Se hai usufruito del Superbonus 110%, oppure hai acquistato un immobile ristrutturato con Superbonus, potresti aver ricevuto o temere di ricevere un accertamento dell’Agenzia delle Entrate. Negli ultimi mesi, infatti, i controlli fiscali sulle pratiche Superbonus sono aumentati in modo massiccio: l’Agenzia sta verificando asseverazioni, SAL, congruità dei costi, cessioni del credito e utilizzo delle detrazioni.
La buona notizia è che non tutto ciò che viene contestato è dovuto: con l’assistenza di un avvocato tributarista esperto in Superbonus, puoi difenderti e annullare accertamenti illegittimi, bloccare richieste di pagamento e tutelare i tuoi diritti.
Perché l’Agenzia delle Entrate sta controllando il Superbonus
I controlli riguardano non solo le imprese edili, ma anche:
proprietari, condomini e beneficiari delle detrazioni
professionisti (ingegneri, geometri, architetti)
cittadini che hanno acquistato immobili frutto di interventi Superbonus
chi ha ceduto o acquistato crediti d’imposta
Le principali contestazioni derivano da:
errori nelle asseverazioni tecniche
mancata congruità dei costi
incompletezza della documentazione
cessione del credito considerata “indebita”
irregolarità nei SAL (stati di avanzamento lavori)
imprese che hanno svolto lavori diversi da quelli ammessi
abusi edilizi non sanati
Molti accertamenti, però, sono basati su presunzioni, interpretazioni errate o mancanza di valutazione del caso concreto.
Cosa fare subito se ricevi un accertamento sul Superbonus
Se l’Agenzia delle Entrate contesta la tua pratica, devi agire subito per evitare che la pretesa diventi definitiva.
Ecco i primi passi fondamentali:
non ignorare l’atto, ogni accertamento ha scadenze rigide
far analizzare immediatamente tutta la pratica da un avvocato
verificare se la contestazione è fondata o se si basa su presunzioni
raggiungere e ricostruire la documentazione tecnica completa
bloccare la riscossione, se è già iniziata
non presentarsi da soli a contraddittori o incontri con l’Agenzia
Un avvocato può individuare vizi di forma, errori procedurali o violazioni del contraddittorio, che portano all’annullamento dell’accertamento.
Le contestazioni più frequenti dell’Agenzia delle Entrate
Le principali irregolarità che vengono contestate sono:
utilizzo del Superbonus senza i requisiti tecnici
mancata congruità dei costi asseverati
abusi edilizi non dichiarati
lavori diversi da quelli fatturati
imprese non qualificate
documenti mancanti o non coerenti
cessioni del credito irregolari o considerate fraudolente
Molte di queste contestazioni non reggono se si dimostra la correttezza della procedura.
Come un avvocato tributarista può difenderti
Un avvocato esperto in Superbonus può:
contestare tecnicamente e fiscalmente l’accertamento
dimostrare la correttezza delle asseverazioni e della documentazione
verificare la validità delle notifiche e dei termini
richiedere la sospensione immediata della riscossione
gestire il contraddittorio difensivo con l’Agenzia delle Entrate
impugnare l’accertamento davanti alla Corte di Giustizia Tributaria
dimostrare l’infondatezza della contestazione, anche tramite periti tecnici
ottenere l’annullamento totale o la riduzione del debito
La difesa tecnica è fondamentale perché gli errori formali dell’Agenzia sono numerosi.
Quando un accertamento Superbonus è illegittimo
Molti accertamenti sono annullabili, in particolare quando:
manca il contraddittorio preventivo
l’Agenzia non valuta la documentazione fornita
l’atto è privo di motivazione completa
l’Agenzia contesta elementi tecnici senza perizia contraddittoria
la pretesa si basa su presunzioni o schemi generici
non è stata rispettata la procedura prevista dai decreti Superbonus
Un accertamento privo di prova concreta non può essere sostenuto in giudizio.
Cosa rischia il contribuente che non si difende
Ignorare un accertamento significa rischiare:
richiesta di restituzione del beneficio
recupero delle somme con sanzioni e interessi
riscossione coattiva con pignoramenti e ipoteche
contestazioni penali in caso di crediti ritenuti “fittizi”
responsabilità solidale tra più soggetti coinvolti
Con una difesa tempestiva, invece, si può bloccare tutto subito.
Come evitare le conseguenze peggiori
Per evitare che l’accertamento diventi definitivo, è essenziale:
contestare l’atto entro i termini
sospendere la riscossione
dimostrare l’effettività dei lavori e dei requisiti
impiegare periti tecnici e legali qualificati
impugnare ogni atto viziato
Molti accertamenti vengono annullati proprio perché l’Agenzia non ha considerato documenti fondamentali.
Quando rivolgersi a un avvocato
Dovresti chiedere assistenza se:
hai ricevuto un accertamento o una contestazione sul Superbonus
sei stato coinvolto in una cessione del credito contestata
l’Agenzia contesta la congruità dei costi o le asseverazioni
temi un pignoramento o l’avvio della riscossione
vuoi evitare che l’atto diventi definitivo
Un avvocato esperto può:
impugnare l’accertamento
ottenere la sospensione della riscossione
dimostrare la correttezza della pratica
coordinare la difesa tecnica con periti e ingegneri
ottenere l’annullamento o la riduzione del debito
Attenzione: il Superbonus è un terreno complesso, pieno di norme e interpretazioni. Molti accertamenti fiscali si basano su errori, presunzioni o interpretazioni non corrette.
Una difesa tempestiva ti permette di difendere i tuoi diritti e salvare il beneficio fiscale.
Questa guida dello Studio Monardo – avvocati esperti in contenzioso Superbonus, diritto tributario e difesa del contribuente ti spiega come affrontare un accertamento dell’Agenzia delle Entrate e come tutelarti in ogni fase.
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Introduzione
Il Superbonus 110% è stato uno strumento di incentivazione fiscale di ampia portata (introdotto con il Decreto Rilancio n. 34/2020, convertito nella L. 77/2020) destinato alla riqualificazione energetica e antisismica degli immobili. Ha coinvolto centinaia di migliaia di beneficiari (persone fisiche, condomìni, imprese, ecc.), generando detrazioni e crediti d’imposta di grande entità. Ciò ha indotto l’Agenzia delle Entrate e altri enti (ENEA, Comuni, Guardia di Finanza) ad intensificare i controlli sulla sussistenza dei requisiti e sulla correttezza delle pratiche. Nel 2025 sono già partite circa 500.000 “lettere di compliance” inviate ai contribuenti con Superbonus o altri bonus edilizi , mentre parallelamente aumentano gli avvisi di accertamento veri e propri da parte del Fisco.
Questo approfondimento, pensato per avvocati, professionisti, privati e imprenditori, spiega in modo completo i profili giuridici del contenzioso Superbonus, i principali profili di rischio (anche penali) e le strategie difensive possibili. Si affrontano le normative vigenti (ad agosto 2025), la giurisprudenza più recente e le prassi dell’Amministrazione finanziaria, il tutto corredato da tabelle riassuntive, domande e risposte e simulazioni pratiche. Il punto di vista è quello del contribuente sottoposto a verifica: come riconoscere contestazioni infondate, quando è necessario attivarsi, quali argomentazioni usare. Il linguaggio è giuridico e preciso ma divulgativo.
1. Normativa di riferimento e ambito di applicazione
Il Superbonus è disciplinato innanzitutto dall’art. 119 del D.L. n. 34/2020 (Decreto Rilancio, conv. L. 77/2020), che prevede la detrazione del 110% delle spese sostenute per specifici interventi edilizi su immobili esistenti (efficientamento energetico e miglioramento sismico) . Sono ammessi soggetti diversi: persone fisiche (sino al 2022 per abitazione principale e parti comuni di condominio) , condomìni, associazioni di condomìni, imprese private (per gli interventi sulle parti comuni dei condomìni e, se proprietarie, sulla propria abitazione principale) e, limitatamente al Sismabonus, soggetti titolari di reddito d’impresa . A partire dal 2023 la destinazione deve essere abitazione principale (salvo condomìni) , ed è previsto un tetto ISEE (25.000 €) per condomìni e altri limiti di spesa e di bonus. Gli interventi devono essere coperti da titolo abilitativo edilizio (CILA/SuperCILA o SCIA, art. 49 DPR 380/2001) e corredati dalle asseverazioni tecniche richieste e dal visto di conformità (obbligatorio sin dal 2022 se si vuole cedere il credito o applicare lo sconto in fattura) . In particolare, il visto di conformità e l’asseverazione tecnica attestano la veridicità delle spese e il rispetto dei requisiti tecnici (tra cui il salto di due classi energetiche per l’Ecobonus potenziato) . I massimali di costo e altri limiti tecnici sono fissati dal DM 6 agosto 2020 (cosiddetti “requisiti Ecobonus”) e da successive tabelle ministeriali.
Nel corso del tempo la disciplina è stata più volte prorogata o modificata: ad esempio, la Legge di Bilancio 2023 (L. 197/2022) ha introdotto lo stato di avanzamento lavori (SAL) obbligatorio come condizione per cedibilità del credito nei condomìni, mentre il Decreto Legislativo 29/12/2023 n. 212 (conv. del D.L. 11/2023 “Aiuti-quater”) ha stabilito che il 110% si applica solo agli interventi con SAL certificato entro il 31/12/2023 . Da tale data in poi il Superbonus viene gradualmente ridotto (70% dal 1/1/2024, 65% dal 2025 per gli interventi condominiali). Di fatto, oggi (ottobre 2025) il Superbonus 110% si è trasformato in detrazione del 110% vincolata al SAL e validità fino al 2025 per i condomìni.
Oltre alle leggi primarie citate, rilevanti sono poi: l’art. 122-bis del D.L. 34/2020 (richiesta di asseverazioni integrative e documenti) e successive modifiche; l’art. 52 del D.L. 50/2022 (conversione Legge Bilancio 2023) che ha fissato nuove regole sui SAL e modelli; nonché le disposizioni anti-frode (es. art. 13-bis, c. 1, D.Lgs. 74/2000 per frodi fiscali, e l’art. 38-bis del DPR 600/1973 sui termini di decadenza in caso di credito inesistente). In sede penale, operano in combinato disposto l’art. 64 e l’art. 81 del DPR 380/2001 (penalizzazione delle false asseverazioni o presentazioni di CILA) e l’art. 640-bis c.p. (truffa aggravata ai danni dello Stato per indebite percezioni di erogazioni pubbliche). Le successive sezioni illustrano i principali aspetti applicativi e difensivi, rimandando come fonti normative agli articoli citati.
2. Fasi del controllo fiscale sul Superbonus
2.1 Controlli documentali e prima fase istruttoria
I controlli sui bonus edilizi, e in particolare sul Superbonus, seguono generalmente due fasi. In fase pre-contenziosa l’Agenzia delle Entrate (o la Guardia di Finanza) può effettuare verifiche documentali, anche con cadenza automatizzata (si pensi alle lettere di compliance inviate nel 2025 a 500.000 contribuenti ), ed incrociare banche dati (catasto, ENEA, comunicazioni opzione, banca dati bonifici). Se emergono irregolarità formali o dubbi di merito, il contribuente può ricevere una comunicazione di irregolarità (ex art. 36-bis D.L. 69/1988) oppure un processo verbale di constatazione (PVC) stilato dalla Guardia di Finanza durante una verifica in loco (artt. 33 D.P.R. 600/73 e 52 D.P.R. 633/72). In quest’ultimo caso, all’atto del PVC vengono elencate le presunte irregolarità (es. spese non documentate, lavori non eseguiti, abusi edilizi) e il contribuente ha 60 giorni per presentare osservazioni difensive (diritto al contraddittorio preventivo) .
Se le contestazioni risultano infondate o superabili con documentazione integrativa, la pratica può chiudersi senza atto impositivo; altrimenti l’Ufficio può procedere ad irrogare l’avviso di accertamento / atto di recupero del credito. Come precisato dalla prassi dello Studio Monardo, questo iter “è tipico dei casi gravi, in cui spesso scatta in parallelo anche il procedimento penale per truffa o indebita compensazione” . In altri casi (specialmente per irregolarità formali minori), può essere utilizzato l’istituto del contraddittorio con adesione o un accordo bonario con l’Agenzia per chiudere la partita pagando in misura ridotta o evitando sanzioni elevate.
2.2 Avviso di accertamento e atto di recupero
L’avviso di accertamento (o atto di recupero di credito d’imposta ai sensi della L. 311/2004) è l’atto formale con cui l’Agenzia contesta la non spettanza del Superbonus e chiede la restituzione del credito corrispondente (più sanzioni e interessi) . Nell’avviso l’Ufficio dettaglia i motivi dell’illecito: ad esempio “mancato deposito dell’asseverazione di congruità dei costi”, “immobile privo di requisiti urbanistici”, “spesa eccedente il massimale”, “crediti inesistenti per lavori mai eseguiti”, ecc. . L’importo indebitamente goduto viene quindi quantificato e si irrogano sanzioni amministrative (di norma 30%-90% dell’importo, a seconda del caso) e interessi legali fino alla data di pagamento.
Dopo la notifica dell’avviso, il contribuente ha 60 giorni per proporre ricorso alla Commissione Tributaria (anche in forma telematica). In questa fase si presentano memorie difensive documentate, argomentando tecnicamente e giuridicamente l’insussistenza delle contestazioni . Se si omette il ricorso o il pagamento, l’avviso diventa definitivo ed i crediti iscritti a ruolo (cartella esattoriale) per la riscossione forzata.
Termini di accertamento: il Fisco ha limiti temporali per agire. Se il credito è “non spettante” (ovvero il beneficio è sorto ma è irregolare), vale il termine ordinario di 5 anni dall’anno d’uso del credito (c.d. termine di decadenza quinquennale) . Se invece il credito è “inesistente” (ad esempio perché non sussisteva affatto alcun titolo agevolativo, come nei casi di edifici totalmente abusivi), il termine si estende a 8 anni dall’anno d’uso (art. 38-bis DPR 600/1973) . In pratica, a seconda della gravità dell’irregolarità, il Superbonus può essere impugnato entro cinque o otto anni dall’ottenimento del credito. È quindi buona prassi conservare tutta la documentazione (fatture, bonifici, asseverazioni, permessi edilizi, relazioni tecniche) fino alla fine di tale periodo .
Tabella 1 – Differenza tra credito “non spettante” e “inesistente”
| Tipologia di contestazione | Credito non spettante (art. 43 TUIR) | Credito inesistente (art. 38-bis DPR 600/73) |
|---|---|---|
| Definizione | Lavori effettivamente realizzati (o iniziati), ma con requisiti non totalmente rispettati. Esiste una parziale spettanza economica. | Mancanza totale del presupposto agevolativo: ad es. opere non realizzate, abusi insanabili, documentazione falsa. Il credito non doveva mai esistere. |
| Esempio tipico | Mancato raggiungimento del doppio salto di classe energetica (APE), errori di calcolo energetico, spese non del tutto congrue . | Manifesta illegalità: edificio abusivo senza sanatoria, falsificazione della CILA/SuperCILA, lavori mai eseguiti . |
| Termine di accertamento | 5 anni dal perfezionamento del credito (uso in compensazione) . | 8 anni dal perfezionamento del credito (uso in compensazione) . |
| Conseguenze tipiche | Bonus ridotto o annullato; può essere concesso un minore incentivo (es. ecobonus ordinario) al posto del 110%. Sanzioni amministrative di importo inferiore. | Recupero integrale del bonus (detrazione o credito) indebitamente fruito. Sanzioni più severe (es. 100% dell’imposta non versata, interessi, altre aggravanti). Possibile apertura di inchiesta penale. |
| Difesa possibile | Dimostrare comunque il beneficio parziale (es. salto di classe effettivamente ottenuto) o sanare l’irregolarità. Spesso si tratta di difformità “sanabili” con varianti o chiarimenti tecnici. | Contestare l’accertamento con prove (fotografie, computi, asseverazioni aggiornate) per dimostrare la realtà dei lavori. In casi gravi può restare difficile la difesa, salvo errori di procedimento dell’Amministrazione. |
La distinzione è cruciale: se il Superbonus è considerato “inesistente” il recupero diventa particolarmente oneroso e aggressivo (ad es. fino a 8 anni di controlli, sequestro preventivo dei crediti, avvio di procedimenti penali ). Viceversa, se il credito è “non spettante” (irregolarità formali o parziali), si gestisce invece con termini più rapidi e generalmente senza immediata implicazione penale.
3. I principali profili di contestazione
Nelle prime ondate di accertamenti su Superbonus (2022-2025) si sono evidenziati diversi fattori critici ricorrenti. Di seguito si illustrano i più frequenti, con conseguenze e difese tipiche:
- Mancato salto di classi energetiche: il Superbonus richiede un miglioramento di almeno 2 classi (o il raggiungimento della classe più alta) comprovato dall’Attestato di Prestazione Energetica (APE). Se un controllo ENEA o Fisco rileva che i lavori non hanno prodotto il salto previsto (ad es. errore nella compilazione dell’APE, lavori incompleti, o interventi di entità inferiore), il Superbonus 110% sull’efficientamento energetico non spetta . In tal caso il credito è considerato “non spettante” (i lavori effettivamente eseguiti ci sono, ma manca il presupposto dell’incremento energetico). L’Agenzia contesta quindi l’intera detrazione del 110% come indebitamente fruita. Difesa: si può produrre un APE corretto, dimostrare che il salto è avvenuto con metodologia corretta, o – in alcuni casi particolari – ricorrere a interpretazioni più favorevoli (ad es. il “salto di una classe” ammesso in casi ristretti).
- Difformità edilizie non sanate: il possesso di un titolo edilizio valido è requisito essenziale. Se emerge (ad esempio con controlli catastali o segnalazioni) che l’immobile presenta abusi edilizi non regolarizzati, il Fisco può revocare l’agevolazione. Qualora tali abusi siano gravi (es. ampliamenti o ristrutturazioni in difformità irreparabile), l’immobile non poteva nemmeno accedere al bonus: il credito viene dichiarato “inesistente” e annullato in toto . Se invece si tratta di difformità minori e sanabili (un errore nella CILA, un modesto spostamento di tramezzo correggibile), la contestazione viene solitamente inquadrata come credito “non spettante” (cioè può essere sanata con la variante o con sanzione edilizia ridotta). Difesa: procurarsi ed esibire titoli abilitativi integrativi o sanatorie in corso, dimostrare che i permessi sono stati correttamente richiesti o approvati. Alcuni errori possono essere sanati anche dopo l’avviso d’accertamento tramite condono o permessi difformità.
- Spese incongrue o fuori massimali: il Superbonus prevede massimali di spesa e limiti percentuali fissi (ad es. 50.000 € per unità nel cappotto termico) . Se l’ammontare dei lavori risulta palesemente eccessivo rispetto al tipo di intervento e al valore dell’immobile, il Fisco accende la lente sulla “congruità” delle spese . Anche la mancanza di documentazione giustificativa (fatture generiche, bonifici dubbi) può portare all’annullamento della detrazione per l’importo eccedente. Difesa: documentazione puntuale dei costi (capitolati, contratti con subappalti), analisi di congruità tecnica. In alcuni casi i tecnici asseveratori hanno dettagliato strumenti di analisi dei prezzi; va comunque esercitata la presunzione di buona fede, ottenendo eventualmente pareri di altri professionisti o perizie di parte.
- Assenza di adempimenti formali (visto, asseverazione, Comunicazione): dal 2022 l’opzione per cessione o sconto in fattura richiede il visto di conformità e l’asseverazione tecnica . L’omissione del visto di conformità (rilasciato da CAF o commercialisti) è un formale vizio grave che l’Agenzia annovera tra i motivi di recupero integrale del credito. In questo caso l’atto contestato potrebbe recitare “omesso visto di conformità / errata compilazione modello 770”. Analogamente, l’errato invio o la mancata presentazione della Comunicazione dell’opzione (art. 121 D.L. 34/2020) espone a sanzioni e contestazioni. Difesa: verificare se vi siano ricevute o protocolli di invio documentabili, chiedere all’intermediario fiscale ogni possibile riscontro ufficiale. Se non fatto, farlo tardivamente non vale come sanatoria, ma la competenza spetta comunque al tribuale ai fini del merito (il ritardo non comporta decadenza automatica, salvo diverse interpretazioni recenti).
- Cantieri “fantasma” e frodi documentali: le autorità stanno scovando casi di veri e propri cantieri inesistenti creati ad arte per ottenere bonus edilizi. Se si ravvisa che i lavori non sono mai stati avviati o sono completati solo in minima parte (ad es. il cantiere risulta falso), il credito è falso e il contribuente rischia la denuncia per frode fiscale. Difesa: in tali casi la strategia è dimostrare con prove (foto, certificazioni tecniche) che i lavori si sono realmente svolti. In situazioni dubitative, può essere utile produrre referti tecnici di sopralluogo o testimonianze (per quanto marginali) sulla esecuzione.
- Cedibilità del credito e cessionari: il meccanismo di cessione del credito o sconto in fattura espone a ulteriori complessità. Con l’avvento dell’opzione, un tipico scenario problematico è l’impresa che cede il credito a intermediari e poi viene sottoposta a sequestro del credito stesso. In tali casi il Fisco o la Procura possono disporre il sequestro preventivo dei crediti d’imposta presenti nel “cassetto fiscale” dei cessionari o del beneficiario . La Cassazione (ord. n. 28064/2024) ha confermato la legittimità di questi sequestri come strumento per evitare il danno erariale, anche se l’acquirente del credito è in buona fede . Ciò significa che se l’impresa o il professionista ha ceduto il credito, l’intermediario che lo detiene può vederlo bloccato. La Corte ha però precisato che rimane il diritto alla tutela civilistica: ad esempio, la banca cessionaria sequestrata può rivalersi sul cedente se ne dimostra la responsabilità . In altri casi, la polizia tributaria può sequestrare materiali del cantiere o documenti in sede penale. Anche l’acquirente finale di un immobile ristrutturato con Superbonus può trovarsi coinvolto nella verifica se emergono irregolarità (ad esempio, se il bonus ceduto sul venduto risulta indebito, ne parleremo più avanti) .
4. Aspetti penali e responsabilità dei soggetti coinvolti
4.1 Falsa asseverazione e reati dei professionisti
I professionisti tecnici (ingegneri, architetti, geometri ecc.) che rilasciano asseverazioni false rischiano responsabilità penali e disciplinari. La legislazione sul Superbonus, in particolare attraverso l’introduzione del comma 13-bis1 dell’art. 119 (D.L. 4/2022, conv. L.25/2022), ha inasprito le pene per le false attestazioni dei requisiti tecnici. È stato infatti previsto che:
“Il tecnico abilitato che, nelle asseverazioni di cui al comma 13 e all’articolo 121, comma 1-ter, espone informazioni false o omette di riferire informazioni rilevanti sui requisiti tecnici del progetto o sulla effettiva realizzazione dello stesso ovvero attesta falsamente la congruità delle spese, è punito con la reclusione da 2 a 5 anni e con la multa da 50.000 a 100.000 euro. Se il fatto è commesso al fine di conseguire un ingiusto profitto per sé o per altri la pena è aumentata”.
Questa norma rende specifica ed autonomamente incriminata la falsa asseverazione nel procedimento Superbonus (a partire dal 25 febbraio 2022, data di entrata in vigore del D.L. 4/2022). Prima di tale data, il tecnico rischiava comunque il reato di falsità ideologica (art. 481 c.p.) o di abuso d’ufficio (art. 323 c.p.) per comportamenti analoghi, ma con pene lievi (fino a 1 anno e multa). Ora la pena è molto più severa (2-5 anni). Il comma 13-bis1 non solo punisce chi inserisce dati falsi nell’asseverazione o omette dati rilevanti, ma specifica anche che chi attesta falsamente la congruità economica delle spese commette reato.
Domanda (Q): Il tecnico che firma un’asseverazione sbagliata rischia il carcere?
Risposta (A): Sì. Dal 2022 la legge prevede esplicitamente il reato di falsa asseverazione nell’ambito dei bonus edilizi . Chi inserisce dati non veritieri (es. sulle misure, sui materiali, sullo stato di avanzamento) o dichiara falsamente che i lavori sono conformi, può subire 2-5 anni di reclusione oltre a gravose sanzioni pecuniarie . Per il contribuente committente, avere un tecnico che ha agito in tal senso può essere causa di decadenza del beneficio e, in ipotesi gravissima, di responsabilità penale in concorso (per esempio, se il committente è consapevole e fornisce i dati falsi). In ogni caso, la responsabilità primaria spetta al professionista. Dal lato del debitore/contribuente, è fondamentale richiedere sempre asseverazioni trasparenti, conservare tutta la documentazione e, se si sospetta irregolarità da parte del tecnico, valutare di agire civilmente contro di lui (per recuperare i danni).
4.2 Frode fiscale e truffa aggravata
Truffa aggravata allo Stato (art. 640-bis c.p.): ottenere indebitamente crediti d’imposta (come quelli generati dal Superbonus) può configurare il reato di truffa aggravata ai danni dello Stato (parte speciale del codice penale). Tuttavia, la giurisprudenza più recente ha chiarito un punto cruciale: il reato si consuma solo se il credito fittizio è stato effettivamente utilizzato o riscosso. Con la sentenza n. 23402 del 11/6/2024, la Cassazione penale ha stabilito che la truffa aggravata ex art. 640-bis c.p. si integra solo se è avvenuta la riscossione o la compensazione del credito d’imposta . In mancanza di un effettivo danno patrimoniale per lo Stato (ossia se il credito rimane “nel cassetto” o viene solo riconosciuto dall’Agenzia), il reato non si ritiene consumato, semmai tentato. La Suprema Corte ha motivato che «per la consumazione del reato di truffa non è sufficiente l’assunzione di un debito da parte del raggirato; è necessaria l’effettiva perdita del bene oggetto dell’obbligazione» . In pratica, per la frode Superbonus il profitto illecito (utile) è rappresentato dal denaro o dall’importo compensato alla fine. Se il contribuente ha ricevuto illegalmente un credito ma non lo ha mai utilizzato/compensato, potrà essere indagato per tentata truffa, ma non condannato per consumata.
Indebita percezione di erogazioni pubbliche (art. 316-ter c.p.): in alternativa, può scattare il reato previsto dall’art. 316-ter c.p., che punisce chi percepisce erogazioni a danno dello Stato utilizzando dichiarazioni o documenti fraudolenti. Su questo fronte la giurisprudenza è meno specifica, ma in linea di massima se il Fisco dimostra la falsità delle dichiarazioni o delle asseverazioni, può ipotizzare questo reato invece della truffa. Anche qui vale il principio che deve emergere il danno economico: se il credito resta inutilizzato è più difficile configurare la condotta criminosa.
Indebita compensazione (art. 2, D.L. 124/2019, conv. L. 157/2019): può avere rilevanza penale l’utilizzo di crediti Superbonus per compensare imposte evase, in violazione degli obblighi di legge. Il D.L. 124/2019 ha introdotto (nel 2020) pene detentive per chi utilizza indebitamente crediti imposta nelle dichiarazioni o compensazioni. Se il credito SB è frutto di frode (es. lavori finti) ed è poi usato in compensazione, si può ipotizzare il reato di utilizzazione di crediti inesistenti.
4.3 Persone giuridiche, condomini, general contractor
- Persone giuridiche e imprese: le società che hanno fruito del Superbonus (anche cedendo credito) sono soggette alle stesse regole di diritto tributario. Il problema tipico è connesso alla norma anti-abuso che prevede il concorso di responsabilità del beneficiario con i condomini (ad es. società proprietaria di un’unità). Le imprese hanno in alcuni casi agito quali appaltatrici (protese come condomini fittizi), come nel caso illustrato dalla Corte di Trieste (cfr. infra). In fase penale, l’amministratore e i rappresentanti sociali possono rispondere penalmente se hanno firmato documenti falsi o dati mendaci (art. 110 c.p.).
- Condomìni e amministratori: il Condominio è un soggetto del Superbonus in sé (condomini e amministratore ne gestiscono la documentazione). In caso di contestazioni sull’agevolazione condominiale (ad es. mancanza di millesimi, IL limitato o lavori irregolari sulle parti comuni), la responsabilità ricade sui condomini e sull’amministratore. Tuttavia, l’Agenzia riconosce il diritto di difesa del condominio come entità tributaria separata (cfr. Commissione Tributaria di Trieste, sent. n. 81/1/2023 , che ha affermato la piena giurisdizione della giustizia tributaria anche per il Superbonus). In generale, amministratori e assemblea devono garantire la correttezza delle assemblee che deliberano la cessione dei crediti e l’approvazione dei SAL, pena responsabilità dirette verso il condominio.
- General contractor (contraente generale): è la fattispecie dell’appalto completo, in cui un unico soggetto esegue “chiavi in mano” l’intervento. L’Agenzia delle Entrate con interpelli (risp. n. 254/2021 e 261/2021) ha chiarito che anche in appalto con GC il committente può beneficiare del Superbonus . In pratica, il committente finale può cedere il credito o applicare lo sconto su fattura emesso dal general contractor per tutte le prestazioni inerenti l’agevolazione (opere e servizi professionali) . Sono invece escluse solo le spese di puro coordinamento del GC (analogie con l’amministratore di condominio) . Questo profilo interessa soprattutto grandi interventi privati o pubblici, ma di norma non modifica le regole del contenzioso: anche per il GC valgono gli stessi adempimenti (asseverazioni, visto, permessi) e la sua condotta potrà essere scrutinata in sede penale e tributaria.
Esempio pratico: un soggetto A affida i lavori a un general contractor B. Il committente (A) paga B con lo sconto in fattura, realizzando il Superbonus. Se emerge una violazione (es. CILA errata), l’Agenzia potrà contestare sia ad A che a B, ma il credito spetta ad A (in quanto beneficiario finale) . Un corretto inquadramento dell’intervento contrattuale e dei relativi atti amministrativi sarà cruciale nella difesa.
5. Come difendersi in concreto: strategie e suggerimenti
Affrontare un accertamento Superbonus richiede precisione tecnica e strategia legale. Ecco alcuni passi consigliati per la difesa del contribuente:
- Verifica immediata dei documenti: appena ricevuta una lettera di compliance o notifica dell’avviso, raccogliere tutti i documenti inerenti il Superbonus. Controllare che fatture, bonifici, asseverazioni e permessi edilizi siano completi e coerenti . Spesso basta dimostrare che i documenti sono in ordine per chiudere il contenzioso.
- Ricerca di consulenza specializzata: rivolgersi a un avvocato tributarista (e a un fiscalista o tecnico esperto di bonus edilizi) il prima possibile. Un professionista può verificare la legittimità dell’atto e la correttezza procedurale , preparare memorie e questioni giuridiche da sollevare. Un buon difensore sa orientarsi nella complessa normativa Superbonus ed evidenziare tutte le eventuali vizi formali nell’atto di accertamento (anche profili di giurisdizione, termine ecc.). Ad esempio, lo Studio Monardo raccomanda di presentare il ricorso entro 60 giorni per non perdere diritti, e di valutare controdeduzioni dettagliate .
- Pre-accertamento e contraddittorio: se la contestazione arriva sotto forma di riscontro o richiesta di chiarimenti (contraddittorio ex art. 5 del DPR 600/1973), è fondamentale partecipare con osservazioni circostanziate. Nelle risposte scritte (o meglio in un incontro formale) occorre richiedere l’elencazione precisa degli atti contestati e, se non ancora ricevuto, l’accesso agli elementi istruttori raccolti (es. ricevere copia del PVC). Di norma, se emergono errori o dubbi, l’Amministrazione può concedere altro termine o chiudere senza atto.
- Impugnazione in sede tributaria: se l’atto impositivo è già notificato (avviso di recupero), si prepara il ricorso tributario. Bisogna valutare: a) se sia stato rispettato il contraddittorio preventivo; b) se l’accertamento sia basato su mera discrezionalità o errori tecnici. Si possono sollevare questioni di diritto (ad es. giurisdizione tributaria , termini decadenziali, legittimità della motivazione) e fattuali (atti edilizi, congruità energetica). Spesso si promuovono consulenze tecniche di parte (CTU) per rifare calcoli energetici o verificare congruità delle spese. Da ultimo, è possibile fare istanza di accertamento con adesione o mediazione tributaria per chiudere anzitempo.
- Tutela del credito ceduto: se si è ceduto il credito, attenzione alle complicanze: l’Agenzia recupera i crediti direttamente dal beneficiario originario, ma può agire anche verso cessionari in caso di documentazione falsa . Se i crediti sono già stati sequestrati, si può contestare il provvedimento dinanzi al tribunale del riesame, invocando recenti pronunce della Cassazione sul limite della confisca. Il cessionario può anche eccepire di essere in buona fede e rivalersi civilmente sul cedente.
- Ricorso penale: nei casi più gravi, l’Agenzia segnala l’indagine alla Procura. Se notificate indagini penali (per truffa o frode), occorre nominare immediatamente un penalista specializzato. Dal lato fiscale, il procedimento penale sospende alcune azioni di accertamento, ma i termini tributari continuano a decorrere (salvo decisioni diverse del giudice). La difesa penale verterà su: assenza del dolo (es. creduto in buona fede di agire correttamente), mancanza dell’elemento soggettivo e, dopo Cass. 23402/2024, sulla mancata realizzazione del danno (se il credito non è stato speso) .
6. Domande frequenti e risposte
Q1. Il mio tecnico ha commesso un errore nell’asseverazione: rischio la decadenza dell’intero Superbonus?
A1. Non sempre. Se l’errore è formale (un valore inserito male, data incorretta) e non incide sui requisiti tecnici essenziali, di solito si tratta di credito “non spettante” e si può correggere (ad esempio producendo un’integrazione). Se invece l’errore è tale da far venire meno un presupposto (ad es. assenza di salti di classe dichiarata), il fisco annulla il bonus nel suo complesso. Tuttavia, una regolarizzazione tempestiva con idonea documentazione può evitare la revoca totale. Come ricorda la guida dello Studio Monardo, «la semplice irregolarità formale o la mancanza di documentazione non giustifica la revoca totale; occorre la prova concreta dell’assenza dei requisiti» .
Q2. Ho comprato da terzi un immobile ristrutturato con Superbonus: posso trovarmi coinvolto in un accertamento?
A2. Sì, nel senso che l’Agenzia potrà contattare anche l’attuale proprietario (amministratore del condominio) per esaminare la documentazione storica. Un contribuente che acquisisce un immobile con agevolazione già fruita potrebbe ricevere richieste documentali, anche se non fu beneficiario. Come avverte Monardo, «se hai acquistato l’immobile con bonus già fruito, potresti essere coinvolto pur non essendo il beneficiario diretto» . In pratica, vi sarà interesse ad accertare se l’agevolazione sia stata concessa correttamente e, nel caso scaturisse un recupero, il debito colpisce l’attuale proprietario (tramite iscrizione ipotecaria) fino alla concorrenza del credito d’imposta indebitamente fruito. La difesa consiste nel mostrare la corretta acquisizione dell’immobile e ottenere dal venditore i documenti tecnici e fiscali relativi ai lavori.
Q3. Che differenza c’è tra “contraddittorio preventivo” e “legittimazione in sede penale”?
A3. Il contraddittorio preventivo (di cui all’art. 12 D.Lgs. 218/1997) consente al contribuente di essere sentito prima dell’atto finale d’accertamento. Come visto, in caso di PVC si ha diritto a 60 giorni di osservazioni . Questo non elimina la possibilità di accertamento, ma è un’ulteriore garanzia di tutela dell’audizione. D’altro canto, se scatta un procedimento penale per frode fiscale, nel dibattimento penale emerge spesso la questione del “danno erariale effettivo”. La Cassazione ha stabilito che per la truffa aggravata serve un danno reale allo Stato, il che avviene solo dopo l’uso del credito . Quindi, se in sede penale si contestano reati come truffa, l’assenza del danno (ossia mancata compensazione del credito) può costituire una difesa fondamentale. Questo principio penale non si applica automaticamente agli adempimenti tributari (rimane però argomento di merito da sostenere anche in commissione tributaria).
Q4. In caso di avviso di accertamento, posso rateizzare o compensare il debito?
A4. L’avviso di recupero del credito d’imposta è assimilato a una cartella esattoriale (equiparato art. 1, co. 421, L. 311/2004). Il contribuente può richiedere la rateizzazione del pagamento tramite l’Agente della Riscossione, oppure esercitare il diritto di compensare il debito con eventuali crediti futuri (a condizione che siano certi, liquidi ed esigibili). Tuttavia, si deve prestare attenzione: se l’Agenzia ha avviato un contenzioso tributario, è prudente non utilizzare crediti nei termini di scadenza, perché si rischia di versare somme poi potenzialmente restituite dall’ordinamento (pena la decadenza dalla compensazione). Occorre anche ricordare che la prescrizione del credito d’imposta non estingue il debito, se è già avvenuta la notifica dell’avviso.
7. Tabelle riassuntive
In aggiunta alla Tabella 1 sopra riportata, proponiamo un esempio di tabella riepilogativa sui principali tipi di irregolarità riscontrate e relative sanzioni:
| Irregolarità riscontrata | Contenzioso fiscale | Eventuale sanzione amministrativa | Profilo penale |
|---|---|---|---|
| Lavori incompleti / SAL non raggiunto | Accertamento come credito “non spettante” . | Revoca del 110% e recupero integrale del credito. Possibile riduzione al bonus ordinario (ecobonus). | Di norma nessuna frode (frode se dolo), truffa solo se credito compensato . |
| Mancanza requisiti tecnici (salto APE) | Accertamento credito “non spettante” . | Recupero credito, sanzioni al 30%-90%. | Se simulazione di dati: falsa attestazione (art. 481 c.p., ora 2-5 anni) . |
| Abusi edilizi non sanati | Se abuso grave: credito “inesistente” ; se minore: “non spettante”. | In caso di inesistenza: risarcimento integrale e sanzione piena (100%) + sanzione edilizia. | Possibile art. 64 DPR 380/2001 (demolizione) e reati edilizi; per finanzieri, false autocertificazioni = reato. |
| Fatture false / importi gonfiati | Credito “inesistente” . | Recupero totale credito, sanzione al 100%, interessi. | Truffa aggravata 640-bis (con danno a Stato) ; utilizzo indebito di credito (art. 2 DL 124/2019). |
| Cessione del credito irregolare | L’Ufficio contesta beneficiario e cessionario: atto di recupero. | Sanzioni per false dichiarazioni (art. 36-bis D.L. 69/88). | Se credito usato: reato di truffa (attuata con compensazione) ; se solo ceduto: reato tentato. |
| Documentazione incompleta | Contestazione formale; possibile ricorso nel contraddittorio. | Se irregolarità formale: sanzioni da 1% a 30% per omissioni (art. 8 D.L. 74/2000). | Raramente reato penale a meno che non emergano false dichiarazioni intenzionali. |
8. Esempi pratici (simulazioni)
Scenario A – Lavori non conclusi: Mario Committente affida i lavori di riqualificazione energetica con Superbonus a una ditta. Vengono eseguite opere per sola coibentazione delle pareti esterne, ma il cappotto rimane a metà e l’APE finale mostra solo +1 classe energetica. Mario cede il credito all’impresa. Nel 2024 riceve un avviso di accertamento: il fisco contesta il mancato salto di due classi (requisito assente) e tratta il bonus come indebito. Difesa: Mario incarica un tecnico di rifare l’APE: se per caso si scopre che l’incremento è in realtà sufficiente (o certificabile con correzione), il credito può essere riqualificato come ecobonus ordinario (ad es. 65%) e la sanzione ridotta. In alternativa può produrre nuove asseverazioni che dimostrino interventi equivalenti al salto (per esempio un’isolamento del tetto non considerato). Si valuta anche un ricorso per interpretazione analogica (non esiste in modo espresso, ma può essere tentativo) o si chiede una rateizzazione parziale dopo storni parziali. In ultima istanza, Mario contesta che i lavori eseguiti (demolizione e rifacimento impianto) erano comunque correlati all’efficienza, mirando a non perdere del tutto il beneficio.
Scenario B – Impresa e credito ceduto: L’Impresa Edile Gamma realizza interventi Superbonus su più appartamenti di un condominio. Ha finanziato i lavori con cessione dei crediti e sconto in fattura. Nel 2025 la Finanza perquisisce l’azienda e sequestra i crediti dal cassetto fiscale (secondo l’orientamento Cass. 28064/2024 ). La contabilità di Gamma era regolare, ma l’accertamento sulla congruità dei costi è in corso. Difesa: Gamma ottiene assistenza legale e in sede penale contesta il sequestro sulla base della necessità di prova dell’effettiva frode (si cita Cassazione, che richiede l’uso/compensazione del credito per integrare il danno) . Intanto, in sede tributaria presenta tutte le fatture e i calcoli di congruità; chiede al Tribunale del riesame di revocare il sequestro o, in subordine, concorda una misura cautelare meno restrittiva. Contemporaneamente, consiglia ai cessionari (per esempio banche) di tutelarsi civilmente con un’azione di rivalsa su Gamma in caso di danni.
Scenario C – Acquirente di immobile agevolato: Anna ha acquistato nel 2022 un appartamento costruito da una cooperativa che aveva goduto del Superbonus 110%. Nel 2024 riceve una comunicazione dall’Agenzia: è indagata come acquirente in quanto potrebbe essere destinataria della rivalsa. L’Ufficio contesta alla cooperativa vizi urbanistici scoperti solo dopo la vendita. Difesa: Anna presenta i documenti di acquisto e il rogito, dimostrando che all’atto il condono edilizio era stato ottenuto (se vero). Per la legge, l’ipoteca fiscale può agire sul bene, ma Anna è in buona fede. Si adduce il principio di Cassazione 23402/2024: fino a prova contraria, la cooperativa è responsabile primaria. Anna chiede inoltre all’Agenzia chiarimenti sul piano dell’eventuale recupero: in base all’art. 35-bis del DPR 602/73, in una fattura-sconto (ceduto credito) chi applica lo sconto può essere considerato solidale con il cedente per il rientro, ma la responsabilità principale resta a carico del venditore/cooperativa. In pratica, Anna cerca di evitare di pagare di tasca sua, opponendosi a qualsiasi iscrizione ipotecaria sul suo immobile, proponendo semmai una transazione diretta con la cooperativa.
9. Conclusioni
Il contenzioso fiscale sul Superbonus 110% è estremamente complesso, per la molteplicità di soggetti coinvolti (beneficiari, tecnici, banche, condomìni), la stratificazione normativa e i potenziali profili penali. Affrontarlo dal punto di vista del contribuente richiede rigore documentale, tempestività nell’organizzazione della difesa e conoscenza degli strumenti legali. È indispensabile agire con l’assistenza di un avvocato tributarista esperto (e, se necessario, di un penalista) per presentare ricorsi tecnici e legalmente ineccepibili.
In generale, le strategie difensive migliori consistono nel dimostrare sempre la buona fede (laddove plausibile), sfruttare tutti i termini procedurali (contraddittorio, termini di decadenza), contestare la mancanza di danno erariale nei casi penali , e valutare strumenti alternativi (accertamento con adesione, mediazione tributaria). Alcuni errori – soprattutto quelli procedurali dell’Amministrazione – possono portare all’annullamento degli atti (ad es. carenze motivazionali o violazioni del contraddittorio).
Restano poi rilevanti i possibili ricorsi penali (ad es. per truffa o false asseverazioni) che, se ben condotti, possono portare a proscioglimenti: si pensi in particolare alla recente Cassazione che ha confermato l’esigenza del danno per l’integrazione del reato di truffa , il che ha dato respiro a molti contribuenti sotto indagine.
In sintesi, il consiglio cruciale è non sottovalutare le contestazioni sull’agevolazione edilizia, e rivolgersi prontamente a professionisti qualificati. Come sottolinea la dottrina di settore, è possibile «con una difesa tempestiva e documentata […] bloccare l’accertamento e salvaguardare il diritto all’incentivo» .
Fonti normative e giurisprudenziali principali
- Decreto-Legge 19 maggio 2020, n. 34 (c.d. “Rilancio”), art. 119 ss., conv. in L. 17 luglio 2020 n. 77 (introduzione Superbonus).
- Decreto-Legge 6 maggio 2021, n. 59, conv. L. 69/2021 (proroga Superbonus).
- Legge di Bilancio 2023, L. 29 dicembre 2022 n. 197, art. 1 (stati di avanzamento lavori, limiti).
- Decreto Legislativo 29 dicembre 2023, n. 212 (conv. del D.L. 11/2023 “Aiuti-quater”) – conferma del 110% per interventi con SAL entro 2023 .
- D.M. 6 agosto 2020 (requisiti tecnici e massimali di spesa per Ecobonus/Superbonus).
- D.P.R. 380/2001, art. 64, 81 (sanzioni edilizie e false attestazioni) .
- D.Lgs. 546/1992, art. 19 (atti impugnabili nel processo tributario); segnatamente, Cass.Trieste 11/4/2023 n. 81/1 ha confermato la giurisdizione delle Commissioni tributarie sul Superbonus .
- D.L. n. 4/2022 (Sostegni-bis), art. 28-bis (comma 2a, lett. a) – inserimento comma 13-bis1 in art. 119 D.L. 34/2020 (nuovo reato di false asseverazioni) .
- Codice Penale, art. 640-bis (truffa aggravata per indebite percezioni di erogazioni pubbliche); art. 481 (falsità ideologica).
- Codice Penale, art. 316-ter (indebita percezione di erogazioni pubbliche).
- D.L. 124/2019, art. 2 (delitto di dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture per operazioni inesistenti; rilevante per indebite compensazioni).
- D.P.R. 600/1973, art. 38-bis (termini di decadenza per crediti non spettanti/inesistenti) .
- Agenzia Entrate – prassi e interpelli: tra cui Risposte ad interpello n. 254 e 261/2021 (general contractor, sconto in fattura) .
Principali sentenze e pareri giurisprudenziali:
- Cassazione Penale, Sez. III, 11 giugno 2024, n. 23402 – Superamento crediti Superbonus e truffa aggravata: necessario il danno effettivo allo Stato (crediti utilizzati o compensati) .
- Cassazione Penale, Sez. III, 10 novembre 2024, ord. n. 28064 – legittimità del sequestro preventivo dei crediti d’imposta (anche di cessionari in buona fede) per bloccare l’uso di crediti fraudolenti .
- Commissione Tributaria Regionale di Trieste, sent. 11.04.2023 n. 81/1/2023 – riconosce la giurisdizione delle C.T. sulle controversie “Superbonus 110%”, anche se non espressamente menzionato nell’art. 19 D.Lgs. 546/1992 .
- Cass. Pen., Sez. Unite, 23 dicembre 2008, n. 37721 (e ss.) – principio della necessità del danno per la truffa (richiamato da Cass. 23402/2024, cit. in ).
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Hai paura che ti chiedano la restituzione del beneficio, con interessi e sanzioni pesanti?
👉 Non farti prendere dal panico: se ti difendi correttamente, molti accertamenti sul Superbonus possono essere annullati o limitati.
In questa guida ti spiego cosa controlla l’Agenzia delle Entrate, perché arrivano gli accertamenti, quali rischi ci sono e come difenderti tecnicamente con un avvocato esperto in contenzioso tributario.
💥 Perché Arrivano Accertamenti sul Superbonus
Dopo l’enorme diffusione del Superbonus, l’Agenzia delle Entrate sta effettuando controlli massivi su:
- documenti tecnici e asseverazioni;
- congruità delle spese;
- requisiti soggettivi (chi può beneficiarne);
- requisiti oggettivi (immobile, lavori, interventi trainanti);
- documenti di visto di conformità;
- comunicazioni ENEA;
- cessioni del credito e sconti in fattura;
- operazioni ritenute “a rischio” dal Fisco.
📌 Molti accertamenti derivano da errori tecnici o documentali, non da vere frodi.
⚠️ Cosa Rischi se Ricevi un Accertamento sul Superbonus
Se non reagisci correttamente, rischi:
- 🧾 revoca totale del Superbonus;
- 💸 restituzione delle agevolazioni anche per anni precedenti;
- 🚫 sanzioni fino al 200%;
- 🏦 pignoramenti del conto corrente;
- 🏠 ipoteche su immobili;
- ⚖️ procedimenti per “indebita compensazione”.
📌 In molti casi l’Agenzia chiede indietro decine o centinaia di migliaia di euro.
💠 Cosa Fa L’Agenzia delle Entrate nei Controlli
L’Agenzia può verificare:
1️⃣ Requisiti tecnici
- cappotti non conformi,
- lavori non trainati correttamente,
- APE iniziale e finale non validi,
- asseverazioni incomplete o “formali”.
2️⃣ Requisiti fiscali
- spese non congrue,
- mancata tracciabilità dei pagamenti,
- errori nel quadro E o nei modelli 730/Redditi.
3️⃣ Bonus ceduti o scontati
- cessioni del credito contestate;
- irregolarità nel visto di conformità;
- problemi con banche, intermediari o assicurazioni.
📌 Molti accertamenti si basano su presunzioni, non su reali irregolarità.
💠 La Prima Cosa da Fare: Non Rispondere Da Solo
Rispondere senza una strategia può:
- aggravare la tua posizione;
- fornire involontariamente ammissioni;
- rendere difficile la difesa successiva.
📌 Ogni documento va valutato da un avvocato esperto di Superbonus e accertamenti fiscali.
⚖️ Come Difendersi da un Accertamento sul Superbonus
1️⃣ Verifica dei vizi dell’atto
L’avvocato controlla se l’accertamento:
- è stato notificato correttamente;
- ha motivazione sufficiente;
- contiene errori tecnici o fiscali;
- rispetta i termini di legge;
- ha allegati obbligatori mancanti.
📌 Una grande parte degli accertamenti può essere annullata.
2️⃣ Sospensione immediata delle richieste
Per evitare pignoramenti o iscrizioni a ruolo, puoi chiedere:
- sospensione in autotutela;
- sospensione cautelare davanti alla Corte Tributaria.
📌 Il giudice può bloccare tutto in 48 ore.
3️⃣ Dimostrazione della regolarità tecnica e fiscale
L’avvocato, insieme ai tecnici, può dimostrare:
- congruità delle spese;
- correttezza degli APE;
- validità dell’asseverazione;
- conformità urbanistica dell’immobile;
- regolarità dei pagamenti;
- correttezza dei requisiti.
📌 Anche se ci sono errori formali, non sempre è dovuta la restituzione del bonus.
4️⃣ Ricorso alla Corte di Giustizia Tributaria
Hai 60 giorni dalla notifica per impugnare l’atto.
Il ricorso può ottenere:
- annullamento totale dell’accertamento;
- riduzione del debito;
- cancellazione di sanzioni;
- sospensione della riscossione.
📌 I giudici spesso annullano atti basati su presunzioni o errori tecnici.
5️⃣ Difesa nelle cessioni del credito contestate
Se l’Agenzia contesta:
- la prima cessione;
- le cessioni multiple;
- lo sconto in fattura;
- i controlli antifrode;
è ancora possibile dimostrare:
- buona fede del contribuente;
- conformità delle pratiche;
- responsabilità del tecnico e non del beneficiario.
📌 La giurisprudenza sta riconoscendo che non può pagare il cittadino se ha fatto tutto correttamente.
🧩 Documenti Importanti da Consegnare all’Avvocato
- Avviso di accertamento o richiesta documentale;
- Asseverazioni e APE iniziali/finali;
- Fatture e bonifici parlanti;
- Relazioni tecniche e computi metrici;
- Comunicazioni ENEA;
- Visto di conformità;
- Documenti su cessioni del credito;
- Permessi, CILA, SCIA o titoli edilizi.
📌 Più documenti disponibili → difesa più forte.
⏱️ Tempistiche
- Verifica della pratica: 2–5 giorni
- Risposta difensiva all’Agenzia: entro i termini indicati
- Sospensione cautelare: 48 ore – 7 giorni
- Ricorso: entro 60 giorni
- Durata giudizio: 3–18 mesi
⚖️ I Vantaggi di una Difesa Specializzata
✔️ Blocco immediato di richieste e riscossioni
✔️ Riduzione o annullamento del debito
✔️ Contestazione di errori tecnici e fiscali
✔️ Protezione del contribuente in buona fede
✔️ Difesa su cessioni del credito e sconti in fattura
✔️ Tutela del patrimonio personale
🚫 Errori da Evitare
❌ Rispondere da soli all’Agenzia delle Entrate
❌ Consegnare documenti senza strategia
❌ Ignorare le scadenze dell’accertamento
❌ Pensare che “se c’è un errore, devo pagare per forza”
❌ Aspettare che arrivi la cartella esattoriale
📌 Prima reagisci, più è facile salvare il Superbonus.
🛡️ Come Può Aiutarti l’Avv. Giuseppe Monardo
📂 Analisi completa dell’accertamento e della pratica Superbonus
📌 Individuazione di vizi, errori e punti contestabili
✍️ Predisposizione di memorie difensive e ricorsi
⚖️ Rappresentanza in giudizio contro l’Agenzia delle Entrate
🔁 Difesa tecnica anche in caso di cessione del credito contestata
🏡 Assistenza su Superbonus, Ecobonus, Sismabonus e Bonus Edilizi
🎓 Le Qualifiche dell’Avv. Giuseppe Monardo
✔️ Avvocato cassazionista esperto in contenzioso tributario
✔️ Specializzato in accertamenti su Superbonus e bonus edilizi
✔️ Gestore della crisi da sovraindebitamento
✔️ Esperienza pluriennale contro Agenzia delle Entrate e Guardia di Finanza
Conclusione
Un accertamento sul Superbonus non significa che devi restituire tutto.
Con una difesa legale tempestiva puoi bloccare la riscossione, contestare gli errori dell’Agenzia, dimostrare la tua buona fede e far annullare o ridurre l’accertamento.
⏱️ Agisci subito: la tua difesa parte dai primi giorni.
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