Azienda Di Carriponti E Gru A Bandiera Con Debiti: Cosa Fare Per Difendersi E Come

Se gestisci un’azienda che progetta, produce, installa o manutiene carriponti, gru a bandiera, paranchi, sistemi di sollevamento industriale, e ti trovi con debiti fiscali, cartelle esattoriali, accertamenti, verifiche o richieste di pagamento dell’Agenzia delle Entrate, sei in una situazione delicata e potenzialmente rischiosa per la continuità della tua attività.

Il settore dei sollevamenti industriali è tra i più attenzionati dal Fisco per la sua natura tecnica, i magazzini complessi, i componenti costosi, le installazioni personalizzate e la documentazione tecnica spesso non compresa dagli accertatori.

La buona notizia è che un accertamento fiscale o un debito non è mai definitivo: può essere ridotto, contestato o annullato se intervieni subito con una strategia corretta.

Perché le aziende di carriponti e gru a bandiera vengono accertate così spesso

Le verifiche fiscali colpiscono spesso questo settore per motivi ricorrenti:

  • magazzini complessi (travi, motori, funi, catene, riduttori, carrelli, centraline elettriche)
  • differenze tra DDT, ordini, carichi-scarichi e fatture
  • installazioni personalizzate difficili da ricostruire per chi controlla
  • scarti, sostituzioni e ricambi non compresi nella ricostruzione del Fisco
  • rimanenze finali ritenute “incongrue”
  • movimenti bancari interpretati come ricavi non dichiarati
  • margini variabili tra produzione, montaggio e manutenzione
  • documentazione tecnica non sempre compresa dai verificatori

Molte contestazioni nascono da una mancata comprensione tecnica del settore da parte dell’Agenzia delle Entrate.

Cosa fare subito se hai debiti o un accertamento fiscale

La priorità è intervenire rapidamente per evitare pignoramenti, fermi o blocchi operativi.

Ecco cosa fare immediatamente:

  • far analizzare l’atto da un avvocato tributarista esperto in aziende meccaniche e impiantistiche
  • raccogliere DDT, fatture, inventari, movimenti bancari, libretti tecnici, rapporti di montaggio e manutenzione
  • non rispondere da solo ai questionari fiscali
  • verificare se puoi richiedere la sospensione immediata della riscossione
  • controllare notifiche, calcoli e ricostruzioni del magazzino
  • proteggere dati sensibili su fornitori, listini e componentistica
  • evitare la consegna di documentazione non richiesta o pericolosa per la difesa

Una mossa sbagliata può far crescere il debito o rendere più difficile la contestazione.

Le contestazioni più comuni alle aziende di carriponti e gru a bandiera

L’Agenzia delle Entrate contesta spesso:

  • ricostruzioni sbagliate delle rimanenze
  • movimenti bancari interpretati come vendite non dichiarate
  • scarti di lavorazione considerati irregolari
  • costi di manutenzione o montaggio giudicati “non inerenti”
  • divergenti tra DDT e fatture
  • margini troppo bassi rispetto agli indici medi del settore
  • componenti personalizzati non valutati correttamente
  • resi e sostituzioni non registrati come il Fisco si aspetta

Quasi sempre si tratta di contestazioni basate su presunzioni e non su fatti.

Come un avvocato può difenderti efficacemente

Un avvocato tributarista esperto può:

  • contestare la ricostruzione errata del magazzino
  • dimostrare tecnicamente scarti, rimanenze e cicli di installazione
  • giustificare i movimenti bancari contestati
  • bloccare la riscossione tramite sospensione urgente
  • gestire il contraddittorio con l’Agenzia delle Entrate
  • impugnare l’atto in Corte di Giustizia Tributaria
  • ottenere riduzioni rilevanti o l’annullamento totale della pretesa
  • far emergere errori procedurali, tecnici e di valutazione del Fisco

Una difesa tecnica è indispensabile, perché chi controlla spesso non conosce le dinamiche degli impianti di sollevamento.

Quando un accertamento è illegittimo e può essere annullato

Un accertamento può essere annullato quando:

  • si basa su presunzioni prive di fondamento
  • il magazzino o le rimanenze sono stati ricostruiti in modo errato
  • le notifiche non sono state effettuate correttamente
  • le motivazioni dell’atto sono generiche o insufficienti
  • i movimenti bancari sono stati interpretati senza analisi tecnica
  • l’Agenzia non ha valutato documenti tecnici decisivi
  • scarti e sostituzioni non sono stati considerati correttamente
  • sono presenti errori nei calcoli o nei verbali

Spesso, quando un esperto analizza l’atto, emergono numerosi vizi che lo rendono annullabile.

Cosa rischi se non ti difendi

Non intervenire significa affrontare rischi molto seri:

  • pignoramento dei conti correnti aziendali
  • fermo amministrativo dei mezzi
  • blocco degli ordini e delle forniture industriali
  • ipoteche su beni immobili
  • mancanza di liquidità per pagare dipendenti, materiali e manutenzioni
  • cartelle esattoriali che aumentano rapidamente
  • sanzioni fino al 240% dell’imposta
  • danni alla reputazione presso clienti e fornitori

Difendersi subito è essenziale per proteggere l’azienda e i rapporti commerciali.

Come evitare il blocco dell’attività

Per evitare conseguenze operative:

  • contestare immediatamente l’accertamento
  • chiedere la sospensione della riscossione
  • documentare tecnicamente installazioni, manutenzioni e componentistica
  • collaborare con commercialista e tecnici di settore
  • proteggere dati sensibili e listini industriali
  • impugnare l’atto se presenta vizi o presunzioni errate

Una difesa ben costruita permette di mantenere la continuità produttiva e operativa.

Quando rivolgersi a un avvocato

D dovresti consultare un avvocato tributarista quando:

  • hai ricevuto un accertamento, una cartella o un questionario
  • contestano rimanenze, scarti, movimenti bancari o costi tecnici
  • rischi pignoramenti, fermi o ipoteche
  • vuoi impedire che l’atto diventi definitivo
  • serve difendere rapporti con clienti o fornitori strategici

Un avvocato esperto può ridurre la pretesa fiscale, annullare la riscossione e proteggere la tua azienda di sollevamento.

Attenzione: molte imprese di carriponti e gru a bandiera pagano più del dovuto solo perché non conoscono i propri diritti. Con la giusta strategia puoi ridurre drasticamente o annullare il debito fiscale.

Questa guida dello Studio Monardo – avvocati esperti in accertamenti fiscali, debiti e difesa di aziende meccaniche e impiantistiche – ti aiuta a proteggere la tua impresa.

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Introduzione

Un’azienda che gestisce impianti di sollevamento pesanti – carriponti e gru a bandiera – può ritrovarsi in difficoltà finanziarie a causa di debiti di varia natura (tributari, contributivi, finanziari, verso fornitori, ecc.). Tali attrezzature, sebbene essenziali per l’attività produttiva, sono beni mobili speciali e la loro gestione in caso di insolvenza richiede attenzione. Dal punto di vista del debitore è fondamentale conoscere le norme che regolano la tutela patrimoniale, le procedure concorsuali e le soluzioni stragiudiziali disponibili. Questa guida avanzata (aggiornata a ottobre 2025) illustra il quadro normativo italiano, aggiorna alle ultime leggi e sentenze, e fornisce risposte pratiche attraverso tabelle, Q&A e simulazioni.

Quadro normativo generale e obblighi del debitore

Ai sensi dell’art. 2740 c.c., l’imprenditore risponde delle obbligazioni sociali con tutti i suoi beni presenti e futuri . Ciò implica che i creditori possono aggredire il patrimonio dell’azienda (beni mobili, immobili e crediti) fino a soddisfazione del credito. Tuttavia, il Codice Civile e il Codice di Procedura Civile stabiliscono limiti precisi alla pignorabilità e al soddisfacimento dei creditori.

  • Art. 2740 c.c. (garanzia generale) – Tutti i beni del debitore rispondono del suo debito.
  • Art. 514 c.p.c. (impignorabilità assoluta) – La legge protegge alcuni beni di primaria necessità (es.: abiti, alimenti, strumenti di culto, ecc.) . Tali beni non possono mai essere aggrediti.
  • Art. 515 c.p.c. (impignorabilità relativa) – Alcuni strumenti indispensabili per l’esercizio dell’attività professionale o artigianale del debitore sono relativamente impignorabili, cioè pignorabili solo se non esistano altri beni più facilmente aggredibili . In pratica, i carriponti e le gru a bandiera – essendo strumenti indispensabili all’attività industriale – rientrano in questa categoria: il creditore deve prima esaurire gli altri beni mobili (ad esempio veicoli, attrezzature, scorte) prima di potere pignorare attrezzature speciali . Questo principio tutela in parte il debitore industriale, impedendo che la perdita improvvisa degli impianti paralizzi subito l’attività.
  • Patto commissorio (art. 2744 c.c.) – Vietato per legge: è nullo ogni accordo che imponga di trasferire la proprietà di un bene in caso di mancato pagamento, anche se non chiamato esplicitamente “patto commissorio”. La Corte di Cassazione ha ribadito che art. 2744 c.c. si applica “in modo funzionale” a qualunque convenzione che realizzi di fatto il passaggio coatto di un bene per garanzia del credito . Ciò significa che operazioni finanziarie come il sale-and-lease-back di un bene strumentale (vendita con contestuale locazione finanziaria di ritorno) devono essere strutturate senza ledere tale divieto. In particolare, è lecito ricorrere al sale-and-lease-back per reperire liquidità, purché non trasformi la vendita in una garanzia occulta. Cass. 28/1/2021, n. 2061 (Sez. U.) ha confermato che, in caso di fallimento del locatario, gli effetti della risoluzione per inadempimento del leasing traslativo vanno gestiti secondo l’art. 1526 c.c. (clausola penale) . Il concedente (società di leasing) deve insinuare il credito nel passivo e dimostrare il valore del bene, mentre il debitore ha facoltà di controllare tale valutazione .
  • Codice della Crisi d’Impresa e dell’Insolvenza (CCII, D.Lgs. 12/2019) – È la riforma organica in materia di insolvenza, entrata in vigore nel 2022, che ha sostituito la vecchia legge fallimentare. Il Codice introduce procedure di allerta, composizione negoziata della crisi, concordato e liquidazione giudiziale (prima “fallimento”), con nuove regole di votazione e di trattamento dei creditori. È stato più volte aggiornato da decreti correttivi (ultimo il D.Lgs. 136/2024 ). Il debitore insolvente deve attenersi a tali regole procedurali, ma può anche usare strumenti stragiudiziali (transazioni, accordi, rinegoziazioni) contemplati dallo stesso Codice (es. transazione fiscale, accordi di ristrutturazione).

➤ Riepilogo normativo: le norme italiane prevedono garanzia generale del debitore (art. 2740 c.c.), limiti alla pignorabilità (CPC 514-516), divieto di patto commissorio (art. 2744 c.c.), privilegi e prelazioni (vedi infra), e procedure concorsuali moderne (CCII D.Lgs. 14/2019 e modifiche successive ). Il debitore deve conoscere questi meccanismi per difendersi efficacemente.

Debiti tributari (imposte, IVA, ritenute, ecc.) e possibili soluzioni

Un debito fiscale (IVA, imposte dirette, ritenute non versate, ecc.) espone l’azienda a riscossione coattiva: cartelle esattoriali, ipoteca, fermo amministrativo su veicoli, pignoramenti di beni mobili (inclusi macchinari aziendali) e immobili, e anche sanzioni amministrative o penali.

  • Privilegio speciale – I crediti per tributi dello Stato (IRPEF, IRES, IRAP, IVA) hanno privilegio generale sui beni mobili del debitore . Ciò significa che, nella liquidazione giudiziale, saranno pagati prima di quasi tutti gli altri creditori chirografari. In pratica, l’Agenzia delle Entrate (oggi Agenzia Entrate-Riscossione) ha un diritto di prelazione mobiliare sul patrimonio dell’azienda (art. 2752 c.c. e segg.).
  • Ipoteca sui beni immobili – Se il debito fiscale iscritto a ruolo supera determinate soglie (ad es. 20.000 € attualmente), l’Amministrazione può iscrivere ipoteca sui beni immobili di proprietà dell’impresa (capannoni, uffici, terreni) . Fino a 120.000 € di debito, tuttavia, l’abitazione principale del debitore gode di tutele particolari (es. non soggetta ad ipoteca da parte di Equitalia/Agenzia ). Se l’azienda è una S.p.A. o S.r.l., l’abitazione del socio non rileva; interessa l’immobile intestato alla società.
  • Pignoramenti mobiliari e fermi – L’Agenzia delle Entrate può aggredire tutte le disponibilità (conti correnti, veicoli aziendali, merci, attrezzature). Ad esempio, può disporre un fermo amministrativo di autocarri, camion o altri veicoli aziendali (anche gru su autocarro) se il debito supera la soglia (tipicamente 7.500 €). Analogamente, l’INPS può chiedere il fermo di veicoli per debiti contributivi. Dal 2016 l’art. 86 DPR 602/1973 prevede però che, se il debitore prova entro 30 gg che il veicolo fermato è strumentale all’attività, il fermo non si applica . In sintesi, se la gru su camion serve per i ricavi caratteristici, potrebbe essere possibile opporsi al fermo dimostrando la “strumentalità” (seguendo le circolari dell’Agenzia Entrate).

Tabella 1 – Debiti tributari: caratteristiche principali

AspettoDescrizione
Debiti FiscaliImposte dirette (IRPEF/IRES/IRAP), IVA, ritenute non versate.
Privilegio/garanziaTributi dello Stato hanno privilegio generale sui beni mobili dell’impresa (art.2752 c.c.) . Possono iscriversi ipoteche su immobili per debiti ≥20.000 €.
Azioni del FiscoNotifica di cartelle e ingiunzioni; pignoramento di conti, veicoli (fermi), mobili (attrezzature) e immobili; sequestro conservativo.
Conseguenze specifiche mancato pagamentoSanzioni amministrative (maggiorazioni, interessi), pignoramenti mobiliari/immobiliari, fermo, ipoteca. Possibile anche procedimento penale (omesso versamento ritenute/contributi) se importi significativi.
Possibili rimedia/liquidazioneRateazione o dilazione d’ufficio (fino a 72 rate con adeguata garanzia).<br> – “Rottamazione” e definizioni agevolate (se attive) e piani di saldo e stralcio.<br> – Transazione fiscale (compensazione negoziata dei debiti fiscali) nell’ambito del concordato o accordi di ristrutturazione .<br> – Concordato preventivo con piano di pagamento dilazionato/ridotto ai creditori fiscali, previa garanzia del vincolo del patto di salvaguardia fiscale (art.88 CCII).<br> – Composizione negoziata della crisi (Tit. II, CCII): coinvolge anche l’Agenzia Entrate tramite la piattaforma di negoziazione.

Nel concordato preventivo (accordo giudiziale con i creditori), il Tribunale può omologare il piano anche senza il consenso del Fisco, sebbene richiami l’efficacia del “patto di salvaguardia fiscale”: l’imprenditore deve assumere l’impegno a pagare i tributi futuri e garantire i crediti vantati dall’Erario (ad es. con garanzie reali o pegni) . La recente giurisprudenza di Cassazione (Cass. 6/11/2024, n. 28553) ha precisato che il divieto del patto commissorio (art.2744 c.c.) colpisce qualsiasi convenzione negoziale che, di fatto, realizzi il trasferimento di proprietà (irrevocabile) di un bene in caso di mancato pagamento del debito . Ciò vale anche nei contratti di sale-and-lease-back: la presenza di una clausola marciana (stima terza del bene e restituzione dell’eccedenza al debitore in caso di inadempimento) può salvaguardarne la validità . In ogni caso, il debitore può chiedere al Tribunale, prima del concordato, la composizione negoziata della crisi (artt. 47-56 CCII) per negoziare con Fisco e creditori un accordo di ristrutturazione dei debiti (compresi quelli tributari) in via deflattiva extragiudiziale.

Debiti previdenziali e assistenziali (INPS, INAIL)

I debiti verso gli enti previdenziali (contributi INPS, premi INAIL) hanno trattamento simile ai tributi: godono di privilegio generale sui beni mobili “al pari dei crediti tributari” . Ciò significa che anche l’INPS può iscrivere ipoteche sugli immobili aziendali per debiti >7.500 €, e utilizzare le stesse azioni esecutive del Fisco (pignoramenti, fermo di veicoli, ecc.), nella misura consentita dalle norme sulla riscossione.

Nota penale: L’omesso versamento di contributi previdenziali/assistenziali comporta un reato (D.Lgs. 463/1983). Tuttavia, come per le imposte, per importi inferiori a 10.000 € annui è previsto solo un illecito amministrativo (sanzione pecuniaria) e non si applica la pena detentiva . La Corte di Cassazione ha confermato che l’omesso versamento inferiore a tale soglia è punito con multa (10.000–50.000 €) e può essere estinto pagando entro tre mesi dalla notifica . Per valori superiori, si rischia la pena (reclusione fino a 3 anni).

Tabella 2 – Debiti previdenziali e assistenziali (INPS/INAIL)

AspettoDescrizione
Debiti PrevidenzialiContributi INPS, premi INAIL, TFR maturato verso lavoratori subordinati (seppur TFR ha sue regole).
Privilegio/garanziaContributi dovuti ai lavoratori hanno privilegio generale sui mobili (art. 2753 c.c.), come i tributi . Anche crediti previdenziali (INPS) vantano privilegi (art. 2754 c.c.).
Azioni dell’INPSCartelle esattoriali per contributi; iscrizione di ipoteca sugli immobili aziendali (per debiti >7.500 €); pignoramenti mobiliari e fermi di automezzi operativi.
Cons. mancato pagamentoSanzioni aggiuntive (interessi, accessori); possibile procedimento penale (reato di omesso versamento) se superata soglia (oggi >10.000 €/anno) .
Possibili soluzioniRateizzazione contributiva (piani Inps in via ordinaria).<br>– Definizioni agevolate e condoni (nel tempo, es. definizione agevolata contributi arretrati).<br>– Composizione negoziata della crisi o concordato, negoziando sconti o piani di pagamento con l’INPS. Nel concordato, i contributi maturati dopo l’omologa devono essere sempre pagati per intero (priorità prededucibile).<br>– Liquidazione controllata o concordato minore (per microimprese): prevede spesso il pagamento solo dei crediti privilegiati, includendo quelli previdenziali.

Debiti bancari e finanziari (mutui, leasing, scoperti)

Le imprese industriali spesso hanno debiti verso banche (mutui ipotecari, prestiti chirografari) o società di leasing (macchinari, attrezzature). La tutela di queste istituzioni varia in base alla garanzia contrattuale:

  • Mutui ipotecari – Se l’azienda ha mutui su immobili (capannoni, terreni), le banche dispongono di ipoteca legale sui beni immobili per tutta la durata del mutuo. In caso di inadempienza, possono promuovere pignoramenti immobiliari (giudiziale o esecuzione forzata) e aste. Con l’entrata in vigore del Codice della Crisi, i crediti bancari ipotecari rimangono privilegiati (art. 2776 c.c.) rispetto ai crediti chirografari, ma vengono trattati secondo le regole concorsuali (es. eventuale scelta fra pignoramento e opzione del curatore). Se l’azienda vende l’immobile, l’ipoteca rimane sul ricavato fino a concorrenza del debito residuo.
  • Scoperti di conto e finanziamenti chirografari – Sono senza garanzia reale. In caso di fallimento/liquidazione, rappresentano crediti chirografari ordinari (art. 2744 c.c.), soddisfatti dopo quelli privilegiati (lavoratori, tributi, ipotecari). Tuttavia, i debiti verso banche possono ricadere nel concordato o accordo di ristrutturazione previo accordo. Le banche possono richiedere garanzie personali (avalisti, fideiussioni) o bancarie (garanzie reali minori); tali garanzie personali verranno esecutate in via ordinaria (ad es. su beni dei soci fideiussori).
  • Contratti di leasing – I beni a noleggio finanziario (leasing traslativo) sono di proprietà della società di leasing fino all’eventuale riscatto. Se l’azienda non paga i canoni, il leasing può risolversi con restituzione del bene. In caso di insolvenza dell’utilizzatore, l’art. 1526 c.c. (applicabile per analogia) disciplina la risoluzione: la società di leasing (concedente) può richiedere il risarcimento del danno attraverso la penale contrattuale. Le Sezioni Unite di Cassazione 28/1/2021 n. 2061 hanno chiarito che, in tali casi, il concedente deve insinuarsi nel passivo con una domanda dettagliata che permetta al giudice delegato di valutare l’equità delle clausole penali o del risarcimento . In sostanza, il creditore leasing diventa creditore concorsuale e può rivalersi sul valore di mercato del bene: il debitore ha l’onere di consentire una perizia o di documentare il valore residuo dell’impianto. Se la società dovesse fallire, il bene in leasing viene restituito al concedente e venduto, il cui ricavato serve a estinguere parte del debito residuo.

Tabella 3 – Debiti bancari e da leasing

DebitoCreditorGaranzie/privilegiNote in caso di crisi
Mutui ipotecariBancheIpoteca legale sugli immobili (capannoni, terreni).Credito garantito; in concordato l’ipoteca si mantiene sul bene o sulle somme realizzate .
Finanziamenti chirografari (prestiti, scoperto)Banche finanziarieNessuna garanzia reale (oppure garanzie minori o personali).Crediti chirografari (non privilegiati). Possono essere ristrutturati in accordi o concordato; in caso di liquidazione vengono soddisfatti per ultimi.
Contratti di leasing (macchinari/carriponte)Soc. leasingBene resta di proprietà del concedente; contratto traslativo.In caso di insolvenza, il leasing si risolve e l’azienda restituisce il bene. Il concedente richiede danni (penale contrattuale) e va in concorsuale (art.1526 c.c.). La Cass. penale (2021/2061) precisa che il leasing non applica retroattivamente la riforma del 2017 e che il concedente deve documentare il valore del bene e la congruità della penale .
Sale-and-lease-backBanche o Società di leasingVendita a banca/leasing con opzione di riacquisto.Soluzione di smobilizzo asset. Legale se non elude il divieto di patto commissorio. Cass. 2024 n.28553 ha ricordato che il sale-and-lease-back non viola di per sé il divieto, ma la presenza di clausole che stabiliscono una stima imparziale del bene e restituzione dell’eccedenza tutela il debitore .

Debiti verso fornitori e altri creditori chirografari

I debiti commerciali (crediti di fornitori, consulenti, ecc.) e altri creditori privati (es. Enti diversi) sono chirografari, senza alcun privilegio. Se l’azienda fallisce, questi creditori saranno soddisfatti per ultimi e riceveranno solo una frazione (spesso esigua) del loro credito. I fornitori possono esercitare azioni esecutive (pignoramenti) sugli stessi beni aggredibili dal Fisco, ma non hanno ipoteche o privilegi particolari (salvo eccezioni come depositi cauzionali o cauzioni). In fase di crisi, è importante gestire anche questi rapporti:

  • Rinegoziazione preventiva – In via stragiudiziale, può essere proposto un piano di pagamenti dilazionati, uno sconto o una ristrutturazione del contratto (ad es. transazione commerciale), per evitare che il fornitore chieda fallimento o pignoramento. Talvolta si possono concordare saldo e stralcio del debito entro limiti ragionevoli.
  • Partecipazione a concorsuali – Nel concordato o negli accordi di ristrutturazione il debitore include tutti i creditori (tributari e privati). Questi ultimi voteranno il piano insieme agli altri: serve di solito la maggioranza del 60% per valore o per classi omogenee (art. 77 CCII). Se il piano è omologato, anche i fornitori chirografari riscuoteranno in base a quanto stabilito (es. stralcio del 50% del credito con pagamento rateale, oppure postergazione del pagamento a terzi o investitori).
  • Legge sul sovraindebitamento (L. 3/2012) – Se l’azienda è di micro o piccolissime dimensioni (ad es. impresa individuale, società semplice, SRL molto piccola) e non è tenuta al bilancio ordinario, potrebbe accedere alle procedure di sovraindebitamento (concordato minore o liquidazione controllata ex CCII) . In tali casi, anche i creditori privati possono essere riassorbiti attraverso un piano concordato che prevede sconti, con il vantaggio della possibile esdebitazione residua per il debitore persona fisica o piccolo imprenditore .

Come proteggere i beni aziendali (carriponte e impianti) dalle esecuzioni

Un tema cruciale per l’imprenditore in crisi è evitare la perdita degli impianti essenziali. Ecco alcune misure di tutela preventive:

  • Organizzazione della documentazione – Tenere la contabilità aggiornata e ordinata (modelli F24, DM10, modelli contributivi, anagrafe soci) è fondamentale per poter dimostrare in giudizio qualsiasi circostanza (pagamenti effettuati, proprietà del bene, strumentalità, ecc.) . In caso di contestazioni penali (omesso versamento), ad esempio, la Cassazione richiede che la prova dei pagamenti può essere fornita con documenti come cedolini, modelli DM10 e estratti conti .
  • Ostative dei vincoli di pignorabilità – Secondo il codice di procedura civile, il pignoramento mobiliare deve avvenire in via sussidiaria . Ciò significa che l’ufficiale giudiziario è tenuto a pignorare prima altri beni meno strategici (es.: automezzi, merci, arredi) prima di aggredire gli strumenti indispensabili all’attività (carriponte, gru). Inoltre, alcuni beni aziendali possono godere di impignorabilità relativa speciale: ad es. merci e attrezzature destinate alla coltivazione o servizio del fondo (art. 515 c.p.c. 2° comma) se l’azienda è agricola. Nella pratica, questo implica che l’imprenditore dovrebbe cercare di mantenere almeno i beni mobili “liquidi” (rimanenze, veicoli) per garantire che i suoi impianti non vengano toccati immediatamente.
  • Impignorabilità delle attrezzature – In via generale, tutto il mobilio aziendale (macchinari, scorte, attrezzature) può essere pignorato in caso di debiti erariali o civili. Solo alcune eccezioni prevedono limiti (ad es. strumenti indispensabili al mestiere, come visto). Non esistono specifiche norme che rendano impignorabili i carriponti o similari al di là dell’art. 515 c.p.c. Per i veicoli, invece, si applicano regole particolari (art. 515 c.p.c. 5° comma: furgoni, autocarri, in genere sono pignorabili in via separata rispetto all’automezzo se strumentali all’attività, salvo il divieto di fermo amministrativo se provato l’uso strumentale entro 30 gg ).
  • Difendersi dal pignoramento – Se arriva l’atto di pignoramento (ad es. cartella dell’Agenzia delle Entrate con pignoramento forzato), l’azienda può opporsi in giudizio (ex art. 615 c.p.c.) entro 5 giorni, chiedendo la revoca del pignoramento se trova vizi procedurali o dimostra l’impignorabilità dei beni. Nella prassi, un debitore può contestare la legittimità del pignoramento tributario sollevando questioni formali (es.: errata iscrizione a ruolo) o sostanziali (sovraindebitamento, riconoscimento rateizzazione). Inoltre, è possibile richiedere al giudice dell’esecuzione la sostituzione delle somme e dei beni vincolati, proponendo garanzie alternative (ad es. fidejussioni) che tutelino il creditore evitando di bloccare la produzione.
  • Utilizzo dei beni fino all’assegnazione – Finché non vi è una decisione dell’Autorità giudiziaria di assegnazione (vendita) dei beni pignorati, l’imprenditore può continuare ad usare gli impianti sotto la responsabilità dell’ufficiale giudiziario. In alcune ipotesi (concordato con continuità, concordato fallimentare, amministrazione straordinaria) il curatore gestisce l’azienda in continuità e può chiedere di utilizzare gli impianti sotto la sua direzione fino alla cessione.

Procedure concorsuali per l’impresa in crisi

Quando le difficoltà finanziarie diventano insostenibili, l’azienda può accedere alle procedure concorsuali del Codice della Crisi:

  1. Composizione negoziata della crisi (Titolo II, Capo I del CCII) – Procedura preventiva e amichevole. L’imprenditore adempiente può attivare un “accordo di risanamento” con i creditori e sollecito all’Organismo di Composizione della Crisi (OdC). Consente di negoziare plan di ristrutturazione dei debiti (anche fiscali e contributivi) con supporto di un advisor nominato dal Tribunale . Non vi è fallimento se l’accordo è rispettato.
  2. Accordi di ristrutturazione (Titolo II, Capo II) – Convenzione tra l’impresa e almeno il 60% dei creditori (in valore), attestata da professionista indipendente, che prevede modalità di pagamento rivedute dei debiti. Si iscrive in tribunale e, se omologata, vincola anche i creditori dissenzienti. Spesso usato per banche e obbligazionisti, raramente per piccoli fornitori.
  3. Concordato preventivo (Titolo II, Capo III) – Procedura giudiziale in Tribunale che consente all’imprenditore in stato di insolvenza (o che lo sarà a breve) di proporre un piano di ristrutturazione ai creditori. Può essere con o senza continuità aziendale (es. liquidatorio). Richiede il voto favorevole di almeno la metà (o 60% per i finanziari) dei creditori ammessi al voto. Se omologato, vincola tutti. Nel concordato con continuità, l’azienda resta attiva, i debiti tributari/contributivi possono essere ristrutturati (anche con transazioni fiscali nei limiti di legge), e i lavoratori continuano ad essere pagati come normalità (salvo TFR come passività concorsuale). In genere, il concordato è costoso (oneri notarili e professionali); va valutato se l’azienda può sostenere l’attestazione di un professionista e seguire la procedura pubblica.
  4. Concordato minore e liquidazione controllata (Titolo IV, CCII) – Per imprese di modeste dimensioni (non oltre certi limiti di fatturato e dipendenti), esistono procedure semplificate: il concordato minore e la liquidazione controllata. Consentono di soddisfare solo i crediti privilegiati (ad es. contributi, tributi, retribuzioni), e spesso comportano l’esdebitazione del debitore privato alla fine. Sono strumenti particolarmente utili per piccoli imprenditori ed artigiani in crisi, con costi contenuti.
  5. Liquidazione giudiziale (ex-fallimento, Titolo III) – Se l’impresa è insolvente e non accede ad alcuna soluzione concordata, può seguire la liquidazione giudiziale. Il Tribunale nomina un liquidatore che vende gli asset (compreso il capannone con carriponte) per pagare i creditori secondo l’ordine legale delle prelazioni. L’azienda cessa l’attività. Per il debitore persona fisica/imprenditore ci può essere fine dell’attività e dichiarazione di fallimento.

Nota: In alcuni casi, l’imprenditore può dichiarare preventivamente la crisi e rifugiarsi nel regime L. 3/2012 per sovraindebitamento (per impresa individuale, professionista, o società di persone non tenuta a bilancio), ottenendo un piano dei pagamenti o liquidazione controllata con esdebitazione finale .

Simulazioni pratiche

Esempio 1: S.r.l. industriale con carriponte – Debiti: €500.000 di tasse (IVA e IRES), €150.000 contributi INPS, €200.000 mutuo ipotecario sul capannone, €100.000 leasing di carri ponte, €50.000 fornitori. L’azienda produce ancora reddito ma non riesce a chiudere i bilanci. L’imprenditore può: attivare subito un piano di rateizzazione con Agenzia delle Entrate (dilazioni eccezionali previste dal Decreto Rilancio 2020) e con INPS, cercando di abbattere l’esposizione; proporre un accordo di ristrutturazione col 75% dei debitori bancari includendo Fisco/INPS (CCII consente transazioni fiscali ammesse anche senza voto del Fisco, purché garantita la procedura futura). In parallelo, valutare la vendita di un carriponte (ricavo stimato 80.000 €) per migliorare liquidità immediata, oppure un contratto di sale-and-lease-back per 100.000 € (con clausola marciana). Allo stesso tempo, nominare un OCC (Organismo di Composizione della Crisi) e negoziare con i creditori un piano di concordato preventivo in continuità, che preveda il pagamento parziale dei debiti (p.es. 30% ai tributi, 50% a banche e leasing, 20% a fornitori) e consenta di tenere l’azienda in attività. Se ciò non fosse possibile, chiedere la liquidazione controllata (per PMI) o depositare domanda di concordato.

Esempio 2: Imprenditore artigiano – L’azienda individuale ha un solo carriponte di proprietà e 3 dipendenti. Debiti: €70.000 IVA, €20.000 INPS arretrati, €40.000 debiti verso fornitori, €15.000 fidi bancari. L’imprenditore può accedere al concordato minore o alla liquidazione controllata di L. 3/2012: predisporre un piano di pagamenti attraverso un Organismo di composizione del sovraindebitamento, coinvolgendo i creditori e proponendo la spalmatura dei debiti, ad esempio pagando in 5 anni circa il 50% delle somme dovute. In questo contesto, i crediti INPS (privilegiati) saranno soddisfatti per primi, poi i tributi (anch’essi privilegiati), mentre i fornitori potrebbero vedersi solo un modesto stralcio (ad esempio 20%). Alla fine, se il piano è rispettato, l’artigiano otterrà l’esdebitazione dei residui (art. 115 CCII).

Domande frequenti (Q&A)

  • D: Se mi pignorano i carriponti, cosa posso fare?
    R: Verificare innanzitutto la correttezza formale del pignoramento. Controllare che l’ufficiale giudiziario abbia rispettato l’impignorabilità relativa (art.515 c.p.c.). Se la legge prevede altri beni da sequestrare prima, farne rilevare la violazione (ad es. se hanno pignorato gli impianti prima di veicoli o scorte, si può impugnare il pignoramento ). In via cautelativa, notificare opposizione esecuzione entro 5 giorni al giudice dell’esecuzione. Proporre un affidamento o una dilazione per le somme richieste, fornendo garanzie alternative (fidejussione bancaria o immobiliari) che facciano ritirare il pignoramento.
  • D: Posso vendere un carriponte per pagare i debiti?
    R: Sì, ma con attenzione. Se l’azienda non è ancora in procedura concorsuale, può vendere liberamente i propri beni (inclusi impianti) e usare il ricavato per saldare i creditori prioritari. Se invece è in concordato preventivo in continuità, la vendita di un bene strumentale deve essere autorizzata dall’assemblea dei creditori o dal tribunale, in base al piano. Inoltre, in caso di leasing, bisogna considerare che l’azienda forse non ne è proprietaria; vendere un bene in leasing senza l’autorizzazione equivale a inadempimento contrattuale.
  • D: Come si comporta l’INPS se non pago i contributi?
    R: L’INPS può iscrivere ipoteca sugli immobili aziendali (per debiti >7.500 €), e avvalersi delle cartelle per ottenere pignoramenti e fermi sui veicoli aziendali. Tuttavia, se riesce a dimostrare che il veicolo soggetto a fermo è indispensabile (strumentale) all’attività entro il termine di legge, può evitare il fermo stesso . Consiglio: negoziare subito un rateizzo contributivo straordinario con l’INPS e, se possibile, includere l’INPS in un accordo di ristrutturazione dei debiti.
  • D: Quali tributi possono essere oggetto di transazione fiscale nel concordato?
    R: Nel concordato preventivo è possibile proporre transazione fiscale ex art. 160 CCII, cioè una riduzione concordata dei debiti tributari iscritti a ruolo. Questo strumento è disciplinato dall’art. 160 c.p.c. (ora 183 CCII), come corretto dal D.Lgs. 136/2024: consente al Fisco di accettare un pagamento ridotto. Ad esempio, si può offrire di pagare il 60% del debito iscritto in cambio dell’annullamento di sanzioni e interessi, con parziale rateizzazione della quota restante. È previsto però che i crediti INPS non possono essere concordati (“non previdenziali” rimangono fuori dalla transazione fiscale) . In sintesi, solo i tributi erariali (incl. IVA, imposte redditi, IRAP, ecc.) iscritti a ruolo possono essere oggetto di negoziazione con l’Agenzia delle Entrate nel piano concordatario.
  • D: Che differenza c’è tra concordato preventivo e liquidazione controllata?
    R: Il concordato preventivo è una procedura concorsuale giudiziale per imprese di dimensioni medio-grandi, che richiede una attestazione di fattibilità e votazione assembleare dei creditori. È più complesso e costoso, ma permette la continuità d’impresa o un piano di liquidazione. La liquidazione controllata (Titolo IV CCII) è riservata a piccoli imprenditori/partite IVA; è meno formale, viene gestita da un professionista indipendente con costi contenuti e prevede spesso la chiusura dell’attività con pagamento parziale dei creditori privilegiati. Il concordato minore (ex legge 3/2012 e art. 74 CCII) invece è simile al concordato ma semplificato: serve un attestatore meno oneroso e richiede percentuali di soddisfacimento minori (anche 50% dei creditori, se sostenuto dal tribunale).
  • D: Posso chiedere il fallimento (liquidazione giudiziale) volontariamente?
    R: Sì, l’imprenditore può depositare un’istanza di fallimento (oggi “liquidazione giudiziale”) nel proprio interesse se ritiene che l’azienda non sia recuperabile e intende liquidare ordinatamente. Questo scelte elimina il rischio di una dichiarazione di fallimento da parte dei creditori ed evita la continuazione di interessi passivi. Tuttavia, ogni atto dopo l’istanza richiede la nomina di un curatore e un procedimento pubblico che comporta costi. Viene solitamente fatta solo se non ci sono alternative percorribili.

Tabelle riassuntive dei crediti e garanzie

Tabella 4 – Creditori e garanzie generali in caso di insolvenza

CreditoreTipo di creditoPrivilegi/GaranzieNote
Stato (Agenzia Entrate)Tributi e sanzioni (IRPEF, IRES, IVA, ecc.)Privilegio generale sui mobili; ipoteca sui beni immobili (per debito ≥20k).Recupero tramite Agenzia Entrate-Riscossione.
Enti previdenziali (INPS, INAIL)Contributi dovuti ai lavoratori (e premi INAIL)Privilegio generale sui mobili (ex art.2753 c.c.) . Poss. ipoteca su immobili (≥7.500€).Azioni coattive analoghe al Fisco (fermo, cartelle, ipoteca).
Banche (mutui)Mutui ipotecari (capannoni, impianti)Ipoteca legale sui fabbricati (privilegio previsto dall’ipoteca).In caso di procedura, diritto di insinuarsi al passivo con prelazione
Banche (scoperti)Finanziamenti chirografariNessuna garanzia reale (creditori chirografari).Possono negoziare accordi ristrutturazione; 60% votante concordato.
Soc. di leasingLeasing (macchinari/carriponte)Bene resta di proprietà di terzi; contratto traslativo.In insolvenza, restituzione bene; concedente va in concorsuale (v. SU 2061/2021) .
FornitoriFornitura di beni/servizi (crediti civili)Chirografari (nessun privilegio).Discorso di par condicio: trattati dopo creditori privilegiati.
Dipendenti/CollaboratoriRetribuzioni e TFR maturatiPrivilegio generale di primo grado (art. 2751-bis c.c.) su mobili, fino a 12 mesi di retribuzioni (ca. €50k).Debiti di lavoro sono soddisfatti con urgenza (in procedure concorsuali) .

Conclusioni

L’azienda che utilizza carriponti e gru a bandiera deve gestire con attenzione i propri debiti: la presenza di beni strumentali pesanti non crea vantaggi giuridici particolari (sono semplicemente beni mobili indispensabili), ma può rendere critico il proseguimento dell’attività in caso di pignoramento. Il debitore (imprenditore/socio) deve perciò:

  • Tenere monitorati i flussi di cassa e i livelli di indebitamento. Intervenire in anticipo sulle scadenze fiscali/previdenziali (ad es. rateizzazioni d’ufficio, definizioni agevolate) per evitare l’emersione della crisi.
  • Negoziare con i creditori (bancari, fornitori, leasing) per concordare piani di rientro. Considerare strumenti innovativi come il sale-and-lease-back per ottenere liquidità, avvalendosi delle sentenze Cassazione sul tema .
  • Rivalutare la continuità aziendale attraverso riorganizzazioni: se possibile, ridisegnare l’attività (ridurre costi fissi, trovare nuovi mercati) per rendere i piani di concordato sostenibili dagli investitori o creditori.
  • Intraprendere, al momento opportuno, una procedura concorsuale o di sovraindebitamento. Non aspettare che il Tribunale dichiari la liquidazione giudiziale: è preferibile attivarsi per tempo (es. accordo di ristrutturazione o composizione negoziata). Questo può dare protezione automatica dalle azioni esecutive (iscrizione automatica alla «liquidazione» sospende pignoramenti) e consente di concordare migliori condizioni.

Infine, seguire la giurisprudenza recente e la normativa aggiornata è fondamentale: la riforma del Codice della Crisi e i suoi correttivi (ultimo D.Lgs. 136/2024 ) introducono strumenti di transazione fiscale e contributiva nei concordati e evidenziano come interpretare le clausole nelle operazioni di leasing o di finanziamento, come visto dalle sentenze citate. Ogni situazione va valutata caso per caso con consulenza legale e commerciale, tenendo sempre presente il punto di vista del debitore e sfruttando le tutele a sua disposizione.

Fonti normative e giurisprudenziali

  • D.Lgs. 12/1/2019 n. 14, Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza (GU 14/02/2019) .
  • D.Lgs. 13/9/2024 n. 136, Disposizioni correttive e integrative al Codice della crisi (GU 27/09/2024) .
  • Codice Civile, art. 2740, 2744, 2751-bis, 2752, 2753 (prelazioni mobiliari), e art. 1526 (contratto di leasing) .
  • Codice di Procedura Civile, art. 514-516 (pignorabilità dei beni) .
  • Cass. civ. Sez. III, 6/11/2024 n. 28553 (concordato e sale-and-lease-back vs. divieto patto commissorio) .
  • Cass. civ. Sez. U., 28/1/2021 n. 2061 (leasing traslativo e fallimento dell’utilizzatore) .
  • Cass. pen., 30/7/2020 n. 23185 (omesso versamento ritenute previdenziali; soglia €10.000) .

La tua azienda che produce, installa, collauda o manutiene carriponti, gru a bandiera e sistemi di sollevamento industriale ha ricevuto un accertamento fiscale dalla Agenzia delle Entrate, dalla Guardia di Finanza, oppure ha debiti con INPS e Agenzia Entrate-Riscossione? Fatti Aiutare da Studio Monardo

La tua azienda che produce, installa, collauda o manutiene carriponti, gru a bandiera e sistemi di sollevamento industriale ha ricevuto un accertamento fiscale dalla Agenzia delle Entrate, dalla Guardia di Finanza, oppure ha debiti con INPS e Agenzia Entrate-Riscossione?
Ti hanno chiesto chiarimenti su materiali, lavorazioni, fornitori, certificazioni, manutenzioni, magazzino o movimenti bancari?

👉 Sei in un settore ad alta esposizione ai controlli, perché carriponti e gru a bandiera richiedono componenti costosi, lavorazioni certificate, collaudi obbligatori e interventi presso clienti industriali.
Ma puoi difendere l’azienda, bloccare il Fisco e ridurre i debiti, se agisci con una strategia precisa.

Questa guida ti mostra cosa fare subito, quali errori evitare e come un avvocato specializzato può tutelarti efficacemente.


💥 Perché le Aziende di Carriponti e Gru a Bandiera Finiscono Sotto Accertamento

Il settore è sotto osservazione costante per vari motivi:

  • costi elevati di travi, motori, funi, bilancini, riduttori, carrelli e componenti strutturali;
  • differenze tra carichi di magazzino e impianti effettivamente installati;
  • lavorazioni meccaniche e saldature spesso affidate a subfornitori;
  • collaudi, verifiche periodiche e manutenzioni soggetti a contestazioni;
  • margini ritenuti incoerenti rispetto al mercato;
  • operazioni bancarie giudicate “anomale” o non spiegate;
  • fatture contestate in assenza di documentazione tecnica adeguata.

📌 Molti accertamenti si basano su presunzioni tecniche errate o ricostruzioni contabili incomplete.


⚠️ I Rischi per una Azienda di Carriponti e Gru a Bandiera con Debiti

Senza un’azione immediata rischi:

🧾 pesanti accertamenti su imposte, sanzioni e interessi;
🏦 pignoramento dei conti aziendali;
🚚 fermo amministrativo dei mezzi di servizio o assistenza;
🧱 ipoteche sul capannone, sui magazzini e sull’officina;
⚙️ verifiche su fornitori, saldatori, tecnici e subfornitori;
📉 perdita di affidabilità verso banche e clienti;
🔧 blocco di installazioni, collaudi e manutenzioni.

📌 Un accertamento gestito male può bloccare cantieri, forniture e interventi programmati.


💠 Cosa Fare Subito per Difendersi

1️⃣ NON rispondere da soli al Fisco

Ogni parola detta d’impulso può essere interpretata contro di te.
Ogni documento consegnato senza strategia può rafforzare le contestazioni.

📌 Prima di inviare qualsiasi risposta, serve un’analisi tecnica e legale.


2️⃣ Far analizzare l’accertamento da un avvocato specializzato

Un avvocato esperto verifica:

  • vizi di notifica;
  • scadenze e decadenza dei termini;
  • errori nelle ricostruzioni induttive;
  • contestazioni infondate su materiali e lavorazioni;
  • differenze di magazzino inesistenti;
  • ricostruzioni bancarie sbagliate;
  • uso improprio di presunzioni fiscali.

📌 Molti accertamenti risultano illegittimi e possono essere annullati o ridotti drasticamente.


3️⃣ Presentare Memorie Difensive o Attivare il Contraddittorio

In questa fase puoi:

  • dimostrare i costi e le lavorazioni reali;
  • spiegare subforniture e processi di saldatura e assemblaggio;
  • giustificare scarti, differenze di magazzino e ricambi;
  • correggere errori del Fisco;
  • evitare l’avviso definitivo.

📌 Una difesa solida può chiudere tutto prima che diventi definitivo.


4️⃣ Presentare Ricorso alla Corte di Giustizia Tributaria (entro 60 giorni)

Il ricorso consente di ottenere:

  • sospensione immediata dell’accertamento;
  • annullamento totale o parziale delle imposte;
  • cancellazione delle sanzioni;
  • blocco dei pignoramenti e delle azioni esecutive.

📌 Il giudice può intervenire anche in 48 ore nei casi urgenti.


5️⃣ Contestare gli Accertamenti Bancari

Il Fisco interpreta spesso:

  • versamenti → ricavi nascosti
  • prelievi → costi non giustificati
  • bonifici → operazioni non fatturate

La legge però è chiara:

📌 Non tutti i movimenti bancari sono ricavi: vanno spiegati e ricostruiti correttamente.


6️⃣ Ristrutturare i Debiti se una parte risulta reale

Dopo la difesa, se un debito residuo rimane, puoi:

  • rateizzare fino a 120 rate;
  • aderire a rottamazioni;
  • ottenere saldo e stralcio;
  • attivare procedure di crisi d’impresa (PRO, accordo di ristrutturazione, concordato minore).

📌 La ristrutturazione del debito va fatta solo dopo aver contestato l’accertamento.


🧩 Documenti da Consegnare all’Avvocato

  • Avviso di accertamento o PVC
  • Estratto di ruolo (se presenti cartelle)
  • Inventari e giacenze di magazzino
  • Distinte base di carriponti e gru a bandiera
  • Fatture di acquisto e vendita
  • Documentazione delle saldature e lavorazioni esterne
  • Certificazioni, collaudi e verifiche periodiche
  • DDT e documenti di trasporto
  • Estratti conto bancari
  • Contratti con fornitori e subfornitori

⏱️ Tempistiche

  • Analisi dell’atto: 24–72 ore
  • Sospensione cautelare: 48 ore – 7 giorni
  • Ricorso: entro 60 giorni
  • Durata del giudizio: 6–18 mesi

📌 Una sospensione può bloccare immediatamente la riscossione.


⚖️ I Vantaggi di una Difesa Specializzata

✔️ Riduzione o annullamento dell’accertamento
✔️ Blocco di pignoramenti, fermi e ipoteche
✔️ Contestazione tecnica del ciclo produttivo e dei costi
✔️ Protezione di mezzi, magazzino, macchinari e strutture
✔️ Difesa contro contestazioni su collaudi e lavorazioni
✔️ Tutela del patrimonio personale dell’imprenditore


🚫 Errori da Evitare

❌ Rispondere da soli all’Agenzia delle Entrate
❌ Consegnare documenti senza strategia
❌ Ignorare i termini dei 60 giorni
❌ Sottovalutare accertamenti bancari
❌ Affidarsi a professionisti non esperti in contenzioso tributario

📌 Un singolo errore può costare decine di migliaia di euro o paralizzare l’azienda.


🛡️ Come può aiutarti l’Avv. Giuseppe Monardo

📂 Analisi tecnica dell’accertamento
📌 Individuazione dei vizi contestabili
✍️ Memorie difensive e ricorsi tecnici
⚖️ Difesa davanti alla Corte Tributaria
🔁 Trattative per riduzioni, rottamazioni e rateizzazioni
🛡️ Protezione totale di azienda e imprenditore


🎓 Le Qualifiche dell’Avv. Giuseppe Monardo

✔️ Avvocato cassazionista esperto in accertamenti fiscali
✔️ Specializzato nella difesa di aziende di sollevamento e impianti industriali
✔️ Gestore della crisi da sovraindebitamento
✔️ Pluriennale esperienza contro Agenzia Entrate, Guardia di Finanza e Riscossione


Conclusione

Un accertamento fiscale alla tua azienda di carriponti e gru a bandiera non significa che devi pagare tutto ciò che il Fisco richiede.
Con una difesa tempestiva puoi:

  • bloccare l’accertamento,
  • contestare le ricostruzioni errate,
  • ridurre drasticamente debiti e sanzioni,
  • proteggere impianti, magazzino e patrimonio.

⏱️ Agisci subito: ogni giorno è decisivo.

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  1. Consulenza digitale: si svolge esclusivamente tramite contatti telefonici e successiva comunicazione digitale via e-mail o posta elettronica certificata. La prima valutazione, interamente digitale (telefonica), è gratuita, ha una durata di circa 15 minuti e viene effettuata entro un massimo di 72 ore. Consulenze di durata superiore sono a pagamento, calcolate in base alla tariffa oraria di categoria.
  2. Consulenza fisica: è sempre a pagamento, incluso il primo consulto, il cui costo parte da 500€ + IVA, da saldare anticipatamente. Questo tipo di consulenza si svolge tramite appuntamento presso sedi fisiche specifiche in Italia dedicate alla consulenza iniziale o successiva (quali azienda del cliente, ufficio del cliente, domicilio del cliente, studi locali in partnership, uffici temporanei). Anche in questo caso, sono previste comunicazioni successive tramite e-mail o posta elettronica certificata.

La consulenza fisica, a differenza di quella digitale, viene organizzata a partire da due settimane dal primo contatto.

Disclaimer: Le opinioni espresse in questo articolo rappresentano il punto di vista personale degli Autori, basato sulla loro esperienza professionale. Non devono essere intese come consulenza tecnica o legale. Per approfondimenti specifici o ulteriori dettagli, si consiglia di contattare direttamente il nostro studio. Si ricorda che l’articolo fa riferimento al quadro normativo vigente al momento della sua redazione, poiché leggi e interpretazioni giuridiche possono subire modifiche nel tempo. Decliniamo ogni responsabilità per un uso improprio delle informazioni contenute in queste pagine.
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