Cittadino Della Bielorussia Con Debiti In Italia E Cartelle Esattoriali: Cosa Fare E Come Difendersi

Se sei un cittadino bielorusso che ha vissuto, lavorato o svolto attività in Italia e oggi hai debiti fiscali, contributivi o cartelle esattoriali, è normale chiedersi se questi debiti possano essere riscossi in Bielorussia, se rischi pignoramenti o se puoi sistemare tutto senza tornare in Italia.
La risposta è rassicurante: i debiti italiani non possono essere riscossi in Bielorussia, perché non esiste alcun accordo bilaterale Italia–Bielorussia che permetta allo Stato italiano di recuperare imposte, multe o contributi nel territorio bielorusso.
Tuttavia, i debiti rimangono attivi in Italia, e se un giorno dovessi tornare, aprire un conto italiano o possedere beni nel Paese, l’Agenzia delle Entrate-Riscossione potrebbe intervenire immediatamente. Con un avvocato tributarista esperto in casi internazionali, puoi bloccare la riscossione, annullare cartelle illegittime e chiudere definitivamente la tua posizione fiscale.

Cosa sono le cartelle esattoriali italiane

Le cartelle esattoriali sono atti ufficiali notificati dall’Agenzia delle Entrate-Riscossione (AER) per riscuotere:

  • imposte non pagate (IRPEF, IVA, IRAP, IRES)
  • contributi INPS o INAIL arretrati
  • tributi locali (IMU, TARI, bollo auto)
  • multe stradali e sanzioni amministrative
  • interessi di mora e spese di riscossione

Dopo 60 giorni dalla notifica, il debito diventa esecutivo, e in Italia può portare a pignoramenti, ipoteche e fermi amministrativi.

Cosa succede se vivi in Bielorussia

Poiché la Bielorussia non ha accordi di cooperazione fiscale con l’Italia:

  • l’Agenzia delle Entrate-Riscossione non può avviare pignoramenti, sequestri o blocchi di conti in Bielorussia
  • nessuna autorità bielorussa è obbligata a recuperare debiti italiani
  • i tuoi beni, conti e redditi in Bielorussia sono completamente protetti

Ma attenzione:

  • i debiti restano iscritti nei registri italiani
  • possono aumentare con sanzioni e interessi
  • possono essere riscossi se torni in Italia
  • eventuali beni, immobili o eredità in Italia possono essere pignorati

Per questo è fondamentale affrontare la situazione per tempo.

Quando i debiti italiani possono essere annullati o ridotti

Molte cartelle possono essere cancellate perché irregolari, scadute o notificate male.
Si può ottenere l’annullamento se:

  • la cartella è stata notificata a un indirizzo sbagliato o dopo il trasferimento
  • il debito è prescritto (5 anni per multe e tributi locali; 10 anni per imposte statali)
  • non ci sono atti interruttivi validi
  • la cartella deriva da un accertamento non definitivo o viziato
  • ci sono errori di calcolo o duplicazioni
  • la cartella contiene interessi o sanzioni illegittime
  • il credito è stato ceduto a una società di recupero crediti senza documentazione

Un avvocato può verificare ogni singolo atto e annullare quelli non validi.

Cosa fare subito per difenderti

  1. Richiedi l’estratto di ruolo tramite SPID o tramite un avvocato: è l’elenco completo dei tuoi debiti.
  2. Verifica la notifica: una notifica errata rende la cartella nulla.
  3. Controlla la prescrizione: molti debiti sono già estinti per legge.
  4. Non pagare né rispondere senza un controllo legale: potresti riattivare un debito prescritto.
  5. Rivolgiti a un avvocato tributarista per impugnare le cartelle e bloccare la riscossione.

Le soluzioni legali più efficaci

Un avvocato può agire per:

  • presentare ricorso alla Corte di Giustizia Tributaria
  • richiedere la sospensione della riscossione per fermare azioni in Italia
  • ottenere l’annullamento in autotutela delle cartelle irregolari
  • contestare la prescrizione del debito
  • intervenire con un saldo e stralcio, quando previsto
  • richiedere rateizzazioni se vuoi regolarizzare un debito legittimo

Tutto può essere gestito da remoto, senza bisogno di rientrare in Italia.

Cosa può fare un avvocato per te

Un avvocato esperto può:

  • verificare accuratamente ogni debito e ogni notifica
  • recuperare la documentazione ufficiale dall’Agenzia delle Entrate
  • contestare cartelle illegittime o prescritte
  • bloccare pignoramenti e fermi su beni italiani
  • ottenere riduzioni consistenti del debito
  • guidarti fino alla chiusura definitiva della tua posizione fiscale

Cosa succede se non fai nulla

Se non intervieni:

  • i debiti possono aumentare rapidamente
  • perdi il diritto di contestare atti irregolari
  • se torni in Italia rischi subito pignoramenti e blocchi
  • conti o beni italiani possono essere sequestrati
  • eventuali eredità italiane possono essere trattenute
  • perdi la possibilità di aderire a sanatorie o sconti fiscali

Agire in tempo è l’unico modo per evitare problemi futuri.

Quando rivolgersi a un avvocato

Dovresti chiedere assistenza legale se:

  • sei un cittadino della Bielorussia con cartelle o debiti italiani
  • hai ricevuto notifiche anche vivendo all’estero
  • vuoi sapere se i tuoi debiti sono validi, prescritti o annullabili
  • hai beni in Italia e vuoi proteggerli
  • desideri chiudere una volta per tutte la tua posizione fiscale

Un avvocato esperto può risolvere tutto a distanza, in modo rapido e sicuro.

⚠️ Attenzione: molti cittadini bielorussi pagano debiti che non devono più essere pagati, perché non conoscono le regole su prescrizione e notifiche. Prima di pagare, fai analizzare ogni cartella da un professionista.

Questa guida dello Studio Monardo – avvocati esperti in diritto tributario internazionale e difesa dei cittadini stranieri con debiti in Italia ti aiuta a capire come proteggerti e come chiudere definitivamente la tua posizione fiscale, anche vivendo in Bielorussia.

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Introduzione

Trasferirsi all’estero lasciando debiti in Italia è ormai una situazione comune nell’era della mobilità internazionale. Tuttavia, l’espatrio non equivale mai a un condono automatico dei debiti, siano essi fiscali, bancari o civili . In base all’ordinamento italiano, l’obbligazione resta a carico del debitore indipendentemente dal cambio di residenza . Ciò significa che un cittadino bielorusso che lascia l’Italia con pendenze debitorie continua ad esserne responsabile verso i creditori italiani. Nessuna norma prevede la cancellazione automatica dei debiti (tributari, contributivi, bancari, ecc.) per il solo fatto di aver lasciato il Paese .

Anzi, negli ultimi anni i creditori (Agenzia delle Entrate-Riscossione per il fisco, banche, privati) si sono dotati di strumenti più efficaci per rintracciare i debitori oltre confine. In particolare, l’Agenzia delle Entrate-Riscossione (AdER, ex Equitalia) può avvalersi di accordi internazionali e banche dati per il recupero dei crediti tributari anche fuori dall’Italia . Anche i creditori privati possono utilizzare normative europee che semplificano l’esecuzione forzata transfrontaliera in materia civile e commerciale . D’altro canto, trasferirsi all’estero non è vietato neppure se si hanno debiti: la libertà di espatrio è garantita (art. 16 Cost. e Legge 1185/1967 sul passaporto) e non può essere limitata salvo eccezioni (ad esempio, provvedimenti penali). Ciò significa che un debitore può legittimamente uscire dall’Italia, ma deve essere consapevole che le sue pendenze potranno seguirlo. Ignorare i debiti o tentare di sottrarsi al pagamento potrebbe anzi aggravare la situazione, facendo maturare interessi di mora, spese di recupero e – in casi estremi – anche conseguenze penali (si pensi alla sottrazione fraudolenta al pagamento di imposte, di cui diremo più avanti) .

In questa guida analizzeremo anzitutto la natura dei debiti e delle cartelle esattoriali, per poi esaminare i rischi e le azioni esecutive che il debitore corre sia se risiede ancora in Italia sia se si è trasferito all’estero (all’interno o fuori dall’Unione Europea). Verranno illustrati gli strumenti di difesa a disposizione dal punto di vista del debitore: contestazione di atti e cartelle, opposizioni alle procedure esecutive, soluzioni per ridurre o definire il debito (dalla rateizzazione alle definizioni agevolate come rottamazione e saldo e stralcio), nonché eventuali procedure di sovraindebitamento. Saranno incluse domande frequenti con risposte chiare e tabelle riepilogative per riassumere i punti chiave, ad esempio i limiti delle varie azioni di recupero e i termini di prescrizione dei debiti. In fondo alla guida è presente una sezione con le fonti normative e giurisprudenziali più autorevoli citate nel testo, tra cui leggi italiane aggiornate al 2025 e sentenze recenti di rilievo.

Nota bene: Le informazioni fornite si basano sulla normativa italiana vigente al 2025 e sulle più recenti interpretazioni giurisprudenziali (Corte di Cassazione, Corti europee). Si considereranno inoltre le direttive UE e gli accordi internazionali che regolano il recupero transfrontaliero dei crediti. Il linguaggio sarà tecnico-giuridico ma con intento divulgativo, per risultare utile sia a professionisti del settore legale-fiscale sia a privati cittadini (inclusi imprenditori) che si trovino ad affrontare debiti in una dimensione transnazionale.

Debiti in Italia e cartelle esattoriali: quadro generale

Prima di affrontare le strategie difensive, è importante capire che tipo di debiti può avere un cittadino straniero (nello specifico bielorusso) in Italia e cosa sono esattamente le cartelle esattoriali. Non tutti i debiti sono uguali per natura giuridica né per modalità di recupero. In generale, possiamo distinguere tra:

  • Debiti verso l’erario e enti pubblici (debiti fiscali e tributari): somme dovute allo Stato o enti pubblici per imposte non pagate (ad esempio IRPEF, IVA, IRES), tasse locali (IMU, TARI, ecc.), sanzioni amministrative (multe stradali, ammende), contributi previdenziali (INPS, INAIL) e altre entrate pubbliche. Quando tali somme restano impagate, vengono iscritte a ruolo e riscosse tramite cartella esattoriale dall’Agente della Riscossione (Agenzia Entrate-Riscossione – AdER) . La cartella esattoriale (o cartella di pagamento) è quindi l’atto con cui l’AdER intima formalmente il pagamento di importi risultanti dai ruoli, derivanti ad esempio da accertamenti fiscali definitivi, contributi omessi, sanzioni, ecc. Essa costituisce un titolo esecutivo immediato: se il debitore non paga entro 60 giorni dalla notifica, la cartella diviene definitiva ed esecutiva, permettendo all’Agente della Riscossione di avviare le procedure di esecuzione forzata . (Approfondiremo a breve le caratteristiche della cartella e le modalità di notifica.)
  • Debiti verso creditori privati (debiti civili e commerciali): somme dovute a banche, finanziarie, fornitori, locatori, privati cittadini o aziende (ad esempio per prestiti, mutui, scoperti di conto, bollette non pagate, canoni di affitto, danni da risarcire, ecc.). Questi debiti non sono riscossi tramite cartella esattoriale, bensì tramite azioni civili da parte dei creditori: di norma il creditore deve ottenere un titolo esecutivo (ad esempio un decreto ingiuntivo non opposto, una sentenza di condanna, o un titolo di credito come una cambiale) e poi attivare un pignoramento tramite l’ufficiale giudiziario. In alcuni casi il titolo è di per sé esecutivo (es. cambiale protestata, contratto di mutuo notarile, assegno), altrimenti serve un procedimento davanti all’autorità giudiziaria. Una volta munito di titolo esecutivo e precetto, anche il creditore privato può procedere a pignoramenti e altre misure cautelari sui beni del debitore. Importante: per i debiti bancari o finanziari insoluti, il nominativo del debitore può inoltre essere segnalato nelle banche dati creditizie (es. CRIF) e nel Registro dei protesti, con effetti negativi sulla reputazione creditizia.
  • Debiti di natura mista: un cittadino potrebbe avere entrambe le categorie di debito. Ad esempio, un piccolo imprenditore può avere cartelle esattoriali per tasse non versate e al contempo esposizioni verso banche o fornitori. In questa guida adotteremo principalmente il punto di vista del debitore fiscale (dato che la menzione di “cartelle esattoriali” nel titolo rimanda a debiti verso il fisco o enti pubblici), ma molte considerazioni varranno anche per i debiti privati, evidenziando di volta in volta le differenze.

Cartella esattoriale: che cos’è e come funziona. La cartella di pagamento (detta comunemente cartella esattoriale) è un atto amministrativo tramite cui l’Agente della Riscossione richiede al debitore il pagamento di uno o più crediti iscritti a ruolo . Essa contiene gli importi dovuti (imposta o sanzione, interessi, aggi di riscossione, spese) e intimazione a pagare entro 60 giorni. Trascorso tale termine senza pagamento, la cartella costituisce titolo esecutivo per procedere al pignoramento dei beni del debitore senza bisogno di ulteriori autorizzazioni giudiziarie, in forza dell’art. 49 del DPR 602/1973. In altre parole, la cartella è già di per sé equivalente a una sentenza di condanna passata in giudicato, limitatamente alla fase esecutiva: se il debitore non la impugna tempestivamente, il credito diventa definitivo ed esigibile forzosamente .

La cartella viene formata a seguito dell’iscrizione a ruolo del debito da parte dell’ente creditore (Agenzia delle Entrate, Comune, INPS, ecc.) e deve essere notificata regolarmente al debitore secondo le norme di legge (art. 26 DPR 602/1973 per la notifica delle cartelle) . La notifica può avvenire tramite messo notificatore, ufficiale della riscossione, ufficiale giudiziario o posta raccomandata con avviso di ricevimento; per i destinatari obbligati a PEC (imprese e professionisti) può avvenire anche via PEC . Impugnazione: il debitore può contestare la cartella proponendo ricorso al giudice competente (di regola il giudice tributario per tributi, il giudice del lavoro per contributi previdenziali, il giudice ordinario per sanzioni amministrative non tributarie) entro 60 giorni dalla notifica, allegando vizi dell’atto (es. notifica nulla, vizi formali) o vizi dell’atto presupposto (es. l’accertamento mai notificato) . Se non viene proposto ricorso entro i termini, la cartella diviene definitiva. Esistono tuttavia rimedi anche successivi, come l’opposizione all’esecuzione ex art. 615 c.p.c. (quando si contesta il diritto di procedere a esecuzione per intervenuto pagamento, prescrizione sopravvenuta, ecc.) o l’opposizione agli atti esecutivi ex art. 617 c.p.c. (per vizi formali della cartella o della notifica scoperti tardivamente), che possono essere attivate una volta che la riscossione coattiva è iniziata, ma si tratta di rimedi limitati a specifici casi.

Le cartelle esattoriali nel 2025: Negli ultimi anni ci sono state varie misure normative relative alle cartelle. Ad esempio, la Legge di Bilancio 2023 ha previsto lo stralcio automatico dei debiti di importo residuo fino a €1000 affidati all’Agente della Riscossione tra il 2000 e il 2015 (con alcune eccezioni) , nonché la possibilità di definire in via agevolata (rottamazione-quater) le cartelle relative a ruoli dal 2000 al 30 giugno 2022 . Tali misure di “pace fiscale” saranno trattate in dettaglio più avanti. È bene però chiarire che, salvo questi interventi legislativi eccezionali, i debiti restano pienamente dovuti e l’AdER continua la riscossione secondo le regole ordinarie, indipendentemente dalla cittadinanza o dalla residenza del debitore.

Rischi e conseguenze per il debitore: cosa succede se non pago

Interessi e sanzioni: Il mancato pagamento di un debito comporta innanzitutto l’accumulo di interessi moratori e di eventuali sanzioni. Nel caso di tributi, trascorsi 60 giorni dalla notifica della cartella senza pagamento, sull’importo iscritto a ruolo maturano interessi di mora (calcolati su base annua secondo tassi stabiliti periodicamente – ad esempio 3,5% annuo dal 2023) oltre all’aggio di riscossione. Per i debiti erariali, eventuali sanzioni amministrative tributarie diventano definitive e restano dovute (salvo che intervengano condoni). Per i debiti civili, maturano interessi legali o contrattuali di mora, e possono aggiungersi penali o spese legali. In sintesi, col tempo il debito tende a crescere, spesso in misura significativa.

Segnalazioni e conseguenze amministrative: Per debiti bancari o finanziari, come accennato, il debitore inadempiente può essere segnalato nelle centrali rischi e registri protesti, perdendo l’accesso al credito. Per debiti verso la Pubblica Amministrazione, possono scattare misure come il diniego di certificazioni di regolarità contributiva (DURC irregolare, che impedisce ad esempio di partecipare ad appalti) o il blocco di rimborsi fiscali in compensazione con debiti iscritti a ruolo.

Azioni esecutive (riscossione coattiva): Sia l’Agente della Riscossione per le cartelle esattoriali, sia i creditori privati muniti di titolo, possono attivare procedure esecutive sui beni del debitore. Le principali azioni esecutive e cautelari a cui il debitore inadempiente è esposto sono:

  • Pignoramento dei conti correnti e depositi bancari: il creditore (pubblico o privato) può notificare un atto di pignoramento presso terzi alla banca dove il debitore ha un conto, bloccando le somme disponibili fino a concorrenza del credito dovuto. Nel caso del fisco, questo può avvenire anche senza previa autorizzazione giudiziaria, in forza del titolo esecutivo costituito dalla cartella esattoriale. Il pignoramento di solito congela il saldo del conto alla data della notifica: ad esempio, se sul conto ci sono €5.000 e il debito è €7.000, la banca bloccherà €5.000 e li renderà indisponibili al cliente, in attesa dell’assegnazione al creditore . Se invece sul conto c’è più del dovuto, verrà bloccata solo la somma pari al debito. Difesa: il debitore può fare opposizione all’esecuzione se ritiene il pignoramento illegittimo (ad es. perché il debito è già prescritto o pagato) oppure agli atti esecutivi se ci sono vizi procedurali. Va ricordato che per i depositi esteri (fuori dall’Italia) il fisco italiano può intervenire solo tramite cooperazione internazionale (nell’UE esiste il regolamento UE 655/2014 sul sequestro conservativo di conti e la direttiva 2010/24/UE per il recupero di crediti fiscali, di cui diremo) mentre un creditore privato deve ottenere un riconoscimento del titolo all’estero. Approfondiremo più avanti le differenze tra beni in Italia e beni all’estero.
  • Pignoramento dello stipendio o della pensione: se il debitore percepisce uno stipendio (o pensione) in Italia, il creditore può pignorarlo presso il datore di lavoro (o l’ente pensionistico). La legge però pone limiti rigorosi: la quota pignorabile dello stipendio netto è generalmente un quinto (20%) per crediti ordinari . Per il fisco, le soglie sono leggermente diverse e a scaglioni: un decimo dello stipendio se l’importo netto è fino a ~€2.500, un settimo tra €2.500 e €5.000, e un quinto sopra €5.000 (art. 72-ter DPR 602/1973) . Queste percentuali si riferiscono al netto mensile al momento del pignoramento, e non intaccano l’ultimo stipendio già accreditato sul conto (che è protetto entro il minimo vitale). Lo stesso vale per la pensione, con in più l’impignorabilità assoluta di una parte equivalente all’assegno sociale aumentato della metà (c.d. minimo vitale). Esempio: se un pensionato ha una pensione di €1.000, circa €750 sono impignorabili e solo la parte eccedente può subire il prelievo del quinto . Difesa: anche qui è possibile l’opposizione in caso di errori (ad esempio se viene pignorata una quota eccedente il limite di legge, o se il debito era sospeso). Va segnalato che se il cittadino bielorusso lavora all’estero e percepisce reddito fuori Italia, quel reddito è inattingibile dai creditori italiani salvo procedura di cooperazione giudiziaria nel paese estero (non applicabile per paesi extra-UE come la Bielorussia, in assenza di convenzioni). Dunque, uno stipendio percepito in Italia è vulnerabile a pignoramento; uno stipendio percepito in Bielorussia è al riparo dall’azione esecutiva diretta del creditore italiano.
  • Pignoramento immobiliare (espropriazione della casa o altri immobili): il creditore può iscrivere ipoteca e successivamente pignorare gli immobili di proprietà del debitore. L’Agenzia delle Entrate-Riscossione, per legge, non può pignorare la prima casa del debitore se questa è l’unico immobile di proprietà, adibito a uso abitativo e non di lusso (categoria catastale non A/8 o A/9) . Questa tutela vale solo per il Fisco: i creditori privati, invece, possono pignorare anche l’unica casa di abitazione del debitore (non esistendo analogo divieto per loro) . Per il Fisco, anche quando la prima casa non è pignorabile, resta possibile l’ipoteca a garanzia: l’AdER può iscrivere ipoteca sull’immobile per debiti superiori a €20.000 . Se il debitore possiede altri immobili (seconde case, terreni, immobili commerciali) oppure la sua casa non rientra nei requisiti di impignorabilità (es. immobile di lusso, oppure possiede più di un immobile), allora il Fisco può procedere al pignoramento, ma solo se il debito complessivo supera €120.000 e a patto di aver iscritto ipoteca da almeno 6 mesi . In pratica, la legge prevede una soglia minima e un preavviso tramite ipoteca prima che l’esattore espropri case. Per creditori privati invece non c’è soglia minima di importo per iniziare un pignoramento immobiliare (sebbene, per ragioni economiche, è raro che si avvii un’esecuzione immobiliare per poche migliaia di euro). Difesa: il debitore può evitare la vendita forzata pagando il debito nel corso della procedura (anche chiedendo al giudice dell’esecuzione la conversione del pignoramento ai sensi dell’art. 495 c.p.c., ovvero la rateizzazione del debito dopo aver versato immediatamente almeno 1/5 del totale). Inoltre può fare opposizione se il pignoramento è illegittimo (ad esempio se il Fisco ha pignorato la prima casa in violazione del divieto di legge ). Da notare che per procedere alla vendita all’asta, il creditore deve anticipare spese e seguire una procedura perizia/asta che richiede tempo; ciò dà margine al debitore per trovare soluzioni (rifinanziamento, accordo transattivo, ecc.) prima della perdita definitiva dell’immobile.
  • Fermo amministrativo su veicoli: l’Agente della Riscossione può disporre il fermo di automezzi, moto e altri veicoli intestati al debitore, iscrivendolo al PRA. Il fermo è una misura cautelare (non è un’espropriazione, il bene rimane al proprietario ma non può circolare né essere radiato senza saldare il debito). Scatta in genere per debiti oltre €1.000 e viene preavvisato con comunicazione al contribuente, che ha 30 giorni per pagare prima che il fermo sia iscritto. Difesa: se il veicolo è strumentale all’attività di impresa o professionale del debitore, è possibile chiederne la revoca o la sospensione dimostrando tale circostanza (il fermo è infatti escluso per veicoli necessari al lavoro, art. 86 del DPR 602/73). Un cittadino bielorusso che abbia lasciato l’Italia con la sua auto immatricolata in Italia potrebbe scoprire che è stato iscritto un fermo: in tal caso, il veicolo non potrebbe essere né venduto né reimmatricolato in Italia finché il debito non è risolto. All’estero il fermo italiano non ha efficacia diretta, ma impedisce comunque eventuale reintroduzione o utilizzo legale del veicolo in Italia.
  • Ipoteche su altri beni e altre misure: oltre agli immobili, il Fisco può iscrivere ipoteca sui beni registrati (es. barche) per debiti sopra €20.000 . I creditori privati possono chiedere al giudice sequestri conservativi su beni del debitore se temono di perdere garanzie durante il processo. In casi di comportamenti gravemente fraudolenti del debitore, il creditore può denunziare il fatto alle autorità (si pensi a chi nasconde o svende tutti i propri beni per non pagarli: questo può configurare reato ex art. 388 c.p. o art. 11 D.lgs. 74/2000 se riferito a debiti fiscali, come vedremo).

Di seguito, una tabella riassume limiti e condizioni delle principali azioni esecutive in Italia da parte del Fisco e dei creditori privati, dal punto di vista del debitore:

Azione esecutivaAgenzia Entrate-Riscossione (Fisco)Creditore privato (banca, ecc.)
Pignoramento conto bancarioPuò pignorare importi su conti in Italia fino a concorrenza del debito, senza autorizzazione giudiziaria (titolo esecutivo è la cartella) . Estero: necessita assistenza internazionale (non operativa su conti in Bielorussia).Può pignorare conti in Italia dopo aver ottenuto titolo esecutivo e precetto. Deve rivolgersi al tribunale. Estero: deve far riconoscere il titolo localmente (non automatico fuori UE).
Pignoramento stipendio/pensioneLimite pignorabile: 1/10 stipendio netto < €2.500, 1/7 tra €2.500-5.000, 1/5 oltre €5.000 (art. 72-ter DPR 602/73) . Pensione: impignorabile minimo vitale (~1,5×assegno sociale), resto 1/5.Limite generale 1/5 dello stipendio o pensione netto (20%) . Stesso minimo vitale sulle pensioni.
Ipoteca immobiliareIscrivibile se debito > €20.000 .Iscrivibile in presenza di un credito certo (ad es. da decreto ingiuntivo) come misura cautelare con autorizzazione giudice.
Pignoramento immobiliarePrima casa impignorabile se unica e non di lusso . Altri immobili: pignorabili se debito > €120.000 e dopo 6 mesi da ipoteca .Prima casa pignorabile (nessuna impignorabilità per legge) . Nessuna soglia minima di debito prevista per legge (ma valutazioni economiche di fatto).
Fermo amministrativo veicoliPossibile su veicoli intestati se debito > €1.000 (notificato preavviso 30 gg). Veicoli strumentali al lavoro esentati (art. 86 DPR 602/73).Non previsto istituto analogo. Il privato può pignorare un veicolo e chiederne la vendita, ma deve sostenere costi (rimozione, custodia) – pratica rara se il veicolo ha valore modesto.

Legenda: prima casa = unico immobile adibito ad abitazione principale del debitore (non lusso); minimo vitale pensione ≈ €1.000 (valore variabile annualmente).

Come si evince dalla tabella, il Fisco ha alcuni vincoli normativi (tutela della prima casa, soglie di debito) che non vincolano i creditori privati, ma gode anche di vantaggi procedurali (può agire senza passare dal tribunale, ha accesso rapido ai dati del contribuente). Dal canto suo, un creditore privato deve seguire l’iter giudiziario (con maggiori garanzie difensive per il debitore), ma una volta ottenuto un titolo può pignorare praticamente ogni bene senza i limiti speciali previsti solo per il Fisco.

Conseguenze penali potenziali: In linea di principio, l’inadempimento di debiti civili non costituisce reato. L’ordinamento italiano vieta il carcere per debiti (art. 25 Cost.) e non punisce penalmente chi non paga fornitori o banche (salvo che vi sia una frode specifica, ad es. bancarotta fraudolenta in caso di fallimento). Diverso è per alcuni debiti verso lo Stato: l’ordinamento tributario prevede reati per omesso versamento di imposte oltre soglie rilevanti (ad es. omesso versamento IVA > €250.000, art. 10-ter D.lgs. 74/2000) o per condotte volte a eludere la riscossione coattiva. In particolare, l’art. 11 del D.lgs. 74/2000 punisce la sottrazione fraudolenta al pagamento di imposte: commette tale reato chi, al fine di non pagare imposte dovute (per un ammontare sopra €50.000 ), compie atti dispositivi su suoi beni in modo da renderne inefficace la riscossione (per esempio: vende fittiziamente la propria casa a un prestanome, svuota i conti, esporta capitali, ecc.). Se l’importo del debito tributario (imposte, sanzioni, interessi) superava €200.000, la pena è aggravata (reclusione 1–6 anni) . Anche atti di occultamento di beni possono configurare questo reato. Esempio pratico: un cittadino bielorusso con grossi debiti fiscali che trasferisca tutti i suoi risparmi su conti esteri segreti e alieni i suoi beni in Italia a familiari per sottrarsi al fisco, potrebbe – in presenza delle soglie suddette – essere indagato per sottrazione fraudolenta. Va detto che la persecuzione penale di tale reato richiede la prova dell’elemento fraudolento (non basta pagare in ritardo, occorre una manovra di occultamento) e non scatta automaticamente per il solo fatto di espatriare. Ad ogni modo, è una possibile conseguenza in casi estremi di comportamenti dolosi contro il Fisco.

In sintesi, i rischi principali per il debitore inadempiente sono finanziari (costi aggiuntivi e perdita di beni) e non normalmente personali, salvo circostanze eccezionali come quelle penali appena descritte. Nella prossima sezione vedremo come il cambio di residenza all’estero incide su questi rischi: quali difficoltà incontra il creditore nel notificare gli atti e nel aggredire beni fuori Italia, e quali strategie può adottare il debitore per difendersi sia in caso di permanenza in Italia che in caso di espatrio.

Residenza in Italia o all’estero: differenze nella riscossione e difesa del debitore

Un punto centrale della nostra analisi riguarda la situazione del debitore residente all’estero rispetto a quello residente in Italia. Il nostro caso prospetta un cittadino bielorusso che potrebbe essere attualmente residente in Italia oppure essere rientrato (o trasferito) in Bielorussia o altro Stato estero. Esamineremo dunque entrambe le ipotesi.

Debitore residente in Italia (cittadino bielorusso che vive in Italia)

Se il cittadino bielorusso risiede stabilmente in Italia (magari con permesso di soggiorno e iscrizione anagrafica in un Comune italiano), ai fini della riscossione non vi sono differenze sostanziali rispetto a un debitore italiano. Le cartelle esattoriali e gli atti di accertamento verranno notificati al suo indirizzo in Italia, secondo le regole ordinarie (ad esempio mediante raccomandata A/R, messo notificatore o PEC se possiede un domicilio digitale). Il fatto che sia cittadino straniero non incide: tutti i soggetti, italiani o no, che hanno un codice fiscale italiano e obblighi tributari in Italia, sono iscritti negli archivi dell’Agenzia delle Entrate con un domicilio fiscale in Italia (coincidente con la residenza anagrafica, se persona fisica residente). Gli atti fiscali verranno notificati a quel domicilio fiscale. Se il debitore è irreperibile temporaneamente (ad es. perché si sposta di frequente), la notifica potrà essere eseguita per compiuta giacenza (deposito dell’atto presso l’ufficio postale o casa comunale, con raccomandata informativa) . Dopo 10 giorni di giacenza senza ritiro, la notifica si perfeziona comunque, anche se il destinatario non ha materialmente preso in mano l’atto.

Esecuzione in Italia: Il debitore con residenza e beni in Italia è – come visto – soggetto a pignoramenti e misure cautelari senza ostacoli territoriali. Beni mobili che si trovano in Italia (conto bancario italiano, stipendio da datore italiano, immobili in Italia, ecc.) possono essere aggrediti dai creditori. Anche beni eventualmente intestati a società di persone o ditte individuali riconducibili al debitore saranno nel mirino (salvo la schermatura di responsabilità offerta da società di capitali, se applicabile).

Difese disponibili in Italia: Dal momento che il debitore residente viene raggiunto normalmente dagli atti, è fondamentale reagire tempestivamente a ciascun atto ricevuto. Più avanti dettaglieremo i rimedi (ricorso in Commissione Tributaria contro la cartella o l’accertamento entro 60 giorni, istanza di rateizzazione per bloccare l’esecuzione, opposizioni varie). Qui anticipiamo che il debitore residente può avvalersi senza particolari complicazioni di tutti gli strumenti giurisdizionali (può adire i tribunali italiani competenti per contestare atti, impugnare cartelle, ecc.) e amministrativi (es. chiedere dilazioni, aderire a definizioni agevolate) previsti dall’ordinamento. Inoltre, se la persona ha capacità economica limitata, può valutare le procedure di composizione della crisi da sovraindebitamento presso il tribunale italiano (piano del consumatore, liquidazione del patrimonio, ecc., di cui diremo). Unico accorgimento particolare: se il cittadino bielorusso ha difficoltà con la lingua italiana, dovrà farsi assistere per comprendere bene gli atti (che sono redatti in italiano) e le scadenze, ma ciò rientra nell’ordinario.

Debitore residente all’estero (cittadino bielorusso fuori dall’Italia)

Passiamo ora al caso in cui il cittadino bielorusso, dopo aver contratto debiti in Italia, lasci il territorio italiano. Può trattarsi di un rientro nel proprio Paese di origine (Bielorussia) o di un trasferimento in un terzo Paese. Considereremo dapprima la situazione generale di chi risiede all’estero, evidenziando poi le differenze tra Paesi UE e Paesi extra-UE (come la Bielorussia).

Domicilio fiscale e notifiche: Quando una persona fisica trasferisce la residenza all’estero, dovrebbe comunicarlo all’anagrafe italiana (per gli italiani c’è l’iscrizione AIRE; per i cittadini non italiani, in genere c’è la cancellazione dall’anagrafe locale se sono stati iscritti). Se il soggetto comunica ufficialmente un indirizzo estero alle autorità italiane (ad esempio, al momento della richiesta di codice fiscale o su altri moduli fiscali, o tramite istanza all’Agenzia Entrate), tale indirizzo diventa il riferimento per le notifiche . La normativa principale è l’art. 60 del DPR 600/1973, commi 3 e 4, come modificato nel 2010: esso prevede che la notifica ai contribuenti non residenti sia eseguita mediante invio di raccomandata A/R all’indirizzo estero che risulta agli atti (in primis quello dell’AIRE, per i cittadini italiani AIRE) . In mancanza di un indirizzo estero noto, la legge consente alla pubblica amministrazione di notificare secondo le modalità previste per irreperibilità in Italia – il che spesso significa notificare all’ultimo domicilio italiano conosciuto e, se non si trova nessuno, depositare l’atto presso il Comune (notifica per affissione all’albo, art. 60 comma 1 lett. e DPR 600/73) .

In pratica, se il cittadino bielorusso lascia l’Italia senza lasciare traccia di un recapito estero, rischia che le cartelle e gli atti gli vengano notificati “all’italiana”: inviati alla vecchia residenza in Italia e poi depositati in Comune per irreperibilità. In tal caso, potrebbe non venire a conoscenza degli atti nei tempi utili, perdendo la chance di impugnarli. Questa notifica per irreperibilità di fatto perfeziona comunque la notifica (è considerata valida legalmente, se sono state rispettate le formalità), ma espone l’atto a potenziali contestazioni future: se il contribuente dimostra che l’ufficio conosceva o poteva conoscere il suo indirizzo estero e non lo ha utilizzato, la notifica può essere dichiarata nulla. Ad esempio, la Corte di Cassazione con sentenza n. 23378/2021 ha ritenuto illegittima la notifica di una cartella esattoriale fatta al vecchio domicilio italiano di un contribuente iscritto all’AIRE, senza tentare la notifica all’indirizzo estero risultante . In quella vicenda, la cartella non era mai giunta a conoscenza dell’interessata, e la Cassazione ha accolto il ricorso annullando la cartella per vizio di notifica . Analogamente, Cass. n. 13753/2023 ha ribadito che l’Amministrazione, nel notificare a soggetti all’estero, deve in primo luogo utilizzare l’indirizzo estero noto; solo in caso di esito negativo può ripiegare sulla procedura per irreperibili . Dunque, dal punto di vista del debitore espatriato, un primo fronte di difesa è verificare la regolarità delle notifiche: molte cartelle potrebbero essere annullabili se notificate in modo irregolare (indirizzo sbagliato, mancato invio al domicilio estero noto, vizio di forma nell’iter di notifica, ecc.) .

Detto ciò, va chiarito un aspetto: la notifica all’estero può avvenire validamente anche senza passare per consolati, grazie alle modifiche normative. AdER spesso spedisce direttamente raccomandate internazionali. Se la raccomandata viene recapitata o anche solo depositata con avviso al destinatario, scattano istituti come la compiuta giacenza: ad esempio, nella recente ordinanza n. 22838/2025 la Cassazione ha confermato che una cartella inviata all’estero per raccomandata A/R si dà per notificata se il destinatario, assente alla consegna, non ritira il plico entro i termini previsti . In sintesi: trasferirsi all’estero potrebbe far “saltare” qualche notifica se l’ente non conosce l’indirizzo estero, ma non garantisce affatto di non essere notificati; e anche le notifiche non conosciute possono essere ritenute valide finché non impugnate. È quindi pericoloso presumere di sfuggire al Fisco solo andando via: meglio mantenersi informati sulla propria situazione debitoria (ad esempio richiedendo un estratto di ruolo all’AdER periodicamente, cosa fattibile tramite SPID/CIE o delegando un professionista) per intercettare eventuali atti a proprio carico.

Esecuzione forzata internazionale: Il grande interrogativo del debitore espatriato è: il Fisco (o un privato) può materialmente colpire i miei beni se questi si trovano all’estero? La risposta varia a seconda del paese di destinazione e degli strumenti di cooperazione disponibili.

  • All’interno dell’Unione Europea: tra i paesi UE vige una forte cooperazione sia in materia fiscale che civile. Per i crediti tributari, esiste la Direttiva 2010/24/UE (recepita in Italia col D.Lgs. 149/2012) che consente alle amministrazioni fiscali di diversi Stati membri di assistersi reciprocamente nella riscossione . In pratica, l’Italia può chiedere all’autorità fiscale di un altro Stato UE di recuperare un certo tributo da un debitore ivi residente, presentando apposita richiesta corredata del titolo uniforme europeo. L’autorità estera potrà quindi, secondo le proprie leggi, agire come fosse un suo credito. Ad esempio, se il nostro debitore bielorusso si trasferisse in Lettonia (paese UE), l’Agenzia delle Entrate italiana potrebbe attivare l’omologa lettone che invierebbe al debitore una richiesta di pagamento valida localmente e potrebbe pignorare beni in Lettonia in base a quella. Per i creditori privati, esiste il Regolamento UE 1215/2012 (Bruxelles I bis) sul riconoscimento delle decisioni civili: un creditore con sentenza italiana può farla valere negli altri Stati UE quasi automaticamente. Inoltre, strumenti come l’Ordine Europeo di Sequestro Conservativo dei Conti Correnti (Reg. UE 655/2014) permettono di bloccare conti bancari in Europa. Insomma, all’interno dell’UE il debitore non è al sicuro, poiché i confini nazionali sono permeabili alle azioni esecutive grazie a normative unificate. Va però segnalato che la cooperazione fiscale UE esclude alcuni crediti: ad esempio, i contributi previdenziali non rientrano nella direttiva (un paese UE non è obbligato a riscuotere contributi pensionistici di un altro) . Quindi un debito INPS potrebbe non essere recuperato via assistenza UE (resterebbe però il titolo esecutivo italiano eventualmente azionabile se il debitore rientra in Italia).
  • In Paesi extra-UE con convenzioni internazionali: Fuori dall’UE, tutto dipende da trattati bilaterali o convenzioni multilaterali. Ad esempio, esiste una Convenzione OCSE-Consiglio d’Europa sulla mutua assistenza in materia fiscale (Convenzione MAAT) aperta a molti paesi nel mondo . Se sia l’Italia che lo Stato estero hanno aderito e ratificato tale Convenzione (che prevede assistenza anche per riscossione), allora una cooperazione è possibile. Tuttavia, la Bielorussia non risulta tra i paesi aderenti a tali accordi internazionali di cooperazione fiscale avanzata (non aderisce neppure allo standard CRS sullo scambio automatico di informazioni finanziarie) . Inoltre, tra Italia e Bielorussia esiste una convenzione contro le doppie imposizioni (accordo per evitare doppia tassazione), ma essa – per quanto qui rileva – disciplina la ripartizione delle potestà impositive, non l’esecuzione forzata. In assenza di un accordo specifico per la riscossione, l’Italia non può costringere la Bielorussia a espropriare beni sul suo territorio per saldare debiti italiani. Il massimo che può fare è eventualmente chiedere riconoscimento di un titolo italiano ai tribunali bielorussi, ma questo dipende dal diritto locale (che generalmente non riconosce titoli esteri per debiti fiscali stranieri, trattandosi di materia di sovranità). Dunque, un debitore che si trovi in Bielorussia con tutti i suoi beni colà ubicati si trova relativamente al riparo da esecuzioni forzate italiane. I suoi conti bancari in banche bielorusse, il suo stipendio percepito in loco, i suoi immobili in Bielorussia, non possono essere direttamente pignorati da Equitalia/AdER né da un’ordinanza di tribunale italiano.
  • In Paesi extra-UE senza accordi (scenario Bielorussia): come appena detto, l’assenza di cooperazione formale gioca a favore del debitore. Questo però non deve portare a un falso senso di sicurezza assoluta. Bisogna considerare che il debitore potrebbe comunque mantenere legami con l’Italia o l’Europa: ad esempio conti bancari aperti in Italia o UE, crediti verso soggetti italiani, proprietà di quote societarie o immobili in Italia. Questi restano aggredibili. Inoltre, se un domani il debitore rientrasse in Italia anche solo temporaneamente, potrebbe subire misure (ad es. se aveva un procedimento esecutivo pendente, magari gli viene notificato un atto di pignoramento appena mette piede in aeroporto tramite ufficiale giudiziario – evenienza rara ma teoricamente possibile). Oppure, se in futuro dovesse chiedere un visto per lavoro o investimento, debiti tributari pendenti potrebbero complicare pratiche con le autorità (ad esempio nulla osta per ingressi per investitori: viene verificata la regolarità fiscale).

In termini pratici, molti debitori espatriati fanno affidamento su un elemento: la prescrizione. I crediti infatti hanno un termine di prescrizione oltre il quale non sono più esigibili (se il debitore eccepisce la prescrizione). Un contribuente all’estero, sfuggendo di fatto alle notifiche e ai solleciti, spera che il Fisco si “dimentichi” del suo caso abbastanza a lungo da far prescrivere il debito. In certi casi può accadere, ma l’esperienza insegna che l’AdER periodicamente invia atti (intimazioni, solleciti) che interrompono la prescrizione, spesso all’ultimo domicilio noto. Attenzione: tali atti, seppur non recapitati di fatto al debitore estero, possono interrompere comunque la prescrizione se perfezionati nella forma di legge (ad es. mediante deposito in Comune). Il risultato è che il credito non si prescrive e resta pendente. Ecco perché non è prudente fare totale affidamento sulla prescrizione maturata all’estero senza verificare: potrebbe darsi che l’ente abbia notificato qualcosa negli anni (magari a insaputa del debitore) che ha tenuto vivo il debito.

Fatte queste premesse, presentiamo una tabella comparativa che riassume come cambiano (o non cambiano) le cose tra un debitore in Italia, in UE o extra-UE:

Situazione debitoreNotifica di attiRecupero crediti FiscoRecupero crediti privatiNote difensive
Residente in ItaliaAl domicilio in Italia (residenza anagrafica). Notifica diretta da AdER (messo, posta, PEC).Pignoramenti diretti su beni in Italia (conto, stipendio, immobili) senza ostacoli territoriali.Titolo esecutivo valido in Italia, esecuzione tramite tribunale su beni in Italia.Pieno accesso a ricorsi presso autorità italiane. Possibile sovraindebitamento o accordi locali.
Residente estero (UE)Se indirizzo estero noto: raccomandata A/R internazionale o PEC (se disponibile) . Se indirizzo ignoto: notifica a ultimo indirizzo italiano ed eventuale irreperibilità legale .Possibile assistenza UE: altro Stato UE riscuote per l’Italia (Direttiva 2010/24/UE) . Beni in UE pignorabili tramite autorità locali su richiesta italiana.Sentenze/atti civili italiani riconosciuti ed eseguibili ovunque in UE (Reg. 1215/2012). Possibile sequestro conti UE (Reg. 655/2014).Il debitore può contestare la procedura estera nei limiti (generalmente poche possibilità sul merito). Utile monitorare atti inviati al vecchio indirizzo.
Residente estero (extra-UE)Simile a sopra: tentativo notifica a indirizzo estero noto (se fornito); altrimenti atti depositati in Italia per irreperibilità .Nessuna assistenza automatica se manca accordo. Fisco italiano non può esercitare poteri sovrani fuori confini. Beni fuori UE (es. in Bielorussia) non raggiungibili da pignoramento italiano.Titolo esecutivo italiano non ha efficacia diretta fuori UE. Creditore dovrebbe rifare causa in loco o ottenere exequatur (difficile per decisioni di default).Forte leva difensiva passiva: spostare patrimonio fuori Italia/UE. Ma attenzione a eventuali beni rimasti in Italia o UE (sempre attaccabili) e alla conservazione delle prove di notifica viziata per uso in futuro.

In base a quanto sopra, un cittadino bielorusso che risiede stabilmente in Bielorussia e non possiede più nulla in Italia o in paesi collegati, potrebbe trovarsi in una condizione di “insolvibilità di fatto” non perseguibile dai creditori italiani. Ciò spesso porta alcuni debitori a “lasciar perdere” i debiti italiani confidando di non subire conseguenze tangibili. Questa scelta, sebbene comprensibile, comporta comunque dei rischi e svantaggi: i debiti continueranno ad esistere (con interessi), eventuali diritti in Italia (rimborsi, eredità da riscuotere, ecc.) potrebbero venire compensati o aggrediti dal Fisco, e soprattutto ogni progetto futuro di ritorno in Italia o contatto economico con l’Italia risulterà complicato finché le posizioni debitorie restano aperte. Dal punto di vista giuridico, poi, l’omessa gestione del debito preclude l’accesso a strumenti di definizione che potrebbero ridurre drasticamente l’importo dovuto (vedi rottamazioni) – occasioni che, una volta perse, potrebbero non ripresentarsi.

Consiglio: anche se si è all’estero e al riparo dall’esecuzione immediata, è spesso saggio regolarizzare la propria posizione debitoria in Italia alle condizioni più favorevoli possibili, così da “pulire il passato” ed evitare strascichi. Nel prossimo capitolo vedremo proprio quali strumenti di definizione agevolata e difesa legale può utilizzare un debitore, sia esso in Italia o fuori. Successivamente risponderemo a domande comuni (FAQ) e proporremo soluzioni pratiche, inclusi possibili piani da seguire a seconda dei casi.

Strumenti di difesa del debitore: come contestare gli atti e ridurre il debito

Affrontiamo ora il cuore della guida: cosa può fare, in concreto, un cittadino bielorusso debitore per difendersi da cartelle esattoriali e altri debiti in Italia. Gli strumenti si possono suddividere in:

  1. Strumenti di contestazione e ricorso (difesa “attiva”) – per impugnare cartelle, accertamenti o atti esecutivi e farli annullare se viziati o illegittimi.
  2. Strumenti di definizione agevolata e accordi (difesa “negoziale”) – per ridurre l’ammontare dovuto o ottenere piani di pagamento sostenibili, evitando misure aggressive.
  3. Procedure di sovraindebitamento o insolvenza (difesa “concorsuale”) – per chiudere tutte le posizioni debitorie in caso di grave e conclamata incapienza, con l’ausilio del tribunale.
  4. Accortezze transfrontaliere (difesa “territoriale”) – misure da adottare sfruttando il fatto di risiedere all’estero (ad esempio, far valere irregolarità di notifica, scegliere il foro più favorevole, ecc.).

Esamineremo ciascuno di questi ambiti.

Impugnare cartelle e atti: ricorsi e opposizioni

La prima linea di difesa di un debitore è verificare la legittimità degli atti ricevuti e, se vi sono motivi validi, impugnarli nei termini di legge. Ecco i principali casi di contestazione:

  • Vizi di notifica: come già evidenziato, una cartella esattoriale notificata in modo irregolare (ad esempio a un indirizzo sbagliato, o con procedura viziata) può essere annullata. In sede di ricorso, il debitore può eccepire la nullità/inesistenza della notifica. Se il giudice accerta che la notifica non è avvenuta secondo legge, l’atto è inefficace. Esempio: cartella inviata alla vecchia residenza nonostante l’Ufficio fosse a conoscenza di quella estera – caso in cui la Cassazione ha dato ragione al contribuente . Oppure notifica a mezzo PEC ad un indirizzo PEC non attivo o non appartenente al destinatario (giurisprudenza ha annullato cartelle inviate alla PEC errata). Attenzione: questi vizi vanno fatti valere tempestivamente. Se scoperti oltre i 60 giorni, si può tentare l’opposizione tardiva (come vizio degli atti esecutivi) ma la questione si complica. È buona prassi quindi, appena si prende cognizione di un possibile atto a proprio carico, far verificare da un avvocato se la notifica risultante agli atti sia regolare (richiedendo copia delle relate di notifica). In alcuni casi, laddove il contribuente non ha mai saputo dell’atto per notifica nulla, la giurisprudenza ammette la possibilità di ricorso “oltre i termini” non appena se ne abbia conoscenza, invocando la tutela del diritto di difesa (principio confermato ad es. da Cass. 19714/2015 in materia tributaria).
  • Prescrizione del credito: altro motivo frequente di contestazione è l’intervenuta prescrizione del debito. Ogni tipologia di credito ha un termine di prescrizione (decorso il quale, se eccepito, il debitore non è più tenuto al pagamento). Nel caso di cartelle esattoriali non pagate, la giurisprudenza (Cass. Sez. Unite n. 23397/2016) ha stabilito che il termine di prescrizione dipende dalla natura del credito sottostante e non diventa automaticamente decennale . In pratica, per i tributi erariali (es. imposte statali come IRPEF, IVA) vale il termine ordinario di 10 anni, mentre per molti altri crediti vale il termine breve di 5 anni . Ad esempio: contributi previdenziali INPS prescritti in 5 anni, così come le sanzioni amministrative tributarie (multe fiscali) in 5 anni ; le contravvenzioni stradali 5 anni ; le imposte comunali (IMU, TARI) 5 anni ; il bollo auto 3 anni . Se il debitore rileva che sono passati più di questi anni dall’ultima notifica valida senza che vi siano stati atti interruttivi, può eccepire la prescrizione. Esempio pratico: un bielorusso riceve nel 2025 una intimazione di pagamento per una cartella IRPEF 2014 mai vista prima; se egli prova che la cartella 2014 non gli fu notificata correttamente e nessun atto interruttivo gli è stato notificato nei 10 anni successivi, il credito 2014 è prescritto e la pretesa va annullata. La prescrizione va eccepita con ricorso al giudice competente (commissione tributaria per tributi, giudice ordinario per multe ecc.), possibilmente allegando documentazione sul decorso del tempo. Fonti: art. 2946 c.c. (prescrizione ordinaria decennale) e art. 2948 c.c. (prescrizione quinquennale per alcuni crediti periodici), oltre a normative speciali (es. L.335/1995 per contributi). La Cassazione con sentenze del 2020 ha confermato ad esempio la prescrizione quinquennale dei contributi INPS nonostante cartella non impugnata . Si fornisce qui una tabella indicativa dei termini di prescrizione per alcune tipologie comuni di debiti:
Tipo di creditoPrescrizione ordinariaRiferimenti normativi/giurisprudenza
Imposte erariali (IRPEF, IVA, IRES, ecc.)10 anniCass. SS.UU. 23397/2016 ; art. 2946 c.c.
Tributi locali (IMU, TARI, ecc.)5 anniCass. SS.UU. 23397/2016 ; art. 2948 c.c.
Contributi previdenziali (INPS, INAIL)5 anniL. 335/1995 art. 3, co. 9; Cass. 12715/2020
Sanzioni tributarie (es. multe fiscali)5 anniD.Lgs. 472/1997 art. 20, co. 3 ; Cass. 11113/2019
Multe stradali (CdS)5 anniCodice della Strada art. 209; Cass. 7066/2017
Bollo auto3 anniD.P.R. 43/1988 art. 5; Cass. 20425/2017
Bollette, canoni periodici (utenze, affitto)5 anni (in genere)Art. 2948 n.4 c.c. (prestazioni periodiche)
Prestiti e altri contratti non titoli10 anni (salvo rate)Art. 2946 c.c. (salvo rateizzazione: rate 5 anni)
Titoli di credito (cambiali, assegni)3 anni cambiale; 6 mesi assegnoR.D. 1669/33; L. 349/1973

Nota: La prescrizione non opera automaticamente, va eccepita dal debitore e provata, preferibilmente mostrando l’estratto di ruolo (che elenca gli atti e relative date) e l’assenza di notifiche valide in intervalli superiori al termine previsto. Un avvocato tributarista può estrarre il ruolo aggiornato e verificare eventuali cause di prescrizione.

  • Vizi dell’atto o del ruolo: Si possono impugnare cartelle anche per motivi di merito, ad esempio contestando errori di calcolo, doppia imposizione, errata intestazione del debito, o l’inesistenza del titolo presupposto. Spesso capita che la cartella venga emessa su un accertamento fiscale mai notificato: in tal caso si può fare ricorso eccependo che il debito non era mai divenuto definitivo per difetto di notifica dell’atto presupposto. Se il giudice accerta ciò, annulla la cartella. Oppure, a volte, la cartella include importi già pagati in precedenza o sgravati: anche questo va fatto presente con documenti. Caso particolare: il cittadino bielorusso potrebbe non avere presentato dichiarazioni dei redditi per anni in cui era già residente all’estero e non più fiscalmente tenuto in Italia, e magari l’Agenzia delle Entrate lo ha ugualmente tassato d’ufficio presumendolo residente in Italia (casi di “residenza fiscale fittizia”). In situazioni del genere, se arrivano accertamenti o cartelle, egli può contestare nel merito di non essere soggetto passivo d’imposta in Italia per quei periodi, fornendo prova della residenza estera. La Cassazione ha più volte affermato che l’iscrizione AIRE fa fede della residenza all’estero salvo prova contraria, e l’onere è sull’ente accertatore . Dunque, la difesa può vertere anche su questi aspetti sostanziali.

In tutti i casi di ricorso, è fondamentale rispettare le procedure: presentare il ricorso al giudice competente entro 60 giorni dall’effettiva notifica (o conoscenza) dell’atto, pagare il contributo unificato dovuto, notificare il ricorso a controparte (es. AdER e ente creditore, se tributario) e costituirsi. È altamente consigliato farsi assistere da un professionista (avvocato o commercialista abilitato nel tributario) data la tecnicità. Se si è all’estero, si può conferire procura alle liti a un legale italiano che seguirà il caso senza necessità di presenza fisica del cliente (basta firma digitale o consolare sulla delega se richiesto).

Sospensione delle procedure: Quando si impugna un atto, di regola la presentazione del ricorso non sospende automaticamente la riscossione. Ciò significa che, ad esempio, se si ricorre contro una cartella, l’AdER potrebbe comunque iniziare il pignoramento decorso il termine di 60 giorni, a meno che il debitore chieda e ottenga una sospensione. Esistono due vie:

  • La sospensione amministrativa (o in autotutela) richiesta all’ente impositore o all’AdER, motivandola con l’evidente illegittimità dell’atto.
  • La sospensione giudiziale chiesta al giudice adito (es. alla Commissione Tributaria Provinciale nel ricorso) con istanza motivata di sospensiva. Il giudice valuta se vi sono fumus boni iuris (motivi di ricorso non pretestuosi) e periculum in mora (danno grave dal non sospendere) e può sospendere l’esecutività dell’atto fino alla decisione .

Per un debitore che vive all’estero, ottenere la sospensione è particolarmente importante, perché potrebbe evitare che, nel frattempo, partano pignoramenti su eventuali beni in Italia di cui magari nemmeno viene a conoscenza tempestiva. Ad esempio, con la sospensione si blocca un possibile fermo auto o ipoteca imminente.

Opposizioni nell’esecuzione: Se il debitore non ha fatto in tempo a ricorrere o viene sorpreso da un atto esecutivo (pignoramento, fermo, ipoteca già iscritti), può agire in sede di opposizione all’esecuzione (art. 615 c.p.c.) o opposizione agli atti esecutivi (art. 617 c.p.c.), a seconda del caso:

  • L’opposizione all’esecuzione mira a contestare il diritto del creditore di procedere all’esecuzione, ad esempio perché il debito è estinto o non esigibile (prescritto, condonato) o il titolo inesistente. Va proposta al giudice dell’esecuzione competente (tribunale ordinario se si tratta di esecuzione fiscale dopo la fase tributaria, o lo stesso giudice tributario in certi casi di estratti di ruolo – la materia è complessa e controversa). Nel contesto fiscale, spesso l’opposizione all’esecuzione viene utilizzata per far valere fatti sopravvenuti (pagamenti effettuati, prescrizione maturata dopo la formazione del titolo definitivo, etc.).
  • L’opposizione agli atti esecutivi contesta i vizi formali degli atti del procedimento esecutivo (es. un pignoramento notificato senza attendere i termini, difetto di forma del precetto, violazione delle forme nelle aste, ecc.). Va proposta entro termini stringenti (5 o 20 giorni dall’atto, a seconda dei casi).

Un esempio: il nostro debitore scopre nel 2025 che nel 2024 l’AdER gli ha iscritto ipoteca su un immobile in Italia senza notificargli il preavviso di ipoteca (obbligatorio 30 giorni prima). Potrà fare opposizione agli atti esecutivi al tribunale civile per far dichiarare nulla l’ipoteca per vizio di notifica (mancato preavviso) . Oppure, se gli è stato pignorato un conto mentre aveva un piano di rateizzazione in corso (che per legge sospendeva l’esecuzione), potrà opporsi evidenziando che l’esecuzione non poteva avvenire in pendenza di rateizzazione regolare.

Le opposizioni nell’esecuzione richiedono assistenza legale specializzata, perché la competenza e le procedure variano a seconda del tipo di debito e dello stato del procedimento (ad es. c’è discussione se certe opposizioni contro cartelle tardive spettino al giudice tributario o civile). In ogni caso, rappresentano un’ultima rete di sicurezza per il debitore che non ha potuto evitare di arrivare alla fase esecutiva.

Rateizzazioni e sospensioni “amministrative”: tirare il fiato

Un secondo filone di strumenti difensivi riguarda la dilazione del pagamento o l’ottenimento di sospensioni direttamente dagli enti creditori, senza passare per un giudice. Questo è utile quando il debito è legittimo ma il debitore non riesce a pagarlo in una volta, oppure quando si sta negoziando una soluzione.

  • Rateizzazione delle cartelle esattoriali: Il decreto legislativo 112/1999 e successive modifiche consentono al debitore iscritto a ruolo di chiedere all’Agente della Riscossione un piano di rateazione. Attualmente, per debiti fino a €120.000 è concessa automaticamente una rateizzazione “ordinaria” fino a 72 rate mensili (6 anni) su semplice richiesta motivata di temporanea difficoltà . Per debiti oltre €120.000, o per ottenere fino a 120 rate (10 anni), occorre documentare una grave situazione di difficoltà (indice ISEE basso o peggioramento del 50% del proprio indice di liquidità per imprese). Una volta concessa la dilazione, vengono sospese le azioni esecutive: l’AdER non potrà iscrivere nuovi fermi o ipoteche né procedere a pignoramenti, finché si rispettano le rate . Inoltre, se un pignoramento è già in corso, il debitore può chiedere all’AdER la conversione in rate (ex art. 19 DPR 602/73) versando subito un acconto del 20%. Il vantaggio della rateazione è guadagnare tempo (spalmare il debito) e bloccare aggressioni. Lo svantaggio è che maturano interessi sulle rate e che, se si salta il pagamento di 5 rate (anche non consecutive), si decade e l’intero importo residuo torna esigibile immediatamente. Perciò va intrapresa solo se si ritiene di poter sostenere il piano.
  • Sospensione per autotutela: Se il debitore ritiene l’atto manifestamente errato (ad es. cartella pagata in passato, oppure emessa in violazione di una sospensiva giudiziale, o soggetta a sgravio dall’ente creditore), può presentare all’AdER un’istanza di sospensione della riscossione ai sensi dell’art. 12 D.Lgs. 112/1999. L’AdER è tenuta a sospendere entro 30 giorni le attività di recupero se l’ente creditore conferma che il debito non è dovuto o è stato annullato. In caso di inerzia, ci si può rivolgere al giudice, ma spesso l’istanza ben documentata sortisce l’effetto (soprattutto se si dimostra che il debito è stato sgravato dall’ente originario). Questo strumento è utile, ad esempio, quando il debitore ha vinto un ricorso in Commissione Tributaria che annulla un accertamento ma intanto la cartella era stata emessa: presentando la sentenza favorevole, l’AdER sospende e poi annulla il ruolo.
  • Accordi transattivi con creditori privati: Con banche o altri creditori privati, è possibile negoziare piani di rientro o saldo e stralcio stragiudiziali. Ad esempio, la banca potrebbe accettare un pagamento del 50% a saldo dell’intero debito se ha dubbi di recuperarlo interamente. Tali accordi convengono soprattutto quando il debitore si trova all’estero e il recupero sarebbe difficile: il creditore potrebbe preferire incassare qualcosa volontariamente piuttosto che spendere in azioni legali transfrontaliere dall’esito incerto. Per il debitore, il vantaggio è liberarsi del debito con un esborso ridotto o dilazionato. È consigliabile condurre queste trattative con l’assistenza di un legale, che può interloquire con la società di recupero crediti o l’ufficio legale del creditore, evidenziando ad esempio che il debitore è nullatenente in Italia e che, se non si trova un accordo, il creditore rischia di non ottenere nulla. Spesso tali argomentazioni portano a sostanziosi sconti (in gergo “saldo e stralcio”, appunto). Un accordo transattivo andrà formalizzato per iscritto, magari prevedendo la liberatoria completa a fronte del pagamento concordato.

Definizioni agevolate: rottamazione, saldo e stralcio e “pace fiscale”

Negli ultimi anni, il legislatore italiano ha introdotto varie misure straordinarie per agevolare i debitori nel regolarizzare la propria posizione con il fisco e gli enti pubblici, le cosiddette “definizioni agevolate” o “pace fiscale”. Chi ha debiti iscritti a ruolo dovrebbe sempre verificare se può rientrare in qualcuno di questi provvedimenti, che spesso consentono di pagare importi molto ridotti rispetto al dovuto originario.

  • Rottamazione delle cartelle: La “rottamazione” consiste nella possibilità di pagare le cartelle senza sanzioni né interessi di mora, versando solo le somme base (imposta/tassa, interessi legali eventuali, e un modesto aggio). Ci sono state più edizioni: rottamazione 2016 (D.L. 193/2016), rottamazione-bis 2017, rottamazione-ter 2018 e infine rottamazione-quater 2023. Quest’ultima, varata con la Legge di Bilancio 2023 (L. 197/2022, commi 231-252), riguardava tutti i carichi affidati ad AdER dal 1° gennaio 2000 al 30 giugno 2022 . Ha permesso di estinguere il debito versando il solo importo residuo di capitale e interessi da ritardata iscrizione a ruolo, senza sanzioni né interessi di mora, con possibilità di dilazionare in 18 rate (5 anni) . Per aderire bisognava presentare domanda entro il 30 giugno 2023 (termine prorogato dal D.L. 51/2023) . Chi ha aderito ha ottenuto la sospensione delle azioni esecutive e sta pagando le rate (le prime due scadenze, inizialmente luglio e novembre 2023, sono state prorogate al 31 ottobre 2023 e 30 novembre 2023, poi ulteriormente al 2024 ). Per il nostro debitore bielorusso: se egli rientrava nei termini e ha presentato domanda di rottamazione-quater, è fondamentale che rispetti il piano di pagamenti: se decade, potrebbe perdere un’occasione irripetibile. Se invece non ha aderito, deve sapere che la rottamazione-quater non è più richiedibile ormai. Tuttavia, a inizio 2025 il Governo ha previsto (col Milleproroghe 2025, D.L. 198/2024 conv. L. 15/2025) una riapertura per i decaduti: chi aveva aderito a rottamazione-quater ma non ha pagato qualche rata nel 2023, può rientrare presentando istanza entro il 30 aprile 2025 e riprendendo i versamenti . Inoltre, si parla di una possibile rottamazione-quinquies per i carichi 2000-2023, in fase di studio legislativo (disegno di legge A.S. 1375/2024) . Dunque, il consiglio è di tenersi aggiornati: se una nuova rottamazione venisse approvata nel 2025 o 2026, valutare immediatamente l’adesione. Queste misure sono imperdibili perché possono condonare decine di migliaia di euro di sanzioni e interessi, riducendo il dovuto anche del 30-40% facilmente. Ad esempio, una cartella di €10.000 per IVA non pagata nel 2018 potrebbe essere rottamata pagando circa €6.000 (il solo tributo e interessi legali), risparmiandone €4.000 di sanzioni e more.
  • Stralcio dei piccoli debiti fino a €1.000: La Legge di Bilancio 2023 ha previsto l’annullamento automatico (stralcio) dei debiti di importo residuo fino a €1.000 affidati all’AdER dal 2000 al 2015 . In pratica, se il nostro debitore aveva vecchie cartelle di piccolo importo (ad esempio multe stradali o TARI antecedenti il 2015, di importo originario sotto €1.000), al 31 marzo 2023 tali debiti sono stati automaticamente cancellati, senza bisogno di domanda, salvo che l’ente creditore (es. Comune) abbia deliberato di non aderire allo stralcio. Molti Comuni inizialmente hanno rinunciato allo stralcio, ma poi hanno introdotto stralci “parziali” (solo sanzioni e interessi). Ad ogni modo, controllando l’estratto di ruolo nell’area riservata AdER, si può vedere se il debito risulta annullato (“sgravato per stralcio art. 1 c.227 L.197/2022” era la dicitura). Se sì, nulla è più dovuto. Questa norma ha tolto di mezzo milioni di piccole pendenze ormai spesso inesigibili.
  • Saldo e stralcio 2019 (persone in difficoltà): Nel 2019 fu introdotto un Saldo e Stralcio (art. 1 commi 184-198 L. 145/2018) per persone fisiche con ISEE inferiore a €20.000: potevano estinguere i debiti fiscali riferiti a dichiarazioni omesse pagando percentuali dal 16% al 35% dell’importo dovuto. Fu un provvedimento una tantum, parallelo alla rottamazione-ter. Ad oggi (2025) non c’è un nuovo “saldo e stralcio” basato su condizioni economiche, ma c’è pressione per misure a favore dei contribuenti in comprovata difficoltà. È possibile che nelle prossime “pace fiscali” reintroducano una forma di saldo e stralcio per contribuenti non abbienti (magari selettivo per chi ha perso lavoro, ecc., ma siamo nel campo delle ipotesi). Se il nostro debitore rientra in categorie protette (incapiente, ISEE basso), dovrebbe seguire gli sviluppi normativi.
  • Definizione agevolata delle liti pendenti: Vale la pena menzionare, in ambito fiscale, che sono state offerte definizioni agevolate anche per contenziosi in corso con l’Agenzia Entrate (pagando il valore del tributo senza sanzioni in caso di vittoria parziale del contribuente, ecc.). Ma questo riguarda chi ha cause aperte. Se il nostro soggetto avesse impugnato atti e la causa fosse pendente, potrebbe valutare tali strumenti (ad esempio la definizione liti 2023 ex L.197/2022, che andava richiesta entro 30/6/23, o eventuali riaperture future). In generale, comunque, chi ha portato un contenzioso avanti dovrebbe farsi assistere dal proprio legale per sfruttare eventuali sanatorie in corso.

In conclusione, le definizioni agevolate sono opportunità da cogliere al volo. Un cittadino all’estero deve stare ancor più attento, perché rischia di non venire a conoscenza di queste misure se non segue le notizie italiane. Consigliamo di consultare periodicamente il sito dell’Agenzia Entrate-Riscossione (nella sezione novità) o portali specialistici, soprattutto in occasione di Leggi di Bilancio o decreti governativi, per vedere se emergono condoni fiscali o rottamazioni. Ad esempio, come accennato, per il 2025 si parla di “Pace Fiscale 2025” con una nuova rottamazione selettiva . Va evidenziato che queste misure richiedono di solito una domanda entro scadenze precise e il rispetto rigoroso dei pagamenti dovuti: se si manca una rata, si perdono i benefici (si ritorna a dover l’intero importo originario, tranne quanto già versato).

Suggerimento pratico: se si aderisce a una definizione agevolata, può essere utile domiciliare il pagamento su un conto, o comunque monitorare le scadenze via calendario, perché – specie per chi vive fuori – dimenticare una rata può capitare e avrebbe conseguenze fatali sui benefici acquisiti.

Sovraindebitamento e procedure concorsuali: l’ultima risorsa

Quando i debiti sono insostenibili e non risolvibili con le misure sopra descritte, rimane la possibilità di ricorrere alle procedure di sovraindebitamento previste dalla legge italiana (oggi ricomprese nel Codice della Crisi d’Impresa e dell’Insolvenza, D.Lgs. 14/2019). Queste procedure – note un tempo come “legge salva suicidi” (L. 3/2012) – consentono al privato cittadino, al professionista o al piccolo imprenditore non fallibile di proporre un piano di ristrutturazione dei debiti davanti al Tribunale, per ottenere la cancellazione delle obbligazioni eccedenti la sua capacità.

Le forme principali sono:

  • Piano del consumatore (ora “piano di ristrutturazione dei debiti del consumatore”): il debitore persona fisica non imprenditore, in buona fede, presenta un piano di pagamento parziale dei debiti, commisurato alle sue possibilità, con eventuali falcidie (tagli) dei crediti. Se il Tribunale omologa il piano, i creditori sono obbligati ad accettare quanto previsto e la parte eccedente viene cancellata (esdebitazione). Il piano richiede che il debitore offra tutto il ragionevolmente offribile (es. redditi futuri per alcuni anni, o liquidazione di parte dei beni ecc.), ma in cambio può liberarsi di una quota di debiti significativa. Per essere approvato, deve garantire ai creditori almeno quanto otterrebbero in alternativa (valutazione di convenienza).
  • Concordato minore (ex accordo di composizione): simile al piano ma per soggetti che svolgono attività d’impresa minore. Qui serve l’adesione di almeno il 60% dei crediti perché il Tribunale omologhi. Riguarda perlopiù piccoli imprenditori, ditte individuali, professionisti con debiti anche di natura mista.
  • Liquidazione controllata del sovraindebitato: il debitore mette a disposizione tutto il suo patrimonio liquidabile a un liquidatore nominato dal Tribunale, il quale ripartirà il ricavato tra i creditori. Al termine, anche se i creditori hanno ricevuto poco, il debitore persona fisica ottiene l’esdebitazione, cioè la cancellazione dei debiti residui (salvo quelli non esdebitabili per legge, es. debiti di natura alimentare o da dolo). Questa procedura è la più drastica, simile a un fallimento personale, e viene scelta quando non si è in grado di offrire un piano sostenibile ma si vuole comunque chiudere col passato. Una variante introdotta dal nuovo Codice è la esdebitazione del debitore incapiente (art. 283 CCII): un debitore persona fisica privo di beni e redditi pignorabili può chiedere direttamente l’esdebitazione di tutti i debiti esistenti, a patto di non aver sfruttato la procedura in malafede. È una sorta di perdono integrale con l’impegno morale, se nei 4 anni successivi migliorasse la sua condizione, di pagare ai creditori una parte (fino al 50%) di quanto eventualmente sopravvenuto.

Come si colloca un cittadino bielorusso rispetto a queste procedure? Se risiede stabilmente in Italia (o vi ha il centro principale degli interessi), può attivarle presso il tribunale competente. Questo però implica voler coinvolgere un giudice italiano e spesso comporta la necessità di “mettere sul tavolo” qualunque bene anche all’estero (per correttezza e trasparenza). Se invece il soggetto ormai vive in Bielorussia e non intende tornare, potrebbe non avere grande senso fare una procedura del genere in Italia; inoltre potrebbe non esserne ammesso se ha perso ogni collegamento col foro italiano. In generale, le procedure di sovraindebitamento hanno costi e complessità, dunque sono consigliabili quando il debito è enorme e nessun’altra via è praticabile. Ad esempio, se un piccolo imprenditore straniero avesse accumulato milioni di euro di debiti in Italia, privo di beni per soddisfarli, potrebbe valutare la liquidazione controllata per ripartire da zero senza il peso di quei debiti (utile se volesse in futuro operare ancora in Italia senza pendenze).

Molti debitori esteri preferiscono, in pratica, evitare di arrivare a queste soluzioni giudiziali: se sono de facto intoccabili all’estero, lasciano semplicemente i debiti dormienti. Tuttavia, per completare il panorama, è bene sapere che l’ordinamento italiano offre anche la fresh start tramite il tribunale.

Strategie pratiche per il debitore bielorusso

Dopo aver elencato i singoli strumenti, proviamo a delineare delle strategie generali a seconda delle condizioni del debitore:

  • Caso 1: Debitore con patrimoni/soldi in Italia e volontà di regolarizzare. Esempio: cittadino bielorusso che vive ancora in Italia, oppure pur vivendo fuori ha conti o immobili in Italia che vuole salvaguardare. Strategia: agire proattivamente. Verificare l’estratto delle cartelle esattoriali, impugnare quelle impugnabili (vizi, prescrizioni), per le restanti valutare rateizzazione o rottamazione (se finestra aperta). Se il debito totale è superiore alle capacità ma ha beni, considerare vendita di beni per pagare almeno la rottamazione (che riduce importo). Evitare assolutamente di ignorare le cartelle, perché porterebbe a fermi/ipoteche. Eventualmente, se il debito è sproporzionato, valutare con un professionista un piano di ristrutturazione (concordato minore se imprenditore) per pagare una parte e liberarsi del resto.
  • Caso 2: Debitore senza beni in Italia ma con prospettiva di tornarvi. Esempio: si è trasferito in Bielorussia ora ma pensa forse di rientrare in futuro (per lavoro o altro). Strategia: conviene definire ora i debiti con sconto, così da poter tornare serenamente. Adesione a rottamazione se possibile, oppure saldo e stralcio con AdER in fase di contenzioso (a volte, se si fa ricorso, l’ente stesso può transare – poco noto ma vero per alcune agenzie). In aggiunta, tener conto che se fra 5-10 anni volesse tornare, i debiti potrebbero essere lievitati con interessi. Meglio approfittare di eventuali condoni ora. Anche pagare poco a poco tramite rate può essere fattibile dall’estero (i canali online AdER permettono pagamenti anche con IBAN esteri se SEPA).
  • Caso 3: Debitore nullatenente, deciso a restare all’estero e senza interesse a rapporti futuri con Italia. Esempio: persona che ha lasciato l’Italia con debiti e pensa di stabilirsi definitivamente in un paese non cooperante. Strategia: in questo caso, potrebbe attendere la prescrizione e non attivarsi, con l’accortezza di monitorare la situazione per vedere se scadono i termini. Però attenzione: come detto, la prescrizione va fatta valere in sede giudiziale se un giorno il debito dovesse riemergere (es. se ereditasse un immobile in Italia, l’AdER potrebbe iscrivere ipoteca e a quel punto l’interessato dovrebbe far causa per dichiarare prescritto il debito prima di vendere l’immobile). Quindi, anche se si adotta l’inerzia, è prudente conservare documentazione di eventuali irregolarità. Ad esempio, raccogliere prove di aver comunicato la residenza estera (così un domani, se servisse, potrà dire che la notifica al vecchio indirizzo era nulla). Oppure, se passano più di 5-10 anni senza alcun avviso, raccogliere estratti di ruolo dai quali risulta l’ultima data di notifica nota: saranno la prova della prescrizione.
  • Caso 4: Debitore con doppia posizione (fisco e privati). Spesso chi ha tasse non pagate ha anche debiti con banche. Strategia: agire su entrambi i fronti. Per i debiti bancari, contattare la banca o la società di recupero per trovare un accordo transattivo (specialmente se sanno che il debitore è all’estero, spesso accettano ribassi). Per il Fisco, come detto, rottamazioni ecc. Non sottovalutare che un consolidamento di tutti i debiti potrebbe richiedere una procedura unica (ad es. un piano del consumatore che includa tutto e ripaghi in percentuale sia Equitalia che le banche), ma questa è un’opzione più rara e costosa.
  • Caso 5: Debitore destinatario di misure esecutive già avviate. Esempio: ipoteca su casa in Italia e pignoramento già notificato. Strategia: qui serve un intervento urgente legale. Possibilità: presentare un’istanza di rateizzazione immediata all’AdER – la legge prevede che se viene concessa, l’esecuzione in corso sia sospesa (il pignoramento immobiliare viene “congelato” finché si pagano le rate, ai sensi dell’art. 19 DPR 602/73). Oppure pagare quel minimo di 1/5 in tribunale per la conversione del pignoramento. O negoziare con il creditore privato (se è un’asta promossa da una banca, chiedere una dilazione extragiudiziale per far sospendere la procedura, molte banche preferiscono evitare le aste se possibile). In parallelo, valutare opposizioni: l’aiuto di un avvocato qui è essenziale per scegliere il rimedio giusto e magari guadagnare tempo.

In tutti gli scenari, un denominatore comune è: affidarsi a professionisti competenti (avvocati tributaristi, civilisti esperti di esecuzioni, commercialisti abilitati nel tributario) e non aspettare l’ultimo momento. La difesa del debitore è tanto più efficace quanto più è tempestiva . Un consulente può anche interfacciarsi con l’AdER o i creditori per conto del debitore all’estero, evitando a quest’ultimo viaggi o complicazioni.

Domande frequenti (FAQ) su debiti e cartelle per chi vive all’estero

Di seguito riportiamo alcune delle domande più frequenti da parte di debitori stranieri con problemi di cartelle esattoriali e debiti in Italia, con risposte concise dal punto di vista legale.

D: Se lascio l’Italia e torno nel mio Paese (es. Bielorussia), i debiti italiani si cancellano da soli?
R: No. L’espatrio non estingue in alcun modo i debiti pregressi . Il credito rimane valido e potrà essere riscosso non appena ce ne sia occasione (ad esempio se torni in Italia o se individueranno beni aggredibili). Nessuna norma prevede il “condono per espatrio”.

D: Possono pignorarmi il conto corrente o lo stipendio che ho in Bielorussia per pagare debiti in Italia?
R: Direttamente, no. Le autorità italiane non hanno giurisdizione in Bielorussia e non esistono accordi di reciproca esecuzione forzata dei debiti fiscali o civili tra Italia e Bielorussia. Quindi un pignoramento avviato in Italia non raggiunge un conto bancario bielorusso, né il datore di lavoro in Bielorussia. Tuttavia, attenzione: se hai conti in Italia o in paesi UE, quelli sì possono essere pignorati tramite cooperazione internazionale . Inoltre, se un domani trasferissi quei fondi in UE, il rischio riemerge.

D: Ho ricevuto a casa dei miei genitori in Italia una cartella a mio nome mentre io vivo all’estero e non sono iscritto all’AIRE. È valida la notifica?
R: La notifica potrebbe essere contestabile. Se l’Agenzia delle Entrate era a conoscenza (o poteva esserlo) del tuo indirizzo estero – ad esempio perché comunicato in passato – allora notificare presso l’indirizzo italiano potrebbe costituire vizio (come nel caso Cass. 23378/21 ). Se invece tu non hai mai formalizzato la residenza estera, l’ente può notificare all’ultimo domicilio italiano. In tal caso, se la cartella è stata consegnata a un familiare o anche solo affissa per irreperibilità, la notifica è legalmente perfezionata. Potrai impugnarla eccependo che non vivevi lì e magari ottenere l’annullamento, ma devi attivarti in giudizio. Quindi, non ignorare l’atto: fai esaminare la situazione da un legale che valuterà se fare ricorso per notifica nulla .

D: Non ho fatto in tempo a impugnare una cartella perché ero all’estero e l’ho saputo tardi. Posso ancora contestarla?
R: Forse sì. Se puoi dimostrare che la notifica ti è giunta a conoscenza tardi per ragioni non dipendenti da te (es. indirizzo errato, o consegna a persona che non ti ha avvisato), è possibile presentare un ricorso “affettato” (fuori termine) chiedendo al giudice di rimessione in termini per notifica inesistente. La giurisprudenza tributaria è sensibile al diritto di difesa in caso di mancanza totale di conoscenza. In alternativa, puoi attendere eventuali atti esecutivi (intimazione, pignoramento) e fare opposizione a quelli, sollevando i vizi originari. In ogni caso, agisci non appena scopri l’esistenza della cartella: più tempo passa, meno saranno indulgenti nel riaprire i termini.

D: Se rientro in Italia dopo tanti anni, cosa rischio ai controlli di frontiera per i miei debiti?
R: Dal punto di vista amministrativo, non ti succederà nulla al controllo passaporti: non esiste una “lista di debitori” bloccati alla frontiera (i debiti fiscali non impediscono di entrare o uscire, salvo casi di frode fiscale gravissima con mandato di arresto, ma parliamo di fattispecie penali). Ciò che può accadere, però, è che una volta in Italia tu sia nuovamente “raggiungibile”: se avevi procedure congelate per irreperibilità, potrebbero riprendere. Ad esempio, un ufficiale giudiziario potrebbe notificarti atti di pignoramento ad un nuovo indirizzo se lo scoprono. Oppure, se avevi un fermo auto e riporti l’auto in Italia, quel fermo risulta attivo. Quindi il rientro ti espone alle normali azioni di recupero. È prudente, prima di rientrare stabilmente, sistemare le pendenze oppure consultare un avvocato per valutare se qualche debito è ormai prescritto e fare pulizia.

D: È vero che l’Agenzia delle Entrate può utilizzare i dati bancari esteri (CRS) per rintracciare i miei soldi all’estero?
R: Dipende dal paese. L’Italia partecipa allo scambio automatico di informazioni finanziarie (Common Reporting Standard) con oltre 100 Stati. Molti paradisi fiscali e paesi un tempo opachi ora trasmettono dati dei conti intestati a residenti italiani . Ma questo vale per chi è residente fiscale in Italia. Se tu hai trasferito la residenza all’estero ufficialmente, il tuo nome non rientra più nelle liste italiane per lo CRS. Inoltre, la Bielorussia non aderisce al CRS , quindi non condivide dati. In breve: se non sei fiscalmente in Italia, l’Agenzia non riceve in automatico i tuoi movimenti bancari esteri. Diverso sarebbe se tu fossi ancora formalmente residente in Italia: in tal caso, un tuo conto in Polonia, ad esempio, verrebbe segnalato all’Italia, che saprebbe di quei soldi (ciò è utile per accertamenti, ma per pignorarli servirebbe comunque una procedura ad hoc con la Polonia).

D: Ho letto della “pace fiscale 2025”. Potrei aspettare quella invece di pagare ora?
R: Il Governo ha annunciato l’intenzione di varare nuove misure di pace fiscale nel 2025 , probabilmente una rottamazione-quinquies per i carichi più recenti e forse qualche saldo e stralcio mirato. Se il tuo debito rientrerà in quelle misure, potresti beneficiare di ulteriori sconti. Tuttavia, finché non c’è legge, è solo un’ipotesi. Valuta la tua situazione: se attualmente sei sotto esecuzione (pignoramenti in corso), difficilmente puoi “aspettare” la pace fiscale senza subire danni (come la vendita di un bene). Se invece la tua posizione è tranquilla e congelata (sei all’estero e nulla ti tocca al momento), puoi anche decidere di attendere qualche mese per vedere la nuova legge di bilancio 2025. L’importante è non perdere eventuali termini di adesione: ad esempio, se la pace fiscale 2025 richiederà domanda entro marzo 2025, assicurati di presentarla. In sintesi: aspettare può avere senso se non corri rischi immediati e c’è una concreta prospettiva normativa; ma se sei già in emergenza, meglio usare le soluzioni esistenti adesso (es. rottamazione-quater se ne hai diritto o rateizzazione) per bloccare le azioni, e poi eventualmente convertirle nella nuova pace fiscale.

D: Ho debiti con Equitalia e anche con una banca. Posso fare un’unica procedura per liberarmi di tutto?
R: Sì, è possibile attraverso le procedure di sovraindebitamento (piano del consumatore o concordato minore). In quella sede includi tutti i creditori, pubblici e privati, proponendo chi uno stralcio chi un pagamento dilazionato. Se il giudice approva, il piano impone la soluzione a tutti e a fine procedura vieni esdebitato (liberato dai residui). Questa però è una soluzione relativamente lunga e complessa, indicata se hai debiti multipli per importi elevati e reddito modesto. Se invece i tuoi debiti sono gestibili con le misure ordinarie (es. rottamazione per il fisco e accordo a saldo col privato), conviene percorrere quelle vie più semplici.

D: Quali beni o redditi sono al sicuro e non pignorabili dai creditori italiani?
R: In Italia, alcuni beni sono impignorabili per legge: oggetti di uso quotidiano, beni sacri, stipendi sotto il minimo vitale (come spiegato, la parte di pensione minima non si tocca), ecc. Per il Fisco, la prima casa (se rispetta i requisiti) non può essere espropriata . All’estero, qualsiasi bene fuori giurisdizione italiana è di fatto non pignorabile da un’azione italiana, salvo cooperazione. Quindi un immobile in Bielorussia è intoccabile per un creditore italiano (dovrebbe intentare causa in Bielorussia e vincerla lì, impresa poco probabile). Anche eventuali criptovalute detenute in wallet personali non sono rintracciabili facilmente. Però attenzione: non pignorabile non vuol dire che il debito sparisce. Inoltre, se reintroduci quei valori in Italia, diventano attaccabili. Quindi la vera “cassaforte” è tenere i beni fuori portata, ma questo ha senso se hai deciso di non pagare affatto.

D: Ho paura di prendere un avvocato in Italia perché costa e io ho già debiti…
R: Comprensibile, ma considera che non agire potrebbe costarti molto di più (perdita di beni per valore magari superiore al debito se finisce all’asta a basso prezzo, aggravio di sanzioni, ecc.). Ci sono peraltro associazioni e servizi (anche patronati o associazioni di consumatori) che offrono una prima consulenza a costi contenuti. Alcuni professionisti accettano pagamenti dilazionati. Valuta il rapporto costo-beneficio: un avvocato tributarista che riesce ad annullarti €20.000 di cartelle per vizi formali probabilmente ti farà risparmiare ben più della sua parcella. Diffida invece di servizi poco chiari o troppo economici online: assicurati che sia un professionista abilitato. In casi di comprovata difficoltà economica, potresti aver diritto al gratuito patrocinio (spese legali pagate dallo Stato) nelle cause civili/tributarie in Italia, se il tuo reddito è sotto ~€11.700 annui e la causa non è manifestamente infondata.

D: In sintesi, dal punto di vista di un debitore, conviene pagare o aspettare?
R: Dipende dalla situazione individuale. Se c’è prospettiva di uno sconto sostanziale (condono, prescrizione) e puoi reggere l’attesa senza subire danni, aspettare può essere razionale. Ma è un rischio: la legge può non arrivare, la prescrizione può essere interrotta… Se invece hai da perdere (beni, opportunità) e hai i mezzi per chiudere con uno sconto ora (es. rottamazione), conviene risolvere e vivere tranquillo. Dal punto di vista psicologico, tanti debitori all’estero vivono nell’ansia di “che succede se torno?”, “posso intestare questo a mio nome?”. Risolvere i debiti elimina questa spada di Damocle e ti permette di ricominciare con la fedina finanziaria pulita. Molti italiani espatriati stanno aderendo proprio alla Pace Fiscale 2023-2025 per togliersi il pensiero . Valuta quindi non solo i soldi, ma anche la serenità: difendersi non significa solo fare causa, ma anche trovare la soluzione che ti faccia stare meglio a lungo termine.

Conclusione

Dal punto di vista di un debitore bielorusso con debiti in Italia, la situazione può sembrare complessa ma non è senza vie d’uscita. L’importante è informarsi sui propri diritti e strumenti: abbiamo visto che la legge italiana offre varie possibilità di difesa – dalle contestazioni formali (come nel caso di notifiche sbagliate, riconosciuto dalla Cassazione ), alle riduzioni sostanziali del dovuto tramite definizioni agevolate (la rottamazione-quater del 2023 ha alleggerito il carico a migliaia di contribuenti), fino a soluzioni globali di sovraindebitamento per chi è in gravi difficoltà.

Il punto di vista del debitore deve essere lucido e strategico. Fuggire all’estero con la speranza che i problemi spariscano è in genere un’illusione . È vero che, nel caso di paesi extra-UE come la Bielorussia, il recupero coattivo è ostacolato dall’assenza di accordi, ma il debito rimane lì, in agguato. Qualora i progetti di vita riportassero il debitore verso l’Italia o l’Europa, quelle pendenze tornerebbero attuali. Senza contare l’accumularsi di interessi e possibili guai accessori (un fermo auto scoperto al confine, un’eredità bloccata da un’iscrizione a ruolo, ecc.).

Il consiglio finale è dunque di affrontare proattivamente la situazione: valutare con esperti ogni cartella e ogni debito, decidere quali impugnare, quali definire con sconto, quali eventualmente rinegoziare o, se proprio senza speranza, lasciare prescrivere avendo cura di documentare il perché. Lo Stato italiano, dal canto suo, negli ultimi anni ha mostrato una certa apertura con le pacificazioni fiscali: approfittarne è segno di intelligenza finanziaria. Si può dire che il 2023-2025 è un periodo di opportunità irripetibili per regolarizzare posizioni pendenti (come evidenziato anche da associazioni di tutela dei connazionali all’estero ).

In definitiva, essere debitori informati e attivi fa la differenza tra subire passivamente (rischiando il proprio patrimonio e la propria tranquillità) e uscire dal tunnel con il minimo danno possibile. Anche dalla prospettiva del cittadino straniero, la normativa italiana – se ben compresa – offre numerose tutele e chance di riscatto. Il percorso richiede costanza e magari un po’ di burocrazia, ma conduce a quel traguardo prezioso: la liberazione dai debiti e la possibilità di ripartire senza ombre, sia che si scelga di continuare la propria vita all’estero, sia che si voglia ricostruire un futuro in Italia.

Fonti normative e giurisprudenziali (principali):

  • D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, art. 26 – Notificazione della cartella di pagamento .
  • D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, art. 60 – Notificazione degli atti fiscali ai non residenti (commi 3-5 introdotti da D.L. 25/2010 conv. L.73/2010) .
  • Codice di Procedura Civile, art. 142 – Notificazione a persona non residente né domiciliata nello Stato.
  • D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 21 – Ricorso in commissione tributaria (60 giorni termini impugnazione).
  • Codice Civile, art. 2946 – Prescrizione ordinaria decennale; art. 2948 – Prescrizione quinquennale (debiti periodici) .
  • L. 8 agosto 1995, n. 335, art. 3, co. 9 – Prescrizione quinquennale contributi previdenziali.
  • Cassazione Sez. Unite civili n. 23397 del 17/11/2016 – Termine di prescrizione delle cartelle legato alla natura del credito (quinquennale se non c’è giudicato) .
  • Cassazione civ. Sez. Trib. n. 23378 del 24/08/2021 – Illegittima la notifica della cartella a cittadino italiano all’estero con residenza AIRE non utilizzata .
  • Cassazione civ. Sez. Trib. n. 13753 del 18/05/2023 – Notifica a residente estero: obbligo di usare indirizzo risultante (AIRE o comunicato) .
  • Cassazione pen. Sez. III n. 9078 del 2/03/2023 – Sottrazione fraudolenta pagamento imposte: rottamazione integrale del debito IVA estingue il reato.
  • Legge 29 dicembre 2022, n. 197 (Legge di Bilancio 2023), art. 1, commi 231–252 – Definizione agevolata “rottamazione-quater” e stralcio debiti ≤ €1000 .
  • Decreto-Legge 30 marzo 2023, n. 34 conv. L. 56/2023, art. 17–octies – Proroga termini rottamazione-quater (30 giugno 2023) .
  • Decreto-Legge 1° giugno 2023, n. 61 conv. L. 100/2023, art. 18 – Proroghe speciale alluvione (adesione rottamazione al 30 settembre 2023) .
  • Legge 26 febbraio 2025, n. 15 (conversione D.L. Milleproroghe 2025) – Riammissione ai benefici rottamazione-quater per decaduti al 2024 (domanda entro 30/4/2025) .
  • Direttiva (UE) 2010/24/UE – Assistenza reciproca per il recupero dei crediti risultanti da dazi e imposte .
  • Regolamento (UE) n. 1215/2012 – Competenza giurisdizionale ed esecuzione di decisioni in materia civile e commerciale (Bruxelles I bis).
  • Regolamento (UE) n. 655/2014 – Procedura per l’ordinanza europea di sequestro conservativo su conti bancari.

Hai vissuto o lavorato in Italia come cittadino bielorusso e ora ti sono arrivate cartelle esattoriali, avvisi di pagamento o solleciti dall’Agenzia delle Entrate-Riscossione? Fatti Aiutare da Studio Monardo

Hai vissuto o lavorato in Italia come cittadino bielorusso e ora ti sono arrivate cartelle esattoriali, avvisi di pagamento o solleciti dall’Agenzia delle Entrate-Riscossione?
Sei tornato in Bielorussia e temi che questi debiti possano crearti problemi anche lì?
👉 Non preoccuparti: puoi difenderti e sistemare legalmente la tua posizione fiscale, anche vivendo all’estero.

In questa guida scoprirai cosa può fare l’Agenzia delle Entrate, quali rischi reali esistono e come annullare o bloccare le cartelle esattoriali, anche se ti trovi in Bielorussia.


💥 Cosa Succede ai Debiti in Italia

Se hai vissuto, lavorato o aperto un’attività in Italia, puoi avere debiti verso:

  • Agenzia delle Entrate-Riscossione (cartelle, imposte non pagate);
  • INPS/INAIL (contributi);
  • Comuni (TARI, IMU, multe);
  • banche o finanziarie (mutui, prestiti, carte di credito).

📌 Quando non paghi o non presenti ricorso nei termini, il debito diventa esecutivo e può portare a pignoramenti in Italia.


⚖️ L’Agenzia delle Entrate Può Agire in Bielorussia?

La risposta è no.
L’Agenzia delle Entrate-Riscossione non può pignorare beni, stipendi o conti in Bielorussia, perché:

  • la Bielorussia non fa parte dell’Unione Europea;
  • non esiste nessun accordo Italia–Bielorussia per la riscossione coattiva dei debiti;
  • gli atti italiani non hanno valore legale automatico in territorio bielorusso.

📌 Se vivi e hai beni solo in Bielorussia, il Fisco italiano non può toccarli.


⚠️ Cosa Rischi se Ignori le Cartelle Italiane

Anche se ti trovi all’estero, l’Agenzia può comunque agire all’interno dell’Italia:

  • 🏦 pignoramento di conti bancari italiani;
  • 🏠 ipoteca su immobili di tua proprietà in Italia;
  • 🚗 fermo amministrativo su veicoli;
  • 💰 aumento continuo del debito per sanzioni e interessi;
  • ⚖️ problemi fiscali se rientri in Italia anche dopo anni.

📌 Molti cittadini bielorussi scoprono la situazione solo al momento del ritorno in Italia o quando devono rinnovare documenti.


💠 Cosa Fare Subito per Difendersi

1️⃣ Ottenere l’Estratto di Ruolo

L’estratto di ruolo permette di sapere:

  • quali cartelle hai;
  • se ci sono pignoramenti o fermi;
  • come e quando sono state notificate;
  • l’importo aggiornato del debito.

📌 L’avvocato può ottenerlo per te, anche se risiedi in Bielorussia.


2️⃣ Controllare la Notifica

Molte cartelle italiane sono irregolari, ad esempio perché:

  • inviate all’indirizzo sbagliato;
  • mai consegnate;
  • notificate fuori dai termini;
  • prive di documenti obbligatori.

📌 Una notifica irregolare rende nulla la cartella, e può essere annullata.


3️⃣ Verificare la Prescrizione

Ogni debito ha un termine di prescrizione:

  • 5 anni → multe, contributi, cartelle esattoriali;
  • 10 anni → imposte (IRPEF, IVA, IRES).

📌 Se non ti hanno notificato atti validi entro questi termini, il debito potrebbe essere già estinto.


4️⃣ Richiedere la Sospensione Immediata

Può essere ottenuta se:

  • la cartella è irregolare o nulla;
  • il debito è prescritto;
  • l’importo è errato;
  • il debito è già pagato.

📌 L’avvocato può bloccare tutto entro 48 ore.


5️⃣ Presentare Ricorso

Hai 60 giorni dalla notifica valida per impugnare la cartella davanti alla Corte di Giustizia Tributaria.

Il ricorso può:

  • annullare la cartella;
  • ridurre gli importi;
  • impedire qualsiasi futura riscossione.

6️⃣ Rateizzare o Chiudere il Debito

Se il debito è reale ma troppo alto:

  • puoi rateizzare fino a 120 rate;
  • puoi aderire a rottamazioni (quando attive);
  • puoi proporre un saldo e stralcio con forte riduzione.

📌 Valido anche vivendo in Bielorussia.


🧩 Difendersi dalla Bielorussia è Possibile

Un avvocato può gestire tutto a distanza, senza che tu debba rientrare in Italia.

Può:

  • ottenere documenti;
  • sospendere le cartelle;
  • fare ricorsi;
  • bloccare pignoramenti;
  • trattare riduzioni o rateizzazioni del debito.

📌 Basta una procura telematica.


🧾 Documenti da Inviare all’Avvocato

  • Documento d’identità e codice fiscale;
  • Cartelle o avvisi ricevuti;
  • Estratto di ruolo;
  • Prove di eventuali pagamenti;
  • Indirizzo attuale in Bielorussia.

⏱️ Tempistiche

  • Verifica della posizione: 5–10 giorni
  • Sospensione della riscossione: 48 ore – 7 giorni
  • Ricorso: entro 60 giorni
  • Risoluzione definitiva: 1–3 mesi

📌 Durante la sospensione, l’Agenzia non può agire in alcun modo.


⚖️ I Vantaggi di una Difesa Competente

✅ Blocco immediato di pignoramenti e fermi
✅ Annullamento delle cartelle irregolari
✅ Riduzione del debito tramite trattativa
✅ Protezione dei beni in Italia
✅ Assistenza completa anche all’estero


🚫 Errori da Evitare

❌ Ignorare le cartelle (“tanto vivo in Bielorussia”)
❌ Pagare senza verificare prescrizione e notifica
❌ Lasciare scadere i termini per ricorrere
❌ Affidarsi a chi non è specializzato

📌 Molti debiti italiani sono annullabili… ma solo se agisci per tempo.


🛡️ Come può aiutarti l’Avv. Giuseppe Monardo

📂 Analisi completa della tua posizione debitoria
📌 Blocco immediato di cartelle e procedure
✍️ Ricorsi e istanze di annullamento
⚖️ Difesa davanti alla Corte Tributaria
🔁 Trattative per saldo e stralcio o rateizzazione


🎓 Le qualifiche dell’Avv. Giuseppe Monardo

✔️ Avvocato cassazionista esperto in riscossione internazionale
✔️ Specializzato nella difesa di cittadini stranieri con debiti in Italia
✔️ Gestore della crisi da sovraindebitamento
✔️ Pluriennale esperienza contro Agenzia Entrate, INPS e Riscossione


Conclusione

Essere un cittadino della Bielorussia con debiti o cartelle esattoriali in Italia non significa non avere via d’uscita.
Con una strategia legale mirata puoi bloccare la riscossione, annullare gli atti irregolari o prescritti e ridurre drasticamente il debito, anche vivendo all’estero.

⏱️ Agisci subito: ogni giorno è decisivo.

📞 Contatta l’Avv. Giuseppe Monardo per una consulenza riservata:
la tua difesa fiscale può iniziare oggi stesso.

Leggi con attenzione: se in questo momento ti trovi in difficoltà con il Fisco ed hai la necessità di una veloce valutazione sulle tue cartelle esattoriali e sui debiti, non esitare a contattarci. Ti aiuteremo subito. Scrivici ora. Ti ricontattiamo immediatamente con un messaggio e ti aiutiamo subito.

Informazioni importanti: Studio Monardo e avvocaticartellesattoriali.com operano su tutto il territorio italiano attraverso due modalità.

  1. Consulenza digitale: si svolge esclusivamente tramite contatti telefonici e successiva comunicazione digitale via e-mail o posta elettronica certificata. La prima valutazione, interamente digitale (telefonica), è gratuita, ha una durata di circa 15 minuti e viene effettuata entro un massimo di 72 ore. Consulenze di durata superiore sono a pagamento, calcolate in base alla tariffa oraria di categoria.
  2. Consulenza fisica: è sempre a pagamento, incluso il primo consulto, il cui costo parte da 500€ + IVA, da saldare anticipatamente. Questo tipo di consulenza si svolge tramite appuntamento presso sedi fisiche specifiche in Italia dedicate alla consulenza iniziale o successiva (quali azienda del cliente, ufficio del cliente, domicilio del cliente, studi locali in partnership, uffici temporanei). Anche in questo caso, sono previste comunicazioni successive tramite e-mail o posta elettronica certificata.

La consulenza fisica, a differenza di quella digitale, viene organizzata a partire da due settimane dal primo contatto.

Disclaimer: Le opinioni espresse in questo articolo rappresentano il punto di vista personale degli Autori, basato sulla loro esperienza professionale. Non devono essere intese come consulenza tecnica o legale. Per approfondimenti specifici o ulteriori dettagli, si consiglia di contattare direttamente il nostro studio. Si ricorda che l’articolo fa riferimento al quadro normativo vigente al momento della sua redazione, poiché leggi e interpretazioni giuridiche possono subire modifiche nel tempo. Decliniamo ogni responsabilità per un uso improprio delle informazioni contenute in queste pagine.
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