Azienda Di Impianti Di Sollevamento E Movimentazione Con Debiti: Cosa Fare Per Difendersi E Come

Se gestisci un’azienda che progetta, installa, vende o manutiene impianti di sollevamento e movimentazione – gru a bandiera, carriponte, paranchi, argani, sistemi di traslazione, impianti overhead, automazioni industriali – e ti trovi con debiti fiscali, cartelle esattoriali, richieste di pagamento, accertamenti o verifiche dell’Agenzia delle Entrate, sei in una situazione delicata che può mettere a rischio la tua operatività.

Il settore dei sollevamenti industriali è considerato dal Fisco uno dei comparti più tecnici e complessi: magazzini articolati, componenti costosi, manutenzioni programmate, installazioni personalizzate e margini variabili portano spesso a contestazioni basate su presunzioni errate.

La buona notizia è che un accertamento o un debito fiscale non è definitivo: può essere ridotto, sospeso o annullato se ti muovi subito con la giusta strategia.

Perché le aziende di impianti di sollevamento e movimentazione vengono accertate così spesso

Le verifiche fiscali sono frequenti per diversi motivi legati alla natura tecnica del settore:

  • magazzini complessi (paranchi, carroponti, funi, catene, motori, riduttori, guide, quadri elettrici)
  • differenze tra DDT, ordini, carichi-scarichi e fatture
  • componenti personalizzati difficili da valorizzare nei controlli
  • scarti, sostituzioni e ricambi non compresi nella ricostruzione del Fisco
  • rimanenze finali giudicate “non congrue”
  • installazioni e manutenzioni che generano documentazione tecnica non sempre compresa dai verificatori
  • movimenti bancari interpretati come ricavi non dichiarati
  • margini variabili tra vendita, installazione e assistenza

Molte contestazioni derivano da una scarsa conoscenza delle dinamiche tecniche e operative del settore dei sollevamenti.

Cosa fare subito se hai debiti o un accertamento fiscale

La difesa richiede rapidità e precisione. Ecco cosa fare immediatamente:

  • far analizzare l’accertamento da un avvocato tributarista esperto nel settore impiantistico
  • raccogliere tutta la documentazione: DDT, fatture, inventari, movimenti bancari, rapporti tecnici, libretti di manutenzione, resi e scarti
  • evitare di rispondere da solo ai questionari dell’Agenzia delle Entrate
  • verificare se è possibile chiedere la sospensione della riscossione
  • controllare la correttezza delle notifiche e dei calcoli del Fisco
  • proteggere informazioni sensibili su listini, fornitori, automazioni e componentistica tecnica
  • non consegnare documenti non richiesti o potenzialmente dannosi

Una mossa sbagliata può aggravare l’importo del debito e indebolire la tua difesa.

Le contestazioni più comuni alle aziende di impianti di sollevamento

Tra le accuse più frequenti troviamo:

  • ricostruzioni errate del magazzino
  • movimenti bancari considerati vendite non dichiarate
  • scarti e pezzi sostituiti trattati come vendite in nero
  • costi di manutenzione e installazione ritenuti non inerenti
  • margini troppo bassi secondo gli indici medi del settore
  • DDT discordanti rispetto alle fatture
  • componenti tecnici personalizzati non riconosciuti correttamente
  • rimanenze finali contestate come “incongrue”

Quasi sempre queste contestazioni si basano su presunzioni standard che non riflettono la realtà degli impianti industriali.

Come un avvocato può difenderti efficacemente

Un avvocato tributarista specializzato può:

  • contestare la ricostruzione del magazzino e delle componenti tecniche
  • dimostrare la correttezza di scarti, sostituzioni, manutenzioni e collaudi
  • spiegare tecnicamente i movimenti bancari contestati
  • richiedere la sospensione immediata della riscossione
  • gestire il contraddittorio con l’Agenzia delle Entrate in tua tutela
  • impugnare l’atto in Corte di Giustizia Tributaria
  • ottenere riduzioni significative o l’annullamento totale della pretesa fiscale
  • evidenziare errori di notifica, calcolo o motivazione dell’atto

Una difesa tecnica e legale ben orchestrata è fondamentale per affrontare accertamenti su impianti complessi.

Quando un accertamento è illegittimo e può essere annullato

L’accertamento può essere considerato illegittimo quando:

  • si basa su presunzioni senza prove reali
  • la ricostruzione delle rimanenze è sbagliata
  • le notifiche non sono state effettuate correttamente
  • le motivazioni dell’atto sono generiche o incomplete
  • l’Agenzia non ha valutato documentazione tecnica fondamentale
  • i movimenti bancari sono stati interpretati superficialmente
  • scarti e pezzi sostituiti non sono stati compresi nel ciclo operativo
  • sono presenti errori di calcolo o istruttoria

Molti accertamenti su impianti di sollevamento vengono annullati proprio perché tecnicamente mal costruiti.

Cosa rischi se non ti difendi

Non intervenire significa esporsi a rischi molto seri:

  • pignoramento dei conti correnti
  • fermo amministrativo dei mezzi aziendali
  • blocco delle forniture e degli ordini
  • ipoteche su immobili aziendali
  • perdita di liquidità necessaria per materiali e manutenzioni
  • cartelle esattoriali sempre più pesanti
  • sanzioni fino al 240% dell’imposta
  • danni alla reputazione verso clienti e partner industriali

Una difesa tempestiva è essenziale per preservare l’operatività dell’impianto aziendale.

Come evitare il blocco dell’attività

Per mantenere la continuità operativa della tua azienda:

  • contestare subito l’accertamento o la cartella
  • richiedere la sospensione della riscossione
  • documentare la reale gestione degli impianti, delle manutenzioni e del magazzino
  • coordinarsi con commercialista e tecnici del settore
  • proteggere dati e informazioni industriali sensibili
  • impugnare l’atto se presenta errori o presunzioni non fondate

Una strategia ben costruita permette di continuare a lavorare senza interruzioni.

Quando rivolgersi a un avvocato

D dovresti rivolgerti a un avvocato tributarista quando:

  • hai ricevuto un avviso di accertamento o una cartella esattoriale
  • contestano scarti, rimanenze, componenti tecniche o movimenti bancari
  • rischi pignoramenti o fermi amministrativi
  • vuoi evitare che l’atto diventi definitivo
  • sono coinvolti clienti o fornitori strategici

Un avvocato esperto può aiutarti a bloccare la riscossione, ridurre la pretesa fiscale e difendere la tua attività.

Attenzione: molte aziende del settore sollevamento e movimentazione pagano debiti non dovuti solo perché non conoscono i propri diritti. Con la giusta strategia puoi ridurre drasticamente o annullare il debito fiscale.

Questa guida dello Studio Monardo – avvocati esperti in accertamenti fiscali, debiti e difesa di aziende industriali – ti aiuta a proteggere la tua attività di impianti di sollevamento e movimentazione.

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Introduzione

Un’impresa italiana del settore impianti di sollevamento e movimentazione che si trova sommersa dai debiti deve affrontare la crisi d’impresa attivando tempestivamente gli strumenti previsti dal nostro ordinamento. In Italia l’imprenditore è tenuto a gestire la crisi con la diligenza richiesta dall’art. 2086 c.c. e deve rispondere dei debiti “con tutti i beni presenti e futuri” (principio di responsabilità patrimoniale universale dell’art. 2740 c.c.) . Dunque la protezione patrimoniale è possibile solo nei limiti consentiti dalla legge e come pianificazione preventiva .

Il legislatore, con il Codice della crisi e dell’insolvenza (D.Lgs. 14/2019, entrato in vigore il 15.7.2022 dopo rinvii) , ha stravolto l’approccio tradizionale: il paradigma è ora la emersione precoce della crisi e il risanamento anziché la liquidazione tout court . Il Codice, frutto di vari decreti correttivi (ad es. D.Lgs. 83/2022, 136/2024), ha introdotto strumenti sia stragiudiziali sia giudiziali per far fronte ai debiti. Ne derivano varie opzioni: trattative risanatorie (composizione negoziata o accordi di ristrutturazione), procedura di concordato preventivo (piano giudiziale di ristrutturazione) o, in ultima istanza, la liquidazione giudiziale (ex-fallimento). A corredo esistono anche misure specifiche (come le misure protettive che sospendono le azioni esecutive ) e strategie di difesa patrimoniale (trust, fondo patrimoniale, holding, etc.), da adottare sempre con cautela per evitare l’accusa di frode (revocatorie).

Il punto di vista del debitore richiede un’analisi complessa: occorre valutare lo stato patrimoniale e finanziario, coinvolgere consulenti esperti e considerare l’utilizzo sinergico degli strumenti stragiudiziali e giudiziali. Le scelte devono bilanciare due obiettivi: salvare l’azienda se possibile e limitare le perdite se la continuità non è più praticabile. Nei paragrafi seguenti analizzeremo in dettaglio la normativa italiana (fondamenti di legge, prassi e giurisprudenza recente ), descrivendo ogni istituto con linguaggio tecnico ma divulgativo e includendo esempi, tabelle comparativi, domande frequenti e simulazioni pratiche. Verranno trattati anche i rapporti con i vari creditori – banche, fornitori, INPS, Fisco/Agenzia delle Entrate Riscossione – i relativi privilegi e gli strumenti di piano di rientro/rinegoziazione. In appendice troverete i modelli di atto (esempi di istanze e documenti), utili come riferimento operativo.

1. Crisi d’impresa: definizioni, sintomi e obblighi del debitore

In linea generale la crisi d’impresa è una situazione in cui l’azienda manifesta squilibri patrimoniali o economico-finanziari tali da rendere probabile la futura insolvenza . Il nuovo Codice della crisi (D.Lgs. 14/2019, con successive modifiche) definisce criteri e soglie per individuare lo stato di difficoltà. Ad esempio, squilibrio patrimoniale si verifica quando il Patrimonio Netto è negativo o insufficiente rispetto ai debiti; squilibrio economico quando i costi superano sistematicamente i ricavi; insolvenza quando l’azienda non è più in grado di pagare regolarmente i debiti scaduti.

L’imprenditore ha doveri precoci di intervento: in base all’art. 2086 c.c. deve dotarsi di assetti organizzativi e amministrativi che consentano di «verificare con tempestività l’insorgere dello stato di crisi o di insolvenza». Sindaci e revisori hanno l’obbligo di segnalare agli organi competenti (Camera di commercio/Tribunale) eventuali anomalie economiche-finanziarie. Questi meccanismi di allerta (introduzione ex D.Lgs. 14/2019) mirano a sollecitare misure correttive prima della degenerazione della crisi.

I segnali da monitorare includono: calo prolungato del fatturato, perdite ripetute, difficoltà a rispettare scadenze, riduzione degli ordini, rivalse da parte di fornitori/banche, protesti, pignoramenti. Il rispetto dei doveri di vigilanza contabile è fondamentale: agire preventivamente evita incriminazioni (es. bancarotta) e revocatorie di atti fatti in pregiudizio dei creditori .

Tabella 1 – Indicatori di crisi d’impresa (esempi semplificati)

Tipo di squilibrioEsempi di indicatori/segnaliPossibili interventi
Squilibrio patrimonialePatrimonio netto negativo o esaurito; capitale sociale azzerato o insufficienteRicapitalizzazioni; cessioni di asset non strategici
Squilibrio economicoPerdite operative superiori alle riserve in due bilanci consecutiviRiduzione costi fissi; aumento ricavi; piani di ristrutturazione interna
InsolvenzaIncapacità di far fronte ai debiti scaduti (30.000€+); protesti, pignoramentiRicerca di liquidità (nuove linee di credito, aste di beni); rinegoziazione scadenze con creditori
Rischio di insolvenzaDeterioramento dei flussi di cassa; riduzioni covenants bancari; segnalazioni sindacaliAttivare strumenti di composizione della crisi; coinvolgere advisor esterni

2. Strumenti stragiudiziali di risanamento

Prima di rivolgersi al Tribunale, le imprese in crisi possono tentare soluzioni stragiudiziali. Sono forme di negoziazione gestite fuori dal contenzioso formale che possono tutelare il debitore e coinvolgere i creditori in trattative coordinate. I principali strumenti extragiudiziali sono la composizione negoziata della crisi (nuovo strumento introdotto dal Codice) e l’accordo di ristrutturazione dei debiti (ex art. 182-bis L.F.).

2.1. Composizione negoziata della crisi

La composizione negoziata è un percorso stragiudiziale riservato all’imprenditore in crisi ma ancora con potenzialità di continuare l’attività . Si presenta tramite una piattaforma telematica gestita dalle Camere di commercio: l’impresa deposita online l’istanza corredata da un piano di risanamento preliminare (check-list e test di fattibilità aiutano a valutare la situazione) . Non serve il Tribunale per avviare il percorso: l’imprenditore viene affiancato da un esperto indipendente (nominato da commissione regionale) che facilita le trattative con i creditori. L’esperto controlla la documentazione, verifica il test di sostenibilità e convoca l’imprenditore per un’analisi della situazione. Se ritenuto plausibile il risanamento, l’esperto chiama i creditori (banche, fornitori, erario, INPS, etc.) e altre parti interessate per discutere possibili accordi. Tuttavia, le trattative restano a carico dell’imprenditore (l’esperto non sostituisce il debitore nei negoziati, ma ne rafforza la credibilità) .

Il percorso è volontario e confidenziale. Viene mantenuta la riservatezza di tutte le informazioni scambiate: creditori, esperto e imprenditore si impegnano a non divulgare i dati trattati . Nonostante la natura stragiudiziale, è possibile chiedere misure protettive del patrimonio (art. 18 CCII): con l’istanza di nomina dell’esperto (o successivamente) si richiede la sospensione delle azioni esecutive sui beni aziendali . Questa istanza di misure protettive viene iscritta nel Registro delle Imprese . Dal giorno della pubblicazione, i creditori non possono iscrivere ipoteche o portare avanti pignoramenti sui beni coperti senza il consenso del debitore; inoltre, le decadenze e prescrizioni restano sospese . L’efficacia delle protezioni è subordinata però alla presentazione, entro 90 giorni, dell’istanza di conferma al Tribunale (in pratica si chiede al giudice fallimentare di convalidare le misure richieste, analogamente a quanto avviene negli accordi di ristrutturazione).

Durante la composizione negoziata non esiste un termine fisso: l’esperto alla fine deposita una relazione in Camera di commercio con l’esito delle trattative. Se si giunge ad un accordo, la procedura termina con l’archiviazione e il debitore può quindi formalizzare l’intesa raggiunta con i creditori (p.es. ratificando un piano di rientro condiviso). Se invece le trattative falliscono, l’istanza di nomina dell’esperto viene archiviata. In tal caso le misure protettive decadono automaticamente: il Tribunale non può confermarle e il caso si chiude senza effetti (provvedimento di “non luogo a provvedere” ).

Punti chiave della composizione negoziata:
– È riservata a imprese iscritte al Registro delle Imprese, incluse ditte individuali .
– Percorso volontario: l’imprenditore deve autonomamente decidere di aderire .
– Viene nominato un esperto (da elenchi speciali) che convoca creditori e facilita l’intesa.
– Possibilità di chiedere protezione patrimoniale (sospensione esecuzioni) tramite pubblicazione nel Registro .
– Alla fine si deposita la relazione finale: se c’è un accordo l’impresa lo ratifica, altrimenti la procedura si chiude senza effetti immediati .

3. Accordi di ristrutturazione

Oltre alla composizione negoziata, esiste lo strumento dell’accordo di ristrutturazione dei debiti (art. 67 e 182-bis L.F.). Si tratta di un contratto stipulato fra l’impresa e i creditori (di norma rappresentanti almeno il 60% di ciascuna categoria di debito privilegiato) per ristrutturare i debiti, ottenendo la relativa attestazione da parte di un professionista indipendente. L’accordo, depositato in Tribunale, se omologato diventa vincolante anche per i creditori dissenzienti . Questo strumento è utile per rinegoziare massicciamente debiti bancari o obbligazionari con finanziamenti ad hoc, ma oggi viene usato meno frequentemente a favore di soluzioni più flessibili (composizione negoziata e concordato). I crediti tributari e previdenziali possono rientrare nell’accordo; l’attestazione deve verificare che il piano non sia lesivo dei diritti dei creditori privilegiati .

4. Strumenti giudiziali di regolazione della crisi

Quando il debito è ingente o le trattative extragiudiziali falliscono, l’imprenditore può chiedere il ricorso a procedure concorsuali formali. In primo luogo si può considerare il concordato preventivo, che permette di presentare un piano di ristrutturazione dei debiti con omologa del Tribunale . L’alternativa è la liquidazione giudiziale (nuova denominazione del fallimento), che comporta la chiusura dell’attività e la vendita dei beni per soddisfare i creditori . In questa sede esaminiamo i profili essenziali di tali strumenti, soprattutto dal punto di vista del debitore.

4.1 Concordato preventivo

Il concordato preventivo è una procedura giudiziale di risanamento. Il debitore deposita al Tribunale un progetto di piano, con una richiesta di omologa . Possono essere proposti piani in continuità aziendale (con mantenimento dell’attività e dei posti di lavoro) o liquidatori (cessazione dell’attività). Il piano deve prevedere trattamenti dei creditori conformi al Codice della crisi: in particolare, i crediti tributari e contributivi devono essere soddisfatti in misura almeno pari a quanto avrebbero ottenuto in caso di liquidazione giudiziale (tenuto conto dei privilegi) . In pratica ciò significa che – salvo casi speciali – lo Stato e l’INPS avranno un trattamento almeno paritario rispetto ad altri creditori di pari grado .

Dal 2024 il legislatore ha previsto anche l’inclusione formale dei debiti fiscali nel concordato: il debitore può offrire pagamenti parziali o dilazionati di tributi e contributi (previa intesa con Agenzia delle Entrate e INPS) . Se viene raggiunta una “transazione fiscale” col Fisco, questa viene trasmessa al Tribunale: con apposito decreto il giudice autorizza l’esecuzione dell’accordo fiscale e ne dichiara l’efficacia . In alternativa, i debiti erariali possono essere riassorbiti nel piano di concordato vero e proprio, attenendosi alle percentuali di pagamento omologate.

Procedimento. La domanda di concordato si deposita al Tribunale competente (sede principale dell’impresa). Se si propone piano in continuità, la domanda deve essere corredata da attestazione di un professionista sulla fattibilità del risanamento (art. 160 c.p.c. e artt. 87 e 86 CCII). Il Tribunale, trovando regolarità formale, fissa un’udienza di ammissione e, una volta ammesso, si apre il voto dei creditori. Questi si dividono in classi omogenee (privilegiati, chirografari, lavoratori, etc.) e approvano o meno la proposta con le maggioranze di legge. Se approvato, il Tribunale omologa il concordato ed emette un decreto che può imporre garanzie a carico del debitore.

Effetti. Dal deposito della domanda di concordato decorre la cristallizzazione della massa passiva: i creditori non possono iniziare o proseguire azioni esecutive o cautelari individuali (vale il blocco generale simile a quello del fallimento). La continuazione dell’attività è consentita solo se autorizzata dal Tribunale (con la pianificazione di atti di straordinaria amministrazione autorizzati) . Notare che il concordato non è favorevole al debitore solo per il congelamento: se il piano non viene eseguito, il giudice può revocare l’omologa e si apre la liquidazione giudiziale della società.

Esempio di protezione fiscale nel concordato: la riforma prevede che il piano di concordato deve prevedere il pagamento di imposte e contributi in misura almeno pari a quella realizzabile in liquidazione (art. 84-87 CCII) . Perciò, ad esempio, se in liquidazione i creditori erariali avrebbero preso il 50% del loro credito per via della collocazione secondaria, il concordato dovrà garantire almeno quel 50%. Il professionista indipendente che redige l’attestazione del piano deve dimostrare tale congruità .

4.2 Liquidazione giudiziale (ex-fallimento)

Se non è possibile il risanamento, l’impresa può chiedere l’apertura della liquidazione giudiziale. La procedura si apre con sentenza del Tribunale (in composizione collegiale) su istanza del debitore, di un creditore qualificato, del PM o di enti di vigilanza . Si verifica che l’impresa non sia una “minore” esente (soglia attivo >€300k, ricavi >€200k, debiti >€500k sui tre esercizi precedenti) e che sia in stato di insolvenza (debiti scaduti ≥ €30.000) . Con la sentenza di apertura il Tribunale nomina il Giudice Delegato e il Curatore (che dovranno accettare l’incarico) .

Il Tribunale può consentire la continuazione provvisoria dell’attività d’impresa qualora ciò non prejudichi la massa dei creditori . In generale, la regola è che una volta aperto il fallimento non possono essere pagate nuove debiti e che l’obiettivo è liquidare il patrimonio sociale. I creditori vengono invitati a insinuarsi al passivo entro termini stabiliti. Il Curatore procede alla redazione dell’inventario dei beni e alla loro liquidazione (vendita all’asta o cessioni in blocco, anche di rami d’azienda) . Le somme ricavate vengono ripartite tra i creditori secondo l’ordine legale di prelazione (prima prededucibili e privilegiati, poi chirografari).

Ripartizione del passivo. In prima battuta si pagano le spese di procedura e i crediti prededucibili (suoi costi vivi, crediti del curatore, ecc.). Successivamente, ai sensi degli artt. 2778 e ss. c.c., sono privilegiati (in ordine): crediti per lavoro dipendente (su tre mensilità), crediti contributivi e previdenziali (per gli ultimi 3 anni) , e crediti garantiti da ipoteca (le banche). In particolare, l’ipoteca iscritta su immobili dà alla banca un diritto di credito di primo grado sull’asta . Gli altri fornitori e creditori senza garanzie reali sono chirografari (senza privilegio) e riscuotono eventualmente i residui.

Esempio di procedura: un’impresa con debiti irrisolvibili presenta istanza di fallimento. Il Tribunale accerta insolvenza e nomina il curatore . I fornitori vengono informati e propongono le loro domande. L’attività può continuare temporaneamente (purché il tribunale lo autorizzi) , ma poi il curatore inventaria i beni aziendali e li vende (ad esempio locali, macchinari, crediti esigibili) . Alla fine si stila lo stato passivo con l’elenco dei creditori ammessi (giudice delegato lo approva) . Dal ricavato delle vendite il Tribunale soddisfa prima i crediti garantiti (banca ipotecaria), poi INPS e dipendenti (entro limiti), infine ripartisce il resto tra tutti gli altri .

Una volta chiusa la liquidazione giudiziale (con decreto finale), l’impresa fallita viene cancellata dal Registro delle Imprese. Gli amministratori possono essere chiamati a rispondere per bancarotta fraudolenta se hanno compiuto atti illeciti (es. distrazioni, trasferimenti sospetti). Per il debitore, l’apertura della liquidazione è un epilogo drammatico: si perde il controllo dell’azienda e il patrimonio sociale è ridotto per soddisfare i creditori.

Tabella 2 – Confronto strumenti di regolazione della crisi

StrumentoAmbito di applicazioneTipoEffetti principaliOrgani coinvolti
Composizione negoziataImprese con squilibrio ma potenzialità di risanamentoVolontario, stragiudizialeProtezione patrimoniale (misure ex art.18 CCII ), trattative con creditori, conclusione con accordo privatisticoEsperto nominato dalla CCIAA; Camera di commercio (istruttoria)
Accordo di ristrutturazioneImpresa in crisi con debiti (in genere >5 mln)Stragiudiziale (Tribunale omologa)Omologa del piano vincola creditori dissenzienti (certificazione economica dell’accordo)Tribunale (revoca insolvenza), professionista attestatore
Concordato preventivoTutte le imprese non minori (società di persone, SRL, etc.)Giudiziale, su domanda del debitoreBlocca azioni esecutive su patrimonio, impone piano di pagamento (anche parziale) dei debiti , con eventuale mantenimento attività aziendaleTribunale (organo collegiale), Commissario giudiziale (facoltativo), Curatore fallimentare (in liquidatorio)
Liquidazione giudiziale (fallimento)Imprese commerciali non minori in stato di insolvenza (debiti scaduti ≥ €30k)Giudiziale, istanza di fallimentoVendita dei beni aziendali, soddisfacimento creditori secondo gerarchia (privilegiati, chirografari) ; cessazione attivitàTribunale, Curatore, Giudice Delegato, Comitato creditori (se necessario)

5. Debiti verso banche, fornitori, Fisco e INPS

Un’impresa di sollevamento e movimentazione ha tipicamente debiti bancari (mutui o leasing di macchinari), debiti verso fornitori di componenti e manutenzione, e debiti verso lo Stato/INPS (tributi, imposte sul reddito o IVA non versata, contributi previdenziali). Ciascuna categoria può avere un trattamento diverso nelle procedure concorsuali o nei piani di rientro.

  • Debiti bancari (mutui, leasing, linee di credito): spesso garantiti da ipoteca sugli immobili o pegni sugli impianti. In un concordato o fallimento, le banche ipotecarie vengono soddisfatte in via prioritaria sul ricavato dalla vendita dei beni ipotecati . I crediti bancari sono difficili da ristrutturare: la banca può chiedere il pignoramento e fare valere la decadenza del termine per mancato pagamento di rate. In negoziazioni extragiudiziali (accordi o CN) la banca può essere indotta a dilazionare le scadenze o concedere moratorie, ma in genere in cambio di maggiori garanzie (fideiussioni personali dei soci o pegni sulle quote societarie) .
  • Debiti verso fornitori: sono normalmente chirografari (senza garanzie reali). In una procedura concorsuale chirografari ricevono il pagamento dopo i privilegiati. Nel concordato possono essere suddivisi in classi con diverse percentuali di soddisfazione, purché trattati non meno favorevolmente rispetto ad altre classi omogenee (principio del trattamento paritario tra creditori omogenei) . In sede di CN o accordi di ristrutturazione si negozia spesso uno sconto sul credito o dilazione dei pagamenti, cercando di evitare contenziosi (es. contestare penalty contrattuali o ritardi).
  • Debiti tributari (Fisco): comprendono imposte dirette (IRES/IRPEF), IVA, tributi locali (IMU) e sanzioni/rivalutazioni. In genere lo Stato ha privilegi specifici (ad es. IVA riscossa da terzi, ritenute, tributi speciali), ma in concordato e fallimento i crediti fiscali sono raggruppati con quelli contributivi ed economici. Le novità legislative consentono al debitore di proporre il pagamento rateale o ridotto anche dei debiti fiscali nel piano di concordato o di accedere a transazioni fiscali separate . Ad esempio, una transazione fiscale collettiva (Legge 234/2021) può sanare parte dei tributi e sanzioni; in concordato, spesso l’Agenzia delle Entrate è coinvolta e richiede l’omologa dell’accordo. In ogni caso, il piano di concordato deve garantire un trattamento almeno pari a quanto otterrebbero le agenzie fiscali in liquidazione .
  • Debiti contributivi (INPS): includono contributi previdenziali sui salari e sul reddito d’impresa. Essi godono di un privilegio parziale: l’INPS è creditore privilegiato per i contributi degli ultimi 3 anni . Nei concordati e negli accordi di ristrutturazione i debiti contributivi possono essere inseriti nel piano . Può essere possibile una riduzione (saldo e stralcio) per i debiti pregressi poco prima della crisi (es. definizioni agevolate). In negoziazione privata l’imprenditore può chiedere all’INPS un piano di rateizzazione particolare (moratoria contributiva), che in alcuni casi prevede rate lunghe anche oltre i 10 anni. Tuttavia, se non corrisposti, i crediti INPS hanno rango privilegiato nell’eventuale liquidazione, analogamente ai debiti verso l’Erario .

Tabella 3 – Principali creditori e prelazioni

CreditoreTipo debitoPrelazione/privilegioTrattamento nel concordato/fallimento
Banche (mutui)Debito ipotecarioPrelazione: primo grado sul bene ipotecatoIn concordato il piano deve prevedere soddisfazione almeno pari a vendere l’immobile. In fallimento la banca viene soddisfatta col ricavato dell’asta dell’immobile.
INPS (previdenza)Contributi previdenzialiPrivilegio speciale: contributi ultimi 3 anni (art.2779 c.c.)Debito rateizzato o incluso nel piano di risanamento. Se non pagato, l’INPS è creditore privilegiato (pagamento prima dei chirografari).
Erario (Agenzia Entrate)Tributi e sanzioniPrededucibilità/par condicio (diritti erariali non sempre privilegiati, ma trattati con i contribuenti)Nei piani concordatari devono essere soddisfatti almeno alla pari rispetto a creditori similari . Nel fallimento le pretese fiscali (riscosse o meno) seguono le regole ordinarie di prelazione (es. IVA riscossa come privilegiata).
Lavoratori dipendentiRetribuzioni, TFRPrivilegio al 1° grado: retribuzioni di 3 mesi; 2° grado: TFR non versati (L.207/2008)Devono essere pagati per intero come priorità assoluta nel concordato in continuità e sono privilegiati anche in fallimento (retribuzioni lavorative fino a 3 mesi).
Fornitori e chirografariDebiti commercialiChirografari: nessun privilegioNel concordato rientrano nei crediti chirografari, con possibilità di dilazione o sconto. In fallimento ricevono soddisfazione solo se residuano fondi dopo pagamenti privilegiati.

6. Strategie di protezione patrimoniale

Dall’ottica del debitore, una leva importante è la tutela del proprio patrimonio personale dai creditori. È lecito adottare strumenti di segregazione patrimoniale purché non abusati in frode dei creditori . Alcuni strumenti tipici sono il fondo patrimoniale, il trust, la costituzione di una holding o vincoli di destinazione. Riassumiamo le caratteristiche principali:

  • Fondo patrimoniale (artt. 167-171 c.c.): un coniuge (o entrambi) destina uno o più beni (normalmente immobili o titoli) al soddisfacimento dei bisogni della famiglia. In linea di principio i beni del fondo sono sottratti alla garanzia dei crediti contratti dall’imprenditore, purché il debito non sia riconducibile ai bisogni familiari . La Corte di Cassazione (sent. 21438/2025) ha chiarito che la protezione opera solo se il creditore era consapevole che il debito fosse estraneo ai bisogni familiari . In pratica, se l’impresa utilizza tutti i suoi utili per le spese familiari, qualsiasi debito sarà inquadrato come correlato alla famiglia e il fondo non potrà opporsi . Invece, debiti chiaramente estranei alla famiglia (es. una fideiussione prestata per un terzo) possono beneficiare del vincolo. Tuttavia, attenzione: i trasferimenti in un fondo costituito di recente sono soggetti ad azione revocatoria ex art. 2901 c.c. se effettuati a ridosso della crisi. Il fondo patrimoniale ha costi contenuti (atto notarile) ma limiti applicativi notevoli .
  • Trust (interno o estero): strumento anglosassone recepito in Italia (Convenzione dell’Aja 1985, art.2645-septies c.c.) . Il disponente trasferisce beni a un trustee affinché li amministri per il beneficio di uno o più beneficiari o uno scopo specifico. I beni conferiti escono dalla sfera patrimoniale del disponente e sono formalmente di proprietà del trustee . Ciò significa che, in assenza di frode, i beni in trust di norma non possono essere aggrediti dai creditori né del disponente né del trustee . Ad esempio, se un imprenditore trasferisce la casa di famiglia in un trust per i figli, i creditori dell’imprenditore non potranno pignorare quell’immobile . Il trust richiede l’atto pubblico (o atto privato autorizzato), una struttura fiduciaria e ha costi maggiori, ma offre segregazione patrimoniale più solida rispetto al fondo patrimoniale.
  • Vincoli di destinazione (art. 2645-ter c.c.): il Codice civile permette di iscrivere ipoteca o vincolo su beni (anche mobili) destinandoli a uno scopo meritevole (ad es. per un’attività imprenditoriale o per scopi sociali). La Cassazione li definisce strumenti flessibili e opponibili ai terzi . Ad esempio, si può costituire un vincolo su un terreno destinato a sede aziendale futura. Questo impedisce che il bene sia venduto o aggredito diversamente da come previsto. A differenza del fondo, non c’è necessità di finalità familiare; però serve l’iscrizione ipotecaria e un atto pubblico.
  • Holding patrimoniale: spesso si crea una società controllante (holding) che detiene le quote o i beni immobili dell’imprenditore. L’attività di impresa (operativa) si svolge in una società separata. Ciò separa formalmente il patrimonio dei soci da quello della società: in caso di debiti della società, i creditori possono aggredire solo i beni di quest’ultima (art. 2740 c.c.) . Ad esempio, se gli impianti di sollevamento sono intestati a una S.r.l. holding e l’impresa operativa fallisce, gli impianti rimangono nel patrimonio della holding e non sono pignorati nella procedura di fallimento dell’esercente (salvo garanzie personali dei soci). Le holding permettono dunque una protezione implicita del patrimonio personale. Attenzione però: banche e fornitori spesso richiedono fideiussioni personali da parte dei soci della holding , e in certe ipotesi (gruppi societari) i tribunali possono riconoscere responsabilità “sussidiaria” tra società del gruppo.

Consigli operativi: non affidarsi a strumenti legali solo all’ultimo momento. È buona prassi costituire trust o vincoli quando si è ancora sani e documentare la finalità dei beni . Comunicare con i creditori in fase contrattuale l’esistenza di fondi dedicati o trust per confermare la consapevolezza dell’esclusione familiare. Inoltre, diversificare gli strumenti: spesso si combina fondo patrimoniale per l’abitazione familiare con trust per la protezione di un portafoglio d’investimenti e una holding per l’attività imprenditoriale . In ogni caso, l’uso di tali strumenti deve rispettare l’art. 2901 c.c. (revocatoria ordinaria): le disposizioni fatte in pregiudizio dei creditori sono inefficaci nei loro confronti se volontarie o fraudolente .

7. Esempi di modelli pratici e simulazioni

Di seguito si riportano alcuni modelli di atto e scenari operativi tipici, illustrativi del procedimento in concreto. (Si precisa che i seguenti esempi sono di puro carattere esemplificativo e richiedono adattamenti sulla base delle specifiche circostanze).

  • Simulazione 1 – Istanza di composizione negoziata: Rossi S.r.l. ha debiti per €200.000 con banche e fornitori, e rischia il fallimento. Con l’ausilio di un consulente, Rossi redige un piano di risanamento (ristrutturazione del debito bancario, dilazione fornitori) e deposita sulla piattaforma l’istanza di nomina dell’esperto. Contemporaneamente richiede le misure protettive ex art. 18 CCII. L’istanza viene pubblicata nel Registro Imprese: a partire da quel momento i creditori non possono procedere con nuovi pignoramenti . Il consulente indipendente, una volta nominato dalla commissione regionale, convoca Rossi per analisi della situazione e poi invita le banche e i principali fornitori a un incontro. Dopo alcuni mesi, le parti concordano un accordo di composizione in cui la banca concede un allungamento di 3 anni del mutuo e i fornitori accettano pagamenti a 60 giorni anziché a 30. L’esperto redige la relazione finale e la deposito, chiudendo la procedura. L’azienda attua quindi gli impegni negoziati.
  • Simulazione 2 – Concordato preventivo: La società Bianchi s.a.s. ha debiti per €500.000 (di cui €300.000 bancari, €100.000 verso INPS e €100.000 verso fornitori). Decide di depositare al Tribunale domanda di concordato preventivo in continuità, con piano di rientro triennale. La proposta include pagamenti parziali dei tributi dovuti (IVA e IRAP), calcolando un piano coerente con l’ammontare realizzabile in ipotesi di liquidazione . Il Tribunale ammette la domanda e fissano l’udienza di voto. I creditori vengono convocati: i dipendenti (che vanno saldati pienamente) e le banche (che accettano di rimandare i pagamenti nel nuovo piano). Nel frattempo, per tutelare la liquidità, Bianchi fa domanda di rateizzazione per i contributi INPS e inserisce in bilancio un fondo svalutazione per le passività fiscali. Alla scadenza dell’udienza di voto, il piano viene approvato da tutte le classi (favorevole anche l’Agenzia delle Entrate). Il Tribunale omologa il concordato e Bianchi può continuare l’attività secondo il piano concordato.
  • Modello di atto – Istanza di concordato preventivo (breve schema):
  • Tribunale Ordinario di [Città] – Sezione Fallimentare; Procedimento n. …; Oggetto: Domanda di concordato preventivo con piano di risanamento ex art. 86 CCII.
  • Premesso che (denominazione impresa), esercente attività di impresa [descrizione], versa in stato di crisi con debiti per complessivi €…; che l’impresa propone un piano di ristrutturazione che prevede [descrivere principali linee del piano: dilazione crediti, cessione rami, ecc.].
  • Ciò premesso, il sottoscritto Amministratore (o legale rappresentante) chiede l’apertura del concordato in continuità; allega il piano economico-finanziario, l’attestazione indipendente, l’elenco creditori, le dichiarazioni fiscali utili .
  • Si dichiara che nel piano i crediti fiscali e contributivi sono trattati in conformità alla normativa (pagamenti almeno pari a quelli liquidatori) .
  • Si chiede, infine, la sospensione delle azioni esecutive ex art. 163 CCII durante il procedimento e la prosecuzione dell’attività (facoltativa da autorizzare).
    (Segue elenco firma e documentazione allegata).
  • Simulazione 3 – Liquidazione giudiziale: Cauli s.r.l., pur avendo tentato varie soluzioni, subisce l’apertura di liquidazione giudiziale per i suoi debiti (aziendali). Il Tribunale nomina il curatore e fissa l’udienza per l’esame dello stato passivo. In quella sede, creditori e dipendenti propongono le loro domande di ammissione: il curatore accerta le somme dovute, allegando le fatture, le cartelle esattoriali non pagate, i cedolini dei dipendenti. L’udienza di verifica delle domande (passivo) viene tenuta: il giudice delegato ammette al passivo gran parte delle richieste, quantificando il massimale di spesa. Il curatore procede quindi all’inventario dei beni: locali, attrezzature, crediti insoluti, e affida la vendita all’asta con delega. Dopo l’asta (o più aste) dei beni vengono raccolte le somme, che vengono poi ripartite secondo la tabella della liquidazione.

8. Domande e risposte

  • D. Che cos’è la composizione negoziata della crisi d’impresa e quando si usa?
    R. La composizione negoziata è un percorso volontario e stragiudiziale introdotto dal Codice della crisi . Serve per negoziare la ristrutturazione dei debiti di un’impresa in squilibrio, coadiuvata da un esperto indipendente. L’impresa lancia la procedura tramite la piattaforma telematica, elabora un piano di risanamento e chiede eventualmente la sospensione degli atti esecutivi . Lo si usa quando l’azienda ha chances di sopravvivere ma ha bisogno del sostegno dei creditori (banche, fornitori, ecc.) per riallineare il flusso finanziario. Non si applica quando l’impresa è palesemente insolvente senza possibilità di risanamento: in quel caso si ricorrerà al concordato o alla liquidazione giudiziale.
  • D. Qual è la differenza tra composizione negoziata e concordato preventivo?
    R. Entrambi mirano a ristrutturare i debiti, ma differiscono per natura e procedure. La composizione negoziata è extragiudiziale e riservata all’iniziativa dell’imprenditore ; non richiede l’intervento immediato del tribunale (tranne per la conferma delle misure protettive ). Il concordato preventivo, invece, è una procedura giudiziale formale davanti al Tribunale: il debitore propone un piano di risanamento o di liquidazione totale che i creditori (riuniti in assemblea) devono approvare a maggioranze statutarie. Nel concordato il Tribunale omologa l’accordo e impone vincoli legali ai creditori. Un vantaggio della composizione è la riservatezza e i minori costi burocratici; un vantaggio del concordato è la maggiore certezza di vincolatività dell’accordo sui creditori (compresi i dissenzienti) e l’eventuale ammissione di “cram-down” (forzatura dei dissentienti).
  • D. Che protezioni offre la legge durante la composizione negoziata?
    R. Il Codice consente all’imprenditore in composizione negoziata di chiedere misure protettive del patrimonio (art. 18 CCII). Basta allegare all’istanza di nomina dell’esperto l’istanza di protezione: questa viene iscritta nel Registro delle Imprese con l’accettazione dell’esperto . Dal giorno di pubblicazione, i creditori non possono iscrivere ipoteche né procedere con esecuzioni cautelari sui beni aziendali senza consenso . Le prescrizioni vengono sospese. Tali misure hanno effetto cautelare per permettere le trattative; l’imprenditore dovrà poi presentarsi in Tribunale per la conferma (o modifica) di dette misure . Se la trattativa naufraga, il Tribunale dichiarerà “non luogo a provvedere” su tali misure .
  • D. Come si può proteggere il patrimonio personale dai creditori aziendali?
    R. Esistono vari strumenti leciti di segregazione patrimoniale. Ad es., il fondo patrimoniale (art.167 c.c.) isola beni per bisogni familiari, opponibile ai creditori del coniuge imprenditore solo se i debiti sono estranei ai bisogni familiari . La Cassazione (21438/2025) ha sottolineato che il fondo non assicura protezione automatica: il creditore deve essere cosciente che il debito non riguarda la famiglia . Il trust (interno o estero) permette invece di trasferire beni a un trustee: i beni in trust escono dal patrimonio del disponente e quindi non rientrano nel fallimento . Infine, creando una holding e trasferendo i beni immobili o le quote personali alla holding, si separa il patrimonio societario da quello dei soci: i creditori sociali non possono attaccare direttamente i beni personali dei soci (purché non esistano fideiussioni). Ogni soluzione però deve essere ben pianificata (tempestivamente) e formalizzata per evitare revocatorie .
  • D. Quali sono i doveri del debitore durante un concordato o fallimento?
    R. Nel concordato il debitore ha l’obbligo di gestire l’impresa in continuità (se previsto) oppure di collaborare con il tribunale; non può compiere atti di straordinaria amministrazione senza autorizzazione. Deve aggiornare i creditori tramite il professionista attestatore. Nel fallimento il curatore rileva l’attivo e sospende i pagamenti; il debitore (dirigenti/amministratori) deve fornire al curatore tutta la contabilità e i documenti. Va evitata qualsiasi liquidazione di beni in via personale: tali atti possono essere revocati se nocivi ai creditori (art. 2901 c.c.) e, in casi estremi, configurare reato di bancarotta fraudolenta.
  • D. Cosa succede ai debiti verso INPS e fisco se si apre un concordato o fallimento?
    R. Nei piani di concordato, i crediti tributari e contributivi devono essere soddisfatti secondo le regole del Codice : in sostanza, il piano non può prevedere un trattamento peggiore per il Fisco/INPS rispetto a quello garantito dalla liquidazione (priorità relativa o assoluta a seconda del credito) . Nel concordato continuativo, i debiti contributivi e tributari di regola sono privilegiati (ad esempio i tributi versati da terzi o i contributi accertati) e quindi vanno pagati come primo costo. Nel fallimento, come detto, i contributi INPS degli ultimi 3 anni godono di privilegio speciale , mentre i tributi dello Stato seguono l’ordine di prelazione ordinario (alcuni fiscali, come IVA riscuote da terzi, hanno prelazione prioritaria). Se si usufruisce di definizioni agevolate (p.es. rottamazione o saldo&stralcio), il piano concordatario o la transazione fiscale omologa quegli accordi con l’Erario.
  • D. Quando è opportuno valutare la liquidazione volontaria (senza Tribunale)?
    R. La liquidazione volontaria (chiusura privata della società) non fa parte del Codice della crisi, poiché non tutela i creditori in modo organizzato. Può essere considerata solo se i soci intendono definitivamente chiudere l’attività e liquidare i beni senza procedure concorsuali (per es., in caso di forti conflitti interni). Tuttavia, in presenza di debiti consistenti questa strada espone i soci a rischi di responsabilità (i creditori insoddisfatti potrebbero comunque agire in sede ordinaria contro di loro ex art. 2740 c.c.). Di norma, un’impresa indebitata dovrebbe preferire gli strumenti previsti dal Codice (concordato, liquidazione giudiziale).

Fonti e normative di riferimento

  • D.Lgs. 12 gennaio 2019, n. 14, Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza (parte prima, Titolo II) , con successive modificazioni (correttivi e decreti attuativi).
  • Codice Civile, artt. 2740 (responsabilità patrimoniale del debitore) , 167-171 (fondo patrimoniale), 2645-ter (vincoli di destinazione), 2901 c.c. (azione revocatoria).
  • Norme speciali in materia di fallimento e concordato (artt. 1-186 L.F. ora in CCII) e di sovraindebitamento (L. 3/2012).
  • Giurisprudenza recente: Cass. 21438/2025 sul fondo patrimoniale ; Cass. 25964/2023 (holding immobiliare); Cass. 36378/2023 (supersocietà di fatto); sentenze di merito su composizione negoziata, concordato, etc.

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Le autorità fiscali agiscono spesso su questo settore perché:

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  • operazioni bancarie giudicate incoerenti con i ricavi;
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📌 Molti accertamenti derivano da presunzioni tecniche sbagliate o da ricostruzioni incomplete del Fisco.


⚠️ I Rischi per una Azienda di Impianti di Sollevamento con Debiti

Senza un intervento rapido rischi:

🧾 accertamenti milionari su imposte e sanzioni;
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1️⃣ NON rispondere da soli al Fisco

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📌 Prima di comunicare qualsiasi cosa, serve una valutazione professionale.


2️⃣ Far analizzare l’accertamento da un avvocato specializzato

L’avvocato verifica:

  • vizi di notifica;
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📌 Gran parte degli accertamenti è illegittima o riducibile drasticamente.


3️⃣ Presentare Memorie Difensive o Attivare il Contraddittorio

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4️⃣ Presentare Ricorso alla Corte di Giustizia Tributaria (entro 60 giorni)

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📌 In casi urgenti, il giudice può sospendere tutto in 48 ore.


5️⃣ Contestare gli Accertamenti Bancari

Il Fisco presume spesso:

  • versamenti = ricavi in nero
  • prelievi = spese non giustificate
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Ma la legge è chiara:

📌 I movimenti bancari non sono automaticamente ricavi: vanno interpretati correttamente.


6️⃣ Ristrutturare i Debiti (se una parte è reale)

Una volta verificata la legittimità dell’accertamento, puoi:

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📌 Prima si contesta. Poi — se serve — si paga.


🧩 Documenti da Consegnare all’Avvocato

  • Avviso di accertamento o PVC
  • Estratto di ruolo (se ci sono cartelle)
  • Inventari e giacenze di magazzino
  • Fatture di acquisto e vendita
  • Documentazione tecnica (collaudi, libretti, verifiche)
  • DDT e documenti di trasporto
  • Estratti conto bancari
  • Distinte base di impianti e componenti
  • Contratti con fornitori e subfornitori
  • Elenco della manodopera e ore di lavorazione

⏱️ Tempistiche

  • Analisi dell’atto: 24–72 ore
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  • Ricorso: entro 60 giorni
  • Durata del giudizio: 6–18 mesi

📌 La sospensione può bloccare immediatamente la riscossione.


⚖️ I Vantaggi di una Difesa Specializzata

✔️ Riduzione o annullamento dell’accertamento
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🚫 Errori da Evitare

❌ Rispondere da soli al Fisco
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❌ Lasciare scadere i 60 giorni del ricorso
❌ Sottovalutare accertamenti bancari
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✔️ Avvocato cassazionista esperto in accertamenti fiscali
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Conclusione

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