Hai Ricevuto Richieste Da Una Società Che Ha Comprato Il Tuo Credito Deteriorato Npl? Ecco Come Difenderti

Hai ricevuto una lettera o una richiesta di pagamento da una società di recupero crediti che dichiara di aver acquistato il tuo debito dalla banca o da una finanziaria? Si tratta di un fenomeno sempre più diffuso: il tuo vecchio debito è stato venduto come NPL (Non Performing Loan), ossia credito deteriorato, a una società specializzata.
Queste società, spesso internazionali o con sede in Lussemburgo, Irlanda o Italia, acquistano portafogli di debiti a un prezzo molto basso e poi tentano di recuperare il 100% della somma, con lettere, telefonate e diffide.
Ma attenzione: non tutte le richieste sono legittime, e spesso mancano i documenti o la prova che il credito sia effettivamente dovuto. Con l’aiuto di un avvocato esperto in diritto bancario e della riscossione, puoi contestare le pretese, bloccare le azioni e ridurre o annullare il debito.

Cos’è un credito deteriorato (NPL)

Un NPL – Non Performing Loan è un credito che la banca non è riuscita a riscuotere entro un certo periodo di tempo (di solito oltre 90 o 180 giorni di ritardo nei pagamenti).
Quando la banca si rende conto che il cliente non paga, cede il credito a una società terza, chiamata cessionaria, che lo acquista a un prezzo molto inferiore (spesso il 5–10% del valore nominale).
Da quel momento, è la società acquirente a chiederti il pagamento, diventando il nuovo creditore.

Come funziona la cessione del credito

La cessione del credito è legittima solo se rispettate alcune regole di legge (articoli 1260 e seguenti del Codice Civile):

  • il debitore deve essere informato della cessione con una comunicazione scritta;
  • la società che ha comprato il credito deve dimostrare di essere la nuova titolare del credito e di avere i documenti originali (contratto, piano di ammortamento, estratti conto, calcoli);
  • il credito deve essere determinato e certo, non presunto o generico;
  • eventuali interessi e spese devono essere provati e legittimi, non aggiunti arbitrariamente.

Molte società di recupero, invece, si limitano a inviare lettere generiche o avvisi senza documenti, chiedendo cifre sproporzionate. In questi casi, la richiesta può essere contestata e dichiarata nulla.

Quando la richiesta di pagamento è illegittima

La pretesa della società cessionaria può essere annullata o ridotta se:

  • non ti è stata inviata la comunicazione ufficiale di cessione del credito;
  • la società non dimostra di avere l’atto di cessione e i documenti originali del tuo contratto;
  • il debito è prescritto (dopo 10 anni, o 5 in alcuni casi);
  • l’importo richiesto include interessi usurari o non dovuti;
  • il contratto originario era viziato o la banca ha commesso errori di calcolo;
  • la cessione è stata fatta a una società non autorizzata o non iscritta all’albo.

In tutti questi casi puoi bloccare ogni azione legale o di recupero e far dichiarare l’invalidità della richiesta.

Cosa fare subito se ricevi una richiesta da una società che ha comprato il tuo debito

  1. Non pagare nulla senza prima verificare. Non riconoscere il debito finché non hai la certezza che la richiesta sia legittima.
  2. Chiedi la documentazione completa. La società deve fornirti copia del contratto originario, dell’atto di cessione e del dettaglio del calcolo del debito.
  3. Verifica la prescrizione. Se sono passati anni senza notifiche o atti interruttivi, il debito potrebbe essere prescritto.
  4. Controlla la provenienza della richiesta. Verifica se la società è effettivamente iscritta negli elenchi ufficiali e se il credito risulta tra quelli ceduti dalla banca.
  5. Contatta un avvocato. Un legale esperto può analizzare la lettera, contestare le pretese e trattare una soluzione legale o un saldo ridotto.

Le possibili strategie di difesa

  • Contestare la validità della cessione. Se la società non prova la titolarità del credito, la richiesta è nulla.
  • Eccepire la prescrizione. Se il debito è vecchio e mai rinnovato con atti validi, può essere dichiarato estinto.
  • Richiedere la prova scritta e dettagliata del debito. Senza documenti originali, nessuna somma è dovuta.
  • Contestare interessi e spese eccessive. Spesso vengono richiesti importi superiori al dovuto.
  • Negoziare un saldo e stralcio. Se il debito è valido, puoi chiudere pagando solo una parte (spesso tra il 20% e il 40%), con un accordo scritto e liberatorio.

Come agisce un avvocato specializzato in NPL

Un avvocato esperto in diritto bancario e recupero crediti può:

  • verificare se la cessione del credito è stata regolare;
  • controllare prescrizione, errori di calcolo e vizi contrattuali;
  • bloccare diffide, ingiunzioni e azioni giudiziarie;
  • trattare un saldo e stralcio vantaggioso o ottenere la cancellazione del debito;
  • difenderti in giudizio contro decreti ingiuntivi o pignoramenti.

In molti casi, un semplice controllo legale consente di annullare la richiesta o ridurre drasticamente l’importo dovuto.

Cosa succede se non ti difendi

Ignorare la richiesta può avere conseguenze gravi:

  • la società può chiedere un decreto ingiuntivo e iniziare un pignoramento;
  • il debito può essere iscritto nei registri dei cattivi pagatori (CRIF, Experian);
  • gli interessi e le spese possono moltiplicare la somma iniziale;
  • potresti perdere la possibilità di contestare o chiudere il debito in modo vantaggioso.

Agire subito, invece, ti permette di bloccare la riscossione e difenderti legalmente prima che la situazione degeneri.

Quando rivolgersi a un avvocato

Devi contattare un avvocato se:

  • hai ricevuto una richiesta da una società di recupero crediti o NPL;
  • non sai se il credito è stato davvero ceduto o se è ancora valido;
  • sospetti che il debito sia prescritto o gonfiato;
  • vuoi contestare la pretesa o negoziare un saldo ridotto.

Un avvocato esperto può:

  • richiedere e analizzare la documentazione completa;
  • contestare la validità della cessione e la prescrizione;
  • bloccare ogni azione legale illegittima;
  • trattare una chiusura definitiva del debito a condizioni vantaggiose.

⚠️ Attenzione: molte società NPL acquistano debiti ormai prescritti o privi di documentazione e cercano di riscuoterli confidando nella paura o nella disinformazione dei debitori. Prima di pagare, verifica sempre con un avvocato se la richiesta è legittima. Potresti scoprire che non devi nulla o puoi chiudere con un importo molto inferiore.

Questa guida dello Studio Monardo – avvocati esperti in diritto bancario, cessioni di crediti e difesa contro NPL spiega cosa fare se una società ha comprato il tuo debito, come difenderti legalmente e come ottenere la cancellazione o riduzione della pretesa.

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Introduzione

Ricevere una telefonata o una lettera da una società di recupero crediti che dichiara di aver acquistato un tuo debito (un cosiddetto credito deteriorato o Non Performing Loan, NPL) può generare grande preoccupazione. Spesso ci si chiede: “Devo davvero pagare questa nuova società? Possono pignorarmi lo stipendio o la casa? È legittimo il loro intervento?”.

In realtà, il fatto che la banca o finanziaria originaria abbia ceduto il credito a un altro soggetto non significa affatto che il debitore perda i propri diritti e tutele. Al contrario, esistono precise regole di legge che il nuovo creditore deve rispettare, e diversi strumenti legali di difesa a disposizione del debitore . In molti casi, conoscere questi strumenti può permettere non solo di resistere a pretese illegittime, ma persino di ridurre il debito o trovare una soluzione sostenibile (ad esempio un pagamento a saldo e stralcio) .

Questa guida, aggiornata a ottobre 2025, fornisce un quadro approfondito e pratico su come difendersi quando si ricevono richieste da una società cessionaria del credito (cioè che ha comprato il tuo debito). Adotteremo un linguaggio giuridico ma divulgativo, utile sia a professionisti (avvocati, consulenti) sia a debitori privati o imprenditori interessati a capire i propri diritti. Troverai spiegazioni normative, riferimenti a leggi italiane e sentenze recenti, oltre a tabelle riepilogative, esempi pratici, e una sezione Domande e Risposte per chiarire i dubbi frequenti. Il tutto dal punto di vista del debitore, ossia di chi deve tutelarsi dalle iniziative del nuovo creditore.

In questa guida tratteremo: – Cosa sono i crediti deteriorati (NPL) e in cosa consiste la loro cessione. – Cosa cambia per il debitore quando il credito viene ceduto, rispetto al caso di un normale recupero crediti per conto della banca. – I rischi e gli errori da evitare quando si ricevono solleciti di pagamento (dalla paura che porta a pagare senza verifiche, alle pratiche di riscossione aggressive). – I diritti del debitore e gli strumenti di difesa: dalla richiesta di documentazione e prova della cessione, alla contestazione di interessi illegittimi (come usura e anatocismo), fino alle opposizioni legali (es. opposizione a decreto ingiuntivo) e procedure di tutela (come la mediazione civile obbligatoria, o le procedure di sovraindebitamento per liberarsi dei debiti). – Alcuni modelli di lettere/istanze utili, ad esempio la richiesta di documenti ex art. 119 TUB o l’accesso agli atti del procedimento. – Esempi pratici e FAQ (domande frequenti) per chiarire gli scenari più comuni. – Un elenco finale di fonti normative e giurisprudenziali aggiornate a supporto di quanto esposto.

Avvertenza: Prima di intraprendere qualunque azione concreta suggerita in questa guida, è consigliabile consultare un professionista qualificato. Ogni situazione debitoria ha caratteristiche specifiche, e un avvocato esperto potrà adattare le strategie al tuo caso particolare. Inoltre, agire tempestivamente è fondamentale: ignorare comunicazioni ufficiali o procrastinare può far perdere importanti diritti (ad esempio, il termine di 40 giorni per fare opposizione a un decreto ingiuntivo) .

Passiamo ora ad analizzare in dettaglio come comportarsi di fronte a un credito ceduto e alle richieste del nuovo creditore.

Cosa sono i crediti deteriorati (NPL) e come avviene la cessione

Un credito deteriorato (NPL – Non Performing Loan) è, in parole semplici, un credito nei confronti di un debitore che non sta pagando regolarmente quanto dovuto. In genere si considera “deteriorato” un credito con pagamenti in arretrato da oltre 90 giorni . Banca d’Italia distingue gli NPL in varie categorie in base alla gravità dell’inadempimento : – Esposizioni scadute: debiti con ritardi di pagamento superiori a 90 giorni. – Inadempienze probabili: situazioni in cui la banca giudica improbabile che il debitore riuscirà a pagare il debito senza ricorrere a garanzie (anche se magari alcuni pagamenti non sono ancora scaduti). – Sofferenze: crediti verso debitori in stato di insolvenza conclamata o situazioni equiparabili (il debitore è in gravi difficoltà economiche tali da presumere che non potrà adempiere) .

Le banche e le finanziarie, per motivi di bilancio, tendono a “liberarsi” dei crediti deteriorati cedendoli ad altri operatori. La cessione del credito è un contratto regolato dal Codice Civile (artt. 1260 e seguenti) in cui il creditore originario (cedente) trasferisce il suo credito a un altro soggetto (cessionario). Nel nostro contesto, il cessionario tipicamente è: – Società di recupero crediti specializzata o fondo di investimento (spesso operano come SPV – Società Veicolo in operazioni di cartolarizzazione). – Talvolta un’altra banca o intermediario finanziario che acquista portafogli di crediti deteriorati.

Come avviene la cessione di un credito? In genere la banca stipula un contratto scritto di cessione con la società acquirente , spesso cedendo grandi pacchetti di crediti insoluti in blocco. Il trasferimento può avvenire a titolo oneroso (l’acquirente paga un prezzo, di solito molto inferiore al valore nominale del credito) oppure, più raramente, anche a titolo gratuito. Da notare che la cessione non richiede il consenso del debitore ceduto – salvo casi particolari (crediti di natura strettamente personale o altrimenti non cedibili per legge) . Tuttavia, perché la cessione sia efficace verso il debitore, la legge prevede un importante requisito di notifica (art. 1264 c.c.):

  • La cessione produce effetti verso il debitore solo quando il debitore ceduto ne ha ricevuto comunicazione o l’ha accettata per iscritto . In altre parole, finché non ti viene notificato che il tuo credito è stato ceduto (o non dichiari di averlo saputo), tu potresti ancora legittimamente pagare il creditore originario liberandoti del debito. Questa regola tutela il debitore dal rischio di pagare la persona sbagliata.
  • Cessione in blocco (cartolarizzazione): nel caso – frequente – di cessione di un pacchetto di crediti “in blocco” da parte di una banca, esiste una procedura speciale prevista dall’art. 58 del Testo Unico Bancario (D.lgs. 385/1993). La banca può pubblicare un avviso di cessione in Gazzetta Ufficiale con l’elenco (o i criteri di individuazione) dei crediti ceduti, e ciò sostituisce la notifica individuale ai debitori . In pratica, anziché inviare una raccomandata a ogni debitore, la cessione si perfeziona erga omnes con quella pubblicazione. Da quel momento il debitore deve pagare il nuovo creditore. Attenzione: la pubblicazione in G.U. produce gli stessi effetti della notifica ex art.1264 c.c. (opponibilità al debitore) , ma non esonera il nuovo creditore dal dover provare in giudizio di aver effettivamente acquistato proprio quello specifico credito. Approfondiremo tra poco questo aspetto probatorio fondamentale.

Differenza tra società di recupero crediti mandataria e nuovo creditore cessionario: Non tutte le società che ti contattano hanno effettivamente comprato il credito. Alcune agiscono solo per conto della banca originaria in forza di un mandato (incarico di recupero). È importante capire la differenza, perché la posizione del debitore cambia sotto alcuni profili. La tabella seguente riassume le principali differenze:

ScenarioAffidamento a società di recupero (mandato)Cessione del credito (nuovo creditore)
Chi è il creditore?Resta il creditore originario (es. banca/finanziaria) . La società agisce solo come intermediaria.Diventa creditore a tutti gli effetti il nuovo soggetto (fondo, SPV, ecc.) .
A chi pago?Paghi tramite la società incaricata, ma quanto versi viene girato al creditore originario .Paghi direttamente al nuovo creditore (o al suo servicer delegato).
Possono agire legalmente?Sì, ma solo se hanno specifico mandato/procura dal creditore originario. In giudizio, rappresentano il creditore originario (legittimazione per conto di altri) .Sì, in quanto sono titolari del credito: possono agire in proprio (ingiunzioni, pignoramenti) come qualsiasi creditore .
Contestazioni del debitorePuoi sempre contestare il debito (per errori, interessi, ecc.), ma formalmente le contestazioni vanno rivolte al creditore originario. La società di recupero di solito le trasmette alla banca.Puoi opporre al nuovo creditore tutte le difese che avevi verso il creditore originario . La cessione non ti priva di eccezioni già maturate (es. nullità contrattuali, prescrizione, ecc.).
Saldo e stralcio (accordo transattivo)Possibile, ma la società deve essere autorizzata dal creditore originario per concedere sconti o transazioni.Possibile ed anzi spesso facilitato dal fatto che il credito è stato acquistato a prezzo ridotto: il nuovo creditore può accettare meno del valore nominale e avere comunque un guadagno .

In sintesi, quando un debito è solo affidato in gestione a terzi, la controparte sostanziale resta la banca; quando invece è ceduto, ci si trova di fronte a un nuovo creditore vero e proprio, con cui d’ora in poi dovrai interagire. È fondamentale verificare questa informazione, che di norma è indicata nella comunicazione ricevuta: ad esempio “La informiamo che il Suo credito è stato ceduto pro soluto a XY S.r.l.” oppure, se non ceduto, “XY S.r.l. interviene quale società di recupero crediti per conto di ABC Banca”.

Nota: Nel caso di cessione pro soluto il credito è ceduto definitivamente e il cedente (banca) non garantisce la solvibilità del debitore; nel caso di pro solvendo, invece, il cedente garantisce l’eventuale insolvenza, quindi potrebbe dover intervenire se il debitore non paga il cessionario. Per il debitore, la differenza è relativa ai rapporti interni tra cedente e cessionario: in ogni caso il debitore dovrà rapportarsi col cessionario, ma saprà che nel pro solvendo la banca ha ancora un interesse indiretto all’esito.

Notifica al debitore della cessione

Abbiamo accennato che la cessione deve essere portata a conoscenza del debitore (salvo pubblicazione in G.U. per cessioni in blocco) per avere effetto nei suoi confronti .

  • Di solito la banca cedente invia una raccomandata A/R o PEC al debitore per annunciargli che il credito è stato ceduto e fornire i dati del nuovo creditore (denominazione, indirizzo) e magari del servicer (società incaricata della gestione e incasso per conto del nuovo creditore). Questa comunicazione può avvenire prima o dopo la cessione effettiva, ma l’importante è che arrivi.
  • In caso di cartolarizzazione (cessione in blocco), l’uso della Gazzetta Ufficiale è molto frequente. Può capitare che il debitore non riceva alcuna comunicazione individuale per lungo tempo. Talvolta la prima notizia arriva proprio dalla società di recupero che lo contatta. Legalmente, se la pubblicazione in G.U. è stata fatta correttamente indicando il suo credito, la cessione è opponibile; tuttavia il debitore ha diritto di chiedere prova che il suo specifico credito fosse incluso in quella operazione . Se hai dubbi, puoi consultare la G.U. indicata (di solito nella lettera della società c’è riferimento, es: “cessione ex art.58 TUB pubblicata su G.U. n. X del…”).
  • Mancata comunicazione: Se né notifica né G.U. sono avvenute, la cessione non è opponibile al debitore. Questo significa che, fino a quando non gli viene comunicato, il debitore potrebbe pagare validamente ancora al vecchio creditore liberandosi del debito (art. 1264 c.c.). Inoltre, se la società cessionaria agisse in giudizio senza alcuna prova di aver comunicato la cessione, il debitore può eccepire che il credito non le è opponibile. (Va detto però che in giudizio quel che conta soprattutto è provare l’avvenuta cessione in sé, più che la comunicazione: la notifica rileva per la buona fede del debitore nel pagamento, ma è sempre prudente non pagare finché non si è certi a chi sia dovuto il debito.)

Cosa cambia per il debitore quando il credito è ceduto: rischi e cautele

Dal punto di vista del debitore, sapere che il proprio debito è stato ceduto deve attivare alcune cautele particolari. Vediamo i rischi più comuni in cui può incorrere un debitore poco informato, e come evitarli:

  • Pagare il soggetto sbagliato o pagare due volte lo stesso debito: può accadere se il debitore non verifica chi sia il legittimo titolare del credito al momento del pagamento . Ad esempio, Tizio riceve ancora solleciti dalla banca originaria ma anche dalla nuova società: se paga la banca nonostante la cessione, rischia di dover pagare di nuovo il cessionario (perché dopo la cessione deve pagare solo quest’ultimo). Viceversa, se paga la società senza assicurarsi che abbia davvero titolo, potrebbe perdere i soldi se quella società non era autorizzata a incassare. Come evitarlo: chiedere sempre prova scritta della cessione o dell’incarico (lo approfondiamo a breve).
  • Subire pratiche di recupero scorrette o aggressive*: purtroppo alcune società di recupero crediti utilizzano metodi *pressanti e ai limiti della legalità per ottenere pagamenti . Telefonate continue e moleste, linguaggio minaccioso, contatti a familiari, vicini o colleghi per metterti in imbarazzo, lettere che simulano atti giudiziari o intimano conseguenze esagerate. Tutto ciò è vietato dalla legge – si configurano come “pratiche commerciali aggressive” ai sensi del Codice del Consumo, art. 24-25 D.lgs. 206/2005. L’Autorità Antitrust (AGCM) ha più volte sanzionato società di recupero per questi comportamenti , specialmente se chiedevano pagamenti di importi non dovuti o prescritti minacciando cause legali . Come difendersi: mantieni la calma e sappi che nessuno può pignorarti nulla senza un regolare titolo esecutivo e un atto del giudice. Le minacce di “mandare un funzionario a casa” o “procedere d’urgenza” fatte solo a voce o via lettera sono spesso bluff . È tuo diritto pretendere comunicazioni formali e rispettose; in caso di molestie, puoi inviare una diffida scritta alla società e segnalare il caso all’Autorità (AGCM) o all’Autorità per la Privacy (se vengono contattati terzi senza consenso). Estreme aggressioni o inganni possono integrare reati (es. minaccia, molestia telefonica, estorsione tentata) da denunciare alle forze dell’ordine.
  • Accettare piani di rientro insostenibili: presi dalla paura, alcuni debitori accettano subito di firmare dilazioni o piani di pagamento imposti dalla società, magari per evitare “guai peggiori”. Ma tali piani spesso prevedono rate mensili troppo elevate rispetto alle possibilità, o includono interessi e spese aggiuntive pesanti. Così il debitore, dopo qualche mese, finisce per non reggere i pagamenti e torna in default, aggravando la sua posizione (più interessi di mora, nessuno sconto sul capitale, ecc.) . Consiglio: Non impegnarti mai in un nuovo piano senza aver valutato attentamente il tuo bilancio. Meglio non firmare subito nulla e magari farti assistere da un consulente finanziario o legale che negozi per te condizioni realistiche.
  • Pagare costi non dovuti: alcune richieste di pagamento includono voci discutibili, ad esempio “spese di recupero”, penali, interessi molto alti o calcolati con metodi discutibili. Talvolta la società aggiunge commissioni proprie. Sappi che non tutto ciò che viene richiesto è necessariamente dovuto per legge. Ad esempio, penali o interessi di mora eccessivi possono essere ridotti o annullati se superano i limiti di legge (vedremo il caso dell’usura e anatocismo). Le spese di sollecito non possono essere richieste al debitore salvo siano effettivamente giustificate da costi sostenuti e previste dal contratto. Da fare: chiedere il dettaglio scritto del calcolo dell’importo preteso e contestare formalmente per iscritto le somme che appaiono arbitrarie o illegali.
  • Compromettere i rapporti personali o lavorativi: la pressione psicologica può spingere il debitore a confidarsi con persone al lavoro o in famiglia in modo poco cauto, oppure può accadere (illecitamente) che la società contatti proprio il datore di lavoro o i parenti. Ciò genera stress, vergogna e decisioni avventate. Bisogna ricordare che i debiti sono situazioni civili, non “colpe morali”: vanno gestiti con lucidità, senza isolarsi ma scegliendo con cura con chi parlarne (es. un avvocato, un consulente debitorio o un’associazione consumatori, piuttosto che colleghi qualsiasi). In ogni caso, se la società di recupero viola la tua privacy (informando terzi del tuo debito senza titolo) o ti diffama, puoi agire legalmente contro di essa.
  • Ignorare le comunicazioni ufficiali: questo è forse l’errore più grave. Per paura, molti debitori evitano di aprire le buste o non ritirano atti giudiziari alla posta . Così facendo, però, rischiano di perdere i termini per difendersi. Ad esempio, un decreto ingiuntivo non opposto entro 40 giorni diventa definitivo e porta al pignoramento; un atto di citazione ignorato può portare a sentenza contumaciale. Regola d’oro: apri sempre ogni comunicazione, possibilmente insieme a un legale, e rispetta i termini di risposta/opposizione. Anche se non puoi pagare subito, trascurare l’azione legale peggiora solo le cose.

Riassumendo: conoscere i propri diritti è la chiave per non cadere in questi trabocchetti. Nei prossimi capitoli vedremo in dettaglio come esercitare tali diritti e quali azioni intraprendere per difendersi efficacemente.

Strumenti di difesa del debitore ceduto

Di fronte alle richieste di un nuovo creditore o di una società di recupero, il debitore non è affatto indifeso: la legge prevede vari strumenti per contestare le pretese infondate, guadagnare tempo e magari trovare soluzioni sostenibili. Vediamo le azioni più utili dal punto di vista del debitore, passo per passo.

1. Chiedere la prova della legittimazione del nuovo creditore

La prima mossa, ogni volta che ricevi una richiesta di pagamento da un soggetto diverso dal creditore originario, è verificare che questo soggetto abbia davvero il diritto di esigere il pagamento. In altre parole, chiedere prova della cessione o dell’incarico:

  • Se dichiarano di aver acquistato il credito (cessione): pretendi copia del contratto di cessione o di un documento equivalente che provi che il tuo specifico credito è incluso. Non serve che ti diano l’intero contratto (spesso riservato e complesso), ma almeno uno stralcio o una certificazione. Ad esempio, molte società forniscono una “attestazione di cessione” con firma digitale, che elenca il tuo nominativo e il credito ceduto, oppure l’estratto notarile del file dei crediti ceduti.
  • Se sono una società che agisce per conto altrui: chiedi copia del mandato o procura da parte del creditore originario che li autorizzi ad agire e incassare per suo conto.

Senza questa prova, è imprudente versare qualsiasi somma . Farlo ti espone al rischio di pagare un soggetto non autorizzato (e dunque il debito verso il vero titolare rimarrebbe!). Inoltre, la mancanza di prova documentale è la base per contestare eventualmente in giudizio la legittimazione attiva di chi ti ha citato: più di un giudice ha rigettato richieste di pagamento di cessionari che non producevano l’atto di cessione o prova dell’inclusione del credito .

Riferimenti legali: la cessione di crediti bancari deve essere forma scritta ad substantiam, ossia con atto scritto (privato o pubblico) . Inoltre, per cessioni in blocco ex art.58 TUB, la legge richiede la pubblicazione in G.U. come visto. Quindi esiste sempre almeno un documento ufficiale. In giudizio, la Cassazione ha chiarito che la pubblicazione di per sé è solo una forma di pubblicità-notizia, ma non prova automaticamente la titolarità: il nuovo creditore deve comunque dimostrare che c’è stato l’atto di cessione e che il singolo credito ceduto è il tuo . La via maestra è produrre il contratto di cessione (anche in estratto) . Una mera dichiarazione unilaterale della società non basta.

Come fare richiesta? Meglio per iscritto. Invia una raccomandata A/R o PEC alla società, indicando il tuo riferimento (numero di pratica o di posizione, se noto) e scrivi qualcosa tipo: “In riferimento alla Vs. richiesta del … relativa al presunto debito n. …, si richiede, ai sensi dell’art. 119 TUB e art. 1264 c.c., di ricevere copia della documentazione comprovante la Vostra legittimazione alla riscossione (atto di cessione del credito o attestazione equivalente). In mancanza, alcun pagamento potrà essere preso in considerazione.” Mantieni toni formali ma fermi. Questo spesso induce la società a fornire almeno i documenti base. Se ignorano la richiesta, è un primo segnale di scarsa trasparenza.

2. Ottenere la documentazione completa del rapporto (contratti, estratti conto, comunicazioni)

Conoscere nei dettagli come si compone il debito che ti viene chiesto è essenziale per poterlo contestare. Hai il diritto di ottenere copie di tutti i documenti del rapporto originario. In particolare: – Il contratto di finanziamento, mutuo, carta di credito, ecc. comprensivo di condizioni economiche (tassi, commissioni, piano di ammortamento). – Gli estratti conto o prospetti riepilogativi del credito (ad esempio, per un conto corrente affidato: estratti con addebiti e accrediti; per un prestito: il piano di ammortamento e situazione delle rate pagate e non pagate). – Eventuali lettere di messa in mora o di decadenza dal beneficio del termine inviate dalla banca (es. la comunicazione con cui la banca ha dichiarato “scaduto” l’intero debito dopo il tuo inadempimento, se c’è stata). – Ogni altra comunicazione rilevante (ad esempio, variazioni unilaterali di condizioni, comunicazioni su interessi di mora, atti di precetto o decreti ingiuntivi se ce ne sono stati, ecc.).

Lo strumento principe per ottenere questi documenti dalla banca originaria è l’istanza ex art. 119, comma 4, del Testo Unico Bancario. Questa norma obbliga la banca (e gli intermediari finanziari) a fornire al cliente – o a chi subentra nei suoi diritti, come il debitore ceduto – copia della documentazione relativa a singole operazioni degli ultimi 10 anni, entro 90 giorni dalla richiesta . In pratica puoi chiedere ad esempio “copia degli estratti conto dal 2015 al 2020 del conto corrente n…, e copia del contratto di apertura di credito”, oppure “copia del contratto di mutuo n… stipulato in data…, e del piano di ammortamento, nonché situazione rate pagate/impagate”. La banca ha facoltà di addebitarti i costi di produzione di questa documentazione (fotocopie, CD-ROM, ecc.), ma di solito sono pochi euro; alcuni istituti li forniscono gratuitamente in formato digitale.

Suggerimenti pratici: – Indirizza la richiesta all’ufficio competente della banca originaria. Molte banche sul loro sito indicano l’indirizzo per richieste documentali ex art.119 TUB (spesso l’Ufficio Legale o l’Ufficio Reclami). In caso di dubbi, invia alla PEC ufficiale della banca. – Firma la richiesta e allega copia del tuo documento di identità, perché le banche lo richiedono per privacy. – Se sei assistito da un avvocato, conviene che la firmi lui, citando l’art. 119 TUB e magari minacciando azioni all’ABF (Arbitro Bancario Finanziario) in caso di mancato riscontro. Questo spesso accelera la risposta. – Puoi anche inserire una frase tipo “la presente richiesta interrompe ai sensi dell’art. 2945 c.c. ogni termine di prescrizione relativo ai diritti nascenti dal rapporto in oggetto”. Questo per sicurezza, in modo da bloccare la prescrizione mentre aspetti i documenti (molto utile se stai valutando contestazioni di addebiti illegittimi da richiedere indietro).

E se la banca non risponde entro 90 giorni o nega i documenti? Puoi: – Presentare un reclamo formale alla banca e poi un ricorso all’Arbitro Bancario Finanziario (ABF), che spesso ordina alle banche di consegnare i documenti (l’ABF è un sistema di risoluzione controversie semplice e veloce, costo 20€, e vincolante per la banca se non ricorre). – Oppure, in casi urgenti (es. hai una causa in corso), chiedere al giudice un ordine di esibizione ex art. 210 c.p.c. o un provvedimento d’urgenza. Ma normalmente, l’istanza 119 TUB e l’ABF bastano.

Anche il nuovo creditore dovrebbe fornirti documentazione, almeno relativa all’importo richiesto. Se la banca tarda, puoi parallelamente chiedere alla società cessionaria: “mi fornisca l’estratto conto cronologico del mio debito aggiornato alla data odierna, con evidenza di capitale, interessi, eventuali spese o penali, nonché copia del contratto se ne siete in possesso”. Non hanno un obbligo analogo a 119 TUB (che vincola solo la banca originaria), ma per trasparenza spesso forniscono almeno il calcolo dettagliato.

Perché è importante avere i documenti? Perché solo analizzando i numeri e le clausole originali si possono individuare eventuali illegittimità nella pretesa del creditore. Ad esempio: – Interessi ultralegali o usurari: dovrai confrontare i tassi applicati con i tassi soglia di legge (lo vedremo). – Anatocismo: verificare se sono stati computati interessi su interessi non dovuti. – Commissioni o spese non pattuite: confrontare contratto e addebiti. – Errori di calcolo: i conti a volte contengono errori, omissioni di pagamenti già fatti, ecc. – Vizi formali: ad esempio, nel contratto di mutuo mancava qualche indicazione obbligatoria (TAEG, etc.) che potrebbe comportare nullità parziali. – Prescrizione di parte del debito: avere l’elenco delle rate insolute con date per vedere se alcune sono antecedenti il termine di prescrizione.

Con la documentazione in mano, è fortemente consigliabile farla analizzare da un esperto: un avvocato specializzato in diritto bancario o un consulente tecnico (molti commercialisti o società di consulenza offrono perizie bancarie su usura/anatocismo). Questo investimento (spesso qualche centinaio di euro per una perizia) può far risparmiare migliaia di euro, se emergono irregolarità che annullano o riducono il debito.

3. Verificare vizi e indebiti nel credito: usura, interessi non dovuti, anatocismo, prescrizione

Una volta raccolti i documenti, bisogna passare al setaccio il rapporto di credito alla ricerca di possibili eccezioni da opporre. Ci concentreremo su quattro tra le più comuni e potenti difese del debitore: la prescrizione, l’usura, l’anatocismo e la nullità di addebiti accessori.

Eccezione di prescrizione del credito

La prescrizione è il limite di tempo oltre il quale un credito non può più essere legalmente preteso. Verificare se il credito è (in tutto o in parte) prescritto è fondamentale. Le regole variano a seconda del tipo di credito: – In generale, i diritti di credito si prescrivono in 10 anni (art. 2946 c.c.), salvo che la legge preveda un termine più breve. – Per le obbligazioni con pagamenti periodici (tipicamente interessi, canoni, rate annuali o più frequenti) c’è un termine breve di 5 anni (art. 2948 n.4 c.c.). Un’applicazione dibattuta di questa norma riguarda le rate di mutuo: ogni rata scaduta potrebbe considerarsi credito periodico e dunque prescriversi in 5 anni. Attenzione: su questo c’è stata evoluzione giurisprudenziale. Oggi prevale l’idea che il mutuo sia un obbligazione unitaria, ancorché a rate, e quindi valga il termine decennale dall’ultima rata. La Cassazione nel 2023 ha ribadito che il frazionamento in rate non muta la natura unitaria del debito: “non sono individuabili tante prescrizioni quante sono le rate, ma un unico termine di prescrizione decennale, che decorre dalla scadenza dell’ultima rata” . Dunque, se ad esempio un mutuo scadeva a dicembre 2020, la banca (o chi per essa) ha tempo fino al dicembre 2030 per agire per le rate non pagate. Se però la banca ha dichiarato la decadenza dal termine prima (es. risoluzione anticipata per inadempimento nel 2018), la prescrizione decennale decorre da quel momento di “scadenza anticipata” dell’intero credito.

  • Carte di credito revolving, fidi di conto e scoperti: sono rapporti di credito con utilizzo variabile. Spesso qui il termine decorre dalla chiusura del rapporto e dovrebbe essere di 10 anni (trattandosi di contratti di apertura di credito o di finanziamento). Tuttavia, se la banca invia estratti conto mensili, ciascun addebito potrebbe rientrare nel concetto di obbligazione periodica. In mancanza di giurisprudenza univoca su ogni tipologia, si adotta prudenzialmente il termine più lungo (10 anni dalla chiusura del conto o dall’ultimo utilizzo).
  • Prestiti personali, finanziamenti non ipotecari: similmente al mutuo, termine decennale dall’ultima rata scaduta (o dal momento in cui l’intermediario ha dichiarato il finanziamento risolto/decaduto per morosità).
  • Bollette e utenze domestiche: caso a parte! Dal 2018 in poi, la legge di Bilancio 2018 ha introdotto la prescrizione breve 2 anni per le bollette di luce, gas e acqua (per i consumatori e microimprese). In particolare: per la luce, bollette emesse dopo 1 marzo 2018 prescrizione 2 anni; gas dopo 1 gennaio 2019 2 anni; acqua dopo 1 gennaio 2020 2 anni . Prima erano 5 anni. Le bollette telefoniche restano 5 anni (periodiche non pagate). Questo significa che, ad esempio, se nel 2025 ti chiedono pagamenti per conguagli luce del 2020, tali consumi sono prescritti (oltre 2 anni) e puoi rifiutare il pagamento. Infatti la legge (L. 205/2017, commi 4-10) prevede espressamente che “in ogni caso” i consumi oltre 2 anni non sono più esigibili . Anche l’ARERA (Autorità Energia) ha emanato delibere a riguardo. Quindi un eventuale credito di una utility venduto a un recuperatore nel 2025 ma riferito a bollette 2019, per un consumatore sarà verosimilmente prescritto e potrai opporre tale eccezione.
  • Crediti bancari già sfociati in decreto ingiuntivo o sentenza: occhio, se la banca o il cessionario in passato hanno ottenuto un decreto ingiuntivo divenuto definitivo, quel credito diventa titolo giudiziale con prescrizione di 10 anni dal passaggio in giudicato (art. 2953 c.c.). Quindi controlla se per caso in passato ti hanno fatto un decreto ingiuntivo non opposto: in tal caso non vale la prescrizione breve delle singole rate, ma un nuovo termine decennale (rinnovabile ad ogni atto esecutivo).

Una volta individuato il termine applicabile, verifica la data di decorrenza: per i crediti in conto corrente, di solito dalla chiusura del conto; per i prestiti a rate, dall’ultima rata non pagata o dalla comunicazione di risoluzione anticipata; per le bollette, dalla scadenza di ciascuna fattura. Quindi confronta con la data di interruzione: un atto interruttivo come una raccomandata di messa in mora, un decreto ingiuntivo notificato o un pagamento anche parziale riporta a zero il conteggio della prescrizione (art. 2943 c.c.). Ad esempio, se avevi rate scadute nel 2015 e nel 2018 hai ricevuto lettera di sollecito dalla finanziaria, la prescrizione riparte dal 2018.

Come utilizzare l’eccezione di prescrizione: È un’eccezione di merito, che dovrai sollevare espressamente in caso di causa. Significa che se il creditore ti porta in giudizio (ingiunzione, citazione, pignoramento) dovrai dichiarare che il credito – o una parte di esso – è prescritta, indicando i periodi. Se hai ragione, il giudice rigetterà la domanda per quella parte. Nota: la prescrizione non cancella il debito, ma lo rende inesigibile coercitivamente; se però paghi spontaneamente un debito prescritto, non hai diritto a rimborso (era un debito naturale). Quindi è importante non pagare somme prescritte per errore o ignoranza. Comunica semmai per iscritto alla società che “eccepisci la prescrizione del credito, in quanto relativo a somme scadute da oltre X anni senza atti interruttivi validi”. Questo può indurli a desistere, o sarà comunque messo a verbale in una eventuale mediazione o causa.

Eccezioni su interessi usurari o illegittimi

Un’arma potentissima per ridurre il debito consiste nel verificare se gli interessi applicati superano i limiti di legge (usura) o comunque sono calcolati in modo non conforme al contratto e alla legge.

Usura bancaria (civile e penale): La legge n. 108/1996 stabilisce che sono usurari gli interessi (sia corrispettivi che moratori) che superano un certo tasso soglia determinato trimestralmente dal MEF. In sostanza, ogni trimestre Banca d’Italia rileva i TEGM (Tassi Effettivi Globali Medi) praticati per varie categorie di finanziamento, e il MEF fissa i relativi tassi soglia d’usura = TEGM + 25% + 4 punti percentuali (con un massimo di 8 punti sopra il TEGM) . Esempio pratico: per il IV trimestre 2025, i tassi soglia in vigore (alcuni esempi) sono: – Aperture di credito in c/c fino 5.000€: 16,95% (oltre 5.000€: 15,05%) . – Scoperti senza fido: ~23,49% . – Crediti personali: 17,88%; finalizzati: 17,48%; revolving: 23,40% . – Mutui ipotecari: 8,48% (tasso fisso); 9,28% (variabile) . – Leasing: ~11%; Cessione del quinto: 15-20% (a seconda importo) .

Questi valori variano ogni trimestre. Se gli interessi pattuiti superavano il tasso soglia al momento della pattuizione, la clausola è nulla per usura originaria. Inoltre, per giurisprudenza consolidata, se un qualsiasi interesse convenuto risulta usurario, la sanzione civile è drastica: nessun interesse è dovuto (art. 1815 comma 2 c.c.): il debitore deve restituire solo il capitale senza interessi . Va detto però che la Cassazione ha chiarito che questa “gratuità” totale del contratto si applica quando ad essere usurari sono gli interessi corrispettivi (quelli ordinari); se invece ad eccedere è solo la clausola di interessi moratori, la sanzione è la nullità della clausola di mora, ma il contratto rimane valido e gli interessi corrispettivi restano dovuti . In pratica, in caso di mora usuraria, al posto della mora si applica il tasso legale o comunque il tasso corrispettivo pattuito (se inferiore al legale) come interesse di mora ex art. 1224 c.c. . Questo principio, confermato da Cass. 2575/2024 e richiamando Cass. Sez. Unite 19597/2020, “smonta” la tesi (talora sostenuta in passato) che anche la sola usurarietà del tasso di mora rendesse gratuito l’intero finanziamento .

Interessi di mora usurari: attenzione, molti contratti prevedono un tasso di mora (sul ritardato pagamento) più alto di quello corrispettivo. È pacifico che anche la mora soggiace alla legge antiusura . Tuttavia, sorge solo se il debitore è inadempiente. Cassazione 2024 n.2575 ha specificato che per poter parlare di usura moratoria occorre che l’inadempimento si sia verificato e la clausola sia concretamente operante: non basta che nel contratto la percentuale di mora superi la soglia in astratto, se poi il debitore ha sempre pagato puntuale . Nel caso giudicato, addirittura il debitore non aveva mai pagato interessi di mora perché sempre puntuale: la Cassazione ha ritenuto che non ci fosse danno concreto e quindi ha respinto la domanda di nullità (per carenza di interesse ad agire) . Nel contesto NPL, però, per definizione il debitore è in mora, quindi la clausola di mora è applicata sul suo debito scaduto – ergo rileva eccome se supera la soglia. Verifica dunque il tasso di mora contrattuale e il tasso soglia del trimestre in cui il tuo contratto è stato stipulato o in cui la mora è stata applicata. C’è dibattito se per la mora il confronto vada fatto col tasso soglia “normale” o con un diverso parametro: attualmente la Banca d’Italia pubblica a scopo informativo anche la media delle maggiorazioni di mora (es. comunicato B.d.I. citato: nel 2º trim 2025 le maggiorazioni medie di mora erano 1,47% per imprese e 6,79% per famiglie ). Alcuni giudici considerano soglia per la mora = soglia normale + 2/3. Altri confrontano semplicemente il tasso di mora col tasso soglia della stessa categoria di credito. In pratica, se il tuo mutuo aveva 6% corrispettivo e mora +2%, tot 8%, e soglia mutui era 9%, sei sotto. Se invece avevi un prestito al 12% con mora 3%, tot 15%, ma soglia prestiti era 14%, allora la mora è oltre soglia -> clausola nulla e non paghi quella mora.

Interessi ultralegali non pattuiti con forma: altra eccezione: se la banca applicava interessi superiori al tasso legale senza un patto scritto chiaro, tali interessi non sono dovuti (art. 1284 c.c. comma 3). Nei conti correnti, ad esempio, prima del 2000 molte volte gli interessi debitori non erano validamente pattuiti o venivano modificati senza consenso: questo può dare luogo alla nullità delle variazioni sfavorevoli non comunicate, ecc., con ricalcolo al tasso legale. È un aspetto tecnico: servirebbe la perizia.

Cosa fare se rilevi usura o interessi non dovuti?
In fase stragiudiziale, puoi contestare per iscritto chiedendo la rinegoziazione o lo sgravio degli interessi indebiti. Ad esempio: “Dalla verifica tecnica risulta che il tasso di interesse applicato (TAEG) al mio prestito eccede il tasso soglia d’usura vigente all’epoca (…%). Pertanto, ai sensi dell’art. 1815 cc, nessun interesse risulta dovuto, con conseguente significativa riduzione del saldo preteso. Vi invito a riesaminare la posizione in tale ottica.” Molti intermediari preferiscono transare con uno sconto pur di evitare cause su usura, che potrebbero vederli perdere tutti gli interessi.

Se invece si va in causa, dovrai sollevare l’eccezione di nullità della clausola interessi per violazione di legge antiusura. Il giudice potrebbe disporre una CTU (consulenza tecnica) per rifare i conti al tasso massimo lecito. In sede penale, l’usura è reato (art. 644 c.p.), ma nei rapporti bancari è complicato che si arrivi a condanne se ci si basa sui tassi soglia (ci sono state teorie di “usura contrattuale” ma sorvoliamo). L’importante per te è l’aspetto civile: ridurre il debito.

Da ricordare: la Cassazione 2023 n.27545 ha aperto maggiormente alla tutela del debitore contro la cosiddetta usura sopravvenuta. Cioè quando il tasso originario era lecito, ma per via di oscillazioni dei tassi o ritardi, gli interessi pretesi diventano superiori alla soglia in corso di rapporto. Le Sez. Unite 2017 avevano detto che non si può applicare la nullità della clausola in tal caso (nessuna retroattività della soglia). Però la Cassazione 27545/2023 ha affermato che se il creditore pretende interessi che nel frattempo sono divenuti usurari, ciò costituisce importo indebito e pretesa contraria a buona fede contrattuale . In pratica, pur non dichiarando illecita la clausola ab origine, si potrebbe negare al creditore quegli interessi per violazione dell’art. 1375 c.c. (esecuzione del contratto secondo buona fede). Questo principio è sofisticato, ma offre un ulteriore appiglio per contestare interessi di mora elevati maturati durante lunghi contenziosi. Ad esempio: il tasso di mora contrattuale del 15% era sotto soglia quando firmasti nel 2010 (soglia 16%), ma oggi soglia è 9% e loro dopo 10 anni chiedono quella mora: puoi sostenere che chiedere il 15% oggi è comunque un “approfittarsi” e il giudice potrebbe disapplicare quell’extra per buona fede.

Anatocismo: interessi su interessi

L’anatocismo è la capitalizzazione degli interessi, cioè il far produrre ulteriori interessi agli interessi scaduti. In Italia l’anatocismo è tradizionalmente vietato (art. 1283 c.c.), salvo casi tassativi: può avvenire solo dopo che gli interessi siano dovuti per almeno 6 mesi e su richiesta di una parte il giudice lo autorizzi, oppure in esito a convenzione successiva alla scadenza. Insomma, non è consentito pattuire in anticipo che gli interessi maturati vengano periodicamente sommati al capitale e a loro volta producano interesse, a meno che una norma speciale lo consenta.

Nel settore bancario c’è stata una lunga vicenda: per decenni le banche praticavano anatocismo trimestrale sugli interessi passivi di conto corrente. La Cassazione a fine anni ’90 lo ritenne illegittimo, salvo diversa pattuizione specifica e simmetria (interessi attivi e passivi capitalizzati con stessa frequenza). Nel 1999-2000 fu emanata una delibera CICR (Comitato Intermediari Creditizi) che dal 2000 ha permesso la capitalizzazione purché annuale e a condizione di evidenziarlo. Oggi l’art. 120 TUB (dopo riforme del 2016) consente la produzione di interessi composti solo su base annuale e purché il cliente possa pagarli entro 1 marzo dell’anno successivo per evitare ulteriori interessi.

Cosa significa per il tuo debito? Dipende dalla natura del credito: – Se il debito deriva da un conto corrente o scoperto bancario ante-2000, quasi certamente il saldo include interessi anatocistici illegittimi (trimestrali). È possibile ricalcolare il saldo eliminando quell’anatocismo, ottenendo una riduzione spesso significativa del dovuto. Molte cause di clienti contro banche negli ultimi 20 anni hanno portato a stornare una parte del debito proprio per questo. Anche dopo il 2000, se il contratto non rispettava le condizioni della delibera CICR (es. mancata indicazione del tasso effettivo annuo tenendo conto della capitalizzazione ), la clausola di capitalizzazione può essere nulla .

  • Se il debito è un mutuo o finanziamento “a rate” con ammortamento alla francese: qui non c’è anatocismo “esplicito”, ma taluni sostengono che il meccanismo alla francese (rate costanti con interessi calcolati sul capitale residuo) generi una forma di anatocismo implicito. La Cassazione ha però più volte ritenuto che tale piano d’ammortamento non violi di per sé il divieto, purché c’è trasparenza sul TAN e TAEG. Ad esempio, Cass. 4315/2020 e Cass. 1475/2022 hanno respinto pretese di nullità di mutui alla francese per anatocismo. Quindi, in assenza di irregolarità specifiche, è difficile contestare l’ammortamento convenzionale.
  • Se parliamo di interessi di mora non pagati che diventano capitale su cui si applica altro interesse: questo è un aspetto delicato. In teoria, gli interessi di mora non pagati non possono a loro volta generare interessi (1283 c.c.), salvo accordi dopo scadenza. Pertanto, se l’intermediario chiede interessi sugli interessi di mora, sta chiedendo anatocismo vietato. In pratica di solito, nel calcolare il dovuto, essi sommano il capitale e gli interessi di mora maturati separatamente. Ma occorre vigilare che non capitalizzino trimestralmente la mora.

Se dall’analisi peritale emerge anatocismo non consentito: – Puoi chiedere il ricalcolo del debito escludendo la capitalizzazione illegittima. Questo potrebbe ridurre il saldo a tuo favore. – In giudizio, è un’eccezione di nullità parziale del contratto (della clausola anatocistica). I giudici confermano che le clausole contrarie al divieto legale sono nulle e si deve rifare i conti senza anatocismo (eventualmente con interessi semplici legali) .

Esempio pratico: supponiamo un conto affidato in cui al 1998 risulta un debito di €10.000, ma di questi magari €2.000 derivano da interessi anatocistici su interessi. Eliminandoli, il debito “corretto” scende a €8.000 più interessi semplici. Se quell’affidamento è finito in sofferenza e ceduto, tu puoi opporre che il credito va rettificato. Ovviamente serve supporto tecnico per quantificare.

Altre contestazioni possibili

Oltre a prescrizione, usura e anatocismo, ci sono ulteriori vizi o diritti del consumatore che potresti far valere, a seconda del caso: – Vizi formali del contratto di finanziamento: ad esempio, per i crediti al consumo (prestiti personali, cessioni del quinto) il TUB impone di indicare il TAEG (tasso annuo effettivo globale). Se manca o è indicato male, alcune interpretazioni (non sempre accolte) dicono che il tasso applicato è sostituito dal tasso minimo BOT o dal tasso legale, riducendo molto il dovuto. Anche la mancanza di altri elementi obbligatori (es. in leasing, manca indicazione del tasso leasing) può dar luogo a nullità parziali. – Clausole vessatorie per il consumatore: se sei un consumatore (non azienda), alcune clausole del contratto originario potrebbero essere vessatorie ex art. 33 Codice del Consumo – es. penali eccessive, spese esagerate per solleciti, interessi di mora troppo alti rispetto a corrispettivi. Una clausola vessatoria può essere dichiarata nulla dal giudice. Ad esempio, penale di risoluzione pari al 10% del capitale residuo potrebbe essere ridotta. – Mancata trasparenza o omissione di comunicazioni obbligatorie: per conti e fidi bancari, la banca doveva inviare estratti conto periodici. Se non l’ha fatto, potrebbe essere preclusa dal chiedere interessi non comunicati (argomento tecnico, art. 119 TUB commi 2 e 4). – Pagamenti già effettuati non scalati: verifica ricevute e estratti: hai forse pagato qualcosa che non risulta decurtato? Capita nei passaggi tra cessionari che qualche pagamento vada “perso”. – Interessi di mora o penali cumulate: se ti hanno applicato sia penale di risoluzione, sia interessi di mora fino al termine, talvolta c’è un profilo di duplicazione. Anche su questo i legali possono lavorare, invocando l’art. 1384 c.c. per ridurre penali manifestamente eccessive.

4. Non firmare accordi o riconoscimenti senza valutazione legale

Spesso le società di recupero propongono al debitore di sottoscrivere un accordo: ad esempio, una dilazione con firma di nuove cambiali, o un “riconoscimento di debito” per consolidare il dovuto. Massima cautela: firmare un nuovo documento potrebbe significare: – Rinunciare implicitamente a contestare importi (se nel nuovo piano riconosci l’intero debito). – Far ripartire da zero la prescrizione (un riconoscimento scritto interrompe e fa decorrere nuovamente il termine – art. 2944 c.c.). – Impegnarsi con titoli esecutivi nuovi (es. le cambiali firmate, che il creditore può portare a protesto e pignoramento senza passare dal giudice, se non paghi). – Perdere benefici legali del vecchio contratto (es. in un mutuo fondiario, la procedura esecutiva doveva rispettare certe regole; se firmi un nuovo piano extra-giudiziale, poi non avrai quelle tutele). – Aggiungere garanzie: a volte ti chiedono di far firmare una cambiale o un nuovo contratto magari includendo un garante o ipoteca; valuteresti di colpo peggiorare la tua posizione.

Dunque: mai sottoscrivere alla leggera accordi transattivi o piani di rientro senza farli vagliare da un legale di fiducia . Un avvocato potrà eventualmente negoziare clausole migliori (ad esempio, che la firma non costituisce rinuncia a eccezioni già sollevate, o che l’importo include già uno sconto compensativo di eventuali vizi) e comunque evitare impegni troppo gravosi. Anche se l’accordo può essere utile, va ponderato: alcuni piani apparentemente “comodi” nascondono trappole, come rate basse ma interessi altissimi di dilazione che alla fine fai la somma e paghi più di prima. Oppure clausole che dicono che se salti una rata decade la dilazione e perdi sconti, ecc.

5. Negoziare un saldo e stralcio (transazione a saldo)

Una delle strade più efficaci per chiudere la posizione debitoria è proporre un saldo e stralcio, ovvero pagare in un’unica soluzione (o poche soluzioni) una cifra inferiore al totale dovuto, ottenendo un abbattimento del debito e la liberatoria completa. Questa opzione è particolarmente realistica dopo che il credito è stato ceduto. Perché? Perché, come detto, la società acquirente spesso ha comprato il tuo debito a una frazione del valore nominale (anche 10-20% del valore) . Ciò significa che: – Se anche tu paghi, ad esempio, il 30-50% del dovuto, la società realizzerebbe comunque un profitto. – Le società di recupero hanno interesse a chiudere rapidamente le posizioni, perché più passa il tempo più cala la probabilità di recupero. Un accordo bonario evita spese legali, incertezze di causa, ecc.

Dunque, non aver timore di proporre un saldo a stralcio. Qualche suggerimento: – Fatti assistere da un negoziatore esperto (un avvocato). Le società sanno che un debitore “solo” ha poche conoscenze e margine, mentre un professionista può mettere sul piatto le “armi” legali (usura, eccezioni varie) come leva per ottenere sconti maggiori . Un legale può dire: “il mio cliente potrebbe opporsi in giudizio sollevando queste eccezioni: usura, difetto di prova della cessione, ecc., con rischio per voi di recuperare zero; vi proponiamo quindi il 30% subito a saldo”. Questa prospettiva spesso li rende più disponibili. – Risparmia una somma prima di trattare. Un saldo e stralcio funziona se hai liquidità pronta da offrire. Più sei in grado di pagare in tempi brevi (es. due settimane, un mese) e magari in un’unica soluzione, più sconto puoi chiedere. Se chiedi dilazioni lunghe, lo sconto tende a ridursi. – Non scoprire subito le tue carte: evita di rivelare immediatamente qual è il massimo che potresti pagare. Inizia con un’offerta bassa ragionevole (es. 20%) e prevedi la controparte che rilancerà chiedendo di più; lasciati margine per chiudere a metà strada. – Fai tutto per iscritto e punta ad ottenere in cambio una lettera di liberatoria ben formulata. La liberatoria deve confermare che il pagamento X “è a saldo e stralcio di ogni pendenza e che nulla più sarà dovuto in futuro per quel credito”. Solo così sarai al sicuro da pretese residue. – Controlla eventuali effetti fiscali: sappi che la parte di debito “stralciata” in certi casi potrebbe costituire un reddito tassabile per te (reddito da remissione di debito). Ad esempio, se sei un’impresa e la banca abbuona metà debito, quella metà potrebbe essere tassata a fini IRES/IRAP. Per i privati invece non ci sono tasse sulla riduzione del debito, di solito, tranne ipotesi di procedure concorsuali. Comunque un dettaglio da valutare con un fiscalista se le somme sono ingenti. – Attenzione alle garanzie: se c’è un garante o coobbligato, il saldo e stralcio deve comprendere la posizione intera, altrimenti rischi che dopo aver pagato il 50% tu, la società chieda il resto al tuo garante. L’ideale è che anche il garante firmi l’accordo e la liberatoria li liberi entrambi.

Il momento migliore per proporre saldo e stralcio spesso è prima che inizino azioni legali pesanti (pignoramenti) ma magari dopo aver mostrato che sei determinato a far valere le tue ragioni. Ad esempio, dopo un’opposizione a decreto ingiuntivo, molti creditori preferiscono transare. Oppure a ridosso di fine anno, alcune società vogliono chiudere tot posizioni e accettano accordi più favorevoli.

6. Opporsi alle azioni legali: decreto ingiuntivo, precetto, pignoramento

Se il nuovo creditore passa alle vie legali, come il ricorso per decreto ingiuntivo o direttamente un atto di precetto (magari perché aveva già un decreto non opposto), il debitore deve attivarsi immediatamente per far valere le proprie difese in sede giudiziale. Ecco i punti chiave:

Decreto ingiuntivo: è uno strumento veloce che i creditori usano spesso. Possono ottenerlo in tempi rapidi se forniscono al giudice prova scritta del credito (es. contratto e estratto conto certificato della banca). Molte società NPL allegano l’estratto notarile del contratto di cessione e un estratto ex art. 50 TUB firmato da un dirigente della banca cedente, attestante il saldo dovuto: questo è considerato prova valida per decreto . Una volta che ti viene notificato il decreto ingiuntivo, hai 40 giorni (in genere) per presentare opposizione (art. 641 c.p.c.). Non ignorare il decreto! Se non fai opposizione entro il termine, diventa definitivo ed esecutivo, e potranno pignorarti beni. Anche se stai trattando un saldo stralcio, non lasciar scadere i termini: puoi sempre rinunciare alla causa dopo in caso di accordo.

  • Nell’atto di opposizione (che è una citazione in tribunale contro la società, da farsi con avvocato se sopra 5.000€ di valore) dovrai elencare tutte le eccezioni di cui abbiamo parlato: es. contestare la legittimazione attiva (mancata prova valida della cessione), eccepire prescrizione, usura, anatocismo, errori di importo, ecc. L’opposizione trasforma il procedimento monitorio in un giudizio ordinario dove tu diventi attore opponente e il creditore la parte opposta che deve provare il suo credito .
  • Se il decreto ingiuntivo era stato emesso provvisoriamente esecutivo (può succedere in alcuni casi, es. se il credito risulta da assegno o da confessione di debito, o se il giudice lo concede su certificazione ex 50 TUB), allora il creditore può iniziare subito pignoramenti senza attendere 40 giorni. In tal caso, contestualmente all’opposizione puoi chiedere al giudice di sospendere la provvisoria esecuzione (art. 649 c.p.c.) in presenza di gravi motivi. Ad esempio, se dimostri fumus su usura o che il creditore opposto non ha fornito prova sufficiente, il tribunale può bloccare temporaneamente le esecuzioni fino a fine causa (spesso l’udienza di sospensione avviene qualche settimana dopo l’opposizione).
  • Durante il giudizio di opposizione a D.I., se rientra tra le materie di mediazione obbligatoria (e i crediti bancari/finanziari lo sono, ex D.Lgs. 28/2010 art. 5), il giudice deve invitare le parti a tentare la mediazione. La legge e la Cassazione hanno chiarito che in questi casi è il creditore opposto (chi ha chiesto il D.I.) a doversi attivare per avviare la mediazione dopo che hai proposto opposizione . La Cass. Sez. Unite 19596/2020 ha infatti risolto un contrasto: l’onere di promuovere mediazione è di chi ha interesse a proseguire la pretesa creditoria, quindi il creditore, pena l’improcedibilità della domanda . Che significa? Se in causa il giudice fissa ad esempio 3 mesi per tentare mediazione e il creditore non deposita l’istanza presso un organismo di mediazione, il tribunale potrà dichiarare improcedibile la sua domanda e revocare il decreto ingiuntivo . In pratica il creditore perde in toto per non aver ottemperato alla condizione di procedibilità. Ci sono sentenze recentissime, es. Tribunale di Napoli 2025, che hanno revocato decreti per questo motivo . Dunque, come debitore opponente, conviene vigilare su questo aspetto: se il giudice dispone mediazione e l’opposto fa finta di nulla, alla prossima udienza il tuo avvocato chiederà l’improcedibilità. Nota: se invece è il debitore opponente a non presentarsi o non aderire, il rischio è la condanna a pagare una penale (di solito il giudice può sanzionare la mancata partecipazione con una somma pari al contributo unificato). Ma la domanda non viene dichiarata improcedibile per colpa tua – cade solo se chi doveva attivarla (il creditore opposto) non l’ha fatto.

Atto di precetto: se ricevi un precetto significa che c’è già un titolo esecutivo (decreto ingiuntivo definitivo, sentenza, o anche un mutuo fondiario che è direttamente esecutivo, o una cambiale firmata, etc.) in base al quale ti intimano di pagare entro 10 giorni. Anche qui: non restare passivo. Valuta con il legale se ci sono estremi per una opposizione all’esecuzione ex art. 615 c.p.c. Le opposizioni all’esecuzione possono essere: – Preventive (prima che inizi il pignoramento): vanno fatte entro 20 giorni dalla notifica del precetto, se contesti il diritto di procedere ad esecuzione. Ad esempio, il precetto intima €50.000 ma tu rilevi che €20.000 sono interessi prescritti o non dovuti. Puoi opporre chiedendo di ridurre l’importo e sospendere l’efficacia del titolo in quella parte. – Successive (dopo atto di pignoramento): se non hai fatto in tempo prima o il motivo è sorto dopo, puoi opporre anche a pignoramento avvenuto, ma prima che la procedura si chiuda. Ad esempio, se scopri un vizio di notifica del titolo, o vuoi chiedere termini di grazia.

Tieni presente però che se c’è un titolo giudiziale definitivo, le eccezioni che avresti potuto fare in quel merito non sono più sollevabili. Esempio: se non ti sei opposto al D.I. in tempo, non puoi in sede di precetto rimettere in discussione usura o altro (il decreto copre il “giudicato” sul credito). Potrai solo eccepire cose successive (prescrizione del titolo – i titoli si prescrivono in 10 anni rinnovabili – o l’avvenuto pagamento, o vizi formali del precetto). Invece, se il titolo è stragiudiziale (mutuo con formula esecutiva, cambiale) puoi ancora portare alla luce difese sostanziali (usura, nullità) in sede di opposizione all’esecuzione, ma la giurisprudenza è complessa su quanto si possa sindacare un titolo esecutivo stragiudiziale. Ad esempio, in tema di mutuo fondiario, alcune pronunce ammettono l’opposizione ex 615 per contestare il quantum per usura; altre dicono che andava fatto prima. È materia dove serve certamente un legale.

Pignoramento: se si arriva al pignoramento (che sia immobiliare, mobiliare o presso terzi stipendio/conto), hai ancora qualche chance: – Puoi chiedere al giudice dell’esecuzione una sospensione per gravi motivi (ad esempio se hai fatto opposizione al titolo e c’è un fumus). – Puoi proporre conversione del pignoramento (art. 495 c.p.c.) offrendo una somma a garanzia e pagando a rate in sostituzione dei beni pignorati. – Puoi cercare un accordo dell’ultimo minuto col creditore: spesso vedere il debitore che subisce pignoramento convincerà amici o parenti ad aiutarlo finanziariamente, e il creditore accetterà di ritirare la procedura in cambio di un pagamento. Occhio però alle spese già maturate (onorari avvocati, compenso custode etc.) che a quel punto saranno aggiunte.

In ogni caso, opponiti sempre quando hai motivi validi: anche solo guadagnare tempo può permettere di organizzare meglio un saldo o di avviare altre soluzioni (es. procedura sovraindebitamento).

7. Mediazione civile obbligatoria e altri tentativi di conciliazione

Come accennato, per le controversie bancarie e finanziarie la legge prevede un tentativo obbligatorio di mediazione prima di arrivare a sentenza (D.lgs. 28/2010). Questo vale: – Se vuoi citare in giudizio il creditore per far accertare nullità di clausole o contestare il debito, devi prima presentare istanza di mediazione presso un organismo, a pena di improcedibilità. – Se opponi un D.I. ottenuto dal creditore, il giudizio prosegue solo dopo il tentativo di mediazione (che il creditore deve attivare, come visto sopra, altrimenti il decreto è revocato) .

La mediazione è condotta da un mediatore imparziale iscritto a un Organismo di Mediazione. Si tiene un incontro (anche da remoto) dove le parti possono discutere liberamente (le dichiarazioni fatte non hanno valore in giudizio se poi salta la conciliazione). Spesso, tramite mediazione, si raggiungono accordi di saldo e stralcio o piani dilazionati concordati formalmente, perché entrambe le parti hanno interesse a evitare le incertezze del processo. Se si trova un accordo, questo viene scritto in un verbale e omologato dal giudice, acquisendo efficacia di titolo esecutivo (quindi è serio, va rispettato, come fosse una sentenza di conciliazione).

Per il debitore, la mediazione è un’opportunità: – Puoi esporre direttamente (o tramite il tuo avvocato) al creditore le tue difficoltà e magari fargli capire che non sei oppositivo a prescindere, vuoi pagare ma in misura equa e sostenibile. – Il mediatore può dare suggerimenti creativi che in tribunale non avresti: es. riduzione del debito in cambio di pagamento immediato parziale, oppure garanzie aggiuntive in cambio di più tempo, ecc. – Se la controparte non si presenta ingiustificatamente, il mediatore lo verbalizza: ciò può portare poi il giudice a valutare male la parte assente e anche a sanzionarla con pagamento di spese extra (art. 8 co.4-bis D.lgs.28/10 prevede una pena pecuniaria per mancata partecipazione senza motivo).

Dunque, partecipa sempre alla mediazione, con atteggiamento costruttivo ma senza rinunciare ai tuoi diritti. Puoi accettare un compromesso se è vantaggioso, ma non sentirti obbligato: se la proposta non ti convince, hai il diritto di non accordarti e continuare la causa.

Oltre alla mediazione civile, ricorda che esistono altri strumenti stragiudiziali: – Il già citato Arbitro Bancario Finanziario (ABF): se la controversia riguarda una banca o finanziaria vigilata, e l’importo in questione non supera €200.000 (per richieste di somma) o è indeterminato, puoi presentare ricorso ABF. L’ABF decide con un collegio di esperti entro ~6-9 mesi, emettendo un lodo (non vincolante come sentenza, ma se la banca non lo rispetta viene pubblicizzata la cosa). Tuttavia, quando il credito è ceduto a un soggetto non vigilato (ad es. società veicolo, fondo estero), l’ABF potrebbe dichiararsi incompetente. Puoi comunque utilizzarlo contro la banca originaria per questioni sul rapporto (es: contestare anatocismo o errori prima della cessione e chiedere che la banca riacquisti il credito o risarcisca). È un percorso complementare, da valutare con l’avvocato. – Negoziazione assistita: poco usata in queste materie, ma volendo le parti possono stipulare una convenzione di negoziazione e trattare con avvocati, un po’ come la mediazione ma senza mediatore. Non è obbligatoria in ambito bancario (a differenza di RC auto e altre materie). – Reclami all’Arbitro per le Controversie Finanziarie (ACF) per questioni di investimenti o controversie finanziarie diverse (non pertinente ai crediti in questione, di solito). – Segnalazione a Banca d’Italia: se l’operato della società cessionaria o della banca appare in violazione di norme di trasparenza o correttezza, puoi inviare un esposto alla Banca d’Italia o alla Consob (per profili di vigilanza). Non risolve la tua posizione direttamente, ma se riscontrano violazioni possono imporre correttivi o sanzioni.

8. Procedure di sovraindebitamento (esdebitazione)

Se il tuo problema non è solo un singolo debito NPL ma un sovraindebitamento generale (più debiti con banche, finanziarie, Equitalia, fornitori, ecc.) e la tua situazione economica è gravemente compromessa, esiste in Italia una legge che consente alle persone non fallibili (consumatori, piccoli imprenditori, start-up innovative, professionisti) di ottenere la ristrutturazione o persino la cancellazione dei debiti sotto controllo del tribunale. Questa era la Legge 3/2012, ora assorbita nel nuovo Codice della Crisi d’Impresa e dell’Insolvenza (CCII) dal 2022. Le procedure principali sono: – Piano di ristrutturazione dei debiti del consumatore (ex “piano del consumatore”): vale per chi ha debiti personali (non verso attività di impresa) e permette di proporre al giudice un piano sostenibile di pagamento parziale dei debiti, tenendo conto del minimo vitale. Se il giudice lo omologa, i creditori sono obbligati ad accettare anche se non consenzienti, purché il piano li tratti in modo equo. Può prevedere anche stralci (paghi solo una percentuale). Occorre però che il sovraindebitamento non derivi da colpa grave o frode del debitore (serve “meritevolezza”) . – Concordato minore (ex “accordo di composizione”): per piccoli imprenditori o anche consumatori che preferiscono, consiste in un accordo di ristrutturazione con i creditori, che deve essere votato da almeno il 60% dei crediti. Se approvato, vincola tutti; il giudice omologa se è fattibile e non danneggia i dissenzienti più di un’alternativa liquidatoria. – Liquidazione controllata del sovraindebitato (ex “liquidazione del patrimonio”): qui metti a disposizione tutti i tuoi beni (eccetto quelli impignorabili per legge, come vestiti, beni di famiglia modesti, strumenti di lavoro, ecc.) per soddisfare i creditori, e in circa 4 anni ottieni l’esdebitazione, cioè la liberazione dai debiti residui anche se i creditori hanno recuperato solo in parte. È una sorta di piccolo “fallimento personale” con beneficio di fresh start a fine procedura.

Queste soluzioni sono complesse e richiedono l’assistenza di un Gestore della crisi (un professionista nominato dall’Organismo di Composizione della Crisi o dal tribunale) che redige la proposta e valuta la tua situazione. Però possono essere la salvezza se hai debiti impossibili da pagare. Ad esempio, una famiglia sommersa da debiti con 5 finanziarie e la carta di credito e il mutuo, magari con pignoramento in corso, potrebbe con un piano consumatore ottenere di pagare solo il 50% di quanto deve in 5 anni e poi essere libera. Ci sono casi in cui addirittura i giudici hanno approvato piani con stralcio dell’80-90% dei debiti perché era ciò che il debitore poteva permettersi realisticamente (magari capitalizzando la pensione futura, etc.) .

Nel contesto NPL: se la società di recupero capisce che il debitore sta valutando una procedura di sovraindebitamento, potrebbe preferire accordarsi stragiudizialmente (perché in quelle procedure spesso i creditori recuperano poco). Quindi anche solo consultare un OCC e far sapere al creditore che stai per presentare un piano può smuovere la trattativa.

Infine, una volta conclusa con successo una procedura del genere, i debiti residui vengono cancellati per legge (esdebitazione) e i creditori non possono più cercarti. È davvero l’ultima chance per ripartire pulito per chi è sotto una montagna di debiti.

Esempio pratico di difesa del debitore ceduto

Vediamo ora un caso concreto che illustra come mettere in atto gli strumenti descritti:

Esempio: Mario ha un prestito personale originario di €20.000 con una finanziaria, ottenuto nel 2018. Purtroppo perde il lavoro e smette di pagare dopo aver restituito €5.000. Nel 2021 la finanziaria cede il credito (saldo circa €18.000 con interessi di mora) a Omega Srl, una società veicolo che acquista crediti deteriorati. Mario nel 2022 riceve da Omega Srl una lettera che gli chiede €22.000 (capitale, interessi di mora, spese legali) minacciando azioni legali.

Azione 1: richiesta prove e documenti. Mario, tramite un avvocato, invia una PEC a Omega Srl chiedendo copia dell’atto di cessione relativo al suo credito e il dettaglio del calcolo. Contestualmente, fa un’istanza ex art. 119 TUB alla finanziaria originaria chiedendo contratto e estratto conto del prestito. Omega Srl risponde inviando un certificato di cessione firmato dal notaio: in effetti risulta che Omega ha acquisito in blocco quel credito. La finanziaria invia dopo 60 giorni copia del contratto e un prospetto: emergono così i dati del prestito di Mario (tasso interesse 10%, mora 16%, alcune spese di sollecito 100€ addebitate).

Azione 2: analisi con consulente. Dall’analisi emerge: – Il TAEG contrattuale era 13%, mentre il tasso soglia antiusura per prestiti analoghi all’epoca (2018) era 17%: quindi niente usura originaria. – Però, gli interessi di mora 16% superavano il tasso soglia di mora di quell’epoca (supponiamo soglia prestiti 15% nel trim. corrispondente). Quindi la clausola di mora risulta usuraria. In base alla legge, Mario può chiedere la nullità degli interessi di mora. – Inoltre, la finanziaria non aveva indicato chiaramente in contratto la penale di risoluzione ma gliene ha addebitata una del 5% dopo che è decaduto dal beneficio del termine. Questa penale non era pattuita: è un importo non dovuto contrattualmente. – Mario scopre anche che l’ultima rata pagata risale a maggio 2019 e poi nessuna comunicazione fino alla lettera del 2022: alcune rate del 2019-2020 potrebbero essere prescritte (ma c’è da considerare che la finanziaria gli inviò una messa in mora a fine 2019, quindi ha interrotto allora). – Non c’è anatocismo palese, essendo un prestito a rata fissa.

Azione 3: trattativa e opposizione. Omega Srl nel frattempo fa notificare a Mario un decreto ingiuntivo per €22.000 ottenuto dal tribunale. L’avvocato di Mario presenta opposizione entro 40 giorni, eccependo: – Difetto parziale di legittimazione: Omega ha prodotto la certificazione di cessione, ok, ma non ha prodotto il dettaglio del calcolo. Chiede quindi verificarsi il quantum. – Nullità della clausola di interessi moratori per usura: chiede di annullare tutti gli interessi di mora dal conteggio . – Indebito penale: chiede di stornare la penale di 5% (€750) perché non pattuita. – Rideterminazione del debito: secondo i calcoli di parte, togliendo mora e penale, il debito residuo sarebbe €15.000 circa. – In subordine, chiede termine di grazia ex art. 1815 c.c. (non è previsto in realtà, era per i leasing, ma insomma cerca il massimo). – Chiede anche la mediazione e la sospensione provvisoria dell’ingiunzione se era esecutiva (in questo caso supponiamo non lo fosse, perché Omega non aveva fornito abbastanza per l’esecuzione immediata).

Azione 4: mediazione obbligatoria. Il giudice assegna alle parti di avviare la mediazione. Omega, memore della Cassazione, attiva la procedura presso un Organismo. Durante la mediazione, grazie anche a quegli elementi (usura mora ecc.), Omega capisce che potrebbe non vincere interamente in giudizio e che comunque spenderà anni in tribunale. Mario offre di chiudere con un saldo di €10.000 pronti entro 30 giorni (ha chiesto aiuto in famiglia). Omega rilancia chiedendo 13.000€. Dopo trattativa, concordano per €12.000 a saldo entro un mese. L’accordo viene formalizzato in un verbale di mediazione e successivamente omologato dal giudice: ciò comporta la revoca del decreto ingiuntivo e l’impegno di Omega a rinunciare ad ogni ulteriore pretesa dopo aver incassato i 12.000€. Mario paga entro i termini, Omega rilascia la liberatoria definitiva, e la posizione è chiusa. Mario ha così risolto pagando circa il 30% in meno del preteso iniziale (22k -> 12k) e oltre 40% in meno del debito nominale originario (20k -> 12k), evitando il pignoramento.

Questo esempio dimostra come la cessione del credito può diventare un’opportunità per il debitore di negoziare condizioni migliori , specialmente se si utilizzano con competenza gli strumenti legali di contestazione.

Domande frequenti (FAQ)

  1. Devo pagare subito la società di recupero crediti se non ho ricevuto documenti ufficiali?
    No. È tuo diritto innanzitutto chiedere la prova che la società sia legittimata a riscuotere . Finché non ti mostrano la cessione del credito o un mandato valido, non pagare nessuno. Inoltre, anche con la prova, è prudente verificare l’importo richiesto prima di pagare.
  2. Se il mio debito è stato ceduto, è legale trattare con il nuovo creditore?
    Sì, certamente. Una volta che la cessione ti è stata comunicata regolarmente (lettera o G.U.), dovrai rapportarti col nuovo creditore e puoi tranquillamente negoziare con esso una soluzione (rate, saldo a stralcio, ecc.) . L’importante è assicurarsi che la comunicazione sia avvenuta: se non hai avuto notizia ufficiale, pretendi chiarezza.
  3. Perché con l’aiuto di un avvocato potrei ottenere uno sconto maggiore nel saldo e stralcio?
    Perché le società di recupero e i fondi sanno che un debitore da solo ha “poche armi” e tende ad accettare quello che gli propongono . Un professionista esperto, invece, conosce bene i meccanismi e ha a disposizione le leve giuridiche (contestazioni su interessi, vizi di forma, ecc.) per mettere pressione al creditore e ottenere ribassi più consistenti . In pratica, usando i “trucchi del mestiere” un buon avvocato può far risparmiare migliaia di euro e farti chiudere il debito a condizioni ben più vantaggiose.
  4. Posso liberarmi di tutti i miei debiti?
    In alcuni casi, . Se hai una situazione di sovraindebitamento grave, le procedure di ristrutturazione dei debiti o di liquidazione previste dalla legge (ex L.3/2012, ora Codice della Crisi) possono portare anche all’esdebitazione totale . Ciò significa che, dopo aver eseguito il piano approvato dal giudice (anche se paghi solo in parte i creditori con quello che hai), ottieni la cancellazione dei debiti residui e puoi ripartire da zero. Non sempre è possibile – devi rispettare i requisiti di legge e mostrarti “meritevole” – ma è una strada da valutare se sei in una situazione disperata.
  5. Cosa NON possono fare le società di recupero crediti?
    Non possono minacciarti fisicamente, né fingere di essere ufficiali giudiziari o avvocati se non lo sono. Non possono chiamarti insistentemente a tutte le ore in modo molesto (la legge sulla privacy e l’art. 660 c.p. lo vietano). Non possono rivelare il tuo debito a estranei (parenti, colleghi) senza motivo. Non possono inventare conseguenze che non esistono (es. “domani passa il nostro agente per il ritiro coatto della somma”: non esiste, senza titolo esecutivo e ufficiale giudiziario nessuno può prendere soldi a forza). In generale, devono attenersi a correttezza e buona fede: se usano modalità aggressive o ingannevoli, stanno commettendo illeciti e puoi segnalarli o agire di conseguenza .
  6. E se ignoro le loro lettere e telefonate?
    Ignorare telefonate e lettere ordinarie potrebbe farti guadagnare tempo nel breve, ma è rischioso. Se però ti arriva un atto giudiziario (es. raccomandata AR contenente citazione, decreto ingiuntivo, atto di precetto) o una PEC legale, non devi assolutamente ignorarlo! In caso contrario, perderai la possibilità di difenderti e potresti subire pignoramenti senza più poter eccepire nulla . Meglio rispondere tramite un avvocato alle prime lettere, magari manifestando disponibilità a trattare ma contestando eventuali somme non dovute. Ciò può anche dissuadere la società dall’andare subito in causa, vedendo che sei consapevole dei tuoi diritti.
  7. Ho scoperto che il mio debito era stato venduto e comprato a basso prezzo: posso contestare qualcosa su questo?
    Il fatto che la società abbia pagato, poniamo, 10 centesimi per ogni euro di credito non ti dà automaticamente diritto a pagare solo 10 centesimi. Legalmente, il cessionario subentra per l’intero importo del credito (al netto magari di interessi futuri non maturati). Tuttavia, sapere che l’hanno preso a basso prezzo ti dà un vantaggio negoziale: sai che anche offrendogli, ad esempio, 20-30 centesimi, stanno realizzando un utile, e spesso accetteranno. In causa, non puoi chiedere al giudice la riduzione del debito perché è stato venduto a meno – non esiste una norma del genere. Puoi però contestare eventuali differenze di importo: se la banca magari ti aveva già parzialmente passato a perdita degli interessi e il cessionario ora li rivuole tutti, su questo potresti fare leva. Ma in generale, focalizzati sulle eccezioni legali concrete (prescrizione, usura, ecc.) piuttosto che sul prezzo di cessione.
  8. Il nuovo creditore può segnalarmi in CRIF o alla Centrale Rischi?
    Se il tuo nome era già segnalato come “cattivo pagatore” dalla banca originaria, quella segnalazione di solito resta (anzi, in CRIF rimane 36 mesi dal primo aggiornamento negativo). La cessione del credito di per sé non è un nuovo evento da segnalare; al massimo, cambierà il nome del creditore nei sistemi se mai dovessero aggiornare. Attenzione però: se non lo eri ancora, la società può segnalarti come in sofferenza dopo averti informato 15 giorni prima (obbligo di preavviso di segnalazione, secondo normative Banca d’Italia). Quindi sì, il cessionario (se è un intermediario vigilato) può effettuare segnalazioni alle banche dati creditizie continuando quelle della banca. Non può farlo invece se è un soggetto non finanziario (ma di norma chi compra NPL ha licenza 106 TUB e quindi anche doveri di segnalazione). In ogni caso, sistemare il debito con un accordo ti permette poi di ottenere la cancellazione o quantomeno l’aggiornamento a “saldo stralcio” nei sistemi (in CRIF il saldo a stralcio rimane visibile per 5 anni dalla chiusura).
  9. Mi hanno notificato un decreto ingiuntivo: devo andare in udienza dal giudice entro 40 giorni?
    No, attenzione: il decreto ingiuntivo non fissa di per sé un’udienza. I 40 giorni sono il termine entro cui devi depositare un atto di opposizione in tribunale (tramite avvocato), notificandolo al creditore ingiungente . Solo dopo partirà la causa di opposizione con udienza. Se non fai opposizione, non ci sarà alcuna udienza e il decreto diventerà esecutivo automaticamente trascorsi i termini. Quindi la priorità è andare da un avvocato immediatamente con quell’atto per preparare l’opposizione.
  10. Possono pignorarmi lo stipendio/pensione o la casa per un debito ceduto?
    Sì, in linea di massima il nuovo creditore ha gli stessi poteri della banca originale: se munito di un titolo esecutivo (decreto ingiuntivo non opposto, o eventualmente il contratto di mutuo se era titolo, o sentenza) può attivare un pignoramento dello stipendio o pensione (nei limiti di 1/5 mensile, o 1/10 se pensione minima) oppure pignorare conti correnti, auto, immobili ecc. Dunque il fatto che sia “ceduto” non ti protegge dal pignoramento. Anzi, queste società spesso pignorano lo stipendio perché è il modo più semplice per loro di recuperare a lungo termine. Quindi appena intuisci che potrebbero agire, cerca di mettere in sicurezza le somme indispensabili (non tenere troppi soldi su conti cointestati magari, sposta stipendio il giorno stesso su altro conto di familiare se puoi – il pignoramento prende solo quel che c’è sul conto al momento) e valuta di negoziare prima che parta il pignoramento. Dopo, sarà più difficile convincerli a rinunciare senza che tu paghi quasi tutto (perché con lo stipendio pignorato alla fine recuperano garantito, anche se in anni).

Conclusioni

Affrontare richieste da società che hanno acquistato il tuo credito deteriorato non significa essere senza difese. Come abbiamo visto, l’ordinamento italiano mette a disposizione dei debitori una vasta gamma di strumenti di tutela: dalla contestazione di vizi contrattuali (tassi usurari, interessi non dovuti, prescrizione) agli strumenti processuali (opposizioni, sospensioni) fino alle soluzioni concordate (mediazione, saldo e stralcio) e, nei casi estremi, alle procedure di sovraindebitamento per ripartire liberandosi dei debiti .

Il punto chiave è non farsi prendere dal panico né dall’inerzia: informarsi e reagire con cognizione di causa. Ogni lettera va letta, ogni telefonata valutata criticamente senza dare conferme avventate (attenzione: non ammettere mai esplicitamente un debito al telefono; meglio dire “verificherò i documenti e le faremo sapere”). Ogni atto giudiziario va portato subito a un legale.

Spesso, con l’aiuto di professionisti competenti, è possibile trasformare una situazione difficile in un accordo sostenibile o addirittura in un annullamento di pretese illegittime. Abbiamo visto casi in cui, grazie a un’avvocato, il debitore ha pagato solo una frazione e si è liberato del resto . Le società di recupero contano sulla paura e inesperienza del debitore medio: se dimostri di conoscere i tuoi diritti, cercheranno un compromesso ragionevole.

Inoltre, l’evoluzione normativa e giurisprudenziale recente è piuttosto favorevole ai debitori su molti fronti: pensiamo alla mediazione che impone collaborazione, alle pronunce sull’onere della prova a carico delle banche per dimostrare i tassi applicati , alle tutele contro l’usura anche sopravvenuta , al consolidamento del principio della prescrizione decennale unica per i mutui , e alla stretta sulle pratiche aggressive (con l’Antitrust pronta a sanzionare comportamenti scorretti) .

In conclusione, se ti trovi bersaglio di richieste da un nuovo creditore perché il tuo credito è stato venduto: – Non farti schiacciare psicologicamente: è un rapporto di natura economica, e come tale va negoziato e, se serve, portato davanti a un giudice. – Attiva subito le difese legali: richiedi documenti, coinvolgi un esperto, valuta le eccezioni possibili. – Rispetta i termini processuali se partono cause: 40 giorni per opposizione, 20 per eventuali opposizioni a precetto, ecc. – Sfrutta i momenti di dialogo (mediazione o contatti diretti) per cercare una soluzione di comune accordo: spesso conviene ad entrambi evitare lunghe cause. – Conosci la tua situazione finanziaria: fai un piano di cosa puoi pagare realisticamente. Non promettere importi che non hai. – Considera soluzioni globali se hai più debiti (consolidamento, o appunto procedure di esdebitazione).

Ricorda che la legge è dalla parte di chi la conosce e la usa con intelligenza. Con le giuste mosse, anche un debito deteriorato può essere risolto, e potrai così lasciarti alle spalle questa esperienza e tornare a pianificare il futuro senza il peso di minacce e pignoramenti. Se ti senti sopraffatto, non esitare a farti assistere: investire in una buona consulenza legale oggi può farti risparmiare molto domani, oltre a restituirti la tranquillità.

Fonti

  • Codice Civile: artt. 1260-1267 (cessione del credito); art. 1283 (anatocismo); art. 1815 c.2 (interessi usurari); art. 2946-2948 (prescrizioni) .
  • D.lgs. 385/1993 (Testo Unico Bancario): art. 58 (cessione in blocco crediti) ; art. 119 c.4 (diritto a copia documentazione bancaria) ; art. 120 (disciplina anatocismo bancario).
  • Legge 108/1996: art. 2 (tassi soglia usura fissati trimestralmente) ; art. 1 (definizione di usura).
  • D.lgs. 28/2010: art. 5 (mediazione obbligatoria nelle controversie bancarie) ; art. 8 (sanzione per mancata partecipazione).
  • Cassazione Civile Sez. Unite n.19596/2020: onere di avvio mediazione in opposizione a D.I. a carico del creditore opposto .
  • Cassazione Civile n.4232/2023: contratto di mutuo – prescrizione decennale unica dalla scadenza ultima rata, non 5 anni per singola rata .
  • Cassazione Civile n.2575/2024: interessi moratori usurari – nullità limitata alla clausola di mora, contratto valido, mora sostituita da interessi legali (con richiamo a Cass. SU 19597/2020) .
  • Cassazione Civile n.27545/2023: usura sopravvenuta – interessi divenuti usurari in corso di rapporto sono indebiti, pretesa del creditore contraria a buona fede contrattuale .
  • Cassazione Civile n.18664/2023: anatocismo – conferma nullità clausole di capitalizzazione infrannuale se non conformi a Delibera CICR 2000 .
  • Cassazione Civile Sez. Unite n.24675/2017: (citata da successive) – usura e interessi moratori, distingue effetti rispetto a corrispettivi.
  • Cassazione Civile n.4321/2022: validità piano ammortamento “francese” se TAEG indicato correttamente .
  • Tribunale di Brindisi 5/12/2023: cessione crediti in blocco – pubblicazione in G.U. non basta, cessionario deve provare inclusione del singolo credito (produrre contratto di cessione, ecc.) .
  • Tribunale di Napoli n.3507/2025: mancato avvio mediazione da parte del creditore opposto – improcedibilità domanda e revoca decreto ingiuntivo .
  • AGCM (Antitrust) – Provvedimento PS/11716 (2014) verso Ge.Ri. Gestione Rischi: sanzione per recupero crediti aggressivo su crediti prescritti ; Comunicato stampa AGCM 2021 su sanzioni a società recupero crediti per 5 milioni€ .
  • Banca d’Italia – Comunicazione 30/09/2025: tassi medi e soglia usura IV trim. 2025 (G.U. n.227/2025) .
  • Legge 205/2017 (Bilancio 2018) commi 4-10: prescrizione biennale bollette luce, gas, acqua per consumatori (ARERA delibera 97/2018 attuativa).
  • D.Lgs. 14/2019 (Codice Crisi): artt. 65-73 (ristrutturazione debiti consumatore) , 74-83 (concordato minore), 268-277 (liquidazione controllata sovraindebitato).

Hai ricevuto una lettera, una telefonata o una diffida di pagamento da parte di una società che ti chiede soldi per un vecchio debito bancario o finanziario? Fatti Aiutare da Studio Monardo

Hai ricevuto una lettera, una telefonata o una diffida di pagamento da parte di una società che ti chiede soldi per un vecchio debito bancario o finanziario?
👉 Ti dicono che hanno “comprato il tuo credito deteriorato” o che gestiscono un NPL (Non Performing Loan)?
Non farti intimorire: puoi difenderti e verificare se la richiesta è legittima o infondata.

In questa guida ti spiego cosa sono i crediti deteriorati NPL, chi sono le società che li acquistano e come reagire in modo corretto per evitare truffe o richieste illegittime.


💥 Cos’è un Credito Deteriorato (NPL)

Un NPL (Non Performing Loan) è un credito che la banca o la finanziaria non è riuscita a riscuotere dopo un certo periodo.
Dopo mesi o anni di mancati pagamenti, l’istituto cede il debito a una società di recupero crediti o fondo speculativo, a un prezzo molto inferiore al valore originale.

Ecco cosa devi sapere:

  • il debito non sparisce, ma cambia solo “proprietario”;
  • la nuova società (cessionaria) subentra nei diritti del creditore originario;
  • per poter riscuotere, deve dimostrare di aver acquistato legalmente il credito e che il debito è ancora valido.

📌 Le società che comprano NPL spesso acquistano pacchetti di migliaia di crediti, anche vecchi o prescritti, e inviando lettere standard cercano di recuperare quanto più possibile.


⚖️ Le Società che Comprano i Tuoi Debiti (SPV e Servicer)

Quando una banca cede un credito deteriorato, entra in scena una SPV (Società Veicolo di Cartolarizzazione) o un servicer.
Sono soggetti che operano secondo la Legge n. 130/1999 e che:

  • acquistano crediti non più recuperabili dalle banche;
  • affidano la gestione a società di recupero crediti;
  • inviano richieste di pagamento o diffide al debitore.

📌 Tuttavia, non tutte le richieste sono legittime: molte sono generiche, non documentate o su debiti prescritti.


⚠️ Come Riconoscere una Richiesta Illegittima

Prima di pagare o firmare qualsiasi accordo, verifica sempre:

  • ❌ se la società è realmente cessionaria del tuo debito (deve dimostrarlo con documenti ufficiali);
  • ❌ se il debito è ancora esigibile o è prescritto (spesso dopo 5 o 10 anni non è più valido);
  • ❌ se l’importo richiesto corrisponde a quello originario o contiene interessi illegittimi;
  • ❌ se la comunicazione di cessione del credito ti è stata regolarmente notificata (senza questa, la richiesta è nulla).

📌 La Cassazione ha chiarito che senza prova della cessione e del titolo del credito, nessuna società può pretendere somme dal debitore.


💠 Come Difendersi da una Società che Ha Comprato il Tuo Credito

1️⃣ Non pagare nulla senza documentazione

Prima di tutto, non pagare e non firmare alcun accordo.
Hai diritto a richiedere per iscritto:

  • la prova della cessione del credito;
  • il contratto originale di finanziamento o mutuo;
  • la documentazione contabile che giustifica gli importi richiesti.

📌 Se non ti forniscono queste prove, non esiste alcun obbligo di pagamento.


2️⃣ Controlla se il credito è prescritto

Molti NPL si riferiscono a debiti vecchi di oltre 5 o 10 anni, già prescritti.
La prescrizione varia a seconda del tipo di debito:

  • 10 anni per mutui, prestiti e contratti bancari;
  • 5 anni per carte di credito, bollette, utenze o rate di finanziamento.

📌 Se non hai ricevuto atti formali (decreti ingiuntivi, notifiche, pignoramenti), il debito è estinto per legge.


3️⃣ Contesta formalmente la richiesta

Con l’aiuto dell’avvocato, puoi inviare una diffida legale alla società per:

  • chiedere copia degli atti di cessione;
  • eccepire la prescrizione o nullità del credito;
  • diffidare dall’ulteriore trattamento illecito dei tuoi dati personali.

📌 Questa lettera blocca spesso i tentativi di recupero “a vuoto” e mette la società in difficoltà legale.


4️⃣ Impugna eventuali atti giudiziari

Se la società ha avviato un decreto ingiuntivo o pignoramento, puoi difenderti con:

  • opposizione al decreto ingiuntivo (entro 40 giorni dalla notifica);
  • ricorso per sospendere il pignoramento o la procedura.

📌 Spesso i giudici annullano le pretese perché la società non prova la titolarità del credito.


5️⃣ Trattativa o Saldo e Stralcio

Se il debito è effettivamente valido e documentato, puoi trattare una chiusura agevolata:

  • un saldo e stralcio con sconto dal 50% all’80%;
  • una rateizzazione sostenibile con liberatoria finale.

📌 L’avvocato può negoziare l’accordo in modo sicuro e ottenere l’estinzione definitiva del debito.


🧾 I Documenti da Consegnare all’Avvocato

  • Copia della lettera o diffida ricevuta;
  • Eventuali contratti bancari o finanziamenti originali;
  • Comunicazioni di cessione del credito (PEC, raccomandate, e-mail);
  • Estratti conto o prove di pagamento già effettuate;
  • Eventuali atti giudiziari notificati (decreti, pignoramenti, precetti).

📌 Con questi documenti, l’avvocato può verificare se la richiesta è valida, prescritta o nulla e impostare la difesa migliore.


⏱️ Tempi della Procedura

  • Analisi dei documenti: 3–5 giorni;
  • Lettera di contestazione o diffida: 1 settimana;
  • Sospensione o opposizione giudiziale: entro 40 giorni (se c’è un atto notificato);
  • Eventuale trattativa o chiusura del debito: 1–3 mesi.

📌 Agire subito è fondamentale per evitare che la società ottenga un titolo giudiziario esecutivo.


⚖️ I Vantaggi di una Difesa Legale Specializzata

✅ Blocco immediato delle richieste illegittime.
✅ Verifica della prescrizione e della validità della cessione.
✅ Protezione del patrimonio da azioni giudiziarie.
✅ Possibilità di saldo e stralcio con sconti significativi.
✅ Tutela contro abusi e violazioni della privacy da parte delle società di recupero.


🚫 Errori da Evitare

❌ Pagare senza chiedere la prova della cessione.
❌ Firmare piani di rientro o accordi verbali.
❌ Ignorare raccomandate o decreti ingiuntivi.
❌ Non agire entro i termini legali per opporsi.

📌 Molte società fanno leva sulla paura o sulla disinformazione: con una difesa tempestiva puoi bloccare ogni abuso e chiudere il debito alle tue condizioni.


🛡️ Come Può Aiutarti l’Avv. Giuseppe Monardo

📂 Analizza la lettera ricevuta e verifica la legittimità della cessione.
📌 Ti assiste nella redazione della diffida o dell’opposizione al decreto ingiuntivo.
✍️ Controlla la prescrizione del credito e la validità delle notifiche.
⚖️ Ti rappresenta in Tribunale contro società di recupero o fondi speculativi.
🔁 Ti segue fino alla cancellazione o chiusura definitiva del debito.


🎓 Le Qualifiche dell’Avv. Giuseppe Monardo

✔️ Avvocato cassazionista esperto in diritto bancario e recupero crediti.
✔️ Specializzato nella difesa contro società di cartolarizzazione e fondi NPL.
✔️ Gestore della crisi da sovraindebitamento, iscritto presso il Ministero della Giustizia.
✔️ Esperienza pluriennale nella tutela di privati e imprese contro cessioni di crediti e società speculative.


Conclusione

Ricevere una lettera da una società che ha comprato il tuo credito deteriorato (NPL) non significa che tu debba pagare subito o che il debito sia valido.
Con l’aiuto di un avvocato esperto puoi contestare la richiesta, far valere la prescrizione o chiudere la posizione con un saldo vantaggioso.

⏱️ Agisci subito: ogni giorno può fare la differenza per difendere i tuoi diritti e il tuo patrimonio.

📞 Contatta l’Avv. Giuseppe Monardo per una consulenza riservata:
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Leggi con attenzione: se in questo momento ti trovi in difficoltà con il Fisco ed hai la necessità di una veloce valutazione sulle tue cartelle esattoriali e sui debiti, non esitare a contattarci. Ti aiuteremo subito. Scrivici ora. Ti ricontattiamo immediatamente con un messaggio e ti aiutiamo subito.

Informazioni importanti: Studio Monardo e avvocaticartellesattoriali.com operano su tutto il territorio italiano attraverso due modalità.

  1. Consulenza digitale: si svolge esclusivamente tramite contatti telefonici e successiva comunicazione digitale via e-mail o posta elettronica certificata. La prima valutazione, interamente digitale (telefonica), è gratuita, ha una durata di circa 15 minuti e viene effettuata entro un massimo di 72 ore. Consulenze di durata superiore sono a pagamento, calcolate in base alla tariffa oraria di categoria.
  2. Consulenza fisica: è sempre a pagamento, incluso il primo consulto, il cui costo parte da 500€ + IVA, da saldare anticipatamente. Questo tipo di consulenza si svolge tramite appuntamento presso sedi fisiche specifiche in Italia dedicate alla consulenza iniziale o successiva (quali azienda del cliente, ufficio del cliente, domicilio del cliente, studi locali in partnership, uffici temporanei). Anche in questo caso, sono previste comunicazioni successive tramite e-mail o posta elettronica certificata.

La consulenza fisica, a differenza di quella digitale, viene organizzata a partire da due settimane dal primo contatto.

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