Sei Uno Straniero Con Problemi Di Debiti In Italia? Ecco Come Risolvere E Difenderti

Hai vissuto o lavorato in Italia e oggi, dopo essere rientrato nel tuo Paese o esserti trasferito altrove, ti ritrovi con debiti italiani, cartelle esattoriali, multe, contributi INPS non pagati o comunicazioni dall’Agenzia delle Entrate?
Oppure ricevi lettere da società di recupero crediti italiane e non sai se devi davvero pagare?
La buona notizia è che, nella maggior parte dei casi, puoi difenderti, contestare i debiti e chiudere la tua posizione fiscale in modo sicuro, anche senza tornare in Italia.

Ogni anno migliaia di stranieri ricevono cartelle o richieste di pagamento per vecchi debiti italiani. Spesso si tratta di importi prescritti, atti notificati male, errori dell’Agenzia o somme non più dovute. Con l’aiuto di un avvocato tributarista esperto in casi internazionali, puoi bloccare tutto e proteggerti facilmente.

Perché uno straniero può trovarsi con debiti in Italia

Queste situazioni sono molto comuni:
hai lavorato in Italia e ti hanno richiesto contributi o tasse arretrate
hai lasciato il Paese senza chiudere correttamente la posizione fiscale
hai ricevuto multe, sanzioni o cartelle esattoriali dopo il trasferimento
hai avuto una piccola attività o una partita IVA
non hai registrato il nuovo indirizzo all’estero
ti chiedono somme per errori dell’Agenzia delle Entrate o dell’INPS

La maggior parte dei debiti nasce da notifiche sbagliate, errori procedurali, prescrizione o mancata comunicazione della residenza estera.

Devi pagare i debiti italiani anche se vivi all’estero?

Quasi sempre no.
Nella maggior parte dei Paesi extra-UE (Albania, Africa, America Latina, Asia, Medio Oriente ecc.) i debiti italiani non possono essere riscossi perché non esiste alcun accordo di cooperazione fiscale.
Questo significa che:
i tuoi beni, conti e redditi all’estero sono al sicuro
lo Stato italiano non può pignorare nulla nel tuo Paese
le autorità locali non sono obbligate ad aiutare l’Italia

Attenzione però:
il debito resta attivo in Italia
cresce con sanzioni e interessi
può essere riscosso se torni nel Paese
beni o eredità italiane possono essere trattenute

Per questo è importante sistemare la situazione prima che diventi un problema.

Quando i debiti italiani possono essere cancellati o ridotti

Molti debiti degli stranieri sono annullabili perché:
la cartella è stata notificata a un indirizzo sbagliato
la notifica è arrivata quando eri già all’estero
la cartella è prescritta
il debito contiene errori, duplicazioni o sanzioni illegittime
mancano gli atti interruttivi
l’Agenzia non ha rispettato le procedure di legge
il credito è stato ceduto senza documentazione valida

Dopo una verifica legale, spesso è possibile eliminare una parte significativa del debito, se non tutto.

Cosa fare subito per difenderti

Se hai ricevuto lettere, cartelle, solleciti o comunicazioni dall’Italia, fai così:
richiedi l’estratto di ruolo tramite un avvocato: è l’elenco ufficiale dei debiti
verifica la notifica: se è stata fatta male, il debito è annullabile
controlla la prescrizione: molti debiti non sono più validi
non pagare e non rispondere senza consulenza: potresti riattivare debiti scaduti
fai analizzare tutto da un avvocato tributarista esperto in stranieri

Molti debiti si bloccano o si annullano immediatamente con la difesa giusta.

Come un avvocato può aiutarti concretamente

Un avvocato specializzato può:
contestare la cartella davanti alla Corte di Giustizia Tributaria
richiedere l’annullamento in autotutela
sospendere qualsiasi azione di riscossione in Italia
ottenere riduzioni tramite saldo e stralcio (quando previsto)
contestare la prescrizione e gli errori di calcolo
proteggere eventuali beni rimasti in Italia
chiudere la tua posizione fiscale senza che tu debba rientrare nel Paese

Tutto può essere fatto a distanza, con delega, senza viaggi e senza rischi.

Cosa succede se non fai nulla

Il debito continuerà ad aumentare.
Se torni in Italia potresti ritrovarti con conti bloccati, fermi amministrativi o pignoramenti.
Un’eredità italiana può essere sequestrata.
Potresti perdere occasioni di sanatoria o riduzione del debito.
Più passa il tempo, più diventa difficile contestare gli atti.

Ma se intervieni adesso, puoi bloccare tutto, ridurre i debiti e chiudere definitivamente la questione.

Quando è necessario contattare un avvocato

Dovresti farlo se:
sei uno straniero con cartelle o debiti italiani
hai ricevuto notifiche dell’Agenzia delle Entrate o dell’INPS
non sai se il debito è valido, prescritto o annullabile
hai beni o interessi in Italia da proteggere
desideri chiudere definitivamente la tua posizione fiscale

Un avvocato esperto può gestire tutto online, rapidamente e senza complicazioni.

Attenzione: moltissimi stranieri pagano debiti che non sono più dovuti solo perché non conoscono la legge italiana. Una verifica professionale può cancellare una parte enorme del tuo debito o l’intera posizione.

Questa guida dello Studio Monardo – avvocati esperti in diritto tributario internazionale e difesa degli stranieri con debiti in Italia ti spiega cosa fare, come difenderti e come risolvere tutto in sicurezza.

👉 Sei uno straniero con debiti o cartelle in Italia? Richiedi ora una consulenza riservata con l’Avvocato Monardo per bloccare la riscossione, ridurre i debiti e chiudere per sempre la tua posizione fiscale in Italia.

Introduzione

Essere un cittadino straniero con debiti in Italia non è molto diverso dall’esserlo per un cittadino italiano: mutui non pagati, prestiti in sofferenza, tasse arretrate, bollette accumulate, sanzioni amministrative – le problematiche e le preoccupazioni sono simili per tutti. Tuttavia, la condizione di “straniero” (sia cittadino UE che extra-UE) può sollevare dubbi aggiuntivi: Quali sono i miei diritti come debitore in Italia? Posso accedere alle procedure di esdebitazione (debt relief) previste dalla legge italiana? Cosa succede ai miei debiti se torno nel mio Paese d’origine o mi trasferisco all’estero? Un creditore estero può farmi pignorare beni in Italia? In questa guida approfondita, aggiornata a ottobre 2025, esamineremo tutti i tipi di debito e gli strumenti legali per gestirli dal punto di vista del debitore, con un focus particolare sulle situazioni che coinvolgono cittadini stranieri (comunitari ed extracomunitari) in Italia. Il linguaggio sarà giuridico accurato ma accessibile, con frequenti riferimenti a norme italiane (Codice Civile, Codice della Crisi d’Impresa e dell’Insolvenza, legge n. 3/2012, ecc.) e sentenze aggiornate tratte da fonti autorevoli, in modo da offrire un quadro completo e affidabile.

Inizieremo delineando le diverse tipologie di debito e le relative conseguenze (comprese le azioni tipiche di recupero crediti in Italia). Successivamente approfondiremo la normativa sul sovraindebitamento, cioè quelle procedure – la cosiddetta “legge salva suicidi” ex L.3/2012, ora confluita nel Codice della Crisi – che consentono a soggetti in grave difficoltà economica (inclusi gli stranieri non assoggettabili a fallimento) di ottenere l’esdebitazione (cancellazione dei debiti residui) a determinate condizioni. Verranno esaminate anche le differenze pratiche tra debitori comunitari ed extracomunitari, ad esempio in materia di cooperazione internazionale per il recupero crediti (all’interno e fuori dall’UE) e le eventuali implicazioni sul permesso di soggiorno o sulla cittadinanza italiana di chi ha debiti insoluti. Troverete inoltre tabelle riepilogative, esempi pratici e una sezione di Domande & Risposte (FAQ) su questioni frequenti (prescrizione dei debiti, pignorabilità di beni, possibilità di espatrio con debiti in sospeso, ecc.). I riferimenti normativi e giurisprudenziali più rilevanti sono citati nel testo e raccolti in fondo alla guida, per chi desidera approfondire ogni aspetto.

Procediamo quindi con ordine, partendo dal quadro generale sui debiti e poi illustrando le soluzioni offerte dall’ordinamento italiano per garantire al debitore in buona fede un vero “fresh start”, ossia un nuovo inizio libero dal fardello dei debiti insostenibili.

Tipologie di debito e relative conseguenze in Italia

Non tutti i debiti sono uguali, e in Italia le azioni di recupero e le possibilità di difesa del debitore variano a seconda della natura del credito. In questa sezione esaminiamo le principali categorie di debito che possono gravare su una persona (italiana o straniera) e sintetizziamo per ciascuna i rischi e le particolarità, con esempi pratici e cenni alle tutele legali.

  • Debiti finanziari e bancari: comprendono mutui ipotecari, prestiti personali, scoperti di conto corrente, finanziamenti al consumo (ad esempio rate per acquisti), carte di credito non rimborsate, ecc. Questi debiti, verso banche o finanziarie, se rimangono impagati espongono il debitore a procedure di recupero ben definite. Tipicamente, il creditore può ottenere un decreto ingiuntivo dal giudice per accertare il credito in via monitoria e, una volta divenuto esecutivo, procedere con l’esecuzione forzata sui beni del debitore (pignoramenti di stipendi, conti correnti, auto, immobili, ecc.). In caso di mutuo non pagato, se sull’immobile grava un’ipoteca, la banca può promuovere un’esecuzione immobiliare, portando la casa all’asta giudiziaria. Va ricordato che i tassi d’interesse applicati devono rispettare i limiti di legge (usura, norme sulla trasparenza bancaria), ma interessi moratori, penali e spese legali possono far lievitare di molto l’importo dovuto in caso di ritardi prolungati. Un cittadino straniero, al pari di un italiano, subisce queste azioni se possiede beni in Italia o percepisce redditi in Italia. Ad esempio, un lavoratore romeno in Italia che non rimborsa le rate di un prestito personale potrà vedersi notificare dalla finanziaria un decreto ingiuntivo e, in seguito, il pignoramento di una parte del suo stipendio presso il datore di lavoro – di solito fino a un quinto del netto mensile, secondo i limiti di legge . Se il debitore aveva attivato una cessione del quinto (assegnazione di una quota di stipendio alla banca), questa è considerata una forma di pagamento volontario e, in caso di sovraindebitamento, può essere sospesa per riequilibrare la posizione debitoria. Importante: in seguito a mancati pagamenti, il debitore verrà probabilmente segnalato nelle banche dati dei cattivi pagatori (es. CRIF o Centrale Rischi di Banca d’Italia), limitando l’accesso al credito futuro.
  • Debiti commerciali verso fornitori o privati: riguardano chi esercita attività d’impresa o professionale (ma anche i consumatori, ad esempio per bollette o affitti non pagati). Pensiamo a un piccolo imprenditore straniero in Italia con fatture non pagate ai fornitori, oppure a un privato che non paga le utenze domestiche o il canone di affitto. Anche in questi casi, i creditori possono agire legalmente per il recupero: per le bollette e l’affitto si può ricorrere a procedure speciali (come l’ingiunzione per sfratto per morosità), mentre i fornitori in genere utilizzeranno decreti ingiuntivi e successivi pignoramenti. I beni aggredibili comprendono conti bancari, beni mobili, eventuali beni strumentali dell’impresa (nei limiti di ciò che non è indispensabile per l’attività corrente), ecc., il tutto seguendo le procedure del Codice di Procedura Civile in tema di esecuzione forzata. Attenzione: se un imprenditore straniero indebitato chiude la propria attività e lascia l’Italia, non è automaticamente al sicuro dai creditori italiani: se il creditore ha ottenuto un titolo esecutivo (sentenza, decreto ingiuntivo) in Italia, potrà cercare di farlo valere anche all’estero, specialmente se nell’Unione Europea (si veda più avanti la sezione sul recupero transfrontaliero). Viceversa, se l’imprenditore straniero in difficoltà rimane in Italia e intraprende una procedura concorsuale come la liquidazione giudiziale (ex fallimento) perché supera le soglie di fallibilità, i creditori dovranno insinuarsi in quella procedura collettiva e le azioni esecutive individuali rimangono bloccate per legge (automatic stay). Se invece l’imprenditore è di piccole dimensioni e non supera le soglie per il fallimento, potrà accedere alle procedure di sovraindebitamento, come vedremo, e anche in tal caso i creditori saranno vincolati a quelle soluzioni.
  • Debiti fiscali e verso enti pubblici: includono imposte statali (es. IRPEF, IVA), tributi locali (IMU, TARI, ecc.), contributi previdenziali obbligatori (ad esempio contributi INPS) e premi assicurativi obbligatori (INAIL), oltre a multe del Codice della Strada e sanzioni amministrative di vario genere. In questi casi il creditore è un ente pubblico (Agenzia delle Entrate, Comune, INPS, Agenzia Entrate-Riscossione ex Equitalia, ecc.). Il recupero di queste somme segue procedure in parte diverse: generalmente l’ente forma un ruolo e notifica una cartella esattoriale (o un altro atto della riscossione, come l’intimazione di pagamento). Se il debitore non paga né contesta nelle sedi opportune, si passa all’esecuzione forzata. L’Agente della Riscossione ha alcuni strumenti peculiari, come il fermo amministrativo dei veicoli (iscrizione al PRA che blocca la possibilità di utilizzare/vendere l’auto del debitore moroso) e l’ipoteca esattoriale sugli immobili (iscritta per debiti sopra certe soglie), che possono precedere un vero e proprio pignoramento. Per i pignoramenti esattoriali valgono regole speciali: ad esempio, sulla prima casa di abitazione ci sono forti limitazioni alla pignorabilità (di regola, non può essere espropriata se il debitore vi risiede anagraficamente, è l’unico immobile di proprietà e non è di lusso, secondo l’art. 76 del d.P.R. 602/1973), e sono previste franchigie sui salari e sui conti correnti per garantire mezzi di sostentamento minimi . Un cittadino straniero con debiti fiscali in Italia non estingue tali debiti semplicemente trasferendosi all’estero: i debiti tributari permangono e anzi continuano a maturare interessi e sanzioni finché non vengono pagati . L’eventuale emigrazione rende solo più difficile la riscossione, ma non cancella il debito. Inoltre, grazie agli accordi internazionali, l’Italia può richiedere la cooperazione di altri Stati per riscuotere: all’interno dell’UE vige la mutua assistenza per la riscossione dei crediti fiscali (Direttiva 2010/24/UE recepita dal Regolamento UE n.904/2010) , per cui – ad esempio – una cartella esattoriale italiana non pagata può essere trasmessa all’estero (p.es. dall’Agenzia Entrate italiana all’omologa Agenzia polacca) che la riscuoterà coattivamente come fosse un proprio tributo . Fuori dall’UE, il recupero dipende dai trattati bilaterali: in assenza di accordi specifici, l’Italia potrebbe dover ottenere un riconoscimento giudiziale nel paese estero prima di poter riscuotere (il che rende la cosa più complessa). Da notare che un rilevante debito fiscale pendente potrebbe avere ripercussioni indirette sullo status giuridico dello straniero: ad esempio, in sede di valutazione del permesso di soggiorno di lungo periodo o della cittadinanza italiana, una situazione economica gravemente compromessa e debiti erariali ingenti potrebbero essere considerati elementi negativi (mancata integrazione economica, potenziale onere per lo Stato) – sebbene non esista una preclusione automatica, trattandosi di valutazioni discrezionali caso per caso . Un debito modesto o contestato difficilmente influirà, ma un debito fiscale molto elevato e certo potrebbe ostacolare la concessione della cittadinanza o indurre a negare il rinnovo del soggiorno UE di lungo periodo per carenza di mezzi.
  • Debiti derivanti da obbligazioni alimentari (mantenimento familiare): rientrano in questa categoria gli obblighi di mantenimento verso familiari, tipicamente l’assegno di mantenimento al coniuge divorziato o ai figli. Sono debiti particolari perché tutelano diritti fondamentali. In caso di mancato pagamento, il creditore (es. ex coniuge) può agire con pignoramento dello stipendio/pensione del debitore, e in questi casi la legge consente di pignorare una quota fino al 50% delle somme (più alta del normale limite di 1/5, proprio in ragione della natura di sostentamento di tali crediti, cfr. art. 545 c.p.c.) . Sono possibili anche esecuzioni sui beni, ma spesso il pignoramento di una parte delle entrate periodiche è il mezzo più efficace e meno lesivo. Questi debiti non possono essere cancellati da procedure concorsuali di sovraindebitamento: sono esclusi dall’esdebitazione, e restano dovuti anche dopo l’eventuale chiusura di una procedura riguardante altri debiti . Inoltre, i crediti alimentari godono di una sorta di super-priorità nei pignoramenti concorrenti (vengono soddisfatti prima degli altri crediti entro i limiti stabiliti). Si segnala infine che il mancato pagamento intenzionale dell’assegno di mantenimento integra gli estremi di un reato (violazione degli obblighi di assistenza familiare, art. 570 c.p.), quindi il debitore inadempiente può subire anche conseguenze penali.
  • Debiti da risarcimento danni (responsabilità civile): si tratta dei debiti derivanti dall’obbligo di risarcire un danno causato a terzi, ad esempio a seguito di una causa civile per responsabilità extracontrattuale (un sinistro stradale con colpa, ecc.) oppure contrattuale. Il creditore munito di una sentenza di condanna al risarcimento può notificarla come titolo esecutivo e procedere a precetto e pignoramento dei beni del debitore al pari degli altri creditori chirografari. Se la sentenza è stata pronunciata all’estero, il creditore dovrà prima ottenerne il riconoscimento in Italia (ex art. 64 L.218/1995 sul diritto internazionale privato) o utilizzare gli strumenti europei se si tratta di una decisione UE. In linea di massima, questi debiti possono rientrare nelle procedure di sovraindebitamento e beneficiare dell’esdebitazione . Tuttavia, occorre considerare la causa del debito: se deriva da un illecito doloso del debitore (es. una truffa, un’aggressione intenzionale che ha causato danni), alcuni giudici valutano con maggior rigore la meritevolezza del debitore in sede di omologazione del piano, potendo ritenere che quel debito volontariamente causato con dolo renda il debitore “non meritevole” del beneficio di cancellarlo. Non vi è comunque un’esclusione automatica per legge (salvo il caso delle sanzioni penali, v. oltre), ma la condotta che ha originato il debito potrebbe influire sull’esito della procedura di sovraindebitamento. In sintesi: debiti da risarcimento non sono esclusi ex lege, ma se il fatto che li ha originati è molto grave, il debitore dovrà dimostrare la propria buona fede e potrebbe incontrare ostacoli nell’accesso alle misure di sollievo.
  • Debiti per sanzioni penali (ammende, confische): sono i debiti verso lo Stato derivanti da provvedimenti penali, ad esempio un’ammenda inflitta con una condanna, oppure somme dovute a seguito di una confisca per equivalente (che viene tramutata in obbligazione pecuniaria se i beni da confiscare non si trovano). La riscossione avviene tramite iscrizione a ruolo e procedura esecutiva gestita dall’esattore statale (Agenzia Riscossione). Questi debiti non rientrano nelle procedure concorsuali civili di sovraindebitamento , sia per espressa esclusione normativa che per motivi di ordine pubblico (non avrebbe senso “cancellare” un’ammenda penale in un piano del consumatore, dato il suo carattere sanzionatorio). Per le sanzioni penali pecuniarie esistono strumenti di cooperazione specifici in ambito UE (Decisione Quadro 2005/214/GAI) , ma, come detto, non possono essere oggetto di esdebitazione: l’unico modo per liberarsene è pagarle oppure beneficiare di misure clemenziali (amnistie, indulti) se previste.

Di seguito, presentiamo una tabella riepilogativa che confronta sinteticamente i vari tipi di debito, le azioni di recupero tipiche e la trattabilità di tali debiti nelle procedure di sovraindebitamento, con eventuali note:

Tabella riepilogativa – Tipi di Debito e Trattamento Giuridico

Tipo di DebitoEsempi comuniAzioni di recupero creditiInclusione in procedure di sovraindebitamento?Note
Debiti bancari/finanziariMutuo ipotecario; prestito personale; carta di credito non rimborsata; scoperto di conto.Decreto ingiuntivo; pignoramento di beni (mobiliari o immobiliari) o di stipendi/pensioni; ipoteca ed espropriazione immobiliare in caso di mutuo., pienamente inclusi. Ristrutturabili e anche falciabili (riducibili) nell’ambito di un piano omologato, secondo la fattibilità.Gli interessi moratori e le spese legali vengono ammessi nel passivo ma spesso ridotti nel piano. Un’eventuale cessione del quinto in corso può essere sospesa con l’apertura della procedura concorsuale. Segnalazioni nelle banche dati creditizie per insolvenza permangono per un certo periodo.
Debiti verso fornitori o privatiFatture commerciali non pagate; canoni d’affitto; bollette utenze; compensi professionali.Ingiunzione di pagamento; sfratto per morosità (per affitti); pignoramento di beni (anche strumenti d’impresa non essenziali)., ammessi nelle procedure.I crediti garantiti da pegno o ipoteca mantengono la prelazione sul ricavato dei beni vincolati, salvo diversa proposta e consenso in concordato. Piccoli imprenditori sotto soglia fallibilità: niente fallimento, ma accesso al sovraindebitamento; imprenditori sopra soglia: soggetti a liquidazione giudiziale (fallimento) o concordato preventivo, non alle procedure “minori”.
Debiti fiscali e contributiviTasse (IRPEF, IVA), tributi locali (IMU, TARI), contributi INPS, multe stradali, sanzioni amministrative.Cartella esattoriale; fermi amministrativi su auto; ipoteca legale su immobili; pignoramento (anche presso terzi, es. stipendio, conto corrente) secondo le regole speciali del D.P.R. 602/1973., inclusi nelle procedure.È possibile la falcidia (riduzione) di imposte e contributi nel piano, inclusa l’IVA, purché l’Erario riceva almeno quanto otterrebbe in una liquidazione (best interest test) . Questo ha superato il precedente divieto di falcidia IVA, rimosso con le riforme 2020/2021 (anche a seguito di pronunce della Consulta ). I crediti fiscali e previdenziali privilegiati mantengono diritto di prelazione nel riparto. L’omologazione del piano impone il cram down anche al Fisco (i crediti erariali sono tagliati come previsto, salvo opposizione tempestiva) .
Debiti alimentari (mantenimento)Assegno di mantenimento al coniuge o ai figli.Pignoramento stipendio/pensione (fino a 50% ex art. 545 c.p.c.); se del caso, esecuzione su beni.No, esclusi dall’esdebitazione.Restano sempre dovuti nonostante eventuali procedure concorsuali su altri debiti. Hanno priorità assoluta sullo stipendio in caso di concorso con altri crediti. Inoltre, il mancato pagamento può costituire reato (art. 570 c.p.).
Debiti da risarcimento danniRisarcimento per responsabilità civile (es. danni da incidente, inadempimento contrattuale).Precetto e pignoramento; se il titolo è una sentenza estera: delibazione ex L.218/95 o esecuzione diretta via regolamenti UE., generalmente ammessi.Se derivano da atto doloso del debitore, il giudice può valutare severamente la meritevolezza ai fini dell’omologazione (es. debiti derivanti da reati intenzionali possono comportare rigetto del piano per mala fede del proponente). Non c’è esclusione automatica salvo che siano formalmente sanzioni penali travestite.
Debiti penali (ammende, sanzioni)Ammenda penale; obblighi di confisca per equivalente non soddisfatti.Iscrizione a ruolo e procedura esattoriale d’ufficio; possibile mutua assistenza internazionale per multe UE.No, esclusi dalle procedure.Non possono essere ridotti né cancellati tramite procedure concorsuali civili, in ossequio all’ordine pubblico. L’unica via è pagarli o ottenere grazie/indulti legislativi.

Nota: I debiti garantiti da pegno o ipoteca conservano la loro garanzia sui beni specifici anche all’interno delle procedure di sovraindebitamento. Ciò significa che, ad esempio, un creditore ipotecario potrà essere soddisfatto sul ricavato della vendita dell’immobile ipotecato con priorità sugli altri; l’eventuale parte di credito non coperta dal valore del bene (credito ipotecario in sofferenza) degrada a chirografo e può essere falcidiata. – Per i debiti con fideiussione o coobbligati: l’eventuale esdebitazione ottenuta dal debitore principale non estingue l’obbligo del fideiussore o del condebitore solidale nei confronti del creditore, e viceversa. In pratica, se Tizio ottiene la cancellazione dei propri debiti, ciò non libera il garante Caio dall’obbligo di pagarli (il garante potrà tuttavia rivalersi su Tizio nei limiti del dovuto post-esdebitazione). Questo principio vale anche nei rapporti transnazionali: se un debitore straniero insolvente ha garanti in Italia, l’eventuale procedura estera che lo libera dai debiti potrebbe non liberare i garanti italiani, e viceversa.

La normativa sul sovraindebitamento: soluzioni per il debitore “non fallibile”

Quando i debiti superano di molto la capacità del debitore di pagarli, e le normali azioni esecutive rischiano di portare a una situazione ingestibile e senza via d’uscita (sia per il debitore che, paradossalmente, per i creditori stessi, che potrebbero non recuperare nulla in caso di insolvenza conclamata), l’ordinamento italiano offre la strada delle procedure di composizione delle crisi da sovraindebitamento. Questa normativa, introdotta inizialmente con la legge 27 gennaio 2012 n.3 (nota anche come legge antiusura o “salva suicidi”), è oggi confluita nel nuovo Codice della Crisi d’Impresa e dell’Insolvenza (CCII) – D.Lgs. 14/2019, entrato pienamente in vigore dal 15 luglio 2022.

Cos’è il sovraindebitamento? Il termine indica una situazione di perdurante squilibrio finanziario in cui una persona (o una piccola impresa) non è più in grado di far fronte ai propri debiti con il patrimonio liquidabile e il reddito disponibile, pur non potendo accedere alle ordinarie procedure fallimentari. L’attuale definizione normativa si trova all’art. 2, comma 1, lett. c) del Codice della crisi, che recita: «sovraindebitamento»: lo stato di crisi o di insolvenza del consumatore, del professionista, dell’imprenditore minore, dell’imprenditore agricolo […] e di ogni altro debitore non assoggettabile alla liquidazione giudiziale (fallimento) o ad altre procedure liquidatorie previste dalla legge . In altre parole, rientrano nel sovraindebitamento tutti i debitori civili (persone fisiche o enti non fallibili) in stato di crisi o insolvenza. È irrilevante la cittadinanza: anche un cittadino straniero può trovarsi in stato di sovraindebitamento e, se ha il centro dei propri interessi principali in Italia, può accedere alle procedure previste dalla legge italiana per risolvere tale situazione . Il parametro fondamentale infatti non è la nazionalità, ma il criterio del COMI (Centre of Main Interests): la domanda di apertura della procedura va presentata al tribunale del luogo in cui il debitore ha il proprio centro di interessi principali, che per una persona fisica corrisponde di regola alla residenza o domicilio abituale. Questo concetto, di derivazione europea, garantisce anche il riconoscimento internazionale della procedura: se il debitore è stabilmente in Italia, una procedura concorsuale qui avviata (ad es. un piano del consumatore) sarà riconosciuta negli altri Paesi UE ai sensi del Reg. UE 2015/848 sulle insolvenze transfrontaliere . (Il Regolamento 2015/848 prevede, tra l’altro, che per le persone fisiche non imprenditori il COMI presunto sia la residenza abituale, purché non trasferita nei sei mesi precedenti ).

Scopo e filosofia della legge: la normativa sul sovraindebitamento mira a bilanciare due esigenze: da un lato, dare al debitore onesto ma sfortunato una seconda chance, liberandolo dai debiti insostenibili (principio del fresh start); dall’altro, garantire che i creditori ricevano comunque il maggior soddisfacimento possibile in base alle effettive capacità del debitore. Come sintetizzato in molte sedi, lo Stato offre al debitore sovraindebitato la possibilità di pagare i debiti “in base alle effettive possibilità economiche” e di vedere cancellato il debito residuo non pagabile. Non si tratta affatto di un “colpo di spugna” gratuito: il debitore deve essere in buona fede (non deve aver colpevolmente causato la propria insolvenza) e deve mettere a disposizione tutto il proprio possibile apporto per soddisfare i creditori, secondo criteri di meritevolezza e di trasparenza patrimoniale. In cambio, la legge gli offre l’esdebitazione, ovvero la liberazione dai debiti residui una volta conclusa la procedura concordata o liquidatoria.

Novità introdotte dal Codice della Crisi (riforma 2020-2022)

La disciplina originaria della L.3/2012 è stata oggetto di varie modifiche negli anni (es. una prima nel 2015 e soprattutto una sostanziale a fine 2020 con il cosiddetto “Decreto Ristori”, convertito in L.176/2020), fino a confluire nel Codice della Crisi nel 2022. Il Codice della Crisi ha recepito molte di queste novità, uniformando e rinominando le procedure, e introducendo ulteriori aggiustamenti in attuazione anche di direttive UE.

Le principali novità apportate dalla riforma possono essere riassunte così:

  • Nuove denominazioni delle procedure: nel passaggio dalla L.3/2012 al Codice della Crisi, le procedure di sovraindebitamento hanno cambiato nome e in parte disciplina. Il vecchio “piano del consumatore” è ora chiamato piano di ristrutturazione dei debiti del consumatore; l’“accordo di composizione” dei debiti per i soggetti non consumatori è sostituito dal concordato minore; la procedura di “liquidazione del patrimonio” è divenuta liquidazione controllata del sovraindebitato. A queste si aggiunge la nuova figura dell’esdebitazione del debitore incapiente (vedi oltre). Pur con nomi diversi, le finalità restano simili, ma vi sono differenze procedurali e di requisiti d’accesso. Ad esempio, oggi tutte le procedure iniziano con un unico ricorso introduttivo e seguono un “procedimento unitario” dinanzi al tribunale competente , che poi si dirama a seconda della soluzione prescelta (piano, concordato o liquidazione). Il tribunale valuta in un unico contesto eventuali domande concorrenti (ad es. se il debitore presenta un piano e un creditore chiede la liquidazione, verranno trattati congiuntamente) . La competenza territoriale segue in generale il COMI come detto; inoltre, se il debitore ha spostato la residenza/comi nell’ultimo anno, lo spostamento è ignorato per prevenire abusi (art. 28 CCII) . Importante per gli stranieri non residenti: l’art. 27 CCII prevede che se il debitore ha il centro degli interessi principali fuori dall’Italia, è competente il Tribunale di Roma . In pratica, anche chi risiede stabilmente all’estero può accedere a queste procedure in Italia, purché ci sia un legame significativo con l’Italia (debiti verso creditori italiani, beni o conti in Italia, ecc.) . In mancanza di altro foro, sarà Roma a decidere, il che costituisce un foro specializzato per queste situazioni.
  • Criteri di ammissibilità più inclusivi (meritevolezza): una delle novità maggiori riguarda il concetto di meritevolezza del debitore. In passato (L.3/2012) si prevedeva per il piano del consumatore un rigido “triplice test di meritevolezza” – il giudice omologava solo se poteva escludere che: 1) il consumatore avesse colposamente causato il sovraindebitamento, 2) avesse assunto obbligazioni senza la ragionevole prospettiva di adempiervi, 3) avesse fatto ricorso al credito in modo sproporzionato alle proprie possibilità . Molti piani venivano bocciati se il debitore, anche solo per imprudenza, aveva accumulato troppi debiti. Dal 2020 questo è cambiato: oggi conta solo che non vi siano frode o colpa grave a carico del debitore . L’art. 69 CCII (già art. 7, co.2, lett. d-ter L.3/2012 modificato) richiede infatti come unica causa di inammissibilità che il debitore abbia determinato il sovraindebitamento con dolo o colpa grave (o frode) . Le condotte meramente imprudenti o l’eccessivo ricorso al credito, prive di malafede grave, non precludono più l’accesso . La Cassazione ha chiarito questo punto in più occasioni: ad esempio le Sezioni Unite n.4485/2018 hanno affermato che non ogni imprudenza esclude la meritevolezza, ma solo comportamenti gravemente colpevoli . Più di recente, la Cassazione con sent. n.22890/2023 ha ribadito che il giudizio di meritevolezza va basato unicamente sull’assenza di colpa grave, malafede o frode, applicando i nuovi criteri introdotti nel 2020 . Questo rende più accessibili le procedure, focalizzandosi sui casi di vero abuso (debiti creati fraudolentemente, dolosamente o con spericolatezza estrema). Resta fermo che il debitore deve comportarsi con la massima trasparenza durante la procedura: omettere informazioni rilevanti o ingannare i creditori/autorità può portare alla revoca dei benefici. Ad esempio, la Cass. civ. n.6869/2025 ha confermato il rigetto di un piano (già omologato) perché il debitore aveva nascosto alcuni debiti pregressi, impedendo una corretta valutazione della sua solvibilità: la Suprema Corte ha sancito che anche se la banca creditrice era stata imprudente nel concedere credito, ciò non esime il debitore dall’obbligo di buona fede e completezza nell’istruttoria del piano .
  • Possibilità di includere tutti i debiti, anche fiscali e IVA: un grosso ostacolo della vecchia normativa era il trattamento di alcuni debiti pubblici. Prima della riforma, l’IVA ad esempio non poteva essere falcidiata nei piani (bisognava pagarla integralmente), in ossequio a presunti vincoli europei. Ciò rendeva poco utili i piani per chi aveva molti debiti IVA. Ora questo vincolo è caduto: è possibile proporre di pagare parzialmente l’IVA e i contributi, a condizione che lo Stato riceva almeno quanto otterrebbe in caso di liquidazione dei beni del debitore . Tale svolta è stata preparata da una pronuncia della Corte Costituzionale (sent. 245/2017) che dichiarò illegittimo il divieto di falcidia IVA perché irragionevole , ed è stata attuata col DL 137/2020. Oggi, dunque, anche i debiti tributari possono essere trattati nei piani del consumatore o concordati minori, con cram down fiscale: se il giudice omologa il piano, l’Erario subisce la riduzione prevista (salvo impugnare l’omologa per contestare la convenienza). Un esempio: il Tribunale di Milano nel 2022 ha omologato un piano del consumatore che prevedeva la falcidia dell’IVA, ritenendo soddisfatto il requisito del miglior soddisfacimento dei creditori privilegiati rispetto alla liquidazione . Inoltre, la Cass. n.31740/2021 ha affermato che un piano/accordo omologato produce effetto esdebitativo anche sui debiti erariali inclusi, come quelli in dilazione decaduta, consolidando di fatto la legittimità del taglio ai debiti fiscali introdotto dalla L.176/2020 .
  • Maggiore tutela della casa di abitazione: il Codice della Crisi ha introdotto la possibilità, per il debitore proprietario di un immobile destinato ad abitazione principale, di chiedere la sospensione delle procedure esecutive immobiliari su di esso pendenti, sin dal momento del deposito del ricorso di sovraindebitamento, purché nel piano sia prevista la sua conservazione o la sua liquidazione nell’interesse dei creditori (art. 54-ter del DL 18/2020, conv. in L.27/2020, ora trasfuso nel Codice). In altre parole, se stai presentando un piano che coinvolge la tua casa, puoi bloccare l’asta in corso su di essa, guadagnando tempo per ristrutturare il debito ed eventualmente evitare di perdere l’abitazione.
  • Procedure più veloci e digitalizzate: è stata prevista l’informatizzazione delle procedure, con la possibilità di depositi telematici, udienze da remoto se necessario, e termini più stringenti per ridurre la durata. Anche l’intervento del PM è stato circoscritto ai casi di particolare rilevanza (prima il PM interveniva d’ufficio in tutti i piani del consumatore, ora non più, snellendo il processo).
  • Coordinamento con le procedure maggiori: se un piccolo imprenditore presenta istanza di sovraindebitamento ma poi emerge che superava i limiti di fallibilità, il tribunale può convertire la procedura in liquidazione giudiziale (fallimento). Viceversa, chi era fallibile ma per qualche motivo non è stato dichiarato fallito, può accedere al concordato minore se i creditori lo accettano. Insomma, c’è flessibilità per incanalare il debitore nella procedura giusta.

In sintesi, la riforma ha reso le procedure più accessibili (meno ostacoli di meritevolezza, più debiti ammessi), più efficaci (possibile includere debiti fiscali e preservare la prima casa) e più integrate con il sistema concorsuale generale.

Esdebitazione del debitore incapiente (cancellazione dei debiti senza pagare nulla)

Una delle novità più rilevanti – e rivoluzionarie – è la possibilità di ottenere l’esdebitazione anche quando il debitore non ha alcun patrimonio o reddito da offrire ai creditori. Tradizionalmente, infatti, il beneficio dell’esdebitazione era concesso solo dopo aver almeno parzialmente soddisfatto i creditori in una procedura liquidatoria (fallimento o liquidazione del patrimonio): in altre parole, il debitore vedeva cancellati i debiti residui solo se aveva messo a disposizione quel poco che aveva. Chi non aveva nulla, paradossalmente, rimaneva schiacciato dai debiti perché non poteva neanche avviare una procedura concorsuale priva di attivo.

Oggi non è più così: l’art. 283 CCII disciplina l’esdebitazione del debitore incapiente, la cosiddetta esdebitazione a costo zero, che consente al debitore persona fisica meritevoleincapace di offrire ai creditori alcuna utilità neppure in futuro – di ottenere la cancellazione dei debiti senza dover pagare nulla . Si tratta di un provvedimento eccezionale, ispirato dal principio di dare comunque una possibilità di ripartenza a chi è completamente sommerso dai debiti senza colpa grave. I requisiti essenziali per accedervi sono:

  • essere una persona fisica (no società, no enti; queste possono liquidare e chiudere, ma non “esdebitarsi” se incapienti);
  • essere meritevole, cioè non aver causato il proprio dissesto con dolo o colpa grave (criterio identico a quello visto sopra per i piani del consumatore) ;
  • non aver alcuna utilità da offrire ai creditori, né immediata né prospettica . Ciò implica che il debitore non deve avere beni liquidabili, né redditi presenti o futuri attaccabili – in pratica deve trovarsi in condizione di indigenza tale che, anche a medio termine, non si intravede capacità restitutoria. (Nota: eventuali aiuti esterni, come finanziamenti da terzi o da parenti per pagare i creditori, non contano come “utilità” a disposizione, perché l’idea è che se il debitore personalmente non ha nulla, non gli si può imputare di non far pagare qualcun altro al posto suo);
  • non aver già fruito di un’esdebitazione (ordinaria o incapiente) nei 5 anni precedenti – in realtà la norma consente l’esdebitazione incapiente una sola volta in assoluto , per evitare abusi;
  • non aver distribuito utilità ai creditori in modo preferenziale nei 5 anni precedenti (es. pagato qualcuno invece di altri fuori dalle regole, circostanza da verificare).

La procedura per ottenere ciò prevede comunque l’ausilio di un Gestore della Crisi (OCC) e l’intervento del tribunale. In breve, il debitore presenta un ricorso al tribunale attestando la propria situazione di totale incapienza, allega documentazione su debiti, redditi, spese essenziali, cause dell’indebitamento, ecc., e il Gestore compila una relazione particolareggiata . Il tribunale verifica l’assenza di atti in frode e la sussistenza dei requisiti (assenza di dolo o colpa grave, effettiva incapienza attuale e futura) . Se tutto è regolare, con decreto dichiara inesigibili i debiti anteriori . I creditori hanno 30 giorni per proporre opposizione, nel qual caso vi sarà udienza e decisione collegiale.

Effetti: il debitore ottiene l’immediata liberazione da tutti i debiti chirografari pregressi. Attenzione: restano esclusi i debiti non falcidiabili per legge (es. debiti alimentari, debiti penali come le ammende, etc., analogamente a quanto visto per l’esdebitazione ordinaria). Inoltre, per prevenire abusi, la legge prevede che se nei 4 anni successivi alla concessione dell’esdebitazione l’ex debitore dovesse “tornare a migliore fortuna”, ossia conseguire entrate rilevanti (una somma tale da consentire il pagamento di almeno il 10% di quei vecchi debiti) , allora è tenuto a pagare ai vecchi creditori tale quota, altrimenti il beneficio può essere revocato. Questo significa, ad esempio, che se un debitore incapiente viene esdebitato e dopo due anni vince alla lotteria o riceve un’eredità consistente, una parte di quella fortuna dovrà essere destinata (fino al 10% dei debiti cancellati) a chi in precedenza non è stato soddisfatto. Resta comunque una soluzione di enorme impatto sociale: consente ai debitori civili completamente disperati – pensiamo a persone che hanno perso tutto, magari per malattie, fallimenti o altri rovesci – di tornare ad una vita normale senza la prospettiva di un debito impagabile a vita. Nota: l’esdebitazione incapiente è una misura eccezionale e, da quanto risulta dalle prime applicazioni, i tribunali la concedono con attenzione e solo quando effettivamente il debitore ha zero risorse e non ha abusato del credito in malafede . Ad esempio, è stata accolta per persone indigenti, spesso con a carico famiglie monoreddito, nessun bene di proprietà, debiti contratti per garantire la sopravvivenza, ecc. (Trib. Ferrara 10/3/2025; Trib. Rimini 6/2/2025 cit. in Diritto della Crisi).

Le procedure disponibili: panoramica (Piano del consumatore, Concordato minore, Liquidazione controllata)

A seconda della situazione del debitore sovraindebitato, il Codice della Crisi prevede diverse procedure tra cui scegliere, in modo da adattarsi alle varie tipologie di crisi (del consumatore, dell’imprenditore minore, ecc.). Ecco una panoramica semplificata:

  • Piano di ristrutturazione dei debiti del consumatore – Destinatari: persone fisiche che hanno contratto debiti per scopi estranei all’attività imprenditoriale o professionale, cioè i consumatori puri. Si tratta dell’erede del “piano del consumatore” della L.3/2012. È una procedura giudiziale ma non negoziale: il piano viene proposto dal debitore e omologato dal tribunale senza bisogno del voto dei creditori, purché ricorrano le condizioni di legge. Il debitore indica come intende pagare i debiti (ad es. in che percentuale, in che tempi, eventualmente distinguendo tra crediti privilegiati e chirografari) offrendo ai creditori tutto il pagabile in base al suo patrimonio e reddito; un Gestore della crisi (OCC) verifica il piano e redige una relazione. I creditori possono fare opposizione solo dopo, se ritengono che il piano sia insoddisfacente o che il debitore non sia meritevole. Il giudice omologa il piano se: a) il debitore risulta meritevole (vedi sopra, niente frode o colpa grave), b) il piano assicura ai creditori un’utilità non inferiore a quella ricavabile in una liquidazione (cd. principio del miglior soddisfacimento possibile). Una volta omologato, il piano vincola tutti i creditori elencati, anche se non consenzienti, e prevede l’esdebitazione dei debiti residui al termine. Vantaggi: il consumatore non subisce spossessamento totale dei beni (come invece avviene in liquidazione), può conservare ad esempio la casa prevedendo modalità di pagamento graduali, e soprattutto non deve negoziare con i creditori uno per uno (è il tribunale che decide sull’omologa). Svantaggi: richiede una condotta impeccabile (pena la revoca) e un rispetto rigoroso del piano per tutta la sua durata (se il debitore non paga come promesso, il beneficio decade).
  • Concordato minore – Destinatari: imprenditori minori, professionisti, start-up innovative, imprenditori agricoli, enti non commerciali e altri debitori non fallibili che NON sono consumatori. In pratica, è l’omologo dell’“accordo di composizione” della vecchia legge, ma con una procedura più vicina a un piccolo concordato preventivo. Qui infatti c’è la votazione dei creditori: il debitore propone un accordo di ristrutturazione (che può prevedere moratorie, stralci parziali, ecc.) e i creditori votano; se i crediti favorevoli raggiungono almeno il 60% del totale, l’accordo è approvato e il tribunale lo omologa rendendolo vincolante anche per i dissenzienti. Se non si raggiunge il quorum, il tribunale non omologa e la procedura può convertirsi in liquidazione controllata. Anche qui serve la meritevolezza del debitore (estesa anche agli amministratori o al titolare dell’impresa), sebbene la valutazione sia un po’ più flessibile rispetto al consumatore. Vantaggi: offre maggior spazio negoziale se il debitore ha tanti creditori e categorie diverse (può convenire con i principali e vincolare anche gli altri), e permette soluzioni creative (es. conversione di crediti in quote, ecc., come un concordato preventivo semplificato). Svantaggi: serve coinvolgere attivamente i creditori e convincerli della bontà della proposta; inoltre almeno il 10% dei crediti deve essere pagato al chirografo salvo eccezioni (per legge).
  • Liquidazione controllata del sovraindebitato – Destinatari: qualunque debitore sovraindebitato non fallibile (sia consumatore che piccolo imprenditore) che lo richieda, oppure i suoi creditori (in certi casi). È l’equivalente della liquidazione del patrimonio ex L.3/2012. Funziona in modo simile a un piccolo fallimento personale: il debitore mette a disposizione tutti i suoi beni (tranne quelli impignorabili per legge, ad es. abiti, strumenti di lavoro, stipendio minimo vitale, ecc.), che verranno liquidati da un curatore nominato (il Gestore della crisi funge da liquidatore). Anche parte dei redditi futuri per un certo periodo può essere inclusa, nei limiti del sostenibile. Al termine, il ricavato è distribuito ai creditori secondo l’ordine delle cause di prelazione. Il grande beneficio è che, chiusa la liquidazione, il debitore persona fisica ottiene l’esdebitazione di tutte le eventuali somme ancora non pagate (salvo i debiti non esdebitabili per legge). L’esdebitazione in questo caso può essere “di diritto” su provvedimento del giudice senza necessità di domanda (art. 282 CCII), ma sempre previa verifica dei presupposti. Vantaggi: è la via più drastica ma più sicura per liberarsi dei debiti: il debitore rinuncia al suo patrimonio (che verosimilmente perderà), ma compra la pace definitiva. Non richiede il voto dei creditori né di “piacergli”; una volta accertata l’insolvenza, la liquidazione si apre anche se i creditori dissentono. Svantaggi: il debitore perde i beni (salvo patti per riacquistarli, ecc.), deve sottostare a controllo per alcuni anni, e l’esdebitazione può essergli negata se ha tenuto comportamenti gravemente scorretti (ad es. ha nascosto beni – in tal caso potrebbe addirittura incorrere in reati concorsuali).

In aggiunta a queste, che sono le procedure di regolazione della crisi da sovraindebitamento, ricordiamo la misura straordinaria già discussa:

  • Esdebitazione del debitore incapiente: procedimento speciale riservato al debitore persona fisica meritevole completamente privo di patrimonio, di cui abbiamo parlato sopra. Non è una vera e propria “procedura concorsuale” perché non c’è liquidazione di attivo né soddisfacimento dei creditori, ma un provvedimento di esdebitazione diretto. È complementare alle altre procedure: chi ha anche solo un bene da liquidare non può accedervi (dovrà fare la liquidazione controllata, eventualmente).

Simulazione pratica: immaginiamo un cittadino straniero residente in Italia con debiti totali per 80.000 euro, di cui 30.000 verso banche (prestiti, carte), 20.000 verso fornitori privati e 30.000 di debiti fiscali. Non è fallibile perché è un ex commerciante al dettaglio che ha chiuso l’attività sotto le soglie di legge. Possiede solo un piccolo appartamento dove vive (prima casa) e un’auto. Si trova disoccupato attualmente, ma può provare a trovare un lavoro per pagare almeno qualcosa. In uno scenario del genere: potrebbe proporre un piano del consumatore (se la maggior parte dei debiti sono personali e non d’impresa) offrendo, ad esempio, di pagare 30.000 euro totali in 5 anni (ottenibili dalla vendita dell’auto e da un futuro stipendio parziale), suddivisi proporzionalmente tra tutti i creditori. Se il piano dimostra che vendendo la macchina e versando poi 500 euro al mese per 5 anni, i creditori ottengono più di quanto ricaverebbero pignorandogli l’appartamento (che è piccolo e protetto come prima casa) e magari nulla del resto perché disoccupato, allora è probabile che il tribunale approvi. I creditori sarebbero vincolati a quel 30% circa di soddisfo complessivo e la parte restante verrebbe cancellata. In alternativa, se i debiti fossero per lo più d’impresa, dovrebbe optare per un concordato minore: in quel caso, però, servirebbe coinvolgere almeno il 60% dei crediti (ad esempio convincere la banca e il fisco che rappresentano la quota maggiore). Se invece la situazione fosse disperata (nessun lavoro in vista, nessun bene tranne la casa, che però non può essere toccata se prima casa), la liquidazione controllata potrebbe essere la scelta obbligata: verrebbe nominato un liquidatore, la casa non verrebbe venduta perché impignorabile per legge (se prima casa e se i debiti fiscali non superano certe soglie), e alla fine dei 4 anni il debitore verrebbe comunque liberato dai debiti residui. Infine, se addirittura questo signore non avesse né casa né auto, e zero prospettive di guadagno (scenario di totale indigenza), allora potrebbe tentare l’esdebitazione incapiente direttamente, uscendo dai debiti subito.

Debiti contratti all’estero ed eseguibili in Italia

Un tema delicato per molti debitori stranieri è quello dei debiti nati fuori d’Italia (nel Paese d’origine o altrove) che il creditore intende recuperare in Italia, specialmente se il debitore si è trasferito qui. Immaginiamo ad esempio un cittadino straniero residente in Italia che abbia un debito contratto nel proprio Paese (un prestito bancario, oppure una condanna al risarcimento in una causa civile estera). Oppure, viceversa, un cittadino italiano che rientra dall’estero portandosi dietro debiti maturati oltreoceano. In questi casi, si applicano le normali regole di cooperazione giudiziaria internazionale in materia civile e commerciale.

In generale, un creditore estero può chiedere tutela sui beni del debitore in Italia in due modi:

  • Se il credito è consacrato in un titolo esecutivo straniero (es. una sentenza, un atto notarile, un decreto ingiuntivo europeo), dovrà ottenere che esso sia riconosciuto ed esecutivo in Italia. All’interno dell’Unione Europea, questo processo è spesso automatico grazie ai regolamenti comunitari: il Regolamento UE n.1215/2012 (“Bruxelles I” rifuso) elimina in gran parte l’exequatur, prevedendo che le decisioni giudiziarie civili di uno Stato membro siano immediatamente esecutive in un altro , salvi limitati motivi di opposizione (ordine pubblico, diritti della difesa) . Esistono anche strumenti semplificati come il Titolo Esecutivo Europeo per crediti non contestati (Reg. 805/2004) , l’ingiunzione di pagamento europea (Reg. 1896/2006) , e l’Ordine europeo di sequestro conservativo dei conti correnti (Reg. 655/2014) . Quindi, ad esempio, una banca francese che vanti un credito verso un suo ex correntista trasferitosi in Italia può ottenere un’ingiunzione di pagamento europea e notificarla in Italia, procedendo poi al pignoramento di beni del debitore qui. Fuori dall’Unione Europea, il creditore dovrà invece passare attraverso la procedura di delibazione prevista dal diritto internazionale privato italiano (L. 218/1995): presentare cioè ricorso alla Corte d’Appello competente in Italia affinché riconosca la sentenza straniera, verificando che siano rispettate alcune condizioni (giurisdizione corretta, contraddittorio rispettato, nessun contrasto con l’ordine pubblico, cosa giudicata) . Ottenuto il decreto di riconoscimento, quella sentenza straniera diventa esecutiva in Italia e il creditore può agire normalmente (precetto, pignoramento). La Cassazione ha confermato che debiti “particolari” come quelli di gioco d’azzardo contratti legalmente all’estero non violano l’ordine pubblico italiano e quindi le relative sentenze estere vanno eseguite in Italia . Insomma, aver cambiato Stato non significa sfuggire ai vecchi creditori.
  • Se il credito estero non è ancora consacrato in un titolo (es. un debitore ha smesso di pagare le rate di un prestito in Romania e si è trasferito prima che la banca agisse in giudizio), il creditore può direttamente agire in giudizio in Italia, se riesce a radicare qui la competenza (ci sono criteri da rispettare, ad es. domicilio del debitore in Italia). Una volta ottenuta una sentenza italiana, questa ovviamente sarà esecutiva sui beni italiani. Molto spesso, però, il creditore estero preferirà azionare i meccanismi europei di cooperazione sopra descritti, più che rifare la causa da zero in Italia.

È importante sottolineare che le procedure di insolvenza/sovraindebitamento seguono il criterio del COMI e hanno efficacia universale entro i confini dell’Unione Europea. Ciò significa che se un cittadino straniero ha debiti sia in Italia che nel proprio Paese d’origine, e presenta una procedura di sovraindebitamento principale in Italia (perché qui ha il centro degli interessi principali), tale procedura copre tutti i debiti del soggetto, ovunque contratti. I creditori esteri vengono informati e hanno diritto di partecipare, presentare osservazioni, votare (nel concordato) ecc., esattamente come quelli italiani. Una volta omologato il piano o conclusa la liquidazione, l’esdebitazione deliberata in Italia si estende anche ai debiti verso i creditori stranieri. Nei rapporti intra-UE ciò è pienamente riconosciuto: se un piano del consumatore omologato in Italia prevede che un credito verso una banca francese sia pagato al 30% e cancellato per il restante 70%, la banca non potrà agire in Francia per quel 70% residuo, perché deve riconoscere l’effetto esdebitatorio della procedura principale italiana . Esistono pronunce e, appunto, il Reg. 2015/848 che confermano questo principio di universalità e mutuo riconoscimento. Fuori dall’UE, invece, la questione dipende dai singoli ordinamenti: alcuni Paesi riconoscono effetti alle bancarotte straniere in base a cortesia internazionale (comity, ad es. gli USA spesso rispettano il “discharge” estero, specie se coinvolge loro cittadini), altri no . Quindi, un creditore extra-UE potrebbe tentare comunque di escutere il debitore nonostante l’esdebitazione, se la legge locale non la considera (magari sostenendo che la cancellazione dei debiti offenda il proprio ordine pubblico). Sono casi rari ma possibili: se prevedete una situazione simile (es. avete debiti in un Paese non UE poco incline a riconoscere fallimenti esteri), sarà bene consultare un legale in loco.

Debiti esteri di tipo fiscale o pubblico: meritano un cenno a parte. Tra Paesi UE, come anticipato, esiste una rete di cooperazione anche per la riscossione di tributi e multe transfrontaliere (la normativa citata: es. una multa o un debito fiscale rumeno possono essere riscossi in Italia e viceversa) . In tali casi, l’atto di riscossione estero viene “tradotto” in un’ingiunzione esecutiva locale. Ad esempio, un contribuente straniero che aveva un grosso debito d’imposta nel Paese d’origine e si trasferisce in Italia potrebbe vedere l’Agenzia delle Entrate italiana agire per conto dello Stato estero. Nel caso inverso (debitore italiano emigrato fuori UE con debito fiscale italiano), come detto, molto dipende da accordi bilaterali: attualmente l’Italia ha trattati di mutua assistenza anche extra-UE solo per materie limitate, quindi alcuni trasferimenti extra-UE possono di fatto rendere più complicato il recupero di debiti erariali italiani (ma attenti: non li cancellano). Va evidenziato inoltre che anche per debiti fiscali esteri vale il discorso del COMI: se il centro degli interessi è qui e si avvia qui un sovraindebitamento, vi si possono includere anche i debiti fiscali verso Stati esteri. Che l’altro Stato riconosca o meno l’effetto esdebitativo italiano è altra faccenda (dovrebbe, seguendo i principi generali, ma fuori UE non c’è obbligo). L’Italia, dal canto suo, in genere non concede esdebitazione sui propri crediti fiscali all’interno di procedure estere se non riconosce la procedura (ad esempio, se un nostro connazionale facesse una bankruptcy personale in UK dopo Brexit, l’Italia potrebbe non aderire all’esdebitazione se il COMI era in Italia).

In sintesi: i debiti contratti all’estero seguono il debitore ovunque si sposti, finché il creditore avrà la volontà (e la convenienza) di inseguirlo. All’interno dell’Europa unita, il recupero crediti transfrontaliero è relativamente agile grazie a regolamenti comunitari e cooperazione amministrativa. Il debitore straniero che vive in Italia quindi non può fare affidamento sull’idea che “tanto quel debito era all’estero, qui non mi toccano”: se il credito è significativo, i meccanismi legali per raggiungerlo esistono eccome. D’altra parte, le procedure di insolvenza offrono uno scudo: seguendo le regole del COMI, una procedura aperta qui può risolvere globalmente l’indebitamento e impedire ai creditori, ovunque essi siano, di agire sui beni italiani (e UE) del debitore in maniera scoordinata.

Domande Frequenti (FAQ) – Debitore straniero e debiti in Italia

D: Un cittadino straniero può accedere alle stesse procedure di sovraindebitamento di un cittadino italiano?
R: Sì. La legge italiana sul sovraindebitamento si applica a tutti i debitori civili non fallibili che abbiano il centro dei propri interessi (COMI) in Italia, indipendentemente dalla cittadinanza . Ciò include sia i cittadini UE residenti in Italia sia i cittadini extra-UE regolarmente soggiornanti. L’elemento chiave è la competenza territoriale italiana: se il tuo domicilio abituale o residenza è qui (o comunque il principale centro d’interessi economici), puoi presentare la procedura in un tribunale italiano. Lo status di immigrato in sé non preclude nulla: negli scorsi anni, stranieri hanno già beneficiato di piani del consumatore, concordati minori ed esdebitazioni nei tribunali italiani. In particolare, va ricordato che anche un italiano iscritto all’AIRE (Anagrafe Italiani all’Estero) o uno straniero ormai residente all’estero può presentare la procedura in Italia se rimangono qui i suoi interessi significativi – come spiegato, in tal caso sarà competente il Tribunale di Roma (art.27 CCII) .

D: I debiti vengono cancellati automaticamente dopo un certo numero di anni (prescrizione)?
R: No, i debiti non “spariscono” da soli solo perché passa il tempo, a meno che il creditore resti completamente inerte per un periodo superiore al termine di prescrizione e il debitore, se chiamato a pagare, eccepisca la prescrizione. La prescrizione estintiva è l’istituto per cui un credito si estingue se il creditore non compie atti per reclamarlo entro un certo tempo. I termini variano a seconda del tipo di credito: in generale 10 anni per crediti derivanti da contratto o da sentenza (es. un mutuo, o il credito accertato con decreto ingiuntivo) ; 5 anni per crediti di pagamenti periodici (es. affitti, bollette, stipendi non pagati), per contributi previdenziali, per tributi locali; 5 anni per multe stradali (dal momento in cui il titolo esecutivo diviene definitivo); addirittura 3 anni per il bollo auto regionale; e così via. I debiti fiscali statali (es. IRPEF) formalmente avrebbero anch’essi prescrizione decennale dall’iscrizione a ruolo, ma su questo influiscono norme speciali e sospensioni. In ogni caso, basta un atto formale del creditore (una lettera di diffida, un sollecito di pagamento, la notifica di un precetto, una cartella, ecc.) per interrompere la prescrizione e farla ricominciare da capo . Nella pratica, è raro che crediti importanti cadano in prescrizione senza che il creditore si attivi: banche, finanziarie e Agenzia Entrate Riscossione monitorano e rinnovano periodicamente le proprie pretese per non perderle. Inoltre, se il creditore ottiene un titolo giudiziale (sentenza, decreto ingiuntivo), quel titolo ha un suo termine di prescrizione (tipicamente 10 anni) e ogni atto esecutivo lo interrompe. Quindi non ci si può limitare ad “aspettare” sperando che il debito muoia da solo: spesso il creditore riesce a mantenere vivo il diritto. Ricordate poi che la prescrizione non opera automaticamente: va eccepita dal debitore se il creditore agisce tardi; il giudice non la applica d’ufficio . Pertanto, un debitore straniero che magari torna in patria e dopo 15 anni viene citato in giudizio per un vecchio debito, potrebbe in teoria aver diritto alla prescrizione, ma deve comparire e farla valere; altrimenti rischia una condanna in contumacia perché la sua inerzia ha lasciato campo libero (magari non era stato rintracciato per la notifica, ma intanto il creditore ha interrotto i termini). Nota: a prescindere dalla prescrizione legale, i dati creditizi negativi (sofferenze) restano registrati nelle banche dati per un certo tempo – in genere 36 mesi dall’ultimo aggiornamento – e ciò incide sulla possibilità di ottenere nuovi prestiti. Anche se un debito fosse prescritto, la “macchia” creditizia può persistere finché il database non è aggiornato. Dunque la prescrizione è un’arma difensiva utile in giudizio, ma non risolve tutti i problemi derivanti da un debito non pagato.

D: Ho debiti in Italia ma voglio trasferirmi all’estero: posso essere espulso o avere problemi per i debiti?
R: Per il semplice fatto di avere debiti civili, no, non rischi espulsione. L’espulsione amministrativa di un extracomunitario avviene per motivi precisi: mancanza di permesso di soggiorno, gravi motivi di ordine pubblico o sicurezza, condanne penali gravi, ecc., ma non certo per morosità verso banche o verso il fisco . Quindi non verrai prelevato dalla polizia di frontiera solo perché hai lasciato bollette o prestiti insoluti. Tuttavia, bisogna considerare che per ottenere il permesso di soggiorno di lungo periodo (carta di soggiorno) o la cittadinanza italiana, viene valutato anche il livello di integrazione economica: una situazione debitoria disastrosa e senza reddito potrebbe incidere negativamente come elemento discrezionale . Ad esempio, se i debiti ti hanno portato a non avere un lavoro né mezzi di sostentamento leciti, potresti non riuscire a dimostrare il reddito sufficiente per il rinnovo di alcuni titoli di soggiorno. Ma ribadiamo: non esiste una legge che espelle d’ufficio chi ha debiti. Un’altra cosa è se dietro il debito ci sono reati: se, ad esempio, sei stato condannato per frode fiscale o truffa ai danni dello Stato, allora potresti avere problemi sia penali sia di permanenza, ma in quel caso è per la condotta illecita, non per il debito in sé. In conclusione, emigrare all’estero non ti mette al riparo dai creditori italiani, ma dall’altro lato l’Italia non ti punirà con l’espulsione solo perché sei indebitato.

D: Un creditore può pignorare beni che ho all’estero (fuori dall’Italia)?
R: Dentro l’UE, sì, con i mezzi di cooperazione. Ad esempio, un creditore italiano può ottenere un Ordine Europeo di Sequestro dei conti bancari per congelare il tuo conto in un altro paese UE (Reg. 655/2014) , oppure far riconoscere il suo titolo esecutivo italiano all’estero e attivare un ufficiale giudiziario locale. Esiste anche il pignoramento europeo dei crediti: se hai uno stipendio in Francia, il creditore con titolo esecutivo italiano può chiederne il pignoramento al giudice francese producendo la decisione italiana munita di formula europea. Fuori dall’UE, invece, tutto dipende dai trattati e dalle leggi locali: generalmente, il creditore italiano dovrà iniziare un procedimento nel paese dove si trovano i beni. Quindi, se un debitore marocchino residente in Italia possiede una casa in Marocco, un creditore italiano (in assenza di convenzioni tra Italia e Marocco sull’esecuzione civile) non può agire direttamente tramite l’Italia; dovrà far riconoscere la sentenza italiana in Marocco e poi pignorarla secondo le leggi marocchine, il che non è semplice. Diciamo che beni fuori d’Europa sono relativamente al sicuro (relativamente, perché magari il creditore potrebbe intentare causa lì, se ne vale la pena). Viceversa, beni nell’area UE non sono affatto al sicuro: come spiegato, i confini non fermano il recupero. Da notare: se un debitore ha beni extra-UE ma poi li converte in denaro e li sposta su un conto europeo, quei soldi diventano aggredibili perché “entrano” nella rete UE . In sintesi: i beni fisicamente situati fuori dall’Europa offrono maggiore protezione (salvo collaborazione giudiziaria che comunque richiede sforzi aggiuntivi), mentre quelli in Europa possono essere raggiunti piuttosto facilmente da un creditore determinato.

D: Posso “fare fallire” in Italia la mia attività o me stesso se sono straniero?
R: Se hai un’attività d’impresa in Italia e superi le soglie di fallibilità, sì – potresti essere soggetto a liquidazione giudiziale (quello che si chiamava fallimento) come qualsiasi imprenditore italiano, non importa la cittadinanza ma conta dove operi . Ad esempio, ci sono stati casi di imprenditori cinesi in Italia dichiarati falliti dai tribunali italiani per debiti verso fornitori e fisco, e nulla osta a ciò. Se invece sei una persona fisica non imprenditore, in Italia non esiste il “fallimento della persona” (come invece c’è in USA o UK): però, come abbiamo visto, c’è la procedura di sovraindebitamento che di fatto svolge una funzione simile (ti libera dai debiti). Quindi un cittadino straniero persona fisica non “fallisce” tecnicamente qui, ma può fare un piano del consumatore, liquidazione controllata, ecc., ottenendo lo stesso risultato finale (esdebitazione). Nel suo Paese d’origine potrebbe esserci un istituto analogo: ad esempio, un cittadino britannico residente in Italia, se rientra a Londra, potrebbe attivare la bankruptcy individuale prevista dal diritto inglese (che dura circa 1 anno). Però attenzione: non può essere dichiarato bankrupt in UK se il suo centro principale degli interessi e i debiti erano in Italia (il Regolamento UE Insolvenze – finché era applicabile al UK – avrebbe impedito doppie aperture). Oggi post-Brexit si applicherebbero le norme inglesi, ma comunque in generale non c’è bisogno di “fallire” all’estero: se i tuoi debiti sono qui e tu sei qui, ti conviene usare le procedure italiane , che sono ormai ben rodate.

D: Ho un debito con una banca italiana ma adesso vivo all’estero e non ho più nulla in Italia. Possono farmi qualcosa?
R: Se vivi in un paese dell’UE, molto probabilmente sì: la banca italiana può munirsi di titolo esecutivo (se già non l’ha, otterrà un decreto ingiuntivo in Italia) e poi farlo valere lì dove risiedi. Ad esempio, se ora vivi e lavori in Germania, potresti vederti recapitare un precetto tradotto e poi un atto di pignoramento sul tuo conto tedesco o sullo stipendio, tramite un’azione del creditore italiano che ha fatto valere il titolo in Germania (con l’ausilio del Gerichtsvollzieher, l’ufficiale giudiziario tedesco) . Se invece vivi fuori dalla UE e non hai più alcun asset in Europa, le probabilità di subire misure si abbassano, ma non c’è certezza: dipende da quanto è aggressivo il creditore e se esistono canali di cooperazione internazionale. In ogni caso, il debito rimane legale: anche se nessuno ti pignora nell’immediato, quel debito potrebbe tornare a perseguitarti se un giorno apri un conto in un Paese UE, o se rientri in Italia con beni intestati. Spesso le banche, dopo un po’, cedono i crediti inesigibili a società di recupero specializzate che operano anche a livello internazionale, quindi il fatto che tu sia lontano non significa che se ne dimentichino.

D: Cosa succede se non pago i debiti e rimango in Italia senza far nulla?
R: In Italia il creditore ha molti strumenti per colpire il patrimonio del debitore inadempiente. Il più comune, come detto, è il pignoramento. Può avvenire sul conto corrente (vengono bloccate le somme presenti fino a concorrenza del credito), sullo stipendio o pensione (il datore di lavoro trattiene una quota ogni mese, di solito il quinto), sui beni mobili (un ufficiale giudiziario può inventariare e portare via mobili, automezzi, oggetti di valore – anche se questo mezzo è meno fruttuoso di solito) e sui beni immobili (pignoramento e vendita all’asta della casa o del terreno di proprietà) . Inoltre, per i debiti bancari finanziari c’è la già citata segnalazione in centrali rischi che pregiudica il credito futuro. Sul lato dei debiti fiscali, come visto, ci sono misure amministrative immediate come il fermo auto e l’ipoteca legale su immobili anche prima dell’asta . Quindi, non pagando e non reagendo, il debitore subisce passivamente l’esecuzione forzata per anni, finché il creditore trova qualcosa da aggredire. E anche se oggi non hai nulla, fra qualche anno potresti trovare un lavoro, ereditare un bene, vincere dei soldi – e il creditore potrebbe essere ancora lì con il suo decreto ingiuntivo in mano, pronto a colpire . Insomma, ignorare il problema raramente lo risolve, anzi spesso lo aggrava (per via di interessi e spese che maturano). Molto meglio affrontarlo attivamente: tentare un accordo transattivo (il famoso saldo e stralcio), chiedere una rateizzazione (i creditori istituzionali come Agenzia Entrate Riscossione spesso concedono piani diluiti fino a 6-10 anni), oppure valutare la procedura di sovraindebitamento per uscire definitivamente dal tunnel . A volte far capire al creditore che stai per accedere a una procedura concorsuale lo rende più disponibile a un accordo (perché preferirà incassare subito qualcosa piuttosto che attendere un piano che forse lo pagherà meno) .

D: Se ottengo l’esdebitazione in Italia, i miei creditori all’estero sono obbligati a rispettarla?
R: Dentro l’Unione Europea, sì. Un provvedimento di esdebitazione emesso da un tribunale italiano nell’ambito di una procedura concorsuale (sia essa un piano, un concordato o una liquidazione) è riconosciuto automaticamente in tutti gli altri Stati membri UE in base al Regolamento UE 2015/848 . Questo regolamento stabilisce proprio il principio del reciproco riconoscimento delle procedure d’insolvenza aperte in uno Stato membro. Dunque, come nell’esempio fatto prima: se avevo un debito verso una banca francese e il mio piano del consumatore omologato in Italia prevede di pagare quel debito al 30% e cancellare il resto, la banca in Francia non potrà legalmente agire per recuperare il restante 70%, perché dovrà riconoscere l’effetto di esdebitazione derivante dalla procedura principale italiana. Ci sono pronunce anche di giudici francesi e tedeschi in tal senso: il principio è consolidato. Fuori dall’UE, la questione dipende dal Paese: alcuni ordinamenti, per cortesia internazionale, riconoscono gli effetti delle procedure fallimentari estere, specie se hanno legami con i loro cittadini. Ad esempio, gli Stati Uniti tendono a rispettare il “discharge” del fallimento personale ottenuto altrove, se coinvolge cittadini americani o procedure connesse, in base a principi di equità internazionale . Altri Paesi invece potrebbero ignorarla: potrebbe accadere che un creditore extra-UE, non vincolato da norme europee, tenti comunque di riscuotere nonostante l’esdebitazione italiana, magari sostenendo in loco che la liberazione dai debiti contrasta con l’ordine pubblico locale. Sono però situazioni limite e abbastanza rare. In pratica, per un creditore UE c’è poco da fare: una volta informato dell’esdebitazione, deve cessare ogni pretesa. Per un creditore non UE potrebbe esserci qualche margine, ma in molti casi anche quei paesi hanno accordi o prassi che li dissuadono dal perseguitare un debitore già fallito altrove. In caso di dubbi, come detto, consultare un legale nel Paese in questione è prudente.

D: La procedura di sovraindebitamento mi permette di cancellare anche debiti che ho nel mio Paese d’origine o comunque fuori dall’Italia?
R: Sì, se la procedura italiana è aperta come procedura principale (ossia se il tuo COMI è qui), essa può includere tutti i debiti del debitore, ovunque essi siano stati contratti . Ad esempio, un cittadino argentino residente in Italia, con debiti sia in Italia che in Argentina, può inserire entrambe le categorie di debiti nel suo piano o liquidazione italiani. I creditori argentini verranno avvisati e avranno diritto di partecipare come gli altri (magari nominando un domiciliatario in Italia). L’esdebitazione decisa qui riguarderà tutti i debiti del soggetto. Resta però il fatto pratico che accennavamo: un creditore argentino potrebbe ignorare la procedura e provare comunque a farsi pagare in Argentina. Legalmente non dovrebbe farlo – dovrebbe chiedere al tribunale argentino di riconoscere l’effetto esdebitativo del provvedimento italiano – ma non è garantito che ciò avvenga, dipende dalle leggi di quel paese . Quindi c’è un limite pratico al potere “globale” delle nostre procedure fuori dalla UE. In UE, invece, il problema non si pone: i creditori europei sono vincolati.

D: Dopo l’esdebitazione, rimango segnalato nelle banche dati come cattivo pagatore?
R: È una domanda frequente. Se parliamo di centrali rischi private (CRIF, Experian, Cerved ecc.), la risposta è: una volta chiusa la procedura e cancellati i debiti, il debitore può attivarsi per far aggiornare i dati, risultando così pulito nei confronti delle segnalazioni di insolvenza. Tuttavia spesso rimane traccia del passato, almeno per un certo periodo. Va detto che la procedura di sovraindebitamento è disposta con provvedimento giudiziario, quindi l’annotazione non è pubblica per il “grande pubblico” come potrebbe essere un protesto (non esiste un registro pubblico dei sovraindebitati), ma la notizia può emergere in contesti di istruttoria approfondita (es. se chiedi un finanziamento importante e fanno visure camerali o al casellario dei fallimenti, la procedura potrebbe risultare) . Il Registro Informatico dei Protesti riguarda solo assegni e cambiali non pagati, quindi a meno che tu non abbia emesso assegni a vuoto (in tal caso quell’iscrizione rimane per 1 anno, cancellabile solo pagando il dovuto o ottenendo riabilitazione), non c’è un registro pubblico dei “default”. L’esdebitazione in sé, comunque, non produce un certificato di merito creditizio: giuridicamente sei libero dai debiti, ma le banche in futuro valuteranno il tuo merito creditizio basandosi sulla nuova situazione (che potrebbe essere inizialmente complicata perché sanno che hai avuto problemi, ma col tempo – se dimostri redditi stabili e niente nuovi intoppi – puoi riabilitarti). In sostanza, l’esdebitazione ti dà la libertà legale dai creditori, ma la reputazione creditizia va ricostruita gradualmente.

D: A chi posso rivolgermi per avviare la procedura di sovraindebitamento?
R: La legge prevede degli organismi appositi: gli Organismi di Composizione della Crisi (OCC). Sono enti (spesso istituiti presso i Consigli degli Ordini degli Avvocati o dei Commercialisti, o presso le Camere di Commercio, oppure società autorizzate) iscritti in un registro tenuto dal Ministero della Giustizia. Per accedere a una procedura, devi rivolgerti a un OCC oppure a un professionista (avvocato o commercialista) che sia iscritto come Gestore della crisi. Sul sito del Ministero della Giustizia c’è l’elenco nazionale degli OCC accreditati . Scelto l’OCC (di solito si opta per quello della propria provincia), si prende appuntamento: ti verrà chiesto di portare tutti i documenti che fotografano la tua situazione (elenco dei creditori e degli importi dovuti, atti ricevuti, buste paga, stato di famiglia, eventuali atti di proprietà, ecc.). L’organismo (o il professionista) valuterà la fattibilità della procedura: ad esempio, controllerà che tu rientri tra i soggetti ammessi, che la tua situazione non sia troppo compromessa per un piano o, viceversa, che ci siano abbastanza elementi per proporre qualcosa di serio. Se tutto ok, firmerai un mandato e verrà nominato formalmente un Gestore della crisi, il quale ti assisterà nel predisporre la proposta da depositare in tribunale . È altamente consigliata anche l’assistenza di un avvocato esperto in materia, perché ci saranno udienze, eventuali opposizioni dei creditori, questioni legali da affrontare – l’OCC/gestore infatti non ti “difende” in giudizio, quello spetta a te (e al tuo avvocato). In alcune città esistono sportelli informativi gratuiti sul sovraindebitamento, attivati dai tribunali o dagli ordini professionali, dove puoi fare una prima chiacchierata conoscitiva.

D: Quanto costa tutta la procedura?
R: I costi variano in base alla complessità del caso e al numero di creditori, ma generalmente includono: un compenso per l’OCC/Gestore e il compenso per l’eventuale avvocato di fiducia. I compensi dell’OCC sono stabiliti per legge con parametri simili a quelli dei curatori fallimentari, ma spesso vengono ridotti se si tratta di situazioni socialmente fragili (alcuni OCC applicano tariffe agevolate, specialmente per l’esdebitazione incapiente). In pratica, per un piano del consumatore semplice, con pochi creditori, i costi totali possono aggirarsi tra ~2.000 e 4.000 euro , di cui una parte da pagare all’inizio (spese di istruttoria e acconto gestore) e il resto dilazionato durante la procedura. In piani più complessi o liquidazioni con beni importanti, i costi salgono (per esempio, il liquidatore prende una percentuale sul ricavato dei beni liquidati, vanno pagati eventualmente periti stimatori, ecc.). Per l’esdebitazione incapiente, data la natura particolare, la legge richiede solo un compenso minimo per il Gestore e poche spese vive di giustizia: spesso si parla di qualche centinaio di euro in totale . In ogni caso, è fondamentale discutere chiaramente i costi all’inizio con il professionista, anche perché per definizione il debitore è in difficoltà economica e bisogna capire se riesce a sostenerli. Alcuni OCC permettono di inserire parte dei compensi direttamente nel piano come crediti prededucibili (significa che vengono pagati prima di tutto, coi soldi destinati alla procedura stessa). Ad esempio, in un piano potresti prevedere che i primi X euro versati vadano a coprire i costi di procedura e solo dopo si inizi a pagare i creditori. Questo fa sì che il debitore non debba pagare di tasca propria somme che non ha: i costi vengono “calibrati” all’interno del piano stesso. Comunque, ogni situazione è a sé: informati presso l’OCC prescelto sui possibili costi e modalità di pagamento.

Conclusione

Affrontare debiti importanti è sempre difficile, specialmente in un Paese di cui magari non si conoscono perfettamente la lingua o le leggi. Ma l’Italia, allineandosi anche alle tendenze europee, ha predisposto strumenti efficaci per proteggere il debitore onesto e dargli una via d’uscita dalla crisi, senza dover cadere nell’illegalità o nell’angoscia perenne . Il cittadino straniero debitore ha pari diritti di un cittadino italiano nel cercare giustizia ed equilibrio: può negoziare con i creditori, può accedere alle procedure di composizione della crisi e contare su organi terzi imparziali (OCC e tribunali) che valuteranno la sua situazione in modo equo. Dal punto di vista del debitore, ciò significa che non si è soli né senza speranza: legalmente esistono possibilità di ridurre il debito, dilazionarlo, oppure ottenerne la cancellazione finale a fronte dell’impegno a fare tutto il possibile .

Ricordiamo infine che l’informazione è il primo alleato: conoscere i propri diritti e doveri, conoscere gli strumenti di tutela (come la legge sul sovraindebitamento), permette di evitare scelte avventate – ad esempio la fuga improvvisata all’estero – e di intraprendere invece soluzioni legali e definitive . Anche dal lato dei creditori, ormai, c’è una maggiore apertura a trattative stragiudiziali (saldo e stralcio) quando si prospetta la possibilità concreta che il debitore acceda a una procedura concorsuale: spesso banche e finanziarie preferiscono trovare un accordo transattivo vantaggioso piuttosto che attendere l’esito di un piano del consumatore che potrebbe tagliare drasticamente i loro crediti . Dunque, il debitore informato può utilizzare la leva della legge anche per negoziare extra-giudizialmente.

In conclusione, cosa fare se si è un cittadino straniero in Italia con debiti? La ricetta include: valutare la propria situazione con lucidità (magari con l’aiuto di un consulente esperto), non ignorare le comunicazioni dei creditori (le buste verdi non vanno lasciate chiuse!), cercare un accordo bonario ove possibile, e se i debiti sono troppi, considerare senza timore la procedura di sovraindebitamento come una risorsa che la stessa legge ti mette a disposizione per uscire dalla trappola debitoria . Il tutto, tenendo a mente le differenze operative tra contesto nazionale ed estero, così da non avere sorprese se la propria vita, per scelta o necessità, dovesse proseguire oltreconfine.

Questo documento fornisce informazioni generali aggiornate a ottobre 2025, ma ogni caso concreto va valutato singolarmente; si raccomanda di consultare un legale di fiducia per applicare questi principi alla propria specifica situazione.

Fonti e Riferimenti Normativi

  • Codice della Crisi d’Impresa e dell’Insolvenza – D.Lgs. 12 gennaio 2019, n.14 (in vigore dal 15/07/2022, come modificato dai D.Lgs. 147/2020 e 83/2022). Articoli rilevanti: art. 2 (definizioni, incluso sovraindebitamento); art. 27 (competenza territoriale per COMI estero); art. 65-83 (procedure di composizione delle crisi da sovraindebitamento: piano del consumatore, concordato minore, accordi); art. 268-277 (liquidazione controllata del sovraindebitato); art. 278-283 (esdebitazione del debitore sovraindebitato, incl. incapiente).
  • Legge 27 gennaio 2012, n.3“Disposizioni in materia di usura e di estorsione, nonché di composizione delle crisi da sovraindebitamento”. Prima normativa sul sovraindebitamento in Italia (cosiddetta legge Salva Suicidi). Rilevante per comprendere l’evoluzione storica e la giurisprudenza formatasi fino al 2022. (Abrogata formalmente dall’entrata in vigore del Codice della Crisi, ma principi in continuità).
  • Modifiche 2020 (Decreto Ristori): D.L. 28 ottobre 2020 n.137, conv. in L.18 dicembre 2020 n.176. Intervento normativo che ha anticipato alcune riforme del Codice della Crisi sul sovraindebitamento: ha introdotto il concetto di merito creditizio del consumatore (ridimensionando la meritevolezza) e la procedura di esdebitazione del debitore incapiente. Documenti: Relazione illustrativa al D.L.137/2020 (spiega ratio delle modifiche).
  • Codice Civile e Codice di Procedura Civile: Artt. 2740-2742 c.c. (principio di responsabilità patrimoniale e divieto di pactum commissorium); art. 2743 c.c. (graduazione delle cause di prelazione); artt. 2910 e segg. c.c. (disciplina generale dell’esecuzione forzata); art. 545 c.p.c. (limiti di pignorabilità di stipendi, salari e pensioni); D.P.R. 602/1973 (riscossione delle imposte mediante ruolo), in particolare art. 72-ter (limiti al pignoramento esattoriale di stipendi e pensioni) e art. 76 (limiti all’espropriazione immobiliare prima casa).
  • Legge 218/1995 – Riforma del diritto internazionale privato italiano. Articoli rilevanti: art. 64 (riconoscimento automatico delle sentenze straniere senza exequatur se ricorrono determinate condizioni: giurisdizione competente, contraddittorio, cosa giudicata, ordine pubblico, ecc.); art. 67 (esecutività delle sentenze straniere: necessità, in mancanza di regolamenti UE, di un’exequatur formale da parte della Corte d’Appello italiana per procedere ad esecuzione forzata).
  • Principali Regolamenti UE in materia civile/insolvenza:
  • Regolamento (UE) n. 1215/2012 (Bruxelles I bis) – sul riconoscimento ed esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale tra Stati membri (abolisce in gran parte l’exequatur; v. artt. 39-44 esecutività automatica, art.45 motivi limitati di diniego).
  • Regolamento (UE) n. 2015/848 – relativo alle procedure di insolvenza (rifusione del Reg.1346/2000). Stabilisce norme su competenza (criterio del COMI, presunzioni per persone fisiche – residenza abituale se non spostata nei 6 mesi) , riconoscimento reciproco e coordinamento tra procedure principali e secondarie in UE. Fondamentale per assicurare validità erga omnes nell’Unione delle procedure di sovraindebitamento aperte in Italia.
  • Regolamento (CE) n. 805/2004 – istituisce il Titolo esecutivo europeo per i crediti non contestati (consente di far valere direttamente un credito liquido ed esigibile in tutta l’UE senza bisogno di exequatur, mediante apposito certificato).
  • Regolamento (CE) n. 1896/2006 – introduce il procedimento europeo d’ingiunzione di pagamento, utilizzabile per crediti pecuniari transfrontalieri non contestati.
  • Regolamento (UE) n. 655/2014 – istituisce l’Ordine europeo di sequestro conservativo su conti bancari, permettendo di congelare somme sui conti del debitore in qualunque Stato membro come misura cautelare per evitare la dispersione dei beni.
  • Direttiva 2010/24/UE – Mutua assistenza in materia di recupero dei crediti fiscali (implementata dal Regolamento UE n.904/2010 per la cooperazione amministrativa fiscale): consente alle autorità di uno Stato membro di recuperare tributi per conto di un altro Stato UE.
  • Regolamento (CE) n. 4/2009 – sul riconoscimento ed esecuzione delle decisioni in materia di obbligazioni alimentari (es. mantenimento familiare) in UE: rilevante perché queste obbligazioni, se esecutive in uno Stato, lo sono anche altrove con procedure accelerate (e infatti, come visto, pignorabili fino 50%).
  • Giurisprudenza (selezione di sentenze):
  • Cassazione Civile, Sez. I, 17 gennaio 2013 n.1163: ha riconosciuto, ai sensi della L.218/95, l’esecutività in Italia di una sentenza straniera di condanna per un debito da gioco d’azzardo legalmente contratto all’estero, affermando che non viola l’ordine pubblico (anche se in Italia il gioco ha disciplina diversa) . Principio: i debiti di gioco all’estero, se legali lì, sono azionabili qui.
  • Cassazione Civile, Sez. Unite, 22 febbraio 2018 n.4485: importante precedente in tema di meritevolezza nella L.3/2012, ha affermato che la meritevolezza del consumatore va riferita solo all’assenza di frode o colpa grave nell’indebitamento, e che una condotta anche imprudente ma non dolosa non preclude l’accesso (principio poi recepito nella riforma del 2020) .
  • Cassazione Civile, Sez. I, 4 novembre 2021 n.31740: ha statuito che l’accordo o piano del consumatore, una volta omologato, produce effetto esdebitativo anche nei confronti dei crediti erariali (fiscali) inclusi, compresi quelli oggetto di dilazioni decadute, a meno che l’omologazione non venga impugnata nelle sedi dovute. Ciò ha consolidato la legittimità del “cram down fiscale” introdotto dalla L.176/2020 .
  • Corte Costituzionale, 6 dicembre 2017 n.245: ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 16-septies della L.3/2012 (introdotto nel 2015) nella parte in cui non consentiva la falcidia dell’IVA nelle procedure di sovraindebitamento, per contrasto con il principio di ragionevolezza . Questa pronuncia ha spianato la strada alla riforma normativa che ha rimosso il divieto (il riferimento preciso era in realtà all’IVA nel fallimento, ma il ragionamento si è esteso al sovraindebitamento).
  • Cassazione Civile, Sez. I, 27 luglio 2023 n.22900 (ord.): ha stabilito che i decreti di omologa o di diniego nelle procedure di sovraindebitamento incidono in via definitiva sui diritti delle parti e sono pertanto ricorribili in Cassazione ex art.111 Cost. . Ha assimilato tali provvedimenti a sentenze, data la loro natura sostanziale, ammettendo il ricorso straordinario (questo uniforma il regime d’impugnazione, visto che c’era dibattito sulla possibilità o meno di appellarli o ricorrere).
  • Cassazione Civile, Sez. III, 26 luglio 2023 n.22715: in tema di sovraindebitamento di una società semplice e dei soci illimitatamente responsabili, ha chiarito che l’accordo di composizione dei debiti sociali non si estende automaticamente al socio illimitatamente responsabile che non sia stato espressamente parte della procedura, confermando la necessità che anche quest’ultimo presenti domanda o aderisca per poter essere esdebitato . (Ribadisce il principio per cui i soci illimitatamente responsabili, pur rispondendo dei debiti sociali, devono accedere individualmente alla procedura per liberarsi dalle proprie obbligazioni).
  • Cassazione Civile, Sez. I, 14 marzo 2025 n.6869: (v. testo) ha confermato la revoca di un piano del consumatore perché il debitore aveva omesso informazioni su debiti pregressi, impedendo al creditore di valutare il merito creditizio. Ha sancito che la negligenza della banca nell’erogare il prestito non esime il debitore dal dovere di buona fede e completa disclosure nella fase di istruttoria . Questa sentenza sottolinea il ruolo attivo del debitore nel fornire tutti i dati: la trasparenza è parte integrante della meritevolezza procedurale.
  • Tribunale di Milano, sez. fall., 15 settembre 2022: decreto di omologazione di un piano del consumatore che prevede la falcidia dell’IVA, applicando la L.176/2020 (come ponte prima del Codice della Crisi). Il tribunale ha ritenuto soddisfatto il requisito del miglior soddisfacimento rispetto alla liquidazione, approvando un piano che pagava i creditori finanziari in misura percentuale (es. XX%) e l’Erario anch’esso parzialmente (YY%), dimostrando che in caso di liquidazione i creditori avrebbero avuto ancora meno . Questo provvedimento è uno dei primi esempi post-riforma di applicazione del cram down fiscale a livello di merito.
  • Normativa emergenziale recente (saldo e stralcio fiscale): Legge di Bilancio 2023 (L.29 dicembre 2022 n.197, commi 222-231) – Ha introdotto misure di stralcio e definizione agevolata per i debiti fiscali iscritti a ruolo. In particolare: “Stralcio” automatico dei debiti residui fino a 1.000 euro relativi a carichi affidati all’agente della riscossione dal 2000 al 2015 (solo sanzioni e interessi vengono annullati, il capitale eventualmente resta a carico dell’ente creditore se non rinuncia) ; “Rottamazione-quater” delle cartelle per debiti dal 2000 al giugno 2022, con possibilità di estinguere i ruoli senza corrispondere sanzioni né interessi di mora, ma pagando solo il capitale e le spese di notifica/esecutive (pagamento in unica soluzione o rate fino a 5 anni, se richiesta entro aprile 2023). Queste misure – straordinarie e a scadenza – sono esempi di interventi legislativi che periodicamente offrono ai debitori fiscali modi per regolarizzare la posizione con uno sconto. Nel 2023-2025 il governo ha prospettato ulteriori edizioni (rottamazione-quater in corso, possibile “rottamazione-quinquies” in legge di bilancio 2024/2025), quindi un debitore straniero con cartelle esattoriali dovrebbe informarsi se vi siano definizioni agevolate attive al momento, poiché aderire a queste potrebbe essere conveniente (ma attenzione: aderire a una definizione agevolata significa rinunciare a eventuali ricorsi e pagare quanto stabilito, altrimenti si decade e il debito rimane).

Sei uno straniero che ha vissuto o lavorato in Italia e ora ti ritrovi con debiti, cartelle esattoriali, multe, avvisi dell’Agenzia delle Entrate o problemi con banche e finanziarie? Fatti Aiutare da Studio Monardo

Sei uno straniero che ha vissuto o lavorato in Italia e ora ti ritrovi con debiti, cartelle esattoriali, multe, avvisi dell’Agenzia delle Entrate o problemi con banche e finanziarie?
Sei tornato nel tuo Paese e temi che questi debiti possano seguirti all’estero?
👉 Non preoccuparti: hai diritti precisi e molte possibilità per difenderti e risolvere tutto legalmente, anche senza rientrare in Italia.

In questa guida scoprirai cosa può e non può fare l’Italia all’estero, quali rischi corri realmente e quali strategie puoi usare per bloccare o annullare i debiti.


💥 Quali Debiti Possono Avere gli Stranieri in Italia?

Se hai vissuto, lavorato o aperto un’attività in Italia, puoi avere debiti verso:

  • Agenzia delle Entrate-Riscossione (cartelle, imposte, tasse);
  • INPS/INAIL (contributi non pagati o contestati);
  • Comuni (multe, TARI, IMU);
  • banche e finanziarie (prestiti, mutui, carte);
  • creditori privati (decreti ingiuntivi, fatture insolute).

📌 Molti stranieri non sanno nemmeno di avere debiti finché non ricevono un avviso o tornano in Italia.


⚖️ Il Fisco Italiano Può Agire nel Tuo Paese?

Dipende dal Paese in cui vivi, ma nella maggior parte dei casi la risposta è NO.

L’Agenzia delle Entrate-Riscossione può agire solo in Italia, tranne che nei Paesi dell’Unione Europea.

Se vivi in un Paese non europeo

👉 L’Italia non può pignorare i tuoi beni, il tuo stipendio o il tuo conto estero.

Se vivi in un Paese UE

👉 L’Italia può richiedere assistenza per riscuotere il debito, ma solo se l’atto italiano è valido, notificato bene e non prescritto.

📌 Molte richieste italiane vengono bloccate all’estero perché irregolari o prescritte.


⚠️ Cosa Rischi Davvero se Hai Debiti in Italia?

Anche se vivi all’estero, il Fisco può agire su ciò che resta in Italia:

  • 🏦 pignoramento di conti correnti italiani
  • 🏠 ipoteca su immobili in Italia
  • 🚗 fermo amministrativo su auto o moto
  • ✈️ problemi al rientro in Italia per lavoro, famiglia o documenti
  • 💰 aumento del debito con interessi e sanzioni

📌 I debiti italiani non spariscono se non li sistemi, e crescono nel tempo.


💠 Come Difendersi Subito: Le Mosse Fondamentali

1️⃣ Richiedere l’Estratto di Ruolo

È il documento che dice esattamente:

  • quali debiti hai;
  • quali cartelle sono attive;
  • se esistono pignoramenti o ipoteche;
  • se ci sono errori o notifiche irregolari.

📌 L’avvocato può ottenerlo anche se vivi all’estero.


2️⃣ Controllare le Notifiche

Moltissime cartelle italiane sono nulle, perché:

  • inviate a vecchi indirizzi;
  • mai consegnate;
  • notificate fuori dai termini;
  • mancanti di documenti essenziali.

📌 Se la notifica è irregolare → la cartella può essere annullata.


3️⃣ Verificare la Prescrizione

Ogni debito ha un tempo massimo oltre il quale non può essere più richiesto:

  • 5 anni → multe, contributi, cartelle esattoriali;
  • 10 anni → imposte (IRPEF, IVA, IRES).

📌 Se non hai ricevuto atti validi per anni, il debito può essere già prescritto.


4️⃣ Richiedere la Sospensione della Riscossione

Se il debito è irregolare, prescritto o già pagato, si può chiedere:

  • sospensione immediata;
  • blocco dei pignoramenti;
  • annullamento degli atti.

📌 In molti casi la sospensione arriva in 48 ore.


5️⃣ Fare Ricorso (entro 60 giorni)

Il ricorso alla Corte di Giustizia Tributaria è lo strumento più forte:

  • annulla cartelle;
  • blocca la riscossione;
  • riduce gli importi richiesti.

📌 Con una difesa preparata, molti accertamenti vengono annullati.


6️⃣ Rateizzazione o Saldo e Stralcio

Se il debito è reale:

  • puoi pagarlo a rate fino a 10 anni;
  • puoi aderire a rottamazioni/condoni;
  • puoi trattare un saldo e stralcio con forti riduzioni.

📌 Tutto possibile anche se vivi fuori dall’Italia.


🧩 Difendersi dall’Estero È Facilissimo

Un avvocato può seguire tutto a distanza, senza che tu debba tornare in Italia.

Può:

  • consultare la tua posizione;
  • bloccare cartelle e pignoramenti;
  • presentare ricorsi;
  • trattare riduzioni del debito;
  • proteggere beni e diritti in Italia.

📌 Serve solo una procura telematica.


🧾 Documenti Necessari per la Difesa

  • Documento d’identità e codice fiscale;
  • Copie delle cartelle ricevute;
  • Estratto di ruolo;
  • Eventuali prove di pagamenti;
  • Il tuo indirizzo attuale all’estero.

⏱️ Tempi della Procedura

  • Verifica posizione: 5–10 giorni
  • Sospensione della riscossione: 48 ore – 7 giorni
  • Ricorso: entro 60 giorni
  • Soluzione completa: 1–3 mesi

⚖️ I Vantaggi di una Difesa Specializzata

✔️ Blocco immediato delle cartelle
✔️ Annullamento degli atti irregolari
✔️ Riduzione significativa del debito
✔️ Protezione dei beni in Italia
✔️ Assistenza completa anche dall’estero
✔️ Eviti problemi al rientro in Italia


🚫 Errori da Evitare

❌ Pensare “vivo all’estero, non mi riguarda”
❌ Pagare senza verificare se il debito è prescritto
❌ Aspettare che arrivi una cartella “più chiara”
❌ Non rispettare i termini per ricorrere
❌ Rivolgersi a persone non esperte

📌 Il 70% delle cartelle verificate presenta errori, vizi o prescrizioni.


🛡️ Come Può Aiutarti l’Avv. Giuseppe Monardo

📂 Analisi completa della tua situazione debitoria
📌 Blocco immediato di cartelle e pignoramenti
✍️ Presentazione ricorsi e istanze di annullamento
⚖️ Difesa contro Agenzia Entrate, INPS e creditori privati
🔁 Trattative di saldo e stralcio o piani di rateizzazione
🌍 Assistenza totale anche per chi vive all’estero


🎓 Le Qualifiche dell’Avv. Giuseppe Monardo

✔️ Avvocato cassazionista esperto in riscossione internazionale
✔️ Specializzato nella difesa di stranieri con debiti in Italia
✔️ Gestore della crisi da sovraindebitamento
✔️ Pluriennale esperienza contro Agenzia Entrate e Agenzia Entrate-Riscossione


Conclusione

Essere uno straniero con debiti in Italia non significa essere senza via d’uscita.
Con una difesa legale efficace puoi bloccare la riscossione, annullare le cartelle irregolari o prescritte e ridurre drasticamente il debito, senza dover rientrare in Italia.

⏱️ Agisci ora: la soluzione è a un passo da te.

📞 Contatta l’Avv. Giuseppe Monardo per una consulenza riservata:
la tua difesa contro i debiti italiani può iniziare oggi stesso.

Leggi con attenzione: se in questo momento ti trovi in difficoltà con il Fisco ed hai la necessità di una veloce valutazione sulle tue cartelle esattoriali e sui debiti, non esitare a contattarci. Ti aiuteremo subito. Scrivici ora. Ti ricontattiamo immediatamente con un messaggio e ti aiutiamo subito.

Informazioni importanti: Studio Monardo e avvocaticartellesattoriali.com operano su tutto il territorio italiano attraverso due modalità.

  1. Consulenza digitale: si svolge esclusivamente tramite contatti telefonici e successiva comunicazione digitale via e-mail o posta elettronica certificata. La prima valutazione, interamente digitale (telefonica), è gratuita, ha una durata di circa 15 minuti e viene effettuata entro un massimo di 72 ore. Consulenze di durata superiore sono a pagamento, calcolate in base alla tariffa oraria di categoria.
  2. Consulenza fisica: è sempre a pagamento, incluso il primo consulto, il cui costo parte da 500€ + IVA, da saldare anticipatamente. Questo tipo di consulenza si svolge tramite appuntamento presso sedi fisiche specifiche in Italia dedicate alla consulenza iniziale o successiva (quali azienda del cliente, ufficio del cliente, domicilio del cliente, studi locali in partnership, uffici temporanei). Anche in questo caso, sono previste comunicazioni successive tramite e-mail o posta elettronica certificata.

La consulenza fisica, a differenza di quella digitale, viene organizzata a partire da due settimane dal primo contatto.

Disclaimer: Le opinioni espresse in questo articolo rappresentano il punto di vista personale degli Autori, basato sulla loro esperienza professionale. Non devono essere intese come consulenza tecnica o legale. Per approfondimenti specifici o ulteriori dettagli, si consiglia di contattare direttamente il nostro studio. Si ricorda che l’articolo fa riferimento al quadro normativo vigente al momento della sua redazione, poiché leggi e interpretazioni giuridiche possono subire modifiche nel tempo. Decliniamo ogni responsabilità per un uso improprio delle informazioni contenute in queste pagine.
Si invita a leggere attentamente il disclaimer del sito.

Torna in alto

Abbiamo Notato Che Stai Leggendo L’Articolo. Desideri Una Prima Consulenza Gratuita A Riguardo? Clicca Qui e Prenotala Subito!