Se sei un cittadino del Burkina Faso che ha vissuto, lavorato o svolto attività in Italia e oggi hai debiti fiscali, contributivi o cartelle esattoriali, è normale chiedersi se questi debiti possano raggiungerti nel tuo Paese, se rischi pignoramenti o blocchi patrimoniali e come puoi sistemare tutto senza tornare in Italia.
La buona notizia è che i debiti italiani non possono essere riscossi in Burkina Faso, perché non esiste alcun accordo bilaterale Italia–Burkina Faso per la cooperazione nella riscossione delle imposte.
Tuttavia, i debiti rimangono attivi nei registri italiani, e se torni nel Paese o possiedi beni in Italia, l’Agenzia delle Entrate-Riscossione può avviare azioni immediate. Con l’assistenza di un avvocato tributarista esperto in casi internazionali, puoi bloccare la riscossione, annullare cartelle illegittime e chiudere definitivamente la tua posizione.
Cosa sono le cartelle esattoriali italiane
Le cartelle esattoriali sono atti ufficiali dell’Agenzia delle Entrate-Riscossione (AER) che richiedono il pagamento di:
- tasse e imposte non pagate (IRPEF, IVA, IRAP, IRES)
- contributi INPS o INAIL arretrati
- tributi locali (IMU, TARI, bollo auto)
- multe stradali
- sanzioni e interessi
Se non vengono pagate entro 60 giorni, diventano esecutive, permettendo allo Stato italiano di applicare pignoramenti, ipoteche e fermi solo in Italia.
Cosa succede se vivi in Burkina Faso
Poiché non esiste alcun accordo tra i due Paesi:
- lo Stato italiano non può pignorare beni o conti in Burkina Faso, né può chiedere alle autorità locali di farlo
- le autorità burkinabé non sono obbligate a eseguire richieste italiane
- il tuo stipendio, i tuoi beni e i tuoi conti in Burkina Faso sono protetti
Tuttavia:
- i debiti rimangono attivi nel sistema fiscale italiano
- possono crescere con sanzioni e interessi
- potrebbero essere riscossi se torni in Italia
- eventuali beni o eredità italiane possono essere trattenute o pignorate
Per questo è fondamentale controllare, contestare e sistemare la posizione.
Quando i debiti italiani possono essere annullati o ridotti
Un debito può essere eliminato o ridotto significativamente se:
- la cartella è stata notificata a un indirizzo sbagliato o dopo il trasferimento all’estero
- il debito è prescritto (5 anni per multe e tributi locali; 10 anni per imposte statali)
- manca qualsiasi atto interruttivo valido
- l’accertamento non era definitivo o è stato emesso in modo irregolare
- la cartella contiene errori, duplicazioni o sanzioni illegittime
- il credito è stato ceduto senza i documenti necessari
- l’Agenzia non ha rispettato i termini di legge
Molti cittadini stranieri scoprono che una parte dei debiti non è più dovuta.
Cosa fare subito se hai debiti o cartelle italiane
- Richiedi l’estratto di ruolo tramite SPID o tramite un avvocato: contiene l’elenco completo dei tuoi debiti.
- Verifica le notifiche: se non hai ricevuto correttamente la cartella, può essere nulla.
- Controlla la prescrizione: molti debiti sono già scaduti per legge.
- Non rispondere e non pagare subito: potresti riattivare un debito prescritto.
- Contatta un avvocato tributarista per bloccare la riscossione e contestare gli atti illegittimi.
Le soluzioni legali più efficaci per difenderti
Un avvocato esperto può intervenire tramite:
- ricorso alla Corte di Giustizia Tributaria, per annullare la cartella
- sospensione immediata della riscossione, per fermare pignoramenti e blocchi in Italia
- istanza di autotutela, per cancellare debiti irregolari senza avviare un ricorso
- saldo e stralcio, se previsto dalla legge
- rateizzazione, se vuoi regolarizzare la posizione con pagamenti dilazionati
- contestazione della prescrizione o delle notifiche irregolari
Il tutto può essere gestito a distanza, senza che tu debba tornare in Italia.
Cosa può fare un avvocato per te
Un avvocato tributarista può:
- verificare la validità delle cartelle una per una
- recuperare gli atti ufficiali dell’Agenzia delle Entrate
- bloccare la riscossione e ogni azione esecutiva
- impugnare cartelle errate o prescritte
- ottenere riduzioni importanti del debito
- chiudere definitivamente la tua posizione fiscale
Cosa succede se non agisci
Se non affronti la situazione:
- i debiti continuano a crescere
- se torni in Italia puoi subire blocchi del conto, fermi o pignoramenti
- eventuali beni o eredità italiane possono essere trattenuti
- perdi occasioni di sanatoria o riduzione del debito
- potresti avere problemi in future pratiche amministrative in Italia
Agire ora ti permette invece di chiudere definitivamente la tua posizione fiscale e proteggerti.
Quando rivolgersi a un avvocato
Consulta un avvocato se:
- sei un cittadino del Burkina Faso con debiti o cartelle italiane
- hai ricevuto lettere o comunicazioni dall’Agenzia delle Entrate
- vuoi sapere quali debiti sono validi o prescritti
- possiedi beni in Italia e desideri proteggerli
- vuoi chiudere la tua posizione fiscale in modo definitivo
Un avvocato esperto può risolvere tutto da remoto, senza necessità di rientrare in Italia.
⚠️ Attenzione: molti cittadini stranieri pagano debiti che non sono più dovuti, perché non conoscono le regole italiane su notifica, prescrizione e difese legali. Prima di pagare, fai verificare ogni cartella da un professionista.
Questa guida dello Studio Monardo – avvocati esperti in diritto tributario internazionale e difesa dei cittadini stranieri con debiti in Italia ti spiega come proteggerti legalmente e come chiudere la tua posizione anche vivendo all’estero.
👉 Sei un cittadino del Burkina Faso con debiti o cartelle esattoriali in Italia?
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Introduzione
Un cittadino straniero – ad esempio proveniente dal Burkina Faso – che abbia maturato debiti in Italia può trovarsi ad affrontare problematiche complesse legate al recupero crediti e alle cartelle esattoriali. Proprio come un debitore italiano, dovrà gestire richieste di pagamento da banche, fornitori, enti pubblici (Fisco, INPS, Comuni, ecc.) e potenziali azioni esecutive sui suoi beni. La condizione di straniero (sia extra-UE che cittadino UE) solleva tuttavia quesiti specifici: quali sono i suoi diritti e obblighi come debitore in Italia? Quali strumenti legali ha per opporsi a pretese ingiuste o per alleggerire il peso dei debiti? Cosa succede se lascia l’Italia e si trasferisce all’estero con debiti non pagati? I creditori italiani possono inseguirlo oltreconfine e, viceversa, un creditore estero può agire sui suoi beni in Italia? Il fatto di avere un permesso di soggiorno, una protezione internazionale o una cittadinanza diversa, influisce sulle procedure di riscossione?
In questa guida avanzata, aggiornata a ottobre 2025, affronteremo tali temi dal punto di vista del debitore. Ci concentreremo su:
- Le tipologie di debito più comuni in Italia (debiti fiscali, previdenziali, bancari, commerciali, locativi, familiari, risarcitori, ecc.) e le conseguenze tipiche di ciascuna, con particolare attenzione alle cartelle esattoriali emesse dall’Agente della Riscossione (Agenzia Entrate-Riscossione – AER).
- Le peculiarità che riguardano un debitore straniero in Italia, inclusi i profili di cooperazione internazionale per il recupero crediti (all’interno dell’UE e verso Paesi extra-UE) e le situazioni di espatrio, residenza all’estero o irreperibilità del debitore. Vedremo come un trasferimento fuori dall’Italia incide (o non incide) sui debiti pendenti .
- Gli strumenti di difesa a disposizione del debitore per tutelarsi: dalle opposizioni alle cartelle esattoriali o ad altri atti di riscossione (ricorsi in Commissione Tributaria, opposizioni in sede civile, eccezioni di prescrizione, vizi di notifica, ecc.), alle soluzioni bonarie come le istanze di rateizzazione del debito o le definizioni agevolate (rottamazione e saldo e stralcio) previste dalla legge.
- Le procedure di sovraindebitamento (note anche come legge “salva suicidi”, ex L. 3/2012, oggi integrate nel Codice della Crisi) che consentono anche ai debitori civili “non fallibili” – compresi i cittadini stranieri residenti in Italia – di ottenere, a certe condizioni, un esdebitamento, ossia la cancellazione dei debiti residui . Approfondiremo come funzionano il piano del consumatore, il concordato minore e la liquidazione controllata, nonché la nuova possibilità di esdebitazione “a zero” per il debitore incapiente introdotta dal 2020 .
- Le eventuali implicazioni sul permesso di soggiorno o sulla cittadinanza italiana: chiariremo che avere debiti o cartelle non pagate, pur essendo un problema serio, non equivale ad un illecito penale e di norma non comporta la revoca di documenti di soggiorno o il rigetto di istanze di cittadinanza, sebbene regolarizzare la propria posizione fiscale sia auspicabile anche ai fini di una buona integrazione .
Utilizzeremo un linguaggio giuridico accurato ma divulgativo, fornendo puntuali riferimenti normativi (codici, leggi, decreti) e citando le sentenze più aggiornate e significative (Corte di Cassazione, Corte Costituzionale, Corti europee) per ogni aspetto rilevante. Troverete inoltre tabelle riepilogative, esempi pratici e una sezione di Domande & Risposte (FAQ) che affronta i quesiti più frequenti: ad esempio i termini di prescrizione dei vari debiti, la pignorabilità di beni e redditi di un debitore espatriato, la validità o meno di una notifica effettuata quando il destinatario era irreperibile, la possibilità di accedere alle procedure di rateizzazione o di saldo e stralcio, ecc. Tutte le fonti utilizzate sono elencate in fondo alla guida per chi desideri approfondire. L’obiettivo è offrire un quadro completo e affidabile su cosa fare e come difendersi per un debitore straniero con debiti in Italia, consentendo un “nuovo inizio” nella legalità e buona fede.
Tipologie di debito e relative conseguenze in Italia
Non tutti i debiti sono uguali. In Italia, le azioni di recupero e le possibilità di difesa del debitore variano a seconda della natura del credito. Di seguito elenchiamo le principali categorie di debito che possono gravare su un cittadino (italiano o straniero) e sintetizziamo per ciascuna i rischi e le particolarità:
- Debiti finanziari e bancari: includono mutui ipotecari, prestiti personali, scoperti di conto corrente, finanziamenti al consumo (rate per acquisti), carte di credito non rimborsate, ecc. Si tratta di debiti verso banche o società finanziarie. In caso di mancato pagamento, il creditore può agire in via giudiziale civile: tipicamente ricorre a un decreto ingiuntivo ottenuto dal giudice (o ad altro titolo esecutivo come assegni protestati, cambiali, ecc.) per poi attivare l’esecuzione forzata sui beni del debitore . Ciò può comportare: pignoramenti di stipendio o salario (di regola entro il limite di 1/5 netto ), pignoramento di conti correnti, di veicoli (es. fermo amministrativo), o espropriazione immobiliare se il debito è garantito da ipoteca su un immobile di proprietà del debitore (come nel caso del mutuo). Gli interessi moratori e le spese legali possono far lievitare il debito se non viene affrontato in tempo. Un cittadino straniero, al pari di uno italiano, può subire queste azioni se possiede beni in Italia o percepisce redditi in Italia . Esempio: un lavoratore immigrato che non rimborsa le rate di un prestito vedrà probabilmente la finanziaria ottenere un decreto ingiuntivo e pignorare una quota del suo stipendio presso il datore di lavoro (generalmente fino a 1/5, secondo i limiti di legge). Se il debitore non ha beni né redditi aggredibili in Italia, il creditore potrà tentare di rintracciarli all’estero (si veda oltre la sezione sulla cooperazione internazionale), oppure potrà cedere il credito a società di recupero specializzate (talvolta estere). In ogni caso, trasferirsi all’estero non annulla il debito bancario: il debito permane e il creditore potrà agire sul patrimonio eventualmente lasciato in Italia o attendere un eventuale ritorno del debitore. Inoltre, i crediti bancari non pagati vengono segnalati nelle banche dati (es. Centrale Rischi di Banca d’Italia), pregiudicando la reputazione creditizia del debitore e la possibilità di ottenere nuovi finanziamenti.
- Debiti commerciali verso fornitori o privati (bollette, affitti, contratti vari): riguardano sia chi esercita attività d’impresa/professionale sia i consumatori privati. Esempi: un piccolo imprenditore (anche straniero) in Italia con fatture non pagate ai fornitori; un privato che non paga le utenze domestiche (luce, gas, telefono) o il canone di affitto di casa. Anche in questi casi, i creditori possono agire legalmente per il recupero: per gli affitti non pagati il proprietario può attivare uno sfratto per morosità e poi chiedere un decreto ingiuntivo per i canoni arretrati; per le bollette, le aziende di servizi spesso si rivolgono a società di recupero e possono anch’esse ottenere un ingiuntivo. I fornitori commerciali in genere ricorrono al decreto ingiuntivo e, se non si paga, al pignoramento dei beni del debitore. I beni aggredibili includono conti correnti, beni mobili (macchinari, automezzi), crediti verso terzi, ecc., con i limiti e le procedure previste dal Codice di Procedura Civile (ad esempio, strumenti indispensabili all’attività d’impresa sono pignorabili solo entro certi limiti). Attenzione: Se un debitore straniero chiude la propria attività e lascia l’Italia, il debito non scompare automaticamente. Se il creditore ottiene un titolo esecutivo italiano (una sentenza, un decreto ingiuntivo non opposto, etc.), potrà cercare di farlo valere anche all’estero tramite i meccanismi di cooperazione giudiziaria, specie se il debitore si trasferisce in un Paese UE . Viceversa, se l’imprenditore straniero apre in Italia una procedura concorsuale (es. un fallimento/liquidazione giudiziale, se supera le soglie di fallibilità), i creditori dovranno far valere le proprie pretese in quella sede collettiva e le azioni esecutive individuali saranno bloccate .
- Debiti fiscali e verso enti pubblici: comprendono le imposte statali (IRPEF, IVA, IRES, ecc.), i tributi locali (es. IMU, TARI), i contributi previdenziali obbligatori (INPS) e i premi assicurativi obbligatori (INAIL), nonché multe del Codice della Strada e altre sanzioni amministrative. In questi casi il creditore è un ente pubblico (Agenzia delle Entrate, Agenzia delle Entrate-Riscossione, un Comune o altra PA) e la riscossione coattiva avviene tramite strumenti amministrativi: principalmente la cartella di pagamento (cartella esattoriale) oppure l’ingiunzione fiscale, seguite – in caso di mancato pagamento – da atti come il fermo amministrativo dei veicoli, l’ipoteca esattoriale sugli immobili, e il pignoramento esattoriale . Quest’ultimo presenta regole in parte diverse dal pignoramento civile: ad esempio, esistono limiti più favorevoli per il debitore sulla pignorabilità della prima casa (se adibita ad abitazione principale e il debito fiscale è sotto certe soglie) e franchigie su stipendi e conti correnti più ampie quando il pignoramento è effettuato dall’esattore pubblico . Un cittadino straniero con debiti fiscali in Italia non si libera di tali debiti trasferendosi all’estero: le somme dovute al Fisco restano esigibili e continuano a maturare interessi e sanzioni finché non vengono pagate . All’interno dell’Unione Europea, anzi, esistono strumenti di cooperazione che permettono all’Italia di recuperare crediti tributari oltre confine: in particolare la normativa di attuazione della Direttiva 2010/24/UE (cooperazione per il recupero dei crediti fiscali) e il Regolamento (UE) n.904/2010 consentono all’Agenzia delle Entrate italiana di avvalersi delle autorità fiscali di un altro Stato membro per riscuotere gli importi dovuti . Ciò può includere l’esecuzione forzata di beni o conti del debitore situati in quello Stato. Inoltre, un creditore pubblico (così come uno privato) può utilizzare l’Ordine Europeo di Sequestro dei Conti Correnti (Reg. UE n.655/2014) per congelare fondi su conti bancari del debitore in qualsiasi paese UE . Fuori dall’UE, il recupero dipende da accordi internazionali: l’Italia ha ad esempio trattati o intese di mutua assistenza per la riscossione con alcuni Paesi (es. Svizzera, USA, Canada) e ha ratificato la Convenzione OCSE-Consiglio d’Europa sulla mutua assistenza in materia fiscale, in vigore dal 1° giugno 2011 e aperta anche a Stati terzi. In assenza di accordi specifici con il Paese estero in cui si trova il debitore, il recupero internazionale di imposte italiane diventa molto difficile. Tuttavia, attenzione: i beni che il debitore abbia eventualmente lasciato in Italia restano aggredibili anche se egli risiede all’estero . Esempio: un cittadino extra-UE che lascia l’Italia con cartelle esattoriali non pagate, se possiede ancora un conto bancario in Italia o un immobile intestato, potrà subire pignoramenti su quei beni. L’Agenzia delle Entrate-Riscossione può iscrivere ipoteca sulla sua casa e avviare un’espropriazione immobiliare, oppure pignorare il saldo del conto corrente, indipendentemente dal fatto che il debitore ora viva altrove . In definitiva, il trasferimento all’estero non “azzera” i debiti fiscali: può rendere più complessa la riscossione per il Fisco, ma non elimina l’obbligazione, che rimane valida ed esigibile secondo le norme italiane (fatto salvo il decorso della prescrizione, di cui parleremo).
- Debiti alimentari e di mantenimento: parliamo degli obblighi di mantenimento verso familiari, tipicamente l’assegno di mantenimento/divorzile verso l’ex coniuge o il mantenimento dei figli. Questi debiti hanno natura personale e privilegiata e, per legge, non possono essere cancellati nemmeno dalle procedure concorsuali di sovraindebitamento. In altri termini, un piano di ristrutturazione dei debiti non può prevedere di disfare o ridurre gli arretrati dovuti per alimenti ai familiari. Il creditore (ad es. l’ex coniuge o il genitore affidatario dei figli) può agire con pignoramento dello stipendio, del conto o di altri beni per recuperare quanto dovuto; il giudice può emettere provvedimenti specifici, come l’ordine di pagamento diretto da parte del datore di lavoro delle somme mensili dovute a titolo di alimenti. Inoltre, l’omesso pagamento degli assegni di mantenimento può comportare conseguenze penali in Italia (è previsto il reato di violazione degli obblighi di assistenza familiare, ex art. 570 c.p., in caso di inadempimento volontario). Da questo punto di vista, la posizione del debitore straniero è equiparata a quella di qualsiasi cittadino italiano: se l’obbligo di mantenimento è stato stabilito da un giudice italiano, rimane vincolante in Italia ed è suscettibile di esecuzione forzata; se invece l’obbligo è stato stabilito da un giudice estero (ad esempio nel Paese d’origine), quella decisione può essere riconosciuta ed eseguita in Italia tramite le convenzioni o i regolamenti internazionali vigenti. Nell’UE, ad esempio, opera il Regolamento (CE) n.4/2009 sulle obbligazioni alimentari, che consente l’esecuzione transfrontaliera dei provvedimenti di mantenimento in modo relativamente rapido. In generale, non è possibile sottrarsi a questi debiti semplicemente emigrando: esistono meccanismi di cooperazione internazionale molto efficaci in materia di obblighi alimentari (anche extra-UE, grazie a convenzioni come quella dell’Aja del 2007). Dunque, un genitore straniero obbligato a corrispondere mantenimento non può sperare di far perdere le proprie tracce all’estero senza conseguenze; parimenti, un genitore creditore italiano può attivare strumenti per far valere la decisione di mantenimento sul patrimonio dell’obbligato residente fuori Italia.
- Debiti da risarcimento danni e altre obbligazioni civili: se uno straniero (o qualsiasi persona) viene condannato in Italia a risarcire un danno – ad esempio a seguito di una sentenza civile per responsabilità aquiliana (un incidente stradale, un infortunio sul lavoro, ecc.) – oppure se assume un obbligo contrattuale e non lo adempie (es. penali da contratto, restituzione di caparra, ecc.), il creditore può agire per il recupero similmente a quanto visto per i debiti commerciali. In genere serve un titolo esecutivo (la sentenza di condanna stessa, passata in giudicato, o un accordo autenticato, ecc.) in base al quale procedere con pignoramenti o altre misure. Una particolarità: se il debito deriva da illecito (ad esempio risarcimento per lesioni personali causate volontariamente o per colpa grave), potrebbe non essere cancellabile neanche in una procedura di esdebitazione, analogamente a quanto avviene nel fallimento (dove alcuni debiti da fatto illecito doloso restano esclusi dal beneficio del esdebitamento). La legge sul sovraindebitamento non esclude espressamente tali debiti, ma la giurisprudenza valuta caso per caso la meritevolezza del debitore; di certo, un debito risarcitorio per aver causato volontariamente un danno grave difficilmente verrà “perdonato” integralmente. Per quanto riguarda l’aspetto internazionale: un debitore straniero che lasci l’Italia con un debito da sentenza civile non pagato può subire il riconoscimento di quella sentenza nel suo Paese d’origine. Se il Paese è membro UE, si applica il Regolamento (UE) n.1215/2012 (Bruxelles I rifusione), che rende automaticamente esecutive le decisioni civili tra Stati membri senza bisogno di exequatur . Se è extra-UE, occorre seguire la procedura di delibazione prevista nella legislazione del Paese straniero: in pratica, il creditore dovrà rivolgersi alle autorità locali per far riconoscere la sentenza italiana, generalmente provando che sussistono i requisiti di base (giurisdizione corretta, rispetto del contraddittorio, assenza di contrarietà all’ordine pubblico, ecc.), spesso sulla scorta dei principi simili a quelli della Legge italiana n.218/1995 . Allo stesso modo, un danneggiato straniero munito di sentenza del suo Paese può cercare di farla riconoscere ed eseguire in Italia contro il responsabile che si sia magari trasferito qui: la legge italiana (L.218/1995) prevede il riconoscimento automatico di sentenze straniere civili che rispettino certe condizioni, e l’exequatur (ossia la dichiarazione di esecutività) da parte della Corte d’Appello competente per poter procedere al pignoramento . Ad esempio, la Corte di Cassazione italiana ha ritenuto esecutiva in Italia una sentenza della Romania che condannava un debitore al rimborso di un prestito, non trovando contrari all’ordine pubblico i contenuti di quel titolo . Perfino una sentenza straniera di condanna per debiti di gioco d’azzardo (che in Italia sarebbero considerati “obbligazioni naturali” e non tutelabili) è stata riconosciuta eseguibile in Italia dalla Cassazione, data la legalità del gioco nel Paese d’origine e in assenza di contrarietà ai principi fondamentali italiani . Questi esempi mostrano come né la residenza all’estero del debitore, né l’origine estera del debito, impediscono in assoluto il recupero: tutto dipende dall’esistenza di strumenti di cooperazione giudiziaria tra i Paesi coinvolti e dal rispetto delle procedure necessarie.
- Debiti penali (multe penali, confische): qui siamo oltre il campo civilistico, parlando di sanzioni pecuniarie conseguenti a reati. Ad esempio, un cittadino condannato in via definitiva per un reato potrebbe dover pagare un’ammenda o multa penale (sanzione pecuniaria inflitta dal giudice penale) oppure essere soggetto a una confisca di somme o beni (nei reati che lo prevedono). Queste somme dovute allo Stato a seguito di condanna penale non sono propriamente “debiti” negoziabili: sono obblighi di diritto pubblico e come tali non possono essere oggetto di transazioni o procedure concorsuali. Se il condannato non paga spontaneamente la multa penale, la somma è iscritta a ruolo e viene riscossa tramite cartella esattoriale dall’Agenzia Entrate-Riscossione, similmente a un debito fiscale . Tuttavia, a differenza delle imposte, la mancata corresponsione di una multa penale può portare (in caso di insolvibilità del condannato e di alcune condizioni) a una conversione della pena pecuniaria in libertà controllata o lavoro sostitutivo, secondo il Codice Penale, oppure a ulteriori conseguenze sul casellario. In sintesi, il debitore straniero che abbia pendenze pecuniarie penali in Italia non può liberarsene emigrando: tali sanzioni restano dovute; l’Italia può anche emettere un mandato di arresto europeo o richiedere l’esecuzione all’estero per pene detentive, ma per le sole multe la questione è gestionale (possono essere recuperate via cooperazione UE se previste come sanzioni pecuniarie, in base alla Decisione Quadro 2005/214/GAI). In ogni caso, queste sanzioni non beneficiano di esdebitazione e rimangono a carico del condannato.
Come abbiamo visto, il quadro dei debiti è variegato. Per ciascun tipo di debito esistono termini di prescrizione differenti (che indicheremo più avanti in una tabella riepilogativa) e strumenti di tutela specifici. Nel prosieguo di questa guida ci concentreremo soprattutto sui debiti fiscali e contributivi (cartelle esattoriali) – che spesso destano le maggiori preoccupazioni – e sulle strategie difensive generali a disposizione di un debitore, straniero o italiano che sia, in caso di azioni di recupero crediti in Italia. Successivamente, esamineremo le soluzioni offerte dall’ordinamento per gestire situazioni di sovraindebitamento grave, che possono portare a una cancellazione totale o parziale dei debiti residui, così da consentire al debitore in buona fede di ripartire da zero.
La normativa sul sovraindebitamento: soluzioni per il debitore “non fallibile”
Quando i debiti complessivi superano di gran lunga la capacità del debitore di pagarli, e le normali azioni esecutive rischiano solo di disperdere le (poche) risorse disponibili, l’ordinamento italiano mette a disposizione le procedure di sovraindebitamento. Si tratta di procedure giudiziali che mirano a trovare una soluzione equa e sostenibile per chi è insolvente pur non essendo soggetto alle ordinarie procedure fallimentari (in quanto consumatore o piccolo imprenditore sotto soglia). Queste norme, inizialmente introdotte con la Legge 27 gennaio 2012 n.3 (cd. legge “salva suicidi”), sono state profondamente innovate ed incorporate nel Codice della Crisi d’Impresa e dell’Insolvenza (D.Lgs. 14/2019, in vigore a regime dal luglio 2022). Il fine è consentire al debitore meritevole di ottenere, a certe condizioni, l’esdebitazione, ossia la cancellazione dei debiti che non è in grado di pagare .
In questa sezione spiegheremo in sintesi quali sono le soluzioni offerte da tale normativa, con particolare riguardo ai debitori stranieri residenti in Italia. Anticipiamo che la cittadinanza straniera non preclude l’accesso a queste procedure: contano la residenza o il centro degli interessi in Italia (per stabilire la competenza del giudice italiano) e il rispetto dei requisiti di legge (assenza di frode, impegno a soddisfare i creditori per quanto possibile, ecc.).
Novità introdotte dal Codice della Crisi (aggiornato al 2022)
La disciplina originaria della L.3/2012 è stata più volte ritoccata (nel 2015, e soprattutto nel 2020 con il “Decreto Ristori”, convertito in L.176/2020) e infine confluita nel Codice della Crisi d’Impresa e dell’Insolvenza. Dal 15 luglio 2022 tutte le procedure di sovraindebitamento fanno capo a questo Codice, che ha snellito alcuni passaggi e introdotto importanti novità . Tra queste:
- La possibilità di una esdebitazione totale del debitore incapiente (vedi oltre), ossia il beneficio di cancellare i debiti senza alcuna soddisfazione dei creditori, riservato a chi non ha alcun patrimonio né reddito presente o prospettico . Questo era uno dei punti qualificanti introdotti dal D.L.137/2020 (conv. L.176/2020) e ora disciplinato dagli artt. 278-283 del Codice della Crisi. È un’opportunità “una tantum” per il debitore persona fisica che non ha nulla da offrire ai creditori, purché meritevole (cioè non abbia colposamente aggravato la propria insolvenza).
- La sostituzione delle vecchie tre procedure (“piano del consumatore”, “accordo con i creditori” e “liquidazione del patrimonio”) con denominazioni nuove e criteri leggermente diversi: ora si parla di Piano di ristrutturazione dei debiti del consumatore, Concordato minore e Liquidazione controllata del sovraindebitato. Le prime due corrispondono grosso modo al vecchio piano del consumatore e accordo (il concordato minore può essere utilizzato anche dall’imprenditore sotto-soglia, non solo dal consumatore), mentre la terza è analoga alla liquidazione patrimoniale. Nel concreto, però, restano molto simili nei meccanismi, con qualche ampliamento di tutela per i creditori pubblici. Ad esempio, è ora possibile includere anche debiti fiscali con stralcio di parte dell’IVA e delle ritenute (prima vietato), purché si garantisca allo Stato almeno quanto otterrebbe in una liquidazione .
- L’armonizzazione con le procedure concorsuali imprese e con il diritto UE: il Codice della Crisi ha recepito la direttiva europea sull’insolvenza transfrontaliera. In particolare, per i debitori stranieri in Italia, è importante il concetto di COMI (Centre of Main Interests) introdotto dal Regolamento (UE) 2015/848: se un consumatore si trasferisce all’estero, la giurisdizione per l’insolvenza personale segue la residenza abituale degli ultimi 6 mesi . Ciò significa che un cittadino extra-UE che aveva residenza in Italia ma poi la sposta stabilmente all’estero potrebbe non poter più accedere alle procedure italiane di sovraindebitamento (dovrebbe semmai attivarne di analoghe nel nuovo Paese, se esistono), a meno che non rientri o dimostri che il suo centro interessi è rimasto qui. Questo aspetto è tecnico ma fondamentale nei casi di mobilità internazionale.
Esdebitazione del debitore incapiente (cancellazione dei debiti senza pagare nulla)
Una delle novità più incisive è la possibilità di esdebitazione “a zero” per il debitore persona fisica nullatenente, introdotta dal 2020. Tradizionalmente, il beneficio dell’esdebitazione (cioè l’annullamento dei debiti residui dopo una procedura concorsuale) richiedeva che il debitore avesse almeno parzialmente soddisfatto i creditori (ad esempio liquidando i suoi beni e distribuendo il ricavato). Chi non aveva nulla, in passato, non poteva ottenere facilmente un “fresh start” poiché la legge temeva un uso opportunistico della cancellazione debiti.
Ora, l’art. 283 del Codice della Crisi (riprendendo l’art. 14-quaterdecies L.3/2012 inserito nel 2020) consente al giudice di cancellare tutti i debiti di una persona fisica insolvente che:
- Non possiede alcun patrimonio liquidabile, né redditi ulteriori oltre a quanto serve al sostentamento minimo;
- Non ha prospettive realistiche di poter pagare i creditori nemmeno in futuro;
- È meritevole, ossia l’insolvenza non è frutto di dolo o colpa grave (non deve aver dilapidato i beni o assunto volontariamente debiti senza poi pagarli).
Questa procedura può essere richiesta una sola volta nella vita dal debitore. Se il tribunale la concede, tutti i debiti antecedenti sono cancellati (eccetto quelli non esdebitabili per legge, come alimenti, risarcimenti da illecito, multe penali). Tuttavia, per i successivi 4 anni, se il debitore dovesse “tornare a galla” economicamente – ad esempio, percepisse redditi significativi o acquisisse beni ereditari – è obbligato a pagare ai vecchi creditori una parte di quanto ricevuto, nei limiti di quanto dovuto (è una sorta di condizione risolutiva: l’esdebitazione è definitiva solo se nei 4 anni successivi il debitore non recupera capacità finanziaria) . Questa misura è pensata per dare una chance a chi è completamente sopraffatto dai debiti e non avrebbe altro modo di uscirne: si bilancia l’interesse sociale a non avere persone condannate a vita dai debiti con quello dei creditori (che comunque nulla avrebbero potuto ottenere). Per un cittadino straniero in Italia, vale esattamente come per un italiano. Ad esempio, un immigrato che abbia accumulato debiti insostenibili (magari per disoccupazione prolungata, malattia, ecc.) e che non possegga nulla, potrebbe valutare questa strada per ripartire pulito, purché il tribunale riconosca la sua buona fede.
Le procedure disponibili: panoramica (Piano del consumatore, Concordato minore, Liquidazione controllata)
Oltre all’esdebitazione incapiente, esistono le procedure “classiche” di sovraindebitamento, che richiedono di offrire qualcosa ai creditori:
- Piano del consumatore: riservato alle persone fisiche che hanno contratto debiti per scopi estranei all’attività d’impresa (quindi tipicamente debiti familiari, personali, non professionali). Il debitore propone un piano di rientro ai creditori, indicando come e in che misura intende pagare (es: rate mensili in base al reddito disponibile per alcuni anni, o liquidazione volontaria di alcuni beni, ecc.). Non è necessario il voto favorevole dei creditori: se il giudice (dopo aver sentito un organismo di composizione della crisi – OCC) valuta che il piano è fattibile e che il debitore è meritevole, può omologarlo anche con il dissenso dei creditori . Ciò è un grande vantaggio del consumatore: può imporre ai creditori uno stralcio del debito, a patto di offrire loro tutto il ragionevolmente ottenibile. Ad esempio, un consumatore potrebbe ottenere di pagare solo il 20% dell’importo dovuto e vedersi cancellare il resto, se dimostra che quella è la massima percentuale pagabile con le sue entrate nei prossimi anni (il giudice verifica che il piano sia più vantaggioso per i creditori rispetto ad una liquidazione forzata). Nota: il consumatore deve aver agito con sufficiente prudenza: se i debiti derivano da frodi o gioco d’azzardo o spese immotivate, il giudice può negare l’accesso. Le Sezioni Unite della Cassazione nel 2018 hanno chiarito che non basta l’imperizia finanziaria a escludere il beneficio: solo dolo o colpa grave nel sovraindebitarsi giustificano un rigetto . Inoltre, la Cassazione nel 2025 ha ribadito che il consumatore deve collaborare lealmente: se omette di dichiarare alcuni debiti o fornisce informazioni false ai fini del piano, la domanda va respinta, anche se la banca creditrice sia stata imprudente nel concedere credito . Quindi onestà e trasparenza sono condizioni essenziali.
- Concordato minore: è l’equivalente per i soggetti non consumatori (piccoli imprenditori commerciali sotto le soglie di fallibilità, imprenditori agricoli, start-up innovative, professionisti e ditte individuali, ecc.). Funziona in modo simile a un mini-fallimento concordatario: il debitore propone un accordo ai creditori chirografari, che viene sottoposto a voto. Serve l’adesione di almeno il 60% dei crediti chirografari (quelli privilegiati vanno pagati per il loro valore di realizzo o secondo accordi individuali). Se la maggioranza approva e il tribunale omologa, il piano diventa vincolante per tutti i creditori, dissenzienti compresi. Se la maggioranza rifiuta, la procedura fallisce (a differenza del piano del consumatore, qui i creditori contano). Il concordato minore consente quindi la ristrutturazione dei debiti per piccoli imprenditori con il consenso dei creditori. Può prevedere anche la continuazione dell’attività (diversamente dalla liquidazione). Ad esempio, un ristoratore straniero con debiti verso fornitori e Fisco potrebbe proporre di pagare il 40% entro 5 anni conservando l’azienda aperta; se i creditori accettano che così ottengono più che da una chiusura, il piano viene approvato. Anche qui serve la meritevolezza (non deve aver causato il dissesto con atti dolosi) e la fattibilità economica. Spesso il debitore offre garanzie di terzi (parenti, investitori) per convincere i creditori ad approvare.
- Liquidazione controllata del sovraindebitato: è la procedura più “drastica”, equivalente a una liquidazione giudiziale (fallimento) ma su base volontaria del debitore insolvente. Il debitore (o anche un creditore, o un PM) può chiedere al tribunale di aprire una liquidazione di tutti i beni del debitore, nominando un liquidatore (spesso l’OCC stesso) . Da quel momento il debitore subisce lo spossessamento dei suoi beni che confluiscono in un patrimonio destinato a soddisfare i creditori, secondo le regole della parità di trattamento (creditori privilegiati soddisfatti per primi in base ai privilegi, chirografari proporzionalmente con quanto resta). Alcuni beni sono esclusi per legge (cose impignorabili, beni di minimo sostentamento). La liquidazione dura il tempo necessario a convertire in denaro l’attivo (vendita di immobili, incasso crediti, ecc.) e distribuire il ricavato. Al termine, su istanza del debitore, il tribunale può concedere l’esdebitazione: la cancellazione dei debiti residui non soddisfatti con la liquidazione (tranne quelli non esdebitabili per legge). La liquidazione è la soluzione per chi ha un patrimonio liquidabile ma non sufficiente a pagare tutti: consente di chiudere la posizione dando tutto il possibile ai creditori e poi cancellando il resto. Anche qui la buona fede è essenziale: comportamenti fraudolenti (es. distrazione di beni prima della liquidazione, falsità nei documenti) comportano sanzioni e l’improcedibilità dell’esdebitazione. Va sottolineato che tutti i creditori concorrono in questa procedura, inclusi Fisco, enti pubblici e creditori esteri se del caso. Anzi, i debiti fiscali e contributivi, se non sono stati già oggetto di definizione agevolata, verranno trattati secondo il loro grado di privilegio: spesso l’Erario e l’INPS hanno privilegi speciali o generali sui beni, quindi in liquidazione assorbono gran parte del ricavato. Esempio: un artigiano straniero chiude bottega con 100.000 € di debiti (50k di cui verso Erario e INPS). Ha solo un furgone e qualche attrezzatura; con la liquidazione si ricavano magari 10.000 € in tutto. Verranno pagati prima i privilegiati (in questo caso buona parte a Equitalia per contributi e tributi privilegiati) e pochissimo ai chirografari, dopodiché l’artigiano potrà chiedere la cancellazione dei restanti debiti.
Stranieri e sovraindebitamento: un cittadino straniero residente in Italia ha sostanzialmente gli stessi diritti di un italiano nell’accedere a queste procedure. La legge non richiede la cittadinanza, ma solo che la giurisdizione italiana sia competente. Come anticipato, ciò dipende dalla residenza o dal centro principale degli interessi: se Tizio (cittadino del Burkina Faso) risiede stabilmente in Italia, il tribunale italiano può gestire il suo sovraindebitamento. Se Tizio si è trasferito all’estero in pianta stabile prima di avviare la procedura, potrebbe sorgere un conflitto di competenza (in UE, varrebbe la regola dei 6 mesi di cui sopra; fuori UE, dipende, ma in genere il tribunale esigerà residenza in Italia al momento del deposito dell’istanza). In pratica, molti debitori stranieri che intendono tornare nel loro Paese esitano a usare queste procedure italiane, ma in alcuni casi farlo prima di espatriare può essere saggio: ad esempio, ripulire la propria posizione debitoria in Italia tramite un piano o liquidazione, per poi eventualmente ricominciare altrove senza trascinarsi i debiti italiani. Dal lato opposto, se un debitore straniero ha già fatto ricorso ad una procedura concorsuale nel suo Paese d’origine e poi viene in Italia, potrebbe far valere l’effetto esdebitatorio estero qui (almeno tra privati), grazie ai principi di riconoscimento delle procedure d’insolvenza transfrontaliere (Reg. UE 2015/848 per quelle UE, altrimenti per analogia e ordine pubblico).
In conclusione, le procedure di sovraindebitamento sono strumenti cruciali per risolvere situazioni estreme: è sempre consigliabile farsi assistere da professionisti o dagli appositi OCC (Organismi di Composizione della Crisi) per valutare l’accesso e predisporre un piano adeguato. L’importante è agire prima che i creditori esproprino tutto: se il debitore attende troppo e subisce pignoramenti, rischia di perdere beni senza ottenere l’esdebitazione (che invece verrebbe con una procedura unitaria).
Debiti contratti all’estero ed eseguibili in Italia
Finora ci siamo concentrati sui debiti contratti in Italia da un cittadino straniero. Esiste però anche lo scenario inverso: un cittadino del Burkina Faso (o altro Stato) potrebbe aver contratto debiti nel proprio Paese d’origine o in un altro Stato estero, e poi trasferirsi (o avere beni) in Italia. Ci si chiede: un creditore estero può agire contro di lui in Italia? La risposta è sì, con modalità variabili a seconda se trattasi di crediti civili/commerciali, oppure tributari, e a seconda che il Paese in questione sia nell’UE o extra-UE.
Debiti civili/commerciali esteri: grazie alla cooperazione internazionale in materia civile, un creditore straniero munito di un titolo esecutivo nel proprio Paese può ottenere soddisfacimento sui beni del debitore in Italia. Se il titolo proviene da un Paese UE, si applica il Regolamento (UE) n.1215/2012 (“Bruxelles I” rifuso) sul riconoscimento ed esecuzione delle decisioni civili e commerciali: la sentenza o il provvedimento estero è riconosciuto automaticamente e diventa eseguibile in Italia senza bisogno di particolari formalità (non c’è più exequatur dal 2015) . Il creditore può direttamente chiedere un atto di precetto in Italia allegando la decisione estera e poi procedere con il pignoramento. Esempio reale: la Cassazione ha confermato la possibilità di pignorare beni in Italia di un debitore sulla base di una sentenza rumena che lo condannava per un prestito non restituito . Il debitore aveva cercato di opporsi sostenendo che in Italia i debiti di gioco o certi prestiti non hanno tutela, ma la Corte ha ritenuto che la sentenza straniera non fosse contraria all’ordine pubblico italiano e andasse eseguita . – Se il titolo proviene da un Paese extra-UE, occorre la procedura di riconoscimento (delibazione) in base alla Legge 218/1995: il creditore deve presentare ricorso alla Corte d’Appello competente, la quale verifica che la sentenza straniera soddisfi i requisiti (giurisdizione competente secondo criteri italiani, contraddittorio rispettato nel processo estero, cosa giudicata, non contrarietà all’ordine pubblico) . Se tutto è in regola, la Corte d’Appello emette un decreto di exequatur (esecutività) . Solo dopo, il creditore può iniziare l’esecuzione forzata in Italia (pignoramenti, ipoteche, ecc.). Questa procedura aggiunge tempi e costi, ma in genere è efficace salvo casi di sentenze “anomale”. – Va notato che esistono anche strumenti europei speciali per crediti non contestati: ad esempio il Titolo esecutivo europeo (Reg. CE 805/2004) che, se il creditore ottiene una certificazione nel Paese d’origine per un credito non contestato, gli consente di saltare l’exequatur anche con alcuni Paesi extra-EU membri della convenzione. Inoltre, c’è il procedimento europeo di ingiunzione di pagamento (Reg. CE 1896/2006) che permette di ottenere un decreto ingiuntivo europeo direttamente utilizzabile in tutti gli Stati membri (utile se il debitore si è spostato). Infine, come già accennato, il sequestro conservativo europeo su conti (Reg. UE 655/2014) è disponibile anche al creditore straniero per congelare conti del debitore in Italia o altrove in UE.
Debiti tributari esteri: se un cittadino del Burkina Faso (o di altro Stato) aveva debiti fiscali nel proprio Paese e poi si sposta in Italia, le autorità estere possono cercare di recuperare tali imposte attraverso l’assistenza dell’Italia. All’interno dell’UE, opera la già citata Direttiva 2010/24/UE, recepita in Italia, che consente alle amministrazioni fiscali degli Stati membri di scambiarsi assistenza per la riscossione dei rispettivi crediti tributari . In pratica, il Paese estero può inviare all’Agenzia delle Entrate italiana una richiesta di recupero: l’Italia allora procede a riscuotere come fosse un proprio tributo (eventualmente emettendo una cartella esattoriale) e gira le somme allo Stato richiedente. Fuori dall’UE, diventa determinante la Convenzione OCSE sulla mutua assistenza amministrativa in materia fiscale (Convenzione MAAT): essa permette la cooperazione sia nello scambio di informazioni sia nella riscossione transnazionale delle imposte. Il Burkina Faso, ad esempio, ha firmato e ratificato tale Convenzione (entrata in vigore nel suo territorio il 1° aprile 2023) . Ciò significa che, in teoria, l’amministrazione fiscale burkinabé potrebbe chiedere aiuto all’Italia per riscuotere tributi dovuti da un suo cittadino che ora vive in Italia. L’Italia valuterebbe la richiesta e, se il titolo estero è definitivo e il debito non contestabile , potrebbe attivare la riscossione nel nostro Paese con i propri strumenti (per importi significativi; per somme modeste è meno probabile che si attivino procedure costose). Ovviamente, questi meccanismi valgono anche al contrario (come già visto per i debiti italiani all’estero). Oltre alla Convenzione OCSE multilaterale, esistono alcuni trattati bilaterali Italia-<em>Paese X</em> che includono clausole di assistenza al recupero tributario: ad esempio con gli USA (art. 26 par. 5 della Convenzione USA-Italia modificata nel 2009 prevede collaborazione nel recupero di alcune imposte), con il Canada e altri. Se non c’è alcun accordo, un debito fiscale estero di un soggetto ora in Italia potrà essere recuperato solo se il creditore ottiene una sentenza civile di condanna riconosciuta qui – strada impervia in campo tributario, poiché l’Italia potrebbe considerare l’ordine pubblico (di solito gli Stati non eseguono le leggi fiscali altrui in mancanza di trattato). In sintesi, un debitore straniero in Italia non è al sicuro al 100% nemmeno dai suoi debiti fiscali esteri: deve verificare se vi siano strumenti di cooperazione attivi tra il suo Paese e l’Italia.
Debiti alimentari esteri: vale quanto già detto: le obbligazioni di mantenimento stabilite all’estero possono essere rese esecutive in Italia. In ambito UE, il Regolamento 4/2009 facilita enormemente questo processo (prevede anche un sistema di autorità centrali per far rispettare all’estero gli obblighi di mantenimento). In ambito extra-UE, il Burkina Faso e l’Italia aderiscono entrambe alla Convenzione dell’Aja del 2007 sui crediti alimentari? (L’Italia sì, Burkina non sicuro). In ogni caso, tramite la L.218/95 e accordi eventuali, un assegno di mantenimento fissato da un tribunale burkinabé potrebbe essere riconosciuto qui, e viceversa.
In conclusione, globalizzazione e mobilità internazionale fanno sì che i confini nazionali non siano più una barriera impermeabile al recupero dei crediti. Un debitore farebbe male a pensare di poter “scappare” impunemente dai propri debiti solo cambiando Stato. D’altro canto, ogni azione transfrontaliera ha i suoi costi e presupposti: per importi minori, spesso i creditori rinunciano a rincorrere qualcuno oltreoceano; ma per debiti importanti o principi di giustizia (come nel caso di alimenti, risarcimenti da incidenti gravi, grossi evasori fiscali), le istituzioni e i creditori privati oggi dispongono di strumenti efficaci per cooperare e ottenere il dovuto. È quindi fondamentale conoscere i propri diritti e doveri e, se si hanno debiti in più Paesi, agire con un approccio legale coordinato, eventualmente cercando soluzioni conciliative (accordi transattivi) che mettano fine al contenzioso in via negoziale.
Strumenti di difesa del debitore in Italia: opposizioni, rateizzazioni, saldo e stralcio
Passiamo ora agli strumenti pratici che un debitore (italiano o straniero) ha a disposizione per difendersi dalle pretese creditorie in Italia, in particolare di fronte a cartelle esattoriali o ad altre azioni di recupero. È importante distinguere due situazioni:
- Il debitore contesta il debito (in tutto o in parte) perché lo ritiene infondato, già pagato, prescritto, notificato irregolarmente, ecc. In tal caso dovrà attivarsi per una opposizione o un ricorso nelle sedi opportune, entro i termini di legge, per far valere i suoi diritti.
- Il debitore riconosce il debito ma non è in grado di pagarlo integralmente subito. In tal caso può cercare soluzioni transattive o dilatorie: ad esempio chiedere una rateizzazione all’ente pubblico o trovare un accordo a saldo e stralcio con il creditore privato, oppure attendere eventuali definizioni agevolate previste dalla legge (come le rottamazioni delle cartelle) per ottenere uno sconto su sanzioni e interessi.
Vediamo in dettaglio i principali strumenti di difesa.
Opposizione a cartelle esattoriali e altri atti della riscossione
La cartella di pagamento (detta comunemente cartella esattoriale) è spesso il primo atto con cui un debitore viene formalmente messo in mora da un ente pubblico. Riceverla può essere traumatico, specie se si è stranieri magari poco pratici della burocrazia italiana. È fondamentale sapere che la cartella può essere impugnata se vi sono motivi validi. I principali vizi da controllare sono:
- Vizi propri della cartella: ad esempio mancanza di notifica regolare, errori materiali nell’intestazione, importi errati, omissione dell’indicazione della relata di notifica, ecc. Un caso tipico è la notifica nulla o inesistente: se la cartella non è mai stata effettivamente notificata al contribuente secondo le forme di legge, non può produrre effetti e i termini per opporsi decorrono dalla effettiva conoscenza. Su questo punto torneremo a breve parlando delle notifiche estere/irreperibili.
- Vizi dell’atto presupposto: la cartella spesso si basa su un atto precedente (un accertamento fiscale, una multa, un avviso di addebito INPS, ecc.). Se tale atto non è mai stato notificato al debitore, oppure se era stato notificato ma non impugnato per ignoranza dei fatti, il debitore può far valere la nullità della cartella perché l’ente non poteva iscrivere a ruolo quel credito senza una notifica valida del presupposto. Ad esempio, se arriva una cartella per una multa stradale mai contestata prima, si può opporre che il verbale di multa non fu notificato e quindi la cartella è illegittima . Oppure, se arriva una cartella per un avviso di accertamento fiscale di cui il contribuente ignorava l’esistenza, potrà contestare che l’accertamento non gli è stato notificato regolarmente. Attenzione: in questi casi la legge impone tempestività. La Corte di Cassazione a Sezioni Unite ha stabilito (in tema di multe) che quando la cartella costituisce il primo atto conosciuto dal cittadino, l’opposizione c.d. “recuperatoria” va proposta entro 30 giorni (per le multe) o 60 giorni (per atti tributari) dalla notifica della cartella . Non ci si può insomma “accorgere” dopo anni e pretendere di impugnare fuori termine – salvo casi di totale mancanza di notifica in cui non vi è decorso di termini, ma occorre comunque reagire immediatamente alla prima conoscenza.
- Prescrizione del credito: la cartella può essere opposta anche eccependo che il credito era già prescritto prima della sua emissione, o che si è prescritto dopo perché l’ente è rimasto inerte per troppo tempo. Ad esempio, i contributi INPS hanno prescrizione quinquennale ex L.335/1995, dunque una cartella INPS notificata dopo oltre 5 anni dal dovuto potrebbe essere impugnata per prescrizione (salvo atti interruttivi validi). La giurisprudenza ha chiarito un principio generale importantissimo: la scadenza del termine per fare ricorso contro una cartella non “trasforma” il debito in qualcosa di imprescrittibile a 10 anni . In assenza di un giudizio, se la legge prevede un termine breve (5 anni) per quella obbligazione, resta quello anche se la cartella è definitiva . Le Sezioni Unite della Cassazione n.23397/2016 hanno sancito che una cartella non pagata non equivale a sentenza e dunque non si applica l’art.2953 c.c. (conversione in prescrizione decennale) , tranne che vi sia stato un vero titolo giudiziario. Ciò vale per tutti i crediti iscritti a ruolo: tributi erariali, contributi, sanzioni amministrative, ecc. . Quindi, se un ente non agisce entro 5 anni (o il termine specifico) dalla notifica della cartella, il debitore può far dichiarare prescritta la pretesa. Questa eccezione può farsi valere come difesa in un’opposizione all’esecuzione (se la cartella è definitiva). Ad esempio, se l’Agenzia delle Entrate Riscossione notifica un intimazione di pagamento nel 2025 per una cartella notificata nel 2018 e mai seguita da altri atti in mezzo, il debitore può eccepire che il credito è prescritto (sono passati oltre 5 anni senza atti interruttivi validi). Importante: se però ci sono stati atti interruttivi (solleciti, intimazioni, pignoramenti tentati, ecc.) la prescrizione si interrompe e decorre di nuovo da capo dal giorno dell’atto. Bisogna quindi esaminare attentamente l’estratto di ruolo per vedere la cronologia.
- Errori nel merito: talvolta la cartella deriva da un errore dell’ente (doppia iscrizione, calcolo sbagliato, pagamento già effettuato ma non registrato, scambio di persona, ecc.). In questi casi il debitore può: o proporre ricorso al giudice competente (Commissione Tributaria per tributi, Giudice di Pace per multe, Tribunale civile per contributi INPS, a seconda) oppure presentare una istanza in autotutela all’ente creditore segnalando l’errore e chiedendo l’annullamento. L’autotutela è discrezionale per l’ente, ma se l’errore è evidente spesso l’ente provvede (ad es. sgravando la cartella). In ogni caso, l’eventuale ricorso giurisdizionale non è precluso dal fatto di aver chiesto autotutela: ma attenzione a non far scadere i termini per il ricorso confidando nell’autotutela! Meglio in caso presentare ricorso e contestualmente chiedere autotutela, oppure chiedere all’ente la sospensione in attesa di correzione.
Quale procedura seguire per l’opposizione? Questo dipende dal tipo di debito e di vizio contestato, ed è uno degli aspetti più tecnici. In generale:
- Per tributi (es. cartella Agenzia Entrate, cartella dell’AdER per IRPEF, IVA, bollo auto, IMU, sanzioni tributarie): la giurisdizione è delle Commissioni Tributarie (ora rinominate “Corti di Giustizia Tributaria”). Il ricorso va presentato entro 60 giorni dalla notifica della cartella , se si contesta nel merito il tributo o vizi di notifica presupposti. Se invece si contesta un vizio puramente formale della cartella già definitiva, in certi casi la Cassazione ha detto che si può usare l’opposizione ex art.615 c.p.c. davanti al giudice ordinario (per esempio per eccepire prescrizione sopravvenuta ). Ma la materia è complessa e le Sezioni Unite nel 2022 (ord.30666) hanno chiarito che se si fa valere l’inesistenza della notifica iniziale, rientra comunque nel tributario anche a termini scaduti . Dunque conviene impugnare subito in sede tributaria entro 60 giorni, perché passati quelli si rischia di dover affrontare questioni giurisdizionali intricate.
- Per multe stradali: la cartella va impugnata entro 30 giorni avanti al Giudice di Pace (opposizione ex art.7 D.Lgs.150/2011) se si deduce mancata notifica del verbale originario . Se invece si deduce che la cartella è successiva a una ingiunzione non opposta (caso raro), sarebbe opposizione tardiva etc. In pratica anche qui, se la cartella multa è la prima notizia, 30 giorni GdP.
- Per contributi previdenziali INPS/INAIL: la cartella va impugnata entro 40 giorni avanti al Tribunale ordinario – sezione Lavoro, perché è un atto equiparato a titolo esecutivo in materia previdenziale. Se però i motivi sono ad es. prescrizione successiva, la Cassazione nel 2022 (SU 30666) ha distinto: prescrizione per mancata notifica iniziale -> giudice tributario se era una contribuzione su cui avevano giurisdizione loro; se invece è prescrizione dopo notifica valida -> giudice ordinario . Nel dubbio, entro 40 giorni fare opposizione al Tribunale lavoro.
- Per altri crediti iscritti a ruolo (es: sanzioni amministrative diverse dalle multe, come sanzioni ex L.689/81): di norma 30 giorni GdP se assimilabili a multe.
In tutti i casi, è consigliabile farsi assistere da un avvocato, perché individuare il rito giusto e i motivi di ricorso non è banale. Una tabella riepilogativa può aiutare (che forniremo a breve) ma ogni caso concreto ha particolarità.
Notifiche al cittadino straniero: Un punto dolente riguarda la notifica delle cartelle e atti a cittadini stranieri, specie se trasferiti all’estero o irreperibili. La normativa (art.26 DPR 602/1973 per cartelle, richiamando art.60 DPR 600/1973) prevede che se il destinatario è residente all’estero e italiano iscritto AIRE, la notifica avvenga preferibilmente per posta al suo indirizzo estero oppure via PEC (se ha un domicilio digitale) . Se ciò non è possibile o fallisce, l’ente può procedere al deposito presso il Comune dell’ultima residenza nota in Italia (art.60 co.1 lett.e e co.4 DPR 600/73) . Tuttavia, la Corte di Cassazione ha recentemente precisato che questa procedura semplificata – invio di raccomandata internazionale e, in caso di mancato recapito, deposito in Comune – è riservata ai cittadini italiani residenti all’estero (o società di diritto italiano con sede estera) . Se si tratta invece di un soggetto straniero (mai residente in Italia), l’ente deve seguire i canali ordinari internazionali (procedura consolare o convenzioni) per notificare . La Cassazione (sent. n.22271 del 06/08/2024) ha annullato degli avvisi di accertamento notificati dall’Agenzia Entrate a una società lussemburghese tramite semplice raccomandata, ribadendo che l’art.60 co.4 DPR 600/73 non si applica a soggetti esteri “ab origine” . Quindi, per un cittadino del Burkina Faso che fosse partito senza lasciare tracce: se aveva avuto residenza in Italia, l’ufficio probabilmente tenterà la notifica all’ultimo indirizzo italiano noto; se risulta irreperibile, farà il deposito in Comune (ritenendolo un caso di irreperibilità relativa, poiché c’era un domicilio fiscale noto in Italia prima) . Questo atto di deposito sarà considerato notifica valida legale (compiuta con l’affissione nell’albo pretorio del Comune) anche se di fatto il destinatario all’estero non ne viene a conoscenza immediata. In assenza di chiarimenti normativi, per ora le prassi sono queste: l’essere straniero non ti esime dall’attenerti alle regole italiane di notifica, a meno che tu fossi sempre all’estero e mai censito qui (in tal caso l’ente dovrebbe attivare le vie consolari, ma spesso nemmeno sa della tua esistenza se non avevi codice fiscale).
Dunque, se un debitore straniero non riceve mai le cartelle perché vive all’estero e non gli vengono inoltrate, può capitare che in Italia quelle cartelle vengano date per notificate (depositate in Comune) e diventino definitive senza che lui lo sappia. In tal caso, appena dovesse venirne a conoscenza (ad esempio tramite un “intimazione di pagamento” inviata magari anni dopo a un indirizzo reperito, o a un parente in Italia), deve agire immediatamente: può tentare un’opposizione sostenendo la nullità della notifica originaria se ci sono appigli (ad esempio, se l’ufficio sapeva un indirizzo estero e non l’ha usato, o se non ha affisso correttamente in Comune). Se invece la notifica formale risulta effettuata secondo le regole (anche se non conosciuta realmente dal destinatario), far valere i propri diritti è più arduo. Talora i giudici hanno concesso la rimessione in termini se il contribuente prova di non aver proprio saputo nulla per cause non imputabili a lui, ma si tratta di situazioni limite. Più spesso, l’unica carta è contestare vizi formali della notifica stessa per farla dichiarare nulla: ad esempio, Cass. 13753/2023 ha stabilito che se un italiano AIRE viene cancellato dall’anagrafe, l’ufficio prima di fare deposito in Comune deve fare ricerche per nuovo indirizzo ; analogamente, se un soggetto straniero aveva un domicilio eletto o un rappresentante in Italia, notifica andava fatta lì . Insomma, controllare sempre le modalità di notifica: un errore dell’ente su questo aspetto può far cadere la cartella. Infatti una cartella mai notificata validamente non fa decorrere i termini di impugnazione né quelli di prescrizione (il debito però potrebbe decadere se era soggetto a termini di decadenza, ad esempio un accertamento fiscale non notificato entro la scadenza perde efficacia).
Riassumendo i passi difensivi per cartelle e simili:
a) Esaminare attentamente la cartella appena arriva (o l’atto esecutivo ricevuto, es. un pignoramento, se la cartella era sfuggita) – verificare data e modalità di notifica, tipo di debito, ente creditore, anno di riferimento, eventuale atto presupposto menzionato.
b) Reperire copia degli atti: si può chiedere all’Agenzia Entrate-Riscossione un estratto di ruolo per vedere tutte le cartelle a proprio nome e gli atti notificati (lo si può fare via PEC o tramite il sito AER con SPID). Attenzione: l’estratto di ruolo è un documento che il contribuente può usare per impugnare cartelle mai notificate, come confermato dalla giurisprudenza . Ad esempio, se scopro da estratto di ruolo di avere una cartella del 2017 mai ricevuta, posso impugnare l’estratto di ruolo innanzi al giudice per far dichiarare nulla quella cartella per difetto di notifica – purché alleghi e motivi. Questa prassi è ammessa (Cass. SU n.19704/2015).
c) Valutare il motivo di opposizione e il foro competente (meglio con un legale): se è tributo, Commissione tributaria in 60gg; se multa, GdP in 30gg; se contributi, Tribunale lavoro in 40gg, ecc. Se i termini sono già scaduti ma la notifica era nulla, c’è speranza di fare valere lo stesso in sede di opposizione all’esecuzione quando il Fisco agisce: ad esempio con ricorso ex art.615 c.p.c. contro un atto di pignoramento basato su cartella mai notificata, sostenendo l’inesistenza del titolo . Le Sezioni Unite (SU 22080/2017) sul caso multe hanno però limitato l’opposizione ultratardiva, imponendo comunque 30 giorni dall’atto “recuperatorio” , quindi conviene agire alla prima occasione.
d) Chiedere eventualmente Sospensione: se si presenta un ricorso, si può chiedere al giudice di sospendere in via cautelare la riscossione (serve motivare il danno grave e irreparabile che avverrebbe senza sospensione – es. rischio pignoramento casa). Se c’è già un pignoramento in corso, si può chiedere la sospensione all’organo dell’esecuzione. Inoltre, l’Agenzia Entrate-Riscossione prevede la possibilità per il debitore di presentare una “istanza di sospensione della riscossione” amministrativa: se si hanno prove che la cartella è illegittima (pagamento già eseguito, sgravio ottenuto, sentenza favorevole, ecc.), si può compilare un modulo e inviarlo ad AER, che deve sospendere le azioni esecutive in attesa di verifiche . Entro 220 giorni l’ente creditore originario confermerà o meno l’annullamento; in caso di silenzio, il debito viene annullato di diritto (art.1 commi 537-543 L.228/2012). Questa è un’arma importante se si hanno evidenze lampanti di errore.
Rateizzazione delle cartelle e degli altri debiti
Quando il debito è certo e non ci sono motivi validi per annullarlo, ma il debitore non riesce a pagarlo in un’unica soluzione, la legge italiana offre la possibilità di ottenere una dilazione in rate. Per i debiti iscritti a ruolo (cartelle esattoriali) si applica l’art.19 del D.P.R. 602/1973, più volte modificato e reso più flessibile negli anni recenti. Anche i debiti fiscali non ancora a ruolo (es. accertamenti esecutivi) hanno proprie procedure di rateizzo presso l’Agenzia delle Entrate o l’ente impositore, e i debiti verso enti previdenziali possono essere rateizzati con INPS.
Concentrandoci sulle cartelle Agenzia Entrate-Riscossione, ecco le regole (aggiornate al 2025):
- Importi fino a €120.000: accesso semplificato. Dal 2022 infatti la soglia per la rateizzazione “automatica” (senza dover documentare lo stato di difficoltà) è stata elevata da 60.000 a 120.000 euro . Ciò significa che se il debito complessivo delle cartelle in richiesta è ≤ 120 mila €, basta presentare domanda e una semplice autocertificazione di temporanea difficoltà economica, e l’Agenzia concede il piano. Dal 1° gennaio 2025, in base al D.Lgs. 110/2024, le condizioni di durata sono state ulteriormente ampliate: per richieste presentate nel 2025 e 2026 si possono ottenere fino a 84 rate mensili (7 anni) automaticamente . Inoltre, se si allega una modesta documentazione reddituale (o ISEE per persone fisiche), si può chiedere un piano più lungo: in particolare, fino a 120 rate (10 anni) se necessario. Le nuove norme prevedono che con documentazione idonea si possano ottenere da 85 a 120 rate per richieste 2025-26, fino a 120 per gli anni successivi con minimi elevati (97-120 per richieste 2027-28, ecc) . In altre parole, la rateizzazione ordinaria può arrivare a dilazioni decennali.
- Importi sopra €120.000: in tal caso serve presentare adeguata documentazione che provi lo stato di obiettiva e temporanea difficoltà (per persone fisiche, di solito modello ISEE, per società indici di bilancio) . L’Agenzia valuterà e potrà concedere comunque fino a 120 rate. Non c’è limite minimo di rate per importi grandi: tipicamente anche qui 10 anni se la situazione lo richiede .
- Interessi di dilazione: sulle somme rateizzate si pagano interessi calcolati al tasso legale di dilazione (determinato periodicamente, intorno al 2-4% annuo recentemente). Quindi rateizzare ha un costo di interessi, ma evita le azioni esecutive nel frattempo.
- Decadenza del beneficio: attualmente, se il debitore salta 8 rate (anche non consecutive), il piano di rateazione decade . Fino al 2022 era 5 rate, ma dal 2022 la soglia è stata ampliata a 8. Ciò significa che si può essere in ritardo con qualche rata (fino a sette) senza perdere il beneficio, ma alla ottava rata non pagata il piano si annulla e l’intero importo residuo torna esigibile immediatamente . Conviene quindi non accumulare troppi arretrati. In caso di decadenza, non è possibile ottenere un’altra rateizzazione per quei debiti a meno che la legge speciale lo consenta (spesso servirebbe pagare tutto il dovuto per rientrare). Attenzione: durante la vigenza del piano, l’Agenzia non procede con nuove azioni esecutive, ma eventuali fermi amministrativi già attivi rimangono finché non si paga una certa soglia (di solito bisogna pagare almeno le prime rate). Inoltre, se la rateizzazione viene concessa prima che inizino pignoramenti, evita misure cautelari (in genere l’Agente della riscossione non iscrive ipoteca o fermo se c’è un piano in regola). Dunque chiedere la dilazione tempestivamente è fondamentale per congelare la situazione.
- Come chiedere la rateizzazione: esiste il servizio online “Rateizza adesso” sul sito Agenzia Entrate-Riscossione (richiede SPID o CIE), che consente di inserire la domanda telematicamente . In alternativa si può usare un modulo PDF e inviarlo via PEC, o recarsi allo sportello. La domanda può riguardare una singola cartella o più cartelle insieme (consigliabile cumulare per avere un piano unico). Per importi fino 120k come detto non serve allegare nulla tranne la richiesta stessa; oltre soglia, bisogna allegare la documentazione prevista (es. ISEE se persona fisica) . Le nuove normative indicano anche parametri come l’ISEE e alcuni indici finanziari per le imprese (indice di liquidità, Alfa, Beta per condomini) come riferimento per valutare la difficoltà .
Un cittadino straniero può accedere alla rateizzazione esattamente come un cittadino italiano. Non viene richiesto il possesso della cittadinanza: basta essere soggetto iscritto a ruolo. Anche se il debitore risiede all’estero, può chiedere la dilazione (ci sono istruzioni per pagare anche dall’estero in varie modalità, e può delegare un rappresentante). Anzi, se è all’estero e vuole rientrare in regola, ottenere una rateizzazione può evitare spiacevoli sorprese (come blocco di beni quando torna).
Esempio pratico: Poniamo che un cittadino del Burkina Faso abbia €100.000 di debiti da cartelle. Nel 2025 può chiedere la rateizzazione: se attesta difficoltà economica, otterrà d’ufficio fino a 84 rate mensili (7 anni, circa €1.190 al mese) . Se quella rata è comunque troppo alta, allegando ISEE basso può chiedere l’estensione a 120 rate: in tal caso, sempre che gli indicatori lo permettano, potrebbe avere 120 rate da circa €833 al mese, oppure combinazioni intermedie. L’obiettivo della riforma è modulare la rata in base alla capacità contributiva. Certo, 10 anni di pagamenti sono impegnativi, ma a volte preferibili a subire pignoramenti immediati.
Nota: La rateizzazione non fa venir meno gli interessi di mora già maturati né sanzioni, si paga tutto ma in comodo. Se il debitore ha un miglioramento economico, può sempre saldare anticipatamente il residuo e chiudere il piano.
Saldo e stralcio dei debiti
Il termine “saldo e stralcio” indica, in generale, un accordo con cui il creditore accetta di ricevere una somma inferiore al dovuto a completa definizione del debito, rinunciando al resto . È uno strumento negoziale molto comune per debiti di natura privata: ad esempio, una finanziaria potrebbe accettare €5.000 su €10.000 dovuti, se valuta che il debitore altrimenti fallirebbe e incasserebbe zero. Nel contesto pubblico, invece, il saldo e stralcio è possibile solo in base a specifiche disposizioni di legge: gli enti pubblici non possono liberalmente perdonare parte del credito, se non autorizzati normativamente (per ovvie ragioni di equità generale).
In Italia, negli ultimi anni, si sono succedute diverse misure legislative di definizione agevolata dei debiti fiscali e contributivi. Queste vengono colloquialmente chiamate “rottamazioni” o “saldo e stralcio delle cartelle”. Ecco le principali (aggiornate al 2025):
- “Rottamazione” delle cartelle: è una misura che consente ai debitori di pagare solo l’importo base del debito (imposta o contributo, più al massimo spese vive) senza interessi di mora né sanzioni. Introdotta la prima volta nel 2016, è stata riproposta più volte (Rottamazione-bis, ter, quater). L’ultima in ordine di tempo è la Rottamazione-quater prevista dalla Legge di Bilancio 2023 (L.197/2022): riguarda i carichi affidati all’agente della riscossione tra 1/1/2000 e 30/6/2022 . Chi vi ha aderito (presentando domanda entro il 30 aprile 2023, poi prorogata al 30 giugno 2023) può estinguere i debiti senza sanzioni né interessi di mora . Il pagamento può avvenire in un’unica soluzione (luglio 2023) o in 18 rate spalmate fino al 2027 . Importante: la rottamazione-quater è chiusa alle nuove adesioni, ma i piani in essere sono in corso. Per chi non avesse pagato le prime rate nei termini, il governo ha previsto una riapertura: la Legge n.15/2025 (conversione del “Milleproroghe” 2024) ha concesso a chi è decaduto per mancato pagamento di rate 2023 di riammettersi pagando entro il 31 luglio 2025 (in unica soluzione o fino a 10 rate mensili) . Questa è stata un’ultima finestra di salvataggio per i ritardatari della rottamazione-quater.
- Stralcio automatico dei mini-debiti: la L.197/2022 ha anche disposto l’annullamento automatico dei debiti fino a €1.000 affidati dal 2000 al 2015. In pratica, le cartelle con importo residuo ≤ 1000 euro di quel periodo sono state automaticamente cancellate al 31 marzo 2023 (per i crediti statali; per quelli di Comuni e altri enti diversi dallo Stato c’era facoltà di non applicarlo). Questo saldo e stralcio generalizzato ha eliminato milioni di micro-crediti ormai antieconomici da riscuotere. Se il nostro debitore aveva qualche vecchia cartella piccola, potrebbe essersela vista sparire grazie a ciò.
- Saldo e stralcio 2019: da citare anche una misura del 2019 riservata alle persone in difficoltà economica (ISEE ≤ €20.000) per debiti fiscali: quella legge (L.145/2018, commi 184-198) permise a chi aveva specifici requisiti di pagare solo il 16% o 20% di alcune cartelle (saldo e stralcio appunto) . Era una misura una tantum e i termini sono scaduti, ma è interessante perché riconosceva formalmente la logica del debtor unable to pay.
- Possibili future definizioni: Si parla in ambito politico di una possibile rottamazione-quinquies nel 2026, ma le linee non sono certe mentre scriviamo. Quel che è certo è che periodicamente il legislatore italiano introduce misure di pace fiscale. Un debitore informato può valutare di attendere se sa che ne arriverà una: ad esempio chi non ha aderito al 2023 potrebbe sperare in una riedizione. Tuttavia, non vi è garanzia e nel frattempo il debito genera interessi e può essere riscosso forzosamente.
- Transazione fiscale o contributiva (per imprese): segnaliamo che nelle procedure concorsuali di cui sopra (concordato preventivo, ecc.) esiste la possibilità di proporre un trattamento stralciato dei debiti fiscali e contributivi chiamato transazione fiscale. Ma esula dal nostro tema, riguardando imprese in crisi.
Per i debiti privati, invece, il saldo e stralcio è frutto di trattativa. Molte società di recupero crediti acquistano pacchetti di crediti deteriorati e sono disposte a chiudere le posizioni a saldo ridotto (perché magari hanno pagato quei crediti pochi centesimi per euro). Un debitore può proporre ad esempio: “mi chiedete 10.000€, ve ne offro 4.000 in un’unica soluzione e chiudiamo la partita”. Se il creditore ritiene di non poter ottenere di meglio (specie se il debitore non ha beni aggredibili facilmente), potrebbe accettare. È sempre bene formalizzare per iscritto l’accordo, facendo attenzione che sia indicato che il pagamento avviene “a totale stralcio di ogni credito residuo” così da non avere sorprese. Una volta pagato, farsi rilasciare una quietanza liberatoria.
Per i debiti bancari, talvolta anche le banche preferiscono un accordo di saldo e stralcio piuttosto che lunghe cause. Nel 2021-2022 durante la pandemia molte banche hanno offerto ai debitori in difficoltà soluzioni transattive. Anche per le locazioni: un inquilino moroso potrebbe accordarsi col proprietario per lasciare l’immobile e pagare ad esempio metà degli arretrati, in cambio della rinuncia a cause ulteriori.
Cosa conviene al debitore straniero? Se ha la possibilità di procurarsi una somma liquida non troppo distante dal dovuto, il saldo e stralcio (sia in via legislativa, se c’è, che in via privata) è ottimo: chiude definitivamente la questione, spesso con un risparmio. Se invece non ha risorse immediate, allora la rateizzazione è la strada necessaria. In caso di insolvibilità totale, come visto, c’è la via del sovraindebitamento (esdebitazione).
Molti debitori tentano la carta di attendere la prescrizione: se pensano che il creditore non agirà per un po’, confidano che trascorsi i famosi 5 o 10 anni il debito non sia più esigibile. Questa è però una strategia rischiosa: in primo luogo perché il creditore di solito interrompe i termini inviando almeno una lettera o PEC (basta un sollecito per interrompere, purché poi si provi la spedizione); in secondo luogo, perché l’attesa potrebbe peggiorare la situazione (maturano interessi, more, spese legali) e magari il creditore nel frattempo scopre beni e procede. Solo in alcuni casi (creditori disorganizzati o situazioni particolari) la prescrizione matura davvero in silenzio. Diciamo che non pagare e non fare nulla è raramente una buona idea: meglio interfacciarsi, cercare un accordo, o in alternativa percorrere vie legali protettive (concordati, ecc.). Soprattutto per i debiti con il Fisco italiano, poiché l’amministrazione difficilmente “dimentica” e anzi ha banche dati incrociate (può vedere conti correnti, immobili, ecc.). Piuttosto, se si è temporaneamente all’estero senza beni in Italia, si può prendere tempo, ma conviene monitorare l’evoluzione e approfittare se esce una definizione agevolata.
Domande Frequenti (FAQ) – Debitore straniero e debiti in Italia
D: Un cittadino straniero può accedere alle stesse procedure di sovraindebitamento di un cittadino italiano?
R: Sì. Le procedure di gestione della crisi da sovraindebitamento (piano del consumatore, concordato minore, liquidazione controllata) e l’esdebitazione finale sono accessibili a chiunque risieda o abbia il centro dei propri interessi in Italia, indipendentemente dalla cittadinanza . La legge non fa distinzione tra italiani e stranieri ai fini dell’ammissione. Ciò che conta è la competenza giurisdizionale: se il tuo caso ricade sotto la giurisdizione italiana (perché vivi stabilmente qui, o hai svolto qui l’attività che ha generato i debiti), allora puoi presentare domanda al tribunale italiano. Ad esempio, un cittadino del Burkina Faso residente in Italia, sovraindebitato, può chiedere un piano del consumatore per ristrutturare i debiti esattamente come farebbe un italiano. Dovrà ovviamente rispettare gli stessi requisiti di meritevolezza e fattibilità previsti dalla legge . In pratica, i giudici guarderanno la sua condotta (assenza di atti in frode ai creditori) e la sua situazione economica al pari di qualsiasi altro debitore. Attenzione solo al discorso del centro di interessi (COMI): se hai appena trasferito la residenza all’estero, potresti dover rivolgerti al Paese dove risiedi per procedure simili (nell’UE c’è cooperazione, fuori UE dipende). Ma se vivi in Italia o ci hai vissuto fino a poco tempo fa, sei eleggibile qui.
D: Trasferirsi all’estero elimina i debiti che avevo in Italia?
R: No, trasferirsi all’estero non estingue affatto i debiti italiani. I debiti rimangono validi e dovuti. L’unica cosa che cambia è che per il creditore italiano può diventare più complicato recuperare se non hai più beni o redditi in Italia. Ma come spiegato, ci sono strumenti di cooperazione internazionale per la riscossione. All’interno dell’UE, l’Italia può farsi aiutare dallo Stato estero a riscuotere ; nei rapporti extra-UE dipende da trattati, ma molti Paesi (incluso il Burkina Faso) aderiscono a convenzioni OCSE che prevedono assistenza . Inoltre, eventuali beni che lasci in Italia (conto in banca, casa, auto registrata) sono aggredibili indipendentemente dal tuo trasferimento . Quindi trasferirsi non è una “cura” per i debiti – al massimo può darti una temporanea sensazione di sfuggire alle notifiche se l’ente non conosce il tuo nuovo indirizzo. Ma oggi come oggi, con banche dati globali e scambio di informazioni, è rischioso contare sull’invisibilità. Piuttosto, se prevedi di trasferirti, valuta di sistemare le posizioni (ad es. chiedendo una rateizzazione prima di partire, o aderendo a definizioni agevolate) in modo da non avere spade di Damocle. Tieni presente anche che gli interessi continuano a maturare, quindi un debito ignorato all’estero potrebbe crescere e, se un giorno tornerai in Italia, trovarti ingigantito.
D: Posso tornare in Italia se ho lasciato debiti non pagati? Rischio qualcosa alla frontiera o l’arresto?
R: Per debiti civili o fiscali non si rischia alcun arresto in frontiera. Il mancato pagamento di debiti non è un reato (a meno che non si tratti di condotte penalmente rilevanti tipo frodi gravi, ma lì si parla di altro). Dunque, un cittadino straniero che abbia debiti o cartelle non pagate può rientrare in Italia liberamente: nessuno lo fermerà all’aeroporto per un debito di natura civile o tributaria. Le forze dell’ordine non hanno alcuna disposizione di bloccare chi ha pendenze economiche. Discorso diverso sarebbe se ci fosse un mandato di arresto per reati (es. se il debito derivasse da un’evasione fiscale criminale e fosse stato condannato), ma qui parliamo di semplici insoluti. Quindi, sul piano della libertà personale, si può stare tranquilli: l’Italia – come gli altri Paesi europei – ha abolito il carcere per debiti da molto tempo (resta solo per alcune fattispecie come l’omesso mantenimento ex art.570 c.p., ma sono situazioni particolari e comunque comportano un processo penale). Ciò detto, tornare in Italia con debiti pendenti significa che i creditori potrebbero approfittare della tua presenza per agire: ad esempio, se avevi evitato un pignoramento perché eri all’estero irreperibile, una volta che risulti di nuovo residente qui o acquisiscono il tuo nuovo domicilio, potrebbero notificarti atti esecutivi. Pertanto, è consigliabile, prima di rientrare stabilmente, verificare la propria situazione debitoria (magari richiedendo un estratto di ruolo ad Agenzia Riscossione, etc.) e considerare soluzioni (rateizzi, accordi) per evitare di ritrovarsi con il conto corrente bloccato o l’auto fermata appena tornati.
D: I debiti hanno una scadenza? Dopo quanti anni si prescrivono?
R: Sì, ogni tipologia di debito è soggetta a prescrizione, ossia a un termine oltre il quale il creditore non può più legalmente pretenderne il pagamento, se il debitore eccepisce il decorso del tempo. I termini variano:
- Debiti bancari e finanziari: in genere si applica la prescrizione ordinaria decennale (art.2946 c.c.) per il capitale dovuto in base a un contratto di mutuo, finanziamento, ecc. Tuttavia, le rate di mutuo scadute sono viste come obbligazioni periodiche, quindi anch’esse decennali (Cass. 2017 ha confermato decennale per rate mutuo). Gli interessi scaduti avrebbero termine di 5 anni (art.2948 c.c. per interessi). Se la banca ottiene un decreto ingiuntivo e quello passa in giudicato, allora il credito si fonda su sentenza e la prescrizione diventa decennale dal passaggio in giudicato (e riparte a ogni atto esecutivo eventualmente).
- Bollette utenze domestiche: dal 2018 la legge di bilancio ha introdotto termini di prescrizione più brevi per luce, gas, acqua: 2 anni dalla scadenza della bolletta. Questo per tutelare i consumatori da maxi-conguagli tardivi. Quindi oggi le compagnie energetiche non possono chiedere pagamenti oltre due anni addietro. Se ci sono cause in corso prima del 2018, valevano 5 anni.
- Canoni di affitto: i canoni di locazione si prescrivono in 5 anni (periodicità annuale o inferiore, ex art.2948 c.c.). Quindi un proprietario che non abbia richiesto in 5 anni un canone arretrato perde il diritto (salvo cause di sospensione). Se però il proprietario ha ottenuto una sentenza di sfratto con condanna per gli arretrati, quella condanna vale 10 anni.
- Debiti commerciali tra imprese: di solito 5 anni, perché derivano da fatture (prestazioni di servizi) o rapporti periodici. Ma alcuni crediti commerciali specifici hanno termini propri (es: trasporti 1 anno, assicurazioni 1 anno o 2). In assenza di termini speciali, 10 anni per gli atti scritti di riconoscimento di debito.
- Debiti tributari: qui distinguiamo decadenza e prescrizione. L’ente ha termini di decadenza per notificare gli atti (es: accertamento entro il 5° anno successivo, cartella entro il 2° anno dall’accertamento definitivo, ecc.). Se questi scadono, il debito decade e non è dovuto. Una volta notificata la cartella, la prescrizione generalmente è quinquennale per la maggior parte dei tributi (come affermato da varie sentenze): questo perché la legge qualifica molti tributi come periodici. Eccezione: l’IRPEF e altri tributi erariali, secondo un orientamento, avrebbero 10 anni; però attenzione, Cass. SU 23397/2016 ha statuito che anche i tributi erariali iscritti a ruolo senza sentenza restano con la prescrizione propria (che se non definita altrove, a parere di alcuni sarebbe 10 anni, ma altri tribunali applicano 5 analogico). Per prudenza: Irpef/Iva 10 anni (salvo giudici di merito pro-contribuente che applicano 5, ma conviene non farci affidamento). Tributi locali (IMU/TARI) 5 anni consolidati. Sanzioni amministrative tributarie 5 anni per legge (art.20 D.Lgs.472/97) . Contributi INPS: come detto, 5 anni (L.335/95) in generale, e Cassazione ha chiarito che se la cartella non opposta scade, non si va a 10 ma resta 5 .
- Multe stradali: il verbale dev’essere notificato entro 90 giorni dall’infrazione sennò è nullo. Se notificato e non pagato né impugnato, il Comune deve iscrivere a ruolo entro 2 anni (decadenza). Una volta notificata la cartella, la prescrizione delle sanzioni CdS è 5 anni dal giorno in cui la violazione è divenuta definitiva (art.209 CdS rinvia alla L.689/81).
- Assegni familiari/mantenimento: le singole rate mensili di assegno si prescrivono in 5 anni (periodiche). Ma è frequente che l’avente diritto ottenga un decreto ingiuntivo o sentenza: quell’importo allora è eseguibile per 10 anni e ogni violazione del 570 c.p. attuale potrebbe sospendere/per interrompere termini. In pratica però questi crediti non si prescrivono facilmente perché c’è vigilanza continua (ogni mese è dovuto).
- Risarcimento danni da fatto illecito: di base si prescrive in 5 anni (art.2947 c.c.) se non riconosciuto da sentenza. Se c’è sentenza di condanna, 10 anni dal passaggio in giudicato. Per danni da reato, se c’è processo penale, può allungarsi al termine penale se più lungo.
È bene sottolineare: la prescrizione non opera automaticamente. Significa che se anche sono passati ad esempio 6 anni, il debito è ancora formalmente esistente; sarà compito del debitore, in sede di giudizio, eccepire la prescrizione. Il giudice non la dichiara d’ufficio (tranne alcune eccezioni in ambito lavoro). Inoltre basta un atto interruttivo tempestivo del creditore per azzerare il conteggio. Per esempio, se un’agenzia di recupero vi invia una raccomandata ogni 4 anni per ricordarvi il debito, quel credito non maturerà mai prescrizione finché continuano gli avvisi (purché poi in giudizio loro dimostrino di averli inviati e ricevuti). Dunque, contare solo sul trascorrere del tempo può non funzionare. Conviene piuttosto formalizzare se si vuole chiudere per prescrizione: ad esempio, se il creditore vi richiede soldi dopo tanti anni, rispondere con una PEC raccomandata contestando la prescrizione maturata. A volte il solo vedere che il debitore conosce i suoi diritti fa desistere il creditore da azioni legali, se effettivamente fuori termine.
D: Non ho mai ricevuto una cartella esattoriale perché ero all’estero, ora me la chiedono: posso oppormi fuori tempo?
R: Se riesci a provare che la cartella non ti è stata regolarmente notificata, hai il diritto di opporla anche a distanza di anni. In pratica, il termine di 60 giorni per impugnare decorre dalla notifica; se la notifica è nulla o inesistente, quel termine non è mai partito. Quindi quando vieni a conoscenza del debito (ad esempio perché ti notificano un’intimazione di pagamento, o perché fai un estratto di ruolo) puoi proporre ricorso sostenendo che non avevi ricevuto la cartella iniziale. Questo è abbastanza comune: ad esempio, molti residenti all’estero scoprono di avere cartelle arretrate mai viste e fanno ricorso per l’annullamento. Però attenzione: bisogna basarsi su vizi concreti di notifica. Ad esempio, se l’ente ha depositato in Comune seguendo l’iter regolare per irreperibilità, quella è considerata notifica valida (sebbene tu non ne fossi a conoscenza). Potresti comunque contestare qualche errore procedurale (manca affissione all’albo, mancata comunicazione al consolato se prevista, ecc.). Ci sono pronunce come Cass. 13753/2023 che impongono all’Agenzia di fare indagini se uno risulta irreperibile AIRE : se non le ha fatte, la notifica può essere nulla. Quindi ogni caso va analizzato. Se invece la cartella risulta notificata regolarmente (esempio: inviata a indirizzo italiano dove eri residente all’epoca e qualcuno ha firmato la ricevuta, oppure depositata correttamente), purtroppo la legge presume che tu l’abbia ricevuta. In tal scenario, i 60 giorni sono decorsi e la cartella è definitiva. Non c’è un rimedio standard: potresti eventualmente tentare un ricorso per rimessione in termini se dimostri che per forza maggiore non potevi saperlo (ma è difficile). Altra strada: aspettare che ti notificano un atto esecutivo (tipo pignoramento) e fare opposizione all’esecuzione ex art.615 c.p.c., sostenendo l’inesistenza del titolo perché la notifica era viziata. Alcuni Tribunali ammettono questa via anche tardivamente . Le Sezioni Unite 2022 (ord.30666) dicono però che se contesti la notifica rientra nel giudice tributario anche tardivamente , rendendo la cosa complessa. In sintesi: sì, puoi difenderti anche se scopri tardi il debito, ma serve un avvocato bravo per impostare correttamente l’azione e individuare il vizio giusto. La tempistica è cruciale: non aspettare oltre una volta scoperto, altrimenti rischi di far apparire la tua inerzia come accettazione.
D: Il permesso di soggiorno può essermi negato o non rinnovato a causa di debiti o cartelle non pagate?
R: In linea generale, no, il fatto di avere debiti in Italia non è motivo previsto dalla legge per il diniego o la revoca di un permesso di soggiorno. I requisiti per il rilascio/rinnovo del permesso riguardano principalmente il possesso di un lavoro o mezzi economici leciti di sostentamento, l’assenza di precedenti penali rilevanti e il rispetto delle leggi (incluso non essere considerato socialmente pericoloso). Non c’è una norma che dica “chi ha cartelle esattoriali non può rinnovare il permesso”. Ovviamente, se i debiti derivano da condotte illegali (es. sanzioni per lavoro nero, multe penali) e queste indicano una pericolosità sociale, potrebbero indirettamente pesare in valutazioni di ordine pubblico. Ma un normale debito fiscale o bancario civile non incide. Semmai, potrebbe incidere sulla capacità economica dimostrabile: ad esempio, per il permesso UE di lungo periodo (ex carta di soggiorno) devi dimostrare un certo reddito minimo regolare negli anni. Se hai molti debiti e stai male economicamente, potresti non raggiungere le soglie di reddito richieste, ma non è il debito in sé a causare il rifiuto, bensì la mancanza di reddito. Anzi, regolarizzare la posizione fiscale può aiutare: avere “il fisco a posto” è sintomo di integrazione. Anche per la cittadinanza italiana per residenza, la legge richiede un reddito sufficiente negli ultimi anni e l’assenza di carichi penali; non chiede di non avere debiti. In fase istruttoria, però, potrebbe essere valutato anche il comportamento fiscale: ci sono stati casi in cui veniva chiesto il DURC (regolarità contributiva) o situazione fiscale pulita, soprattutto per la cittadinanza per matrimonio. Non c’è obbligo di legge di negarla per debiti, ma è possibile che gravi pendenze fiscali (specie se sfociate in condanne penali per evasione) possano influire negativamente sul giudizio di “affidabilità” del richiedente. In sintesi: il permesso di soggiorno non viene revocato per debiti civili, e la cittadinanza nemmeno, però essere in regola con i pagamenti dovuti allo Stato è sicuramente un punto a favore nel dimostrare di essere cittadini rispettosi delle regole. Se hai un permesso in scadenza e hai debiti con l’Agenzia Entrate, il consiglio è di non ignorarli – non tanto per timore di revoca, ma perché potrebbero incidere sul tuo patrimonio (pignoramenti) rendendoti la vita più difficile. Va detto infine che per alcune tipologie di permesso (es. permesso per investimento, visto “golden”), viene richiesto di non avere situazioni fiscali irregolari: ma sono casi particolari. Per i normali permessi per lavoro, famiglia, studio, protezione internazionale, i debiti non contano.
D: Possono pignorare il mio stipendio o conto all’estero per debiti in Italia?
R: Se il tuo stipendio o conto si trova presso un istituto estero, la pignorabilità dipende dalla cooperazione internazionale. Entro l’UE, sì: ad esempio, se lavori in Francia, l’Agenzia Entrate italiana può chiedere alle autorità francesi di attuare il pignoramento del tuo stipendio lì in base alla direttiva UE . Oppure un creditore privato italiano con titolo può farsi autorizzare in Francia un pignoramento presso il tuo datore di lavoro tramite il Regolamento 1215/2012. Fuori dall’UE, è più complesso: per esempio in Burkina Faso, l’Italia dovrebbe passare attraverso procedure diplomatiche o la Convenzione OCSE. Non so quanto attivamente il Burkina collabori nel pignorare stipendi per l’Italia (probabilmente solo per grossi evasori e casi rari). Idem per conti bancari: in UE c’è l’ordine europeo di sequestro conti , quindi un giudice italiano può congelarti il conto in Germania o Spagna. Fuori UE, servirebbe un ordine del tribunale locale su riconoscimento di sentenza. Quindi, realisticamente: se hai uno stipendio all’estero fuori UE, il Fisco italiano potrebbe avere difficoltà a colpirlo direttamente, salvo che esista un accordo specifico. Ma non è impossibile – specie se l’estero è cooperativo. Invece se è in Italia (stipendio erogato da azienda italiana, anche se risiedi fuori) quello è facile preda: 1/5 pignorabile.
D: Che succede se un debitore straniero diventa irreperibile, ad esempio cambia casa senza aggiornare la residenza?
R: Diventa un problema di notifica degli atti. In Italia, quando una persona non è più trovata all’indirizzo di residenza e non ha fatto cambi, l’ufficiale notificatore può dichiararla irreperibile. Distinguamo: irreperibilità relativa (c’è un indirizzo ma lui non c’è) e assoluta (nessun indirizzo noto). Nel primo caso (es. Tizio risulta residente in Via X, ma non lo si trova né vicini sanno dove sia), la notifica avviene ai sensi dell’art.140 c.p.c.: deposito dell’atto in comune e invio di raccomandata informativa all’ultima residenza. Se Tizio invece è emigrato all’estero senza lasciare recapiti (irreperibilità assoluta, art.60 c.1 lett.e DPR 600/73 per i tributi), si fa l’affissione in Comune e fine . Quindi, un debitore che non comunica il nuovo indirizzo rischia che gli atti vengano notificati comunque validamente al vecchio indirizzo (via art.140) o con deposito. Ciò significa che legalmente gli atti decorrono, anche se lui non li vede. Questa irreperibilità di fatto può dare un vantaggio temporaneo (non ti bussano i giudici a casa perché non sanno dove sei), ma come detto non blocca il decorso di termini legali. E se un domani quel debitore si rifà vivo, troverà magari di aver “perso” ricorsi per decorrenza termini ignoti. Quindi è una tattica molto pericolosa. Per i cittadini italiani AIRE, c’è l’obbligo per il Fisco di usare l’indirizzo estero noto (e se non funziona, fare deposito in Italia) . Per uno straniero con permesso, l’obbligo sarebbe di aggiornare la residenza in Questura/Comune. Se non lo fa, formalmente è un inadempimento amministrativo. In pratica, meglio evitare di essere irreperibili: se proprio ci si sposta, delegare qualcuno o mettere un domicilio ufficiale. Ad esempio, uno straniero che lascia l’Italia può eleggere domicilio presso un amico o un avvocato in Italia per le questioni fiscali: basta comunicare all’Agenzia delle Entrate un indirizzo di recapito. Così avrà almeno certezza di ricevere eventuali atti e poterli gestire.
D: Ho letto di “legge anti suicidi” per cancellare i debiti: come funziona e vale anche per gli stranieri?
R: La cosiddetta legge salva suicidi è appunto la Legge 3/2012 (ora confluita nel Codice della Crisi), che abbiamo spiegato nella sezione sovraindebitamento. Permette, in estrema sintesi, a chi è schiacciato dai debiti e onestamente non può pagarli, di rivolgersi al tribunale per proporre un piano o liquidare i beni e infine ottenere l’esdebitazione, cioè la liberazione dai debiti residui . È pensata per evitare che una persona per bene, solo sfortunata economicamente, arrivi a gesti estremi (come il suicidio appunto) vedendo i debiti come una catena perpetua. Vale per tutti, italiani e non. La condizione è che tu abbia almeno qualche legame con l’Italia (residenza o attività). Bisogna passare attraverso l’ausilio di un organismo di composizione (OCC) e di solito serve un avvocato, quindi non è una procedura lampo né gratuita, ma spesso è l’ultima spiaggia per tornare a vivere. Se sei straniero e vedi che i debiti superano del tutto le tue possibilità, informati presso un OCC nella tua città: ti spiegheranno se puoi accedere e quale sarebbe l’eventuale quota pagabile. Ad esempio, se hai debiti per 100 mila € e reddito zero, potresti accedere all’esdebitazione totale incapiente (se non hai prospettive di reddito). Oppure, se hai un piccolo reddito, magari un piano con paghi solo quello (es: hai stipendio di 1200€, vivi con 800€, offri 400€ al mese per 5 anni, tot 24.000€, e ti cancellano 100k debiti). Sono ipotesi molto dipendenti dal caso concreto, ma già sapere che esiste questa via d’uscita può dare sollievo psicologico.
D: Ho debiti sia in Italia che nel mio Paese d’origine: posso fare un’unica procedura per risolverli?
R: Purtroppo non esiste ancora una procedura unificata internazionale per i debiti personali. Devi gestire separatamente quelli in Italia con le leggi italiane, e quelli nel tuo Paese con le leggi di là. Nell’UE c’è coordinamento per i fallimenti d’impresa e insolvenze transfrontaliere (Reg.2015/848) , ma per le persone fisiche non imprenditori ognuno ha le sue regole. Alcuni Paesi non hanno proprio l’istituto dell’esdebitazione per le persone (ad es. diversi Paesi africani non prevedono il “fresh start”). Quindi la strategia va modulata: magari in Italia fai un piano consumatore per i debiti qui, e nel tuo Paese cerchi di transare con i creditori o vedi se c’è una qualche procedura concorsuale locale. Non è semplice né economico, ma è l’unica strada per liberarsene entrambi. Se i debiti all’estero sono pochi, potresti concentrarti prima a risolvere quelli italiani (specie se vuoi restare qui) e poi pianificare di saldare quelli nel Paese d’origine con quanto risparmi dopo. In ogni caso, serve la consulenza parallela di un legale qui e uno lì per coordinare le mosse e assicurarsi che, ad esempio, i creditori esteri non possano attaccare l’accordo fatto in Italia e viceversa (in genere no, ogni procedura incide nel suo Stato).
D: Conviene farmi aiutare da un avvocato anche se ho pochi soldi e tanti debiti?
R: Sì, conviene. Quando ci sono di mezzo atti legali (cartelle, ingiunzioni, pignoramenti) la materia è complessa e un errore nei tempi o nelle forme può costare caro (tipo perdere un ricorso per un vizio procedurale). Un avvocato specializzato sa come muoversi, può individuare vizi che da solo non avresti colto (es: notifica sbagliata, prescrizione già maturata, ecc.) e può trattare con i creditori in modo più efficace. Capisco la reticenza a spendere soldi quando si è in difficoltà, ma molti professionisti offrono anche piani di pagamento dilazionati per l’assistenza legale, o nei casi estremi si può chiedere il patrocinio gratuito (se i redditi sono bassi e si rientra nei parametri). Considera poi che un avvocato potrebbe farti risparmiare somme ingenti: ad esempio, se ti annulla una cartella da 20.000€ per vizio di notifica, la parcella sarà di gran lunga inferiore al debito cancellato. O se riesce a negoziare un saldo e stralcio vantaggioso. Nel contesto di sovraindebitamento, poi, l’assistenza tecnica è praticamente obbligatoria. Quindi, più che un costo, va visto come un investimento per uscire dal tunnel. Naturalmente, assicurati di rivolgerti a qualcuno competente in materia di esecuzioni, fiscale, ecc., preferibilmente con esperienza specifica con debitori stranieri (che implica conoscenza delle problematiche di notifica estero, convenzioni, ecc.).
D: Se ignoro i debiti, possono portarmi via la cittadinanza italiana (se la prendo) o espellermi?
R: No, il mancato pagamento di debiti non comporta la perdita della cittadinanza né l’espulsione. La cittadinanza italiana, una volta ottenuta (per residenza, matrimonio, ecc.), può essere revocata solo in casi gravissimi tipo terrorismo (legge recente) o se fu ottenuta con frode. Non certo per questioni di debiti. E l’espulsione amministrativa può avvenire per mancanza di permesso, reati, pericolosità sociale, ma non perché uno non ha pagato Equitalia. L’ordinamento non punisce con misure personali chi è insolvente (debtor’s prison non esiste più da secoli qui). Quindi, una volta cittadino italiano, i tuoi debiti saranno trattati come quelli di qualsiasi cittadino (semmai potrai essere soggetto a pignoramenti, ma nessuno ti “toglie” la cittadinanza per questo). Lo stesso vale durante la fase da straniero regolarmente soggiornante: puoi vederti rifiutato il permesso solo se non hai più i requisiti (es perdi lavoro e non hai mezzi) o per motivi di ordine pubblico (che non includono i debiti civili). Dunque direi di stare tranquillo su questo fronte. Preoccupati invece di gestire i debiti perché, cittadinanza o no, se restano insoluti possono rovinarti finanziariamente e creare stress.
D: In concreto, cosa mi consigliate di fare come primo passo se ho debiti in Italia?
R: 1) Fai un elenco completo dei tuoi debiti: con chi, quanto, da quando, se ci sono atti (cartelle, decreti, sentenze). Ignorare la situazione porta solo sorprese. Puoi richiedere un estratto conto all’Agenzia Riscossione per i debiti fiscali, chiedere alla banca e ai creditori privati uno stato del debito, ecc. 2) Verifica le scadenze: ci sono termini imminenti per fare ricorso? Ad esempio, hai ricevuto da meno di 60 gg una cartella? Allora valuta subito l’impugnazione. Se ormai i termini sono passati, valuta se c’è stata notifica irregolare (come detto prima). 3) Consulta un esperto: porta tutta la documentazione a un patronato, un legale, o associazione consumatori. Spiega anche la tua condizione (patrimonio, reddito attuale). Ti aiuteranno a scegliere: opporsi dove possibile, o negoziare un piano di rientro. 4) Prioritizza i debiti più critici: ad esempio, i debiti verso il Fisco tendono ad avere effetti più immediati (fermo auto, prelievo conto) rispetto a un prestito bancario che prima deve farti causa. Non vuol dire di non pagare la banca, ma magari di dare precedenza a sistemare con Agenzia Riscossione se già ti sta pignorando lo stipendio. 5) Valuta le soluzioni stra-giudiziali: a volte, parlare direttamente col creditore e prospettare la tua difficoltà può portare a un accordo transattivo. Non vergognarti: succede a tanti. Importante mettere tutto nero su bianco. 6) Se la situazione è insormontabile, considera sovraindebitamento: come ultima ratio, per chiudere con il passato e ripartire pulito. Procedura lunga magari, ma liberatoria.
Ricorda: affrontare il problema è sempre meglio che scappare dal problema. Col supporto giusto, anche una montagna di debiti può essere ridotta o spalmata fino a diventare gestibile.
Conclusione
Affrontare debiti importanti è sempre difficile, specialmente in un Paese di cui magari non si conoscono perfettamente la lingua o le leggi. Ma l’Italia, come abbiamo visto, offre vari strumenti di tutela per il debitore, volti a garantire un equilibrio tra il diritto del creditore a essere soddisfatto e la dignità di chi ha contratto debiti e vuole risolverli. Un cittadino del Burkina Faso con debiti in Italia non è lasciato senza difese: ha il diritto di chiarire, contestare e risolvere la sua situazione legale secondo le stesse norme che valgono per tutti. Dall’opposizione a una cartella esattoriale illegittima, alla possibilità di rateizzare un importo elevato, fino alla chance di vedere cancellati i propri debiti residuali attraverso un piano di sovraindebitamento – il ventaglio di soluzioni esiste e può essere adattato al caso concreto. Il punto di vista adottato in questa guida è quello del debitore, perché è importante che chi si trova “dalla parte debole” conosca i propri diritti e non subisca passivamente le azioni dei creditori.
Naturalmente, ogni situazione ha le sue specificità e solo un’analisi individuale può indicare la strategia ottimale. Tuttavia, alcuni principi generali emergono chiaramente: tempestività (agire nei termini, non lasciare scadere le opportunità di difesa), trasparenza (meglio affrontare i creditori apertamente che sparire), e buona fede (atteggiamento collaborativo quando si cerca una soluzione, che sia un accordo o un piano in tribunale, perché i comportamenti furbi o occulti di rado pagano).
Dal punto di vista umano, avere debiti è fonte di ansia e pressione, ma l’ordinamento – specie con la riforma del 2020/2022 – riconosce che chi è sommerso dai debiti merita una seconda possibilità, se agisce correttamente. Nessuno dovrebbe sentirsi senza via d’uscita: esistono procedure per ridurre le somme, per congelare le azioni esecutive in attesa di decidere un piano, per diluire nel tempo l’impatto finanziario. Anche l’esperienza ci insegna che tanti debitori stranieri in Italia, con l’aiuto di professionisti, sono riusciti a risolvere situazioni che sembravano disperate – ad esempio ottenendo l’annullamento di cartelle notificate male durante la permanenza all’estero, o concordando pagamenti sostenibili ed evitando il collasso della propria attività economica.
In conclusione, il messaggio fondamentale è: non isolarsi e non rassegnarsi. Informatevi (speriamo che questa guida sia servita a quello), chiedete supporto a chi di dovere, e ricordate che la legge è lì anche per proteggere voi. Essere un debitore straniero in Italia non significa essere alla mercé di eventi incontrollabili: con le giuste mosse, potete difendere i vostri diritti, ridurre il peso del debito e, pian piano, ricostruire la vostra stabilità finanziaria.
Fonti e Riferimenti Normativi
Di seguito raccogliamo le principali fonti normative e giurisprudenziali citate o utilizzate nella guida, per un approfondimento puntuale:
Codici e Leggi (Italia):
- Codice Civile: Artt. 2740-2744 (responsabilità patrimoniale e garanzie del creditore); Artt. 2934-2963 (prescrizione delle obbligazioni, incluse prescrizioni brevi di 5 anni ex art.2948 c.c. per rate, pigioni, stipendi, ecc.).
- Codice di Procedura Civile: Artt. 474 e segg. (titoli esecutivi e processo di esecuzione forzata); Art. 140 c.p.c. (notificazione a destinatario temporaneamente irreperibile in ambito nazionale); Art. 142 c.p.c. (notificazione a persona residente all’estero – via consolare); Art. 143 c.p.c. (notificazione per irreperibili assoluti/domicilio sconosciuto); Artt. 545 e segg. c.p.c. (limiti al pignoramento di stipendi, pensioni e altri crediti alimentari).
- Codice Penale: Art. 570 c.p. (violazione obblighi assistenza familiare – rilevante per omesso mantenimento); Artt. 136 e segg. c.p. (conversione delle pene pecuniarie non eseguite, istituti di libertà controllata come surroga delle multe).
- D.P.R. 29 settembre 1973, n.600: Art. 60 (norme sulle notificazioni degli atti dell’Amministrazione finanziaria – include procedure per residenti esteri: comma 1 lett. e, e-bis, e comma 4) .
- D.P.R. 29 settembre 1973, n.602: Art. 26 (notificazione della cartella di pagamento – richiama le modalità del DPR 600/73 art.60); Art. 19 (dilazione di pagamento – disciplina delle rateizzazioni dei carichi iscritti a ruolo); Art. 72-bis e 72-ter (pignoramenti esattoriali, limiti su stipendi e pensioni).
- Legge 26 novembre 1981, n.689: Art. 28 (termini di notifica ordinanza-ingiunzione); Art. 22 (opposizione a sanzioni amministrative entro 30 giorni); Norme generali sulle sanzioni amministrative – rilevante per prescrizione quinquennale di sanzioni civili.
- Codice della Strada (D.Lgs. 285/1992): Art. 201 (notifica dei verbali entro 90 gg); Art. 209 (prescrizione di 5 anni delle sanzioni amministrative del Codice della Strada).
- Decreto Legislativo 1° settembre 2011, n.150: Art. 7 (opposizione a sanzioni amministrative innanzi al Giudice di Pace – entro 30 giorni, rito semplificato) .
- Legge 27 gennaio 2012, n.3: “Disposizioni in materia di usura e di estorsione, nonché di composizione delle crisi da sovraindebitamento” – legge ora abrogata ma rilevante storicamente. Introdotti istituti come piano del consumatore, accordo e liquidazione, poi confluiti nel Cod. Crisi. (Abrogata dal D.Lgs.14/2019 ma i principi sono in continuità) .
- Codice della Crisi d’Impresa e dell’Insolvenza (D.Lgs. 12 gennaio 2019, n.14): disciplina attuale delle procedure di sovraindebitamento per privati e piccoli imprenditori. Artt. 65-83 (Procedure di composizione delle crisi da sovraindebitamento: definizioni, piano del consumatore, concordato minore), Artt. 268-277 (Liquidazione controllata del sovraindebitato), Artt. 278-283 (Esdebitazione del debitore incapiente) . Entrata in vigore dal 15 luglio 2022 (d.lgs. 147/2020 e 83/2022 correttivi) .
- Legge 30 dicembre 2022, n.197 (Legge di Bilancio 2023): commi 231-252 sull’istituto della Definizione agevolata 2023 (“rottamazione-quater”) per i carichi 2000-2022 ; commi 222-230 sullo Stralcio automatico dei debiti fino 1000€ (2000-2015) al 31/3/2023 .
- Legge 26 maggio 2023, n.15: conversione del DL 198/2022 (Milleproroghe 2023) – ha incluso la riapertura dei termini della rottamazione-quater per i decaduti, consentendo pagamento/rate entro 31 luglio 2025 .
- D.Lgs. 29 agosto 2023, n.110: (“Decreto riscossione 2023”, attuativo delega fiscale) – ha modificato l’art.19 DPR 602/73 sulla rateazione, aumentando la durata massima e modulando le rate dal 2025 (fino 84 rate automatiche su 120k €, possibilità 120 rate con documentazione) . Pubblicato in G.U. il 7 agosto 2024, in vigore dal 2025.
- Legge 24 novembre 1988, n. 470: Anagrafe dei cittadini italiani residenti all’estero (AIRE) – disciplina l’obbligo di iscrizione AIRE e tenuta indirizzi per notifiche (in combinato con DPR 600/73 art.60 lett. e-bis, introdotta dopo Corte Cost.366/2007).
- Codice del Processo Tributario (D.Lgs. 546/1992): Art.20 (ricorso entro 60 gg), Art.21 (ricorso contro cartella entro 60 gg da notifica se vizi propria o mancata notifica atto precedente), Art. 16-septies DL 179/2012 conv. L.221/2012 (divieto stralcio IVA in sovraindebitamento, poi dichiarato incostituzionale dalla Corte Cost. n.245/2017).
- Legge 218/1995 (Diritto Internazionale Privato italiano): Art.64 (condizioni per riconoscimento di sentenze straniere senza bisogno di delibazione: giurisdizione competente, contraddittorio, cosa giudicata, ordine pubblico) ; Art.67 (procedura di dichiarazione di esecutività – exequatur – delle sentenze straniere: ricorso in Corte d’Appello) . Queste norme regolano come un creditore estero può far valere il proprio titolo in Italia e viceversa.
Normativa internazionale ed europea:
- Convenzione dell’Aja del 15 novembre 1965: relativa alla notifica all’estero di atti giudiziari ed extragiudiziari in materia civile o commerciale. Italia aderente; disciplina l’invio di atti in Stati esteri tramite Autorità centrali e canali diplomatici. Richiamata come strumento generale se non si applica art.60 DPR 600/73 per soggetti stranieri .
- Convenzione OCSE-Consiglio d’Europa sulla mutua assistenza amministrativa in materia fiscale (Strasburgo, 1988, emendata 2010): Italia l’ha ratificata con L.19/2016 (protocollo) e L. 193/2011 (protocollo precedente) . Burkina Faso l’ha ratificata nel 2022 (in vigore dal 1/4/2023) . Permette scambio di informazioni, assistenza alla notifica e riscossione di tributi tra Stati aderenti.
- Regolamento (UE) n.1215/2012 (“Bruxelles I bis”): sul riconoscimento ed esecuzione delle decisioni giudiziarie in materia civile e commerciale. Elimina l’exequatur per le decisioni tra Stati UE dal 2015 . Artt.39-44: decisione esecutiva automaticamente esecutiva in altro Stato membro, salvo limitate opposizioni (art.45).
- Regolamento (UE) n.2015/848: insolvenze transfrontaliere (rifusione del Reg.1346/2000). Rilevante per stabilire competenza nelle procedure concorsuali e di sovraindebitamento transfrontaliere (introduce il concetto di COMI – Centro degli interessi principali) . Prevede che per persona fisica non commerciante, il COMI corrisponde alla residenza abituale (spostamento di residenza efficace dopo 6 mesi) .
- Regolamento (CE) n.805/2004: istituisce il Titolo esecutivo europeo per i crediti non contestati. Utile se un creditore ha, ad es., un decreto ingiuntivo non opposto: può farlo certificare come TEE e far eseguire negli altri Stati UE senza exequatur.
- Regolamento (CE) n.1896/2006: procedimento europeo d’ingiunzione di pagamento. Consente di ottenere un’ingiunzione direttamente valida in tutti gli Stati membri, utile per creditori transfrontalieri.
- Regolamento (UE) n.655/2014: procedimento per l’ordinanza europea di sequestro conservativo su conti bancari. Permette a un creditore di congelare il conto del debitore in altro Stato UE in via d’urgenza. Già applicabile in Italia. Citato come strumento sia per creditori privati che pubblici in ambito UE .
- Regolamento (UE) n.904/2010: cooperazione amministrativa nel settore fiscale (IVA) tra amministrazioni europee. Include scambio info e assistenza per recupero anche di crediti IVA transfrontalieri. Viene citato spesso con riferimento alla riscossione oltre confine all’interno UE . In realtà, per recupero, lo strumento principale è la direttiva 2010/24/UE, ma il reg.904/2010 disciplina cooperazione su IVA e forse incorpora la 2010/24 per IVA.
- Direttiva 2010/24/UE: assistenza reciproca in materia di recupero dei crediti risultanti da dazi, imposte, e altre misure (tra cui tributi e contributi). Italia attuata con D.Lgs.149/2012 introducendo art.60-bis DPR 600/73 per assistenza UE . Permette all’Agenzia Entrate di notificare e riscuotere per conto di altri Stati membri e viceversa.
- Regolamento (UE) 2020/1784: relativo alla notificazione di atti in materia civile o commerciale tra Stati membri (rifusione del reg.1393/2007). Menzionato come aggiornamento per notifiche via sistema elettronico ecc. In materia tributaria non si applica direttamente, ma in ambito civile sì (es. se un creditore estero deve notificare un atto di citazione a un debitore in Italia).
Giurisprudenza rilevante:
- Corte Costituzionale, sentenza 14 dicembre 2007, n.366: ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art.60 comma 1 lett. e) DPR 600/73, nella parte in cui consentiva di notificare a un cittadino italiano all’estero tramite deposito in Italia senza tentare la via estera. Ha imposto quindi di introdurre la lett. e-bis (notifica via posta all’estero per AIRE) . Importante per i contribuenti esteri: sancisce la tutela del diritto di difesa dei residenti estero.
- Corte Costituzionale, sentenza 6 dicembre 2017, n.245: (richiamata in dottrina) – ha dichiarato incostituzionale l’art.16-septies DL 179/2012 conv.L.221/2012 che vietava di falcidiare l’IVA nelle procedure di sovraindebitamento. Questa pronuncia ha aperto la strada alla possibilità di includere IVA nei piani (poi recepita dalla riforma del 2020) .
- Corte di Cassazione, Sez. Unite civili, 22 settembre 2017, n.22080: ha risolto il contrasto sulle opposizioni a cartella per mancata notifica di verbali di multa. Ha stabilito che vanno fatte ex art.7 D.Lgs.150/2011 (Giudice Pace 30 gg) e non come opposizione esecuzione senza termine . Quindi introdotto il concetto di “opposizione recuperatoria” entro 30 gg dalla cartella. Questo principio (termine breve) poi si riflette anche analogicamente in altre materie.
- Corte di Cassazione, Sez. Unite civili, 17 novembre 2016, n.23397: fondamentale su prescrizione cartelle. Ha sancito che la mancata impugnazione nei termini non converte la prescrizione breve in decennale (esclusa applicazione art.2953 c.c. se non c’è giudicato formale) . Principio esteso a tutti i crediti da ruolo (tributari, contributivi, sanzioni) . Confermata poi da Cass. ord. 31265/2019 e Cass. ord. 30362/2018 e altre del 2020 citate nello Studio Pavanetto .
- Corte di Cassazione, Sez. Unite civili, 25 marzo 2020, n.8500: (non citata sopra, ma complementare) – ha chiarito che le opposizioni a intimazioni di pagamento per far valere prescrizioni sopravvenute dopo cartella vanno al giudice ordinario solo se la cartella era stata validamente notificata; se si deduce inesistenza notifica cartella, resta ambito tributario anche se tardivo (anticipando SU 30666/2022). In linea col ragionamento di ord.30666/22.
- Corte di Cassazione, Sez. Unite civili, 19 dicembre 2022, n.30666: ha definito il riparto di giurisdizione tra giudice tributario e ordinario sulle eccezioni di prescrizione delle cartelle . Ha stabilito: se la prescrizione si compie a seguito di notifica nulla/inesistente della cartella, la questione resta di competenza tributaria (anche se sollevata tardivamente); se invece la prescrizione maturata successivamente a notifica valida, la contestazione può proporsi al giudice ordinario in sede di opposizione all’esecuzione .
- Corte di Cassazione, Sez. Trib., 18 maggio 2023, n.13753: ha affermato che per i contribuenti italiani AIRE, in caso di trasferimento senza indicazione del nuovo indirizzo estero, l’ente impositore deve effettuare ricerche attive per reperire l’indirizzo prima di procedere al deposito in Italia; in mancanza, la notifica è nulla . Ribadisce oneri dell’ufficio in tema di notifica a residenti esteri noti/cancellati.
- Corte di Cassazione, Sez. V, 7 giugno 2024, n.12240: (citata in fonti tuttonotifiche) – principio complementare a 13753/23: se però l’indirizzo estero AIRE era noto e usato correttamente, l’ente non ha ulteriori oneri anche se il plico non viene consegnato per cause non imputabili (es rifiuto, indirizzo errato fornito dal contribuente). Non riportata sopra per brevità.
- Corte di Cassazione, Sez. V, 6 agosto 2024, n.22271: caso Esterovestizione – ha stabilito che l’art.60 co.4 DPR 600/73 (procedura notifica semplificata via raccomandata estera e deposito) non si applica a soggetti esteri mai residenti in Italia (persone o società estere) . In tali casi, la notifica degli atti impositivi deve seguire l’art.142 c.p.c. o convenzioni internazionali. Questo importante principio tutela le società straniere e, per analogia, i cittadini stranieri mai residenti: un atto fiscale non può essere validamente notificato solo depositandolo in un Comune italiano se il destinatario non ha mai avuto domicilio qui.
- Corte di Cassazione, Sez. I civ., 17 gennaio 2013, n.1163: ha riconosciuto l’esecutività in Italia di una sentenza straniera (nella specie relativa a debito da gioco contratto lecitamente all’estero) non ravvisando contrarietà all’ordine pubblico . Conferma l’orientamento di apertura verso riconoscimento sentenze estere pecuniarie, anche su materie non azionabili in Italia (gioco d’azzardo, obbligazione naturale).
- Corte di Cassazione, Sez. Unite civ., 22 febbraio 2018, n.4485: in tema di sovraindebitamento ha statuito che il requisito di meritevolezza nel piano del consumatore va inteso come assenza di frode o colpa grave, e che comportamenti imprudenti del debitore non precludono di per sé l’accesso . Principio recepito poi nella riforma del Codice della Crisi 2020.
- Corte di Cassazione, Sez. I civ., 14 marzo 2025, n.6869: (ordinanza del 2025) ha confermato la revoca di un piano del consumatore poiché il debitore aveva omesso informazioni su debiti pregressi, impedendo al creditore (banca) di valutare correttamente il merito creditizio. Ha affermato che la negligenza della banca nell’erogare credito non esime il debitore dal dovere di buona fede e trasparenza nella procedura di sovraindebitamento .
- Tribunale di Milano, sez. fallimentare, 15 settembre 2022: ha omologato un piano del consumatore con falciatura dell’IVA, applicando la nuova norma (L.176/2020) e ritenendo soddisfatto il requisito del migliore interesse dei creditori (nel caso, creditori finanziari pagati al XX%, Erario al YY%, meglio che in liquidazione) . Esempio pratico dell’applicazione delle nuove regole pro-debitore sulle imposte.
- Corte di Cassazione, Sez. III civ., 26 luglio 2023, n.22715: ha chiarito che nel sovraindebitamento di una società semplice e soci illimitatamente responsabili, l’accordo di composizione dei debiti di società non si estende automaticamente al socio che non vi abbia partecipato; anche quest’ultimo deve aderire per ottenere l’esdebitazione . Ribadisce quindi il principio che ogni soggetto deve essere parte della procedura per esserne esonerato, pure in società di persone.
- Corte di Cassazione, Sez. I civ., 27 luglio 2023, n.22900: (ordinanza) ha stabilito che i decreti di omologazione o diniego di omologazione nelle procedure di sovraindebitamento sono ricorribili per Cassazione ex art.111 Cost. quando decidono su diritti soggettivi in via definitiva, equiparandoli a sentenze . Ciò consente di impugnare in Cassazione provvedimenti di omologa, data la loro incidenza sulle parti.
- Cassazione civile, Sez. II, 7 ottobre 2024 (ilCaso.it): non citata nel testo ma interessante: ha affrontato il caso di notifica all’estero di un atto di appello non andata a buon fine per inerzia delle poste estere. Ha statuito che, se la notifica internazionale non riesce per fatto non imputabile al notificante (ad es. inefficienza dell’organo straniero), il notificante deve attivarsi con mezzi alternativi; se non lo fa, l’atto rimane non correttamente notificato. Questo a riprova della complessità delle notifiche transfrontaliere e dei doveri di diligenza delle parti.
Altre fonti e prassi:
- Circolare INPS n. 122/2017: ha recepito Cass. SU 23397/2016 estendendo la prescrizione quinquennale a tutti i contributi a gestione INPS, uniformando le prassi.
- Agenzia delle Entrate-Riscossione – Vademecum rateizzazione (agg. 2025) e sito web dell’Agenzia Entrate-Riscossione, sezione “Rateizzazione”: contengono le regole aggiornate sulle soglie (120.000 €), numero di rate (fino 120), decadenza (8 rate) .
- Dossier Camera su AC 4143 (2011): relazione parlamentare sulla ratifica Convenzione OCSE mutua assistenza, chiarisce scopi e limiti (es: uno Stato può rifiutare assistenza se contrario a ordine pubblico o se il contribuente non ha più strumenti di opposizione nello Stato d’origine) .
- Circolare Agenzia Entrate n.25/E del 20 agosto 2020: linee guida post DL Rilancio su sovraindebitamento, utile sul nuovo concetto di meritevolezza e falcidia IVA (post sent. Corte Cost. 245/2017).
- Giurisprudenza di merito: es. Tribunale di Napoli, 13/02/2018 (ha concesso esdebitazione a nullatenente prima della riforma, in via interpretativa); Corte Appello Firenze, 11/10/2018 (delibazione sentenza USA su creditore italiano: esempio di cooperazione civile). Non dettagliate qui ma in letteratura.
Hai vissuto o lavorato in Italia come cittadino del Burkina Faso e ora hai ricevuto cartelle esattoriali, avvisi di pagamento o notifiche dell’Agenzia delle Entrate-Riscossione? Fatti Aiutare da Studio Monardo
Hai vissuto o lavorato in Italia come cittadino del Burkina Faso e ora hai ricevuto cartelle esattoriali, avvisi di pagamento o notifiche dell’Agenzia delle Entrate-Riscossione?
Sei tornato in Burkina Faso e temi che questi debiti possano crearti problemi anche lì?
👉 Non preoccuparti: puoi difenderti e sistemare la tua posizione fiscale, anche se vivi all’estero.
In questa guida scoprirai cosa può e cosa non può fare il Fisco italiano, quali rischi reali ci sono e come bloccare o annullare le cartelle esattoriali anche vivendo in Burkina Faso.
💥 Cosa Succede ai Debiti in Italia
Se hai avuto una residenza o un lavoro in Italia, possono esserci debiti verso:
- Agenzia delle Entrate-Riscossione (tasse e cartelle esattoriali);
- INPS/INAIL (contributi non versati);
- Comuni (TARI, IMU, multe);
- banche/finanziarie (prestiti, mutui, carte di credito).
📌 Se non paghi o non impugni un atto nei termini, il debito diventa esecutivo e può portare a pignoramenti in Italia.
⚖️ L’Agenzia delle Entrate Può Agire in Burkina Faso?
La risposta è no.
L’Agenzia delle Entrate-Riscossione non può pignorare beni, stipendi o conti in Burkina Faso, perché:
- il Burkina Faso non fa parte dell’Unione Europea;
- non esiste alcun trattato di collaborazione fiscale Italia–Burkina Faso;
- gli atti fiscali italiani non hanno valore legale nel territorio burkinabé.
📌 In altre parole: se hai beni solo in Burkina Faso, l’Italia non può toccarli.
⚠️ Cosa Rischi se Ignori le Cartelle
Anche se risiedi in Burkina Faso, l’Agenzia delle Entrate può comunque agire in Italia:
- 🏦 pignorare conti correnti e depositi italiani;
- 🏠 iscrivere ipoteche su immobili in Italia;
- 🚗 bloccare veicoli con fermi amministrativi;
- 💰 aumentare il debito con sanzioni e interessi;
- ⚖️ riprendere la riscossione al tuo ritorno in Italia.
📌 Molti scoprono i debiti solo quando rientrano e trovano la posizione fiscale bloccata.
💠 Cosa Fare Subito per Difendersi
1️⃣ Ottenere l’Estratto di Ruolo
Serve a sapere:
- quali cartelle esistono;
- quanto devi;
- se ci sono fermi o ipoteche;
- se le notifiche sono valide.
📌 L’avvocato può richiederlo al posto tuo anche se sei all’estero.
2️⃣ Controllare la Notifica
Molte cartelle non sono valide perché:
- inviate a indirizzi sbagliati;
- mai consegnate;
- recapitate fuori tempo;
- mancano documenti allegati.
📌 Se la cartella è notificata male → è nulla e può essere annullata.
3️⃣ Verificare la Prescrizione
Ogni debito ha un tempo massimo di validità:
- 5 anni → multe, contributi, cartelle esattoriali;
- 10 anni → imposte come IRPEF, IVA, IRES.
📌 Se non ti hanno notificato nulla per anni, il debito può essere già prescritto.
4️⃣ Chiedere la Sospensione della Riscossione
Può essere ottenuta quando:
- la cartella è irregolare;
- il debito è prescritto;
- l’importo è sbagliato;
- il debito è stato già pagato.
📌 L’avvocato può bloccare tutto entro 48 ore.
5️⃣ Presentare Ricorso
Hai 60 giorni dalla notifica valida per impugnare la cartella davanti alla Corte di Giustizia Tributaria.
Il ricorso può:
- annullare l’atto;
- ridurre gli importi;
- fermare la riscossione futura.
6️⃣ Valutare rateizzazione o saldo e stralcio
Se il debito è corretto, puoi:
- pagarlo in fino a 120 rate;
- accedere a rottamazioni (quando attive);
- proporre un saldo e stralcio.
📌 Possibile anche dall’estero tramite bonifico o delega.
🧩 Difendersi dal Burkina Faso È Semplice
Un avvocato può seguire tutto senza che tu venga in Italia, grazie alla procura telematica.
Gestisce per te:
- ricorsi;
- sospensioni;
- annullamenti;
- rateizzazioni;
- richieste di saldo e stralcio.
📌 Non devi muoverti dal Burkina Faso.
🧾 Documenti da Fornire all’Avvocato
- Documento d’identità e codice fiscale italiani (se esistenti);
- Copie di cartelle e avvisi ricevuti;
- Estratto di ruolo;
- Ricevute di eventuali pagamenti;
- Indirizzo attuale in Burkina Faso.
⏱️ Tempistiche
- Verifica debiti: 5–10 giorni
- Sospensione riscossione: 48 ore – 7 giorni
- Ricorso: entro 60 giorni
- Chiusura posizione: 1–3 mesi
📌 Durante la sospensione, l’Agenzia delle Entrate non può agire.
⚖️ Vantaggi di un’Assistenza Legale Specializzata
✅ Blocco immediato delle cartelle esattoriali
✅ Annullamento di atti irregolari o prescritti
✅ Riduzione forte dei debiti tramite trattativa
✅ Protezione dei beni in Italia
✅ Difesa completa anche a distanza
🚫 Errori da Evitare
❌ Ignorare le cartelle (“tanto vivo in Burkina Faso”)
❌ Pagare senza controllare prescrizione e notifica
❌ Superare i termini per fare ricorso
❌ Fidarsi di persone non esperte in diritto tributario
📌 Molte cartelle italiane sono annullabili… ma solo se intervieni in tempo.
🛡️ Come può aiutarti l’Avv. Giuseppe Monardo
📂 Verifica della tua posizione fiscale in Italia
📌 Blocco immediato della riscossione
✍️ Ricorsi tributari e istanze di annullamento
⚖️ Difesa contro Agenzia Entrate, INPS e creditori privati
🔁 Trattative per rateizzazione o saldo e stralcio
🎓 Le qualifiche dell’Avv. Giuseppe Monardo
✔️ Avvocato cassazionista esperto in riscossione internazionale
✔️ Specializzato nella difesa di cittadini stranieri con debiti in Italia
✔️ Gestore della crisi da sovraindebitamento
✔️ Esperienza pluriennale contro Fisco e Agenzia Entrate-Riscossione
Conclusione
Essere un cittadino del Burkina Faso con debiti o cartelle esattoriali in Italia non significa essere senza soluzioni.
Con una strategia legale efficace puoi bloccare la riscossione, annullare gli atti illegittimi o prescritti e proteggere il tuo futuro, anche vivendo dall’altra parte del mondo.
⏱️ Agisci ora: ogni giorno è prezioso.
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