventivo “in bianco” o con piano: la presentazione della domanda di concordato (o anche di accordo di ristrutturazione con riserva) comporta ex lege il divieto, per 120 giorni prorogabili, di iniziare o proseguire esecuzioni individuali (art. 54 CCII). Quindi la banca sarebbe congelata. Nel frattempo prepari il piano di concordato o concludi l’accordo con la banca stessa. La banca non potrà neanche interrompere unilateralmente i contratti in essere per il solo fatto del concordato (clausole risolutive per insolvenza sono inefficaci). – In alcuni casi, se il credito della banca non è ancora scaduto nei termini contrattuali, la banca può averlo dichiarato scaduto anticipatamente invocando clausole di peggioramento (covenant). Su questo, a volte tribunali e autorità hanno richiamato le banche a comportamenti corretti: se c’è un piano di risanamento in corso, il rientro precipitato può essere considerato con minor favore. Ma legalmente la banca può revocare gli affidamenti a vista (salvo abuso).
In pratica, la mossa più rapida se la banca è aggressiva è presentare una domanda di concordato con riserva per ottenere subito la protezione. Poi trattare con la banca magari per includerla in un accordo. Se invece stai già facendo composizione negoziata, punta a ottenere le misure protettive lì.
D: I fornitori non pagati possono farmi fallire per poche migliaia di euro?
R: In teoria sì, qualsiasi creditore impagato può presentare istanza se ha titolo (decreto ingiuntivo non opposto, sentenza, ecc.) e l’azienda appare insolvente. In pratica i tribunali sono un po’ più cauti: se è un importo esiguo e l’azienda contesta l’insolvenza (magari dimostrando di aver patrimonio attivo sufficiente), il fallimento non viene dichiarato solo per far contento un piccolo creditore. Spesso però un piccolo creditore insoddisfatto scatena una reazione a catena: notifica pignoramenti, blocca conti e provoca la crisi di liquidità. Inoltre, l’istanza in tribunale può indurre altri creditori a unirsi (si presentano memorie di credito a sostegno). Quindi, anche un piccolo fornitore può diventare il grilletto del fallimento. La miglior difesa è non trascurare nessuno: se non puoi pagare tutti, comunica, cerca accordi ponte, offri piani di rientro. La composizione negoziata è utile anche per questo: se ottieni misure protettive, proteggi l’azienda anche dai micro-creditori insistenti, purché glielo notifichi. Ricorda che se pure un creditore chiede il fallimento, hai l’opportunità di depositare una domanda di concordato per bloccarlo (il tribunale deve attendere l’esito del concordato). Molte aziende usano il cosiddetto “concordato in extremis” proprio quando un creditore ostinato cerca di farle fallire: depositano una domanda di concordato preventivo e così guadagnano tempo e spostano la procedura sul binario concorsuale meno distruttivo.
D: In caso di concordato, chi gestisce l’azienda? Perdo il controllo come nel fallimento?
R: Nel concordato preventivo in continuità, di regola resti tu (organo amministrativo) a gestire l’impresa durante la procedura, sotto la supervisione del Commissario Giudiziale nominato dal tribunale. Il Commissario non amministra, ma vigila e riferisce al giudice. Alcuni atti straordinari (es. vendere immobili, accendere nuovi mutui, ecc.) richiedono autorizzazione del tribunale su parere del Commissario. Ma la gestione ordinaria (produzione, commercio) rimane al debitore. Quindi mantieni un certo controllo, anche se limitato dai pareri del Commissario. Nel concordato liquidatorio, invece, come detto il tribunale nomina un Liquidatore Giudiziale che si occupa di vendere i beni e distribuire il ricavato: tu amministratore a quel punto hai un ruolo molto ridotto (collabori e basta). Comunque, anche nel liquidatorio, fino all’omologa sei tu a proporre atti e poi è il Liquidatore (dopo l’omologa) che li esegue.
In sintesi: il concordato non è spossessativo come il fallimento, salvo nella fase di esecuzione liquidatoria. Ci sono eccezioni: il tribunale potrebbe, per gravi motivi, revocare le facoltà all’imprenditore e nominare un amministratore giudiziario anche in continuità (se l’imprenditore tenesse comportamenti fraudolenti). Ma è raro. L’idea del concordato è di permettere all’imprenditore onesto di condurre il risanamento.
D: La mia società è una S.r.l.: posso perdere la casa personale a causa dei debiti aziendali?
R: In linea di massima, no. La S.r.l. risponde con il suo patrimonio e i soci/amministratori non ne rispondono con i propri beni. Tuttavia, ci sono delle deroghe e circostanze da valutare: – Se hai prestato fideiussioni personali alle banche o ai fornitori, allora sei personalmente obbligato verso quei creditori per quanto garantito. In caso di default della società, il creditore verrà a rivalersi su di te. Ad esempio, se hai garantito un mutuo aziendale, se la S.r.l. non paga, la banca pignora casa tua (nei limiti della fideiussione). Molti imprenditori scoprono tardi che per salvare la società hanno messo a rischio il patrimonio personale tramite garanzie. – In caso di mala gestione grave, il curatore fallimentare può citarti in giudizio e ottenere un risarcimento che inciderà sul tuo patrimonio personale. Se il tribunale ti condanna a pagare, quel debito è tuo e aggredibile su tutti i tuoi beni (casa inclusa). Esempio: condanna ex art. 146 L.F. per 500.000 € danni ai creditori – se non paghi, il curatore può ipotecare casa tua e venderla. – Se hai confuso il patrimonio tuo con quello sociale (pagamenti personali con soldi della società, ecc.), il curatore potrebbe intravedere i presupposti per una “azione di responsabilità aggravata” o addirittura per chiederne il fallimento personale come imprenditore di fatto (ipotesi estrema). – Debiti verso l’erario: tipicamente restano alla società. Ma certi debiti tributari possono “travolgere” gli amministratori: ad esempio, sanzioni tributarie amministrative (multe) a carico della società potrebbero diventare esigibili dagli amministratori nei casi di omesso pagamento per incapienza (art. 11 D.Lgs 472/97 prevede responsabilità gestori per sanzioni in caso di cessazione della società). Non è comunissimo, ma possibile. Inoltre, se il tuo commercialista ha fatto illecito tipo compensazioni indebite di crediti fiscali inesistenti, l’AE può rivalersi in solido sull’amministratore per le somme indebitamente compensate. – In alcune frodi, i creditori possono tentare di far dichiarare la inefficacia della personalità giuridica (teoria del “veil piercing”), ma in Italia è molto difficile. Solo se la S.r.l. è stata usata come schermo fittizio, senza capitale, per prendere rischi e scaricarli sui terzi, potrebbe profilarsi un abuso e i creditori cercheranno i beni dei soci.
In conclusione: in condizioni normali la tua casa è al sicuro dai debiti sociali. Però se tu hai firmato garanzie o hai gestito male la società violando la legge, potresti aprire brecce nella responsabilità limitata. Difendersi dai debiti significa quindi anche proteggere il tuo patrimonio personale evitando mosse avventate (non firmare garanzie personali senza ponderare, non confondere i conti, non attuare evasioni o frodi). Se ormai hai delle garanzie personali in essere, considera di includere nel piano di ristrutturazione anche una soluzione per quelle: ad es. offrire un pagamento parziale liberatorio al creditore garantito (in pratica un saldo e stralcio della fideiussione). Spesso le banche sono disposte, nel contesto di un concordato, a pattuire liberatorie per i garanti in cambio di un pagamento extra rispetto a quello ai chirografari comuni.
D: Cos’è l’esdebitazione? La società o i soci possono liberarsi dai debiti residui dopo un fallimento o concordato?
R: L’esdebitazione è l’istituto che permette al debitore persona fisica di essere liberato dai debiti che rimangono insoddisfatti a fine della liquidazione concorsuale. Nella vecchia legge fallimentare era solo per le persone fisiche fallite; il CCII l’ha estesa anche ai sovraindebitati non fallibili. Ma per una società di capitali (S.r.l., S.p.A.) non ha senso: la società dopo la liquidazione viene cancellata, cessa di esistere, quindi non c’è un soggetto da “liberare” – i debiti insoddisfatti restano inesigibili (nessuno li paga, ma nemmeno qualcuno su cui rivalersi). Invece per l’imprenditore individuale o il socio illimitatamente responsabile (snc, sas) l’esdebitazione è cruciale: ad esempio, se una ditta individuale fallisce, dopo la chiusura del fallimento il titolare può chiedere al tribunale di dichiararlo esdebitato, cioè di cancellare i debiti residui che non sono stati pagati nel fallimento (salvo alcuni esclusi per legge, tipo alimenti, risarcimenti da illecito, ecc.). È una seconda chance: i creditori chirografari non soddisfatti perdono la possibilità di rivalersi su di lui in futuro . Ci vuole la condizione della meritevolezza (aver collaborato, nessuna frode, nessuna bancarotta fraudolenta, etc.).
Per i soci di S.r.l., poiché non erano debitori, non c’è debito da cui esdebitarsi (a meno di essere garanti, ma quella è posizione diversa). Per gli amministratori, se non hanno obbligazioni personali, non c’è esdebitazione che serva; se invece sono stati condannati a risarcimenti, quella è una loro personale obbligazione civile che non rientra nell’esdebitazione fallimentare (che attiene ai debiti concorsuali del fallito, non ai debiti per risarcimento da mala gestio – questi ultimi devi pagarli, non c’è perdono automatico, a meno che non negozi con chi ha il credito da risarcimento).
In caso di concordato preventivo, la società esegue il piano e paga la % stabilita. I debiti concorsuali si considerano estinti secondo quanto pagato (la parte falcidiata viene meno). Non si parla tecnicamente di esdebitazione, ma l’effetto sostanziale per la società è simile: dopo l’omologazione e l’esecuzione del concordato, la società è libera dai debiti anteriori non soddisfatti (salvo quelli non falcidiabili per legge). Quindi il concordato è un modo per chiudere i conti con i vecchi debiti mentre si prosegue l’attività ripuliti.
D: Dopo aver avviato una procedura di concordato o composizione negoziata, posso ottenere nuovi finanziamenti per portare avanti l’attività?
R: Sì, entrambe le procedure prevedono meccanismi per attirare finanza fresca: – Nella composizione negoziata, l’imprenditore può chiedere all’esperto di certificare che ha bisogno di un certo finanziamento per la continuità e che questo è funzionale al risanamento. Se trova una banca o un investitore disposto a dargli credito, il tribunale può autorizzare il finanziamento accordandogli il rango di prededuzione (significa che, se poi le cose vanno male e si apre un fallimento, quel finanziatore verrà pagato prima di tutti gli altri creditori concorsuali) . Inoltre, lo Stato ha approntato un fondo centrale di garanzia speciale per le imprese in composizione negoziata: le banche possono ottenere una garanzia pubblica (fino a 80% dell’importo) sui finanziamenti concessi in CN, riducendo il rischio. Questo è stato previsto dal DL 118/2021 e attuato per incoraggiare le banche. – Nel concordato preventivo, c’è il concetto di finanza interinale (finanziamenti durante la procedura, autorizzati dal giudice, prededucibili) e finanza esterna al piano. Se tu trovi qualcuno (soci, investitori) disposto a mettere soldi nuovi per pagare i creditori, la legge li tutela: ad esempio, i conferimenti dei soci di nuove risorse a fondo perduto possono essere destinati a pagare i creditori e non subiscono revocatoria; se invece sono prestiti rimborsabili, di solito vengono anch’essi considerati prededucibili se previsti dal piano omologato. D.Lgs 83/2022 ha anche introdotto la possibilità di garantire con pegno o ipoteca nuovi finanziamenti in concordato autorizzati dal giudice (deroga ai divieti di costituzione garanzie su beni già gravati). – Inoltre, il CCII chiarisce che chi fornisce beni/servizi essenziali durante il concordato ha diritto alla prededuzione del credito (così i fornitori saranno più tranquilli nel continuare a fornire merce durante il concordato, sapendo che verranno pagati prima in caso di fallimento successivo).
Quindi, sì, è possibile ed è previsto attirare finanziamenti durante la crisi. Naturalmente, la disponibilità di finanziatori dipende dalla credibilità del tuo piano: banche e soci mettono soldi solo se vedono ragionevole prospettiva di successo o almeno la tutela adeguata. Il quadro normativo però offre la cornice per farlo in sicurezza (per loro). Ad esempio, se la tua azienda necessita di 100.000 € per completare le commesse in corso e generare liquidità, puoi chiedere all’Esperto di attestarlo e andare in tribunale a far autorizzare un prestito di quell’importo con priorità di rimborso. Così convinci un istituto a dartelo. Senza questa garanzia, probabilmente non te lo concederebbero vedendoti in crisi.
D: Se presento un’istanza di composizione negoziata o di concordato, finisco su qualche “lista nera”? Cosa succede alla reputazione dell’azienda?
R: La composizione negoziata nasce proprio per ridurre lo stigma: la procedura in sé è riservata e confidenziale, finché non chiedi misure protettive. L’istanza iniziale e le trattative con l’Esperto non sono pubbliche. Nemmeno i dipendenti o fornitori devono saperlo, se non li informi tu. Solo se chiedi al tribunale la protezione (blocco dei creditori) l’esistenza della procedura viene iscritta nel Registro Imprese e quindi resa pubblica . Quindi c’è un piccolo “marchio” pubblico in tal caso, ma diverso dal marchio di un fallimento: dice solo che stai gestendo la crisi in via negoziale, segnale anzi positivo in un certo senso. Certo alcuni partner potrebbero allarmarsi leggendo la notizia, ma dipende da come lo comunichi: molte imprese hanno usato la negoziazione come prova di serietà nel voler risanare.
Il concordato preventivo invece è pubblico e noto: la domanda di concordato viene iscritta in Registro Imprese e pubblicata sul portale di giustizia, i creditori ricevono comunicazione ufficiale, etc. L’azienda commercialmente viene percepita come “in concordato”, con tutte le cautele del caso: spesso i fornitori passano a pagamenti anticipati, i clienti potrebbero dubitare delle capacità di adempiere contratti a lungo termine, etc. Ciononostante, negli ultimi anni il concordato è visto meno negativamente rispetto a decenni fa: diverse aziende sono uscite dal concordato e sono tornate sul mercato. I contratti in essere non si sciolgono automaticamente (salvo tua richiesta): quindi puoi continuare a fornire e ricevere forniture. Legalmente nessuno potrebbe rifiutare rapporti con te solo perché sei in concordato (sarebbe discriminatorio), ma nella pratica ovviamente la reputazione soffre un po’. Sta all’imprenditore gestire la comunicazione: spiegare che è un concordato “di ristrutturazione” per salvare l’azienda, che l’attività prosegue regolarmente, etc., può mantenere la fiducia di controparti chiave.
Non esiste una “black list” ufficiale, ma è probabile che: – Le banche segnalino la cosa in Centrale Rischi: un concordato appare come evento negativo, quindi il rating creditizio crolla e sarà dura ottenere credito almeno finché non esci dal concordato. – I fornitori e clienti lo verranno a sapere (o dal registro o dal passaparola) e adegueranno le loro condizioni contrattuali per proteggersi (pagamenti solo a vista, riduzione fidi commerciali). – Per contratti pubblici: essere in concordato non preclude automaticamente di partecipare a gare, specie se in continuità, ma bisogna informare la stazione appaltante; alcune gare richiedono requisiti di regolarità contributiva e fiscale, che potresti dover dimostrare di aver comunque (magari grazie alla transazione fiscale in corso).
Comunque, l’alternativa – il fallimento – è certamente peggio come reputazione: segna la fine dell’impresa. Meglio essere “un’azienda in concordato” che “ex azienda fallita”. Inoltre, se riesci a omologare e adempiere il concordato, potrai dire a mercato di esserti risanato.
D: Quali sono i costi di queste procedure? Non rischio di aggiungere costi su costi mentre già ho debiti?
R: Hanno dei costi, sì, ed è importante valutarli nel piano: – La composizione negoziata è relativamente economica: l’Esperto ha diritto a un compenso fissato dal tribunale a fine procedura, spesso parametrato alle tariffe dei curatori ma ridotto. Dipende dalla durata e complessità, ma parliamo di poche migliaia di euro generalmente (lo paga l’impresa). Non ci sono altre spese vive rilevanti se non quelle legali se ti avvali di avvocati (consigliabile). – Il piano attestato in sé costa l’onorario dell’attestatore (anche qui qualche migliaio di euro o più se l’azienda è grande, comunque libero mercato) e magari di consulenti che aiutano a redigere il piano. – L’accordo di ristrutturazione comporta le spese legali per prepararlo, la eventuale attestazione di un professionista (art. 56 CCII prevede un’attestazione sulla completezza e attuabilità dell’accordo, come per il concordato), e un contributo unificato al tribunale (di solito poche centinaia di euro). Niente di paragonabile ai costi di una procedura lunga. – Il concordato preventivo è la procedura più costosa: devi pagare un Contributo Unificato di € 500 circa al deposito, una marca da € 16, poi ci sono le spese per il Commissario Giudiziale (fissate dal Ministero, vanno dal 1-2% dell’attivo liquidato a salire a scaglioni) e per l’eventuale Liquidatore (simili a quelli di un curatore fallimentare, percentuali sull’attivo realizzato) . Ad esempio, se vendi 1 milione di attivo nel concordato liquidatorio, al liquidatore potrebbe spettare sui €50.000 (cifre indicative). Nel concordato in continuità, il compenso del Commissario è di solito inferiore perché la sua attività è di vigilanza. Inoltre, dovrai pagare i professionisti che ti assistono (avvocati, advisor finanziario). Ci può essere la spesa per l’attestatore del piano (che serve per la domanda). – Nota: in concordato, il tribunale spesso chiede un fondo spese subito (cauzione del 50% delle spese stimate della procedura) . Quindi devi avere un po’ di liquidità da mettere a disposizione subito per partire.
Non ultimo, c’è un costo gestionale: la mole di lavoro per preparare piani, raccogliere documenti, seguire gli adempimenti legali. È un impegno notevole per l’imprenditore e il suo staff.
Tuttavia, vanno visti come investimenti per salvare l’azienda. Aggiungere, poniamo, €50k di costi procedurali per evitare di pagar €5 milioni di debiti insolvibili è del tutto ragionevole. Inoltre questi costi trovano spazio nel piano: ad esempio, nel concordato i creditori sono soddisfatti al netto delle spese di procedura che sono prededucibili. Quindi i costi vengono coperti prima dai valori aziendali.
Il vero rischio è iniziare una procedura e poi interromperla perché non ce la fai (allora avresti speso e non concluso). Perciò, insieme ai consulenti, valuta bene la fattibilità e sii realistico. Non lanciarti in un concordato se non hai almeno un’idea di come pagherai le spese minime e di come reagirà la maggior parte dei creditori.
D: Se la mia azienda va in liquidazione giudiziale (fallimento), io come amministratore o i soci possiamo continuare un’altra attività?
R: Dipende: – Se sei socio non fallito personalmente (S.r.l.), nulla ti vieta di aprire un’altra società. Però, attenzione: se la nuova società rileva asset della fallita a prezzi non di mercato o con intenti elusivi, il curatore potrebbe contestare. Ma in generale i soci di S.r.l. fallita sono liberi di proseguire altre imprese, salvo eventuali pregiudizi reputazionali. – Se sei fallito personalmente (ditta individuale o socio illimitatamente responsabile fallito), durante il fallimento sei soggetto a limitazioni (non puoi amministrare altri beni, e alcune professioni non puoi esercitarle). Dopo la chiusura, se ottieni l’esdebitazione, puoi ricominciare attività imprenditoriale. La legge anzi incoraggia la “fresh start”. – Come amministratore di società fallita, potresti incorrere in interdizioni: se condannato per bancarotta fraudolenta, c’è l’interdizione dai pubblici uffici e dall’esercizio di impresa (non potrai essere amministratore per 10 anni). Se nessuna condanna, non hai interdizioni formali, ma è possibile che il Registro Imprese ti segni come amministratore di società fallita e questo crei qualche attenzione in più (le banche faranno più diligence su di te). Non c’è formalmente una “lista nera” degli amministratori di società fallite (non esiste un divieto salvo condanna). – Considera però l’aspetto morale-giuridico: se la nuova attività è sostanzialmente la continuazione della vecchia sotto altro nome e la vecchia ha debiti insoddisfatti, i creditori potrebbero tentare azioni, ad esempio sostenendo che c’è una cessione d’azienda occulta e che la nuova è responsabile in solido dei debiti ex art.2560 c.c. (se c’è identità di azienda). Questo scenario è classico: Tizio fa fallire Alfa Srl e il giorno dopo Beta Srl (di cui è socio il figlio magari) rileva i contratti e i dipendenti di Alfa. I creditori di Alfa possono far causa a Beta sostenendo che c’è stata una continuazione (spesso con buone chance se c’è continuità di elementi). Quindi, attenzione a come continui l’attività: meglio farlo alla luce del sole, magari concordando col curatore l’affitto o acquisto di rami dell’azienda fallita. Così la continuità è regolata e tu riparti pulito.
In conclusione, nulla vieta a un imprenditore sfortunato di riprovare: l’importante è farlo nel rispetto delle procedure (ad esempio, comprare all’asta i beni della vecchia società piuttosto che portarli via di nascosto). L’ordinamento oggi è più incline a dare seconde opportunità, ma punisce chi abusa. La strada migliore è non arrivare a questo punto e salvare il salvabile della prima azienda tramite concordati o accordi: in tal caso la continuazione dell’attività avviene all’interno del piano e i creditori sono soddisfatti secondo accordo, quindi nessuno potrà recriminare se prosegui.
Conclusioni
Affrontare una situazione di sovraindebitamento aziendale richiede sangue freddo, competenza e l’utilizzo sapiente degli strumenti legali a disposizione. Questa guida ha messo in luce che, anche quando i debiti sembrano insostenibili, esistono strade per difendersi: dal semplice accordo privato alla sofisticata procedura di concordato preventivo, passando per le innovative soluzioni introdotte dal Codice della Crisi. La parola chiave è tempestività: prima si riconosce la crisi e si agisce, più opzioni rimangono sul tavolo e maggiori sono le chance di salvare l’impresa (o parte di essa) e contestualmente tutelare i creditori in modo equo.
Dal punto di vista giuridico, l’ordinamento italiano aggiornato al 2025 offre un equilibrio tra le esigenze del debitore di ristrutturare e quelle dei creditori di veder soddisfatte, almeno in parte, le proprie ragioni. Le recenti riforme – come il cram-down fiscale , la composizione negoziata , l’accento sugli adeguati assetti – mostrano una tendenza a premiare l’imprenditore che affronta la crisi con trasparenza e piani seri, e a sanzionare invece l’improvvisazione e la mala fede.
Dal punto di vista pratico, ogni situazione di debito va valutata in dettaglio: non esiste la soluzione universale, ma grazie alle nozioni esposte (anche con l’ausilio di sentenze recenti e riferimenti normativi puntuali) sarà possibile costruire, insieme ai propri consulenti, la strategia più adatta. Che si tratti di una piccola azienda familiare o di una società di capitali più strutturata, il messaggio è chiaro: non subire passivamente i debiti, ma utilizzare gli strumenti di legge per rinegoziarli, ridurli, diluirli o, se necessario, liquidare in modo controllato l’attività evitando guai peggiori.
Infine, abbiamo evidenziato l’importanza del ruolo degli amministratori: essi non sono semplici spettatori ma gli artefici delle sorti dell’azienda in crisi. Un amministratore diligente, che attiva gli strumenti giusti (allerta interna, composizione assistita, concordato, ecc.) e rispetta i propri doveri, potrà non solo mitigare le conseguenze per l’azienda ma anche proteggere sé stesso da responsabilità personali. Al contrario, ignorare i problemi o tentare scorciatoie può portare a conseguenze legali serie e irrimediabili .
In conclusione, affrontare un forte indebitamento aziendale è un percorso irto di ostacoli ma percorribile. Con pianificazione, consulenza specializzata e sfruttando appieno gli istituti giuridici disponibili, un’azienda di “film termoretraibili” – come qualunque impresa – può difendersi efficacemente dai creditori e magari ritrovare l’equilibrio finanziario, oppure chiudere evitando il collasso disordinato. Speriamo che questa guida – con le sue oltre 10.000 parole di spiegazioni, tabelle, Q&A e fonti autorevoli – sia servita a illuminare quel percorso.
Fonti e riferimenti (normativa e giurisprudenza)
- Codice della Crisi d’Impresa e dell’Insolvenza – D.Lgs. 12 gennaio 2019 n. 14 (CCII), come modificato dai Decreti correttivi D.Lgs. 147/2020, 83/2022 e 136/2024. In particolare, artt. 2 (definizioni di crisi e insolvenza), 3 (doveri dell’imprenditore e organi sociali), 12-25 (Composizione negoziata), 56 (Piani attestati di risanamento), 57-64 (Accordi di ristrutturazione), 84-120 (Concordato preventivo), 121-270 (Liquidazione giudiziale e disposizioni penali).
- Codice Civile, artt. 2086 (assetti organizzativi e dovere di intervento in caso di crisi), 2392-2394 (responsabilità amministratori verso società e creditori), 2476 (responsabilità amministratori S.r.l.), 2446-2447 e 2482-bis/ter (obblighi in caso di perdite del capitale).
- Legge Fallimentare (R.D. 267/1942) – artt. 67, 160, 182-bis, 182-ter, 186-bis – per il confronto con la disciplina previgente sui piani attestati, concordato e transazione fiscale.
- D.L. 118/2021 conv. L. 147/2021 – Introduzione della Composizione Negoziata e del Concordato Semplificato.
- Corte di Cassazione Civile, Sez. I, 24 gennaio 2023 n. 2172 – Massima: la business judgment rule non copre la mancata adozione di assetti adeguati; l’acquisto di un ramo d’azienda gravemente indebitato senza adeguate misure è atto di mala gestio (confermata responsabilità degli amministratori) .
- Cass. Civ., Sez. I, 28 ottobre 2024 n. 27782 – Apertura al cram-down fiscale nel concordato preventivo: il concordato può essere omologato dal tribunale nonostante il voto contrario del Fisco, purché il piano garantisca al Fisco una soddisfazione economica non inferiore alla liquidazione . Pronuncia innovativa allineata allo spirito del nuovo CCII e poi recepita nel D.Lgs. 136/2024.
- Cass. Civ., Sez. I, 8 agosto 2024 n. 22474 – Concordato in continuità aziendale: chiarisce che il surplus finanziario derivante dalla prosecuzione d’impresa va considerato nel giudizio di convenienza; definisce il concetto di “continuità parziale” e criteri per ammissibilità (continuità non marginale) .
- Cass. Civ., Sez. I, 10 luglio 2024 n. 18826 – In tema di proposte concorrenti e contenuto del piano concordatario, offre chiarimenti sul trattamento dei creditori e sulla fattibilità giuridica; (Studio Legale Bianucci, commento disponibile).
- Cass. Civ., Sez. I, 17 luglio 2025 n. 19844 – Natura della sanzione di revoca dell’ammissione al concordato: sentenza che precisa che la revoca per atti pregiudizievoli ha natura “sanzionatoria” e comporta fallimento immediato (il tribunale può revocare e dichiarare il fallimento contestualmente se emergono fatti nuovi gravi).
- Cass. Civ., Sez. I, 29 dicembre 2024 n. 34840 – Legittimazione al reclamo contro il decreto di omologa di un accordo di ristrutturazione: decisione sulle parti che possono impugnare l’omologazione (indirizzo su coinvolgimento creditori estranei).
- Cassazione Penale, Sez. III, 4 novembre 2025 n. 35938 – Reato di omesso versamento IVA e concordato preventivo: stabilito che la presentazione o ammissione al concordato non esclude la punibilità per omesso versamento IVA; solo un provvedimento giudiziale di divieto pagamenti antecedente alla scadenza fiscale varrebbe come esimente ex art.51 c.p. (conferma orientamento restrittivo già espresso nel 2019) . La crisi di liquidità o pagamenti parziali successivi non escludono il dolo del reato .
- Cassazione Penale, Sez. V, 12 luglio 2025 n. 21823 (menzionata in dottrina) – Bancarotta semplice per aggravamento del dissesto: confermata condanna di amministratore che ritardò la dichiarazione di fallimento continuando l’attività in perdita per anni; la Corte sottolinea che continuare l’impresa in assenza di prospettive concrete, accumulando debiti (in particolare verso dipendenti), integra colpa grave e causa un danno ai creditori configgente col reato . Sentenza richiamata in nota da LexCED 9/9/2025 “Aggravamento del dissesto: quando il ritardo è reato”.
- Tribunale di Catanzaro, 6 febbraio 2024 – Decretato che l’assenza di adeguati assetti organizzativi costituisce grave irregolarità gestionale ex art. 2409 c.c.; ordinata la nomina di amministratore giudiziario. (La responsabilità degli amministratori e organo di controllo in crisi).
- Tribunale di Cagliari, Sez. Imprese, 19 gennaio 2022 – Riscontrata inadeguatezza degli assetti organizzativi, amministrativi e contabili di una cooperativa; nominato amministratore giudiziario. Elencate le carenze: organigramma non aggiornato, mancanza di mansionari, assenza controllo rischi e budget tesoreria, ecc. (Slide Avv. Guglielmo Guglielmi) .
- Ministero della Giustizia – Decreto 21 marzo 2023 – Linee guida per la verifica della perseguibilità del risanamento nelle composizioni negoziate; istituzione degli indici di allerta (art. 13 CCII) e obbligo di segnalazione creditori pubblici qualificati (art. 30-sexies CCII).
- Agenzia delle Entrate-Riscossione – comunicazioni 2023 – Avvisi inviati a imprese con debiti fiscali significativi (>€100k per IVA o >€500k totali) scaduti 90gg, invitando a attivare strumenti di composizione; possibilità di rateazione straordinaria 120 rate per imprese in composizione negoziata in crisi comprovata .
- Agenzia Entrate – Interpello n. 222/E del 22/05/2024 – Chiarimenti sul regime fiscale delle sopravvenienze attive da riduzione dei debiti in piani attestati ex art.56 CCII: confermata estensione dell’esenzione art.88 TUIR (già per piani art.67 L.F.) ai piani attestati del nuovo codice, purché pubblicati al Registro Imprese .
- Assonime – Guida al Codice della Crisi (2022) – Approfondimenti sui nuovi istituti: composizione negoziata e concordato semplificato; requisiti e incentivi introdotti. (Riferimento bibliografico)
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Ricevi solleciti, richieste di rientro, sospensioni delle forniture, decreti ingiuntivi o addirittura minacce di pignoramento da parte di banche, Fisco, INPS, fornitori o Agenzia Entrate-Riscossione?
Il settore dei film termoretraibili è estremamente sensibile ai prezzi delle materie prime (polimeri), ai costi energetici, ai tempi di pagamento dei clienti e alle scorte di magazzino. È sufficiente una riduzione dei fidi o un ritardo negli incassi per creare una crisi immediata.
La buona notizia è che la tua azienda può essere salvata, se intervieni subito e nel modo corretto.
Perché un’Azienda di Film Termoretraibili Va in Debito
- aumento dei costi di polimeri, plastica, PE, POF e PVC
- pagamenti lenti da parte di GDO, logistiche, industrie e terzisti
- magazzino immobilizzato tra bobine, film, semilavorati e imballi
- costi elevati di energia, produzione e taglio
- investimenti in macchinari, estrusori e linee di confezionamento
- riduzione o revoca delle linee di credito bancarie
- continui anticipi su materiali e lavorazioni
Il problema non è la mancanza di ordini, ma la mancanza di liquidità immediata.
I Rischi se Non Intervieni Subito
- pignoramento dei conti correnti
- blocco dei fidi bancari
- stop alle forniture di plastica, bobine e materiali
- atti esecutivi, decreti ingiuntivi, precetti
- sequestro di macchinari, scorte e semilavorati
- impossibilità di evadere ordini e rispettare consegne
- perdita di clienti strategici e distributori importanti
Cosa Fare Subito per Difendersi
1. Bloccare immediatamente i creditori
Un avvocato specializzato può interrompere pignoramenti, sospendere le richieste di rientro e proteggere i conti aziendali.
2. Controllare i debiti ed eliminare ciò che non è dovuto
Molte posizioni debitorie contengono errori:
- interessi non dovuti
- sanzioni inesatte
- importi duplicati
- debiti prescritti
- errori dell’Agenzia Riscossione
- costi bancari anomali
Una parte significativa del debito può essere cancellata o ridotta.
3. Ristrutturare i debiti con piani sostenibili
Soluzioni possibili:
- rateizzazioni fiscali fino a 120 rate
- accordi di rientro con fornitori
- rinegoziazione dei fidi bancari
- sospensione temporanea dei pagamenti
- accesso alle definizioni agevolate
4. Attivare strumenti legali che bloccano tutti i creditori
Nei casi più gravi si può ricorrere a:
- PRO – Piano di Ristrutturazione dei Debiti
- Accordi di ristrutturazione
- Concordato minore
Questi strumenti permettono di continuare a lavorare pagando solo una parte del debito.
Le Specializzazioni dell’Avv. Giuseppe Monardo
L’Avv. Monardo è uno dei massimi esperti in Italia nel salvataggio di aziende indebitate.
Le sue qualifiche includono:
- Avvocato Cassazionista
- Coordinatore nazionale di avvocati e commercialisti specializzati in diritto bancario e tributario
- Gestore della Crisi da Sovraindebitamento (L. 3/2012), inserito negli elenchi del Ministero della Giustizia
- Professionista fiduciario di un OCC (Organismo di Composizione della Crisi)
- Esperto Negoziatore della Crisi d’Impresa (D.L. 118/2021)
Un profilo completo per bloccare creditori, ristrutturare debiti e salvare aziende del settore packaging e plastica, come la tua.
Come Può Aiutarti l’Avv. Monardo
- analisi immediata della tua situazione finanziaria
- blocco urgente di pignoramenti e atti esecutivi
- ristrutturazione del debito su misura
- protezione di magazzino, macchinari, bobine e linee produttive
- trattative con banche, fornitori e Agenzia Riscossione
- tutela totale dell’impresa e dell’imprenditore
Conclusione
Avere debiti nella tua azienda di film termoretraibili non significa essere destinato alla chiusura.
Con una strategia rapida, concreta e mirata puoi:
- fermare subito i creditori
- ridurre realmente i debiti
- proteggere scorte, produzione e continuità operativa
- salvare il futuro dell’azienda
Il momento per intervenire è adesso.
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