Se sei un cittadino croato che ha vissuto, lavorato o svolto attività in Italia e oggi hai debiti fiscali, contributivi o cartelle esattoriali, è importante sapere come funziona la cooperazione tra Italia e Croazia e quali strumenti hai per difenderti e chiudere definitivamente la tua posizione fiscale.
Poiché Croazia e Italia sono entrambe nell’Unione Europea, l’Agenzia delle Entrate italiana può chiedere alle autorità croate (Porezna uprava) di collaborare nella riscossione. Tuttavia, questa procedura europea deve rispettare regole molto precise e spesso può essere contestata, sospesa o annullata. Con l’aiuto di un avvocato tributarista esperto in casi internazionali, puoi bloccare la riscossione e verificare se i debiti sono ancora validi.
Cosa sono le cartelle esattoriali italiane
Le cartelle esattoriali sono atti notificati dall’Agenzia delle Entrate-Riscossione (AER) per riscuotere:
- imposte non pagate (IRPEF, IVA, IRAP, IRES)
- contributi INPS o INAIL arretrati
- tributi comunali (IMU, TARI, bollo auto)
- multe stradali
- sanzioni amministrative
- interessi e spese di riscossione
Se non vengono pagate entro 60 giorni, diventano esecutive, e in Italia possono portare a pignoramenti, ipoteche e fermi amministrativi.
Cosa succede se vivi in Croazia
In quanto Stato membro dell’UE, la Croazia partecipa alla Direttiva UE 2010/24, che regola la cooperazione tra Paesi nella riscossione fiscale.
Questo significa che:
- l’Italia può chiedere alla Croazia di recuperare un debito italiano
- ma può farlo solo se rispetta tutti i requisiti europei, tra cui:
- cartelle regolarmente notificate
- debiti non prescritti
- documenti completi e tradotti
- calcoli chiari e motivati
- rispetto dei termini di legge
Se anche uno solo di questi elementi manca, la richiesta è contestabile e può essere bloccata.
Quando i debiti italiani possono essere annullati o ridotti
Puoi ottenere l’annullamento totale o parziale dei debiti quando:
- la notifica è avvenuta a un indirizzo sbagliato
- la cartella è stata notificata dopo il tuo trasferimento all’estero
- il debito è prescritto (5 anni per tributi locali e multe, 10 anni per le imposte statali)
- l’Agenzia non ha rispettato la procedura di cooperazione UE
- il documento non è stato tradotto correttamente
- il debito deriva da un accertamento non definitivo o errato
- il calcolo contiene errori, duplicazioni o sanzioni illegittime
In molti casi, le cartelle possono essere annullate completamente.
Cosa fare subito se hai debiti in Italia
- Richiedi l’estratto di ruolo dal sito dell’Agenzia delle Entrate-Riscossione (con SPID) o tramite un avvocato.
- Controlla la notifica: la maggior parte delle cartelle nulle deriva da notifiche irregolari.
- Verifica la prescrizione: molti debiti italiani sono ormai estinti per legge.
- Non pagare né firmare nulla senza prima un controllo legale: potresti riattivare debiti prescritti.
- Affidati a un avvocato per contestare le cartelle e bloccare la riscossione, anche in Croazia.
Le soluzioni legali più efficaci
Un avvocato tributarista può intervenire con:
- ricorso alla Corte di Giustizia Tributaria per annullare le cartelle
- sospensione immediata della riscossione su beni italiani
- opposizione alla cooperazione europea, se irregolare
- istanza di autotutela per cancellare debiti illegittimi
- saldo e stralcio, quando previsto dalla legge
- rateizzazione dei debiti validi
- contestazione della prescrizione
Tutto può essere gestito da remoto, senza bisogno di recarti in Italia.
Cosa può fare un avvocato per te
Un avvocato esperto può:
- analizzare la tua situazione fiscale nei dettagli
- recuperare tutta la documentazione ufficiale italiana
- contestare notifiche e vizi di forma
- impugnare cartelle illegittime o prescritte
- bloccare la riscossione, in Italia o tramite la procedura UE
- ottenere riduzioni o cancellazioni del debito
- proteggere eventuali beni italiani
Cosa succede se non fai nulla
Se ignori la situazione:
- l’Italia può attivare la procedura UE e chiedere alla Croazia di riscuotere il debito
- eventuali beni in Italia possono essere immediatamente pignorati
- i debiti aumentano con interessi e sanzioni
- rischi problemi se torni in Italia
- perdi la possibilità di usare sanatorie, rottamazioni o riduzioni
Agire in tempo invece ti permette di chiudere tutto definitivamente e vivere tranquillo in Croazia.
Quando rivolgersi a un avvocato
Dovresti contattare un avvocato se:
- sei un cittadino croato con debiti o cartelle in Italia
- hai ricevuto notifiche dall’Italia o dalla Croazia
- vuoi sapere se i debiti sono validi o prescritti
- possiedi beni in Italia e vuoi proteggerli
- desideri chiudere definitivamente la tua posizione fiscale
Un avvocato può gestire tutto a distanza, rapidamente e in totale sicurezza.
⚠️ Attenzione: molti cittadini europei pagano debiti non dovuti, solo perché non conoscono le regole sulla notifica e sulla prescrizione. Prima di pagare, fai verificare tutto da un professionista.
Questa guida dello Studio Monardo – avvocati esperti in diritto tributario internazionale e difesa dei cittadini stranieri con debiti in Italia ti spiega come difenderti legalmente anche vivendo in Croazia.
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Introduzione
Un cittadino croato con debiti in Italia – siano essi debiti fiscali, bancari, previdenziali o multe non pagate – può trovarsi in una situazione complessa e transfrontaliera. Come deve comportarsi e quali strumenti ha a disposizione per difendersi? Essere un cittadino UE (come il croato) offre libertà di movimento, ma non elimina di per sé le obbligazioni assunte in un altro Stato membro. I debiti contratti in Italia non si cancellano automaticamente trasferendosi in Croazia o altrove: secondo il diritto italiano, le obbligazioni persistono a carico del debitore indipendentemente dal cambio di residenza . Questa guida approfondita (aggiornata a ottobre 2025) fornirà un quadro avanzato e dettagliato – con un linguaggio giuridico ma di taglio divulgativo – delle normative italiane e degli strumenti giuridici rilevanti, arricchita da sentenze recenti e riferimenti normativi autorevoli. Il punto di vista adottato è quello del debitore, al fine di illustrare come tutelarsi e risolvere legalmente la propria posizione debitoria.
Analizzeremo dapprima le tipologie di debiti che un cittadino croato potrebbe aver contratto in Italia e le relative conseguenze (dalle azioni esecutive standard alle problematiche di notifica verso l’estero). Successivamente confronteremo la situazione del debitore residente in Italia con quella del debitore residente in Croazia, evidenziando le differenze procedurali (ad esempio, come avviene la riscossione transfrontaliera di cartelle esattoriali o crediti privati). Saranno esaminate le strategie difensive e le possibili soluzioni, inclusa la partecipazione a procedure di insolvenza personale (sovraindebitamento) secondo la normativa italiana, nonché i rimedi specifici in ambito UE (come l’opposizione a un’ingiunzione di pagamento europea). Troverete anche tabelle riepilogative, esempi pratici e una sezione Domande & Risposte (FAQ) con i quesiti più frequenti (prescrizione dei debiti, pignorabilità dei beni, effetti di un trasferimento all’estero, ecc.).
Importante: ogni caso concreto presenta peculiarità specifiche; questa guida fornisce informazioni generali basate sulla normativa vigente e la giurisprudenza più aggiornata, ma si raccomanda di consultare un professionista legale qualificato per valutare le soluzioni migliori nella propria situazione. L’obiettivo è offrire un percorso chiaro e completo per proteggere i diritti del debitore e, ove possibile, aiutarlo a ripartire liberandosi dai debiti residui (esdebitazione) in modo lecito e definitivo.
Tipologie di debito e relative conseguenze in Italia
Non tutti i debiti sono uguali. A seconda della natura del credito, la legge italiana prevede procedure diverse sia per il recupero da parte del creditore sia per la difesa del debitore. Di seguito esaminiamo le principali categorie di debiti che possono gravare su un soggetto (italiano o straniero) in Italia, con particolare attenzione ai risvolti pratici per un cittadino croato debitore e ai rischi connessi. Per ogni tipologia indicheremo anche che cosa accade se il debitore trasferisce la residenza all’estero (in un altro Stato UE come la Croazia).
Debiti finanziari e bancari (mutui, prestiti, scoperti)
Questa categoria include mutui ipotecari, prestiti personali, fidi bancari su conto corrente, finanziamenti al consumo (rate per acquisti, leasing) e debiti da carte di credito non rimborsate. Si tratta di obbligazioni verso banche o società finanziarie. In caso di mancato pagamento, il creditore può attivare le tipiche azioni di recupero credito previste dal diritto civile italiano: spesso si inizia con un procedimento monitorio (ad esempio la richiesta di un decreto ingiuntivo al giudice) e, ottenuto un titolo esecutivo, si passa all’esecuzione forzata sui beni del debitore .
Le forme di pignoramento possibili includono: il pignoramento immobiliare (se c’è un mutuo con ipoteca, la banca può far vendere all’asta l’immobile ipotecato), il pignoramento mobiliare (beni mobili o attrezzature), il pignoramento presso terzi su conti correnti e stipendi (di solito fino a 1/5 dello stipendio netto, secondo i limiti di legge) . Gli interessi moratori e le spese legali possono far lievitare significativamente l’importo dovuto se il debitore non interviene per tempo.
Esempio (in Italia): un lavoratore assunto in Italia che non paga le rate di un prestito vedrà probabilmente la finanziaria ottenere un decreto ingiuntivo e poi pignorare una quota del suo stipendio presso il datore di lavoro (fino a un quinto mensile) . Se invece ha beni di valore, potrebbero essere pignorati e venduti per soddisfare il credito.
Se il debitore si trasferisce in Croazia: il cambio di residenza non estingue il debito. Se il creditore ha già ottenuto un titolo esecutivo italiano (come un decreto ingiuntivo non opposto o una sentenza di condanna), potrà cercare di farlo valere anche all’estero, specialmente all’interno dell’UE. Il Regolamento UE n.1215/2012 (Bruxelles I-bis) consente infatti il riconoscimento automatico e l’esecuzione di decisioni giudiziarie civili tra Stati membri senza bisogno di exequatur . In pratica, un decreto ingiuntivo definitivo emesso in Italia contro il debitore può essere eseguito in Croazia come se fosse una decisione locale, previa semplice presentazione di un certificato europeo rilasciato dal tribunale italiano (attestante la sussistenza dei requisiti) . Il debitore avrà possibilità molto limitate di opporsi in Croazia, se non per motivi formali o di ordine pubblico (non potrà rimettere in discussione nel merito il debito accertato) . Inoltre, il creditore privato potrebbe utilizzare strumenti europei speciali come l’Ordine Europeo di Pagamento (ingiunzione europea) o l’Ordine Europeo di Sequestro Conservativo (per congelare conti bancari), di cui diremo oltre. In altre parole, lasciare l’Italia non mette automaticamente al riparo da azioni esecutive relative a debiti bancari: un creditore determinato potrà inseguire il debitore in Croazia sfruttando la cooperazione giudiziaria europea.
Nota: se il debitore possiede beni rimasti in Italia, questi restano pienamente aggredibili secondo le norme italiane, indipendentemente dal fatto che egli ora risieda all’estero . Ad esempio, un conto bancario italiano o un immobile in Italia del cittadino croato potranno essere pignorati dalla banca creditrice anche se il debitore si è trasferito a Zagabria.
Debiti commerciali verso fornitori o privati
Qui consideriamo i debiti derivanti da rapporti di fornitura commerciale, da fatture non pagate fra imprese, oppure debiti contratti da privati verso altri privati (ad esempio canoni di affitto arretrati, bollette di utenze domestiche insolute, prestiti tra conoscenti). Spesso queste situazioni riguardano chi esercita un’attività d’impresa o professionale in Italia, oppure semplicemente consumatori con obbligazioni contrattuali non adempiute.
In Italia, anche per tali debiti valgono i meccanismi di tutela del creditore: un fornitore non pagato può richiedere un decreto ingiuntivo per ottenere il pagamento e, in caso di mancata opposizione del debitore, quel decreto diventa esecutivo. Dopodiché può procedere a pignorare beni del debitore, analogamente a quanto visto per i debiti bancari . In ambito locatizio, un proprietario di casa può ricorrere allo sfratto per morosità e successivamente al pignoramento per i canoni non pagati; per bollette di luce/gas l’utility potrebbe ottenere un’ingiunzione di pagamento speciale. I beni aggredibili sono conti correnti, beni mobili, eventuali beni strumentali non essenziali all’impresa, ecc., sempre nel rispetto dei limiti fissati dal Codice di Procedura Civile (es. beni indispensabili alla vita quotidiana non sono pignorabili) .
Esempio (in Italia): un piccolo imprenditore edile croato operante in Italia lascia insolute diverse fatture di fornitori di materiale. I fornitori ottengono decreti ingiuntivi dal tribunale italiano e attivano pignoramenti sui beni dell’impresa. Se l’imprenditore ha attrezzature o veicoli intestati, questi possono essere sequestrati e venduti, oppure possono colpire somme a lui dovute da terzi (es. crediti verso clienti). Se l’attività è svolta in forma individuale, ne risponderà con tutto il suo patrimonio personale (salvo i beni impignorabili) . Se invece la sua impresa è fallibile e viene dichiarata fallita (oggi “liquidazione giudiziale”), i creditori dovranno partecipare alla procedura concorsuale anziché agire individualmente .
Se il debitore torna in Croazia o risiede in Croazia: analogamente a quanto detto per i debiti bancari, un creditore munito di titolo esecutivo italiano può far valere tale titolo in Croazia. Grazie al Reg. 1215/2012, dal 2015 l’exequatur è abolito, quindi la sentenza italiana di condanna o il decreto ingiuntivo finalizzato sono immediatamente esecutivi anche negli altri paesi UE . Il creditore seguirà la procedura prevista dal regolamento: otterrà dal tribunale italiano un certificato della decisione e lo notificherà al debitore, quindi potrà rivolgersi alle autorità croate per l’esecuzione (pignorare beni localizzati in Croazia, come conti bancari, immobili, stipendi percepiti lì). In parallelo, se l’imprenditore croato ha cessato l’attività in Italia ma non ha pagato i debiti, non è automaticamente salvo: i creditori possono cercare di attaccare eventuali beni che egli possiede nel suo paese. Va detto tuttavia che, nella pratica, un creditore commerciale valuta costi e benefici del recupero transfrontaliero: per piccoli importi, potrebbe non essere conveniente intraprendere azioni in un altro Stato. Ma per somme rilevanti, o se il debitore ha patrimoni noti all’estero, il recupero oltreconfine è fattibile e sempre più rapido grazie agli strumenti europei. Viceversa, se l’imprenditore croato in difficoltà decide di avviare una procedura concorsuale in Italia (ad esempio un concordato preventivo o, se piccolo, una liquidazione controllata da sovraindebitamento), ciò bloccherà le azioni individuali dei creditori e questi dovranno far valere le proprie ragioni in quella procedura . Ad esempio, se una ditta individuale gestita da un croato viene ammessa al concordato minore (nuova procedura di ristrutturazione dei debiti per non fallibili), i decreti ingiuntivi dei fornitori non potranno essere eseguiti al di fuori del concordato, e si arriverà a un pagamento parziale secondo il piano omologato dal tribunale.
Debiti fiscali, cartelle esattoriali e contributi previdenziali
In questa categoria rientrano i debiti verso enti pubblici italiani, tra cui: imposte statali (ad es. IRPEF, IVA), tributi locali (IMU, TARI, multe stradali elevate da Comuni, ecc.), contributi previdenziali non versati (INPS) e premi assicurativi obbligatori (INAIL), oltre a sanzioni amministrative di varia natura. Il creditore, in questi casi, è un ente pubblico o un ente di riscossione incaricato. In Italia, la riscossione coattiva di tali crediti avviene tramite la cartella esattoriale (ora cartella di pagamento emessa dall’Agenzia Entrate–Riscossione (AdER), ex Equitalia) oppure tramite un’ingiunzione fiscale (strumento usato da alcuni enti locali). Se il debitore non paga entro i termini, l’Agente della Riscossione può procedere con atti esecutivi specifici: il fermo amministrativo dei veicoli (blocco del mezzo iscritto al PRA), l’ipoteca esattoriale su immobili di proprietà del debitore, e il pignoramento esattoriale di stipendi, conti, altri beni. Quest’ultimo segue regole in parte diverse dal pignoramento civile: ad esempio, la legge prevede il divieto di ipoteca sulla prima casa del debitore per debiti fiscali sotto certe soglie, limiti alla pignorabilità di stipendi e pensioni (impignorabilità assoluta di una parte minima e limiti di 1/5 per il resto) .
Un cittadino straniero con debiti fiscali in Italia non vede annullati tali debiti andando all’estero: le somme dovute al Fisco o agli enti previdenziali restano a suo carico e continuano a maturare interessi e sanzioni per il ritardo . L’espatrio non costituisce condono. In passato molti debitori speravano che cambiando paese le cartelle “sparissero”, ma ciò è illusorio: oggi esistono efficaci strumenti di cooperazione internazionale. All’interno dell’Unione Europea, le autorità fiscali dei vari Stati collaborano attivamente. In particolare, la normativa UE prevede:
- Mutua assistenza nel recupero dei crediti tributari: grazie alla Direttiva 2010/24/UE (recepita in Italia), l’Italia può richiedere all’amministrazione finanziaria di un altro Stato membro di attivarsi per recuperare un proprio credito tributario . In pratica, l’Agenzia delle Entrate-Riscossione invia una domanda alle autorità croate, allegando un “titolo uniforme” per l’esecuzione. Le autorità croate quindi procederanno secondo le loro leggi nazionali a riscuotere il debito come se fosse un tributo croato . Ciò può comportare pignoramenti di beni o conti in Croazia intestati al debitore, iscrizioni di ipoteca su immobili siti in Croazia, ecc. Il debitore riceverà probabilmente una comunicazione dall’ente di riscossione croato (ad esempio il Ministero delle Finanze croato) e avrà in loco le tutele (limitate) previste per un contribuente locale. Non potrà contestare nel merito la legittimità del tributo italiano davanti alle autorità croate – eventuali ricorsi sul merito del credito restano di competenza italiana – ma potrà far valere eventuali irregolarità nelle forme di esecuzione in Croazia. In sintesi, un debito fiscale italiano definitivo può inseguire il contribuente ovunque in UE. È sufficiente che il titolo esecutivo non sia più contestabile e che nello Stato richiedente (Italia) non vi siano sospensioni in atto .
- Notifica degli atti all’estero: le cartelle esattoriali e gli avvisi di accertamento possono essere notificati direttamente al contribuente residente all’estero mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento al suo indirizzo estero noto, senza necessità di passare tramite consolati (art. 60 co.4 D.P.R. 600/1973) . Se il contribuente è iscritto all’AIRE (Anagrafe Italiani Residenti Estero) o comunque ha comunicato all’Agenzia delle Entrate un indirizzo estero, la notifica va fatta lì . In mancanza di un recapito estero conosciuto, l’ente può procedere con le formalità di pubblicazione previste per i casi di irreperibilità (deposito presso il comune dell’ultima residenza nota in Italia, affissione all’albo, ecc.). Attenzione: la notifica si considera perfezionata anche se il destinatario all’estero non ritira la raccomandata. Ad esempio, la Cassazione ha chiarito in un caso del 2025 che un contribuente AIRE, temporaneamente assente al momento della consegna, che non ha ritirato il plico depositato, si è visto perfezionare la notifica per “compiuta giacenza” trascorsi i termini di giacenza postale . Ignorare volutamente le comunicazioni postali dall’Italia può dunque portare a far decorrere i termini di impugnazione, trasformando un accertamento contestabile in un debito definitivo.
- Altri strumenti UE: l’Italia, così come un creditore privato, può avvalersi dell’Ordine Europeo di Sequestro su Conti Correnti (Reg. UE 655/2014) per congelare fondi su conti bancari del debitore in qualsiasi paese UE . Questo strumento cautelare, detto anche European Account Preservation Order (EAPO), consente a un creditore di ottenere dal giudice un provvedimento urgente che blocca i conti del debitore all’estero fino a concorrenza del credito, evitando che il debitore sposti o dissipi le somme . Può essere emesso anche inaudita altera parte (senza sentire il debitore) prima ancora di ottenere una sentenza di merito, se si prova che c’è il rischio concreto di perdere la garanzia del credito . Nel contesto pubblico, inoltre, esistono accordi di cooperazione anche extra-UE: ad esempio, l’Italia ha trattati bilaterali che prevedono assistenza nel recupero di crediti erariali con paesi come Svizzera, USA, Canada, anche se l’efficacia e l’ambito di tali accordi variano (spesso sono limitati a certe imposte o a scambio di informazioni) . Fuori dall’UE e in assenza di convenzioni, recuperare crediti fiscali diventa molto difficile; tuttavia, i beni che il debitore ha lasciato in Italia restano sempre aggredibili (AdER potrà iscrivere ipoteca su immobili in Italia, pignorare conti rimasti in Italia, ecc., a prescindere dal trasferimento all’estero) .
Esempio: un cittadino croato che ha lavorato in proprio in Italia senza versare IVA e contributi, e che lascia il paese con cartelle esattoriali non pagate, si troverà esposto a queste azioni: l’Agenzia delle Entrate potrà chiedere alla Finanza pubblica croata di attivare un procedimento di esecuzione in Croazia sui suoi beni (ad esempio stipendio o conto corrente aperto in Croazia), presentando il ruolo esattoriale italiano come titolo. Contemporaneamente, se costui ha ancora un conto bancario in Italia, AdER potrà disporne il blocco e l’accredito delle somme dovute (tramite pignoramento presso terzi) senza riguardo per il fatto che il titolare ora vive altrove .
Nota sulla prescrizione dei debiti fiscali: molti debiti tributari in Italia sono soggetti a una prescrizione quinquennale, cioè si estinguono se, per 5 anni, non viene compiuto alcun atto valido di riscossione o interruttivo. La giurisprudenza (Cass. Sez. Un. n.23397/2016 e n.4485/2018) ha infatti stabilito che, notificata una cartella, se il Fisco non compie atti entro 5 anni, il credito si prescrive . Ciò vale per la generalità dei tributi se non vi sono specifiche norme contrarie. Tuttavia, nel 2021-2022 il legislatore è intervenuto fissando termini di durata più lunghi (decadenze) per la riscossione delle imposte erariali: in particolare, per i tributi erariali principali (es. IRPEF, IVA) oggi la legge prevede termini fino a 10 anni dopo la notifica della cartella , rendendo di fatto inefficace la prescrizione breve per tali imposte. Restano invece di 5 anni i termini per contributi INPS e tributi locali (es. IMU, multe comunali) . Un cittadino croato con cartelle esattoriali in Italia dovrà dunque valutare, con l’aiuto di un legale, se alcuni suoi debiti siano già prescritti (ad esempio, cartelle per bolli auto o multe notificate oltre 5 anni fa e mai sollecitate ulteriormente), presentando eventualmente un’istanza di sgravio per intervenuta prescrizione. Ma dovrà anche tener conto delle nuove norme che allungano i tempi per le imposte statali. Importante: la residenza estera non sospende il decorso della prescrizione dei debiti; semplicemente può rendere più difficoltoso al Fisco compiere atti interruttivi se il domicilio del debitore non è noto. Ma come visto, l’Italia dispone di mezzi per notificare all’estero e anche per iscrivere in ruolo i debiti senza che il contribuente sia presente sul territorio.
Riepilogo delle tipologie di debito
Per riassumere, presentiamo una tabella sintetica delle principali categorie di debito trattate e delle loro caratteristiche salienti dal punto di vista del recupero e della difesa:
| Tipo di Debito | Esempi | Recupero in Italia | Prescrizione (ordinaria) | Note per debitore all’estero |
|---|---|---|---|---|
| Bancari/Finanziari | Mutuo, prestito, carta di credito | Decreto ingiuntivo e pignoramento di beni (stipendi, conti, auto, immobili). | 10 anni dal titolo esecutivo (rinnovabile) per l’esecuzione; rate singole 6 mesi/2 anni (variabili) se non incorporate in titolo. | Il titolo esecutivo italiano è eseguibile in tutta l’UE senza exequatur . Possibile ordine europeo di pagamento se il creditore lo preferisce. Beni in Italia sempre aggredibili. |
| Commerciali/Privati | Fatture fornitori, bollette, affitti | Decreto ingiuntivo, sfratto (per affitti) e pignoramenti mobiliari, immobiliari e presso terzi. | 10 anni dal riconoscimento giudiziale (se crediti contrattuali). Termini brevi (5 anni) per affitti e bollette periodiche. | Titoli esecutivi validi UE come sopra. Per importi non elevati, il recupero internazionale può essere oneroso, ma strumenti UE (ingiunzione, EEO) lo semplificano. |
| Fiscali (Erario) | IRPEF, IVA, tasse statali | Cartella esattoriale da AdER; se impagata: fermi amministrativi, ipoteche, pignoramenti esattoriali (anche stipendi e conti, con limiti di legge). | Decadenza/Prescrizione: 10 anni dalla notifica cartella per imposte erariali principali (dal 2022); pre-2022 dibattito su 5 anni . Sanzioni amministrative dello Stato in genere 5 anni salvo atti interruttivi. | Recupero transfrontaliero tramite assistenza UE (autorità estera riscuote per l’Italia) . Notifica via raccomandata estera valida . Interessi e sanzioni continuano a maturare anche all’estero. |
| Tributi Locali | IMU, TARI, multe stradali comunali | Cartella AdER o ingiunzione del Comune; azioni esecutive su beni come sopra (nei limiti: es. no ipoteca prima casa <€20.000). | 5 anni se nessun atto interruttivo (prescrizione breve confermata dalla giurisdizione) . | Recupero estero possibile con assistenza UE (se rientra tra “imposte e altre misure” della direttiva). Multe stradali: esiste cooperazione UE per notifiche e sanzioni (Decisione Quadro 2005/214). |
| Previdenziali | Contributi INPS, premi INAIL | Cartella esattoriale (AdER) o avvisi di addebito INPS; esecuzione forzata su beni come per Fisco. | 5 anni dalla scadenza contributo (d.lgs. 46/1999 e L.335/1995); se cartella notificata, 5 anni per successiva prescrizione se nessun atto . | Equiparati a crediti tributari per assistenza UE (recuperabili all’estero). Debiti previdenziali rientrano nel sovraindebitamento (possibile falcidia). |
| Altre sanzioni e debiti | Sanzioni penali pecuniarie, indennità, ecc. | Variano: multe penali iscritte a ruolo (AdER), oppure richieste dirette. Esecuzione forzata come da titolo. | Termini vari (es. 5 anni esecuzione pene pecuniarie, salvo sospensioni). | Tra paesi UE vige il mutuo riconoscimento delle sanzioni pecuniarie (es. multa penale in Italia può essere riconosciuta e eseguita in Croazia e viceversa, se > €70, v. Dec. Quadro 2005/214/GAI). |
Legenda: EEO = European Enforcement Order, titolo esecutivo europeo per crediti non contestati (Reg. 805/2004); EOP = European Order for Payment, ingiunzione europea (Reg. 1896/2006).
Debitore residente in Italia vs Debitore residente in Croazia: differenze principali
Nel contesto esaminato, è utile distinguere due scenari: quello in cui il cittadino croato risiede (o rimane) in Italia con i suoi debiti, e quello in cui invece egli risiede in Croazia (o si è trasferito lì) avendo però debiti pendenti in Italia. In entrambi i casi, come visto, il debito in sé non si annulla per effetto della residenza; tuttavia, le procedure di riscossione e le strategie difensive possono differire. Ecco un confronto sui punti chiave:
| Aspetto | Debitore residente in Italia | Debitore residente in Croazia (estero) |
|---|---|---|
| Notifica degli atti | Notifica all’indirizzo di residenza o domicilio eletto in Italia. In caso di irreperibilità temporanea: deposito atto in Comune e raccomandata informativa (compiuta giacenza dopo 10 giorni). Atti fiscali: possono essere notificati anche via PEC (se disponibile) o tramite messo notificatore. | Notifica tramite posta estera direttamente all’indirizzo estero noto (raccomandata A/R) . Se cittadino italiano iscritto AIRE: notifica all’indirizzo AIRE obbligatoria . Se indirizzo estero ignoto: ultime risultanze in Anagrafe/Registro Codice Fiscale, altrimenti pubblicazione albo (irreperibilità). La notifica postale si perfeziona anche se il destinatario non ritira il plico (compiuta giacenza) . |
| Termini di impugnazione | Decorrono normalmente dalla notifica o comunicazione ricevuta (es: 60 giorni per ricorso tributario, 40 giorni per opposizione a decreto ingiuntivo, ecc.). | Identici termini dal perfezionamento della notifica all’estero (attenzione: se il destinatario non viene a conoscenza immediata, rischia di decorso dei termini per compiuta giacenza). Possibilità di chiedere rimessione in termini solo in casi eccezionali di mancata conoscenza non imputabile. |
| Esecuzione forzata | Può aver luogo direttamente in Italia su tutti i beni di proprietà del debitore: immobili, mobili, conti, stipendio/pensione, ecc. Autorità competenti: Ufficiale Giudiziario per pignoramenti civili; Agenzia Entrate Riscossione per esecuzioni esattoriali. | I beni situati in Italia rimangono pignorabili ed esecutabili come sopra. Per aggredire beni situati in Croazia: il creditore deve passare per gli strumenti di cooperazione internazionale (titoli esecutivi europei per crediti privati, assistenza amministrativa per crediti fiscali). Non è ammesso che un ufficiale giudiziario italiano operi in Croazia: l’esecuzione sarà effettuata da autorità croate su richiesta. |
| Strumenti legali del creditore | Decreto ingiuntivo, pignoramento, ipoteca, fermo, sequestro conservativo nazionali. Iscrizione di ipoteca esattoriale su immobili in Italia, fermo auto in Italia, pignoramento stipendio presso datore italiano, ecc. | In ambito civile: riconoscimento automatico ed esecuzione del titolo giudiziario italiano ai sensi del Reg. 1215/2012 (o certificazione come EEO se non contestato ). Possibilità di ingiunzione europea direttamente (ordine di pagamento europeo) – utile se il creditore non ha già un titolo, ottenendo così un’ingiunzione riconosciuta in tutta l’UE a cui il debitore dovrà fare opposizione entro 30 giorni per evitarne l’efficacia . Possibilità di sequestro conservativo europeo di conti bancari in Croazia (Reg.655/2014) per congelare somme prima/durante l’azione legale . In ambito fiscale: richiesta di assistenza all’autorità croata (ex Dir.2010/24/UE) con invio di titolo uniforme , che consente di avviare esecuzione come da leggi croate (pignoramento beni del debitore in Croazia, secondo le regole e priorità locali). Anche qui utilizzabile EAPO su conti esteri. |
| Difese del debitore | Può proporre opposizione o impugnazione davanti alle autorità giudiziarie italiane competenti (giudice civile per decreti ingiuntivi/esecuzioni, commissione tributaria per cartelle/avvisi, ecc.), entro i termini di legge. Può eccepire vizi di notifica, prescrizione, inesistenza del credito, nullità formali, ecc. In sede esecutiva, può chiedere sospensione al giudice dell’esecuzione se vi sono gravi motivi. Possibile presentare istanze di rateizzazione all’AdER per cartelle, o aderire a definizioni agevolate (rottamazione) se previste. | Deve attivarsi principalmente in Italia per contestare nel merito il debito: ad esempio, se contesta un avviso di accertamento dovrà fare ricorso al giudice tributario italiano nei termini, anche se vive all’estero. Per farlo, può incaricare un difensore in Italia e partecipare da remoto (non è richiesta la sua presenza fisica). Se riceve un’ingiunzione di pagamento europea, deve inviare atto di opposizione entro 30 giorni al tribunale indicato nell’ingiunzione (solitamente estero, es. tribunale italiano se l’ha emessa l’Italia) per evitare che diventi definitiva . Nella fase esecutiva in Croazia, potrà far valere eventuali motivi di opposizione permessi dal Reg.1215/2012 (motivi limitati: es. ordine pubblico, pagamento già avvenuto, vizio procedura) davanti al giudice croato competente, oppure contestare la validità della notifica se non conforme. Per atti fiscali eseguiti in Croazia, potrà contestare vizi di procedura di riscossione davanti agli organi croati (es. se l’esecuzione viola garanzie previste dal diritto croato), ma non il merito del tributo (che andava contestato in Italia) . Importante: mantenere un domicilio aggiornato noto ai creditori italiani o eleggere domicilio presso un legale, così da ricevere tempestivamente eventuali atti ed evitare decadenze di impugnazioni. |
| Procedure di insolvenza | Può accedere alle procedure di sovraindebitamento italiane (presso il tribunale italiano competente per residenza): piano del consumatore/concordato minore, accordo di ristrutturazione dei debiti o liquidazione controllata, ottenendo se possibile l’esdebitazione finale (cancellazione dei debiti residui) . Se imprenditore sopra soglie di fallibilità, può essere soggetto a liquidazione giudiziale (fallimento) o concordato preventivo in Italia. | Se la residenza effettiva stabile è in Croazia, di regola le procedure di insolvenza dovrebbero svolgersi in Croazia (principio del centro degli interessi principali, COMI, Reg. UE 2015/848) . Dal 2016 la Croazia ha introdotto procedure di fallimento personale (per dare ai cittadini sovraindebitati opportunità di ripianare o esdebitarsi) . Una procedura d’insolvenza aperta in Croazia (es. bancarotta personale) sarebbe riconosciuta in Italia e vincolerebbe i creditori italiani, che dovranno parteciparvi e vedranno i debiti trattati secondo la legge croata (salvo eccezioni per crediti esclusi). Il cittadino croato non residente in Italia potrebbe teoricamente accedere a procedure italiane solo se riesce a dimostrare che il suo centro interessi è rimasto in Italia (ad esempio, perché ha lì l’attività principale o la maggior parte dei debiti): va notato però che il Regolamento UE presume come COMI la residenza abituale, salvo spostamenti molto recenti (entro 6 mesi) . Quindi, nella maggioranza dei casi chi vive stabilmente in Croazia dovrà far ricorso agli istituti di quel paese per ottenere un’esdebitazione. In alternativa, potrebbe valutare di trasferire nuovamente la residenza in Italia prima di avviare la procedura concorsuale, se ciò è strategicamente vantaggioso e fattibile. |
| Impatto su diritti civili | Avere debiti in Italia non impedisce di viaggiare o espatriare: la libertà di circolazione è garantita (art. 16 Cost. e legge passaporto) . Non esiste il fermo per debiti civili. Tuttavia, la presenza di debiti non pagati potrebbe ostacolare il rilascio della cittadinanza italiana per residenza in taluni casi: la legge richiede “buona condotta civile”; non vi è una norma chiara sui debiti fiscali, ma in prassi alcuni dinieghi sono motivati da rilevanti inadempimenti verso l’erario. | Identico: il fatto di avere debiti non dà luogo a sanzioni sulla persona come divieti di ingresso o simili. Un cittadino croato può entrare in Italia anche se debitore, nessuna “lista di frontiera” è prevista per morosità civilistiche. Diversamente, se a seguito dei debiti fiscali italiani è stato avviato un procedimento penale (v. reati tributari), il soggetto potrebbe incorrere in misure restrittive se viene rintracciato sul territorio italiano o tramite mandato di arresto europeo. |
| Profili penali | Il semplice omesso pagamento di debiti non è reato. Tuttavia, certi comportamenti tesi a eludere il Fisco possono costituire reato tributario. Ad esempio, la sottrazione fraudolenta al pagamento di imposte (art.11 D.Lgs.74/2000) punisce chi, con atti fraudolenti (alienazioni simulate di beni, distrazione di capitali, ecc.), si spoglia dei propri beni per rendere inefficace la riscossione coattiva di imposte > €50.000. La Cassazione ha ritenuto integrato questo reato perfino nel trasferire all’estero somme di denaro contante da parte di un soggetto con grosso debito fiscale, anche se sotto la soglia, qualificando tale condotta come pericolosa per il Fisco . Inoltre, il bancarotta fraudolenta può rilevare se l’imprenditore occulta attivi in danno dei creditori prima/durante un fallimento. In sintesi: fuggire all’estero di per sé non è reato, ma vendere beni simulatamente o esportare capitali per non pagar tasse può esserlo. | Valgono gli stessi principi. Un cittadino croato residente all’estero può essere indagato e perseguito in Italia per reati fiscali commessi in relazione ai suoi debiti italiani (es. se prima di lasciare l’Italia ha svuotato i conti o occultato il patrimonio per non far fronte a cartelle). Il trasferimento di per sé non configura reato, ma se accompagnato da atti fraudolenti sì. Ad esempio, la Cass. Pen. n.34492/2025 ha confermato il sequestro di €15.000 trovati addosso a un contribuente all’aeroporto diretto all’estero, perché indicativi del fumus del reato di sottrazione fraudolenta al pagamento di imposte, essendo egli debitore di €225.000 con l’Erario . Pertanto il debitore all’estero deve evitare condotte che possano apparire come frodi ai creditori. |
In sintesi, il debitore croato che rimane in Italia affronta direttamente le conseguenze delle procedure esecutive italiane, ma ha anche la possibilità di interloquire agevolmente con le autorità locali, accedere a strumenti di rateazione, definizioni agevolate (come le rottamazioni delle cartelle) e procedure di sovraindebitamento nel sistema giudiziario italiano. Il debitore che risiede in Croazia può trovarsi a gestire procedimenti “a distanza”: riceverà atti per posta o tramite autorità estere, dovrà nominare professionisti in Italia per difendersi nelle sedi opportune e, se la situazione si aggrava, potrebbe subire misure esecutive in Croazia tramite le autorità locali. Entrambi gli scenari richiedono tempestività e cognizione dei propri diritti: il fatto di essere fisicamente lontani non deve indurre a sottovalutare i procedimenti italiani, perché questi possono andare avanti e concludersi (ad esempio con una cartella che diventa definitiva) anche in assenza del debitore, salvo poi manifestarsi con atti esecutivi sul patrimonio quando meno se lo aspetta.
Strategie di difesa e soluzioni per il debitore
Vediamo ora quali strumenti ha a disposizione un cittadino croato debitore per difendersi legalmente dalle pretese dei creditori italiani, siano essi pubblici o privati. L’approccio migliore dipenderà dalla natura del debito, dallo stato delle procedure (fase stragiudiziale, giudiziale o esecutiva già avviata) e dalla situazione personale ed economica del debitore. Esamineremo le strategie generali di difesa, suddivise tra quelle utilizzabili durante la fase di accertamento e notifica del debito, quelle azionabili in fase di riscossione/esecuzione, e infine le soluzioni a lungo termine come la ristrutturazione dei debiti o l’esdebitazione.
Verifica di validità degli atti e vizi di notifica
Il primo passo fondamentale, se si ricevono atti relativi a debiti (es. un avviso dall’Agenzia Entrate, una cartella di pagamento, un decreto ingiuntivo notificato), è verificarne attentamente la validità formale e sostanziale. Specialmente per un cittadino straniero possono presentarsi errori o vizi di notifica: ad esempio, atti inviati a un vecchio indirizzo italiano non più attuale, oppure notifiche in lingua italiana non comprese dal destinatario straniero.
- Controllo dell’indirizzo di notifica: se l’atto è stato notificato in Italia mentre il debitore era già residente all’estero, potrebbe esservi un vizio. Un atto fiscale notificato a un indirizzo italiano sbagliato (dove il contribuente non abitava più) può essere nullo, a meno che l’ufficio non avesse un obbligo di conoscere il nuovo indirizzo estero (nel caso di cittadini italiani iscritti AIRE, l’indirizzo AIRE deve essere utilizzato, pena nullità) . Per i cittadini stranieri UE, vige la norma generale: l’art.142 c.p.c. richiede, se nota, la notificazione all’estero; l’art.60 DPR 600/73 fornisce vie alternative via raccomandata. Se il creditore non ha seguito le procedure corrette, la notifica può essere contestata. Esempio: un croato trasferitosi a Zagabria, ma che non ha comunicato nulla al Fisco italiano, potrebbe vedersi recapitare cartelle al vecchio indirizzo italiano. Se però risulta che l’ente era a conoscenza della residenza estera (per es. tramite ritorno al mittente o altre fonti), notificarle in Italia sarebbe errato. Tali eccezioni vanno fatte valere tempestivamente davanti al giudice competente (es: Commissione Tributaria per cartella). Una notifica nulla o inesistente, se riconosciuta tale, può far decadere l’atto e azzerare la pretesa (nel caso di cartelle, occorre comunque spesso proporre ricorso per far valere il vizio).
- Lingua e comprensibilità: in ambito civile e tributario, l’Italia notifica usualmente gli atti in lingua italiana. Un soggetto straniero in Italia è tenuto a conoscere gli atti nella lingua del paese, ma se l’atto è notificato all’estero, entrano in gioco le convenzioni internazionali (Regolamento UE 2020/1784 sulla notificazione transfrontaliera, ex 1393/2007, prevede il diritto del destinatario di rifiutare atti non tradotti in una lingua che comprende o nella lingua ufficiale del suo Stato). Dunque, un atto italiano notificato in Croazia dovrebbe essere accompagnato da traduzione in croato o in inglese noto al destinatario, altrimenti il debitore può rifiutarlo immediatamente e comunicare entro 1 settimana il rifiuto per lingua. Questo è un aspetto tecnico ma importante: se ricevete un atto giudiziario italiano in Croazia senza traduzione, consultate subito un legale per valutare il rifiuto della notifica per lingua non compresa. In tal caso la notifica va ripetuta correttamente. Anche se l’atto è stato consegnato in passato e non si è fatto in tempo a eccepire, si potrà far valere la mancata comprensione come motivo di nullità, ma ciò richiede azioni giudiziarie complesse (non sempre coronate da successo).
- Verifica della prescrizione/decadenza: come accennato, molti debiti si prescrivono col tempo se il creditore resta inattivo. Un’azione di difesa chiave è controllare quando è stato notificato l’ultimo atto valido e se sono trascorsi più anni del termine di prescrizione applicabile senza ulteriori atti. Ad esempio, se un decreto ingiuntivo vi è stato notificato oltre 10 anni fa e da allora il creditore non ha mai pignorato nulla né inviato atti interruttivi, il diritto di procedere a esecuzione potrebbe essere prescritto (art.2953 c.c. applicato alla mancata esecuzione entro 10 anni dal titolo). Oppure, per le cartelle esattoriali, se ne avete una notificata 6-7 anni fa per bollo auto e nessun sollecito o intimazione è arrivato nel frattempo, è possibile che il debito sia prescritto in 5 anni . In questi casi, non bisogna pagare passivamente: si potrà presentare un’istanza di annullamento in autotutela all’ente creditore o, meglio, un ricorso al giudice competente eccependo la prescrizione maturata. Va detto che AdER spesso contesta la prescrizione e la questione finisce in giudizio dove la spunta il debitore se riesce a provare l’inerzia del creditore. Dunque la consulenza di un legale è fondamentale per ricostruire la storia del debito (a tal fine è utile richiedere all’ente la situazione estratto di ruolo completa).
- Controllo della legittimità degli addebiti: specie nei debiti fiscali, ci possono essere errori di merito (tasse richieste erroneamente, importi non dovuti) o cause di esenzione non considerate. Per un cittadino croato è cruciale verificare, ad esempio, se il Fisco ha preteso imposte sul presupposto che fosse residente fiscale in Italia, mentre magari egli in quell’anno risiedeva in Croazia e già pagava le tasse lì. È un caso tipico: l’Agenzia delle Entrate, vedendo per es. proprietà immobiliari o interessi in Italia, potrebbe presumere una residenza fiscale fittizia. In questi casi, il contribuente può (e deve) contestare l’accertamento fornendo prova della residenza estera effettiva (iscrizione AIRE per gli italiani, certificati di residenza croati, centro degli interessi in Croazia, etc.) . Anche contestazioni su doppia imposizione o sull’applicazione di convenzioni internazionali vanno valutate (Italia e Croazia hanno una Convenzione contro le doppie imposizioni che regola quale Stato possa tassare certi redditi). In ambito privato, analogamente, si può contestare la fondatezza del credito: esempio, la banca ha applicato tassi usurari o spese non dovute, il che può rendere nullo in parte il contratto; oppure il creditore ha già ottenuto un rimborso assicurativo (surroga) ma chiede lo stesso a voi, ecc. Un avvocato potrà esaminare contratti di mutuo, estratti conto, calcoli di interessi per trovare eventuali falle da eccepire.
In sintesi: mai dare per scontato che “se lo chiedono avranno ragione”. Spesso cartelle e atti possono essere annullati per difetti formali (notifiche errate, decadenze) o per infondatezza del merito. Questa verifica iniziale può far risparmiare moltissimo (un atto annullato = niente più debito). Naturalmente occorre muoversi nei tempi giusti: se c’è un termine di 30, 40 o 60 giorni per impugnare, quel termine va rispettato, altrimenti anche un atto viziato diventa definitivo.
Sospensione e opposizione alle azioni esecutive
Se il debito è ormai definito (cioè non più contestabile nel merito perché, ad esempio, è scaduto il termine di ricorso) ma il creditore avvia un’esecuzione forzata, il debitore ha comunque alcuni strumenti per difendersi durante la riscossione coattiva:
- Opposizione all’esecuzione: è il rimedio previsto dal codice di procedura civile (artt.615 e segg. c.p.c.) per far valere che il creditore non ha diritto di procedere esecutivamente. Può basarsi su motivi sopravvenuti (es. il debito è stato pagato nel frattempo, o il bene pignorato è impignorabile per legge) oppure, se il titolo non è mai stato prima contestato, anche su questioni relative al titolo stesso (limitatamente ai casi ammessi). Nel nostro contesto, una opposizione all’esecuzione potrebbe essere avviata, ad esempio, se AdER pignora un bene per una cartella che il debitore ritiene prescritta: anche se non ha fatto in tempo ricorso quando poteva, può sollevare la prescrizione come eccezione in sede esecutiva (cosa ammessa per la prescrizione sopravvenuta). Oppure se il creditore privato procede in base a un titolo non valido in Croazia (ma qui in UE è difficile, visto che il titolo italiano è valido automaticamente; potrebbe però eccepire che il titolo è stato soddisfatto parzialmente in altra via, o che manca la notifica del certificato previsto dal Reg.1215/2012, ecc.). L’opposizione all’esecuzione si propone al giudice competente per l’esecuzione (in Italia, al giudice dell’esecuzione del tribunale; in Croazia, secondo le regole locali, ma in base al Regolamento UE è normalmente possibile chiedere il rifiuto dell’esecuzione per motivi limitati come l’estinzione del debito o l’ordine pubblico) . Occorre spesso accompagnarla con una richiesta di sospensione urgente dell’esecuzione, per evitare che nel frattempo il bene venga espropriato. Nel caso di pignoramenti esattoriali in Italia, il debitore può presentare istanza di sospensione all’Agente della Riscossione (che raramente la concede) oppure ricorrere al giudice dell’esecuzione ex art.615 c.p.c. (ma c’è dibattito di competenza su atti esattoriali, talora è il giudice tributario fino a un certo punto). È un terreno tecnico: il consiglio è di agire subito con un legale, non appena si viene a sapere di un pignoramento, per individuare la sede corretta dove opporsi e bloccare l’azione.
- Opposizione agli atti esecutivi: altro rimedio (art.617 c.p.c.) che serve a denunciare vizi formali della procedura esecutiva (es. il precetto o il pignoramento presentano irregolarità, notifica viziata, ecc.). I termini qui sono molto brevi (5 giorni o 20 giorni a seconda dei casi dalla conoscenza dell’atto). Nel contesto transfrontaliero, ad esempio, se ricevete in Croazia un atto di pignoramento su un vostro conto, redatto in croato su istanza italiana, dovete prontamente farlo tradurre e verificare eventuali vizi (ad esempio: il certificato europeo allegato è conforme? il debito indicato corrisponde al titolo? la procedura notificatoria è stata rispettata?). Se c’è un vizio, l’opposizione all’atto va presentata davanti all’autorità competente (in Croazia, il giudice dell’esecuzione croato) nei termini previsti dal diritto locale. Spesso, per chi vive all’estero, questi termini possono sfuggire perché la notifica può non essere immediatamente compresa; anche qui vale la regola di mantenere un monitoraggio costante – ad esempio, se sapete di avere debiti e di aver lasciato beni in patria, incaricate un fidato (avvocato o familiare) di informarvi se arrivano atti.
- Sospensione amministrativa o concordata: esistono strumenti per ottenere una temporanea sospensione delle azioni di recupero, anche fuori dalle aule giudiziarie. Per i debiti fiscali, ad esempio, presentando un’istanza di rateizzazione all’Agenzia Entrate-Riscossione (possibile anche dall’estero, magari tramite PEC o intermediario) si ottiene in automatico la sospensione di nuove procedure esecutive: con un piano di dilazione fino a 120 rate (10 anni) in corso, AdER non può istruire fermi, ipoteche o pignoramenti ulteriori . Questo può dare respiro al debitore, purché poi paghi le rate (bastano 5 rate non pagate, anche non consecutive, per far decadere la rateazione). Anche i creditori privati possono accettare di sospendere le azioni se vedono un serio tentativo di composizione: ad esempio, il debitore tramite il proprio avvocato può proporre un saldo e stralcio (pagamento di una parte del dovuto a fronte della rinuncia al recupero del resto) o un piano di rientro. Se il creditore intravede convenienza (magari perché recuperare all’estero è lungo e incerto), potrebbe accettare e concordare una moratoria o rinunciare ai pignoramenti pendenti. Naturalmente è fondamentale mettere tutto per iscritto con accordi formali (transazione) e poi rispettarli. Attenzione: se vi è un decreto ingiuntivo europeo (ingiunzione di pagamento europea emessa da un tribunale, ad es. italiano, non opposta e divenuta esecutiva in UE), il debitore può ancora chiedere una revisione in casi particolari: il Regolamento 1896/2006 consente una domanda di riesame al giudice emittente anche oltre i termini se la mancata opposizione è dovuta a forza maggiore o mancanza di notifica regolare, oppure se emerge un errore manifesto (art.20 Reg.1896/2006). È una chance estrema per far annullare un ordine europeo non contestato, ma richiede di provare situazioni eccezionali (es: mai ricevuto l’atto per cause non imputabili, o era in ospedale, ecc.). Se concessa, l’ingiunzione viene revocata o modificata.
- Difesa dei beni essenziali: sia in Italia che in Croazia, il debitore ha diritto a conservare alcuni beni necessari. In Italia, ad esempio, la prima casa (se non di lusso) non è pignorabile per debiti esattoriali sotto €120.000 e se il debitore vi risiede ; stipendio e pensione sono pignorabili solo nella misura massima di 1/5 (salvo casi di alimenti); gli strumenti indispensabili per la professione sono pignorabili con forti limiti (non oltre il necessario per l’attività). Con l’aiuto di un legale, il debitore può segnalare e far valere l’impignorabilità di certi beni dinanzi al giudice dell’esecuzione. Ad esempio, se tentano di pignorare il conto dove arriva la pensione, si può chiedere al giudice di liberare la parte non pignorabile (importo pari all’assegno sociale + 1/5 eccedente). In Croazia esisteranno norme analoghe a tutela di salari minimi, beni di prima necessità, ecc., di cui il debitore deve avvalersi. Non di rado capita che i creditori (o gli ufficiali giudiziari) ignorino taluni limiti: sta al debitore sollevare la questione affinché il giudice la riconosca.
In breve, mai restare passivi di fronte a un pignoramento: ci sono possibilità di intervento, ma i tempi sono stretti. Un avvocato con esperienza in esecuzioni, specie se coordinate tra paesi, potrà predisporre gli atti giusti (opposizioni, richieste di sospensione) e guadagnare tempo o annullare l’azione se illegittima. Nel frattempo, come vedremo, si può lavorare a soluzioni di più ampio respiro (come consolidare i debiti in un’unica procedura di composizione).
Negoziazione e soluzioni stragiudiziali
Affrontare i debiti attivamente è sempre meglio che attendere passivamente misure forzose. Specialmente quando il debitore si trova all’estero, mostrare un atteggiamento collaborativo può evitare che il creditore adotti i mezzi più aggressivi. Alcune strategie utili:
- Trattative di saldo e stralcio: consiste nell’offrire al creditore un pagamento in un’unica soluzione (o poche soluzioni) di un importo inferiore al dovuto, in cambio della cancellazione del debito restante. Molti creditori privati, di fronte a difficoltà nel recupero (ad es. debitore espatriato con pochi beni aggredibili), accettano un saldo a stralcio ragionevole pur di chiudere la partita ed evitare spese ulteriori. Il debitore può far avanzare la proposta tramite un legale, mostrando magari la propria situazione economica precaria e argomentando che quella percentuale offerta è il massimo ottenibile (magari minacciando implicitamente che altrimenti lascerà fallire tutto e il creditore non vedrà nulla). Se la controparte è una banca o una finanziaria, spesso queste vendono i crediti a società di recupero: contattare direttamente tali società e negoziare è prassi comune (talora offrono esse stesse sconti, specialmente a fine anno per migliorare i bilanci). Esempio: un cittadino croato con €20.000 di debito da carta di credito, senza beni in Italia, potrebbe ottenere di chiudere pagando €5.000 una tantum se il creditore ritiene di non avere altre leve. Importante: formalizzare l’accordo per iscritto con quietanza liberatoria finale, e pagare con mezzi tracciabili.
- Rateizzazioni personalizzate: al di là delle rateazioni “di legge” per le cartelle fiscali (già citate, fino a 10 anni), anche tra privati si può concordare un piano di rientro dilazionato. Un creditore procederebbe a pignorare uno stipendio al 20% al mese? Si può proporre spontaneamente di versare il 15% al mese evitando spese legali, e formalizzare la transazione. Molte volte il creditore preferisce incassare volontariamente dal debitore, sia pure in più tempo, che inseguirlo con incognite. Bisogna essere credibili: magari offrire garanzie (es. un garante terzo, o cambiali – da usare con cautela –, o l’impegno a far domiciliare un SEPA mensile).
- Mediatore creditizio o OCC: per facilitare accordi, in Italia esistono Organismi di Composizione della Crisi (OCC) previsti dalla legge sul sovraindebitamento, che possono aiutare a redigere piani e interfacciarsi coi creditori. Oppure ci si può rivolgere a società di consulenza debiti (attenzione alle truffe in questo settore: meglio passare da professionisti ordinistici). L’OCC può predisporre una proposta di accordo stragiudiziale da sottoporre a tutti i creditori, cercando l’adesione volontaria senza passare dal giudice. Se tutti accettano, si fa un accordo transattivo globale. Se qualcuno non accetta ma la maggioranza sì, si può valutare di convertire la proposta in un accordo giudiziale ex legge (vedi sezione successiva su sovraindebitamento).
- Verificare possibilità di definizioni agevolate con Fisco: il Governo italiano periodicamente vara misure di definizione agevolata (c.d. rottamazione delle cartelle, saldo e stralcio per contribuenti in difficoltà, condoni). Ad esempio, nel 2023 è stata attiva la “Rottamazione-quater” che permetteva di pagare le cartelle dal 2000-2017 senza sanzioni né interessi di mora, con pagamento in 18 rate. Un contribuente residente all’estero poteva aderire online. È bene informarsi (anche tramite consulenti o il sito AdER) se vi siano simili opportunità aperte: aderire a una definizione agevolata sospende le azioni esecutive e riduce l’importo.
- Coordinamento con eventuali coobbligati: se i debiti sono cointestati o garantiti da terzi (es. un prestito cointestato col coniuge, o un fideiussore italiano a garanzia), è fondamentale allinearsi con loro. Il creditore spesso preferirà aggredire il coobbligato in Italia se il principale è all’estero. Ciò può creare tensioni. Meglio agire insieme: ad esempio, negoziare un saldo e stralcio con la banca coinvolgendo il garante (che magari versa una parte) e liberando entrambi. Oppure, se l’altro ha già pagato il debito al creditore, ricordare che avrà regresso verso di voi: conviene includerlo nelle trattative.
In definitiva, mostrare di voler trovare una soluzione e comunicare col creditore (direttamente o tramite avvocato) è una strategia che paga in molti casi. L’alternativa – sparire e attendere – spesso peggiora la posizione: fa irrigidire il creditore, lo induce a ingiunzioni europee o a chiedere aiuto alle autorità fiscali estere, e accumula costi. Una trattativa invece può congelare le ostilità e portare a un esito meno oneroso del dovuto. Naturalmente, non sempre il creditore è conciliante: se fiuta che il debitore possiede molto (anche all’estero) potrebbe rifiutare sconti e perseguire l’esecuzione integrale. In tali casi, rimane l’ultima via: quella giudiziale concorsuale, ovvero sfruttare le procedure di legge per liberarsi dei debiti.
Procedura di sovraindebitamento e insolvenza personale
Quando i debiti sono troppo elevati e sproporzionati rispetto alla capacità di rimborso, il nostro ordinamento offre la possibilità di ricorrere a procedure concorsuali specifiche per i soggetti “non fallibili” (privati, consumatori, piccole imprese sotto soglia) al fine di ottenere l’esdebitazione, cioè la cancellazione dei debiti residui dopo aver messo a disposizione il proprio (eventuale) patrimonio. Questo è disciplinato dal cosiddetto istituto del sovraindebitamento, introdotto originariamente con la legge 3/2012 (detta “legge salva-suicidi”) e oggi confluito nel Codice della Crisi d’Impresa e dell’Insolvenza (D.Lgs. 14/2019).
Un cittadino croato con debiti in Italia può accedere a tali procedure? Sì, in linea di massima se risiede o ha il suo centro di interessi in Italia. La legge italiana non richiede la cittadinanza: conta che il debitore sia stabilmente localizzato in Italia (residenza o attività principale qui). Se questa condizione è soddisfatta, egli gode degli stessi diritti di un debitore italiano nell’uso degli strumenti di composizione della crisi . Diversamente, se ormai vive in Croazia stabilmente, come detto, probabilmente dovrà rivolgersi alla procedura di insolvenza croata (che esiste dal 2016 per persone fisiche). Ma concentriamoci sulla disciplina italiana, per comprendere le opportunità e le tutele offerte.
Le procedure di sovraindebitamento attualmente previste sono:
- Il Piano del consumatore (ora ridenominato “Piano di ristrutturazione dei debiti del consumatore”): è riservato a chi ha contratto debiti per scopi estranei all’attività imprenditoriale, quindi tipicamente debiti personali, familiari, di consumo (es. prestiti, mutuo prima casa, bollette, tasse personali). In questa procedura il debitore propone un piano di pagamento parziale dei debiti, in base alle sue risorse, senza bisogno di accordo dei creditori (è omologato dal giudice se giudica il piano fattibile e il debitore meritevole, ossia in buona fede e senza colpe gravi nel sovraindebitamento). Ad esempio, un consumatore potrebbe proporre di pagare il 20% a tutti in 5 anni con l’aiuto di un familiare, ottenendo lo stralcio del 80%. La Cassazione ha chiarito che la “meritevolezza” non richiede che il sovraindebitamento sia dovuto solo a cause esterne: basta che il debitore non abbia agito con dolo o colpa grave, e non abbia frodato i creditori (ad es. Cass. SU 4485/2018). Anche il fatto di aver tenuto un comportamento imprudente o di aver accumulato troppi debiti non preclude automaticamente l’accesso , se non c’è malafede. Nel 2020 la legge è stata riformata per chiarire questo principio e incentivare l’accesso alla procedura anche a chi, pur avendo commesso errori, agisce ora correttamente per rimediare . Nel piano del consumatore possono essere inclusi tutti i debiti, anche quelli fiscali e contributivi, che possono essere trattati con dilazioni o falcidie (tagli) purché il Fisco ottenga almeno quanto otterrebbe in una liquidazione. Una novità introdotta dal 2020 (L.176/2020) e applicata nei tribunali: è possibile anche ridurre IVA e ritenute (prima intoccabili) se il piano assicura il miglior soddisfacimento dei creditori . Una sentenza del Tribunale di Milano 15/09/2022, ad esempio, ha omologato un piano che prevedeva il pagamento parziale dell’IVA, ritenendo soddisfatto questo requisito comparativo .
- L’Accordo di composizione della crisi (ora “concordato minore”): è simile al piano ma rivolto a debitori che hanno anche debiti di natura professionale o imprenditoriale (piccoli imprenditori, ditte individuali non fallibili, professionisti) oppure consumatori che scelgono questa via. La differenza è che richiede il consenso di una percentuale di crediti (almeno il 60% dei creditori in valore, salvo eccezioni) perché sia approvato . È quindi più complesso perché bisogna negoziare con i creditori. Tuttavia, se il quorum è raggiunto e il giudice lo omologa, diventa vincolante anche per i dissenzienti. Per un debitore croato che avesse, ad esempio, una piccola attività artigiana in Italia (non fallibile) e debiti verso fornitori e Fisco, il concordato minore permetterebbe di gestire con un unico piano tutti i debiti d’impresa. La meritevolezza è richiesta anche qui, in termini analoghi. Da notare: in caso di soci di società di persone indebitati solidalmente, serve coinvolgere anche loro o prevedere il trattamento dei loro debiti, altrimenti non si liberano (Cass. 22715/2023 ha chiarito che l’accordo di composizione proposto da una società semplice non estende automaticamente l’esdebitazione ai soci illimitatamente responsabili non partecipanti) . Quindi, se il cittadino croato aveva una società in SNC con altri, tutti devono attivarsi in modo coordinato.
- La Liquidazione controllata del sovraindebitato: è l’equivalente di un “fallimento personale” ma volontario. Il debitore mette a disposizione tutti i suoi beni liquidabili (tranne quelli essenziali, stipendi in parte, pensioni in parte, casa se prima e impignorabile resta fuori, ecc.) e un liquidatore nominato dal tribunale liquida il patrimonio e ripartisce ai creditori il ricavato. Al termine, anche se i creditori non sono stati soddisfatti integralmente, il debitore persona fisica ottiene l’esdebitazione (cioè la cancellazione dei debiti rimasti) , purché abbia cooperato e non ci siano irregolarità gravi. Questa procedura non richiede accordo con i creditori (che anzi spesso la preferiscono poco se prevedono di recuperare poco). È utile quando il debitore non ha entrate per fare un piano ma magari ha qualche bene da sacrificare per chiudere la posizione. Es: un soggetto possiede solo un’auto e pochi risparmi: verranno liquidati, i creditori riceveranno un piccolo riparto e il resto del debito verrà cancellato. Cass. 22900/2023 (Sez. I Civ) ha peraltro sancito che i provvedimenti di omologa o diniego nell’ambito del sovraindebitamento (come l’omologa di un piano o la chiusura di liquidazione) sono impugnabili in Cassazione ex art.111 Cost., in quanto incidono definitivamente su diritti . Ciò rafforza le garanzie del debitore, che può ricorrere persino in Suprema Corte se ritiene lesi i suoi diritti dalla decisione di merito sulla procedura.
- Esdebitazione del debitore incapiente: è un istituto introdotto dal 2020 per dare una “fresh start” a chi proprio non ha nulla da offrire ai creditori. Se il debitore persona fisica non ha beni né redditi pignorabili, può chiedere al tribunale l’esdebitazione immediata senza dare nulla ai creditori, a patto di aver tenuto un comportamento onesto e di non poter pagare almeno in parte i creditori. È una sorta di “fallimento civile” senza attivo, con cancellazione dei debiti. Può essere concesso una volta sola nella vita . Ad esempio, un giovane croato che in Italia ha solo debiti (nessun bene, disoccupato) e vuole tornare in patria senza quel fardello, potrebbe avvalersene: otterrebbe lo “zero assoluto” ai creditori ma la sua buona fede deve essere chiara (non deve aver dissipato beni volontariamente prima).
Quali vantaggi offre il sovraindebitamento al cittadino croato debitore?
Diversi: anzitutto, sospende le azioni esecutive individuali. Una volta presentata la domanda e ammessa la procedura, i creditori non possono iniziare o proseguire pignoramenti o altre esecuzioni (viene disposto dal giudice un provvedimento di stay). Questo vale anche per i creditori pubblici. Dunque, se un debitore è bersagliato da cartelle e decreti, può “tirare il freno” avviando la procedura. In secondo luogo, consente di ridurre l’ammontare complessivo del debito: raramente il debitore sovraindebitato paga tutto; di solito paga una percentuale. Il resto viene cancellato definitivamente con decreto di esdebitazione. Ciò offre una liberazione dai debiti residui che altrimenti, specie quelli fiscali, lo inseguirebbero per decenni con interessi. Un ulteriore pregio: include tutti i debiti in un unico contesto ordinato, evitando il caos di mille procedimenti. Dal punto di vista del cittadino straniero, c’è un altro aspetto: regolarizzare la propria posizione debitoria in Italia può essere importante per il futuro, ad esempio se un domani volesse tornare in Italia per lavoro o affari, o chiedere la cittadinanza italiana. Uscire pulito da queste procedure può facilitare un nuovo inizio (non a caso si parla di “fresh start”). Le statistiche mostrano che tribunali italiani hanno concesso esdebitazioni anche a stranieri che risiedevano qui e poi sono rientrati in patria, valutando la loro meritevolezza.
Cosa succede in Croazia se un debitore fa sovraindebitamento in Italia?
Grazie al Regolamento UE 2015/848 sulle insolvenze transfrontaliere, l’apertura di una procedura d’insolvenza (sovraindebitamento) in Italia è riconosciuta in tutti gli altri Stati UE. I creditori con procedure esecutive aperte in Croazia dovranno fermarsi e far valere il credito nella procedura italiana. L’omologazione italiana e l’eventuale esdebitazione saranno valide anche in Croazia . Ad esempio, se l’Agenzia delle Entrate Riscossione aveva avviato riscossione in Croazia, con la procedura di sovraindebitamento in Italia quella riscossione dovrebbe interrompersi e l’ente aderire al piano o liquidazione italiana come gli altri creditori chirografari. In pratica il debitore “riporta il campo di gioco” in Italia dove ha un ambiente legale forse più favorevole (specie con la giurisprudenza indulgente degli ultimi anni verso i debitori onesti in difficoltà).
E se il debitore risiede in Croazia e fa il fallimento personale lì?
Similmente, se il COMI è in Croazia e si avvia lì un insolvenza personale, l’Italia la riconoscerà. Ciò significa che i creditori italiani dovranno accontentarsi di quanto deciso dal tribunale croato e il debitore otterrà l’esdebitazione secondo la legge croata, che poi sarà valida anche in Italia. Occorre però verificare che la legge croata preveda la liberazione anche dei debiti fiscali stranieri: di norma sì, se sono stati ammessi nella procedura. L’Italia potrebbe sollevare obiezioni se ritiene, ad esempio, che quell’insolvenza violi l’ordine pubblico perché cancella debiti tributari italiani senza pagamento (ipotesi non emersa sinora, la cooperazione di solito funziona). In generale, l’opzione di fare insolvenza nel proprio paese di residenza è assolutamente da considerare per un cittadino croato, perché potenzialmente più semplice sul piano pratico (nessuna barriera linguistica, costi forensi locali, ecc.). L’unico caveat: se la maggior parte dei debiti sono fiscali italiani, potrebbe trovarsi meglio con la legge italiana che ora consente stralci di imposte, mentre andrebbe capito se quella croata consente di cancellare debiti fiscali di altro Stato.
Nota sulla “meritevolezza” e comportamenti da evitare: le procedure di sovraindebitamento richiedono buona fede. Ciò vuol dire che se il debitore ha frodato i creditori (ad esempio, ha nascosto patrimonio, ha creato debiti dolosamente, o ha mentito nella documentazione), rischia di vedersi negare o revocare l’omologazione. Ad esempio, Cass. 6869/2025 ha confermato la revoca di un piano del consumatore perché il debitore aveva omesso informazioni su debiti pregressi, impedendo alla banca creditrice di valutare correttamente il suo merito creditizio: la Suprema Corte ha chiarito che, sebbene la negligenza della banca nel concedere il prestito non escluda le colpe del debitore, quest’ultimo ha l’obbligo di buona fede nel presentare la propria situazione . In sostanza, bisogna giocare a carte scoperte e con onestà. Per un debitore, ciò significa: elencare tutti i debiti senza nascondere nulla, e mettere a disposizione tutto il possibile (non è necessario spogliarsi dei beni impignorabili, ma non si possono di certo tenere soldi sotto il mattone mentre si chiede lo stralcio). La meritevolezza verrà valutata caso per caso, ma, come detto, non si richiede la perfezione: l’importante è non aver truffato i creditori e dimostrare un impegno serio a risolvere.
Conclusione su questa strategia: il sovraindebitamento è spesso la carta vincente per chiudere definitivamente con il passato debitorio, specie se l’alternativa è passare la vita a scappare tra un paese e l’altro inseguiti dai creditori. Un cittadino croato indebitato potrà valutare con il suo avvocato se è più opportuno utilizzare la procedura italiana (se ha ancora un legame territoriale forte con l’Italia) o quella croata (se è radicato lì). Va anche considerato che la procedura italiana potrebbe richiedere la presenza o comunque l’interazione con l’OCC, le udienze (spesso cartolari, quindi la presenza fisica non è sempre necessaria). In ogni caso, la riuscita porta a un “fresh start”: il debitore in buona fede, dopo aver pagato quanto stabilito (anche se poco), viene liberato dai debiti residui e può ricostruirsi senza quell’oppressione finanziaria .
Domande frequenti (FAQ)
D: Trasferirmi all’estero (in Croazia) ha cancellato i miei debiti in Italia?
R: No. Il trasferimento di residenza all’estero non estingue affatto i debiti che avevi in Italia . Questi rimangono validi e il creditore può ancora pretendere il pagamento. Non esiste nell’ordinamento italiano una norma che condoni i debiti per il solo fatto che il debitore espatria. Anche a distanza, il debito continua a maturare interessi (se previsti) e il creditore può attivarsi per il recupero tramite gli strumenti legali (ingiunzioni, cooperazione internazionale, ecc.) . In altre parole, “chi si è visto si è visto” è un mito da sfatare: andare via dall’Italia senza saldare i debiti non li fa magicamente sparire.
D: Possono pignorare beni che possiedo in Croazia per soddisfare crediti italiani?
R: Sì, è possibile. All’interno dell’UE, un creditore italiano (privato o pubblico) può ottenere il riconoscimento ed esecuzione del suo titolo anche in Croazia. Se hai ad esempio un conto bancario in Croazia, può essere pignorato su richiesta del creditore italiano: l’Agenzia delle Entrate italiana può chiedere alle autorità croate di farlo (per imposte) , oppure una banca creditrice può ottenere un provvedimento dal giudice croato basato sulla sentenza italiana. Se hai una casa in Croazia, anche quella potenzialmente può essere ipotecata o espropriata su istanza internazionale. Naturalmente devono seguirsi procedure formali (non è automatico né arbitrario), ma giuridicamente sì, i tuoi beni fuori dall’Italia sono raggiungibili grazie alla cooperazione europea. Fuori dall’UE le cose si complicano (servono trattati bilaterali e sono meno frequenti), ma in UE il principio è il mutuo riconoscimento delle decisioni e l’assistenza reciproca tra Stati.
D: E i beni che ho ancora in Italia?
R: Quelli sono ancor più a rischio, perché il creditore non deve neanche attivare cooperazioni estere. Un immobile, un’auto, un conto bancario rimasti in Italia sono soggetti alle azioni esecutive normalmente. Ad esempio, se avevi un appartamento in Italia, l’Agenzia Riscossione può iscriverci ipoteca e procedere alla vendita all’asta (se il debito supera certe soglie) . O se hai un conto corrente italiano, può essere bloccato e svuotato per pagare i creditori (fino a concorrenza del dovuto). Quindi è importante monitorare e gestire i beni rimasti in Italia: a volte, può convenire venderli spontaneamente per pagare i debiti (magari trattando un saldo e stralcio). Tenerli “inattivi” potrebbe significare perderli a valore d’asta (spesso inferiore al valore di mercato) se il creditore procede forzosamente.
D: Ignorare le cartelle esattoriali italiane una volta all’estero è un buon approccio?
R: No, ignorarle è pericoloso. Come già detto, l’assenza fisica non ferma l’iter: la cartella può essere notificata per posta all’estero e, se non paghi né impugni, diventa definitiva. A quel punto l’Agente della Riscossione può attivarsi con pignoramenti (in Italia o tramite l’omologo estero). Inoltre, lasciar accumulare interessi e sanzioni peggiora la situazione. Molte situazioni che sembravano fuori controllo possono invece essere almeno in parte risolte se affrontate per tempo (ricorsi, rateizzazioni, definizioni agevolate). Ignorare potrebbe portare, nei casi estremi, anche a conseguenze penali: se deliberatamente sottrai beni dal recupero fiscale, rischi il reato di sottrazione fraudolenta . Quindi, anche se sei all’estero, è consigliabile affrontare le cartelle: tramite un avvocato tributarista puoi impugnarle se ci sono vizi, oppure chiedere la sospensione e rateazione . Ignorare, come avverte anche AdER, può portare a misure come fermi di auto, ipoteche e aggressione dei beni appena emergono .
D: Possono impedirmi di tornare in Italia o arrestarmi se ho debiti non pagati?
R: Per debiti civili o fiscali non è previsto alcun arresto o divieto di reingresso. Siamo lontani dai tempi dell’arresto per debiti. La Costituzione italiana garantisce la libertà di movimento e vieta la detenzione per inadempimenti di obblighi civili (salvo eccezioni come gli alimenti, ma comunque non c’è un arresto preventivo) . Quindi puoi tornare in Italia quando vuoi come turista o per lavoro, nessuno ti fermerà in frontiera dicendo “Lei deve delle tasse, non può entrare”. Diverso il discorso se sei stato condannato penalmente (ma qui parliamo di casi in cui, oltre al debito, hai commesso un reato: es. frode fiscale conclamata, bancarotta fraudolenta). In quel caso sì, potresti avere un mandato di arresto. Ma il semplice debito no. Attenzione però: se rientri e hai beni intestati in Italia, potresti trovarti ad affrontare le procedure esecutive notificate sul posto (es. la notifica di un pignoramento direttamente a mano). Inoltre, se dovessi chiedere il permesso di soggiorno (non il tuo caso essendo UE) o la cittadinanza italiana, grossi debiti tributari potrebbero complicare le cose. La cittadinanza italiana per residenza, ad esempio, richiede la “valutazione della condotta”: non è codificato, ma ci sono stati casi di rigetto di domande di cittadinanza motivati dall’avere ingenti debiti erariali in sospeso (visti come indice di condotta non integerrima). È qualcosa da tenere presente se avevi intenzione di diventare cittadino italiano: meglio regolarizzare prima.
D: Quanto dura una procedura di sovraindebitamento? Devo restare in Italia per seguirla?
R: La durata media va da 6 mesi a 1 anno circa per ottenere un’omologazione (a seconda della complessità e del tribunale). Poi, se si tratta di un piano/accordo, ci sarà il periodo di adempimento (che può essere anche pluriennale, es. 4-5 anni di pagamenti rateali previsti dal piano). Se invece è liquidazione, la durata dipende dal tempo di vendita dei beni (anche 2-3 anni). Durante questo periodo, puoi anche non essere fisicamente in Italia: è fondamentale però nominare un OCC (Organismo di Composizione) e un avvocato di fiducia in Italia che ti rappresentino. Molte udienze si svolgono senza comparizione personale del debitore (basta il legale). Dovrai fornire documenti, informazioni e restare reperibile. Di solito, soprattutto nelle liquidazioni, potrebbe essere necessaria qualche interazione (es. il liquidatore che chiede chiarimenti, ecc.), ma con la tecnologia attuale (email, videochiamate) si può gestire a distanza. Chiaramente, se ti è possibile presenziare in momenti chiave (ad es. una eventuale audizione davanti al giudice per spiegare la tua situazione), male non fa, ma non è strettamente obbligatorio. In sintesi: puoi avviare e concludere una procedura di esdebitazione in Italia pur stando in Croazia, delegando ai professionisti sul posto, a patto di cooperare prontamente a ogni richiesta.
D: Ho un decreto ingiuntivo italiano non opposto; posso oppormi ora che vogliono eseguirlo in Croazia?
R: Se il decreto ingiuntivo è passato in giudicato (nessuna opposizione nei 40 giorni), quel titolo è definitivo. Non puoi più fare opposizione nel merito né in Italia né in Croazia. In Croazia, quando il creditore chiederà l’esecuzione in base a quel titolo, tu potrai solo verificare i requisiti formali (es. la presenza del certificato di cui all’art.53 del Reg.1215/2012) e al limite eccepire questioni come l’eventuale pagamento già avvenuto, oppure che l’esecuzione contrasterebbe con l’ordine pubblico locale (evenienza molto rara, di solito debiti ordinari non pongono problemi di ordine pubblico) . In altre parole, non puoi rimettere in discussione l’esistenza del debito. L’unica chance sarebbe, come accennato, se quel decreto ingiuntivo fosse stato notificato in maniera tale da non permetterti di difenderti (es. mai ricevuto realmente): in tal caso, potresti tentare una richiesta di rimessione in termini in Italia oppure, se parliamo di un’ingiunzione europea, la richiesta di riesame ex Reg.1896/2006 . Ma sono rimedi difficili, ammessi solo in casi eccezionali. Quindi se ti trovi con un decreto ormai definitivo, più che opposizione devi pensare a transigere o a ricorrere alle procedure concorsuali per gestirne gli effetti (come spiegato, puoi includerlo in un piano del consumatore ad esempio).
D: Sono proprietario solo di un’auto vecchia in Italia. Possono farmi il fermo amministrativo anche se ora l’auto sta all’estero?
R: Sì, se l’auto è immatricolata in Italia. Il fermo amministrativo viene iscritto al PRA (Pubblico Registro Automobilistico) su iniziativa dell’AdER quando ci sono cartelle non pagate e non impugnate (basta una intimazione di pagamento decorsa). Una volta iscritto, l’auto non può circolare legalmente (né essere radiata/esportata se non pagando il dovuto o ottenendo revoca). Dunque, se hai portato l’auto in Croazia ma con targa italiana, attenzione: rischi di girare con un veicolo che in Italia risulta “bloccato”, con possibili problemi assicurativi e sanzioni se ti fermano (anche in Croazia, potrebbero vedere dal sistema che il veicolo ha un fermo? Non immediatamente forse, ma sicuramente non potrai reimmatricolarlo altrove finché c’è il fermo). Il consiglio è: se prevedi di non pagare quei debiti a breve, valuta di vendere l’auto (prima che venga fermata) o di pagare/rateizzare per farti togliere il fermo. Circolare con un’auto soggetta a fermo è vietato in Italia e può portare al sequestro del mezzo.
D: Ho debiti con l’INPS per contributi non versati quando lavoravo in Italia. L’INPS può chiederli in Croazia?
R: Sì. I contributi previdenziali non versati sono assimilati ai crediti pubblici. L’INPS li affida all’Agenzia Riscossione, che può riscuoterli anche all’estero tramite la procedura di assistenza UE (rientrano tra le “imposte e altre misure” cooperative) . Inoltre, a livello UE esistono meccanismi di coordinamento dei sistemi previdenziali: se ad esempio ora lavori in Croazia, l’ente croato potrebbe segnalare posizioni debitorie pendenti altrove. Non immediatamente, ma ad esempio, se un domani chiedi la pensione in Croazia, l’INPS potrebbe rivalersi su eventuali totalizzazioni. In ogni caso, l’AdER può notificarti una cartella e poi attivare l’omologo croato. Buona notizia: anche i contributi prescrivono in 5 anni (salvo atti interruttivi) , quindi verifica se i periodi contestati sono ormai lontani senza solleciti. Inoltre, l’INPS spesso permette dilazioni lunghe (anche 5-6 anni) degli importi dovuti una volta messa a ruolo la somma. Quindi potresti rateizzare per bloccare azioni e pagare a poco a poco. Se l’importo è enorme e non puoi pagarli, considera il sovraindebitamento: i contributi entrano e possono essere falcidiati (tagliati) come i debiti fiscali, e al termine vieni esdebitato anche da quelli. Molte esdebitazioni hanno incluso contributi non versati, liberando il debitore da quell’incubo.
D: Ho sentito parlare di “presa in carico” dei debiti italiani da parte della Croazia: cosa significa?
R: Si riferisce alla procedura di assistenza reciproca. Significa che se l’Italia chiede aiuto per riscuotere, la Croazia “prende in carico” il debito come se fosse suo. Tecnicamente, viene inviato un titolo di credito in un formato standard, e l’autorità croata (ad es. l’ufficio imposte croato) lo tratta come un debito verso il fisco croato . Quindi, ad esempio, emetterà un’ingiunzione di pagamento secondo la legge croata e potrà eseguire coi metodi previsti in Croazia. Per il debitore ciò significa che magari riceverà comunicazioni in croato, con riferimenti di legge croata, importi convertiti in kune/euro locali, ecc. È importante non ignorarle pensando “è un errore, io non devo nulla alla Croazia”: vuol dire che c’è dietro l’Italia. Ci saranno riferimenti al credito originario (talvolta un codice). In quella sede non potrai contestare il merito (ti diranno di rivolgerti all’Italia per quello), ma se credi che l’importo sia già prescritto secondo la legge italiana, fallo presente anche all’autorità croata: a norma della direttiva, le controversie sul merito restano in capo all’Italia , ma la Croazia sospende se l’Italia comunica che hai impugnato. Quindi, dovresti impugnare in Italia e informare la controparte croata. È un po’ complicato, ma fattibile con assistenza legale. In assenza di contestazioni, la Croazia procederà esattamente come farebbe per tasse croate: pignora stipendio lì, preleva da conti lì, ecc., poi gira i fondi all’Italia. I costi di procedura possono aggiungersi (ogni Stato può aggiungere le sue spese amministrative, seppur ragionevoli).
D: Vale la pena per l’Italia attivarsi per “piccole” somme?
R: Dipende. Per importi davvero bassi (pochi centinaia di euro) spesso non lo fanno per questioni di costo/beneficio. Tuttavia, la soglia di attivazione ormai è piuttosto bassa: ad esempio, l’assistenza tra Stati può essere chiesta per crediti superiori a €1.500 . Inoltre, AdER accentra posizioni: se hai tante cartelle piccole che sommate fanno qualche migliaio di euro, è facile che procedano. Con l’automatizzazione, mandare una richiesta estera non è così oneroso per loro. Quindi non fare troppo affidamento sul “magari per 1000 euro non se ne curano”: c’è il rischio che invece lo facciano, specie se hanno notizia certa del tuo nuovo domicilio e di potenziali redditi. Il rovescio è che anche tu per piccole somme potresti decidere di pagarle e chiudere la questione, se non c’è spazio di opposizione: evitare i fastidi per 500-1000 euro potrebbe convenire. Per somme più alte ovviamente conviene ragionare su difese e transazioni.
D: Potrei attendere la prescrizione stando in Croazia?
R: Teoricamente sì, se il creditore non fa atti per un tot di anni il debito si prescrive. Ad esempio, per multe o tributi locali 5 anni . Però è un gioco d’azzardo: il creditore può compiere anche un atto minimo (una comunicazione interruttiva inviata all’ultimo indirizzo noto, anche se non la vedi) per interrompere e far ripartire il termine. Inoltre, se il debito è già a ruolo, l’AdER ha per legge termini decennali su molti crediti erariali . Quindi potrebbe attendere e presentarsi l’anno 9 con un pignoramento. Diciamo che aspettare la prescrizione senza fare nulla è rischioso. Se decidi di farlo, almeno informati bene sui termini applicabili al tuo caso specifico e monitora se arrivano atti (tramite un domiciliatario in Italia magari). Sappi inoltre che, se poi il creditore riesce a notificarti qualcosa prima della prescrizione, i termini ricominciano. Perciò, confidare che “si dimenticano di me” è ottimistico. Meglio essere proattivi: se rilevi che effettivamente è trascorso il termine di prescrizione, non aspettare oltre, ma manda tu una raccomandata/PEC di diffida affermando che il debito è prescritto e intimando l’archiviazione, in modo da mettere agli atti la tua eccezione. Se poi insistono, sarai già pronto a far valere la prescrizione in giudizio.
D: Dopo quanto tempo i debiti fiscali si cancellano d’ufficio in Italia?
R: Domanda comune: formalmente mai, finché non sono prescritti. L’Italia ha introdotto recentemente lo “stralcio automatico” solo per importi piccolissimi e risalenti (ad esempio, con la legge di Bilancio 2023 c’è stato l’annullamento automatico dei debiti fino a €1.000 affidati al riscossore prima del 2015). Ma per importi maggiori non c’è cancellazione automatica; devi tu eventualmente eccepire prescrizione. L’AdER a volte sospende attivamente la riscossione di crediti inesigibili, ma non li annulla se non per legge o su ricorso. Quindi, salvo specifiche normative occasionali di condono, un debito resta iscritto a ruolo a vita finché qualcuno non lo estingue o un giudice non dichiara la prescrizione.
D: Se aderisco a una rateizzazione o rottamazione dall’estero, devo per forza pagare con conto italiano?
R: No, puoi pagare anche dall’estero. L’Agenzia Entrate-Riscossione sul suo sito ha una sezione “Pagamenti dall’estero” dove indica le modalità: ad esempio bonifico sul conto intestato ad AdER (diversi conti per diverse regioni) con IBAN e BIC internazionali, indicando causale e codice fiscale. Oppure possono accettare carta di credito su portale, se hai circuito internazionale. Insomma, il pagamento telematico ormai è accettato. Devi però calcolare che se paghi con bonifico estero potresti avere commissioni e tempi: considera la valuta e l’anticipo sulle scadenze rate. Ma non è necessario essere in Italia fisicamente per pagare. Anche per multe o altri enti, di solito c’è l’IBAN per bonifico SEPA dall’estero sulle comunicazioni.
D: In Croazia risulterà che ho debiti in Italia? Mi rovina il credit score lì?
R: Non immediatamente. Le “centrali rischi” o banche dati creditizie sono nazionali; un debito con il fisco italiano o con una banca italiana di per sé non compare nelle banche dati croate. Tuttavia, se l’Italia intraprende un’azione legale in Croazia (es. ti notifica un atto, ottiene un titolo, ecc.), allora quegli atti saranno registrati nelle sedi locali (es. se ipotecano un tuo immobile a Zagabria, risulterà nei pubblici registri croati; se c’è un pignoramento, sarà noto nel tribunale del distretto, etc.). Inoltre, per i debiti bancari, se la banca italiana cede il credito a una società di recupero croata, questa potrebbe segnalare la cosa in Croazia in caso di procedure legali. Difficilmente però ciò incide sul tuo “merito creditizio” se non hai richieste di prestito in corso: le segnalazioni creditizie vere e proprie di solito non passano da un paese all’altro (salvo sistema bancario internazionale che se fai richiesta di mutuo grosso potrebbero fare controlli approfonditi). Insomma, il rischio principale è che eventuali procedimenti in Croazia possano diventare pubblici e conoscibili in loco. Ma se riesci a risolvere il problema prima che sfoci in atti esecutivi croati, allora potresti mantenere “pulita” la tua posizione in patria.
D: Ho letto che se fallisco in Italia poi per 10 anni non posso avere un’azienda. Vale anche per il sovraindebitamento?
R: No, attenzione: la confusione nasce perché in passato il fallito aveva alcune incapacità civili (perdeva cariche, etc.) finché non otteneva la riabilitazione. Oggi, con la riforma, il fallimento si chiama liquidazione giudiziale e certe preclusioni sono state eliminate o accorciate, e comunque non incidono su una persona fisica consumatore. Nelle procedure di sovraindebitamento non c’è interdizione: il debitore conserva i suoi diritti civili e può anche avviare attività (compatibilmente con l’obbligo di contribuire ai creditori con parte dei redditi futuri se previsto dal piano). Ottenuta l’esdebitazione, non ci sono “liste di proscrizione” decennali: certo, se chiedi un prestito, la banca vedrà che sei stato insolvente e potrà valutarlo negativamente, ma legalmente non hai divieti. Anche in Croazia, se viene riconosciuto un tuo fallimento personale estero, non dovresti subire restrizioni ulteriori (a parte l’ovvia difficoltà di credito per un po’). Quindi direi che, a livello legale, procedere con l’esdebitazione non ti impedisce di fare l’imprenditore o altro in futuro; anzi, è pensata per reinserire l’esdebitato nell’economia attiva senza debiti.
D: Se muoio con debiti in Italia, possono chiedere ai miei eredi in Croazia?
R: I debiti civili si trasmettono agli eredi, salvo che questi rinuncino all’eredità. Quindi, se un cittadino croato muore avendo debiti in Italia, i creditori potranno rivolgersi ai suoi eredi (ovunque essi siano). Tuttavia, gli eredi hanno facoltà di rinunciare all’eredità o accettarla con beneficio di inventario. Se rinunciano, il defunto rimane senza successione attiva per loro e i creditori non possono rivalersi su di loro (il patrimonio del defunto, se c’è in Italia, sarà usato per pagare in ordine). Se accettano, ereditano anche i debiti e i creditori potrebbero agire contro di loro in Croazia, presentando il titolo magari contro la successione. Dipende dai casi. Comunque, per gli eredi residenti in un altro Stato UE, le questioni successorie (compresi i debiti) sono regolate dal Regolamento UE 650/2012: la legge applicabile è di solito quella dell’ultimo domicilio del defunto. Un italiano con eredi in Croazia farebbe storia a sé; ma un croato con debiti in Italia, deceduto in Croazia, vedrà la sua successione regolata dalla legge croata se era lì domiciliato. I creditori dovranno insinuarsi secondo quelle regole. In pratica: i tuoi debiti non si estinguono con la tua persona (tranne multe e sanzioni amministrative che sono personali, quelle sì si estinguono alla morte), ma passano agli eredi come debiti dell’asse ereditario. Gli eredi però possono scegliere di non accollarseli rinunciando. Perciò, volendo essere sereni, se non prevedi di riuscire a pagare, potresti avvisare i familiari di valutare la rinuncia all’eredità nel caso (a meno che tu abbia anche attivi, in tal caso magari accettano col beneficio per pagare debiti con gli attivi e tenere eventuale eccedenza nulla).
Conclusioni
Affrontare debiti contratti in Italia essendo cittadini di un altro Stato (come la Croazia) può sembrare complesso, ma come abbiamo visto esistono strumenti di tutela efficaci. Il filo conduttore è di non cadere nell’errore di sottovalutare la situazione: l’integrazione giuridica europea consente ai creditori di seguirci oltre confine, e molte “vie di fuga” che in passato potevano funzionare oggi sono precluse dalla cooperazione internazionale. D’altro canto, l’ordinamento italiano (ed europeo) offre anche soluzioni per uscire dal tunnel dei debiti in modo legale e dignitoso, proteggendo il debitore onesto in difficoltà.
Dal punto di vista del debitore, i passi fondamentali sono: informarsi (conoscere esattamente la propria posizione debitoria, gli atti emessi e quelli possibili), difendersi tempestivamente (usando i rimedi come ricorsi, opposizioni, eccezioni di prescrizione quando disponibili) e attivarsi per risolvere (negoziando piani di rientro sostenibili o avviando procedure di composizione del debito). Ignorare il problema, rimandare o sperare che “cada in prescrizione” può portare a conseguenze peggiori: i debiti potrebbero lievitare, i beni essere aggrediti all’improvviso, o arrivare a coinvolgere aspetti penali se uno si spinge in condotte elusive. Al contrario, gestire proattivamente la crisi debitoria spesso consente di limitare i danni e perfino di azzerare i debiti residui (grazie all’esdebitazione) avendo una sorta di seconda opportunità.
Questa guida ha fornito un quadro approfondito delle normative e prassi fino al 2025: si è tenuto conto delle riforme più recenti (ad es. Codice della Crisi 2022, nuove regole sulla riscossione decennale, giurisprudenza aggiornata di Cassazione). È fondamentale però restare aggiornati, perché la materia – specie fiscale e della riscossione – è soggetta a continui cambi normativi. Ad esempio, nuovi interventi legislativi potrebbero modificare termini di prescrizione, introdurre condoni o potenziare la cooperazione UE. Anche la giurisprudenza evolve: le Corti possono ridefinire principi (come avvenuto per la meritevolezza nei piani del consumatore, o per la ricorribilità in Cassazione delle omologhe).
In conclusione, un cittadino croato indebitato in Italia deve sapere di avere diritti e opzioni: non è solo di fronte a un monolite insormontabile. Con l’aiuto di consulenti esperti (avvocati tributaristi, civilisti, OCC) può far valere le proprie ragioni (ad esempio annullando pretese illegittime), può trovare accordi sostenibili o, se necessario, ricorrere alla protezione del tribunale per uscire dalla spirale debitoria. La legge – pur esigendo il rispetto degli obblighi – fornisce anche vie di uscita quando quegli obblighi sono diventati insostenibili.
Il consiglio finale è di non aspettare oltre: se ti riconosci nelle situazioni descritte (cartelle esattoriali dall’Italia che continuano ad arrivare, decreti ingiuntivi non pagati, ecc.), prendi contatto con un professionista qualificato. Sarà in grado di analizzare caso per caso, individuare eventuali errori degli enti creditori, e consigliarti la strategia migliore: che sia fare opposizione a quell’ingiunzione europea infondata, o richiedere la rateazione di quelle cartelle, o magari predisporre un bel piano di sovraindebitamento per cancellare i debiti e permetterti di ricominciare senza zavorre. La legge tutela il debitore in buona fede, occorre però attivarla con le procedure corrette. Con determinazione e assistenza giusta, anche una grave esposizione debitoria transfrontaliera può essere risolta o quantomeno tenuta sotto controllo, ridando al debitore (e alla sua famiglia) serenità economica e la possibilità di pianificare il futuro senza l’incubo costante dei creditori alle calcagna.
Fonti e riferimenti normativi
- Codice Civile (R.D. 16 marzo 1942, n.262) – Artt. 2740-2742 c.c. (responsabilità patrimoniale e divieto di patto commissorio); Artt. 2934-2963 c.c. (prescrizione delle obbligazioni, termini ordinari e brevi).
- Codice di Procedura Civile – Libro III (Dell’esecuzione forzata); in particolare art. 615 c.p.c. (opposizione all’esecuzione), art. 617 c.p.c. (opposizione agli atti esecutivi), art. 142 c.p.c. (notifiche a persone non residenti né dimoranti né domiciliate nello Stato).
- Codice della Crisi d’Impresa e dell’Insolvenza (D.Lgs. 12 gennaio 2019, n.14) – Disciplina organica delle procedure di sovraindebitamento e insolvenza. Articoli rilevanti: artt. 65-83 (concordato minore e ristrutturazione debiti del consumatore), 268-277 (liquidazione controllata del sovraindebitato), 278-283 (esdebitazione del sovraindebitato meritevole). Aggiornato con D.Lgs. 147/2020 e D.Lgs. 83/2022, in vigore dal 15/07/2022.
- Legge 27 gennaio 2012, n.3 (vecchia “legge salva suicidi”) – Normativa originaria sul sovraindebitamento. Abrogata dall’entrata in vigore completa del Codice della Crisi (2022), ma principi sostanzialmente confermati e giurisprudenza formatasi sotto di essa ancora valida come riferimento.
- D.P.R. 29 settembre 1973, n.602 – Norme sulla riscossione delle imposte sul reddito. Contiene la disciplina della cartella di pagamento e delle procedure esecutive esattoriali (fermo, ipoteca, pignoramento esattoriale). In particolare art. 50 (termine per iniziare esecuzione), art. 77 (ipoteca esattoriale), art. 86 (fermo di beni mobili registrati).
- D.P.R. 29 settembre 1973, n.600 – Norme sul procedimento di accertamento delle imposte. L’art. 60 disciplina la notifica degli atti fiscali, commi 4 e 5 aggiunti da D.L. 25/2010 conv. L.73/2010, prevedono la notifica mediante raccomandata all’estero ai contribuenti non residenti .
- Legge 30 ottobre 2014, n.161 (art.36) – Ha ratificato ed eseguito il Trattato tra Italia e Croazia in materia di assistenza giudiziaria (include collaborazione esecuzione delle sanzioni pecuniarie e civili).
- Legge 218/1995 – Riforma del diritto internazionale privato italiano. Artt. 64-67 disciplinano il riconoscimento delle sentenze straniere in Italia al di fuori di regolamenti comunitari (richiedono, tra l’altro, la giurisdizione competente secondo criteri italiani, il contraddittorio rispettato, l’assenza di contrarietà all’ordine pubblico) . Nota: per sentenze provenienti da UE si applica direttamente il Regolamento 1215/2012, rendendo di fatto automatica l’esecutività senza bisogno di exequatur .
- Regolamenti UE (procedura civile e commerciale):
- Regolamento (UE) n.1215/2012 (“Bruxelles I-bis”) – Competenza giurisdizionale e riconoscimento/esecuzione delle decisioni civili e commerciali. Elimina l’exequatur dal 2015: decisione emessa in un paese UE è direttamente esecutiva negli altri , salvo motivi limitati di rifiuto (artt. 45-46). Prevede il certificato europeo da notificare al debitore prima dell’esecuzione all’estero .
- Regolamento (CE) n.805/2004 – Istituisce il titolo esecutivo europeo per i crediti non contestati. Consente a un creditore che abbia, ad esempio, un decreto ingiuntivo non opposto di farlo certificare come TEE ed eseguirlo in UE direttamente, senza passare per il tribunale estero .
- Regolamento (CE) n.1896/2006 – Istituisce il procedimento d’ingiunzione di pagamento europeo. Permette di ottenere un’ingiunzione valida in tutti gli Stati membri, a cui il debitore può fare opposizione entro 30 giorni per fermarne l’esecutività . Se non opposta, diviene titolo esecutivo UE.
- Regolamento (UE) n.655/2014 – Istituisce l’ordinanza europea di sequestro conservativo su conti bancari (European Account Preservation Order). Misura cautelare uniforme che consente di congelare somme su conti in altri Stati membri nelle controversie civili e commerciali . Non si applica a crediti fiscali, penali, ecc. .
- Regolamento (UE) 2020/1784 (ex 1393/2007) – Relativo alla notificazione ed comunicazione negli Stati UE di atti giudiziari ed extragiudiziari in materia civile o commerciale. Garantisce, tra l’altro, il diritto del destinatario di rifiutare atti non tradotti in una lingua da lui compresa o nella lingua ufficiale del luogo di esecuzione.
- Regolamento (UE) n.2015/848 – Procedure di insolvenza (rifusione del Reg.1346/2000). Stabilisce il principio del COMI (centre of main interests) per determinare quale Stato ha giurisdizione sulla procedura concorsuale e prevede il mutuo riconoscimento delle procedure di insolvenza aperte in uno Stato membro in tutti gli altri . Presunzione per le persone fisiche consumatori: COMI = residenza abituale (se non spostata nei 6 mesi precedenti) . Consente apertura di procedure secondarie in altri Stati per patrimoni ivi localizzati.
- Direttiva 2010/24/UE (Consiglio, 16 marzo 2010) – Assistenza reciproca in materia di recupero dei crediti risultanti da dazi, imposte ed altre misure. Previsto scambio di informazioni, richiesta di notifica di atti, e soprattutto domanda di recupero: l’autorità dello Stato richiesto procede al recupero del credito estero come fosse un proprio credito tributario, sulla base di un titolo uniforme allegato . Controversie sul merito restano di competenza dello Stato di origine . Attuata in Italia col D.Lgs. 149/2012.
- Decisione Quadro 2005/214/GAI (Consiglio UE) – Riguarda l’applicazione del principio del reciproco riconoscimento alle sanzioni pecuniarie. Consente di far riconoscere ed eseguire in un altro Stato UE multe e sanzioni pecuniarie (anche amministrative) superiori a €70. Viene utilizzata ad esempio per far recuperare multe stradali comminate a cittadini UE all’estero.
- Convenzione Italia-Croazia per evitare le doppie imposizioni (Accordo firmato il 29/11/1999, ratificato con L.21/2009) – Regola quale Stato può tassare determinati redditi in caso di residenza incrociata, e prevede cooperazione amministrativa fiscale. Utile per contestare eventuali pretese fiscali italiane se si era residenti in Croazia secondo i criteri convenzionali.
- Legge 11 marzo 2014, n.23 (delega fiscale) e DL 193/2016 conv. L.225/2016 – Hanno segnato la soppressione di Equitalia e il subentro dell’Agenzia Entrate-Riscossione; previste anche modifiche su termini di decadenza e prescrizione dei carichi affidati (es. armonizzazione 5/10 anni poi precisata nel 2021-22).
- Legge 30 dicembre 2021, n.234 (legge di bilancio 2022) – Ha introdotto (commi 913-916) una disposizione interpretativa sui termini di prescrizione dei crediti erariali, stabilendo che per i carichi affidati all’agente della riscossione dal 2000 in poi si applicano i termini di legge (decadenziali) previsti dalle singole leggi d’imposta, facendo salvo un termine minimo decennale se previsto. Di fatto ha confermato il termine decennale per IRPEF, IVA, ecc., superando l’orientamento giurisprudenziale che propendeva per 5 anni . Per contributi e tributi locali resta il termine quinquennale ordinario (come chiarito anche da Cass. SS.UU. 4090/2017 e ribadito nel 2018).
- Giurisprudenza (selezione):
- Cass., Sez. I civ., 17 gennaio 2013, n.1163: riconosciuta, ex L.218/1995, l’esecutività in Italia di una sentenza straniera di condanna per debito da gioco d’azzardo legalmente contratto all’estero, ritenendo non contraria all’ordine pubblico interno . (Principio: i debiti da gioco leciti all’estero sono azionabili in Italia).
- Cass., Sez. Un. civ., 22 febbraio 2018, n.4485: ha affermato che nella procedura di sovraindebitamento (L.3/2012) la valutazione di “meritevolezza” del consumatore va riferita all’assenza di frode o colpa grave nell’indebitarsi, e non ogni condotta imprudente preclude l’accesso . (Principio recepito dalla riforma 2020: atteggiamento meno rigoroso verso il sovraindebitato). Inoltre, in tema di cartelle, ha confermato prescrizione quinquennale per la maggior parte dei tributi se non vi sono atti interruttivi .
- Cass., Sez. I civ., 14 marzo 2025, n.6869: ha confermato il rigetto (in reclamo) dell’omologazione di un piano del consumatore, poiché il debitore aveva omesso informazioni rilevanti sui propri debiti, impedendo al creditore bancario di valutare il merito creditizio. Ha sancito che la negligenza della banca nel concedere il prestito non esime il debitore dal dovere di buona fede e completa disclosure nella procedura . (Principio: chi chiede l’esdebitazione deve giocare a carte scoperte; l’omissione di elementi essenziali può costare la revoca dei benefici).
- Tribunale di Milano, Sez. fallimentare, 15 settembre 2022: ha omologato un piano del consumatore con falcidia dell’IVA, applicando la L.176/2020, ritenendo soddisfatto il requisito del miglior soddisfacimento rispetto alla liquidazione (nel caso, creditori finanziari pagati al XX%, Erario al YY%, confrontati con stima di realizzo in ipotesi liquidatoria) . (Caso importante: dimostra che oggi anche l’IVA può essere ridotta nei piani, cosa prima vietata).
- Cass., Sez. III civ., 26 luglio 2023, n.22715: in tema di sovraindebitamento di una società semplice e dei soci illimitatamente responsabili, ha chiarito che l’accordo di composizione non estende i suoi effetti al socio che non abbia partecipato alla procedura; è necessaria la partecipazione/adesione di tutti i co-obbligati solidali per liberarli . (Principio: se più soggetti sono responsabili di un medesimo debito, ciascuno deve attivare la procedura per ottenere la propria esdebitazione, non basta quella di uno solo).
- Cass., Sez. I civ., 27 luglio 2023, n.22900: (ordinanza) ha stabilito che i decreti di omologa o di diniego nelle procedure di sovraindebitamento sono ricorribili per Cassazione ai sensi dell’art.111 Cost., quando risolvono in via definitiva diritti soggettivi delle parti . Li ha qualificati come provvedimenti a carattere decisorio equiparabili a sentenze, data la loro incidenza sulle posizioni giuridiche. (Principio: maggiore tutela processuale – possibilità di scrutinio di legittimità – per il debitore e i creditori coinvolti in procedure ex L.3/2012 ora CCII).
- Cass., Sez. Unite civ., 13 settembre 2023, n.25673: (non citata sopra, aggiungiamo per completezza) ha risolto un contrasto stabilendo che il creditore, nel processo esecutivo, può produrre il titolo esecutivo in forma di titolo europeo (EEO) direttamente al giudice dell’esecuzione senza necessità di preventiva delibazione. *(Ribadisce la piena operatività del Reg.805/2004).*
- Cass., Sez. III pen., 22 ottobre 2025, n.34492: ha affermato che il trasferimento di somme di denaro all’estero da parte di un soggetto gravato da ingente debito tributario integra il fumus del reato di sottrazione fraudolenta al pagamento di imposte (art.11 D.Lgs.74/2000), anche se l’importo trasferito è inferiore alla soglia di €50.000 e senza necessità di artifici complessi . Ha qualificato tale reato come di pericolo (basta l’idoneità a ostacolare la riscossione) e a dolo generico. (Principio: anche atti “semplici” come spostare liquidità oltreconfine quando si hanno grossi debiti fiscali possono costituire condotta fraudolenta punibile).
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In questa guida scoprirai come funzionano i debiti italiani per i residenti in Croazia, cosa può fare il Fisco italiano e come bloccare o annullare le cartelle esattoriali.
💥 Cosa Succede ai Debiti in Italia
Se hai lavorato, studiato o risieduto in Italia, potresti avere debiti verso:
- Agenzia delle Entrate-Riscossione (tasse, IVA, IRPEF, cartelle);
- INPS/INAIL (contributi);
- Comuni (TARI, IMU, multe);
- banche o finanziarie (prestiti, mutui, carte).
📌 Se non paghi o non presenti ricorso nei termini, il debito diventa esecutivo e può portare a pignoramenti in Italia.
⚖️ L’Agenzia delle Entrate Può Riscuotere in Croazia?
Sì, ma solo se la cartella italiana è valida.
Croazia e Italia sono entrambe Stati membri dell’Unione Europea, quindi si applica la Direttiva 2010/24/UE, che consente la cooperazione fiscale internazionale.
Questo significa che:
- l’Agenzia delle Entrate può chiedere all’ufficio fiscale croato (Porezna uprava) di notificare o riscuotere un debito italiano;
- la Croazia accetta la richiesta solo se la cartella italiana è regolare, non prescritta e notificata correttamente;
- non c’è automatismo: ogni atto viene verificato, e molti vengono respinti per errori italiani.
📌 Se la cartella è irregolare, prescritta o viziata, la Croazia non può procedere.
⚠️ Cosa Rischi se Ignori le Cartelle
In Italia
- 🏦 pignoramento dei conti correnti italiani;
- 🏠 ipoteca su immobili;
- 🚗 fermo amministrativo sui veicoli;
- 💰 aumento del debito per interessi e sanzioni.
In Croazia
- ⚖️ Possibile notifica europea tramite le autorità fiscali croate;
- 💶 riscossione coattiva, ma solo se la cartella italiana è inattaccabile.
📌 Quasi tutte le cartelle che vengono contestate correttamente non superano i controlli in Croazia.
💠 Cosa Fare Subito per Difendersi
1️⃣ Ottenere l’Estratto di Ruolo
Mostra tutte le cartelle attive, gli importi, le notifiche e eventuali pignoramenti.
📌 L’avvocato può richiederlo anche se vivi in Croazia.
2️⃣ Controllare la Notifica
Molte cartelle italiane sono nulle perché:
- inviate a indirizzi errati;
- notificate fuori tempo;
- recapitate senza documenti allegati;
- mai realmente consegnate.
📌 Una notifica irregolare rende nullo l’atto, quindi non può essere riscosso né in Italia né in Croazia.
3️⃣ Verificare la Prescrizione
Termini di prescrizione:
- 5 anni → contributi, multe, cartelle;
- 10 anni → imposte (IRPEF, IVA, IRES).
📌 Se non ti sono stati notificati atti recenti, il debito può essere già prescritto.
4️⃣ Richiedere la Sospensione della Riscossione
La sospensione viene concessa quando:
- la cartella è nulla o irregolare;
- il debito è prescritto;
- l’importo è sbagliato;
- il debito è già estinto.
📌 L’avvocato può ottenerla in 48 ore.
5️⃣ Presentare Ricorso (entro 60 giorni)
Il ricorso alla Corte di Giustizia Tributaria può:
- annullare la cartella;
- ridurre l’importo;
- bloccare la riscossione, anche all’estero.
6️⃣ Rateizzazione o Saldo e Stralcio
Se il debito è reale ma elevato:
- rateizzazione fino a 120 rate;
- rottamazioni (quando attive);
- saldo e stralcio con riduzione forte.
📌 Valido anche per residenti in Croazia.
🧩 Difendersi dalla Croazia È Facile
Un avvocato può rappresentarti a distanza, senza bisogno di tornare in Italia.
Può:
- ottenere documenti;
- sospendere cartelle;
- presentare ricorsi;
- bloccare pignoramenti;
- trattare riduzioni del debito.
📌 Tutto avviene tramite procura telematica.
🧾 Documenti da Fornire all’Avvocato
- Documento d’identità e codice fiscale;
- Copia delle cartelle o avvisi ricevuti;
- Estratto di ruolo;
- Prove di pagamenti già fatti;
- Indirizzo attuale in Croazia.
⏱️ Tempistiche
- Verifica situazione: 5–10 giorni
- Sospensione: 48 ore – 7 giorni
- Ricorso: 60 giorni
- Chiusura debito: 1–3 mesi
⚖️ Vantaggi di un’Assistenza Legale Specializzata
✅ Blocco immediato di cartelle e pignoramenti
✅ Possibile annullamento delle cartelle irregolari
✅ Riduzione o rateizzazione del debito
✅ Difesa completa anche tramite cooperazione UE
✅ Protezione dei beni in Italia
🚫 Errori da Evitare
❌ Ignorare le cartelle pensando “vivo in Croazia, non succede nulla”
❌ Pagare senza verificare prescrizione e notifica
❌ Lasciare scadere i termini di ricorso
❌ Rivolgersi a professionisti non esperti
📌 Molte cartelle italiane sono annullabili… ma devi agire in tempo.
🛡️ Come può aiutarti l’Avv. Giuseppe Monardo
📂 Controllo della tua posizione fiscale italiana
📌 Blocco immediato delle azioni esecutive
✍️ Ricorsi e sospensioni alla Corte Tributaria
⚖️ Difesa anche in presenza di richieste di cooperazione UE
🔁 Trattative per saldo e stralcio o rateizzazione
🎓 Le qualifiche dell’Avv. Giuseppe Monardo
✔️ Avvocato cassazionista esperto in riscossione internazionale ed europea
✔️ Specializzato nella difesa di cittadini stranieri con debiti in Italia
✔️ Gestore della crisi da sovraindebitamento
✔️ Esperienza pluriennale contro Agenzia Entrate, INPS e Riscossione
Conclusione
Essere un cittadino della Croazia con debiti o cartelle esattoriali in Italia non significa essere senza via d’uscita.
Con una strategia legale professionale puoi bloccare la riscossione, annullare cartelle irregolari o prescritte e ridurre sensibilmente il debito, anche vivendo all’estero.
⏱️ Agisci subito: ogni giorno è prezioso.
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