Azienda Di Martinetti Meccanici A Vite Con Debiti: Cosa Fare Per Difendersi E Come

Se gestisci un’azienda che produce o distribuisce martinetti meccanici a vite, martinetti elettromeccanici, sistemi di sollevamento a vite senza fine, martinetti a vite trapezoidale o a ricircolo di sfere, e componenti correlati, e ti trovi con debiti fiscali, debiti con Agenzia delle Entrate Riscossione, INPS, banche o fornitori, la situazione può diventare rapidamente pericolosa per la continuità operativa.

I martinetti meccanici sono dispositivi fondamentali per automazione, sollevamento industriale e impiantistica. Un fermo dovuto a debiti può bloccare produzioni, consegne e rapporti con clienti strategici.
Per questo è indispensabile intervenire subito per evitare pignoramenti, blocchi e danni alla reputazione aziendale.

La buona notizia è che, con la strategia giusta, puoi ridurre i debiti, ristrutturarli, bloccare le procedure e proteggere la tua azienda.


Perché le aziende di martinetti meccanici a vite accumulano debiti

Le cause più frequenti includono:

  • costi elevati di componenti speciali (viti, madreviti, ingranaggi, bronzine, supporti)
  • magazzini complessi con scorte costose
  • pagamenti lenti da parte di clienti industriali e integratori di sistemi
  • aumento del costo di acciai, trattamenti termici e lavorazioni di precisione
  • ritardi accumulati nei versamenti fiscali e contributivi
  • difficoltà nell’accesso a credito bancario adeguato
  • investimenti costosi in macchinari, prototipazione e attrezzature
  • solleciti e pressioni da fornitori chiave

Questi elementi possono trasformarsi rapidamente in crisi di liquidità e indebitamento crescente.


Cosa fare subito se la tua azienda è indebitata

Il tempo è determinante. Ecco cosa fare immediatamente:

  • far analizzare l’intera situazione debitoria da un avvocato esperto in debiti aziendali
  • verificare quali debiti sono corretti, prescritti o contestabili
  • evitare pagamenti affrettati o accordi non sostenibili con creditori
  • richiedere la sospensione di pignoramenti già avviati
  • ottenere rateizzazioni sostenibili con Agenzia Entrate e INPS
  • proteggere fornitori strategici e componenti essenziali
  • prevenire il blocco del conto corrente o la riduzione di fidi bancari
  • valutare strumenti legali per ridurre, ristrutturare o eliminare parte dei debiti

Una diagnosi professionale consente di definire quali debiti tagliare, quali rinegoziare e quali contestare.


I rischi concreti per un’azienda indebitata

Ignorare la situazione può portare a conseguenze molto gravi:

  • pignoramento dei conti correnti aziendali
  • fermo dei mezzi o delle attrezzature
  • blocco delle forniture di componenti critici
  • ritardi nelle consegne e perdita di clienti
  • crisi di liquidità e difficoltà a pagare dipendenti e materiali
  • sospensione di produzione e manutenzioni
  • danni irreparabili alla reputazione con fornitori e partner
  • rischio reale di chiusura dell’azienda

Nel settore dei martinetti meccanici, un fermo produttivo può compromettere intere commesse industriali.


Come un avvocato può aiutarti a uscire dai debiti

Un avvocato specializzato può:

  • bloccare immediatamente pignoramenti e procedure esecutive
  • ridurre l’importo complessivo dei debiti tramite trattative o strumenti legali
  • ottenere rateizzazioni sostenibili con AE e INPS
  • annullare debiti prescritti o irregolari
  • gestire creditori e banche al posto tuo
  • proteggere la continuità produttiva e commerciale dell’azienda
  • mettere in sicurezza magazzini, macchinari e rapporti industriali
  • evitare che la crisi evolva verso l’insolvenza

Una difesa professionale può salvare l’azienda anche in situazioni difficili.


Come evitare il blocco dell’attività

Per mantenere l’azienda operativa è fondamentale:

  • intervenire subito, prima che i debiti aumentino
  • non negoziare con i creditori senza una strategia chiara
  • tutelare fornitori critici e componentistica essenziale
  • ristrutturare i debiti prima dei pignoramenti
  • individuare debiti prescritti o calcolati in modo errato
  • preservare liquidità per garantire produzione e consegne

Una strategia tempestiva consente di evitare fermi, ritardi e perdita di clienti.


Quando rivolgersi a un avvocato

È necessario farlo se:

  • hai ricevuto solleciti, intimazioni o preavvisi di pignoramento
  • hai debiti importanti con AE Riscossione, INPS o banche
  • il conto corrente rischia il blocco
  • la liquidità si sta riducendo rapidamente
  • non riesci a sostenere tutte le scadenze
  • vuoi impedire che la situazione degeneri in insolvenza o chiusura

Un avvocato esperto può bloccare le procedure, ristrutturare i debiti e mettere in sicurezza l’azienda.


Attenzione

Molte aziende meccaniche non falliscono per i debiti stessi, ma perché intervengono troppo tardi. Con la strategia giusta puoi ridurre, rinegoziare o eliminare parte dei debiti e salvare l’attività.

Questa guida dello Studio Monardo – avvocati esperti in debiti aziendali, riscossione e difesa di imprese meccaniche – ti aiuta a proteggere la tua azienda di martinetti meccanici a vite.

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Introduzione: crisi d’impresa e doveri dell’imprenditore

In Italia l’impresa si trova in crisi quando registra uno squilibrio economico-finanziario tale che appare probabile l’insolvenza futura; tale condizione si differenzia dall’insolvenza, in cui l’azienda non è più in grado di soddisfare regolarmente i propri debiti . I nuovi strumenti normativi (il Codice della Crisi d’Impresa e dell’Insolvenza – CCII, D.Lgs. n.14/2019) mirano a cogliere tempestivamente la fase di crisi per evitare l’insolvenza. L’art. 2086 c.c. (come riformato) impone all’imprenditore di adottare assetti organizzativi, amministrativi e contabili adeguati alla natura e alle dimensioni dell’impresa, anche per rilevare per tempo la crisi; egli deve inoltre attivarsi “senza indugio” nell’adozione di strumenti legali di risanamento quando insorgono difficoltà . In altre parole, alla luce del Codice della Crisi l’imprenditore ha il dovere di monitorare la continuità aziendale e, in caso di squilibri gravi, di intervenire con procedure (stragiudiziali o concorsuali) volte a ristrutturare i debiti e garantire la continuità.

Dal punto di vista del debitore, ignorare i segnali della crisi o trascurare gli obblighi (es. il versamento delle imposte) può avere conseguenze gravi: si va dal rafforzamento delle azioni esecutive dei creditori, alla revoca delle linee di credito da parte delle banche, fino a possibili responsabilità civili e penali degli amministratori (come la bancarotta da mancata richiesta di fallimento o da distrazione patrimoniale) . Al contrario, un’azione tempestiva di ristrutturazione offre strumenti di sospensione degli esiti esecutivi e possibilità di ridurre i debiti complessivi, salvaguardando l’azienda e i posti di lavoro. Questa guida riassume le principali categorie di debito (fiscali, previdenziali, bancari, fornitori, dipendenti) e i rimedi giuridici disponibili (composizione negoziata, piani attestati, accordi di ristrutturazione, concordato, ecc.), con tabelle riepilogative, Q&A e simulazioni pratiche a fini illustrativi.

Tipologie di debiti e criticità del debitore

Un’azienda può accumulare debiti di diverso tipo, ciascuno con proprie regole, privilegi e rischi di azioni esecutive. Prima di scegliere un rimedio, occorre mappare i debiti esistenti, poiché non tutti i creditori hanno lo stesso potere. Di seguito riepiloghiamo le principali categorie e le loro implicazioni:

  • Debiti fiscali e tributari (Erario): comprendono IVA, IRES, IRAP, ritenute dipendenti e altre imposte. Il mancato versamento di IVA o di ritenute oltre certe soglie costituisce reato penale (ad es. IVA non versata >250.000€/anno, ritenute >150.000€/anno) . L’Agenzia Entrate-Riscossione può allora iscrivere ipoteche su beni sociali, congelare i conti correnti, pignorare somme o crediti dell’azienda. Inoltre, debiti fiscali elevati attivano l’allerta esterna (art. 25-novies CCII), con segnalazioni obbligatorie al debitore. Il vantaggio di usare una procedura concorsuale è la “transazione fiscale” (art. 63 CCII): mediante omologazione del Tribunale, il piano di ristrutturazione può prevedere la falcidia (stralcio parziale) o la dilazione dei debiti tributari, anche con cram-down senza il consenso del fisco (purché l’Amministrazione sia soddisfatta almeno quanto in un fallimento) . Fuori dalle procedure, le opzioni sono limitate: si può richiedere dilazioni amministrative (piani Equitalia fino a 72 rate) o partecipare a sanatorie straordinarie (es. “rottamazione cartelle”), ma l’Erario di norma pretende il pagamento del 100% dei debiti pregressi. Gestione consigliata: è prioritario regolarizzare tempestivamente imposte correnti (per evitare reati tributari) e affrontare i debiti pregressi tramite un’adeguata procedura concorsuale o accordo monitorato.
  • Debiti previdenziali e contributivi (INPS, INAIL, enti bilaterali): includono i contributi sui dipendenti, i contributi INPS di artigiani/commercianti, premi INAIL, ecc. Il mancato versamento dei contributi è anch’esso reato penale anche per importi relativamente bassi (già oltre alcuni migliaia di euro di ritenute previdenziali non versate scatta la pena) . L’INPS può iscrivere ipoteche amministrative e segnalare la mancata regolarità contributiva (anche qui si perde il DURC e la possibilità di gare pubbliche). I debiti previdenziali godono di privilegio generale sui beni mobili aziendali, per cui in una procedura concorsuale hanno priorità di soddisfacimento. Come per il fisco, l’unica strada extragiudiziale è la dilazione con l’ente contributivo, mentre nei piani concordatari si può chiedere la transazione contributiva (parte della transazione fiscale) per ottenere riduzioni e dilazioni tramite omologa trib., rispettando il criterio che l’INPS riceva almeno quanto avrebbe in fallimento .
  • Debiti verso fornitori e altri creditori chirografari: riguardano acquisti di materie prime, consulenze, affitti, utenze, ecc. Sono crediti “chirografari” poiché non assistiti da garanzie reali o privilegi (eccetto il privilegio speciale per alcuni fornitori agricoli). I fornitori possono reagire interrompendo le forniture, sospendendo materiali vitali, addebitando interessi moratori (fino al 8-10% da D.Lgs.231/2002) o promuovendo decreti ingiuntivi e pignoramenti. Essendo non privilegiati, in un concorso essi rischierebbero spesso perdite rilevanti, il che può indurli ad accettare soluzioni stragiudiziali (p.es. un saldo e stralcio parziale) per non vedere la propria azienda fallire. In sede concordataria o di piano la normativa prevede che i creditori chirografari siano raggruppati in classi; ad esempio, fornitori “strategici” potrebbero essere trattati meglio per incentivare la continuità aziendale . Gestione operativa: è fondamentale comunicare apertamente con i fornitori chiave, cercando accordi (moratorie, piccoli pagamenti, garanzie, progetti di rilancio) e formalizzandoli per iscritto. In presenza di una procedura omologata, i fornitori chirografari possono invece essere falcidiati (pagati solo in parte) seguendo il piano concordatario approvato; se non aderiscono ad un piano concordato, in caso di fallimento rischiano di essere pagati zero (principio della parità di trattamento). Si presti attenzione a non onorare in forma preferenziale certi fornitori fuori dalle procedure, perché in caso di fallimento il curatore potrebbe revocare i pagamenti eseguiti nei mesi precedenti in violazione della par condicio. Invece, pagamenti effettuati in esecuzione di un piano attestato o accordo omologato sono al riparo dalla revocatoria (art. 166 e art. 67 CCII), purché il piano sia serio e realizzabile .
  • Debiti bancari e finanziari: includono mutui ipotecari, affidamenti di conto (fidi), anticipi su fatture, leasing, obbligazioni o minibond, e finanziamenti da istituti. Questi debiti sono spesso garantiti (es. ipoteche su immobili, pegni su beni, fideiussioni personali). Le banche tendono a reagire rapidamente in caso di ritardi: possono revocare i fidi e segnalare la situazione come “sofferenza” alla Centrale Rischi, compromettendo la reputazione creditizia. Nel caso di finanziamenti garantiti da garanzia statale (es. prestiti PMI Covid garantiti da MCC), le banche possono escutere la garanzia statale e poi rivalersi sull’impresa. Tuttavia, nelle procedure di composizione negoziata o di concordato, il Tribunale può sospendere tali azioni: ad esempio, il Tribunale di Roma (8/11/2023) ha inibito alla banca di incassare la garanzia statale MCC durante le trattative, per non vanificare lo stand-still concordato . Inoltre, si prevede che durante una composizione negoziata con misure protettive il credito bancario non possa essere revocato e le sospensioni non possano essere segnalate al CR . Gestione consigliata: coinvolgere subito le banche al primo segnale di crisi, presentando documenti e prospetti di risanamento. In trattativa si possono chiedere moratorie sul rimborso del capitale o nuovi finanziamenti (anche prededucibili). Spesso le banche formano classi a parte nei piani o concordati, negoziando condizioni diverse per la quota garantita e quella chirogradata. Fuori da ogni procedura, invece, la banca ha mano libera: se la società non paga, il fido viene revocato e si richiede il rientro immediato (vedasi anche il case law secondo cui un blocco improvviso di credito può precipitare l’impresa in crisi irreversibile ).
  • Debiti verso dipendenti e TFR: riguardano stipendi arretrati, tredicesime, indennità di fine rapporto (TFR) dovute. I lavoratori dipendenti sono creditori privilegiati: godono di un privilegio generale sui beni mobili aziendali e di un privilegio super-preferenziale sulle ultime 3 mensilità e sul TFR (art. 2751‑bis c.c.) . In caso di gravi inadempienze, i dipendenti possono anche dimettersi per giusta causa e richiedere la liquidazione giudiziale dell’impresa. È presente il Fondo di Garanzia INPS che copre ultimi stipendi e TFR (fino ai limiti previsti) in caso di fallimento o concordato. Gestione consigliata: pur nelle difficoltà, è consigliabile mantenere aggiornati i pagamenti salariali almeno parzialmente, sia per motivi etici che perché la collaborazione dei dipendenti è cruciale alla continuità. In procedura concorsuale, di norma i debiti verso dipendenti devono essere soddisfatti integralmente (o entro i limiti di privilegio) per ottenere l’omologazione di un concordato – salvo che gli stessi lavoratori non accettino una decurtazione. Nei concordati con continuità aziendale, i debiti verso dipendenti sono spesso trattati in classe separata e pagati integralmente entro un anno dall’omologa .

Queste categorie si possono riassumere nella seguente tabella (schematica):

Categoria di debitoCaratteristicheRischi principaliOpzioni di gestione
Fiscali (IVA, IRES, IRAP, etc.)Crediti erariali; richiedono assolvimento 100%.Reati tributari (omessi versamenti); ipoteche, pignoramenti rapidi.Dilazioni fiscali; transazione fiscale (piani omologati) .
Contributivi (INPS, INAIL)Previdenziali obbligatori; privilegi generali su mobili.Reati contributivi; ipoteche, segnalazioni INPS; perdita DURC.Rateizzazioni con ente; transazione contributiva (omologa) .
Fornitori (chirografari)Creditori non privilegiati (salvo rarissimi casi).Sospensione forniture; decreti ingiuntivi e pignoramenti.Trattative stragiudiziali (saldo & stralcio, concordamenti); inserimento in piano/concordato (falcidia parziale) .
Bancari/finanziari (garantiti)Debiti spesso garantiti (ipoteche, pegni, fideiussioni).Revoca fidi; segnalazioni CR; escussioni garanzie statali (MCC).Rinegoziazioni, moratorie, nuovi finanziamenti prededucibili; procedure protettive (CRR/stand-by) .
Dipendenti (retribuzioni, TFR)Creditori privilegiati (paga arretrata, TFR, note superpreferenziali).Sciopero di liquidazione; mancato TFR = forte rischio sociale.Regolarizzazioni mirate; nei concordati continuità si pagano al 100% in classe separata .

Strumenti di regolazione della crisi d’impresa

Per affrontare la crisi prima dell’insolvenza conclamata, il legislatore offre strumenti preventivi e stragiudiziali, affiancati alle tradizionali procedure concorsuali. Ecco i principali:

  • Composizione negoziata della crisi (art. 12-25 CCII): istituto introdotto nel 2021, gestito da Organismi delle Camere di Commercio. È rivolto a qualsiasi imprenditore in “stato di crisi” o insolvenza, anche severa, che voglia ristrutturare i debiti con l’ausilio di un esperto indipendente. L’Organismo designa un professionista che assiste il debitore nei negoziati con i creditori. Durante le trattative può essere sospeso per breve tempo l’esecuzione dei pignoramenti (misure protettive) e viene garantita la riservatezza. Al termine, se è possibile un accordo, i creditori possono sottoscrivere uno dei contratti di risanamento previsti (ad es. piano attestato, accordo di ristrutturazione, concordato semplificato). Questo percorso è flessibile: può sfociare in un “piano di ristrutturazione stragiudiziale” con accordi formali (anche reddituali, finanziari o industriali) o, se le trattative falliscono, consente la presentazione diretta di un concordato semplificato . L’accesso richiede l’iscrizione al portale del Ministero e il deposito di documentazione (bilanci, debiti, piano di risanamento) presso l’Organismo. È particolarmente utile nelle fasi iniziali di crisi perché promuove soluzioni concordate evitando l’apertura forzata di concorsi.
  • Piano attestato di risanamento (art. 56 CCII): strumento stragiudiziale che permette all’imprenditore di elaborare autonomamente un piano di ristrutturazione del debito rivolto ai creditori. Il piano, predisposto anche se l’azienda è già insolvente, va corredato dalla relazione di un professionista (“attestatore”) che ne verifica la fattibilità economica e la veridicità dei dati . L’art. 56 CCII stabilisce che il piano deve essere idoneo a risanare l’esposizione debitoria e riequilibrare il patrimonio aziendale . Formalmente non prevede il deposito in tribunale né una votazione giudiziale: per avere efficacia concreta, il debitore deve ottenere il consenso dei creditori (attraverso firme di adesione all’accordo). La grande novità è la tutela legale sulle azioni compiute in esecuzione del piano: gli atti, pagamenti o garanzie eseguiti secondo il piano attestato, con l’accordo dei creditori, non sono soggetti a revocatoria fallimentare . In pratica, se i creditori aderenti mantengono l’accordo, le risorse versate non potranno essere revocate in caso di fallimento. Questo incentiva le banche e altri creditori a negoziare tagli e dilazioni con la sicurezza di non rimetterci in futuro. Il piano attestato è un mezzo molto diffuso nelle PMI per ristrutturare il debito bancario e commerciale senza l’intervento del tribunale, ma richiede comunque trasparenza e buona volontà dei creditori coinvolti.
  • Accordo di ristrutturazione dei debiti (art. 57 CCII, ex art. 182-bis LF): è uno strumento “minore” di regolazione giudiziale, applicabile in realtà fino al 2022 con l’ormai superata Legge fallimentare. L’accordo di ristrutturazione consente all’impresa di definire accordi stragiudiziali con i creditori (fiscalità, finanziari, etc.) che vengono poi depositati in tribunale per l’omologa. Devono aderire al piano i creditori rappresentativi almeno del 60% dei crediti complessivi (nei fatti molti casi richiedono un’ampia maggioranza economica). L’omologa giudiziale conferisce efficacia erga omnes all’accordo fra i creditori aderenti. Un caso recente della Cassazione (17/12/2024, n.32996) ha precisato che, se dopo l’omologa scatta comunque il fallimento, l’accordo decade per impossibilità sopravvenuta e i crediti tornano all’ammontare originario . In ogni caso, l’accordo di ristrutturazione garantisce alcuni vantaggi durante il negoziato: sospende le azioni esecutive (protettive), preserva la validità di pagamenti e garanzie eseguiti secondo il piano (non revocabili), e permette l’applicazione della transazione fiscale/contributiva con gli stessi effetti del concordato .
  • Concordato preventivo (art. 83 e seguenti CCII, ex Titolo IV): procedura giudiziale complessa ma completa, rivolta a imprese insolventi che vogliono proseguire l’attività (concordato in continuità) o liquidare i beni (concordato liquidatorio). L’imprenditore presenta al tribunale un piano con modalità e tempi di pagamento ai creditori, accompagnato dall’elenco dei creditori e delle categorie (privilegiati, chirografari, etc.). Il piano deve prevedere almeno l’80-100% di soddisfazione per i creditori privilegiati (banche, lavoratori, fisco) e in genere almeno il 50% o altro sufficiente per quelli chirografari, salvo diverse percentuali pattuite. In assemblea i creditori votano suddivisi in classi. Se l’assemblea approva con le maggioranze di legge, il tribunale omologa il piano, che vincola tutti i creditori (anche dissenzienti). In particolare, la procedura di concordato impedisce l’avvio o la continuazione di azioni esecutive sui beni aziendali dal momento del deposito della domanda. Un importante istituto collegato è la possibilità di cram-down fiscale: nel concordato è ammesso ridurre debiti tributari e previdenziali se il Tribunale giudica che anche con la riduzione l’erario e l’INPS otterrebbero almeno quanto avrebbero in liquidazione . Ad esempio, la Corte d’Appello di Lecce ha confermato che anche senza un accordo formale di transazione fiscale si può prevedere la falcidia dell’IVA in un concordato semplificato, purché si rispetti il criterio dell’alternativa liquidatoria . In sintesi, il concordato è uno strumento che consente tagli significativi del debito complessivo (incluse banche e fisco) a patto di garantire i creditori migliori in misura adeguata. Se il piano concordatario non è realizzabile, rimane l’ultima ratio della liquidazione giudiziale (fallimento).
  • Concordato semplificato: istituto previsto per le piccole imprese, introdotto dal D.L. 118/2021 (conv. in L. 147/2021) ed oggi parte del CCII (art. 97-bis e segg.). Può essere richiesto da imprenditori individuali, società di persone o imprese con liquidità entro 300.000€ e senza dipendenti (salvo l’attività familiare). Ha regole di voto più snelle: l’omologa è possibile anche con la sola maggioranza dei crediti (invece delle due classi separate). In un concordato semplificato con continuità si attua di norma una vendita dell’azienda o un affitto del ramo d’azienda; in assenza di continuità si procede come liquidazione concordataria. In ogni caso, se il concordato semplificato viene omologato, anch’esso ammette falcidie di debiti tributari/previdenziali in linea con i principi generali (senza transazione formalizzata purché i creditori ottengano quanto in liquidazione) . Di recente, la Cassazione ha ribadito che nel concordato semplificato non è obbligatorio un accordo specifico con il fisco per stralciare i crediti erariali: è sufficiente dimostrare che il trattamento offerto è equivalente a quello che l’Agenzia otterrebbe da una liquidazione . Questo strumento, riservato alle realtà più piccole, punta a contenere tempi e costi pur offrendo protezione parziale (tipicamente 12 mesi) ai pagamenti.
  • Liquidazione giudiziale (ex fallimento): quando l’impresa è ormai insolvente e non ci sono prospettive di risanamento, può essere dichiarata fallita (o posta in liquidazione volontaria se impresa individuale). In tal caso il tribunale nomina un curatore (o liquidatore), che blocca tutte le azioni esecutive e procede alla vendita dei beni. Tutti i creditori si iscrivono al passivo; i creditori privilegiati vengono soddisfatti in via prioritaria sui ricavi di liquidazione, mentre i chirografari ricevono una percentuale di mero rimborso (o nulla). Come visto, in caso di fallimento ogni accordo precedente decade: infatti la Cassazione ha stabilito che l’apertura del fallimento dopo l’omologa di un accordo di ristrutturazione rende impossibile l’esecuzione del piano e determina l’estinzione di quell’accordo con risoluzione per impossibilità sopravvenuta (art.1463 c.c.), quindi i crediti ritornano all’importo originale . Perciò, una volta in fallimento, l’impresa è sottoposta a liquidazione coatta, il piano aziendale cessa e i soci/amministratori perdono ogni autonomia gestionale.

Confronto riassuntivo degli strumenti

StrumentoRequisiti/AccessoDebiti coinvoltiEffetti e protezioni
Composizione negoziata (art.12-25 CCII)Impresa in crisi/insolvente. Istanza in Camera di Commercio e nomina esperto.Qualunque debito (fiscali, bancari, fornitori, dipendenti).Sospensione azioni esecutive per 90 giorni; negoziazione protetta; accesso eventuale a concordato sempl. o piani.
Piano attestato di risanamento (art.56 CCII)Impresa in crisi/insolvente. Piano predisposto dal debitore + relazione di un attestatore professionista.Tutti i debiti inseriti nel piano.Nessun blocco automatico, ma i pagamenti attuati sono esenti da revocatoria ; incoraggia accordi stragiudiziali con i creditori.
Accordo di ristrutturazione (art.57 CCII)Impresa insolvente. Piano elaborato dal debitore e approvato da >60% dei crediti; deposito e omologa in tribunale.Creditori privati e pubblici sottoscrittori dell’accordo.Efficacia erga omnes per aderenti; stop azioni esecutive durante il procedimento; esenzione da revoca degli atti eseguiti secondo l’accordo; se poi scatta il fallimento l’accordo decade .
Concordato preventivo (art.83 CCII)Impresa insolvente. Domanda al Tribunale con piano chiaro; assemblea dei creditori (maggioranza di crediti e almeno una classe).Tutti i creditori iscritti (privilegiati, chirografari).Sospensione permanente delle esecuzioni (stay concorsuale); possibilità di tagliare debiti (fiscali, bancari, fornitori) tramite voto collettivo; tutele particolari per dipendenti; i piani concordati non sono soggetti a revocatoria per azioni fatte secondo il piano.
Concordato semplificatoPiccole imprese (liquidità <300.000€ e niente dipendenti). Regole di voto più snelle.Stessi del concordato normale.Iter più rapido; consenso più facile da ottenere; falcidia debiti concessa come nel concordato ord. .
Liquidazione giudiziale (fallimento)Impresa insolvente conclamata. Domanda del debitore o di creditori al Tribunale.Tutti i creditori iscritti al passivo.Blocco esecuzioni; soddisfazione privilegiati in via prioritaria; il residuo ripartito tra chirografari secondo rigore di equa par condicio; eventuale riserva di responsabilità per gli amministratori.

Domande e risposte (FAQ)

D1. Cos’è lo “stato di crisi” e come si differenzia dall’insolvenza? Lo stato di crisi è una fase iniziale di squilibrio patrimoniale o economico-finanziario che rende probabile l’insolvenza futura . In pratica, un’azienda può ancora pagare i debiti correnti ma le sue proiezioni economiche mostrano che presto non sarà in grado di far fronte ai pagamenti. L’insolvenza, invece, è la situazione in cui l’impresa non può più pagare regolarmente i debiti esigibili: i creditori subiscono già morosità generalizzata. Dal punto di vista normativo, la crisi consiglia di intervenire subito con accordi, piani o concordati: l’insolvenza invece impone obbligatoriamente l’apertura di una procedura concorsuale. (Normativa: art. 2 D.Lgs. 14/2019; art. 2086 c.c.; Cass. 2024, n.32996).

D2. Chi può accedere alla procedura di composizione negoziata? Secondo il Codice (art. 12 CCII) il debitore commerciale o imprenditore agricolo in crisi o insolvenza può chiedere la nomina di un esperto dell’OCC per avviare la composizione negoziata. In pratica tutti gli imprenditori sono ammessi finché non sono già in fallimento/liquidazione giudiziale. La legge fissa alcuni limiti dimensionali: ad esempio, l’imprenditore “minore” (come definito dall’art.2 lett. d CCII) può accedere solo se, negli ultimi tre esercizi, attivo≤€300.000 e ricavi≤€200.000 e debiti totali≤€500.000 . In generale possono chiedere la composizione negoziata: consumatori, agricoltori, start-up innovative, professionisti, ecc., con la sola esclusione di chi è già in altra procedura concorsuale o ha già avuto esdebitazione nei 5 anni precedenti .

D3. Qual è la differenza tra “accordo di ristrutturazione” e “concordato preventivo”? L’accordo di ristrutturazione (art.57 CCII, ex 182-bis) è una procedura meno vincolante: il debitore raggiunge preventivamente un’intesa con alcuni creditori (min. 60% dei crediti) e deposita l’accordo in Tribunale per omologa. Solo i creditori firmatari sono obbligati, ma con l’omologa gli effetti si estendono a tutti (cram-down parziale). Il concordato, invece, è un vero e proprio procedimento giudiziario con coinvolgimento di tutte le classi di creditori (votazione assembleare). Con il concordato si presentano piani completi su come saldare tutti i crediti e, se omologato, il piano vincola tutti i creditori iscritti al passivo (anche dissenzienti) . In sintesi: l’accordo di ristrutturazione è più rapido e riservato (non c’è assemblea generale), ma presuppone un’ampia adesione preventiva; il concordato richiede invece il voto dei creditori ma permette soluzioni molto ampie (es. tagli ingenti e ripianamenti pluriennali) con piena efficacia vincolante. Nota: la riforma 2022 ha assorbito gran parte dei concetti dell’accordo di ristrutturazione nel CCII (art.57 e segg.), rendendo più fluidi alcuni passaggi rispetto alla vecchia legge fallimentare.

D4. Cos’è la “transazione fiscale” e come si usa? È un meccanismo previsto dal Codice (art. 63 CCII) che consente di concordare con l’Agenzia Entrate l’ammontare finale dei debiti tributari e contributivi nell’ambito di un accordo di ristrutturazione o concordato preventivo. In pratica il piano di risanamento può includere la cancellazione o dilazione di parte delle imposte dovute. Con l’omologa, l’accordo diventa obbligatorio anche per il Fisco. Per ottenere il taglio serve dimostrare che l’Amministrazione ottiene almeno quanto avrebbe da una liquidazione fallimentare. Ad esempio, se in un concordato si prevede di pagare solo il 50% del debito IVA, ciò è accettabile se l’Agenzia riceverebbe all’analogo 50% in un’ipotetica vendita fallimentare . Senza questa procedura omologata, il Fisco esigerebbe sempre il 100%. Recenti pronunce (Trib. Lecce 2025) confermano che nel concordato semplificato è possibile ridurre i debiti tributari anche senza un accordo formale specifico (transazione) se l’effetto è equivalente a quello richiesto dalla legge .

D5. Quando conviene attivare la procedura di composizione negoziata? Se l’azienda è in difficoltà ma ancora attiva, la composizione negoziata è spesso il primo passo consigliato. Essa consente di portare i creditori a un tavolo comune e, con l’ausilio dell’esperto, negoziare soluzioni (piani, rinegoziazioni, rifinanziamenti, cessioni parziali) con alcune garanzie di protezione (ad es. blocco pignoramenti temporaneo). Se le trattative vanno a buon fine, l’impresa può passare direttamente a un concordato semplificato o a un’altra soluzione finale. Chiusure alternative sono il piano attestato di risanamento (più informale, basato sull’accordo privato con i creditori) o l’accordo di ristrutturazione (con deposito in tribunale). Ogni strumento ha prescrizioni diverse, ma in generale prima si agisce, meglio è: il Codice premia chi si muove tempestivamente con agevolazioni (riduzioni sanzioni fiscali) e addirittura esclude la punibilità per la bancarotta da ritardata domanda fallimentare se si attiva un percorso di composizione della crisi . Al contrario, lasciar trascorrere troppo tempo peggiora la fiducia dei creditori e può esporre gli amministratori a contestazioni (anche penali) per mala gestio.

D6. Si può applicare la legge sul sovraindebitamento a una SRL? La cosiddetta “legge sul sovraindebitamento” (L.3/2012) prevede strumenti di composizione della crisi per debitori non fallibili (consumatori, piccoli professionisti, soci illimitati, ecc.) . Una SRL può ricorrere a tali procedure solo se rientra in specifiche fattispecie (p.e. SRL di persone) e se rispetta i requisiti dimensionali simili a quelli del consumatore: attivo e ricavi limitati, debiti entro €500.000 . Nella pratica, per un’azienda come quella dei martinetti meccanici (presumibilmente SRL più strutturata), il percorso di sovraindebitamento non è usuale; è preferibile orientarsi verso gli strumenti del Codice della crisi (piani, accordi, concordati). Tuttavia, esistono procedure come la Liquidazione controllata del patrimonio (art. 82 CCII) e il concordato “minore” tramite il Gestore della crisi, che si avvicinano a questi concetti per imprese di piccola dimensione .

D7. Quali sono i rischi penali per gli amministratori in caso di debiti? Il nuovo Codice contiene anche norme penali: ad esempio l’art. 25-octies prevede la non punibilità per la bancarotta semplice da omessa o ritardata domanda di fallimento se l’imprenditore ha attivato tempestivamente una procedura di composizione della crisi (composizione negoziata o altro) . In sintesi, se gli amministratori si danno da fare per risanare, non saranno penalmente imputati solo per una tardiva domanda fallimentare. Tuttavia, altri reati rimangono rilevanti: l’omesso versamento delle imposte sopra le soglie legali e dei contributi (oltre poche migliaia di euro) può costituire reato tributario o contributivo . La bancarotta preferenziale (pagamenti indebiti a certi creditori in vista del fallimento) e quella fraudolenta (occultamento di beni) sono sanzionate severamente. Anche la mancata adozione di adeguati assetti (art.2086 c.c.) e la falsa comunicazione sociale possono implicare responsabilità. Per l’amministratore in crisi, la linea guida è agire con correttezza e trasparenza, avviare per tempo gli strumenti di regolazione e documentare ogni operazione di risanamento; ciò limita i rischi di contestazioni penali .

Tabelle riepilogative

Categoria di debitoEsempiPrincipali azioni creditoriSoluzioni aziendali possibili
Fiscali/TributariIVA, IRES, IRAP, ritenuteIpoteche, pignoramenti amministrativi, cartelle esattoriali rapidiDilazioni, sanatorie (saldo & stralcio), transazione fiscale in concordato o accordo omologato .
Contributivi/PrevidenzialiContributi INPS, INAIL, etc.Azioni esecutive INPS, perdita DURC, ipotecheDilazioni con INPS; nella procedura concordataria, transazione contributiva (riduzioni/dilazioni con omologazione) .
Fornitori (chirografari)Materie prime, servizi, affittiSospensione forniture, interessi di mora, ingiunzioniTrattative private (moratorie, nuovi termini), accordi stragiudiziali; presenza nel piano/concordato con falcidia concordata .
Debiti bancari/finanziariMutui, fidi bancari, leasingRevoca fidi, segnalazioni CR, escussione garanzie stataliRinegoziazioni con le banche (moratorie o nuovi finanziamenti prededucibili); uso di strumenti protettivi del Codice (sospensione revoca in composizione negoziata) .
Dipendenti/TFRStipendi arretrati, TFR dovutoAsta dei beni, istanza di liquidazione per giusta causaPagamenti prioritari (anche parziali); concordato con continuità (pagamento garantito per legge entro un anno) ; tutela INPS per ultime mens. e TFR.
Strumento di crisiAccesso/RichiesteProtezione offertaDebiti che può coinvolgere
Composizione negoziata (art.12 CCII)Istanza Camera di Commercio; necessita esperto e documenti.Sospende pignoramenti (max 90gg); segretezza trattative.Tutti (fiscali, bancari, chirografari…).
Piano attestato (art.56 CCII)Proprietà dell’imprenditore; piano e attestazione professionale.Pagamenti secondo il piano non sono revocabili .Tutti i debiti inclusi nel piano.
Accordo ristrutturazione (art.57)Accordo privato con creditori >60%; deposito in tribunale per omologa.Stop provvisorio azioni esecutive; efficacia erga omnes dopo omologa.Creditori aderenti all’accordo.
Concordato preventivo (art.83 CCII)Domanda Tribunale con piano dettagliato; voto creditori in assemblea.Divieto definitivo di espropri; vincola tutti i creditori con omologa.Tutti i creditori iscritti (privilegiati + chirografari).
Concordato semplificato (art.97-bis CCII)Simile al concordato normale ma per imprese piccole (<€300k debito, 0 dipendenti).Iter più rapido; maggioranze di voto ridotte; stop azioni esecutive.Tutti i creditori iscritti (soggetti a voto semplificato).
Liquidazione giudiziale (fallimento)Istanza fallimentare (debito > 300k o creditori muniti di titoli).Avvio vendita coatta dei beni; azioni esecutive bloccate.Pagamenti solo fino alla capienza della massa (effetto devastante per chirografari).

Esempi pratici (simulazioni)

  • Scenario 1 – Debiti fiscali e bancari rilevanti: Supponiamo la “Martinetti Meccanici S.r.l.” con fatturato annuo ~1 M€ e un patrimonio immobilizzato, si trovi con IVA in sospeso da 300.000€ e contributi INPS da 100.000€, oltre a un mutuo bancario residuo di 500.000€. L’azienda continua a produrre, ma vede esaurirsi la liquidità. In assenza di interventi, A.E.-Riscossione iscriverebbe ipoteca immobiliare e incamera conti. Il consiglio è attivare subito una procedura: ad es. avviare la composizione negoziata oppure preparare un piano attestato di risanamento, rivolgendosi all’OCC della CCIAA. Con l’aiuto di un consulente il piano potrebbe prevedere: rifinanziamento parziale del mutuo da parte della banca, rateizzazione a 72 mesi del debito fiscale (richiesta concordato di pagamento), e un accordo di ristrutturazione sul fisco (c.d. “transazione fiscale”) che falcidi il 30-40% dei tributi dovuti . Se i creditori accettano il piano, l’azienda ripiana le rate di debito nel tempo e continua l’attività. Al contrario, non fare nulla comporterebbe graduale revoca del fido bancario e il pignoramento immobiliare, con rischio di fallimento.
  • Scenario 2 – Fornitori e personale critici: Immaginiamo invece una piccola società artigiana con debiti di 50.000€ verso fornitori, stipendi arretrati per 20.000€ (2 mesi), e nessun debito fiscale rilevante. Anche qui la crisi è nata per calo di ordini. Una soluzione potrebbe essere un accordo di ristrutturazione stragiudiziale con i fornitori (p.es. rateizzazione a 12 mesi con interessi bloccati) e un piano di pagamento dilazionato dei dipendenti (o un prestito ponte). Se i fornitori vedono che l’azienda può sopravvivere – magari con l’ausilio di nuovi committenti – sono più propensi a seguire un piano negoziato. A complemento, la società può valersi di un piano attestato per rendere insindacabili gli impegni presi. Se la trattativa privata fallisse, una via alternativa è il concordato semplificato: l’imprenditore presenta un piano di liquidazione concordata per pagare i dipendenti al 100% entro un anno, mentre ai fornitori chirografari offre un pagamento parziale (ad es. 50% in 2 anni); con il voto favorevole anche di una sola classe di creditori (contrariamente al concordato ordinario) l’accordo può essere omologato . In tal modo l’azienda chiuderebbe ordinatamente l’attività evitando il fallimento, preservando intanto parte del valore per i creditori.
  • Scenario 3 – Impresa familiare sotto soglia: Se la “Martinetti Meccanici” fosse invece una micro-impresa con ricavi annui sotto 200.000€ e patrimonialmente semplice, essa potrebbe tentare anche la composizione della crisi da sovraindebitamento (artt. 65-83 CCII), accedendo attraverso un Organismo di composizione apposito. In tal caso, il debitore si rivolge all’OCC, che nomina un gestore; insieme definiscono un piano di concordato (c.d. “concordato minore”) o di liquidazione con risorse esterne, e l’eventuale esdebitazione di residui non pagati. L’accesso richiede però che l’azienda rientri nei limiti di fatturato e debito definiti dalla legge .

Questi esempi mostrano come l’approccio scelto dipenda dalla dimensione dell’impresa, dai creditori coinvolti e dall’obiettivo (continuare l’attività vs liquidare con piano concordato). In ogni caso, la chiave è integrare la strategia finanziaria con un valido supporto legale e tecnico, per “centrare” i requisiti di legge (quorum di votanti, test di convenienza, etc.) e ottenere l’omologa da parte dell’autorità giudiziaria quando richiesta.

Conclusioni: come muoversi per tempo

Un’azienda in difficoltà deve innanzitutto valutare tempestivamente il proprio stato patrimoniale e individuare le categorie di debito. È consigliabile farsi assistere (un collegio sindacale o un consulente finanziario) affinché il quadro sia chiaro e aggiornato: un bilancio con patrimonio netto negativo o un passivo prevalente sui crediti è campanello d’allarme. Fatto ciò, il debitore deve riunire i dati e consultare un avvocato o commercialista esperto in crisi d’impresa. Occorre, in breve ordine di priorità:

  1. Rispettare gli obblighi immediati: regolarizzare (anche parzialmente) le imposte correnti e i contributi più urgenti per evitare sanzioni penali.
  2. Mappare i creditori: distinguere tra crediti privilegiati (banche, dipendenti, fisco) e chirografari.
  3. Pianificare un risanamento realistico: redigere un piano economico-finanziario che dimostri come l’attività potrà rientrare a redditività, includendo eventuali apporti esterni o operazioni di cessione di ramo.
  4. Dialogare con i creditori più rilevanti: tentare accordi stragiudiziali con banche e fornitori chiave, magari proponendo moratorie, nuovi collaterali o “take or pay” sugli ordini futuri.
  5. Avviare la procedura più idonea: se la crisi è grave, depositare in tribunale o presso l’OCC la domanda di composizione negoziata o di concordato preventivo (eventualmente in bianco) quanto prima. Anche presentare un semplice piano attestato da un professionista può portare benefici.
  6. Gestire le comunicazioni: un’azienda in crisi dovrebbe limitare le fughe di notizie negative (es. segnalazioni alla Centrale Rischi) mantenendo aperta una trattativa formale. L’accesso a una procedura concorsuale o di composizione offre garanzie di riservatezza e blocco.

Ricordando sempre il principio di par condicio tra creditori, ogni mossa deve essere fatta con equilibrio. Una scelta ben documentata (piano credibile, trasparenza, accordi firmati) non solo favorisce l’omologazione, ma protegge anche i manager da contestazioni future. Agire con tempestività e chiarezza è il modo migliore per difendersi dalla crisi d’impresa.

Fonti normative e giurisprudenziali

  • Normativa: D.Lgs. n.14/2019 (Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza); art. 3 CCII (doveri del debitore); art. 12-25 CCII (composizione negoziata); art. 56-57 CCII (piano attestato, accordi di ristrutturazione); art. 63 CCII (transazione fiscale); art. 83 e segg. CCII (concordato preventivo); art. 97-bis CCII (concordato semplificato); art. 2086 cod. civ. (dovere assetti). Legge fallimentare (L. 267/1942) per riferimenti storici (art. 182-bis, 182-ter). Legge n.3/2012 (composizione crisi da sovraindebitamento). D.Lgs. n.118/2021 (introd. concordato semplificato). D.Lgs. n.136/2024 (correttivi al CCII). Codice Civile: artt. 2560, 2751‑bis (privilegi); art. 1463 (risoluzione causa sopravvenuta).
  • Giurisprudenza recente: Cass. Civ., Sez. V, 29 nov. 2023, n.33303 (effetti estinzione contenzioso tributario dopo omologa accordo ); Cass. Civ., Sez. I, 17 dic. 2024, n.32996 (accordi di ristrutturazione + fallimento: risoluzione accordi per impossibilità sopravvenuta ); C.A. Lecce, 26 mar. 2025 (concordato semplificato: falcidia debiti tributari senza transazione ); Trib. Roma, 8 nov. 2023 (sospensione incasso garanzia statale in composizione negoziata ); Trib. Venezia, 13 gen. 2025 (banche non possono revocare fidi durante composizione negoziata ); Trib. Forlì, 14 ago. 2025 (accordo di ristrutturazione omologabile con transazione fiscale e stralcio IMU). Numerose altre pronunce (es. Trib. di Torino, Milano, Lecce del 2025) confermano i presupposti per accordi, piani e concordati. Tutte le fonti citate sono aggiornate al 2025.

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La tua azienda che produce o commercializza martinetti meccanici a vite, martinetti a vite trapezoidale, attuatori meccanici, sistemi di sollevamento a martinetto, riduttori per martinetti e componenti di traslazione sta affrontando una situazione di debiti?
Hai esposizioni verso Agenzia delle Entrate, INPS, banche, fornitori o Agenzia Entrate-Riscossione?
Ricevi solleciti, richieste di rientro, decreti ingiuntivi o minacce di pignoramento?

Il tuo settore è tecnico e impegnativo: lavorazioni su viti trapezoidali e madreviti, trattamenti termici, riduttori, componenti meccanici di precisione, materiali costosi e cicli produttivi lunghi. Basta un rallentamento dei pagamenti per trovarsi rapidamente in difficoltà.

La buona notizia?
È possibile difendere l’azienda, fermare i creditori e ristrutturare i debiti, se agisci subito e con una strategia corretta.


Perché un’Azienda di Martinetti Meccanici Finisce in Debito

Le cause più comuni includono:

• costi elevati per acciai speciali, viti, ingranaggi e componenti
• lavorazioni esterne (tornitura, fresatura, rettifica, trattamenti) costose e necessarie
• ritardi nei pagamenti da parte dei clienti industriali
• magazzino immobilizzato tra viti, madreviti, riduttori e semilavorati
• investimenti obbligati in macchinari e attrezzature di precisione
• incremento dei costi energetici e di produzione
• tensione bancaria e riduzione delle linee di credito

Nel 90% dei casi il problema non è la mancanza di commesse, ma la mancanza di liquidità.


I Rischi per una Azienda di Martinetti Meccanici con Debiti

Se non intervieni tempestivamente rischi:

• pignoramento del conto aziendale
• revoca degli affidamenti bancari
• blocco delle forniture di materiali e componenti
• decreti ingiuntivi e precetti
• sequestro di magazzino e attrezzature
• interruzione della produzione per mancanza di materiali
• ritardi nelle consegne e perdita di clienti strategici
• rischio concreto di fermo aziendale

Un debito lasciato correre può paralizzare produzione e vendite in pochi giorni.


Cosa Fare Subito per Difendersi

1) Bloccare immediatamente i creditori

Un avvocato specializzato può:
• sospendere pignoramenti e azioni esecutive
• impedire il blocco dei conti bancari
• fermare richieste di rientro di banche e fornitori
• tutelare la liquidità aziendale
Prima si ferma l’emorragia, poi si costruisce la soluzione.

2) Analizzare i debiti e tagliare ciò che non è dovuto

Molti debiti includono:
• interessi illegittimi
• sanzioni errate
• importi duplicati
• posizioni prescritte
• errori della Riscossione
• costi bancari ingiustificati
Ridurre il debito è spesso possibile e in modo rilevante.

3) Ristrutturare i debiti con piani sostenibili

Le soluzioni possibili includono:
• rateizzazioni fiscali fino a 120 rate
• rinegoziazione degli affidamenti bancari
• accordi di rientro con fornitori critici
• sospensione temporanea dei pagamenti
• accesso alle definizioni agevolate quando disponibili
L’obiettivo è stabilizzare la liquidità e mantenere attiva la produzione.

4) Attivare gli strumenti legali che proteggono l’azienda

Per debiti rilevanti esistono procedure potenti e sicure:
• PRO – Piano di Ristrutturazione dei Debiti
• accordi di ristrutturazione dei debiti
• concordato minore
• liquidazione controllata (come ultima risorsa)
Questi strumenti permettono di:
• bloccare tutti i creditori
• sospendere pignoramenti e decreti
• pagare solo una parte del debito
• continuare a produrre senza interruzioni
• proteggere il patrimonio dell’imprenditore
È la via più efficace per salvare l’azienda.

5) Proteggere la produzione e il magazzino

Per un’azienda di martinetti meccanici è essenziale:
• tutelare viti, madreviti, riduttori e semilavorati
• mantenere attive le lavorazioni esterne
• difendere i macchinari da azioni esecutive
• evitare sequestri che fermerebbero la produzione
• garantire continuità nelle consegne
La produzione non deve fermarsi: è la base della ripresa.


Documenti da Consegnare Subito all’Avvocato

• Elenco di tutti i debiti
• Estratti conto bancari
• Estratto di ruolo (se presenti cartelle)
• Situazione magazzino (viti, madreviti, riduttori, semilavorati)
• Contratti con clienti e fornitori
• Bilanci e documenti fiscali
• Atti giudiziari ricevuti
• Ordini aperti e pianificazione della produzione


Tempistiche di Intervento

• Analisi preliminare: 24–72 ore
• Blocco dei creditori: 48 ore – 7 giorni
• Piano di ristrutturazione: 30–90 giorni
• Eventuale procedura giudiziale: 3–12 mesi

Le protezioni possono attivarsi già nei primi giorni.


Vantaggi di una Difesa Specializzata

• Stop immediato a pignoramenti e blocchi bancari
• Riduzione concreta dei debiti
• Protezione di materiali, semilavorati e macchinari
• Trattative efficaci con banche, fornitori e Riscossione
• Continuità produttiva assicurata
• Tutela del patrimonio personale dell’imprenditore


Errori da Evitare

• Ignorare solleciti o atti giudiziari
• Fare nuovi debiti per coprire quelli vecchi
• Pagare un creditore lasciando scoperti gli altri
• Lasciare proseguire pignoramenti e precetti
• Affidarsi a società improvvisate “anti-debiti”
Ogni errore può aggravare la crisi.


Come può aiutarti l’Avv. Giuseppe Monardo

• Analisi completa della situazione debitoria
• Blocco immediato dei creditori
• Piani di ristrutturazione personalizzati
• Attivazione degli strumenti giudiziari protettivi
• Trattative con banche, fornitori e Riscossione
• Tutela totale dell’azienda e dell’imprenditore


Conclusione

Avere debiti nella tua azienda di martinetti meccanici a vite non significa essere destinati alla chiusura.
Con la strategia giusta puoi:

• bloccare i creditori
• ridurre i debiti
• salvare produzione e magazzino
• proteggere l’azienda e il tuo futuro imprenditoriale

Il momento di agire è adesso.

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La consulenza fisica, a differenza di quella digitale, viene organizzata a partire da due settimane dal primo contatto.

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