Aziende Di Distribuzione E Trading Internazionale Con Debiti: Cosa Fare Per Difendersi E Come

Se gestisci un’azienda di distribuzione, import-export, trading internazionale, logistica, oppure una società che acquista e rivende prodotti all’estero e in Italia, e ti trovi con debiti fiscali, cartelle esattoriali, accertamenti IVA, verifiche doganali o contestazioni dell’Agenzia delle Entrate, sei in una situazione particolarmente delicata.

Il settore del trading internazionale è tra i più controllati: movimentazioni elevate, operazioni transfrontaliere, IVA intra-UE, documentazione doganale complessa e flussi finanziari importanti generano contestazioni anche quando l’azienda è perfettamente in regola.

La buona notizia è che un debito o un accertamento fiscale non è definitivo: può essere sospeso, contestato, ridotto o annullato con una strategia difensiva adeguata.

Perché le aziende di distribuzione e trading internazionale vengono accertate così spesso

Le verifiche fiscali sono frequenti per diversi motivi:

  • operazioni intracomunitarie difficili da ricostruire
  • controlli serrati su triangolazioni, rappresentanti fiscali e reverse charge
  • documentazione doganale considerata “incompleta” o irregolare
  • differenze tra DDT, CMR, bolle doganali e fatture
  • contestazioni sull’applicazione dell’IVA intra-UE
  • flussi bancari internazionali interpretati come ricavi non dichiarati
  • rimanenze e magazzini logistici giudicati “non congrui”
  • margini variabili tra import, distribuzione, commissioni e rivendita

Spesso le contestazioni derivano da incomprensioni tecniche, non da vere irregolarità.

Cosa fare subito se hai debiti o un accertamento fiscale

È essenziale agire rapidamente per evitare pignoramenti, blocchi operativi o danni reputazionali.

Ecco i passi immediati:

  • far analizzare l’atto da un avvocato tributarista esperto in commercio internazionale
  • raccogliere contratti, CMR, DDT, bolle doganali, fatture, estratti bancari e documentazione di trasporto
  • evitare di rispondere da soli ai questionari fiscali
  • verificare se puoi chiedere la sospensione immediata della riscossione
  • controllare la regolarità delle notifiche e la correttezza dei calcoli
  • proteggere dati sensibili su fornitori esteri, prezzi, margini e contratti di distribuzione
  • non consegnare documenti non richiesti o che potrebbero essere fraintesi

Una risposta frettolosa può aggravare la posizione fiscale e aumentare il debito.

Le contestazioni più comuni alle aziende di trading e distribuzione

Le accuse frequenti includono:

  • triangolazioni o operazioni intracomunitarie considerate irregolari
  • IVA intra-UE contestata per mancanza di requisiti formali
  • movimenti bancari internazionali considerati ricavi non dichiarati
  • incongruenze tra documentazione doganale e fatture
  • rimanenze, lastre o container non valorizzati correttamente
  • costi di trasporto e logistica giudicati non inerenti
  • margini troppo bassi rispetto agli indici medi
  • errori imputati alla mancata prova dell’uscita delle merci dall’Italia

Molte di queste contestazioni cadono quando vengono analizzate da un esperto del settore.

Come un avvocato può difenderti efficacemente

Un avvocato tributarista specializzato in trading internazionale può:

  • contestare ricostruzioni fiscali e doganali errate
  • dimostrare la correttezza delle operazioni intra-UE e extra-UE
  • spiegare tecnicamente i flussi bancari e finanziari contestati
  • ottenere la sospensione immediata della riscossione
  • gestire il contraddittorio con Agenzia delle Entrate e Dogane
  • impugnare l’atto davanti alla Corte di Giustizia Tributaria
  • ottenere riduzioni significative o l’annullamento totale dell’accertamento
  • rilevare errori procedurali, doganali e di motivazione

Una difesa esperta è indispensabile, perché i controlli su import-export sono tra i più complessi.

Quando un accertamento è illegittimo e può essere annullato

Un accertamento può essere dichiarato illegittimo quando:

  • si basa su presunzioni e non su prove concrete
  • la documentazione doganale è stata interpretata in modo errato
  • le notifiche non sono corrette
  • le motivazioni sono generiche
  • i movimenti bancari sono stati fraintesi
  • l’Agenzia non ha considerato documenti essenziali (CMR, prove di trasporto, contratti)
  • le rimanenze sono state valutate in modo sbagliato
  • i calcoli IVA sono errati

Nel trading internazionale, gli errori degli accertamenti sono molto frequenti.

Cosa rischi se non ti difendi

Non reagire significa esporsi a rischi gravi:

  • pignoramento dei conti correnti aziendali
  • blocco dei container o delle merci in Dogana
  • fermo dei mezzi aziendali
  • perdita di fornitori e partner esteri
  • carenza di liquidità operativa
  • ipoteche su immobili
  • cartelle esattoriali in continuo aumento
  • sanzioni elevate fino al 240% dell’imposta
  • danni irreparabili alla reputazione commerciale

Difendersi subito è fondamentale per proteggere l’attività e la rete internazionale di fornitori e clienti.

Come evitare il blocco dell’attività

Per garantire la continuità operativa:

  • contestare immediatamente l’accertamento
  • chiedere la sospensione della riscossione
  • dimostrare tecnicamente la regolarità delle operazioni commerciali
  • coordinarsi con commercialista, spedizioniere e consulenti doganali
  • proteggere dati sensibili e contratti con fornitori esteri
  • impugnare l’atto in caso di errori o presunzioni non fondate

Con una difesa mirata puoi continuare a importare, distribuire e vendere senza interruzioni.

Quando rivolgersi a un avvocato

D dovresti consultare un avvocato tributarista se:

  • hai ricevuto un accertamento fiscale o doganale
  • contestano movimentazioni bancarie o operazioni intra-UE/extra-UE
  • rischi pignoramenti o blocchi doganali
  • vuoi impedire che l’atto diventi definitivo
  • devi proteggere rapporti con fornitori e clienti internazionali

Un avvocato esperto può difendere la tua azienda, ridurre la pretesa fiscale e bloccare la riscossione.

Attenzione: molte aziende di trading e distribuzione pagano debiti non dovuti solo perché non conoscono i propri diritti. Con la strategia corretta puoi ridurre drasticamente o annullare il debito fiscale.

Questa guida dello Studio Monardo – avvocati esperti in debiti fiscali, accertamenti IVA, operazioni estere e difesa di aziende di trading internazionale – ti aiuta a proteggere la tua attività.

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Introduzione

Un’azienda di distribuzione o di trading internazionale può ritrovarsi in crisi di liquidità per molteplici ragioni: cambiamenti dei mercati globali, difficoltà di rimborsare finanziamenti esteri o nazionali, insolvenza di clienti o fornitori, debiti fiscali (IVA, dazi doganali) o contenziosi commerciali. Davanti a simili esposizioni debitorie, il debitore ha oggi a disposizione una serie di opzioni, sia stragiudiziali sia concorsuali, per gestire la crisi e cercare il risanamento. Lo scopo di questa guida – aggiornata a ottobre 2025 – è spiegare in dettaglio come tutelarsi nel rispetto della normativa italiana vigente (Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza – CCII, D.Lgs. 14/2019 e correttivi succ.) e della giurisprudenza più recente, sempre dal punto di vista del debitore. Sono incluse tabelle riepilogative, esempi pratici e una sezione di domande/risposte.

Debiti rilevanti nelle aziende di distribuzione/trading. Le principali tipologie di debiti che un’impresa commercial-transnazionale può avere includono: – Debiti bancari e finanziari: mutui, linee di credito e leasing (anche in valuta estera), conti correnti scoperti, contratti di factoring.
Debiti verso fornitori nazionali ed esteri: credito commerciale derivante da forniture di merci (anche con lettere di credito internazionali, UCP 600 ICC, ecc.).
Debiti fiscali e contributivi: IVA, ritenute, IRES/IRPEF, contributi previdenziali, dovuti sia in Italia che (per la parte importazioni) all’estero. In particolare, le importazioni generano IVA e dazi doganali da versare entro scadenze precise.
Debiti verso Enti pubblici/doganali: eventuali importi non versati (o contestati) all’Agenzia delle Entrate o all’Agenzia delle Dogane, con sanzioni e interessi.
Debiti societari/parassociali: se esistono società collegate o controllate estere, saldi intercompany. – Debiti civili (sindacali, locazioni, utenze, fideiussioni, etc.).

La complessità si aggrava se l’azienda operante in Italia è collegata a una società estera (sede secondaria o controllante). In tal caso si applica, in via di principio, il criterio del “centro principale degli interessi” (COMI) come definito dal Regolamento UE 2015/848 e dal CCII . Ad esempio, una filiale di una multinazionale estera con attività gestite in Italia può considerarsi con COMI in Italia se dirige e realizza qui la maggior parte dei propri interessi, rendendo applicabili gli strumenti di composizione della crisi italiani . La sede legale iscritta nel Registro Imprese italiano consente già al debitore di attivare procedure come la Composizione Negoziata presso la Camera di Commercio locale .

Di fronte a queste esposizioni, l’imprenditore deve valutare fin da subito le opzioni a disposizione. Una strategia tempestiva e strutturata di trattativa stragiudiziale può evitare il peggio e aumentare le chance di risanamento. In particolare, la legge italiana punta sulla prevenzione della crisi piuttosto che sulla liquidazione, offrendo strumenti come la Composizione Negoziata, piani di risanamento attestati, moratorie, nonché procedure giudiziali (accordi di ristrutturazione, concordato, liquidazione). Di seguito analizziamo in dettaglio le possibilità offerte al debitore e i riferimenti normativi e giurisprudenziali più aggiornati.

Strategie stragiudiziali e di negoziazione

1. Rinegoziazione con le banche e i finanziatori

Le aziende con debiti bancari possono tentare una rinegoziazione del debito con le proprie banche. In pratica si cercano: – Moratorie o rifinanziamenti: ad esempio moratorie emergenziali (D.L. liquidità, Fondi di Garanzia PMI), allungamenti di durata o sospensioni di rate.
Nuovi affidamenti: raccogliere altri finanziamenti straordinari garantiti dallo Stato (es. Fondo di Garanzia PMI).
Fondo di Garanzia PMI e crediti agevolati: la legge 662/1996 e successive modifiche consente a PMI in crisi di ottenere nuovi prestiti garantiti fino al 80% del capitale .
Debito a breve vs a lungo: ricontrattare linee correnti come finanziamenti a lungo termine per migliorare il cash-flow.
Financing internazionali: uso di lettere di credito rotative con altre banche, factoring internazionale, operation di supply chain finance.

È cruciale comunicare trasparenza e propositività al sistema bancario. La Cassazione (Ufficio Massimario, 30 gen. 2025) ha recentemente chiarito che le banche non possono automaticamente revocare le linee di credito solo perché l’imprenditore avvia una procedura di composizione della crisi . In particolare, ha ribadito il principio di neutralità: l’accesso alla “composizione negoziata” non deve far sì che le esposizioni in essere siano automaticamente classificate come deteriorate e non pagate . Solo un piano di risanamento inadeguato o comportamenti irregolari del debitore giustificherebbero decisioni difensive da parte della banca. Pertanto, nel negoziare con le banche, il debitore dovrebbe presentare un business plan realistico e rassicurare sul percorso di ristrutturazione, in modo da evitare revoche improvvise dei fidi .

2. Rinegoziazione con fornitori (nazionali ed esteri)

Per i fornitori nazionali e clienti esteri si possono studiare piani di pagamento dilazionato o riduzione del debito via sconti quantitativi (factoring, riduzione del del debito in cambio di termini vantaggiosi). In particolare: – Lettere di credito e contratti internazionali: verificare clausole contrattuali di force majeure o di revisione del prezzo. Le imprese spesso usano lettere di credito e ICC UCP che possono richiedere accordi rapidi con banche intermediarie. In ogni caso, un’azienda in difficoltà potrebbe proporre contropartite (ad es. acconto più elevato per nuove forniture, joint-venture, ecc.).
Mediazione commerciale: anche se non prevista obbligatoriamente, la mediazione civile (D.Lgs. 28/2010) può essere uno strumento alternativo per trovare un accordo con fornitori o partner (soprattutto se sorge una controversia contrattuale). Un mediatore può agevolare l’intesa per un piano concordato.
Assicurazioni del credito e factoring: esistono strumenti assicurativi (es. SACE SMEs, trade credit insurance) che coprono parte dei crediti commerciali esteri. Per il debitore non è direttamente una soluzione dei debiti, ma riduce il rischio di mancati incassi che aggravano i debiti stessi.
Patti di compensazione: talvolta si può proporre la compensazione di crediti e debiti con lo stesso fornitore o partner, riducendo così l’esposizione finanziaria bilaterale.

In ogni caso, è importante mantenere rapporti di buona fede: offrire al creditore soluzioni concrete (anche temporanee) può aumentare la collaborazione. Se il creditore insorge con provvedimenti cautelari o esecutivi, l’accesso a procedure protettive (vedi sotto) potrà sospendere tali azioni.

3. Gestione dei debiti fiscali e previdenziali

Il debito fiscale in grave crisi può generare problemi penali (art. 10-ter D.Lgs. 74/2000 sull’omesso versamento IVA), oltre che patrimoniali. Tuttavia, le normative più recenti introducono attenuanti per l’imprenditore in vera difficoltà. In particolare il D.Lgs. 14/2024, n. 87 (entrato in vigore il 26 giugno 2024) ha inserito una causa di non punibilità per i reati tributari da IVA o ritenute: se il mancato versamento dipende da cause non imputabili al debitore e connesse a crisi di liquidità irreversibile, il reato non è punibile . In pratica, il giudice deve valutare la crisi non transitoria di liquidità dovuta all’insolvenza di terzi o alla morosità di enti pubblici, e l’ineffettività di azioni ordinarie di recupero . Ciò significa che, in caso di omesso versamento IVA per reale crisi, il manager può escludere responsabilità penale dimostrando di aver fatto ogni sforzo (ad es. rifinanziamenti, fideiussioni personali, rateizzazioni onerose) per reperire i fondi . Del resto, tribunali di merito hanno già assolto imprenditori (Trib. Campobasso 2017) in casi di “impossibilità assoluta” di pagare l’IVA, riconoscendo che la crisi ha reso incontenibile l’insorgere del reato .

Sul piano amministrativo, il debitore può ricorrere ai normali strumenti di definizione agevolata (rottamazioni, conciliazioni, ravvedimento operoso). Ad esempio, le ultime “pace fiscali” consentono di rateizzare debiti con Agenzia delle Entrate e INPS (talvolta fino a 10 anni) e in alcuni casi estinguere sanzioni. È fondamentale attivarsi subito (ad es. ricorsi alle Commissioni Tributarie entro termini per contestare gli avvisi, o richieste di dilazioni formali) per evitare che il debito fiscale precipiti e generi ipoteche o pignoramenti. Sottolineiamo infine che, come indicato dalla giurisprudenza, non basta avere priorità su altri debiti: se il debitore ha soldi per stipendi dipendenti ma non per l’Erario, la Corte di Cassazione ha affermato che l’alternativa di pagamento esclude la “impossibilità assoluta” di versare l’IVA . Pertanto, anche per i debiti tributari vale il principio che l’imprenditore deve dare prova di avere esaurito ogni risorsa lecita prima di invocare la non punibilità .

4. Gestione dei debiti verso dogane e amministrazioni pubbliche

Analogamente ai debiti fiscali, anche quelli doganali (dazi, IVA sulle importazioni) possono essere rateizzati o sospesi solo entro certi limiti. L’Agenzia delle Dogane può ammettere pagamenti dilazionati previa garanzia fidejussoria, ma l’impresa deve subito fornire le cauzioni richieste per evitare il blocco delle spedizioni. In caso di contestazione (es. differenze di classificazione o di valore), conviene proporre ricorso amministrativo o giurisdizionale entro termini brevi. Purtroppo non esiste nel diritto penale tributario una causa di non punibilità specifica per i debiti doganali, pertanto il debitore deve sempre pianificare attentamente le rateizzazioni evitando omissioni.

5. Altri strumenti stragiudiziali: ADR e composizione volontaria

Oltre alla negoziazione diretta dei singoli debiti, si possono valutare strumenti di ADR (Alternative Dispute Resolution) e di composizione negoziale. Ad esempio:
Mediazione commerciale: è uno strumento volontario (disciplina D.Lgs. 28/2010) attraverso cui un mediatore favorisce l’accordo tra debitore e creditori, utile in particolare per controversie contrattuali o di natura commerciale che ostacolano la liquidità aziendale. Non offre sospensiva di per sé, ma può concludersi in accordi stragiudiziali vincolanti.
Conciliazione con fornitori/finanziatori: attivare tavoli di negoziazione formali, eventualmente coinvolgendo Casse Edili o associazioni di categoria che talora mediazioni acquisti di beni/servizi.
Assistenza degli organismi di composizione della crisi: gli Organismi Camerali di composizione della crisi (definiti dal CCII) offrono servizi di consulenza e nomina di esperti per la Composizione negoziata (vedi oltre).
Voluntary disclosure dei piani di ristrutturazione: preparare in proprio un piano finanziario affidabile e cercare adesioni preventive dai principali creditori (es. vie informali o protocolli). Tali accordi volontari non hanno effetto legale vincolante se non ratificati formalmente, ma possono creare un consensus utile.

Tabella 1. Principali strumenti stragiudiziali a disposizione del debitore.

StrumentoObiettivoCaratteristiche principali
Rinegoziazione bancariaAllungare scadenze e ottenere liquiditàMoratoria, rifinanziamento, nuovi affidamenti garantiti, fusione di linee di credito
Rateizzazione fiscale/DoganaleDilazione pagamenti verso fisco e doganePiani di dilazione a condizioni agevolate (rate fino a 10 anni, interessi calmierati)
Rinegoziazione fornitoriConcordare nuovi termini o sconti con i fornitoriNuovi piani di pagamento, certificati di inadempimento, compensazioni con crediti verso clienti
Contratti internazionaliRinegoziare clausole commerciali con partner esteriAdeguamento clausole (prezzi, termini), lettere di credito, arbitrato internazionale
Mediazione e conciliazioneRisolvere controversie contrattuali stragiudizialmenteProcedure ADR formali (incontro con mediatore terzo), vantaggio (spesso) di riservatezza e rapidità
Composizione attestata (prep.)Piani di risanamento certificati da esperto esterno“Piano attestato di risanamento”: accordi vincolanti solo tra chi vi aderisce, senza tutela giudiziale
Composizione negoziata (CNC)Avviare trattative con creditori assistite da espertoProcedura stragiudiziale (art. 25-quinquies CCII) con esperto nominato CCIAA ; senza spossessamento, con possibili misure protettive amministrative (artt.18-20 CCII)

Strumenti giudiziali di composizione della crisi

Quando le trattative extragiudiziali non bastano, il debitore può ricorrere alle procedure concorsuali previste dal Codice della Crisi e dell’Insolvenza (CCII). Tali strumenti, disciplinati dal D.Lgs. 14/2019 e correttivi, sono pensati per ristrutturare i debiti nel rispetto del principio della par condicio crediturum. Ecco i principali:

6. Composizione Negoziata della crisi (CNC)

Introdotta dal D.L. 118/2021 (c.d. “crescita-bis”) e inserita nel CCII (art. 25-quinquies e segg.), la CNC è una procedura volontaria, stragiudiziale e confidenziale riservata alle imprese (di ogni settore e dimensione). L’imprenditore in difficoltà può chiederla alla Camera di Commercio della propria sede legale . Un esperto indipendente (iscritto appositi elenchi camerali) viene nominato per assistere il debitore nel predisporre i dati aziendali, valutare le prospettive di risanamento e mediare trattative con i creditori (banche, fornitori, soci, etc.).

Accesso: la legge richiede che l’impresa sia in condizione di squilibrio patrimoniale o economico-finanziario che renda probabile la crisi o l’insolvenza . L’ultimo correttivo (D.Lgs. 136/2024) ha specificato che già uno stato di squilibrio (anche non ancora piena crisi) consente l’avvio . Non è richiesto che l’azienda rispetti oneri dimensionali, dunque anche micro-imprese possono accedervi. L’inizio avviene con la domanda del debitore e la nomina dell’esperto. Durante la procedura, possono essere chieste misure cautelari (ad es. divieto di pagamenti non prioritari) al Tribunale se ne ricorrono i presupposti (art. 18-20 CCII).

Effetti: la CNC non comporta spossessamento né automatici blocchi procedurali (restano ferme le azioni esecutive già in corso, a meno che il Tribunale non disponga specifiche misure protettive). L’obiettivo è piuttosto negoziare un risanamento fuori dal tribunale. Se al termine (max 8-12 mesi) non si trova accordo, si può accedere ad altre procedure (es. concordato). In pratica, la CNC permette di coinvolgere creditori in trattative con un percorso protetto e supportato, “evitando che il debitore resti isolato” . In tale contesto la recente giurisprudenza sottolinea che l’accesso alla CNC non deve comportare automaticamente conseguenze patrimoniali per il debitore: ad esempio, la Corte di Cassazione ha stabilito che la semplice istanza di composizione non giustifica di per sé la revoca di linee di credito . Il legislatore stesso nel correttivo CCII ha intensificato le misure promozionali per incoraggiare l’uso di questo strumento .

7. Accordi di ristrutturazione dei debiti (art. 57-60 CCII)

Trattasi di strumenti giudiziali ma su base privata equivalenti all’ex art. 182-bis L.F. Introdotti nel nuovo Codice, gli accordi di ristrutturazione consentono al debitore di presentare al Tribunale un piano di risanamento per soddisfare i creditori, stipulato con il consenso di almeno il 60% del passivo complessivo (o solo del 30% in certi casi di moratoria esclusa) . Il piano deve essere corredato da un’attestazione di fattibilità redatta da un professionista indipendente (anche iscritto nell’albo degli esperti CCII). Dopo deposito in Tribunale, i creditori possono opporsi entro 30 giorni. In assenza di opposizioni o dopo il loro rigetto, il Tribunale omologa l’accordo, che diventa vincolante anche per i dissenzienti. Durante la procedura sono sospese le azioni esecutive sui beni dell’impresa in base alle regole ordinarie del codice civile (art. 56). Gli accordi di ristrutturazione sono particolarmente adatti per piani complessi (rifinanziamenti, cessione di asset) e sono stati usati per decenni dalle imprese in crisi.

Esempio pratico: in un caso recente il Tribunale di Campobasso ha assolto un imprenditore per omesso versamento IVA, riconoscendo la causa di forza maggiore della crisi di liquidità: l’azienda in difficoltà aveva infatti chiesto l’omologazione di un accordo di ristrutturazione dei debiti (poi sfociato in concordato) e dimostrato di non poter più reperire fondi per pagare l’IVA .

8. Concordato preventivo (con continuità o liquidatorio)

Il concordato preventivo è una procedura concorsuale ordinaria (titolo III CCII) in cui il debitore propone ai creditori un piano che può prevedere il risanamento del business (con continuità aziendale) o la liquidazione del patrimonio. Viene introdotto con un ricorso al Tribunale (competenza secondo sede legale/COMI) e, una volta depositato, impedisce l’avvio di nuove esecuzioni (effetto “stay”). Il concordato può avere due finalità principali:

  • Concordato con continuità aziendale: il debitore mantiene l’attività operativa, magari anche riducendo asset o soci, e ristruttura i debiti in modo tale da pagare almeno quanto avrebbero avuto i creditori in liquidazione. Questo strumento è pensato per mantenere in vita l’impresa, tutelando posti di lavoro e valore di impianto . Le recenti novità normative (Correttivo-ter 2024) hanno rafforzato l’orientamento a favorire i piani che assicurano continuità, con l’obiettivo di rendere il concordato uno strumento di risanamento e non solo di liquidazione parziale . Affinché il piano sia omologabile in presenza di dissenzienti, devono essere soddisfatte certe condizioni (superamento del valore di liquidazione, percentuali minime di rimborso, etc., come previsto dagli art. 98-100 CCII). In sostanza, il concordato con continuità è simile al Chapter 11 USA: protegge il debitore (che resta in attività) mentre ristruttura il debito.
  • Concordato liquidatorio (senza continuità): si utilizza quando non ha senso proseguire l’attività. L’impresa cessa o riduce l’attività, vende i beni e distribuisce il ricavato ai creditori. Questo concordato è più semplice e veloce (il piano è essenzialmente la proposta di riparto dei beni), ma non tutela la continuità.

La proposta di concordato deve indicare la tabella di riparto (o piano industriale) e i criteri di pagamento. L’imprenditore deve produrre il bilancio e documentazione che dimostrino la fattibilità del piano. Un Commissario Giudiziale esamina gli atti e gli offre assistenza. Vantaggi del concordato: se omologato, tutti i creditori (anche dissenzienti) sono vincolati, e il debitore gode di misure protettive (blocco delle azioni esecutive). Come ribadito dalla dottrina e dalla Cassazione, è uno strumento cruciale perché consente di ristrutturare i debiti senza interrompere l’attività aziendale, preservando il valore dell’impresa e dei posti di lavoro .

9. Altri strumenti concorsuali

  • Concordato semplificato: Introdotto dal CCII, è una versione “leggera” del concordato per imprese di piccola dimensione o per liquidazione rapida. Ha procedure accelerate e minori oneri, ma richiede requisiti specifici (es. fatturato inferiore a 20 milioni, debito non oltre determinate soglie). In pratica obbliga ad un piano di liquidazione, ma con tempi più brevi del concordato ordinario.
  • Liquidazione giudiziale (fallimento): se non è possibile ristrutturare, l’unica opzione resta la liquidazione giudiziale dell’azienda (c.d. “fallimento” nel vecchio linguaggio). Il Tribunale dichiara la liquidazione e nomina un curatore, che vende i beni per distribuire il ricavato ai creditori secondo l’ordine di prelazione. Il debitore perde ogni potere di gestione. Ovviamente questa è l’ultima risorsa, da evitare se è possibile salvare l’impresa.
  • Piano attestato di risanamento: anche se non è procedura formalizzata come le altre, è un importante strumento out-of-court riconosciuto dal CCII. Consiste nella redazione di un piano di rientro certificato da un esperto, sottoscritto da alcuni creditori (solitamente banche). Non richiede omologazione giudiziaria e non blocca le azioni dei creditori non aderenti. Viene spesso usato come misura preventiva per anticipare le soluzioni di crisi .
  • Legge sul sovraindebitamento (L. 3/2012): applicabile ai non imprenditori o agricoltori, consente una composizione dei debiti in carichi familiari o professionali. Non rileva per le normali imprese commerciali, ma può tornare utile ad artigiani o PMI non soggette all’iscrizione nel Registro imprese.

Tabelle riepilogative

Tabella 2. Confronto tra principali strumenti di crisi d’impresa.

ProceduraAmbito di applicazioneEffetti principaliAdatto a…
Composizione negoziata (CNC)Tutte le imprese, crisi probabileProcedura stragiudiziale con esperto: trattative con creditori; nessun spossessamento; possibili misure protettive (art.18-20 CCII) .Imprese con primissimi segnali di crisi (evitare l’insolvenza irreversibile).
Accordi di ristrutturazioneImprese commerciali iscritte al RegistroGiudiziale: piano di risanamento firmato da ≥60% dei creditori (art.57 CCII); certificato da professionista; sospensione azioni esec. dopo deposito.Situazioni gravi, ma con creditori disponibili a pattuzioni formali.
Concordato con continuitàImprese in crisi conclamataProcedura concorsuale: piano che prevede il risanamento e la prosecuzione dell’attività; blocco azioni esecutive dopo deposito; omologazione anche con dissenz. se soddisfa condizioni legali.Aziende ancora redditizie o con valore industriale da salvaguardare.
Concordato liquidatorioImprese irrimediabilmente in crisiProcedura concorsuale: piano basato sulla liquidazione del patrimonio; l’impresa cessa o riduce drasticamente l’attività; riparto beni ai creditori.Aziende senza prospettive di risanamento, importo del debito alto.
Liquidazione giudizialeImprese insolventiFine attività: curatore vende i beni e distribuisce il ricavato (art.114 CCII); tutte le azioni dei creditori si bloccano per la massa (art. 56 CCII); conclusione con cancellazione impresa.Ultima istanza quando nessuna ristrutturazione è possibile.
Sovraindebitamento (L.3/2012)Debitori non imprenditori/professionistiPiano di rientro o liquidazione sotto controllo dell’Organismo di composizione (OC) con eventuale transazione fiscale o ex art. 7 L. 3/2012.Privati, professionisti, agricoltori non soggetti alle altre procedure.

Domande frequenti (Q&A)

  • D. Quali opzioni ha un’azienda di distribuzione/trading con molti debiti?
    R. Innanzitutto deve quantificare il debito complessivo e il valore dell’attivo, distinguendo tipologia di creditori. In via primaria l’azienda dovrebbe aprire tavoli negoziali con banche (moratorie, nuovi finanziamenti garantiti) e con i maggiori fornitori (dilazioni, sconti). Contemporaneamente, può far valutare la fattibilità di strumenti stragiudiziali come la Composizione Negoziata della crisi o piani di risanamento certificati. Se la crisi è irreversibile, può rivolgersi alle procedure giudiziali del CCII (accordi di ristrutturazione, concordato preventivo, ecc.), che offrono la possibilità di proteggersi con un blocco degli atti esecutivi e di ristrutturare o estinguere i debiti secondo un piano omologato. In ogni caso è fondamentale agire tempestivamente per evitare l’aggravarsi del dissesto e sfruttare i benefici normativi (es. sospensione cartelle fiscali, non punibilità penale) previsti in caso di crisi sopravvenuta .
  • D. Che cos’è la “Composizione negoziata” e a cosa serve?
    R. È uno strumento introdotto nel 2022 (art. 25-quinquies CCII) che permette all’imprenditore in difficoltà di nominare un esperto tramite la Camera di Commercio, che lo assiste nel negoziare con i creditori (banche, fornitori, soci, ecc.) un piano di risanamento . Ha carattere stragiudiziale: il debitore conserva il controllo dell’azienda e non cede beni a terzi. Se necessario, durante la fase di trattativa l’esperto può chiedere al Tribunale misure protettive sui flussi aziendali (art.18 CCII). L’obiettivo è favorire soluzioni concordate prima che la crisi diventi insolvenza conclamata . In sostanza, serve a prevenire il fallimento coinvolgendo i creditori in un dialogo guidato. La recente legge correttiva del 2024 ha esteso l’accesso e le agevolazioni per questo istituto, cercando di renderlo più fruibile .
  • D. Cosa succede quando l’azienda accede alla CNC e come si comportano le banche?
    R. La procedura CNC si attiva con domanda alla CCIAA; una volta nominato l’esperto, il debitore può procedere con le trattative. Importante: la Corte di Cassazione ha chiarito che l’accesso alla CNC non può automaticamente giustificare la revoca dei fidi bancari in essere . Le banche devono valutare il merito creditizio sulla base del piano presentato, non sulla semplice richiesta di composizione. In pratica, l’imprenditore proattivo che avvia una CNC deve segnalare alle banche i dettagli del piano: se il piano è credibile, le banche sono vincolate a non revocare i fidi arbitrariamente . Il correttivo CCII (2024) ha ribadito questa neutralità: la prosecuzione del rapporto di affidamento nella fase acuta di crisi non è più di per sé inadempimento, purché avvenga secondo il piano di risanamento approvato .
  • D. In cosa differisce il concordato con continuità da quello liquidatorio?
    R. Entrambi sono procedure concorsuali (CCII) in cui l’impresa presenta un piano ai creditori. La differenza principale è la finalità del piano:
  • Nel concordato con continuità l’obiettivo è ristrutturare i debiti mantenendo l’attività aziendale . L’impresa continua a produrre reddito, paga i creditori secondo un piano dilazionato (ad es. rientro graduale dei debiti), e valorizza la stessa azienda come bene in funzione per tutti. Questo tipo di piano deve garantire ai creditori un soddisfacimento non inferiore a quello che si avrebbe con una liquidazione, ma consente di preservare valore e occupazione.
  • Nel concordato liquidatorio l’impresa cessa quasi totalmente l’attività e liquida i beni aziendali per pagare i creditori. In pratica è come una liquidazione controllata: il piano indica solo ripartizioni tra creditori. Ha iter più snello, ma impresa si chiude.
    Il concordato con continuità è più complesso ma oggi favorito dalla legge perché “privilegia la prosecuzione dell’attività come mezzo per generare maggior valore a beneficio dei creditori” . Se il piano è davvero sostenibile, i giudici lo omologano anche con creditori dissenzienti (cram-down) purché rispetti l’ordine delle classi e garantisca ai creditori infruttiferi almeno il 30% dell’importo (percentuale scesa al 20% se si parte da una CNC) .
  • D. Cosa accade se le trattative falliscono? Qual è l’ultima spiaggia?
    R. Se non si trova accordo nemmeno tramite i nuovi strumenti stragiudiziali (CNC, piani attestati, accordi 182-bis, ecc.), il debitore può ricorrere al concordato preventivo o, come estrema conseguenza, alla liquidazione giudiziale. Il concordato (preventivo) bloccando le azioni esecutive dà tempo di ristrutturare; se anch’esso non riesce o non viene proposto, l’impresa sarà liquidata dal Tribunale. In liquidazione giudiziale (ex fallimento) il curatore vende i beni e ripartisce il ricavato secondo legge: non è più possibile salvare l’azienda, che si estingue. Perciò l’obiettivo deve essere di evitare la liquidazione finale. Prima che ciò accada, gli imprenditori possono cercare piani di risanamento ammissibili (anche esternamente opportuni) e invocare anche l’accesso alla procedura di amministrazione straordinaria delle grandi imprese (L.39/2004) se si tratta di società medio-grandi di interesse strategico. Nel complesso, le regole del Codice della crisi mirano a proteggere il debitore virtuoso che attiva per tempo le soluzioni di risanamento .
  • D. Quali tutele offre la legge al debitore in crisi di liquidità?
    R. Diversi interventi legislativi tutelano il debitore onesto che prova di essere in crisi involontaria. Oltre alla causa di non punibilità fiscale appena descritta , il CCII concede effetti protettivi: nella CNC si possono chiedere misure cautelari (artt.18-20 CCII) che sospendono singoli pagamenti o vietano azioni esecutive, a favore del debitore. Nel concordato e negli accordi 182-bis, il deposito dell’istanza determina un blocco generale delle esecuzioni (art.56 CCII), proteggendo il patrimonio aziendale dall’esproprio. Infine, esistono benefici penali: ad esempio, il legislatore ha anche previsto il “fattore di non punibilità” per determinati fatti tributari quando sono collegati a una situazione di crisi certificata . Tutti questi strumenti sono pensati affinché l’imprenditore che agisce in buona fede per risanare l’azienda non venga soffocato dall’inerzia dei creditori o da reazioni esagerate (ad es. revoche indiscriminate di fidi) .
  • D. Un’impresa estera può accedere alle procedure italiane?
    R. Sì, in certi casi. Se una società straniera ha sede secondaria in Italia (o un’impresa italiana di cui fa parte), può utilizzare i nostri strumenti di composizione della crisi. La norma considera la “sede legale” italiana come indicatore della giurisdizione: ad esempio la CNC si chiede alla Camera di Commercio in cui l’azienda è iscritta . I concetti chiave sono quelli del Regolamento UE 2015/848: il Tribunale italiano potrà agire se il COMI (centro principale degli interessi) è in Italia. Se l’impresa estera gestisce i suoi affari principalmente in Italia, si presume che il COMI coincida con la sua sede legale italiana . In pratica, multinazionali con filiali qui o società controllanti con azioni in Italia possono avvalersi delle procedure CCII (ad es. chiedere un concordato preventivo della società italiana o una CNC). Tuttavia, se il COMI è fuori dall’UE, la procedura italiana ha effetti solo nei confronti dei creditori e asset italiani.
  • D. Che ruolo ha la normativa comunitaria?
    R. L’Italia ha recepito la Direttiva europea 2019/1023 nel nuovo Codice della crisi, con scadenza al 15 luglio 2022. Per le imprese con attività in più Paesi UE, il Regolamento europeo sulle insolvenze (2015/848) stabilisce regole di competenza: normalmente il Tribunale del Paese del COMI ha giurisdizione principale, mentre gli altri Stati possono avviare procedure secondarie se vi sono asset nel loro territorio. Nel contesto della composizione negoziata e del concordato italiano, questo significa ad es. che i creditori esteri troveranno protezione e obblighi di cooperazione grazie al regolamento UE. Inoltre, la legge italiana (art. 7 CCII) prevede l’applicabilità di questi strumenti anche se nella pendenza di procedure comunitarie di insolvenza (per impresa membro del gruppo). In sintesi, l’ordinamento italiano mira a integrare le procedure europee, ma resta necessaria una consulenza specifica per casi cross-border.

Fonti normative e giurisprudenziali

  • Normative principali: Codice Civile (art. 2086, 2195, 2424-2425); Codice della Crisi e dell’Insolvenza (D.Lgs. 14/2019 e successive modifiche) con principali novità introdotte da D.Lgs. 83/2022 e D.Lgs. 136/2024 (c.d. “Correttivo-ter” entrato in vigore 28/9/2024) ; D.L. 118/2021 (conv. L.147/2021) – art. 23-40 CCII (introduzione CNC); D.Lgs. 87/2024 (codice penale tributario, con art.13 non punibilità in caso di crisi ); D.Lgs. 28/2010 (mediazione civile); D.Lgs. 83/2015 (fallimento).
  • Giurisprudenza e pareri autorevoli: Corte di Cassazione, Relazione Uff. Massimario 30 gen. 2025, n.10 – commento art. 16 CCII (banche e neutralità accesso CNC) ; Cass. Pen. (sez. III) 12 gen. 2018 n.6737 (elemento soggettivo e crisi nei delitti di omesso versamento ritenute) ; Trib. Campobasso 21 feb. 2017 (omesso versamento IVA – crisi di liquidità causa di non punibilità) ; Altri commenti su portali specializzati (Diritto.it, giurisprudenzapenale.com) e rapporti istituzionali (Unioncamere 2024 sul CNC, che confermano le modifiche normative ).
  • Atti pubblici: Gazzetta Ufficiale serie generale (pubblicazione D.Lgs. 136/2024, D.Lgs. 87/2024, etc.); Relazioni parlamentari e ministeriali collegati alle leggi citate.

In conclusione, l’imprenditore debitore di un’azienda di distribuzione o trading deve agire in modo proattivo: coinvolgere tempestivamente consulenti esperti, valutare la fattibilità di soluzioni concordate con i creditori (anche all’estero) e tenersi aggiornato sugli strumenti legali di composizione della crisi introdotti nel Codice. Grazie alle novità normative entrate in vigore fino al 2024, la legge italiana offre oggi molto più margine di manovra per trovare una strada di risanamento, valorizzando in particolare la continuità aziendale come salvaguardia del valore d’impresa .

La tua azienda di distribuzione, import/export o trading internazionale ha ricevuto un accertamento fiscale dalla Agenzia delle Entrate, Guardia di Finanza, oppure ha debiti con INPS e Agenzia Entrate-Riscossione? Fatti Aiutare da Studio Monardo

La tua azienda di distribuzione, import/export o trading internazionale ha ricevuto un accertamento fiscale dalla Agenzia delle Entrate, Guardia di Finanza, oppure ha debiti con INPS e Agenzia Entrate-Riscossione?
Ti hanno richiesto documenti su fatture estere, dichiarazioni doganali, triangolazioni, fornitori internazionali, pagamenti, magazzino o movimenti bancari?

👉 Sei in uno dei settori più complessi e controllati: trading internazionale, logistica e distribuzione globale sono sotto stretta osservazione per rischi fiscali, doganali e transfrontalieri.
La buona notizia? Puoi difendere l’azienda, bloccare gli accertamenti e ridurre i debiti, se agisci con metodo e rapidità.

Questa guida ti spiega cosa fare immediatamente, quali errori evitare e come un avvocato specializzato può tutelarti efficacemente.


💥 Perché le Aziende di Distribuzione e Trading Internazionale Finiscono Sotto Accertamento

Il settore è considerato ad altissimo rischio per numerosi motivi:

  • operazioni transfrontaliere difficili da verificare;
  • fornitori esteri non sempre tracciabili;
  • triangolazioni e interposizioni soggette a contestazioni;
  • fatture estere considerate “non attendibili” senza adeguata prova;
  • differenze tra documenti doganali e fatture commerciali;
  • movimenti bancari internazionali ritenuti sospetti;
  • margini considerati incoerenti rispetto ai benchmark di settore;
  • sospetti di esterovestizione o stabile organizzazione;
  • controlli serrati su IVA intracomunitaria e extra-UE.

📌 Gran parte degli accertamenti nasce da presunzioni errate o da ricostruzioni incomplete del Fisco.


⚠️ I Rischi per una Azienda di Distribuzione e Trading Internazionale con Debiti

Senza un’azione immediata rischi:

🧾 accertamenti pesanti su IVA, dazi, accise, imposte e sanzioni;
🏦 pignoramento dei conti aziendali;
📦 blocco delle merci in dogana;
🚛 fermo dei mezzi logistici;
🧱 ipoteche su magazzini, depositi e capannoni;
🌍 sospensione dei rapporti con partner esteri;
📉 perdita dell’affidabilità bancaria e commerciale;
✈️ difficoltà nelle operazioni internazionali successive.

📌 Un accertamento gestito male può paralizzare importazioni, esportazioni e forniture globali.


💠 Cosa Fare Subito per Difendersi

1️⃣ NON rispondere da soli all’Agenzia delle Entrate

Ogni parola o documento improvvisato può diventare un aggravamento.
Ogni spiegazione affrettata può essere interpretata contro l’azienda.

📌 Prima di parlare con il Fisco, serve una valutazione tecnica e legale.


2️⃣ Far analizzare l’accertamento da un avvocato specializzato

Un professionista esperto verifica:

  • vizi di notifica;
  • decadenza dei termini dell’atto;
  • errori nelle ricostruzioni contabili e doganali;
  • contestazioni sbagliate su triangolazioni e operazioni estere;
  • presunzioni su ricavi non reali;
  • irregolarità negli accertamenti bancari internazionali;
  • discrepanze tra documenti doganali, CMR, DDT e dichiarazioni IVA.

📌 Molti accertamenti internazionali sono illegittimi e possono essere annullati.


3️⃣ Presentare Memorie Difensive o Attivare il Contraddittorio

In questa fase puoi:

  • dimostrare la reale tracciabilità delle merci;
  • spiegare costi di import/export e differenze doganali;
  • documentare correttamente fornitori e triangolazioni;
  • correggere errori tecnici del Fisco;
  • evitare l’emissione dell’avviso definitivo.

📌 Una difesa efficace può chiudere tutto prima dell’avviso definitivo.


4️⃣ Presentare Ricorso alla Corte di Giustizia Tributaria (entro 60 giorni)

Il ricorso consente di ottenere:

  • sospensione dell’accertamento;
  • annullamento totale o parziale delle imposte;
  • eliminazione delle sanzioni;
  • blocco dei pignoramenti, delle ipoteche e delle esecuzioni.

📌 In situazioni urgenti il giudice può sospendere tutto in 48 ore.


5️⃣ Contestare gli Accertamenti Bancari Internazionali

L’Agenzia presume spesso:

  • versamenti esteri → ricavi occultati
  • prelievi → costi non giustificati
  • bonifici internazionali → operazioni non registrate

La giurisprudenza è chiara:

📌 I movimenti bancari — soprattutto esteri — non sono automaticamente ricavi: vanno ricostruiti e documentati.


6️⃣ Ristrutturare i Debiti (se una parte è reale)

Dopo la contestazione puoi:

  • rateizzare fino a 120 rate;
  • aderire a rottamazioni e definizioni agevolate;
  • chiedere saldo e stralcio;
  • utilizzare strumenti di crisi d’impresa (PRO, concordato minore, accordo di ristrutturazione).

📌 Prima si combatte l’accertamento. Solo dopo — eventualmente — si paga.


🧩 Documenti da Consegnare all’Avvocato

  • Avviso di accertamento o PVC
  • Estratti di ruolo
  • Documentazione doganale (bolle, DAU, certificati origine)
  • Fatture estere e intra-UE
  • Contratti con fornitori e clienti internazionali
  • DDT, CMR, polizze di carico, tracking spedizioni
  • Estratti conto bancari nazionali ed esteri
  • Report logistici e documentazione di magazzino
  • Comunicazioni doganali e dichiarazioni IVA
  • Documenti su triangolazioni e interposizioni

⏱️ Tempistiche

  • Analisi del caso: 24–72 ore
  • Sospensione cautelare: 48 ore – 7 giorni
  • Ricorso: entro 60 giorni
  • Durata della causa: 6–18 mesi

📌 La sospensione può bloccare immediatamente riscossione, pignoramenti e fermi.


⚖️ Vantaggi di una Difesa Specializzata

✔️ Riduzione o annullamento dell’accertamento
✔️ Blocco di pignoramenti, fermi e ipoteche
✔️ Contestazione di operazioni internazionali e triangolazioni
✔️ Protezione di magazzino, merci, conti e logistica
✔️ Difesa su dazi, IVA estera, intra-UE e extra-UE
✔️ Tutela del patrimonio personale dell’imprenditore


🚫 Errori da Evitare

❌ Rispondere da soli al Fisco
❌ Consegnare documenti senza strategia
❌ Ignorare termini e scadenze
❌ Sottovalutare i controlli doganali e bancari
❌ Affidarsi a consulenti non esperti in operazioni internazionali

📌 Un solo errore può costare decine o centinaia di migliaia di euro.


🛡️ Come può aiutarti l’Avv. Giuseppe Monardo

📂 Analisi tecnico-doganale e fiscale dell’accertamento
📌 Individuazione di vizi e contestazioni efficaci
✍️ Redazione di memorie difensive e ricorsi tecnici
⚖️ Rappresentanza in Corte Tributaria
🔁 Trattative per riduzioni, rateizzazioni e rottamazioni
🛡️ Protezione totale dell’azienda e dell’imprenditore


🎓 Le Qualifiche dell’Avv. Giuseppe Monardo

✔️ Avvocato cassazionista esperto in accertamenti fiscali
✔️ Specializzato in aziende di logistica, import/export e trading internazionale
✔️ Gestore della crisi da sovraindebitamento
✔️ Esperienza pluriennale contro Agenzia Entrate, Guardia di Finanza e Dogane


Conclusione

Un accertamento fiscale alla tua azienda di distribuzione o trading internazionale non significa dover pagare tutto ciò che il Fisco richiede.
Con una difesa tempestiva puoi:

  • bloccare l’accertamento,
  • contestare errori tecnici e doganali,
  • ridurre drasticamente debiti e sanzioni,
  • proteggere merci, logistica, conti e patrimonio aziendale.

⏱️ Agisci ora: ogni giorno è decisivo.

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  1. Consulenza digitale: si svolge esclusivamente tramite contatti telefonici e successiva comunicazione digitale via e-mail o posta elettronica certificata. La prima valutazione, interamente digitale (telefonica), è gratuita, ha una durata di circa 15 minuti e viene effettuata entro un massimo di 72 ore. Consulenze di durata superiore sono a pagamento, calcolate in base alla tariffa oraria di categoria.
  2. Consulenza fisica: è sempre a pagamento, incluso il primo consulto, il cui costo parte da 500€ + IVA, da saldare anticipatamente. Questo tipo di consulenza si svolge tramite appuntamento presso sedi fisiche specifiche in Italia dedicate alla consulenza iniziale o successiva (quali azienda del cliente, ufficio del cliente, domicilio del cliente, studi locali in partnership, uffici temporanei). Anche in questo caso, sono previste comunicazioni successive tramite e-mail o posta elettronica certificata.

La consulenza fisica, a differenza di quella digitale, viene organizzata a partire da due settimane dal primo contatto.

Disclaimer: Le opinioni espresse in questo articolo rappresentano il punto di vista personale degli Autori, basato sulla loro esperienza professionale. Non devono essere intese come consulenza tecnica o legale. Per approfondimenti specifici o ulteriori dettagli, si consiglia di contattare direttamente il nostro studio. Si ricorda che l’articolo fa riferimento al quadro normativo vigente al momento della sua redazione, poiché leggi e interpretazioni giuridiche possono subire modifiche nel tempo. Decliniamo ogni responsabilità per un uso improprio delle informazioni contenute in queste pagine.
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