Cittadino Del Ghana Con Debiti In Italia E Cartelle Esattoriali: Cosa Fare E Come Difendersi

Se sei un cittadino ghanese che ha vissuto o lavorato in Italia e oggi hai debiti fiscali o cartelle esattoriali con l’Agenzia delle Entrate-Riscossione, è normale avere dubbi e timori: questi debiti valgono ancora? Possono essere riscossi in Ghana? Puoi risolvere la tua posizione senza tornare in Italia?
La risposta è rassicurante: i debiti italiani non possono essere riscossi in Ghana, perché non esiste alcun accordo di cooperazione fiscale tra Italia e Ghana.
Tuttavia, i debiti restano attivi in Italia e possono riemergere se torni o possiedi beni, conti o crediti nel Paese. Con l’aiuto di un avvocato tributarista esperto in casi internazionali, puoi bloccare la riscossione, verificare la prescrizione e cancellare le cartelle illegittime, risolvendo in modo definitivo la tua situazione.

Cosa sono le cartelle esattoriali italiane

Le cartelle esattoriali sono atti con cui l’Agenzia delle Entrate-Riscossione (AER) ti richiede il pagamento di:

  • imposte e tasse non versate (IRPEF, IVA, IRAP, IRES)
  • contributi INPS o INAIL arretrati
  • tributi comunali come IMU, TARI, bollo auto
  • multe stradali e sanzioni fiscali
  • interessi di mora e spese di riscossione

Se non paghi entro 60 giorni dalla notifica, la cartella diventa esecutiva, e in Italia l’Agenzia può avviare:

  • pignoramento dei conti correnti
  • fermo amministrativo dell’auto
  • ipoteche su immobili
  • trattenute su stipendio o pensione

Cosa succede se vivi in Ghana

Se risiedi oggi in Ghana, la situazione cambia totalmente:

  • L’Agenzia delle Entrate-Riscossione non può pignorare beni, conti o redditi in Ghana, perché non esiste un trattato Italia-Ghana sulla riscossione internazionale dei debiti.
  • Le autorità ghanesi non eseguono richieste di riscossione fiscali italiane.
  • I tuoi beni in Ghana sono completamente al sicuro.

Ma attenzione:

  • i debiti non vengono cancellati automaticamente
  • restano registrati in Italia
  • possono riattivarsi se torni, apri un conto in Italia, erediti beni o svolgi attività economiche nel Paese

Quando i debiti italiani possono essere annullati o ridotti

Molti debiti possono essere cancellati o ridotti drasticamente, grazie a errori dell’Agenzia o al semplice passare del tempo. Puoi ottenere l’annullamento se:

  • la notifica è avvenuta a un indirizzo errato o dopo il tuo trasferimento in Ghana
  • il debito è prescritto (5 anni per multe e tributi locali, 10 anni per imposte statali)
  • l’Agenzia non ha rispettato i termini di legge
  • il debito si basa su un accertamento non definitivo o illegittimo
  • la cartella include interessi o sanzioni illegittime
  • non c’è prova degli atti interruttivi

In molti casi, un avvocato riesce a far annullare l’intero importo.

Cosa fare subito se hai debiti italiani

  1. Richiedi l’estratto di ruolo tramite SPID o tramite un avvocato in Italia: è l’elenco ufficiale dei tuoi debiti.
  2. Controlla le notifiche: se non hai ricevuto nulla correttamente, la cartella può essere nulla.
  3. Verifica la prescrizione: molti debiti risultano già estinti per legge.
  4. Non pagare né rispondere a richieste sospette: potresti riattivare debiti prescritti.
  5. Chiedi l’intervento di un avvocato per contestare il debito e bloccare la riscossione.

Le soluzioni legali più efficaci

Un avvocato tributarista può aiutarti attraverso:

  • ricorso alla Corte di Giustizia Tributaria per annullare cartelle e accertamenti
  • sospensione della riscossione, per bloccare subito ogni procedura
  • istanza di autotutela, che può cancellare debiti illegittimi senza ricorso
  • saldo e stralcio, se la legge permette di pagare solo una parte del debito
  • rateizzazioni lunghe, se è necessario regolarizzare la posizione
  • contestazione delle notifiche e della prescrizione

Tutto può essere gestito a distanza, senza che tu debba tornare in Italia.

Cosa può fare un avvocato per te

Un avvocato esperto può:

  • verificare se le cartelle sono valide o prescritte
  • controllare se le notifiche sono state fatte correttamente
  • impugnare cartelle illegittime
  • bloccare pignoramenti o azioni esecutive in Italia
  • trattare accordi di riduzione del debito
  • chiudere definitivamente la tua posizione fiscale

Cosa succede se non agisci

Ignorare la situazione è rischioso:

  • i debiti restano attivi nei registri italiani
  • gli importi continuano ad aumentare
  • se torni in Italia, potresti trovare conti, auto o beni bloccati
  • eventuali eredità italiane possono essere pignorate
  • puoi perdere la possibilità di accedere a sanatorie o sconti

Agire ora ti permette invece di eliminare i debiti, bloccare la riscossione e proteggere il tuo futuro.

Quando rivolgersi a un avvocato

Contatta un avvocato se:

  • sei un cittadino ghanese con debiti in Italia
  • hai ricevuto comunicazioni dall’Agenzia delle Entrate-Riscossione
  • vuoi sapere se i debiti sono valdi, prescritti o annullabili
  • desideri chiudere la tua posizione fiscale definitivamente

Un avvocato esperto può risolvere tutto da remoto, senza che tu debba rientrare in Italia.

⚠️ Attenzione: molti cittadini del Ghana pagano debiti che non sono più dovuti, solo perché non conoscono le regole sulla prescrizione e sulle notifiche.
Con un intervento tempestivo puoi bloccare ogni richiesta illegittima, cancellare le cartelle e proteggere i tuoi beni.

Questa guida dello Studio Monardo – avvocati esperti in diritto tributario internazionale e difesa dei cittadini stranieri con debiti in Italia spiega come difenderti dalle cartelle italiane e come risolvere la tua situazione anche vivendo in Ghana.

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Introduzione

Un cittadino straniero che ha contratto debiti in Italia (fiscali, contributivi, multe, ecc.) gode degli stessi diritti di un italiano per difendersi, ma deve conoscere le specifiche regole procedurali e sostanziali che si applicano ai suoi casi. In primo luogo è fondamentale verificare la notifica e la validità di ogni cartella esattoriale o avviso di pagamento: se sono stati commessi errori (ad es. indirizzo errato, mancata traduzione, notifiche irregolari all’estero), l’atto può essere annullabile. In particolare, la normativa sui tributi prevede che se un contribuente risiede fuori dall’Italia l’atto debba essere notificato secondo le regole dell’art. 142 c.p.c. (invio tramite ambasciata, traduzione, ecc.) . Una notifica irregolare (es. semplice affissione in comune quando il destinatario è all’estero) è nulla e rende impugnabile l’atto.

Per i carichi fiscali e contributivi affidati all’Agenzia delle Entrate-Riscossione (ex Equitalia) valgono regole analoghe. Se il cittadino del Ghana risiede o ha domicilio fiscale fuori dall’Italia, le cartelle vanno notificate via Posta con segnalazione al Ministero degli Esteri . In assenza di notifica valida, il termine per impugnare decorre dalla data effettiva di conoscenza dell’atto. Importante: la notificazione degli atti tributari è regolamentata dal D.P.R. 600/1973, art. 60 (richiamato dall’art. 26 D.P.R. 602/1973) che fa applicare l’art. 142 c.p.c. in caso di destinatari all’estero . Una corretta impugnazione prevede il ricorso alla Commissione tributaria provinciale entro 60 giorni dalla notifica per far valere vizi formali o sostanziali della cartella.

Un punto cruciale: tornare in Ghana non fa estinguere i debiti. Le sentenze confermano che i debiti rimangono pendenti anche se il debitore si trasferisce fuori dall’Italia . In caso di eventuale rientro in Italia o di possesso di beni/conti nel territorio UE, i creditori potranno far valere i crediti con interessi. Ad esempio, la Corte di Cassazione ha sottolineato che un trasferimento all’estero «non estingue il debito» né interrompe di per sé l’attività di recupero . Inoltre, persino il cambio di residenza (iscrizione all’AIRE per cittadini italiani all’estero) non salva dall’obbligo di pagamento; anzi la Consulta ha dichiarato illegittime le norme che impedivano di applicare all’estero le regole ordinarie di notifica . In sintesi, non ci si può «rifugiare» all’estero sperando che i debiti vengano cancellati: il credito resta valido, con interessi, e può essere fatto valere appena il debitore mostra di nuovo un collegamento con l’Italia .

1. Tipologie di debiti e atti di riscossione

In Italia le cartelle esattoriali rappresentano gli atti di riscossione coattiva per tributi (IRPEF, IVA, IMU, etc.), contributi previdenziali (INPS), multe e oneri vari. Un cittadino del Ghana può trovarsi ad aver ereditato tali debiti per aver lavorato o svolto attività in Italia. Per ogni cartella (art. 36 D.P.R. 602/1973) l’Agenzia delle Entrate-Riscossione iscrive a ruolo il debito, con capitale, sanzioni e interessi, e poi vi appone gli oneri di riscossione.

Gli atti di riscossione possono assumere varie forme esecutive: – Pignoramento di stipendi, conti correnti, immobili e beni mobili. Ad esempio, l’agente della riscossione può ottenere (senza previa sentenza) un titolo esecutivo come l’ingiunzione fiscale o la cartella esattoriale stessa. Con un precetto (atto di intimazione al pagamento) e successivo decreto ingiuntivo, può pignorare beni del debitore. La legge stabilisce limiti di pignorabilità (cfr. art. 545 c.p.c. e seguenti per stipendi, art. 556 c.p.c. per pensioni, ecc.), ma in pratica uno stipendio in Italia può subire una trattenuta fino a 1/5 o 1/6 (se il coniuge ha bisogno) fino a soddisfare il credito. Anche i conti bancari italiani possono essere bloccati (art. 643 c.p.c.) e i titoli di stato incassati per pagare il fisco. – Ipoteche e firme in bilancio: l’Agenzia può iscrivere ipoteca su immobili di proprietà del debitore per garantire il recupero (art. 77 D.P.R. 602/1973). L’ipoteca è iscritta con un semplice avviso al catasto e blocca la vendita fino al soddisfo del debito, senza bisogno di sentenza civile . – Fermo amministrativo su autoveicoli: se il cittadino ghaneano possiede un’auto in Italia, il fisco può comminare un fermo tecnico (art. 86 D.P.R. 602/1973) che vieta la circolazione del veicolo fino al pagamento del debito. L’ACI o la Motorizzazione vengono avvisate di non revocare il certificato di circolazione. – Sospensione o cancellazione di servizi: in casi di debiti fiscali elevati, l’Italia può sospendere incentivi, contributi o servizi comunali (ad es. non rinnovare licenze, pendere multe stradali non pagate, ecc.).

È importante capire che ogni tipologia di debito ha possibilità diverse di essere definita o contestata: i debiti tributari e contributivi possono accedere alle definizioni agevolate statali (rottamazioni, saldi e stralci), mentre i debiti privati (ad es. debiti di vicinato, prestiti bancari) rientrano in procedure concorsuali diverse. Tuttavia un paese straniero non impedisce di presentare ricorso in Italia: lo status di cittadino ghanese non restringe i rimedi, purché si rispetti la giurisdizione italiana.

Tabella 1 – Tipologie di debiti e possibile interventi di riscossione in Italia:

Tipologia debitoEnte creditoreStrumenti di riscossionePossibili rimedi del debitore
Tributi e tasse (IRPEF, IVA, ecc.)Agenzia Entrate / AERCartella di pagamento; precetto con Decr.Ingiuntivo; pignoramento (stipendio, conti, immobili); ipoteca; fermo autoOpposizione cartella (Commissione Tributaria in 60 gg); autotutela (richiesta annullamento atto); definizioni agevolate (rottamazione, saldo e stralcio); procedura di sovraindebitamento; rateizzazione del debito.
Contributi previdenziali (INPS)INPSCartella esattoriale contributiva; precetto e ingiunzione; pignoramenti; ipoteca; fermo autoCome per tributi (ricorso, definizione agevolata contributiva, piano di rientro, sovraindebitamento).
Sanzioni amministrative (multe stradali, contravvenzioni)Prefetto o Agente RiscossioneCartella di riscossione; fermo o sequestro auto; pignoramenti similariOpposizione al Prefetto; ricorso al Giudice di Pace (30 giorni); autotutela; verifica notifiche e prescrizione (10 anni dall’ingiunzione)
Debiti contrattuali/privati (mutui, prestiti, condominio)Banche, fornitori, condominiIscrizione di ipoteca (civile); pignoramenti mobiliare/immobiliare (con precetto e giudizio); segnalazione a centrali rischiVerificare vizi della pretesa; opposizione esecuzione (art.615 c.p.c.); procedura esdebitazione (concordato, sovraindebitamento); accordi di ristrutturazione.

In sintesi, il cittadino del Ghana con debiti in Italia deve innanzitutto controllare gli atti ricevuti e impugnare tempestivamente quelli viziosi . Successivamente, può valutare soluzioni negoziali (definizioni agevolate, rateizzazioni) o concorsuali (piani di risanamento, concordati, sovraindebitamento) per ridurre o cancellare i debiti legittimi.

2. Notifiche e procedimento di riscossione all’estero

Una questione cruciale per chi vive all’estero è la validità della notifica degli atti. Se il cittadino del Ghana non risiede più in Italia, l’amministrazione italiana deve seguirne l’indirizzo estero certificato (art. 60, D.P.R. 600/1973) . La Corte Costituzionale ha stabilito che, in caso di trasferimento all’estero noto all’anagrafe (AIRE), gli atti tributari vanno consegnati come gli altri atti civili, ossia secondo le norme del codice di procedura civile (art.142) . In pratica ciò implica traduzione e invio tramite canali diplomatici (consegna tramite Ambasciata o Consolato). Se, invece, l’amministrazione “dimentica” di notificare all’estero e affigge un avviso nella vecchia residenza italiana o usa modalità domestiche, la notificazione è nulla.

Nel caso in cui un atto di riscossione (ad es. cartella o precetto) sia stato notificato in modo irregolare, il debitore può impugnare l’atto davanti all’autorità giudiziaria competente (Tribunale ordinario in opposizione esecuzione o Commissione Tributaria in opposizione cartella) chiedendone l’annullamento per nullità di notifica. Si tratta spesso di un rimedio efficace: molti tribunali hanno annullato cartelle e pignoramenti originati da notifiche estere difettose.

Una volta validamente notificato l’atto, l’iter di riscossione prosegue secondo le regole italiane indipendentemente dalla cittadinanza. Ad esempio, l’Agenzia delle Entrate-Riscossione potrà iscrivere ipoteche o fermi auto sui beni in Italia intestati al debitore, anche se egli ha la nazionalità ghanese. Il tratto distintivo è la localizzazione del patrimonio: se il cittadino ghaneano possiede redditi o beni in Italia (un conto, una casa in affitto, un’azienda, etc.), quei beni possono essere aggrediti. In caso contrario – per esempio se vive stabilmente in Ghana e non ha alcun asset in Italia – i creditori italiani avranno vita dura a recuperare, come vedremo più avanti.

Competenza territoriale. Se il cittadino del Ghana risiedeva in Italia e vi è tornato all’estero, la procedura di sovraindebitamento o concorsuale (vedi oltre) deve comunque essere promossa in un tribunale italiano. Il Codice della Crisi d’Impresa (D.Lgs. 14/2019) stabilisce che la competenza per i debitori persone fisiche sia normalmente del tribunale del luogo in cui essi hanno la loro residenza o domicilio principale (art. 27 CCII) . Quando questi dati mancano (ad esempio il debitore è residente all’estero senza alcun domicilio noto in Italia), si presume COMI (centro degli interessi principali) in base all’ultima dimora nota o al luogo di nascita; se anche il luogo di nascita non è in Italia, allora automaticamente il tribunale competente sarà quello di Roma . In sintesi:

  • Debitore in Italia: tribunale del luogo di residenza/domicilio italiano.
  • Debitore all’estero con legami in Italia** (domicilio, beni immobili, familiari): tribunale del luogo italiano pertinente (dove si trovano residenza o beni).
  • Debitore all’estero senza alcun legame in Italia: Tribunale di Roma (foro di competenza “accentrata” per i sovraindebitati esteri) .

Questa deroga (art. 27, co.3 CCII) serve a evitare che un debitore ghanese con solo un vecchio conto italiano venga escluso da ogni tutela; Roma ha predisposto sezioni specializzate per gestire questi casi .

3. Cosa fare appena ricevuto un atto

Non appena si riceve una cartella esattoriale o un’intimazione di pagamento, bisogna adottare alcuni passi immediati:
Leggere con attenzione: va verificato che i dati del destinatario siano esatti (nome, cognome, residenza). Se c’è un errore di persona, si può chiedere l’annullamento del debito.
Verificare la prescrizione: controllare le date di fatto (accertamento, iscrizione a ruolo). In generale, la prescrizione dei tributi è di 5 anni (come regola generale, a meno di termini specifici più brevi) e decorre dall’effettiva conoscenza del debito . Se sono trascorsi più di 5 anni senza azione del fisco, il debito potrebbe essere prescritto. Attenzione: la prescrizione non agisce d’ufficio. Se il cittadino ghanese ignora la cartella e il fisco dopo molti anni la ripresenta, il debitore deve eccepire la prescrizione in giudizio . In caso contrario, il debito resterà valido. Pertanto, anche se all’estero, è importante reagire: ignorare o rimandare può far sì che i debiti maturino interessi e non si cancellino automaticamente .

  • Impugnazione giudiziale: se il debitore ritiene che la cartella sia illegittima (ad es. calcoli errati, debito già pagato, tributo non dovuto), ha 60 giorni dalla notifica per presentare ricorso davanti alla Commissione Tributaria Provinciale competente. Per un cittadino straniero la Commissione competente è quella del luogo di notifica effettiva. Occorre preparare un atto motivato (eventualmente con l’assistenza di un avvocato tributarista) e depositarlo. Se il ricorso ha successo, la cartella viene cancellata.
  • Autotutela: prima di ricorrere in giudizio, il debitore può inviare un’istanza di autotutela all’Agenzia delle Entrate chiedendo la correzione o l’annullamento dell’atto se vi sono errori palesi (art. 2, co. 17, d.lgs. 546/92). Ad esempio, se la cartella è basata su un avviso di accertamento palesemente errato, l’ufficio può annullarlo in autotutela. Tuttavia, l’esito non è scontato e l’amministrazione non è obbligata ad accogliere in modo totale la richiesta: in alcuni casi parziali, la giurisprudenza ha ritenuto che l’atto di autotutela non sia impugnabile se è più conveniente rispetto al ricorso giudiziario . In ogni caso, la via giudiziale rimane sempre aperta entro i termini.
  • Rateizzazione: se il debito è legittimo ma il cittadino non può pagarne tutto insieme, è possibile chiedere all’Agenzia rate mensili dilazionate (fino a 120 rate per i debiti tributari ordinari) con piano sostenibile per le proprie capacità di reddito. La domanda di rateazione frena le procedure esecutive in corso (fermi, pignoramenti). Per i contributi INPS esistono definizioni agevolate analoghe (piani INPS per accedere a sanatorie dei contributi non versati, art. 4 L. 197/2022 e ss.).
  • Assistenza professionale: viste le complessità, è spesso utile farsi assistere da un avvocato o commercialista esperto. Un professionista può valutare documenti e scadenze, depositare ricorsi, chiedere sospensione degli atti e seguire le trattative con il fisco.

Domanda: Un cittadino straniero può contestare le cartelle come un italiano?
Risposta: Assolutamente sì. Non esiste distinzione per nazionalità: se un atto è illegittimo, chiunque (italiano o ghanese) può impugnarlo. L’importante è agire nei termini (60 giorni) e rispettare le forme di notifica/ricorso . Il sistema tributario italiano non preclude le opposizioni a favore degli stranieri.

4. Prescrizione dei debiti

È diffuso il mito che “dopo tanti anni il debito si cancella da solo”. In realtà, se il creditore italiana (Fisco o altro) agisce anche sporadicamente, la prescrizione non scatta mai. Secondo la legge italiana, la prescrizione estintiva significa che un credito si estingue se il creditore non lo pretende entro i termini stabiliti . Ad esempio, tipicamente i tributi hanno prescrizione quinquennale (salvo i periodi di accertamento e riscossione) . Tuttavia, ogni atto formale di riscossione o giudizio interrupperà la prescrizione e la farà ricominciare da capo. In pratica il Fisco rinnova periodicamente l’iscrizione a ruolo o effettua altri atti (precetto, ipoteca) per mantenere in vita il credito.

Quindi un debitore ghanese che non si oppone rischia che la prescrizione non decorra affatto. Se il debitore verrà successivamente convocato in giudizio (es. per opposizione a ingiunzione) sarà lui a dover eccepire il decorso del termine prescrizionale. Se ciò non avviene, il giudice accoglierà la richiesta del fisco e la prescrizione non verrà applicata d’ufficio . Inoltre, persino quando un debito dovesse realmente cadere in prescrizione, spesso la “macchia” resta: le informazioni creditizie (banche dati, centrale rischi) possono conservare i dati per anni, precludendo nuovi prestiti .

Domanda: Posso «aspettare» che i miei debiti cadano in prescrizione se vado a vivere all’estero?
Risposta: No. I debiti non “spariscono” semplicemente perché il debitore è irreperibile. L’unico modo per far valere la prescrizione è comparire davanti al giudice e chiederla espressamente . Se il debitore rimane inerte e il Fisco prima o poi agisce, dovrà comunque pagare l’intero dovuto a meno che il giudice non riconosca espressamente la prescrizione. In conclusione, non è un buon piano aspettare: è meglio impegnarsi a contestare o ristrutturare subito.

5. Esecuzione dei debiti e misure conservative

Una volta che il debito è legalmente confermato (cartella divenuta definitiva, sentenza favorevole al creditore, ecc.), scattano le misure di recupero vere e proprie. Ecco le principali:

  • Pignoramenti immobiliari e mobili: come qualsiasi creditore, anche lo Stato può pignorare beni del debitore italiano. Il pignoramento immobiliare (espropriazione forzata dell’immobile) richiede un titolo esecutivo (es. sentenza o ingiunzione fiscale confermata) e segue i normali tempi (vendita all’asta, ecc.). Più frequentemente vengono pignorati beni mobili registrati (auto, barche) e conti correnti. Si noti però che, per imporre un fermo o un pignoramento immobiliare, di solito il Fisco deve notificare precisi avvisi e dare possibilità di saldare il debito; il mancato pagamento dopo questi avvisi consente l’iscrizione dell’ipoteca e la vendita coatta. In ogni caso, queste azioni sono intraprese solo contro beni in Italia.
  • Sospensione circolazione veicoli: il fermo amministrativo (art. 86 D.P.R. 602/73) blocca i veicoli intestati al debitore quando il debito supera soglie prefissate. Il debitore notoriamente può chiederne la revoca dimostrando il pagamento del dovuto, o per gravi motivi (ad es. lavoro), ma fino ad allora la macchina non può circolare. Se il cittadino del Ghana ha un’auto in Italia, deve vigilare: il fermo viene notificato al PRA e può essere impugnato in 30 giorni.
  • Segnalazioni al “Centrale Rischi” e alle banche dati: se il debitore italiano risulta moroso nei confronti di Equitalia o INPS, i suoi nominativi possono essere segnalati alla centrale dei rischi creditizi. Ciò non costituisce un’azione diretta di pignoramento, ma rende difficile aprire nuovi conti o ottenere prestiti (la banca vedrà la segnalazione di un vecchio debito non pagato). Anche dopo la prescrizione legale, la segnalazione può persistere fino a 36 mesi dall’ultimo aggiornamento .
  • Fermi amministrativi vari: oltre alle auto, per alcuni debiti (es. multe non pagate) l’Italia può applicare altre misure, come il blocco di pratiche amministrative (non rinnovo patenti, licenze, ecc.). Ad esempio, l’Agenzia delle Entrate-Riscossione può vietare il rilascio del nulla osta per esportare somme superiori a una certa entità verso paesi terzi.
  • Sequestro conservativo e precetti speciali: il fisco non usa particolari misure rispetto a un creditore privato, ma va ricordato che alcuni atti del fisco (cartelle esattoriali, ingiunzioni fiscali) operano già come titoli esecutivi.

Domanda: Hanno minacciato di pignorare il mio stipendio in Italia. Sono a vita protetto perché vivo in Ghana?
Risposta: Non proprio. Se il debitore ghaneano percepisce uno stipendio o una pensione in Italia, questo è aggredibile come per ogni contribuente italiano. In genere fino al 20-30% (a seconda dei carichi familiari) dello stipendio può essere prelevato ogni mese fino a estinguere il debito. Il fatto che il debitore risieda in Ghana non impedisce l’azione coattiva sui redditi italiani , purché gli enti italiani conoscano tali redditi. Se invece il debitore non ha alcun reddito in Italia, la minaccia è teorica: lo Stato non può pignorare ciò che non esiste (in tal caso, meglio considerare soluzioni di mercato o contabili, come il sovraindebitamento).

6. Strumenti di definizione agevolata

Negli ultimi anni il legislatore italiano ha introdotto varie definizioni agevolate per “stralciare” parte dei debiti tributari/contributivi di coloro che si trovano in difficoltà economica. I cittadini stranieri vi possono aderire se hanno debiti in Italia e un collegamento (spesso reddituale o patrimoniale) con l’Italia. Ecco i principali strumenti:

  • Saldo e stralcio (condizioni di gravità economica): esistono misure di soccorso per contribuenti in forte stato di bisogno (tipicamente con ISEE basso). Ad esempio, la Legge n. 119/2018 (“definizione agevolata dei carichi 2000-2017”) permetteva a indigenzati di pagare solo una parte dei debiti pendenti. Anche l’INPS ha avuto misure analoghe (stra­cio contributi per redditi da lavoro autonomo particolarmente bassi). Tali strumenti variano di anno in anno e spesso sono soggetti a budget limitati: occorre quindi informarsi sulle ultime leggi finanziarie. In ogni caso, il requisito fondamentale è la comprovata impossibilità di pagare interamente il debito e la presentazione della dichiarazione ISEE (o distinta documentazione) che attesti lo stato di bisogno. Se ammessi, spesso si paga una frazione del debito (capitale ridotto del 20-50%, mentre sanzioni e interessi vengono cancellati).
  • Rottamazione-quater (L. 197/2022, commi 231-252): questa definizione agevolata “last minute” (aperta nel 2023) riguarda tutti i debiti affidati all’agente della riscossione dal 1°/1/2000 al 30/6/2022 . In pratica, include IRPEF, IVA, contributi, multe, bolli, ecc., ad esclusione di alcuni debiti speciali (es. IVA importazione, multe UE). Chi aderisce paga integralmente il capitale dovuto e gli interessi legali da iscrizione a ruolo, ma ottiene la cancellazione di sanzioni e interessi di mora . Ad esempio, un debito di €10.000 in IVA iscritto a ruolo diventava pagabile con circa €10.600 (€10.000 + interessi legali + spese), mentre sanzioni e mora erano condonati . La domanda d’adesione doveva essere presentata entro i termini previsti (inizialmente 30 aprile 2023, poi prorogati, art.1 L.197/2022) e il pagamento dilazionato in rate (con scadenze fissate dalla legge ). Un cittadino ghanese con debiti fiscali può cogliere questa opportunità se entro la scadenza ha regolarizzato la sua posizione (anagraficamente o tramite un rappresentante italiano). Bisogna verificare sul sito dell’Agenzia delle Entrate-Riscossione i dettagli (documenti da inviare, rate disponibili). In caso di mancato pagamento di una rata sono previste decadenze, sebbene di recente siano state concesse “seconde chance” straordinarie (Legge n.15/2025 per i decaduti entro il 2024 ).
  • Rottamazione-ter e definizioni precedenti: per completezza, ricordo che vi sono state altre “rottamazioni” (2018, 2019, 2020) ciascuna con ambiti propri. Oggi lo strumento operativo principale è la “quater”. Verificare le comunicazioni AER o le circolari in merito è sempre consigliabile.
  • Definizione agevolata controversie tributarie pendenti: attualmente chi ha ricorsi in corso (es. appello tributario) può definire la lite pagando interamente l’imposta contestata ma con sconto di sanzioni e interessi (art. 6 DL 124/2019). In pratica il cittadino ghanese con contenziosi fiscali può chiudere pagando solo il capitale del tributo con gli interessi legali dovuti, rinunciando però a qualsiasi azione giudiziaria ulteriore.

Domanda: Ho solo debiti tributari con l’Italia. Posso proporre di pagare meno del dovuto volontariamente?
Risposta: In generale, fuori dai casi di definizioni agevolate legali non esiste un accordo “volontario” con lo Stato. L’Agenzia della Riscossione non può accettare semplicemente una proposta di saldo e stralcio non prevista dalla legge . Bisogna rientrare nelle misure previste (es. rottamazioni, saldo e stralcio legale) o accedere a procedure concorsuali (vedi paragrafo successivo) dove la legge consente il ridimensionamento del debito tributario.

7. Strumenti concorsuali: sovraindebitamento e concordato

Per chi non può pagare i debiti (fiscali e non) nemmeno con rateizzazione, la legge italiana offre procedure concorsuali di composizione della crisi che coinvolgono tutti i creditori (privati e pubblici). L’obiettivo è consentire al debitore onesto ma in difficoltà di ottenere un piano di rientro sostenibile o, in alcuni casi, l’esdebitazione (cancellazione) delle rimanenze di debito al termine del piano . Le principali procedure sono:

  • Piano del consumatore: dedicato ai debitori persone fisiche “non imprenditori” che hanno contratto debiti per esigenze personali (cfr. art. 2 CCII e art. 360 ss. CCII). Si tratta di un accordo con i creditori privato (inclusi i creditori erariali) in cui il debitore propone un piano di rimborso parziale basato sulle proprie reali capacità di reddito e patrimonio. Il piano deve essere approvato (omologato) dal Tribunale su richiesta del debitore, con l’assistenza di un Organismo di composizione della crisi (OCC). Fondamentale è il requisito della “meritevolezza”: il debitore non deve essere caduto in crisi per frode o colpa grave (es. spese mediche impreviste, crisi aziendale o perdita lavoro possono essere considerate meritevoli). In caso di omologazione esecutiva del piano, i debiti rientranti nel piano, ivi compresi quelli tributari, vengono estinti nella misura prevista dal piano e residui crediti non soddisfatti risultano cancellati (effetto esdebitativo) . La Cassazione ha confermato che anche i crediti verso lo Stato (tributi) possono essere oggetto di esdebitazione in questi piani , a meno che l’omologazione non venga impugnata. Il piano del consumatore è quindi uno strumento molto utile per il debitore ghaneano con debiti fiscali e non, poiché stabilisce un unico piano di pagamento gestibile (con scadenze concordate) e protegge da azioni esecutive successive.
  • Concordato minore (art. 63 CCII): riservato ai piccoli imprenditori o professionisti “non fallibili” (fatturato/debiti entro certi limiti: debiti totali ≤ €500k, ricavi ≤ €200k annui), che hanno chiuso l’attività o cessato i debiti d’impresa. Prevede un piano simil-concordatario in Tribunale che può comportare la vendita di beni, la cessione del ramo d’azienda residuo, o un pagamento dilazionato ai creditori. Anche qui i debiti tributari possono essere compresi nel piano di rientro (fiscal cram-down). Rispetto al piano consumatore, il concordato minore richiede che l’attività imprenditoriale sia cessata e che non siano in corso procedure ordinarie (es. fallimento). Di solito un debitore straniero in Ghana non ricade in questa categoria (è rivolto a ex-imprenditori italiani); tuttavia, se il ghanese fosse stato titolare di piccola azienda chiusa, ne potrebbe beneficiare.
  • Liquidazione controllata e liquidazione giudiziale: procedure per imprenditori (anche stranieri, purché con COMI Italia) che non sono più “non fallibili”. Nella liquidazione controllata (C.C.I.I. art. 67 ss.), l’imprenditore propone la liquidazione dei suoi beni sotto la supervisione di un commissario (liquidatore), con possibilità di pagare i creditori anche parzialmente. Nel fallimento (liquidazione giudiziale), in caso di insolvenza conclamata, i beni vengono liquidati e i proventi ripartiti. In entrambi i casi, al termine, il debitore ottiene comunque l’esdebitazione dei debiti residui (salvo eccezioni per debiti personali espressamente esclusi dall’art. 278 CCII e ss.). Queste procedure sono più complesse e onerose, e di solito non sono scelte dal privato consumatore, ma costituiscono il grado estremo di insolvenza.
  • Esdebitazione personae (CCII art. 278 e ss.): l’effetto ultimo, comune a tutte le procedure concorsuali, è che al debitore meritevole vengono cancellati (esdebitati) i residui debiti concorsuali. L’art. 278 CCII definisce l’esdebitazione come «la liberazione dai debiti e l’inesigibilità dal debitore dei crediti rimasti insoddisfatti» . Tutti i debitori ai quali si applica il Codice (art.1 CCII, cioè persone fisiche e imprenditori sotto soglia) possono ottenere l’esdebitazione, fatta salva la dichiarazione giudiziale delle condizioni (art. 280). Le eccezioni non esdebitabili sono i debiti per alimenti, risarcimenti da illeciti (e relative sanzioni pecuniarie) e le multe penali/amministrative ad esse connesse . Pertanto, ad es. un debito IRPEF residuo (da accordo o fallimento) verrebbe cancellato; un debito di mantenimento verso ex-coniuge no. Le condizioni per ottenere l’esdebitazione (art. 280 CCII) includono l’assenza di condanne per reati finanziari, di distrazioni patrimoniali e l’onesta condotta del debitore . Inoltre, esiste la possibilità dell’esdebitazione per insolvibilità persistente (persona che non ha beni né reddito sufficiente, CCII art. 283) che consente una via d’uscita accelerata per i cosiddetti “incapienti”.

Domanda: Un cittadino ghanese può accedere alle procedure di sovraindebitamento italiane?
Risposta: Sì. Le leggi sul sovraindebitamento (ex L.3/2012, oggi D. Lgs. 14/2019) non discriminano per cittadinanza: si applicano a “tutti i debitori non fallibili con centro degli interessi principali in Italia, indipendentemente dalla cittadinanza” . Ciò include stranieri comunitari ed extra-UE regolarmente soggiornanti. L’importante è che la competenza sia italiana (ossia debiti e/o beni in Italia). Diversi stranieri hanno già beneficiato del piano del consumatore e dell’esdebitazione nei tribunali italiani . Ad esempio, se un cittadino ghanese risiede in Italia o conserva affari/beni in Italia, può presentare domanda al tribunale italiano competente (spesso quello del luogo di residenza o Trib. di Roma se residente all’estero) e ottenere un piano di rientro o, in ultima istanza, l’esdebitazione dei debiti residui. Tuttavia, se il ghanese vive permanentemente a lungo termine in Ghana senza alcun legame concreto con l’Italia, la procedura può essere più difficile da accedere e giustificare.

8. Strumenti pratici di difesa del debitore

Oltre alle procedure già elencate, il debitore può intraprendere alcune azioni pratiche e legali per tutelarsi:

  • Richiesta di rateizzazione semplificata o accordi con Equitalia/Agenzia Entrate: se si dimostra temporanea difficoltà di liquidità, spesso gli enti concedono una rateizzazione in via amministrativa (fino a 10 rate mensili senza necessità di garanzie, con saggio agevolato). In caso di difficoltà manifeste, può essere tentata una trattativa diretta, anche informale, con l’agente della riscossione. L’ente è obbligato a valutare buoni motivi (es. causali familiari o economiche) e non può semplicemente negare senza motivazione. Tuttavia, per piani strutturati a medio termine resta preferibile la domanda formale (mod. F24 con rate, etc.).
  • Opposizione esecuzione (art. 615 c.p.c.): se lo Stato ha avviato un’esecuzione forzata (ad es. pignoramento immobiliare o mobiliare) senza titolo valido, il debitore può proporre opposizione esecutiva davanti al giudice ordinario. Ad esempio, se il precetto non era stato notificato correttamente, o se un debito era stato già pagato, si può ottenere un provvedimento che blocca la vendita o revoca il pignoramento. Il termine per proporre l’opposizione esecutiva è in genere di 10 giorni dalla notifica del pignoramento (art. 615 c.p.c.). Se il pignoramento è stato già completato (ad es. appuntamento d’asta), le ragioni di annullamento si discutono nell’ambito della causa di opposizione all’esecuzione.
  • Opposizione all’ingiunzione di pagamento (Giudice di Pace): per alcuni atti (es. l’ingiunzione di pagamento emessa dal Prefetto per multe o contributi locali), è possibile presentare opposizione presso il Giudice di Pace entro 30 giorni dalla notifica dell’ingiunzione (oppure 6 mesi se notificata all’estero). Se il procedimento è già liquidazione giudiziaria, va usato il rito camerale ex art. 645 c.p.c.
  • Ricorso alle autorità competenti: se il debito è verso un ente locale (multe, tributi comunali) il debitore può rivolgersi al Difensore Civico o presentare reclamo scritto al responsabile dell’ente stesso. In alcune situazioni, il Prefetto può sospendere o interdire determinate azioni (ad es. fermi amministrativi) se ravvisa eccesso di potere o violazioni di legge nel procedimento di riscossione.
  • Contenzioso civile: se il debitore ritiene di avere un credito dallo Stato (ad es. IRPEF versata in eccesso), può fare domanda di rimborso sia in via amministrativa sia citare in giudizio l’Amministrazione finanziaria per recuperare l’indebito. Tale credito può essere usato per compensare debiti futuri (compensazione orizzontale) oppure in alcuni casi l’INPS paga direttamente l’IRPEF residua (con modalità decisa dal giudice). Se, invece, lo Stato gli contesta un debito che a sua volta il debitore ritiene infondato, il tribunale tributario è il luogo giusto per essere tutelato (ad esempio, avviso di accertamento impugnabile con ricorso tributario).
  • Protezione patrimoniale: se il debitore teme azioni future, può trasferire o liquidare alcuni beni (ancorché a distanza di tempo rispetto al pignoramento). Tuttavia, vanno evitati comportamenti fraudolenti: ogni atto in frode ai creditori (es. donazioni immobiliari a parenti vicini, chiusura fraudolenta di conti) compromette la fiducia del tribunale in sede di concorsuale e impedisce l’esdebitazione . L’approccio migliore è quello trasparente, mentre atti fraudolenti possono portare al diniego dei benefici concorsuali .

Domanda: Ho una cartella esattoriale per IVA mai pagata. Se non pago, l’Italia può mandarmi in prigione?
Risposta: No. In Italia non esiste il reato di evasione fiscale civilistico (solo reati penali specifici per frode fiscale), e comunque il semplice mancato pagamento delle cartelle non implica automaticamente conseguenze penali. L’Agenzia non può “mettere in galera” nessuno per un debito tributario. L’unica conseguenza è l’azione civile di recupero, non un procedimento penale. L’unica eccezione riguarda situazioni di dichiarazione fraudolenta o abuso di crediti: in caso di evasione fiscale giudicata penalmente, il debitore può essere perseguito; ma in assenza di accertamenti penali, rimangono solo le sanzioni amministrative e le misure patrimoniali. Un debitore straniero insolvente può però incorrere in problemi di permesso di soggiorno: l’Italia richiede una certa solidità economica per rinnovarlo. Se il cittadino ghaneano risiede in Italia con permesso di lungo periodo e non riesce a dimostrare redditi sufficienti (ad es. perché fuggito ai creditori), il rinnovo del permesso potrebbe essere negato . Anche ai fini della cittadinanza italiana può pesare negativamente una condizione di grave indebitamento pubblico . Tuttavia, né l’espulsione né la revoca della cittadinanza sono previste per il semplice fatto di avere debiti civili : bisogna proprio commettere reati o gravi abusi.

9. Simulazioni e casi pratici

Esempio 1 – Debiti fiscali residui con basso reddito: Mario, cittadino ghanese iscritto AIRE, ha residui di IRPEF per €15.000 di debito (cartelle) derivanti dal periodo in cui viveva in Italia. Oggi abita in Ghana con reddito modesto. Può innanzitutto chiedere di aderire alla rottamazione-quater pagando solo il capitale (€15.000) con interessi legali e azzerando sanzioni e mora . Se non riesce a pagare subito, verifica se ha ISEE famigliare (non essendo italiano, potrebbe dover presentare situazione reddituale analoga) e valuta un “saldo e stralcio” sociale: in passato chi aveva ISEE basso ha ottenuto riduzioni (fino a stralcio quasi totale) in sanatorie come quelle di L. 119/2018. In alternativa, se il debito dovesse essere inquadrato come eccessivo rispetto alle possibilità di rimborso, Mario potrebbe considerare la procedura di sovraindebitamento (piano del consumatore). Dimostrando di essere in stato di crisi e “meritevole” (senza frodi), potrebbe proporre un piano al tribunale italiano; se approvato, riscuote la fiducia dei creditori con un piano sostenibile e ottiene l’esdebitazione del residuo, compresi eventuali crediti tributari .

Esempio 2 – Difficoltà contributiva: Aisha, ghaneana con permesso di soggiorno in Italia, ha deciso di lasciare l’attività di parrucchiera per tornare in Ghana. Prima di partire, scopre di aver accumulato contributi INPS non versati per anni (per cessazione improvvisa dell’attività). L’INPS le notifica una cartella di €20.000. Aisha può controllare se è possibile accedere alla definizione agevolata contributiva (art. 4 L. 197/2022) che prevede lo stralcio di sanzioni e interessi anche per i contributi. In parallelo, potrà richiedere una rateizzazione con pagamento a saldo, oppure valutare un piano di sovraindebitamento: anche i contributi INPS sono inclusi nei debiti che un piano può ristrutturare. Se non ha più beni in Italia, probabilmente per Aisha il modo più pratico è contattare un consulente e chiedere immediatamente una sanatoria INPS e presentare la domanda all’INPS entro i termini.

Esempio 3 – Persona all’estero con immobili in Italia: Kwame, cittadino ghanese, vive da anni a Londra ma possiede un appartamento in Italia affittato. Ha contratto debiti fiscali per €50.000. Nonostante risieda all’estero, Kwame rientra nelle procedure italiane perché il suo “centro degli interessi” (COMI) si identifica nell’Italia grazie all’immobile e al canone d’affitto . Egli può pertanto rivolgersi al Tribunale italiano: se vuole ristrutturare i debiti, può presentare domanda a Milano (foro dell’appartamento) o a Roma. Un consiglio pratico è di nominare un rappresentante fiscale o un difensore legale in Italia per ricevere le notifiche (il Tribunale non verrà a Londra a citare Kwame!). In alternativa, Kwame potrebbe vendere volontariamente l’appartamento e usare il ricavato (nel quadro di un accordo con i creditori) per estinguere i debiti.

Questi esempi dimostrano che anche un cittadino ghanese, se ha debiti in Italia, deve affrontare la questione in Italia. Le scelte possibili – dal pagamento rateale alla procedura legale di crisi – sono le stesse di un italiano, fatto salvo il fatto che la competenza è italiana e potrebbero esserci complicazioni aggiuntive (es. notifica all’estero).

10. Domande e risposte

  • D: Se vado in Ghana con debiti in Italia, posso stare tranquillo finché non torno?
    R: No. Come visto, i debiti rimangono e gli interessi maturano. Se hai beni o conti in Italia, quelli possono essere aggrediti anche dopo anni. Inoltre l’Italia collabora con molti paesi UE (ma Ghana non UE). Senza convenzioni specifiche, l’esecuzione diretta in Ghana è difficile, ma non impossibile: dipende dalle leggi ghanesi sull’esecuzione delle sentenze straniere. Di certo il tuo debito non si estingue per il solo fatto che te ne sei andato . Al massimo, con un rimedio di sovraindebitamento italiano potresti far riconoscere definitivamente l’esdebitazione anche all’estero (ma questo vale solo dopo aver completato la procedura in Italia).
  • D: Esistono accordi tra Italia e Ghana per il recupero crediti?
    R: In generale, Italia e Ghana hanno una convenzione per evitare la doppia imposizione fiscale (Legge 48/2006), che include qualche forma di assistenza amministrativa per tributi. Tuttavia non esiste un trattato di esecuzione giudiziaria civile. Quindi se i creditori italiani ottenessero una sentenza in Italia, per farla valere in Ghana dovrebbero chiedere all’autorità ghanese l’homologation del provvedimento (secondo la legge 218/1995 sull’esecuzione delle sentenze straniere), cosa complessa e poco pratica. In pratica, a meno che tu non abbia beni in Italia, il debitore estero è relativamente protetto dall’impossibilità di recuperare all’estero i beni mobili. Ma qualsiasi conto italiano, fattura impagata o immobile resterà aggredibile.
  • D: Posso ricorrere all’insolvenza personale in Ghana per estinguere i debiti italiani?
    R: Normalmente no. Il Ghana ha le proprie leggi concorsuali, e l’Italia non riconosce automaticamente gli effetti di una procedura ghanese. Tuttavia, potresti considerare di avvalerti della legge italiana (CCII) presentando domanda in Italia di sovraindebitamento (piano del consumatore, ecc.) se mantieni legami con l’Italia. Se invece non ti è più possibile intervenire in Italia, la strada ghanese non ti libera dai debiti italiani, che resteranno in sospeso. Solo un omologa italiana può esdebitarti dai debiti italiani.
  • D: Esiste un meccanismo di solidarietà tra Stati per i crediti fiscali verso stranieri?
    R: Sì, a livello europeo esistono strumenti (Reg. UE 1215/2012, 1896/2006) che facilitano il riconoscimento ed esecuzione delle ingiunzioni di pagamento all’interno dell’UE . Ghana però non è UE, per cui si applica la legge nazionale italiana (L. 218/1995). Ciò significa che, in assenza di un trattato bilaterale di assistenza esecutiva, uno Stato estero (come il Ghana) non è obbligato a riconoscere una sentenza italiana, salvo volontà propria o eventuale accordo di cooperazione. Nella pratica, se il debitore ghanese non ha nulla in Italia e vive stabilmente in Ghana, i creditori italiani avranno difficoltà a eseguire forzosamente in Ghana. Quindi in certi casi il trasferimento all’estero può ridurre drasticamente le possibilità di pignoramento all’estero , ma non cancella il debito.

11. Conclusioni e raccomandazioni

Un cittadino del Ghana con debiti in Italia deve affrontare la situazione “con un piede in due scarpe”: agire proattivamente in base alle leggi italiane, anche se fisicamente all’estero. I consigli chiave sono:

  • Informarsi subito sui propri diritti (cartelle, termini di impugnazione, prescrizione). Non sottovalutare gli atti ricevuti: un errore di notifica potrebbe far perdere anni di ritardo.
  • Non attendere passivamente: come visto, il debito non morirà da solo . Se il debito è certo, considerare subito un piano di rientro (rottamazione, saldo e stralcio) o una procedura di insolvenza (piano del consumatore, ecc.).
  • Valutare il sovraindebitamento: se le cartelle o altri debiti sono troppo grandi per pagare, la legge italiana prevede l’accesso a un piano di rientro o all’esdebitazione anche per gli stranieri . Non esitare a consultare un esperto per capire se si rientra nei requisiti (stato di crisi, meritevolezza).
  • Considerare la residenza fiscale: se possibile, mantenere almeno un domicilio in Italia può semplificare le procedure (Tribunale locale anziché Roma) . Se questo non è possibile, bisogna usare il Tribunale di Roma come foro.
  • Custodire la trasparenza: evitare gesti affrettati di trasferimento o cessione di beni senza adeguata copertura legale; ciò potrebbe essere interpretato come frode. È meglio negoziare apertamente con i creditori sotto la supervisione di un professionista.

In ultima analisi, l’atteggiamento migliore è quello di affrontare la situazione legale in Italia cercando una composizione definitiva dei debiti (attraverso accordi o procedure) anziché sperare nell’oblio. Anche da debitori, ghanesi o meno, si hanno gli stessi strumenti di tutela di un cittadino italiano: opposizione a atti illegittimi, definizioni agevolate di legge, e procedure concorsuali finalizzate all’effettiva ristrutturazione o cancellazione del debito . Un corretto utilizzo di questi strumenti, supportato da consulenza qualificata, può trasformare una situazione apparentemente senza via d’uscita in una strada percorribile per ridare equilibrio alla propria posizione economica.

Fonti e riferimenti normativi aggiornati (a ottobre 2025): La presente guida si basa sul quadro normativo italiano vigente, in particolare sui seguenti testi e giurisprudenza recente:

  • D.P.R. 29 settembre 1973 n. 602 (riscossione delle imposte sul reddito), artt. 26, 36, 50, 77, 86 (attività di riscossione coattiva).
  • D.P.R. 31 dicembre 1992 n. 435 (iscrizione ipotecaria), attuativo art. 77 D.P.R. 602/1973.
  • Codice Civile (art. 545 e segg. pignorabilità su stipendio; artt. 1260, 1463 compensazione crediti; art. 480 debiti non impignorabili; art. 2043 illecito).
  • Codice di Procedura Civile (art. 142 e segg. notifiche all’estero; art. 480 impedimenti alla rivendicazione credito; art. 615-617 opposizione esecuzione).
  • D.Lgs. 12 gennaio 2019 n. 14 (Codice della Crisi d’Impresa e dell’Insolvenza) – Titolo IV (acc. ristrutturazione), Titolo V, Capo III (Concordato preventivo) e Titolo V, Capo II, Sezione III (sovraindebitamento); in particolare art. 27 CCII (competenza territoriale) , art. 278-280 CCII (esdebitazione) e ss.
  • Legge 3/2012 (cosiddetta “salva-suicidi”), sostituita parzialmente dal D.Lgs. 14/2019, caposaldo delle procedure di sovraindebitamento.
  • Legge 28 dicembre 2015 n. 208 (Legge di stabilità 2016), Legge di Bilancio 2023 (L. 197/2022) e Legge 15/2025 (misure “tregua fiscale” e proroghe), che hanno istituito le definizioni agevolate (c.d. “rottamazione-ter/quater”, saldo e stralcio, definizione liti pendenti) .
  • Art. 50 D.P.R. 602/1973 e art. 142 c.p.c. (notifiche degli atti tributari all’estero) – in particolare la Sentenza Corte Cost. n. 366/2007 (liquidazione dell’illegittimità dell’art. 142 c.p.c. per contribuenti AIRE) e l’art. 26, ultimo comma, D.P.R. 602/1973 (applicazione dell’art. 60 D.P.R. 600/1973 alle cartelle esattoriali) .
  • Cass. civ., Sez. I, 4 novembre 2021 n. 31740: conferma che l’omologazione di un piano del consumatore produce esdebitazione anche per i crediti tributari, compresi quelli oggetto di rateazioni decadute .
  • Cass. civ., Sez. I, 14 marzo 2025 n. 6869: principio di buona fede del consumatore nel piano (debiti omessi dal piano possono condurre a rigetto).
  • Cass. civ. SS.UU. 22 febbraio 2018 n. 4485: orientamento sulla meritevolezza (debitore escluso solo per dolo o colpa grave nell’indebitamento).
  • Cass. civ. Sez. III, 26 luglio 2023 n. 22715 e Sez. I, 27 luglio 2023 n. 22900: novità in tema di sovraindebitamento (concordati e ricorsi in Cassazione).
  • Corte Costituzionale, sent. 6 dicembre 2017 n. 245 (limiti alla falcidia IVA nelle procedure di crisi).
  • Direttiva 2019/1023/UE e D.Lgs. 12 gennaio 2019 n. 14 (attuazione) – disposizioni comuni europee sulle ristrutturazioni (crediti tributari).
  • Regolamenti UE 1215/2012 e 1896/2006 (efficacia delle decisioni e ordini ingiunzione nell’UE) ; Legge 218/1995 (codice di diritto internazionale privato, art. 64-67) per l’eventuale riconoscimento delle sentenze in paesi terzi .

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Hai vissuto o lavorato in Italia come cittadino ghanese e ora hai ricevuto cartelle esattoriali, avvisi di pagamento o richieste dell’Agenzia delle Entrate-Riscossione?
Hai lasciato l’Italia e temi che questi debiti possano seguirti anche in Ghana?
👉 Non farti prendere dal panico: puoi difenderti e sistemare la tua posizione fiscale, anche se oggi vivi all’estero.

In questa guida ti spiego cosa succede ai debiti italiani quando ti trovi in Ghana, cosa può fare l’Agenzia delle Entrate e come bloccare o cancellare legalmente le cartelle.


💥 Cosa Succede ai Debiti in Italia

Se hai lavorato o avuto residenza in Italia, potresti avere debiti con:

  • Agenzia delle Entrate-Riscossione
  • INPS o INAIL per contributi non versati
  • Comuni (multe, TARI, IMU ecc.)
  • Banche o finanziarie (prestiti, mutui, carte)

📌 Quando non paghi o non impugni l’atto nei termini, il debito diventa cartella esattoriale e viene affidato a Agenzia Entrate-Riscossione.


⚖️ L’Agenzia delle Entrate Può Agire in Ghana?

La risposta è no.
L’Agenzia delle Entrate-Riscossione non può riscuotere debiti in Ghana, perché:

  • Il Ghana non fa parte dell’Unione Europea
  • Non esiste nessun accordo di cooperazione fiscale o di riscossione coattiva tra Italia e Ghana
  • Gli atti fiscali italiani non hanno valore legale sul territorio ghanese

📌 Se vivi e hai solo beni in Ghana, il Fisco italiano non può toccare i tuoi beni, conti o stipendio.

Tuttavia, può agire su tutto ciò che resta in Italia.


⚠️ Cosa Rischi se Ignori le Cartelle

Anche vivendo in Ghana, l’Agenzia può:

  • 🏦 pignorare conti correnti italiani
  • 🏠 iscrivere ipoteca su immobili in Italia
  • 🚗 emettere fermi amministrativi su veicoli italiani
  • 💰 aumentare il debito tramite sanzioni e interessi
  • ⚖️ riattivare la riscossione se rientri in Italia anche dopo anni

📌 Per evitare una sorpresa al ritorno in Italia, conviene sistemare la posizione fiscale ora.


💠 Cosa Fare Subito per Difendersi

1️⃣ Verifica l’estratto di ruolo

Mostra:

  • quali debiti hai
  • quali cartelle sono attive
  • eventuali notifiche
  • se ci sono fermi o pignoramenti

📌 L’avvocato può richiederlo per te, anche se vivi in Ghana.


2️⃣ Controlla la notifica

Spesso le cartelle sono:

  • inviate a un vecchio indirizzo italiano
  • mai ricevute
  • notificate in modo sbagliato

📌 Se la notifica non è valida, la cartella è nulla e può essere annullata.


3️⃣ Verifica la prescrizione

Ogni debito ha una scadenza legale:

  • 5 anni → multe, contributi, cartelle
  • 10 anni → imposte (IRPEF, IVA, IRES)

📌 Se non ricevi atti validi per anni, il debito può essere prescritto.


4️⃣ Chiedi la sospensione immediata

Puoi ottenerla se:

  • la cartella non ti è stata notificata
  • il debito è prescritto
  • c’è un errore nell’importo
  • il debito è già stato pagato

📌 L’avvocato può ottenere la sospensione in 48 ore, bloccando tutto.


5️⃣ Presenta ricorso

Puoi fare ricorso alla Corte di Giustizia Tributaria entro 60 giorni dalla notifica.

Il ricorso può:

  • annullare la cartella
  • ridurre gli importi
  • bloccare definitivamente la riscossione

6️⃣ Rateizzazione o Saldo e Stralcio

Se il debito è corretto ma troppo alto:

  • puoi rateizzare fino a 120 rate
  • puoi aderire a rottamazioni
  • puoi proporre un saldo e stralcio

📌 Valido anche se vivi stabilmente in Ghana.


🧩 Difendersi Anche dall’Estero

Un avvocato può seguirti a distanza, senza che tu debba tornare in Italia.

Può:

  • richiedere documenti
  • presentare ricorsi
  • sospendere cartelle
  • trattare debiti e riduzioni
  • bloccare pignoramenti

📌 Ti basta firmare una procura telematica.


🧾 Documenti da consegnare all’avvocato

  • Documento d’identità e codice fiscale
  • Cartelle ricevute
  • Eventuali avvisi di pagamento
  • Estratto di ruolo
  • Prove di pagamenti già fatti
  • Indirizzo attuale in Ghana

⏱️ Tempistiche

  • Verifica situazione: 5–10 giorni
  • Sospensione: 48 ore – 7 giorni
  • Ricorso: entro 60 giorni
  • Chiusura debito: 1–3 mesi

📌 Durante la sospensione, il Fisco non può agire né in Italia né tramite autorità estere.


⚖️ Vantaggi di un’Assistenza Legale

✅ Blocco immediato delle cartelle
✅ Annullamento dei debiti prescritti
✅ Difesa completa anche dall’estero
✅ Riduzione e rateizzazione degli importi
✅ Protezione dei beni in Italia


🚫 Errori da Evitare

❌ Ignorare le cartelle
❌ Pensare che “in Ghana non arriva nulla”
❌ Pagare senza verificare la prescrizione
❌ Superare i termini per fare ricorso
❌ Affidarsi a consulenti non qualificati

📌 Anche se vivi in Ghana, puoi difenderti e vincere, basta agire subito.


🛡️ Come può aiutarti l’Avv. Giuseppe Monardo

📂 Controllo della posizione fiscale
📌 Blocco immediato delle procedure di riscossione
✍️ Ricorsi, sospensioni e annullamenti
⚖️ Difesa davanti alla Corte Tributaria
🔁 Trattative per saldo e stralcio o rateizzazione


🎓 Le qualifiche dell’Avv. Giuseppe Monardo

✔️ Avvocato cassazionista esperto in riscossione internazionale e diritto tributario
✔️ Specializzato nella difesa di cittadini stranieri con debiti in Italia
✔️ Gestore della crisi da sovraindebitamento
✔️ Esperienza pluriennale contro Agenzia Entrate e Agenzia Entrate-Riscossione


Conclusione

Essere un cittadino del Ghana con debiti o cartelle esattoriali in Italia non significa non avere soluzioni.
Con una strategia legale tempestiva puoi bloccare la riscossione, annullare le cartelle illegittime o prescritte, e proteggere i tuoi beni in Italia e all’estero.

⏱️ Agisci subito: il tempo è fondamentale.

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Leggi con attenzione: se in questo momento ti trovi in difficoltà con il Fisco ed hai la necessità di una veloce valutazione sulle tue cartelle esattoriali e sui debiti, non esitare a contattarci. Ti aiuteremo subito. Scrivici ora. Ti ricontattiamo immediatamente con un messaggio e ti aiutiamo subito.

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  1. Consulenza digitale: si svolge esclusivamente tramite contatti telefonici e successiva comunicazione digitale via e-mail o posta elettronica certificata. La prima valutazione, interamente digitale (telefonica), è gratuita, ha una durata di circa 15 minuti e viene effettuata entro un massimo di 72 ore. Consulenze di durata superiore sono a pagamento, calcolate in base alla tariffa oraria di categoria.
  2. Consulenza fisica: è sempre a pagamento, incluso il primo consulto, il cui costo parte da 500€ + IVA, da saldare anticipatamente. Questo tipo di consulenza si svolge tramite appuntamento presso sedi fisiche specifiche in Italia dedicate alla consulenza iniziale o successiva (quali azienda del cliente, ufficio del cliente, domicilio del cliente, studi locali in partnership, uffici temporanei). Anche in questo caso, sono previste comunicazioni successive tramite e-mail o posta elettronica certificata.

La consulenza fisica, a differenza di quella digitale, viene organizzata a partire da due settimane dal primo contatto.

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