Cittadino Della Bulgaria Con Debiti In Italia E Cartelle Esattoriali: Cosa Fare E Come Difendersi

Se sei un cittadino bulgaro che ha vissuto o lavorato in Italia e oggi hai debiti fiscali o cartelle esattoriali con l’Agenzia delle Entrate-Riscossione, è importante capire come funziona la riscossione internazionale tra Italia e Bulgaria e quali strumenti di difesa puoi usare per bloccare le richieste, ridurre i debiti e proteggere il tuo patrimonio.
A differenza dei Paesi extra-UE, Italia e Bulgaria sono entrambe membri dell’Unione Europea: questo significa che la riscossione dei debiti può essere chiesta anche all’estero, ma solo rispettando regole precise e facilmente contestabili. Con l’aiuto di un avvocato tributarista esperto in casi internazionali, puoi verificare la legittimità delle cartelle, bloccare la riscossione e chiudere definitivamente la tua posizione.

Cosa sono le cartelle esattoriali italiane

Le cartelle esattoriali sono atti emessi dall’Agenzia delle Entrate-Riscossione (AER) per riscuotere:

  • imposte non pagate (IRPEF, IVA, IRAP, IRES)
  • contributi INPS o INAIL arretrati
  • tributi locali (IMU, TARI, bollo auto, multe)
  • sanzioni e interessi di mora

Se non paghi entro 60 giorni, la cartella diventa esecutiva e in Italia può portare a:

  • pignoramenti
  • fermi amministrativi
  • ipoteche
  • blocco dei conti

Cosa succede se vivi in Bulgaria

Poiché la Bulgaria fa parte dell’Unione Europea, l’Italia può chiedere all’amministrazione fiscale bulgara (NAP – National Revenue Agency) di riscuotere un debito italiano.
Ma attenzione: la cooperazione UE funziona solo se l’Italia rispetta tutti i requisiti della Direttiva 2010/24/UE, che prevede:

  • documenti completi e tradotti
  • dimostrazione che il debito è valido e non prescritto
  • atti notificati correttamente prima del trasferimento all’estero
  • rispetto di termini, motivazioni e procedure

Se anche solo uno di questi elementi manca, la richiesta può essere annullata.

Molti debiti italiani non possono essere riscossi in Bulgaria, perché:

  • sono prescritti
  • la notifica è stata inviata a un vecchio indirizzo in Italia
  • la cartella contiene errori o importi non documentati
  • la richiesta dell’Agenzia non segue la procedura prevista dalla normativa UE

Quando i debiti italiani possono essere annullati o ridotti

Puoi ottenere l’annullamento o la riduzione dei debiti se:

  • l’Agenzia non ha provato la notifica dell’atto originario
  • sono trascorsi più di 5 o 10 anni senza comunicazioni valide
  • l’atto è stato inviato all’indirizzo sbagliato
  • il debito è fondato su un accertamento non definitivo
  • le sanzioni o gli interessi sono calcolati in modo illegittimo
  • la richiesta di riscossione europea non rispetta la Direttiva UE

In tutti questi casi, un avvocato può bloccare la riscossione e far cancellare l’intera cartella.

Cosa fare subito se hai debiti o cartelle italiane

Ecco i primi passi fondamentali:

  1. Richiedi l’estratto di ruolo tramite SPID o tramite un avvocato in Italia: è il documento ufficiale con tutti i debiti registrati.
  2. Controlla la notifica: se non hai ricevuto nulla o è arrivato a un vecchio indirizzo, la cartella può essere nulla.
  3. Verifica la prescrizione: molti debiti italiani sono già scaduti.
  4. Blocca subito la riscossione chiedendo sospensione o contestando la richiesta.
  5. Evita di pagare o firmare documenti senza prima un controllo legale: potresti riattivare la prescrizione.

Le soluzioni legali più efficaci

Puoi difenderti con diverse strategie:

  • Ricorso alla Corte di Giustizia Tributaria per annullare le cartelle
  • Opposizione formale alla richiesta di riscossione UE in Bulgaria
  • Sospensione della riscossione, per fermare ogni azione
  • Annullamento in autotutela delle cartelle illegittime
  • Saldo e stralcio o definizione agevolata se presenti condizioni per ridurre l’importo
  • Rateizzazione dei debiti rimanenti, se necessario

Un avvocato specializzato può gestire tutto da remoto senza che tu debba viaggiare.

Cosa può fare un avvocato per te

Un avvocato tributarista in Italia può:

  • verificare la prescrizione e le notifiche di ogni cartella
  • bloccare la riscossione, anche se già avviata
  • impugnare atti irregolari o non conformi alla normativa UE
  • contestare la richiesta inviata alla Bulgaria
  • trattare con l’Agenzia delle Entrate una riduzione o cancellazione del debito
  • gestire tutto a distanza tramite delega

Cosa succede se non agisci

Se ignori la situazione:

  • l’Italia può chiedere alla Bulgaria di riscuotere il debito
  • eventuali beni o conti in Italia possono essere pignorati
  • gli importi aumenteranno con sanzioni e interessi
  • potresti perdere l’occasione di accedere a agevolazioni o sconti
  • la posizione fiscale rimarrà aperta a tempo indeterminato

Agire subito ti permette di difenderti, evitare pignoramenti, ridurre i debiti e chiudere definitivamente la tua posizione.

Quando rivolgersi a un avvocato

Contatta subito un avvocato se:

  • sei un cittadino bulgaro con debiti o cartelle italiane
  • hai ricevuto comunicazioni dall’Agenzia delle Entrate
  • ti è arrivata una richiesta dalle autorità bulgare
  • vuoi sapere se i debiti sono prescritti
  • vuoi chiudere la posizione in modo legale e definitivo

Un avvocato esperto può:

  • controllare tutta la tua posizione fiscale
  • impugnare le cartelle irregolari
  • sospendere la riscossione
  • ottenere la cancellazione o riduzione del debito
  • risolvere tutto da remoto, senza che tu debba tornare in Italia

⚠️ Attenzione: molti cittadini bulgari pagano debiti che non sono più dovuti, solo perché non conoscono le procedure o i loro diritti.
Prima di pagare, fai verificare ogni atto da un professionista.

Questa guida dello Studio Monardo – avvocati esperti in diritto tributario internazionale e difesa dei cittadini stranieri con debiti in Italia ti spiega come difenderti dalle cartelle italiane anche vivendo in Bulgaria.

👉 Sei un cittadino della Bulgaria con debiti o cartelle in Italia?
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Introduzione

Un cittadino bulgaro (o qualsiasi soggetto straniero) ha in Italia gli stessi obblighi di un cittadino italiano: i debiti e le cartelle esattoriali devono essere onorati secondo le norme italiane, indipendentemente dalla residenza. La legislazione italiana stabilisce infatti che «le obbligazioni devono essere adempiute secondo i termini stabiliti, indipendentemente dalla residenza del debitore» . In altri termini, trasferirsi in Bulgaria non estingue né fa prescrivere automaticamente i debiti contratti in Italia. Dunque un cittadino bulgaro con posizioni debitorie in Italia non può ignorarle, pena il rischio di procedure esecutive anche all’estero.

Peraltro la cooperazione fiscale e giudiziaria europea è tale che gli strumenti di recupero del credito sono operativi anche in Bulgaria. L’UE prevede direttive e regolamenti ad hoc: ad esempio, la Direttiva UE 2010/24 (attuata in Italia dal d.lgs. 149/2012) disciplina la «riscossione transfrontaliera» delle imposte, consentendo di ottenere un titolo uniforme europeo esecutivo in Italia che, reso esecutivo in Bulgaria, permette di forzare i beni del debitore secondo la legge bulgara. Le Sezioni Unite della Cassazione (sent. 34981/2023) hanno chiarito che questa procedura non è soggetta a termini di decadenza: anche se sono trascorsi i canonici 5 anni dal titolo, l’Italia può sempre chiedere assistenza alla Bulgaria per il recupero delle imposte .

Di seguito viene fornita una guida avanzata (per avvocati, imprenditori e contribuenti esperti) sulle possibili azioni e difese, con tabelle riassuntive, FAQ e riferimenti normativi aggiornati a ottobre 2025. Tutti i riferimenti (leggi, sentenze, fonti istituzionali) sono riportati in coda.

Tipologie di debiti e cartelle esattoriali

In Italia possono formarsi cartelle esattoriali per diversi tipi di crediti pubblici. Una cartella è uno strumento di riscossione coattiva valido per:

  • Tributi erariali (statali): imposte dirette e indirette gestite dallo Stato (IRPEF, IRES, IVA, imposte di registro, ecc.).
  • Tributi locali (Regioni/Comuni): tasse municipali come IMU, TARI, TASI, bollo auto regionale, ecc.
  • Contributi previdenziali/assistenziali: debiti INPS, INAIL, casse professionali per contributi non versati.
  • Sanzioni amministrative (multe): multe stradali e altre sanzioni non tributarie (L. 689/81, cod. strada).
  • Altri crediti: anche riscossioni di nature affini (es. penali pecuniarie, tributi doganali, ecc.).

La giurisdizione e le regole di impugnazione dipendono dal tipo di debito. In generale:

  • Tributi statali e locali: ricorso alla Commissione Tributaria (giudice tributario) entro 60 giorni dalla notifica .
  • Contributi previdenziali (es. INPS): ricorso al Tribunale ordinario, sezione lavoro (art.24 D.Lgs. 46/1999), entro 40 giorni .
  • Multe e sanzioni amministrative: ricorso al Giudice di Pace (o Tribunale ordinario se tardivo o di importo elevato).

Una tabella riassuntiva delle competenze e dei termini (semplificati) può essere utile:

Tipo di credito in cartellaGiudice competenteTermine per impugnare
Tributi erariali (IRPEF, IVA, ecc.)Commissione Tributaria (giudice tributario)60 giorni dalla notifica
Tributi locali (IMU, TARI, ecc.)Commissione Tributaria (giudice tributario)60 giorni dalla notifica
Contributi previdenziali (INPS, INAIL)Tribunale ordinario – Sez. Lavoro40 giorni dalla notifica (D.Lgs.46/1999)
Sanzioni amministrative (multe stradali)Giudice di Pace (o Tribunale ordinario)Tempi vari (dipende se ricorso con multa originaria o tardivo)

Inoltre va segnalata la prescrizione del credito: le cartelle si prescrivono mediamente in 5 anni (per tributi locali, contributi, multe) o 10 anni (per tributi erariali) se non ci sono atti interruttivi . Ad esempio, una cartella notificata nel 2025 per un tributo statale del 2014 potrebbe essere nulla se sono trascorsi oltre 10 anni senza atti interruttivi .

Notifica all’estero: validità e termini

Se il cittadino bulgaro risiede in Bulgaria (o in altro Paese UE), gli atti tributari italiani (avvisi, cartelle) devono seguirne una procedura speciale di notifica. Le regole sono stabilite da D.P.R. 600/1973, art.60 (richiamato dall’art.26 D.P.R. 602/1973) e successive modifiche. In sintesi:

  • Il contribuente che si trasferisce all’estero per oltre 12 mesi deve iscriversi all’AIRE (Anagrafe Italiani Residenti Estero). Con l’AIRE il fisco italiano acquisisce l’indirizzo estero per le notifiche.
  • Se esiste un indirizzo AIRE valido, l’atto fiscale (compresa la cartella) viene notificato via raccomandata con avviso di ricevimento (A/R) all’indirizzo estero . Questa procedura è valida anche senza trattati internazionali aggiuntivi (come stabilito dalla Cassazione).
  • In assenza di un indirizzo estero noto, si applica l’affissione. L’avviso di deposito della cartella viene affisso all’albo del comune di ultima residenza in Italia, e la notifica si considera perfezionata all’8° giorno dall’affissione .
  • La Corte Costituzionale (sent. 366/2007) ha dichiarato illegittima la norma che escludeva l’applicazione dell’art.142 c.p.c. ai cittadini AIRE . Ciò significa che oggi la notifica tramite posta (come previsto dall’art.142 c.p.c.) è possibile anche per contribuenti AIRE, aumentando la garanzia di ricezione.

In pratica: la cartella notificata in modo regolare all’estero ha pieni effetti giuridici come se notificata in Italia. Il termine per proporre ricorso decorre dalla notifica perfezionata (ritorno della raccomandata oppure decorso degli 8 giorni dall’affissione). Se la notifica è nulla, il termine non comincia a decorrere. In ogni caso, anche se il contribuente fa fatica a leggere l’italiano, la legge prevede che gli enti possono notificare all’indirizzo italiano residuo se nulla risulta (compensando con affissione) .

Esempio pratico: un cittadino bulgaro che vive in Germania e non ha più indirizzo italiano, riceve una cartella in Germania via raccomandata A/R. Il giorno di ricezione o l’8° giorno dall’affissione in Italia innescano il termine di 60 giorni per ricorrere (per tributi).

Contestare la cartella: autotutela e ricorso

Quando si riceve una cartella, è fondamentale valutarne la legittimità. Gli strumenti di difesa principali sono:

  • Autotutela amministrativa (sgravio): istanza di annullamento in autotutela (art.36-bis D.P.R. 602/1973) da presentare all’ente impositore (Agenzia Entrate, Comune, INPS, ecc.). Si tratta di chiedere all’amministrazione di correggere o annullare l’errore senza ricorso al giudice. L’istanza deve contenere numero data cartella e motivi (pagamento già effettuato, errore materiale, prescrizione, ecc.). Se accolta, l’ente emette provvedimento di sgravio (totale o parziale) comunicato all’Agente della Riscossione . L’autotutela è straordinaria: va utilizzata per errori evidenti (doppio pagamento, tributo già versato, calcolo errato, avviso prescritto, ecc.) . In tali casi mostrare le prove è fondamentale. Attenzione: l’accoglimento è discrezionale, non c’è un diritto soggettivo automatico allo sgravio . Ma anche se l’istanza di autotutela viene rifiutata o ignorata, ciò non impedisce di agire giudizialmente.
  • Sospensione legale della riscossione: in casi particolari (es. procedimento penale tributario pendente, richieste di mediazione in corso, o emergenze nazionali) la legge prevede forme di sospensione automatica. Ad esempio, la legge 228/2012 (comma 537) prevedeva la sospensione in presenza di significativa crisi aziendale. Più di recente (2020-2021) sono state emanate misure straordinarie (Decreto Liquidità e Ristori) che prevedevano proroghe di adempimenti fiscali. Bisogna verificare se sussistono tali ipotesi, ma spesso si tratta di casi particolari.
  • Impugnazione giudiziale (ricorso): se la cartella contiene vizi formali o vizi di merito (debito inesistente o prescritto), si può ricorrere al giudice competente.
  • Tribunale Tributario: per cartelle relative a tributi statali o locali, si presenta ricorso alla Commissione Tributaria Provinciale entro 60 giorni dalla notifica (D.lgs. 546/1992). Nel ricorso si contestano l’atto presupposto o la cartella direttamente. Ad esempio, il contribuente può eccepire la nullità della cartella per mancata notifica dell’atto precedente (cartella “pazza”), o la prescrizione del credito . La giurisprudenza conferma che la cartella è nulla se il credito era già prescritto o decadde il diritto di iscrizione a ruolo .
  • Opposizione all’esecuzione (art.615 c.p.c.): in linea di massima, dopo la notifica della cartella è scaduto il termine tributario per ricorrere, ma in alcuni casi si può impugnare con opposizione all’esecuzione (C.P.C. art.615). Tale rimedio è ammesso per contestare fatti sopravvenuti alla notifica, come ad esempio l’avvenuta prescrizione maturata successivamente o errori di competenza del giudice. Tuttavia, da giugno 2023, la legge ha eliminato l’opposizione agli atti esecutivi fiscali (c.d. intimazione di pagamento) di fatto spostando tutto nel sistema tributario. In pratica, l’avvocato esperto in riscossione è ancora abituato a valutare se convenga proporre opposizione all’esecuzione (per vizi sopravvenuti) o impugnare in commissione.

Domande frequenti (FAQ):

  • Ho ricevuto una cartella mentre vivo in Bulgaria: devo comunque pagare? – Sì. Come detto, la legge italiana non esonera chi risiede all’estero: il debito resta pienamente valido. Ignorare la cartella è pericoloso: il debito aumenta con sanzioni e interessi, e l’Agenzia delle Entrate o l’ente impositore possono attivare procedure legali anche all’estero . Ad esempio, possono ottenere il congelamento di conti bancari (European Account Preservation Order) o il pignoramento di beni in Bulgaria in base alla cooperazione UE .
  • Come posso contestare una cartella ricevuta dall’estero? – Le modalità sono le stesse di un residente. Se la cartella è illegittima, conviene agire subito: prima con un’istanza di autotutela presso l’ente che l’ha emessa, e contemporaneamente valutare un ricorso alla Commissione Tributaria competente (tipicamente quella del luogo dove era il domicilio fiscale italiano). In genere il ricorso va presentato entro 60 giorni dalla notifica . Se invece la cartella è regolare ma si vuole semplicemente ottenere più tempo, si può chiedere la rateizzazione del debito.
  • Che differenza c’è tra autotutela e opposizione? – L’autotutela (art.36-bis D.P.R. 602/1973) è un atto amministrativo: si chiede all’ente creditore (es. Comune, Agenzia delle Entrate, INPS) di annullare o ridurre la cartella per vizi evidenti (errore materiale, pagamenti già effettuati, prescizione) . Se l’ente accoglie, emette un provvedimento di sgravio comunicato all’agente di riscossione . L’opposizione è un atto giudiziario (se ancora disponibile), per questioni sopravvenute, e va indirizzata al giudice competente (Tribunale Lavoro o ordinario, in base alla natura). Oggi la maggior parte delle controversie tributari usa la Commissione Tributaria.
  • Posso negoziare uno sconto sui debiti? – L’Agenzia delle Entrate non concede sconti arbitrari. Il saldo e stralcio è possibile solo quando previsto dalla legge (per es. regimi di “pace fiscale” come la Legge 145/2018, ora scaduti) . In tali casi si può pagare una parte del debito e stralciare il resto, ma sono situazioni straordinarie riservate a condizioni reddituali severe. Analogamente esistono “rottamazioni” agevolate per determinati anni e persone (es. rottamazione-ter, quater), ma non è un diritto automatico. Di norma l’unico modo per sgravare è dimostrare errori formali o sostanziali nella cartella .
  • Cos’è la rateizzazione e come funziona? – La rateizzazione è il frazionamento del pagamento del debito in più anni, un diritto ordinario previsto dall’art.19 D.P.R. 602/1973. Chiunque versi in difficoltà economica temporanea può chiedere di pagare a rate anziché in un’unica soluzione. Dal 2025 il massimale di rate concedibili è stato ampliato fino a 120 rate mensili (10 anni) in casi documentati . In pratica, per debiti fino a €120.000 si può ottenere fino a 84 rate (7 anni) per domande 2025-2026, 96 rate per 2027-2028 e 108 rate dal 2029 in poi . Se si fornisce adeguata documentazione della difficoltà, si può arrivare fino a 120 rate già nelle richieste dal 2025 . Il contribuente propone istanza all’Agenzia delle Entrate-Riscossione che valuta i requisiti (e calcola interessi di dilazione, ora al 2,5% annuo ). Esistono anche forme semplificate (“a semplice richiesta”) per debiti sotto soglia (ora €120.000). Il mancato pagamento regolare delle rate fa decadere il piano.
  • E se non pago? Cosa può fare l’Italia? – Lo Stato italiano può utilizzare vari strumenti di riscossione forzata internazionale. In ambito UE si affida alla mutua assistenza: una volta ottenuto il titolo esecutivo (es. cartella definitiva), l’Italia può chiedere alle autorità bulgare di dar seguito alla riscossione (Direttiva 2010/24/UE). Può anche chiedere il congelamento di conti bancari in Bulgaria tramite l’European Account Preservation Order (Reg. UE 655/2014) . Non esistono scadenze di decadenza: come ricordato le Sezioni Unite Cass. 34981/2023 confermano che il credito tributario può essere recuperato anche dopo anni . In mancanza di atti in tempo, l’Italia può infine ottenere l’esecuzione di un provvedimento italiano (sentenza civile, ordinanza), ma di solito preferisce usare gli strumenti fiscali diretti.

Di seguito riepiloghiamo schematicamente alcune azioni pratiche e riferimenti normativi:

StrumentoDescrizione/Riferimenti
Opposizione all’esecuzioneImpugnativa presso il giudice ordinario (art.615 c.p.c.), ammessa per vizi sopravvenuti (es. prescrizione sopraggiunta).
Ricorso tributarioRicorso alla Commissione Tributaria entro 60 giorni. Regole D.Lgs.546/1992.
Autotutela (annullamento)Istanza amministrativa all’ente debitore (art.36-bis DPR 602/1973): per errori palese (doppio pagamento, etc.) .
SgravioProvvedimento dell’ente che annulla il debito: comunicato ad AdER, cancella il carico .
RateizzazionePiano di pagamenti, ai sensi art.19 DPR 602/73. Fino a 120 rate per contribuenti in difficoltà .
Saldo e stralcio / definizioni agevolateRiduzione del debito in casi tassativamente previsti (L.145/2018, ecc.) .
Recupero transfrontalieroDir. UE 2010/24: assistenza amministrativa per riscossione imposte in altro Stato (titolo uniforme) .
EAPO (Reg. 655/2014)European Account Preservation Order: sequestro conservativo sui conti bancari del debitore in qualsiasi paese UE .

Scenari pratici e simulazioni

  • Esempio 1: un cittadino bulgaro lavoratore in Italia non versa l’IVA dovuta e si trasferisce a Sofia. Dopo alcuni anni riceve una cartella Equitalia. Deve fare opposizione? In realtà il ricorso va fatto in Commissione Tributaria (se il termine non è scaduto). Può intanto chiedere la rateazione del debito. Se non agisce, la cartella è valida: l’Italia potrà chiedere il recupero in Bulgaria tramite direttiva UE (titolo uniforme) e, se necessario, un EAPO per congelare conti italiani (nel frattempo, la cartella maturerà interessi e aggio riscossione).
  • Esempio 2: una pensione italiana pagata a un bulgaro non versa le ritenute IRPEF. L’INPS iscrive a ruolo i contributi/IRPEF mancati. Il pensionato in Bulgaria riceve accertamenti e pignoramento sulla pensione. Qui entra in gioco anche la Convenzione Italia-Bulgaria per evitare doppia imposizione sui redditi di pensione , ma il debito contributivo è diverso. Si potrà contestare in Tribunale l’applicazione delle ritenute (es. se in Bulgaria la pensione è esente), e nel frattempo richiedere l’installment all’INPS. Se non regolarizza, l’INPS può ottenere l’estrazione coattiva dei contributi in Italia o chiedere all’Europa di assistere la riscossione (D.Lgs. 149/2012).
  • Esempio 3: un imprenditore bulgaro con partita IVA stabile in Italia non versa IVA dal 2017. Decide di chiudere la sede in Italia e torna in Bulgaria. Riceve una cartella esattoriale per IVA non pagata. Può chiedere la rateazione ai sensi dell’art. 19 DPR 602/73; se versa gran parte o dimostra crisi, può estendere il piano fino a 120 mesi. Se prova errori (es. l’imposta già versata), invia subito un’istanza di autotutela all’Agenzia delle Entrate. È anche possibile chiedere al giudice tributarista di sospendere la riscossione (ricorso cautelare). In ogni caso, il debito IVA rimane esigibile: l’Italia potrà far valere la direttiva sul mutuo soccorso per riscuotere l’IVA in Bulgaria .

Conclusioni

In sintesi, il cittadino bulgaro con debiti in Italia deve affrontare la situazione attivamente, come un qualsiasi contribuente italiano. Le opzioni sono di contestare tempestivamente gli atti ingiusti (via autotutela o giudice), rateizzare o definire i debiti legittimi, e sfruttare gli strumenti UE di recupero se il debito rimane dovuto. Mantenere una comunicazione trasparente con l’Agenzia delle Entrate e, se necessario, nominare un domiciliatario o avvocato in Italia è spesso utile.

Se invece pensa di ignorare il problema, il debito non scompare: l’Italia può cooperare con la Bulgaria per il recupero. La Corte di Cassazione ha ricordato che trasferirsi in un altro Paese non elimina le obbligazioni: “le notifiche degli atti tributari ai contribuenti non residenti sono rese possibili da procedure semplificate (PEC o posta raccomandata internazionale) e l’iscrizione all’AIRE serve proprio a garantire tale conoscenza” . In definitiva, anche dall’estero conviene regolarizzare la propria posizione: l’ordinamento italiano offre strumenti di dilazione e conciliazione, mentre la mancata collaborazione può solo aggravare la situazione del debitore .

Fonti e riferimenti normativi

  • Norme italiane sulla riscossione: D.P.R. 602/1973 e D.P.R. 600/1973 (art. 25 e ss. sulle cartelle), D.lgs. 46/1999 (riscossione contributi), D.lgs. 546/1992 (impugnazione tributi), L. 145/2018 (saldo e stralcio), Legge 228/2012 (sospensioni), D.lgs. 110/2024 (riforma riscossione dal 2025), D.lgs. 1/2024 (scadenze dichiarazioni).
  • Dir. UE e Regolamenti: Direttiva 2010/24/UE (assistenza mutua in riscossione imposte) ; Regol. UE 655/2014 (European Account Preservation Order) .
  • Convenzioni internazionali: Convenzione Italia-Bulgaria contro doppie imposizioni (1988) ; Modello OCSE DTT (art.27 cooperazione riscossione) ; Convenzione multilaterale MAAT (Europa/OCSE mutua assistenza) .
  • Giurisprudenza: Cassazione SS.UU., 13 dic. 2023, n. 34981 (recupero UE tributi senza decadenza) ; Corte Cost. 366/2007 (iscritti AIRE e notifiche, applicazione art.142 c.p.c.) ; Cass. 21697/2023 (convenz. Italia-Bulgaria e residenza) ; altre pronunce su autotutela e termini (es. Cass. 23361/2022 su art.36-bis DPR 600/1973).

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In questa guida ti spiego come funzionano i debiti fiscali italiani per chi vive in Bulgaria, quando l’Agenzia può agire e come bloccare o cancellare legalmente le cartelle, con l’aiuto di un avvocato esperto in diritto tributario internazionale.


💥 Cosa Succede ai Debiti in Italia

Se hai lavorato, aperto un’attività o vissuto in Italia, puoi aver accumulato debiti verso:

  • l’Agenzia delle Entrate-Riscossione (tasse, imposte, contributi);
  • INPS o INAIL (per versamenti mancati);
  • Comuni o Regioni (per multe, TARI, IMU);
  • banche o finanziarie (prestiti, mutui o carte di credito).

📌 Quando non paghi o non impugni nei termini, il debito viene iscritto a ruolo e diventa cartella esattoriale.


⚖️ Italia e Bulgaria: Possono Riscuotere All’Estero?

Sì, ma solo in condizioni precise.

Italia e Bulgaria sono entrambe membri dell’Unione Europea, quindi si applica la Direttiva 2010/24/UE sulla cooperazione in materia di riscossione fiscale.

Questo significa che:

  • l’Agenzia delle Entrate può chiedere all’autorità fiscale bulgara (NAP) di notificare atti o di riscuotere tributi italiani;
  • la Bulgaria può procedere solo se la cartella italiana è valida, notificata correttamente e non impugnata;
  • la collaborazione non è automatica: molti atti vengono annullati per irregolarità.

📌 Se l’Agenzia italiana ha commesso errori (notifica sbagliata, prescrizione, importo errato), la Bulgaria non può riscuotere nulla.


⚠️ Cosa Rischi se Ignori le Cartelle

Se non intervieni, potresti subire:

  • 🏦 pignoramenti su conti o beni rimasti in Italia;
  • 🏠 ipoteca su immobili italiani;
  • 🚗 fermo amministrativo su veicoli registrati in Italia;
  • ⚖️ cooperazione fiscale tra Italia e Bulgaria, con richiesta di pagamento tramite autorità bulgare;
  • 💰 aumento degli importi per sanzioni e interessi.

📌 Ma attenzione: se il debito è prescritto o notificato in modo errato, puoi bloccare tutto.


💠 Cosa Fare Subito per Difendersi

1️⃣ Richiedi un Estratto di Ruolo

Contiene l’elenco di:

  • cartelle esattoriali,
  • importi dovuti,
  • notifiche effettuate,
  • eventuali fermi o ipoteche.

📌 L’avvocato può richiederlo per te anche se sei residente in Bulgaria.


2️⃣ Controlla la Notifica

Molte cartelle sono:

  • inviate a indirizzi errati,
  • mai ricevute,
  • spedite fuori dai termini di legge.

📌 Se la notifica non è valida, la cartella è nulla.


3️⃣ Verifica la Prescrizione

Ogni debito ha un termine massimo:

  • 5 anni → multe, contributi, cartelle;
  • 10 anni → imposte come IRPEF, IVA, IRES.

📌 Se per anni non hai ricevuto comunicazioni, il debito potrebbe essere già prescritto.


4️⃣ Chiedi la Sospensione della Riscossione

Puoi chiedere la sospensione se:

  • la cartella non è valida;
  • il debito è prescritto;
  • l’importo è errato;
  • il debito è stato già pagato.

📌 L’avvocato può ottenere la sospensione in 48 ore, bloccando pignoramenti e procedure.


5️⃣ Presenta Ricorso

Puoi impugnare l’atto davanti alla Corte di Giustizia Tributaria entro 60 giorni.

Il ricorso può ottenere:

  • annullamento della cartella,
  • riduzione degli importi,
  • blocco di ogni richiesta futura.

6️⃣ Rateizzazione o Saldo e Stralcio

Se il debito è corretto ma troppo alto, puoi:

  • rateizzare fino a 120 rate,
  • aderire a rottamazioni o definizioni agevolate,
  • proporre un saldo e stralcio.

📌 Valido anche se vivi stabilmente in Bulgaria.


🧩 Difendersi Anche dall’Estero

Un avvocato può seguirti senza che tu debba rientrare in Italia, occupandosi di:

  • ricorsi,
  • sospensioni,
  • contatti con Agenzia delle Entrate,
  • trattative di riduzione o rateizzazione.

📌 Ti basta una procura firmata.


🧾 Documenti da Fornire all’Avvocato

  • Documento identificativo e codice fiscale;
  • Cartelle esattoriali ricevute;
  • Estratto di ruolo;
  • Ricevute di pagamenti;
  • Eventuali atti giudiziari;
  • Indirizzo attuale in Bulgaria.

⏱️ Tempistiche

  • Verifica posizione: 5–10 giorni
  • Sospensione: anche in 48 ore
  • Ricorso: entro 60 giorni
  • Definizione del debito: 1–3 mesi

📌 Durante la sospensione, il Fisco non può agire né in Italia né tramite la Bulgaria.


⚖️ Vantaggi di una Difesa Legale Specializzata

✅ Blocco immediato dei procedimenti di riscossione
✅ Cancellazione dei debiti prescritti
✅ Difesa completa anche dall’estero
✅ Riduzione o rateizzazione degli importi
✅ Protezione dei beni e conti italiani


🚫 Errori da Evitare

❌ Ignorare le cartelle pensando che “in Bulgaria non arriva nulla”
❌ Pagare senza verificare la prescrizione
❌ Affidarsi a consulenti non qualificati
❌ Superare i termini per il ricorso

📌 Anche se vivi fuori Italia, puoi difenderti e vincere.


🛡️ Come Può Aiutarti l’Avv. Giuseppe Monardo

📂 Controlla la validità del debito e delle notifiche
📌 Blocca pignoramenti e cooperazioni internazionali
✍️ Presenta ricorsi e istanze di sospensione
⚖️ Ti difende davanti alla Corte Tributaria
🔁 Ti assiste fino alla chiusura definitiva del debito


🎓 Le Qualifiche dell’Avv. Giuseppe Monardo

✔️ Avvocato cassazionista esperto in diritto tributario e riscossione internazionale
✔️ Specializzato nella difesa di cittadini europei residenti all’estero
✔️ Gestore della crisi da sovraindebitamento
✔️ Esperienza pluriennale contro Agenzia delle Entrate e Agenzia Entrate-Riscossione


Conclusione

Essere un cittadino della Bulgaria con debiti o cartelle esattoriali in Italia non significa non avere soluzioni.
Con una difesa legale tempestiva puoi bloccare la riscossione, annullare le cartelle illegittime o prescritte e proteggere la tua vita in Italia e all’estero.

⏱️ Agisci subito: ogni giorno può fare la differenza.

📞 Contatta l’Avv. Giuseppe Monardo per una consulenza riservata:
la tua difesa fiscale può partire oggi stesso.

Leggi con attenzione: se in questo momento ti trovi in difficoltà con il Fisco ed hai la necessità di una veloce valutazione sulle tue cartelle esattoriali e sui debiti, non esitare a contattarci. Ti aiuteremo subito. Scrivici ora. Ti ricontattiamo immediatamente con un messaggio e ti aiutiamo subito.

Informazioni importanti: Studio Monardo e avvocaticartellesattoriali.com operano su tutto il territorio italiano attraverso due modalità.

  1. Consulenza digitale: si svolge esclusivamente tramite contatti telefonici e successiva comunicazione digitale via e-mail o posta elettronica certificata. La prima valutazione, interamente digitale (telefonica), è gratuita, ha una durata di circa 15 minuti e viene effettuata entro un massimo di 72 ore. Consulenze di durata superiore sono a pagamento, calcolate in base alla tariffa oraria di categoria.
  2. Consulenza fisica: è sempre a pagamento, incluso il primo consulto, il cui costo parte da 500€ + IVA, da saldare anticipatamente. Questo tipo di consulenza si svolge tramite appuntamento presso sedi fisiche specifiche in Italia dedicate alla consulenza iniziale o successiva (quali azienda del cliente, ufficio del cliente, domicilio del cliente, studi locali in partnership, uffici temporanei). Anche in questo caso, sono previste comunicazioni successive tramite e-mail o posta elettronica certificata.

La consulenza fisica, a differenza di quella digitale, viene organizzata a partire da due settimane dal primo contatto.

Disclaimer: Le opinioni espresse in questo articolo rappresentano il punto di vista personale degli Autori, basato sulla loro esperienza professionale. Non devono essere intese come consulenza tecnica o legale. Per approfondimenti specifici o ulteriori dettagli, si consiglia di contattare direttamente il nostro studio. Si ricorda che l’articolo fa riferimento al quadro normativo vigente al momento della sua redazione, poiché leggi e interpretazioni giuridiche possono subire modifiche nel tempo. Decliniamo ogni responsabilità per un uso improprio delle informazioni contenute in queste pagine.
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