Se la tua azienda produce, installa o distribuisce bilance industriali, sistemi di pesatura, celle di carico, indicatori, piattaforme, pese a ponte, sistemi di dosaggio e soluzioni di pesatura per impianti produttivi, e oggi si trova con debiti verso Fisco, Agenzia delle Entrate Riscossione, INPS, banche o fornitori, è fondamentale intervenire subito per evitare il blocco dell’attività.
Nel settore della pesatura industriale, anche un piccolo fermo può bloccare intere linee di produzione, impedire controlli qualità, generare penali e far perdere clienti strategici.
Perché le aziende di bilance e pesatura accumulano debiti
- costi elevati per celle di carico, elettronica, indicatori e componenti certificati
- rincari dei materiali importati e dei semiconduttori
- pagamenti lenti da parte di industrie, logistiche e integratori
- ritardi nei versamenti di IVA, imposte e contributi
- investimenti costanti in taratura, collaudi, certificazioni e strumentazioni
- difficoltà nell’ottenere fidi bancari adeguati
Cosa fare subito
- far analizzare l’intera situazione debitoria da un professionista esperto
- verificare quali debiti possono essere contestati, ridotti o rateizzati
- evitare accordi di rientro troppo pesanti o insostenibili
- chiedere la sospensione immediata di eventuali pignoramenti
- proteggere componenti critici (celle di carico, elettronica, indicatori)
- usare strumenti legali per rinegoziare e ristrutturare il debito
I rischi se non intervieni tempestivamente
- pignoramento del conto corrente aziendale
- blocco delle forniture di sensori, elettronica e ricambi
- fermo dell’assemblaggio, taratura e assistenza tecnica
- perdita di contratti con industrie, logistiche e OEM
- rischio concreto di chiusura dell’attività
Come può aiutarti l’avvocato Monardo
Detto questo, l’avvocato Monardo, cassazionista, coordina in tutta Italia un team di avvocati e commercialisti specializzati in diritto bancario e tributario.
Inoltre:
- è Gestore della Crisi da Sovraindebitamento (L. 3/2012)
- è iscritto negli elenchi del Ministero della Giustizia
- è professionista fiduciario presso un OCC (Organismo di Composizione della Crisi)
- è Esperto Negoziatore della Crisi d’Impresa (D.L. 118/2021)
Può aiutarti a:
- bloccare subito pignoramenti e procedure esecutive
- ridurre o ristrutturare i debiti tramite gli strumenti più efficaci previsti dalla legge
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- proteggere materiali, ricambi, attrezzature e continuità operativa
- evitare la chiusura e salvare la tua azienda
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Introduzione
Un’azienda operante nel settore delle bilance industriali e della pesatura si trova ad affrontare una situazione di indebitamento significativo. Dal punto di vista del debitore, è fondamentale conoscere gli strumenti giuridici disponibili per gestire la crisi e proteggersi dalle azioni dei creditori, tenendo conto delle più recenti novità normative (Codice della crisi d’impresa in vigore dal 15 luglio 2022 e successive modifiche fino al 2025) e degli orientamenti giurisprudenziali aggiornati. Questa guida avanzata – rivolta ad avvocati, imprenditori e privati – fornirà una panoramica completa delle opzioni di ristrutturazione del debito, procedure concorsuali, misure protettive e percorsi di esdebitazione (liberazione dai debiti) disponibili nell’ordinamento italiano, con linguaggio tecnico-giuridico ma dal taglio divulgativo.
Affronteremo innanzitutto le diverse tipologie di debiti che un’azienda può avere (verso Fisco, banche, fornitori, enti previdenziali, ecc.) e i rischi connessi. Si esamineranno poi gli strumenti stragiudiziali (ad esempio, piani attestati di risanamento, accordi di ristrutturazione) e le procedure formali (come il concordato preventivo, la composizione negoziata della crisi, il nuovo concordato semplificato introdotto dal 2021 , la liquidazione giudiziale ex fallimento, nonché le procedure di sovraindebitamento per i soggetti “non fallibili”). Un’attenzione particolare sarà dedicata alle novità introdotte dal Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza (CCII) – D.Lgs. 14/2019, come modificato dai decreti correttivi del 2022 e 2024 – tra cui i nuovi strumenti di allerta e composizione assistita (in primis la composizione negoziata della crisi e il concordato semplificato), nonché alle recenti pronunce giurisprudenziali (Cassazione 2023-2025) che chiariscono importanti aspetti applicativi.
La guida includerà esempi pratici e simulazioni di scenari di crisi aziendale, tabelle riepilogative per confrontare le soluzioni e una sezione di Domande e Risposte frequenti. L’obiettivo è fornire un quadro strutturato su “cosa fare per difendersi e come”: ossia come un’azienda debitrice può attivarsi per evitare il collasso, proteggersi dalle azioni esecutive dei creditori, ristrutturare il debito e, se necessario, ottenere un fresh start attraverso l’esdebitazione. Tutte le fonti normative e giurisprudenziali citate saranno elencate in fondo alla guida, per approfondimenti e verifica.
Contesto normativo attuale: dal fallimento al Codice della Crisi
Negli ultimi anni il quadro normativo italiano in materia di crisi d’impresa è stato radicalmente riformato. Il tradizionale impianto della Legge Fallimentare (R.D. 267/1942) è stato sostituito dal nuovo Codice della Crisi d’impresa e dell’Insolvenza (CCII), entrato in vigore definitivamente il 15 luglio 2022 . Questa riforma, attuata anche in recepimento della Direttiva UE 2019/1023, ha introdotto strumenti innovativi per la gestione precoce della crisi, privilegiando la continuità aziendale e la soluzione negoziale dei dissesti, nell’ottica di prevenire la dispersione del patrimonio e i costi sociali dei fallimenti.
Ecco alcuni punti chiave del nuovo contesto normativo e le novità dal 2022 al 2025:
- Composizione assistita e Allerta: Il CCII originariamente prevedeva meccanismi di allerta (segnalazioni obbligatorie di crisi) e di composizione assistita presso OCRI. Tuttavia, tali strumenti non sono mai entrati in vigore; sono stati sostituiti dalla procedura di composizione negoziata della crisi introdotta con D.L. 118/2021 . La composizione negoziata è un percorso volontario e stragiudiziale con l’assistenza di un esperto indipendente, volto a favorire la ristrutturazione dell’impresa in difficoltà prima che l’insolvenza diventi irreversibile. Dal 2022 questa procedura è disciplinata nel Titolo II del CCII, che ha assorbito le norme del D.L. 118/2021.
- Nuovi strumenti concorsuali: Accanto al tradizionale concordato preventivo, il Codice ha introdotto figure nuove come il piano di ristrutturazione soggetto ad omologazione (PRO) e il concordato semplificato per la liquidazione del patrimonio. Il PRO (disciplinato dagli artt. 64-bis e ss. CCII) consente all’imprenditore in crisi o insolvenza di proporre un piano di ristrutturazione con suddivisione dei creditori in classi e, se approvato all’unanimità dalle classi, persino in deroga alle norme sui privilegi (fatte salve garanzie minime per i dissenzienti) . Questo strumento, previsto per attuare i “quadri di ristrutturazione preventiva” europei, in pratica si affianca al concordato tradizionale offrendo maggiore flessibilità nelle trattative con i creditori, pur ponendo rigidi paletti a tutela dei contrari (ad esempio, l’omologazione è condizionata a garantire ai creditori opponenti almeno quanto otterrebbero in liquidazione ).
- Concordato semplificato: Introdotto in via transitoria col D.L. 118/2021 e poi recepito nel CCII, il concordato semplificato per la liquidazione del patrimonio (art. 25-sexies et ss. CCII) è un istituto speciale attivabile solo dal debitore che abbia esperito senza successo la composizione negoziata . Non si tratta di un concordato “autonomo” a cui accedere liberamente, ma di uno sbocco della composizione negoziata quando le trattative con i creditori non abbiano prodotto un accordo fattibile . Il debitore, entro 60 giorni dalla comunicazione della relazione finale dell’esperto che attesta l’impossibilità di soluzioni concordate, può proporre al tribunale un piano di cessione dei beni con contestuale domanda di concordato semplificato . Caratteristiche: (i) È sempre e solo liquidatorio (non consente la continuità aziendale se non tramite eventuale vendita unitaria dell’azienda, comunque finalizzata a liquidare il patrimonio) ; (ii) non prevede il voto dei creditori: il tribunale decide sull’omologazione dopo aver nominato un ausiliario e aver verificato la correttezza della procedura . In sostanza offre al debitore onesto un’uscita più rapida dalla crisi evitando il fallimento, quando la liquidazione rappresenta l’unica via rimasta .
- Liquidazione giudiziale: Il termine fallimento è stato formalmente sostituito da liquidazione giudiziale, ma la sostanza rimane quella di una procedura concorsuale giudiziaria di liquidazione del patrimonio su iniziativa del tribunale, con nomina di un curatore. Sono però introdotte novità come l’esdebitazione di diritto del debitore persona fisica (v. oltre) e procedure più snelle per chiudere prima le liquidazioni di modesta entità.
- Sovraindebitamento: Il CCII coordina in un unico testo anche le procedure per debitori “non fallibili” (consumatori, piccoli imprenditori sotto soglia, professionisti, start-up innovative, enti non commerciali). Sono previsti strumenti analoghi al passato ma rinominati: il piano di ristrutturazione del consumatore, il concordato minore (per piccoli imprenditori e imprenditori agricoli) e la liquidazione controllata (ex liquidazione del patrimonio). In aggiunta, è stata introdotta la figura dell’esdebitazione del debitore incapiente, una novità di grande rilievo per consentire alle persone fisiche oneste ma totalmente prive di patrimonio di essere liberate dai debiti residui (una sorta di “fresh start” anche senza aver pagato nulla ai creditori, al ricorrere di stringenti condizioni di meritevolezza).
- Decreti correttivi e aggiornamenti recenti: Il Codice della Crisi è stato oggetto di aggiustamenti continui dopo l’entrata in vigore. Da segnalare il D.Lgs. 83/2022 (cosiddetto “correttivo-bis”, collegato all’attuazione della direttiva UE) e il più recente D.Lgs. 13 settembre 2024 n.136 (“correttivo-ter”), che hanno chiarito molti dubbi applicativi e introdotto ulteriori miglioramenti. Ad esempio, il correttivo 2024 ha esplicitamente permesso l’accesso alla composizione negoziata anche ad imprese già in stato di insolvenza (purché con prospettive di risanamento) , ha introdotto la possibilità di proporre una transazione fiscale nell’ambito della composizione negoziata stessa , e ha agevolato l’estensione della durata della composizione negoziata oltre i 180 giorni iniziali (ora basta la richiesta dell’imprenditore o di una parte in trattativa, anche senza l’adesione di tutti i creditori) . Inoltre, sono state definite le percentuali minime di soddisfazione dei crediti pubblici per consentire il cram down (omologazione forzata) negli accordi di ristrutturazione . Queste novità migliorano l’efficacia degli strumenti di risanamento, bilanciando la flessibilità a favore del debitore con garanzie per i creditori (es. conferma che il creditore pubblico dissentiente va soddisfatto almeno in misura non inferiore alla liquidazione in caso di omologazione forzata).
In sintesi, il quadro normativo attuale offre numerose opzioni al debitore per gestire i debiti, che vanno dalla trattativa stragiudiziale (privata) fino alle procedure concorsuali vere e proprie, con una marcata enfasi sulla soluzione negoziata e anticipata della crisi. Questa varietà di strumenti – se utilizzati correttamente e tempestivamente – consente all’azienda di “difendersi” dai creditori in modo lecito ed efficace: si pensi alla possibilità di ottenere misure protettive che congelano le azioni esecutive, di tagliare o dilazionare i debiti con l’accordo dei creditori (o persino senza il loro consenso in certi casi di omologazione forzata), e infine di liberarsi dei debiti insoddisfatti tramite l’esdebitazione. Nei paragrafi seguenti analizzeremo dettagliatamente ciascuna tipologia di debito e ciascuno strumento di gestione della crisi.
Tipologie di debiti aziendali e rischi connessi
Un’azienda industriale può accumulare debiti di diversa natura, ciascuna delle quali comporta implicazioni giuridiche specifiche e potenziali azioni da parte dei creditori. Dal punto di vista del debitore, è importante capire come “difendersi” da ciascun tipo di debito, ossia quali strumenti adottare e quali conseguenze aspettarsi. Analizziamo le principali categorie:
Debiti fiscali (Erario)
I debiti verso il Fisco includono imposte non versate (es. IVA, IRES/IRPEF, IRAP) e relativi interessi e sanzioni. Questi debiti hanno natura privilegiata: in un’eventuale liquidazione fallimentare, l’Erario gode di privilegio generale sui mobili e, per alcuni tributi come l’IVA, di privilegio speciale o addirittura di prededuzione in taluni casi. Inoltre, alcuni omessi versamenti costituiscono reati tributari (si pensi all’omesso versamento IVA superiore a una certa soglia annua, attualmente €250.000, o alle ritenute non versate oltre €150.000) – profili penali che possono aggravare la posizione del debitore. Dunque, i debiti fiscali vanno gestiti con priorità.
Azioni del creditore: L’Agenzia delle Entrate-Riscossione (AER) può iscrivere a ruolo i tributi non pagati e procedere con la notifica di cartelle esattoriali. In caso di inadempimento, scattano le azioni di recupero coattivo, tra cui fermo amministrativo di beni mobili registrati, ipoteca su immobili, pignoramenti di conti correnti, stipendi o altri beni. In genere, prima di pignorare l’Agente della riscossione invia un preavviso e poi può procedere se trascorsi 60 giorni dalla notifica della cartella. Inoltre, l’Erario può presentare istanza di fallimento (liquidazione giudiziale) se il debito supera le soglie di legge (€30.000 per i crediti fiscali).
Strumenti di difesa e soluzioni:
– Dilazione e Definizioni agevolate: La prima mossa per “difendersi” dai debiti fiscali è spesso attivare una rateizzazione del debito con AER. La normativa consente piani fino a 72 rate mensili (6 anni) per importi ordinari, estendibili eccezionalmente fino a 120 rate (10 anni) in casi di grave e comprovata difficoltà . Ad esempio, dal 2023 sono state semplificate le soglie per ottenere piani straordinari fino a 120 rate anche per importi più elevati, e dal 2025 la disciplina è ulteriormente evoluta . Presentando istanza di rateazione prima che inizino azioni esecutive, il debitore ottiene la sospensione di fermi e pignoramenti pendenti e previene nuove esecuzioni, a patto di rispettare le rate. Inoltre, il legislatore negli ultimi anni ha varato diverse definizioni agevolate (“rottamazione” delle cartelle), che permettono di pagare il debito fiscale senza sanzioni e interessi o con una loro forte riduzione. Ad esempio la “Rottamazione-quater 2023” ha consentito di estinguere i carichi affidati al riscossore sino al 30/6/2022 versando solo imposte e contributi, con abbattimento di sanzioni e interessi di mora. Il debitore dovrebbe verificare se rientra in tali sanatorie (quando disponibili) per ridurre il suo debito fiscale in modo legale e definitivo.
- Transazione fiscale: Nell’ambito di procedure concorsuali o para-concorsuali, il debitore può proporre una transazione fiscale, ossia un accordo specifico col Fisco per il pagamento parziale e/o dilazionato dei tributi. Questa possibilità esiste da tempo nel concordato preventivo e negli accordi di ristrutturazione, ma oggi è prevista espressamente anche nella composizione negoziata . Significa che durante le trattative, l’imprenditore può formulare alle Agenzie fiscali una proposta di saldo e stralcio dei debiti tributari (es. pagamento di una certa percentuale) da inserire nel piano di risanamento. Se l’ente aderisce, la transazione diventa parte dell’accordo complessivo. Se l’ente non aderisce o non risponde entro 90 giorni, la legge consente comunque di ottenere l’omologazione forzosa (cram down fiscale) dell’accordo, a patto che al creditore pubblico venga assicurato un trattamento non inferiore a quello che avrebbe in caso di liquidazione . In pratica, il tribunale può approvare un accordo di ristrutturazione che include il taglio dei debiti fiscali anche senza il consenso esplicito dell’Erario, purché il piano sia conveniente e il silenzio/rifiuto del Fisco sia ingiustificato. Si noti che in caso di mancata adesione, il Fisco è trattato come “estraneo” e il debitore dovrebbe pagarlo integralmente entro 120 giorni dall’omologazione, a meno che ottenga il cram down . Questa innovazione riduce il potere di veto del Fisco e offre più chances di successo ai piani di risanamento.
- Misure protettive e concordato: Un potente strumento di difesa dai recuperi esattoriali è l’accesso a una procedura concorsuale o pre-concorsuale che attivi automaticamente, per legge o per provvedimento, una tutela del patrimonio. Ad esempio, la presentazione di una domanda di concordato preventivo comporta il divieto per i creditori di iniziare o proseguire azioni esecutive individuali (art. 54 CCII, ex art. 168 L.F.). Ciò significa che, una volta depositata in tribunale la domanda di concordato (anche con riserva), l’Agenzia delle Entrate-Riscossione non può procedere con nuovi pignoramenti o altre esecuzioni, e quelle in corso rimangono sospese. Persino i pagamenti rateali delle cartelle in corso possono essere sospesi senza far decadere il beneficio: la Cassazione ha chiarito che dopo il deposito di un concordato, il debitore non può pagare i debiti pregressi senza autorizzazione del tribunale (sono atti di straordinaria amministrazione), e dunque non può essere dichiarato decaduto da un precedente piano di rateizzazione se interrompe i pagamenti durante il concordato . In uno specifico caso, la Suprema Corte (ord. n. 4081/2023) ha annullato la cartella esattoriale che revocava la dilazione proprio perché il contribuente aveva legittimamente sospeso i pagamenti in attesa dell’esito del concordato . Questo evidenzia come l’ombrello protettivo di una procedura concorsuale possa difendere il debitore dalle pretese immediate del Fisco, congelandole in vista di un piano di rientro.
- Responsabilità personali: Occorre ricordare che, per taluni debiti tributari, esistono responsabilità personali degli amministratori o delle persone che hanno incassato le somme. Ad esempio, le ritenute fiscali operate sulle buste paga dei dipendenti ma non versate configurano reato oltre soglie modeste (€150.000 annui) ed espongono l’amministratore a sanzioni penali (salvo integrale pagamento prima del dibattimento). Anche l’IVA non versata rileva penalmente oltre soglia. Dunque “difendersi” dai debiti fiscali significa anche prevenire tali conseguenze: avviare piani di rientro o procedure concorsuali, oltre a evitare sanzioni civili, può aiutare a attenuare/evitare procedimenti penali (ad esempio pagando il dovuto per estinguere il reato) e a scongiurare l’accusa di mala gestio per l’amministratore.
In conclusione, prioritizzare la gestione dei debiti fiscali è essenziale. L’azienda valuterà subito se può usufruire di soluzioni amministrative (rateazioni o rottamazioni) e, se il debito fiscale è insostenibile, considererà l’inclusione di una transazione fiscale in un più ampio piano di risanamento (accordo o concordato). Fondamentale è agire per tempo: evitare che le cartelle si trasformino in ipoteche o pignoramenti, facendo ricorso alle protezioni offerte dalle procedure prima che il Fisco aggredisca i beni aziendali.
Debiti contributivi (INPS e altri enti previdenziali)
I debiti verso l’INPS (contributi previdenziali obbligatori per dipendenti e titolari) e altri enti previdenziali (es. Cassa Edile, Fondi professionali) presentano analogie con i debiti fiscali, in quanto godono anch’essi di privilegi e sono riscossi tramite ruolo dall’Agente della riscossione. Anche l’INPS può iscrivere ipoteca e promuovere azioni esecutive per riscuotere i crediti contributivi. Alcune somme non versate, in particolare i contributi previdenziali trattenuti ai dipendenti e non versati dall’azienda, integrano il reato di omesso versamento di contributi (art. 2, co.1-bis D.L. 463/1983) se superano €10.000 annui – fattispecie per la quale la regolarizzazione entro termini amministrativi può evitare la punibilità. I contributi non versati incidono anche sui diritti dei lavoratori (pensione, ecc.), ragion per cui la legge ne tutela fortemente il recupero.
Azioni del creditore: L’INPS si avvale di Agenzia Entrate-Riscossione per notificare avvisi di addebito e procedere in via esecutiva come per le imposte (fermi, ipoteche, pignoramenti). Inoltre, l’INPS può essere parte attiva in richieste di fallimento: il mancato versamento di contributi in misura rilevante è spesso addotto come prova di insolvenza nelle istanze di liquidazione giudiziale presentate ai tribunali (soprattutto se l’azienda non paga stipendi e contributi, evidenziando incapacità finanziaria).
Strumenti di difesa e soluzioni:
– Rateizzazioni: Analogamente al Fisco, l’INPS consente piani di dilazione (di solito tramite AER). È possibile chiedere la rateizzazione dei contributi dovuti, presentando un’istanza motivata all’ente (o attraverso il portale EquiPro per le somme a ruolo). Il beneficio delle 72/120 rate vale anche per i contributi, con parametri analoghi a quelli fiscali. Pagare regolarmente un piano di rientro mette al riparo l’azienda da azioni esecutive e, nel caso dell’omesso versamento di ritenute previdenziali (contributi dipendenti), l’adempimento entro 3 mesi dalla contestazione estingue il reato (ex art. 2, co.1-bis D.L. 463/1983). Difendersi significa dunque attivarsi prontamente per rateizzare non appena emergono difficoltà a pagare i contributi correnti, così da evitare sia l’aggravio di sanzioni civili (le sanzioni e interessi INPS sono elevati) sia l’innesco di conseguenze penali.
- Transazione contributiva: Nelle procedure concorsuali, alla transazione fiscale si affianca la transazione contributiva per i debiti con gli enti di previdenza (INPS, INAIL). L’art. 63 CCII include espressamente contributi e premi assicurativi tra le posizioni oggetto di trattamento falcidiabile negli accordi di ristrutturazione . Ciò significa che, come per il Fisco, anche l’INPS può aderire ad una proposta che preveda un pagamento parziale/dilazionato dei contributi dovuti. Se l’INPS rifiuta o non risponde entro 90 giorni, il debitore può richiedere al tribunale l’omologazione forzosa (cram down) dell’accordo, purché garantisca all’ente almeno la quota di realizzo che avrebbe nella liquidazione fallimentare . Questa possibilità di scavalcare il veto dell’ente previdenziale è un forte strumento di difesa: impedisce che un diniego pregiudiziale dell’INPS faccia naufragare l’intero piano, se l’offerta è comunque equa e conveniente rispetto all’alternativa liquidatoria.
- Misure protettive: Anche per i contributi vale quanto detto per le imposte: accedere a una composizione negoziata con misure protettive o a un concordato preventivo protegge l’azienda dai pignoramenti dell’INPS. Ad esempio, se l’azienda deposita ricorso per concordato, l’INPS non potrà avviare o proseguire azioni esecutive individuali, e i debiti contributivi rientreranno nel piano concorsuale. Durante la pendenza di un concordato, l’azienda può anche chiedere al tribunale di autorizzare il pagamento di stipendi e contributi correnti (atti di ordinaria amministrazione necessari a proseguire l’attività), ma dovrà astenersi dal pagare i contributi arretrati salvo diversa previsione del piano stesso o autorizzazione. Qualora l’INPS avesse già avviato procedure (es. pignoramento su conto aziendale), la concessione di misure protettive nel contesto di una composizione negoziata sospenderebbe tali azioni: l’art. 18 CCII consente al debitore di richiedere che il tribunale inibisca o sospenda temporaneamente le azioni esecutive e cautelari dei creditori sul patrimonio, includendo i crediti previdenziali . Tali misure protettive, una volta pubblicate, impediscono ai creditori (INPS compresa) di iscrivere nuove ipoteche o procedere a pignoramenti senza il consenso del debitore .
- Sanzioni ed interessi ridotti: Un aspetto importante da segnalare – che costituisce un “premio” per chi intraprende percorsi di risanamento – è la riduzione di sanzioni e interessi sui debiti fiscali e contributivi prevista nella composizione negoziata. La legge infatti stabilisce che se l’azienda segue il percorso negoziato, le sanzioni tributarie sono ridotte al minimo ed è dimezzato il totale di sanzioni e interessi sui debiti tributari sorti prima dell’istanza . Per simmetria, anche sugli oneri contributivi si applicano misure simili: gli importi dovuti a titolo di interessi di mora e sanzioni civili all’INPS possono essere ridotti (spesso la norma prevede la riduzione delle sanzioni civili al minimo di legge se il debitore aderisce a un concordato o accordo omologato). Queste misure premiali alleggeriscono il peso complessivo del debito contributivo, facilitando il risanamento dell’azienda.
In sintesi, anche di fronte ai debiti contributivi il debitore deve muoversi su due fronti: amministrativo, sfruttando le dilazioni di pagamento per bloccare l’esecuzione e ridurre il rischio penale, e concorsuale, integrando i debiti INPS in un piano di ristrutturazione più ampio che benefici di riduzioni e che, se necessario, possa essere imposto anche senza l’accordo dell’ente (con l’intervento del giudice). Mantenere regolari i versamenti contributivi correnti è cruciale, sia per evitare nuove esposizioni sia perché il mancato pagamento dei contributi correnti durante un piano negoziale potrebbe far venir meno alcuni benefici (ad esempio, il tribunale può revocare le misure protettive se il debitore non paga quanto dovuto dopo l’istanza, salvo autorizzazione a sospendere). Quindi difendersi dai debiti INPS significa sia contenere il pregresso (rate, transazioni) sia non aggravare la posizione accumulando nuovo arretrato.
Debiti bancari e finanziari
Molte imprese industriali contraggono debiti verso banche o altri intermediari finanziari (mutui, finanziamenti, fidi di cassa, leasing, scoperti di conto, anticipi su fatture, ecc.). I debiti bancari sono spesso garantiti da pegni o ipoteche su beni aziendali (ad esempio ipoteca su immobili o su macchinari iscritti) o da fideiussioni personali degli imprenditori o soci. Ciò implica che la banca, in caso di insolvenza dell’azienda, ha la possibilità di escutere le garanzie (es. agire sull’immobile ipotecato o sul patrimonio del fideiussore) oltre a promuovere un’azione monitoria e pignoratizia nei confronti della società debitrice.
Azioni del creditore: Se l’azienda ritarda nei pagamenti, la banca può revocare gli affidamenti (revoca dei fidi), segnalare la situazione in Centrale Rischi (compromettendo la reputazione creditizia) e procedere con una decadenza dal beneficio del termine per i finanziamenti, esigendo l’immediato pagamento del capitale residuo. Tipicamente segue un decreto ingiuntivo e, dopo 40 giorni in assenza di opposizione o in presenza di titolo esecutivo, l’avvio di pignoramenti (sui conti, sui crediti verso clienti, su beni mobili registrati, ecc.). Se il credito è garantito da ipoteca, la banca può avviare esecuzione immobiliare sul bene ipotecato. In caso di leasing, l’ente finanziatore può risolvere il contratto e riprendere il bene, chiedendo il pagamento dell’eventuale differenza. Inoltre, la presenza di una fideiussione solidale consente al creditore di aggredire direttamente il patrimonio del garante (spesso l’imprenditore individuale o i soci di maggioranza) per l’intero debito, moltiplicando così le vie di recupero.
Strumenti di difesa e soluzioni:
– Rinegoziazione e piani di rientro: La prima linea di difesa con le banche è cercare un accordo stragiudiziale prima che la situazione degeneri. Ad esempio, se l’impresa attraversa difficoltà temporanee, può chiedere una moratoria o riscadenzamento del debito (allungamento dei piani di ammortamento, periodo di solo pagamento interessi interest only, ecc.). Negli ultimi anni sono stati siglati protocolli ABI – associazioni di imprese per la sospensione dei mutui alle PMI in crisi, e il legislatore, specie durante emergenze (es. Covid), ha imposto moratorie generalizzate. Fuori dai periodi emergenziali, molto dipende dalla fiducia della banca: presentare un credibile piano di rientro con prospettive di ripresa può convincere la banca ad evitare la revoca immediata dei fidi e a concordare un rientro graduale invece di agire in via esecutiva. Questo richiede trasparenza e spesso il supporto di un professionista (un advisor finanziario) che predisponga dati previsionali convincendo il creditore della possibilità di recuperare il credito in misura maggiore attraverso la continuità aziendale che non da una liquidazione forzata.
- Accordi di ristrutturazione ad hoc: Un potente strumento negoziale è il Piano Attestato di Risanamento ex art. 56 CCII (già art. 67 L.F.). Si tratta di un piano di risanamento predisposto dall’imprenditore e asseverato da un professionista indipendente, idoneo a consentire il riequilibrio della situazione finanziaria dell’impresa. Il piano attestato è un accordo privato (non omologato dal tribunale) ma ha un importante effetto protettivo: le azioni compiute in esecuzione del piano non possono essere soggette a revocatoria fallimentare in caso di successivo fallimento. Ciò significa che, ad esempio, i pagamenti fatti ai creditori secondo il piano o le garanzie concesse in attuazione di esso, non verranno revocati dal curatore se poi l’azienda dovesse comunque fallire, a condizione che il piano fosse idoneo e genuino. Questa protezione rende il piano attestato uno strumento appetibile per le banche: la banca sa che se aderisce al piano e riceve pagamenti o nuove garanzie come parte della ristrutturazione, quei vantaggi sono sicuri e non saranno cancellati retroattivamente. Nel contesto di un piano attestato, si può prevedere la ristrutturazione dei debiti bancari mediante riduzione dei tassi, stralcio parziale di interessi moratori, concessione di nuove garanzie in cambio di dilazioni, conversione di crediti in strumenti partecipativi (equity o strumenti finanziari partecipativi), ecc. Il tutto concordato su base volontaria con le banche coinvolte. Per la nostra azienda di bilance industriali, un piano attestato potrebbe ad esempio prevedere che la banca A rinunci a metà degli interessi moratori e allunghi di 3 anni il mutuo, la banca B converta lo scoperto di conto in un mutuo a medio termine, ecc., il tutto certificato come fattibile da un esperto. Attenzione: il piano attestato richiede il consenso di ogni creditore coinvolto (nessuna imposizione ai dissenzienti) e non offre di per sé protezione dalle azioni esecutive se non concordate (cioè, se una banca non aderisce, può agire comunque). Dunque funziona bene quando il numero di finanziatori è limitato e ragionevolmente cooperativo.
- Accordo di ristrutturazione dei debiti (art. 57 CCII): Se i debiti finanziari sono distribuiti tra più banche e creditori finanziari e serve un’efficacia erga omnes, si può valutare l’accordo di ristrutturazione omologato dal tribunale. Questo è un accordo che richiede l’adesione di creditori rappresentanti almeno il 60% dei debiti totali e l’omologazione da parte del tribunale (che verifica la fattibilità e l’idoneità a pagare i non aderenti). Con l’accordo omologato, i creditori aderenti sono vincolati nei termini pattuiti; i creditori estranei invece devono essere pagati integralmente entro 120 giorni (o nei termini contrattuali se successivi). Tuttavia, il CCII ha previsto forme agevolate: ad esempio, accordo ad efficacia estesa (art. 61 CCII) che consente di estendere gli effetti di un accordo anche ai creditori finanziari dissenzienti appartenenti alla medesima categoria, purché l’accordo sia stato approvato da almeno il 75% di quella categoria . Questo meccanismo è utile se, ad esempio, su 5 banche 4 sono d’accordo e una sola dissente: ricorrendo all’art. 61 CCII, l’imprenditore può chiedere al giudice di forzare la banca dissenziente ad accettare il medesimo trattamento approvato dalle altre (per evitare che un singolo istituto rovini il risanamento). Inoltre, il correttivo 2024 ha chiarito che per ottenere l’estensione ai non aderenti, i creditori pubblici (Fisco/INPS) dissenzienti devono comunque ricevere una certa percentuale minima (indicata dal legislatore) affinché il cram down sia ammesso . Nell’accordo di ristrutturazione, come nel piano attestato, si può prevedere ogni forma di rinegoziazione del debito bancario: haircut del capitale (remissione parziale del credito), conversione di parte del credito in partecipazioni societarie, nuove linee di credito fresh money per sostenere il rilancio (concordando la loro prededuzione in caso di default, cioè rimborso prioritario), cessione di asset aziendali per pagare le banche, ecc. Il vantaggio rispetto al piano attestato è che l’accordo, una volta omologato, impedisce ai creditori aderenti di fare marcia indietro e consente di coinvolgere anche eventuali dissenzienti (entro i limiti di legge). Inoltre, dal deposito della domanda di omologazione, il debitore può chiedere al tribunale le stesse misure protettive che avrebbe in un concordato (blocco delle azioni esecutive) – e il recente correttivo ha permesso di modulare gli effetti protettivi sulla base dello strumento scelto, evitando di applicare automaticamente i divieti del concordato se si sta omologando un accordo (così l’azienda può continuare a pagare fornitori strategici anche se ha presentato un accordo) .
- Concordato preventivo “in continuità”: Quando i debiti bancari sono molto elevati e non si riesce a ottenere un’adesione sufficiente a un accordo extragiudiziale, l’azienda può ricorrere al concordato preventivo, possibilmente con continuità aziendale (diretta o indiretta). Nel concordato in continuità l’imprenditore propone un piano che prevede la prosecuzione dell’attività (magari ridimensionata) e il pagamento dei creditori col ricavato della gestione corrente e di eventuali apporti di finanza esterna. Per le banche, spesso questo scenario è preferibile rispetto a una liquidazione immediata: possono accettare una riduzione del credito (stralcio) in cambio della prospettiva di recuperare più valore dalla continuità. Il concordato, a differenza dell’accordo, vincola tutti i creditori chirografari e anche i privilegiati per l’eventuale parte non soddisfatta (degradata a chirografo), secondo la deliberazione delle maggioranze. Non occorre il consenso individuale di ogni banca: se il piano è approvato dalla maggioranza delle classi e dal 51% dei crediti votanti, diventa obbligatorio per tutti gli istituti finanziari inclusi. Questo elimina il problema del “dissidente opportunista”. Ovviamente il piano deve rispettare la par condicio tra crediti di pari grado: le banche chirografarie andranno soddisfatte in percentuale non inferiore al 20% (se concordato liquidatorio) salvo diverso accordo. Nel concordato in continuità puro non vige soglia minima di legge, ma il piano deve assicurare che nessun creditore riceva meno di quanto otterrebbe dalla liquidazione (principio di convenienza). Un punto di forza del concordato è che la finanza interinale autorizzata dal tribunale e i nuovi apporti per l’esecuzione del piano godono di prededuzione (priorità di pagamento) , incoraggiando investitori o banche a mettere liquidità durante la procedura sapendo che verranno rimborsati prima degli altri creditori.
- Fideiussioni personali: Molte PMI si trovano nella situazione in cui il titolare (o i soci) hanno garantito personalmente i debiti bancari. Ciò significa che, anche se l’azienda avvia una procedura concorsuale, la banca può escutere immediatamente il fideiussore senza essere vincolata dal piano dell’azienda. Come difendersi? Il garante, se anch’egli è sovraindebitato, potrebbe valutare l’accesso alle procedure di sovraindebitamento personali (piano del consumatore o liquidazione controllata) per gestire quei debiti – ne parleremo oltre. In sede negoziale, si può tentare di inserire nei piani di risanamento una pattuizione sul trattamento delle garanzie personali: ad esempio, la banca potrebbe concordare di non agire sul fideiussore e di includere anche la sua posizione nella ristrutturazione (soprattutto se ciò evita che il garante fallisca a sua volta, con possibili complicazioni). Dal lato pratico, un concordato preventivo dell’azienda non libera automaticamente il garante (salvo che questi ottenga esdebitazione in proprio). Tuttavia, se la banca recupera parzialmente in concordato, per la parte residua può agire sul fideiussore; quest’ultimo potrà poi rivalersi in via tardiva nel fallimento dell’azienda come surrogato. È una dinamica complessa, ma punto essenziale: chi ha rilasciato garanzie personali deve attivarsi parallelamente all’azienda per proteggere il proprio patrimonio, ad esempio valutando un accordo transattivo con la banca in cui il garante paga un importo ridotto per liberarsi, oppure predisponendo un piano di sovraindebitamento.
In definitiva, gestire i debiti bancari richiede un approccio combinato: negoziale quando possibile (per evitare che le banche precipitino la situazione revocando fidi e aggredendo attivi cruciali), e concorsuale quando necessario (per imporre una soluzione collettiva e ottenere protezione delle risorse aziendali nel frattempo). La chiave è dimostrare alle banche che collaborare conviene: ad esempio, attraverso la composizione negoziata con l’esperto, che può certificare la sostenibilità di un piano, l’impresa ottiene un periodo (fino a 6 mesi, prorogabili altri 6) in cui trattare in modo strutturato con tutti i finanziatori, sotto lo sguardo super partes di un esperto nominato dalla Camera di Commercio. Le statistiche mostrano che sempre più aziende utilizzano questa via: oltre 3.600 imprese hanno avviato composizioni negoziate dalla partenza dello strumento (novembre 2021) a fine 2025, con 423 aziende salvate e 23.000 posti di lavoro tutelati . Ciò testimonia che, specie con le banche, la trattativa guidata da un esperto nella cornice della legge può portare a esiti positivi di risanamento senza necessità di procedure concorsuali giudiziali.
Debiti verso fornitori e altri creditori chirografari
Un’azienda manifatturiera come quella di bilance industriali avrà verosimilmente un insieme di debiti commerciali verso fornitori di materie prime, componenti, servizi logistici, ecc., oltre ad eventuali debiti verso consulenti, professionisti, utenze (luce, gas) e via dicendo. Questi debiti sono normalmente chirografari (non assistiti da garanzie reali o privilegi), salvo particolari patti di riserva di proprietà su merci fornite (ad esempio, se un macchinario è venduto con patto di riserva di proprietà, il venditore rimane proprietario finché non è pagato interamente, e può rivendicare il bene se l’azienda non paga). I creditori commerciali, in caso di insolvenza, sono spesso i primi a subire ritardi di pagamento, il che li può spingere a reagire interrompendo forniture o avviando azioni legali.
Azioni del creditore: Un fornitore non pagato oltre i termini contrattuali può innanzitutto mettere in mora l’azienda (sollecito, diffida) e in seguito agire giudizialmente per ottenere un decreto ingiuntivo. Trascorsi 40 giorni, se l’azienda non paga né si oppone, il creditore può pignorare beni aziendali: tipicamente può pignorare un conto corrente (bloccandone la disponibilità fino a concorrenza del credito) o pignorare beni mobili presenti in magazzino o impianti (anche se spesso i beni industriali sono già gravati da leasing o privilegi dei finanziatori). Può anche pignorare crediti vantati dall’azienda verso terzi (es. crediti verso clienti: pignoramento presso terzi). Inoltre, più creditori insoddisfatti potrebbero coalizzarsi per presentare istanza di fallimento dell’azienda debitrice: la “insolvenza conclamata” viene spesso segnalata proprio dai fornitori quando i ritardi si accumulano e non intravedono prospettive di recupero. Un singolo creditore commerciale con credito certo, liquido ed esigibile superiore a €30.000 può legittimamente chiedere al tribunale la liquidazione giudiziale dell’impresa. Insomma, i fornitori sono creditori aggressivi perché privi di garanzie: subiscono la perdita totale in caso di default e quindi tendono a tutelarsi tempestivamente.
Strumenti di difesa e soluzioni:
– Comunicazione e negoziazione individuale: Spesso la “difesa” dai creditori fornitori inizia sul piano commerciale/relazionale. Un’azienda in crisi dovrebbe comunicare con trasparenza con i propri fornitori strategici, magari proponendo spontaneamente un piano di rientro bonario (pagamenti a rate, magari garantiti da cambiali o da titoli di credito postdatati) prima che il fornitore perda fiducia e ricorra alla via giudiziaria. Se il rapporto commerciale è importante per entrambe le parti (ad esempio, il fornitore ha interesse a mantenere il cliente), c’è margine per rinegoziare i termini: dilazioni di pagamento, piccoli sconti a fronte di pagamento immediato di una parte, permuta debito-merce (baratto), ecc. Tutte queste intese possono essere formalizzate in accordi transattivi. È importante documentare bene tali accordi per evitare contestazioni future (es.: scrittura privata con nuovo calendario pagamenti, eventuale rinuncia del creditore agli interessi di mora in cambio di impegno a non ritardare oltre le nuove scadenze). La negoziazione individuale è particolarmente utile se l’impresa prevede che la crisi sia temporanea (es. aspetta un pagamento importante da un cliente, o un finanziamento in arrivo): convincere i fornitori ad attendere un certo periodo evita azioni esecutive nel frattempo.
- Convenzione di moratoria (art. 62 CCII): Il CCII prevede uno strumento contrattuale specifico tra imprenditore e creditori finanziari o fornitori, chiamato convenzione di moratoria. Si tratta di un accordo, non soggetto a omologazione, con cui i creditori (che rappresentino almeno il 75% di una certa categoria omogenea) accettano di moratorie o standstill sui pagamenti. Ad esempio, più fornitori potrebbero concordare di sospendere per 6 mesi le azioni di recupero e prorogare le scadenze delle fatture. Se l’accordo è preso con le maggioranze richieste e pubblicato al Registro Imprese, esso vincola anche gli altri creditori della stessa categoria che non hanno aderito (purché informati e messi in grado di partecipare). La convenzione di moratoria fu introdotta per recepire la direttiva europea: offre una via snella, fuori dal tribunale, per ottenere una moratoria collettiva e guadagnare tempo. Nella pratica però richiede la convergenza di un’elevata percentuale di creditori, il che non è facile da raggiungere senza la prospettiva di un beneficio comune. Nella nostra ipotesi, se l’azienda ha molti fornitori minori, difficilmente si attiverebbe questo strumento; ma se i fornitori rilevanti fossero pochi e coesi (es. tre grossisti di componenti elettronici che insieme coprono l’80% del debito commerciale), la convenzione di moratoria potrebbe formalizzare la loro intesa a non procedere legalmente e a dilazionare i crediti, garantendo che anche eventuali piccoli fornitori esterni all’accordo non possano agire nel frattempo (sarebbero anch’essi sospesi, venendo “trascinati” dalla moratoria valida erga omnes, a certe condizioni). La convenzione va distinta dagli accordi di ristrutturazione ex art. 57: qui non c’è omologa, c’è solo un controllo di legalità molto limitato (deposito e pubblicazione).
- Procedura di composizione negoziata: Se i debiti verso fornitori sono estesi e la situazione di illiquidità rischia di far partire pignoramenti a catena, la Composizione Negoziata è uno strumento efficace per “mettere in pausa” il conflitto e lavorare a una soluzione. Come già accennato, presentando istanza sulla piattaforma apposita e nominando un esperto indipendente, l’imprenditore può chiedere al tribunale misure protettive temporanee che bloccano le azioni esecutive dei creditori . In pratica, i fornitori (come tutti gli altri creditori) non potranno iniziare o proseguire pignoramenti o sequestri per il periodo autorizzato (tipicamente inizialmente fino a 4 mesi, estendibili). Ciò offre all’impresa uno “spazio di respiro” durante il quale, con l’ausilio dell’esperto negoziatore, potrà formulare proposte di ristrutturazione ai creditori. Il vantaggio per i fornitori ad aderire a possibili soluzioni concordate sta anche negli incentivi fiscali: se la trattativa va a buon fine con un accordo stragiudiziale di composizione, i creditori che accettano riduzioni sul loro credito beneficiano della non tassabilità delle perdite (per il debitore sono sopravvenienze attive non tassate, e per il creditore sono perdite deducibili, in virtù dell’art. 88 comma 4-ter e 101 comma 5 TUIR, applicabili agli accordi della composizione negoziata pubblicati in Registro Imprese ). Inoltre, se tramite composizione negoziata si conclude un contratto con continuità aziendale almeno biennale, scatta la riduzione degli interessi sui debiti tributari alla misura legale e delle sanzioni al minimo , migliorando la complessiva sostenibilità del piano (questi benefici indirettamente avvantaggiano anche i chirografari, perché liberano risorse). Dunque un fornitore, soprattutto se interessato a proseguire la relazione commerciale, può trovare conveniente accettare una proposta nel quadro negoziato (es: pagamento del 60% del suo credito in 24 mesi, e il restante 40% viene stralciato), invece di spingere l’azienda al fallimento (dove magari recupererebbe percentuali inferiori). I dati di Unioncamere confermano il successo crescente di questo approccio: la composizione negoziata è divenuta nel 2025 “lo strumento preferito” per la soluzione della crisi d’impresa, con un numero di istanze più che raddoppiato in un anno e tempi medi di 320 giorni per condurre l’azienda a un risanamento . Ciò dimostra che molti creditori (fornitori inclusi) stanno iniziando a fidarsi di questo iter, preferendolo allo scontro giudiziario.
- Concordato preventivo (liquidatorio): Se la situazione è compromessa al punto che l’azienda non può realisticamente soddisfare i fornitori in misura accettabile nel breve termine e non vi sono prospettive concrete di risanamento integrale, un’alternativa è proporre un concordato preventivo liquidatorio. In tale concordato l’azienda sostanzialmente si “autodenuncia” insolvente ma propone di liquidare il proprio patrimonio sotto controllo del tribunale, offrendo ai chirografari (fornitori) una certa percentuale minima (per legge almeno il 20% in caso di liquidatorio puro). Ciò differisce dal fallimento perché l’impresa, anziché subire passivamente l’istanza di un creditore, prende l’iniziativa e struttura un piano di liquidazione ordinata: magari vendendo l’azienda in esercizio a un concorrente (cosiddetta continuità indiretta, che massimizza il valore di realizzo) o liquidando gli asset singolarmente ma sotto la supervisione di un commissario giudiziale. I fornitori avrebbero voce in capitolo: voterebbero il concordato e, se la maggioranza approva, anche i dissenzienti sarebbero vincolati. Per il debitore questo significa evitare le incertezze e lo stigma del fallimento e ottenere in caso di successo l’esdebitazione residua più rapidamente. Per i fornitori significa spesso recuperare più di quanto recupererebbero nel fallimento e in tempi più brevi e certi. Inoltre l’azienda può cercare un accordo con i fornitori strategici offrendosi di continuare a lavorare con loro post-concordato (ad esempio, un fornitore di componenti potrebbe preferire accettare un 30% di soddisfo in concordato ma mantenere il cliente che esce dalla procedura, piuttosto che vederlo fallire e perderlo del tutto). Ovviamente tutto dipende dalla credibilità del piano e dalla trasparenza con cui il debitore mostra cosa c’è da distribuire. Il tribunale richiederà una relazione di un professionista che attesti che la liquidazione concordataria dà ai creditori almeno l’uguale soddisfazione della liquidazione giudiziale.
Riassumendo, i debiti verso fornitori si gestiscono efficacemente combinando soluzioni negoziali (piani di rientro, accordi transattivi, convenzioni di moratoria) e, se necessario, ricorrendo a ombrelli protettivi formali (composizione negoziata, concordato) per evitare l’aggressione immediata al patrimonio. Il denominatore comune deve essere la tempestività: più il debitore è proattivo nel coinvolgere i fornitori e offrire prospettive di recupero (anche parziale) prima che questi si convincano che l’unica via sia farlo fallire, maggiori sono le chances di evitare il collasso.
Debiti multi-creditori e rischio insolvenza conclamata
Quando un’azienda presenta debiti diffusi verso molteplici categorie di creditori (Fisco, banche, fornitori, dipendenti per retribuzioni arretrate, ecc.), la situazione diventa più complessa da gestire individualmente: il rischio di insolvenza conclamata aumenta esponenzialmente, perché basta che alcuni creditori inizino azioni legali coordinate per mettere in ginocchio l’impresa e innescare un effetto domino. In uno scenario di crisi multi-creditoria, il debitore deve valutare seriamente l’attivazione di una procedura collettiva (concordato preventivo, accordo di ristrutturazione o composizione negoziata) per riportare ordine e impedire che singoli creditori agiscano in maniera scoordinata. L’ordinamento concorsuale esiste proprio per gestire situazioni in cui la tutela paritaria di tutti i creditori richiede di bloccare le iniziative individuali e avere un piano unitario.
Segnali di insolvenza: Una società si considera in stato di crisi quando è probabile che emerga insolvenza nel futuro, e in stato di insolvenza quando non è più in grado di soddisfare regolarmente le proprie obbligazioni (per mancanza di liquidità o eccessivo indebitamento). Indizi tipici: scoperti persistenti sui c/c, rate non pagate, decreti ingiuntivi plurimi, pignoramenti mobiliari o presso terzi, protesti di assegni o cambiali, blocco fidi bancari, accumulo di debiti tributari e contributivi per più periodi. La presenza di più creditori significativi insoddisfatti configura la situazione di insolvenza plurisoggettiva, preludio all’istanza di fallimento. Infatti, ai sensi dell’art. 121 CCII (ex art. 5 L.F.), l’insolvenza si manifesta con inadempimenti od altri fattori esteriori. Una volta depositata in tribunale un’istanza di liquidazione giudiziale da parte di un creditore, l’imprenditore può difendersi in due modi: (1) contestando i fatti e cercando di dimostrare di non essere insolvente (ad esempio, perché ha attivo liquidabile, o perché il credito del ricorrente è contestato e non vi sono altri debiti rilevanti); oppure (2) attivando tempestivamente un procedimento alternativo (come un concordato) che sospenda la dichiarazione di fallimento e proponga una soluzione migliore ai creditori.
La legge consente, in effetti, che se pende un’istanza di fallimento ma il debitore presenta una domanda di concordato preventivo (anche “in bianco”) o di omologazione di un accordo di ristrutturazione, la dichiarazione di fallimento venga congelata in attesa di valutare la soluzione proposta dal debitore. Questo principio di favor concursum tutela l’iniziativa del debitore che voglia risanare o liquidare ordinatamente l’impresa. La Cassazione ha in più occasioni sottolineato che l’istanza di concordato “prenotativo” presentata prima della sentenza di fallimento ne preclude l’emissione, spostando l’attenzione sulla fattibilità del piano concordatario (salvo abusivi utilizzi dilatori). Quindi, la mossa difensiva classica di fronte a un’azione di fallimento è depositare in tribunale una propria procedura. Ad esempio, se vari creditori stanno pressando e uno notifica un ricorso per fallimento, l’azienda può reagire presentando entro la data dell’udienza pre-fallimentare una domanda di composizione negoziata con misure protettive o una domanda di concordato preventivo con riserva. Ciò obbliga il tribunale a sospendere la decisione di fallimento e a dare corso alla procedura minore intrapresa dal debitore. Solo se questa fallisse (non si raggiunge un accordo, non si presenta il piano nei termini, ecc.) il procedimento di liquidazione riprenderà. In pratica, il debitore conserva il controllo della situazione e si guadagna tempo e opportunità di risolvere la crisi.
Sintesi operativa: di fronte a una crisi generalizzata con più fronti debitori attivi, “difendersi” significa convogliare il problema in un alveo ordinato: o tramite un accordo unitario (accordo di ristrutturazione, piano attestato con adesione dei principali creditori, convenzione di moratoria) o tramite l’apertura di una procedura concorsuale (concordato preventivo) che detti le regole uguali per tutti. Continuare a gestire troppi debiti bilateralmente espone al rischio di azioni esecutive concorrenti e di favorire alcuni creditori a scapito di altri (con rischio anche di future revocatorie fallimentari per i pagamenti preferenziali effettuati in prossimità dell’insolvenza). La normativa incoraggia l’imprenditore a non attendere la decozione, bensì ad attivarsi già allo stadio di “difficoltà” (concetto di “stato di crisi” nel CCII) per evitare l’insolvenza irreversibile.
Nei capitoli seguenti, daremo uno sguardo dettagliato proprio a questi strumenti di composizione della crisi, evidenziando per ciascuno come funzionano, in che modo proteggono il debitore e quali risultati consentono di ottenere. Saranno presentate anche tabelle riepilogative per confrontare le caratteristiche delle varie procedure.
Strumenti stragiudiziali di gestione e ristrutturazione del debito
Prima di addentrarci nelle procedure concorsuali giudiziali, analizziamo gli strumenti di risanamento del debito che non richiedono necessariamente l’intervento di un tribunale (se non in misura minore) e che possono essere attivati dall’azienda in autonomia con i creditori. Tali strumenti puntano a trovare un accordo con i creditori per ristrutturare il debito (mediante dilazioni, riduzioni, conversioni ecc.) e riportare l’impresa in bonis, evitando – in caso di successo – il ricorso a procedure concorsuali “maggiori”.
Le soluzioni stragiudiziali presentano in genere i vantaggi di essere più rapide, riservate e flessibili rispetto a un processo giudiziario, ma richiedono la volontaria adesione dei creditori (non potendosi imporre ai dissenzienti se non in limitati casi). Vediamo i principali:
Piano attestato di risanamento (art. 56 CCII)
Cos’è: È un piano di risanamento aziendale, elaborato dall’imprenditore con l’ausilio di consulenti, che viene attestato da un professionista indipendente riguardo alla veridicità dei dati aziendali e alla fattibilità economica del piano stesso. Il piano può includere qualsiasi misura (operazioni sul capitale, dismissione di asset, ristrutturazione dei debiti, taglio dei costi, accordi con nuovi investitori, ecc.) idonea a risanare l’impresa e prevenirne l’insolvenza. Non richiede adesione di percentuali minime di creditori né omologazione giudiziaria; è un atto privato, seppur con la particolarità dell’asseverazione indipendente.
Finalità: Il principale beneficio giuridico del piano attestato sta nel fatto che gli atti, i pagamenti e le garanzie posti in essere in esecuzione di esso sono esenti da azioni revocatorie in caso di successivo fallimento (art. 56 co.3 CCII). Inoltre, l’eventuale finanziatore che eroga nuova finanza nell’ambito del piano potrebbe godere di privilegio generale sui beni mobili ex art. 6 D.L. 118/2021 se certi requisiti sono soddisfatti (norma sulle misure premiali). Il piano attestato, come suggerisce il nome, serve a dare credibilità e “garanzia” ai creditori sulla bontà del risanamento: sapendo che un esperto terzo ha certificato la sostenibilità del piano, i creditori sono più propensi ad accordare dilazioni o sacrifici perché confidano che l’azienda possa davvero risollevarsi e restituire almeno parte del dovuto.
Ambito soggettivo: Qualsiasi impresa in crisi o insolvenza reversibile può ricorrere a un piano attestato. Non è richiesto un livello minimo di dissesto, al contrario: sarebbe auspicabile utilizzarlo in fase precoce di crisi, quando ancora la fiducia dei creditori non è del tutto persa.
Procedura di adozione: L’imprenditore incarica un professionista indipendente (revisore, commercialista o esperto ex art. 2 CCII) che esamini la contabilità, verifichi i dati e rediga una relazione di attestazione sull’idoneità del piano. Di solito il piano viene condiviso in via riservata con i principali creditori (banche, fornitori maggiori) chiedendo loro di aderire contractually a determinate intese (piani di rientro, remissioni parziali, ecc.). Non vi è un iter prefissato dalla legge in termini di convocazione o maggioranze: ogni creditore è libero di aderire singolarmente. Per massimizzare l’efficacia, l’imprenditore di solito pubblica l’attestazione e l’estratto del piano nel Registro delle Imprese (non è obbligatorio, ma consigliato per fornire pubblicità e prova della data), ottenendo così l’effetto protettivo sulle revocatorie. Il piano può avere un orizzonte temporale di medio termine (tipicamente 2-5 anni).
Vantaggi: Riservatezza (non essendo una procedura giudiziaria, non c’è pubblicità legale se non la scelta di depositare un estratto), flessibilità nelle soluzioni, nessun costo di tribunale. Il controllo è tutto privatistico. Inoltre, perché abbia successo, presuppone un dialogo costruttivo con i creditori, il che spesso significa che le relazioni azienda-creditori restano relativamente buone (quindi la reputazione dell’impresa sul mercato può essere meno compromessa rispetto a un concordato). Dal lato dei creditori, l’incentivo è la protezione dalle revocatorie: ad esempio, una banca che ristruttura un credito prendendo a garanzia un’ipoteca sul capannone potrebbe temere che se l’azienda poi fallisce, quell’ipoteca venga revocata dal curatore; ma se il tutto avviene come parte di un piano attestato, l’art. 166 CCII (ex art. 67 L.F.) la salva dalla revoca, a condizione che il piano fosse adeguato. Ciò mette i creditori “al sicuro” (da qui l’espressione colloquiale: “protezione 67”).
Limiti: L’assenza di coinvolgimento del tribunale significa anche assenza di coercizione sui dissenzienti: un creditore che non voglia aderire rimane estraneo e può agire per conto proprio. Non vi sono né misure protettive automatiche né sospensioni giudiziali: se un creditore si chiama fuori, l’azienda non ha strumenti legali per impedirgli di pignorare. Dunque il piano attestato funziona bene o in situazioni di consenso generalizzato o quando i pochi creditori chiave sono favorevoli. In situazioni dispersive (molti piccoli creditori) rischia di non assicurare la tenuta: basta un “franco tiratore” per rompere l’equilibrio. Inoltre, il piano attestato richiede un monitoraggio interno: non c’è un commissario che controlla, per cui se l’imprenditore si discosta dal piano, i creditori potrebbero perdere fiducia e far saltare l’accordo. Infine, il piano attestato non produce esdebitazione: se anche il risanamento fallisse, non c’è una “chiusura” come nel concordato, si finirebbe verosimilmente in fallimento con tutte le esposizioni residue intatte (fatti salvi gli atti già eseguiti).
Esempio pratico: La nostra azienda di bilance, in difficoltà finanziaria ma con buone prospettive di mercato, elabora un piano attestato in cui prevede: dismissione di un ramo d’azienda non strategico per ottenere liquidità, nuovi apporti di capitale da parte dei soci per €100.000, rifinanziamento dei debiti bancari (con una banca che concede un nuovo prestito di €200.000 in prededuzione – con privilegio in caso di fallimento – destinato a pagare debiti fiscali urgenti e fornitori strategici), e dilazione degli altri debiti fornitori su 24 mesi. L’attestatore verifica i numeri e certifica che, eseguendo queste misure, l’azienda torna in equilibrio ed è sostenibile. Le banche firmano accordi bilaterali di moratoria sugli interessi per un anno; i fornitori principali accettano la dilazione. Il piano e la relazione vengono pubblicati nel Registro Imprese (data certa). Da quel momento i pagamenti eseguiti in base a quel piano (es. i fornitori man mano incassano le rate concordate) non potranno essere accusati di essere pagamenti preferenziali revocabili, qualora successivamente l’azienda dovesse comunque fallire – anche se speriamo di no. Questo dà serenità ai creditori, che altrimenti temerebbero di dover restituire quanto incassato al fallimento. Se il piano ha successo, l’azienda esce dalla crisi senza passare dal tribunale; se malauguratamente fallisce, almeno i creditori che hanno collaborato non subiscono il danno aggiuntivo di vedersi revocare quanto ricevuto.
Accordi di ristrutturazione dei debiti (artt. 57-64 CCII)
Cosa sono: Sono accordi negoziali tra il debitore e una parte significativa dei suoi creditori, finalizzati alla sistemazione dei debiti, che vengono poi sottoposti all’omologazione del tribunale. A differenza del concordato, non coinvolgono automaticamente tutti i creditori, ma solo quelli che vi aderiscono (con talune eccezioni di estensione, vedi infra). Costituiscono una via intermedia tra il piano puramente privato e il concordato: c’è l’intervento del giudice, ma limitato a omologare un accordo volontario già raggiunto con le maggioranze richieste.
Tipologie: Il CCII disciplina vari tipi: – Accordo di ristrutturazione ordinario (art. 57), che richiede l’adesione di creditori rappresentanti almeno il 60% dell’ammontare complessivo dei debiti. I creditori estranei devono essere pagati integralmente entro 120 giorni dalla scadenza o dall’omologazione. – Accordo di ristrutturazione agevolato (art. 60), introdotto nel 2022 per ridurre il quorum: richiede almeno il 30% di adesioni, ma non consente effetti nei confronti dei non aderenti (quindi sostanzialmente serve solo ad attivare misure protettive e prededuzioni, ma i non aderenti vanno comunque soddisfatti per intero). – Accordo ad efficacia estesa (art. 61): applicabile se si raggiunge almeno il 75% di consenso in una categoria omogenea di creditori (tipicamente finanziari). In tal caso, su richiesta, il giudice può estendere gli effetti dell’accordo (es. una certa falcidia o dilazione) anche ai creditori dissenzienti appartenenti a quella categoria che non abbiano partecipato. Questa è una novità concepita per situazioni in cui pochi dissenzienti potrebbero paralizzare un accordo ragionevole approvato dalla grande maggioranza dei pari grado . – Accordo con intermediari finanziari (art. 61 co.5, ex art. 182-septies L.F.): è una variante in cui, se l’accordo coinvolge banche e altri finanziatori che rappresentano almeno il 75% dei crediti finanziari, l’omologazione estende gli effetti anche ai finanziatori dissenzienti (a condizione che abbiano possibilità simili di soddisfo). È un caso particolare dell’efficacia estesa, mirato ai creditori bancari. – Esistono inoltre accordi specifici su debiti tributari e contributivi integrati con la transazione fiscale (art. 63 CCII), di cui abbiamo parlato: qui il legislatore prevede che se l’Erario o l’ente previdenziale non rispondono entro 90 giorni, l’accordo può comunque essere omologato e l’ente viene trattato come estraneo (con obbligo di pagamento integrale salvo cram down) . Con il correttivo 2024, si è precisato che l’adesione degli enti pubblici deve arrivare entro il termine, prorogabile di ulteriori 60 giorni su richiesta (quindi max 150 giorni in totale) ; inoltre, se l’ente rifiuta, l’omologazione forzosa è possibile solo se il piano offre almeno determinate percentuali stabilite per legge (queste percentuali sono differenziate a seconda del tipo di procedura e saranno specificate dalla normativa attuativa).
Procedimento: L’imprenditore avvia trattative con i creditori presentando una proposta di ristrutturazione. Quando ha raccolto le adesioni scritte sufficienti (es. almeno il 60%), deposita al tribunale la domanda di omologazione dell’accordo, allegando il testo dell’accordo, la relazione di un professionista attestatore sulla fattibilità e sull’idoneità a soddisfare i creditori estranei (che – si ricordi – devono essere soddisfatti integralmente a meno che non siano essi stessi d’accordo a una falcidia). Il tribunale, verificati i requisiti e la regolarità, fissa udienza; i creditori estranei possono fare opposizione se ritengono di essere pregiudicati. Se tutto è regolare, il giudice omologa l’accordo con decreto motivato, rendendolo efficace. Da notare che durante questo iter, il debitore può chiedere misure protettive (art. 54 CCII) per sospendere le azioni esecutive dei creditori, esattamente come nel concordato, evitando che nel frattempo qualcuno mandi a monte l’accordo aggredendo il patrimonio.
Effetti: L’accordo omologato vincola solo i creditori che vi hanno aderito con firma (e quelli eventualmente colpiti da estensione ex art. 61). I creditori estranei restano liberi, ma poiché l’accordo prevede il loro pagamento integrale a scadenze ravvicinate (120 giorni), di fatto essi non subiscono un danno dal ritardo relativamente breve. In sostanza, l’accordo consente di ristrutturare gran parte del debito, riducendo il carico, e di pagare i pochi che sono rimasti fuori, usando anche le risorse liberate dalle falcidie ottenute dai partecipanti. Un aspetto rilevante è che l’accordo di ristrutturazione, a differenza del concordato, non prevede il voto: i creditori hanno già manifestato consenso individuale. Non c’è quindi una distinzione in classi o un cram down di classi dissenzienti, salvo l’istituto dell’efficacia estesa per banche che, come detto, è limitato a situazioni specifiche e comunque richiede soglie alte di adesione.
Vantaggi: Procedura più snella rispetto al concordato: i termini di omologazione sono relativamente brevi (il CCII prevede che il tribunale decida entro 6 mesi). Riservatezza parziale: benché l’accordo sia pubblicato e omologato, la fase di trattativa avviene in privato e l’impresa può presentare la domanda di omologazione insieme all’accordo già definito (evitando la pubblicità di uno stato di crisi protratto). Flessibilità: si può decidere di escludere alcuni creditori dall’accordo (pagandoli integralmente) e includerne altri, costruendo quindi il consenso necessario. Ciò permette di evitare di interloquire con creditori minori o difficili, concentrandosi su quelli principali. Ad esempio, un’azienda potrebbe fare un accordo solo con banche e fornitori strategici, lasciando fuori piccoli fornitori e il Fisco (che verrebbero pagati integralmente a breve, magari con denaro ottenuto dalle banche stesse come nuova finanza). Per i creditori aderenti c’è inoltre la possibilità di pattuire trattamenti differenziati (purché omogenei per categoria) e di inserire clausole complesse (es. strumenti partecipativi, covenants finanziari, ecc.) che in un concordato standard troverebbero meno spazio.
Svantaggi: L’adesione volontaria è comunque il collo di bottiglia: raggiungere il 60% (o 75% per efficacia estesa) non è banale, specie se i creditori sono numerosi e disomogenei. Inoltre, i creditori estranei mantengono il diritto di essere pagati per intero: questo comporta che l’accordo di ristrutturazione è praticabile solo se l’impresa ha risorse sufficienti (o le ottiene) per liquidare in tempi brevi i creditori non aderenti. Se ad esempio il 40% dei creditori non aderisce, occorre disporre di cassa o finanziamenti per pagarli integralmente, il che a volte vanifica la convenienza dell’operazione. Per ovviare a ciò, spesso l’accordo viene combinato con un concordato preventivo: il debitore può depositare contestualmente un concordato “di gruppo” e un accordo, riservandosi di procedere in concordato se l’accordo non raccoglie tutte le adesioni sperate. Questo aumenta complessità, però. Infine, un rischio è l’opposizione dei creditori estranei in sede di omologazione: se uno di essi contesta che il piano non gli garantisce il 100% o che è pregiudicato (ad es. perché la garanzia a suo favore viene intaccata), il tribunale deve valutare attentamente e potrebbe rifiutare l’omologa.
Esempio: L’azienda di bilance ha 10 milioni di debiti: 5 verso banche, 2 verso fornitori grandi, 1 verso piccoli fornitori e 2 verso Fisco/INPS. Decide di fare un accordo coinvolgendo banche e fornitori grandi (che insieme rappresentano il 70% del debito). Propone: alle banche, conversione parziale del credito in una partecipazione societaria del 20% + rimborso del restante 80% in 5 anni, con grazie di 1 anno; ai fornitori grandi, pagamento del 50% del dovuto in 6 mesi e il resto stralciato. Fisco e piccoli fornitori saranno pagati integralmente con un nuovo finanziamento che l’azienda ha ottenuto da un investitore esterno, condizionato all’omologa dell’accordo. Le banche e i fornitori grandi, valutata la perizia dell’attestatore che mostra che recupererebbero solo il 30% in caso di fallimento, accettano e firmano l’accordo (si raggiunge ad esempio il 65% del debito totale). L’azienda deposita l’accordo con l’adesione del 65% e chiede l’omologa. Il tribunale verifica che i creditori estranei (35%) verranno pagati grazie all’apporto esterno entro 120 giorni dall’omologa; verifica la relazione che attesta la convenienza e, non essendoci opposizioni rilevanti, omologa l’accordo. A quel punto, l’azienda effettua i pagamenti promessi: i piccoli fornitori e il Fisco ricevono il 100% entro 4 mesi, le banche iniziano a ricevere le nuove azioni e vedono i loro crediti riscadenzati come da accordo, i fornitori grandi ottengono il 50% pattuito (perdendo l’altro 50%, che però avevano messo a perdita deducibile). L’azienda, alleggerita dal taglio dei debiti e con nuova finanza, riprende fiato e prosegue l’attività. In caso di inadempimento, i creditori potranno agire esecutivamente, ma nel frattempo la situazione dovrebbe essere migliorata.
Convenzione di moratoria (art. 62 CCII)
Abbiamo già accennato a questo strumento a proposito dei fornitori. Lo riprendiamo brevemente in quanto rientra negli strumenti stragiudiziali previsti dal Codice. La convenzione di moratoria è essenzialmente un accordo collettivo di sospensione dei pagamenti: i creditori (anche qui serve almeno il 75% di ciascuna categoria omogenea coinvolta) concordano di posticipare le scadenze dei crediti o di astenersi dal far valere diritti di garanzia per un certo periodo, per supportare l’impresa che mostra prospettive di risanamento. La convenzione deve essere sottoscritta dai creditori e dall’esperto indipendente (se nominato in composizione) e viene pubblicata nel Registro Imprese; da quel momento, i creditori aderenti sono vincolati alla moratoria. I creditori non aderenti appartenenti alla stessa categoria restano vincolati anche loro, a meno che il tribunale – su loro ricorso – dichiari che la convenzione è squilibrata ai loro danni.
È uno strumento di nicchia, utilizzabile ad esempio se tutte le banche finanziatrici tranne una sono d’accordo a congelare i rientri per 6 mesi: pubblicando la convenzione, la banca dissenziente non potrebbe agire per quel periodo. Tuttavia richiede appunto un grado di coordinamento avanzato tra i creditori, ed è perlopiù integrato nel percorso di composizione negoziata (l’art. 23 CCII prevede la convenzione di moratoria come uno degli esiti virtuosi della composizione negoziata ). Più che uno strumento a sé stante, la convenzione appare come complemento di altre soluzioni: è una mini–moratoria che può preludere a un accordo di ristrutturazione o a un concordato, dando all’impresa il tempo di formalizzarli.
Vantaggio: estrema rapidità e semplicità (è un accordo, senza bisogno di omologa; l’intervento del giudice è eventuale solo su reclamo dei dissenzienti e non influisce sull’efficacia immediata dell’accordo).
Limite: efficacia limitata nel tempo e condizionata da altissime soglie di consenso iniziale (75%). Inoltre, non risolve strutturalmente il debito: lo sospende soltanto, per guadagnare tempo.
In pratica, la convenzione di moratoria può essere utile durante la composizione negoziata, specialmente se l’esperto riesce a portare i creditori a concordare un standstill temporaneo in attesa della definizione di un accordo più completo.
Composizione negoziata della crisi (strumento ibrido)
La Composizione Negoziata merita un paragrafo a sé, in quanto è a cavallo tra stragiudiziale e giudiziale: è fondamentalmente una procedura volontaria e stragiudiziale, ma con possibili interventi del tribunale (per misure protettive e omologazioni eventuali). L’abbiamo già esaminata in contesti precedenti come soluzione per bloccare le azioni dei creditori; qui la consideriamo come strumento in sé.
Accesso: Qualsiasi imprenditore commerciale o agricolo, di qualunque dimensione (anche sotto soglia e anche grande impresa), che si trovi in condizioni di squilibrio patrimoniale o economico-finanziario che ne rendono probabile la crisi o l’insolvenza, ovvero già in stato di crisi o insolvenza (purché reversibile) può accedere alla composizione negoziata . Questa procedura è stata resa disponibile anche all’impresa già insolvente (col correttivo ter 2024 si è esplicitato che pure l’insolvente può accedervi, se esistono concrete prospettive di risanamento ). Non è dunque necessario (né auspicabile) aspettare di essere insolventi conclamati: anche con i “primi sintomi di difficoltà” è possibile attivarla .
Come funziona: L’imprenditore presenta istanza tramite la piattaforma online dedicata (gestita dalle Camere di Commercio) . Deve caricare documentazione contabile, un progetto di piano di risanamento e rispondere a un test pratico di verifica della prospettiva di risanamento . Viene nominato entro pochi giorni un esperto indipendente, scelto da una Commissione regionale tra professionisti iscritti in un apposito elenco (commercialisti, avvocati, consulenti con esperienza in crisi) . L’esperto, una volta accettato l’incarico, convoca l’imprenditore per iniziare le trattative con i creditori rilevanti. Durante le trattative (durata standard 180 giorni, prorogabili al massimo altri 180) , l’imprenditore resta alla guida dell’azienda sia nella gestione ordinaria sia in quella straordinaria : non c’è spossessamento né affiancamento gestorio. Egli però ha il dovere di gestire evitando pregiudizio alla sostenibilità aziendale e, se risulta insolvente ma con prospettive di risanamento, deve operare nel prevalente interesse dei creditori (norma di comportamento che in caso di deviazioni può fondare responsabilità verso i creditori, pur senza intaccare la validità degli atti compiuti) .
Poteri e ruolo dell’esperto: L’esperto è un facilitatore. Non ha poteri sostitutivi né decisionali sull’impresa, ma ha il compito di agevolare la comunicazione e la negoziazione tra imprenditore e creditori . Egli può formulare egli stesso proposte di soluzione (ad es. suggerire una percentuale di stralcio accettabile, o individuare un possibile investitore terzo, o consigliare la cessione di asset). L’esperto deve mantenere riservatezza e imparzialità, e vigilare che le parti negozino secondo buona fede (alla fine redigerà una relazione finale attestando se le trattative si sono svolte correttamente). Non ha potere di imporre accordi, ma la sua presenza spesso induce i creditori a sedersi al tavolo con più fiducia, sapendo che un soggetto qualificato supervisiona e certifica le informazioni. Può convocare direttamente i creditori, richiedere determinate informazioni sia al debitore sia ai creditori, e deve tenere informato il debitore sull’andamento delle posizioni dei creditori. Importante: l’esperto, se rileva che l’azienda sta peggiorando irreversibilmente o che l’imprenditore non collabora lealmente, può porre fine anticipatamente al procedimento.
Misure protettive e cautelari: Su istanza del debitore, il tribunale può concedere misure protettive sin dal giorno della presentazione dell’istanza di nomina dell’esperto . Tali misure sono generalmente un decreto di sospensione delle azioni esecutive e cautelari su tutto il patrimonio dell’impresa (o su determinati beni). Inoltre, i creditori non possono acquisire nuove cause di prelazione (pegni, ipoteche) se non concordate col debitore . I pagamenti scaduti non sono esigibili coattivamente. Il tribunale fissa udienza entro max 30 giorni per sentire eventuali creditori oppositori e poi conferma o revoca le misure (che durano inizialmente fino a 4 mesi). Con il correttivo 2024, quando concede le misure, il tribunale dispone anche specifiche forme di pubblicità (Registro Imprese, eventualmente notifiche individuali a grandi platee di creditori) per assicurare che tutti ne abbiano conoscenza . In aggiunta alle misure protettive, il debitore può chiedere autorizzazioni per atti urgenti: ad esempio, vendere beni non strategici durante la composizione o contrarre finanziamenti prededucibili necessari alla continuità (art. 22 CCII) . Tali atti, se autorizzati, restano validi anche se la composizione fallisce (possono completarsi dopo la chiusura delle trattative, restando gli effetti in prededuzione) . Questo permette di non perdere occasioni di salvare valore (es: vendere merce deperibile, incassare crediti con sconto pro-soluto, ecc.) durante la negoziazione.
Esiti possibili: La composizione negoziata può concludersi con diversi esiti positivi : – Un contratto con uno o più creditori, idoneo a garantire la continuità aziendale per almeno 2 anni (es: un accordo di fornitura a lungo termine, o un refinancing). Questo, se attestato come risolutivo dall’esperto, comporta l’applicazione delle misure premiali (riduzione interessi e sanzioni fiscali) . – Una convenzione di moratoria (art. 62) firmata dai creditori (come detto, una sospensione concordata dei pagamenti). – Un accordo stragiudiziale di ristrutturazione sottoscritto da imprenditore, creditori e dallo stesso esperto, che viene pubblicato nel Registro Imprese. Questo accordo, se accompagnato dall’attestazione dell’esperto sulla coerenza del piano di risanamento, offre un duplice vantaggio: (i) i pagamenti e le transazioni in esso previsti sono esenti da revocatoria (equiparato a un piano attestato) ; (ii) se pubblicato, consente ai creditori di godere delle agevolazioni fiscali del TUIR (non tassazione delle sopravvenienze attive per i debiti perdonati, e deducibilità delle perdite per i creditori) . Questo è in pratica un accordo stragiudiziale certificato dall’esperto e “omologato” dal registro imprese, ma senza passare dal giudice. – Per le imprese minori (sotto soglia), il CCII prevede esiti leggermente diversi ma analoghi: possono concludere un contratto senza effetto verso terzi, una convenzione di moratoria o un accordo pubblicato con agevolazioni fiscali .
Se invece le trattative non hanno esito positivo, l’esperto redige una relazione finale negativa. A questo punto l’imprenditore può valutare opzioni concorsuali formali. Ed ecco che entra in gioco il concordato semplificato: come già spiegato, all’esito negativo della composizione, il debitore – se comunque esistono beni da liquidare – può depositare la proposta di concordato semplificato entro 60 giorni , con la possibilità di evitare il fallimento e liquidare in modo accelerato. In mancanza di ciò, la probabile conseguenza di una composizione fallita è che i creditori riprendano (o inizino) le vie legali, e quindi l’impresa potrebbe finire in liquidazione giudiziale se insolvente.
Incentivi e premialità: Abbiamo citato diverse premialità: – Riduzione interessi al tasso legale e sanzioni tributarie al minimo per i debiti fiscali durante la composizione . – Dimezzamento di sanzioni e interessi per debiti fiscali ante istanza, se poi l’accordo va a buon fine . – Piano di ammortamento fino a 72 rate per i debiti fiscali non ancora a ruolo . – Non imponibilità fiscale degli stralci per il debitore e deducibilità per il creditore, se accordi/contratti vengono pubblicati . – Sospensione delle norme societarie sulla riduzione del capitale per perdite: l’art. 20 D.L. 118/2021 (inserito nel CCII) prevede che, dal deposito dell’istanza di composizione e per tutta la durata, non si applichino gli articoli del Codice Civile che imporrebbero lo scioglimento della società o la riduzione del capitale sotto il minimo per perdite. Ciò significa che, se l’azienda ha eroso il capitale per perdite, i soci e amministratori non sono costretti a ricapitalizzare subito o a liquidare, potendo attendere l’esito del risanamento senza violare la legge societaria. Questo scudo è fondamentale per evitare che l’impresa debba chiudere mentre cerca di risanarsi. – Incentivi sul costo dell’esperto: alcune normative regionali e statali hanno previsto contributi per le imprese che concludono positivamente una composizione negoziata (ad esempio, la Regione Lombardia tramite Incentivi.gov.it ha offerto contributi a fondo perduto alle imprese che abbiano concluso con successo la composizione ). Inoltre, il compenso dell’esperto è modulato in modo da incoraggiare il successo: se la composizione porta a un accordo o a un esito positivo, l’esperto ha diritto a un aumento fino al 100% del compenso . Viceversa, se tutto fallisce, il compenso gli viene liquidato in misura base. Ciò stimola l’esperto a impegnarsi attivamente per trovare soluzioni.
Differenze dal concordato: La composizione negoziata non è una procedura concorsuale . Non produce gli effetti tipici di un concorso dei creditori (par condicio, cristallizzazione dei crediti, sospensione degli interessi, ecc.), salvo le misure protettive specificamente richieste. Non c’è pubblicità generale (solo eventuale annotazione delle misure protettive e comunque la riservatezza è protetta: l’accesso agli atti è limitato). L’imprenditore mantiene la gestione senza autorizzazioni preventive (a meno di atti straordinari durante misure protettive, per i quali alcuni tribunali suggeriscono cautela ma la norma dice che conserva gestione sia ordinaria che straordinaria ). In sostanza, finché non si arriva a un accordo o ad una procedura, la composizione negoziata può essere vista come un tavolo di negoziazione protetto, dove il debitore prova a costruire un accordo con i creditori sotto l’egida della legge.
Quando utilizzarla: La composizione negoziata è ideale quando l’impresa ha ancora chance di risanamento e necessita di coordinare molti interlocutori evitando l’avvio di procedure concorsuali formali. Ad esempio, se la nostra azienda di bilance ha un buon prodotto e mercato ma è schiacciata da debiti accumulati per investimenti andati male o crisi temporanee, può usare la composizione negoziata per convincere i creditori a sostenere un piano di rilancio, magari con l’ingresso di un socio finanziatore e con tagli di debito. Invece, se l’azienda è decotta senza prospettive, la composizione potrebbe essere controproducente (allungherebbe solo l’agonia): in tal caso è meglio passare subito a concordato o liquidazione. Proprio per evitare abusi, l’esperto, se vede che non c’è trippa per gatti, dovrebbe concludere subito il percorso.
Esdebitazione e composizione: Va precisato che la conclusione di un accordo stragiudiziale (non omologato) non dà luogo ad una esdebitazione giudiziaria per i debiti eventualmente rimasti (anche perché in teoria l’accordo sistema tutto). Se però si passa da composizione a concordato semplificato o fallimento, allora dopo quelle procedure potrà esservi esdebitazione secondo le regole usuali. Ad ogni modo, molti imprenditori guardano alla composizione come un modo per evitare di dover poi fallire e chiedere esdebitazione, perché se si chiude con accordo privato il problema è risolto alla radice.
Costo: A parte il compenso dell’esperto (tariffe variabili in base all’attivo, min €4.000, max €400.000, raddoppiabili se esito positivo – ma in imprese PMI tipicamente si parla di poche migliaia di euro) , e un diritto di segreteria modesto (€252) , la composizione negoziata non comporta costi di procedura. Restano i costi dei professionisti che l’azienda deciderà di coinvolgere (avvocati, consulenti finanziari) per condurre le trattative, ma questi sarebbero presenti anche in un concordato.
Ora che abbiamo dettagliato gli strumenti pre-concorsuali, passiamo alle procedure concorsuali vere e proprie (concordato preventivo, concordato semplificato, liquidazione giudiziale, procedure di sovraindebitamento). Sono quelle situazioni in cui il sistema legale prende maggiormente il controllo per gestire la crisi in maniera ordinata e garantire un’equa distribuzione tra creditori.
Procedure concorsuali per la gestione della crisi d’impresa
Quando i tentativi di risanamento stragiudiziale non sono praticabili o non hanno avuto successo, oppure quando l’insolvenza è ormai manifesta, l’ordinamento prevede le procedure concorsuali come strumento per regolare la crisi o l’insolvenza coinvolgendo tutti i creditori in un processo giudiziario. Di seguito esaminiamo le principali procedure concorsuali a disposizione di un’azienda debitrice, evidenziandone i presupposti, il funzionamento e gli effetti, con particolare attenzione alle innovazioni portate dal Codice della Crisi.
Concordato Preventivo
Il concordato preventivo è forse la più nota delle procedure concorsuali “alternative” al fallimento, storicamente prevista già dalla legge del 1942 e oggi disciplinata dagli artt. 84-120 CCII. Si tratta di una procedura giudiziale attivata su iniziativa del debitore (solo l’imprenditore in crisi o insolvente può proporre concordato – i creditori non possono forzarlo a un concordato, possono solo chiederne il fallimento se mai) al fine di evitare la liquidazione giudiziale, mediante la presentazione di un piano che prevede la soddisfazione dei creditori in qualsiasi forma, anche parziale, purché secondo regole e garanzie stabilite dalla legge. Il concordato viene detto preventivo perché si svolge prima e in luogo del fallimento, prevenendolo.
Tipologie di concordato: – Concordato in continuità aziendale (diretta o indiretta): il piano prevede la prosecuzione dell’attività imprenditoriale (o parte di essa). Continuità diretta significa che la stessa azienda prosegue l’esercizio dell’impresa durante e dopo il concordato; continuità indiretta significa che l’azienda viene ceduta o affittata ad un soggetto terzo che la proseguirà (ad esempio un affitto d’azienda con successiva vendita a un investitore), assicurando comunque la preservazione dei posti di lavoro e del valore aziendale. Nel concordato in continuità la legge consente trattamenti più flessibili per i creditori: non è richiesta una percentuale minima di soddisfo ai chirografari (possono teoricamente prendere anche meno del 20%, purché il piano sia ritenuto migliore della liquidazione alternativa), e i creditori privilegiati possono essere pagati parzialmente se accettano il rischio di impresa continuato (purché prendano almeno quanto otterrebbero liquidando subito le garanzie, e siano soddisfatti in misura non deteriore alla scenario liquidatorio). – Concordato liquidatorio: il piano prevede la cessione dei beni del debitore e la loro liquidazione per soddisfare i creditori. In sostanza, è una liquidazione controllata dal tribunale, ma proposta e gestita dal debitore. Nel concordato liquidatorio puro il CCII (art. 84, co.4) impone che venga assicurato il pagamento di almeno il 20% dei crediti chirografari, altrimenti la proposta non è ammissibile. Questo per evitare concordati liquidatori “troppo poveri”. Inoltre, nel concordato liquidatorio il debitore deve offrire garanzie aggiuntive se intende falcidiare creditori privilegiati: i creditori privilegiati possono infatti essere soddisfatti in parte solo se la parte non soddisfatta viene trattata come chirografo e riceve almeno il 20% (salvo rinuncia del creditore) oppure se c’è il voto favorevole della maggioranza dei privilegiati di pari grado (principio del degrado del privilegio). – Concordato misto o con assunzione: forme particolari, ad esempio se un terzo (assuntore) si incarica di eseguire il concordato rilevando l’azienda e pagando i creditori secondo certe percentuali. Questo è spesso assimilabile a una continuità indiretta, ma con un soggetto esterno che assume gli obblighi del concordato in cambio di beni aziendali.
Procedura: 1. Domanda: Il debitore presenta la domanda di concordato presso il tribunale competente, completa di proposta, piano dettagliato e documentazione (dati contabili, elenco creditori, relazione di attestazione di un professionista indipendente su veridicità dati e fattibilità piano). In alternativa può presentare una domanda “con riserva” (o “prenotativa”), ossia una domanda incompleta, che però blocca subito i creditori (ha l’effetto prenotativo) e dà tempo al debitore (fino a 60-120 giorni prorogabili) per depositare il piano completo . Durante questo periodo, il debitore gode delle misure protettive standard (stop azioni esecutive) e per legge non può compiere atti eccedenti l’ordinaria amministrazione senza autorizzazione. La recente riforma ha permesso al debitore prenotante di scegliere di non subire certi effetti come il divieto di pagare debiti anteriori se poi sta per depositare un accordo o un PRO, differenziando gli effetti prenotativi a seconda dello strumento prescelto – innovazione tecnica per evitare rigidità eccessive. 2. Fase di ammissione: Il tribunale, esaminati gli atti, se ritiene la proposta ammissibile (piano completo, percentuali rispettate, non manifesta inattuabilità) emette un decreto di apertura del concordato. Con tale decreto nomina un Commissario Giudiziale (figura di controllo, solitamente un commercialista) e fissa le date per il deposito del rapporto iniziale e per l’adunanza dei creditori (o votazione scritta). 3. Effetti immediati: Dall’apertura del concordato scattano effetti importanti: l’imprenditore rimane in possesso dell’azienda (“debtor in possession”) ma ogni atto di straordinaria amministrazione deve essere autorizzato dal tribunale (o dal giudice delegato una volta nominato), pena inefficacia. I creditori anteriori non possono iniziare né proseguire azioni esecutive o cautelari, né acquisire privilegi (il divieto di azioni individuali era già attivo con la domanda). I crediti anteriori restano congelati, quelli successivi nascono in prededuzione se autorizzati. Si sospendono le prescrizioni e decadenze. 4. Classi e voto: Il debitore deve aver suddiviso i creditori in classi se opportuno (obbligatorio se trattamenti differenziati). I creditori privilegiati di solito stanno in classi separate se subiscono decurtazioni o dilazioni. I creditori chirografari possono essere raggruppati per omogeneità di interessi. Nella fase preparatoria, il Commissario invia ai creditori una relazione e il tribunale informa i creditori della proposta. I creditori poi votano sulla proposta di concordato: possono votare di persona in adunanza (presieduta dal GD) oppure esprimere voto per iscritto entro 20 giorni seguenti. Per l’approvazione, serve il voto favorevole dei creditori che rappresentino la maggioranza dei crediti ammessi al voto. Se sono previste diverse classi, serve anche che la maggioranza delle classi abbia approvato (almeno la metà +1 delle classi, salvo cram down giudiziale di classe dissenziente in casi particolari – in realtà la legge prevede che il tribunale possa omologare anche in presenza di classi dissenzienti se ritiene il trattamento equo e non peggiorativo per esse rispetto a soluzioni alternative, quindi c’è un certo margine di cram down interclasse). 5. Omologazione: Se i creditori approvano, il tribunale procede all’udienza di omologazione. In questa sede eventuali creditori dissenzienti possono proporre opposizioni (ad es. contestare la convenienza per la loro classe). Il giudice valuta tutto e, se non emergono cause di diniego (attestazione falsa, frodi, difetto di voti, ecc.), emette il decreto di omologazione che rende definitivo il concordato. Se i creditori non approvano (manca la maggioranza), la procedura viene chiusa e normalmente l’esito è la dichiarazione di fallimento/liquidazione giudiziale, salvo eventuali richieste di conversione in altra procedura (es: il debitore potrebbe a quel punto chiedere una liquidazione controllata ex sovraindebitamento se ne ha i requisiti, o i creditori chiedere fallimento). 6. Esecuzione: Dopo l’omologazione, si passa alla fase esecutiva del concordato. Il debitore (o l’assuntore, se previsto) sotto la vigilanza del Commissario (che diventa Liquidatore se è un concordato liquidatorio) e del tribunale, attua il piano: paga le percentuali concordate, cede i beni da liquidare, ecc. Una volta eseguito integralmente (o dopo riparto finale in caso di concordato liquidatorio), viene dichiarato completato e l’azienda ne esce definitivamente.
Effetti protettivi per il debitore: – Sospensione di tutte le azioni esecutive individuali dei creditori antecedenti (come già detto) durante tutta la procedura. – Inibizione di eventuali istanze di fallimento: non si può dichiarare fallito il debitore finché è in corso il concordato (salvo ipotesi di abuso o rigetto). – Possibilità di ottenere finanza interinale e nuova finanza in prededuzione, come ricordato: il tribunale può autorizzare il debitore a contrarre finanziamenti (anche garantiti da pegno/ipoteca) che saranno privilegiati in caso di successivo fallimento . Questo è cruciale per convincere banche o soci a mettere soldi freschi. – Possibilità di sciogliersi o sospendere alcuni contratti pendenti, se utili per il piano (ad es. l’affitto di un ramo d’azienda non più usato): ciò previa autorizzazione. – Divieto per i fornitori essenziali (acqua, luce, gas, telecom) di interrompere le forniture per debiti pregressi, se il debitore ne chiede la continuazione e garantisce il pagamento del corrente (norma sulle utilities essenziali).
Effetti per i creditori: – Devono fermarsi e partecipare collettivamente. Non possono pretendere interessi maturati dopo la domanda (i chirografari li vedono congelati). – I creditori chirografari ricevono il trattamento proposto dal piano, che può comportare una riduzione (es. 30% del credito) e/o una dilazione (es. pagamento in 2 anni). Dopo l’omologa, i creditori chirografari non possono agire per la parte di credito falcidiata né per quella dilazionata, salvo che il debitore non esegua il concordato (in quel caso, su istanza, il concordato può essere risolto e si può dichiarare il fallimento). – I creditori privilegiati generalmente ottengono l’integrale pagamento del loro credito fino a capienza del valore di stima della garanzia; la parte eccedente diventa chirografaria e subisce la falcidia come gli altri (degradazione del privilegio per incapienza). – Per creditori come il Fisco e l’INPS: il concordato può includere la transazione fiscale (art. 88 CCII) anche qui. Dal 2020, è possibile crambdown del fisco in concordato se il tribunale ritiene la proposta conveniente e il diniego è irragionevole (norma che col Codice è integrata nell’art. 112 CCII: se il Fisco rifiuta ma la soddisfazione offerta è almeno pari al 20% e non inferiore al valore di liquidazione, il tribunale può omologare il concordato anche senza il voto favorevole del Fisco, superando il suo dissenso). – Aspetti negativi per i creditori: stay lungo (possono passare molti mesi senza incassare nulla durante la procedura), possibili riduzioni del credito, perdita di eventuali privilegi se non pienamente garantiti. Tuttavia, il concordato offre tipicamente più di quanto offrirebbe una liquidazione giudiziale (altrimenti non passerebbe il vaglio della convenienza). Inoltre, i creditori ottengono certezza e tempi definiti.
Vantaggi per il debitore: – Salvaguardia dell’impresa: se in continuità, il debitore può risanare e proseguire l’attività. Se liquidatorio, quantomeno può chiudere in modo ordinato e con l’opportunità di ricollocare l’azienda o i dipendenti (spesso i concordati liquidatori prevedono offerte vincolanti di acquisto di rami d’azienda). – Esdebitazione: il debitore persona fisica (o socio illimitatamente responsabile) che esegue il concordato poi beneficia dell’esdebitazione di diritto per i debiti residui non soddisfatti, analogamente al fallimento (art. 278 CCII). – Controllo: diversamente dal fallimento dove un curatore prende in mano tutto, nel concordato il debitore rimane “in possesso” e quindi ha più controllo sul destino dell’azienda (anche se vigilato). – Immagine: benché il concordato non sia certo un evento positivo, ha un impatto reputazionale meno negativo del fallimento, specie se in continuità: il messaggio che passa è che l’azienda sta ristrutturando e continuerà a operare. In alcuni casi, i clienti e i dipendenti restano coinvolti e motivati perché c’è un piano di prosecuzione.
Svantaggi: – Procedura complessa e costosa: prevede spese di giustizia, compenso per Commissario e attesti vari. L’iter può durare anche 1-2 anni dal deposito all’omologa e completamento. – Rigidità formali: i requisiti sono stringenti, gli adempimenti tanti (dalla formazione delle classi, ai quorums, alla necessità di convincere i creditori al voto). – Aleatorietà: l’esito dipende dal voto dei creditori; il debitore può perdere la scommessa se i creditori non si fidano e bocciano il piano. In tal caso, il danno è grave perché l’azienda avrà probabilmente peggiorato la situazione (nel frattempo spesso l’attività viene contratta) e finirà quasi certamente in fallimento. – Perdita (parziale) di flessibilità: una volta in concordato, il debitore subisce limitazioni (non può decidere liberamente su atti straordinari, è soggetto a revoche contrattuali da parte di terzi che a volte non hanno fiducia, può subire risoluzione di contratti se i contraenti così prevedono in clausole – benché molte clausole di automatica risoluzione per concordato sono nulle per legge, i partner possono comunque scegliere di non rinnovare contratti).
Quando sceglierlo: Il concordato è indicato se serve coinvolgere tutti i creditori e imporre un sacrificio anche ai dissenzienti, e se l’impresa vuole evitare la liquidazione giudiziale offrendo un percorso di risanamento (continuità) o di liquidazione meno distruttiva. Se l’azienda ha ancora valore come going concern ed è possibile assicurare un minimo di soddisfacimento a tutti, il concordato in continuità è uno strumento potente. Se l’azienda invece non è più viable ma si vuole vendere gli asset con più efficienza, un concordato liquidatorio con cessione d’azienda può massimizzare il valore rispetto a un fallimento.
Concordato semplificato per la liquidazione del patrimonio
Già trattato in dettaglio sopra, il concordato semplificato (artt. 25-sexies e 25-septies CCII) è un caso speciale di concordato liquidatorio attivabile solo dopo un tentativo di composizione negoziata fallito. Richiamiamone brevemente gli aspetti pratici per completezza:
- Come si attiva: l’imprenditore, entro 60 giorni dalla comunicazione da parte dell’esperto della relazione finale negativa nella composizione negoziata, può depositare in tribunale la proposta di concordato semplificato . Deve trattarsi di una proposta di cessione dei beni con un piano di liquidazione allegato e i documenti di bilancio (art. 18 D.L. 118/2021). Non occorre la relazione di attestazione sulla fattibilità (quella dell’esperto funge da “garante” del percorso svolto e della mancanza di soluzioni alternative).
- Caratteristiche: È obbligatoriamente un concordato liquidatorio (cessione integrale o parziale dei beni) . Può anche prevedere la vendita in blocco dell’azienda o di rami, magari con offerte già raccolte (offerte concorrenti ex art. 25-septies), ma comunque lo scopo è liquidatorio . Non è ammessa alcuna forma di continuità, neppure indiretta (il legislatore è stato chiaro che, sebbene si possa vendere l’azienda in blocco per migliore realizzo, non si può parlare di concordato in continuità, perché l’obiettivo resta solo la soddisfazione dei creditori tramite liquidazione) .
- Procedura semplificata: La grande semplificazione è l’assenza di voto dei creditori. Il tribunale, ricevuta la domanda, nomina un ausiliario (spesso coincide col commissario di una eventuale fase interinale) e fissa l’udienza di omologazione direttamente. I creditori possono presentare opposizioni all’omologa se ritengono la proposta iniqua, ma non votano. Il tribunale valuta la convenienza della proposta rispetto all’alternativa della liquidazione giudiziale e, se la giudica più favorevole per i creditori e non riscontra frodi, può omologare il concordato semplificato anche senza il consenso dei creditori (che in effetti non è previsto affatto). Ciò spiega il termine “semplificato”: si salta la fase di votazione, abbreviando i tempi e i costi.
- Organi: Non c’è un vero commissario giudiziale nominato all’apertura (non c’è un’apertura formale con decreto di ammissione). Tuttavia, il tribunale in pratica può nominare un liquidatore sin dal decreto di omologa per gestire la cessione dei beni secondo il piano approvato . L’assenza di voto e la velocità spostano il baricentro: i giudici fanno un controllo più incisivo nel merito, perché manca il filtro del consenso dei creditori.
- Condizioni per l’omologa: Vanno rispettate tutte le regole di trattamento dei creditori come in un concordato liquidatorio (rispetto dell’ordine dei privilegi, soglia 20% ai chirografari, ecc., salvo rinunce individuali dei creditori interessati). Se ad esempio il patrimonio offre 10% ai chirografari, il tribunale non potrebbe omologare perché sotto soglia di legge, a meno che i creditori chirografari accettino espressamente.
- Effetti: Una volta omologato, il concordato semplificato produce effetti analoghi a un concordato preventivo: sospende definitivamente le azioni individuali (che peraltro erano già sospese per le misure protettive chieste durante la composizione), consente di procedere alla liquidazione dei beni come da piano, e alla fine i creditori ricevono le percentuali previste. I crediti insoddisfatti residui vengono poi cancellati per il debitore (esdebitazione).
- Uso pratico: Il concordato semplificato è uno strumento “d’emergenza” per evitare il fallimento quando il tentativo di composizione non ha portato ad accordo ma l’imprenditore vuole comunque evitare le lungaggini e i costi di un fallimento. Ad esempio, se durante la composizione non si trova un accordo ma c’è un’offerta di acquisto per l’intera azienda che permetterebbe di pagare il 30% dei debiti, l’imprenditore può proporre il concordato semplificato offrendo quell’offerta e distribuendo il 30% a tutti in via liquidatoria. Probabilmente molti creditori sarebbero concordi anche senza chiedere loro il voto, ma magari qualcuno farebbe ostruzionismo; col semplificato, si evita di dar loro un potere di veto formalizzato.
- Critiche: Alcuni commentatori inizialmente erano scettici perché consente di prescindere dal consenso dei creditori, affidando molto al giudice. È una deroga notevole ai principi concorsuali classici, giustificata però dal contesto di provenienza (un tentativo negoziale già fatto con garanzie di buona fede, al termine del quale l’esperto certifica che quell’unica via resta). Finora, essendo nuovo, i casi di concordato semplificato sono stati limitati, ma è uno strumento che potrebbe trovare più applicazione via via, specie per PMI sottosoglia.
In conclusione, per il debitore la sequenza composizione negoziata -> concordato semplificato rappresenta una strategia “morbida” per affrontare la crisi: prima si prova l’accordo, se fallisce si liquida in modo controllato evitando il fallimento e i tempi lunghi. Dal punto di vista del debitore onesto, è una chance di chiudere i conti più dignitosamente. Dal punto di vista dei creditori, c’è il rischio di subire una procedura senza poter votare; tuttavia, se fossero riusciti a trovare un accordo, non si sarebbe arrivati lì, e in genere la convenienza del concordato semplificato deve essere dimostrata (se offrisse meno del fallimento, i creditori potrebbero opporsi con successo). Quindi potremmo dire che è un male minore anche per loro: meglio un concordato semplificato rapido con un certo dividendo, che un fallimento lungo e incerto (e costoso) con eventuale recupero simile o inferiore.
Liquidazione Giudiziale (ex Fallimento)
La liquidazione giudiziale è la procedura concorsuale per antonomasia, l’extrema ratio quando non vi sono alternative di risanamento. Equivale al “fallimento” nell’accezione tradizionale. Si tratta di una procedura involontaria (di regola avviata su istanza di creditori o su iniziativa del PM o dello stesso debitore in alcuni casi, ma spesso subita dal debitore) finalizzata a liquidare tutto il patrimonio dell’impresa insolvente e distribuire il ricavato ai creditori secondo l’ordine dei privilegi.
Presupposti: Stato di insolvenza (art. 121 CCII) attuale; per le imprese minori sotto le soglie (attivo < €300k, ricavi < €200k, debiti < €500k ) la liquidazione giudiziale non è dichiarabile (queste vanno nelle procedure di sovraindebitamento). Quindi la liquidazione giudiziale colpisce società di capitali e imprese individuali sopra soglia. L’insolvenza viene accertata dal tribunale su ricorso di un creditore, del debitore stesso (che può chiedere l’apertura di liquidazione in proprio se vede che non può far altro), o del pubblico ministero in certi casi (es: fuga del debitore, irregolarità gravi, ecc.).
Procedura: – Il tribunale, verificata l’insolvenza, pronuncia la sentenza di apertura della liquidazione giudiziale (sentenza dichiarativa di fallimento). Con essa nomina gli organi: un Giudice Delegato e un Curatore Fallimentare (professionista incaricato di amministrare l’impresa e liquidarne i beni). La sentenza è immediatamente esecutiva. – Effetti immediati: Il debitore perde la disponibilità dei beni (lo spossessamento: il patrimonio passa sotto la gestione del Curatore). Tutte le azioni esecutive e i pignoramenti dei creditori sono interrotti. I creditori non possono iniziarne di nuovi, ma devono presentare domanda di insinuazione al passivo nella procedura per essere riconosciuti. Maturano gli interessi solo per i creditori privilegiati entro i limiti di capienza del bene. I contratti in corso di esecuzione possono essere sciolti dal Curatore se non funzionali. – Il Curatore entro 60 giorni predispone l’inventario e lo stato passivo provvisorio. I creditori vengono chiamati a presentare le loro richieste (insinuazioni) entro una data. Il Giudice Delegato, con l’ausilio del Curatore, tiene un’udienza di esame dello stato passivo in cui vengono ammesse o respinte le varie domande di credito (i crediti contestati vengono respinti o ammessi con riserva). Si forma così lo stato passivo, l’elenco ufficiale dei crediti ammessi, con l’indicazione del loro grado (chirografo o privilegiato, ecc.). – Il Curatore poi procede a liquidare i beni: vende all’asta o a trattativa gli immobili, i macchinari, realizza i crediti (anche tramite azioni di recupero), scioglie i contratti oppure li cede, gestisce eventuali esercizi provvisori dell’impresa se decisi (il tribunale può autorizzare il curatore a continuare temporaneamente l’attività d’impresa se utile per una migliore vendita: è l’esercizio provvisorio). Nel frattempo, il Curatore può anche promuovere azioni revocatorie: ad esempio può chiedere di far restituire ai creditori certi pagamenti ricevuti nell’anno o semestre prima del fallimento se ritenuti preferenziali o anomali, per ripristinare l’equità tra creditori. Può anche fare azioni di responsabilità contro gli amministratori se hanno causato danni all’azienda. – I soldi raccolti vanno in un Fondo. Periodicamente il Curatore presenta al GD progetti di riparto: cioè propone di distribuire parte del ricavato ai creditori secondo l’ordine dei privilegi. Ad esempio, prima paga le spese di procedura (prededuzioni), poi i creditori con privilegio speciale sui singoli beni (fino al ricavato di quegli specifici beni), poi i privilegiati generali (entro la capienza), e se resta qualcosa i chirografari pro quota. Ci possono essere uno o più riparti intermedi e un riparto finale. – Chiusura: Quando tutti i beni sono liquidati e distribuiti, il Curatore presenta il rendiconto finale e il GD dichiara chiusa la procedura. Se c’è attivo sufficiente, i creditori sono stati soddisfatti in una certa percentuale (spesso i chirografari ricevono poco o nulla). La società fallita viene cancellata (se società) o cessa l’attività (se ditta individuale). – Esdebitazione: Il debitore persona fisica può ottenere, a fine procedura, la liberazione dai debiti residui non pagati. Nel CCII questa avviene in due forme: l’esdebitazione di diritto (art. 278 CCII) se nei 3 anni successivi alla chiusura nessun creditore fa opposizione, il debitore è automaticamente liberato; oppure su istanza se serve. In generale, l’esdebitazione è concessa se il debitore non ha frodato i creditori e ha collaborato.
Effetti per il debitore: – Perdita totale dell’autonomia gestionale: non può compiere atti dispositivi, l’azienda è tolta dalla sua disponibilità. Se è una società, gli amministratori decadono e subentra il curatore. – Procedimenti esecutivi pendenti: vengono assorbiti dal fallimento. – Possibili effetti personali: per gli imprenditori individuali e i piccoli soci illimitatamente responsabili, la dichiarazione di fallimento comportava in passato alcune incapacità personali (es. divieto di ricoprire cariche, interdizione dall’esercizio di impresa senza autorizzazione). Con il CCII molte di queste “infamanti” conseguenze sono mitigate, anche perché la procedura di liquidazione giudiziale è ora vista più tecnicamente e c’è l’esdebitazione per riabilitare velocemente l’ex fallito. – Onere di collaborazione: il debitore deve mettere a disposizione i documenti contabili, rispondere alle domande del curatore, e può essere convocato per l’esame in tribunale (il cosiddetto interrogatorio del fallito). – In caso di irregolarità gravi, gli amministratori possono andare incontro a azioni di responsabilità (promosse dal curatore) e a conseguenze penali (ci sono reati fallimentari come bancarotta fraudolenta se si accertano distrazioni di beni, scritture false, ecc.).
Effetti per i creditori: – Devono insinuarsi al passivo e attendere i riparti. Perdono la possibilità di iniziative individuali. – L’ordine di soddisfazione è rigido per legge: i creditori privilegiati vengono pagati secondo il grado del loro privilegio; i chirografari solo se resta qualcosa e in proporzione (spesso molto poco, storicamente i fallimenti distribuivano ai chirografari percentuali bassissime, sotto il 10% in media, e in tempi lunghi – anni). – I creditori possono costituire un comitato dei creditori (organo consultivo che approva alcune scelte del curatore). Hanno comunque diritto di contestare lo stato passivo (se il loro credito non è riconosciuto, possono fare opposizione). – Possono anche presentare istanza di fallimento in proprio se vogliono far aprire la procedura (ad es. creditori aggressivi, oppure a volte lo fa il Fisco per dare un taglio ai ritardi). – Un punto a loro favore: se emergono atti di malversazione, il curatore li può attaccare (revocare pagamenti preferenziali, ecc.), aumentando l’attivo distribuibile.
In sintesi, la liquidazione giudiziale è la strada di default quando tutto il resto fallisce. Dal punto di vista del debitore, è ovviamente da evitare se esistono alternative, poiché implica la perdita del controllo e di solito esiti scarsamente soddisfacenti per i creditori e la fine dell’impresa. Tuttavia, può arrivare il momento in cui è inevitabile – e a quel punto è comunque opportuno collaborare, per poi poter chiedere l’esdebitazione e ripartire eventualmente su nuove basi (il concetto del fresh start post-fallimentare).
Casi pratici: se la nostra azienda di bilance, malgrado i tentativi di accordo o concordato, finisse in liquidazione giudiziale, il curatore venderebbe magari i macchinari e brevetti a concorrenti, realizzando un certo attivo, incasserebbe crediti verso clienti residui, e distribuirebbe il ricavato (prima pagherebbe stipendi arretrati e TFR con privilegio – i dipendenti peraltro possono ottenere anticipazione dal Fondo di Garanzia INPS, surrogando poi l’INPS nel passivo; poi pagherebbe eventuali crediti ipotecari su immobili; poi i privilegiati generali come Fisco e INPS, ecc.; se avanza, i fornitori chirografari). Al termine, l’azienda sarebbe dissolta. Se i soci avessero garantito debiti, le banche potrebbero comunque perseguitarli a latere; i soci a loro volta potrebbero poi cercare esdebitazione personale via procedure sovraindebitamento.
Durata e costi: Purtroppo le liquidazioni giudiziali possono durare diversi anni (anche se il CCII vorrebbe velocizzare, imponendo al curatore di fare un programma di liquidazione in 180 giorni e concludere in tempi ragionevoli). I costi di procedura (compensi curatore, spese legali, ecc.) erodono l’attivo prima di distribuire ai creditori, il che spesso porta – insieme alla bassa qualità residua dei beni – a dividendi modesti. Questo è uno dei motivi per cui l’ordinamento spinge per soluzioni alternative (risanamenti o concordati), che possano preservare più valore.
Sovraindebitamento e procedure minori (per imprenditori non fallibili e privati)
Parallelamente alle procedure sin qui descritte (pensate per imprenditori fallibili, cioè che superano certe soglie), esiste un alveo di procedure di composizione della crisi da sovraindebitamento destinato a: – Persone fisiche consumatori (privati che hanno debiti personali, non derivanti da attività d’impresa). – Piccoli imprenditori sotto le soglie di fallibilità (in precedenza costoro erano esclusi dal fallimento e potevano accedere alle procedure ex L.3/2012). – Imprenditori agricoli (non soggetti a fallimento). – Start-up innovative (anch’esse esonerate da fallimento). – Professionisti, artisti, altri enti non profit con debiti. – Soci illimitatamente responsabili di società poi estinte, per i debiti rimasti a loro carico.
Il Codice della Crisi ha abrogato la Legge 3/2012 e disciplinato organicamente queste situazioni negli artt. 65-91 e 268-283 CCII. Dal punto di vista del debitore, vale la pena conoscere queste possibilità qualora l’azienda in questione non fosse fallibile o se l’imprenditore (persona fisica) avesse debiti personali estranei alla società.
Le procedure di sovraindebitamento principali: – Piano di ristrutturazione dei debiti del consumatore: riservato ai consumatori (chi ha debiti per scopi estranei all’attività imprenditoriale o professionale). Permette di proporre al tribunale un piano di pagamento anche parziale dei debiti, tenendo conto del suo reddito e fabbisogno familiare, con eventuale falcidia creditori. Non c’è voto dei creditori, decide il giudice in base a criteri di meritevolezza del consumatore e convenienza per i creditori (devono prendere almeno quanto in un’alternativa liquidatoria). Esempio: un privato sommerso da debiti (carte di credito, prestiti) propone di pagarne il 50% in 5 anni usando il suo stipendio al netto delle spese vive; il giudice può approvare e i creditori sono vincolati. – Concordato minore: è l’equivalente del concordato preventivo ma per debitori minori (piccole imprese, imprenditori agricoli, start-up non fallibili, professionisti). Ha logiche simili al concordato: serve il voto dei creditori (maggioranza del 50% dei crediti), c’è un piano da approvare e omologare. Non ha soglie di percentuale minima chirografi (tranne il 10% se liquidatorio puro, ai sensi dell’art. 74 CCII) – ridotte rispetto al 20% del concordato ordinario . Il concordato minore è quindi uno strumento calibrato su piccole realtà, con costi ridotti (spesso l’OCC – Organismo di Composizione della Crisi – funge da commissario). Ad esempio, un’impresa familiare non fallibile può proporre un concordato minore offrendo ai creditori di pagare il 30% dei debiti grazie alla vendita della casa del titolare e continuando l’attività agricola su un terreno mantenuto. Si vota, etc. – Liquidazione controllata del sovraindebitato: è l’analogo del fallimento per i non fallibili e per le persone fisiche. Il debitore o i creditori possono chiedere la liquidazione di tutto il patrimonio del debitore sovraindebitato. Un liquidatore nominato dal giudice (spesso l’OCC) vende i beni e ripartisce. Alla fine, il debitore può chiedere l’esdebitazione, anche se non ha pagato nulla – e qui entra l’esdebitazione del debitore incapiente di cui parleremo subito. – Esdebitazione del debitore incapiente: uno dei grandi avanzamenti del CCII. Prevede che la persona fisica sovraindebitata priva di ogni utilità liquidabile (cioè non ha beni né redditi aggredibili, solo il minimo per il sostentamento) possa rivolgersi al tribunale per essere liberata dai debiti senza aprire una liquidazione, dunque subito. Condizioni: il debitore deve essere meritevole (non aver colpe gravi o atti in frode ai creditori, non aver avuto altre esdebitazioni negli ultimi 5 anni, non avere fatto spese sproporzionate volutamente ecc.), e deve dimostrare di non poter offrire nulla ai creditori (nemmeno parzialmente). Se il tribunale accoglie, i debiti restano sospesi per 4 anni durante i quali se sopravviene una miglior fortuna (es. un’eredità, una vincita) in parte va ai creditori; trascorsi i 4 anni, i debiti vengono cancellati definitivamente . La Cassazione 2024 n.5678 ha chiarito che questa esdebitazione non è automatica ma va valutata caso per caso, con rigore su buona fede e incapacità del debitore . Inoltre, come visto, Cass. ord. 30108/2025 ha puntualizzato che chi è stato già dichiarato fallito e non ha ottenuto esdebitazione in quella sede non può accedere disinvoltamente all’esdebitazione “incapiente” per gli stessi debiti: occorre coordinamento tra le due discipline (in pratica, c’è un po’ di dibattito se un ex fallito non esdebitato possa poi chiedere quella di incapiente; orientamento prevalente: no, a meno di debiti sopravvenuti post fallimento).
Per un imprenditore e i suoi familiari, queste procedure diventano importanti soprattutto se l’azienda chiude e permangono debiti a suo carico (tipico scenario: piccolo imprenditore individuale, oppure socio di SNC, che magari chiusa l’impresa si trova con debiti personali per garanzie date, o residui vari). In tali casi: – Se i debiti residui sono gestibili con un accordo, può tentare un piano del consumatore (se la natura dei debiti è in prevalenza privata) o un concordato minore (se correlati all’attività). – Se non è in grado di pagare nulla o quasi, conviene la liquidazione controllata e la successiva esdebitazione. In questi procedimenti, diversamente dal fallimento, c’è l’intermediazione obbligatoria di un OCC (Organismo di Composizione della Crisi), di solito istituito presso gli Ordini professionali o le Camere di Commercio. L’OCC aiuta il debitore a predisporre la proposta e funge da gestore/ausiliario per il tribunale.
Collegamento con l’azienda di bilance: se la nostra azienda fosse una ditta individuale sotto soglia, non fallirebbe ma andrebbe in concordato minore o in liquidazione controllata. Il punto di vista del debitore rimane simile: cercare di comporre i debiti per salvare il possibile (concordato minore se c’è chance di prosecuzione) oppure liquidare il patrimonio e poi liberarsi. Se invece l’azienda è una SRL fallibile e fallisce, il titolare (persona fisica) potrà comunque, dopo la chiusura del fallimento, chiedere l’esdebitazione personale per liberarsi da eventuali fideiussioni o debiti rimasti (questo è l’esdebitazione fallimentare classica).
Esdebitazione: la liberazione dai debiti residui
Chiudiamo la panoramica con il tema dell’esdebitazione, cruciale per offrire al debitore onesto una via d’uscita dopo che il suo patrimonio è stato sacrificato. L’esdebitazione consiste nella cancellazione dei debiti non pagati a seguito di una procedura concorsuale liquidatoria, dando al debitore (persona fisica) la possibilità di ripartire senza l’ombra dei vecchi debiti.
Nel regime attuale: – Esdebitazione “automatica” post-liquidazione giudiziale: Il nuovo art. 278 CCII prevede che il debitore persona fisica, trascorsi 3 anni dalla chiusura della liquidazione giudiziale, sia esdebitato di diritto, a meno che un creditore non si opponga e il tribunale accolga l’opposizione. Questo snellisce molto la procedura rispetto al passato, dove occorreva un apposito ricorso e un giudizio. Naturalmente, se emergono ragioni ostative (frodi, mancanza di collaborazione, condanne per bancarotta, ecc.), l’esdebitazione può essere negata. Ma nella normalità il debitore ex fallito ottiene lo fresh start dopo 3 anni. – Esdebitazione su richiesta: In alcuni casi (es. se c’è opposizione o se si vuole prima dei 3 anni) il debitore può comunque presentare istanza al tribunale per ottenere l’esdebitazione al termine della procedura. – Requisiti: Il debitore deve aver collaborato con gli organi della procedura, non aver occultato attivi, non aver commesso reati fallimentari (o se li ha commessi, aver saldato il danno ai creditori), non deve aver già avuto altra esdebitazione nei 5 anni precedenti. – Effetti: Vengono cancellati tutti i debiti residui anteriori non soddisfatti, eccetto alcuni per legge non esdebitabili (obblighi alimentari, debiti per risarcimento da fatti illeciti extracontrattuali e sanzioni penali/amm.ve pecuniarie). – Esdebitazione sovraindebitati: Similmente, per la liquidazione controllata del sovraindebitato c’è l’esdebitazione a fine procedura (art. 282 CCII) e, come spiegato, addirittura la esdebitazione senza liquidazione per il debitore incapiente (art. 283 CCII) che è straordinaria perché concede il beneficio anche se i creditori non hanno ricevuto nulla. La ratio è dare sollievo a chi, pur in buona fede, ha perso tutto e altrimenti resterebbe indebitato a vita senza speranza: ciò sarebbe disfunzionale anche socialmente. L’esdebitazione dell’incapiente tuttavia è concessa con estrema cautela: serve integrità e trasparenza totale del debitore, e il giudice valuta minuziosamente la sua condotta. La giurisprudenza recente insiste sulla verifica rigorosa della buona fede: la Cassazione nel 2024 ha chiarito che l’esdebitazione non è mai un automatismo, specie per l’incapiente, e va negata se il debitore ha tenuto condotte sleali o superficiali verso i creditori . Ad esempio, se emergesse che il debitore ha sperperato risorse in spese voluttuarie aggravando il dissesto, o ha contratto debiti con leggerezza confidando di non pagarli, potrebbe vedersi rifiutare l’esdebitazione per mancanza di meritevolezza.
Per l’imprenditore indebitato, l’esdebitazione è un punto di arrivo fondamentale: rappresenta la difesa finale del debitore persona fisica contro la prospettiva di restare perseguitato vita natural durante dai creditori. In parole povere: se proprio l’impresa non si salva e tutto il patrimonio viene liquidato, almeno la persona può tornare a nuova vita senza debiti. Questa possibilità costituisce anche un incentivo a non ricorrere ad escamotage illeciti: se sai che comportandoti correttamente puoi avere la liberazione dai debiti, sei meno tentato di fare atti distrattivi o occultare beni (cose che precluderebbero l’esdebitazione).
Esempio finale: Supponiamo che la nostra azienda di bilance (forma individuale) sia andata in liquidazione controllata e il titolare abbia perso anche la casa, venduta per pagare i creditori al 10%. Dopo la chiusura, rimangono magari €200.000 di debiti non soddisfatti. Il titolare, che ha agito onestamente, potrà ottenere l’esdebitazione: i creditori non potranno più esigere quei €200.000 residui e lui potrà, dopo tanta sfortuna, cercare un lavoro o avviare una nuova attività senza quel fardello. In questo senso, l’esdebitazione realizza il principio per cui il fallimento non è la morte civile del debitore. Oggi, grazie a questi meccanismi, c’è più equilibrio: i creditori ottengono tutto il possibile del patrimonio, ma la persona del debitore non rimane in catene a vita per debiti impagabili.
Tabelle riepilogative
Di seguito proponiamo alcune tabelle riassuntive che mettono a confronto i principali strumenti e procedure di cui abbiamo parlato, dal punto di vista del debitore.
Tabella 1 – Strumenti di gestione della crisi: caratteristiche principali
| Strumento | Natura | Chi lo attiva | Coinvolgimento dei creditori | Ruolo del Tribunale | Esito per il debitore |
|---|---|---|---|---|---|
| Piano attestato di risanamento (art. 56 CCII) | Stragiudiziale privato, con attestazione di esperto | Debitore in crisi o a rischio insolvenza | Adesione volontaria dei creditori coinvolti (non c’è voto né maggioranza predefinita; consenso individuale) | Nullo (solo pubblicazione eventuale per esenzione revocatorie) | Continua l’attività; debiti ristrutturati bilateralmente. Se piano riesce, impresa risanata; se fallisce, possibili revocatorie escluse per atti eseguiti nel piano . Nessuna esdebitazione automatica (non è procedura concorsuale). |
| Accordo di ristrutturazione (artt. 57-63 CCII) | Procedura negoziale con omologa giudiziale | Debitore in crisi/insolvenza (fallibile o no) | Adesione minima 60% dei crediti (ordinario) ; i creditori aderenti sono vincolati; i non aderenti vanno pagati per intero salvo cram-down fiscale . Niente voto collettivo, consenso individuale → omologazione. | Limitato: tribunale omologa l’accordo se rispetto requisiti; può concedere misure protettive nel frattempo . | Debitore ristruttura il debito con efficacia legale. Attività può continuare se prevista dall’accordo. Se accordo eseguito, debiti ridotti/ridefiniti. Residui eventuali restano (no esdebitazione formale, ma in teoria l’accordo li copre tutti con soddisfazione integrale o stralcio concordato). Se accordo salta, possibile fallimento. |
| Composizione negoziata (D.L. 118/2021, Tit. II CCII) | Procedura volontaria assistita dall’esperto (non concorsuale) | Debitore in difficoltà, crisi o insolvenza reversibile (tutte imprese) | Trattative libere con creditori, facilitate da esperto. Possibilità di accordi vari (contratti, moratorie, accordo ex art. 23 CCII) . Nessun voto collettivo. | Presenza eventuale: tribunale può concedere misure protettive (stop azioni esecutive) e autorizzare atti urgenti . Omologa giudiziale prevista solo se si chiede concordato semplificato dopo o omologa accordo di ristrutturazione integrato. | Se trattative producono accordo stragiudiziale, l’azienda evita procedure formali e prosegue (con benefici fiscali sui debiti stralciati ). Se falliscono, può accedere a concordato semplificato (liquidazione veloce) o ad altre procedure concorsuali. Durante comp. negoziata: attività continua sotto controllo imprenditore. Nessuna esdebitazione se si chiude con accordo privato (i debiti residui sarebbero comunque oggetto dell’accordo). Se passa a concorsuale, esdebitazione secondo quella procedura. |
| Concordato Preventivo (artt. 84-120 CCII) | Procedura concorsuale giudiziale con piano del debitore | Debitore in crisi o insolvente (fallibile o grandi debiti se sotto soglia solo “minore”) | Voto dei creditori su classi: serve maggioranza >50% crediti votanti ; vincola anche dissenzienti se maggioranza raggiunta. Privilegiati votano solo se viene alterato loro diritto di prelazione. | Ampio: tribunale ammette, nomina Commissario; omologa se creditori approvano e requisiti rispettati. Misure protettive automatiche dalla domanda (stop azioni) ; autorizzazioni per atti straordinari e finanziamenti prededucibili . | Attività: continua (debtor in possession) se piano in continuità, oppure cessa se piano liquidatorio (ma con gestione fino a omologazione). Debiti: parziale pagamento come da piano, residui cancellati per effetto esdebitazione dopo esecuzione (per persone fisiche). Se concordato omologato, il debitore evita fallimento. Se non omologato → probabile fallimento. |
| Concordato Semplificato (art. 25-sexies CCII) | Procedura concorsuale speciale, liquidatoria, senza voto creditori | Debitore dopo composizione negoziata fallita | Nessun voto. Creditori possono solo fare osservazioni/opposizioni all’omologa. | Importante: tribunale valuta ed omologa se proposta soddisfa requisiti minimi (≥20% chirografi) e conviene rispetto al fallimento. Nomina un liquidatore per esecuzione. | Attività: l’impresa viene liquidata (eventuale vendita unità dell’azienda, ma scopo liquidatorio) . Debiti: soddisfatti in parte con il ricavato; residui cancellati (esdebitazione) come in concordato ordinario. Procedura rapida e semplificata (no voto, un’unica udienza di omologa). Se non omologata (raro), si va verso fallimento. |
| Liquidazione Giudiziale (Fallimento) | Procedura concorsuale giudiziale liquidatoria | Creditori (istanza), debitore (autorinuncia), PM (casi previsti) | Nessun consenso richiesto ai creditori. Creditori partecipano insinuandosi al passivo; subiscono decisioni del curatore sulle vendite. | Totale: tribunale dichiara fallimento, nomina Curatore; giudice delegato supervisiona. Creditori interagiscono tramite il passivo e comitato creditori, ma non decidono sulle vendite (salvo casi). | Attività: il Curatore liquida tutti i beni; azienda di regola cessata (salvo esercizio provvisorio breve se utile). Debiti: creditori soddisfatti parzialmente secondo grado di privilegio. Dopo chiusura, esdebitazione per il debitore persona fisica onesto . Impresa cessata. Procedura spesso lunga (anni). |
| Sovraindebitamento (piano del consumatore / concordato minore / liquidazione controllata) | Procedura concorsuale minore (volontaria) | Debitore non fallibile sovraindebitato (inclusi consumatori) | Piano consumatore: no voto creditori (decide giudice) – Concordato minore: voto con maggioranza analogamente al concordato preventivo – Liquidazione controllata: no voto (liquidatore simile a curatore). | Tribunale o OCC coinvolti. OCC (Organismo Composizione Crisi) assiste il debitore e funge da gestore/ausiliario. Giudice omologa o rigetta piani; nomina liquidatore per liquidazione. | Se piano consumatore/concordato minore omologato e adempimento, debitore paga quote e residuo esdebitato (meritevole). Se liquidazione controllata, beni liquidati e poi esdebitazione. Prevista anche esdebitazione immediata incapiente se nulla da liquidare . In generale, strumenti finalizzati a dare al debitore onesto una seconda chance con sacrificio del patrimonio ma salvaguardia del minimo vitale. |
Legenda: prededuzione = privilegio di pagarsi prima degli altri creditori; cram down = imposizione forzata di un accordo a creditori dissenzienti; fresh start = nuovo inizio senza debiti.
Tabella 2 – Confronto rapido delle opzioni dal punto di vista del debitore
| Situazione del debitore | Opzione preferibile | Note |
|---|---|---|
| Difficoltà temporanea ma azienda ancora redditizia (crisi reversibile) | Soluzioni stragiudiziali (piano attestato; composizione negoziata) | Mantenere riservatezza e rapporti con creditori è prioritario. Se creditori collaborativi, meglio evitare procedura formale. Composizione negoziata aiuta a ottenere standstill e definire accordi, evitando lo stigma del tribunale. Concordato preventivo sarebbe prematuro e costoso se c’è possibilità di risanare informally. |
| Crisi grave ma azienda salvabile (serve ristrutturazione profonda, molti debiti) | Concordato preventivo in continuità (se necessario combinato con accordi) oppure Composizione negoziata inizialmente | Se la mole di debiti è tale che solo un taglio collettivo può riequilibrarla e servono misure protettive forti, il concordato in continuità permette di ristrutturare su basi enforceable (tutti vincolati all’esito). Si può tentare prima la composizione negoziata per accordarsi su un concordato “preconfezionato” con i maggiori creditori, evitando conflittualità in aula. |
| Insolvenza conclamata, nessuna prospettiva di prosecuzione (impresa decotta) | Liquidazione Giudiziale volontaria oppure Concordato liquidatorio (se si vuole evitare fallimento) | Se è chiaro che l’impresa non può sopravvivere, forzare concordati in continuità è inutile. Meglio liquidare subito. Il debitore può proporre un concordato liquidatorio (garantendo almeno 20% ai chirografi) per chiudere in modo più rapido e controllato (e avere esdebitazione poi). Se ciò non è fattibile, rassegnarsi al fallimento e collaborare per avere l’esdebitazione. |
| Composizione negoziata fallita, azienda non salvabile | Concordato semplificato | Evita il fallimento, liquidando sotto controllo del debitore con tempi rapidi e senza voto creditori . Adatto se trattative non hanno prodotto accordo ma c’è un piano di liquidazione vantaggioso (es. un acquirente per l’azienda che i creditori non hanno accettato formalmente). |
| Piccola impresa sotto soglia con troppi debiti personali del titolare | Concordato minore (se fattibile) oppure Liquidazione controllata + esdebitazione | Se l’attività può continuare su scala ridotta, il concordato minore può tagliare debiti e permettere all’imprenditore di proseguire (ad esempio mantenendo l’attività artigiana con meno creditori). Se invece non è sostenibile, tanto vale liquidare i beni tramite OCC e puntare all’esdebitazione per liberare il titolare da ogni debito. |
| Privato consumatore sovraindebitato (es. fideiussore escusso dalla banca, debiti familiari) | Piano del consumatore (se ha un reddito da offrire parzialmente) oppure Esdebitazione incapiente (se nulla da offrire) | Il consumatore può ristrutturare i debiti secondo la propria capacità di rimborso, ottenendo lo stralcio del resto se il giudice approva (valutando la sua meritevolezza). Se è nullatenente e disoccupato, può chiedere l’esdebitazione da incapiente per essere liberato subito . |
Come si evince, la scelta dello strumento dipende dalla situazione concreta dell’impresa debitrice: occorre valutare la fattibilità del risanamento, la necessità di protezione immediata, l’atteggiamento dei creditori, il costo e la durata delle procedure. Dal punto di vista del debitore (specie se imprenditore onesto), c’è interesse a privilegiare soluzioni che massimizzino la continuità e riducano i costi, ricorrendo a procedure concorsuali solo quando indispensabile per gestire il concorso dei creditori.
Simulazione pratica: caso aziendale e strategia di difesa
Scenario ipotetico: Alfa S.r.l. è un’azienda toscana produttrice di bilance industriali. Negli ultimi anni ha accumulato debiti per circa €800.000: include €200.000 verso fornitori (alcuni non pagati da oltre 120 giorni), €150.000 di arretrati con banca (mutuo ipotecario su capannone e scoperto di c/c), €100.000 di debiti leasing per macchinari, €80.000 di debiti fiscali (IVA e tasse non versate, cartelle per €50k) e contributivi (€30k INPS per dipendenti), €40.000 di stipendi arretrati a 5 dipendenti, e il resto vari (affitto capannone 3 mensilità arretrate, bollette, consulenti). L’azienda sta soffrendo per il calo di ordini, ma ha un nuovo prototipo di bilancia smart molto richiesto che potrebbe rilanciarla. Tuttavia, se i creditori aggrediscono ora la società, rischia di fermarsi la produzione. L’amministratore ha anche dato fideiussione personale alla banca su metà del mutuo residuo (€50.000). Si chiede: come difendersi efficacemente?
Fase 1: Analisi e piano – L’azienda è tecnicamente in crisi ma non ancora insolvente irreversibile: ha un portafoglio ordini in ripresa, seppur manchi liquidità. Prima mossa: ingaggiare un advisor finanziario e un legale esperto di crisi. Appurano che la strada migliore è tentare una ristrutturazione concordata piuttosto che farsi travolgere dai decreti ingiuntivi già minacciati da alcuni fornitori. Viene scartato il fallimento come opzione ovviamente da evitare (distruggerebbe la prospettiva di rilancio col nuovo prodotto).
Fase 2: Composizione Negoziata – Alfa S.r.l. accede alla composizione negoziata tramite la Camera di Commercio. In 15 giorni viene nominato un esperto indipendente. Ciò di per sé tutela l’azienda perché, appena depositata l’istanza, Alfa chiede e ottiene dal tribunale l’immediata sospensione di tutte le azioni esecutive ex art. 18 CCII . Questo vuol dire che i fornitori (due avevano avviato decreti ingiuntivi) non possono procedere a pignorare i conti o il magazzino; la banca non può revocare formalmente il fido (o se lo ha fatto, non può iniziare ipoteca giudiziale nuova né esecuzione ipotecaria); l’Agenzia Riscossione sospende temporaneamente un pignoramento su conto che stava partendo. L’azienda respira.
L’esperto esamina i conti e concorda che Alfa ha buone prospettive se alleggerita dal debito e se riesce a ottenere capitale per finanziare la produzione del nuovo modello. Con l’esperto, l’azienda elabora una bozza di piano di risanamento: propone ai creditori di: – Ottenere nuova finanza per €100.000 (un investitore interessato a entrare con quota societaria, oppure i soci attuali disposti a reinvestire se il piano regge) destinata a pagare debiti strategici (stipendi arretrati, una parte di fornitori cruciali, un acconto su debiti fiscali per evitare azioni penali). – Vendere un vecchio immobile non utilizzato (stima €150.000) per fare cassa. – Chiedere alla banca una moratoria di 12 mesi sul mutuo e trasformare lo scoperto in finanziamento a medio termine. E proporre al leasing di restituire un macchinario secondario per ridurre rate future. – Pagare fornitori chirografari in una percentuale concordata (es. 60%) dilazionata in 2 anni, con impegno a tornare al pagamento regolare delle nuove forniture. – Chiedere ad Agenzia Entrate una transazione fiscale: pagamento integrale IVA, ma stralcio del 50% di sanzioni e interessi e rateazione 5 anni. Chiedere a INPS dilazione massima (24 mesi) su contributi. – Offrire in garanzia ai creditori un impegno di destinare una quota dei ricavi futuri (derivanti dalle vendite del nuovo prodotto) al rimborso anticipato, se superano certe soglie.
Con questo schema, l’esperto convoca i creditori principali: la banca, il maggior fornitore di componenti (€100k di credito), un altro fornitore (€50k), e discute il piano. – Banca: inizialmente titubante, ma vedere la presenza dell’esperto e dell’investitore le dà fiducia. Inoltre, l’esperto chiarisce che in caso di fallimento la banca col mutuo ipotecario recupererebbe forse il 70% dall’immobile, e nulla sullo scoperto: quindi accettare una moratoria e allungare il debito può portarle interessi futuri e capitale intero, mentre il fallimento porterebbe un’incognita. La banca alla fine accetta: niente azioni su fideiussore nel frattempo e conversione dello scoperto in prestito 5 anni; rinuncia a revocare immediatamente l’ipoteca di mutuo, anzi concede standstill. – Fornitori: Quello da €100k, vitale per la componentistica, ha interesse a continuare a fornire Alfa (è un cliente importante). Accetta un taglio del 20% del vecchio credito (quindi incasserà €80k anziché €100k) purché l’azienda riprenda a pagare cash le nuove consegne e gli dia un piano affidabile per gli €80k (magari garantito da cambiali mensili 24 rate, o assicurato dall’investitore). L’altro fornitore da €50k, più piccolo, inizialmente è arrabbiato e vorrebbe fare causa; ma quando vede che gli altri aderiscono, e che rischia altrimenti di non vedere nulla in fallimento (stima era 20% in caso di fallimento), anche lui aderisce ottenendo magari 50% subito (con i fondi dell’investitore) e 25% tra un anno (75% totale, quindi decurtazione 25%). I fornitori minori, informati attraverso la piattaforma o comunicazioni, in parte aderiscono alle stesse condizioni pro rata (l’esperto suggerisce di trattarli tutti uguali: x% subito, y% a saldo). – Fisco/INPS: Viene formalizzata la proposta di transazione fiscale via art. 63 CCII : Alfa offre di pagare imposta IVA e ritenute in 4 anni, chiede l’abbuono di interessi e sanzioni. L’Agenzia delle Entrate regionale approva entro 60 giorni (perché la relazione attestatrice mostra che in fallimento l’Erario non prenderebbe più del 30%, mentre qui recupera 50% e su un periodo definito). L’INPS anch’essa accorda dilazione 24 mesi senza sanzioni civili oltre il minimo. – Dipendenti: Vengono subito pagati gli stipendi arretrati con parte del nuovo finanziamento; inoltre l’azienda accede alla Cassa Integrazione Guadagni straordinaria per crisi, riducendo il costo del personale durante la ristrutturazione. – Fideiussore (socio): Ottiene dalla banca, in seno alle trattative, una moratoria: la banca si impegna a non escutere la garanzia personale finché l’azienda rispetta il nuovo piano di rientro. Eventualmente, il socio mette anche un’ipoteca sulla sua seconda casa come garanzia aggiuntiva, a fronte di non escussione immediata. In questo modo protegge il proprio patrimonio personale dal default immediato.
Dopo circa 4 mesi di trattative, grazie alla composizione negoziata, Alfa S.r.l. raggiunge un accordo stragiudiziale firmato con >75% dei creditori (per quelli finanziari e principali) e l’esperto certifica che è idoneo a risanare. L’accordo viene pubblicato al Registro Imprese : ciò lo rende opponibile ai terzi e consente i benefici fiscali (nessuna tassazione per Alfa sull’80k di debiti fornitori abbuonati, e deducibilità per i fornitori delle perdite 20k ciascuno) . L’esperto conclude la relazione finale dichiarando che la soluzione trovata garantisce continuità per almeno 2 anni. Questo attiva anche le misure premiali: l’Agenzia delle Entrate riduce formalmente le sanzioni al minimo e gli interessi al tasso legale ; l’azienda quindi pagherà meno accessori sul debito fiscale. Anche gli oneri INPS forse beneficiano di riduzione sanzioni civili.
La procedura di composizione si chiude con successo. Alfa esce quindi dalla crisi senza passare per il tribunale fallimentare, avendo però utilizzato il “ombrello” dell’esperto e delle misure protettive per evitare di essere travolta nel momento critico. Ora dovrà eseguire fedelmente l’accordo: – Vende l’immobile non strategico e incassa €150k che usa per pagare parte debiti (ad esempio i fornitori parzialmente, l’IVA corrente, ecc. secondo accordo). – L’investitore versa €100k ottenendo il 30% di quote sociali (capitale fresco che finanzia il circolante). – La produzione del nuovo modello decolla; con i margini, Alfa riesce anche ad anticipare qualche rata ai fornitori (questo migliora i rapporti). – Dopo 2 anni, tutti gli adempimenti dell’accordo sono completati: fornitori strategici hanno ricevuto ciò che era pattuito (magari con una lieve riduzione ma accettata), banche e leasing sono rientrati regolarmente nel nuovo piano, il Fisco incassa regolare le rate concordate, l’INPS è a zero arretrati, i dipendenti sono tornati a salario pieno.
Il fideiussore (l’amministratore) non è mai stato escusso personalmente perché la società ha rispettato i pagamenti alla banca; la sua garanzia è decaduta nel momento in cui il debito principale è stato ristrutturato e la banca formalmente l’ha liberato (spesso parte dell’accordo è “vi liberiamo la fideiussione se l’azienda paga 3 rate consecutive”, ad esempio).
Alfa S.r.l. ha così evitato il fallimento e difeso la continuità aziendale, grazie a: – Uso sapiente degli strumenti di legge (misure protettive per bloccare i creditori aggressivi). – Coinvolgimento di un esperto terzo che ha creato fiducia tra le parti. – Sacrifici condivisi (i creditori hanno rinunciato a qualcosa, i soci hanno diluito la partecipazione e messo garanzie). – Vantaggi normativi (riduzione sanzioni, deducibilità perdite) che hanno reso più appetibile l’accordo per creditori e debitori. – Tempestività: l’azienda ha agito prima che la situazione degenerasse in modo irreparabile, sfruttando il “periodo di grazia” per invertire la rotta.
Se invece le cose fossero andate male – ad esempio, se durante la composizione negoziata nessuno avesse voluto investire e i creditori fossero rimasti troppo distanti – Alfa avrebbe avuto comunque l’opportunità, entro quei mesi, di preparare un concordato semplificato: magari vendere l’azienda a un competitor per €300k e offrire ai creditori un concordato al 40% di soddisfo. Anche in tale scenario, avrebbe evitato il fallimento, anche se i soci avrebbero perso l’azienda (ceduta) e sarebbero rimasti con meno debiti grazie all’esdebitazione.
In entrambi i casi, il denominatore comune è che il debitore – pur nella difficoltà – ha ripreso l’iniziativa e ha usato le armi legali per difendersi dai debiti in modo proattivo, ottenendo alla fine condizioni migliori e una prospettiva di salvaguardia, rispetto alla passività che avrebbe portato al tracollo.
Domande Frequenti (FAQ) sulla difesa del debitore in crisi
1. Un’azienda molto indebitata può davvero evitare il fallimento? Come?
Sì, oggi vi sono diversi strumenti per evitare la liquidazione giudiziale. L’azienda può negoziare coi creditori un risanamento (piano attestato, accordo di ristrutturazione) oppure attivare procedure concorsuali alternative come il concordato preventivo. La chiave è agire tempestivamente e proporre un piano credibile che offra ai creditori una soddisfazione migliore rispetto al fallimento. Se i creditori accettano (o sono obbligati dalla maggioranza nel concordato), l’azienda evita il fallimento. Ad esempio, attraverso un concordato in continuità, l’impresa può ridurre i debiti e proseguire l’attività, mantenendo la produzione e i posti di lavoro. Anche se la situazione è grave e richiede la chiusura, c’è il concordato semplificato post-composizione negoziata che consente di liquidare senza fallire. La normativa incoraggia soluzioni alternative perché il fallimento è visto come ultima risorsa. È chiaro che per evitare il fallimento l’azienda deve essere meritevole (niente frodi) e il piano deve dare ai creditori almeno quanto avrebbero dal fallimento – condizione che spesso si può soddisfare eliminando i costi e i tempi lunghi di quest’ultimo.
2. Quali debiti vanno pagati per primi se un’azienda è in crisi?
Vanno prioritariamente salvaguardati i debiti strategici e privilegiati. In genere, i primi da tutelare sono i dipendenti (salari e contributi), sia per motivi etici sia perché hanno privilegi e strumenti di tutela (e l’azienda ha bisogno di loro per operare). Poi i debiti fiscali: l’IVA e le ritenute, in particolare, meglio non accumularli troppo a lungo, perché generano rischi penali e hanno privilegi forti; conviene chiedere rateizzazioni subito . Anche i debiti garantiti (banche con ipoteca, leasing) vanno gestiti con attenzione: se l’azienda smette di pagare il mutuo, la banca può escutere l’ipoteca e portare via un immobile essenziale. Invece, i debiti chirografari (fornitori non strategici, debiti verso parti correlate) possono essere temporaneamente lasciati indietro se bisogna scegliere, ma attenzione: i fornitori sono cruciali se servono input per la produzione. Quindi, in pratica, un’azienda in crisi spesso fa un “piano pagamenti” di emergenza: paga al minimo stipendi, fornitori vitali e fisco corrente, mentre mette in mora gli altri e cerca accordi dilatori. Questo però è un gioco pericoloso nel lungo periodo (può esporre a revocatorie e azioni dei creditori discriminati). Ecco perché appena ci si rende conto di dover scegliere chi pagare, è il segnale di allarme che serve uno strumento di composizione: entrando in concordato, ad esempio, l’azienda è autorizzata a non pagare i debiti anteriori (anche se qualcuno resta insoddisfatto, è lecito in quel contesto) , e poi li tratterà nel piano in modo ordinato.
3. Ho sentito parlare di “transazione fiscale”: può un’azienda tagliare i debiti con il Fisco?
Sì, la transazione fiscale è l’accordo con l’Erario nell’ambito di concordati o accordi di ristrutturazione per pagare solo una parte delle imposte dovute (o dilazionarle). Non tutti i tipi di tributo sono falcidiabili (ad esempio l’IVA e le ritenute in teoria solo con procedure; nella composizione negoziata dal 2023 è ammessa la proposta ma senza cram down se rifiuto ). Storicamente, il Fisco aveva un potere di veto molto forte: se non acconsentiva a un concordato che lo toccava, tutto saltava. Oggi, la legge permette anche il cram down fiscale: se la proposta offre al Fisco almeno il valore di liquidazione e c’è convenienza, il tribunale può omologare il concordato o l’accordo anche senza il voto favorevole del Fisco . Nel 2020-21 questo è stato un cambio di paradigma: prima la Cassazione diceva “senza adesione Entrate niente omologa” (Cass. SS.UU. 8500/2021), poi il legislatore ha modificato la norma per superare quel vincolo. In sintesi, oggi un’azienda può proporre al Fisco di stralciare sanzioni e interessi, e anche parte dell’imposta se proprio non c’è altra via, nell’ambito di un piano omologato dal giudice . Fuori dalle procedure concorsuali, invece, non si può “trattare” liberamente: ci sono le definizioni agevolate che periodicamente il legislatore concede (le cosiddette rottamazioni delle cartelle), ma sono opportunità fissate per legge uguali per tutti (ad esempio nel 2023 la rottamazione-quater). In generale, è sempre opportuno includere i debiti fiscali in un piano generale di ristrutturazione, perché lasciarli indietro porta poi l’Agente della Riscossione a bloccare conti e sequestare beni.
4. L’azienda può essere protetta mentre cerca un accordo? Oppure i creditori possono aggredirla lo stesso?
Gli strumenti ci sono: presentando una domanda di composizione negoziata o di concordato (anche con riserva), si attivano delle misure protettive che impediscono ai creditori di iniziare o proseguire azioni esecutive e cautelari . Ad esempio, se deposito in tribunale una domanda di concordato preventivo il 1° marzo, da quel giorno nessun creditore potrà pignorare i beni aziendali o incamerare un pegno, e i pignoramenti in corso vengono sospesi. Questa protezione dura per tutta la procedura (in caso di concordato) o per il periodo autorizzato dal giudice (in caso di composizione negoziata, tipicamente 4 mesi rinnovabili) . Quindi sì, l’azienda può operare con relativa tranquillità mentre negozia, senza la spada di Damocle dell’ufficiale giudiziario alla porta. Va detto però che la protezione non è assoluta: i creditori con titolo ipotecario o pignoratizio possono chiedere la separazione del ricavato del bene (ma non espropriarlo nel frattempo). E soprattutto, se poi la procedura fallisce (ad esempio, il concordato non viene omologato), i creditori riprendono i loro diritti e magari con più veemenza. Quindi la protezione serve a creare una finestra di respiro per finalizzare un accordo, non è un immunità permanente. Un caso pratico: Cassazione ord. 4081/2023 ha stabilito che un creditore non può nemmeno far decadere un piano di rateizzazione fiscale perché il debitore in concordato non poteva pagare quelle rate durante la protezione . Ciò evidenzia come la legge “mette in congelatore” i rapporti debitori per dare spazio al risanamento.
5. Quali rischi corre l’imprenditore personalmente se la sua azienda fallisce?
Se parliamo di società di capitali (S.r.l., S.p.A.), i soci non rischiano il patrimonio personale per i debiti sociali (salvo appunto garanzie personali prestate, come fideiussioni, o casi di abuso di personalità giuridica davvero estremi). L’amministratore però può avere problemi: in caso di fallimento, il curatore può intentare azioni di responsabilità se l’amministratore ha gestito in modo negligente causando danni (es. ha aggravato il dissesto invece di attivarsi per tempo, violando il dovere di cui all’art. 2086 c.c. di adottare assetti adeguati per rilevare la crisi). Inoltre, se c’è stata mala gestio, l’amministratore può incorrere in reati fallimentari (bancarotta fraudolenta se ha distratto beni o tenuto conti falsi, bancarotta semplice se ha aggravato colposamente il dissesto). Queste sono questioni serie: per esempio, non aver depositato i bilanci e aver continuato a fare debiti quando l’insolvenza era palese può configurare reati. Dunque, difendersi dai debiti significa anche evitare quei comportamenti che possono ritorcersi personalmente contro l’imprenditore. Attivare per tempo una procedura concorsuale non solo può salvare l’azienda, ma può evitare le accuse di aggravamento doloso del dissesto. Dal punto di vista patrimoniale, se l’imprenditore ha dato fideiussioni o ha una ditta individuale, il suo patrimonio personale (casa, risparmi) è esposto: in tal caso, se la situazione è compromessa e non c’è soluzione aziendale, conviene valutare procedure come la liquidazione controllata e poi l’esdebitazione, per chiudere i conti e ripartire senza debiti a vita. Gli imprenditori individuali falliscono come persone fisiche, quindi i loro beni sono liquidati; però oggi in 3 anni possono essere esdebitati automaticamente . Durante quei 3 anni, però, subiscono ad esempio le limitazioni di non poter gestire altre imprese (c’è una temporanea interdizione dagli uffici direttivi in società, finché non c’è esdebitazione). Insomma, le conseguenze personali dipendono dalla forma giuridica e dal comportamento: più l’imprenditore è corretto e usa gli strumenti legali, meno rischi penali e civili avrà.
6. Che differenza c’è tra concordato preventivo e fallimento in termini di soddisfazione dei creditori?
In un concordato preventivo, i creditori ricevono quanto previsto dal piano concordatario omologato. Spesso i creditori chirografari ottengono una certa percentuale (dipende dalle possibilità del debitore) che potrebbe anche essere bassa, ma comunque tendenzialmente non inferiore a quella stimata in caso di fallimento (per legge, il piano deve offrire ai chirografari almeno il valore di liquidazione e comunque ≥20% se liquidatorio ). I creditori privilegiati in concordato di regola vengono pagati integralmente o, se falcidiati, devono esprimere voto favorevole (o comunque avere garanzia del “non deteriore” rispetto al fallimento). Nel fallimento (liquidazione giudiziale) i creditori chirografari spesso ottengono percentuali irrisorie o zero, perché prima si pagano tutte le spese, i privilegiati, etc., e la procedura lunga erode valore. Per dare un’idea: le statistiche pre-riforma dicevano che circa il 5-10% medio ai chirografari in fallimento non era raro, e tempi 5-7 anni. Nel concordato, se ben congegnato, un chirografo può prendere magari 20-30% ma in 2 anni. Quindi, per il creditore il concordato può convenire perché riduce l’incertezza e accorcia i tempi, a fronte di un sacrificio magari un po’ maggiore (prendere 30% subito vs sperare 20% tra 5 anni col curatore). Inoltre nel concordato i creditori hanno voce in capitolo (votano, possono influenzare i contenuti con trattative prima dell’omologa). Nel fallimento subiscono le scelte del curatore e devono insinuarsi senza poter negoziare trattamento. D’altro canto, se il debitore propone concordati non veritieri o con percentuali troppo basse, i creditori preferiranno il fallimento e faranno opposizione. Quindi la differenza sta anche nella fiducia: concordato è cooperazione (se creditori credono nel rilancio, accettano una percentuale e supportano), fallimento è conflitto (ognuno spera di recuperare il più possibile, magari attivando anche revocatorie personali per migliorare la propria posizione, ecc.). Un effetto pratico: in concordato, le eventuali azioni di responsabilità contro amministratori o azioni verso terzi spettano alla società in concordato solo se previste dal piano; in fallimento, il curatore deve farle se utili. Quindi se gli amministratori hanno malversato, i creditori in fallimento confidano nel curatore per colpirli; in concordato, quell’aspetto potrebbe essere negoziato (magari l’amministratore resta e quindi quelle azioni non si fanno, il che per i creditori è sfavorevole su quell’aspetto).
7. Un piccolo imprenditore sovraindebitato può liberarsi dei debiti anche se non riesce a pagarli?
Sì. Questo è esattamente lo scopo dell’esdebitazione per il sovraindebitato: la legge prevede che, se un imprenditore minore o un privato si trova sommerso dai debiti senza colpa grave e non è oggettivamente in grado di pagarli, può essere ammesso a misure di esdebitazione. Ci sono due vie: – Se ha qualche entrata o bene da offrire, può attivare la liquidazione controllata: vengono liquidati i beni (anche eventuali futuri per 4 anni, se per esempio avrà un reddito oltre la soglia di sopravvivenza) e poi il tribunale concede l’esdebitazione per i residui . Ha di fatto l’effetto di un fallimento con beneficio di liberazione finale. Deve essere meritevole, cioè aver agito correttamente e non aver aggravato volontariamente la situazione. – Se non ha proprio nulla da dare – il cosiddetto debitore incapiente – può chiedere al giudice di essere esdebitato subito senza liquidazione (art. 283 CCII). È una chance data una volta sola nella vita. Il giudice controlla molto la buona fede: vuole vedere che il debitore non abbia colpe significative (ad es. non deve aver rifiutato possibili lavori, o dilapidato patrimoni in spese voluttuarie quando aveva già debiti, etc.). Se accordata, per 4 anni il debitore deve comunicare se ha miglioramenti reddituali e destinarli in parte ai creditori , dopodiché i crediti si estinguono del tutto. La Cassazione (sent. n. 5678/2024) ha ribadito che il beneficio si fonda su lealtà e diligente collaborazione: chi vuol l’esdebitazione deve fornire massima trasparenza su redditi, spese, patrimonio . Non è un condono facile: il giudice scruta attentamente se il sovraindebitamento non sia frutto di comportamento gravemente irresponsabile. Ad esempio, un piccolo imprenditore che ha garantito troppi debiti per terzi senza riflettere potrebbe vederselo contestare, ma non è escluso a priori. In sintesi, sì, oggi anche il piccolo imprenditore può aspirare a ripartire senza debiti, a condizione di accettare la perdita di tutto il suo patrimonio attuale e di non aver commesso scorrettezze gravi. Lo stigma del “fallito a vita” non c’è più nel nostro ordinamento: l’obiettivo del legislatore è favorire il rientro nel circuito economico delle persone oneste ma sfortunate (o anche poco avvedute, purché non dolose).
8. Quanto dura una procedura di concordato o di fallimento?
La durata varia molto caso per caso, ma in linea generale: – Un concordato preventivo dura mediamente tra 6 mesi e 1 anno per arrivare all’omologazione (a seconda della complessità del piano e di eventuali opposizioni). Poi vi è la fase di esecuzione del piano: se il piano prevede pagamenti dilazionati in 5 anni, la procedura si può considerare conclusa dopo quei 5 anni (il tribunale dichiara l’esecuzione completata). Ma da un punto di vista pratico, l’impresa esce dal “controllo” del tribunale già con l’omologa: poi è il commissario/giudice che monitorano l’adempimento, ma l’azienda torna ad operare normalmente. Dunque, per l’impresa l’arco critico è quell’anno scarso di procedura attiva. Con le riforme, l’iter di omologa è diventato più veloce (devono fissare udienza entro 6 mesi dal deposito domanda di concordato con piano). – Un concordato semplificato è più rapido: potenzialmente in 2-3 mesi dall’istanza si può avere l’omologa, perché si salta tutta la fase del voto e del commissario e si va diretti all’omologa. Poi la liquidazione dei beni in base al piano potrà richiedere alcuni mesi ancora (dipende se c’è già un acquirente). Quindi parliamo di meno di 1 anno complessivamente, spesso. – Una composizione negoziata senza accordi troppo complicati può concludersi anche in 3-6 mesi con un accordo stragiudiziale (l’esperto ha un incarico di 6 mesi estendibile di altri 6, ma se trovano un accordo prima, ben venga). Ad esempio molte comp. negoziate si chiudono attorno al 4º mese. Quella è la durata “in negoziazione”; l’efficacia dell’accordo poi dipende da cosa prevede (se l’azienda ha concordato 5 anni di rientro coi creditori, quell’accordo ha 5 anni di vita, ma non c’è un organo che lo gestisce, è un contratto). – Un fallimento (liquidazione giud.) purtroppo ha durate storicamente lunghe: la riforma del 2019 ha cercato di imporre strette, ma dipende dalla difficoltà di vendere i beni, dal contenzioso, etc. Casi semplici (pochi beni, uno o due immobili) potrebbero chiudersi in 2-3 anni. Casi complessi con cause pendenti e molti creditori possono durarne 5-7. Il legislatore ha previsto ad esempio che dopo 4 anni il curatore deve giustificare perché non ha chiuso e il tribunale può dare una “stretta”. Quindi sperabilmente i fallimenti futuri dureranno un po’ meno, ma la media storica era sui 5 anni. – Procedure di sovraindebitamento: essendo più snelle e coinvolgendo di solito meno attivo, hanno durate inferiori. Un piano del consumatore potrebbe essere omologato in 2-3 mesi e durare poi i 4-5 anni di pagamento previsti. Una liquidazione controllata forse si chiude in 2-3 anni al massimo (salvo immobili invendibili).
Dunque, per un debitore in crisi, spesso il concordato appare attraente anche per motivi di durata: ti consente di definire la situazione in tempi relativamente contenuti e di programmare la ripartenza. Il fallimento invece è un percorso lungo in cui il debitore perde il controllo e rimane in sospeso.
9. Dopo un concordato o un fallimento, il debitore può avviare una nuova attività?
Dipende dal tipo di debitore e dall’esito: – Un imprenditore individuale fallito, finché la procedura è aperta, subisce delle incapacità (non può iniziare senza autorizzazione un’altra impresa commerciale, perché i suoi beni e redditi sarebbero comunque attratti al fallimento in corso). Ma dopo l’esdebitazione, nulla gli vieta di ripartire: anzi, l’idea è proprio che una volta esdebitato sia “riabilitato”. Nel vecchio regime c’era uno stigma maggiore (bisognava attendere la chiusura e la riabilitazione dal tribunale), oggi con l’esdebitazione diretta in 3 anni è più semplice e il CCII non prevede un divieto formale di iniziare nuova attività, salvo durante quell’intervallo se deve destinare utilità ai creditori. Quindi, un piccolo imprenditore dopo aver chiuso la procedura può sicuramente aprire una nuova ditta o partecipare a una società, magari dovrà fare i conti con la credibilità sul mercato e con eventuali difficoltà di accesso al credito (le banche guardano male chi ha procedura pregresse, in CRIF comparirà, ecc.). Ma legalmente può. – Un imprenditore societario (es. amministratore di SRL): se la società ha fatto un concordato, l’amministratore può continuare a gestirla se rimane attiva (nel concordato in continuità succede proprio questo). Se la società è fallita, quell’amministratore potrebbe incorrere in un’interdizione temporanea (fino a 10 anni per cariche in altre imprese se condannato per bancarotta). Però se non c’è condanna, dopo la chiusura potrebbe in teoria amministrare altre società, anche se di fatto potrebbe essere segnalato nelle banche dati (ci sono rating interni etc.). Con la riforma attuale, c’è meno accentuazione delle pene accessorie automatiche: prima c’era l’interdizione dai pubblici uffici e dall’esercizio di impresa per il fallito, adesso direi che è più calibrato sui casi di frode. – Durante un concordato preventivo, la società continua a operare (quindi quell’imprenditore è già attivo). Può costituire nuove società? Tendenzialmente, se il concordato è ancora in corso, investire altrove sarebbe malvisto e forse conflittuale (potrebbero accusarlo di dirottare risorse). Ma legalmente, non c’è un divieto assoluto, salvo ovviamente l’uso di risorse della società in concordato sarebbe vietato. C’è, però, una norma: il debitore in concordato non può ricoprire ruoli di amministrazione in altre società senza informare il tribunale, ma questa è più nella prassi di trasparenza. – Per un consumatore sovraindebitato che ottiene esdebitazione, nessun divieto di avviare attività: anzi, l’idea è che ora libero dai debiti possa tornare a consumare e anche fare impresa se vuole (purché con prudenza!).
Riassumendo: la legge italiana ha abbandonato il concetto di “mors commerciale” sine die. Attraverso concordati e esdebitazioni, il debitore onesto può tornare in attività. Naturalmente, se l’insuccesso è dovuto a imperizia, il mercato stesso e il sistema creditizio potrebbero punirlo negandogli fiducia in futuro, ma giuridicamente non vi sono preclusioni irrimediabili. L’unica eccezione: se uno ha ottenuto un’esdebitazione da incapiente, per i successivi 4 anni qualsiasi utilità sopravvenuta deve essere comunicata e in parte data ai creditori . E non si può chiedere di nuovo l’esdebitazione incapiente per almeno 8 anni (per evitare abusi). Ma può benissimo lavorare e fare business in quei 4 anni, anzi è auspicabile che lo faccia (tenendo però fede agli obblighi informativi verso i creditori).
10. Se l’azienda risana i debiti, i precedenti amministratori rischiano comunque sanzioni?
Dipende da cosa hanno fatto. Se l’azienda riesce a risanare senza fallimento, alcuni fronti di responsabilità possono calmierarsi: ad esempio, se col concordato vengono pagate anche solo in parte le imposte, spesso le sanzioni penali per omesso versamento di IVA/contributi vengono estinte (la legge penale tributaria prevede la causa di non punibilità se paghi integralmente il dovuto tributario, ma se paghi parzialmente via concordato? Lì c’è un dibattito: la Cassazione penale ha ritenuto che l’omologazione di un concordato con pagamento parziale di IVA non estingue il reato, perché la norma richiede pagamento integrale. Infatti, il legislatore nel 2021 ha introdotto una specifica causa di non punibilità se l’omologa del concordato prevede il pagamento del debito tributario in misura non inferiore a quanto otterrebbero in fallimento – un adeguamento controverso, su cui bisognerebbe aggiornarsi nelle ultime modifiche). Dunque, sul penale tributario bisogna vedere. Sul fronte civile: se gli amministratori hanno compiuto atti di mala gestio (es. distratto denaro, falsificato bilanci), il fatto che la società si risani non li esonera automáticamente da responsabilità. I creditori nel concordato potrebbero però rinunciare a far cause, perché hanno accettato un accordo tombale. In un accordo di ristrutturazione, ad esempio, i creditori spesso firmano una quietanza e rinunciano a pretese ulteriori. Però attenzione: nel concordato i creditori chirografari sacrificati di norma non rinunciano alle azioni di responsabilità verso amministratori (hanno perso dei soldi e potrebbero cercarli dagli amministratori se c’è colpa). Nulla impedisce a un creditore rimasto insoddisfatto al 50% in concordato di citare l’ex amministratore per farsi dare l’altro 50% a titolo di danno per cattiva gestione, se può provare atti di colpa. Tuttavia, in giurisprudenza, quando un concordato va a buon fine, c’è tendenza a considerare “chiuso il libro” salvo casi eclatanti, anche perché i creditori hanno votato e approvato il piano sapendo magari dei comportamenti gestori. Diciamo che non c’è una vera preclusione giuridica: i creditori non soddisfatti integralmente mantengono il diritto di agire contro eventuali coobbligati o responsabili (il concordato libera la società dai debiti residui, ma non libera eventuali garanti terzi né esonera gli amministratori dalla loro responsabilità aquiliana). Diverso è se parliamo di reati: se un amministratore ha bancarottato l’azienda ma poi con un colpo di scena la salva in extremis, i reati eventualmente già consumati (tipo false comunicazioni sociali, dissipazione di beni) restano perseguibili. Ci sono stati casi reali di concordati di successo e poi amministratori condannati per bancarotta fraudolenta pre-concordato. La bancarotta fraudolenta di solito presuppone il fallimento, quindi se l’azienda non fallisce quella specifica fattispecie decade (bancarotta è reato fallimentare: senza fallimento niente bancarotta). Tuttavia, certi atti potrebbero costituire altri reati (truffa ai creditori, sottrazione fraudolenta al pagamento di imposte, ecc.) indipendenti dal fallimento. Quindi, risanare l’azienda evita l’attivazione dei reati fallimentari, ma non è un’amnistia su eventuali reati commessi nel periodo di crisi. In definitiva: i precedenti amministratori onesti non hanno nulla da temere se l’azienda si risana (anzi, ne escono riabilitati). Quelli disonesti, anche se l’azienda non fallisce, potrebbero rispondere di altre fattispecie, ma i reati di bancarotta in particolare cadono perché non c’è fallimento (la bancarotta è un reato proprio del fallito). Quindi salvare l’azienda protegge gli amministratori anche da quell’aspetto: è un incentivo in più a tentare il concordato invece di lasciar fallire – ed è noto che alcuni amministratori preferiscono il concordato perché “salvano la fedina” (evitando di passare per un curatore che spulci eventuali malefatte).
In conclusione, la difesa del debitore passa attraverso una conoscenza approfondita di questi meccanismi e un approccio tempestivo e proattivo. Aziende come quella dell’esempio, con il supporto di professionisti esperti, possono trasformare una crisi che sembrava irreversibile in un percorso di risanamento. L’importante è non isolarsi né nascondere la testa sotto la sabbia: oggi la legge offre opportunità di composizione che richiedono trasparenza e cooperazione. Un imprenditore informato e ben consigliato può affrontare anche situazioni di forte indebitamento, difendendo il cuore della propria impresa e trovando soluzioni sostenibili per uscire dal tunnel dei debiti.
Fonti Normative e Giurisprudenziali
- Codice della Crisi d’Impresa e dell’Insolvenza (D.Lgs. 12 gennaio 2019, n. 14) e successive modifiche (D.Lgs. 83/2022; D.Lgs. 136/2024): art. 18 D.L.118/2021 conv. L.147/2021 (concordato semplificato) ; artt. 23, 25-sexies CCII; artt. 57-63 CCII (accordi di ristrutturazione) ; art. 54 CCII (misure protettive); art. 84 CCII (tipi di concordato); art. 88 CCII (transazione fiscale nel concordato); artt. 112-114 CCII (omologazione concordato); art. 121 CCII (insolvenza); artt. 268-277 CCII (liquidazione controllata sovraindebitati); art. 278 CCII (esdebitazione di diritto); art. 283 CCII (esdebitazione debitore incapiente) .
- D.L. 24 agosto 2021 n.118 conv. in L.147/2021: ha introdotto la Composizione Negoziata e Concordato semplificato. Relazione illustrativa e successive integrazioni col CCII .
- Corte di Cassazione, Sez. I Civile, 9 febbraio 2023 n. 4081 – Effetti della domanda di concordato su piani di rateizzazione fiscale: ha riconosciuto la legittimità della sospensione dei pagamenti rateali e l’illegittimità della decadenza dal beneficio durante il concordato .
- Cassazione Civ., Sez. I, 6 giugno 2023 n. 15790 – Conferma principi sul concordato preventivo, competenze del commissario (cfr. studiosandrocavaliere.it) – per prassi citata.
- Cassazione Civ., Sez. I, 15 giugno 2023 n. 17092 – Concordato in continuità aziendale: ribadisce presupposti (azienda in esercizio) – (fonte: ilcaso.it).
- Cassazione Civ., Sez. I, 14 novembre 2025 n. 30108 – Ordinanza su esdebitazione del sovraindebitato incapiente già fallito . Ha chiarito i limiti di accesso al beneficio se il debitore era soggetto a fallimento, distinguendo esdebitazione fallimentare da quella “incapiente”.
- Cassazione Civ., Sez. I, 22 febbraio 2024 n. 5678 – Requisiti dell’esdebitazione ex art. 283 CCII: richiama la necessità di condotta leale e corretta; esdebitazione non automatica .
- Cassazione Penale, SS.UU., 27 maggio 2021 n. 8500 – In tema di transazione fiscale nel concordato: affermava necessità di voto favorevole dell’Erario (orientamento poi superato dalla riforma normativa).
- Tribunale di Milano – varie pronunce 2022-2023 sull’omologazione forzata degli accordi di ristrutturazione estesa al Fisco ex art.63 CCII (cfr. unijuris.it).
- Legge 3/2012 (abrogata) e relazioni preparatorie al CCII – Principi confluiti nelle nuove procedure minori.
- Cass. Pen. sez. III, 5 luglio 2018 n. 32437 – (Fisco e concordato): la presentazione del concordato preventivo non esclude la punibilità per omesso versamento IVA se il debito non è integralmente soddisfatto – orientamento poi “attenuato” dalla riforma del 2020 (DL 125/2020 conv.L.159/2020) che ha introdotto causa non punibilità concordato pagante.
- Cass. Civ., Sez. Unite, 26 maggio 2020 n. 7877 – Meritevolezza nel sovraindebitamento: afferma che il giudice deve valutare comparativamente la condotta del debitore (fondamento recepito nel CCII).
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Il settore della pesatura industriale richiede investimenti costanti: strumenti certificati, tarature, trasduttori, calibrazioni, assistenza tecnica, manutenzioni programmate, software dedicati e magazzino ricco di ricambi. Bastano ritardi negli incassi o una riduzione dei fidi per far emergere una crisi.
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Perché un’Azienda di Bilance e Pesatura va in Debito
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- investimenti in software, collaudi e strumenti campione
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I Rischi se Non Agisci Subito
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Cosa Fare Subito per Difendersi
1. Bloccare immediatamente i creditori
Un avvocato specializzato può fermare pignoramenti, bloccare richieste di rientro e proteggere i conti aziendali.
2. Verificare i debiti ed eliminare ciò che non è dovuto
Spesso emergono errori e irregolarità:
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- costi bancari anomali
Una parte dei debiti può essere ridotta o cancellata.
3. Ristrutturare i debiti con soluzioni sostenibili
Possibili strumenti:
- rateizzazioni fiscali fino a 120 rate
- accordi con fornitori strategici
- rinegoziazione dei fidi bancari
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- definizioni agevolate quando disponibili
4. Utilizzare strumenti legali che bloccano tutti i creditori
Se la crisi è più grave:
- PRO – Piano di Ristrutturazione dei Debiti
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- Concordato minore
Sono strumenti che permettono di continuare l’attività pagando solo una parte del debito.
Le Specializzazioni dell’Avv. Giuseppe Monardo
L’Avv. Monardo è tra i professionisti più esperti in Italia nella gestione delle crisi d’impresa.
Le sue qualifiche includono:
- Avvocato Cassazionista
- Coordinatore nazionale di avvocati e commercialisti specializzati in diritto bancario e tributario
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- Professionista fiduciario di un OCC (Organismo di Composizione della Crisi)
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Un profilo perfetto per bloccare i creditori, ridurre i debiti e salvare aziende tecniche, come quella del settore pesatura.
Come Può Aiutarti l’Avv. Monardo
- analisi immediata e completa della situazione debitoria
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Conclusione
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