Se sei un cittadino britannico (o un ex residente UK ora rientrato nel Regno Unito) che ha vissuto o lavorato in Italia e oggi ha debiti fiscali, contributivi o cartelle esattoriali, è normale chiedersi se questi debiti possano essere riscossi nel Regno Unito, se rischi pignoramenti o come sistemare tutto senza tornare in Italia.
La buona notizia è chiara: i debiti italiani non possono essere automaticamente riscossi nel Regno Unito, perché dopo la Brexit non esiste alcun accordo di mutua assistenza per la riscossione dei debiti fiscali tra Italia e UK.
Tuttavia, i debiti restano attivi in Italia e possono diventare un problema se un giorno torni nel Paese, se possiedi beni italiani o se hai ancora conti bancari in Italia. Con un avvocato tributarista esperto in casi internazionali, puoi contestare gli atti, bloccare la riscossione e chiudere definitivamente la tua posizione fiscale.
Cosa sono le cartelle esattoriali italiane
Le cartelle esattoriali sono atti ufficiali inviati dall’Agenzia delle Entrate-Riscossione (AER) per richiedere il pagamento di:
- imposte non versate (IRPEF, IVA, IRAP, IRES)
- contributi INPS arretrati
- tributi locali come IMU, TARI o bollo auto
- multe stradali e sanzioni amministrative
- interessi di mora e spese di riscossione
Se non vengono pagate entro 60 giorni, diventano esecutive, consentendo allo Stato italiano di procedere con pignoramenti e fermi solo in Italia.
Cosa succede se vivi nel Regno Unito
Dopo la Brexit, la situazione è nettamente diversa rispetto agli altri Paesi europei:
- l’Agenzia delle Entrate-Riscossione non può avviare alcuna azione esecutiva nel Regno Unito
- le autorità inglesi, scozzesi, gallesi e nordirlandesi non sono obbligate a riscuotere debiti italiani
- nessun stipendio, conto o immobile nel UK può essere pignorato dall’Italia
Ma attenzione:
- i debiti rimangono attivi nei registri italiani
- possono crescere nel tempo con sanzioni e interessi
- se torni in Italia, rischi pignoramenti immediati
- eventuali beni italiani possono essere sequestrati
- un’eredità in Italia può essere trattenuta
Per questo è importante risolvere la tua posizione fiscale prima che peggiori.
Quando i debiti italiani possono essere annullati o ridotti
Molti debiti italiani possono essere cancellati quando:
- la notifica è stata fatta a un indirizzo errato o dopo il trasferimento nel Regno Unito
- il debito è prescritto: 5 anni per multe/tributi locali, 10 anni per imposte statali
- non ci sono atti interruttivi validi negli anni successivi
- l’accertamento non è definitivo o contiene vizi
- gli importi includono calcoli errati, duplicazioni o sanzioni illegittime
- il credito è stato ceduto a società di recupero senza documentazione
Un avvocato può far annullare gran parte delle cartelle per errori di notifica o prescrizione.
Cosa fare subito se hai debiti italiani
Per difenderti in modo efficace, è importante agire rapidamente:
- Richiedi l’estratto di ruolo, tramite un avvocato o SPID: elenca tutti i debiti ancora attivi.
- Controlla la notifica: se la cartella non è stata notificata correttamente, può essere nulla.
- Verifica la prescrizione: molti debiti risultano già estinti per legge.
- Non pagare e non rispondere senza assistenza legale: potresti riattivare un debito prescritto.
- Contatta un avvocato tributarista per contestare le cartelle e bloccare la riscossione.
Le soluzioni legali più efficaci
Un avvocato esperto può:
- impugnare le cartelle davanti alla Corte di Giustizia Tributaria
- ottenere la sospensione immediata della riscossione, se hai beni in Italia
- chiedere l’autotutela, per far annullare debiti irregolari senza ricorrere formalmente
- ottenere riduzioni con saldo e stralcio, quando previsto dalla legge
- richiedere una rateizzazione per i debiti ancora validi
- contestare la prescrizione
Ogni procedura può essere gestita completamente a distanza, senza che tu debba rientrare in Italia.
Cosa può fare un avvocato per te
Un avvocato tributarista può:
- analizzare tutti gli atti ricevuti
- verificare se i debiti sono validi o già prescritti
- impugnare notifiche irregolari
- bloccare pignoramenti su conti o beni in Italia
- proteggere eventuali investimenti o proprietà italiane
- trattare riduzioni significative del debito
- chiudere definitivamente la tua posizione fiscale
Cosa rischi se non agisci
Se ignori la situazione:
- i debiti aumentano ogni anno con sanzioni e interessi
- eventuali beni italiani possono essere pignorati
- un’eredità in Italia può essere trattenuta
- se rientri anche solo per vacanza, potresti trovare conti o veicoli bloccati
- perdi le opportunità di sanatoria o rottamazione
- diventa più difficile contestare gli atti in ritardo
Agire ora invece ti permette di risolvere definitivamente e proteggere il tuo patrimonio.
Quando rivolgersi a un avvocato
Dovresti chiedere assistenza se:
- sei un cittadino britannico con cartelle o debiti italiani
- hai ricevuto notifiche dall’Agenzia delle Entrate
- vuoi sapere se i debiti sono validi, prescritti o cancellabili
- hai beni o conti in Italia da proteggere
- desideri chiudere definitivamente la tua posizione fiscale senza rientrare
Un avvocato esperto può risolvere tutto da remoto, senza necessità di spostamenti.
⚠️ Attenzione: molti cittadini del Regno Unito pagano debiti non dovuti, soltanto perché non conoscono le regole italiane su notifica e prescrizione. Prima di pagare qualsiasi somma, fai verificare tutto da un professionista.
Questa guida dello Studio Monardo – avvocati esperti in diritto tributario internazionale e difesa dei cittadini stranieri con debiti in Italia ti spiega come proteggerti e come chiudere la tua posizione anche vivendo nel Regno Unito.
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Introduzione
Un cittadino britannico titolare di debiti o cartelle esattoriali in Italia si trova in una posizione complessa che coinvolge profili di diritto tributario, procedura esecutiva e diritto internazionale privato. La guida che segue – aggiornata ad ottobre 2025 – esamina le norme italiane e internazionali applicabili, la procedura di riscossione coattiva in Italia (a cura dell’Agenzia delle Entrate‑Riscossione, ex Equitalia) e le possibili strategie difensive del debitore. Il focus è sui debiti tributari e amministrativi iscritti a ruolo gestiti dall’Agenzia delle Entrate‑Riscossione (fiscali, contributivi, multe, bollo, ecc.), con cenni agli altri strumenti esecutivi civili; si includono indicazioni di diritto internazionale privato in relazione al rapporto Italia‑Regno Unito post‑Brexit. Verranno illustrate prassi, novità normative, massime di giurisprudenza recente (Cassazione, prassi ministeriali), nonché tabelle riassuntive e casi esemplificativi. Il taglio è avanzato, adatto ad avvocati, professionisti e imprenditori, ma presentato in forma accessibile con un linguaggio giuridico–divulgativo. In fondo sono riepilogate le fonti normative e giurisprudenziali utilizzate.
1. Quadro generale e profili internazionali
Dal 1° febbraio 2020 al 31 dicembre 2020 il Regno Unito ha usufruito di un periodo transitorio nell’UE; dal 1° gennaio 2021 la Brexit è pienamente operativa. Ciò comporta che il Regno Unito è stato ed è un Paese terzo rispetto all’Unione Europea. Nel contesto di controversie e riscossioni di crediti fra Italia e UK vanno quindi considerati:
- Giurisdizione e legge applicabile: Per rapporti contrattuali o extracontrattuali internazionali stipulati con il Regno Unito restano vigenti i Regolamenti UE Roma I (legge applicabile ai contratti) e Roma II (obbligazioni non contrattuali) . Tuttavia, il Regolamento (UE) 1215/2012 (c.d. “Bruxelles I‑bis”) non si applica tra i due Paesi perché il Regno Unito non è più nell’UE. Le controversie di diritto civile/commerciale si devono risolvere come con qualunque Stato extra‑UE, cioè facendo riferimento alla legge italiana sul diritto internazionale privato (L. 31 maggio 1995 n. 218) per determinare competenza e legge applicabile (artt. da 13 a 42 L.218/95), o alle convenzioni internazionali applicabili (ad es. Convenzione dell’Aja 1965 sulla notifica).
- Esecuzione delle sentenze: Prima della fine del 2020 i giudizi esecutivi tra Italia e UK seguivano il regolamento Bruxelles I; ora occorre utilizzare i rimedi del diritto internazionale privato. Dal 1° luglio 2025, la Convenzione dell’Aja del 2 luglio 2019 («Judgments Convention») è entrata in vigore sia per l’Unione Europea che per il Regno Unito . Questa Convenzione facilita il riconoscimento e l’esecuzione reciproca delle decisioni civili/commerciali (incl. quelle su crediti) tra gli Stati aderenti, compresi UE (Italia) e UK. Prima di tale data (e per controversie sorte o procedimenti iniziati prima di allora) si applica invece il reciproco riconoscimento consuetudinario (per gli UK la Foreign Judgments (Reciprocal Enforcement) Act 1933, per l’Italia l’art.64 L.218/95) . In ogni caso, l’entrata in vigore della Convenzione 2019 rende più agevole l’esecuzione di sentenze italiane nel Regno Unito (e viceversa), a condizione che la causa sia iniziata dopo il 1° luglio 2025.
- Notifica e comunicazione all’estero: Per inviare atti giudiziari o amministrativi all’estero (compresi avvisi di accertamento o cartelle), l’Italia segue la Convenzione dell’Aja 1965 (e relative norme nazionali: art.160‑170 c.p.c.). UK e Italia sono parte della Convenzione 1965, quindi le notifiche dovrebbero essere eseguite tramite autorità centrali, salvo che il contribuente/ obbligato non elegga domicilio legale in Italia. Se l’Agenzia delle Entrate-Riscossione ignora le regole internazionali di notifica, la cartella può essere annullata per nullità, come ha ribadito la Cassazione (cfr. sez. VI‑T 9884/2022 ).
Fonti internazionali aggiornate: Convenzione Bruxelles I bis 1215/2012 (non più applicabile UK–UE), Convenzione Lugano 2007 (UK, dopo Brexit, non ne è parte), Convenzione Aja 1965 (notifiche), Convenzione Aja 2019 (riconoscimento decisioni civili/commerciali entrata in vigore 1‑9‑2023 UE, 1‑7‑2025 UK) .
2. Gli strumenti di riscossione in Italia
In Italia la riscossione coattiva dei tributi e degli altri crediti pubblici (contributivi, multe, ecc.) è svolta dall’Agenzia delle Entrate‑Riscossione (AER), che dal 2017 ha assorbito Equitalia e dall’ottobre 2022 è integrata nell’Agenzia delle Entrate. L’AER opera sulla base del D.P.R. 29 settembre 1973 n. 602 (riscossione esattoriale) e del D.Lgs. 150/2011 (riforma Equitalia). I principali passi del procedimento esattoriale sono:
- Riscossione spontanea: normalmente il contribuente riceve un avviso di accertamento definitivo (Ufficio Entrate) o altro titolo (ad es. ingiunzione di pagamento giudiziaria, verbale di violazione, cartella esattoriale già originata da un ruolo precedente) in cui si intima di pagare i tributi dovuti entro un termine (tipicamente 60 giorni dalla notifica dell’avviso). È in questa fase che si esercitano i normali rimedi tributari (ricorso in Commissione Tributaria) .
- Iscrizione a ruolo: se il contribuente non paga spontaneamente entro i termini, l’Agenzia iscrive le somme a ruolo (DPR 602/73, art. 25), rendendo le somme dovute titolo esecutivo (art. 49 DPR 602/73). L’iscrizione a ruolo genera la cartella di pagamento. La cartella viene notificata al debitore per raccomandata A/R all’indirizzo fiscale risultante (o eventualmente all’estero, come vedremo), con l’intimazione a pagare entro 60 giorni . In questa fase decorrono gli interessi di mora e l’aggio di riscossione dovuto all’agente coattivo (c.d. oneri di riscossione): se il pagamento avviene entro 60 giorni, l’aggio è circa il 4‑8% (parte a carico del debitore) ; dopo il sessantesimo giorno cade il beneficio della dilazione e l’aggio è interamente a carico del debitore.
- Esecuzione forzata: decorso inutilmente il termine di 60 giorni dalla cartella, l’Agenzia può avviare automaticamente le misure di recupero coattivo senza ulteriori avvisi. Ai sensi del D.Lgs. 150/2011 (art. 36 e segg.) le somme iscritte a ruolo diventano immediatamente esigibili: è prevista la possibilità di pignoramento di salari e pensioni, conti correnti, immobili, quote societarie, nonché il fermo amministrativo o la confisca di veicoli. L’agente della riscossione ha facoltà di iscrivere ipoteca sugli immobili (art. 77 L. 342/2000 integrata in art. 77 TU), nonché di chiedere il recupero di tasse auto da ACI (per multe non pagate). Qualora nessuna azione del debitore blocchi il procedimento, l’espropriazione sarà eseguita secondo le norme del codice di procedura civile (ad es. arti. 474‑490 c.p.c.).
Scadenze chiave: il contribuente ha 60 giorni dalla notifica della cartella per pagare o fare opposizione . In caso di decorso di tale termine, l’AER può procedere al pignoramento, ma resta ferma la prescrizione ordinaria del credito (10 anni civile, art. 2946 c.c., salvi termini speciali). Se il debitore è particolarmente inadempiente, l’iscrizione ipotecaria (art. 77 TU) permane fino a estinzione del debito (anche cancellabile in tutto o parte in caso di definizione agevolata o prescrizione).
3. Notifica della cartella a soggetti esteri
Il luogo di notifica è cruciale: come stabilito da legge e Cassazione, la cartella si considera perfezionata quando è ricevuta o lasciata in giacenza dall’ufficiale postale. Tuttavia, per i contribuenti non residenti le modalità sono speciali. L’art. 60 del DPR 600/1973 prevede che la notificazione per i soggetti non residenti in Italia avvenga prioritariamente tramite raccomandata A/R all’indirizzo estero:
«La notificazione ai contribuenti non residenti è validamente effettuata mediante spedizione di lettera raccomandata con avviso di ricevimento all’indirizzo della residenza estera rilevato dall’AIRE o dal registro delle imprese… In mancanza, con quello della sede legale estera risultante dal registro imprese… In caso di esito negativo si applicano le disposizioni di cui al comma 1, lett. e) [dell’art.60]» .
In pratica (come precisato dalla Cassazione ): – Se si tratta di un cittadino italiano iscritto AIRE in UK, la notifica va fatta all’indirizzo UK risultante dall’AIRE. Solo se il plico A/R non viene recapitato (irreperibilità) si procede con la procedura di deposito in Comune prevista dall’art. 60, comma 1, lett. e), DPR 600/73 (notifica per irreperibilità).
– Se si tratta di un cittadino straniero (non italiano) residente in UK, la prassi richiede di inviare la raccomandata all’indirizzo estero noto al fisco italiano (ad esempio comunicato nel codice fiscale o nella dichiarazione dei redditi). In assenza di un indirizzo estero, l’Agenzia deve tentare la ricerca in Comune: se il debitore è stato registrato come trasferito (art.60, comma 1, lett. e), la notifica fa deposito al comune; in caso di dubbio, il messo esegue le ricerche necessarie o, in ultima istanza, deposita l’atto in Comune.
La Corte di Cassazione (già nel 2021 e nel 2023) è intervenuta più volte su queste notifiche ai contribuenti all’estero. In generale ha affermato che è illegittima ogni notifica in Italia quando l’amministrazione finanziaria conosceva l’indirizzo estero del contribuente . In particolare:
- Cass. n. 23378/2021 ha stabilito che, se un contribuente italiano risiede all’estero (anche extra-UE) ed è iscritto all’AIRE, deve ricevere gli atti al domicilio estero e non in Italia. Se l’Agenzia spedeva la cartella all’indirizzo italiano ormai non più valido, la notifica è nulla e la cartella va annullata .
- Cass. n. 13753/2023 (richiamata in ) ha ribadito che il cumulo di obblighi di pubblica amministrazione sul contribuente non esclude il principio: se risulti un indirizzo estero dall’AIRE o da atti anagrafici/reg. imprese, la notifica deve avvenire innanzitutto in quel luogo .
- Cass. 9884/2022 (sez. VI-T) ha precisato le formalità richieste: l’ufficiale notificatore deve documentare esattamente le ricerche effettuate in caso di irreperibilità, altrimenti la notifica ex art.140 c.p.c. (irreperibilità) è nulla .
Cosa fare: se la notifica è stata eseguita unilateralmente in Italia (o in modo irregolare) anziché in UK, conviene contestarne la validità. Un avvocato può impugnare la cartella presso la Commissione Tributaria Provinciale indicando l’irreperibilità all’indirizzo notificato e chiedendo l’annullamento per mancata notifica valida . È opportuno documentare lo status estero (certificato AIRE se cittadino italiano, o prova di residenza/famiglia/reddito nel Regno Unito).
4. Opposizione alla cartella e rimedi del debitore
Una volta notificata validamente, la cartella ha valore di titolo esecutivo. Il debitore ha diverse possibili azioni difensive o dilatorie:
- Opposizione in Commissione Tributaria: in Italia, per contestare sostanza o forma della cartella e del ruolo sottostante si deve proporre impugnazione giurisdizionale. Si avvia un ricorso alla Commissione Tributaria Provinciale entro 60 giorni dalla notifica , prospettando vizi di legittimità (ad es. motivazione, calcolo degli interessi, integrità delle somme, ma anche nullità per notifica all’estero). Se si è certi di risiedere all’estero, può essere indicato come sede di notifica anche un indirizzo estero valido (art. 19 D.Lgs.546/92). Se l’opposizione ha successo, il ruolo viene annullato o ridotto. In seconda istanza, le Commissioni regionali e infine la Cassazione (se questioni di diritto) decidono il contenzioso.
- Prescrizione del credito: molte cartelle riguardano tributi soggetti a termine decadenziale o prescrizione (in genere 10 anni dall’iscrizione a ruolo, salvo regimi speciali). Se il credito è prescritto al momento della cartella (ad es. è trascorso il termine di accertamento o il termine di decadenza per iscrivere a ruolo), ciò costituisce motivo per chiedere annullamento o non esecutività. La Corte ha recentemente ammesso la prescrizione ordinaria decennale sui crediti tributari, anche in alcuni casi di cartelle tardive (cfr. Cass. n. 13753/2023 richiamata in , ove si coglie la differenza tra decadenza e prescrizione).
- Rateizzazione o definizione: il debitore può domandare alla AER la rateazione del debito, anche se residente all’estero, purché dimostri impossibilità di pagamento immediato. Esistono vari istituti di dilazione (art.19 D.Lgs.150/2011, piani straordinari, “rottamazione” delle cartelle, ecc.) secondo condizioni e limiti di legge. In genere, se si è inadempienti, resta in piedi il diritto di chiedere la definizione agevolata (pagamento dilazionato con sconto di interessi/sanzioni). Tuttavia, la mera richiesta non sospende automaticamente le azioni esecutive; se concessa, interrompe solitamente le attività coattive per tutta la durata del piano (salvo decadenza per mancato pagamento).
- Compensazioni e crediti d’imposta: se il debitore UK possiede crediti verso l’Italia (ad es. crediti d’imposta estero rimborsabili, contributi, ecc.), può tentare di compensarli con i debiti iscritto a ruolo, ma solo nei limiti ammessi dalla legge (di norma queste compensazioni vanno gestite prima della notifica del ruolo). Le Cassazioni più recenti hanno riconosciuto ai contribuenti il diritto di esercitare crediti d’imposta esteri anche anni dopo (Cass. 10/2025 sul credito d’imposta estero, cfr. pagina LexCED ), ma ciò riguarda più il recupero di crediti che la difesa da un debito.
- Altri rimedi: se il debito deriva da accertamenti tributarî, si può chiedere istanza di riesame (art. 7 D.Lgs. n.218/1997) o reclamo rateale (art. 19 cit.), anche se residenti all’estero. Inoltre, per i c.d. soggetti deboli (minori redditi) è prevista l’esdebitazione ai sensi dell’art. 1 comma 536 L. 208/2015 (per i diritti di successione).
Nota: la giurisdizione tributaria italiana ammette la difesa attraverso un difensore abilitato (anche in Europa). La normativa (art. 19 D.Lgs.546/92) consente il deposito di memorie o istanze in Commissione Tributaria da parte del contribuente anche via PEC all’indirizzo del difensore. Persino se si vive in UK, è importante fare opposizione nei termini, pena il consolidamento del debito.
5. Aspetti di diritto internazionale privato
Il debitore UK con obblighi in Italia deve considerare come le normative internazionali influiscono su processo e esecuzione:
- Competenza dei tribunali: le azioni giudiziarie in materia fiscale e di riscossione si svolgono esclusivamente in Italia (giustizia tributaria italiana). Un cittadino UK può essere citato in giudizio in Italia per il suo debito italiano; se egli è in contumacia (non si presenta), il processo prosegue, ma un giudice italiano non può obbligarlo materialmente a comparire. Ciò premesso, se uno dei giudici italiani emette sentenze a carico dell’UK, il creditore italiano potrà chiedere il loro riconoscimento ed esecuzione in UK (ora anche tramite Convenzione Aja 2019) secondo procedure straniere (cfr. oltre).
- Notifica all’estero: come visto, le notifiche degli atti tributari all’estero devono seguire le regole indicate (Convenzione Aja 1965, art.60 DPR 600, eventuale iscrizione AIRE). Un mancato rispetto può portare all’annullamento del processo o della cartella. Dal punto di vista del debitore, accertarsi che il fisco italiano abbia seguito correttamente questi passaggi è cruciale.
- Riconoscimento di sentenze UK in Italia (e viceversa): se esistono giudizi del Regno Unito che interessano il debitore (ad es. una causa civile promossa da un creditore italiano in UK), l’esecutività in Italia di tale titolo avviene secondo la L.218/95 (art.64) e richiede l’intervento del giudice di Appello italiano . Allo stesso modo, se un creditore italiano ottiene una sentenza in Italia contro il debitore UK, potrà farla eseguire in UK; dal 1/7/2025 ciò avverrà tramite la Convenzione 2019 secondo procedure semplificate (riconoscimento “automatico” senza revisione del merito) . Nel frattempo (2021‑2025) si sarebbe potuto ricorrere alle vie ordinarie: in UK il Foreign Judgments Act 1933 consente l’esecutività di verdetti stranieri (ivi inclusi europei, fino al 2020, e extra‑UE) purché siano definitivi e soddisfino requisiti minimi di giusto processo . Analogamente, in Italia i giudizi britannici prima del 2025 venivano attinti dal procedimento di exequatur ex L.218/95.
Convenzione Aja 2019: essa si applica dal 1° luglio 2025 ai procedimenti iniziati dopo tale data e copre le materie civili/commerciali (ma esclude soggetti, questioni fiscali specifiche? In generale il fisco potrebbe considerarle “civili” se si tratta di reclami contrattuali o ordinari crediti). La ratifica del Regno Unito (27/6/2024) e dell’UE (29/8/2022) consente ora di eseguire in UK le sentenze italiane e viceversa con un certificato internazionale che semplifica l’esecuzione. Va considerato che la Convenzione non si applica alle controversie fiscali, se queste sono considerate questioni di “imposta” in senso stretto. In tal caso il debitore potrebbe dover usare ancora procedure nazionali: in UK, la strada sarebbe un ricorso civile ordinario di riconoscimento della sentenza italiana, mentre in Italia rimane l’art.64 L.218/95 (occorre iscrivere a ruolo la sentenza UK, poi eseguirla come titolo italiano).
Esecuzione di pignoramenti all’estero: in pratica, se l’Agenzia italiana volesse recuperare il credito in UK, potrebbe chiedere a un giudice italiano di autorizzare la domanda in UK. Fino a metà 2025 ciò richiedeva un tradizionale riconoscimento in UK (Tribunale Inglese competente), mentre da luglio 2025 la Convenzione accelera la procedura. Viceversa, se il debitore possiede redditi/beni nel Regno Unito, è possibile che un creditore italiano tenti di pignorare da quelle parti (ad es. stipendi UK). Anche qui, prima del luglio 2025 l’applicazione era del Foreign Judgments Act 1933 e della cortesia del common law (si richiedeva spesso l’autorizzazione al giudice inglese: Cass. tradizione del comity ), mentre ora la Convenzione 2019 è lo strumento naturale. Un debitore UK dovrebbe dunque, in caso di tentativo di pignoramento, difendersi in base alla legge inglese (ad es. opponendo giurisdizione mancante o violazione dell’ordine pubblico UK) .
6. Strumenti alternativi di recupero
Oltre alla procedura esattoriale, in Italia esistono altri strumenti di recupero crediti che un debitore straniero può incontrare:
- Accertamento esecutivo (art. 29 DL 78/2010): in materia di IVA, imposte dirette e altre, alcuni avvisi di accertamento diventano immediatamente esecutivi a certe condizioni. In tal caso il credito diventa subito titolo esecutivo senza iscrizione a ruolo separata . In realtà la cartella di pagamento garantisce già l’esecutività, e la riforma mirava soprattutto a dare forza al pregresso avviso di accertamento. Per il debitore UK è solo un elemento formale: la difesa resta basata su nullità di notifica e impugnazione dell’avviso originale.
- Procedure concorsuali: se il debitore è un’azienda (UK o italiana), i crediti verso l’Italia possono essere azionati anche nell’ambito di procedure fallimentari o di concordato. Un creditore (ad es. Agenzia Entrate o fornitore italiano) può insinuare il proprio credito nel fallimento/PGD. Nel caso di stranieri, esistono convenzioni UE (ora vietate per UK) o di diritto interno (art. 64 L.218/95) per il riconoscimento tra procedure di insolvenza. Se un debitore UK dichiara fallimento in UK, la legge inglese disciplinerà la generalità dei crediti tributari italiani; poi i curatori possono riscuotere in Italia tramite riconoscimento del concordato estero (oggi con Convenzione 2019 più facile). Viceversa, se una società italiana fallisce, l’Agenzia può notificare il ruolo all’entrata nella procedura e vendere i beni italiani; e poi esigere il residuo creditizio in UK seguendo i passi sopra.
- Sequestro conservativo internazionale: esistono procedure (es. Direttiva europea 2014/104 sul sequestro conservativo europeo, non più applicabile a UK) o accordi internazionali (Convenzione Bruxelles II, non proprio rilevante), ma in genere la forma ordinaria è pignoramento mobiliare/immobiliare. La Corte di Cassazione ha ammesso (Cass. 21874/2014, Cass. 22677/2012) che possono essere posti vincoli anche su beni all’estero dell’obbligato in esecuzione fiscale italiana, purché ci sia titolo esecutivo riconosciuto a livello internazionale. Con la Convenzione 2019, potenzialmente diventa più semplice chiedere a un giudice UK di congelare beni (art. 30 e segg. Convenzione).
In sintesi, al di là della cartella fiscale, un debitore UK può ritrovarsi di fronte a provvedimenti di esecuzione civile ordinaria (pignoramenti di conti correnti o immobiliare), che seguono le regole del codice di procedura civile (cioè del diritto interno del Paese dell’esecuzione) e alle leggi su riconoscimento delle decisioni. Per difendersi, varranno analoghi principi di giusto processo e competenza visti sopra.
7. Simulazioni pratiche
Per chiarire l’applicazione concreta, consideriamo alcuni casi di studio in ambito esclusivamente italiano (debiti iscritti a ruolo di AER), dal punto di vista del debitore.
- Caso 1 – Imposta sul reddito non versata: Mario è cittadino britannico da anni, ex-residente in Italia fino al 2019. Nel 2024 gli arriva a domicilio in Inghilterra una cartella esattoriale dell’Agenzia per IRPEF 2016-2018 (circa 30.000 €). Mario non si aspettava nulla in quanto negli ultimi anni aveva lavorato in UK. Cosa fare?
- Verificare notifica: il cartello sostiene che Mario era ancora residente in Italia al 2018. Se Mario ha cittadinanza italiana ed è iscritto AIRE in UK, la notifica era dovuta nel Regno Unito (Cass. 23378/21). Se l’Agenzia l’ha invece spedita in Italia, la notifica potrebbe essere nulla . Mario dovrà dimostrare l’AIRE e opporsi entro 60 giorni per nullità di notifica.
- Se la notifica in UK è avvenuta regolarmente (Mario ha ricevuto l’avviso in Inghilterra): valutare la prescrizione (ad esempio, avvisi fiscali decennali, quindi ancora in tempo?) e le possibili opposizioni (mancata prova di accertamento, errori di calcolo, ecc.). Qualora Mario abbia redditi nel frattempo, potrebbe chiedere rateizzazione (anche dall’estero).
- Se nulla di quanto sopra sospende la cartella, valuterà l’eventualità di pignoramenti in Italia (ad esempio, dell’eredità da parenti in Italia). Per evitare sorprese, Mario potrebbe informarsi subito sulla possibilità di definire il debito (rottamazione) oppure avvalersi del termine di pace fiscale concessa ai residenti all’estero (ove applicabile).
- Caso 2 – Multa automobilistica: Anna, cittadina UK, prese una multa per eccesso di velocità in Italia nel 2018. Non pagò l’ammenda. Nel 2025 le arriva a casa in Inghilterra una cartella esattoriale (accompagnata da tentativi di pignoramento sul suo conto bancario in Italia) emessa da ACI.
- Verifica giurisdizione: le multe stradali sono iscritte da ACI nel ruolo dell’Agenzia. Anna non è in AIRE (non è italiana), ma il codice fiscale la indica di nuovo in Inghilterra dal 2019. L’Agenzia ha quindi legittimità a notificare al domicilio estero. Se la cartella è stata notificata correttamente per posta all’indirizzo UK di Anna, è valida. Anna può però controllare la correttezza della violazione e dei conteggi (soprattutto sanzioni + interessi).
- Opposizione: Anna può nominare un avvocato italiano e fare ricorso (Tribunale di Monza per multe ACI). Potrebbe eccepire, ad esempio, che la notifica dell’atto originario (multa) non è stata in regola (p.e. mancata modalità internazionale).
- Interessi e sanzioni: anche le multe sono soggette a decadenze (p.es. importi notifica entro certi termini). Verificare se il termine dei 360 giorni dalla violazione per notificare la multa all’estero è rispettato. Se scaduto, Anna può chiedere l’annullamento della cartella per tardiva iscrizione.
- Se la multa è confermata: Anna dovrà pagare nel termine indicato (altrimenti subentreranno pignoramenti di beni in Italia). Potrà comunque richiedere la rateazione (l’Agenzia prevede anche importi minimi rateali agevolati) e magari usufruire di qualche amnistia locale.
- Caso 3 – Debito verso fornitore italiano: Luca, società UK, forniva servizi in Italia. Ha fatture insolute per 20.000 € con IVA. Il fornitore ottiene un provvedimento esecutivo civile (sentenza civile di condanna) in Italia nel 2024 e avvia espropriazione di un conto bancario italiano di Luca.
- Giurisdizione: Luca può opporsi in sede civile italiana (Tribunale Italia) contestando il merito della domanda. Se la sentenza diventa definitiva ed entra in esecuzione, il creditore può iscriverla a ruolo fiscale (è titolo esecutivo) e pignorare i conti in Italia . Luca, come soggetto UK (extra-UE), avrebbe potuto attendersi di essere citato secondo le regole internazionali (Hague 1965). Se citato in Italia, si doveva difendere nel merito (legge italiana).
- Esecuzione in UK: nel frattempo, il creditore italiano potrebbe cercare di riconoscere quella sentenza in UK per pignorare beni inglesi. Prima del 2025 ciò richiedeva procedura di riconoscimento ex lege inglese (Foreign Judgments Act). Ora potrebbe ottenere più agevolmente un certificato di esecutività secondo Convenzione 2019 e farlo valere in UK (esequatur semplificato). Luca può controbattere invocando mancanza di giurisdizione inglese o che la sentenza sia in contrasto con norme di giustizia locale.
Queste simulazioni evidenziano come il debitore UK debba prestare attenzione sia ai termini processuali (60 giorni per proporre ricorso contro la cartella) sia alle specifiche prove di notifica e competenza. In ogni caso, è consigliabile rivolgersi tempestivamente a un professionista italiano per valutare la strategia migliore.
8. Tabelle riepilogative
- Procedura cartella di pagamento (sintesi):
| Fase/Termine | Azione di Agenzia Entrate-Riscossione | Obbligo del debitore (UK) | Riferimento normativo |
|---|---|---|---|
| Notifica ruolo/cartella | Invio raccomandata A/R all’indirizzo fiscale o estero (art.60 DPR 600/73). Se esito negativo, eventuale deposito in Comune (art.60, comma 1, lett. e)). | Verificare corretta notifica. Se inadempienza, presentare opposizione entro 60 gg . | DPR 600/73, art.60 ; DPR 602/73, art.25, co.2 |
| Pagamento spontaneo | Attende 60 giorni dalla notifica della cartella ; dopo tale termine accredita le somme all’Erario. | Pagare intero debito (capitale + interessi + sanzioni + 8% aggio) entro 60 gg , oppure proporre ricorso trib. | DPR 602/73, art.25, co.2 |
| Mora e aggio | Decorso il termine: calcola interessi legali + aggio gestione riscossione. | Eventuale richiesta di rateizzazione o compensazione dei crediti; in mancanza di opposizione, va eseguita coattivamente. | D.Lgs.150/11, art.19; art.17 D.Lgs.112/99 (aggio) |
| Iscrizione esecutiva nel ruolo | Decorso altri 60 gg senza pagamento (tot. 120 gg): l’iscrizione a ruolo acquista efficacia di titolo esecutivo definitivo e l’AER procede senza ulteriori avvisi. | Debitore può solo cercare nuovi rimedi (es. revoca in autotutela, definizione agevolata, ecc.) ma le misure coattive continuano. | D.Lgs.150/11, art.38, art.36–37 (efficacia esecutiva); DPR 602/73, art.49 (valore esecutivo) |
| Esecuzioni forzate | Pignoramento mobili (art.545 c.p.c.), stipendi (art. 545 bis c.p.c.), conti correnti (art. 543 c.p.c.), immobili (art. 555 c.p.c.), fermo/fermo amministrativo, ipoteca (art. 77 TU) ecc. | Debitore può denunciare illegittimità dell’esecuzione se viziata (es. pignoramento su conto estero non collegato, mancanza di notifica). | D.P.R. 602/73, art.76 (pignoramento presso terzi dell’Erario) e artt. 474-499 c.p.c. |
- Domande frequenti (Q&A):
- Come verifico la validità di una cartella ricevuta dall’Italia?
Controlli (i) che la cartella sia intestata correttamente a te, (ii) che riporti gli estremi del ruolo (codice fiscale intestatario, numero ruolo), (iii) che sia stata notificata secondo le regole (per un UK, tipicamente via posta con avviso di ricevimento all’indirizzo estero). Se mancanti, chiedi al fisco conferma di come è stata inviata. Puoi anche chiedere via email all’Agenzia delle Entrate (accertatori) o consultare il tuo estratto di ruolo online (portale dell’AER). - Cosa succede se in UK non pago la cartella italiana?
Se l’esecuzione si limita all’Italia (pignoramenti di beni/locali lì), non subisci conseguenze immediate in UK. Ma se hai rapporti finanziari in Italia (conto, pensione in corso di liquidazione, azienda), tali beni possono essere espropriati. Se hai solo beni in UK, occorre un provvedimento di riconoscimento in UK per agire lì (poss. dal 2025 più veloce grazie a Convenzione 2019). Nel frattempo, ignorare la cartella può comportare ipoteche o pignoramenti su tuoi beni italiani, e interessi crescenti. Meglio cercare di definire bonariamente il debito (p.es. domanda di rateazione) o impugnare subito se vi sono vizi di notifica. - Posso oppormi ad una cartella notificata in Italia quando io non ero più residente?
Sì. Devi dimostrare che al momento della notifica eri residente nel Regno Unito (ad esempio presentando certificato AIRE o documentazione UK). In tal caso, la Cassazione conferma che il fisco avrebbe dovuto notificare all’estero . Se la cartella è stata notif. in Italia, puoi ricorrere per nullità di notifica. Anche se la notific. in UK è stata formale, vale sempre il diritto di contestare la sostanza del debito. - Se ho debiti fiscali in Italia e crediti in UK, posso compensare?
Non direttamente in riscossione esattoriale. In teoria potresti usare un credito d’imposta maturato in UK per compensare tasse italiane, ma bisogna seguire le procedure tributarie (ad es. indicarlo in dichiarazione o chiederne il riconoscimento con l’Agenzia). Le compensazioni si applicano di solito entro l’anno fiscale o seguendo regole precise; in ogni caso, prima di pagare la cartella potresti informare l’Agenzia di possibili crediti, ma la compensazione non è automatica. Meglio chiedere assistenza fiscale specializzata. - Quali spese comporta la cartella?
Oltre al debito principale, devi pagare interessi legali di mora (attualmente circa 3%-4% annui) e l’aggio di riscossione (circa l’8% se pago oltre i 60 giorni ). L’aggio viene trattenuto automaticamente dai pagamenti che fai all’AER. Ci sono anche spese esecutive (rimborsi forfettari per pignoramenti) che l’AER può rivendicare. Se impugni con successo, spesso l’Agenzia compensa le spese legali (in genere a carico del debitore) con i benefici del giudizio: un onere da considerare in sede di ricorso. - Posso rateizzare l’importo dall’estero?
Sì, l’Agenzia prevede dilazioni anche per i non residenti, secondo gli stessi criteri dei residenti (reddito, debito complessivo, ecc.). La domanda si presenta direttamente alla AER (via web o raccomandata) indicando la tua situazione. Se ti approvano il piano, le azioni esecutive in corso sono sospese per la durata della rateizzazione (salvo decadenza per mancato versamento). In alternativa, puoi valutare se rientrare in sanatorie agevolate recenti (ad es. eventuali definizioni straordinarie di pagamenti).
Gli scenari possono variare molto; in ogni caso è raccomandato rivolgersi a un consulente fiscale-tributario esperto di ordinamento italiano.
9. Conclusioni
Il cittadino del Regno Unito con debiti in Italia deve muoversi con attenzione su vari fronti: assicurarsi che ogni cartella sia stata notificata secondo regole internazionali, valutare subito termini e prescrizioni, ed esplorare le vie di opposizione e rateazione. Dal 2025, la cooperazione tra Italia e UK in materia di giustizia (Convenzione Aja 2019) faciliterà reciprocamente le procedure di riconoscimento ed esecuzione di sentenze e titoli esecutivi. Tuttavia, fino ad allora (e talvolta anche dopo, per atti iniziati prima) rimane fondamentale saper utilizzare gli istituti del diritto interno: art. 60 DPR 600/73 (notifica all’estero), art. 25 DPR 602/73 (termine pagamento 60 gg) , nonché le garanzie del codice di procedura civile (correttezza della notifica e ricerca dell’irreperibile) .
In pratica, il debitore britannico dovrebbe cercare di negoziare il debito (piuttosto che ignorarlo), depositare prontamente ricorso se vi sono vizi, e presentarsi in Tribunale con un legale italiano. Allo stesso tempo, può prepararsi a eventuali azioni di recupero internazionale (ad es. predisponendo memorie in inglese e traducendo documenti fiscali). Tenuto conto delle recenti sentenze della Cassazione e delle norme UE/ internazionali citate, il debitore straniero gode oggi di maggiori sicurezze formali rispetto al passato: ogni notifica mancante o nulla è causa di annullamento del ruolo, mentre l’entrata in vigore delle convenzioni di riconoscimento evita dualismi troppo onerosi.
10. Fonti normative e giurisprudenziali principali
- Normativa nazionale: D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600 (art. 60 sulla notifica agli esteri); D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602 (art. 25 co.2, termine 60 gg per pagamento cartella) ; D.Lgs. 150/2011 (riforma Agenzia Riscossione, art.19 sull’opposizione a ruolo); Cod. Trib. e Cod. Proc. Civ. (artt. 139‑140 c.p.c. su modalità di notifica); L. 218/1995 (codice italiano diritto internazionale privato, art. 64 e ss. sul riconoscimento delle sentenze estere).
- Convenzioni internazionali: Convenzione dell’Aja 15 novembre 1965 (notifiche civili internazionali); Convenzione dell’Aja 2 luglio 2019 (riconoscimento ed esecuzione sentenze civili/commerciali, entrata in vigore 1‑9‑2023 UE, 1‑7‑2025 UK) .
- Giurisprudenza della Corte di Cassazione: Sent. Cass. civ. n. 23378/2021 (notifica AIRE/estero) ; Sent. Cass. civ. n. 13753/2023 (notifica estero UK, decorrenze e prescrizione) ; Cass. civ. Sez. VI‑T 9884/2022 (procedure art.140 c.p.c. in notifica tributaria) ; oltre a decine di ordinanze sul tema notifiche all’estero.
Hai vissuto o lavorato in Italia come cittadino del Regno Unito e ora hai ricevuto cartelle esattoriali, avvisi di pagamento o solleciti dall’Agenzia delle Entrate-Riscossione? Fatti Aiutare da Studio Monardo
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Sei tornato nel Regno Unito e temi che i debiti italiani possano raggiungerti anche lì?
👉 Non preoccuparti: puoi difenderti e risolvere la tua posizione fiscale, anche vivendo fuori dall’Italia.
In questa guida scoprirai come funziona la riscossione dei debiti italiani per i residenti nel Regno Unito, cosa può fare il Fisco italiano e come annullare o bloccare le cartelle esattoriali anche dall’estero.
💥 Cosa Succede ai Debiti in Italia
Se hai avuto residenza o attività in Italia, puoi avere debiti verso:
- Agenzia delle Entrate-Riscossione (tasse, IVA, imposte, cartelle esattoriali);
- INPS/INAIL (contributi non versati);
- Comuni italiani (IMU, TARI, multe);
- banche o finanziarie (prestiti, mutui, carte);
- creditori privati (decreti ingiuntivi, fatture non pagate).
📌 Se non paghi o non presenti ricorso nei termini, il debito diventa esecutivo e può generare azioni di pignoramento in Italia.
⚖️ L’Agenzia delle Entrate Può Riscuotere nel Regno Unito?
La risposta è NO, ma con una precisazione.
Dopo la Brexit:
- Il Regno Unito non fa più parte dell’UE, quindi non si applica la Direttiva 2010/24/UE sulla cooperazione fiscale europea;
- non esiste nessun accordo bilaterale Italia–Regno Unito per la riscossione coattiva dei debiti fiscali;
- le cartelle esattoriali italiane NON possono essere riscosse sul territorio britannico.
📌 Nessuna autorità britannica (HMRC) può pignorare beni o conti in UK per debiti italiani.
⚠️ Cosa Può Fare Allora l’Agenzia delle Entrate?
Anche se non può agire nel Regno Unito, può comunque:
- 🏦 pignorare conti correnti italiani;
- 🏠 mettere ipoteca su immobili situati in Italia;
- 🚗 bloccare veicoli con fermo amministrativo;
- ✈️ generare problemi fiscali quando rientri in Italia;
- 💰 aumentare il debito con sanzioni e interessi;
- ⚖️ riattivare la riscossione in caso di rientro, lavoro o proprietà disponibili in Italia.
📌 I debiti non spariscono da soli: restano attivi finché non vengono risolti.
💠 Cosa Fare Subito per Difendersi
1️⃣ Richiedere l’Estratto di Ruolo
Mostra:
- tutte le cartelle esattoriali;
- importi e sanzioni aggiornate;
- notifiche ricevute;
- eventuali fermi o ipoteche.
📌 L’avvocato può ottenerlo per te anche se vivi nel Regno Unito.
2️⃣ Controllare la Notifica
Molte cartelle sono nulle, ad esempio perché:
- inviate a un vecchio indirizzo italiano;
- mai consegnate realmente;
- notificate fuori dai termini di legge;
- mancanti degli allegati obbligatori.
📌 Una notifica irregolare rende la cartella annullabile interamente.
3️⃣ Verificare la Prescrizione
I debiti italiani hanno scadenze precise:
- 5 anni → contributi, multe, cartelle esattoriali;
- 10 anni → imposte (IRPEF, IVA, IRES).
📌 Se non hai ricevuto atti validi per anni, il debito potrebbe essere già prescritto.
4️⃣ Chiedere la Sospensione della Riscossione
Puoi richiederla immediatamente se:
- la cartella è irregolare o nulla;
- il debito è prescritto;
- l’importo richiesto è sbagliato;
- hai già pagato in passato.
📌 L’avvocato può bloccare tutto in 48 ore.
5️⃣ Presentare Ricorso (entro 60 giorni)
Il ricorso alla Corte di Giustizia Tributaria può:
- annullare totalmente la cartella;
- ridurre l’importo richiesto;
- bloccare definitivamente la riscossione.
6️⃣ Rateizzazione o Saldo e Stralcio
Se il debito è reale ma troppo alto:
- rateizzazione fino a 120 rate;
- adesione alle rottamazioni (quando attive);
- saldo e stralcio con forti riduzioni.
📌 Tutto possibile anche vivendo nel Regno Unito.
🧩 Difendersi dal Regno Unito È Semplice
Un avvocato può difenderti completamente a distanza, senza che tu debba tornare in Italia.
Può:
- richiedere documenti e notifiche;
- presentare ricorsi;
- sospendere cartelle e pignoramenti;
- negoziare riduzioni e rateizzazioni;
- proteggere beni e conti rimasti in Italia.
📌 Basta una procura telematica.
🧾 Documenti da Fornire all’Avvocato
- Documento d’identità e codice fiscale;
- Copia delle cartelle o avvisi ricevuti;
- Estratto di ruolo;
- Prove di pagamenti pregressi;
- Indirizzo attuale nel Regno Unito.
⏱️ Tempistiche
- Verifica situazione: 5–10 giorni
- Sospensione cartelle: 48 ore – 7 giorni
- Ricorso: entro 60 giorni
- Chiusura della pratica: 1–3 mesi
📌 Durante la sospensione, l’Agenzia non può agire.
⚖️ Vantaggi di una Difesa Specializzata
✔️ Blocco immediato di cartelle e pignoramenti
✔️ Annullamento delle cartelle illegittime
✔️ Riduzione forte del debito tramite trattative
✔️ Protezione dei beni rimasti in Italia
✔️ Assistenza completa anche dall’estero
🚫 Errori da Evitare
❌ Pensare “vivo nel Regno Unito, non possono farmi nulla”
❌ Pagare senza verificare la prescrizione
❌ Ignorare le cartelle e lasciar scadere i termini
❌ Rivolgersi a consulenti non esperti
📌 La maggior parte dei debiti si può annullare o ridurre, ma solo se agisci in tempo.
🛡️ Come può aiutarti l’Avv. Giuseppe Monardo
📂 Analizza la tua posizione debitoria
📌 Blocca immediatamente cartelle e fermi
✍️ Presenta ricorsi e istanze di annullamento
⚖️ Ti rappresenta davanti alla Corte Tributaria
🔁 Tratta saldo e stralcio o piani di rateizzazione
🎓 Le Qualifiche dell’Avv. Giuseppe Monardo
✔️ Avvocato cassazionista esperto in riscossione internazionale
✔️ Specializzato nella difesa di cittadini stranieri con debiti in Italia
✔️ Gestore della crisi da sovraindebitamento
✔️ Esperienza pluriennale contro Agenzia Entrate e INPS
Conclusione
Essere un cittadino del Regno Unito con debiti o cartelle esattoriali in Italia non significa essere senza soluzioni.
Con una difesa tempestiva puoi bloccare la riscossione, annullare cartelle irregolari, far valere la prescrizione e ridurre notevolmente il debito, anche vivendo all’estero.
⏱️ Agisci subito: ogni giorno è prezioso per difenderti.
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la tua difesa fiscale può iniziare oggi stesso.