Azienda Di Cuscinetti Assiali E Radiali Con Debiti: Cosa Fare Per Difendersi E Come

Se gestisci un’azienda che produce, distribuisce o rivende cuscinetti assiali, radiali, orientabili, rigidi, a sfere, a rulli, cuscinetti speciali o su misura, e oggi ti trovi con debiti fiscali, debiti con Agenzia delle Entrate Riscossione, INPS, banche o fornitori, la situazione può diventare rapidamente critica.

I cuscinetti sono componenti essenziali per macchinari, impianti industriali, trasmissioni meccaniche e linee produttive. Un blocco generato dai debiti può causare ritardi, insolvenze e perdita immediata di clienti.

La buona notizia è che, con un intervento tempestivo, puoi bloccare pignoramenti, ridurre i debiti e salvare l’azienda prima che la crisi diventi irreversibile.


Perché le aziende di cuscinetti assiali e radiali accumulano debiti

Le cause più frequenti includono:

  • costi elevati dei cuscinetti ad alte prestazioni
  • scorte di magazzino costose e numerosi codici da mantenere
  • pagamenti lenti da parte di industrie, manutentori e costruttori di macchine
  • aumento dei prezzi dell’acciaio, della logistica e dei componenti importati
  • ritardi nei versamenti di IVA, imposte e contributi
  • mancanza di liquidità per ordini urgenti e materiali critici
  • difficoltà nell’accesso al credito bancario
  • fornitori strategici che richiedono pagamenti severi

Questi elementi possono portare rapidamente a una spirale di indebitamento difficile da gestire da soli.


Cosa fare subito se la tua azienda è indebitata

Il fattore decisivo è intervenire subito. Ecco cosa bisogna fare immediatamente:

  • far analizzare l’intera posizione debitoria da un avvocato esperto in debiti aziendali
  • controllare quali debiti sono corretti, prescritti o contestabili
  • evitare accordi di pagamento affrettati e non sostenibili
  • richiedere la sospensione di eventuali pignoramenti in corso
  • negoziare rateizzazioni realistiche con AE e INPS
  • proteggere fornitori critici e componenti essenziali
  • impedire il blocco del conto corrente o delle linee di credito
  • valutare strumenti legali per ridurre o ristrutturare i debiti

Una diagnosi professionale ti permette di capire quali debiti tagliare, quali sospendere e quali contestare.


I rischi concreti per un’azienda indebitata

Se non intervieni, i rischi possono diventare molto seri:

  • pignoramento del conto corrente aziendale
  • fermo di macchinari o attrezzature
  • blocco delle forniture di cuscinetti e ricambi
  • impossibilità di servire clienti industriali o manutentori
  • perdita di rapporti commerciali consolidati
  • crisi di liquidità e ritardi nel pagamento del personale
  • azioni legali da parte di banche, fornitori o agenti della riscossione
  • rischio di chiusura dell’azienda

Nel settore dei cuscinetti, anche piccoli ritardi possono causare l’interruzione di linee produttive dei clienti.


Come un avvocato può aiutarti concretamente

Un avvocato specializzato può intervenire rapidamente per:

  • bloccare pignoramenti e procedure esecutive
  • ridurre l’importo complessivo dei debiti tramite trattative o strumenti giuridici
  • ottenere rateizzazioni sostenibili con AE e INPS
  • annullare debiti prescritti, irregolari o mal notificati
  • gestire rapporti con fornitori e banche al posto tuo
  • proteggere magazzino, macchinari e continuità produttiva
  • stabilizzare l’azienda durante la ristrutturazione finanziaria
  • evitare che la crisi degeneri in insolvenza o chiusura

Una difesa professionale può salvare la tua impresa anche in situazioni molto complesse.


Come evitare il blocco dell’attività

È fondamentale agire con una strategia chiara e tempestiva. Per mantenere operativa l’azienda:

  • intervieni subito, senza rinviare
  • non trattare con i creditori senza assistenza professionale
  • proteggi fornitori strategici e ricambi critici
  • ristruttura i debiti prima che partano pignoramenti
  • individua debiti contestabili o prescritti
  • preserva la liquidità per garantire consegne e continuità produttiva

Una gestione tempestiva evita blocchi, ritardi e perdita di clienti.


Quando rivolgersi a un avvocato

È il momento di farlo se:

  • hai ricevuto solleciti, intimazioni o preavvisi di pignoramento
  • non riesci più a sostenere debiti con AE Riscossione, INPS o fornitori
  • temi il blocco del conto corrente
  • la liquidità aziendale è in calo
  • stai accumulando ritardi nei pagamenti
  • vuoi evitare che la crisi evolva in insolvenza

Un avvocato esperto può bloccare le procedure, ristrutturare i debiti e proteggere la tua azienda.


Attenzione

Molte aziende meccaniche falliscono non per i debiti in sé, ma per mancanza di un intervento tempestivo. Con la corretta strategia puoi ridurre, rinegoziare o eliminare parte dei debiti e salvare davvero la tua attività.

Questa guida dello Studio Monardo – avvocati esperti in debiti aziendali, riscossione e difesa di imprese meccaniche – ti aiuta a proteggere la tua azienda di cuscinetti assiali e radiali.

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Introduzione

Un’azienda manifatturiera di cuscinetti (assiali e radiali) con debiti può trovarsi presto in gravi difficoltà se non gestisce la crisi finanziaria in modo tempestivo e articolato. In Italia la disciplina giuridica offre diversi strumenti per riequilibrare la situazione debitoria: ristrutturazioni consensuali con i creditori, procedure concorsuali come il concordato preventivo o la liquidazione controllata, e piani di risanamento attestati . Il presente approfondimento – rivolto ad avvocati, imprenditori e titolari d’impresa – esamina, dal punto di vista del debitore, le opzioni praticabili per tutelarsi e per cercare di salvare l’azienda, con focus sulla normativa italiana aggiornata (fino a ottobre 2025), prassi e giurisprudenza recente. Si parlerà anche delle responsabilità patrimoniali dei soci (SRL, SPA, SNC) o dell’imprenditore individuale, delle tutele del patrimonio personale dell’imprenditore, nonché dei rapporti con l’Agenzia delle Entrate-Riscossione e gli istituti bancari. La trattazione, pur di livello avanzato, usa un linguaggio giuridico-divulgativo, con esempi pratici, domande e risposte, e tabelle riassuntive.

1. Contesto normativo e responsabilità dell’imprenditore

In Italia l’impresa che accumula debiti ha l’obbligo di intervenire tempestivamente secondo il Codice della Crisi e dell’Insolvenza (CCI), entrato in vigore il 15 luglio 2022 (D.Lgs. 14/2019 e succ. mod.). L’art. 6 CCI impone all’organo amministrativo e ai sindaci di adottare misure idonee a fronteggiare la crisi “in time” (principio della prevenzione) . La mancata adozione di misure di allerta può comportare responsabilità personali dei dirigenti e revoca delle agevolazioni fiscali.

1.1 Forme giuridiche dell’impresa e responsabilità patrimoniale

  • SRL e SPA (società di capitali): i soci rispondono dei debiti societari solo nei limiti della quota conferita (art. 2462 c.c. per le SRL e art. 2447 c.c. per le SPA), salvo fenomeni di responsabilità aggravata (es. elusione, simulazione di apporti, frode) o garanzie personali prestate dai soci. In caso di liquidazione della società estinta, l’Agenzia delle Entrate può agire sugli ex soci soltanto fino all’ammontare di eventuali somme ricevute in liquidazione (sent. Cass. SS.UU. n. 3625/2025 ). La recente giurisprudenza (ord. Cass. n. 17734/2025) ha tuttavia introdotto un principio di “interesse all’azione dinamico” per i creditori, ipotizzando la responsabilità degli ex soci anche in assenza di utili distribuiti . Questo orientamento apre scenari ancora in evoluzione.
  • Società di persone (SNC, SAS): i soci rispondono illimitatamente e solidalmente, come previsto dall’art. 2291 c.c., con tutto il loro patrimonio personale. Ciò significa che i debiti societari possono essere escussi anche sui beni dei soci. In caso di cessazione dell’attività, l’imprenditore in società di persone rimane soggetto a responsabilità illimitata ex art. 2298 c.c. (società estinta o in liquidazione).
  • Impresa individuale: l’imprenditore individuale risponde illimitatamente dei debiti d’impresa con tutto il suo patrimonio attuale e futuro (art. 2740 c.c.). Non esiste distinzione tra patrimonio personale e aziendale per la ditta individuale. Di conseguenza, in caso di insolvenza tutte le azioni esecutive possono colpire i beni privati del titolare.

1.2 Conseguenze legali della crisi d’impresa

Quando l’azienda mostra segnali di squilibrio (passività > attività, perdite ricorrenti, insoluti continuativi), l’organo amministrativo deve agire subito. Se l’impresa è effettivamente insolvente (non paga i debiti esigibili), scatta l’obbligo di ricorrere agli strumenti offerti dal CCI (ad es. composizione negoziata, concordato preventivo), pena responsabilità amministrativa (art. 377 c.p., bancarotta fraudolenta) e la possibile dichiarazione di fallimento/liquidazione giudiziale da parte del Tribunale . In particolare, qualora il patrimonio sociale sia insufficiente, continuare l’attività senza intervenire può configurare un’ipotesi di bancarotta o illeciti fiscali.

Domanda: L’imprenditore può ignorare la situazione di indebitamento sperando di uscirne?
Risposta: No. Il Codice della crisi (art. 6, comma 2, CCI) obbliga gli amministratori a porre in essere, quando ne hanno consapevolezza, “la segnalazione tempestiva dell’emersione dello stato di crisi” e misure di risanamento. Il legislatore europeo e nazionale prediligono misure di risanamento precoce . L’inerzia, viceversa, espone a sanzioni penali per bancarotta (art. 216 L.Fall.) e le cause di esclusione da contratti con la Pubblica Amministrazione.

2. Soluzioni stragiudiziali e piani di risanamento

Prima di ricorrere alle procedure concorsuali ufficiali, spesso conviene tentare una risoluzione stragiudiziale o consensuale della crisi, coinvolgendo volontariamente i creditori (banche, fornitori, Stato). Le opzioni principali sono:

  • Composizione negoziata della crisi (DL 118/2021, art. 2-13 CCI): procedura extragiudiziale gestita via Camera di Commercio e facilitatore (esperto). Ideale nelle fasi iniziali di squilibrio patrimoniale o finanziario, permette di valutare la fattibilità di un piano di risanamento guidato da un professionista, e di negoziare con tutti i creditori (banche, fornitori, erario, INPS) senza omologazione giudiziale . La domanda si presenta quando è «probabile la crisi» (art. 2, comma 1 CCI). Dopo l’ingaggio dell’esperto, l’imprenditore redige un piano di risanamento (business plan) e negozia dilazioni o riduzioni con ogni credito. L’esito è un verbale di accordo stragiudiziale. L’intervento normativo recente (D.Lgs. 136/2024, c.d. “terzo correttivo”) ha ampliato le agevolazioni di accesso, rendendole più flessibili e promuovendo l’uso di questo strumento . Pro: non comporta spossessamento dei beni né segnalazioni in pubblici registri (salvo accordi con banche). Contro: non ha effetto di automatic stay legale (eccetto delibere di accordi di ristrutturazione) e dipende dalla cooperazione dei creditori.
  • Accordi di ristrutturazione dei debiti (artt. 56-58 CCI; D.Lgs. 83/2022): simili agli accordi del vecchio art. 182-bis l.fall. L’imprenditore negozia con i creditori (in genere banche) un piano di ristrutturazione approvato dai creditori rappresentanti il 60% dei loro crediti (art. 57 CCI). Gli accordi possono prevedere riduzioni di debiti o dilazioni. Vanno depositati in Tribunale per l’omologazione, che permette di renderli vincolanti anche sui dissenzienti (c.d. “cram down”) se la maggioranza è rispettata e il piano è più conveniente dell’alternativa liquidatoria . Pro: procedura riservata e flessibile, meno costosa di un concordato. Contro: il creditore può opporsi e servono attestazioni di un esperto indipendente sul piano (art. 56-57 CCI).
  • Piano attestato di risanamento (art. 56-57 CCI): un piano predisposto dal debitore con supporto di un esperto che ne attesta la veridicità e fattibilità finanziaria. Serve spesso nei contesti di accordi di ristrutturazione ex art. 57 CCI o prima di un concordato preventivo . Non richiede omologazione giudiziaria se resta fuori dalle azioni concorsuali; semplifica la negoziazione con i creditori (inclusa Agenzia Entrate).
  • Rinegoziazione bancaria e accordi con fornitori/creditori minori: in via autonoma, l’impresa può cercare di trattare direttamente con le banche (es. estensione scadenze, nuovi affidamenti garantiti), con i fornitori (dilazioni), e con l’Agenzia Entrate (rateizzazione dei tributi). Queste trattative informali non hanno efficacia legale di vincolo sugli altri creditori, ma spesso sono complementari agli strumenti formali sopra descritti.

3. Concordato preventivo: il “salvataggio” giuridico dell’azienda

Quando la crisi è più avanzata o i creditori sono già in azione, il concordato preventivo è lo strumento principale di ristrutturazione giudiziale in cui il debitore propone un piano ai creditori per il soddisfacimento dei debiti, con eventuale continuazione dell’attività (concordato in continuità) o vendita dell’azienda (concordato liquidatorio).

3.1 Tipologie di concordato

  • Concordato liquidatorio: si prevede la liquidazione dell’azienda per ripagare parzialmente i creditori. Utile se non vi è prospettiva di recupero in continuità. Il pagamento avviene tramite liquidazione di beni, cessione ramo d’azienda o flussi futuri.
  • Concordato in continuità aziendale: implica il mantenimento e la gestione dell’azienda (o di parte di essa) durante e dopo la procedura, spesso con il contributo di nuovi capitali. Mira a preservare il valore aziendale.
  • Concordato “minore”: per imprese di limitata dimensione (debiti fino a 5 milioni), prevede procedura semplificata (art. 80 CCI) con maggioranze ridotte e minori formalità. Consente piani anche liquidatori.

Il concordato può prevedere varie alternative: pagamento parziale graduale dei debiti (rateizzato fino a 10 anni), dilazioni, scambi di debito con azioni (scambio equity per i creditori), cessione di asset o gruppo di imprese, fino alla mera concessione di moniti (straordinari) temporanei agli esattori.

3.2 Iter procedurale

  1. Domanda in Tribunale: il debitore deposita istanza con allegati minimi (elenco creditori, situazione patrimoniale e contabile, proposta e piano). Si richiede sospensione delle azioni esecutive (art. 168-182 CCI).
  2. Ammissione e fase istruttoria: il Tribunale valuta l’ammissibilità (completezza, fattibilità preliminare). Se accoglie, nomina uno o più commissari giudiziali e fissà un’udienza per l’approvazione da parte dei creditori (generalmente entro 60-90 giorni).
  3. Convocazione creditori: il debitore, con l’ausilio del consulente (commercialista o avvocato), illustra il piano concordatario. I creditori (in classi omogenee: concorsuali, privilegiati, chirografari, fornitori, fisco) votano sulla proposta.
  4. Omologazione o rigetto: se il piano è approvato dalla maggioranza richiesta (solitamente 2/3 del valore dei crediti di ogni classe ), il Tribunale omologa il concordato. Anche se l’Agenzia delle Entrate o l’INPS dissentono, la norma sul cram-down (art. 180 l.fall., sostituito poi da artt. 112-113 CCI) permette al giudice di omologare ugualmente se il piano è complessivamente più conveniente della liquidazione . La Cassazione conferma che il voto negativo espresso da un creditore pubblico (es. Agenzia Entrate) non blocca l’omologazione: basta dimostrare che il soddisfacimento è almeno pari all’alternativa liquidatoria . Se approvato, il concordato ha efficacia vincolante per tutti i creditori, compresi i dissenzienti (c.d. “cram down”). Se bocciato dai creditori o dal Tribunale, si prosegue con la liquidazione giudiziale (ex fallimento).
  5. Adempimenti post-omologazione: il debitore esegue il piano (pagamenti, cessioni) secondo il cronoprogramma approvato. Un commissario giudiziale monitora l’esecuzione e riferisce al Tribunale. L’omologazione chiude la procedura concorsuale.

Domanda: Cosa vuol dire “concordato con continuazione” o “in continuità” e perché conviene?
Risposta: Nel concordato in continuità l’azienda rimane operativa: i dipendenti proseguono il lavoro e i crediti correnti restano in carico alla stessa struttura. L’impresa può così mantenere la produzione di cuscinetti e ripagare i debiti attraverso i futuri ricavi, a fronte di un miglior trattamento per i creditori anteriori alla domanda (ad es. pagando interessi sui fornitori se la continuità genera più risorse complessive). La norma prevede che la transazione tributaria nel concordato in continuità debba essere “non deteriore” rispetto all’alternativa liquidatoria . In sostanza, il debitore deve garantire che i creditori pubblici (Erario, INPS) ricevano almeno quanto avrebbero ottenuto dal fallimento. Se ciò è rispettato, il Tribunale omologa il concordato anche senza l’assenso del Fisco .

3.3 Effetti sulle azioni esecutive

Dal deposito della domanda di concordato incombe una sospensione generale delle esecuzioni individuali e revocatorie (art. 46-47 CCI). Ciò significa che se il tribunale ammette la procedura (anche solo la domanda con riserva), tutti gli atti esecutivi pendenti (pignoramenti, ipoteche giudiziali, revoche) vengono bloccati . Questo è un importante vantaggio per il debitore: il blocco degli atti cautelativi, pignoramenti di conto corrente, ipoteche giudiziali successivamente iscritte (nei 90 giorni antecedenti) diventa inefficace . Al contrario, i creditori non possono acquisire nuove garanzie o prelazioni fino alla chiusura del concordato, salvo rarissime eccezioni autorizzate. Caveat: la sospensione dura fino all’omologazione o alla pronuncia di rigetto; se il Tribunale respinge la domanda, l’imprenditore resta esposto a tutti i provvedimenti esecutivi residui.

3.4 Garanzie e privilegi nel concordato

I creditori muniti di pegno o privilegio (banche ipotecarie, fornitori con privilegio su beni) mantengono i loro diritti fino all’omologazione; dopo l’omologazione possono venire spogliati se il piano lo prevede e il valore dei beni coprirebbe la posta. L’art. 180, comma 2 l.fall., richiedeva prima di soddisfare i creditori di rango inferiore di aver integralmente soddisfatto quelli di rango superiore. Con il nuovo CCI, tale principio è modulato dal giudizio di convenienza del piano: l’art. 160 l.fall. (ora 112 CCI) esige che i crediti privilegiati ricevano almeno quanto avrebbero incassato alternativamente dalla liquidazione .

Domanda: I creditori privati (fornitori, banche) possono opporsi o bloccare un concordato?
Risposta: Sì, ogni creditore può votare sulla proposta e fare opposizione al Tribunale nei termini fissati. Tuttavia, se il piano viene approvato dalle classi necessarie (in genere i crediti concorsuali e privilegiati approvano i piani in continuità se “non deteriore” rispetto alla liquidazione) , il tribunale omologa costringendo anche i dissenzienti a rispettarlo (cram-down). Le opposizioni e liti sospese pendono a decreto di omologazione. I creditori possono anche proporre piani concorrenti (ex art. 48 CCI).

4. Liquidazione giudiziale (ex-fallimento)

Se la ristrutturazione non riesce (concordato bocciato o fallimento dichiarato), si apre la liquidazione giudiziale (ex fallimento). Il Tribunale nomina un curatore fallimentare che subentra nella gestione aziendale per realizzare i beni. L’azienda spesso cessa l’attività (salvo casi di continuità protetta per corso dell’accordo, cfr. art. 85 CCI). I creditori iscritti in massa ottengono pagamenti proporzionali alle classi di privilegio: su beni mobili e immobili del patrimonio aziendale. Al termine (liquidazione concluse), il curatore deposita rendiconto.

Per il debitore e i soci: al termine del fallimento opera l’esdebitazione (liberazione dai debiti residui) solo se sussistono i requisiti (assenza dolo, tentativo di pagamento onesto) . Per i creditori pubblici, la disciplina fiscale dell’esdebitazione è complessa: secondo la Cassazione, se la procedura fallimentare era pendente prima del 15 luglio 2022 si applica la vecchia legge fallimentare anche all’esdebitazione .

5. Esdebitazione del debitore insolvente

L’esdebitazione è il beneficio che consente al fallito (imprenditore o con debiti superiori soglia di liquidazione) di ottenere la non esigibilità dei debiti residui non soddisfatti. Dal 2019 è disciplinata dal CCI agli artt. 278 ss. (liquidazione giudiziale) e 180 ss. (fallimento). In sostanza, dopo la chiusura della liquidazione o fallimento il debitore può chiedere la cancellazione dei debiti non coperti, a condizione di non aver compiuto frodi e di dimostrare meritevolezza. Il nuovo Codice ha eliminato soglie minime (ex L. Fall.), facilitando la concessione del beneficio.

Punto chiave: la Cassazione (ordinanza n. 14835/2025) ha stabilito che se il fallimento è iniziato prima del 15/7/2022 e chiuso dopo, si applica la disciplina anteriore (Legge Fallimentare) . Quindi, se il procedimento è iniziato in epoca “vecchia” la richiesta di esdebitazione deve seguire le regole dei vecchi art. 142 L. Fall. Anche se il ricorso è depositato nel vigente CCI, valgono le norme pregresse . Viceversa, per procedure avviate dopo luglio 2022 si applica la nuova disciplina del CCI.

L’esdebitazione può liberare l’imprenditore soggetto fallito dai debiti insoluti (ad esempio nell’azionariato sociale di SNC in liquidazione), ad eccezione di alcuni debiti inderogabili (alcuni contenziosi di lavoro, crediti su contributi previdenziali di ultima ora). L’accesso a questo strumento è importante per il debitore, perché gli evita di restare indebitato per sempre.

Domanda: Cos’è e come funziona l’esdebitazione dopo il concordato o fallimento?
Risposta: L’esdebitazione si ottiene su domanda del debitore, in seguito alla chiusura della procedura (fallimento eseguito). Il debitore “meritevole” (sogno coperto i crediti durante la procedura, agito in buona fede, collaborato) può ottenere la cancellazione dei debiti residui . In sostanza, l’imprenditore fallito già svincolato dalla responsabilità societaria (SRL) esce dal tunnel del debito. Se la procedura iniziale era prima del 2022 si applicano i vecchi requisiti (art. 142 L. Fall.); se dopo, quelli del CCI (art. 278-279 CCI). In ogni caso, sono previste commissioni che valutano se il debitore ha fatto il possibile per soddisfare i creditori: se sì, accolgono l’esdebitazione. Se no, possono rigettarla.

6. Protezione del patrimonio personale dell’imprenditore

Un imprenditore deve anche pensare preventivamente a tutelare il proprio patrimonio personale dalle pretese future, specie se è titolare di società di persone o ditta individuale. Strumenti diffusi:

  • Separazione dei beni o patti di comunione legale: per gli imprenditori coniugati, l’opzione della separazione dei beni nel regime matrimoniale (art. 215 c.c.) può limitare la responsabilità del coniuge. Con il fondo patrimoniale (art. 167 c.c.), beni (immobili o mobili registrati) possono essere vincolati a garanzia dei bisogni familiari, sottraendoli alla garanzia generale dei creditori (se fatta prima della crisi).
  • Trust (devolutive): prevedendo per il “trust passivo” la segregazione di beni in favore di figli o terzi e fuori dalla disponibilità del debitore, è possibile “proteggere” alcune attività (ad es. la casa) rendendole inalienabili e insoggettabili ai debiti futuri . Occorre però attuare il trust prima che sorgano i debiti rilevanti, per evitare accuse di frode ai creditori.
  • Società holding o patrimoniali: creare una holding o cessione di ramo d’azienda a parent company, trasferendo così asset dall’impresa operativa verso entità protette (purché non simulazioni fraudolente).
  • Assicurazione sulla responsabilità civile o professionale: l’impresa può stipulare polizze che coprano i rischi di bancarotta colposa o illeciti fiscali, se previste dal contratto. Ciò tutela i singoli amministratori.
  • Scudo fiscale (vetusto): in passato si poteva legalmente trasferire risparmi in trust o all’estero; oggi ciò è fortemente limitato dall’antielusione e dalla fattispecie di autoriciclaggio.

Domanda: Il conferimento in fondo patrimoniale protegge davvero i beni personali?
Risposta: Sì, purché sia fatto prima di comportamenti fraudolenti o dell’accertamento dei debiti. Il fondo patrimoniale esclude dal concorso dei creditori (ad es. banche o fornitori) i beni conferiti, destinati ai bisogni della famiglia . Tuttavia, i creditori alimentari (figli, ex coniuge) possono aggredirli se occorrono a garantire i loro diritti. È fondamentale che tali protezioni non vengano impugnate come simulazione (la dottrina e la giurisprudenza vigilano su atti reali e sostanziali, non formali).

7. Rapporti con Agenzia delle Entrate – Riscossione

La relazione con il fisco è cruciale: l’azienda deve gestire tasse e imposte nei piani di risanamento. Alcuni strumenti dedicati:

  • Rateazione dei tributi: l’Agenzia delle Entrate-Riscossione può concedere dilazioni di pagamento sui debiti tributari (anche fino a 120 rate mensili) in presenza di grave crisi, senza garanzie. In caso di superamento di 5 anni (60 rate), si valuta il piano di rientro su base economico-finanziaria.
  • Rottamazione “Ter” e “Quater”: leggi speciali che hanno consentito di definire liti pendenti con saldo e stralcio (soprattutto per debiti fiscali fino al 2017 o 2021). Questi strumenti sono però limitati nel tempo e al tipo di debito (imposte dirette, Iva, accise).
  • Transazione fiscale (art. 63 CCI e art. 88 CCI): negli accordi di ristrutturazione e nel concordato sono previste proposte di “transazione fiscale” da sottoporre all’Agenzia delle Entrate e INPS. Il debitore propone un trattamento dei debiti fiscali/contributivi (riduzione, dilazione). L’organo giudicante (Tribunale) impone che la proposta sia almeno non peggiore rispetto a quanto i creditori pubblici incasserebbero in liquidazione .
  • Nel concordato liquidatorio l’attestatore deve verificare la convenienza della transazione rispetto alla liquidazione: l’omologazione può avvenire solo se effettivamente vantaggiosa per il Fisco .
  • Nel concordato in continuità l’Erario deve ricevere un trattamento “non deteriore” di quello liquidatorio . Se la proposta coincide esattamente con l’alternativa liquidatoria (quindi non c’è vantaggio aggiuntivo), l’Agenzia, in base all’art. 97 Cost., potrebbe pur teoricamente rifiutarla (perché non gliene deriverà alcun beneficio), ma il tribunale può omologarla comunque perché il piano globale convenga (sentenza ministeriale Cass. n. 27782/2024) .
  • Novità 2024: il D.Lgs. 136/2024 ha chiarito che il Fisco deve approvare la transazione se la proposta è “non deteriore” (nel concordato continuità) o “conveniente” (nel liquidatorio) .

Domanda: Posso chiedere subito il blocco della riscossione coattiva dei tributi non pagati?
Risposta: Non esiste un vero “automatic stay” per l’Agenzia delle Entrate. Tuttavia, se si presenta un concordato preventivo o un accordo di ristrutturazione, l’istanza di transazione fiscale (art. 63 CCI) e la sospensione del pagamento sulla base del Piano concordatario fermano in pratica la riscossione (fino all’esito). Ad ogni modo, l’Agenzia può richiedere garanzie (art. 88 CCI) o limitare i pagamenti. In alternativa, si può richiedere il pagamento rateale dei debiti fiscali all’Agenzia Riscossione (fino a 10 anni). Infine, l’imprenditore può proporre un’istanza di “ristrutturazione dell’esposizione tributaria” con accordo bonario (transazione), ma l’omologa resta soggetta al giudizio di convenienza.

7.1 Legami con la confisca tributaria

Nota: Recentissima Cassazione penale (n. 35840/2025) ha stabilito che non può procedersi alla confisca per reati tributari in presenza di una transazione fiscale intervenuta dopo la condanna . In pratica, se l’imprenditore ha concordato il pagamento del debito con il fisco (o trovato un accordo di ristrutturazione), non possono essere confiscati ulteriori beni se non esiste più una pretesa tributaria certa . Questo significa che una corretta rinegoziazione del debito fiscale (attraverso concordato o transazione) protegge il patrimonio da eventuali azioni penali di confisca (almeno sui beni riconducibili al debito fiscale sanato).

8. Rapporti con banche e credito commerciale

I rapporti bancari sono spesso la causa principale di crisi: scoperti di conto, fideiussioni, mutui. Strategie di difesa:
– Negoziare nuove condizioni di finanziamento: coinvolgendo i soci o trovando nuovi investitori (equity), chiedere alle banche l’allungamento delle scadenze o ricapitalizzazione della società. Talvolta è possibile riclassificare esposizioni come “sofferenze” e avviare accordi di ristrutturazione (art. 56 CCI).
Protocollo ABI sulla regolazione delle crisi: molte banche seguono linee guida (es. “Protocollo ABI concordatario”) che prevedono contatti con l’impresa in crisi, affidamenti “protetti” per consentire la negoziazione di un accordo. Un imprenditore dovrebbe usare questi strumenti volontari.
Ammortamento del debito bancario: alcune banche accettano il metodo dell’“Accordo di ristrutturazione dei debiti” (conversione di mutuo, riduzione tassi). L’assistenza di un consulente può facilitare la trattativa.
Analisi cash flow: calcolare realisticamente i flussi in entrata/uscita per dimostrare alla banca la capacità di ripagare gradualmente il debito in un piano concordatario o di ristrutturazione.

Domanda: Se la banca chiude i fidi e mi fa mancare liquidità, cosa posso fare?
Risposta: La chiusura unilaterale del fido da parte della banca può decretare l’insolvenza. Prima che ciò avvenga, bisogna agire preventivamente: patti con la banca per rivedere il fido (es. fideiussioni o garanzie addizionali), estinguere i crediti di breve con linee a medio termine, o apporti di denaro fresco da parte di soci o investitori per tamponare. Se il fido viene revocato, conviene immediatamente valutare soluzioni formali (ritirata del concordato) perché diventa difficile continuare attività. In ogni caso, va attivata subito la composizione negoziata, il piano di risanamento o accordi con altre banche.

9. Domande e Risposte frequenti

D1: L’imprenditore deve presentare bilanci diversi per poter accedere ad un concordato?
No, non è richiesta una situazione di bilancio specifica, ma un reale stato di crisi o insolvenza. L’art. 12 CCI richiede solo che la domanda contenga informazioni sulla situazione economica-patrimoniale, un elenco creditori e le modalità di soddisfacimento proposte. Ciò che conta è l’esistenza di debiti esigibili e il rischio di insolvenza. Tuttavia, la documentazione deve dimostrare la fattibilità economico-finanziaria del piano .

D2: Quali debiti rimangono dopo un concordato liquidatorio?
Nel concordato liquidatorio, i debiti residui dopo i pagamenti saranno estinti (conclusione del procedimento): gli azionisti responsabili subiscono solo i debiti rimanenti non pagati (che in una SRL non ricadono su di loro, salvo garanzie personali). Gli unici crediti che possono sopravvivere al concordato sono quelli inevasibili (ad es. risarcimento danni in corso), ma in genere cessano le pretese ordinarie. Il Tribunale dichiara estinta la procedura quando tutte le somme previste nel piano concordatario sono corrisposte, e decade l’amministratore.

D3: Durante la composizione negoziata posso vendere beni o azienda?
Sì, l’imprenditore rimane titolare dell’azienda e può compiere atti di amministrazione (ordinaria e straordinaria) necessari, pur dovendo render conto all’esperto. La vendita di beni o rami d’azienda può essere parte del piano di risanamento da negoziare con l’esperto e i creditori . Tali atti non dispongono ipso jure il blocco, ma poi il ricavato va naturalmente incluso nella trattativa coi creditori (è “nuova finanza” a disposizione del piano). L’importante è che l’esperto valuti la coerenza degli atti con il piano proposto e che il Tribunale autorizzi azioni straordinarie nel successivo concordato (art. 46 CCI).

D4: Cosa succede se il concordato non viene eseguito?
Se il piano non viene rispettato (ad es. il debitore omette pagamenti o commette reati ante e post domanda), il Tribunale può dichiarare il concordato risolto. In tal caso, si apre la liquidazione giudiziale e si procede con il fallimento. Eventuali somme già distribuite in violazione tornano nel patrimonio del curatore fallimentare e le azioni conclamate (es. frode) possono portare a bancarotta fraudolenta (art. 223-bis L.F.). È quindi essenziale seguire pedissequamente quanto omologato, sotto pena di serie conseguenze penali e civili.

D5: Socio di SNC: come posso evitare il pignoramento dei miei beni?
Dal momento che nella SNC i soci rispondono illimitatamente (art. 2291 c.c.), i creditori (incluso l’erario) possono pignorare il patrimonio personale di ciascun socio. Per tutelarsi, il socio dovrebbe valutare di trasformare la società in SRL (evento soggetto a ulteriori vincoli) o di costituire un trust/fondo patrimoniale per separare beni essenziali. Altrimenti, con debiti scoperti, l’unica difesa è tentare un accordo globale (concordato o negoziato) prima che i creditori passino all’esecuzione.

11. Simulazioni pratiche

Caso 1: SRL “CuscinettiAzienda S.r.l.” (debiti totali €1.000.000; di cui €400.000 verso banca, €300.000 IVA e tasse, €300.000 fornitori).
Soluzione possibile (ristrutturazione interna): Convenire con la banca un accordo di ristrutturazione: la banca accetta il pagamento in 5 anni con tasso agevolato e la conversione di parte del debito (€100k) in equity. Contestualmente, il socio unico copre il 50% delle passività fiscali e richiede la dilazione triennale sulle rimanenti imposte. Ai fornitori viene proposto di pagarli in 2 anni con intermediazione di nuovi ordini. Un commercialista attesta il piano (business plan di risanamento). Questo consente di evitare il concordato e di non segnalare crisi formale.
Soluzione concordataria: Si deposita concordato in continuità chiedendo 3 anni per pagare 60% dei debiti: e.g. 70% ai privati, 60% al fisco, in tre anni. Un comm. giudiziale confuta l’attestazione (valori di liquidazione). Tutti i creditori approvano (privati convinti, banca con garanzie, Fisco d’accordo perché guadagna di più rispetto a fallimento). Il Tribunale omologa il piano. L’impresa prosegue attività con utile e onora il piano. Alla fine del concordato i debiti residui (0%) vengono estinti e l’imprenditore esdebitato dei debiti erariali residui (se del caso).

Caso 2: SNC “Cuscinetti & Figli” (so= Mario e Luca; indebitamento €500.000; credito dell’Erario per IVA €150.000; conti correnti scoperti; garanzie personali di soci su mutuo aziendale).
Problema: Società insolvente, rischio pignoramenti sui beni personali.
Possibili mosse: I soci valutano la trasformazione in SRL (ma richiesta di capitale e perdite devono essere ripianate, scadenze tecniche). Avviano composizione negoziata con esperto della CCIAA: redigono piano in cui l’azienda continuerà a operare (es. produzione aumentata, ottimizzazione costi), ripagando i creditori in 4 anni: offrono 50% ai fornitori, 70% alla banca, 60% all’Erario (con rateazione). Nel frattempo, i soci versano liquidità per ridurre parte dei debiti e costituiscono un fondo patrimoniale con la casa di abitazione (prima dell’avvio). L’esperto valuta il piano, negozia con l’Agenzia Entrate il piano di pagamenti e con la banca un allungamento. Si conclude con verbali di accordo: la banca continua a tenere aperti i fidi con un piano di ammortamento, l’Erario accetta la dilazione, i fornitori proseguono la fornitura in cambio di nuove garanzie. Così si evita il fallimento.

Tabella 5: Esempio pratico di piano concordatario con numeri
| Voci di Debito (€) | Concordato | Liquidazione | Proposta omologata | |————————–|——————|———————–|————————| | Banche (mutui + fidi) | 400.000 | 400.000 | 300.000 (pagamento 75%)| | Fornitori | 300.000 | 300.000 | 180.000 (60%, in 3 anni) | | Fisco (IVA e imposte) | 300.000 | 300.000 | 240.000 (80%, in 5 anni)| | Totale | 1.000.000 | 1.000.000 | 720.000 (72% media)|

Nota: In questo esempio il piano concordatario offre complessivamente il 72% del totale crediti, più favorevole per i creditori rispetto alla liquidazione (ipotizzando che in fallimento avrebbero ricevuto ad es. il 50% dalla vendita dei beni), e quindi viene omologato.

12. Principali norme di riferimento

  • Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza (D.Lgs. 14/2019 e succ. mod.): Title II e III (strumenti di regolazione della crisi, concordato preventivo, liquidazione giudiziale) .
  • Legge Fallimentare (R.D. 267/1942): ancora applicabile alle procedure apertesi prima del 15.7.2022 e per l’esdebitazione relativa a questi casi .
  • Codice Civile: art. 2291 ss. (società di persone), art. 2462 (SRL), art. 2740 ss. (responsabilità patrimoniale del debitore), artt. 2644-2645 (iscrizioni ipotecarie).
  • DL 118/2021 (decreto ristori): ha introdotto la composizione negoziata presso le Camere di Commercio.
  • D.Lgs. 83/2022: ha recepito la Direttiva (UE) 2019/1023 e integrato gli accordi di ristrutturazione e concordato nel CCI.
  • D.Lgs. 136/2024 (terzo correttivo CCI): ha corretto la disciplina della crisi (importanti novità su composizione negoziata, transazione fiscale, concordato minore, criteri transazioni fiscali) .

13. Conclusioni

Per un’azienda di cuscinetti assiali e radiali in grave difficoltà finanziaria è essenziale agire tempestivamente: cercare l’“allerta precoce” e coinvolgere professionisti (avvocati, commercialisti, esperti CCIAA) per predisporre un piano credibile e negoziare con i creditori. In Italia il legislatore ha moltiplicato gli strumenti di salvataggio (transazioni, piani attestati, accordi di ristrutturazione, concordati) proprio per facilitare il risanamento dell’impresa e l’uscita dalla crisi. Affrontare da soli la crisi, senza supporto, può condurre a un fallimento disordinato e a sanzioni per gli amministratori. Al contrario, con una strategia ben guidata si può tentare il recupero dell’azienda, proteggere il patrimonio personale (ad es. tramite uso prudente di trust/fondi patrimoniali ante crisi) e salvaguardare rapporti bancari e fiscali. In ogni caso l’orientamento giurisprudenziale recente (es. Cass. 27782/2024, Cass. 14835/2025) conferma la prevalenza dell’interesse a conservare il valore dell’impresa rispetto a ragioni formali di credito .

Fonti normative e giurisprudenziali: norme del Codice della Crisi e dell’Insolvenza e del Codice Civile citate nei testi, Corpi normativi sopra richiamati, e recenti pronunce della Cassazione e dei Tribunali (“fonti istituzionali”) citate nei riferimenti sopra. In particolare, Cass. civ. sez. I, 28 ottobre 2024, n. 27782 ; Cass. civ. ord. 28 aprile 2025, n. 14835 ; Cass. pen. sez. II, 10 novembre 2025, n. 35840 ; Cass. SS.UU. 12 febbraio 2025, n. 3625 ; Cass. ord. 1° luglio 2025, n. 17734 . Voci dottrinarie su CCII e transazione fiscale , nonché i siti istituzionali di Normattiva e Agenzia Entrate/Riscossione, completano il quadro.

Fonti

  • Decreto Legislativo 12 gennaio 2019, n. 14 (Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza) – testi aggiornati su Normattiva e IlCaso.it .
  • Decreto Legislativo 13 settembre 2024, n. 136 (Modifiche al Codice della crisi).
  • Cass. Civ. Sez. I, 28 ottobre 2024, n. 27782; principio: Omologazione del concordato anche con dissenso espresso dell’amministrazione finanziaria .
  • Cass. Civ., Ordinanza n. 14835/2025 (SS.UU. 1° apr. 2025); principio: Esdebitazione del fallito aperto prima del CCI: si applica la vecchia legge fallimentare .
  • Cass. Pen. Sez. II, 10 novembre 2025, n. 35840; principio: No confisca tributaria senza pretesa certa (anche in concordato/fallimento) .
  • Cass. SS.UU., 12 febbraio 2025, n. 3625; principio: Gli ex soci di società cancellata rispondono dei debiti fiscali solo se hanno percepito utili in liquidazione .
  • Cass. Civ., Ordinanza 1° luglio 2025, n. 17734; orientamento: Creditori possono agire contro ex soci Srl anche senza utili distribuiti (interesse “dinamico”) .
  • Dottrina giuridica e atti normativi: Diritto della Crisi, Transazione Fiscale (G. Andreani), IlCaso.it, e portali specialistici. In particolare, G. Andreani su transazione fiscale e concordato .

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Il settore dei cuscinetti è tra i più esigenti e costosi: acciai speciali, trattamenti termici, rettifiche di precisione, controlli qualità rigorosi, fornitori internazionali e cicli produttivi delicatissimi. Basta una riduzione della liquidità per ritrovarsi in crisi.

La buona notizia?
La tua azienda può essere salvata, difesa e rimessa in equilibrio, se agisci subito e con una strategia corretta.


Perché un’Azienda di Cuscinetti Assiali e Radiali Finisce in Debito

Le cause più comuni includono:

• costi altissimi di acciai legati, ralle, sfere, rulli, gabbie e anelli
• lavorazioni esterne costose (rettifica, tempra, lappatura, cromatura)
• ritardi nei pagamenti dei clienti industriali
• magazzino immobilizzato tra semilavorati, componenti e cuscinetti finiti
• investimenti obbligati in macchine di misura e strumenti di controllo
• aumenti dei costi energetici
• riduzione delle linee di credito bancarie
• cicli di produzione lunghi e impegnativi

Il problema non è la mancanza di ordini, ma la mancanza di liquidità.


I Rischi per una Azienda di Cuscinetti con Debiti

Se non intervieni rapidamente, rischi:

• pignoramento dei conti correnti
• blocco degli affidamenti bancari
• interruzione delle forniture di materiali e trattamenti termici
• decreti ingiuntivi e precetti
• sequestro del magazzino (anelli, rulli, sfere, semilavorati)
• stop della produzione per mancanza di componenti
• ritardi nelle consegne e perdita di clienti strategici
• rischio concreto di fermo totale dell’attività

Un debito non gestito può paralizzare produzione, qualità e consegne in pochissimi giorni.


Cosa Fare Subito per Difendersi

1) Fermare immediatamente i creditori

Un avvocato specializzato può ottenere:
• sospensione dei pignoramenti
• stop alle azioni esecutive
• tutela dei conti bancari
• blocco delle richieste di rientro delle banche
Prima si blocca il danno, poi si costruisce una soluzione.

2) Analizzare i debiti ed eliminare ciò che non è dovuto

Nelle posizioni debitorie spesso si trovano:
• interessi illegittimi
• more e sanzioni abusive
• importi duplicati
• posizioni prescritte
• errori della Riscossione
• costi bancari eccessivi
Ridurre il debito è possibile, spesso in misura significativa.

3) Ristrutturare i debiti con piani sostenibili

Le soluzioni includono:
• rateizzazioni fiscali fino a 120 rate
• accordi di pagamento con fornitori critici
• rinegoziazione dei mutui e degli affidamenti bancari
• sospensioni temporanee dei pagamenti
• accesso alle definizioni agevolate quando disponibili
L’obiettivo è proteggere la liquidità e mantenere la produzione attiva.

4) Usare strumenti legali che proteggono l’azienda

Per debiti elevati, gli strumenti più efficaci sono:
• PRO – Piano di Ristrutturazione dei Debiti
• accordi di ristrutturazione
• concordato minore
• liquidazione controllata (ultima scelta)
Questi strumenti consentono di:
• bloccare tutti i creditori
• sospendere pignoramenti e decreti
• pagare solo una parte del debito
• garantire continuità produttiva
• proteggere l’imprenditore
Sono strumenti sicuri e riconosciuti dal Tribunale.

5) Proteggere produzione, magazzino e fornitori essenziali

Per un’azienda di cuscinetti è fondamentale:
• tutelare anelli, rulli, sfere e semilavorati
• mantenere attivi i trattamenti esterni (tempra, rettifica, lappatura)
• evitare sequestri che bloccherebbero la produzione
• preservare i rapporti con fornitori critici
• garantire continuità nelle consegne per non perdere i clienti
La produzione non deve fermarsi: è l’unico modo per recuperare.


Documenti da Consegnare Subito all’Avvocato

• Elenco completo dei debiti
• Estratti conto bancari
• Estratto di ruolo
• Situazione magazzino (anelli, rulli, sfere, semilavorati, finiti)
• Contratti con clienti e fornitori
• Bilanci e documenti fiscali
• Atti giudiziari ricevuti
• Ordini aperti e planner di produzione


Tempistiche di Intervento

• Analisi preliminare: 24–72 ore
• Blocco dei creditori: 48 ore – 7 giorni
• Piano di ristrutturazione: 30–90 giorni
• Eventuale procedura giudiziale: 3–12 mesi

Le protezioni possono partire già nei primi giorni.


Vantaggi di una Difesa Specializzata

• Stop immediato a pignoramenti e pressioni
• Riduzione concreta dei debiti
• Protezione di magazzino, semilavorati e macchinari
• Trattative efficaci con fornitori e banche
• Continuità produttiva preservata
• Tutela del patrimonio personale dell’imprenditore


Errori da Evitare

• Ignorare solleciti o atti giudiziari
• Accendere nuovi debiti per pagare quelli vecchi
• Favoreggiare un creditore e trascurare gli altri
• Lasciare andare avanti decreti e pignoramenti
• Fidarsi di società improvvisate “anti-debiti”

Ogni errore peggiora la crisi.


Come può aiutarti l’Avv. Giuseppe Monardo

• Analisi completa della situazione debitoria
• Blocco immediato delle azioni esecutive
• Ristrutturazione del debito con piani sostenibili
• Attivazione degli strumenti giudiziari protettivi
• Trattative con banche, fornitori e Riscossione
• Protezione totale di azienda e imprenditore


Conclusione

Avere debiti nella tua azienda di cuscinetti assiali e radiali non significa essere destinati alla chiusura.
Con la strategia corretta puoi:

• bloccare subito i creditori
• ridurre i debiti in modo significativo
• proteggere produzione e magazzino
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Agisci adesso: ogni giorno è decisivo.

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