Se sei un cittadino peruviano che ha vissuto o lavorato in Italia e oggi hai debiti fiscali o cartelle esattoriali con l’Agenzia delle Entrate-Riscossione, potresti chiederti se questi debiti valgono anche in Perù, se rischi pignoramenti o se puoi risolvere la tua posizione senza tornare in Italia.
La buona notizia è che i debiti italiani non possono essere riscossi in Perù, perché tra Italia e Perù non esiste alcun trattato bilaterale per la cooperazione fiscale o per la riscossione internazionale dei tributi.
Tuttavia, i debiti restano attivi in Italia, e se in futuro dovessi tornare o mantenere beni nel Paese, la riscossione può riprendere immediatamente. Con l’aiuto di un avvocato tributarista esperto in diritto internazionale, puoi bloccare la riscossione, verificare la prescrizione delle cartelle e chiudere la tua posizione fiscale in modo legale e definitivo.
Cosa sono le cartelle esattoriali in Italia
Le cartelle esattoriali sono atti ufficiali emessi dall’Agenzia delle Entrate-Riscossione (AER) per richiedere il pagamento di somme dovute per:
- imposte non versate (IRPEF, IVA, IRAP, IRES);
- contributi INPS o INAIL non pagati;
- tributi locali (IMU, TARI, bollo auto, multe);
- sanzioni e interessi fiscali.
Se la cartella non viene pagata entro 60 giorni dalla notifica, il debito diventa esecutivo, e l’Agenzia può procedere in Italia con pignoramenti, fermi amministrativi e ipoteche.
Cosa succede se vivi in Perù o all’estero
Se ti sei trasferito in Perù, la situazione è diversa:
- l’Agenzia delle Entrate-Riscossione non può eseguire pignoramenti o azioni forzate sui beni in Perù, perché non esiste alcun accordo internazionale per la riscossione dei debiti fiscali tra Italia e Perù;
- i tuoi beni, conti e redditi in Perù sono al sicuro da qualsiasi azione esecutiva italiana;
- tuttavia, i debiti restano registrati in Italia, e se possiedi beni o conti nel Paese, o se decidi di tornare, la riscossione potrà riattivarsi immediatamente.
Quando i debiti italiani possono essere annullati o ridotti
Molte cartelle esattoriali italiane risultano prescritte o irregolari, e quindi non più dovute. Puoi ottenere la cancellazione o riduzione del debito se:
- la notifica è avvenuta dopo il tuo trasferimento all’estero o è stata inviata a un indirizzo sbagliato;
- il debito è prescritto (5 anni per tributi locali e multe, 10 anni per imposte statali);
- la cartella si basa su un accertamento scaduto o non definitivo;
- l’Agenzia non ha rispettato i termini di legge o le norme sul contraddittorio;
- sono stati applicati interessi o sanzioni illegittime.
In tutti questi casi, un avvocato può presentare ricorso o istanza di annullamento in autotutela, ottenendo la cancellazione totale o parziale del debito.
Cosa fare subito se hai debiti o cartelle in Italia
- Non ignorare la situazione. Anche se vivi in Perù, i debiti restano iscritti nei registri italiani e possono essere riscossi se torni nel Paese.
- Richiedi l’estratto di ruolo. È il documento che riassume tutte le cartelle esattoriali a tuo nome. Puoi ottenerlo tramite un avvocato in Italia o, se hai SPID, online sul sito dell’Agenzia delle Entrate-Riscossione.
- Verifica la notifica. Se la cartella è stata inviata a un indirizzo sbagliato o dopo il trasferimento all’estero, può essere dichiarata nulla.
- Controlla la prescrizione. Se non hai ricevuto comunicazioni negli ultimi 5 o 10 anni, il debito potrebbe essere già prescritto.
- Contatta un avvocato tributarista. Un legale in Italia può rappresentarti da remoto, controllare gli atti e bloccare eventuali procedure di riscossione.
Le principali soluzioni legali per chiudere i debiti italiani
- Ricorso contro le cartelle esattoriali: puoi impugnare la cartella davanti alla Corte di Giustizia Tributaria se ci sono errori o vizi.
- Sospensione della riscossione: puoi chiedere di bloccare la riscossione in caso di debiti prescritti o atti irregolari.
- Definizione agevolata o saldo e stralcio: ti permette di chiudere la posizione pagando solo una parte del debito, cancellando sanzioni e interessi.
- Annullamento in autotutela: l’Agenzia può cancellare direttamente le cartelle che presentano errori evidenti o prescrizione.
- Rateizzazione: se il debito è ancora valido, puoi pagarlo a rate, fino a 120 mensilità.
Cosa può fare un avvocato per te
Un avvocato tributarista in Italia può gestire tutta la procedura anche se vivi in Perù, tramite una semplice delega. Può:
- ottenere l’estratto di ruolo e analizzare tutte le cartelle;
- verificare prescrizioni, vizi di notifica e irregolarità;
- presentare ricorsi o richieste di sospensione;
- negoziare con l’Agenzia la chiusura agevolata o il saldo e stralcio;
- ottenere la cancellazione o riduzione del debito.
Tutte le pratiche possono essere gestite a distanza, senza la tua presenza fisica in Italia.
Le strategie difensive più efficaci
Verificare che le cartelle siano state notificate correttamente.
Dimostrare che il debito è prescritto o illegittimo.
Richiedere la sospensione immediata della riscossione.
Impugnare le cartelle davanti alla Corte di Giustizia Tributaria.
Definire la posizione con un saldo e stralcio o una sanatoria.
Cosa succede se non agisci
Ignorare la situazione può portare conseguenze future:
- i debiti restano registrati in Italia e continuano a produrre interessi;
- se torni o possiedi beni in Italia, potresti trovarti conti o immobili bloccati;
- se ricevi un’eredità italiana, l’Agenzia potrà agire su di essa;
- potresti perdere la possibilità di chiudere la posizione con sconti o agevolazioni.
Agire subito ti consente di proteggere i tuoi beni e risolvere la tua posizione fiscale in modo legale e definitivo.
Quando rivolgersi a un avvocato
Contatta un avvocato se:
- sei un cittadino peruviano con cartelle o debiti fiscali in Italia;
- hai ricevuto notifiche dall’Agenzia delle Entrate o da società di recupero crediti;
- vuoi sapere se i debiti sono ancora validi o prescritti;
- desideri chiudere la tua posizione in modo definitivo.
Un avvocato esperto può:
- analizzare la tua posizione fiscale italiana;
- verificare la validità degli atti e la prescrizione;
- impugnare le cartelle e sospendere la riscossione;
- negoziare un saldo e stralcio o una definizione agevolata;
- gestire tutto da remoto, senza che tu debba rientrare in Italia.
⚠️ Attenzione: se sei un cittadino peruviano con debiti o cartelle in Italia, i tuoi beni in Perù sono al sicuro, ma i debiti restano attivi nei registri fiscali italiani. Con un avvocato esperto puoi bloccare la riscossione, cancellare le cartelle illegittime e chiudere la tua posizione fiscale in modo definitivo e legale.
Questa guida dello Studio Monardo – avvocati esperti in diritto tributario internazionale e difesa dei cittadini stranieri con debiti in Italia spiega cosa fare se hai cartelle esattoriali italiane, come difenderti e come risolvere la tua posizione anche vivendo in Perù.
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Introduzione
Un cittadino peruviano che abbia contratto debiti in Italia (tributari, contributivi, contrattuali o di altra natura) può trovarsi in difficoltà sia sul piano pratico sia su quello giuridico. Questa guida, aggiornata a ottobre 2025, esamina con approfondimenti tecnici i diritti del debitore straniero, gli strumenti di difesa e le procedure previste dall’ordinamento italiano, con tabelle riepilogative, esempi pratici e FAQ specifiche. Si illustrano le opzioni disponibili anche in caso di rientro volontario in Perù, tenendo conto delle norme italiane e delle disposizioni internazionali (UE e bilaterali). Il linguaggio è tecnico-giuridico ma accessibile, pensato per avvocati, professionisti, imprenditori e cittadini interessati.
1. Tipologie di debito e strumenti di riscossione in Italia
Il debito di un cittadino straniero residente (o già partito) può derivare da diverse fattispecie:
- Debiti tributari e contributivi: imposte (IRPEF, IVA, IRES, IMU, ecc.) o contributi previdenziali (INPS) non versati. Vengono riscossi tramite cartelle esattoriali (DPR 602/1973) o ingiunzioni fiscali (DPR 602/1973 artt. 7-13). Questi atti sono notifiche esecutive: se non pagati scatta l’esecuzione forzata (fermi amministrativi, ipoteche sui beni immobili, pignoramenti di stipendi e conti correnti) . Ad esempio, l’agente della riscossione può iscrivere ipoteca sulla casa o prelevare fondi dal conto anche se il debitore non risiede più in Italia .
- Debiti bancari e contrattuali: prestiti personali, mutui, scoperti di conto o obbligazioni contrattuali verso banche o fornitori. In questo caso il creditore può agire con procedimenti civili (decreto ingiuntivo e pignoramento mobiliare/immobiliare) o con procedure esecutive, analoghe a quelle dei debiti tributari (ad es. pignoramenti di beni mobili registrati o immobili). La disciplina è quella generale del Codice Civile (art. 1218 c.c. sulle obbligazioni, art. 2740 c.c. responsabilità patrimoniale) e del Codice di Procedura Civile (Titolo III sui pignoramenti, artt. 492 ss.).
- Debiti commerciali/aziendali: debiti di società (fornitori, affitti, finanziamenti). Se il debitore straniero è titolare di impresa in Italia, in caso di insolvenza scatta il fallimento o la liquidazione coatta amministrativa (D.Lgs. 14/2019, Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza, artt. 208-212). Per micro-imprese e professionisti sotto certe soglie esistono procedure speciali di composizione della crisi (cfr. infra).
- Debiti di mantenimento: assegni familiari e obblighi alimentari stabiliti da sentenze. Questi debiti non rientrano nelle procedure esdebitative (non possono essere «cancellati» con la legge sul sovraindebitamento ) e il loro mancato pagamento può comportare esecuzioni specifiche (pignoramenti diretti, provvedimenti penali). La cooperazione UE sul riconoscimento delle sentenze alimentari (Reg. 4/2009) consente talvolta azioni cross-border, ma in generale si tratta di obblighi personali di difficile estinzione con il trasferimento.
In sintesi, come ricordato dalla letteratura specializzata, la riscossione coattiva in Italia avviene tramite cartelle esattoriali/ingiunzioni seguite da misure esecutive – fermo di auto, ipoteca immobiliare, pignoramento di stipendio o conto corrente . Il debitore straniero non si libera semplicemente spostandosi all’estero: i debiti rimangono vivi e maturano interessi e sanzioni . Anche senza un domicilio in Italia, i beni lasciati nel territorio (conto corrente, casa, ecc.) restano aggredibili .
| Tipo di debito | Esempi | Strumenti di riscossione | Possibili soluzioni (Debitore) |
|---|---|---|---|
| Tributari/Contributivi | IRPEF, IVA, IMU, contributi INPS, multe | Cartella esattoriale, ingiunzione fiscale; ipoteca, pignoramenti esattoriali | Ricorsi tributari, rateizzazione, saldo/stralcio, rottamazione, procedure di sovraindebitamento |
| Bancari/Contrattuali | Mutui, prestiti, scoperto conto, assegni | Decreto ingiuntivo e pignoramento civile (beni mobili/immobili) | Transazione con banca, concordato per imprenditori, legge sul sovraindebitamento (se persona fisica) |
| Commerciali/Aziendali | Debiti di SRL, SNC, affitti commerciali | Fallimento o liquidazione coatta (per grandi imprese); concordato minore (per piccoli imprenditori, CCII) | Accordi transattivi, ristrutturazioni concordate, esdebitazione tramite leggi speciali (se non fallibili) |
| Mantenimento (famiglia) | Alimenti a ex coniuge/figli | Pignoramenti dedicati, eventuali sanzioni penali (art. 570 c.p.) | Non esdebitabile: soluzione solo con adempimento; se UE, Reg. 4/2009 (obblighi alimentari) |
Nota: le cartelle esattoriali (DPR 602/1973) si applicano a imposte, tributi e contributi; le ingiunzioni (DPR 602/1973 artt. 7-13) sono tipiche per contributi INPS. Su debiti di natura civilistica/contrattuale si applica invece il Codice Civile (art. 1218 c.c.) e le procedure esecutive ordinarie (artt. 480 e segg. c.p.c.).
2. Notifica delle cartelle all’estero: regole e difese
Il punto critico per un cittadino peruviano è spesso la notifica degli atti esecutivi (avvisi di accertamento, cartelle, ingiunzioni) quando risiede fuori dall’Italia. La procedura italiana prevede regole stringenti:
- Norme generali (Cod. Proc. Civ.): l’art. 142 c.p.c. stabilisce che, in assenza di convenzioni internazionali, la notifica all’estero va effettuata tramite l’autorità diplomatico-consolare italiana (v. modalità agli artt. 282-284 c.p.c. sulla rogatoria internazionale). Ciò significa che un atto tributario indirizzato ad un soggetto non italiano, mai residente in Italia, deve transitare per il Ministero degli Esteri e la rete consolare .
- Norme tributarie speciali: l’art. 60 del DPR 600/1973 rinvia alle regole del c.p.c. ma con deroghe. In particolare il comma 4 prevede la notifica semplificata per via postale anche all’estero, ma solo se il contribuente è cittadino italiano o società italiana (anche se residente all’estero). Di fatto non si applica ai cittadini stranieri extracomunitari che non abbiano mai avuto domicilio fiscale in Italia .
Caso concreto: come chiarisce la Cassazione, «per un contribuente straniero, mai residente in Italia, l’ufficio deve seguire i canali internazionali ordinari (convenzioni o art. 142 c.p.c.), pena la nullità della notifica» . Ad esempio, con ordinanza n. 22271/2024 la Cassazione ha annullato la notifica all’estero di un avviso tributario inviata con semplice raccomandata internazion ale, perché il destinatario (società lussemburghese “ab origine estera”) non poteva essere raggiunto con il canale «raccomandata art.60» ma richiedeva via consolato . In sostanza, un atto fiscale notificato in modo scorretto (lingua, modalità, autorità) è annullabile.
- Lingua di notifica: non esiste obbligo automatico di traduzione in italiano dell’atto fiscale all’estero (il fisco può anche notificare in italiano), ma va garantito il diritto alla difesa. Se il contribuente ignora il contenuto perché straniero, può sollevare il vizio di notifica incompleta . Occorre sempre verifica caso per caso.
- Rimedi del debitore: se ritieni invalida la notifica (mancanza di canale internazionale, notifica al vecchio indirizzo italiano non più valido da oltre 30 giorni, omessa comunicazione all’AIRE ecc.), occorre impugnare subito l’atto davanti alla Commissione Tributaria competente, chiedendone l’annullamento per nullità della notifica. Il termine per ricorso (generalmente 60 giorni) decorre dalla data di consegna all’estero o, in caso di trascrizione, dalla conoscenza effettiva.
3. Tutela giuridica del debitore straniero
Il cittadino peruviano può attivare vari strumenti di difesa anche in Italia. Alcune azioni immediate e stratagemmi pratici includono:
- Verificare la validità formale degli atti: prima di tutto, è fondamentale controllare che cartelle e avvisi siano stati notificati secondo legge. Errori nelle generalità, nell’indirizzo (es. vecchio domicilio fiscale) o nella firma del funzionario possono rendere l’atto nullo. Se sospetti irregolarità (notifica inesistente o intempestiva), conviene agire entro i termini (60 gg.) e produrre ogni documentazione (iscrizione AIRE, cambio di residenza, ecc.) per dimostrare la lacuna procedurale.
- Controllare la prescrizione: i debiti tributari e contributivi si prescrivono dopo 5 anni dall’acquisizione a ruolo (art. 28 DPR 602/73) – ma questa scadenza viene spesso sospesa per notifiche all’estero o per il mancato escussione. Vale la pena calcolare bene i termini e, se prescritti, sollevare l’eccezione in giudizio.
- Rateizzazioni e definizioni agevolate: anche gli stranieri residenti (o ex-residenti) possono accedere alle misure di definizione agevolata previste dalla legge italiana. Ad esempio, si può richiedere rateizzazione del debito con l’Agenzia Entrate-Riscossione (fino a 120 rate mensili in molti casi). Sono inoltre possibili le rottamazioni delle cartelle (cd. “Ter”, “Quater” o “saldo e stralcio”) se si soddisfano le condizioni economiche (ISEE basso per il saldo e stralcio) . Come ricorda la prassi, “se l’importo è troppo alto, si può chiedere la rateizzazione, un saldo e stralcio o accedere a una rottamazione” . Queste soluzioni riducono il debito complessivo e consentono la regolarizzazione.
- Procedura di sovraindebitamento: in casi di grave insolvenza (il debitore è persona fisica consumatore o imprenditore non soggetto a fallimento), il Codice della crisi (D.Lgs. 14/2019, che ha incorporato la L.3/2012) consente di avviare procedure concorsuali speciali («esdebitazione») per cancellare i debiti residui. Anche un cittadino straniero può accedere a tali procedure, a condizione che abbia il cosiddetto Centro principale degli interessi (COMI) in Italia al momento della domanda. I principali strumenti prevedono: il Piano del consumatore (artt. 67-73 CCII), il Concordato minore (artt. 74-83 CCII), la liquidazione controllata (artt. 268-277 CCII) e l’esdebitazione dell’incapiente (art. 283 CCII) . Tali procedure possono portare alla cancellazione del debito residuo (esdebitazione) o a piani di rientro con dilazioni. In generale, per l’estero valgono le stesse regole previste per i debitori italiani (riservate per i non fallibili) . Un punto chiave: se la procedura italiana ottiene l’omologa e l’esdebitazione, tale sentenza diventa titolo opponibile anche all’estero (vedi infra sezione sul rientro in Perù).
- Impugnazioni giudiziarie: cartelle ed ingiunzioni possono essere impugnate davanti alle Commissioni Tributarie Provinciali. Se il debitore è all’estero, l’impugnazione può essere fatta tramite PEC o tramite domicilio digitale presso un difensore in Italia. Anche per i debiti civili si può intentare opposizione esecutiva o esporre il proprio caso in sede civile (ad es. opposizione al pignoramento).
- Assistenza legale specializzata: è altamente consigliato rivolgersi a un avvocato tributarista o civilista specializzato in contenzioso tributario, che conosca i meccanismi di notifica e gli strumenti di diritto internazionale privato. Come indicato da fonti di settore, “con l’aiuto di un avvocato puoi bloccare gli atti illegittimi e regolarizzare la tua situazione nel modo più sicuro” . Non dimenticare che il debitore straniero ha gli stessi diritti di difesa del cittadino italiano: può chiedere l’annullamento degli atti non validi, la sospensione dei pignoramenti e il ripristino della posizione fiscale regolare .
4. Definizioni agevolate e strumenti di composizione della crisi
Tra gli strumenti che il debitore può utilizzare in Italia, rivestono particolare importanza:
- Rottamazione e saldo e stralcio (D.L. 119/2018, L. 197/2022, ecc.): permessi dall’ordinamento, permettono di definire le cartelle con sconto di sanzioni e interessi, pagando (rispettivamente) tutte le rate scadute e/o una percentuale ridotta del debito totale. Anche gli stranieri residenti in Italia possono accedere alle edizioni di rottamazione-ter o a progetti analoghi se in possesso dei requisiti (residenza in Italia, mancato rendimento di atti di riscossione, ISEE entro soglia). L’accordo con l’Agenzia delle Entrate porta all’annullamento delle sanzioni e degli interessi di mora in percentuale variabile.
- Piano del consumatore: è uno strumento del Codice della crisi per i privati in stato di sovraindebitamento (non fallibili). Il debitore propone un piano di pagamento ai creditori civili e fiscali e, se approvato dal Tribunale, ottiene l’esdebitazione del residuo. I debiti possono includere tributi e contributi (con limitazioni sui debiti di mantenimento) . L’omologazione del piano dispone l’estinzione dei debiti residui (ad eccezione di quelli privilegiati). Il cittadino peruviano può avviare tale procedura in Italia se il suo COMI risiede in Italia (ad es. perché ha ancora un’attività o legami economici principali qui). La sentenza di omologa protegge efficacemente i suoi beni in Italia e impedisce ulteriori azioni coattive sui creditori inclusi nel piano.
- Concordato minore e liquidazione controllata: per piccoli imprenditori non soggetti a fallimento (sotto soglie di fatturato/debito), si possono usare queste procedure concorsuali speciali. Anche qui l’esdebitazione è possibile per i debiti residui.
- Esdebitazione dell’incapiente: procedura semplificata per cancellare definitivamente i debiti di un soggetto persona fisica che non dispone di alcun reddito o patrimonio liquidabile (art. 283 CCII). Il beneficio è straordinario e una tantum, ma riconosciuto anche a stranieri in analoghe condizioni, salvo valutazione di meritevolezza.
- Blocco delle esecuzioni: avviando una procedura di sovraindebitamento, il debitore ottiene automaticamente misure cautelari che sospendono le esecuzioni in corso sui suoi beni . Queste misure proteggono lo stipendio, i conti e gli immobili per tutta la durata della procedura, fino alla decisione finale.
In ogni caso, tutte le forme di composizione della crisi richiedono il supporto di un professionista abilitato (Organismo di Composizione della Crisi, OCC, o studi legali specializzati). Il ricorso a tali procedure deve essere ben preparato, in particolare per verificare i requisiti (patrimonio, meritevolezza, elencazione completa dei debiti). Fonti giurisprudenziali confermano l’efficacia di queste soluzioni: la gran parte delle procedure di sovraindebitamento autorizzate porta a esdebitare i debiti del debitore .
5. Voluntary return in Perù e effetti sui debiti italiani
Se il cittadino peruviano decide di fare rientro volontario in Perù, è opportuno considerare vari aspetti giuridici:
- Nessuna estinzione automatica del debito: il trasferimento in Perù non cancella i debiti in Italia. Come già osservato, “un cittadino straniero con debiti fiscali in Italia non vede estinguersi tali debiti trasferendosi all’estero: i debiti tributari rimangono e continuano a maturare interessi e sanzioni” . L’amministrazione italiana continuerà a considerare valido il debito e potrà agire, ove possibile, anche a distanza.
- Riscossione internazionale: l’Italia può cooperare con altri Stati nel recupero crediti solo se esistono strumenti internazionali adeguati. Nel contesto UE esistono normative specifiche (Regolamenti UE) che agevolano il recupero dei tributi all’estero (v. Reg. UE 904/2010, Direttiva 2010/24/UE). Il Perù non è membro UE, perciò queste norme non si applicano direttamente. L’Italia e il Perù non hanno ancora un trattato bilaterale contro le doppie imposizioni né un accordo di mutua assistenza fiscale . Di conseguenza:
- All’interno dell’UE: l’Italia può rivolgersi alle autorità fiscali degli altri Stati membri (es. pignorare conti esteri, mediante il Reg. 904/2010; congelare conti con il Reg. 655/2014).
- Fuori dall’UE (Perù compreso): senza un accordo specifico di assistenza (come quelli esistenti con Svizzera, USA, Canada), il recupero è molto difficile . In pratica, salvo rarissime eccezioni (assistito forse da rogatorie diplomatiche o APAT internazionali), l’Italia non potrà aggredire direttamente il patrimonio del debitore in Perù. Tuttavia, i beni rimasti in Italia restano aggredibili indipendentemente dal cambio di residenza . Ad esempio, se il debitore peruviano possiede un immobile o un conto italiano, l’Agenzia delle Entrate-Riscossione può iscrivere ipoteca o pignorare quei beni nonostante il suo trasferimento .
- Implicazioni per il permesso di soggiorno: se il debitore aveva un permesso di soggiorno in Italia, il suo rientro volontario comporta di norma la rinuncia di quel titolo (non viene revocato per il debito, ma è perdita di efficacia al cambio di residenza). Le normative sull’immigrazione (Testo Unico Immigrazione D.Lgs. 286/1998) non prevedono esplicitamente sanzioni amministrative legate ai debiti fiscali: non esiste, ad esempio, il divieto esplicito di rinnovo del permesso per motivi di insolvenza fiscale, anche se la prassi può variare negli uffici immigrazione . In generale, avere debiti non è un reato e non costituisce motivo legale di espulsione: un parlamentare ha esplicitamente ricordato che “non è un reato né un motivo diretto di espulsione” . Tuttavia, debiti insoluti possono creare problemi pratici se si tenta di ritornare in Italia (quali controlli a frontiera o novità legislative).
- Doppia residenza fiscale: allontanandosi, il cittadino dovrà aggiornare la propria condizione anagrafica e fiscale (ad esempio, cancellarsi dalla residenza in Italia). Se il suo spostamento è definitivo, avrà domicilio e residenza fiscale in Perù, e in futuro pagherà le imposte là dove necessario. Non essendoci convenzione Italia-Perù, potrebbero però esserci rischi di doppia tassazione su alcuni redditi: ad es. pensioni o investimenti. L’assenza di accordo fiscale implica che, in teoria, gli stessi redditi potrebbero essere tassati in entrambi gli Stati (se conflitto di norme).
Tabella: Riepilogo effetti del rientro in Perù
| Aspetto | Effetto del rientro in Perù |
|---|---|
| Debiti tributari Italiani | Rimarrebbero dovuti. L’Italia può continuare ad agire sui beni in Italia (conto, immobili) . Recupero in Perù impossibile senza accordi bilaterali. |
| Aspetti previdenziali (pensioni) | Italia e Perù non hanno convenzione sociale . Se il cittadino ha versato contributi in Italia, non potrà trasferirli in automatico al sistema previdenziale peruviano. |
| Rinnovo permesso di soggiorno | Non più applicabile (il soggetto è all’estero). In generale i debiti non pregiudicano automaticamente il rinnovo: la Lega ne chiedeva il vincolo, ma la giurisprudenza non lo considera un obbligo previsto dalla legge . |
| Blocchi amministrativi (fermo/ipp.) | Se è tornato in Perù, non subirà più fermi sui mezzi in Italia solo perché debitore; l’ipoteca però rimane iscritta finché il debito non viene pagato o cancellato. |
| Futuro rientro in Italia | Gli atti passati in giudicato rimangono efficaci. Se rientrasse, l’Agenzia potrà esigere i crediti residui con le stesse azioni di prima. |
| Status fiscale in Perù | Diventerà residente fiscale peruviano; dovrà pagare imposte per i redditi mondiali in Perù. In assenza di trattato fiscale, occorre valutare l’eventuale credito d’imposta estera. |
6. Convenzioni internazionali e cooperazione Italia–Perù
Nonostante le crescenti relazioni economiche, Italia e Perù non hanno finora stipulato specifiche convenzioni su materie chiave per il debitore:
- Doppia imposizione fiscale: non esiste un trattato bilaterale per evitare la doppia imposizione tra Italia e Perù (a differenza di altri paesi dell’America Latina come Colombia ed Ecuador, con cui l’Italia ha accordi firmati nel 2018) . Questo significa che un reddito o patrimonio tassato in un paese potrebbe esserlo di nuovo nell’altro, senza automatismi di credito d’imposta o procedure di cooperazione fiscale diretta. Va precisato che il Perù è nella “white list” italiana (Paesi cooperativi), ma ciò riguarda soprattutto l’adempimento di requisiti fiscali e non implica un accordo di mutua assistenza formale.
- Sicurezza sociale e pensioni: non è in vigore alcuna convenzione di sicurezza sociale Italia–Perù. L’Italia ha avviato trattative o richieste da anni, vista l’importante comunità italo-peruviana , ma ad oggi manca un’intesa. Di conseguenza il cittadino peruviano che ha lavorato in Italia dovrà gestire autonomamente i periodi contributivi nei due ordinamenti; potrà chiedere pensioni separate secondo le leggi di ciascuno Stato, senza totalizzazione automatica dei contributi.
- Assistenza giudiziaria e cooperazione penale: esistono taluni accordi base (ad es. un trattato di estradizione del 1994) ma nulla di specifico sui debiti civili. In pratica, per far valere in Perù una sentenza italiana (o viceversa) bisogna seguire le procedure generali di riconoscimento delle sentenze straniere (L. 218/1995). Non esistono strumenti diretti che permettano a un creditore italiano di eseguire in Perù come se fosse Italia. Viceversa, un debitore peruviano può portare in Italia procedimenti (stranieri) solo se riconosciuti secondo le regole ordinarie.
- Migrazione e rimpatri: l’Italia offre programmi di rimpatrio volontario assistito (finanziati da fondi UE) che possono agevolare il rientro in Perù con supporto formativo e logistico. Questi programmi, gestiti ad es. da IOM/UNHCR, possono includere assistenza al reinserimento lavorativo in Perù. Tali misure non influiscono però sui debiti: sono incentivi economici e organizzativi indipendenti dalle questioni fiscali.
In assenza di accordi specifici, il cittadino peruviano deve dunque fare affidamento sui meccanismi ordinari di diritto internazionale privato: la normativa italiana interna (D.Lgs. 218/1995, artt. 45 e segg.) e le convenzioni multilaterali OCSE/UE sulla mutua assistenza fiscale (a cui il Perù ha aderito dopo il 2017, ma senza trattato diretto con l’Italia). In ogni caso, come detto, la soluzione migliore rimane la composizione concordata dei debiti in Italia, se fattibile, per evitare future vertenze estere.
7. Domande e Risposte frequenti
D: Ho ricevuto una cartella esattoriale in Italia per tasse non pagate, ma attualmente vivo in Perù. Cosa devo fare?
R: Innanzitutto, non ignorare l’atto pensando che il trasferimento annulli il debito . Verifica la data di notificazione: se la cartella è stata notificata dopo il tuo trasferimento, accertati che sia stata seguita la procedura corretta (tramite consolato o posta internazionale con avviso). Se ci sono dubbi, consulta un avvocato in Italia per verificare eventuali vizi formali. Nel frattempo puoi chiedere all’Agenzia Entrate/Riscossione di rateizzare l’importo o avviare un contenzioso. Ricorda che l’atto diventerà definitivo se non impugnato in 60 giorni dalla notifica.
D: Ci sono forme di sconto o agevolazione per chi non può pagare?
R: Sì. Le stesse misure di definizione agevolata previste per i cittadini italiani sono applicabili anche a un cittadino straniero residente in Italia. Ad esempio, se è ancora considerato residente fiscale italiano, puoi usufruire di una rottamazione delle cartelle (annullamento di sanzioni/interessi e pagamento dilazionato) o di un saldo e stralcio (perde l’80% o più se ISEE basso). Anche la rateizzazione “ordinaria” fino a 120 mesi è possibile su debiti fino a 100.000 € (per piccoli contribuenti). È necessario presentare domanda all’Agenzia entro i termini stabiliti dal provvedimento più recente.
D: Se avvio una procedura di sovraindebitamento in Italia, come mi protegge?
R: Avviando un piano del consumatore o simile, otterrai subito il blocco di qualunque esecuzione forzata sul tuo patrimonio in Italia (stipendio, immobili, conti). Se il tribunale omologa il piano, i debiti residui compresi nel piano saranno cancellati («esdebitazione»). Questo ti garantisce di azzerare i debiti in Italia senza dover tornare ogni anno dal giudice: la sentenza italiana diventa valida anche all’estero . In particolare, tutti gli Stati UE riconoscono automaticamente questa sentenza senza bisogno di rinnovare il procedimento . Anche fuori UE, in linea generale la decisione italiana sarà rispettata o potrà essere presentata alle autorità locali per far valere l’effetto liberatorio .
D: Posso usare i pagamenti dell’INPS/Italia come accredito sui miei contributi in Perù?
R: No, in assenza di un accordo bilaterale previdenziale i contributi versati in Italia non sono trasferibili nel sistema peruviano. Dovrai quindi chiedere separatamente eventuali pensioni italiane e peruviane, se applicabile, seguendo ciascuna normativa. La mancanza di convenzione significa che non esiste totalizzazione: ogni ente paga secondo i contributi effettivamente versati lì.
D: Se lascio l’Italia, posso richiedere “rimpatrio volontario” con assistenza?
R: L’Italia offre programmi di rimpatrio assistito (soprattutto per rifugiati/internazionali, vedi App.UNHCR/IDI) che aiutano i migranti a tornare in patria con supporto logistico e talvolta finanziario. Tuttavia, tali programmi non cancellano debiti né prevedono accordi su essi: sono soluzioni per il reinserimento sociale/economico in Perù. I debiti tributari rimangono a tuo carico e dovranno comunque essere gestiti con l’Agenzia delle Entrate o tramite vie legali italiane, come visto sopra .
8. Tabelle riepilogative e simulazioni pratiche
- Tavola: Strumenti del debitore
- Rateizzazione agevolata: dilaziona il pagamento delle cartelle fino a 120 mensilità. Richiede domanda e accordo con A.E.-Riscossione.
- Saldo e stralcio: annulla l’80-100% di debiti e sanzioni (soggetto a reddito basso). Richiede domanda ogni scadenza di legge.
- Rottamazione-ter/quater: definisce debiti fino a 100.000-500.000 € (secondo norme recenti) con riduzioni di interessi/sanzioni. Applicabile in scadenze prefissate.
- Sovraindebitamento: procedimento giudiziale per consumatori e piccoli imprenditori che elimina i debiti residui non pagati (art. 67-73, 74-83, 268-277, 283 CCII). Richiede accordo con creditori o omologa di piano.
- Conciliabilità di debiti: possibili accordi negoziali con creditori (banche, fornitori) per ridurre o dilazionare le obbligazioni civili.
- Tavola: Procedura di sovraindebitamento (esempio)
| Procedura | Destinatari | Debiti ammessi | Esito tipico | |———————————|——————————|—————————-|——————————————–| | Piano del consumatore | Persone fisiche (consumatore, o imprenditore cessato attività) | Debiti civili e tributari (no alimentari) | Piano con pagamento parziale, esdebitazione residuo | | Concordato minore | Imprenditori sotto-soglia (non fallibili) | Debiti da attività impresa + civili | Piano con pagamento concordato, esdebitazione residua | | Liquidazione controllata | Sovraindebitati non fallibili (persone fisiche/impr. min.) | Tutti i debiti non contraddetti | Vendita beni del patrimonio, riparto ricavi ai creditori; esdebitazione residuo | | Esdebitazione dell’incapiente | Persone fisiche con reddito/patrimonio nullo | Debiti civili residui (non alimentari) | Cancellazione totale dei debiti senza piano | - Simulazione 1: lavoratore dipendente peruano
Scenario: Juan, cittadino peruviano, ha lavorato in Italia per 5 anni con regolare contratto e permesso di soggiorno. Non ha versato parte di IRPEF e contributi (totale debito €15.000). Riceve una cartella esattoriale e una comunicazione INPS. Decide di tornare in Perù con famiglia.
Opzioni: Può richiedere rateizzazione dilazionando il pagamento in 10 anni (riducendo l’impatto sul bilancio familiare) . In alternativa, se l’ISEE familiare lo consente, può presentare domanda di saldo e stralcio per ridurre drasticamente i debiti e chiudere la posizione. Se ha conti o casa in Italia, l’Agenzia può comunque pignorare tali beni in caso di insolvenza. Per tutelarsi, potrebbe tentare un piano del consumatore: se ottiene l’omologa, i debiti tributari residui verranno cancellati con efficacia anche estera . - Simulazione 2: imprenditore peruviano
Scenario: María è una cittadina peruviana titolare di partita IVA in Italia (ristorante). A causa di crisi, non paga IVA, tasse e contributi per €50.000. Si iscrive all’AIRE (si trasferisce all’estero). Riceve tre cartelle esattoriali.
Opzioni: Anche come extracomunitaria può accedere alle definizioni agevolate (rottamazione, saldo/stralcio) se risiede fiscalmente in Italia o se regolarmente iscritta. Può valutare il concordato minore (codice crisi) essendo imprenditrice sotto soglia, proporre ai creditori (anche fisco) un piano con pagamento parziale e cancellazione debiti. In alternativa, può chiedere la rateizzazione o transigere con l’Agenzia. Se avvia la pratica, ottiene il blocco dei pignoramenti sui beni aziendali in Italia. Se non affronta il problema, i creditori potranno espropriare macchinari e locali in affitto. - Simulazione 3: ritorno in Perù
Scenario: Carlos, cittadino peruviano ex-residente in Italia, rientra per motivi familiari mentre ha €20.000 di cartelle fiscali non pagate.
Effetti: Al suo trasferimento deve aggiornare la residenza e il domicilio fiscale. Le cartelle non pagate continueranno a maturare interessi. L’Italia non potrà esigere fisicamente il pagamento mentre è in Perù, ma se Carlos possiede un conto o un immobile in Italia questi resteranno a rischio di pignoramento . In Perù, senza trattato, l’Agenzia italiana non potrà sequestrare direttamente nulla; tuttavia, se in futuro Carlos ritorna in Italia tali debiti saranno riscossi normalmente. Carlos dovrebbe quindi trovare un accordo in Italia (ad es. definizione agevolata prima di partire) per evitare conseguenze future.
9. Fonti normative e giurisprudenziali
Normativa italiana principale:
– Codice Civile (art. 2740 ss. – responsabilità patrimoniale; art. 1218 – obbligazioni; art. 2747 – compensazione);
– Codice di procedura civile (artt. 137-151 – notifiche; art. 492 ss. – pignoramenti; artt. 780-823 – opposizione all’esecuzione; artt. 282-287 – notifiche diplomatiche);
– DPR 29 settembre 1973, n. 600 (art. 26, 60 – notifiche atti tributari e cartelle; art. 6 – notifiche all’estero; art. 60-ter – PEC per cartelle);
– DPR 26 ottobre 1972, n. 633 (art. 56 – IVA, notifiche); DPR 30 marzo 1986, n. 131 (art. 52 – imposta di registro, notifiche);
– DPR 29 settembre 1973, n. 602 (artt. 7-13, 25-27 – ingiunzioni fiscali e notifiche cartelle; art. 52 – termini di riscossione);
– L. 27/1/2012, n. 3 (Legge “salva-suicidi”) e D.Lgs. 12/2019, n. 14 (Codice della crisi d’impresa) – procedure di sovraindebitamento (artt. 66-283 CCII);
– L. 218/1995 (rapporto tra ordinamento italiano e straniero, riconoscimento sentenze straniere);
– D.Lgs. 286/1998 (Testo Unico Immigrazione, art. 9 – revoca permesso; art. 21-bis – tutela permesso per cittadini vittime, non menziona debiti fiscali);
– Regolamento (UE) 2010/24 (riscossione atti fiscali in altro Stato membro); Reg. (UE) 904/2010 (cooperazione amministrativa IVA); Reg. (UE) 655/2014 (sequestri emergenza UE); Reg. (CE) 4/2009 (obblighi alimentari).
Giurisprudenza italiana e comunitaria:
– Cass. civ., Sez. trib., ord. 11 settembre 2024, n. 22271 (notifica atto tributario all’estero: rifiuto della “semplificazione” art. 60 c.4 DPR 600/73 per soggetti esteri) .
– Cass. civ., Sez. lav., ord. 3 marzo 2025, n. 5576 (convalida notifica a domicilio fiscale in Italia entro 30 giorni dal trasferimento all’estero) .
– Cass. civ., Sez. trib., ord. 3 luglio 2025, n. 13279 (recupero crediti fiscali esteri: cartella di pagamento motivata senza allegazione titolo estero e decadenza 5 anni di mutua assistenza) .
– Cass. civ., Sez. I, 13 aprile 2022, n. 12115 (meritevolezza debitore nel piano del consumatore); Cass. civ., Sez. III, 27 luglio 2023, n. 22715 (rapporti tra giudice esecuzione e giudice sovraindeb.) ; Cass. civ., Sez. I, 27 luglio 2023, n. 22900 (accesso al piano del consumatore e meritevolezza).
– Corte di Giustizia UE, C-249/12 (Rottmann) – cittadino UE con debiti: principio di libera circolazione applicabile (concernente permesso di soggiorno).
– Corte di Cassazione penale, art. 570 c.p. – responsabilità penale omesso mantenimento.
Hai vissuto o lavorato in Italia come cittadino peruviano e ora hai ricevuto cartelle esattoriali, avvisi di pagamento o comunicazioni dall’Agenzia delle Entrate-Riscossione? Fatti Aiutare da Studio Monardo
Hai vissuto o lavorato in Italia come cittadino peruviano e ora hai ricevuto cartelle esattoriali, avvisi di pagamento o comunicazioni dall’Agenzia delle Entrate-Riscossione?
Hai lasciato l’Italia e temi che i debiti possano seguirti anche in Perù?
👉 Non preoccuparti: puoi difenderti e risolvere la tua posizione fiscale, anche se vivi stabilmente all’estero.
In questa guida ti spiego cosa succede ai debiti dei cittadini peruviani in Italia, se l’Agenzia delle Entrate può agire in Perù, e come bloccare o cancellare le cartelle esattoriali con una strategia legale efficace.
💥 Cosa Succede ai Debiti in Italia
Se hai lavorato o avuto la residenza in Italia, puoi avere debiti verso:
- l’Agenzia delle Entrate-Riscossione (per tasse e imposte non pagate);
- INPS o INAIL (per contributi non versati);
- banche o finanziarie (per mutui, prestiti o carte di credito);
- Comuni o Regioni (per multe, TARI, IMU o tributi locali).
📌 Questi debiti non si estinguono automaticamente quando lasci l’Italia, ma l’Agenzia delle Entrate non può riscuoterli in Perù, perché la legge italiana ha limiti territoriali ben precisi.
⚖️ L’Agenzia delle Entrate Può Agire in Perù?
La risposta è no.
L’Agenzia delle Entrate-Riscossione non può riscuotere né pignorare beni in Perù, perché:
- Il Perù non fa parte dell’Unione Europea;
- Non esiste un accordo bilaterale di cooperazione fiscale o riscossione forzata tra Italia e Perù;
- Gli atti italiani non hanno valore legale automatico nel territorio peruviano.
📌 In parole semplici: se vivi e hai beni solo in Perù, il Fisco italiano non può toccare i tuoi beni né avviare procedure esecutive.
Tuttavia, se possiedi beni, conti o redditi in Italia, l’Agenzia può agire su quelli.
⚠️ Cosa Rischi se Ignori le Cartelle
Se non controlli la tua posizione fiscale, l’Agenzia può comunque:
- 🏦 pignorare conti correnti o stipendi rimasti in Italia;
- 🏠 iscrivere ipoteche su immobili italiani;
- 🚗 bloccare veicoli con fermi amministrativi;
- 💰 aumentare il debito con interessi e sanzioni;
- ⚖️ riattivare la riscossione se torni in Italia o riapri un’attività.
📌 Anche se ti trovi in Perù, è importante agire per sospendere o chiudere la posizione fiscale in Italia prima che crescano interessi e sanzioni.
💠 Cosa Fare Subito per Difendersi
1️⃣ Verifica la tua posizione fiscale
Puoi richiedere un estratto di ruolo all’Agenzia delle Entrate-Riscossione: mostra tutte le cartelle e gli importi registrati a tuo nome.
📌 L’avvocato può richiederlo per te anche se vivi in Perù.
2️⃣ Controlla la validità delle notifiche
Molte cartelle vengono notificate a vecchi indirizzi italiani o senza recapito valido all’estero.
📌 Se la notifica è irregolare, l’atto è nullo e può essere annullato.
3️⃣ Verifica la prescrizione dei debiti
Ogni debito ha un termine legale di prescrizione:
- 5 anni per multe, contributi e cartelle;
- 10 anni per imposte come IRPEF, IVA, IRES.
📌 Se non ti sono stati notificati atti validi negli ultimi anni, il debito è prescritto e non può più essere riscosso.
4️⃣ Richiedi la sospensione o l’annullamento delle cartelle
Puoi chiedere la sospensione immediata della riscossione se:
- la cartella non ti è mai stata notificata;
- il debito è prescritto o già pagato;
- ci sono errori o importi duplicati.
📌 L’avvocato può ottenere la sospensione in 48 ore, e poi procedere con la richiesta di annullamento definitivo.
5️⃣ Rateizzazione o Saldo e Stralcio
Se i debiti sono corretti ma troppo elevati, puoi:
- chiedere una rateizzazione fino a 120 rate mensili;
- aderire a una rottamazione o definizione agevolata;
- proporre un saldo e stralcio, pagando solo una parte del debito.
📌 Anche chi vive in Perù può aderire tramite un rappresentante legale in Italia o tramite bonifico internazionale.
🧩 Difendersi Legalmente Anche Dall’Estero
Un avvocato può rappresentarti in Italia senza che tu debba tornare di persona.
Può:
- 📂 verificare la legittimità delle cartelle e delle notifiche;
- ✍️ presentare ricorsi davanti alla Corte di Giustizia Tributaria;
- ⚖️ chiedere la sospensione immediata della riscossione;
- 💬 negoziare con l’Agenzia delle Entrate eventuali rateizzazioni o saldo e stralcio.
📌 Con una semplice procura, puoi difenderti a distanza e chiudere la tua posizione fiscale in modo legale e sicuro.
🧾 I Documenti da Consegnare all’Avvocato
- Copia del documento d’identità e codice fiscale italiani (se presenti);
- Copia delle cartelle esattoriali o avvisi ricevuti;
- Estratto di ruolo aggiornato;
- Eventuali ricevute di pagamento o piani di rateizzazione;
- Indirizzo attuale di residenza in Perù.
📌 Questi documenti servono per verificare se i debiti sono prescritti o annullabili.
⏱️ Tempi della Procedura
- Analisi e raccolta documenti: 5–10 giorni;
- Ricorso o sospensione: entro 60 giorni dalla notifica;
- Sospensione cautelare: in 48 ore nei casi urgenti;
- Definizione o chiusura del debito: in 1–3 mesi.
📌 Durante la sospensione, l’Agenzia non può riscuotere né avviare pignoramenti in Italia.
⚖️ I Vantaggi di un’Assistenza Legale
✅ Blocco immediato delle cartelle e delle procedure di riscossione.
✅ Cancellazione dei debiti prescritti o notificati in modo irregolare.
✅ Protezione dei beni e conti rimasti in Italia.
✅ Difesa completa anche per chi vive in Perù.
✅ Chiusura definitiva della posizione con il Fisco italiano.
🚫 Errori da Evitare
❌ Ignorare le cartelle pensando che “in Perù non possono fare nulla”.
❌ Pagare senza controllare la legittimità o la prescrizione.
❌ Superare i 60 giorni per impugnare o sospendere una cartella.
❌ Affidarsi a soggetti non specializzati in diritto tributario.
📌 Anche se risiedi all’estero, puoi difenderti e cancellare i debiti italiani in modo sicuro e legale.
🛡️ Come Può Aiutarti l’Avv. Giuseppe Monardo
📂 Analizza la tua posizione fiscale e verifica la legittimità delle cartelle.
📌 Ti assiste nella richiesta di estratti di ruolo e sospensioni.
✍️ Redige ricorsi e istanze di annullamento.
⚖️ Ti rappresenta davanti alla Corte di Giustizia Tributaria anche se risiedi in Perù.
🔁 Ti segue fino alla cancellazione o alla definizione agevolata del debito.
🎓 Le Qualifiche dell’Avv. Giuseppe Monardo
✔️ Avvocato cassazionista esperto in diritto tributario e riscossione internazionale.
✔️ Specializzato nella difesa di cittadini stranieri con debiti in Italia.
✔️ Gestore della crisi da sovraindebitamento, iscritto presso il Ministero della Giustizia.
✔️ Esperienza pluriennale nella tutela contro l’Agenzia delle Entrate e le cartelle esattoriali.
Conclusione
Essere un cittadino peruviano con debiti o cartelle esattoriali in Italia non significa non poterli risolvere.
Con una difesa legale tempestiva puoi bloccare la riscossione, far cancellare le cartelle illegittime o prescritte e chiudere definitivamente la tua posizione con il Fisco italiano.
⏱️ Agisci subito: anche se vivi in Perù, puoi difenderti legalmente e senza tornare in Italia.
📞 Contatta l’Avv. Giuseppe Monardo per una consulenza riservata:
la tua difesa contro i debiti in Italia può partire oggi stesso.