Se sei un cittadino del Kosovo che ha vissuto, lavorato o svolto attività in Italia e oggi hai debiti fiscali o cartelle esattoriali, è importante sapere che puoi difenderti e risolvere la tua posizione anche se vivi all’estero.
La notizia più importante è questa: i debiti italiani non possono essere riscossi in Kosovo, perché non esiste alcun accordo bilaterale Italia–Kosovo per la cooperazione fiscale o per la riscossione forzata di imposte, multe o contributi.
Tuttavia, i debiti restano attivi in Italia, e possono avere effetti se torni nel Paese o se possiedi beni, conti o crediti italiani. Con l’assistenza di un avvocato tributarista esperto in casi internazionali, puoi bloccare la riscossione, far annullare le cartelle illegittime e ridurre o eliminare i debiti dovuti.
Cosa sono le cartelle esattoriali in Italia
Le cartelle esattoriali sono atti ufficiali dell’Agenzia delle Entrate-Riscossione (AER) che richiedono il pagamento di:
- imposte non versate (IRPEF, IVA, IRAP, IRES)
- contributi INPS o INAIL arretrati
- tributi locali (IMU, TARI, bollo auto)
- multe stradali o sanzioni amministrative
- interessi di mora e spese di riscossione
Se non paghi entro 60 giorni dalla notifica, la cartella diventa esecutiva, consentendo pignoramenti, ipoteche e fermi amministrativi soltanto in Italia.
Cosa succede se vivi in Kosovo
Se sei residente in Kosovo, la tua situazione è diversa rispetto a chi vive nell’Unione Europea:
- l’Agenzia delle Entrate-Riscossione non può avviare alcuna azione esecutiva in Kosovo
- nessuna autorità kosovara è obbligata a riscuotere debiti italiani
- beni, conti, stipendi e proprietà in Kosovo sono protetti
Ma attenzione:
- i debiti non vengono automaticamente cancellati
- restano iscritti nei registri italiani
- possono essere riscossi se torni in Italia o se possiedi beni italiani
- possono impedire rimborsi fiscali, agevolazioni o pratiche amministrative future
Per questo è fondamentale verificare, contestare e sistemare la tua posizione.
Quando i debiti italiani possono essere annullati o ridotti
È possibile ottenere l’annullamento o la riduzione dei debiti quando:
- la cartella non è stata notificata correttamente
- sono passati 5 o 10 anni senza nuove comunicazioni valide (prescrizione)
- l’atto deriva da un accertamento non definitivo o irregolare
- l’importo contiene sanzioni o interessi non dovuti
- il credito è stato venduto a società di recupero prive di documentazione
- i calcoli dell’Agenzia risultano errati o duplicati
Un avvocato può controllare ogni cartella e far cancellare quelle illegittime.
Cosa fare subito se hai cartelle o debiti in Italia
- Richiedi l’estratto di ruolo tramite SPID o tramite un avvocato: è l’elenco ufficiale dei tuoi debiti registrati.
- Controlla la notifica: se la cartella è arrivata a un indirizzo sbagliato o dopo il trasferimento, può essere nulla.
- Verifica la prescrizione: molti debiti risultano già estinti per legge.
- Non pagare né rispondere a richieste non verificate: potresti riattivare debiti prescritti.
- Chiedi assistenza legale per contestare le cartelle e bloccare la riscossione.
Le soluzioni legali più efficaci
Un avvocato specializzato può aiutarti con:
- ricorso alla Corte di Giustizia Tributaria per annullare la cartella
- sospensione della riscossione, evitando pignoramenti in Italia
- richiesta di autotutela, per cancellare debiti irregolari senza ricorrere al giudice
- saldo e stralcio, quando previsto dalla legge
- rateizzazione, se vuoi regolarizzare la posizione
- contestazione della notifica e della prescrizione
Tutto può essere gestito a distanza, senza bisogno di tornare in Italia.
Cosa può fare un avvocato per te
Un avvocato tributarista può:
- verificare uno a uno i tuoi debiti e le notifiche
- ottenere la cancellazione delle cartelle prescritte o illegittime
- sospendere subito la riscossione
- trattare con l’Agenzia una riduzione consistente del debito
- bloccare pignoramenti eventualmente avviati in Italia
- chiudere definitivamente la tua posizione fiscale
Cosa succede se non fai nulla
Trascurare la situazione può creare problemi futuri:
- i debiti restano attivi nei registri italiani
- gli importi aumentano con sanzioni e interessi
- se torni in Italia, rischi blocco dei conti, fermi e pignoramenti
- eventuali proprietà o eredità in Italia possono essere trattenute
- potresti perdere l’accesso a agevolazioni e procedure agevolate
Agire ora ti permette invece di chiudere la questione in modo definitivo e sicuro.
Quando rivolgersi a un avvocato
È consigliabile contattare un avvocato se:
- sei un cittadino del Kosovo con debiti o cartelle italiane
- hai ricevuto notifiche dall’Agenzia delle Entrate-Riscossione
- vuoi verificare quali debiti sono validi e quali no
- vuoi cancellare le cartelle prescritte
- hai beni o conti in Italia da proteggere
- desideri eliminare definitivamente la tua posizione debitoria
Un avvocato esperto può risolvere tutto da remoto, senza alcuna necessità di rientrare in Italia.
⚠️ Attenzione: molti cittadini del Kosovo pagano debiti che non sono più dovuti, solo perché non conoscono i loro diritti. Prima di pagare qualsiasi somma, fai verificare ogni cartella da un professionista.
Questa guida dello Studio Monardo – avvocati esperti in diritto tributario internazionale e difesa dei cittadini stranieri con debiti in Italia ti spiega come proteggerti legalmente e come risolvere la tua posizione, anche vivendo all’estero.
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Introduzione
La situazione di un cittadino kosovaro che ha maturato debiti in Italia (tributari, contributivi, bancari, multe, ecc.) presenta criticità particolari di carattere sia sostanziale che procedurale. Da un lato occorre esaminare il quadro normativo italiano e internazionale che disciplina la notifica e l’esecuzione dei crediti oltre frontiera; dall’altro lato è necessario comprendere le strategie difensive del debitore (residenti in Kosovo o rientrati in patria) per tutelarsi da cartelle di pagamento e richieste di adempimenti. Questa guida – aggiornata ad ottobre 2025 – analizza in profondità la normativa italiana pertinente (D.Lgs. 71/2011, legge 218/1995, DPR 600/1973, DPR 602/1973, ecc.), i trattati bilaterali e internazionali (tra cui la nuova convenzione Italia–Kosovo per le imposte sul reddito ratificata con la L. 154/2025 ), nonché la giurisprudenza più recente (Cass. 23378/2021, CTR Lombardia 22/04/2022, Corte Cost. 366/2007, ecc.). La trattazione, pur rivolta a un pubblico di livello avanzato (avvocati, imprenditori, professionisti), è condotta in linguaggio chiaro e divulgativo e integra tabelle riepilogative, domande frequenti e simulazioni pratiche.
Quadro normativo generale
Dal punto di vista internazionale, il Kosovo non è membro dell’Unione Europea e non figura tra i paesi contraenti delle principali convenzioni continentali in materia di recupero crediti (come la Direttiva UE 2010/24/CE, applicabile solo tra Stati membri ) né dell’Accordo di Schengen o dell’area valutaria dell’UE. Dunque non si applicano direttamente i regolamenti comunitari sul riconoscimento ed esecuzione delle decisioni in materia civile/commerciale (Reg. UE n. 1215/2012) né la direttiva UE sul recupero delle imposte tra Stati membri .
Per le imposte dovute in Italia, però, esistono strumenti internazionali alternativi: la Convenzione multilaterale OCSE-Consiglio d’Europa del 1988 (Mutua Assistenza Amministrativa, “MAAC”) e l’art. 27 del Modello OCSE 2013 (convenzione contro le doppie imposizioni). Tali norme prevedono modalità di cooperazione amministrativa per la riscossione dei crediti tributari all’estero . Ad esempio, l’art. 27 del modello OCSE consente agli Stati contraenti di collaborare per il recupero delle imposte al di fuori del proprio territorio, imponendo però il requisito del “titolo esecutivo” non contestabile nello Stato di origine . Analogamente, la MAAC 1988 disciplina procedure comuni e riconoscimento reciproco di titoli esecutivi, aprendo la possibilità di richieste di misure cautelari (p.es. sequestri conservativi) in attesa dell’esecuzione .
Nel caso specifico Italia–Kosovo, il contesto internazionale si è recentemente arricchito: con la Convenzione del 22 giugno 2021 (in vigore dopo ratifica con L. 154/2025) i due Paesi si sono impegnati a evitare le doppie imposizioni sul reddito e a prevenire l’evasione fiscale . Questa convenzione – basata sul modello OCSE – prevede articolati scambi di informazioni e assistenza amministrativa tra i due Stati, sebbene non contenga espressi “meccanismi di riscossione” bilaterali dedicati. In particolare la convenzione cita l’obiettivo di cooperazione per contrastare l’evasione fiscale , ma lascia in gran parte inalterato il ricorso agli strumenti generali di cooperazione internazionale (OCSE e MAAC) qualora occorra recuperare un credito fiscale in Kosovo o viceversa. Peraltro, poiché il trattato è entrato in vigore solo nell’ottobre 2025 , molti istituti al momento vanno ancora applicati con le regole convenzionali generali.
Sul piano interno italiano, trovano invece immediata applicazione le norme ordinarie sulla notifica e sull’esecuzione forzata per soggetti esteri. L’italiano D.Lgs. n. 71/2011 (attuazione dei regolamenti UE 1215/2012 e 650/2012) disciplina espressamente le notifiche e le esecuzioni in Paesi terzi (extra-UE): in assenza di specifici accordi bilaterali, le notifiche di atti giudiziari (compresi atti tributari come la cartella esattoriale) devono avvenire tramite via diplomatica o consolare . L’art. 77 del D.Lgs. 71/2011, infatti, attribuisce tale compito all’ambasciata o al consolato italiano nel paese estero, configurando la procedura come una rogatoria internazionale .
In materia di riconoscimento delle sentenze straniere, invece, opera la legge n. 218/1995 (riforma del diritto internazionale privato). In particolare l’art. 64 di tale legge stabilisce che una sentenza straniera diventa automaticamente efficace in Italia (senza necessità di “delibazione”) se soddisfa condizioni rigorose – competenza giurisdizionale, regolare contraddittorio, assenza di conflitti con l’ordine pubblico italiano, ecc. . In pratica, un’eventuale sentenza pronunziata da un tribunale kosovaro a favore del creditore potrebbe essere riconosciuta ed eseguita in Italia (purché ricorrano i requisiti dell’art. 64 L.218/95 ). Tuttavia l’applicabilità di tali norme dipende dall’esistenza di cooperazione giudiziaria con il Kosovo: ad oggi non esistono appositi accordi civili/commerciali bilaterali Italia–Kosovo (se si escludono quelli di assistenza penale che sono dedicati ai reati). Ciò implica che la cooperazione giudiziaria in ambito civile segue la “cortesia internazionale” e i meccanismi generali previsti dal Titolo II del codice di procedura civile (artt. 64-70 L.218/95).
In sintesi, il debito di un cittadino kosovaro verso l’Italia resta comunque sanzionabile secondo il diritto italiano, ma la reale capacità italiana di recuperare il credito all’estero dipende dalla cooperazione internazionale. Siccome il Kosovo è un paese “terzo” rispetto all’UE, non si applicano automaticamente i meccanismi comunitari; pertanto l’Italia può operare in autonomia nelle fasi di notifica/esecuzione, utilizzando le vie diplomatiche/ministeriali di diritto interno (c.p.c. tit. II) e facendo leva eventualmente su accordi OCSE o la nuova convenzione fiscale per scambio info .
Debiti fiscali e cartelle esattoriali
Cartelle di pagamento e notifica
La cartella esattoriale è l’atto con cui l’Agenzia delle Entrate-Riscossione (o altro ente di riscossione) ingiunge il pagamento di imposte e sanzioni già accertate. Per il cittadino kosovaro con debiti in Italia, il problema fondamentale è la notificazione di tale atto. L’Agenzia deve notificare la cartella all’indirizzo del contribuente. Se il contribuente era residente in Italia al momento dell’accertamento ma è poi rientrato in Kosovo, la sua posizione anagrafica italiana non è più valida; tuttavia l’Amministrazione può ben determinare di dover notificare all’estero.
La giurisprudenza recente è molto chiara: un atto tributario (compresa la cartella) inviato alla sola affissione in comune – senza preventiva spedizione a mezzo raccomandata internazionale – è invalido se il destinatario vive all’estero . Come ricorda la CTR Lombardia, richiamando la Cassazione n. 23378/2021, la regola è che la cartella deve essere inviata con raccomandata A/R internazionale all’indirizzo noto (per gli italiani residente all’estero, quello iscritto in AIRE; per gli stranieri, ad ogni altro domicilio estero riscontrabile) . Solo in seconda battuta – cioè dopo decorsi inutilmente i termini di giacenza della raccomandata – l’atto può essere notificato con modalità sostitutive (ad es. l’affissione all’albo pretorio del comune italiano dell’ultimo domicilio). In assenza di prova di spedizione e giacenza, l’Agenzia non dimostra l’avvenuta notifica.
Esempio: se il cittadino kosovaro possedeva in Italia un’abitazione intestata a suo nome, l’Agenzia avrebbe potuto tentare di notificargli la cartella presso quell’indirizzo. Ma poiché il destinatario non era più presente, la notifica mediante affissione sul portone di quell’abitazione non bastava. Secondo Cass. 23378/2021, infatti, trattandosi di un contribuente estero il procedimento d’ufficio (art. 60 DPR 600/1973) non può eludere le norme generali sulla notifica all’estero (art. 142 c.p.c.) . L’atto si considera ricevuto solo se la raccomandata ha fatto compiutamente giacenza. In pratica, per la cartella al contribuente kosovaro l’unica garanzia di validità è lo spedire l’atto tramite la Rete Postale Internazionale con avviso di ricevimento (o un analogo servizio di delivery). In mancanza, un eventuale ricorso tributario potrà eccepire la nullità per mancata notifica.
Dal punto di vista procedurale, il cittadino kosovaro può nominare un rappresentante/fattore incaricato in Italia per seguire le questioni tributarie. Anche a distanza è possibile impugnare una cartella entro i termini (solitamente 60 giorni dalla notifica) presso la Commissione Tributaria competente. Ad ogni modo, se la notifica risulta invalida, il termine di impugnazione decorre solo dal perfezionamento della notifica stessa. Il contribuente all’estero potrà cioè chiedere alla Commissione Tributaria di sospendere il procedimento sinché non venga chiarita la validità dell’invio degli atti.
Efficacia dei termini di decadenza
Un aspetto chiave riguarda i termini di decadenza e prescrizione. La normativa fiscale italiana prevede per lo più termini decennali per la riscossione coattiva delle imposte iscritte a ruolo (ad es. art. 1, comma 634, Legge 147/2013 ha prorogato al 10° anno i termini ordinari). Ciò significa che, in linea di principio, il debito scaduto può essere riscosso fino a 10 anni dall’iscrizione a ruolo. Ogni atto interruttivo (ad es. una notifica regolare di cartella) fa ripartire il termine. Tuttavia, se l’Agenzia non ha mai notificato nulla all’estero, il termine di decadenza potrebbe addirittura non essere mai stato attivato – con tutti i profili di incertezza del caso. In ogni caso il contribuente deve rimanere vigile, perché eventuali procedure in Italia (pignoramenti presso terzi, ipoteche, ecc.) non si arrestano automaticamente per mera dimora all’estero.
Cooperazione amministrativa e recupero
Se il debito è tributario (imposte dirette, IVA, sanzioni, ecc.), l’Agenzia delle Entrate può sfruttare strumenti di cooperazione internazionale per l’esecuzione. Dalla convenzione del 2021 e da accordi OCSE (art. 27) discende la possibilità per l’Italia di richiedere al Kosovo misure di assistenza amministrativa: ad esempio, il congelamento di beni o conti intestati al contribuente in Kosovo e la loro consegna a fini di esecuzione. In pratica, l’Italia può inoltrare lettere rogatorie amministrative al fisco kosovaro chiedendo la localizzazione di beni od opportunità di recupero. Tali strumenti però hanno funzionamento e tempi incerti: spesso entrano in gioco solo se il credito è rilevante e le autorità kosovare collaborano efficacemente.
A titolo di esempio, la convenzione MAAC prevede che «se il titolo esecutivo non è contestato e il soggetto non è residente nello Stato richiesto, … lo Stato richiesto esegua le necessarie verifiche e adotti le misure per l’esecuzione coattiva del credito» (artt. 11-16) . Analogamente, l’art. 27 OCSE consente cautelari (sequestro conservativo) da parte dello Stato partner in attesa di titolo esecutivo finalizzato alla riscossione . Ma per attivarle l’Italia deve agire ufficialmente, seguendo la procedura prevista dal trattato OCSE o da eventuali accordi amministrativi.
Nota: finché il trattato bilaterale del 2021 non è pienamente operativo e finché il Kosovo non si dota di strumenti nazionali ben funzionanti per l’esecuzione dei crediti tributari stranieri, il recupero effettivo rimane complesso. Per il debitore kosovaro questo significa che, a differenza di un cittadino europeo, non può temere d’essere pignorato o multato al primo acquazzone: l’Italia non può imporre direttamente in Kosovo una cartella esattoriale né eseguire pignoramenti “automatici” senza procedimenti specifici (riconoscimento giudiziale del titolo). Dal suo punto di vista, la strategia difensiva principale consiste nel far valere in Italia tutti i motivi di nullità e prescrizione, approfittando del fatto che l’azione di riscossione internazionale è lenta e farraginosa. Se vi sono vizi formali (notifica errata, mancato rispetto delle garanzie processuali, ecc.) è opportuno farli valere con ricorso tributario. Analogamente, se il debito risale a molti anni fa, conviene verificare se sia già prescritto o decaduto.
Altri tipi di debiti e strumenti di tutela
Debiti contributivi (INPS)
Il debito contributivo (ad esempio, versamenti previdenziali e assistenziali di un lavoratore o di un imprenditore) rientra in un regime simile a quello fiscale ma con interlocutori diversi. Se un cittadino kosovaro ha lavorato o esercitato impresa in Italia e l’INPS gli contesta contributi non versati, l’INPS potrà iscrivere a ruolo l’importo dovuto e notificare come visto cartelle relative a contributi/sanzioni. Anche in questo caso valgono le regole sopra esposte sulla notifica all’estero. L’INPS può avanzare pignoramenti e ipoteche in Italia se il debitore vi possiede beni (auto, immobili, conti bancari). Se invece il contribuente è all’estero, l’efficacia dell’azione resta limitata. Non esistono trattati specifici di previdenza sociale tra Italia e Kosovo (ad esclusione delle convenzioni solite per paesi UE o limitate a ex-Jugoslavia, che non includono il Kosovo). Quindi l’INPS opererà analogamente ad un ente creditizio: pignerà beni in Italia, ma non potrà agire direttamente sui beni kosovari. A difesa, il debitore può far valere vizi di notifica e contestare i conteggi contributivi presso il giudice competente (Tribunale di Lucca per l’INPS con sede in Italia) – eventualmente con un legale di fiducia.
Debiti bancari e commerciali
Per crediti di diritto comune (contratti di prestito bancario, mutuo, finanziamenti, forniture, ecc.), la situazione giuridica del cittadino kosovaro è analoga: il creditore italiano può ottenere un provvedimento esecutivo italiano (ad es. decreto ingiuntivo, sentenza civile) che accerti il debito e, se il debitore non paghi, darlo esecuzione in Italia. Tuttavia, se il debitore non è più in Italia e non vi ha beni aggredibili, l’azione esecutiva italiana è, de facto, inefficace all’estero. Il creditore per farsi valere dovrà chiedere il riconoscimento della sentenza italiana in Kosovo, ma ciò richiede che il Kosovo abbia un proprio procedimento di “delibazione” di sentenze straniere. Ad oggi il Kosovo segue il proprio ordinamento giudiziario (ex Regno di Jugoslavia e ora repubblica indipendente riconosciuta da Italia) e fa leva sulla reciprocità. In assenza di accordi, l’azione diventa complessa e costosa.
In concreto, un debitore kosovaro può “difendersi” con le consuete eccezioni procedurali in Italia (errori di notifica, prescrizione civile – generalmente 10 anni per crediti ordinari – o nullità del titolo esecutivo). Può altresì proporre opposizione o impugnare l’esecuzione in Italia, avvalendosi di un avvocato italiano. Dal punto di vista preventivo, occorre controllare che il creditore non richieda tassi usurari o penali illegittime, perché eventuali strali internazionali (se un giorno il debitore va a vivere in UE) potrebbero ripercuotersi. Ma essendo il Kosovo “al di fuori” dell’area UE, le normative italiane su usura, anatocismo, ecc. operano normalmente.
Multe e sanzioni amministrative
Le multe stradali o altre sanzioni amministrative comminate in Italia seguono un percorso particolare: per le contravvenzioni ai codici della strada, esistono direttive UE (ad es. Dir. 2022/2123) che facilitano il recupero transfrontaliero di multe solo tra paesi UE. Il Kosovo non è UE, dunque tali norme non si applicano. In pratica, se un cittadino kosovaro prende una multa in Italia e se ne va, l’Amministrazione italiana può solo inviare la cartella di pagamento tramite posta al suo indirizzo in Kosovo (con tutte le cautele descritte sopra) oppure fare affidamento a canali informali (come accordi di cooperazione non formali con autorità kosovare). Ma non esiste un obbligo legale reciproco di riconoscere ed esigere multe. Pertanto, il rischio di subire sanzioni in Italia permane limitato al periodo in cui il soggetto possa ancora recarsi in Italia o detenere beni/conti lì. Dal punto di vista difensivo, se una multa non è stata notificata correttamente all’estero, il cittadino può disconoscerla e attendere eventuali azioni legali italiane, sperando nella prescrizione o nell’invalidità dell’atto.
Cooperazione giudiziaria e vie legali
Oltre alla cooperazione amministrativa in campo fiscale (prevalentemente basata su trattati OCSE/UE), non va trascurata la cooperazione giudiziaria penale in ambito transnazionale tra Italia e Kosovo. Esistono accordi bilaterali di estradizione e assistenza penale (ad es. trattato 2013) , ma essi riguardano reati penali e non hanno effetto diretto sui debiti civili o fiscali. A livello internazionale civile, l’Italia e il Kosovo non hanno ancora stipulato trattati specifici (come una Convenzione di assistenza giudiziaria civile o commerciale). Pertanto, per qualsiasi azione legale la via ordinaria è il ricorso ad substantiam:
- In Italia, il creditore presenta domanda giudiziale (giudice ordinario o tributario).
- Se il giudizio si conclude con sentenza definitiva, il titolo diventa esecutivo in Italia.
- Riconoscimento in Kosovo: Se si desidera eseguire in Kosovo (per esempio un’ipoteca su beni ivi situati), si può tentare di far riconoscere la sentenza italiana davanti a un tribunale kosovaro (procedura simile alla “delibazione” italiana). Non essendoci per ora un accordo bilaterale, si applicano le norme interne del Kosovo sul riconoscimento dei provvedimenti stranieri, nel rispetto dei princìpi generali del diritto internazionale privato (assenza di condizioni preclusive come contrarietà all’ordine pubblico kosovaro). In mancanza di una convenzione, questo percorso è complesso e incerto.
- In alternativa, l’Italia può agire per via diplomatica (segnalazioni tramite ambasciate) invitando le autorità kosovare a cooperare, ma ciò richiede volontà politica reciproca.
In termini pratici, il cittadino kosovaro spesso resta “protetto” dal fatto di essere extracomunitario: finché rimane in Kosovo, difficilmente subisce conseguenze immediate dai suoi debiti italiani. Tuttavia, se ritorna in Italia o nel territorio UE, il quadro muta: in questo caso l’Italia può procedere con i normali pignoramenti, trattenimenti allo stipendio, ipoteche, ecc. Sotto quest’ottica, il miglior “scudo” del debitore è la propria anagrafe estera e l’assenza di legami patrimoniali in Italia.
Tabelle riepilogative
| Strumento normativo | Descrizione | Applicabilità nel caso Kosovo |
|---|---|---|
| Direttiva UE 2010/24/UE | Recupero imposte tra Stati UE in modo cooperativo (titolo esecutivo unico). | Non applicabile (Kosovo non UE) |
| Convenzione multilaterale OCSE 1988 (MAAC) | Assistenza amministrativa tributaria internazionale (art.11-16: esecuzione di titoli esecutivi). | Applicabile se aderita da ambedue (Italia aderisce), ma Kosovo non aderente (non membro CoE/OCSE). |
| Modello OCSE art.27 (2021) | Strumento di cooperazione fiscale (art.27 sulle riscossioni all’estero) e prevenzione frodi. | Potenzialmente applicabile in base al trattato 2021 ratificato (ancora da implementare pienamente). |
| D.Lgs. 71/2011 (art.37 e ss.) | Attuazione Regolamenti UE sul riconoscimento delle decisioni civili; disciplina le notifiche all’estero tramite rogatoria consolare. | Si applica: in assenza di trattati bilaterali, la notifica della cartella/kosovaro in Kosovo deve avvenire via Ambasciata/Consolato . |
| L. 218/1995, art. 64 | Riconoscimento automatico delle sentenze straniere in Italia se non contrario all’ordine pubblico. | Si applica: eventuali sentenze kosovare (non parte UE) possono essere riconosciute in Italia se rispettano gli artt. 64-65 L.218/95 . |
| Convenzione fiscale Italia-Kosovo 2021 | Regole fiscali bilaterali (eliminazione doppie imposizioni, scambio info fiscali) . | Applicabile: prevede scambio di informazioni ed assistenza amministrativa. Rende il recupero crediti più agevole ma non automatizza la riscossione forzata. |
Simulazioni pratiche
- Caso 1: Debito fiscale. Sig. X, cittadino kosovaro, ha lavorato in Italia e ricevuto una cartella di pagamento (imposte IRPEF) dopo il suo rientro in Kosovo. L’Agenzia ha affisso la cartella nella sua ultima residenza italiana, ma non ha effettuato spedizione all’estero. Il Sig. X non riceve l’avviso. In questo caso può contestare con l’aiuto di un avvocato italiano la nullità della notifica (basandosi su Cass. 23378/2021 e CTR 1659/2022) . Se il debito è ormai prescritto (oltre 10 anni), può invocare la prescrizione. Altrimenti potrà proporre ricorso tributarista una volta informato, chiedendo anche la sospensione dell’esecuzione in attesa di appello.
- Caso 2: Cartella contributiva. Ditta kosovara ha aperto una succursale in Italia, chiusa anni fa. L’INPS emette un ruolo per contributi non versati. Avendo comunicato un indirizzo in Kosovo, l’Ente spedisce la cartella in Kosovo via posta raccomandata. Il destinatario decide di non rispondere. Dal Kosovo, i rappresentanti aziendali nominano un consulente tributario in Italia che chiede la sospensione per verificare legittimità della pretesa. L’INPS può comunque iscrivere ipoteca su beni immobili intestati alla ditta in Italia. La difesa del debitore dovrebbe puntare su eventuali errori contabili nell’accertamento dei contributi, proponendo opposizione giudiziale; parallelamente valutare un piano di rientro (rateizzazione) per limitare sanzioni e interessi.
- Caso 3: Debito bancario. Sig.ra Y, cittadina kosovara, aveva un mutuo in Italia per l’acquisto di un immobile (venduto), ma rimangono insoluti alcuni prestiti. La banca ottiene in Italia un decreto ingiuntivo esecutivo. Non essendovi più beni della Sig.ra in Italia, la banca deve chiedere il riconoscimento del decreto in Kosovo. Senza trattati specifici, procederà per via contenziosa locale (ricorso in tribunale kosovaro). Nel frattempo la Sig.ra risparmia tempo; ma se dovesse tornare in Europa, risulterebbe irreperibile e potrebbe essere giudicata contumace con condanna al risarcimento.
- Caso 4: Multe stradali. Sig. Z, cittadino del Kosovo, riceve dall’Italia un bollettino per una multa presa guidando in Italia l’anno precedente. La notifica è stata inviata al suo indirizzo in Kosovo via ambasciata. Egli paga la sanzione via bonifico. In alternativa, se fosse convinto dell’errore (p.es. patente scaduta), potrebbe ricorrere al giudice di pace italiano competente, ottenendo eventualmente l’annullamento della multa se vi sono vizi formali.
Domande frequenti (Q&A)
- D: Sono cittadino del Kosovo con una cartella esattoriale italiana. Dove devo pagarla?
R: In linea di principio ogni cartella va pagata all’ente creditore (Agenzia delle Entrate-Riscossione) entro i termini indicati. Tuttavia, se ritieni che la notifica sia nulla (es. non ti è mai arrivata in Kosovo), puoi contestarla con ricorso alla Commissione Tributaria. Fino a definizione del contenzioso, tecnicamente non sei obbligato a pagare, ma gli interessi maturano. Consulta un professionista italiano per valutare validità della notifica e proporre opposizione o ricorso. - D: Cosa succede se ignoro completamente un debito italiano stando in Kosovo?
R: Se resti in Kosovo e l’Italia non può rintracciarti o avere tuoi beni in Italia, difficilmente verrai pignorato all’estero. Tuttavia il credito non si estingue: la somma continuerà a maturare interessi (di mora). Inoltre potresti avere problemi se un giorno volessi tornare in Italia (ad es. durante un viaggio di lavoro), perché potresti essere raggiunto da atti o pagamenti coattivi. Meglio valutare una soluzione negoziata o almeno prepararsi a difendersi nel merito, anziché ignorare del tutto. - D: Ho vissuto in Italia per alcuni anni e poi sono tornato in Kosovo. Posso chiedere prescrizione del debito italiano?
R: Sì, in linea di massima l’istanza di prescrizione (5 o 10 anni a seconda dei casi) si calcola indipendentemente dalla residenza. Se dall’iscrizione a ruolo (o da ogni atto interruttivo) sono trascorsi più di 10 anni, puoi chiedere l’estinzione del debito per prescrizione. Devi però provare che nel frattempo l’Agenzia non abbia svolto atti idonei ad interrompere il termine. Anche qui, un esperto può aiutarti a valutare la fattibilità. - D: Come posso difendermi se non parlo italiano e non conosco gli atti?
R: Anche dall’estero hai diritto di difesa. Puoi nominare un avvocato (o commercialista tributarista) italiano come tuo rappresentante con procura. Questo professionista riceverà gli atti e agirà in tua vece (per esempio depositando ricorsi, trattando con l’Amministrazione, ecc.). In alcuni casi può essere utile far tradurre gli atti ufficiali (o far tradurre da un perito giurato le traduzioni giurate dei tuoi documenti) per comprendere esattamente le pretese. - D: Se ho aperto conti correnti o possiedo immobili in Italia, cosa rischia?
R: In tale ipotesi l’Italia può agire efficacemente: l’Agenzia o l’INPS possono pignorare somme sui conti correnti e l’Autorità giudiziaria può iscrivere ipoteca sugli immobili. Sei quindi direttamente esposto all’esecuzione forzata tradizionale nel territorio italiano. La linea difensiva resta quella classica: verificare vizi di notifica, proporre opposizione all’esecuzione oppure transigere con piani di rateazione. Non vi è protezione dal fatto di essere kosovaro se hai beni in Italia. - D: Esistono assistenze reciproche italo-kosovare per raccogliere crediti?
R: Solo in parte. L’Accordo Italia–Kosovo del 2021 sulla fiscalità apre canali di cooperazione (scambio di informazioni, controlli congiunti), ma non prevede la consegna automatica delle esecuzioni. Non esistono ad oggi accordi di estradizione debitori o accordi esecutivi su crediti civili. La cooperazione giudiziaria penale Italia-Kosovo è realtà (per reati) , ma non interferisce sui crediti. In pratica, l’Italia non può obbligare il Kosovo a versare somme per debiti italiani senza che sia seguito un apposito iter (ad es. via richiesta di assistenza amministrativa su base OCSE, o riconoscimento giuridico). - D: Se vinco una causa in Kosovo contro un Italiano, posso farlo pagare in Italia?
R: È possibile cercare di ottenere l’esecuzione di una sentenza kosovara in Italia. In base alla legge italiana (art. 64 e segg. della L.218/1995) una decisione straniera diventa riconoscibile in Italia se soddisfa vari requisiti (competenza del giudice estero, rispetto del contraddittorio, ecc.) . Se la sentenza kosovara è di natura patrimoniale (non penale), l’attore italiano può depositare copia conforme della sentenza in un tribunale italiano chiedendone il riconoscimento ed esecuzione (ex articolo 64 ss. L.218/95). Se ottenuto il riconoscimento, potrà pignorare beni del debitore in Italia. Tuttavia, in assenza di convenzione, l’iter è lungo, e la vittoria non è automatica.
Conclusioni
Da quanto sopra emerge che il cittadino del Kosovo con debiti in Italia ha due linee difensive principali: da un lato sfruttare i limiti procedurali italiani (invalidità di notifiche, prescrizione, vizi formali), dall’altro preoccuparsi della presenza di proprie attività in Italia. Sul piano normativo, le autorità italiane devono muoversi entro rigidi vincoli di cooperazione internazionale non automatica, il che limita la loro efficacia esecutiva all’estero. Questo è un vantaggio a breve termine per il debitore kosovaro, ma non dà certezza assoluta: un ritorno in Europa o un cambio di status della Cooperazione giudiziaria potrebbero rendere nuovamente aggredibile il suo patrimonio. In ogni caso, occorre agire tempestivamente (ad esempio nominando un legale di fiducia) per verificare la legittimità dei crediti e produrre le eventuali opposizioni o ricorsi nei termini di legge.
In ultima analisi, il debitore kosovaro deve guardare al proprio paese come porto franco per il recupero dei creditori italiani: finché resterà in Kosovo e non avrà beni altrove, difficilmente subirà misure esecutive. Tuttavia, dal punto di vista dell’ordine pubblico italiano, egli rimane obbligato al pagamento dei debiti secondo le norme italiane. Ignorare la situazione può portare all’accumulo di interessi e sanzioni che, seppur difficili da far valere immediatamente, peseranno sullo stato patrimoniale del debitore qualora dovesse mai transitare in Italia o in un paese che collabora con l’Italia in materia di recupero crediti.
Fonti legislative e giurisprudenziali
- Leggi e decreti: DPR 600/1973 (T.U. imposte dirette), DPR 602/1973 (esecuzione delle imposte), Legge 218/1995 (riforma internazionale privato, art.64-66), D.Lgs. 31/01/2011 n.71 (attuazione Reg. UE 1215/2012 – titolo per notifiche internazionali), Legge 16/10/2025 n.154 (ratifica Convenzione Italia-Kosovo per la doppia imposizione) , Direttiva UE 2010/24/UE (recupero crediti fiscali intra-UE).
- Trattati internazionali: Convenzione OCSE-Consiglio d’Europa (1988) sulla mutua assistenza amministrativa in materia tributaria, Modello di Convenzione OCSE per la doppia imposizione (art.27 su riscossione), Convenzione Italia-Kosovo 22 giugno 2021 (es. art. 21 scambio di informazioni, art. 27 assistenza) .
- Giurisprudenza: Cass. Civ. n. 23378/2021 (legittimità della notifica in casi di contribuenti all’estero), CTR Lombardia 22/04/2022 n.1659/19 (conferma Cass. 23378/21, sulla correttezza notifica all’estero) , Corte Cost. n. 366/2007 (incostituzionalità artt. 58-60 DPR 600/73 nella parte che escludeva l’art.142 c.p.c.), Cass. Civ. ord. n. 22838/2025 (notifica atti fiscali all’estero), Cass. n. 3893/2024 (cartella notificata con PEC all’estero).
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Hai lasciato l’Italia e temi che questi debiti possano crearti problemi anche in Kosovo?
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In questa guida scoprirai come funzionano i debiti italiani per chi vive in Kosovo, cosa può (e cosa non può) fare l’Agenzia delle Entrate, e quali passi concreti puoi fare per bloccare o cancellare le cartelle esattoriali.
💥 Cosa Succede ai Debiti in Italia
Se hai lavorato o avuto residenza in Italia, puoi avere debiti con:
- Agenzia delle Entrate-Riscossione (cartelle esattoriali, tasse, imposte)
- INPS o INAIL (contributi)
- Comuni (TARI, IMU, multe)
- Banche e finanziarie (prestiti, mutui, carte di credito)
📌 Quando non paghi o non presenti ricorso, il debito diventa esecutivo e può portare a azioni di riscossione in Italia.
⚖️ L’Agenzia delle Entrate Può Agire in Kosovo?
La risposta è no.
L’Agenzia delle Entrate-Riscossione non può pignorare beni, stipendi o conti bancari in Kosovo, perché:
- Il Kosovo non fa parte dell’Unione Europea
- Non esiste un trattato di cooperazione fiscale o mutua assistenza forzata tra Italia e Kosovo
- Gli atti fiscali italiani non hanno alcun valore legale automatico in Kosovo
📌 Quindi: se vivi e hai beni solo in Kosovo, il Fisco italiano non può toccarli.
Tuttavia, può agire su ciò che resta in Italia.
⚠️ Cosa Rischi se Ignori le Cartelle
Se non affronti la situazione, l’Agenzia delle Entrate può comunque:
- 🏦 pignorare conti correnti in Italia
- 🏠 mettere ipoteca su immobili italiani
- 🚗 bloccare veicoli immatricolati in Italia
- 💰 aumentare il debito con interessi e sanzioni
- ⚖️ riattivare la riscossione se torni nel Paese
- ⛔ impedire rilascio o rinnovo di alcuni permessi/documenti italiani
📌 Molti cittadini scoprono solo al ritorno che i loro debiti sono cresciuti enormemente.
💠 Cosa Fare Subito per Difendersi
1️⃣ Ottieni l’estratto di ruolo
Mostra:
- tutte le cartelle esattoriali
- importi richiesti
- eventuali pignoramenti
- date delle notifiche
📌 L’avvocato può richiederlo per te, anche se vivi in Kosovo.
2️⃣ Controlla la validità delle notifiche
Molte cartelle non sono valide perché:
- inviate a indirizzi sbagliati
- mai consegnate
- notificate fuori dai termini
📌 Se la notifica non è valida, la cartella è nulla.
3️⃣ Verifica la prescrizione
I debiti si prescrivono dopo:
- 5 anni → multe, contributi, cartelle
- 10 anni → imposte (IRPEF, IVA, IRES)
📌 Se l’Agenzia non ha inviato atti validi per tempo, il debito potrebbe essere estinto.
4️⃣ Richiedi la sospensione della riscossione
È possibile bloccare tutto se:
- la cartella è irregolare
- il debito è prescritto
- l’importo è errato
- il debito è già stato pagato
📌 L’avvocato può ottenere la sospensione in 48 ore, bloccando ogni azione.
5️⃣ Presenta ricorso
Hai 60 giorni per fare ricorso alla Corte di Giustizia Tributaria.
Il ricorso può:
- annullare la cartella
- ridurre l’importo
- impedire qualsiasi riscossione futura
6️⃣ Considera rateizzazione o saldo e stralcio
Se il debito è reale ma pesante puoi:
- rateizzare fino a 120 rate
- aderire a rottamazioni/definizioni
- proporre saldo e stralcio con forte riduzione
📌 Valido anche per residenti all’estero.
🧩 Difendersi dall’Estero È Possibile
L’avvocato può rappresentarti completamente:
- senza che tu venga in Italia
- senza procedure complicate
- con una semplice procura telematica
Gestisce per te:
- ricorsi
- sospensioni
- trattative con l’Agenzia
- riduzioni del debito
- blocco di pignoramenti
🧾 Documenti da Fornire all’Avvocato
- Documento d’identità e codice fiscale
- Cartelle esattoriali ricevute
- Avvisi o lettere dell’Agenzia
- Estratto di ruolo
- Prove di pagamenti
- Indirizzo attuale in Kosovo
⏱️ Tempistiche di Difesa
- Verifica posizione: 5–10 giorni
- Sospensione: 48 ore – 7 giorni
- Ricorso: entro 60 giorni
- Chiusura debito: 1–3 mesi
📌 Durante la sospensione, nessuna azione di riscossione può proseguire.
⚖️ I Vantaggi di un’Assistenza Legale Specializzata
✅ Blocco immediato delle cartelle
✅ Annullamento dei debiti prescritti
✅ Difesa completa anche dall’estero
✅ Protezione dei beni in Italia
✅ Riduzione o rateizzazione del debito
🚫 Errori da Evitare
❌ Ignorare le cartelle pensando che “in Kosovo non possono fare nulla”
❌ Pagare senza prima verificare se il debito è prescritto
❌ Lasciare decorrere i termini per ricorrere
❌ Affidarsi a persone non qualificate
📌 La maggior parte dei debiti può essere ridotta o cancellata solo se agisci in tempo.
🛡️ Come può aiutarti l’Avv. Giuseppe Monardo
📂 Analisi completa della posizione debitoria
📌 Blocco immediato della riscossione
✍️ Ricorsi, sospensioni, istanze di annullamento
⚖️ Difesa davanti alla Corte di Giustizia Tributaria
🔁 Trattative per saldo e stralcio / rateizzazioni
🎓 Le qualifiche dell’Avv. Giuseppe Monardo
✔️ Avvocato cassazionista esperto in riscossione internazionale
✔️ Specializzato nella difesa di cittadini stranieri con debiti in Italia
✔️ Gestore della crisi da sovraindebitamento
✔️ Esperienza pluriennale contro Fisco, INPS e creditori privati
Conclusione
Essere un cittadino del Kosovo con debiti o cartelle esattoriali in Italia non significa non avere soluzioni.
Con un avvocato esperto puoi bloccare la riscossione, annullare le cartelle irregolari o prescritte e prevenire problemi futuri, anche vivendo all’estero.
⏱️ Agisci subito: ogni giorno conta.
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