Se sei un cittadino tedesco che ha vissuto, lavorato o svolto attività in Italia e oggi hai debiti fiscali, contributivi o cartelle esattoriali, è fondamentale capire come funziona la riscossione tra Italia e Germania e quali strumenti hai per difenderti, bloccare le richieste e chiudere definitivamente la tua posizione fiscale.
Poiché Italia e Germania sono entrambe membri dell’Unione Europea, l’Agenzia delle Entrate può chiedere alle autorità fiscali tedesche (Bundeszentralamt für Steuern) di collaborare nella riscossione. Tuttavia, questa procedura è complessa, piena di regole e facilmente contestabile. Con l’aiuto di un avvocato tributarista esperto in casi internazionali, puoi verificare la validità dei debiti e difenderti efficacemente.
Cosa sono le cartelle esattoriali italiane
Le cartelle esattoriali vengono emesse dall’Agenzia delle Entrate-Riscossione (AER) per richiedere il pagamento di:
- imposte non versate (IRPEF, IVA, IRAP, IRES)
- contributi INPS o INAIL arretrati
- tributi locali (IMU, TARI, bollo auto)
- multe stradali
- sanzioni e interessi
Se la cartella non viene pagata entro 60 giorni, diventa esecutiva, e in Italia può portare a pignoramenti, ipoteche e blocchi sui beni.
Cosa succede se vivi in Germania
Italia e Germania collaborano nella riscossione dei debiti secondo la Direttiva UE 2010/24. Questo significa che:
- l’Italia può chiedere alle autorità tedesche di riscuotere il debito
- la Germania può intervenire solo se l’Italia ha seguito tutte le norme europee
- la richiesta deve essere accompagnata da documenti completi, validi e tradotti
- i debiti prescritti, irregolari o non notificati correttamente non possono essere riscossi
Nella pratica, la maggior parte dei debiti italiani non può essere riscossa in Germania perché l’Italia non rispetta sempre i requisiti procedurali previsti dall’UE.
Quando i debiti possono essere annullati o ridotti
Un debito italiano può essere cancellato o ridotto quando:
- la notifica della cartella è stata inviata a un indirizzo errato
- l’atto è stato notificato dopo il tuo trasferimento in Germania
- il debito è prescritto (5 anni per tributi locali e multe, 10 anni per imposte statali)
- l’Agenzia non ha rispettato i termini di legge
- i documenti non rispettano la Direttiva UE
- l’accertamento su cui si basa la cartella non è definitivo o è viziato
- ci sono errori di calcolo o duplicazioni
In questi casi, un avvocato può far annullare l’intera cartella.
Cosa fare subito se hai debiti italiani
- Richiedi l’estratto di ruolo (tramite SPID o avvocato): è la lista ufficiale dei debiti.
- Controlla le notifiche: molte cartelle risultano nulle perché inviate a indirizzi non aggiornati.
- Verifica la prescrizione: molti debiti italiani sono già scaduti per legge.
- Non pagare né firmare nulla senza un controllo legale: potresti riattivare la prescrizione.
- Blocca eventuali azioni in Italia se possiedi beni o conti nel Paese.
Come difendersi legalmente
Un avvocato tributarista può aiutarti attraverso:
- ricorso alla Corte di Giustizia Tributaria
- sospensione immediata della riscossione
- opposizione alla richiesta di recupero inviata alla Germania
- istanza di annullamento in autotutela
- negoziazioni per saldo e stralcio
- contestazione formale della prescrizione
Tutte le procedure possono essere gestite a distanza, senza che tu debba rientrare in Italia.
Cosa può fare un avvocato per te
Un avvocato esperto può:
- analizzare ogni cartella e verificare se è valida
- controllare la prescrizione e le notifiche
- bloccare la riscossione in Italia e in UE
- contestare richieste inviate alla Germania
- trattare la riduzione o cancellazione del debito
- chiudere definitivamente la tua posizione fiscale
Cosa rischi se non agisci
Se lasci correre la situazione:
- l’Italia può chiedere alla Germania di riscuotere il debito
- i debiti possono aumentare con sanzioni e interessi
- eventuali beni o conti in Italia possono essere pignorati
- potresti perdere il diritto di contestare
- puoi perdere agevolazioni o possibilità di saldo e stralcio
Se invece agisci subito, puoi bloccare la riscossione, ridurre i debiti e proteggere il tuo patrimonio.
Quando rivolgersi a un avvocato
Contatta un avvocato se:
- sei un cittadino tedesco con cartelle italiane
- hai ricevuto notifiche dall’Italia o dalla Germania
- vuoi sapere se i debiti sono validi o prescritti
- vuoi chiudere la tua posizione fiscale in modo sicuro
- possiedi beni in Italia e vuoi proteggerli
Un avvocato esperto può gestire tutto da remoto, tutelandoti completamente.
⚠️ Attenzione: molti cittadini tedeschi pagano debiti che non sono più dovuti, solo perché non conoscono le regole europee sulla notifica e sulla prescrizione.
Questa guida dello Studio Monardo – avvocati esperti in diritto tributario internazionale e difesa dei cittadini stranieri con debiti in Italia ti spiega come difenderti legalmente e come risolvere la tua posizione anche vivendo in Germania.
👉 Sei un cittadino tedesco con debiti o cartelle esattoriali in Italia?
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Introduzione
Un cittadino tedesco che si trova in debito con l’Italia – siano questi debiti di natura fiscale, previdenziale, bancaria o commerciale – non sfugge alle procedure di riscossione italiane. Anche vivendo in Germania, gli obblighi nei confronti dell’erario, degli enti previdenziali e dei creditori privati in Italia permangono e possono essere fatti valere attraverso cooperazione UE e procedure transnazionali. È dunque essenziale capire come e dove contestare le pretese creditorie e quali strumenti giuridici europei siano disponibili. Questa guida, di livello avanzato, offre un’analisi approfondita delle norme e delle sentenze più recenti (fino ad ottobre 2025) in materia, ponendo particolare attenzione alle interazioni fra diritto italiano ed europeo. In particolare, affronteremo: le modalità di notifica e contestazione delle cartelle esattoriali; le procedure di riscossione (in Italia e in Germania); le norme di cooperazione UE (direttive e regolamenti) applicabili ai crediti fiscali e civili; le tutele del debitore straniero; e casi pratici con Q&A.
Debiti fiscali e previdenziali in Italia
Obblighi fiscali e previdenziali del cittadino tedesco
Un cittadino tedesco può contrarre debiti fiscali in Italia per varie ragioni: attività lavorativa, immobili di proprietà, operazioni d’impresa o prestazioni di servizi sul territorio italiano. Analogamente, può maturare debiti previdenziali nei confronti di INPS o altri enti se ha svolto attività lavorativa in Italia o come datore di lavoro italiano. Tali obbligazioni non si estinguono spostandosi in Germania: rimangono disciplinate dal diritto italiano e dalle convenzioni internazionali applicabili. Per esempio, il Reg. (UE) 883/2004 disciplina la sicurezza sociale tra UE, ma riguarda in particolare la legittimità delle trattenute contributive; in caso di debiti contributivi già accertati in Italia l’esecuzione potrà comunque proseguire tramite le stesse regole di riscossione fiscale.
Notifiche delle cartelle esattoriali ai contribuenti all’estero
L’Agenzia delle Entrate-Riscossione deve notificare le cartelle (atti di riscossione) rispettando le norme italiane e internazionali sulle notifiche a cittadini residenti all’estero. Se il debitore è cittadino italiano residente in Germania (iscritto all’AIRE), la Corte Costituzionale e la Cassazione hanno stabilito che l’atto notificato presso domicilio italiano è nullo: l’amministrazione era tenuta a notificare all’indirizzo estero risultante dall’AIRE . Se invece è cittadino tedesco (non AIRE), vale il regime ordinario di notificazione agli stranieri secondo gli artt. 139 e 140 c.p.c.: occorre l’invio tramite autorità consolari (via ambasciata/consolato) o posta internazionale raccomandata con ricevuta di ritorno . Un’eventuale notifica irregolare (ad esempio inviata in Italia per un debitore stabilmente in Germania) può essere impugnata come viziosa e portare all’annullamento della cartella . Il primo passo del debitore è dunque verificare la correttezza della notifica.
Procedura di riscossione in Italia
In Italia i debiti tributari e contributivi si agiscono con cartelle esattoriali (intimate da Agenzia Riscossione) o avvisi di accertamento e addebito INPS. Il debitore ha un termine breve (in genere 60 giorni) dalla notifica per impugnare l’atto davanti alla Commissione Tributaria Provinciale (CTP) . L’impugnazione deve riguardare vizi procedurali (es. notifica) o il merito (calcolo dell’imposta). Fino alla sentenza di primo grado, il debitore può richiedere anche dilazioni o sospensioni cautelari del pagamento (art. 47 DLgs 546/92 e art. 68 TU), ottenendo ad esempio il rateizzo delle somme. I crediti previdenziali INPS seguono iter simile: l’INPS emette un “avviso di addebito”, immediatamente esecutivo, che può essere annullato o sospeso ricorrendo al giudice del lavoro o al giudice tributario (art. 42 DLgs 546/92).
Difendersi dalle cartelle esattoriali italiane
Dal punto di vista del debitore, le principali strategie difensive (che richiedono un’azione in Italia) sono:
– Contestazione delle notifiche vizianti. Se la cartella o gli avvisi precedenti non sono stati notificati correttamente all’estero (o in Italia al domicilio effettivo), è possibile chiedere l’annullamento per nullità . In particolare, la Corte Costituzionale (sent. 366/2007) ha dichiarato incostituzionale qualsiasi norma che impedisca di notificare gli atti fiscali agli italiani iscritti AIRE ; tale principio vale analogamente per uno straniero non notificato all’estero.
– Imposizione del mezzo difensivo corretto. L’impugnazione tributaria si svolge in Italia: il contribuente può costituirsi anche da Germania, ma davanti alle Commissioni tributarie italiane. Ad esempio, la Cassazione ha ribadito che il contribuente può agire «indifferentemente» nei confronti dell’Agenzia delle Entrate o del concessionario (es. Equitalia) .
– Prescrizione e decadenza. In genere, i crediti fiscali si prescrivono dopo 10 anni dall’acquisto del potere di riscossione. Tuttavia, attenzione a Cass. 13279/2025, che ha stabilito che il termine di cinque anni previsto dalle norme UE sulla cooperazione tra Stati non estingue il debito favore del contribuente (cfr. infra).
– Prova della residenza estera. Se l’amministrazione italiana ha dubbi sulla residenza, il debitore deve dimostrare la propria «effettività» in Germania: contratto di lavoro tedesco, iscrizione AIRE, certificato anagrafico locale, tessera sanitaria tedesca, ecc. Come chiarisce la Cassazione, l’iscrizione all’AIRE è necessaria ma non sufficiente per stabilire la residenza fiscale all’estero: va dimostrato che il «centro degli interessi vitali» è fuori Italia .
Cassazione e cooperazione UE su crediti fiscali esteri
Recenti orientamenti giurisprudenziali chiariscono anche i rapporti tra debito estero e riscossione in Italia. In particolare, Cassazione Civile Sez. V, ord. n. 13279/2025 ha affermato che in Italia una cartella di pagamento per crediti tributari esteri (ad esempio dovuti alla Germania) è valida anche senza l’allegazione del titolo esecutivo originario, purché contenga gli elementi essenziali che identificano il debito (creditore, importo, periodo) . Inoltre, la stessa ordinanza precisa che il termine quinquennale previsto dall’UE per la cooperazione non costituisce decadenza a favore del debitore, ma solo un vincolo tra amministrazioni: se lo Stato richiesto decide comunque di procedere, il debitore non può opporre alcuna decadenza . Questi principi confermano che un debitore tedesco deve impugnare in Germania – o nello Stato estero di origine – solo l’esistenza o l’ammontare del debito fiscale, mentre in Italia può muovere solo eccezioni formali relative alla cartella di pagamento .
Un’ulteriore pronuncia fondamentale è delle Sezioni Unite della Cassazione (ordinanza n. 34981/2023) che ha stabilito che la procedura di recupero transfrontaliero dei crediti tributari UE non è soggetta a termini di decadenza a favore del debitore . In particolare, anche se la direttiva 2010/24/UE (attuata con il DLgs 149/2012) prevede un termine di cinque anni per richiedere assistenza, tale termine è solo un limite alla cooperazione amministrativa (lo Stato richiesto può rifiutarsi oltre i 5 anni) e non estingue il diritto di riscossione: «l’inutile decorso del quinquennio» non comporta «altri effetti che il venir meno dell’obbligo di cooperazione» . In breve, l’Agenzia italiana può chiedere a quella tedesca di riscossione dei crediti fiscali italiani anche dopo cinque anni dall’esecutività del titolo, e viceversa; il debitore non può beneficare di alcuna decadenza per questo termine .
Tavola riepilogativa: cooperazione fiscale UE
| Strumento / Norma | Scopo | Applicazione | Ripercussioni per il debitore |
|---|---|---|---|
| Direttiva UE 2010/24 (attuata da DLgs 149/2012, ora TU 33/2025) | Assistenza reciproca per riscossione crediti di imposte, dazi e misure equipollenti | Procedura transfrontaliera di esecuzione fiscale (titolo uniforme). | Il credito estero diventa eseguibile come credito nazionale. Controversie sostanziali si risolvono nello Stato d’origine . |
| Regolamento (UE) 1215/2012 “Bruxelles I bis” | Riconoscimento reciproco di sentenze civili e commerciali | Se un giudizio è stato emesso in Italia o Germania, si riconosce automaticamente nell’altro Stato (no exequatur). | Eventuali sentenze fiscali o contenziosi patrimoniali eseguiti in Germania valgono in Italia e viceversa (entro ambito civile). |
| Convenzione Italia-Germania contro doppia imposizione (1992) | Determina residenza fiscale e ripartizione tassazione tra IT/DE | Regola in quali casi il cittadino è considerato residente in uno Stato o nell’altro e come evitare la doppia imposizione (ad es. deduzioni/crediti d’imposta) . | Un cittadino effettivamente residente in Germania è tassato primariamente in Germania sui suoi redditi globali; solo le rendite italiane possono essere tassate in Italia (con credito per imposte tedesche) . |
| Regime ANTI-ESTEROvestizione (art.2(2-bis) TUIR) | Presunzione di residenza in Italia se trasferiti in Paese non white list | Generalmente non applicabile alla Germania, essendo Paese UE con tassazione comparabile . | Nessuna presunzione a carico: l’onere di dimostrare la residenza effettiva in Germania spetta alle parti come in ogni contesto internazionale . |
Debiti bancari e commerciali (credito privato)
Titoli esecutivi europei e riconoscimento
I debiti contratti con banche o fornitori italiani rientrano nel diritto civile. Il creditore italiano può rivolgersi a un giudice italiano e, ottenuto un titolo esecutivo (es. sentenza, ingiunzione), tentare di eseguirlo su beni del debitore in Germania. Qui entrano in gioco i regolamenti UE in materia di riconoscimento ed esecuzione dei provvedimenti giudiziali:
– Regolamento (UE) 1215/2012 (Bruxelles I bis) permette che una sentenza italiana sia riconosciuta e resa esecutiva in Germania senza necessità di una procedura di exequatur. In pratica, una volta entrata in giudicato la condanna (es. a pagare una somma), si può notificare il titolo alle autorità tedesche che ne consentiranno l’esecuzione .
– Procedura europea d’ingiunzione di pagamento (Reg. 1896/2006): per crediti non contestati, il creditore può ottenere con modulo standard una ingiunzione europea che, se non opposta, diventa esecutiva in tutti gli Stati membri senza exequatur . Sono però esclusi gli atti fiscali e simili (crediti tributari, contributivi, di sicurezza sociale) .
– Procedura per controversie di modesta entità (Reg. 861/2007): per cause transfrontaliere di valore fino a 5.000€, esiste una procedura semplificata che porta a una decisione esecutiva UE senza exequatur . Anche qui i crediti fiscali e previdenziali sono esclusi.
– Titolo esecutivo europeo (Reg. 805/2004): se il debitore non contesta formalmente il proprio debito (per es. non oppone ricorso in giudizio), la sentenza o accordo può essere certificato come titolo esecutivo europeo, immediatamente eseguibile in Germania senza altre formalità .
Infine, il Regolamento (UE) 655/2014 istituisce l’ordinaire europeo di sequestro conservativo: con esso un creditore può ottenere in Italia un provvedimento che congela i fondi bancari del debitore detenuti in altri Paesi UE (inclusa la Germania) . Anche se non destinato ai debiti fiscali (li esclude esplicitamente ), l’EAPO è uno strumento potente per il creditore privato: si ottiene senza contraddittorio (non si avvisa prima il debitore) per evitare che disponga delle somme . Il debitore può tuttavia impugnare l’ordine presentando opposizione in Germania, ad esempio sostenendo l’eccessività del pignoramento rispetto al credito .
Cosa fare in Italia e in Germania
Se il cittadino tedesco è domiciliato in Italia, può agire come un qualunque altro contribuente: può opporsi alle ingiunzioni fiscali, proporre ricorsi in tribunale per contestare cartelle o atti di recupero e, nel caso di debiti contrattuali, presentarsi in giudizio con l’assistenza di un avvocato italiano. Se invece risiede in Germania, deve affidarsi alle norme internazionali ed europee:
- In Italia il debitore può nominare un domiciliatario (un avvocato o tecnico) per ricevere notifiche di atti processuali. Può quindi impugnare presso le commissioni tributarie italiane le cartelle notificate in Germania, entro i termini previsti. Per i crediti civili, può presentarsi in giudizio italiano, contestare l’azione esecutiva o proporre eccezioni procedurali (giurisdizione, notifiche) in caso di domanda giudiziaria italiana.
- In Germania le autorità italiane potranno chiedere cooperazione tramite la cooperazione amministrativa UE (per tributi e contributi), o avviare l’esecuzione di titoli italiani tramite le procedure civili UE sopra descritte. Il debitore tedesco potrà opporsi in Germania (per esempio tramite un procedimento di opposizione alla richiesta di assistenza, o impugnando il riconoscimento del titolo italiano) ma solo sollevando vizi di giurisdizione o di regolarità formale. Non potrà, di regola, discutere nel merito il credito tributario: questo va contestato presso l’amministrazione o i tribunali italiani (come chiarito da Cassazione ).
Difendere i propri diritti nel contenzioso UE
Il debitore dovrebbe affidarsi a un consulente legale esperto di diritto UE/IT per valutare tutte le difese possibili. Alcune indicazioni generali:
– Contestate sin da subito eventuali violazioni procedurali (notifiche, competenza del giudice italiano) non appena ricevete atti dall’Italia. Ad esempio, se una sentenza italiana viene riconosciuta in Germania senza che voi ne sappiate nulla, informate subito un avvocato tedesco o italo-tedesco.
– Verificate i termini. In ambito tributario, l’impugnazione delle cartelle in Italia avviene in 60 giorni ; dopo questo termine, in genere il debito diventa definitivo e potete intervenire solo sollevando nullità di notifiche o violazioni costituzionali. Anche le procedure UE per i debiti civili hanno termini brevi (30 giorni di opposizione all’ingiunzione europea , 30 giorni alla comunicazione EEO, ecc.).
– Usate strumenti UE: se un creditore ottiene un titolo e teme che il debitore viva in Germania, può subito chiedere all’autorità italiana competente di emettere, ad esempio, un ingiunzione europea o un ordine di sequestro EAPO. Il debitore, pur potendo opporsi, deve sapere che tali atti diventano velocemente esecutivi tra Stati membri .
– Prescrizioni e decadenze: verificate sempre se il credito italiano è ormai prescritto (ad esempio, il termine di dieci anni dall’iscrizione a ruolo), tenendo conto che la cooperazione UE non ammette decadenza oltre i 5 anni a danno del debitore .
– Rateazione e concordati: se il debito italiano è legittimo, si può tentare di negoziare un piano di rientro. Le agenzie italiane (Agenzia Entrate-Riscossione, INPS) concedono spesso pagamenti rateali anche a non residenti, se ci si costituisce nel procedimento. Allo stesso modo, per debiti bancari si può trattare accordi stragiudiziali.
Simulazione pratica: il caso di Anna, imprenditrice tedesca in difficoltà
- Scenario: Anna è cittadina tedesca con una piccola impresa in Italia. Le è stata notificata una cartella per IVA non versata (debito fiscale) e un’ingiunzione giudiziaria per un finanziamento bancario scaduto (debito civile). Vive in Germania, ma rimane comunque l’amministratore della società italiana.
- Problemi: Deve innanzitutto verificare la validità delle notifiche: la cartella è arrivata via posta internazionale, ma l’ufficio ha usato un indirizzo italiano di un ex socio. Anna contesta la notifica come irregolare e chiede il giudizio di annullamento delle cartelle. Nel frattempo la banca ottiene un decreto ingiuntivo italiano e cerca di eseguirlo in Germania.
- Cosa fare: Anna ricorre tempestivamente alla Commissione Tributaria Italiana entro 60 giorni, chiedendo l’annullamento della cartella per mancata notifica all’indirizzo estero . Contesta anche il merito, dimostrando che era regolarmente iscritta all’AIRE e che in Germania ha il centro dei suoi interessi economici (famiglia, banca, contratti) . Parallelamente, notifica in Italia l’opposizione al decreto ingiuntivo della banca e comunica alle autorità tedesche che il credito di fatto è discusso in Italia. In Germania, Anna si oppone all’esecuzione del titolo italiano, facendo valere che la sentenza di condanna è al vaglio di appello in Italia e che mancavano i presupposti di giurisdizione.
- Risultati possibili: Se la CTP accoglie il ricorso, la cartella sarà annullata e il debito fiscale sospeso. La banca, senza titolo esecutivo certo, dovrà ripartire da capo (opporsi in primo grado o accordarsi). Se, invece, il titolo italiano diventa definitivo, può essere riconosciuto in Germania grazie al Reg. 1215/2012; ma Anna potrà chiedere comunque una proroga dei termini di pagamento in Italia o la rateazione anche da Germania.
Domande e Risposte
- D: Se ricevo in Germania una cartella esattoriale dall’Italia, posso ignorarla?
R: No. Il debitore rischia sequestri patrimoniali in Italia e in Germania. Deve verificare subito se la notifica è regolare e, entro i termini (di solito 60 giorni), impugnare l’atto presso la Commissione Tributaria italiana o cercare un accordo di pagamento . - D: Cosa succede se il mio conto tedesco viene sequestrato per debiti fiscali italiani?
R: L’Italia può chiedere il blocco dei conti in Germania tramite la Direttiva 2010/24/UE. Il congelamento può avvenire in base all’ordine di sequestro conservativo europeo (Reg. 655/2014), se il credito è civile/commerciale . Per debiti fiscali si applica comunque la cooperazione amministrativa UE: l’INPS o Agenzia Entrate possono chiedere al fisco tedesco di agire come loro agente di riscossione in Germania. In ogni caso, il debitore può opporsi in sede tedesca all’esecuzione, se prova vizi procedurali. - D: Posso contestare in Germania la cartella esattoriale inviata dall’Italia?
R: Il merito del debito tributario va discusso in Italia. In Germania si può eventualmente chiedere un riesame procedurale (es. nullità della notifica). Per esempio, la Cassazione ha chiarito che l’ammontare dell’imposta va contestato solo davanti ai giudici italiani; la Germania può ricevere la richiesta di incasso, ma non decide sulla fondatezza delle tasse . - D: Ho un finanziamento in banca italiana che non pago. Vivo in Germania. Cosa può fare la banca?
R: La banca può ottenere in Italia una sentenza o ingiunzione, poi chiedere il riconoscimento in Germania. In più, può usare l’ordine di sequestro europeo sui conti correnti se procede legalmente in entrambi i Paesi . Il debitore può opporsi in Germania (sollevando questioni di giurisdizione o notifica) e deve chiedere eventualmente la sospensione dell’esecuzione in attesa di giudizio finale. - D: Cosa significa “titolo esecutivo europeo” e mi riguarda?
R: Se il debitore non contesta il suo debito civile (ad es. un contratto di fornitura o un mutuo bancario) in sede italiana, la sentenza o transazione può essere certificata come Titolo Esecutivo Europeo (Reg. 805/2004) . Ciò consente al creditore di eseguire direttamente in Germania senza procedure aggiuntive. Il debitore ha la possibilità di opporsi entro brevi termini in Germania, o chiedere la cancellazione del titolo se prova vizi formali nella procedura originaria .
Norme e sentenze principali (Fonti)
- Normativa UE:
- Regolamento (UE) 1215/2012 (Bruxelles I-bis) sul riconoscimento/esecuzione di sentenze civili e commerciali .
- Regolamento (UE) 805/2004 (Titolo esecutivo europeo per crediti incontestati) .
- Regolamento (UE) 861/2007 (Procedura contenziosi minori) .
- Regolamento (UE) 1896/2006 (Procedura europea d’ingiunzione di pagamento) .
- Regolamento (UE) 655/2014 (Ordine Europeo di sequestro conservativo di conti bancari) .
- Direttiva UE 2010/24 (assistenza reciproca per crediti da tributi e dazi) .
- Normativa italiana:
- D.Lgs. 24 marzo 2025 n. 33 – Testo unico in materia di versamenti e riscossione (riordina le norme sui tributi, inclusa la cooperazione UE).
- D.Lgs. 14 agosto 2012 n. 149 – recepimento Direttiva 2010/24/UE (ora abrogato e incorporato nel D.Lgs. 33/2025) .
- DLgs. 546/1992 – Procedura tributaria, in particolare articoli 13, 21 (notifiche atti tributari) e 47 (sospensione impugnazioni).
- DPR 600/1973 art. 60 (notifiche atti tributari) – parzialmente abrogato dalla Corte Cost. 366/2007 .
- Art. 2 c.2-bis TUIR – presunzione di residenza italiana per trasferimenti in black list (la Germania è white list) .
- Convenzione Italia-Germania (Legge 459/1992) – norme sul contrasto della doppia imposizione (Residenza, articoli 4-5).
- Giurisprudenza recente:
- Cass. Civ. Sez. V, ord. n. 13279 del 19 maggio 2025 – Crediti fiscali esteri: cartella esattoriale e decadenza quinquennale .
- Cass. Civ. Sez. Un., ord. n. 34981 del 13 dicembre 2023 – Recupero transfrontaliero crediti tributari senza termini di decadenza .
- Cass. Civ. Sez. V, n. 10528 del 28 aprile 2017 – Notifica cartelle estero illegittima se il destinatario è all’estero iscritto AIRE .
- Cass. Civ. n. 28072 del 5 ottobre 2023 – Iscrizione AIRE non determinante per la residenza fiscale, conta il centro degli interessi reali .
- Cass. Civ. n. 27278 del 2023 – *Convenzione contro doppia imposizione: basta la residenza estera, non è necessario provare l’effettivo pagamento d’imposta .
- Corte Cost. n. 366 del 2007 – Notifiche cartelle a contribuenti esteri: dichiarazione di illegittimità costituzionale di norme che impedivano notifiche all’estero .
Hai vissuto o lavorato in Italia come cittadino tedesco e ora hai ricevuto cartelle esattoriali, avvisi di pagamento o solleciti dall’Agenzia delle Entrate-Riscossione? Fatti Aiutare da Studio Monardo
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Oppure sei rientrato in Germania e temi che i debiti possano raggiungerti anche lì?
👉 Niente panico: puoi difenderti e risolvere legalmente i debiti italiani, anche se vivi all’estero.
Questa guida ti spiega come funziona la riscossione per i cittadini tedeschi, cosa può fare (e cosa non può fare) l’Agenzia delle Entrate e come annullare o bloccare le cartelle fiscali.
💥 Cosa Succede ai Debiti in Italia
Se hai vissuto, lavorato o aperto una posizione fiscale in Italia, puoi avere debiti con:
- Agenzia delle Entrate-Riscossione
- INPS o INAIL (contributi)
- Comuni (multe, IMU, TARI)
- banche o finanziarie
- datori di lavoro o privati
📌 Quando non paghi una richiesta, diventa cartella esattoriale, che può portare a azioni esecutive in Italia.
⚖️ L’Agenzia delle Entrate Può Riscuotere in Germania?
Sì, ma solo se l’atto italiano è valido.
Italia e Germania fanno parte dell’Unione Europea.
Per questo si applica la Direttiva 2010/24/UE, che permette la cooperazione fiscale fra stati membri.
Questo significa che:
- L’Agenzia delle Entrate può chiedere alla Finanzamt di notificare un atto o riscuotere un debito italiano.
- La Germania può intervenire solo se la cartella italiana è legittima, non prescritta e notificata correttamente.
- Non esiste automatismo: se ci sono errori, la richiesta italiana viene bloccata.
📌 In altre parole: la riscossione europea funziona solo se l’atto italiano è perfetto dal punto di vista legale.
⚠️ Cosa Rischi se Ignori le Cartelle
Se non fai nulla, puoi subire:
In Italia
- 🏦 pignoramenti di conti correnti
- 🏠 ipoteche su immobili
- 🚗 fermo amministrativo sui veicoli
- 💰 incremento del debito per interessi e sanzioni
In Germania
- ⚖️ Solo se l’atto è valido → notifica europea tramite Finanzamt
- 💶 Possibile richiesta di pagamento, ma solo dopo verifica formale
📌 Se la cartella è prescritta, viziata o mal notificata, neanche la Germania può riscuotere.
💠 Cosa Fare Subito per Difendersi
1️⃣ Ottenere l’Estratto di Ruolo
Mostra l’elenco completo dei tuoi debiti in Italia:
- cartelle
- importi
- notifiche e date
- eventuali fermi o ipoteche
📌 L’avvocato può richiederlo per te anche se vivi in Germania.
2️⃣ Controllare la Notifica
Molte cartelle sono notificate male o fuori termine.
Errori comuni:
- invio all’indirizzo sbagliato
- notifica non firmata
- spedizione oltre i termini di legge
- mancata notifica della comunicazione preventiva
📌 Una cartella notificata irregolarmente è niente: si annulla.
3️⃣ Verificare la Prescrizione
Le scadenze sono:
- 5 anni → multe, contributi, cartelle
- 10 anni → imposte (IRPEF, IVA, IRES)
📌 Se non ti hanno inviato nessun atto valido entro questi termini, il debito è estinto per legge.
4️⃣ Chiedere la Sospensione della Riscossione
Può essere concessa se:
- la cartella non è stata notificata
- il debito è prescritto
- l’importo è errato
- il debito è già pagato
- è in corso un ricorso
📌 L’avvocato può ottenere la sospensione in 48 ore, bloccando tutto.
5️⃣ Fare Ricorso in 60 Giorni
Puoi impugnare l’atto davanti alla Corte di Giustizia Tributaria.
Il ricorso può ottenere:
- annullamento della cartella
- riduzione degli importi
- blocco totale della riscossione
6️⃣ Rateizzazione o Saldo e Stralcio
Se il debito è reale ma troppo alto, puoi chiedere:
- rateizzazione fino a 120 rate
- adesione a rottamazioni
- saldo e stralcio con forte riduzione
📌 Valido anche se vivi stabilmente in Germania.
🧩 Difendersi Dalla Germania È Possibile
Un avvocato può rappresentarti completamente, senza che tu debba venire in Italia.
Può:
- richiedere documenti
- bloccare la riscossione
- presentare ricorsi
- trattare rateizzazioni o riduzioni
- difenderti contro ogni atto italiano
📌 Ti basta una procura telematica.
🧾 Documenti da Consegnare all’Avvocato
- Documento e codice fiscale italiani (se presenti)
- Cartelle ricevute
- Estratto di ruolo
- Avvisi o lettere dell’Agenzia
- Prove di pagamenti
- Indirizzo attuale in Germania
⏱️ Tempistiche
- Verifica posizione: 5–10 giorni
- Sospensione: 48 ore – 7 giorni
- Ricorso: entro 60 giorni
- Definizione del debito: 1–3 mesi
⚖️ I Vantaggi di una Difesa Legale
✅ Blocco immediato di pignoramenti e cartelle
✅ Cancellazione di debiti prescritti o irregolari
✅ Tutela completa anche in Germania
✅ Riduzione o rateizzazione degli importi
✅ Protezione dei beni in Italia
🚫 Errori da Evitare
❌ Ignorare la cartella pensando che “sono in Germania, non mi riguarda”
❌ Pagare senza controllare la prescrizione
❌ Lasciare scadere i 60 giorni per il ricorso
❌ Fidarsi di intermediari non qualificati
📌 Un debito italiano può essere annullato, ma solo se agisci in tempo.
🛡️ Come può aiutarti l’Avv. Giuseppe Monardo
📂 Verifica la tua posizione debitoria
📌 Blocca ogni azione di riscossione
✍️ Presenta ricorsi o istanze di annullamento
⚖️ Ti difende davanti alla Corte Tributaria
🔁 Gestisce trattative e definizioni agevolate
🎓 Le qualifiche dell’Avv. Giuseppe Monardo
✔️ Avvocato cassazionista esperto in riscossione internazionale
✔️ Specializzato nella difesa di cittadini europei con debiti in Italia
✔️ Gestore della crisi da sovraindebitamento
✔️ Esperienza pluriennale in ricorsi tributari e contenzioso fiscale
Conclusione
Essere un cittadino tedesco con debiti o cartelle esattoriali in Italia non significa essere senza via d’uscita.
Con una strategia legale corretta puoi bloccare la riscossione, annullare gli atti irregolari, ridurre i debiti e proteggere i tuoi beni sia in Italia che in Germania.
⏱️ Agisci subito: ogni giorno è prezioso per difenderti.
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la tua difesa fiscale può iniziare oggi stesso.