Cittadino dello Sri Lanka con debiti in Italia e cartelle esattoriali: cosa fare e come difendersi

Se sei un cittadino dello Sri Lanka che ha vissuto o lavorato in Italia e oggi hai debiti fiscali o cartelle esattoriali con l’Agenzia delle Entrate-Riscossione, potresti chiederti se questi debiti possono essere riscossi nel tuo Paese, se rischi pignoramenti o se puoi risolvere tutto dall’estero.
La risposta è rassicurante: i debiti fiscali italiani non possono essere riscossi in Sri Lanka, perché non esiste alcun accordo bilaterale tra Italia e Sri Lanka che permetta la cooperazione internazionale nella riscossione dei tributi. Tuttavia, i debiti restano registrati in Italia e possono creare problemi se un giorno decidi di tornare o se possiedi beni o conti nel Paese.
Con l’aiuto di un avvocato tributarista esperto in diritto internazionale, puoi bloccare la riscossione, verificare la prescrizione delle cartelle e chiudere la tua posizione fiscale in modo legale e definitivo.

Cosa sono le cartelle esattoriali in Italia

Le cartelle esattoriali sono atti ufficiali con cui l’Agenzia delle Entrate-Riscossione (AER) chiede il pagamento di somme dovute per:

  • imposte e tasse non pagate (IRPEF, IVA, IRAP, IRES);
  • contributi previdenziali o assicurativi non versati (INPS, INAIL);
  • tributi locali (IMU, TARI, bollo auto, multe comunali);
  • sanzioni e interessi fiscali accumulati nel tempo.

Se la cartella non viene pagata entro 60 giorni dalla notifica, diventa esecutiva, e l’Agenzia può procedere in Italia con pignoramenti, fermi amministrativi o ipoteche.

Cosa succede se vivi in Sri Lanka o all’estero

Se ti sei trasferito in Sri Lanka e non possiedi più beni in Italia, la tua posizione è diversa:

  • l’Agenzia delle Entrate-Riscossione non può agire in Sri Lanka, poiché non esiste alcun accordo di cooperazione fiscale o di riscossione tra Italia e Sri Lanka;
  • i tuoi beni, conti o redditi in Sri Lanka sono protetti da qualsiasi azione italiana;
  • tuttavia, i debiti restano attivi nei registri italiani, e se un giorno torni, riapri un conto o possiedi beni in Italia, la riscossione potrà ripartire.

Quando i debiti italiani possono essere annullati o ridotti

Molte cartelle esattoriali italiane sono scadute o irregolari, e quindi possono essere annullate o ridotte legalmente. Questo succede se:

  • la notifica è avvenuta dopo il tuo trasferimento all’estero o a un indirizzo errato;
  • il debito è prescritto (5 anni per multe e tributi locali, 10 anni per imposte statali);
  • la cartella si basa su un accertamento non definitivo o annullato;
  • l’Agenzia ha applicato sanzioni o interessi non dovuti;
  • non è stato rispettato il termine di decadenza previsto dalla legge.

In questi casi, un avvocato può presentare ricorso o istanza di annullamento in autotutela, chiedendo la cancellazione totale o parziale del debito.

Cosa fare subito se hai debiti o cartelle in Italia

  1. Non ignorare la situazione. Anche se vivi in Sri Lanka, i debiti restano iscritti e possono generare problemi in futuro.
  2. Richiedi l’estratto di ruolo. È il documento che mostra tutte le cartelle esattoriali a tuo nome. Puoi ottenerlo tramite un avvocato in Italia o, se hai SPID, online sul portale dell’Agenzia delle Entrate-Riscossione.
  3. Controlla le notifiche. Se la cartella è stata inviata a un vecchio indirizzo o dopo il trasferimento, può essere dichiarata nulla.
  4. Verifica la prescrizione. Se non hai ricevuto alcuna comunicazione negli ultimi anni, il debito potrebbe essere già estinto.
  5. Rivolgiti a un avvocato tributarista. Un legale può rappresentarti da remoto e occuparsi di tutto in Italia, senza che tu debba viaggiare.

Le soluzioni legali per risolvere la tua posizione fiscale

  • Ricorso contro le cartelle esattoriali: puoi impugnare le cartelle irregolari davanti alla Corte di Giustizia Tributaria.
  • Sospensione della riscossione: puoi chiedere di bloccare ogni azione esecutiva in Italia, in attesa della decisione del giudice.
  • Definizione agevolata o saldo e stralcio: ti consente di pagare solo una parte del debito e cancellare sanzioni e interessi.
  • Annullamento in autotutela: l’Agenzia può cancellare la cartella se ci sono errori evidenti o debiti prescritti.
  • Rateizzazione: se il debito è valido ma elevato, puoi chiedere un piano di pagamento fino a 120 rate mensili.

Cosa può fare un avvocato per te

Un avvocato tributarista in Italia può gestire tutto anche se vivi in Sri Lanka, tramite una semplice delega. Può:

  • richiedere l’estratto di ruolo e tutti i documenti ufficiali;
  • verificare prescrizione, vizi di notifica o errori;
  • presentare ricorsi o istanze di sospensione cautelare;
  • trattare con l’Agenzia delle Entrate una definizione agevolata o un saldo e stralcio;
  • ottenere la cancellazione o riduzione definitiva del debito.

Tutte le pratiche possono essere gestite a distanza, senza che tu debba rientrare in Italia.

Le strategie difensive più efficaci

Verificare la validità delle notifiche e contestare quelle irregolari.
Dimostrare che il debito è prescritto o illegittimo.
Richiedere la sospensione immediata della riscossione.
Impugnare le cartelle davanti alla Corte di Giustizia Tributaria.
Chiudere la posizione con una sanatoria o un accordo di saldo e stralcio.

Cosa succede se non agisci

Ignorare i debiti può avere conseguenze future:

  • i debiti restano registrati in Italia e continuano ad accumulare interessi;
  • se torni in Italia, potresti trovarti conti o beni bloccati;
  • eventuali beni, crediti o eredità in Italia possono essere pignorati;
  • perderesti la possibilità di chiudere la posizione con sconti o agevolazioni.

Agire subito ti consente di proteggere i tuoi beni e risolvere la tua posizione fiscale in modo sicuro e definitivo.

Quando rivolgersi a un avvocato

Devi contattare un avvocato se:

  • sei un cittadino dello Sri Lanka con debiti o cartelle in Italia;
  • hai ricevuto comunicazioni dall’Agenzia delle Entrate o da società di recupero crediti;
  • vuoi verificare se i debiti sono ancora validi o prescritti;
  • desideri chiudere la tua posizione in modo legale e definitivo.

Un avvocato esperto può:

  • analizzare la tua posizione fiscale in Italia;
  • verificare notifiche e prescrizioni;
  • impugnare le cartelle illegittime e sospendere la riscossione;
  • trattare con l’Agenzia la cancellazione o riduzione del debito;
  • gestire ogni fase della procedura a distanza, senza che tu debba rientrare in Italia.

⚠️ Attenzione: se sei un cittadino dello Sri Lanka con debiti o cartelle in Italia, i tuoi beni in Sri Lanka sono protetti, ma i debiti restano registrati in Italia e possono riemergere in futuro. Con un avvocato esperto puoi bloccare la riscossione, cancellare le cartelle illegittime e chiudere definitivamente la tua posizione fiscale.

Questa guida dello Studio Monardo – avvocati esperti in diritto tributario internazionale e difesa dei cittadini stranieri con debiti in Italia spiega cosa fare se hai cartelle esattoriali italiane, come difenderti e come risolvere la tua posizione anche vivendo all’estero.

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Introduzione

L’Italia ospita una numerosa comunità straniera – oltre 5,3 milioni di residenti non italiani (8,7% della popolazione al 2024 ) – inclusi circa 110.500 cittadini dello Sri Lanka . Come chiunque altro debitore, un cittadino srilankese può trovarsi indebitato in Italia per vari motivi: debiti tributari (Irpef, IVA, tributi locali), contributivi (INPS), bancari (mutui, prestiti, cessioni del quinto), o cartelle esattoriali emesse dall’Agenzia delle Entrate‐Riscossione (ex Equitalia). Questa guida – aggiornata a ottobre 2025 – spiega le procedure di riscossione in Italia e gli strumenti di difesa del debitore (prescrizione, impugnazione degli atti, piani di rientro, legge sul sovraindebitamento, ecc.), con un taglio tecnico ma divulgativo, tabelle riepilogative e simulazioni pratiche rivolte a privati e imprenditori (anche stranieri con partita IVA). Le fonti normative (leggi, DPR, decreti) e la giurisprudenza più recente (Cassazione e Corte Costituzionale) sono riportate in calce.

1. Contesti normativo e statistico

  • In Italia i residenti stranieri ammontano a 5,3 milioni (dato 2024) , con circa 110 mila provenienti dallo Sri Lanka . Di questi, una parte rilevante svolge attività lavorativa autonoma o ha partita IVA, partecipando così al sistema fiscale italiano (dichiarazioni, INPS, IVA).
  • Un cittadino straniero in Italia è tenuto a rispettare le stesse obbligazioni fiscali e contributive di un italiano: deve dichiarare redditi percepiti in Italia, versare imposte e contributi, e può ricevere accertamenti, notifiche e cartelle come chiunque. Le notifiche (avvisi di accertamento, cartelle, intimazioni, ecc.) sono regolate principalmente dal D.P.R. 602/1973 (art. 25‐28). In particolare l’art. 26 D.P.R. 602/73 prescrive le forme di notifica delle cartelle (messo notificatore o posta – oggi anche PEC se indirizzo certificato) . Se il cittadino straniero non risiede in Italia, si applicano norme speciali (art. 60 D.P.R. 600/73) e trattati internazionali; ad esempio, l’Italia e lo Sri Lanka hanno una Convenzione contro le doppie imposizioni (28.08.1989), ma questa riguarda trattamenti fiscali, non l’esecuzione di obblighi fiscali. In ogni caso, la sua posizione di debitore viene valutata secondo le leggi italiane, a prescindere dalla cittadinanza.

2. Tipi di debiti e ordinarie procedure di riscossione

2.1 Debiti tributari e cartelle esattoriali

  • Cartella di pagamento: è l’atto con cui l’Agente della riscossione (Agenzia Entrate‐Riscossione, subentrata a Equitalia) chiede il pagamento di somme già iscritte a ruolo (risultanti da accertamenti, controlli automatici, sanzioni, ecc.). Ogni cartella va notificata al debitore . Non riceverla può dipendere da errori di indirizzo o di procedura (ad es. residenza AIRE non aggiornata). Se l’atto non è notificato validamente, la sua efficacia può annullarsi; tuttavia la Corte Costituzionale ha recentemente confermato che il debitore non può impugnare direttamente un ruolo o una cartella “conosciuta casualmente” senza formale notifica, salvo situazioni eccezionali (appalti pubblici, perdita di benefici, ecc.) .
  • Termini di notifica (decadenza): per evitare la decadenza del diritto a riscuotere le imposte, la legge stabilisce termini per notificare la cartella dopo l’avvenuta iscrizione a ruolo. In generale, per tributi diretti (Irpef, Ires) la cartella deve essere inviata entro il 31 dicembre del terzo anno successivo alla dichiarazione, e per accertamenti definitivi entro il secondo anno dalla loro definitività . Questi termini sono ferrei: ad es. la cartella non può essere recapitata dopo oltre 3 anni dal periodo di imposta, pena la decadenza (per i dettagli normativi v. D.P.R. 602/1973, art. 25). In deroga, esistono regole speciali per concordati e procedure di crisi (v. dopo).
  • Effetti della cartella: entro 60 giorni dalla notifica della cartella, il debitore deve pagare o impugnare . Trascorsi i 60 giorni senza pagamento, il debito si cristallizza e l’Agente può avviare esecuzioni forzate (es. ipoteca sui beni immobili, pignoramenti di stipendi o conti bancari). La Cassazione ha ricordato che l’avviso di intimazione (sollecito dopo 60 giorni) va tempestivamente impugnato, altrimenti il debito si consolida e non si può far valere la prescrizione maturata prima . In altre parole, se il contribuente ignora l’intimazione senza ricorso, il credito tributario diventa definitivo .
  • Accertamenti e sanzioni: prima della cartella, l’Agenzia può emettere avvisi di accertamento fiscale o atti di contestazione di sanzioni, anch’essi notificati secondo termini propri. L’avviso di accertamento (per imposte non dichiarate) può essere impugnato in Commissione Tributaria entro 60 giorni dalla notifica. Se il contribuente riceve una cartella relativa a un avviso di accertamento mai notificato, può opporsi contestando la nullità della cartella stessa (essendo indubbiamente viziata) . Analoga contestazione può riguardare errori materiali del ruolo sottostante.

2.2 Debiti contributivi (INPS)

  • Contributi previdenziali: i lavoratori autonomi o imprenditori (anche stranieri) devono versare contributi all’INPS. Il termine di prescrizione dei contributi è di 5 anni (art.3 c.9 L.335/1995) : trascorsi 5 anni dal momento di esigibilità, l’INPS non può più riscuotere (salvo denuncia o accertamento nel frattempo intervenuti). L’INPS iscrive i contributi a ruolo e può emettere cartelle similmente al Fisco. Il cittadino srilankese, come qualsiasi debitore, può opporsi con ricorso al Giudice del Lavoro entro 40 giorni dalla notifica della cartella contributiva (art.24 D.lgs.46/1999) . In pratica, si usa la stessa sede (commissione o tribunale tributario) per impugnare anche le cartelle previdenziali, o l’opposizione al Tribunale del Lavoro a seconda dei casi.

2.3 Debiti bancari e civili

  • Crediti bancari e pignoramenti: se il cittadino srilankese ha debiti verso banche o finanziarie (mutui, prestiti personali, cessioni del quinto, carte di credito), questi sono di natura privata e presuppongono una procedura di esecuzione forzata diversa. In linea generale, la banca iscrive ipoteca sull’immobile o pignora quote di stipendio/pensione, agendo tramite Ufficiale Giudiziario secondo il Codice di Procedura Civile (pignoramento immobiliare o presso terzi). In molti casi l’esdebitato può opporsi con l’opposizione all’esecuzione (art.615 c.p.c.) entro 20 giorni dalla notifica del precetto o pignoramento. Il diritto del creditore bancario si prescrive ordinariamente in 10 anni (C. civ., art. 2948 n.1), termine sospeso in alcuni casi da scoperte fraudolente del debitore.
  • Debiti condominiali e privati: analogamente, debiti verso il condominio, fornitori o altri privati vengono riscossi con procedure civili (decreto ingiuntivo e pignoramenti). Il residente straniero può difendersi proponendo opposizione al decreto ingiuntivo o opposizione all’esecuzione nelle forme ordinarie.

3. Strumenti di difesa del debitore

3.1 Verifiche preliminari e correttezza degli atti

  • Controllo della notifica: il primo passo è verificare la validità degli atti notificati. Una notifica irregolare (indirizzo sbagliato, mancato avviso di ricevimento, lingua non comprensibile, ecc.) può rendere l’atto nullo. Ad esempio, se la cartella è stata inviata alla vecchia residenza in Sri Lanka o non all’indirizzo PEC corretto, si può chiedere l’annullamento per difetto di notifica. In ambito tributario vale spesso la regola che se non si è ricevuto l’atto, il termine di ricorso decorre dall’eventuale successiva conoscenza effettiva (come in caso di cartella affissa all’albo). Tuttavia, come visto, la Corte Costituzionale ha limitato i casi di impugnazione diretta di cartelle “scoperte per caso” .
  • Prescrizione: il cittadino deve controllare se il debito non è ormai prescritto. In generale, le obbligazioni tributarie (Irpef, IVA, ecc.) si prescrivono in 10 anni (art. 2948 c.c., n.3) dall’esigibilità; i contributi previdenziali in 5 anni ; le sanzioni amministrative tributarie in 5 anni (art. 2948 c.c., n.4). Se il ruolo è vecchio oltre i termini, è possibile eccepire la prescrizione in sede di impugnazione (Commissione Tributaria o tribunale civile). La Cassazione ha però evidenziato che tale eccezione va sollevata in tempo utile: ad es., secondo l’ultima giurisprudenza, se la prima intimazione di pagamento viene ignorata, il contribuente perde il diritto di far valere la prescrizione maturata (Cass. 6436/2025) .

3.2 Impugnazione degli atti della riscossione

  • Impugnazione della cartella: il debitore può impugnare la cartella di pagamento davanti alla Commissione Tributaria (oppure al giudice del lavoro per le cartelle contributive) entro 60 giorni dalla notifica . L’impugnazione è efficace per annullare l’atto se ne vanno accertati i vizi: errori di calcolo, mancata iscrizione a ruolo, omessa notifica dell’avviso di accertamento sottostante, ecc. La Cassazione ha ribadito che la cartella è autonomamente impugnabile anche se riferita a tributo contestato (basta contestare la cartella medesima) . Se invece la cartella è corretta ma l’Agenzia ha sbagliato la notifica, si fa la stessa opposizione sollevando tale vizio procedurale.
  • Opposizione all’estratto di ruolo (contestazione della posizione contributiva): in tema previdenziale, contro la cartella INPS è previsto il ricorso in opposizione al Tribunale del lavoro entro 40 giorni . Anche qui si possono fare eccezioni sul merito del debito e sui termini di iscrizione a ruolo.
  • Rinegoziazione e rateizzazione: prima o dopo la notifica della cartella, il debitore può chiedere la rateizzazione al concessionario (Agenzia Entrate‐Riscossione) scrivendo una richiesta motivata. In base alle nuove regole entrate in vigore dal 1/1/2025, è possibile dilazionare le somme in molteplici rate mensili. Per debiti fino a 120.000 euro (anche oltre tale soglia con condizioni), si possono ottenere fino a 84 rate (2025‐26), 96 rate (2027‐28) e 108 rate (dal 2029) . In presenza di documentata «obiettiva difficoltà economica», il limite sale fino a 120 rate (fino al 120° mese) . Condizione: garantire il versamento delle rate minime (generalmente 30 euro), spesso con addebito diretto o garanzie aggiuntive. Nelle rateazioni, la prescrizione dei debiti è sospesa fino al pagamento dell’ultima rata . In pratica, l’istanza di dilazione blocca le azioni esecutive e fa partire piani di rimborso commisurati alla capacità di spesa.
  • Compensazione e sgravio: in casi speciali, è possibile chiedere crediti d’imposta o compensazioni (es. per rimborsi fiscali, crediti per investimenti). Recentemente, i rimborsi (oltre €500) possono essere proposti in compensazione automatica contro debiti iscritti a ruolo (D.lgs. 110/2024) . Questo implica che un rimborso IRPEF dovuto può essere trattenuto per saldare il debito residuo a ruolo, a meno che il contribuente non accetti la compensazione. È una forma di tutela passiva: invece di ricevere il rimborso, si azzera il debito.

3.3 Piani di ristrutturazione e sovraindebitamento

  • Sovraindebitamento (ex L.3/2012 e Codice Crisi 2019): si tratta di una procedura giudiziale che permette a privati e piccoli imprenditori “non fallibili” (consumatori, professionisti, imprese minori) di ristrutturare o estinguere i debiti complessivi, inclusi tributi, contributi e debiti privati . Il Codice della crisi (D.lgs. 14/2019, art.2) definisce “sovraindebitamento” ogni situazione di insolvenza del consumatore, professionista, imprenditore minore, ecc., non soggetto a fallimento . Il cittadino srilankese con p.IVA rientrante in tali categorie può dunque accedere a queste procedure se sussistono i requisiti di meritevolezza (assenza di frode, sostenibilità economica del piano, ecc.).
  • Accordo di composizione della crisi (imprese non fallibili): se il debitore gestisce un’attività (anche con P.IVA), può proporre un accordo extragiudiziale (mediazione) o rivolgersi al tribunale per ottenere un accordo di ristrutturazione/debiti. I creditori vote sull’adozione di un piano di rientro o di riduzione del debito; se omologato dal tribunale, il piano è vincolante anche per i creditori dissenzienti. Spesso è richiesto che il debitore versi almeno una percentuale minima (es. 20%) del debito complessivo. Grazie alla riforma, i piani possono prevedere una dilazione anche oltre un anno per i debiti con prelazione (credito ipotecario o pignoramento), purché i creditori possano esprimersi sulla proposta . La Cassazione n.34150/2024 ha confermato che un piano del consumatore può prevedere dilazioni pluriennali oltre il limite di 1 anno, se allargato il diritto di voto ai creditori privilegiati . Alla fine, se il piano è eseguito, i debiti residui vengono esdebitati (cancellati) (con limitate eccezioni, es. alimenti).
  • Piano del consumatore: se il debitore è persona fisica senza P.IVA o con attività marginale, può chiedere un piano del consumatore. Con esso propone come ridurre (o rateizzare) i debiti non garantiti e si impegna a vendere beni non essenziali fino a soddisfare i creditori. Gli eventuali debiti residui vengono poi cancellati (esdebitazione). Anche per questo piano vale la possibilità di dilazioni ultrannuali e voti dei creditori. Occorre presentare l’istanza al tribunale del luogo di residenza (o di sede attività). Il vantaggio è l’esdebitazione finale che dà il “pulizia” dai debiti residui (ad esempio, rimanenze di cartelle fiscali), mentre la perdita patrimoniale (vendita beni) è limitata all’indispensabile.
  • Liquidazione del patrimonio del debitore: se il consumatore dispone di beni rilevanti, può farli liquidare a vantaggio di tutti i creditori secondo l’ordine di prelazione; al termine, ottenuta l’esdebitazione (automatico dopo 3 anni ). Questo strumento è meno usato, ma è previsto per i casi senza altra prospettiva.
  • Procedure familiari e semplificazioni: la riforma CCII prevede che più debitori della stessa famiglia (conviventi) possano unire la crisi in un solo procedimento, riducendo costi e adempimenti . In più, nel 2024 si è introdotta una procedura semplificata per professionisti e microimprese con debiti tributari esclusivamente (ossia solo verso Fisco, senza altri creditori), per agevolare la rinegoziazione fiscale.
  • Sovraindebitamento “senza utilità” (esdebitazione incipiente): infine, la legge (art.12 L.3/2012) consente anche all’imprenditore incapiente (o debitore sovraindebitato privo di beni) di ottenere comunque l’esdebitazione dei debiti, anche senza versare nulla, purché non vi sia stato dolo o sperpero. Recentemente la Cassazione e le Corti hanno confermato che l’OCC (Organismo di Composizione) che assiste l’esdebitando non può rivalersi sul piano come costo di procedura se non previsto da norma (Cass. 14401/2025 e 14386/2025, ancora in Nuovissima Giurisprud. Cass. Civ., nn.14386-14401/2025).

4. Domande e risposte frequenti

  • Domanda: Sono cittadino dello Sri Lanka con partita IVA in Italia e devo una cartella esattoriale. Posso usufruire della legge sul sovraindebitamento?
    Risposta: Sì. Se lei è imprenditore (anche con P.IVA) ma non è una grande impresa (rispetta i requisiti di “impresa minore” del Codice della crisi) , può accedere alle procedure di sovraindebitamento. In particolare può proporre un accordo di composizione della crisi al tribunale, o se è persona fisica richiedere il piano del consumatore o la liquidazione del suo patrimonio. Queste vie sono aperte anche a stranieri purché residenti in Italia e non rientrino nei casi esclusi (grandi imprese, frodi ai creditori, ecc.). Se viene omologato un piano, i debiti residui possono essere estinti con esdebitazione finale.
  • Domanda: Ho ricevuto una cartella esattoriale all’indirizzo sbagliato (non era la mia abitazione). Cosa posso fare?
    Risposta: Se la notifica è nulla (indirizzo inesistente o non corrispondente alla sua residenza conosciuta dall’Agenzia), può impugnare la cartella chiedendo la declaratoria di nullità per vizio di notifica. Ciò può essere fatto in Commissione Tributaria entro 60 giorni dalla conoscenza dell’atto (anche se l’atto è decorso da anni, la Cassazione permette di far valere la nullità per inefficacia della notifica ). Se invece non ha mai ricevuto formalmente la cartella, e se risiede all’estero, si applica la disciplina del DPR 600/73 art.60 (notifica con raccomandata internazionale e deposito eventuale). In ogni caso, è fondamentale agire subito per bloccare eventuali fermi o ipoteche e chiedere l’annullamento dell’atto errato.
  • Domanda: Non ho impugnato l’avviso di intimazione (esattore) e poi ho fatto ricorso. Posso comunque contestare la prescrizione?
    Risposta: Attenzione: la recente Cassazione (n.6436/2025) stabilisce che se l’avviso di intimazione di pagamento non è stato impugnato nei tempi utili, il credito si consolida e non si può più far valere la prescrizione precedente . In precedenza si riteneva (Cass. 16743/2024) che il contribuente potesse sollevare l’eccezione di prescrizione anche impugnando una successiva intimazione . Tuttavia, allo stato attuale, per non perdere tale diritto è obbligatorio ricorrere tempestivamente all’intimazione stessa. Il suo ricorso (se è tardivo) potrà forse contestare la cartella per altri motivi, ma difficilmente basterà per far valere la prescrizione.
  • Domanda: I miei debiti con l’INPS si prescrivono?
    Risposta: Sì, la legge fissa la prescrizione quinquennale dei contributi previdenziali e assistenziali obbligatori (art.3 L.335/1995) . Questo significa che, ad esempio, l’INPS non può riscuotere contributi oltre 5 anni dall’inadempimento. Nei ricorsi in opposizione alla cartella contributiva deve essere eccepita la prescrizione d’ufficio. Superati 5 anni, il debito INPS non è più esigibile.
  • Domanda: Posso fare un piano di rateizzazione coi miei creditori privati (es. banca)?
    Risposta: In sede fallimentare o in accordo di composizione della crisi (per piccoli imprenditori) è possibile concordare dilazioni di pagamento con i creditori, e la legge sul sovraindebitamento riconosce la facoltà di dilazione anche oltre un anno . Con una banca privata invece l’accordo è totalmente extragiudiziale: può provare a negoziare direttamente o tramite consulente (o con l’avvocato) un piano di rientro, ma senza garanzie legali. In tal senso, non esiste uno “strumento simile” alla rateizzazione Agenzia Entrate: si tratta semplicemente di un patto privato.
  • Domanda: Ho debiti tributari e contributivi. Se aderisco a un piano di sovraindebitamento, quanti anni ci vorranno per esdebitarmi?
    Risposta: Con la riforma del Codice della crisi, la procedura di liquidazione del patrimonio del debitore consumatore (massimo 3 anni) prevede che dopo tre anni dalla dichiarazione di apertura si ottenga automaticamente l’esdebitazione (se non ci sono cause ostative) . Nei piani del consumatore e accordi di composizione, l’esdebitazione è ottenuta in sede di omologa, quindi nei mesi successivi all’approvazione del piano (di solito 1‐2 anni). In sintesi, il “tempo” varia dal breve (all’esito del piano ristrutturativo) a 3 anni (liquidazione completa).

5. Tabelle riepilogative

Titolo/AttoTermine ImpugnazioneSedeEffetti principali
Avviso di accertamento60 gg dalla notificaCommissione TributariaContesta imposte, può bloccare cartella
Cartella esattoriale60 gg dalla notificaCommissione Tributaria (fisco) / Trib. Lavoro (INPS)Esige pagamento; impugnabile per vizi; decorso 60 gg avvia esecuzione
Intimazione di pagamento40 gg (Trib. Lav. o T.A.R.)Dicastero competente (vedi nota)Sollecito pre-esecuzione; impugnabile (Cass. 6436/2025: impugnare entro termine altrimenti credito cristallizzato)
Accertamento fiscale60 gg dalla notificaCommissione TributariaNotifica imposte dovute; se definitivo produce ruolo
Accertamento INPS180 gg dalla notificaTribunale LavoroNotifica contributi dovuti; similar a ruolo previd.
Atto di contestazione sanzioni60 gg dalla notificaCommissione TributariaNotifica sanzioni amministrative (es. IVA, Irpef); impugnabile
Opposizione ingiunzione civile40 gg dal decreto ingiuntivoTribunale CivileContro decreto ingiuntivo emesso da privato/PA
Strumento di “diffesa”DestinatariTipo di debitiPrincipali caratteristiche
Rateizzazione Agenzia RiscossioneQualunque contribuenteCartelle fiscali e contributiveFino 84 rate (’25-’26), 96 (’27-’28), 108 (dal ’29) o fino a 120 con documentata difficoltà ; sospende esecuzione e prescrizione
Accordo composizione crisiProfessionisti e impresa minoreTutti (fisco, INPS, banche)Piano di rientro concordato con i creditori, omologato dal tribunale; credito residuo esdebitato; dilazioni pluriennali ammesse
Piano del consumatorePrivati senza P.IVA (consumatori)Privati e fiscaliDebiti non garantiti (fisco, INPS, banche, condominio, ecc.); delibera di liquidazione del patrimonio e rateizzazione; esdebitazione finale; dilazioni ultrannuali
Liquidazione patrimonio consumatoreConsumatori con beni (solo concessa se meritevole)Tutti i creditori (tranne privilegiati limitati)Vendita dei beni del debitore non essenziali; incassi distribuiti secondo priorità; esdebitazione d’ufficio dopo 3 anni (art. 12 L.3/2012)
Opposizione esecuzioneQualunque debitore con beni sequestratiDebiti privati (bancari, vendite)Ricorso al giudice civile entro 20 gg da pignoramento o decreto ingiuntivo; sospende l’esecuzione.

6. Simulazioni pratiche

  • Simulazione 1 – Imprenditore straniero con P.IVA: Anna, cittadina srilankese, vive in Italia e gestisce una partita IVA come libera professionista. Ha accumulato negli anni debiti IRPEF non versati (causati da redditi bassi) e contributi INPS. L’Agenzia le notifica una cartella di 15.000€ (riguardante Irpef 2020) e una da 5.000€ (contributi 2020). Dopo 60 giorni senza pagamento, le viene intimato il pignoramento sulla sua nuova auto. Cosa può fare?
  • Controlla subito la cartella: verifica che sia stata notificata all’indirizzo giusto e che i calcoli siano corretti. Se ci sono errori materiali (ad es. importi sbagliati), può impugnare in Commissione Tributaria .
  • Se i debiti sono reali ma insostenibili, prende in considerazione la legge sul sovraindebitamento: come professionista con P.IVA (imprenditore minore), può chiedere un accordo di composizione della crisi al tribunale. Presenta un piano che prevede di pagare ratealmente parte dei debiti (ad esempio 5.000€ in due anni) e di ottenere l’esdebitazione del residuo . Il tribunale nominerà un OCC e convoca i creditori (Agenzia Entrate, INPS, banca, condominio). Se i creditori ritengono il piano sostenibile, questo viene omologato e diventa vincolante.
  • In alternativa, può chiedere di rateizzare i debiti con l’Agenzia di Riscossione: formulando richiesta motivata di difficoltà economica. Se accolta, potrà pagare in 120 rate (10 anni) o comunque in un numero elevato (fino a 96/108 rate a seconda dell’anno) . Durante il piano, le esecuzioni verranno sospese e il debito non prescriverà.
  • Se decide per la via giudiziale (accordo o piano), dovrà depositare ricorso tempestivo in tribunale. Nel frattempo, può opporsi al pignoramento dell’auto (presentando opposizione all’esecuzione) per far valere la dilazione proposta. Se la procedura ha successo, otterrà la cancellazione degli importi residui non coperti dal pagamento (principio dell’esdebitazione).
  • Simulazione 2 – Residente con debito contributivo e fiscale: Kamal, srilankese residente in Italia, fa il libero professionista senza partita IVA (ndr. identifica il caso di un lavoratore autonomo occasionale). Deve 8.000€ di INPS e 4.000€ di Irpef per anno 2021. L’INPS gli invia una cartella contributiva da 8.000€. L’Agenzia invece, non avendo ricevuto dichiarazione, iscrive a ruolo e invia una cartella Irpef. Kamal decide di agire:
  • Fa subito opposizione alla cartella contributiva (Tribunale del Lavoro) chiedendo di dichiarare prescritti i contributi oltre 5 anni ; contestualmente, invia l’istanza di rateizzazione alla Riscossione per la cartella fiscale, allegando attestazioni di basso reddito (ottenendo così 96 rate).
  • In Commissione Tributaria, impugna la cartella Irpef sottolineando che non ha ricevuto alcun avviso di accertamento (quindi manca titolo sostanziale) .
  • Parallelamente, valuta l’opportunità di avviare un piano del consumatore (essendo senza P.IVA e con reddito modesto), per includere entrambi i debiti in un unico piano di rientro. Se approvato, Kamal pagherà magari solo una piccola percentuale (previa cessione di un qualsiasi bene di valore), e il resto sarà esdebitato .

Queste simulazioni mostrano come, anche da straniero, si possano usare gli strumenti italiani di difesa: verifica notifica, ricorso, rateizzazione, e infine procedure di composizione della crisi adatte al profilo del debitore.

Fonti normative e giurisprudenziali

  • Normativa Italiana: D.P.R. 602/1973 (riscossione tributi), D.P.R. 600/1973 (disciplina notifiche, art. 25‐28 e art. 60 per residenti esteri), D.Lgs. 31 dicembre 1992, n.546 (contenzioso tributario), Legge 27 gennaio 2012, n.3 (sovraindebitamento e usura), D.Lgs. 14 gennaio 2019, n.14 (Codice della crisi), D.Lgs. 136/2024 (correttivi al Codice crisi), Legge 335/1995 (sanità pensionistica), D.Lgs. 46/1999 (opposizione INPS), nonché Codice Civile (artt. 2948‐2955, termini di prescrizione) e Codice di Procedura Civile (esecuzioni forzate).
  • Giurisprudenza rilevante: Cass. Civ., Sez. Trib., ord. 11/3/2025, n.6436 (intimazione di pagamento: impugnazione necessaria o pagamento entro 60 gg, altrimenti credito cristallizzato) ; Cass. Civ., Sez. I, ord. 23/12/2024, n.34150 (piano del consumatore: dilazione ultrannuale ammissibile, creditori prelazionari votano) ; Corte Costituzionale, sent. 17/10/2023, n.190 (inammissibilità ricorso diretto contro ruoli/cartelle non notificati validamente ); varie Cass. Sez. Lav. (es. n.821/2025 e simili) e Cass. Civ. sez. III (prescrizione contributi; Cass. civ. n. 6029/23 ha ribadito 5 anni).

Hai vissuto o lavorato in Italia come cittadino dello Sri Lanka e ora hai ricevuto cartelle esattoriali, avvisi di pagamento o lettere dall’Agenzia delle Entrate-Riscossione? Fatti Aiutare da Studio Monardo

Hai vissuto o lavorato in Italia come cittadino dello Sri Lanka e ora hai ricevuto cartelle esattoriali, avvisi di pagamento o lettere dall’Agenzia delle Entrate-Riscossione?
Hai lasciato l’Italia e temi che i debiti possano crearti problemi anche nel tuo Paese?
👉 Non farti prendere dal panico: puoi difenderti e risolvere legalmente la tua situazione fiscale, anche se oggi vivi fuori dall’Italia.

In questa guida ti spiego cosa succede ai debiti dei cittadini dello Sri Lanka in Italia, cosa può (e cosa non può) fare l’Agenzia delle Entrate all’estero, e come bloccare o cancellare le cartelle esattoriali con l’aiuto di un avvocato esperto.


💥 Cosa Succede ai Debiti in Italia

Se hai lavorato o avuto residenza in Italia, potresti avere debiti nei confronti di:

  • l’Agenzia delle Entrate-Riscossione (per tasse e imposte non pagate);
  • INPS o INAIL (per contributi previdenziali non versati);
  • banche o finanziarie (per prestiti o mutui non saldati);
  • Comuni o Regioni (per multe, TARI, IMU o tributi locali).

📌 Quando un debito non viene pagato, viene affidato all’Agenzia delle Entrate-Riscossione, che emette cartelle esattoriali o intimazioni di pagamento.
Ma se oggi vivi nello Sri Lanka, le leggi italiane non permettono di riscuotere direttamente all’estero.


⚖️ L’Agenzia delle Entrate Può Agire nello Sri Lanka?

La risposta è no.
L’Agenzia delle Entrate-Riscossione non può pignorare o riscuotere beni nello Sri Lanka, perché:

  • Lo Sri Lanka non fa parte dell’Unione Europea;
  • Non esiste un accordo bilaterale di cooperazione fiscale o di mutua riscossione dei debiti tra Italia e Sri Lanka;
  • Gli atti italiani non hanno valore legale automatico nel territorio cingalese.

📌 In parole semplici: se vivi e possiedi solo beni nello Sri Lanka, l’Agenzia delle Entrate non può intervenire sul tuo patrimonio o sul tuo conto.
Tuttavia, se hai ancora beni, conti o redditi in Italia, la riscossione può riprendere da lì o essere riattivata se torni nel Paese.


⚠️ Cosa Rischi se Ignori le Cartelle

Anche se vivi all’estero, l’Agenzia può comunque:

  • 🏦 pignorare conti correnti o redditi rimasti in Italia;
  • 🏠 iscrivere ipoteche su immobili o terreni italiani;
  • 🚗 bloccare veicoli con fermi amministrativi;
  • 💰 aumentare l’importo dei debiti con interessi e sanzioni;
  • ⚖️ riattivare la riscossione se rientri o riprendi attività in Italia.

📌 Anche se risiedi nello Sri Lanka, è importante agire per bloccare la riscossione e chiudere la posizione fiscale, evitando ulteriori problemi.


💠 Cosa Fare Subito per Difendersi

1️⃣ Verifica la tua posizione fiscale

Puoi richiedere un estratto di ruolo all’Agenzia delle Entrate-Riscossione, che mostra tutte le cartelle e i debiti a tuo nome.
📌 L’avvocato può richiederlo per te, anche se vivi nello Sri Lanka.


2️⃣ Controlla la validità delle notifiche

Molte cartelle vengono notificate a vecchi indirizzi italiani o con modalità irregolari.
📌 Se non hai mai ricevuto una notifica valida, la cartella è nulla e può essere annullata.


3️⃣ Verifica la prescrizione dei debiti

Ogni debito ha una durata legale precisa:

  • 5 anni per multe, contributi e cartelle;
  • 10 anni per imposte (IRPEF, IVA, IRES).

📌 Se non ti sono stati notificati atti validi per molti anni, il debito è prescritto e non può più essere riscosso.


4️⃣ Richiedi la sospensione o l’annullamento delle cartelle

Puoi chiedere la sospensione immediata della riscossione se:

  • la cartella non è mai stata notificata;
  • il debito è già estinto o prescritto;
  • ci sono errori o importi errati.

📌 L’avvocato può ottenere la sospensione entro 48 ore e poi procedere con il ricorso per l’annullamento definitivo.


5️⃣ Rateizzazione o Saldo e Stralcio

Se i debiti sono effettivi ma troppo alti, puoi:

  • chiedere una rateizzazione fino a 120 rate mensili;
  • aderire a rottamazioni o definizioni agevolate;
  • proporre un saldo e stralcio, pagando solo una parte.

📌 Anche chi vive nello Sri Lanka può aderire tramite un delegato o con bonifico internazionale.


🧩 Difendersi Legalmente Anche Dall’Estero

Un avvocato può rappresentarti in Italia senza che tu debba tornare di persona.
Può:

  • 📂 verificare la legittimità delle cartelle e delle notifiche;
  • ✍️ presentare ricorsi alla Corte di Giustizia Tributaria;
  • ⚖️ chiedere la sospensione immediata delle procedure di riscossione;
  • 💬 trattare piani di pagamento o accordi di saldo e stralcio.

📌 Con una semplice procura, puoi difenderti a distanza e risolvere la tua posizione fiscale in modo sicuro.


🧾 I Documenti da Consegnare all’Avvocato

  • Copia del documento d’identità e codice fiscale italiani (se presenti);
  • Copia delle cartelle esattoriali o avvisi ricevuti;
  • Estratto di ruolo aggiornato;
  • Eventuali ricevute di pagamento o piani di rateizzazione;
  • Indirizzo di residenza attuale nello Sri Lanka.

📌 Questi documenti servono per verificare la legittimità, la prescrizione e la validità delle notifiche.


⏱️ Tempi della Procedura

  • Analisi e raccolta documenti: 5–10 giorni;
  • Ricorso o sospensione: entro 60 giorni dalla notifica;
  • Sospensione cautelare: in 48 ore nei casi urgenti;
  • Definizione o chiusura del debito: in 1–3 mesi.

📌 Durante la sospensione, l’Agenzia delle Entrate non può riscuotere né avviare pignoramenti in Italia.


⚖️ I Vantaggi di un’Assistenza Legale

✅ Blocco immediato di cartelle e riscossioni.
✅ Cancellazione dei debiti prescritti o notificati in modo irregolare.
✅ Protezione dei beni e conti rimasti in Italia.
✅ Difesa completa anche per chi vive nello Sri Lanka.
✅ Chiusura definitiva della posizione con il Fisco italiano.


🚫 Errori da Evitare

❌ Ignorare le cartelle pensando che “in Sri Lanka non possono fare nulla”.
❌ Pagare senza verificare la prescrizione o la legittimità del debito.
❌ Superare i 60 giorni per impugnare o sospendere la cartella.
❌ Rivolgersi a soggetti non esperti in diritto tributario.

📌 Anche se risiedi all’estero, puoi difenderti e chiudere i debiti italiani in modo legale e sicuro.


🛡️ Come Può Aiutarti l’Avv. Giuseppe Monardo

📂 Analizza la tua posizione fiscale e verifica la legittimità dei debiti.
📌 Ti assiste nella richiesta di estratti di ruolo e sospensioni.
✍️ Redige ricorsi e istanze di annullamento.
⚖️ Ti rappresenta davanti alla Corte di Giustizia Tributaria anche se vivi all’estero.
🔁 Ti segue fino alla cancellazione o definizione agevolata del debito.


🎓 Le Qualifiche dell’Avv. Giuseppe Monardo

✔️ Avvocato cassazionista esperto in diritto tributario e riscossione internazionale.
✔️ Specializzato nella difesa di cittadini stranieri con debiti in Italia.
✔️ Gestore della crisi da sovraindebitamento, iscritto presso il Ministero della Giustizia.
✔️ Esperienza pluriennale nella tutela contro l’Agenzia delle Entrate e le cartelle esattoriali.


Conclusione

Essere un cittadino dello Sri Lanka con debiti o cartelle esattoriali in Italia non significa non poterli risolvere.
Con una difesa legale tempestiva puoi bloccare la riscossione, far annullare le cartelle illegittime o prescritte e chiudere definitivamente la tua posizione con il Fisco italiano.

⏱️ Agisci subito: anche se vivi nello Sri Lanka, puoi difenderti legalmente e senza tornare in Italia.

📞 Contatta l’Avv. Giuseppe Monardo per una consulenza riservata:
la tua difesa contro i debiti in Italia può partire oggi stesso.

Leggi con attenzione: se in questo momento ti trovi in difficoltà con il Fisco ed hai la necessità di una veloce valutazione sulle tue cartelle esattoriali e sui debiti, non esitare a contattarci. Ti aiuteremo subito. Scrivici ora. Ti ricontattiamo immediatamente con un messaggio e ti aiutiamo subito.

Informazioni importanti: Studio Monardo e avvocaticartellesattoriali.com operano su tutto il territorio italiano attraverso due modalità.

  1. Consulenza digitale: si svolge esclusivamente tramite contatti telefonici e successiva comunicazione digitale via e-mail o posta elettronica certificata. La prima valutazione, interamente digitale (telefonica), è gratuita, ha una durata di circa 15 minuti e viene effettuata entro un massimo di 72 ore. Consulenze di durata superiore sono a pagamento, calcolate in base alla tariffa oraria di categoria.
  2. Consulenza fisica: è sempre a pagamento, incluso il primo consulto, il cui costo parte da 500€ + IVA, da saldare anticipatamente. Questo tipo di consulenza si svolge tramite appuntamento presso sedi fisiche specifiche in Italia dedicate alla consulenza iniziale o successiva (quali azienda del cliente, ufficio del cliente, domicilio del cliente, studi locali in partnership, uffici temporanei). Anche in questo caso, sono previste comunicazioni successive tramite e-mail o posta elettronica certificata.

La consulenza fisica, a differenza di quella digitale, viene organizzata a partire da due settimane dal primo contatto.

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