Se la tua azienda produce, importa o distribuisce barriere fotoelettriche di sicurezza, sensori ottici, scanner laser, moduli di sicurezza, interblocchi e dispositivi per la protezione di macchine e linee industriali, e oggi si trova con debiti verso Fisco, Agenzia delle Entrate Riscossione, INPS, banche o fornitori, è essenziale intervenire subito per evitare il blocco dell’attività.
Nel settore della sicurezza industriale, anche un piccolo fermo può impedire ai clienti di utilizzare macchine certificate, generare penali, creare non conformità e far perdere commesse importanti.
Perché le aziende di barriere fotoelettriche accumulano debiti
- costi elevati di componenti elettronici certificati, ottiche e sistemi laser
- rincari dei semiconduttori e degli elementi importati
- pagamenti lenti da parte di integratori, costruttori di macchine e clienti industriali
- ritardi nei versamenti di IVA, imposte e contributi
- magazzini complessi con molte varianti tecniche e certificazioni da mantenere
- investimenti costanti in R&D, test EMC, firmware, strumentazione e normative di sicurezza
- difficoltà ad ottenere fidi bancari adeguati
Cosa fare subito
- far analizzare da un professionista tutta la situazione debitoria
- verificare quali debiti possono essere ridotti, contestati o rateizzati
- evitare piani di rientro non sostenibili nel tempo
- richiedere la sospensione immediata di pignoramenti o azioni esecutive
- proteggere fornitori strategici e componenti critici
- utilizzare gli strumenti legali disponibili per ristrutturare i debiti
I rischi se non intervieni
- pignoramento del conto corrente aziendale
- blocco di schede elettroniche, ottiche e componenti fondamentali
- fermo dei banchi prova e delle apparecchiature tecniche
- impossibilità di garantire assistenza, certificazioni e supporto ai clienti
- perdita di costruttori di macchine, integratori e clienti industriali
- rischio concreto di chiusura dell’impresa
Come può aiutarti l’avvocato Monardo
Detto questo, l’avvocato Monardo, cassazionista, coordina un team nazionale di avvocati e commercialisti esperti in diritto bancario e tributario.
È inoltre:
- Gestore della Crisi da Sovraindebitamento (L. 3/2012)
- Iscritto negli elenchi del Ministero della Giustizia
- Professionista fiduciario presso un OCC (Organismo di Composizione della Crisi)
- Esperto Negoziatore della Crisi d’Impresa (D.L. 118/2021)
Può aiutarti a:
- bloccare pignoramenti e azioni esecutive
- ridurre e ristrutturare i debiti con gli strumenti di legge più efficaci
- ottenere rateizzazioni realmente sostenibili
- proteggere magazzino, componenti elettronici, know-how e continuità operativa
- mettere in sicurezza la tua azienda prima che la situazione degeneri
Agisci ora
Molte imprese non falliscono per l’ammontare dei debiti, ma perché reagiscono troppo tardi.
Con il supporto dell’avvocato Monardo puoi fermare le procedure in corso, ridurre i debiti e salvare concretamente la tua attività.
👉 La tua azienda è indebitata?
Richiedi una consulenza riservata con l’avvocato Monardo e inizia subito a difenderti.
Introduzione
Un’azienda che produce o commercializza barriere fotoelettriche di sicurezza può trovarsi esposta a debiti ingenti verso vari creditori: banche, fornitori, Fisco (debiti tributari), enti previdenziali (INPS), dipendenti e altri. Quando i debiti si accumulano e la liquidità scarseggia, l’imprenditore deve agire rapidamente e con consapevolezza per difendere l’attività e il proprio patrimonio personale, evitando, ove possibile, procedure concorsuali traumatiche come il fallimento (oggi liquidazione giudiziale nel nuovo Codice della Crisi) e scongiurando azioni esecutive aggressive (pignoramenti, ipoteche, ingiunzioni) dei creditori. In questa guida approfondita – aggiornata a ottobre 2025 – esamineremo cosa fare per difendersi dal punto di vista del debitore in crisi, analizzando gli strumenti giuridici di tutela e ristrutturazione del debito attualmente disponibili nell’ordinamento italiano. Il taglio sarà pratico ma rigoroso: useremo un linguaggio giuridico divulgativo adatto sia a avvocati che a imprenditori e privati, con riferimenti normativi aggiornati, giurisprudenza recente, tabelle riepilogative, esempi pratici e una sezione di domande e risposte (FAQ). L’obiettivo è fornire un quadro avanzato ma chiaro delle possibili soluzioni – dalla composizione negoziata della crisi, agli accordi di ristrutturazione, al sovraindebitamento – per evitare il fallimento, ristrutturare il debito, salvaguardare il patrimonio personale dell’imprenditore e, quando possibile, salvare la continuità aziendale.
La Responsabilità per i Debiti: Società di Capitali vs Società di Persone
Un aspetto cruciale per capire come difendersi dai creditori è comprendere chi risponde dei debiti contratti dall’azienda. Il regime di responsabilità dipende dalla forma giuridica dell’impresa: esistono differenze fondamentali tra le società di capitali (es. S.r.l., S.p.A.) e le società di persone (S.n.c., S.a.s.) o le ditte individuali. In base al codice civile, ogni debitore risponde delle proprie obbligazioni con tutti i suoi beni presenti e futuri (principio di responsabilità patrimoniale ex art. 2740 c.c.). Tuttavia, nel caso di attività svolta in forma societaria, la legge distingue tra patrimonio sociale e patrimonio personale dei soci.
- Società di capitali (es. S.r.l., S.p.A.) – Hanno autonomia patrimoniale perfetta: la società è un soggetto giuridico distinto, e risponde esclusivamente con il proprio patrimonio dei debiti contratti . I soci non sono personalmente responsabili delle obbligazioni sociali oltre il capitale sottoscritto . In caso di insolvenza grave, può fallire la società, ma i beni personali dei soci rimangono tendenzialmente al riparo dai creditori sociali . Questo principio vale anche per i debiti tributari: la Cassazione ha ribadito che, data l’autonomia patrimoniale, non esiste una responsabilità solidale degli amministratori o dei soci per i debiti fiscali della società di capitali, in assenza di una norma espressa . In altri termini, l’amministratore di una S.r.l. non può essere obbligato in via diretta a pagare imposte non versate dalla società, né esiste una “successione” automatica nei debiti tributari a carico delle persone fisiche . La società risponde in via esclusiva, e il Fisco non può aggredire il patrimonio personale di soci o amministratori, salvo specifiche eccezioni di legge. Ad esempio, l’art. 2495 c.c. prevede una responsabilità dei soci solo nei limiti di quanto riscosso in sede di liquidazione, e una responsabilità dei liquidatori se il mancato pagamento dei debiti sociali è dipeso da colpa loro . Inoltre, l’art. 36 del D.P.R. 602/1973 attribuisce a soci e amministratori una responsabilità tributaria personale in alcuni casi di liquidazione societaria, ma solo al ricorrere di condizioni specifiche. In particolare, il liquidatore di una società può diventare personalmente responsabile verso il Fisco se, durante la liquidazione, paga altri creditori di grado inferiore e non soddisfa i tributi dovuti (violando l’ordine delle cause di prelazione) . Analogamente, i soci possono rispondere di imposte non pagate fino a concorrenza di quanto ricevuto dalla liquidazione finale . Fuori da queste ipotesi tipiche, il principio generale rimane l’esclusiva imputabilità dei debiti alla società. La Cassazione (ord. n. 8696/2025) ha confermato che l’autonomia patrimoniale della S.r.l. implica che i debiti, anche fiscali, gravano solo sull’ente e che non sussiste alcuna coobbligazione legale dei soggetti che la rappresentano . Solo in caso di abuso della personalità giuridica – ad esempio società fittizie create al solo scopo di frodare il Fisco – l’Amministrazione finanziaria può tentare di “penetrare il velo societario” e perseguire direttamente le persone fisiche responsabili, ma ciò richiede prova rigorosa di un uso fraudolento della società (es. “teste di legno”, società schermo prive di reale attività utilizzate per evadere). In assenza di frodi manifeste, dunque, il patrimonio personale dei soci/amministratori di una società di capitali resta di norma salvaguardato dalle aggressioni dei creditori sociali .
- Società di persone (S.n.c., S.a.s.) e imprese individuali – Presentano autonomia patrimoniale imperfetta o assente. Nelle società di persone, i soci illimitatamente responsabili (tutti i soci nella S.n.c. e i soli accomandatari nella S.a.s.) rispondono direttamente e solidalmente con il loro patrimonio personale per i debiti sociali . In pratica, se la società non paga i creditori, questi possono rivalersi anche sui beni personali dei soci illimitatamente responsabili . La responsabilità è solidale: ciascun socio può essere chiamato a pagare l’intero debito sociale, con successivo diritto di regresso verso gli altri soci . Questa estensione ai patrimoni personali rende molto più incisiva l’azione dei creditori: la separazione tra società e persone è meno netta, e il fallimento della società di persone trascina con sé il fallimento personale dei soci illimitatamente responsabili . Infatti, in caso di fallimento di una S.n.c. o di una S.a.s., la legge prevede automaticamente il fallimento personale dei soci illimitatamente responsabili (art. 147 L.F., ora art. 256 Cod. Crisi) . Anche l’imprenditore individuale (ditta individuale) non ha separazione patrimoniale: tutti i debiti professionali gravano direttamente sulla persona, che risponde con tutti i suoi beni presenti e futuri (ad eccezione di alcuni beni impignorabili per legge). Non esiste alcuna limitazione di responsabilità per le imprese individuali. In sintesi, per le società di persone e le ditte individuali il patrimonio personale dell’imprenditore è esposto al rischio di azioni esecutive e concorsuali da parte dei creditori aziendali.
Di seguito, una tabella riepilogativa delle principali differenze in termini di responsabilità patrimoniale e conseguenze per l’imprenditore:
| Forma Giuridica | Responsabilità per i Debiti | Conseguenze in caso di insolvenza |
|---|---|---|
| Società di capitali (S.r.l., S.p.A.) | Autonomia patrimoniale perfetta: la società risponde solo col proprio patrimonio. Soci non personalmente responsabili (fino a conferimenti). | Liquidazione giudiziale (fallimento) solo per la società. I soci non falliscono e conservano i propri beni. Nessuna responsabilità personale per debiti sociali, salvo: a) somme ricevute in liquidazione (art. 2495 c.c.); b) violazioni del liquidatore (art. 2495 c.c., art. 36 DPR 602/73); c) condotte illecite (es. frode ai creditori). |
| Società di persone (S.n.c., S.a.s.) | Autonomia patrimoniale imperfetta: soci illimitatamente e solidalmente responsabili (eccetto soci accomandanti in S.a.s., limitati al conferimento). Creditori sociali possono aggredire direttamente i beni personali dei soci illimitati . | Fallimento esteso ai soci illimitatamente responsabili. Il socio risponde con tutti i suoi beni dei debiti della società. Patrimonio personale a rischio diretto (anche case, conti personali, ecc.). Soci accomandanti (S.a.s.) limitati alla quota, non falliscono se hanno rispettato il divieto di immistione. |
| Impresa individuale | Nessuna separazione patrimoniale: l’imprenditore risponde di tutti i debiti d’impresa con tutto il proprio patrimonio personale (principio di responsabilità ex art. 2740 c.c.) . | Fallimento dell’imprenditore come persona fisica (se commerciale non “piccolo”). Tutti i beni personali (salvo quelli impignorabili ex lege) sono aggredibili dai creditori. Possibile esdebitazione finale del fallito persona fisica (liberazione dai debiti residui) se meritevole. |
Nota: In ogni caso, atti di mala gestio o frode dell’imprenditore possono generare responsabilità ulteriori. Ad esempio, i garanti personali (fideiussori, spesso gli stessi soci/amministratori che garantiscono con beni propri un debito sociale) restano sempre obbligati verso il creditore secondo il contratto di fideiussione, anche se la società è di capitali. Inoltre, comportamenti come distrazione di beni sociali o pagamenti preferenziali a ridosso dell’insolvenza possono esporre l’organo amministrativo a azioni di responsabilità per danni o a conseguenze penali (es. bancarotta fraudolenta) – temi che tratteremo più avanti. È fondamentale quindi distinguere tra la responsabilità contrattuale per i debiti (in capo al soggetto giuridico debitore) e la responsabilità per atti illeciti o garanzie personali (che può ricadere su amministratori, soci o terzi in determinate circostanze).
Tipologie di Debiti Aziendali e Rischi Collegati
Un’azienda indebitata deve fare i conti con creditori di diversa natura, ognuno dotato di strumenti e tutele specifiche. Affrontare un debito fiscale richiede strategie diverse rispetto a un debito bancario o verso un fornitore. Analizziamo le principali categorie di debiti che un’azienda produttrice di barriere fotoelettriche di sicurezza (o qualsiasi PMI) potrebbe avere, evidenziando per ciascuna: privilegi dei creditori, rischi di azioni esecutive e possibili difese o soluzioni.
Debiti Fiscali (Erario)
I debiti verso il Fisco comprendono imposte non versate (es. IVA, IRES/IRPEF, IRAP), ritenute non pagate, sanzioni e interessi. Questi crediti godono spesso di privilegi sui beni del debitore: ad esempio, l’art. 2752 c.c. attribuisce privilegio generale mobiliare ai crediti dello Stato per imposte sul reddito e relative sanzioni . Ciò significa che, in caso di concorso con altri crediti chirografari (non garantiti), l’Erario verrà soddisfatto con precedenza sul ricavato dei beni mobili del debitore. Inoltre, l’Agente della Riscossione (Agenzia Entrate – Riscossione, ex Equitalia) può vantare facoltà di riscossione coattiva particolari senza passare dal giudice ordinario: emette cartelle esattoriali e, in caso di mancato pagamento, può procedere con iscrizioni di ipoteca su immobili, fermi amministrativi su veicoli, pignoramenti (anche presso terzi, come conti correnti) ed eventualmente con vendite all’asta, il tutto in base al ruolo e alle norme speciali della riscossione. Dal punto di vista del debitore, è importante sapere che:
- La legge prevede possibilità di rateizzazione delle cartelle esattoriali: attualmente il contribuente/debitore in difficoltà può chiedere all’Agenzia della Riscossione un piano di dilazione fino a 72 rate mensili (6 anni), estendibile a 120 rate (10 anni) in caso di comprovata grave situazione di difficoltà . Ottenere una rateazione attiva impedisce nuove azioni esecutive da parte dell’Agente della Riscossione, a patto di rispettare i pagamenti concordati. Questa può essere una prima mossa difensiva per l’impresa che ha debiti fiscali: cristallizzare il debito in un piano di rientro sostenibile, evitando nel frattempo pignoramenti e ipoteche automatiche. Attenzione: saltare le rate fa decadere dal beneficio e riattiva le procedure esecutive.
- Periodicamente, il legislatore introduce misure di definizione agevolata dei debiti fiscali (le cosiddette “rottamazioni” delle cartelle). Ad esempio, nel 2023 è stata varata la “rottamazione-quater” (DL 34/2023 conv. L. 197/2022) permettendo la cancellazione di interessi e sanzioni su cartelle affidate entro il 2017 con pagamento del solo capitale e interessi legali. Tali norme sono eccezionali e temporanee: se la Sua azienda ha cartelle esattoriali, è utile verificare se rientrano in qualche finestra di definizione agevolata attiva. Aggiornamento 2025: attualmente non risultano nuove rottamazioni in corso oltre quelle previste dalla legge di bilancio 2023, ma conviene monitorare le iniziative legislative annuali.
- Transazione fiscale: se l’impresa intende avviare una procedura concorsuale di ristrutturazione (es. concordato preventivo o accordo di ristrutturazione), può proporre al Fisco una transazione sui debiti tributari (art. 63 Codice della Crisi, ex art. 182-ter L.F.). In sostanza, si può offrire un pagamento parziale delle imposte dovute (anche meno del 100%) all’interno di un piano concordatario, subordinato all’accettazione dell’Amministrazione finanziaria o all’omologazione giudiziale (cram-down fiscale). Con il nuovo Codice, ottenere il cram-down (cioè l’omologazione forzata nonostante il dissenso del Fisco) è possibile ma con criteri più rigorosi introdotti dal D.Lgs. 13 ottobre 2022 n. 83 e dal correttivo D.Lgs. 136/2024 . Bisogna dimostrare che l’erario riceverebbe almeno quanto otterrebbe dalla liquidazione fallimentare e che c’è equilibrio nel trattamento rispetto agli altri creditori pubblici. In pratica, il debitore può difendersi dal peso insostenibile dei debiti fiscali inserendoli in un piano di risanamento, ma servono proposte credibili e un attestatore indipendente che certifichi la fattibilità e la convenienza per il Fisco.
- Rischi specifici: i debiti IVA e ritenute non versate oltre soglie di punibilità possono comportare responsabilità penale per l’amministratore (reati di omesso versamento IVA e omesso versamento di ritenute certificate, D.Lgs. 74/2000). Attualmente, l’omesso versamento IVA oltre €250.000 annui e l’omesso versamento di ritenute oltre €150.000 sono reato. Quindi, difendersi sul fronte fiscale significa anche prevenire guai penali: se l’azienda non riesce a pagare l’IVA, valutare soluzioni tempestive (rateazioni, finanziamenti per colmare il debito) per non superare le soglie di legge. In caso di crisi conclamata, includere i debiti IVA in un concordato può evitare la configurazione del reato, poiché l’obbligo tributario viene disciplinato nel piano omologato.
In definitiva, il Fisco è un creditore prioritario e potente: per “tenerlo a bada” il debitore deve sfruttare gli strumenti normativi (rateazioni, transazioni fiscali) e procedurali (concordato, sovraindebitamento) che sospendono o riducono le pretese, e mai ignorare le comunicazioni dell’Agente di Riscossione. Un debito fiscale trascurato può portare rapidamente a pignoramenti di conti e beni aziendali (anche senza passare dal tribunale) e persino all’istanza di fallimento se supera certi importi (tradizionalmente l’Agente di Riscossione poteva chiederlo oltre €30.000 di carico, oggi integrato nel Codice della Crisi).
Debiti verso Enti Previdenziali (INPS, INAIL)
Simili ai debiti tributari, vi sono i debiti contributivi: contributi previdenziali obbligatori non versati all’INPS (ad esempio contributi dei dipendenti a carico datore o contributi artigiani/commercianti) e premi assicurativi non versati all’INAIL. Questi crediti godono di privilegio generale sui mobili del datore di lavoro per gli importi dovuti . L’INPS può iscrivere a ruolo i crediti e affidarli all’Agente di Riscossione, operando quindi con le stesse cartelle esattoriali e misure coercitive (ipoteche, fermi, pignoramenti) viste per il Fisco. Elementi da considerare per difendersi:
- Rateazioni INPS: l’INPS consente al contribuente in difficoltà di richiedere una dilazione dei debiti contributivi, di solito fino a 24 rate mensili (estendibili in casi particolari). Durante la rateazione, l’INPS sospende l’emissione di avvisi di addebito e l’Agente della Riscossione non procede con il recupero coercitivo. Anche qui, è fondamentale presentare l’istanza prima che la situazione degeneri, perché un debito contributivo non pagato genera sanzioni civili elevate e può ostacolare la regolare continuazione dell’attività (es.: DURC irregolare). Pagare i contributi correnti e dilazionare gli arretrati è spesso una mossa obbligata per non subire il blocco del DURC (Documento Unico di Regolarità Contributiva), che preclude appalti e lavori pubblici.
- Transazione dei crediti contributivi: analogamente ai debiti fiscali, anche i contributi previdenziali possono essere oggetto di transazione nell’ambito di concordati preventivi o accordi (si parla di transazione contributiva, ex art. 63 CCII). Servono il parere o l’adesione degli enti previdenziali (INPS) o, in difetto, i presupposti per il cram-down in sede di omologazione.
- Conseguenze personali: se la società è di capitali, in linea di principio l’amministratore non risponde personalmente dei contributi non versati (vale il principio dell’autonomia patrimoniale già ricordato). Tuttavia, c’è un’importante eccezione: il mancato versamento delle ritenute previdenziali operate sulle retribuzioni (cioè la quota di contributi a carico del dipendente trattenuta in busta paga ma non versata all’INPS) integra un reato se supera una soglia modesta (€10.000 annui, art. 2 D.L. 463/1983 conv. L. 638/1983). Anche sotto soglia resta una violazione amministrativa. Oltre alle sanzioni, la giurisprudenza talvolta riconosce una responsabilità patrimoniale diretta dell’amministratore limitatamente a tali somme trattenute e non versate, in quanto equiparabili a denaro di terzi (dipendenti) indebitamente trattenuto. In sede fallimentare, l’omesso versamento di contributi può costituire elemento di bancarotta semplice (aggravamento del dissesto per negligenza). Quindi, per difendersi su questo fronte: mai omettere il versamento delle ritenute previdenziali – se proprio non c’è liquidità, è preferibile ritardare il pagamento della quota datore (meno sanzionata) piuttosto che la quota trattenuta ai dipendenti.
- Fondo di garanzia e rivalsa: in caso di fallimento dell’azienda, l’INPS interviene con il Fondo di Garanzia per pagare ai dipendenti il TFR e le ultime mensilità non corrisposte, poi si surroga nei loro diritti come creditore. Dunque, i debiti verso i dipendenti (salari) diventano debiti verso l’INPS dopo l’intervento del Fondo. Questo significa che l’INPS, una volta pagati i lavoratori, potrà perseguire l’azienda o l’eventuale procedura concorsuale come creditore privilegiato.
Riassumendo: INPS e altri enti previdenziali hanno poteri simili al Fisco nel recupero crediti e non vanno trascurati. Le leve difensive sono analoghe: chiedere per tempo piani di rientro, includere i contributi nei piani di risanamento e mantenere regolare il pagamento corrente (per non perdere il DURC e incorrere in reati). Il patrimonio personale dell’imprenditore, in società di capitali, è tendenzialmente salvo, ma le violazioni gravi possono portare a problemi penali e ad azioni risarcitorie se si dimostra dolo o colpa grave (ad es., distrazione di liquidità invece di pagare i contributi).
Debiti Bancari e Finanziari
Le banche e altri intermediari finanziari (leasing, società di factoring, fornitori di credito in generale) rientrano tra i creditori più strutturati e pronti ad azioni di recupero incisive. Spesso i debiti verso banche assumono la forma di mutui ipotecari, finanziamenti chirografari, scoperti di conto o affidamenti. Le banche tutelano la propria esposizione richiedendo all’impresa garanzie al momento della concessione del credito: ipoteche su immobili aziendali o dei soci, pegni su macchinari o su titoli, e molto frequentemente fideiussioni personali degli imprenditori o dei soci. Pertanto, difendersi dai debiti bancari significa tenere presente che la banca, se non viene pagata, potrà aggredire direttamente i beni dati in garanzia e i patrimoni dei garanti, oltre a poter colpire i beni della società debitrice.
Caratteristiche e possibili azioni dei creditori bancari:
- Privilegi e prelazioni: se la banca ha un’ipoteca su un immobile (es. capannone aziendale o bene personale del fideiussore), è un creditore ipotecario con diritto di prelazione su quell’immobile. Potrà promuovere pignoramento immobiliare e far vendere il bene all’asta; in sede concorsuale (fallimento o concordato) sarà soddisfatta con precedenza sul ricavato dell’immobile ipotecato, fino a concorrenza del credito. Analogamente, un creditore con pegno su beni mobili o crediti potrà escutere il pegno (vendere il bene o incassare i crediti dati in garanzia). I crediti bancari chirografari (senza garanzie reali) concorrono invece alla pari con gli altri crediti chirografari.
- Escussione delle fideiussioni: se Tizio ha prestato fideiussione personale per il debito della sua S.r.l. verso la banca, in caso di insolvenza della società la banca potrà escutere immediatamente il fideiussore. Questo avviene anche fuori dalle procedure concorsuali: il fideiussore è obbligato in solido e non gode nemmeno dei termini di cui beneficia eventualmente la società (decadenze dal beneficio del termine, ecc., dipendono dal contratto). Dunque, il patrimonio personale dell’imprenditore è in pericolo tramite le garanzie personali date alle banche. Difendersi in questo scenario significa: (i) rinegoziare col ceto bancario per evitare la chiamata in garanzia, ad esempio proponendo nuovi piani di rientro o il subentro di nuove garanzie meno invasive; (ii) verificare la validità formale delle fideiussioni: va ricordato infatti che le fideiussioni bancarie omnibus predisposte secondo schemi ABI degli anni 2000 contenenti clausole anticoncorrenziali (clausole cosiddette “di reviviscenza”, “di sopravvivenza” e “di rinuncia ai termini ex art. 1957 c.c.”) sono state dichiarate nulle parzialmente dalla Corte di Cassazione a Sezioni Unite (sent. n. 41994/2017) per contrasto con la normativa antitrust . La giurisprudenza successiva ha chiarito che la nullità colpisce le clausole incriminate ma non necessariamente l’intera fideiussione, che resta valida senza quelle clausole . Tuttavia, in concreto, alcuni decreti ingiuntivi basati su fideiussioni ABI standard sono stati annullati dai giudici di merito. Nel 2024, la Cassazione (sent. n. 27243/2024) ha ulteriormente affrontato il tema delle nullità delle fideiussioni omnibus . Pertanto, un imprenditore escusso come garante potrebbe opporre in via giudiziale la nullità parziale della fideiussione, riducendo o azzerando l’obbligo di pagamento, se il contratto ricalca lo schema illegittimo. Questa è una difesa tecnica e complessa, da valutare con un legale, ma che in alcuni casi sta salvando patrimoni personali.
- Reazione rapida della banca: le banche in genere dispongono di titoli esecutivi rapidi (es. decreto ingiuntivo immediatamente esecutivo in caso di riconoscimento di debito, o precetto su mutuo fondiario impagato che è già titolo esecutivo ex art. 41 TUB). Inoltre, una volta decaduto il beneficio del termine su un finanziamento (basta spesso saltare due rate per vedersi revocare l’affidamento e chiedere il rientro totale), la banca può segnalare l’esposizione “a sofferenza” in Centrale Rischi Bankitalia, peggiorando il rating creditizio e impedendo di fatto di ottenere nuovi fidi da qualunque istituto. Dunque l’imprenditore, appena si rende conto di non poter più sostenere le rate, dovrebbe dialogare con la banca per trovare soluzioni (allungamento del piano, periodo di sola quota interessi, consolidamento del debito, conversione di fidi a breve in mutui a medio termine, ecc.). Se la banca intravede la possibilità di recuperare meglio rinegoziando che non aggredendo subito le garanzie, potrà accordare modifiche contrattuali (standstill agreements, moratorie). Spesso più banche coordinate – se l’impresa ha un indebitamento diffuso – aderiscono a piani di risanamento attestati (ne parliamo oltre) per evitare il default dell’azienda e massimizzare il rientro.
- Leasing e retention dei beni: nel caso di leasing finanziari, se la società utilizzatrice non paga i canoni, la società di leasing potrà risolvere il contratto e rientrare in possesso del bene strumentale in leasing (macchinario, automezzo, ecc.), chiedendo inoltre il pagamento del debito residuo e delle penali. Questo può avere impatto immediato sulla continuità aziendale (perdita del macchinario). Difesa: prontamente contattare la società di leasing proponendo un piano di rientro dei canoni scaduti, magari offrendo una garanzia aggiuntiva o un deposito cauzionale, per evitare la risoluzione. Nelle procedure concorsuali, i contratti di leasing possono essere sospesi o sciolti, ma se il bene è essenziale per l’attività conviene trovare un accordo per mantenerlo attivo.
- Clausole di decadenza e covenants: alcune esposizioni bancarie includono covenants (clausole finanziarie) o garanzie al primo default (garanzie personali attivabili al verificarsi di certi eventi). L’imprenditore dovrebbe esaminare i contratti di finanziamento con i consulenti per capire se l’accesso a una procedura concorsuale (es. concordato) fa scattare la decadenza dal termine o l’escussione immediata delle garanzie. Spesso i contratti prevedono che la domanda di concordato o il semplice insoluto sia evento di default. Tuttavia, dal 2021 l’ordinamento, in attuazione di direttive UE, limita le cosiddette clausole ipso facto: ad esempio, nel concordato preventivo, il Codice della Crisi (art. 94) rende inefficaci le clausole contrattuali che risolvono il contratto solo perché è stata presentata una domanda di concordato. Questo per evitare che i creditori aggravino la crisi appena il debitore tenta di ristrutturare. Quindi certe clausole bancarie potrebbero non essere applicabili in costanza di procedura concordataria.
In sintesi sui debiti bancari: sono spesso quelli che decidono le sorti di un’azienda indebitata, perché le banche dispongono di garanzie e di rapidità di intervento. Dal lato difensivo, l’imprenditore può: negoziare soluzioni extragiudiziali con gli istituti (evitando posizioni unilaterali aggressive che porterebbero subito al default), attivare procedure di regolazione della crisi che impongono uno standstill (blocco temporaneo) delle azioni esecutive anche delle banche, e – se chiamato come garante – utilizzare ogni eccezione contrattuale o giurisprudenziale disponibile per ridurre l’obbligo (es. nullità parziale delle fideiussioni ABI). Non ultimo, se l’azienda è ancora in attività, mantenere la trasparenza con le banche presentando piani industriali di rilancio credibili: una banca può supportare un risanamento se intravede prospettive di recupero (magari accompagnando l’accesso a un concordato con continuità). Viceversa, se si chiude ogni comunicazione e l’impresa accumula insoluti, è probabile che la banca sia la prima a presentare ricorso per fallimento o ad aggredire garanzie.
Debiti verso Fornitori e Altri Creditori Chirografari
I fornitori commerciali (di materie prime, componenti, servizi) spesso concedono dilazioni di pagamento (30-60-90 giorni) e un’azienda in crisi tende ad accumulare insoluti proprio verso di loro. Questi debiti sono in genere chirografari (senza garanzie reali), e i fornitori, specie se di piccole dimensioni, non sempre hanno la forza immediata di attivare azioni legali. Tuttavia, un fornitore non pagato può rapidamente:
- Sospendere le forniture indispensabili, mettendo in ginocchio la produzione dell’azienda debitrice. È una leva commerciale di pressione: mantenere una comunicazione aperta e proporre piani di pagamento anche parziali può evitare l’interruzione brusca di forniture critiche.
- Agire giudizialmente per il recupero del credito: tipicamente con un decreto ingiuntivo (spesso provvisoriamente esecutivo se fondato su fatture conformi o estratti autentici di contabilità) e successivo pignoramento di beni aziendali o crediti verso terzi (ad es. il fornitore potrebbe pignorare i crediti che l’azienda debitrice vanta verso i suoi clienti – procedura di pignoramento presso terzi). I fornitori non godono di privilegi particolari (salvo rare eccezioni, come il patto di riservato dominio: se il fornitore ha venduto un macchinario con riserva della proprietà fino al saldo, può rivendicare il bene in caso di insolvenza) e quindi concorrono come creditori chirografari nelle procedure concorsuali. Ciò significa che in un fallimento o concordato probabilmente recupererebbero solo una percentuale parziale del loro credito. Questa consapevolezza a volte li rende disponibili a trattare stralci (saldo e stralcio): l’azienda debitrice può offrire il pagamento di una parte del dovuto (es. 50%) a saldo e chiusura, facendo leva sul fatto che se dovessero attenderlo in sede fallimentare forse avrebbero un dividendo ancora inferiore.
Per difendersi dunque dai fornitori occorre giocare di diplomazia e strategia:
- Negoziazione extragiudiziale: contattare attivamente i principali fornitori creditori, prima che perdano fiducia, proponendo soluzioni graduali. Ad esempio: piano di rientro in più tranche (magari garantito da cambiali per dare loro un titolo esecutivo – anche se il rischio è che mettano all’incasso immediato); oppure compensazioni se anche il fornitore è debitore verso di voi; oppure coinvolgerli nel rilancio (forniture garantite in futuro se vi supportano ora con una riduzione del credito pregresso). Alcune aziende impostano accordi standstill con più fornitori: tutti accettano di congelare i crediti per qualche mese e continuare a rifornire l’impresa, che in cambio offre un piano di risanamento. Questi accordi privati non vincolano chi non vi aderisce – attenzione agli outsider che potrebbero agire in tribunale comunque – ma se si ottiene un’adesione ampia, si guadagna tempo prezioso.
- Azioni legali e opposizioni: se un fornitore ottiene un decreto ingiuntivo, l’azienda debitrice può fare opposizione entro 40 giorni per contestare il credito (in tutto o in parte) se esistono contestazioni reali (merce non conforme, errori nei conteggi, ecc.). L’opposizione (ex art. 645 c.p.c.) trasforma il procedimento in ordinario e può ritardare l’esecutività, ma bisogna avere motivi fondati e non pretestuosi (opporsi solo per prendere tempo è rischioso: servono elementi). Se invece l’ingiunzione è esecutiva e il fornitore procede col pignoramento, restano le opposizioni all’esecuzione (art. 615 c.p.c.) o agli atti esecutivi (art. 617 c.p.c.) che però richiedono vizi formali o sostanziali nelle procedure (es. notifica viziata, bene impignorabile, ecc.) . Altrimenti, l’unico modo per fermare rapidamente l’azione del fornitore è pagare (anche parzialmente) o trovare un accordo transattivo . Un vademecum difensivo in caso di pignoramento avviato: si può chiedere al giudice dell’esecuzione la conversione del pignoramento in obbligo di pagamento rateale (art. 495 c.p.c.), cioè sostituire i beni pignorati con una somma di denaro da versare ratealmente. La legge consente al debitore di evitare la vendita forzata depositando un importo pari ad almeno 1/5 del debito e chiedendo di pagare il resto fino in 36 rate mensili . Questa istanza va fatta prima della vendita; se accolta, il giudice concede il piano e sospende l’esecuzione. Inoltre, con il consenso del creditore procedente, è possibile ottenere una sospensione fino a 24 mesi della procedura esecutiva . Si tratta di soluzioni applicabili se il debitore ha prospettive di pagare ma necessita tempo.
In conclusione, i fornitori come creditori chirografari agiscono su due leve: pressione commerciale (blocco delle forniture, che impatta la gestione corrente) e pressione giudiziaria (ingiunzioni e pignoramenti). Dal lato dell’imprenditore debitore, difendersi efficacemente significa comunicare e negoziare – idealmente coinvolgendo anche questi creditori nelle soluzioni di ristrutturazione del debito – e conoscere gli strumenti processuali che danno respiro (opposizioni motivate, conversione in rate). Un fornitore spesso preferisce mantenere un cliente in crisi ma poi risanato, piuttosto che farlo fallire e perdere mercato: far capire questo può aiutare a trovare compromessi.
Debiti verso Dipendenti (Retribuzioni, TFR)
L’azienda con dipendenti ha obblighi inderogabili di pagamento di stipendi, contributi e TFR. I dipendenti sono una categoria protetta: i loro crediti godono di privilegi generali sul patrimonio del datore di lavoro. In particolare, l’art. 2751-bis c.c. attribuisce privilegio generale ai crediti di lavoro subordinato per le ultime retribuzioni (per un importo massimo pari a 5 mensilità) e al TFR . Ciò significa che in caso di insolvenza, i dipendenti saranno soddisfatti con precedenza rispetto ai creditori chirografari e anche a taluni creditori pubblici. Inoltre, esiste il già citato Fondo di Garanzia INPS che interviene per pagare TFR e salari arretrati (ultimi 3 mesi) in caso di insolvenza del datore di lavoro, subentrando poi nella posizione creditrice.
Dal punto di vista pratico:
- Morosità retributiva: se l’azienda ritarda o omette il pagamento degli stipendi, i dipendenti possono agire in giudizio molto rapidamente. Di solito, per i salari non pagati, il sindacato o gli stessi lavoratori richiedono un decreto ingiuntivo immediatamente esecutivo (ex art. 642 c.p.c., essendo credito fondato su buste paga e libro unico del lavoro) e possono pignorare i conti aziendali o anche i beni mobili (ad esempio automezzi, attrezzature). Inoltre, il mancato pagamento sistematico delle retribuzioni può costituire reato contravvenzionale (omissione di retribuzione ex art. 36 L. 689/1981 s.m., sebbene la depenalizzazione abbia trasformato alcune fattispecie in illeciti amministrativi): in particolare, non pagare stipendio per più di una mensilità oltre il termine integra violazione amministrativa punita con sanzione pecuniaria; se si protrae, può configurarsi l’ipotesi di estorsione contrattuale (costringere il dipendente a continuare a lavorare senza paga) in casi estremi. In ogni caso, l’impatto reputazionale e sulla continuità è grave: i dipendenti potrebbero astenersi dal lavoro (sciopero per giusta causa) peggiorando la crisi.
- TFR (Trattamento di Fine Rapporto): matura annualmente ed è dovuto alla cessazione del rapporto. Se l’azienda è in crisi, spesso non accantona liquidità per il TFR. I lavoratori licenziati o dimessi diventano creditori e possono insinuarsi nel fallimento o attivare un decreto ingiuntivo. Tuttavia, se l’azienda chiude o fallisce, il Fondo di Garanzia INPS paga il TFR direttamente ai lavoratori (nei limiti di legge), dopodiché l’INPS avanza il credito privilegiato nella procedura.
Come difendersi su questo fronte? In verità, i debiti verso dipendenti sono quelli meno “difendibili” in termini conflittuali, perché la legge è schierata nettamente dalla parte del lavoratore. È più opportuno parlare di gestione e mitigazione:
- Trasparenza e piani condivisi: se l’azienda attraversa una crisi temporanea di liquidità, è bene coinvolgere i dipendenti o le rappresentanze sindacali spiegando la situazione e magari concordando dilazioni nei pagamenti (es. pagamento differito di una parte della retribuzione, rinuncia temporanea a straordinari, cassa integrazione se applicabile). Gli strumenti di cassa integrazione guadagni straordinaria per crisi aziendale, riorganizzazione o concordato preventivo possono alleviare il costo del lavoro durante la ristrutturazione, con il sostegno degli enti pubblici.
- Procedure concorsuali di gruppo: nei concordati preventivi con continuità, i dipendenti vengono normalmente pagati integralmente come debiti prededucibili se l’attività continua, o comunque trattati meglio (non è ammessa la falcidia dei loro crediti da lavoro se la continuità aziendale prosegue). Nei piani di sovraindebitamento o nel concordato minore per piccole imprese, i lavoratori mantengono anch’essi i privilegi e tipicamente vengono soddisfatti in misura elevata.
- Fondo di Garanzia: sapere che c’è l’intervento dell’INPS a tutela può rassicurare i dipendenti sul fatto che, male che vada, non perderanno TFR e ultime mensilità. In pratica, se l’imprenditore valuta inevitabile la liquidazione, può avvisare i lavoratori che attiverà la procedura e che l’INPS subentrerà: non è una “difesa” dell’azienda (che comunque contrarrà un debito verso INPS), ma evita conflittualità personali e cause civili individuali, convogliando tutto nella procedura concorsuale.
In sintesi, stipendi e TFR hanno priorità altissima e un imprenditore in debito verso i propri dipendenti ha margini stretti: la migliore difesa è non accumulare ritardi eccessivi e utilizzare gli ammortizzatori sociali disponibili. Tenere i dipendenti dalla propria parte durante la crisi (evitando vertenze individuali) consente di concentrarsi sugli altri creditori più flessibili. Dal lato legale, i lavoratori in quanto privilegiati possono raramente essere costretti ad accettare un pagamento parziale: di norma vanno saldati integralmente, almeno nei limiti dei privilegi (una falcidia potrebbe riguardare solo eventuali parti eccedenti il privilegio, rarissimo nei crediti da lavoro).
Altre Passività (Fornitori strategici, debiti verso soci, debiti fiscali locali, utenze)
Ogni situazione di indebitamento aziendale ha poi specificità: debiti verso soci finanziatori, anticipazioni dei titolari non restituite, debiti verso il fisco locale (IMU, Tari – che godono anch’essi di privilegio subordinato a quello statale ), bollette di utenze arretrate, canoni di affitto sede non pagati, ecc. Il principio generale è valutare per ciascuno lo strumento difensivo adeguato:
- Soci finanziatori: se i soci hanno fatto prestiti alla società (finanziamenti soci) e l’azienda non li rimborsa, questi crediti sono postergati per legge (art. 2467 c.c. per S.r.l.) rispetto agli altri crediti in caso di crisi dell’impresa. Ciò vuol dire che i soci non possono pretendere il rimborso prima che siano soddisfatti gli altri creditori. In una trattativa o procedura, di norma i crediti dei soci vengono annullati o convertiti in capitale. Dunque questo è un debito “amico” che non richiede difesa aggressiva: i soci sanno di essere ultimi in fila.
- Fisco locale (Comuni/Province): tributi locali come IMU, TARI hanno privilegio generale ma subordinato a quello dello Stato . Comuni e altri enti locali di solito affidano la riscossione a concessionari, che operano come Equitalia con ingiunzioni fiscali. La difesa ricalca quella dei tributi erariali: rateazioni e transazioni possibili, dialogo con l’ente per evitare pignoramenti di immobili per IMU non pagata (ad esempio i Comuni possono iscrivere anch’essi ipoteca per mancato pagamento IMU di importo rilevante). Nel concordato, le imposte locali rientrano nel trattamento dei crediti pubblici complessivi.
- Utenze e affitti: i fornitori di utenze (energia, gas, telefono) possono interrompere il servizio in caso di morosità: difesa qui significa intervenire prontamente, concordare piani di rientro per evitare il distacco (che bloccherebbe l’attività). Spesso le utility preferiscono recuperare a lungo termine piuttosto che staccare e perdere il cliente, quindi c’è margine per dilazioni. Per gli affitti, il locatore insoluto può avviare sfratto per morosità oltre a chiedere i canoni: mantenere il rapporto di locazione attivo può richiedere un accordo (es. usare il deposito cauzionale per coprire rate, o cedere al locatore qualche credito in compensazione, ecc.). Se l’azienda entra in concordato, i canoni futuri devono essere pagati regolarmente (crediti di massa) mentre gli arretrati rientrano nel passivo e il locatore potrà rivalersi sulla cauzione e insinuarsi per la differenza.
Abbiamo visto come ogni categoria di debito comporta rischi diversi e contromisure differenti. Nel prossimo capitolo, passeremo in rassegna gli strumenti legali e procedurali a disposizione dell’imprenditore indebitato per ristrutturare l’insieme dei debiti ed evitare il tracollo: dalle soluzioni extragiudiziali a quelle concorsuali (giudiziali), introdotte dal nuovo Codice della Crisi d’Impresa (D.Lgs. 14/2019 e successive modifiche fino al 2024). La scelta dello strumento giusto – o di una combinazione di essi – è fondamentale per evitare il fallimento e garantire il miglior soddisfacimento dei creditori compatibile con la sopravvivenza dell’impresa (o, se questa non è più possibile, quantomeno per chiudere la vicenda debitoria limitando i danni personali e usufruendo di eventuali esdebitazioni di legge).
Strumenti per Gestire la Crisi e Difendersi dai Creditori
Di fronte a una situazione di sovraindebitamento, l’imprenditore debitore ha a disposizione una gamma di strumenti, introdotti o riformati dal legislatore soprattutto negli ultimi anni, che consentono di gestire e risolvere la crisi d’impresa prima di arrivare alla distruzione del valore aziendale. Tali strumenti vanno dal piano di risanamento puramente stragiudiziale (accordi privati) alle procedure concorsuali in senso lato (omologate dal tribunale, con o senza la necessità di voto dei creditori). L’ottica del nuovo Codice della Crisi (CCII) – in vigore dal 15 luglio 2022 – è quella del favor prompti remedii: favorire l’emersione anticipata della crisi e soluzioni concordate, evitando che si cronicizzi fino all’insolvenza irreversibile (insolvenza intesa come incapacità conclamata di pagare regolarmente i debiti). Esaminiamo i principali strumenti e come possono essere utilizzati dal debitore per proteggersi da azioni esecutive individuali, ristrutturare i debiti e, se possibile, salvare l’azienda (o in alternativa liquidarla in modo ordinato e ottenere l’esdebitazione).
Soluzioni Extragiudiziali e Piani di Risanamento Attestati
1. Negoziazione privata con i creditori: La via più immediata, priva di formalità, è cercare un accordo stragiudiziale con i creditori. Può trattarsi di accordi bilaterali (es. con la singola banca, con il singolo fornitore) o multilaterali (es. riunendo i principali creditori attorno a un tavolo). Tali accordi non beneficiano di una protezione giuridica generale: vincolano solo chi li sottoscrive e non impediscono a eventuali dissenzienti di agire per conto proprio. Tuttavia, se l’indebitamento è concentrato in poche posizioni (ad esempio 2-3 banche e 2 fornitori grossi), può essere fattibile raggiungere un’intesa fuori dal tribunale. I contenuti possibili vanno dal rinvio delle scadenze (moratoria) alla dilazione dei pagamenti, da riduzioni (stralci) parziali del credito all’assunzione di nuove garanzie da parte del debitore per rendere l’accordo più sicuro. Un accordo stragiudiziale ben riuscito consente di evitare la “pubblicità” negativa di una procedura concorsuale e di mantenere maggiore riservatezza . Però presenta due punti deboli: (i) richiede il consenso di tutti i creditori coinvolti (basta uno che si sfila per far saltare l’equilibrio); (ii) non offre automaticamente tutela contro le azioni esecutive – a meno che nel frattempo i creditori, avendo aderito all’accordo, si impegnino a non agire. Per questo, spesso gli accordi stragiudiziali vengono utilizzati in sinergia con strumenti giudiziali: ad esempio, si può negoziare privatamente un piano di rientro da sottoporre poi all’omologazione di un tribunale come “accordo di ristrutturazione” (vedi punto 3 più avanti), oppure formalizzare le intese in un piano attestato di risanamento ex art. 56 CCII.
2. Piano attestato di risanamento (PAR): È uno strumento previsto dall’art. 56 del Codice (già art. 67 L.F.) che consiste essenzialmente in un piano industriale e finanziario di risanamento predisposto dall’impresa, accompagnato dalla relazione giurata di un professionista indipendente che attesta la veridicità dei dati aziendali e la fattibilità del piano. Il piano attestato in sé è un accordo privato (non richiede omologazione né coinvolgimento diretto del tribunale), ma la sua importanza risiede in due effetti giuridici principali: (i) offre una esenzione dalle revocatorie fallimentari per gli atti, pagamenti e garanzie posti in essere in esecuzione del piano , salvaguardando quindi l’imprenditore e i terzi che vi partecipano dal rischio che, in caso di successivo fallimento, il curatore revochi ciò che è stato fatto durante il risanamento; (ii) può prevedere il supporto finanziario di nuove banche o soci con la protezione che tali finanziamenti siano prededucibili (cioè rimborsati con priorità, se il piano poi non dovesse bastare e si finisse in procedura concorsuale). In pratica, il PAR è un accordo “ombra” tra debitore e alcuni creditori (di solito le banche) che decidono di dare fiducia al piano; il professionista indipendente serve a dare credibilità e trasparenza. Per un’azienda di piccole-medie dimensioni, il piano attestato può essere utile se la crisi è ancora reversibile con misure tipo: rifinanziamenti, dismissione di attivi non strategici, riduzione di costi, accordi di dilazione. Non offre però alcun cram-down sui creditori dissenzienti: chi non partecipa al piano rimane libero. Dunque il PAR funziona bene con credito frammentato su pochi soggetti cooperativi. Esempio pratico: l’azienda ha 3 banche principali. Condivide con loro un piano a 5 anni per rientrare dai fidi, ciascuna banca concorda di non revocare le linee e di allungare i mutui, in cambio l’imprenditore apporta capitale fresco e fornisce ipoteche aggiuntive. Un esperto attesta che con queste misure l’azienda tornerà solvibile. Durante l’esecuzione del piano, se l’azienda paga rate ai creditori nei termini concordati, tali pagamenti non saranno revocabili successivamente , a differenza di pagamenti “preferenziali” fatti fuori da un piano (che sarebbero a rischio revocatoria entro 6 mesi o 1 anno dalla dichiarazione di fallimento, come vedremo oltre). Il piano attestato, in sintesi, è un ombrello protettivo per operazioni di risanamento extragiudiziale, utile a difendere gli atti di gestione compiuti durante la crisi.
3. Accordi di ristrutturazione dei debiti (ARD): Disciplina agli artt. 57-64 CCII (già art. 182-bis L.F.), rappresenta un punto di incontro tra stragiudiziale e concorsuale. Un accordo di ristrutturazione è un patto che il debitore raggiunge con una parte qualificata di creditori – per legge devono rappresentare almeno il 60% dei crediti (valore nominale) – il quale viene poi sottoposto all’omologazione del Tribunale. L’accordo può prevedere di tutto: dilazioni, stralci, conversione di crediti in quote, cessione di beni per pagare, ecc., in base alla libera volontà delle parti. I creditori che aderiscono all’accordo rimangono vincolati ai nuovi termini; quelli che non aderiscono invece restano estranei: il debitore dovrà pagarli integralmente fuori dall’accordo (salvo se si chiede al tribunale estensione dell’accordo anche ai non aderenti in certe condizioni specifiche). Uno dei benefici è che, una volta presentato il ricorso per omologa e durante le trattative antecedenti, il debitore può chiedere al Tribunale misure protettive (simili a quelle del concordato preventivo) per sospendere azioni esecutive dei dissenzienti. Nel CCII sono state introdotte varianti come l’accordo ad efficacia estesa (art. 61) che consente, se si raggiunge il 75% in una categoria omogenea di creditori finanziari, di estendere l’accordo anche ai finanziatori dissenzienti di quella categoria; e l’accordo agevolato con soglia ridotta al 30% dei crediti solo se tutti i creditori estranei vengono pagati integralmente entro 120 giorni dall’omologa (o 180 per i fiscali). Queste innovazioni aiutano a superare l’opposizione di minoranze. L’accordo di ristrutturazione è dunque uno strumento flessibile: il debitore negozia con i principali creditori condizioni sostenibili, e poi “cristallizza” quell’accordo tramite l’omologazione giudiziale, ottenendo due effetti: (i) eventualmente, se richiesto, uno stay delle azioni esecutive nel frattempo; (ii) la possibilità di finanziare l’accordo con nuova finanza protetta e di concludere il piano senza rischio revocatoria (anche qui gli atti compiuti in esecuzione dell’ARD omologato non sono soggetti a revoca). Per omologare, il tribunale verifica solo la legalità e l’idoneità dell’accordo ad assicurare il pagamento integrale dei creditori estranei nei termini (o il loro consenso). Non c’è un voto formale di tutti i creditori, solo delle “firme” raccolte che devono superare il 60%. Difendersi con un ARD è indicato per aziende con una struttura di debito dove poche banche o soggetti detengono la maggior parte del credito: se convinci loro (60%+), puoi imporre un percorso comune e mettere in sicurezza l’azienda dalle iniziative isolate. Tuttavia, se ci sono tanti piccoli creditori estranei, l’accordo li deve pagare comunque, altrimenti costoro possono agire (l’accordo non li vincola). Dunque l’ARD non sempre risolve la posizione di fornitori minori o creditori pubblici se non si riesce a coinvolgerli. Per questo, spesso l’ARD viene utilizzato in casi di ristrutturazione finanziaria (debiti bancari) mentre per i debiti trade si preferisce il concordato.
In sintesi: strumenti come PAR e ARD sono più contrattuali: funzionano bene se la crisi è ancora gestibile con il consenso di una parte dei creditori e se il debitore ha prospettive di risanamento (continuità aziendale). Offrono minor sacrificio reputazionale (spesso c’è riservatezza, soprattutto per il PAR; l’ARD invece viene pubblicato nel Registro delle Imprese ma è percepito come un accordo e non un fallimento). Dal lato difensivo, è fondamentale evidenziare che durante le trattative per un accordo di ristrutturazione si può ottenere dal tribunale la sospensione dei pignoramenti in corso e il divieto di iniziarne di nuovi (misure protettive analoghe a quelle del concordato preventivo, per non vanificare l’accordo in discussione). Questo scudo temporaneo è prezioso per fermare un creditore isolato aggressivo e guadagnare qualche mese per finalizzare l’accordo.
Composizione Negoziata della Crisi (strumento “emerso” dal 2021)
4. Composizione Negoziata della Crisi (CNC): Introdotta dal D.L. 118/2021 (conv. L. 147/2021) e ora parte integrante del Codice della Crisi (artt. 12-25 CCII), la composizione negoziata è una procedura innovativa, volontaria e riservata, concepita per consentire all’imprenditore in difficoltà di evitare il fallimento, ristrutturare i debiti e salvare l’impresa ove possibile . La grande novità è che si tratta di un percorso non giudiziale guidato da un esperto indipendente e su misura per l’azienda, attivabile anche da PMI e ditte individuali senza requisiti dimensionali minimi . In altri termini, qualsiasi imprenditore commerciale o agricolo, di qualunque dimensione (anche micro-imprese sotto soglia fallimentare), può accedere alla CNC se si trova in condizioni di squilibrio patrimoniale o economico-finanziario che fanno prevedere il rischio di insolvenza, ma non ha ancora superato il punto di non ritorno (situazione non ancora di insolvenza irreversibile) . Scopo: favorire la continuità aziendale attraverso un accordo con i creditori, con l’aiuto di un esperto negoziatore terzo.
Come funziona? La procedura si attiva in via totalmente digitale: l’imprenditore (direttamente o tramite il proprio consulente legale/contabile) deve registrarsi sulla piattaforma nazionale gestita da Unioncamere e caricare una serie di documenti – bilanci, situazione debitoria dettagliata, elenco creditori, un piano industriale semplificato, ecc. . Contestualmente formula istanza alla Camera di Commercio competente perché venga nominato un Esperto indipendente, scelto da un elenco nazionale gestito dal Ministero della Giustizia (sono professionisti qualificati in materia di crisi: commercialisti, avvocati, consulenti con specifiche abilitazioni). Il Segretario Generale della Camera nomina l’esperto e da quel momento inizia la fase di negoziazione assistita . Non ci sono udienze pubbliche né apertura formale di procedura concorsuale: tutto avviene in modo riservato (i creditori ne vengono a conoscenza solo se l’imprenditore stesso li coinvolge nelle trattative o se si chiedono misure protettive in tribunale) . L’esperto studia la situazione e convoca l’imprenditore per elaborare una strategia di approccio verso i creditori; quindi, facilita le trattative, cercando soluzioni di concordia.
Misure protettive: Uno strumento chiave della CNC è la possibilità di richiedere al tribunale delle misure protettive temporanee . In pratica, l’imprenditore già nella domanda iniziale sulla piattaforma (o anche dopo, se la situazione lo richiede) può chiedere che il tribunale emetta un decreto di sospensione di tutte le azioni esecutive e cautelari dei creditori (pignoramenti, sequestri, sfratti, ecc.) . Il tribunale competente (quello delle imprese per le grandi o quello ordinario se PMI) entro pochi giorni valuta l’istanza – basata su una relazione dell’esperto sullo stato delle trattative e sulle prospettive di risanamento – e, se ritiene che ci siano concrete possibilità di risanare l’impresa, concede la protezione. Le misure protettive durano inizialmente fino a 4 mesi, prorogabili su richiesta (non oltre 12 mesi totali) . Durante questo periodo, nessun creditore può iniziare o proseguire pignoramenti sul patrimonio dell’azienda senza autorizzazione del giudice. Ciò permette all’imprenditore di trattare “con serenità” e senza la spada di Damocle delle esecuzioni forzate imminenti . Va sottolineato: non è un automatismo – occorre convincere il giudice che esiste un serio tentativo in corso e che il blocco non danneggia eccessivamente i creditori (es: per ottenere la sospensione delle azioni individuali, l’imprenditore non dev’essere dissipatore e deve fornire ai creditori le informazioni necessarie). Se però l’azienda ha prospettive anche parziali di recupero, questa protezione viene spesso concessa. Addirittura, con il D.Lgs. 83/2022 e il correttivo 2024, la composizione negoziata è stata potenziata come strumento di allerta precoce e il ruolo dell’esperto è stato rafforzato .
Esito della CNC: Durante i (tipicamente) 3-6 mesi di negoziazione , l’imprenditore con l’ausilio dell’esperto può formulare diverse proposte ai creditori : un piano di rientro graduale del debito, l’ingresso di un investitore o la cessione/affitto dell’azienda (mantenendo la continuità), ristrutturazioni del debito anche parziali (haircut), nuove garanzie (es. ipoteche o fideiussioni di terzi) per rassicurare i creditori su quanto sarà promesso . Tra gli strumenti, la normativa prevede espressamente la possibilità di ricorrere, se tutto il resto fallisce, a un concordato preventivo semplificato per la sola liquidazione del patrimonio (art. 25-sexies CCII) . In pratica, se la negoziazione non riesce a trovare un accordo ma l’imprenditore vuole evitare il fallimento e procedere a liquidare i beni ai creditori, può chiedere al tribunale di omologare un concordato “senza voto dei creditori” basato sull’offerta di liquidazione. Questo è un mezzo residuale previsto dalla legge per chiudere la crisi evitando l’alea di una liquidazione giudiziale, sebbene i creditori non abbiano approvato un piano.
Se invece la CNC ha successo, può concludersi con: – un accordo stragiudiziale firmato da una buona parte di creditori (e magari il resto viene pagato regolarmente), – oppure un accordo di ristrutturazione da omologare (la CNC può sfociare in un ARD con percentuale ridotta di consensi, grazie al lavoro preparatorio svolto), – o un concordato preventivo “in continuità” se serve il voto e la falcidia di creditori dissenzienti.
La vera forza della composizione negoziata è la sua flessibilità e riservatezza: – Riservata perché, a meno che non si richiedano misure protettive al tribunale (che comportano l’iscrizione nel Registro delle Imprese dell’esistenza di una negoziazione in corso), l’intera procedura può restare confidenziale: i creditori vengono contattati individualmente dall’esperto solo quando necessario, e se l’impresa alla fine decide di non proseguire, la cosa non diventa di pubblico dominio . Questo evita lo stigma di un fallimento o di un concordato pubblico. – Flessibile perché non impone uno schema rigido di soluzione: può portare a un accordo anche parziale o a operazioni societarie (fusioni, cessioni) per superare la crisi. L’esperto può suggerire modifiche organizzative, ad esempio cedere un ramo d’azienda sano a un altro soggetto preservando occupazione, oppure ricapitalizzare coinvolgendo un socio esterno.
Vantaggi e rischi della CNC:
I vantaggi sono stati elencati anche in fonti specialistiche : – Procedura riservata (nessun allarme pubblico, a differenza del fallimento che è pubblicizzato) . – Nessuna perdita di controllo: l’imprenditore rimane alla guida dell’impresa durante la CNC (non c’è curatore né commissario), con l’esperto che lo affianca ma non sostituisce gli amministratori. – Possibilità di concordare soluzioni extragiudiziali con efficacia simile a una mediazione, sostenute però dalla figura terza dell’esperto che può fare pressing sui creditori (a volte un creditore è più propenso a fidarsi di un professionista nominato che del solo debitore). – Blocco dei pignoramenti se autorizzato: come visto, una difesa fondamentale per prendere fiato . – Permette di mantenere la continuità aziendale anche mentre si discute con i creditori, evitando l’effetto domino degli inadempimenti (ad esempio, l’esperto può suggerire di richiedere la dilazione per debiti fiscali, stoppare le azioni esecutive, e intanto cercare un investitore). – Può fungere da “ponte” verso soluzioni più strutturate : se emergono criticità non risolvibili informalmente, l’imprenditore può convertire la CNC in un concordato o in un accordo giudiziale con un percorso già preparato.
I rischi/punti di attenzione: – Non è una bacchetta magica: se l’impresa è troppo compromessa (insolvente cronica, senza prospettive di rilancio) la CNC non fa miracoli . In tal caso, prolungare l’agonia con una CNC inutile potrebbe peggiorare la situazione patrimoniale (ad es., ulteriori perdite) e far perdere tempo prezioso; l’esperto onesto probabilmente dichiarerà presto che non c’è margine e inviterà a passare a liquidazione. – Dati incompleti o falsi: se l’imprenditore non condivide informazioni corrette con l’esperto e i creditori, la fiducia si rompe e la negoziazione fallisce . Peggio, fornire dati falsi in sede di CNC per ottenere misure protettive può avere conseguenze legali (revoca delle protezioni e possibile considerazione negativa in eventuale successivo concordato). – Costo e impegno: la CNC richiede di mettere “in chiaro” la situazione aziendale, con costi professionali (bisogna preparare documentazione, spesso con l’aiuto di consulenti) e l’esperto ha diritto a un compenso (in parte a carico dell’impresa, determinato a fine procedura secondo parametri ministeriali). Tuttavia, questo costo è di norma molto inferiore a quello di un fallimento per i creditori e il debitore stesso, e se la CNC riesce, i benefici superano gli esborsi.
Aggiornamento normativo 2024: Il Decreto Correttivo Ter (D.Lgs. 136/2024) ha ulteriormente ampliato l’ambito della composizione negoziata, incoraggiandone l’uso e potenziando il ruolo dell’esperto . L’obiettivo del legislatore è chiaramente di far diventare la CNC lo strumento ordinario di gestione delle crisi nelle PMI, relegando il fallimento (liquidazione giudiziale) a ipotesi estrema quando ogni soluzione concordata è impraticabile.
Esempio pratico: BarriereTech S.r.l. (ipotetica azienda toscana produttrice di barriere fotoelettriche) vede calare i fatturati e accumula €500.000 di debiti vari. Nel 2024, di fronte a insoluti verso fornitori e tensioni con la banca, il titolare attiva la Composizione Negoziata. Viene nominato un commercialista esperto in crisi. Si decidono subito alcune mosse: chiedere al tribunale la sospensione di un pignoramento avviato dal fornitore X (concesso per 4 mesi) e adoperarsi per trovare un investitore disposto a immettere capitali. L’esperto convoca le due banche creditrici principali e i fornitori strategici: propone che le banche proroghino i mutui di 2 anni e taglino gli interessi di mora, mentre i fornitori accettino un pagamento parziale (es. 80%) dilazionato su 12 mesi, anche grazie a un nuovo finanziamento in arrivo da un investitore locale interessato a entrare in società. Dopo intense trattative, si raggiunge un accordo stragiudiziale: i creditori rappresentanti l’85% dei debiti aderiscono, l’imprenditore cede il 30% delle quote all’investitore che immette liquidità fresca destinata in parte ai creditori. L’esperto redige una relazione finale positiva. A questo punto, BarriereTech può decidere se formalizzare l’accordo in tribunale (magari come accordo di ristrutturazione “agevolato” avendo oltre 60% consensi) oppure adempiere privatamente. In ogni caso, ha evitato il fallimento, i creditori ottengono soddisfazione maggiore di quanto avrebbero preso in liquidazione, l’azienda continua l’attività con nuova finanza: questo è un tipico successo da CNC. Al contrario, se l’azienda non fosse riuscita a trovare alcun accordo – poniamo che i creditori non accettino stralci – avrebbe potuto ripiegare su un Concordato semplificato: l’imprenditore, constatato l’esito negativo, deposita in tribunale una proposta di concordato per liquidare l’intero patrimonio di BarriereTech sotto controllo giudiziale, impegnandosi però a vendere celermente i beni a valori di mercato e ripartire il ricavato. I creditori, pur non avendo approvato alcun piano, verrebbero soddisfatti col ricavato di questa liquidazione concordataria invece che tramite fallimento, con tempi più rapidi e senza i costi di un lungo esercizio provvisorio.
In conclusione, la Composizione Negoziata è oggi uno strumento imprescindibile nella cassetta degli attrezzi del debitore: rappresenta un modo di difendersi attivamente – anziché subire passivamente le aggressioni dei creditori – creando un percorso guidato di risanamento. Va intrapresa con la consapevolezza che serve impegno e trasparenza, ma anche con la speranza che, come mostrano i dati ufficiali, molte imprese stiano trovando soluzioni concordate attraverso di essa .
Concordato Preventivo e Concordato Minore
5. Concordato Preventivo (procedura ordinaria concorsuale): È lo strumento “classico” della legge fallimentare italiana (ora rifuso negli artt. 84-120 CCII), consistente in una procedura giudiziale di composizione della crisi in cui il debitore propone ai creditori un piano per il soddisfacimento (anche parziale) dei loro crediti, evitando la più distruttiva liquidazione giudiziale (fallimento). Il concordato preventivo richiede il voto dei creditori e l’omologazione finale del tribunale. Rappresenta, per così dire, la linea Maginot: l’ultimo baluardo che il debitore può erigere per evitare il fallimento quando le trattative stragiudiziali o la composizione negoziata non hanno portato a un accordo unanime. Dal punto di vista del debitore-proponente, il concordato ha pro e contro:
- Pro (vantaggi): Presentando domanda di concordato, si blocca immediatamente ogni azione esecutiva individuale (scatta la protezione del patrimonio analoga all’automatic stay statunitense). Nessun creditore potrà iniziare o proseguire pignoramenti sul debitore dal giorno del deposito della domanda al tribunale (salvo autorizzazioni del giudice delegate, rarissime) . Anche le istanze di fallimento presentate dai creditori vengono sospese in attesa dell’esito del concordato. Inoltre, il debitore rimane in possesso (debtor in possession): conserva l’amministrazione dell’impresa, seppur sotto la supervisione di un Commissario Giudiziale nominato dal tribunale. Questo permette all’imprenditore, se c’è prospettiva di salvataggio, di continuare l’attività durante la procedura (specialmente nel concordato con continuità aziendale). Nel concordato liquidatorio invece l’impresa di regola cessa l’attività e si procede a vendite dei beni, ma sempre con il vantaggio per il debitore di gestire il processo più attivamente che in un fallimento (in cui subentra un curatore). Il concordato consente falcidiare (ridurre) i crediti chirografari e, con limiti, anche quelli privilegiati se la garanzia è parzialmente incapiente. Si possono trattare diversamente categorie di creditori (ad esempio separare fornitori, banche, Fisco in classi distinte con percentuali differenziate, purché giustificate). E cosa più importante, se i creditori approvano il piano a maggioranza e il tribunale lo omologa, il concordato diventa vincolante per tutti i creditori, anche per quelli che hanno votato contro o non hanno partecipato (si parla di cram down dei dissenzienti, entro certi limiti). Ciò permette di superare l’opposizione di minoranze irragionevoli.
- Contro (costi e sacrifici): Avviare un concordato comporta formalità e oneri: bisogna presentare una proposta e un piano dettagliato con relazione giurata di un professionista attestatore sulla fattibilità (art. 87 CCII). Ci sono costi procedurali (contributo unificato, compenso per commissario, spese di giustizia) e l’inevitabile pubblicità (l’iscrizione nel Registro delle Imprese e la comunicazione a tutti i creditori). L’azienda subirà un danno reputazionale e possibili reazioni negative: alcuni clienti o fornitori, venuti a sapere del concordato, potrebbero recedere da contratti o richiedere pagamento anticipato per continuare il rapporto. La legge prevede alcune tutele contro la cessazione di contratti per la sola ragione del concordato (divieto di clausole ipso facto, art. 94 CCII), ma l’effetto sul mercato non è del tutto eliminabile. Inoltre, il concordato richiede di solito tempi non brevissimi (tra preparazione, raccolta voti e omologa, possono volerci 6-12 mesi). Durante questo periodo, se l’impresa continua la gestione, deve farlo sotto controllo e con risorse limitate (non può, ad esempio, pagare debiti anteriori se non autorizzata, né fare atti straordinari senza assenso del giudice). Per l’imprenditore può essere stressante, ma è il prezzo del beneficio ottenuto (sospensione azioni e prospettiva di riduzione debiti).
Nel nuovo Codice, il concordato può assumere forme: – Concordato in continuità: prevede la prosecuzione dell’attività (direttamente dal debitore o tramite affitto/cessione dell’azienda a terzi) come mezzo per soddisfare i creditori. In questo caso, la legge consente di soddisfare i creditori chirografari anche in misura inferiore al 20% (soglia minima richiesta in concordati liquidatori puri nel vecchio regime) purché dal piano emergano prospettive migliori che dalla liquidazione. I creditori votano per classi, e la maggioranza richiesta è di solito il 50% dei crediti ammessi al voto, calcolata per classi (se tutte le classi approvano) o in via sostitutiva dal tribunale in caso di dissenso di classi minoritarie, alle condizioni di legge (cram down inter-classi). – Concordato liquidatorio: se non c’è continuità d’impresa, il piano consiste nel liquidare i beni e distribuire il ricavato. Il CCII lo ammette solo se ai creditori chirografari viene assicurato un pagamento almeno pari al 20% del loro credito (salvo l’apporto di risorse esterne che aumentino la soddisfazione, nel qual caso può essere anche meno). Nel concordato liquidatorio ordinario i creditori votano e il tribunale omologa se la maggioranza ha detto sì.
Per il nostro imprenditore, il concordato è lo scudo finale: depositando una domanda di concordato “con riserva” (il cosiddetto concordato in bianco, art. 44 CCII), può ottenere immediatamente la protezione del tribunale e del commissario giudiziale, e poi alcuni mesi di tempo per presentare il piano definitivo. Questo viene spesso fatto per bloccare un’istanza di fallimento: l’art. 54 CCII vieta di dichiarare la liquidazione giudiziale se pende una domanda di concordato, salvo casi di abuso. Quindi se un creditore presenta ricorso per fallimento, il debitore può reagire depositando una domanda di concordato preventivo prima dell’udienza, ottenendo una sospensione del procedimento fallimentare e guadagnando tempo per negoziare un piano da sottoporre al voto. Attenzione però: usare il concordato in bianco come semplice tattica dilatoria senza poi proporre un piano serio può essere sanzionato (il tribunale può revocare le misure e riattivare l’istanza di fallimento se fiuta mala fede). Ma quando c’è una concreta possibilità di ristrutturazione, il concordato preventivo è un potente mezzo di difesa: nessun creditore può agire individualmente, si porta la crisi su un tavolo comune e si cerca una soluzione votata.
6. Concordato Minore (per piccoli imprenditori non fallibili): Il Concordato Minore è una novità del Codice della Crisi dedicata ai debitore “sovraindebitati” non fallibili – tipicamente l’imprenditore minore (quello sotto le soglie dell’art. 2 CCII: attivo ≤ €300k, ricavi ≤ €200k, debiti ≤ €500k) , i professionisti, le startup innovative, ecc. – che svolgono attività d’impresa ma non rientrano tra i soggetti assoggettabili a liquidazione giudiziale. In passato costoro rientravano nella legge 3/2012 come “accordo di composizione della crisi”; oggi il concordato minore ha preso il suo posto . È simile al concordato preventivo per impostazione (c’è una proposta ai creditori, un voto, un’omologa) , ma con alcune facilitazioni: – Soglia di voto ridotta: il concordato minore è approvato se ottiene il sì dei creditori che rappresentano la maggioranza (oltre il 50%) dei crediti ammessi al voto . Diversamente dal concordato preventivo ordinario dove serviva il 60% (vecchia legge) o maggioranze per classi, qui basta la metà del passivo. Questo abbassa la difficoltà di approvazione . – Niente classi obbligatorie: il concordato minore di norma non richiede la suddivisione in classi (a meno di trattamenti differenziati necessari), vista la scala ridotta. – Soglia dimensionale: è riservato ai debitori non fallibili e non consumatori (un consumatore persona fisica avrebbe invece il “piano del consumatore”, altra procedura di sovraindebitamento). Quindi destinato a piccole imprese individuali, soci illimitatamente responsabili, ecc., purché “meritevoli”. – Meritevolezza e esdebitazione: nel concordato minore, così come nel piano del consumatore, la legge pone enfasi sulla buona fede e meritevolezza del debitore (assenza di atti in frode, comportamento corretto). Se la procedura va a buon fine, il debitore persona fisica ottiene l’esdebitazione automatica per i debiti residui non soddisfatti , similmente al concordato preventivo (che però in L.F. non la nominava così esplicitamente, essendo implicita per la persona giuridica che si estingue e per la persona fisica soggetta poi a esdebitazione post-fallimentare su richiesta). Nel concordato minore, l’esdebitazione è condizionata alla correttezza e trasparenza del debitore. – Conversione in liquidazione controllata: se il concordato minore non viene omologato per fatto imputabile al debitore (indegnità) o per voto contrario dei creditori, il tribunale, su istanza del debitore stesso, può convertire la procedura in liquidazione controllata , evitando quindi di lasciare il soggetto senza tutela. Ciò consente comunque di arrivare a una liquidazione concorsuale con possibile esdebitazione finale.
Per un piccolo imprenditore, il concordato minore è analogo a un concordato preventivo ma su misura ridotta e amministrato dall’Organismo di Composizione della Crisi (OCC), con l’assistenza di un gestore nominato. Spesso, le alternative per costui sarebbero: o un accordo stragiudiziale (non sempre praticabile), o la liquidazione controllata (l’equivalente del fallimento per non fallibili). Il concordato minore offre una terza via: ristrutturare i debiti mantenendo magari l’attività (la norma non lo vieta affatto, anzi è possibile un concordato minore in continuità per imprenditori minori). Ad esempio, un artigiano con debiti 300k può proporre di pagarli al 40% in 4 anni grazie ai proventi futuri del suo lavoro, tenendo la bottega aperta: se i creditori (che magari sono banche e fornitori locali) votano sì, il tribunale omologa e quell’artigiano evita la liquidazione e riesce a salvarsi.
7. Liquidazione Controllata del Sovraindebitato: menzioniamola brevemente come extrema ratio. È la procedura ex art. 268-277 CCII che ha sostituito il “fallimento” per i soggetti non fallibili (consumatori, piccoli imprenditori, start-up non fallibili, ecc.) . Funziona simile a un fallimento: c’è un liquidatore nominato dal tribunale che vende i beni del debitore e ripartisce il ricavato. La differenza sostanziale rispetto al vecchio fallimento è l’esdebitazione “automatica” a fine procedura: trascorsi 3 anni dall’apertura della liquidazione, i debiti residui del sovraindebitato persona fisica sono automaticamente inesigibili (art. 282 CCII) – salvo che il debitore abbia nascosto attivi sopravvenuti – garantendo così il fresh start. Dunque anche la liquidazione controllata, pur essendo la fine dell’impresa, garantisce al debitore onesto una liberazione dai debiti in tempi certi. Citiamo anche l’Esdebitazione del debitore incapiente (art. 283 CCII): un istituto che consente al debitore persona fisica privo di beni e redditi di ottenere la cancellazione dei debiti senza dover liquidare nulla, a patto di essere meritevole . Questo è rilevante per l’imprenditore individuale che ha perso tutto: può chiedere di essere esdebitato pur non offrendo nulla ai creditori (salvo dover corrispondere se entro 4 anni dovesse “miracolosamente” arricchirsi oltre una certa soglia) .
Schema riepilogativo strumenti concorsuali:
| Strumento | Soggetti coinvolti | Cos’è | Protezione dalle azioni? | Esdebitazione |
|---|---|---|---|---|
| Piano attestato di risanamento (art. 56 CCII) | Impresa di qualsiasi dimensione (fallibile o no). | Piano extragiudiziale asseverato da esperto indipendente. Niente omologa, accordi privati con creditori. | No protezione formale, ma singoli creditori aderenti si impegnano a non agire. Atti in esecuzione del piano non revocabili . | Non prevista specifica (è accordo privato). Debiti residui restano, salvo quanto pattuito. |
| Accordo di ristrutturazione (artt. 57-64 CCII) | Imprese fallibili (o grandi imprese). | Accordo omologato col voto di ≥60% dei crediti. Creditori estranei fuori accordo vanno pagati al 100% entro 120g (o 180g se fiscali). Varianti: “agevolato” (≥30% + pagamento estranei 100%), “ad efficacia estesa” (estende a dissenzienti in classe). | Sì: ottenibile sospensione delle azioni esecutive durante le trattative e fino a omologa. Dopo l’omologa, vincola i aderenti (ed eventuali estesi). Dissenzienti possono agire solo per ottenere il 100% dovuto se non soddisfatti nel termine. | Non formalizzata. Impresa resta in bonis se risana. Se rimangono debiti estranei eventualmente restano da pagare. (Persona fisica può poi valutare esdebitazione post-liquidazione se la fa fallire). |
| Composizione Negoziata (artt. 12-25 CCII) | Imprese di qualsiasi dimensione (anche micro non fallibili) in situazione di crisi o pre-insolvenza. Consumatori esclusi. | Procedura volontaria e riservata con esperto terzo nominato da Camera Commercio. Obiettivo: accordo stragiudiziale o preparazione di concordato/accordo. | Sì, se richieste: misure protettive da tribunale (blocco pignoramenti fino 4+ mesi) . Senza misure, di per sé CNC non impedisce azioni (ma creditore avvisato tende ad attendere). | Non di per sé: CNC è fase negoziale. Se sfocia in concordato minore o liquidazione controllata, allora sì (esdebitazione come da relative procedure). Se accordo privato, no esdebitazione se restano debiti. |
| Concordato Preventivo (artt. 84-120 CCII) | Imprese fallibili (imprenditori commerciali sopra soglie). | Procedura concorsuale giudiziale con proposta ai creditori di soddisfacimento parziale o dilazionato, soggetta a voto (maggioranza crediti per classi) e omologa. Può essere in continuità (azienda prosegue) o liquidatorio (cessazione attività e vendita beni). | Sì: dalla pubblicazione del ricorso (anche “in bianco”) scatta divieto di azioni esecutive e cautelari individuali. Procedimenti esecutivi pendenti sospesi . Divieto anche di iscrivere ipoteche giudiziali. Protezione dura fino a omologa (o rinuncia). | Impresa: se persona giuridica, dopo l’esecuzione del piano si estingue con chiusura concorso (i debiti non pagati restano insoddisfatti sulla società che però cessa). Persona fisica: può chiedere esdebitazione ulteriore per debiti concorsuali insoddisfatti (art. 278 CCII, analogamente al post-fallimento). |
| Concordato Minore (artt. 74-83 CCII) | Debitori non fallibili (imprenditori minori, professionisti, start-up, ecc.) non consumatori. | Procedura concorsuale simile al concordato preventivo, ma in sede “sovraindebitamento” semplificata. Voto maggioranza >50% crediti , omologa tribunale. Spesso gestita con ausilio OCC. | Sì: dalla data di apertura della procedura (tribunale ammette alla fase di voto) valgono gli effetti protettivi come nel concordato (sospensione azioni esecutive). | Sì: il debitore (persona fisica o socio illimitato) ottiene l’esdebitazione per la parte di debiti insoddisfatta, a condizione di buona fede . Se debitore indegno o creditori rifiutano piano, si può convertire in liquidazione controllata . |
| Liquidazione Controllata (artt. 268-277 CCII) | Debitori sovraindebitati non fallibili (anche consumatori). | Procedura concorsuale di liquidazione giudiziale: nomina di un liquidatore che vende i beni e distribuisce il ricavato secondo i privilegi. Equivalente del fallimento per non fallibili. | Sì: dall’apertura (sentenza) tutti i creditori concorsuali non possono agire in via individuale. | Sì: Esdebitazione di diritto dopo 3 anni dalla apertura per il debitore persona fisica meritevole (art. 282). Debiti residui cancellati. Persona giuridica: si estingue con chiusura e debiti inesigibili sulla società cessata. |
| Esdebitazione del debitore incapiente (art. 283 CCII) | Persona fisica sovraindebitata che non ha alcun patrimonio né capacità di rimborso (tipicamente ex imprenditore nullatenente). | Procedura semplificata: il debitore chiede al tribunale la cancellazione di tutti i suoi debiti senza alcun pagamento ai creditori, dichiarando di non poter offrire nulla. | – (Il debitore deve non avere procedure concorsuali pendenti; se c’era un fallimento chiuso senza assolvere debiti, può chiedere esdebitazione lì, art. 279 CCII). | Sì: i debiti sono cancellati subito con il decreto di accoglimento . Il debitore ha però obbligo di segnalare miglioramenti economici entro 4 anni e pagare almeno il 10% ai creditori nel caso (pena revoca beneficio). |
Questa panoramica mostra che l’ordinamento, soprattutto dopo le riforme del 2020-2022, offre numerose opzioni all’imprenditore in difficoltà. La scelta dipende da fattori come: dimensioni e natura giuridica dell’impresa, composizione del debito (quanti creditori e di che tipo), eventuali prospettive di continuazione del business, livello di accordo raggiungibile coi creditori, meritevolezza del debitore (assenza di atti di frode) e così via. Nei prossimi capitoli applicheremo queste nozioni in ottica pratica, indicando come concretamente un imprenditore debitore può muoversi (strategie per evitare il fallimento, tutela del patrimonio personale, gestione dei pignoramenti e delle revocatorie) e rispondendo alle domande frequenti.
Evitare il Fallimento e Salvaguardare il Patrimonio Personale: Strategie e Consigli Pratici
Evitare il fallimento (oggi “liquidazione giudiziale”) è quasi sempre l’obiettivo primario del debitore. Il fallimento, infatti, comporta la spossessione dell’imprenditore dai beni aziendali, la nomina di un curatore, la chiusura o liquidazione forzata dell’attività e una serie di effetti negativi: dalla possibile responsabilità personale per atti di mala gestio (azioni di responsabilità contro amministratori), all’interdizione dagli uffici per un periodo, senza contare la stigma reputazionale. Inoltre, per l’imprenditore persona fisica, il fallimento fino a chiusura preclude l’accesso a nuovi crediti e incide sui diritti civili (non può assumere cariche societarie, etc.). Evitarlo significa mantenere maggiore controllo sull’esito della crisi e, se l’impresa è recuperabile, salvare il valore aziendale. Ecco alcune strategie chiave:
- Mantenere l’iniziativa (First mover advantage): Un debitore informato che anticipa gli eventi ha molta più probabilità di schivare il fallimento. Ciò implica: monitorare attentamente i segnali di crisi (indici di allerta interna, es. incapienza del capitale, flussi di cassa negativi, indicatori previsti dall’art. 3 e 13 CCII), e non aspettare che sia un creditore a prendere l’iniziativa. L’art. 2086 c.c. obbliga l’imprenditore a istituire assetti adeguati per rilevare la crisi tempestivamente e attivarsi per affrontarla . Se un imprenditore ignora i sintomi e i creditori iniziano azioni o istanze di fallimento, la sua posizione negoziale peggiora. Viceversa, presentare prima una domanda di concordato preventivo o avviare per tempo una composizione negoziata consente di bloccare i creditori sul nascere e impostare il campo di gioco favorevole.
- Opporsi alle istanze di fallimento motivate: se un creditore (banca, fornitore o il Fisco) deposita ricorso per la dichiarazione di fallimento, l’imprenditore può difendersi in due modi: (i) pagando o accordandosi con il creditore istante prima dell’udienza (se l’istanza perde il suo presupposto, spesso viene revocata); (ii) comparendo in tribunale e contestando l’insolvenza, ad esempio dimostrando che i debiti scaduti sono inferiori al patrimonio liquidabile o che esistono trattative in corso che verranno formalizzate (in tal caso il tribunale può rinviare). La legge prevede anche una soglia di non fallibilità: se il debitore prova di rientrare nei parametri di piccolo imprenditore (art. 2, co.1, lett.d CCII: non aver avuto nei 3 esercizi attivi > €300k, ricavi > €200k, debiti > €500k) , il tribunale deve rigettare l’istanza di fallimento, perché l’impresa non è assoggettabile. Questo è cruciale: se la Sua azienda è molto piccola, far valere la non fallibilità può evitare la liquidazione giudiziale e spostare il caso nelle procedure da sovraindebitamento (che sono più favorevoli per certi versi). Ad esempio, se un creditore presenta istanza e Lei dimostra che negli ultimi anni era sotto soglia, il tribunale dichiarerà inammissibile il fallimento e, semmai, inviterà a rivolgersi all’OCC per un concordato minore o liquidazione controllata.
- Concordato “in bianco”: Come accennato, presentare un ricorso di concordato preventivo con riserva (ossia senza piano immediato, ma con l’impegno di depositarlo entro un termine) è una contromossa classica per sospendere la procedura di fallimento incipiente. La legge consente, su ricorso del debitore, di ottenere dal tribunale un termine da 60 a 120 giorni (prorogabile di altri 60) per presentare la proposta definitiva, durante i quali i creditori restano bloccati . Va fatto in buona fede, mostrando che la prospettiva di un piano c’è (spesso bastano delle linee guida e l’indicazione di star negoziando con creditori/investitori). Questa mossa non risolve da sola la crisi, ma prende tempo in modo legittimo e consente di finalizzare eventuali accordi. Il creditore istante per fallimento rimarrà fermo in attesa dell’esito del concordato. Attenzione: se poi non si presenta alcun piano o il piano è manifestamente inaccettabile, il concordato verrà dichiarato improcedibile e il fallimento potrà essere immediatamente pronunciato. Quindi è un’arma da usare solo con l’intento di portare a termine seriamente un concordato.
- Composizione Negoziata con misure protettive: Un’alternativa al concordato in bianco, introdotta di recente, è avviare la composizione negoziata e chiedere le misure protettive. Anche questa scelta, se fattibile (l’impresa non deve essere già irreversibilmente insolvente, se no i creditori potrebbero eccepire che si sta abusando della CNC), consente di stoppare i tentativi di fallimento: se ad esempio l’Agente della Riscossione o una banca volessero farLa fallire, possono essere disinnescati dal decreto del tribunale che applica le misure protettive. Durante la protezione, la legge (art. 20 CCII) prevede che non si possa dichiarare il fallimento del debitore. Dunque la CNC fornisce un effetto simile al concordato in bianco ma con minore formalità e stigma. Soprattutto, la CNC impegna l’azienda a cercare attivamente una soluzione con l’aiuto dell’esperto: se i creditori vedono questo sforzo, possono anch’essi essere più disponibili a evitare la via giudiziale estrema.
- Attenzione alle soglie di debito Erario per istanza fallimento: storicamente, l’Agente di Riscossione (Equitalia, ora ADER) poteva chiedere il fallimento se il debito fiscale supera ~€500.000 (limite introdotto dal DL 16/2012 per evitare fallimenti per debiti tributari minori). Ora con il CCII, l’istanza di liquidazione giudiziale può essere presentata dal creditore pubblico secondo normative interne (l’INPS e l’Agenzia Entrate hanno circolari su quando farlo). Dunque, se la Sua azienda ha debiti Equitalia molto alti, il pericolo è reale. In tali casi, agire prima con un concordato preventivo o un accordo in extremis (es. transazione fiscale dentro un concordato) è doppiamente consigliato. Fino all’omologa, il Fisco potrebbe opporsi, ma non potrà farLa fallire se la procedura concorsuale va avanti regolarmente.
- Gestione del contenzioso legale: Qualora alcuni creditori abbiano già procedimenti civili pendenti (ingiunzioni opposte, cause su crediti incerti), una difesa è prendere tempo nei giudizi sperando di arrivare prima a un accordo generale. Ad esempio, se un paio di fornitori hanno decreti ingiuntivi, il debitore può proporre opposizione (se vi sono motivi) e, in attesa della definizione del giudizio, portare avanti un concordato o accordo. Se poi quell’accordo o concordato viene omologato, questi creditori rientreranno nella disciplina concorsuale, e il giudizio individuale verrà assorbito (in concordato, i decreti ingiuntivi in corso vengono sospesi e poi decadono dopo omologa per i crediti inclusi nel piano). Ovviamente, questo non va inteso come suggerimento a litigare in malafede; ma se ci sono reali contestazioni (merci difettose, ecc.), farle valere dilata i tempi e può favorire l’esito globale.
Salvaguardare il patrimonio personale dell’imprenditore-datore di lavoro o dei soci è l’altra faccia della medaglia. Su questo piano, abbiamo già visto l’importanza della forma societaria: se si opera come S.r.l. o S.p.A., e non si sono prestate garanzie personali, generalmente i beni personali (casa, risparmi familiari) non sono intaccabili dai crediti sociali . Tuttavia, spesso i confini non sono così netti, perché i creditori – specie banche e landlord – pretendono garanzie personali. Inoltre, ci sono casi in cui la distinzione viene meno per condotte dell’imprenditore (frode, confusione patrimoni). Ecco alcuni accorgimenti e difese per proteggere il proprio patrimonio:
- Limitare le garanzie personali e reali extra-societarie: In fase di contrazione di debiti (es. firma di un nuovo mutuo o leasing), valutare bene prima di impegnare la prima casa o altri beni personali in garanzia. Comprensibilmente, in passato può aver fornito fideiussioni su prestiti bancari: a posteriori, può tentare di rinegoziare le condizioni con la banca, magari offrendo un collaterale alternativo (se esiste) in cambio della liberazione della garanzia personale, oppure sostituendo il garante (se ha un familiare o partner disposto) per liberare sé stesso. Non è facile, ma in alcuni casi la banca se vede la possibilità di migliorare la propria posizione (es. iscrivere ipoteca su un immobile aziendale in cambio di liberare l’immobile di famiglia) può accettare. Un’altra difesa ex post – come detto – è esaminare con un legale se la fideiussione prestata contiene clausole nulle (lo schema ABI incriminato): se sì, impugnare la fideiussione in giudizio per far dichiarare che alcune clausole sono nulle e che la garanzia si riduce o estingue . Ad esempio, Cass. 41994/2021 SS.UU. ha sancito la nullità delle clausole di reviviscenza: ciò potrebbe significare che una volta pagato il dovuto principale, la banca non può far rivivere la garanzia per sopravvenienze. Ogni caso è a sé, ma è una linea difensiva da esplorare con l’avvocato, specie se in ballo c’è la casa del fideiussore.
- Non confondere conti aziendali e privati: Mantenere sempre separato il conto corrente personale da quello della società. Oltre a essere buona norma contabile, ciò evita situazioni di commistione che potrebbero essere contestate in sede di fallimento come indice di abuso della personalità giuridica. Se l’amministratore usa il conto aziendale per pagare spese personali o viceversa, si espone al rischio che un domani il curatore o i creditori chiedano di “estendere” la responsabilità ai soci, sostenendo che la società era un mero alter ego (in termini tecnici, chiedere l’azione di responsabilità ex art. 2476 c.c. per mala gestio, o addirittura la sanzione dell’art. 2497 c.c. se si dimostra direzione unitaria con confusione di patrimoni). Dunque, regola d’oro: i prelievi dei soci devono risultare da deliberazioni formali (es. distribuzione utili se ve ne sono, o rimborso finanziamenti soci). In crisi è meglio evitare di prelevare qualcosa finché i creditori non sono sistemati, perché qualsiasi spostamento a favore del socio verrà visto come sospetto e potenzialmente revocabile.
- Atti di salvaguardia patrimoniale (fondo patrimoniale, trust): Molti imprenditori, temendo per la casa e i beni di famiglia, li vincolano in strumenti giuridici protettivi come il fondo patrimoniale (artt. 167 ss. c.c.) o trust. È importante capire che queste mosse funzionano solo se fatte in tempi non sospetti (quando ancora non c’è rischio concreto di insolvenza) e per fini leciti. Il fondo patrimoniale protegge l’immobile solo dai creditori per debiti non contratti per bisogni dell’attività o della famiglia. Ma se il debito è dell’impresa (es. banca per prestito aziendale), la giurisprudenza spesso lo considera contratto per bisogni familiari indiretti (perché l’impresa produce reddito per la famiglia), quindi i creditori potrebbero aggredire lo stesso il bene in fondo patrimoniale, a meno che dimostriate che il creditore sapeva e accettò l’esistenza del fondo . In più, se un bene viene conferito nel fondo o in trust quando i problemi sono già emersi, i creditori possono agire in revocatoria ordinaria (entro 5 anni dall’atto) per far dichiarare inefficace la segregazione . Ad esempio, se mettete la villa in un trust quando avete già insoluti, è molto probabile che un giudice veda quell’atto come in frode ai creditori (art. 2901 c.c.) e lo annulli su istanza del creditore. Pertanto, creare un fondo patrimoniale può essere utile per tempo (ad es., un giovane imprenditore appena sposato potrebbe farlo prima di aprire l’attività, come assicurazione). A crisi iniziata, queste operazioni rischiano di venire annullate e persino di esporre a responsabilità penale (bancarotta fraudolenta distrattiva se poi si fallisce). Molto meglio, se l’obiettivo è proteggere la casa di abitazione, usare gli strumenti consentiti dalla legge: per esempio, nei rapporti con Fisco, la legge vieta all’ADER di pignorare l’unico immobile ad uso abitativo del debitore se non di lusso e se vi risiede (art. 76 DPR 602/73). Questo significa che il Fisco non può far vendere la prima casa (salvo ipoteche iscritte prima del 2013 o debiti > €120k con altre case di proprietà). Invece i creditori privati purtroppo possono procedere con pignoramento immobiliare: l’unico modo di difesa qui, oltre al fondo patrimoniale (con i limiti detti), è eventualmente sfruttare la conversione del pignoramento in rate (36 mesi) come visto , o vendere volontariamente l’immobile prima dell’asta per saldare i debiti (tentare la vendita privatistica con accordo col creditore: se il creditore pignorante acconsente, la procedura può essere sospesa per permettere una vendita a prezzo di mercato – di solito conviene a tutti perché l’asta darebbe meno). Una vendita volontaria va però valutata attentamente per non incorrere poi in revocatoria (se vendete a valore di mercato a un terzo estraneo e usate il ricavato per pagare i creditori, in genere non è revocabile perché non c’è danno per la massa; se vendete sottoprezzo a un parente, sicuramente revocabile).
- Azioni di responsabilità e penali: Il miglior modo per evitare che il proprio patrimonio venga intaccato indirettamente è evitare condotte che possano dare adito a cause di risarcimento o a sanzioni. Se la società fallisce, il curatore analizzerà gli ultimi esercizi: se emergerà che l’amministratore ha aggravato il dissesto (continuando ad operare in perdita, pagando preferenzialmente taluni creditori, disperdendo attivi), potrà promuovere una azione di responsabilità ex art. 2476 c.c. per gestione non diligente, chiedendo danni equivalenti all’aggravamento del buco patrimoniale. Cassazione 23963/2025 (ord. 27 agosto 2025) ha ribadito che l’amministratore deve agire con diligenza nell’interesse della società, e la sua responsabilità verso i creditori sociali scatta quando violando i doveri di conservazione del patrimonio sociale causa l’insufficienza di questo a soddisfare i creditori . Tradotto: se un imprenditore persevera in una gestione rovinosa e i creditori poi non vengono pagati, lui può dover rispondere con beni propri del danno. Similmente, falsificare i bilanci o distrarre beni può portare a accuse penali di bancarotta, con sequestro dei beni personali come corpo del reato. Quindi, paradossalmente, meglio dichiarare il default prima (in forma concordataria o liquidatoria) che tirare avanti irresponsabilmente: la tempestività nell’iniziativa, come voluto dall’art. 2086 c.c., salva spesso l’imprenditore anche da questi esiti, perché se avvia un concordato o una liquidazione appena capisce di non poter proseguire, difficilmente sarà colpevole di aggravamento doloso del dissesto.
Riassumendo la sezione: per evitare il fallimento il debitore deve giocare d’anticipo usando gli strumenti legali a disposizione (concordato preventivo, composizione negoziata, opposizioni mirate) e per proteggere i propri beni personali deve agire con trasparenza e cautela (non impegnare la casa se non strettamente necessario, non compiere atti in frode, valutare meccanismi protettivi molto prima della crisi). Un imprenditore ben consigliato può resistere alla tempesta molto meglio di uno sprovveduto: la conoscenza delle proprie opzioni giuridiche è essa stessa una forma di difesa.
Revocatorie Fallimentari e Atti in Frode ai Creditori: Cosa Evitare e Come Difendersi
Quando un’azienda è in crisi, l’imprenditore potrebbe essere tentato di compiere atti per proteggere alcuni beni o favorire determinati creditori “amici” a scapito di altri. Tuttavia, l’ordinamento predispone il rimedio dell’azione revocatoria, che consente di dichiarare inefficaci quegli atti pregiudizievoli per la massa dei creditori compiuti prima della procedura concorsuale (revocatoria fallimentare) o anche in assenza di procedura (revocatoria ordinaria ad istanza del singolo creditore). Dal punto di vista del debitore, è importante conoscere cosa è revocabile e cosa no, per evitare di compiere passi falsi e anche per sapersi difendere se un domani si vedrà citato in revocatoria.
Azione Revocatoria Ordinaria (art. 2901 c.c.): può essere promossa da qualsiasi creditore (anche fuori dal fallimento) per far dichiarare inefficace un atto del debitore che rechi pregiudizio alle sue ragioni. Requisiti: il creditore deve avere un credito sorto prima dell’atto (o, se posteriore, l’atto deve essere dolosamente preordinato a pregiudicarlo); l’atto deve diminuire la garanzia generica sul patrimonio del debitore; e ci vuole la consapevolezza del pregiudizio (scientia damni) da parte del debitore e, se l’atto è a titolo oneroso, anche del terzo contraente. Esempi classici: – La vendita sottoprezzo di un immobile a un parente per toglierlo dalla portata dei creditori: revocabile se il creditore prova che c’era l’intento fraudolento comune (di solito facile se prezzo vile tra parenti). – La costituzione di garanzia a favore di un creditore preesistente (es. ipoteca data a una banca su un immobile, quando il debito era originariamente chirografario): per il creditore chirografo ciò peggiora la sua posizione, quindi può essere revocato se fatto con partecipazione della banca consapevole del dissesto. – La donazione o conferimento in trust di un bene: atto gratuito, quindi il creditore deve solo dimostrare che quando è stato fatto aveva già un credito (anche non scaduto) e che c’era danno, non serve provare la malafede del terzo (nel gratuito il terzo non da’ nulla, quindi meno tutele per lui).
Il risultato della revocatoria ordinaria è rendere l’atto inefficace verso il creditore ricorrente: il bene viene considerato come se fosse ancora del debitore e pignorabile per quel credito. Il termine per agire è 5 anni dall’atto .
Azione Revocatoria Fallimentare: con la dichiarazione di fallimento (liquidazione giudiziale), i poteri di revoca passano al curatore, che può con l’autorizzazione del giudice, esercitare l’azione per rendere inefficaci verso la massa atti compiuti prima del fallimento. Le norme (artt. 163-167 CCII, ex art. 67 L.F.) prevedono presunzioni e termini più stringenti a tutela della par condicio: – Atti gratuiti compiuti nei 2 anni anteriori la dichiarazione di insolvenza: revocati di diritto (es. donazione di un terreno al figlio 1 anno prima del fallimento – il curatore la fa annullare e recupera il terreno o il valore). Fanno eccezione i regali di modico valore, atti di liberalità usuale. – Pagamenti di debiti liquidi e esigibili compiuti 6 mesi prima: revocabili se fatti con mezzi anomali (es. pagare in contanti un debito che di solito si paga con bonifico, o dare un immobile per estinguere un debito – datio in solutum – o pagare anticipatamente un debito che scadeva dopo). Se invece il pagamento è avvenuto nei termini normali (es. alla scadenza convenuta, con mezzi regolari) spesso rientra tra gli atti esenti (pagamenti a pronti di beni e servizi nei limiti dell’uso corrente sono non revocabili). – Pagamenti di debiti non ancora scaduti o pagamenti di debiti scaduti fatti in modo anomalo compiuti entro 1 anno prima: presunti revocabili, salvo prova contraria. Esempio: l’azienda A paga a un fornitore una fattura con 90 giorni di anticipo, a fronte di nessun obbligo; se fallisce entro l’anno, il curatore chiede al fornitore di restituire il pagamento. Per sfuggire, il fornitore dovrebbe provare che non sapeva dell’insolvenza incipiente di A. – Atti a titolo oneroso (vendite, prestazioni) compiuti entro 1 anno prima in cui il valore dato dal debitore supera di oltre il 25% quello ricevuto: presunzione di revocabilità. Es: l’impresa vende un capannone del valore €1 mln a €700k sei mesi prima del fallimento – affare squilibrato oltre 25%, il curatore può farlo revocare per recuperare il capannone (dovrà restituire €700k all’acquirente) e rivenderlo a mercato per soddisfare tutti. – Atti costitutivi di garanzie per debiti preesistenti, compiuti entro 6 mesi (se garanzia su debito contestuale o nuovo) o 1 anno (se garanzia su debito già sorto): revocabili. Esempio: la società in crisi concede ipoteca alla banca su un vecchio affidamento già erogato due anni fa – classico caso di revocatoria.
Nel nuovo Codice, i termini e le fattispecie sono in sostanza analoghe a quelle storiche, con possibile qualche ritocco tecnico. Vale la regola generale: non sono revocabili gli atti compiuti in esecuzione di un piano attestato o di un accordo di ristrutturazione omologato o di un concordato preventivo omologato (cosiddetto safe harbor, perché la legge li favorisce) . Non revocabili anche i pagamenti di esercizio compiuti nell’ordinaria amministrazione (stipendi, forniture correnti) e le vendite a giusto prezzo fatte per ottenere liquidità in buona fede.
Difendersi dalla revocatoria come debitore significa per prima cosa non porre in essere atti sospetti nel periodo critico. È comprensibile voler pagare un fornitore essenziale o restituire un prestito a un parente che vi ha aiutato, ma se poi fallite entro 6-12 mesi, quei pagamenti potrebbero essere revocati, costringendo il destinatario a restituire le somme alla massa fallimentare. Ciò vanifica lo scopo del pagamento preferenziale e può anche farvi incorrere in imputazione di bancarotta preferenziale (reato penale) se c’era doloso intento di favorire qualcuno. Quindi: – Non privilegiare arbitrariamente alcuni creditori in stato di insolvenza conclamata: Meglio negoziare un concordato dove tutti (o una classe omogenea) accettano una percentuale, che pagare di nascosto solo alcuni. Ad esempio, se avete 100k e debiti per 300k, pagare interamente un fornitore e lasciare a zero gli altri vi espone a revocatoria e a possibili guai penali. Invece, destinare quei 100k ad un piano di concordato che dà il 33% a tutti i chirografari sarebbe lecito e irretrattabile.
- Se vendete dei beni prima della procedura, fatelo a condizioni di mercato e con trasparenza: Una vendita a valore equo, pubblicizzata e pagata con mezzi tracciati, sarà difficilmente revocabile perché non c’è eventus damni (il valore entra in azienda) e perché il terzo acquirente in buona fede potrà far valere la sua estraneità. Invece, vendite affrettate sotto costo, magari a soggetti vicini, sono il tipico scenario che il curatore ribalta. Cassazione ha affermato (sent. 23039 dell’11/08/2025) che è inefficace ex art. 64 l.fall. la vendita con cui la società fallita trasferisce un immobile ricevendo in cambio un credito inesigibile : in quel caso, la “vendita” era sostanzialmente una donazione dissimulata (dare un bene vero per un credito fittizio). Quindi, scambiare beni con altri beni di dubbio valore è ugualmente pericoloso.
- Difese per il terzo che riceve atti revocabili: A volte il debitore stesso non ha interesse a opporsi alla revoca (ormai è fallito), ma è il terzo (il creditore pagato o l’acquirente) a volersi difendere. Tuttavia, il debitore può indirettamente aiutare: se ritiene che quell’atto non fosse in frode, può fornire elementi al curatore o al giudice per convincerli. Ad esempio, un pagamento fatto ad un fornitore strategico potrebbe essere difeso sostenendo che quel pagamento era “nei limiti dell’uso corrente” (perché il fornitore continuava a dare merce vitale e senza quel pagamento l’attività si sarebbe fermata – c’è un’esimente in tal senso in giurisprudenza per i pagamenti funzionali alla continuità aziendale in extremis). Oppure, un immobile ipotecato a garanzia di nuova finanza può essere salvato se si dimostra che quella nuova finanza ha apportato vantaggi per i creditori (nel Codice c’è tutela per i finanziamenti autorizzati in concordato o in CNC).
- Casi in cui opporsi alla revocatoria: Se malgrado tutto il curatore agisce in revocatoria contro atti che voi (come ex debitore) avete compiuto a favore di terzi, potreste essere convenuto in solido (es: in revocatoria fallimentare, l’azione si fa contro il terzo che ha ricevuto, non contro il fallito). In tali casi, come ex imprenditore potreste testimoniare a favore del terzo o coordinare la difesa. Ad esempio, per i pagamenti revocabili entro 6 mesi: la legge tutela il terzo che provi di non sapere dell’insolvenza del debitore al momento del pagamento. Spesso i fornitori dicono: “non sapevo nulla, il debitore mi disse che era un pagamento normale”. Se come debitore confermate di non aver lasciato intendere nulla e di aver pagato spontaneamente, aiutate quel terzo a provare la sua buona fede. La Cassazione di recente (sent. 23041 dell’11/08/2025) ha puntualizzato che al curatore basta provare la malafede del terzo acquirente per revocare verso sub-acquirenti di beni del fallito . Quindi il focus è sempre su sapeva o no. Se quell’acquirente era una persona estranea e lontana, lo scenario “non sapeva” regge; se era vostro cugino, sarà creduto che sapesse. Insomma, con atti tra congiunti o affini è quasi implicita la conoscenza (presunzione di malafede direbbero i giudici, invertendo l’onere della prova).
Il debitore, per difendersi efficacemente: – Plan ahead: se state per intraprendere una ristrutturazione concordataria, anticipate certi atti dentro il piano e non prima. Esempio: volete pagare un fornitore indispensabile? Inserite nel piano di concordato che quel fornitore sarà pagato integralmente come creditore strategico prededucibile (se ne ricorrono i presupposti, art. 100 CCII) e fate autorizzare dal giudice il pagamento durante la procedura. Così quell’atto non è revocabile. Se invece lo pagate un mese prima di depositare il concordato, è a rischio revoca successiva. Questo è cruciale: usare le eccezioni di legge (pagamenti autorizzati in concordato o CNC) invece di fare da sé. – Consiglio legale continuo: quando la crisi è in corso, fatevi assistere da un legale esperto che filtri ogni transazione straordinaria sotto il profilo revocatorio. Spesso mosse in apparenza furbe poi si rivelano un boomerang: l’avvocato vi dirà se un certo atto comporta potenziale azione revocatoria e quindi se conviene evitarlo o posticiparlo. – Meritevolezza e impatto sul sovraindebitamento: Nel contesto delle procedure minori, se un giudice riscontra atti in frode (es. il debitore ha distratto beni prima di chiedere l’esdebitazione incapiente), può negare la procedura per indegnità. Quindi nascondere cose per “salvarle” può costarvi la chance di liberarvi dei debiti.
In definitiva, la miglior difesa contro la revocatoria è la correttezza e la pianificazione: non sviare beni a familiari (tanto tornano indietro con revoca); non preferire arbitrariamente creditori (se la situazione precipita, trattateli in sede concordataria); se ricevete nuove garanzie da un debitore in bilico, sappiate che potreste doverle restituire (ad es. una banca che ottiene ipoteca, nella peggiore ipotesi si troverà revocata la garanzia, come da Cass. 15148/2023, e retrocessa a chirografo su tutto ). L’ordinamento tende a preservare la par condicio creditorum , cioè l’uguaglianza (salvo cause legittime di prelazione). Quindi qualsiasi mossa che altera quell’uguaglianza sotto traccia viene annullata. Operate invece alla luce del sole, con gli strumenti concorsuali previsti: quelli sì che permettono differenze di trattamento, ma in modo legale e insindacabile (un concordato può pagare un creditore al 100% e un altro al 20%, se la maggioranza approva e c’è giustificazione).
Avviandoci verso la conclusione, nel prossimo segmento proponiamo alcune domande frequenti con risposte, come utile ripasso pratico delle tematiche trattate.
Domande Frequenti (FAQ)
D: La mia S.r.l. ha accumulato troppi debiti e le banche minacciano azioni legali. Posso evitare il fallimento?
R: Sì, hai diverse strade per evitare la dichiarazione di fallimento (oggi “liquidazione giudiziale”). La chiave è agire prima che i creditori ottengano sentenze o presentino istanze di fallimento. Puoi ad esempio presentare una domanda di concordato preventivo al tribunale, anche in bianco, per bloccare immediatamente i creditori . Ciò ti darà tempo per proporre un piano di ristrutturazione dei debiti che, se approvato dai creditori e omologato, eviterà il fallimento. In alternativa, puoi attivare la Composizione Negoziata della Crisi sulla piattaforma camerale: se la situazione non è ancora compromessa del tutto, un esperto ti aiuterà a trovare un accordo con i creditori e, durante la procedura, potrai ottenere dal giudice la sospensione di pignoramenti e istanze di fallimento . Importante è dimostrare che stai affrontando la crisi in modo costruttivo: se i creditori vedono uno sforzo serio (es. un piano concordatario, o trattative in corso nella CNC), spesso preferiscono attendere l’esito invece di insistere col fallimento. Ricorda inoltre che se sei una piccola impresa sotto le soglie di legge, non puoi essere dichiarato fallito (il tribunale rigetterà l’istanza) : verificalo, perché in tal caso dovrai semmai ricorrere al “concordato minore” o alla liquidazione controllata, procedure più favorevoli.
D: Se la società fallisce, i debiti insoddisfatti ricadranno su di me come titolare?
R: Dipende dal tipo di società. Se è una S.r.l. o S.p.A., in genere no: la società ha personalità giuridica distinta e i debiti restano a carico della società stessa. Una volta chiuso il fallimento, la società sarà cancellata e i creditori non potranno chiedere a te (socio) il pagamento, a meno che tu abbia garantito personalmente quei debiti (es. firma di fideiussioni) . La Cassazione ha proprio chiarito che non esiste responsabilità solidale degli amministratori per i debiti fiscali o altri debiti sociali, salvo specifiche norme . Fai attenzione però: se sei anche amministratore, potresti subire azioni di responsabilità se ti vengono imputate gravi negligenze nella gestione che hanno danneggiato i creditori (ad es. aver aggravato il dissesto) . E ovviamente se hai prestato garanzie (fideiussioni, pegni personali) i creditori potranno escuterle anche dopo il fallimento societario. Discorso diverso se la tua è una società di persone (S.n.c., S.a.s.): in tal caso, col fallimento della società falliscono anche i soci illimitatamente responsabili , e quindi i creditori non soddisfatti nel fallimento sociale potranno attaccare il tuo patrimonio personale, con la procedura di fallimento estesa ai soci. Per le ditte individuali, l’imprenditore è la stessa persona: se fallisce, tutti i suoi beni (presenti e futuri, salvo quelli impignorabili per legge) rispondono dei debiti . Nota: per l’imprenditore persona fisica esiste la possibilità di ottenere l’esdebitazione dopo la chiusura del fallimento (liberazione dai debiti residui) se ha cooperato e non ha frodato . Quindi, se sei una persona fisica fallita onesta, potrai chiedere al tribunale di essere esdebitato e di ripartire pulito dai debiti rimasti.
D: Ho debiti con l’Agenzia delle Entrate Riscossione (cartelle) molto elevati. Cosa posso fare per difendermi da pignoramenti e ipoteche?
R: Prima di tutto, puoi sfruttare gli strumenti di rateizzazione: presentando domanda di dilazione della cartella (fino a 72 o 120 rate) blocchi le azioni esecutive di ADER . Se hai i requisiti, verifica anche se rientri in qualche sanatoria (rottamazione) prevista dalla legge di bilancio recente – ad ottobre 2025 non risultano “rottamazioni” aperte, ma tieni d’occhio le novità legislative. Per debiti molto grandi, l’ADER potrebbe valutare di chiedere il tuo fallimento (se sei fallibile), quindi anticipala magari con un concordato preventivo includendo una transazione fiscale: potrai proporre di pagare parzialmente le tasse dovute, mostrando che questa offerta è migliore di quanto ricaverebbe dal tuo fallimento . Il giudice potrà omologare il concordato anche senza l’ok del Fisco se è soddisfatto il test di convenienza (cram-down fiscale) . Nel frattempo, dal deposito del concordato, ADER non può né pignorare né iscrivere ipoteche. Tieni presente che se hai una prima casa in cui risiedi, l’ADER non può pignorarla per legge (a meno che il tuo debito fiscale superi €120.000 e tu abbia altri immobili, oppure sia di lusso) – può però iscrivere ipoteca (che però non porta alla vendita coattiva della prima casa) . In caso di urgente pericolo (ipoteca su altri immobili, fermi auto), la composizione negoziata con misure protettive o il concordato in bianco sono validi scudi temporanei. Infine, se proprio la situazione è insostenibile e sei una piccola impresa/persona fisica non fallibile, considera le procedure di sovraindebitamento: con il concordato minore o la liquidazione controllata potrai ottenere magari la cancellazione di parte delle cartelle e comunque l’esdebitazione finale . Sappi che i debiti tributari, entro certi limiti, possono anche essere stralciati nelle procedure giudiziali, ma devi coinvolgere l’ente (aderendo o con cram-down).
D: La banca ha un’ipoteca sul capannone della mia azienda e io ho dato anche fideiussione personale. Se l’azienda non paga, posso perdere la mia casa?
R: Se hai firmato una fideiussione omnibus e la tua casa è oggetto di ipoteca o di potenziale pignoramento come tuo bene personale, il rischio c’è. La banca inadempienza può attaccare sia l’immobile aziendale ipotecato sia il tuo patrimonio come garante. Per proteggere la casa, puoi intraprendere alcune azioni: 1) Trattativa con la banca: ad es., proporre di vendere tu stesso il capannone ipotecato e con il ricavato saldare il debito (se prevede un surplus), chiedendo in cambio la liberazione della fideiussione. Oppure offrire un piano di rientro parziale attingendo a risparmi familiari, negoziando la rinuncia all’ipoteca sulla casa. 2) Verifica fideiussione: controlla con un legale se la fideiussione che hai firmato è su modulo ABI standard dichiarato anticoncorrenziale . In caso affermativo, puoi opporre la nullità parziale di quelle clausole, che talvolta porta i giudici a escludere che la banca possa escutere il garante (o quantomeno limita l’importo dovuto). Ad esempio, talune pronunce hanno annullato l’intera fideiussione se ricalcava lo schema vietato. Cassazioni recenti (anche nel 2024) stanno definendo meglio la questione . 3) Procedura concorsuale personale: se l’azienda va in concordato, puoi includere un trattamento anche per la banca garantita: spesso le banche in concordato accettano di non escutere subito i garanti in cambio di una miglior soddisfazione dal piano. Inoltre, se anche la situazione personale è disperata, come persona fisica potresti accedere alla liquidazione controllata o esdebitazione del sovraindebitato: in tali casi, la casa di abitazione potrebbe essere venduta dalla procedura (non c’è esenzione come per il Fisco) ma al termine avresti la liberazione dei debiti se è la tua unica via. Prima di arrivare a tanto, tenta ogni strada negoziale e legale per salvare la casa: talvolta, se la casa è ipotecata a garanzia di quel debito, ci si può accordare per pagare ratevolmente anziché eseguire il pignoramento e la vendita (la legge consente di chiedere al giudice la conversione del pignoramento in 36 rate) . In definitiva, non restare passivo: coinvolgi la banca in un dialogo, mostra i sacrifici che sei disposto a fare (ma anche la convenienza per loro di evitare lunghe esecuzioni). Molte banche, ad esempio, preferiscono un saldo e stralcio transattivo (paghi una percentuale e estinguono ipoteca e garanzia) piuttosto che procedimenti incerti. Ovviamente serve liquidità o supporto terzi, che potresti cercare.
D: La mia azienda sta male e sto pensando di aprire un’altra società ex novo trasferendovi l’attività “sana”, lasciando i debiti nella vecchia. È fattibile per salvarmi?
R: Attenzione: questa operazione, nota come “phoenix company” o trasferimento d’azienda a nuova società liberandosi dei debiti, può facilmente integrare profili di frode ai creditori. Se vendi o conferisci l’azienda (o i beni principali) a una nuova società di cui magari tu stesso sei socio, lasciando la vecchia vuota con i debiti, i creditori possono reagire in vari modi: – Possono chiedere un’azione revocatoria sull’atto di cessione d’azienda, sostenendo che è avvenuto a titolo gratuito o a prezzo irrisorio per sottrarre il patrimonio alle loro pretese . Se vincono, la cessione viene dichiarata inefficace verso di loro (quindi potrebbero aggredire i beni nella nuova società). – Se poi la vecchia società fallisce, il curatore potrebbe fare la revocatoria fallimentare della cessione se compiuta entro un anno/due prima e a condizioni squilibrate, o un’azione di responsabilità verso di te (amministratore) e verso la newco (come terzo destinatario di operazione distrattiva). – Dal punto di vista penale, spostare asset a una nuova società con lo scopo di continuare l’attività senza debiti e far fallire la vecchia configura spesso la bancarotta fraudolenta distrattiva, reato grave che colpisce chi, prima o durante il fallimento, distrae o occulta beni ai danni dei creditori. Una cessione d’azienda simulata o sottopagata rientra in questa fattispecie. Quindi, molta cautela: non è una strada lecita quella di “salvare i beni in un’altra società” senza soddisfare i creditori. Piuttosto, se l’attività di fondo è valida ma schiacciata dai debiti, puoi valutare un concordato in continuità con trasferimento dell’azienda: in quel contesto potresti far acquistare l’azienda da un soggetto terzo (anche una newco finanziata da investitori) a un prezzo equo, e quel prezzo va nel concordato a beneficio dei creditori . I creditori voteranno e se approvano, l’azienda passa pulita alla newco e i debiti restano in capo alla vecchia società, soddisfatti in parte con quel prezzo. Questa via è legalmente praticabile: vendere l’attività a un soggetto nuovo all’interno di una procedura concorsuale, perché garantisce trasparenza e che i creditori ottengano il massimo valore. Farlo invece “sottobanco” è rischiosissimo. Anche la composizione negoziata può aiutare: l’esperto potrebbe facilitare la cessione dell’azienda a un investitore, con il ricavato destinato ai creditori. Insomma, sì alla ristrutturazione aziendale attraverso cessione, ma fallo con forme regolari e valore di mercato, coinvolgendo i creditori nel decidere come i debiti saranno trattati. Eviterai cause legali future e responsabilità personali.
D: Ho garantito personalmente i debiti bancari della mia società; posso liberarmi da queste garanzie in caso di sovraindebitamento personale?
R: Se la società non paga e tu come garante vieni escusso, diventi debitore tu stesso verso la banca. Se la tua situazione personale diventa di sovraindebitamento (cioè non riesci a far fronte a tutti i tuoi debiti personali, incluse le fideiussioni escusse), puoi ricorrere alle procedure per la persona fisica: il piano del consumatore (se i debiti sono prevalentemente personali, non derivanti da attività d’impresa tua) oppure la liquidazione controllata del tuo patrimonio personale. Presentando, ad esempio, un piano del consumatore al tribunale (art. 67 CCII), potresti proporre di pagare parzialmente quei debiti garantiti, in base alle tue risorse, ottenendo il resto lo stralcio . In tale procedura non serve nemmeno il voto dei creditori, conta la fattibilità e la tua meritevolezza. Se omologato, la banca dovrà accettare il pagamento ridotto e la tua garanzia si estinguerà per la parte eccedente. Se invece sei ancora imprenditore e i debiti includono anche altro, potresti rientrare nel concordato minore: analogo, dovrai ottenere il voto favorevole del 50% dei crediti , ma potresti inglobare il debito di garanzia in questa soluzione, pagando magari solo una percentuale. In ultimo, se non hai proprio nulla, la esdebitazione del debitore incapiente consente di cancellare i debiti anche senza pagamento , benché vada provata la totale assenza di mezzi. Tieni presente: queste procedure ti liberano civilmente dal debito, ma non ridanno il bene eventualmente già escusso. Cioè, se la banca ha già pignorato e venduto una tua casa su cui avevi ipoteca a garanzia, non c’è procedura che te la restituisce. Quello che ottieni è semmai l’annullamento dell’eventuale debito residuo post vendita. Dunque la prevenzione è sempre preferibile: negoziare con la banca prima di subire l’escussione per trovare un compromesso. Le vie di sovraindebitamento vanno viste come ultima risorsa, quando il danno (patrimoniale) è già avvenuto o inevitabile. Comunque, sapere che esiste l’esdebitazione è importante: vuol dire che anche se come persona hai garantito milioni e non li puoi pagare, la legge ti offre un percorso per tornare ad una vita normale liberandoti dal debito incolmabile . Il requisito è la buona fede: se hai garantito in modo imprudente o fraudolento, il giudice potrebbe negartela. Ma in generale, i giudici sono orientati a dare la “seconda possibilità” al debitore meritevole .
D: Quali beni mi possono pignorare i creditori e quali sono impignorabili?
R: In linea di massima, il principio è che il debitore risponde con tutti i suoi beni presenti e futuri . Però ci sono eccezioni stabilite dalla legge: – Alcuni beni mobili sono impignorabili: ad esempio, ai sensi dell’art. 514 c.p.c., cose come l’abbigliamento, i mobili e utensili di casa necessari, ricordi di famiglia, animali da compagnia, ecc., non si possono pignorare. Per un imprenditore, gli strumenti indispensabili per l’esercizio della professione o dell’arte sono impignorabili nei limiti di stretta necessità, salvo che il creditore non sia lo stesso fornitore di tali strumenti (art. 515 c.p.c.). Ciò significa che macchinari, computer, veicoli indispensabili all’attività non possono essere pignorati dai creditori chirografari, a meno che sia proprio il venditore di quel macchinario a eseguire il pignoramento (oppure a meno che il giudice autorizzi perché il resto dei beni è insufficiente). – Quanto al denaro e conti correnti: possono essere pignorati, ma la legge tutela un minimo vitale. Se ti pignorano lo stipendio o pensione presso il datore di lavoro o banca, c’è una quota impignorabile (di solito minimo vitale pari all’assegno sociale aumentato della metà, e comunque massimo pignorabile 1/5 del netto per stipendi/pensioni). Se hai un conto in banca dove ci sono accrediti di pensione/stipendio, la legge ti lascia intoccabili le somme affluite nell’ultimo mese fino all’importo del relativo stipendio/pensione. – Immobili: come detto, l’unico immobile adibito a tua abitazione e non di lusso è impignorabile da parte del Fisco , ma non dai creditori privati. Per i creditori privati, la casa si può pignorare, salvo (per prassi) non viene eseguito se il valore è bassissimo o c’è difficoltà di realizzo. Se hai un immobile in comunione dei beni col coniuge non debitore, possono pignorare comunque la tua quota (anche se poi la vendita coinvolgerà l’intero e al coniuge andrà metà del ricavato). – Beni strumentali aziendali: in un’esecuzione mobiliare presso un’azienda, l’Ufficiale Giudiziario di norma deve lasciare all’impresa i beni necessari a proseguire l’attività, se c’è speranza di soddisfazione maggiore non interrompendo l’attività (art. 517 c.p.c.). Questo è discrezionale, ma a volte succede: pignorano solo beni non essenziali, per non far fallire l’azienda sul momento. – Veicoli: autoveicoli e moto sono pignorabili; tuttavia il Fisco spesso procede col fermo amministrativo (che non vende il bene ma impedisce di usarlo finché non paghi). Il fermo su un mezzo strumentale di lavoro può essere sospeso se dimostri che ti serve per produrre reddito. Riassumendo: i creditori possono pignorare praticamente tutto ciò che ha valore economico, salvo specifiche esclusioni di legge orientate a garantire la dignità e la sopravvivenza del debitore (vestiario, letto, frigo, ecc.). Il patrimonio aziendale in una S.r.l. può essere pignorato dai creditori sociali, ma non i beni personali dei soci (salvo garanzie o estensione ai soci illimitati). Per difendersi dal pignoramento non perché il bene è impignorabile ma perché vuoi evitare la vendita, puoi chiedere, come visto, la conversione del pignoramento in pagamento rateale oppure, se ci sono irregolarità, fare opposizione. Ma se il debito è certo e i beni aggredibili, spesso conviene trovare un accordo col creditore prima che si arrivi all’asta (dove il bene viene svenduto).
D: Posso mettere al sicuro dei soldi in un conto intestato a mio figlio o a un parente, in modo che i creditori non li trovino?
R: Trasferire disponibilità finanziarie a terzi (parenti, amici) quando temi il pignoramento può configurare diversi problemi. In primis, se dopo il trasferimento i creditori ottengono un titolo, possono comunque pignorare quei soldi sostenendo che sono ancora tuoi in realtà (potrebbero insinuare un trust simulato o chiedere revocatoria dell’atto di donazione o appoggio). Se i soldi li dai al figlio maggiorenne come donazione e poi fallisci entro 2 anni, il curatore la revoca automaticamente . Anche fuori dal fallimento, se il creditore vede movimenti anomali (es. poco prima del pignoramento hai svuotato i conti per bonificarli a un familiare), può agire con revocatoria ordinaria entro 5 anni e sostenere che era in frode. Inoltre, attenzione: se quei soldi sul conto del figlio li usi tu, giuridicamente stai simulando – i creditori possono farsi dare gli estratti conto di familiari sospetti e provare che tu li alimenti e li utilizzi a tuo piacimento, facendo emergere un mero schermo. In sede di interrogatorio del debitore (procedura esecutiva) o accertamenti patrimoniali del curatore, queste manovre emergono spesso. Senza contare il risvolto penale: occultare il proprio denaro per non farlo trovare può costituire bancarotta fraudolenta per distrazione se fallisci, o sottrazione fraudolenta al pagamento di imposte (reato tributario) se lo fai per non pagare il Fisco. Quindi, no, non è una mossa sicura. L’alternativa legittima potrebbe essere pagare direttamente quei soldi a dei creditori scelti (ma qui entriamo nel rischio revocatoria preferenziale). L’unico modo “sicuro” di destinare soldi a terzi sarebbe farlo in tempi non sospetti e in modo giustificato (es. sostenimento di figli per studi, spese di mantenimento – difficilmente contestabili come frode se proporzionati). Ma farlo quando i debiti già ti incalzano appare come atto in frode. In sintesi, non esistono nascondigli bancari legali se il sistema giudiziario è attento: l’UIF e l’anagrafe conti permettono di mappare i flussi di denaro, e anche conti esteri possono essere scoperti con cooperazione internazionale. Se proprio hai liquidità e temi i creditori, meglio impiegarla diversamente: per esempio, compra beni di prima necessità impignorabili (questa non è frode: se spendi i soldi per esigenze familiari reali, non stai compiendo un atto revocabile perché c’è corrispettivo e utilità). Però la frontiera è labile. La vera soluzione è trattare coi creditori un uso concordato di quei fondi per ridurre i debiti e salvare il salvabile, magari mediato dall’esperto nella composizione negoziata, piuttosto che tentare astuzie che i creditori possono annullare.
D: Dopo tutte queste procedure, rimarrò segnalato come cattivo pagatore e nessuno mi darà più credito?
R: La segnalazione in Centrale Rischi di Bankitalia o CRIF avviene quando hai insoluti significativi con banche o finanziarie. Se ristrutturi il debito con un concordato o accordo, quella segnalazione rimane storicizzata per un certo periodo (di solito le info restano 36 mesi dall’aggiornamento finale), poi decade. Durante la procedura concorsuale, la banca segnala lo stato a sofferenza. È inevitabile che nel breve termine l’accesso al credito sia difficoltoso: istituti di credito e fornitori chiederanno garanzie extra se sanno che hai avuto un concordato. Tuttavia, la legge proprio con la esdebitazione mira a ridarti piena capacità economica una volta chiusa la vicenda: ad esempio, dopo l’esdebitazione post-fallimento, il soggetto torna solvibile e può contrarre nuovi debiti (anche se pragmaticamente le banche staranno caute). Col tempo e costruendo una nuova reputazione (ad es. rispettando puntualmente il nuovo piano di concordato, o avviando un’altra attività e pagando tutti), potrai riacquisire fiducia. Nota che esistono fondi e confidi che assistono imprenditori “fresh start”. Inoltre, il Registro Informatico dei Protesti cancella i protesti cambiari dopo 5 anni o anche prima su riabilitazione. Quindi la risposta positiva è: no, non sei marchiato a vita – specialmente se la crisi l’hai gestita in modo legale e corretto anziché con fughe o frodi. Anzi, paradossalmente un concordato omologato può essere visto meglio da un partner finanziario futuro, rispetto a un cumulo di debiti non risolto. L’importante è poi tenere comportamenti virtuosi per ricostruire la credibilità. Tieni presente che la composizione negoziata, essendo riservata, se risolutiva può evitarti addirittura di comparire pubblicamente come insolvente. Quindi utilizzare questi strumenti potrà minimizzare l’impatto reputazionale rispetto a subire decreti ingiuntivi, pignoramenti e protesti in serie.
Conclusioni e Consigli Finali
Affrontare una situazione di gravi debiti aziendali è un percorso difficile, ma l’ordinamento giuridico offre oggi numerosi strumenti di difesa e risanamento. Il filo conduttore per il debitore è passare da una posizione passiva ad una attiva: non subire l’iniziativa dei creditori, ma prendere in mano la gestione della crisi, magari assistito da professionisti esperti. Dall’analisi svolta emergono alcuni principi-guida utili per imprenditori e professionisti che li assistono:
- Prevenzione e tempestività: Monitorare i segnali di crisi e agire prima che l’insolvenza diventi irreversibile o i creditori perdano fiducia. Adempiere all’obbligo di assetti adeguati (art. 2086 c.c.) non è solo un dovere legale ma una tutela per evitare responsabilità e salvare l’impresa .
- Trasparenza e buona fede: Mantenere un atteggiamento collaborativo e limpido con i creditori e con eventuali organi delle procedure. La meritevolezza paga: si vedrà nei risultati (omologazione più probabile, maggior indulgenza anche dei giudici nel valutare soluzioni di stralcio dei debiti) e si eviteranno guai peggiori (cause per atti in frode). Come affermato dalla Cassazione, l’autonomia patrimoniale perfetta della società non conosce deroghe di responsabilità per amministratori se la gestione è stata corretta ; di contro, l’abuso o la frode portano a far cadere quella protezione.
- Uso sapiente degli strumenti legali: Composizione negoziata, accordi di ristrutturazione, concordati, sovraindebitamento – ogni situazione ha lo strumento adatto. Investire in una consulenza per imboccare la strada giusta è cruciale. Gli istituti introdotti dal Codice della Crisi e suoi correttivi 2022-2024 sono lì per essere usati: un concordato minore approvato con 50% di voti , ad esempio, può risolvere il sovraindebitamento di un piccolo imprenditore con molto meno sforzo rispetto al passato. Allo stesso modo, la composizione negoziata può salvare PMI che prima sarebbero fallite per mancanza di uno strumento flessibile.
- Tutela del patrimonio personale tramite legalità: Proteggere i beni personali è lecito e doveroso, ma va fatto con mezzi legittimi (es. scegliendo la giusta forma societaria, stipulando assicurazioni, destinando beni ai familiari prima di contrarre debiti, ecc.) e non con sotterfugi dell’ultimo minuto che possono essere ribaltati . Meglio cercare accordi di ristrutturazione del debito che lascino intatti alcuni beni (ad es. convincere la banca a non ipotecare la casa in cambio di qualcos’altro) che nascondere quei beni.
- Affiancamento professionale: Un avvocato specializzato in crisi d’impresa e un commercialista esperto possono fare la differenza tra un fallimento disastroso e un salvataggio di successo. Anche semplici mosse – come chiedere di rateizzare un pignoramento – spesso non sono note al comune imprenditore, ma il legale le conosce e può attivarle in tempo. Considera la spesa per assistenza come un investimento per ridurre il ben più grande passivo.
In conclusione, dal punto di vista del debitore vi sono concrete vie d’uscita: l’importante è percorrerle con determinazione, trasparenza e competenza. Molte aziende, grazie alle nuove norme, sono riuscite a negoziare soluzioni e a continuare l’attività (Unioncamere segnala esiti positivi crescenti nelle composizioni negoziate concluse ). Anche nei casi più disperati, le procedure di liquidazione controllata e l’esdebitazione garantiscono comunque una fine ordinata e la possibilità di ripartire senza debiti per l’imprenditore persona fisica . Come recita il Codice della Crisi, è tutelato il principio della second chance (seconda possibilità) per il debitore onesto ma sfortunato.
Dunque, di fronte ai debiti, non bisogna arrendersi né tantomeno cercare scorciatoie illegali: esiste un arsenale di strumenti difensivi e di composizione che può – se usato con intelligenza – realizzare quel delicato equilibrio tra la tutela del debitore e i diritti dei creditori, il tutto con l’assistenza e il controllo dell’Autorità giudiziaria. In questa guida abbiamo esposto le principali soluzioni aggiornate a ottobre 2025, con riferimenti a normativa e giurisprudenza recente, proprio per fornire a imprenditori, professionisti e cittadini un orientamento avanzato ma pratico su “cosa fare per difendersi e come” in caso di azienda indebitata. La strada potrà essere lunga e richiederà sacrifici, ma con gli strumenti giusti e un’azione decisa, un’azienda di barriere fotoelettriche di sicurezza – come qualsiasi altra – può sperare di superare la crisi, evitare il fallimento e proteggere il proprio futuro e quello della famiglia dell’imprenditore.
Fonti e Riferimenti Normativi e Giurisprudenziali
- Codice Civile, artt. 2740-2742 – Principio di responsabilità patrimoniale e par condicio creditorum .
- Codice Civile, art. 2086 c.c. (secondo comma) – Dovere dell’imprenditore di istituire assetti adeguati alla rilevazione della crisi e attivarsi tempestivamente . Introdotto dal D.Lgs. 14/2019 (Cod. Crisi).
- Codice della Crisi d’Impresa e dell’Insolvenza (D.Lgs. 14/2019, e successive modifiche D.Lgs. 147/2020, D.L. 118/2021 conv. L. 147/2021, D.Lgs. 83/2022, D.Lgs. 136/2024):
- Art. 2 CCII – Definizioni: in particolare lett. d) impresa minore (attivo ≤ €300.000, ricavi ≤ €200.000, debiti ≤ €500.000) ; lett. c) sovraindebitamento per soggetti non fallibili .
- Art. 12-25 CCII – Composizione negoziata della crisi: procedura volontaria con esperto nominato da Camera di Commercio, misure protettive su istanza . Previsto dal D.L. 118/2021 e integrato nel Codice (art. 23 CCII per misure protettive). Il D.Lgs. 136/2024 (correttivo ter) ha ampliato l’istituto, rafforzando il ruolo dell’esperto e l’ambito di applicazione .
- Art. 56 CCII – Piani attestati di risanamento: esenzione da revocatoria per atti in esecuzione di piano attestato .
- Art. 57-64 CCII – Accordi di ristrutturazione dei debiti: requisiti di percentuale (60% crediti) e possibili estensioni. Vedi anche art. 61 CCII (accordi ad efficacia estesa) e art. 60 (accordi agevolati 30% estranei 100%).
- Art. 84-120 CCII – Concordato preventivo: disciplina generale. In particolare, art. 84 (finalità di risanamento o liquidazione), art. 94 (divieto di scioglimento contratti per concordato), art. 100 (pagamenti di creditori strategici in continuità, con autorizzazione), art. 109 (maggioranze per l’approvazione del concordato).
- Art. 54 CCII – Concordato con riserva (c.d. in bianco): termini fino 120 giorni prorogabili 60 per presentare il piano; effetti protettivi ex art. 54-55.
- Art. 63 CCII – Transazione fiscale e contributiva nell’ambito di concordati e accordi: possibilità di trattamento dei crediti tributari e previdenziali con eventuale cram-down . Il D.Lgs. 83/2022 e D.Lgs. 136/2024 hanno reso più stringenti i requisiti (necessaria attestazione sulla convenienza rispetto a fallimento, ecc.).
- Art. 74-83 CCII – Concordato minore: accessibile a debitori sovraindebitati non consumatori. Voto maggioranza crediti >50% , esdebitazione a fine procedura . D.Lgs. 83/2022 ha ridotto la soglia di voto dal 60% al 50% .
- Art. 67-73 CCII – Piano di ristrutturazione del consumatore (ex piano del consumatore): procedura riservata a persona fisica consumatore, omologabile senza voto creditori .
- Art. 268-277 CCII – Liquidazione controllata del sovraindebitato: procedura liquidatoria per debitori non fallibili. Art. 282 CCII prevede esdebitazione di diritto dopo 3 anni .
- Art. 283 CCII – Esdebitazione del debitore incapiente: cancellazione debiti senza utilità, per persona fisica meritevole senza patrimonio .
- Art. 163-164 CCII (ex art. 67 L.F.) – Revocatoria fallimentare: atti a titolo oneroso, pagamenti e garanzie revocabili. Esoneri: pagamenti per prestazioni di servizi effettuate nell’esercizio dell’impresa nei termini d’uso, rimesse su conto corrente entro margini d’affidamento operativi, ecc.
- Art. 166 CCII – Corrispondente dell’art. 67 L.F. nel Codice .
- Art. 256 CCII (ex art. 147 L.F.) – Estensione del fallimento ai soci illimitatamente responsabili .
- Regio Decreto 16 marzo 1942 n. 267 (vecchia Legge Fallimentare) – Normativa abrogata dal 15/7/2022, ma rilevante per atti compiuti prima: art. 67 L.F. (revocatoria fallimentare) , art. 69-bis L.F. (termini sospetti), art. 182-bis (accordi di ristrutturazione), art. 160-186 (concordato preventivo). Giurisprudenza citata si riferisce spesso a questi articoli.
- Codice Civile, art. 2476, 2485, 2486 c.c.: responsabilità degli amministratori di S.r.l. verso società e creditori (per gestione non conservativa del patrimonio sociale, obbligo di liquidazione in caso di perdita capitale). Connesso alla possibile azione ex art. 2476 c.c. del curatore in caso di fallimento. Cass. civ. sez. I, 27 agosto 2025 n. 23963 ha ribadito doveri di diligenza e responsabilità per danno ai creditori .
- Cassazione Civile, sez. I, 30 maggio 2023 n. 15148 – Revocatoria fallimentare: costituzione di garanzia contestuale per debito preesistente e nuovo, applicazione regime presuntivo unico ex art. 67 L.F. . Massima ufficiale conferma che se un’unica ipoteca garantisce insieme debiti vecchi e nuovi, tutta l’ipoteca è revocabile (presunzione di conoscenza stato crisi).
- Cassazione Civile, sez. I, 7 agosto 2023 n. 24018 – Revocatoria fallimentare di rimesse in conto corrente scoperto (ilcaso.it). Approfondisce criteri su rimesse solutorie vs ripristinatorie di fido.
- Cassazione Civile, sez. I, 11 agosto 2025 n. 23039 – Revocatoria ex art. 64 L.F.: vendita immobiliare a terzi verso corrispettivo costituito da credito inesigibile, considerata atto a titolo gratuito inefficace . Evidenzia come operazioni simulate (pagamento con crediti “finti”) siano revocate come gratuite.
- Cassazione Civile, sez. I, 11 agosto 2025 n. 23041 – Revocatoria fallimentare: “È sufficiente che il curatore provi la malafede dei terzi sub-acquirenti dei beni del convenuto” per agire in revocatoria . Afferma che in catene di trasferimenti, conta la malafede dell’ultimo acquirente per revocare tutta la catena.
- Cassazione Civile, sez. Unite, 30 dicembre 2021 n. 41994 – Nullità parziale fideiussioni omnibus ABI (clausole di reviviscenza, ecc.) per violazione antitrust . Principio di diritto: la nullità colpisce le clausole incriminate e porta a nullità parziale del contratto limitatamente a quelle clausole, salvo valutazione caso per caso . Questa sentenza ha risolto contrasto, poi seguita da numerose pronunce di merito.
- Cassazione Civile, sez. I, 21 novembre 2021 n. 25530 – Responsabilità ex amministratori per debiti societari post estinzione società: conferma che ex amministratore non risponde di debiti sociali salvo abbia incassato attivo in liquidazione . [Ugo.legal]
- Cassazione Civile, sez. V, 30 marzo 2021 n. 8811 – (citata da Studio Mascheroni) Principio: “Non esiste una responsabilità degli amministratori (anche di fatto) per i debiti fiscali della società, mancando norma di coobbligazione”, salvo art. 36 DPR 602/1973 . Riguarda un caso di cartella a carico di ex amministratore, annullata. Questo principio è ripreso da Cass. 2025 (v. infra).
- Cassazione Civile, sez. V, 21 aprile 2025 n. 8696 (ord.) – Pronuncia recente che esclude la responsabilità solidale dell’amministratore per imposte società di capitali, ribadendo autonomia patrimoniale perfetta e necessità norma specifica . (Vedi articolo DominiciAssociati 02.04.2025 sul caso IVA non versata ).
- Cassazione Penale, varie – Non citate specificamente nel testo, ma di rilievo: Cass. pen. 31/03/2016 n. 12270 (bancarotta preferenziale per pagamento selettivo), Cass. pen. 05/07/2018 n. 30767 (fondo patrimoniale e reato sottrazione fraudolenta). Principio generale: atti dispositivi pre-insolvenza possono integrare bancarotta fraudolenta ex art. 216 L.F. se c’è elemento soggettivo di frode.
- Corte Costituzionale: sentenza n. 221/2021 (sul cram-down fiscale nei concordati, giudicata legittima possibilità di omologare senza consenso Fisco se tutela par condicio). [Non citata direttamente ma di contesto].
- Fonti secondarie istituzionali e dottrinali:
- Relazione illustrativa al D.Lgs. 136/2024 – evidenzia obiettivi di correttivo: estensione misure composizione negoziata, mantenimento mutuo prima casa in concordato minore .
- Unioncamere, comunicati 2023 – sull’uso crescente della composizione negoziata e risultati positivi .
- Assonime, circolari 2022 – sulle novità CCII (classi concordato, percentuali).
- Normativa speciale:
- DPR 29 settembre 1973 n. 602, art. 36 – Responsabilità di liquidatori e soci per pagamento imposte in caso di estinzione società. Prevede che liquidatori e soci (questi ultimi nei limiti di quanto riscosso) rispondono di imposte non pagate se il mancato pagamento è dipeso da loro colpa o hanno ricevuto attivo in distribuzione . Potenziato dal DLgs 175/2014 (Estinzione società efficace verso terzi dopo 5 anni, i soci/liq possono essere destinatari avvisi).
- D.L. 29 novembre 2008 n. 185, art. 16 – (Antitrust Bankitalia 2005 su fideiussioni ABI, recepito in giurisprudenza successiva).
- Legge 3/2012 (vecchia legge sovraindebitamento) – Abrogata dal CCII, ma giurisprudenza pregressa e definizioni (accordo composizione, piano consumatore, liquidazione patrimonio) ora riformulate.
- D.L. 118/2021, convertito L. 147/2021 – Istituzione Composizione Negoziata e Concordato semplificato per liquidazione (art. 18 DL 118). Molte disposizioni confluite nel CCII (d.lgs 14/2019 attuato con d.lgs 83/2022).
- D.Lgs. 231/2002 e L. 273/2002 – (Allerta microimprese, soglie fallibilità, modif. art. 1 L.F. ora art. 2 CCII). Soglie attuali CCII come da art. 2 lett.d (riportato sopra).
- Art. 10 L. 212/2000 (Statuto contribuente) – Principio leale collaborazione: citato in Berton news come parametro di comportamento (usare società per frode fiscale viola buona fede ex art. 10, potenziale presupposto di imputazione diretta) .
- Art. 76 DPR 602/1973 – Impignorabilità prima casa da parte del Fisco (introdotta dal DL 69/2013).
- Art. 515 c.p.c. – Impignorabilità beni strumentali impresa entro limiti (il giudice decide quali lasciare).
- Art. 495 c.p.c. – Conversione del pignoramento: versando 1/5 e ottenendo rate (36 mesi introdotti dal DL 83/2015). Citato dall’avvocatoflash .
- Art. 2929-bis c.c. – (Non menzionato sopra, ma rilevante) Consente ai creditori di revocare atti gratuiti su immobili anche senza giudizio se in presenza di pignoramento entro 1 anno dalla trascrizione atto. Legato a trust/fondi.
La tua azienda che produce, integra, installa o distribuisce barriere fotoelettriche di sicurezza, sensori safety, laser scanner, moduli di sicurezza, interblocchi, unità di arresto d’emergenza, barriere per presse, dispositivi per la protezione operatori e componenti per la sicurezza macchine è finita in difficoltà a causa dei debiti? Fatti Aiutare da Studio Monardo
La tua azienda che produce, integra, installa o distribuisce barriere fotoelettriche di sicurezza, sensori safety, laser scanner, moduli di sicurezza, interblocchi, unità di arresto d’emergenza, barriere per presse, dispositivi per la protezione operatori e componenti per la sicurezza macchine è finita in difficoltà a causa dei debiti?
Hai esposizioni con Fisco, INPS, banche, fornitori elettronici, importatori, trasportatori o Agenzia Entrate-Riscossione?
Ricevi solleciti, richieste di rientro, decreti ingiuntivi o minacce di pignoramento?
Il settore safety è delicato e costoso: richiede componenti certificati, sensoristica evoluta, elettronica di qualità, aggiornamenti continui, test funzionali e investimenti importanti in magazzino e assistenza.
Un calo di liquidità o un ritardo nei pagamenti può bloccare attività, forniture e progetti.
La buona notizia è che puoi ancora salvare la tua azienda, se intervieni subito e con metodo.
Perché un’Azienda di Barriere Fotoelettriche Va in Debito
- aumento dei costi di sensori, moduli safety e componenti elettronici
- ritardi nei pagamenti da parte di integratori, OEM, EPC e industrie
- magazzino immobilizzato tra barriere, ricambi e moduli di sicurezza
- investimenti in R&D, certificazioni, test e documentazione tecnica
- costi di assistenza tecnica e commissioning anticipati
- linee di credito bancarie ridotte o revocate
Il problema reale non è la mancanza di lavoro, ma la mancanza di liquidità immediata.
I Rischi se non Intervieni
- pignoramento dei conti correnti
- blocco dei fidi bancari
- sospensione delle forniture elettroniche
- decreti ingiuntivi e atti esecutivi
- sequestro di componenti, sensori e strumenti di test
- impossibilità di completare installazioni e avviamenti
- perdita di clienti strategici
- rischio di fermo totale dell’attività
Cosa Fare Subito per Difendersi
1. Bloccare immediatamente i creditori
Con l’aiuto di un avvocato specializzato puoi fermare pignoramenti, richieste di rientro e blocchi dei conti, evitando danni immediati.
2. Verificare i debiti ed eliminare ciò che non è dovuto
Nei debiti si trovano spesso:
- interessi non dovuti
- sanzioni errate
- importi duplicati
- debiti prescritti
- errori di Agenzia Riscossione
- costi bancari anomali
Una parte del debito può essere cancellata o ridotta.
3. Ristrutturare i debiti con piani sostenibili
Strumenti utili:
- rateizzazioni fiscali fino a 120 rate
- accordi con fornitori strategici
- rinegoziazione dei fidi bancari
- sospensione temporanea dei pagamenti
- “definizioni agevolate” quando disponibili
4. Attivare strumenti legali che bloccano tutti i creditori
Nei casi più complessi:
- PRO – Piano di Ristrutturazione dei Debiti
- Accordi di ristrutturazione
- Concordato minore
Consentono di continuare a lavorare pagando solo una parte del debito.
Le Specializzazioni dell’Avv. Giuseppe Monardo
Detto questo, l’Avv. Monardo:
- è Avvocato Cassazionista
- coordina avvocati e commercialisti esperti in diritto bancario e tributario su tutto il territorio nazionale
- è Gestore della Crisi da Sovraindebitamento (L. 3/2012)
- è iscritto negli elenchi del Ministero della Giustizia
- è professionista fiduciario di un OCC (Organismo di Composizione della Crisi)
- ha conseguito il titolo di Esperto Negoziatore della Crisi d’Impresa (D.L. 118/2021)
In sintesi: uno dei professionisti più qualificati per salvare aziende con debiti e bloccare rapidamente i creditori.
Come Può Aiutarti l’Avv. Monardo
- analisi immediata della tua situazione
- blocco urgente di pignoramenti e azioni esecutive
- ristrutturazione del debito su misura
- protezione di magazzino, componenti e strumenti tecnici
- trattative con banche, fornitori e Agenzia Riscossione
- tutela totale dell’azienda e dell’imprenditore
Conclusione
Avere debiti nella tua azienda di barriere fotoelettriche di sicurezza non significa essere destinato alla chiusura.
Con la giusta strategia puoi:
- bloccare subito i creditori
- ridurre concretamente i debiti
- proteggere componenti, magazzino e assistenza tecnica
- salvaguardare la continuità operativa
Agire subito è fondamentale.
📞 Contatta ora l’Avv. Giuseppe Monardo per una consulenza riservata:
il rilancio della tua azienda può iniziare oggi stesso.