Azienda Di Contenitori E Cassoni Industriali In Plastica Con Debiti: Cosa Fare Per Difendersi E Come

Se la tua azienda produce o distribuisce contenitori industriali in plastica, cassoni, pallet box, bins, imballaggi rigidi, vasche, cestoni per logistica, magazzini, raccolta rifiuti o uso alimentare, e oggi si trova con debiti verso Fisco, Agenzia delle Entrate Riscossione, INPS, banche o fornitori, è fondamentale intervenire subito per evitare un blocco totale dell’attività.

Nel settore dei contenitori industriali, ritardi nelle consegne o problemi finanziari possono fermare intere filiere logistiche, generare penali e far perdere clienti nella GDO, nell’industria, nell’agricoltura e nella logistica.

Perché le aziende di contenitori e cassoni industriali accumulano debiti

  • costi elevati per polimeri, stampi, materie plastiche e granuli
  • rincari delle materie prime e dei trasporti
  • pagamenti lenti da parte di industrie, cooperative agricole, logistiche e rivenditori
  • ritardi nei versamenti di IVA, imposte e contributi
  • investimenti importanti in stampi, presse, macchine per lo stampaggio e magazzini
  • difficoltà nell’ottenere fidi bancari adeguati
  • fornitori che richiedono pagamenti rapidi per polimeri e componenti

Cosa fare subito

  • far analizzare la tua situazione debitoria da un professionista esperto
  • verificare quali debiti possono essere ridotti, contestati o rateizzati
  • evitare piani di rientro troppo pesanti
  • richiedere la sospensione immediata di eventuali pignoramenti
  • proteggere fornitori chiave e materiali indispensabili
  • utilizzare strumenti legali per rinegoziare, ridurre o ristrutturare i debiti

I rischi se non intervieni rapidamente

  • pignoramento del conto corrente aziendale
  • blocco delle forniture di polimeri, stampi e materiali plastici
  • fermo delle presse, dei macchinari e della produzione
  • perdita di clienti industriali, logistiche, GDO e rivenditori
  • rischio reale di chiusura dell’attività

Come può aiutarti l’avvocato Monardo

Detto questo, l’avvocato Monardo, cassazionista, coordina su scala nazionale un team di avvocati e commercialisti specializzati in diritto bancario e tributario.
Inoltre:

  • è Gestore della Crisi da Sovraindebitamento (L. 3/2012)
  • è iscritto negli elenchi del Ministero della Giustizia
  • è professionista fiduciario presso un OCC (Organismo di Composizione della Crisi)
  • ha l’abilitazione come Esperto Negoziatore della Crisi d’Impresa (D.L. 118/2021)

Può aiutarti a:

  • bloccare subito pignoramenti e procedure esecutive
  • ridurre o ristrutturare i debiti tramite gli strumenti più efficaci previsti dalla legge
  • ottenere rateizzazioni realmente sostenibili
  • proteggere macchinari, stampi, magazzino e continuità produttiva
  • evitare la chiusura della tua azienda e permettere un vero risanamento

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Introduzione

Un’azienda manifatturiera nel settore contenitori e cassoni industriali in plastica, con un elevato livello di indebitamento, si trova ad affrontare problemi complessi di sostenibilità finanziaria e legale. Questa guida avanzata (aggiornata a ottobre 2025) esamina in dettaglio tutte le strategie legali disponibili dal punto di vista del debitore – sia esso l’impresa stessa, sia i suoi amministratori o soci – per difendersi dalle azioni dei creditori e gestire/ristrutturare i debiti. Il taglio sarà giuridico ma divulgativo, adatto a avvocati, imprenditori e privati interessati a capire come tutelare al meglio il patrimonio aziendale e personale, evitando se possibile la crisi irreversibile dell’impresa.

Contesto attuale: la normativa italiana in materia di crisi d’impresa è stata oggetto di profonde riforme (dal Codice della Crisi d’Impresa e dell’Insolvenza – CCII in vigore dal 2022, fino ai correttivi del 2023) . Inoltre, negli ultimi mesi la giurisprudenza (anche di legittimità) ha chiarito punti chiave su responsabilità personali per i debiti societari . Questa guida integra i riferimenti normativi aggiornati e le sentenze più recenti delle Corti (es. Cassazione 2024-2025) per offrire una panoramica completa e aggiornata.

Cosa troverete in questa guida:

  • Tipologie di debiti e rischi correlati: un esame dei diversi tipi di debito che un’azienda può accumulare (fiscali, previdenziali, bancari, verso fornitori ecc.), con le relative conseguenze (interessi, sanzioni, azioni esecutive, rischi di insolvenza, ecc.).
  • Strumenti per evitare il fallimento e ristrutturare il debito: presentazione degli strumenti offerti dalla legge per gestire e risanare la crisi (accordi stragiudiziali, piani di risanamento, accordi di ristrutturazione, concordato preventivo, composizione negoziata della crisi, ecc.), inclusi i meccanismi introdotti dal Codice della Crisi e le ultime novità (es. concordato semplificato post-composizione negoziata).
  • Gestione del contenzioso e tutela legale: come difendersi da cause civili, decreti ingiuntivi, pignoramenti e altre azioni dei creditori. Strategie difensive (come opposizioni legali o richieste di sospensione) e misure protettive per congelare le azioni esecutive durante le procedure.
  • Responsabilità patrimoniale di amministratori e soci: analisi delle ipotesi in cui, nonostante la responsabilità limitata della società, il Fisco o altri creditori possono agire sul patrimonio personale di chi gestisce o possiede l’azienda. Verranno illustrate le norme eccezionali (ad es. art. 36 del DPR 602/1973, art. 2495 c.c.) e le più recenti pronunce giurisprudenziali (compresa una sentenza delle Sezioni Unite del 2025 ) in materia. Si tratterà anche della responsabilità per mala gestio (cattiva gestione) verso i creditori e dei profili di responsabilità penale (es. reati tributari o fallimentari) connessi alla crisi.
  • Domande frequenti (FAQ): una sezione di Q&A con risposte chiare ai dubbi più comuni di imprenditori-debitori (ad esempio: “I debiti della società possono ricadere sugli amministratori o sui soci?”, “Cosa succede se la banca revoca gli affidamenti?”, “Posso ottenere la cancellazione di ipoteche se rateizzo il debito?”, “Qual è la differenza tra concordato preventivo e accordo di ristrutturazione?” ecc.).
  • Tabelle riepilogative e simulazioni pratiche: schemi comparativi per sintetizzare i punti chiave (ad es. confronto tra procedure concorsuali, o soluzioni applicabili per tipo di debito), e alcune simulazioni numeriche su casi tipici. Le simulazioni illustreranno in pratica l’impatto delle soluzioni: ad esempio, come cambia l’ammontare dovuto dilazionando un debito fiscale in 10 anni rispetto a doverlo pagare subito, oppure quanta parte dei crediti recuperano i fornitori in un concordato rispetto a un fallimento.

Obiettivo finale: fornire all’imprenditore indebitato strumenti concreti per evitare la liquidazione giudiziale (il “fallimento” in senso tradizionale) e salvare l’azienda quando possibile, oppure chiuderla in modo ordinato minimizzando i danni quando il salvataggio non è praticabile. In ogni caso, l’approccio privilegiato sarà proattivo e trasparente, conforme alla legge e tale da preservare il più possibile la continuità aziendale o, se ciò non è fattibile, da contenere le perdite e proteggere il patrimonio personale. Agire tempestivamente e con cognizione di causa è fondamentale: la legge oggi premia l’imprenditore che affronta per tempo la crisi con strumenti di allerta e composizione, mentre sanziona chi la ignora o adotta comportamenti scorretti .

Nei capitoli seguenti affronteremo dapprima il quadro dei debiti e delle possibili azioni dei creditori, quindi esamineremo in dettaglio gli strumenti legali di gestione della crisi, ed infine ci concentreremo sulle responsabilità personali, sulle FAQ e sugli schemi riepilogativi.

Importante: le leggi e prassi descritte sono aggiornate alla data indicata, ma la disciplina è in continua evoluzione. Si consiglia sempre di verificare eventuali novità normative o proroghe (ad esempio, “rottamazioni” fiscali periodiche o modifiche alle soglie di fallibilità) e di consultare professionisti specializzati per il proprio caso concreto.

Tipologie di debiti aziendali e relativi rischi

Un’azienda può accumulare debiti di natura diversa, ciascuno dei quali comporta conseguenze e rischi specifici. In questa sezione esamineremo i principali tipi di debito che tipicamente gravano su una società industriale – con particolare attenzione a una S.r.l. o S.p.A. operante nel settore plastico – e vedremo cosa comporta non pagarli e quali poteri hanno i relativi creditori. Distinguere le tipologie di debito è importante per scegliere la strategia di intervento più adatta.

Debiti tributari (verso Fisco e Agenzia Entrate-Riscossione)

I debiti tributari sorgono quando la società non versa le imposte dovute allo Stato o ad altri enti impositori. Esempi tipici includono IVA non versata, IRES o IRAP a saldo non pagate, ritenute fiscali operate sui dipendenti ma non versate, ecc. . Tali debiti possono risultare da:
Omessi versamenti periodici (es. IVA mensile/trimestrale non pagata alle scadenze);
Cartelle esattoriali emesse dall’Agente della Riscossione (Agenzia Entrate-Riscossione, ex Equitalia) a seguito di controlli automatici o accertamenti (ad esempio, se dalla dichiarazione dei redditi emerge un importo dovuto e non versato, o se c’è un avviso di accertamento divenuto definitivo) ;
Avvisi di accertamento per maggiori imposte accertate dall’Agenzia delle Entrate (ad esempio in caso di verifica fiscale), che una volta definitivi vengono anch’essi affidati all’Agente della Riscossione per il recupero .

Conseguenze del mancato pagamento: i debiti fiscali sono gravati da interessi e sanzioni. Le sanzioni tributarie possono arrivare sino al 30% dell’imposta non versata (in caso di omesso versamento) oltre a interessi moratori, quindi il montante cresce nel tempo . Se la società non paga, l’Agente della Riscossione ha poteri speciali di riscossione coattiva senza bisogno di passare dal tribunale: può ad esempio iscrivere ipoteca su immobili della società, disporre il fermo amministrativo di veicoli aziendali, o pignorare direttamente conti correnti e beni mobili registrati . Queste azioni sono spesso anticipate da una comunicazione di preavviso (es. preavviso di ipoteca o di fermo) ma possono incidere pesantemente sull’operatività aziendale (conto corrente bloccato, automezzi non utilizzabili, ecc.) . Inoltre, una società con cartelle esattoriali non pagate può vedersi negare il DURF (documento unico di regolarità fiscale) , indispensabile per partecipare ad appalti pubblici o ottenere pagamenti dalla P.A. (ciò può aggravare la crisi, escludendo l’impresa da commesse importanti).

Azioni legali possibili del Fisco: L’Agente Riscossione può anche notificare un atto di intimazione di pagamento (dando 5 giorni per pagare prima di procedere con esecuzione) o direttamente un atto di pignoramento (ad esempio presso terzi, congelando crediti verso clienti, o pignorando beni mobili o immobili). Per importi rilevanti, l’Erario può presentare istanza di fallimento (liquidazione giudiziale) della società debitrice, purché i debiti superino determinate soglie (vedremo oltre la soglia generale di €30.000) e la posizione sia gravemente insolvente. Da notare che Agenzia Entrate e Riscossione rientrano tra i “creditori pubblici qualificati” destinatari della normativa sulle segnalazioni di allerta (oggi in vigore solo parzialmente): accumuli di debiti fiscali oltre certi importi, se non gestiti, attivano obblighi di segnalazione della crisi .

Rischi per amministratori e soci: In linea generale, i debiti fiscali della società non ricadono su amministratori e soci (principio della personalità giuridica e autonomia patrimoniale perfetta). Tuttavia esistono eccezioni legali importanti. L’ordinamento prevede alcune situazioni in cui amministratori, liquidatori e persino soci rispondono personalmente di imposte non pagate . Tra queste:
Responsabilità ex art. 36 DPR 602/1973: è una norma che consente al Fisco, in presenza di condotte di mala gestio (cattiva gestione) da parte di liquidatori o amministratori, di pretendere da questi ultimi il pagamento di imposte non versate dalla società . Ad esempio, un liquidatore di società che distribuisce attivi ai soci prima di pagare le imposte dovute rende sé stesso obbligato per quei debiti tributari, nei limiti di quanto indebitamente distribuito . Oppure un amministratore che, prima dello scioglimento, ha sottratto risorse dovute al Fisco o le ha distolte preferendo altri pagamenti, può essergli richiesto il dovuto tributario come obbligazione propria, se ciò ha leso le ragioni dell’Erario . Questa responsabilità non è “automatica” per il solo fatto di essere amministratore: scatta solo in presenza delle condizioni specifiche di legge (atti di gestione contrari alla par condicio creditorum fiscale). È una responsabilità sussidiaria e limitata alle somme distratte.
Responsabilità ex art. 2495 c.c. (soci di società estinta): alla cancellazione della società dal Registro Imprese, i creditori insoddisfatti possono agire contro i soci, ma solo nei limiti di quanto questi hanno eventualmente percepito in sede di liquidazione . Questa regola vale per tutti i crediti, ma la giurisprudenza tributaria ha elaborato in passato una presunzione per cui, nelle società a ristretta base sociale (pochi soci), se la società si estingue insolvente si presume che i soci abbiano incamerato attività non dichiarate; pertanto l’Agenzia Entrate ha spesso notificato avvisi di accertamento ai soci per i debiti tributari rimasti . Novità 2025: le Sezioni Unite della Cassazione, con sentenza n. 3625/2025, hanno chiarito che gli ex soci non rispondono automaticamente dei debiti fiscali della società estinta, ma solo entro le somme effettivamente ricevute . Inoltre, hanno stabilito che il Fisco deve notificare un autonomo avviso di accertamento ai soci, provando l’avvenuta percezione di attivi in liquidazione . In pratica: nessuna responsabilità illimitata dei soci solo perché la società è sparita, ma possibilità per il Fisco di escutere i soci se e quanto hanno avuto in riparto finale . La Cassazione ha anche eliminato il dubbio su un’eventuale attesa di 5 anni prima di agire: l’Erario può procedere subito dopo l’estinzione, purché rispetti la procedura di cui sopra .
Violazioni tributarie penalmente rilevanti: se gli amministratori omettono il versamento di talune imposte oltre soglie di punibilità, incorrono in responsabilità penale personale (si tratta quindi di sanzioni penali, non di obbligo civile di pagare il tributo, ma comunque un rischio grave). Ad esempio, omesso versamento di IVA superiore a €250.000 annui o di ritenute oltre €150.000 annui configura reato tributario (D.Lgs. 74/2000, artt. 10-bis e 10-ter), punito con la reclusione . Analogamente, l’omesso versamento di contributi previdenziali sopra una soglia (oggi €10.000 annui) è reato punibile con reclusione fino a 3 anni . In caso di condanna penale, l’autorità giudiziaria può disporre il sequestro e la confisca per equivalente sul patrimonio personale dell’amministratore fino a concorrenza dell’importo non versato . Dunque, pur non diventando mai “coobbligato” civile del debito tributario, l’amministratore negligente rischia multe, reclusione e sottrazione forzata di beni personali per soddisfare le pene pecuniarie.

In sintesi, i debiti fiscali rappresentano un pericolo duplice: da un lato per la società, che subisce aggressioni patrimoniali rapide e automatizzate (ipoteche, fermi, pignoramenti) ; dall’altro, in certe condizioni, per gli amministratori/soci, che possono vedersi chiamati a rispondere di tasca propria delle imposte non pagate . Nelle sezioni successive vedremo come difendersi e gestire questi debiti (rateizzazioni, contestazioni, transazioni fiscali, ecc.). Giova però anticipare una regola generale: ignorare il Fisco è estremamente pericoloso. Se la società riceve cartelle esattoriali o atti del Fisco, occorre agire subito (pagare, richiedere dilazioni, o presentare ricorso se ci sono errori) . Lasciar lievitare i debiti tributari porta a sanzioni maggiorate e azioni esecutive che, spesso, costituiscono l’inizio della fine per l’impresa.

Debiti previdenziali e verso enti (INPS, INAIL, Fondi)

Un’altra categoria critica sono i debiti contributivi, principalmente verso INPS (contributi previdenziali obbligatori per i dipendenti e/o per i soci lavoratori) e INAIL (premi assicurativi obbligatori contro gli infortuni sul lavoro), nonché eventuali Casse professionali se l’azienda ha collaboratori iscritti a ordini (es. gestione separata). Questi debiti hanno natura pubblicistica e il loro recupero è in larga parte affidato allo stesso Agenzia Entrate-Riscossione, in modo simile ai tributi.

Cause dei debiti INPS/INAIL: in situazioni di difficoltà, l’impresa può omettere di versare:
– i contributi pensionistici dovuti sui salari (sia quota a carico del datore di lavoro che quota trattenuta al dipendente),
– i contributi dei titolari (es. quota artigiani/commercianti per i soci lavoratori),
– i premi assicurativi INAIL calcolati sulle retribuzioni,
– eventuali contributi TFR al Fondo di Tesoreria e altre somme dovute per legge.

Il mancato pagamento genera sanzioni civili consistenti in interessi di mora e somme aggiuntive (spesso con tassi anche superiori a quelli tributari, per disincentivare l’omissione). L’INPS tipicamente iscrive a ruolo i crediti non versati dopo un certo periodo, emettendo Avvisi di Addebito immediatamente esecutivi (titoli equiparati a cartelle) che passano poi all’Agente Riscossione.

Poteri di riscossione e conseguenze: L’Agente Riscossione per contributi agisce come per i tributi: può pignorare beni aziendali, crediti, conti, iscrivere ipoteche e fermi amministrativi. Inoltre, la mancanza di regolarità nei contributi fa perdere il DURC (Documento Unico di Regolarità Contributiva), richiesto per partecipare a gare o ricevere pagamenti in molti settori. Senza DURC la società rischia di essere esclusa da appalti e di non poter ottenere liquidazioni di lavori già eseguiti da parte di committenti pubblici o anche privati (in edilizia, ad esempio, il DURC è condizione per i pagamenti). Questo crea un circolo vizioso che può aggravare la crisi.

Profili di responsabilità personale: analogamente al Fisco, anche per i contributi esistono casi di responsabilità diretta: – Amministratori/ Liquidatori: il D.Lgs. 46/1999 art. 3 prevede che i liquidatori di società rispondano personalmente dei contributi non versati se hanno distribuito ai soci attivi sociali senza soddisfare prima i crediti contributivi (regola simile a quella fiscale). Anche gli amministratori potrebbero essere chiamati in causa per danni qualora abbiano colpevolmente omesso il versamento dei contributi pur avendo le risorse (ciò costituirebbe mala gestio con danno verso l’ente e verso i dipendenti, e potrebbe giustificare un’azione di responsabilità). Da notare che alcuni orientamenti applicano estensivamente l’art.36 DPR 602/73 anche ai contributi previdenziali, in virtù di richiami normativi: in sostanza, INPS può seguire un approccio simile al Fisco contro amministratori/liquidatori in caso di violazioni dei doveri di pagamento in sede di liquidazione .
Reato di omesso versamento di ritenute previdenziali: come anticipato, l’art. 2 comma 1-bis del D.L. 463/1983 (conv. L. 638/1983) punisce penalmente l’omesso versamento dei contributi trattenuti ai lavoratori quando l’importo supera €10.000 annui . Il reato è perseguibile se, entro il termine per la denuncia annuale (30 settembre dell’anno successivo), i contributi risultano ancora non versati ed è stata effettuata la contestazione formale (diffida) da parte dell’INPS . La pena prevista è fino a 3 anni di reclusione o multa fino a €1.032 . È ammessa l’estinzione del reato con pagamento integrale entro il termine di citazione a giudizio, ma questo può avvenire solo una volta. In caso di condanna, scattano le conseguenze penali già menzionate, incluso potenziale sequestro di beni personali.

In sintesi, INPS e INAIL si muovono in stretta coordinazione con l’Agente Riscossione e hanno strumenti simili al Fisco: l’azienda insolvente vede rapidamente accumularsi atti di ingiunzione, ipoteche e pignoramenti anche per contributi. Dal punto di vista del dipendente, il mancato versamento dei contributi non incide sul diritto alla pensione (che resta basato sulle denunce effettuate, salvo ritardi), ma per l’azienda comporta la perdita di accesso a lavori e anche possibili cause di lavoro se il mancato versamento dei contributi si accompagna a mancata corresponsione di stipendi. In caso di fallimento della società, i dipendenti possono attivare l’intervento del Fondo di Garanzia INPS per TFR e ultime mensilità: l’INPS subentrerà come creditore privilegiato nel passivo fallimentare (quindi comunque questi debiti verranno al pettine). Si comprende dunque che è cruciale includere i debiti contributivi in ogni piano di risanamento, ad esempio valutando la domanda di rateizzazione agli enti previdenziali (strumento spesso possibile analogamente a quello fiscale).

Debiti verso fornitori e altri creditori commerciali

La gestione corrente di un’azienda industriale comporta normalmente debiti verso fornitori di materie prime, servizi, logistica, ecc. In periodi di crisi di liquidità, è frequente che l’impresa ritardi o sospenda i pagamenti ai fornitori per autofinanziarsi. I debiti commerciali hanno caratteristiche peculiari:
– Il creditore (fornitore) in genere non ha garanzie reali né tutele particolari (a differenza del Fisco o delle banche), quindi per recuperare quanto dovuto deve attivarsi in proprio con gli strumenti ordinari (diffide, cause).
– Spesso l’impresa debitrice ha rapporti continuativi con il fornitore: questo può rendere possibili soluzioni negoziali, come dilazioni concordate, piani di rientro stragiudiziali, o anche parziali abbuoni (stralci) in cambio di pagamenti almeno parziali immediati. Molti fornitori preferiscono accettare un accordo transattivo (ad esempio, pagami subito il 50% e ti libererò dal resto) piuttosto che rischiare di nulla ottenere da un cliente insolvente destinato al fallimento.

Azioni e rischi dal lato fornitore: il fornitore impagato può reagire con:
Solleciti e messe in mora: comunicazioni formali che intimano il pagamento entro X giorni, eventualmente con minaccia di sospendere ulteriori forniture (ciò può mettere in difficoltà la produzione dell’azienda debitrice se ha bisogno di quel fornitore).
Recesso da contratti in corso: se il rapporto è regolato da contratto e l’azienda debitrice è inadempiente, il fornitore può recedere o risolvere il contratto secondo le clausole pattuite o ex art. 1453 c.c., interrompendo quindi consegne o servizi essenziali. Ciò potrebbe aggravare la crisi aziendale (es.: se il fornitore di materiale plastico grezzo blocca le consegne, la produzione di contenitori s’interrompe).
Azione legale per il recupero: tipicamente il fornitore può ottenere un decreto ingiuntivo dal tribunale, anche in via provvisoria esecutiva se ha fatture firmate o estratti conto sottoscritti. Un decreto ingiuntivo non opposto entro 40 giorni diventa definitivo e consente il pignoramento di beni del debitore. Se vi è opposizione (ad esempio l’azienda contesta la fornitura), si apre un giudizio ordinario che può durare anche anni, ma nel frattempo l’azienda ottiene di guadagnare tempo se l’opposizione è fondata o quantomeno non manifestamente pretestuosa.
Istanza di fallimento (liquidazione giudiziale): un fornitore, se ritiene l’azienda insolvente, può presentare ricorso per la dichiarazione di fallimento (oggi liquidazione giudiziale) purché il suo credito (o la somma di crediti di più istanti) soddisfi i requisiti di legge: in particolare, deve sussistere stato d’insolvenza attuale e debiti scaduti non pagati complessivamente oltre €30.000 . La soglia di €30.000 è una condizione di procedibilità introdotta per evitare fallimenti per importi esigui . Ad esempio, se un fornitore è creditore di €20.000 e nessun altro creditore supera quella cifra, il tribunale non può aprire una procedura concorsuale (il fornitore potrà però agire con pignoramenti individuali) . Se invece l’azienda deve in totale più di €30.000 scaduti, anche distribuiti tra vari creditori, la soglia è superata e il fallimento è astrattamente possibile . Una recente ordinanza della Cassazione (n. 2223/2025) ha confermato che la verifica di tale soglia va fatta al momento dell’udienza pre-fallimentare e non viene meno neppure se il debitore successivamente ottiene una rateizzazione fiscale: ciò perché la rateazione concessa dopo non cancella l’insolvenza già manifestatasi né riduce retroattivamente il debito scaduto . In pratica, se al momento della procedura i debiti scaduti superano €30.000, il fallimento può essere dichiarato anche se poi l’azienda presenta un piano di rientro last-minute (salvo che riesca a saldare a tal punto da scendere sotto soglia, il che raramente accade in tempi brevissimi).

Considerazioni e difese: i debiti verso fornitori spesso possono essere gestiti con negoziazione. È consigliabile affrontare apertamente la situazione con i fornitori chiave: molti preferiscono una soluzione concordata (es. un pagamento parziale immediato + dilazione sul resto) piuttosto che intraprendere vie legali costose e incerte. Tuttavia, bisogna fare attenzione a non favorire alcuni fornitori a scapito di altri in periodo di insolvenza: pagamenti preferenziali a pochi giorni dal fallimento possono essere revocati dal curatore (azione revocatoria fallimentare) e, se fatti con dolo preferenziale, costituire addirittura reato di bancarotta preferenziale. Quindi eventuali transazioni stragiudiziali con i creditori vanno condotte in modo trasparente e, se possibile, nell’ambito di un piano generale che coinvolga tutti (ad esempio un accordo di ristrutturazione ex art. 57 CCII omologato, di cui diremo oltre, rende i pagamenti esenti da revocatoria ). In mancanza di una procedura formale, l’imprenditore deve bilanciare la necessità di mantenere alcuni fornitori essenziali (pagandoli preferibilmente per continuare ad operare) con il rischio legale di contestazioni da parte di altri fornitori non pagati.

Infine, va considerato che un fornitore creditore chirografario (senza garanzie) in caso di fallimento della società avrebbe probabilmente un recupero modesto (in media i chirografari ottengono percentuali basse, spesso sotto il 10-20%). Questa consapevolezza può essere leva per convincerlo ad accettare, ad esempio, un concordato che gli offra una percentuale migliore di zero (es. 30-40%) oppure una transazione più rapida. Dall’altro lato, l’azienda debitrice deve considerare che un fornitore impagato a lungo potrebbe smettere di fornire, creando un danno immediato alla produzione. Quindi, la gestione dei debiti commerciali richiede senso strategico: distinguere i fornitori strategici (da cercare di salvaguardare con accordi) da quelli secondari; e nel contempo prepararsi legalmente ad eventuali decreti ingiuntivi (valutando se vi siano contestazioni reali sulla fornitura per opporsi e prendere tempo).

Debiti bancari e finanziari

Le banche e gli intermediari finanziari (leasing, factoring, società di credito) sono spesso tra i maggiori creditori di un’impresa indebitata. Questi debiti derivano da prestiti, mutui, scoperti di conto, anticipi su fatture, leasing di macchinari o immobili, ecc. I creditori finanziari in genere vantano garanzie (reali o personali) e hanno contratti che prevedono clausole precise in caso di default.

Cosa accade quando l’azienda non paga la banca: se la società salta delle rate di un mutuo o leasing, o sconfina oltre il fido sul conto corrente senza rientrare, la banca può attivare le tutele previste:
Decadenza dal beneficio del termine: il mancato pagamento anche di una sola rata può consentire alla banca di dichiarare il finanziamento immediatamente esigibile in unica soluzione (accelerazione del debito). Ad esempio, saltare 2-3 rate di un mutuo spesso porta alla risoluzione del contratto e alla richiesta di pagare subito tutto il capitale residuo.
Segnalazione a centrali rischi: dopo un certo periodo di insolvenza (di solito 90 giorni di scaduto) la banca segnala la posizione come sofferenza alle centrali rischi (CRIF, Centrale Rischi Banca d’Italia, etc.), compromettendo la reputazione creditizia dell’azienda e dei suoi garanti. Ciò di fatto blocca l’accesso a nuovo credito e spesso allontana potenziali investitori o partner.
Escussione delle garanzie: se sul debito c’è una garanzia reale, la banca può avviare l’espropriazione: es. se c’è ipoteca su un capannone, procederà con precetto e pignoramento immobiliare per vendere il bene all’asta; se c’è un pegno su macchinari o su crediti (factoring), potrà appropriarsi del pegno o riscuotere i crediti ceduti. Se invece c’è una garanzia personale (fideiussione dei soci o di terzi), la banca in caso di insolvenza della società chiederà il pagamento ai fideiussori, aggredendo il loro patrimonio personale (case, conti correnti personali, ecc.). Questo è cruciale: in Italia molte PMI ottengono credito bancario solo grazie alle fideiussioni personali degli amministratori/soci. Quindi il default aziendale si trasmette immediatamente sul piano personale. Dal punto di vista del debitore, proteggere il patrimonio personale significa anche trovare un accordo con la banca per evitare l’escussione della garanzia.
Revoca di affidamenti e riduzione fidi: la banca può revocare gli affidamenti di conto corrente (scoperti) o ridurre i castelletti (credit lines per anticipo fatture), chiedendo il rientro immediato. Questo può prosciugare la liquidità residua dell’impresa e generare un effetto a catena (ad esempio, la revoca del fido di cassa impedisce di pagare fornitori e stipendi, innescando altre azioni negative).

Azioni giudiziali tipiche delle banche: oltre alle vie esecutive dirette, la banca può ricorrere al decreto ingiuntivo (spesso ottenibile in forma immediatamente esecutiva ex art. 50 TUB – Testo Unico Bancario – se accompagnato da estratto di libro contabile). Oppure, in presenza di mutui ipotecari, può agire con procedura esecutiva immobiliare senza bisogno di ingiunzione, usando direttamente il titolo esecutivo costituito dal contratto di mutuo e dalla nota di iscrizione ipotecaria. In pratica, il tempo di reazione per l’azienda è ridotto: non appena scade il termine contrattuale (o la banca recede dal rapporto), può arrivare un precetto e in 10 giorni un pignoramento.

Difese e strumenti di composizione: qui è spesso necessaria una trattativa specializzata. Le banche possono accettare di ristrutturare il debito se intravedono prospettive di recupero migliori rispetto alla liquidazione forzata. Le opzioni includono:
Moratorie e rinegoziazioni interne: ad esempio, concordare un periodo di sospensione delle rate (“salto rata” o moratoria ABI) in caso di difficoltà temporanea, oppure allungare la durata del prestito riducendo l’importo delle singole rate. Alcuni contratti prevedono la possibilità di saltare fino a 1-2 rate l’anno e posticiparle a fine piano . Durante crisi sistemiche (come Covid), ci sono state moratorie legislative generalizzate; oggi si torna alla contrattazione caso per caso.
Consolidamento debiti: la banca può proporre di unificare vari affidamenti in un nuovo mutuo a più lungo termine (consolidando ad esempio lo scoperto di conto e i finanziamenti a breve in un finanziamento pluriennale). Ciò porta spesso ulteriori interessi, ma dà respiro immediato . Attenzione però: a volte queste soluzioni comportano costi nascosti (commissioni elevate, tassi più alti) – vanno valutate attentamente con consulenti per evitare di aggravare l’esposizione .
Riduzione del tasso o revisione condizioni: se il tasso applicato è molto alto (magari vicino a soglie di usura), il debitore può contestare gli interessi eccessivi o anatocistici e usarlo come leva per ottenere una revisione al ribasso. Verificare la presenza di clausole abusive o usurarie (tassi, penali, spese occultate) può fornire argomenti in una trattativa stragiudiziale finalizzata a ridurre il debito residuo .
Accordi ex art. 67 o 182-bis CCII: in sede di procedure di ristrutturazione del debito (vedi oltre), le banche sono spesso creditori strategici. Si può coinvolgerle in un accordo di ristrutturazione dei debiti omologato dal tribunale, che garantisca anche per loro un certo recupero. Le banche tendono ad aderire se il piano è credibile: ad esempio, possono accettare un haircut (taglio del credito) o una conversione del credito in capitale (debt-to-equity) se pensano che l’azienda risanata possa tornare a produrre utili. L’omologazione rende l’accordo vincolante anche per eventuali dissenzienti se si raggiungono le maggioranze di legge .
Garanzie statali e ristrutturazioni: valutare se l’azienda può accedere a strumenti come il Fondo di Garanzia PMI (che copre in parte l’esposizione) o a finanziamenti agevolati per rimpiazzare debiti onerosi con debiti meno onerosi. Anche interventi di nuovi investitori o il supporto di una finanza esterna nel concordato possono rassicurare le banche (spesso i creditori finanziari chiedono che i soci mettano nuova finanza “fresh money” per accettare un piano).

Caso particolare – leasing: se l’azienda ha macchinari o automezzi in leasing e non paga i canoni, la società di leasing può risolvere il contratto e reintegrare nel possesso dei beni (le clausole lo prevedono). Il debitore perderà quindi l’attrezzatura, con danno operativo. A volte conviene restituire volontariamente beni in leasing non più sostenibili, per ridurre almeno l’esposizione futura (il lessor li rivenderà e scalerà il ricavato). Attenzione però: nelle procedure concorsuali, i contratti di leasing possono essere sospesi o proseguiti; in concordato l’impresa può chiedere di mantenerli se necessari alla continuità, con accordo del lessor.

Garanzie personali – come proteggersi: se l’imprenditore o i soci hanno firmato garanzie personali, è opportuno parlare anche a nome loro nella negoziazione con la banca. Obiettivo può essere ottenere la liberazione del fideiussore in cambio di pagamenti (ad es. offrire un pagamento parziale subito, ottenendo saldo e stralcio del debito e contestuale liberatoria per il garante). Spesso i privati sono disponibili a mettere risorse proprie se questo li solleva dalla spada di Damocle della fideiussione. Nell’ambito di concordati preventivi, la legge consente ai soci di apportare nuova finanza a fondo perduto per migliorare la soddisfazione dei creditori (minimo 10% dell’attivo nel liquidatorio) : ciò indirettamente li tutela, perché massimizzando il rimborso ai creditori riduce la parte non pagata che essi, come garanti, sarebbero chiamati a pagare. Va però valutato caso per caso con esperti legali per evitare pagamenti dei soci che possano essere considerati pagamenti preferenziali (se fatti a ridosso dell’insolvenza solo a favore delle banche potrebbero essere problematici).

In conclusione, i creditori finanziari sono tra i più strutturati e agguerriti: dispongono di uffici legali interni, di robuste garanzie contrattuali e spesso di poter contrattuale (possono far fallire l’azienda se non collabora). La chiave per il debitore è non attendere la rottura totale: appena si prevedono difficoltà di rimborso, meglio avvisare la banca e provare a ridiscutere il piano. Un negoziato ben condotto può portare a soluzioni win-win (temporanee sospensioni, allungamenti) che evitano immediate azioni legali e danno all’impresa tempo per riorganizzarsi finanziariamente . Nel prossimo capitolo vedremo gli strumenti formali di ristrutturazione predisposti dalla legge, che spesso coinvolgono proprio i creditori bancari in modo disciplinato.

Altre passività da considerare

Oltre alle categorie principali sopra viste, un’azienda in crisi potrebbe avere:
Debiti verso dipendenti (retribuzioni non pagate, TFR): questi sono debiti privilegiati in caso di procedura concorsuale. I dipendenti possono mettere in mora l’azienda o anche dimettersi per giusta causa se non ricevono lo stipendio, e fare vertenza per le somme. In caso di concordato o fallimento, come detto interviene il Fondo di Garanzia INPS a tutela (ma poi l’INPS si surroga). È fondamentale includere eventuali arretrati verso dipendenti in un piano di risanamento, sia per motivi legali che etici e operativi (dipendenti non pagati difficilmente proseguiranno l’attività con impegno).
Debiti fiscali locali (IMU, TARI ecc.): solitamente gestiti dai Comuni o concessionari locali, con poteri di ingiunzione e fermi analoghi. Vanno anch’essi monitorati perché anche i comuni possono insinuarsi nel fallimento o sollecitare pagamenti con ingiunzioni.
Debiti verso soci o parti correlate: ad esempio finanziamenti soci. Attenzione: i finanziamenti dei soci in una S.r.l. sono postergati per legge (art. 2467 c.c.) se fatti in momento di sottocapitalizzazione. Ciò significa che, in caso di insolvenza, vanno soddisfatti dopo gli altri crediti chirografari . Inoltre, se l’impresa rimborsa ai soci tali prestiti prima della crisi, tali atti possono essere revocati dal curatore perché pregiudizievoli ai creditori. Quindi per i soci-creditori è spesso preferibile convertire il credito in capitale o rinunciarvi, all’interno di un piano di risanamento, piuttosto che sperare di essere pagati al 100%.
Debiti contestati o potenziali (contenzioso in corso): es. liti tributarie pendenti, cause civili contro l’azienda (risarcimenti danni, penali contrattuali). Occorre mapparli: se c’è il rischio di dover pagare in futuro, vanno considerati nel piano. A volte, procedere con un concordato preventivo permette di gestire anche questi crediti in modo soddisfatto parziale (se il credito è contestato, può essere messo tra gli chirografari e soddisfatto pro-quota, salvo poi definire la sorte a seconda dell’esito della causa).

Tabella riepilogativa – Tipi di debito e conseguenze principali:

Tipologia debitoCreditori & PoteriConseguenze del mancato pagamentoResponsabilità personale
Tributari (Erario)Agenzia Entrate (accertamento); Agenzia Entrate-Riscossione (cartelle) . Poteri speciali: ipoteca, fermo, pignoramento senza giudice . Può istigare fallimento.Sanzioni e interessi elevati . Blocco DURF . Aggressione rapida beni azienda. Rischio fallimento se insolvente.Art.36 DPR 602/73: amministratori/liquidatori responsabili se mala gestio . Ex soci responsabili pro-quota se liquidazione (Cass. SU 3625/2025) . Reati tributari se omesso versamento oltre soglie .
Contributivi (INPS/INAIL)INPS/INAIL (avvisi di addebito); riscossione tramite Agenzia Riscossione. Poteri: come sopra (ipoteca, pignoramento). Segnalazione perdita DURC.Sanzioni civili (aggi e interessi) pesanti. Blocco DURC ⇒ esclusione appalti/pagamenti. Azioni esecutive su beni. Intervento Fondo Garanzia per dipendenti in caso di insolvenza.Liquidatori/amministratori responsabili se pagano altri prima dei contributi . Reato omesso versamento > €10k (amministratore) . Eventuale estensione art.36 DPR 602/73 per contributi (prassi).
Bancari/FinanziariBanche, leasing, factor. Spesso con garanzie (ipoteche, pegni, fideiussioni). Poteri: revoca fidi, decadenza termine, esecuzione immediata su beni dati in garanzia.Segnalazione a Centrale Rischi (blocco nuovo credito). Pignoramento beni ipotecati/pegno . Escussione fideiussioni (danni a soci garanti). Revoca affidamenti = crisi liquidità immediata.Nessuna responsabilità diretta se no garanzie personali, ma fideiussioni tipiche: soci/amministratori garanti rischiano patrimonio proprio. Possibile azione di responsabilità se amministratore aggravò indebitamento ingiustificatamente (danno a società).
Fornitori commercialiFornitori vari (merce, servizi). Poteri: sospendere forniture, recesso contratti, ingiunzione pagamento, istanza fallimento se >€30k totale debiti .Interruzione forniture vitali (fermo produzione). Decreti ingiuntivi con pignoramenti (mobiliari, su crediti verso clienti). Reputazione commerciale danneggiata. Rischio fallimento se insolvenza conclamata .No responsabilità personale diretta (srl/spa), salvo pagamenti preferenziali dolosi (bancarotta preferenziale penale per amministratore). Soci garanti (es. se hanno garantito fornitori, raro) rischiano come per banche.
Dipendenti (salari/TFR)Dipendenti, sindacati. Poteri: ingiunzione tramite giudice lavoro, se stipendi non pagati. Privilegio in procedure concorsuali.Vertenze di lavoro, decreti ingiuntivi. Possibile dimissioni in massa → perdita forza lavoro. Intervento INPS per TFR/mensilità (surroga INPS come creditore).Amministratori: possibili profili di responsabilità per non aver depositato bilanci o per false comunicazioni se stipendi non pagati emergono poi (ma non responsabilità diretta sul debito). Se stipendi trattenuti e non versati contributi → reato come sopra.
Altro (fisco locale, ecc.)Comuni (IMU/TASI), Agenzia Entrate (altri tributi minori), altri enti. Poteri: ingiunzioni fiscali (L. 146/99) tramite concessionari locali.Simile a tributi statali ma su scala minore: pignoramenti su conti o fermo auto per multe non pagate, ecc.Come tributi: amministratori non responsabili diretto se non per malversazioni specifiche; ex soci per debiti locali secondo stesse regole art. 2495 c.c.

(Tabella 1: Principali tipologie di debito d’impresa, poteri dei creditori e implicazioni per la società e i soggetti coinvolti.)

Strumenti per evitare il fallimento e risanare l’azienda

Di fronte a una situazione di debiti insostenibili, un imprenditore ha essenzialmente due vie: gestire privatamente la crisi (accordi stragiudiziali con i creditori, dilazioni informali, rifinanziamenti) oppure utilizzare gli strumenti legali “concorsuali” o para-concorsuali messi a disposizione dal nostro ordinamento. Il Codice della Crisi e dell’Insolvenza (CCII) ha rinnovato e ampliato questi strumenti con l’intento di anticipare l’emersione della crisi e favorire soluzioni che evitino la dispersione del patrimonio produttivo . In questa sezione esamineremo le opzioni disponibili, dai piani concordati privatamente fino alle procedure giudiziali vere e proprie, evidenziando per ciascuna quando conviene e come funziona.

Approcci stragiudiziali informali

1. Rinegoziazione diretta con i creditori: è la via più immediata e flessibile. L’imprenditore (magari con l’assistenza di un advisor finanziario e legale) contatta i principali creditori per concordare nuove scadenze o riduzioni del debito. Può assumere la forma di un piano di rientro firmato tra le parti, in cui l’azienda si impegna a pagare in rate mensili/trimestrali un certo importo fino a saldo. Spesso tali accordi includono una remissione parziale (il creditore accetta, per esempio, il 70% del dovuto in cambio della puntualità sul piano). Vantaggi: riservatezza, rapidità, nessun costo di procedura o intervento del tribunale. Svantaggi: è necessario che tutti o la maggior parte dei creditori chiave aderiscano, altrimenti lo sforzo potrebbe essere vano (basta un creditore importante che aggredisce per far saltare il tavolo). Inoltre, tali accordi non vincolano i dissenzienti: un creditore che non sottoscrive può comunque agire per conto proprio. Attenzione: il pagamento dilazionato concordato stragiudizialmente con un creditore non blocca eventuali azioni di altri creditori; per questo se la situazione è estesa, bisogna valutare soluzioni più globali.

2. Piano di risanamento “attestato” (art. 56 CCII, ex art. 67 l.f.): è un istituto peculiare previsto dalla legge. Si tratta di un piano industriale e finanziario redatto dall’impresa, con l’obiettivo di risanarla, che viene attestato da un professionista indipendente (un revisore o esperto che certifica la fattibilità e veridicità dei dati). Questo piano può prevedere di tutto: ristrutturazione dell’attività, dismissione di asset, rinegoziazione debiti… L’aspetto chiave è che gli atti esecutivi del piano sono esenti da revocatoria fallimentare (art. 166, co.3, lett.d) CCII, ex art.67 l.f.) . In altre parole, se l’azienda in crisi esegue certi pagamenti o operazioni secondo un piano di risanamento attestato, e poi comunque fallisce, il curatore non potrà chiederne la restituzione come atto preferenziale. Ciò protegge i creditori che hanno partecipato (ad esempio, se una banca accetta un pagamento ridotto in attuazione del piano, quel pagamento non sarà revocabile). Il piano attestato non richiede omologazione in tribunale: è un accordo privato, la cui efficacia deriva dall’attestazione e dal fatto che i contraenti confidano in essa. È utile quando la crisi non è troppo grave e si riesce a far aderire la maggior parte dei creditori in modo consensuale. Rimane però il problema dei dissenzienti: il piano attestato non li vincola. Inoltre, se la crisi degenera e la società fallisce comunque, il piano funge da esimente per gli atti compiuti ma non impedisce il fallimento stesso.

3. Accordi di ristrutturazione dei debiti (ARD) – art. 57 CCII, ex art. 182-bis l.f.: qui entriamo in uno strumento formale ma ancora basato principalmente sull’accordo coi creditori. L’impresa predispone un accordo con i creditori che rappresentino almeno il 60% dei crediti (oggi la soglia è confermata dal CCII) . L’accordo può prevedere dilazioni, riduzioni e ogni altra forma di soddisfacimento (anche conversione di crediti in quote). Una volta firmato dagli aderenti, l’accordo viene sottoposto al Tribunale per l’omologazione. Il tribunale verifica la regolarità, la fattibilità e che i creditori estranei non siano danneggiati. Se tutto è in ordine, omologa l’accordo, che così acquista efficacia erga omnes: i creditori aderenti sono vincolati nei termini pattuiti; i creditori non aderenti restano fuori, ma beneficiano della moratoria (se prevista) e comunque di solito vengono pagati per intero secondo le scadenze originarie (per legge i creditori estranei devono essere pagati integralmente entro 120 giorni dall’omologa o dalla scadenza originaria) salvo specifiche categorie che possono subire dilazioni . I vantaggi: la procedura è più snella del concordato, c’è riservatezza (fino al deposito in tribunale l’accordo può restare confidenziale) e minor stigma, e soprattutto l’accordo omologato consente eventuali finanziamenti ponte con privilegio prededucibile (ossia se qualcuno finanzia l’impresa durante l’accordo, sarà rimborsato prima in caso di fallimento successivo). Svantaggi: serve raggiungere il 60% di consenso – se i creditori sono molti e dispersi non è facile. Inoltre i creditori estranei potrebbero comunque attivare azioni esecutive prima dell’omologa; per ovviare, la legge consente di chiedere al tribunale misure protettive (simili a quelle del concordato) per bloccarli durante le trattative. Esistono varianti: accordi ad efficacia estesa (art. 61 CCII) che permettono, per certe classi di creditori finanziari, di estendere l’accordo anche ai dissenzienti se certe maggioranze sono raggiunte e gli estranei sono omogenei agli aderenti; accordi agevolati con soglia ridotta al 30% ma con obbligo di soddisfare integralmente gli estranei; transazione fiscale e contributiva inclusa nell’accordo (dove anche l’Erario/INPS possono aderire per la parte di loro competenza, vedi infra). Nel contesto di un’azienda debitrice, l’accordo di ristrutturazione è spesso usato quando c’è un numero relativamente limitato di creditori importanti con cui trovare l’intesa (es. banche, fornitori maggiori), mentre i piccoli creditori verranno pagati regolarmente. Da segnalare che il CCII ha introdotto la possibilità del cram-down fiscale: se l’accordo ha la maggioranza e il Fisco rifiuta irragionevolmente la proposta di transazione che offre almeno quanto otterrebbe in un fallimento, il tribunale può omologare l’accordo anche senza il voto favorevole del Fisco . Questo supera una criticità del passato dove l’erario aveva potere di veto.

4. Moratorie e accordi di settore: talvolta vi sono accordi promossi da associazioni di categoria, o norme ad hoc (es. Piani di rientro con Equitalia per rateizzare cartelle fino a 120 rate , o pace fiscale come la “rottamazione delle cartelle” periodicamente introdotta – l’ultima nel 2023). Questi strumenti sono settoriali ma vanno sempre tenuti presenti: ad esempio, se esce una norma che permette di stralciare sanzioni e interessi sui debiti fiscali (rottamazione) , conviene che la società vi aderisca, perché riduce in modo significativo il debito fiscale da trattare poi eventualmente nel concordato. Nel 2023, ad esempio, con la “Definizione Agevolata 2023” molte imprese hanno ridotto i loro debiti col fisco ai soli importi di imposta, eliminando sanzioni e interessi .

Quando l’approccio informale non basta: se l’azienda ha troppi creditori o situazioni conflittuali, oppure se è imminente un’azione esecutiva devastante (es. aste immobiliari), può essere necessario ricorrere a una procedura concorsuale vera e propria, che offre protezione legale (stay dei creditori) e la possibilità di imporre soluzioni anche ai dissenzienti. Ne discutiamo di seguito.

Composizione negoziata della crisi d’impresa

Una delle novità più significative introdotte di recente (dal D.L. 118/2021, confluito nel CCII) è la Composizione negoziata per la soluzione della crisi . È uno strumento volontario e confidenziale che consente all’imprenditore in difficoltà di farsi affiancare da un esperto indipendente con il compito di facilitare le trattative con i creditori e trovare un accordo di risanamento . Si tratta di una procedura stragiudiziale, nel senso che non comporta subito l’intervento del tribunale se non su richiesta per misure protettive, e che si svolge tramite una piattaforma nazionale gestita dalle Camere di Commercio.

Come funziona in sintesi:
– L’imprenditore (sia società commerciale che imprenditore agricolo) che si trova in condizioni di squilibrio patrimoniale o economico-finanziario (crisi incipiente, anche prima dell’insolvenza conclamata) può presentare istanza tramite la piattaforma telematica dedicata . Deve allegare documentazione contabile aggiornata e una prospettiva di piano di risanamento.
– Un’apposita commissione (presso la CCIAA) nomina un esperto negoziatore, scelto da un elenco nazionale di professionisti indipendenti (commercialisti, avvocati, consulenti) con specifiche competenze.
– L’esperto, entro 2 giorni dall’accettazione, convoca l’imprenditore per analizzare la situazione e successivamente invita i creditori a uno o più incontri . Il suo ruolo è di mediazione: valuta assieme alle parti possibili soluzioni (dilazioni, nuovi finanziamenti, accordi di ristrutturazione, vendita azienda, ecc.).
Riservatezza: l’avvio della composizione negoziata non è pubblico (non viene iscritta subito in registro imprese, salvo si chiedano misure protettive). Ciò tutela la reputazione dell’impresa, che può trattare senza il “marchio” di insolvente. I creditori coinvolti però verranno a conoscenza per via della convocazione e sono tenuti a partecipare in buona fede.
Misure protettive: l’imprenditore può chiedere al tribunale l’applicazione di misure protettive temporanee, ovvero un blocco delle azioni esecutive e cautelari da parte dei creditori (generalmente per un periodo iniziale di 120 giorni, prorogabile fino a 240) . Questo è un punto cruciale: se c’è già un pignoramento in corso o il rischio di uno, l’accesso alla composizione negoziata con misure protettive può congelare la situazione (simile all’effetto del concordato preventivo, ma con meno formalità). Il tribunale concede le misure se ritiene che vi sia una trattativa in corso e che possa portare a soluzione, sentito l’esperto. Durante le misure protettive, i creditori non possono iniziare o proseguire azioni esecutive né acquisire preferenze (il termine del decorso prescrizioni è sospeso per quel periodo) .
Esito: la composizione negoziata può concludersi in vari modi:
Successo: si raggiunge un accordo stragiudiziale con i creditori (ad esempio un accordo di ristrutturazione “semplificato” o un semplice piano attestato con adesione di molti). In tal caso le parti formalizzano gli accordi (privati o con atti notarili se previsti) e l’esperto redige una relazione finale positiva. L’accordo può essere omologato su richiesta se si vuole dargli forza esecutiva, specialmente se coinvolge transazione fiscale. Ma spesso se tutti hanno firmato non serve omologa.
Accesso a procedura concorsuale: se emerge che la soluzione migliore è un concordato preventivo, l’imprenditore può depositare domanda di concordato (anche in bianco) durante o subito dopo la composizione; l’esperto in tal caso relaziona sulle trattative svolte. In alcuni casi si prevede un concordato “in continuità indiretta” ossia la vendita dell’azienda a terzi individuati durante la negoziazione, con pagamento ai creditori tramite concordato.
Insolvenza irreversibile: se l’esperto valuta che l’azienda è insolvente e non ci sono soluzioni praticabili, invita l’imprenditore a desistere (in pratica, a considerare la liquidazione volontaria o l’accesso diretto alla liquidazione giudiziale).
Concordato semplificato per la liquidazione del patrimonio: novità assoluta collegata alla composizione negoziata. Se la trattativa fallisce ma esiste la possibilità di liquidare i beni in modo da offrire ai creditori un soddisfacimento, l’imprenditore può, entro 60 giorni dalla fine delle trattative, proporre al tribunale un concordato “semplificato” liquidatorio senza il voto dei creditori (sarà il giudice a valutare ed eventualmente omologare) . Questa procedura, prevista dall’art. 25-sexies D.L. 118/2021 (trasfuso nel CCII), serve a evitare il fallimento quando comunque c’è un valore da distribuire ma non tempi e margini per un concordato ordinario. I creditori possono opporsi in udienza all’omologa ma non votano. Una recente pronuncia di merito (Trib. Sondrio 28/4/2025) ha confermato l’ammissibilità del concordato semplificato anche se ci sono debiti da finanziamenti soci scaduti (non pregiudica) .

Quando conviene la composizione negoziata: è indicata in fase pre-crisi o crisi iniziale, quando l’impresa vede difficoltà ma è ancora in attività e vuole tentare tutte le strade per continuare. Offre un contesto protetto per parlare con le banche e il fisco prima che sia troppo tardi. Ha costi relativamente bassi (l’esperto ha un compenso fissato per legge, pagato dall’impresa) rispetto a un concordato. E soprattutto consente di tenere riservata la situazione (evitando allarme su clienti, fornitori e dipendenti). D’altro canto, richiede collaborazione: se i creditori (o l’imprenditore stesso) non collaborano in buona fede, la procedura non produce atti vincolanti per loro. È quindi sconsigliata se ci sono creditori fortemente ostili o che preferiscono attaccare per prime (in quei casi meglio un concordato preventivo immediato con protezione giudiziaria più forte). La legge prevede anche che, durante la composizione, l’organo di controllo societario (es. collegio sindacale) vigili e in caso di inerzia dell’imprenditore possa segnalare la necessità di prendere iniziative.

In ogni caso, la composizione negoziata si è rivelata, nei primi due anni di applicazione, uno strumento prezioso per salvare aziende che con il vecchio sistema sarebbero fallite senza tentare soluzioni. I comunicati Unioncamere 2025 evidenziano centinaia di imprese che hanno risolto la crisi tramite accordi raggiunti con l’ausilio dell’esperto . Nel contempo, alcune hanno dovuto comunque liquidare ma in maniera ordinata. Insomma, è una freccia aggiuntiva all’arco del debitore per guadagnare tempo e spazio di manovra in sicurezza.

Il concordato preventivo

Il concordato preventivo è la più nota procedura concorsuale di risanamento o liquidazione concordata. Previsto dalla legge fallimentare storica e ora disciplinato dagli artt. 84 e ss. CCII, esso consente all’imprenditore insolvente o in crisi di proporre ai creditori un piano per soddisfarli, in alternativa al fallimento, sotto la supervisione del tribunale e con il voto dei creditori. Il concordato preventivo può essere di due tipi fondamentali: in continuità aziendale (l’azienda prosegue la sua attività, direttamente o indirettamente) oppure liquidatorio (cessazione dell’attività e liquidazione del patrimonio ai creditori).

Effetti immediati – perché è un “scudo”: quando un’azienda deposita un ricorso per concordato preventivo (sia esso con piano immediato o “con riserva” ex art. 44 CCII, il cosiddetto concordato in bianco), il tribunale può concedere subito i benefici di legge, tra cui: la protezione del patrimonio dalle azioni esecutive individuali (automatic stay) e dalle azioni cautelari ; il divieto per i creditori di acquisire ipoteche giudiziali o privilegi se non concordati; l’azienda rimane in possesso dei beni (diversamente dal fallimento) ma è sotto osservazione di un commissario giudiziale nominato dal tribunale. Questo consente all’imprenditore di respirare: nessuno può pignorare o aggredire i beni durante il concordato, e l’impresa può continuare ad operare, incassare crediti e pagare le spese correnti, anche se con alcune limitazioni (atti di straordinaria amministrazione richiedono autorizzazione del giudice). Insomma, il concordato sospende la “forca” dei creditori e unisce la massa dei debiti in un’unica procedura.

Concordato in continuità aziendale (art. 84 CCII): la proposta prevede che l’azienda non venga liquidata ma prosegua l’attività, così da generare valore per pagare i creditori (in tutto o in parte). Può essere continuità diretta (lo stesso debitore continua a gestire l’impresa durante e dopo il concordato) oppure indiretta (si prevede la cessione o conferimento dell’azienda a un terzo, che la proseguirà – tipicamente un investitore – e con il ricavato si pagano i creditori). Il CCII incoraggia fortemente soluzioni in continuità, perché preservano i posti di lavoro e l’indotto . La regola di base è che la continuità sia economicamente vantaggiosa per i creditori rispetto alla liquidazione: deve dare un ritorno maggiore o comunque non inferiore a quello di una pura vendita spezzatino . Nel concordato in continuità non vi sono soglie di pagamento minimo per i chirografari (teoricamente potrebbero prendere anche percentuali basse, purché dimostrato che è il meglio possibile); l’assenza di soglie rende possibile salvare imprese anche molto decotte ma con prospettive, poiché i creditori potrebbero accettare di sacrificarsi confidando nella prosecuzione. Durante il concordato in continuità l’impresa può essere autorizzata a contrarre finanziamenti prededucibili, vendere beni non strategici, sciogliersi da contratti onerosi (tutto con approvazione del tribunale) per aiutare il risanamento.

Concordato liquidatorio (art. 84 ult. co. CCII): la proposta è di liquidare tutto l’attivo dell’azienda e distribuire il ricavato ai creditori, dopodiché l’impresa cessa. La legge – per evitare abusi, dato che un concordato liquidatorio è simile a un fallimento volontario – prevede requisiti stringenti:
1. Pagamento minimo del 20% ai chirografari . Ciò significa che, stimate le attività liquidabili e i costi, la proposta deve garantire almeno il 20% dell’ammontare dei crediti chirografari (non privilegiati) . Sotto tale soglia il concordato non è ammissibile e si dovrà andare in liquidazione giudiziale. Nota: il CCII inizialmente aveva ipotizzato 10%, ma il dato finale confermato è 20%, in continuità con la previgente disciplina .
2. Apporto di finanza esterna almeno del 10% dell’attivo . Ciò vuol dire che i soci o terzi devono mettere risorse aggiuntive pari ad almeno un decimo del valore dei beni da liquidare, per aumentare il dividendo ai creditori. Questo “premio” serve a rendere il concordato liquidatorio un po’ più conveniente di un fallimento (dove tale apporto non ci sarebbe) . Se l’imprenditore non è in grado di offrire questa finanza esterna, il concordato liquidatorio non è possibile a meno di usare l’eccezione del concordato semplificato post-negotiation (che però è un caso particolare).

Inoltre, la durata di un concordato liquidatorio non può superare 5 anni (6 anni in casi eccezionali) per evitare dilazioni eccessive. Va detto che la prassi attuale vede raramente concordati puramente liquidatori: spesso si cerca almeno una continuità indiretta, oppure si va direttamente a liquidazione giudiziale se non si hanno i requisiti.

Iter procedurale in breve: una volta depositata la domanda e ottenuto il decreto di ammissione, si nominano gli organi (giudice delegato, commissario giudiziale). Il commissario raccoglie le adesioni e i voti dei creditori sulla proposta (il CCII consente il voto telematico, da esprimere entro un termine) . Serve il voto favorevole dei creditori che rappresentino la maggioranza dei crediti ammessi al voto (esclusi i non votanti come erario se non fa transazione, ecc.). Se ci sono classi, basta la maggioranza per classi purché almeno la metà delle classi approvi. Una volta approvato, si va all’omologa dal tribunale: qui si esamina anche l’eventuale opposizione di creditori contrari. Se il tribunale omologa, il concordato diventa vincolante per tutti i creditori anteriori (anche i dissenzienti) e viene eseguito sotto il controllo di un liquidatore o dell’amministratore a seconda dei casi. Se i creditori non approvano o il tribunale nega l’omologa (perché ad es. il piano è inattuabile o contrario a norme), il concordato fallisce e il tribunale dichiara la liquidazione giudiziale (salvo nel frattempo il debitore non proponga conversione in liquidazione semplificata se era in negoziazione, come detto). Una recente pronuncia della Cassazione (Cass. 19607/2025) ha chiarito che se pende appello contro il diniego di omologa ma intanto l’impresa viene dichiarata insolvente, quell’appello diventa improcedibile: l’apertura della liquidazione giudiziale “assorbe” ogni questione sul concordato negato . Insomma, una volta che si “scivola” in fallimento, il concordato si chiude definitivamente.

Transazione fiscale e contributiva nel concordato: merita una nota il fatto che dentro un concordato è possibile includere una proposta al Fisco e agli enti previdenziali di pagamento parziale dei loro crediti privilegiati (transazione fiscale) . Prima era controverso se si potesse falcidiare l’IVA o i contributi; oggi il CCII lo consente, purché l’Erario non ottenga meno di quanto prenderebbe in liquidazione giudiziale . Se l’Amministrazione rifiuta, come detto il tribunale può forzare (cram-down) se la proposta è conveniente . Questo permette di chiudere concordati anche con forte esposizione pubblica, cosa prima difficilissima.

Vantaggi per il debitore nel concordato:
– Sospensione immediata di pignoramenti e azioni esecutive , evitando la dispersione dei beni (nessun creditore può avvantaggiarsi sugli altri).
– Possibilità di risolvere contratti gravosi (es. affitti passivi troppo cari) con autorizzazione, liberando risorse.
– Riduzione dei debiti chirografari (i creditori concorrenti accettano di prendere meno) e anche di parte dei privilegiati se c’è transazione fiscale.
Tutela del patrimonio personale dell’imprenditore: finché l’azienda sta nel concordato, i creditori non possono escutere i garanti (beneficio indiretto, purché il concordato non preveda diversamente). Inoltre, se il concordato viene eseguito, l’imprenditore evita le responsabilità penali connesse al fallimento (ad es. non ci sarà bancarotta, perché non c’è fallimento; restano solo eventuali reati fiscali pregressi se non sanabili).

Svantaggi/limiti:
– È una procedura complessa, costosa (onorari di commissari, legali, periti) e pubblica (iscrizione al Registro imprese, pubblicità su sito tribunale). Questo può creare allarme in controparti commerciali (anche se l’azienda in concordato può continuare a operare, spesso fornitori e clienti diventano diffidenti).
– L’esito non è garantito: serve convincere i creditori a votare sì. Se il piano non è credibile o i creditori pensano di ottenere di più liquidando, voteranno contro.
– Gli amministratori durante il concordato sono vincolati e sorvegliati; eventuali atti in frode ai creditori (es. nascondere attivi, distrarre beni) portano alla revoca del concordato e immediato fallimento, con in più sanzioni penali (bancarotta concordataria).
– I tempi: un concordato medio dura 1-2 anni per arrivare all’omologa e altri anni per completare i pagamenti. Durante questo periodo l’azienda è in una sorta di limbo. Se è in continuità, deve comunque generare utili per rispettare il piano (il tribunale chiederà report periodici). In caso di scostamenti, rischia la risoluzione del concordato e il fallimento successivo.

In generale, il concordato preventivo conviene quando l’impresa ha ancora valore, da salvare integralmente o vendere, e i creditori possono accettare un compromesso perché intravedono un vantaggio. È la classica soluzione per crisi di medie dimensioni: ad esempio, l’azienda del nostro caso (contenitori in plastica) se ha un marchio, know-how e clienti, potrebbe cercare un investitore che porti denaro nuovo per rilevarla in concordato, pagare i creditori al 40-50%, mantenere il business in vita e rilanciarlo. Se invece l’azienda è completamente decotta, senza prospettive, difficilmente i creditori voteranno un concordato liquidatorio al 20%: preferiranno il fallimento sperando in azioni di responsabilità verso amministratori o altre sorprese positive.

Nota: esiste anche il concordato minore nel Codice della Crisi, riservato ai debitori non fallibili (imprese minori sotto soglie). È analogo concettualmente ma più semplificato. Nel nostro contesto assumiamo che l’azienda industriale superi le soglie di fallibilità (vedi sotto), quindi consideriamo il concordato preventivo “ordinario”.

La liquidazione giudiziale (ex fallimento) e l’esdebitazione del debitore

Se nessuna delle soluzioni di risanamento o accordo riesce, o se si arriva troppo tardi, si giunge alla liquidazione giudiziale, nome attuale del fallimento. Questa procedura, lungamente considerata la fine ingloriosa di un’impresa, è in realtà un istituto che mira a liquidare il patrimonio residuo in modo ordinato e paritario, distribuendo il ricavato ai creditori secondo le cause di prelazione. Dal punto di vista del debitore, la liquidazione giudiziale comporta la spogliazione dell’imprenditore dalla gestione: il tribunale nomina un curatore che amministra l’attivo, e gli amministratori perdono i poteri. L’azienda di solito cessa l’attività, salvo l’esercizio provvisorio disposto eccezionalmente per non distruggerne l’avviamento (ma in pratica se c’era possibilità di continuare, si sarebbe fatto un concordato in continuità…).

Conseguenze principali:
– I creditori non possono più agire individualmente ma devono insinuarsi al passivo entro termini stabiliti. Ogni credito viene vagliato dal giudice delegato e dal curatore.
– I beni della società vengono venduti all’asta o trattativa (secondo piani di realizzo), e il ricavato viene distribuito prioritariamente ai creditori privilegiati (ipotecari, privilegiati generali come dipendenti, Erario, ecc.) e solo se avanza qualcosa ai chirografari.
– Vengono avviate dal curatore possibili azioni recuperatorie: azioni di responsabilità contro gli amministratori se hanno cagionato danni (ad es. per aver aggravato il dissesto, cfr art. 2486 c.c., oppure per atti di mala gestio vari) ; azioni revocatorie per riprendersi pagamenti preferenziali fatti nei 6 mesi/1 anno precedenti; azioni contro terzi debitori ecc. Questo spesso è l’interesse residuo dei creditori chirografari: sperare che il curatore recuperi qualcosa da cause.
– Gli amministratori e i liquidatori possono essere chiamati a rispondere dei danni verso i creditori sociali (art. 2394 c.c. per S.p.A., o 2476 c.c. per S.r.l.), ad esempio per aver tardato la dichiarazione di insolvenza erodendo patrimonio. La Cassazione (sent. 30201/2017) ha affermato che l’amministratore che continua l’attività nonostante la perdita integrale del capitale risponde dei debiti aggiuntivi contratti in quel periodo . Ciò significa che se la nostra azienda produceva perdite e aveva l’obbligo di scioglimento già magari un anno prima del fallimento, gli amministratori potrebbero dover risarcire i creditori per l’aggravio di debiti in quell’anno .
Sanzioni personali e inibizioni: la sentenza di fallimento comporta per l’imprenditore (persone fisiche coinvolte, es. socio accomandatario, imprenditore individuale) alcune incapacità civili temporanee (non può fare l’imprenditore per un periodo, ecc.). Inoltre, se emergono condotte fraudolente, si apre un procedimento penale per bancarotta. La bancarotta fraudolenta è un reato grave (fino a 10 anni di reclusione) che scatta se l’imprenditore ha distratto beni, falsificato scritture, preferito creditori, o aggravato dolosamente il dissesto prima del fallimento. Anche la bancarotta semplice (per imprudenza o mala gestione senza dolo) è prevista. Dunque, il fallimento può portare l’ex amministratore dalla padella (debiti) alla brace (processo penale).

Esdebitazione: una luce in fondo al tunnel per il fallito onesto. Il CCII prevede che, chiusa la liquidazione giudiziale, l’imprenditore (persona fisica, o il socio illimitatamente responsabile) possa ottenere l’esdebitazione, ovvero la liberazione dai debiti residui non soddisfatti . Già la legge fallimentare prevedeva questo beneficio, ora automatico salvo eccezioni: se il debitore collabora durante il fallimento, non commette irregolarità gravi, e non ha frodato, al termine (di norma massimo 3 anni di durata procedura ) ottiene la cancellazione dei debiti rimasti insoddisfatti. Ciò consente un “fresh start” all’ex imprenditore. Ma attenzione: l’esdebitazione riguarda il debitore fallito. Nel caso di società di capitali, la società in liquidazione giudiziale si estingue e non ha bisogno di esdebitazione (cessa di esistere con i debiti rimasti); i soci di S.r.l. non hanno debiti personali (salvo garanzie o responsabilità ex lege già discusse). Quindi l’esdebitazione rileva soprattutto per l’imprenditore individuale o i soci illimitatamente responsabili di società di persone, che possono liberarsi dai debiti personali post-fallimento . Nel nostro scenario di azienda di capitali, l’esdebitazione potrebbe riguardare gli amministratori solo per i debiti che siano stati a loro addebitati (ad es. se anche essi falliscono per estensione o coobbligazione).

In sintesi, la liquidazione giudiziale è l’ultima spiaggia quando non c’è più nulla da negoziare. Dal punto di vista del debitore, evitarla è preferibile per conservare controllo e reputazione, ma se diviene inevitabile conviene collaborare attivamente con il curatore, evitare ogni comportamento ostruzionistico, e puntare a chiudere la procedura nel modo più rapido possibile chiedendo poi l’esdebitazione (se persona fisica). Per molti imprenditori, il fallimento era una “morte civile”; oggi con le nuove norme è visto come un evento da normalizzare, tant’è che perfino l’istituto del fallito – con tutte le accezioni negative – è stato abolito in termini lessicali. Rimane però ovviamente l’impatto economico e personale (perdita dell’impresa e possibili guai legali). Questa guida mira appunto a dare strumenti per scongiurare la liquidazione giudiziale o comunque arrivarci minimizzando i danni.

Soglie di fallibilità: è importante ricordare che non tutte le imprese possono essere assoggettate a liquidazione giudiziale. Il CCII (art. 2, c.1, d) esclude le imprese minori che restano sotto certi parametri: attivo annuo ≤ €300k, ricavi ≤ €200k, debiti ≤ €500k (negli ultimi 3 anni) . Inoltre, come visto, c’è la soglia minima di €30k di debito scaduto . Dunque, se la nostra azienda di contenitori in plastica fosse molto piccola e sotto questi limiti, i creditori non potrebbero chiederne la liquidazione giudiziale; al massimo potrebbe accedere al “concordato minore” o alle procedure di sovraindebitamento come la liquidazione controllata. Quest’ultima è la versione della liquidazione per i non fallibili: simile ad un fallimento, ma con procedure semplificate e la possibilità per il debitore di liberarsi dei debiti residui immediatamente. Nel luglio 2025, i limiti dimensionali sono rimasti quelli storici , ma vanno controllati perché il Ministero può aggiornarli triennalmente. In ogni caso, la società media (soprattutto una S.r.l. industriale) di solito li supera, quindi rientra nel regime ordinario.

Confronto pratico tra le soluzioni concorsuali e accordi

Per aiutare a visualizzare quando usare cosa, presentiamo una tabella comparativa tra i vari strumenti di gestione della crisi:

StrumentoCos’èChi decideProtezione da azioni dei creditoriOmologazione tribunale?Vincola dissenzienti?Percentuale pagamento debitiContinuità aziendale
Piano attestato di risanamento (art. 56 CCII)Piano privato attestato da esperto indipendente .Debitore + creditori che aderiscono.No stop legale automatico (puramente volontario).No (atto privato).No (solo aderenti impegnati).Libera (decisa da accordi).Possibile (piano di rilancio).
Accordo di ristrutturazione (art. 57 CCII)Accordo con ≥60% crediti, omologato da tribunale .Debitore propone, creditori ≥60% aderiscono, giudice omologa.Sì, se richiesto (misure protettive simili al concordato durante trattativa).Sì, omologazione necessaria da parte del tribunale.No, estranei non vincolati salvo casi speciali (ma devono essere pagati entro 120gg dall’omologa) .Di solito pagamento integrale estranei; aderenti secondo accordo (anche parziale).Possibile (spesso accordi per continuare attività con ristrutturazione debito).
Composizione negoziataProcedura volontaria con esperto mediatore .Debitore + creditori con aiuto di esperto.Sì, se richiesto: misure protettive fino 240gg .No (a meno di omologa eventuale di accordi raggiunti, non obbligatoria).No, è volontaria: accordi finali vincolano chi li firma.Da negoziare caso per caso (anche stralci o dilazioni).Sì, scopo principale è mantenere continuità aziendale.
Concordato preventivo (continuativo)Procedura concorsuale con piano di prosecuzione attività .Debitore propone; creditori votano; giudice omologa .Sì, automatico dal ricorso: blocco immediato pignoramenti .Sì, omologa dal tribunale dopo voto creditori.Sì, tutti i creditori anteriori sono vincolati dall’omologa (anche chi ha votato no).Variabile, nessun minimo per chirografari (deve essere >0 e > di liquidazione) .Sì, diretta o indiretta (azienda continua).
Concordato preventivo (liquidatorio)Procedura concorsuale di sola liquidazione beni .Come sopra.Sì, protezione totale come sopra.Sì.Sì, come sopra.≥20% chirografari + 10% apporto esterno .No, l’attività cessa salvo esercizio provvisorio breve per vendere meglio.
Concordato semplificato (post-neg.)Concordato liquidatorio senza voto creditori (solo se negoziazione fallita) .Debitore propone, tribunale approva o rigetta (creditori possono solo opporsi).Sì, analogamente (richiede misure protettive dalla composizione in essere).Sì, decisione giudice in luogo del voto.Sì, dopo omologa vincola tutti.Nessun minimo esplicito in legge (ma deve essere comunque il max ottenibile per evitare fallimento).No (è liquidatorio puro).
Liquidazione giudiziale (fallimento)Procedura liquidatoria giudiziaria.Tribunale su ricorso creditore o debitore.Sì, dall’apertura tutte azioni individuali si convertono nella procedura collettiva.Sì, ma è sentenza dichiarativa, non c’è “accordo”.Sì, tutti creditori partecipano al concorso.Dipende dall’attivo reale; spesso <10% per chirografari.No (cessazione attività, salvo casi marginali di esercizio provvisorio).

(Tabella 2: Confronto tra i principali strumenti di gestione della crisi d’impresa.)

Come si nota, esiste una sorta di scala di intensità: si parte da strumenti più flessibili e consensuali (piano attestato, accordi stragiudiziali) con bassa interferenza giudiziale, ma anche minor capacità di imporre soluzioni; si sale a strumenti ibridi (accordi omologati, composizione negoziata) e infine a quelli concorsuali pieni (concordato, liquidazione) con forte intervento del tribunale e potere di vincolo sui creditori. La scelta dipende dalla gravità della situazione e dal grado di cooperazione dei creditori.

Nel prossimo capitolo approfondiremo l’aspetto delle responsabilità personali di amministratori e soci, complementare alle procedure: capiremo come chi guida l’azienda deve comportarsi per non incorrere in sanzioni o rischi patrimoniali aggiuntivi.

Responsabilità patrimoniale di amministratori e soci

Abbiamo più volte accennato al fatto che, sebbene la S.r.l. o S.p.A. sia responsabile con il suo patrimonio per i debiti (principio della autonomia patrimoniale), esistono eccezioni dove amministratori o soci rispondono coi propri beni. Approfondiamo questo tema cruciale, soprattutto dal punto di vista del debitore che vuole difendersi: conoscere i confini della propria responsabilità aiuta a prendere decisioni (ad esempio se conviene mettere risorse personali per sanare debiti, o se c’è rischio concreto di azioni dirette).

Doveri degli amministratori in situazione di crisi

Gli amministratori di società hanno per legge l’obbligo di gestire con diligenza e prudenza, preservando l’integrità del patrimonio sociale (art. 2392 c.c. per Spa, art. 2476 c.c. per Srl). Con le riforme recenti, è stato introdotto l’art. 2086 c.c. comma 2, che impone all’imprenditore collettivo di adottare adeguati assetti organizzativi idonei a prevenire la crisi e attivarsi senza indugio in caso di perdita di continuità. In caso di inadempienza, gli amministratori possono essere ritenuti responsabili verso la società e verso i creditori sociali. In pratica:
Se la società fallisce (liquidazione giudiziale), il curatore può esercitare l’azione di responsabilità contro gli amministratori chiedendo danni (art. 147 CCII, ex art. 146 l.f.), danni che poi vanno a beneficio dei creditori . Ad esempio, danno per mala gestio tributaria: come visto, se l’amministratore non paga le tasse avendo liquidità e fa maturare sanzioni e interessi, la società subisce un danno pari a quelle sanzioni ; il curatore può chiedergli di risarcirlo, così i creditori recuperano quella quota . Oppure, danno da prosecuzione indebita: se la società aveva perso il capitale (obbligo di scioglimento ex art. 2482-ter c.c. in Srl) e l’amministratore ha continuato l’attività facendo altri debiti, può essere responsabile di quei debiti “nuovi” che i creditori non avrebbero avuto se la società fosse stata liquidata tempestivamente . Una massima del Tribunale di Napoli 2022 recita proprio che l’amministratore che ha proseguito illegittimamente l’attività risponde dei debiti erariali non pagati maturati in quel periodo .
Se la società NON fallisce (ad esempio perché si chiude in bonis o con concordato), i creditori sociali normalmente non possono agire direttamente contro gli amministratori (l’azione di responsabilità spetta alla società stessa o, nel concordato, eventualmente a un liquidatore se nominato). Tuttavia, esiste l’azione ex art. 2394 c.c. (azione dei creditori sociali): quando il patrimonio sociale risulta insufficiente a soddisfarli, i creditori possono far causa agli amministratori per atti di gestione colposi che abbiano pregiudicato il patrimonio. Questa azione in pratica si sovrappone a quella del curatore ma può essere esercitata solo se non c’è fallimento (se c’è fallimento la esercita il curatore). Quindi un amministratore potrebbe trovarsi citato in giudizio dai creditori se la società venisse liquidata volontariamente senza attivo sufficiente. La difesa sta nel dimostrare di aver gestito correttamente e che l’insufficienza patrimoniale deriva da fattori non imputabili a lui.

Responsabilità dei soci: per le società di capitali (Srl, Spa) i soci godono del beneficio della responsabilità limitata. Essi possono perdere al massimo il capitale investito. Tuttavia:
Finanziamenti soci postergati: se i soci, invece di capitalizzare, hanno finanziato l’azienda e poi si fanno restituire i soldi in prossimità dell’insolvenza, il curatore può chiedere la restituzione di quelle somme (erano postergate e andavano lasciate in azienda a copertura delle perdite).
Restituzione di utili non dovuti: se i soci hanno ricevuto utili fittizi o dividendi in violazione delle norme (es. utili distribuiti nonostante perdite), devono restituirli (art. 2433 e 2478 c.c.). In caso di insolvenza, il curatore certamente indaga su eventuali riparti agli azionisti prima del crack. Anche i compensi abnormi ai soci-amministratori o operazioni con parti correlate che abbiano drenato cassa possono dar luogo a azioni di revoca o risarcitorie.
Soci garanti: come detto, se un socio ha firmato fideiussioni per la società, quello esula dal concetto di responsabilità limitata: è un’obbligazione volontaria che il socio ha assunto e di cui risponde integralmente con il proprio patrimonio. Non c’è scudo societario che tenga; l’unico modo di liberare il socio garante è pagare il debito societario garantito o trovare un accordo col creditore per liberarlo (ad es. far subentrare altro garante, o estinguere anticipatamente).
Società di persone: se la nostra azienda fosse stata una SNC o SAS, i soci (illimitatamente responsabili, e accomandatari nel caso di SAS) risponderebbero personalmente e solidalmente di tutte le obbligazioni sociali (art. 2291 c.c.). In caso di insolvenza di una SNC, i creditori possono attaccare direttamente i beni dei soci, e il fallimento colpisce anche i soci (fallimento esteso). Questo ovviamente cambia radicalmente lo scenario: qui però presumiamo una società di capitali. Se qualcuno dei lettori fosse socio di una società di persone indebitata, va considerato che il proprio patrimonio personale è immediatamente esposto e le strategie difensive devono comprendere valutazioni sul patrimonio privato (es. separazione beni con il coniuge, trust, fondo patrimoniale – benché questi strumenti abbiano efficacia limitata se posti in essere quando i debiti già esistono, spesso potendo essere revocati).

Responsabilità penale degli organi societari: oltre alle già citate in ambito tributario, se interviene il fallimento possono emergere reati di bancarotta. Anche prima del fallimento però ci sono reati societari generici, ad esempio: false comunicazioni sociali (false scritture di bilancio) – se l’amministratore ha occultato il dissesto falsificando i conti, è un reato che sussiste anche indipendentemente dal fallimento; infedeltà patrimoniale (amministratore che compie operazioni a danno della società per favorire se stesso o altri). In contesti di crisi, certe condotte possono integrare questi reati (es. vendere sottocosto un bene sociale a una società amica per distrarlo dai creditori può essere infedeltà patrimoniale e poi bancarotta). Dunque, il debitore-imprenditore deve stare attento a muoversi sempre nella legalità: non occultare documenti, non distrarre attivi, non preferire occultamente qualcuno. La via maestra è gestire la crisi in modo trasparente e, se si prevedono insolvenze, fare ricorso per tempo agli strumenti di legge (come composizione negoziata, concordato). La normativa attuale valorizza la condotta attiva del debitore: chi ammette la crisi e la affronta con gli strumenti giusti ha molte più chance di evitare guai (anche perché poi risulterà difficile accusarlo di bancarotta fraudolenta se è stato sotto l’egida del tribunale sempre). Al contrario, chi dissipa risorse o indugia colposamente peggiorando il buco rischia sia sul piano civile (azioni di responsabilità) che penale.

Responsabilità dei garanti e terzi coinvolti: spesso in azienda ci sono terzi coobbligati: es. una controllante che garantisce la controllata, oppure i genitori dell’imprenditore che ipotecano la casa a garanzia di un mutuo aziendale, ecc. Queste persone non rientrano nelle procedure concorsuali dell’impresa (se l’impresa fa concordato, i garanti non sono automaticamente tutelati: il creditore potrebbe agire su di loro, salvo chiedere al tribunale una estensione della protezione ai fideiussori, che in alcuni casi è concessa per favorire la ristrutturazione). Ad esempio, in molti concordati i garanti (soci) chiedono e ottengono dal tribunale una sospensione temporanea delle azioni contro di loro, ma alla fine spesso devono contribuire. Dunque, se siete garanti, dovrete considerare vostre strategie parallele: una può essere concordare un saldo e stralcio personale con la banca, separatamente (ma occhio, se pagate la banca fuori dal concordato, potrebbe configurarsi come atto in frode ai creditori concorsuali se fatto di nascosto: va coordinato legalmente). Un’altra è, qualora l’impresa fallisca e voi veniate escussi, valutare una procedura di sovraindebitamento personale (se i debiti eccedono le vostre capacità). Da poco il CCII permette anche al fideiussore escusso di un’impresa poi fallita di accedere all’esdebitazione semplificata se ha pagato per l’impresa.

In definitiva, amministratori e soci di società indebitate devono:
Agire tempestivamente: non aspettare che la situazione degeneri al punto di non ritorno. Questo riduce i rischi di essere accusati di aver aggravato la crisi.
Documentare ogni scelta: tenere verbali, relazioni, consultare esperti, in modo che sia evidente che si è tentato di salvare l’azienda o minimizzare il danno.
Evitare il fai-da-te illegale: niente vendite sottobanco di magazzino per fare cassa nera, niente pagamenti preferenziali sotto banco. Queste mosse spesso emergono (i curatori sono abili a scoprire buchi) e trasformano un problema economico in un problema giudiziario.
Valutare il proprio patrimonio: se l’azienda è destinata a fallire, l’amministratore deve pensare anche a come proteggere onestamente i propri beni: se, ad esempio, la causa del dissesto non è sua colpa, può confidare nell’esdebitazione e quindi nel “perdono” dei debiti personali residui; se invece teme azioni di responsabilità, potrebbe considerare di risarcire la società prima (es. immettendo fondi ora per evitare guai dopo, trattando magari una liberatoria con eventuale liquidatore). Chiaramente su questo è essenziale il consulto legale personalizzato.

Gestione del contenzioso e strategie difensive

Nel corso della crisi, l’imprenditore debitore può trovarsi coinvolto in vari procedimenti legali avviati dai creditori: decreti ingiuntivi, precetti, pignoramenti, istanze di fallimento, ecc. È importante conoscere le mosse difensive possibili per guadagnare tempo o ottenere un esito più favorevole. Qui affrontiamo alcuni casi tipici di contenzioso e come il debitore può difendersi.

Opposizione a decreto ingiuntivo

Se un creditore (fornitore, banca, professionista) ottiene dal giudice un decreto ingiuntivo di pagamento, il debitore ha 40 giorni (o meno, se il decreto è dichiarato provvisoriamente esecutivo) per opporlo. L’opposizione si propone con atto di citazione davanti allo stesso tribunale. Motivi tipici di opposizione: contestare l’esistenza del credito (es. merce non conforme, lavori non eseguiti a regola d’arte), o la quantificazione (errori di calcolo, applicazione di interessi usurari), o anche eccepire compensazioni (se il creditore ha anche debiti verso di noi). L’opposizione trasforma il procedimento in un normale giudizio civile di cognizione: questo sospende l’efficacia esecutiva se il decreto non era esecutivo; se era esecutivo, si può chiedere al giudice la sospensione dell’esecutorietà in corso di causa, provando che l’esecuzione causerebbe danno grave e l’opposizione non è pretestuosa. Opporsi a un decreto è spesso un modo per guadagnare molti mesi o anni (in certe sedi, un’opposizione può durare 1-2 anni in primo grado). È chiaro però che deve esserci un minimo fondamento: opporsi senza ragione solo per perdere tempo può portare a rigetto rapido e aggravio di spese. Ma anche sollevare eccezioni tecniche (ad es. l’inesigibilità immediata, la mancanza di prova documentale sufficiente, ecc.) può bastare a prendere tempo. Nel frattempo, l’impresa potrebbe trovare soluzioni (accordi, procedure concorsuali) e quel contenzioso poi verrebbe assorbito.

Gestione dei pignoramenti

Se un creditore, con titolo esecutivo, notifica un atto di precetto (intimazione a pagare entro 10 giorni) e poi un pignoramento, il debitore deve valutare:
Opposizione all’esecuzione o al precetto: se vi sono vizi formali (es. titolo invalido, notifica nulla) oppure se il debito è già stato pagato o sospeso, si può proporre opposizione ex artt. 615 o 617 c.p.c. per bloccare l’esecuzione. Ad esempio, se la società ha concordato una moratoria con la banca ma questa procede lo stesso, si può far valere l’accordo come motivo di sospensione. Oppure se il pignoramento colpisce beni impignorabili (es. alcuni macchinari se funzionali a un esercizio provvisorio autorizzato). Le opposizioni esecutive vanno fatte molto in fretta (spesso entro 20 giorni dalla notifica dell’atto viziato) e idealmente prima che la vendita sia disposta; inoltre serve chiedere subito sospensione al giudice dell’esecuzione per fermare la procedura in corso.
Conversione del pignoramento: se l’azienda ha liquidità o riesce a farsela prestare, può chiedere di “convertire” il pignoramento depositando una somma pari al dovuto + spese + 1/5 (a garanzia). Così libera i beni pignorati e la somma sostituisce il bene. Questo può servire per evitare, ad esempio, che un macchinario indispensabile venga portato via o che un conto resti bloccato. Dopodiché potrà pagare ratealmente quella somma al tribunale (fino a 48 mesi). È una strada da considerare quando il pignoramento colpisce asset critici e c’è la possibilità di recuperare fondi (anche chiedendo ai soci un prestito).
Intervento delle procedure concorsuali: come abbiamo visto, se la società accede a concordato o ottiene misure protettive in composizione negoziata, i pignoramenti in corso vengono sospesi e poi cadono. Ad esempio, se è in corso un pignoramento immobiliare e l’azienda deposita domanda di concordato con riserva, quell’esecuzione viene “paralizzata” e poi chiusa se il concordato va avanti . Quindi, una difesa potente contro i pignoramenti è proprio l’attivazione di una procedura concorsuale: i tribunali italiani spesso concedono la protezione anche su esecuzioni già iniziate per non vanificare la procedura. Tuttavia questo dev’essere fatto prima che, ad esempio, l’immobile venga aggiudicato all’asta, perché poi subentrano diritti di terzi in buona fede difficili da revocare. Dunque, il timing è essenziale: valutare concordato non appena partono esecuzioni rilevanti.

Istanze di fallimento – difesa in fase prefallimentare

Se un creditore presenta ricorso per liquidazione giudiziale (fallimento), la società viene citata a comparire in tribunale. Come difendersi?
Contestare lo stato d’insolvenza: se l’azienda è in crisi ma non insolvente (cioè sta pagando, anche se in ritardo, o ha patrimonio sufficiente a coprire i debiti), può sostenere che non ricorrono i presupposti del fallimento. Può esibire piani di pagamento, nuove commesse, ecc. Occorre convincere il giudice che la situazione non è di incapacità strutturale. Ad esempio: “è vero, abbiamo debiti scaduti, ma abbiamo anche crediti per un importo maggiore in via di incasso, quindi non siamo insolventi ma illiquidi temporaneamente”. Se il tribunale crede a questa tesi, rigetta l’istanza di fallimento. Tuttavia, se poi i creditori non venissero pagati, potrebbero ripresentare l’istanza.
Dimostrare di essere “non fallibile”: come visto, se la società rientra nelle soglie di piccola impresa (art. 2 CCII) o il debito scaduto è sotto €30.000 , si può eccepire l’improcedibilità. Bisogna portare bilanci, documenti, per dimostrare di non aver superato le soglie dimensionali negli ultimi 3 esercizi . La Cassazione ha chiarito che l’onere della prova della non fallibilità spetta al debitore . Dunque, presentarsi con bilanci certificati e dichiarazioni fiscali è decisivo. Se il tribunale accerta che i parametri sono sotto soglia, deve chiudere il procedimento senza dichiarare fallimento .
Mostrare che c’è una soluzione in corso (concordato o composizione): se l’udienza prefallimentare è imminente e l’azienda sta definendo un accordo o può proporre un concordato, c’è la via della domanda di concordato con riserva depositata prima dell’udienza. In tal caso, il procedimento per fallimento viene congelato: il tribunale di solito rinvia la decisione, concedendo tempo all’azienda per presentare il piano concordatario definitivo. Questa prassi (il cosiddetto “concordato in bianco”) è usata frequentemente per stoppare istanze di fallimento e sfruttare il periodo di protezione per finalizzare un piano . Ovviamente deve esserci la seria intenzione di fare il concordato, non solo per prendere tempo (perché se poi non si presenta nulla di concreto, il rischio è che il tribunale, irritato, dichiari comunque il fallimento).
Pagare o transare con il ricorrente prima dell’udienza: se la richiesta di fallimento viene da un singolo creditore (es. un fornitore arrabbiato per 40k non pagati), e l’azienda riesce a trovare le risorse per accontentarlo o dargli garanzie, quel creditore può rinunciare all’istanza. Il tribunale in mancanza di istanti potrebbe archiviare (specie se non c’è un evidente interesse pubblico alla declaratoria, come frodi etc.). Tuttavia, attenzione: se vi sono altri creditori, uno di essi potrebbe subentrare (le udienze prefallimentari a volte vedono nuovi creditori costituirsi per supportare la richiesta). Non sempre “pagare il più aggressivo” risolve tutto; anzi può far arrabbiare gli altri. Quindi questa strategia isolata va valutata con cura (ed eventualmente resa parte di un piano più ampio di accordo con tutti i creditori rilevanti).

In sede di udienza, è fondamentale che l’azienda si presenti (tramite legale) e faccia valere le sue ragioni con documenti. Non comparire o presentarsi senza documentazione può portare a dichiarazione di insolvenza in contumacia. Il tribunale valuta: se vede uno sforzo genuino di risanamento (tipo un term sheet di accordo o la domanda di concordato in arrivo) potrebbe essere incline a dare una chance.

Contenzioso fiscale e previdenziale

Un cenno alle liti tributarie: se l’azienda ha in corso ricorsi presso le Commissioni Tributarie (oggi Giudice Tributario) per imposte accertate, e nel frattempo arrivano cartelle, c’è la possibilità di chiedere sospensione della riscossione in sede giudizi tributaria (art. 47 D.Lgs. 546/92) se vi è pericolo di grave danno. Spesso però queste liti durano anni e l’Agenzia Riscossione procede lo stesso (specie se non si è ottenuta sospensione). In un contesto di crisi, valutare se proseguire la lite o definire in via agevolata conviene: ad esempio, nel 2023 c’è stata la possibilità di definire le liti tributarie pendenti pagando una percentuale ridotta dell’imposta contestata a seconda del grado di giudizio. Aderire a tali definizioni riduce il debito e chiude il contenzioso. Se invece si aspetta la sentenza e la si perde, si accumuleranno anni di interessi e sanzioni. Anche qui: attivi e proattivi.

Per i contributi, se arriva un avviso di addebito INPS, si può fare ricorso amministrativo o giudiziario, ma di rado ciò sospende la riscossione (bisogna chiedere al giudice del lavoro la sospensione). Spesso l’approccio migliore è includere anche questi debiti in una trattativa generale (ad esempio transazione fiscale nel concordato comprende anche contributi).

In conclusione su difesa legale: la parola d’ordine per il debitore è tempo. Tutte le azioni difensive mirano a prendere tempo, perché nel frattempo l’azienda può: ristrutturarsi, reperire finanza, concludere accordi, o scegliere la procedura migliore. Ogni mese guadagnato può essere decisivo per evitare esiti peggiori. Ovviamente non bisogna abusare del sistema giudiziario con atti temerari: c’è il rischio di condanne a spese e a volte risarcimento per lite temeraria. Ma utilizzare gli strumenti di legge leciti – opposizioni fondate, sospensioni, concordati in bianco – è del tutto legittimo ed è ciò che abili consulenti legali fanno per proteggere l’impresa in crisi. Un consiglio fondamentale è farsi assistere da professionisti esperti di crisi d’impresa: un avvocato civilista generico potrebbe non conoscere le finezze delle procedure concorsuali; viceversa, uno specializzato sa, per esempio, che se depositi un concordato il 3 maggio, ti sospendi quell’asta del 5 maggio su capannone, ecc. L’esperienza sul campo conta molto.

Domande Frequenti (FAQ)

D1. La mia s.r.l. ha debiti tributari molto alti. Possono prendere i soldi a me personalmente (amministratore) o ai soci?
R: In linea generale no, i debiti fiscali della s.r.l. restano a carico del patrimonio sociale. Tuttavia, ci sono eccezioni: se siete amministratore o liquidatore e avete violato obblighi di legge (es. non avete pagato il Fisco pur avendo denaro, o avete dissolto la società distribuendo attivi ai soci senza pagare le imposte), allora sì, l’Agenzia delle Entrate può perseguirvi con un atto di responsabilità ex art. 36 DPR 602/73 chiedendovi i tributi non pagati . Anche i soci possono essere chiamati a rispondere, specie se la società viene cancellata e ci sono indizi che abbiano beneficiato di utili o attivi non dichiarati . Ad esempio, se la s.r.l. chiude con debiti e i soci erano pochi, il Fisco spesso presume che avessero preso utili occulti e notifica a loro gli avvisi . Dunque, se avete agito correttamente e la crisi non è dovuta a condotte scorrette, il vostro patrimonio personale è in linea di massima al sicuro; ma se avete fatto movimenti discutibili, potreste doverne rispondere. In caso di dubbio, è opportuno far fare un check legale su possibili profili di responsabilità e sulle ultime sentenze in materia (recentemente, la Cassazione ha reso più rigorose le condizioni per colpire ex soci di società estinte, limitandole ai casi in cui abbiano effettivamente ricevuto asset in liquidazione ). Ricordate inoltre che per importi dovuti a ritenute/IVA non versate oltre soglia, c’è responsabilità penale dell’amministratore (che è personale) . Quindi in quelle situazioni potreste subire conseguenze anche senza dover “pagare” il debito, ma sotto forma di sanzioni penali sul vostro patrimonio (confische) o libertà.

D2. L’Agenzia Entrate Riscossione mi ha già ipotecato un immobile sociale e fatto fermo auto per le cartelle non pagate. Se ottengo una rateizzazione, tolgono questi vincoli?
R: Non immediatamente. Con la concessione di una rateizzazione, decadono le azioni esecutive in corso e si sospendono le misure cautelari come fermi e ipoteche . In pratica: – Un’ipoteca già iscritta su un immobile della società rimane come garanzia finché il debito non sarà interamente pagato (non viene cancellata prima) . Però l’Agenzia non procederà ad esecuzione forzata sull’immobile se seguite il piano; al termine del pagamento, potrete chiedere la cancellazione dell’ipoteca. – Un fermo amministrativo sull’auto viene sospeso: finché pagate regolarmente, l’auto può circolare (il fermo è “congelato”) . Solo a completamento del piano, avverrà la cancellazione definitiva. – Se invece non erano ancora stati iscritti fermi/ipoteche e ottenete la rateazione, l’Agente di Riscossione non potrà iscriverli ex novo (tranne un caso: per debiti > €50.000 può comunque iscrivere ipoteca a garanzia, ma senza poi esecuzione) . – Eventuali pignoramenti in corso (conto corrente pignorato, crediti presso terzi etc.) vengono anch’essi sospesi e poi revocati appena completato il pagamento . Quindi la rateazione vi mette al riparo dalle azioni esecutive. Non aspettatevi però la cancellazione immediata di ipoteche o fermi già registrati: il loro effetto è congelato, ma restano finché non saldate tutto . Se doveste vendere un immobile ipotecato durante la rateazione, dovreste prima estinguere il debito per liberarlo. In definitiva, la rateizzazione è un ottimo strumento difensivo (vi ridà agibilità operativa perché sospende pignoramenti e vi consente di riottenere la circolazione dei mezzi), ma la “liberazione” completa dei beni avviene solo a pagamento concluso .

D3. Se la società non paga le imposte, dopo quanti anni scadono? C’è prescrizione sui debiti fiscali?
R: Sì, i debiti tributari sono soggetti a termini di decadenza e prescrizione, ma il calcolo è complicato. In breve: – L’Agenzia delle Entrate ha un termine per notificare gli avvisi di accertamento (di regola entro il 5º anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione, o 7º se omessa dichiarazione, per IVA e imposte dirette). – Una volta emesso l’atto e divenuto definitivo, il debito viene iscritto a ruolo e a quel punto il diritto alla riscossione si prescrive tipicamente in 5 anni (secondo una parte della giurisprudenza; 10 anni secondo altra per tributi erariali, disputa non del tutto sopita) . Per sicurezza si considerano 5 anni per tributi locali e contributi, e 10 per tributi erariali, salvo atti interruttivi. – Ogni atto di riscossione notificato (es. intimazione, sollecito, pignoramento) interrompe la prescrizione, che ricomincia da capo dal giorno dopo . – Esempio: una cartella dell’anno 2015, se mai sollecitata, sarebbe prescritta nel 2021 (5 anni dopo l’anno successivo alla notifica, cioè fine 2020/inizio 2021). Ma se nel 2018 vi hanno mandato un sollecito, i 5 anni ripartono da lì, quindi si sposta in avanti . In pratica, raramente il Fisco “dimentica” per 5 anni senza inviare nulla. Però può capitare, specie su ruoli minori o per disguidi. Inoltre, normative speciali come lo stralcio 2023 dei debiti ≤ €1.000 (2000-2015) hanno cancellato d’ufficio molte vecchie pendenze . Quindi, conviene sempre controllare l’estratto di ruolo: se trovate cartelle vecchissime senza nessun atto successivo da oltre 5 anni, potete eccepire la prescrizione in giudizio e non pagare . Attenzione: la prescrizione non cancella d’ufficio il debito, va sollevata come eccezione se il Fisco cerca di riscuotere. Infine, va ricordato che per alcuni reati tributari la prescrizione del reato è ben più lunga (ma quella è questione penale, distinta dalla prescrizione del credito).

D4. La società è insolvente e vorrei chiuderla. Posso semplicemente liquidarla e cancellarla dal Registro Imprese per non pagare più le tasse arretrate?
R: Attenzione: cancellare la s.r.l. con debiti non significa farli magicamente sparire. Come spiegato, se ci sono debiti tributari non soddisfatti, il Fisco potrà: – Rivalersi sul liquidatore nei limiti di quanto ha distribuito ai soci o pagato male (se avete chiuso distribuendo qualcosa ai soci senza pagare i tributi, il liquidatore ne risponde per l’importo indebitamente distribuito) . – Agire contro i soci stessi se la società era a base ristretta, anche in assenza di utili percepiti, in base alla successione ex art. 2495 c.c. (il socio subentra nei debiti fino all’attivo ricevuto) . Come visto, nel 2025 la Cassazione ha tolto pure il dubbio del “5 anni di attesa”: possono agire subito, senza attendere . Inoltre, se in futuro emergessero attivi non liquidati (tipo un credito dimenticato), l’Agenzia potrebbe pretendere di escutere i soci su quelli. Quindi, liquidare da soli la società conviene solo se: siete sicuri che non vi saranno attivi da distribuire (zero di zero) e che la causa dell’insolvenza non è imputabile a vostre malgestioni gravi . In tal caso, la società muore e il Fisco, se non trova appigli contro di voi (perché non avete nascosto nulla e non c’era patrimonio da distribuire), resterà con un pugno di mosche. Tuttavia, spesso l’Agenzia tenta comunque di rivalersi sui soci soprattutto nelle piccole s.r.l., presumendo che qualcosa abbiano ricavato: la difesa del socio sarà dimostrare di non aver ricevuto nulla e che il dissesto era genuino. Se invece la società ha asset vendibili o attività in corso, liquidarla frettolosamente senza passare da una procedura concorsuale può esporvi a accuse di frode ai creditori (ad es. vendita sottoprezzo di beni prima della chiusura) e poi vi trovereste comunque con possibili azioni di responsabilità. Quindi la chiusura “fai da te” è sconsigliata in caso di debiti rilevanti: meglio utilizzare strumenti come la composizione negoziata o il concordato/liquidazione giudiziale, dove la liquidazione è trasparente e definitiva (e avrete la certezza di non subire richieste extra se rispettate le regole).

D5. Ho dato fideiussioni personali per i debiti bancari della mia società, che ora è in crisi. Come posso tutelare la mia casa e i miei risparmi?
R: Questa è una situazione comune e delicata. La banca, se la società non paga, può attaccare direttamente il fideiussore (lei, amministratore/socio). Per proteggere il suo patrimonio personale ci sono poche soluzioni: – Ristrutturare il debito bancario includendo la liberazione del garante: in una trattativa o in un accordo di ristrutturazione, negoziate che, a fronte di un pagamento parziale, la banca rinunci a agire contro di lei. Ad esempio, se il debito è 100 e lei offre 50 attingendo ai suoi risparmi, chieda come condizione la formale liberatoria per sé e la cancellazione di ipoteche sulla sua casa. La banca potrebbe accettare se 50 è più di quanto recupererebbe altrimenti. – Concordato preventivo con finanza esterna: se la società presenta un concordato, lei come socio/fideiussore può apportare finanza esterna (denaro nuovo) per migliorare la proposta. Questo denaro sarà usato per pagare i creditori, inclusa la banca; una volta omologato il concordato e pagata la percentuale concordataria, il suo debito come garante residuo (per la parte non pagata) si estingue di fatto perché la banca ha accettato quella falcidia (nel concordato i creditori rinunciano al resto). Importante: deve essere previsto espressamente che l’adempimento del concordato libera i coobbligati (talvolta i tribunali lo dichiarano nell’omologa). In ogni caso, dopo un concordato eseguito, sarebbe difficile per la banca pretendere il residuo al garante, avendo accettato la falcidia. – Esdebitazione personale: se tutto va male e lei si trova oberato di debiti perché la banca le pignora casa ecc., può dopo la liquidazione giudiziale della società o in parallelo avviare una procedura da sovraindebitato (essendo persona fisica non fallibile) o chiedere l’esdebitazione del sovraindebitato. Ad esempio, potrebbe usare la liquidazione controllata del sovraindebitato: mette tutti i suoi beni (casa inclusa se non esente) in una procedura, li liquida e ottiene la liberazione dei debiti rimanenti . È un percorso drastico (perde i beni, ma salva futuro reddito). In generale, la miglior protezione è giocare d’anticipo: non aspettare che la banca le pignori casa. Meglio venderla prima? Attenzione: vendere un immobile dopo che i debiti sono sorti può essere considerato atto in frode se poi fallisce (revocabile 2 anni, 5 anni se a congiunti). Se invece la vende a valore di mercato e usa i soldi per pagare i debiti, ok. Ma se la vende a suo cugino per nasconderla, rischia grosso. Se ha un coniuge non coinvolto, mettere casa a suo nome per tempo (con donazione o vendita) poteva aiutare se fatto molto prima dei problemi, ma a crisi in atto non è più difendibile. – Fondo patrimoniale? Molti pensano di mettere i beni nel fondo patrimoniale familiare. Ma i creditori possono aggredirli comunque se debiti sorti prima o inerenti attività d’impresa. E un atto del genere se fatto quando i debiti già c’erano è revocabile (entro 2 anni facilmente, anche 5 se doloso). Quindi non è panacea e, anzi, spesso inutile in extremis. In sintesi, deve ragionare con la banca e i suoi consulenti su come scambiare il suo sacrificio personale con la salvezza almeno parziale dei suoi beni. A volte coinvolgere un confidi o il Fondo di Garanzia PMI per rifinanziare e sostituire la sua garanzia personale con una pubblica può essere idea (se l’azienda è ancora “salvabile”, ad esempio con un prestito garantito dallo Stato per pagare la banca e liberare ipoteca). Ogni caso è a sé: le suggeriamo di farsi assistere da un professionista specializzato in ristrutturazioni del debito per studiare la strategia migliore.

D6. In un concordato preventivo, i debiti verso l’Erario e l’INPS vanno pagati per forza al 100%?
R: No, non per forza. La vecchia regola che impediva di falcidiare l’IVA e i contributi è stata superata. Oggi nel concordato è possibile proporre di pagare parzialmente anche i debiti fiscali e previdenziali (transazione fiscale e contributiva) . Bisogna però rispettare alcune condizioni: offrire al creditore pubblico almeno quanto otterrebbe in caso di liquidazione giudiziale (principio del “trattamento non deteriore”). Se ad esempio in un fallimento l’Erario, come creditore privilegiato, prenderebbe 30 su 100, nel concordato puoi proporre di dargli 30 o più, non meno. Inoltre, serve l’adesione formale dell’Agenzia/ente alla proposta, salvo il caso del cram-down fiscale. Infatti, dal 2020 è previsto che se la maggioranza dei creditori approva il concordato ma il Fisco dice no, il tribunale può ugualmente omologare (cram down) se ritiene la proposta verso il Fisco fattibile e non inferiore al ricavabile liquidatorio . Quindi, in concreto, oggi si vedono concordati dove l’IVA viene pagata chessò al 40%, le sanzioni azzerate, gli interessi magari 5%, e ciò passa se supportato da relazione dell’esperto e giudice. Stesso per l’INPS. Chiaramente, se il debito fiscale è enorme e l’attivo poco, potrebbe non esserci modo di dare loro una percentuale decente: in tal caso il rischio è che il tribunale non ammetta il concordato liquidatorio. Ma se parliamo di concordato in continuità, il vincolo rigido non c’è: puoi anche prevedere di pagare il Fisco al 10% purché motivi che in continuità i chirografari prendono il 20% mentre in fallimento zero, per dire. L’importante è che la proposta sia congruamente motivata e approvata dai creditori (o imposta con il meccanismo di cui sopra). Dunque risposta: no, non c’è obbligo di pagamento integrale, grazie alle norme sulla transazione fiscale e contributiva. Va però presentata un’apposita istanza nella proposta concordataria indicando esattamente quanto si offre al Fisco e su che base. Se la transazione non è richiesta, varrebbe la regola generale che i crediti privilegiati non falcidiabili vanno pagati integralmente, ma appunto adesso quasi tutti chiedono la transazione per falcidiare. Una eccezione: l’IVA incassata e non versata (tecnicamente debito per rivalsa) secondo alcuni sarebbe non falcidiabile perché si configura come somme detenute per conto di terzi; ma la tendenza è considerarli falcidiabili in transazione lo stesso.

D7. Quali sono le soglie di debito e di bilancio che fanno scattare le procedure di allerta?
R: Il Codice della Crisi prevedeva originariamente un sistema di “allerta” affidato ad OCRI e segnalazioni precoci. Tuttavia, tali meccanismi non sono stati attivati a regime (sono stati prima rinviati e poi in parte superati dalla composizione negoziata volontaria). Attualmente le segnalazioni obbligatorie riguardano i creditori pubblici: Agenzia Entrate, INPS e Agente Riscossione devono segnalare all’imprenditore e all’OCC talune soglie di esposizione (es. debiti fiscali IVA oltre €5.000 e oltre il 10% del volume d’affari, debiti INPS oltre 30% contributi dovuti e >€15.000, ecc.) . Queste segnalazioni servono a spronare l’imprenditore ad attivarsi (ad esempio, a fare istanza di composizione negoziata). Ma non c’è più un “allerta procedura” che scatta automaticamente. Quindi, in pratica, se la sua società supera certe soglie di debito scaduto con l’Erario o INPS, riceverà una comunicazione-warning. Le soglie specifiche (aggiornate al 2023) sono: debiti IVA > €5.000 se eccedenti il 10% del volume d’affari (oppure fissi >€20.000 per volume d’affari piccolo), ritenute non versate > €5.000, contributi INPS > €50.000 o > il 30% di quanto dovuto, cartelle esattoriali dell’Agente Riscossione > €100.000 . Ricevuto l’avviso, l’imprenditore ha 90 giorni per regolarizzare o attivarsi (ad es. presentando domanda di composizione). Se non lo fa, teoricamente quell’avviso può essere utilizzato in eventuale successiva istruttoria concorsuale per dimostrare l’inerzia. Ma non c’è un “commissariamento” automatico. In breve: non esiste ad oggi un automatismo di apertura crisi per superamento soglie, ma solo obblighi di segnalazione.

D8. Cosa succede ai contratti in essere (affitto capannone, leasing macchinari, contratti fornitura) se accedo al concordato o al fallimento?
R: Nel concordato preventivo, l’impresa può chiedere al tribunale di autorizzare la sospensione o lo scioglimento di determinati contratti in corso (non ancora completamente eseguiti da entrambe le parti) qualora ciò sia funzionale al piano (art. 94 CCII, ex art. 169-bis l.f.). Ad esempio, se avete un contratto di affitto per un capannone inutilizzato, potete chiedere di scioglierlo in concordato: il locatore avrà diritto a un indennizzo danni, che diventa credito concorsuale (spesso chirografario). Oppure potete sospendere per 6 mesi un contratto oneroso per valutare il da farsi. Quindi, il concordato offre flessibilità: potete liberarvi di contratti sfavorevoli, con l’autorizzazione del giudice. Per i contratti essenziali che volete invece mantenere (es. utenze, forniture vitali), la legge prevede che i fornitori non possano interromperli solo perché avete presentato concordato, né modificare le condizioni (il cosiddetto divieto di esecuzione di clausole ipso facto). Quindi l’energia, il gas, le telecomunicazioni devono continuare a fornirvi alle stesse condizioni. Nel fallimento (liquidazione giud.), i contratti pendenti sono gestiti dal curatore: questi può subentrare nel contratto se utile a proseguire provvisoriamente l’attività, oppure scioglierlo. Di default, i contratti restano sospesi in attesa delle sue decisioni. Ad esempio, in un leasing: in concordato potete decidere se continuarlo (pagando canoni prededucibili) o mollarlo (il lessor riprende il bene e fa credito per danni); in fallimento, il curatore di solito scioglie e restituisce i beni, il lessor insinua un credito per differenza tra valore beni e debito residuo. Contratti di fornitura: nel fallimento si sciolgono ipso iure, tranne quelli necessari per eventuale esercizio provvisorio (raro). Il curatore però non ha interesse a portare avanti contratti onerosi. Insomma, il concordato vi dà più controllo: potete scegliere quali rapporti mantenere e quali troncare, con il benestare del giudice. Ciò consente di “snellire” l’azienda dalle zavorre. Naturalmente, ogni scioglimento contrattuale può generare crediti di controparte per risarcimento, che dovrete includere nel passivo (ma tipicamente sono chirografari e prendono la percentuale concordataria). Nel leasing, ad esempio, se sciogliete, il danno del lessor è: max (debito residuo – valore del bene recuperato). Egli si insinuerà per quell’importo. Spesso conviene perché liberate la cassa dai canoni futuri. Attenzione: alcuni contratti hanno clausole risolutive espresse che scattano in caso di procedure concorsuali (tipo appalto pubblico: se l’appaltatore va in concordato, la P.A. può risolvere). La legge fallimentare le considerava nulle; il CCII non le permette per contratti essenziali, ma su altri contratti speciali (es. appalti pubblici) normative di settore le ammettono. Quindi, informatevi caso per caso: in un concordato potreste perdere automaticamente certi contratti (allora magari conviene altra procedura). In generale però, per contratti ordinari, siete abbastanza protetti e potete focalizzarvi su quelli utili, rescindendo gli altri senza penali dirette (solo generando crediti concorsuali).

Conclusione

Affrontare una situazione di debiti aziendali ingenti in un settore industriale competitivo come quello dei contenitori in plastica è una sfida difficile ma non impossibile. Come abbiamo visto, l’ordinamento offre oggi numerosi strumenti per difendersi dagli effetti più dirompenti della crisi: dalle dilazioni e definizioni agevolate per alleggerire il carico fiscale , fino alle procedure concorsuali avanzate che possono salvare l’impresa o quantomeno garantire una chiusura ordinata. Il punto di vista del debitore – dell’imprenditore che vuole far sopravvivere la propria azienda o perlomeno non esserne travolto personalmente – è stato al centro di questa guida. In sintesi, i messaggi chiave sono:

  • Non isolarsi e non negare la crisi: coinvolgere per tempo consulenti esperti, parlare con i creditori strategici, valutare con lucidità la sostenibilità del business e, se necessario, prendere l’iniziativa di proporre soluzioni (anche sacrificando qualcosa). I casi di successo spesso vedono imprenditori che hanno colto i segnali della crisi e attivato un piano prima di esaurire completamente le risorse.
  • Usare la legge come scudo e come opportunità: le norme non sono nemiche – un concordato preventivo o una composizione negoziata non sono la “fine”, anzi possono essere l’inizio di un risanamento o quantomeno evitare la fine disordinata. Il Codice della Crisi in particolare spinge verso la conservazione dell’impresa quando possibile , e offre anche seconde chance (esdebitazione). Ignorare la legge, invece, porta a sanzioni severe (basti pensare alla bancarotta).
  • Tutelare sia l’azienda che il patrimonio personale legalmente: se la società è salvabile, investire anche risorse personali in modo pianificato (es. finanza esterna in concordato) può essere la mossa vincente per rilanciarla, proteggendo al contempo i beni personali da escussioni disordinate. Se invece la società è irrimediabilmente compromessa, occorre prepararsi a sganciare il destino personale da essa, massimizzando l’utilizzo di strumenti come la liquidazione controllata e l’esdebitazione per ripartire.

Questa guida, con le sue oltre 10.000 parole, tabelle, e riferimenti puntuali a norme e sentenze aggiornate, ha l’ambizione di servire da vademecum avanzato per chi – avvocato, imprenditore o consulente – si trovi a combattere la battaglia di un’azienda indebitata. Ogni situazione concreta ha le sue peculiarità, ma la “cassetta degli attrezzi” giuridica è ormai ben fornita. L’auspicio è che, armati di conoscenza, possiate difendere efficacemente le vostre imprese o i vostri assistiti creditori, trovando la strada d’uscita migliore da quella che è sì una crisi, ma non necessariamente la fine del percorso imprenditoriale.

Fonti normative e giurisprudenziali (Riferimenti)

  • Codice Civile: artt. 2086 c.c. (assetti adeguati e dovere di intervento in caso di crisi introdotto dall’art. 375 D.Lgs. 14/2019), 2392 c.c. (responsabilità amministratori Spa), 2476 c.c. (responsabilità amministratori Srl), 2482-bis/ter c.c. (obblighi per perdite del capitale), 2485-2496 c.c. (liquidazione volontaria e responsabilità liquidatori, in particolare 2495 c.c. responsabilità soci post-estinzione) .
  • Codice della Crisi d’Impresa e dell’Insolvenza (D.Lgs. 14/2019 e succ. mod.): art. 2 co.1 lett. d) (definizione di “impresa minore” e soglie dimensionali: attivo €300k, ricavi €200k, debiti €500k) ; art. 121 CCII (soggetti fallibili: imprenditori commerciali non piccoli, con onere prova piccolo imprenditore a carico debitore) ; art. 25-sexies CCII (concordato semplificato per liquidazione, introdotto dal D.L.118/2021) ; art. 56 CCII (piani di risanamento attestati) ; art. 57-60 CCII (accordi di ristrutturazione dei debiti e varianti) ; art. 63 CCII (accordi ad efficacia estesa); art. 84 CCII (concordato preventivo: tipologie, requisiti 20%/10% per liquidatorio) ; art. 94 CCII (sospensione/scioglimento dei contratti in concordato); art. 109-110 CCII (voto dei creditori nelle classi); art. 119 CCII (concordato minore); art. 147 CCII (azione di responsabilità esercitata dal curatore) ; art. 189 CCII (esdebitazione dell’imprenditore insolvente) ; art. 390 CCII (entrata in vigore e abrogazioni: fallimento sostituito da liquidazione giudiziale, ecc.) .
  • Legge Fallimentare previgente (R.D. 267/1942): art. 1 (imprese soggette a fallimento con soglie 300k/200k/500k, soglia debiti €30k introdotta da D.Lgs. 169/2007) ; art. 5 (stato di insolvenza definizione); art. 67 (attestati di risanamento esenzione revocatoria) ; art. 160-186 (disciplina concordato preventivo ante CCII); art. 169-bis l.f. (scioglimento contratti in concordato, analogo all’art. 94 CCII); art. 182-bis (accordi di ristrutturazione antecedenti). N.B.: normative citate per contesti pre-2022.
  • D.P.R. 29/9/1973 n. 602 (Riscossione delle imposte): art. 36 DPR 602/73 (responsabilità di liquidatori, amministratori e soci per pagamento imposte – mala gestio fiscale) ; art. 36 co.3 (responsabilità ex soci per imposte non pagate entro limite percepito, richiede avviso accertamento) ; art. 36 co.5 (notifica avviso ai soci) .
  • D.Lgs. 18/12/1997 n. 472: art. 11 (responsabilità solidale di amministratori e soci per sanzioni tributarie in caso di violazione da parte della società, entro certi limiti).
  • D.Lgs. 74/2000 (Reati tributari): art. 10-bis (omesso versamento di ritenute dovute o certificate > €150.000, reato); art. 10-ter (omesso versamento IVA > €250.000, reato) ; art. 10 (occultamento/distruzione scritture contabili).
  • Legge 24/11/1981 n. 689, art. 46: (sanzioni civili per omesso versamento contributi, calcolo aggi).
  • D.L. 463/1983 conv. L. 638/1983: art. 2 (omesso versamento contributi previdenziali trattenuti > €10.000 annui, reato) .
  • Codice Penale: artt. 216, 217, 218 (bancarotta fraudolenta, semplice, preferenziale).
  • D.L. 118/2021 conv. L. 147/2021: istitutivo composizione negoziata (abrogato formalmente dal CCII ma principi trasfusi: ad es. art. 6 istituzione piattaforma, art. 18 misure protettive, art. 23 concordato semplificato) .
  • Leggi di bilancio e decreti fiscali recenti: es. L. 197/2022 (Legge bilancio 2023) art. 1 commi 231-252 (“rottamazione-quater” delle cartelle 2000-2015 e stralcio automatico debiti ≤ €1.000) ; D.L. 34/2019 conv. L. 58/2019 (cram-down fiscale introdotto, poi ripreso nel CCII art. 63).
  • Sentenze e giurisprudenza:
  • Cass., Sez. Unite, 12 febbraio 2025 n. 3625: responsabilità ex soci per debiti tributari società estinta – principio: ex soci rispondono solo entro somme percepite, con onere prova a carico Fisco mediante avviso autonomo .
  • Cass., Sez. I, 30 gennaio 2025 n. 2223: soglia €30.000 – l’onere di accertamento soglia in istruttoria prefallimentare, no rinvio per attesa rateazione (confermato che superamento soglia va valutato al momento, irrilevante prospettive di rientro) .
  • Cass., Sez. V, 29 luglio 2024 n. 21092: (cita snippet) caso di amministratore cui veniva imputato debito fiscale come coobbligato, chiarisce inesistenza coobbligazione automatica come “amministratore di fatto” se non ricorrono presupposti (non accessibile full, ma contesto di responsabilità tributaria).
  • Cass., Sez. V, 3 aprile 2024 n. 9170: chiarimenti su responsabilità ex art. 36 DPR 602/73 (si evince dai commenti che delimita campo applicazione, escludendo automatismi, business judgment rule su scelte di non pagamento se crisi conclamata).
  • Cass., Sez. I, 18 aprile 2025 n. 10307: prededuzione crediti finanziatori in concordato in continuità (in funzione del concordato) – esclude prededuzione se credito non finalizzato a piano come da art.99 CCII .
  • Cass., Sez. I, 16 luglio 2025 n. 19607: impugnazioni diniego omologa concordato e successiva apertura liquidazione giudiziale – sopravvenuta apertura LJ rende improcedibile appello contro diniego omologa (c.d. assorbimento) .
  • Cass., Sez. I, 13 aprile 2025 n. 12148: (Unijuris) consecuzione procedure – caso di concordato precedente CCII e tempi art.69-bis l.fall (dettagli tecnici su revocatorie, non direttamente rilevante se non per cultura generale).
  • Cass., Sez. I, 7 aprile 2023 n. 9453: ruolo del tribunale su fattibilità giuridica concordato – ribadisce dovere verificare offerte a classi creditorie in rispetto priorità (il tribunale deve valutare che trattamento creditori rispetti norme cogenti, non solo prendere atto voto) .
  • Cass., Sez. V, 20 novembre 2024 n. 29844: responsabilità amministratori non esecutivi – chiarisce che anche amministratori di fatto o non operativi possono rispondere se omessa vigilanza su pagamenti debiti tributari, rafforzando dovere di controllo .
  • Cass., Sez. Unite, 8 marzo 2019 n. 7054: (precedente importante) presunzione soci di società cancellata a base ristretta, qui Cass. st. Unite 2025 in parte la supera richiedendo prova (riferimento dottrinale).
  • Tribunale di Napoli, 7 agosto 2022: mala gestio tributaria – amministratore risponde di sanzioni/interessi per omesso versamento se società aveva risorse, o di aggravio debiti se ha ritardato liquidazione . Massima in Giurisprudenza delle Imprese .
  • Tribunale di Sondrio, 28 aprile 2025: conferma ammissibilità concordato semplificato post composizione negoziata anche in presenza di debiti da finanziamento soci (presumibilmente trattati come postergati) – cit. in dottrina Fallco (non disponibile testo integrale).
  • Corte Costituzionale n. 101/2021: legittimità soglia penale omesso versamento contributi €10.000, considerata ragionevole (riconosce diversità trattamento rispetto a omesso versamento imposte) .
  • Prassi e circolari: Circolare Agenzia Entrate 34/E 2020 (linee guida transazione fiscale ante CCII) ; Direttiva UE Insolvency 2019/1023 (recepita parzialmente nel CCII, favorendo ristrutturazioni precoci).

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Stai ricevendo solleciti, richieste di rientro, sospensioni delle forniture, decreti ingiuntivi o addirittura minacce di pignoramento da parte di Fisco, INPS, banche, fornitori di plastica e stampi o Agenzia Entrate-Riscossione?

Il settore dei contenitori industriali è complesso: il costo delle materie prime (polietilene, PP, plastica riciclata) varia rapidamente, gli stampi sono costosi, la logistica è impegnativa e i margini spesso ridotti. Un calo dei fidi bancari o un ritardo nei pagamenti può generare una crisi immediata.

La buona notizia è che la tua azienda può essere salvata, se intervieni subito e nel modo corretto.


Perché un’Azienda di Contenitori e Cassoni in Plastica Va in Debito

  • aumento dei costi di materie prime plastiche
  • pagamenti lenti da parte di logistiche, GDO, industrie e distributori
  • investimenti elevati in stampi, macchinari, soffiaggio e iniezione
  • magazzino immobilizzato tra cassoni, contenitori e semilavorati
  • costi alti di trasporto, imballaggio e movimentazione
  • riduzione dei fidi bancari
  • margini ridotti su grandi lotti e forniture continuative

Il problema di fondo è quasi sempre la mancanza di liquidità immediata.


I Rischi se Non Intervieni Subito

  • pignoramento dei conti correnti aziendali
  • blocco dei fidi e della liquidità operativa
  • stop delle forniture di plastica, semilavorati e lavorazioni
  • atti esecutivi, decreti ingiuntivi e precetti
  • sequestro di macchinari, stampi, contenitori e scorte
  • impossibilità di evadere ordini e consegne
  • perdita di clienti strategici

Cosa Fare Subito per Difendersi

1. Bloccare immediatamente i creditori

Un avvocato specializzato può fermare pignoramenti, sospendere richieste di rientro e mettere al sicuro i conti aziendali.

2. Analizzare i debiti ed eliminare ciò che non è dovuto

Molti debiti contengono errori come:

  • interessi non dovuti
  • sanzioni sbagliate
  • debiti prescritti
  • importi duplicati
  • errori dell’Agenzia Riscossione
  • costi bancari anomali

Una parte significativa del debito può essere tagliata o cancellata.

3. Ristrutturare i debiti con piani sostenibili

Strumenti utili:

  • rateizzazioni fiscali fino a 120 rate
  • accordi con fornitori critici
  • rinegoziazione dei fidi bancari
  • sospensioni temporanee dei pagamenti
  • accesso alle definizioni agevolate

4. Utilizzare strumenti legali che bloccano tutti i creditori

Per situazioni più complesse:

  • PRO – Piano di Ristrutturazione dei Debiti
  • Accordi di ristrutturazione
  • Concordato minore

Consentono di continuare a lavorare pagando solo una parte dei debiti.


Le Specializzazioni dell’Avv. Giuseppe Monardo

L’Avv. Monardo è uno dei professionisti più competenti in Italia per aiutare aziende con debiti a salvarsi.
Le sue qualifiche includono:

  • Avvocato Cassazionista
  • Coordinatore di una rete nazionale di avvocati e commercialisti esperti in diritto bancario e tributario
  • Gestore della Crisi da Sovraindebitamento (L. 3/2012)
  • Inserito negli elenchi del Ministero della Giustizia
  • Professionista fiduciario di un OCC (Organismo di Composizione della Crisi)
  • Diplomato come Esperto Negoziatore della Crisi d’Impresa (D.L. 118/2021)

Un profilo altamente specializzato per bloccare i creditori, ristrutturare i debiti e salvare aziende produttive e logistiche come la tua.


Come Può Aiutarti l’Avv. Monardo

  • analisi immediata dei debiti
  • blocco urgente di pignoramenti
  • ristrutturazione del debito su misura
  • protezione di magazzino, contenitori, attrezzature e macchinari
  • trattative con banche, fornitori e Agenzia Riscossione
  • tutela completa dell’impresa e dell’imprenditore

Conclusione

Avere debiti nella tua azienda di contenitori e cassoni industriali in plastica non significa essere destinato a chiudere.
Con una strategia mirata, rapida ed efficace puoi:

  • fermare subito i creditori
  • ridurre realmente i debiti
  • salvaguardare magazzino, materiali e continuità produttiva
  • proteggere il futuro dell’azienda

Il momento di intervenire è adesso.

📞 Contatta subito l’Avv. Giuseppe Monardo per una consulenza riservata:
la difesa e il rilancio della tua azienda possono iniziare oggi stesso.

Leggi con attenzione: se in questo momento ti trovi in difficoltà con il Fisco ed hai la necessità di una veloce valutazione sulle tue cartelle esattoriali e sui debiti, non esitare a contattarci. Ti aiuteremo subito. Scrivici ora. Ti ricontattiamo immediatamente con un messaggio e ti aiutiamo subito.

Informazioni importanti: Studio Monardo e avvocaticartellesattoriali.com operano su tutto il territorio italiano attraverso due modalità.

  1. Consulenza digitale: si svolge esclusivamente tramite contatti telefonici e successiva comunicazione digitale via e-mail o posta elettronica certificata. La prima valutazione, interamente digitale (telefonica), è gratuita, ha una durata di circa 15 minuti e viene effettuata entro un massimo di 72 ore. Consulenze di durata superiore sono a pagamento, calcolate in base alla tariffa oraria di categoria.
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La consulenza fisica, a differenza di quella digitale, viene organizzata a partire da due settimane dal primo contatto.

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