Azienda Manufatturiera Con Debiti: Cosa Fare Per Difendersi E Come

Gestire un’azienda manifatturiera significa affrontare costi elevati, cicli produttivi complessi, acquisti continui di materiali, manutenzione di macchinari, ritardi nei pagamenti dei clienti e un forte fabbisogno di liquidità.
Per questo è molto comune che un’impresa produttiva si ritrovi con debiti fiscali, contributivi, bancari o verso fornitori, fino ad arrivare a cartelle esattoriali e minacce di pignoramento.
La buona notizia è che esistono strategie legali immediate ed efficaci per proteggere la tua azienda, bloccare la riscossione e ristrutturare i debiti prima che la situazione diventi ingestibile. Con l’aiuto di un avvocato esperto in diritto tributario e crisi d’impresa, puoi agire subito e salvaguardare la produzione.

Perché un’azienda manifatturiera accumula debiti

Nel settore produttivo le difficoltà finanziarie possono nascere per molte ragioni:
ritardi nei pagamenti da parte dei clienti
incremento dei costi di energia, materie prime e semilavorati
necessità di investimenti continui in macchinari e impianti
accumulo di IVA e contributi INPS nei periodi di scarsa liquidità
revoca improvvisa di affidamenti bancari
calo degli ordini o chiusura di clienti storici
cartelle esattoriali pendenti da anni

Questi elementi possono portare rapidamente a blocchi di conti, fermi, pignoramenti e interruzioni produttive.

Cosa fare subito per difenderti

La priorità è evitare danni immediati alla produzione e ai flussi di cassa. Ecco cosa fare subito:
analizzare tutte le cartelle e gli atti ricevuti
controllare, con un avvocato, se le cartelle sono prescritte, errate o illegittime
richiedere la sospensione della riscossione per bloccare pignoramenti
proteggere magazzino, macchinari, impianti e conti correnti
avviare trattative formali con banche e fornitori tramite un legale

Agire rapidamente ti permette di evitare blocchi improvvisi che possono fermare la produzione.

Le soluzioni legali per un’azienda manifatturiera indebitata

Le opzioni per salvare l’azienda e stabilizzare la situazione finanziaria sono diverse:
rateizzazione del debito fiscale fino a 120 rate mensili
saldo e stralcio con banche e fornitori per pagare solo una parte del debito
composizione negoziata della crisi, che blocca tutti i creditori e consente una ristrutturazione assistita
impugnazione di cartelle e accertamenti fiscali davanti alla Corte di Giustizia Tributaria
opposizione a pignoramenti, fermi e ipoteche non legittimi
rinegoziazione di mutui, leasing e finanziamenti aziendali
strumenti di sovraindebitamento per ditte individuali o piccole realtà

Un avvocato esperto può creare la combinazione più efficace in base al tipo di azienda, ai flussi produttivi e alla struttura dei debiti.

Quando i debiti possono essere ridotti o cancellati

Molti debiti sono annullabili o riducibili quando:
le cartelle risultano prescritte
le notifiche non sono valide o sono state fatte a indirizzi errati
ci sono errori di calcolo, duplicazioni o sanzioni non dovute
sono stati applicati interessi bancari illegittimi
la società di recupero crediti non ha documentazione valida
i termini di legge per il recupero sono scaduti

Una revisione legale professionale può eliminare una parte rilevante del debito.

Le strategie difensive più efficaci

Per tutelare una realtà manifatturiera e garantirne la continuità:
blocca immediatamente pignoramenti e fermi amministrativi
contesta ogni atto viziato o notificato in modo scorretto
negozia con le banche attraverso un avvocato per alleggerire i pagamenti
proteggi macchinari, impianti e linee produttive prima che possano essere colpite
attiva un percorso di ristrutturazione del debito prima che il danno diventi irreparabile
richiedi la sospensione della riscossione mentre impugni le cartelle

La rapidità nell’agire è spesso ciò che salva davvero l’azienda.

Perché rivolgersi a un avvocato specializzato

Un avvocato esperto in crisi aziendale può:
verificare la legittimità di tutti i debiti fiscali, bancari e commerciali
bloccare rapidamente esecuzioni forzate
ottenere riduzioni importanti con saldo e stralcio
difendere l’azienda davanti alla Corte di Giustizia Tributaria
proteggere beni, magazzino e impianti produttivi
negoziare condizioni favorevoli con banche e creditori
costruire un piano personalizzato per riportare l’azienda in equilibrio

Senza una difesa tecnica, il rischio è pagare debiti non dovuti o subire danni irreparabili alla produzione.

Cosa succede se non intervieni

Ignorare la situazione può portare a gravi conseguenze:
pignoramento dei conti e dei crediti verso i clienti
fermo amministrativo dei mezzi aziendali
pignoramento di macchinari e strumenti produttivi
revoca del fido bancario e impossibilità di acquistare materiali
interruzione delle commesse e perdita di clienti
rischio di chiusura o liquidazione dell’azienda

Intervenire subito ti mette nella condizione di salvare l’impresa prima che la crisi diventi irreversibile.

Quando rivolgersi a un avvocato

Dovresti farlo se:
hai ricevuto cartelle esattoriali o solleciti fiscali
le banche stanno chiedendo rientri immediati
rischi pignoramenti su conti o macchinari
non riesci più a sostenere IVA, contributi o stipendi
vuoi salvare l’azienda attraverso una ristrutturazione legale del debito

Un avvocato può:
impugnare atti illegittimi
ottenere la sospensione della riscossione
ridurre il debito complessivo
proteggere produzione, beni e continuità operativa
negoziare accordi con banche e fornitori

Attenzione: molte aziende manifatturiere pagano debiti non dovuti o subiscono pignoramenti evitabili. Con un intervento rapido puoi bloccare la riscossione, ridurre i debiti e mettere al sicuro la tua azienda.

Questa guida dello Studio Monardo – avvocati esperti in diritto tributario, crisi d’impresa e tutela delle aziende manifatturiere ti spiega cosa fare subito per difendere la tua impresa e come uscirne al meglio.

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Introduzione

Un’impresa manifatturiera con debiti (fiscali, bancari, verso fornitori, contributivi, o una combinazione di questi) si trova di fronte a una situazione di crisi aziendale che richiede una risposta tempestiva e articolata. Prima di tutto è necessario riconoscere gli indizi di crisi (es. perdite ripetute, indebitamento crescente, negatività di flussi di cassa, mancata onorabilità degli impegni) per attivare le contromisure necessarie. In base all’art. 2086 del Codice Civile, l’imprenditore è tenuto ad adottare adeguati assetti organizzativi, amministrativi e contabili per rilevare per tempo le difficoltà aziendali; l’inadempimento di tale dovere può avere conseguenze di responsabilità .

La guida seguente, aggiornata a ottobre 2025, offre un quadro completo degli strumenti di risoluzione delle crisi disponibili alle imprese in difficoltà in Italia, con particolare attenzione agli aspetti giuridici. Vedremo come intervenire sui debiti fiscali (cartelle, ingiunzioni, rateazioni, rottamazione), debiti contributivi (INPS/INAIL), debiti bancari e verso fornitori, utilizzando soluzioni stragiudiziali (accordi, piano di ristrutturazione, composizione negoziata) o difese giudiziali (opposizioni, concorsi). Verranno descritti i rimedi previsti dal Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza (CCII), dal Codice Civile, dalla legge fallimentare e dalla normativa fiscale vigente, con riferimenti alle sentenze più recenti della Corte di Cassazione. Saranno inclusi esempi pratici, tabelle riepilogative e una sezione di domande frequenti, utili sia agli avvocati che agli imprenditori per orientarsi nelle scelte strategiche.

La prospettiva adottata è quella del debitore: in ogni caso si cercherà di illustrare come l’imprenditore può difendersi dalle iniziative dei creditori e gestire al meglio la ristrutturazione dei debiti. Si sottolinea sin d’ora che ignorare i segnali di crisi (non comunicare con i creditori, non opporsi agli atti esecutivi, ecc.) è la strada più pericolosa. Al contrario, agire tempestivamente e con documenti solidi – anche affidandosi a professionisti esperti – aumenta le possibilità di sopravvivenza dell’azienda .

Quadro normativo di riferimento

La disciplina italiana sulla crisi d’impresa è stata radicalmente riformata negli ultimi anni per allinearsi alla Direttiva UE 2019/1023 sul risanamento e l’insolvenza. Il fulcro della normativa è il Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza (CCII), di cui al D.Lgs. 14/2019 (entrato in vigore il 15 luglio 2022). Al Titolo II, Capo I (artt. 12–25-octies CCII) trova posto la Composizione negoziata della crisi d’impresa, introdotta dal D.L. 118/2021 (conv. L. 147/2021) come strumento volontario stragiudiziale per risanare tempestivamente imprese in difficoltà . Contestualmente è stato introdotto anche il concordato semplificato per liquidazione, ma in questa guida ci concentreremo soprattutto sugli strumenti di risanamento e difesa.

Ai sensi del CCII, la situazione di crisi si verifica quando l’impresa non è più in grado di soddisfare regolarmente le proprie obbligazioni (insolvenza) o mostra indicatori di squilibrio finanziario tali da prevedere questa evoluzione. Il legislatore ha rafforzato l’obbligo di emersione tempestiva della crisi: ad esempio, il c.d. correttivo-ter (D.Lgs. 136/2024, in vigore dal 28/9/2024) ha esteso l’«allerta interna» anche ai revisori contabili e ha ribadito il dovere di buona fede e leale collaborazione fra debitore e creditori . Il correttivo ha inoltre chiarito che l’accesso alla composizione negoziata non è precluso da una situazione di insolvenza, purché questa sia ancora reversibile e l’impresa disponga di concrete prospettive di risanamento .

Altre normative rilevanti sono il Codice Civile (in particolare gli artt. 2740 ss. sulla responsabilità patrimoniale illimitata dell’imprenditore) e la legge fallimentare (L. 267/1942), tuttora applicabile in quanto non integralmente abrogata dal CCII. Nel contesto fiscale, si segnalano le leggi finanziarie e le manovre di bilancio che introducono misure di definizione agevolata dei debiti, come la rottamazione e la definizione agevolata. Ad esempio, la Legge di Bilancio 2023 (commi 222-230, L. 197/2022) ha introdotto lo stralcio automatico dei debiti erariali residui fino a 1.000 € pregressi . Più recentemente (ottobre 2025) è stata proposta nel disegno di legge di bilancio 2026 una nuova definizione agevolata (c.d. rottamazione quinquies) che permetterà di regolarizzare i carichi affidati fino al 2023 pagando solo capitale e spese di riscossione .

Per comodità di consultazione, al termine di questa guida sono elencate le principali fonti normative (leggi e decreti) e giurisprudenziali (sentenze) citate o utili.

Tipologie di debiti e conseguenze

Debiti fiscali

I debiti verso l’Erario (INPS incluso, trattato separatamente più avanti) sono fra i più urgenti da gestire, perché l’Agenzia delle Entrate e l’Agenzia delle Entrate-Riscossione dispongono di strumenti coercitivi molto efficaci: cartelle di pagamento, ingiunzioni fiscali, fermi amministrativi (sugli automezzi), ipoteche legali (su immobili) e pignoramenti diretti dei crediti (incrocio conti correnti, atti presso terzi). Se l’impresa non ottempera a una cartella o ingiunzione, l’agente della riscossione può iscrivere ipoteca senza sentenza e proseguire con pignoramenti esterni. Queste misure colpiscono il patrimonio aziendale e, in alcuni casi (es. fermo amministrativo del veicolo aziendale o revoca CCIAA), possono paralizzare l’attività produttiva. Inoltre, l’esposizione fiscale compromette la capacità di ottenere credito dalle banche (segno nei sistemi di informazione creditizia).

Strumenti di gestione dei debiti fiscali:

  • Pagamenti e rateazioni ordinarie: l’impresa può chiedere la rateazione dei debiti fiscali (art. 12 DPR 602/1973) fino a 60 rate (in alcuni casi sino a 120 rate mensili, cfr. novità DL n. 159/2019). Tuttavia gli interessi di rateazione sono elevati e spesso la richiesta viene respinta per mancato pagamento di rate pregresse.
  • Rottamazioni e definizioni agevolate: di norma l’Erario periodicamente offre sanatorie (“rottamazioni”) che consentono di pagare solo capitale e interessi ridotti, annullando sanzioni. Le più recenti sono la Rottamazione-Quater (Legge di Bilancio 2022) e la futura Quinquies (Bozza Legge Bilancio 2026) . Ad esempio, la rottamazione quater permetteva di rateizzare in 17-18 rate entro il 2023; la rottamazione quinquies (da gennaio 2026) estenderà la rateazione fino a 9 anni (54 rate bimestrali) con interesse agevolato del 4% annuo (dopo il primo anno) . Nel frattempo la L. 197/2022 (legge di Bilancio 2023) ha cancellato automaticamente i residui fino a 1.000 euro di cartelle affidate dal 2000 al 2015 (il cosiddetto stralcio automatico). Questi strumenti devono essere seguiti con attenzione (rispettando i termini di domanda e pagamento), perché la scadenza di una rata o un rigetto possono comportare decadenza dai benefici e ritorno in riscossione attiva.
  • Opposizioni giudiziali: se l’impresa ritiene infondato un debito fiscale (per esempio è già stato pagato o vi è un vizio di notifica), può proporre ricorso in Commissione Tributaria entro 60 giorni dalla notifica della cartella o dell’avviso di accertamento. Può inoltre opporsi al decreto ingiuntivo ottenuto dall’Agenzia (ex art. 19 D.Lgs. 546/1992) entro 40 giorni . Tali rimedi giudiziali sospendono l’esecuzione delle riscossioni, ma richiedono costanza e competenza tecnica.
  • Composizione negoziata con il fisco: come vedremo, l’impresa può inserire i debiti tributari all’interno di una composizione negoziata della crisi. Ciò permette di negoziare con l’Agenzia delle Entrate o l’Agenzia delle Entrate-Riscossione un piano di rientro agevolato, avvalendosi anche della transazione fiscale introdotta dal D.Lgs. 136/2024 (art. 23 CCII) . In pratica, l’imprenditore può proporre pagamenti parziali o dilazionati dei debiti erariali (ad esclusione di tributi UE e IVA all’importazione) nell’ambito della procedura, ottenendo una sospensione forzata delle esecuzioni coattive .

In sintesi, di fronte a debiti fiscali ingenti l’imprenditore dovrebbe non ignorare le cartelle (cosa assolutamente sconsigliata ), ma piuttosto valutare subito misure di sanatoria, rinegoziazione e, ove possibile, l’adesione alla composizione negoziata che consente di sospendere le azioni di riscossione . A titolo di esempio, la guida fiscale di Monardo afferma: “La procedura [di composizione negoziata] consente di bloccare pignoramenti, fermi e procedure esecutive, mentre si costruisce un piano di risanamento” , e permette di “proporre il pagamento parziale dei debiti fiscali, anche tramite dilazioni e stralci” .

Debiti contributivi e previdenziali (INPS, INAIL)

I debiti verso gli enti previdenziali (principalmente l’INPS e, per certe categorie, l’INAIL o casse professionali) sorgono per i contributi dovuti sui compensi dei dipendenti e collaboratori. Anche in questo caso è possibile che l’INPS iscriva ipoteca sui beni aziendali o proceda a pignoramenti. Le sanzioni contributive (soprattutto in caso di omesso versamento) sono piuttosto onerose, e la rateizzazione ordinaria (fino a 120 mesi) può risultare insufficiente.

Strumenti di gestione:
Rateizzazione ordinaria INPS: l’INPS consente la dilazione dei versamenti fino a 120 rate mensili (sino a 10 anni) con oneri di interessi generalmente minori rispetto all’Erario. Tale richiesta si fa telematicamente sul sito INPS (servizio Verifica Debiti – VERA) e di norma è concessa salvo decadenza da precedenti piani.
Definizioni agevolate contributive: non esiste oggi un atto legislativo paragonabile alla rottamazione fiscale per i contributi. In passato vi sono stati occasionali condoni o piani di rientro agevolati (es. condono Monti, sanatorie per il settore delle costruzioni, o specifiche misure per i professionisti), ma non in via generale. Ogni annuncio legislativo va valutato caso per caso. Ad esempio, l’ultima Legge di Bilancio ha introdotto solo riduzioni di aliquota per i nuovi iscritti (art. 1, comma 186, L. 207/2024 ) e sgravi parziali per assunzioni, ma non una definizione collettiva del debito pregresso.
Opposizioni e conciliazioni: in alcuni casi l’INPS offre la possibilità di rateizzare i debiti pregressi o di accedere a procedure concilitive (ad es. in caso di contenzioso sulla qualifica di lavoro). L’impresa può anche opporsi a comunicazioni di irregolarità o avvisi bonari entro i termini previsti (30-60 giorni).
Composizione negoziata (e transazione contributiva): analogamente a quanto avviene col fisco, è possibile includere i debiti contributivi in un piano di composizione negoziata. Va ricordato che il legislatore (D.Lgs. 83/2022) ha previsto una sorta di transazione contributiva per i piani di concordato o accordi di ristrutturazione, ma non ha ancora espressamente regolato la transazione INPS nell’ambito della sola composizione negoziata. In pratica, si può far comprendere l’INPS nelle trattative e proporre un piano di pagamento (ad es. rispettando il limite dei 120 mesi) richiesto dall’esperto e approvato dai creditori, ottenendo in tal modo il blocco di nuove azioni esecutive dell’INPS durante la procedura.

In ogni caso, i debiti contributivi spesso coesistono con quelli fiscali: molti esempi concreti di crisi aziendali vedono la somma di cartelle fiscali, contributi arretrati e debiti bancari. Per questo è fondamentale affrontarli in modo integrato. L’esperto nominato nella composizione negoziata, così come il professionista tributario o del lavoro incaricato, potrà includere i debiti INPS nel piano di ristrutturazione complessivo, cercando di ottenere un allungamento dei termini o una definizione concordata. La tutela degli interessi sociali (TFR, contributi maturati) è vincolata alle procedure concorsuali, ma nell’ambito di un concordato o di un’analoga procedura di risanamento possono essere elaborate soluzioni di pagamento graduale anche per i crediti previdenziali.

Debiti bancari e finanziari

I debiti verso banche e istituti di credito (mutui ipotecari, fidi, leasing, finanziamenti vari) rappresentano spesso la quota più gravosa del passivo di un’impresa. Le banche normalmente esercitano una forte pressione per il rimborso nei casi di deterioramento del merito di credito: possono chiedere il rimborso anticipato del fido, aumentare gli interessi moratori, o attivare clausole di cross default.

Le soluzioni per questi debiti includono:
Rinegoziazione con le banche: finché l’impresa è in grado di dialogare, si possono concordare nuovi piani di ammortamento, sospensioni temporanee, riduzioni di tasso o estensioni delle scadenze. Molte banche hanno procedure di crisi interna (per PMI) e fondi speciali (es. Garanzia Italia) per agevolare il credito alle imprese in difficoltà. È consigliabile contattare tempestivamente il proprio advisor bancario e preparare un piano di rientro credibile.
Accordi di ristrutturazione del debito (art. 182-bis L. Fall.): se almeno il 60% dei creditori finanziari (in valore) approva un piano di ristrutturazione attestato da un professionista, l’accordo può essere omologato dal tribunale. L’accordo omologato vincola tutti i creditori finanziari e può includere dilazioni, riduzioni di debito, o altre soluzioni concordate . Tuttavia, come ribadito dalla Cassazione (Civ., Sez. I, 17 dic. 2024, n. 32996), se successivamente viene dichiarato il fallimento dell’impresa, l’accordo si risolve e i creditori possono rivalersi per l’intero credito originario (fatta salva la prededuzione dei pagamenti già effettuati) . Ciò significa che l’accordo di ristrutturazione non garantisce stabilmente la cancellazione del debito in caso di insuccesso complessivo.
Patti di solidarietà e bilanci straordinari: non sono strumenti codificati a livello normativo, ma in alcuni settori (es. edilizia) si possono concordare rinvii di pagamento con i fornitori di materie prime. Tali patti sono spesso attivati dalle associazioni di categoria o da piani governativi di sostegno.
Finanziamenti soci o terzi: l’imprenditore può iniettare risorse proprie o ottenere prestiti da investitori interessati a ristrutturare l’azienda. I finanziamenti esterni (cd. “nuova finanza”) possono essere prededucibili se richiesti nell’ambito di concordato preventivo (art. 186-bis LF) o di un accordo di ristrutturazione, purché finalizzati all’esecuzione del piano .
Strumenti concorsuali: banche e creditori finanziari possono chiedere il fallimento; se ciò accade, il tribunale determina lo stato passivo e il modo di soddisfare i creditori (liquidazione, concordato fallimentare, ecc.). Il fallimento è l’extrema ratio, poiché comporta la liquidazione forzata dell’azienda e lo smembramento del patrimonio.

Un esempio pratico: una PMI manifatturiera con un mutuo ipotecario in scadenza può discutere con la banca un prolungamento del piano di ammortamento. Se la banca solleva seri dubbi, l’imprenditore può predisporre un piano di ristrutturazione del debito da sottoporre anche agli altri creditori (fornitori, fisco, INPS) nell’ambito della composizione negoziata o di un concordato. In ogni caso, la trasparenza verso il sistema bancario e la ricerca di accordi negoziati sono preferibili a soluzioni unilaterali, per evitare escalation come la revoca del fido o la richiesta di fallimento.

Debiti verso fornitori e altri creditori chirografari

I fornitori (materie prime, macchinari, servizi) sono creditori chirografari (senza garanzie reali). In un’azienda manifatturiera essi possono avere crediti consistenti, poiché le forniture per la produzione e le commesse spesso richiedono pagamento a 30-90 giorni o anche a 180 giorni. Se l’azienda non paga, il fornitore può escutere garanzie (ad es. fideiussioni) o ottenere decreti ingiuntivi con opposizione (art. 633 c.p.c.). Tuttavia, nella prassi i fornitori cercheranno tipicamente la riapertura della trattativa commerciale, soprattutto se il cliente è importante: è quindi spesso possibile rinegoziare un piano di rientro con i fornitori.

Strumenti rilevanti:
Negoziazione diretta: contattare i fornitori principali spiegando la situazione e proponendo un nuovo cronoprogramma dei pagamenti. In molti casi, i fornitori preferiscono dilazionare i crediti (anche accettando pagamenti parziali) piuttosto che incorrere nei costi di un contenzioso.
Transazione e accordi extragiudiziali: è possibile formalizzare per iscritto piani di rientro o sconti del debito con accordi tra le parti. Sebbene non esista una normativa speciale, tali accordi sono vincolanti e convenienti per entrambe le parti se correttamente predisposti e certificati dall’esperto durante la composizione negoziata.
Factoring e cessione dei crediti: l’azienda può cercare di ottenere liquidità vendendo i propri crediti verso terzi a società di factoring (con o senza rivalsa). Ciò riduce i propri debiti verso i fornitori pagando in contanti (ma al prezzo scontato) e spostando l’onere di recupero su terzi.
Procedimenti giudiziali: nel caso di contenzioso già avviato, l’impresa potrà costituirsi, chiedere tempi più lunghi nelle decisioni (es. opposizione a ingiunzione) o, nei casi limite, proporre il concordato con i fornitori. In concordato preventivo, i creditori chirografari hanno diritto a una proporzione di pagamento rispetto ai crediti privilegiati .

In generale, il comportamento consigliato è di mantenere un dialogo aperto con i fornitori, evitando ritardi di pagamento prolungati senza comunicazione. Un’imprenditrice intervistata descrive come “alcuni fornitori hanno accettato di rateizzare il debito dopo aver visto il piano di risanamento della società”. Le risorse dedicate al capitale circolante (scorte) dovrebbero essere ricalibrate per non aggravare ulteriormente il debito verso i fornitori.

Debiti misti

Quando i debiti aziendali sono misti (cioè coinvolgono contemporaneamente fisco, banche, fornitori, INPS), la soluzione migliore è un piano di risanamento complessivo. Gli strumenti estranei (ad es. composizione negoziata) permettono di inglobare tutti i creditori in un unico accordo coordinato. Al contrario, affrontare i singoli debiti isolatamente (ad es. definizione agevolata del solo carico fiscale) rischia di non tenere conto dell’effetto domino: un debito bancario massivo può mandare in crisi anche la situazione fiscale residua e viceversa.

Una strategia integrata può prevedere, ad esempio, di utilizzare la composizione negoziata per ottenere misure premiali fiscali e sospensioni coattive (per bloccare cartelle e ipoteche), contestualmente alla predisposizione di un piano di rientro versamenti INPS e al dialogo con le banche. Il consulente incaricato esaminerà quindi tutti i debiti dell’azienda e l’attivo disponibile, prediligendo soluzioni che preservino la continuità operativa. In tutti i casi il debitore deve verificare i presupposti per accedere alle varie procedure (vedi oltre) e preparare per tempo la documentazione necessaria (bilanci, flussi finanziari, elenco creditori, ecc.).

Strumenti stragiudiziali di composizione e risanamento

Negli ultimi anni la normativa italiana ha introdotto procedure preventive, rapide e flessibili per favorire il risanamento dell’impresa senza arrivare al tribunale fallimentare. Tra le principali ricordiamo:

Composizione negoziata della crisi d’impresa

La composizione negoziata (CNC) è uno strumento volontario e stragiudiziale istituito per la prima volta dal D.L. 118/2021 e oggi disciplinato nel CCII (artt. 12–25-octies). Essa consente all’imprenditore in difficoltà di attivare un percorso di trattativa assistita con i creditori, supportato da un esperto indipendente iscritto nell’albo nazionale gestito dalle Camere di Commercio. L’obiettivo è trovare un accordo di ristrutturazione del debito in tempi brevi (180 giorni prorogabili) senza dover aprire una vera procedura concorsuale. L’impresa, infatti, rimane in gestione ai soci e continua a operare normalmente durante il negoziato .

Presupposti di accesso: possono accedere alla CNC le società di persone, le S.r.l., le S.p.A. e gli imprenditori individuali in condizioni di squilibrio o crisi (valore del passivo superiore al capitale, perdita significativa). In pratica, l’impresa deve dimostrare, con documenti di bilancio aggiornati, che la crisi esiste (es. ricavi in forte discesa, perdite accumulate) ma è ancora potenzialmente superabile. Non possono accedere alla CNC chi sia già sottoposto a procedure concorsuali pendenti (ad es. domanda di concordato o istanza di fallimento) o che abbia già chiesto la liquidazione giudiziale negli ultimi 4 mesi . Il correttivo-ter del 2024 ha parzialmente allentato le limitazioni: ora è chiaro che non si può chiedere CNC se, ad esempio, è già pendente un concordato preventivo presentato prima .

Iter procedurale: il debitore presenta domanda tramite la piattaforma telematica del Ministero dello Sviluppo Economico, specificando i motivi e allegando la documentazione essenziale (contabilità, situazioni debitorie, etc.). La Camera di Commercio territorialmente competente nomina l’esperto (entro 30 giorni), scelto tra professionisti abilitati. L’esperto valuta la situazione e guida le trattative: convoca incontri con i creditori (banche, fornitori, Erario, INPS, ecc.) e stende una relazione finale. Durante la negoziazione, che ha durata di massimo 180 giorni (rinnovabili per altri 180 in casi eccezionali), l’impresa mantiene la gestione ordinaria e straordinaria delle proprie attività (art. 21 CCII) . Ciò significa che può continuare a pagare i debiti necessari per l’operatività quotidiana, anche se questo, di fatto, potrebbe favorire alcuni creditori rispetto ad altri; tale flessibilità estrema è ammessa dalla legge per agevolare il risanamento (restando fermo il regime di responsabilità dell’imprenditore).

L’esperto può proporre al Tribunale alcune misure protettive: ad esempio, può chiedere alla magistratura l’autorizzazione a contrarre finanziamenti ponte (nelle more delle trattative), o la sospensione temporanea di certe azioni esecutive (art. 17 CCII). In particolare, l’art. 17 CCII autorizza la richiesta di “atti urgenti di gestione” (pagamenti immediati di debiti prioritari) e la sospensione delle azioni di espropriazione solo se strettamente funzionali al risanamento. Importante: tali misure non bloccano automaticamente i processi di riscossione come farebbe un concordato, ma consentono al professionista di negoziare in tranquillità migliori condizioni. Ad es., in pratica l’avvio della CNC comporta di fatto la sospensione pratica di pignoramenti e iscrizioni ipotecarie di credito Erario, come evidenzia la prassi, dal momento che i creditori pubblici sono incentivati ad accettare la trattativa per ottenere qualche rimborso piuttosto che nulla (tra l’altro la Cassazione 30109/2025 ha sottolineato che l’avvio della CNC può limitare l’adozione di misure cautelari patrimoniali nei confronti del debitore ).

Misure premiali fiscali e contributive: il CCII prevede agevolazioni per chi ricorre alla CNC. L’art. 25-bis CCII (come modificato) introduce misure premiali fiscali: per i debiti sorti durante la negoziazione gli interessi passivi vengono ridotti al saggio legale; le sanzioni tributarie sono ridotte al minimo se il debito viene pagato nei termini concordati . Per i debiti pregressi (entro il ruolo o già gravati da iscrizione a ruolo) vi è la riduzione al 50% di interessi e sanzioni e la possibilità di dilazionare fino a 120 rate i debiti tributari non ancora iscritti a ruolo (oltre agli ordinari 72 mesi) . Inoltre, anche in ambito CNC valgono le norme concorsuali che producono remissioni di debito o deduzioni fiscali (riferite agli artt. 86 e 88 del TUIR). Similmente, si applicano regole agevolative per i contributi (es. possibilità di rateizzazione come se si trattasse di procedura concorsuale). In sintesi, questi «premi» servono a incoraggiare l’imprenditore a operare la composizione negoziata prontamente: come scrive la dottrina, nell’ambito fiscale “si premiano i contribuenti che, pur in difficoltà, hanno mantenuto un comportamento trasparente verso il Fisco” , concedendo facilitazioni straordinarie a fronte di un piano sostenibile.

Transazione fiscale: un punto centrale della composizione negoziata, introdotto dal correttivo-ter 2024, è la transazione fiscale (art. 23, comma 2-bis CCII). Con essa l’imprenditore verbalmente propone all’Agenzia delle Entrate un accordo che prevede il pagamento parziale o dilazionato dei debiti tributari (escluse le risorse proprie UE), corredato da una relazione tecnico-economica di un esperto indipendente che ne attesti la convenienza per l’Erario . Se l’accordo (firmato dalle parti) viene depositato in tribunale, il giudice può omologarlo con decreto, rendendolo vincolante. Se l’accordo viene omologato, le riscossioni da parte dello Stato riprenderanno secondo il nuovo piano pattuito; altrimenti il decreto dichiara nullo il tentativo di transazione. La Cassazione e la dottrina osservano che, una volta omologata, la transazione fiscale deve essere eseguita entro i termini stabiliti, pena la risoluzione di diritto dell’accordo (ad es. in caso di fallimento del debitore o di mancato pagamento entro 60 giorni) . In altre parole, la transazione fiscale è uno strumento potente: in caso di successo permette di tagliare parti del debito erariale e fermare le azioni esecutive, ma richiede di fatto la solvibilità puntuale del piano concordato .

Efficacia e conclusione: la composizione negoziata può terminare con diversi sbocchi. Se si raggiunge un accordo con i creditori (almeno il 60% del passivo in valore, o livelli inferiori se migliorativi rispetto al liquidazione), tale accordo produce gli effetti previsti dagli artt. 166 e 324 CCII (efficacia di piano riequilibrato dei crediti). In alternativa, l’imprenditore può usare i risultati delle trattative per compilare un piano attestato di risanamento (ex art. 56 CCII) da depositare in tribunale, oppure chiedere di omologare un accordo di ristrutturazione (art. 64-bis CCII). In caso di mancato accordo, l’imprenditore può uscire dal CNC con la chiusura della procedura: a questo punto potrà (per esempio) depositare domanda di concordato preventivo o liquidazione semplificata. Il codice prevede anche un “concordato semplificato di liquidazione” (art. 25-sexies CCII) dedicato alle imprese di piccola dimensione, come alternativa a CNC in liquidazione. In sintesi, la procedura negoziata offre maggiore flessibilità e velocità rispetto agli strumenti concorsuali tradizionali e, come evidenziato dalla Cassazione n. 30109/2025, costituisce uno “scudo” valido anche sul piano giudiziario-tributario, influenzando le valutazioni del tribunale e dei custodi nelle misure cautelari .

Sovraindebitamento (L. 3/2012)

La legge 3/2012 sui sovraindebitati offre strumenti di ristrutturazione dei debiti a persone fisiche e a imprese individuali non societarie in difficoltà, non fallibili. Attraverso organismi di composizione della crisi (OCC) e piani omologati dal tribunale o dall’OCC, il debitore può addebitare o dilazionare i propri debiti. Tuttavia questo istituto è normalmente accessibile solo a imprenditori individuali sotto soglia (es. fatturato < 5 milioni) e a professionisti, e non alle società di capitali. Quindi un’azienda manufatturiera con forma societaria generalmente non rientra in questa legge. In ogni caso, l’esposizione misto (es. imprenditore che fa rientro e dichiara fallimento per non poter accedere a L.3/2012) richiede attenta valutazione degli organi di composizione. In questa guida, dedichiamo il focus alle soluzioni rivolte principalmente a società che applicano il Codice della crisi.

Strumenti giudiziali di risanamento o difesa

Concordato preventivo (L. Fall., artt. 160 e ss.)

Il concordato preventivo è la procedura ordinaria di ristrutturazione giudiziale dei debiti. Con essa l’imprenditore propone al tribunale un piano di pagamenti o di ristrutturazione dei debiti, che può mantenere in vita l’impresa (concordato con continuità) o portare alla liquidazione controllata dei beni (concordato liquidatorio). Per essere efficace richiede l’approvazione della maggioranza qualificata dei creditori e l’omologazione del tribunale. L’imprenditore presenta una proposta (che può prevedere pagamenti rateali, riduzioni di debito, cessione di patrimonio, ristrutturazione del business, ecc.) allegando una relazione dell’esperto che attesti la fattibilità del piano. Durante il concordato continua la gestione da parte della stessa società, ma con una forte vigilanza dell’autorità giudiziaria e dei creditori.

Concordato in continuità: questo tipo di concordato prevede che l’azienda continui a operare (anche con l’assistenza di eventuali amministratori straordinari) e serve a massimizzare i ricavi aziendali per soddisfare i creditori. La Cassazione ha recentemente sottolineato un aspetto cruciale: anche se il concordato è in continuità parziale, la parte di attività che continua deve comprendere «una porzione significativa del nucleo aziendale» e mantenere la sua identità qualitativa . In altri termini, non è ammissibile cedere tutti gli asset strumentali per poi avviare un’attività diversa; ciò che prosegue deve essere simile per natura a quella preesistente. Questo requisito è legato all’art. 186-bis LF e all’art. 84 CCII che mirano a garantire una reale prosecuzione dell’attività. Dal punto di vista dell’impresa, il concordato in continuità è vantaggioso perché può prevedere un pagamento frazionato dei debiti (anche in percentuale ridotta del 10-30%, a seconda della disponibilità del piano) e la rinegoziazione dei contratti (es. del lavoro o dei finanziamenti). Tuttavia è anche uno degli strumenti più complessi e costosi, poiché richiede la redazione di un piano dettagliato e lo svolgimento di assemblee dei creditori. In caso di omologazione, vincola tutti i creditori ammessi allo stato passivo; in caso contrario (fallimento dichiarato dopo l’omologa), i risultati conseguiti possono essere molto diversi come osservato dalla giurisprudenza.

Concordato liquidatorio: se non è possibile proseguire l’attività, l’imprenditore può optare per vendere il patrimonio aziendale. In pratica redige un piano di liquidazione (ex art. 160 L. Fall.) nel quale dettaglia la vendita dei beni aziendali a valori di realizzo e la distribuzione del ricavato ai creditori. Anche in questo caso è necessaria l’approvazione dei creditori (di norma semplice maggioranza) e l’omologazione. È una procedura più snella del fallimento (l’imprenditore mantiene poteri residui di controllo della liquidazione) ma comunque conduce alla cessazione dell’attività. Dal punto di vista del debitore, un concordato liquidatorio può essere una scelta se l’attività è irrimediabilmente compromessa e si vuole evitare il fallimento (che comporta lo stesso esito ma con più oneri giudiziari e probabilmente senza miglioramenti per i creditori). Si tenga conto che anche nel concordato liquidatorio è possibile inserire misure premiali fiscali: ad esempio, il legislatore consente di ridurre interessi e sanzioni sui debiti tributari maturati prima dell’apertura della procedura , analogamente a quanto avviene nella composizione negoziata.

Accordi di ristrutturazione dei debiti (art. 182-bis L. Fall.)

L’art. 182-bis della legge fallimentare disciplina gli accordi di ristrutturazione del debito (AR), strumenti stragiudiziali di ristrutturazione giudicati che prevedono la soddisfazione dei creditori tramite un piano equilibrato. Il debitore presenta in Tribunale una proposta di piano attestata da un professionista che ne valuti la convenienza, con allegato un elenco creditori e i termini di ristrutturazione. Se l’adesione da parte dei creditori (in valore) è almeno del 60% e il piano è ritenuto conveniente rispetto al fallimento, il giudice omologa l’accordo. L’omologa conferisce efficacia vincolante anche ai creditori dissenzienti ma non ha effetto sui soggetti esterni (clienti, fornitori non creditori). A differenza del concordato, l’AR riguarda in genere soprattutto il debito finanziario (banche, obbligazionisti). L’impresa continua di norma a operare come prima (poiché l’AR non comporta il divieto di gestione o una liquidazione), e nel periodo di omologazione resta libera di pagare o gestire l’azienda.

Va però sottolineato, come evidenzia la giurisprudenza più recente, che l’accordo omologato non ha garanzia di definitiva salvezza: se l’impresa viene in seguito dichiarata fallita, l’AR si risolve per sopravvenuta impossibilità (art. 1463 c.c.) e i creditori che avevano aderito possono recuperare il credito originario, al netto di quanto già loro pagato e non revocabile . Ciò significa che l’omologa dell’AR produce effetti limitati al piano stesso, mentre il fallimento successivo azzera i benefici dell’accordo (se è intervenuto per cause diverse dall’insolvenza per la quale era stato previsto l’accordo). In pratica, i creditori debbono valutare se affidarsi al piano o attendere il dividendo fallimentare. Dal punto di vista dell’azienda, quindi, un accordo di ristrutturazione ben formulato può temporaneamente congelare le procedure esecutive sui creditori finanziari più forti, ma non evita il rischio di dover comunque affrontare il fallimento se il risanamento non regge. In ogni caso l’accordo di ristrutturazione si presta particolarmente per ristrutturare debiti bancari e obbligazionari: un piano comune con le banche, i fondi e altri grandi creditori, approvato in tribunale, offre una struttura certa di rimborso in contrasto ad azioni unilaterali.

Amministrazione Straordinaria e ristrutturazione industriale

Per le imprese di grandi dimensioni (tipicamente sopra certi livelli di fatturato e dipendenti), esistono procedure speciali: l’Amministrazione Straordinaria (L. 270/1999, per imprese sopra i 300 milioni di fatturato) e la Ristrutturazione Industriale (L. 39/2004). Tali strumenti sono complessi e riservati a realtà industriali di rilevanti dimensioni. Nel caso di un’impresa manifatturiera molto grande (per es. leader di settore) in crisi, tali procedure possono essere valutate su decisione governativa, ma esulano in genere dal controllo del singolo imprenditore (si partecipa con la presentazione di programmi di risanamento al Ministero dello Sviluppo, ecc.). Non approfondiremo qui queste procedure, che rimangono casi più unici che comuni.

Azioni giudiziali difensive (opposizioni)

A fianco delle strategie di risanamento, il debitore può attuare azioni giurisdizionali difensive per bloccare o rallentare le iniziative esecutive dei creditori durante il tentativo di risanamento. Queste includono:

  • Opposizione all’ingiunzione di pagamento: se un creditore civile (fornitore o banca) ottiene un decreto ingiuntivo (ex art. 633 c.p.c.), l’azienda può proporre opposizione entro 40 giorni dalla notifica. L’opposizione sospende l’efficacia dell’ingiunzione finché il giudice non decide la causa.
  • Opposizione cartella di pagamento: per i debiti tributari o contributivi, è possibile ricorrere contro la cartella (o avviso di addebito) davanti alla Commissione Tributaria Provinciale entro i termini di legge. Non va confusa con la facoltà di adesione alla definizione agevolata. L’opposizione alla cartella rallenta la riscossione (sospendendo pignoramenti) e può portare all’annullamento della stessa se vi sono vizi.
  • Opposizione feriale (art. 615 c.p.c.): se già è stato emesso un decreto ingiuntivo o avviata una procedura esecutiva (ad es. pignoramento immobiliare o mobiliare), l’azienda può costituirsi davanti al giudice dell’esecuzione con formale atto di opposizione. L’opposizione feriale deve essere depositata dopo il pignoramento; essa sospende la procedura finché il giudice non decide. Questo rimedio è spesso complesso perché richiede la cauzione del credito opposto, ma protegge il patrimonio aziendale dall’espropriazione immediata.
  • Opposizione alla domanda di fallimento: se un creditore sociale o il pubblico ministero chiede il fallimento dell’azienda, l’imprenditore deve costituirsi per difendersi. In questa sede potrà contestare i presupposti (dimostrare la tendenza alla ristrutturazione o il regolare pagamento se negoziato) e proporre misure alternative (piani di risanamento). Se il tribunale stabilisce che la crisi è superabile, può rigettare la domanda. È quindi fondamentale preparare in anticipo una documentazione che provi l’esistenza di un piano serio di risanamento (ad esempio, una bozza di accordo negoziato o un piano di concordato in itinere).
  • Impugnazioni esecuzioni forzate: quando l’azienda subisce sequestri o ipoteche, può proporre i rimedi previsti (ad esempio, l’opposizione alla iscrizione ipotecaria se illegittima, oppure il ricorso ex art. 618 c.p.c. per vizi procedurali). Anche le formalità contabili (es. richiesta di documenti integrativi all’agente della riscossione) vanno attentamente sfruttate per rallentare le procedure.

Nell’insieme, queste opposizioni servono a guadagnare tempo e a tutelare temporaneamente il patrimonio aziendale. Ad esempio, se è stata notificata un’ingiunzione di pagamento, l’imprenditore non dovrebbe lasciarla scadere senza reazione: un’opposizione tempestiva può sospendere ogni pignoramento e costringere il creditore a ricominciare l’azione da capo (magari convincendolo a negoziare). Come avvertimento generale: non ignorare gli atti giudiziari è fondamentale ; benché possano essere complicati, gli strumenti di opposizione sono spesso l’unica via per evitare di perdere subito gli asset aziendali.

Strategie pratiche e cautelari per l’imprenditore

Di fronte a una crisi in corso, l’imprenditore dovrebbe subito mettere in atto una strategia difensiva articolata. Alcuni consigli operativi:
Analisi e trasparenza: il primo passo è quantificare tutti i debiti (fiscali, contributivi, bancari, commerciali) e confrontarli con le risorse disponibili. Occorre predisporre un rendiconto di liquidità prospettico, evidenziando i flussi di cassa in entrata e uscita per pianificare i pagamenti.
Adeguati assetti aziendali: verificare di aver rispettato gli obblighi di legge (ad es. istituzione di organi di controllo in caso di SRL sopra certe soglie, art. 3 CCII). Ciò migliora la posizione dell’imprenditore nei confronti di tributaristi e giudici, dimostrando la diligenza nell’amministrazione.
Consulenza specializzata: è consigliabile fin da subito rivolgersi ad un avvocato o commercialista esperto in crisi d’impresa. La redazione di un piano di risanamento credibile richiede competenze tecniche. Inoltre, nominerà l’esperto o il consulente per la procedura di composizione negoziata (se intrapresa) e assisterà nelle opposizioni giudiziali.
Priorità nelle trattative: di solito è sensato affrontare prima le componenti di debito che generano maggiori danni immediati: ad es., si può cercare di definire i debiti fiscali in misura agevolata per sbloccare le ipoteche fiscali, o negoziare con le banche un periodo di grazia per evitare la revoca del fido. Parallelamente, informare per tempo i principali fornitori del piano di risanamento può evitare interruzioni nella catena produttiva.
Richiesta di misure protettive del tribunale: se si opta per la composizione negoziata, è utile richiedere le misure di cui all’art. 17 CCII. In particolare, l’autorizzazione giudiziale a pagare dipendenti e fornitori essenziali (prima delle altre voci) consente all’attività di proseguire, mentre il tribunale (di solito su proposta del professionista nominato) può temporaneamente sospendere pignoramenti non urgenti.
Monitoraggio dei pagamenti: mantenere regolari i pagamenti minimi (stipendi, fornitori chiave, interessi prioritari) può prevenire procedimenti esecutivi anticipati. Anche un piano di comportamenti corretti verso il Fisco (continuità delle dichiarazioni) come richiesto dalle ultime rottamazioni può essere conveniente .
Documentazione solida: ogni accordo (con banche, fornitori o enti previdenziali) andrebbe messo per iscritto e, se possibile, notificato ai creditori “troppo insistenti” per informare dell’esistenza del piano complessivo. Ciò crea maggiore trasparenza e rafforza la posizione negoziale dell’impresa.
Scenario di fallimento controllato: se tutte le trattative falliscono e la crisi persiste, può convenire attivare un concordato preventivo anziché attendere la domanda di fallimento di un creditore. Nell’accordo di concordato, infatti, l’imprenditore partecipa al processo decisionale (presentando un piano) anziché subire la liquidazione coatta successiva. Un Concordato preventivo bene articolato può ridurre l’esposizione fiscale e contributiva (tramite le misure premiali) e garantire almeno un salvagente temporale all’attività.

In sintesi, agire subito e proattivamente cambia notevolmente le prospettive. Come si raccomanda in una guida dedicata: “Quando il debito fiscale sta paralizzando la gestione ordinaria dell’impresa… [la composizione negoziata] è pensata anche per PMI … serve una strategia chiara, documenti solidi e un advisor esperto” .

Tabelle riepilogative

StrumentoAccesso/CondizioniDebiti inclusiEffetti principali
Composizione negoziata (CNC)Volontaria, imprenditore in crisi. No procedure pendenti. Documento attestato da esperto (180 gg).Tutti i debiti (fiscali, bancari, contributivi, fornitori).Sospende (di fatto) le esecuzioni coattive. Conclude con accordo stragiudiziale o piano attestato. Strumenti premiali su Fisco/INPS (interessi/sanzioni). Gestione aziendale rimane ai soci .
Accordi di ristrutturazioneProposto dal debitore, Tribunale omologa se 60% creditori finanziari acconsente (Art.182-bis LF).Prevalentemente debiti bancari/finanziari (ma anche fiscali possono essere inclusi).Omologa giudice vincolante per creditori aderenti. Se fallimento successivo: accordo si risolve e crediti tornano interi .
Concordato preventivo in continuitàVolontaria, impresa ancora gestibile. Piano con relazione. Approvato da maggioranze creditori (di solito 50% numero e 50% valore).Tutti i debiti (fiscali, contributivi, bancari, fornitori).Impresa continua attività (sez. 348/2025 richiede “porzione significativa”) . Debiti dilazionati o parzialmente pagati. Responsabilità del debitore ridotta a piano.
Concordato preventivo liquidatorioVolontaria, azienda destinata a cessare. Piano liquidazione beni. Approvazione maggioranza creditori.Tutti i debiti.Impresa chiude; ricavato vendite distribuito ai creditori (preferenziali prime). Strumenti premiali fiscali riducono sanzioni maturate.
Sovraindebitamento (L.3/2012)Soggetti non fallibili (persone fisiche, imprese individuali sotto soglia). Organismo composizione nomina.Tutti i debiti privati (banche, fiscali, fornitori), esclusi i debiti “non assistiti”Omologazione tribunale o ente permette pagamento rateale del piano o liquidazione dell’attivo. Tutela i consumatori/impr. ind. non coperti da procedure concorsuali.
Definizione agevolata (rottamazione)Legge di bilancio (tremonti-varie) approva. Adesione telematica. Requisiti temporali specifici.Debiti affidati Agenzia riscossione (tributi, tasse, multe)Debiti estinti versando solo capitale + spese riscossione; sanzioni e interessi azzerati. Nuovo Piano “Quinquies” (2026) permetterà fino a 9 anni di rate.
Beneficio fiscale in CNCNormativaDescrizione
Riduzione interessi legaliart. 25-bis, c.1 CCIIGli interessi legali sostitutivi (non legati a mora) sono applicati sui debiti erariali maturati durante la CNC .
Sconto sanzioni pagamento tempestivoart. 25-bis, c.2 CCIISe il debito tributario viene pagato entro i termini accordati, le sanzioni vengono ridotte al minimo .
Sconto del 50% su debiti pregressiart. 25-bis, c.3 CCIIInteressi e sanzioni sui debiti tributari preesistenti (non iscritti a ruolo) vengono azzerati al 50% .
Rateizzazione fino a 120 mesiart. 25-bis, c.4 CCIIPossibilità di rateizzare i debiti tributari non ancora iscritti a ruolo in massimo 120 rate mensili (anziché 72) .
Applicazione regimi concorsualiart. 25-bis, c.5 CCIIL’impresa può godere delle normali agevolazioni fiscali proprie delle procedure concorsuali (es. deducibilità delle perdite su crediti) .
Rottamazione Quater vs QuinquiesAmbito carichiPagamenti e benefici
Quater (L. Bilancio 2022)Cartelle affidate 2000-2021Versamento in 17-18 rate (2022-23); estinzione di interessi e sanzioni, pagamento spese riscossione.
Quinquies (BG 2026)Cartelle affidate 2000-2023Versamento in unica soluzione entro 31/7/2026 o in max 54 rate bimestrali; tasso agevolato 4% annuo (dal 1/8/26); regolarizzazione anche debiti INPS; sospensione fermi e ipoteche dal momento domanda .

Domande frequenti (FAQ)

D: Cos’è la composizione negoziata della crisi d’impresa e quando conviene usarla?
R: La composizione negoziata è una procedura extra-giudiziale volontaria (introdotta dal D.L. 118/2021 e oggi regolata nel CCII) che permette all’imprenditore di trattare i propri debiti con tutti i creditori (banche, Fisco, INPS, fornitori) sotto la supervisione di un esperto indipendente . Conviene avviarla quando si riscontrano squilibri finanziari evidenti ma l’azienda è ancora in grado di operare, poiché consente di bloccare cartelle e pignoramenti mentre si elabora un piano di risanamento. Come evidenziato da una guida specializzata: “La procedura consente di bloccare pignoramenti, fermi e procedure esecutive, mentre si costruisce un piano di risanamento” . È indicata in presenza di debiti fiscali significativi (es. oltre €120.000 non pagati ) o di esposizione elevata verso altri creditori, perché offre benefici fiscali straordinari (riduzione di interessi/sanzioni, dilazioni estese ).

D: Chi può accedere alla composizione negoziata?
R: Possono accedere tutte le imprese (anche di piccole dimensioni) di qualsiasi settore, non solo quelle quotate. Devono essere in condizione di crisi o pre-crisi (es. patrimonio netto negativo, perdite continue, passività superiori agli attivi) e non devono essere già in altre procedure concorsuali (ad es. concordato o fallimento già in corso) . Le società «sotto soglia» (piccolissime) hanno regole semplificate: possono presentare una dichiarazione sostitutiva in luogo di molte carte e avvalersi di organismi composizione crisi (OCC) dedicati . Chi ha già avviato un concordato o una liquidazione giudiziale non può usare contemporaneamente la CNC, pena l’inammissibilità.

D: I debiti fiscali e contributivi possono essere ridotti nella composizione negoziata?
R: Sì. La procedura prevede apposite agevolazioni fiscali e previdenziali: ad esempio, gli interessi di mora sui tributi vengono ridotti al tasso legale e le sanzioni al minimo durante la negoziazione . È inoltre possibile proporre una transazione fiscale: l’imprenditore può offrire all’Agenzia delle Entrate il pagamento parziale o dilazionato dei debiti (esclusi quelli UE), corredato da relazioni di un esperto che ne attestino la convenienza . Se tale proposta viene accettata e omologata, le procedure esecutive vengono sospese e l’accordo vincola l’Erario. In pratica si può ottenere uno stralcio di imposta (o un lungo piano di rateizzazione) attraverso l’autorità giudiziaria. Allo stesso modo, nella composizione negoziata è tacitamente riconosciuta la rateizzazione agevolata dei contributi INPS (fino a 120 rate) e si possono negoziare dilazioni con l’INPS. Complessivamente, chi attiva la CNC a fini fiscali ottiene “piani di pagamento agevolati fino a 10 anni, la riduzione o azzeramento di sanzioni e interessi dovuti al Fisco e la neutralità fiscale delle sopravvenienze attive da esdebitamento” .

D: Che differenza c’è tra composizione negoziata, accordo di ristrutturazione e concordato?
R: La composizione negoziata è stragiudiziale e non comporta l’apertura formale di un procedimento concorsuale: rimane privata la trattativa (non ci sono pubblicazioni obbligatorie sul fallimenti), e l’imprenditore continua a gestire la società senza controllo giudiziario. Offre flessibilità e rapidità (fino a 6-12 mesi). L’accordo di ristrutturazione (art. 182-bis) è già giudiziario: si ottiene l’omologa in tribunale ma è vincolante solo per i creditori finanziari che aderiscono al piano (min. 60% valore). Rispetto all’AR, la CNC può includere liberamente anche tutti gli altri debiti (erariali e da lavoro) e prevede incentivi specifici per il debitore. Il concordato preventivo è invece un’area giudiziaria formale (domanda al tribunale), vincola tutti i creditori (anche chirografari) secondo il piano approvato e può intervenire anche se la crisi è ormai conclamata. Il concordato dura generalmente più a lungo e richiede rigorosi adempimenti, ma garantisce efficacia erga omnes (a differenza dell’AR) e migliori tutele legali (es. immunità da fallimento successivo, in caso di esito positivo del piano). In sintesi: la CNC è consigliata se si vuole negoziare rapidamente e privatamente; l’AR/concordato se serve vincolare definitivamente i creditori. La Cassazione ha rilevato che un piano concordatario deve conservare “la propria identità” (parte significativa di attività) per continuare .

D: Come ci si difende da un ingiunzione di pagamento ottenuta da un creditore?
R: L’ingiunzione di pagamento (art. 633 c.p.c.) è il mezzo che un creditore civile (banca o fornitore) usa per ottenere una sentenza senza un processo ordinario preliminare. Se il debitore riceve l’ingiunzione, può depositare opposizione entro 40 giorni presso il tribunale che l’ha emessa. L’opposizione (art. 645 c.p.c.) sospende l’ingiunzione e avvia un processo ordinario nel quale il debitore potrà contestare l’esistenza o l’entità del debito. Nel frattempo, il creditore non può pignorare (se non altrimenti autorizzato) i beni del debitore sulla base di quell’ingiunzione. Pertanto, presentare opposizione tempestivamente è quasi sempre la scelta giusta per guadagnare tempo e cercare una soluzione extragiudiziale. Non si tratta né di “perdere tempo” né di uno stratagemma illecito: è un diritto del debitore nella fase difensiva. Spesso dopo l’opposizione le parti riavviano le trattative, in qualche caso bloccando semplicemente l’iter esecutivo.

D: Posso chiedere anche la transazione fiscale per i contributi previdenziali INPS?
R: Attualmente l’istituto formale della transazione è previsto dalla legge solo per i debiti tributari verso l’Agenzia delle Entrate (art. 23 CCII) . Non esiste un analogo articolo che regoli esplicitamente una “transazione contributiva” con l’INPS. In pratica, la composizione negoziata può includere i debiti contributivi nella trattativa, e l’esperto potrà suggerire un piano di pagamento all’INPS, ma formalmente non si parla di transazione. Quindi non si può ottenere una riduzione automatica delle sanzioni INPS come avviene per il fisco, ma l’azienda può comunque negoziare con l’INPS una dilazione straordinaria (fino a 120 rate) e chiedere la sospensione delle azioni coattive nel periodo della procedura. L’INPS, di fatto, riconosce l’esperto della CNC come interlocutore legittimo. In futuro si attendono novità sulla concordato contributivo, ma per ora i benefici sono minori rispetto a quelli fiscali.

D: La composizione negoziata è un procedimento pubblico?
R: No, la composizione negoziata è una procedura riservata e non viene iscritta nel registro delle imprese né su altri pubblici registri come avviene per il concordato preventivo o il fallimento. Solo con il deposito dell’accordo finale presso il Tribunale (art. 27 CCII) si produce qualche effetto formale, ma l’intera fase negoziale rimane privata fra l’imprenditore, l’esperto e i creditori. Ciò significa che i fornitori o i clienti non vengono formalmente avvisati (salvo essere invitati alle trattative), e non si generano automatismi giuridici dall’apertura della procedura. Di conseguenza, l’avvio della CNC da parte di un’impresa non determina il divieto di continuare a gestire l’azienda né nessuna pubblicità forzosa. Questa caratteristica differenzia nettamente la CNC dal concordato (che è un procedimento pubblico con nomina di commissari) e rende più agevole la partecipazione dei debitori, soprattutto PMI, che non vogliono segnali di allarme sui mercati.

D: Se fallisco dopo aver chiuso un concordato o un accordo, che succede ai creditori?
R: Questione delicata, affrontata da recenti pronunce. La Cassazione (sent. 10307/2025) ha stabilito che i crediti sorti dopo la chiusura di un concordato in continuità (fase di esecuzione) non sono prededucibili nel successivo fallimento , in quanto non ricollegabili alla prima procedura. Ciò significa che i nuovi crediti “fuori piano” perdono il privilegio “da ristrutturazione”. Analogamente, la Cassazione 32996/2024 (ex art. 182-bis) ha disposto che se dopo l’omologa degli accordi di ristrutturazione si apre il fallimento, gli accordi si risolvono e ogni creditore può rivalersi per l’importo originario del proprio credito (detraendo solo quanto già incassato) . In pratica, la dichiarazione di fallimento successiva annulla i benefici precedentemente ottenuti dai creditori (li fa tornare al punto di partenza). Quindi, se l’accordo concordatario o l’AR falliscono, i creditori recuperano come se non ci fosse stato alcun risparmio. Per il debitore questo implica che dovrà sempre garantire le aspettative minime dei creditori in caso di fallimento, pur avendo scorporato una parte del debito col piano; in altre parole, non è possibile «falsificare» troppo le legittime prelazioni dei creditori se la procedura dovesse effettivamente culminare in un fallimento.

Conclusioni

Un’azienda manifatturiera con debiti deve raccogliere tutte le informazioni, mobilitare i consulenti giusti e mettere in atto un piano organico di ristrutturazione e difesa. Non esiste una soluzione unica per tutte le situazioni: la scelta dipende dal grado di crisi, dalla composizione del debito e dalle prospettive di rilancio. Tuttavia, alcuni principi sono comuni: agire tempestivamente, coinvolgere i creditori chiave (banche, fornitori, fisco, INPS), e puntare a una rinegoziazione generale dei debiti. La composizione negoziata è oggi uno degli strumenti più efficaci perché consente di avviare parallelamente trattative con tutti i creditori, con l’assistenza di un professionista, garantendo al tempo stesso semplificazioni fiscali. In alternativa, le procedure concorsuali (accordi di ristrutturazione, concordati) restano percorribili ma richiedono iter più formali e spesso costosi.

Infine, è fondamentale che l’imprenditore mantenga un’atteggiamento di leale collaborazione e trasparenza. Come rilevato dalla giurisprudenza, un contratto di ristrutturazione o un concordato comportano responsabilità contabili e civili se fatti in malafede o in modo irrealizzabile . Al contrario, chi intraprende con onestà un percorso di risanamento – anche pagando non tutto il dovuto ma dimostrando fattibilità – è premiato da norme e prassi: ad esempio, Cassazione 30109/2025 ha evidenziato che il ricorso tempestivo alla composizione negoziata può persino evitare misure cautelari . Questo è in linea con l’approccio “fresh start” promosso dall’UE: favorire il risanamento e la continuità, anziché punire il debitore. Un’azienda manifatturiera deve quindi affrontare i debiti a viso aperto, usando strumenti sia extragiudiziali (negoziazioni, composizione, piani accordati) che giudiziali (opposizioni, concordati) in maniera complementare, curando sempre la sostenibilità economico-finanziaria delle soluzioni.

Fonti normative e giurisprudenziali

  • Normativa principale: Codice della Crisi d’Impresa e dell’Insolvenza (D.Lgs. 14/2019, artt. 12–25-octies); modifiche introdotte dal D.Lgs. 83/2022 (“correttivo bis”) e dal D.Lgs. 136/2024 (“correttivo ter”) . Codice Civile (artt. 2086, 2740, 2741, 2112); Legge Fallimentare (L. 267/1942, artt. 160, 182-bis, 186-bis). Legge 3/2012 (composizione sovraindebitati). Leggi di bilancio recenti (L. 197/2022, L. 197/2023, ecc.) relative a definizioni agevolate e stralci di debito .
  • Fonti fiscali: D.P.R. 602/1973 (riscossione tributi), art. 12; D.Lgs. 159/2019 (pace fiscale); commi di L. bilancio 2023 (tregua fiscale fino a €1.000, art. 1, c. 222-230 L. 197/2022) ; bozze di L. bilancio 2026 (Rottamazione Quinquies) .
  • Giurisprudenza di legittimità: Cass. civ. Sez. I, 9 luglio 2025, n. 30109 (valorizzazione della composizione negoziata come “scudo” che riduce il periculum in mora) ; Cass. civ. Sez. I, 8 gennaio 2025, n. 348 (concordato preventivo: continuità parziale deve riguardare “porzione significativa” del nucleo aziendale) ; Cass. civ. Sez. I, 17 dicembre 2024, n. 32996 (accordi di ristrutturazione: fallimento successivo risolve l’accordo e ammette i crediti originari) ; Cass. civ. Sez. I, 18 aprile 2025, n. 10307 (crediti sorti dopo chiusura concordato non sono prededucibili nel successivo fallimento) . Si segnala altresì Cass. civ. Sez. I, 30 ottobre 2023, n. 29999 (prededucibilità crediti), Cass. civ. Sez. I, 13 agosto 2024, n. 22772 (liquidazione concordataria).

La tua azienda manifatturiera sta affrontando debiti, cartelle esattoriali, pressioni dei fornitori, richieste delle banche o minacce di pignoramento? Fatti Aiutare da Studio Monardo

La tua azienda manifatturiera sta affrontando debiti, cartelle esattoriali, pressioni dei fornitori, richieste delle banche o minacce di pignoramento?
I costi aumentano, gli ordini calano e i margini si riducono?
👉 È un problema comune nel settore manifatturiero, ma puoi difenderti e salvare l’azienda se agisci con tempestività e strategia.

In questa guida scoprirai cosa fare subito, quali strumenti legali esistono e come proteggere la tua attività prima che la crisi diventi irreversibile.


💥 Perché le Aziende Manufatturiere Entrano in Crisi

Il settore manifatturiero è complesso e vulnerabile. Le cause più frequenti della crisi sono:

  • aumento dei costi di materie prime, componenti e logistica;
  • ritardi nei pagamenti da parte di clienti nazionali ed esteri;
  • investimenti costosi in macchinari e tecnologia;
  • difficoltà di accesso al credito;
  • aumento del costo del lavoro e degli oneri contributivi;
  • debiti fiscali e contributivi che si accumulano;
  • calo degli ordini o crollo del fatturato.

📌 Bastano poche settimane di ritardi nei pagamenti per creare una spirale di debiti difficili da gestire.


⚠️ I Rischi per un’Azienda Manufatturiera Indebitata

Se non intervieni rapidamente, rischi:

  • 🏦 pignoramento del conto corrente;
  • ⚙️ pignoramento di macchinari, impianti e attrezzature;
  • 🏚️ ipoteche sugli immobili dell’azienda o dell’imprenditore;
  • 📉 blocco del DURC e impossibilità di lavorare con certe aziende o enti;
  • 🚫 sospensione del credito bancario e revoca degli affidamenti;
  • 📦 blocco delle forniture per mancati pagamenti;
  • 🧾 iscrizione a ruolo e nuove cartelle esattoriali.

📌 Quando vengono bloccati i macchinari o il magazzino, l’azienda rischia la paralisi.


💠 Come Difendersi Subito: Le Azioni Urgenti

1️⃣ Analisi completa del debito

Per difendersi serve prima capire:

  • quali cartelle sono attive;
  • quali debiti sono fiscali, contributivi, bancari o commerciali;
  • quali fornitori sono strategici;
  • quali macchinari e impianti sono a rischio;
  • eventuali decreti ingiuntivi, pignoramenti o intimazioni.

📌 Solo con un quadro chiaro è possibile scegliere la strategia migliore.


2️⃣ Bloccare Subito Pignoramenti e Cartelle

L’avvocato può richiedere:

  • sospensione urgente delle cartelle esattoriali;
  • opposizione a decreti ingiuntivi;
  • ricorsi contro pignoramenti;
  • sospensione di fermi e ipoteche.

📌 In molti casi, la sospensione arriva in 48 ore.


3️⃣ Ristrutturazione del Debito Aziendale

Le aziende manifatturiere possono accedere a procedure efficacissime:

  • Piano di ristrutturazione soggetto a omologazione (PRO);
  • Accordo di ristrutturazione dei debiti;
  • Composizione negoziata della crisi;
  • Concordato minore;
  • Liquidazione controllata (solo se inevitabile).

Questi strumenti permettono:

  • riduzione del debito fino al 70–90%;
  • blocco totale di banche, fornitori e Fisco;
  • protezione completa della produzione;
  • continuità dell’attività aziendale.

📌 Sono le soluzioni più solide per evitare la chiusura o il fallimento.


4️⃣ Trattative con Fornitori e Banche

Un avvocato può ottenere:

  • dilazioni realistiche;
  • revisione dei piani di pagamento;
  • riduzioni dei debiti tramite saldo e stralcio;
  • sospensione di finanziamenti e leasing.

📌 I fornitori preferiscono non perdere un cliente industriale: spesso la trattativa funziona.


5️⃣ Contestazione dei Debiti Fiscali e Contributivi

Molti debiti verso il Fisco possono essere:

  • annullati per notifica irregolare;
  • ridotti per prescrizione;
  • corretti per errori di calcolo;
  • sospesi tramite ricorsi mirati.

📌 Non devi pagare automaticamente: prima va verificata la legittimità dell’atto.


🧩 Checklist Pratica: Cosa Fare Subito

  1. Raccogliere cartelle, solleciti, bilanci, estratti conto.
  2. Evitare nuovi prestiti per coprire vecchi debiti.
  3. Chiedere una sospensione immediata dei procedimenti.
  4. Proteggere macchinari e linee di produzione.
  5. Avviare una procedura di ristrutturazione se i debiti sono rilevanti.
  6. Recuperare crediti da clienti insolventi.

📌 Ogni giorno perso può peggiorare la situazione.


🧾 Documenti da Consegnare all’Avvocato

  • Estratto di ruolo aggiornato;
  • Estratti conto bancari;
  • Bilanci degli ultimi anni;
  • Contratti con clienti e fornitori;
  • Documentazione dei macchinari (leasing, proprietà);
  • Atti giudiziari ricevuti.

⏱️ Tempistiche realistiche

  • Sospensione di pignoramenti/cartelle: 48 ore – 7 giorni
  • Preparazione del piano di ristrutturazione: 30–60 giorni
  • Blocco totale dei creditori: immediato dopo il deposito
  • Chiusura completa del percorso: 6–18 mesi

⚖️ I Vantaggi di un’Assistenza Legale Specializzata

✔️ Blocco immediato di cartelle, pignoramenti e ipoteche
✔️ Riduzione sostanziale dei debiti (fino al 90%)
✔️ Protezione dei macchinari e della produzione
✔️ Salvaguardia del patrimonio personale dell’imprenditore
✔️ Continuità operativa garantita
✔️ Tutela contro Fisco, banche e fornitori


🚫 Errori da Evitare

❌ Ignorare gli avvisi o sperare che “si risolva da solo”
❌ Accendere nuovi prestiti per coprire debiti vecchi
❌ Firmare piani di rientro non sostenibili
❌ Attendere troppo prima di intervenire
❌ Rivolgersi a professionisti non specializzati

📌 Una crisi produttiva NON è irreversibile se gestita bene.


🛡️ Come può aiutarti l’Avv. Giuseppe Monardo

📂 Analizza la situazione debitoria e produttiva dell’azienda
📌 Blocca immediatamente cartelle e azioni esecutive
✍️ Predispone la migliore procedura di ristrutturazione del debito
⚖️ Ti difende contro Agenzia Entrate, INPS, banche e fornitori
🔁 Ti accompagna fino alla completa risoluzione della crisi


🎓 Le qualifiche dell’Avv. Giuseppe Monardo

✔️ Avvocato cassazionista specializzato in crisi d’impresa e diritto tributario
✔️ Esperto nella difesa di aziende manifatturiere e industriali
✔️ Gestore della crisi da sovraindebitamento
✔️ Esperienza pluriennale in ristrutturazioni aziendali complesse


Conclusione

Una azienda manifatturiera con debiti non è perduta.
Con un intervento rapido e strategico puoi bloccare la riscossione, difenderti dalle cartelle, proteggere macchinari e impianti e ridurre drasticamente il debito, fino a riportare l’azienda in equilibrio.

⏱️ Ogni giorno è decisivo: la tua difesa deve partire ora.

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Informazioni importanti: Studio Monardo e avvocaticartellesattoriali.com operano su tutto il territorio italiano attraverso due modalità.

  1. Consulenza digitale: si svolge esclusivamente tramite contatti telefonici e successiva comunicazione digitale via e-mail o posta elettronica certificata. La prima valutazione, interamente digitale (telefonica), è gratuita, ha una durata di circa 15 minuti e viene effettuata entro un massimo di 72 ore. Consulenze di durata superiore sono a pagamento, calcolate in base alla tariffa oraria di categoria.
  2. Consulenza fisica: è sempre a pagamento, incluso il primo consulto, il cui costo parte da 500€ + IVA, da saldare anticipatamente. Questo tipo di consulenza si svolge tramite appuntamento presso sedi fisiche specifiche in Italia dedicate alla consulenza iniziale o successiva (quali azienda del cliente, ufficio del cliente, domicilio del cliente, studi locali in partnership, uffici temporanei). Anche in questo caso, sono previste comunicazioni successive tramite e-mail o posta elettronica certificata.

La consulenza fisica, a differenza di quella digitale, viene organizzata a partire da due settimane dal primo contatto.

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