Se sei un cittadino georgiano che ha vissuto, lavorato o svolto attività in Italia e oggi hai debiti fiscali, contributivi o cartelle esattoriali, potresti chiederti se questi debiti possono essere riscossi in Georgia, se rischi azioni sui beni o se puoi sistemare tutto senza tornare in Italia.
La risposta è rassicurante: i debiti italiani non possono essere riscossi in Georgia, perché non esiste alcun accordo bilaterale Italia–Georgia per la cooperazione nel recupero forzato delle imposte.
Tuttavia, i debiti restano attivi nei registri italiani e possono diventare un problema se torni in Italia o se possiedi beni o conti nel Paese. Con l’aiuto di un avvocato tributarista esperto in casi internazionali, puoi bloccare la riscossione, far cancellare cartelle illegittime e chiudere definitivamente la tua posizione fiscale.
Cosa sono le cartelle esattoriali italiane
Le cartelle esattoriali sono atti emessi dall’Agenzia delle Entrate-Riscossione (AER) che richiedono il pagamento di:
- imposte non versate (IRPEF, IVA, IRAP, IRES)
- contributi INPS o INAIL arretrati
- tributi locali (IMU, TARI, bollo auto)
- multe stradali e sanzioni fiscali
- interessi, aggi e spese di riscossione
Se non paghi entro 60 giorni dalla notifica, la cartella diventa esecutiva, consentendo all’Agenzia di avviare pignoramenti, fermi e ipoteche – ma solo in Italia.
Cosa succede se vivi in Georgia
Poiché la Georgia non è nell’Unione Europea e non ha accordi con l’Italia per la riscossione fiscale:
- L’Agenzia delle Entrate-Riscossione non può pignorare beni, conti o stipendio in Georgia
- Le autorità georgiane non eseguono richieste italiane di recupero crediti
- Il tuo patrimonio in Georgia è pienamente protetto
Tuttavia:
- i debiti rimangono registrati in Italia
- continuano a produrre interessi e sanzioni
- possono essere riscossi se torni nel Paese
- beni o conti bancari in Italia possono essere pignorati
- eventuali eredità italiane possono essere trattenute
Quando i debiti italiani possono essere annullati o ridotti
È possibile eliminare o ridurre drasticamente i debiti se:
- la notifica non è stata fatta correttamente (indirizzo errato, spedizione dopo il trasferimento)
- il debito è prescritto (5 anni per tributi locali e multe, 10 per imposte statali)
- la cartella deriva da un accertamento non definitivo o viziato
- sono presenti errori di calcolo, sanzioni illegittime o duplicazioni
- il credito è stato ceduto a società di recupero privi di documenti validi
- mancano atti interruttivi della prescrizione
Un avvocato può far annullare molte cartelle solo verificando notifiche e scadenze.
Cosa fare subito se hai debiti o cartelle italiane
- Richiedi l’estratto di ruolo tramite SPID o tramite un avvocato in Italia.
- Controlla la notifica: se l’atto è stato inviato a un indirizzo sbagliato, può essere nullo.
- Verifica la prescrizione: molti debiti risultano già estinti.
- Non pagare né firmare nulla senza assistenza legale: potresti riattivare la prescrizione.
- Chiedi assistenza a un avvocato tributarista per avviare le contestazioni e bloccare la riscossione.
Le soluzioni legali più efficaci
Un avvocato specializzato può intervenire con:
- Ricorso alla Corte di Giustizia Tributaria per annullare cartelle e accertamenti
- Sospensione della riscossione per bloccare subito pignoramenti in Italia
- Istanza di autotutela per cancellare debiti irregolari senza fare ricorso
- Saldo e stralcio quando previsto dalla legge
- Rateizzazione se vuoi regolarizzare la posizione con pagamenti sostenibili
- Contestazione della prescrizione o della notifica
Tutto può essere gestito a distanza, senza rientrare in Italia.
Cosa può fare un avvocato per te
Un avvocato tributarista può:
- verificare la legittimità delle cartelle
- controllare la prescrizione
- recuperare tutta la documentazione ufficiale
- impugnare cartelle nulle o irregolari
- bloccare pignoramenti su conti o beni italiani
- ottenere riduzioni importanti del debito
- chiudere definitivamente la tua posizione fiscale
Cosa succede se non agisci
Ignorare la situazione può essere rischioso:
- i debiti rimangono aperti e crescono con interessi
- se torni in Italia puoi subire pignoramenti immediati
- eventuali eredità italiane possono essere trattenute
- puoi perdere la possibilità di usufruire di sanatorie o agevolazioni
- la tua posizione fiscale rimane irregolare nel sistema italiano
Agire in tempo significa proteggere il tuo futuro e bloccare definitivamente la riscossione.
Quando rivolgersi a un avvocato
Dovresti contattare un avvocato se:
- sei un cittadino georgiano con debiti o cartelle in Italia
- hai ricevuto lettere o notifiche dall’Italia
- vuoi sapere se i debiti sono validi, prescritti o annullabili
- possiedi beni in Italia e vuoi proteggerli
- desideri chiudere definitivamente la tua posizione fiscale
Un avvocato esperto può gestire tutto da remoto, senza che tu debba tornare in Italia.
⚠️ Attenzione: molti cittadini georgiani pagano debiti che non sono più dovuti, solo perché non conoscono i loro diritti. Prima di pagare o rispondere, fai verificare tutto da un professionista.
Questa guida dello Studio Monardo – avvocati esperti in diritto tributario internazionale e difesa dei cittadini stranieri con debiti in Italia ti spiega come difenderti dalle cartelle italiane e come risolvere la tua posizione anche vivendo in Georgia.
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Introduzione
La gestione di debiti verso creditori italiani da parte di un cittadino georgiano (cittadino della Georgia) comporta questioni complesse di diritto internazionale privato, di normativa italiana e di cooperazione giudiziaria internazionale. Se il debitore georgiano risiede in Georgia, va innanzitutto verificata la validità degli atti notificati dall’Agenzia delle Entrate (o da altri creditori italiani) e individuato il foro competente per eventuali opposizioni o ricorsi. Occorre poi valutare la fattibilità dell’azione esecutiva: l’Italia può aggredire i beni del debitore situati in Italia, ma non può in autonomia pignorare beni in Georgia senza un apposito riconoscimento giurisdizionale. Viceversa il debitore può difendersi opponendo vizi formali o di merito delle pretese fiscali in Italia, nonché ricorrendo agli strumenti di cooperazione giudiziaria internazionale dove applicabili.
In questa guida completa – aggiornata a ottobre 2025 – esamineremo i profili normativi e giurisprudenziali italiani relativi a cartelle esattoriali e altri debiti verso cittadini stranieri (in particolare georgiani), con un taglio avanzato per avvocati e imprenditori. Tratteremo separatamente i debiti fiscali/tributari, i debiti civili e bancari, nonché le sanzioni amministrative (ad es. multe). Illustreremo le procedure di impugnazione degli atti (opposizioni a cartelle, ricorsi giurisdizionali) e le strategie difensive, considerando il caso del debitore residente in Georgia e quello con beni in Italia. Includeremo infine gli strumenti di cooperazione internazionale (es. Convenzione dell’Aja sulle notifiche, accordi Italia-Georgia) e alcune simulazioni pratiche. Le norme applicabili sono soprattutto il codice di procedura civile (CPC), il DPR n.602/1973 sulla riscossione, il Codice del processo tributario (D.lgs. 546/1992 e ss.mm.), nonché trattati internazionali. Le sentenze più rilevanti (Cassazione, Commissioni tributarie) sono citate quando disponibili da fonti istituzionali .
1. Quadro giuridico italiano (fonti di diritto)
1.1. Normativa interna rilevante
- Codice di procedura civile (CPC): in particolare gli articoli relativi all’esecuzione forzata e alla competenza. L’art. 26 c.p.c. stabilisce il giudice competente per l’esecuzione sui beni mobili, immobili o crediti del debitore, mentre l’art. 26-bis c.p.c. disciplina il pignoramento presso terzi. Tuttavia, come vedremo, quando il debitore non è domiciliato in Italia l’art. 26-bis non si applica e si torna all’art. 26 (foro generale dell’esecuzione) . Altri articoli importanti: art. 615 c.p.c. (opposizione all’esecuzione) e art. 140 c.p.c. (notificazione all’estero con deposito in Comune).
- D.P.R. n. 602/1973 (norme sulla riscossione): disciplina la cartella di pagamento e le procedure di riscossione coattiva. L’art. 26 di questo D.P.R. regola la notificazione delle cartelle. In particolare il comma finale prevede che «per la notificazione della cartella di pagamento ai contribuenti non residenti si applicano le disposizioni di cui al quarto e quinto comma dell’art. 60 del DPR n. 600/1973» . Ciò significa che per i non residenti – compreso un georgiano – la notifica segue le regole degli avvisi internazionali (art. 60, c.4-5 DPR 600/1973). Lo stesso art. 26 detta inoltre che, in caso di imposizione di forme alternative (telefono, PEC, deposito in Comune), la cartella si considera notificata con i termini legali .
- D.P.R. n. 600/1973 (norme generali sul reddito): l’art. 60 (commi 4-5) regola la notifica degli atti tributari ai contribuenti non residenti. In sintesi, la notifica va effettuata via lettera raccomandata con avviso di ricevimento all’indirizzo estero noto (ad es. risultante da registri AIRE o da un indirizzo comunicato al Fisco). In mancanza di un indirizzo valido, si applica l’art. 140 c.p.c., ossia la notifica presso il Comune dell’ultima residenza italiana ai fini tributari .
- Codice del processo tributario (D.Lgs. 546/1992): regola il contenzioso tributario. L’art. 21 fissa in 60 giorni il termine per proporre ricorso giurisdizionale contro atti impugnabili (quali la cartella esattoriale di natura tributaria) . Le impugnazioni avvengono davanti alle Corti di giustizia tributaria (ex Commissioni tributarie), con eventuale appello in CTR e ricorso in Cassazione.
- Codice Civile (C.C.): norme generali su obbligazioni (art. 1173 e segg.), prescrizione (art. 2934 e segg.), onere della prova (art. 2697). Per i rapporti con elementi internazionali, rileva anche la legge 218/1995 (codice di diritto internazionale privato) che disciplina la giurisdizione e il riconoscimento delle sentenze straniere, ma applicandosi in prevalenza a materie contrattuali o di famiglia.
- Accordi internazionali e UE: l’Italia è parte della Convenzione dell’Aja del 1965 sulla notificazione transfrontaliera degli atti civili e commerciali, alla quale ha aderito anche la Georgia . Ciò permette di utilizzare canali internazionali ufficiali per notifiche e atti giudiziari. In ambito tributario, esistono normative UE di cooperazione amministrativa (ad es. Regolamento (UE) 2016/679 e successive), ma si applicano tra Paesi UE; la Georgia non è membro UE, quindi l’assistenza fiscale si basa soprattutto su accordi bilaterali o sulla reciproca interpretazione delle convenzioni fiscali. D’altronde Italia e Georgia hanno stipulato la Convenzione contro le doppie imposizioni (Trattato DTT) siglata il 31 ottobre 2000 e ratificata con L. 205/2003 .
1.2. Giurisdizione e notifiche (diritto internazionale privato)
In generale, se un cittadino georgiano riceve un atto italiano (cartella, precetto, ingiunzione, ecc.) mentre risiede in Georgia, la giurisdizione italiana può tuttavia operare ai sensi delle convenzioni internazionali. La Convenzione dell’Aja 1965 (nota anche come Convenzione service), cui hanno aderito sia Italia sia Georgia , prevede modalità semplificate di notifica degli atti giudiziari civili/commerciali via autorità centrali designate. In assenza di convenzioni specifiche, l’art. 142 c.p.c. consente comunque la “via diplomatica”: l’Ufficio giudiziario italiano fa pervenire l’atto all’autorità centrale georgiana (Ministero della Giustizia o Ambasciata georgiana) per la trasmissione all’interessato. Va inoltre verificato se esiste un Trattato consolato Italia-Georgia (ad es. il Protocollo di Tbilisi 2002, in vigore dal 2005) che autorizzi i consolati ad inviare atti al cittadino. In ogni caso, la regola primaria in materia tributaria è quella tecnica: per i non residenti si usa raccomandata estera (art. 60 DPR 600/1973) o deposito presso l’albo locale .
Per la competenza territoriale, la regola generale del CPC (art. 24-26) si applica: di norma i giudizi tributari vanno instaurati presso la Commissione tributaria di competenza del luogo di notifica della cartella oppure della residenza del contribuente. Per gli espropri forzati, la Cassazione ha recentemente chiarito che se il debitore ha sede/residenza all’estero, il pignoramento (ex art. 26-bis c.p.c.) si esegue davanti al tribunale del luogo ove si trovano i beni da espropriare . In altri termini, si applica l’art. 26 c.p.c. (foro dell’esecuzione) e non la regola dell’art. 26-bis (che richiede domicilio del debitore in Italia); ciò è confermato anche dall’interpretazione di antiche convenzioni UE (Convenzione Bruxelles 1968 art. 32) applicabili ratione loci .
2. Debiti fiscali (cartelle esattoriali)
2.1. Validità della cartella e termini di impugnazione
Una cartella esattoriale è un atto di riscossione che intima al pagamento di imposte, contributi o sanzioni, costituendo titolo per l’esecuzione forzata. Se il cittadino georgiano ha avuto rapporti fiscali in Italia (ad es. aveva redditi italiani o possedeva immobili), gli sono state in passato notificate accertamenti o avvisi fiscali. Qualora l’Agenzia delle Entrate – Riscossione (ex Equitalia) emetta una cartella nei suoi confronti, il debitore deve controllarne la legittimità: va verificato ad esempio se l’atto presupposto (avviso di accertamento, liquidazione IMU/TASI, ecc.) sia stato notificato correttamente. Le cartelle tributarie (relative a IRPEF, IVA, IRES, IMU, TARI, ecc.) sono impugnabili in sede tributaria entro 60 giorni dalla loro notifica . In pratica, a decorrere dalla ricezione (o dall’avviso di avvenuta ricezione) il debitore o suo rappresentante ha 60 giorni di tempo per depositare ricorso alla Commissione tributaria provinciale del luogo competente . Trascorso tale termine senza opposizione, la cartella si intende divenuta definitiva ed esecutiva. Si noti che per contributi INPS/INAIL e per multe (sanzioni amministrative) valgono termini ed organi diversi (ad es. Giudice del Lavoro o Giudice di Pace; solitamente 30-60 giorni). Nella tabella seguente riepiloghiamo i termini ordinari e i giudici di primo grado:
| Tipologia debito | Autorità giudiziaria competente | Termine d’impugnazione |
|---|---|---|
| Debiti tributari (imposte erariali e locali; es. IRPEF, IVA, IRES, IRAP, IMU, TARI, TASI, ecc.) | Giudice tributario – Corte di Giustizia Tributaria (Commissione Provinciale) del luogo di notifica o di residenza del contribuente . | 60 giorni dalla notifica della cartella di pagamento (art. 21 D.lgs. 546/1992). |
| Debiti previdenziali/assistenziali (INPS, INAIL) | Tribunale Ordinario – Sezione Lavoro (o Giudice del Lavoro) . | Generalmente 60 giorni dalla notifica (art. 29 L. 468/1990; vigente anche art. 437 c.p.c. integr. dal D.Lgs. 546/92). |
| Sanzioni amministrative (multe stradali, TARSU/Inquinamento, ecc.) | Giudice di Pace (per multe fino a €1.100, Tribunale Sez. distrettuale in appello per importi superiori) . | 30 giorni (art. 204 C.d.S. per multe stradali) o 60 giorni (varia a seconda del tipo di sanzione). |
| Debiti civili non tributari (patti, contratti, prestiti) | Tribunale Civile Ordinario. Spesso si procede con Decreto ingiuntivo (termini visti più avanti). | Termine di decadenza decennale o di prescrizione (art. 2946 e segg. C.C.) e termini di opposizione (v. art. 645 c.p.c. per decreto ingiuntivo). |
Tabella 1. Giudici competenti e termini di impugnazione secondo la natura del debito.
Impugnazione della cartella e opposizione all’esecuzione
L’impugnazione giurisdizionale delle cartelle tributarie avviene quindi davanti alle Commissioni tributarie (ora Corti di Giustizia Tributaria) . Il contribuente deve depositare un ricorso motivato, indicando gli eventuali vizi propri della cartella (errori di calcolo, elementi essenziali mancanti, vizi di notifica, ecc.) o dei suoi atti presupposti (ad es. un accertamento notificato irregolarmente). È previsto l’obbligo di assistenza tecnica (avvocato o commercialista) se la somma è oltre €3.000 . In caso di mancata impugnazione entro i termini, la cartella diventa titolo esecutivo definitivo (Cass. 16 maggio 2019, n. 13126). Dopo 60 giorni residuano per il debitore solo rimedi straordinari (istanza di autotutela, definizioni agevolate), ma non la contestazione in sede giurisdizionale.
Avverso la cartella la giurisprudenza ammette anche – in via “incidentale” – la opposizione all’esecuzione forzata (art. 615 c.p.c.) quando questa venga instaurata (ad es. pignoramento immobiliari o presso terzi). In tale sede è possibile sollevare eccezioni di merito (p.es. prescrizione del credito, inesistenza del credito) e di forma (nullità della notifica della cartella o dell’intimazione). Tuttavia, l’opposizione all’esecuzione non consente di riaprire il merito fiscale già definito dalla cartella: piuttosto si discute se l’esecuzione sia consentita alla luce dei principi civilistici (ad es. invalidità formale dell’atto o prescrizione estintiva sopravvenuta).
2.2. Notifiche fiscali all’estero e Cartella definitiva
Un nodo cruciale è la validità della notifica al contribuente georgiano. Se il debitore vive in Georgia, di solito le comunicazioni dell’Agenzia o dell’ente riscossore gli sono inviate all’estero via posta (anche mediante servizio postale internazionale). Le norme citate prevedono che, finché il contribuente non comunica al Fisco un indirizzo estero (o il domicilio per le notifiche), l’ufficio utilizzi gli indirizzi disponibili (es. ultimo domicilio fiscale italiano, o iscrizione AIRE se era cittadino italiano) o altrimenti compia la notifica per pubblici proclami (deposito e affissione in Comune) .
Ad esempio, la Cassazione ha stabilito che se il destinatario non ha dato alcun indirizzo estero all’amministrazione finanziaria, la notifica all’estero può legittimamente avvenire con deposito dell’avviso presso il Comune dove il contribuente aveva redditi (art. 58 DPR 600/1973) . Nell’ordinanza n. 17355/2022 la Suprema Corte ha affermato che, “non essendo stato possibile utilizzare i registri AIRE o altri indirizzi esteri, è correttamente stata depositata copia della cartella nella casa comunale… nel Comune in cui i soggetti non residenti avevano prodotto il reddito” . In questo caso la notifica si considera effettuata ottavo giorno dopo l’affissione.
Viceversa, se il contribuente straniero avrebbe dovuto comunicare il suo indirizzo estero (per legge o in sede di attribuzione del CF) e non l’ha fatto, l’amministrazione è legittimata a notificare all’ultimo domicilio noto in Italia o con le regole del D.P.R. 600. Sul punto la dottrina evidenzia: “ai sensi dell’art. 26, ultimo comma, D.P.R. 602/1973, per la notificazione della cartella di pagamento ai contribuenti non residenti si applicano le disposizioni di cui agli artt. 60, c.4-5 DPR 600/1973” . In sintesi, la procedura seguita dall’Ufficio fiscale – purché conforme a tali norme – produce gli effetti di legge: il termine di 60 giorni per impugnare decorre dalla data in cui la notifica si considera perfezionata (anche dopo deposito) .
Domanda FAQ: Se il debitore georgiano non riceve mai fisicamente la cartella (perché aveva cambiato indirizzo in Fisco), può comunque essere condannato?
Risposta: Se il contribuente non ha comunicato il nuovo indirizzo estero, le notifiche sono valide se fatte a quanto consentito dalle norme (cfr. D.P.R. 602/1973 art. 26 e D.P.R. 600/1973 art. 60). Qualora l’ufficio abbia proceduto regolarmente (p.es. depositando l’avviso in Comune), la cartella non può essere impugnata per mancata notifica (Cass. n. 23378/2021, cassa impugnativa e accoglie ricorso quando era certo l’indirizzo estero noto dall’AIRE ). Solo violazioni gravi (es. inosservanza di art. 142 c.p.c. per soggetti AIRE) consentono la nullità della cartella. Nel caso di cittadino georgiano (non italiano) non si applica AIRE: se non c’è alcuna comunicazione all’Ufficio, il ricorso che contesti la notifica può basarsi sull’errato accertamento che l’Ufficio non avesse dati del nuovo domicilio; in ogni caso è un tema complesso da valutare caso per caso.
2.3. Strategie processuali (tribunale tributario, TAR)
Il punto di vista del debitore georgiano è difensivo: egli deve valutare se è possibile impugnare la cartella nel merito (fatta salva la perfezione della notifica come detto). Le strategie principali sono:
- Opposizione presso il Giudice Tributario: ricorso motivato entro 60 giorni (come detto) contro la cartella. Si sottolinea che l’ammissibilità dell’impugnazione non è pregiudicata dalla mancata notifica: si può contestare l’atto presupposto (p.es. invalidità dell’accertamento di imposta) oppure difendere l’estraneità al debito. In commissione tributaria il contribuente potrà eccepire sia la prescrizione del credito sia altri vizi. Se il debitore georgiano non parla italiano, deve farsi assistere da un professionista ed eventualmente nominare un difensore mediante procura. Anche via PEC o mail (prevista dal 2005 per alcune notifiche) l’assistenza legale italiana garantisce la partecipazione al giudizio.
- Ricorso al TAR / Giudice Amministrativo: generalmente non applicabile al contendere tributario, in quanto le cartelle sono atti privi di natura amministrativa generale. Tuttavia, in astratto potrebbe darsi un ricorso al TAR – per esempio per contestare un provvedimento ministeriale o una direttiva di riscossione generica – ma è un percorso atipico. Più probabilmente, l’unica ipotesi in cui un debitore oppone al TAR è se l’atto impugnato fosse un provvedimento abilitativo di tipo amministrativo (raro in ambito tributario). In pratica il canale naturale rimane quello tributario, fino alla Cassazione (ammesso il ricorso).
- Opposizione all’esecuzione (art.615 c.p.c.): se dopo 60 gg decorre l’esecuzione (ipoteca, pignoramento di beni in Italia), il debitore può resistenti con opposizione all’esecuzione. In questa sede non si discute il merito tributario della cartella (che è già definito), ma solo eventuali motivi di nullità formale dell’esecuzione (p.es. competenza del giudice, notifica del precetto, errori di calcolo). Può anche eccepire la prescrizione sopravvenuta. Ma questo ricorso non azzera il debito; limita la fase esecutiva.
2.4. Esecuzione sui beni in Italia
Se il georgiano possiede beni in Italia (immobili, conti correnti, quote societarie, autoveicoli ecc.), questi beni possono essere sottoposti a sequestro o pignoramento da parte dell’Agenzia delle Entrate o del concessionario della riscossione. Esempio pratico: possiede un appartamento a Roma o un conto corrente in banca italiana. In tal caso l’esattore notificherà un atto di precetto (o intimazione) e quindi eseguirà con pignoramento (art. 72 L. 697/1950): immobiliare o presso terzi (il terzo può essere la banca). Come visto, se il debitore risiede all’estero e la banca è in Italia, l’azione inibitoria (pignoramento) va proposta al Tribunale italiano competente là dove si trovano i beni o il credito . Non serve citare il debitore straniero in Italia (basta notificare l’atto all’indirizzo estero noto) per il pignoramento: la procedura si basa sulla localizzazione dei beni. Ad es. Cass. 22302/2024 ha confermato che, per il pignoramento presso terzi di una società francese, la competenza è del Tribunale di Milano in ragione della localizzazione dei crediti da pignorare .
Il debitore può opporsi al pignoramento davanti al Giudice dell’Esecuzione (Tribunale) nelle forme ordinarie del C.p.c. (artt. 615, 617 c.p.c.), addossando ad es. la mancata notifica del precetto o il difetto di competenza territoriale (cfr. art. 26-bis c.p.c.). Se l’esecuzione colpisce immobili, l’opposizione va in Tribunale Civile (se occorre, sezione specializzata). Tuttavia l’elemento chiave rimane sempre: l’esistenza o meno del debito fiscale sottostante. Pignorare un bene non estingue il debito, ma lo soddisfa per quanto il bene vale.
Domanda FAQ: Se non ho nulla in Italia – né immobili né conti – cosa possono farmi?
Risposta: Se il georgiano non ha beni nel territorio italiano, l’Agenzia non può pignorargli nulla in Italia. Potrà iscrivere i ruoli negli archivi domestici, ma se non esiste alcun patrimonio eseguibile, rimarranno solo azioni “nel nulla”. Tuttavia, attenzione: se in futuro il debitore entrasse in possesso di qualche bene in Italia, tale bene potrebbe essere aggredito per debiti pregressi. In genere, chi vive permanentemente all’estero e non ha relazioni economiche in Italia è in posizione debitoria “senza attivi”, ma ciò non elimina l’obbligo del debito.
3. Debiti civili e bancari
3.1. Debiti contrattuali e bancari
Un cittadino georgiano può avere debiti verso banche o imprese italiane (finanziamenti, mutui, leasing, carte di credito). Tali debiti sono normalmente regolati da contratti privati e disciplinati dal Codice Civile italiano. Se la banca italiana ritiene inadempiente il debitore, potrà in primo luogo intimare pagamento (ad es. diffida formale o precetto, se previsto).
– Se in precedenza il creditore ha ottenuto un decreto ingiuntivo o una sentenza in Italia a carico del georgiano, potrà chiedere in Italia l’esecuzione (pignoramenti) secondo le regole già esposte. Il debitore, a sua difesa, può proporre opposizione a decreto ingiuntivo (art. 645 c.p.c.) o impugnare la sentenza (appello, Cassazione) con i termini ordinari. Se il procedimento italiano è già concluso e il provvedimento è definitivo, il debitore può soltanto contestare eventuali vizi di giurisdizione o riconoscimento internazionale.
– Se non esiste ancora un titolo esecutivo italiano, la banca (o il creditore) dovrà instaurare una causa in Italia o in Georgia. La giurisdizione in queste controversie va determinata secondo il Regolamento UE 1215/2012 (Bruxelles I-bis) se applicabile; tuttavia la Georgia non fa parte dell’UE, perciò si valuta la Convenzione dell’Aja 2005 (sulla scelta di foro) o i criteri di diritto internazionale privato italiano (L.218/1995) per determinare se sia competenza italiana. In assenza di convenzioni, può valer la regola generale: giurisdizione italiana se il contratto era eseguibile in Italia (art. 26 c.p.c.). Il debitore può eccepire il difetto di giurisdizione del giudice italiano se ritiene che il contratto non presentasse il collegamento con l’Italia (ad esempio se tutti gli obblighi erano da eseguire in Georgia e il pagamento previsto in valuta estera all’estero).
- Esecuzione all’estero: qualora il creditore italiano ottenga un titolo esecutivo italiano (sentenza, atto ingiuntivo), per ottenere l’esecuzione dei beni del georgiano in Georgia dovrà chiedere il riconoscimento del titolo in Georgia. Ciò richiede di norma un riconoscimento exequatur davanti alle autorità georgiane, secondo la legislazione georgiana (che potrebbe richiedere una procedura presso un tribunale georgiano o il Tribunale Internazionale per il ricorso). Se esiste una convenzione bilaterale Italia-Georgia sul riconoscimento delle sentenze civili (non ci risulta in vigore), essa determinerebbe i termini. In mancanza, è una materia incerta; spesso si ricorre a canali diplomatici o arbitrati internazionali. In sintesi, il debitore georgiano rischia l’azione esecutiva solo sui beni in Italia, mentre in Georgia il creditore italiano deve muoversi attraverso la cooperazione giudiziaria internazionale (art. 46 L.218/1995) senza certezze su esito e tempi.
- Interessi e spese legali: il debitore georgiano è tenuto a corrispondere gli interessi legali e le spese di esecuzione come stabilito dalla legge italiana sul debito principale (ad es. art. 1284 C.C. e artt. 38-50 DPR 602/1973). Tuttavia, l’applicazione degli interessi e delle spese va sempre verificata in base al titolo.
3.2. Garanzie e misure patrimoniali
Se il debitore ha concesso ipoteche, pegni o fideiussioni a favore di creditori italiani, questi possono rivalersi su tali garanzie nell’ambito di un’esecuzione separata. Ad esempio, se un georgiano ha ipotecato una proprietà in Italia, il creditore può pignorare e vendere tale immobile. Analogamente, un fideiussore georgiano può essere chiamato in causa ex art. 1944 C.C. in caso di inadempimento del debitore principale; tuttavia, se la fideiussione è chiamata, il fideiussore può a sua volta opporsi (art. 1957 C.C.).
4. Strumenti di cooperazione internazionale
4.1. Notifica di atti giudiziari e amministrativi
Come accennato, la Convenzione dell’Aja 1965 è lo strumento principale per notificare atti civili/commerciali all’estero . La Georgia vi ha aderito e l’Italia lo applica: la notifica di un atto giudiziario italiano può avvenire attraverso la rete consolare o le autorità centrali. In pratica, l’Agenzia delle Entrate non utilizza di solito la Convenzione (che è più usata per cause civili), ma per debiti fiscali può provare ad inviare la cartella al Consolato o all’Ambasciata italiana in Georgia, che a loro volta collaborano con le autorità georgiane. Esistono anche mailing-list o canali telematici di collaborazione giudiziaria, ma nulla di automatico.
Qualora sia necessario servire un atto giudiziario civile (p.es. un atto di citazione per decreto ingiuntivo) in Georgia, si può usare la Convenzione 1965 (attraverso il Ministero degli Affari Esteri italiano che trasmette al Ministero degli Esteri georgiano) oppure, in mancanza, l’art. 142 c.p.c. via diplomatici (tramite Ambasciate) . L’importante è rispettare le formalità (traduzione, indirizzi completi) previste dalla Convenzione. La Guida MAECI alle notifiche conferma: “La Georgia ha ratificato la Convenzione dell’Aja del 1965” . Va notato che il medesimo trattato bilaterale consolato Italia-Georgia (2002) riconosce ai consolati il diritto di trasmettere atti giudiziari in materia civile e commerciale per i propri cittadini , ma ciò si applica ai cittadini italiani in Georgia e non direttamente ai cittadini georgiani.
4.2. Riconoscimento ed esecuzione di sentenze straniere
Se il cittadino georgiano ottiene in Italia una sentenza (ad es. causa civile), l’esecuzione all’estero richiede il riconoscimento di quella sentenza da parte delle autorità georgiane (e viceversa: una sentenza georgiana può essere riconosciuta in Italia seguendo la procedura art. 64 c.p.c.). L’Italia ha aderito alla Convenzione dell’Aja 1971 sul riconoscimento delle sentenze straniere in materia civile/commerciale (non ratificata dagli USA, ma dai Paesi europei); tuttavia, la Georgia non è parte della Convenzione Lugano 2007 (tra UE/EFTA) né della Convenzione NY 1970. È possibile l’applicazione obliqua delle Convenzioni dell’Aja sulla prova, ma non esistono strumenti multilaterali vincolanti di riconoscimento fiscale.
In pratica, un titolo esecutivo italiano (cartella o sentenza) non diventa automaticamente eseguibile in Georgia. Se la posta in gioco è elevata, un creditore potrebbe chiedere all’ambasciata o a un avvocato georgiano di avviare una procedura di riconoscimento in Georgia, basata sulla legge georgiana sul riconoscimento delle sentenze straniere (non c’è un testo UE o internazionale applicabile alle sentenze fiscali). Le autorità georgiane potrebbero concedere il riconoscimento se sussistono principi di equivalenza o di mutuo riconoscimento, ma non ci sono garanzie e spesso si arriva a accordi transattivi.
5. Aspetti pratici e consigli difensivi
5.1. Quali controlli fare alla ricezione della cartella
Quando arriva una cartella di pagamento dall’Italia (via consolato o posta internazionale), il debitore georgiano deve immediatamente:
– Verificare la propria identità nel documento (DPR 602/73 art.19-bis richiede elementi minimi: dati anagrafici, causale, importo).
– Controllare che nella cartella siano indicati il tributo richiesto (ad es. tipo di imposta, anno), le imposte base, sanzioni e interessi calcolati. Si controlli la base imponibile: può esserci un errore se, ad esempio, i redditi dichiarati all’estero non sono stati considerati.
– Accertare la data e la modalità di notifica. Se il documento porta timbri consolari o avvisi postali dall’Italia (A/R), prendere nota di quelle date: da esse decorrono i termini di impugnazione. Se la notifica sembra irregolare (es. indirizzo italiano obsoleto, assenza di avviso di ricezione), annotare le anomalie.
– Esaminare eventuali atti presupposti (accertamenti, liquidazioni) allegati o richiamati. Se non erano mai stati ricevuti, potrebbe essere pendente un vizio di notifica che inficia l’intero procedimento (vedere Cass. 366/2007 su AIRE ed art.142 c.p.c.).
Se si rilevano errori, è importante agire entro i termini: in caso contrario la cartella diverrà definitiva. In Italia i termini di decadenza per il pagamento possono arrivare a 10 anni (art.2953 c.c. tempo di prescrizione per imposte, con alcune decurtazioni), ma la decadenza dall’impugnazione, essa, è stringente (60 gg). Dopo 60 giorni dalla notifica, il debitore perde la possibilità di sollevare dubbi sul merito della cartella davanti al giudice. Quindi impugnare tempestivamente è fondamentale. Anche se il debitore è all’estero può presentare ricorso, tramite un avvocato italiano. In alternativa, se è impossibilitato, può chiedere l’intervento dell’Ambasciata o di un centro assistenza fiscale georgiano che abbia convenzioni con l’Italia.
5.2. Simulazione pratica (cartella fiscale)
Caso 1: Anna è una cittadina georgiana che in passato possedeva un piccolo appartamento in Lombardia, ora affittato, e ha dichiarato i redditi da affitto in Georgia. L’Agenzia delle Entrate non era a conoscenza della sua residenza all’estero. Nel 2023 riceve via consolato una cartella di pagamento per IMU e tasse di concessione governativa, relativa agli anni 2018-2021, per un totale di €4.000.
- Verifica atti: Anna contesta che i redditi dell’affitto sono stati regolarmente dichiarati in Georgia e che a suo tempo ha comunicato al Comune di residenza in Italia il trasferimento all’estero (tuttavia non si era iscritta all’AIRE perché non cittadina).
- Notifica: l’avviso è stato recapitato per raccomandata A/R all’ultimo domicilio italiano e depositato in Comune nel 2023 (dato che il suo indirizzo estero non era noto al Comune). La Cassazione 17355/2022 ha stabilito che questa procedura, in assenza di un indirizzo estero comunicato, è valida . Quindi il termine di 60 giorni è già decorso.
- Ricorso: Anna consulta un avvocato in Italia entro 60 giorni dall’avviso di deposito e presenta ricorso alla Commissione Tributaria Provinciale di Milano (territorio della Lombardia dove si trova l’immobile) . Nel ricorso sostiene l’avvenuto trasferimento e l’illegittimità dell’accertamento IMU (mancanza di comunicazione tra ANAGRAFE tributaria e Comune). Chiede quindi l’annullamento delle cartelle.
- Esito atteso: se la Commissione Tributaria ritiene provata la inesistenza del debito (oppure viziata la procedura), annullerà la cartella. Se invece rigetta il ricorso, Anna potrà appellare alla CTR e poi eventualmente in Cassazione, purché le impugnazioni siano motivate su questioni di diritto.
- Nel frattempo: se la cartella non è pagata, è emanato un preavviso di ipoteca sull’appartamento in Lombardia. Anna riceve notifica dell’ipoteca a distanza di mesi. La richiesta di iscrizione ipotecaria (che segue la cartella) deve anch’essa essere impugnata in Tribunale (sezione esecuzioni immobiliari) tramite opposizione agli atti esecutivi . In un’ottica prudente, Anna si fa rappresentare da un legale anche in quell’opposizione.
Questa simulazione evidenzia: anche dall’estero si può contestare la cartella; il termine parte dalla notifica del precetto/ipoteca, e il foro competente è quello dove si trova il bene sottoposto a esecuzione .
6. Conclusioni e consigli finali
- Agire tempestivamente. Il debitore georgiano con carichi in Italia deve non appena viene a conoscenza del debito verificare i termini per ricorso (di solito 60 giorni) e impugnare in tempo.
- Organizzarsi legalmente. È consigliabile affidarsi ad un avvocato italiano esperto di diritto tributario o esecuzioni internazionali, che può rappresentarlo in Italia. L’avvocato può seguire il fascicolo online tramite il sistema elettronico e presentare ricorsi telematici (è sufficiente procura alle liti).
- Conservare documenti. Tenere prove di trasferimento, dichiarazioni fiscali, notifiche ricevute in Georgia. Ogni comunicazione col Comune o Agenzia deve essere tracciabile.
- Verificare residenza fiscale. Se si è residenti fiscali in Georgia (non in Italia), è opportuno avere atti ufficiali che lo dimostrino, come certificato di residenza georgiana o nulla osta per esportazione. Questo può aiutare a contestare la competenza tributaria italiana se i redditi sono stati prodotti esclusivamente in Georgia.
- Sfruttare la doppia imposizione. Se il debito fiscale italiano riguarda redditi già assoggettati a imposta in Georgia (o viceversa), il trattato bilaterale Italia-Georgia può offrire crediti d’imposta. È però una questione di diritto tributario sostanziale, da valutare caso per caso.
Domanda FAQ: Se non mi presento in Italia e ignoro la cartella, cosa rischia il debitore?
Risposta: In Italia il debitore che non adempie né impugna la cartella vede maturare gli interessi di mora e altre sanzioni, e alla fine l’esecuzione forzata. L’Agenzia iscriverà ipoteche e potrà pignorare qualsiasi bene futuro in Italia. Per il debitore in Georgia questo significa che se in futuro entrerà in possesso di beni/conti in Italia (ad es. investe in un immobile italiano), questi saranno aggredibili. I creditori italiani possono altresì informare eventuali partner commerciali italiani che detengono suoi crediti (banche, clienti) per promuovere pignoramenti presso terzi. In pratica ignorare il debito non lo fa scomparire, ma limita l’azione italiana fino a nuovi avvenimenti (non concede annullamento automatico). Tuttavia, l’Italia da sola non può prelevare somme direttamente dalla Georgia: la cooperazione internazionale deve passare da autorizzazioni judiciali o diplomatiche.
7. Tabelle riepilogative
- Tabella 2 – Termini di impugnazione e autorità: riepilogo per tipologia di credito (tributario, contributivo, sanzioni, civile):
| Tipologia | Autorità Giudiziaria | Termine impugnazione | Norma di riferimento |
|---|---|---|---|
| Cartella tributarie (IRPEF, IVA, IRES, IMU, ecc.) | Corte di Giustizia Tributaria (Commissione Provinciale) | 60 giorni dalla notifica della cartella | Art. 21 D.Lgs. 546/1992 (CPT) |
| Cartella contributiva (INPS/INAIL) | Tribunale Ordinario – Sezione Lavoro | 60 giorni (art. 437 c.p.c.) | Legge 468/1990 e D.Lgs. 546/92 |
| Sanzioni (multe stradali, TARSU, ecc.) | Giudice di Pace / Tribunale (a seconda dell’importo) | 30 giorni (C.d.S. art.204) | Cod. Strada (per multe); artt. 36-37 Cod. Trib. (per TARSU) |
| Debiti contrattuali/civili | Tribunale Civile ordinario | Ordinari (es. art. 646 c.p.c. 40 giorni per ingiunzioni) | C.P.C. artt. 639 e ss., 645 e ss. |
| Esecuzione forzata (Opposizione) | Tribunale (Giudice dell’Esecuzione) | 20 giorni (art.615 c.p.c.) | Art. 615 c.p.c. |
- Tabella 3 – Principali fonti normative italiane citate: normativa in materia di riscossione e notifiche.
| Norma | Ambito | Principali contenuti |
|---|---|---|
| DPR 29.9.1973, n. 602 (art. 26) | Riscossione tributaria (cartelle) | Definisce modalità di notificazione delle cartelle (anche via PEC e deposito). Stabilisce che per non residenti si applicano art.60, c.4-5 DPR 600/1973 . |
| DPR 29.9.1973, n. 600 (art. 60, c.4-5) | Accertamento e notifiche tributari (art.142 c.p.c.) | Regola notifica atti fiscali ai non residenti: raccomandata con A/R all’estero (indirizzo AIRE o domicilio estero noto); in mancanza, si applica l’art.140 c.p.c. (deposito). |
| D.Lgs. 31.12.1992, n. 546 (art. 21) | Processo tributario | Termini di proposizione del ricorso tributario: 60 giorni dalla notifica (cartelle tributarie). |
| C.p.c. art. 26 | Procedura civile (esecuzioni) | Giudice dell’esecuzione sui beni: se il debitore non è domiciliato in Italia, si applica art.26 (foro dell’esecuzione dove si trovano i beni) , anziché 26-bis. |
| C.p.c. art. 615-617 | Procedura civile (opposizione all’esecuzione) | Norme per proporre opposizione all’esecuzione forzata e pignoramento. |
- Tabella 4 – Strumenti difensivi**: possibile applicazione ai crediti italiani.
| Strumento | Ambito di applicazione | Scopo |
|---|---|---|
| Ricorso alla Commissione tributaria | Cartelle fiscali (tributi diretti e locali) | Contestare in giudizio l’atto impositivo sottostante (vizi di calcolo, notifica, ecc.) . |
| Autotutela presso Agenzia delle Entrate | Tutte le cartelle fiscali (prima o dopo notifica) | Chiedere all’Amministrazione di annullare/sospendere l’atto per correggere errori o concedere rateizzazioni. |
| Richiesta di sospensione esecuzione | Tutte (Trib. tributario o Trib. civile) | Ottenere in udienza misure cautelari (es. ipoteca decadenza) fino alla decisione di merito. |
| Opposizione all’esecuzione (art.615 c.p.c.) | Esecuzioni coattive (pignoramento, ipoteca) | Sollevare eccezioni come prescrizione o nullità formali dell’esecuzione. Non annulla il debito. |
| Procedure di composizione del debito | Tutti i debiti (ad es. accordi transattivi, “rottamazioni”) | Regolarizzare il debito con pagamenti rateali o sconti, estinguendo la lite senza contenzioso. |
| Negoziazione o transazione con il creditore | Tutti i debiti (soprattutto bancari o civili) | Concordare un piano di rientro o riduzione del debito per evitare l’espropriazione. |
8. Fonti e giurisprudenza citate
- D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602 – Disposizioni sulla riscossione delle imposte sul reddito. Art. 26 (notificazione cartelle): ultimo comma, in forza del quale «per la notificazione della cartella di pagamento ai contribuenti non residenti si applicano le disposizioni del 4° e 5° comma dell’art. 60 del D.P.R. 600/1973» . (Normativa vigente).
- D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, art. 60 (primo comma, lett. c), e commi 4-5) – Disposizioni comuni in materia di accertamento delle imposte sui redditi. I commi 4 e 5 definiscono le modalità di notifica degli avvisi a contribuenti non residenti (AIRE o recapito estero, altrimenti deposito secondo art. 140 c.p.c.) .
- D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 21 – Codice del processo tributario. Termini di proposizione del ricorso: 60 giorni dalla notifica dell’atto impositivo (ad es. cartella di pagamento) . (Vigente).
- Codice di procedura civile (C.C.P.), artt. 26, 26-bis, 140, 615 – Norme sull’esecuzione forzata e notificazione all’estero. In particolare, l’art. 26 c.p.c. indica il foro dell’esecuzione in base alla collocazione dei beni; art. 26-bis regola il pignoramento presso terzi; art. 140 stabilisce le modalità di notifica all’estero tramite il deposito nell’albo del comune. (CPC, edizioni aggiornate in consultazioni online).
- Cassazione Civile, Sez. 1, ordinanza 7 agosto 2024 n. 22302 – “Pignoramento presso terzi di debitore residente all’estero: competenza” . Ha ribadito che, in caso di pignoramento presso terzi contro debitore straniero, l’espropriazione si promuove «davanti al Tribunale ove risiede il terzo pignorato» (applicando art. 26 c.p.c.) .
- Cassazione Civile, Sez. 5, sentenza 24 agosto 2021 n. 23378 – “Cartella di pagamento notificata a italiano all’estero iscritt. AIRE”. Ha dichiarato illegittima la notifica di cartelle a contribuente italiano residente all’estero con indirizzo AIRE noto, per violazione degli articoli 58-60 D.P.R.600/73 e art. 26 ultimo comma D.P.R.602/73 . (Pronuncia disponibile in giurisprudenza di legittimità).
- Corte Costituzionale, sentenza 24 ottobre 2007, n. 366 – Ha dichiarato costituzionalmente illegittimi i commi degli artt. 58-60 del D.P.R. 600/1973 e l’art. 26 ultimo comma del D.P.R. 602/1973 nella parte in cui esclude l’applicazione dell’art. 142 c.p.c. per contribuenti AIRE .
- Cassazione Civile, Sez. 5, ordinanza 17355/2022 – Citata da fonti di stampa fiscale . Ha affermato che la notifica di una cartella a contribuente straniero può avvenire con deposito nei casi previsti dall’art. 140 c.p.c. se il debitore non ha comunicato indirizzi esteri validi .
- Agenzia delle Entrate – Normativa e circolari: circolari interne (ad es. prot. 29/E/2005) hanno ammesso la notificazione a mezzo PEC dei contribuenti. (“L’Assistenza Avvocati Cartelle Esattoriali” e “Fisco Oggi” forniscono chiarimenti sulla notifica a contribuenti all’estero).
- Convenzione Internazionale D.T.T. Italia-Georgia (L. 11 luglio 2003, n. 205) – Predisposizioni per evitare doppie imposizioni su redditi e patrimoni tra Italia e Georgia.
- Convenzioni dell’Aja (1965) – Ratificata da Italia e Georgia; disciplina notifiche e comunicazioni di atti civili/commerciali all’estero .
- Ministero degli Affari Esteri – Guida alle notificazioni giudiziarie all’estero (set. 2024). Conferma che “La Georgia ha ratificato la Convenzione dell’Aja del 1965” . Segnala inoltre il Trattato Consolare Italia-Georgia (Tbilisi 2002) che consente la trasmissione di atti giudiziari da parte di funzionari consolari verso propri cittadini .
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💥 Cosa Succede ai Debiti in Italia
Se hai lavorato o vissuto in Italia, puoi avere debiti con:
- Agenzia delle Entrate-Riscossione (tasse e cartelle)
- INPS/INAIL (contributi)
- Comuni (TARI, IMU, multe)
- banche o finanziarie (prestiti, mutui, carte di credito)
📌 Quando non paghi o non presenti ricorso, il debito diventa esecutivo ed è pronto per la riscossione.
⚖️ L’Agenzia delle Entrate Può Riscuotere in Georgia?
La risposta è no.
L’Agenzia delle Entrate-Riscossione non può pignorare beni o stipendi in Georgia, perché:
- La Georgia non fa parte dell’Unione Europea
- Non esiste alcun trattato di cooperazione fiscale o riscossione forzata tra Italia e Georgia
- Gli atti emessi in Italia non hanno valore legale automatico nel territorio georgiano
📌 Quindi, se vivi e hai beni solo in Georgia, il Fisco italiano non può toccarli.
⚠️ Cosa Rischi se Ignori le Cartelle Esattoriali
Anche vivendo in Georgia, l’Agenzia può comunque:
- 🏦 pignorare conti correnti in Italia
- 🏠 mettere ipoteche su immobili italiani
- 🚗 fermare veicoli registrati in Italia
- 💰 aumentare il debito con interessi e sanzioni
- ⚖️ riattivare la riscossione se rientri in Italia
📌 Molti cittadini scoprono il problema al primo rientro in Italia, quando devono rinnovare documenti o pagare un atto giudiziario.
💠 Cosa Fare Subito per Difendersi
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2️⃣ Controllare la Notifica
Moltissime cartelle non sono valide perché:
- inviate a un vecchio indirizzo
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📌 Se la notifica è irregolare → la cartella è nulla e può essere annullata.
3️⃣ Verificare la Prescrizione del Debito
I debiti italiani si prescrivono dopo:
- 5 anni → multe, contributi, cartelle esattoriali
- 10 anni → imposte (IRPEF, IVA, IRES)
📌 Se non hai ricevuto atti validi negli ultimi anni, il debito può essere già estinto.
4️⃣ Richiedere la Sospensione Immediata
La sospensione è possibile se:
- la cartella non è valida
- il debito è prescritto
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📌 L’avvocato può ottenere la sospensione in 48 ore, fermando ogni procedura.
5️⃣ Presentare Ricorso alla Corte Tributaria
Hai 60 giorni dalla notifica valida dell’atto.
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Se il debito è reale ma troppo alto, si può:
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Conclusione
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