Se sei un cittadino della Bosnia-Erzegovina che ha vissuto, lavorato o svolto attività in Italia e oggi hai debiti fiscali, contributivi o cartelle esattoriali, è normale chiedersi se questi debiti possano essere riscossi nel tuo Paese, se rischi pignoramenti o se puoi sistemare tutto senza tornare in Italia.
La buona notizia è chiara: i debiti italiani non possono essere riscossi in Bosnia-Erzegovina, perché non esiste alcun accordo bilaterale Italia–Bosnia per la cooperazione nella riscossione delle imposte, delle multe o delle cartelle esattoriali.
Tuttavia, questi debiti rimangono attivi nei registri italiani e possono causare problemi se torni in Italia o possiedi beni nel Paese. Con l’aiuto di un avvocato tributarista esperto in casi internazionali, puoi contestare gli atti, bloccare la riscossione e risolvere definitivamente la tua posizione fiscale.
Cosa sono le cartelle esattoriali italiane
Le cartelle esattoriali sono atti ufficiali dell’Agenzia delle Entrate-Riscossione (AER) che richiedono il pagamento di:
- imposte non pagate (IRPEF, IVA, IRAP, IRES)
- contributi previdenziali arretrati (INPS, INAIL)
- tributi comunali come IMU, TARI e bollo auto
- multe stradali e sanzioni amministrative
- interessi di mora e spese di riscossione
Se non paghi entro 60 giorni dalla notifica, la cartella diventa esecutiva, consentendo allo Stato italiano di procedere con pignoramenti, fermi e ipoteche solo in Italia.
Cosa succede se vivi in Bosnia-Erzegovina
Vivendo in Bosnia, la tua situazione è più protetta:
- l’Agenzia delle Entrate-Riscossione non può avviare pignoramenti, fermi o sequestri nel tuo Paese
- le autorità bosniache non collaborano alla riscossione dei debiti italiani
- beni, conti e redditi in Bosnia sono completamente al sicuro
Ma è essenziale ricordare che:
- i debiti rimangono registrati in Italia
- possono aumentare per via di sanzioni e interessi
- possono essere riscossi se ritorni in Italia
- eventuali beni italiani (immobili, conti, auto) possono essere pignorati
- un’eredità italiana può essere trattenuta dall’Agenzia
Per questo è importante risolvere la situazione fiscalmente in modo corretto, anche vivendo all’estero.
Quando i debiti italiani possono essere annullati o ridotti
Molte cartelle esattoriali risultano irregolari o prescritte e possono essere cancellate. Puoi ottenere l’annullamento se:
- la notifica è stata inviata a un indirizzo sbagliato o dopo il trasferimento in Bosnia
- il debito è prescritto: 5 anni per multe e tributi locali, 10 anni per imposte statali
- non esistono atti interruttivi negli anni successivi
- la cartella si basa su un accertamento non definitivo o viziato
- la cartella contiene errori di calcolo, duplicazioni o sanzioni illegittime
- il credito è stato ceduto a società di recupero crediti senza documenti validi
- l’Agenzia non ha rispettato i termini di legge
Un avvocato può analizzare ogni cartella e ottenere l’annullamento totale o parziale del debito.
Cosa fare subito se hai debiti o cartelle italiane
- Richiedi l’estratto di ruolo tramite SPID o tramite un avvocato: contiene tutti i debiti attivi.
- Verifica la notifica: molte cartelle sono nulle perché notificate male.
- Controlla la prescrizione: spesso il debito è già scaduto per legge.
- Non pagare né rispondere senza prima un approfondimento legale: potresti peggiorare la tua posizione.
- Contatta un avvocato tributarista per contestare formalmente le cartelle e bloccare la riscossione.
Le soluzioni legali più efficaci
Un avvocato esperto può aiutarti con:
- ricorso alla Corte di Giustizia Tributaria, per far annullare le cartelle
- sospensione della riscossione, se hai ancora beni in Italia
- istanza di autotutela, per cancellare rapidamente cartelle irregolari
- saldo e stralcio, quando previsto dalla normativa italiana
- rateizzazione, per regolarizzare debiti ancora validi
- contestazione della prescrizione quando i termini sono scaduti
Ogni procedura può essere gestita interamente a distanza, senza necessità di rientrare in Italia.
Cosa può fare un avvocato per te
Un avvocato specializzato può:
- verificare la legittimità di tutte le cartelle e degli atti ricevuti
- recuperare documenti dall’Agenzia delle Entrate-Riscossione
- impugnare cartelle prescritte o irregolari
- bloccare pignoramenti su beni o conti italiani
- ottenere forti riduzioni del debito
- chiudere completamente la tua posizione fiscale
Cosa rischi se non agisci
Se non intervieni:
- i debiti aumentano ogni anno
- eventuali beni italiani possono essere immediatamente pignorati
- un’eredità italiana può essere sequestrata
- se torni in Italia rischi fermi, blocchi e pignoramenti
- perdi opportunità di sanatorie, rottamazioni o riduzioni
- diventa più difficile contestare gli atti col passare del tempo
Agire ora ti permette invece di risolvere definitivamente la situazione.
Quando rivolgersi a un avvocato
È consigliabile contattare un avvocato se:
- sei un cittadino della Bosnia-Erzegovina con debiti o cartelle in Italia
- hai ricevuto notifiche dall’Agenzia delle Entrate-Riscossione
- vuoi capire se i debiti sono validi, prescritti o annullabili
- hai beni italiani da proteggere
- vuoi chiudere definitivamente la tua posizione fiscale
Un avvocato può gestire tutto online, in maniera rapida e sicura.
⚠️ Attenzione: molti cittadini stranieri pagano debiti che non sono più dovuti, solo perché non conoscono le norme italiane. Prima di fare qualsiasi pagamento, fai verificare tutte le cartelle da un professionista.
Questa guida dello Studio Monardo – avvocati esperti in diritto tributario internazionale e difesa dei cittadini stranieri con debiti in Italia ti spiega come difenderti e come chiudere la tua posizione fiscale anche vivendo in Bosnia-Erzegovina.
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Introduzione
Il cittadino straniero (Bosnia-Erzegovina) che ha contratto debiti in Italia (mutui, prestiti, bollette, tasse, contributi, ecc.) si trova in una posizione delicata: i debiti non si cancellano con il trasferimento oltreconfine e può essere soggetto alle norme italiane di recupero crediti. La legge italiana, senza discriminazioni, tutela i diritti di tutti i debitori (art. 16 Preleggi) e prevede strumenti sia per la riscossione (cartelle esattoriali, ingiunzioni fiscali, pignoramenti) sia per la difesa del debitore (ricorsi tributari, piani di rateizzazione, procedure di composizione della crisi) . Dal punto di vista del debitore è fondamentale conoscere le procedure applicabili, le possibili azioni esecutive e i rimedi di cui dispone, anche alla luce delle convenzioni internazionali in materia di notifiche e riconoscimento dei titoli esecutivi. In questa guida approfondiremo le tipologie di debiti, gli effetti giuridici per il debitore straniero, le norme sulla notifica degli atti all’estero, i rimedi difensivi (rateizzazioni, opposizioni, procedure concorsuali) e la cooperazione internazionale (convenzioni Italia-Bosnia, riconoscimento delle sentenze). Ogni sezione è supportata da riferimenti normativi italiani e pronunce della giurisprudenza più recente, con un livello di approfondimento adeguato a operatori del diritto, imprenditori e privati esperti.
Tipologia di debiti e responsabilità del debitore
Un cittadino bosniaco può accumulare in Italia varie categorie di debiti, ciascuna con modalità di recupero proprie. Di seguito alcuni esempi principali:
- Debiti bancari e finanziari: mutui ipotecari, prestiti personali, scoperti di conto corrente, finanziamenti rateali, carte revolving non rimborsate. Questi crediti sono vantati da banche o finanziarie, che possono ottenere un decreto ingiuntivo presso il giudice civile (procedura monitoria, art. 633 c.p.c.) e quindi avviare l’esecuzione forzata contro il debitore. Ad esempio, se non paghi le rate di un mutuo l’istituto potrà pignorare immobili (esercitando la prelazione ipotecaria), organizzare aste giudiziarie e applicare interessi legali. Se non hai garanzie reali, potrà pignorare il tuo stipendio o pensione (generalmente fino a 1/5, art. 545-bis c.p.c.), il tuo conto corrente, gli autoveicoli o altri beni mobili registrati . I tassi di mora e le spese legali fanno crescere rapidamente l’esposizione debitoria se il problema non viene affrontato per tempo .
- Debiti commerciali e verso privati: riguarda debiti scaturiti da rapporti contrattuali o di locazione. Ad esempio un imprenditore bosniaco che importa merci non pagate ai fornitori italiani o un privato che non salda bollette di utenze, affitti o canone RAI. I creditori (aziende, locatori, condomini) possono attivare l’ingiunzione di pagamento presso il giudice civile (art. 633 c.p.c.), richiedere lo sfratto per morosità o il pignoramento dei beni del debitore. In questi casi sono pignorabili – entro i limiti di legge – i conti correnti, il veicolo, eventuali beni personali non essenziali, ed anche beni strumentali dell’impresa che non risultino protetti dalla legge (es. beni mobili non coperti da privilegio speciale). Anche in ambito commerciale, l’allontanamento dall’Italia non protegge automaticamente: il creditore, ottenuto un titolo esecutivo in Italia, potrebbe tentare il recupero all’estero (specialmente nei Paesi UE, dove esistono strumenti comuni), o rivalersi sui beni ancora situati in Italia . Se invece l’imprenditore bosniaco ha chiuso l’attività ed è in una procedura concorsuale italiana (es. fallimento o liquidazione coatta), i creditori dovranno insinuarsi nella procedura e ogni azione individuale viene sospesa.
- Debiti fiscali e previdenziali: include le imposte nazionali (IRPEF, IVA, IRES, IMU, ecc.), tributi locali (TARI, TASI), nonché contributi INPS e premi INAIL. In questi casi il creditore è l’amministrazione pubblica (Agenzia delle Entrate, Agenzia Entrate-Riscossione, INPS, Comuni, ecc.). La riscossione coattiva avviene tramite cartella esattoriale (titolo esecutivo fiscale) o ingiunzione fiscale (ad esempio per contributi previdenziali, DM 6/11/13) . Se il debito non viene saldato, l’ente riscossore può iscrivere ipoteche sugli immobili del debitore, pignorare conti correnti e stipendi (soggetti a franchigie e limiti di legge), e imporre fermi amministrativi su veicoli. Va precisato che, a differenza di alcuni crediti privati, i tributi possono diventare titolo esecutivo senza passare per il giudice (la cartella viene iscritta in ruolo). Importante: trasferirsi all’estero non estingue i debiti pubblici. Essi continuano a maturare interessi e sanzioni, e permangono efficaci anche se sei lontano. In particolare, “i beni che il debitore ha lasciato in Italia restano aggredibili” dall’Agenzia delle Entrate-Riscossione : ad es. se possiedi una casa o un conto in Italia, potrà esserne disposto il pignoramento o la vendita all’asta anche vivendo in Bosnia. Infine, esistono strumenti di cooperazione internazionale (nelle aree UE o con accordi bilaterali) per il recupero dei crediti tributari, ma fuori dall’UE il recupero rimane difficile .
- Debiti di mantenimento e alimentari: obblighi di famiglia (assegni di mantenimento a ex coniuge, alimenti a figli). Questi debiti sono tutelati come privilegiati e non possono essere estinti da procedure come la composizione della crisi . Il creditore (ad es. ex-coniuge) potrà ottenere pignoramenti speciali (come l’ordine di pagamento diretto presso il datore di lavoro). L’omesso pagamento degli alimenti è reato (art. 570 c.p.), e va ricordato che l’Italia riconosce e fa valere i provvedimenti alimentari emessi da giudici esteri (in UE il Reg. 4/2009). Quindi, anche spostandosi in Bosnia non si può sottrarre a questi obblighi familiari.
- Altri debiti civili: ad esempio danni risarcitori (incidenti stradali, infortuni). In caso di condanna italiana, il debito di risarcimento può essere eseguito tramite le comuni azioni civili (pignoramenti mobili, immobili, ecc.). Se la condanna proviene da un tribunale bosniaco, il titolo va riconosciuto in Italia (cfr. Cooperazione internazionale). In ogni caso, un cittadino bosniaco in difficoltà economica può considerare anche le procedure di composizione della crisi (ex Legge 3/2012 e Codice della Crisi) per ottenere un concordato di ristrutturazione o liquidazione controllata, con possibile cancellazione dei debiti residui .
In sintesi, il debitore straniero in Italia ha gli stessi obblighi e diritti di un cittadino italiano, ed è soggetto alle procedure ordinarie di recupero crediti. È essenziale agire precocemente: ignorare una cartella esattoriale o un’ingiunzione può comportare l’aumento del debito (per sanzioni e interessi) e la perdita di scadenze processuali. In questa guida esamineremo nel dettaglio come affrontare ciascuna di queste situazioni, con enfasi sulle strategie di difesa del debitore.
Esecuzione forzata e strumenti di recupero del credito
Quando un creditore (privato o pubblico) ottiene un titolo esecutivo (decreto ingiuntivo, sentenza, cartella) in Italia, può dare seguito all’espropriazione forzata dei beni del debitore. I principali strumenti esecutivi previsti dal diritto italiano sono:
- Pignoramento mobiliare presso terzi: consente di aggredire crediti del debitore verso terzi (ad es. stipendio, pensione, conto corrente bancario) . In particolare, il codice civile limita il pignoramento della retribuzione ai ⅕ (art. 545-bis c.p.c.) e del conto corrente a una quota analoga (art. 72 c.p.a.). L’Agente della Riscossione (Equitalia/AdER) segue regole simili, con alcune differenze (ad es. per i ruoli fiscali è pignorabile fino a 1/5 del TFR in corrispondenza di determinati periodi). Il fermo amministrativo sui veicoli è un altro strumento utilizzabile da Ader per la riscossione dei tributi: blocca l’auto o la moto del debitore fino al saldo del debito .
- Pignoramento mobiliare diretto: se il debitore possiede beni mobili (di valore elevato) intestati a lui, questi possono essere pignorati direttamente. Ad esempio, una bancarotta civile su beni (azioni, gioielli, macchinari di impresa, ecc.) sempre nel limite di legge. In genere il pignoramento deve rispettare i beni impignorabili: prima casa, strumenti di lavoro indispensabili, mobili essenziali per la vita (letti, frigoriferi, ecc.), secondo le norme del codice di procedura civile. Le quote pensionistiche o previdenziali percepite dal debitore sono anch’esse in parte protette.
- Ipoteca legale sui beni immobili (ipoteca esattoriale): per i crediti pubblici (ruoli fiscali, cartelle) l’Agente della Riscossione può iscrivere un’ipoteca obbligatoria sugli immobili del debitore che eccedono un certo importo o al superamento di determinate soglie di debito . L’iscrizione ipotecaria rende il credito privilegiato sul bene e, in caso di pignoramento o asta immobiliare, assicura al fisco (o all’INPS) il pagamento prioritario. Anche i creditori privati possono iscrivere ipoteche (volontarie o giudiziali) se il debitore è titolare dell’immobile e non si oppone (o se c’è già una pronuncia giudiziale).
- Sequestro conservativo: prima o durante il giudizio, è possibile chiedere al giudice (civile o tributario) un provvedimento cautelare di sequestro su beni del debitore per garantire l’esito dell’eventuale giudizio. Ad esempio, se un imprenditore bosniaco teme di dissipare il patrimonio per sottrarsi alle future passività, i suoi creditori possono ottenere un sequestro conservativo su denaro o beni.
- Interruzione di attività di credito: nel caso di situazioni bancarie o commerciali gravi, l’Autorità può richiedere all’istituto bancario di non erogare ulteriori fidi o prestiti al debitore, accelerando così le azioni esecutive sui crediti già esistenti.
- Tutela internazionale dei crediti: benché la Bosnia non sia in UE, vanno menzionati gli strumenti europei che si applicano in parte. Il Regolamento (UE) 655/2014 (Ordine Europeo di Congelamento dei Conti Correnti) non si applica direttamente alla Bosnia, ma se il debitore bosniaco possiede un conto in uno Stato UE l’Italia potrebbe emettere un ordine di congelamento UE. Tuttavia, specificamente con la Bosnia si fa affidamento a convenzioni bilaterali (vedi oltre). In generale, se il debitore soggiorna in Bosnia, l’Italia per agire sui suoi beni là ha bisogno del riconoscimento di un titolo italiano da parte della magistratura bosniaca.
Va notato che un debitore straniero in Italia gode di tutte le garanzie previste per i cittadini italiani. Ad es. l’art. 2923 c.c. vieta di alienare beni allo scopo di frodare i creditori; se un imprenditore bosniaco chiude i battenti per delocalizzarsi con l’intento di eludere i creditori, ciò può costituire reato (bancarotta fraudolenta o delitti similari) e giustificare misure cautelari di urgenza. Inoltre, la Corte di Cassazione ha affermato che l’annullamento di un invito al pagamento per vizi formali non estingue di per sé il debito tributario residuo, a meno che non sia maturata la prescrizione nel frattempo . In altre parole, ottenere l’annullamento di un atto tributario non rimuove automaticamente la tassazione, a meno che il tempo trascorso non ne abbia già estinto l’obbligo.
Notifica degli atti tributari all’estero
Per opporre adeguatamente le cartelle esattoriali e gli altri atti fiscali, è fondamentale che la notifica sia stata regolare. La legge italiana (DPR 600/1973 e DPR 602/1973) prevede norme speciali per i contribuenti italiani che trasferiscono la residenza all’estero e sono iscritti all’AIRE. In generale:
- Se sei iscritto all’AIRE, l’Amministrazione finanziaria può notificarti atti tributari all’indirizzo estero registrato. La prassi legale attuale (anche secondo la Corte Costituzionale e la Cassazione) è di privilegiare la notifica tramite raccomandata A/R all’indirizzo estero risultante dai registri AIRE . Il D.P.R. 600/73 art.60, co.4 prevede espressamente che, in alternativa al più gravoso art.142 c.p.c., la notifica può avvenire con raccomandata A/R all’indirizzo estero rilevato dall’AIRE . La Cassazione (sent. 22838/2025) ha confermato che una cartella o atto fiscale notificato in tal modo è valido anche se il destinatario non lo ritira e si perfeziona per “compiuta giacenza” . Ciò significa che, se l’atto ti viene spedito al tuo indirizzo bosniaco conosciuto, l’amministrazione può considerarlo regolarmente notificato appena viene inviata indietro per mancato ritiro. Una volta perfezionata la notifica, decorrono i termini per impugnare (ad es. 60 giorni per ricorso tributario).
- Se non sei iscritto all’AIRE o non hai comunicato indirizzo estero all’amministrazione, la situazione è più delicata. In passato, fino alla sentenza n.366/2007 della Consulta, l’amministrazione poteva notificare gli avvisi tributari al comune italiano di ultima residenza senza garantire la conoscenza effettiva. La Consulta ha ritenuto tale regime incostituzionale, imponendo che anche agli italiani all’estero si applichi l’art.142 c.p.c. (notifica internazionale) per garantire l’effettiva conoscenza . Nel caso in cui l’Agenzia avesse tentato una notifica in Italia senza avvisarti all’estero e ritieni di non esserne venuto a conoscenza, puoi eccepire la nullità per mancato rispetto delle forme di cui al DPR 600/73. Ad es. la CTP di Avellino (sez. III, n.427/2011) ha annullato una cartella notificata con gli art.58/60 DPR 600/73 a un contribuente residente all’estero, ritenendola nulla . In pratica, in caso di contestazione occorre dimostrare che l’Agenzia non ha adottato le corrette modalità (o che non sussisteva più l’esenzione dall’art.142 c.p.c.).
- Modalità di notifica di atti civili/commerciali (diversi dai tributi) all’estero sono disciplinate dalla Convenzione dell’Aja 1965 (servizio postale internazionale di documenti civili). La Bosnia ha ratificato tale Convenzione , per cui documenti giudiziari (es. citazioni, precetti) possono essere spediti tramite Posta al Ministero degli Esteri italiano, che li invierà alle autorità bosniache competenti. Di norma, però, gli atti di riscossione tributaria seguono la disciplina fiscale anziché quella civile.
In sintesi, per un cittadino bosniaco con debiti fiscali in Italia la notifica corretta delle cartelle è cruciale. Se sei AIRE l’Italia può notificarti direttamente all’estero con lettera raccomandata (e la giurisprudenza conferma la validità di questa notifica con giacenza ). In difetto, la notifica fatta secondo il vecchio art.60/600 o art.142 c.p.c. potrebbe essere invalida, dando argomenti per chiedere l’annullamento dell’atto o impugnare i provvedimenti. In ogni caso, verifica subito di aver ricevuto tutti gli avvisi e considera di attivare un legale per verificare vizi formali nella notifica (cfr. ad es. Cass. 22838/2025 sul perfezionamento per giacenza e Corte Cost. 366/2007 sull’applicazione dell’art.142 c.p.c. ).
Rateizzazioni e misure alternative di pagamento
Un importante strumento di difesa è la possibilità di concordare piani di pagamento dilazionato con l’Agenzia Entrate-Riscossione o altri creditori pubblici/privati. La normativa italiana è recentemente cambiata per agevolare questa opzione:
- Rateizzazione tributi (piani ordinari): Con il d.lgs. n.110/2024 (decreto di riforma Riscossione, in vigore dal 2025) sono stati introdotti nuovi massimali di dilazione. In particolare, per istanze presentate nel 2025-2026 l’importo fino a €120.000 può essere rateizzato in fino a 84 rate mensili (anziché 72 del passato) senza necessità di documentare la difficoltà. È poi consentito estendere la durata fino a un massimo di 120 rate (10 anni) se il debitore dimostra la necessità (per es. con attestazioni di situazioni reddituali precarie) . In pratica, a regime già nel 2025 è possibile ottenere un piano di 7 anni automatici, oppure chiedere fino a 10 anni presentando documenti a supporto . Per il periodo 2027-2028 il limite salirà a 96 rate automatiche (fino a 8 anni) e 120 con documentazione; dal 2029, 108 rate (9 anni) automatiche e fino a 120 con documenti. La riforma ha introdotto questi massimali graduali proprio per spalmare l’impatto sul gettito. Il legislatore inoltre ha ridotto il tasso di dilazione al 2,5% annuo fisso (art.19 DPR 602/73 modificato). In pratica, se un debitore bosniaco chiede la dilazione mentre si trova all’estero, può comunque farlo online o tramite PEC indicando il proprio codice fiscale italiano e l’elenco dei ruoli da rateizzare. Ad esempio, con un debito di €100.000 nel 2025 si possono ottenere 84 rate (circa €1.190/mese); ma presentando documenti (busta paga, spese familiari) l’Agenzia potrebbe concedere anche 100-120 rate, con rate mensili molto più basse .
Tabella – Massimale rateizzazione tributi (D.Lgs. 110/2024)
| Anno di richiesta | Rateizzabili senza documenti | Rateizzabili con documentazione | |——————-|—————————–|———————————-| | Fino al 31/12/2024 (vecchie regole) | 72 (fino a €120k) | fino a 120 (solo in caso di crisi grave) | | 2025 – 2026 | 84 (fino a €120k) | 85 – 120 (anche per ≤€120k, su richiesta) | | 2027 – 2028 | 96 (fino a €120k) | 97 – 120 | | Dal 2029 | 108 (fino a €120k) | 109 – 120 | Questa tabella, elaborata dai massimali del D.Lgs. 110/2024, mostra il graduale ampliamento delle rateizzazioni . Ogni domanda va però istruita dal concessionario (AdER) che ne valuta la sostenibilità.
- Altre forme di pagamento agevolato: L’Agenzia e l’INPS prevedono anche possibilità di piani “consumatori” o “piani straordinari” in situazioni di difficoltà comprovata. In alcuni casi (es. alcune campioni a basso reddito) era possibile richiedere la definizione agevolata (saldo e stralcio) della cartella, ma tali procedure straordinarie (ad es. “rottamazione” delle cartelle di vario tipo) hanno avuto scadenze prefissate e attualmente non sono in corso nuove aperture (ultimo esempio: rottamazione ter e saldo-stralcio 2019-2022, pace fiscale 2022). Occorre comunque verificare eventuali misure introdotte nelle ultime Leggi di Bilancio o Decreti Fiscali. Per ora, l’opzione principale rimane la rateazione ordinaria.
- Proposte concordate e piani del consumatore: In alternativa alla semplice dilazione, la legge n.3/2012 (ora articoli del Codice della Crisi, D.Lgs.14/2019) offre procedure strutturate per chi è in stato di sovraindebitamento. Il debitore persona fisica o imprenditore non fallibile può presentare al Tribunale un piano di ristrutturazione dei debiti, concordato con almeno il 60-70% dei creditori, per ottenere condizioni di pagamento agevolate e, alla fine del processo, l’esdebitazione dei debiti residui . Ad esempio, un piccolo imprenditore bosniaco residente in Italia potrebbe far approvare un concordato che sospenda o riduca i pagamenti per 3 anni, ottenendo contestualmente che i creditori non intraprendano azioni esecutive durante quel periodo. Se alla fine delle procedure concordate (piano o liquidazione del patrimonio) i debiti residui sono impossibili da pagare, il giudice può estinguere tali residui (esdebitazione) . Va però tenuto presente che alcuni debiti (p.es. alimentari) non possono essere cancellati da queste procedure . In ogni caso, queste opzioni richiedono di agire con largo anticipo e assistenza legale, e sono più indicate per debiti di entità medio-alta e per imprenditori o professionisti.
In sintesi, la strategia del debitore bosniaco in difficoltà può prevedere la negazione del debito (ricorsi, autotutela), la dilazione del pagamento (rateizzazione con l’Agenzia o piano del consumatore) o la ricomposizione della crisi. Anche vivendo all’estero, il debitore può interfacciarsi con l’Agenzia delle Entrate-Riscossione (ad es. tramite PEC o Inps-digitale) per ottenere le rate che necessita. L’importante è che entro i termini utili (p.es. 30 giorni dalla notifica dell’atto) presenti tempestivamente la richiesta di rateizzazione e fornisca tutta la documentazione reddituale e patrimoniale.
Cooperazione internazionale e riconoscimento dei titoli
Un aspetto cruciale per il cittadino bosniaco con debiti in Italia è la cooperazione giudiziaria tra i due Paesi. Dal punto di vista della legge italiana, la Bosnia-Erzegovina è sede di un governo estero e non fa parte dell’UE, quindi non si applicano i regolamenti comunitari su riconoscimento ed esecuzione (es. Reg. Bruxelles I bis o Insolvency). Tuttavia, Italia e Bosnia sono legate da accordi internazionali:
- Convenzione italo-jugoslava 3 dicembre 1960: ratificata dall’Italia (L.1368/1962) e valida per l’ex-Jugoslavia; la Bosnia ha successivamente confermato la sua applicazione per successione di Stato . Questa convenzione riguarda l’assistenza giudiziaria civile e amministrativa. Prevede, tra l’altro, la possibilità di notificare atti giudiziari o eseguire sentenze in cooperazione: i due Paesi hanno Autorità Centrali incaricate di ricevere richieste. In base a tale convenzione, le autorità italiane possono richiedere all’Italia l’assistenza giudiziaria in Bosnia (ad es. per la notifica di una citazione o il riconoscimento di un provvedimento italiano) e viceversa . Le modalità esatte dipendono dalle norme interne e dall’accordo (spesso passando tramite Ministero della Giustizia e la Cancelleria del Tribunale di Sarajevo). Oltre alla Convenzione 1960, la Bosnia ha ratificato la Convenzione dell’Aja 1965 sulla notifica (Servizio postale, art. 142 c.p.c.) . Ciò significa che, per atti civilisti, si può utilizzare anche la procedura di consegna tramite ministeri degli esteri. In pratica, se ad esempio un creditore italiano ottiene un decreto ingiuntivo e deve notificare un atto in Bosnia, può inviarlo tramite i canali internazionali (Ministero Esteri → Ambasciata/Consolato bosniaco).
- Riconoscimento ed esecuzione dei titoli: se un creditore italiano vuole far valere un titolo esecutivo (sentenza civile, decreto ingiuntivo, ricorso in Cassazione) in Bosnia, deve attivare la procedura locale di riconoscimento. La legge bosniaca richiede che la sentenza straniera sia riconosciuta da una corte bosniaca prima di poterla eseguire . Il debitore bosniaco può opporsi dicendo ad esempio che il giudice italiano non aveva giurisdizione, oppure che il procedimento italiano è contrario all’ordine pubblico bosniaco. Se il riconoscimento viene accordato, la sentenza italiana avrà in Bosnia gli stessi effetti che ha in Italia . Analogamente, se il Bosniaco vuole contestare un provvedimento italiano all’estero, dovrà farlo attraverso le autorità di Bosnia (non esiste esecuzione automatica). In assenza di riconoscimento, l’atto italiano non può di per sé produrre effetti esecutivi in Bosnia.
- Altri accordi: non ci sono convenzioni UE specifiche con la Bosnia perché non è membro. Tuttavia, l’Italia ha firmato vari accordi bilaterali con Paesi extra-UE (ad es. Svizzera, USA) che prevedono assistenza per il recupero di crediti tributari e civili. Con la Bosnia non risulta un trattato internazionale specifico sul reciproco riconoscimento dei giudizi civili, salvo la Convenzione 1960 (che però non istituisce automaticamente l’esecuzione, bensì l’assistenza). Per controversie internazionali, si potrebbe anche fare riferimento alla Convenzione di Lugano (per Paesi EFTA-UE, che non include BiH) o ad accordi multilaterali se la Bosnia aderisse in futuro.
- Competenza giurisdizionale: in linea di principio, i crediti contrattuali maturati in Italia (anche se il debitore è bosniaco) sono giudicabili dal tribunale italiano, in virtù del domicilio del debitore o della localizzazione del bene/attività (art.7 c.p.c.). Se il bosniaco vive all’estero e chiede l’estinzione del debito, può in alcuni casi sollevare questioni di giurisdizione: ad es. se ha scelto un domicilio in Bosnia per una controversia. Tuttavia, la giurisprudenza italiana ammette che il credito tributario o previdenziale prosegue indipendentemente dallo status personale del debitore.
In sintesi, il ruolo delle convenzioni bilaterali è di consentire allo Stato italiano di notificare atti in Bosnia e, su richiesta, di avviare procedure di riconoscimento delle proprie decisioni. Il debitore bosniaco che vuole far valere i suoi diritti (p.es. contestare una sentenza italiana) deve rivolgersi alla magistratura bosniaca. In ogni caso, i creditori italiani non godono di strumenti automatici come il regolamento europeo; la collaborazione dipende dalla correttezza delle procedure descritte.
Aspetti di diritto penale e ordine pubblico
Anche se la materia principale è civile/tributaria, è utile ricordare alcuni aspetti penali e di ordine pubblico che possono interessare chi lascia debiti insoluti in Italia:
- Delitti connessi ai debiti: Il mancato pagamento doloso di contributi INPS può integrare il reato di omesso versamento contributi (art.2 L.74/2000); l’uso di fatture false per evadere le tasse configura reati fiscali (d.lgs.74/2000). L’inadempimento degli obblighi di assistenza familiare (ad esempio non versare gli assegni di mantenimento) è punito penalmente (art. 570 c.p. di violazione degli obblighi di assistenza). Se un debitore bosniaco fugge dall’Italia per sottrarsi a un eventuale fallimento o procedura concorsuale, può scattare il reato di bancarotta fraudolenta o distrazione (art.217 e ss. R.D.267/1942).
- Ordine pubblico e revoca permessi: In generale, i debiti finanziari o fiscali non sono di per sé cause di revoca del permesso di soggiorno o della cittadinanza. Tuttavia, essere in regola con il fisco (non aver debiti pesanti) è spesso valutato positivamente quando si richiede un permesso di lungo periodo o la cittadinanza italiana (ad es. nel “Dossier SGI” per la cittadinanza si verificano i requisiti di reddito e buona condotta). Infatti, la Corte di Cassazione ha osservato che il ripristino di una posizione fiscale regolare è utile anche ai fini del permesso di soggiorno o della cittadinanza . Di converso, essere soggetti a procedimenti penali (anche fiscali) o ad avvisi di garanzia potrebbe ostacolare questi titoli, in base alle norme sull’ordine pubblico (Decreto 394/1999) e alle prassi amministrative.
In conclusione, benché non sia penalmente illecito il semplice mancato pagamento di un debito civile, ci possono essere risvolti penali nei casi di frodi, bancarotta o infrazioni gravose. Nel contesto bosniaco, se il debitore dovesse ritornare in Italia (per turismo o affari), è teoricamente possibile che l’Italia chieda l’estradizione solo per reati, non per debiti. Tuttavia, la cooperazione penale (Eurojust, Europol) non si estende alle fattispecie civili di insolvenza.
Consigli pratici per difendersi
1. Verifica immediata delle notifiche. In primo luogo, accertati di aver effettivamente ricevuto tutte le comunicazioni dall’Agenzia delle Entrate (avvisi, cartelle) e dalle altre autorità esattoriali. Se non hai nulla ricevuto in Bosnia, chiedi a familiari o conoscenti di verificare eventuali spazi postali rimasti inesplorati in Italia. Ricorda che, se eri iscritto all’AIRE, la legge presume l’avvenuta notifica all’indirizzo estero anche per compiuta giacenza . Nel dubbio, e specialmente se sei a conoscenza di cartelle eventualmente emesse, valuta di consultare un legale o un commercialista in Italia che ti rappresenti in loco.
2. Opposizione e ricorsi tributari. Entro 60 giorni dalla notifica di una cartella o un avviso di accertamento, puoi presentare ricorso alla Commissione Tributaria Provinciale indicando i motivi di illegittimità (vizi di forma, notifica irregolare, presunta prescrizione del debito, accertamento errato, ecc.). Se ritieni nulla la notifica per mancata applicazione dell’art.142 c.p.c. (o per mancate alternative di art.60/600) puoi eccepirlo nel ricorso . Se hai ricevuto un ingiunzione fiscale (per contributi o altri tributi), puoi impugnare la dichiarazione di inefficacia con opposizione ingiunzione entro 40 giorni. Anche l’opposizione a precetto (art. 615 c.p.c.) è possibile se ritieni nullo il titolo esecutivo. In ogni caso, l’intervento di un avvocato tributarista può aiutare a individuare i profili di difesa più forti (ad es. Cass. 11597/2025, 9328/2025, 22838/2025) .
3. Autotutela e contestazioni amministrative. Per le cartelle emesse dall’Agenzia delle Entrate, esiste la facoltà di chiedere un annullamento in autotutela (art.21-octies L.241/1990) qualora vi siano errori evidenti (es. calcolo sbagliato, omessa compensazione, motivazione carente). Se ad es. l’avviso antecedente alla cartella è stato annullato, potresti ottenere l’annullamento anche della cartella (salvo prescrizione ormai decorso ). Analogamente, per atti INPS o enti locali si possono presentare istanze di riesame o ricorsi amministrativi. Queste procedure non sono facili, ma rappresentano una via in più per contestare il debito prima di arrivare al giudizio.
4. Piani di rateizzazione e composizione della crisi. Se il debito è effettivamente dovuto e non annullabile, cerca subito un accordo con il creditore. Ad esempio, richiedi formalmente la rateizzazione delle cartelle entro i termini (Allegato RR o modulo AdER). Sottolinea la tua situazione (es. perdita di reddito dovuta a licenziamento, spese familiari) per ottenere le dilazioni massime . Se sei imprenditore, valuta di avviare una procedura di composizione della crisi (Piano del consumatore o concordato) nell’ambito del Tribunale fallimentare, che blocca ogni esecuzione forzata (congelamento su 3 anni) e porta all’esdebitazione finale . Queste soluzioni richiedono documentazione e sono lunghe, ma ti possono liberare dai debiti legittimi. Se non hai redditi in Italia, puoi comunque chiedere una rateizzazione “senza redditi” presentando la dichiarazione e prospetto economico del patrimonio in Italia.
5. Tutela del patrimonio residuo. Se possiedi beni in Italia (es. un’abitazione), sappi che sono aggredibili: il creditore pubblico può iscrivere ipoteca per i debiti tributarî o contributivi, e poi vendere l’immobile all’asta. Il creditore privato può ottenere provvedimenti simili (ad es. espropriazione immobiliare da mutuo). Se hai pochi beni in Italia, valuta di venderli volontariamente (rispettando la legge) e utilizzare il ricavato per ridurre i debiti. In ogni caso, non nascondere i beni: farlo costituisce reato. Assicurati però di non sottoscrivere accordi dubbi: contratti di cessione di beni con patto d’accollo fittizio ecc. possono essere impugnati come frode legale.
6. Riscossione internazionale. Se l’Italia dovesse chiedere l’esecuzione dei crediti in Bosnia, dovrà ottenere dal tribunale bosniaco il riconoscimento del titolo italiano . In assenza di cooperazione, difficilmente potrà operare esecuzioni concrete in Bosnia sui tuoi beni locali. Tuttavia, fino a quel momento i beni rimasti in Italia sono a rischio: es. conti correnti italiani possono essere pignorati, analogamente a qualsiasi debitore italiano.
Domande frequenti (FAQ)
- D: Se vado a vivere in Bosnia con cartelle esattoriali non pagate, i debiti scompaiono?
R: No. I debiti fiscali e contributivi in Italia continuano a esistere anche se trasferisci la residenza. L’Agenzia delle Entrate può notificare le cartelle all’estero tramite l’AIRE ; se invece avevi un conto o una casa in Italia, questi possono ancora essere pignorati o ipotecati . In Bosnia, il creditore italiano non può importare automaticamente l’esecuzione: dovrà far riconoscere un titolo italiano da parte dei tribunali bosniaci . In pratica, trasferirti non ti cancella i debiti: anzi, senza pagare, il debito aumenterà con sanzioni e interessi. - D: Quali atti ricevo all’estero e come sono validi?
R: Se sei regolarmente iscritto all’AIRE, gli atti tributari italiani possono esserti inviati con raccomandata con ricevuta (A/R) all’indirizzo bosniaco registrato . La Cassazione ha stabilito (sent. 22838/2025) che tale notifica è valida per “compiuta giacenza” anche se tu non la ritiri . Se invece l’Agenzia non conosce la tua residenza estera o non sei AIRE, la notifica va fatta con modalità dell’art.142 c.p.c. o con affissione in comune (art.60 DPR 600/73), ma in questi casi potresti avere motivo di eccepire nullità. In sintesi: controlla se ti è stata inviata corrispondenza in Bosnia (magari tramite familiari) e, se contesti la notifica, fai valere le norme citate (Cass. 22838/2025 e Corte Cost. 366/2007) . - D: Come posso opporre una cartella esattoriale?
R: Entro 60 giorni dalla notifica puoi presentare ricorso alla Commissione Tributaria Provinciale italiana (in via telematica o con plico a mezzo posta italiana se l’ufficio lo consente). Nel ricorso devi indicare il tributo contestato e i motivi (ad es. prescrizione, notifica irregolare, accertamento inesatto). Se ritieni invalida la notifica in Bosnia, fallo presente (ad es. “notifica effettuata in indirizzo errato” o “omessa comunicazione in AIRE”). Puoi anche proporre opposizione civile al precetto esecutivo (art.615 c.p.c.) entro 40 giorni dalla notifica del precetto stesso. La Cassazione ha ricordato che l’annullamento di un invito al pagamento non esonera dal debito residuo, salvo prescrizione , quindi è importante contestare subito eventuali vizi procedurali. - D: Cosa succede se ignoro la cartella?
R: Non pagare significa far maturare interessi e sanzioni e rischiare il pignoramento dei tuoi beni italiani. Ad esempio, l’Agenzia Entrate-Riscossione può iscrivere ipoteca sul tuo immobile e procedere all’asta , oppure pignorare il tuo conto corrente o stipendio. Non esiste “cancellazione automatica” dei debiti dopo un certo periodo (ad eccezione della prescrizione, che va verificata). In pratica, ignorare la cartella è l’opzione peggiore: i costi aumentano e perdi i termini per agire. Meglio impugnare l’atto o almeno aprire una pratica di rateizzazione . - D: Posso rateizzare i debiti dall’estero?
R: Sì. Non occorre risiedere in Italia per chiedere la rateizzazione dei ruoli. L’Agenzia delle Entrate-Riscossione consente la dilazione se il debitore può dimostrare di non poter pagare immediatamente (anche tramite dichiarazioni sostitutive o documentazione). I nuovi massimali per le domande 2025-2026 sono fino a 84 rate senza documenti, fino a 120 con documentazione . In pratica, anche dall’estero puoi compilare la modulistica AdER, allegare la copia della cartella e i tuoi dati reddituali e chiedere rateizzazioni lunghe (massimo 10 anni). Inoltre, la riforma fissa il tasso al 2,5% annuo fisso, più basso del passato. Per i contributi INPS, analogamente, esistono piani di dilazione (fino a 120 mesi in casi di crisi, secondo l’art.23 D.Lgs. 463/97). Se la tua situazione reddituale in Bosnia è peggiorata (per es. perdita di lavoro), evidenzialo nella domanda: potrai ottenere la durata massima disponibile . - D: E se ho grandi debiti (mutuo, impresa, ecc.)?
R: Se sei sovraindebitato, valuta le procedure concorsuali italiane. Con la Legge 3/2012 (ora cod. Crisi d’Impresa, artt. 90-102) puoi proporre al Tribunale un piano del consumatore o la liquidazione controllata del patrimonio . Queste procedure bloccano ogni azione esecutiva per 3 anni e prevedono, in caso di esito positivo, l’esdebitazione dei debiti residui . Ad es., un libero professionista bosniaco con partita IVA in Italia potrebbe concordare un piano per pagare solo parte dei crediti estranei, ottenendo protezione legale per il resto. Tieni presente che alcuni debiti (assegni di mantenimento, multe) non possono essere cancellati da queste procedure. È un percorso complesso e tecnico, da valutare con un avvocato esperto in sovraindebitamento.
In ogni caso, il punto di vista del debitore richiede proattività: non temere di contestare gli atti ingiusti, ma non rifuggire dalle comunicazioni ufficiali. Un’azione difensiva efficace combina (ove possibile) l’impugnazione degli atti irregolari e la rinegoziazione del debito residuo tramite rateizzazioni o piani concordati. Verifica sempre le fonti normative (Codice Civile, DPR 600/73, D.Lgs. 14/2019) e tieni conto delle più recenti sentenze di legittimità (es. Cass. 22838/2025 , Corte Cost. 366/2007 ) per rafforzare la tua posizione. Rivolgersi prontamente a professionisti (avvocati tributari, commercialisti) può fare la differenza tra un’esecuzione forzata incontrollata e un piano di risanamento gestibile.
Fonti normative e giurisprudenziali citate
- Art. 2934 c.c. – Prescrizione dei diritti .
- Corte di Cassazione, ord. n. 22838/2025 – Notifica tributi all’estero (notifica A/R valida anche per giacenza) .
- Corte Costituzionale, sent. 366/2007 – Illegittimità norme DPR 600/73 sull’esclusione dell’art.142 c.p.c. per iscritti AIRE .
- D.P.R. 600/1973, art. 60 – Notificazioni tributarie a contribuenti all’estero .
- D.P.R. 602/1973 – Ingiunzione fiscale e rateizzazioni (art.19 modificato DLgs 110/2024).
- Corte di Cassazione, sent. n. 11597/2025 – Annullamento invito al pagamento non estingue il tributo, salvo prescrizione .
- Legge 3/2012 (ora Cod. della Crisi, D.Lgs. 14/2019) – Composizione delle crisi da sovraindebitamento (piano del consumatore, esdebitazione) .
- Convenzione consolare Italia-Ex Jugoslavia, 3 dicembre 1960 – Cooperazione giudiziaria civile (Italia-Bosnia) .
- Convenzione dell’Aja del 1965 – Notifiche transfrontaliere (ratificata da Bosnia) .
- Legge 1368/1962 – Ratifica conv. assistenza giudiziaria 1960.
- Corte d’Appello / Tribunale di Sarajevo – Procedura di riconoscimento sentenze estere (ex ZMPP).
- Norme secondarie di Agenzia Entrate-Riscossione e INPS (moduli di richiesta, istruzioni).
Hai vissuto o lavorato in Italia come cittadino della Bosnia-Erzegovina e ora hai ricevuto cartelle esattoriali, avvisi di pagamento o solleciti dell’Agenzia delle Entrate-Riscossione? Fatti Aiutare da Studio Monardo
Hai vissuto o lavorato in Italia come cittadino della Bosnia-Erzegovina e ora hai ricevuto cartelle esattoriali, avvisi di pagamento o solleciti dell’Agenzia delle Entrate-Riscossione?
Sei tornato in Bosnia-Erzegovina e temi che i tuoi debiti italiani possano raggiungerti anche lì?
👉 Niente panico: puoi difenderti e risolvere la tua posizione fiscale, anche se vivi fuori dall’Italia.
In questa guida scoprirai cosa può fare realmente il Fisco italiano, quali rischi esistono e come bloccare o annullare le cartelle esattoriali, anche se oggi risiedi in Bosnia-Erzegovina.
💥 Cosa Succede ai Debiti in Italia
Se hai vissuto, lavorato o aperto una posizione fiscale in Italia, puoi avere debiti verso:
- Agenzia delle Entrate-Riscossione (tasse, imposte, cartelle);
- INPS/INAIL (contributi non versati);
- Comuni (TARI, IMU, multe);
- banche/finanziarie (prestiti, mutui, carte di credito).
📌 Ignorare questi atti fa diventare il debito esecutivo, con conseguenti azioni di pignoramento in Italia.
⚖️ L’Agenzia delle Entrate Può Riscuotere in Bosnia-Erzegovina?
La risposta è NO.
L’Agenzia delle Entrate-Riscossione non può pignorare beni, conti o stipendi in Bosnia-Erzegovina, perché:
- la Bosnia-Erzegovina non fa parte dell’Unione Europea;
- non esiste alcun accordo bilaterale Italia–Bosnia-Erzegovina per la riscossione coattiva;
- gli atti fiscali italiani non hanno valore legale nel territorio bosniaco.
📌 Questo significa che se vivi e hai beni solo in Bosnia-Erzegovina, il Fisco italiano non può toccarli.
⚠️ Cosa Rischi se Ignori le Cartelle
Anche se risiedi in Bosnia-Erzegovina, l’Agenzia può comunque agire all’interno dell’Italia:
- 🏦 pignoramento dei conti correnti italiani
- 🏠 ipoteca su immobili in Italia
- 🚗 fermo amministrativo su auto e moto
- 💰 aumento costante del debito (sanzioni + interessi)
- ⚖️ problemi in caso di rientro in Italia (pignoramenti, blocchi, notifiche)
📌 I debiti non spariscono. Se non agisci, crescono.
💠 Cosa Fare Subito per Difendersi
1️⃣ Ottenere l’Estratto di Ruolo
Mostra:
- tutte le cartelle attive;
- importi esatti;
- notifiche effettuate;
- eventuali pignoramenti o fermi.
📌 L’avvocato può richiederlo al posto tuo anche se sei all’estero.
2️⃣ Controllare la Notifica
Molte cartelle sono irregolari perché:
- inviate a vecchi indirizzi;
- mai consegnate;
- notificate fuori dai termini;
- mancanti di documenti obbligatori.
📌 Se la notifica è irregolare → la cartella è nulla.
3️⃣ Verificare la Prescrizione
I debiti italiani hanno scadenze precise:
- 5 anni → multe, contributi, cartelle esattoriali;
- 10 anni → imposte (IRPEF, IVA, IRES).
📌 Se negli ultimi anni non hai ricevuto atti validi, il debito può essere prescritto e quindi annullabile.
4️⃣ Chiedere la Sospensione Immediata
La sospensione blocca tutte le azioni del Fisco. Puoi ottenerla se:
- la cartella è irregolare;
- il debito è prescritto;
- l’importo è errato;
- il debito è già pagato.
📌 L’avvocato può ottenere lo stop in 48 ore.
5️⃣ Presentare Ricorso (entro 60 giorni)
Con il ricorso alla Corte di Giustizia Tributaria puoi:
- annullare la cartella;
- ridurre gli importi richiesti;
- bloccare future azioni esecutive.
📌 Importante non far scadere i 60 giorni.
6️⃣ Rateizzazione o Saldo e Stralcio
Se il debito è reale ma pesante, puoi:
- rateizzare fino a 120 rate;
- aderire alle rottamazioni (quando disponibili);
- proporre un saldo e stralcio con forte riduzione.
📌 Accessibile anche vivendo in Bosnia-Erzegovina.
🧩 Difendersi dalla Bosnia-Erzegovina È Possibile
Un avvocato può fare tutto a distanza, senza che tu debba tornare in Italia.
Gestisce per te:
- richiesta documenti;
- ricorsi;
- sospensioni;
- trattative per riduzione del debito;
- contestazioni;
- protezione dei beni rimasti in Italia.
📌 Basta una procura telematica.
🧾 Documenti da Inviare all’Avvocato
- Documento d’identità e codice fiscale
- Cartelle o avvisi ricevuti
- Estratto di ruolo
- Prove di eventuali pagamenti
- Indirizzo attuale in Bosnia-Erzegovina
⏱️ Tempistiche
- Verifica situazione: 5–10 giorni
- Sospensione cartelle: 48 ore – 7 giorni
- Ricorso: entro 60 giorni
- Definizione del debito: 1–3 mesi
⚖️ I Vantaggi di un’Assistenza Legale Specializzata
✔️ Blocco immediato delle cartelle
✔️ Annullamento delle cartelle irregolari o prescritte
✔️ Riduzione consistente del debito
✔️ Protezione dei beni in Italia
✔️ Assistenza completa anche dall’estero
🚫 Errori da Evitare
❌ Pensare “vivo in Bosnia, non succede nulla”
❌ Pagare senza verificare la prescrizione
❌ Ignorare gli atti e lasciar scadere i termini
❌ Rivolgersi a non professionisti
📌 Molti debiti possono essere cancellati… ma solo se reagisci in tempo.
🛡️ Come può aiutarti l’Avv. Giuseppe Monardo
📂 Verifica della tua posizione debitoria
📌 Sospensione immediata delle cartelle e dei pignoramenti
✍️ Presentazione di ricorsi e istanze di annullamento
⚖️ Difesa contro Agenzia Entrate e INPS
🔁 Trattative per saldo e stralcio o rateizzazione
🎓 Le qualifiche dell’Avv. Giuseppe Monardo
✔️ Avvocato cassazionista esperto in riscossione internazionale
✔️ Specializzato nella difesa di cittadini stranieri con debiti in Italia
✔️ Gestore della crisi da sovraindebitamento
✔️ Esperienza pluriennale in contenziosi contro il Fisco italiano
Conclusione
Essere un cittadino della Bosnia-Erzegovina con debiti o cartelle esattoriali in Italia non significa essere senza via d’uscita.
Con una strategia legale tempestiva puoi bloccare la riscossione, annullare atti illegittimi o prescritti e ridurre fortemente il debito, anche dall’estero.
⏱️ Agisci subito: ogni giorno è prezioso.
📞 Contatta l’Avv. Giuseppe Monardo per una consulenza riservata:
la tua difesa fiscale può iniziare oggi stesso.