Se sei un cittadino spagnolo che ha vissuto, lavorato o svolto attività in Italia e oggi hai debiti fiscali o cartelle esattoriali con l’Agenzia delle Entrate-Riscossione, è importante sapere che, essendo Italia e Spagna due Paesi dell’Unione Europea, le autorità fiscali possono collaborare nella riscossione dei debiti.
Tuttavia, la riscossione internazionale è soggetta a regole europee rigide, e spesso gli atti emessi non rispettano i requisiti formali richiesti. Con l’assistenza di un avvocato tributarista esperto in diritto fiscale europeo, puoi bloccare la riscossione, contestare gli errori e chiudere la tua posizione in modo legale e definitivo.
Cosa sono le cartelle esattoriali in Italia
Le cartelle esattoriali sono documenti ufficiali emessi dall’Agenzia delle Entrate-Riscossione (AER) per richiedere il pagamento di:
- imposte e tasse non pagate (IRPEF, IVA, IRAP, IRES);
- contributi previdenziali o INPS non versati;
- tributi locali (IMU, TARI, bollo auto, multe);
- interessi di mora e sanzioni fiscali.
Se la cartella non viene pagata entro 60 giorni dalla notifica, il debito diventa esecutivo e l’Agenzia può procedere con azioni forzate sui beni situati in Italia (pignoramenti, fermi, ipoteche).
Cosa succede se vivi in Spagna
Poiché Italia e Spagna fanno parte dell’Unione Europea, la Direttiva UE 2010/24 regola la cooperazione tra gli Stati membri per la riscossione dei debiti fiscali. Ciò significa che:
- l’Agenzia delle Entrate italiana può chiedere all’autorità fiscale spagnola (Agencia Estatal de Administración Tributaria – AEAT) di recuperare i debiti italiani;
- la richiesta deve essere formale, tradotta e documentata;
- la riscossione in Spagna è possibile solo per debiti fiscali accertati e non prescritti, mentre multe e tributi locali difficilmente vengono eseguiti;
- se la procedura non rispetta le regole europee, può essere impugnata e annullata.
Quindi, anche se teoricamente le autorità spagnole possono agire, nella pratica molti debiti non vengono riscossi perché gli atti non rispettano i requisiti o perché sono prescritti.
Quando un debito può essere annullato o ridotto
Un debito o una cartella italiana possono essere annullati o ridotti se:
- la notifica è avvenuta in modo irregolare o dopo il trasferimento in Spagna;
- il debito è prescritto (5 anni per tributi locali, 10 anni per imposte statali);
- la richiesta di cooperazione tra Italia e Spagna non rispetta la normativa UE;
- la cartella si basa su un accertamento non definitivo o illegittimo;
- la documentazione non è stata tradotta o non è conforme alle regole europee.
In questi casi, un avvocato può impugnare la cartella in Italia o contestare la richiesta di riscossione in Spagna, ottenendo la sospensione o la cancellazione del debito.
Cosa fare subito se hai debiti o cartelle in Italia
Non ignorare la situazione: anche se vivi in Spagna, i debiti italiani rimangono registrati e possono riemergere.
- Richiedi l’estratto di ruolo. È il documento che elenca tutte le cartelle a tuo nome. Puoi richiederlo tramite un avvocato in Italia o online, se hai SPID.
- Controlla la notifica. Molte cartelle risultano nulle perché notificate a indirizzi errati o dopo il trasferimento.
- Verifica la prescrizione. Se non hai ricevuto atti negli ultimi 5 o 10 anni, il debito può essere già estinto.
- Rivolgiti a un avvocato in Italia. Un legale esperto può verificare i vizi degli atti, impugnare le cartelle e bloccare la riscossione.
Le principali soluzioni legali per risolvere la tua posizione
- Ricorso contro le cartelle. Se la notifica o il calcolo del debito sono errati, puoi impugnare davanti alla Corte di Giustizia Tributaria.
- Sospensione della riscossione. Puoi chiedere al giudice o all’Agenzia di bloccare temporaneamente ogni procedura.
- Definizione agevolata o saldo e stralcio. Ti permette di chiudere la posizione pagando solo una parte del debito e cancellando sanzioni e interessi.
- Annullamento in autotutela. L’Agenzia può cancellare la cartella se ci sono errori evidenti o debiti prescritti.
- Opposizione alla riscossione europea. Se ricevi una richiesta in Spagna, puoi contestarla dimostrando che non rispetta la normativa UE.
Cosa può fare un avvocato per te
Un avvocato tributarista in Italia può gestire l’intera procedura anche se vivi in Spagna, tramite delega legale. Può:
- richiedere e analizzare l’estratto di ruolo ufficiale;
- verificare notifiche, prescrizioni e vizi formali;
- presentare ricorsi o richieste di sospensione;
- trattare un accordo di saldo e stralcio o di definizione agevolata;
- ottenere la cancellazione o riduzione totale del debito.
Tutto può essere gestito a distanza, senza che tu debba tornare in Italia.
Le strategie difensive più efficaci
Verificare che la cartella sia stata notificata correttamente.
Contestare la prescrizione o la mancanza di motivazione dell’atto.
Dimostrare che la procedura di cooperazione UE non è stata rispettata.
Chiedere la sospensione della riscossione per evitare pignoramenti.
Definire la posizione con un saldo agevolato o una sanatoria.
Cosa succede se non agisci
Ignorare le cartelle può causare problemi in futuro:
- i debiti restano iscritti in Italia e possono essere riscossi se torni nel Paese;
- l’Italia può chiedere alla Spagna di avviare la riscossione;
- eventuali beni o crediti in Italia possono essere pignorati;
- potresti perdere la possibilità di chiudere la posizione con agevolazioni.
Agire subito ti permette di difenderti, ridurre i debiti e chiudere la tua posizione in modo legale e sicuro.
Quando rivolgersi a un avvocato
Contatta un avvocato se sei un cittadino spagnolo con debiti o cartelle in Italia, se hai ricevuto lettere dall’Agenzia delle Entrate o se vuoi verificare se i debiti sono ancora validi.
Un avvocato esperto può:
- analizzare la tua posizione fiscale;
- verificare la regolarità delle notifiche e la prescrizione;
- impugnare le cartelle davanti alla Corte di Giustizia Tributaria;
- trattare una definizione agevolata o un saldo e stralcio;
- gestire tutto da remoto, senza che tu debba viaggiare.
⚠️ Attenzione: se sei un cittadino spagnolo con debiti o cartelle in Italia, l’Agenzia delle Entrate può chiedere alla Spagna di riscuotere, ma deve rispettare le norme europee. Con un avvocato esperto puoi bloccare la riscossione, cancellare le cartelle illegittime e chiudere la tua posizione fiscale in modo definitivo.
Questa guida dello Studio Monardo – avvocati esperti in diritto tributario internazionale e difesa dei cittadini stranieri con debiti in Italia spiega cosa fare se hai cartelle esattoriali italiane, come difenderti e come risolvere la tua posizione anche vivendo in Spagna.
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Introduzione
Chi è un cittadino spagnolo con debiti in Italia e in particolare con cartelle esattoriali? Può trattarsi di un lavoratore o imprenditore spagnolo che ha svolto attività in Italia (dipendente o autonomo), di un turista o proprietario spagnolo di immobili in Italia, oppure di un imprenditore residente in Italia di origine spagnola. In ogni caso, chiunque abbia debiti (fiscali, contributivi, bancari o di altra natura) sorti in Italia non si libera dall’obbligo di pagare trasferendosi all’estero. Al contrario, esistono strumenti giuridici – sia nazionali sia internazionali – per far valere i crediti dei creditori italiani anche oltreconfine. Questa guida tecnica (aggiornata ad ottobre 2025) spiega in dettaglio il quadro normativo italiano ed europeo, le procedure di riscossione forzata e mutua assistenza tra Italia e Spagna, i diritti di difesa del debitore spagnolo e i rimedi esperibili. Il taglio è avanzato, rivolto ad avvocati, imprese e privati interessati, ma scritto in linguaggio chiaro. Sono incluse tabelle riepilogative, esempi pratici e una sezione di domande e risposte frequenti. Tutte le fonti normative e giurisprudenziali citate sono elencate in fondo alla guida per approfondimento.
1. Quadro normativo europeo e italiano di cooperazione fiscale
A livello europeo e internazionale sono stati rafforzati negli ultimi anni i meccanismi di assistenza reciproca tra gli Stati nella riscossione di crediti tributari e di altre obbligazioni pecuniarie. In particolare:
- Direttiva 2010/24/UE (recepita in Italia con il D.Lgs. 149/2012) prevede che uno Stato membro possa chiedere agli altri di riscuotere per suo conto crediti relativi a imposte e dazi. Grazie a questa direttiva, il credito fiscale estero (ad esempio un’imposta spagnola) viene trattato, nello Stato che viene adito (ad es. l’Italia), “come se fosse un credito dello Stato membro adito” . Ciò significa che – una volta attivata la cooperazione – valgono le stesse regole esecutive italiane applicabili ai debiti interni: iscrizione a ruolo, cartelle esattoriali, pignoramenti, fermi amministrativi, interessi di mora e sanzioni aggiuntive . L’art. 8 del D.Lgs. 149/2012 dispone infatti che, ricevuta domanda dall’autorità straniera, gli uffici italiani (Centro Operativo di Pescara e altri punti di contatto) procedono al recupero del credito tramite gli agenti della riscossione .
- Direttiva 2008/55/CE (mutuo riconoscimento dei provvedimenti tributari) affida ugualmente valore esecutivo a decisioni tributarie definitive di altri Stati membri. L’Italia è tenuta a riconoscere ed eseguire in via amministrativa (senza dover reintrodurre il merito) le decisioni fiscali straniere vincolanti, applicando le regole locali. In pratica, se il contribuente spagnolo ha subito un accertamento fiscale definitivo in Spagna, l’Italia può iscrivere a ruolo le somme richieste come se fosse una cartella italiana .
- Convenzione OCSE/Consiglio d’Europa sulla mutua assistenza (firma di Strasburgo del 1988, aggiornata) è un accordo multilaterale sottoscritto sia da Italia sia da Spagna. Prevede lo scambio di informazioni e assistenza amministrativa in materia fiscale anche con Paesi extra-UE. Per crediti extra-UE (o Paesi non coperti da specifiche direttive), si applica tale Convenzione, come recepita in Italia con la legge 157/1995 e successive modifiche.
- Convenzione Italia-Spagna per evitare le doppie imposizioni: regola il trattamento fiscale tra i due Stati, ma soprattutto definisce la residenza fiscale del contribuente (art. 4 tie-breaker)【41†】. Pur essendo rilevante per determinare chi deve pagare cosa, tale convenzione non esclude le attività di riscossione: anzi, ribadisce che il credito tributario dovuto nello Stato richiesto può essere riscossso come se fosse dovuto localmente.
In sintesi, l’Unione Europea e gli accordi bilaterali impongono agli Stati membri e ai paesi contraenti di cooperare nel recupero dei crediti tributari. Per il debitore spagnolo, ciò significa che un debito fiscale italiano può essere validamente comunicato e fatto valere sia in Italia sia in Spagna tramite le vie consolidate. In particolare, l’Italia ha designato il Centro Operativo di Pescara quale punto di contatto per le richieste di assistenza fiscale estera: questo ufficio esamina le domande delle autorità straniere e procede al recupero affidando le somme richieste agli agenti della riscossione .
2. Strumenti di riscossione e di notifica in Italia
2.1. Cartella esattoriale e decreto ingiuntivo tributario
In Italia, i debiti fiscali e contributivi si riscuotono in base al Testo Unico della riscossione (D.P.R. 602/1973). In estrema sintesi: a seguito di un accertamento fiscale o di altro credito, l’Agenzia delle Entrate (o l’INPS, per contributi) emette un decreto di iscrizione a ruolo, che dà origine al diritto alla riscossione; successivamente l’agente della riscossione (Agenzia Entrate-Riscossione, ex Equitalia) notifica al contribuente una cartella di pagamento. Tale cartella è l’atto formale che intima di pagare entro 60 giorni oppure di presentare opposizione. Se il contribuente non paga né ricorre, la cartella diventa esecutiva: si possono così attivare provvedimenti di pignoramento di beni mobili e immobili, fermo amministrativo sui veicoli, ipoteca giudiziale, ecc.
Secondo la giurisprudenza, il contribuente ha ordinariamente 60 giorni dalla notifica della cartella per pagare o presentare un ricorso presso la Commissione Tributaria Provinciale . Trascorso tale termine, il debito si consolida. Se si presenta opposizione tardiva, il contribuente dovrà dimostrare una causa di forza maggiore o vizi di notifica, altrimenti l’opposizione verrà respinta. In caso di annullamento del debito nello Stato d’origine o di pagamento totale/parziale, tali circostanze possono essere comunicate alle autorità italiane per sospendere o ridurre la cartella .
Nota: La legge italiana (D.Lgs. 110/2024) prevede dal 2025 il superamento progressivo del regime tradizionale delle cartelle, ma fino alla piena entrata in vigore restano valide le regole sopra riepilogate.
2.2. Notifiche all’estero (AIRE e canali telematici)
Un punto cruciale è come il cittadino spagnolo venga a sapere dell’esistenza di cartelle o atti fiscali italiani. La normativa italiana prevede che le notifiche siano possibili anche all’estero con procedura agevolata. In particolare:
- Iscrizione AIRE: se il cittadino spagnolo è anche cittadino italiano o straniero residente in Italia che si è iscritto all’Anagrafe Italiani Residenti all’Estero (AIRE), l’Agenzia delle Entrate utilizza per la notifica l’indirizzo estero comunicato . Infatti, l’art. 60 del DPR 600/1973 (introdotto dal DL 40/2010) prevede che in alternativa alla via diplomatica, la notifica di atti tributari a contribuenti non residenti «è validamente effettuata mediante spedizione di lettera raccomandata con avviso di ricevimento all’indirizzo della residenza estera rilevato dai registri AIRE» . La Cassazione ha confermato che questa procedura vale sia nei paesi UE sia fuori UE . In pratica, una cartella di pagamento inviata per posta internazionale all’indirizzo AIRE ha lo stesso effetto di una notifica in Italia . Se il destinatario (o chi per lui) ritira il plico, la notifica si perfeziona alla data di consegna; se invece il plico rimane in giacenza e torna indietro per irreperibilità, l’atto viene depositato presso il Comune dell’ultimo domicilio fiscale italiano e la notifica si perfeziona per affissione all’albo 8 giorni dopo . Questo garantisce che anche il debitore all’estero non sfugga alle comunicazioni.
- Notifica digitale (PEC): per le imprese e i professionisti iscritti a registri pubblici la notifica avviene obbligatoriamente via Posta Elettronica Certificata (PEC), anche se il legale rappresentante risiede all’estero . Allo stesso modo, un privato (come un cittadino spagnolo) può volontariamente dotarsi di un domicilio digitale in Italia (es. una propria PEC INAD) e ricevere via telematica gli atti tributari. In questi casi la notifica si considera perfezionata nel momento in cui il messaggio viene recapitato al suo server (quindi il termine per ricorrere inizia dal giorno di consegna virtuale). In mancanza di PEC, si usa la via postale internazionale o, come extrema ratio, la procedura dell’art. 142 c.p.c. (via Consolare).
- Deposito in Comune: se il cittadino spagnolo non è identificato (né AIRE né PEC) o risulta irreperibile, dopo aver invano tentato la raccomandata internazionale l’Ufficio è tenuto a dichiararlo irreperibile e a depositare l’atto in Comune con affissione dell’avviso . La notifica si perfeziona l’ottavo giorno successivo all’affissione (salvo che il contribuente provi in giudizio l’irregolarità). Questo significa che anche un residente all’estero viene ritenuto comunque raggiunto dall’atto, se è stata esaurita la procedura legale di notifica.
Riferimenti normativi: art. 60 c.1 lett. e-bis e c.4 del D.P.R. 600/1973, così come modificati dal D.L. 40/2010, prevedono queste modalità semplificate . La Corte Costituzionale (n.366/2007) e la Cassazione (es. ord. 20256/2017) hanno dichiarato legittima la notifica via posta all’indirizzo AIRE, anche extra-UE .
Tabella 1 – Modalità di notifica degli atti tributari all’estero:
| Modalità | Chi vi rientra |
|---|---|
| Posta internazionale (raccomandata A/R) | Principale per soggetti con indirizzo estero noto (AIRE o domicilio estero nel registro imprese). L’Ufficio invia la raccomandata con ricevuta di ritorno all’indirizzo estero comunicato. Se ritirata, notifica perfezionata alla data di consegna; se non ritirata (compiuta giacenza), si procede al deposito in Comune e la notifica si considera avvenuta per affissione dopo 8 giorni . Legge: DPR 600/1973 art.60(1)(e-bis) e (4) . |
| PEC o domicilio digitale | Obbligatoria per imprese e professionisti italiani, ma disponibile anche per privati (ad es. il debitore spagnolo registratosi al servizio INAD). Se il contribuente ha una PEC italiana ufficiale, l’avviso di accertamento o cartella gli viene notificato lì per norma (art.60-ter DPR 600/73). La notifica si perfeziona con la ricevuta di consegna. |
| Via Consolare (art.142 c.p.c.) | Tradizionale percorso diplomatico: si usa quando il destinatario è un cittadino straniero non identificato in Italia o la notifica postale non è praticabile. L’atto viene trasmesso dal Ministero dell’Interno all’Autorità diplomatica italiana estera che lo consegna. |
| Deposito in Comune (art.60(4)) | Applicabile se il destinatario risulta irreperibile all’estero. Dopo tentativi andati a vuoto, l’atto viene depositato nel Comune d’ultima residenza (con pubblicazione all’albo); la notifica si considera valida 8 giorni dopo l’affissione . Uso finale per sanare eventuali intoppi nella notifica internazionale. |
2.3. Adempimenti collaborativi e profilazione fiscale
Il debitore spagnolo deve sempre aggiornare l’anagrafe italiana (AIRE) in caso di trasferimento di residenza, poiché la notificazione degli atti fiscali italiani segue l’indirizzo anagrafico. In più, deve seguire diligentemente la corrispondenza (sia cartacea sia PEC) e può nominare un domiciliatario in Italia (un avvocato o parente) incaricato di ritirare gli atti notificati. Di norma, l’Agenzia consiglia di verificare periodicamente la propria posizione inviando estratti di ruolo o richiedendo informazioni di ruolo attraverso il portale dell’Agenzia delle Entrate-Riscossione (anche tramite SPID) . Non ricevere corrispondenza non esime il debitore dagli effetti della notifica: se ignora una cartella e scadono i termini di opposizione, il debito rimane dovuto e continuerà a crescere con interessi e sanzioni.
3. Caratteristiche dei debiti del cittadino spagnolo
Il debitore spagnolo in Italia può trovarsi con diversi tipi di obbligazioni:
- Tributi fiscali (IRPEF, IRES, IVA, IMU, TARI, contributi previdenziali INPS/INAIL, ecc.) maturati per attività svolte in Italia o patrimoniali (ad es. immobili). Questi crediti sono riscossi attraverso la cartella esattoriale dell’Agenzia Entrate-Riscossione.
- Contributi previdenziali dovuti all’INPS o INAIL, se il cittadino ha svolto lavoro dipendente o autonomo in Italia. L’INPS segue una procedura similare (intime di pagamento, iscrizione a ruolo), pur con regole proprie.
- Debiti bancari e finanziari – ad esempio mutui, prestiti o carte di credito contratti con banche italiane. Se il debitore non paga, la banca può ottenere un decreto ingiuntivo o una sentenza giudiziaria civile in Italia. Queste decisioni possono poi essere fatte valere in Spagna tramite i regolamenti europei o accordi bilaterali.
- Debiti giudiziali e altri crediti – come multe stradali (se non pagate in Italia, possono diventare cartelle esattoriali), multe penali, debiti verso fornitori o professionisti italiani, sentenze civili, ecc. Per le multe UE esistono specifiche direttive (ad es. direttiva 2015/413 per multe transfrontaliere), ma l’iter è simile: l’autorità straniera trasmette l’atto al nostro paese e l’Italia può iscrivere la sanzione a ruolo .
In tutti i casi, i crediti devono essere definiti e documentati nello Stato richiedente: ciò significa che il cittadino spagnolo ha già ricevuto un provvedimento vincolante in Spagna (o Italia) che determina l’ammontare del debito. L’assistenza fiscale prevede che non siano contestati simultaneamente nei due Paesi: di norma, il debitore deve prima far valere le proprie ragioni nello Stato che ha emesso l’accertamento, e solo successivamente l’altro Stato può iscrivere a ruolo l’importo residuo .
3.1. Equiparazione del debito estero a debito italiano
Il principio fondamentale introdotto dalle direttive UE di mutua assistenza è che un credito fiscale estero è equiparato a un debito italiano ai fini esecutivi. In pratica:
- Se lo Stato spagnolo richiede all’Italia il recupero di una tassa non pagata dal cittadino spagnolo residente in Spagna, l’autorità italiana (se la richiesta è accolta) iscriverà a ruolo in Italia quella somma come se fosse un tributo italiano. Quindi, l’Agenzia Entrate-Riscossione potrà notificare una cartella come se fosse una cartella di imposta italiana, applicando gli interessi di mora e le sanzioni aggiuntive italiane .
- Viceversa, se il cittadino spagnolo risiede in Italia ma ha ricevuto una cartella dalla Spagna (ad es. multe o tributi), l’Italia riconoscerà e agevolerà l’esecuzione del credito in base alle regole italiane di giustizia esecutiva.
Questo meccanismo vale anche per i crediti contributivi se tra Italia e Spagna esistono accordi di cooperazione previdenziale; in molti casi i contributi esteri possono essere egualmente recuperati per via cooperativa.
L’effetto pratico è che il debitore spagnolo si trova di fronte, in Italia, a un titolo esecutivo trattato come uno interno. La giurisprudenza e la dottrina confermano che vale il principio di “equiparazione a un debito italiano” : in altre parole, una cartella risultante da cooperazione europea o internazionale non subisce forme speciali in sede di esecuzione, ma segue le regole ordinarie (pignoramenti, fermi, ipoteche, iscrizione nei pubblici registri, etc.).
3.2. Tempi e prescrizione
Il cittadino spagnolo deve tenere conto anche dei termini di decadenza e prescrizione:
- Termini di impugnazione: come detto, ha generalmente 60 giorni dalla notifica della cartella per impugnare (termine che decorre dalla effettiva ricezione dell’atto). Se va in prescrizione il termine, difficilmente potrà ottenere annullamenti basati sulla scadenza, salvo casi di nullità della notifica o validi motivi di forza maggiore.
- Prescrizione del credito: il periodo di prescrizione ordinaria per i crediti fiscali italiani è di 5 anni (art. 2953 c.c. con applicazione analoga). Tuttavia, le azioni della cooperazione fiscale non interrompono i termini, per cui il debitore potrebbe eccepire la prescrizione se la richiesta di riscossione italiana avviene dopo molti anni dal sorgere del debito spagnolo. La Suprema Corte ha ammesso tale eccezione, a condizione che il contribuente provi che il termine applicabile (italiano o spagnolo) è ormai decorso .
- Decadenza dall’obbligo di cooperazione: la direttiva UE 2010/24 prevede comunque un termine massimo (di norma 10 anni) entro cui lo Stato richiedente deve presentare la domanda di recupero. Scaduto tale termine, cessa l’obbligo di assistenza; la Cassazione italiana ha recentemente chiarito che i decreti di mancata cooperazione possono competere la cooperazione anche se il termine estero è trascorso . In pratica, il debitore dovrebbe verificare se il credito è così vecchio da essere inefficace anche ai sensi della legge italiana o dell’accordo applicabile, e sollevare tale eccezione in opposizione.
4. Rischi e conseguenze per il debitore spagnolo
Trasferirsi in Spagna non elimina le conseguenze di un debito italiano. Anzi, il cittadino spagnolo con debiti in Italia si espone ai seguenti rischi principali:
- Notifica all’estero: come visto, le cartelle esattoriali possono essere notificati validamente all’indirizzo estero (AIRE) o tramite PEC . Il debitore potrebbe ricevere a sorpresa un avviso dall’Italia mentre è all’estero. Se non tiene aggiornati i recapiti, l’atto può anche essere depositato in Italia e notificato a tutti gli effetti a distanza . Ignorare gli avvisi è pericoloso: i termini di pagamento e ricorso proseguono comunque e il debito aumenta con gli interessi.
- Interessi e sanzioni: i debiti non pagati continuano a maturare interessi di mora (all’attuale tasso legale, aumentato di molto negli ultimi anni) e sanzioni anche dopo il trasferimento all’estero. Ad esempio, una cartella dell’Agenzia Entrate-Riscossione non saldata lo scorso anno può diventare oggi notevolmente più consistente, rendendo più difficile qualunque definizione agevolata. La legge italiana non sospende il debito per il cambio di residenza: chi pensa di “scappare dai creditori” si illude .
- Aggressione dei beni in Italia: se il debitore conserva beni in Italia (casa, auto, conti correnti, quote societarie, stipendio o pensione italiana), questi resteranno aggredibili dai creditori italiani anche se il debitore risiede in Spagna. In altre parole, l’esecuzione forzata può colpire qualsiasi asset italiano a lui riconducibile . Per esempio, immobili intestati al debitore possono essere ipotecati e messi all’asta; un conto corrente aperto presso una banca italiana può essere pignorato; e persino lo stipendio o la pensione italiana possono essere pignorati presso l’ente erogatore. Attenzione: persino beni “su cui batte bandiera spagnola” ma riconducibili all’interessato (come automobili immatricolate in Italia, azioni di società italiane, ecc.) non sfuggono all’esecuzione locale.
- Esecuzione su beni all’estero: se il debitore ha patrimonio o conti in Spagna (o in altri Paesi UE), il creditore italiano può tentare di pignorare anche lì. In UE, grazie al Decreto ingiuntivo europeo e al Regolamento Bruxelles I-bis (UE 1215/2012), una sentenza o ingiunzione italiana può essere riconosciuta ed eseguita quasi ovunque nell’Unione con procedure snelle. Ad esempio, un decreto ingiuntivo tributario in Italia può diventare titolo esecutivo europeo che consente al creditore di pignorare conti o stipendi del debitore in altri Stati membri . Fuori dall’UE è più complicato: servono accordi bilaterali o l’avvio di una causa locale, spesso poco convenienti per il creditore. Ma in ogni caso i beni restanti in Italia rappresentano una garanzia per il creditore, come confermato da autorevole dottrina: «i beni in Italia restano attaccabili a prescindere da dove vive il debitore» .
- Sovraindebitamento e procedure concorsuali: il trasferimento all’estero non esclude il ricorso alle procedure italiane di insolvenza (piano del consumatore, liquidazione controllata, concordato) se il centro degli interessi vitali del debitore si trova ancora in Italia. In pratica, per accedere a queste soluzioni il debitore deve convincere il giudice che i suoi debiti sono in maggioranza italiani e che ha legami sostanziali con l’Italia (es. proprietà, famiglia, attività). In caso contrario, potrebbe dover cercare procedure concorsuali nello Stato estero di residenza (ad esempio la “bankruptcy” in Spagna). In ogni caso, l’avvio di un procedimento estero è difficilmente efficace in Italia senza il riconoscimento formale, pertanto chi ha debiti italiani potrebbe dover rientrare in Italia anche solo per depositare la domanda e farsi rappresentare .
5. Come difendersi e cosa fare
Di fronte a cartelle esattoriali o altre richieste di pagamento dall’Italia, il cittadino spagnolo ha diversi strumenti di tutela:
- Verificare la validità degli atti: in primo luogo è opportuno controllare che la notifica sia regolare. Se l’atto è stato notificato in ritardo rispetto ai termini di legge (ad es. oltre i 360 giorni previsti per multe UE) o senza seguire la procedura prevista (mancata traduzione, omessa indicazione dei rimedi, ecc.), si può eccepire la nullità. Ad esempio, se la cartella è arrivata all’AIRE ma senza traduzione o con dati lacunosi, è possibile farla annullare in sede di opposizione in Italia per nullità della notifica .
- Presentare ricorso nel Paese estero originario: molto spesso è utile contestare immediatamente il credito nello Stato dove esso è sorto. Se il carico proviene da un avviso o multa spagnola, bisogna rivolgersi agli organi spagnoli (ad es. Commissione Tributaria spagnola, giudice di pace, ecc.) per chiederne la revoca o riduzione. La cooperazione UE richiede che il debito non sia già oggetto di impugnazione al momento della richiesta di riscossione, quindi annullare prima l’accertamento spagnolo evita l’attivazione della cartella in Italia.
- Raccolta di prove difensive: il debitore deve predisporre ogni documentazione utile a dimostrare l’insussistenza o l’erroneità del debito. Ciò include: ricevute di pagamento già eseguito, documenti che attestino la residenza fiscale spagnola (per confutare l’eventuale “esterovestizione”), giustificativi che provano aver già pagato i redditi all’estero, contratti di compravendita o documenti che escludono la responsabilità del debitore (es. cedolare secca pagata dal conduttore), certificati di omologazione o furto in caso di multe auto, estratti conto ecc. Se in Spagna il pagamento è già avvenuto o l’accertamento è stato annullato, produrre tali atti in Italia farà cessare la riscossione .
- Opposizione alla cartella in Italia: entro 60 giorni dalla notifica della cartella italiana il contribuente può presentare opposizione all’Agenzia Entrate-Riscossione (art. 24, D.P.R. 602/73) o ricorso alla Commissione Tributaria Locale competente, a seconda dei casi. In questa fase si possono sollevare vizi di notifica, difformità nel calcolo degli interessi o delle sanzioni, o comunque tutte le eccezioni rilevabili (inclusa la prescrizione). Se si dimostra che in Spagna esiste un ricorso pendente o che l’atto di notifica è viziato, è possibile ottenere la sospensione dell’esecuzione . In caso di esito negativo o di mancata opposizione, l’Agenzia procederà normalmente con l’esecuzione forzata.
- Sospensione dell’esecuzione: se il debitore ha impugnato il credito all’estero, può chiedere la sospensione della riscossione in Italia fino al termine del procedimento estero. Analogamente, può chiedere al giudice tributario italiano la sospensione del pignoramento o del fermo motivando con il fatto che l’atto è già oggetto di impugnativa all’estero . Se il giudice accoglie la sospensione, le misure cautelari (fermi, pignoramenti) sono temporaneamente sospese, permettendo al contribuente di attendere l’esito del ricorso principale.
- Procedure concorsuali italiane: se il debitore vede le proprie possibilità di pagamento compromesse, può valutare l’accesso a una procedura di insolvenza italiana (piano del consumatore, liquidazione controllata, concordato). Anche se residente in Spagna, il debitore può proporre la domanda in Italia se dimostra che il centro principale dei suoi interessi è qui (es. tutti i crediti sono italiani) . Ciò permette di ottenere una possibile riduzione degli oneri o l’eventuale esdebitazione. In alternativa, potrebbe avviare una procedura spagnola analoga (se esistente) ma l’efficacia di questa in Italia è limitata.
6. Tabella riepilogativa delle procedure
| Debito o accertamento | Autorità/Procedura in Italia | Debitore in Italia | Debitore all’estero (UE) | Debitore extra-UE |
|---|---|---|---|---|
| Credito tributario spagnolo | D.Lgs.149/2012: Cooperazione UE (art.8); Agenzia Entrate-Riscossione: cartella | Cartella esattoriale italiana; opposizione in CTP | Medesimo (cartella italiana su richiesta spagnola) | Medesimo (cooperazione internazionale OCSE-UE) |
| Imposte Italiane (IRPEF, IVA) | Accertamento (Agenzia Entrate) → cartella Entrate-Riscossione; ricorso CTP | Procedura tributaria ordinaria; cartella | Idem (deve notificare cartella all’estero) | Idem (riconoscimento cartella via OCSE se richiesto) |
| Contributi INPS dovuti in Italia | INPS accerta → recupero (giudiziale o cartella) | Mediazione/ricorsi INPS; esecutiva INPS | Idem (cartella internazionale) | Idem (OCSE mutua assistenza) |
| Multe stradali comunitarie | Accertamento Prefettura/Comune → cartella (AER) | Opposizione CdS (art.201 Cds) o CTP | Direttive UE multe (notifica all’estero via AIRE); cartella italiana | Procedura internazionale sulle multe (accordi UE) |
| Mutui, prestiti bancari | Sentenza civile / decreto ingiuntivo italiano → esecuzione forzata | Espropriazione ordinaria (pignoramenti) | Riconoscimento sentenze UE (Reg.1215/2012) e pignoramenti UE | Riconoscimento sentenze di Stato terzo |
| Sentenze civili italiane | Titolo esecutivo italiano (senza opposizione) → esecuzione (pignoramento beni/conti) | Pignoramenti, sequestri conservativi | Applicazione reg. Bruxelles I (riconoscimento esecutivo UE) | Sentenza estera o riconoscimento bilaterale |
N.B.: Le procedure in tabella sono esemplificative; per ogni caso concreto vanno verificate le norme specifiche applicabili.
7. Domande e risposte frequenti (FAQ)
- Posso ignorare una cartella esattoriale italiana perché risiedo in Spagna?
Risposta: No. Le cartelle e gli atti fiscali italiani possono essere notificati validamente all’estero . Se non li ricevi o non li contesti, il debito continua a maturare interessi e sanzioni e diventa esecutivo. In pratica, rimanere all’estero non esonera dall’obbligo né previene le notifiche e l’espropriazione dei beni italiani residui. - In quanto tempo devo reagire a una cartella ricevuta dall’Italia?
Risposta: Hai in genere 60 giorni dalla notifica per pagare o impugnare . Se perdi questo termine senza intervenire, l’Agenzia può procedere con le misure esecutive. Se l’atto italiano ti è stato notificato in Spagna, i termini decorrono dal giorno in cui lo ricevi (o lo avresti dovuto ricevere) . - Se ho già pagato in Spagna il tributo contestato, serve comunque pagarne un’altra in Italia?
Risposta: No. Se provi di avere già versato (o di avere ottenuto l’annullamento) del debito nello Stato spagnolo, puoi depositare tale prova in Italia. L’Agenzia Entrate informerà l’autorità spagnola e richiederà l’annullamento o la detrazione di quanto già pagato, bloccando la riscossione in Italia . - Quali prove servono per contestare un’accertamento arrivato dall’estero?
Risposta: Le prove variano in base al caso: ricevute di pagamento; certificati di residenza fiscale (AIRE, atto spagnolo) per dimostrare che il centro dei tuoi interessi è altrove; documentazione dei redditi già dichiarati in Italia; estratti conto che mostrino compensazioni; atti contrattuali che scagionano (es. vendita dell’auto) ; foto o testimoni che smentiscano una violazione contestata (per multe auto); certificato dello Stato estero che il tributo è caduto in prescrizione, ecc. In generale, devi raccogliere tutto ciò che provi l’insussistenza o l’errore dell’atto straniero. - Posso pagare la cartella poco per volta?
Risposta: Sì. In base alle leggi italiane, puoi chiedere all’Agenzia Entrate-Riscossione la rateizzazione del debito residuo, anche dall’estero. Normalmente si può rateizzare fino a 120 rate mensili senza garanzie (maggiori facilitazioni con il nuovo D.Lgs.110/2024). Se sei all’estero ma hai redditi in Italia, si può comunque concordare un piano di rientro. È consigliabile fare domanda di rateizzazione prima della scadenza dei 60 giorni, allegando documentazione sulla tua capacità economica. - Se non pago, possono togliere i miei beni in Spagna?
Risposta: In UE è possibile che un creditore italiano esegua il recupero contro beni in Spagna: basta un titolo esecutivo europeo basato sulla sentenza italiana o il riconoscimento della cartella. Ad esempio, con un provvedimento esecutivo europeo, la banca creditrice potrebbe pignorare un tuo conto spagnolo . Tuttavia, ciò richiede l’assistenza delle autorità spagnole. In ogni caso, i beni rimasti in Italia (casa, auto, conti, ecc.) restano pienamente aggredibili secondo il diritto italiano . Se possiedi asset in altri paesi UE, valuta eventuali accordi bilaterali di esecuzione tra Italia e Spagna (ad es. il Regolamento 1215/2012 non copre ogni tipo di titolo, ma copre le sentenze e i decreti ingiuntivi). - Cosa succede se il mio debito si prescrive secondo la legge spagnola?
Risposta: Potrebbe esserci la prescrizione anche in Italia se il debito è vecchio. La Cassazione ha evidenziato che il contribuente può eccepire la prescrizione se la richiesta di riscossione giunge tardivamente . In sede di opposizione puoi far valere che, secondo la legge italiana o quella spagnola applicabile, il credito è ormai prescritto. Va valutato caso per caso: in linea generale, l’azione esecutiva su debiti tributari si prescrive in 5 anni dalla definitività in Italia (salvo sospensioni) e vari termini esteri (di solito 4 o 5 anni). Se il tempo è passato, potresti far decadere l’azione di cooperazione, chiedendo al giudice l’esclusione dal ruolo. - Quali debiti non si possono estinguere neppure con l’insolvenza (esdebitazione)?
Risposta: L’esdebitazione in Italia (legge 3/2012) non cancella obbligazioni alimentari (es. mantenimento figli), sanzioni penali (multe da reato), e in certi casi le multe del Codice della Strada (anche se su queste ultime c’è dibattito). Anche certi tributi non sono automaticamente esdebitabili: per ora la legge non prevede un’esclusione generalizzata, ma in pratica l’OCC valuta caso per caso. In ogni caso, è improbabile che si possano escludere i tributi di primo grado (Irpef, Irap, IVA, Iva Dd) senza sconti: si potrà cercare però una riduzione di sanzioni e interessi nel concordato o nel piano.
8. Fonti normative e giurisprudenziali (sezione di approfondimento)
Le normative e le sentenze più rilevanti menzionate nella guida includono:
- Direttiva 2010/24/UE del Consiglio, 16 marzo 2010 – Assistenza reciproca in materia di recupero crediti tributi .
- D.Lgs. 14 agosto 2012, n.149 – Attuazione della Direttiva 2010/24/UE (art.8 in particolare) .
- D.P.R. 29 settembre 1973, n.600, art.60 – Notifica degli atti impositivi a contribuenti residenti all’estero .
- D.L. 40/2010 conv. L. 122/2010 – Modifiche al D.P.R. 600/73 (art.60 c.1 e-bis, c.4).
- D.Lgs. 6 giugno 2011, n.74 (in parte) – Estensione della cooperazione fiscale UE.
- D.Lgs. 29 luglio 2024, n.110 – Riordino della riscossione (modifica art.19 DPR 602/73 e altre disposizioni).
- Convenzione OCSE/Consiglio d’Europa sulla mutua assistenza amministrativa in materia fiscale (attuata in Italia con legge 157/1995).
- Convenzione Italia-Spagna 1979 (legge 394/1984) – Doppia imposizione e scambio di informazioni.
- Cassazione Civile, Sez. VI – Ordinanza n. 20256/2017 (21/09/2017) – Validità della notifica per raccomandata all’indirizzo AIRE anche extra-UE .
- Cassazione Civile, Sez. VI – Ordinanza n. 22838/2025 (07/08/2025) – Convalida della notifica con “compiuta giacenza” all’AIRE; conferma di Cass. 16696/2013, 13753/2023 .
- Cassazione Civile, Sez. VI – Sentenza n. 13753/2023 (18/05/2023) – Obbligo di ricerche aggiuntive in caso di cancellazione AIRE (rinvio a Cass. 22838/2025, in combinato disposto con 40/2010).
- Cassazione Civile, Sez. VI – Ord. n. 16696/2013 (02/07/2013) – Conferma validità dell’art.60(4) DPR 600/73 e necessità di notifiche ultronee.
- Cassazione Civile, Sez. VI – Sentenze nn. 5057/2015, 654/2014, 1238/2014 – Giurisprudenza precedente sull’efficacia della notifica postale estera.
Hai vissuto o lavorato in Italia come cittadino spagnolo e ora hai ricevuto cartelle esattoriali, avvisi di pagamento o comunicazioni dall’Agenzia delle Entrate-Riscossione? Fatti Aiutare da Studio Monardo
Hai vissuto o lavorato in Italia come cittadino spagnolo e ora hai ricevuto cartelle esattoriali, avvisi di pagamento o comunicazioni dall’Agenzia delle Entrate-Riscossione?
Hai lasciato l’Italia e temi che i debiti possano raggiungerti anche in Spagna?
👉 Non preoccuparti: puoi difenderti legalmente e risolvere la tua situazione fiscale, anche se risiedi all’estero.
In questa guida ti spiego cosa succede ai debiti dei cittadini spagnoli in Italia, come funziona la riscossione tra Italia e Spagna e come bloccare o cancellare le cartelle con l’aiuto di un avvocato esperto in diritto tributario internazionale.
💥 Cosa Succede ai Debiti in Italia
Se hai lavorato o avuto residenza in Italia, potresti avere debiti verso:
- l’Agenzia delle Entrate-Riscossione (tasse, imposte o contributi non versati);
- INPS o INAIL (per mancati versamenti previdenziali);
- banche o finanziarie (per prestiti o mutui non saldati);
- Comuni o Regioni (per multe, IMU, TARI o tributi locali).
📌 Quando il debito non viene pagato o impugnato, diventa una cartella esattoriale e può essere affidato all’Agenzia delle Entrate-Riscossione.
Ma se risiedi in Spagna, le regole di riscossione sono regolate dal diritto europeo.
⚖️ Italia e Spagna: Come Funziona la Riscossione dei Debiti
Italia e Spagna sono entrambe Paesi dell’Unione Europea e cooperano in materia di riscossione fiscale in base alla Direttiva 2010/24/UE e al Regolamento UE n. 904/2010.
Questo significa che:
- l’Agenzia delle Entrate italiana può chiedere all’autorità fiscale spagnola (Agencia Tributaria) di notificare un atto o riscuotere un debito;
- la Spagna può agire solo se l’atto italiano è valido e non impugnato;
- se la cartella italiana è prescritta o notificata in modo errato, la riscossione non può essere eseguita.
📌 In sintesi: la collaborazione tra Italia e Spagna è possibile, ma solo per debiti effettivamente validi e non contestati.
⚠️ Cosa Rischi se Ignori le Cartelle
Se non intervieni, l’Agenzia delle Entrate può comunque:
- 🏦 pignorare conti o beni rimasti in Italia;
- 🏠 iscrivere ipoteche su immobili o terreni italiani;
- 🚗 bloccare veicoli con fermi amministrativi;
- 💰 far aumentare il debito con interessi e sanzioni;
- ⚖️ chiedere all’Agencia Tributaria di notificarti la richiesta di pagamento.
📌 Tuttavia, se agisci subito, puoi bloccare ogni procedura di cooperazione fiscale e ottenere l’annullamento delle cartelle illegittime.
💠 Cosa Fare Subito per Difendersi
1️⃣ Verifica la tua posizione fiscale
Richiedi un estratto di ruolo all’Agenzia delle Entrate-Riscossione: elenca tutte le cartelle e i debiti a tuo nome.
📌 L’avvocato può ottenerlo per te anche se risiedi in Spagna.
2️⃣ Controlla la validità delle notifiche
Molte cartelle vengono notificate a vecchi indirizzi italiani o in modo irregolare.
📌 Se non hai ricevuto l’atto in modo corretto, la cartella è nulla e può essere annullata.
3️⃣ Verifica la prescrizione dei debiti
Ogni debito ha un limite di tempo entro il quale può essere riscosso:
- 5 anni per multe, contributi e cartelle;
- 10 anni per imposte (IRPEF, IVA, IRES).
📌 Se non ti sono stati notificati atti validi per anni, il debito è prescritto e non può essere riscosso nemmeno in Spagna.
4️⃣ Chiedi la sospensione o l’annullamento delle cartelle
Puoi chiedere la sospensione immediata della riscossione se:
- la cartella non ti è mai stata notificata;
- il debito è già prescritto o pagato;
- ci sono errori o duplicazioni.
📌 L’avvocato può ottenere la sospensione entro 48 ore, per poi procedere all’annullamento definitivo.
5️⃣ Rateizzazione o Saldo e Stralcio
Se i debiti sono effettivamente dovuti ma troppo elevati, puoi:
- chiedere una rateizzazione fino a 120 rate mensili;
- aderire a rottamazioni o definizioni agevolate;
- proporre un saldo e stralcio, pagando solo una parte del debito.
📌 Anche chi vive in Spagna può gestire tutto tramite un delegato o direttamente online.
🧩 Difendersi Legalmente Anche Dall’Estero
Un avvocato può rappresentarti in Italia senza che tu debba tornare di persona.
Può:
- 📂 verificare la legittimità delle cartelle e delle notifiche;
- ✍️ presentare ricorsi alla Corte di Giustizia Tributaria;
- ⚖️ chiedere la sospensione immediata delle procedure di riscossione;
- 💬 negoziare con l’Agenzia delle Entrate per rateizzazioni o definizioni agevolate.
📌 Con una semplice procura, puoi difenderti a distanza e risolvere la tua posizione in modo definitivo e sicuro.
🧾 I Documenti da Consegnare all’Avvocato
- Copia del documento d’identità e codice fiscale italiani (se presenti);
- Copia delle cartelle esattoriali o avvisi ricevuti;
- Estratto di ruolo aggiornato;
- Eventuali ricevute di pagamento o ricorsi pendenti;
- Indirizzo di residenza attuale in Spagna.
📌 Questi documenti servono per verificare se le cartelle sono valide, prescritte o annullabili.
⏱️ Tempi della Procedura
- Analisi e raccolta documenti: 5–10 giorni;
- Ricorso o sospensione: entro 60 giorni dalla notifica;
- Sospensione cautelare: anche in 48 ore;
- Definizione o chiusura del debito: in 1–3 mesi.
📌 Durante la sospensione, l’Agenzia non può riscuotere né procedere con pignoramenti.
⚖️ I Vantaggi di un’Assistenza Legale
✅ Blocco immediato delle cartelle e della riscossione.
✅ Cancellazione dei debiti prescritti o notificati in modo errato.
✅ Protezione dei beni e dei conti in Italia.
✅ Difesa completa anche per chi vive in Spagna.
✅ Chiusura definitiva della posizione con il Fisco italiano.
🚫 Errori da Evitare
❌ Ignorare le cartelle pensando che “in Spagna non possono fare nulla”.
❌ Pagare senza controllare se il debito è valido o prescritto.
❌ Superare i 60 giorni per impugnare o sospendere l’atto.
❌ Rivolgersi a soggetti non specializzati in diritto tributario.
📌 Anche se risiedi all’estero, puoi difenderti e chiudere i debiti italiani in modo legale e sicuro.
🛡️ Come Può Aiutarti l’Avv. Giuseppe Monardo
📂 Analizza la tua posizione fiscale e verifica la legittimità dei debiti.
📌 Ti assiste nella richiesta di estratti di ruolo e sospensioni.
✍️ Redige ricorsi e istanze di annullamento.
⚖️ Ti rappresenta davanti alla Corte di Giustizia Tributaria anche se vivi in Spagna.
🔁 Ti segue fino alla cancellazione o alla definizione agevolata del debito.
🎓 Le Qualifiche dell’Avv. Giuseppe Monardo
✔️ Avvocato cassazionista esperto in diritto tributario e riscossione internazionale.
✔️ Specializzato nella difesa di cittadini stranieri con debiti in Italia.
✔️ Gestore della crisi da sovraindebitamento, iscritto presso il Ministero della Giustizia.
✔️ Esperienza pluriennale nella tutela contro l’Agenzia delle Entrate e le cartelle esattoriali.
Conclusione
Essere un cittadino spagnolo con debiti o cartelle esattoriali in Italia non significa non poterli risolvere.
Con una difesa legale tempestiva puoi bloccare la riscossione, cancellare le cartelle illegittime o prescritte e chiudere definitivamente la tua posizione con il Fisco italiano.
⏱️ Agisci subito: anche se vivi in Spagna, puoi difenderti legalmente e senza tornare in Italia.
📞 Contatta l’Avv. Giuseppe Monardo per una consulenza riservata:
la tua difesa contro i debiti in Italia può partire oggi stesso.