Cittadino Della Serbia Con Debiti In Italia E Cartelle Esattoriali: Cosa Fare E Come Difendersi

Se sei un cittadino serbo che ha vissuto, lavorato o svolto attività in Italia e oggi hai debiti fiscali, contributivi o cartelle esattoriali, potresti chiederti se questi debiti possano raggiungerti in Serbia, se rischi pignoramenti o cosa devi fare per proteggerti senza tornare in Italia.
La buona notizia è molto chiara: i debiti italiani non possono essere riscossi in Serbia, perché non esiste alcun accordo bilaterale Italia–Serbia che permetta allo Stato italiano di recuperare imposte, multe o cartelle esattoriali nel territorio serbo.
Tuttavia, i debiti restano attivi in Italia e possono creare problemi se torni nel Paese o se possiedi beni italiani. Per questo è fondamentale sapere come difendersi e come chiudere definitivamente la propria posizione fiscale con l’aiuto di un avvocato tributarista esperto in casi internazionali.

Cosa sono le cartelle esattoriali italiane

Una cartella esattoriale è un atto dell’Agenzia delle Entrate-Riscossione (AER) che richiede il pagamento di:

  • imposte non pagate (IRPEF, IVA, IRAP, IRES)
  • contributi INPS o INAIL arretrati
  • tasse comunali come IMU, TARI, bollo auto
  • multe stradali o sanzioni amministrative
  • interessi di mora, sanzioni e spese di riscossione

Se non paghi entro 60 giorni dalla notifica, la cartella diventa esecutiva, consentendo pignoramenti, fermi amministrativi e ipoteche solo in Italia.

Cosa succede se vivi oggi in Serbia

La tua situazione in Serbia è molto più sicura rispetto all’Italia:

  • l’Agenzia delle Entrate-Riscossione non può avviare pignoramenti, sequestri o blocchi in Serbia
  • le autorità serbe non sono obbligate a collaborare alla riscossione dei debiti italiani
  • nessun conto, stipendio o proprietà in Serbia può essere toccato

Ma attenzione:

  • i debiti continuano a esistere in Italia
  • aumentano nel tempo con sanzioni e interessi
  • possono essere riscossi se torni anche solo temporaneamente
  • eventuali beni, conti o eredità in Italia possono essere bloccati o pignorati

Per questo è importante controllare e sistemare i debiti, anche vivendo fuori dall’Italia.

Quando i debiti italiani possono essere annullati o ridotti

Una parte significativa dei debiti può essere cancellata o ridotta, perché spesso irregolare o prescritta. È possibile ottenere l’annullamento se:

  • la cartella è stata notificata a un indirizzo sbagliato
  • la notifica è avvenuta quando eri già residente in Serbia
  • il debito è prescritto (5 anni per multe e tributi locali, 10 anni per imposte statali)
  • non esistono atti interruttivi della prescrizione
  • l’accertamento fiscale non è definitivo o è viziato
  • la cartella contiene errori di calcolo, duplicazioni o sanzioni illegittime
  • il credito è stato ceduto a società di recupero crediti senza documentazione valida

Molti debiti, dopo una verifica legale, risultano non più dovuti.

Cosa fare subito se hai debiti in Italia

  1. Richiedi l’estratto di ruolo tramite un avvocato o SPID: ti mostra tutti i debiti ancora aperti.
  2. Verifica la validità delle notifiche: una notifica errata rende la cartella annullabile.
  3. Controlla la prescrizione: è molto probabile che parte dei debiti siano già scaduti.
  4. Non pagare né rispondere senza assistenza legale: potresti riattivare debiti prescritti.
  5. Affidati a un avvocato tributarista per contestare gli atti e bloccare la riscossione.

Le soluzioni legali più efficaci

Un avvocato esperto può intervenire con:

  • ricorso alla Corte di Giustizia Tributaria, per annullare cartelle e accertamenti
  • sospensione della riscossione, utile se hai beni in Italia
  • istanza di autotutela, per cancellare subito cartelle irregolari
  • saldo e stralcio, quando previsto dalla legge
  • rateizzazione per debiti ancora validi
  • contestazione della prescrizione e degli errori di calcolo

Tutto può essere svolto da remoto, senza che tu debba rientrare in Italia.

Cosa può fare un avvocato per te

Un avvocato specializzato può:
verificare la legittimità dei debiti e delle notifiche
impugnare cartelle prescritte o irregolari
bloccare pignoramenti su eventuali beni in Italia
ottenere riduzioni significative del debito
ricostruire la tua posizione fiscale e chiuderla definitivamente
rappresentarti in ogni fase senza che tu debba essere presente

Cosa succede se non fai nulla

Ignorare la situazione può diventare pericoloso nel tempo:

  • i debiti crescono ogni giorno
  • eventuali beni italiani possono essere sequestrati
  • un’eredità in Italia può essere trattenuta
  • se torni in Italia puoi subire pignoramenti immediati
  • puoi perdere le possibilità di rottamazione o definizione agevolata
  • contestare gli atti diventa più difficile con il passare degli anni

Agire ora significa proteggere il tuo futuro e mettere fine ai debiti definitivamente.

Quando rivolgersi a un avvocato

Dovresti richiedere assistenza se:

  • sei un cittadino della Serbia con debiti o cartelle in Italia
  • hai ricevuto notifiche, lettere o solleciti dall’Italia
  • vuoi sapere se i debiti sono prescritti, annullabili o non dovuti
  • possiedi beni in Italia che vuoi proteggere
  • vuoi chiudere la tua posizione fiscale senza tornare in Italia

Un avvocato competente può gestire tutto a distanza, in modo rapido, sicuro e definitivo.

⚠️ Importante: molti cittadini stranieri pagano debiti che non dovevano più pagare, solo perché non hanno fatto verificare correttamente le cartelle. Prima di pagare qualsiasi somma, fai controllare tutto da un professionista.

Questa guida dello Studio Monardo – avvocati esperti in diritto tributario internazionale e difesa dei cittadini stranieri con debiti in Italia ti spiega come difenderti e come chiudere definitivamente la tua posizione fiscale anche vivendo in Serbia.

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Introduzione

Un cittadino serbo – comunitario non membro dell’UE – può trovarsi in Italia con debiti fiscali, bancari o commerciali. Anche avendo trasferito la residenza all’estero, le pretese del Fisco e dei creditori possono raggiungerlo. In questa guida aggiornata (ottobre 2025) esaminiamo dettagliatamente le tutele e le azioni difensive del debitore serbo, partendo dalla legislazione italiana e dalla giurisprudenza più recente. Tratteremo cartelle esattoriali, debiti bancari/civili/commerciali, notifiche internazionali, esecuzione forzata su beni mobili, immobili e conti esteri. Il taglio è giuridico-giurisprudenziale avanzato, ma con linguaggio chiaro, rivolto ad avvocati, imprenditori e privati. Verranno usati rielaborazioni normative, sentenze recenti, tabelle di sintesi e un’ampia sezione di domande e risposte per coprire ogni aspetto rilevante. Tutte le fonti istituzionali sono raccolte in calce.

1. Quadro normativo generale e domiciliazione fiscale

Secondo l’art. 58 del DPR 600/1973 – “Disposizioni comuni in materia di accertamento delle imposte” – ogni soggetto ha un domicilio fiscale in Italia indipendentemente dalla residenza effettiva . In pratica anche chi vive all’estero continua ad avere un riferimento territoriale italiano per il Fisco. Le persone fisiche non residenti hanno domicilio fiscale nel comune dove è prodotto il loro reddito principale . Ne consegue che il trasferimento in Serbia non impedisce all’Agenzia delle Entrate di individuare un domicilio fiscale in Italia. Anzi, come evidenziato da recente dottrina, «il trasferimento di residenza all’estero non garantisce l’irreperibilità fiscale: l’Amministrazione dispone di procedure specifiche per notificare atti anche ai contribuenti AIRE, rendendo illusoria qualsiasi strategia elusiva» .

D’altra parte, la Corte costituzionale ha sancito che ai contribuenti iscritti all’AIRE spetta comunque la tutela prevista dall’art. 142 c.p.c. sulle notifiche all’estero . In passato il legislatore tributario (DPR 600/73 e 602/73) aveva limitato l’applicazione di tali disposizioni (ad es. art. 142) nei confronti degli italiani all’estero, ma la Corte Cost. n. 366/2007 ha dichiarato incostituzionali i commi di DPR 600/73 ed DPR 602/73 che escludevano gli atti di notificazione civile per i contribuenti AIRE . Ciò significa che, in mancanza di un domicilio noto in Italia, alla notifica delle cartelle si applica ora l’art. 142 c.p.c. (spedisci ​copia con notificazione internazionale) .

In sintesi: anche un cittadino serbo residente in Serbia mantiene un domicilio fiscale italiano (dove ha prodotto reddito) . Il Fisco italiano potrà notificargli atti (cartelle, avvisi) sia attraverso l’indirizzo AIRE indicato o, in caso di esito negativo, mediante gli strumenti previsti dall’art. 142 c.p.c. e dalle convenzioni internazionali .

2. Cartelle esattoriali: definizione e notifica

Le cartelle esattoriali sono atti formali di riscossione (DPR 602/1973) che intimano il pagamento di tributi, multe o contributi. Se il debitore non paga entro 60 giorni dalla notifica, il ruolo diventa esecutivo e l’Agenzia della Riscossione può procedere (es. pignoramenti). Dal punto di vista del cittadino serbo debitore, risulta cruciale come e quando la cartella venga notificata.

  • Notifica in Italia: se il cittadino serbo risiede in Italia, la cartella gli viene notificata normalmente. Ad es. con raccomandata A/R o ufficiale giudiziario. Deve essere redatta in lingua italiana (o comunque comprensibile) e consegnata o alla sua abitazione/domicilio. In tal caso decorrono 60 giorni di tempo per impugnarla (cfr. infra).
  • Notifica all’estero (Serbia): se è residente in Serbia e iscritto AIRE, la cartella va inviata all’indirizzo estero comunicato all’AIRE. La normativa (art. 58-60 DPR 600/73, art. 26 DPR 602/73) prevede che entro 60 giorni dall’iscrizione AIRE si notifichi comunque al domicilio fiscale in Italia, mentre dopo i 60 giorni l’atto deve partire verso l’indirizzo estero . In ogni caso l’Agenzia è tenuta a inviare raccomandata internazionale con ricevuta di ritorno all’indirizzo AIRE comunicato . Se il destinatario non è trovato, l’ufficiale giudiziario deposita l’atto all’ultimo domicilio italiano e affigge avviso in Comune, perfezionando la notifica all’8° giorno dall’affissione .
  • Traduzione e lingua: la prassi fiscale non prevede espressamente che la cartella sia tradotta in serbo. Tuttavia, per validità della notifica in uno Stato estero si applica art. 30 DPR 200/1967: quando il destinatario è straniero, l’atto deve essere tradotto nella lingua ufficiale del paese di residenza . In mancanza di convenzioni specifiche, la cartella dovrebbe quindi essere redatta in serbo oppure consegnata con traduzione ufficiale.
  • Efficacia e valenza legale: come precisato dalla giurisprudenza, le cartelle di pagamento sono atti ricettizi, cioè producono effetti dall’effettiva conoscenza da parte del debitore (cfr. art. 1334 c.c.) . Pertanto, la notifica deve essere sempre regolare: il contribuente AIRE può eccepire la nullità se la cartella non gli è stata validamente comunicata. La Cassazione ha stabilito che, in caso di residenza estera, la semplice affissione all’albo comunale (senza preventiva raccomandata all’indirizzo AIRE) è illegittima . In altre parole, il trasferimento in Serbia non impedisce l’efficacia della cartella, purché siano state rispettate le regole di notifica .

Tabella 1 – Modalità di notifica delle cartelle

Situazione del debitoreNotifica prevista
Residente in ItaliaRaccomandata A/R o Ufficiale Giudiziario su indirizzo italiano (CPC art. 60 e DPR 602/73 art. 26).
Residente in Serbia (iscritto AIRE ≤60gg)Fino a 60 gg dalla registrazione AIRE, notifica al domicilio fiscale in Italia (art.60 DPR 600/73) .
Residente in Serbia (iscritto AIRE >60gg)Oltre 60 gg, notifica all’indirizzo estero AIRE tramite raccomandata internazionale (art.60 DPR 600/73) .
Irreperibile all’indirizzo AIRESe raccomandata internazionale torna indietro, deposito all’ultimo domicilio italiano + affissione in Comune (CPC art.142) .
Nota: il debitore può anche comunicare un domicilio in Italia per le notifiche (art.63 c.p.c.).

3. Opposizione alla cartella esattoriale: termini e giurisdizione

Il debitore ha diritto di impugnare la cartella esattoriale entro il termine di 60 giorni dalla notificazione【22†】. Il ricorso deve essere proposto al giudice tributario competente (CTP), di norma territorialmente corrispondente al domicilio del debitore (o del suo difensore/domicilio eletto in Italia). Nel caso di contribuente iscritto AIRE il tribunale competente è quello del domicilio fiscale italiano indicato o di uno dei comuni previsti, salvo diversa norma.

L’opposizione a cartella (art. 19 DPR 602/73) sospende l’esecuzione: dal deposito del ricorso presso la CTP non si possono più eseguire pignoramenti . Se la CTP accoglie il ricorso, annulla la cartella e il ruolo viene cancellato; se respinge, la cartella resta valida e si può procedere con gli atti esecutivi. In caso di notifica viziata (ad es. scambio di persona, mancata traduzione, affissione indebita), il ricorso trib. potrà ottenere la nullità della cartella stessa. È sempre raccomandabile contestare in tribunale gli atti impositivi ricevuti all’estero, poiché ogni vizio di notifica invalidante rende nulla la cartella.

Esempio pratico: un cittadino serbo residente in Serbia riceve una cartella per IRPEF mai pagata. Anche se vive all’estero, può presentare ricorso alla Commissione Tributaria competente entro 60 giorni dall’avviso ricevuto. Se contesta ad esempio la mancanza della traduzione in serbo o un errore formale, può far dichiarare nulla la cartella .

Giurisdizione e competenza: la legge non distingue tra UE e extra-UE per l’opposizione alla cartella. La Sez. Trib. Cassazione ha affermato che «l’art.60, comma 4, DPR 600/1973, norma speciale rispetto all’art.142 c.p.c., consente la notifica valida anche mediante raccomandata all’estero» . Tuttavia, tale statuizione non riguarda le invalidità di procedura (quali notifica mancante), per le quali si applica art.142 c.p.c. come visto. In ogni caso il giudice che decide sull’opposizione è il giudice tributario (giudice di pace non in caso fiscale, contrariamente ai processi amministrativi come multe).

Scadenze da ricordare: dal deposito si sospende l’esecuzione; occorre farsi assistere da un avvocato italiano o nominare un domiciliatario per seguire l’atto. Se l’esecuzione è già iniziata (pignoramenti in corso), si può presentare opposizione all’esecuzione (art. 615 c.p.c.) presso il tribunale ordinario competente, fondandosi su vizi del titolo (cartella nulla), vizi di notifica o altri difetti sostanziali. Anche in sede di opposizione esecutiva si potrà far valere la non validità della cartella ricevuta all’estero.

Tabella 2 – Strumenti di opposizione e ricorso

SituazioneStrumento giuridicoTermineTribunale Competente
Cartella di pagamento notificata (atto impositivo)Ricorso giurisdizionale in opposizione alla cartella (art.19 DPR 602/73).60 giorni dalla notifica (art. 19 DPR 602/73).Commissione Tributaria Provinciale (ovvero CTP).
Ingiunzione o sentenza civile di condanna (crediti civili)Opposizione a decreto ingiuntivo (art.633-645 c.p.c.) / reclamo o appello.40 giorni dal decreto notificato (art.645 c.p.c.).Tribunale ordinario (civile).
Esecuzione forzata iniziata (pignoramento)Opposizione all’esecuzione (artt.615 e segg. c.p.c.).Entro pochi giorni o prima dell’udienza indicata.Tribunale ordinario (civile).
Notifica nulla di cartella o ingiuntivo (non pervenuto)Azione di nullità del titolo (c.p.c. art.360 c.p.c. in cassazione).Corte di Cassazione (in via incidentale).
Ricorso in opposizione all’esecuzione fiscale (art.24 L. 689/1981 con la Cass. 2011 n.21194*).Giudice di Pace in violazioni amministrative (mult).

Fonte normativa: DPR 602/73, art. 19; CPC, artt. 633-645, 615-616.

4. Debiti bancari, civili e commerciali: procedure e opposizioni

Oltre ai debiti tributari, il cittadino serbo può avere debiti verso banche o fornitori italiani (mutui, prestiti, servizi). Le regole generali del diritto civile e del procedimento esecutivo si applicano allo stesso modo, con le particolarità di un debitore straniero. In sintesi:

  • Decreto ingiuntivo e sentenza civile: se il creditore (banca, fornitore) ottiene un decreto ingiuntivo (cpc art. 633) o una sentenza di condanna in Italia, il debitore può opporsi entro 40 giorni (cpc art. 645) notificando il controricorso in cui contesta le pretese. Se non fa opposizione entro il termine e il titolo resta confermato in sede di contraddittorio, il creditore avrà titolo esecutivo. In caso di mancato pagamento, sarà possibile avviare esecuzione forzata (pignoramenti).
  • Opposizione al decreto ingiuntivo: in assenza di opposizione nel termine, il decreto diventa definitivo. Il debitore può chiedere, con tempestività, la sospensione dell’esecuzione in via cautelare (art. 642 c.p.c.) se dimostra d’aver proposto opposizione tardiva o di esser stato ingiustamente espropriato di beni da estero. In pratica però, spesso il debitore straniero evita di entrare a far valere l’opposizione tardiva per non riabilitare un titolo esecutivo.
  • Rateazioni e soluzioni: in alcuni casi (es. mutuo, prestito personale), il debitore può richiedere al creditore condizioni di rimborso agevolato o concordato bonario. Giuridicamente, una banca può concedere piani di rientro o estendere termini. Se si tratta di debiti comuni come TFR sul mutuo ipotecario, esiste anche la possibilità (prevista dal codice civile o leggi speciali) di chiedere la sospensione (ad es. legge sul consumatore).
  • Fallimento o sovraindebitamento: se il debitore serbo gestisce un’attività in Italia e sopravanza le soglie, può essere colpito da fallimento ovvero accedere (se idoneo) alle procedure di esdebitazione per soggetti non fallibili (legge 3/2012 ora nel Codice della crisi). Queste opzioni esulano dal controllo passivo del singolo, ma costituiscono vie per ristrutturare o estinguere i debiti. Va notato che la partecipazione a queste procedure presuppone almeno un’attività aziendale italiana.
  • Norme speciali per crediti esteri: in mancanza di accordi internazionali, i creditori italiani non possono agire direttamente sui beni in Serbia. Per far valere un titolo italiano in Serbia è necessario chiedere alla Corte d’Appello la delibazione (riconoscimento) del titolo straniero ex artt. 65-66 L.218/95. Ciò è soggetto alla verifica della reciprocità e al rispetto dell’ordine pubblico italiano (ad esempio se la legge serba non tutela, il giudice italiano potrebbe rifiutare la riconoscibilità). Il procedimento può essere lento e incerto.

Tabella 3 – Debiti civili/commerciali: fasi del contenzioso

  1. Fase preventiva (del creditore): sollecito bonario, proposta di mediazione, intimazione di pagamento (es. decreto ingiuntivo).
  2. Decreto ingiuntivo (D.I.): ottenuto in via monitoria (CPC art. 633). Se notifica a debitori all’estero, si applica art. 142 c.p.c. (quindi potrebbe richiedere traduzione).
  3. Opposizione al D.I.: debito entro 40 giorni (art.645 c.p.c.), presso tribunale italiano.
  4. Opposizione tardiva / eccezioni: se non prospettato, titolo definitivo. Il debitore può chiedere riapertura in sede del giudice (art. 642 c.p.c.) o in sede di esecuzione presentare opposizione ex art.615 c.p.c.
  5. Titolo esecutivo confermato: il creditore notifica precetto (c.p.c. art.480) e promuove esecuzione (artt. 491 ss.).
  6. Opposizione all’esecuzione: entro 5 giorni dalla notifica del precetto esattoriale (o presso il giudice dell’esecuzione, art.615 c.p.c.) per vizi dell’atto (ad es. cartella nulla) o difetti di notifica.
  7. Pignoramenti: sugli stipendi (art. 545 c.p.c.) max 1/5 per singolo; su immobili con o senza ipoteca; su conti correnti; e su beni mobili registrati.
  8. Ambito internazionale: per eseguire in Serbia serve riconoscimento del titolo (L.218/95). In assenza di accordi, l’azione italiana si limita a beni in Italia.

5. Azioni difensive in ambito esecutivo

Quando il debitore serbo si trova in Italia e viene raggiunto da misure esecutive, può difendersi con gli strumenti ordinari:

  • Opposizione all’esecuzione (CPC art. 615-616): se l’atto di esecuzione (precetto, pignoramento) è stato notificato irregolarmente, il debitore può proporre opposizione al tribunale competente prima della scadenza dei 10 giorni (art.615) oppure in misura soggettiva se ha già depositato ricorso (art.616). Possono essere sollevati vizi di forma, identità soggetti, valuta del credito, prescrizione o nullità del titolo originario. L’effetto è la sospensione dell’esecuzione.
  • Impugnazione del pignoramento mobiliare/immobiliare: se un bene specifico viene pignorato (conto, auto, abitazione), il debitore può chiedere cancellazione o opposizione specifica (ex art. 617 c.p.c. e ss.) dimostrando, ad esempio, che quel bene non gli appartiene o che è soggetto ad altre tutele (es. un bene indebitamente pignorato può essere escusso altrove). Se la notifica dell’atto di pignoramento è difettosa (es. traduzione errata), può sollevarlo per nullità.
  • Nominare un domiciliatario: per agevolare la difesa, il debitore straniero può nominare un difensore in Italia (art. 63 c.p.c.) presso il quale ricevere le notifiche. Questo evita di essere dichiarato “irreperibile” in sede esecutiva.
  • Istanza di esdebitazione (legge 3/2012 Codice crisi): se il debitore è “imprenditore non fallibile” (piccolo imprenditore, consumatore) e versa in grave stato di insolvenza, può ricorrere alla procedura di composizione della crisi per persone fisiche (art. 14-21 Codice crisi). Una volta ammesso, i suoi debiti residui, ivi inclusi quelli tributari e bancari, possono essere in parte cancellati. Rientrano come “strumenti reattivi” perché operano dopo il fatto; l’ammissione di stranieri non residenti è possibile se i debiti sono in Italia e vi sono beni all’estero (Titolo III, art. 14-63 C.C.I.).
  • Prescrizione e decadenze: la legge civile italiana stabilisce termini di prescrizione. Per i debiti tributari in genere il termine è di 5 anni (con alcune eccezioni decennali) . Per i debiti civili la prescrizione ordinaria è di 10 anni (art.2934 c.c.). Ciò significa che, ad esempio, una cartella impositiva non notificata o un credito bancario può cadere in prescrizione se non esigibile e non intimato al debitore entro i termini di legge. È comunque sconsigliabile contare solo sulla prescrizione senza avviare almeno una procedura oppositiva.

6. Esecuzione forzata su beni mobili, immobili e conti esteri

Dal punto di vista pratico, il debitore serbo teme soprattutto che l’Italia sequestri i suoi beni. Vediamo caso per caso:

  • Conti correnti bancari in Italia: sono pignorabili (art. 545 c.p.c. per stipendio, art. 553 c.p.c. per ordini di pagamento presso terzi). Un conto corrente italiano intestato al debitore può essere bloccato dal pignoramento fino ai limiti di legge. Se vive in Serbia, l’esecuzione può colpire i soldi sul conto italiano a meno che non si utilizzi simultaneamente un ricorso o domanda di rateizzazione. I conti in Serbia non sono soggetti all’esecuzione italiana se non dietro cooperazione internazionale (vedi punto seguente).
  • Immobili in Italia: case o terreni di proprietà del cittadino serbo presenti in Italia possono essere espropriati. Ad esempio, se il debitore ha un immobile in Italia e riceve una cartella o un decreto ingiuntivo non opposti, la banca può iscrivere ipoteca (mutuo) o il Fisco il pignoramento. I beni immobili si vendono all’asta (CPC art. 591 ss.). Se l’immobile è gravato da un mutuo (ipoteca volontaria), il creditore ipotecario (banca) potrà chiederne la vendita forzata.
  • Auto e altri beni mobili registrati: veicoli o natanti possono essere pignorati dall’agente della riscossione (ex art.77 DPR 602/73) o da privati creditori (art. 521 c.p.c.). L’esecuzione avviene con notifica al PRA (Ufficio della Motorizzazione) e vincolo di vendita. Il debitore può contestare l’intimazione rivendicando di non essere proprietario o di avere titolo migliore (ad esempio leasing).
  • Stipendi e pensioni percepiti in Italia: se il debitore lavora alle dipendenze di un datore di lavoro italiano, una parte dello stipendio può essere pignorata fino ai limiti di legge (generalmente 1/5, 1/3 in caso di coniuge o figli a carico, ecc., art. 545 c.p.c.). Vanno considerate eventuali trattenute minime (il 2,5 del T.U. pensioni come “assegno sociale” impignorabile). Se percepisce pensione italiana, esiste un minimale impignorabile (circa 1.000 € mensili) e il resto entro limiti percentuali . Se vive e lavora in Serbia, invece, l’Italia non può aggredire direttamente lo stipendio serbo; un creditore dovrà prima ottenere riconoscimento del proprio titolo in Serbia (cosa difficile, cfr. infra).
  • Conti bancari esteri (Serbia): in assenza di apposita convenzione, l’Italia non può muovere i conti serbi. Tuttavia, grazie allo scambio automatico CRS (Common Reporting Standard), l’Agenzia entrate conosce spesso i saldi depositati all’estero . Un passivo fiscale italiano resta iscritto anche se il cittadino sposta soldi in Serbia. Per cercare di recuperare, lo Stato italiano potrebbe chiedere assistenza al fisco serbo sotto la Convenzione multilaterale Ocse/Consiglio d’Europa del 1988, ma l’effettiva esecuzione sul conto serbo avverrebbe solo se le autorità serbe accettano di eseguirla nei limiti del loro ordinamento. Si tenga conto che la Serbia nel 2022 ha aderito alla Convenzione OCSE/CoE sulla mutua assistenza fiscale, il che facilita lo scambio di informazioni, ma non crea un titolo di esecuzione automatica .
  • Beni all’estero diversi da conti: orologi, gioielli, barche, criptovalute detenute in Serbia non sono vincolabili dall’Italia. In teoria, tramite rogatoria internazionale, l’atto di pignoramento può essere inviato all’autorità serba competente, ma occorrono spesso lungaggini diplomatiche e, soprattutto, non vi è certezza che il giudice serbo possa o voglia eseguire.

Tabella 4 – Esecuzione su beni e conti

Beni o CreditiSoggetto a pignoramento in Italia?Commenti
Conto bancario in ItaliaSì.Agente riscossione o pignoramento presso terzi. Blocco totale o parziale del saldo.
Conto bancario in SerbiaNo (di norma).Potrebbe essere richiesto in forma assistenziale (Convenzione OCSE 1988), ma solo con titolo serbo e cooperazione autorità estere.
Autovetture o beni mobili in ItaliaSì.Venduti all’asta su precetto.
Beni mobili in SerbiaNo.Italia non può intervenire direttamente.
Abitazione/terreni in ItaliaSì.Pignoramenti immobiliari ordinari con vendita pubblica (CPC art. 591 ss.).
Immobile in SerbiaNo.Occorrerebbe una sentenza italiana riconosciuta in Serbia (delibazione), procedimento complesso e discrezionale.
Stipendio/pensione italianiSì.Pignorabile entro limiti legali (fino a 1/5 o 1/3 del netto secondo composizione familiare).
Stipendio/pensione serbiNo.Italia non può imporre prelievi diretti. Eventuali crediti devono esser fatti valere (e delivati) in Serbia.

7. Cooperazione internazionale e riconoscimento di titoli esteri

Poiché la Serbia non fa parte dell’UE né dell’EFTA, le procedure europee di riconoscimento/esecuzione (Reg.UE n.1215/2012, Direttiva 2010/24) non si applicano. Esistono invece alcuni strumenti di cooperazione:

  • Convenzioni bilaterali: Italia e Serbia hanno alcuni accordi (penali, doganali, estradizionali, assistenza penale), ma nessuno specifico sulla riscossione tributaria o civile comparabile al Regolamento UE. Esiste però la Convenzione OCSE-Consiglio d’Europa del 1988 (ma aggiornata al 2010) sulla mutua assistenza amministrativa in materia fiscale: la Serbia vi ha aderito. Ciò permette alle autorità fiscali italiane di scambiarsi informazioni con quelle serbe e di chiedere aiuto per recuperare crediti tributari. Tuttavia, la Convenzione prevede solo assistenza amministrativa – per esempio localizzare beni o notificare atti – e in alcuni casi di assistere alla riscossione, ma solo se il titolo esecutivo è definitivo e il debitore non ha poteri di opposizione effettivi nello Stato ricevente . In pratica, solo forme di coadiuvazione, non automazione dell’esecuzione.
  • Cooperazione giudiziaria (riconoscimento sentenze): per eseguire in Serbia un provvedimento italiano (ad es. una sentenza di condanna pecuniaria), occorre chiedere la “delibazione” presso il Tribunale Civile italiano (CPC artt. 64-65). Tale procedura verifica reciprocità e ordine pubblico (L.218/95, artt. 65-66). Se l’esito è positivo, la sentenza italiana viene trascritta come se italiana e può essere eseguita in Serbia secondo le leggi locali. Senza riconoscimento formale, un cittadino serbo con un decreto italiano potrà essere comunque citato in giudizio in Serbia dal creditore, ma dovrà replicare in un nuovo giudizio.
  • Assistenza giudiziaria: ex artt. 42-45 CPC, se è necessario notificare atti processuali ai soggetti in Serbia (ad es. citazioni o pignoramenti), l’Italia li trasmette per via diplomatica all’autorità competente serba. In assenza di convenzioni specifiche si applica l’art. 142 c.p.c. (spedisci all’estero per via ministero affari esteri) . Se la Corte serba riconosce la validità degli atti, può dunque eseguire.
  • Impossibilità di esecuzione diretta: in sintesi, al di fuori dell’UE l’azione di recupero in Serbia non è immediata. L’Italia potrà cercare di ottenere informazioni sui beni del debitore serbo in Serbia e magari far valere i titoli giudiziari ottenuti in Italia, ma dovrà sempre procedere per via formale. Il debitore, invece, è spesso più tutelato: finché i suoi beni rimangono all’estero (Serbia), difficilmente perderà nulla. Solo se decide di tornare in Italia o di utilizzare beni e conti italiani subisce direttamente la pressione esecutiva italiana.

8. Prescrizione e decadenza delle pretese

Un ulteriore elemento difensivo è il termine di prescrizione dei debiti:

  • Prescrizione dei debiti tributari: salvo eccezioni (accertamenti definitivi che aprono decennale), il termine ordinario è di 5 anni. Recentemente la Cassazione ha ribadito che i debiti erariali si prescrivono in 5 anni dall’anno successivo a quello in cui erano esigibili . Trascorso questo termine senza notifica valida al contribuente, il credito fiscale si estingue (art.43 TUIR). Occorre però distinguere il caso in cui la cartella è stata notificata (allora il termine si sospende) da quello in cui il debitore non è mai venuto a conoscenza dell’atto.
  • Prescrizione dei debiti civili/commerciali: l’art.2934 c.c. stabilisce un termine di 10 anni per la prescrizione dei diritti civili (prevalente per contratti, prestiti, locazioni etc.). Quindi, per esempio, un contratto di prestito non rimborsato “cade” in prescrizione se dal termine contrattuale non è stato fatto ricorso entro 10 anni, a meno che non sia intervenuta decadenza o sospensione.

Importante: la prescrizione è eccepibile in giudizio. Un debitore serbo può invocarla davanti ai giudici italiani se il titolo (cartella, ingiunzione, sentenza) è scaduto. Tuttavia, la prescrizione potrebbe essere interrotta da atti di accertamento o intimazioni legali (ad es. un qualsiasi atto dell’Agenzia interrotto, ndr). In materia fiscale, l’interruzione è disciplinata dal DPR 602/73 art.20 (notifiche, atti di accertamento).

9. Domande frequenti (FAQ)

D1. Il trasferimento della residenza in Serbia mi “protegge” dai debiti italiani?
No. L’Italia considera comunque il tuo domicilio fiscale in Italia e può notificarti le cartelle presso l’indirizzo AIRE . La teoria della “irreperibilità” non funziona: l’Agenzia ha strumenti per notificare all’estero, e la procedura di affissione all’albo comunale completa la notificazione anche a fronte di irreperibilità . Trasferirsi in Serbia non estingue i debiti; anzi, come sottolinea la prassi, la strategia è illusoria .

D2. Come si contesta una cartella esattoriale ricevuta a Belgrado?
Puoi presentare opposizione al giudice tributario italiano competente entro 60 giorni dalla data di ricezione . Occorre notificare il ricorso per via internazionale (ad es. tramite consolato o ambasciata italiana in Serbia, oppure con raccomandata internazionale all’indirizzo AIRE seguito da deposito in Comune secondo art.142 c.p.c.). È fondamentale indicare i motivi (es. inesistente notifica, calcoli errati, prescrizione del debito, violazioni normative). Anche dall’estero puoi fare valere i tuoi diritti davanti a una CTP italiana. In alternativa, se hai un avvocato in Italia di fiducia, potresti dichiarare un domicilio in Italia e far notificare lì (CPC art. 63).

D3. Ho ignorato una cartella per anni. Posso comunque oppormi?
La legge tributaria richiede l’opposizione entro 60 giorni dalla notifica valida. Trascorso inutilmente questo termine, tecnicamente il ruolo diventa esecutivo e non è più impugnabile in via ordinaria. Resta il rimedio straordinario (art.7 D.lgs.150/2011) solo in casi eccezionali di giustificato impedimento grave riconosciuto dal giudice. In pratica, se la notificazione è nulla (mai avvenuta) si può sempre far valere la nullità del titolo e chiedere la rinnovazione. Se invece la notifica è avvenuta correttamente, si deve far fronte al debito o chiedere soluzioni (rate, concordato, etc.). Ignorare un debito può portare rapidamente a pignoramenti (stipendio, conto) e aggravio di interessi e spese.

D4. In Serbia ho già beni/conti: l’Italia può sequestrarli?
No, non direttamente. L’Italia non può imporre misure sui tuoi beni in Serbia senza cooperazione. Solo l’autorità serba, su richiesta italiana motivata (es. rogatoria per crediti tributari ex Convenzione OCSE), potrebbe procedere a sequestri. Tuttavia, la prassi indica che senza un titolo definitivo riconosciuto in Serbia l’esecuzione è difficoltosa. Il tuo conto serbo rimane al sicuro da interventi italiani, anche se l’Agenzia può conoscerne l’esistenza tramite accordi internazionali . Resta però il fatto che, se il debito italiano rimane insoluto, tornerai in Italia con una “ombra” sul permesso di soggiorno/cittadinanza (anche in Italia i debiti fiscali segnalano il mancato rispetto del diritto tributario).

D5. Se torno in Italia, rischio l’arresto per debiti?
In generale, non esistono arresti civili per debiti. Solo per reati tributari (frode fiscale) o bancari (bancarotta) si possono avere procedimenti penali. Tuttavia, se hai cartelle non pagate e torni in Italia, l’Agenzia potrebbe immediatamente procedere a sequestri sui tuoi beni italiani. Non c’è un “foglio di via” o simile per debitori ordinari. Ciò che può accadere, ad esempio, è che il tuo conto corrente italiano venga bloccato al momento della richiesta di accrediti, o che l’ente previdenziale notifichi pignoramenti sulla pensione.

D6. Quali beni dell’Italia posso perdere se ho debiti e torno?
Essenzialmente i beni soggetti a esecuzione in Italia: conti correnti, immobili, autoveicoli, quote societarie. Ad esempio, un immobile in Italia potrebbe essere venduto all’asta per saldare il debito, così come potresti perdere fino a 1/5 dello stipendio netto. Anche se stai per chiedere residenza, l’erario già può iscriverti ipoteca giudiziaria sui tuoi immobili finché la cartella non è pagata. Quindi rientrare senza aver risolto il debito è fortemente sconsigliato.

D7. Posso rateizzare o sanare i debiti dall’estero?
Sì, in molti casi l’Agenzia può concedere rateizzazione della cartella su richiesta (art.19 DPR 602/73) anche se risiedi all’estero. Il cittadino può presentare istanza tramite un intermediario o online, allegando piano di rientro realistico. Inoltre esistono sanatorie periodiche (rottamazione, sospensioni, pace fiscale) che consentono di stralciare interessi/multe pagando solo il capitale. Queste agevolazioni sono teoricamente aperte anche ai non residenti, purché il debito riguardi imposte italiane (ad es. del 2020 e 2023 sono state previste). Bisogna seguire i bandi ministeriali in vigore e presentare domanda nei termini.

D8. I miei debiti si prescrivono prima o poi?
Dipende. Per i tributi, se l’Agenzia non ti ha mai notificato validamente nulla, il debito di norma si estingue dopo 5 anni (ad esempio, se hai un avviso di accertamento scaduto). Se è stato eseguito un accertamento definitivo, il termine è di 10 anni . Per i debiti civili (prestiti, forniture), il termine ordinario è 10 anni. Se credi che siano maturati termini lunghi dall’ultimo atto interruttivo o di scadenza, valuta con un avvocato la prescrizione. Attenzione: la prescrizione non decorre se sei stato notificato; anzi si sospende dal momento della notifica valida. L’unico caso in cui puoi contare sulla prescrizione è se non sei stato in grado di essere trovato o se tutti gli atti notificabili sono nulli.

D9. Se ho titolo esecutivo italiano, devo pagarli in Serbia?
In teoria sì: un debitore ha sempre l’obbligo di adempiere i suoi debiti. Ma a livello pratico un titolo italiano che non venga riconosciuto in Serbia non può essere eseguito lì. Può essere utile, se sei in Serbia e hai crediti su di te dall’Italia, farti assistere da un avvocato serbo che valuti se esistono modi in diritto serbo per far valere quei titoli (ad es. contraddittorio successivo). Tuttavia, finché vivi fuori Italia, resta l’ipotesi che il creditore preferisca comunque usufruire di strumenti italiani (pignorando eventuali beni rimasti in Italia).

D10. Come influisce il permesso/cittadinanza italiana sul mio debito?
Avere debiti e cartelle non saldate non preclude formalmente il rilascio del permesso di soggiorno o della cittadinanza, ma può esser visto male. In alcuni casi (specialmente se richiesti bonus o permessi) un’amministrazione italiana potrebbe verificare la tua posizione fiscale. È opportuno chiudere o regolarizzare i debiti prima di chiedere contributi pubblici. Inoltre, alcuni imput fiscali gravi (evasione ingente) potrebbero influire negativamente su richieste di cittadinanza.

10. Esempi pratici e simulazioni

  • Simulazione tassa redditi non pagata: Mario, cittadino serbo, ha lavorato in Italia nel 2015-2018 e non ha dichiarato parte degli introiti. Nell’estate 2023 riceve due cartelle per IRPEF di complessivi €20.000. Mario era già tornato in Serbia e iscritto all’AIRE dal 2019. Le cartelle vengono inviate all’indirizzo AIRE. Mario, il quale non conosce l’italiano, riceve a casa in Serbia una lettera senza traduzione, si spaventa e ignora. Scaduti i 60 giorni, l’Agente riscossione iscrive ipoteca su un terreno in Toscana che Mario possiede da anni. Se Mario non interviene (opporsi o pagare), l’Istituto venditore potrebbe pignorare il terreno. A posteriori, Mario può proporre opposizione tardiva o chiedere la rateizzazione della cartella; tuttavia dovrà valutare la dichiarazione in Cassazione che ormai la notifica gli era dovuta .
  • Caso debito commerciale e riconoscimento in Serbia: Ana, cittadina serba, ha debiti per forniture (fatture non pagate) con un’azienda italiana, residente in Serbia. L’azienda italiana ottiene un giudizio esecutivo in Italia. Per recuperare, dovrà chiedere in un Tribunale italiano (L.218/95) il riconoscimento di quella sentenza in Serbia. Senza delibazione, Ana rischia solo il pignoramento di eventuali beni italiani. Se Ana in futuro apre una partita IVA in Italia, quel credito potrebbe rientrare nel procedimento di esdebitazione (sovraindebitamento) se ammesso.
  • Debito bancario con mutuo: Jovan ha un mutuo in banca italiana per una casa a Roma (ipoteca volontaria). Si trasferisce in Serbia. Dal 2022 smette di pagare le rate. La banca ottiene l’esecuzione sull’immobile. Il giudice autorizza la vendita forzata: l’immobile viene portato all’asta. Jovan potrà difendersi proponendo opposizione (argomentando validi motivi per cui il mutuo era nullo o i conteggi sbagliati). Se perde, la banca potrà acquistare l’immobile in sede d’asta o affidarlo a terzi. Anche se Jovan paga le rate mancanti più interessi, deve ricostituire il capitale residuo – perché la procedura esecutiva si basa sul credito residuo (circa 70.000€ più spese).

Riferimenti normativi e giurisprudenziali

Normativa italiana:
– DPR 29 settembre 1973, n. 600, artt. 58-60 (domicilio fiscale, notifiche ai non residenti) .
– DPR 29 settembre 1973, n. 602, artt. 19, 26 (riscossione tributi, notifica cartella) .
– Codice Civile (art. 1334 c.c. su efficacia atti ricettizi; art. 2934 c.c. prescrizione ordinaria).
– Codice di Procedura Civile, artt. 142 ss. (notifiche all’estero), 615-625 (opposizione all’esecuzione), 633-645 (decreto ingiuntivo e opposizione), 473 ss. (pignoramenti).
– Legge 18 giugno 2009 n. 69 (modifiche Cass. Sez. U. 17352/2009 in diritto processuale).
– Legge 3/2012 (salva-suicidi) ora Codice della Crisi d’Impresa e dell’Insolvenza, Titolo II-III (stragiudiziale e giudiziale esdebitazione).
– Legge 218/1995 (cooperazione internazionale in materia civile, art. 64-66 L.218/95 su riconoscimento sentenze) .
– Direttiva UE 2010/24 (riscossione crediti fiscali tra Stati membri) .

Giurisprudenza selezionata:
– Cass. SS.UU. 24 agosto 2021, n. 23378 – Notifica cartelle a italiano AIRE (dichiarata illegittima se non preceduta da raccomandata all’indirizzo noto) .
– Cass. ord. 13 ottobre 2011, n. 21194 – Opposizione cartella per multa; giurisdizione (Giudice di Pace per sanzioni amministrative). (Cfr. supra nota )
– Cass. civ. ord. 6 agosto 2024, n. 22271 – Notifiche atti accertamento a società estera (applicabilità art.60 DPR 600/73) .
– Cass. civ. 29 gennaio 2024, n. 2552 – (In tema di notifica cartella, riti processuali; citato in ricerca) .
– Cass. SS.UU. 12 novembre 2021, n. 33520 – (opposizione a cartella all’esecuzione non iniziata, competenza giudice di pace) .
– Cost. 7 novembre 2007, n. 366 – Declaratoria di incostituzionalità delle norme tributarie che escludono l’art.142 c.p.c. per contribuenti AIRE .
– CTR Lombardia 22 aprile 2022, n. 1659/19 (notifica atti esecutivi dopo tentativo AIRE) .

Fonti istituzionali: – Manuali e siti del Ministero dell’Economia (artt. 58-60 DPR 600/73) , dell’Agenzia delle Entrate/Riscossione (DPR 602/73) .
– Guide pratiche (ad es. Fiscomania su notifiche a espatriati).
– Leggi e regolamenti reperibili su Normattiva (DPR 600/73, 602/73), Gazzetta Ufficiale, e portali del Ministero della Giustizia (L.218/95) e del MEF (direttive fiscali).

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Ti trovi oggi in Serbia e temi che questi debiti possano raggiungerti anche lì?
👉 Non preoccuparti: puoi difenderti, bloccare la riscossione e sistemare la tua posizione fiscale, anche se vivi all’estero.

In questa guida scoprirai cosa può e non può fare il Fisco italiano, quali rischi concreti esistono e quali passi devi compiere per annullare o ridurre i debiti in modo legale.


💥 Cosa Succede ai Debiti in Italia

Se hai lavorato o avuto residenza in Italia, puoi avere debiti verso:

  • Agenzia delle Entrate-Riscossione (cartelle, imposte non pagate);
  • INPS/INAIL (contributi);
  • Comuni (IMU, TARI, multe);
  • banche e finanziarie (prestiti, mutui, carte di credito).

📌 Quando non paghi o non impugni un atto nei tempi, il debito diventa esecutivo, generando pignoramenti e azioni aggressive in Italia.


⚖️ L’Agenzia delle Entrate Può Riscuotere in Serbia?

La risposta è NO.

L’Agenzia delle Entrate-Riscossione non può pignorare beni, conti correnti o stipendi in Serbia, perché:

  • la Serbia non è parte dell’Unione Europea;
  • non esiste alcun accordo Italia–Serbia per la riscossione coattiva dei debiti fiscali;
  • gli atti italiani non hanno alcun valore legale automatico nel territorio serbo.

📌 Se vivi e possiedi beni solo in Serbia, il Fisco italiano non può toccarli.


⚠️ Cosa Rischi se Ignori le Cartelle

Anche se ti trovi all’estero, l’Agenzia può agire all’interno dell’Italia:

  • 🏦 pignoramento dei conti correnti italiani;
  • 🏠 ipoteca su immobili in Italia;
  • 🚗 fermo amministrativo su auto o moto;
  • 💰 interessi e sanzioni che fanno crescere il debito;
  • ⚖️ attivazione di procedure esecutive se rientri in Italia.

📌 I debiti non spariscono: vanno contestati o definiti.


💠 Cosa Fare Subito per Difendersi

1️⃣ Ottenere l’Estratto di Ruolo

È il documento che elenca:

  • tutte le cartelle attive;
  • importi e sanzioni;
  • notifiche inviate;
  • eventuali pignoramenti o fermi.

📌 L’avvocato può ottenerlo per te anche se vivi in Serbia.


2️⃣ Controllare la Notifica

Molti atti italiani sono nulli perché:

  • inviati a indirizzi errati;
  • mai consegnati correttamente;
  • notificati fuori dai termini;
  • mancanti degli allegati obbligatori.

📌 Una notifica irregolare rende la cartella annullabile.


3️⃣ Verificare la Prescrizione

I debiti italiani si prescrivono dopo:

  • 5 anni per multe, contributi e cartelle esattoriali;
  • 10 anni per imposte come IRPEF, IVA, IRES.

📌 Se non hai ricevuto atti validi negli ultimi anni, il debito potrebbe essere già estinto.


4️⃣ Richiedere la Sospensione Immediata

Puoi bloccare tutto se:

  • la cartella è irregolare;
  • il debito è prescritto;
  • c’è un errore nell’importo;
  • il debito è già pagato.

📌 L’avvocato può ottenere la sospensione in 48 ore.


5️⃣ Fare Ricorso (entro 60 giorni)

Il ricorso alla Corte di Giustizia Tributaria può:

  • annullare la cartella;
  • ridurre l’importo;
  • bloccare definitivamente la riscossione.

6️⃣ Rateizzazione o Saldo e Stralcio

Se il debito è reale ma troppo alto:

  • puoi chiedere fino a 120 rate;
  • puoi aderire alle rottamazioni;
  • puoi proporre un saldo e stralcio con forte riduzione.

📌 Tutto valido anche vivendo in Serbia.


🧩 Difendersi dalla Serbia È Possibile

L’avvocato può rappresentarti a distanza, senza che tu debba rientrare in Italia.

Gestisce:

  • ricorsi;
  • sospensioni;
  • trattative di riduzione del debito;
  • annullamenti;
  • protezione di beni e conti italiani.

📌 Tutto tramite procura telematica.


🧾 Documenti da Inviare all’Avvocato

  • Documento d’identità e codice fiscale;
  • Copia delle cartelle o avvisi;
  • Estratto di ruolo;
  • Prove di eventuali pagamenti;
  • Indirizzo attuale in Serbia.

⏱️ Tempistiche

  • Verifica dei debiti: 5–10 giorni
  • Sospensione della riscossione: 48 ore – 7 giorni
  • Ricorso: entro 60 giorni
  • Definizione completa: 1–3 mesi

⚖️ I Vantaggi di una Difesa Specializzata

✔️ Blocco immediato della riscossione
✔️ Annullamento delle cartelle irregolari
✔️ Riduzione forte del debito
✔️ Protezione dei beni in Italia
✔️ Assistenza completa anche dall’estero


🚫 Errori da Evitare

❌ Pensare “vivo in Serbia, non succede nulla”
❌ Ignorare gli atti o i solleciti
❌ Pagare senza verificare prescrizione e notifica
❌ Lasciare scadere i termini di ricorso
❌ Fidarsi di professionisti non esperti

📌 Tantissimi debiti possono essere cancellati o ridotti, ma solo se agisci subito.


🛡️ Come può aiutarti l’Avv. Giuseppe Monardo

📂 Verifica completa della posizione debitoria
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🎓 Le Qualifiche dell’Avv. Giuseppe Monardo

✔️ Avvocato cassazionista esperto in riscossione internazionale
✔️ Specializzato nella difesa di cittadini stranieri con debiti in Italia
✔️ Gestore della crisi da sovraindebitamento
✔️ Pluriennale esperienza contro Agenzia Entrate e INPS


Conclusione

Essere un cittadino della Serbia con debiti o cartelle esattoriali in Italia non significa essere senza soluzioni.
Con una difesa tecnica puoi bloccare la riscossione, annullare cartelle irregolari o prescritte, e ridurre notevolmente il debito, anche vivendo all’estero.

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  1. Consulenza digitale: si svolge esclusivamente tramite contatti telefonici e successiva comunicazione digitale via e-mail o posta elettronica certificata. La prima valutazione, interamente digitale (telefonica), è gratuita, ha una durata di circa 15 minuti e viene effettuata entro un massimo di 72 ore. Consulenze di durata superiore sono a pagamento, calcolate in base alla tariffa oraria di categoria.
  2. Consulenza fisica: è sempre a pagamento, incluso il primo consulto, il cui costo parte da 500€ + IVA, da saldare anticipatamente. Questo tipo di consulenza si svolge tramite appuntamento presso sedi fisiche specifiche in Italia dedicate alla consulenza iniziale o successiva (quali azienda del cliente, ufficio del cliente, domicilio del cliente, studi locali in partnership, uffici temporanei). Anche in questo caso, sono previste comunicazioni successive tramite e-mail o posta elettronica certificata.

La consulenza fisica, a differenza di quella digitale, viene organizzata a partire da due settimane dal primo contatto.

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