Se la tua azienda produce, importa o distribuisce avvolgitrici automatiche, macchine per imballaggio con film estensibile, sistemi di fine linea, tavole rotanti, bracci rotanti, robot avvolgitori, rulli, sensori e ricambi tecnici, e oggi si trova con debiti verso Fisco, Agenzia delle Entrate Riscossione, INPS, banche o fornitori, è fondamentale agire subito per evitare un blocco operativo che potrebbe compromettere la continuità dell’intera attività.
Nel settore delle avvolgitrici automatiche, un piccolo ritardo può bloccare intere linee di imballaggio dei clienti, generare penali contrattuali e far perdere commesse strategiche.
Perché le aziende di avvolgitrici automatiche accumulano debiti
- costi elevati di motori, inverter, sensori, PLC, rulli e componenti elettronici
- rincari di semiconduttori, materiali importati e acciaio
- pagamenti lenti da parte di industrie, logistiche e integratori di linea
- ritardi nei versamenti di IVA, imposte e contributi
- magazzini complessi con ricambi, schede elettroniche e moduli meccanici
- investimenti continui in R&D, software, collaudi e certificazioni
- difficoltà nell’ottenere fidi bancari adeguati
Cosa fare subito
- far analizzare da un professionista la situazione debitoria completa
- individuare quali debiti possono essere contestati, ridotti o rateizzati
- evitare accordi di rientro non sostenibili
- richiedere la sospensione immediata di eventuali pignoramenti
- proteggere fornitori strategici e componenti critici
- utilizzare strumenti legali per ristrutturare e rinegoziare i debiti
I rischi se non intervieni immediatamente
- pignoramento del conto corrente aziendale
- blocco delle forniture di elettronica, rulli e componenti essenziali
- fermo della produzione, dei collaudi e delle installazioni
- impossibilità di consegnare o supportare le linee dei clienti
- perdita di integratori, OEM e industrie
- rischio reale di chiusura dell’attività
Come può aiutarti l’avvocato Monardo
Detto questo, l’avvocato Monardo, cassazionista, coordina in tutta Italia un team di avvocati e commercialisti esperti in diritto bancario e tributario.
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- è Gestore della Crisi da Sovraindebitamento (L. 3/2012)
- è iscritto negli elenchi del Ministero della Giustizia
- è professionista fiduciario presso un OCC (Organismo di Composizione della Crisi)
- è Esperto Negoziatore della Crisi d’Impresa (D.L. 118/2021)
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Introduzione
Un’azienda produttrice di avvolgitrici automatiche – macchinari industriali per l’imballaggio – può trovarsi ad affrontare una grave crisi debitoria. Questo scenario è purtroppo comune tra le PMI manifatturiere: investimenti importanti, ritardi nei pagamenti dei clienti, calo di commesse o costi imprevisti possono condurre l’impresa ad accumulare debiti verso banche, fornitori, Fisco e enti previdenziali. Quando i debiti crescono oltre la capacità di rimborso, l’azienda rischia azioni legali aggressive (pignoramenti, decreti ingiuntivi) e perfino l’insolvenza formale (il “fallimento”, oggi detto liquidazione giudiziale). Dal punto di vista del debitore – l’imprenditore o la società indebitata – è cruciale conoscere gli strumenti di difesa offerti dall’ordinamento per evitare il tracollo, contenere le pretese dei creditori e risanare ove possibile l’attività.
In questa guida approfondita e aggiornata a Ottobre 2025, esamineremo in chiave operativa e giuridica le soluzioni previste dalla normativa italiana (Codice della Crisi d’Impresa e dell’Insolvenza, CCII) per gestire una situazione di sovraindebitamento aziendale. Il taglio sarà tecnico ma divulgativo: la guida è pensata per avvocati, consulenti, imprenditori e anche privati cittadini coinvolti nella crisi d’impresa. Verranno illustrati i vari tipi di debiti (fiscali, bancari, verso fornitori, contributivi) e le rispettive criticità, gli obblighi di legge cui sono tenuti gli amministratori, e soprattutto gli strumenti di regolazione della crisi disponibili – dal piano di risanamento attestato alle procedure concorsuali come accordi di ristrutturazione, composizione negoziata, concordato preventivo (anche nella nuova forma semplificata) e, nei casi estremi, la liquidazione giudiziale. Saranno incluse tabelle riepilogative per confrontare le soluzioni, simulazioni pratiche di casi tipici (solo per il contesto italiano) e una sezione di Domande & Risposte per chiarire i dubbi frequenti. Il tutto con riferimenti a norme e giurisprudenza aggiornate (inclusi i più recenti “correttivi” normativi del 2024 e le pronunce giurisprudenziali del 2023-2025), riportate nelle note e raccolte in fondo alla guida per un riscontro autorevole delle informazioni fornite.
L’obiettivo finale è fornire una guida avanzata dal punto di vista del debitore, ossia di chi gestisce un’azienda indebitata, su “cosa fare per difendersi e come” muoversi: dalle prime mosse per arginare le azioni dei creditori fino alla scelta consapevole del percorso di risanamento o liquidazione più adatto. Come vedremo, il nostro ordinamento – riformato di recente – incoraggia la prevenzione e il risanamento dell’impresa in difficoltà, mettendo a disposizione strumenti flessibili e soluzioni negoziali, riservando la liquidazione giudiziale solo come extrema ratio. In ogni caso, conoscere i propri diritti e doveri è fondamentale: un imprenditore informato potrà attivarsi tempestivamente (come richiede l’art. 2086 c.c.) e avere maggiori chance di superare la crisi o quantomeno di chiudere l’attività in modo ordinato e dignitoso, evitando le conseguenze più gravi.
Tipologie di debiti aziendali e relativi rischi
Una “azienda di avvolgitrici automatiche” tipicamente opera come società di capitali (es. S.r.l. o S.p.A.) e può contrarre diverse tipologie di debiti, ognuna con caratteristiche proprie in termini di tutela del creditore e rischio per il debitore. Analizziamo i principali tipi di debiti che un’impresa manifatturiera in crisi potrebbe avere, e i rischi connessi per la società debitrice e i suoi amministratori:
- Debiti bancari (finanziari) – Mutui, finanziamenti, scoperti di conto e leasing contratti con banche o altri finanziatori. Questi crediti sono spesso assistiti da garanzie (reali come ipoteche su immobili o pegni su macchinari, oppure personali come fideiussioni dei soci). In caso di inadempimento, la banca può revocare gli affidamenti e chiedere il rientro immediato delle somme, escutendo le garanzie: ciò significa, ad esempio, iniziare un’azione esecutiva sull’immobile ipotecato o chiedere ai garanti (es. i soci fideiussori) il pagamento integrale. Il rischio maggiore è la cristallizzazione dell’insolvenza: il mancato pagamento di rate o interessi può far scattare la segnalazione a sofferenza in Centrale Rischi e, oltre una certa gravità, portare la banca a presentare istanza di fallimento (liquidazione giudiziale) se il debitore è insolvente. Inoltre, l’escussione di garanzie personali coinvolge il patrimonio privato degli imprenditori garanti, creando un “doppio fronte” di crisi (societaria e personale).
- Debiti verso fornitori – Debiti commerciali per l’acquisto di materie prime, componenti o servizi. I fornitori sono generalmente creditori chirografari (senza garanzie reali) ma dispongono di azioni legali rapide: possono ottenere un decreto ingiuntivo e, se l’azienda non paga, attivare pignoramenti di beni o crediti (ad esempio, pignorare i conti correnti aziendali o i macchinari non vincolati) . Inoltre, un fornitore strategico non pagato può interrompere le forniture, bloccando di fatto la produzione: quindi vi è anche un rischio industriale diretto. Molte aziende in crisi si trovano in una morsa: se pagano i fornitori chiave, lasciano indietro altri debiti; se non pagano, rischiano il fermo produttivo o le azioni legali. Un solo creditore insoddisfatto, se il debito è significativo, può presentare istanza di liquidazione giudiziale (ex istanza di fallimento) dichiarando l’insolvenza del debitore.
- Debiti fiscali (verso l’Erario) – Comprendono IVA non versata, ritenute fiscali su stipendi e fatture, imposte sui redditi, IRAP, ecc., oltre a cartelle esattoriali per tributi non pagati nei termini. Il creditore è l’Agenzia delle Entrate (per imposte dirette e IVA) o l’Agenzia delle Entrate-Riscossione (AER), che è l’ente di riscossione incaricato (ex Equitalia). I debiti tributari hanno un trattamento privilegiato: in sede concorsuale sono crediti privilegiati (lo Stato viene soddisfatto prima dei creditori chirografari) e alcune componenti, come l’IVA o le ritenute operate e non versate, sono state tradizionalmente ritenute “inderogabili” – ossia non falcidiabili al di fuori di specifiche procedure . Il rischio immediato per l’azienda debitrice sono le azioni esecutive della riscossione: l’Agenzia Entrate-Riscossione può iscrivere ipoteca sui beni immobili aziendali, disporre il fermo amministrativo di veicoli, o procedere a pignoramenti su conti correnti e beni mobili dopo la notifica di cartelle e intimazioni di pagamento. Inoltre, certi omessi versamenti fiscali espongono gli amministratori a responsabilità penali: ad esempio, l’omesso versamento IVA oltre soglie di legge (attualmente €250.000) o l’omesso versamento di ritenute oltre €150.000 sono reati tributari. Quindi i debiti fiscali creano una pressione forte: il Fisco può sia aggredire il patrimonio dell’azienda (e talvolta personale, ad es. con iscrizione di ipoteca anche su immobili dei garanti se la garanzia è estesa) sia perseguire legalmente gli organi societari per violazioni tributarie.
- Debiti previdenziali e verso dipendenti (INPS, INAIL, TFR, stipendi) – Riguardano i contributi previdenziali dovuti all’INPS per i dipendenti (e gestione separata per gli amministratori), i premi assicurativi INAIL, nonché eventuali mensilità arretrate di retribuzioni e trattamento di fine rapporto. Anche questi debiti godono di privilegio (i dipendenti, per salari ultimi e TFR, hanno privilegio generale mobiliare e sommano tutele dal Fondo di Garanzia INPS). L’INPS, come “creditore pubblico qualificato”, è tenuto a monitorare e segnalare precocemente situazioni di insolvenza contributiva: se un’impresa con dipendenti ritarda oltre 90 giorni il pagamento di contributi per più di €15.000 (importo che deve essere almeno il 30% dei contributi dell’anno precedente), scatta un’allerta formale . Già con €15.000 di contributi arretrati (soglia non alta per un’azienda di media dimensione), l’INPS invia una PEC di allerta agli amministratori invitandoli ad attivare strumenti di soluzione della crisi . Inoltre, il mancato versamento delle ritenute previdenziali operate sulle retribuzioni dei dipendenti è penalmente sanzionato se supera una soglia (circa €10.000 annui): l’amministratore può essere imputato per omesso versamento contributi. Dunque i debiti INPS non solo portano a esecuzioni forzate (ruoli esattoriali simili a quelli fiscali, con possibilità di pignoramenti), ma attivano anche meccanismi di allerta esterna e sanzioni penali personali. Dal punto di vista operativo, se l’azienda non paga gli stipendi, rischia vertenze di lavoro e un calo di produttività/morale; se non paga contributi e TFR, oltre ai rischi legali, la posizione DURC irregolare impedisce all’azienda di partecipare a gare o ottenere pagamenti da enti pubblici, aggravando la crisi.
- Debiti finanziari verso altri creditori – Oltre alle banche, un’azienda può avere esposizioni verso società finanziarie, factoring, fornitori di leasing. Questi soggetti hanno spesso contratti con clausole risolutive espresse: ad esempio, nel leasing, il mancato pagamento di canoni per un certo periodo consente al lessor di risolvere il contratto e riprendersi il bene (macchinari, veicoli) rapidamente. Le società di factoring, se l’azienda ha ceduto crediti, potrebbero rivalersi se i creditori ceduti non pagano e l’azienda aveva dato garanzie. Quindi la crisi di liquidità può portare anche qui a perdita di asset (il macchinario in leasing necessario per produrre) o a nuovo debito (regresso del factor). Per difendersi, spesso è necessario negoziare piani di rientro o moratorie con questi creditori specializzati.
- Indebitamento multiforme con più creditori (situazione multi-creditore) – Nei casi più gravi, l’impresa è insolvente verso molteplici categorie di creditori contemporaneamente. Ad esempio, Alfa S.r.l. (caso pratico che vedremo) potrebbe avere debiti con 2 banche, 50 fornitori, l’Agenzia delle Entrate, l’INPS e i dipendenti. Questa pluralità di creditori rende impossibile soddisfare tutti integralmente e rende precaria qualsiasi scelta “fai da te” (se si paga uno, resta impagato un altro che potrebbe agire in via giudiziale). Inoltre, la presenza di più creditori apre alla dinamica del “primo che agisce”: il singolo fornitore che ottiene un pignoramento sul conto potrebbe prosciugare la cassa aziendale a danno degli altri. Quando i creditori non vengono gestiti in modo coordinato, aumenta il rischio che qualcuno prenda l’iniziativa e forzi un procedimento concorsuale. Secondo la legge, qualunque creditore (anche un fornitore con pochi migliaia di euro, se mostra lo stato d’insolvenza) può presentare ricorso per liquidazione giudiziale. Perciò, in situazioni multi-creditore, diventa fondamentale ricorrere a strumenti collettivi di composizione della crisi, che permettano di trattare con tutti i creditori in maniera unitaria e disciplinata, evitando la “corsa al tribunale” e assicurando parità di trattamento. Tali strumenti – di cui parleremo – vanno dai piani di risanamento agli accordi di ristrutturazione e ai concordati, fino alle procedure di liquidazione.
Riepilogo: ogni tipologia di debito comporta rischi specifici. I debiti bancari e finanziari possono portare alla perdita di asset dati in garanzia e colpire i soci garanti personalmente. I debiti verso fornitori minacciano la continuità operativa e possono sfociare in azioni legali rapide. I debiti fiscali e contributivi godono di tutela prioritaria e possono coinvolgere responsabilità personali (anche penali) degli amministratori, oltre ad attivare meccanismi di allerta; la riscossione pubblica ha poteri di esecuzione ampia (ipoteche, fermi, pignoramenti) difficilmente arginabili fuori dalle procedure concorsuali. La presenza di molti creditori rende necessaria una gestione ordinata della crisi, poiché il singolo accordo privato non vincola gli estranei e i creditori “estranei” potrebbero agire rompendo qualsiasi equilibrio.
Doveri dell’imprenditore in crisi e “allerta” precoce
Prima di esaminare le soluzioni, è importante inquadrare le responsabilità legali degli amministratori di un’azienda in crisi. La legge impone agli imprenditori di agire con tempestività e prudenza di fronte ai segnali di difficoltà, al fine di evitare un aggravamento del dissesto che danneggerebbe creditori e stakeholders. Due pilastri normativi vanno evidenziati:
1. Obbligo di adeguati assetti e rilevazione tempestiva (art. 2086 c.c.) – Il Codice Civile, all’art. 2086 comma 2 (introdotto dal D.Lgs. 14/2019), stabilisce che l’imprenditore che operi in forma societaria ha il dovere di adottare un assetto organizzativo, amministrativo e contabile adeguato alla natura e dimensione dell’impresa, anche in funzione della rilevazione tempestiva della crisi e della continuità aziendale . In sostanza, l’organo amministrativo (amministratore unico o CDA) deve dotarsi di strumenti di monitoraggio (contabilità analitica, sistemi di controllo di gestione, indicatori finanziari) tali da far emergere subito eventuali squilibri economico-patrimoniali. Se l’impresa inizia a registrare perdite rilevanti, flussi di cassa negativi, incremento anomalo di debiti scaduti, ciò deve suonare come campanello d’allarme interno. Un amministratore diligente, appena percepisce segnali di “crisi” (intesa nel CCII come probabilità di insolvenza futura ), è tenuto per legge a attivarsi per prendere le necessarie iniziative (es. riduzione costi, ricerca nuova finanza, rinegoziazione debiti, o ricorso agli strumenti di composizione della crisi). La mancata adozione di assetti adeguati e la inerzia di fronte alla crisi possono costituire grave inadempimento: in caso di insolvenza conclamata poi sfociata in liquidazione giudiziale, il curatore fallimentare potrà agire contro gli amministratori per responsabilità ex art. 2486 c.c., sostenendo che dal momento in cui il capitale era eroso o la crisi evidente, gli amministratori hanno aggravato il dissesto proseguendo l’attività imprudentemente . Anche sul piano penale, l’inerzia colposa può integrare la fattispecie di bancarotta semplice (per aver aggravato il dissesto ritardando il fallimento). In sintesi: il debitore deve “giocare d’anticipo”, non aspettare di essere a un passo dall’insolvenza irreversibile per agire.
2. Sistemi di allerta interna ed esterna – Il nuovo Codice della Crisi ha introdotto meccanismi di allerta per favorire l’emersione anticipata dei problemi. L’allerta interna riguarda gli organi di controllo societari: sindaci, revisori, organi di audit. Se questi organi rilevano indizi di crisi, devono segnalare per iscritto agli amministratori la necessità di interventi . Ad esempio, il collegio sindacale che nota ritardi gravi nei pagamenti può inviare una lettera formale al CDA chiedendo spiegazioni e soluzioni (come previsto dall’art. 24 CCII). Se gli amministratori ignorano anche il sollecito dei sindaci, questi ultimi per tutelarsi possono arrivare a informare il tribunale (ad es. mediante denuncia ex art. 2409 c.c. per gravi irregolarità) . L’allerta esterna invece coinvolge i cosiddetti “creditori pubblici qualificati”: in primis Agenzia delle Entrate, INPS e agente della riscossione (AER). Dal 15 luglio 2022 (con qualche rinvio attuativo sino a fine 2023), tali enti monitorano automaticamente se l’impresa accumula debiti scaduti oltre certe soglie e, in tal caso, inviano al debitore (e al suo organo di controllo) una segnalazione di allerta . Abbiamo visto le soglie: >€5.000 di IVA non versata, >€15.000 di contributi arretrati con dipendenti, >€100k/200k/500k di cartelle esattoriali a seconda della forma giuridica . La comunicazione invita espressamente l’impresa a rivolgersi all’Organismo di Composizione della Crisi (indicando la possibilità di avviare la composizione negoziata) . Benché la segnalazione non obblighi giuridicamente ad attivare una procedura, il suo peso è rilevante: da quel momento, gli amministratori non possono più negare di essere a conoscenza dello stato di difficoltà. Se rimangono inerti e la situazione precipita in un fallimento, la loro difesa (“non sapevamo quanto fosse grave”) sarà screditata dalla presenza dell’allerta ricevuta . Al contrario, se reagiscono attivando una composizione negoziata o altro, potranno dimostrare al giudice di aver agito in buona fede e in modo diligente, il che li potrà avvantaggiare (ad es. per ottenere l’esdebitazione o evitare sanzioni per ritardo) . In breve, l’allerta esterna crea un “punto di non ritorno”: dopo la PEC di avviso, è fortemente sconsigliato restare passivi.
Va notato che l’operatività delle procedure di allerta è stata graduale. Inizialmente programmate per il 2021, sono entrate in vigore a regime nel 2022, con la composizione negoziata che di fatto ha preso il posto di un più rigido sistema di allerta pubblica obbligatoria . Oggi (fine 2025) gli alert dei creditori pubblici sono una realtà e i professionisti attestano che molte PMI hanno ricevuto tali solleciti fin dal 2022. In una delle nostre simulazioni pratiche vedremo ad esempio come Gamma S.p.A. ha gestito una segnalazione dell’Erario nel 2024. Il messaggio al debitore è chiaro: affrontare subito la crisi è non solo la scelta migliore per tentare il salvataggio, ma è anche un preciso dovere; evitare o ritardare l’inevitabile non fa che aggravare le proprie responsabilità. Come recita il principio ispiratore del CCII, “prevenire è meglio che curare”, e la legge premia chi prova seriamente a ristrutturare, mentre punisce (con azioni di responsabilità, revocatorie, sanzioni) chi dissipa il tempo utile.
In sintesi, un imprenditore di un’azienda indebitata deve: mantenere i conti in ordine e monitorati, non ignorare i segnali di allarme (interni o esterni), e valutare tempestivamente l’uso degli strumenti di composizione della crisi offerti dall’ordinamento. Nei paragrafi che seguono esamineremo proprio questi strumenti, indicando per ciascuno presupposti, finalità, vantaggi e limiti, così da capire cosa fare in concreto per difendersi dai creditori e come tentare di salvare l’azienda o, se ciò non è possibile, chiuderla riducendo i danni.
Strumenti di gestione della crisi e difesa del debitore
Di fronte a una situazione di sovraindebitamento o insolvenza imminente, l’ordinamento italiano mette a disposizione una gamma di strumenti giuridici – alcuni di natura negoziale e altri di natura giudiziale – per regolare la crisi. L’obiettivo comune di questi strumenti è evitare una liquidazione fallimentare disordinata e massimizzare la soddisfazione dei creditori, preferibilmente preservando la continuità aziendale ove possibile . Dal punto di vista del debitore, scegliere lo strumento adatto equivale a difendersi in modo proattivo: significa passare da una posizione subìta (col rischio di esecuzioni individuali e fallimento imposto dai creditori) a una posizione di iniziativa, in cui l’impresa propone un percorso di ristrutturazione con il controllo – totale o parziale – del processo.
Possiamo distinguere gli strumenti lungo un “continuum” che va dalle soluzioni più informali e volontarie, che non coinvolgono il tribunale, a quelle più formali e giudiziali, che implicano procedure concorsuali vere e proprie:
- Accordi stragiudiziali informali (fuori dalle procedure): negoziazioni private con i singoli creditori, eventualmente coordinate in un piano di risanamento non pubblicizzato.
- Piano attestato di risanamento (strumento stragiudiziale ma disciplinato dalla legge, art. 56 CCII).
- Accordi di ristrutturazione dei debiti (ARD, accordo semi-giudiziale ex art. 57 CCII, con omologazione tribunale su accordo privato).
- Composizione negoziata della crisi (procedura stragiudiziale assistita da un esperto, introdotta nel 2021 e ora negli artt. 17-25 CCII).
- Concordato preventivo (procedura concorsuale giudiziale tradizionale, artt. 84 e ss. CCII, con diverse modalità – in continuità, liquidatorio, ecc. – e coinvolgimento completo del tribunale e dei creditori).
- Concordato semplificato per la liquidazione (procedura concorsuale speciale, introdotta nel 2021, attivabile solo dopo composizione negoziata fallita, art. 25-sexies CCII).
- Liquidazione giudiziale (il “nuovo fallimento”, procedura concorsuale liquidatoria, Titolo V CCII).
- Strumenti per soggetti non fallibili (procedura di sovraindebitamento, come il concordato minore o la liquidazione controllata, applicabili a imprenditori sotto soglia o consumatori – li citiamo per completezza dal momento che in genere un’azienda di dimensioni significative rientra nel campo delle procedure ordinarie).
Esaminiamo ora ciascuno di questi strumenti in dettaglio, focalizzandoci su quando e come possono essere utilizzati da un’azienda indebitata per difendersi e tentare il risanamento. In questa sezione forniremo la descrizione e i tratti salienti; più avanti, nella sezione “Strategie pratiche”, ragioneremo su come scegliere lo strumento più adatto in base alla situazione specifica e come combinarli all’occorrenza.
Accordi stragiudiziali privati e moratorie
Prima ancora di attivare strumenti “codificati” dalla legge, un’azienda indebitata può sempre tentare la via degli accordi privati con i propri creditori. In pratica, si tratta di negoziare individualmente con ciascun creditore (o con gruppi di essi) nuovi termini di pagamento, riduzioni o dilazioni del debito, senza omologazioni o procedure formali. Esempi tipici: concordare con una banca una moratoria di 6-12 mesi sul rimborso del mutuo; con i fornitori, ottenere una dilazione dei pagamenti (es. pagare le fatture arretrate a rate nei mesi successivi); con alcuni creditori, proporre un saldo e stralcio (pagamento parziale immediato a fronte di rinuncia al residuo).
Queste soluzioni hanno il vantaggio di essere rapide, riservate e flessibili: non richiedono formalità, e il loro contenuto dipende dalla libera negoziazione. In un contesto di difficoltà momentanea ma superabile, molti imprenditori preferiscono evitare di “far rumore” con procedure formali e cercano di prendere tempo attraverso accordi bonari. Ad esempio, se l’azienda sa di poter incassare grossi ordini tra qualche mese, può convincere i creditori ad aspettare, magari pagando intanto una piccola percentuale o gli interessi.
Limiti e rischi: Gli accordi stragiudiziali, pur utili, soffrono di due problemi principali. Primo, vincolano solo i creditori che vi aderiscono: un creditore che non voglia saperne può comunque procedere per vie legali. Se la platea dei creditori è ampia, è difficile ottenere il consenso di tutti; basta un dissenziente “aggressivo” per far saltare il banco. Secondo, tali accordi mancano delle tutele legali speciali che le procedure formali offrono: ad esempio, durante le trattative private non vige alcun automatic stay, quindi i creditori possono comunque iniziare pignoramenti (a meno che non accettino di sospenderli volontariamente) . Inoltre, i pagamenti fatti in esecuzione di semplici accordi privati potrebbero essere soggetti a revocatoria fallimentare se l’azienda poi fallisce entro due anni, perché non godono di esenzioni di legge (salvo rientrare nelle esenzioni generali di ordinaria amministrazione). Quindi, se l’azienda è a rischio insolvenza seria, i creditori potrebbero essere restii a fare accordi solo verbali, temendo di perdere il poco incassato in caso di successivo fallimento (per effetto della revocatoria). Infine, manca la figura di un terzo indipendente che validi i dati: i creditori diffidenti potrebbero non fidarsi delle rassicurazioni dell’imprenditore sul futuro.
Quando sono utili: L’accordo informale funziona meglio in situazioni meno complesse, ad esempio quando l’azienda ha pochi creditori principali e c’è un clima collaborativo. Se ho, poniamo, due banche e tre fornitori rilevanti, posso con buone probabilità negoziare con ciascuno separatamente un piano di rientro, specie se vedono che sto coinvolgendo tutti in modo equilibrato. Invece con decine di creditori diventa impraticabile. Spesso gli accordi stragiudiziali sono utilizzati come ponte: l’imprenditore li adotta nei primissimi mesi della crisi per tamponare le urgenze (es. convince i fornitori a non agire promettendo pagamenti parziali mensili), mentre nel frattempo prepara una soluzione più strutturata (piano attestato o concordato). Una pratica diffusa è stipulare accordi di standstill con le banche: le banche accettano di congelare le azioni esecutive e mantenere le linee aperte per un breve periodo, dando tempo all’azienda di elaborare un piano di ristrutturazione formale. Tale standstill di solito è formalizzato in un accordo scritto, magari firmato dalle banche principali (creditor agreement), e condizionato al rispetto da parte dell’azienda di certi impegni (ad es. non diminuire attivo, fornire informazioni periodiche, ingaggiare un advisor). In contesti più grandi, si può costituire un comitato dei creditori per trattare a nome di tutti, ma questo avviene tipicamente per società medio-grandi con creditori finanziari organizzati.
In definitiva, la negoziazione privata è sempre un’opzione di prima linea. Tuttavia, se i debiti sono elevati e diffusi, bisogna essere pronti a fare un passo ulteriore verso strumenti legalmente regolati, che offrano maggiori garanzie sia al debitore che ai creditori. Tra questi, il più “leggero” – ossia il più vicino all’accordo privato ma con qualche tutela in più – è il piano attestato di risanamento.
Piano attestato di risanamento (art. 56 CCII)
Il Piano Attestato di Risanamento (PAR) è un strumento stragiudiziale di regolazione della crisi, caratterizzato dalla presenza di un professionista indipendente che attesta la veridicità dei dati aziendali e la fattibilità del piano. Introdotto nel nostro ordinamento nel 2005 (L. 80/2005) e ora disciplinato in dettaglio dall’art. 56 del Codice della Crisi d’Impresa e dell’Insolvenza (D.Lgs. 14/2019) , il piano attestato consente all’imprenditore di predisporre – in autonomia e accordo con i creditori – un programma di risanamento dell’esposizione debitoria, allo scopo di evitare l’insolvenza. Elemento chiave: se il piano è accompagnato dall’attestazione favorevole di un esperto, gli atti, pagamenti e garanzie effettuati in esecuzione di tale piano godono di una protezione legale speciale, in particolare l’esenzione dall’azione revocatoria e l’esenzione da certe responsabilità penali (come vedremo). In altre parole, il legislatore “premia” l’imprenditore che seriamente tenta il risanamento fuori dal tribunale, mettendo al riparo le operazioni compiute nel perimetro di un piano attestato: se poi la società dovesse comunque fallire, il curatore fallimentare non potrà chiedere indietro ai creditori quei pagamenti o garanzie, purché fossero previsti dal piano attestato e il piano appariva idoneo a risanare . Questo incentivo serve a rendere i creditori più disponibili ad accettare accordi nel piano, senza timore di dover restituire somme in caso di fallimento successivo.
Caratteristiche principali: Il piano attestato è un accordo negoziale privato, che non richiede alcuna omologazione o procedura concorsuale davanti al tribunale . L’iniziativa e la gestione restano saldamente nelle mani dell’imprenditore: non c’è un commissario o giudice che interferisce, né un voto dei creditori da organizzare (come invece avviene nel concordato). È uno strumento flessibile e confidenziale: l’azienda può decidere di non renderlo pubblico (salvo la facoltativa pubblicazione presso il Registro Imprese per dare data certa e poter usufruire delle agevolazioni fiscali, come la detassazione delle sopravvenienze attive in caso di riduzione del debito ). Se si opta per la riservatezza, il piano rimane conosciuto solo dalle parti coinvolte; eventuali concorrenti o terzi non ne sapranno nulla (a meno di successiva procedura concorsuale che lo porti alla luce) . Questo è importante perché spesso le imprese temono, non a torto, che la notizia di un concordato o procedura formale faccia scappare clienti e ordini; col piano attestato, finché tutto fila, all’esterno l’operazione di risanamento può risultare invisibile.
Presupposti soggettivi e oggettivi: Possono utilizzare il piano attestato tutti gli imprenditori commerciali assoggettabili a fallimento (liquidazione giudiziale) . Quindi società di capitali (S.r.l., S.p.A.), società di persone e anche imprese individuali se fallibili. I soggetti non fallibili (piccoli imprenditori sotto soglie, consumatori) hanno altre procedure (sovraindebitamento) e non beneficiano di questo strumento. Dal lato oggettivo, è necessario che l’imprenditore sia in stato di crisi o insolvenza. Crisi significa che l’impresa ha squilibri che rendono probabile l’insolvenza in futuro (ad es. gravi perdite prospettiche, tensione finanziaria), mentre insolvenza è l’incapacità attuale di adempiere regolarmente (es. insoluti generalizzati, pignoramenti in atto) . In entrambi i casi, l’importante è che vi sia ancora una possibilità di risanamento: un piano attestato ha senso se l’azienda non è destinata comunque alla liquidazione immediata. Se l’insolvenza è ormai irreversibile, i creditori difficilmente aderiranno a un piano, e probabilmente si dovrà optare per un concordato o liquidazione (lo stesso art. 56 CCII parla di piano idoneo a assicurare il riequilibrio finanziario).
Contenuto del piano: L’art. 56, comma 2 CCII richiede che il piano indichi dettagliatamente le strategie e le azioni per riequilibrare la situazione finanziaria, i tempi di attuazione, le risorse apportate, e distingua le posizioni dei creditori (chi è coinvolto nell’accordo e chi resta estraneo) . In pratica, il piano è un documento (una relazione tecnico-finanziaria) che può essere redatto con l’ausilio di un advisor finanziario, e che contiene: – Un’analisi della situazione aziendale attuale (dati di bilancio, cause della crisi). – Le misure di risanamento proposte: es. rimodulazione del debito (quali debiti saranno pagati e come: scadenze allungate, stralci parziali, conversione in capitale, ecc.), ricapitalizzazione o nuovi finanziamenti da soci/terzi, cessione di asset non strategici, riduzione di costi (personale, ristrutturazione interna), eventuali operazioni straordinarie (cessione di rami d’azienda, affitto, ecc.). – Le proiezioni economico-finanziarie a medio termine (3-5 anni tipicamente) che mostrano l’evoluzione prevista con il piano: conto economico, flussi di cassa e stato patrimoniale prospettici, per dimostrare che l’azienda, seguendo il piano, potrà tornare solvibile e in equilibrio. – L’elenco dei creditori e il trattamento proposto a ciascuno nel piano: quali creditori hanno aderito (o aderiranno) a intese di ristrutturazione (es. banche che accettano di allungare i mutui, fornitori che accettano un pagamento parziale), e quali creditori invece rimangono estranei e verranno pagati regolarmente (questo punto è cruciale, perché i creditori che non aderiscono devono tendenzialmente essere comunque soddisfatti nei termini originari per evitare reazioni legali , a meno che siano marginali e si confidI di pagarli con risorse del piano prima che agiscano). – L’indicazione dell’orizzonte temporale del piano: la legge non fissa una durata, ma prassi vuole che sia contenuta (3-5 anni al massimo) . Un periodo troppo lungo risulterebbe poco credibile. – L’attestazione firmata dal professionista indipendente.
Il ruolo dell’attestatore indipendente: Una figura cardine del piano attestato è il professionista attestatore, che deve essere indipendente (non legato all’azienda né ai creditori) e in possesso dei requisiti di legge (iscritto a ordini professionali, con esperienza in ristrutturazioni) . L’attestatore viene scelto e incaricato dall’imprenditore (non è nominato dal tribunale), ma deve svolgere il proprio lavoro con obiettività e terzietà. Egli esamina i dati di partenza (bilanci, posizione debitoria, valore di eventuali beni da cedere), valuta le ipotesi del piano e certifica per iscritto: – che i dati aziendali utilizzati nel piano sono veritieri e completi; – che il piano, nel suo complesso, è fattibile, ossia ragionevolmente in grado di raggiungere gli obiettivi di risanamento e di assicurare l’equilibrio finanziario .
L’attestazione è un documento allegato al piano, redatto con rigore quasi forense. L’esperto deve esplicitare le verifiche svolte, gli stress test eventualmente applicati alle previsioni e concludere che, secondo la sua migliore scienza e coscienza, il piano appare idoneo a risanare l’impresa. Non si tratta ovviamente di una garanzia di successo, ma di un giudizio professionale qualificato. L’attestatore si assume una notevole responsabilità: se attestasse il falso o con negligenza grave, potrebbe rispondere civilmente dei danni verso i creditori ingannati e anche penalmente (falso in attestazioni – una fattispecie equiparata al falso in perizia). Pertanto è nel suo interesse essere molto prudente e far emergere eventuali criticità. L’indipendenza e serietà dell’attestatore conferiscono credibilità al piano agli occhi dei creditori: una banca sarà più propensa ad aderire a un piano di rientro se legge la relazione di un professionista stimato che conferma i numeri e la sostenibilità futura.
Procedura di formazione del piano: Non c’è una procedura rigida imposta dalla legge – il piano attestato è fuori dal tribunale, quindi nessuna udienza o decreto. Però nella pratica vi sono degli step operativi consolidati: 1. Analisi preliminare e contatti informali: l’imprenditore, spesso affiancato da un consulente finanziario e legale, analizza la situazione di crisi e butta giù una bozza di piano. Contatta informalmente i principali creditori (ad esempio, convoca le banche per esporre la situazione, oppure sonda i fornitori maggiori) per capire la disponibilità a sostenere un piano. 2. Stesura del piano e accordi con i creditori: si redige il piano dettagliato con numeri e si negoziano gli accordi con ogni classe di creditori. A differenza dell’accordo di ristrutturazione (dove serve una percentuale di adesione minima 60%), qui non c’è una soglia legale di consensi: il debitore può decidere di procedere con il piano anche se, ad esempio, solo il 50% dei creditori ha accettato modifiche e il resto sarà comunque pagato normale (purché ciò sia fattibile finanziariamente). Ovviamente, maggiore è l’adesione volontaria, più il piano ha chance. Idealmente, l’azienda vuole assicurarsi l’adesione dei creditori “critici” (quelli il cui mancato accordo farebbe fallire il piano). 3. Incarico all’attestatore e raccolta documentazione: quando lo schema di piano è definito e i creditori chiave sono allineati, si conferisce l’incarico formale all’attestatore indipendente. Questi analizza i documenti contabili, verifica i flussi di cassa prospettici, esamina le lettere di intenti o bozze di accordo con le banche/fornitori. Potrebbe chiedere chiarimenti o aggiustamenti del piano. 4. Firma delle intese con i creditori: per dare solidità all’operazione, l’azienda fa firmare accordi bilaterali ai creditori coinvolti (ad es. le banche firmano un “accordo di moratoria e ristrutturazione” che delinea il nuovo piano di ammortamento, i fornitori firmano transazioni per lo stralcio parziale del loro credito condizionate all’attuazione del piano, ecc.). Tali accordi vengono spesso redatti in forma da essere efficaci sub condicione (cioè vincolati all’attestazione positiva e – se scelta – alla pubblicazione del piano). In alternativa, il piano stesso può essere firmato dai creditori aderenti e dall’esperto nominato (quando ciò avviene nell’ambito di una composizione negoziata, l’esperto può controfirmare per confermare le adesioni, realizzando il cosiddetto “accordo attestato rafforzato” ). 5. Attestazione e finalizzazione: l’attestatore, soddisfatto, rilascia la relazione di attestazione, che viene unita al piano definitivo. Il piano attestato a questo punto è formalmente completo. 6. Pubblicazione (facoltativa): l’imprenditore può decidere di pubblicare il piano e la relazione di attestazione nel Registro delle Imprese (sezione atti di società). La pubblicazione non è obbligatoria, ma è necessaria se si vuole ottenere la già citata esenzione fiscale sulle sopravvenienze attive (art. 88, co. 4-ter TUIR) – in pratica, se col piano si ottiene uno stralcio debiti, l’azienda non paga le imposte su quel “ricavo” derivante dallo sconto ricevuto , a condizione di aver pubblicato il piano. Molte imprese scelgono di pubblicare per sicurezza giuridica e benefici fiscali, nonostante la perdita di riservatezza. 7. Esecuzione del piano: una volta formalizzato, si passa all’azione. I vari atti esecutivi concordati vengono posti in essere: i soci versano eventuali nuovi fondi, si pagano le prime rate concordate ai creditori, si vendono beni se previsto, etc. Il piano non viene omologato da alcun giudice, entra in vigore semplicemente con la firma dell’ultimo accordo e l’attestazione. Da quel momento, i creditori aderenti sono contrattualmente obbligati secondo i nuovi termini pattuiti; i creditori estranei restano con i loro diritti intatti ma, come detto, il debitore dovrà onorarli per non far fallire il piano.
Effetti giuridici e protezioni del piano attestato: Abbiamo anticipato i due maggiori vantaggi legali: – Esenzione dalle azioni revocatorie: Gli atti e pagamenti compiuti in esecuzione del piano non sono soggetti a revocatoria fallimentare (né ordinaria) in caso di successivo fallimento . Ciò è ora codificato nell’art. 166 CCII. Significa che, se l’azienda fallisce ad esempio entro 1 anno, il curatore non potrà richiedere la revoca di pagamenti fatti ai fornitori o di garanzie concesse alle banche secondo il piano, purché il piano fosse idoneo al risanamento ex ante . La Cassazione ha chiarito (sent. n. 6508/2023) che il giudice, per riconoscere questa esenzione, deve valutare a posteriori che il piano appariva ragionevole e idoneo allo scopo al momento dell’attestazione . Se il piano era solo fittizio o irrealistico, la protezione può venire meno. Ma in genere, con attestazione positiva, l’esenzione vale e dà sicurezza ai creditori: chi ha incassato nel piano non rischia di dover restituire nulla. – Esenzione da reati di bancarotta preferenziale e semplice: L’art. 324 CCII dispone che non si applichino le sanzioni penali per bancarotta semplice o bancarotta preferenziale per gli atti compiuti in adempimento di un piano attestato . Tradotto: se nel realizzare il piano ho pagato alcuni creditori invece di altri (tecnicamente potrebbe configurare una “preferenza” ai sensi della bancarotta preferenziale) e poi fallisco, non sarò punibile per tale condotta, purché era parte del piano attestato attestato . Similmente, l’aver aggravato il dissesto tentando il piano non sarà considerato bancarotta semplice. Attenzione però: questo scudo penale non copre i reati più gravi di bancarotta fraudolenta (es. distrazione di beni, falsificazione di bilancio, ecc.) , né ovviamente eventuali condotte dolose estranee al piano. Ma mette al riparo l’imprenditore onesto che, cercando di salvare l’impresa, abbia dovuto scegliere chi pagare prima – scelta inevitabile in un risanamento.
- Agevolazioni fiscali: Oltre alla non tassazione delle sopravvenienze attive da riduzione debiti (già citata), un piano attestato pubblicato consente l’accesso a incentivi. Ad esempio, se la legge di bilancio prevede rottamazioni o dilazioni fiscali, l’azienda col piano può aderirvi compatibilmente col piano stesso. Non vi sono però trattamenti di favore speciali ulteriori: va segnalato che, fuori da concordati o accordi omologati, l’Agenzia Entrate non concede stralci su IVA e ritenute (come confermato in prassi) , quindi nel piano attestato il debito fiscale va in genere previsto integralmente con normale rateazione (max 6 anni o 10 anni se straordinaria). Idem per i contributi INPS: nessuno sconto extra-giudiziale, solo piani di dilazione ordinari . Questo significa che nel costruire un piano attestato occorre tenere conto che il Fisco e l’INPS difficilmente firmeranno accordi transattivi di riduzione: al massimo accettano di diluire il pagamento. Ciò può essere un fattore critico: se l’azienda ha metà dei debiti verso l’erario che non riesce proprio a pagare per intero, il piano attestato rischia di non bastare e occorrerà un concordato con transazione fiscale (dove invece è possibile proporre falcidie ai debiti fiscali con l’assenso del Fisco o anche senza, col nuovo cram-down).
Vantaggi e svantaggi riassunti: Il piano attestato offre massima flessibilità e minima invasività. Non vi sono costi di procedura (solo le parcelle dei professionisti coinvolti). L’azienda mantiene il controllo totale e non subisce pubblicità negativa. I creditori che aderiscono lo fanno volontariamente, quindi in linea di principio sono soddisfatti della soluzione proposta. Di contro, i limiti sono legati alla volontarietà: i creditori dissenzienti rimangono liberi di agire (il piano non produce un vincolo erga omnes) . Inoltre, non c’è automatic stay: bisogna confidare che, avendo firmato o essendo in trattativa, i creditori sospendano le azioni di loro iniziativa. Se qualcuno dovesse comunque iniziare un pignoramento durante le negoziazioni, l’azienda potrebbe dover correre ai ripari chiedendo misure d’urgenza al tribunale o, in alternativa, accedendo rapidamente a una composizione negoziata per ottenere misure protettive . Un altro svantaggio è che il piano, per sua natura, non può imporre sacrifici a nessuno: se un creditore non vuole aderire e pretende il 100% alle scadenze originarie, l’azienda deve prevedere di pagarlo regolarmente, magari grazie alle nuove risorse apportate, altrimenti quel creditore finirà per aggredire l’impresa e far saltare tutto . Ciò restringe l’ambito del piano attestato ai casi in cui i “pochi dissenzienti” possono essere comunque gestiti (ad esempio perché di importo modesto rispetto alle risorse in piano). Quando invece la massa dei creditori che non accettano tagli è ampia, il piano attestato non è lo strumento adatto – occorre passare a qualcosa di coattivo come il concordato.
In conclusione, il piano attestato di risanamento è un’arma efficace soprattutto per PMI con pochi creditori rilevanti e una crisi ancora reversibile. Ad esempio, se un’azienda ha 2-3 banche esposte e poche decine di fornitori, e può contare su nuovi capitali dai soci o altre risorse, allora il piano attestato può risolvere la crisi in tempi rapidi e con discrezione . Viceversa, in situazioni con molti creditori frammentati o dove serve forzare la mano a sacrifichi non consensuali, strumenti più robusti (come gli accordi omologati o il concordato) diventano preferibili . Spesso, infatti, la strategia migliore è usare il piano attestato come primo approccio – se regge – oppure trasformarlo successivamente in un accordo di ristrutturazione omologato se si vuole blindare legalmente gli accordi e includere eventuali minoranze dissenzienti . Vediamo ora proprio cosa offre l’accordo di ristrutturazione.
Accordo di ristrutturazione dei debiti (artt. 57-60 CCII)
L’Accordo di Ristrutturazione dei Debiti (abbreviato spesso in ARD) è uno strumento che si colloca a metà strada tra il piano attestato e il concordato preventivo . Introdotto anch’esso nel 2005 (art. 182-bis Legge Fallimentare) e oggi disciplinato dagli artt. 57-64 CCII, consiste in un accordo negoziato con i creditori che viene però sottoposto all’omologazione del tribunale . In sostanza, l’imprenditore elabora un piano di ristrutturazione (simile a un piano attestato come contenuti) e ottiene l’adesione di almeno il 60% dei creditori (in valore del credito) . Raggiunto tale quorum, il debitore deposita il ricorso in tribunale chiedendo l’omologazione dell’accordo. Se il tribunale verifica il rispetto dei requisiti (consenso del 60%, fattibilità e tutela dei creditori estranei), emette un decreto di omologazione che rende l’accordo efficace e vincolante.
Caratteristiche e differenze rispetto al piano attestato: – Natura mista (privato + giudiziale): L’ARD nasce come accordo privato (nessun voto formale, solo adesioni contrattuali), ma culmina in un procedimento giudiziale di omologazione . Questa omologazione conferisce effetti legali speciali: per esempio, consente di ottenere dal tribunale un’automatic stay temporanea (“moratoria”) delle azioni esecutive dei creditori non aderenti durante la fase di omologa . Inoltre, una volta omologato, l’accordo diventa vincolante per tutti i creditori che vi hanno aderito e produce alcuni effetti verso i dissenzienti (come vedremo). Nel piano attestato, invece, non vi è alcun intervento del giudice e nessuna efficacia erga omnes – è puramente contrattuale. – Soglia di adesione minima: L’elemento qualificante è il 60% dei crediti. Serve quindi un consenso quantitativamente ampio . Tipicamente, in un ARD ben riuscito, le banche e i principali istituti finanziari, che spesso detengono la maggior parte del debito, aderiscono e trascinano il raggiungimento del 60%. È meno comune coinvolgere decine di piccoli fornitori; spesso bastano pochi creditori “grossi” per fare il 60%. Se non si raggiunge la soglia, l’accordo non può essere omologato ed è inefficace (si rimarrebbe al piano attestato eventualmente). – Attestazione: Anche l’accordo di ristrutturazione richiede l’attestazione di un professionista indipendente (art. 56 co.3 e art. 57 CCII) . L’attestatore deve validare che l’accordo sia idoneo ad assicurare il pagamento integrale dei creditori non aderenti nei termini previsti (entro 120 giorni dall’omologa per i chirografari estranei, 180 giorni per i privilegiati estranei, secondo l’art. 58 CCII) . Dunque l’attestazione in un ARD ha un focus particolare: garantire che chi non ha firmato non rimarrà danneggiato – condizione essenziale per l’omologa. In parallelo, l’attestatore verifica veridicità dati e fattibilità generale, come in un piano. – Ruolo del tribunale: Nella procedura di omologazione, il tribunale non sottopone l’accordo a voto dei creditori (quelli che volevano aderire hanno già firmato). Il giudice compie un controllo di legittimità e merito limitato: verifica percentuali, presenza di attestazione, assenza di frodi e che i creditori estranei non siano pregiudicati . I creditori estranei (che non hanno firmato) possono eventualmente fare opposizione all’omologa se ritengono che l’accordo li danneggi, ma se l’attestatore ha certificato il pagamento integrale nei 120/180 gg, difficilmente l’opposizione verrà accolta. Il tribunale dunque omologa con decreto e l’accordo acquista efficacia legale definitiva. In caso di gravi irregolarità (es. frode ai danni di qualcuno), può invece rifiutare l’omologa. – Pubblicità: Il ricorso di omologazione e il decreto di omologa sono pubblicati nel Registro delle Imprese e nelle banche dati concorsuali . Quindi, a differenza del piano attestato, l’ARD implica una certa pubblicità: è conoscibile dai terzi che la società ha compiuto un accordo di ristrutturazione. Questo può avere implicazioni reputazionali, anche se minori rispetto a un concordato (che è ancor più noto). – Effetti verso creditori estranei: L’accordo di ristrutturazione non vincola per legge i creditori che non hanno aderito. Tuttavia, presenta un meccanismo interessante: su richiesta del debitore, il tribunale può disporre che i creditori non aderenti non possano iniziare o proseguire azioni esecutive individuali per un periodo fino a 120 giorni dall’omologa, purché essi vengano pagati integralmente entro tale termine . In pratica, si concede una moratoria breve per dare tempo di pagare gli estranei secondo l’accordo. Inoltre, il CCII ha previsto forme di estensione dell’accordo a creditori dissenzienti di categorie omogenee (art. 61 CCII, il cosiddetto accordo esteso): ad esempio, se ottengo l’adesione del 75% delle banche, posso chiedere al tribunale di estendere gli effetti dell’accordo anche alle banche dissenzienti minoritarie . Ciò permette di non avere “free rider” che stiano fuori per poi essere pagati diversamente: con l’accordo esteso, anche chi non firma si becca lo stesso trattamento concordato per la categoria (purché abbia opportunità di aderire e stessa posizione). Questo istituto consente di raggiungere una sorta di vincolo erga omnes limitato in settori specifici (banche e finanziari). Il piano attestato, invece, nulla di tutto questo: i non aderenti restano totalmente fuori e liberi. – Durata e costi: Un ARD, dovendo passare per il tribunale, ha tempi mediamente più lunghi di un piano attestato puro. Ottenere le firme richiede magari qualche mese, poi l’iter di omologa può richiedere 2-3 mesi (se vi sono opposizioni anche di più). Tuttavia è spesso più rapido di un concordato, perché non c’è tutta la fase di voto e adunanza creditori – c’è solo l’udienza di omologa. I costi includono il compenso dell’attestatore e le spese legali, ma non c’è un commissario né un procedimento complesso.
Vantaggi per il debitore: Il vantaggio principale è che l’accordo omologato offre una “forza legale” superiore: se è stato omologato, i creditori aderenti devono rispettarlo (diventa titolo esecutivo se necessario) e i creditori estranei hanno comunque la garanzia di legge sul loro pagamento integrale, quindi non possono causare il fallimento a breve. Inoltre, l’azienda può beneficiare di un “ombrello” protettivo già in fase di omologa: può chiedere al tribunale misure protettive sin dal deposito del ricorso (art. 54 CCII) per sospendere le azioni esecutive in corso e impedire nuovi pignoramenti mentre si attende l’omologa. Ciò permette di congelare la situazione e difendersi attivamente dagli attacchi dei creditori nel frattempo. Queste misure protettive sono simili a quelle del concordato (anche se nell’ARD tipicamente la finestra è più breve, perché di solito la trattativa è già definita prima di depositare).
Quando usarlo: L’ARD è indicato quando l’impresa riesce a ottenere un consenso largo ma non unanime, e vuole comunque blindare l’accordo. Spesso si parte da un piano attestato e poi, se ci si rende conto che il 60-70% dei creditori è d’accordo ma restano alcuni dissenzienti importanti (che magari non possono essere pagati cash subito), si “scala” a un ARD per sfruttare l’omologazione e i possibili cram-down. Un tipico scenario: l’azienda ha il 70% delle banche disponibili a ristrutturare il debito, ma un 30% contrario. Invece di fare un semplice piano lasciando il 30% fuori (che poi potrebbe far saltare l’operazione), si opta per un ARD: col 70% si presenta l’accordo ex art. 61 CCII e si chiede al giudice di estenderlo anche alle banche dissenzienti minoritarie . Il tribunale, se quelle banche ottengono almeno quanto avrebbero avuto in fallimento, può imporre loro l’accordo. Così si risolve in modo coattivo la posizione della minoranza. Un altro caso: l’azienda vuole un periodo di moratoria legale delle azioni esecutive (ad esempio perché ha bisogno di qualche mese di tranquillità per vendere un immobile che genererà liquidità). Con un ARD può ottenere la sospensione fino a 120 giorni post-omologa per i creditori estranei ; col solo piano attestato non avrebbe questo scudo.
In sintesi, l’accordo di ristrutturazione è una evoluzione del piano attestato, con maggiore efficacia vincolante e qualche formalità in più. Difende il debitore meglio, perché una volta depositato in tribunale inibisce i fallimenti concorrenti (se pende un’istanza di fallimento, la presentazione di un ricorso di omologa ARD la sospende analogamente a una domanda di concordato) e mette la situazione sotto controllo dell’autorità giudiziaria in modo costruttivo. Naturalmente, se manca il consenso sufficiente, non è praticabile. Va detto che negli ultimi anni il legislatore ha arricchito gli ARD di varianti: ad esempio gli accordi ad efficacia estesa (già citati) e i “accordi agevolati” con soglia ridotta al 30% in alcuni casi (introdotti con recepimento della direttiva UE, art. 61 CCII e 64-bis). Inoltre ha previsto la possibilità di cram-down fiscale anche negli ARD: se il Fisco (o l’INPS) non aderisce ma l’accordo ha il 60% e prevede che al Fisco sia comunque pagato almeno quanto prenderebbe in liquidazione, il tribunale può omologare l’accordo anche senza adesione del Fisco . Questa è una novità importante (del 2020 confermata nel CCII) che evita che un singolo creditore pubblico, col suo diniego, blocchi l’intera ristrutturazione . Dunque oggi l’ARD può includere anche la cosiddetta transazione fiscale forzosa.
Confronto in breve con altri strumenti: – vs Piano attestato: ARD richiede 60% adesioni e prevede omologa tribunale (quindi è più formale) , ma offre protezioni aggiuntive (stay legale, estensione effetti) . Il piano attestato è più rapido e flessibile, ma se tutti i creditori importanti sono d’accordo tanto vale spingersi all’omologa per blindare tutto, specie se ci sono minoranze irriducibili . – vs Concordato preventivo: l’ARD è meno invasivo: non c’è voto di tutti i creditori ma solo accordo del 60%, rimangono fuori gli estranei se pagati. Il concordato coinvolge tutti i creditori con un voto a maggioranza e vincola anche i contrari (è più universale). Il concordato però richiede procedure più lunghe e complesse. L’ARD è indicato se si ha già un consenso elevato tra i principali creditori e non si vuole attendere né sottoporsi al giudizio di tutti. Se invece la crisi richiede di agire su tutto il ceto creditorio con possibili tagli anche pesanti senza consenso diffuso, allora si passa al concordato.
Nei prossimi paragrafi vedremo proprio il concordato preventivo, che è lo strumento principe delle procedure concorsuali di risanamento.
Concordato preventivo (artt. 84-120 CCII)
Il concordato preventivo è la più nota e collaudata procedura concorsuale per regolare la crisi d’impresa . Si tratta di una procedura giudiziale in cui l’imprenditore in crisi o insolvente propone ai creditori un accordo collettivo per evitare la liquidazione giudiziale, sotto la supervisione del tribunale . In pratica è un “patto” tra debitore e creditori che viene votato ed eventualmente omologato dal giudice: il debitore offre un certo trattamento dei crediti (pagamento parziale, dilazionato, conversione in strumenti, ecc.), i creditori votano; se la maggioranza approva e il tribunale accerta la legalità e fattibilità, il concordato viene omologato ed eseguito, sostituendo le normali pretese di ciascun creditore .
Il concordato preventivo può avere diverse modalità, ma sintetizzando le due principali: – Concordato in continuità aziendale: la proposta prevede la prosecuzione dell’attività d’impresa, direttamente da parte del debitore oppure tramite cessione/affitto a terzi che la continuino . L’obiettivo qui è il risanamento dell’azienda come entità produttiva: l’impresa continua a operare, generare ricavi e preservare posti di lavoro, mentre una parte dei profitti futuri andrà a pagare i creditori secondo il piano. È assimilabile a un “Chapter 11” all’italiana: si punta alla ristrutturazione e rilancio, con eventuale ingresso di investitori o altre operazioni di rilancio. – Concordato liquidatorio: la proposta prevede la cessazione dell’attività e la liquidazione controllata del patrimonio aziendale, ripartendo il ricavato tra i creditori . In sostanza l’impresa chiude, ma lo fa con ordine: vendendo i beni nell’ambito del concordato e distribuendo ai creditori quello che ne ricava (in percentuale concordata). Spesso si privilegia questa via se non ci sono prospettive di salvare la continuità ma si vuole evitare la liquidazione giudiziale tout court. Il vantaggio rispetto alla liquidazione fallimentare è che i creditori ricevono di solito qualcosa in più e prima, e l’imprenditore può concordare condizioni migliori (es. la vendita in blocco dell’azienda a un soggetto disponibile a pagarla meglio di quanto frutterebbe in asta fallimentare).
Il CCII incoraggia chiaramente il concordato in continuità rispetto a quello liquidatorio, prevedendo requisiti più severi per ammettere concordati liquidatori: ad esempio, un concordato liquidatorio oggi è ammesso solo se garantisce almeno il 20% di soddisfacimento ai creditori chirografari e include un apporto di risorse esterne pari ad almeno il 10% dell’attivo . Ciò per assicurare che i creditori prendano un valore aggiuntivo rispetto a un fallimento standard e che il debitore (o terzi) mettano “soldi nuovi” sul piatto. Tali vincoli non si applicano al concordato in continuità, proprio per favorire i salvataggi (nel concordato in continuità, invece, si richiede il rispetto del “best interest test” per i creditori: nessuno deve ricevere meno di quanto otterrebbe in liquidazione) .
Procedura (cenni): Il concordato preventivo si avvia con un ricorso al tribunale, depositato dal debitore, contenente la proposta, il piano e la documentazione richiesta (bilanci, elenco creditori, relazione di un attestatore indipendente sulla fattibilità del piano e veridicità dei dati, ecc.) . Il tribunale, verificati i requisiti iniziali, ammette l’azienda al concordato e nomina un Commissario Giudiziale (solitamente un commercialista) . Da quel momento: – Si attiva l’automatic stay: i creditori non possono iniziare o proseguire azioni esecutive né cautelari sul patrimonio del debitore (analogo a fallimento, ma in concordato è temporaneo) . Le ipoteche giudiziali non possono essere iscritte e i creditori chirografari non maturano interessi. Questo mette al sicuro l’azienda durante la procedura. – L’impresa, se è in continuità, continua a essere gestita dagli amministratori (debitor in possession), ma sotto la vigilanza del Commissario. Per atti di straordinaria amministrazione serve autorizzazione del tribunale. – Il Commissario redige una relazione per i creditori e convoca l’adunanza dei creditori (generalmente 60-120 giorni dopo l’ammissione). Nell’adunanza si discutono la proposta e il piano, e i creditori votano (il voto può proseguire anche per corrispondenza entro un termine). – Approvazione: se la maggioranza dei crediti votanti (calcolata in base alle classi se presenti, oppure 51% del totale crediti) approva la proposta, il concordato è approvato . Se ci sono più classi, serve la maggioranza in ciascuna o comunque che almeno una classi dissenzienti sia soddisfatta oltre una certa soglia (con il nuovo CCII e i correttivi 2024 è stato introdotto il cross-class cram down, per cui il tribunale può omologare anche con classi dissenzienti purché almeno una classe favorevole e certe condizioni di equità rispettate) . – Segue l’omologazione da parte del tribunale: in un’udienza apposita i creditori dissenzienti possono fare opposizione se ritengono la proposta violi la legge o sia iniqua. Il tribunale valuta fattibilità e legalità e omologa il concordato con sentenza (o decreto). – Da qui il concordato omologato si esegue: in caso di continuità l’imprenditore prosegue l’attività secondo il piano; in caso di liquidazione concordataria, viene nominato un Liquidatore Giudiziale che attua il piano di liquidazione (vende beni ecc.). Al termine, l’adempimento del concordato libera il debitore dai debiti residui secondo quanto stabilito (se ha pagato il 30%, il resto è stralciato, ecc.). Se il concordato non viene eseguito, si può sfociare in fallimento.
Difesa del debitore nel concordato: Il concordato offre al debitore una protezione immediata e forte: appena presentato il ricorso (o anche la domanda di concordato “in bianco”, cioè riserva di presentare piano entro termini, ex art. 44 CCII), il debitore ottiene la sospensione di tutte le iniziative individuali dei creditori . Questo automatic stay concorsuale blocca pignoramenti, sequestri e anche eventuali istanze di fallimento pendenti (di regola, il tribunale sospende la decisione sull’istanza di fallimento in attesa di vedere l’esito del concordato). Quindi, dal punto di vista difensivo, quando un’azienda è bersaglio di più azioni esecutive e rischia un’istanza di fallimento da un creditore, la domanda di concordato è un modo per “prendere in mano il gioco” e congelare tutto, costringendo i creditori a trattare nelle sedi concorsuali. Ciò spiega perché molte imprese depositano un concordato all’ultimo minuto, magari per evitare una dichiarazione di fallimento già chiesta: è un diritto del debitore farlo e impone ai creditori di sedersi al tavolo concorsuale.
Rispetto al piano attestato o all’ARD, il concordato non richiede consenso preventivo: il debitore può proporre anche soluzioni drastiche (tagli del capitale di credito) senza aver l’accordo di tutti, confidando di convincere almeno la maggioranza qualificata in sede di voto. Questa è la differenza sostanziale: il concordato è uno strumento “cram-down” per definizione, perché consente di imporre ai creditori dissenzienti la soluzione approvata dalla maggioranza e ritenuta equa dal giudice . Ad esempio, posso proporre di pagare i fornitori chirografari al 40% in 4 anni: magari molti fornitori saranno contrari, ma se la maggioranza (per valore) approva, la minoranza contraria è comunque vincolata e verrà pagata al 40% in 4 anni, dopodiché non potrà pretendere altro.
Tutele per i creditori e limiti: Proprio perché è uno strumento potente per il debitore, la legge pone alcune condizioni a tutela dei creditori: – La proposta deve rispettare le cause di prelazione: i creditori privilegiati (come banca ipotecaria, Fisco, dipendenti) vanno pagati per intero salvo che rinuncino o che il valore di realizzo dei beni su cui hanno privilegio sia inferiore (in tal caso possono essere degradati in parte a chirografo). Non si può, ad esempio, proporre di pagare il 50% a un creditore ipotecario se l’immobile vale sufficiente a soddisfarlo al 100% (salvo egli accetti). – Come già detto, nei concordati liquidatori, almeno 20% ai chirografari e contributo esterno 10%; altrimenti non sono ammissibili . – I creditori chirografari possono essere suddivisi in classi omogenee e trattati diversamente, però senza discriminazioni ingiustificate all’interno delle classi (non posso pagare due fornitori simili in percentuali troppo diverse a meno di motivi oggettivi). La suddivisione in classi è obbligatoria se ci sono creditori con situazioni giuridiche differenziate (tipicamente se ci sono creditori privilegiati degradati). – Serve la relazione di un attestatore indipendente sulla fattibilità e veridicità del piano, che dà conforto ai creditori sul fatto che la proposta è realistica . L’attestatore nel concordato assume un ruolo analogo a quello nel piano attestato, ma la sua relazione viene valutata anche dal Commissario Giudiziale e dal giudice.
Vantaggi e svantaggi (per il debitore): Il vantaggio del concordato è di poter ristrutturare in modo globale l’indebitamento, anche in situazioni disperate dove i creditori non sarebbero mai unanimi ad accettare stralci o dilazioni. Inoltre, offre alti livelli di sicurezza giuridica: dalla protezione dagli attacchi esterni durante la procedura, alla “pace debitoria” a fine procedura (il debitore esce esdebitato dall’omologa, tranne per obbligazioni che la procedura non tocca). Un concordato in continuità ben riuscito può salvare l’azienda e contemporaneamente ridurre i debiti a un livello sostenibile, magari con l’ingresso di nuovi investitori. Dal lato difensivo, è lo strumento più forte: nessun creditore può chiamarsi fuori o sabotare legalmente (possono votare no, ma se sono minoranza perdono, e comunque non possono nel frattempo pignorare nulla).
Lo svantaggio è che il concordato è un processo pubblico, lungo e costoso. L’azienda affronta un esame approfondito (da parte del tribunale, del commissario e dei creditori). La notizia di un concordato diventa di dominio pubblico – fornitori, clienti, concorrenti lo verranno a sapere – con potenziali impatti negativi (es. qualcuno può togliere la fiducia commerciale). In più, fino all’omologa il destino è incerto: se non si raggiungono i voti necessari o il tribunale non omologa, si finisce quasi certamente in liquidazione giudiziale. Durante il concordato l’azienda è sorvegliata e limitata (atti straordinari soggetti ad autorizzazione). Anche i costi non sono trascurabili: compenso del commissario, spese legali, eventuale finanziamento dell’attività in procedura (che però è in prededuzione). Pertanto, il concordato è giustificato quando la crisi è troppo grave o troppo diffusa per essere risolta con accordi volontari. Ad esempio, un’azienda con debiti multiplissimi, patrimonio insufficiente a pagarli, e la necessità di imporre sacrifici significativi (tagli oltre il 50%, attese lunghe) probabilmente dovrà ricorrere al concordato, perché fuori da esso i creditori non accetterebbero spontaneamente tali perdite.
Le novità recenti (2022-2025): Il concordato preventivo è stato aggiornato per recepire la direttiva UE 2019/1023. Tra le novità: la possibilità di omologazione forzata interclassi (cross-class cram down) se il piano è vantaggioso per tutti rispetto al fallimento e approvato da almeno una classe rilevante ; la già citata transazione fiscale “cram down” per superare il veto del Fisco (già introdotta nel 2020) ; e procedure più snelle per concordati minori. Inoltre, il “concordato semplificato” (di cui parleremo tra poco) rappresenta una variante senza voto destinata a casi particolari post-composizione negoziata.
In breve, il concordato preventivo rimane uno strumento complesso ma flessibile: può salvare l’azienda (concordato in continuità) o liquidarla in modo ordinato (concordato liquidatorio), a seconda delle circostanze . Dal punto di vista del debitore indebitato, il concordato è spesso l’ultima spiaggia per evitare il fallimento puro e semplice: se c’è ancora uno spiraglio di soluzione concordata, il concordato permette di perseguirla dando un colpo di spugna sul passato debitorio in caso di successo .
Esempio pratico: Immaginiamo la nostra Azienda di avvolgitrici che, pur con sforzi, non è riuscita a ottenere abbastanza consensi per un accordo stragiudiziale né a evitare l’insolvenza. Decide quindi di presentare un concordato preventivo in continuità diretta: propone ai creditori chirografari il pagamento del 40% in 5 anni, mantenendo l’attività (perché ha un portafoglio ordini ancora buono) e ottenendo nuova finanza da un investitore. Nel piano prevede di pagare integralmente le banche ipotecarie ma a scadenze prorogate, e offre al Fisco il 100% di IVA e ritenute in 2 anni (per legge, nel concordato anche i debiti fiscali possono essere falcidiati ma l’Agenzia dovrà esprimersi; spesso si propone almeno di pagarli con percentuali elevate). L’attestatore valida il piano dicendo che è fattibile (il nuovo investitore apporta liquidità, la produzione genera margini sufficienti). Durante la procedura, l’azienda continua a operare protetta dallo stay: i fornitori vecchi non possono agire, quelli nuovi forniscono solo in contrassegno ma l’azienda li paga regolarmente, i clienti restano perché vedono continuità. Arrivati al voto, il 75% dei crediti vota a favore (le banche e l’investitore-socio votano sì, molti fornitori pure perché preferiscono 40% che niente). Alcuni fornitori e l’INPS magari votano no, ma restano minoranza e vengono comunque legati dall’omologa. Il tribunale omologa rilevando che il piano rispetta la legge (creditori contrari comunque prendono più del 0% del fallimento, c’è l’attestazione). Da quel momento, l’azienda esegue: paga le prime rate, l’investitore versa i fondi promessi, ecc. I creditori incassano secondo scadenze. Dopo 5 anni, l’azienda esce pulita dai debiti pregressi – ha evitato il fallimento attraverso il concordato. Questo scenario, per quanto ottimistico, è la ragione per cui il concordato rimane uno strumento fondamentale.
Concordato semplificato per la liquidazione del patrimonio
Come accennato, esiste una forma particolare di concordato introdotta nel 2021, detta concordato semplificato (art. 25-sexies CCII), pensata come valvola di sfogo della composizione negoziata fallita . In pratica, se l’imprenditore ha tentato la composizione negoziata ma non è riuscito a trovare un accordo con i creditori per salvare l’impresa, può proporre direttamente un concordato liquidatorio senza necessità di voto dei creditori .
Caratteristiche: – Si può accedere a questo concordato solo dopo una composizione negoziata conclusa con esito negativo. Serve infatti la relazione finale dell’esperto della composizione che attesti che non ci sono soluzioni di continuità praticabili . – Il piano deve essere liquidatorio puro: prevede la liquidazione di tutti i beni dell’impresa e la distribuzione del ricavato ai creditori . Non c’è continuazione dell’attività (salvo magari una vendita di azienda in esercizio, ma comunque l’impresa del debitore chiude). – Niente voto dei creditori: I creditori vengono informati e possono comparire in udienza per fare eventuali osservazioni o opposizioni, ma non c’è una votazione assembleare . Questo snellisce la procedura e consente di chiudere in tempi rapidi, evitando i costi di un lungo concordato preventivo con adunanza. – Il tribunale valuta la fattibilità e il requisito che la proposta assicuri ai creditori almeno quanto otterrebbero nella liquidazione giudiziale (il best interest test), oltre all’assenza di frodi. Se tutto è a posto, omologa il concordato semplificato. – Una volta omologato, viene nominato un liquidatore giudiziale (simile a un curatore) che provvede a vendere i beni secondo quanto previsto e distribuire i soldi . In pratica, è come una liquidazione fallimentare ma sotto il cappello di un concordato, con un piano magari già individuato (ad esempio l’imprenditore può avere un’offerta di acquisto per l’intero complesso aziendale e la propone nel concordato semplificato, così il tribunale omologa la vendita a quel prezzo, saltando aste).
Scopo e utilizzo: Questo istituto nasce per evitare che uno sforzo di risanamento fallito porti automaticamente a un fallimento disordinato. Dopo aver tentato la composizione negoziata, l’imprenditore – se non riesce a salvarla – almeno può proporre egli stesso una soluzione liquidatoria ordinata, magari individuando un acquirente per la sua azienda o alcuni beni che massimizzi il valore. Così evita l’alea e i tempi di un fallimento. I creditori non votano, è vero, ma possono opporsi se la ritengono peggiorativa (il giudice comunque deve garantire che prendano non meno del fallimento) .
Dal punto di vista del debitore, il concordato semplificato è un modo per “pilotare” la propria liquidazione in modo meno traumatico. Ad esempio, l’imprenditore può accordarsi con un competitor per cedere l’azienda con tutti i dipendenti a un certo prezzo; se andasse in fallimento, quell’offerta potrebbe svanire o avvenire a minor prezzo. Con il concordato semplificato, invece, blocca quell’offerta nel piano, il tribunale omologa e il liquidatore finalizza la vendita come da proposta, assicurando ai creditori un incasso immediato magari superiore a quello delle aste fallimentari. I creditori privilegiati e prioritari verranno pagati secondo ordine, i chirografari ripartiranno il resto pro quota, esattamente come in un fallimento, ma con in più il fatto che l’azienda è stata venduta in modo più efficiente.
Differenze con concordato preventivo ordinario: Non c’è commissario giudiziale nella fase di ammissione (il tribunale valuta direttamente la proposta), non c’è voto, non è richiesta l’attestazione di un professionista sulla fattibilità (anche se è buona prassi allegare una perizia di stima dei beni per convincere il giudice) . È insomma semplificato sotto vari profili procedurali, ma limitato nel contenuto (solo liquidatorio, niente ristrutturazioni in continuità). Non prevede l’apporto esterno 10% o la soglia 20% – in teoria, ma comunque i creditori devono prendere almeno il valore di realizzo dei beni (non c’è haircut oltre quello). Vista l’assenza di voto, qualcuno l’ha definito “fallimento concordato”: il debitore concorda il modo di liquidare, i creditori subiscono però un concordato senza chiedere il loro consenso (eccetto il controllo del giudice sull’equità) .
Da notare: Il concordato semplificato è riservato a casi di composizione negoziata fallita. Non è uno strumento liberamente accessibile in ogni situazione. Quindi un imprenditore non può saltare la fase di composizione negoziata e proporre subito un concordato semplificato; deve prima aver percorso la strada negoziale, a testimoniare la volontà di trovare una soluzione concordata. Solo se quell’approccio fallisce, allora viene “premiato” con la chance di questo concordato senza voto, per evitare di buttarlo direttamente in fallimento.
Dal punto di vista difensivo: se sei arrivato al punto che la tua azienda non è risanabile, la via del concordato semplificato ti permette comunque di evitare la dichiarazione di fallimento da parte dei creditori e di chiudere tu la partita, come debitore proponente. Questo spesso può essere utile anche alla tua posizione personale: chi chiede volontariamente un concordato o una liquidazione tende ad essere visto meglio (anche ai fini di eventuale esdebitazione personale) di chi viene trascinato forzatamente in fallimento . In più, partecipando attivamente, l’imprenditore può agevolare la procedura (ad esempio consegnando documenti, aiutando a vendere beni) e magari ottenere più facilmente l’esdebitazione dopo la chiusura.
Liquidazione giudiziale (il nuovo “fallimento”)
La liquidazione giudiziale è, in estrema sintesi, la procedura concorsuale liquidatoria avviata quando l’insolvenza dell’imprenditore è conclamata e non vi sono soluzioni alternative di risanamento . Corrisponde al vecchio fallimento, termine che il CCII ha eliminato a favore di una dizione più neutra . La liquidazione giudiziale è considerata l’ultima ratio: tutte le norme del Codice mirano a scongiurarla se possibile , ma se l’impresa non è più recuperabile, rappresenta uno strumento necessario per liquidare i beni residui e distribuire il ricavato ai creditori in modo ordinato e paritario .
Presupposti e iniziativa: Può essere soggetta a liquidazione giudiziale l’impresa fallibile (commerciale sopra certe soglie) in stato di insolvenza attuale . Le soglie dimensionali (ancora quelle della vecchia legge fall.: attivo > €300k, ricavi > €200k, debiti > €500k) restano in vigore transitoriamente , per cui i piccoli imprenditori sotto tali limiti sono esclusi e semmai affrontano procedure di sovraindebitamento. L’insolvenza è definita, come in passato, quale incapacità a soddisfare regolarmente le obbligazioni, manifestata da inadempimenti o altri fatti esteriori (protesti, pignoramenti infruttuosi, fuga/impossidenza dell’imprenditore, ecc.) .
La liquidazione giudiziale si apre su ricorso di uno dei soggetti legittimati: lo stesso debitore (cd. fallimento in proprio), uno o più creditori, o il Pubblico Ministero in casi previsti (es. segnalazioni di autorità di vigilanza, fuga dell’imprenditore) . Tipicamente, sono i creditori insoddisfatti a presentare istanza, depositando un ricorso al tribunale competente e provando lo stato di insolvenza (ad esempio allegando fatture non pagate e verbali di pignoramento negativo). Il tribunale, accertata l’insolvenza e la qualifica soggettiva (fallibilità), dichiara l’apertura della liquidazione giudiziale con sentenza .
Effetti della sentenza di liquidazione: Da quel momento: – L’imprenditore è spossessato dell’amministrazione e della disponibilità dei suoi beni presenti e futuri (salvo i beni impignorabili e i redditi da lavoro futuri in parte) . Si insedia il Curatore nominato dal tribunale, che gestirà l’intero patrimonio. – Viene ordinata la consegna di libri e documenti, e fissati termini per le domande dei creditori. – Stay totale: tutti i creditori concorsuali perdono il diritto di agire individualmente, esecuzioni pendenti si interrompono, pegni/ipoteche su beni del fallito se acquisite nei formalmente se acquisite dopo l’apertura sono nulle . Si apre la fase di accertamento del passivo: i creditori devono presentare domanda di insinuazione entro un termine (di regola 30-90 giorni). – Si formano gli organi della procedura: il giudice delegato e il curatore, oltre al comitato dei creditori che verrà nominato e avrà funzioni consultive . – I debiti cessano di produrre interessi (salvo i privilegiati entro i limiti di capienza). – I contratti pendenti non si sciolgono automaticamente, ma il curatore ha facoltà di subentrare o scioglierli (col placet del giudice) a seconda di cosa convenga alla massa . – Si applicano le azioni revocatorie fallimentari: il curatore può far dichiarare inefficaci alcuni atti compiuti prima del fallimento per recuperare asset nella massa attiva (es. pagamenti di crediti scaduti fatti entro 6 mesi prima, atti dispositivi a titolo oneroso con sproporzione fatti entro 1 anno, atti gratuiti entro 2 anni, ecc., come da artt. 166-168 CCII) . Nota: i tempi di revocatoria nel CCII sono stati ridotti rispetto al passato (era 1 anno/6 mesi vs 2 anni/1 anno), per dare più certezza alle transazioni. Inoltre, restano esenti i pagamenti e atti compiuti in esecuzione di strumenti concordatari omologati o piani attestati: ad esempio, se un atto era parte di un concordato omologato o di un piano attestato, non è revocabile . – L’imprenditore fallito (soprattutto se persona fisica, come in imprese individuali) subisce conseguenze personali: ha l’obbligo di collaborazione, di essere a disposizione per informazioni, eventuali restrizioni nei movimenti (può essergli revocato il passaporto). Alcuni effetti afflittivi del vecchio fallimento sono stati eliminati (es. non esiste più l’istituto della riabilitazione civile né le pene pecuniarie) . Rimane comunque lo stigma e soprattutto la possibilità di azioni penali: se emergono fatti di distrazione di beni, false scritture, preferenze dolose ecc., l’imprenditore fallito potrà essere perseguito per bancarotta fraudolenta o preferenziale.
Svolgimento e chiusura: La procedura di liquidazione prosegue con: – La formazione dello stato passivo (il giudice verifica le domande dei creditori e decide chi ammettere e per quanto) . – La predisposizione da parte del curatore di un programma di liquidazione (entro 180 giorni) su come intende vendere i beni – aste, trattative, esercizio provvisorio, ecc. – con approvazione del comitato dei creditori . – L’effettiva vendita dei beni e recupero dei crediti, conversione in denaro. – I riparti di denaro ai creditori secondo l’ordine delle cause di prelazione: prima i creditori prededucibili (costi della procedura, crediti sorti dopo l’apertura se autorizzati, finanziamenti accordati in certe procedure pre-fallimentari, ecc.), poi i privilegiati (per grado), infine i chirografari se avanza qualcosa. – Esaurito l’attivo (o se non c’è nulla da liquidare), il curatore presenta un rapporto finale e il tribunale dichiara chiusa la procedura.
Esdebitazione del fallito: Una delle innovazioni del CCII è la semplificazione dell’esdebitazione. Ora, trascorsi 3 anni dalla chiusura della liquidazione giudiziale, il debitore persona fisica è liberato di diritto dai debiti residui non soddisfatti (salvo che sia stato condannato per reati concorsuali gravi) . Non occorre più presentare una specifica istanza e dimostrare la propria meritevolezza (come si doveva fare con la legge fallimentare); l’esdebitazione diventa quasi automatica, a meno di opposizione di creditori per indegnità (casi di frode conclamata) . Addirittura, è prevista un’esdebitazione anticipata del debitore incapiente: se il debitore non ha nulla da offrire ai creditori (zero attivo), può ottenere la liberazione dai debiti subito dopo la chiusura del fallimento, senza attendere 3 anni . Queste norme riflettono la filosofia di dare al fallito onesto una seconda chance, allineandosi alle best practice europee.
Ciò significa che, se la nostra azienda di avvolgitrici fosse una ditta individuale e fallisse, il titolare potrebbe aspirare, dopo la chiusura, a ripartire pulito dai debiti residui (a patto di non aver commesso irregolarità gravi). Se invece parliamo di società (S.r.l., S.p.A.), la società in liquidazione giudiziale una volta chiusa viene cancellata e i debiti insoddisfatti restano inesigibili nei confronti della società (che non esiste più). I soci non rispondono personalmente dei debiti sociali (principio della responsabilità limitata) salvo abbiano prestato garanzie personali o salvo le azioni di responsabilità.
Azione di responsabilità contro amministratori e soci: Nel fallimento, spesso il curatore esercita l’azione di responsabilità verso amministratori (ex art. 2476 c.c. per S.r.l. o art. 2394 c.c. per danno a creditori) per fatti come violazione degli obblighi di conservazione del patrimonio sociale, prosecuzione abusiva dell’attività aggravando il dissesto, mancata tempestiva convocazione soci in caso di perdita capitale, ecc. Gli amministratori, se riconosciuti colpevoli di mala gestio, possono essere condannati a risarcire i danni (somme che il curatore poi ripartirà ai creditori). Anche i sindaci o revisori possono rispondere se hanno omesso di vigilare. Inoltre, se i soci hanno percepito utili fittizi o restituzioni illegittime di capitale, il curatore può chiederne la restituzione. Quindi la liquidazione giudiziale non è indolore per chi ha causato la crisi: c’è un serio rischio di conseguenze patrimoniali e penali.
In sintesi, per il debitore: la liquidazione giudiziale è ciò che si vuole evitare, se possibile. Una volta aperta, il debitore perde il controllo totale dell’impresa e dei beni. Ogni decisione passa al curatore, il quale agirà nell’interesse dei creditori. Dal punto di vista di “difendersi”, c’è poco da fare: il focus si sposta piuttosto sulla collaborazione per minimizzare i guai (ad es. cooperare col curatore può evitare accuse di bancarotta, e facilitare l’esdebitazione). Tuttavia, può esserci il caso in cui è lo stesso imprenditore a chiedere volontariamente la liquidazione giudiziale (fallimento in proprio) , perché conscio di essere insolvente e magari preferisce una soluzione trasparente e rapida. Farlo volontariamente a volte può velocizzare la fine dell’incubo e, come detto, presentare l’imprenditore in una luce di correttezza che può favorirlo (soprattutto per l’esdebitazione e per evitare l’accusa di bancarotta semplice per tardiva richiesta) . Ovviamente, questo vale se ogni tentativo di risanamento è inutile: è il famoso gettare la spugna con dignità.
Collegamento con gli altri strumenti: La liquidazione giudiziale entra in gioco se: – I tentativi di concordato o accordo falliscono (ad es. se la proposta di concordato non ottiene le maggioranze, il tribunale dichiara il fallimento). – L’imprenditore non attiva alcuno strumento e uno o più creditori lo portano in tribunale e ottengono la dichiarazione di fallimento. – In alcuni casi patologici, anche durante una composizione negoziata o concordato, se emergono nuovi fatti di insolvenza grave, il tribunale può interrompere quelle procedure e aprire la liquidazione (ipotesi rara, ma il CCII la contempla se c’è pregiudizio grave per i creditori). – Nel caso di concordato semplificato non omologato o non eseguito, c’è uno scivolo verso la liquidazione giudiziale.
Dunque, la liquidazione giudiziale è sempre sullo sfondo come minaccia: se nessuna delle misure di risanamento funziona, è il capolinea.
Nota: Per dovere di trattazione avanzata, ricordiamo che il CCII prevede anche la liquidazione controllata per i debitori non fallibili (procedura analoga alla liquidazione giudiziale ma su istanza del debitore o del liquidatore volontario, ex legge sovraindebitamento). Ma nel contesto di un’azienda di dimensioni rilevanti come presumiamo (fabbrica di macchinari) ciò non si applicherebbe. Lo stesso dicasi per il concordato minore o ristrutturazione dei debiti del consumatore – strumenti specifici per piccolissime imprese o persone fisiche, non trattati qui.
Strategie pratiche per difendersi: come scegliere la soluzione giusta
Abbiamo visto il ventaglio di strumenti disponibili. Dal punto di vista dell’imprenditore-debitore, la sfida è capire quale sia più adatto alla propria situazione e come muoversi operativamente per massimizzare le probabilità di successo (o almeno minimizzare i danni). Di seguito forniamo alcune linee guida strategiche basate su scenari tipici e sulle best practice:
- Valutare lo stadio della crisi: Se la crisi è ancora reversibile (l’azienda ha prospettive di recupero con interventi mirati, l’insolvenza non è conclamata), conviene privilegiare strumenti negoziali e stragiudiziali. Ad esempio, un’azienda con prodotti validi ma solo un problema di liquidità temporanea potrebbe risolversi con un piano attestato e nuova finanza. Se invece la crisi è grave ma gestibile solo con tagli importanti, il concordato diventa quasi obbligato (specie se servono falcidie non consensuali). Quando la crisi è irreversibile (azienda non competitiva, mercati perduti, ecc.), forse è meglio optare per una liquidazione guidata (concordato semplificato se compon negoziata già tentata) per evitare l’erosione ulteriore di valore.
- Mappare la struttura del debito e i creditori chiave: Una regola fondamentale: conosci i tuoi creditori. Bisogna analizzare chi detiene la fetta maggiore del debito e qual è la loro attitudine. Qualche scenario:
- PMI con poche banche esposte: Se, ad esempio, 3 banche rappresentano il 70% del debito e sono disponibili a dialogare, si può provare con un piano attestato coinvolgendo soprattutto loro . Spesso, poche banche collaborative = piano attestato preferibile, magari incardinato dentro una composizione negoziata per ottenere il supporto tecnico e la protezione temporanea .
- Grande impresa con pool di banche e obbligazionisti: Strutture complesse con debiti finanziari diffusi (es. obbligazioni, bondholders) richiedono di norma accordi omologati o concordati. Ad esempio, in presenza di bondholder diffusi non negoziabili singolarmente, un concordato (con classi dedicate) o un accordo di ristrutturazione con rappresentanti è opportuno. Molte banche e obbligazionisti = accordo di ristrutturazione se c’è il 60% d’accordo, oppure concordato se serve coinvolgerle in classi e forzarne alcune .
- Debiti prevalentemente verso fornitori: Se l’80% del debito è commerciale (fornitori, magari frammentati) e l’azienda è ancora operativa, un concordato in continuità può essere indicato, perché consente di imporre una percentuale a tutti i fornitori e allo stesso tempo continuare a lavorare (gestendo i fornitori essenziali in classe separata o pagandoli per competenze post-filing). Con soli accordi privati sarebbe arduo convincere decine di fornitori su base volontaria.
- Presenza di debiti fiscali e contributivi rilevanti: Se gran parte del debito è con Erario/INPS e non ci sono risorse per pagarli integralmente, l’unica via è il concordato con transazione fiscale (o un accordo di ristrutturazione col cram-down fiscale) che permetta di diluirli o falcidiarli con l’avallo (o forzatura) del tribunale . Fuori dalle procedure, l’Agenzia Entrate non accetta stralci, dunque un piano attestato sarebbe inefficace se c’è ad es. un debito IVA enorme non copribile .
- Debiti verso dipendenti (TFR, stipendi): Questi creditori hanno tutele e un fondo di garanzia. In un concordato, i dipendenti (per le spettanze di lavoro) vanno pagati al 100% entro certi limiti di privilegio, oppure interviene il fondo INPS. Non possono essere falcidiati nelle loro componenti privilegiate. Quindi, la loro presenza non evita il concordato (che li tutela), ma bisogna pianificare di soddisfarli adeguatamente in qualsiasi scenario (anche in piano attestato di solito li si paga integralmente, sia per motivi legali che etici). In pratica, i debiti verso dipendenti raramente sono l’ago della bilancia nella scelta dello strumento, se non per l’aspetto liquidità immediata.
- Necessità di protezione immediata: Se l’azienda sta per essere travolta da azioni esecutive (pignoramenti in corso, istanze di fallimento pendenti), e non c’è modo di concordare una moratoria spontanea con tutti, la priorità è ottenere una protezione legale rapida. Strumenti:
- Domanda di concordato “in bianco”: permette di ottenere lo stay immediato e fino a 120+60 giorni per presentare la proposta definitiva (da usare se si ha un’idea di concordato ma serve tempo a stenderlo).
- Composizione negoziata con misure protettive dal tribunale: se si preferisce approccio negoziale, si può presentare l’istanza di composizione e contestualmente chiedere al tribunale misure protettive (art. 20 CCII) che blocchino le azioni esecutive per max 4 mesi . Ciò dà respiro mentre l’esperto aiuta a negoziare.
- Accordo di ristrutturazione: se l’accordo è pronto e il 60% consenziente, depositarlo subito in tribunale consente di chiedere lo stay sui creditori estranei pendente omologa (come prevede l’art. 54 CCII).
In sostanza, se hai bisogno di fermare le aggressioni, devi entrare in una procedura giudiziale (concordato o accordo) oppure almeno in una composizione negoziata chiedendo protezione. Il piano attestato, da solo, non ferma automaticamente i pignoramenti , quindi non è lo strumento per una crisi già sfociata in aggressioni; può funzionare solo se i creditori sono cooperativi spontaneamente.
- Valutare costi e risorse disponibili: Alcune soluzioni sono più costose e complesse di altre. Un concordato richiede di poter sostenere costi procedurali e di avere almeno una struttura amministrativa in grado di gestirlo. Se l’azienda è molto piccola e priva di consulenti, potrebbe essere sopraffatta da un concordato e forse paradossalmente conviene la via del sovraindebitamento o liquidazione diretta (ma qui parliamo di PMI strutturate, quindi in genere hanno il supporto). Il piano attestato è quello meno costoso (si paga solo l’attestatore e qualche consulente, non c’è tribunale né organi da mantenere). La composizione negoziata ha costi ridotti: l’esperto è pagato in parte con fondi pubblici per PMI, e comunque è prededucibile . Quindi se l’azienda ha risorse limitate per affrontare un lungo iter, iniziare con la composizione negoziata può essere saggio: costa poco avviarla e magari si risolve così; se non va, poi si passa al concordato semplificato (ancora modesto come costi in confronto al normale). Al contrario, se l’azienda ha molte attività da gestire e può permetterselo, un concordato ordinario può massimizzare le chance di ristrutturazione a scapito dei costi.
- Combinazione degli strumenti (approccio graduale): Spesso la strada ottimale è usare in sequenza più strumenti. Ad esempio:
- Composizione negoziata come primo step: è riservata e volontaria, consente di capire se c’è spazio di accordo. Durante la composizione, con l’aiuto dell’esperto, l’imprenditore può elaborare un piano di risanamento o un accordo. Molte volte la composizione negoziata funge da incubatore per un piano attestato . Se nella composizione i creditori chiave si convincono, si sottoscrive un piano attestato lì dentro e lo si porta avanti.
- Se la negoziazione riesce, esito positivo: può sfociare in un accordo extragiudiziale (piano attestato firmato e attestato, accordi bilaterali) . Oppure, se opportuno, direttamente in un accordo di ristrutturazione da omologare o addirittura in un concordato preventivo di ampio respiro (magari emerso come necessità). L’importante è che la composizione dà tempo e struttura per negoziare sotto protezione .
- Se la composizione fallisce (esito negativo), l’imprenditore non è lasciato senza rete: come visto, può proporre il concordato semplificato per liquidare . Questo è un caso di combinazione: composizione negoziata + concordato semplificato. Alternativamente, potrebbe dire “la composizione non ha funzionato ma ho convinto almeno il 60% dei creditori, faccio un accordo 182-bis e lo omologo” – anche quello è un utilizzo successivo.
- In ogni caso, tenere presente l’opzione liquidativa volontaria: se capisco che non c’è verso di salvarla, posso sempre optare (prima che mi dichiarino fallito i creditori) per chiedere io la liquidazione giudiziale. Questo raramente è preferito, ma è comunque una strategia difensiva in alcuni contesti: evita accuse di aver tardato, e chiude la vicenda più rapidamente, consentendo di ripartire dopo 3 anni con esdebitazione.
In generale, i consulenti suggeriscono un approccio graduale e modulare: tentare prima soluzioni meno invasive e più rapide (se hanno chance), e solo se queste non bastano, salire di livello. Ad esempio, tentare un piano attestato con pochi attori; se uno o due creditori non aderiscono e bloccano tutto, allora convertire in un accordo omologato per forzarli; se neanche così si riesce (ad es. troppi piccoli creditori ingestibili), allora concordato preventivo. Oppure: iniziare con composizione negoziata (low cost, potenzialmente risolutiva in 3-4 mesi) e riservata; se emergono spiragli, concludere magari con un accordo di ristrutturazione o piano; se non funziona, almeno sei in posizione di forza per fare un concordato semplificato liquidatorio prima che i creditori ti facciano fallire.
Infine, un consiglio chiave: farsi affiancare da professionisti esperti. Gestire una crisi è multidisciplinare (legale, finanziario, operativo). È illusorio pensare di poter “fare da soli”. Un buon avvocato specializzato in crisi e un buon commercialista/financial advisor sono alleati indispensabili per navigare tra questi strumenti complessi . Inoltre, mostrarsi organizzati e ben consigliati aumenta la fiducia dei creditori e la credibilità delle proposte.
Nel prossimo paragrafo illustreremo alcune simulazioni pratiche basate su aziende tipo (tra cui proprio un’azienda manifatturiera come Alfa S.r.l. e una scenario di allerta Gamma S.p.A.) per vedere come queste strategie si applicano sul campo.
Simulazioni pratiche di casi (PMI italiane)
Per concretizzare i concetti esposti, presentiamo alcune simulazioni pratiche ispirate a casi tipici di PMI italiane in crisi. Questi esempi, pur semplificati, mostrano i passaggi operativi e le soluzioni che possono emergere.
Esempio 1: Alfa S.r.l. – PMI manifatturiera in crisi di liquidità (risanamento con piano attestato)
Scenario: Alfa S.r.l. produce macchinari per l’automazione del packaging (avvolgitrici industriali). Fatturato €10 milioni annui, 50 dipendenti. Negli ultimi due anni, a causa del calo ordini nel settore e rincari delle materie prime, Alfa ha subito perdite e tensioni di cassa. Ha accumulato: – Debiti bancari: €5 milioni totali. In particolare, un mutuo chirografario residuo €2M con Banca1 (rata €100k/trimestre, ultimamente ne ha saltate due) e un fido di cassa €2M con Banca2 (usato per €1.5M). – Debiti verso fornitori: €1.2M, con ritardi medi di 120 giorni; molti fornitori hanno inviato solleciti e minacciano sospensione consegne. – Debiti verso Erario: €500k tra IVA non versata e contributi INPS arretrati. – I soci hanno investito tutto il capitale e ora l’azienda ha patrimonio netto negativo (capitale < 0). Tuttavia, ci sono nuove commesse potenziali in arrivo (contratti in trattativa per fornire macchine a un produttore di auto elettriche), e i soci sarebbero disposti a ricapitalizzare se le banche concedono respiro.
Crisi: Alfa è di fatto insolvente: ha già saltato due rate mutuo, l’Agenzia Entrate-Riscossione ha emesso intimazioni per i debiti fiscali e alcuni fornitori minacciano azioni legali . La produzione rischia lo stop per mancate forniture.
Obiettivo del debitore: evitare la chiusura, risanare l’azienda e riprendere la produzione approfittando delle nuove commesse in vista. Si vuole un accordo che ristrutturi i debiti senza procedura concorsuale formale (che spaventerebbe i nuovi clienti), possibilmente tramite un piano attestato.
Passi intrapresi:
- Consulenza e predisposizione piano: Alfa incarica un advisor finanziario e un legale esperto in crisi. Con loro, elabora un piano di risanamento quinquennale:
- I soci si impegnano a immettere €1 milione di nuovi fondi (capitale fresco) per ricostituire il patrimonio netto e pagare debiti urgenti .
- Banca1: proponiamo di allungare il mutuo di ulteriori 3 anni riducendo la rata (da €100k/trimestre a €60k). In cambio Banca1 chiede qualche garanzia: si offre un pegno su un macchinario e l’intervento di un consorzio fidi a garanzia .
- Banca2: sul fido (scoperto €1.5M su 2M) si propone di convertirne metà (€750k) in un finanziamento a 5 anni, magari garantito dallo Stato (Fondo Centrale MCC), e di ripristinare la restante metà come linea operativa per il circolante. Banca2 chiede impegno dei soci a non distribuire utili finché il debito non rientra .
- Fornitori strategici (quelli vitali per la produzione, tot. €800k su 1.2M): si propone un saldo e stralcio al 50%: pagare il 50% del dovuto in 12 mesi e stralciare il restante 50%. Per convincerli, Alfa offre di mantenerli come fornitori preferenziali per future commesse e magari concede strumenti come warrant o piccole quote societarie in segno di partnership .
- Fornitori minori (€400k): da pagare integralmente entro 6 mesi (usando parte dei fondi soci) .
- Erario: Alfa ha già chiesto (e ottenuto) una rateazione su €300k di cartelle esattoriali in 72 rate; il residuo IVA non ancora a ruolo (€200k) verrà pagato con la nuova finanza dei soci e mediante compensazioni con eventuali crediti d’imposta . Quindi il piano prevede di regolarizzare il debito fiscale integralmente entro 1 anno, per ottenere il DURC regolare e togliere ipoteche.
- Efficientamento: per migliorare la cassa, Alfa decide di vendere un capannone non strategico (valore stimato €700k) entro 12 mesi , e di ridurre il personale di 5 unità (operai prossimi alla pensione, tramite accordo incentivato) così da ridurre il costo del lavoro del 10% .
- Previsioni future: con le nuove commesse EV in arrivo, Alfa stima di tornare a un EBITDA positivo di €1M/anno dal secondo anno, con crescita successiva del 5% annuo . Queste stime supportano la possibilità di rimborsare i debiti ristrutturati secondo il piano.
- Negoziazione con i creditori: Alfa espone informalmente questo piano alle banche e ai fornitori chiave:
- Le banche reagiscono positivamente in linea di principio, dato che i soci mettono soldi e c’è supporto del Fondo centrale. Banca1 chiede formalmente pegno su un macchinario CNC valutato €300k, Banca2 chiede di attivare la garanzia MCC (si può fare con l’aiuto di un Confidi) .
- I fornitori strategici inizialmente sono scettici sullo stralcio 50%, ma accettano se vedono che i soci investono e che la continuità dell’azienda li avvantaggia per futuri ordini. Si fanno firmare da Alfa delle “lettere di intenti” in cui Alfa promette le condizioni per future forniture e i fornitori si impegnano allo stralcio condizionato all’attuazione del piano .
- I fornitori minori accettano il pagamento integrale a 6 mesi (in fondo ottengono tutto con solo un po’ di ritardo, è ragionevole).
- L’Agenzia Entrate e l’INPS non sono attori attivi nella negoziazione (non concedono riduzioni extragiudiziali), ma Alfa, tramite il suo consulente fiscale, ottiene formalmente la rateazione massima per le cartelle (72 mesi) e calcola che potrà pagarla con i fondi soci e risparmi costi.
- Coinvolgimento attestatore: Alfa incarica il dott. Rossi, commercialista indipendente con esperienza, come attestatore. Rossi analizza i bilanci, verifica il valore del capannone (chiede una perizia giurata per prudenza) e la credibilità delle commesse nuove (fa analisi contratti in discussione). Egli redige la relazione di attestazione dove certifica che:
- I dati contabili di Alfa sono veritieri, salvo piccole rettifiche (ha controllato che non ci siano buchi nascosti).
- Il piano è fattibile: i soci hanno già depositato €1M su un conto vincolato (escrow) come impegno concreto ; le banche hanno trasmesso lettere di assenso condizionato (pre-accordi) alle modifiche del debito; i fornitori principali hanno firmato accordi preliminari di transazione (per loro ha senso perché perderebbero Alfa come cliente in caso di fallimento e recupererebbero forse meno) .
- Effettua analisi di sensibilità: nota che la nuova commessa EV è cruciale; se tardasse di 6 mesi, l’azienda reggerebbe comunque grazie alla liquidità dei soci e ai tagli costi, ma se non arrivasse affatto, bisognerebbe pensare a un ridimensionamento più forte (scenario che esula dal piano ma va menzionato) .
- Evidenzia che il piano destina risorse anche a sanare aspetti di compliance: ad esempio, Alfa aveva rimandato alcune manutenzioni ai macchinari mettendo a rischio la sicurezza; con €100k dei nuovi fondi soci, sistemerà questi adeguamenti (questo era infatti necessario per togliere una sanzione ASL pendente) . Ciò dà maggiore credibilità perché mostra una visione a 360°.
Rossi conclude che, a suo giudizio, il piano appare idoneo a risanare Alfa S.r.l. e riequilibrare la sua struttura finanziaria in modo sostenibile.
- Formalizzazione accordi e attestazione: Sulla base di ciò:
- Alfa firma accordi vincolanti con i fornitori: transazioni omologhe in cui si sancisce “pagamento 50% in 12 mesi, saldo a zero, condizionate all’effettiva esecuzione del piano attestato” .
- Banca1 firma un addendum al contratto di mutuo con il nuovo piano di ammortamento e ottiene il pegno sulla macchina CNC (valore €300k) .
- Banca2 predispone il nuovo contratto di finanziamento con garanzia statale (ex L.662/96, Fondo MCC), condizionato all’attestazione positiva, e si impegna a lasciare aperto il resto del fido .
- I soci formalizzano la delibera di aumento di capitale per €1M, da liberare appena il piano sarà dichiarato efficace .
- Tutti questi documenti vengono allegati al piano. Rossi firma l’attestazione, datata e asseverata, e Alfa deposita il piano attestato con attestazione presso il Registro delle Imprese per dare pubblicità e blindare i benefici (vuole la detassazione sopravvenienze e la certezza data certa) .
- Esecuzione del piano: Immediatamente dopo:
- I soci versano l’aumento di capitale di €1M sul conto della società (erano pronti in escrow) .
- Con questi fondi freschi, Alfa paga subito: €200k ai fornitori minori (azzerando quel debito), €300k al Fisco per saldare l’IVA scaduta (ottenendo così un DURC regolare e rimuovendo ipoteche esattoriali), e €100k per effettuare le manutenzioni straordinarie di sicurezza sui macchinari . In tal modo l’azienda mette a posto le urgenze operative.
- Banca2, visto l’attestato depositato, eroga il nuovo finanziamento garantito e contestualmente riduce il fido disponibile; Banca1 incassa piccole commissioni per la ristrutturazione e vede regolarizzarsi le rate (con l’introito soci, Alfa paga immediatamente le due rate arretrate) .
- Nei successivi 3 mesi, grazie a questa iniezione di fiducia, la posizione finanziaria di Alfa si normalizza: i fornitori riprendono a rifornire (fiduciosi del piano in atto, e perché vedono i primi pagamenti arrivare puntuali) ; i dipendenti, rassicurati dal rientro delle manutenzioni e dal pagamento puntuale degli stipendi correnti, lavorano con motivazione; i nuovi clienti EV, verificata la sistemazione del DURC e la stabilità ritrovata, confermano gli ordini in trattativa.
Alfa S.r.l. è così riuscita a difendersi dai creditori (nessuno ha più interesse a fare cause, visto che il piano li soddisfa in modo concordato) e a rilanciarsi evitando procedure concorsuali pubbliche. In caso di eventuale successivo default (che ovviamente nessuno auspica), gli atti fatti ora sarebbero protetti da revocatoria e l’amministratore non verrebbe accusato di preferenze per aver pagato quei fornitori (grazie all’art. 166 e 324 CCII) .
Questo esempio evidenzia come un piano attestato ben costruito, con il concorso di soci e la disponibilità di (pochi) creditori principali, possa risolvere una crisi complessa evitando il fallimento. Naturalmente, è servita volontà cooperativa: pochi creditori e tutti ragionevoli. Se uno solo dei soggetti chiave (es. Banca2 o un fornitore strategico) si fosse opposto in modo irriducibile, Alfa avrebbe dovuto considerare un accordo di ristrutturazione o concordato per forzare quel soggetto (ad esempio, omologare a maggioranza).
Esempio 2: Beta S.p.A. – Crisi finanziaria con più banche (accordo 182-bis)
Scenario: Beta S.p.A. è un’azienda di medie dimensioni (fatturato €50M) costruttrice di impianti di confezionamento. Ha 5 banche finanziatrici (esposizione totale €20M, ognuna con varie linee) e un portafoglio di fornitori internazionali (debiti commerciali €8M). La crisi di Beta è dovuta a un investimento sbagliato in un nuovo stabilimento all’estero, che ha drenato cassa senza ritorno. Si trova con debiti bancari insostenibili e le banche hanno iniziato a revocare i fidi. Beta però ha ordini e un business ancora valido se si riduce il debito.
Soluzione scelta: Beta valuta che negoziare singolarmente con 5 banche sarebbe dispersivo, e preferisce un approccio collettivo. Decide di perseguire un Accordo di ristrutturazione dei debiti (ARD) con omologa tribunale, puntando al coinvolgimento del 60% delle banche: – Beta incarica un advisor che organizza un tavolo con tutte le banche (formazione di un “pool”). Con 3 banche maggiori (che detengono il 70% del debito) raggiunge un accordo su manovra: conversione di €5M debito in capitale sociale (le banche diventano azioniste al 30%), proroga scadenze per il resto, e stralcio interessi moratori. – 2 banche minori (30% debito) non aderiscono perché vogliono rientrare subito e non essere azioniste. – Raggiunto il 70% di adesioni, Beta deposita l’accordo in tribunale ex art.57 CCII. Chiede misure protettive per bloccare eventuali azioni delle 2 banche dissenzienti (che infatti minacciavano di fare decreto ingiuntivo). – L’attestatore certifica che le due banche estranee saranno pagate integralmente entro 120 giorni dall’omologa grazie a una nuova linea fornita dalle 3 banche aderenti (che “prestano” a Beta soldi per pagare le altre). – Il tribunale omologa l’accordo: l’ARD diventa efficace e vincolante per le parti. Le 3 banche diventano socie e apportano nuova finanza; le 2 banche minori ricevono entro 4 mesi il 100% del credito (sono state “liquidate” fuori). – Beta evita il fallimento e, con la nuova struttura (debito ridotto, soci-banche che la sostengono), riprende l’attività. L’accordo omologato consente di chiudere il contenzioso anche con i fornitori (che intanto, vedendo le banche a bordo, accettano un piano di rientro semplice).
Questo scenario evidenzia l’utilità di un accordo ex 182-bis per vincolare un gruppo di creditori e usarlo come veicolo di una manovra finanziaria (conversione debiti in capitale, ecc.), senza passare per un costoso concordato che avrebbe coinvolto anche fornitori e altri stakeholder inutilmente.
Esempio 3: Gamma S.p.A. – Allerta esterna e composizione negoziata
Scenario: Gamma S.p.A., settore edilizia (fatturato €30M), subisce un brusco rallentamento dei cantieri nel 2024. Inizia ad accumulare debiti IVA e contributivi. A metà 2025, Gamma ha €500k di IVA non versata (due trimestri) e €200k di contributi arretrati. Inoltre ha debiti verso subfornitori e leasing per macchinari.
Allerta: L’Agenzia Entrate invia a Gamma, a fine luglio 2025, una PEC di segnalazione di allerta ex art. 25-novies CCII, poiché ha rilevato il debito IVA > €5k scaduto oltre 60 giorni . Anche l’INPS invia segnalazione per i contributi > €15k non pagati da 3 mesi . Nella PEC, i creditori pubblici invitano Gamma ad attivare la composizione negoziata . La PEC è inviata per conoscenza anche al collegio sindacale di Gamma .
Reazione dell’organo di controllo: Il collegio sindacale, ricevuta la segnalazione, convoca subito il CdA di Gamma evidenziando che la situazione è grave e va gestita . Richiamano l’obbligo di attivarsi e segnalano che, se il CdA non fa nulla, loro dovranno tutelarsi (in estrema ratio anche segnalando al tribunale ex art. 2409 c.c.) .
Azione dell’azienda: Il CdA di Gamma, pungolato, decide di aderire all’invito e presenta a settembre 2025 un’istanza di composizione negoziata sulla piattaforma online . Carica i documenti richiesti (bilanci, elenco debiti, relazione sulla crisi) e compila l’autodiagnosi che evidenzia più indicatori di allerta spia rossa . Il test di perseguibilità mostra comunque che con opportune misure (vendita di un terreno, taglio costi) Gamma potrebbe risanarsi: quindi si procede.
Un esperto indipendente viene nominato dalla Camera di Commercio entro 5 giorni . L’esperto esamina i dati e convoca immediatamente i vertici di Gamma .
Svolgimento della composizione: L’esperto identifica che Gamma può essere salvata se: – Riesce a ottenere una nuova linea di credito per completare alcuni cantieri che frutteranno incassi. – Diluisce il debito fiscale su più anni. – Cede un magazzino inutilizzato per fare cassa.
L’esperto facilita incontri tra Gamma e le banche: convince la banca principale a concedere un piccolo finanziamento in prededuzione (grazie al fatto che c’è la cornice protetta della composizione, la banca è disposta poiché sarà prededucibile art. 10 CCII). L’esperto inoltre suggerisce a Gamma di predisporre un piano di risanamento. Non c’è tempo per un piano attestato corposo, ma orienta Gamma a qualcosa di simile.
Misure protettive: Gamma chiede al tribunale misure protettive: il tribunale emette decreto che sospende i termini di pagamento dei debiti fiscali e blocca temporaneamente le azioni esecutive dei subfornitori per 3 mesi, mentre la composizione si svolge .
Esito positivo: Dopo 2 mesi di negoziazioni guidate: – I subfornitori (crediti €2M) accettano un accordo stragiudiziale: 70% entro 6 mesi (grazie alla prevista vendita del magazzino e incassi cantieri) e 30% stralciato. – L’Agenzia Entrate, in sede di composizione, anticipa che aderirà a una transazione fiscale se Gamma presenterà concordato con pagamento almeno del 50% dell’IVA (c’è il correttivo-ter che consente di discuterne già in composizione). – Viste le soluzioni trovate, l’esperto suggerisce di formalizzare tutto in un accordo di ristrutturazione ex art.57 CCII. Gamma ha ormai il 75% di creditori finanziari e fornitori consenzienti, quindi decide di chiedere il “concordato semplificato” per liquidare il magazzino e soddisfare tutti.
In questo caso, la composizione negoziata ha funzionato come salvagente: ha evitato che le segnalazioni di allerta si traducessero in un fallimento (il tribunale, vedendo gamma attiva, non ha preso provvedimenti d’ufficio). Ha consentito di elaborare una soluzione negoziale con l’aiuto dell’esperto e di bloccare nel frattempo i creditori. Gamma è riuscita a evitare la liquidazione giudiziale perché ha reagito all’allerta tempestivamente .
Se invece Gamma fosse rimasta inerte, dopo qualche mese i sindaci probabilmente avrebbero segnalato il caso al PM e il tribunale avrebbe aperto la liquidazione giudiziale, e gli amministratori sarebbero stati accusati di aver aggravato il dissesto ignorando l’allarme .
Questi esempi evidenziano: – Il valore di un piano attestato per PMI industriali con pochi grandi creditori. – L’utilizzo di un accordo di ristrutturazione quando serve coinvolgere formalmente molte banche. – L’efficacia della composizione negoziata come strumento di allerta e prevenzione, e i possibili esiti (accordo o concordato semplificato).
Domande Frequenti (FAQ)
Di seguito riportiamo alcune delle domande più frequenti relative alle situazioni di aziende indebitate e agli strumenti di difesa, con risposte concise per chiarire i dubbi pratici più comuni:
- D: La mia azienda (S.r.l.) è sommersa dai debiti e un fornitore ha già presentato istanza di fallimento. Posso ancora evitare la liquidazione giudiziale?
R: Sì, hai ancora strumenti a disposizione, ma devi agire subito. Se un creditore ha chiesto la liquidazione giudiziale (fallimento), hai tempo fino all’udienza per presentare una domanda di concordato preventivo o proporre un accordo di ristrutturazione . La presentazione di un ricorso di concordato (anche “in bianco”) obbliga il tribunale a sospendere la decisione sull’istanza di fallimento . In pratica, ti consente di prendere in mano la situazione. Dovrai poi ottenere l’ammissione al concordato e procedere secondo il piano proposto. In alternativa, se hai già un accordo col 60% dei creditori, puoi depositare un accordo ex art.57 CCII e chiedere la sospensione delle azioni esecutive. L’importante è non presentarsi passivi all’udienza: usare questi strumenti difensivi è un tuo diritto e può salvare l’azienda dal fallimento immediato. - D: Quali debiti devo prioritariamente pagare per evitare guai peggiori?
R: Devi dare priorità ai debiti che possono provocare conseguenze irreversibili per l’azienda o per te. In primis, i debiti verso dipendenti (salari, TFR): non pagarli può portare a ingiunzioni e crea tensioni interne; inoltre parte di essi è coperta da privilegio, quindi vanno comunque soddisfatti anche in concorso. Poi i debiti fiscali con profili penali: l’IVA e le ritenute non versate oltre le soglie di legge (IVA >€250k annuo, ritenute >€150k) espongono l’amministratore a reati tributari. È quindi saggio cercare di ridurre sotto soglia questi arretrati, ad esempio attraverso versamenti (anche tardivi) o compensazioni. In generale, mantieni correnti i debiti che attengono alla continuità aziendale: fornitori strategici (per evitare stop produzione) e utenze essenziali. Viceversa, debiti finanziari o verso fornitori non critici potrebbero essere temporaneamente lasciati indietro se stai negoziando una ristrutturazione (ovviamente informandoli e cercando un accordo di standstill). Infine, considera che eventuali garanti personali (fideiussioni) fanno sì che, se non paga l’azienda, possono aggredire te; quindi se hai garanzie personali attivate, anche quei debiti meritano attenzione (magari negoziando moratorie personali). In ogni caso, questa gerarchia vale solo come tamponamento: l’obiettivo dev’essere un piano complessivo, perché pagare alcuni e non altri a lungo andare genera problemi (e rischi di azioni revocatorie se poi fallisci). - D: Ho fornitori piccoli e grandi: posso decidere di pagarne alcuni al 100% e altri meno? Ci sono rischi legali?
R: Al di fuori di procedure concorsuali, se inizi a favorire alcuni creditori a scapito di altri, corri due rischi: - Rischio di azioni revocatorie: se entro 6 mesi (per pagamenti a fornitori) vieni dichiarato fallito, il curatore può cercare di revocare quei pagamenti preferenziali chiedendo ai fornitori restituzione . Farlo in un piano attestato attestato evita la revocatoria , ma se lo fai arbitrariamente potresti invalidare quei pagamenti a posteriori.
- Rischio penale di bancarotta preferenziale: se poi fallisci, aver pagato scientemente alcuni creditori in condizioni di insolvenza può essere considerato bancarotta preferenziale (un reato) punibile con pene detentive. Solo se quei pagamenti avvengono in esecuzione di un piano attestato o concordato omologato hai l’esenzione da bancarotta preferenziale .
Dunque, la legge scoraggia il “fai da te” delle preferenze. Nella pratica, se devi assolutamente pagare un fornitore critico per salvare l’azienda (es. perché senza materiale l’azienda chiude), documenta bene le ragioni economiche e magari informane l’attestatore/comitato creditori in caso di procedura – potrai difendere la scelta come funzionale al risanamento. In composizione negoziata, ad esempio, puoi chiedere all’esperto il permesso di pagare un fornitore strategico e avere esenzione penale . In sintesi: evita preferenze ingiustificate, se non strettamente necessarie; e integrale quell’operazione in un quadro negoziale se puoi, così da proteggerla.
- D: La società è una S.r.l.: i soci rispondono dei debiti con il loro patrimonio?
R: Di regola no, i soci di una S.r.l. o S.p.A. hanno responsabilità limitata ai conferimenti. I creditori sociali possono rivalersi solo sul patrimonio della società. Fanno eccezione alcune situazioni: - Se i soci hanno prestato fideiussioni personali o altre garanzie a favore di specifici crediti (tipico con le banche), allora per quel debito il socio-garante è obbligato e il creditore può escutere il suo patrimonio personale.
- Se i soci hanno goduto di pagamenti indebiti dalla società (es. utili distribuiti in violazione di legge, finanziamenti rimborsati poco prima del fallimento in conflitto con altri creditori), il curatore fallimentare può agire per far restituire quelle somme al patrimonio sociale.
- Responsabilità per mala gestio: questa di norma ricade sugli amministratori, ma se i soci (specie di S.r.l.) hanno di fatto diretto e deciso gestioni pregiudizievoli (amministratori di fatto), potrebbero essere coinvolti in azioni di responsabilità.
- Debiti erariali specifici: In alcuni casi di frode fiscale grave o mancato versamento di ritenute, l’Agenzia delle Entrate può estendere la responsabilità a soci/amministratori su base extracontrattuale (ma servono circostanze particolari, es. soci che hanno beneficiato di distrazioni).
Dunque nella stragrande maggioranza dei casi, se la S.r.l. fallisce, i soci perdono il capitale investito ma non subiscono richieste ulteriori. Unico scenario comune è quello delle fideiussioni personali: spesso i soci imprenditori le rilasciano per ottenere credito bancario. In tal caso, anche se la società ristruttura il debito in concordato, la banca può chiedere ai garanti (soci) la parte non pagata in concordato. Ciò implica che il socio magari dovrà valutare a sua volta procedure personali di sovraindebitamento o accordi colla banca. Segnalo però che alcune garanzie possono avere clausole “escussione solo a saldo” se c’è concordato (è contrattuale). In sintesi: la forma societaria in sé protegge i soci, ma garanzie volontarie o condotte irregolari possono farli entrare in gioco.
- D: Cosa succede ai debiti fiscali e contributivi in caso di concordato? Posso ridurli?
R: Sì, nelle procedure concorsuali è possibile proporre il pagamento parziale di imposte e contributi, tramite lo strumento della transazione fiscale e contributiva (art. 63 CCII e 182-ter l.f. previgente). Storicamente, la regola in Italia era che IVA e ritenute non potessero essere falcidiate (dovevano essere pagate 100% in concordato); ma ciò è cambiato col tempo. Oggi: - In un concordato preventivo, puoi proporre di pagare meno del 100% di IVA o contributi, a patto di offrire almeno quanto avrebbero dalla liquidazione e ottenere l’adesione dell’Erario/INPS (questo è oggetto di voto come gli altri crediti privilegiati degradati). Se l’Erario vota contro ma la proposta dava comunque il “best interest” per il Fisco, il tribunale può omologare lo stesso (c.d. cram-down fiscale) . Quindi, di fatto, il giudice può superare il dissenso del Fisco se la proposta è equa. Questo dal 2020 in poi.
- Negli accordi di ristrutturazione, analogamente, il tribunale può omologare anche senza adesione dell’ente fiscale, se quell’accordo garantisce almeno il valore di liquidazione al Fisco . Ad esempio, recente giurisprudenza ha omologato un 182-bis con pagamento parziale di IVA nonostante il Fisco non avesse firmato, perché un attestatore e un giudice hanno verificato che comunque era il meglio possibile .
- Fuori dalle procedure (piano attestato), come detto, il Fisco non accetta stralci volontari: al massimo dilazioni fino a 6 anni (o 10 se speciale) e adesione a “rottamazioni” se previste per legge . Quindi per ridurre l’importo devi passare dal tribunale.
Tieni presente che le sanzioni tributarie e interessi di mora spesso vengono comunque ridotti nelle transazioni fiscali (si tende a falcidiare le sanzioni per prime). Anche i contributi INPS possono essere trattati: oggi vale lo stesso meccanismo del cram-down. Quindi, se la tua azienda ha un grosso debito IVA che non riuscirà mai a pagare intero, il concordato con transazione fiscale è una soluzione per liberarsene pagando una percentuale. Naturalmente il Fisco valuterà la convenienza; se la proposta è troppo bassa (ben sotto il realizzo fallimentare atteso), si opporrà e il giudice potrebbe non omologare per mancato best interest. In pratica, devi dare al Fisco un motivo per preferire il concordato alla tua liquidazione.
- D: Un piano attestato risolve anche i debiti verso l’INPS?
R: Li può includere, ma senza stralci oltre la legge. Nel piano attestato puoi inserire che pagherai i contributi arretrati magari sfruttando una rateazione amministrativa (24 mesi ad esempio) o con la cassa generata dal piano. Ma l’INPS, come il Fisco, non “firma” accordi di riduzione extra-giudiziali . Non esiste un “accordo INPS” privato. Quindi di fatto l’INPS è un creditore estraneo al piano che devi comunque soddisfare integralmente (o con le dilazioni di legge). Se il debito contributivo è enorme e non riesci proprio a pagarlo intero, il piano attestato non è lo strumento adatto: dovresti pensare a un concordato con transazione contributiva. Da notare: per alcune cartelle INPS esisteva il saldo e stralcio (leggi di bilancio 2019 per casi di persone fisiche), ma per aziende no. Insomma, l’INPS vuole i suoi contributi al 100%, magari diluiti. - D: Posso cedere l’azienda o un ramo d’azienda per liberarmi dei debiti?
R: Puoi, ma attenzione: la cessione di azienda non elimina automaticamente i debiti, a meno che non sia strutturata in sede concordataria. Se vendi l’intera azienda al di fuori di procedure concorsuali, il ricavato andrà alla tua società che dovrà comunque soddisfare i creditori coi soldi incassati. Inoltre, i creditori potrebbero opporsi a cessioni sottoprezzo: se vendi a un prezzo non di mercato per “salvare” l’attività sotto altra società, in caso di fallimento la vendita potrebbe essere revocata come atto in frode (entro 2 anni) o i creditori potrebbero citarti per averli pregiudicati. Anche l’acquirente di un’azienda può ritrovarsi corresponsabile di debiti per alcuni tipi (es. debiti di lavoro e tributari legati all’azienda se non si seguono certe procedure di legge).
Nelle procedure concorsuali, invece, la cessione d’azienda è favorita e libera da debiti: ad esempio, in un concordato puoi prevedere la vendita dell’azienda a un investitore “pulita” dai debiti (che restano in capo alla procedura). Il tribunale autorizza e l’acquirente prende l’azienda senza quei debiti (salvo debiti verso dipendenti se si trasferiscono, perché c’è continuità). Nel concordato semplificato post composizione negoziata, come visto, puoi vendere l’azienda in blocco a un terzo con l’omologa del giudice . Questa è una buona soluzione se trovi un investitore: salvi il business e soddisfi i creditori col prezzo di cessione.
Quindi, se vuoi liberarti dei debiti vendendo, ti conviene farlo come parte di un piano concorsuale piuttosto che con un atto unilaterale fuori da esso. Fuori, rischi impugnazioni o che i debiti rimangano a te e tu abbia solo cambiato forma all’attività.
- D: L’amministratore rischia sanzioni penali se l’azienda va in crisi?
R: La crisi di per sé non è reato. I rischi penali vengono da condotte dell’amministratore durante la crisi: - Omessi versamenti tributari/previdenziali: come detto, se superano certe soglie integrano reati (omesso versamento IVA, omesso versamento ritenute, omesso versamento contributi previdenziali – quest’ultimo depenalizzato sotto €10k per periodo). Soluzioni: attivarsi per rientrare sotto soglia (anche con transazioni in extremis), o confidare nei benefici del piano attestato che evitano la punibilità di alcuni pagamenti preferenziali . Ma attenzione: il piano attestato non elimina il reato di omesso versamento IVA se oltre soglia – devi pagare quel debito per evitarlo, magari con transazione nel concordato.
- Bancarotta semplice o fraudolenta in caso di fallimento: se la tua società verrà dichiarata fallita, il curatore e la procura esamineranno la tua gestione. Sarai a rischio di bancarotta semplice se hai aggravato il dissesto con imprudenza (es. hai continuato a operare aumentando il buco, hai tardato a chiedere il fallimento). Tuttavia, aderire tempestivamente agli strumenti di composizione della crisi gioca a tuo favore: la legge considera diligente l’imprenditore che reagisce all’allerta , quindi difficilmente ti accuserebbero di bancarotta semplice se hai tentato un concordato o una composizione appena capito il rischio . La bancarotta fraudolenta è più grave: riguarda distrazioni di beni, falsificazioni di bilancio, preferenze dolose a taluni creditori ecc. Queste condotte vanno evitate assolutamente (oltre a essere eticamente scorrette). Un piano attestato o concordato non ti immunizza se prima hai fatto sparire soldi o frodi contabili: su quelle risponderesti comunque .
- Reati societari: se per ottenere credito hai falsificato bilanci (false comunicazioni sociali) o simulato operazioni, potresti esserne chiamato a rispondere indipendentemente dalla procedura di crisi.
In conclusione, il modo migliore per evitare guai penali è gestire la crisi in trasparenza e legalità: non sottrarre attivi, non creare vantaggi indebiti a qualcuno, informa correttamente i creditori, e utilizza gli strumenti giuridici che sospendono le azioni (anziché farli giustizia sommaria da te). Il legislatore ti offre anche scudi: es. pagare alcuni creditori in composizione negoziata con autorizzazione del tribunale non è reato , e le operazioni fatte nel piano attestato non portano bancarotta preferenziale . Sfrutta questi scudi, e agisci sempre con il consiglio di un legale.
- D: Dopo quanto tempo si “libera” l’imprenditore dai debiti in caso di fallimento?
R: Come spiegato, oggi l’esdebitazione del fallito persona fisica (imprenditore individuale o socio illimitatamente responsabile) è quasi automatica trascorsi 3 anni dalla chiusura della procedura . Dico dalla chiusura, non dall’apertura: quindi prima bisogna completare il fallimento (che può durare, a seconda dei beni, anche qualche anno). Dopo la chiusura, segni quella data e attendi 3 anni: se non hai avuto condanne per bancarotta fraudolenta o simili e non ci sono opposizioni per frode, allo scadere dei 3 anni sei esdebitato di diritto . Non serve più fare causa per ottenerla, avviene ope legis.
C’è la possibilità di un’esdebitazione anticipata subito dopo la chiusura se il fallimento è incapiente (art. 282 CCII): ovvero, se nel fallimento i creditori non hanno ricevuto nulla perché non c’era attivo, il debitore può chiedere di essere esdebitato immediatamente senza aspettare 3 anni . Questo è pensato per chi proprio non aveva nulla: li libera subito, così possono ripartire.
Attenzione: l’esdebitazione riguarda i debiti residui verso i creditori concorsuali. Non cancella eventuali obblighi risarcitori per reati o debiti verso creditori personali del socio che non siano stati concorsuali. E per le società? Le società, una volta fallite e chiuse, vengono estinte – i debiti restano inesigibili, ma tecnicamente non c’è “esdebitazione” perché la società non esiste più (non deve ripartire, cessa).
Dunque un imprenditore individuale fallito onesto oggi può sperare di avere una clean slate in tempi relativamente brevi (ad esempio, fallimento chiuso in 2 anni + 3 anni = 5 anni e riparte senza debiti). Questo è un grosso miglioramento rispetto al passato, in cui il fallito restava indebitato a vita salvo procedura di esdebitazione macchinosa. È un incentivo a non aver paura del fallimento in proprio quando inevitabile, perché almeno poi non ti incatena per sempre.
- D: Cosa succede se il piano di risanamento che ho tentato non funziona?
R: Se un piano attestato o un accordo stragiudiziale fallisce e l’impresa ricade in insolvenza, dovrai ricorrere a una procedura formale (concordato o liquidazione giudiziale). In caso di successivo fallimento, però, c’è un importante effetto positivo: gli atti compiuti in esecuzione del piano rimangono tendenzialmente validi e non revocabili (a meno che il piano fosse fraudolento sin dall’inizio). Ciò significa, per esempio, che i creditori che hai pagato durante il piano non devono restituire nulla al curatore; chi ti ha concesso finanziamenti o garanzie nel piano non verrà accusato di concorso in bancarotta preferenziale . Insomma, il tentativo di risanamento non viene “punito” a posteriori, tranne il fatto ovviamente che tu finirai in fallimento. Per l’impresa, fallire dopo un piano significa comunque chiusura e liquidazione, quindi in tal senso il tentativo non ti salva dall’uscita dal mercato. Inoltre, se il piano è fallito per eccessivo ottimismo o imprudenza da parte tua, i creditori (o il curatore) potrebbero contestarti di aver ritardato il fallimento peggiorando i danni . Questo può portare ad azioni di responsabilità o accuse di bancarotta semplice per ritardo. Quindi c’è un bilanciamento: la legge non tocca gli atti del piano (per proteggere terzi e incoraggiare tentativi), ma tu come amministratore potresti dover rispondere se hai tirato troppo la corda senza basi realistiche . Pertanto è importante tentare un piano attestato solo se credibilmente sostenibile: se la situazione è già compromessa senza reali chance, forse è meglio andare direttamente a liquidazione o concordato, perché un piano fallito potrebbe aggravare il dissesto inutile. - D: Quando è consigliabile coinvolgere direttamente i soci o terzi nel concordato?
R: Sempre se possibile! Il coinvolgimento di soci/terzi che apportano risorse (finanza esterna) è altamente auspicabile nelle soluzioni concordatarie. In un concordato liquidatorio, ad esempio, la legge richiede almeno un apporto esterno del 10% attivo . Ciò tipicamente è soddisfatto dai soci che mettono soldi a fondo perduto per migliorare la percentuale ai creditori . Anche nel concordato in continuità, un apporto di terzi (un nuovo socio investitore, o i soci attuali che rinunciano a crediti o mettono liquidità) rende la proposta più solida e convincente . Inoltre i soci potrebbero voler intervenire per evitare di perdere tutto in caso di fallimento; mettendo qualcosa, salvano il valore residuo dell’impresa.
Anche nei piani di risanamento i soci spesso finanziano o garantiscono parte dei debiti (come nell’esempio Alfa). Questo migliora la fattibilità e mostra impegno. Se i soci invece lasciano solo i creditori a sopportare perdite, i creditori e il tribunale guarderanno la proposta con più sospetto.
Quindi, coinvolgere soci/terzi è un segnale positivo e talvolta un requisito. Ovviamente, va calibrato: i soci non butteranno soldi buoni su cattivo denaro se l’azienda è spacciata. Ma se c’è un piano realistico, è giusto che i soci diano il loro contributo (anche morale, di assumersi parte delle perdite) per convincere i creditori. Spesso, quell’apporto può fare la differenza tra un concordato approvato e uno respinto.
Tabelle riepilogative
Di seguito presentiamo alcune tabelle riassuntive che confrontano le principali caratteristiche dei vari strumenti di gestione della crisi e riordinano per tipologia i debiti dell’azienda con le relative possibilità di trattamento.
Tabella 1 – Confronto tra strumenti di regolazione della crisi d’impresa
| Strumento | Natura | Attivazione | Consenso richiesto | Organo Giudiziale | Effetti principali | Quando usarlo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Accordi stragiudiziali informali (nessuna procedura) | Volontario privato, fuori procedura | Libera iniziativa del debitore (negoziazioni ad hoc) | Unanimità di fatto: ogni creditore va convinto singolarmente | Nessuno (contratti privati) | Nessun automatic stay; vincola solo aderenti; possibili revocatorie in fallimento. | Crisi lieve, pochi creditori, alta fiducia reciproca. Prima fase temporanea in attesa di piano formale. |
| Piano attestato di risanamento (art. 56 CCII) | Stragiudiziale con attestazione indipendente | Debitore fallibile in crisi/insolvenza; predisposizione piano + attestazione; facoltativa pubblicazione Registro Imprese | Nessuna soglia legale; serve consenso pratico dei creditori chiave (altrimenti piano inattuabile) | Tribunale non coinvolto (solo eventuale pubblicazione) | Esenzione da revocatoria atti in esecuzione del piano ; esenzione da alcuni reati di bancarotta ; no stay legale automatico (ma possibile composizione negoziata per stay) | Crisi gestibile con pochi creditori rilevanti cooperativi. Necessità di riservatezza e rapidità. Evitare procedura formale quando creditori concordi. |
| Accordo di ristrutturazione dei debiti (art. 57 CCII, ex 182-bis) | Ibrido: accordo negoziale + omologa giudiziale | Debitore fallibile in crisi/insolvenza; raggiunto accordo ≥60% crediti; deposito ricorso in tribunale | 60% del totale crediti (vincolante solo per aderenti; possibili estensioni a categorie dissenzienti es. banche 75% → 100%) | Sì, decreto di omologazione del tribunale. Nomina eventuale ausiliari; no commissario. | Moratoria legale per 120 gg verso estranei (post-omologa) ; stay provvisorio su richiesta (ex art.54); accordo omologato = titolo esecutivo vincolante per aderenti; estranei devono essere pagati integrali entro 120/180gg . Cram-down fiscale possibile . | Crisi grave ma con maggioranza creditori concordi. Necessità di imporre accordo a minoranza dissenziente mantenendo riservatezza maggiore che in concordato. Tipico per ristrutturazioni finanziarie con pool banche. |
| Composizione negoziata (artt. 17-25 CCII) | Procedura volontaria e riservata assistita da esperto indipendente | Debitore (anche non fallibile) con squilibrio patrimoniale/finanziario che rende probabile la crisi/insolvenza (anche già insolvente reversibile); istanza via piattaforma online | Nessun consenso richiesto ex ante (fase di trattative facilitate); esiti possibili: accordi stragiudiziali, piano attestato, accordo 182-bis, oppure nessun accordo | No omologa (procedura stragiudiziale). Possibile intervento del tribunale per misure protettive e/o cautelari . | Stay temporaneo su richiesta (tribunale concede misure protettive max 4+4 mesi) ; nomina esperto facilitatore; incentivi (esenzione responsabilità per finanziamenti autorizzati, riduzione sanzioni fiscali se accordo raggiunto) . Procedura confidenziale (non pubblica salvo misure protettive pubblicate). | Stadio iniziale di crisi o pre-insolvenza. Quando si vuole tentare negoziazione senza pubblicità e con figura terza. Utile per PMI che necessitano assistenza e protezione breve. Può preludere ad accordi o concordato. |
| Concordato preventivo (artt. 84 e ss. CCII) – continuità o liquidatorio | Procedura concorsuale giudiziale completa | Debitore fallibile in stato crisi/insolvenza; ricorso al tribunale con piano e proposta (o con riserva e piano successivo) | Approvazione da maggioranza crediti (>=50% di ogni classe votante, o maggioranza semplice se classe unica) . Cram-down interclassi possibile se requisiti (Correttivo 2024) . | Sì, decreto di apertura e omologazione finale (sentenza) del tribunale. Nomina Commissario giudiziale (vigilanza) e eventuale giudice delegato. | Automatic stay per tutta la procedura (blocco azioni esecutive e cautelari) ; sospensione obblighi pagamento debiti antecedenti; scioglimento/continuazione contratti pendenti su autorizzazione; possibile finanza interinale prededucibile su autorizzazione. Se omologato, vincola tutti i creditori anteriori (anche dissenzienti) e prevede esdebitazione della società per la parte non pagata. Se inadempiuto, conversione in liquidazione giudiziale. | Crisi conclamata con necessità di ristrutturazione complessiva o di imporre sacrifici a molti creditori. Utile per preservare azienda con continuità (ristrutturazione operativa) o per liquidare ordinatamente garantendo ai creditori più che in fallimento. Strumento di difesa potente ma impegnativo, da usare se altri falliscono. |
| Concordato semplificato (art. 25-sexies CCII) – post composizione | Procedura concorsuale speciale, liquidatoria senza voto | Solo se composizione negoziata fallita (richiede relazione finale esperto negativa) ; proposta al tribunale entro 60 gg da chiusura composizione | Nessun voto dei creditori. Creditori possono essere sentiti in udienza e fare osservazioni, ma non approvano né respingono formalmente . | Sì, tribunale valuta proposta e omologa se fattibile e migliore del fallimento per creditori . Nomina Liquidatore giudiziale (niente commissario). | Automatic stay analogo al concordato (dalla pendenza della domanda); omologa senza voto; liquidatore vende beni secondo piano omologato; nessun requisito di % minima ai chirografari (ma devono prendere >= liquidazione giudiziale) . Procedura più rapida (salta fase voto/commissione). | Quando fallisce la risoluzione negoziata ma si vuole evitare la liquidazione giudiziale “classica”. Permette al debitore di proporre una liquidazione controllata, ad es. vendita azienda in blocco. Utile per chiudere dignitosamente senza lasciare al caos del fallimento, sebbene l’impresa sia persa. |
| Liquidazione giudiziale (fallimento) | Procedura concorsuale liquidatoria giudiziale | Debitore fallibile insolvente; ricorso di creditore/debitore/PM; sentenza dichiarativa dal tribunale | Nessun consenso: procedura coattiva avviata d’ufficio su insolvenza accertata | Sì, sentenza dichiarativa; nomina Curatore e Giudice Delegato; comitato creditori. | Spossessamento totale del debitore ; stop azioni individuali; formazione stato passivo; liquidazione di tutti i beni; riparto ai creditori secondo prelazioni; possibile esercizio provvisorio se utile; azioni revocatorie su atti pre-fallimento ; chiusura con cancellazione società o esdebitazione persona fisica (3 anni) . | Extrema ratio quando insolvenza irreversibile e/o nessuna proposta di concordato valida. Difensivamente, può essere richiesto dallo stesso debitore per evitare aggravio di responsabilità (fallimento in proprio) . Altrimenti subìto su istanza creditori/PM. |
Note: prededuzione = debiti sorti per la procedura o autorizzati che vengono pagati prima dei crediti concorsuali; best interest test = principio per cui ai creditori dissenzienti in concordato va assicurato non meno di quanto otterrebbero in caso di liquidazione fallimentare .
Tabella 2 – Tipologie di debito e trattamenti/difese possibili
| Tipo di debito | Azioni tipiche del creditore | Possibili difese/soluzioni del debitore | Note |
|---|---|---|---|
| Bancario/Finanziario (mutui, fidi, leasing, bond) | Revoca fidi e richiesta rientro immediato; Decreto ingiuntivo e pignoramento beni dati in garanzia (es. ipoteca su immobili, leasing ritira bene); Escussione di fideiussioni personali dei garanti. | Negoziazione di standstill (moratoria temporanea) con banche; rinegoziazione tassi e piani di ammortamento; consolidamento debiti con nuovi finanziamenti (event. garantiti dallo Stato); In caso di procedure concorsuali: possibilità di cram-down (imporre ristrutturazione anche a banche dissenzienti con accordo 182-bis esteso o concordato). Possibile conversione debito in equity (banche diventano socie) nelle ristrutturazioni complesse. | – Spesso le banche chiedono piani attestati come condizione per accordi. <br> – Fideiussioni: se attivate, il socio deve onorare o rischia azioni sul proprio patrimonio. Può trattare separatamente un saldo e stralcio personale colla banca, o se travolto, valutare procedura da sovraindebitamento personale. |
| Fornitori commerciali (trade) | Sospensione consegne merce; Decreto ingiuntivo rapido (30-60 gg); Iscrizione di ipoteca giudiziale su immobili (se importi alti); Pignoramento conti correnti, magazzino, crediti verso clienti; Istanza di fallimento (se insolvenza conclamata, debito > soglia). | Accordi di dilazione volontari (pagamenti a rate su tot mesi); Transazioni con riduzione (saldo e stralcio) – spesso con verbale di conciliazione se c’è causa; In procedura: possibile classificarli in classi separate (es. fornitori strategici pagati di più) nel concordato; oppure imporre un % uguale a tutti con concordato. Misure protettive in composizione/comcordato bloccano ingiunzioni e pignoramenti temporaneamente. Pagamento fornitore strategico possibile durante comp. negoziata su ok tribunale (non considerato preferenziale) . | – Fornitori tendono a cooperare se intravedono possibilità di continuare rapporti commerciali (preferiscono incassare parziale che perdere il cliente). <br> – I crediti fornitori spesso sono chirografari: nelle procedure concorsuali possono subire falcidie significative. Ciò può essere leva negoziale: “accetta il 50% ora, o rischi 20% in fallimento”. |
| Erario – Tributi (IVA, imposte, ritenute) | Cartelle esattoriali da Agenzia Entrate-Riscossione; Ipoteche legali su immobili per ruoli > €20k; Fermi amministrativi su automezzi; Pignoramento conti e crediti presso terzi (dopo intimazioni); Segnalazione allerta se >€5k IVA scaduti ; Eventuale denuncia penale per omesso versamento IVA/ritenute oltre soglia. | Dilazioni amministrative: fino 6 anni standard (72 rate) o 10 anni in casi speciali (Legge 148/2011) – ottenere rateazione evita azioni esecutive purché si paghi il corrente. Definizioni agevolate (“rottamazione”) se previste da normativa (stralcio sanzioni/interessi); In concorsuale: Transazione fiscale con possibile pagamento parziale e dilazionato (soggetta a voto Fisco) ; Cram-down fiscale se Fisco dissenziente ma proposta >= liquidazione . Misure protettive in concordato/composizione sospendono azioni di riscossione coattiva temporaneamente (il debito resta però). Per reati: pagamento integrale (anche tardivo, prima del dibattimento) estingue il reato di omesso versamento IVA/ritenute. | – IVA e ritenute: privilegiati ex art. 2752 c.c., generalmente devono essere soddisfatti meglio dei chirografari. <br> – In piani attestati: il Fisco di solito pretende pagamento integrale (magari usando la rateazione ordinaria) . <br> – Attenzione a reverse charge e ritenute: se l’azienda non versa ritenute dipendenti > €150k annui, amministratore rischia penale; suggerito provare a ridurre sotto soglia tramite versamenti (anche parziali) entro termini penali. |
| Contributi previdenziali (INPS) e assicurativi (INAIL) | Avvisi di addebito INPS con valore di titolo esecutivo; Azioni esecutive a mezzo Agente Riscossione (cartelle); Segnalazione allerta se >€15k e 90g ritardo (aziende con dip) ; Denuncia penale se omesso versamento ritenute INPS dipendenti > €10k anno (soglia penalmente rilevante, sotto è depenalizzato amministrativo). | Dilazione INPS: fino 24 mesi (possibile 36 in casi eccezionali) con interesse ridotto, ottenibile presentando DURC provvisorio; Rateizzazione premi INAIL simile. Nessuna riduzione su quota capitale contributi fuori da condono legislativo. In concorsuali: transazione contributiva con falcidia di sanzioni e possibile quota contributi (INPS vota); cram-down possibile se INPS dissente ma prende >= in fallimento. Post-fallimento: contributi non versati per lavoro dipendente coperti dal Fondo Garanzia INPS (TFR, ultime 3 mensilità) – l’INPS subentra come creditore surrogato. Penalmente: pagamento anche tardivo dei contributi dipendenti dovuti prima dell’apertura dibattimento estingue reato. | – Debiti INPS hanno privilegio generale sui mobili (ex art. 2753 c.c.), generalmente soddisfatto prima dei chirografari. <br> – Non c’è più solidarietà soci/amministratori per contributi non versati, salvo caso specifico (amministratori di fatto). Però in caso di dolo, possono esserci conseguenze (es. se omissioni contributive sono volontarie e fraudolente, possibile contestazione come bancarotta fraudolenta contributiva). <br> – DURC: un piano di ristrutturazione efficace deve mirare a regolarizzare il DURC, altrimenti l’azienda non può partecipare ad appalti etc. |
| Dipendenti (retribuzioni, TFR) | Lavoratori possono dimettersi per giusta causa (se stipendi non pagati) causando richieste indennità; Cause lavoro per ottenere decreti ingiuntivi o pignoramento c/c azienda; Segnalazioni a ITL per mancati pagamenti; Scioperi o agitazioni sindacali. In fallimento: insinuazione privilegio, pagati dal Fondo di garanzia TFR e ultime 3 mensilità (INPS surroga). | Datori in crisi spesso ricorrono a ammortizzatori sociali (es. Cassa integrazione guadagni) per temporaneo sollievo su stipendi con intervento INPS; Possibile accordi sindacali per dilazionare pagamenti TFR o arretrati su base volontaria (non opponibili individualmente se accettano); In concordato: dipendenti con privilegio vanno pagati al 100% su arretrati (possono essere soddisfatti anche tramite Fondo Garanzia INPS che subentra); possibilità di esonero dal servizio durante procedura per ridurre costi senza licenziare subito. Se esuberi: accordo collettivo e inserimento in piano concordatario con copertura di parte indennità (licenziamenti collettivi in concordato richiedono ok ministeriale). | – Soddisfazione: Crediti di lavoro per retribuzioni ultimi 2 anni e TFR hanno privilegio di alto grado, devono essere coperti integralmente in concordato salvo diverso accordo con lavoratore. <br> – Fondo di Garanzia INPS: in fallimento o concordato liquidatorio omologato, l’INPS paga ai dipendenti TFR e ultime retribuzioni e poi si insinua al posto loro (spesso con rango chirografo per quanto anticipato oltre privilegio). <br> – Mantenere i dipendenti informati e, se possibile, pagarne almeno una parte, è importante per conservare know-how e operatività durante la crisi (specialmente in concordati in continuità). |
| Multicreditori diffusi (es. piccolo debito verso tanti soggetti: utilities, clienti con acconti, etc.) | Difficile azione coordinata, ma rischio di molte azioni giudiziali piccole che paralizzano attività (pignoramenti multipli, decreti); Pressione reputazionale (pubblicità negativa se molti parlano di insolvenza azienda). | In caso di debiti diffusi, è preferibile un procedimento concorsuale unitario (concordato o concordato minore se non fallibile) per trattarli assieme, perché negoziare con decine/centinaia di mini-creditori è impossibile. Uno strumento utile è il concordato preventivo con classi (o senza se omogenei) che impone la falcidia in modo uniforme. Durante la procedura, la comunicazione è chiave: informare i piccoli creditori della situazione e della prospettiva che in procedura prendono qualcosa mentre altrimenti rischiano zero. Eventualmente istituire un punto di contatto (numero, email) per gestire le loro richieste e ridurre il contenzioso. | – Piccoli creditori spesso non votano neanche (per disinteresse) ma possono fare opposizione se si sentono trattati ingiustamente, quindi il piano deve prevedere per loro una % equa. <br> – In sovraindebitamento (non fallibili), strumenti come il piano di ristrutturazione debiti del consumatore o concordato minore servono proprio a gestire molti creditori chirografari minori con una falcidia, ma qui trattiamo scenario impresa fallibile. |
Conclusioni
Affrontare una situazione di azienda indebitata – come il caso di un’impresa produttrice di avvolgitrici automatiche gravata da debiti verso banche, fornitori, Fisco e altri – richiede un approccio strategico, tempestivo e consapevole degli strumenti legali disponibili. Negli ultimi anni, il legislatore italiano ha affinato un sistema completo di gestione della crisi che offre all’imprenditore in difficoltà varie opzioni per difendersi dai creditori e tentare il risanamento, privilegiando la continuità aziendale dove possibile . I punti chiave da tenere a mente sono:
- Tempestività e trasparenza: Ignorare il problema o sperare in miracoli è la scelta peggiore. Appena si manifestano i sintomi di una crisi (perdite ripetute, insoluti, tensioni di cassa), l’imprenditore ha il dovere – oltre che l’interesse – di attivarsi, predisporre adeguati assetti e considerare soluzioni . Ciò non solo migliora le chance di successo del risanamento, ma protegge l’organo amministrativo da future responsabilità. La trasparenza con consulenti, organi di controllo e spesso con gli stessi creditori (quelli chiave) permette di costruire fiducia e collaborazione, invece di conflitto.
- Scala di intervento: È opportuno partire dalle soluzioni meno invasive: rinegoziazioni private e piani stragiudiziali (magari all’interno di una composizione negoziata assistita) e, solo se necessario, salire a soluzioni più incisive come accordi omologati o concordati preventivi. Questo approccio graduale consente spesso di risolvere la crisi in modo riservato e rapido – come nel caso di un piano attestato ben congegnato – evitando i costi e i rischi di una procedura concorsuale. Se però la via soft fallisce, non esitare a usare gli strumenti concorsuali: un concordato preventivo ben fatto può salvare l’impresa dove gli accordi informali non potevano arrivare.
- Proteggere il valore aziendale: Tutte le azioni dovrebbero mirare a preservare il valore di going concern dell’azienda. Ciò significa evitare esecuzioni disordinate che smembrano i beni (il classico fallimento “a pezzi” è quello che dà meno ai creditori) e preferire soluzioni coordinate: tenere i creditori fermI (stay) mentre si cerca un accordo complessivo. Strumenti come le misure protettive in composizione negoziata o la domanda di concordato producono questo effetto di congelamento e vanno sfruttati per guadagnare tempo utile. Allo stesso modo, in caso di liquidazione inevitabile, un concordato semplificato o un accordo pilotato possono massimizzare il ricavato (es. vendita in blocco) rispetto a una liquidazione giudiziale classica.
- Doveri di correttezza verso i creditori: Il debitore in crisi deve comportarsi come un “buon padre di famiglia” ferito: non favorire occultamente qualcuno (questo verrebbe punito), non disperdere attivo residuo, anzi incrementarlo se possibile (ad esempio coinvolgendo i soci, vendendo asset non strategici, tagliando costi superflui subito). I creditori saranno più inclini ad accettare un piano se vedono che il debitore stesso fa sacrifici (apporto soci, rinunce) e gestisce con rigore. Inoltre, coinvolgere i creditori in buona fede – ad esempio informandoli in fase di composizione negoziata, oppure chiedendo la loro adesione a un piano attestato – spesso porta a soluzioni più soddisfacenti per entrambi le parti, evitando l’alea della causa giudiziaria.
- Consulenza specializzata: Le situazioni di crisi aziendale intrecciano aspetti legali, finanziari, fiscali e umani. Avvalersi di professionisti esperti (advisor finanziario, legale d’impresa specializzato in ristrutturazioni, consulente del lavoro per gestire eventuali esuberi, ecc.) è fondamentale. Molti istituti (es. composizione negoziata) forniscono già la figura dell’esperto, ma l’azienda dovrebbe avere il proprio team di consulenti che lavori sinergicamente con l’esperto o l’attestatore. Questo non è un lusso: spesso determina la differenza tra un piano credibile e uno lacunoso. I costi professionali sono nulli in confronto al beneficio di salvare l’azienda o evitare guai peggiori; inoltre, se formalizzi una procedura concorsuale, la maggior parte di questi costi diventa prededucibile (cioè prioritaria per legge) .
- Aggiornamento normativo continuo: Il diritto della crisi d’impresa è in continua evoluzione (si pensi ai correttivi del 2022 e 2024 al CCII). Pertanto, soluzioni che ieri non erano possibili oggi lo sono (ad es. il cram-down del fisco introdotto nel 2020) . Bisogna restare informati sulle novità normative e giurisprudenziali – come quelle inserite in questa guida – perché possono aprire strade nuove. Affidarsi a consulenti aggiornati e utilizzare fonti istituzionali (linee guida, portali ministeriali) aiuta a non perdere opportunità offerte dalle ultime riforme.
In conclusione, “difendersi” dai debiti per un imprenditore significa in realtà governare attivamente la crisi: riconoscerla presto, scegliere lo strumento adatto al proprio caso, condurre le trattative con onestà e fermezza, e se del caso affidare al tribunale la supervisione di un accordo equo. Il Codice della Crisi, con tutte le sue articolazioni, è uno strumento che – se ben usato – può trasformare una situazione disperata in una vicenda risolvibile, o quantomeno garantire una chiusura ordinata senza strascichi e stigma eccessivi .
Dal punto di vista del debitore, oggi c’è la concreta possibilità di avere una seconda chance: o tramite il risanamento dell’impresa (dove c’è valore e futuro) oppure, nei casi estremi, tramite l’esdebitazione personale post-liquidazione . L’importante è non rimanere inerti: come recita uno dei principi ispiratori della riforma, “prevenire è meglio che curare, ma curare è meglio che lasciar morire”. Agire per tempo, con gli strumenti giusti e con l’aiuto di professionisti, è la chiave per difendersi efficacemente dai debiti e dagli effetti di una crisi d’impresa.
Fonti normative e giurisprudenziali
(Elenco delle principali fonti utilizzate e citate nella guida, per approfondimenti e conferma dei riferimenti.)
- Codice Civile – art. 2086 comma 2 (Obbligo di assetti adeguati e doveri di intervento tempestivo) .
- Codice della Crisi d’Impresa e dell’Insolvenza (CCII) – D.Lgs. 14/2019 e successive modifiche (D.Lgs. 83/2022, D.Lgs. 136/2024 “correttivo-ter”). Disposizioni rilevanti:
- art. 2 (definizioni di crisi e insolvenza) .
- art. 12-25 (Composizione negoziata della crisi) .
- art. 25-novies (Segnalazioni dei creditori pubblici qualificati) .
- art. 44-46 (Domanda di concordato e misure protettive).
- art. 54 (Misure protettive negli accordi di ristrutturazione) .
- art. 56 (Piano attestato di risanamento) .
- art. 57-64 (Accordi di ristrutturazione dei debiti) .
- art. 63 (Transazione fiscale e contributiva nell’accordo) .
- art. 64-bis (Piani di ristrutturazione soggetti a omologazione – PRO) .
- art. 80-91 (Norme generali sul concordato preventivo).
- art. 84 (Concordato preventivo: finalità di risanamento o liquidazione) .
- art. 85-90 (Proposta e classi nel concordato) .
- art. 94-96 (Apertura della procedura di concordato, nomina del commissario) .
- art. 109-110 (Omologazione del concordato; cram-down interclassi introdotto dal D.Lgs. 83/2022) .
- art. 111-118 (Concordato in continuità aziendale).
- art. 119-120 (Concordato liquidatorio: requisiti minimi 20% ai chirografari, apporto 10%) .
- art. 25-sexies (Concordato semplificato per la liquidazione del patrimonio) .
- art. 121-139 (Presupposti liquidazione giudiziale, iniziativa, sentenza dichiarativa) .
- art. 142-144 (Effetti del fallimento sul debitore e sui creditori: spossessamento, divieto azioni esecutive) .
- art. 152-154 (Effetti sui contratti pendenti) .
- art. 166-168 (Azioni revocatorie; esenzioni per atti ordinari e atti in esecuzione di piani/accordi) .
- art. 178-182 (Accertamento del passivo).
- art. 213 (Programma di liquidazione del curatore) .
- art. 230-236 (Chiusura della liquidazione giudiziale).
- art. 277-282 (Esdebitazione del debitore persona fisica) .
- Legge Fallimentare (R.D. 267/1942) – per riferimenti storici: art. 67 co.3 lett. d (esenzione revocatoria per piani attestati) ; art. 160-186 (concordato preventivo previgente); art. 182-bis (accordi di ristrutturazione previgenti) ; art. 182-ter (transazione fiscale previgente).
- D.L. 118/2021 conv. L. 147/2021 – Introduzione composizione negoziata e concordato semplificato .
- D.L. 152/2021 conv. L. 233/2021 – Misure di attuazione PNRR: soglie e decorrenza segnalazioni di allerta dei creditori pubblici qualificati .
- Legge 3/2012 sul Sovraindebitamento (ora integrata nel CCII Titolo IV) – per nozioni su concordato minore, liquidazione controllata del sovraindebitato (non trattati in dettaglio qui ma rilevanti per imprenditori non fallibili).
- Codice Penale – art. 216, 217 (bancarotta fraudolenta e semplice); art. 218 (ricorso abusivo al credito); art. 322-323 CCII (reati di bancarotta nel CCII); art. 324 CCII (esenzione bancarotta preferenziale/semplice per atti in piano attestato) ; D.Lgs. 74/2000 (reati tributari: art. 10-bis omesso versamento tributi, art. 10-ter omesso vers. IVA, art. 10-quater).
- Prassi e Linee guida istituzionali:
- Linee Guida del CNDCEC sulla Composizione Negoziata (check-list autodiagnosi, indicatori) .
- Decreto Dirigenziale 28/09/2021 (criteri nomina esperti composizione).
- Direttiva UE 2019/1023 (Insolvency Directive) – principi recepiti nelle norme italiane (es. cross-class cram-down, esdebitazione “fresh start” entro 3 anni) .
- Giurisprudenza recente:
- Cass. Civ. Sez. I, 3 marzo 2023 n. 6508 – presupposti esenzione da revocatoria per atti in piano attestato .
- Cass. Civ. Sez. I, 12 febbraio 2025 n. 3634 – composizione negoziata e misure protettive non obbligano il tribunale a rinviare l’udienza pre-fallimentare (il debitore non ha diritto a standstill illimitato) .
- Tribunale di Roma ord. 30 aprile 2024 – ammissibilità misure cautelari nella composizione negoziata (protezione verso soci illimitatamente responsabili) .
- Tribunale di Palermo ord. 22 giugno 2022 – misure protettive estese a soci illimitatamente responsabili (Snc) in composizione negoziata .
- Tribunale di Milano 2022 – prima applicazione concordato semplificato post composizione (validazione condizioni).
- Cass. pen. n. 653/2021 – soglia penale omesso versamento contributi e natura depenalizzazione sotto €10k.
- Cass. SU 2020 n. 8500 – ammissibilità cram-down fiscale nel concordato (confermato poi da norma).
- Corte Costituzionale n. 225/2014 – legittimità transazione fiscale obbligatoria (precursore intervento legislativo sul cram-down).
- Cass. 2018 n. 9087 – responsabilità amministratori per aggravamento insolvenza e dovere di attivarsi ex art. 2486 c.c.
La tua azienda che produce, integra, installa o manutiene avvolgitrici automatiche, avvolgitrici a tavola rotante, robot avvolgitori, avvolgitrici a braccio rotante, fasciapallet, sistemi di imballaggio con film estensibile, macchine per fine linea, nastri trasportatori, rulliere, presse e sistemi di stabilizzazione pallet si trova oggi in difficoltà a causa dei debiti? Fatti Aiutare da Studio Monardo
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Ricevi solleciti, richieste di rientro, decreti ingiuntivi, blocchi delle forniture o minacce di pignoramento da banche, Fisco, INPS, fornitori o Agenzia Entrate-Riscossione?
Il settore delle avvolgitrici automatiche è tecnico e costoso: motori, inverter, sensori, PLC, carpenterie, rulliere, componenti customizzati, assistenza continua e collaudi complessi. Basta un ritardo nei pagamenti o un taglio ai fidi per generare una crisi immediata.
La buona notizia è che la tua azienda può essere salvata, se intervieni subito e in modo strutturato.
Perché un’Azienda di Avvolgitrici va in Debito
- aumento dei costi di motori, riduttori, elettroniche, rulliere e componenti meccanici
- incassi lenti da parte di industrie, logistiche e contractor
- magazzino immobilizzato tra ricambi, PLC, sensori, motori e rulliere
- costi elevati di assistenza tecnica, montaggio e collaudo impianti
- investimenti in software, aggiornamenti e sviluppo prodotti
- riduzione o revoca delle linee di credito bancarie
Il problema principale non è la mancanza di clienti, ma la mancanza di liquidità immediata.
I Rischi se Non Agisci Subito
- pignoramento dei conti correnti aziendali
- blocco dei fidi
- sospensione delle forniture di componenti critici
- atti esecutivi, decreti ingiuntivi, precetti
- sequestro di macchinari, ricambi e attrezzature
- impossibilità di completare installazioni, avviamenti e assistenze
- perdita di clienti fondamentali e danni reputazionali
Cosa Fare Subito per Difendersi
1. Bloccare immediatamente i creditori
Con un avvocato specializzato è possibile fermare pignoramenti, sospendere richieste di rientro e mettere al sicuro i conti aziendali.
2. Analizzare i debiti ed eliminare ciò che non è dovuto
Spesso i debiti contengono errori:
- interessi non dovuti
- sanzioni sbagliate
- importi duplicati
- debiti prescritti
- errori dell’Agenzia Riscossione
- costi bancari anomali
Una parte considerevole del debito può essere ridotta o cancellata.
3. Ristrutturare i debiti con piani sostenibili
Strumenti a disposizione:
- rateizzazioni fiscali fino a 120 rate
- accordi di rientro con fornitori strategici
- rinegoziazione dei fidi bancari
- sospensione temporanea dei pagamenti
- utilizzo delle definizioni agevolate
4. Attivare strumenti legali che bloccano tutti i creditori
Quando la crisi è più grave:
- PRO – Piano di Ristrutturazione dei Debiti
- Accordi di ristrutturazione dei debiti
- Concordato minore
Queste soluzioni consentono all’azienda di continuare a operare pagando solo una parte del debito.
Le Specializzazioni dell’Avv. Giuseppe Monardo
L’Avv. Monardo è tra i massimi esperti italiani nel salvataggio delle imprese indebitate.
Le sue qualifiche includono:
- Avvocato Cassazionista
- Coordinatore nazionale di avvocati e commercialisti specializzati in diritto bancario e tributario
- Gestore della Crisi da Sovraindebitamento (L. 3/2012) – iscritto negli elenchi del Ministero della Giustizia
- Professionista fiduciario di un OCC (Organismo di Composizione della Crisi)
- Esperto Negoziatore della Crisi d’Impresa (D.L. 118/2021)
Un profilo perfetto per bloccare i creditori, ridurre i debiti e proteggere aziende del packaging e fine linea come la tua.
Come Può Aiutarti l’Avv. Monardo
- analisi immediata della situazione finanziaria
- blocco urgente di pignoramenti e decreti ingiuntivi
- ristrutturazione del debito su misura
- protezione di magazzino, ricambi, avvolgitrici e linee di produzione
- trattative con banche, fornitori e Agenzia Riscossione
- tutela completa dell’impresa e dell’imprenditore
Conclusione
Avere debiti nella tua azienda di avvolgitrici automatiche non significa che l’attività sia destinata a chiudere.
Con una strategia rapida, mirata ed efficace, puoi:
- bloccare subito i creditori
- ridurre realmente i debiti
- evitare il fermo di produzioni, installazioni e assistenze
- salvare il futuro della tua azienda
Il momento di agire è adesso.
📞 Contatta subito l’Avv. Giuseppe Monardo per una consulenza riservata:
il percorso di difesa e rilancio può iniziare oggi stesso.