Gestire un’azienda che lavora in conto terzi – nel settore metalmeccanico, tessile, manifatturiero, logistico, alimentare o in qualsiasi altra filiera produttiva – significa affrontare margini ridotti, carichi di lavoro variabili, pagamenti spesso in ritardo e costi operativi elevati.
Non sorprende che molte imprese in outsourcing si ritrovino con debiti fiscali, cartelle esattoriali, esposizioni bancarie e problemi con fornitori. La buona notizia è che, anche nelle situazioni più difficili, esistono strategie legali immediate ed efficaci per difendersi e salvare l’attività.
Perché un’azienda in conto terzi accumula debiti
Le imprese in conto terzi sono particolarmente vulnerabili a squilibri finanziari perché dipendono da:
pagamenti lenti o saltati da parte dei committenti
costi di produzione che aumentano improvvisamente
necessità di acquistare materiali in anticipo
ritardi nei rimborsi e nella fatturazione
elevato costo del personale
difficoltà nel recupero crediti
margini operativi molto bassi
cartelle esattoriali accumulate negli anni
revoca dei fidi bancari o mancanza di liquidità
Basta un ritardo nei pagamenti di uno o più grandi clienti per creare una spirale di debiti difficile da gestire.
I rischi principali per un’azienda in conto terzi indebitata
Se la situazione non viene affrontata subito, i rischi più frequenti sono:
pignoramento dei conti correnti
fermo dei mezzi tecnici e dei furgoni
blocco dei pagamenti da parte dei clienti (pignoramento presso terzi)
interruzione delle forniture e dei materiali
revoca degli affidamenti bancari
impossibilità di consegnare lavorazioni o ordini
chiusura dei cantieri o delle linee produttive
danni reputazionali e perdita definitiva dei committenti
Il rischio numero uno è la paralisi operativa, che può portare alla chiusura forzata.
Cosa fare subito per difendersi
La prima cosa da fare è evitare che i debiti diventino esecutivi. Agisci immediatamente così:
analizza tutte le cartelle e i debiti con un avvocato
verifica la prescrizione e la correttezza delle notifiche
richiedi la sospensione della riscossione per bloccare pignoramenti
metti al sicuro mezzi, magazzino e conti aziendali
evita di trattare da solo con l’Agenzia delle Entrate o le banche
non fare pagamenti affrettati o accordi svantaggiosi
Una diagnosi legale iniziale può evitare danni maggiori e liberare margini di azione.
Le soluzioni legali più efficaci per aziende in conto terzi
Un avvocato esperto in crisi d’impresa può attivare varie strategie:
rateizzazione dei debiti fiscali fino a 120 rate
saldo e stralcio con banche e fornitori
impugnazione di cartelle esattoriali, accertamenti fiscali e addebiti INPS
composizione negoziata della crisi, che blocca tutti i creditori
rinegoziazione di leasing, mutui, fidi e finanziamenti
opposizione a pignoramenti e fermi amministrativi
procedure di sovraindebitamento per ditte individuali o microimprese
Le aziende in conto terzi, grazie alla loro struttura flessibile, possono spesso essere salvate con una strategia legale ben costruita.
Quando i debiti possono essere ridotti o annullati
Molti debiti possono essere cancellati o ridotti drasticamente quando:
le cartelle sono prescritte
la notifica è irregolare o inesistente
i debiti sono frutto di errori dell’Agenzia o di calcoli sbagliati
le banche hanno applicato interessi usurari o anatocismo
le società di recupero crediti non hanno documentazione valida
ci sono duplicazioni e sanzioni illegittime
i termini per la riscossione sono scaduti
Una verifica legale approfondita porta spesso all’annullamento di una parte importante della posizione debitoria.
Le migliori strategie difensive per salvare l’azienda
Per evitare danni irreparabili, occorre intervenire su più fronti:
contestare tempestivamente tutti gli atti viziati
richiedere la sospensione cautelare della riscossione
negobianche e fornitori per allungare i tempi e ridurre le somme
proteggere mezzi, attrezzature e beni essenziali
dimostrare la reale situazione finanziaria per ottenere sconti o piani di rientro
evitare il blocco dei pagamenti da parte dei clienti
attivare un percorso di ristrutturazione prima che la situazione degeneri
Una difesa tempestiva garantisce la continuità operativa dell’azienda.
Perché affidarsi a un avvocato specializzato
Un avvocato esperto può:
verificare la legittimità dei debiti
impugnare accertamenti e cartelle illegittime
bloccare pignoramenti e fermi
negoziare accordi sostenibili con banche e fornitori
ottenere riduzioni significative tramite saldo e stralcio
tutelare beni, conti e operatività
guidarti in tutte le procedure di ristrutturazione del debito
Senza assistenza professionale, molte aziende pagano più del dovuto o subiscono blocchi evitabili.
Cosa succede se non intervieni subito
Ignorare cartelle e debiti può causare:
pignoramenti improvvisi
blocco dei clienti e delle commesse
sequestro dei mezzi
revoca dei fidi bancari
chiusura dell’attività
danni permanenti ai rapporti commerciali
Agire subito può salvare l’azienda anche in situazioni molto difficili.
Quando rivolgersi a un avvocato
Dovresti farlo se:
hai debiti fiscali o cartelle esattoriali
le banche chiedono rientri immediati
rischi pignoramenti su beni o conti
vuoi evitare il blocco delle commesse
hai bisogno di ristrutturare i debiti e salvare l’impresa
Un avvocato esperto può impugnare gli atti, sospendere la riscossione, ridurre i debiti e guidarti verso una soluzione definitiva.
Attenzione: molte aziende in conto terzi pagano debiti che non devono pagare o subiscono pignoramenti che si possono evitare. Con la difesa giusta puoi bloccare la riscossione, ridurre i debiti e proteggere la tua attività.
Questa guida dello Studio Monardo – avvocati esperti in crisi d’impresa, contenzioso tributario e difesa delle aziende in conto terzi ti mostra come reagire subito e salvare la tua impresa.
👉 La tua azienda in conto terzi ha debiti o rischia azioni esecutive?
Richiedi ora una consulenza riservata con l’Avvocato Monardo per difenderti, bloccare la riscossione e ricostruire il futuro della tua azienda.
Introduzione
Un’impresa “in conto terzi” (detta anche terzista) che accumula debiti rischia di trovarsi in una spirale negativa: ritardi nei pagamenti alimentano interessi, sanzioni e provvedimenti esecutivi (pignoramenti, sequestri, ipoteche). Se non affrontata tempestivamente, la crisi può tradursi in perdita di beni, bancarotta e fallimento. Fortunatamente il nostro ordinamento – aggiornato dalla riforma del Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza (D.Lgs. 14/2019 e succ. mod.) – offre strumenti difensivi all’imprenditore debitore. Questa guida, rivolta ad avvocati, imprenditori e debitori (singoli o società), illustra in dettaglio i tipi di debito aziendale, i rischi legali connessi e le possibili soluzioni (negoziali e concorsuali) per tutelarsi. Troverete indicazioni operative, tabelle riassuntive, esempi concreti, domande/risposte e riferimenti normativi e giurisprudenziali aggiornati a ottobre 2025.
Tipologie di debiti aziendali e loro caratteristiche
Un’azienda terzista può avere debiti di varia natura: fiscali (tributi), previdenziali, verso dipendenti, verso fornitori, bancari/finanziari, ecc. Ciascuna categoria ha implicazioni diverse in termini di priorità di pagamento, conseguenze del ritardo e possibili agevolazioni. Qui di seguito le più rilevanti:
- Debiti fiscali (Erario e cartelle esattoriali) – Comprendono IVA, IRES, IRPEF, ritenute, accise, imposte sul patrimonio, oltre a sanzioni e interessi di mora. Questi debiti hanno un privilegio generale mobiliare sui beni mobili (art. 2752 c.c.) e ipotecario sugli immobili (se iscritti a ruolo ≥ €20.000) . In pratica l’Erario è creditore privilegiato: in caso di procedura concorsuale le imposte (entro certi limiti temporali) vanno pagate per prime. La mancata riscossione attiva, dopo notifica delle cartelle, permette all’Agenzia delle Entrate-Riscossione di iscrivere ipoteche su immobili, pignorare conti correnti o crediti presso terzi, fermare veicoli e altre misure coattive . Sanzioni e interessi, pur aumentando l’esposizione, sono chirografari (non privilegiati) e possono talvolta essere stralciati in sede di accordo . Va inoltre ricordato che sotto certe soglie (es. omessi versamenti IVA < €250.000) sussiste il reato tributario di “omesso versamento” (D.Lgs.74/2000), che obbliga l’imprenditore a regolarizzare la posizione o rischiare conseguenze penali. In sintesi, i debiti tributari non vanno sottovalutati: lo Stato può attivare velocemente esecuzioni forzate e, da ottobre 2025, anche usare le nuove misure di allerta verso debitori inadempienti.
- Debiti previdenziali (INPS, INAIL) – Contributi obbligatori (datori di lavoro e lavoratori) e premi assicurativi dovuti per legge. Anche questi debiti sono privilegiati come i tributi (art. 2753 c.c. prevede privilegio pari a quello fiscale per i contributi dovuti ai lavoratori) . L’INPS e l’INAIL possono procedere a preavvisi di addebito (simili alle cartelle) e poi a pignoramenti analoghi a quelli fiscali. Un mancato versamento contributivo grave comporta la perdita del DURC (Documento Unico di Regolarità Contributiva), indispensabile per gare d’appalto pubbliche e spesso richiesto anche nel settore privato (edilizia, appalti). Quindi un’esposizione contributiva elevata può bloccare l’operatività dell’impresa . Dal 2024 è stata inoltre esplicitata la possibilità di transigere formalmente anche con INPS/INAIL nell’ambito della composizione negoziata (prima era prassi informale): oggi l’imprenditore può concordare riduzioni contributive come fa con il Fisco . In ogni caso, senza accordi la legge consente rateizzazioni amministrative fino a 24 rate (prorogabili) e, in sede concorsuale o di accordo omologato, è ammessa la transazione previdenziale: cioè il piano può prevedere il pagamento parziale (fino a coprire il “valore di liquidazione” dei beni) dei debiti INPS .
- Debiti verso dipendenti – Salari arretrati, TFR, ferie e straordinari non pagati. Questi crediti godono di privilegi forti: privilegio generale mobiliare (art. 2751-bis c.c.) fino a 12 mensilità e parte di TFR per singolo lavoratore, e privilegio speciale sui beni aziendali (art. 2776 c.c.) . Inoltre interviene il Fondo di Garanzia INPS che, in caso di fallimento o liquidazione, paga TFR e fino a 3 mensilità arretrate (poi si insinua come credito privilegiato) . In un concordato in continuità i lavoratori devono essere tutelati con percentuali minime (100% degli ultimi 3 mesi di stipendio e 40% del TFR, salvo consenso diverso) . Il mancato pagamento degli stipendi, oltre a gravi conseguenze sociali (scioperi, dimissioni), può comportare sanzioni da parte dell’Ispettorato e – in casi estremi – accuse penali (estorsione contrattuale), benché rare. In sintesi, il debito verso il personale va considerato prioritario: nel risanamento si tende a pagare immediatamente le mensilità arretrate, magari lasciando a un successivo accordo la liquidazione del TFR .
- Debiti verso fornitori e altri creditori chirografari – Comprendono le fatture non pagate ai fornitori di materie prime, componenti o servizi. Tali debiti (trade payables) di solito sono chirografari, senza garanzia reale, e spesso frammentati su molti creditori . In caso di liquidità tesa, l’imprenditore tende a ritardare i pagamenti, ma questo può innescare “reazioni a catena”: i fornitori potrebbero sospendere le consegne essenziali o intraprendere vie legali (decreto ingiuntivo, pignoramenti presso terzi, addirittura istanza di fallimento se l’insolvenza è conclamata) . In Italia ogni creditore (anche minimo) può chiedere il fallimento dell’azienda in stato di insolvenza (art. 121 CCII) , rendendo i debiti verso fornitori molto pericolosi. In una procedura concorsuale, i fornitori (privilegiati solo nel limite di legge) vengono spesso falcidiati, quindi un piano di risanamento con elevati “haircut” sui loro crediti rischia di non essere accettato . Perciò è consigliabile aprire subito un dialogo con i fornitori: ad esempio, chiedere scaglionamenti o part-payments. Strumenti come la composizione negoziata aiutano in questo dialogo protetto (i pignoramenti dei fornitori vengono congelati durante la procedura, come vedremo) . Nei piani di concordato è anche possibile proporre ai fornitori conversioni in equity o altri strumenti finanziari, benché ciò avvenga più per grandi imprese che per PMI. Riassunto: i fornitori insoddisfatti possono bloccare la produzione o scatenare azioni esecutive; in sede di accordo/ concordato il debitore può negoziare riduzioni, ma serve il consenso (o la maggioranza legale) dei creditori .
- Debiti bancari e finanziari – Prestiti, mutui, scoperti di conto e linee di credito. Spesso sono garantiti da pegni o ipoteche (sede, macchinari, automezzi) e/o da garanzie personali (fideiussioni dei soci). Ciò significa che in caso di insolvenza la banca potrà rivalersi sui beni ipotecati o escutere i garanti personali . Se l’azienda ritarda i pagamenti o viola i covenant bancari, la banca può revocare gli affidamenti e chiedere subito il rimborso – un evento che può provocare una crisi di liquidità drammatica (effetto “pull the plug”) . In caso di inadempienza, le banche hanno il potere di risolvere il contratto: ad esempio, possono espropriare un immobile ipotecato tramite pignoramento e vendita, o procedere ad ingiunzione e pignoramento mobiliari/crediti nel caso di scoperti. I soci garanti rischiano danni personali. Tuttavia, le banche sono interlocutori negoziali: spesso preferiscono rinegoziare piuttosto che subire perdite infallimentari. È diffusa la rinegoziazione volontaria dei piani di ammortamento (allungamenti, consolidi, step-up) o addirittura accordi a saldo e stralcio. Nei piani e accordi omologati, i crediti bancari garantiti hanno prelazione fino a concorrenza del valore della garanzia . Il Codice della Crisi ha introdotto anche l’istituto dell’“accordo di ristrutturazione ad efficacia allargata”: se almeno il 75% delle banche (per ammontare di credito) aderisce a un accordo, esso può essere esteso coattivamente ai dissenzienti (art.61 CCII) . Inoltre, nuovi finanziamenti dati all’impresa in concordato o durante la composizione negoziata sono prededucibili (es. art.25-bis CCII), per incentivare l’iniezione di liquidità. In sintesi: i debiti bancari richiedono negoziazione preventiva per evitare revoche improvvise; in un percorso concorsuale (accordo omologato o concordato) l’imprenditore può proporre piani con riduzioni e benefici in cambio di nuove garanzie o capitali .
Tabella riepilogativa (tipi di debito vs. caratteristiche principali):
| Categoria di debito | Garanzie/priorità | Misure di recupero / conseguenze | Gestione consigliata |
|---|---|---|---|
| Tributi (IVA, IRES, IRPEF…) | Privilegio generale (IVA, ritenute, tributi retribuzioni) su mobili; ipoteca legale su immobili (ruolo ≥ €20k). | Cartelle esattoriali, ipoteche immobili, pignoramenti (conti, crediti), fermi amministrativi . Sanzioni/interessi chirografari. Rischio reati fiscali per omessi di rilievo. | Rateizzazione ordinaria (fin. locale: fino 6-10 anni per montanti elevati); sfruttare definizioni agevolate (rottamazioni); includere nel piano (transazione fiscale) per ridurre sanzioni . |
| Previdenza/INPS/INAIL | Privilegio generale (pari ai tributi) per i contributi. Prededucibilità contributi post-apertura procedura (pagamenti correnti). Sanzioni convertite in credito chirografario. | Avvisi di addebito (analoghi a cartelle); esecuzioni forzate tramite Agenzia Riscossione . Rischio reato per il mancato versamento trattenute (oltre ~€10k). Perdita DURC se debiti > soglie. Meccanismi di allerta (INPS segnala se contributi >15k per imprese con dip. o >5k per ditte senza dip.) . | Rateizzazione INPS/INAIL (fino a 24 rate mensili); coinvolgere INPS in piani concorsuali (transazione previdenziale come per il Fisco) ; per imprese in crisi privilegiare il pagamento corrente dei contributi essenziali (per evitare perdita DURC). |
| Dipendenti (stipendi, TFR) | Privilegio di 1° grado (art.2751-bis c.c.) fino a 12 mensilità + limiti; privilegio immobiliare speciale per le ultime retribuzioni (art.2776 c.c.) . Fondo di garanzia INPS copre TFR + 3 mensilità in caso di fallimento. | Gli stipendi scaduti possono generare istanza dell’Ispettorato e sospensione attività. In concordato in continuità: obbligo di pagare almeno 100% degli ultimi 3 mesi e 40% TFR salvo diverso accordo (art.109 CCII) . | Quando possibile, saldare mensilità arretrate con la prima liquidità disponibile; mantenerli aggiornati durante crisi (per preservare la forza lavoro). In concordato, prevedere i pagamenti secondo i minimi di legge. |
| Fornitori (creditori chirografari) | Chirografari (nessuna garanzia reale specifica). | Possibilità di decreti ingiuntivi, pignoramenti beni/crediti, istanze di fallimento per insolvenza . Lavori/materiali interrompibili se non saldati. | Dialogo preventivo e accordi (anche standstill temporanei). Nelle trattative protette (composizione negoziata) i pignoramenti sono sospesi . In piani (concordato/accordo) proporre haircut sostenibili, eventualmente dando incentivi (equity, quote, ecc.). |
| Banche/finanziarie | Spesso garantiti da ipoteca (sede, fabbricati) o pegni; possono esistere fideiussioni. Patrimonialmente garantiti fino al valore del bene (art.2740 c.c.). | Messa in mora, revoca finanziamenti, decreto ingiuntivo, pignoramenti immobili/beni, escussione fideiussioni. Segnalazione in CRIF, reputazione creditizia compromessa. | Rinegoziazione stragiudiziale (riduzioni, allungamenti) ogni volta che è possibile. In sede di crisi: proporre accordi di ristrutturazione o concordati in cui la banca riceve (in genere) più del valore di realizzo dei beni. Se serve nuova finanza ponte, usufruire di prededuzioni di legge (art.25-bis CCII). |
(Nella tabella: “prededucibilità” significa priorità nei pagamenti da piano, “privilegio” indica che il credito è soddisfatto per primo dai beni oggetto di prelazione.)
Conseguenze giuridiche dei debiti non pagati
L’omesso pagamento dei vari debiti aziendali può produrre diverse conseguenze legali:
- Provvedimenti esecutivi: come visto, Agenzia delle Entrate-Riscossione e INPS possono emettere cartelle esattoriali e avvisi di addebito che autorizzano il pignoramento coattivo di beni mobili, crediti verso terzi (per es., pignoramento presso clienti) e immobili (tramite iscrizione ipotecaria e vendita forzata) . Entità come banche e fornitori possono ottenere decreto ingiuntivo e pignorare beni mobili (macchinari, merci) o conti correnti. Un creditore può anche chiedere al giudice fallimentare la dichiarazione di insolvenza (ora “liquidazione giudiziale”) se prova lo stato di crisi dell’azienda .
- Segnalazioni di rischio: l’impresa segnalata come cattivo pagatore finisce nelle banche dati CRIF/Banca d’Italia, danneggiando la capacità di ottenere nuovo credito bancario o commerciale. Inoltre, viene meno il DURC (documento di regolarità contributiva) se INPS/INAIL risultano creditori qualificati con posizioni scoperte . In settori come l’edilizia o gli appalti pubblici, l’assenza del DURC impedisce addirittura la partecipazione o la prosecuzione dei lavori, compromettendo contratti in corso.
- Vincoli concorsuali: se l’azienda è insolvente e si apre (o si avvicina l’apertura di) una procedura concorsuale, si applicano gli istituti dell’insolvenza d’impresa (fallimento/liquidazione giudiziale, concordato, accordi, etc.). In tali procedure i patrimoni aziendali vengono vincolati e distribuiti secondo regole rigide: ad esempio, i creditori privilegiati (Fisco, INPS, dipendenti) hanno soddisfazione prioritaria, poi i chirografari (fornitori, banche non garantite, etc.). Eventuali pagamenti preferenziali fatti prima della crisi (es. saldi parziali a un creditore) possono essere revocati dal curatore. I debiti “falcidiati” (ridotti) nel concordato o accordi non pagati diventano definitivamente inesigibili (e generalmente non tassati, art.88 TUIR) .
- Responsabilità degli amministratori: dal 2022 l’ordinamento impone alle imprese di adottare assetti organizzativi e contabili adeguati (art. 2086 c.c. e art. 375 CCII). L’omessa vigilanza o un ritardo nel riconoscere la crisi può esporre i manager a responsabilità civili e penali (approfondito dall’art. 2086 c.c. e sanzionato dall’art. 375 CCII). In pratica, un imprenditore in difficoltà ha il dovere di farsi assistere da professionisti (commercialista, avvocato) e valutare l’adozione tempestiva di soluzioni (avvio di concordato, accordo di ristrutturazione, etc.) per evitare conseguenze personali (revisione delle responsabilità, finanziarie e patrimoniali).
In definitiva, accumulare debiti senza reazione porta quasi inevitabilmente alla fine della continuità aziendale. È quindi cruciale riconoscere i segnali di crisi (mancata risposta dei creditori, segnalazioni della banca, protesti, fermi amministrativi) e agire prontamente.
Quadro normativo di riferimento
Negli ultimi anni il diritto italiano della crisi d’impresa è profondamente cambiato. Le principali fonti normative da tenere presenti (aggiornate a ottobre 2025) sono:
- Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza (D.Lgs. 14/2019): ha unificato e riorganizzato le regole sul fallimento (ora «liquidazione giudiziale»), concordato preventivo, accordi di ristrutturazione e istituto del sovraindebitamento. Il CCII è stato più volte corretto e integrato per adeguarsi alle direttive UE e all’esperienza applicativa. In particolare, gli artt. 12-25-octies CCII disciplinano la composizione negoziata della crisi d’impresa (introdotta d’urgenza dal D.L.118/2021 conv. L.147/2021 e poi incorporata nel CCII). La composizione negoziata, insieme agli altri istituti, offre percorsi extragiudiziali e protetti per risanare l’impresa in difficoltà .
- Decreto-Legge 118/2021 (conv. L.147/2021) – Ha introdotto in via urgente la composizione negoziata (operativa dal 15.11.2021) con regole speciali: nomina di esperto indipendente, piattaforma telematica, misure protettive (blocco esecuzioni) e possibilità di ricorrere, in caso di fallimento della trattativa, a un «concordato semplificato». Questa normativa è stata recepita nel CCII a regime (vedi art.12 CCII).
- D.Lgs. 83/2022 – Attuazione della direttiva UE 2019/1023, ha riscritto le procedure di allerta e composizione assistita, sostituendole proprio con la composizione negoziata. Dal 15 luglio 2022, la composizione negoziata è diventata la principale misura preventiva disponibile, mentre i vecchi organismi (OCRI) e procedure obsolete sono stati abrogati .
- D.Lgs. 169/2022 (Correttivo 2022) – Modifiche tecniche e chiarimenti al CCII, potenziando alcune norme applicative (es. poteri dell’esperto, revoca degli affidamenti bancari, tutela dei creditori finanziari).
- D.Lgs. 136/2024 (Correttivo 3, pubblicato GU 27.9.2024) – Ha stabilizzato ulteriormente il sistema: confermati i presupposti di accesso (anche crisi in corso, non solo insolvenza conclamata), snellito i documenti per PMI, rafforzato il ruolo dell’esperto e il dialogo con banche e Fisco (divieto di revoca di affidamenti senza motivo, possibilità di transazione fiscale già nella composizione negoziata) . In sostanza, il Codice della crisi è ora definitivamente operativo e applicabile in tutte le sue parti.
- Legge 3/2012 (Codice della Crisi pre-2019) – Rimane riferita ai soggetti non fallibili: privati, consumatori, professionisti, piccole imprese sotto soglie (art. 65-83 CCII contengono le vecchie disposizioni su sovraindebitamento). Fornisce procedure come il piano del consumatore e la liquidazione del patrimonio per questi soggetti. Anche queste regole sono state trasposte nel CCII e integrate con le nuove norme (es. art. 8 c.4 L.3/2012 consente al giudice, su istanza, di sospendere le esecuzioni ai danni del consumatore fino alla conclusione della procedura ).
- Codice Civile – Resta fondamentale il dovere di diligenza dell’imprenditore (art. 2086 c.c., commi 2-3, che impongono l’adozione di assetti organizzativi idonei), l’istituto delle privilegie sui beni (artt. 2750-2777 c.c.), nonché le regole di prelazione del fallimento (ora CCII, che in continuità riprende il principio di non alterazione delle cause legittime di prelazione ).
- Altri riferimenti: art.88 del TUIR (agevolazione fiscale sulle perdite su crediti derivanti da piani omologati); art. 42 e ss. L.F. (ora CCII) per l’accordo di ristrutturazione omologato; art. 121 CCII (istanza di liquidazione giudiziale); leggi speciali (Decreto Rilancio, ecc.) per definizioni agevolate episodiche (rottamazioni fiscali, “saldo e stralcio” 2023, ecc.).
Tutti questi interventi normativi mirano a dare strumenti flessibili e contemporanei per il risanamento: dall’accordo stragiudiziale amichevole fino alle procedure giudiziali di composizione della crisi (accordi di ristrutturazione, composizione negoziata, concordato). La scelta dipende dal profilo dell’impresa, dall’ammontare dei debiti e dalla risposta dei creditori.
Strumenti di difesa per l’imprenditore debitore
1. Soluzioni extragiudiziali e negoziali
Prima di ricorrere a procedure formali, l’impresa può tentare soluzioni stragiudiziali:
- Rinegoziazione diretta con creditori: contattare banche e fornitori per ottenere nuove scadenze, riduzioni degli interessi o pagamenti parziali (ad esempio, un «saldo e stralcio» negoziato). Questi accordi sono possibili ma richiedono l’adesione volontaria dei creditori. La banca può essere persuasa a convertire mutui o sospendere rate in cambio di garanzie aggiuntive. Un fornitore strategico (o un’associazione di fornitori) potrebbe accettare una dilazione per evitare di perdere definitivamente il cliente. È importante però non agire autonomamente in modo preferenziale (pagando alcuni creditori e non altri), perché ciò può essere revocato dalle Corti in caso di fallimento .
- Rateizzazioni e definizioni agevolate: l’Agenzia delle Entrate-Riscossione concede rateizzazioni dei debiti iscritti a ruolo (fino a 120 rate per piani complessi) e, sporadicamente, introdusse programmi di definizione agevolata (rottamazioni, “saldo e stralcio”) che annullano sanzioni e interessi in cambio di pagamenti frazionati. Analogamente, INPS/INAIL offrono piani di dilazione (fino a 24 rate mensili). Questi strumenti, pur onerosi in termini di tempo, permettono di evitare misure cautelari o di guadagnare tempo durante una trattativa.
- Consolidamento debiti: in situazioni di crisi non irreversibile, si può valutare il consolidamento dei debiti (ad esempio un unico mutuo più lungo anziché pagare molti piccoli prestiti) con una nuova linea di credito, in modo da ridurre l’esposizione complessiva. Tale operazione è però subordinata alla fiducia della banca.
- Cessione aziendale: se la crisi è irrimediabile, la vendita (totale o parziale) dell’azienda o di rami di azienda può garantire liquidità per pagare i creditori e preservare almeno parte dell’attività. In questo caso, il cessionario subentra nell’impresa trasferita (art.2559 c.c.) e si assume anche i debiti previsti nell’atto di cessione. Un piano di cessione può essere concordato privatamente con alcuni creditori, oppure organizzato con procedura concorsuale (concordato c/azienda).
2. Composizione negoziata della crisi d’impresa
L’istituto della composizione negoziata è stato creato appositamente per aiutare il debitore imprenditore in difficoltà ad evitare l’insolvenza conclamata. È uno strumento volontario, stragiudiziale e riservato alle imprese (ditta individuale o società) iscritte al Registro delle Imprese . Le fasi principali sono:
- Accesso tramite piattaforma telematica: l’imprenditore presenta un’istanza telematica (gratuita) al Tribunale del luogo ove ha la sede, individuando al contempo un Organismo di composizione della crisi (OCC) scelto da un elenco ufficiale. Non serve avvocato per il deposito, ma l’impresa deve dotarsi di un Esperto indipendente (commercialista, avvocato, ingegnere, ecc.) per assistere nella procedura.
- Misure protettive iniziali (art.18 CCII): al momento del deposito della domanda, l’imprenditore può ottenere con decreto del Tribunale misure cautelari protettive. Tali misure prevedono: (i) sospensione delle esecuzioni in corso (pignoramenti mobiliari o immobiliari pendenti, pignoramenti presso terzi, sequestri conservativi) e (ii) divieto di iniziare nuove azioni esecutive o cautelari nei confronti del debitore per tutta la durata della procedura . In pratica, si ottiene un “congelamento” temporaneo dei creditori: nessuno può proseguire vendite giudiziarie o ipoteche, né notificare nuovi precetti. L’azienda gode così di un “tempo di respiro” per mettere a punto un piano di risanamento . (Va notato però che, come chiarito da recente giurisprudenza, il pignoramento già iscritto non si estingue: rimane “in attesa” e potrà ripartire una volta terminate le misure .)
- Piano di risanamento e trattative: sotto la supervisione dell’Esperto, l’impresa elabora un piano di rientro dal debito. Questo può prevedere dilazioni, riduzioni (per esempio saldo e stralcio con fornitori o banche), nuove dilazioni con i creditori privilegiati (transazioni fiscale/previdenziale) e ristrutturazione dell’attività. L’Esperto valuta la fattibilità del piano e ne redige una relazione tecnica che attesti la ragionevolezza del percorso proposto. Intanto proseguono i negoziati con creditori, banche, e Agenzia delle Entrate/INPS per ottenere soluzioni concordate. In tal modo, si evita l’adunanza dei creditori di un concordato: ogni trattativa è privatamente condotta, con l’assistenza dell’esperto e del giudice (che verifica correttezza e trasparenza).
- Esito positivo o negativo: se la composizione negoziata raggiunge un accordo globale (con firma di tutti i creditori), si ottiene il risanamento senza andare al tribunale (e, in genere, con piani più flessibili). Se invece al termine del periodo di trattativa (fissato fino a 9 mesi iniziali, prorogabili) non si raggiungono intese adeguate, il debitore ha comunque un’alternativa: può richiedere un “concordato semplificato” in continuità (procedura snella di insolvenza) oppure, in ultima analisi, subire la classica liquidazione giudiziale. Il punto però è che l’apertura della composizione negoziata in sé non pregiudica il debitore: non è una procedura concorsuale, l’impresa resta in capo all’imprenditore e non viene dichiarata insolvenza solo per l’istanza .
Vantaggi principali per il debitore:
– Libertà di gestione: l’imprenditore continua a gestire l’azienda, evitando il commissariamento (necessario invece in fallimento o concordato). Ciò aiuta a mantenere la fiducia di clienti e fornitori.
– Riservatezza: l’istanza di accesso è pubblicata soltanto in un’apposita area del sito giustizia, e non su quotidiani; non vi è quindi un clamore pubblico come in una procedura concorsuale classica .
– Tutela anti-espropri: come visto, i pignoramenti in corso sono congelati e non possono riprendere senza autorizzazione del giudice, e non possono cominciare nuovi atti aggressivi . Questo “scudo” è stato confermato anche dalla giurisprudenza penale: la Cassazione ha riconosciuto che l’accesso alla composizione negoziata può bastare a escludere il periculum in mora in un sequestro conservativo .
– Dialogo protetto con Fisco e INPS: l’imprenditore può cogliere l’occasione per negoziare accordi di pagamento dilazionato con Agenzia Entrate e INPS, potendo addirittura effettuare una transazione fiscale/contributiva all’interno della procedura . Ciò significa ottenere tagli di interessi/sanzioni e fissare rateizzazioni con il sostegno del giudice (garantendo al Fisco quanto verrebbe incassato in liquidazione).
Aspetti procedurali: La composizione negoziata è gestita da un Organismo di Composizione della Crisi (OCC), costituito da professionisti iscritti negli elenchi camerali. Il debitore non ha l’obbligo di nominare un avvocato al deposito iniziale, ma praticamente utilizzerà consulenti sia nella fase istruttoria sia negli incontri con i creditori. Al termine dell’iter, se il piano risanativo è accettato, il giudice emette un decreto di chiusura. In caso di esito negativo, il debitore può chiedere entro breve tempo un concordato semplificato ex art.84 CCII (una specie di fallimento concordato “veloce”, riservato a determinati soggetti) o, se non vi rientra, valutare le tradizionali procedure di fallimento/liquidazione.
3. Concordato preventivo e accordi di ristrutturazione
Se la trattativa stragiudiziale fallisce o non è sufficiente, l’imprenditore può ricorrere agli istituti concorsuali regolati nel Codice della crisi:
- Accordo di ristrutturazione del debito (art.77 ss. CCII, ex art.182-bis L.F.): l’imprenditore sottoscrive un accordo con i creditori (di solito banche, fornitori e altri rilevanti), poi ne chiede l’omologazione al tribunale. Se l’accordo è sottoscritto da creditori che rappresentano almeno il 60% del totale dei crediti (a prescindere dalle classi), il giudice ne accerta la genuinità e lo omologa, rendendolo esteso anche ai creditori dissenzienti (che restano formalmente creditori, ma di fatto sono costretti a incassare in base all’accordo) . Nell’accordo si possono prevedere riduzioni di capitale, dilazioni di pagamento, nuove garanzie o immissione di nuova finanza. A differenza del concordato, l’impresa non cessa di operare ed è più flessibile, ma richiede l’intesa (ed eventualmente un qualificato supporto professionale per la stesura del piano e la relazione di convenienza). Se l’accordo omologato viene eseguito, i debitori che hanno subito il taglio definitivo non possono più pretendere la quota ridotta. (Nota: se il 75% delle banche aderisce, l’accordo può essere esteso anche ai rimanenti istituti grazie alla normativa attuale, proteggendo il piano da ostruzionismi isolati .)
- Concordato preventivo (artt. 160 ss. CCII): è una procedura vera e propria di insolvenza controllata. L’imprenditore propone al tribunale un piano di soddisfazione dei creditori (che può prevedere continuità aziendale o liquidazione dell’azienda). Il piano viene sottoposto a voto: i creditori sono raggruppati in classi omogenee, che approvano il piano con le maggioranze previste dalla legge. Nei concordati in continuità aziendale (ex art. 84 CCII, ex art.186-bis L.F.), l’impresa continua a produrre reddito per generare valore da destinare ai creditori. In liquidazione concordataria (ex art. 85 CCII), l’azienda si chiude e i proventi della vendita dei beni servono a pagare i creditori. Una volta omologato il piano, i crediti residui non pagati sono definiti “sopravvenienze attive” e vengono cancellati (e, secondo l’art.88 del TUIR, non concorrono alla base imponibile perché assimilati a perdite d’impresa) . Ad esempio, se un concordato prevede un rimborso del 30% ai fornitori, il restante 70% del loro credito viene annullato definitivamente. La Cassazione ha ribadito che le eccedenze di valore generate dalla prosecuzione aziendale in concordato (ossia il “plusvalore” creato dopo il fallimento) rientrano nella garanzia generale del credito e devono comunque rispettare l’ordine delle prelazioni , salvo diverse previsioni di legge. In generale, il concordato richiede più burocrazia e la nomina di un curatore/commissario e di organi di controllo, ma offre protezione legale più forte: l’imprenditore beneficia della sospensione di tutte le azioni individuali (anche penali) nei suoi confronti per le obbligazioni anteriori.
I concordati sono spesso preferibili quando l’azienda ha bisogno di una ristrutturazione complessa con il sostegno formale del Tribunale. La riforma del 2024 ha introdotto anche il “concordato semplificato” (art.84-bis CCII) per micro-imprese, con procedure più snelle (burocrazia ridotta e tempi abbreviati), e ha mantenuto il “pre-concordato” (negoziazione preventiva a mezzo attestatore) per facilitare l’emersione della crisi. Inoltre, per le imprese agricole è previsto il concordato agrario speciale (art. 90 CCII).
- Liquidazione giudiziale (ex fallimento) – È lo strumento più drastico: se tutte le altre soluzioni falliscono o non sono attuabili, i creditori possono chiedere al tribunale la liquidazione dei beni dell’azienda per soddisfare i debiti residui. Questa opzione è generalmente da evitare se esistono alternative, perché implica la fine dell’impresa (i beni vengono venduti, i ricavi distribuiti ai creditori secondo graduazione e l’azienda cessa di esistere). Dal punto di vista del debitore, tuttavia, dà la possibilità di rispondere in maniera definitiva del disavanzo (i soci di s.r.l./S.p.A. limitano la responsabilità al capitale versato), mentre per le ditte individuali comporta la responsabilità illimitata dei proprietari anche sui beni personali.
4. Sovraindebitamento (debitore non imprenditore o piccole imprese)
Per le imprese individuali, liberi professionisti e società di persone al di sotto delle soglie di fallibilità, la legge 3/2012 (oggi parte del CCII) prevede procedure “tutorate” di risanamento dette sovraindebitamento. Si tratta di istituti riservati a chi non è fallibile: essi consentono il rifacimento dei debiti e, se il piano è rispettato, l’esdebitazione delle passività residue non estinguibili.
- Liquidazione del patrimonio: l’imprenditore vende i beni non essenziali con l’assistenza di un professionista nominato dal tribunale (simile a un fallimento controllato). I ricavi servono a pagare i creditori secondo l’ordine di prelazione e il debito residuo viene estinto (cancellato) tramite esdebitazione, se il piano è eseguito con diligenza.
- Piano del consumatore (o accordo del consumatore): è un piano di pagamento rateale dei debiti superprivilegiati (bancari, fiscali, ecc.) commisurato alle possibilità economiche del debitore “non imprenditore”. Il residuo è poi esdebitato. Simile al piano del consumatore civile, vale per coloro che lavorano come dipendenti o pensionati con un’unica fonte di reddito.
- Concordato minore (accordo di composizione della crisi): per artigiani, commercianti e società di persone con debiti limitati (soglia variabile tra €300k e 1,5M a seconda del periodo) è prevista una versione semplificata di concordato: se non è possibile pagare integralmente i creditori, si propone un piano di ristrutturazione approvato dal tribunale. In precedenza (legge 3/2012) esisteva l’accordo di composizione della crisi (art.8 L.3/2012); nel nuovo CCII sono state introdotte procedure analoghe (cfr. artt. 63-64 CCII).
Queste procedure prevedono comunque la figura di un OCC o professionista delegato e richiedono che l’imprenditore dimostri diligenza e meritevolezza (non deve aver aggravato il proprio indebitamento con frodi o negligenze gravi). La riforma del 2022 le ha in parte integrate nel sistema concorsuale, ma il punto chiave è che il debitore privato o piccolo imprenditore dispone di uno “sconto di fase” legale: può proporre ai creditori un taglio del debito e un piano di pagamento equo per sé secondo le proprie risorse, ed ottenere l’eliminazione del resto (esdebitazione) se segue il percorso. È essenziale, comunque, farsi assistere da un professionista (avvocato o consulente del debito) per redigere la domanda e il piano.
Simulazioni pratiche (esempi)
- Impresa individuale terzista (stampa digitale): Mario Rossi, titolare della ditta “StampaExpress di Rossi”, ha accumulato €50.000 di debiti: €20.000 di IVA non versata, €5.000 di contributi INPS scaduti, €15.000 verso fornitori di carta, €10.000 di scoperto bancario. La ditta ha un computerato di macchinari e un automezzo per €30.000 complessivi. La banca ha già revocato il fido e minaccia pignoramento, e alcuni fornitori hanno già intimato decreti ingiuntivi.
Cosa può fare Mario? Innanzitutto verificare la possibilità di rateizzare i debiti fiscali (fino a 72-120 rate) e previdenziali tramite l’Agenzia delle Entrate e l’INPS. Contattare i fornitori per chiedere proroghe di pagamento (magari promettendo un piano parziale entro 6 mesi). Parallelamente, Mario potrebbe valutare di presentare domanda di composizione negoziata (essendo un imprenditore iscritto alla Camera di Commercio) per ottenere il blocco temporaneo di cartelle e pignoramenti . In alternativa, se la sua azienda rientra nei limiti di “non fallibilità” (fatturato sotto certa soglia, nessuna S.r.l. con soci garante, ecc.), può considerare la liquidazione del patrimonio o il concordato minore ex L.3/2012. In uno scenario concreto, supponiamo che un OCC incaricato confermi che Mario non ha frodi intenzionali e le sue prospettive di incasso sono positive (es. ordini già acquisiti per i prossimi mesi). Allora il Tribunale gli concederebbe subito le misure di protezione e Mario utilizza quel “tempo di grazia” per pagare in prededuzione TFR e stipendi (prededucibili), si accorda con l’Agenzia delle Entrate su un pagamento rateale ridotto (transazione fiscale) ed entra in intesa con i fornitori per pagamenti in due anni al 60%. I creditori concordano sul piano, l’OCC lo attesta e il Tribunale approva il piano in sede di composizione negoziata, salvando l’azienda. Se i creditori fiscali accettano, il residuo di IVA e sanzioni viene cancellato tramite transazione, e Mario riparte con l’attività consolidata.
- S.r.l. terzista nel settore tessile: “Tintoria S.r.l.” deve €500.000 totali: €200.000 di Iva/Ires in arretrato, €50.000 di contributi INPS non pagati, €150.000 di mutuo immobiliare su capannone, €100.000 a due fornitori strategici, €50.000 su carte di credito aziendali. L’amministratore racconta che quest’anno è saltato un grosso ordine, riducendo drasticamente i ricavi. I privati fornitori hanno chiesto decreti ingiuntivi e la banca ha bloccato i fidi.
Strategia possibile: Il commercialista suggerisce di avviare subito la composizione negoziata. All’istanza, il Giudice emette decreto di protezione: vengono sospesi pignoramenti mobiliari/immobiliari (nella foto l’atto di pignoramento immobiliare del capannone) e vietate nuove ipoteche . L’azienda nomina un esperto e deposità un piano di ristrutturazione interna: decide di chiedere l’anticipo di commesse in corso, di tagliare alcuni costi e di vendere un macchinario obsoleto. Contatta intanto i fornitori: con l’esperto negozia di pagarli in tre anni al 40% oggi (con saldo e stralcio), spiegando che il concordato sempre dietro l’angolo li porterebbe a incassare molto meno (più tardivamente). Le banche, vedendo un piano credibile (nuovo business plan, prospettive di cash-flow) accettano di rinegoziare il mutuo: il piano prevede estendere il mutuo a 20 anni con i primi 3 di soli interessi. Con l’Agenzia delle Entrate si ottiene una rateizzazione fiscale quindicinale (15 anni) grazie alla transazione fiscale (la legge consente di ridurre fino al valore di realizzo, purché sia coperto almeno dal piano ). L’esperto certifica che il piano è sostenibile e che in liquidazione i creditori prenderebbero meno del 40%. Alcuni creditori dissentono inizialmente, ma poi, vedendo l’omologa probabile, la maggioranza legalmente necessaria (60%) approva. Al termine delle trattative il Tribunale chiude la composizione negoziata con decreto di omologazione del piano. Grazie a ciò, i debiti residui (circa €60k tra Fisco e fornitori) vengono ridotti e di fatto esdebitati, consentendo all’azienda di ripartire senza sofferenze immediate.
Questi esempi mostrano come un punto di vista attivo del debitore (anticipando la crisi, comunicando con i creditori, coinvolgendo esperti) possa capovolgere una situazione drammatica. L’inerzia, al contrario, avrebbe portato all’inevitabile dissoluzione dell’attività (fallimento) con esiti peggiori per tutti i creditori.
Domande frequenti (Q&A)
- Quali debiti sono più rischiosi per un’azienda? I debiti verso Fisco e INPS sono tra i più temibili da ignorare . L’Agenzia delle Entrate-Riscossione emette cartelle e può subito iscrivere ipoteche e pignoramenti; inoltre, omessi versamenti oltre certe soglie costituiscono reati tributari se non regolarizzati per tempo. Per l’INPS, debiti contributivi elevati causano perdita del DURC (bloccando appalti) e l’ente può pignorare crediti e immobili analogamente al Fisco . Banche e fornitori, per quanto critici, di solito negoziano un saldo o un allungamento se il piano è credibile. In generale, è prioritario coinvolgere Fisco e INPS in un piano di rientro (rateizzazioni o transazioni nelle procedure) piuttosto che lasciarli crescere indefinitamente .
- È possibile ridurre i debiti con banche o fornitori? Sì, ma in pratica quasi sempre servono accordi preventivi o procedure concorsuali. Fuori da quelle, un debitore non può imporre riduzioni unilateralmente; può solo negoziarle con i creditori. Ad esempio, un accordo stragiudiziale di “saldo e stralcio” consente di pagare subito una certa percentuale in cambio dello stralcio del resto, a patto che il creditore (banca o fornitore) accetti volontariamente . Nelle procedure concorsuali invece il debitore può proporre formalmente falcidie di debiti: in un concordato preventivo i creditori chirografari vengono solitamente pagati solo in parte (ad es. 30%), purché il piano sia approvato dalle classi e rispetti i principi di legge. Anche in un accordo omologato (ex art.182-bis) i creditori aderenti spesso rinunciano alla parte stralciata. In ogni caso, una volta omologato un piano, la parte di debito non pagata viene cancellata e i creditori non possono più rivendicare quel residuo . Da notare che, se si riduce un debito garantito (ad es. ipotecario), va considerato che la garanzia potrebbe restare validamente escutibile per la somma residua. In sintesi: ottenere uno sconto dai creditori è possibile ma richiede accordo formale (concordato o accordo) o la loro disponibilità in via privata.
- Cos’è la composizione negoziata e cosa offre al debitore? È una procedura volontaria, stragiudiziale e protetta destinata agli imprenditori iscritti al Registro Imprese . Attraverso di essa l’imprenditore ottiene in tempi brevi misure protettive (sospensione di pignoramenti ed espropri) e contatti negoziali con i creditori sotto la supervisione di un tribunale. Il debitore continua a gestire l’azienda, mantenendo la continuità produttiva, e può usare questo “finestra” per definire accordi (anche con Fisco e banche) ai suoi termini. Come visto, nessuna procedura concorsuale viene aperta all’inizio: la mera presentazione non fa scattare fallimento o liquidazione . Solo alla fine, se si raggiunge un accordo, si pone punto e si definisce il rientro (negli accordi vincolanti sottoscritti). Se invece non si trova intesa, rimane la possibilità di passare a un concordato o altro strumento.
- Chi può chiedere il fallimento (liquidazione giudiziale) di un terzista? In generale, qualsiasi creditore soddisfatto o insoddisfatto può presentare istanza di liquidazione giudiziale se l’azienda è insolvente (art. 121 CCII) . Non esistono creditori “minori” in questo senso: anche un piccolo fornitore può far scattare il fallimento dell’impresa se questa non paga i suoi debiti. Per questo motivo è fondamentale evitare accumuli di debiti verso molti soggetti: spesso il fallimento interviene proprio perché alcuni debiti scaduti non vengono onorati e i creditori chiedono la nomina del liquidatore. Tuttavia, nell’attuale legislazione, i debiti non pagati non determinano automaticamente fallimento: è sempre necessaria la domanda giudiziale di un creditore. Inoltre, la Riforma prevede che, per ditte individuali o soggetti non fallibili, i creditori dovrebbero prima invitare il debitore a risolvere attraverso organismi di composizione (art.375 CCII).
- Come si differenzia la soluzione secondo che l’impresa sia individuale o società di capitali? Da un lato, soci di S.r.l./S.p.A. rischiano di meno: in linea di principio rispondono solo nei limiti del capitale conferito . Nei debiti bancari garantiti, però, i soci che hanno prestato fideiussioni vengono escussi sul loro patrimonio personale (anche se la società è in crisi). Un amministratore di S.r.l. può incorrere in responsabilità se prosegue l’attività in modo fraudolento. Dall’altro lato, una ditta individuale risponde illimitatamente con tutti i suoi beni (personali e aziendali) per i debiti aziendali. In caso di liquidazione (fallimento), il patrimonio personale del titolare può essere espropriato se i beni aziendali non coprono il passivo. Dal punto di vista procedurale, ciò significa: le società possono accedere a tutte le procedure (concordato, accordo, composizione negoziata, liquidazione), mentre i piccoli imprenditori individuali (non iscritti come imprenditori fallibili) hanno di norma accesso alle procedure di sovraindebitamento (liquidazione del patrimonio, concordato minore) . Inoltre, i soci di S.r.l. possono negoziare l’ingresso di nuovi investitori (aumentando capitale) o cedere quote, opzioni non tipiche delle ditte individuali.
- Cosa succede ai beni aziendali sotto il concordato? Nel concordato in continuità il debitore può conservare l’uso di beni concessi a titolo di garanzia dai fornitori (“patto di riservato dominio”) se il Tribunale autorizza la prosecuzione dell’attività, a garanzia della produzione (tipico in settori manifatturieri) . In pratica, un fornitore di macchinari con patto può essere tenuto dall’azienda concordataria ad aspettare (rinunciando all’esecuzione) finché dura il piano . In ogni caso, il Tribunale del concordato stabilisce le regole precise di cui alle richieste dei creditori ipotecari/pegno, salvaguardando l’equità (cfr. best interest test, art.84 CCII). Per i debiti bancari garantiti da ipoteca, ad esempio, se la banca non consente uno sconto sul credito ipotecario residuo, il debitore deve comunque garantire che venga soddisfatto almeno il valore dell’immobile (in pratica pagandolo con la vendita forzata).
- Che conseguenze ha la nomina di un OCC o di un esperto? L’Organismo di composizione (OCC) è l’ente – designato dal debitore – che coordina la composizione negoziata (simile al commissario nel concordato). Il suo incarico principale è agevolare il dialogo tra debitore e creditori, predisporre la documentazione, e comunicare con il tribunale. L’esperto indipendente, invece, è un professionista (commercialista, avvocato, ingegnere, ecc.) nominato dall’OCC per assistere il debitore: elabora il piano e la relazione tecnica di accompagnamento (ad esempio attestato di fattibilità). L’esperto funge da arbitro tecnico nelle trattative con il Fisco e le banche, e monitora il piano una volta depositato. A differenza del concordato, nel quale i sindaci o il comitato creditori possono intervenire, qui l’esperto e l’OCC sono gli unici soggetti terzi (obbligatori). Una volta terminata la procedura, l’esito (positivo o negativo) è certificato dall’Esperto nell’apposito verbale al tribunale.
- Se l’azienda fallisce, i debiti vengono cancellati? No, nel fallimento (liquidazione giudiziale) i debiti vengono tutti soddisfatti o (più spesso) soddisfatti parzialmente in base alla graduazione dei creditori. Eventuali residui di debito verso i creditori privilegiati (Stato, INPS) non vengono cancellati: l’impresa è ancora debitrice anche dopo la vendita dei beni. Per le società di capitali, in teoria i soci non rispondono del passivo residuo in liquidazione; ma in una ditta individuale i creditori possono cercare di aggredire il patrimonio personale del titolare. In molti concordati (e negli accordi di composizione e accordi di ristrutturazione), invece, i debiti ridotti (non pagati) scompaiono alla chiusura del piano e il debitore (o i soci) ottengono una sorta di “capolinea” del debito residuo. Perciò, in un fallimento classico (liquidazione), i creditori ricevono in proporzione al valore di realizzo e poi rimangono crediti scoperti; in un concordato omologato i creditori acconsentono alla “falcidia” ed escono dalla procedura ritenendo estinto il debito residuo.
- Cosa fare prima di arrivare al tribunale? È buona prassi preventiva: (i) tenere contabilità e rapporti ben organizzati (adempimenti fiscali e previdenziali regolari); (ii) individuare tempestivamente eventuali “squilibri economici” e consultare un professionista specializzato in crisi d’impresa; (iii) monitorare gli indicatori di crisi (mancato pagamento fornitori, protesti); (iv) evitare comportamenti dolosi (pagamenti preferenziali o sottrazioni di beni alla procedura). Una crisi ben gestita è spesso superabile con ristrutturazioni informali o con le procedure protette viste sopra, risparmiando lunghe e costose vertenze giudiziarie.
- Differenza fra composizione negoziata e sovraindebitamento? La composizione negoziata è riservata agli imprenditori iscritti al Registro Imprese (società e ditte individuali iscritte) . I debitori non-imprenditori (c.d. “privati” o consumatori) non vi hanno accesso e devono ricorrere ai meccanismi di sovraindebitamento (ad es. piano del consumatore, liquidazione del patrimonio). Un piccolo artigiano o società di persone può usare il concordato minore o la liquidazione del sovraindebitato (artt. 64-65 CCII). In pratica, il composizione negoziata si affianca alle altre procedure del Codice, ma non è aperto a chi non svolge attività imprenditoriale . Per un imprenditore soggetto al commercio è quindi il canale corretto per avviare un dialogo con i creditori sotto l’egida del tribunale; un consumatore o un imprenditore molto piccolo invece attiverà solitamente il proprio piano ai sensi della Legge 3/2012 (oggi art.65-83 CCII).
Fonti normative e giurisprudenziali
- Legislazione: D.Lgs. 14/2019 (Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza), D.Lgs. 136/2024 (3° correttivo CCII) , Legge 3/2012 (sovraindebitamento), D.L. 118/2021 conv. L.147/2021 (composizione negoziata), D.Lgs. 83/2022, D.Lgs. 169/2022. Codice Civile artt. 2086 (dovere di vigilanza), 2750-2777 (privilegi), art.2740. T.U.I.R. art.88 (agevolazione fiscale sui crediti sopravvenuti). Norme speciali su rateizzazioni fiscali/contributive (D.Lgs.472/1997, 472/1997, D.L.34/2019, ecc.).
- Giurisprudenza di merito e legittimità (fonte istituzionali e dottrina autorevole): tra le pronunce più recenti e significative si ricordano Cass. civ. sent. n. 22169/2024, che ha affermato il principio della non distribuibilità libera dell’eccedenza in concordato ; Cass. civ. 27.11.2024 n. 30538/2024 (valutazione del comportamento del debitore in tutte le procedure di composizione della crisi) ; Cass. penale 9.7.2025 n. 30109 (dep. 2.9.2025), in cui la Corte ha riconosciuto la validità della composizione negoziata come presupposto idoneo ad escludere il periculum in mora in un sequestro preventivo ; Tribunale Milano 26.1.2022 (misure protettive in composizione negoziata non estinguono i pignoramenti).
Hai un’azienda che lavora in conto terzi – meccanica, logistica, metalmeccanica, elettronica, tessile, plastica o altri settori produttivi – e ora ti trovi con debiti, cartelle esattoriali, ritardi nei pagamenti, problemi con fornitori o accertamenti fiscali? Fatti Aiutare da Studio Monardo
Hai un’azienda che lavora in conto terzi – meccanica, logistica, metalmeccanica, elettronica, tessile, plastica o altri settori produttivi – e ora ti trovi con debiti, cartelle esattoriali, ritardi nei pagamenti, problemi con fornitori o accertamenti fiscali?
👉 Non sei solo: molte realtà che lavorano per altri sono esposte a rischi enormi, perché dipendono da commesse esterne e incassi non sempre tempestivi. Ma la buona notizia è che puoi difenderti e salvare la tua azienda, se agisci subito e con metodo.
In questa guida scoprirai le principali cause dei debiti, i rischi più gravi e le migliori strategie legali per bloccare la crisi e rimettere in sicurezza la tua attività.
💥 Perché le Aziende in Conto Terzi Accumulano Debiti
Le imprese conto terzi subiscono dinamiche molto delicate:
- pagamenti dei committenti spesso ritardati o insolventi;
- margini di profitto bassi su grandi volumi;
- aumento dei costi di energia e materie prime;
- investimenti costosi in macchinari e manutenzione;
- produzione irregolare o stagionale;
- dipendenza da pochi clienti principali;
- pressioni fiscali e contributive;
- cali improvvisi del fatturato quando si perde un cliente.
📌 Basta il blocco di una sola commessa per creare un effetto domino finanziario devastante.
⚠️ I Rischi per un’Azienda in Conto Terzi Indebitata
Se la situazione non viene gestita rapidamente, rischi:
- 🏦 pignoramento del conto corrente aziendale;
- ⚙️ pignoramento di macchinari, torni, CNC, presse, impianti (beni essenziali per lavorare);
- 🚚 fermo amministrativo dei mezzi;
- 🧾 cartelle esattoriali, intimazioni di pagamento e fermi;
- 🧱 ipoteche sugli immobili dell’azienda o dell’imprenditore;
- 📉 revoca dei fidi bancari;
- 🚫 blocco delle forniture o rescissione dei contratti;
- ⚖️ decreti ingiuntivi da fornitori o sub-fornitori.
📌 Anche un solo pignoramento su un macchinario può fermare la produzione e mettere a rischio i contratti.
💠 Strategie di Difesa da Attivare Subito
1️⃣ Analisi completa dei debiti e della situazione finanziaria
L’avvocato verifica:
- cartelle esattoriali;
- debiti con INPS/INAIL;
- esposizioni bancarie e leasing;
- debiti verso fornitori e sub-fornitori;
- atti giudiziari (pignoramenti, decreti ingiuntivi);
- crediti non incassati dai committenti;
- macchinari da proteggere.
📌 Questa fase è fondamentale per scegliere la strategia più efficace.
2️⃣ Sospensione immediata di cartelle e pignoramenti
L’avvocato può ottenere:
- blocco urgente della riscossione;
- sospensione di pignoramenti su conti e macchinari;
- stop a fermi amministrativi;
- sospensione di ipoteche e iscrizioni a ruolo.
📌 Nei casi urgenti, la sospensione può arrivare in 48 ore.
3️⃣ Ristrutturazione del debito aziendale
Le aziende in conto terzi possono utilizzare strumenti molto potenti:
- Piano di ristrutturazione soggetto a omologazione (PRO);
- Accordo di ristrutturazione dei debiti;
- Concordato minore;
- Composizione negoziata della crisi;
- Liquidazione controllata (solo se inevitabile).
Questi strumenti permettono:
- riduzione del debito anche del 70–90%;
- blocco totale di banche, fornitori e Fisco;
- continuità operativa salvando la produzione;
- protezione dei macchinari fondamentali.
📌 Sono le procedure più efficaci per evitare il fallimento.
4️⃣ Trattative con banche, fornitori e committenti
Un avvocato può negoziare:
- dilazioni sostenibili dei debiti;
- saldo e stralcio con i fornitori;
- rinegoziazione dei leasing e dei finanziamenti;
- recupero dei crediti dai clienti in ritardo;
- garanzie e accordi per evitare rescissioni contrattuali.
📌 Trattative ben fatte possono salvare rapporti commerciali cruciali.
5️⃣ Difesa contro accertamenti fiscali e contributivi
Il settore è spesso colpito da:
- accertamenti induttivi su costi e ricavi;
- contestazioni dell’Agenzia delle Entrate;
- verifiche INPS/INAIL su contributi e subappalti;
- controlli sulla regolarità dei contratti di fornitura.
L’avvocato può:
- contestare i vizi di notifica;
- annullare accertamenti non motivati;
- ridurre gli importi contestati;
- bloccare la riscossione tramite ricorso.
📌 Molti accertamenti verso le aziende in conto terzi sono presuntivi e annullabili.
🧩 Cosa Fare Subito: La Checklist Essenziale
- Raccogliere urgentemente tutta la documentazione finanziaria.
- Evitare di firmare piani di rientro impossibili.
- Bloccare subito azioni esecutive con un avvocato.
- Proteggere i macchinari critici per la produzione.
- Analizzare quali debiti possono essere contestati.
- Attivare al più presto una procedura di ristrutturazione del debito.
- Recuperare crediti non pagati dai committenti.
📌 Ogni giorno perso può rendere la crisi molto più grave.
🧾 Documenti da Consegnare all’Avvocato
- Estratto di ruolo dell’Agenzia delle Entrate-Riscossione;
- Estratti conto bancari;
- Bilanci e dichiarazioni fiscali;
- Contratti di fornitura o subfornitura;
- Contratti di leasing o finanziamento;
- Documenti relativi ai macchinari;
- Comunicazioni, cartelle o pignoramenti ricevuti.
⏱️ Tempistiche realistiche
- Blocco pignoramenti: 48 ore – 7 giorni
- Predisposizione strategia di ristrutturazione: 30–60 giorni
- Protezione totale dai creditori: immediata dal deposito della procedura
- Chiusura della crisi: 6–18 mesi
⚖️ I Vantaggi di una Difesa Legale Specializzata
✔️ Blocco immediato della riscossione
✔️ Riduzione del debito fino al 90%
✔️ Protezione dei macchinari e della produzione
✔️ Recupero dei crediti non pagati
✔️ Continuità operativa salvaguardata
✔️ Difesa completa contro Fisco, INPS, banche e fornitori
🚫 Errori da Evitare
❌ Ignorare cartelle o solleciti
❌ Accendere nuovi debiti per coprire altri debiti
❌ Firmare piani di rientro insostenibili
❌ Attendere troppo prima di intervenire
❌ Rivolgersi a consulenti non esperti
📌 Molte aziende falliscono perché non si difendono in tempo.
🛡️ Come Può Aiutarti l’Avv. Giuseppe Monardo
📂 Analisi completa della situazione debitoria e produttiva
📌 Blocco immediato di pignoramenti, cartelle e ipoteche
✍️ Elaborazione del miglior piano di ristrutturazione del debito
⚖️ Difesa contro accertamenti fiscali e contributivi
🔁 Trattative per accordi, saldo e stralcio o rateizzazioni
🏭 Tutela dei macchinari indispensabili per la produzione
🎓 Le Qualifiche dell’Avv. Giuseppe Monardo
✔️ Avvocato cassazionista esperto in crisi d’impresa e contenzioso tributario
✔️ Specializzato nella difesa di aziende manifatturiere e conto terzi
✔️ Gestore della crisi da sovraindebitamento
✔️ Pluriennale esperienza contro Fisco, banche e fornitori
Conclusione
Una azienda in conto terzi con debiti non è destinata a chiudere.
Con un avvocato esperto puoi bloccare la riscossione, proteggere i macchinari, annullare o ridurre cartelle e accertamenti e ristrutturare il debito, mettendo la tua attività in sicurezza.
⏱️ Agisci ora: ogni giorno perso aumenta i rischi.
📞 Contatta l’Avv. Giuseppe Monardo per una consulenza riservata:
la salvezza della tua azienda può iniziare oggi stesso.