Hai sentito parlare del discarico automatico dei debiti introdotto per alleggerire il carico fiscale dei contribuenti in difficoltà? Si tratta di una misura concreta prevista dalle più recenti riforme sulla riscossione, che consente la cancellazione automatica di alcuni debiti iscritti a ruolo, senza bisogno di fare domanda o presentare ricorso.
In questa guida aggiornata a novembre 2025, scoprirai come funziona il discarico automatico, chi può beneficiarne e come verificare se i tuoi debiti sono stati effettivamente cancellati.
Cos’è il discarico automatico dei debiti
Il discarico automatico è la cancellazione d’ufficio di determinati debiti affidati all’Agenzia delle Entrate-Riscossione che, per legge, non sono più esigibili o hanno superato i termini di riscossione.
A differenza del “saldo e stralcio” o della “rottamazione”, il discarico automatico non richiede alcuna domanda da parte del contribuente: viene applicato direttamente dall’Agenzia e comporta la chiusura definitiva del debito.
Quali debiti vengono cancellati automaticamente
Secondo la normativa vigente (Legge di Bilancio e decreti attuativi aggiornati al 2025), vengono cancellati d’ufficio i debiti che rispettano questi requisiti:
- importo residuo inferiore a 1.000 euro per singolo carico;
- debiti affidati all’Agenzia delle Entrate-Riscossione tra il 1° gennaio 2000 e il 31 dicembre 2015;
- debiti non già pagati o oggetto di contenzioso attivo;
- crediti fiscali o contributivi che non hanno subito pagamenti parziali.
Rientrano quindi:
- multe e sanzioni amministrative;
- tributi locali (IMU, TARI, TOSAP, ecc.);
- contributi INPS e INAIL;
- imposte statali come IVA, IRPEF e IRAP entro i limiti stabiliti.
Non rientrano nel discarico automatico i debiti:
- superiori a 1.000 euro;
- relativi a condanne penali o risarcimenti erariali;
- connessi a sentenze definitive;
- già oggetto di procedure esecutive o di rateizzazione attiva.
Quando avviene la cancellazione automatica
L’Agenzia delle Entrate-Riscossione ha l’obbligo di cancellare d’ufficio i debiti che rispettano i criteri entro il 31 dicembre 2025, con aggiornamenti progressivi delle posizioni dei contribuenti.
Non è necessario presentare alcuna istanza: l’annullamento avviene automaticamente nei sistemi informatici dell’Agenzia, e il contribuente può verificarlo accedendo al proprio estratto di ruolo online.
Come verificare se i tuoi debiti sono stati cancellati
Puoi controllare se hai beneficiato del discarico automatico in tre modi:
- Online tramite SPID o CIE – accedi al portale dell’Agenzia delle Entrate-Riscossione, sezione “Situazione debitoria – Consulta e paga”. I debiti cancellati non saranno più visibili o risulteranno “chiusi per discarico”.
- Presso gli sportelli AER – chiedi un estratto di ruolo aggiornato per verificare l’eventuale cancellazione.
- Tramite un avvocato o consulente fiscale – che può analizzare i tuoi ruoli e verificare la legittimità della cancellazione o eventuali errori di applicazione.
Cosa succede ai debiti che non rientrano nel discarico
I debiti superiori a 1.000 euro o affidati all’Agenzia dopo il 2015 restano pienamente validi, ma possono comunque essere gestiti in modo agevolato tramite:
- Definizione agevolata (rottamazione) per eliminare sanzioni e interessi;
- Rateizzazione fino a 120 rate mensili;
- Saldo e stralcio per chi si trova in comprovate difficoltà economiche;
- Procedura di composizione della crisi o esdebitazione personale, per cancellare integralmente i debiti fiscali e bancari.
Come difendersi se il discarico non è stato applicato correttamente
In alcuni casi, l’Agenzia delle Entrate-Riscossione non applica correttamente il discarico automatico o mantiene in vita debiti che dovevano essere cancellati.
Un avvocato tributarista può aiutarti a:
- verificare se le cartelle rientrano nei requisiti di legge;
- presentare una richiesta formale di annullamento (autotutela);
- impugnare l’atto davanti alla Corte di Giustizia Tributaria, se necessario;
- ottenere la cancellazione definitiva dei debiti non più dovuti.
Le domande più frequenti sul discarico automatico (FAQ)
Il discarico automatico vale anche per chi ha un piano di rateizzazione attivo?
No. I debiti oggetto di piani di pagamento attivi non vengono cancellati automaticamente.
Posso chiedere il rimborso se ho già pagato un debito che rientrava nel discarico?
No. La legge non prevede rimborsi per debiti già saldati, anche se rientravano nei criteri di cancellazione.
I debiti sotto i 1.000 euro vengono cancellati tutti?
Sì, se affidati tra il 2000 e il 2015, ma con esclusione dei debiti legati a condanne penali o risarcimenti per danno erariale.
Serve presentare domanda o fare richiesta?
No, la cancellazione è automatica: avviene d’ufficio, senza bisogno di domande.
Come sapere se posso ancora contestare le cartelle escluse dal discarico?
Un avvocato può verificare la prescrizione o la nullità delle cartelle escluse e presentare ricorso per farle annullare.
Perché affidarsi a un avvocato esperto in diritto tributario
Un avvocato tributarista può verificare in modo preciso la tua situazione debitoria e:
- controllare quali cartelle sono state cancellate e quali restano attive;
- chiedere l’annullamento dei debiti che avrebbero dovuto essere discaricati;
- impugnare cartelle prescritte o illegittime;
- bloccare eventuali pignoramenti o azioni esecutive ancora attive;
- trattare con l’Agenzia delle Entrate una chiusura agevolata del debito residuo.
Cosa succede se non controlli la tua posizione
Se non verifichi la tua situazione, rischi di:
- mantenere in vita debiti che dovevano essere cancellati;
- ricevere nuove cartelle o solleciti per importi già prescritti;
- perdere la possibilità di accedere a definizioni agevolate o sanatorie future.
Agire subito ti consente di verificare la correttezza della tua posizione fiscale e liberarti definitivamente dai debiti non più dovuti.
Quando rivolgersi a un avvocato
Contatta un avvocato se:
- vuoi verificare se le tue cartelle rientrano nel discarico automatico;
- hai debiti di importo superiore a 1.000 euro e cerchi soluzioni per ridurli;
- ritieni che l’Agenzia non abbia applicato correttamente la cancellazione;
- desideri chiudere la tua posizione fiscale in modo legale e definitivo.
⚠️ Attenzione: il discarico automatico non cancella tutti i debiti, ma solo quelli previsti dalla legge. Tuttavia, anche per i debiti residui è possibile ottenere sconti, sospensioni e rateizzazioni. Con l’aiuto di un avvocato esperto puoi verificare la tua posizione, far applicare il discarico e liberarti dai debiti fiscali in modo legale e sicuro.
Questa guida aggiornata a novembre 2025 dello Studio Monardo – avvocati esperti in diritto tributario, riscossione e contenzioso fiscale spiega come funziona il discarico automatico, chi ne beneficia e come verificare la cancellazione dei tuoi debiti.
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Introduzione
Il discarico automatico dei debiti – tecnicamente denominato esdebitazione – è il meccanismo giuridico che consente a un debitore insolvente di ottenere la liberazione dai debiti residui al termine di una procedura concorsuale liquidatoria. Introdotto in Italia con la riforma della crisi d’impresa e dell’insolvenza (D.lgs. 14/2019, in vigore a regime dal 2022), questo istituto realizza il principio del fresh start: dopo aver messo a disposizione il proprio patrimonio ai creditori, il debitore onesto può ripartire senza il fardello dei debiti pregressi . Si tratta di una svolta di stampo avanzato nel nostro ordinamento, che allinea l’Italia a modelli internazionali e alle direttive UE in materia di insolvenza, prevedendo tempi certi (massimo tre anni) per la liberazione dai debiti e, in alcuni casi, perfino la “esdebitazione di diritto” automatica senza bisogno di un’apposita istanza. In questa guida – aggiornata a ottobre/novembre 2025 con le ultime novità normative e giurisprudenziali – esamineremo dettagliatamente come funziona il discarico dei debiti nel Codice della Crisi d’Impresa e dell’Insolvenza (CCII), articolo 282 e seguenti, includendo anche gli strumenti speciali per i sovraindebitati (liquidazione controllata e esdebitazione del debitore incapiente). Adotteremo un linguaggio giuridico accurato ma divulgativo, adatto sia ai professionisti legali sia a privati e imprenditori interessati al tema, mantenendo il punto di vista del debitore (colui che aspira all’esdebitazione). Troverete inoltre tabelle riepilogative, esempi pratici con simulazioni (soglie, tempistiche, patrimoni non aggredibili), domande e risposte frequenti, riferimenti normativi e le più recenti sentenze di merito e di legittimità, per offrire una guida completa e avanzata sul discarico automatico dei debiti in Italia.
Ambito di applicazione e inquadramento normativo
Il discarico automatico dei debiti rientra nella disciplina delle procedure concorsuali introdotta dal Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza (CCII) – D.Lgs. 12 gennaio 2019 n. 14, aggiornato con i correttivi del 2020–2023 – che ha profondamente innovato la materia. In particolare, gli istituti dell’esdebitazione sono regolati principalmente dagli articoli 278–283 CCII, distinguendo due contesti fondamentali:
- Liquidazione giudiziale (ex fallimento): è la procedura concorsuale liquidatoria per le imprese medio-grandi e i relativi imprenditori (soggetti che superano certe soglie dimensionali). In esito ad essa, la persona fisica debitrice può ottenere l’esdebitazione dei debiti non soddisfatti, secondo le condizioni di legge. La liquidazione giudiziale ha sostituito la vecchia procedura di fallimento, mantenendone la struttura di base ma con rilevanti novità in tema di liberazione dai debiti.
- Procedures di sovraindebitamento (o procedure minori): rivolte a consumatori, professionisti, imprenditori minori e altri soggetti “non fallibili”. Nel nuovo Codice queste comprendono il piano di ristrutturazione del consumatore, il concordato minore (accordo di ristrutturazione per debitori non grandi imprese) e la liquidazione controllata del sovraindebitato (che ha preso il posto della “liquidazione del patrimonio” prevista dalla Legge 3/2012). In tali procedure vi sono meccanismi di esdebitazione automatica al termine della liquidazione controllata, nonché effetti esdebitatori conseguenti all’esecuzione di piani o concordati minori omologati.
- Esdebitazione del debitore incapiente: è un istituto innovativo (art. 283 CCII) che consente, anche in assenza di qualsiasi attivo liquidabile, di ottenere una liberazione dai debiti “a costo zero” (detta anche esdebitazione di nullatenente). Si applica al debitore persona fisica meritevole che non sia in grado di offrire alcuna utilità ai creditori, neppure in prospettiva, permettendo di chiudere la propria situazione debitoria senza dover attivare una liquidazione formale. Questa esdebitazione straordinaria è concessa una tantum e con particolari cautele (ad esempio una condizione risolutiva quadriennale, come vedremo) .
Va evidenziato che il discarico dei debiti riguarda solo le persone fisiche. Le società e gli enti cessano di esistere con la liquidazione e pertanto non necessitano di “esdebitazione” – i debiti non soddisfatti restano insoddisfatti, ma il soggetto giuridico è estinto. Invece, per l’imprenditore individuale, per i soci illimitatamente responsabili e per i privati consumatori, l’esdebitazione è cruciale perché consente loro di proseguire o riprendere attività economiche senza l’onere dei debiti pregressi .
Soglie di fallibilità: uno snodo importante è capire chi rientra nella liquidazione giudiziale e chi invece nelle procedure di sovraindebitamento. La legge definisce l’impresa minore (art. 2, co.1 lett. d CCII) come quella che, nei tre esercizi antecedenti la domanda, non ha superato congiuntamente tutti i seguenti limiti dimensionali: attivo patrimoniale annuo ≤ €300.000, ricavi annui ≤ €200.000 e debiti totali ≤ €500.000 . Tali valori (aggiornabili ogni tre anni dal Ministero) vanno considerati cumulativamente: se l’impresa eccede anche uno solo di questi parametri (anche in uno solo dei tre anni), non è “minore” e quindi è soggetta a liquidazione giudiziale in caso d’insolvenza . Al contrario, un imprenditore che resta al di sotto di tutte le soglie è “non fallibile” e potrà accedere solo alle procedure di sovraindebitamento (concordato minore, liquidazione controllata, etc.). Esempio: una ditta individuale con ricavi medi di 150.000 €, attivo 250.000 € e debiti 400.000 € negli ultimi anni rientra nei limiti (non supera €300k/€200k/€500k) e sarà trattata come impresa minore; viceversa, un’impresa con debiti per €600.000, pur avendo ricavi e attivo modesti, supera la soglia dei debiti e quindi potrà essere assoggettata a liquidazione giudiziale. Oltre a ciò, l’art. 49 CCII prevede una soglia oggettiva per l’apertura della liquidazione giudiziale: non si procede se i debiti scaduti e non pagati accertati in istruttoria sono inferiori a €30.000 (clausola analoga al vecchio art. 15 L.F.). Parimenti, per la liquidazione controllata su istanza dei creditori, la legge pone una soglia di €20.000 di insoluto: ad esempio, un creditore non può chiedere la liquidazione controllata di un consumatore se il debito complessivo è sotto €20.000, soglia anch’essa soggetta ad aggiornamento periodico . Questi limiti mirano a evitare procedure concorsuali formali in presenza di esposizioni minime (gestibili con strumenti ordinari).
In sintesi, il discarico automatico dei debiti opera in: (a) liquidazione giudiziale, per gli imprenditori non minori (ex fallimento); (b) liquidazione controllata, per debitori civili e “minori” in sovraindebitamento; (c) procedura di esdebitazione dell’incapiente, per i debitori persone fisiche senza attivo. In tutte queste ipotesi, la legge oggi garantisce al debitore in buona fede la possibilità di ottenere l’esdebitazione, cioè la dichiarazione di inesigibilità dei debiti concorsuali rimasti impagati. Vediamo ora nel dettaglio quali condizioni bisogna rispettare e come avviene questa liberazione dai debiti nei vari procedimenti.
Condizioni di meritevolezza e esclusioni: chi può ottenere l’esdebitazione
Il beneficio dell’esdebitazione non è incondizionato: il legislatore ha previsto stringenti requisiti soggettivi per assicurarsi che ne usufruisca solo il debitore meritevole, ovvero colui che ha tenuto un comportamento onesto e collaborativo. Tali condizioni, sostanzialmente comuni tanto alla liquidazione giudiziale quanto alla liquidazione controllata (artt. 280 e 282 CCII), possono essere riassunte così:
- Assenza di condanne per gravi reati concorsuali: il debitore non dev’essere stato condannato in via definitiva per bancarotta fraudolenta o altri delitti gravi in materia fallimentare, economica o societaria (es. reati contro l’economia pubblica, industria e commercio), a meno che non sia intervenuta riabilitazione . Se vi sono procedimenti penali pendenti per tali reati o misure di prevenzione in atto, l’esdebitazione potrà eventualmente essere concessa solo dopo la definizione di quei procedimenti . Questa causa di esclusione sottolinea che chi si è macchiato di frodi gravi ai danni dei creditori non può aspirare al beneficio.
- Nessuna frode o mala fede nella gestione dell’insolvenza: il debitore non deve aver occultato o distratto attivi, né simulato passività inesistenti, né aggravato il dissesto con comportamenti gravemente imprudenti o dolosi (ad es. ricorso abusivo al credito) tali da rendere difficoltosa la ricostruzione del patrimonio . In pratica, chi ha aggravato la propria situazione con colpa grave, malafede o frode perde il diritto al discarico automatico . Questo requisito si ricollega al principio di responsabilità patrimoniale: l’ordinamento premia il debitore sfortunato ma onesto, non chi ha creato scientemente il buco finanziario.
- Cooperazione e trasparenza nella procedura: il debitore deve aver collaborato lealmente con gli organi della procedura (curatore o liquidatore, OCC nel sovraindebitamento), fornendo tutte le informazioni e documenti necessari e non ostacolando o rallentando le operazioni . Ad esempio, è richiesto che abbia consegnato la corrispondenza indirizzata a lui ma relativa ai rapporti patrimoniali (obbligo ex art. 48 L.F. richiamato ora nel CCII) e che abbia rispettato i doveri imposti durante la procedura (dichiarazioni, inventario, etc.). La buona fede procedurale è fondamentale: qualsiasi condotta reticente, ostruzionistica o di scarsa trasparenza può giustificare il diniego dell’esdebitazione. Cassazione 2024 ha ribadito che l’esdebitazione “non è automatica” e richiede un’attenta valutazione caso per caso della correttezza e buona fede con cui il debitore ha gestito la propria crisi . Dalla prassi: il Tribunale di Milano ha insistito sull’obbligo del debitore di fornire documentazione completa e aggiornata sulle sue condizioni economiche, incluse le variazioni intervenute nel corso della procedura, pena il rigetto del beneficio . Analogamente, il Tribunale di Napoli ha negato l’esdebitazione (sent. 1122/2024) a un debitore che aveva nascosto parte del patrimonio e omesso informazioni rilevanti, evidenziando come la mancanza di trasparenza e le omissioni volontarie siano incompatibili col beneficio .
- Non aver già abusato dell’istituto: la legge impedisce al “recidivo” di ottenere di nuovo l’esdebitazione a breve distanza di tempo. In particolare, non può accedere chi ha già ottenuto un’esdebitazione nei 5 anni precedenti la nuova domanda, né chi ne ha già beneficiato due volte in totale nella vita . Questa doppia limitazione (temporale e quantitativa) serve a evitare che il debitore serialmente utilizzi procedure concorsuali ogni pochi anni per azzerare debiti; il beneficio è ammesso al massimo due volte nella vita, e comunque con un intervallo di almeno cinque anni. Nota: se un debitore ha già ottenuto una liberazione dai debiti ad esempio nel 2020, potrà eventualmente accedere a una nuova esdebitazione solo a partire dal 2025. Inoltre, due esdebitazioni costituiscono un tetto insuperabile, indipendentemente dal tempo trascorso.
Oltre a queste condizioni generali, il consumatore (debitore non imprenditore che accede a piani del consumatore o liquidazione controllata) incontra una preclusione ulteriore: non deve aver causato la propria situazione di sovraindebitamento con colpa grave, malafede o frode . Questa clausola – analoga a quanto visto sopra – è ribadita dall’art. 69, co.1 CCII per i consumatori: ad esempio, un consumatore che abbia accumulato debiti per spese voluttuarie sproporzionate o con intento fraudolento verso i creditori potrebbe vedersi negare l’accesso alle procedure di composizione e quindi al discarico . In pratica, anche il privato non imprenditore deve superare un vaglio di meritevolezza: il giudice può non ammetterlo all’esdebitazione se ritiene che il sovraindebitamento derivi da comportamento gravemente irresponsabile o doloso. Su questo punto la giurisprudenza recente appare rigorosa: la Corte d’Appello di Firenze (ord. n. 678/2025) ha sottolineato che nel valutare l’istanza di esdebitazione occorre considerare anche le prospettive future di miglioramento della situazione del debitore, e che il beneficio non va concesso se si intravedono concrete possibilità di ripresa economica che consentirebbero il rimborso, sia pur parziale, dei debiti . Ciò significa che il giudice verifica non solo il passato del debitore, ma anche se vi siano aspettative realistiche di redditi futuri: se il debitore ha chance di risollevarsi e pagare qualcosa, l’esdebitazione potrebbe essere prematura.
Riassumendo le condizioni di meritevolezza: il debitore deve essere onesto, cooperativo, non fraudolento, e non un “abitué” dell’insolvenza. Tali criteri valgono trasversalmente, con minime variazioni, in tutte le procedure. La Tabella 1 seguente riepiloga i requisiti chiave:
| Requisito | Descrizione | Riferimento normativo |
|---|---|---|
| Onorabilità (assenza reati) | Nessuna condanna definitiva per gravi reati fallimentari/economici | Art. 280 co.1 lett. a CCII |
| Lealtà e diligenza | Non aver frodato/aggravato il dissesto; condotta trasparente | Art. 280 co.1 lett. b-c CCII |
| Cooperazione | Piena collaborazione con curatore/OCC, informazioni fornite | Art. 280 co.1 lett. c CCII |
| Uso non reiterato | Nessuna esdebitazione nei 5 anni precedenti, max 2 volte in totale | Art. 280 co.1 lett. d-e CCII |
| Non colpa grave (consumatore) | Il sovraindebitamento non dovuto a colpa grave, malafede o frode (solo per il consumatore) | Art. 282 co.2; art. 69 co.1 CCII |
Debiti esclusi dalla liberazione: è cruciale sapere che non tutti i debiti possono essere cancellati tramite esdebitazione. La legge – in continuità con la precedente disciplina – esclude espressamente alcune categorie di crediti, che rimangono comunque dovuti anche dopo il provvedimento di esdebitazione. In particolare, restano a carico del debitore:
- Obblighi alimentari e di mantenimento verso familiari, e in generale le obbligazioni derivanti da rapporti di natura personale non compresi nel fallimento . Ciò include, ad esempio, gli assegni di mantenimento al coniuge divorziato o ai figli: tali debiti non possono essere spazzati via dalla procedura concorsuale, trattandosi di doveri legati allo status personale e tutelati dall’ordine pubblico familiare.
- Debiti da risarcimento di danni extracontrattuali e sanzioni pecuniarie penali o amministrative (multe, ammende) che non siano accessorie a debiti estinti . Ad esempio, se il debitore aveva un debito derivante da una sentenza di risarcimento danni per responsabilità civile (es. aver causato un incidente stradale), quel debito non viene cancellato; similmente, eventuali multe o sanzioni (contravvenzioni, sanzioni amministrative) restano dovute. L’idea è che non si vuole annullare l’effetto deterrente-punitivo delle sanzioni né privare i danneggiati da illeciti del loro diritto al ristoro.
- Obblighi verso coobbligati o fideiussori: l’esdebitazione riguarda solo la posizione personale del debitore esdebitato. I creditori conservano il diritto di agire nei confronti di eventuali coobbligati, garanti o fideiussori per l’intero importo dovuto . Ad esempio, se Tizio e Caio erano co-firmatari di un prestito e Tizio ottiene l’esdebitazione, il creditore potrà comunque pretendere l’intero residuo da Caio; oppure, se i genitori avevano garantito il mutuo del figlio poi esdebitato, la banca potrà escutere i genitori garanti. L’esdebitazione non libera quindi i terzi codebitori.
Oltre a queste esclusioni, vanno tenuti distinti i debiti “concorsuali” (quelli sorti prima dell’apertura della procedura) da eventuali debiti sopravvenuti successivamente: solo i primi rientrano nell’esdebitazione. Se il debitore, durante o dopo la procedura, contrae nuovi debiti (es. nuove obbligazioni personali, multe per fatti successivi, etc.), essi non sono coperti dal provvedimento di discarico e restano integralmente esigibili. Allo stesso modo, restano esclusi i rapporti estranei alla procedura concorsuale (ad es. obblighi ex lege di carattere personale, come detto). In sostanza, il decreto di esdebitazione dichiara inesigibili solo i “debiti concorsuali” insoddisfatti nei confronti di quel debitore , con le eccezioni sopra viste.
È utile precisare che l’esdebitazione incide sul rapporto obbligatorio tra debitore e creditori chirografari o privilegiati concorsuali: dopo il decreto, questi creditori non possono più agire contro il debitore per la parte di credito rimasta impagata (diventa un’obbligazione naturale, non giuridicamente coercibile). Restano invece impregiudicati i diritti dei creditori sulle eventuali garanzie reali prestate da terzi: ad esempio, se un parente aveva ipotecato un suo immobile a garanzia di un debito poi esdebitato del debitore, il creditore potrà comunque escutere l’ipoteca sul bene del terzo garante. Parimenti, non vengono meno le cause di prelazione acquisite sui beni del debitore già liquidati: il decreto di esdebitazione non ribalta l’ordine dei privilegi con cui sono stati distribuiti gli attivi in procedura (incide solo sull’eventuale eccedenza non soddisfatta dei crediti).
Infine, va ricordato che se il debitore ha compiuto atti in frode alla legge o ai creditori, l’esdebitazione può essere revocata o negata. Ad esempio, nella vecchia legge fallimentare era previsto che il beneficio fosse revocabile se emergeva un titolo di condanna per bancarotta postumo al decreto; nel CCII, la disciplina specifica di revoca post-concessione non è dettagliata, ma in pratica un comportamento fraudolento non noto al momento della chiusura potrà portare a impugnazione (reclamo) da parte di creditori o del Pubblico Ministero e all’annullamento del provvedimento liberatorio. Ciò rientra nella generale logica di tutela dell’istituto da abusi: l’esdebitazione non è un “colpo di spugna” arbitrario, ma un beneficio subordinato alla correttezza del debitore.
Come funziona il discarico automatico: tempi e procedura per l’esdebitazione
Passiamo ora ad esaminare quando e come avviene concretamente l’esdebitazione nelle varie procedure, con un’attenzione particolare alle tempistiche e alla formalità della dichiarazione di discarico. L’aggettivo “automatico” può trarre in inganno: se da un lato il CCII prevede che la liberazione dai debiti opera di diritto al ricorrere di certi presupposti, dall’altro resta necessario un provvedimento del tribunale che accerti tali presupposti e dichiari l’esdebitazione. In sostanza, non occorre più un’apposita istanza formale del debitore (come invece richiesto dalla vecchia legge fallimentare, in cui l’ex fallito doveva presentare domanda entro 1 anno dalla chiusura), poiché oggi il tribunale è tenuto ex officio a pronunciarsi sul beneficio a fine procedura o decorso un certo tempo. Vediamo le differenze nei due scenari principali:
Esdebitazione nella Liquidazione Giudiziale (ex fallimento)
Nella liquidazione giudiziale (riservata alle imprese sopra soglia e relativi imprenditori), l’esdebitazione è disciplinata dagli artt. 278–281 CCII. In sintesi:
- Termini temporali: il debitore ha diritto all’esdebitazione dopo 3 anni dall’apertura della procedura, oppure al momento della chiusura se la chiusura interviene prima dei tre anni . Dunque 3 anni rappresentano il tempo massimo di attesa previsto; se la liquidazione si conclude prima (ad es. in 1 o 2 anni), l’esdebitazione può essere concessa contestualmente alla chiusura senza dover attendere oltre. Questa è una novità rilevante: il CCII, recependo anche indicazioni europee sul fresh start, fissa un limite di tre anni alla durata dell’iter per liberarsi dai debiti . In casi particolari, il termine può essere perfino ridotto a 2 anni: ciò accade se il debitore aveva tempestivamente proposto una soluzione di composizione assistita della crisi prima di fallire (un tentativo extragiudiziale di sistemare la crisi, introdotto dal Codice); questa collaborazione anticipata viene premiata abbreviando i tempi di esdebitazione . In pratica: un imprenditore che abbia attivato gli strumenti di allerta o composizione negoziata e poi comunque sia finito in liquidazione giudiziale, potrà chiedere il beneficio già dopo 2 anni.
- Procedura di concessione: secondo l’art. 281 CCII, è il tribunale che dichiara l’esdebitazione con decreto motivato. Il tribunale provvede d’ufficio al momento di chiusura della procedura, sentiti gli organi della stessa e verificata la sussistenza delle condizioni (incluse quelle di meritevolezza) . Alternativamente, se sono trascorsi almeno 3 anni dall’apertura e la liquidazione non è ancora chiusa, il debitore può presentare un’istanza per ottenere l’esdebitazione intermedia . In tal caso, il tribunale valuta la richiesta e, se ritiene soddisfatte le condizioni, emette un decreto dichiarativo di inesigibilità dei debiti anche con procedura ancora in corso (la procedura proseguirà poi per completare le attività residue, ma il debitore risulterà liberato). La domanda anticipata ai 3 anni può essere utile quando la procedura si protrae a lungo (ad esempio per cause pendenti o beni non ancora liquidati): decorso il triennio, il debitore meritevole non è costretto ad attendere la fine di tutte le operazioni per avere la “riabilitazione economica”.
- Forma del provvedimento: il decreto di esdebitazione viene comunicato al pubblico ministero, al curatore e ai creditori rimasti insoddisfatti, ed è soggetto a reclamo in Corte d’Appello entro 30 giorni . I creditori, quindi, qualora ritengano inesistenti i presupposti (ad es. scoprono comportamenti fraudolenti del debitore), possono impugnare la decisione. In assenza di reclamo (o dopo la conferma in appello), il decreto diviene definitivo. Esso è inoltre pubblicato: per le imprese viene iscritto nel registro delle imprese (così che sia conoscibile dai terzi) ; per i debitori consumatori o professionisti, il decreto è pubblicato in apposita area web del tribunale o del Ministero della Giustizia , dando pubblicità alla liberazione ottenuta.
- Effetti su procedure e atti pendenti: una domanda frequente è: cosa accade se al momento dell’esdebitazione vi sono ancora cause o riparti pendenti nella procedura? L’art. 281 comma 5 CCII chiarisce che l’esdebitazione non interferisce con le operazioni liquidatorie e i giudizi in corso, anche se proseguono dopo la chiusura . In sostanza, il curatore può continuare (o avviare) liti pendenti per recuperare attivi e, se da queste dovessero scaturire ulteriori somme, esse verranno comunque distribuite ai creditori. Tuttavia, il debitore rimane liberato: eventuali riparti aggiuntivi a favore dei creditori andranno semplicemente a ridurre la parte di debito già dichiarata inesigibile. La norma infatti specifica che se dall’esito di giudizi od operazioni successive deriva un maggior riparto ai creditori, l’esdebitazione resta valida ma solo per la parte definitivamente non soddisfatta . Un esempio chiarirà: Tizio fallisce con €100.000 di debiti; alla chiusura nel 2025 i creditori hanno ricevuto il 10%, e il tribunale concede l’esdebitazione sul restante 90%. Supponiamo però che sia ancora in corso una causa di revocatoria su un immobile: nel 2026 il curatore la vince, recupera €20.000 e li distribuisce (ulteriore 20% ai creditori). A questo punto, i creditori avranno avuto complessivamente il 30% e il residuo impagato è 70%. L’esdebitazione di Tizio copre quel 70%, mentre il 20% aggiuntivo è stato saldato tramite la procedura. In altri termini, se affiorano attivi dopo il decreto, i creditori ne beneficiano fino a concorrenza dei loro crediti; ciò che rimane oltre quanto soddisfatto resta inesigibile verso il debitore. Questo meccanismo evita che il debitore ottenga un indebito vantaggio da risorse sopravvenute durante la liquidazione: pur essendo libero personalmente dal 2025, i beni recuperati nel 2026 vanno comunque a ridurre i suoi debiti (a favore dei creditori). Resta inteso che, una volta chiusa definitivamente la procedura e decorsi eventuali termini di riapertura, il debitore potrà tenere per sé eventuali nuove risorse future (salvo il caso particolare dell’incapiente, di cui diremo a breve): nell’esempio, se Tizio nel 2027 vincerà alla lotteria, i vecchi creditori non potranno rivalersi su quella vincita, perché il debito è stato già dichiarato inesigibile e la procedura conclusa.
Da quanto sopra emerge che nella liquidazione giudiziale il discarico dei debiti avviene tipicamente alla chiusura del fallimento (ora liquidazione) e, in mancanza di chiusura, in via anticipata al compimento del terzo anno. La Corte Costituzionale, investita della questione, ha ritenuto legittimo questo impianto, fornendo un’interpretazione coerente con la tutela sia dei creditori sia del debitore: con sentenza n. 6/2024 ha dichiarato infondate le questioni di costituzionalità sollevate sul punto, chiarendo che la presenza di un termine (3 anni) per liberare il debitore e, al contempo, la possibilità di attrarre alla massa anche i beni sopravvenuti fino a chiusura, rappresentano un equilibrio non irragionevole . In altre parole, la Consulta ha confermato che il termine massimo di apprensione dei beni nella liquidazione è intrinsecamente connesso all’istituto dell’esdebitazione: scaduto il triennio, il debitore ha diritto al beneficio, ma ciò non impedisce di includere nella procedura beni sopravvenuti prima della chiusura (salve le eccezioni di legge, come vedremo per l’incapiente). Insomma, passato un certo tempo, l’interesse del debitore a ricominciare prevale, senza però azzerare gli effetti recuperatori della procedura.
Chiusura senza esdebitazione: è bene precisare che l’esdebitazione non è automatica in senso assoluto. Il tribunale, anche d’ufficio, deve comunque verificare i requisiti e può negare il beneficio con provvedimento motivato se ritiene che manchino le condizioni (ad esempio scopre una causa ostativa ex art. 280) . In tal caso, il decreto di chiusura della liquidazione giudiziale conterrà il diniego dell’esdebitazione; anch’esso è soggetto a reclamo in appello da parte del debitore se ritenuto ingiusto . Di regola, comunque, quando il debitore è incensurato, ha cooperato e non ci sono irregolarità, l’esdebitazione viene concessa. Le statistiche precedenti all’entrata in vigore del Codice (sotto la legge fallimentare) indicavano percentuali molto alte di accoglimento delle istanze di esdebitazione post-fallimento nei tribunali italiani, segno che il beneficio è la norma per i debitori onesti. Con il CCII, essendo divenuto un passaggio “di diritto”, ci si attende un’applicazione ancor più estesa, salvo i casi limite di condotte fraudolente.
Esdebitazione nella Liquidazione Controllata (sovraindebitamento)
La liquidazione controllata del sovraindebitato è l’omologa per i debitori civili e minori della liquidazione giudiziale. Anche qui, la legge prevede un discarico automatico a fine procedura, delineato dall’art. 282 CCII. Rispetto al caso precedente, vi sono alcune particolarità:
- Automatismo di diritto: l’art. 282 si intitola proprio “Esdebitazione di diritto” e stabilisce che nelle procedure di liquidazione controllata l’esdebitazione opera di diritto a seguito del provvedimento di chiusura oppure, se la procedura si protrae, automaticamente decorsi tre anni dall’apertura . In entrambi i casi è richiesto un decreto motivato del tribunale che dichiara l’esdebitazione, ma la formulazione “opera di diritto” indica che il debitore meritevole non deve fare domanda: trascorso il triennio o raggiunta la chiusura, il giudice deve pronunciarsi sul punto. È dunque un automatismo condizionato al rispetto delle regole da parte del debitore. Questa previsione è coerente con l’art. 279 CCII visto sopra (per la liquidazione giudiziale), che a sua volta sancisce il diritto all’esdebitazione dopo tre anni. La differenza sta nel fatto che, essendo il sovraindebitamento una procedura su base volontaria nella gran parte dei casi, la legge pone forte enfasi sull’automatismo: chi completa la procedura controllata ha diritto al fresh start senza ulteriori oneri.
- Verifica dei presupposti: pur chiamandosi “di diritto”, l’esdebitazione non è concessa al buio. Il comma 2 dell’art. 282 chiarisce infatti che non opera l’esdebitazione se ricorrono le ipotesi di esclusione già previste (ossia quelle dell’art. 280, v. supra) o se il debitore ha provocato il sovraindebitamento con colpa grave, malafede o frode . In sostanza, gli stessi criteri di meritevolezza visti per il fallito valgono anche qui. Pertanto, il tribunale prima di chiudere la liquidazione controllata verifica d’ufficio la presenza di cause ostative: ad esempio, se emergesse che il consumatore ha occultato beni o contratto debiti in modo fraudolento, negherà l’esdebitazione. Anche in questo caso viene emesso un decreto (di concessione o di diniego) comunicato alle parti; se è favorevole, creditori e PM possono reclamare entro 30 giorni ; se è sfavorevole, il debitore potrà reclamare per chiedere il riesame.
- Tempistiche: identiche alla liquidazione giudiziale – massimo 3 anni dall’apertura per ottenere la liberazione, salvo chiusura anticipata della procedura. La decorrenza del termine inizia dalla sentenza o decreto di apertura della liquidazione controllata (che nel sovraindebitamento prende il posto della vecchia “dichiarazione di fallimento”). Ad esempio, un consumatore la cui liquidazione controllata si apre a gennaio 2023 e che, pur non essendo ancora conclusa, arrivi a gennaio 2026, potrà ottenere dal tribunale un decreto di esdebitazione a quella data (3 anni). Se invece la liquidazione si chiude prima (poniamo dicembre 2024), l’esdebitazione verrà dichiarata in quella sede senza aspettare i 3 anni.
- Comunicazioni e pubblicità: similmente a prima, il decreto di esdebitazione per un consumatore o professionista è pubblicato sul web (sito del tribunale o Ministero) . Questo serve a dare evidenza pubblica della sua riabilitazione economica, ma anche a informare i creditori (si pensi a quelli che magari non abbiano partecipato attivamente) che i debiti sono non più esigibili. Inoltre, l’esito viene spesso annotato nelle banche dati creditizie: il debitore esdebitato verrà segnalato come tale (una nota informativa che, pur non essendo negativa come una sofferenza, rende noto che ha beneficiato di esdebitazione in passato).
- Esecuzione parziale e attivi sopravvenuti: valgono considerazioni analoghe a quelle fatte per il fallimento. Il CCII richiama la regola che l’esdebitazione non pregiudica i giudizi pendenti o le operazioni non ultimate . In liquidazione controllata ciò può accadere se, ad esempio, il liquidatore non è riuscito a vendere un immobile entro i 3 anni: il giudice potrebbe comunque chiudere la procedura e concedere l’esdebitazione, riservando al liquidatore il compito di vendere l’immobile residuo per poi distribuire il ricavato ai creditori. In tal caso, la liberazione è efficace per la quota eccedente che resterà impagata. In pratica il funzionamento è identico: i creditori incasseranno eventuali recuperi tardivi, ma il debitore intanto è libero e non dovrà versare nulla di tasca propria oltre a quei recuperi.
Caso pratico – Liquidazione controllata di un consumatore: Mario, sovraindebitato con €50.000 di debiti verso banche e finanziarie, avvia nel 2023 una liquidazione controllata. Non possiede immobili né beni di valore, ma ha uno stipendio mensile. Il giudice stabilisce che una parte del suo stipendio venga accantonata mensilmente a beneficio dei creditori, lasciando a Mario il necessario per il mantenimento suo e della famiglia (in genere si applicano i parametri dell’assegno sociale aumentato, v. oltre) . Supponiamo che in tre anni si riescano a versare €5.000 ai creditori (attraverso il prelievo su stipendio). Nel 2026 la procedura viene chiusa: i creditori hanno ricevuto circa il 10% e restano €45.000 impagati. Il tribunale, verificato che Mario ha agito correttamente (ha depositato tutta la documentazione richiesta, ha collaborato con l’OCC e non ha celato nulla), dichiara l’esdebitazione di diritto: i €45.000 residui diventano inesigibili. Mario viene quindi liberato dai debiti. Nota: se durante la procedura fosse emerso un attivo imprevisto (ad es. un piccolo patrimonio ereditario), quel bene sarebbe confluito nella liquidazione (aumentando la percentuale pagata); se invece Mario, dopo la chiusura, ottiene nuove entrate, non dovrà retroattivamente pagare i vecchi creditori, salvo il caso dell’incapiente che ora tratteremo.
Esdebitazione del debitore incapiente (a zero attivo)
L’esdebitazione dell’incapiente (art. 283 CCII) merita un approfondimento dedicato, in quanto differisce dalle precedenti: qui non c’è una procedura liquidatoria tradizionale alle spalle, proprio perché il debitore è privo di beni o di reddito utilmente liquidabili. È un istituto “di chiusura” introdotto per dare una possibilità di esdebitazione anche a chi non ha nulla da mettere a disposizione dei creditori. In passato, un debitore nullatenente rischiava di rimanere per sempre schiacciato dai debiti, non potendo accedere né al fallimento (per mancanza di attivo) né alla legge 3/2012 (le cui soluzioni implicavano comunque la messa a disposizione di qualche utilità, pena l’inammissibilità). Oggi, grazie all’art. 283, anche il debitore civile incapiente può ottenere il discarico dei debiti, a patto che sia meritevole e che sia davvero impossibilitato a offrire qualcosa ai creditori.
Ecco i punti salienti di questa procedura speciale:
- Chi può accedere: solo il debitore persona fisica (no società) che si trovi in condizione di assoluta incapienza economica. La norma lo definisce come colui che “non è in grado di offrire ai creditori alcuna utilità, diretta o indiretta, nemmeno in prospettiva futura” . Deve trattarsi di un soggetto meritevole (quindi privo di condotte fraudolente o colpose gravi all’origine dei debiti) e che abbia già tentato ogni altra strada di composizione senza successo. In pratica, tipici candidati sono disoccupati, nullatenenti o persone il cui unico reddito è appena sufficiente alla sopravvivenza, con debiti magari derivati da garanzie prestate, crolli di piccole attività o spese improvvise (es. spese mediche) che non possono mai essere rimborsate.
- Un solo “fresh start” nella vita: l’esdebitazione a zero attivo è concessa una sola volta al medesimo debitore . Questo è comprensibile: qui non c’è sacrificio di beni (perché non ce ne sono) e quindi la legge consente un simile “colpo di spugna” solo in via eccezionale, una tantum. Un debitore che abbia ottenuto l’esdebitazione incapiente non potrà chiederla di nuovo se dovesse indebitarsi ancora in futuro. Ciò sprona il beneficiario a gestire con prudenza la propria vita economica post-procedura, sapendo di non avere un’ulteriore rete di salvataggio concorsuale.
- Procedimento e documentazione: a differenza delle esdebitazioni “automatiche” viste sopra, qui occorre presentare un’apposita domanda al tribunale tramite un Organismo di Composizione della Crisi (OCC) . Dunque il debitore deve rivolgersi a un OCC (organismo nominato nel circondario, spesso presso gli Ordini professionali o enti accreditati) che lo assisterà nella predisposizione dell’istanza. La domanda va corredata di un set di documenti dettagliati che permettano al giudice di valutare la reale situazione del debitore. In particolare occorre allegare :
- l’elenco di tutti i creditori con l’indicazione delle somme dovute (quadro completo dell’esposizione debitoria);
- l’elenco degli atti di straordinaria amministrazione compiuti negli ultimi 5 anni (per verificare se il debitore ha eventualmente compiuto atti dispositivi anomali, come vendite di beni, donazioni, ecc., che potrebbero nascondere frodi);
- le copie delle dichiarazioni dei redditi degli ultimi 3 anni (o altra documentazione fiscale equivalente), per attestare il livello di reddito e l’eventuale riduzione intervenuta;
- l’indicazione di stipendi, pensioni, salari e tutte le altre entrate del debitore e del suo nucleo familiare (quindi anche redditi del coniuge o convivente, se compartecipi delle spese familiari).
Inoltre, l’OCC deve redigere una relazione particolareggiata in cui riferisce al tribunale vari elementi :
- le cause dell’indebitamento e la diligenza o meno del debitore nel contrarre i debiti (es. se ha assunto obbligazioni in modo irresponsabile o se invece l’indebitamento deriva da eventi sfortunati indipendenti dalla sua volontà);
- le ragioni dell’incapacità del debitore di adempiere (analisi del perché, dati i suoi redditi/patrimonio, non riesce a pagare nemmeno parzialmente i creditori);
- l’eventuale esistenza di atti impugnati dai creditori (ad esempio se qualche creditore ha avviato azioni revocatorie o denunce di atti in frode, segnale di possibile mala fede);
- una valutazione sulla completezza e attendibilità della documentazione fornita dal debitore (in pratica l’OCC garantisce che il debitore ha messo tutte le carte sul tavolo e che i dati sono veritieri).
L’OCC, in questa procedura, funge da filtro e garante: segnala al giudice se il debitore appare meritevole e se davvero non ci sono margini di realizzo per i creditori.
- Iter decisionale: ricevuta la domanda, il tribunale convoca il debitore e i creditori per verificare la sussistenza dei presupposti. Se tutto è in regola, accoglie l’istanza con decreto, disponendo la cancellazione dei debiti. In quel decreto, però, stabilisce anche le condizioni e gli obblighi post-esdebitazione a carico del debitore. In particolare, impone al debitore di comunicare periodicamente (tipicamente una volta all’anno per 4 anni) la propria situazione economica, in modo da monitorare l’eventuale acquisizione di nuove utilità rilevanti. Questo obbligo di rendicontazione annuale è previsto a pena di revoca del beneficio: cioè, se il debitore non presenta le dichiarazioni annuali sulle sopravvenienze, rischia di perdere l’esdebitazione ottenuta.
- Condizione risolutiva quadriennale: elemento distintivo dell’esdebitazione incapiente è la “spada di Damocle” dei 4 anni successivi. Infatti, come stabilito dall’art. 283, l’esdebitazione è concessa fatto salvo l’obbligo del debitore di pagare i creditori nel caso in cui, entro i 4 anni successivi al decreto, sopravvengano utilità rilevanti tali da consentire il soddisfacimento dei crediti in misura non inferiore al 10% . In altre parole, se il debitore diventa sufficientemente abbiente entro quattro anni, è tenuto a versare ai vecchi creditori quanto dovuto (almeno fino a soddisfarli al 10%). Questa clausola funge da condizione risolutiva dell’esdebitazione: il debitore incapiente viene liberato subito, ma se entro il termine stabilito “diventa ricco” o comunque acquisisce risorse significative, dovrà onorare i debiti pregressi (o la parte di essi che può pagare con quelle risorse). La ratio è chiara: evitare che un soggetto approfitti dell’esdebitazione a zero per poi magari ricevere un’eredità o un grosso guadagno poco dopo, realizzando un indebito vantaggio rispetto ai creditori.
Cosa si intende per utilità rilevante ≥ 10%? La legge specifica che la valutazione va fatta su base annua, sottraendo le spese necessarie a produrre quel reddito e quanto occorre al mantenimento dignitoso del debitore e della famiglia (calcolato almeno pari all’assegno sociale * 1,5, moltiplicato per il numero dei familiari, secondo la scala ISEE) . Dunque si considera solo la parte disponibile di eventuali entrate. Se tale parte, in un anno, permetterebbe di pagare almeno il 10% dei debiti pregressi, scatta l’obbligo. Ad esempio: debiti originari €100.000; se entro 4 anni il debitore ottiene utilità tali che, dedotte le sue spese di base, restino almeno €10.000 all’anno destinabili ai creditori, allora egli dovrà attivarsi per pagare. In caso di utilità inferiori (es. €5.000 annui disponibili, ossia 5% del debito), la condizione non si attiva e il beneficio rimane fermo. Importante: non contano come “utilità” i nuovi finanziamenti ottenuti dal debitore , per evitare furbizie (es. contrarre un prestito per pagare i vecchi creditori e poi rimanere indebitato di nuovo). Contano invece redditi, eredità, vincite, donazioni ricevute, beni scoperti, ecc.
- Effetti se la condizione si avvera: se il debitore entro i 4 anni incappa in una “fortuna” economica sopra la soglia del 10%, dovrà informarne l’OCC e il tribunale. A quel punto, l’esdebitazione potrà essere revocata o modificata: in pratica, i debiti originari tornano esigibili nei limiti di quanto il debitore ora può pagare. Il tribunale, su segnalazione dell’OCC o dei creditori, emetterà i provvedimenti del caso per far sì che il debitore adempia. Di contro, se trascorrono i quattro anni senza che siano emerse utilità rilevanti, l’esdebitazione diviene definitiva e incondizionata come le altre.
- Ruolo di vigilanza: l’OCC resta coinvolto anche dopo la concessione del beneficio: per i 4 anni successivi, vigila sulla veridicità delle dichiarazioni del debitore e può svolgere verifiche (ad esempio chiedere informazioni al datore di lavoro, controllare movimenti patrimoniali, ecc.). I creditori stessi sono incentivati a segnalare eventuali miglioramenti occulti delle condizioni del debitore in questo periodo. Ad esempio, se un creditore scoprisse che il debitore ha ricevuto sottobanco una grossa somma e non l’ha dichiarata, può informare l’OCC o il PM: ciò potrebbe portare alla revoca dell’esdebitazione per dolo.
Esempio pratico – debitore incapiente: Sara ha 40.000 € di debiti (bollette arretrate, piccoli finanziamenti) ma ha perso il lavoro ed è nullatenente. Non potrebbe proporre un piano di rientro né offre garanzie per un accordo, quindi chiede l’esdebitazione incapiente. Il tribunale gliela concede nel 2025, constatando che è disoccupata e vive solo di un modesto sussidio, senza aver commesso frodi. Da quel momento, i 40.000 € non sono più esigibili. Tuttavia, supponiamo che nel 2027 (entro 4 anni) Sara riceva in eredità una piccola casa che, venduta, le frutterebbe 50.000 € netti. Questa è certamente un’“utilità rilevante” superiore al 10% del debito originario (in effetti le consentirebbe di pagarlo interamente). Sara quindi è tenuta – e l’OCC lo verificherà – a destinare quella somma ai creditori fino a concorrenza dei 40.000 €. Ciò non significa che perde l’esdebitazione, ma di fatto le tocca soddisfare i creditori essendo tornata in grado di farlo; una volta pagati i 40.000 (se l’eredità fosse stata maggiore di 40.000, la parte eccedente resterebbe a lei), la condizione si estingue e l’esdebitazione rimane efficace. Al contrario, se nel quadriennio Sara non avesse miglioramenti economici sostanziali, nessuna ulteriore obbligazione le sarebbe imposta e dal 2029 il beneficio diverrebbe definitivo. Questo meccanismo, come si vede, bilancia l’esigenza di dare una chance ai poveri indebitati con quella di evitare abusi: l’esdebitazione dell’incapiente è una seconda opportunità, ma se il destino del debitore migliora sensibilmente subito dopo, i creditori hanno diritto a recuperare almeno una parte dei loro crediti.
Esdebitazione incapiente vs. liquidazione controllata: spesso ci si chiede: un debitore nullatenente dovrebbe avviare comunque la liquidazione controllata o andare direttamente all’esdebitazione ex art. 283? La legge offre in realtà questa seconda opzione proprio per evitare procedure inutili: se davvero non c’è attivo, la liquidazione sarebbe una scatola vuota e graverebbe solo di costi procedurali. Dunque è preferibile che il debitore e l’OCC scelgano subito la strada dell’art. 283. Tant’è che il CCII prevede un meccanismo: se un creditore chiede di aprire la liquidazione controllata verso un debitore persona fisica, ma l’OCC (interpellato dal debitore) attesta che non è possibile ricavare alcun attivo, allora il tribunale non apre la liquidazione controllata coercitiva . Ciò spinge verso l’alternativa dell’esdebitazione incapiente. Questo però non va frainteso: l’art. 283 non consente al debitore di sfuggire ai creditori senza procedura con leggerezza – occorre pur sempre il controllo del tribunale e la verifica rigorosa delle condizioni. I tribunali finora sono stati attenti nell’applicare questa novità: la giurisprudenza del 2023-2025 evidenzia che le corti esaminano con scrupolo la documentazione e la buona fede del richiedente prima di accordare l’esdebitazione “a zero” . Ad esempio, il Tribunale di Torino (sent. 345/2025) ha concesso l’esdebitazione incapiente solo dopo un’analisi approfondita della situazione patrimoniale, confermando l’impossibilità di qualsiasi rimborso e la piena collaborazione del debitore durante l’istruttoria . Invece, come visto, Tribunale di Napoli 2024 l’ha negata a chi aveva occultato informazioni. Questi orientamenti dimostrano che meritevolezza e trasparenza sono cardinali: l’approccio dei giudici è rigoroso, ma una volta convinti della genuinità della condizione d’insolvenza, il beneficio viene accordato, riconoscendo nel debitore incapiente una situazione socialmente meritevole di aiuto (lo scopo infatti è evitare che persone sovraindebitate senza colpa precipitino ai margini della società in povertà assoluta) .
Riepilogo della procedura incapiente: la Tabella 2 sottostante sintetizza i punti principali dell’esdebitazione del debitore incapiente:
| Caratteristica | Esdebitazione incapiente (art. 283 CCII) |
|---|---|
| Soggetti ammessi | Solo persona fisica sovraindebitata, meritevole, senza beni né redditi utili (incapienza attuale e prospettica) |
| Procedura | Domanda al Tribunale tramite OCC – istruttoria documentale rigorosa, relazione OCC sulle cause e condotta del debitore |
| Concessione | Decreto tribunale (camera di consiglio) – cancella i debiti concorsuali non pagati – comunicato a creditori e PM (reclamabile) |
| Frequenza | Ammessa una sola volta nella vita del debitore |
| Condizione risolutiva | Durata 4 anni dal decreto: se emergono utilità che permettono di soddisfare ≥10% dei crediti, il debitore deve pagare i creditori (fino a concorrenza) – obbligo di dichiarazione annuale situazione economica |
| Obblighi esclusi | Restano sempre esclusi alimenti, risarcimenti da illecito e sanzioni (come per le altre esdebitazioni) |
| Vigilanza post-decreto | OCC vigila per 4 anni sulle finanze del debitore; possibili revoche se omissioni o miglioramenti non dichiarati |
| Finalità | Dare un fresh start anche a chi è nullatenente, evitando però abusi (clausola 4 anni) e coinvolgendo eventuali nuovi mezzi sopravvenuti per un minimo recupero creditori |
Cosa rimane impignorabile durante la procedura: beni e redditi non aggredibili
Un aspetto pratico di grande rilevanza per il debitore è capire quali beni e redditi sono esclusi dalla liquidazione concorsuale, ossia protetti dalla falcidia a favore dei creditori. Mentre l’esdebitazione agisce dopo la procedura (liberando i debiti residui), durante la procedura stessa il debitore ha diritto a conservare ciò che la legge considera essenziale per una vita dignitosa. Il CCII conferma infatti l’elenco di beni impignorabili già previsto dal codice di procedura civile e da altre norme, e lo rende applicabile sia nella liquidazione controllata che (per quanto compatibile) nella liquidazione giudiziale. In particolare, non entrano nella massa attiva da liquidare i seguenti elementi :
- Stipendi, pensioni, salari necessari al mantenimento del debitore e della famiglia: il giudice delegato stabilisce la parte di reddito periodico che il debitore può conservare per sé e i familiari a carico. Per legge va garantito quanto occorre a un dignitoso tenore di vita, prendendo a riferimento almeno l’importo dell’assegno sociale moltiplicato per la scala di equivalenza ISEE familiare . Ad esempio, se un debitore ha uno stipendio di €1.500 e vive con coniuge e figlio, il giudice potrebbe stabilire che €1.200 restino a lui (soglia di sopravvivenza) e solo €300 al mese siano prelevati per i creditori. Questo si ricollega all’art. 545 c.p.c., che rende parzialmente pignorabili gli stipendi (di regola 1/5 massimo, salvo casi di alimenti dovuti). In ogni caso, in sede concorsuale il principio è lo stesso: una parte del reddito da lavoro/pensione è impignorabile per garantire la sopravvivenza.
- Crediti impignorabili ex art. 545 c.p.c.: ad esempio, la parte di stipendio o pensione sotto il minimo vitale, le indennità di sostentamento, gli assegni di famiglia, etc., sono esclusi. Tali crediti (che poi si traducono in somme) sono citati espressamente: “i crediti impignorabili ai sensi dell’art. 545 c.p.c.” non entrano in liquidazione .
- Crediti a carattere alimentare e di mantenimento dovuti al debitore: se il debitore stesso vanta, ad esempio, un assegno di mantenimento dall’ex coniuge o un vitalizio, quel credito ha natura alimentare e non viene toccato per soddisfare gli altri creditori . Lo stesso vale per eventuali pensioni di invalidità civile, redditi di cittadinanza (fino al 2023) o assegni sociali percepiti dal debitore: essendo sostegni con finalità alimentare, non vengono devoluti ai creditori.
- Usufrutto legale su beni dei figli: se il debitore-genitore gode dell’usufrutto legale sui beni dei figli minori (ex art. 324 c.c.), i frutti di tali beni non possono essere attaccati dai creditori personali del genitore . Inoltre, beni costituiti in fondo patrimoniale e loro frutti restano esclusi salvo quanto disposto dall’art. 170 c.c. (che consente l’esecuzione sui beni in fondo patrimoniale solo per debiti contratti per bisogni familiari). Quindi, se i debiti non sono legati a necessità della famiglia, i beni in fondo patrimoniale del debitore non possono essere liquidati.
- Cose impignorabili per legge: qui rientrano tutti gli oggetti e diritti che la legge dichiara impignorabili, come ad esempio gli abiti, gli effetti personali, le medaglie al valore, gli animali da affezione, gli strumenti necessari per il lavoro del debitore (entro certi limiti), generi alimentari, etc. (art. 514 c.p.c. e altre disposizioni) . In sostanza, il patrimonio del debitore viene spogliato solo di ciò che è eccedente rispetto a queste necessità basilari.
È importante sottolineare che la prima casa di abitazione del debitore non gode, di per sé, di un’esenzione generale (a differenza di alcuni ordinamenti esteri): se l’immobile è di proprietà e libero da vincoli, può essere venduto nella liquidazione per soddisfare i creditori, anche se vi risiede la famiglia del debitore. L’eccezione è quando la casa è gravata da un mutuo ipotecario: in tal caso spesso il valore residuo per i chirografari è nullo o scarso e il curatore/liquidatore potrebbe rinunciare alla vendita (specie se la banca ipotecaria non sarebbe integralmente soddisfatta e il bene non attira offerte superiori al credito garantito). Tuttavia, non esiste nel nostro ordinamento un esonero totale della prima casa dall’esecuzione concorsuale (salvo che per i casi di esecuzione fiscale: l’Agente della Riscossione non può pignorare l’abitazione principale se non di lusso, ma ciò non vale per creditori privati né in fallimento). Quindi un debitore proprietario di casa in una procedura concorsuale rischia di perderla, a meno che riesca a pagare i creditori diversamente o rientri in accordi che escludano la vendita.
Patrimoni terzi e fideiussioni: come già accennato, i beni di proprietà di terzi non entrano nella massa (anche se i creditori potrebbero eventualmente aggredirli separatamente se hanno garanzie). Ad esempio, se l’auto usata dal debitore è intestata alla moglie, in assenza di atti simulati non è aggredibile in concorso. Oppure, se il debitore conduce un’attività in un immobile altrui, quell’immobile non è del suo patrimonio. Il curatore però sarà attento a smascherare intestazioni fittizie: se risultano beni formalmente di terzi ma in realtà comprati col denaro del debitore per sottrarli ai creditori, potranno essere revocati o inclusi nella massa (ad es. donazioni fatte poco prima dell’insolvenza). Insomma, ciò che di diritto appartiene al debitore è in linea di massima liquidabile, tranne le eccezioni vitali di cui sopra; ciò che appartiene a terzi rimane fuori, fatte salve le azioni revocatorie o di simulazione per colpire eventuali frodi.
Sintesi operativa: durante la procedura, il debitore dovrà rinunciare ai suoi beni alienabili e destinare ai creditori la parte “aggredibile” dei suoi redditi, ma gli sarà garantito un minimo vitale. Questa impostazione è essenziale non solo per ragioni umanitarie, ma anche funzionali: preservare la capacità di sopravvivenza del debitore evita che diventi un costo sociale e gli permette di mantenere una base da cui ripartire dopo l’esdebitazione (un lavoratore a cui si lasci una parte di stipendio potrà continuare a lavorare, un piccolo imprenditore potrà conservare i beni strumentali indispensabili per riavviare eventualmente un’attività, e così via). La legge, bilanciando interessi di creditori e debitore, traccia dunque il perimetro di ciò che non può essere toccato.
Analisi delle prassi applicative nei tribunali italiani
Trascorsi alcuni anni dall’entrata in vigore della nuova disciplina, è utile esaminare come i tribunali italiani stiano applicando queste norme sull’esdebitazione automatica e quali orientamenti siano emersi. Complessivamente, il riscontro è positivo: i giudici hanno abbracciato la filosofia del fresh start prevista dal Codice, pur mantenendo alta l’attenzione su possibili abusi. Possiamo evidenziare alcuni trend giurisprudenziali e pronunce chiave (2023–2025):
- Rigidità sui requisiti di meritevolezza: le corti sono molto rigorose nel verificare i presupposti soggettivi. In particolare, la buona fede e la piena disclosure del debitore sono scrutinati con cura. Abbiamo citato la sentenza del Tribunale di Napoli (1122/2024) che ha negato l’esdebitazione a causa di un patrimonio occultato: è un chiaro segnale che qualunque omissione rilevante è letale per il beneficio . Allo stesso modo, la Cassazione, ord. n. 5678/2024 ha affermato che il giudice deve valutare con rigore caso per caso la condotta del debitore, perché l’esdebitazione non può mai considerarsi un atto dovuto in automatico . In pratica, i tribunali fanno un check finale sulla meritevolezza: ascoltano il curatore o l’OCC e se emergono dubbi (ad es. incongruenze nei conti, resistenze del debitore nel fornire informazioni, spese immotivate prima della procedura, ecc.), tendono a approfondire o a escludere l’esdebitazione.
- Documentazione e controllo del flusso reddituale: un aspetto su cui molto insistono i giudici (specialmente nelle esdebitazioni incapienti) è la completezza della documentazione economica. È stato affermato (Trib. Milano 2023) che il debitore deve aggiornare costantemente la situazione reddituale durante la procedura e presentarsi all’udienza con tutti i conti in regola . Questo per evitare che, tra la domanda e la decisione, possano esserci miglioramenti non dichiarati o cambi di scenario. Ad esempio, il debitore deve comunicare prontamente se trova un lavoro, se riceve un bonus, se riduce le spese, ecc., per permettere al giudice di valutarne l’incidenza. Gli OCC e i curatori hanno assunto un ruolo attivo in tal senso, spesso integrando le relazioni con aggiornamenti fino all’ultimo (es. verificando l’estratto conto recente del debitore, controllando l’assenza di movimenti anomali, etc.). Si è visto, infatti, qualche caso in cui la relazione OCC iniziale favorevole è stata poi contraddetta da elementi emersi successivamente (es: scoperta di un bene non dichiarato) e il tribunale ha quindi rigettato l’istanza di esdebitazione incapiente nonostante il parere OCC positivo.
- Prospettive future e “salto di qualità” del debitore: come accennato, alcune corti hanno introdotto nei criteri valutativi anche l’analisi delle prospettive di risanamento del debitore. L’Ordinanza Corte d’Appello di Firenze 2025 ha fatto scuola evidenziando che se un debitore, pur adesso insolvente, ha realisticamente buone prospettive di un aumento di reddito nel breve periodo (ad esempio è giovane e in salute, ha competenze professionali spendibili, opportunità di lavoro in vista, ecc.), allora l’esdebitazione incapiente potrebbe essere prematura . In tali casi, si potrebbe suggerire al debitore di intraprendere piuttosto un piano del consumatore con impegno di pagamento futuro oppure di attendere un po’ per vedere l’evoluzione. Questo approccio tuttavia non è unanime: altri tribunali ritengono che la valutazione debba fermarsi alla situazione attuale e prevedibile con ragionevole certezza, senza dover fare speculazioni sul futuro. In ogni caso, il tema è dibattuto: la Corte Costituzionale stessa, esaminando le ordinanze di rimessione del Tribunale di Arezzo del 2023 (che sollevavano dubbi sulla durata massima della liquidazione controllata “senza beni”), ha delineato un confine: l’esdebitazione di diritto dopo 3 anni è garanzia di non prolungare sine die la procedura, ma ciò non impedisce al legislatore di prevedere – come ha fatto – un meccanismo per includere i miglioramenti entro 4 anni per l’incapiente . La Consulta in pratica ha avallato la scelta del CCII di bilanciare tempi e flessibilità, confermando che entro certi limiti i creditori possono beneficiare di sopravvenienze, ma oltre no.
- Difformità su piccole questioni procedurali: alcune prassi divergono da tribunale a tribunale in dettagli operativi. Ad esempio, riguardo al momento tecnico in cui dichiarare l’esdebitazione: alcuni tribunali chiudono la liquidazione giudiziale con un unico decreto che al contempo dichiara l’esdebitazione (se accordata) . Altri preferiscono emettere prima il decreto di chiusura e poi, separatamente, un decreto di esdebitazione (specie se la richiesta è arrivata dopo 3 anni in corso di procedura). Dal punto di vista sostanziale non cambia molto, ma sul piano formale ciò incide su termini di impugnazione e sulle comunicazioni. Un’altra differenza pratica: c’è chi pubblica il decreto di esdebitazione sul Portale dei creditori o sul registro fallimentare interno, oltre che, se richiesto, sul sito web del tribunale per i casi di sovraindebitamento, per dare massima notizia.
- Esdebitazione e chiusura per insufficienza attivo: un tema affrontato di recente è: se la liquidazione giudiziale viene chiusa anticipatamente per insufficienza dell’attivo (art. 234 CCII), il debitore ha comunque diritto all’esdebitazione? Alcuni tribunali hanno ritenuto di sì, purché siano decorsi i tre anni minimi o comunque a conclusione della procedura. Altri (come Arezzo in un’ordinanza 2025) si sono posti il dubbio che la chiusura ex insufficienza prima dei 3 anni precluda il beneficio, tanto da rimettere la questione alla Corte Costituzionale . In attesa di chiarimenti definitivi, la tendenza sembra essere quella di non penalizzare il debitore: se la procedura si chiude per mancanza di attivo da liquidare, il debitore meritevole dovrebbe comunque poter essere liberato dai debiti residui. Questa interpretazione è in linea col principio della riforma: il fresh start non dipende dall’effettivo realizzo attivo (anche perché ciò sarebbe casuale e nella disponibilità dei creditori), ma dalla condotta del debitore. Dunque, anche chi finisce con zero attivo distribuito ai creditori può ottenere l’esdebitazione – e se mai i creditori avessero sospetti di frode (del tipo “non c’è attivo perché l’ha nascosto”), lo faranno valere opponendosi al beneficio.
In definitiva, la giurisprudenza più aggiornata ci consegna un quadro in cui l’esdebitazione automatica viene effettivamente concessa con frequenza alla chiusura delle procedure concorsuali minori e maggiori, realizzando l’intento del legislatore di offrire una “clean slate” al debitore sovraindebitato. Contestualmente, i tribunali fungono da guardiani: premiano il debitore onesto, ma non esitano a negare (o anche revocare) il beneficio in presenza di dolo o mancanza dei requisiti. Per gli avvocati e professionisti che assistono i debitori, questa prassi implica la necessità di preparare con scrupolo l’istanza di esdebitazione (specialmente quella incapiente), assicurandosi che il cliente abbia compreso l’importanza di un comportamento trasparente e collaborativo. Allo stesso tempo, per i creditori, la nuova normativa è un monito a partecipare attivamente alla procedura e segnalare eventuali condotte scorrette: dopo la chiusura, infatti, salvo eccezioni limitate, il debitore uscirà definitivamente di scena come obbligato.
È opportuno anche segnalare che sono in fase di studio alcune misure di sostegno parallele: ad esempio si discute della creazione di un Fondo per l’esdebitazione degli incapienti, ipotizzato per coprire le spese vive delle procedure di sovraindebitamento quando il debitore non può permettersele (un problema pratico è infatti il costo dell’OCC e del contributo unificato, che in casi di assoluta povertà potrebbe scoraggiare l’accesso all’istituto). Fino al 2025 tuttavia, tali misure non risultano ancora operative a livello nazionale.
Domande frequenti (FAQ) sul discarico automatico dei debiti
Di seguito rispondiamo in forma sintetica ad alcune domande frequenti sul tema, dal punto di vista del debitore:
D: Chi può beneficiare dell’esdebitazione automatica dei debiti?
R: Possono ottenerla le persone fisiche insolventi coinvolte in una procedura concorsuale liquidatoria. In particolare: l’imprenditore (o ex imprenditore) soggetto a liquidazione giudiziale; il consumatore o piccolo imprenditore soggetto a liquidazione controllata; il debitore civile incapiente che accede all’esdebitazione ex art. 283 CCII. Le società non ne hanno bisogno perché, terminata la liquidazione, si estinguono e i debiti non sono più esigibili verso di esse. È richiesto che il debitore sia meritevole (nessuna frode o dolo grave) e che non abbia ottenuto altre esdebitazioni di recente. Anche i soci illimitatamente responsabili di società fallite possono chiedere l’esdebitazione dei debiti sociali rimasti (come già avveniva nel vecchio fallimento).
D: Quali debiti vengono cancellati e quali no?
R: Vengono cancellati tutti i debiti concorsuali rimasti impagati verso i creditori chirografari e privilegiati che hanno partecipato al concorso (o avevano diritto a parteciparvi) . In pratica tutti i debiti sorti prima dell’apertura della procedura, ad eccezione di quelli esclusi per legge: obblighi di mantenimento e alimentari, debiti per risarcimenti da fatti illeciti extracontrattuali, multe e sanzioni pecuniarie . Questi ultimi restano dovuti per intero. Inoltre, restano obbligati eventuali fideiussori o coobbligati: l’esdebitazione libera solo il debitore principale, non chi ha garantito per lui . E naturalmente non sono toccati i debiti nuovi (ad es. interessi maturati dopo l’apertura, oppure debiti contratti dal debitore durante la procedura con autorizzazione – ma casi rari). Di regola, i debiti fiscali e contributivi rientrano nell’esdebitazione al pari degli altri (non vi è un’esclusione generalizzata), salvo eventuali sanzioni tributarie che sarebbero considerate “sanzioni amministrative” e quindi non coperte dal beneficio.
D: Il “discarico automatico” vale anche per le cartelle esattoriali e i debiti con il Fisco?
R: Sì, se tali debiti fiscali sono stati inseriti nella procedura concorsuale. Ad esempio, se il debitore aveva cartelle esattoriali per IVA, IRPEF, contributi INPS e la sua liquidazione controllata produce esdebitazione, anche la parte di tributi non pagata viene cancellata . Non ci sono più, nel CCII, differenze di trattamento: lo Stato viene equiparato a un creditore come gli altri (salvo per la parte di eventuali sanzioni penali). Attenzione però a non confondere questo con l’istituto del saldo e stralcio o delle definizioni agevolate fiscali: quelle sono misure amministrative con cui lo Stato (in certi casi) cancella d’ufficio vecchie cartelle di importo modesto o prescritte. Ad esempio, dal 2023 sono state introdotte norme sul discarico automatico dei ruoli affidati all’agente della riscossione da oltre 5 anni e non riscossi, ma si tratta di altra materia (fiscale) e con limiti specifici. In sintesi: se volete liberarvi dei debiti erariali tramite esdebitazione, dovete passare da una procedura concorsuale (sovraindebitamento o liquidazione) e soddisfare i requisiti di quella procedura.
D: Cosa succede se ho una casa di proprietà? La perdo con la procedura?
R: Nella maggior parte dei casi, sì, l’immobile andrà liquidato a beneficio dei creditori, salvo che il suo valore sia marginale o vi siano ipoteche che assorbono interamente il prezzo. La casa non è protetta di per sé (non è un bene impignorabile). Solo se l’immobile è in fondo patrimoniale e i debiti non riguardano necessità familiari, potrebbe restare fuori ; ma è una situazione particolare e complessa. Inoltre, in sede di esdebitazione incapiente, se l’immobile ha un valore ma non si riesce a venderlo (mercato sfavorevole, ecc.), il debitore non potrebbe comunque ottenere il beneficio perché possiede un attivo (la casa) teoricamente liquidabile. Quindi, di norma, chi vuole l’esdebitazione deve mettere in conto di perdere la proprietà della casa per soddisfare (almeno parzialmente) i creditori. Si può cercare magari di salvarla trovando un accordo: ad esempio, un familiare potrebbe rilevare l’immobile pagando una somma alla procedura, oppure il debitore potrebbe proporre un piano del consumatore impegnandosi a pagare una parte del debito senza vendere la casa. Ma se si va in liquidazione, la vendita è l’esito più probabile.
D: Dopo l’esdebitazione, posso tornare ad avere rapporti finanziari normali?
R: Sì. L’esdebitazione cancella i debiti passati, quindi il debitore “torna in bonis” – significa che legalmente riacquista capacità patrimoniale piena. Potrà aprire nuovi conti correnti, contrarre nuovi debiti, avviare attività economiche, ecc. Tuttavia, è bene sapere che la sua storia creditizia sarà segnata dall’insolvenza subita: ad esempio, le informazioni in Centrale Rischi Bankitalia o CRIF possono riportare che Tizio ha avuto una sofferenza poi estinta per esdebitazione. Molti istituti finanziari potrebbero essere riluttanti a concedere credito fresco subito dopo. Col tempo, però, e dimostrando un comportamento virtuoso, il debitore riabilitato potrà riacquistare fiducia. Dal punto di vista legale, non ci sono più preclusioni: ad esempio, un ex fallito aveva per qualche tempo l’incapacità di esercitare un’impresa o di detenere cariche societarie; oggi con l’esdebitazione queste incapacità vengono meno immediatamente (anzi, sotto il CCII alcune incapacità sono state eliminate a prescindere). Importante: se il debitore ottiene una nuova linea di credito in futuro, deve essere consapevole che non potrà chiedere un’altra esdebitazione per almeno 5 anni e comunque oltre la seconda volta non ce ne saranno altre. Quindi è fortemente consigliato non indebitarsi nuovamente in modo eccessivo dopo aver avuto il beneficio, per non rischiare di finire in un vicolo cieco.
D: Come avviene la cancellazione pratica dei debiti? Devo preoccuparmi di comunicare qualcosa ai creditori?
R: Il decreto che concede l’esdebitazione viene comunicato dal tribunale a tutti i creditori noti . Pertanto tu non devi fare nulla di particolare: ogni creditore riceverà copia (di solito via PEC) del provvedimento e ne dovrà prendere atto. Inoltre, per pubblicità, il decreto è iscritto nel registro delle imprese (se eri un imprenditore) e/o pubblicato sul sito del tribunale. Da quel momento, i creditori non possono più intraprendere o proseguire azioni esecutive o di riscossione contro di te per quei crediti. Se qualche creditore tentasse comunque di farti causa o pignorarti, opporrai in giudizio il decreto di esdebitazione come causa di improcedibilità dell’azione, e il giudice gli darebbe torto. Di solito, però, una volta avvisati, i creditori chiudono le posizioni (anche presso agenzie di recupero) senza insistere, perché sanno che legalmente il credito è inesigibile. Può essere utile procurarsi delle copie autentiche del decreto di esdebitazione, per mostrarle all’occorrenza (ad es. se ti arrivasse per errore una richiesta di pagamento, invii copia del decreto e la praticha viene stornata).
D: Se dopo l’esdebitazione eredito dei soldi o vinco alla lotteria, devo ridarli ai vecchi creditori?
R: Dipende dal tipo di esdebitazione:
– Se hai ottenuto l’esdebitazione nell’ambito di una liquidazione giudiziale o controllata, no, non hai alcun obbligo verso i vecchi creditori per eventi successivi. Una volta chiusa la procedura e passato il termine per eventuali reclami, sei libero definitivamente. I creditori chirografari hanno perso il diritto di perseguirti e non c’è una norma che li “riattivi” se ti arricchisci in seguito. Quindi, ad esempio, se a distanza di due anni dalla chiusura fallimentare ricevi una grande eredità, essa è tutta tua: potrai usarla come vuoi, i vecchi creditori non potranno rifarsi sul tuo nuovo patrimonio. Questo perché l’ordinamento ha ritenuto che, oltre un certo punto, il tuo fresh start debba essere completo e definitivo (pena frustrare l’utilità stessa dell’esdebitazione). Fanno eccezione solo gli attivi maturati durante la procedura e non ancora distribuiti, di cui abbiamo parlato (lì sì andranno ai creditori se emergono). Ma ciò che sopravviene dopo la chiusura definitiva è tuo senza riserve.
– Se invece hai beneficiato dell’esdebitazione da incapiente ex art. 283, sì, in parte: qualunque utilità rilevante che ti capiti entro 4 anni dal decreto deve essere destinata (fino a concorrenza dei debiti) ai creditori . Ad esempio, se vinci alla lotteria entro quel periodo, dovrai usare la vincita – al netto di tasse e di un minimo vitale per te – per pagare i vecchi creditori almeno fino al 10% (e oltre, se puoi coprire tutto il debito). Se vinci dopo i 4 anni, invece, non dovrai nulla a nessuno. Se erediti una somma entro i 4 anni, vale lo stesso discorso: l’OCC vigilerà e il tribunale potrà disporre la revoca parziale dell’esdebitazione per incamerare la somma dovuta ai creditori. In breve, nei quattro anni successivi a un’esdebitazione incapiente devi mantenere un tenore di vita consono alla tua situazione originaria: se entri in possesso di ricchezze straordinarie, quelle non ti spettano liberamente fino a scadenza del quadriennio, ma servono prima a risarcire (almeno in parte) i creditori che avevi lasciato insoddisfatti.
D: Quante volte posso chiedere l’esdebitazione?
R: Come detto, massimo due volte nella vita, e non ravvicinate. La seconda volta comunque è l’ultima concessa. Inoltre, se ne hai già avuta una, devi attendere almeno 5 anni prima di poterne ottenere un’altra . Ad esempio, se hai fatto una liquidazione controllata con esdebitazione nel 2022, e sfortunatamente nel 2026 sei di nuovo in insolvenza, non potrai essere subito esdebitato; dovresti avviare la procedura (che magari durerà un paio d’anni) e solo nel 2027 potresti chiedere il beneficio, compiuti i 5 anni. Se invece hai già avuto due esdebitazioni (es. una nel 2015 sotto la L.3/2012 e una nel 2025 col CCII), dopo la seconda non ce ne saranno altre: eventuali futuri debiti dovrai onorarli o trovare accordi stragiudiziali, perché la legge non prevede un “terzo fresh start”.
D: L’esdebitazione è la stessa cosa del “fallito che torna in bonis”?
R: Sì, concettualmente. Un tempo si diceva che il fallito persona fisica, ottenuta l’esdebitazione, “torna in bonis”, ovvero recupera la capacità patrimoniale come se non fosse più fallito. Oggi il termine “fallito” non si usa (si parla di debitore in liquidazione giudiziale), ma il risultato è identico: col decreto di esdebitazione, il debitore torna libero dai debiti pregressi e quindi in bonis. Alcuni effetti sono automatici: ad esempio, cessano le eventuali segnalazioni come cattivo pagatore relative a quei debiti (vengono chiuse per intervenuta inesigibilità), decadono eventuali pignoramenti pendenti (se c’erano pignoramenti individuali sospesi per la concorsuale, non potranno riprendere perché il credito non c’è più). Attenzione però: “tornare in bonis” non significa che riavrai i beni perduti nella procedura – quelli sono stati liquidati e distribuiti e non tornano certamente indietro. Significa solo che se qualcosa era rimasto impagato, non lo dovrai più.
D: Quali costi comporta ottenere l’esdebitazione?
R: Se sei parte di una procedura concorsuale, non c’è un costo aggiuntivo specifico per l’esdebitazione: è un atto finale del tribunale, compreso nel procedimento. Semmai, i costi sono quelli della procedura stessa (contributo unificato, compenso del curatore o OCC, ecc.). Nel caso dell’esdebitazione incapiente, c’è il costo dell’OCC e il contributo unificato per il ricorso (attualmente €98, salvo esenzioni eventualmente applicabili). Tali costi possono essere posti a carico dello Stato se il debitore ha i requisiti per il patrocinio a spese dello Stato (diversi tribunali lo ammettono in queste procedure). Inoltre, il CCII prevede che l’OCC, nella procedura incapiente, abbia il compenso dimezzato proprio in considerazione dell’assenza di attivo . Dunque, in generale, l’accesso all’esdebitazione è pensato per non essere proibitivo. Resta il fatto che un minimo di spese vive c’è: chi è davvero totalmente privo di risorse deve almeno rivolgersi a un OCC e possibilmente a un avvocato per farsi assistere (anche se la legge non impone l’obbligo di difesa tecnica, è altamente consigliato farsi seguire da un legale esperto di crisi da sovraindebitamento). Fortunatamente, molti OCC convenzionati applicano tariffe calmierate per i casi sociali e alcune associazioni offrono consulenza legale gratuita ai debitori in difficoltà (ad es. associazioni dei consumatori o fondazioni antiusura). In sintesi: non lasciarti scoraggiare dalla questione economica, perché strumenti per gestire i costi ci sono e l’ordinamento mira proprio ad aiutare chi è in ginocchio.
D: Posso scegliere io quale procedura fare per cancellare i debiti?
R: In parte sì, dipende dal tuo profilo: se sei un consumatore o piccolo imprenditore sovraindebitato, hai diverse opzioni – piano del consumatore, concordato minore o liquidazione controllata. Se hai la possibilità di pagare una frazione dei debiti col tempo, magari conviene un piano invece che la liquidazione, perché eviti la spoliazione totale dei beni; in entrambi i casi a fine procedura avrai comunque l’esdebitazione dei debiti residui (nel piano, l’effetto esdebitatorio è automatico al completamento: se esegui il piano concordato, i creditori non possono più pretendere altro ). Se invece non puoi offrire nulla di significativo, la liquidazione controllata o direttamente l’istanza di esdebitazione incapiente sono la via. Se sei un imprenditore sopra soglia e vieni dichiarato in liquidazione giudiziale, lì non c’è scelta: devi seguire quella procedura e puntare all’esdebitazione ex art. 281. In generale è bene farsi consigliare da un OCC o da un professionista sulla strada migliore: ad esempio, a volte proponendo un concordato minore si può salvare qualche bene (perché i creditori accettano un pagamento dilazionato e rinunciano a liquidare tutto); altre volte il debito è così alto e il patrimonio così insufficiente che tanto vale andare in liquidazione e sfruttare l’esdebitazione di diritto. Il punto di vista del debitore deve incrociarsi con la convenienza dei creditori: la procedura giusta è quella che massimizza il soddisfacimento possibile e al contempo ti conduce al meritato fresh start.
D: In caso di rigetto, posso riprovarci?
R: Se il tribunale nega l’esdebitazione (ad esempio perché ritiene non soddisfatte le condizioni), puoi proporre reclamo alla Corte d’Appello entro 30 giorni . È un tuo diritto e molti debitori lo esercitano se si sentono trattati ingiustamente. La Corte d’Appello riesaminerà il caso e potrà confermare o ribaltare la decisione. Se anche in appello va male, potresti tentare ricorso per Cassazione, ma su questioni di diritto (spesso però i motivi di rigetto sono di merito, difficilmente attaccabili in Cassazione). Se alla fine il diniego diventa definitivo, purtroppo non potrai più avere quella esdebitazione per quei debiti. Potrai però – salvo ti abbiano scoperto frodi che costituiscono reato – gestire i debiti residui a livello individuale (accordi transattivi, stralci, prescrizioni se maturano, etc.), ma non più con la “clean slate” concorsuale. In teoria nulla vieta che, se la procedura è stata chiusa senza esdebitazione, tu possa in futuro (dopo 5 anni) tentare di nuovo qualche procedura se hai ancora quei debiti; ma è un terreno incerto e comunque la precedente valutazione negativa di meritevolezza peserà. Conviene quindi giocarsi bene le proprie carte la prima volta, presentandosi con tutti i requisiti in ordine.
Conclusione: Il discarico automatico dei debiti introdotto dal Codice della Crisi rappresenta una svolta di civiltà giuridica: riconosce che dare una seconda opportunità al debitore onesto è non solo un atto di equità sociale, ma anche di convenienza economica generale (permette di rimettere in circolo risorse umane ed imprenditoriali altrimenti condannate all’inattività) . Abbiamo visto che l’ordinamento bilancia attentamente questo beneficio con garanzie per i creditori: l’esdebitazione arriva dopo aver destinato ai creditori tutto il possibile, e viene negata a chi si è approfittato della sua posizione. Chi si trova in difficoltà finanziarie deve sapere che una via d’uscita legale esiste, ma va perseguita con serietà e trasparenza, preferibilmente affidandosi a professionisti esperti in crisi d’impresa e sovraindebitamento. Speriamo che questa guida – arricchita con riferimenti a norme aggiornate al 2025, sentenze recenti e casi pratici – abbia fornito un quadro chiaro e completo sull’esdebitazione e i suoi strumenti applicativi. Per approfondimenti specifici, si rimanda alle fonti normative e giurisprudenziali elencate di seguito.
Fonti e riferimenti normativi
- Codice della Crisi d’Impresa e dell’Insolvenza (D.Lgs. 14/2019) – Articoli rilevanti: definizioni impresa minore (art. 2 c.1 lett.d), condizioni di non procedibilità (art. 49, debito < €30.000) ; disciplina esdebitazione post-liquidazione giudiziale (artt. 278–281 CCII) ; esdebitazione di diritto nella liquidazione controllata (art. 282 CCII) ; esdebitazione del sovraindebitato incapiente (art. 283 CCII) . (G.U. n.38 del 14-02-2019, in vigore dal 15-07-2022; correttivi D.Lgs. 147/2020 e D.Lgs. 83/2022; D.Lgs. 136/2024).
- Codice di Procedura Civile – Art. 545 c.p.c. – Limiti di pignorabilità di stipendi, pensioni ed altri crediti del debitore, richiamati nell’art. 268 CCII . Codice Civile – Art. 170 c.c. (esecuzione sui beni del fondo patrimoniale per debiti estranei ai bisogni familiari) e Art. 2740 c.c. (responsabilità patrimoniale, rilevante per eventuale acquisizione di beni sopravvenuti). Legge 3/2012 (vecchia legge sul sovraindebitamento, ora abrogata e confluita nel CCII).
- Relazione illustrativa al D.Lgs. 14/2019 – Commenta l’istituto dell’esdebitazione come attuazione della Direttiva UE 2019/1023 sulla seconda opportunità per gli imprenditori onesti. Sottolinea l’introduzione dell’esdebitazione di diritto dopo 3 anni e la novità dell’esdebitazione incapiente per i debitori civili.
- Giurisprudenza di legittimità: – Cassazione Civile, ord. 20 marzo 2024 n. 5678 (in tema di esdebitazione sovraindebitati incapienti: conferma che il beneficio non è mai automatico in senso assoluto, richiedendo rigorosa valutazione della meritevolezza e del comportamento del debitore) . – Corte Costituzionale, sent. 19 gennaio 2024 n. 6 (questioni su durata minima e massima della liquidazione controllata: dichiarate non fondate; la Consulta chiarisce che il termine triennale per l’esdebitazione è conforme a Costituzione e che l’attrazione di beni sopravvenuti in procedura è coerente col sistema) .
- Giurisprudenza di merito recente: – Tribunale di Torino, Sent. n. 345/2025 (esdebitazione incapiente concessa: ribadita la necessità di verifica puntuale di incapacità patrimoniale totale e buona fede) . – Corte d’Appello di Firenze, Ord. n. 678/2025 (sovraindebitamento: il giudice deve valutare anche possibili miglioramenti futuri del debitore; negare l’esdebitazione se sussistono prospettive concrete di recupero parziale dei crediti) . – Tribunale di Napoli, Sent. n. 1122/2024 (diniego di esdebitazione per mala fede: debitore escluso dal beneficio avendo occultato beni e informazioni durante la procedura) . – Tribunale di Milano, Sent. n. 789/2023 (importanza della completa informazione: il debitore deve produrre documentazione aggiornata su redditi e patrimoni, pena rigetto dell’esdebitazione) . – Tribunale di Arezzo, ord. 25 giugno 2025 (questione di legittimità costituzionale su art. 281 CCII – termine domanda esdebitazione in caso di chiusura anticipata per insufficienza attivo – rimessione alla Corte Cost.; dibattito sul coordinamento tra chiusura ex art. 234 CCII ed esdebitazione) .
- Linee guida e studi settoriali: – Commissione OCC ODCEC Roma – “Liquidazione controllata, esdebitazione, debitore incapiente” (2024) : report operativo sugli articoli 282 e 283 CCII, con interpretazioni coordinate ante e post D.Lgs. 136/2024. – Tribunale di Livorno – Linee guida 2023 procedure sovraindebitamento : indicazioni pratiche su presentazione domande tramite OCC, adempimenti del debitore, ecc. – Studio “L’istituto dell’esdebitazione dalla Insolvenzordnung al nuovo CCII” (Diritto della Crisi, 2020) : analisi comparativa della disciplina tedesca e italiana, sottolineando l’impatto dell’introduzione degli artt. 282-283 CCII e la riduzione dei tempi di discharge.
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👉 Questa misura, introdotta dal Codice della Crisi d’Impresa e dell’Insolvenza, consente a chi si trova in grave difficoltà economica di ottenere la cancellazione totale dei debiti senza doverli pagare, in presenza di precisi requisiti.
In questa guida aggiornata a novembre 2025, ti spiego cos’è il discarico automatico, chi può ottenerlo, come presentare la domanda, e quali sono i vantaggi concreti per persone, famiglie e piccoli imprenditori sovraindebitati.
💥 Cos’è il Discarico Automatico dei Debiti
Il discarico automatico (chiamato anche esdebitazione automatica) è la procedura che consente al debitore persona fisica non fallibile di ottenere la cancellazione totale dei debiti residui, senza doverli pagare, dopo la chiusura di una procedura di liquidazione controllata.
📌 È previsto dall’art. 283 del D.Lgs. 14/2019 – Codice della Crisi d’Impresa e dell’Insolvenza, ed è entrato in piena operatività nel 2023, con aggiornamenti applicativi nel 2024 e 2025.
L’obiettivo è dare una seconda possibilità a chi, senza colpa grave, non è più in grado di far fronte ai propri debiti.
⚖️ Chi Può Accedere al Discarico Automatico
Possono beneficiare del discarico automatico:
- Persone fisiche non fallibili (cioè non soggette a fallimento o procedure concorsuali);
- Piccoli imprenditori, artigiani, commercianti o professionisti in difficoltà;
- Consumatori con debiti verso banche, finanziarie o Agenzia delle Entrate;
- Persone che hanno già concluso una procedura di liquidazione controllata dei beni.
📌 La condizione fondamentale è che il debitore abbia collaborato con il gestore o il liquidatore e non abbia nascosto beni o redditi.
💠 Quando il Discarico è “Automatico”
Il discarico è definito “automatico” perché non serve un’ulteriore domanda di esdebitazione:
una volta terminata la procedura di liquidazione controllata, il giudice dichiara d’ufficio l’estinzione dei debiti non pagati.
Il debitore non deve quindi presentare ricorsi o istanze supplementari.
📌 Il beneficio scatta automaticamente, ma solo se il debitore:
- ha rispettato gli obblighi di collaborazione con gli organi della procedura;
- non ha commesso reati fallimentari o fiscali;
- non ha già ottenuto un’altra esdebitazione nei 5 anni precedenti.
🧾 Quali Debiti Possono Essere Cancellati
Il discarico automatico copre la maggior parte dei debiti personali e professionali:
- 💳 Debiti bancari e finanziari;
- 💰 Carte di credito e prestiti personali;
- 🏦 Fidi e mutui non più sostenibili;
- ⚖️ Cartelle esattoriali e imposte non pagate;
- 🏠 Debiti verso fornitori o locatori;
- 👷♂️ Contributi previdenziali INPS e INAIL.
📌 Restano esclusi solo i debiti di natura penale, alimentare e risarcitoria (es. danni da reato, assegni familiari, multe penali).
🧩 Come Funziona la Procedura Passo per Passo
1️⃣ Avvio della Liquidazione Controllata
Il debitore, assistito da un avvocato, presenta domanda al Tribunale competente allegando:
- l’elenco completo dei debiti;
- la situazione patrimoniale e reddituale;
- eventuali beni da liquidare.
Il giudice nomina un liquidatore che gestisce i beni e coordina i creditori.
2️⃣ Chiusura della Procedura
Quando la liquidazione si conclude (di solito dopo 12–24 mesi), il liquidatore deposita una relazione finale.
Se il debitore ha collaborato correttamente e non ha agito in mala fede, il giudice dichiara la chiusura.
3️⃣ Dichiarazione di Discarico Automatico
Con la chiusura della procedura, tutti i debiti residui vengono automaticamente cancellati.
Il debitore non deve presentare nuove istanze: il Tribunale dichiara l’estinzione dei debiti per legge.
📌 Da quel momento, il debitore è completamente libero da ogni obbligo verso i creditori.
⚠️ Quando il Discarico non è Concesso
Il discarico automatico può essere negato se il debitore:
- ha agito con dolo o frode verso i creditori;
- ha falsificato o nascosto documenti;
- ha distratto beni per evitare il pagamento;
- ha già beneficiato di una precedente esdebitazione negli ultimi 5 anni.
📌 In questi casi, il giudice può rigettare l’esdebitazione o revocarla successivamente.
⏱️ Tempi Medi per il Discarico Automatico
- Domanda di apertura della procedura: 1–2 mesi;
- Gestione della liquidazione: 12–24 mesi circa;
- Dichiarazione del discarico: contestuale alla chiusura.
📌 In media, in 18 mesi il debitore può ottenere la cancellazione completa dei debiti e ripartire da zero.
⚖️ I Vantaggi del Discarico Automatico
✅ Cancellazione definitiva dei debiti residui.
✅ Stop immediato a pignoramenti, cartelle e azioni esecutive.
✅ Protezione del reddito e del patrimonio futuro.
✅ Ripartenza economica e personale dopo la crisi.
✅ Procedura semplificata e riconosciuta dai Tribunali di tutta Italia.
📌 È una vera e propria “riabilitazione economica”, che restituisce dignità e serenità a chi ha subito un tracollo finanziario.
🚫 Errori da Evitare
❌ Ignorare la possibilità di accedere alla procedura di liquidazione.
❌ Nascondere redditi o beni: comporta la perdita del beneficio.
❌ Rivolgersi a intermediari non autorizzati o agenzie “miracolose”.
❌ Aspettare troppo: i tempi legali sono fondamentali per ottenere il discarico.
📌 Solo un avvocato specializzato può verificare i requisiti e guidarti passo dopo passo fino alla cancellazione del debito.
🛡️ Come Può Aiutarti l’Avv. Giuseppe Monardo
📂 Analizza la tua situazione debitoria e patrimoniale.
📌 Ti assiste nella redazione della domanda di liquidazione controllata.
✍️ Cura tutti i rapporti con il liquidatore e il Tribunale.
⚖️ Richiede il riconoscimento del discarico automatico dei debiti.
🔁 Ti segue fino alla chiusura della procedura e alla completa liberazione dai debiti.
🎓 Le Qualifiche dell’Avv. Giuseppe Monardo
✔️ Avvocato cassazionista esperto in diritto tributario e crisi da sovraindebitamento.
✔️ Gestore della crisi da sovraindebitamento, iscritto presso il Ministero della Giustizia.
✔️ Specializzato nella liquidazione controllata e nelle esdebitazioni automatiche.
✔️ Esperienza pluriennale nella difesa di privati, professionisti e imprese indebitate.
Conclusione
Il discarico automatico dei debiti è oggi lo strumento più rapido e potente per azzerare legalmente tutti i debiti residui e ricominciare da zero.
Con l’assistenza di un avvocato esperto puoi attivare la procedura, ottenere la cancellazione completa dei debiti e tutelare la tua nuova vita economica.
⏱️ Non aspettare: la legge oggi ti permette di ripartire, anche se pensi di non avere più speranze.
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